La privacy in condominio
Corso ANACI Verona 2014/15
La privacy
Il termine privacy ha origine alla fine dell'800, per
indicare la difesa della sfera domestica: libertà
di azione dell'individuo nella propria dimora
Anni Ottanta: ampliamento del concetto di privacy:
ora include anche il diritto a scegliere cosa
rivelare di sè stessi, e la libertà di scegliere
quale uso verrà fatto delle informazioni che ci
riguardano.
Il diritto alla privacy garantisce la protezione di
informazioni personali ed intime, che non
devono essere carpite, nè usate in modi non
accettati dal soggetto a cui si riferiscono.
La privacy
In sintesi:
Privacy = potere di controllare ed intervenire sul
flusso di informazioni che riguardano la propria
persona
Privacy = diritto della personalità (art. 2 Cost: La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.) TUTELA COSTITUZIONALE
La privacy
Privacy ≠ Riservatezza:
Privacy: potere di controllare ed intervenire
sul flusso di informazioni che riguardano la
propria persona (contenuto positivo)
Riservatezza: diritto a pretendere che
nessuno invada la nostra sfera personale
senza previo consenso (contenuto
negativo)
La privacy: la normativa
1. Costituzione
2. L. n. 675/1996
3. D.Lgs n. 196/2003 - “Codice Privacy”
Il Codice Privacy: D.Lgs. n. 196/2003
Art.1 : Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano
Art. 2: il trattamento dei dati personali e'
disciplinato assicurando un elevato livello di
tutela dei diritti e delle liberta' di cui al comma
1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalita'
previste per il loro esercizio da parte degli
interessati, nonche' per l'adempimento degli
obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Il Vocabolario della privacy
Art. 4 D.Lgs 196/03 dà definizioni di:
• Trattamento
• Dati
• Titolare, responsabile, incaricato,
interessato
• Comunicazione
• Diffusione
Il Vocabolario della privacy
Trattamento:
qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca di dati;
Il Vocabolario della privacy
Personali: qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale (anche fotografia)
DATI
Sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale
Giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R.
14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai
sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale
Il Vocabolario della privacy
Titolare:
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in
ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza
Anche CONTITOLARITA’ (novità D.Lgs. 196/03)
Il Vocabolario della privacy
Responsabile: (nomina facoltativa – solo grandi aziende)
la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali
Titolare: libertà di autodeterminazione
≠
Responsabile: osserva le direttive del titolare
Il Vocabolario della privacy
Incaricati:
le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile
Il titolare conferisce incarico con la lettera di
incarico
Il Vocabolario della privacy
Interessato:
la persona fisica, cui si riferiscono i dati
personali;
Il D.L. 201/2011 ha eliminato ogni
riferimento a persone giuridiche, enti o
associazione
Il Vocabolario della privacy
Comunicazione:
il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu'
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa
a disposizione o consultazione ;
Diffusione:
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati in qualunque forma…
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Art. 11 D.Lgs 196/2003
Le informazioni personali devono essere:
1) Trattate in modo lecito e secondo correttezza
2) Raccolte, registrate per scopi determinati,
espliciti e legittimi
3) Esatte e aggiornate
4) Pertinenti, complete, e non eccedenti le finalità
del trattamento
5) Conservate in una forma tale da consentire
l’identificazione dell’interessato per il solo
periodo di tempo necessario al trattamento
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali trattati in violazione dei 5
punti precedenti non possono essere
utilizzati: illegittimità del trattamento
I diritti dell’interessato
Art. 7 D.Lgs. 196/2003:
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione di:
a) Origine dei dati personali
b) Finalità e modalità trattamento
c) Estremi identificativi del titolare e responsabili
d) Soggetti cui i dati possono essere comunicati
e) Aggiornamento, modificazione, integrazione dati
f) Cancellazione dei dati trattati illegittimamente
g) Può opporsi al trattamento ai fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato ecc
I diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i propri diritti con:
1) Ricorso al Garante
2) Ricorso alla giurisdizione ordinaria
(Tribunale)
Reciproca incompatibilità
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Notificazione
Nomina responsabile/i
Designazione incaricato/i
Informativa
Consenso degli interessati
Misure di sicurezza
Doc. programmatico sicurezza (DPS)
Nomina ADS – Amm. Di Sistema
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
1. Notificazione (art. 37 D.Lgs 196/03)
dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o
privato rende nota al Garante per la protezione
dei dati personali l’esistenza di un’attività di
raccolta e di utilizzazione dei dati personali,
svolta quale autonomo titolare del trattamento.
Viene effettuata una sola volta in via telematica su
www.garanteprivacy.it
La Notificazione non è necessaria per gli
amministratori di condominio
(Provv. 31.03.2004 Garante Privacy)
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
2. Nomina Responsabile/i
La nomina del responsabile del trattamento
è facoltativa
Viene suggerita per le aziende di
medio/grandi dimensioni
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
3. Designazione Incaricato/i
Va fatta in caso anche i collaboratori e
personale dello studio trattino i dati dei
condomini/fornitori/consulenti e altri terzi
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
4. Informativa privacy (art. 13 D.Lgs 196/03)
Atto con cui il titolare del trattamento identifica sé stesso e
la propria attività, rendendo noti agli interessati (clienti
– condomini – fornitori – consulenti ecc) le
caratteristiche del trattamento ed i diritti riconosciuti
loro dalla legge
Va fatta una tantum: invio verbali, convocazioni, bacheca
condominiale
NB Art. 5-bis. L’informativa di cui non è dovuta in caso di
ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli
interessati. Al primo contatto successivo all’invio del cv
il titolare deve fornire all’interessato l’informativa breve
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
4. Informativa privacy (art. 13 D.Lgs. 196/03)
Contenuto necessario dell’informativa:
1) Finalità e modalità trattamento
2) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati
3) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
4) Soggetti terzi cui possono essere comunicati i dati
5) Soggetti incaricati o responsabili del trattamento
6) I diritti dell’interessato ex art. 7 D.Lgs 196/03
7) Estremi identificativi di titolare/responsabile/incaricato
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
4. Informativa privacy (art. 13 D.Lgs. 196/03)
Un esempio:
L’INFORMATIVA
Condomini
Dipendenti
(anche portieri di
condominio)
Amministratore
Fornitori
Consulenti
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
5. Consenso degli interessati
Art. 23 D.Lgs 196/2003
Presupposto per il corretto trattamento dei dati è il
consenso degli interessati
Che deve essere:
•
Espresso
•
Libero
•
Informato e consapevole
•
Risultare per iscritto
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
5. Consenso degli interessati
Ma art. 24 D.Lgs 196/2003:
Casi in cui non serve il consenso, qualora il trattamento sia:
a) Necessario per adempiere ad un obbligo di legge,
normativa comunitaria o regolamento;
b) Necessario per eseguire obblighi contrattuali (es:
mandato ad amministrare)
c) ….
d) ….
NB: Il consenso è però sempre necessario in caso di
trattamento di dati sensibili e giudiziari
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
6. Misure di sicurezza
Principale adempimento organizzativo all’interno dello
studio
Obiettivo: Ridurre al minimo il rischio di perdita dei dati o
intrusioni abusive
Misure “minime” ed obbligatorie
(all. B - D.Lgs 196/03)
Misure di sicurezza
Misure “idonee”
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
6. Misure di sicurezza:
2 principi
1) Ridurre al minimo i rischi
2) Obbligo di adottare in ogni caso le
misure minime
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
6. Misure MINIME di sicurezza:
All. B D.Lgs 196/03
a) Livello minimo di sicurezza con strumenti
elettronici
b) Livello minimo senza l’utilizzo di
strumenti elettronici
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
6. Misure MINIME con strumenti elettronici:
All. B D.Lgs 196/03
a)
b)
c)
d)
e)
Autenticazione informatica (per risalire all’operatore)
Credenziali di autenticazione (password- min 8 caratteri)
Sistema di autorizzazione (profili di autorizzazione)
Protezione degli strumenti elettronici da accessi abusivi di
altri programmi (Trojan Horse ecc)
Custodia di copie di sicurezza e ripristino dati (back-up)
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
6. Misure MINIME senza strumenti elettronici:
All. B D.Lgs 196/03
a)
b)
Aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati
Previsione di procedure di idonea custodia di atti e
documenti, faldoni e altro materiale contenenti dati personali
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
7. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza
Il D.P.S. è l'unico documento in grado di attestare l'adeguamento alla
normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) Il DPS è un manuale
per la pianificazione della sicurezza dei dati in azienda: descrive come
si tutelano i dati personali di dipendenti, collaboratori, clienti, utenti,
fornitori ecc.
Il Garante ha individuato una figura responsabile per il trattamento dei
dati più una serie di punti per i quali l'azienda deve adottare tutte le
misure necessarie per l'espletamento della legge.
Lo scopo del D.P.S. è proprio quello di descrivere la situazione attuale
con riferimento ai punti stabiliti dal garante.
E’ una misura minima: va sempre fatto quando si trattano dati
sensibili, giudiziari o dati personali con l’ausilio di strumenti elettronici
Adeguamento al 31.03 di ogni anno
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
-
L’obbligo di tenuta di un aggiornato DPS è
venuto meno con l’esplicita sua
abrogazione prevista dal D.L. 5/2012
convertito dalla L. 35/2012.
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
8. La nomina dell’Amministratore di Sistema
Provvedimento Garante Privacy 27.11.2008:
-
-
Obbligo per i titolari del trattamento di nominare un ADS
ADS: “figura professionale finalizzata alla gestione e manutenzione di
un impianto di elaborazione dati, nonché amministratore di basi di
dati, amministratori di reti, e amministratori di sistemi sofware
complessi);
Deve essere persona fisica altamente qualificata (responsabilità per
culpa in eligendo da parte del titolare nel caso di nomina di persona
inidonea);
PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI
8. La nomina dell’Amministratore di Sistema
Provvedimento proroga termini al 15.12.2009 per l’adozione delle
seguenti prescrizioni:
-
Obbligo di previa valutazione caratteristiche di esperienza, capacità
ed affidabilità dell’ADS;
Designazione individuale degli amministratori di sistema e loro
compiti;
Indicazione degli estremi dell’ADS nel DPS o altro documento interno;
Verifica almeno annuale dell’operato dell’ADS;
Conservazione per almeno 6 mesi, delle registrazioni degli accessi ai
sistemi di elaborazione dati ed agli archivi elettronici effettuati dagli
ADS (cosiddetti file di Log – devono essere inalterabili);
RIASSUMENDO: GLI ADEMPIMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Notificazione
FACOLTATIVA
Nomina responsabile/i
CON LETTERA DI
Designazione incaricato/i SI:
INCARICO
Informativa SI: CONDOMINI, FORNITORI, CONSULENTI
Consenso degli interessati
Misure di sicurezza SI: ALMENO MISURE MINIME
DAL DL 5/2012 (è comunque consigliabile
DPS ABROGATO
per dimostrare le misure minime adottate)
AMS SI: PERSONA ESPERTA
Adempimenti privacy: sanzioni
Mancati/incompleti adempimenti privacy:
PENALI
Sanzioni
AMMINISTRATIVE
Sanzioni Amministrative
ILLECITO
INADEGUATEZZA
DELLE MISURE DI
SICUREZZA
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
SANZIONE PENALE
DA € 10.000 A € 50.000
RECLUSIONE FINO A DUE ANNI
DA € 3.000 A € 18.000 per
violazione dei dati ex art. 13
DA € 5.000 A € 30.000 per
violazione dei dati sensibili o
giudiziari (elevabile fino al
triplo)
X
ALTRE FATTISPECIE
(violazione art. 16,
comma 1 – cessazione
del trattamento)
DA € 5.000 A € 30.000
X
OMESSA INFORMAZIONE
O ESIBIZIONE AL
GARANTE
DA € 4.000 A € 24.000
X
OMESSA O INIDONEA
INFORMATIVA
ALL'INTERESSATO
Sanzioni Penali
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
SANZIONE PENALE
TRATTAMENTO
ILLECITO DEI DATI
X
RECLUSIONE DA 6 MESI A
3 ANNI in base alla gravità
dell'illecito
FALSITA' NELLE
DICHIARAZIONI O
NOTIFICAZIONI A
GARANTE
X
RECLUSIONE DA 6 MESI A
3 ANNI
INOSSERVANZA DI
PROVVEDIMENTI DEL
GARANTE
X
RECLUSIONE DA 3 MESI A
2 ANNI
ILLECITO
INOSSERVANZA
DELL'ART. 171
(telesorveglianza sul
lavoro)
X
DA € 50 A € 500 o
ARRESTO DA 15 gg A 1
ANNO (elevabile al
quintuplo)
Provvedimento Garante 11.05.2006
- Consultazione pubblica del febbraio 2006
- Provvedimento maggio 2006
- Vademecum del Palazzo
- Provvedimento di chiarimenti 26.09.2008
- Vademecum Privacy 2013 : linee guida a
seguito della Riforma
Provvedimento Garante 11.05.2006
I punti in sintesi:
a) Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare
solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la
gestione e l'amministrazione delle parti comuni. Le
informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati
relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati
anagrafici, indirizzi, quote millesimali).
b) I numeri di telefono possono essere trattati solo con il
consenso degli interessati, a meno che compaiano già in
elenchi telefonici pubblici.
c) Per verificare l'esattezza degli importi dovuti, ciascun
condòmino può essere informato, in sede di rendiconto
annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di
eventuali inadempimenti.
d) Vietata la diffusione di dati personali con l'affissione di avvisi
di mora o di solleciti di pagamento in spazi condominiali aperti
al pubblico, in cui è consentita solo l'affissione di avvisi
generali
Provvedimento Garante 11.05.2006
I punti in sintesi:
e) I dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini
dell'amministrazione del condominio (come in caso di danni a
persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni,
come nel caso dell'abbattimento delle cosiddette "barriere
architettoniche").
f) La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se
ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all'assemblea
condominiale di estranei è consentita con l'assenso dei partecipanti
e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o
consulenti chiamati ad intervenire su problemi all'ordine del giorno.
É possibile videoregistrare l'assemblea solo con il consenso
informato dei partecipanti.
g) Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali
l'amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste
dal Codice della privacy.
h) L'amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al
condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione
relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo
condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano,
rivolgendosi all'amministratore.
Alcune questioni in particolare – FAQ • Comunicazione recapiti amministratore e
condomini
• Diritto ad ottenere la comunicazione dei recapiti
• Registrazione assemblee
• Affissione avvisi di mora
• Partecipazione consulenti e tecnici alle
assemblee
• Conto corrente condominiale
• Servizi fotografici in condominio
• Videosorveglianza
Comunicazione recapiti
dell’amministratore
Nuovo art. 1129 c.c. :
II comma: Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni
rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati
anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società,
anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le
ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può
prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della
spesa, copia da lui firmata.
V comma: Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso
comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle
generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
dell'amministratore.
XII comma n. 8: l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati
di cui al II comma è grave irregolarità
motivo di revoca
Comunicazione recapiti dei condomini
Può l’amministratore comunicare a
terzi/condomini i recapiti?
Indirizzi: sì, perché necessari alla
convocazione dell’assemblea (art. 66 disp.
att.) ed alla verifica che tutti i condomini
siano stati convocati (art. 1136 c.c.)
N. Telefono e email: solo con consenso
(dato non strettamente necessario alla
gestione)
Comunicazione recapiti dei condomini
L’amministratore ha diritto ad ottenere dai
condomini i loro indirizzi?
Sì (adempimento proprio mandato per convocazioni, invii verbali ecc)
Nuovo art. 1130, I c. n. 6: l’amministratore deve curare la tenuta del
registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei
singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di
godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o
domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni
dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati
deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro
sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o
incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera
raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di
anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta
risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie,
addebitandone il costo ai responsabili;
Registrazione assemblee
Può essere registrata (audio/video)
un’assemblea di condominio ?
Solo con il consenso dei partecipanti
all’assemblea
Affissione avvisi di mora
Può l’amministratore esporre le situazioni di
morosità sulle aree comuni ?
Assolutamente no: potrebbero venirne a
conoscenza anche terzi non partecipanti al
condominio.
Partecipazione di tecnici e consulenti
alle assemblee
E’ lecita la presenza alle assemblee di
tecnici/consulenti esterni?
Solo con consenso dei partecipanti
Solo per il tempo necessario a chiarire le
questioni per cui sono stati chiamati
Conto corrente condominiale
Può un condomino avere accesso al conto corrente condominiale?
Solo l’amministratore si può interfacciare con la banca (segreto
bancario)
Il condomino ha diritto ad ottenere l’estratto conto dall’amministratore (
TAR Lazio)
Riforma: nuovo art. 1129, VIII comma:
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Banca e condominio Il singolo condòmino ha diritto ad ottenere dalla banca la
documentazione relativa al conto corrente del condominio
•
•
ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO - Collegio di Milano, decisione n. 1282 del 6 marzo 2013
Nel condominio negli edifici ogni condomino, in quanto "cliente", ha diritto di ottenere direttamente dall’istituto di credito la
consegna di copia degli estratti conto posto che l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore del
condominio, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio
condominiale.
•
Il caso
Un gruppo di condòmini chiedeva all’istituto bancario dell’ente condominiale le “fotocopie dei movimenti bancari e del libretto di
risparmio” relativi al conto corrente allo stesso intestato. La richiesta rimaneva priva di riscontro. I condomini si rivolgevano,
pertanto, per il tramite di un’associazione di consumatori, all’ABF per ottenere la suddetta documentazione e precisando di aver
chiesto la stessa anche all’amministratore del condominio il quale, tramite il proprio legale, intimava alla banca di non consegnare
gli estratti conto ribadendo che i singoli condomini possono chiedere gli estratti conto unicamente all’amministratore, ma non
all’istituto di credito. Replicava quest’ultimo deducendo che “in osservanza della privacy”, gli estratti conto non potevano essere
consegnati a persone non intestatarie del conto ritenendo tale solo il condominio nella persona dell’amministratore quale legittimo
rappresentante.
•
La motivazione
•
L’Arbitrato Bancario Finanziario, rigettando le prospettazioni dell’istituto di credito e dell’amministratore di condominio,
confermando il proprio orientamento (ABF, decisione n. 814 del 19 aprile 2011), in adesione alla giurisprudenza di legittimità
(secondo cui “l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà
di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale” (Cass., 21 gennaio 2010, n. 1011) e di merito (Trib.
Salerno 30 luglio 2007: “ogni condomino, in quanto “cliente” […] deve aver diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la
consegna di copia degli estratti conto”), ha affermato che: “Non ha pregio nemmeno l’obiezione della resistente di non poter
consegnare i documenti per ragioni di tutela della riservatezza, in quanto, sempre nel medesimo precedente già richiamato, il
Collegio ha avuto modo di chiarire che per quanto sia «indubbio che la banca è tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie
riservate inerenti ai rapporti con la clientela […] è altrettanto vero che quando la legittimazione del terzo appare certa la banca è
tenuta a dare l’informazione richiesta non potendo pretendere che il terzo si rivolga al giudice o, come in questo caso, all’ABF
perché la svincoli dal “segreto bancario”. Si pensi in tal senso alla legittimazione dell’erede verso la banca con la quale il de cuius
intratteneva un conto corrente o, ancora, alla legittimazione del curatore verso la banca del fallito. Parimenti il condomino, che si
sia legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario del condominio. Il diritto del
condomino all’informazione … appartiene alla sua sfera giuridica».
Servizi fotografici in condominio
E’ lecita la ripresa fotografica di condomini che
transitano sulle aree comuni?
La foto può rendersi necessaria in caso di perizie
tecniche.
Se rientrano nella foto dei condomini, è
necessario:
a) O il loro consenso
b) O che non siano riconoscibili (l’immagine è
dato personale)
La video sorveglianza
Privata
Video-sorveglianza
Condominiale
Video sorveglianza privata
• No telecamere puntate sulla proprietà del
vicino
(Atto emulativo ex art. 833 c.c.; Interferenze
illecite nella vita privata art. 615bis c.p.)
• No telecamere sulle parti comuni
• Telecamere solo verso le proprie pertinenze
Video sorveglianza condominiale
• Solo se rispetta il principio di proporzionalità
(la videoripresa deve essere l’ultima misura utile
qualora altre - cancelli automatici, porte blindate,
allarmi - non siano sufficienti a garantire la
sicurezza)
• Solo a fini di tutela dei beni dei condomini
(non per altri fini di controllo della vita dei
condomini)
• Solo negli spazi soggetti a rischio di furti
Video sorveglianza condominiale
Adempimenti da adottare
• Verifica preliminare: necessario interpello
preventivo del Garante Privacy
• Informativa ai visitatori che la zona è
videosorvegliata (cartelli segnaletici)
• Conservazione delle immagini per 24 ore
• Se appalto a ditta esterna: nomina a
responsabile del trattamento e attestazione
del rispetto del Codice Privacy
Video sorveglianza condominiale
Le maggioranze necessarie:
• Tribunale Salerno 2010: no all’approvazione
a maggioranza, serve l’unanimità
• Riforma del Condominio 20.11.2012:
Art. 1122 ter: Valida la delibera con la
maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edificio.
PRIVACY & CONDOMINIO DIGITALE
Nuovo art. 71 ter disp. att. c.c.
Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo
1136 del codice (maggioranza presenti
rappresentanti 500mm), l'amministratore è tenuto ad
attivare un sito internet del condominio, che
consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre
copia in formato digitale dei documenti previsti dalla
delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la
gestione del sito internet sono poste a carico dei
condomini
PRIVACY & CONDOMINIO DIGITALE
Chi può accedere al sito internet?
Solo coloro che hanno diritto e cioè i condomini
(proprietari) e non i conduttori che dovranno farne
richiesta al locatore.
Dati pubblicabili sul sito condominiale:
Solo i dati attinenti alla gestione condominiale (verbale,
bilanci, circolari, polizza assicurativa ecc., nei limiti
previsti dalla delibera autorizzativa dell’attivazione
del sito web).
PRIVACY E COMUNICAZIONE
DEI DATI AI CREDITORI DEL
CONDOMINIO…
…ci rivediamo alla lezione del 23.01.2014:
“La parziarietà dei debiti condominiali e il
recupero dei crediti in condominio”
www.anaci-verona.net
Scarica

Privacy - ANACI Verona