Direzione Generale per le Politiche
Attive e Passive del Lavoro
Linee Guida Operative
Richiesta N. DPO 0006491 P-4.25.1
A cura di
“Associazione Comunità Progetto Sud”
Premessa
Le presenti Linee Guida nascono da un’esigenza del Dipartimento delle Pari Opportunità, che opera, tra l’altro,
per contrastare il fenomeno della tratta, e rappresentano una sorta di Raccomandazione che lo stesso DPO invia
alle Regioni perché utilizzino in modo efficace/efficiente i fondi strutturali a favore di vittime di tratta, con
particolare attenzione all’inserimento lavorativo delle donne.
Sono il frutto di una indagine compiuta nelle Regioni Obiettivo Convergenza attraverso ricerca documentale,
interviste a testimoni privilegiati (funzionari e dirigenti regionali) e focus group con quegli stakeholders che, nei
territori, operano nell’ambito della tratta.
Il documento è suddiviso in tre parti: una Introduzione, una sezione di Raccomandazioni e una sezione di Linee
Guida Operative.
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Introduzione
Il contesto normativo
La tratta degli esseri umani, ormai diffusa su scala planetaria, è uno dei traffici più lucrosi per le reti criminali
internazionali. Il "Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di
esseri umani, in particolar modo donne e bambini” del 2000, adottato congiuntamente alla “Convenzione contro
la criminalità organizzata transnazionale”, è il primo strumento diretto a contrastare la tratta degli esseri umani e
a darne una definizione1. L’UE, che nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea proibisce
esplicitamente la tratta degli esseri umani (art. 5 comma 3), ha ratificato il Protocollo addizionale delle Nazioni
Unite del 2000 con le decisioni 2006/618/CE e 2006/619/CE del 24 luglio 2006 del Consiglio Europeo,
definendo, al contempo, le azioni mirate a prevenire e contrastare il fenomeno, con un’attenzione particolare alla
tutela delle vittime. Successivamente, il Parlamento ed il Consiglio Europeo, attraverso la direttiva 2011/36/UE
del 5 aprile 20112, hanno ampliato il concetto e la definizione di tratta, comprendendo nelle finalità di
sfruttamento, oltre a quello di carattere sessuale o lavorativo, anche l’accattonaggio e il prelievo di organi, nonché
lo sfruttamento per attività illecite. La direttiva, oltre all’inasprimento delle pene nei confronti di trafficanti e
sfruttatori, indirizza gli Stati membri ad una maggiore tutela delle vittime e a contemplare per esse assistenza e
sostegno.
Considerazioni generali
Il focus delle presenti Linee Guida è il contesto lavorativo poiché, affinché la vittima di tratta possa uscire dalla
condizione di schiavitù e di sfruttamento in cui si trova, occorre sostenerla implementando azioni mirate
all’inserimento socio-lavorativo. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) ha un ruolo rilevante nella costruzione di
politiche di inclusione sociale delle categorie svantaggiate e delle fasce deboli. Esso è, infatti, lo strumento
finanziario attraverso cui l’UE offre concrete opportunità per la realizzazione di inserimenti socio-lavorativi
rivolti a soggetti svantaggiati, tra cui le vittime di tratta rientrano a pieno titolo. Attraverso il FSE, l’UE sostiene
l'occupazione con azioni rivolte alla formazione e riqualificazione, al miglioramento delle capacità professionali,
alla promozione dell’imprenditorialità, sottolineando la parità tra donne e uomini, nonché la necessità di evitare
ogni forma di discriminazione. Ciò rende evidente come i fondi comunitari possano rappresentare importanti
opportunità per l’inserimento socio-lavorativo delle vittime di tratta, anche in vista della nuova Programmazione
2014-2020.
L’indagine del gruppo di ricerca ha riguardato gli interventi di inserimento socio-lavorativo messi in atto nei
confronti delle vittime di tratta nelle regioni ad obiettivo convergenza attraverso l’utilizzo di fondi comunitari. Il
fenomeno, in questi territori, si sta trasformando man mano che cambiano gli scenari internazionali economici e
di potere. Oltre allo sfruttamento sessuale e lavorativo, si registra, oggi, l’aumento di fenomeni indoor, ovvero
sfruttamento al chiuso (in centri benessere o in serre agricole); cambia anche la tipologia ricattatoria che non fa
uso esclusivo della violenza fisica, ma anche di quella psicologica ed “economica” (restituzione debito, rimesse di
emigrante). Lavorare in questo ambito implica una particolare attenzione a tre elementi: il contatto con la vittima
1
All’art. 3 lett. a) il Protocollo di Palermo stabilisce che: “Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer,
harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of
power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over
another person, for the purpose of exploitation”
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Il 3 dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha attuato il provvedimento che recepisce la direttiva europea 2011/36/UE.
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(unità di strada), l’accoglienza abitativa in forma protetta, il reinserimento sociale, attraverso il lavoro e lo
strumento del tirocinio formativo o della borsa lavoro.
Nel contesto delle Regioni ad Obiettivo Convergenza non è semplice intervenire in questo ambito: la crisi
occupazionale e la scarsità di risorse causano ritardi, lentezze ed interventi discontinui nella fase di inserimento
lavorativo delle vittime. Traspare la consapevolezza che il lavoro favorisca il reinserimento e coadiuvi il reingresso sociale delle vittime di tratta, ma, in effetti, la crisi economica, che negli ultimi anni ha colpito l’Italia, ha
intaccato negativamente il già preoccupante mercato del lavoro delle regioni del Mezzogiorno. Nelle aree
esaminate è stata rilevata una crescente degradazione del lavoro, una forte presenza di lavoro sommerso ed una
generale mancanza di cultura connessa alle dinamiche lavorative, che influenzano in maniera negativa la
possibilità di una proficua integrazione socio-lavorativa delle vittime sul territorio.
Va sottolineato, purtroppo, che le risorse dedicate a quest’ultima fase dalla Programmazione Comunitaria 20072013 sono state pressoché nulle, eccezion fatta per alcuni dispositivi (tirocini o microcredito), rivolti ad un target
generale dello svantaggio e, indirettamente, utilizzate anche per le vittime di tratta. Occorre, pertanto, superare
questo deficit di visibilità che ha caratterizzato la precedente programmazione e dedicare linee progettuali e
risorse ad hoc per le vittime di tratta.
Criticità rilevate
Programmazione
I lenti processi di uscita dalla schiavitù della tratta difficilmente si conciliano con i tempi della generalità dei bandi
pubblici per i tirocini (troppo tempo intercorre tra l’emanazione e l’attuazione) e questo, in passato ha, spesso,
reso inefficaci i piani e programmi finanziati in questo ambito.
I requisiti specificatamente richiesti per la partecipazione delle vittime ai bandi e agli avvisi hanno spesso escluso
le stesse dalla fruizione delle misure finanziate: prevedere che il destinatario, ad esempio, dimostri di essere stato
residente in un determinato territorio per uno specifico numero di anni, esclude l’accesso a chi per uscire dal
traffico è costretto a rifugiarsi in un contesto differente dal per ricominciare una nuova vita.
Le misure di autonomia lavorativa sono state finanziate negli ultimi anni principalmente a valere su risorse dell’
art. 18 D.lgs. 286/98, risorse che, da un lato, non sono state sufficienti e, dall’altro, sono state previste per tempi
limitati. Ciò comporta sia discontinuità degli interventi, che breve durata della erogazione delle borse lavoro, e
non facilita l’autonomia sociale delle vittime di tratta.
È evidente, come le politiche pubbliche, nelle Regioni Obiettivo Convergenza, mostrano disinteresse verso il
fenomeno e questo si rileva anche dalla difficoltà riscontrata ad individuare la persona deputata ad occuparsi della
tematica, derivante anche da una estrema parcellizzazione delle competenze.
Governance territoriale
La complessità del fenomeno della tratta mette in gioco diversi attori territoriali ma, la scarsa conoscenza e la non
familiarità nell’affrontare la questione, portano ad una frammentazione di azioni ed interventi. Accade così, ad
esempio, che non ci sia sinergia tra i servizi sociali territoriali e gli enti gestori di borse lavoro o che non ci sia
congruenza di interventi tra questi ultimi e i servizi sanitari. Questa mancanza di governance rende le azioni poste
in essere meno efficaci e i risultati meno duraturi nel tempo.
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Oltre a questo, alcuni attori fondamentali per l’inserimento lavorativo, ovvero le aziende, sono spesso
impreparate ad accogliere come tirocinanti le vittime di tratta, sia perché sono disinformate da un punto di vista
normativo, sia perché sono scoraggiate ad inserire persone straniere: ci si ritrova con realtà aziendali inesperte
rispetto all’incontro con altre culture. In alcuni casi, i datori di lavoro utilizzano in maniera impropria i dispositivi
normativi funzionali all’inserimento lavorativo e, approfittando dell’opportunità, tendono a servirsi
strumentalmente dei tirocini, con una scarsa propensione ad investire sulla formazione dei tirocinanti che
vengono utilizzati e sfruttati fino a quando la loro retribuzione non gravi sulle aziende. Non sono, inoltre, quasi
mai orientati a convertire il tirocinio in un contratto di lavoro stabile.
Metodologie
L’inserimento socio-lavorativo delle vittime di tratta è, inoltre, strettamente riconducibile alla condizione stessa
della vittima: la provenienza da differenti contesti culturali, la difficoltà nel rilascio e nel mantenimento del
permesso di soggiorno, la bassa qualificazione dei titoli di studio o il loro mancato o ritardato riconoscimento,
sono solo alcuni dei problemi delle vittime stesse. Tutti questi elementi rendono maggiormente difficoltoso un
percorso di inserimento lavorativo e concorrono a creare ostacoli nel raggiungimento dell’autonomia. Gli enti
gestori faticano a far emergere tali elementi ostativi, specie nei confronti delle altre istituzioni e degli altri attori
territoriali, data anche la scarsa attenzione informativa sulla tratta. In questa dimensione manca un approccio
culturale che renda evidente la specificità della provenienza territoriale e le connotazioni e le conseguenze che
tale condizione ha sul soggetto sfruttato.
Laddove poi la vittima di tratta assume lo status di donna e madre è ancora più difficile realizzare un percorso di
inserimento lavorativo. La presenza di minori e la mancanza di servizi di conciliazione, nonché il disagio e le
sofferenze psicologiche tra le donne contribuiscono, infatti, ad abbassare le probabilità di inserirsi nel mercato
del lavoro.
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Raccomandazioni
Alla luce delle considerazioni poste e delle criticità riscontrate, si delineano alcune raccomandazioni che
consistono in indicazioni per la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi volti a favorire
l’inserimento lavorativo delle vittime di tratta.
Si raccomanda di:
Rafforzare strategie di coordinamento e integrazione delle politiche pubbliche per evitare l’attuale
parcellizzazione delle competenze tra chi si occupa di vittime di tratta
1. Assegnare e identificare in capo ad un preciso Dipartimento la responsabilità delle politiche e delle
strategie a favore delle vittime di tratta a garanzia di una visione e di una direzionalità unica
2. Individuare un responsabile a capo degli uffici con la funzione di coordinamento, al fine di garantire una
coerenza ed una uniformità di interventi
Potenziare e diversificare l’uso del Fondo Sociale Europeo nella Programmazione Comunitaria 20142020, al fine di garantire una pluralità di interventi diretti alle vittime di tratta
3. Garantire una pluralità di misure e dispositivi per l’autonomia lavorativa, nell’arco temporale della
Programmazione Comunitaria 2014-2020, dedicati alle vittime di tratta e articolati in modo da
rispondere ai bisogni e alle specificità del target
4. Realizzare e finanziare avvisi pubblici e progetti relativi all’inserimento lavorativo di vittime di tratta, che
riducano i tempi e ne facilitino le procedure, al fine di venire incontro alle difficoltà delle vittime di
poter conciliare la loro condizione, vincolata ai tempi stretti (6 mesi) di permanenza presso le strutture
residenziali di rifugio, con bandi che, invece, richiedono tempi lunghi e procedure complesse per il loro
espletamento
5. Prevedere, tra i requisiti minimi dei bandi, il coinvolgimento di una pluralità di attori al fine di rendere
più efficace e rispondente l’intervento. L’inserimento lavorativo deve essere supportato da un sistema di
reti di servizi ed organizzazioni che ne garantiscano il sostegno e l’accompagnamento articolato in
supporti sociali e lavorativi
6. Tenere conto della specifica condizione delle vittime di tratta nell’individuazione dei requisiti di accesso
al bando
7. Riqualificare e diversificare l’offerta formativa al fine di rispondere ai bisogni delle persone vittime di
tratta e alle reali richieste del mercato del lavoro
Integrare il Fondo Sociale Europeo con altre Fonti di Finanziamento
8. Predisporre azioni che integrino il Fondo Sociale Europeo con altri fondi e flussi finanziari, al fine di
potenziare gli interventi rivolti all’inserimento lavorativo delle vittime di tratta e garantirne la continuità
Garantire l’ uniformità nei criteri e la tempestività nel rilascio del permesso di soggiorno
9. Garantire una uniformità nei criteri di rilascio dei permessi di soggiorno, ex art. 18 D.lgs.286/98, da
parte degli organi competenti, come previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno n.1025 del 2
gennaio 2006, n.11050 del 28 maggio del 2007 e del 4 agosto del 2007
10. Operare affinché vengano facilitate le procedure burocratiche per l’ erogazione dei permessi di
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soggiorno e per il mantenimento dei medesimi, nel rispetto della legislazione vigente e attraverso
un’attivazione tempestiva da parte degli organi competenti
Sviluppare forme di riconoscimento delle competenze formali ed informali acquisite nel corso della vita
ed anche delle esperienze lavorative
11. Consolidare processi di certificazione delle competenze, previsti dalla legislazione nazionale, al fine di
garantire adeguata evidenza agli apprendimenti formali ed informali delle vittime di tratta
Elaborare strategie e dispositivi basati sull’attivazione e coinvolgimento di una pluralità di attori
12. Sviluppare partnership tra servizi per l’impiego, organizzazioni datoriali, servizi socio-sanitari, servizi di
mediazione interculturale, sindacati, organizzazioni che gestiscono progetti sulla tratta, rappresentanti
degli enti locali, al fine di promuovere sinergie ed attivare strategie e dispositivi per l’inclusione sociale e
lavorativa di soggetti vittime della tratta
13. Costruire una rete territoriale di servizi in grado di offrire supporti nei percorsi di inserimento lavorativo
delle vittime di tratta, ciascuno con le proprie competenze
Assicurare misure di sostegno all’autonomia lavorativa secondo un approccio globale e interculturale
14. Garantire, nei progetti e percorsi di inserimento all’autonomia lavorativa delle vittime di tratta, un
approccio metodologico interculturale che aiuti a leggere gli aspetti culturali ed etnopsichiatrici delle
persone e ne tenga conto nel processo di inserimento al lavoro
15. Supportare le vittime di tratta con un approccio globale prevedendo anche misure di sostegno
psicosociale durante l’espletamento dell’intervento di inserimento al lavoro
16. Contemplare forme di conciliazione formazione/lavoro al fine di dare opportunità di acquisizione di
competenze linguistiche e culturali
17. Prevedere misure specifiche per le donne vittime di tratta con figli al fine di conciliare i tempi di vita e
lavoro, in quanto spesso queste donne sono prive di una rete familiare
18. Garantire percorsi di inserimento lavorativo individualizzati, in grado di tener conto delle singole storie e
delle differenti provenienze culturali delle persone vittime di tratta
19. Supportare le aziende attraverso un lavoro di mediazione interculturale al fine di facilitare il processo di
inserimento nel contesto lavorativo e prevenire eventuali conflitti dovuti ad incomprensioni di natura
culturale
20. Prevedere incentivi e sgravi alle aziende che si offrono come luoghi di integrazione al lavoro delle
vittime di tratta
21. Prevedere azioni innovative per incentivare forme di imprese singole e/o aggregate, favorendo quelle
che integrano donne vittime di tratta con altri beneficiari.
Promuovere iniziative di sensibilizzazione ed informazione sulle tematiche della Tratta
22. Attivare iniziative che affrontino la potenziale mancanza di informazione sul fenomeno della tratta anche
nei contesti lavorativi in sinergia con le organizzazioni datoriali, i sindacati, il terzo settore, i centri per
l’impiego
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Linee Guida Operative
Area Tematica 1 - Rafforzare strategie di coordinamento ed integrazione delle politiche pubbliche per evitare l’attuale
parcellizzazione delle competenze tra i soggetti che si occupano di vittime di tratta.
In diversi contesti territoriali si rileva una forte frammentazione istituzionale ed amministrativa nell’approccio alla
tematica della tratta. Tuttavia, un simile modus operandi induce a trascurare la dimensione generale del problema, e,
di conseguenza, genera una progressiva mancanza di responsabilità rispetto al risultato da conseguire. Inoltre gli
interventi in favore delle vittime di tratta richiedono azioni multidisciplinari che coinvolgono diverse aree e
dipartimenti, dalle Politiche Sociali alla Formazione Professionale e Lavoro sino anche alla Sanità. Da ciò
consegue l’esigenza di figure di coordinamento definite, ovvero ed identificate con atti amministrativi.
Indicazioni operative:
1. Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa è auspicabile che la responsabilità delle politiche e
delle strategie a favore delle vittime di tratta sia riconducibile ad un unico Dipartimento nelle strutture
amministrative regionali.
Strumento
a. Atto amministrativo Giunta Regionale
i. Delibera “… al Dipartimento …. vengono affidate le competenze per le politiche e le
strategie in favore delle vittime di tratta…”
Attori coinvolti: Regione - Giunta Regionale
2. Per garantire coerenza ed uniformità di interventi occorre individuare un responsabile con funzione di
coordinamento - anche tra i Dipartimenti - degli interventi in favore delle vittime di tratta:
Strumento
a. Atto amministrativo Dirigente Dipartimento
i. Decreto Dirigente “… viene affidato al _____ in qualità di responsabile pro-tempore
del Settore _____ incarico di coordinatore, anche interdipartimentale, degli interventi
in favore delle vittime di tratta”.
Attori coinvolti: Regione- Dirigente Generale Dipartimento Regionale
Area Tematica 2 - Potenziare e diversificare l’uso del Fondo Sociale Europeo nella Programmazione Comunitaria 2014-2020,
al fine di garantire una pluralità di interventi diretti alle vittime di tratta
Con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento si è stabilito il quadro entro il quale si iscrive l'azione del
Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e degli altri fondi, fissandone
in modo chiaro gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di
gestione e di controllo.
All’articolo 3 “ambito d'applicazione del sostegno” per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni discriminazione" sono individuate le seguenti priorità:
“i) l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e
migliorare l'occupabilità;[...]
iii) la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità;
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iv) miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e
cure sanitarie d'interesse generale;
v) la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali
e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione;
vi) strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.”
Nei documenti, “Accordo di Partenariato”, relativi alla nuova programmazione 2014-20 viene individuato, al
punto 9.2, l’obiettivo specifico prioritario “ Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente
vulnerabili, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione”.
Indicazioni operative:
3. È necessario che sia ben identificato il target al fine di non inglobarlo, come in passato, nella categoria
“vittime di violenza”:
Strumento
a. Atto amministrativo
i. Documento Strategico per la Programmazione 2014-20: inserimento nella parte
OBIETTIVO TEMATICO 9 “PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E
COMBATTERE LA POVERTÀ”, tra le categorie destinatarie degli interventi, le
“vittime di tratta” e tra i risultati attesi “Incrementare la partecipazione al mercato del
lavoro e/o alla vita sociale delle persone vittime di tratta anche attraverso azioni tese
all’emersione dei fenomeni”.
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR
4. Occorre privilegiare interventi stabili con la modalità di presentazione “a sportello”. Con questa modalità
si dovrebbe prevedere un modello standard (voucher) per la realizzazione di interventi personalizzati,
finalizzati a sostenere l’inclusione socio-lavorativa delle vittime di tratta, poiché l’emersione dal
fenomeno è un percorso lungo e articolato, che non sempre coincide con la presenza temporale di bandi
ed avvisi.
Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di Gestione FSE e FESR “Avviso per la realizzazione di azioni
per l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta”
i. Descrizione delle attività: Interventi finalizzati a favorire l’inclusione lavorativa delle
persone vittime di tratta, attraverso la realizzazione di percorsi integrati che prevedano
l’attuazione di interventi personalizzati, finalizzati a sostenere l’inclusione sociolavorativa delle vittime. Nello specifico, la finalità dell’inserimento della persona viene
perseguita – a partire dalla costruzione di un percorso personale – attraverso un
processo di acquisizione e/o recupero di capacità lavorative, sociali e relazionali.
Ciascun percorso deve prevedere azioni di motivazione ed empowerment, supporto
psicologico, counseling, servizi di formazione orientativa e tirocini di inserimento
lavorativo.
ii. Presentazione della domanda: per l’accesso ai contributi previsti nell’Avviso, i Soggetti
proponenti dovranno presentare istanza con gli interventi personalizzati a partire dal
________. La procedura di selezione delle proposte progettuali sarà di tipo valutativo a
sportello, secondo l’ordine cronologico di arrivo. Saranno ammesse al finanziamento
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tutte le proposte progettuali fino alla concorrenza delle disponibilità finanziate
dell’Avviso.
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR
5. Vista la complessità del fenomeno, la costruzione di reti che coinvolgano più attori locali è la
prerogativa necessaria per la realizzazione di buone pratiche per l’inserimento socio-lavorativo delle
persone vittime di tratta. Occorre incoraggiare sempre più la costruzione di “reti” stabili e al plurale, con
la partecipazione di enti istituzionali, enti no-profit, ma anche di enti di formazione, del mondo delle
imprese e di quanti, a vario titolo, possano garantire un sistema di servizi in grado di facilitare il sostegno
e l’accompagnamento articolato in contesti socio-lavorativi. All’interno delle reti è necessario,
comunque, riconoscere soggettività agli enti iscritti al “Registro delle Associazioni e degli Enti che
svolgono attività a favore degli immigrati Seconda sezione, […] programmi di assistenza e protezione
sociale nei confronti di vittime di tratta (ex articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione - D.Lgs. del
25.07.1998 n. 286) e di grave sfruttamento (ex articolo 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228)”.
Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di Gestione FSE e FESR “Avviso per la realizzazione di azioni
per l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta”
i. Soggetti Gestori
1. organismi di diritto privato regolarmente iscritti, alla data del presente Avviso,
alla Seconda Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono
attività a favore delle vittime di tratta (enti ed associazioni che svolgono
programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati dall’ex articolo 18 del
D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come
previsto all’art. 52, comma 1, lett. B, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento di attuazione del suddetto Testo unico, così come modificato dal
D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334);
2. ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) composte dalle suddette
organizzazioni e da soggetti funzionali alla realizzazione dei progetti.
Nell’ambito delle ATS deve essere individuato il soggetto capofila, quale
referente unico dell’amministrazione regionale. Il soggetto capofila deve essere
obbligatoriamente una delle Organizzazioni di cui al punto 1.
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR; Enti Gestori.
6. Nella predisposizione degli avvisi vanno evitati requisiti vincolanti per i destinatari come ad esempio, “la
residenza, un tempo specifico di permanenza etc.”, prevedendo forme di domiciliarità o affidamento ad
una struttura di accoglienza protetta, per consentire una maggiore accessibilità alle vittime di tratta.
Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di gestione FSE e FESR “Avviso per la realizzazione di azioni per
l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta”
i. Beneficiari: Vittime di tratta e di grave sfruttamento, inserite in programmi di assistenza
ed integrazione sociale (quali ex art. 18 D.Lgs. 25/07/1998 n. 286) o in altre tipologie
di protezione e/o accoglienza.
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR.
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7. Il percorso di formazione professionale, nell’ottica della riconosciuta centralità della persona, non può
che passare attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. Al tempo stesso le
abilità dovranno essere messe in relazione con le richieste e la domanda locale di competenze, che
scaturisce dalle condizioni di mercato, dalle aspettative delle imprese e dalle scelte di politica economica
così come contenuta nei cataloghi formativi regionali per il conseguimento di qualifiche lavorative.
Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di gestione FSE e FESR “Avviso per la realizzazione di azioni per
l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta”
i. Agevolazioni: assegno formativo (voucher) a copertura delle spese di iscrizione a corsi di
formazione a qualifica, tra cui quelli presenti nel catalogo regionale dell’offerta
formativa.
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR, Dipartimento Regionale Formazione e Lavoro.
Area Tematica 3 - Integrare il Fondo Sociale Europeo con altre Fonti di Finanziamento
La principale fonte di finanziamento dei programmi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone vittime di
tratta è stata, e sarà, la Programmazione Comunitaria attraverso il FSE e, in misura minore il FESR. Con
stakeholders nazionali e dei territori andrebbe avviata, non solo in chiave di fundraising, una politica di
assunzione comune di responsabilità nella promozione di interventi per contrastare il dilagante sfruttamento fra
esseri umani.
Indicazioni operative:
8. L’integrazione con altre fonti di finanziamento, oltre a quelle al FSE e FESR, va incoraggiata e
perseguita non tanto per il solo aspetto economico, quanto per la condivisione “allargata” del
“fenomeno” della tratta quale aspetto che non riguarda solo le vittime e le organizzazioni impegnate
nella ricerca di percorsi di reinserimento socio-lavorativo. Occorre chiedere, ad esempio, alle Fondazioni
bancarie e alle Fondazioni delle grandi aziende di promuovere, a livello territoriale, programmi di cofinanziamento delle risorse.
Strumento
a. Iniziative di coinvolgimento, ovvero tavoli tematici, ovvero Avvisi congiunti promossi da:
i. Dipartimento Pari Opportunità a livello nazionale, in termini di Accordo Quadro, con
le principali Fondazioni Bancarie e Private;
ii. Singole Regioni con Fondazioni bancarie e private territoriali.
Attori coinvolti: Dipartimento Pari Opportunità; Fondazioni Bancarie; Fondazioni Private; Regione Dipartimenti (Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Sociali)
b. Micro iniziative finanziate dagli Enti locali o dalle Commissioni Pari Opportunità degli Enti
Locali per :
i. Realizzazione di esperienze di tirocinio;
ii. Destinazione di un posto di asilo nido per il figlio di una vittima.
Attori coinvolti: Dipartimento Pari Opportunità presso Enti Locali; Fondazioni Bancarie; Fondazioni
Private.
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Area Tematica 4 - Garantire l’ uniformità nei criteri e la tempestività nel rilascio del permesso di soggiorno
Nei diversi territori si registrano, in merito al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 D.lgs. 286/98,
modalità operative differenti da parte degli organi e degli uffici competenti. Occorre, pertanto, svolgere un’azione
informativa rispetto a quanto previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno n.1025 del 2 gennaio 2006,
n.11050 del 28 maggio del 2007 e del 4 agosto del 2007 al fine di uniformare, snellire ed accelerare le procedure
per il rilascio del titolo di soggiorno.
Indicazioni operative:
9. Al fine di garantire l’accesso alla titolarità del Permesso di soggiorno e concretizzare quanto stabilito
dalle circolari, è necessario che il Ministero dell’Interno sensibilizzi gli organi competenti affinché:
- Il rilascio del Permesso di soggiorno non sia subordinato alla denuncia dello sfruttatore da parte
della vittima, rafforzando la ratio della “protezione sociale” prevista dall’art. 18 D.lgs 286/98;
- Siano stabiliti tempi certi per il rilascio del Permesso di Soggiorno da parte delle Questure, anche
attraverso un intervento dello stesso Ministero dell’Interno (raccomandazione, circolare, linee
guida ecc.).
Strumento
a. Azione promossa dal Dipartimento delle Pari Opportunità presso il Ministero dell’Interno
i. Istituzione tavolo di governance nazionale, finalizzato allo snellimento delle procedure;
ii. Emanazione di circolari, raccomandazioni e/o Linee Guida congiunte.
Attori coinvolti: Dipartimento Pari Opportunità; Ministero dell’Interno
Area Tematica 5- Sviluppare forme di riconoscimento delle competenze formali ed informali acquisite nel corso della vita ed anche
delle esperienze lavorative
Le vittime di tratta spesso non hanno con sé titoli di studio che dimostrino quanto conseguito nei paesi di
origine, parimenti, l’Italia, in conformità ai dettami europei, ha emanato il D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo
4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 . Il Decreto «promuove l'apprendimento permanente quale diritto
della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque
acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale». In attuazione dei predetti dettami normativi e per offrire un’opportunità di certificazione di
competenze formali ed informali alle vittime, occorre attivare percorsi dedicati e previsti dalla normativa,
prevedendo interventi multistakeholders.
Indicazioni operative:
10. Nella predisposizione degli avvisi vanno inseriti, come elementi cogenti, i percorsi di certificazione delle
competenze realizzati con gli enti deputati, come i Centri per l’Impiego territoriali, prevedendo la
dotazione e compilazione del Libretto del Cittadino anche per coloro che possiedono il permesso di
soggiorno.
Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di gestione FSE e FESR “Avviso per la realizzazione di azioni per
l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta”
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i. Compiti degli Enti Gestori: Realizzare accordi e protocolli formali con i Centri per
l’Impiego, al fine di certificare le competenze, all’interno del Libretto del Cittadino
come previsto dal D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13.
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR, Dipartimento Regionale Formazione e Lavoro;
Centri per l’Impiego territoriali, Soggetti Gestori.
Area Tematica 6 - Elaborare strategie e dispositivi basati sull’attivazione e coinvolgimento di una pluralità di attori
L’efficacia dell’inserimento socio-lavorativo delle persone vittime di tratta richiede lo sviluppo di politiche
innovative fondate su una combinazione di interventi e sulla presenza di partenariati territoriali in grado di
promuovere la massima sinergia tra istituzioni pubbliche/private e società civile.
Si tratta di interventi che mettono al centro dell’ azione i principi della concertazione e della partecipazione attiva
e consapevole dei diversi attori interessati, ciascuno portatore della propria competenza. Una modalità per la
creazione dei partenariati territoriali è dell’innovazione sociale come momento di sintesi dell’alleanza tra pubblica
amministrazione, comunità e individuo.
Indicazioni operative:
11. Occorre sviluppare modelli territoriali formali di cooperazione integrata e permanente in cui
sperimentare pratiche di innovazione sociale tra Enti Locali, Servizi per l’impiego, organizzazioni
datoriali, servizi socio-sanitari, servizi di mediazione interculturale, sindacati, la comunità civile, il sistema
dell’economia sociale, delle imprese profit e delle persone stesse per l’implementazione di politiche e
percorsi d’inclusione sociale.
Strumento
a. Atto amministrativo Regionale “Avviso per la realizzazione di laboratori di innovazione sociale
finalizzati alla creazione di partenariati territoriali stabili per la promozione di azioni per
l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta”.
Attori coinvolti: Regione; Centri per l’Impiego; Enti Gestori; Imprese; Organizzazioni Datoriali;
Organizzazioni Sindacali.
12. Costruire una rete territoriale di servizi in grado di offrire supporti nei percorsi di inserimento lavorativo
delle vittime di tratta, ciascuno con le proprie competenze.
Strumento
a. Nell’ambito dell’attuazione della L.328/00 inserire nei Piani di Zona servizi di supporto alle
fasce svantaggiate, in particolare le vittime di tratta, quali sostegni per la vita autonoma, ad
esempio:
i. Servizi per l’autonomia: Destinare una quota di alloggi popolari e/o beni confiscati quali
luoghi di vita delle vittime di tratta in una prima fase di autonomia ed affrancamento
post accoglienza in residenza protetta.
ii. Servizi di reinserimento sociale: Destinare ai figli delle vittime di tratta e di grave
sfruttamento, posti dedicati negli asili nido comunali, presso i servizi di trasporto
scolastico, nonché presso i centri diurni per minori.
Attori coinvolti: Enti locali –Uffici dei Piani di Zona;
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Area Tematica 7 - Assicurare misure di sostegno all’autonomia lavorativa secondo un approccio globale e interculturale
Per la buona riuscita del processo di inserimento lavorativo è necessaria l’attuazione di percorsi che pongano al
centro la persona: l’individuazione degli obiettivi specifici che si intendono raggiungere con le singole persone
diventa uno strumento necessario. Il successo dell’azione dipende da una serie di fattori, primo fra tutti
l’attenzione all’aspetto culturale: le vittime arrivano da paesi e contesti differenti, per cui, nella programmazione
degli obiettivi del percorso verso il raggiungimento dell’autonomia, occorre tener conto delle specificità relative
alla cultura di provenienza. È fondamentale, quindi, l’impiego della figura del mediatore culturale sia nella
costruzione del percorso individualizzato sia nella fase di inserimento nelle aziende; non bisogna sottovalutare,
poi, il disagio e le sofferenze psicologiche frequenti tra le donne vittime di tratta, prodotti, in parte, dal fallimento
del progetto migratorio e dall’inganno di cui sono vittime nel paese di arrivo rispetto alle loro aspettative
originarie; molte sono donne sole con figli, per lo più prive di una rete parentale ed amicale che possa sostenerle,
situazione che rende indispensabile l’attuazione di interventi in tema di conciliazione vita-lavoro. Il sistema di
azioni volti all’inserimento socio-lavorativo delle persone vittime di tratta deve poggiarsi, perciò, sulla
realizzazione di progetti individualizzati fondati sulla centralità e l’empowerment della persona.
Bisogna, altresì, ulteriori azioni che sostengano l’autonomia lavorativa delle vittime di tratta. In effetti, pochi
tirocini si tramutano in contratti di lavoro, per cui, da un lato sono auspicabili interventi volti ad alleggerire il
carico fiscale delle aziende attraverso, ad esempio, l’erogazione di incentivi all’assunzione; dall’altro, nel rispetto
delle attitudini ed inclinazioni della persona, si devono agevolare anche forme “alternative” di lavoro, quali
l’imprenditoria per mezzo di facilitazioni per l’accesso al credito.
In tal senso ogni intervento deve essere accompagnato da un’offerta formativa che includa conoscenze
linguistiche, culturali e professionalizzanti e rappresenti occasione di confronto, scambio, socializzazione ed
“interazione”.
Indicazioni operative:
13. Per garantire la realizzazione e la buona riuscita di un percorso individualizzato, che preveda l’attuazione
di un approccio metodologico interculturale, modulato sulle esigenze delle destinatarie, e che aiuti a
leggere gli aspetti culturali ed etnopsichiatrici, è richiesta l’individuazione di una figura di riferimento e di
coordinamento tra le varie fasi progettuali.
Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di gestione FSE e FESR “Avviso per la realizzazione di azioni per
l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta” che contiene:
i.
“Obblighi dell’ Ente Gestore: nella costruzione del percorso personalizzato, il soggetto
attuatore deve garantire la presenza di una figura principale di riferimento per la
vittima, ovvero un tutor di accompagnamento all’autonomia, responsabile della
realizzazione del percorso individualizzato”.
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE FESR, Dipartimenti Formazione Professionale e Lavoro;
Autorità di Gestione dei Piani di Zona (ex L. 328/00); Fondazioni Bancarie;
Fondazioni private, Enti gestori.
14. Considerato l’aumento delle patologie psicologiche e psichiatriche tra le vittime di tratta, è auspicabile
l’attivazione di azioni progettuali che coinvolgano figure di esperti capaci di sostenere la donna e, ove
necessario, gli operatori.
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Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di Gestione FSE e FESR “Avviso per la realizzazione di azioni
per l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta”
i. “Obblighi dell’’Ente Gestore: nella costruzione del percorso personalizzato il soggetto
attuatore deve garantire misure di sostegno psicosociale, relative anche ai percorsi di
etnopsichiatria.”
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR– Dipartimenti Formazione Professionale e Lavoro;
Autorità di Gestione dei Piani di Zona (ex L. 328/00); Fondazioni Bancarie;
Fondazioni private; Enti Gestori; Aziende Sanitarie Territoriali.
15. L’offerta formativa, sia dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti per l’acquisizione di
competenze linguistiche e culturali, che dei Centri di Formazione Professionale per l’acquisizione di una
qualifica professionale, rappresentano una valida opportunità di reinserimento lavorativo, oltre che
occasione di socializzazione ed integrazione. Per tale motivo la vittima deve essere facilitata il più
possibile alla partecipazione attraverso forme di conciliazione vita lavoro
Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di gestione FSE e FESR “Avviso per la realizzazione di azioni per
l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta”
i. “Obblighi dell’Ente Gestore: nella costruzione del percorso personalizzato il soggetto
attuatore deve garantire la possibilità, per i destinatari, di frequentare i corsi predisposti
dagli Enti preposti, anche, ad esempio, un piano di conciliazione degli orari o accordi
con altri enti per la realizzazione di azioni concrete di conciliazione.”
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR, Dipartimenti Formazione Professionale e Lavoro;
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti; Centri di Formazione Professionale,
Autorità di Gestione dei Piani di Zona (ex L. 328/00); Fondazioni Bancarie;
Fondazioni private; Enti Gestori.
16. Per facilitare l’inserimento lavorativo delle donne vittime di tratta sole con figlie occorre prevedere
voucher per la conciliazione vita-lavoro utilizzabili sia in strutture pubbliche che private. Si tratta di un
dispositivo economico, erogato alle vittime al fine di poter acquistare un servizio di conciliazione.
Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di gestione FSE e FESR “Avviso per la realizzazione di azioni per
l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta”
i. “Obblighi dell’Ente Gestore: nella costruzione del percorso personalizzato il soggetto
attuatore deve garantire voucher per la conciliazione vita-lavoro spendibili sia in
strutture pubbliche che private”.
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR, Dipartimenti Formazione Professionale, Lavoro e
Politiche Sociali; Autorità di Gestione dei Piani di Zona (ex L. 328/00); Enti Locali;
Fondazioni Bancarie; Fondazioni private.
17. Al fine di stimolare la partecipazione attiva della persona vittima di tratta nella decisione e condivisione
degli obiettivi del percorso individualizzato è auspicabile la presenza del mediatore culturale, una figura
necessaria per facilitare la comunicazione tra soggetti appartenenti a differenti universi linguistici e
culturali ed in grado di codificare i diversi approcci. Emerge, inoltre, la necessità di attivare e garantire
anche nelle aziende, un servizio di mediazione interculturale al fine di facilitare l’inserimento lavorativo
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della vittima nel rispetto della cultura di origine e di superare gli ostacoli comunicativi, verbali e non
verbali, a favore della conoscenza reciproca dei rispettivi codici e sistemi valoriali così da prevenire e
ridurre incomprensioni, tensioni e i conflitti.
Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di gestione FSE e FESR “Avviso per la realizzazione di azioni per
l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta”
i. “Obblighi dell’Ente Gestore: nella costruzione del percorso personalizzato e nella fase di
inserimento nel contesto aziendale il soggetto attuatore deve garantire la presenza di
mediatori culturali che abbiano comprovata conoscenza di usi, costumi, consuetudini,
riti e usanze religiose del paese di origine della persona vittima della tratta”.
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR , Dipartimento Lavoro, Formazione Professionale
e Politiche Sociali; Enti Gestori; Associazioni Datoriali; Soggetti Ospitanti i tirocinanti.
18. Per ridurre le difficoltà delle aziende ad assumere nuove unità, devono essere adottati strumenti in grado
di facilitare l’assunzione dei lavoratori svantaggiati, tra i quali le vittime di tratta rientrano a pieno titolo,
come, ad esempio, la concessione di incentivi destinati alle imprese, anche sotto forma di integrazione
salariale.
Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di gestione FSE “Avviso pubblico per la concessione di aiuti alle
imprese per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazione salariale”
i.
“Beneficiari: […] Vittime di tratta e di grave sfruttamento, inserite in programmi di
assistenza e integrazione sociale (quali ex art. 18 D.Lgs. 25/07/1998 n. 286) o altre
tipologie di protezione e/o accoglienza […]
ii.
Forma ed intensità dell’agevolazione: al 50% dei costi ammissibili, corrispondenti ai Costi
salariali durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione (Lavoratore
molto svantaggiato)”.
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE.
19. È necessario prevedere forme “altre” di lavoro, favorendo la promozione dell’autoimpiego anche in
forma associata e mista. Oltre allo stanziamento di somme finanziarie per gli investimenti occorre
garantire l’erogazione di servizi di sostegno, a partire dalla redazione del piano di impresa fino all’avvio
vero e proprio dell’attività. I contributi per gli investimenti possono essere in conto capitale o può essere
utilizzato lo strumento del microcredito, prevedendo in quest’ultimo caso un fondo di garanzia per la
copertura dei rischi.
Strumento
a. Atto amministrativo Autorità di gestione FSE e FESR “Avviso per la realizzazione di azioni per
l’inclusione socio-lavorativa di persone vittime di tratta”
i. Finalità dell’avviso: sostegno alla creazione di impresa attraverso la promozione
dell’autoimpiego in forma di lavoro autonomo o associato.
ii. Beneficiari: Possono accedere alle agevolazioni persone vittime di tratta o di grave
sfruttamento, inserite in programmi di assistenza e integrazione sociale, quali ex art.
18 D.Lgs. 25/07/1998 n.286 o altre tipologie di protezione e/o accoglienza, che
intendono avviare un’attività di lavoro autonomo in forma di ditta individuale o
associata.
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iii.
Agevolazioni previste:
1. Agevolazioni finanziarie, per gli investimenti:
a. Contributo in conto capitale, nella misura del ___% degli investimenti
ammissibili;
b. Prestito, a tasso agevolato, di durata massima ___, per la quota
restante degli investimenti ammissibili.
c. Rilascio di garanzia a favore del sistema creditizio, a copertura dei
prestiti agevolati attraverso la costituzione di fondo di garanzia.
2. Servizi di sostegno nella fase di presentazione della domanda di partecipazione
e di avvio dell’iniziativa.
Attori coinvolti: Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR; Enti Gestori.
Area Tematica 8 - Promuovere iniziative di sensibilizzazione ed informazione sulle tematiche della Tratta
Alcune delle aree in esame solo in tempi recenti hanno acquisito lo status di territori meta di emigrazione, per cui
si evince la difficoltà persistente nel superare sentimenti di razzismo, più o meno latente, e pregiudizi all’interno
delle singole comunità territoriali.
Indicazioni operative:
20. È necessario realizzare interventi volti a sensibilizzare ed informare la collettività sui temi relativi alla
tratta di persone in tutte le sue sfaccettature (sfruttamento sessuale, sfruttamento lavorativo,
accattonaggio etc.)
Strumento
a. Campagne di comunicazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno presso la società civile.
Attori coinvolti: Dipartimento Pari Opportunità; Regione – Autorità di Gestione FSE e FESR; Enti
Gestori; Enti locali.
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Rapporto finale - Rete Pari Opportunita