Coordinato da Fabio Picciolini
agenzia adiconsum • anno XV - n. 18 • 12 marzo 2003
Stampato in proprio in marzo 2003
In questo numero:
Condizioni bancarie: il CICR impone maggiore
trasparenza nei rapporti con i clienti
Mutui: illegittima la richiesta
di interessi anatocistici
Ultim’ora
Approfondimenti
Flash
Condizioni bancarie
Mutui: illegittima la richiesta di interessi anatocistici
Cirio: accertamenti sugli intermediari bancari e finanziari
Credito al consumo
Poste: chiusura conto corrente
Investimenti: gestioni patrimoniali
Abitazione – Agevolazioni
Argentina/1
Argentina/2
Bipop – Carire
Carta di credito – Trasparenza
Cirio
Comunitaria 2002
Concorrenza
Conti correnti
Investimenti – Investor Education
Mutui
Poste – Libretto postale
Poste – Bollo auto
Prezzi
Racket e usura
Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Sped. in abb. post. comma 20/c art.2 L.662/96 Filiale di Roma
Adiconsum News
ULTIM’ORA
Condizioni bancarie
Le proteste della
clientela e delle
Associazioni dei
consumatori, prima fra
tutte l’Adiconsum,
iniziano a fare breccia
nel muro della scarsa
trasparenza di
comportamento del
sistema bancario.
Il Comitato Interministeriale per il credito e risparmio (CICR), il
massimo organismo di controllo del sistema bancario, ha stabilito che
è necessaria una maggiore trasparenza nei rapporti banca-clienti in
tema di informazione preventiva delle condizioni, di possibilità di
confronto tra le offerte delle varie banche, di conoscenza effettiva
delle clausole contrattuali, della tempestiva comunicazione delle
modifiche delle condizioni contrattuali.
La nuova normativa integrerà e sostituirà la legge 154/92.
Il CICR ha stabilito che, entro quattro mesi, la Banca d’Italia dovrà
emanare le istruzioni alle banche per applicare la decisione assunta.
Le nuove norme dovranno entrare in vigore il 1° ottobre 2003.
Le nuove norme dovranno prevedere nuove disposizioni in tema
di pubblicità e contratti, a partire dalle norme di trasparenza, come
l’affissione degli avvisi al pubblico, i tassi di interesse applicati, le varie
norme contrattuali, le modalità relative alle offerte fuori sede, le
comunicazioni a distanza, la pubblicità dei prodotti.
È previsto il miglioramento dell’informativa precontrattuale, con la
consegna alla clientela di copia dei contratti, senza impegno alla
successiva firma, prima della sottoscrizione, così da rendere possibile
una migliore valutazione dei contratti stessi. Al contratto dovrà essere
unita una comunicazione sintetica sulle condizioni contrattuali..
Alcuni prodotti offerti alla clientela dovranno essere dotati obbligatoriamente di un indicatore sintetico di prezzo che consenta di
conoscere il costo effettivo per il cliente.
Le variazioni delle condizioni sfavorevoli per la clientela (tasso,
prezzi, commissioni, spese) dovranno essere comunicate evidenziando in maniera chiara le modifiche. È consentita ancora la comunicazione impersonale (Gazzetta Ufficiale) a condizione che il cliente
sia informato, al primo invio di comunicazioni.
Continuano ad essere esclusi dalla comunicazione le modifiche
non dipendenti da volontà della banca (ad esempio, tasso euribor).
Le nuove norme dovranno essere applicate, come in passato,
dalle banche, ma anche dalle società che erogano credito al consumo, emettono carte di credito, e dagli uffici postali.
Mutui: illegittima la richiesta di
interessi anatocistici
Un altro passo
avanti per il
riconoscimento dei
diritti dei consumatori
nei confronti della
banca che esige
interessi anatocistici.
Test noi consumatori
La Corte di Cassazione con la sentenza 2593 del 20 febbraio 2003
ha stabilito che è illegittima la clausola inserita nei contratti di mutuo
fondiario che prevede il diritto della banca di esigere interessi
anatocistici.
L’art. 1283 del c.c. prevede che tali interessi possono essere
richiesti solo in base ad un accordo tra le parti, successiva alla
scadenza degli interessi.
In sostanza, gli interessi moratori non possono essere riconosciuti
in base ad un principio di automatismo della riscossione.
La Corte ha anche stabilito che l’unica possibilità diversa è legata
alla presenza di consolidati usi contrari. Tale scelta conferma prece-
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Adiconsum News
denti pronunciamenti di inesistenza di usi e sul fatto che i mutuatari
hanno sempre corrisposto interessi moratori sulla base della convinzione (inculcata dal sistema bancario) di essere obbligati a farlo per
un obbligo di legge.
È un’ulteriore sentenza a favore dei consumatori che tende a
riequilibrare sempre più i rapporti tra banche e clienti.
Stralcio della sentenza 2593/03
In tema di mutuo bancario, e con riferimento al calcolo degli
interessi, devono ritenersi senz’altro applicabili le limitazioni previste
dall’articolo 1283 del Cc, non rilevando, in senso opposto, l’esistenza
di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta.
Gli usi normativi contrari, cui espressamene fa riferimento il citato
articolo 183 Cc, sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente
all’entrata in vigore del codice civile (né usi contrari avrebbero potuto
formarsi in epoca successiva atteso il carattere imperativo della
norma “de qua” – impeditivi, per l’effetto del riconoscimento di
pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva
esistente – norma che si poneva come del tutto ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso
avente le caratteristiche dell’uso normativo) e, nello specifico campo
del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore
al 1942, alcun uso che consentisse l’anatocismo oltre i limiti poi
previsti dall’articolo 1283 del codice civile.
Ne consegue la illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti – ancorché non tradotti in patti – che si risolvano in una
accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una
disciplina diversa da quella legale”.
APPROFONDIMENTI
Cirio: accertamenti sugli
intermediari bancari e finanziari
Dal Ministero
dell’economia avviati
accertamenti sui
possibili
comportamenti
scorretti degli
intermediari bancari e
finanziari.
Accertamenti richiesti
da Adiconsum dal
novembre scorso.
Test noi consumatori
Il Ministero dell’Economia ha comunicato rispondendo ad un’interrogazione parlamentare che sono stati avviati accertamenti per
individuare gli intermediari bancari e finanziari sui quali dovrà essere
svolta un’azione di vigilanza per verificare il rispetto delle normative
sulla sollecitazione del pubblico risparmio (prospetto informativo,
regole di comportamento, obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, ecc..)
È poco, ma è in linea con quanto fin dal novembre scorso
l’Adiconsum ha chiesto sulla base della possibilità di recesso dai
contratti sottoscritti, nel caso fossero accertati (come l’Associazione
è convinta) comportamenti normativamente scorretti da parte delle
banche che hanno collocato i titoli presso la clientela privata.
Si ricorda che la scelta dell’Adiconsum è legata a due aspetti
fondamentali: 1) la tutela di tutti gli investitori; 2) la possibilità di
recuperare l’intero capitale attraverso l’annullamento dei contratti
(violazione della normativa Consob – Reg. 11522/98 art. 27/28/29) e
non attraverso il fallimento delle società Cirio, che creerebbe solo
delle perdite per tutti (risparmiatori, lavoratori, gruppo Cirio).
La scelta dell’Adiconsum è dovuta alla difficoltà di agire per via
giudiziaria, considerato che le obbligazioni sono emesse in Lussemburgo e sottoposte alla legge inglese. Inoltre, è da chiarire verso quale
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società del gruppo è avanzata istanza di fallimento, avendo presente
che il fallimento di una società, formalmente, non produce il fallimento
di tutte le altre. Il fallimento comporterebbe, per il curatore nominato
dal Tribunale, l’accertamento dei debiti (massa debitoria) e il reperimento di tutti i fondi disponibili (la maggior parte non è certa ed è
all’estero), la liquidazione delle attività di eventuali azioni revocatorie
(contro le banche), ma solo per un periodo di 1-2 anni, e azioni di
responsabilità, l’insinuazione dei creditori al passivo e la costruzione
di un piano di riparto (divisione dei fondi disponibili fra tutti i creditori).
Credito al consumo
La Banca d’Italia
risponde al quesito
posto da Adiconsum
sulla verifica dei tassi
usurari nelle
operazioni di credito al
consumo.
A seguito della segnalazione della nostra associazione dall’Adiconsum , è stato rilevato che alcuni intermediari non riportano nei
contratti la descrizione analitica del bene o servizio acquistato. La
Banca d’Italia ha emanato un nuovo provvedimento (8.1.03) per
migliorare la rilevazione e ha affermato che la segnalazione ricevuta
sarà tenuta in considerazione nel corso dei controlli che la Banca
svolge presso gli intermediari e nell’opera di sensibilizzazione per un
sempre maggiore “rispetto formale e sostanziale della normativa” nei
rapporti con la clientela.
Sarebbe presuntuoso pensare che le segnalazioni dell’Adiconsum possano da sole consentire di modificare normative e comportamenti del sistema bancario e finanziario, ma, certamente, evidenziare
quanto “non funziona” nel rapporto banca-cliente è uno dei mezzi
necessari per superare uno squilibrio sostanziale in quei rapporti dove
il cliente è sempre la parte più debole.
Poste: chiusura conto corrente
Le Poste italiane
rispondono al quesito
posto da Adiconsum
su segnalazione di
alcuni correntisti in
merito alle spese di
chiusura del conto.
Vari correntisti postali si sono rivolti all’Adiconsum, facendo presente che al momento della chiusura del conto venivano trattenuti
75,00 euro.
All’immediata richiesta di informazioni girata a Poste Italiane,
considerato che i prospetti informativi dichiarano espressamente che
la chiusura del conto è completamente gratuita, è stato risposto. La
somma di 75 euro non è rimborsata immediatamente solo per il tempo
strettamente necessario per verificare eventuali partite ancora in
sospeso ed eventuali imposte di legge. Ciò è necessario in quanto il
conto corrente postale non prevede la possibilità di posizioni debitorie.
È stato anche confermata l’assoluta gratuità delle operazioni di
apertura e chiusura del conto corrente.
Investimenti: gestioni patrimoniali
Emanata una nuova
normativa sulle
gestioni patrimoniali,
fortemente richiesta
anche dall’Adiconsum.
Test noi consumatori
La Banca d’Italia ha emanato la normativa per le gestioni patrimoniali
individuale e collettive garantite (G.U. 31 del 7.2.2003).
La nuova normativa deriva anche dalla elevata volatilità dei
mercati e dalla richiesta dei risparmiatori di investimenti che garantiscano almeno il capitale investito.
Per quanto riguarda la tutela dei capitali investiti si era espressa, dopo i recenti crack, anche l’Adiconsum, supportata dalla
Confederazione.
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Adiconsum News
La Banca d’Italia, alla luce di nuovi prodotti proposti dal sistema
finanziario che prevedono espressamente nel contratto l’impegno a
retrocedere alla scadenza prevista almeno il capitale investito, eventualmente con un rendimento minimo. Tali prodotti assumono il nome
di “gestioni patrimoniali garantite”, nel caso di protezione del capitale
attraverso l’utilizzo di prodotti derivati si parla di “gestioni a capitale
protetto.
FLASH
Abitazione – Agevolazioni
La Corte di Cassazione ha stabilito, con propria sentenza (2418/03), che
i benefici fiscali relativi alla prima casa possono essere concessi anche se si
è proprietari di altra abitazione con la stessa finalità in altra residenza a causa
di un trasferimento per motivi di lavoro a condizione che per l’abitazione
originaria non si sia già beneficiato delle agevolazioni.
Argentina/1
La Città di Buenos Aires ha ristrutturato il proprio debito.
L’approvazione del piano di ristrutturazione è avvenuta a Londra il 25
febbraio, con una maggioranza dell’88,60% (rispetto al 75,00% minimo).
Le condizioni previste sono l’allungamento di quattro anni delle
scadenze, con avvio dell’ammortamento dal 2005 (era previsto il rimborso a scadenza), il mantenimento di un tasso ridotto del 6,70%, il rimborso
integrale del capitale investito.
I titoli in circolazione della Città di Buenos Aires sono con scadenza 7.7.03
(9,50%), 23.5.2004 (10,00%), 28.5.2004 (10,50%), 10.6.2005 (9,50%), 11.4.07
(111,25%).
Argentina/2
Il prossimo 26 marzo il Governo argentino si incontrerà con i rappresentanti dell’associazione di tutela dei creditori argentini, che rappresenta oltre
280.000 investitori privati, rispetto ai 350.000 complessivi.
BANCASSICURAZIONE
La Banca d’Italia ha deciso di ampliare il proprio intervento di controllo
sull’attività Bancassicurazione, avviando un censimento di tutte le banche
entrate nel business dei prodotti assicurativi (in particolare, polizze vita).
Sotto esame la ripartizione delle commissioni tra banche e assicurazioni,
i ricavi derivanti dai prodotti, il “perso” delle polizze vita sull’attività degli
sportelli bancari, le reti dei promotori, l’attività Internet.
La decisione è importante perché oltre a portare una maggiore conoscenza di questo comparto, si inserisce nella discussione per la revisione delle
Autorità indipendenti, che sembrerebbe aumentare i poteri della Banca Italia
e diminuire quelli dell’Isvap.
Bipop – Carire
La Banca d’Italia, il 19 febbraio scorso ha riconosciuto le responsabilità
degli amministratori nella gestione della banca BIPOP CARIRE, multando
amministratori e sindaci. La sanzione è legata a: mancati controlli interni e di
gruppo; errate comunicazioni all’organo di vigilanza; carenze organizzative;
carenza di informativa di bilancio; partecipazioni non autorizzate (ex amministratore delegato).
La decisione della Banca d’Italia, come già in passato, può essere letta in
due modi opposti: negativo e positivo.
In modo negativo, in quanto la sanzione, come già avvenuto in passato e
a differenza di quanto solitamente attuato dall’Antitrust, è molto leggera,
soprattutto se confrontata con la gravità dei fatti contestati e dei danni
economici subiti dalla clientela.
Test noi consumatori
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Adiconsum News
In senso positivo, in quanto la decisione potrà essere utile nei ricorsi già
presentati.
Carta di credito – Trasparenza
La trasparenza nell’utilizzo delle carte di credito non è un problema solo
italiano.
Un Tribunale degli Stati Uniti ha condannato Visa e Mastercard per aver
applicato un cambio forfettario alle banche che emettono le carte, le quali
girano gli oneri sul possessore della carta senza alcuna informazione.
La condanna potrebbe costare ai due circuiti il rimborso delle commissioni
di tutte le operazioni in valuta svolte dal 1996 ad oggi.
Cirio
Tre studi legali hanno avuto mandato dal SITI (Sindacato degli investitori)
di valutare le responsabilità relative ai titoli obbligazionari del gruppo Cirio. I
legali dovranno valutare i danni subiti dagli obbligazionisti e i risarcimenti. La
prima udienza, presso il Tribunale di Roma, si terrà l’8 aprile p.v.. Uguale
iniziativa è stata posta in essere da alcuni studi legali siciliani.
Prosegue anche la raccolta delle deleghe, da parte dello studio legale
inglese Orrick, per la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti.
Nel contempo, continuano ad emergere debiti del gruppo. Il servizio
riscossione delle imposte di Roma ha iscritto ipoteca legale per un milione di
euro sui beni immobili dell’ex presidente Sergio Cragnotti, per mancati
versamenti all’erario.
La nuova dirigenza della Cirio, intanto, per evitare il precipitare della crisi,
vuole nominare un consulente esterno (advisor), per trattare con i detentori
delle obbligazioni. Le prime indiscrezioni indicano che l’incarico sarà affidato
alla banca d’affari Credit Suisse First Boston, che dovrebbe raccogliere le
deleghe per la convocazione delle assemblee degli obbligazionisti. Inoltre un
ulteriore soggetto dovrebbe valutare il piano di difesa dei possessori delle
obbligazioni.
Premesso che è molto strano che il debitore svolga un’attività di competenza dei creditori ed eventualmente di un soggetto terzo, la proposta in
circolazione, pur non ancora ufficializzata, prevede la conversione delle
obbligazioni in azioni del gruppo Cirio. L’Adiconsum respinge nettamente tale
eventualità in quanto sarebbero lesi i diritti dei creditori Cirio, peraltro in una
situazione societaria ancora molto opaca, che non consente di avere certezza
sul reale stato finanziario del Gruppo.
Infine, è stato erogato il prestito ponte di 20 milioni di euro, erogato da un
gruppo di banche già creditrici della Cirio e potrebbe essere in via di
definizione la crisi industriale del gruppo, con l’ingresso (acquisto o affitto) di
vari imprenditori del settore.
Comunitaria 2002
La Gazzetta ufficiale del 7 febbraio 2003 suppl. 19/L riporta la cosiddetta
Comunitaria 2002 (L. 14 del 3.2.2003), ovvero la legge che recepisce a livello
nazionale la normativa europea. Il Governo dovrà emanare:
entro un anno dall’entrata in vigore della legge, i decreti attuativi;
entro due anni dall’entrata in vigore della legge la normativa sulle sanzioni
applicabili in caso di violazione delle regole comunitarie contenute nella legge
stessa;
entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge le norme per coordinare le
materie recepite con la legge. Tra le varie norme si ricorda l’articolo 1469sexies del c.c dove riguardo alle clausole vessatorie le parole “che utilizzano”
saranno sostituite con “o che raccomandano l’utilizzo di”. La nuova formulazione dell’articolo rende più tutelati i consumatori.
Le direttive recepite per il settore finanziario riguardano il risanamento e
liquidazione degli enti creditizi, le regole sui conti annuali di alcune tipologie di
società, banche e altre istituzioni finanziarie, i contratti di garanzia finanziaria.
Altre norme recepite riguardano la vigilanza sulle imprese di assicurazione, l’alimentazione, i medicinali, la tutela dei lavoratori, i prodotti fitosanitari,
imballaggi e rifiuti di imballaggio, riconoscimento dei diplomi e titoli, esercizio
della professione di architetto, occupazione, servizi postali, avviamento al
Test noi consumatori
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Adiconsum News
lavoro e lavoro notturno, ispezioni ambientali, codice della strada, restauro
beni culturali,
Il testo della Legge è disponibile presso la struttura nazionale.
Concorrenza
L’OCSE, l’organizzazione per la cooperazione sociale ed economica,
dopo il secondo sondaggio economico nell’area dell’euro è giunta alla
conclusione che è ancora lontana l’integrazione del settore bancario, rispetto
a quella già largamente acquisita nel settore finanziario.
Le fusioni e le acquisizioni avvenute hanno consentito solo la concentrazione dei marcati nazionali, mentre molto poche sono state le fusioni
transnazionali.
I costi sono ancora elevati, nonostante la moneta unica, ed è sempre
difficile paragonare le condizioni praticate nei vari Paesi.
Conti correnti
Il sistema bancario nazionale, sta facendo pressione sulle Autorità, per
ricercare le modalità adatte per acquisire la clientela di religione islamica, che
inizia ad essere un bacino di utenza interessante. È necessaria infatti una
normativa specifica n quanto la religione islamica non consente il riconoscimento di interessi.
Investimenti – Investor Education
La Consob, nell’ambito delle iniziative per migliorare le conoscenze degli
investitori, ha completato un’iniziativa sui Fondi Comuni di Investimento,
strumento finanziario di larga diffusione.
L’iniziativa prevede un CD suddiviso in tre schede illustrative: 1) investire
in fondi, 2) Guida alla lettura del prospetto informativo, 3) Guida alla lettura
della documentazione contabile. La prima scheda analizza le caratteristiche
generali dei FCI e illustre le singole fasi dell’investimento; la seconda e la terza
vogliono fornire la possibilità di utilizzare meglio le informazioni contenute
nella documentazione fornita agli investitori.
Le guide sono disponibili anche via Internet, opuscoli e stampe.
Le associazioni dei consumatori forniranno ogni contributo utile per
migliorare il lavoro svolto ed, eventualmente, integrare le schede con ulteriori
argomenti.
Il CD è disponibile presso la sede dell’Adiconsum nazionale (Roma, via
Lancisi 25 – tel 06 4417021) e sul sito www.consob.it
Mutui
L’agenzia del Territorio, con la risoluzione n. 1/2003 del 24 febbraio
2003, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 4792/2002,
è tornata a parlare delle agevolazioni ai contratti di finanziamento a
medio lungo termine (oltre 18 mesi), relativamente all’imposta sostitutiva
invece di quella ordinaria di registro, ipotecaria e di bollo (D.P.R. 601/73),
in caso di presenza nel contratto della clausola di risoluzione anticipata
del contratto.
L’agenzia ha stabilito che nel caso la clausola di risoluzione non sia di
pertinenza del solo Istituto erogante il mutuo, ma sottoposto al verificarsi di
particolari eventi individuati e certi, previsti precedentemente e accettati da
entrambe le parti, il mutuatario ha diritto alle agevolazioni.
Diverso il caso di aperture di credito in conto corrente con clausola
“salvo revoca” (possibilità della banca di recedere anche verbalmente
dal contratto), in quanto non esiste una aprioristica certezza dell’evento.
In sostanza, per avere diritto alle agevolazioni devono esistere
certezze contrattuali, utili a garantire la durata del finanziamento superiore al minimo previsto (18 mesi), quali obiettività delle cause determinanti la modifica del termine contrattualmente previsto; non esclusività
della clausola di recesso a favore della banca; modifica della stabilità del
vincolo contrattuale derivante da cause, già conosciute, che possono
modificare la stessa stabilità contrattuale.
Test noi consumatori
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Adiconsum News
Poste – Libretto postale
Le Poste Italiane stanno cambiano i libretti postali. I nuovi libretti saranno
gestiti informaticamente.
In occasione della prima operazione il titolare dovrà presentare allo
sportello il libretto cartaceo, un documento di identità valido e il codice fiscale.
Nel caso di libretti contestati, dovranno presentarsi allo sportello tutti i
cointestatari con i citati documenti. Nel caso di libretto cointestato con un
minorenne, oltre i documenti sopra citati si dovrà fornire: il certificato di nascita
o in alternativa il lasciapassare per l’estero, il documento di identità, il
passaporto del genitore sul quale è registrato il minore.
Una volta in funzione il nuovo sistema, i tempi delle operazioni saranno
notevolmente ridotti.
Chi volesse ulteriori informazioni, oltre all’Adiconsum , può chiamare il
numero verde di Poste Italiane 803160.
Poste – Bollo auto
I termini di pagamento del bollo auto sono scaduti il 28 febbraio u.s., ma
la notizia può essere utile per il futuro e per i ritardatari.
Il bollo auto dal 28 febbraio 2003 potrà essere pagato on line presso tutti
gli uffici postali delle regioni Piemonte, Veneto, Liguria, Umbria, Campania e
Molise.
Gli uffici postali di queste regioni sono stati collegati in tempo reale con
l’archivio centrale delle targhe automobilistiche SGAT (Agenzia delle entrate).
La persona che dovrà pagare il bollo della propria auto o moto non avrà
più bisogno di calcolare l’importo da pagare, ma solo indicare sul modulo di
pagamento il tipo e la targa del veicolo, la scadenza del pagamento, il proprio
codice fiscale e la regione. L’operatore allo sportello fornirà in tempo reale
l’importo da pagare. Inoltre saranno segnalati eventuali errori.
Il costo del servizio è di 1 euro.
Il bollo può essere pagato anche via Internet (www.poste.it) con addebito
diretto sul conto bancoposta dei correntisti o attraverso le principali carte di
credito, rispettivamente al costo di 80 centesimi di euro e di 2 euro (importi fino
a 00,00 euro) o del 2,00% per importi superiori ai cento euro.
Per pagare il bollo via Internet è sufficiente digitare la potenza fiscale del
veicolo (kilowatt) e la targa del veicolo.
I nuovi mezzi di pagamento non abrogano il tradizionale bollettino postale.
Prezzi
Il Segretario Generale della CISL, Savino Pezzotta, è nuovamente intervenuto in tema di prezzi e di potere d’acquisto delle famiglie affermando che le
famiglie italiane, quelle monoreddito in particolare, non ce la fanno più e che è
necessario quindi rinnovare i contratti di lavoro e individuare meccanismi di
contenimento dei prezzi, particolarmente quelli che più incidono sulle famiglie.
In tale ambito si pone il problema della composizione del paniere ISTAT, che
deve essere maggiormente orientato ai redditi familiari (l’Adiconsum ha proposto l’introduzione di uno specifico paniere legato ai consumi effettivi delle
famiglie). Inoltre, secondo Pezzotta, le tariffe devono essere aumentate solo
all’interno dell’inflazione programmata e, comunque, non oltre quella ufficiale (la
proposta dell’Adiconsum negli incontri con l’Istat e con il Governo è stata
totalmente identica, prevedendo aumenti superiori all’inflazione programmata
solo in caso di miglioramento della qualità del servizio).
In tema di prezzi è intervenuta anche l’Antistrust che ha evidenziato la
necessità, in molti settori, di aumentare la concorrenza, che poco tempo dopo
l’emanazione della legge, ha subito una brusca frenata.
Secondo l’Antitrust, l’aumento dei prezzi che ha penalizzato i consumatori, deriva soprattutto da alcuni settori dove la concorrenza è minore.
Racket e usura
Il comitato di solidarietà per le vittime del racket e dell’usura (legge n. 44
del 23 febbraio 1999), in un anno (1.11.2001-31-10-2002), ha esaminato 946
domande di sostegno, approvandone 204 (101 per estorsione e 103 per
usura) rinviandone 452 e respingendone 290. Le erogazioni sono state pari
Test noi consumatori
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Adiconsum News
a 37,59 milioni (21,28 estorsione, 16,31 usura).
Ulteriore aspetto importante è il tempo di esame, sceso a quaranta giorni;
ciò ha permesso di ridurre a 155, rispetto a 535, le domande arretrate al 1°
novembre 2002.
La velocizzazione è dovuta alla semplificazione dell’istruttoria, alla maggiore vicinanza rispetto alle vittime (protocolli di intesa con le Regioni Lazio
e Puglia, le province di Roma, Salerno e Catania) all’introduzione di nuove
valutazioni, come quella dell’estorsione strumentale all’usura, se si è accertato in giudizio che la vittima di usura è vittima anche di estorsione.
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