La privacy in condominio Corso ANACI Verona 2014/15 La privacy Il termine privacy ha origine alla fine dell'800, per indicare la difesa della sfera domestica: libertà di azione dell'individuo nella propria dimora Anni Ottanta: ampliamento del concetto di privacy: ora include anche il diritto a scegliere cosa rivelare di sè stessi, e la libertà di scegliere quale uso verrà fatto delle informazioni che ci riguardano. Il diritto alla privacy garantisce la protezione di informazioni personali ed intime, che non devono essere carpite, nè usate in modi non accettati dal soggetto a cui si riferiscono. La privacy In sintesi: Privacy = potere di controllare ed intervenire sul flusso di informazioni che riguardano la propria persona Privacy = diritto della personalità (art. 2 Cost: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.) TUTELA COSTITUZIONALE La privacy Privacy ≠ Riservatezza: Privacy: potere di controllare ed intervenire sul flusso di informazioni che riguardano la propria persona (contenuto positivo) Riservatezza: diritto a pretendere che nessuno invada la nostra sfera personale senza previo consenso (contenuto negativo) La privacy: la normativa 1. Costituzione 2. L. n. 675/1996 3. D.Lgs n. 196/2003 - “Codice Privacy” Il Codice Privacy: D.Lgs. n. 196/2003 Art.1 : Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano Art. 2: il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita' previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Il Vocabolario della privacy Art. 4 D.Lgs 196/03 dà definizioni di: • Trattamento • Dati • Titolare, responsabile, incaricato, interessato • Comunicazione • Diffusione Il Vocabolario della privacy Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; Il Vocabolario della privacy Personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (anche fotografia) DATI Sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale Giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale Il Vocabolario della privacy Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza Anche CONTITOLARITA’ (novità D.Lgs. 196/03) Il Vocabolario della privacy Responsabile: (nomina facoltativa – solo grandi aziende) la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali Titolare: libertà di autodeterminazione ≠ Responsabile: osserva le direttive del titolare Il Vocabolario della privacy Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile Il titolare conferisce incarico con la lettera di incarico Il Vocabolario della privacy Interessato: la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali; Il D.L. 201/2011 ha eliminato ogni riferimento a persone giuridiche, enti o associazione Il Vocabolario della privacy Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione ; Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma… MODALITA’ DI TRATTAMENTO Art. 11 D.Lgs 196/2003 Le informazioni personali devono essere: 1) Trattate in modo lecito e secondo correttezza 2) Raccolte, registrate per scopi determinati, espliciti e legittimi 3) Esatte e aggiornate 4) Pertinenti, complete, e non eccedenti le finalità del trattamento 5) Conservate in una forma tale da consentire l’identificazione dell’interessato per il solo periodo di tempo necessario al trattamento MODALITA’ DI TRATTAMENTO I dati personali trattati in violazione dei 5 punti precedenti non possono essere utilizzati: illegittimità del trattamento I diritti dell’interessato Art. 7 D.Lgs. 196/2003: L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione di: a) Origine dei dati personali b) Finalità e modalità trattamento c) Estremi identificativi del titolare e responsabili d) Soggetti cui i dati possono essere comunicati e) Aggiornamento, modificazione, integrazione dati f) Cancellazione dei dati trattati illegittimamente g) Può opporsi al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato ecc I diritti dell’interessato L’interessato può far valere i propri diritti con: 1) Ricorso al Garante 2) Ricorso alla giurisdizione ordinaria (Tribunale) Reciproca incompatibilità PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Notificazione Nomina responsabile/i Designazione incaricato/i Informativa Consenso degli interessati Misure di sicurezza Doc. programmatico sicurezza (DPS) Nomina ADS – Amm. Di Sistema PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 1. Notificazione (art. 37 D.Lgs 196/03) dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o privato rende nota al Garante per la protezione dei dati personali l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali, svolta quale autonomo titolare del trattamento. Viene effettuata una sola volta in via telematica su www.garanteprivacy.it La Notificazione non è necessaria per gli amministratori di condominio (Provv. 31.03.2004 Garante Privacy) PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 2. Nomina Responsabile/i La nomina del responsabile del trattamento è facoltativa Viene suggerita per le aziende di medio/grandi dimensioni PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 3. Designazione Incaricato/i Va fatta in caso anche i collaboratori e personale dello studio trattino i dati dei condomini/fornitori/consulenti e altri terzi PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 4. Informativa privacy (art. 13 D.Lgs 196/03) Atto con cui il titolare del trattamento identifica sé stesso e la propria attività, rendendo noti agli interessati (clienti – condomini – fornitori – consulenti ecc) le caratteristiche del trattamento ed i diritti riconosciuti loro dalla legge Va fatta una tantum: invio verbali, convocazioni, bacheca condominiale NB Art. 5-bis. L’informativa di cui non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati. Al primo contatto successivo all’invio del cv il titolare deve fornire all’interessato l’informativa breve PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 4. Informativa privacy (art. 13 D.Lgs. 196/03) Contenuto necessario dell’informativa: 1) Finalità e modalità trattamento 2) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 3) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 4) Soggetti terzi cui possono essere comunicati i dati 5) Soggetti incaricati o responsabili del trattamento 6) I diritti dell’interessato ex art. 7 D.Lgs 196/03 7) Estremi identificativi di titolare/responsabile/incaricato PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 4. Informativa privacy (art. 13 D.Lgs. 196/03) Un esempio: L’INFORMATIVA Condomini Dipendenti (anche portieri di condominio) Amministratore Fornitori Consulenti PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 5. Consenso degli interessati Art. 23 D.Lgs 196/2003 Presupposto per il corretto trattamento dei dati è il consenso degli interessati Che deve essere: • Espresso • Libero • Informato e consapevole • Risultare per iscritto PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 5. Consenso degli interessati Ma art. 24 D.Lgs 196/2003: Casi in cui non serve il consenso, qualora il trattamento sia: a) Necessario per adempiere ad un obbligo di legge, normativa comunitaria o regolamento; b) Necessario per eseguire obblighi contrattuali (es: mandato ad amministrare) c) …. d) …. NB: Il consenso è però sempre necessario in caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 6. Misure di sicurezza Principale adempimento organizzativo all’interno dello studio Obiettivo: Ridurre al minimo il rischio di perdita dei dati o intrusioni abusive Misure “minime” ed obbligatorie (all. B - D.Lgs 196/03) Misure di sicurezza Misure “idonee” PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 6. Misure di sicurezza: 2 principi 1) Ridurre al minimo i rischi 2) Obbligo di adottare in ogni caso le misure minime PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 6. Misure MINIME di sicurezza: All. B D.Lgs 196/03 a) Livello minimo di sicurezza con strumenti elettronici b) Livello minimo senza l’utilizzo di strumenti elettronici PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 6. Misure MINIME con strumenti elettronici: All. B D.Lgs 196/03 a) b) c) d) e) Autenticazione informatica (per risalire all’operatore) Credenziali di autenticazione (password- min 8 caratteri) Sistema di autorizzazione (profili di autorizzazione) Protezione degli strumenti elettronici da accessi abusivi di altri programmi (Trojan Horse ecc) Custodia di copie di sicurezza e ripristino dati (back-up) PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 6. Misure MINIME senza strumenti elettronici: All. B D.Lgs 196/03 a) b) Aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati Previsione di procedure di idonea custodia di atti e documenti, faldoni e altro materiale contenenti dati personali PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 7. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza Il D.P.S. è l'unico documento in grado di attestare l'adeguamento alla normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) Il DPS è un manuale per la pianificazione della sicurezza dei dati in azienda: descrive come si tutelano i dati personali di dipendenti, collaboratori, clienti, utenti, fornitori ecc. Il Garante ha individuato una figura responsabile per il trattamento dei dati più una serie di punti per i quali l'azienda deve adottare tutte le misure necessarie per l'espletamento della legge. Lo scopo del D.P.S. è proprio quello di descrivere la situazione attuale con riferimento ai punti stabiliti dal garante. E’ una misura minima: va sempre fatto quando si trattano dati sensibili, giudiziari o dati personali con l’ausilio di strumenti elettronici Adeguamento al 31.03 di ogni anno PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI - L’obbligo di tenuta di un aggiornato DPS è venuto meno con l’esplicita sua abrogazione prevista dal D.L. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012. PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 8. La nomina dell’Amministratore di Sistema Provvedimento Garante Privacy 27.11.2008: - - Obbligo per i titolari del trattamento di nominare un ADS ADS: “figura professionale finalizzata alla gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione dati, nonché amministratore di basi di dati, amministratori di reti, e amministratori di sistemi sofware complessi); Deve essere persona fisica altamente qualificata (responsabilità per culpa in eligendo da parte del titolare nel caso di nomina di persona inidonea); PRINCIPI GENERALI: GLI ADEMPIMENTI 8. La nomina dell’Amministratore di Sistema Provvedimento proroga termini al 15.12.2009 per l’adozione delle seguenti prescrizioni: - Obbligo di previa valutazione caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità dell’ADS; Designazione individuale degli amministratori di sistema e loro compiti; Indicazione degli estremi dell’ADS nel DPS o altro documento interno; Verifica almeno annuale dell’operato dell’ADS; Conservazione per almeno 6 mesi, delle registrazioni degli accessi ai sistemi di elaborazione dati ed agli archivi elettronici effettuati dagli ADS (cosiddetti file di Log – devono essere inalterabili); RIASSUMENDO: GLI ADEMPIMENTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Notificazione FACOLTATIVA Nomina responsabile/i CON LETTERA DI Designazione incaricato/i SI: INCARICO Informativa SI: CONDOMINI, FORNITORI, CONSULENTI Consenso degli interessati Misure di sicurezza SI: ALMENO MISURE MINIME DAL DL 5/2012 (è comunque consigliabile DPS ABROGATO per dimostrare le misure minime adottate) AMS SI: PERSONA ESPERTA Adempimenti privacy: sanzioni Mancati/incompleti adempimenti privacy: PENALI Sanzioni AMMINISTRATIVE Sanzioni Amministrative ILLECITO INADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA SANZIONE AMMINISTRATIVA SANZIONE PENALE DA € 10.000 A € 50.000 RECLUSIONE FINO A DUE ANNI DA € 3.000 A € 18.000 per violazione dei dati ex art. 13 DA € 5.000 A € 30.000 per violazione dei dati sensibili o giudiziari (elevabile fino al triplo) X ALTRE FATTISPECIE (violazione art. 16, comma 1 – cessazione del trattamento) DA € 5.000 A € 30.000 X OMESSA INFORMAZIONE O ESIBIZIONE AL GARANTE DA € 4.000 A € 24.000 X OMESSA O INIDONEA INFORMATIVA ALL'INTERESSATO Sanzioni Penali SANZIONE AMMINISTRATIVA SANZIONE PENALE TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI X RECLUSIONE DA 6 MESI A 3 ANNI in base alla gravità dell'illecito FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI O NOTIFICAZIONI A GARANTE X RECLUSIONE DA 6 MESI A 3 ANNI INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE X RECLUSIONE DA 3 MESI A 2 ANNI ILLECITO INOSSERVANZA DELL'ART. 171 (telesorveglianza sul lavoro) X DA € 50 A € 500 o ARRESTO DA 15 gg A 1 ANNO (elevabile al quintuplo) Provvedimento Garante 11.05.2006 - Consultazione pubblica del febbraio 2006 - Provvedimento maggio 2006 - Vademecum del Palazzo - Provvedimento di chiarimenti 26.09.2008 - Vademecum Privacy 2013 : linee guida a seguito della Riforma Provvedimento Garante 11.05.2006 I punti in sintesi: a) Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l'amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). b) I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici. c) Per verificare l'esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti. d) Vietata la diffusione di dati personali con l'affissione di avvisi di mora o di solleciti di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico, in cui è consentita solo l'affissione di avvisi generali Provvedimento Garante 11.05.2006 I punti in sintesi: e) I dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell'amministrazione del condominio (come in caso di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell'abbattimento delle cosiddette "barriere architettoniche"). f) La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all'assemblea condominiale di estranei è consentita con l'assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all'ordine del giorno. É possibile videoregistrare l'assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti. g) Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l'amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy. h) L'amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all'amministratore. Alcune questioni in particolare – FAQ • Comunicazione recapiti amministratore e condomini • Diritto ad ottenere la comunicazione dei recapiti • Registrazione assemblee • Affissione avvisi di mora • Partecipazione consulenti e tecnici alle assemblee • Conto corrente condominiale • Servizi fotografici in condominio • Videosorveglianza Comunicazione recapiti dell’amministratore Nuovo art. 1129 c.c. : II comma: Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. V comma: Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. XII comma n. 8: l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al II comma è grave irregolarità motivo di revoca Comunicazione recapiti dei condomini Può l’amministratore comunicare a terzi/condomini i recapiti? Indirizzi: sì, perché necessari alla convocazione dell’assemblea (art. 66 disp. att.) ed alla verifica che tutti i condomini siano stati convocati (art. 1136 c.c.) N. Telefono e email: solo con consenso (dato non strettamente necessario alla gestione) Comunicazione recapiti dei condomini L’amministratore ha diritto ad ottenere dai condomini i loro indirizzi? Sì (adempimento proprio mandato per convocazioni, invii verbali ecc) Nuovo art. 1130, I c. n. 6: l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; Registrazione assemblee Può essere registrata (audio/video) un’assemblea di condominio ? Solo con il consenso dei partecipanti all’assemblea Affissione avvisi di mora Può l’amministratore esporre le situazioni di morosità sulle aree comuni ? Assolutamente no: potrebbero venirne a conoscenza anche terzi non partecipanti al condominio. Partecipazione di tecnici e consulenti alle assemblee E’ lecita la presenza alle assemblee di tecnici/consulenti esterni? Solo con consenso dei partecipanti Solo per il tempo necessario a chiarire le questioni per cui sono stati chiamati Conto corrente condominiale Può un condomino avere accesso al conto corrente condominiale? Solo l’amministratore si può interfacciare con la banca (segreto bancario) Il condomino ha diritto ad ottenere l’estratto conto dall’amministratore ( TAR Lazio) Riforma: nuovo art. 1129, VIII comma: L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Banca e condominio Il singolo condòmino ha diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa al conto corrente del condominio • • ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO - Collegio di Milano, decisione n. 1282 del 6 marzo 2013 Nel condominio negli edifici ogni condomino, in quanto "cliente", ha diritto di ottenere direttamente dall’istituto di credito la consegna di copia degli estratti conto posto che l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore del condominio, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale. • Il caso Un gruppo di condòmini chiedeva all’istituto bancario dell’ente condominiale le “fotocopie dei movimenti bancari e del libretto di risparmio” relativi al conto corrente allo stesso intestato. La richiesta rimaneva priva di riscontro. I condomini si rivolgevano, pertanto, per il tramite di un’associazione di consumatori, all’ABF per ottenere la suddetta documentazione e precisando di aver chiesto la stessa anche all’amministratore del condominio il quale, tramite il proprio legale, intimava alla banca di non consegnare gli estratti conto ribadendo che i singoli condomini possono chiedere gli estratti conto unicamente all’amministratore, ma non all’istituto di credito. Replicava quest’ultimo deducendo che “in osservanza della privacy”, gli estratti conto non potevano essere consegnati a persone non intestatarie del conto ritenendo tale solo il condominio nella persona dell’amministratore quale legittimo rappresentante. • La motivazione • L’Arbitrato Bancario Finanziario, rigettando le prospettazioni dell’istituto di credito e dell’amministratore di condominio, confermando il proprio orientamento (ABF, decisione n. 814 del 19 aprile 2011), in adesione alla giurisprudenza di legittimità (secondo cui “l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale” (Cass., 21 gennaio 2010, n. 1011) e di merito (Trib. Salerno 30 luglio 2007: “ogni condomino, in quanto “cliente” […] deve aver diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto”), ha affermato che: “Non ha pregio nemmeno l’obiezione della resistente di non poter consegnare i documenti per ragioni di tutela della riservatezza, in quanto, sempre nel medesimo precedente già richiamato, il Collegio ha avuto modo di chiarire che per quanto sia «indubbio che la banca è tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie riservate inerenti ai rapporti con la clientela […] è altrettanto vero che quando la legittimazione del terzo appare certa la banca è tenuta a dare l’informazione richiesta non potendo pretendere che il terzo si rivolga al giudice o, come in questo caso, all’ABF perché la svincoli dal “segreto bancario”. Si pensi in tal senso alla legittimazione dell’erede verso la banca con la quale il de cuius intratteneva un conto corrente o, ancora, alla legittimazione del curatore verso la banca del fallito. Parimenti il condomino, che si sia legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario del condominio. Il diritto del condomino all’informazione … appartiene alla sua sfera giuridica». Servizi fotografici in condominio E’ lecita la ripresa fotografica di condomini che transitano sulle aree comuni? La foto può rendersi necessaria in caso di perizie tecniche. Se rientrano nella foto dei condomini, è necessario: a) O il loro consenso b) O che non siano riconoscibili (l’immagine è dato personale) La video sorveglianza Privata Video-sorveglianza Condominiale Video sorveglianza privata • No telecamere puntate sulla proprietà del vicino (Atto emulativo ex art. 833 c.c.; Interferenze illecite nella vita privata art. 615bis c.p.) • No telecamere sulle parti comuni • Telecamere solo verso le proprie pertinenze Video sorveglianza condominiale • Solo se rispetta il principio di proporzionalità (la videoripresa deve essere l’ultima misura utile qualora altre - cancelli automatici, porte blindate, allarmi - non siano sufficienti a garantire la sicurezza) • Solo a fini di tutela dei beni dei condomini (non per altri fini di controllo della vita dei condomini) • Solo negli spazi soggetti a rischio di furti Video sorveglianza condominiale Adempimenti da adottare • Verifica preliminare: necessario interpello preventivo del Garante Privacy • Informativa ai visitatori che la zona è videosorvegliata (cartelli segnaletici) • Conservazione delle immagini per 24 ore • Se appalto a ditta esterna: nomina a responsabile del trattamento e attestazione del rispetto del Codice Privacy Video sorveglianza condominiale Le maggioranze necessarie: • Tribunale Salerno 2010: no all’approvazione a maggioranza, serve l’unanimità • Riforma del Condominio 20.11.2012: Art. 1122 ter: Valida la delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. PRIVACY & CONDOMINIO DIGITALE Nuovo art. 71 ter disp. att. c.c. Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice (maggioranza presenti rappresentanti 500mm), l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini PRIVACY & CONDOMINIO DIGITALE Chi può accedere al sito internet? Solo coloro che hanno diritto e cioè i condomini (proprietari) e non i conduttori che dovranno farne richiesta al locatore. Dati pubblicabili sul sito condominiale: Solo i dati attinenti alla gestione condominiale (verbale, bilanci, circolari, polizza assicurativa ecc., nei limiti previsti dalla delibera autorizzativa dell’attivazione del sito web). PRIVACY E COMUNICAZIONE DEI DATI AI CREDITORI DEL CONDOMINIO… …ci rivediamo alla lezione del 23.01.2014: “La parziarietà dei debiti condominiali e il recupero dei crediti in condominio” www.anaci-verona.net