UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Facoltà di Economia
Diritto del Contenzioso d’Impresa
Anno Accademico 2014-2015
Avv. Ermenegildo Costabile
Diritto del contenzioso d'impresa
BANCAROTTA FRAUDOLENTA PREFERENZIALE
Diritto del contenzioso d'impresa
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PARTE SECONDA
DIRITTO PENALE BIANCO
2) REATI FALLIMENTARI
Diritto del contenzioso d'impresa
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ALCUNE TIPOLOGIE DI CRIMINI DEI
COLLETTI BIANCHI
Diritto del contenzioso d'impresa
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I REATI FALLIMENTARI
• Con il R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare, “LF”), il legislatore
ha disciplinato la materia delle procedure concorsuali e, per
ciò che qui rileva, dei reati fallimentari.
• Bene giuridico tutelato:
– l’interesse patrimoniale dei creditori
– il corretto andamento della vita economica e dei traffici commerciali
– l’amministrazione della giustizia, quale garante della par condicio
creditorum
• L’interesse patrimoniale dei creditori si articola nell’interesse:
– a conoscere la consistenza del patrimonio e del movimento d’affari del
debitore
– al trattamento paritetico in caso d’insolvenza
– ad essere soddisfatti nella maggior misura e nel minor tempo possibile
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• Presupposto della sussistenza del reato fallimentare è la sentenza
dichiarativa di fallimento (art. 17 l.fall.).
• La sentenza dichiarativa di fallimento presuppone l’accertamento dello
stato di insolvenza.
• Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimento o altri fatti
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni (dissesto).
• Il concetto di dissesto: una situazione di squilibrio economico patrimoniale
progressivo e ingravescente, che – se non fronteggiata con opportuni
provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire
l’attività – può comportare l’aggravamento della situazione debitoria, con
conseguente incremento del danno procurato alla massa dei creditori.
• Le fattispecie di bancarotta sono applicabili anche ai casi di concordato
preventivo e liquidazione coatta amministrativa (artt. 236 e 237 l.fall.), con
l’equiparazione del decreto di concordato e dell’accertamento giudiziale
dello stato di insolvenza con la sentenza dichiarativa di fallimento.
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Diritto del contenzioso d'impresa
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA
Art. 216 L.F.
1.
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore,
che:
1)
ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi
beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o
riconosciuto passività inesistenti;
2)
ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a
sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre
scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione
del patrimonio o del movimento degli affari.
2.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura
fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente
ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
3.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la
procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi,
esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
4.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la
condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci
anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la
stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE
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FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA
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FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA
Art. 223
1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori
generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali
hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma
dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società,
commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622,
2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il
fallimento della società.
3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art.
216.
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CASO PARMALAT
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CASO BURANI
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Caso Grillo
BANCAROTTA SEMPLICE
Art. 217
1.
2.
3.
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito,
l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
1)
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione
economica;
2)
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura
sorte o manifestamente imprudenti;
3)
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4)
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del
proprio fallimento o con altra grave colpa;
5)
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato
preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione
di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata,
non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in
maniera irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la
condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
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BANCAROTTA SEMPLICE
Diritto del contenzioso d'impresa
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FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE
Art. 224
1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai
liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel
suddetto articolo;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto
della società con inosservanza degli obblighi ad essi
imposti dalla legge.
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FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE
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ESENZIONI DAL REATO DI
BANCAROTTA
Art. 217-bis (aggiunto dal D.L. n. 78/2010)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e articolo 217non si
applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un
concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis
ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nonche'
ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice
a norma dell'articolo 182-quinquies.
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RICORSO ABUSIVO AL CREDITO
Art. 218
1.
2.
3.
Art. 225
1.
Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti
un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di
fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato
d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II,
titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la
condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di
società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
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RICORSO ABUSIVO AL CREDITO
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PROBLEMATICHE PENALI
CONNESSE ALLA CONCESSIONE DEL
CREDITO
IN CASO DI CRISI DELLA SOCIETÀ
Due prospettive di analisi:
1) FALLIMENTO DELL’IMPRENDITORE.
2) PROCEDURE ‘PRIVATISTICHE’ DI SOLUZIONE DELLA CRISI.
IL FALLIMENTO DELL’IMPRENDITORE


L’ingerenza nell’attività d’impresa.
La concessione di nuova finanza per evitare il fallimento.
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IPOTESI DI CONCORSO NEI REATI COMMESSI “DALL'IMPRENDITORE”:
–
Concorso in bancarotta semplice
–
Concorso in bancarotta fraudolenta preferenziale
–
Concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale
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LE PROCEDURE ‘PRIVATISTICHE’ DI SOLUZIONE DELLA CRISI
D’IMPRESA
•
Art. 160 L.fall. – Concordato preventivo.
•
Art. 182bis L.fall. – Accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato.
•
Art. 67, comma 3, lett. d) L.fall. – Piano di risanamento.
Si caratterizzano per una (maggiore o minore) connotazione
privatistica.
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LE PROCEDURE ‘PRIVATISTICHE’ DI SOLUZIONE DELLA CRISI
D’IMPRESA.
Ratio
Assicurare una maggiore flessibilità alle procedure concorsuali al
fine di scongiurare il pericolo del fallimento dell’impresa in crisi.
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Concordato preventivo
Art. 160 L.fall. – Presupposti per l'ammissione alla procedura.
L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo
sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai
creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un
assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o
da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai
creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici
omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano
soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere
l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
Concordato preventivo – Art. 160 L.fall.
Contesto:
•
Situazione di crisi economica.
•
Necessità di stralciare o convertire parte del debito.
•
Vincola anche i creditori dissenzienti (cramdown).
Requisiti:
•
Esistenza dello stato di crisi.
•
Relazione di un esperto indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del piano.
•
Voto favorevole della maggioranza dei creditori totali o di ciascuna classe.
•
Decreto di omologazione del tribunale (art. 163 L.fall).
•
Nomina del commissario giudiziale.
Effetti:
•
Atti, pagamenti, garanzie posti in essere in esecuzione del Piano non sono
soggetti a revocatoria (art. 67, comma 3 L.fall).
•
Esenzione dai reati di bancarotta semplice e preferenziale (art. 217bis L.fall.).
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Concordato preventivo [e amministrazione controllata]
Art. 236 L.fall.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di
essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione
controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione
delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti .
Nel caso di concordato preventivo [o di amministrazione controllata], si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori di società;
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 e al commissario del concordato preventivo o
dell'amministrazione controllata;
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
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Esenzioni dai reati di bancarotta.
Art. 217bis L.fall.
Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai
pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione
1) di un concordato preventivo di cui all’articolo 160
2) o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182bis
3) ovvero del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), nonché ai
pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma
dell’articolo 182quinquies.
Art. inserito dall’art. 48, comma 2bis D.L. 31 maggio 2010, convertito con modifiche in
L. 30 luglio 2010, n. 122.
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Art. 217bis L.fall. – Natura giuridica dell’esenzione.
‘Causa di esclusione del tipo’
Per effetto dell’art. 217bis è ridotto l’ambito di tipicità delle fattispecie
incriminatrici di cui agli artt. 216, comma 3, e 217 L.fall.: l’esecuzione di
un pagamento che abbia come effetto quello di beneficiare un
creditore a danno di altri, cesserà di avere carattere ‘preferenziale’
nella misura in cui sia compiuto in esecuzione di un programma di
interventi finalizzato – secondo le cadenze espressamente fissate dalla
legge – al ripristino dell’equilibrio economico-finanziario dell’attività
d’impresa.
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Accordo di ristrutturazione dei debiti.
Art. 182bis L. fall.
L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui
all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato
con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad
una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali
e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella
data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data
dell'omologazione.
[…]
44
Accordo di ristrutturazione dei debiti – art. 182bis L.fall.
Contesto:
•
Situazione di crisi economica.
•
Necessità di riscadenziare ma anche stralciare o convertire parte del debito.
Requisiti:
•
Esistenza dello stato di crisi.
•
Relazione di un esperto indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e
l'attuabilità dell’accordo.
•
Consenso di almeno il 60% dei creditori.
•
Decreto di omologazione del tribunale.
Effetti:
•
Atti, pagamenti, garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato
non sono soggetti a revocatoria (art. 67, comma 3 lett. e) L.fall).
•
Esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice (art. 217bis L.fall.).
•
Dalla data della pubblicazione dell’accordo e per 60 gg no azioni cautelari o
esecutive per crediti anteriori a tale data.
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Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.fall.
Effetti penali
Art. 217bis L.fall.
Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai
pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione
1) di un concordato preventivo di cui all’articolo 160
2) o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo
182bis
3) ovvero del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), nonché ai pagamenti
e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo
182quinquies.
Nota: l'art. 236 L.fall. non è applicabile in quanto l’accordo di ristrutturazione dei
debiti ex art. 182bis non è equiparabile al concordato preventivo.
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Problematiche penali
in caso di fallimento dell'accordo di ristrutturazione
Reati configurabili
Art. 217, comma 1, nn. 3) e 4) L.fall. – Bancarotta semplice.
Art. 216, comma 3 L.fall. – Bancarotta preferenziale.
Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
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•
Se si accerta che l’accordo ha costituito un imprudente espediente per ritardare il
fallimento con aggravamento del dissesto, sarà configurabile la bancarotta
semplice ex art. 217 comma 1 nn. 3 e 4 L.fall..
•
Se, successivamente all’omologa dell’accordo, la società fallisce perché solo alcuni
dei creditori previsti sono stati pagati e si accerta che vi è stato un preordinato
programma di preferenze, tale per cui il piano ex art. 67, comma 3 lett. d) è stato
emesso non solo sulla base di dati falsi, ma consapevolmente ingannatori,
strumentali al soddisfacimento dei creditori forti, potrà ritenersi integrata la
fattispecie della bancarotta preferenziale di cui all’art. 216 comma 3 L.fall..
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PIANO DI RISANAMENTO
Art. 67, comma 3 lett. d) L.fall. - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
[…] Non sono soggetti all’azione revocatoria:
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in
essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro
dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)
deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista
è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse
all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da
comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche
per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere
prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore
del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano
può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
[…]
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Piano di risanamento – art. 67, comma 3 lett. d) L.fall.
Contesto:
•
Moderata situazione di crisi.
•
Necessità di riscadenziare il debito.
•
Dialogo con i principali creditori.
Requisiti:
•
Relazione di un esperto indipendente che attesti la veridicità e fattibilità del Piano.
•
Accordo privatistico (nessun intervento autorità giudiziaria).
Effetti:
•
Atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del Piano non sono
soggetti a revocatoria (art. 67, comma 3 lett. d) L.fall.).
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Piano ex art. 67, comma 3 lett. d) L.fall.
Effetti penali
Art. 217bis L.fall.
Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai
pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione
1) di un concordato preventivo di cui all’articolo 160
2) o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182bis
3) ovvero del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), nonché ai
pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma
dell’articolo 182quinquies.
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Problematiche penali in caso di fallimento del piano
per irragionevolezza
Reati configurabili
Art. 217, comma 1, nn. 3) e 4) L.fall. – Bancarotta semplice.
Art. 216, comma 3 L.fall. – Bancarotta preferenziale
Art. 216, comma 1 n. 1 L.fall – Bancarotta patrimoniale
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P.S. II - REATI FALLIMENTARI NEW_lezione 5 nov.2015