VideoFisco 7 ottobre 2015 La responsabilità del professionista e lo sviluppo dello studio Marco Brugnolo e Massimo De Sanctis LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA E LO SVILUPPO DELLO STUDIO a cura di Marco Brugnolo 2 LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA PROFILI DI RESPONSABILITÀ • Responsabilità civile • Responsabilità amministrativa • Responsabilità penale 3 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE • Il professionista stipula con i suoi clienti un contratto per la prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli art. 2229 e seguenti del codice civile. • La diligenza richiesta non è solo quella “del buon padre di famiglia”, ma è richiesta una diligenza qualificata da valutarsi secondo la natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c.). 4 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE • Generalmente il professionista risponde per colpa lieve (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme e decreti) • Perizia: complesso di regole tecniche e professionali espresse dal livello medio della categoria d'appartenenza. 5 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE Responsabilità contrattuale Ove il libero professionista non ponga nello svolgimento dell’attività professionale la diligenza media, risponderà per i danni causati al cliente, secondo i comuni principi della responsabilità contrattuale. 6 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE Profilo psicologico della responsabilità • DOLO: intenzionalità dell’azione od omissione. • COLPA: assume prevalentemente il carattere dell’errore determinato da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale. Cioè consiste in una imperizia. • COLPA GRAVE: negligenza macroscopica, imperdonabile. 7 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE Soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà Art. 2236 c.c.: Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave La prova dell'esistenza di tale presupposto, che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista (Cass. 11 agosto 1990, n. 8218), (Cass. Civ., Sez. III, 4 novembre 2002, n. 15404). 8 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE Soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà “La disposizione dell’art. 2236 cc. - che, nei casi di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di colpa grave - non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, dei quali il professionista conseguentemente risponde anche solo per colpa lieve” (Cass. Civ., Sez. III, 8 luglio 1994, n. 6464) (Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 2000, n. 5945). 9 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ • Il professionista non è responsabile della consulenza sbagliata, se la stessa è frutto di un quadro normativo confuso (Cass – 3^ Sez. Civile n. 21700 del 20/10/2011) • Il professionista è responsabile anche per la “perdita di chance” dovuta alla tardiva instaurazione del processo tributario (Cass – 2^ Sez. Civile n. 8508 del 08/04/2013) • l'obbligo di diligenza del professionista, non ammette la deduzione di costi privi di documentazione o non inerenti all'anno di dichiarazione ed è del tutto irrilevante (Cass., sentenza 9916 del 26 aprile 2010) • È tenuto al risarcimento del danno il consulente fiscale che, pur avendo ricevuto un mandato per la difesa tecnica, non si è attivato presso il giudice tributario allo scopo di far valere le 10 novità legislative (Cass., sentenza 3874 del 19/02/2014) LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA OBBLIGO ASSICURATIVO Art. 5 del D.P.R. 7.8.2012, n. 137 «il professionista è tenuto a stipulare, … idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva» La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare 11 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA OBBLIGO ASSICURATIVO (Clausola claim made) L’estensione della copertura assicurativa a comportamenti tenuti prima della stipula della polizza, rappresenta una scelta della compagnia di assicurazione che inserendo la clausola fra le condizioni generali di contratto, fa una scelta consapevole sulla base di una preventiva valutazione dei rischi. Inoltre l’inserimento di una tale clausola viene valutato dalla compagnia assicuratrice anche sotto un profilo economico ai fini del pagamento del premio (Cassazione Sentenza n. 3622 del 17/02/2014). 12 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie Responsabilità diretta esclusiva: qualora il consulente sia colui che ha commesso la violazione. Ai sensi dell’art. 5 comma 1, primo periodo: “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. • Rilascio visto di conformità o asseverazione dei dati ai fini degli studi di settore infedele • Rilascio della certificazione tributaria infedele • Sospensione attività di assistenza fiscale • Tardiva od omessa presentazione telematica delle dichiarazioni • Esercizio abusivo delle funzioni di rappresentanza o assistenza del contribuente 13 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie Responsabilità diretta esclusiva: attenuazione speciale. Ai sensi dell’art. 5 comma 1, secondo periodo: “Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave”. Ai sensi dell’art. 6, co. 1 del D.Lgs 472/1997 “Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, (…) se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento”. 14 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie Responsabilità esclusiva in luogo dell’esecutore della violazione – cd. autore mediato La responsabilità esclusiva del consulente si estende anche a tutti quei casi in cui lo stesso abbia agito con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determinando così la commissione di una violazione. Si parla in questo caso di autore mediato (art. 10 del D.Lgs. n. 472/97). 15 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie Responsabilità esclusiva in luogo dell’esecutore della violazione Vi è responsabilità esclusiva in luogo dell’esecutore della violazione anche quando il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/97). 16 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie • La non punibilità del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è condizionata dalla dimostrazione in sede contenziosa che il mancato o tardivo pagamento del tributo è dipeso da fatto esclusivamente addebitabile al professionista denunciato all’A.G. (nella fattispecie, per il reato di truffa) (Cassazione Sentenza n. 2813 del 2013) • Il contribuente non deve pagare le sanzioni per il ritardato pagamento delle imposte quando dimostra che il consulente di fiducia, prontamente denunciato all’A.G., si è appropriato delle somme consegnateli per gli adempimenti tributari (Cassazione Sentenza n. 23601 del 2012) • Il contribuente non è sanzionabile se l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è imputabile esclusivamente al professionista incaricato dell'invio che ha prodotto false ricevute a prova dell’adempimento 17 (Ctp Milano Sentenza n. 379/03/2013) LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie Responsabilità in concorso con il cliente: Quando infatti più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 9 del D.Lgs. n. 472/97). 1) una pluralità di soggetti agenti (va precisato che per le violazioni amministrative tributarie si possono ipotizzare solo fattispecie a concorso eventuale); 2) la compiuta realizzazione di un illecito amministrativo tributario (che non sono mai punibili a titolo di tentativo); 3) il contributo consapevole di ciascun concorrente alla realizzazione dell’illecito; 4) l'elemento soggettivo (dolo o colpa nella cooperazione alla realizzazione dell’illecito). 18 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ Cass – Sez. Trib. n. 3651 del 14/02/2011 … Il consulente può rispondere a titolo di concorso per l’irregolarità delle scritture contabili … Erroneamente la CTR ha escluso la responsabilità della società (ai fini sanzionatori) in ordine alla irregolare tenuta delle scritture contabili, scaricandola sul consulente fiscale, che, tutt'al più, potrebbe essere un concorrente nell'illecito costituito dalla violazione di un obbligo che fa capo all'ente e per esso al legale rappresentante. Trattasi di obbligazioni di carattere pubblico/sanzionatorio che come tali non sono delegabili 19 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie Concorso in violazioni omissive Ai sensi dell’art. 9, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 472/97 quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, viene irrogata una sola sanzione ed il pagamento di uno di essi libera tutti gli altri, salvo l'esercizio del diritto di regresso 20 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA D.Lgs 472/1997 – Responsabilità per violazioni tributarie Gli illeciti tributari delle società Il D.L. n. 269/2003 ha sancito l’esclusiva riferibilità delle sanzioni amministrative alla persone giuridica In tali casi la responsabilità del consulente sembra oggi non sussistere (tesi condivisa dalla dottrina, dal Consiglio del Notariato e dall’Avvocatura dello Stato). Qualche ufficio continua tuttavia a ritenere che la novella legislativa non riguardi la responsabilità del consulente a titolo di concorso, in quanto in tal caso continua a trovare applicazione il D.Lgs. n. 472/1997. 21 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Responsabilità penale a titolo di concorso Art. 110 cp “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita…” Il dottore commercialista può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso per i reati fiscali, societari, fallimentari, per riciclaggio e autoriciclaggio, truffa aggravata, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, enti locali, UE. 22 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Responsabilità penale a titolo di concorso Per la dottrina prevalente, gli elementi costitutivi del concorso sono: • pluralità di agenti; • realizzazione dell’elemento oggettivo del reato da parte di taluno dei concorrenti; • contributo causale alla verificazione del fatto; • volontà di cooperare nella commissione del reato. 23 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Responsabilità penale a titolo di concorso Talune fattispecie penali societarie, fallimentari e tributarie sono «reati propri»; possono cioè essere commessi da soggetti dotati di particolari qualifiche (es: amministratore, liquidatore, rappresentante legale di società ed enti, soggetto obbligato alla tenuta di scritture contabili, etc.); ma tale circostanza non muta la posizione del professionista che può concorrere nella qualità di extraneus secondo le ordinarie regole del concorso 24 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Responsabilità penale a titolo di concorso Il commercialista può concorrere nel reato del cliente, come extraneus, nelle seguenti forme: • Concorso morale: mediante contributo nella fase di ideazione, quale istigatore (colui che si limita a rafforzare o eccitare in altri un proposito criminoso) o determinatore (compartecipe che fa sorgere un proposito criminoso prima inesistente); • Concorso materiale: mediante contributo nella fase esecutiva, in svariate forme, compresa l’omissione. 25 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Responsabilità penale a titolo di concorso Elemento psicologico Per una parte della giurisprudenza, mentre per l’autore viene richiesto di dolo specifico, tale requisito soggettivo non è richiesto per il professionista concorrente, bastando in quest’ultimo caso la consapevolezza di cooperare con chi agisce per le finalità oggetto del dolo specifico (Cass. pen., 3 giugno 1994 e Cass. pen., 27 marzo 1995). Viene riconosciuta la responsabilità del professionista in concorso, a titolo di dolo generico) 26 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Responsabilità penale a titolo di concorso Elemento psicologico Di regola il professionista: • non può considerarsi penalmente responsabile se annota nelle dichiarazioni dati falsi forniti dal cliente, per evidente difetto di dolo. • ciò però non può essere escluso a fronte di dati palesemente inattendibili, ovvero supportati ictu oculi da documenti non veritieri. In tal caso una parte della dottrina ritiene possibile configurare un’ipotesi di dolo eventuale (nella sostanza, il consulente si rappresenta il falso quantomeno in termini di dubbio e contestualmente – annotando i dati in dichiarazione – accetta il rischio di concorrere alla commissione del reato). 27 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Responsabilità penale a titolo di concorso Delega fiscale Art. 13-bis D.Lgs n. 74/2000 (schema decreto di revisione) Ai sensi di tale disposizione, le pene stabilite per i reati tributari sono aumentate della metà se il reato è commesso dal compartecipe nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario, attraverso l’elaborazione di modelli di evasione fiscale. 28 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Il reato di favoreggiamento Favoreggiamento personale – art. 378 cp: chiunque, dopo la commissione di un reato e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche della stessa è punito con la reclusione fino a quattro anni Favoreggiamento reale – art. 379 cp: chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni. 29 NUOVA SANZIONE PENALE INTRODOTTA DAL DECRETO SALVA ITALIA Art. 11, c. 1 D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri fiscali Esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte Comunica dati o notizie non veritieri È punito ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 30 NUOVA SANZIONE PENALE INTRODOTTA DAL DECRETO SALVA ITALIA Art. 11, c. 1 D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 Profilo soggettivo • REATO COMUNE Tutti i soggetti ai quali l’A.F. finanziaria formula una richiesta nell’ambito dei poteri fiscali Profilo oggettivo • Esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi • Comunicazione di dati e notizie non veritieri Profilo sanzionatorio • Art. 482 c.p. – falsità materiale • Art. 483 c.p. – falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico 31 NUOVA SANZIONE PENALE INTRODOTTA DAL DECRETO SALVA ITALIA Le condotte perseguite sono 2: • Nella 1^ ipotesi il reato si configura a prescindere dalle conseguenze della condotta della persona che ha trasmesso o esibito il documento falso. • Nella 2^ ipotesi la sanzione penale trova applicazione solo se, a seguito delle richieste, si configurano le fattispecie di cui al D.Lgs 74/2000. • In entrambi i casi le condotte dovranno seguire una richiesta effettuata dall’Agenzia delle entrate o dalla GDF, nell’esercizio dei poteri di accertamento in materia IVA e IIDD. • Il reato concorre con la violazione di cui all’art. 11, C. 1 Dlgs 471/1997 (sanzione amministrativa da €. 258 a €. 2.065. 32 LA CONFISCA NEI DELITTI TRIBUTARI Art. 1 c. 143 della L. 244/2007 Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale C.P. art. 322-ter. Confisca 1. Nel caso di condanna, o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto 33 LA CONFISCA NEI DELITTI TRIBUTARI Gli elementi della confisca - il prodotto del reato (risultato dell’attività criminosa, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita); - il profitto del reato (l’utile ottenuto in seguito alla commissione del reato) del reato - il prezzo del reato (il provento pattuito e conseguito da una persona determinata, come “corrispettivo” dell’esecuzione dell’illecito). 34 IL SEQUESTRO PREVENTIVO NEI DELITTI TRIBUTARI Art. 321 c.p.p.. Oggetto del sequestro preventivo Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. come per la confisca ordinaria, anche la confisca per equivalente può essere preceduta dal sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p 35 LA CONFISCA NEI REATI SOCIETARI Art. 2641 c.c.: “In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo”. “Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente”. 36 LA CONFISCA NEI REATI DI RICICLAGGIO L’art. 3, comma 3 della Legge 15/12/2014, n. 186, (in vigore dal 1/1/2015) ha introdotto il reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648-ter.1, che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 37 LA CONFISCA NEI REATI DI RICICLAGGIO Art. 648-quater c.p. «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato». «Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato». 38 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Cass. Sez. III Penale 36734 del 03/09/2014 «anche in tema di sequestro afferente a reati di natura tributaria - la finalità della misura cautelare è di tipo sanzionatorio-ablatorio. Attesa tale specifica finalità il sequestro per equivalente non richiede la dimostrazione dell'esistenza di specifiche esige cautelari, essendo sufficiente soltanto il fumus criminis e la corrispondenza del valore dei beni oggetto del sequestro e il profitto o il prezzo dell'ipotizzato reato tributario» Cass. Sez. III Penale 24967 del 17/06/2015 Il commercialista che tiene la contabilità del contribuente accusato per dichiarazione infedele rischia il sequestro dei suoi beni personali. Ciò perché, in qualità di consulente, avrebbe dovuto ripristinare la legalità e poi perché la misura reale può incidere contemporaneamente sui beni di ciascuno dei concorrenti. 39 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Cass. Sez. III Penale 19335 del 11/05/2015 «anche il consulente fiscale concorre nel reato se non abbandona l’incarico dopo il primo esercizio in cui emerge l’irregolarità dei documenti: deve infatti ritenersi che la condotta tenuta dal professionista integri il dolo generico sufficiente a far scattare l’illecito penale» Cass. Sez. III Penale 23522 del 05/06/2014 Rischia una condanna penale, insieme ai clienti, il commercialista che organizza la frode e presenta per via telematica la dichiarazione dei redditi fraudolenta, dove vengono esposti costi fittizi in virtù di fatture false. Non solo. Il consulente può essere ristretto ai domiciliari perché il livello professionale implica normalmente una pericolosità sociale. 40 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Cass – 3^ Sez. Penale n. 24166 del 16/06/2011 … Risponde a titolo di concorso il consulente che, suggerendo pratiche illegali al cliente, adotta un comportamento concreto volto alla realizzazione dell'illecito… Cass – 3^ Sez. Penale n. 39873 del 26/09/2013 Commette il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, il commercialista che redige le dichiarazioni fiscali del cliente nella consapevolezza che le fatture contabilizzate sono state emesse da una “cartiera”. Cass – 5^ Sez. Penale n. 39988 del 09/10/2012 Il commercialista della società concorre nel reato di bancarotta per distrazione del cliente quando, consapevole dei propositi distrattivi degli amministratori della società, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso 41 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Cass – 3^ Sez. Penale n. 1684 del 14/01/2013 …il fatto che le scritture contabili di tutte le società coinvolte nella frode fossero depositate presso lo studio del professionista imputato che in tal modo aveva il diretto controllo delle operazioni… Cass – 6^ Sez. Penale n. 6703 del 20/02/2012 integra la fattispecie di infedele patrocinio (art. 380 c.p.) il legale che consiglia al proprio cliente, indagato per bancarotta fraudolenta e frode fiscale, di presentare una dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false, per non ingenerare sospetti riguardo alle dichiarazioni precedentemente presentate Cass – 3^ Sez. Penale n. 1870 del 18/01/2012 In relazione alla fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili, non è possibile invocare il fatto di aver affidato tutta la documentazione al commercialista. Destinatario degli obblighi di natura fiscale, infatti, è il contribuente, sicché la circostanza che questi deleghi gli adempimenti relativi ad altro soggetto non vale ad esimerlo da responsabilità penale 42 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA Cass – 3^ Sez. Penale n. 9163 del 08/03/2010 "L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere”. Cass – 3^ Sez. Penale n. 912 del 13/01/2012 Il contribuente che gonfia le schede carburante al fine di evadere le imposte dirette e l’Iva è penalmente responsabile del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. ATTENZIONE: Da tale responsabilità non potrebbe restare indenne nemmeno il commercialista che, per colmare le disattenzioni del proprio cliente, provvedesse a completare le sue schede carburante prima della registrazione in contabilità. 43 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Circolare n. 83607 del 19/03/2012 Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha dettato le regole per l’effettuazione dei controlli e ispezioni antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs 231/2007 Per effetto dei vari richiami normativi effettuati dal decreto, il personale del Nucleo Speciale PV e, per delega, il personale degli altri Reparti della GDF, può avvalersi, per l’attività di controllo e accertamento: • dell’archivio dei rapporti finanziari di cui all’art. 7, commi 6 e 11 DPR 605/1973; • dei poteri previsti in materia valutaria (artt. 25, 26, 28 e 29 DPR 148/1988), • nonché dei poteri previsti dalla normativa tributaria (in particolare quelli previsti dalla Legge 4/1929, DPR 600/1973, DPR 633/1972, D.Lgs 68/2001). 44 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Competenza ispettiva della GdF: • professionisti iscritti in albi (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati): competenza concorrente con gli ordini professionali • altri professionisti giuridico contabili (es: tributaristi): competenza esclusiva • soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili: competenza esclusiva Moduli ispettivi: • ispezione antiriciclaggio: approfondito ed esteso esame di tutta l’attività posta in essere dal professionista ai fini della normativa antiriciclaggio; • Controllo antiriciclaggio: riscontro di un unico adempimento (es: la tenuta del registro della clientela), ovvero più atti di gestione omogenei 45 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Le fattispecie penali Art. 55 Comma 1 – Violazioni agli obblighi di identificazione Salvo che il fatto costituisca più grave reato (clausola di salvaguardia) chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. Ai sensi dell’art. 18 ss., l’identificazione deve essere eseguita, nell’ambito dell’adeguata verifica con approccio basato sul rischio, nei confronti: del cliente e del titolare effettivo del rapporto o della prestazione, sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente 46 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Le fattispecie penali Art. 55 Comma 4 – Violazioni agli obblighi di registrazione Chiunque, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro Ai sensi dell’art. 36, i professionisti devono conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Le informazioni vanno registrate tempestivamente e, comunque non oltre 30 gg. dall’apertura del rapporto continuativo, ovvero dall’accettazione dell’incarico. 47 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Le fattispecie penali Art. 55 Comma 6 – Circostanza aggravante speciale Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, le relative sanzioni sono raddoppiate. Sarà pertanto applicabile, in tali circostanze, la multa da 5.200 a 26.000 euro 48 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Le fattispecie penali Art. 55 Comma 8 – Violazione dell’obbligo di riservatezza Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui all’art. 46, comma 1, ovvero il divieto di comunicazione di cui all’art. 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro L’art. 46, co. 1 vieta ai professionisti, che hanno inviato all’UIF o al Consiglio Nazionale dell’Ordine la segnalazione di operazione sospetta, di dare comunicazione di tale segnalazione al di fuori dai canali della legge L’art. 48, co. 4 estende l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 46 anche al «flusso di ritorno» della segnalazione 49 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Le violazioni amministrative dei professionisti Art. 57 Comma 1 – Inottemperanza provvedimento sospensione Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro Si tratta della fattispecie in cui l’UIF, a seguito di una segnalazione di operazione sospetta da parte del professionista, emetta provvedimento di sospensione dell’operazione, che può avere durata massima di 5 giorni, e il professionista proceda comunque all’esecuzione dell’operazione, in violazione a tale provvedimento 50 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Le violazioni amministrative dei professionisti Art. 57 Comma 1-ter – Violazione dell’obbligo di astensione di cui all’art. 28, co. 7-ter L’instaurazione di un rapporto continuativo, o l’esecuzione di una prestazione professionale, in cui siano parte: - società fiduciarie - trust - società anonime - società controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede in Paesi a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo o Paesi che non assicurano un adeguato scambio informativo anche in materia fiscale (black list) 51 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Le violazioni amministrative dei professionisti Art. 57 Comma 1-ter – Violazione dell’obbligo di astensione di cui all’art. 28, co. 7-ter Operazioni di importo fino a 50.000 €. Sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € Operazioni di importo superiore a 50.000 €. Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% dell’importo dell’operazione Operazioni con importo non determinato o non determinabile Sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 € 52 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Le violazioni amministrative dei professionisti Art. 57 Comma 3 – Omessa istituzione del registro della clientela L'omessa istituzione del registro della clientela è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro Art. 57 Comma 4 – Omessa segnalazione di operazione sospetta Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Sanzione accessoria: Nei casi più gravi, è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato 53 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Le violazioni amministrative dei professionisti Art. 57 Comma 5 – Violazione degli obblighi informativi Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro ART. 58 Comma 7 – Ommessa comunicazione di irregolarità La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto con un minimo di 3.000 €. 54 LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO Le violazioni amministrative dei professionisti NO Pagamento della sanzione in misura ridotta per il professionista Per tutte le fattispecie di violazioni amministrative commesse dal professionista non si applica l’art. 16 della Legge 689/1981 Pertanto, il professionista non potrà, in alcun caso, definire la violazione entro 60 giorni dalla notificazione della stessa, con il pagamento di una somma pari a 1/3 del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, della sanzione pecuniaria edittale 55 LA RESPONSABILITÀ NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE Copertura penale della VD a. per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs n. 74/2000; b. per le condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a). c. c. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio) non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) sino alla data del 30 settembre 2015. NO COPERTURA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 56 LA RESPONSABILITÀ NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE Obblighi dei professionisti Circolare del 9/1/2015 del Dip.to del Tesoro: l’approvazione delle norme sulla VD non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal D.Lgs n. 231/2007. Rimangono inalterati in capo ai professionisti giuridico contabili gli obblighi: • di adeguata verifica, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e l’applicazione delle misure rafforzate nei casi previsti; • di registrazione; • di segnalazione di operazioni sospette. 57 LA RESPONSABILITÀ NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE Obblighi dei professionisti Art.12, comma 2 del D.Lgs n. 231/2007: l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono: nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario; nel contesto della consulenza sull’eventualità di intentare od evitare un procedimento. L’esimente si estende alle informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 58 LA RESPONSABILITÀ NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE Ma la situazione più critica probabilmente sarà quella del consulente incaricato per la VD dal cliente che assiste da anni, in presenza di condotte penalmente rilevanti, per le quali è verosimile ritenere che il consulente stesso non potesse non sapere (quando non emerga che, addirittura, ne sia stato compartecipe): violazione amministrativa di cui all’art. 57, co. 4 del D.Lgs 231/2007( Omessa segnalazione di operazioni sospette) responsabilità per i reati commessi dal cliente, a titolo di concorso 59 LA RESPONSABILITÀ NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE Falsità nella collaborazione volontaria Art. 5-septies DL n. 167/1990 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero. 60 LO SVILUPPO COMMERCIALE DELLO STUDIO PROFESSIONALE: PROSPETTIVE E CAMBIAMENTO DEL MERCATO A cura di Massimo De Sanctis 61 I NUOVI SCENARI DELLO STUDIO PROFESSIONALE 62 Recuperata la produttività e ottimizzati i tempi, come investo il tempo risparmiato? Una parte la devo investire nell’organizzazione commerciale dello studio 63 … quindi, da dove parto per organizzare la mia attività commerciale? 64 60 Produttività 50 44 60 50 50 45 40 37 35 30 24 Clienti / fatturato 65 PREMESSE DA CONDIVIDERE La più importante: Il futuro del mio studio dipende dal futuro dei miei clienti 66 COME SARANNO I PROFESSIONISTI DEL FUTURO Nella segmentazione di Seth Godin: • Innovatori ***** • Adottatori precoci *** 5 - 10% 10 - 15% • Maggioranza più o meno precoce 65 - 80% • Ritardatari 5 - 10% 67 QUANTO HA PESATO E STA PESANDO IL CAMBIAMENTO EPOCALE DI QUESTI ANNI SUI MIEI CLIENTI? 68 MERCATO DEL FUTURO Quanti nostri clienti potranno crescere grazie a questi cambiamenti? Quanti nostri clienti si troveranno in difficoltà (o chiuderanno) perché superati da questi cambiamenti? 69 1° OBIETTIVO: FIDELIZZARE LA CLIENTELA 70 IL NOSTRO METODO COMMERCIALE PER GLI STUDI PROFESSIONALI • Analisi e segmentazione della clientela: tradizionale e innovativa • I nuovi servizi (alcuni esempi) • Le “nuove” competenze di un Professionista 71 1° STEP Matrice di segmentazione tradizionale 1. Per tipologia di clientela 2. Per tipologia di servizio offerto 3. Per settore merceologico in cui operano Servizi offerti Settori merceologici Clientela 72 1° STEP Matrice di Segmentazione tradizionale per individuare possibili servizi da proporre ai propri clienti DB clientela Servizi professionali: Core Business Comodities Contabilità Dichiarativi D.I. X X Small Business X X PMI Corporate X Valore: Consulenze C. 1 C. 2 C. 3 C. n X X X X X X X X 73 2° STEP Matrice di segmentazione “Evoluta” 1. Per tipologia di clientela 2. Per esigenza/ compentenza che richiedono (soprattutto extra contabili/ amministrative) 3. Per Innovation (settori che abbiano potenzialità future) Esigenze Innovation Clientela 74 … MA IO CONOSCO LA MIA CLIENTELA? • Conosco i loro problemi? • Conosco i loro obiettivi? • Conosco il loro Mercato? … in sintesi: • Conosco le loro esigenze? 75 COME FACCIO A SAPERE QUALI SONO LE REALI ESIGENZE DEI MIEI CLIENTI? Lo domando a loro (intervista) oppure leggo Ratio Azienda 76 2° STEP Come strutturo l’intervista ai miei clienti? Esempio: Macro aree di una PMI e di una Micro impresa Gestione RU Finanziamenti Business angel Linee di credito Vendite/ Marketing e Competitor Nuovi canali e nuovi Mercati Efficienza produttiva 77 2° STEP Possibili esigenze dei miei clienti? X X X X X X X X X X X X X X X X X X Esigenze Gestione RU Finanziamenti Business angel Linee di credito Vendite e Marketing Nuovi canali e nuovi Mercati Efficienza produttiva D.I. Small Business PMI Corporate Tipologia di clientela 78 3° STEP I nuovi servizi: Creazione della rete di collaborazioni Partners; colleghi; consulenti selezionati per la gestione dei servizi complementari individuati nel 2° step Competenze orizzontali in risposta alle esigenze delle aziende clienti strategici Competenze verticali interne allo Studio 79 4° STEP Presentazione servizi complementari ai clienti stategici A B C Clienti Strategici n Servizi complementari Servizi core business 80 2° OBIETTIVO: ACQUISIRE NUOVI CLIENTI 81 MERCATO DEL FUTURO Quali sono i settori che avranno possibilità di crescita nei prossimi anni? Sistema Ratio ne ha individuati 4: Turismo Enogastronomia Web; digital; tecnologia Stampa 3D 82 MERCATO DEL FUTURO Inoltre: Tutti le aziende, principalmente del settore meccanico e manifatturiero, che in questi anni si sono convertite da produzione a gestione post vendita. Teniamo conto di questi cambiamenti quando pensiamo ai nostri futuri clienti. 83 MERCATO DEL FUTURO Devo alzare la qualità dei miei servizi. Devo sfruttare i servizi creati per i miei clienti strategici. Devo accrescere le mie competenze su questi settori. Devo alzare il livello della mia clientela. 84 COME? • Sviluppo commerciale di una società di servizi • Modello di organizzazione commerciale • Strategie di mktg e di comunicazione Perché non lo fate anche voi? 85 SVILUPPO COMMERCIALE DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI • Database clientela potenziale (ottimale sarebbe un CRM) • Analisi e segmentazione • Attività commerciale finalizzata all’acquisizione • Aggiornamento dei dati • Cross-selling 86 SVILUPPO COMMERCIALE DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI Strategia commerciale per: - Proporre sul Mercato i Servizi complementari che rispondono alle reali esigenze delle aziende (o dei target e dei settori merceologici di interesse); - Fare cross selling sui nuovi clienti per portarli verso tutti i servizi proposti, inclusi i Servizi Core Business. 87 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE • Call center • Struttura di vendita oppure, in alternativa • Coordinatore per iniziative mirate a creare visibilità sul Mercato 88 COMUNICAZIONE Presenza online: serve o non serve? Website: Ce l’avete? Lo utilizzate? Lo aggiornate? Da Google Analitycs sapete quanti visitatori avete e come navigano? Social: Linkedin OK: profilo e pubblicazione eventi No: forum; blog e, soprattutto, pubblicazione di informative NO ALTRI SOCIAL 89 COMUNICAZIONE • • • • Visibilità sul web Evitate di puntare tutto sul web Evitate di puntare troppo sui social Evitate di credere che le PR non servano a niente • Create eventi riservati ai target di clienti a cui puntate e comunicateli su tutti i canali possibili 90 UN ESEMPIO: COSA HA FATTO SISTEMA RATIO PER AIUTARE I PROFESSIONISTI? RatioClub Supporto allo Studio per creare una nuova Area di Business: Collaborare con i colleghi sfruttando una vostra competenza specifica 91 IN CONCLUSIONE: Il professionista deve diventare come il “medico di base” Mi aggiorno per acquisire le competenze necessarie e mi affido a professionisti fidati con competenze specifiche. 92 IL CAMBIAMENTO DA FARE …. tutto questo per dire che: DOVETE TORNARE AD ESSERE AL CENTRO DEL RAPPORTO CON I VOSTRI CLIENTI (non delegate o non fatevi soppiantare da altri) 93 EVOLUZIONE DEL RUOLO Non potete supportare i vostri clienti SOLO dal punto di vista tecnico. Dovrete aiutarli, consapevolmente, e rispondere alle loro reali esigenze. 94 … e ricordate: Se non lo fate voi, lo farà qualcun altro. 95 Arrivederci al prossimo incontro: VideoFisco 21 ottobre 2015 Le indagini finanziarie e le banche dati a disposizione del Fisco Attualità fiscale del periodo a cura di Alessandro Pratesi e Giovanni Saccenti 96