VideoFisco
7 ottobre 2015
La responsabilità del
professionista
e lo sviluppo dello studio
Marco Brugnolo e Massimo De Sanctis
LA RESPONSABILITÀ DEL
PROFESSIONISTA
E LO SVILUPPO DELLO
STUDIO
a cura di Marco Brugnolo
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LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA
PROFILI DI RESPONSABILITÀ
• Responsabilità civile
• Responsabilità amministrativa
• Responsabilità penale
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL
PROFESSIONISTA
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
• Il professionista stipula con i suoi clienti un contratto per la
prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli art. 2229 e
seguenti del codice civile.
• La diligenza richiesta non è solo quella “del buon padre di
famiglia”, ma è richiesta una diligenza qualificata da valutarsi
secondo la natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c.).
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL
PROFESSIONISTA
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
• Generalmente il professionista risponde per colpa lieve
(negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme e
decreti)
• Perizia: complesso di regole tecniche e professionali
espresse dal livello medio della categoria d'appartenenza.
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL
PROFESSIONISTA
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Responsabilità contrattuale
Ove il libero professionista non ponga nello svolgimento
dell’attività professionale la diligenza media, risponderà per i
danni causati al cliente, secondo i comuni principi della
responsabilità contrattuale.
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL
PROFESSIONISTA
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Profilo psicologico della responsabilità
• DOLO: intenzionalità dell’azione od omissione.
• COLPA: assume prevalentemente il carattere dell’errore
determinato da ignoranza di cognizioni tecniche o da
inesperienza professionale. Cioè consiste in una imperizia.
• COLPA GRAVE: negligenza macroscopica, imperdonabile.
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL
PROFESSIONISTA
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà
Art. 2236 c.c.: Se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non
risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
La prova dell'esistenza di tale presupposto, che comporta
deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa,
incombe al professionista (Cass. 11 agosto 1990, n. 8218),
(Cass. Civ., Sez. III, 4 novembre 2002, n. 15404).
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL
PROFESSIONISTA
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà
“La disposizione dell’art. 2236 cc. - che, nei casi di prestazioni
che implichino la soluzione di problemi tecnici particolarmente
difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di
colpa grave - non trova applicazione per i danni ricollegabili a
negligenza o imprudenza, dei quali il professionista
conseguentemente risponde anche solo per colpa lieve”
(Cass. Civ., Sez. III, 8 luglio 1994, n. 6464) (Cass. Civ., Sez. III, 10
maggio 2000, n. 5945).
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
• Il professionista non è responsabile della consulenza sbagliata, se
la stessa è frutto di un quadro normativo confuso (Cass – 3^ Sez.
Civile n. 21700 del 20/10/2011)
• Il professionista è responsabile anche per la “perdita di chance”
dovuta alla tardiva instaurazione del processo tributario (Cass –
2^ Sez. Civile n. 8508 del 08/04/2013)
• l'obbligo di diligenza del professionista, non ammette la
deduzione di costi privi di documentazione o non inerenti
all'anno di dichiarazione ed è del tutto irrilevante (Cass.,
sentenza 9916 del 26 aprile 2010)
• È tenuto al risarcimento del danno il consulente fiscale che, pur
avendo ricevuto un mandato per la difesa tecnica, non si è
attivato presso il giudice tributario allo scopo di far valere le
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novità legislative (Cass., sentenza 3874 del 19/02/2014)
LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL
PROFESSIONISTA
OBBLIGO ASSICURATIVO
Art. 5 del D.P.R. 7.8.2012, n. 137 «il professionista è tenuto a
stipulare, … idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall'esercizio dell'attività professionale.
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva»
La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL
PROFESSIONISTA
OBBLIGO ASSICURATIVO (Clausola claim made)
L’estensione della copertura assicurativa a comportamenti tenuti
prima della stipula della polizza, rappresenta una scelta della
compagnia di assicurazione che inserendo la clausola fra le
condizioni generali di contratto, fa una scelta consapevole sulla
base di una preventiva valutazione dei rischi. Inoltre l’inserimento
di una tale clausola viene valutato dalla compagnia assicuratrice
anche sotto un profilo economico ai fini del pagamento del premio
(Cassazione Sentenza n. 3622 del 17/02/2014).
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL
PROFESSIONISTA
D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie
Responsabilità diretta esclusiva: qualora il consulente sia colui che ha
commesso la violazione.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1, primo periodo: “nelle violazioni punite con
sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione,
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
• Rilascio visto di conformità o asseverazione dei dati ai fini degli studi di
settore infedele
• Rilascio della certificazione tributaria infedele
• Sospensione attività di assistenza fiscale
• Tardiva od omessa presentazione telematica delle dichiarazioni
• Esercizio abusivo delle funzioni di rappresentanza o assistenza del
contribuente
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL
PROFESSIONISTA
D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie
Responsabilità diretta esclusiva: attenuazione speciale.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1, secondo periodo: “Le violazioni commesse
nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di
problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave”.
Ai sensi dell’art. 6, co. 1 del D.Lgs 472/1997 “Le rilevazioni eseguite nel rispetto
della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le
valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a
violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni
conseguenti a valutazioni estimative, (…) se differiscono da quelle accertate in
misura non eccedente il cinque per cento”.
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL
PROFESSIONISTA
D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie
Responsabilità esclusiva in luogo dell’esecutore della violazione –
cd. autore mediato
La responsabilità esclusiva del consulente si estende anche a tutti
quei casi in cui lo stesso abbia agito con violenza o minaccia o
inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di
persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere,
determinando così la commissione di una violazione. Si parla in
questo caso di autore mediato (art. 10 del D.Lgs. n. 472/97).
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL
PROFESSIONISTA
D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie
Responsabilità esclusiva in luogo dell’esecutore della violazione
Vi è responsabilità esclusiva in luogo dell’esecutore della violazione
anche quando il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta
dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per
fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile
esclusivamente a terzi (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/97).
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL
PROFESSIONISTA
D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie
• La non punibilità del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del
1997, è condizionata dalla dimostrazione in sede contenziosa che il mancato
o tardivo pagamento del tributo è dipeso da fatto esclusivamente
addebitabile al professionista denunciato all’A.G. (nella fattispecie, per il reato
di truffa) (Cassazione Sentenza n. 2813 del 2013)
• Il contribuente non deve pagare le sanzioni per il ritardato pagamento delle
imposte quando dimostra che il consulente di fiducia, prontamente
denunciato all’A.G., si è appropriato delle somme consegnateli per gli
adempimenti tributari (Cassazione Sentenza n. 23601 del 2012)
• Il contribuente non è sanzionabile se l'omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi è imputabile esclusivamente al professionista
incaricato dell'invio che ha prodotto false ricevute a prova dell’adempimento
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(Ctp Milano Sentenza n. 379/03/2013)
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL
PROFESSIONISTA
D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie
Responsabilità in concorso con il cliente: Quando infatti più persone concorrono
in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta
(art. 9 del D.Lgs. n. 472/97).
1) una pluralità di soggetti agenti (va precisato che per le violazioni
amministrative tributarie si possono ipotizzare solo fattispecie a concorso
eventuale);
2) la compiuta realizzazione di un illecito amministrativo tributario (che non
sono mai punibili a titolo di tentativo);
3) il contributo consapevole di ciascun concorrente alla realizzazione dell’illecito;
4) l'elemento soggettivo (dolo o colpa nella cooperazione alla realizzazione
dell’illecito).
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL
PROFESSIONISTA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
Cass – Sez. Trib. n. 3651 del 14/02/2011
… Il consulente può rispondere a titolo di concorso per l’irregolarità
delle scritture contabili
… Erroneamente la CTR ha escluso la responsabilità della società (ai
fini sanzionatori) in ordine alla irregolare tenuta delle scritture
contabili, scaricandola sul consulente fiscale, che, tutt'al più,
potrebbe essere un concorrente nell'illecito costituito dalla
violazione di un obbligo che fa capo all'ente e per esso al legale
rappresentante.
Trattasi
di
obbligazioni
di
carattere
pubblico/sanzionatorio che come tali non sono delegabili
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL
PROFESSIONISTA
D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie
Concorso in violazioni omissive
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n.
472/97 quando la violazione consiste nell'omissione di un
comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, viene
irrogata una sola sanzione ed il pagamento di uno di essi libera
tutti gli altri, salvo l'esercizio del diritto di regresso
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL
PROFESSIONISTA
D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie
Gli illeciti tributari delle società
Il D.L. n. 269/2003 ha sancito l’esclusiva riferibilità delle sanzioni amministrative
alla persone giuridica
In tali casi la responsabilità del consulente sembra oggi non sussistere (tesi
condivisa dalla dottrina, dal Consiglio del Notariato e dall’Avvocatura dello
Stato).
Qualche ufficio continua tuttavia a ritenere che la novella legislativa non riguardi
la responsabilità del consulente a titolo di concorso, in quanto in tal caso
continua a trovare applicazione il D.Lgs. n. 472/1997.
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL
PROFESSIONISTA
Responsabilità penale a titolo di concorso
Art. 110 cp “Quando più persone concorrono nel medesimo
reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo
stabilita…”
Il dottore commercialista può essere chiamato a rispondere a
titolo di concorso per i reati fiscali, societari, fallimentari, per
riciclaggio e autoriciclaggio, truffa aggravata, indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato, enti locali, UE.
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL
PROFESSIONISTA
Responsabilità penale a titolo di concorso
Per la dottrina prevalente, gli elementi costitutivi del concorso sono:
• pluralità di agenti;
• realizzazione dell’elemento oggettivo del reato da parte di taluno
dei concorrenti;
• contributo causale alla verificazione del fatto;
• volontà di cooperare nella commissione del reato.
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL
PROFESSIONISTA
Responsabilità penale a titolo di concorso
Talune fattispecie penali societarie, fallimentari e tributarie
sono «reati propri»; possono cioè essere commessi da soggetti
dotati di particolari qualifiche (es: amministratore, liquidatore,
rappresentante legale di società ed enti, soggetto obbligato
alla tenuta di scritture contabili, etc.); ma tale circostanza non
muta la posizione del professionista che può concorrere nella
qualità di extraneus secondo le ordinarie regole del concorso
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL
PROFESSIONISTA
Responsabilità penale a titolo di concorso
Il commercialista può concorrere nel reato del cliente, come
extraneus, nelle seguenti forme:
• Concorso morale: mediante contributo nella fase di
ideazione, quale istigatore (colui che si limita a rafforzare o
eccitare in altri un proposito criminoso) o determinatore
(compartecipe che fa sorgere un proposito criminoso prima
inesistente);
• Concorso materiale: mediante contributo nella fase
esecutiva, in svariate forme, compresa l’omissione.
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL
PROFESSIONISTA
Responsabilità penale a titolo di concorso
Elemento psicologico
Per una parte della giurisprudenza, mentre per l’autore viene
richiesto di dolo specifico, tale requisito soggettivo non è
richiesto per il professionista concorrente, bastando in
quest’ultimo caso la consapevolezza di cooperare con chi
agisce per le finalità oggetto del dolo specifico (Cass. pen., 3
giugno 1994 e Cass. pen., 27 marzo 1995).
Viene riconosciuta la responsabilità del professionista in
concorso, a titolo di dolo generico)
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL
PROFESSIONISTA
Responsabilità penale a titolo di concorso
Elemento psicologico
Di regola il professionista:
• non può considerarsi penalmente responsabile se annota nelle dichiarazioni
dati falsi forniti dal cliente, per evidente difetto di dolo.
• ciò però non può essere escluso a fronte di dati palesemente inattendibili,
ovvero supportati ictu oculi da documenti non veritieri. In tal caso una
parte della dottrina ritiene possibile configurare un’ipotesi di dolo
eventuale (nella sostanza, il consulente si rappresenta il falso quantomeno
in termini di dubbio e contestualmente – annotando i dati in dichiarazione
– accetta il rischio di concorrere alla commissione del reato).
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL
PROFESSIONISTA
Responsabilità penale a titolo di concorso
Delega fiscale
Art. 13-bis D.Lgs n. 74/2000 (schema decreto di revisione)
Ai sensi di tale disposizione, le pene stabilite per i reati tributari
sono aumentate della metà se il reato è commesso dal
compartecipe nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta
da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario,
attraverso l’elaborazione di modelli di evasione fiscale.
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL
PROFESSIONISTA
Il reato di favoreggiamento
Favoreggiamento personale – art. 378 cp: chiunque, dopo la
commissione di un reato e fuori dai casi di concorso nel medesimo,
aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi
alle ricerche della stessa è punito con la reclusione fino a quattro
anni
Favoreggiamento reale – art. 379 cp: chiunque fuori dei casi di
concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis,
648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il
prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni.
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NUOVA SANZIONE PENALE INTRODOTTA DAL
DECRETO SALVA ITALIA
Art. 11, c. 1 D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011
Chiunque, a seguito delle richieste
effettuate nell’esercizio dei poteri
fiscali
Esibisce o trasmette atti o
documenti falsi in tutto o in
parte
Comunica dati o notizie non
veritieri
È punito ai sensi dell’art. 76 DPR
445/2000
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NUOVA SANZIONE PENALE INTRODOTTA DAL
DECRETO SALVA ITALIA
Art. 11, c. 1 D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011
Profilo soggettivo
• REATO COMUNE Tutti i soggetti ai quali
l’A.F. finanziaria formula una richiesta
nell’ambito dei poteri fiscali
Profilo oggettivo
• Esibizione o trasmissione di atti o
documenti falsi
• Comunicazione di dati e notizie non
veritieri
Profilo sanzionatorio
• Art. 482 c.p. – falsità materiale
• Art. 483 c.p. – falsità ideologica commessa
da privato in atto pubblico
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NUOVA SANZIONE PENALE INTRODOTTA DAL
DECRETO SALVA ITALIA
Le condotte perseguite sono 2:
• Nella 1^ ipotesi il reato si configura a prescindere dalle
conseguenze della condotta della persona che ha trasmesso
o esibito il documento falso.
• Nella 2^ ipotesi la sanzione penale trova applicazione solo
se, a seguito delle richieste, si configurano le fattispecie di
cui al D.Lgs 74/2000.
• In entrambi i casi le condotte dovranno seguire una richiesta
effettuata dall’Agenzia delle entrate o dalla GDF,
nell’esercizio dei poteri di accertamento in materia IVA e
IIDD.
• Il reato concorre con la violazione di cui all’art. 11, C. 1 Dlgs
471/1997 (sanzione amministrativa da €. 258 a €. 2.065.
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LA CONFISCA NEI DELITTI TRIBUTARI
Art. 1 c. 143 della L. 244/2007
Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale
C.P. art. 322-ter. Confisca
1. Nel caso di condanna, o di patteggiamento per uno dei delitti previsti
dagli articoli da 314 a 320, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni,
di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo
o profitto
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LA CONFISCA NEI DELITTI TRIBUTARI
Gli elementi della confisca
-
il prodotto del reato (risultato dell’attività criminosa, cioè il frutto che il
colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita);
-
il profitto del reato (l’utile ottenuto in seguito alla commissione del
reato) del reato
-
il prezzo del reato (il provento pattuito e conseguito da una persona
determinata, come “corrispettivo” dell’esecuzione dell’illecito).
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IL SEQUESTRO PREVENTIVO NEI DELITTI
TRIBUTARI
Art. 321 c.p.p.. Oggetto del sequestro preventivo
Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la
confisca.
Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la
situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il
sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero.
come per la confisca ordinaria, anche la confisca per equivalente
può essere preceduta dal sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p
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LA CONFISCA NEI REATI SOCIETARI
Art. 2641 c.c.: “In caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal
presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del
profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo”.
“Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei
beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una
somma di denaro o beni di valore equivalente”.
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LA CONFISCA NEI REATI DI RICICLAGGIO
L’art. 3, comma 3 della Legge 15/12/2014, n. 186, (in vigore
dal 1/1/2015) ha introdotto il reato di autoriciclaggio previsto
dall’art. 648-ter.1, che punisce chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce,
trasferisce ovvero impiega in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da
ostacolare concretamente l’identificazione della loro
provenienza delittuosa.
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LA CONFISCA NEI REATI DI RICICLAGGIO
Art. 648-quater c.p. «Nel caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis,
648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a
persone estranee al reato».
«Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al
primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro,
dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche
per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato».
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL
PROFESSIONISTA
Cass. Sez. III Penale 36734 del 03/09/2014
«anche in tema di sequestro afferente a reati di natura tributaria - la
finalità della misura cautelare è di tipo sanzionatorio-ablatorio. Attesa tale
specifica finalità il sequestro per equivalente non richiede la dimostrazione
dell'esistenza di specifiche esige cautelari, essendo sufficiente soltanto il
fumus criminis e la corrispondenza del valore dei beni oggetto del
sequestro e il profitto o il prezzo dell'ipotizzato reato tributario»
Cass. Sez. III Penale 24967 del 17/06/2015
Il commercialista che tiene la contabilità del contribuente accusato per
dichiarazione infedele rischia il sequestro dei suoi beni personali. Ciò
perché, in qualità di consulente, avrebbe dovuto ripristinare la legalità e
poi perché la misura reale può incidere contemporaneamente sui beni di
ciascuno dei concorrenti.
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA
Cass. Sez. III Penale 19335 del 11/05/2015
«anche il consulente fiscale concorre nel reato se non
abbandona l’incarico dopo il primo esercizio in cui emerge
l’irregolarità dei documenti: deve infatti ritenersi che la
condotta tenuta dal professionista integri il dolo generico
sufficiente a far scattare l’illecito penale»
Cass. Sez. III Penale 23522 del 05/06/2014
Rischia una condanna penale, insieme ai clienti, il
commercialista che organizza la frode e presenta per via
telematica la dichiarazione dei redditi fraudolenta, dove
vengono esposti costi fittizi in virtù di fatture false. Non solo. Il
consulente può essere ristretto ai domiciliari perché il livello
professionale implica normalmente una pericolosità sociale.
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA
Cass – 3^ Sez. Penale n. 24166 del 16/06/2011
… Risponde a titolo di concorso il consulente che, suggerendo pratiche illegali al
cliente, adotta un comportamento concreto volto alla realizzazione dell'illecito…
Cass – 3^ Sez. Penale n. 39873 del 26/09/2013
Commette il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, il
commercialista che redige le dichiarazioni fiscali del cliente nella consapevolezza
che le fatture contabilizzate sono state emesse da una “cartiera”.
Cass – 5^ Sez. Penale n. 39988 del 09/10/2012
Il commercialista della società concorre nel reato di bancarotta per distrazione
del cliente quando, consapevole dei propositi distrattivi degli amministratori
della società, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a
sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi
ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o
rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni,
l'altrui proposito criminoso
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA
Cass – 3^ Sez. Penale n. 1684 del 14/01/2013
…il fatto che le scritture contabili di tutte le società coinvolte nella frode fossero
depositate presso lo studio del professionista imputato che in tal modo aveva il
diretto controllo delle operazioni…
Cass – 6^ Sez. Penale n. 6703 del 20/02/2012
integra la fattispecie di infedele patrocinio (art. 380 c.p.) il legale che consiglia al
proprio cliente, indagato per bancarotta fraudolenta e frode fiscale, di presentare
una dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false, per non
ingenerare sospetti riguardo alle dichiarazioni precedentemente presentate
Cass – 3^ Sez. Penale n. 1870 del 18/01/2012
In relazione alla fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili,
non è possibile invocare il fatto di aver affidato tutta la documentazione al
commercialista. Destinatario degli obblighi di natura fiscale, infatti, è il
contribuente, sicché la circostanza che questi deleghi gli adempimenti relativi ad
altro soggetto non vale ad esimerlo da responsabilità penale
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL
PROFESSIONISTA
Cass – 3^ Sez. Penale n. 9163 del 08/03/2010
"L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la
dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla
responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74, art. 5), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma
tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere”.
Cass – 3^ Sez. Penale n. 912 del 13/01/2012
Il contribuente che gonfia le schede carburante al fine di evadere le imposte
dirette e l’Iva è penalmente responsabile del delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
ATTENZIONE: Da tale responsabilità non potrebbe restare indenne nemmeno il
commercialista che, per colmare le disattenzioni del proprio cliente,
provvedesse a completare le sue schede carburante prima della registrazione
in contabilità.
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LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Circolare n. 83607 del 19/03/2012
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha dettato le regole per
l’effettuazione dei controlli e ispezioni antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs 231/2007
Per effetto dei vari richiami normativi effettuati dal decreto, il personale del Nucleo
Speciale PV e, per delega, il personale degli altri Reparti della GDF, può avvalersi,
per l’attività di controllo e accertamento:
• dell’archivio dei rapporti finanziari di cui all’art. 7, commi 6 e 11 DPR 605/1973;
• dei poteri previsti in materia valutaria (artt. 25, 26, 28 e 29 DPR 148/1988),
• nonché dei poteri previsti dalla normativa tributaria (in particolare quelli previsti
dalla Legge 4/1929, DPR 600/1973, DPR 633/1972, D.Lgs 68/2001).
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LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Competenza ispettiva della GdF:
• professionisti iscritti in albi (dottori commercialisti, esperti contabili,
consulenti del lavoro, notai e avvocati): competenza concorrente con gli
ordini professionali
• altri professionisti giuridico contabili (es: tributaristi): competenza esclusiva
• soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili: competenza esclusiva
Moduli ispettivi:
• ispezione antiriciclaggio: approfondito ed esteso esame di tutta l’attività
posta in essere dal professionista ai fini della normativa antiriciclaggio;
• Controllo antiriciclaggio: riscontro di un unico adempimento (es: la tenuta
del registro della clientela), ovvero più atti di gestione omogenei
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LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Le fattispecie penali
Art. 55 Comma 1 – Violazioni agli obblighi di identificazione
Salvo che il fatto costituisca più grave reato (clausola di salvaguardia)
chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I,
concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000
euro.
Ai sensi dell’art. 18 ss., l’identificazione deve essere eseguita, nell’ambito
dell’adeguata verifica con approccio basato sul rischio, nei confronti: del cliente
e del titolare effettivo del rapporto o della prestazione, sulla base di documenti,
dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente
46
LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Le fattispecie penali
Art. 55 Comma 4 – Violazioni agli obblighi di registrazione
Chiunque, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui
all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la
multa da 2.600 a 13.000 euro
Ai sensi dell’art. 36, i professionisti devono conservare i documenti e registrare
le informazioni che hanno acquisito per assolvere agli obblighi di adeguata
verifica della clientela.
Le informazioni vanno registrate tempestivamente e, comunque non oltre 30
gg. dall’apertura del rapporto continuativo, ovvero dall’accettazione
dell’incarico.
47
LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Le fattispecie penali
Art. 55 Comma 6 – Circostanza aggravante speciale
Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di
mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha
effettuato l'operazione, le relative sanzioni sono raddoppiate.
Sarà pertanto applicabile, in tali circostanze, la multa da 5.200 a 26.000 euro
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LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Le fattispecie penali
Art. 55 Comma 8 – Violazione dell’obbligo di riservatezza
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola il
divieto di comunicazione di cui all’art. 46, comma 1, ovvero il divieto di
comunicazione di cui all’art. 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a
un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro
L’art. 46, co. 1 vieta ai professionisti, che hanno inviato all’UIF o al Consiglio
Nazionale dell’Ordine la segnalazione di operazione sospetta, di dare
comunicazione di tale segnalazione al di fuori dai canali della legge
L’art. 48, co. 4 estende l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 46 anche al «flusso
di ritorno» della segnalazione
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LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Le violazioni amministrative dei professionisti
Art. 57 Comma 1 – Inottemperanza provvedimento sospensione
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di
sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro
Si tratta della fattispecie in cui l’UIF, a seguito di una segnalazione di operazione
sospetta da parte del professionista, emetta provvedimento di sospensione
dell’operazione, che può avere durata massima di 5 giorni, e il professionista
proceda comunque all’esecuzione dell’operazione, in violazione a tale
provvedimento
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LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Le violazioni amministrative dei professionisti
Art. 57 Comma 1-ter – Violazione dell’obbligo di astensione di cui all’art. 28,
co. 7-ter
L’instaurazione di un rapporto continuativo, o l’esecuzione di una prestazione
professionale, in cui siano parte:
- società fiduciarie
- trust
- società anonime
- società controllate attraverso azioni al portatore,
aventi sede in Paesi a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo
o Paesi che non assicurano un adeguato scambio informativo anche in materia
fiscale (black list)
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LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Le violazioni amministrative dei professionisti
Art. 57 Comma 1-ter – Violazione dell’obbligo di astensione di cui all’art. 28,
co. 7-ter
Operazioni di importo fino a 50.000 €. Sanzione amministrativa
pecuniaria di 5.000 €
Operazioni di importo superiore a
50.000 €.
Sanzione amministrativa pecuniaria
dal 10% al 40% dell’importo
dell’operazione
Operazioni con importo non
determinato o non determinabile
Sanzione amministrativa pecuniaria
da 25.000 a 250.000 €
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LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Le violazioni amministrative dei professionisti
Art. 57 Comma 3 – Omessa istituzione del registro della clientela
L'omessa istituzione del registro della clientela è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
Art. 57 Comma 4 – Omessa segnalazione di operazione sospetta
Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette
è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per
cento dell'importo dell'operazione non segnalata.
Sanzione accessoria: Nei casi più gravi, è ordinata la pubblicazione per estratto
del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui
uno economico, a cura e spese del sanzionato
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LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Le violazioni amministrative dei professionisti
Art. 57 Comma 5 – Violazione degli obblighi informativi
Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
ART. 58 Comma 7 – Ommessa comunicazione di irregolarità
La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1 è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento
dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto con un
minimo di 3.000 €.
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LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
Le violazioni amministrative dei professionisti
NO Pagamento della sanzione in misura ridotta per il professionista
Per tutte le fattispecie di violazioni amministrative commesse dal professionista
non si applica l’art. 16 della Legge 689/1981
Pertanto, il professionista non potrà, in alcun caso, definire la violazione entro
60 giorni dalla notificazione della stessa, con il pagamento di una somma pari a
1/3 del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, della sanzione
pecuniaria edittale
55
LA RESPONSABILITÀ NELLA VOLUNTARY
DISCLOSURE
Copertura penale della VD
a.
per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs n. 74/2000;
b.
per le condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale,
commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a).
c.
c. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le
condotte previste dall'articolo 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio) non sono
punibili se commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) sino alla data
del 30 settembre 2015.
NO COPERTURA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
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LA RESPONSABILITÀ NELLA VOLUNTARY
DISCLOSURE
Obblighi dei professionisti
Circolare del 9/1/2015 del Dip.to del Tesoro: l’approvazione delle norme sulla
VD non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal
D.Lgs n. 231/2007.
Rimangono inalterati in capo ai professionisti giuridico contabili gli obblighi:
• di adeguata verifica, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e
l’applicazione delle misure rafforzate nei casi previsti;
• di registrazione;
• di segnalazione di operazioni sospette.
57
LA RESPONSABILITÀ NELLA VOLUNTARY
DISCLOSURE
Obblighi dei professionisti
Art.12, comma 2 del D.Lgs n. 231/2007: l’obbligo di segnalazione di operazioni
sospette non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono:
nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei
compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento
giudiziario;
nel contesto della consulenza sull’eventualità di intentare od evitare un
procedimento.
L’esimente si estende alle informazioni ottenute prima, durante o dopo il
procedimento stesso.
58
LA RESPONSABILITÀ NELLA VOLUNTARY
DISCLOSURE
Ma la situazione più critica probabilmente sarà quella del consulente incaricato
per la VD dal cliente che assiste da anni, in presenza di condotte penalmente
rilevanti, per le quali è verosimile ritenere che il consulente stesso non potesse
non sapere (quando non emerga che, addirittura, ne sia stato compartecipe):
violazione amministrativa di cui all’art. 57, co. 4 del D.Lgs 231/2007( Omessa
segnalazione di operazioni sospette)
responsabilità per i reati commessi dal cliente, a titolo di concorso
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LA RESPONSABILITÀ NELLA VOLUNTARY
DISCLOSURE
Falsità nella collaborazione volontaria
Art. 5-septies DL n. 167/1990
1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della
procedura di collaborazione volontaria esibisce o trasmette atti o documenti
falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al
professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione
volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta
che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono
falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.
60
LO SVILUPPO COMMERCIALE
DELLO STUDIO PROFESSIONALE:
PROSPETTIVE E CAMBIAMENTO
DEL MERCATO
A cura di Massimo De Sanctis
61
I NUOVI SCENARI DELLO
STUDIO PROFESSIONALE
62
Recuperata la produttività e
ottimizzati i tempi,
come investo il tempo risparmiato?
Una parte la devo investire nell’organizzazione
commerciale dello studio
63
… quindi, da dove parto
per organizzare
la mia attività commerciale?
64
60
Produttività
50
44
60
50
50
45
40
37
35
30
24
Clienti / fatturato
65
PREMESSE DA CONDIVIDERE
La più importante:
Il futuro del mio studio
dipende dal futuro dei miei clienti
66
COME SARANNO I PROFESSIONISTI DEL
FUTURO
Nella segmentazione di Seth Godin:
• Innovatori
*****
• Adottatori precoci
***
5 - 10%
10 - 15%
• Maggioranza più o meno precoce
65 - 80%
• Ritardatari
5 - 10%
67
QUANTO HA PESATO E STA PESANDO
IL CAMBIAMENTO EPOCALE DI QUESTI ANNI
SUI MIEI CLIENTI?
68
MERCATO DEL FUTURO
Quanti nostri clienti potranno crescere
grazie a questi cambiamenti?
Quanti nostri clienti si troveranno in
difficoltà (o chiuderanno) perché superati
da questi cambiamenti?
69
1° OBIETTIVO: FIDELIZZARE LA
CLIENTELA
70
IL NOSTRO METODO COMMERCIALE
PER GLI STUDI PROFESSIONALI
• Analisi e segmentazione della clientela:
tradizionale e innovativa
• I nuovi servizi (alcuni esempi)
• Le “nuove” competenze di un Professionista
71
1° STEP
Matrice di segmentazione tradizionale
1. Per tipologia di clientela
2. Per tipologia di servizio offerto
3. Per settore merceologico in cui operano
Servizi offerti
Settori
merceologici
Clientela
72
1° STEP
Matrice di Segmentazione tradizionale per individuare
possibili servizi da proporre ai propri clienti
DB clientela
Servizi professionali: Core Business
Comodities
Contabilità
Dichiarativi
D.I.
X
X
Small Business
X
X
PMI
Corporate
X
Valore: Consulenze
C. 1
C. 2 C. 3 C. n
X
X
X
X
X
X
X
X
73
2° STEP
Matrice di segmentazione “Evoluta”
1. Per tipologia di clientela
2. Per esigenza/ compentenza che richiedono (soprattutto extra
contabili/ amministrative)
3. Per Innovation (settori che abbiano potenzialità future)
Esigenze
Innovation
Clientela
74
… MA IO CONOSCO LA MIA CLIENTELA?
• Conosco i loro problemi?
• Conosco i loro obiettivi?
• Conosco il loro Mercato?
… in sintesi:
• Conosco le loro esigenze?
75
COME FACCIO A SAPERE QUALI SONO
LE REALI ESIGENZE DEI MIEI CLIENTI?
Lo domando a loro (intervista)
oppure leggo Ratio Azienda
76
2° STEP
Come strutturo l’intervista
ai miei clienti?
Esempio: Macro aree di una PMI e di una Micro impresa
Gestione RU
Finanziamenti
Business angel
Linee di credito
Vendite/ Marketing e Competitor
Nuovi canali e nuovi Mercati
Efficienza produttiva
77
2° STEP
Possibili esigenze dei miei clienti?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Esigenze
Gestione RU
Finanziamenti
Business angel
Linee di credito
Vendite e
Marketing
Nuovi canali
e nuovi
Mercati
Efficienza
produttiva
D.I.
Small Business
PMI
Corporate
Tipologia di clientela
78
3° STEP
I nuovi servizi:
Creazione della rete di collaborazioni
Partners; colleghi; consulenti selezionati per la gestione dei servizi complementari
individuati nel 2° step
Competenze orizzontali in
risposta alle esigenze delle
aziende clienti strategici
Competenze verticali interne allo
Studio
79
4° STEP
Presentazione servizi complementari
ai clienti stategici
A
B
C
Clienti Strategici
n
Servizi complementari
Servizi
core business
80
2° OBIETTIVO: ACQUISIRE NUOVI
CLIENTI
81
MERCATO DEL FUTURO
Quali sono i settori che avranno possibilità di
crescita nei prossimi anni?
Sistema Ratio ne ha individuati 4:
Turismo
Enogastronomia
Web; digital; tecnologia
Stampa 3D
82
MERCATO DEL FUTURO
Inoltre:
Tutti le aziende,
principalmente del settore meccanico e
manifatturiero, che in questi anni
si sono convertite da produzione
a gestione post vendita.
Teniamo conto di questi cambiamenti quando
pensiamo ai nostri futuri clienti.
83
MERCATO DEL FUTURO
Devo alzare la qualità dei miei servizi.
Devo sfruttare i servizi creati per i miei clienti
strategici.
Devo accrescere le mie competenze su questi
settori.
Devo alzare il livello della mia clientela.
84
COME?
• Sviluppo commerciale di una società di servizi
• Modello di organizzazione commerciale
• Strategie di mktg e di comunicazione
Perché non lo fate anche voi?
85
SVILUPPO COMMERCIALE DI UNA SOCIETÀ DI
SERVIZI
• Database clientela potenziale (ottimale sarebbe un
CRM)
• Analisi e segmentazione
• Attività commerciale finalizzata all’acquisizione
• Aggiornamento dei dati
• Cross-selling
86
SVILUPPO COMMERCIALE DI UNA SOCIETÀ DI
SERVIZI
Strategia commerciale per:
- Proporre sul Mercato i Servizi complementari che rispondono
alle reali esigenze delle aziende (o dei target e dei settori
merceologici di interesse);
- Fare cross selling sui nuovi clienti per portarli verso tutti i servizi
proposti, inclusi i Servizi Core Business.
87
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
COMMERCIALE
• Call center
• Struttura di vendita oppure, in alternativa
• Coordinatore per iniziative mirate a creare visibilità sul
Mercato
88
COMUNICAZIONE
Presenza online: serve o non serve?
Website:
Ce l’avete? Lo utilizzate? Lo aggiornate?
Da Google Analitycs sapete quanti visitatori avete e come navigano?
Social:
Linkedin
OK: profilo e pubblicazione eventi
No: forum; blog e, soprattutto, pubblicazione di informative
NO ALTRI SOCIAL
89
COMUNICAZIONE
•
•
•
•
Visibilità sul web
Evitate di puntare tutto sul web
Evitate di puntare troppo sui social
Evitate di credere che le PR non servano a
niente
• Create eventi riservati ai target di clienti a cui
puntate e comunicateli su tutti i canali possibili
90
UN ESEMPIO: COSA HA FATTO SISTEMA
RATIO PER AIUTARE I PROFESSIONISTI?
RatioClub
Supporto allo Studio per creare una nuova Area di
Business:
Collaborare con i colleghi sfruttando una vostra
competenza specifica
91
IN CONCLUSIONE:
Il professionista deve diventare
come il “medico di base”
Mi aggiorno per acquisire
le competenze necessarie
e mi affido a professionisti fidati
con competenze specifiche.
92
IL CAMBIAMENTO DA FARE
…. tutto questo per dire che:
DOVETE TORNARE AD ESSERE
AL CENTRO DEL RAPPORTO
CON I VOSTRI CLIENTI
(non delegate o non fatevi soppiantare da altri)
93
EVOLUZIONE DEL RUOLO
Non potete supportare i vostri clienti
SOLO dal punto di vista tecnico.
Dovrete aiutarli, consapevolmente, e
rispondere alle loro reali esigenze.
94
… e ricordate:
Se non lo fate voi,
lo farà qualcun altro.
95
Arrivederci al prossimo incontro:
VideoFisco
21 ottobre 2015
Le indagini finanziarie e le banche dati a
disposizione del Fisco
Attualità fiscale del periodo
a cura di Alessandro Pratesi e Giovanni Saccenti
96
Scarica

a titolo di concorso