STRUMENTI FORMEZ
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I
l Formez-Centro di Formazione Studi ha avuto, da sempre,
una particolare attenzione per le iniziative editoriali. Fin
dai primissimi anni di attività si è impegnato nella
produzione e divulgazione di collane e riviste su cui intere
generazioni di funzionari pubblici si sono formate.
In seguito al decreto legislativo 285/99, che ha individuato nel
Formez l’Agenzia istituzionale che sostiene e promuove i
processi di trasformazione del sistema amministrativo italiano,
l’attività editoriale del Centro è stata rilanciata e rinnovata
nella veste grafica e nei contenuti.
Sono state create quattro nuove linee editoriali: Quaderni,
Strumenti, Ricerche e Azioni di Sistema per la Pubblica
Amministrazione. In queste collane vengono pubblicati
soprattutto i risultati delle attività formative e di ricerca
dell’Istituto.
Con “Quaderni” e “Ricerche” si diffondono Rapporti e
riflessioni teoriche su temi innovativi per la P.A. mentre, con
due collane più specialistiche quali “Strumenti” e “Azioni di
Sistema per la P.A.”, si mettono a disposizione soprattutto
strumenti di lavoro o di progettazione per quanti lavorano o si
occupano di pubblica amministrazione e di sviluppo locale.
Tutte le pubblicazioni con un breve abstract vengono
presentate sul web (www.formez.it).
Il presente volume rientra tra gli interventi che il Formez
svolge attraverso il progetto SI-Sportello Impresa per offrire
assistenza e consulenza principalmente ai responsabili dello
Sportello unico per le attività produttive.
La pubblicazione fa parte di una serie di manuali regionali
che, nel vasto e difficile processo di attuazione del federalismo
amministrativo, rappresentano dei veri strumenti operativi.
In sintonia con il bisogno di semplificazione amministrativa
delle Regioni, il manuale per i responsabili di SUAP della
Regione Emilia-Romagna non contiene solo riferimenti alla
normativa nazionale, regionale e di settore, ma presenta
apposite schede relative a singoli procedimenti attuati
nelle varie Province.
Carlo Flamment
S
Presidente Formez
Responsabile editoria
Anna Mura
Formez
Assessorato Attività Produttive,
Sviluppo economico e Piano Telematico
15
MANUALE PER IL
RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Schede tecniche
F o r m e z
•
A r e a
E d i t o r i a
e
D o c u m e n t a z i o n e
Il volume è stato curato da
Franco Peta Responsabile del progetto
Marco Iachetta
Ilaria Manzione
Giuseppina Russo
Annamaria La Rosa
Marco Carapezzi
Claudia Macrì
Monica Lombini Regione Emilia-Romagna
Carlo Apponi Responsabile scientifico
Organizzazione editoriale
Paola Pezzuto, Vincenza D’Elia
INDICE
PARTE A
ATTIVITÀ ECONOMICHE
11
Agricoltura
Agriturismo
Apicoltura
Cantine per la produzione di vini
Floricoltura
Ittiturismo
Vendita di prodotti agricoli
13
18
23
27
34
38
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Artigianato di servizio
Barbieri - Parrucchieri
Istituti di bellezza
Laboratorio artigianale per la produzione di alimenti
Lavanderia - Lavaggio a secco - Tintoria
Officina meccanica
Panificio
40
46
54
59
62
68
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Attività ricettive
Affittacamere e case per vacanze
Alberghi e residenze turistico-alberghiere
Bed & Breakfast
Campeggi e villaggi turistici
Rifugi alpini
Stabilimenti termali
Turismo rurale
73
77
82
85
91
94
98
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Commercio
Autosaloni
Commercio di fitosanitari
Commercio all’ingrosso di medicinali
Commercio di preziosi
Commercio elettronico
Commercio su aree pubbliche
Distributori di carburante ad uso privato
102
106
110
114
118
121
124
1.
2.
3.
4.
5.
6.
INDICE
8
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Distributori di carburante ad uso pubblico
Edicole
Erboristerie
Esercizi di vicinato
Grandi strutture di vendita
Medie strutture di vendita
Spacci interni
129
138
142
145
148
152
156
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Industria
Editoria
Fabbricazione prodotti chimici, gomma e plastica
Fabbricazione specialità medicinali
Industria del legno e prodotti in legno e sughero
Industria metalmeccanica
Mangimifici
Molini
159
164
167
171
174
177
182
41.
42.
43.
Pubblici esercizi
Bar, caffè, gelaterie e simili
Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, paninoteche
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
a domicilio del consumatore
186
194
202
44.
45.
Sanità
Farmacie
Strutture per anziani
205
211
46.
47.
48.
49.
50.
Servizi
Agenzie di viaggio
Autoscuole
Imprese di pulizie
Investigazioni private
Pompe funebri
216
220
224
227
230
51.
52.
53.
54.
Servizi ricreativi e sportivi
Locali di pubblico spettacolo: cinema e teatri
Sale per il gioco del bingo
Scuole di ballo
Impianti sportivi
233
240
244
249
55.
56.
Telecomunicazioni
Impianti di telefonia mobile
Impianti per l’emittenza radio e televisiva
256
264
INDICE
57.
58.
59.
60.
Trasporti
Noleggio veicoli con conducente
Noleggio veicoli senza conducente
Rimessa di veicoli
Servizio di taxi con autovettura
271
276
278
281
9
PARTE B
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ambiente
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
Classificazione industria insalubre
Comunicazione di attività di recupero dei rifiuti
(D.Lgs. 22/97, art. 33)
Inquinamento acustico
Reflui zootecnici
Valutazione Impatto Ambientale
Vincolo idrogeologico
19.
20.
Polizia amministrativa
Commissione di vigilanza
13.
14.
15.
16.
17.
18.
287
290
296
298
301
306
309
317
Commercio
Autorizzazione all’apertura, trasferimento, ampliamento
della superficie di grandi strutture di vendita
322
Autorizzazione all’apertura, trasferimento, ampliamento
della superficie di medie strutture di vendita
325
Comunicazione di apertura, trasferimento, ampliamento
della superficie di esercizi di vicinato
328
Edilizia
Autorizzazione/deposito di progetti per interventi edilizi
in zona sismica
Certificato di conformità edilizia e agibilità
Denuncia Inizio Attività
Denuncia opere in cemento armato, cemento
armato precompresso, a struttura metallica
Permesso di costruire
Valutazione preventiva
Variante agli strumenti urbanistici
(art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i.)
Vincolo paesaggistico-ambientale
12.
285
330
334
337
344
351
357
360
364
368
INDICE
21.
22.
10
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Comunicazione svolgimento attività di campeggi
didattico-educativi
Prevenzione incendi
Certificato di Prevenzione Incendi (art. 3
D.P.R. 37/98 e art. 2 D.M. 4/05/1998)
Deroga per attività soggette al controllo
di prevenzione incendi (art. 6 D.P.R. 37/98
e art. 5 D.M. 4/05/1998)
Parere di conformità antincendio sul progetto
(art. 2 D.P.R. 37/98 e art. 1 D.M. 4/05/1998)
Sanità
Autorizzazione al funzionamento di strutture
socio-assistenziali e sociosanitarie
(Del. G.R. 564/00)
Autorizzazione alla detenzione/impiego di sorgenti
radioattive RX utilizzate a scopo medico
Autorizzazione alla detenzione e utilizzo di gas tossici
Autorizzazione alla realizzazione di strutture e
all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie
(art. 8-ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i.)
Autorizzazione sanitaria per la produzione preparazione - confezionamento alimenti
Autorizzazione testi di pubblicità sanitaria
372
375
378
380
383
388
395
398
404
408
PARTE A
ATTIVITÀ ECONOMICHE
11
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Agricoltura
13
Scheda A01 – Agriturismo
Descrizione
Ai sensi del D.Lgs. 228/01, rientrano tra le attività agrituristiche di cui alla legge
730/85 svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, l’organizzazione
di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 268/99.
La disciplina dell’agriturismo in Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 26/94 “Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R.8 dell’11 marzo 1987”.
L’agriturismo consiste nel dare alloggio in locali dell’azienda agricola, ospitare in
spazi aperti attrezzati, somministrare pasti e bevande, vendere prodotti aziendali, allevare cavalli ad uso ricreativo, organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive di trattenimento degli ospiti; le attività indicate sono svolte in connessione e complementarità rispetto all’azienda agricola. Gli operatori agrituristici devono risultare in possesso del titolo di imprenditore agricolo, in forma singola o associata, e devono frequentare un corso di specializzazione per poter esercitare. Solo le aziende autorizzate possono esporre il simbolo regionale ufficiale.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135
del Codice Civile come sostituito dall’art. 1, c. 1, D.Lgs. 228/01, singoli o associati, che
svolgono l’attività agricola mediante l’utilizzazione della propria azienda. Gli imprenditori possono avvalersi di familiari collaboratori di cui all’art. 230-bis del Codice Civile e
di propri dipendenti, ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 228/01.
I soggetti interessati all’esercizio dell’agriturismo devono essere in possesso, alla
data di presentazione della richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici
ATTIVITÀ ECONOMICHE
di cui all’art. 12 L.R. 26/94, della qualifica di imprenditore agricolo e dell’attestato di
frequenza al corso per operatore agrituristico attivato nel territorio della Provincia.
Modalità di autorizzazione
14
L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di agriturismo è rilasciata dal Comune; l’elenco delle aziende autorizzate è tenuto dalle Province. L’autorizzazione può essere sospesa in caso di mancato inizio dell’attività entro un anno dalla data di rilascio od
in seguito alla perdita dei requisiti da parte del titolare.
Le aziende agrituristiche che offrono attività di ricezione hanno l’obbligo della
classificazione in base ai requisiti posseduti e sono contrassegnate da un minimo di una
margherita ad un massimo di 5 margherite.
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di attività di agriturismo occorre presentare una domanda in bollo di rilascio autorizzazione e di classificazione alberghiera (per
il servizio di ricezione, se presente), dichiarando i requisiti morali e contenente:
• la descrizione delle attività elencate nell’attestato di iscrizione all’esercizio dell’attività di agriturismo rilasciato dalla Provincia ove ha sede l’azienda;
• l’indicazione delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
• l’indicazione della capacità ricettiva e dei periodi previsti per le attività stagionali;
• la determinazione delle tariffe massime per l’ospitalità che si intende adottare
per l’anno in corso;
• la dichiarazione comprovante l’iscrizione nell’elenco provinciale degli operatori agrituristici;
ed allegando alla stessa:
• attestato di iscrizione all’elenco provinciale di cui sopra;
• copia del certificato di usabilità dei locali;
• copia dei certificati di conformità degli impianti;
• autorizzazione agli scarichi;
• solo per attività ricettiva: modelli di autocertificazione per la richiesta di
assegnazione del livello di classifica (allegati alla Del. G.R. 389/00 – Modelli
D1 e D2).
Se il richiedente è una società, occorre allegare alla domanda una copia registrata
dell’atto costitutivo della stessa.
Copia della domanda e dei relativi allegati viene trasmessa a cura del Comune al
Servizio di igiene pubblica dell’ASL ai fini del nulla-osta igienico sanitario. Contestualmente il Comune provvede alla richiesta delle seguenti certificazioni:
• casellario giudiziale (Procura della Repubblica);
• antimafia (Prefettura).
ATTIVITÀ ECONOMICHE
In caso di società, gli accertamenti penali vengono effettuati per il legale rappresentante e per tutti i soci; per le S.a.s., invece, solo per il socio accomandatario.
Il Comune procede inoltre alla verifica dei requisiti obbligatori e fungibili posseduti, tramite il Comando di Polizia Municipale, per l’assegnazione della classificazione.
Ottenute le certificazioni richieste, il Comune procede con la comunicazione alla
Prefettura ai sensi del D.P.R. 616/77 di rilascio dell’autorizzazione, allegando copia del
casellario giudiziale.
Infine, a seguito di ottenimento del nulla osta da parte dell’ASL e di esito positivo
degli accertamenti penali, il Comune provvede al rilascio dei seguenti atti autorizzativi
necessari all’avvio ed esercizio dell’attività di cui trattasi:
• autorizzazione per azienda agrituristica;
• autorizzazione di assegnazione della classificazione;
• autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività stessa.
Normativa
Nazionale
L. 730/85 - Disciplina dell’agriturismo.
L. 135/01 - Riforma della legislazione nazionale del turismo.
D.Lgs. 228/01 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. del 5 marzo 2001, n. 57.
D.M. del 9/04/1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
D.M. Interno dell’11/12/2000 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità
di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
D.M. Interno del 6/10/2003 - Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento
delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere
esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.
Regionale
L.R. 26/94 - Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per
la loro promozione - Abrogazione della L.R. dell’11 marzo 1987, n. 8.
Del. G.R. 1227/99 - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali. Biennio 1999-2000 - Attuazione L.R 26 del 28 giugno 1994.
Del. G.R. 389/00 - Criteri generali e procedure per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ricezione. L.R. del 28 giugno 1994 n. 26.
Circ. Assessorati Sanità e Servizi Sociali e all’Edilizia e Casa n. 19 del 24/04/1995 - Criteri generali e procedure per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono
servizio di ricezione. L.R. del 28 giugno 1994 n. 26.
15
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
16
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’apertura od al trasferimento di esercizio per l’agriturismo
Ai fini dell’esercizio dell’attività di agriturismo occorre presentare domanda di
autorizzazione presso lo sportello unico del Comune nel cui territorio è ubicata
l’azienda. La domanda dovrà contenere:
– la descrizione delle attività elencate nell’attestato di iscrizione all’esercizio
dell’agriturismo;
– l’indicazione delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da
adibire ad uso agrituristico;
– l’indicazione delle capacità ricettive e dei periodi previsti per le attività stagionali;
– la determinazione delle tariffe massime per l’ospitalità che si intendono
adottare per l’anno in corso, eventualmente rapportate per diversi periodi di
attività;
– l’autocertificazione comprovante l’iscrizione nell’elenco provinciale degli
operatori di agriturismo.
• Classificazione di azienda agrituristica
• Autorizzazione sanitaria per esercizio di attività agrituristica
• Comunicazione di cessazione attività agrituristica
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
• Procedimenti vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: sono soggette ai controlli
antincendi le strutture con più di 25 posti letto – rif. attività n. 84 “Alberghi,
pensioni, motels, dormitori e sim. con oltre 25 posti letto” di cui all’elenco del
D.M. 16/02/82
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
17
ATTIVITÀ ECONOMICHE
18
Scheda A02 - Apicoltura
Descrizione
L’art. 1 della L.R. 35/88 individua l’apicoltura come “attività agricola che si inquadra nell’economia agricola regionale contribuendo alla conservazione dell’ambiente”.
Ai sensi dell’art. 8, gli alveari presenti sul territorio regionale sono soggetti a
denuncia obbligatoria da parte dei proprietari. Il servizio veterinario dell’ASL vigila sull’attuazione degli interventi sanitari e profilattici in materia di apicoltura e promuove
periodici accertamenti sanitari sugli apiari, anche in collaborazione con gli esperti delle
associazioni degli apicoltori.
Ancora ai sensi dell’art. 8, i proprietari sono tenuti a comunicare, singolarmente o
tramite le loro associazioni, entro 48 ore al comune di arrivo gli spostamenti di alveari
in nuove postazioni e l’introduzione di alveari in Emilia-Romagna provenienti da altre
regioni. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate nel rispetto del disposto
del regolamento in materia di nomadismo (art. 9, L.R. 35/88: “Al fine di promuovere un
razionale sfruttamento delle risorse e la pratica dell’impollinazione a mezzo delle api e,
per quanto possibile, limitare la diffusione di malattie, il Consiglio regionale adotta un
regolamento che prevede la disciplina del nomadismo e stabilisce le distanze tra gli
apiari”).
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
Per gli allevatori di api regine: obbligo di iscrizione all’apposito albo degli allevatori a scopo commerciale di api regine di razza “Ligustica” istituito presso la Regione
Emilia-Romagna (cfr. Regolamento regionale 29/91 “Istituzione in Emilia-Romagna dell’Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell’art. 12 della L.R. 35, 25 agosto 1988, concernente la tutela e sviluppo dell’apicoltura”).
ATTIVITÀ ECONOMICHE
La permanenza nell’albo degli allevatori è subordinata al rispetto, da parte dell’allevatore, degli impegni assunti all’atto dell’iscrizione, all’ottemperanza delle disposizioni emanate dalla commissione regionale per l’albo degli allevatori di api regine di razza
“Ligustica” di cui all’art. 2 del Regolamento R.E-R. 29/91 ed all’idoneità biotecnica degli
allevamenti.
L’idoneità biotecnica, data dall’insieme dei parametri biometrici e dalle caratteristiche dell’allevamento, è verificata dalla suddetta commissione.
L’idoneità sanitaria compete al servizio veterinario dell’ASL.
L’ammissione e la permanenza nell’albo sono subordinate all’impegno da parte
dell’allevatore, nell’ambito della metodologia del miglioramento genetico della razza
“Ligustica”, ad instaurare un rapporto di collaborazione e di interscambio di ceppi con
gli apicoltori della zona di rispetto e con altri apicoltori di fiducia.
Requisiti dell’impianto
• Distanze minime tra gli apiari, calcolate dal centro dei singoli apiari. Gli apiari,
sia nomadi che stanziali, devono essere collocati all’esterno dei raggi di rispetto
determinati in base alla consistenza come di seguito specificato:
– m. 100 di raggio se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari;
– m. 150 di raggio se gli apiari sono formati da 11 a 20 alveari;
– m. 250 di raggio se gli apiari sono formati da 21 a 30 alveari;
– m. 500 di raggio se gli apiari sono formati da 31 e più alveari.
• Distanze minime degli apiari da:
– civili abitazioni occupate da terzi;
– edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche temporaneamente;
– strade statali, provinciali, comunali, autostrade e ferrovie;
fissate dai regolamenti edilizi locali.
• Obbligo di identificazione di tutti gli alveari tramite l’apposizione di una targa
di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero
telefonico (art. 8, c. 3, L.R. 35/88).
Modalità di autorizzazione
L’autorizzazione all’impianto di un’attività di apicoltura ed all’esercizio della stessa è rilasciata dallo sportello unico sulla base di istanza in bollo presentata dall’interessato corredata della necessaria documentazione. L’istanza di rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di apicoltura deve essere comprensiva di domanda di titolo
abilitativo edilizio finalizzata all’autorizzazione di interventi di trasformazione edilizia su locali o unità immobiliari; si rende necessaria solo in caso di esecuzione di opere edilizie diverse dalla manutenzione ordinaria e dalle opere d’arredo.
19
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
20
Reg. CE 1221/97 del Consiglio del 25/06/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del
miele.
Reg. CE 2633/98 della Commissione dell’8/12/98 che modifica il regolamento CE 2300/97
recante modalità di applicazione del regolamento CE 1221/97 del consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la
commercializzazione del miele.
Reg. CE 1804/99 del Consiglio del 19/07/99 che completa, per le produzioni animali, il
regolamento CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
Reg. CE 2491/2001 della Commissione del 19/12/01 modificativo del regolamento CEE
2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed
all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
L. 441/98 - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in
agricoltura.
D.Lgs. 155/97 - Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei
prodotti alimentari.
D.Lgs. 185/00 - Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge 14 del 17 maggio 1999.
D.Lgs. 259/00 - Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
D.Lgs. del 29/03/2001 - Modificazione dell’allegato I del D.M. del 4 agosto 2000, in materia di attuazione del regolamento CEE 1804/99 del 19 luglio 1999, sul metodo delle produzioni animali biologiche.
D.Lgs. 228/01 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7
della legge 57 del 5 marzo 2001.
D.M. del 27/03/1951 - Disciplina dell’allevamento di api regine destinate all’esportazione.
D.M. del 4/08/2000 - Modalità di attuazione del regolamento CE 1804/99 sulle produzioni animali biologiche.
Circ. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24/02/2000 - Linee guida per l’applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele.
Regionale
L.R. 35/88 - Tutela e sviluppo dell’apicoltura.
Reg. regionale 29/91 - Istituzione in Emilia-Romagna dell’albo regionale degli allevatori
a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell’art. 12 della L.R. 35 del 25 agosto
1988, concernente la tutela e sviluppo dell’apicoltura.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Reg. regionale 18/95 - Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione EmiliaRomagna, in attuazione dell’art. 9 della L.R 35 del 25 agosto 1988, concernente tutela e
sviluppo dell’apicoltura.
Contribuzione a carico del richiedente
21
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Comunicazione di spostamento di alveari in nuove postazioni o di introduzione di
alveari in Emilia-Romagna provenienti da altre Regioni (nomadismo)
Chiunque intenda praticare il nomadismo nel territorio della Regione EmiliaRomagna deve darne comunicazione scritta al Presidente della Provincia di
destinazione entro il mese di febbraio di ogni anno, per una programmazione
negli spostamenti degli alveari nel territorio provinciale.
Contestuale comunicazione deve essere data al/ai Comune/Comuni interessato/i; ciò costituisce assolvimento, in via preventiva, a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 8 della L.R. 35 del 25 agosto 1988.
• Denuncia degli alveari
I possessori di alveari sono tenuti a denunciare annualmente gli stessi presso il
comune, che provvede a darne comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL
per consentire i controlli di competenza (art. 8, c. 1, L.R. 35/88). Il censimento
degli alveari presenti sul territorio comunale deve essere effettuato nel rispetto
delle modalità stabilite dalla Del. G.P.R. 394 del 21/06/86.
• Iscrizione all’Albo degli allevatori a scopo commerciale di api regine di razza
“Ligustica” presso la Regione Emilia-Romagna (Assessorato all’agricoltura ed alimentazione)
L’iscrizione all’albo avviene, su proposta del Comitato consultivo di cui all’art.
3 L.R. 35/88, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda da parte dell’interessato alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Agricoltura e Alimentazione, previo parere della
Commissione regionale per l’albo degli allevatori di api regine di razza “Ligustica” di cui all’art. 2 del Regolamento R.E-R. 29/91.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
22
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
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Scheda A03 - Cantine per la produzione di vini
Descrizione
Ai sensi dell’art. 13 R.D.L. 2033/25, “il nome di vino è riservato al prodotto della fermentazione alcolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in
assenza di vinacce. Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla
precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante
la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva.
La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita di vini non genuini sono vietati. Tale divieto è esteso ai vini con grado alcolico inferiore al 10 per cento in
volume, se rossi, al 9 per cento in volume, se bianchi”.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
– Requisiti per l’esercizio di attività agricola
– Requisiti per l’esercizio di attività artigianale.
Modalità di autorizzazione
L’impianto di uno stabilimento di produzione vini è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dello sportello unico sulla base di istanza in bollo corredata della
necessaria documentazione.
Tutte le cantine e gli stabilimenti di produzione e deposito di vini e mosti devono
essere muniti di autorizzazione sanitaria indipendentemente dalla capacità produttiva,
ai sensi dell’art. 2, L. 283/62.
Non sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione esclusivamente le cantine con
produzione destinata all’autoconsumo.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
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L. 283/62 - Modifica degli artt. 242-243-247-250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265 del 27 luglio 1934: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
L. 164/92 - Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini.
D.L. 370/87 convertito, con modificazioni, dalla L. 460 del 4 novembre 1987.- Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vinicoli, nonché sanzioni per l’inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola.
D.Lgs. 260/00 - Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE)
1493/99, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell’art.
5 della L. 526 del 21 dicembre 1999.
D.P.R. 162/65 - Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio
dei mosti, vini ed aceti.
D.P.R. del 31/10/1979 - Norme sulle zone di vinificazione dei vini a denominazione di
origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.
D.P.R. 327/80 - Regolamento di esecuzione della L. 283 del 30 aprile 1962, e successive
modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande.
D.P.R. 348/94 - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di origine dei vini.
D.M. dell’1/07/1957 - Norme per la concessione delle licenze di produzione e imbottigliamento del vermouth e degli altri vini aromatizzati e per la vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei detti prodotti.
D.M. Agricoltura e Foreste dell’11/03/1967 - Autorizzazione alla detenzione negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di determinati prodotti in deroga all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 162 del 12 febbraio 1965.
D.M. del 17/07/1992 - Dichiarazione di giacenza dei vini e prodotti vinicoli.
D.M. dell’1/08/1995 - Adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve
e produzione vino.
D.M. Politiche agricole e forestali del 6/08/1997 - Disciplina della produzione delle tipologie passito, vinsanto, spumante, recioto, amarone ed altre similari previste nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.
D.M. Politiche agricole del 13/07/1999 - Nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l’immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad
indicazione geografica tipica designati con la qualificazione “novello”.
D.M. Politiche agricole alimentari e forestali del 16/07/2001 - Dichiarazione di giacenza
del vino e dei prodotti vitivinicoli detenuti dai produttori e dai consumatori.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
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Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Dichiarazione di giacenza vini e/o mosti
• Dichiarazione vitivinicola annuale (raccolta delle uve e/o produzione di vino)
Dichiarazione di raccolta uve: sono obbligate alla presentazione della dichiarazione le persone fisiche o giuridiche o le associazioni che producono uva. Sono
esonerati coloro la cui produzione è interamente destinata ad essere consumata
come tale, essiccata o trasformata direttamente in succo d’uva. Inoltre sono esonerati i produttori con meno di 10 are di vigneto, purché non commercializzino
il prodotto.
Dichiarazione di produzione vinicola: sono obbligate alla presentazione di tale
dichiarazione le persone fisiche o giuridiche o le associazioni che hanno prodotto vino oppure che alla data del 30 novembre di ogni anno detengano prodotti
diversi dal vino (uve, mosti, vini nuovi in fermentazione). Sono esonerati coloro
che ottengono vino in quantità inferiore a 10 hl da utilizzare esclusivamente per
il consumo familiare (senza commercializzarlo).
Di carattere generale
• Autorizzazione sanitaria (R.D. 1265/34, art. 231)
• Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco delle industrie insalubri di I classe di cui al D.M. 5/09/94, voce B115 “Vinacce – lavorazione”, ed
elenco delle industrie insalubri di II classe di cui al medesimo D.M., voce C3
“Cantine industriali”.
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
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Scheda A04 - Floricoltura
Descrizione
La disciplina dell’attività specifica di produzione e di commercializzazione dei
vegetali e dei prodotti vegetali per la Regione Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 3/98.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
Possono presentare la domanda di autorizzazione all’impianto ed all’esercizio dell’attività di cui trattasi i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 2 della L.R. 3/98.
La domanda deve essere presentata dagli interessati prima di iniziare l’attività.
Sono stabiliti i seguenti requisiti (Del. G.R. 382/98):
• per i produttori: debbono essere imprenditori agricoli ed essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, a norma dell’art. 8 della L. 580 del 29 dicembre 1993;
• per i commercianti: debbono essere in possesso delle autorizzazioni previste
dalla normativa vigente;
• per gli importatori: debbono essere iscritti all’albo del commercio all’ingrosso
presso la competente CCIAA, ai sensi della L. 125 del 25 marzo 1959. Per gli
importatori di legname è obbligatoria, altresì, l’iscrizione al Registro degli esercenti l’attività commerciale (REC).
Requisiti soggettivi specifici per l’imprenditore agricolo
L’imprenditore agricolo per ottenere l’autorizzazione a produrre deve dimostrare
di conoscere personalmente o tramite un responsabile tecnico appositamente designato,
le tecniche di produzione e le normative fitosanitarie riguardanti le categorie dei vegetali per i quali chiede l’autorizzazione a produrre.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
28
Il possesso di tale requisito si intende soddisfatto se l’imprenditore:
• è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze Agrarie,
Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agro-industriali
indirizzo vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario in produzione
vegetale, Diploma di Perito Agrario, Agrotecnico, diploma di qualifica professionale nel settore agricolo o altro titolo di studio equipollente ad uno dei
sopracitati, oppure è in possesso di un attestato di qualifica all’esercizio dell’attività vivaistica, conseguito dopo avere frequentato un corso di formazione professionale;
• ha superato con esito favorevole un colloquio, atto a verificare la conoscenza
delle tecniche di produzione e le relative normative, in funzione del tipo di
richiesta inoltrata. Il colloquio deve essere effettuato alla presenza di una commissione, istituita in seno al servizio fitosanitario regionale, formata da tre
membri di cui uno esperto in tecniche vivaistiche e presieduta da un ispettore
fitosanitario. La commissione è affiancata da un segretario;
• è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 34/82.
Qualora l’imprenditore agricolo si avvalga di un responsabile tecnico, questi deve
essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al primo punto elenco.
Qualora il tecnico non sia alle dirette dipendenze della ditta, deve:
• essere iscritto ad un albo professionale;
• essere in possesso di apposita delega, sottoscritta dalle parti, a rispondere
al servizio fitosanitario regionale in nome e per conto del titolare dell’azienda.
Produttori - Condizioni ed obblighi per il rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione a produrre può essere rilasciata solo per i vegetali disciplinati
dalla legge, prodotti esclusivamente nella propria azienda.
Si considerano prodotti in azienda i materiali coltivati o ricoltivati secondo le definizioni contenute nell’allegato 4 alla legge stessa.
Qualora il produttore commercializzi anche piante non prodotte nella propria
azienda, deve rispettare le normative che regolamentano tale attività, in particolare:
• le piante finite acquistate da terzi devono essere collocate nei locali utilizzati
per l’attività commerciale se presenti; in ogni caso devono essere mantenute
separate da quelle prodotte direttamente e non eccedere, in valore, la percentuale prevista dalla vigente normativa;
• l’attività commerciale deve risultare dal certificato anagrafico del registro delle
imprese presso la CCIAA di competenza.
Commercianti - condizioni ed obblighi per il rilascio dell’autorizzazione
Il locale adibito all’esercizio dell’attività commerciale deve disporre di un’adeguata illuminazione, naturale o artificiale, che garantisca la sopravvivenza delle piante.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Quando l’attività commerciale venga esercitata in un locale nel quale sono esposti
gruppi merceologici promiscui, le piante devono essere collocate entro uno spazio delimitato da apposite pareti (pannelli, scaffalature, ecc.) che assicurino un adeguato isolamento.
Nel caso in cui l’attività commerciale di piante e materiale di propagazione vegetale sia svolta da supermercati, centri commerciali e strutture assimilabili, alla presentazione della domanda di autorizzazione il direttore responsabile dovrà allegare la documentazione indicata nella parte B dell’allegato 2 alla L.R. 3/88.
Rivenditori-riconfezionatori di sementi ortive della categoria standard
Condizioni ed obblighi per il rilascio dell’autorizzazione
Il rivenditore di sementi ortive della categoria standard, che vende le singole confezioni dopo averle riconfezionate ed etichettate, deve apporre alle nuove confezioni un
proprio cartellino ed essere dotato delle seguenti attrezzature:
• locale adeguato al volume dell’attività lavorativa e separato da altri ambienti;
• macchina per realizzare piccole confezioni di sementi (imbustatrice o inscatolatrice);
• bilancia.
In funzione dell’attività svolta, può essere necessario disporre di ulteriore attrezzatura: etichettatrice, bobinatrice, reggettatrice, termosaldatrice, germinatoio, apparecchio specifico per determinare l’umidità del seme.
Ai sensi dell’art. 4 L.R. 3/98, presso la struttura fitosanitaria regionale è istituito il
registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 2. o che abbiano denunciato l’inizio dell’attività ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo. L’iscrizione al suddetto registro deve essere richiesta al momento della presentazione della domanda di autorizzazione anche da parte dei commercianti all’ingrosso di
vegetali o prodotti vegetali per i quali esiste il rischio di organismi nocivi da quarantena.
– Requisiti per l’esercizio di attività agricola
– Requisiti per l’esercizio di attività commerciale.
Modalità di autorizzazione
L’esercizio dell’attività in questione ai sensi della richiamata legge regionale è
subordinato al possesso di specifica autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione spetta
alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.
Sono escluse dall’autorizzazione:
• la produzione finalizzata all’esclusiva commercializzazione dei fiori recisi e
delle fronde ornamentali da recidere (con l’esclusione di agrumi e vite);
• l’attività artigianale finalizzata all’allestimento di parchi e giardini, che non
preveda la produzione ed il commercio di piante;
29
ATTIVITÀ ECONOMICHE
30
• la commercializzazione, nell’ambito di altre categorie merceologiche (es.: supermercati, negozi di alimentari, di ortofrutta, ecc.) delle piante aromatiche destinate all’esclusivo uso alimentare, anche se in vaso;
• il commercio delle sementi già confezionate, ad esclusione dei tuberi-seme di
patate;
• la cessione estemporanea di piante non destinate alla riproduzione (es. raccolta
fondi di solidarietà), a condizione che provengano da ditte regolarmente autorizzate.
Debbono essere in possesso dell’autorizzazione:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, escluse le
sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo;
b) i commercianti di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le
sementi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o di altri materiali, comprese le sementi, di cui all’allegato V, parte B, direttiva 77/93/CEE e
successive modifiche ed integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale;
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano patate da consumo o frutti di agrumi ad eccezione dei produttori che
si limitano ad effettuare la commercializzazione al minuto presso la propria
azienda;
e) i rivenditori di sementi ortive della categoria standard, ai sensi dell’art. 3,
c. 4, L. 195/76, che vendono le singole confezioni dopo averle riconfezionate;
f) i soggetti che commercializzano a qualunque titolo tuberi-seme di patate;
g) i produttori e commercianti di legnami di cui all’allegato V, parte A, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con sedi operative nel
territorio regionale.
Ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), f), g) di cui sopra si applica la normativa
relativa alla denuncia di inizio attività.
I soggetti non in possesso della prevista autorizzazione che intendano produrre
piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all’esclusivo impiego a fini produttivi all’interno della propria azienda, devono preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante le
specie ed i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione.
Sono esonerati dalla dichiarazione di cui sopra i produttori di piccoli quantitativi
di specie vegetali non sottoposte a lotte obbligatorie e destinati a superfici di limitata
estensione, secondo quanto previsto dalla giunta regionale con specifica deliberazione.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
D.L. 151/00 - Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
D.P.R. 1164/69 - Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (quest’ultimo modificato ed integrato dal D.P.R. del 18 maggio
1982, n. 518 e dalla L. del 19 dicembre 1984, n. 865.).
D.M. del 9/02/1989 - Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed
installazione di impianti di produzione calore a servizio delle serre.
D.M. del 14/04/1997 - Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2
luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad
eccezione delle sementi.
D.M. del 14/04/1997 - Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del
23 giugno 1993 e n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993,
relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto.
D.M. del 9/08/2000 - Recepimento delle direttive della commissione n. 99/66/CE,
99/67/CE, 99/68/CE e 99/69/CE del 28 giugno 1999 relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali in applicazione del D.L.del 19 maggio 2000, n.151.
Lett.-circ. Ministero dell’Interno prot. 10412/4134 del 18/06/1990 Punto 2 del D.M. 9 del
febbraio 1989 “Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed
installazione di impianti di produzione calore a servizio delle serre” – Parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.
Regionale
L.R. 3/98 - Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e
dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. del 28
luglio 1982, n. 34.
Del. G.R. 382/98 - L.R. del 19 gennaio 1998, n.3, “Norme sulla produzione vivaistica e la
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria” - criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione regionale e definizione dei
limiti di produzione ai fini dell’esonero.
Reg. regionale n. 26 del 6/09/1999 - Istituzione della certificazione vivaistica volontaria.
Det. Responsabile del Servizio fitosanitario del 13/03/2001, n. 2007 - Obbligo denuncia
ubicazione vivai.
Det. Responsabile del Servizio fitosanitario del 27/09/2000, n. 9180 - Disciplinare per la
produzione di materiale di propagazione della fragola.
31
ATTIVITÀ ECONOMICHE
32
Det. Responsabile del Servizio fitosanitario del 12/02/2001, n. 935 - “R.R. 26/99 certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per specie interessanti il settore vivaistico - sostituzione della determinazione n. 12525 del 19 dicembre 2000” - Varietà, innesti, portinnesti di drupacee, pomacee e varietà di fragola ammesse alla certificazione.
Det. Responsabile del Servizio fitosanitario 24/07/2001, n. 7345 - Disciplinare per la
produzione di materiale di propagazione di pomoidee certificato geneticamente e sanitariamente.
Det. Responsabile del Servizio fitosanitario del 24/07/2001, n. 7346 - Disciplinare per la
produzione di materiale di propagazione di prunoidee certificato geneticamente e sanitariamente.
Det. Servizio fitosanitario regionale del 25/09/2001, n. 9442 - Istituzione di una “zona fitosanitaria tutelata” in provincia di Ravenna - art. 2, L.R. del 21 agosto, n. 31.
Det. Servizio fitosanitario regionale del 6/11/2001, n. 11514 - Istituzione di una “zona
fitosanitaria tutelata” in provincia di Ferrara - art. 2, L.R. del 21 agosto, n. 31.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale per la produzione di piante e dei
relativi materiali di propagazione
• Autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale per la commercializzazione di
piante e di materiali di propagazione vegetale (escluse le sementi)
• Autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale all’importazione di prodotti soggetti a controlli fitosanitari
• Autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale per l’attività di rivenditori - riconfezionatori di sementi ortive della categoria standard
• Certificazione volontaria igienico-sanitaria fruttiferi
• Dichiarazione di autoproduzione.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Servizio fitosanitario regionale utilizzando la modulistica dallo stesso predisposta in caso di produzione di piante e relativi materiali di propagazione (escluse le sementi) destinati all’esclusivo impiego ai fini produttivi all’interno della propria azienda. La dichiarazione deve essere presentata nel caso in
ATTIVITÀ ECONOMICHE
cui le piante prodotte superino i limiti stabiliti dalla normativa regionale (100 piante per
le specie frutticole ed ornamentali, 1.000 piante per specie orticole).
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01] (cfr. in particolare voce n. 13 “serre” di cui
all’Allegato I “Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” al D.M. 25/07/91)
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
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Scheda A05 - Ittiturismo
Descrizione
Il D.Lgs. 226/01 regola il settore della pesca ed acquacoltura, precisando che
l’imprenditore ittico è equiparato a quello agricolo a tutti gli effetti. In particolare fra
le attività connesse a quelle della pesca sono previste quelle di ospitalità, ristorazione, servizi, attività ricreative finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei
pescatori.
Tali attività devono essere esercitate da pescatori professionisti singoli o associati,
attraverso l’utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell’imprenditore, sinteticamente denominate “ittiturismo”.
Agli ospiti di questa forma di turismo, oltre alla somministrazione di cibi e bevande ed eventualmente al pernottamento, viene data la possibilità di partecipare alle operazioni di pesca nelle sue più varie forme e ottenere informazioni sugli aspetti socio-culturali del settore.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
– Requisiti per l’esercizio di attività agricola
In particolare per l’esercizio dell’ittiturismo (D.Lgs. 226/01) ed attività di pesca
in laghetti nell’ambito di attività agrituristica (D.Lgs. 228/01), il D.Lgs. 228/01 ha
ridefinito i contenuti dell’art. 2135 del Codice Civile, ha integrato la L. 730/85 sull’agriturismo e ha esteso anche ai soggetti giuridici la qualifica di imprenditore agricolo
a titolo principale; il D.Lgs. 226/01 ha invece riordinato il settore della pesca, parificando l’imprenditore ittico a quello agricolo a titolo principale e istituendo l’attività
di ittiturismo.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
A seguito della ridefinizione operata dal D.Lgs. 228/01, l’art. 2135 del Codice Civile ora definisce imprenditore agricolo chi esercita l’attività di coltivazione del fondo, la
silvicoltura, l’allevamento di bestiame e altre attività connesse. Fra le attività connesse
devono intendersi quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,
che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività svolte in qualità
di impresa agricola.
Il D.Lgs. 228/01 precisa poi che si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori e i loro consorzi, quando utilizzano per le loro attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono ai soci medesimi beni e servizi diretti
alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività
di agriturismo sono i seguenti:
a) imprenditori agricoli a titolo principale;
b) cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi;
c) cooperative formate da almeno il 50% di imprenditori agricoli che utilizzano
prodotti conferiti in prevalenza da soci;
d) società di persone, se almeno la metà dei soci è imprenditore. Per le società in
accomandata la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
e) società di capitali, quando oltre il 50% del capitale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale.
Le tipologie di attività consentite sono:
• dare ospitalità anche in spazi aperti destinati ai campeggiatori e somministrare
pasti e bevande anche superalcoliche;
• svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e ippoturistiche, finalizzate ad una migliore fruizione del territorio
• degustazione prodotti aziendali compresa la somministrazione di cibi e
bevande.
Requisiti dell’impianto
È necessario mettere in atto opportuni accorgimenti tecnici per garantire la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato anche
in situazioni metereologiche ed idrauliche eccezionali.
Modalità di autorizzazione
Ai sensi dell’art. 24 L.R. 11/93 come modificato con art. 2, c. 5, L.R. 38/01, con
l’autorizzazione alla realizzazione impianti costituiti da laghetti e specchi d’acqua appositamente delimitati, situati all’interno di proprietà private anche comunicanti con acque
pubbliche e finalizzati all’esercizio dell’attività di pesca, sono stabiliti la superficie dei
bacini, la durata dell’attività, le specie che possono essere immesse, il rifornimento idri-
35
ATTIVITÀ ECONOMICHE
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co, le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall’ASL, gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni metereologiche ed
idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del
bacino idrografico collegato, le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato, il divieto di asportazione del pesce in vivo.
L’allevamento di specie ittiche da destinare al consumo alimentare eventualmente
associato all’esercizio dell’attività di allevamento pesce per pesca sportiva è considerato
a tutti gli effetti un’attività agricola ed è subordinato al parere favorevole del Servizio
Veterinario dell’ASL.
Il pesce allevato di misura inferiore alla metà di quella consentita per la pesca può
essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.
Ai sensi dell’art. 2 L.R. 23/78 non sono soggetti all’obbligo della licenza di pesca
gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e
nell’ambito degli impianti stessi.
I fruitori degli impianti di cui trattasi sono invece tenuti al possesso delle licenza di
pesca almeno di tipo “B”, che autorizza i pescatori dilettanti all’esercizio della pesca nelle
acque interne con l’uso di attrezzi quali canne con o senza mulinello armate con uno o più
ami, lenza a mano, bilancella di lato non superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera e della pesca ricreativa con bilancione e bilancia delle misure. La licenza
deve essere in corso ed in regola con gli adempimenti previsti dalle norme regionali.
Normativa
Nazionale
L. 102/92 - Norme concernenti l’attività di acquacoltura.
D.Lgs. 226/01 - Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della L. del 5 marzo 2001, n. 57.
Regionale
L.R. 23/78 - Licenze per l’esercizio della pesca nelle acque interne.
L.R. 11/93 - Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in EmiliaRomagna.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Parere igienico-sanitario del Servizio veterinario dell’ASL
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
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Scheda A06 - Vendita di prodotti agricoli
Descrizione
L’art. 1 D.Lgs. 228/01 definisce imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo o di selvicoltura o di allevamento di animali e attività connesse.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese
le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
La disciplina dell’attività di vendita da parte di imprenditori agricoli di prodotti
provenienti in misura prevalente dalla propria azienda è dettata dall’art. 4 D.Lgs.
228/01 che stabilisce in particolare che gli imprenditori agricoli, singoli o associati,
iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 L. 580/93, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in
misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia
di igiene e sanità.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano
riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società,
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o
di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio
ATTIVITÀ ECONOMICHE
in giudicato della sentenza di condanna. Sono necessari i requisiti per l’esercizio dell’attività agricola.
– Requisiti per l’esercizio di attività agricola.
Modalità di autorizzazione
La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree
pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del
Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di
assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 114/98 e della L.R. 12/99.
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 228/01 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. del 5 marzo 2001, n. 57.
Contribuzione a carico del richiedente
Trattandosi di comunicazione non comportante il rilascio di un atto autorizzativo,
non è dovuto alcun onere. La comunicazione è esente dall’imposta di bollo.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Comunicazione di vendita da parte di imprenditori agricoli di prodotti provenienti
in misura prevalente dalla propria azienda
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
Artigianato di servizio
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Scheda A07 - Barbieri - Parrucchieri
Descrizione
Si definisce parrucchiere per uomo e donna colui che esercita le attività di taglio
capelli, esecuzione acconciature, colorazione e decolorazione capelli ed ogni altro servizio inerente e complementare al trattamento estetico dei capelli.
L’attività di parrucchiere è disciplinata da un apposito regolamento comunale che
individua tra l’altro le distanze minime da altri esercizi ove si svolge la medesima attività; tali distanze, variabili da zona a zona, sono calcolate dal centro dell’ingresso al negozio già esistente al centro del negozio istituendo seguendo la via pedonale più breve.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
Impresa individuale artigiana
È un’impresa che fa capo ad un solo titolare; chi promuove l’attività ne è responsabile anche economicamente: ciò significa che l’imprenditore risponde dei debiti contratti dalla ditta con il proprio patrimonio personale, presente e futuro. Nel caso vi siano
dei familiari che collaborano nell’azienda, questa si configura come impresa familiare,
di cui comunque rimane responsabile il solo titolare; questi deve attribuirsi almeno il
51% del reddito di impresa. Il Codice Civile stabilisce che sono assoggettabili all’obbligo assicurativo i parenti fino al 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado del titolare
dell’impresa. Il collaboratore familiare non partecipa alle perdite. I requisiti richiesti in
caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
• per il titolare dell’impresa: qualifica professionale per l’esercizio dell’attività di
parrucchiere od estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.);
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• iscrizione all’albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio;
• insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
Impresa individuale non artigiana
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
• nomina di un direttore d’azienda in possesso della qualifica professionale per
l’esercizio dell’attività di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale
dell’artigianato (C.P.A.);
• iscrizione al registro imprese presso la CCIAA;
• insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
Società artigiana*
1) S.N.C. (società in nome collettivo)
In tale società due o più persone esercitano in comune una attività allo scopo di
dividerne gli utili. La società si costituisce stipulando un atto di costituzione sottoscritto
alla presenza di un notaio, secondo le forme previste dalla legge. Tutti i soci rispondono
illimitatamente in solido con il proprio patrimonio personale, presente e futuro, dei
debiti contratti dalla società.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
• per la maggioranza dei soci, qualifica professionale per l’esercizio dell’attività
di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato
(C.P.A.); nel caso di due soci, è sufficiente che uno risulti in possesso della suddetta qualifica;
• per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
2) S.A.S. (società in accomandita semplice)
Tale forma prevede due tipi di soci: gli accomandatari, che rispondono in solido e
illimitatamente per le obbligazioni della società (come i soci in una s.n.c.) e gli accomandanti, che invece rispondono solo per la quota da loro conferita. L’amministrazione
della società spetta esclusivamente ai soci accomandatari. Il socio accomandatario deve
avere i requisiti previsti dall’art. 2 della legge quadro e non deve essere unico socio di
una s.r.l. o socio accomandatario di un’altra s.a.s.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
*
Dal 1° gennaio 2004 entrerà in vigore la riforma del diritto societario apportata dal D.Lgs. 6/03 (in attuazione
della L. 366/01). Le società già esistenti sono tenute a modificare il proprio statuto, adeguandolo a quanto contenuto nel citato decreto, entro il 30 settembre 2004. La modifica relativa alla s.r.l. è considerata la più cospicua in
termini di novità normative.
41
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• per tutti i soci accomandatari, qualifica professionale per l’esercizio dell’attività
di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.);
• per tutti i soci accomandatari, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
42
3) S.R.L. (società a responsabilità limitata) a socio unico
La possibilità di costituire una società a responsabilità limitata da parte di un unico socio consente di tenere separato il patrimonio personale del socio da quello della
società, limitando quindi il rischio di impresa al solo capitale conferito. Rispetto alla
ditta individuale esistono tuttavia maggiori formalità e costi a livello di obblighi contabili e fiscali, a cominciare dal capitale minimo previsto, pari a lire 20 milioni. L’unico
socio deve avere i requisiti previsti dall’art. 2 della legge quadro e non deve essere socio
di altre s.r.l. unipersonali o socio accomandatario di una s.a.s.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
• per l’unico socio, qualifica professionale per l’esercizio dell’attività di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.);
• per l’unico socio, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
4) S.R.L. (società a responsabilità limitata) pluripersonale
Con la L. 57/01 è possibile costituire società artigiane anche in forma di s.r.l. pluripersonali. In tal modo viene delimitata la responsabilità patrimoniale dei soci artigiani e
si dà la possibilità alla società artigiana di accedere alla partecipazione di capitale esterno
tramite la presenza di soci investitori. Nelle mani della maggioranza dei soci artigiani
deve però rimanere il capitale, la direzione, l’amministrazione, garantendo il principio
della prevalenza del lavoro sul capitale. La nuova s.r.l. artigiana viene riconosciuta come
tale a condizione che la maggioranza numerica dei soci (o uno nel caso di due soci): 1)
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo; 2) conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della
società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alla partecipazione esterna
di capitale; 3) detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione (se costituito).
I requisiti richiesti in caso di scelta di questa forma giuridica sono:
• per la maggioranza dei soci, qualifica professionale per l’esercizio dell’attività di
parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.);
• per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
Società non artigiana (commerciale)
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in questione sono:
• nomina di un direttore d’azienda con qualifica professionale per l’esercizio dell’attività di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.);
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
Modalità di autorizzazione
L’esercizio dell’attività di parrucchiere è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione amministrativa.
Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, i locali, gli impianti e le attrezzature utilizzate devono rispondere a requisiti igienico-edilizi e sanitari riportati sul regolamento edilizio ovvero specificati dall’ASL; tali requisiti possono essere anche autocertificati.
L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari, delle superfici minime dei locali,
nonché delle distanze minime fra esercizi esistenti, è compiuto dai competenti organi di
vigilanza sulla base delle disposizioni del richiamato regolamento comunale. Le autorizzazione all’apertura di nuovi esercizi di parrucchiere per uomo e donna, nonché le autorizzazioni al trasferimento degli esercizi esistenti, sono rilasciate nel rispetto delle
distanze minime determinate dal regolamento comunale.
Spettano in particolare al servizio di igiene pubblica dell’ASL:
• l’accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività
• il controllo sanitario sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni e l’accertamento dell’idoneità sanitaria delle persone addette.
Nel caso di impresa gestita in forma societaria la concessione dell’autorizzazione è
subordinata all’accertamento dei requisiti professionali della persona che assume la direzione dell’azienda.
Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere è vietato
esercitare l’attività di estetica, anche se svolta a titolo dimostrativo.
È concessa, negli esercizi di parrucchiere per uomo e per donna, l’autorizzazione a
svolgere prestazioni di semplice manicure e pedicure, ad opera di collaboratori familiari
del titolare o dipendenti qualificati. Anche negli esercizi di barbiere possono essere autorizzate, su richiesta del titolare, prestazioni di semplice manicure.
I procedimenti attivabili ai fini dell’esercizio dell’attività di parrucchiere consistono nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, al trasferimento della stessa ovvero al
subingresso.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività comporta la presentazione di apposita
istanza in bollo presso lo sportello unico; l’istanza deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire agli uffici ed enti competenti la verifica del rispetto dei requisiti specificati dal regolamento dell’attività (rispetto condizioni di distanza
minima, ecc.) e dei requisiti igienico-sanitari.
L’avvio del procedimento di subingresso in attività di parrucchiere con presentazione di istanza presso lo sportello unico comunale è invece previsto in caso di esistenza di valido contratto di trasferimento dell’azienda in forma di atto pubblico o scrittura
43
ATTIVITÀ ECONOMICHE
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privata autenticata da notaio ovvero in caso di variazione societaria o modifica dell’atto
costitutivo comportanti la nascita di una nuova persona giuridica (diversa partita IVA).
In caso di modifica societaria consistente in un cambio di ragione sociale per le società
di persone (S.n.c. e S.a.s.) ovvero di denominazione sociale per le società di capitali
(S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) è sufficiente una comunicazione al comune; tale comunicazione
non comporta il rilascio di nuova autorizzazione. La modifica societaria consistente in
una mera variazione della compagine sociale non comportante il cambio di ragione
sociale o denominazione sociale non è soggetta a comunicazione obbligatoria.
La sospensione dell’attività per più di 30 giorni consecutivi è ammessa previa
comunicazione/richiesta al comune corredata delle motivazioni opportunamente documentate; il comune si pronuncia in merito entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di esito favorevole, occorre esporre un cartello all’esterno dell’esercizio un
cartello riportante la data di inizio e fine del periodo di sospensione.
Normativa
Nazionale
L. 1142/70 - Modifiche alla L. del 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.
L. 443/85 - Legge-quadro per l’artigianato.
D.Lgs. 391/91, allegato 2, tabella B, lettera i) - Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e
n. 75/369/CEE concernenti l’espletamento di attività economiche varie, a norma dell’art. 16 della L. del 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).
D.Lgs. 6/03 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’apertura di esercizio di parrucchiere
• Autorizzazione al subingresso in esercizio di parrucchiere
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Autorizzazione al trasferimento di esercizio di parrucchiere
• Comunicazione/autorizzazione alla chiusura di esercizio di parrucchiere per più di
30 giorni consecutivi
• Comunicazione di cambio di ragione/denominazione sociale
Di carattere generale
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• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
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Scheda A08 - Istituti di bellezza
Descrizione
L’attività di estetica comprende tutti i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, migliorare e proteggere l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
L’attività di estetista è disciplinata da un apposito regolamento comunale che individua tra l’altro le distanze minime da altri esercizi ove si svolge la medesima attività;
tali distanze, variabili da zona a zona, sono calcolate dal centro dell’ingresso al negozio
già esistente al centro del negozio istituendo seguendo la via pedonale più breve. Il
rispetto delle distanze minime è previsto anche nel caso in cui si intenda svolgere l’attività di interesse all’interno di palestre, club, circoli privati, profumerie e simili.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti del titolare dell’attività
Impresa individuale artigiana
È un’impresa che fa capo ad un solo titolare; chi promuove l’attività ne è responsabile anche economicamente: ciò significa che l’imprenditore risponde dei debiti contratti dalla ditta con il proprio patrimonio personale, presente e futuro. Nel caso vi siano
dei familiari che collaborano nell’azienda, questa si configura come impresa familiare,
di cui comunque rimane responsabile il solo titolare; questi deve attribuirsi almeno il
51% del reddito di impresa. Il Codice Civile stabilisce che sono assoggettabili all’obbligo assicurativo i parenti fino al 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado del titolare
dell’impresa. Il collaboratore familiare non partecipa alle perdite. I requisiti richiesti in
caso di scelta di questa forma giuridica sono:
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• per il titolare dell’impresa: qualifica professionale per l’esercizio dell’attività di
estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.);
• iscrizione all’albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio;
• insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
Impresa individuale non artigiana
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in questione sono:
• nomina di un direttore d’azienda in possesso della qualifica professionale per
l’esercizio dell’attività di estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.);
• iscrizione al registro imprese presso la CCIAA;
• insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
Società artigiana*
1) S.N.C. (società in nome collettivo)
In tale società due o più persone esercitano in comune una attività allo scopo di
dividerne gli utili. La società si costituisce stipulando un atto di costituzione sottoscritto
alla presenza di un notaio, secondo le forme previste dalla legge. Tutti i soci rispondono
illimitatamente in solido con il proprio patrimonio personale, presente e futuro, dei
debiti contratti dalla società.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
• per la maggioranza dei soci, qualifica professionale per l’esercizio dell’attività di
estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.); nel
caso di due soci, è sufficiente che uno risulti in possesso della suddetta qualifica;
• per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
2) S.A.S. (società in accomandita semplice)
Tale forma prevede due tipi di soci: gli accomandatari, che rispondono in solido e
illimitatamente per le obbligazioni della società (come i soci in una s.n.c.) e gli accomandanti, che invece rispondono solo per la quota da loro conferita. L’amministrazione
della società spetta esclusivamente ai soci accomandatari. Il socio accomandatario deve
avere i requisiti previsti dall’art. 2 della legge quadro e non deve essere unico socio di
una s.r.l. o socio accomandatario di un’altra s.a.s.
I requisiti richiesti in caso di scelta di questa forma giuridica sono:
*
Dal 1° gennaio 2004 entrerà in vigore la riforma del diritto societario apportata dal D.Lgs. 6/03 (in attuazione
della L. 366/01). Le società già esistenti sono tenute a modificare il proprio statuto, adeguandolo a quanto contenuto nel citato decreto, entro il 30 settembre 2004. La modifica relativa alla s.r.l. è considerata la più cospicua in
termini di novità normative.
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
• per tutti i soci accomandatari, qualifica professionale per l’esercizio dell’attività
di estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.);
• per tutti i soci accomandatari, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
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3) S.R.L. (società a responsabilità limitata) a socio unico
La possibilità di costituire una società a responsabilità limitata da parte di un unico socio consente di tenere separato il patrimonio personale del socio da quello della
società, limitando quindi il rischio di impresa al solo capitale conferito. Rispetto alla
ditta individuale esistono tuttavia maggiori formalità e costi a livello di obblighi contabili e fiscali, a cominciare dal capitale minimo previsto, pari a 20 milioni di lire. L’unico
socio deve avere i requisiti previsti dall’art. 2 della legge quadro e non deve essere socio
di altre s.r.l. unipersonali o socio accomandatario di una s.a.s.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
• per l’unico socio, qualifica professionale per l’esercizio dell’attività di estetista
rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.);
• per l’unico socio, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
4) S.R.L. (società a responsabilità limitata) pluripersonale
Con la L. 57/01 è possibile costituire società artigiane anche in forma di s.r.l. pluripersonali. In tal modo viene delimitata la responsabilità patrimoniale dei soci artigiani e
si dà la possibilità alla società artigiana di accedere alla partecipazione di capitale esterno
tramite la presenza di soci investitori. Nelle mani della maggioranza dei soci artigiani
deve però rimanere il capitale, la direzione, l’amministrazione, garantendo il principio
della prevalenza del lavoro sul capitale. La nuova s.r.l. artigiana viene riconosciuta come
tale a condizione che la maggioranza numerica dei soci (o uno nel caso di due soci): 1)
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo; 2) conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della
società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alla partecipazione esterna
di capitale; 3) detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione (se costituito).
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in questione sono:
• per la maggioranza dei soci, qualifica professionale per l’esercizio dell’attività
di estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.);
• per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
Società non artigiana (commerciale)
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
• nomina di un direttore d’azienda con qualifica professionale per l’esercizio dell’attività di estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell’artigianato (C.P.A.);
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
L’attività di estetica risulta compresa nell’elenco di cui alla Tabella “B” riportata
sull’allegato “2” al D.Lgs. 391/91 (lettera “i” – Istituti di bellezza ad attività di manicure
e di massaggio facciale estetico, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di
cure di bellezza e di parrucchiere, nonché le attività di massaggiatore chinesiterapeuta massaggio sanitario, massaggio sportivo). Pertanto ai fini dell’esercizio della stessa è
richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria da parte del titolare in caso di impresa individuale o del legale rappresentante in caso di società.
Per l’attività di estetica è inoltre richiesta ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. cit. la dimostrazione del possesso del requisito di capacità professionale. In particolare il richiamato
art. 6 stabilisce che “la prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l’accesso ad una delle attività di cui
alla tabella B e alla tabella C, o per l’esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione
dell’effettivo esercizio dell’attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.
Tale certificazione deve comunque comprovare che l’attività è stata esercitata:
a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d’azienda;
b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando l’interessato abbia conseguito, per l’attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato
o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;
c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d’azienda, quando l’interessato abbia esercitato a titolo dipendente l’attività in questione per almeno tre anni;
d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora l’interessato comprovi di
aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione preliminare, attestata
da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida
dagli organismi professionali competenti.
Nei casi previsti dalle lettere a) e c) l’attività non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui
trattasi”.
Più specificamente, la qualifica professionale di estetista si intende conseguita,
dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
• di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un
minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata
di un anno oppure da un anno di inserimento in una impresa di estetista
oppure
• di un anno di attività lavorativa qualificata, in qualità di dipendente a tempo
pieno, in uno studio medico specializzato o in un’impresa di estetista, successi-
49
ATTIVITÀ ECONOMICHE
50
va allo svolgimento di un periodo di apprendistato in un’impresa di estetista,
seguita da appositi corsi regionali di formazione teorica
oppure
• di un periodo non inferiore a tre anni, di attività lavorativa a tempo pieno, in
qualità di dipendente o collaboratore familiare, in un’impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita da corsi regionali di formazione teorica.
Modalità di autorizzazione
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione amministrativa.
Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, i locali, gli impianti e le attrezzature utilizzate devono rispondere a requisiti igienico-edilizi e sanitari riportati sul
regolamento edilizio ovvero specificati dall’ASL; tali requisiti possono essere anche
autocertificati.
L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari, delle superfici minime dei locali,
nonché delle distanze minime fra esercizi esistenti, è compiuto dai competenti organi di
vigilanza sulla base delle disposizioni del richiamato regolamento comunale. Le autorizzazioni all’apertura di nuovi esercizi di parrucchiere per uomo e donna e di istituti di
bellezza, nonché le autorizzazioni al trasferimento degli esercizi esistenti, sono rilasciate nel rispetto delle distanze minime determinate dal regolamento comunale.
Spettano in particolare al servizio di igiene pubblica dell’ASL:
• l’accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività
• il controllo sanitario sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni e l’accertamento dell’idoneità sanitaria delle persone addette.
Nel caso di impresa gestita in forma societaria la concessione dell’autorizzazione è
subordinata all’accertamento dei requisiti professionali della persona che assume la direzione dell’azienda.
L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di estetista viene concessa se si è in
presenza dei seguenti requisiti:
• iscrizione all’albo delle imprese artigiane (o averne di fatto i requisiti);
• requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo
svolgimento delle attività, nonché i requisiti sanitari dei procedimenti tecnici
usati nelle stesse attività;
• qualificazione professionale del richiedente l’autorizzazione.
Il suddetto accertamento non è richiesto se l’impresa è già iscritta come tale nell’albo provinciale delle imprese artigiane.
L’autorizzazione amministrativa, una volta rilasciata, deve essere obbligatoriamente fatta vidimare dall’ufficio comunale competente, a cura del titolare, ogni due anni.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le imprese che svolgono attività di estetista possono essere esercitate in forma
individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla L. 443/85
(locale minimo: 15 mq con un lettino; per ogni lettino in più altri 5 mq).
Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma societaria, anche cooperativa, i
soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere
in possesso della qualificazione professionale. Nel caso di imprese diverse da quella
prevista dalla L. 443/85 i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività
di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.
L’attività può essere svolta al domicilio dell’esercente o nella sede del committente in locali che rispondono ai requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso l’esercizio dell’attività in forma ambulante o di posteggio.
L’attività di estetista può essere svolta unitamente all’attività di barbiere o di parrucchiere (è necessaria in questo caso la doppia qualifica) in forma di imprese esercitate
nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall’art. 3 della L. 443/85 (s.a.s., s.n.c. e s.r.l.). In questo caso i singoli soci che esercitano le distinte
attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive mansioni.
I centri di estetica possono dotarsi di lampade abbronzanti per ampliare la gamma
dei propri servizi. Tali aggiunte non modificano la natura dell’attività che continua ad
essere artigiana. Quando invece l’attività prevalente è quella di centro abbronzatura (per
la prevalenza di investimenti e ricavi) l’attività non può essere considerata artigiana, ma
commerciale.
I procedimenti attivabili ai fini dell’esercizio dell’attività di estetista consistono
nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, al trasferimento della stessa ovvero al
subingresso.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività comporta la presentazione di apposita
istanza in bollo presso lo sportello unico; l’istanza deve essere corredata di tutta la documentazione di seguito specificata, necessaria per consentire agli uffici ed enti competenti la verifica del rispetto dei requisiti specificati dal regolamento dell’attività (rispetto
condizioni di distanza minima, ecc.) e dei requisiti igienico-sanitari.
L’avvio del procedimento di subingresso in attività di estetista con presentazione
di istanza presso lo sportello unico comunale è invece previsto in caso di esistenza di
valido contratto di trasferimento dell’azienda in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ovvero in caso di variazione societaria o modifica dell’atto costitutivo comportanti la nascita di una nuova persona giuridica (diversa partita IVA). In
caso di modifica societaria consistente in un cambio di ragione sociale per le società di
persone (S.n.c. e S.a.s.) ovvero di denominazione sociale per le società di capitali (S.p.a.,
S.a.p.a., S.r.l.) è sufficiente una comunicazione al comune; tale comunicazione non comporta il rilascio di nuova autorizzazione. La modifica societaria consistente in una mera
variazione della compagine sociale non comportante il cambio di ragione sociale o denominazione sociale non è soggetta a comunicazione obbligatoria.
La sospensione dell’attività per più di 30 giorni consecutivi è ammessa previa
comunicazione/richiesta al comune corredata delle motivazioni opportunamente docu-
51
ATTIVITÀ ECONOMICHE
mentate; il comune si pronuncia in merito entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di esito favorevole, occorre esporre un cartello all’esterno dell’esercizio un
cartello riportante la data di inizio e fine del periodo di sospensione.
Normativa
52
Nazionale
L. 443/85 - Legge quadro per l’artigianato.
L. 1/90 - Disciplina dell’attività di estetista.
D.Lgs. 391/91, allegato 2, tabella B, lettera i) - Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e
n. 75/369/CEE concernenti l’espletamento di attività economiche varie, a norma dell’art. 16 della L. del 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).
D.Lgs. 6/03 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366.
Regionale
L.R. 32/92 - Norme di attuazione della L. del 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell’attività di estetista.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’apertura di salone di estetica
• Autorizzazione al subingresso in salone di estetica
• Autorizzazione al trasferimento di salone di estetica
• Comunicazione/autorizzazione alla chiusura di salone di estetica per più di 30
giorni consecutivi
• Comunicazione di cambio di ragione/denominazione sociale
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce n. 4 “Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona” di cui all’Allegato 1 “Elenco
delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” al D.M. 25/07/91
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
53
ATTIVITÀ ECONOMICHE
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Scheda A09 - Laboratorio artigianale per la produzione di alimenti
Descrizione
Ai sensi dell’art. 2 della L. 443/85 “Legge quadro per l’artigianato”, si definisce
imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli
oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente
il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni
alla libertà d’accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di esercizio della
sua professione”.
Ai sensi dell’art. 3 L. 443/85, è artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti, abbia per scopo prevalente lo svolgimento
di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi,
escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa. Si definisce inoltre artigiana l’impresa che, nei limiti
dimensionali di cui alla L. 443/85 e con gli scopi di cui sopra, è costituita ed esercitata
in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per
azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei
soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali in altra sede designata dal committente oppure
in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che
non superi i seguenti limiti:
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendiste;
• per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra:
• non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica
ai sensi della L. 25/55, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
• non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/73, sempre che
non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
• sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile, che svolgano la loro
attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
• sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale
nell’impresa artigiana;
• non sono computati i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali;
• sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Rientrano tra le attività di cui alla presente scheda: le pizzerie da asporto, le rosticcerie, le gelaterie, le pasticcerie, i laboratori artigianali per la produzione del pane, ecc.
Tali attività sono soggette al rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 26 D.P.R.
327/80 in caso di nuovo impianto, modifica, trasferimento.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Titolarità di una sola impresa artigiana.
• Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, obbligatoria per tutte le
imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 L. 443/85 secondo le formalità previste per il registro delle ditte agli artt. 47 e seguenti del R.D.
2011/34. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di
modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D.
2011/34 e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione. In caso di invalidità, di morte o d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa
55
ATTIVITÀ ECONOMICHE
56
può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo, anche in mancanza di uno
dei requisiti previsti all’art. 2 L. 443/85, per un periodo massimo di 5 anni o
fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
L’iscrizione all’albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad
massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell’anno, i limiti di
cui al primo comma dell’art. 4 L. 443/85 mantengono l’iscrizione all’albo.
• Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessi, non si
applicano alle imprese artigiane iscritte all’albo le disposizioni relative all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all’autorizzazione amministrativa di cui alla L. 426/71, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.
• In caso di panificio: possesso della licenza di panificazione rilasciata dalla
Camera di commercio, industria ed artigianato per nuovo impianto, trasformazione e trasferimento di panifici esistenti.
Requisiti dell’impianto
• Rispetto limiti dimensionali di cui alla L. 443/85.
• Rispetto requisiti igienico-sanitari stabiliti dai Regolamenti Comunali d’Igiene.
Modalità di autorizzazione
Il rilascio dell’autorizzazione al nuovo impianto, modifica o trasferimento di
laboratori artigianali per la produzione di alimenti (es. pizzerie da asporto, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, laboratori artigianali per la produzione del pane, ecc) è
subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 26 D.P.R.
327/80.
Normativa
Nazionale
L. 283/62 - Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e
delle bevande.
L. 443/85 - Legge quadro per l’artigianato.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
D.Lgs. 123/93 - Controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
D.P.R. 327/80 - Regolamento di esecuzione della L. 283/62.
D.P.R. 376/95 - Atti di indirizzo per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale
degli alimenti e bevande.
D.M. 12/04/96 - Impianti termici e cucine a G.P.L.
Circ. Ministero Sanità 21/1995 e 1/1998 - Linee guida per l’elaborazione dei manuali di
corretta prassi igienica.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
•
•
•
•
Autorizzazione all’apertura di laboratorio alimentare di tipo artigianale
Autorizzazione al subingresso in laboratorio alimentare di tipo artigianale
Autorizzazione al trasferimento di laboratorio alimentare di tipo artigianale
Autorizzazione sanitaria per laboratorio alimentare di tipo artigianale ‘nuovo
impianto, trasferimento, modifiche)
• Comunicazione di cessazione di laboratorio alimentare di tipo artigianale.
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce 11 “Panetteria,
pasticceria ed affini con non più di 300 Kg di farina al giorno” di cui all’All. 1
“Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” al D.M.
25/07/91 e voce 9 “Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina
non superiore a 1.500 kg/g” di cui all’All. 2 “Elenco delle attività a ridotto
inquinamento atmosferico” al D.M. 25/07/91
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
57
ATTIVITÀ ECONOMICHE
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
58
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
59
Scheda A10 - Lavanderia - Lavaggio a secco - Tintoria
Descrizione
L’attività può essere svolta da una ditta individuale, ossia da una singola persona
o da una società di persone (s.n.c., s.a.s.) o di capitali (s.r.l.).
Requisiti per l’esercizio dell’attività
L’attività di cui trattasi è compresa nell’elenco di cui alla Tabella “A” riportata sull’allegato “1” al D.Lgs. 391/91 (lettera “m” – lavanderia, lavaggio a secco e tintoria). Pertanto ai fini dell’esercizio della stessa è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e
capacità finanziaria da parte del titolare in caso di impresa individuale o del legale rappresentante in caso di società. È inoltre richiesta, ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto,
la dimostrazione del possesso del requisito di capacità professionale.
– Requisiti per l’esercizio di attività artigianale
– Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.
Modalità di autorizzazione
L’esercizio dell’attività è in particolare subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico reflui ed alle emissioni in atmosfera.
La normativa vigente non prevede la comunicazione obbligatoria ai fini dell’esercizio
dell’attività; tale comunicazione potrà comunque essere inoltrata presso lo sportello unico
dal titolare dell’attività qualora la CCIAA richieda una presa d’atto da parte del Comune.
Per quanto riguarda le lavanderie a gettone, esse sono soggette all’autorizzazione
di cui all’art. 64 T.U.L.P.S. per le cosiddette industrie pericolose e mestieri rumorosi ed
incomodi.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
60
L. 125/71 - Biodegradabilità dei detergenti sintetici.
L. 82/82 - Conversione in legge con modificazioni del Dd.Lgs. del 30 dicembre 1981, n.801,
concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
L. 7/86 - Conversione in legge con modifiche del D.Lgs. del 25 novembre 1985, n. 667
recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.
L. 136/83 - Biodegradabilità dei detergenti sintetici.
D.L. 463/85 - Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.
D.L. 667/85 - Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.
D.Lgs. 391/91, allegato 1, tabella A, lettera m) - Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE
e n. 75/369/CEE concernenti l’espletamento di attività economiche varie, a norma dell’art. 16 della L. del 29 dicembre 1990, n.428 (legge comunitaria 1990).
D.P.R. 974/75 - Esecuzione dell’accordo europeo sulla limitazione dell’uso di alcuni
detergenti contenuti nei prodotti destinati al lavaggio ed alla pulizia, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1968.
D.P.R. 250/89 - Approvazione del regolamento di esecuzione della L. del 26 aprile 1983, n.136.
D.M. 238/74 - Regolamento di esecuzione della L. del 3 marzo 1971, n. 125, concernente
la biodegradabilità dei detergenti sintetici.
D.M. del 19/07/1974 - Metodo per la determinazione della percentuale di biodegradabilità dei detergenti sintetici anionici.
D.M. del 17/06/1983 - Determinazione dei sostituti dei composti di fosforo impiegabili
nei detersivi da bucato.
D.M. del 3/08/1983 - Riduzione del 5% espresso come fosforo, del tenore massimo dei
composti di fosforo nei detersivi da bucato.
D.M. del 24/10/1983 - Autorizzazione all’impiego del sale sodico nitriloacetico (N.T.A.)
nei detersivi da bucato per macchine lavatrici per l’anno 1984.
D.M. del 12/06/1984 - Avvertenza da riportare sulle confezioni dei detersivi per bucato
in macchine lavatrici contenenti il sale sodico nitriloacetico (N.T.A.).
D.M. del 6/03/1985 - Autorizzazione all’impiego del sale sodico nitriloacetico (N.T.A.)
nei detersivi da bucato per macchine lavatrici per l’anno 1985.
D.M. del 15/02/1986 - Determinazione dei sostituti dei composti di fosforo impiegabili
nei preparati per lavare.
D.M. del 15/02/1986 - Autorizzazione all’impiego del sale sodico nitriloacetico (N.T.A.)
nei detersivi da bucato per macchine lavatrici per l’anno 1986.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione di cui all’art. 64 T.U.L.P.S. per industrie pericolose e mestieri rumorosi
ed incomodi in caso di lavanderia a gettone.
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce n. 1 “Pulizia a secco
di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie con utilizzo di impianti a ciclo chiuso” di cui all’All. I “Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” al D.M. 25/07/91e voce n. 1 “Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non
superiore a 20 Kg/g” di cui all’All. II “Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico” al D.M. 25/07/91;
• Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco delle industrie insalubri di seconda classe di cui al D.M. 5/09/94, voci C.9 “Lavanderie a secco”, C.15
“Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci”;
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare la Tabella “A”, D.P.R. 689/59, voce n. 18, “Lavatura a secco con solventi infiammabili”;
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
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Scheda A11 - Officina meccanica
Descrizione
La L. 122/92 disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei
complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività
di autoriparazione”.
Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui all’art. 1 L. 122/92, nonché l’installazione, sugli stessi
veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, rifornimento
di carburante, sostituzione dei filtri dell’aria e dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri
liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel
rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché dell’attività di commercio di veicoli.
L’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto, gommista.
La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, necessaria per l’esercizio
dell’attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata a cadenza biennale con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (comma aggiunto all’art. 1, L. 507/96).
Ai sensi dell’art. 2 della L. 443/85 “Legge quadro per l’artigianato”, si definisce
imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità
di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i
rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà d’accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di esercizio della sua professione”.
Ai sensi dell’art. 3, è artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano
nei limiti dimensionali di cui alla L. 443/85, abbia per scopo prevalente lo svolgimento
ATTIVITÀ ECONOMICHE
di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi,
escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa. Si definisce inoltre artigiana l’impresa che, nei limiti
dimensionali di cui alla L. 443/85 e con gli scopi di cui sopra, è costituita ed esercitata
in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per
azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei
soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali in altra sede designata dal committente oppure
in forma ambulante o di posteggio.
In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa
artigiana.
L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che
non superi i seguenti limiti:
• per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendiste;
• per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra:
• non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della L. 25/55, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
• non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/73, sempre che
non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
• sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa
artigiana;
• sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale
nell’impresa artigiana;
• non sono computati i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali;
• sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
63
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
64
• Titolarità di una sola impresa artigiana.
• Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, obbligatoria per tutte le
imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 L. 443/85 secondo le formalità previste per il registro delle ditte agli artt. 47 e seguenti del R.D. 2011/34. La
domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di
cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D. 2011/34 e sono
annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione. In caso di
invalidità, di morte o d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su
richiesta, l’iscrizione all’albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti
all’art. 2 L. 443/85, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga
assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei
figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
L’iscrizione all’albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad
massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a 3 mesi nell’anno, i limiti di
cui al primo comma dell’art. 4 L. 443/85 mantengono l’iscrizione all’albo.
L’esercizio della attività di autoriparatore è subordinato al possesso dei seguenti
requisiti da parte del responsabile tecnico:
• idoneità fisica;
• non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione
degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino dei veicoli a motore,
per i quali è prevista una pena detentiva;
• requisiti professionali (art. 7 L. 122/92, c. 2).
I requisiti professionali consistono:
• nell’avere esercitato l’attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle
dipendenze di imprese operanti nel settore, per almeno tre anni nell’arco degli
ultimi cinque; tale periodo viene ridotto a un anno qualora l’interessato abbia
conseguito un titolo di studio a carattere tecnico professionale diverso da quello attinente l’attività;
• nell’avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico
pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno negli ultimi cinque, di
esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore
• nell’avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
un diploma di laurea in materia tecnica attinente l’attività.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
È obbligatoria la designazione di almeno un responsabile tecnico per ogni officina
nella quale venga esercitata l’attività di autoriparazione e lo stesso non può essere
Responsabile tecnico per più di un’officina.
Il responsabile tecnico deve avere una abilitazione per ciascuna delle diverse tipologie di attività di autoriparazione che vengono svolte all’interno dell’officina e deve
essere persona immedesimata nell’impresa, (titolare, socio, collaboratore familiare,
dipendente).
Requisiti dell’impianto
L’impianto deve essere dotato delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie
per l’esercizio dell’attività di autoriparazione, così come viene stabilito e aggiornato a
cadenza biennale con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (comma aggiunto
dall’art. 1, L. 507/96).
È richiesto, inoltre, il rispetto dei limiti dimensionali, di cui alla L. 443/85.
Modalità di autorizzazione
L’attività di cui alla presente scheda è soggetta ad autorizzazione da parte dello
sportello unico subordinata all’acquisizione dei pareri/nulla osta/atti d’assenso comunque denominati da parte degli enti e uffici coinvolti nel procedimento unico.
Le imprese che intendono esercitare l’attività di autoriparazione devono presentare denuncia di inizio attività.
Con l’abolizione del Registro delle Imprese di Autoriparazione (R.I.A.), la denuncia di
inizio attività, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, deve
essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane
(oppure alla denuncia di variazione nel caso di impresa artigiana già iscritta) in cui è ubicata
l’officina. La data di inizio attività deve essere quella di presentazione della denuncia.
Normativa
Nazionale
L. 443/85 - Legge quadro per l’artigianato.
L. 122/92 - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell’attività di autoriparazione.
L. 25/96 - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
L. 507/96 - Modifiche alla L. del 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia
di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione.
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
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D.P.R. 387/94 - Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.
D.P.R. 558/99 - art. 10 - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività
soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della L. del 15 marzo 1997, n. 59).
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Denuncia inizio attività di autoriparazione
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce 2 “Riparazione e
veriniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso
non superiore a 20 Kg/g” di cui all’All. 2 “Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico” al D.M. 25/07/91
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare D.M.
16/02/82 “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”, attività n. 46 “Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25
addetti”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
68
Scheda A12 - Panificio
Descrizione
L’art. 14, c. 1, L. 580/67, definisce pane il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio). L’impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono in particolare disciplinati dalla L. 1002/56.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Possesso della licenza di panificazione rilasciata dalla camera di commercio,
industria ed artigianato in caso di nuovo impianto di panifici, trasformazione e
trasferimento di panifici esistenti.
– Requisiti per l’esercizio di attività artigianale
– Requisiti per l’esercizio di attività di commercio
Requisiti dell’impianto
• I panifici per essere abilitati a produrre pane debbono essere dotati di forno di
cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia
elettrica o forma indiretta.
Modalità di autorizzazione
L’impianto di un panificio è soggetto ad autorizzazione da richiedersi presso lo
sportello unico.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
L’art. 2 della L. 1002/56 stabilisce che i panifici di nuovo impianto sono soggetti
ad autorizzazione della camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia,
sentita un’apposita commissione tecnica.
L’art. 22 del D.Lgs. 112/98 ha assoggettato la suddetta autorizzazione all’istituto
del silenzio-assenso, in particolare stabilendo che l’esercizio dei panifici, nonché il loro
trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla L. 1002/56 si
intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall’articolo 20 della L.
241/90, qualora non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro un
termine di 60 giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 20 della L. 241/90.
L’art. 3 della L. 1002/56, recante norme per la panificazione, prevede che per
l’esercizio di nuovi panifici muniti dell’autorizzazione della camera di commercio
ai sensi dell’art. 2 della legge medesima (rilasciata previo accertamento circa l’effettiva esigenza dell’apertura di un nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti ed al volume della produzione nella località), debba essere conseguita
una specifica licenza di panificazione da rilasciare da parte della medesima camera
di commercio previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti. La medesima licenza è necessaria anche per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici
esistenti.
Sulla base dell’art. 22, c. 2, del D.Lgs. 112/98 la licenza si intende assentita (criterio del silenzio-assenso) secondo le modalità di cui sopra.
Ottenuta l’autorizzazione di cui sopra, l’interessato deve richiedere, entro 1 anno
dalla notifica, il collaudo degli impianti.
A seguito della richiesta di collaudo la Commissione Tecnica di cui all’art.3 della
L. 1002/56 effettua il sopralluogo per l’accertamento dell’efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari di legge.
I trasferimenti di panifici sono disciplinati diversamente a seconda che il trasferimento avvenga all’interno della stessa località o al di fuori della stessa.
Per località si intende l’intero territorio comunale per i Comuni con popolazione
inferiore ai 50.000 abitanti, la circoscrizione amministrativa per i Comuni con popolazione superiore.
I trasferimenti all’interno della stessa località non sono soggetti al rilascio di autorizzazione. L’interessato deve richiedere allo sportello unico il collaudo degli impianti,
utilizzando il relativo modulo di domanda.
In caso di trasferimenti al di fuori della località, gli interessati devono presentare
domanda di autorizzazione.
Ottenuta l’autorizzazione l’interessato deve richiedere allo sportello unico, entro
un anno dalla notifica, il collaudo degli impianti, utilizzando il relativo modulo di
domanda.
Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione l’azienda è tenuta a regolarizzare
la propria posizione presso il registro imprese o albo artigiani.
69
ATTIVITÀ ECONOMICHE
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Per quanto concerne gli ampliamenti e le trasformazioni di un panificio, sussiste
una diversa disciplina a seconda della variazione della superficie di cottura richiesta e
del conseguente aumento di potenzialità produttiva.
Sono concessi senza alcuna autorizzazione le seguenti trasformazioni:
a) senza aumento della superficie di cottura;
b) con aumento della superficie di cottura fino a raggiungere un massimo di 12mq;
c) con aumento della superficie di cottura fino ad un massimo di mq 4 per gli
impianti con superficie totale superiore a 12mq.
Per gli incrementi di superficie di cottura maggiori, gli interessati devono richiedere l’autorizzazione ed il collaudo come in precedenza specificato.
In caso di cessione di azienda con contratto di compravendita, affitto d’azienda, o
cambio di denominazione sociale, l’interessato deve presentare la relativa comunicazione/dichiarazione di inizio attività, compilata sul relativo modulo, allegando copia o
segnalando gli estremi di registrazione e deposito dell’atto o contratto che ha dato origine alla variazione.
Ricevuta la comunicazione/dichiarazione di inizio attività lo sportello unico e la
CCIAA, per i profili di propria rispettiva competenza, procedono alla verifica delle autocertificazioni prodotte e dei requisiti morali e professionali dichiarati dall’interessato.
Entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta di modifica l’azienda è tenuta a regolarizzare la propria posizione presso il registro imprese o albo artigiani.
In caso di variazioni della compagine sociale, quali ingresso nuovi soci, recesso
soci, variazioni ai poteri di rappresentanza e di firma deve essere data notizia presentando la relativa comunicazione allo sportello unico.
Riguardo agli orari di apertura, chiusura domenicale e festiva, attraverso l’art. 11,
c. 13, L. 265/99, il legislatore nazionale ha previsto l’abrogazione della L. 611/66 sul
riposo settimanale degli addetti alla produzione ed alla vendita del pane.
Contemporaneamente, è stato previsto che l’attività di panificazione sia soggetta al
D.Lgs. 114/98 in materia di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, per cui:
• ai sensi dell’art. 11, c. 4, di tale decreto le imprese di panificazione devono
osservare la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai
comuni, sentite le organizzazioni locali rappresentative delle imprese della
categoria, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
• ai sensi dell’art. 12, nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle
città d’arte, le imprese di panificazione possono determinare liberamente gli
orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di osservare la
chiusura domenicale e festiva;
• ai sensi dell’art. 13, le imprese di panificazione (e in genere gli esercizi del settore alimentare) devono garantire l’apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive (il sindaco definisce le relative modalità);
• infine, i Comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza ed alle
peculiari caratteristiche del territorio, l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
L. 857/49 - Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.
L. 1002/56 - Nuove norme sulla panificazione.
L. 580/67 - Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del
pane e delle paste alimentari.
L. 41/74 - Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle
aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione.
D.Lgs. 112/98, art. 22 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. del 15 marzo 1997,
n. 59.
D.P.R. 502/98 - Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia
di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’articolo 50 della L. del 22 febbraio
1994, n.146.
D.M. del 5/02/1970 - Ingredienti consentiti nella produzione di pane e grissini speciali.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’ampliamento/trasformazione di panificio (diversa disciplina a
seconda della variazione della superficie di cottura richiesta e del conseguente
aumento di potenzialità produttiva)
• Autorizzazione al trasferimento di panificio (diversa disciplina a seconda che il
trasferimento avvenga all’interno della stessa località o al di fuori della stessa)
• Autorizzazione della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato della Provincia di Bologna per panificio di nuovi impianto
• Collaudo di nuovo panificio ovvero a seguito di trasferimento o trasformazione di
panificio esistente
• Comunicazione/dichiarazione di inizio attività per variazioni non soggette ad autorizzazione o ad altra procedura
71
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Licenza di panificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato della Provincia di Bologna per nuovo panificio, trasferimento o trasformazione di panificio esistente
Di carattere generale
72
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce 11 “Panetteria,
pasticceria ed affini con non più di 300 Kg di farina al giorno” di cui all’All. 1
“Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” al D.M.
25/07/91 e voce 9 “Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina
non superiore a 1.500 kg/g” di cui all’All. 2 “Elenco delle attività a ridotto
inquinamento atmosferico” al D.M. 25/07/91
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Attività ricettive
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Scheda A13 - Affittacamere e case per vacanze
Descrizione
Esercizi di affittacamere
La L.R. 34/88 definisce gli esercizi di affittacamere come “strutture composte da
non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi
complementari”.
Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione
familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
• pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
• cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
• fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate,
alimenti e bevande. Inoltre, l’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria.
Case ed appartamenti per vacanza
La L.R. 34/88 definisce le case e appartamenti per vacanza come “immobili composti ciascuno da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti unitariamente, in forma imprenditoriale, per l’affitto ai turisti, senza offerta
di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi
validità non superiore a tre mesi consecutivi”.
Nella gestione di case e appartamenti per vacanza devono essere assicurati i
seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
• fornitura di energia elettrica, acqua, gas, e, nel periodo invernale, riscaldamento;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• ricevimento e recapito ospiti ubicato non necessariamente nel comune dove
hanno sede gli immobili, ma anche in comuni limitrofi;
• manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici.
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Le unità abitative da affittare per uso turistico devono disporre di una superficie
minima utile complessiva di mq 28 e garantire un rapporto non inferiore a mq 8 per ogni
posto letto. Tali unità abitative devono possedere inoltre i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l’edilizia residenziale. Gli arredi e le suppellettili in
dotazione alle singole unità abitative debbono essere in buono stato di conservazione
dal punto di vista funzionale ed igienico.
La gestione delle case ed appartamenti per vacanza può avvenire in forma imprenditoriale quando viene esercitata da chi ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di cinque o più
case o appartamenti e li concede in affitto con le modalità e nei limiti sopra indicati; si considera gestione in forma imprenditoriale anche l’attività esercitata su un numero inferiore di
case od appartamenti nel caso in cui venga svolto almeno uno dei seguenti servizi o attività:
• servizio di pulizia e cambio biancheria;
• promozione e propaganda.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio di professione turistica (ai
sensi dell’art. 7, c. 5, L. 135/01, “sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti”).
• Ai sensi dell’art. 7, c. 3, L. 135/01, “l’iscrizione al registro delle imprese di cui
alla L. 580, 29 dicembre 1993, da effettuare nei termini e secondo le modalità
di cui al decreto 581 del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 1995, costituisce condizione per l’esercizio dell’attività turistica”.
• Ai sensi dell’art. 7, c. 7, L. 135/01, “le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea possono
essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il
principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nell’apposito registro, a
condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento,
per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle
leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’art. 44 del D.Lgs. 112, 31 marzo 1998”.
• Obbligo di iscrizione nel R.E.C., registro esercenti l’attività commerciale, sezioni speciali per le attività ricettive.
– Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Modalità di autorizzazione
Ai sensi dell’art. 9 L. 135/01, l’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi
ricettivi di cui alla presente scheda sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco
del comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. Il rilascio dell’autorizzazione abilita ad
effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella
struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima
autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico
e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad
installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo,
per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
L’autorizzazione di cui sopra è rilasciata anche ai fini di cui all’art. 86 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773, 18 giugno 1931.
Normativa
Nazionale
L. 135/01 - Riforma della legislazione nazionale del turismo.
D.M. Interno dell’11/12/2000 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità
di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
Regionale
L.R. 34/88 - Disciplina per la gestione delle strutture ricettiva extralberghiere.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’apertura od al trasferimento di esercizio di affittacamere o di
case per vacanze
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Comunicazione di chiusura di esercizio di affittacamere o di case per vacanze
per un periodo superiore agli 8 giorni
Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore agli 8 giorni,
il titolare dell’autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
Di carattere generale
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• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
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Scheda A14 - Alberghi e residenze turistico-alberghiere
Descrizione
L’art. 2 della L.R. 42/81 definisce le aziende alberghiere come esercizi pubblici a
gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri
servizi accessori. In particolare sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina, gli “alberghi” e le “residenze turistiche-alberghiere”. Gli
alberghi sono aziende aventi le caratteristiche di cui sopra che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A dell’allegato alla L.R.
42/81 e hanno non meno di 7 camere destinate alla ricettività.
Le residenze turistiche-alberghiere sono definite come aziende che forniscono alloggio in almeno 7 unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo
di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B dell’allegato alla L.R. 42/81.
Ai sensi dell’art. 3 L.R. 42/81, le aziende alberghiere sono classificate in base ai
requisiti posseduti e vengono contrassegnate da 5, 4, 3, 2, 1 stelle se trattasi di alberghi e
da 4, 3, 2 stelle se trattasi di residenze turistiche-alberghiere. Gli alberghi classificati a 5
stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso”, previa autorizzazione del Comune, se in possesso di adeguati standard tipici degli esercizi di classe internazionale.
La denominazione per ciascuna azienda alberghiera è attribuita previa approvazione
del Comune e non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale
né, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell’azienda cessata.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Iscrizione al registro delle imprese di cui alla L. 580/93, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al D.P.R. 581/95.
• Iscrizione al R.E.C. per la somministrazione.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
78
• Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai
Paesi membri dell’Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad
esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa
iscrizione delle imprese nel registro di cui sopra, a condizione che posseggano i
requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal D.P.C.M.
di cui all’art. 44 del D.Lgs. 112/98.
• Possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
• Non essere incorso in alcuna delle misure di sicurezza o prevenzione che ai sensi della legislazione antimafia (L. 575/65 e s.s.m.) costituiscono cause di divieto.
Requisiti dell’impianto
• Per gli alberghi: devono disporre di non meno di 7 camere destinate alla ricettività e possedere i requisiti di cui alla Tabella A All. L.R. 42/81.
• Per le residenze turistico-alberghiere: devono fornire alloggio in almeno 7 unità
abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina,
e possedere i requisiti di cui alla Tabella B All. L.R. 42/81.
• Per gli alberghi classificati a 5 stelle ai fini dell’ottenimento della denominazione aggiuntiva “Lusso”: rispetto degli standard tipici degli esercizi di classe
internazionale.
• Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi particolarmente
attrezzati per l’alloggiamento e l’assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, dovranno assicurare
uno standard minimo di servizio di autorimessa con box o parcheggio per tanti
posti macchina e/o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate
del 10%, nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
Modalità di autorizzazione
L’autorizzazione all’apertura di un albergo o di una residenza turistico-alberghiera
è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 231 del T.U.L.S.
(R.D. 1265/34) ed al rilascio di successiva licenza di esercizio. L’autorizzazione di cui
sopra è rilasciata anche ai fini di cui all’articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
773, 18 giugno 1931.
Le aziende alberghiere vengono classificate in base ai requisiti posseduti. L’attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della suddetta licenza di esercizio, che deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica assegnata, al numero delle camere e dei letti, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e all’ubicazione.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza 1° gennaio e
compete al Comune secondo le modalità di cui all’art. 7 L.R. 42/81.
Normativa
Nazionale
L. 135/01 - Riforma della legislazione nazionale del turismo.
D.P.R. 311/01 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77
- 78 e 108 allegato 1 della L. 59/97 e numeri 18 - 19 - 20 e 35 allegato 1 della L. 50/99).
D.M. del 9/04/1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
D.M. Interno dell’11/12/2000 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità
di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
D.M. Interno del 6/10/2003 - Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento
delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere
esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.
Regionale
L.R. 42/81 - Classificazione delle aziende alberghiere.
L.R. 31/97 - Incremento temporaneo della ricettività delle strutture alberghiere esistenti.
Integrazione della L.R. del 30 novembre 1981, n. 42.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’apertura, modifica, trasferimento di albergo o residenza turistico-alberghiera
L’apertura, la modifica ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono
soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio
79
ATTIVITÀ ECONOMICHE
80
è ubicato l’esercizio. Il rilascio dell’autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e
bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La
medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli
alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente
disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
L’autorizzazione di cui sopra è rilasciata anche ai fini di cui all’articolo 86 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773,18 giugno
1931.
• Classificazione di albergo o residenza turistico-alberghiera
L’attribuzione della classifica è obbligatoria e ha validità per un quinquennio
con decorrenza 1° gennaio.
I titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di aprile
dell’anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune
nel cui territorio è sita l’azienda stessa una denuncia contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed
attrezzature nonché all’ubicazione ed aspetto, necessari per la classificazione. Stessa denuncia deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera. I titolari di alberghi che abbiano i
requisiti per essere classificati a cinque stelle e, in più, standard tipici di
carattere internazionale che intendono fare assumere all’azienda la denominazione aggiuntiva “lusso” devono farne richiesta al Comune, unitamente
alla denuncia di cui sopra. Alla richiesta gli interessati devono allegare una
relazione nella quale siano analiticamente evidenziati e descritti gli standard
aggiuntivi posseduti dall’azienda. I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati dal Comune entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell’azienda. In sede di riclassificazione quinquennale il Comune provvede entro il termine di 150 giorni.
Il Comune autorizza l’assunzione della denominazione aggiuntiva “lusso” agli
alberghi classificati a 5 stelle, previo nulla-osta della Giunta regionale che vi
provvede sentito il parere di apposita commissione tecnica nominata dalla
giunta regionale stessa, in carica 5 anni e composta dall’assessore regionale al
turismo o suo delegato, che la presiede, e da quattro esperti di cui due designati
dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.
• Comunicazione di chiusura di albergo o residenza turistico-alberghiera per un
periodo superiore agli 8 giorni
Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore agli 8 giorni, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Comunicazione di cessazione di attività di albergo o residenza turistico-alberghiera
• Licenza per esercizio di attività di albergo o residenza turistico-alberghiera.
Di carattere generale
•
•
•
•
Autorizzazione sanitaria (R.D. 1265/34, art. 231)
Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: sono soggette ai controlli
antincendi le strutture con più di 25 posti letto – rif. attività n. 84 “Alberghi,
pensioni, motels, dormitori e sim. con oltre 25 posti letto” di cui all’elenco del
D.M. 16/02/82.
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
81
ATTIVITÀ ECONOMICHE
82
Scheda A15 - Bed & Breakfast
Descrizione
Ai sensi dell’art. 1, c. 2, della L.R. 29/01, recante Norme per lo sviluppo dell’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato “bed and breakfast”, si definisce esercizio di bed and breakfast “l’attività ricettiva
extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita offra un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di 4 camere e con un massimo di 10 posti letto, con carattere
saltuario o per periodi ricorrenti stagionali”.
L’esercizio di cui sopra è condotto avvalendosi della normale organizzazione
familiare.
L’esercizio dell’attività, svolto nei limiti di cui alla L.R. 29/01, non costituisce cambio della destinazione d’uso residenziale già in atto nelle unità immobiliari utilizzate e
comporta per i proprietari o i possessori delle unità immobiliari stesse l’obbligo di residenza e dimora nella medesima.
Il periodo complessivo di apertura nell’arco dell’anno non può superare i 270
giorni.
La permanenza degli ospiti negli esercizi non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore a 30 giorni per potersi rinnovare un
nuovo soggiorno al medesimo ospite.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• L’esercizio dell’attività di bed & breakfast è condotto avvalendosi della normale
organizzazione familiare.
• Obbligo di residenza e dimora del titolare dell’attività di bed & breakfast nelle
unità immobiliari ove la stessa si svolge.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti dell’impianto
• I locali adibiti all’attività ricettiva devono possedere i requisiti igienico-sanitari
previsti per l’uso abitativo dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene vigenti.
• Devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
– un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti dell’esercizio, qualora l’attività si svolga in più di una stanza;
– la pulizia quotidiana dei locali;
– il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di
cliente e comunque almeno una volta alla settimana;
– fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
– somministrazione della prima colazione.
Modalità di autorizzazione
L’attività di bed & breakfast può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività ai sensi della L. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.s.m., art. 19, da inviare al Comune
territorialmente competente.
Il Comune provvede all’effettuazione di apposito sopralluogo ai fini della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività, comunicandone l’esito alla Provincia.
Normativa
Nazionale
L. 730/85 - Disciplina dell’agriturismo.
Regionale
L.R. 29/01 - Norme per lo sviluppo dell’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato “bed and breakfast”.
Del. G.R. 2871/01 del 17/12/2001 - L.R. 29/01: adozione del simbolo per attività di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominati bed & breakfast.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
In caso di denuncia senza opere edilizie, non essendo previsto il rilascio di un atto
autorizzativi non è dovuto nessun onere. La denuncia non è soggetta ad imposta di bollo.
84
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Denuncia di inizio attività di bed and breakfast
• Comunicazione al Comune ed alla Provincia del periodo di apertura di attività di
bed and breakfast e dei prezzi minimi e massimi praticati con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno. Copia
di tale comunicazione deve essere esposta all’interno della struttura ricettiva.
• Comunicazione al comune ed alla Provincia del movimento degli ospiti all’interno di attività di bed and breakfast da effettuarsi mensilmente su apposito modulo
ISTAT, a fini di rilevazione statistica.
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
85
Scheda A16 - Campeggi e villaggi turistici
Descrizione
L’apertura e la gestione di complessi ricettivi turistici all’aperto nella regione
Emilia-Romagna sono disciplinate dalla L.R. 1/85. Ai sensi dell’art. 1, sono considerati complessi turistici all’aperto i campeggi ed i villaggi turistici, da recintarsi adeguatamente.
Si definiscono campeggi “i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno
autonomo”. Nei campeggi il numero delle piazzole destinate ad allestimenti o mezzi
mobili o fissi per il pernottamento che non siano di proprietà dei turisti non può essere
superiore al 25% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
I villaggi turistici sono invece definiti come “complessi realizzati in tende, in
allestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti
sprovvisti di mezzi propri di pernottamento”. Le piazzole occupate da allestimenti stabili non possono superare il 60% delle piazzole autorizzate. Le piazzole disponibili
ad ospitare turisti con mezzi propri mobili non possono superare il 30% delle piazzole autorizzate.
Nei complessi ricettivi previsti dalla L.R. 1/85 in parola, la superficie utile degli
allestimenti fissi non può essere superiore a mq 30 per ogni singola attrezzatura.
Infine, la L.R. 23/01, recante Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della regione Emilia-Romagna, fornisce le seguenti definizioni:
• Soggiorno in accantonamento: “sono considerati soggiorni in accantonamento
quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni” (art. 3); gli edifici adibiti a
soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alle
capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite da strade che consentano l’intervento ai mezzi di soccorso.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
86
• Soggiorno in area attrezzata: “sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi all’aperto costituiti anche da strutture
posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti
giorni” (art. 4); questo tipo di soggiorno prevede l’allestimento di strutture atte
ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle
attrezzature igienico-sanitarie disponibili e deve essere servito da vie di accesso che consentano l’intervento ai mezzi di soccorso; è consentito inoltre l’utilizzo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a
usi diversi dal soggiorno.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio di professione turistica (ai
sensi dell’art. 7, c. 5, L. 135/01, “sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti”).
• Ai sensi dell’art. 7, c. 3, L. 135/01, “l’iscrizione al registro delle imprese di cui
alla L. 580, 29 dicembre 1993, da effettuare nei termini e secondo le modalità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 581, 7 dicembre 1995, costituisce condizione per l’esercizio dell’attività turistica”.
• Ai sensi dell’art. 7, c. 7, L. 135/01, “le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea possono
essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il
principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nell’apposito registro, a
condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento,
per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle
leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 44 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112”.
• Obbligo di iscrizione nel R.E.C., registro esercenti l’attività commerciale, sezioni speciali per le attività ricettive.
• Obbligo di designazione da parte della società o dell’organizzazione che intende ottenere il rilascio di autorizzazione all’apertura e gestione di un complesso
turistico all’aperto di un gestore; il titolare o il gestore possono nominare un
loro rappresentante previa autorizzazione da richiedere tramite apposita istanza inoltrata presso lo sportello unico comunale.
• Possesso di polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile nei confronti
dei clienti.
– Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.
– Requisiti per licenze di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti dell’impianto
Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
È richiesto il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 109 T.U.L.P.S. (R.D. 773/31).
Inoltre, i complessi ricettivi all’aria aperta, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
all’apertura, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
1) le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq 60 tranne che in
zone di particolare pregio ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno dove allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti è consentita la delimitazione di piazzole di dimensione
inferiore, alla condizione che il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso pubblico ed il numero delle piazzole non sia
inferiore a mq 50 per piazzola;
2) gli allestimenti fissi dovranno essere installati su piazzole di superficie netta
non inferiore a mq 75;
3) il numero dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:
– 1 WC ogni 25 ospiti;
– 1 lavandino ogni 25 ospiti;
– 1 lavapiedi ogni 100 ospiti;
– 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti;
– 1 lavello stoviglie ogni 50 ospiti;
– 1 lavatoio panni ogni 80 ospiti
– 1 vuotatoio chimico ogni 250 ospiti;
il calcolo dei suddetti servizi è fatto sulla base della ricettività calcolata secondo
le modalità indicate dalla L.R. 1/85, detratto il numero degli utenti che utilizzano servizi ad uso esclusivo delle singole piazzole o allestimenti fissi;
4) in aggiunta agli spazi riservati alla circolazione veicolare e pedonale ed ai servizi
tecnologici all’interno del complesso debbono essere riservati almeno mq 8 per
piazzola per uso ricreativo e parcheggio di cui almeno il 50% allestito con attrezzature da dare in uso gratuito agli ospiti ed accorpati in un’unica area;
5) per la determinazione degli spazi privati, pubblici e da destinare all’uso pubblico, all’interno dei complessi ricettivi che non hanno carattere di impresa valgono le disposizioni delle norme dei piani regolatori comunali relativi alle zone
turistico-residenziali.
Modalità di autorizzazione
Ai sensi dell’art. 2 L.R. 1/85, l’apertura e la gestione dei complessi indicati all’articolo 1 sono subordinate, in virtù del disposto dell’art. 60, lett. c), D.P.R. 616, del 24 luglio
1977, a preventiva autorizzazione.
87
ATTIVITÀ ECONOMICHE
88
L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di un complesso turistico all’aperto può
comprendere anche l’esercizio delle attività di bar, di ristorante, di spaccio di generi alimentari e non alimentari, di autorimessa e di altri servizi, limitatamente alle persone ospitate.
Prima di autorizzare l’esercizio dell’attività il Comune è tenuto ad accertare l’agibilità degli impianti sia sotto il profilo igienico-sanitario che di sicurezza pubblica.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’amministrazione comunale deve stipulare
una convenzione con il titolare o con il gestore del complesso turistico all’aperto per
vietare la vendita frazionata delle piazzole e delle installazioni stabili, l’affitto a tempo
indeterminato e qualsiasi forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzole e delle installazioni medesime.
Il Comune avrà cura di comunicare alla regione l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni all’apertura di nuovi complessi ricettivi di cui all’art. 1 L.R. 1/85 e le eventuali
revoche.
L’autorizzazione viene rilasciata con carattere annuale o stagionale e viene vidimata annualmente. Essa deve indicare, oltre al numero delle piazzole, anche la ricettività
massima consentita. Qualora l’autorizzazione per l’esercizio del complesso abbia carattere annuale, può essere consentita la chiusura temporanea per un periodo di tre mesi a
scelta del gestore, il quale deve darne preventiva comunicazione allo sportello unico.
Per le autorizzazioni a carattere stagionale, i titolari che intendano procedere alla
chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati nell’art.11 L.R. 1/85 o che intendano ritardare l’apertura o anticipare la chiusura, devono essere autorizzati dal Comune
sulla base di presentazione di apposita istanza.
L’art. 6 della L.R. 1/85 prevede che i complessi ricettivi all’aria aperta vengano
classificati per tipologia.
La classifica si articola da 1 a 4 stelle per i campeggi e da 2 a 4 stelle per i villaggi
turistici e viene attribuita in base ai requisiti posseduti in conformità alle specifiche
riportate sull’apposito allegato della legge.
L’attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il
rilascio dell’autorizzazione.
Oltre alla classifica da assegnare al momento del rilascio dell’autorizzazione, il
Comune procede alla riclassificazione di tutti i complessi ad ogni quinquennio, con
decorrenza dal 1° gennaio.
Infine, le modalità di autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata sono stabilite dall’art. 5 L.R. 23/01. In particolare, per lo svolgimento dei soggiorni di cui sopra, occorre presentare comunicazione scritta al Sindaco
del Comune competente per territorio.
Normativa
Nazionale
L. 135/01 - Riforma della legislazione nazionale del turismo.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
D.M. 9/04/1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
D.M. Interno dell’11/12/2000 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità
di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
D.M. Interno del 6/10/2003 - Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento
delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere
esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.
Regionale
L.R. 1/85 - Nuova disciplina dei complessi turistici all’aria aperta.
L.R. 23/01 - Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi
nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’apertura od al trasferimento di campeggio o villaggio turistico
• Classificazione per tipologia di complessi turistici all’aria aperta
• Comunicazione di chiusura di esercizio di campeggio o villaggio turistico per un
periodo superiore agli 8 giorni
• Comunicazione al Comune di svolgimento di soggiorno in accantonamento ed
in area attrezzata
• Comunicazione di svolgimento di campeggi autoorganizzati
Di carattere generale
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: sono soggette ai controlli
antincendi le strutture con più di 25 posti letto – rif. attività n. 84 “Alberghi,
pensioni, motels, dormitori e sim. con oltre 25 posti letto” di cui all’elenco del
D.M. 16/02/82
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
89
ATTIVITÀ ECONOMICHE
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
90
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
91
Scheda A17 - Rifugi alpini
Descrizione
L’art. 7 della L.R. 34/88 definisce rifugi alpini “le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni”.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio di professione turistica
art. 7, c. 5, L. 135/01, “sono professioni turistiche quelle che organizzano e
forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti”.
• Art. 7, c. 3, L. 135/01, “l’iscrizione al registro delle imprese di cui alla L.580, 29
dicembre 1993, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto
581 del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 1995, costituisce condizione
per l’esercizio dell’attività turistica”.
• Art. 7, c. 7, L. 135/01, “le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche
non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di
reciprocità, previa iscrizione delle imprese nell’apposito registro, a condizione
che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 44
del D.Lgs.112, 31 marzo 1998”.
• Obbligo di iscrizione nel R.E.C., registro esercenti l’attività commerciale, sezioni speciali per le attività ricettive.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
– Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.
Requisiti dell’impianto
92
Ai sensi dell’art. 7, c. 2, L.R. 34/88, i rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre:
a) di servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;
b) di spazio attrezzato per consumo di alimenti;
c) di spazi attrezzati per il pernottamento;
d) di uno spazio coperto che offra riparo e protezione, accessibile dall’esterno e
utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.
Modalità di autorizzazione
Ai sensi dell’art. 9 L. 135/01 e dell’art. 8 L.R. 34/88, l’apertura, il trasferimento di
sede e la gestione degli esercizi ricettivi di cui alla presente scheda sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. Il
rilascio dell’autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio
ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e
convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
L’autorizzazione di cui sopra è rilasciata anche ai fini di cui all’art. 86 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773, 18 giugno 1931.
Normativa
Nazionale
L. 135/01 - Riforma della legislazione nazionale del turismo.
D.M. Interno dell’11/12/2000 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità
di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
Regionale
L.R. 34/88 - Disciplina per la gestione delle strutture ricettiva extralberghiere.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
93
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’apertura od al trasferimento di rifugio alpino
• Comunicazione di chiusura di rifugio alpino per un periodo superiore agli 8 giorni
Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore agli 8 giorni, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
94
Scheda A18 - Stabilimenti termali
Descrizione
Dal punto di vista legislativo le acque termali sono sottoposte ad un doppio regime normativo. Il primo riguarda l’aspetto minerario, il secondo attiene gli aspetti igienico-sanitari in quanto le acque termali sono sì giacimenti minerari da sfruttare poiché
contengono sali minerali, ma vengono usate per le loro proprietà terapeutiche o igienico-speciali.
Ai sensi della legislazione vigente in materia, si definisce acqua minerale e/o termale quell’acqua che, sgorgante da una sorgente od estratta dal sottosuolo, possiede un
contenuto di sali minerali che la rende idonea all’uso industriale e mantiene caratteristiche ben definite e costanti nel tempo. Per essere classificata come tale, l’acqua necessita
di un apposito riconoscimento da parte del ministero della sanità. Inoltre, la legislazione vigente in materia dal 1913 ha definito la proprietà pubblica delle acque minerali e le
ha assoggettate al regime giuridico minerario con R.D. 1443/27, ricomprendendole quindi nel più ampio concetto di miniera. Ciò implica che la ricerca e la coltivazione di acque
minerali sono assoggettate ai procedimenti burocratici previsti per le miniere di minerali solidi o gassosi, comprensivi di permesso per la ricerca e rilascio di concessione. In
Emilia-Romagna la disciplina del termalismo è, in particolare, dettata dalla L.R. 32/88.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Possesso dell’autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali e termali in
funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali loro riconosciute (rilasciata dall’ASL).
• Presenza di un medico, che assume la direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento, e che deve essere in possesso della specializzazione in idrologia medi-
ATTIVITÀ ECONOMICHE
ca, o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza,
ovvero della specializzazione in igiene.
Ai sensi dell’art. 32 L.R. 32/88, il direttore sanitario risponde personalmente dell’organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari e vigila sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali. Il direttore sanitario controfirma l’istanza di autorizzazione di cui all’art. 28 della stessa legge. Assicura in particolare che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito dei
titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali; si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento
termale; effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione, nonché la raccolta ed il coordinamento dei dati statistici, relativi alle cure praticate.
Requisiti dell’impianto
• Ai singoli servizi deve essere preposto personale sanitario, tecnico e paramedico
fornito dei titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali.
• Deve essere assicurato il corretto funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale.
• Occorre prevedere adeguati servizi, in particolare di disinfezione e sterilizzazione.
Modalità di autorizzazione
Le modalità di rilascio dell’autorizzazione all’apertura di stabilimenti termali sono
disciplinate dall’art. 27 L.R. 32/88.
Con il provvedimento di autorizzazione viene approvato il regolamento sanitario
interno con le eventuali modifiche ritenute necessarie per il miglior funzionamento dello stabilimento.
L’autorizzazione è permanente ed è rilasciata per l’esercizio diretto dell’attività;
non può essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorché si tratti
dell’esercizio di singole attività terapeutiche ed applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.
La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata
all’esito favorevole della visita di controllo dell’ASL. La visita di controllo è richiesta
dal titolare della concessione almeno 30 giorni prima della data prevista per la riapertura ed entro tale data dovrà essere effettuata. In caso di mancata effettuazione della visita
di controllo entro tale data, l’attività dello stabilimento può regolarmente riprendere,
salvo adeguamento alle successive prescrizioni dell’ASL.
La pubblicità degli stabilimenti termali, limitatamente alla parte relativa alle cure
termali, alle patologie curate, alle indicazioni e controindicazioni di tipo sanitario, è sottoposta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell’ASL.
95
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
96
R.D. 1924/19 - Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Capo IV della L. del
16 luglio 1916, n. 947, contenete disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti
termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.
R.D. 1443/27 - Norme per la ricerca e la coltivazione delle miniere.
Regionale
L.R. 32/88 - Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Permesso di ricerca di giacimento di acque minerali e/o termali
• Concessione di coltivazione di giacimento di acque minerali e/o termali
• Autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali e termali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali loro riconosciute
• Autorizzazione all’apertura di stabilimento termale
• Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie ed accreditamento
• Autorizzazione all’effettuazione di pubblicità di stabilimento termale
Di carattere generale
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: ai fini dell’applicazione
della normativa antincendi gli stabilimenti termali sono assimilati agli alberghi; sono pertanto soggetti ai controlli antincendi le strutture con più di 25 posti
letto – rif. attività n. 84 “Alberghi, pensioni, motels, dormitori e sim. con oltre
25 posti letto” di cui all’elenco del D.M. 16/02/82
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
97
ATTIVITÀ ECONOMICHE
98
Scheda A19 - Turismo rurale
Descrizione
La disciplina del turismo rurale in Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 26/94 “Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 8 dell’11 marzo 1987”.
Il turismo rurale è individuato come un nuovo prodotto del mercato turistico regionale, formato da diverse attività che si possono svolgere nel territorio rurale; come nel
caso dell’agriturismo sono ammissibili attività di ospitalità, ristorazione, sport, animazione culturale.
La differenza fondamentale rispetto all’agriturismo è che l’operatore non è un
imprenditore agricolo, ma può essere un operatore turistico già autorizzato. La legge fissa,
inoltre, vincoli precisi rispetto ai requisiti degli edifici e degli arredi, in modo da conservare o ripristinare le caratteristiche proprie dell’edilizia e delle tradizioni della zona.
Il turismo rurale si pone l’obiettivo di fondere elementi della problematica ambientale con quella del turismo, al fine di una fruizione eco-compatibile del territorio.
Requisiti per l’esercizio dell’attività:
Sono ammessi a svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:
a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, singoli o associati, in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 20 L.R. 26/94, autorizzati all’esercizio dell’attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed
iscritti agli appositi registri delle CCIAA;
b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all’aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici
registri delle CCIAA.
I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 20, 21 e 22 L.R. 26/94 e dell’attestato di frequenza al corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale
di cui all’art. 34 della stessa legge possono iscriversi nell’elenco regionale degli operatori del turismo rurale, tenuto dalla Provincia.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Modalità di autorizzazione
L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di turismo rurale è rilasciata dal
Comune.
L’istanza di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività di turismo rurale
deve essere comprensiva di:
• domanda di titolo abilitativo edilizio. Ai fini dell’autorizzazione degli interventi di trasformazione edilizia sui locali o sulle unità immobiliari; necessaria solo
in caso di esecuzione di opere edilizie diverse dalla manutenzione ordinaria e
dalle opere d’arredo;
• domanda di autorizzazione sanitaria. Autorizza l’esercizio dell’attività di turismo rurale previa verifica dell’adeguatezza dei locali, delle attrezzature e degli
impianti ai requisiti igienico-sanitari fissati dall’ASL;
• domanda di autorizzazione amministrativa all’esercizio di attività di turismo
rurale;
• domanda di autorizzazione allo scarico;
• domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
• domanda di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.).
Normativa
Nazionale
L. 135/01 - Riforma della legislazione nazionale del turismo.
D.M. del 9/04/1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
D.M. Interno dell’11/12/2000 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità
di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
D.M. Interno del 6/10/2003 - Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento
delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere
esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.
Regionale
L.R. 26/94 - Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per
la loro promozione - Abrogazione della L.R.del 11 marzo 1987, n. 8.
Reg. regionale 11/96 - Regolamento regionale relativo agli edifici di turismo rurale in
applicazione della L.R. 26/94.
Del. C.R. 1227/99 - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali. Biennio 1999-2000 - Attuazione L.R. del 28 giugno 1994, n. 26.
99
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
100
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’apertura od al trasferimento di esercizio per il turismo rurale
L’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. Il
rilascio dell’autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del
servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad
uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le
quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
L’autorizzazione di cui sopra è rilasciata anche ai fini di cui all’articolo 86 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773 del 18 giugno 1931.
Al momento della presentazione della domanda ed ai fini della valutazione della stessa dovranno essere dichiarati i servizi di turismo rurale offerti alla clientela e almeno annualmente confermati, contestualmente alla dichiarazione
annuale dei prezzi e delle tariffe.
Le caratteristiche dei servizi dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell’Allegato al regolamento R.E-R. 11/96.
Nella relazione allegata alla domanda dovrà essere chiaramente distinta l’offerta di servizi di turismo rurale organizzata dall’azienda da quella comunque
disponibile nel territorio.
Va inoltre fornito l’elenco dei principali piatti e dei prodotti tipici utilizzati, nonché l’elenco dei fornitori (aziende agricole o commerciali) di provenienza ove
reperirli. Va specificato se si utilizzano prodotti di aziende della zona, l’utilizzo
parziale o totale di prodotti biologici o provenienti da lotta integrata, le convenzioni con consorzi di prodotti tipici locali, le specialità enogastronomiche.
Idonea informazione dovrà essere fornita sulle possibilità di usufruire di strutture per la degustazione dei vini (cantina, tavernetta, locali appositi, ecc).
Altri servizi da indicare in domanda:
– Piccolo ristoro
ATTIVITÀ ECONOMICHE
– Pranzo al sacco
– Griglia
– Frigorifero a disposizione.
• Comunicazione di chiusura di esercizio per il turismo rurale per un periodo superiore agli 8 giorni
Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore agli 8 giorni, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
• Iscrizione all’elenco regionale degli operatori di turismo rurale
La domanda di iscrizione all’elenco regionale deve essere corredata da una dettagliata relazione tecnica che illustri, oltre all’ambiente e al territorio in cui ricade l’iniziativa, le caratteristiche dei servizi organizzati per gli ospiti, secondo
quanto indicato all’Allegato al regolamento R.E-R. 11/96.
Il richiedente dovrà allegare alla domanda la documentazione relativa alla ricettività e/o ristorazione dell’esercizio già autorizzata, dalla quale emergano le caratteristiche dimensionali e la qualità dei servizi alberghieri ed extralberghieri e di
ristorazione forniti.
L’istruttoria delle domande di iscrizione all’elenco regionale è svolta dalla Provincia di Bologna con le modalità ed i tempi previsti all’art. 24, c. 5, L.R. 26/94.
In sede di istruttoria tecnica la Provincia potrà avvalersi della consulenza di
tecnici delle Comunità montane, dei Comuni, di operatori del settore nonché di
esperti di materie specifiche.
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: sono soggette ai controlli antincendi le strutture con più di 25 posti letto – rif. attività n. 84 “Alberghi, pensioni,
motels, dormitori e sim. con oltre 25 posti letto” di cui all’elenco del D.M. 16/02/82
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
101
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Commercio
102
Scheda A20 - Autosaloni
Descrizione
Il D.M. 1/02/86 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di
autorimesse e simili) definisce l’autosalone o salone di esposizione autoveicoli come
“area coperta destinata all’esposizione ed alla vendita di autoveicoli”.
L’art. 9 del citato decreto ministeriale stabilisce che le norme dettate dallo stesso
in merito alle caratteristiche costruttive ed alle modalità di esercizio dell’attività si applicano agli autosaloni quando il numero di veicoli esposti è superiore a 30.
Con nota n. P1881/4108 sott. 22/21 del 4/11/95 (Autosaloni – Chiarimenti) è stato
inoltre specificato che:
1) gli autosaloni rientrano nel punto 87 del D.M. 16/02/82 quando hanno una
superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 mq;
2) in caso di autosaloni con fino a 30 vetture in esposizione la normativa tecnica
da rispettare è quella prevista dalla circolare n. 75 del 3/07/67 e lettera circolare 5210/4118/4 del 1702/75 (per gli autosaloni con oltre 30 vetture esposte vale
quanto sopra specificato).
Inoltre, il punto 4 della lettera-circolare 26/02/97 n. P267/4108, avente ad oggetto D.M. 1 febbraio 1986 – Chiarimenti, specifica che: “i ricoveri di autoveicoli in
appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di
prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell’elenco allegato al D.M. 16/02/82, qualora di superficie lorda superiore a 1.000 mq. Quanto sopra a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l’alimentazione elettrica sia
disconnessa.
Ulteriori criteri di sicurezza che è preferibile adottare:
• autorimesse non sorvegliate (i posti auto e le corsie di manovra devono essere
evidenziati con strisce colorate sulla pavimentazione);
• autorimesse sorvegliate (le corsie di manovra devono essere evidenziate con
strisce colorate sulla pavimentazione)”.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
– Requisiti per l’esercizio di attività di commercio
– Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.
103
Requisiti dell’impianto
• In caso di autosaloni con fino a 30 vetture in esposizione la normativa tecnica
da rispettare è quella prevista dalla circolare n. 75 del 3/07/67 e lettera circolare 5210/4118/4 del 17/02/75.
• Per gli autosaloni con oltre 30 vetture esposte si applicano le norme dettate dal
D.M. 1/02/86 in merito alle caratteristiche costruttive ed alle modalità di esercizio dell’attività.
Modalità di autorizzazione
L’impianto di un autosalone è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte
del Comune.
Qualora l’attività oggetto di richiesta di autorizzazione comprenda la vendita di
auto usate (acquistate), occorre attenersi alla disciplina dettata dagli art.126 e 128 del
T.U.L.P.S. In particolare tale disciplina prevede i seguenti adempimenti:
• comunicazione preventiva (almeno 30 giorni prima dell’avvio) all’autorità di
pubblica sicurezza (Comune) dell’intenzione di esercitare il commercio di cose
usate (detta anche “Presa d’atto”);
• rispetto disposizioni in materia di commercio (comunicazione presso lo sportello
unico di avvio esercizio di vicinato per vendita prodotti non alimentari ovvero possesso dell’autorizzazione al commercio in caso di strutture di vendita medio-grandi);
• compilazione del registro “commercio di cose antiche ed usate”, vidimato presso il Comune, su cui annotare le operazioni giornaliere con particolare riguardo
alle operazioni effettuate, alle generalità dei soggetti interessati, alla data dell’operazione, alla specie della merce commercializzata, al prezzo pattuito;
• trasmissione dell’elenco dei veicoli in carico all’Ufficio delle Entrate per l’esenzione tassa di proprietà.
Normativa
Nazionale
R.D. 773/31, artt. 126-128 - T.U.L.P.S.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
104
R.D. 635/40, art. 242 - Reg. T.U.L.P.S.
D.P.R. 311/01, art. 2, lett. i) - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. 59/97 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. 50/1999).
D.M. del 1/02/1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di
autorimesse e simili (da applicarsi in caso di autosaloni con numero di autoveicoli esposti superiore a 30).
Circ. n. 75 del 3/07/67 (da applicarsi in caso di autosaloni con numero di autoveicoli
esposti uguale od inferiore a 30).
Lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17/02/1975 - Chiarimenti riguardanti l’applicazione
del punto 97 dell’elenco allegato al Decreto Interministeriale 1973, 27 Settembre 1965 Parziali modifiche alla circolare n. 75, 3 Luglio 1967 Ministero dell’Interno (da applicarsi in caso di autosaloni con n. di autoveicoli esposti uguale od inferiore a 30).
Lett.-circ. n. P1881/4108 sott. 22/21 del 4/11/95 - Autosaloni – Chiarimenti.
Lett.-circ. n. P267/4108 del 26/02/97 - D.M. 1 febbraio 1986 – Chiarimenti.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Comunicazione per commercio cose usate
Da inoltrare presso il Comune nel caso in cui l’attività da esercitare comprenda
la vendita di veicoli usati.
Di carattere generale
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
105
ATTIVITÀ ECONOMICHE
106
Scheda A21 - Commercio di fitosanitari
Descrizione
Il D.P.R. 290/01 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti) e l’art. 2 del D.Lgs. 194/95 definiscono prodotti fitosanitari le
sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma
in cui sono forniti all’utilizzatore e destinati a:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
2) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da
particolari disposizioni;
4) eliminare le piante indesiderate;
5) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilasciato dall’autorità sanitaria individuata dalla Regione, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in relazione ai
seguenti argomenti:
a) elementi fondamentali sull’impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e
dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
b) elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti
fitosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
c) nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di
prodotti fitosanitari;
d) nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di
prodotti fitosanitari;
e) nozioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
107
Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i
periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze
biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici.
– Requisiti per l’esercizio di attività di commercio.
Requisiti dell’impianto
• I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in
locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari.
• I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o
nocivi, devono essere conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.
Modalità di autorizzazione
La disciplina della commercializzazione di prodotti fitosanitari è dettata dal Capo
III del D.P.R. 290/01.
L’art. 9 stabilisce che l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario è rilasciata
dal Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero
della sanità per un periodo di tempo non superiore a dieci anni e prescrive i requisiti di commercializzazione e di utilizzazione, nonché quelli necessari per essere in
regola con le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), D.Lgs.194,
17/03/1995.
Il Capo V del D.P.R. 290/01 disciplina il commercio e vendita di prodotti fitosanitarie di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
In particolare, l’art. 21 detta norme in materia di autorizzazione al commercio ed
alla vendita nonché all’istituzione e alla gestione di locali.
Ai sensi di questo articolo, la persona titolare di un’impresa commerciale o la
società che intende ottenere l’autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti
fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di depositi
e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta domanda all’autorità sanitaria
individuata dalla Regione. Quest’ultima, previa visita di idoneità, effettuata dalla ASL
competente per territorio, dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che
il titolare dell’impresa o la persona da esso preposta all’esercizio del commercio e della
ATTIVITÀ ECONOMICHE
vendita, di cui al comma 2 dell’articolo 21, sia in possesso del certificato di abilitazione
alla vendita, rilascia l’autorizzazione richiesta entro 60 giorni.
Normativa
108
Nazionale
D.Lgs. 194/95 - Attuazione direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio
di prodotti fitosanitari.
D.P.R. 290/01 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
• Certificato di abilitazione alla vendita di fitosanitari e relativi coadiuvanti.
Di carattere generale
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività
n. 87 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi” di cui al D.M.
16/02/82 “Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi – art. 4 della L. 966 del 26 luglio 1965,” e Tabella B “Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori” di cui
al D.P.R. 689/59, voce n. 5 “Magazzini di vendita con oltre 50 addetti”.
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
109
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
110
Scheda A22 - Commercio all’ingrosso di medicinali
Descrizione
In base al disposto dell’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 538/92, si definisce distribuzione
all’ingrosso di medicinali “qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire
o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali effettuata dalle farmacie a norma delle disposizioni vigenti”.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Disponibilità di attrezzature e locali idonei a garantire ottimali condizioni di
conservazione e distribuzione dei medicinali.
• Disponibilità di una persona responsabile in possesso del diploma di laurea in farmacia o chimica o chimica e tecnologia farmaceutiche o chimica
industriale che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; il responsabile dovrà svolgere la propria
attività a carattere continuativo per almeno quattro ore giornaliere presso
la sede indicata nell’autorizzazione; la responsabilità di più magazzini
appartenenti al medesimo titolare può essere affidata anche alla stessa persona, purché l’attività svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima
di cui sopra.
• Rispetto degli obblighi di cui all’art. 6, D.Lgs. 538/92.
– Requisiti per l’esercizio di attività di commercio.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti dell’impianto
• I locali e le attrezzature da adibire all’esercizio dell’attività devono presentare
caratteristiche tali da garantire ottimali condizioni di conservazione e distribuzione dei medicinali.
• Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 538/92, o medicinali di cui detiene autorizzazione all’immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso è tenuto a detenere almeno:
a) i prodotti di cui alla tabella 2 allegata alla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
b) il 90% delle specialità medicinali in commercio;
c) almeno un medicinale preconfezionato prodotto industrialmente per ciascuna delle formulazioni comprese nel formulario nazionale della Farmacopea
ufficiale che risultino in commercio.
• La fornitura agli interessati dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve
avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le 12 ore lavorative
successive alla richiesta, nell’ambito territoriale indicato nella dichiarazione di
cui all’art. 5, c. 2, l. d), D.Lgs. 538/92 (territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di essere in grado di operare).
• Per ogni operazione, il distributore all’ingrosso deve consegnare al destinatario
un documento da cui risultino, oltre al proprio nome e indirizzo:
a) la data;
b) la denominazione e la forma farmaceutica del medicinale;
c) il quantitativo fornito al destinatario;
d) il nome e l’indirizzo del destinatario.
Modalità di autorizzazione
La distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano è subordinata al possesso di un’apposita autorizzazione prevista dall’art. 2 del citato decreto legislativo e
rilasciata dallo sportello unico comunale.
Sono soggetti ad autorizzazione obbligatoria:
• i distributori all’ingrosso di materie prime farmacologicamente attive;
• i distributori all’ingrosso di specialità medicinali, ivi comprese quelle individuate dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 538/92 (medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero od in ambiente ad esso assimilabile, medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista);
• i depositari di medicinali;
• i distributori all’ingrosso di medicinali;
• i distributori all’ingrosso di galenici officinali e tradizionali.
111
ATTIVITÀ ECONOMICHE
112
L’autorizzazione di cui sopra non è richiesta se l’interessato è in possesso dell’autorizzazione alla produzione prevista dall’art. 2 del D.Lgs. del 29 maggio 1991, n. 178, a
condizione che la distribuzione all’ingrosso sia limitata alle materie prime farmacologicamente attive, alle specialità medicinali ed agli altri medicinali oggetto di tale autorizzazione.
L’autorizzazione non è inoltre richiesta nel caso in cui la distribuzione all’ingrosso
riguardi i rimedi omeopatici.
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 538/92 - Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano.
D.M. Sanità dell’8/08/2001 - Divieto di vendita di alcune specialità medicinali per uso
umano.
D.M. Sanità del 20/08/2001 - Modifica al decreto del 24 maggio 2001 relativo ai medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi
dell’art. 11 D.Lgs. 178/91, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. del 18 febbraio
1997, n. 44.
Regionale
L.R. 19/82 - Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica,
veterinaria e farmaceutica.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano (art. 2
D.Lgs. 538/92)
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Di carattere generale
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività
n. 87 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi” di cui al D.M.
16/02/82 “Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi – art. 4 della L. del 26 luglio 1965, n. 966” e
Tabella B “Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori”
di cui al D.P.R. 689/59, voce n. 5 “Magazzini di vendita con oltre 50 addetti”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
113
ATTIVITÀ ECONOMICHE
114
Scheda A23 - Commercio di preziosi
Descrizione
L’art. 127 R.D. 773/31 stabilisce che i commercianti di preziosi hanno l’obbligo di
munirsi di apposita licenza rilasciata dal questore. Chi domanda la licenza deve provare
d’essere iscritto, per il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli dell’imposta di ricchezza
mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo
della mancata iscrizione in tali ruoli.
L’art. 244 R.D. 635/40 stabilisce che devono munirsi della licenza prescritta dall’art. 127 in precedenza richiamato i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i commercianti di penne stilografiche nelle quali l’impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida
per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o
alla medesima ditta, anche posti in località diverse. In questo caso tuttavia è necessario
garantire che in ogni esercizio venga conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi
dell’art. 243 del citato decreto.
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal questore nella cui giurisdizione si trova la
succursale dell’esercizio.
In caso di commercianti stranieri che intendono esercitare sul territorio comunale
l’attività di commercio dei preziosi da essi importati, l’obbligo della licenza è prescritto
anche per i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono
provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall’autorità politica del luogo ove
ha sede la ditta, vistato dall’autorità consolare italiana.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Chi intende svolgere attività di vendita di metalli preziosi e punzonare i prodotti acquistati, fabbricati ed importati deve provvedere all’iscrizione della propria
ditta o società nel registro degli orafi della Camera di Commercio del territorio
di residenza del titolare in caso di ditta individuale ovvero della sede legale in
caso di società; l’iscrizione nel registro è subordinata all’ottenimento della licenza rilasciata dalla questura prevista per l’esercizio dell’attività di cui trattasi.
• Oltre al registro degli orafi presso la Camera di Commercio è istituito il registro
nazionale dei fabbricanti ed importatori di metalli preziosi, suddiviso per province. Tale registro è pubblicato a cura del Ministero dell’industria, commercio ed
artigianato sulla base dei registri trasmessi in copia dalle camere di commercio.
– Requisiti per l’esercizio di attività di commercio
– Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.
Modalità di autorizzazione
L’esercizio dell’attività specifica risulta subordinato ad una dichiarazione di inizio
attività da inoltrare presso lo sportello unico. L’art. 127 R.D. 773/31 stabilisce che i commercianti di preziosi hanno l’obbligo di munirsi di apposita licenza rilasciata dal questore. La presentazione della dichiarazione di inizio attività è comunque subordinata
all’acquisizione della suddetta licenza, che potrà essere richiesta presso lo sportello unico anche contestualmente alla domanda di autorizzazione dell’impianto.
Ai sensi dell’art. 243 R.D. 635/40, i commercianti di preziosi sono tenuti a munirsi
della licenza in parola indipendentemente dal fatto che negozino abitualmente od occasionalmente.
Non ricorre l’obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio,
i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
Normativa
Nazionale
R.D. 773/21, art. 127 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
R.D. 635/40, artt. 243, 244, 245, 246 - Regolamento T.U.L.P.S.
L. 675/73 - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori
in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970.
115
ATTIVITÀ ECONOMICHE
116
L. 126/89 - Modificazioni all’art. 29 della L. del 30 gennaio 1968,n.46, sulle giacenze di
materie prime e di oggetti di metalli preziosi (NdR: la L. 46/68 è stata abrogata dall’art.
28 D.L. 251/99).
L. 188/91 - Modifiche alla L. del 30 gennaio 1968, n.46, sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi (NdR: la L. 46/68 è stata abrogata dall’art.
28 D.L. 251/99).
D.P.R. 1147/81 - Integrazione dell’art. 3 del regolamento per l’applicazione della L. del
30 gennaio 1968, n.46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi (NdR: la L. 46/68 è stata abrogata dall’art. 28 D.L. 251/99).
D.P.R. 318/92 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l’applicazione della L. del 30
gennaio 1968,n.46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. del 30 dicembre 1970, n. 1496, (NdR: la L. 46/68 ed il D.P.R.
1496/70 sono stati abrogati dall’art. 28 D.L. 251/99).
Circ. Min. Commercio Industria Artigianato 5/81 - Registro provinciale dei fabbricanti,
venditori ed importatori di oggetti in metalli preziosi.
Circ. Min. Commercio Industria Artigianato 5/1998 - Libera circolazione di oggetti di
metallo provenienti dagli Stati membri della CE – Punzonatura.
Regionale
L.R. 14/99 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs.
del 31 marzo 1998, n.144.
Del. G.R. 478/99 - Individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e
delle città d’arte.
Del. G.R. 479/99 - Norme per la disciplina del commercio nelle aree di valore storico.
Del. G.R. 1732/99 - Definizione modalità di effettuazione vendite di liquidazione e di
fine stagione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14/99.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’esercizio di attività di commercio all’ingrosso di preziosi, compreso commercio di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Autorizzazione per commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri che intendono
esercitare attività di commercio preziosi sul territorio italiano
• Autorizzazione per agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori, piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare attività di
commercio preziosi sul territorio italiano
• Dichiarazione di inizio attività di commercio di preziosi
• Licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore per commercio di preziosi
(art. 127 T.U.L.P.S.)
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
117
ATTIVITÀ ECONOMICHE
118
Scheda A24 - Commercio elettronico
Descrizione
Secondo quanto stabilito dalla Commissione europea con comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni
COM(97) 157 “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”, il commercio
elettronico – o e-commerce – consiste nello svolgimento, per via elettronica, di attività commerciali e di transazioni e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni
e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di
borsa, gli appalti ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni.
Il commercio elettronico può assumere a seconda del tipo di soggetti coinvolti
(cliente finale, agente, oppure fornitore) tre forme fondamentali:
1) Business-to-Business: commercio elettronico tra aziende, in cui i soggetti coinvolti non sono consumatori finali.
2) Business-to-Consumer: commercio elettronico che riguarda la fornitura di beni
e servizi direttamente all’utente finale.
3) Intra-Business: commercio elettronico intra-aziendale, che coinvolge un’azienda con sedi dislocate sul territorio o un insieme di aziende appartenenti allo
stesso gruppo.
A seconda delle modalità di vendita, l’e-commerce può essere inoltre distinto in:
1) commercio elettronico diretto, in cui la vendita dei beni avviene in via telematica mentre la consegna del prodotto avviene secondo le modalità tradizionali.
2) commercio elettronico indiretto, in cui anche la consegna del bene o del servizio avviene per via telematica (es: vendita di un programma software con consegna telematica sull’hard disk del computer del cliente).
L’esercizio dell’attività di e-commerce è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 114/98.
Per tale attività tuttavia, considerato che si svolge su rete telematica, non valgono i limiti di superficie massima.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Commercianti e commercio elettronico
I requisiti necessari per esercitare un’attività commerciale via internet sono gli
stessi richiesti per esercitare l’attività nelle forme tradizionali.
Artigiani e commercio elettronico
La vendita dei propri prodotti da parte dei soggetti iscritti all’albo delle imprese
artigiane deve aver luogo “nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti”; pertanto la circostanza che la vendita si conclude presso i locali di produzione dell’impresa
deve essere opportunamente evidenziata all’interno del sito internet.
Agricoltori e commercio elettronico
L’esercizio della vendita diretta dei propri prodotti da parte degli agricoltori
(una volta ottenuta l’autorizzazione comunale di cui alla L. 59/63) non è soggetto al
D.Lgs. 114/98.
Piccole e medie imprese industriali e commercio elettronico
Qualora l’industriale venda online i prodotti fabbricati, questi possono essere
acquistati dai consumatori anche direttamente solo se il locale in cui avviene la vendita
si trova nello stabilimento di produzione od in locali ad esso adiacenti.
Il Ministero dell’industria, con la circolare del 18 gennaio 1999, n. 3459/C (in
Disciplina del commercio, 1991, n. 1, p. 160 ss.), ha infatti chiarito che l’attività di vendita da parte degli industriali fuoriesce dall’ambito applicativo del D.Lgs. 114/98 solo se
svolta nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti, analogamente alla deroga
prevista per gli artigiani.
Qualora la vendita sia esercitata in altri locali, l’industriale riveste anche la “qualifica” di commerciante, con la sottoposizione al relativo regime (Minindustria, Circ. del
28 maggio 1999, n. 3467/C, in Disciplina del commercio, 1999, n. 2, p. 587 ss.).
Modalità di autorizzazione
L’art. 18 D.Lgs. 114/98, c. 1, dispone che: “la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale, se società”.
L’attività può essere iniziata trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune della suddetta comunicazione.
La comunicazione deve indicare il sito web di appartenenza del soggetto che svolge effettivamente l’attività di vendita sul territorio italiano e riportare tutte le informazioni relative al deposito merci utilizzato ed ogni altra indicazione utile all’individuazione del locale di stoccaggio dei prodotti commercializzati.
119
ATTIVITÀ ECONOMICHE
L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 18 non si applica nel caso in cui l’attività di commercio telematico abbia ad oggetto beni che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 114/98. A titolo esemplificativo risulta esclusa dal D.Lgs. 114/98 la
vendita di carburanti e di prodotti del Monopolio di Stato, la vendita delle proprie opere d’arte o d’ingegno a carattere creativo, le proprie pubblicazioni di natura scientifica o
informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
120
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
Circ. Min. Industria n. 3847/C dell’1/06/2000 - Chiarimenti in merito al D.Lgs. del 31
marzo 1998, n. 114, concernente la disciplina del commercio elettronico.
Regionale
L.R. 14/99 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs.
del 31 marzo 1998, n. 114.
Contribuzione a carico del richiedente
Trattandosi di comunicazione non comportante il rilascio di un atto autorizzativo
non è dovuto alcun onere. La comunicazione non è soggetta ad imposta di bollo.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Comunicazione inizio attività di commercio elettronico
ATTIVITÀ ECONOMICHE
121
Scheda A25 - Commercio su aree pubbliche
Descrizione
L’art. 27 del D.Lgs. 114/98 definisce commercio sulle aree pubbliche “l’attività di
vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata
gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata
ad uso pubblico.
Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni (attività subordinata al rilascio di
autorizzazione cd di tipo “A”);
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante (attività subordinata al rilascio di
autorizzazione cd di tipo “B”).
L’attività di vendita in forma itinerante può essere svolta nella Regione EmiliaRomagna dagli operatori titolari di:
• autorizzazione di tipo “A” rilasciata nella sola Regione Emilia-Romagna;
• autorizzazione di tipo “B” rilasciata in qualunque regione italiana per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
• autorizzazione rilasciata da un Paese appartenente alla Comunità europea corrispondente a quella per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Per autorizzazioni sia di tipo “A” che di tipo “B”:
• Requisiti morali di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/98 (per esercitare sia nel settore alimentare che non alimentare);
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Requisiti professionali di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/98 (solo per esercitare nel settore alimentare).
122
I requisiti morali devono essere posseduti in caso di ditta individuale dal titolare,
in caso di società da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo o di fatto, dai soci
accomandatari per società in accomandita semplice.
I requisiti professionali devono essere posseduti in caso di ditta individuale dal
titolare, in caso di società dal legale rappresentante o da un preposto.
Solo per autorizzazioni di tipo “B”
• Residenza nel Comune di esercizio dell’attività (in caso di società di persone:
sede legale nel Comune di esercizio dell’attività).
Modalità di autorizzazione
L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita
autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite
secondo le norme vigenti.
L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica con posteggio in concessione per 10 anni è soggetto ad autorizzazione amministrativa di tipo “A” con contestuale
concessione di suolo pubblico. Il rilascio di tale autorizzazione compete al Comune sede
del posteggio assegnato in base al Piano delle aree approvato dal Consiglio comunale. Il
posteggio può essere assegnato per l’attività con strutture fisse ancorate al suolo o per
l’attività con strutture mobili. In caso di attività con strutture fisse, occorre richiedere la
disponibilità dell’area e la concessione edilizia sia in caso di nuova apertura che in caso
di ampliamento.
L’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione amministrativa di tipo “B”.
L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei
locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell’ambito della Regione cui appartiene il comune
che l’ha rilasciata, sia nell’ambito delle altre Regioni del territorio nazionale. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari
abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei
requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve
risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
L’esercizio dell’attività di cui alla presente scheda nelle aree demaniali marittime
è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono
modalità e condizioni per l’accesso alle aree predette.
Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle
aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
123
Regionale
L.R. 12/99 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del
D.Lgs. 114, 31 marzo 1998.
Del.G.R. 1368/99 - Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. del 25 giugno 1999, n. 12.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica di tipo “A”
con posteggio
• Autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica di tipo “B”
in forma itinerante
• Autorizzazione al subingresso in esercizio di attività di commercio su area pubblica di tipo “A” con posteggio
• Autorizzazione al subingresso in esercizio di attività di commercio su area pubblica di tipo “B” in forma itinerante
• Comunicazione di cessazione di attività di commercio su area pubblica di tipo
“A” con posteggio
• Comunicazione di cessazione di attività di commercio su area pubblica di tipo
“B” in forma itinerante
• Autorizzazione alla sospensione di attività di commercio su area pubblica
• Autorizzazione sanitaria per laboratorio alimentare e/o di somministrazione in esercizio di commercio su area pubblica
• Certificazione di esercizio di attività di commercio su area pubblica
ATTIVITÀ ECONOMICHE
124
Scheda A26 - Distributori di carburante ad uso privato
Descrizione
Ai sensi dell’articolo 1, punto 1.3, Del. C.R. 355/02, si definisce:
1) rete: l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, G.P.L. e metano
per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi
e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso
privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli
di proprietà di amministrazioni pubbliche;
2) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e
le attività accessorie.
Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti
senza la presenza del gestore.
Ai sensi del medesimo art. 1, p. 1.3, Del. C.R. 355/02, un impianto si definisce di
utilità pubblica qualora la sua distanza dall’impianto più vicino risulti superiore a 15 Km
in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.
Per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono invece tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di
automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’impianto di un distributore di carburanti il richiedente deve:
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• aver compiuto il 21° anno d’età; nel caso in cui il richiedente sia una società, il
requisito dell’età deve essere posseduto dal legale rappresentante;
• essere cittadino italiano o ente italiano o degli stati membri dell’UE oppure
società con sede sociale in Italia o nei predetti stati oppure persona fisica o
giuridica avente nazionalità di stati che ammettono i cittadini, gli enti e le
società italiane all’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti ad uso di
autotrazione.
Modalità di autorizzazione
Autorizzazione all’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti per
autotrazione ad uso privato
Ai sensi dell’art. 6, punto 6.3, Del. C.R. 355/02, le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 32/98. L’autorizzazione deve contenere
il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l’avvertenza
che in caso di inosservanza l’autorizzazione sarà revocata.
Per impianto ad uso privato può intendersi anche un unico impianto utilizzato da
aziende controllate o partecipate dagli enti locali, purché tra di esse convenzionate. L’autorizzazione in questo caso deve essere intestata ai soggetti convenzionati.
Le verifiche sulla idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e
ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre 15 anni dalla precedente
verifica.
Attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti presso distributori
automatici di carburante
Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di
operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dal Comune sede dell’impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti
prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le attestazioni,
valide per un anno e rinnovabili, dovranno inoltre contenere le eventuali prescrizioni
dell’autorità sanitaria e dei VV.F. concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
Il Comune dovrà accertare che gli operatori economici e gli altri utenti interessati siano
in possesso di impianti e attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.
Collaudo
I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione non
possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione, su richiesta dell’interessato al
125
ATTIVITÀ ECONOMICHE
126
Comune competente per territorio, del collaudo da parte dell’apposita Commissione
costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio, da un
rappresentante dell’ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, da un rappresentante dell’ARPA e dell’ASL.
Il collaudo deve di norma essere effettuato entro 3 mesi dalla richiesta.
Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle
norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui
al punto 2.2, comma 1, punti d), e), g), h), j), Del. C.R. 355/02 è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al Comune e al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco.
In caso di ristrutturazione totale o parziale dell’impianto, su domanda dell’interessato corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali,
di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle
norme regionali in materia, il Comune rilascia l’autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti amministrazioni.
Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
Normativa
Nazionale
L. 496/99 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 29 ottobre 1999, n. 383,
recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.
D.Lgs. 32/98 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera c), della L. del 15 marzo 1997, n.59, e successivi aggiornamenti.
D.Lgs. 346/99 - Modifiche ed integrazione al decreto legislativo del 13 febbraio 1998, n.
32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell’art. 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
D.P.C.M. dell’11/09/1989 - Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di
distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.
D.M. del 31/03/1984 - Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. con capacità complessiva non superiore a 5 mc.
D.M. del 19/03/1990 - Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitoridistributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
D.M. del 20/07/1993 - Modificazioni al D.M. 31/03/84 recante norme di sicurezza per la
progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. con capacità complessiva non superiore a 5 mc.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
D.M. del 13/10/1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi con capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità
complessiva superiore a 5.000 Kg.
D.M. del 24/03/1995 – Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento del
corso di addestramento sulla sicurezza antincendio per addetti alla direzione dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc, nei quali si effettua il carico di serbatoi mobili e/o imbottigliamento di G.P.L.
D.M. del 16/05/1996 - Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di
controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di
rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti.
D.M. 76/99 - Installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i
distributori.
D.M. 246/99 - Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati.
D.M. del 31/10/2001 - Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per
l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.
Regionale
Del.C.R. 355/02 - Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e
l’ammodernamento della rete distributiva carburanti (Proposta della Giunta regionale in
data 11 febbraio 2002, n. 184)
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
•
•
•
•
Autorizzazione all’impianto di distributore di carburanti ad uso privato
Autorizzazione alla modifica di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato
Autorizzazione al subingresso in impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato
Autorizzazione al trasferimento di impianto di distribuzione di carburanti ad uso
privato
• Collaudo di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato
127
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Di carattere generale
128
• Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco industrie insalubri di
II classe, voce B29 “Idrocarburi – servizi stradali di distribuzione” di cui al D.M.
5/09/1994
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività
n. 18 “Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio” di cui al D.M.
16/02/1982 “Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi – art. 4 della L. 26 luglio 1965, n. 966”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
129
Scheda A27 - Distributori di carburante ad uso pubblico
Descrizione
Ai sensi dell’articolo 1, punto 1.3, Del. C.R. 355/02, si definisce:
1) rete: l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, G.P.L. e metano
per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi
e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso
privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli
di proprietà di amministrazioni pubbliche;
2) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e
le attività accessorie.
Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti
senza la presenza del gestore.
Ai sensi del medesimo art. 1, p. 1.3, Del. C.R. 355/02, un impianto si definisce
di utilità pubblica qualora la sua distanza dall’impianto più vicino risulti superiore a
15 Km in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’impianto di un distributore di carburanti il richiedente deve:
ATTIVITÀ ECONOMICHE
130
• aver compiuto il 21° anno d’età; nel caso in cui il richiedente sia una società, il
requisito dell’età deve essere posseduto dal legale rappresentante;
• essere cittadino italiano o ente italiano o degli stati membri dell’UE oppure
società con sede sociale in Italia o nei predetti stati oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società
italiane all’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti ad uso di autotrazione.
– Requisiti per l’esercizio di attività di commercio
– Requisiti per licenze di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande.
Requisiti dell’impianto
• Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e, ad esclusione di
quelli ubicati nell’ambito territoriale appenninico, di autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista. Possono inoltre essere dotati anche di autonome
attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall’art. 4, c. 1, l. d), del D.Lgs. 114/98. Tali impianti devono rispettare le distanze,
le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti
dalla Del. C.R. 355/02.
• I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono
essere in possesso dei requisiti di cui sopra ed inoltre essere dotati, oltre che di
autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall’art. 4, c. 1, l. d) D.Lgs. 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.
• Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di apparecchiature
self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore esclusivamente nelle zone montane svantaggiate, prive di impianti, a condizione che sia
garantita l’adeguata sorveglianza.
• Gli impianti già autorizzati che intendono dotarsi di dispositivi self-service
post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all’auto e all’automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di superficie non superiore a quella degli esercizi
di vicinato di cui all’art. 4, c. 1, l. d), del D.Lgs. 114/98. Devono comunque
rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanisticocommerciale.
• I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l’entrata in vigore della Del. C.R.
355/02, possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento a condizione
che abbiano una superficie netta di vendita per gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi non inferiore a 30 mq e non superiore, per gli esercizi di vicinato, a
ATTIVITÀ ECONOMICHE
quella di cui al l’art. 4, c. 1, l. d), del D.Lgs. 114/98. Devono comunque rispettare
gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.
• Qualora l’autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi, l’autorizzazione può essere rilasciata dal Comune anche in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore.
131
Modalità di autorizzazione
Autorizzazione all’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti per
autotrazione ad uso pubblico
Nuove autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione
di carburanti ad uso pubblico possono essere rilasciate nel rispetto della normativa
vigente nonché di quanto previsto dalla Del. C.R. 355/02 in merito alle diverse zone del
territorio comunale.
La programmazione regionale definisce le tipologie e i requisiti degli impianti
tenuto conto della localizzazione dei medesimi nelle zone di pianura e nella zona appenninica (montagna).
Per zona appenninica si intende la parte di territorio regionale ricompresa nelle
Comunità montane.
Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4
zone omogenee, così definite:
• Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di
cui al D.M. 2 aprile 1968 (zona A);
• Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del D.M. 2 aprile 1968);
• Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi
commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate prevalentemente a
nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e
le parti del territorio destinate prevalentemente ad attrezzature ed impianti di
interesse generale (zone D ed F del D.M. 2 aprile 1968);
• Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate prevalentemente ad attività agricole (zona E del D.M. 2 aprile 1968).
In tutte le zone comunali è possibile l’installazione, la trasformazione o l’integrazione degli impianti esistenti con colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici.
L’autorizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di g.p.l. e metano per autotrazione è rilasciata dallo sportello unico nel rispetto delle modalità di localizzazione,
dei limiti dimensionali e delle distanze prescritte dalla Del.C.R. 355/02, in particolare
art. 5, punto 5.2, “Distanze minime”, art. 5, punti 5.3 e 5.4, “Superfici minime…” per
ambito territoriale, art. 5, punto 5.5 “Indici di edificabilità”.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Rilocalizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
ad uso pubblico incompatibili
132
Ai sensi dell’art. 3 Del. C.R. 355/02, allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli
impianti, i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti per accertare le incompatibilità degli stessi rispetto alle casistiche di incompatibilità assoluta (art.
3, punto 3.2, Del. C.R. 355/02) e di incompatibilità relativa (art. 3, p. 3.3, Del. C.R.
355/02), entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore della Del. C.R. medesima, fatte
salve comunque le ulteriori norme in materia.
In caso di accertamento di incompatibilità, il Comune, ai sensi dell’art. 3, p. 3.5
Del. C.R. 355/02, è tenuto a trasmettere ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l’elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli impianti.
Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, nonché sulla base delle richieste di eventuali altri soggetti interessati, predispone una graduatoria con criteri dallo stesso fissati. A parità di posizione, si ritiene opportuno tenere
conto del maggior erogato. Il Comune fissa il termine entro e non oltre il quale gli
impianti incompatibili devono trasferirsi.
Nell’ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti incompatibili, e comunque in ogni
caso, è facoltà del titolare dell’impianto incompatibile comunicare la disponibilità di
aree idonee alla rilocalizzazione nonché il termine entro e non oltre il quale intende
trasferirsi.
Il Comune in caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalità di cui ai punti 3.2.3 e 3.3.5 Del. C.R. 355/02.
Gli impianti rilocalizzati devono rispettare almeno la tipologia di impianto generico nonché le distanze e le superfici minime stabilite.
Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco può in ogni caso autorizzare la
prosecuzione dell’attività di un impianto di utilità pubblica in deroga alle incompatibilità di cui ai punti 3.2 e 3.3 Del. C.R. 355/02 fino a quando non vengano installati impianti conformi alla normativa vigente.
Autorizzazione alla modifica di impianti di distribuzione carburanti
ad uso pubblico
Ai sensi dell’art. 2, p. 2.2, Del. C.R. 355/02, costituisce modifica all’impianto:
a. la variazione del numero di carburanti erogati;
b. la variazione del numero di colonnine;
c. la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d. la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o
delle colonnine per prodotti già erogati;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
e.
f.
g.
h.
i.
j.
la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
la trasformazione dell’impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.
Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme
di sicurezza, fiscali e ambientali.
Le modifiche di cui alla lettera a) relative all’aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui ha sede l’impianto, nel rispetto delle
distanze di cui alla Del. C.R. 355/02. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice
comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
Alle istanze di modifica di cui alla lettera g) deve essere allegata autocertificazione
attestante il rispetto dei requisiti definiti dalla programmazione regionale per questa
tipologia di impianti.
La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica
e deve essere autorizzata.
Autorizzazione alla sospensione dell’esercizio di impianti di distribuzione
carburanti ad uso pubblico
I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l’esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a 6 mesi.
Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, può autorizzare
un’ulteriore sospensione dell’attività dell’impianto per un periodo non superiore a 6
mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell’utenza.
Collaudo
I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione non
possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione, su richiesta dell’interessato al
Comune competente per territorio, del collaudo da parte dell’apposita Commissione
costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio, da un
rappresentante dell’Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio, da un rappresentante dell’ARPA e dell’ASL.
Il collaudo deve di norma essere effettuato entro 3 mesi dalla richiesta.
Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle
norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui
133
ATTIVITÀ ECONOMICHE
134
al punto 2.2, comma 1, punti d), e), g), h), j), Del. C.R. 355/02 è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al Comune e al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco.
In caso di ristrutturazione totale o parziale dell’impianto, su domanda dell’interessato corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato,
attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali,
stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle norme regionali in materia, il Comune rilascia l’autorizzazione all’esercizio
provvisorio.
Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti amministrazioni.
Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
Normativa
Nazionale
L. 496/99 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 29 ottobre
1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e
di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.
L. 57/01, art. 19 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
D.Lgs. 32/98 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera c), della L. del 15 marzo 1997, n. 59 e successivi aggiornamenti.
D.Lgs. 346/99 - Modifiche ed integrazione al D.Lgs. del 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4,
comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
D.P.C.M. dell’11/09/1989 - Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di
distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.
D.M. del 30/09/1999 - Disposizioni concernenti le modalità di pubblicità dei prezzi dei
prodotti petroliferi per uso di autotrazione presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti.
D.Lgs. 114/98, art. 25, c. 1 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
D.P.R. 208/71 - Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di
petrolio liquefatto per autotrazione.
D.P.R. 28/79 - Modificazioni al D.P.R. del 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.
D.P.R. 1024/86 - Modificazioni agli artt. 2 e 3 del D.P.R. del 12 gennaio 1971, n. 208,
recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio
liquefatto per autotrazione.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
D.M. del 31/07/1934 - Approvazione norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi.
D.M. del 31/03/1984 - Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. con capacità complessiva non superiore a 5 mc.
D.M. 280/87 - Modificazioni al D.M. del 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza per la
lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi.
D.M. 53/88 - Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a predeterminazione e pre-pagamento.
D.M. 375/88, allegato 9 - Norme di esecuzione della legge del 11 giugno 1971, n. 426,
sulla disciplina del commercio (NdR: Il presente D.M. è stato abrogato dall’art. 26, D.Lgs.
114/1998, a decorrere dal 24/04/1999, ad eccezione del comma 9 dell’art. 56 e dell’allegato 9).
D.M. del 19/03/1990 - Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitoridistributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
D.M. del 20/07/1993 - Modificazioni al D.M. del 31 marzo 1984 recante norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di
G.P.L. con capacità complessiva non superiore a 5 mc.
D.M. del 13/10/1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi con capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità
complessiva superiore a 5.000 Kg.
D.M. del 24/03/1995 - Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento del
corso di addestramento sulla sicurezza antincendio per addetti alla direzione dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc, nei quali si effettua il carico di serbatoi mobili e/o imbottigliamento di G.P.L.
D.M. del 16/05/1996 - Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di
controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di
rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti.
D.M. 76/99 - Installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.
D.M. 246/99 - Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati.
D.M. del 31/10/2001 - Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per
l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.
Regionale
Del.C.R. 355/02 - Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e
l’ammodernamento della rete distributiva carburanti (Proposta della Giunta regionale in
data 11 febbraio 2002, n. 184).
135
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
136
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione al nuovo impianto di distributore di carburanti ad uso pubblico
• Autorizzazione alla modifica di impianto di distribuzione di carburanti ad uso
pubblico
• Autorizzazione al subingresso in impianto di distribuzione di carburanti ad uso
pubblico
• Autorizzazione al trasferimento di impianto di distribuzione di carburanti ad uso
pubblico
• Comunicazione di sospensione esercizio di impianto di distribuzione di carburanti
ad uso pubblico per un periodo non superiore a 6 mesi
• Autorizzazione alla sospensione di esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico per un periodo superiore a 6 mesi
• Collaudo di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico
• Rilocalizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso
pubblico incompatibili
Di carattere generale
• Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco industrie insalubri di
II classe, voce B29 “Idrocarburi – servizi stradali di distribuzione” di cui al D.M.
5/09/94
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività
n. 18 “Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio” di cui al D.M.
16/02/82 “Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi – art. 4 della L. del 26 luglio 1965, n. 966”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
137
ATTIVITÀ ECONOMICHE
138
Scheda A28 - Edicole
Descrizione
Il D.Lgs. 170/01 stabilisce che “il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi”.
L’art. 1, c. 2, definisce:
• punti di vendita esclusivi: quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; a tale riguardo la circolare 3538/C/01 del Ministero dell’Industria all’art. 1, p. 1.3, chiarisce
che “Stante il tenore della citata disposizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. a)
(del D.Lgs. 170/01 – NdR) i punti di vendita esclusivi sono tenuti alla vendita
sia dei giornali che dei periodici”.
• punti di vendita non esclusivi: quelli elencati dallo stesso decreto e che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
– Requisiti per l’esercizio di attività di commercio.
Requisiti dell’impianto
• Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi devono assicurare parità di trattamento alle diverse testate (art. 4 D.Lgs. 170/01).
• I punti vendita non esclusivi devono assicurare parità di trattamento nell’ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
• La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
ATTIVITÀ ECONOMICHE
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e
non esclusivi, che effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e
non esclusivi, che effettuano la vendita;
c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato
spazio espositivo per le testate poste in vendita;
d) è comunque vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale
pornografico.
Modalità di autorizzazione
Ai sensi dell’art. 2, c. 2, D.Lgs. 170/01, l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal
Comune “in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e
sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due
anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi” (art. 2, c. 5, D.Lgs. 170/01). Per i punti di vendita esclusivi la suddetta autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all’art. 6 D.Lgs.
170/01, disciplinati per l’Emilia-Romagna con Del. G.R. 183/02.
L’art. 3 individua le modalità di vendita per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione.
L’art. 2, c. 4, D.Lgs. 170/01 stabilisce che per gli esercizi che hanno effettuato la
sperimentazione ai sensi della L. 108/99, art. 1, l’autorizzazione di cui sopra è rilasciata
di diritto.
In caso di mancata partecipazione alla sperimentazione, le autorizzazioni all’esercizio di un punto di vendita non esclusivo possono essere rilasciate successivamente
alla presentazione al Comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7)
della legge del 13 aprile 1999, n. 108.
L’art. 9, c. 1, infine, sancisce che per quanto non previsto dal decreto medesimo si
applica il D.Lgs. 114/98.
Normativa
Nazionale
L. 62/01 - Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. del 5
agosto 1981, n. 416.
139
ATTIVITÀ ECONOMICHE
140
D.Lgs. 285/92 - Nuovo codice della strada.
D.Lgs. 170/01 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a
norma dell’art. 3 della L. del 13 aprile 1999, n. 108.
D.P.R. 495/92 - Regolamento per l’esecuzione del codice della strada.
Circ. Min. Industria n. 3482/C del 21/03/2000 - L. del 13 aprile 1999, n. 108, - Nuove
norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica.
Circ. Min. Lavoro e Previdenza Sociale n. 47/01 - L. del 7 marzo 2001, n. 62, recante:
“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n.
416”. Capo III, articoli 12 e 14 in materia di ulteriori interventi a sostegno del settore
editoriale. D.Lgs. del 5 aprile 2001, n. 99, art. 3, comma 1, lettere a) e b).
Circ. Min. Industria n. 3538/C Prot. n. 516192 del 28/12/2001 - D. Lgs. del 24 aprile 2001,
n. 170. Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma
dell’art. 3 della L. del 13 aprile 1999, n. 108, Circolare esplicativa.
Regionale
Del. G.R. 183/02 – Indirizzi regionali per la predisposizione da parte dei comuni dei
piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e
periodica.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’apertura di punto di vendita esclusivo di stampa quotidiana e
periodica
• Autorizzazione all’apertura di punto di vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica
• Autorizzazione al subingresso in punto di vendita esclusivo di stampa quotidiana
e periodica
• Autorizzazione al subingresso in punto di vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica
• Autorizzazione al trasferimento di punto di vendita esclusivo di stampa quotidiana
e periodica
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Autorizzazione al trasferimento di punto di vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica
• Autorizzazione di punto di vendita di stampa quotidiana e periodica che ha effettuato la sperimentazione di cui all’art. 1 L. 108/99
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
141
ATTIVITÀ ECONOMICHE
142
Scheda A29 - Erboristerie
Descrizione
Ai sensi dell’art. 1 L. 99/31 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio
delle piante officinali), per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell’elenco di cui al R.D. 772/32 (Elenco delle piante officinali soggette alle disposizioni della L. del 6 gennaio 1931).
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia o del diploma universitario in tecniche erboristiche
di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996.
– Requisiti per l’esercizio di attività di commercio.
Modalità di autorizzazione
Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere l’autorizzazione; inoltre, chi
utilizza le suddette piante deve conseguire il diploma di erborista.
Ai sensi dell’art. 2, L. 99/31, l’autorizzazione conferisce la qualità di raccoglitore.
L’autorizzazione deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al
titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l’epoca e le modalità di raccolta medesima.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Ai sensi dell’art. 7, il diploma di erborista conferisce l’autorizzazione a coltivare e
raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale
di esse. L’autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta
peraltro ai farmacisti. Tale indicazione è stata interpretata da numerose circolari ministeriali a partire dalla circolare del Ministero dell’Agricoltura 2/12/1940 nei termini che
“gli erboristi in possesso di regolare diploma possono esercitare il commercio al minuto
di piante, parti di piante considerate officinali e dei loro prodotti, purché tale vendita
non avvenga in dose e forma di medicamento”.
Dopo successive circolari restrittive del Ministero della Pubblica Istruzione, la
Seconda sezione del Consiglio di Stato con parere n. 67 del 3/02/70 ha affermato che “in
definitiva, si ritiene che agli erboristi sia consentita soltanto la vendita al minuto di piante officinali o esotiche, e loro prodotti, destinate ad un uso diverso da quello medicamentoso”.
Infine un’interpretazione evolutiva della magistratura penale e amministrativa
recepita dal Ministero della Sanità con circolare n.800.7/0AG/39 del 25/11/77 stabilisce
che la riserva al farmacista della vendita delle piante, loro parti e miscele e dei derivati
delle stesse è assoluta solo nel caso in cui queste per caratteristiche formali estrinseche
e/o sostanziali intrinseci dimostrabili devono essere considerate a tutti gli effetti medicinali. In ogni altro caso il commercio al minuto è consentito anche in esercizi diversi dalla farmacia (erboristeria).
Non è considerato erborista né raccoglitore chi distilla piante acquistate da raccoglitori o chi detiene per uso proprio o famiglia senza farne commercio.
Normativa
Nazionale
L. 99/31 - Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.
R.D. 1793/31 - Approvazione del regolamento per l’applicazione della L. del 6 gennaio
1931, n. 99.
R.D. 772/32 - Elenco delle piante officinali soggette alle disposizioni della L. del 6 gennaio 1931.
L. 1724/40 - Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla.
L. 1421/42 - Disciplina della raccolta e del commercio della digitale.
D.M. Università e Ricerca Scientifica del 6/06/1995 - (Istituzione del Corso di Diploma
universitario in tecniche erboristiche; istituisce presso la Facoltà di Farmacia e/o di
Agraria il Corso di “Diploma universitario in tecniche erboristiche”).
Circ. Min. Sanità n. 1 dell’8/01/1981 - Prodotti a base di piante medicinali (Introduce
una doppia lista: piante vendibili solo in farmacia e piante vendibili anche fuori dalla
farmacia).
143
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
144
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione alla raccolta di piante officinali
Si tratta di un’autorizzazione introdotta dalla L. 99/31 e rilasciata dal Sindaco
ai sensi dell’art. 2 della legge medesima.
L’autorizzazione deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l’epoca e le modalità di raccolta stessa.
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
145
Scheda A30 - Esercizi di vicinato
Descrizione
L’art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, lett. d), definisce esercizi di vicinato quelli aventi superficie
di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Ai sensi dell’art. 4 cit., l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale
deve intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per
la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende o espone le proprie
opere dell’ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di
svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro
materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l’oggetto della loro
attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/98.
Modalità di autorizzazione
Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 114/98, l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, c. 1, l. d) cit., di un eserci-
ATTIVITÀ ECONOMICHE
146
zio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 D.Lgs. 114/98;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative
alle destinazioni d’uso;
c) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
d) l’esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di
cui all’art. 10, c. 1, l. c) D.Lgs. 114/98 (Disposizioni particolari).
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
Regionale
L.R. 14/99 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs.
del 31 marzo 1998, n. 114.
Del. G.R. 478/99 - Individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e
delle città d’arte.
Del. G.R. 479/99 - Norme per la disciplina del commercio nelle aree di valore storico.
Del. G.R. 1732/99 - Definizione modalità di effettuazione vendite di liquidazione e di
fine stagione ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.14/99.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione sanitaria per laboratorio alimentare in esercizio di commercio in
sede fissa (da richiedersi quando all’esercizio di vicinato è annesso un laboratorio alimentare, ad es. un forno, una pasticceria, un laboratorio di produzione
pasta fresca, o comunque quando è prevista la manipolazione di alimenti)
• Comunicazione di apertura, il trasferimento di sede e ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, c. 1, l. d, D.Lgs. 114/98 di un esercizio di vicinato
• Certificazione od attestazione di composizione dell’azienda commerciale
• Comunicazione di liquidazione merci in esercizio commerciale
• Comunicazione di sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo inferiore a 12 mesi
• Autorizzazione alla sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo superiore a 12 mesi
• Comunicazione di subingresso in esercizio commerciale
• Comunicazione di deroga alla chiusura domenicale o festiva
• Comunicazione di variazione del legale rappresentante o delegato
• Comunicazione di variazione della ragione sociale
• Comunicazione di vendita oggetti usati (es. oggetti d’arte, cose antiche, di pregio o preziose)
• Comunicazione di cessazione di attività commerciale
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
147
ATTIVITÀ ECONOMICHE
148
Scheda A31 - Grandi strutture di vendita
Descrizione
L’art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. f), definisce grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e) per le medie strutture.
Ai sensi di tale articolo, per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve
intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi.
Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale, ove, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per
la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende od espone le proprie
opere dell’ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di
svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro
materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l’oggetto della loro
attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/98.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Modalità di autorizzazione
Ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 114/98, l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione
rilasciata dal Comune competente per territorio.
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dall’art. 11 L.R. 14/99.
La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una Conferenza di Servizi indetta dal Comune e composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la
Regione, la Provincia e il Comune medesimo, che decide in base alla conformità dell’insediamento ai criteri di programmazione di cui all’art. 6 D.Lgs. 114/98.
L’art. 12 L.R. 14/99 definisce i criteri di priorità cui attenersi nel caso di domande
concorrenti nello stesso Comune per l’autorizzazione all’apertura di una media o grande
struttura di vendita.
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
Regionale
L.R. 14/99 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs.
del 31 marzo 1998, n. 114.
Del. G.R. 478/99 - Individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e
delle città d’arte.
Del. G.R. 479/99 - Norme per la disciplina del commercio nelle aree di valore storico.
Del. G.R. 1732/99 - Definizione modalità di effettuazione vendite di liquidazione e di
fine stagione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14/99.
Del. G.R. 293/00 - Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle
grandi strutture di vendita, in attuazione dell’art. 3 comma 2 lett. b) della L.R. del 5
luglio 1999, n. 14.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
149
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
150
• Autorizzazione sanitaria per laboratorio alimentare in esercizio di commercio in
sede fissa (da richiedersi nel caso in cui sia prevista la manipolazione di alimenti)
• Autorizzazione all’apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie
di grande struttura di vendita
• Certificazione od attestazione di composizione dell’azienda commerciale
• Comunicazione di liquidazione merci in esercizio commerciale
• Comunicazione di sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo inferiore a 12 mesi
• Autorizzazione alla sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo superiore a 12 mesi
• Comunicazione di subingresso in esercizio commerciale
• Comunicazione di deroga alla chiusura domenicale o festiva
• Comunicazione di variazione del legale rappresentante o delegato
• Comunicazione di variazione della ragione sociale
• Comunicazione di vendita oggetti usati (es. Oggetti d’arte, cose antiche, di pregio o preziose)
• Comunicazione di cessazione di attività commerciale
Di carattere generale
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività
n. 87 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso con superficie
lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi” di cui al D.M.
16/02/1982 “Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed
ai controlli di prevenzione incendi – art. 4 della L. del 26 luglio 1965, n. 966”
e Tabella B “Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre
ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori” di cui al D.P.R. 689/1959, voce n. 5 “Magazzini di vendita con oltre 50
addetti”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
151
ATTIVITÀ ECONOMICHE
152
Scheda A32 - Medie strutture di vendita
Descrizione
L’art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. e), definisce medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) per gli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti.
Ai sensi dell’art. 4 citato, l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale, ove, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e
spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al
dettaglio in esso presenti.
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle
farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori
e ai cacciatori che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende od
espone le proprie opere dell’ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita
durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l’oggetto della loro attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/98.
Modalità di autorizzazione
153
Ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 114/98, l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, c. 1, l. e) cit., di una media struttura
di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all’art. 6, comma 1, del decreto citato.
Il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati
all’art. 6 D.Lgs. 114/98, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra. Il Comune adotta inoltre le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine,
comunque non superiore a 90 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le
domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento
di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/90
e s.s.m.
Ai sensi dell’art. 13 L.R. 14/99 costituiscono in ogni caso autorizzazioni dovute,
nel rispetto dei requisiti urbanistici, quelle finalizzate:
a) all’apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1500 mq nei Comuni aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti
e non superiore a 800 mq nei restanti Comuni;
b) all’aumento della superficie di vendita di una media struttura, nel rispetto dei
limiti dimensionali di cui alla lettera a).
Il rilascio di tali autorizzazioni è dovuto nel rispetto delle condizioni di cui all’art.
13 L.R. 14/99, c. 2.
L’art. 12 definisce i criteri di priorità cui attenersi nel caso di domande concorrenti nello stesso Comune per l’autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura
di vendita.
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Regionale
L.R. 14/99 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs.
del 31 marzo 1998, n. 114.
Del. G.R. 478/99 - Individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e
delle città d’arte.
154
Del. G.R. 479/99 - Norme per la disciplina del commercio nelle aree di valore storico.
Del. G.R. 1732/99 - Definizione modalità di effettuazione vendite di liquidazione e di
fine stagione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14/99.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione sanitaria per laboratorio alimentare in esercizio di commercio in
sede fissa (da richiedersi nel caso in cui sia prevista la manipolazione di alimenti)
• Autorizzazione all’apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, c. 1, l. e, D.lgs. 114/98 di media struttura di
vendita
• Certificazione od attestazione di composizione dell’azienda commerciale
• Comunicazione di liquidazione merci in esercizio commerciale
• Comunicazione di sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo inferiore a 12 mesi
• Autorizzazione alla sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo superiore a 12 mesi
• Comunicazione di subingresso in esercizio commerciale
• Comunicazione di deroga alla chiusura domenicale o festiva
• Comunicazione di variazione del legale rappresentante o delegato
• Comunicazione di variazione della ragione sociale
• Comunicazione di vendita oggetti usati (es. oggetti d’arte, cose antiche, di pregio o preziose)
• Comunicazione di cessazione di attività commerciale
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Di carattere generale
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività
n. 87 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi” di cui al D.M.
16/02/1982 “Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi – art. 4 della L. del 26 luglio 1965, n. 966” e
Tabella B “Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori”
di cui al D.P.R. 689/59, voce n. 5 “Magazzini di vendita con oltre 50 addetti”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
155
ATTIVITÀ ECONOMICHE
156
Scheda A33 - Spacci interni
Descrizione
Il D.Lgs. 114/98 definisce le attività di spaccio di prodotti a favore di dipendenti
da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti a circoli privati nonché di commercio nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi forme speciali di vendita soggette
alla specifica disciplina dell’art. 16.
Questo articolo stabilisce in particolare che l’attività di cui trattasi deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/98.
Modalità di autorizzazione
Ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 114/98, l’esercizio dell’attività di spaccio interno è soggetto a comunicazione da inoltrare presso il Comune.
L’attività può essere intrapresa decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui
all’art. 5 D.Lgs. 114/98 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
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Regionale
L.R. 14/99 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs.
del 31 marzo 1998, n. 114.
Del. G.R. 478/99 - Individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e
delle città d’arte.
Del. G.R. 479/99 - Norme per la disciplina del commercio nelle aree di valore storico
Norme per la disciplina del commercio nelle aree di valore storico.
Del. G.R. 1732/99 - Definizione modalità di effettuazione vendite di liquidazione e di
fine stagione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14/99.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo
finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di
costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Comunicazione di inizio attività di spaccio interno ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 114/98
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
158
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Industria
159
Scheda A34 - Editoria
Descrizione
Ai sensi della legge 62/01, per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato
su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente
suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione
aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per opera filmica si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi
natura, purché costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i
mezzi audiovisivi.
Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 L. 47/48, disciplinante le indicazioni obbligatorie sugli stampati. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente elemento identificativo del prodotto è inoltre sottoposto agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge relativo alla registrazione.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
Ai sensi dell’art. 2 L. 62/01, l’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della
società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per
ATTIVITÀ ECONOMICHE
160
azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività
editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a
queste ultime.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui trattasi, le società in accomandita semplice
debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.
Quando l’impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a
società a prevalente partecipazione pubblica.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società
per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente
controllate da persone fisiche. Ai fini della suddetta disposizione, il controllo è definito
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, come sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs.
127/91, nonché dall’art. 1, c. 8, L. 416/81. Il venire meno di dette condizioni comporta
la cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di comunicazione di
cui all’art. 1, c. 6, l. a), n. 59, della L. 249/97.
È vietata l’intestazione a società fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per
azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote
delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani.
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta
secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici.
Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da
esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in
aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico
inerente all’attività dell’ente o della società.
È considerata impresa editoriale anche l’impresa che gestisce testate giornalistiche
in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.
I soggetti di cui sopra sono ammessi ad esercitare l’attività d’impresa ivi descritta
solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in
caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto
requisito sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima solo a condizione che lo
Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione, istituito ai sensi dell’articolo 1, c. 6, l. a), n. 5, della L. 249/97, per:
• le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, intendendo con
tale definizione i soggetti editori individuabili come operatori di comunicazione e quelli equiparati di cui all’art. 18, c. 1, della L. 416/81, che pubblicano più di dodici numeri l’anno, nonché gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale;
• le agenzie di stampa di carattere nazionale, intendendo con tale definizione le
imprese editrici di una o più testate con la qualifica di agenzia quotidiana di
informazione, dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una
autonoma produzione di servizi e notiziari e collegate in abbonamento almeno
con quindici quotidiani in cinque regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici
regioni per non meno di mille notiziari quotidiani all’anno;
• i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale, intendendo con tale definizione gli editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per le
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, che pubblicano con
regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e
digitale.
(N.B. L’art. 1, L. 249/97, ha abrogato tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l’organizzazione del Registro nazionale della stampa di cui all’art. 11 L. 416/81).
Requisiti dell’impianto
In base all’art. 2 L. 47/48 gli stampati (quotidiani, periodici, agenzie di stampa)
sono tenuti a mostrare alcuni elementi identificativi quali il luogo e la data della pubblicazione; il nome e il domicilio dello stampatore; il nome del proprietario e del
direttore o vice direttore responsabile. L’art. 5 stabilisce che “nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”. Il direttore responsabile deve essere iscritto negli elenchi dell’Albo tenuto dai Consigli dell’Ordine. Ai
giornali online si applicano le medesime disposizioni di cui sopra.
Modalità di autorizzazione
L’impianto di un’attività editoriale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte dello sportello unico sulla base di istanza in bollo corredata della necessaria documentazione.
161
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
162
L. 416/81 - Disciplina per le imprese editrici e provvidenze per l’editoria.
L. 47/48 - Disposizioni sulla stampa.
L. 67/87 - Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l’editoria.
L. 62/01 - Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416.
D.P.R. 268/82 - Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.
D.P.R. 48/83 - Norme di attuazione dell’art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all’estero.
D.P.R. 49/83 - Norme di attuazione dell’art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, in materia di tariffe
telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.
Del. Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 236 del 30/05/2001 Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) di cui alla L. 249/97
• Registrazione di giornali e periodici presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 5 L. 47/48
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce n. 3 “Tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di prodotti per la stampa – inchiostri, vernici e
ATTIVITÀ ECONOMICHE
similari – non superiore a 30 Kg/g” di cui all’Allegato 2 “Elenco delle attività a
ridotto inquinamento atmosferico” al D.M. 25/07/1991
• Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco industre insalubri di I
classe di cui al D.M. 5/09/1994, voce C.24, “Tipografie con rotative” ed elenco
industre insalubri di II classe di cui al D.M. 5/09/1994, voce C.16, “Tipografie
senza rotative”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
163
ATTIVITÀ ECONOMICHE
164
Scheda A35 - Fabbricazione prodotti chimici, gomma e plastica
Descrizione
A titolo meramente esemplificativo rientrano tra le industrie di cui alla presente
scheda quelle che effettuano:
• fabbricazione di prodotti chimici di base
• fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
• fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
• fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici
• fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura,
di profumi e prodotti per toletta
• fabbricazione di esplosivi
• fabbricazione di colle e gelatine
• fabbricazione di oli essenziali
• fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
• fabbricazione di supporti preparati per registrazione audio, video, informatica
• fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione
o derivati da materie prime vegetali
• fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e
potassa) ed elettrotermici
• trattamento chimico degli acidi grassi
• fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati
antidetonanti, antigelo)
• fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non
industriale.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Non sono stati individuati requisiti specifici per l’esercizio delle attività di cui
alla presente scheda.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Modalità di autorizzazione
Le attività di cui alla presente scheda sono soggette ad autorizzazione da parte dello sportello unico subordinata all’acquisizione dei pareri/nulla osta/atti d’assenso comunque denominati da parte degli enti ed uffici coinvolti nel procedimento unico.
L’autorizzazione di questo tipo di attività non prevede l’attivazione di endoprocedimenti specifici; si caratterizza tuttavia per la particolare complessità del procedimento unico, che coinvolge tutti gli enti ed uffici comunali e non titolari di poteri di verifica/autorizzazione/controllo su aspetti di tutela ambientale, sicurezza ed in materia igienico-sanitaria e di igiene/sicurezza dei luoghi di lavoro.
Normativa
Non sono stati individuati riferimenti normativi specifici, nazionali e/o regionali,
per le attività di cui alla presente scheda.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce n. 5 “Produzione di
articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 Kg/g” di cui all’Allegato 2 “Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico” al D.P.R. 203/88
• Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco industrie insalubri di I
classe di cui al D.M. 5/09/1994, tutta la voce A) “Sostanze chimiche”, voci B.65
“Gomma naturale – vulcanizzazione, altri trattamenti chimici”, B.66 “Gomma
sintetica – produzione, lavorazione”, B.80 “Materie plastiche – produzione di
monomeri, di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione, trasformazione (con esclusione delle lavorazioni
meccaniche a freddo)”, C.15 “Industrie chimiche: produzioni anche per via
petrolchimica non considerate nelle altre voci”, elenco industrie insalubri di II
165
ATTIVITÀ ECONOMICHE
166
classe di cui al D.M. 5/09/1994, tutta la voce A) “Sostanze chimiche”, B.42
“Materie plastiche – lavorazioni meccaniche a freddo”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare D.M.
16/02/1982 “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”, attività n. 54 “Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e
rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li”, n. 55 “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con 0ltre 100 q.li”, n. 56 “Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione
od in deposito”, n. 57 “Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li”, n. 58 “Depositi di
manufatti in plastica con oltre 50 q.li” e D.P.R. 689/59 “Determinazione delle
aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Corpo dei Vigili del Fuoco”, Tabella A “Aziende e lavorazioni nelle
quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti”, n. 31 “Industrie chimiche per la produzione
di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti infiammabili…” e n. 46 “Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei
relativi manufatti…”
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
167
Scheda A36 - Fabbricazione specialità medicinali
Descrizione
In base al D.Lgs. 178/91 e s.m.i., disciplinante le modalità di autorizzazione alla
produzione di specialità medicinali per uso umano, deve intendersi come medicinale
ogni sostanza o composizione alla quale sono attribuite e riconosciute proprietà curative
o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da
somministrare all’uomo allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell’uomo o dell’animale.
Ancora ai sensi del citato decreto, per sostanza deve invece intendersi qualsiasi
materia di origine umana o animale o vegetale, o di origine chimica, sia naturale che di
trasformazione o di sintesi.
Si definiscono invece specialità medicinali i medicinali precedentemente preparati ed immessi in commercio con una denominazione speciale ed in confezione
particolare.
Non sono ad esempio considerate specialità medicinali:
• i medicinali preparati nella farmacia ospedaliera e destinati ad essere impiegati
all’interno dell’ospedale;
• i medicinali destinati a malati determinati, preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche;
• i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea
ufficiale e destinati ad essere forniti direttamente ai clienti di tale farmacia.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Disponibilità di un direttore tecnico titolare dei requisiti prescritti dall’art. 4
del D.Lgs. 178/91, ovvero: “Il direttore tecnico di cui all’art. 2, comma 1 (D.Lgs.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
168
cit.) svolge la sua attività con rapporto a carattere continuativo alle dipendenze
dell’impresa.
Il direttore tecnico deve essere scelto fra soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano in possesso del diploma di laurea in farmacia, o in chimica, o in chimica e
tecnologie farmaceutiche, o in chimica industriale; ove nello stabilimento si effettuino produzione e controllo dei prodotti di cui gli articoli 20 e 22 D.Lgs. cit.
(rispettivamente medicinali costituiti da vaccini, tossine, sieri e allergeni e medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani) è ritenuto valido anche il possesso del diploma di laurea in scienze biologiche; la formazione a livello universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e pratici delle seguenti discipline
di base e il superamento dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale
ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica farmaceutica, compresa l’analisi dei medicinali, biochimica generale e applicata, fisiologia, microbiologia, farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia, farmacognosia.
L’equivalenza di insegnamenti analoghi impartiti in corsi di laurea diversi è
stabilita con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale; con le stesse modalità
potrà essere riconosciuta l’equivalenza alle lauree sopra indicate, in relazione
ai requisiti richiesti, delle lauree in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria nonché, a tutti gli effetti, della laurea in scienze biologiche;
b) abbiano svolto attività pratica concernente analisi qualitative di medicinali,
analisi quantitative di principi attivi, prove e verifiche necessarie per garantire
la qualità dei farmaci, per un periodo di almeno due anni in imprese autorizzate alla fabbricazione di medicinali (quest’ultimo periodo è ridotto di un anno
quando l’interessato abbia svolto un ciclo di formazione universitaria della
durata di almeno cinque anni e di diciotto mesi ove il ciclo stesso abbia avuto
una durata di almeno sei anni)”.
Requisiti dell’impianto
• Disponibilità di stabilimento dotato di personale e di mezzi tecnico-industriali
adeguati per la preparazione, il controllo e la conservazione di ciascun medicinale, in conformità alla documentazione fornita dal richiedente l’autorizzazione (art. 2, c. 1, D.Lgs. 178/91).
Modalità di autorizzazione
Riguardo alle modalità di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, il D.Lgs. 178/91 stabilisce il divieto di produzione, anche a solo scopo di esportazione, di una specialità medicinale senza l’autorizzazione del Ministero della sanità.
Tale autorizzazione è rilasciata dal richiamato Ministero previa verifica ispettiva
diretta ad accertare che lo stabilimento disponga di personale e di mezzi tecnico-indu-
ATTIVITÀ ECONOMICHE
striali adeguati per la preparazione, il controllo e la conservazione di ciascun medicinale, in conformità alla documentazione fornita dal richiedente, e che sia diretto da persona avente i requisiti prescritti dall’art. 4 del citato decreto.
Normativa
169
Nazionale
L. 52/96 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.
D.Lgs. 178/91 - Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali.
D.Lgs. 541/92 - Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
D.Lgs. 44/97 - Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE
e 65/319/CEE relative ai medicinali.
D.M. Sanità dell’8/08/2001 - Divieto di vendita di alcune specialità medicinali per uso umano.
D.M. Sanità del 20/08/2001 - Modifica al decreto del 24 maggio 2001 relativo ai medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991, così come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
Regionale
L.R. 19/82 - Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica,
veterinaria e farmaceutica.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione del Ministero della Sanità per produzione di specialità medicinali
per uso umano
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Di carattere generale
170
• Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco delle industrie insalubri di I classe, voce B.52 “Farmaceutici – produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi”, ed elenco industrie insalubri di II classe, voce B.24
“Farmaceutici – formulazione” di cui al D.M. 5/09/1994
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività
n. 59 “Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e
naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con
l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili” di cui al D.M. 16/02/1982
“Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi – art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
171
Scheda A37 - Industria del legno e prodotti in legno e sughero
Descrizione
A titolo meramente esemplificativo rientrano tra le industrie del legno quelle che
effettuano:
• taglio, piallatura e trattamento del legno
• fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri
pannelli
• fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
• fabbricazione di porte e finestre in legno
• fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria
• fabbricazione di imballaggi in legno
• fabbricazione di altri prodotti in legno
• fabbricazione di mobili
• laboratori di corniciai
• fabbricazione di articoli in sughero.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Non sono stati individuati requisiti specifici per l’esercizio delle attività di cui
alla presente scheda.
Modalità di autorizzazione
Le attività di cui alla presente scheda sono soggette ad autorizzazione da parte dello sportello unico subordinata all’acquisizione dei pareri/nulla osta/atti d’assenso
comunque denominati da parte degli enti ed uffici coinvolti nel procedimento unico.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
L’autorizzazione di questo tipo di attività non prevede l’attivazione di endoprocedimenti specifici; si caratterizza tuttavia per la particolare complessità del procedimento unico, che coinvolge tutti gli enti ed uffici comunali e non titolari di poteri di verifica/autorizzazione/controllo su aspetti di tutela ambientale, sicurezza ed in materia igienico-sanitaria e di igiene/sicurezza dei luoghi di lavoro.
172
Normativa
Non sono stati individuati riferimenti normativi specifici, nazionali e/o regionali,
per le attività di cui alla presente scheda.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voci n. 6 “Produzione di
mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con
utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 Kg/g” e n. 7 “Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 Kg/g” di cui all’Allegato 2 “Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico” al D.P.R. 203/88
• Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco industrie insalubri di I
classe di cui al D.M. 5/09/1994, voce B.75 “Legno – distillazione, trattamento
per la conservazione”, B.66 “Gomma sintetica – produzione, lavorazione”, elenco industrie insalubri di II classe di cui al D.M. 5/09/1994 voci B.37 “Legno –
ionifumazione”, B.53 “Sughero – lavorazione”, C.5 “Falegnamerie”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare D.M.
16/02/1982 “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”, attività n. 46 “Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, …, di
sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all’aperto…”, n. 47 “Stabili-
ATTIVITÀ ECONOMICHE
menti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o
in deposito…” e D.P.R. 689/59 “Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Corpo dei Vigili
del Fuoco”, Tabella A “Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti”, n. 54 “Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e
simili; lavorazione della paglia; …; lavorazione del sughero, produzione di farina e di trucioli di legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini”, e Tabella
B “Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori”, n. 2
“Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti”
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
173
ATTIVITÀ ECONOMICHE
174
Scheda A38 - Industria metalmeccanica
Descrizione
Rientrano nell’ambito dell’industria metalmeccanica gli stabilimenti nei quali la
lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente
rilevante.
A titolo meramente esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici i
seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
• la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e altri);
• la trasformazione plastica dell’alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco,
argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati,
fucinati e tranciati;
• la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco e altri metalli
non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
• la fusione di ghisa in getti;
• la fusione di acciaio in getti sempre che lo stabilimento non proceda alla produzione dell’acciaio relativo;
• la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell’acciaio;
• la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio;
• la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di: navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte; materiale mobile e fisso per
ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; automobili, autobus, autocarri,
rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie
relative, biciclette e loro parti e affini; aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
• l’alaggio, l’allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro
parti;
• l’esercizio di bacini di carenaggio;
• la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
• vasellame, stoviglie, posate, coltelleria e affini, utensili e apparecchi da cucina;
• articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
• bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
• reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, filai e trecce metalliche, catene;
• strumenti musicali metallici;
• oggetti in ferro battuto;
• scatolame e imballaggi metallici;
• la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di: motrici idrauliche a
vapore e a combustione interna, loro parti staccate e accessori caratteristici;
organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
• l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali,
di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di
reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici e comunque di materiale metallico, ivi compresa l’installazione di impianti e di apparecchiature di
segnalamento e di segnaletica stradale;
• la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
• ecc.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Non sono stati individuati requisiti specifici per l’esercizio delle attività di cui
alla presente scheda.
Modalità di autorizzazione
Le attività di cui alla presente scheda sono soggette ad autorizzazione da parte dello sportello unico subordinata all’acquisizione dei pareri/nulla osta/atti d’assenso
comunque denominati da parte degli enti ed uffici coinvolti nel procedimento unico.
L’autorizzazione di questo tipo di attività non prevede l’attivazione di endoprocedimenti specifici; si caratterizza tuttavia per la particolare complessità del procedimento unico, che coinvolge tutti gli enti ed uffici comunali e non titolari di poteri di verifica/autorizzazione/controllo su aspetti di tutela ambientale, sicurezza ed in materia igienico-sanitaria e di igiene/sicurezza dei luoghi di lavoro.
Normativa
Non sono stati individuati riferimenti normativi specifici, nazionali e/o regionali,
per le attività di cui alla presente scheda.
175
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
176
Procedimenti collegati
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce n. 2 “Lavorazioni
meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento
superficiale dei metalli e smerigliature” di cui all’Allegato 1 “Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” al D.P.R. 203/88
• Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco industrie insalubri di I
classe, voci B.81 “Metalli (quelli non già considerati come singola voce) – lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione di metalli” e B.82 “Metalli
fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura,
altri trattamenti termici, fonderie di rottami di recupero, smaltatura”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
177
Scheda A39 - Mangimifici
Descrizione
La disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi per animali è contenuta nella L. 281/63 e successive modifiche ed integrazioni. L’ambito di applicazione
della citata legge è infatti costituito dai “prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché dai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all’alimentazione degli animali allevati”.
Le definizioni dei mangimi sono riportate nell’allegato I della legge.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• In caso di produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o,
comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, materie prime per mangimi integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, è necessario avvalersi dell’opera di
un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all’albo. Il suddetto
laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa
nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati.
Requisiti dell’impianto
• In caso di utilizzo di materiali a basso rischio per la produzione di mangimi per
animali è necessario garantire il rispetto delle condizioni di cui all’art. 5, c. 8,
D.Lgs. 508/92. In particolare gli stabilimenti in cui si utilizzano tali materiali
dovranno:
ATTIVITÀ ECONOMICHE
178
– essere attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di sicurezza i rifiuti di origine animale;
– disporre di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti greggi di origine animale non utilizzabili rimanenti dopo la produzione di alimenti per animali familiari, di prodotti tecnici o farmaceutici, o per provvedere al loro invio ad uno stabilimento di trasformazione o ad un inceneritore;
– disporre di impianti adeguati per provvedere alla distruzione di rifiuti risultanti dal processo produttivo che, per motivi connessi con la salute dell’uomo e degli animali, non possono essere inclusi in altri alimenti per animali.
Detti impianti devono inoltre consentire l’incenerimento o il sotterramento in un
terreno adeguato per evitare la contaminazione dei corsi d’acqua e danno all’ambiente.
• In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti
per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici la competente autorità
sanitaria locale può imporre che la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee.
In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati (art. 5, c. 4, D.Lgs. 508/92).
Modalità di autorizzazione
La produzione a scopo di vendita ovvero la preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di materie prime per mangimi di origine animale è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Prefetto della Provincia che la
concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura e di un funzionario della Camera di Commercio, che le attrezzature ed i
requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si
intende conseguire.
L’autorizzazione di cui sopra non è richiesta per la produzione a scopo di vendita
o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo,
del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.
L’iter di autorizzazione in precedenza descritto si applica anche al caso della produzione a scopo di vendita ovvero preparazione per conto terzi o, comunque, per la
distribuzione per il consumo, di mangimi composti, completi o complementari, senza
integratori o integratori medicati.
La produzione a scopo di vendita ovvero la preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di mangimi contenenti integratori o integratori
medicati è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del ministro per l’industria, il
commercio e l’artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i ministri per l’agricoltura e le foreste e per la sanità, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell’ispettorato
ATTIVITÀ ECONOMICHE
provinciale dell’agricoltura e di un funzionario della Camera di Commercio, che le
attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
Non sono soggetti all’obbligo dell’autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano materie prime per mangimi di origine animale, mangimi composti, mangimi
composti concentrati, mangimi contenenti integratori o integratori medicati per esclusivo consumo aziendale, purché impieghino integratori, integratori medicati e nuclei
medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate.
La produzione a scopo di vendita ovvero la preparazione per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori medicati per mangimi
è soggetta al rilascio di distinte autorizzazioni da parte del Ministro per la sanità che le
rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l’agricoltura e per le foreste e per l’industria, il commercio e l’artigianato, previo accertamento da parte di una
commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale,
del capo dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura e di un funzionario della Camera di
commercio, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire.
Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di
materie prime per mangimi integrati, materie prime per mangimi integrati medicati,
mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi.
Normativa
Nazionale
L. 281/63 - Disciplina della produzione e del commercio dei mangimi.
L. 399/68 - Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
L. 49/01 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 gennaio 2001, n.
1, recante “Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per
l’ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio”.
D.Lgs. 508/92 - Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre
1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli
alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva
90/425/CEE.
D.Lgs. 90/93 - Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati
nella Comunità.
179
ATTIVITÀ ECONOMICHE
180
D.Lgs. 45/97 - Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia di alimenti dietetici per animali.
D.Lgs. 360/99 - Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE,
nonché dell’art. 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime
per mangimi.
D.P.R. 152/88 - Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell’elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n.
183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione del ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato per produzione a scopo di vendita ovvero per preparazione per conto terzi o per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti integratori o integratori medicati
• Autorizzazione del prefetto della provincia per produzione a scopo di vendita
ovvero per preparazione per conto terzi o per la distribuzione per il consumo di
materie prime per mangimi di origine animale
• Autorizzazione del ministro per la sanità per produzione a scopo di vendita ovvero
per preparazione per conto terzi o per la distribuzione per il consumo di integratori o integratori medicati per mangimi
Di carattere generale
• Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco industrie insalubri di I
classe, voce B.79 “Mangimi semplici di origine animale – preparazione intermedia, produzione”, ed elenco industrie insalubri di II classe, voci B.40 “Mangimi semplici di origine vegetale e mangimi composti, integrati e non – produzione e deposito” e B.41 “Mangimi semplici di origine animale e chimico-industriale –deposito”, di cui al D.M. 5/09/1994
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
181
ATTIVITÀ ECONOMICHE
182
Scheda A40 - Molini
Descrizione
La legge 857/49 classifica i molini per la macinazione dei cereali distinguendo i
molini ad alta macinazione dai molini a bassa macinazione.
Si definiscono ad alta macinazione i molini a cilindri automatici e semiautomatici
che siano dotati di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavatura del grano, di
macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione in modo da consentire la razionale utilizzazione dei cereali.
Si definiscono molini a bassa macinazione i molini a palmenti ed a cilindri che
pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura non si trovano nella condizione di
selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti dell’impianto
• I locali dei molini, panifici e pastifici devono essere caratterizzati da idonee
condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere aerati ed illuminati e presentare cubatura, superficie ed attrezzature adeguate ai quantitativi
della materia da lavorare (art. 39 L. 580/67).
• Nei molini a palmenti è vietato l’uso di macine allestite con materiali contenenti piombo o altre sostanze tossiche (art. 3 L. 857/49).
Modalità di autorizzazione
Il nuovo impianto di molini per la macinazione e lavorazione successiva di cereali
ai fini della produzione di farine, semole e semolato con le caratteristiche in precedenza
ATTIVITÀ ECONOMICHE
indicate è soggetto ad autorizzazione da richiedersi presso lo sportello unico tramite
presentazione di istanza in bollo corredata della necessaria documentazione. Lo sportello unico provvede ad acquisire il parere di enti ed uffici coinvolti nella procedura unica
inviando la documentazione di rispettiva competenza.
Per quanto concerne l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 6
della L. 857/49, l’esercizio dei molini, il trasferimento e la trasformazione degli stessi
costituiscono attività subordinate ad apposita licenza da rilasciarsi dalla Camera di
Commercio della Provincia sentiti i pareri dell’ispettorato del lavoro e dell’ufficiale
sanitario competenti per territorio sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla citata legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro. L’art. 22
del D.Lgs. 112/98 ha assoggettato tale licenza all’istituto del silenzio-assenso, in particolare stabilendo che l’esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il
loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7
novembre 1949, n. 857, si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista
dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro un termine di sessanta giorni, termine che
può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’art. 7 della L. 857/49 prevede quale documentazione specifica da allegare all’istanza di licenza una relazione tecnica recante la descrizione dei macchinari e degli
attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione, l’indicazione
della potenzialità di produzione giornaliera dell’impianto, la quietanza comprovante il
pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla stessa legge, di una pianta in scala dei locali e degli accessori e del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione.
Ai sensi dell’art. 9, la licenza di macinazione di cui sopra è soggetta al visto annuale della camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia. Tale visto dovrà
essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dall’art. 8 L. 857/49.
Normativa
Nazionale
L. 857/49 - Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.
L. 580/67 - Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del
pane e delle paste alimentari.
D.Lgs. 112/98, art. 22 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
D.P.R. 187/01 - Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della legge 22
febbraio 1994, n. 146.
183
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
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Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Licenza della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Provincia per
l’esercizio dei molini, il trasferimento e la trasformazione degli stessi, licenza da rilasciarsi sentiti i pareri dell’ispettorato del lavoro e dell’ufficiale sanitario competenti per territorio sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla L.
857/49 e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro. L’art. 22
del D.Lgs. 112/98 ha assoggettato tale licenza all’istituto del silenzio-assenso.
L’art. 7 della L. 857/49 prevede quale documentazione specifica da allegare all’istanza di licenza:
– una relazione tecnica recante la descrizione dei macchinari e degli attrezzi
relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione, l’indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell’impianto;
– una pianta in scala dei locali e degli accessori e del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione.
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce n. 21 “Molitura di
cereali con produzione non superiore a 1.500 Kg/g” di cui all’Allegato n. 2 “Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico” di cui al D.M. 25/07/1991
• Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare voce C10 “Macinazione, altre
lavorazioni dell’industria molitoria dei cereali” dell’elenco industrie insalubri
di II classe di cui al D.M. 5/09/1994
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività
n. 35 “Molini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi” di cui al D.M. 16/02/1982 “Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi – art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966” ed attività n. 51 “Molini per cereali
ad alta macinazione con potenzialità superiore a 200 q.li nelle 24 ore” di cui
alla Tabella A “Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si
sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti”
allegata al D.P.R. 689/59
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
185
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Pubblici esercizi
186
Scheda A41 - Bar, caffè, gelaterie e simili
Descrizione
I bar, caffè, gelaterie e simili rientrano nella definizione di pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/91 e s.s.m. di Tipo B: esercizi
per la somministrazione di bevande (comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione)
nonché di latte e dolciumi (compresi i generi di pasticceria e gelateria) e di prodotti di
gastronomia.
In Emilia-Romagna, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14/03, è stata individuata un’unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. In particolare, la L.R.
14/03 prevede all’art. 7 che i pubblici esercizi siano costituiti da un’unica tipologia
“per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione”.
Altre novità introdotte dalla legislazione regionale rispetto a quella statale riguardano:
• l’eliminazione del contingentamento delle licenze;
• l’abolizione dell’iscrizione al R.E.C. (Registro esercenti il commercio);
• la semplificazione del processo di programmazione del settore in capo ai Comuni.
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14/03, in Emilia-Romagna ha dunque
cessato di avere diretta applicazione la L. 287/91, fatti salvi l’art. 4, c. 2, con riferimento
alle autorizzazioni di cui all’art. 8 della stessa legge regionale, e l’art. 9.
Ai sensi dell’art. 4 L.R. 14/03, per l’attuazione degli indirizzi generali di cui all’art.
3 della stessa legge, la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla
popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio
di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra
ATTIVITÀ ECONOMICHE
domanda e offerta, la Giunta regionale fisserà, entro un anno dall’entrata in vigore della
L.R. 14/03, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive
di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliranno i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Al fine di garantire un’adeguata programmazione territoriale, con la L.R. 14/03 è
stata costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le organizzazioni del
commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e
la cui composizione e modalità di funzionamento verranno fissate con atto della Giunta
regionale.
I Comuni, nello stabilire i criteri di cui sopra, potranno individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto
stabilito all’art. 8 della L.R. 14/99.
Il Comune può interdire l’attività di somministrazione di bevande alcoliche in
relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico (art. 7, c. 2, L.R. 14/03).
Gli esercizi di cui all’art. 7, c. 1, L.R. 14/03 (esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione), hanno facoltà di
vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
Il soggetto titolare dell’impresa individuale che intende inoltrare presso lo sportello unico istanza di autorizzazione al pubblico esercizio di somministrazione alimenti e
bevande (ovvero il legale rappresentante della società o suo delegato nel caso in cui il
richiedente sia una società) deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio
(R.E.C.) per la somministrazione di alimenti e bevande presso la competente camera di
commercio (di residenza del titolare o del legale rappresentante della società).
In Emilia-Romagna i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dall’art. 6 L.R. 14/03:
• requisiti morali di cui all’art. 5, cc. 2, 3 e 4, D.Lgs. 114/98 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, c. 4, della legge del
15 marzo 1997, n. 59). In caso di società, associazioni o organismi collettivi,
tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona
delegata all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 252/98 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
187
ATTIVITÀ ECONOMICHE
188
• possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione EmiliaRomagna o da un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all’attività di preparazione e somministrazione di bevande e
alimenti;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio,
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in
qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla L. 426/71 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.
In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all’attività di somministrazione.
• Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in
conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed
aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, si applica quanto previsto dal D.Lgs.
229/02 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle
direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che
completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).
Come già specificato, in Emilia-Romagna a seguito dell’entrata in vigore della L.R.
14/03 ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è
richiesto il requisito di iscrizione al R.E.C.
È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
Requisiti dell’impianto
• I locali in cui si intende svolgere l’attività devono presentare caratteristiche
costruttive conformi al disposto del D.M. del 17 febbraio 1992, n. 564, in mate-
ATTIVITÀ ECONOMICHE
ria di sorvegliabilità di locali adibiti al pubblico esercizio di somministrazione
alimenti e bevande.
• Per quanto attiene la prevenzione incendi, con circolare 36/85, art. 9, il ministero dell’interno ha chiarito che “i ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83 del decreto ministeriale del 16 febbraio 1982 (locali di
spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti) e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte
dei comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, punto 5,
del D.P.RT. 577/1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi
impianti di produzione calore di cui al punto 91 del decreto ministeriale citato”.
• L’art. 18 L.R. 14/03 disciplina le modalità di pubblicità dei prezzi.
Modalità di autorizzazione
Allo stato attuale la normativa statale in materia prevede che le autorizzazioni alla
somministrazione di alimenti e bevande siano sottoposte a contingente numerico; pertanto il rilascio di nuove autorizzazioni può avvenire solo a seguito di restituzioni, revoche o decadenze di autorizzazioni già esistenti nel territorio comunale.
Il subingresso in esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande
già autorizzato che avvenga per:
• trasferimento della gestione attraverso un contratto di usufrutto, comodato od
affitto d’azienda;
• trasferimento della titolarità (proprietà) per atto tra vivi, attraverso un contratto
di permuta, donazione o compravendita;
• trasferimento della titolarità (proprietà) a causa di morte, per successione ereditaria;
• può essere autorizzato sulla base di apposita istanza da inoltrare presso lo sportello unico.
Nel caso in cui la richiesta di subingresso sia invece accompagnata da variazione
in diminuzione od aumento della superficie dei locali ovvero da significative modifiche
del lay-out degli stessi a seguito di opere edilizie (es. spostamento pareti murarie), il
rilascio dell’autorizzazione da parte dello sportello unico è subordinato all’acquisizione
di nuovo parere igienico-sanitario ed alla verifica della rispondenza della situazione in
progetto ai requisiti igienico-sanitari ed ai criteri di sorvegliabilità interna ed esterna
dell’esercizio.
Infine il trasferimento, ovvero lo spostamento di sede di un pubblico esercizio nell’ambito del territorio comunale, deve avvenire nel rispetto della pianificazione di zona
vigente in ambito comunale.
In Emilia-Romagna, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14/03, l’apertura, il
trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata
189
ATTIVITÀ ECONOMICHE
190
dal Comune competente per territorio (art. 8), non subordinata a contingentamento
numerico.
L’autorizzazione all’apertura ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato
all’accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 6, cc. 1, 2 e 3, L.R.
14/03, nonché al rispetto dei criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell’art. 4, c. 2. L’autorizzazione ha la durata di cui all’art. 14, c. 1, L.R. 14/03 (“Le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni
momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi”), ed è soggetta a decadenza, sospensione e revoca nei casi di cui
all’art. 15.
Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative
agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai 60 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande
devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego,
nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/90 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
Il Comune può stabilire i casi in cui l’autorizzazione per il trasferimento di sede e
l’ampliamento di superficie di tutti gli esercizi di cui alla L.R. 14/03 è sostituita da
denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 L. 241/90. In tali casi il Comune determina le modalità di effettuazione della denuncia.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui all’art. 8 L.R. 14/03 abilitano all’installazione ed all’uso di apparecchi
radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i
locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
Le stesse autorizzazioni abilitano inoltre all’effettuazione di piccoli trattenimenti
musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove
la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di
biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo
il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di
prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell’autorizzazione all’avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, cc. 1, 2 e 3, L.R. 14/03 (art. 13 – Subingresso).
Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti deve essere
dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell’attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 L. 241/90 al Comune in cui ha sede l’esercizio e può non
implicare il rilascio di una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Per quanto concerne gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 16 L.R. 14/03 sono rimessi
alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal Comune.
Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l’orario prescelto. I
Comuni stabiliscono le modalità e i tempi della comunicazione.
Ai sensi dell’art. 17 L.R. 14/03, la chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l’esposizione di apposito cartello leggibile dall’esterno e, se di durata superiore a 30
giorni consecutivi, anche al Comune, fatta salva l’osservanza dei turni di apertura di
cui sopra.
Normativa
Nazionale
L. 283/62 - Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e
delle bevande.
L. 287/91 - Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici
esercizi.
D.Lgs. 123/93 - Controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
D.P.R. 327/80 - Regolamento di esecuzione della L. 283/1962.
D.P.R. 376/95 - Atti di indirizzo per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale
degli alimenti e bevande.
D.P.R. 235/01 - Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio
della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.
D.M. 564/92 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a
pubblici esercizi.
D.M. 534/94 - Regolamento recante modificazioni al regolamento 564/1992.
D.M. 206/96 - Additivi e coloranti.
D.M. del 12/04/1996 - Impianti termici e cucine a G.P.L.
D.M. del 3/12/2001 - Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi
pubblici.
Circ. Min. Interno 36/85 - art. 9 - Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di
vigenti disposizioni e pareri espressi dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.
Circolari Min. Sanità 21/95 e 1/98 - Linee guida per l’elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica.
191
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Lett.-circ. prot. 8242/4183 del 5/04/1979 - Impianti di cucina e di lavaggio stoviglie funzionanti a gasolio, a gas metano e/o a G.P.L. a servizio di ristoranti, mense collettive,
alberghi, ospedali e simili.
Regionale
192
L.R. 14/03 - Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande
Del. G.R. 1825/03, Fissazione dei requisiti ai fini dell’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 4 della L.R. n. 14/03.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’apertura di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e
bevande
• Autorizzazione al subingresso in pubblico esercizio di somministrazione alimenti e
bevande
• Autorizzazione al trasferimento di pubblico esercizio di somministrazione alimenti
e bevande
• Autorizzazione sanitaria per attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande
• Comunicazione di cessazione di pubblico esercizio di somministrazione alimenti
e bevande
Di carattere generale
• Inquinamento acustico [Scheda B05]: cfr., in particolare, obbligo per pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi di predisposizione di documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento di impianti di cui alla presente scheda – art. 8, c. 2, l. d, L. 447/95
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
193
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
194
Scheda A42 - Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, paninoteche
Descrizione
I ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, paninoteche rientrano nella definizione di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/91
e s.s.m. di Tipo A: esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande,
comprese quelle alcoliche.
In Emilia-Romagna, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14/03, è stata individuata un’unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. In particolare, la L.R.
14/03 prevede all’art. 7 che i pubblici esercizi siano costituiti da un’unica tipologia
“per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione”.
Altre novità introdotte dalla legislazione regionale rispetto a quella statale
riguardano:
• l’eliminazione del contingentamento delle licenze;
• l’abolizione dell’iscrizione al R.E.C. (Registro esercenti il commercio);
• la semplificazione del processo di programmazione del settore in capo ai Comuni.
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14/03, in Emilia-Romagna ha dunque
cessato di avere diretta applicazione la L. 287/91, fatti salvi l’art. 4, c. 2, con riferimento
alle autorizzazioni di cui all’art. 8 della stessa legge regionale, e l’art. 9.
Ai sensi dell’art. 4 L.R. 14/03, per l’attuazione degli indirizzi generali di cui all’art.
3, la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla
popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni
delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra
domanda e offerta, la Giunta regionale fisserà, entro un anno dall’entrata in vigore della
ATTIVITÀ ECONOMICHE
L.R. 14/03, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive
di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliranno i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande.
Al fine di garantire un’adeguata programmazione territoriale, con la L.R. 14/03 è
stata costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le organizzazioni del
commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e
la cui composizione e modalità di funzionamento verranno fissate con atto della Giunta
regionale.
I Comuni, nello stabilire i criteri di cui sopra, potranno individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto
stabilito all’art. 8 della L.R. 14/99.
Il Comune può interdire l’attività di somministrazione di bevande alcoliche in
relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico (art. 7, c. 2, L.R. 14/03).
Gli esercizi di cui all’art. 7, c. 1, L.R. 14/03 (esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione), hanno facoltà di
vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
Il soggetto titolare dell’impresa individuale che intende inoltrare presso lo sportello unico istanza di autorizzazione al pubblico esercizio di somministrazione alimenti e
bevande (ovvero il legale rappresentante della società o suo delegato nel caso in cui il
richiedente sia una società) deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio
per la somministrazione di alimenti e bevande presso la competente Camera di Commercio (di residenza del titolare o del legale rappresentante della società).
In Emilia-Romagna i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dall’art. 6 L.R. 14/03:
• requisiti morali di cui all’art. 5, cc. 2, 3 e 4, D.Lgs. 114/98 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge del 15 marzo 1997, n. 59). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è
previsto l’accertamento di cui all’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 252/98 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
• possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
195
ATTIVITÀ ECONOMICHE
196
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione EmiliaRomagna o da un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all’attività di preparazione e somministrazione di bevande e
alimenti;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio,
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in
qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla L. 426/71 (disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.
In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all’attività di somministrazione.
• Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in
conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed
aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto
D.Lgs. 229/02 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).
Come già specificato, in Emilia-Romagna a seguito dell’entrata in vigore della L.R.
14/03 ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è
richiesto il requisito di iscrizione al R.E.C.
È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
Requisiti dell’impianto
• I locali in cui si intende svolgere l’attività devono presentare caratteristiche
costruttive conformi al disposto del D.M. del 17 febbraio 1992, n. 564, in mate-
ATTIVITÀ ECONOMICHE
ria di sorvegliabilità di locali adibiti al pubblico esercizio di somministrazione
alimenti e bevande.
• Per quanto attiene la prevenzione incendi, con circolare 36/85, art. 9, il Ministero dell’interno ha chiarito che “i ristoranti, bar e simili non rientrano tra le
attività di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (locali di
spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti) e
pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da
parte dei comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15,
punto 5, del D.P.R. 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i
relativi impianti di produzione calore di cui al punto 91 del decreto ministeriale citato”.
• L’art. 18 L.R. 14/03 disciplina le modalità di pubblicità dei prezzi.
Modalità di autorizzazione
Allo stato attuale la normativa statale in materia prevede che le autorizzazioni alla
somministrazione di alimenti e bevande siano sottoposte a contingente numerico; pertanto il rilascio di nuove autorizzazioni può avvenire solo a seguito di restituzioni, revoche o decadenze di autorizzazioni già esistenti nel territorio comunale.
Il subingresso in esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande
già autorizzato che avvenga per:
• trasferimento della gestione attraverso un contratto di usufrutto, comodato od
affitto d’azienda;
• trasferimento della titolarità (proprietà) per atto tra vivi, attraverso un contratto
di permuta, donazione o compravendita;
• trasferimento della titolarità (proprietà) a causa di morte, per successione ereditaria;
• può essere autorizzato sulla base di apposita istanza da inoltrare presso lo sportello unico.
Nel caso in cui la richiesta di subingresso sia invece accompagnata da variazione
in diminuzione od aumento della superficie dei locali ovvero da significative modifiche
del lay-out degli stessi a seguito di opere edilizie (es. spostamento pareti murarie), il
rilascio dell’autorizzazione da parte dello sportello unico è subordinato all’acquisizione
di nuovo parere igienico-sanitario ed alla verifica della rispondenza della situazione in
progetto ai requisiti igienico-sanitari ed ai criteri di sorvegliabilità interna ed esterna
dell’esercizio. Infine il trasferimento, ovvero lo spostamento di sede di un pubblico esercizio nell’ambito del territorio comunale, deve avvenire nel rispetto della pianificazione
di zona vigente in ambito comunale.
In Emilia-Romagna, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14/03, l’apertura, il
trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata
197
ATTIVITÀ ECONOMICHE
198
dal Comune competente per territorio (art. 8), non subordinata a contingentamento
numerico.
L’autorizzazione all’apertura ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato
all’accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 6, cc. 1, 2 e 3, L.R.
14/03, nonché al rispetto dei criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell’art. 4, c. 2, L.R. cit.
L’autorizzazione ha la durata di cui all’art. 14, c. 1, L.R. 14/03 (“Le autorizzazioni per
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in
ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti
soggettivi e oggettivi”), ed è soggetta a decadenza, sospensione e revoca nei casi di cui
all’art. 15.
Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, comunque non
superiore ai 60 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte
le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la
partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Il Comune può stabilire i casi in cui l’autorizzazione per il trasferimento di sede e
l’ampliamento di superficie di tutti gli esercizi di cui alla L.R. 14/03 è sostituita da
denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 L. 241/90. In tali casi il Comune determina le modalità di effettuazione della denuncia.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui all’art. 8 L.R. 14/03 abilitano all’installazione ed all’uso di apparecchi
radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i
locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
Le stesse autorizzazioni abilitano inoltre all’effettuazione di piccoli trattenimenti
musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove
la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di
biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo
il rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle in materia di sicurezza, di
prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione
dell’autorizzazione all’avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante
sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 3, L.R. 14/03 (art. 13 –
Subingresso).
Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all’art. 6
deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell’attività, salvo proroga
in comprovati casi di forza maggiore.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 al Comune in cui ha sede l’esercizio e può
non implicare il rilascio di una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Per quanto concerne gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 16 L.R. 14/03 sono rimessi
alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal Comune.
Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l’orario prescelto. I
Comuni stabiliscono le modalità e i tempi della comunicazione.
Ai sensi dell’art. 17 L.R. 14/03, la chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l’esposizione di apposito cartello leggibile dall’esterno e, se di durata superiore a 30
giorni consecutivi, anche al Comune, fatta salva l’osservanza dei turni di apertura di
cui sopra.
Normativa
Nazionale
L. 283/62 - Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e
delle bevande.
L. 287/91 - Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici
esercizi.
D.Lgs. 123/93 - Controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
D.P.R. 327/80 - Regolamento di esecuzione della L. 283/62.
D.P.R. 376/95 - Atti di indirizzo per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale
degli alimenti e bevande.
D.P.R. 235/01 - Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio
della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.
D.M. 564/92 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a
pubblici esercizi.
D.M. 534/94 - Regolamento recante modificazioni al regolamento 564/92.
D.M. 206/96 - Additivi e coloranti.
D.M. del 12/04/1996 - Impianti termici e cucine a G.P.L.
D.M. del 3/12/2001 - Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi
pubblici.
Circ. Min. Interno 36/85 - art. 9 - Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di
vigenti disposizioni e pareri espressi dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.
Circolari Min. Sanità 21/95 e 1/98 - Linee guida per l’elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica.
199
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Lett.-circ. prot. 8242/4183 del 5/04/1979 - Impianti di cucina e di lavaggio stoviglie funzionanti a gasolio, a gas metano e/o a G.P.L. a servizio di ristoranti, mense collettive,
alberghi, ospedali e simili.
Regionale
200
L.R. 14/03 - Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Del. G.R. 1825/03 - Fissazione dei requisiti ai fini dell’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 4 della L.R. n. 14/03.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione all’apertura di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e
bevande
• Autorizzazione al subingresso in pubblico esercizio di somministrazione alimenti e
bevande
• Autorizzazione al trasferimento di pubblico esercizio di somministrazione alimenti
e bevande
• Autorizzazione sanitaria per attivita’ di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande
• Comunicazione di cessazione di pubblico esercizio di somministrazione alimenti
e bevande
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce n. 10 “Cucine, ristorazione collettiva e mense” di cui all’Allegato I “Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” al D.M. 25/07/1991
• Inquinamento acustico [Scheda B05]: cfr. in particolare obbligo per pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi di predisposizione di
documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al
potenziamento di impianti di cui alla presente scheda – art. 8, c. 2, l. d, L. 447/95.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
201
ATTIVITÀ ECONOMICHE
202
Scheda A43 - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a domicilio
del consumatore
Descrizione
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del consumatore
(catering) è individuata dall’art. 3, c. 6, l. a) della L. 287/91. Tale comma in particolare
prevede che le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande a domicilio
del consumatore non sono sottoposte a contingente numerico.
In Emilia-Romagna, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14/03, è stata individuata un’unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. In particolare, la L.R.
14/03 prevede all’art. 7 che i pubblici esercizi siano costituiti da un’unica tipologia
“per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione”.
Altre novità introdotte dalla legislazione regionale rispetto a quella statale, rilevanti ai fini dell’esercizio dell’attività di cui alla presente scheda, riguardano l’abolizione dell’iscrizione al R.E.C. (Registro esercenti il commercio).
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14/03, in Emilia-Romagna ha dunque
cessato di avere diretta applicazione la L. 287/91, fatti salvi l’art. 4, c. 2, con riferimento
alle autorizzazioni di cui all’art. 8 della legge regionale stessa, e l’art. 9.
L’applicabilità della L.R. 14/03 all’attività di cui alla presente scheda è stabilita
dall’art. 2, c. 3: “La presente legge disciplina altresì le attività di somministrazione di
alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente
adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali
non aperti al pubblico”.
I criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 4, c. 2, L.R. 14/03, non si
applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione
di alimenti e bevande da effettuarsi a domicilio del consumatore di cui alla presente
scheda (art. 4, c. 5, L.R. 14/03).
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
Il soggetto titolare dell’impresa individuale che intende inoltrare presso lo sportello unico istanza di autorizzazione al pubblico esercizio di somministrazione alimenti e
bevande (ovvero il legale rappresentante della società o suo delegato nel caso in cui il
richiedente sia una società) deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio
(R.E.C.) per la somministrazione di alimenti e bevande presso la competente Camera di
Commercio (di residenza del titolare o del legale rappresentante della società).
In Emilia-Romagna i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dall’art. 6 L.R. 14/03:
• requisiti morali di cui all’art. 5, cc. 2, 3 e 4, D.Lgs. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L.
del 15 marzo 1997, n. 59). In caso di società, associazioni o organismi collettivi,
tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona
delegata all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 252/98 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
• possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all’attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio,
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in
qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla L. 426/71 (disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.
In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all’attività di somministrazione.
• Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in
conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed
aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività princi-
203
ATTIVITÀ ECONOMICHE
pale all’interno dell’Unione europea, si applica quanto previsto dal D.Lgs.
229/02 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle
direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che
completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).
204
Come già specificato, in Emilia-Romagna a seguito dell’entrata in vigore della L.R.
14/03 ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è
richiesto il requisito di iscrizione al R.E.C.
Modalità di autorizzazione
Il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del
consumatore è soggetto a denuncia di inizio attività da presentare presso il Comune. L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dell’autorizzazione sanitaria.
Normativa
Nazionale
L. 287/91 - Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici
esercizi
Regionale
L.R. 14/03 - Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
Del. G.R. 1825/03 - Fissazione dei requisiti ai fini dell’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 4 della L.R. n. 14/03.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Denuncia di inizio attività di somministrazione alimenti e bevande a domicilio del
consumatore (catering)
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Sanità
205
Scheda A44 - Farmacie
Descrizione
La farmacia è definita come struttura sanitaria integrata nell’ambito del servizio sanitario nazionale, con funzione di erogazione di medicinali e di ogni altra prestazione connessa alla salute del cittadino per la quale risulta eventualmente autorizzabile/autorizzata.
La normativa vigente in materia prevede infatti che la dispensazione al pubblico,
anche nell’ambito dell’assistenza domiciliare, dei medicinali comunque classificati è
riservata in via esclusiva alle farmacie pubbliche e private, tutte convenzionate ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.
Nel caso particolare degli istituti di ricovero e case di cura private e per tutte le
altre strutture pubbliche e private ove vengono utilizzati farmaci, l’approvvigionamento,
la conservazione, l’allestimento e la distribuzione degli stessi è affidata a servizi autonomi di farmacia interna operanti sotto la responsabilità di personale farmacista.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Riserva al farmacista della titolarità della farmacia e della posizione di socio di
società titolare di farmacia; il farmacista può essere titolare di una sola farmacia
o in alternativa partecipare ad una sola società titolare di farmacia ai sensi dell’art. 7 della L. 362/91 e s.m.i.
• La qualificazione di base del farmacista si ottiene con il conseguimento della
laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) in una delle
29 Facoltà di Farmacia delle Università italiane. Entrambi i titoli accademici non
abilitano però di per sé all’esercizio della professione di farmacista, che è subordinato al superamento dell’esame di Stato. Questo può essere sostenuto dal laureato in Farmacia anche immediatamente dopo il conseguimento del titolo acca-
ATTIVITÀ ECONOMICHE
206
demico, poiché egli effettua il richiesto periodo di tirocinio pratico durante il
corso degli studi. Il laureato in CTF, invece, può sostenere l’esame di Stato solo
dopo aver compiuto, successivamente alla laurea, il periodo di pratica semestrale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale, sotto la sorveglianza
del servizio farmaceutico dell’ospedale. L’esame di Stato dà diritto all’iscrizione
all’Albo professionale, condizione imprescindibile per poter esercitare la professione del farmacista, e a cui possono essere iscritti anche cittadini comunitari.
• La titolarità di una farmacia e la partecipazione alle società di cui all’art. 7 della
L.362/91 e s.m.i., è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente
pubblico e privato, nonché con la posizione di titolare o gestore provvisorio di
altra farmacia, anche stagionale, di informatore scientifico dell’industria farmaceutica, di direttore di officina di produzione di medicinali, cosmetici o presidi
medico-chirurgici e di responsabile di magazzino o di deposito di medicinali.
– Requisiti per l’esercizio di attività di commercio.
Requisiti dell’impianto
• Disponibilità di attrezzature e locali idonei a garantire ottimali condizioni di
conservazione e distribuzione dei medicinali; in particolare, l’esercizio dovrà
essere provvisto di frigorifero ed armadi termostatici, di un piano di appoggio
per preparazioni galeniche dotato di cappa di raccolta dei vapori collegata con
condotto autonomo di esalazione sfociante all’esterno e di ogni altro sistema di
aspirazione previsto dalla vigente Farmacopea Ufficiale, delle attrezzature e
degli strumenti previsti da quest’ultima, di un magazzino deposito per i farmaci e di servizi igienici ed armadietti-spogliatoi per il personale.
Modalità di autorizzazione
L’autorizzazione all’apertura di un nuovo esercizio farmaceutico è subordinata alla
verifica del rispetto dei vincoli di programmazione territoriale. Il numero delle autorizzazioni all’apertura di farmacie sul territorio comunale è infatti limitato ed è stabilito in
modo che vi sia una farmacia ogni 2.500 abitanti.
La distanza tra farmacie operanti nel medesimo ambito territoriale non può essere
inferiore a 300 metri ed è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli
ingressi delle farmacie. La popolazione eccedente rispetto al suddetto parametro è computata ai fini dell’apertura di una nuova farmacia qualora sia pari ad almeno i due terzi
del parametro stesso.
Nei Comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti può essere istituita una farmacia.
Il conferimento della titolarità delle farmacie che risultino disponibili per l’esercizio da parte di privati avviene sulla base di una graduatoria regionale.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Alla graduatoria possono accedere i cittadini italiani o di un altro Stato membro
della Unione europea, iscritti all’albo professionale dei farmacisti in Italia, che non
abbiano compiuto i 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande. È consentito accedere anche a più graduatorie contemporaneamente.
La graduatoria deve essere formata ogni tre anni e vi si accede, previa domanda da
presentarsi entro il 31 gennaio di ogni terzo anno solare successivo a quello di formazione della graduatoria precedente, dopo aver superato una prova attitudinale da svolgersi
esclusivamente con sistemi informatizzati su materie dei gruppi disciplinari chimicofarmaceutico, tecnico legislativo, farmacologico.
Al conferimento della titolarità delle farmacie eventualmente disponibili si provvede almeno ogni tre mesi.
Il farmacista che abbia accettato la farmacia assegnatagli viene escluso dalla graduatoria della Regione nella quale si trova la farmacia.
Il farmacista che abbia ceduto la sua farmacia viene escluso da tutte le graduatorie
per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del provvedimento di riconoscimento
del trasferimento di titolarità.
La graduatoria è utilizzabile fino alla pubblicazione della successiva.
In caso di inosservanza dei termini previsti, viene nominato un Commissario ad
acta secondo le procedure del decreto legislativo 112/98.
In caso di sospensione temporanea di un esercizio farmaceutico già funzionante,
questo viene affidato in gestione provvisoria in base alla graduatoria regionale in precedenza richiamata e descritta; il farmacista al quale viene affidata la gestione provvisoria
non è comunque escluso dalla graduatoria.
Il gestore provvisorio non è soggetto agli obblighi di cui all’art. 110 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/34.
La gestione provvisoria della farmacia non è prevista in caso di interruzione di un
esercizio farmaceutico già funzionante dovuta alla rinuncia o decadenza del titolare nonché per le farmacie di nuova istituzione; in questo caso infatti si procede all’assegnazione in base alla graduatoria regionale in precedenza esaminata.
Il trasferimento di una farmacia in altri locali nell’ambito del Comune è subordinato alla presentazione di apposita istanza presso lo sportello comunale. L’autorizzazione al trasferimento sarà rilasciata previa verifica che i nuovi locali siano situati a una
distanza dagli altri esercizi non inferiore a 300 metri ed in modo da soddisfare le esigenze dell’assistenza farmaceutica della popolazione. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli ingressi delle farmacie. Si applica la disciplina
del silenzio-assenso contenuta nell’art. 20 della legge 241/90 e s.m.i. e nel relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 300/92 come modificato dal D.P.R. 407/94.
Ai fini del trasferimento della titolarità dell’esercizio farmaceutico e della cessione delle quote di società di cui all’art. 7 L. 362/91, è necessario che siano decorsi tre
anni dal conseguimento della titolarità o dall’acquisizione delle quote e che il farmacista acquirente sia in possesso della idoneità conseguita per superamento della prova
attitudinale di ingresso nella graduatoria regionale per il conferimento della titolarità di
un esercizio farmaceutico.
207
ATTIVITÀ ECONOMICHE
In caso di morte del titolare dell’esercizio farmaceutico, gli eredi possono continuare la gestione della farmacia, sotto la responsabilità di un direttore farmacista, per un
periodo di due anni dall’apertura della successione entro il quale la titolarità dell’esercizio deve essere effettivamente trasferita a favore di soggetto in possesso di idoneità.
Il termine di cui sopra si applica anche nel caso di morte del titolare di partecipazione societaria di cui all’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
208
Normativa
Nazionale
R.D. 1265/34 - Testo unico delle leggi sanitarie.
R.D. 1706/38 - Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico.
L. 283/62 - Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.O. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
L. 221/68 - Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.
L. 475/68 - Norme concernenti il servizio farmaceutico.
L. 892/84 - Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazione della legge 1/04/1968, n. 475, e della legge 22/02/1981, n. 34.
L. 713/86 - Norme per l’attuazione delle direttive della comunità economica europea
sulla produzione e la vendita dei cosmetici.
L. 362/91 - Norme per il riordino del settore farmaceutico.
L. 389/99 - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali.
D.Lgs. 233/46 - Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell’esercizio delle professioni stesse.
D.Lgs. 178/91 - Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali.
D.Lgs. 109/92 - Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
D.Lgs. 111/92 - Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare.
D.Lgs. 119/92 - Attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.
D.Lgs. 538/92 - Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano.
D.Lgs. 539/92 - Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione dei
medicinali per uso umano.
D.Lgs. 540/92 - Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l’etichettatura ed il
foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.
D.Lgs. 541/92 - Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
D.Lgs. 185/95 - Attuazione della direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici.
D.Lgs. 44/97 - Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE,
75/319/CEE relative ai medicinali.
D.Lgs. 46/97 - Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
D.Lgs. 114/98 - Riforma commercio L. 5/2/92 n. 175. Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
D.P.R. 221/50 - Approvazione dei regolamento per la esecuzione del decreto legislativo
13 settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.
D.P.R. 1275/71 - Regolamento per l’esecuzione della legge 2/04/1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico.
D.P.R. 309/90 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
D.P.R. 371/98 - Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.
D.P.C.M.. 298/94 - Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9 della L. 8/11/91, n.
362 concernente norme di riordino del settore farmaceutico.
Regionale
L.R. 19/82 - Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica,
veterinaria e farmaceutica.
L.R. 3/99 - Riforma del sistema regionale e locale.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Accesso alla graduatoria regionale di assegnazione della titolarità di esercizio farmaceutico
• Autorizzazione all’apertura di esercizio farmaceutico sul territorio comunale
• Autorizzazione al cambio di titolarità di esercizio farmaceutico sul territorio comunale
• Autorizzazione alla gestione provvisoria di esercizio farmaceutico per decesso del
titolare
209
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
210
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
211
Scheda A45 - Strutture per anziani
Descrizione
La Del.G.R. 564/00 (Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e
malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34) individua le seguenti
tipologie di strutture per anziani:
• centro diurno assistenziale (definito come “struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non autosufficienza”
con capacità ricettiva che va di norma da un minimo di 5 ad un massimo di
25 ospiti);
• comunità alloggio (definita come “struttura socio-assistenziale residenziale di
ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado
lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà” con
capacità ricettiva di norma pari ad una massimo di 12 ospiti);
• casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani (definita come “struttura
socio-assistenziale a carattere residenziale destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve” con capacità ricettiva non superiore ai 120 posti
residenziali);
• casa protetta/RSA (definita come “struttura sociosanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni
ospedaliere” con capacità ricettiva pari – di norma – ad un massimo di 60 posti
residenziali con un’organizzazione degli spazi e delle prestazioni per nuclei di
ospiti di circa 20-30 persone ciascuno. Le strutture con capacità ricettiva superiore, che in ogni caso non può superare il limite di 120 posti, devono anch’esse organizzare gli spazi e le prestazioni per nuclei di circa 20-30 persone ciascuno).
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
212
Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario. Il direttore sanitario deve
essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in
enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
Requisiti dell’impianto
La Del.G.R. 564/00 definisce i requisiti generali comuni a tutte le strutture indipendentemente dalla tipologia e specifici rispetto a quest’ultima con riferimento alla
capacità ricettiva, agli aspetti strutturali, organizzativo-funzionali, di personale.
Modalità di autorizzazione
L’impianto di una struttura per anziani è soggetto al rilascio di specifica autorizzazione comprensiva, oltre che della concessione edilizia e del certificato di conformità edilizia dei locali, dell’autorizzazione al funzionamento introdotta con L.R. 34/1998, art. 1.
L’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e sociosanitarie comprende in sé anche l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie previste
dagli standard minimi stabiliti per ciascuna delle tipologie di strutture indicate nella
parte II della direttiva citata (Del.G.R. 564/00).
Laddove in una struttura si svolgano altre attività sanitarie, ulteriori rispetto ai
requisiti minimi stabiliti per ciascuna tipologia di struttura, ovvero si svolgano attività
sanitarie destinate anche ad utenza esterna alla struttura, queste devono essere autorizzate ai sensi del D.P.R. del 14 gennaio 1997 e della L.R. 34/98 e successive disposizioni
attuative. L’autorizzazione al funzionamento deve essere acquisita prima dell’inizio dell’attività della struttura.
Sono altresì soggette a preventiva autorizzazione al funzionamento, secondo le
modalità di seguito specificate, tutte le trasformazioni e/o gli ampliamenti di strutture
già autorizzate che comportino il rilascio di concessione edilizia o che modifichino la
capacità ricettiva autorizzata.
Sono inoltre soggette a preventiva autorizzazione al funzionamento secondo le
modalità sopra indicate, le trasformazioni consistenti nella modifica di tipologia di struttura tra quelle previste nella parte II della direttiva citata.
Ai sensi dell’art. 3, c. 2 L.R. 34/98, per l’attività istruttoria delle domande di autorizzazione al funzionamento lo sportello unico si avvale della commissione di cui al
paragrafo 6.2 della direttiva citata.
In casi eccezionali e straordinari, da indicare espressamente nell’atto di autorizzazione, lo sportello unico può autorizzare provvisoriamente una struttura fatto salvo even-
ATTIVITÀ ECONOMICHE
tuali prescrizioni di interventi edilizi di lieve entità, da effettuarsi entro il termine massimo di 18 mesi non prorogabili, previa acquisizione del parere della commissione in
ordine al fatto che gli interventi prescritti non pregiudicano la sicurezza o l’incolumità
degli ospiti o degli operatori, nonché la funzionalità della struttura al servizio per il quale è destinata.
In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni provvisorie per quanto
attiene ai requisiti funzionali ed organizzativi, salvo il caso di oggettiva carenza di personale educativo od addetto all’assistenza di base in possesso dei titoli ed attestati di cui
al paragrafo 5.2.1 della direttiva citata, attestata dall’amministrazione provinciale; in
questi casi occorre che per il personale privo di qualifica sia verificato almeno il possesso della necessaria esperienza e capacità professionale, maturata in strutture della stessa
od analoga tipologia di quella oggetto di autorizzazione al funzionamento, valutabile dal
curriculum posseduto.
L’amministrazione provinciale, nell’attestazione di cui sopra, indica i tempi previsti per l’attuazione delle attività formative specifiche, nell’ambito della propria programmazione e tenuto conto della durata dei diversi percorsi formativi. Sulla base dell’attestazione provinciale lo sportello unico fissa i termini dell’autorizzazione provvisoria, previa
acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante della struttura di impegno ad
avviare a formazione o riqualificazione gli operatori interessati nei termini indicati.
Non sono soggette, ai sensi della direttiva cit., all’obbligo di autorizzazione al funzionamento:
• le strutture con finalità prettamente abitative;
• gli appartamenti protetti ed i gruppi appartamento per anziani e disabili, le case
famiglia, che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti.
Il soggetto gestore di queste strutture è comunque tenuto a comunicare l’avvio di
tali attività con le modalità di cui al paragrafo 9.1 della direttiva stessa. In particolare la
comunicazione – finalizzata all’esercizio dell’attività di vigilanza – deve essere effettuata entro 60 giorni dall’avvio dell’attività.
Normativa
Nazionale
D.P.R. del 14/01/1997 - Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private.
D.M. del 18/09/2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
213
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Regionale
214
L.R. 5/94 - Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani
non autosufficienti.
L.R. 34/98 - Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale.
Del. G.R. 39/00 - Criteri per la programmazione delle risorse di edilizia residenziale pubblica – Programma 1999/2000 – Bando per la realizzazione di alloggi sociali.
Del. G.R. 270/00 - Direttiva concernente i requisiti ed i criteri di realizzazione di alloggi
con servizi per anziani nell’ambito del programma di interventi pubblici di edilizia abitativa per il triennio 2000/2002.
Del. G.R. 564/00 - Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati
di aids, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie
Di carattere generale
• Inquinamento acustico [Scheda B05]: cfr. in particolare obbligo di valutazione
previsionale di clima acustico stabilito dall’art. 8, c. 2, l. c della legge 447/95
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
215
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Servizi
216
Scheda A46 - Agenzie di viaggio
Descrizione
La L.R. 23/97 definisce le agenzie di viaggio e turismo come “imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per
gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni per singole
persone e per gruppi con vendita diretta al pubblico o con vendita diretta di
viaggi e soggiorni organizzati dall’agenzia medesima o da una delle imprese di
cui alla lett. a) o di altre agenzie;
c) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o gruppi, dalle imprese di cui alle lett. a)e b)”.
Oltre alle attività principali in precedenza elencate, le agenzie di viaggio possono
svolgere le attività accessorie, secondo l’articolo 3.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• La persona fisica titolare di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e di turismo, ovvero il rappresentante legale in caso di società,
ovvero, in vece di entrambi, il preposto alla direzione tecnica dell’agenzia, deve
risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 9 della L.
217/83:
– conoscenza dell’amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio;
– conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
– conoscenza di almeno due lingue straniere;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
– il rilascio dell’autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
• Qualora la persona fisica titolare dell’autorizzazione non presti con carattere di
continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui sopra
dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrabile attestando di essere
nelle condizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. 392/91 ovvero di aver superato apposito
esame di idoneità tecnica.
Le condizioni di cui all’art. 4 D.Lgs. 392/91 riguardano:
a) i requisiti di onorabilità e capacità finanziaria;
b) la capacità professionale;
c) la certificazione dell’attività svolta.
Requisiti dell’impianto
• Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie che svolgono
attività di vendita ed intermediazione devono possedere i seguenti requisiti
strutturali:
a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;
b) insegne visibili dell’attività dell’impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.
• La denominazione prescelta per l’agenzia, da indicare obbligatoriamente in
sede di presentazione presso lo sportello unico dell’istanza di apertura, non
dovrà risultare uguale ad altre già esistenti ed utilizzate sul territorio nazionale
o tale da confondersi con queste ultime. Non può in ogni caso essere adottata la
denominazione di regioni e comuni italiani.
Modalità di autorizzazione
L’apertura di agenzie di viaggio e turismo e l’esercizio delle relative attività sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia.
Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione è disposto a seguito dell’istruttoria effettuata dalla provincia stessa sulla base della domanda presentata allo sportello unico dal soggetto interessato; la domanda, in bollo, dovrà essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti come obbligatori per legge ai fini dell’esercizio
dell’attività di cui trattasi (cfr. specifica sezione di cui alla presente scheda) nonché del progetto di utilizzazione dei locali, di una relazione tecnico-illustrativa e delle planimetrie. La
domanda dovrà indicare anche la denominazione prescelta per la instituenda agenzia.
L’apertura di una sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo anche da
parte di agenzie con sede principale in altre regioni è soggetta a preventiva comunicazione da inoltrare alla Provincia.
217
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
218
L. 1084/77 - Ratifica della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) fatta a Bruxelles il 23 aprile 1970.
L. 135/01 - Riforma della legislazione nazionale del turismo.
D.Lgs. 392/91 - Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli
agenti di viaggio e turismo, a norma dell’art.16 della L. 29/12/1990 n. 428.
D.Lgs. 111/95 - Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze
ed i circuiti “tutto compreso”.
Regionale
L.R. 23/97 - Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo.
L.R. 46/01 - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1997 n. 23 “Disciplina delle attività
delle agenzie di viaggio e turismo”.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione della provincia all’apertura di agenzie di viaggio e turismo
• Autorizzazione della provincia a seguito di modifica dell’attività autorizzata o della
denominazione o del titolare dell’agenzia di viaggio e turismo
• Comunicazione di apertura di una sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio
e turismo
• Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio di attività di agenzia di viaggio per
modifica dell’ubicazione, del titolo di utilizzo e della destinazione d’uso della sede
o per avvicendamento della persona preposta alla direzione tecnica dell’agenzia
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
219
ATTIVITÀ ECONOMICHE
220
Scheda A47 - Autoscuole
Descrizione
L’art. 123 D.Lgs. 285/92 definisce autoscuole le scuole per l’educazione stradale,
l’istruzione e la formazione dei conducenti.
Ai sensi dell’art. 1 D.M. 317/95, oltre all’attività di insegnamento alla guida, così
come previsto all’art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, le autoscuole possono svolgere anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell’idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni,
nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6,
7 e 8 della legge 264/91.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Ai sensi dell’art. 2 D.M. 317/95, le persone fisiche o giuridiche che intendono
ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola debbono dimostrare un’adeguata capacità finanziaria.
• L’autorizzazione ai fini dell’esercizio dell’attività di cui trattasi prevista dall’art.
123 del D.Lgs. 285/92 può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche, a società
o ad enti. Il titolare dell’autorizzazione in parola deve avere la gestione diretta e
personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendo del
suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od
enti, l’autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.
• Il c. 5 dell’art. 123 stabilisce che l’autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione
ATTIVITÀ ECONOMICHE
quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti indicati, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta
dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di
società od enti, alla persona da questi delegata.
• Ai sensi dell’art. 123, c. 6, l’autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a
misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, c.1, D.Lgs. 285/92.
Requisiti dell’impianto
• L’autoscuola deve possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e
disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più
scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall’ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti,
le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte (art. 123 cit., c. 7).
• L’art. 8 del D.M. 317/95 stabilisce che l’autoscuola deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all’abilitazione posseduta dal
titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.
Gli insegnanti ed istruttori, per esercitare l’attività, sono autorizzati dalle province.
L’art. 9 del citato decreto ministeriale stabilisce i requisiti morali e titoli per l’ammissione agli esami di insegnante ed istruttore.
• I locali dell’autoscuola e dei centri di istruzione riconosciuti idonei dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione devono rispondere ai requisiti
indicati dall’art. 3.
• L’arredamento dell’aula d’insegnamento deve essere costituito dagli elementi
indicati dall’art. 4.
Modalità di autorizzazione
L’art. 123 D.Lgs. 285/92 stabilisce che le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte
degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. I compiti delle province
in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti
sulla base di apposite direttive emanate dal ministro dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull’insegnamento e per la
221
ATTIVITÀ ECONOMICHE
222
limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all’indice della
motorizzazione e alla estensione del territorio.
Ai sensi dell’art. 1 D.M. 317/95, le nuove autorizzazioni all’esercizio dell’attività
di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un’autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.
Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che abbiano
almeno 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.
Normativa
Nazionale
L. 870/86 - Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del ministero dei trasporti.
L. 264/91 - Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
L. 11/94 - Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi.
D.Lgs. 285/59 - Nuovo codice della strada.
D.P.R. 495/92 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
D.M. 317/95 - Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole.
D.M. 391/97 - Regolamento recante norme per l’abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9,
comma 3, e 14, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, concernente
la disciplina dell’attività delle autoscuole.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per DIA/permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Autorizzazione della Provincia all’esercizio di autoscuola rilasciata dalla Provincia
per l’esercizio di due tipologie di attività: scuola guida (autorizzazione vera e
propria); svolgimento delle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di
guida (tesserino).
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Sono necessarie autorizzazioni distinte per ogni sede di autoscuola. L’apertura
di nuove autoscuole dipende dal programma numerico. Sono in ogni caso consentiti trasferimenti di titolarità delle autorizzazioni esistenti, in caso di cessione d’azienda, e trasferimenti di sedi di autoscuole sul territorio provinciale. Per
quest’ultimo caso i trasferimenti avvengono all’interno del territorio comunale
tenendo conto della distanza prevista dal regolamento provinciale.
• Autorizzazione della provincia alla variazione di sede di autoscuola
• Autorizzazione della provincia alla variazione dell’organico di autoscuola
• Autorizzazione della provincia alla sostituzione temporanea di personale docente
di autoscuola
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
223
ATTIVITÀ ECONOMICHE
224
Scheda A48 - Imprese di pulizie
Descrizione
L’attività di impresa di pulizie è in particolare disciplinata dalla L. 82/94. Il campo di applicazione di tale legge nello specifico interessa le attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Un’impresa può esercitare una o più di questa
specializzazioni. I requisiti richiesti non sono però uniformi, sono uguali per le attività
di pulizia e disinfezione, mentre sono più severi per le altre specializzazioni. Sono considerate attività di pulizia quelle relative al complesso di procedimenti e operazioni atte
a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza.
La legge riguarda i soggetti ricadenti nella qualifica di impresa ai sensi delle disposizioni del registro imprese e non interessa altri soggetti quali collaboratori domestici,
portieri o addetti alla pulizia di condomini o simili, la cui attività viene esercitata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, instauratosi direttamente col committente.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa di pulizia è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
• requisiti di onorabilità di cui all’art. 2 L. 82/94: “Le imprese di pulizia possono
richiedere l’iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 (impresa di
pulizia individuale o societaria):
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza
di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o
sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o
alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di
ATTIVITÀ ECONOMICHE
un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n.
575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in
corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’articolo 513-bis del codice penale;
e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia
di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa”.
I requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti:
a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando
questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di
una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci
per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in
accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro
tipo di società, ivi comprese le cooperative”.
• requisiti di capacità economico finanziaria (iscrizione all’INPS e all’INAIL di
tutti gli addetti, assenza di protesti cambiari, esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli
affidamenti effettivamente accordati);
• requisiti di capacità tecnico organizzativa (che si intendono posseduti con la
preposizione alla gestione tecnica di una persona dotata dei requisiti tecnicoprofessionali);
• i requisiti tecnico-professionali, che si misurano nel possesso di adeguati titoli
di studio o attestati di qualifica a carattere tecnico, oppure con un’esperienza
professionale di almeno 2 anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di
almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
– Requisiti per l’esercizio di attività artigianale.
Modalità di autorizzazione
Le attività di pulizia (come quelle di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione
e di sanificazione) possono essere esercitate dopo l’iscrizione nell’albo delle imprese
artigiane, l’annotazione al registro imprese e l’effettuazione della denuncia di inizio attività presso lo sportello unico.
225
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
L. 82/94 - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
226
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per DIA/permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Denuncia di inizio attività di impresa di pulizie
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
227
Scheda A49 - Investigazioni private
Descrizione
L’esercizio dell’attività è subordinato al disposto dell’art. 134 T.U.L.P.S., il quale
stabilisce che: “senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati prestare opere di
vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o
ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati…”.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
• Possesso del requisito di capacità tecnica, soggettiva e oggettiva, necessaria per lo
svolgimento dell’attività (art. 136 T.U.L.P.S.): “La licenza (per l’esercizio di attività
di investigazioni o ricerche o raccolta informazioni per conto di privati) è ricusata
a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza
degli istituti già esistenti. La revoca della licenza importa l’immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio. L’autorizzazione può
essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico”.
• Possesso della cittadinanza italiana (art. 134 T.U.L.P.S.).
• Non aver riportato condanne per delitto non colposo (art. 134 T.U.L.P.S.).
• Non svolgere operazioni che comportino l’esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della libertà individuale (art. 134 T.U.L.P.S.).
– Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.
Modalità di autorizzazione
In merito alla licenza P.S. di cui all’art. 134 T.U.L.P.S., l’art. 257 del regolamento di
attuazione del T.U.L.P.S. stabilisce che: “La domanda per ottenere la licenza prescritta
ATTIVITÀ ECONOMICHE
228
dall’art. 134 della legge deve contenere l’indicazione del Comune o dei Comuni in cui
l’istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le operazioni singole o per
l’abbonamento, dell’organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate,
del turno di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia,
dell’orario e di tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito.
Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante l’assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per l’invalidità e la vecchiaia.
Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o ricerche per conto di
privati, occorre specificare, nella domanda, anche le operazioni all’esercizio delle quali
si chiede di essere autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneità.
L’atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e
l’approvazione delle tariffe, dell’organico, delle mercedi, dell’orario e dei mezzi per
provvedere ai soccorsi in caso di malattia.
Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell’istituto deve essere autorizzata dal Prefetto”.
Normativa
Nazionale
R.D. 773/31, artt. 134 – 140 - T.U.L.P.S.
R.D. 635/40, artt. 257 – 260 - Regolamento T.U.L.P.S.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Licenza ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. rilasciata dalla Prefettura per l’esecizio di attività di agenzia di investigazioni per conto di privati
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
229
ATTIVITÀ ECONOMICHE
230
Scheda A50 - Pompe funebri
Descrizione
Sono considerate agenzie di pompe funebri le imprese che effettuano, professionalmente e con finalità di lucro, un’attività di intermediazione a favore di terzi, con
assunzione e trattazione di affari altrui nel settore delle pompe funebri e con prestazione
della propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Per quanto sopra, affinché l’attività in
esame possa configurarsi come tale è necessario che:
• venga svolta con carattere di abitualità, potendo disporre di un’adeguata organizzazione strutturale e professionale, per quanto minima;
• il fine sia quello del lucro, con pagamenti secondo tariffa;
• si configuri come prestazione di opera, con obbligazione di fare;
• la prestazione abbia carattere pubblico e venga pertanto rivolta a chiunque ne
faccia richiesta;
• la prestazione consista in un’intermediazione, ovvero l’agenzia dovrà trattare
per conto di altri.
L’attività di agenzia deve necessariamente configurarsi come attività di intermediazione volta al disbrigo di pratiche amministrative quali denuncia del decesso, richiesta di tumulazione, trasporto da un comune all’altro, epigrafi, fiori, necrologi, certificati
di morte, disbrigo di eventuali ulteriori pratiche amministrative.
Nel caso in cui l’impresa oltre alle prestazioni di intermediazione diretta sopra
elencate fornisca anche bare, articoli ed arredi funebri, esercitando quindi un’attività di
commercio al dettaglio dei prodotti di cui sopra, occorrerà presentare presso lo sportello
unico la prevista comunicazione di apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione
della superficie di un esercizio di vicinato per commercio al dettaglio di prodotti non
destinati all’alimentazione.
La fornitura di servizi complementari quali l’addobbo di camere ardenti, l’adattamento dei feretri, le composizioni floreali comporta l’obbligo da parte dell’impresa di
iscrizione nel registro artigiani.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Ai fini dell’esercizio dell’attività di agenzia di onoranze funebri, è necessario possedere:
• requisiti soggettivi, ovvero dimostrare di essere in possesso della capacità di
obbligarsi, contraendo direttamente obbligazione senza necessità di assistenza
o rappresentanza (requisito attestato dal compimento del diciottesimo anno
d’età, dalla circostanza di non risultare interdetto ai sensi dell’art. 414 Codice
Civile, inabilitato ai sensi dell’art. 415 Codice Civile, condannato in stato di
interdizione legale ai sensi dell’art. 32 Codice Penale);
• requisiti morali (non avere riportato condanne, ecc., cfr. specifiche successive
in merito all’eventuale attività di commercio al dettaglio affiancata all’attività
principale di agenzia d’affari);
• requisiti oggettivi, afferenti le caratteristiche dei locali in cui si intende esercitare l’attività ed il pagamento dei tributi (bollo, etc.).
L’attività di cui trattasi è compresa nell’elenco di cui alla Tabella “B” riportata sull’allegato “2” al D.Lgs. 391/91 (lettera “q” – pompe funebri e manutenzione cimiteri). Ai
fini dell’esercizio di questa attività è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e
capacità finanziaria da parte del titolare in caso di impresa individuale o del legale rappresentante in caso di società.
È inoltre richiesta, ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto, la dimostrazione del
possesso del requisito di capacità professionale.
• Requisiti per l’esercizio di attività artigianale in caso di esercizio di attività
complementare alla principale (agenzia d’affari) per fornitura di servizi quali
l’addobbo di camere ardenti, l’adattamento dei feretri, le composizioni floreali.
• Requisiti per l’esercizio di attività di commercio in caso di esercizio di attività
complementare alla principale (agenzia d’affari) per commercio al dettaglio di
articoli funebri quali bare, oggetti e arredi.
• Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.
Modalità di autorizzazione
L’impianto di un’agenzia di pompe funebri è subordinato al rilascio di specifica
autorizzazione. Qualora le operazioni di impianto non comportino l’esecuzione di opere
edili, l’avvio dell’attività è subordinato a semplice denuncia da inoltrare presso lo sportello unico. La denuncia sostituisce la licenza in passato rilasciata dal questore ai fini
dell’autorizzazione dell’attività in esame.
231
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
232
R.D. 773/31, artt. 115 – 120 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
R.D. 365/40, artt. 205 – 220 - Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
D.Lgs. 391/91, allegato 2, tabella B, lettera q) - Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE
e n. 75/369/CEE concernenti l’espletamento di attività economiche varie, a norma dell’art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).
D.Lgs. 112/98 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59.
D.P.R. 285/90 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per DIA/permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Denuncia di inizio attività di agenzia di onoranze funebri
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Servizi ricreativi e sportivi
233
Scheda A51 - Locali di pubblico spettacolo: cinema e teatri
Descrizione
La L.R. 35/90, all’art. 4, stabilisce che la concessione edilizia per la realizzazione di strutture destinate allo spettacolo quali cinema e teatri deve riportare specifiche prescrizioni, formanti parte integrante dell’atto, relative ai livelli di sicurezza,
protezione ambientale, acustica ed ai livelli di accessibilità e mobilità; stabilisce
inoltre che il Comune può richiedere la stipula di una convenzione qualora la complessità delle misure da adottare lo richieda. Il rispetto delle prescrizioni impartite
con la concessione edilizia e degli obblighi assunti con l’eventuale convenzione di
cui sopra, ancora ai sensi del citato art. 4 L.R. 35/90, costituisce condizione per il
rilascio del certificato di agibilità (usabilità dei locali, diversa dall’agibilità riconosciuta a seguito di ispezione da parte della commissione di vigilanza come di seguito specificato). Ai sensi dell’art. 4, c. 3, della legge regionale citata, le strutture di
cui all’art. 2, tra le quali rientrano quelle destinate allo spettacolo “… dovranno possedere requisiti tali da non procurare danno uditivo agli utenti ed inquinamento
acustico esterno”.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
Regolamento T.U.L.P.S. (R.D. 635/40)
Art. 116
“Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà,
nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i
teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di
nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
234
La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.
La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e
teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta
del Ministero della cultura popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n.
419, e 10 settembre 1936, numero 1946”.
Art. 117
“Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all’accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla commissione di
vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all’accertamento che la cabina sia sistemata in
modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d’incendio possa essere prontamente represso.
Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza
atto a prevenire la possibilità d’incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.
Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno,
sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili”.
Art. 133
“Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel Regno se prima
non abbia ottenuto il nulla osta del Ministero della cultura popolare”.
Art. 134
“ La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l’obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti
per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per
il quale venne rilasciato il nulla osta”.
Art. 135
“Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che
le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla
osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.
Egli deve altresì presentare tali nulla osta all’autorità di pubblica di sicurezza, per
esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica”.
Art. 136
“Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di
non alterare in qualsiasi modo l’ordine.
Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la
pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa
riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo
l’eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge”.
Art. 137
“Il titolare della licenza è responsabile dell’esecuzione dell’ordine eventualmente
risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale
o poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni sedici.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
L’inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza”.
Art. 139
“L’autorità di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n.
1000, e del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414.
L’autorità di pubblica sicurezza deve, inoltre, assicurarsi dell’osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai
sensi del citato regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935, n. 1083”.
• Possesso del nulla osta S.I.A.E. (obbligatorio ai fini dell’ottenimento della licenza di pubblica sicurezza necessaria per l’esercizio dell’attività di cui si tratta).
– Requisiti per licenze di pubblica sicurezza
Requisiti dell’impianto
• Requisiti minimi fissati dal D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n.215, per i locali che
utilizzano impianti elettroacustici.
• Criteri di progettazione e requisiti costruttivi richiesti ai fini dell’impianto di
un cinema od un teatro stabiliti dall’allegato al Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
Modalità di autorizzazione
I locali di pubblico spettacolo, soggetti al rilascio di licenza di pubblica sicurezza,
sono sottoposti all’esame preventivo del progetto ed alla successiva visita di constatazione ad avvenuta realizzazione della struttura da parte della commissione di vigilanza
(necessaria ai fini dell’avvio dell’attività, subordinato all’acquisizione del parere favorevole della commissione ed al possesso dell’agibilità).
In base alle modifiche del R.D. 635/40 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) introdotte con D.P.R. 311/01,
per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti precedentemente in capo alla commissione provinciale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione
tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri che
attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto
del Ministro dell’interno. In tutti gli altri casi, la commissione di vigilanza è comunale.
Ai sensi dell’art. 142, R.D. 635/40, la commissione di vigilanza provinciale si sostituisce a quella comunale nel caso in cui quest’ultima non risulti costituita e risulta
comunque competente in caso di impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
235
ATTIVITÀ ECONOMICHE
236
Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande in locali di pubblico spettacolo, vige la disciplina della legge 287/91 in base alla quale (art.3, c. 6) non
sono soggette alle limitazioni previste dalla legge stessa le autorizzazioni concernenti
esercizi nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e di svago intendendo per tali (art.5, l. c): sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.
Tale attività è soggetta a presentazione di apposita denuncia di inizio di attività al Comune ai sensi dell’art. 19 L. 241/90 e successive modifiche, fatte salve l’osservanza delle norme igienico-sanitarie, l’iscrizione al R.E.C. per il soggetto richiedente e l’accertamento dell’idoneità tecnica del locale, da dichiarare nella denuncia
di cui sopra.
La vendita di prodotti a beneficio dei soli spettatori e durante lo svolgimento dello
spettacolo è invece disciplinata dal D.M. del 30 ottobre 1996, n. 683 “Regolamento
riguardante la disciplina del commercio nelle sale cinematografiche” emanato dal Ministero dell’Industria di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, che non contempla adempimenti amministrativi, bensì si limita
all’individuazione di tipologie merceologiche.
Trattandosi di attività che possono essere esercitate soltanto a beneficio degli spettatori, non è più necessario alcun provvedimento autorizzatorio.
Normativa
Nazionale
R.D. 773/31 - T.U.L.P.S.
R.D. 635/40 - Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
L. 1570/41, art. 33 - Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi.
L. 469/61, art. 12, lett. c) - Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e stato giuridico.
D.Lgs. 60/99 - Istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3
agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell’imposta sugli spettacoli di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.
D.P.C.M. 215/99 - Regolamento recante norma per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
e nei pubblici esercizi.
D.M. del 6/07/83 - Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da
impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.
D.M. del 15/11/89 - Norme sui sedili non imbottiti e non rivestiti installati nei teatri,
cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
D.M. del 19/08/96 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
D.M. del 22/02/96 - Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da
parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.
D.M. Industria 683/96 di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.
Spettacolo - Regolamento riguardante la disciplina del commercio nelle sale cinematografiche”.
Circ. 16/49 - Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Circ. 53/49 - Sostanze che presentano pericolo di scoppio ed incendio. Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di celluloide.
Circ. 47/50 - Norme di sicurezza per la custodia ed il trasporto di pellicole cinematografiche con supporto di celluloide emanate dal ministero dei trasporti (Ferrovie dello Stato).
Circ. 16/51 - Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza nei teatri,
cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.
Circ. 73/51 - Applicazione delle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo
(Circ. n. 16).
Circ. 79/52 - Depositi di pellicole cinematografiche con supporto di celluloide.
Circ. 102/52 - Inoltro domande apertura nuove sale cinematografiche.
Circ. 22/53 - Affollamento nelle sale cinematografiche.
Circ. 12/63 - Modifiche alla circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 relativa a
“Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza nei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere”.
Circ. 86/73 - Servizi di vigilanza ai locali di pubblico spettacolo.
Circ. 13/76 - Modifica all’art. 9 della circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951
relativa a “Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza nei teatri,
cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere”.
Circ. 16/80 - Modifiche e chiarimenti alla circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio
1951 contenente “Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza nei
teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere” e successive modificazioni.
Circ. 52/82 - D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti.
Circ. 25/83 - Decreto interministeriale del 6 luglio 1983, G.U. del 23 luglio 1983 n. 201.
Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella
costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere – Chiarimenti ed indicazioni applicative.
Circ. del 22/07/1989, n. 12721/4109 - Locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 150 posti – Deroghe per la larghezza della seconda uscita.
Circ. 4 Ministero Sanità dell’8/02/1990 n. 3 - Locali di pubblico spettacolo con capienza
inferiore a 150 posti – Deroghe per la larghezza della seconda uscita.
Circ. 3/91 - Locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 150 posti – Deroghe
per la larghezza della seconda uscita – Chiarimenti.
Circ. 21/91 - Vigilanza e prevenzione antincendi da svolgersi da parte del personale del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
237
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Circ. 27/91 - Vigilanza e prevenzione incendi.
Circ. Ministero Sanità 1/97 - D.M. 19 agosto 1996 - Chiarimenti.
Lett.-circ. del 13/06/1984, n. 12818/4109 - Decreto interministeriale del 6 luglio 1983 –
Chiarimenti.
Lett.-circ. del 14/06/1984, n. 12388/4109 - Modificazioni al decreto interministeriale del
6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei mate238
riali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico
spettacolo in genere.
Lett.-circ. del 16/12/1988 n. 22864/4134/1 - Impianti di produzione di calore alimentati
a combustibile gassoso contigui e/o sottostanti ad ambienti destinati ad affluenza di
persone – Criteri per la concessione di deroghe.
Lett.-circ. del 13/12/1989 n. 21723/4122 - Norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Lett.-circ. del 3/03/1990 n. 3588/4190 - Decreto ministeriale 6 luglio 1983 – Chiarimenti.
Lett.-circ. del 7/01/1991 n. 153/4109 - Locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 150 posti – Deroghe per la larghezza della seconda uscita – Chiarimenti.
Lett.-circ. dell’1/03/1991 n. 3720/4134 - Lettera-circolare n. 22865/4143 del 16 dicembre
1988 – Chiarimenti.
Lett.-circ. del 4/12/1991 n. 9790/4118 - Servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo.
Lett. del 5/12/1991 n. AG13/4118 - Servizi di vigilanza.
Lett.-circ. del 28/11/1996 n. P2490/4109 sott. 44 - D.M. 19 agosto 1996 – art. 5 - Chiarimenti.
Lett.-circ. del 28/11/1996 n. P2523/4109 sott. 29 - D.M. 19 agosto 1996 – Punto 7.7 dell’allegato. Quesito.
Lett.-circ. del 28/11/1996 n. P2157/4109 sott. 44 - D.M. 19 agosto 1996 – Quesiti.
Lett.-circ. del 20/12/1996 n. P2739/4118 sott. 20 - D.M. n. 261 del 22 febbraio 1996 - art.
7 - Precisazioni.
Regionale
L.R. 35/90 - Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per DIA/permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Parere ARPA sulla valutazione previsionale di impatto e clima acustico
• Parere preventivo della commissione di vigilanza su progetti di impianti sportivi e
locali di pubblico spettacolo
• Visita di constatazione in impianti sportivi e locali di pubblico spettacolo da parte
della commissione di vigilanza
Di carattere generale
• Inquinamento acustico [Scheda B05]: cfr. in particolare obbligo di predisposizione di documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla
modifica o al potenziamento di impianti di cui alla presente scheda – art. 8, c.
2, l. e L. 447/95
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
239
ATTIVITÀ ECONOMICHE
240
Scheda A52 - Sale per il gioco del bingo
Descrizione
Ai sensi dell’art.4 D.M. 29/00 (Regolamento recante norme per l’istituzione
del gioco “bingo” ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133), il
gioco del bingo consiste nell’estrazione di 90 numeri dall’1 al 90, ambedue inclusi,
avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati 15
numeri diversi, distribuiti su 3 file orizzontali di 5 numeri ciascuna e su 9 colonne
verticali, ciascuna comprendente i numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna senza
numero.
La disciplina relativa alle modalità ed agli elementi del gioco, alla stampa, alla
distribuzione, alla vendita e all’uso delle cartelle, alle apparecchiature per l’estrazione
delle palline, alle caratteristiche e all’uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai
rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco è fissata dal decreto della direzione generale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di stato 16/11/2000 (Approvazione
del regolamento di gioco).
Il numero di licenze disponibili ai fini dell’esercizio dell’attività di cui alla
presente scheda è limitato ed è stabilito dal decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (incaricata del controllo centralizzato del gioco del bingo ai sensi della direttiva del ministero delle finanze del
12/09/2000) del 16/11/2000 per ciascuna provincia d’Italia. In particolare a Bologna
sono state attribuite 7 sale (su 462 concessioni distribuite in tutta Italia). I criteri di
limitazione numerica delle concessioni sono stati definiti in base al disposto del
D.M. 29/00, in particolare ai sensi dell’art.2, c. 1, l. b) con il quale si prevede che la
rete di sale destinate alla gestione del gioco sia effettuata sulla base di criteri che ne
assicurino la razionale e bilanciata distribuzione nel territorio, secondo parametri
programmati e controllabili.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Ai fini dell’ottenimento della concessione per la gestione del gioco del bingo in
apposite sale da parte del ministero delle finanze occorre essere persone fisiche o
società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria.
• Occorre inoltre essere in possesso della licenza per l’esercizio delle scommesse
di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.
– Requisiti per licenze di pubblica sicurezza
– Requisiti per licenze di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande.
Requisiti dell’impianto
• La sala da gioco deve assicurare almeno 300 posti a sedere ed avere una superficie minima determinata moltiplicando il parametro di 1,5 mq per il numero delle postazioni di gioco (art. 12 del decreto della direzione generale dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 16/11/2000). La sala dovrà inoltre
essere dotata di adeguati uffici e servizi ricettivi per una superficie di almeno
150 mq. Le sale devono avere tutte le caratteristiche di sicurezza, agibilità ed
accesso, anche per soggetti portatori di handicap, previste dalle norme vigenti.
Tali requisiti dovranno essere opportunamente certificati. La sala potrà essere
integrata con altre sale attigue che assicurino ciascuna le condizioni minime predette, alle quali si dovrà accedere solo dalla sala principale e dopo l’esaurimento
dei posti di quest’ultima. Tutti i percorsi di accesso alle sale dovranno essere tali
da garantire il normale funzionamento del gioco e la migliore circolazione del
personale. Nelle sale attigue dovrà essere sempre assicurata la massima visibilità
delle fasi del gioco mediante strumenti informatici e multimediali collegati, in
unico circuito, a quelli della sala dove avviene l’estrazione.
• Ai sensi dell’art. 13 del decreto della direzione generale dell’amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato del 16/11/2000, tutto il personale che presta
servizio nella sala bingo per lo svolgimento del gioco deve essere in possesso
dei seguenti requisiti:
– essere maggiorenne;
– non aver subito alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, né misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato
di cui alla legge 55/90.
Modalità di autorizzazione
L’esercizio del gioco del bingo è riservato al Ministero delle Finanze. La gestione
del gioco, da svolgersi in sale non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non
241
ATTIVITÀ ECONOMICHE
242
collegate con locali in cui siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento,
nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari, è attribuita a concessionari, con gare da
espletare secondo la normativa comunitaria e secondo i criteri previsti dall’art.2 D.M.
29/00.
In particolare il suddetto art. 2 stabilisce che il Ministero delle finanze attribuisce,
nel numero di volta in volta stabilito su direttiva del Ministro, in base al risultato delle
gare espletate secondo la normativa comunitaria dall’affidatario del controllo centralizzato del gioco, le concessioni per la gestione del gioco del bingo in apposite sale a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base di criteri definiti.
Le concessioni hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Con D.M. del 21/11/2000 è stata approvata la convenzione-tipo per l’affidamento
in concessione del gioco del bingo.
Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle
finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.
Il trasferimento dei locali, invece, non potrà avvenire nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo che il concessionario abbia perduto la disponibilità della
sede originaria della sala, per provvedimento di espropriazione, per cause di forza maggiore, per comprovata grave diseconomia della sala o per fatti allo stesso non imputabili.
La sussistenza delle condizioni per il trasferimento dovrà essere valutata e riconosciuta dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell’ambito della tutela
degli interessi erariali e degli altri concessionari.
L’esercizio dell’attività è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.
Il concessionario, ottenuta l’autorizzazione di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., presenta
per ciascuna sala bingo dichiarazione d’inizio di attività, redatta su stampato conforme
al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
Normativa
Nazionale
R.D. 773/31 - T.U.L.P.S.
L. 133/99 - Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale.
D.L. 268/00 - Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di
accise.
D.Lgs. 496/48 - Disciplina delle attività di giuoco (ratificato con L. 22 aprile 1953, n. 342).
D.M. Finanze 29/00 - Regolamento recante norme per l’istituzione del gioco bingo ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
D.M. del 21/11/2000 - Approvazione della convenzione tipo per l’affidamento in concessione della gestione del gioco bingo.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Decreto del direttore generale della amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
del 16/11/2000, Approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate
al gioco del bingo.
Dirett. Min. Finanze del 12 settembre 2000, Controllo centralizzato del gioco del bingo.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Concessione del Ministero delle Finanze per la gestione del gioco del bingo
• Licenza per l’esercizio delle scommesse di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.
Di carattere generale
• Inquinamento acustico [Scheda B05]: cfr. in particolare obbligo di predisposizione di documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla
modifica o al potenziamento di impianti di cui alla presente scheda – art. 8, c.
2, l. e L. 447/95
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
243
ATTIVITÀ ECONOMICHE
244
Scheda A53 - Scuole di ballo
Descrizione
L’insegnamento del ballo, ai vari livelli e nelle varie specializzazioni, consiste nel
trasmettere agli allievi:
• i movimenti elementari dei balli più comuni per il pubblico che si accosta al
ballo per scopi ricreativi e di svago;
• il riconoscimento dei ritmi musicali;
• esecuzione dei passi, delle figure, delle amalgamazioni fra figure, ecc. per un
ballo sportivo;
• conoscenza delle divisioni musicali;
• conoscenza ed esecuzione dei movimenti e dei principi di esecuzione che compongono il ballo, quali: la presa, la posizione delle braccia, l’allineamento, il
portamento, l’espressività, l’equilibrio e le inclinazioni, il lavoro dei piedi e le
elevazioni, le quantità di giro e i movimenti del corpo, il linguaggio gestuale, il
linguaggio corporeo, ecc.;
• la costruzione dei programmi di esecuzione e di interpretazione dei balli;
• il ruolo delle scarpe, dell’abbigliamento, ecc.;
• le norme di buona educazione, di galateo, di igiene, l’alimentazione, ecc.;
• l’organizzazione della didattica per bambini, adolescenti, adulti e anziani e
riflessi psicofisici della pratica del ballo a livello ricreativo, sportivo e agonistico;
• norme di pubblica sicurezza, tributarie, della SIAE; organizzazione delle manifestazioni, delle gare e gli aspetti normativi ad esse collegate (permessi, responsabilità, ecc.).
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Possesso della licenza del Questore prevista dall’art. 68 T.U.L.P.S.
– Requisiti per licenze di pubblica sicurezza
Requisiti dell’impianto
• Requisiti stabiliti dalle norme C.O.N.I. per gli impianti sportivi.
Modalità di autorizzazione
Ai fini dell’esercizio dell’attività trattata occorre munirsi della licenza del questore prevista dall’art. 68 T.U.L.P.S.: “Senza licenza del Questore non si possono dare in
luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli,
scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”. La rilevanza ai fini della pubblica sicurezza in ogni caso ricorre per le scuole di ballo organizzate e gestite in forma imprenditoriale, ovvero a scopo di lucro; a tale riguardo si precisa che l’apertura e l’esercizio di
scuole di danza classica non necessitano della richiamata licenza del questore in quanto
si distinguono dalle altre scuole di ballo per la mancanza del carattere della pubblicità e
per la prevalenza del carattere artistico e scolastico.
Inoltre, una scuola di ballo privata deve intendersi a tutti gli effetti come un
impianto sportivo, quindi disciplinato dalle norme C.O.N.I. per l’impiantistica sportiva.
Si rileva che il ballo è a tutti gli effetti una disciplina sportiva riconosciuta dal C.O.N.I.
La rispondenza alle norme C.O.N.I., con le eccezioni sopra richiamate, risulta vincolante per l’emissione da parte del C.O.N.I. dei pareri tecnici previsti dalla legislazione vigente.
Normativa
Nazionale
L. 92/88 - Costruzione impianti sportivi (modif. L. 65/87).
D.L. 2/87 - Misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l’utilizzazione
dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (convertito in
legge con L. 65/87; cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 517 del 26 novembre 1987 Inammissibilità della L. 65/1987).
245
ATTIVITÀ ECONOMICHE
246
D.L. 22/88 - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, conv., con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione e completamento
di strutture sportive di base e per l’utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore
delle attività di interesse turistico (convertito in legge con L.92/88).
D.M. del 10/09/1986 - Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di
impianti sportivi.
D.M. del 22/01/1987 - Integrazione al D.M. 10 settembre 1986 concernente nuove norme
di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi.
D.M. Turismo e Spettacolo del 22/05/1987 - Criteri e parametri strutture sportive di base.
D.M. Turismo e Spettacolo del 1/02/1988 - Costruzione impianti sportivi (modif. D.M.
22/05/87).
D.M. Turismo e Spettacolo del 13/04/1988 - Impianti sportivi destinati all’agonismo.
D.M. Turismo e Spettacolo del 1/02/1988 - Impianti sportivi destinati alle attività ricreative.
D.M. del 25/08/1989 - Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti
sportivi.
D.M. Turismo e Spettacolo n. 25 del 4/12/1989 - Impianti sportivi destinati alle attività
ricreative.
D.M. Turismo e Spettacolo n. 26 del 4/12/1989 - Criteri realizzazione impianti sportivi
per agonismo.
D.M. Interno n. 61 del 18/03/1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio
degli impianti sportivi.
Circ. Min. LL.PP. 9868/68 - Costruzione impianti sportivi - Istruzioni sull’applicazione
della L. 526/68.
Circ. Min. Sanità n. 26 (89) 21 del 5/10/1989 - D.M. 25 agosto 1989, recante norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi – Chiarimenti per l’istruttoria delle istanze di deroga.
Circ. Min. Interno n. 5738 del 4/04/1990 - Quesito all’art. 10 D.M. 25/08/89.
Circ. Min. Interno n. 12 del 3/06/1993 - D.M. 25 agosto 1989 “Norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio di impianti sportivi” – Interpretazione degli articoli 8 e 9.
Circ. Min. Sanità n. 9 del 18/06/1997 - Utilizzo impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo. Chiarimenti art. 12 del D.M. 18 marzo 1996.
Circ. Min. Sanità n. 21 (97) del 18/12/1997 - Utilizzo occasionale di impianti sportivi al
chiuso per spettacoli musicali dal vivo.
Telegramma-circ. n. 8922/4139/6 del 20/05/1990 - Art. 7 commi 1 e 2 del D.M. 25 agosto
1989 – Chiarimenti.
Lett.-circ. Min. Interno n. 4625 del 3/03/1976 - Copertura impianti sportivi in legno
lamellare.
Lett.-circ. Min. Sanità n. 24 (90) 16 del 28/07/1990 - Impianti sportivi – Pavimentazione
della zona di attività sportiva.
Norme C.O.N.I. per l’impiantistica sportiva - approvate dalla G.E. del C.O.N.I. con deliberazione n. 851 del 15/07/1999.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Regionale
L.R. 35/90 - Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo
finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di
costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Parere del C.O.N.I.
Di carattere generale
• Inquinamento acustico [Scheda B05]: cfr. in particolare obbligo di predisposizione di documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla
modifica o al potenziamento di impianti di cui alla presente scheda – art. 8, c.
2, l. e L. 447/95
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività
n. 85 “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre
100 persone presenti” di cui al D.M. 16/02/1982 “Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi – art. 4
della legge 26 luglio 1965, n. 966”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, etc.).
247
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
248
ATTIVITÀ ECONOMICHE
249
Scheda A54 - Impianti sportivi
Descrizione
Ai sensi del D.M. del 18 marzo 1996, i progetti di complessi e di impianti sportivi
devono essere conformi ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali ed internazionali (art. 4); devono inoltre ottenere il parere sul progetto da parte del
C.O.N.I., ai sensi della legge 302/39 e successive integrazioni (art. 3, c. 6).
La L.R. 35/90 all’art. 4 stabilisce che la concessione edilizia per la realizzazione di un
impianto sportivo deve riportare specifiche prescrizioni, formanti parte integrante dell’atto,
relative ai livelli di sicurezza, protezione ambientale, acustica ed ai livelli di accessibilità e
mobilità; stabilisce inoltre che il comune può richiedere la stipula di una convenzione qualora la complessità delle misure da adottare lo richieda. Il rispetto delle prescrizioni impartite con la concessione edilizia e degli obblighi assunti con l’eventuale convenzione di cui
sopra, ancora ai sensi del citato art. 4 L.R. 35/90, costituisce condizione per il rilascio del
certificato di agibilità. Ai sensi dell’art. 4, c. 3, le strutture di cui all’art. 2 della L.R. stessa,
tra le quali rientrano gli impianti sportivi in genere “(…) dovranno possedere requisiti tali
da non procurare danno uditivo agli utenti ed inquinamento acustico esterno”.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Utilizzo di istruttori in possesso del diploma ISEF.
• Possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti dalle
attività praticate nella palestra.
• Presenza del responsabile sanitario.
– Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.
Inoltre ai sensi dell’art. 121 del Regolamento di attuazione T.U.L.P.S. (R.D. 635/40)
“Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come
ATTIVITÀ ECONOMICHE
250
quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe),
di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all’autorità di pubblica sicurezza l’apposito regolamento del giuoco”.
Secondo l’art. 122 “Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi
pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.
Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta
ad evitare sinistri”.
Requisiti dell’impianto
• Per quanto attiene le caratteristiche costruttive degli impianti sportivi, esse
sono in particolare stabilite dalle norme C.O.N.I. per l’impiantistica sportiva
approvate dalla G.E. del C.O.N.I. con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999.
• Indicazioni in merito alle caratteristiche costruttive degli impianti sportivi sono
inoltre riportate nel D.M. del 18 marzo 1996, recante Norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio di impianti sportivi.
Modalità di autorizzazione
Compete al C.O.N.I. l’emissione dei pareri di seguito indicati:
1.1 pareri in linea tecnico-sportiva di cui al D.L. 526/68 e successivi aggiornamenti, sui progetti di acquisto, nuova realizzazione e trasformazione di
impianti sportivi;
1.2 valutazioni in linea tecnico-sportiva sulle iniziative aventi per oggetto gli
acquisti di immobili sportivi, di immobili da destinare ad attività sportive,
nuove costruzioni o trasformazioni di impianti sportivi effettuati da soggetti
privati, finalizzati all’ottenimento dei mutui da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo secondo la normativa che regola l’attività dello stesso;
1.3 pareri sulle erogazioni dei mutui concessi dall’I.C.S. ai soggetti pubblici e
privati;
1.4 pareri sui diversi aspetti connessi alla programmazione, realizzazione,
gestione degli impianti sportivi (consulenza tecnico-sportiva).
Nell’individuazione dei limiti di competenza si fa riferimento all’importo netto dell’intervento, definito come importo complessivo depurato delle spese per l’acquisto delle
aree, di quelle tecniche per progettazioni, direzione lavori, collaudi e degli oneri fiscali.
A seconda dell’importo netto dell’intervento, i pareri di cui al precedente punto
1.1 sono emessi dalla Commissione Impianti Sportivi del C.O.N.I. ovvero dal Presidente
del Comitato Provinciale del C.O.N.I., quest’ultimo sulla base di un esame tecnico-sportivo effettuato dal Consulente Tecnico Provinciale o dalla Commissione Impianti Sportivi Regionale (C.I.S.R) o ancora dalla Commissione Impianti Sportivi del C.O.N.I. a seconda dell’importo dei lavori e della complessità dell’opera.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le valutazioni di cui al punto 1.2 sono formulate dal Presidente del C.O.N.I. Provinciale.
I pareri di cui al punto 1.3 sono emessi dal Consulenti Tecnici Provinciali nell’ambito di specifici incarichi professionali, all’uopo retribuiti con oneri a carico del soggetto
mutuatario.
I pareri di cui al punto 1.4 sono di competenza dei Consulenti Tecnici Provinciali
e dei Consulenti Tecnici Regionali, in relazione al tipo di importanza territoriale delle
iniziative oggetto di consulenza.
Le procedure per l’emissione dei pareri di cui sopra sono stabilite dal segretario
generale del C.O.N.I. in modo da garantire un razionale e rapido svolgimento delle diverse
operazioni e disciplinate dall’apposito regolamento C.O.N.I.; il regolamento, oltre ad individuare i soggetti preposti all’emissione dei pareri ed a stabilire le modalità di rilascio di
questi ultimi, definisce le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni.
Oltre a quanto sopra specificato, gli impianti sportivi dotati di spazi per spettatori
separati da quelli destinati all’attività fisica, in quanto aperti al pubblico, sono sottoposti all’esame preventivo del progetto ed alla successiva visita di constatazione ad avvenuta realizzazione dell’impianto da parte della commissione di vigilanza. In base alle
modifiche del R.D. 635/40 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) introdotte con D.P.R. 311/01, per i locali e gli
impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti precedentemente in capo alla commissione provinciale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro
dell’interno. In tutti gli altri casi, la commissione di vigilanza è comunale.
Ai sensi dell’art. 142, R.D. 635/40, la commissione di vigilanza provinciale si sostituisce a quella comunale nel caso in cui quest’ultima non risulti costituita e risulta
comunque competente in caso di impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
L’avvio dell’attività è subordinato alla presentazione di apposita denuncia presso
lo sportello unico. La denuncia di inizio attività può essere inoltrata da persone fisiche,
enti, associazioni, società o altre organizzazioni. Nel caso in cui il denunciante non sia
persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore.
La denuncia di inizio attività deve contenere la denominazione e le generalità del
richiedente e dell’eventuale gestore, nonché la denominazione dell’esercizio e la tipologia delle attività che si intendono svolgere. Copia della denuncia di inizio attività inoltrata presso lo sportello unico viene trasmessa da quest’ultimo all’ASL.
La presentazione della suddetta denuncia di inizio attività è comunque subordinata alla conclusione con esito favorevole della procedura di omologazione di seguito
descritta.
Per omologazione di un impianto sportivo si intende la dichiarazione, emessa dal
Consiglio della Federazione Sportiva Nazionale, di idoneità all’esercizio della pratica
sportiva ed allo svolgimento delle competizioni di vario livello, riferita ad un impianto
già realizzato, finito e potenzialmente funzionante.
251
ATTIVITÀ ECONOMICHE
252
L’omologazione riguarda le caratteristiche complessive dell’impianto e in particolare:
• La dichiarazione di omologazione può essere concessa dalla Federazione Sportiva Nazionale solo ad impianti sportivi per i quali detta dichiarazione viene
esplicitamente richiesta dal soggetto gestore.
• La dichiarazione di omologazione può essere data sia su impianti già approvati
dalla Federazione Sportiva Nazionale che su impianti mai approvati. In ogni
caso, la dichiarazione di approvazione non costituisce condizione implicita di
omologabilità.
Normativa
Nazionale
R.D.L. 302/39 - Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi.
L. 526/68 - Modificazioni all’art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante
la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro
impianti ed accessori.
L. 92/88 - Costruzione impianti sportivi (modif. L. 65/87).
D.L. 2/87 - Misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l’utilizzazione
dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (convertito in
legge con L.65/87; cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 517 del 26 novembre 1987 Inammissibilità della L. 65/87).
D.L. 22/88 - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, conv., con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione e completamento
di strutture sportive di base e per l’utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore
delle attività di interesse turistico (convertito in legge con L. 92/88).
D.P.R. 327/01 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità (abrogazione dell’art.1 R.D.L.302/39 convertito in
legge con L.739/39, Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei regi
decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese
impreviste).
D.M. Interno del 6/07/1983 - Comportamento al fuoco delle strutture e materiali nei locali di pubblico spettacolo.
D.M. Interno del 28/08/1984 - Modifiche al D.M. 06/07/83.
D.M. del 10/09/1986 - Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di
impianti sportivi.
D.M. del 22/01/1987 - Integrazione al D.M. 10 settembre 1986 concernente nuove norme
di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
D.M. Turismo e Spettacolo del 22/05/1987 - Costruzione ed ammodernamento impianti
sportivi (Mondiali ‘90).
D.M. Turismo e Spettacolo del 22/05/1987 - Criteri e parametri strutture sportive di base.
D.M. Turismo e Spettacolo del 1/02/1988 - Costruzione impianti sportivi (modif. D.M.
22/05/87).
D.M. Turismo e Spettacolo del 13/04/1988 - Impianti sportivi destinati all’agonismo.
D.M. Turismo e Spettacolo del 1/02/1988 - Impianti sportivi destinati alle attività
ricreative.
D.M. del 25/08/1989 - Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti
sportivi.
D.M. Turismo e Spettacolo n. 25 del 4/12/1989 - Impianti sportivi destinati alle attività
ricreative.
D.M. Turismo e Spettacolo n. 26 del 4/12/1989 - Criteri realizzazione impianti sportivi
per agonismo.
D.M. Interno n. 61 del 18/03/1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio
degli impianti sportivi.
D.M. del 06/03/2001 - Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’interno 19
agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti
all’interno di impianti sportivi, nonché all’affollamento delle sale da ballo e discoteche.
Circ. Min. Interno n. 16 del 15/02/1951 - Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio dei locali di pubblico spettacolo.
Circ. Min. LL.PP. 9868/68 - Costruzione impianti sportivi - Istruzioni sull’applicazione
della L. 526/68.
Circ. Min. Sanità n. 26 (89) 21 del 5/10/1989 - D.M. 25 agosto 1989, recante norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi – Chiarimenti per l’istruttoria delle istanze di deroga.
Circ. Min. Interno n. 5738 del 4/04/1990 - Quesito all’art. 10 D.M. 25/08/89.
Circ. Min. Interno n. 12 del 3/06/1993 - D.M. 25 agosto 1989 “Norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio di impianti sportivi” – Interpretazione degli articoli 8 e 9.
Circ. Min. Sanità n. 9 del 18/06/1997 - Utilizzo impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo. Chiarimenti art. 12 del D.M. 18 marzo 1996.
Circ. Min. Sanità n. 21 (97) del 18/12/1997 - Utilizzo occasionale di impianti sportivi al
chiuso per spettacoli musicali dal vivo.
Telegramma-circ. n. 8922/4139/6 del 20/05/1990 - Art. 7 commi 1 e 2 del D.M. 25 agosto
1989 - Chiarimenti.
Lett.-circ. Min. Interno n. 28092 del 4/12/1973 - Piscine coperte con capannone presso
statico.
Lett.-circ. Min. Interno n. 4625 del 3/03/1976 - Copertura impianti sportivi in legno
lamellare.
Lett.-circ. Min. Sanità n. 24 (90) 16 del 28/07/1990 - Impianti sportivi – Pavimentazione
della zona di attività sportiva.
Atto min. Sanità dell’11/07/1991 - Atto d’intesa Stato-Regioni per la costruzione e manutenzione delle piscine.
253
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Norme C.O.N.I. per impianti sportivi.
Norme UNI per impianti sportivi.
Norme UNI-EN per impianti sportivi.
Norme ISO per impianti sportivi.
Regionale
254
L.R. 35/90 - Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo
finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di
costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Parere del C.O.N.I. per progetto di nuovo impianto sportivo o modifiche di impianto sportivo esistente
• Parere igienico-sanitario dell’asl per progetto di nuovo impianto sportivo o modifiche di impianto sportivo esistente
• Parere ARPA sulla valutazione previsionale di impatto e clima acustico
• Parere preventivo della commissione di vigilanza su progetti di impianti sportivi e
locali di pubblico spettacolo
• Visita di constatazione in impianti sportivi e locali di pubblico spettacolo da parte
della commissione di vigilanza
• Omologazione di impianto sportivo da parte della federazione sportiva nazionale
Di carattere generale
• Inquinamento acustico [Scheda B05]: cfr. in particolare obbligo di predisposizione
di documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al
potenziamento di impianti di cui alla presente scheda – art. 8, c. 2, l. e legge 447/95
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
255
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Telecomunicazioni
256
Scheda A55 - Impianti di telefonia mobile
Descrizione
La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato l’installazione degli impianti per
telefonia mobile con L.R. 30/00 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”, e s.m.i., e con la relativa direttiva di
applicazione (Delib. G.R. 197/2001 e s.m.i.).
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 198/02, il “decreto Gasparri”, la Regione
Emilia-Romagna, con la L.R. 30/02, ha confermato le previsioni della L.R. 30/00 anche
per le infrastrutture di telecomunicazione definite “strategiche” dal D.Lgs. 198/02 e pertanto da quest’ultimo assoggettate a specifici procedimenti autorizzativi, in contrasto
con quelli introdotti dalla legge regionale citata.
Già prima della definizione del ricorso promosso dall’Avvocatura Generale dello
Stato alla Corte Costituzionale contro le previsioni della L.R. 30/02, la Regione, con Circolare dell’Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile AMB/AMB/03/3462
del 3 febbraio 2002, riteneva che, ai fini dell’istruttoria e rilascio di autorizzazioni di
impianti fissi per telefonia mobile, i Comuni dovessero attenersi alla normativa regionale, la L.R. 30/00 e s.m.i. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 303 del 1/10/2003 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del provvedimento nazionale per eccesso di delega dell’intero D.Lgs. 198/02 che, come evidenziato nel titolo stesso, doveva accelerare la
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
Per quanto sopra, l’installazione di un nuovo impianto per telefonia mobile (costituito da antenne, pali, attrezzature di servizio in genere, recinzioni, strade di collegamento alla viabilità esistente eventualmente realizzate dal gestore), con definizione del
relativo sito puntuale, è soggetta ad autorizzazione comunale secondo le modalità di cui
alla L.R. 30/00 e s.m.i.
La L.R. 30/00 e s.m.i. disciplina inoltre le c.d. aree di ricerca (definite dalla
Del.G.R. 197/01 come “aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio
dal punto ottimale di collocazione dell’impianto”); si tratta di zone circoscritte all’inter-
ATTIVITÀ ECONOMICHE
no delle quali il gestore di telefonia mobile si riserva di effettuare rilevazioni strumentali in previsione di una futura installazione tale da garantire gli standard prestazionali
stabiliti dalla concessione ministeriale da effettuarsi all’interno dell’area stessa.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
257
L’interessato deve risultare in possesso della concessione rilasciata dal Ministero
per le Poste e telecomunicazioni e dagli organi designati con decreto del ministro stesso
sentito il consiglio di amministrazione (ai sensi del D.P.R. 156/73 e del D.M. 584/95).
Modalità di autorizzazione
Siti puntuali
L’autorizzazione di siti puntuali, rilasciata dallo sportello unico, è subordinata alla
presentazione da parte del gestore del programma annuale delle installazioni di impianti fissi per telefonia mobile entro il 30 settembre dell’anno di interesse (L.R. 30/00 e
s.m.i., art. 8). Ai sensi dell’art.8 cit., c. 3, i programmi annuali sono soggetti a pubblicizzazione con le modalità previste dall’ordinamento comunale “e comunque attraverso la
pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale” (art. 2 L.R. 34/01, modificativo dell’art. 8, c. 3, L.R. 30/00 e s.m.i.).
La normativa consente agli sportelli unici comunali un certo grado di flessibilità nell’impostazione del procedimento di autorizzazione dei programmi annuali; tale flessibilità
riguarda sia le modalità di gestione del flusso documentale tra sportello unico, enti terzi ed
altri uffici comunali che l’individuazione delle fasi e degli organi titolari di determinazioni
endoprocedimentali. Ciò premesso, si fornisce una possibile traccia di procedimento.
Il responsabile SUAP:
a) nella fase preliminare all’apertura del procedimento:
• cura un primo esame della completezza della documentazione presentata;
• attraverso l’ufficio tecnico cura un primo esame della compatibilità urbanistica e ambientale delle richieste pervenute;
• acquisiti gli orientamenti dell’Amministrazione contatta i gestori per arrivare a proposte possibilmente condivise;
• attiva l’iter di pubblicizzazione, che prevede il deposito e le osservazioni sui
programmi da realizzarsi entro 30 giorni.
b) nella fase di attivazione del parere ARPA/ASL:
• predispone la richiesta di parere da indirizzare ad ARPA e ASL evidenziando per ciascun gestore le pratiche soggette a semplice autorizzazione rispetto a quelle che necessitano di concessione;
• invia parallelamente in un’unica soluzione la documentazione riguardante
tutti i gestori, corredata di una mappa di sintesi dei programmi di installa-
ATTIVITÀ ECONOMICHE
258
zione, specificando l’eventuale esistenza di provvedimenti locali (regolamenti, provvedimenti comunali o ordinanze, indicazione di obiettivi di qualità) che possono incidere sulla valutazione.
c) nella fase di conclusione del procedimento:
• acquisisce i pareri di ARPA e ASL;
• acquisisce il pronunciamento dell’organismo competente dell’amministrazione comunale (Consiglio o Giunta);
• rilascia il provvedimento unico autorizzatorio e provvede a stabilire ed incamerare le spese di istruttoria;
• invia ad ARPA e ASL l’elenco delle autorizzazioni e concessioni rilasciate.
La documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del parere ARPA/USL per
autorizzazione programmi annuali delle installazioni di impianti fissi di telefonia mobile è la seguente:
• cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l’indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l’installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati;
• elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero
civico.
Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:
Caratteristiche del sito
• progetto dell’impianto in scala 1:200;
• inserimento fotografico;
• altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d’installazione;
• carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
• cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l’indicazione degli edifici presenti,
delle loro altezze, delle destinazioni d’uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall’impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico).
Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale
• banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
• scheda tecnica dell’impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e
dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all’irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
• direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori
per cella per ogni direzione di puntamento;
• diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell’attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad
intervalli di almeno 2 gradi;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• relazione descrittiva dell’area di installazione dell’impianto con l’indicazione
delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell’ubicazione
del locale contenente gli apparati tecnologici;
• valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli
edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
• valutazione del campo elettrico generato dall’impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di
altre installazioni.
Inoltre, per antenne installate su edifici:
• planimetria dell’edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala
1:100 con il posizionamento delle antenne.
Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari
dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:
• lunghezza sbraccio;
• inserimento fotografico;
• prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
• pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d’uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone
(abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all’aperto, edicole, etc. la
pianta dovrà essere completata con l’indicazione delle distanze e altezze dei
luoghi specificati;
• stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell’antenna (interno edicola, negozi e abitazioni etc.).
In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in
scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i
con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).
Aree di ricerca
Mentre l’autorizzazione dei siti puntuali implica l’acquisizione dei pareri tecnici
dell’ARPA e dell’ASL e la contestuale o successiva richiesta di concessione edilizia per
ciascuno degli impianti previsti dal programma annuale, l’autorizzazione delle aree di
ricerca, non presupponendo l’installazione di impianti puntualmente localizzati, si conclude con l’autorizzazione del programma preceduta dalla sola valutazione della compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale effettuata dal competente ufficio comunale.
Inoltre per le aree di ricerca non è richiesta alcuna procedura di pubblicizzazione.
259
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Impianti mobili per telefonia mobile
260
L’art. 12 della L.R. 30/00 e s.m.i. disciplina l’installazione degli impianti mobili di
telefonia mobile. Ai sensi di questo articolo, l’installazione dei suddetti impianti mobili di
telefonia mobile è subordinata all’invio di una comunicazione allo sportello unico 45 giorni prima della collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole
di ARPA e dell’ASL con le modalità previste all’art. 17 L.R. 44/95. Il Comune nei 30 giorni
successivi alla comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.
La documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del parere ARPA/ASL sull’installazione di impianti mobili di telefonia mobile è la seguente:
Caratteristiche del sito:
• progetto dell’impianto in scala 1:200;
• altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d’installazione;
• carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
• cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l’indicazione degli edifici presenti,
delle loro altezze, delle destinazioni d’uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall’impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico).
Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali:
• banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
• scheda tecnica dell’impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e
dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella,
guadagno rispetto all’irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
• direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
• diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell’attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad
intervalli di almeno 2 gradi;
• relazione descrittiva dell’area di installazione dell’impianto con l’indicazione
delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell’ubicazione
del locale contenente gli apparati tecnologici.
• valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
• valutazione del campo elettrico generato dall’impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di
altre installazioni.
Ai sensi dell’art. 8, c. 9, L.R. 30/00 e s.m.i., “l’autorizzazione di impianti fissi per
telefonia mobile è subordinata alla presentazione da parte del gestore della dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante nonché di una dichiarazione del
progettista abilitato che ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale assevera la conformità
del progetto presentato anche alle disposizioni del Capo III della L.R. 30/2000 e s.m.i.”
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Normativa
Nazionale
L. 36/01 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
D.Lgs. 198/02 - Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma
dell’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
D.P.R. 318/97 - Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni.
D.P.C.M. del 23/04/1992 - Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico
generati dalla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
D.M. del 25/11/1997 - Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni.
D.M. 381/98 - Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
Del. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 21/06/2000 - Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione
e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza.
Del. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 1/08/2000 - Condizioni regolamentari relative all’ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili.
Racc. 1999/512/CE del 12/07/1999 - Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300.
Regionale
L.R. 30/00 - Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.
L.R. 34/01 - Modifica dell’art. 8 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30, “Norme per la tutela
della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”.
L.R. 30/02 - Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e
televisiva e di impianti per la telefonia mobile.
Del. G.R. 197/01 - Direttiva per l’applicazione della L.R. 31/10/2000, n.30 recante norme
per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.
Del. G.R. 1449/01 - Modifiche per l’inserimento di alcuni elementi di semplificazione
alla Deibl.G.R. n. 197/2001.
Del. G.R. 1899/02 - Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza
radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile.
Circ. Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile Prot. n. AMB/DAM/02/
30546 del 30/10/2002 - Indirizzi regionali sul D.Lgs. n. 198/02 recante “Disposizioni per
261
ATTIVITÀ ECONOMICHE
262
la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la
telefonia mobile”.
Circ. Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile Prot. n. AMB/AMB/03/
3462 del 3/02/2002, L.R. 25 novembre 2002, n. 30 recante “Disposizioni per la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia
mobile”. Ricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato alla Corte Costituzionale.
Det. Dir. Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 13481 del 9 dicembre
2002, Indirizzi per l’applicazione della L.R. 25 novembre 2002, n. 30, recante “ Norme
concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di
impianti per la telefonia mobile” (B.U.R. n. 184 del 27 dicembre 2002).
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per DIA/permesso di costruire.
• Oneri da corrispondere agli enti coinvolti per il rilascio dei pareri e dell’autorizzazione, da quantificare in sede di individuazione del procedimento in
conformità al disposto dell’art. 8.2 Del. G.R. 197/2001 e s.m. In particolare,
ai sensi dell’art. 8, comma 9, L.R. 30/2000, “le spese occorrenti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale sono a carico
del richiedente. Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni
singola installazione e secondo la complessità dell’istruttoria, tra un minimo
di 516,46 Euro ed un massimo di 1.549,37 euro da richiedersi qualora l’istruttoria richieda l’effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato a favore del Comune al momento del rilascio
dell’autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l’autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio
delle concessioni edilizie, qualora previste)”. In caso di comunicazione di
installazione di impianti mobili per telefonia mobile gli oneri da corrispondere
sono indicati dall’art. 12.1 Del. G.R. 197/2001 e s.m.i.: “Ai sensi di quanto previsto al 2 comma dell’art. 12 della legge le spese occorrenti per l’istruttoria delle comunicazione sono a carico del richiedente. Si ritiene congruo che dette
spese siano ricomprese, per ogni singola installazione, secondo la complessità dell’istruttoria, tra un minimo 361,52 Euro ed un massimo di 1.291,14
Euro da richiedersi qualora l’istruttoria richieda l’effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato a favore del
Comune al momento del rilascio dell’autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l’autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza”.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
•
•
•
•
Parere ARPA/ASL sull’installazione di impianti fissi di telefonia mobile
Parere ARPA/ASL sull’installazione di impianti mobili di telefonia mobile
Autorizzazione del programma annuale delle installazioni fisse per telefonia mobile
Comunicazione di installazione di impianti mobili per telefonia mobile
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
263
ATTIVITÀ ECONOMICHE
264
Scheda A56 - Impianti per l’emittenza radio e televisiva
Descrizione
La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato l’installazione degli impianti per l’emittenza radio e televisiva con L.R. 30/00 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”, e s.m.i., e con la relativa
direttiva di applicazione (Del. G.R. 197/01 e s.m.i.).
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 198/02, la Regione, con L.R. 30/02, ha
confermato le previsioni della L.R. 30/00 anche per le infrastrutture di telecomunicazione definite “strategiche” dal D.Lgs. 198/02 e pertanto da quest’ultimo assoggettate a specifici procedimenti autorizzativi in contrasto con quelli introdotti dalla L.R. cit. In pendenza della definizione del ricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato alla Corte Costituzionale contro le previsioni della L.R. 30/02, la Regione, con circolare dell’Assessorato
Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile Prot. n. AMB/AMB/03/3462 del 3 febbraio
2002, ha chiarito che ai fini dell’istruttoria e rilascio di autorizzazioni di impianti radio e
televisivi i Comuni devono attenersi alla L.R. 30/00 e s.m.i.
Per quanto sopra, l’installazione di un nuovo impianto per l’emittenza radio e televisiva è soggetta ad autorizzazione comunale secondo le modalità di cui alla L.R. 30/00
e s.m.i. In particolare, l’art. 3, c. 1, L.R. 30/00 e s.m.i. stabilisce che la Provincia deve
dotarsi “di un piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva in
coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel
rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381 del 1998”.
Nella more di approvazione del piano di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, la L.R. cit.
stabilisce che le nuove installazioni di impianti per l’emittenza radio e televisiva possono essere autorizzate dal Comune “su parere favorevole di un Comitato Tecnico Provinciale per l’emittenza radio e televisiva” costituito a tale scopo (art. 6, c. 4).
Per quanto riguarda invece gli impianti per l’emittenza radio e televisiva esistenti,
la L.R. prevede il mantenimento temporaneo e motivato sino all’attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
quanto sopra al fine di garantire ai cittadini la fruizione dei servizi di informazione, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute (art. 3, c. 3).
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Non sono stati individuati particolari requisiti per l’esercizio dell’attività di cui
alla presente scheda.
Modalità di autorizzazione
Le domande di autorizzazione all’installazione di nuovi impianti per l’emittenza
radio e televisiva devono essere presentate presso lo sportello unico.
Ricevuta la documentazione necessaria all’avvio del procedimento, lo sportello
unico deve preliminarmente verificare, attraverso i competenti uffici comunali, che non
sussistano le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4 della L.R. 30/00. La legge
infatti vieta la localizzazione di impianti per l’emittenza radio e televisiva “in ambiti
classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio
urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in
una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell’art. A-23 dell’allegato della
L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto
della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad
attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco
classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale”.
La fascia di rispetto di cui sopra viene individuata dall’art. 4 della Del.G.R.
197/2001 e s.s.m. come “la distanza non inferiore a 300 metri dal perimetro del centro
abitato definito ai sensi del comma 6 dell’art. A-5 della L.R. n. 20/2000, come individuato dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale, ovvero dal perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi dell’art. 13 della legge
regionale 47/1978. In tale fascia non sono consentite localizzazioni di impianti ad eccezione dei ponti radio nonché di quelle previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze”.
Verificato che non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui sopra, lo
sportello unico si attiva per acquisire i pareri tecnici previsti dalla legge (Ufficio Tecnico per la valutazione di conformità urbanistico-edilizia, ARPA e ASL per le valuta-
265
ATTIVITÀ ECONOMICHE
266
zioni ambientali e sanitarie di rispettiva competenza, comitato tecnico provinciale per
l’emittenza radio e televisiva nella more di approvazione del piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva) ed eventuali ulteriori pareri di enti terzi
(Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, Comunità montana per svincolo
idrogeologico, ecc.).
La Del. G.R. 197/01 e s.m.i. prevede che l’ARPA, sulla base della documentazione
tecnica trasmessa dallo sportello unico, effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e le invia all’ASL, che a sua volta esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali
l’ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali
e sanitarie. La citata delibera specifica che “sono comunque fatte salve le procedure
vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie”.
Acquisiti i pareri necessari, lo sportello unico provvede al rilascio della relativa
autorizzazione.
Quanto sinora detto si applica alle nuove installazioni. Per quanto riguarda gli
impianti esistenti, la L.R. 30/00 e s.m.i. ha fissato il termine massimo di sei mesi dall’entrata in vigore della stessa per l’adeguamento ai valori fissati agli articoli 3 e 4 del
DM 381/98 tramite piani di risanamento che prevedano la riconduzione a conformità
nel rispetto dei limiti di esposizione di cui ai citati articoli e/o la delocalizzazione.
L’art. 7, c. 4, della L.R. 30/00 stabilisce che i piani di risanamento sono approvati
dal Comune sentita la Provincia e acquisito il parere dell’ARPA e dell’ASL con le modalità previste all’art. 17 della L.R. 44/95. Gli interventi contenuti in detti piani possono
essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
Normativa
Nazionale
L. 36/01 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
L. 66/01 - Legge di conversione del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”.
D.Lgs. 198/02 - Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma
dell’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
D.P.C.M. del 23/04/1992 - Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico
generati dalla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
D.M. 381/98 - Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
Racc. 1999/512/CE del 12/07/1999 - Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Regionale
L.R. 30/00 - Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.
L.R. 34/01 -, Modifica dell’art. 8 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30, “Norme per la tutela
della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”.
L.R. 30/02 - Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e
televisiva e di impianti per la telefonia mobile.
Delib. G.R. 197/01 - Direttiva per l’applicazione della L.R. 31/10/2000, n.30 recante norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.
Delib. G.R. 1449/01 - Modifiche per l’inserimento di alcuni elementi di semplificazione
alla Del.G.R. n. 197/2001.
Delib. G.R. 1899/02 - Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile.
Circ. Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile Prot. n. AMB/DAM/02/
30546 del 30/10/2002 - Indirizzi regionali sul D.Lgs. n. 198/02 recante “Disposizioni per
la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la
telefonia mobile”.
Circ. Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile Prot. n. AMB/AMB/03/
3462 del 3/02/2002 - L.R. 25 novembre 2002, n. 30 recante “Disposizioni per la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia
mobile”. Ricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato alla Corte Costituzionale.
Det. Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 13481 del 9/12/2002
- Indirizzi per l’applicazione della L.R. 25 novembre 2002, n. 30, recante “Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile” (B.U.R. n. 184 del 27/12/2002).
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo
finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di
costruire.
• Oneri da corrispondere agli enti coinvolti per il rilascio dei pareri e dell’autorizzazione, da quantificare in sede di individuazione del procedimento in
conformità al disposto dell’art. 6.3 Del. G.R. 197/01 e s.m.i. “Ai sensi di quanto
previsto al comma 5 dell’art. 6 della legge regionale 30/2000 le spese occorrenti
per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni impianto, secondo la
complessità dell’istruttoria, tra un minimo di Lire 1.500.000 (pari a 774,69 euro)
ed un massimo di Lire 3.000.000 (pari a 1.549,37 euro) da richiedersi qualora l’i-
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
268
struttoria richieda l’effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento
deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell’autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del
richiedente l’autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.
Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio della concessione edilizia, qualora prevista”.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Parere ARPA/ASL per installazione di nuovi impianti per l’emittenza radio e televisiva
La documentazione da presentare ai fini dell’acquisizione del suddetto parere è
la seguente:
• scheda tecnica dell’impianto con l’indicazione di:
– frequenza, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;
– massima potenza immessa in antenna;
– idoneità radioelettrica rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Ministero
delle Comunicazioni;
ovvero copia delle schede tecniche dell’impianto allegate alla comunicazione di cui all’art. 2 del D.M. del 13 dicembre 1984 specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, è riferito al
dipolo a mezz’onda o al radiatore isotropico;
• diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante forniti eventualmente su supporto informatico. In tali diagrammi deve
essere riportata l’attenuazione in dB del campo con risoluzione di almeno 5
gradi per il diagramma verticale e 10 gradi per quello orizzontale;
• progetto dell’impianto in scala 1:200;
• altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d’installazione;
• cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l’indicazione di tutti
gli impianti emittenti presenti in un raggio di 1 Km dal sito in questione;
• cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l’indicazione degli edifici presenti,
delle loro altezze, delle destinazioni d’uso e delle aree di pertinenza in un
raggio di 500 m dall’impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);
• valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri
impianti di teleradiocomunicazione;
• valutazione del campo elettrico, in prossimità di edifici a permanenza superiore a quattro ore giornaliere, generato dall’impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto eventualmente conto di eventuali contributi derivanti
dalla presenza di altre installazioni.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Parere ARPA/ASL per ponti radio
La documentazione da presentare ai fini dell’acquisizione del suddetto parere è
la seguente:
• scheda tecnica dell’impianto con l’indicazione di:
– frequenza, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;
– massima potenza immessa in antenna;
– idoneità radioelettrica rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Ministero
delle Comunicazioni;
ovvero copia delle schede tecniche dell’impianto allegate alla comunicazione di cui all’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1984 specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, è riferito al dipolo a
mezz’onda o al radiatore isotropico;
• diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante forniti eventualmente su supporto informatico. In tali diagrammi deve
essere riportata l’attenuazione in dB del campo con risoluzione di almeno 5
gradi per il diagramma verticale e 10 gradi per quello orizzontale;
• progetto dell’impianto in scala 1:200;
• altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d’installazione;
• cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l’indicazione degli edifici presenti,
delle loro altezze, delle destinazioni d’uso e delle aree di pertinenza in un
raggio di 500 m dall’impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico).
• Parere ARPA/ASL per risanamento di impianti esistenti
La documentazione da presentare ai fini dell’acquisizione del suddetto parere è
la seguente:
• scheda tecnica dell’impianto con l’indicazione di:
– frequenza, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;
– massima potenza immessa in antenna;
– idoneità radioelettrica rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Ministero
delle Comunicazioni;
ovvero copia delle schede tecniche dell’impianto allegate alla comunicazione di cui all’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1984 specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, è riferito al dipolo a
mezz’onda o al radiatore isotropico;
• diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante forniti eventualmente su supporto informatico. In tali diagrammi deve
essere riportata l’attenuazione in dB del campo con risoluzione di almeno 5
gradi per il diagramma verticale e 10 gradi per quello orizzontale;
• valutazione del campo elettrico, in prossimità di edifici a permanenza superiore a quattro ore giornaliere, generato dall’impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto eventualmente conto di eventuali contributi derivanti
dalla presenza di altre installazioni.
269
ATTIVITÀ ECONOMICHE
270
• Parere ARPA/ASL per impianti di telecomunicazione fino ad una potenza massima
di 7 watt che effettuano servizio di collegamento radiotelevisivo
La documentazione da presentare ai fini dell’acquisizione del suddetto parere è
la seguente:
• planimetria in scala adeguata, tale da consentire l’individuazione dell’esatta
ubicazione dell’impianto;
• indicazione della frequenza e della potenza dell’impianto.
• Parere del Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva per
installazione di nuovi impianti
È richiesta la stessa documentazione per l’omologo parere ARPA/ASL.
• Parere del Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva per ponti radio
È richiesta la stessa documentazione per l’omologo parere ARPA/ASL.
• Parere del Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva per risanamento di impianti esistenti
È richiesta la stessa documentazione per l’omologo parere ARPA/ASL.
• Parere del Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva per
impianti di telecomunicazione fino ad una potenza massima di 7 watt che effettuano servizio di collegamento radiotelevisivo
È richiesta la stessa documentazione per l’omologo parere ARPA/ASL.
Di carattere generale
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Trasporti
271
Scheda A57 - Noleggio veicoli con conducente
Descrizione
La legge 21/92 definisce il servizio di taxi con autovettura ed il servizio di noleggio
con conducente come “autoservizi pubblici non di linea”; in particolare il servizio di
noleggio veicoli con conducente viene definito come servizio che si rivolge all’utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una prestazione valutata
a tempo e/o a viaggio e si pone, al pari del servizio taxi, come funzione complementare ed
integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, lacuali od aerei.
Il servizio di noleggio veicoli con conducente è disciplinato da un regolamento
comunale eventualmente condiviso ed adottato su area sovracomunale al fine di garantire una maggiore razionalità ed efficienza di prestazione; il regolamento, che disciplina
anche le modalità di erogazione del servizio taxi, relativamente all’attività di noleggio
veicoli con conducente in particolare stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe
ed i requisiti e le condizioni per il rilascio della necessaria autorizzazione comunale.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Per poter inoltrare la domanda il richiedente deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
– residenza in un comune della provincia in cui si intende esercitare l’attività;
– iscrizione al ruolo dei conducenti di taxi presso la CCIAA;
– veicolo idoneo in proprietà, ovvero esclusiva disponibilità dello stesso attraverso una delle diverse possibili forme di locazione finanziaria;
– assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose,
compresi i terzi trasportati, con una copertura compresa nei massimali minimi previsti dalla legge;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
272
– patente di guida per il veicolo destinato al servizio taxi;
– certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente codice
della strada e rilasciato dall’ispettorato alla motorizzazione civile;
– età non superiore ai 42 anni (alla data della domanda), con eccezione per i
parenti di primo grado (ascendenti e discendenti) ed il coniuge che a seguito
della morte del titolare della licenza ne chiedano il trasferimento (in questo
caso il limite di età è di 60 anni);
– non avere altre licenze per servizio taxi o autorizzazioni per il servizio di
noleggio (anche se rilasciate da comuni diversi);
– iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all’art.121 del T.U.L.P.S.
(solo per coloro che non risiedono nel comune interessato);
– non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore
complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
– non essere stato sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad
una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
– non aver riportato condanne ai sensi degli artt. 11, 12 e 92 del Testo Unico
della Legge di Pubblica Sicurezza 773/31;
– non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge antimafia.
• Possono intraprendere tale attività:
– i titolari di impresa artigiana di trasporto iscritti all’albo imprese artigiane;
– le cooperative di servizi o di produzione e lavoro;
– i consorzi tra imprese artigiane;
– gli imprenditori privati che svolgano esclusivamente le attività di noleggio
con conducente.
– Requisiti per l’esercizio di attività di artigianato
Modalità di autorizzazione
Le autorizzazioni all’esercizio di attività di N.C.C., disponibili in numero limitato
sul territorio comunale, vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
L’assegnazione delle autorizzazioni libere avviene sulla base di un concorso pubblico per la formulazione di una graduatoria che deve essere approvata dalla giunta
comunale e successivamente pubblicata all’albo pretorio.
Non è ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente. È invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente.
Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione N.C.C. l’aver
esercitato tale attività in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un
ATTIVITÀ ECONOMICHE
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di
un’impresa di noleggio con conducente per lo stesso periodo.
L’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente è trasferibile, in presenza
di documentato trasferimento dell’azienda o di un ramo della stessa ed alle condizioni
da parte del trasferente di cui all’art. 9, c. 1, L.21/92:
• titolarità della licenza da cinque anni;
• raggiungimento del sessantesimo anno di età;
• sopravvenuta inabilità permanente o inidoneità al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
La richiesta di trasferimento, da inoltrare allo sportello unico del comune che ha
rilasciato il titolo, deve essere corredata da copia autentica dell’atto di cessione dell’azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato nonché dalla
documentazione comprovante il possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti indicati
all’articolo 25.
Nel caso di cui all’art. 9, c. 1, l. c L. 21/92 (permanente inabilità o inidoneità al
servizio per malattia o infortunio), l’attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le
strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l’immediata cessazione
del servizio, il certificato rilasciato deve, entro dieci giorni, essere consegnato allo sportello unico unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione,
a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro
definitivo della patente.
In tutti i casi il trasferimento si perfeziona e ha effetto dalla data in cui lo sportello
unico rilascia il titolo al subentrante designato.
Ai sensi dell’art. 9, c. 3, L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione conseguita in un
comune dell’area tramite concorso pubblico o trasferimento.
In caso di morte del titolare dell’autorizzazione all’esercizio di attività di noleggio
veicoli con conducente e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del
defunto, l’autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell’art. 9, c. 2, della legge 21/92 e
secondo le seguenti modalità.
Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso allo sportello unico entro tre mesi
dal verificarsi dell’evento. La comunicazione, sottoscritta con firma autenticata da tutti
gli eredi deve altresì segnalare, in alternativa:
• il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti
(ai sensi del suddetto art. 9, c. 2, L. 21/92, primo periodo) ovvero a un soggetto
terzo, anch’esso in possesso di detti requisiti; alla comunicazione è allegata la
dichiarazione di accettazione del terzo;
• la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto art. 9, c. 2, L. 21/92, secondo periodo),
di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non
ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un soggetto terzo.
273
ATTIVITÀ ECONOMICHE
La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al comune, che provvede
entro trenta giorni con atto motivato nel quale:
• in caso di non accoglimento, fissa un termine perentorio, non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;
• in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida
fino al trasferimento.
274
I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell’art. 10, c. 4, della legge 21/92.
L’esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su
richiesta di apposito nulla osta da parte dello sportello unico.
La sussistenza dell’impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il
31 gennaio dell’anno successivo.
I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo
svolgimento del servizio. In tal caso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’assunzione, devono presentare allo sportello unico del comune che ha rilasciato il titolo la
documentazione attestante la situazione del personale dipendente – numero, qualifica,
regolarità dei versamenti contributivi.
Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all’autorizzazione.
Normativa
Nazionale
L. 21/92 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea.
D.Lgs. 285/92 - Nuovo codice della strada.
D.M. Trasporti 448/91 - Accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada
nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
D.M. Trasporti 572/92 - Regolamento recante norme sui dispositivi dei veicoli adibiti a
taxi o ad autonoleggio con conducente.
D.M. del 20/04/1993 - Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per
il servizio di noleggio con autovettura.
Regionale
L.R. 30/98 - Disciplina generale del trasporto regionale e locale. Delega delle funzioni
amministrative.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativi finale.
Procedimenti collegati
275
Per l’attività specifica
• Licenza per l’esercizio di noleggio veicoli con conducente
• Trasferimento di licenza per l’esercizio di noleggio veicoli con conducente per
cessione dell’azienda o di ramo della stessa ovvero per morte del titolare
• Sostituzione temporanea alla guida
• Collaborazione familiare
ATTIVITÀ ECONOMICHE
276
Scheda A58 - Noleggio veicoli senza conducente
Descrizione
L’art. 84, c. 1, D.Lgs. 285/92, stabilisce che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.
Ai sensi dell’art. 84 è ammessa, nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente, destinati al
trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan,
le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è disciplinato dal
D.P.R. 481/01 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente”.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
• Requisiti personali (morali, professionali e tecnici) di cui al R.D. 773/31, artt. 11 e 92.
• Disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento dell’attività, pubblica o
privata (sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero, private quelle ad ingresso limitato).
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Modalità di autorizzazione
Il D.P.R. 481/01 ha stabilito che l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza
conducente è soggetta a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’art. 19 L.
241/90 al Comune nel cui territorio si trova la sede legale dell’impresa e nei Comuni ove
si trovano le diverse articolazioni commerciali dell’attività.
Entro 5 giorni dal ricevimento, il Comune trasmette copia della denuncia di inizio
dell’attività al Prefetto. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il Prefetto
può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, c. 2, R.D.
73/31, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, e, in ogni caso, anche successivamente a tale termine per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
La carta di circolazione dei veicoli da adibire a noleggio senza conducente è rilasciata sulla base della suddetta denuncia.
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 285/92 - Nuovo codice della strada (cfr. in particolare art. 84).
D.M. del 20/04/1993 - Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per
il servizio di noleggio con autovettura.
D.P.R. 481/01 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente.
Contribuzione a carico del richiedente
Trattandosi di DIA non comportante il rilascio di un atto autorizzativo finale, nessun onere è dovuto. La denuncia non è soggetta a imposta di bollo.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Denuncia di inizio attività di noleggio veicoli senza conducente
277
ATTIVITÀ ECONOMICHE
278
Scheda A59 - Rimessa di veicoli
Descrizione
L’attività di rimessa di veicoli è disciplinata dal D.P.R. 480/01.
Per quanto concerne le caratteristiche dei locali da adibire ad autorimessa, sussistono due distinte ipotesi:
• numero di autoveicoli da ricoverare minore o uguale a 9: il titolare del diritto
all’uso del locale sotto la propria responsabilità dovrà rilasciare una dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 1 febbraio 1996 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili con la quale dovrà
tra l’altro attestare il rispetto delle norme di sicurezza di cui all’art. 2 del D.M.
del 1 febbraio 1996.
• numero di autoveicoli da ricoverare maggiore di 9: i locali dovranno essere
conformi alle caratteristiche costruttive e tecnologiche stabilite dal D.M. del 1
febbraio 1996; l’attività in questo caso è soggetta al controllo da parte del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti dell’impianto
• In caso di autorimessa con numero di veicoli ricoverati minore od uguale a
9 è previsto il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio dell’attività fissati dall’art. 2 del D.M. del 1 febbraio
1996.
• In caso di autorimessa con numero di veicoli ricoverati maggiore di 9 i locali da
adibire all’attività e l’esercizio di quest’ultima dovranno conformarsi al disposto del D.M. del 1 febbraio 1996in materia di sicurezza antincendi.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Modalità di autorizzazione
Il D.P.R. 480/01 ha stabilito che l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli è soggetta a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 L. 241/90 al
Comune nel cui territorio si trova la sede legale dell’impresa e nei Comuni ove si trovano le diverse articolazioni commerciali dell’attività.
Entro 5 giorni dal ricevimento, il Comune trasmette copia della denuncia di inizio
dell’attività al Prefetto. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il Prefetto
può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, c. 2, R.D.
73/31, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, e, in ogni caso, anche successivamente a tale termine per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Normativa
Nazionale
D.M. del 1/02/1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di
autorimesse e simili.
D.P.R. 480/01 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli
esercenti autorimesse.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Denuncia di inizio attività di rimessa veicoli
Di carattere generale
• Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce n. 16 “Autorimesse”
di cui all’Allegato I “Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco
significativo” di cui al D.M. del 25 luglio 1991
279
ATTIVITÀ ECONOMICHE
280
• Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività
n. 92 “Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche,
ricovero natanti, ricovero aeromobili” di cui al D.M. 16/02/1982 “Elenco dei
depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi - art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966”
• Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
• Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
– eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
– classificazione dell’edificio secondo il P.R.G.;
– usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche
di attuazione al P.R.G.);
– eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).
Cfr. schede:
• Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
• Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
• Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
ATTIVITÀ ECONOMICHE
281
Scheda A60 - Servizio di taxi con autovettura
Descrizione
La legge 21/92 definisce il servizio di taxi con autovettura ed il servizio di noleggio
con conducente come “autoservizi pubblici non di linea”; in particolare il servizio di taxi
con autovettura viene definito come atto a soddisfare le esigenze del trasporto individuale
o di piccoli gruppi di persone in ambito comunale e con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, lacuali od aerei.
Il servizio di taxi con autovettura viene effettuato su richiesta del trasportato o dei
trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di
volta in volta. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, esclusivamente nelle piazzole all’uopo individuate con provvedimento del sindaco. Il comune, nel rispetto delle
norme regionali, si dota di un regolamento disciplinante le modalità di esercizio degli
autoservizi pubblici non di linea eventualmente condiviso ed adottato su area sovracomunale al fine di garantire una maggiore razionalità ed efficienza di servizio.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi
• Per poter inoltrare la domanda il richiedente deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
– residenza in un comune della provincia in cui si intende esercitare l’attività;
– iscrizione al ruolo dei conducenti di taxi presso la CCIAA;
– veicolo idoneo in proprietà, ovvero esclusiva disponibilità dello stesso attraverso una delle diverse possibili forme di locazione finanziaria;
– assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose,
compresi i terzi trasportati, con una copertura compresa nei massimali minimi previsti dalla legge;
ATTIVITÀ ECONOMICHE
282
– patente di guida per il veicolo destinato al servizio taxi;
– certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente codice
della strada e rilasciato dall’ispettorato alla motorizzazione civile;
– età non superiore ai 42 anni (alla data della domanda), con eccezione per i
parenti di primo grado (ascendenti e discendenti) ed il coniuge che a seguito
della morte del titolare della licenza ne chiedano il trasferimento (in questo
caso il limite di età è di 60 anni);
– non avere altre licenze per servizio taxi o autorizzazioni per il servizio di
noleggio (anche se rilasciate da comuni diversi);
– iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all’art.121 del T.U.L.P.S.
(solo per coloro che non risiedono nel comune interessato);
– non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore
complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
– non essere stato sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad
una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
– non aver riportato condanne ai sensi degli artt. 11, 12 e 92 del Testo Unico
della Legge di Pubblica Sicurezza 773/1931;
– non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art.10 della legge antimafia.
– Possono intraprendere tale attività:
– i titolari di impresa artigiana di trasporto iscritti all’albo imprese artigiane;
– le cooperative di servizi o di produzione e lavoro;
– i consorzi tra imprese artigiane;
– gli imprenditori privati che svolgano esclusivamente le attività di noleggio
con conducente.
– Requisiti per l’esercizio di attività di artigianato.
Requisiti dell’impianto
I requisiti specifici previsti per l’esercizio dell’attività di cui alla presente scheda
riguardano le caratteristiche dei mezzi di trasporto (colore dei veicoli, dispositivi, ecc.) e
sono fissati da regolamenti comunali o sovracomunali nell’ambito delle vigenti norme
nazionali in materia.
Modalità di autorizzazione
L’esercizio del servizio di taxi con autovettura è subordinato all’ottenimento di
apposita licenza rilasciata dal comune.
Le licenze, disponibili in numero limitato sul territorio comunale, vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico per titoli a soggetti che abbiano la
proprietà o la disponibilità del veicolo.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
L’assegnazione delle licenze libere avviene sulla base di un concorso pubblico per la
formulazione di una graduatoria che deve essere approvata dalla giunta comunale e successivamente pubblicata all’albo pretorio. L’interessato, se in possesso dei requisiti specificati nella sezione successiva, inoltra domanda in bollo, corredata dei necessari documenti,
presso il Comune. Non è ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
La licenza taxi è trasferibile, in presenza di documentato trasferimento dell’azienda o di un ramo della stessa ed alle condizioni da parte del trasferente di cui all’art. 9, c.
1, della legge 21/92:
• titolarità della licenza da cinque anni;
• raggiungimento del sessantesimo anno di età;
• sopravvenuta inabilità permanente o inidoneità al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
La richiesta di trasferimento, da inoltrare al Comune che ha rilasciato il titolo, deve
essere corredata da copia autentica dell’atto di cessione dell’azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti indicati all’art. 25.
Nel caso di cui all’art. 9, c. 1, l. c) della legge 21/92 (permanente inabilità o inidoneità
al servizio per malattia o infortunio), l’attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l’immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato deve, entro dieci giorni, essere consegnato al Comune unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve
essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
In tutti i casi il trasferimento si perfeziona e ha effetto dalla data in cui il Comune
rilascia il titolo al subentrante designato.
In caso di morte del titolare della licenza taxi o dell’autorizzazione all’esercizio di attività di noleggio veicoli con conducente e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, la licenza può essere trasferita ai sensi dell’art. 9, c. 2, della legge 21/92.
Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso al Comune entro tre mesi dal verificarsi dell’evento.
I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai
sensi dell’art. 10, c. 1, della legge 21/92, da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della legge 21/92, e in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
• per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
• per chiamata alle armi;
• per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
• per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
• nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a
tempo pieno.
283
ATTIVITÀ ECONOMICHE
284
Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell’art. 10, c. 2, della legge 21/92,
possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della legge
21/92, e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
Il titolare della licenza taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida
al Comune che ha rilasciato il titolo. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del
Comune, se presentata direttamente).
Normativa
Nazionale
L. 21/92 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea.
D.Lgs. 285/92 - Nuovo codice della strada.
D.M. Trasporti 448/91 - Accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada
nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
D.M. Trasporti del 19/11/1992 - Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi.
D.M. Trasporti 572/92 - Regolamento recante norme sui dispositivi dei veicoli adibiti a
taxi o ad autonoleggio con conducente.
D.M. del 20/04/1993 - Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per
il servizio di noleggio con autovettura.
Regionale
L.R. 30/98 - Disciplina generale del trasporto regionale e locale. Delega delle funzioni
amministrative.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo.
Procedimenti collegati
Per l’attività specifica
• Licenza per l’esercizio di servizio di taxi con autovettura
• Trasferimento di licenza per l’esercizio di servizio di taxi con autovettura per cessione dell’azienda o di ramo della stessa ovvero per morte del titolare
• Sostituzione temporanea alla guida
• Collaborazione familiare
PARTE B
PROCEDIMENTI DI CARATTERE
GENERALE
285
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Ambiente
287
Scheda B01 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Descrizione
Il D.P.R. 203/88 disciplina le modalità di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in caso di nuovo impianto produttivo (art. 6), modifica di impianto produttivo esistente (art. 15, comma a), trasferimento (art. 15, c. b).
Secondo quanto specificato ai punti 1), 2), 3), 4) del D.P.C.M. 21/07/89, esso si
applica agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica
utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui
alla L. 443/85 e Del. G.R. 960/99.
Ai fini dell’applicazione della legge, uno stabilimento può essere costituito da più
impianti.
Ai sensi della direttiva 99/13/CE, l’impianto è un’unità tecnica permanente in cui
sono svolte una o più attività che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel
sito suddetto e possano influire sulle emissioni.
Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature.
Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti destinati alla difesa nazionale, gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi
quelli inseriti in complessi industriali ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei
locali, gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di
ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili a sterilizzazione e disinfezioni
mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all’uso di cucine, mense, forni da pane ed
altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.
Sono inoltre esclusi gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione e
gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari,
i depositi di oli minerali e gas liquefatti, ai sensi del D.P.R. 25/07/91.
Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria gli impianti di emergenza e di sicurezza, i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Presupposti e modalità di presentazione
288
Le emissioni in atmosfera sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia ove ha sede l’impianto che le produce; la richiesta di autorizzazione, presentata presso lo sportello unico, viene trasmessa a cura dello sportello oltre che alla Provincia ad
ARPA ed al competente ufficio ambiente comunale.
In caso di impresa esistente, l’attività svolta all’interno dello stabilimento potrebbe
essere già in possesso di autorizzazione alle emissioni. Sia nella richiesta di autorizzazione
all’effettuazione di modifiche, che nella documentazione presentata per il suo ottenimento,
sono elencate le emissioni presenti. Nel quadro riassuntivo delle emissioni sono riportate le
principali caratteristiche, in particolare portata e concentrazione degli inquinanti.
Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche all’impianto che non
comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti ovvero variazione del flusso complessivo di massa o delle singole emissioni dell’impianto superiori al 10% per il
periodo di validità dell’autorizzazione.
Qualunque modifica è in ogni caso da considerarsi sostanziale, e come tale soggetta ad autorizzazione preventiva, in presenza di sostanze cancerogene e/o teratogene e/o
mutagene e di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, ai sensi dell’art. 4.3 del
D.P.R. 25/07/91.
Per modificare impianti esistenti dovrà comunque essere presentata nuova domanda di autorizzazione nei seguenti casi:
• se nel progetto sono previsti interventi sull’immobile o sulle lavorazioni tali da
dover adeguare gli impianti di aspirazione alle nuove esigenze con la conseguenza di dover poi modificare portata e/o concentrazione degli inquinanti delle emissioni esistenti;
• se sono previste nuove lavorazioni e quindi nuovi impianti di aspirazione con
relative emissioni;
• se si prevede un aumento delle ore di esercizio degli impianti rispetto a quanto
già autorizzato.
In caso di nuova impresa, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata se
sono previste lavorazioni in grado di emettere sostanze inquinanti allo stato areodisperso e quindi se si rende necessaria l’installazione di adeguati impianti di aspirazione con
relative emissioni. Un caso particolare riguarda il trasferimento delle attività e quindi
degli impianti in un’altra località. Se con il trasferimento si interviene apportando modifiche agli impianti, la domanda va presentata ai sensi di entrambi i commi dell’art.15
D.P.R. 203/88, “a” e “b”. La domanda deve essere presentata anche se il fabbricato che si
andrà ad occupare è già esistente e non sono necessari interventi strutturali (n in questo
caso ai sensi dell’art. 15 comma b).
Se l’attività svolta dall’azienda rientra tra quelle elencate nell’allegato 2 del D.P.R.
25/07/91 (c.d. attività a ridotto inquinamento atmosferico) l’autorizzazione viene rilasciata con procedura semplificata che prevede l’accoglimento dell’istanza all’atto di ricezione della stessa da parte dello sportello unico comunale.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Se l’attività svolta dall’azienda rientra tra quelle elencate nell’allegato 1 del D.P.R.
25/07/91 (c.d. attività ad inquinamento poco significativo), è sufficiente una comunicazione da inoltrare presso lo sportello unico.
Normativa
289
Nazionale
D.P.R. 203/88 - Attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell’art. 15 della L. del 16
aprile 1987 n. 183.
D.P.R. del 25/07/1991 - Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di
emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989.
Regionale
L.R. 3/99 - Riforma del sistema regionale e locale.
Del. G.R. 960/99 - Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle
emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. del 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
(ARPA come da tariffario specifico).
Procedimenti collegati
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con procedura ordinaria
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con procedura semplificata per attività
a ridotto inquinamento atmosferico di cui all’all. 2 D.P.R. 25/07/91
• Comunicazione di emissioni in atmosfera per attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all’all. 1 D.P.R. 25/07/91
• Comunicazione di variazione di titolarità e/o di assetto societario in impianti con
emissioni in atmosfera già autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
290
Scheda B02 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
Descrizione
Il D.Lgs. 152/99 ha fissato la disciplina in materia di scarichi idrici e di tutela delle
acque interne. Rispetto a tale argomento la Regione Emilia-Romagna ha approvato due
provvedimenti, il primo relativo alla ripartizione delle competenze (L.R. 3/99), il secondo di indirizzo per l’applicazione del D.Lgs.152/99 così come modificato e integrato dal
D.Lgs.258/00 nonché dalla L.R. 22/00 concernente “Norme in materia di territorio,
ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999,
n. 3” (Del. G.R. 1053/03, sostitutiva della precedente adottata con Del. G.R. 651/00).
In particolare la Regione ha stabilito di affidare alle Province il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi industriali che non recapitano in reti fognarie anche in caso di
acque industriali assimilate alle domestiche. In questo modo la Regione ha individuato
nella Provincia l’ente di riferimento per la normativa ambientale di tutti gli insediamenti di produzione beni e servizi; ha affidato ai Comuni le competenze per tutti gli scarichi
che recapitano nelle fognature pubbliche e per le acque reflue domestiche, qualunque
ne sia il recapito, intendendo per acque reflue domestiche quelle provenienti, con carattere di prevalenza, da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Relativamente alle acque reflue che provengono da attività di produzione servizi,
è compito del titolare dello scarico (ovvero del consulente incaricato) valutare come si
origina lo scarico per stabilire se lo stesso è individuabile come domestico ovvero come
industriale in virtù delle nozione di “attività commerciale” risultante dall’art. 2195 del
Codice Civile. In particolare la Del. G.R. 1053/03 chiarisce che:
• il D.Lgs. 152/99 e s.m.i. definisce alla lett. g) del c. 1 dell’art. 2 le acque reflue
domestiche. Con riferimento a tale definizione, la “prevalenza” va valutata analizzando le attività che danno origine allo scarico che dovranno essere del tipo
di quelle ordinariamente svolte nell’ambito dell’attività domestica quali il cucinare, il lavare nonché l’eseguire attività del tempo libero o modesti lavori. In
coerenza con la predetta definizione sono da considerare acque reflue domesti-
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
che le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall’attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate
da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione
di beni;
• gli scarichi derivanti da “servizi” possono rientrare in entrambi i tipi di reflui
previsti alle lettere g) e h) in quanto nella nozione di “attività commerciali” contenuta alla lett. h) rientrano anche le attività dirette alla produzione di servizi
secondo quanto previsto all’art. 2195 del Codice Civile; nel caso, pertanto, di uno
scarico derivante da produzione di servizi si dovrà valutare se in base a quanto
sopra evidenziato sia da classificare quale refluo domestico o industriale.
A fronte delle considerazioni suddette, a titolo esemplificativo la Del. G.R. 1053/03
precisa che danno origine ad acque reflue domestiche in quanto il refluo prodotto derivi
prevalentemente da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al
metabolismo umano:
• laboratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza;
• lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente
all’utenza residenziale; da intendersi le cosiddette “lavanderia a secco a ciclo
chiuso” che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche;
• vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche
con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita
stessa;
• attività alberghiera e di ristorazione.
Per i casi in cui la stessa attività può dare origine a scarichi qualificabili come
acque reflue domestiche o come acque reflue industriali, un possibile criterio di valutazione è rappresentato dal contesto organizzativo più o meno ampio in cui l’attività si
trova inserita.
Restano fermi comunque gli indirizzi consolidati della Corte di Cassazione (Sez.
III) per alcune imprese di servizi, quali ad esempio gli autolavaggi ed i mattatoi; attraverso diverse sentenze anche successive al D.Lgs. 152/99, è stato più volte ribadito il
carattere “produttivo” di tali scarichi, richiamando il principio generale che la classificazione deve essere effettuata in relazione al tipo di scarico prodotto ed alle sue effettive
caratteristiche quali-quantitative da ricondursi a quelle normalmente provenienti da un
insediamento abitativo.
Per quanto riguarda le acque domestiche, nell’ipotesi di richiesta di allacciamento riguardante insediamenti di produzione beni e servizi si possono quindi presentare
due casi:
1) lo scarico proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, rientrando quindi a tutti gli effetti nella definizione di acque domestiche;
2) lo scarico non proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; in
questo caso dovrà essere presentata domanda di autorizzazione subordinata ad
291
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
un’istruttoria tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche dello scarico e della
relativa portata, tesa a garantire che la natura delle acque che si intende riversare in fognatura sia compatibile con la depurazione finale per qualità e quantità;
l’autorizzazione espressa dovrà pertanto contenere i vincoli e le limitazioni alle
quali lo scarico è assoggettato, in funzione della compatibilità richiesta (art. 28,
c. 7, l. e, D.Lgs. 152/99 come modificato con D.Lgs. 258/00).
292
Ai sensi della lettera h) dell’art. 2 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., sono considerate acque
reflue industriali quelle diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche
di dilavamento derivanti sia da edifici che da “installazioni”. Queste ultime sono da
intendersi anche come derivanti da strutture non inserite necessariamente nell’ambito
di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all’aperto in
aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue.
Occorre anche considerare il caso delle imprese di cui alle lettere a), b) e c) dell’art.28 D.Lgs. 152/99 come successivamente modificato/integrato, dedite ad allevamento di bestiame o con annessa trasformazione; qualora tali imprese intendano riversare in
fognatura gli scarichi di natura zootecnica, venendo a mancare la connessione funzionale con il terreno si rientra nell’ipotesi di acque industriali con conseguente necessità di
procedere ad una preventiva istruttoria seguita da un’autorizzazione espressa in caso di
esito favorevole.
Si evidenzia infine che la definizione di scarico introdotta dal D.Lgs. 152/99, art.
2, comporta che in caso di scarichi di acque reflue industriali, anche nell’ipotesi di
un’assimilazione a quelle domestiche, qualora l’immissione non risulti “diretta tramite
condotta....” si esca dalla normativa specifica sugli scarichi per rientrare in quella quadro dei rifiuti.
In particolare quello che era conosciuto come scarico indiretto sul suolo, scarico
cioè che avviene attraverso il trasporto dei reflui mediante mezzo vettore, è oggi sottoposto alle procedure di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 in materia di rifiuti.
Presupposti e modalità di presentazione
Il procedimento di autorizzazione allo scarico è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura ovvero in acque superficiali o sul suolo tramite condotta di acque reflue industriali, acque reflue industriali assimilate alle acque reflue
domestiche, acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne degli stabilimenti industriali originate da stabilimenti industriali come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 152/99.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico attività
produttive del Comune ove viene effettuato lo scarico di acque reflue.
La Del. G.R. 1053/03 chiarisce che:
• alle Province compete il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque
reflue industriali e delle assimilate alle domestiche che non recapitano in reti
fognarie nonché delle acque reflue urbane scaricate attraverso le reti fognarie;
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
• al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue
domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e degli scarichi di acque
reflue industriali, compresa l’eventuale assimilazione, nelle reti fognarie. In
tale ultimo caso il Comune autorizza lo scarico sulla base del parere di conformità del gestore del servizio idrico integrato; detto parere contiene le valutazione di conformità rispetto alla tipologia degli impianti terminali di trattamento
ed alle prescrizioni tecniche previste dalle norme regolamentari di cui all’art.
33 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel parere eventualmente espresso dall’ARPA.
La Del. G.R. 1053/99 fa salva la possibilità di esternare i procedimenti istruttori ai
sensi delle vigenti norme.
A tal fine si precisa che per gestore del servizio idrico integrato si intende quello che
ha sottoscritto la convenzione con l’Agenzia d’ambito secondo le disposizioni di cui alla
L.R. 25/99 e che ha adottato le norme regolamentari di cui all’art. 33, cc. 1 e 2 del D.Lgs.
152/99 e s.m.i. Tali disposizioni devono comprendere le norme tecniche, le prescrizioni
regolamentari ed i valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue
industriali nonché la regolamentazione per lo scarico delle acque reflue domestiche.
Fino alla piena operatività del servizio idrico integrato ossia al realizzarsi delle
due condizioni suddette, il gestore di cui trattasi si identifica con quello esistente del
servizio pubblico, al quale sono demandati i compiti attribuiti dal D.Lgs. cit.
Le Province ed i Comuni definiscono in accordo con le rispettive sezioni provinciali ARPA gli ambiti e le modalità dell’attività di supporto tecnico da svolgersi da parte
delle stesse Sezioni per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di Programma - ex art. 3 L.R. 44/95, approvato
con D.P.G.R. 53/02.
Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all’art. 34 del D.Lgs.152/99 e s.m.i. in
rete fognaria ed in corpo idrico superficiale il rilascio dell’autorizzazione è sempre
subordinato al parere tecnico dell’ARPA.
Con riferimento alle funzioni attribuite allo sportello unico per le attività produttive, la Del. G.R. 1053/03 fa espressamente salvi gli indirizzi contenuti nella deliberazione
della G.R. 1367/99. In particolare la Del. G.R. 1053/03 precisa quanto segue:
• il Comune è individuato come soggetto cardine del procedimento autorizzativo
unificato in termini strettamente organizzativi al quale spetta la titolarità dell’intero procedimento autorizzativo. Le altre Amministrazioni interessate dal procedimento sono responsabili delle fasi procedimentali in cui sono coinvolte; i relativi atti assunti dalle predette amministrazioni producono i loro effetti nei confronti dell’atto autorizzatorio unico finale di competenza del Comune. L’emanazione del D.P.R. 440/00 non ha apportato modifiche sotto il profilo operativo:
l’assetto delle competenze definito nei diversi settori dal legislatore regionale è
salvaguardato, compreso il regime autorizzativo degli scarichi introdotto con la
L.R. 3/99. Lo sportello unico è tenuto a richiedere, comunque, alle amministrazioni di settore l’emissione degli atti istruttori previsti dalle normative vigenti.
293
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
294
• Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 D.P.R. 447/98 circa gli interventi da
assoggettare al procedimento dello sportello unico (localizzazione degli impianti
produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, riattivazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione
di opere interne ai fabbricati ad uso di impresa) in termini operativi, ai fini dello
scarico delle acque reflue, detti interventi sono di fatto quelli che comportano il
rilascio dei permessi di costruzione (ex concessione/autorizzazione edilizia).
Gli interventi di cui trattasi determinando, di norma, la variazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi comportano anche la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico o la modifica del provvedimento in essere, ove previsto. Ricondurre
questo procedimento specifico nell’ambito del procedimento unico finale dello SU oltre
che rispondere al principio dell’unitarietà dell’azione amministrativa ne costituisce
anche un effettivo elemento di semplificazione.
Per le situazioni soggette esclusivamente al mero rinnovo dell’autorizzazione allo
scarico in naturale scadenza, il procedimento amministrativo specifico resta in capo
all’ente a cui compete la funzione autorizzativa secondo quanto sopra indicato.
Normativa
Nazionale
R.D. 1175/33 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
L. 36/94 - Disposizioni in materia di risorse idriche.
D.Lgs. 22/97 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
D.Lgs. 152/99 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole.
D.Lgs. 258/00 - Disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo del 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della L. del 24 aprile 1998, n. 128.
Regionale
L.R. 3/99 - Riforma del sistema regionale e locale.
L.R. 22/00 - Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. del 21 aprile 1999, n. 3.
Del. G.R. 1053/03 - Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs del 18 agosto 2002, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nell’endoprocedimento come da specifici tariffari.
295
Procedimenti collegati
• Autorizzazione allo scarico in fognatura/sul suolo/in acque superficiali di acque
reflue industriali/acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche
• Autorizzazione allo scarico in fognatura/sul suolo/in acque superficiali di acque
meteoriche di dilavamento aree esterne degli stabilimenti industriali ai sensi del
D.Lgs.152/99
• Rinnovo di autorizzazione allo scarico in fognatura/sul suolo/in acque superficiali
di acque reflue industriali/acque reflue industriali assimilate alle acque reflue
domestiche
• Rinnovo di autorizzazione allo scarico in fognatura/sul suolo/in acque superficiali
di acque meteoriche di dilavamento aree esterne degli stabilimenti industriali ai
sensi del D.Lgs.152/99
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
296
Scheda B03 - Classificazione industria insalubre
Descrizione
Il legislatore ha predisposto già alla fine del secolo scorso una normativa per fornire strumenti preventivi rispetto all’insediamento di industrie e attività che, a causa delle
emissioni insalubri prodotte o della pericolosità delle sostanze detenute, possono determinare danni alla salute pubblica.
L’art. 216 del testo unico delle Leggi sanitarie 1265/34 prevede che il Ministero
della Sanità elabori e tenga aggiornato un elenco delle lavorazioni insalubri e che i comuni controllino i nuovi insediamenti e predispongano gli accorgimenti e cautele necessarie per il rispetto della legge.
L’elenco del Ministero è articolato in due classi.
• Industrie insalubri di Prima Classe: sono le attività che devono essere tenute
lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato
• Industrie insalubri di Seconda Classe: sono le attività che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.
Con il Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 è stato emesso il più recente
aggiornamento dell’elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe.
Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo attività industriali.
Presupposti e modalità di presentazione
Il Comune, su proposta della ASL, provvede all’emanazione del decreto di classificazione dell’azienda come industria insalubre (tramite atto dirigenziale). A seguito di
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
tale classificazione, la ditta ha l’obbligo di presentare una specifica domanda di autorizzazione per poter iniziare la lavorazione.
Normativa
Nazionale
R.D. 1265/34, artt. 216-217 - Testo unico delle leggi sanitarie.
D.M. Sanità del 5/09/1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo
unico delle leggi sanitarie.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sulla domanda unica.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi nell’endoprocedimento (ARPA,
ASL, ecc.), come da tariffari specifici.
Procedimenti:
• Classificazione di industria insalubre compresa tra quelle di cui al D.M. 5/09/96
• Autorizzazione all’esercizio di attività classificata insalubre in quanto compresa tra
quelle di cui al D.M. 5/09/96
297
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
298
Scheda B04 - Comunicazione di attività di recupero dei rifiuti (D.Lgs. 22/97, art. 33)
Descrizione
Il capo V del D.Lgs. 22/97 disciplina le procedure semplificate di autorizzazione
all’esercizio di attività di recupero/smaltimento rifiuti.
La determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione
alle procedure semplificate è demandata dal D.Lgs. 22/97, art. 31, a decreti del Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Il D.M. 5/02/98 del Ministro dell’ambiente di concerto con Ministri della Sanità,
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e per le Politiche Agricole individua i
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli
artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97.
Il D.M. 161 12/06/02 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle Attività produttive e con il Ministro della Salute reca altresì il regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo del 5 febbraio
1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere
alle procedure semplificate.
Presupposti e modalità di presentazione
L’art. 33 del D.Lgs. 22/97 prevede che, a condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del D.Lgs. 22/97, cc. 1, 2 e 3 dell’art. 31, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possa essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente.
La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di 90 giorni verifica d’ufficio la sussistenza
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all’art. 33,
c. 1, D.Lgs. 22/97;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel
quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui sopra, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall’amministrazione.
La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di
recupero energetico devono rispettare le seguenti condizioni:
a) utilizzo di combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per
frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non devono essere meno restrittivi di quelli stabiliti per gli
impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell’ambiente, 16 gennaio 1995;
c) deve essere garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
I requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’esercizio delle attività di cui sopra sono
specificati dall’art. 10 del D.M. 5/02/98.
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 22/97 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti - 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
D.M. del 5/02/1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22.
D.M. 161/02 - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo del 5
febbraio 1997, n. 22 - relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile
ammettere alle procedure semplificate.
299
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica.
300
Procedimenti collegati
• Comunicazione inizio attività di recupero di rifiuti effettivamente destinati al riutilizzo ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 33
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
301
Scheda B05 - Inquinamento acustico
Descrizione
Ai sensi dell’art. 8, c. 2, L. 447/95, i titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al
potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti
rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
È inoltre obbligatorio, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8, produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle
seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
Ancora, ai sensi dell’art. 8, c. 4, “le domande per il rilascio di concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali
che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
302
domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”.
La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata in
Comune e all’ARPA in allegato alla DIA/domanda di permesso di costruire in caso di
interventi edilizi. Se non sono previste opere edilizie, la documentazione deve essere
comunque presentata almeno 60 giorni prima di mettere in esercizio l’impianto o infrastruttura o di avviare l’attività.
La valutazione del progetto di impianto o infrastruttura o dell’attività in genere
sotto il profilo dell’impatto acustico deve essere effettuata da un tecnico competente in
acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all’apposito albo regionale. La previsione di impatto acustico deve essere redatta e sottoscritta dallo stesso tecnico unitamente al responsabile legale dell’impresa che l’ha commissionata.
Nell’ambito dei procedimenti sottoposti al regolamento sullo sportello unico
(D.P.R. 447/98), le sorgenti sonore sono gli impianti tecnici dei fabbricati in cui si svolgono attività di produzione beni e servizi e le altre istallazioni unite agli immobili, anche
in via transitoria, il cui uso produca rumore. Sono inoltre possibili fonti di rumore, le
infrastrutture in genere, le aree adibite a movimentazione merci, i parcheggi e i depositi
di mezzi di trasporto, quando asserviti alle attività citate. Anche il traffico indotto in
questi casi può rappresentare un contributo importante.
Le sorgenti sonore che più frequentemente si trovano installate negli insediamenti
di produzione beni e servizi o ne sono parte integrante sono:
Sorgenti sonore esterne (elenco non esaustivo)
• Impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)
• Impianti di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente)
• Impianti di depurazione ed antiinquinamento (aria, acqua, ecc.)
• Impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento)
• Impianti di servizio (autolavaggi ecc.)
• Sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (raffreddamento presse, ecc.)
• Impianti pneumatici ausiliari (aria compressa, ecc.)
• Emissioni condottate in atmosfera
• Attività rumorose svolte all’esterno (lavorazioni in genere, operazioni di scavo o
movimentazione, deposito e movimentazione merci, attività di recupero, ecc.).
Sorgenti sonore interne (elenco non esaustivo)
• Attività di carpenteria metallica pesante (presse, tagliatrici, ecc.)
• Attività di carpenteria metallica leggera (operazioni di taglio e traforo, battitura
con mazze e/o martelli, ecc.)
• Attività di macinazione
• Attività di miscelazione
• Attività di prestazione servizi (macchine per il lavaggio, forni, ecc.)
• Attività di lavorazione legno (seghe, piallatrici, ecc.)
• Produzione filati o tessuti (telai)
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Presupposti e modalità di presentazione
L’imprenditore (o il professionista incaricato) deve verificare se l’intervento da
realizzare comporta l’installazione di una o più sorgenti sonore; in questo caso occorrerà
interpellare un tecnico competente in acustica ambientale iscritto all’albo regionale, il
quale valuterà il contributo delle nuove sorgenti (o le modifiche sulle sorgenti esistenti)
e gli effetti di sommatoria con le esistenti.
Considerate le condizioni al contorno dell’impianto o stabilimento e la classificazione acustica del sito di insediamento e delle aree circostanti, tenuto conto dei potenziali
ricettori e del periodo diurno o notturno durante il quale il rumore si manifesta, il tecnico
competente potrà concludere per il non superamento dei limiti assoluti di zona e dei limiti
differenziali di immissione (art.4 - D.P.C.M. 14/11/97) nei confronti dei potenziali ricettori.
In questo caso è sufficiente una comunicazione con allegata la documentazione prevista.
Se invece si ritiene presumibile un superamento dei limiti assoluti e/o differenziali, si dovrà presentare una richiesta specifica allegando la documentazione prevista,
comprensiva delle soluzioni tecnico-progettuali che si ritiene di predisporre per ridurre
o eliminare le emissioni sonore. Se la documentazione è completa ed i calcoli corretti
sotto il profilo metodologico, il Comune provvederà a rilasciare un nulla-osta acustico,
dopo aver acquisito il parere tecnico da ARPA.
Normativa
Nazionale
L. 447/95 - Legge quadro sull’inquinamento acustico.
L. 426/98 - Nuovi interventi in campo ambientale.
L. 93/01 - Disposizioni in campo ambientale.
D.Lgs. 277/91 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE,
n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell’art. 7 L. del 30 luglio 1990, n. 212.
D.Lgs. 626/94 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e
1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro.
D.Lgs. 494/96 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
D.Lgs. 528/99 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. del 14 agosto 1996, n. 494, recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.
D.P.R. 496/97 - Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico
prodotto dagli aeromobili civili.
303
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
304
D.P.R. 459/98 - Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
D.P.R. 476/99 - Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496,
concernente il divieto di voli notturni in vigore dal 18/12/1999.
D.P.R. 304/01 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della L. del 26 novembre 1995, n. 447.
D.P.C.M. del 1/03/1991 - Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
D.P.C.M. del 18/09/1997 - Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi
di intrattenimento danzante.
D.P.C.M. del 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
D.P.C.M. del 5/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
D.P.C.M. del 31/03/1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) e dell’articolo 2, commi 6, 7 e 8, della L. del 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
D.P.C.M. 215/99 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
e nei pubblici esercizi.
D.M. dell’11/12/1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo.
D.M. del 31/10/1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale.
D.M. del 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.
D.M. del 20/05/1999 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri
per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.
D.M. del 03/12/1999 - Procedura antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.
D.M. del 29/11/2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
Regionale
L.R. 31/02, art. 44 - Disciplina generale dell’edilizia.
L.R. 15/01 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
Del. G.R. 2053 del 9/10/2001 - Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. del 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.
Del. G.R. 45 del 21/1/2002 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della L.R. del 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.
Del. G.R. 1203 dell’8/07/2002 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico: direttiva per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sul nulla-osta.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nell’endoprocedimento (ARPA, ecc.) come da specifici tariffari.
305
Procedimenti collegati
• Nulla-osta alla realizzazione di impianto/esercizio di attività comportante valutazione previsionale di impatto/clima acustico
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
306
Scheda B06 - Reflui zootecnici
Descrizione
Tutti gli allevatori che effettuano lo spandimento su suolo ad uso agricolo dei
liquami, indipendentemente dalla quantità prodotta e dalla specie animale allevata, sono
tenuti a munirsi di specifica autorizzazione.
La documentazione deve essere presentata alla Provincia, in quanto ente competente,
e in copia al Comune ed ARPA, contestualmente alla domanda di permesso di costruire/DIA
ogni volta che il progetto prevede un aumento della superficie allevabile ovvero una modifica della consistenza dell’allevamento con opere edilizie. Qualora l’aumento non comporti
interventi edilizi (ad es. in caso di riconversione dell’allevamento da una specie animale ad
un’altra), rimane comunque l’obbligo di richiesta dell’autorizzazione allo spandimento.
La L.R. 50/95 individua i procedimenti amministrativi per l’autorizzazione allo
spandimento di liquami su suolo agricolo:
a. Domanda di autorizzazione allo spandimento con procedimento completo;
b. Domanda di autorizzazione allo spandimento con procedimento semplificato;
c. Denuncia di inizio attività di spandimento.
Presupposti e modalità di presentazione
La domanda di autorizzazione con procedimento completo è obbligatoria per:
• i titolari di allevamenti suinicoli con produzione annua di liquame superiore a
500 mc;
• i titolari di allevamenti di bovini da latte insediatisi dopo il 10 maggio 1976
con produzione annua di liquame superiore a 500 mc e di acque di lavaggio di
strutture ed attrezzature zootecniche superiore a 1000 mc;
• i titolari di allevamenti di altre specie animali con produzione annua di liquame superiore a 500 mc e di acque di lavaggio di strutture ed attrezzature zootecniche superiore a 1000 mc.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
La denuncia di inizio attività di spandimento è obbligatoria per:
• i titolari di allevamenti suinicoli con produzione annua di liquame inferiore a
500 mc;
• i titolari di allevamenti di bovini da latte insediatisi prima del 10 maggio 1976
• i titolari di allevamenti di bovini da latte insediatisi dopo il 10 maggio 1976
con produzione annua di liquame inferiore a 500 mc e di acque di lavaggio di
strutture ed attrezzature zootecniche inferiore a 1000 mc;
• i titolari di allevamenti di altre specie animali con produzione annua di liquame inferiore a 500 mc e di acque di lavaggi di strutture ed attrezzature zootecniche inferiore a 1000 mc.
Sono esentati dall’obbligo di presentare la domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio attività di spandimento:
• i titolari di allevamenti di animali di affezione;
• i titolari di allevamenti di tipo familiare per esclusivo autoconsumo;
• i titolari di allevamenti che, per tipologia o tecniche di allevamento, non producono effluenti liquidi ma solo letame o assimilati, così come classificato dall’art.2 l. b) della L.R. 50/95.
L’autorizzazione deve prevedere espressamente la propria durata, stabilita in relazione all’allegato tecnico a corredo della domanda; la durata non potrà comunque superare i 5 anni. Il rinnovo dell’autorizzazione deve essere richiesto almeno 6 mesi prima
della scadenza, con le modalità previste dall’art. 3 della L.R. 50/95 per il rilascio di autorizzazione ex novo.
Nelle domande di rinnovo, qualora non siano intervenute modificazioni nella consistenza dell’allevamento, nelle superfici dei terreni disponibili per lo spandimento e
nei piani colturali, il titolare dell’autorizzazione può presentare, in sostituzione della
documentazione di rito, una dichiarazione in cui attesti la permanenza di tutte le condizioni stabilite per il rilascio dell’autorizzazione precedente. Il rinnovo dell’autorizzazione è disposto con provvedimento espresso entro 60 giorni.
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 99/92 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 278/86, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
D.Lgs. 22/97 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
D.Lgs. 152/99 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
307
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Regionale
308
L.R. 50/95 - Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento.
L.R. 15/97 - Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R del. 27 agosto 1983, n. 34.
L.R. 21/98 - Modifiche alla L.R. del 24 aprile 1995, n. 50 ‘’Disciplina dello spandimento
sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento.
Del. G.R. 570/97 - Piano Territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque Stralcio per il comparto zootecnico.
Del. G.R. 1142/97 – D.Lgs. 99/92 modificazione della deliberazione n. 736 del 16 aprile
1996 direttive tecniche alle province per il rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo di
fanghi di depurazione in agricoltura.
Del. G.R. 641/98 - Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi quali-quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici.
Del. G.R. 1853/99 - Direttiva inerente l’applicazione della L.R. 50/1995 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 570/1997 in materia di spandimento sul suolo dei liquami zootecnici e stoccaggio degli effluenti di allevamento.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nell’endoprocedimento (Provincia, ARPA, ecc.) come da specifici tariffari.
Procedimenti collegati
•
•
•
•
•
Autorizzazione allo spandimento agronomico di liquami zootecnici
Rinnovo di autorizzazione allo spandimento agronomico di liquami zootecnici
Denuncia di inizio attività di spandimento agronomico di liquami zootecnici
Autorizzazione per le attività di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione
Rinnovo di autorizzazione per le attività di utilizzazione agronomica dei fanghi di
depurazione
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
309
Scheda B07 - Valutazione Impatto Ambientale
Descrizione
La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l’uso plurimo delle risorse e lo sviluppo
sostenibile. Per impatto ambientale deve intendersi l’insieme degli effetti rilevanti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi,
positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull’ambiente inteso come
insieme complesso di sistemi naturali e umani.
La normativa italiana non prevede ancora un organico recepimento della direttiva
85/337/CEE, norma europea di riferimento del sistema di valutazione di impatto ambientale, giunta alla sua seconda edizione (direttiva 97/11/CE).
La Regione Emilia-Romagna, con L.R. 9/99 come integrata dalla L.R. 35/00, ha recepito le citate direttive europee – 85/337/CEE e 97/11/CE – in materia di V.I.A., dando
attuazione al conseguente Atto di Indirizzo e Coordinamento a livello nazionale contenuto nel D.P.R. 12/04/96. A seguito dell’entrata in vigore della citata legge regionale, i
progetti e le opere di cui agli elenchi regionali ricadono nel campo di applicazione della
legge stessa e sono quindi sottoposti alle procedure ivi contemplate dal 6/12/2000, data
di entrata in vigore della L.R. 35/00.
Sono invece esclusi dall’applicazione i progetti destinati a scopi di difesa nazionale gli interventi disposti in via d’urgenza dalle competenti autorità sia al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia inseguito a
calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi dell’art. 5 della L.
225/92 e della L.R. 45/95.
Presupposti e modalità di presentazione
Ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., l’esame dei progetti avviene attraverso due modalità distinte, a seconda che questi rientrino negli allegati A o B della legge. I progetti di
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
310
cui all’all. A sono sottoposti da subito alle procedure previste per la valutazione di
impatto ambientale, i progetti di cui all’all. B passano invece attraverso una fase di verifica, denominata screening, nel corso della quale l’autorità competente decide se sottoporre o meno il progetto a V.I.A.
Ancora ai sensi dell’art. 6 L.R. 9/99, per i progetti relativi alle attività produttive
assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 112/98, lo sportello
unico per le attività produttive attiva le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. disciplinate dalla L.R. stessa ed acquisisce le relative determinazioni dell’autorità competente. A tal fine lo Sportello unico trasmette all’autorità competente la domanda del proponente con la relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione di cui agli artt. 9 e 14 L.R. 9/99. Nell’ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all’insediamento di attività produttive, la V.I.A.
positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale a norma dell’art. 17
L.R. 9/99. Acquisito l’esito della procedura di verifica (screening), ovvero la valutazione
di impatto ambientale positiva, lo sportello unico conclude il procedimento di autorizzazione all’insediamento dell’attività produttiva.
Come in precedenza specificato, sono sottoposti a screening i progetti di cui agli
allegati B1, B2 e B3 non ricadenti in aree naturali protette. Sono inoltre sottoposti a
screening i progetti relativi ad impianti, opere o interventi già realizzati per i quali il
proponente intende chiedere trasformazioni od ampliamenti a seguito dei quali si configurano le condizioni di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2, B3.
Il proponente può sempre richiedere che progetti comunque non ricadenti negli
allegati A o B siano sottoposti alla procedura di screening.
Le competenze dei procedimenti di screening e di V.I.A. sono dettate dall’art. 6
L.R. 9/99 come successivamente modificata/integrata in base alla tipologia di progetto.
L’autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. su
richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive. Nell’espletamento delle procedure, l’autorità competente istituisce un apposito ufficio. I
Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell’ufficio competente della Provincia, tramite apposite convenzioni.
Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica, in caso di attività produttiva il
proponente presenta allo sportello unico una domanda, allegando i seguenti elaborati:
a) progetto preliminare;
b) relazione riguardante l’individuazione e la valutazione degli impatti ambientali
del progetto;
c) relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica,
ambientale e paesaggistica.
L’autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento. Gli elaborati sono
depositati presso l’autorità competente e presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato l’annuncio dell’avvenuto deposito nel quale sono speci-
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
ficati: l’oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l’indicazione dei luoghi
e dei termini di deposito.
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare
osservazioni all’autorità competente.
L’autorità competente, sulla base dei criteri indicati nell’All. D, L.R. 9/99, entro 60
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’annuncio di avvenuto deposito verifica se il progetto deve essere assoggettato all’ulteriore procedura di
V.I.A., esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente.
La decisione dell’autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.;
b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con
prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto all’ulteriore procedura di V.I.A.
Trascorso il termine di 60 giorni, in caso di silenzio dell’autorità competente, il
progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A.
L’autorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la decisione presa.
La verifica positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni
in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente
normativa.
Sia in caso di verifica positiva che in caso di silenzio dell’autorità, il proponente
dovrà comunque sottoporre il progetto al vaglio delle amministrazioni competenti per il
rilascio di autorizzazioni o di altri atti di assenso (tramite lo sportello unico in caso di
attività produttive).
Qualora l’autorità competente preveda l’assoggettamento del progetto ad ulteriore
procedura di V.I.A., il proponente può richiedere l’indizione della conferenza di servizi
ai fini della definizione, nei 30 giorni successivi, degli elementi costitutivi dello Studio
di Impatto Ambientale (S.I.A.), della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri,
nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l’effettuazione della conferenza
di servizi. Alla domanda è allegato il piano di lavoro per la redazione del S.I.A.
La V.I.A. si applica invece ai progetti di cui agli allegati A.1, A.2 e A.3, allegati B.1,
B.2 e B.3 qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette definite dalla L. 394/91 e dalla L.R. 11/88 e s.s.m.i. (in questi casi le soglie dimensionali, per
l’assoggettamento, sono ridotte del 50%), allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l’esito della procedura di screening.
Su richiesta del proponente sono assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti
compresi negli allegati B.1, B.2 e B.3.
311
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
312
Come per lo screening, le competenze del procedimento di V.I.A. sono dettate dall’art. 6
L.R. 9/99 come successivamente modificata/integrata in base alla tipologia di progetto.
I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da un S.I.A., elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati
nell’allegato C alla L.R. 9/99.
Per i progetti relativi alle attività produttive è lo sportello unico che attiva le procedure di V.I.A., curando gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, trasmettendo la domanda del proponente e
relativa documentazione all’autorità competente, acquisendone le determinazioni.
È facoltà del proponente richiedere all’autorità competente l’effettuazione di una fase
preliminare di definizione degli elaborati (c.d. scoping), volta alla puntuale definizione:
a) dei contenuti del S.I.A.;
b) della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa
vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta,
assensi comunque denominati, necessari per l’effettuazione della conferenza di
servizi.
Il proponente a tal fine presenta all’autorità competente un elaborato che, sulla
base dell’identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per
la redazione del S.I.A. Il S.I.A. deve comunque contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione del progetto definitivo;
b) descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica,
ambientale e paesaggistica;
d) descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli
impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
e) sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
Per la definizione dei contenuti del S.I.A. nonché della documentazione e degli
elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, l’autorità competente convoca la conferenza di servizi. L’autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine si intende convalidato l’elaborato presentato dal proponente.
La definizione degli elementi documentali e progettuali necessari, determinati in
conferenza dei servizi, vincolano l’autorità competente e le amministrazioni convocate.
Pertanto, la domanda per attivare la procedura di V.I.A., presentata allo sportello
unico in caso di attività produttiva, contiene il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo,
predisposto ai sensi della vigente normativa e conforme agli eventuali esiti della fase
preliminare di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping).
L’autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Il proponente può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi, allegando una relazione, destinata ad essere resa pubblica,
in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull’ambiente. Il personale
dell’ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla
procedura di V.I.A. anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l’obbligo
di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.
Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione, le Province ed i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, è pubblicato l’annuncio dell’avvenuto deposito,
nel quale sono specificati il proponente, l’oggetto, la localizzazione ed una sommaria
descrizione del progetto, l’indicazione dei termini e dei luoghi di deposito. L’autorità
competente provvede inoltre a trasmettere il progetto ed il S.I.A., corredato dalla documentazione sopradescritta, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi e
agli enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio.
L’autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di
deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione, una conferenza di servizi
per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto. Dell’indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.
L’ufficio V.I.A. competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, predispone un rapporto sull’impatto ambientale del progetto e lo
invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull’impatto ambientale è inoltre inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla conferenza di servizi. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza
di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente
competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell’ente su
tutti gli atti di propria competenza. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell’assenso. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell’ambito della conferenza di servizi.
Il parere previsto dall’art. 5, c. 2, D.P.R. 12/04/96, è reso dalle Province, dai Comuni e dagli enti di gestione di aree naturali protette interessati in sede di conferenza di
servizi. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale termine è ridotto a 85 giorni per i
progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening). Nei casi in cui sia necessario
procedere ad accertamenti od indagini di particolare complessità, l’autorità competente
può prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine fino ad un massimo di
ulteriori 60 giorni.
Chiunque, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione, può prendere visione degli elaborati depositati dal proponente e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente. Tale termine è ridotto a 30
giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica.
L’autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale
ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente
313
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
314
alla conclusione della conferenza di servizi. L’autorità competente può promuovere, nei
casi di particolare rilievo, un’istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni
ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e
per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di
impatto ambientale (V.I.A.). All’istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.
L’autorità competente delibera la valutazione d’impatto ambientale entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 105
giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica. In materia di lavori pubblici
la valutazione di impatto ambientale è resa nei termini previsti dall’art. 7, c. 5, L. 109/94,
e s.s.m.i.
La deliberazione, a cura dell’autorità competente, è comunicata al proponente ed
alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La valutazione di impatto ambientale positiva per i progetti relativi alle attività
produttive comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque
denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale di competenza
della Regione, della Provincia, del Comune e dell’ente di gestione di area naturale protetta regionale.
La valutazione di impatto ambientale negativa preclude la realizzazione dell’intervento o dell’opera.
In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale
positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a 3 anni, anche
in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L’autorità competente, su richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.
Normativa
Nazionale
L. 349/86 - Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale.
L. 146/94 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.
L. 93/01 - Disposizioni in campo ambientale.
D.Lgs. 100/92 - Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE 83/29/CE 89/428/CEE
in materia di inquinamento provocata dall’industria del biossido di titanio.
D.P.R. del 27/04/1992 - Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e
norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della L. del 8 luglio 1986, n. 349, per gli
elettrodotti aerei esterni.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
D.P.R. 526/94 - Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell’impatto
ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi.
D.P.R. del 12/04/1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40
comma 1 della L. del 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale.
D.P.R. del 11/02/1988 - Disposizioni integrative al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina dello pronunce di compatibilità ambientale di cui alla L. del 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6.
D.P.R. 348/99 – Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto
ambientale per talune categorie di opere.
D.P.C.M. 377/88 - Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui
all’art.6 della L. del 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente
e norme in materia di danno ambientale.
D.P.C.M. del 27/12/1988 - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. dell’8 luglio
1986, n 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1983, n. 377.
D.P.C.M. del 3/09/1999 - Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il
precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. del 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto ambientale.
D.P.C.M. del 1/09/2000 - Modificazioni ed integrazioni del D.P.C.M. del 3 settembre 1999,
per l’attuazione dell’art. 40, primo comma, della L. del 22 febbraio 1994, n. 146, in materia
di valutazione dell’impatto ambientale.
Circ. min. del 1/12/1992 - Assoggettabilità alla procedura d’impatto ambientale dei progetti riguardanti le vie di rapida comunicazione (Articolo 6, comma 2, della L. del 3
luglio 1936, n. 349, e successivi D.P.C.M. attuativi).
Circ. min. del 7/10/1996, n. GAB/96/15208 - Procedure di valutazione di impatto ambientale.
Circ. min. del 8/10/1996, n. GAB/96/15326 - Principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale.
Regionale
L.R. 9/99 (come integrata dalla L.R. 35/00) - Disciplina della procedura di valutazione
dell’impatto ambientale.
Contribuzione a carico del richiedente
Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla L.R. 9/99 sono a
carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell’opera o dell’intervento, in una misura comunque non superiore allo 0,05%, dall’autorità
competente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all’art. 8
L.R. cit. Le spese istruttorie sono quantificate con l’atto conclusivo del procedimento.
315
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Procedimenti collegati
316
• Procedura di verifica - Screening (procedura preliminare, disciplinata dal titolo
II L.R. 9/99, volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore
procedura di V.I.A.)
• Valutazione Impatto Ambientale - V.I.A. (procedura, disciplinata dal titolo III L.R.
9/99, finalizzata all’espressione da parte dell’autorità competente della valutazione di impatto ambientale)
• Studio d’impatto ambientale - S.I.A. (studio tecnico-scientifico degli impatti
ambientali di un progetto, di cui all’art. 11 L.R. 9/99)
• Definizione dei contenuti del S.I.A. Scoping (fase preliminare facoltativa, disciplinata dall’art. 12 L.R. 9/99, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel S.I.A.)
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
317
Scheda B08 - Vincolo idrogeologico
Descrizione
Le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo
idrogeologico per l’Emilia-Romagna, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e
151 della L.R. 3/99, sono fissate con Del. G.R. 1117/00.
Ai sensi della L.R. 3/99, artt. 148 e 149, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23, già delegate alle Province a norma della lett. E) del comma 2
dell’art. 41 della L.R. 6/84, sono delegate:
1) ai Comuni o alle loro forme associative;
2) alle Comunità montane, per i Comuni ricadenti nel loro territorio.
I Comuni, ove ritenuto opportuno, possono associarsi per l’esercizio delle funzioni
comunali nelle forme previste dall’art. 23 della L.R. 3/99 e dal Capo VIII della L. 142/90.
Secondo quanto disposto dall’art. 70 della L.R. 3/99, rientra nell’ambito delle attività
dello sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento
autorizzativo anche il rilascio della autorizzazione ai sensi della disciplina del vincolo
idrogeologico. A tal fine lo sportello promuove le necessarie iniziative e forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di inizio attività inerenti il vincolo idrogeologico, corredate della prescritta documentazione, devono pertanto essere
presentate allo sportello unico, che opera nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti dalla Del. G.R. 1117/00.
Presupposti e modalità di presentazione
L’art. 150 della L.R. 3/99 prevede diverse tipologie di procedimento, comportanti
tempi ed approfondimenti istruttori diversi, commisurate all’effettiva dimensione, e conseguente impatto sull’equilibrio territoriale, delle opere che si intende realizzare. In par-
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
ticolare sono state individuate diverse categorie di opere, contenute in 3 elenchi di cui
alla Del. G.R. 1117/00, suddivise in:
• opere soggette ad autorizzazione (Elenco 1);
• opere soggette a comunicazione di inizio attività (Elenco 2);
• opere non comportanti né autorizzazione né comunicazione (Elenco 3).
318
La domanda di autorizzazione per le opere di cui all’Elenco 1, corredata dei relativi elaborati tecnici, viene presentata all’ente delegato, di norma in duplice copia (un
numero diverso di copie potrà essere richiesto dall’ente). Nel caso in cui l’ente delegato
sia la Comunità montana o una associazione di Comuni, lo stesso provvede a trasmettere
ai fini della pubblicazione una copia al Comune nel quale devono essere eseguite le opere. Il Sindaco, secondo la procedura fissata dal R.D. 1126/26, pubblica per 15 giorni
all’albo pretorio la domanda, corredata dalla documentazione tecnica atta ad individuare l’ubicazione dei lavori ed a descrivere le caratteristiche del contesto territoriale in cui
gli stessi avranno luogo; trascorso tale termine, con l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione, con le opposizioni eventualmente presentate e con le osservazioni di competenza, entro 8 giorni trasmette la documentazione all’ente delegato, ove il Comune non
sia titolare della delega.
La presentazione di osservazioni o di opposizioni determina la necessità che delle
stesse si tenga conto in istruttoria, nonché nel provvedimento finale.
L’ente delegato, previa istruttoria tecnica, si esprime sulla richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dalla sua presentazione, motivando con riferimento alle osservazioni pervenute.
L’autorizzazione, se positiva, può essere anche parziale, ovvero per una quota delle opere proposte; inoltre può dettare prescrizioni particolari.
La decorrenza dei 60 giorni può essere sospesa solo una volta, dall’ente delegato,
per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Il termine rimane sospeso
fino al momento della ricezione degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per
il tempo residuo. L’ente delegato fissa un tempo massimo, comunque congruo, per la
presentazione di chiarimenti ed integrazioni, in modo da evitare che le istruttorie rimangano sospese senza giungere a definizione.
L’autorizzazione deve contenere i tempi di scadenza. È opportuno che siano congruenti con quelli del procedimento edilizio corrispondente.
L’autorizzazione viene trasmessa al richiedente. Una copia viene trasmessa al
Comune per l’affissione all’albo pretorio per 15 giorni, ad esclusivi fini informativi.
Una copia corredata di progetto, infine, viene trasmessa al competente Comando
Stazione del Corpo Forestale, per l’esercizio dei controlli.
Il richiedente è tenuto a conservare l’autorizzazione presso la sede dei lavori ed
esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.
La comunicazione di inizio attività per le opere di cui all’Elenco 2, corredata di
relazione tecnico-illustrativa nonché di progetto esecutivo dell’opera e/o relazione asseverativa e/o relazione geologica nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative
vigenti ed altri elaborati tecnici come descritti, va presentata all’ente delegato, indican-
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
do la data di inizio dei lavori, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori stessi. Copia
della comunicazione va trasmessa, per conoscenza, anche al Comune ove sono realizzati
i lavori, nel caso in cui l’ente delegato sia la Comunità montana.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l’ente delegato può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, ovvero vietarne la realizzazione, al
fine di evitare danni all’assetto del territorio.
L’ente delegato sceglie caso per caso le verifiche istruttorie da effettuare.
Qualora l’ente delegato non si esprima nei termini dati, i lavori possono senz’altro
essere iniziati.
Copia della comunicazione e delle eventuali prescrizioni o provvedimenti dell’Ente delegato va trasmessa, a cura di questo, al competente Comando Stazione del Corpo
Forestale ai fini di eventuali controlli.
Le opere di cui all’Elenco 3,che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all’art.
1 del R.D. 3267/23, possono essere eseguite senza preventiva richiesta di autorizzazione
e senza comunicazione di inizio attività.
Infine, la legislazione prevede esplicitamente la possibilità di sanare opere abusive nei confronti della normativa del vincolo idrogeologico solo in presenza di contemporaneo abuso anche nei confronti della normativa edilizio-urbanistica (art. 32 della L.
47/85 e art. 43 della L. 662/96).
Pur in mancanza, nella legislazione di settore del vincolo idrogeologico, della previsione esplicita dell’istituto generalizzato della sanatoria, in analogia con quanto previsto dalla L. 47/85 e dalla L. 662/96 è ammissibile che il privato interessato possa richiedere “ora per allora” l’autorizzazione in sanatoria per movimenti di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell’assetto idrogeologico dei luoghi.
Sono, comunque, applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste.
La richiesta dell’autorizzazione in sanatoria viene assoggettata ad istruttoria tecnica come le domande di autorizzazione ex ante. Anch’essa può concludersi in termini
negativi, qualora le opere eseguite siano valutate non compatibili con la tutela dell’assetto idrogeologico.
In caso di danni accertati, l’ente delegato può imporre i lavori di ripristino di cui
all’art. 24 del R.D. 3267/23.
La domanda, con i relativi elaborati tecnici, viene indirizzata all’ente delegato,
corredata di documentazione tecnica nella forma prevista per le domande ex ante.
Le procedure ed i tempi sono gli stessi, salvo che per la omessa pubblicazione
all’albo comunale, atteso che tale pubblicazione ha quale fine quello di raccogliere le
opposizioni, da parte di chiunque abbia interesse, all’esecuzione di un intervento ancora da realizzare.
Vengono allegate alla domanda, se esistenti, copia del verbale di accertamento
redatto dal competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, della sanzione
amministrativa irrogata dall’Ente delegato e copia del bollettino di avvenuto pagamento.
319
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Normativa
Nazionale
320
R.D. 3267/23 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
R.D. 1126/26 - Regolamento per l’applicazione del R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3267.
L. 183/89 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
L. 253/90 - Disposizioni integrative alla legge del 18 maggio 1989, n. 183 recante norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
L. 37/94 - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti,
dei laghi e delle altre acque pubbliche.
D.L. 180/98 (convertito in L. 267/98) - Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.
D.P.R. del 7/01/1992 - Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di
integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità
di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla L. del 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
D.P.R. del 14/04/1993 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e
modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale.
D.P.R. del 18/07/1995 - Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino.
D.P.C.M. del 23/03/1990 - Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e
della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 della L. del
18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo.
D.P.C.M. del 29/09/1998 - Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto L. del 11 giugno
1998, n. 180.
Regionale
L.R. 47/78 - Tutela e uso del territorio.
L.R. 17/91 - Disciplina delle attività estrattive.
L.R. 3/99 - Riforma del sistema regionale e locale (Capo III, Capo IV Sezione I “Funzioni
in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere” Artt. 145 - 151).
L.R. 20/00 - Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio.
Del. G.R. 1117/00 - Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico ai sensi ed in attuazione
degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. del 21 aprile 1999, n. 3, Riforma del sistema
regionale e locale.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nell’endoprocedimento come da specifici tariffari.
321
Procedimenti collegati
• Autorizzazione per nuove opere di cui all’elenco 1 del. G.R. 1117/00
• Comunicazione di inizio attività per opere di cui all’elenco 2 del. G.R. 1117/00
• Autorizzazione in sanatoria per movimenti di terreno eseguiti abusivamente in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 come modificato dall’art. 43 della L. 662/96
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Commercio
322
Scheda B09 - Autorizzazione all’apertura, trasferimento, ampliamento
della superficie di grandi strutture di vendita
Descrizione
L’art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. f), definisce grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e) per le medie strutture.
Ai sensi dell’art. 4 cit., l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale
deve intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale, ove, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e
spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al
dettaglio in esso presenti.
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Presupposti e modalità di presentazione
Ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 114/98, l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione
rilasciata dal Comune competente per territorio.
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dall’art. 11 L.R. 14/99.
La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal Comune e composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la
Regione, la Provincia e il Comune medesimo, che decide in base alla conformità dell’insediamento ai criteri di programmazione di cui all’art. 6 D.Lgs. 114/98.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
L’art. 12 L.R. cit. definisce i criteri di priorità cui attenersi nel caso di domande
concorrenti nello stesso Comune per l’autorizzazione all’apertura di una media o grande
struttura di vendita.
Normativa
323
Nazionale
D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
Regionale
L.R. 14/99 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs
del. 31 marzo 1998, n. 114.
Del. G.R. 478/99 - Individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e
delle città d’arte.
Del. G.R. 479/99 - Norme per la disciplina del commercio nelle aree di valore storico.
Del. G.R. 1732/99 - Definizione modalità di effettuazione vendite di liquidazione e di
fine stagione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14/99.
Del. G.R. 293/00 - Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle
grandi strutture di vendita, in attuazione dell’art. 3 comma 2 lett. b) della L.R del. 5
luglio 1999, n. 14.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sulla domanda.
• Diritti di istruttoria, di acquisizione eventuali pareri/atti amministrativi (es.
autorizzazione sanitaria per laboratorio alimentari nei casi in cui è prevista la
manipolazione di alimenti).
• Oneri per conferenza di servizi.
Procedimenti collegati
• Autorizzazione all’apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie
di grande struttura di vendita
• Certificazione od attestazione di composizione dell’azienda commerciale
• Comunicazione di liquidazione merci in esercizio commerciale
• Comunicazione di sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo inferiore a 12 mesi
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
324
• Autorizzazione alla sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo superiore a 12 mesi
• Comunicazione di subingresso in esercizio commerciale
• Comunicazione di deroga alla chiusura domenicale o festiva
• Comunicazione di variazione del legale rappresentante o delegato
• Comunicazione di variazione della ragione sociale
• Comunicazione di cessazione di attività commerciale
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
325
Scheda B10 - Autorizzazione all’apertura, trasferimento, ampliamento
della superficie di medie strutture di vendita
Descrizione
L’art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. e), definisce medie strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) per gli esercizi di vicinato e fino a
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq.
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Ai sensi dell’art. 4, l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve
intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi.
Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale, ove, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e
spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al
dettaglio in esso presenti.
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Presupposti e modalità di presentazione
Ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 114/98, l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, c. 1, l. e), di un una media struttura
di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all’art. 6, c. 1.
Il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all’art. 6
D.Lgs. 114/98, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
326
imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui
sopra. Il Comune adotta inoltre le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore a 90
giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte
ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.s.m.
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
Regionale
L.R. 14/99 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs.
del 31 marzo 1998, n. 114.
Del. G.R. 478/99 - Individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e
delle città d’arte.
Del. G.R. 479/99 - Norme per la disciplina del commercio nelle aree di valore storico.
Del. G.R. 1732/99 - Definizione modalità di effettuazione vendite di liquidazione e di
fine stagione ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.14/99.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sulla domanda.
• Diritti di istruttoria e di acquisizione eventuali pareri/atti amministrativi (es.
autorizzazione sanitaria per laboratorio alimentari nei casi in cui è prevista la
manipolazione di alimenti).
Procedimenti collegati
• Autorizzazione all’apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie
fino ai limiti di cui all’art. 4, c. 1, l. E, D.Lgs. 114/98 di media struttura di vendita
• Certificazione od attestazione di composizione dell’azienda commerciale
• Comunicazione di liquidazione merci in esercizio commerciale
• Comunicazione di sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo inferiore a 12 mesi
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
• Autorizzazione alla sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo superiore a 12 mesi
• Comunicazione di subingresso in esercizio commerciale
• Comunicazione di deroga alla chiusura domenicale o festiva
• Comunicazione di variazione del legale rappresentante o delegato
• Comunicazione di variazione della ragione sociale
• Comunicazione di cessazione di attività commerciale
327
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
328
Scheda B11 - Comunicazione di apertura, trasferimento, ampliamento della superficie
di esercizi di vicinato
Descrizione
L’art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, lett. d), definisce esercizi di vicinato quelli aventi superficie
di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Ai sensi dell’art. 4, l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve
intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Presupposti e modalità di presentazione
Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 114/98, l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, c. 1, l. d), di un esercizio di vicinato
sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono
essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 D.Lgs. 114/98;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative
alle destinazioni d’uso;
c) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
d) l’esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di
cui all’art. 10, c. 1, l. c) D.Lgs. 114/98 (Disposizioni particolari).
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Normativa
Nazionale
D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
329
Regionale
L.R. 14/99 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs.
del 31 marzo 1998, n. 114.
Del. G.R. 478/99 - Individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e
delle città d’arte.
Del. G.R. 479/99 - Norme per la disciplina del commercio nelle aree di valore storico.
Del. G.R. 1732/99 - Definizione modalità di effettuazione vendite di liquidazione e di
fine stagione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14/99.
Contribuzione a carico del richiedente
Trattandosi di una comunicazione, non sono previsti diritti di istruttoria, fatta salva la necessità di acquisire pareri correlati (es. autorizzazione sanitaria per laboratorio
alimentare, da richiedersi quando all’esercizio di vicinato è annesso un laboratorio alimentare, ad es. un forno, una pasticceria, un laboratorio di produzione pasta fresca, o
comunque quando è prevista la manipolazione di alimenti).
Procedimenti collegati
• Comunicazione di apertura, il trasferimento di sede e ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, c. 1, l. D, D.Lgs. 114/98 di un esercizio di vicinato
• Certificazione od attestazione di composizione dell’azienda commerciale
• Comunicazione di liquidazione merci in esercizio commerciale
• Comunicazione di sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo inferiore a 12 mesi
• Autorizzazione alla sospensione temporanea dell’attività commerciale per un
periodo superiore a 12 mesi
• Comunicazione di subingresso in esercizio commerciale
• Comunicazione di deroga alla chiusura domenicale o festiva
• Comunicazione di variazione del legale rappresentante o delegato
• Comunicazione di variazione della ragione sociale
• Comunicazione di cessazione di attività commerciale
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Edilizia
330
Scheda B12 - Autorizzazione/deposito di progetti per interventi edilizi in zona sismica
Descrizione
La Parte II del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – in vigore dal 30/06/03) riordina la normativa tecnica per
l’edilizia attraverso il richiamo alle previsioni di cui alla L. 1086/71 ed alla L. 64/74
(concernenti, rispettivamente, la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica ed i provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). Il D.P.R. 380/01 non si
occupa di riformare il contenuto delle prescrizioni specifiche della normativa tecnica,
che viene lasciato in gran parte inalterato, ma interviene nella riorganizzazione del
collegamento tra le norme tecniche e il nuovo assetto dei soggetti coinvolti nel processo edilizio.
Sotto il profilo sistematico, l’impostazione della normativa tecnica per l’edilizia
individuata dal testo unico ripropone lo schema previgente di suddivisione della materia in tre settori:
• la normativa sulle strutture e sulle qualità dei componenti delle costruzioni;
• la normativa sulle barriere architettoniche;
• la normativa sulla sicurezza degli impianti.
Ciascuno di questi tre settori è stato interessato dalle innovazioni introdotte nella
Parte I del testo unico: gli uffici comunali competenti alle attività istruttorie e procedimentali vengono individuati sempre nello sportello unico, gli atti con valenza esterna
quali la sospensione dei lavori, l’ordine di ripristino, l’ordine di rimozione, le attività di
vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni sono sottoscritti dal dirigente dell’ufficio o dal
capo dell’ufficio ove il dirigente non vi sia, l’ufficio del genio civile è sostituito dall’ufficio regionale competente. Anche sotto il profilo della semplificazione procedimentale
emerge che la documentazione prodotta per comprovare il rispetto della normativa tecnica è affidata allo sportello unico, il quale è gravato dell’onere di trasferire gli atti alle
altre amministrazioni competenti e curarne l’iter di approvazione o di verifica.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, la L.R. 3/99 stabilisce che con decorrenza
dal 12/11/99 gli adempimenti di deposito e di autorizzazione dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica sono delegati ai Comuni. A tal fine la legge prevede che,
per lo svolgimento dei controlli sistematici o a campione, i Comuni si avvalgono delle
strutture tecniche regionali, ovvero dei servizi provinciali Difesa del suolo (S.P.D.S),
strutture decentrate della Direzione generale ambiente - Regione Emilia-Romagna.
Nell’ambito della disciplina dettata dalla citata L. 64/74 e dall’art. 20 della L.
741/81, nonché – conseguentemente al suddetto art. 20 – dalla L.R. 40/95 di modifiche
ed integrazioni alla L.R. 35/84, recante norme per lo snellimento delle procedure per le
costruzioni in zone sismiche (alla quale va riferito il regolamento regionale 19/95), la
R.E.R. ha inteso semplificare le procedure in materia di controlli e indirizzi per l’attività
edilizia e urbanistica in zona sismica, allo scopo di dare concreta attuazione all’art. 20
della L. 741/81, il cui disposto prevede, fra l’altro, la possibilità per le Regioni, riguardo
all’attività edilizia, di “definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con
metodi a campione” delle costruzioni in zona sismica.
Riguardo all’attività edilizia, che deve essere svolta nel rispetto delle norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 della L. 64/74, oltre che delle norme tecniche di cui alla L.
1086/71 nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, le
norme regionali sopra indicate, come modificate con L.R. 31/02, stabiliscono che non
possono essere iniziati senza:
• la preventiva autorizzazione per l’inizio dei lavori (di cui all’art. 94 D.P.R. 380/01)
gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell’art. 61 del
D.P.R. 380/01, le varianti in corso d’opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti
presentati prima dell’entrata in vigore della L.R. 40/95, i progetti presentati a
seguito di accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche;
• il deposito presso lo sportello unico per l’edilizia (di cui all’art. 93 D.P.R.
380/01) del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalità ed i contenuti precisati all’art. 3 L.R. 35/84, i restanti tipi di intervento edilizio.
Presupposti e modalità di presentazione
Ai sensi dell’art. 93 D.P.R. 380/01, nelle zone sismiche di cui all’art. 83 D.P.R. stesso, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a
darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.
Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti
delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle
331
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
332
strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale
devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi
assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al
presente articolo.
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all’art. 83
D.P.R. 380/01, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della regione.
L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta e viene comunicata al
Comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
Normativa
Nazionale
L. 1086/71 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso, ed a struttura metallica.
L. 64/74 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
D.M. LL.PP. del 3/12/1987 - Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate.
D.M. LL.PP. del 14/02/1992 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo
delle strutture in cemento armato, normale e precompresso, e per le strutture metalliche
(valido tuttora solo per dimensionamenti alle Tensioni Ammissibili).
D.M. LL.PP. del 9/01/1996 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso, e per le strutture metalliche.
D.M. LL.PP. del 16/01/1996 - Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.
D.M. LL.PP. del 16/01/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
D.P.R. 380/01 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (in vigore dal 30/06/03 - Termine differito dall’art. 2 del D.L. 122/2002, introdotto
in sede di conversione dalla L. 185/02).
Circ. Min. LL.PP. 11951/74 – Applicazione delle norme sul cemento armato.
Circ. Min. LL.PP. 37.406/STC del 24/06/1993 - Istruzioni per l’applicazione del D.M. del
14 febbraio 1992.
Circ. Min. LL.PP. 156AA.GG./STC del 04/07/1996 - Istruzioni per l’applicazione del D.M.
del 16 gennaio 1996 sui carichi e sovraccarichi.
Circ. Min. LL.PP. n. 152AA.GG./S.T.C. del 15/10/1996 - Istruzione per l’applicazione del
D.M. del 9 gennaio 1996.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Circ. Min. LL.PP. n. 65AA.GG./STC del 10/04/1997 - Istruzioni per l’applicazione del
D.M del. 16 gennaio 1996 sulle costruzioni in zona sismica.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/03 - Primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Regionale
L.R. 35/84 - Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell’art. 20 della L. del 10 dicembre 1981, n. 741.
L.R. 40/95 - Modifiche e integrazioni alla L.R. del 19 giugno 1984, n. 35, recante norme
per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche.
L.R. 3/99 - Riforma del sistema regionale e locale.
L.R. 20/00 - Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio.
L.R. 31/02 - Disciplina generale dell’edilizia.
Reg. regionale n. 33/86 (modificato dal regolamento regionale 5/04/95, n. 19) - Disposizioni regolamentari concernenti il contenuto e i requisiti di completezza dei progetti
esecutivi di nuove opere e costruzioni in zone sismiche, nonché le modalità di controllo
(in attuazione della L.R. del 19 giugno 1984, n. 35).
Circ. Prot. 6515/03 - Circolare sull’applicazione di alcune disposizioni della L.R. 31/2002
“Disciplina generale dell’edilizia”.
Circ. Prot. AMB/GBO/99/20759 del 4/11/1999 - Delega ai comuni in materia di autorizzazione e deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica.
Del. G.R. 1435/03, Prime disposizioni di attuazione dell’ordinanza del PCM n. 3274/2003
recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
Contribuzione a carico del richiedente
In caso di richiesta di preventiva autorizzazione: n. 2 marche da bollo, da apporre
sulla domanda e sull’atto autorizzativo rilasciato, diritti di segreteria per l’emissione di
parere da parte degli enti ed uffici da coinvolgere nell’endoprocedimento.
Procedimenti collegati
• Autorizzazione preventiva per interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai
sensi dell’art. 61 del D.P.R. 380/01, varianti in corso d’opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima dell’entrata in vigore della L.R. 40/95, e per progetti
presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche
• Deposito di progetti esecutivi di opere edilizie in zona sismica
333
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
334
Scheda B13 - Certificato di conformità edilizia e agibilità
Descrizione
Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 31/02, “Disciplina generale dell’edilizia”, il
certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l’opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente.
Sono soggetti al certificato gli interventi di nuova edificazione, gli interventi di
ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Nei casi di cui sopra il certificato deve essere richiesto dal titolare del permesso di
costruire o dal soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività ovvero dai loro
successori o aventi causa.
Per gli interventi edilizi non compresi nella casistica indicata, la dichiarazione di
conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui
all’art.20 L.R. 31/02, tiene luogo del certificato di conformità edilizia ed agibilità. Per gli
stessi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro 15
giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità
edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica
descrittiva è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato
di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01, restando ferme le autorizzazioni
all’esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.
La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l’esercizio del
potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’art.
222 R. D. 1265/34, ovvero per motivi strutturali.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Presupposti e modalità di presentazione
Ai sensi dell’art. 22 L.R. 31/02, entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo sportello unico per l’edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità corredata dalla richiesta di
accatastamento dell’immobile (quando prevista, sottoscritta dal richiedente, che lo sportello unico per l’edilizia provvede a trasmettere al catasto) e da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.
Il responsabile del procedimento può richiedere, entro i successivi 30 giorni
dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione del
Comune o che non possono essere acquisiti dallo stesso autonomamente. La richiesta
interrompe i termini del procedimento, che riprende a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di 90
giorni dalla richiesta. Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra per il rilascio,
la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva
sostituisce il certificato di conformità.
Normativa
Nazionale
L. 1150/42 (ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera b) – abrogati) – Legge urbanistica.
L. 457/78 - Norme per l’edilizia residenziale.
L. 47/85 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f) - Norme
in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e
penali.
L. 662/96, art. 2, c. 58 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
D.P.R. 380/01 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (in vigore dal 30/06/03 - Termine differito dall’art. 2 del D.L. 122/2002, introdotto
in sede di conversione dalla L. 185/02).
Regionale
L.R. 20/00 - Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio.
L.R. 31/02 - Disciplina generale dell’edilizia.
Circ. Prot. 6515/03 - Circolare sull’applicazione di alcune disposizioni della L.R. 31/02
“Disciplina generale dell’edilizia”.
335
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza.
• Diritti di segreteria.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica.
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Procedimenti
• Certificato di conformità edilizia e agibilità
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
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Scheda B14 - Denuncia Inizio Attività
Descrizione
La L.R. 31/02, Disciplina generale dell’edilizia, prevede tre modalità di realizzazione degli interventi:
1) gli interventi edilizi che non richiedono alcun titolo abilitativo (interventi di
manutenzione ordinaria, opere temporanee per l’attività di ricerca nel sottosuolo esterne al centro edificato o che abbiano carattere geognostico, opere di eliminazione delle barriere architettoniche purché non in edifici vincolati e nel
rispetto della sagoma e degli elementi strutturali dell’edificio - art. 4),
2) gli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività - d’ora in poi D.I.A.
(artt. 8 e 9),
3) gli interventi edilizi che richiedono il permesso di costruire (art. 12).
La legge regionale prevede l’obbligatorietà della D.I.A. nei casi previsti.
Le tipologie di intervento soggette a D.I.A. sono elencate all’art. 8 L.R. 31/02 e sono
riconducibili agli interventi edilizi minori, già sottoposti a denuncia dalla L. 662/96:
• opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
• opere di eliminazione delle barriere architettoniche (su immobili vincolati, con
modifica della sagoma);
• modifica funzionale di impianti sportivi senza realizzazione di volumetrie;
• installazione e revisione di impianti tecnologici con relativa realizzazione di
volumetria;
• realizzazione di parcheggi privati nel lotto del fabbricato da destinare a pertinenza
dell’unità immobiliare, con esclusione degli immobili ubicati nei centri storici;
• realizzazione di opere pertinenziali.
Oltre agli interventi minori sono assoggettati a D.I.A. la ristrutturazione edilizia,
includendo nella tipologia dell’intervento anche la demolizione e fedele ricostruzione
di un nuovo fabbricato identico a quello preesistente per sagoma, volumi e area di sedi-
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
338
me. Sono consentite inoltre modifiche ai prospetti, alla volumetria tecnica per installazione di impianti tecnologici ed opere di adeguamento alla normativa tecnica sismica.
La legge specifica che sono assoggettati a D.I.A. gli interventi di recupero ai fini
abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 11/98.
Sono soggetti a denuncia i mutamenti di destinazione d’uso senza opere anche se
comportanti aumento del carico urbanistico e versamento oneri di urbanizzazione (pari alla
differenza tra quelli per la nuova destinazione e quelli previsti per la destinazione in atto).
Infine, sono soggette a denuncia le modifiche a denunce di inizio attività che
abbiano ad oggetto variazioni essenziali (art. 23) al progetto già presentato con D.I.A.
Pertanto, nel caso in cui dopo l’inizio dei lavori occorra variare il progetto iniziale oltre
i parametri e le quantità definite all’art. 23, l’interessato deve acquisire un ulteriore titolo abilitativo, ovvero una nuova D.I.A. se il titolo abilitativo iniziale era una D.I.A., un
nuovo permesso se il titolo abilitativo iniziale era un permesso di costruire.
Sono invece sempre soggette a D.I.A., indipendentemente dal titolo iniziale di riferimento, le variazioni in corso d’opera non essenziali, modifiche che non raggiungono i
limiti e le quantità stabilite dall’art. 23 sempre che non riguardino aree vincolate o la
normativa tecnica sismica.
Per questi casi di modifiche non essenziali, la denuncia può essere presentata anche
successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della fine dei lavori.
L’elenco degli interventi da realizzare con D.I.A. non è tassativo; è infatti riconosciuta la possibilità per i Comuni di restringerne l’ambito di applicazione, sottoponendo
al permesso di costruire alcuni degli interventi appena elencati, e precisamente gli interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo ed i mutamenti d’uso senza opere. Sul territorio regionale potranno quindi verificarsi situazioni
di disomogeneità tra tipo di intervento e corrispondente titolo abilitativo.
Infine, ai sensi dell’art. 9 L.R. 31/02, l’ambito di applicazione della D.I.A. è stato
esteso agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica. In questi casi
l’assoggettamento dell’opera a D.I.A. discende dal grado di specificazione della pianificazione urbanistica, che deve precisare le caratteristiche tipologiche, costruttive, formali e le
quantità planovolumetriche degli interventi ai fini di una loro attuazione con denuncia.
Possono infatti essere assoggettabili a D.I.A. gli interventi per i quali il Comune ha
esaurito attraverso il piano generale e quello attuativo il suo potere pianificatorio.
È previsto che i nuovi strumenti di pianificazione, in particolare i Piani Operativi
Comunali di cui alla L.R. 20/00, contengano l’indicazione degli interventi da realizzare
con D.I.A.
Nella fase transitoria, fino all’adeguamento della pianificazione urbanistica alla
L.R. 20/00, i Consigli comunali, con un atto deliberativo, sono tenuti ad una ricognizione degli strumenti vigenti, sia piani particolareggiati che P.R.G., al fine di individuare
gli interventi da liberalizzare in quanto sufficientemente disciplinati nei loro contenuti
planovolumetrici, tipologici, formali e costruttivi.
La legge 31/02 all’art.11 prevede due tipi di controllo sulle D.I.A.:
• controllo preventivo (entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia) da effettuare prima che le opere abbiano avuto inizio;
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
• controllo successivo (dopo 30 gg. dalla data di presentazione della D.I.A.) da
effettuare dopo che le opere abbiano avuto inizio.
Il controllo preventivo è diretto a verificare:
a) la completezza della documentazione presentata. In caso di incompletezza viene inviata richiesta di documentazione integrativa e il termine per dare inizio
ai lavori resta sospeso, fino al ricevimento di quanto richiesto (la lettera di
richiesta della documentazione integrativa deve pervenire al destinatario entro
il termine di efficacia della D.I.A., vale a dire entro i 30 giorni dalla data di presentazione);
b) il tipo di intervento edilizio descritto e asseverato dal professionista abilitato,
per accertare che rientri tra le tipologie di interventi assoggettati a D.I.A. (se si
riscontra che l’intervento non rientra tra quelli assoggettati a D.I.A., si emette
un provvedimento contenente l’ordine di non dare avvio ai lavori, assegnando
un termine per regolarizzare, trascorso il quale il progetto viene archiviato);
c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché l’avvenuto versamento dell’importo corrispondente.
Il controllo successivo entra nel merito, in quanto è volto a controllare i contenuti
dell’asseverazione allegata alla D.I.A. e la corrispondenza del progetto e dell’opera, in
corso di realizzazione o ultimata, a quanto asseverato.
Le modalità con le quali verranno svolti questi controlli sono disciplinate dal
Regolamento Edilizio, nell’osservanza dei criteri che la legge stabilisce all’art. 11 e che
sono direttamente applicabili finché il Comune non provveda. La legge regionale fissa la
percentuale del 30% dei controlli da effettuare sugli interventi eseguiti o in corso e i
tempi nei quali procedere.
Se l’ufficio accerta che l’immobile, oggetto di intervento edilizio presentato con la
D.I.A., sia assoggettato a vincoli, si confermano le procedure già in atto, con l’interruzione dei termini per dare avvio ai lavori della D.I.A., sia che trattasi di vincolo di competenza del Comune (Autorizzazione Paesaggistica), sia che trattasi di vincolo di competenza di altra amministrazione (diversa dal Comune).
Nel primo caso, l’Autorizzazione Paesaggistica viene acquisita dal Comune e il termine ricomincia a decorrere per intero una volta che sia ultimata la relativa procedura.
Nel secondo caso, l’atto di assenso deve essere stato acquisito dal privato e deve
essere allegato alla D.I.A. Se invece non è allegato, l’ufficio procede all’acquisizione
anche attraverso la Conferenza di Servizi. Anche in questo caso, il termine per dare avvio
ai lavori ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricevimento dell’atto di assenso,
o dall’esito favorevole della Conferenza di Servizi.
In entrambi i casi sopra citati, se l’atto di assenso è negato, o l’esito della Conferenza di Servizi non è favorevole, la D.I.A. non è efficace e viene archiviata.
Qualora la denuncia riguardi un intervento edilizio che richiede il parere igienicosanitario e questo non sia già allegato alla D.I.A., l’ufficio procede a richiederlo d’ufficio
all’ASL territorialmente competente. In questo caso il termine per dare avvio ai lavori
339
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
340
viene interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricevimento dal parere
igienico-sanitario.
Il 30/06/03 è entrato in vigore il D.P.R. 380/01, recante “Disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”.
Questo testo normativo era già entrato in vigore dall’1/01/02 fino al 9/01/02, poi
l’efficacia è stata sospesa ed il termine di entrata in vigore è stato dapprima prorogato al
30/06/02 (con l’art. 5-bis del D.L. 411/01 convertito in L. 463/01), poi prorogato ancora
al 30/06/03 (con l’art. 2 del D.L. 122/02 convertito in L. 185/02).
Per comprendere i rapporti tra il D.P.R. 380/01 e la L.R. 31/02, è utile ricordare che
l’edilizia privata rientra nell’ambito del “governo del territorio”, materia definita dall’art.
117 della Costituzione quale “materia di legislazione concorrente” tra Stato e Regione.
In tale materia:
• lo Stato determina i principi fondamentali;
• la Regione ha potestà legislativa e regolamentare.
Di conseguenza, le norme statali trovano applicazione solo fino a che la Regione
non provveda a disciplinare autonomamente la materia stessa.
In Emilia-Romagna, con la L.R. 31/02, si è proceduto ad un riordino della legislazione regionale di settore, dettando una disciplina organica dell’attività edilizia, sostitutiva di parte della normativa statale (art. 1, comma 1 ed art. 50 L.R. 31/02).
Di conseguenza, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 31/02, quindi
dall’11/12/02, cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna una
serie di norme statali, tra cui alcune del D.P.R. 380/01.
In virtù dell’art. 50 L.R. 31/02, rispetto al D.P.R. 380/01, nel territorio dell’EmiliaRomagna non si applicano:
della Parte Prima “Attività edilizia”:
• Titoli I “Disposizioni generali” (artt.1-5)
• Titolo II “Titoli abilitativi” (artt.6-23)
• Titolo III “Agibilità degli edifici” (artt.24-26)
• L’art. 39 “Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione”.
della Parte Seconda “Normativa tecnica per l’edilizia”:
• L’art. 89 “Parere sugli strumenti urbanistici” del Capo IV “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” - Sezione Prima
“Norme per le costruzioni in zone sismiche”;
• L’art. 94, commi 1 e 2 “Autorizzazioni per l’inizio lavori” del Capo IV “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” Sezione Seconda “Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche”.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 380/01 (quindi dal 30/06/03) si applicano invece
anche nel territorio dell’Emilia-Romagna le seguenti norme:
della Parte Prima “Attività edilizia”:
il Titolo IV “Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni”:
• Capo I “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” (artt. 27-29)
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
• Capo II “Sanzioni” (artt. 30-48) - (L’art. 39 è disapplicato dalla L.R. 31/02)
• Capo III “Disposizioni fiscali” (artt. 49-51).
della Parte Seconda “Normativa tecnica per l’edilizia”:
• Capo I “Disposizioni di carattere generale” (artt. 52- 63)
• Capo II “Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”:
• Sezione I “Adempimenti” (artt. 64-67)
• Sezione II “Vigilanza” (artt. 68- 70)
• Sezione III “Norme penali” (artt. 71- 76)
• Capo III “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico”:
• Sezione I “Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” (artt.
77-81)
• Sezione II “Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico” (art. 82)
• Capo IV “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche”:
• Sezione I “Norme per le costruzioni in zone sismiche” (artt. 83- 92) (L’art. 89 è
disapplicato dalla L.R. 31/02)
• Sezione II “Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche” (artt. 93-94) (L’art. 94,
limitatamente ai commi 1 e 2, è disapplicato dalla L.R. 31/02)
• Sezione III “Repressione delle violazioni” (artt. 95-103)
• Sezione IV “Disposizioni finali” (artt. 104-106).
• Capo V “Norme per la sicurezza degli impianti” (artt. 107-121) (l’entrata in vigore solo di questo Capo V è procrastinata al 1/01/2004 in virtù dell’art. 4 del D.L.
147/03);
• Capo VI “Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici” (artt.
122-135).
della Parte Terza “Disposizioni finali”:
• Capo I “Disposizioni finali” (artt. 136-138).
Di conseguenza dal 30/06/02 il D.P.R. 380/01 è definitivamente in vigore, tranne
una parte, vale a dire il Capo V “Norme per la sicurezza degli impianti” (artt. 107-121)
della Parte Seconda “Normativa tecnica per l’edilizia”. Il Capo V entrerà in vigore
dall’1/01/04 (in virtù dell’art. 4 del D.L. 24/06/03, n. 147).
Presupposti e modalità di presentazione
Il proprietario dell’immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di inizio
attività almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori presenta allo sportello unico per
l’edilizia la denuncia, accompagnata dagli elaborati progettuali richiesti dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e da una dichiarazione del progettista abilitato che asseve-
341
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
342
ri, ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al RUE e alla valutazione preventiva, ove acquisita. La denuncia di inizio attività deve essere accompagnata dalla quantificazione e dal versamento
del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dal titolo V della L.R. 31/02. La
denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di validità
pari a 3 anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa.
L’interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà
dell’interessato. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata è soggetta a
nuova denuncia di inizio attività.
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di
30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi comunque entro 30
giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero dall’eventuale decorso del termine
per l’esercizio dei poteri di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti
non siano favorevoli, la denuncia è priva di effetti.
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
non compete all’amministrazione comunale ed il parere o l’atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla denuncia, spetta allo sportello unico per l’edilizia, entro 10
giorni dalla presentazione, richiedere all’autorità preposta il rilascio del medesimo atto.
Decorsi 30 giorni dalla richiesta, il responsabile dello sportello unico per l’edilizia convoca
una conferenza di servizi. In tali casi il termine di 30 giorni per l’inizio lavori decorre dal
ricevimento dell’atto richiesto ovvero dall’esito della conferenza. La denuncia di inizio attività è priva di effetti se l’assenso è negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.
La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte del Comune, l’elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari.
Normativa
Nazionale
L. 1150/42 (ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera b) – abrogati) - Legge urbanistica.
L. 457/78 - Norme per l’edilizia residenziale.
L. 47/85 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f) - Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali.
L. 662/96, art. 2, comma 58 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
D.P.R. 380/01 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (in vigore dal 30/06/03 - Termine differito dall’art. 2 del D.L. 122/02, introdotto in
sede di conversione dalla L. 185/02).
Regionale
L.R. 20/00 - Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio.
L.R. 31/02 - Disciplina generale dell’edilizia.
Circ. Prot. 6515/03 - Circolare sull’applicazione di alcune disposizioni della L.R. 31/02
“Disciplina generale dell’edilizia”.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica.
Procedimenti
• Denuncia Inizio Attività
343
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
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Scheda B15 - Denuncia opere in cemento armato, cemento armato precompresso,
a struttura metallica
Descrizione
La Parte II del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – in vigore dal 30/06/03) riordina la normativa tecnica per
l’edilizia attraverso il richiamo alle previsioni di cui alla L. 1086/71 ed alla L. 64/74
(concernenti, rispettivamente, la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica ed i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). Il D.P.R. 380/01 non si occupa di
riformare il contenuto delle prescrizioni specifiche della normativa tecnica, che viene
lasciato in gran parte inalterato, ma interviene nella riorganizzazione del collegamento
tra le norme tecniche e il nuovo assetto dei soggetti coinvolti nel processo edilizio.
Sotto il profilo sistematico, l’impostazione della normativa tecnica per l’edilizia
individuata dal testo unico ripropone lo schema previgente di suddivisione della materia in tre settori:
• la normativa sulle strutture e sulle qualità dei componenti delle costruzioni;
• la normativa sulle barriere architettoniche;
• la normativa sulla sicurezza degli impianti.
Ciascuno di questi tre settori è stato interessato dalle innovazioni introdotte nella
Parte I del testo unico: gli uffici comunali competenti alle attività istruttorie e procedimentali vengono individuati sempre nello sportello unico, gli atti con valenza esterna
quali la sospensione dei lavori, l’ordine di ripristino, l’ordine di rimozione, le attività di
vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni sono sottoscritti dal dirigente dell’ufficio o dal
capo dell’ufficio ove il dirigente non vi sia, l’ufficio del genio civile è sostituito dall’ufficio regionale competente. Anche sotto il profilo della semplificazione procedimentale
emerge che la documentazione prodotta per comprovare il rispetto della normativa tecnica è affidata allo sportello unico, il quale è gravato dell’onere di trasferire gli atti alle
altre amministrazioni competenti e curarne l’iter di approvazione o di verifica.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
L’art. 53 del testo unico definisce le opere in conglomerato cementizio considerando:
• opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio e armature che assolvono a una
funzione statica;
• opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di
strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
• opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in
parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La disciplina della denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica, contenuta nell’art. 65 del testo unico, prescrive che tali opere, prima del loro
inizio, devono essere denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi e i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore, con i seguenti allegati:
• il progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo,
le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei
riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
• una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore
dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei
materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Sarà compito dello sportello unico restituire al direttore dei lavori, all’atto stesso
della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di
cui sopra, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare
inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati in precedenza elencati.
A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori deposita
presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, esponendo i certificati
delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori e, per le opere in conglomerato
armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi e ai sistemi di messa in coazione, oltre che l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei
relativi verbali firmate per copia conforme.
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui sopra con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
345
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
346
Inoltre, tutte le costruzioni di cui all’art. 53, c. 1, D.P.R. 380/01, la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo
statico che deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da
almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione,
esecuzione dell’opera.
Contestualmente alla denuncia prevista dall’art. 65, il direttore dei lavori è tenuto
a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico.
Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà
comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà
tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in 3
copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico (questo adempimento a carico del collaudatore
permette di semplificare la procedura per il rilascio del certificato di conformità edilizia
ed agibilità dell’immobile, per il quale occorre presentare all’amministrazione comunale
una sola copia del certificato di collaudo, senza che occorra più l’attestazione del genio
civile dell’avvenuto deposito della relazione di collaudo da parte del collaudatore).
Presupposti e modalità di presentazione
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, dal 12/11/99 coloro che intendono realizzare opere in cemento armato, cemento armato precompresso e/o a struttura metallica
devono depositare il progetto presso il Comune nel cui territorio viene realizzato l’intervento edilizio, in base alla Circolare dell’Assessorato regionale al Territorio, Programmazione e Ambiente Prot. n. AMB/GBO/99/19515 del 15/10/99, attuativa dell’art. 149 L.R.
3/99 che trasferisce tali competenze dai Servizi Provinciali di Difesa del Suolo ai Comuni dell’Emilia-Romagna.
Per agevolare il compito dei Comuni e dei cittadini interessati la Regione, all’atto
della delega, aveva messo a punto una procedura di deposito per le opere in cemento
armato normale, precompresso ed a struttura metallica ai sensi della legge 1086/71 articolata nelle seguenti fasi:
Fase 1) Ricezione della denuncia
Il costruttore, prima dell’inizio dei lavori, deve presentare, ai sensi dell’art. 4 della
L. 1086/71, la denuncia delle opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica che intende realizzare. La denuncia costituisce l’atto cui è subordinato l’avvio della procedura e deve
contenere i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore stesso.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Alla denuncia dei lavori, in duplice esemplare, a firma del costruttore, dovranno
essere allegati:
1. progetto delle opere da eseguirsi dal quale risultino in modo chiaro l’ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture, firmato dal progettista;
2. relazione tecnica Illustrativa, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori,
dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che
verranno impiegati nella costruzione;
3. relazione di calcolo firmata dal progettista;
4. certificati d’origine (nel caso si faccia uso di strutture prefabbricate in serie
dichiarata o controllata);
5. disegni di tutti i particolari esecutivi della struttura: fondazioni, strutture in
elevazione (travi, pilastri, solai, scale, ecc.), firmati dal progettista;
6. relazione sulle fondazioni firmata dal progettista;
7. relazione geotecnica ed eventuale relazione geologica, redatte ai sensi del D.M.
11/03/88 e firmate dai tecnici a ciò abilitati;
8. nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate nell’art. 2 del D.P.R. 425/94
(fabbricati ad uso abitativo) la nomina del collaudatore firmata dal committente
e la relativa accettazione dell’incarico firmata dal collaudatore incaricato devono essere presentate contestualmente alla denuncia.
Spetta all’ufficio preposto alla ricezione controllare che la denuncia contenga allegati, in duplice esemplare, tutti gli elaborati richiesti dalla Legge. Tale controllo è di
natura prettamente formale al fine di valutare che quanto presentato abbia le caratteristiche di “Progetto”, fatti salvi i controlli di merito – secondo la procedura vigente – nel
caso di Comuni classificati in zona sismica.
Al momento del ricevimento della denuncia si registrano i dati attribuendo un
numero progressivo alla pratica; tale numerazione del fascicolo dovrà essere richiamata
in tutti i successivi atti presentati. Al momento della presentazione, si restituisce un
esemplare della documentazione presentata con apposto il timbro attestante l’avvenuto
deposito.
Fase 2) Ricezione della relazione a struttura ultimata
Il Direttore dei lavori, una volta che la struttura è stata ultimata, deve redigere e
consegnare la relazione a struttura ultimata, in duplice esemplare, sulla quale è indicata
la data di ultimazione dei lavori.
È compito dell’ufficio preposto alla ricezione delle pratiche c.a. controllare che la
relazione a struttura ultimata sia presentata entro 60 giorni (art. 6 L. 1086/71) dalla data
dichiarata di ultimazione delle strutture.
Alla relazione a struttura ultimata devono essere allegati:
a) i certificati originali delle prove sui materiali impiegati emessi dai Laboratori
autorizzati (art. 20 L. 1086/71);
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
347
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
348
In particolare, per quanto richiesto alla lettera a), va ricordato che nel corso degli
anni diversi sono stati i D.M. con contenuti tecnici che hanno modificato e/o puntualizzato quali siano i controlli obbligatori (da eseguirsi a cura del direttore dei lavori) sui
materiali utilizzati per le strutture in c.a., c.a.p. ed acciaio.
Sul registro c.a. (cartaceo o informatico) vengono registrate sia la data di ultimazione dei lavori che quella di ricevimento della stessa relazione a struttura ultimata.
Si restituisce un esemplare della documentazione, al momento stesso della sua presentazione, al direttore dei lavori, con apposto il timbro attestante l’avvenuto deposito.
Fase 3) Ricezione della nomina del collaudatore
La comunicazione di nomina del collaudatore deve essere consegnata in allegato alla
denuncia lavori nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate nell’art. 2 del D.P.R.
425/94 (fabbricati ad uso abitativo). In tutti gli altri casi la nomina del collaudatore (e la relativa accettazione) devono essere comunicate all’Ufficio preposto entro 60 gg. dalla data di
ultimazione dei lavori (Art. 7 L. 1086/71). È il committente che firma tale comunicazione.
Si possono verificare due casi relativamente al committente:
• Il costruttore coincide con il committente, quando i lavori vengano svolti in
economia o quando l’impresa costruisce in proprio. In tale circostanza il collaudatore deve essere scelto dal committente nell’ambito di una terna di nominativi rilasciata dall’ordine degli ingegneri o degli architetti, previa richiesta
del committente. Al momento della presentazione della nomina del collaudatore, occorre verificare che il nominativo del collaudatore sia stato realmente scelto da questa terna, la quale deve essere allegata alla comunicazione di nomina.
• Il costruttore ed il committente sono persone distinte: il committente sceglie il
collaudatore senza alcuna preventiva formalità.
Il collaudo, in entrambi i casi, deve essere eseguito da un ingegnere o architetto
iscritto all’albo da almeno 10 anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
Nella lettera di nomina deve essere precisato il termine entro cui deve essere completato il collaudo che, per le opere di cui all’art. 2 del D.P.R. 425/94, non dovrà superare 60 giorni dal completamento delle strutture.
Nel registro c.a. (cartaceo o informatico) verrà riportato il nominativo e l’indirizzo
del collaudatore prescelto, la data di nomina e la data entro cui devono essere portate a
termine le operazioni di collaudo.
Fase 4) Ricezione del collaudo statico
Il collaudatore deve consegnare due esemplari del certificato di collaudo. Occorre
verificare che tale certificato sia stato redatto dal collaudatore prescelto dal committente;
un esemplare viene restituito al collaudatore con apposto il timbro di avvenuto deposito.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Sul registro c.a. (cartaceo o informatico) viene annotata la data di ricevimento del
certificato di collaudo.
A questo punto l’iter di ricezione delle pratiche si può ritenere concluso.
Normativa
349
Nazionale
L. 1086/71 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso, ed a struttura metallica.
L. 64/74 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
D.M. LL.PP. del 3/12/1987 - Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate.
D.M. LL.PP. del 14/02/1992 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo
delle strutture in cemento armato, normale e precompresso, e per le strutture metalliche
(valido tuttora solo per dimensionamenti alle Tensioni Ammissibili).
D.M. LL.PP. del 9/01/1996 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso, e per le strutture metalliche.
D.M. LL.PP. del 16/01/1996 - Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.
D.M. LL.PP. del 16/01/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
D.P.R. 380/01 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (in vigore dal 30/06/03 - Termine differito dall’art. 2 del D.L. 122/02, introdotto in
sede di conversione dalla L. 185/02).
Circ. Min. LL.PP. 11951/74 - Applicazione delle norme sul cemento armato.
Circ. Min. LL.PP. 37.406/STC del 24/06/1993 - Istruzioni per l’applicazione del D.M. del
14 febbraio 1992.
Circ. Min. LL.PP. 156AA.GG./STC del 04/07/1996 - Istruzioni per l’applicazione del D.M.
del 16 gennaio 1996 sui carichi e sovraccarichi.
Circ. Min. LL.PP. 152AA.GG./S.T.C. del 15/10/1996 - Istruzione per l’applicazione del
D.M. del 9 gennaio 1996.
Circ. Min. LL.PP. 65AA.GG./STC del 10/04/1997 - Istruzioni per l’applicazione del D.M.
del 16 gennaio 1996 sulle costruzioni in zona sismica.
Regionale
L.R. 35/84 - Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche.
L.R. 40/95 - Modifiche e integrazioni alla L.R. del 19 giugno 1984, n. 35, recante norme
per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche.
L.R. 3/99 - Riforma del sistema regionale e locale.
L.R. 20/00 - Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio.
L.R. 31/02 - Disciplina generale dell’edilizia.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
350
Reg. regionale 33/86 (modificato dal Reg. regionale 5/04/1995, n. 19) - Disposizioni regolamentari concernenti il contenuto e i requisiti di completezza dei progetti esecutivi di
nuove opere e costruzioni in zone sismiche, nonché le modalità di controllo (in attuazione della L.R. del 19 giugno 1984, n. 35).
Circ. Prot. 6515/03 - Circolare sull’applicazione di alcune disposizioni della L.R.. 31/02
“Disciplina generale dell’edilizia”.
Circ. Prot. AMB/GBO/99/20759 del 4/11/1999 - Delega ai comuni in materia di autorizzazione e deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica.
Contribuzione a carico del richiedente
La denuncia/comunicazione cui non consegue il rilascio di atto autorizzativo non
è soggetta ad imposta di bollo.
Procedimenti collegati
• Denuncia opere in cemento armato, cemento armato precompresso, a struttura
metallica
• Comunicazione di nomina del collaudatore
• Trasmissione di relazione struttura ultimata
• Trasmissione di certificato di collaudo statico
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
351
Scheda B16 - Permesso di costruire
Descrizione
La L.R. 31/02 “Disciplina generale dell’edilizia” prevede tre modalità di realizzazione degli interventi:
1) gli interventi edilizi che non richiedono alcun titolo abilitativo (interventi di
manutenzione ordinaria, opere temporanee per l’attività di ricerca nel sottosuolo esterne al centro edificato o che abbiano carattere geognostico, opere di eliminazione delle barriere architettoniche purché non in edifici vincolati e nel
rispetto della sagoma e degli elementi strutturali dell’edificio - art. 4),
2) gli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività - d’ora in poi D.I.A.
(artt. 8 e 9),
3) gli interventi edilizi che richiedono il permesso di costruire (art. 12).
La L.R. 31/02 prevede che siano eseguiti su rilascio del permesso gli interventi
edilizi non compresi nell’elenco dell’art. 8 e quegli interventi che, benché indicati in
tale articolo, sono sottratti al regime della D.I.A. con espressa deliberazione del Consiglio comunale, essendo stata riconosciuta ai Comuni la possibilità di limitare il campo
degli interventi assoggettabili a tale dichiarazione, per subordinarne la realizzazione al
previo rilascio del titolo abilitativo.
Inoltre restano subordinati a permesso gli interventi edilizi di nuova costruzione e quelli di ristrutturazione urbanistica che non trovano nei piani attuativi una
disciplina urbanistica puntuale e che quindi per tale ragione non possono essere contenuti nella deliberazione del Consiglio comunale di ricognizione degli interventi
soggetti a D.I.A.
Relativamente al procedimento che regola il permesso, la legge regionale diversamente dalla vigente disciplina statale introduce il silenzio assenso in caso di inutile
decorrenza del termine previsto per il suo rilascio. Il meccanismo del silenzio assenso si
sostituisce a quello attuale che prevede l’intervento sostitutivo del Presidente della Provincia che nomina il commissario ad acta.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
352
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia
titolo per richiederlo. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un
anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere
completata, non può superare i 3 anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su
richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà
del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte
non eseguita.
La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa cui si intendono affidare i lavori.
La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è
subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all’eventuale
aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.
Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso.
La legge regionale, all’art.17, prevede che il RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) fissi le modalità dei controlli sugli interventi realizzati con il permesso di
costruire.
Tali controlli verificano la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione al
provvedimento rilasciato. Se si riscontra l’inosservanza di prescrizioni e di modalità di
intervento contenute nel permesso rilasciato, vengono assunti i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo le leggi vigenti.
I controlli vanno comunque eseguiti su un campione almeno del 20% degli interventi realizzati, comprendendo in questo campione tutti gli interventi per i quali si è
formato il silenzio assenso.
Il 30 giugno 2003 è entrato in vigore il D.P.R. 380/01, recante “Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Questo testo normativo era già entrato in vigore dall’1/01/02 fino al 9/01/02, poi
l’efficacia è stata sospesa ed il termine di entrata in vigore è stato dapprima prorogato al
30/06/02 (con l’art. 5-bis del D.L. 411/01 convertito in L. 463/01), poi prorogato ancora
al 30/06/03 (con l’art. 2 del D.L. 122/02, convertito in L. 185/02).
Per comprendere i rapporti tra il D.P.R. 380/01 e la L.R. 31/02, è utile ricordare
che l’edilizia privata rientra nell’ambito del “governo del territorio”, materia definita
dall’art. 117 della Costituzione quale “materia di legislazione concorrente” tra Stato e
Regione.
In tale materia:
• lo Stato determina i principi fondamentali;
• la Regione ha potestà legislativa e regolamentare.
Di conseguenza, le norme statali trovano applicazione solo fino a che la Regione
non provveda a disciplinare autonomamente la materia stessa.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
In Emilia-Romagna, con la L.R. 31/02, si è proceduto ad un riordino della legislazione regionale di settore, dettando una disciplina organica dell’attività edilizia, sostitutiva di parte della normativa statale (art. 1, c. 1 ed art. 50 L.R.31/02).
Di conseguenza, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 31/02, quindi
dall’11/12/02, cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna una
serie di norme statali, tra cui alcune del D.P.R. 380/01.
In virtù dell’art. 50 L.R. 31/02, rispetto al D.P.R. 380/01, nel territorio dell’EmiliaRomagna non si applicano:
della Parte Prima “Attività edilizia”:
• Titoli I “Disposizioni generali” (artt.1-5)
• Titolo II “Titoli abilitativi” (artt.6-23)
• Titolo III “Agibilità degli edifici” (artt.24-26)
• L’art. 39 “Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione”.
della Parte Seconda “Normativa tecnica per l’edilizia”:
• L’art. 89 “Parere sugli strumenti urbanistici” del Capo IV “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” - Sezione Prima
“Norme per le costruzioni in zone sismiche”;
• L’art. 94, commi 1 e 2 “Autorizzazioni per l’inizio lavori” del Capo IV “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” Sezione Seconda “Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche”
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 380/01 (quindi dal 30/06/03) si applicano invece
anche nel territorio dell’Emilia-Romagna le seguenti norme:
della Parte Prima “Attività edilizia”:
il Titolo IV “Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni”:
• Capo I “Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia” (artt. 27-29)
• Capo II “Sanzioni” (artt. 30-48) - (L’art. 39 è disapplicato dalla L.R. 31/02)
• Capo III “Disposizioni fiscali” (artt. 49-51).
della Parte Seconda “Normativa tecnica per l’edilizia”:
• Capo I “Disposizioni di carattere generale” (artt. 52- 63)
• Capo II “Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”:
• Sezione I “Adempimenti” (artt. 64-67)
• Sezione II “Vigilanza” (artt. 68- 70)
• Sezione III “Norme penali” (artt. 71- 76)
• Capo III “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico”:
• Sezione I “Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” (artt.
77-81)
• Sezione II “Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico” (art. 82)
• Capo IV “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche”:
353
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
354
• Sezione I “Norme per le costruzioni in zone sismiche” (artt. 83- 92) (L’art. 89 è
disapplicato dalla L.R. 31/02)
• Sezione II “Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche” (artt. 93-94) (L’art. 94,
limitatamente ai commi 1 e 2, è disapplicato dalla L.R. 31/02)
• Sezione III “Repressione delle violazioni” (artt. 95-103)
• Sezione IV “Disposizioni finali” (artt. 104-106).
• Capo V “Norme per la sicurezza degli impianti” (artt. 107-121) (l’entrata in vigore
solo di questo Capo V è procrastinata al 1/01/2004 in virtù dell’art. 4 del D.L. 147/03);
• Capo VI “Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici” (artt.
122-135).
della Parte Terza “Disposizioni finali”:
• Capo I “Disposizioni finali” (artt. 136-138)
Di conseguenza dal 30/06/02 il D.P.R. 380/01 è definitivamente in vigore, tranne
una parte, vale a dire il Capo V “Norme per la sicurezza degli impianti” (artt. 107-121)
della Parte Seconda “Normativa tecnica per l’edilizia”. Il Capo V entrerà in vigore
dall’1/01/04 (in virtù dell’art. 4 del D.L. 24/06/03, n. 147).
Presupposti e modalità di presentazione
Ai sensi dell’art. 13 L.R. 31/02, la domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo sportello unico
per l’edilizia, corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli
elaborati progettuali richiesti dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che, ai
sensi dell’art. 481 del Codice Penale, assevera la conformità del progetto presentato agli
strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al RUE, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita. Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità del
Comune ovvero non possano essere dallo stesso acquisiti autonomamente. La richiesta
produce l’effetto dell’interruzione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data
del completo ricevimento degli atti integrativi.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari alla formulazione del provvedimento finale. Il responsabile del procedimento acquisisce inoltre il
parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (L.R. 31/02, art. 3)
nei casi in cui è richiesto, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso
entro il medesimo termine di 60 giorni.
Acquisiti tali atti, il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da
parte di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza
di servizi.
Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di 60 giorni,
ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione di cui sopra, per l’adeguamento
del progetto può convocare l’interessato per un’audizione al termine della quale viene
redatto un verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. Il termine di 60 giorni resta sospeso fino alla presentazione della
documentazione concordata.
Il permesso di costruire è rilasciato o negato dal responsabile dello sportello unico per l’edilizia entro 15 giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla conclusione della conferenza di servizi e deve essere notificato
all’interessato.
I termini di cui all’art. 13, cc. 3 e 4, L.R. 31/02 sono raddoppiati per i Comuni
con più di 100 mila abitanti nonché per progetti particolarmente complessi indicati
dal RUE.
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda di
rilascio del permesso di costruire si intende accolta.
L’art. 15 L.R. 31/02 introduce il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici, rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico previa deliberazione del Consiglio comunale. La deroga, nel rispetto delle
norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini stabilite dalle
norme di attuazione del POC e del PUA ovvero previste dal P.R.G. e dai relativi strumenti attuativi.
Normativa
Nazionale
L. 1150/42 (ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera b) – abrogati) – Legge urbanistica.
L. 457/78 - Norme per l’edilizia residenziale.
L. 47/85 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f) - Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali.
L. 662/96, art. 2, c. 58 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
D.P.R. 380/01 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (in vigore dal 30/06/03 - Termine differito dall’art. 2 del D.L. 122/02, introdotto in
sede di conversione dalla L. 185/02). Cfr. abrogazioni di cui all’art. 136, D.P.R. 380/01.
355
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Regionale
L.R. 20/00 - Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio.
L.R. 31/02 - Disciplina generale dell’edilizia.
Circ. Prot. 6515/03 - Circolare sull’applicazione di alcune disposizioni della L.R.
n. 31/2002 “Disciplina generale dell’edilizia”.
356
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sulla domanda unica.
• Contributo di costruzione e diritti di segreteria.
• Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica.
Procedimenti
• Permesso di costruire
• Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
357
Scheda B17 - Valutazione preventiva
Descrizione
La valutazione preventiva di ammissibilità di un intervento edilizio è uno strumento preliminare di verifica che può essere attivato per qualsiasi intervento edilizio su
domanda del privato interessato.
È destinato a fornire ai privati ed ai progettisti un chiarimento della normativa che
regola l’intervento che si prevede di realizzare e garantisce maggiore certezza delle norme da applicare all’intervento edilizio.
La valutazione si sostanzia in una sorta di dialogo preventivo tra il privato/progettista ed il Comune, in parziale analogia a quanto previsto dall’art. 3, c. 3, D.P.R. 447/98
laddove si prevede che la struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sui progetti preliminari esprimendo un parere sulla loro conformità ai piani urbanistici, paesistici e territoriali senza tuttavia che questo pregiudichi il procedimento di autorizzazione all’apertura della attività produttiva. Diversamente, la valutazione preventiva di cui
alla L.R. 31/02 deve assicurare la certezza della normativa applicabile, quindi l’atto di
valutazione è destinato a creare legittimi affidamenti sull’esito positivo dell’iter amministrativo di abilitazione all’intervento.
Con la valutazione preventiva il Comune è tenuto a pronunciarsi sulla correttezza
dei dati indicati in una scheda predisposta dal professionista incaricato, contenente la
descrizione dell’intervento ipotizzato ed i relativi vincoli, indici, parametri, requisiti
urbanistici ed edilizi ritenuti applicabili nel caso di interesse.
Il Comune è tenuto valutare detta scheda in un lasso di tempo di 45 giorni, trascorso il quale la valutazione preventiva si considera rilasciata con effetti vincolanti per
l’amministrazione e per l’interessato.
Il meccanismo della valutazione preventiva conferma l’orientamento che la
Regione aveva assunto con la L.R. 33/90 introducendo il certificato d’uso, volto alla
riduzione dei margini di discrezionalità tecnica del Comune nel rilascio dei titoli abilitativi, dovuta alla indeterminatezza e all’interpretabilità del quadro normativo di
riferimento.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Presupposti e modalità di presentazione
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Ai sensi dell’art. 16 L.R. 31/02, il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo
alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio del permesso di
costruire può chiedere preliminarmente allo sportello unico per l’edilizia una valutazione sull’ammissibilità dell’intervento, allegando una relazione predisposta da un
professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. I contenuti della
relazione sono stabiliti dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), con riguardo in
particolare ai vincoli, alla categoria dell’intervento, agli indici urbanistici ed edilizi
ed alle destinazioni d’uso.
La valutazione preventiva è rilasciata dallo sportello unico per l’edilizia entro
45 giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione
preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata. I
contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono
vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio attività a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria
validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed
al RUE.
Normativa
Nazionale
L. 1150/42 (ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera b) – abrogati) - Legge urbanistica.
L. 457/78 - Norme per l’edilizia residenziale.
L. 47/85 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f) - Norme
in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e
penali.
L. 662/96, art. 2, c. 58 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
D.P.R. 380/01 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (in vigore dal 30/06/03 - Termine differito dall’art. 2 del D.L. 122/02, introdotto in
sede di conversione dalla L. 185/02).
Regionale
L.R. 20/00 - Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio
L.R. 31/02 - Disciplina generale dell’edilizia
Circ. Prot. 6515/03 - Circolare sull’applicazione di alcune disposizioni della L.R. n.
31/2002 “Disciplina generale dell’edilizia”
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Contribuzione a carico del richiedente
Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza.
Somma forfettaria per spese istruttorie determinata dal Comune in relazione alla
complessità dell’intervento (L.R. 31/02, art. 16).
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Procedimenti
• Valutazione preventiva di ammissibilità di intervento edilizio
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
360
Scheda B18 - Variante agli strumenti urbanistici (art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i.)
Descrizione
L’art. 5 del D.P.R. 447/98 come modificato dall’art. 5 D.P.R. 440/00 prevede, in
caso di progetto presentato in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque tale
da richiederne una variazione, il rigetto dell’istanza. Tuttavia, nel caso in cui il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del
lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di
impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di
servizi per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla
conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto industriale.
Qualora l’esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale,
tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo
ai sensi della L. 1150/42, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni il consiglio
comunale.
La Regione Emilia-Romagna individua nel procedimento di cui all’art. 5 D.P.R.
447/98 e s.m.i. una procedura semplificata di variante al P.R.G., descritta dall’art. 21 della L.R. 47/78 ed integrata dal comma 5 dell’art. 15 della stessa legge, da applicarsi nei
casi previsti dallo stesso art. 15, comma 4, lett. c).
La Del. G.R. 2767/01, in considerazione del fatto che il procedimento descritto
opera con riguardo ai Comuni dotati di piani approvati sia ai sensi della L.R. 20/00 sia ai
sensi della legislazione previgente, esamina le due distinte casistiche.
Dal confronto tra art. 5 del D.P.R. 447/98 e previsioni della L.R. 20/00 emerge che
secondo l’art. 30, comma 13, della L.R. 20/00, il procedimento relativo al progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici trova applicazione qualora il contrasto
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
interessi le previsioni contenute nel piano operativo comunale; diversamente, in caso di
contrasto del progetto con le previsioni del piano strutturale comunale (e con le previsioni dei piani territoriali sovraordinati, come sopra detto), l’istanza presentata ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 deve essere senz’altro rigettata.
Rispetto alla nuova disciplina regionale, non hanno rilievo le questioni relative
al rispetto della competenza sovraordinata di approvazione dei piani di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale 206/01, tenuto conto che il procedimento attiene
alla variazione di uno strumento urbanistico adottato ed approvato esclusivamente
dal Comune.
Si pone in evidenza tuttavia che alla conferenza dei servizi, prevista ai fini della proposta di variazione urbanistica, deve partecipare la Provincia chiamata ad
esprimere riserve esclusivamente sulla conformità della variante contenuta nel progetto al piano strutturale comunale e alle prescrizioni di piani sovracomunali
sopravvenuti.
Il procedimento di cui all’art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i. può essere avviato durante il
periodo transitorio e fino all’adeguamento della pianificazione territoriale ed urbanistica alla L.R. 20/00.
Per il suo carattere di specialità, allo stesso non sono applicabili le limitazioni previste dall’art. 41 della L.R. 20/00, fermi restando i limiti della variazione che può interessare solo gli strumenti urbanistici e la sussistenza delle condizioni come detto.
Presupposti e modalità di presentazione
Il procedimento speciale di variante agli strumenti urbanistici di cui all’art. 5
D.P.R. 447/98 e s.m.i. comporta un’istruttoria preliminare tesa ad accertare:
• se sussistono le condizioni previste dall’art. 5 D.P.R. 440/00 per l’avvio del procedimento di cui all’art. stesso (il progetto presentato deve essere conforme alle
norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro; inoltre, il contrasto con gli strumenti urbanistici deve derivare dal fatto che gli stessi non
individuano aree destinate ad impianti produttivi oppure dalla circostanza che
le aree previste non sono sufficienti al progetto presentato);
• le ragioni che inducono l’amministrazione comunale ad optare per l’avvio del
procedimento di variante.
Al termine della fase istruttoria, il progetto non conforme alle previsioni del piano
regolatore generale o alle previsioni di un piano attuativo può dar luogo a due soluzioni
alternative: al rigetto della domanda oppure alla convocazione di una conferenza dei
servizi per variare il piano urbanistico.
Il rigetto dell’istanza, sotto l’aspetto procedurale, può produrre gli stessi effetti
della pronuncia negativa di cui all’art. 4, c. 2, del decreto in questione. Pertanto il
responsabile del procedimento trasmette entro 3 giorni la pronuncia negativa (formulata
sulla base dell’istruttoria degli uffici tecnici comunali) all’impresa. Nel caso in cui si
361
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
362
prospetti la possibilità di ricondurre il progetto alla conformità urbanistica, l’impresa
può richiedere alla struttura la convocazione di una Conferenza di Servizi per concordare le modifiche necessarie per rendere detto progetto conforme allo strumento urbanistico e per svolgere l’esame dello stesso ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
Nell’ipotesi di convocazione della conferenza dei servizi, poiché l’assenso
alla proposta di variante da esprimere in sede di conferenza di servizi è propria del
Consiglio comunale, in quanto organo istituzionalmente competente in materia di
pianificazione urbanistica, la struttura unica potrà acquisire detta determinazione
consiliare non soltanto prima della conclusione della conferenza dei servizi, ma
anche preliminarmente alla sua apertura, per esigenze di economia dell’azione
amministrativa.
La convocazione della conferenza dei servizi che dà inizio al procedimento deve
essere pubblicizzata per garantire il diritto di intervento a coloro che potrebbero subire
un pregiudizio dalla realizzazione dell’intervento.
Qualora la decisione della conferenza comporti la variazione urbanistica, il verbale conclusivo costituisce adozione di variante e pertanto dovrà essere depositato unitamente agli elaborati costitutivi della variante; del deposito dovrà essere dato pubblico
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa.
Gli atti sono soggetti ad osservazioni da parte di tutti i cittadini nei termini e secondo le modalità previste nella legge regionale. Terminate le fasi del deposito e scaduti i
termini per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale entro i successivi
60 giorni deve pronunciarsi definitivamente sulla variante, tenendo conto delle osservazioni pervenute.
Il D.P.R. 440/ 00, modificando il D.P.R. 447/98, ha chiarito alla fine del comma 2
dell’art. 5 che per detta pronuncia definitiva sulla variante non è richiesta l’approvazione da parte del livello sovraordinato, rappresentato nella Regione Emilia-Romagna dalla
Provincia, la quale è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni nell’ambito della conferenza dei servizi.
In proposito occorre accennare alla pronuncia della Corte Costituzionale 206/01,
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera g), del D.Lgs.
112/98 “nella parte in cui prevede che, ove il progetto di insediamento contrasti con le
previsioni di uno strumento urbanistico, la determinazione della conferenza di servizi
costituisce, anche nell’ipotesi di dissenso della Regione, proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale”.
La Corte ha rilevato infatti che la norma censurata comporta una lesione della
competenza regionale (in Emilia-Romagna della Provincia) in materia urbanistica,
che non viene salvaguardata dalle regole generali che disciplinano la conferenza
dei servizi.
Detta pronuncia sembra pertanto precludere che la conferenza possa concludersi
positivamente nell’ipotesi di dissenso della Provincia.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Normativa
Nazionale
L. 1150/42 - Legge urbanistica.
D.P.R. 447/98 - Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di
impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20,
comma 8, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
D.P.R. 440/00 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente
della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi.
D.M. del 9/05/2001 - Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Regionale
L.R. 47/78 - Tutela ed uso del territorio.
L.R. 20/00 - Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio.
Del. G.R. 1367/99 - Prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le attività produttive.
Del. G.R. 2767/01 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 26
Luglio 1999, n.1367 “Prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le
attività produttive”.
Contribuzione a carico del richiedente
Marca da bollo del valore corrente, sulla domanda. Diritti di emissione pareri enti
ed uffici coinvolti nell’endoprocedimento, come da specifici tariffari. Diritti di segreteria comunali per attivazione del procedimento di variante agli strumenti urbanistici.
Procedimenti collegati
• Variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i.
363
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
364
Scheda B19 - Vincolo paesaggistico-ambientale
Descrizione
Il D.Lgs. 490/99, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della Legge del 8 ottobre, n. 352, tutela al Titolo
I i “beni culturali” ed al Titolo II i “beni paesaggistici e ambientali”.
Ai sensi del D.Lgs. 490/99, art. 23, i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, dei beni culturali indicati all’art. 2, c. 1, ll. a), b) e c), D.Lgs. 490/99, hanno l’obbligo di sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che
intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
L’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 490/99 è invece richiesta per qualsiasi intervento comportante alterazione dello stato dei luoghi individuati
come bellezze naturali da tutelare ai sensi del Titolo II D.Lgs. 490/99. In particolare l’art.
151 prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali
inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell’art. 140 o dell’art. 144 o nelle categorie
elencate all’art. 146 del D.Lgs. 490/99 “non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione”. I
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni di cui sopra hanno l’obbligo
di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata o
negata entro il termine perentorio di 60 giorni. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente Soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con
provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
Decorso inutilmente il termine per l’esercizio del potere di annullamento, nei successivi 30 giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione al Ministero
che si pronuncia entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L’istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la
relativa documentazione, è presentata alla competente Soprintendenza e ne è data comu-
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
nicazione alla Regione. La Regione Emilia-Romagna, con L.R. 26/78 - artt. 7-15 (Modificazioni e integrazioni della L.R. del 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - norme in materia ambientale), ha previsto la sub-delega ai Comuni delle competenze relative alla concessione delle autorizzazioni paesaggistiche e alla determinazione delle relative sanzioni.
365
Presupposti e modalità di presentazione
Le autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/99, art. 23, per interventi su beni culturali
oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 490/99, Titolo I, sono rilasciate direttamente dalla
Soprintendenza.
Per quanto riguarda gli interventi su immobili oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs.
490/99, Titolo II, il rilascio dell’autorizzazione discende da un procedimento complesso
che prevede:
• in caso di interventi soggetti a permesso di costruire di cui alla L.R. 31/02: attivazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 151 D.Lgs.
490/99 a cura del Comune, che la rilascia previa acquisizione del parere della
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (L.R. 31/02, art. 3) e la
sottopone alla Soprintendenza per il rilascio del nulla-osta entro 60 gg. dal ricevimento della documentazione completa;
• in caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività di cui alla L.R. 31/02,
si possono verificare due ipotesi:
• D.I.A. con allegata autorizzazione paesaggistica ex art. 151 D.Lgs. 490/99, acquisita autonomamente dal titolare della denuncia;
• D.I.A. con contestuale presentazione di domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 151 D.Lgs. 490/99; in questo caso la D.I.A. non produce i suoi effetti
fino al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ovvero i 30 giorni per l’inizio
dei lavori decorrono dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa.
Normativa
Nazionale
L. 47/85 - artt. 20, 32, 33 - Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.
L. 662/96 - art. 2 - c. 46 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
(Sancisce l’applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 della L. 1497/39
anche in presenza del parere favorevole da parte dell’Autorità competente in merito alla
condonabilità dell’abuso).
D. Lgs. 490/99 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. del 8 ottobre, n. 352.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
366
D.P.R. 8/72 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale e dei relativi personali ed uffici.
(Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di redazione e approvazione dei Piani Territoriali paesistici).
D.P.R. 616/77 - art. 82 - cc. 1-2 - Decentramento amministrativo.
(Delega alle Regioni delle funzioni amministrative statali relative alla protezione delle
bellezze naturali per quanto attiene la loro individuazione e tutela).
D.P.R. 441/00 - Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali.
D.M. Beni Culturali e Ambientali del 26/09/1997 - Determinazione dei parametri e delle
modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo.
Circ. Min. Beni Ambientali n. 4054 del 16/5/1989 - Istruzioni finalizzate allo snellimento funzionale delle procedure di attuazione delle vigenti disposizioni normative in materia di opere pubbliche e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Regionale
L.R. 26/78 - artt. 7-15 - Modificazioni e integrazioni della L.R. del 24 marzo 1975, n. 18,
in materia urbanistica - norme in materia ambientale. (Tale provvedimento prevede la
sub-delega ai Comuni delle competenze relative alla concessione delle autorizzazioni
paesaggistiche e alla determinazione delle relative sanzioni).
L.R. 3/99 - artt. 93-94 - Riforma del sistema regionale. (Gli articoli indicati definiscono
gli strumenti attuativi della tutela del valore paesaggistico del territorio regionale, fissando inoltre i parametri di valutazione cui i Comuni devono attenersi nelle concessioni
dell’autorizzazione paesaggistica).
L.R. 20/00: artt: 2-6, 19-20, 22-28, 30, 32, 40-42, 49, 52; All.: artt. A-1, A-8/A-9, A-16/A18, A-27 - Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio. (Disciplina la tutela e l’uso del territorio, definendo gli strumenti di pianificazione e le procedure per la loro
attuazione. In particolare, l’art. 24 specifica la funzione del PTPR e il suo rapporto con il
PTCP).
L.R. 16/02 - Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della
qualità architettonica e paesaggistica del territorio.
Circ. Assessore alla programmazione, pianificazione e ambiente del 8/11/1993, n.1 Attuazione del Piano Paesistico Regionale.
Contribuzione a carico del richiedente
Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Procedimenti collegati
• Autorizzazione ex art. 23 D.Lgs. 490/99 per interventi su immobili notificati ai sensi
delle leggi di tutela del patrimonio storico-artistico nazionale (beni culturali di cui
al D.Lgs. 490/99 titolo i)
• Autorizzazione paesaggistica ex art. 151 D.Lgs. 490/99 per interventi comportanti
alterazione dello stato dei luoghi individuati come bellezze naturali da tutelare ai
sensi del titolo ii D.Lgs. 490/99
367
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Polizia amministrativa
368
Scheda B20 - Commissione di vigilanza
Descrizione
I locali di pubblico spettacolo, soggetti al rilascio di licenza di pubblica sicurezza,
sono sottoposti all’esame preventivo del progetto ed alla successiva visita di constatazione ad avvenuta realizzazione della struttura da parte della commissione di vigilanza
(necessaria ai fini dell’avvio dell’attività, subordinato all’acquisizione del parere favorevole della commissione ed al possesso dell’agibilità). In base alle modifiche del R.D.
635/40 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico, 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi
di pubblica sicurezza) introdotte con D.P.R. 311/01, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti precedentemente in capo alla commissione provinciale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando
le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto
nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o
dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno. In tutti
gli altri casi, la commissione di vigilanza è comunale e ha il compito di:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o
degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e
degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 3/83, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene
al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 L. 337/68;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte
e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Ai sensi dell’art. 142, R.D. 635/40, la commissione di vigilanza provinciale si sostituisce a quella comunale nel caso in cui quest’ultima non risulti costituita e risulta
comunque competente in caso di impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco ed è
composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o
impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali
di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e
specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è
composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o
impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell’organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali
di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e
specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di
istituire, all’occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente
369
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all’ufficio o comando
di polizia competente per territorio e l’ingegnere con funzioni dell’ex genio civile può
essere sostituito dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti.
370
Presupposti e modalità di presentazione
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento
finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Tra i compiti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo rientra l’esame delle relazioni sull’impatto acustico e della relativa documentazione
prodotta per un qualsiasi locale di pubblico spettacolo, sia esso nuovo o già esistente, al
fine di valutare l’ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in merito. La
verifica della reale situazione viene resa operativa tramite un sopralluogo nel locale stesso.
I requisiti minimi che il D.P.C.M. 215 del 16/04/1999 fissa per i locali che utilizzano impianti elettroacustici sono:
• il livello di pressione sonora media intesa come LAeq a 95 dB (A)
dall’1/06/1999 per cinema, discoteche e assimilati;
• il livello di picco inteso come LASmax a 105 dB (A) dall’1/06/1999 per scendere a 103 dB (A) dall’1/06/2000 e a 102 dB (A) dall’1/06/2001.
Gli obblighi dei gestori, come indicato negli artt.4,5 e 6 del succitato decreto, consistono nel verificare se l’impianto elettroacustico possiede caratteristiche idonee a determinare il superamento dei limiti prima citati, avvalendosi di un tecnico competente in acustica il quale effettuerà tutte le misure e le operazioni del caso e redigerà una relazione sulla base dei risultati. Dall’esito di tale verifica, qualora risulti che l’impianto elettroacustico
non è in grado di superare il limite fissato per il LAeq, il gestore del locale redige una apposita dichiarazione sostitutiva. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
Qualora una sala non risultasse in regola alla prima verifica del tecnico competente, il tecnico dovrà effettuare un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio più
ricorrenti del locale, tenendo conto del numero di persone mediamente presenti, dell’abituale impostazione dell’impianto e del tipo di emissione sonora più frequente.
Verrà quindi redatta una seconda relazione nella quale dovranno essere riportati:
• l’elenco dei componenti dell’impianto;
• la descrizione del segnale sonoro e dell’impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale;
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
• il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica espresso in percentuale rispetto alla capienza massima;
• l’elenco della strumentazione utilizzata per il controllo;
• i valori del livello LASmax, dei livelli equivalenti parziali Laeq;
• in allegato: la planimetria del locale.
All’esito del secondo accertamento, qualora il locale risulti in regola, il gestore redige
apposita dichiarazione sostitutiva che viene conservata assieme alla relazione del tecnico
competente presso il locale, da esibirsi in caso di eventuali controlli da parte delle Autorità.
Normativa
Nazionale
R.D. 773/31 - T.U.L.P.S.
R.D. 635/40 - Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico del 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
D.P.R. 311/01 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza
(numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1
della L. n. 50/1999).
Contribuzione a carico del richiedente
Diritti per sopralluogo della commissione.
Procedimenti
• Parere preventivo della commissione di vigilanza su progetti di impianti sportivi e
locali di pubblico spettacolo
• Visita di constatazione in impianti sportivi e locali di pubblico spettacolo da parte
della commissione di vigilanza
I suddetti endoprocedimenti devono essere attivati in caso di locali e di impianti
con capienza complessiva superiore a 200 persone.
In caso di locali e di impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, è sufficiente presentare una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo
degli ingegneri o nell’albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.
371
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
372
Scheda B21 - Comunicazione svolgimento attività di campeggi didattico-educativi
Descrizione
La L.R. 23/01, recante Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della regione Emilia-Romagna, fornisce le seguenti definizioni:
• Soggiorno in accantonamento: “sono considerati soggiorni in accantonamento
quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a 20 giorni” (art. 3); gli edifici adibiti a
soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alle
capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite da strade che consentano l’intervento ai mezzi di soccorso.
• Soggiorno in area attrezzata: “sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli
realizzati presso complessi ricettivi all’aperto costituiti anche da strutture posate
sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a 20 giorni” (art.
4); questo tipo di soggiorno prevede l’allestimento di strutture atte ad accogliere
un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienicosanitarie disponibili e deve essere servito da vie di accesso che consentano l’intervento ai mezzi di soccorso; è consentito inoltre l’utilizzo di strutture e di servizi
fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.
L’art. 6 della L.R. 23/01 definisce inoltre il campeggio autoorganizzato: “Sono considerati campeggi autoorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree
o terreni idonei per una durata non superiore a 20 giorni”.
Presupposti e modalità di presentazione
Le modalità di autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in
area attrezzata sono stabilite dall’art. 5 L.R. 23/01. In particolare per lo svolgimento dei sog-
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
giorni di cui sopra occorre presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo il modello di cui all’allegato “A” della legge regionale in questione, indicando:
a) le generalità di uno o più responsabili delle associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata
del soggiorno;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
c) l’assenso del proprietario dell’area;
d) la tipologia del soggiorno.
Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra,
in assenza di un provvedimento motivato di diniego, l’attività di soggiorno può essere
iniziata.
L’obbligo di comunicazione non sussiste se la durata del soggiorno è inferiore a 4
giorni (96 ore).
Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati si deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo il modello di cui
all’allegato “A” della legge regionale indicando:
a) le generalità di uno o più responsabili presenti delle associazioni/ organizzazioni, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, per tutta la durata del campeggio;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
c) la zona prescelta che non deve essere interdetta all’accesso da idonea segnaletica;
d) l’assenso del proprietario/i del terreno/i, dimostrabile a richiesta per tutta la
durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;
e) la tipologia del campeggio.
Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in assenza di
un provvedimento motivato di diniego, l’attività di campeggio può essere iniziata.
L’obbligo di comunicazione non sussiste se la durata del campeggio autoorganizzato è inferiore a 4 giorni (96 ore); le associazioni/organizzazioni devono rispettare le
disposizioni di cui all’allegato “D” alla L.R. 23/01, lettere b, d (lettera b: “per la sosta su
aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprietà privata, vi sia il preventivo assenso del legittimo possessore”, lettera d: “non si faccia uso di fuochi in aree non
attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore
a quella prevista dalla normativa di legge”).
Normativa
Nazionale
L. 135/01 - Riforma della legislazione nazionale del turismo.
373
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Regionale
L.R. 23/01 - Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico - educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
374
Contribuzione a carico del richiedente
Diritti per sopralluogo della commissione.
Procedimenti
• Comunicazione di svolgimento di soggiorno in accantonamento ed in area
attrezzata
• Comunicazione di svolgimento di campeggi autoorganizzati
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Prevenzione incendi
375
Scheda B22 - Certificato di Prevenzione Incendi (art. 3 D.P.R. 37/98
e art. 2 D.M. 4/05/1998)
Descrizione
Ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 37/98, completate le opere di cui al progetto approvato,
gli enti e privati sono tenuti a presentare al Comando Provinciale VV.F. domanda di
sopralluogo in conformità a quanto previsto nel D.M. 4/05/98.
Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Comando effettua il
sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, dandone
motivata comunicazione all’interessato.
Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all’interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio dell’attività.
Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il
comando ne dà immediata comunicazione all’interessato ed alle autorità competenti ai
fini dell’adozione dei relativi provvedimenti.
L’interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato,
con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’art. 5 D.P.R. 37/98 (Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività). Il Comando rilascia all’interessato contestuale
ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini
antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.
Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il
sopralluogo richiesto dall’interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di
un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di
cui sopra non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
376
Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano allo sportello unico per le attività produttive per il successivo inoltro al Comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda
conforme alle previsioni contenute nel D.M. 4/05/98, corredata da una dichiarazione
del responsabile dell’attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla
data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l’efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il Comando, sulla
base della documentazione prodotta, provvede entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Presupposti e modalità di presentazione
Il C.P.I. deve essere richiesto dall’interessato ai fini dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui D.M. 16/02/1982 “Modificazioni del decreto ministeriale, 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.
La domanda di rilascio del C.P.I. deve essere inoltrata allo sportello unico per le
attività produttive che provvede, previa verifica della completezza formale della documentazione allegata ai sensi del D.M. 4/05/98, all’inoltro al competente Comando Provinciale VV.F.
In attesa del sopralluogo da parte del Comando e del rilascio del C.P.I., la dichiarazione di cui all’art. 3, c. 5, D.P.R. 37/98 costituisce, ai soli fini antincendio, nulla-osta
provvisorio all’esercizio della/e attività di interesse.
Normativa
Nazionale
L. 966/65 - Disciplina delle tariffe e delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento.
D.P.R. 689/59 - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Corpo dei Vigili del Fuoco.
D.P.R. 577/82 - Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi
antincendi.
D.P.R. 37/98 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi a norma dell’art. 20 comma 8 della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
D.M. del 16/02/1982 - Modificazioni del decreto ministeriale del 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
D.M. del 4/05/1998 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza (da presentare in 2 esemplari,
originale in bollo e copia).
• Diritti di effettuazione sopralluogo/emissione C.P.I. da parte del Comando Provinciale VV.F., come da tariffario VV.F., da calcolare in funzione del tipo di attività per cui si chiede il C.P.I. (corrispettivi di cui all’art. 6 L. 966/25 per le attività di cui al D.M. 16/02/82, secondo il D.M. 4/05/1998). Qualora la richiesta
interessi più attività singolarmente elencate nell’allegato al D.M. 16/02/82 e
successive modifiche ed integrazioni, il costo complessivo del servizio sarà pari
a quello risultante dalla somma dei costi dei servizi di ogni singola attività.
Procedimenti
• Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 37/98 e art. 2 del D.M.
4/05/98
• Deroga ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 37/98 e art. 5 del D.M. 4/05/98
• Dichiarazione inizio attività in attesa del sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.P.R. 37/98 e art. 3 del
D.M. 4/05/98.
• Rinnovo del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 37/98 e
art. 4 del D.M. 4/05/98
• Sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 37/98 e art. 2 del D.M. 4/05/98
377
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
378
Scheda B23 - Deroga per attività soggette al controllo di prevenzione incendi
(art. 6 D.P.R. 37/98 e art. 5 D.M. 4/05/1998)
Descrizione
Ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 37/98, qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa vigente, gli
interessati, secondo le modalità stabilite dal D.M. 4/05/98, possono presentare al
Comando Provinciale VV.F. domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
Il Comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette
entro 30 giorni dal ricevimento, all’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco. L’ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi di cui
all’art. 20 del D.P.R. 577/82, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente. L’ispettore regionale dei vigili
del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati,
da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l’uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.
Presupposti e modalità di presentazione
La domanda di deroga deve essere inoltrata allo sportello unico per le attività
produttive che provvede, previa verifica della completezza formale della documentazione allegata ai sensi del D.M. del 4/05/98, all’inoltro al competente Comando
Provinciale VV.F.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Normativa
Nazionale
L. 966/65 - Disciplina delle tariffe e delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento.
D.P.R. 689/59 - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Corpo dei Vigili del Fuoco.
D.P.R. 577/82 - Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi
antincendi.
D.P.R. 37/98 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi a norma dell’art. 20 comma 8 della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
D.M. del 16/02/1982 - Modificazioni del Decreto ministeriale del 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
D.M. del 4/05/1998 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza (da presentare in 2 esemplari,
originale in bollo e copia).
• Diritti di emissione parere Comando Provinciale VV.F., come da tariffario VV.F.
in funzione del tipo di attività (corrispettivi di cui all’art. 6 L. 966/25 per le attività di cui al D.M. 16/02/82, secondo il D.M. 4/05/98). Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell’allegato al D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, il costo complessivo del servizio sarà pari a
quello risultante dalla somma dei costi dei servizi di ogni singola attività.
Procedimenti
• Deroga ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 37/98 e art. 5 del D.M. 4/05/98
379
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
380
Scheda B24 - Parere di conformità antincendio sul progetto
(art. 2 D.P.R. 37/98 e art. 1 D.M. 4/05/1998)
Descrizione
Ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 37/98, gli enti e i privati responsabili delle attività di cui
al D.M. 16/02/82 “Modificazioni del Decreto ministeriale del 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi” sono
tenuti a richiedere al Comando Provinciale VV.F. l’esame dei progetti di nuovi impianti
o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
Il Comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla
normativa antincendio entro 45 giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al 90° giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il
Comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l’integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa
richiesta. Ove il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende
respinto.
Presupposti e modalità di presentazione
Il parere di conformità del progetto alla normativa antincendi deve essere richiesto dall’interessato ai fini dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui D.M.
16/02/1982.
Sono interessate tutte le attività riportate in allegato al decreto ministeriale. Le
attività riportate negli allegati A e B del D.P.R. 689/59, e non comprese tra quelle di cui
al D.M. 16/02/82, pur soggette ai controlli obbligatori da parte dei Comandi dei Vigili
del Fuoco ai sensi dell’art. 2 della L. 966/65 e del D.P.R. 577/82, non soggiacciono alla
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
disciplina procedurale del D.P.R. 37/98. Inoltre, la disciplina procedurale prevista dal
D.P.R. 37/98 non si applica a quelle attività industriali, che seppur comprese tra quelle
di cui al D.M. 16/02/82, ricadono nel settore delle attività a rischio di incidente rilevante soggette a notifica mentre si applica invece alle attività industriali, comprese tra
quelle dell’allegato al D.M. 16/02/82, e soggette a dichiarazione. (Circ. Ministero Interni 9/98).
La domanda di parere deve essere inoltrata allo sportello unico per le attività
produttive che provvede, previa verifica della completezza formale della documentazione allegata ai sensi del D.M. 4/05/98, all’inoltro al competente Comando Provinciale VV.F.
In base alla circolare del 31/05/2000, prot. 2919/6104 (Direttive concernenti i rapporti dei Comandi provinciali VV.F. e le Amministrazioni comunali titolari degli sportelli unici per le attività produttive), la richiesta del parere di conformità di cui all’articolo
2 del D.P.R. 37/98 può essere autocertificata da parte di tecnico abilitato professionalmente. Infatti, se l’autocertificazione è redatta da un professionista iscritto nell’elenco
del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 1 della L. 818/84, si applica l’istituto del
silenzio assenso previsto dall’articolo 6 comma 10 D.P.R. 447/98. In tutti gli altri casi il
Comando ha l’obbligo di esprimersi nei termini previsti dalla legge.
Normativa
Nazionale
L. 966/65 - Disciplina delle tariffe e delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento.
D.P.R. 689/59 - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Corpo dei Vigili del Fuoco.
D.P.R. 577/82 - Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi
antincendi.
D.P.R. 37/98 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi a norma dell’art. 20 comma 8 della Legge del 15 marzo 1997, n. 59.
D.M. del 16/02/1982 - Modificazioni del Decreto ministeriale del 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
D.M. del 4/05/1998 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Circ. Min. Interno del 31/05/2000, Prot. n. 2919/6104 - Direttive concernenti i rapporti
dei Comandi provinciali VV.F. e le Amministrazioni comunali titolari degli sportelli unici per le attività produttive.
381
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Contribuzione a carico del richiedente
382
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza (da presentare in 2 esemplari,
originale in bollo e copia).
• Diritti di emissione parere Comando Provinciale VV.F., come da tariffario VV.F.,
da calcolare in funzione del tipo di attività (corrispettivi di cui all’art. 6 L.
966/25 per le attività di cui al D.M. 16/02/82, secondo il D.M. 4/05/98). Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell’allegato al D.M.
16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, il costo complessivo del servizio sarà pari a quello risultante dalla somma dei costi dei servizi di ogni singola
attività.
Procedimenti
• Parere di conformità del progetto alla normativa incendi ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. 37/98 e art. 1 del D.M. 4/05/98
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Sanità
383
Scheda B25 - Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali
e sociosanitarie (Del. G.R. 564/00)
Descrizione
L’obbligo di autorizzazione al funzionamento previsto dall’art. 1 della L.R. 34/98
riguarda le strutture già funzionanti alla data di entrata in vigore della Del. G.R. 564/00 e
quelle di nuova istituzione, gestite sia da soggetti pubblici che privati che:
• hanno sede nel territorio regionale;
• offrono ospitalità di tipo residenziale e semiresidenziale e – indipendentemente dalla denominazione dichiarata – rientrano nelle tipologie specifiche indicate nella parte II della Del. G.R. 564/00 ed offrono servizi rivolti a:
• minori per interventi socio-assistenziali integrativi o sostitutivi della famiglia;
• cittadini portatori di handicap per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari
finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona
e sostegno della famiglia;
• anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona ed al
sostegno della famiglia;
• cittadini malati di AIDS o con infezione da HIV che necessitano di assistenza
continua e risultano privi del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
Non sono soggette all’obbligo di autorizzazione al funzionamento:
• le strutture con finalità prettamente abitative;
• le strutture che offrono ospitalità ai soli fini della frequenza a corsi scolastici o
di istruzione;
• le strutture con finalità formative o di inserimento lavorativo;
• le strutture di cui L.R. 34/97 “Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e
vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori”;
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
• le strutture con finalità diverse da quelle socio-assistenziali anche se al loro
interno sono ospitati soggetti deboli o a rischio di emarginazione;
• gli appartamenti protetti ed i gruppi appartamento per anziani e disabili, le case
famiglia, che accolgono fino ad un massimo di 6 ospiti.
384
Il soggetto gestore di queste strutture è comunque tenuto a comunicare l’avvio di
tali attività con le modalità di cui al paragrafo 9.1 Del. G.R. 564/00.
Presupposti e modalità di presentazione
L’autorizzazione al funzionamento di cui alla Del. G.R. 564/00 deve essere acquisita prima dell’inizio dell’attività della struttura. A tal fine il legale rappresentante del
soggetto gestore presenta apposita domanda al Comune nel cui territorio è ubicata la
struttura, secondo il modello predisposto dalla Regione ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L.R.
34/98, allegato 1 alla delibera citata.
Sono soggette a preventiva autorizzazione al funzionamento, secondo le modalità
di cui alla Del. G.R. 564/00, anche le trasformazioni e/o gli ampliamenti di strutture già
autorizzate in base alla stessa delibera e alle direttive regionali di cui alle deliberazioni
del Consiglio regionale 560/91, 2134/94 e 779/97, che comportino il rilascio di concessione edilizia o che modifichino la capacità ricettiva autorizzata.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della L.R. 34/98, per l’attività istruttoria delle
domande oggetto della Del. G.R. 564/00, il Comune si avvale della Commissione di cui
paragrafo 6.2. Questa è composta, ai sensi dell’art. 4 L.R. 34/98, da almeno 7 esperti, oltre
al Presidente, con documentate competenze ed esperienze in materia di edilizia sociosanitaria, impiantistica generale, organizzazione e sicurezza del lavoro, organizzazione e
gestione di servizi sociali, neuropsichiatria e riabilitazione, geriatria, assistenza ai minori.
Il Comune, acquisiti i risultati dell’attività istruttoria e preso atto del parere
formulato dalla Commissione, rilascia l’autorizzazione al funzionamento; in caso di
parere negativo, sulla base degli elementi forniti dalla Commissione, indica gli adeguamenti da porre in essere prima dell’inizio dell’attività della struttura. A seguito
della comunicazione del legale rappresentante della struttura di avere ottemperato a
quanto richiesto, il Comune provvede – attraverso la Commissione – alla verifica. In
caso di riscontro positivo provvede al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento.
In casi eccezionali e straordinari, da indicare espressamente nell’atto di autorizzazione, il Comune può autorizzare provvisoriamente una struttura, fatte salvo eventuali
prescrizioni di interventi edilizi di lieve entità, da effettuarsi entro il termine massimo di
18 mesi non prorogabili, previa acquisizione del parere della Commissione in ordine al
fatto che gli interventi prescritti non pregiudicano la sicurezza o l’incolumità degli ospiti
o degli operatori, nonché la funzionalità della struttura al servizio per il quale è destinata.
I requisiti funzionali ed organizzativi vengono dichiarati nella domanda di autorizzazione al funzionamento nei modi e con le modalità indicate al paragrafo 6.1 Del.
G.R. 564/00 “Domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento”.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
In sede di prima istruttoria – per quanto riguarda i requisiti funzionali ed organizzativi – si effettua il riscontro di quanto dichiarato con quanto previsto dalla Del. G.R.
564/00; successivamente al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, e comunque
entro e non oltre 90 giorni dal rilascio, il Comune provvede – mediante l’apposita Commissione – al sopralluogo per la verifica.
In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni provvisorie per quanto
attiene ai requisiti funzionali ed organizzativi, salvo il caso di oggettiva carenza di personale educativo od addetto all’assistenza di base in possesso dei titoli ed attestati di cui
al paragrafo 5.2.1 Del. G.R. 564/00, attestata dalla amministrazione provinciale competente; in questi casi occorre che per il personale privo di qualifica sia verificato almeno
il possesso della necessaria esperienza e capacità professionale, maturata in strutture
della stessa od analoga tipologia di quella oggetto di autorizzazione al funzionamento,
valutabile dal curriculum posseduto.
L’Amministrazione provinciale, nell’attestazione di cui sopra, indica i tempi previsti per l’attuazione delle attività formative specifiche, nell’ambito della propria programmazione e tenuto conto della durata dei diversi percorsi formativi. Sulla base dell’attestazione provinciale, il Comune fissa i termini dell’autorizzazione provvisoria, previa acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante della struttura di impegno
ad avviare a formazione o riqualificazione gli operatori interessati nei termini indicati.
Per il personale operante nelle strutture per minori valgono le disposizioni specifiche di cui alla Parte II, paragrafo 4.2.1 Del. G.R. 564/00.
La documentazione da allegare alla domanda per il rilascio dell’autorizzazione al
funzionamento è specificata nel par. 6. 1 Del. G.R. 564/00.
L’autorizzazione rilasciata dal Comune deve indicare:
a) l’esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l’indirizzo;
b) l’esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;
c) la tipologia della struttura, tra quelle previste nella parte II della presente direttiva;
d) la capacità ricettiva autorizzata;
e) la eventuale condivisione di locali ammessa per le tipologie di strutture di cui
ai 1.1 e 2.1 della Parte II “Disposizioni specifiche” Del. G.R. 564/00 e la struttura con cui vengono condivisi;
f) il nominativo del coordinatore responsabile e del responsabile delle attività
sanitarie se previste;
g) la data del rilascio dell’autorizzazione; da tale data decorrono i termini di cui al
paragrafo 9 Del. G.R. 564/00 “Verifiche e controlli”.
L’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie comprende in sé anche l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie previste
dagli standard minimi stabiliti per ciascuna delle tipologie di strutture indicate nella
parte II della Del. G.R. 564/00.
Laddove in una struttura si svolgano altre attività sanitarie, ulteriori rispetto ai
requisiti minimi stabiliti per ciascuna tipologia di struttura, ovvero si svolgano attività
385
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
386
sanitarie destinate anche ad utenza esterna alla struttura, queste devono essere autorizzate ai sensi del D.P.R. 14/01/97 e della L.R. 34/98 e successive disposizioni attuative.
Nei casi di cui sopra, devono essere annotati in calce all’atto di autorizzazione al
funzionamento gli estremi dell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie.
La permanenza dei requisiti minimi sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione al funzionamento è verificata di norma ogni 4 anni, mediante autocertificazione
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, trasmessa al Comune che ha
rilasciato l’autorizzazione al funzionamento. L’autocertificazione deve essere conforme
al modello predisposto dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Il Comune può
comunque procedere in qualsiasi momento a verifiche ispettive anche avvalendosi della
Commissione di cui al paragrafo 6.2 Del. G.R. 564/00.
La Regione può disporre controlli e verifiche sulle strutture autorizzate, dandone
comunicazione al Comune ed avvalendosi della Commissione.
Normativa
Nazionale
D.P.R. del 14/01/1997 - Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private.
Regionale
L.R. 5/94 - Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani
non autosufficienti.
L.R. 34/98 - Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private in attuazione del D.P.R. del 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento
di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale.
Del. G.R. 125/99 - Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98.
Del. G.R. 555/00 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività
sanitarie di cui all’’Art. 8 Ter,D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni - Primi adempimenti.
Del. G.R. 564/00 - Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati
di aids, in attuazione della L.R. 12/10/98, n. 34.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza, e marca da bollo da apporre
sull’autorizzazione rilasciata.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
• Diritti per parere e sopralluogo ASL, come da tariffario ASL.
• La comunicazione non è invece soggetta ad imposta di bollo e non sono dovuti
diritti di istruttoria.
Procedimenti
387
• Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie
• Comunicazione avvio attività di appartamenti protetti e gruppi appartamento
per anziani e disabili, di case famiglia, che accolgono fino ad un massimo di 6
ospiti. Il legale rappresentante del soggetto gestore di appartamenti protetti e
gruppi appartamento per anziani e disabili, di case famiglia, che accolgono fino
ad un massimo di 6 ospiti, deve comunicare l’avvio di tali attività al Sindaco
del Comune del territorio.
La comunicazione – finalizzata all’esercizio dell’attività di vigilanza – deve
essere effettuata entro 60 giorni dall’avvio dell’attività e deve indicare:
– la denominazione e l’indirizzo esatto della sede in cui si svolge l’attività;
– la denominazione, la natura giuridica e l’indirizzo del soggetto gestore;
– il numero massimo (entro le 6 unità) di utenti che possono essere ospitati
nella sede;
– il numero e le caratteristiche dell’utenza presente (esempio: minori, anziani,
disabili, ecc.);
– il numero e le qualifiche del personale che vi opera;
– le modalità di accoglienza dell’utenza (convenzione con enti pubblici, rapporto diretto con gli utenti, ecc.);
– la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari e l’eventuale partecipazione alla
spesa di soggetti pubblici.
Il Comune provvede a dare comunicazione alla Provincia, al fine della tenuta
dell’apposita sezione del Registro, delle comunicazioni di avvio di attività ricevute.
• Comunicazione di variazione della titolarità/ del legale rappresentante/ di denominazione/ del direttore sanitario di una struttura socio-assistenziale e sociosanitaria autorizzata
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
388
Scheda B26 - Autorizzazione alla detenzione/impiego di sorgenti radioattive RX
utilizzate a scopo medico
Descrizione
L’art. 22 D.Lgs. 230/95 stabilisce che, ferme restando le disposizioni di cui all’art.
3 L. 1860/62 e s.m.i. e a parte i casi rispetto ai quali la predetta legge o il decreto stesso
prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, “chiunque intenda intraprendere una
pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, 30 giorni prima dell’inizio della detenzione, al comando provinciale dei vigili
del fuoco, all’Ausl, e, ove di competenza, all’ispettorato provinciale del lavoro (…)”,
indicando i mezzi di protezione posti in atto.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione di cui sopra le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:
a) le quantità di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione
determinate ai sensi del comma 5, art. 22, D.Lgs. 230/95;
b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5, art. 22;
c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o
delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purché soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell’art. 26;
2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1
m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell’apparecchio, un’intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv = siviert, nome speciale dell’unità di dose equivalente o di dose efficace, per le definizioni si rimanda all’art. 4 D.Lgs. 230/95);
4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all’art. 26;
d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino
tutte le seguenti condizioni:
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell’art. 26;
2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza
di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell’apparecchio
un’intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv = siviert, nome speciale dell’unità
di dose equivalente o di dose efficace, per le definizioni si rimanda all’art. 4);
e) l’impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purché ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell’apparecchio, un’intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv =
siviert, nome speciale dell’unità di dose equivalente o di dose efficace, per le
definizioni si rimanda all’art. 4);
f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità
competenti ad autorizzare lo smaltimento.
Oltre a quanto in precedenza specificato, l’art. 27 D.Lgs. 230/95 prevede che “gli
impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività
comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l’eventuale smaltimento nell’ambiente di rifiuti nonché l’utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla
osta preventivo”. Le attività di cui sopra sono tutte di seguito indicate come impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Presupposti e modalità di presentazione
La comunicazione di cui all’art. 22 D.Lgs. 230/95 deve essere inoltrata presso lo
sportello unico, che provvede a trasmetterla agli enti ed uffici indicati nel medesimo art..
Per quanto riguarda il nulla-osta preventivo di cui all’art. 27 D.Lgs. 230/95, occorre innanzitutto precisare che l’impiego delle sorgenti di radiazioni di cui sopra è classificato in due categorie, A e B. Le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l’esenzione dallo stesso, nonché gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro dell’ambiente, dell’interno, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità.
Il nulla-osta all’impiego di categoria A tiene luogo del nulla-osta all’impiego di
categoria B.
389
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
390
Nel nulla-osta di cui trattasi sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell’esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le
prove e per l’esercizio, nonché per l’eventuale disattivazione delle installazioni.
L’art. 27 stabilisce che il nulla-osta è in particolare richiesto per:
a) l’aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;
b) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;
d) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica.
Il rilascio del nulla-osta comporta l’esame dell’idoneità dei locali e dell’ubicazione scelta rispetto all’attività che si intende svolgere, dei mezzi di protezione che si intende adottare, l’analisi delle modalità di utilizzo delle attrezzature, da elencare e descrivere, delle qualifiche del personale addetto, delle conseguenze di eventuali incidenti rilevanti nonché delle modalità di allontanamento o smaltimento nell’ambiente dei rifiuti
radioattivi derivanti dall’esercizio,
La cessazione della detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti è soggetta a
comunicazione obbligatoria da inoltrare presso lo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia agli enti ed uffici interessati.
Il detentore di sorgenti di radiazioni ionizzanti in caso di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi
contenenti dette materie, deve darne immediatamente comunicazione allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia all’ASL, al comando provinciale dei vigili del fuoco, alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.
Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui sopra da parte di chi ha
effettuato la comunicazione deve essere immediatamente comunicato alla più vicina
autorità di pubblica sicurezza.
Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che
rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività deve essere comunicato
immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.
Normativa
Nazionale
L. 93/58 - Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate
dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
L. 1103/65 - Regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di
tecnico di radiologia medica.
L. 416/68 - Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica.
L. 25/83 - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al decreto del
presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio della attività di tecnico sanitario di radiologia medica.
L. 460/88 - Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica.
L. 272/97 - Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del
Servizio sanitario nazionale.
L. 419/98 - Modifiche al D. Lgs. 502 del 30 Dicembre 1992.
L. 42/99 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
D.Lgs. 233/46 - Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell’esercizio delle professioni stesse.
D.Lgs. 502/92 - Riordino disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 legge 23.10.92
n. 421.
D.Lgs. 517/93 - Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421.
D.Lgs. 230/95 - Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618,
90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.
D.Lgs. 46/97 - Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.
D.Lgs. 229/99 - Norme per la razionalizzazione del SSN (Cosiddetta RIFORMA TER).
D.Lgs. 187/00 - Decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 97/43/Euratom riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse a esposizioni mediche.
D.Lgs. 241/00 - Decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 96/29/Euratom
che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
D.M. Sanità del 27/07/2000 - Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
D.P.R. 221/50 - Regolamento per la esecuzione del D.L. 13 settembre 1946, n. 233, “sulla
ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio
delle professioni stesse”.
D.P.R. 1055/60 - Norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi
X e delle sostanze radioattive.
D.P.R. 185/64 - Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle
popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico
dell’energia nucleare.
391
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
392
D.P.R. 680/68 - Regolamento per l’esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103,concernente regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di tecnico
di radiologia medica.
D.P.R. 1428/68 - Definizione dei tipi di macchine radiogene il cui impiego può determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione.
D.P.R. 1150/72 - Determinazione delle modalità per l’iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza fisica e medica della
protezione dalle radiazioni ionizzanti.
D.M. del 6/06/1968 - Determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
D.M. del 2/02/1971 - Determinazione dei valori delle dosi massime ammissibili e delle
concentrazioni massime ammissibili, nonché‚ dei valori dell’efficacia biologica relativa,
per la popolazione nel suo insieme e per i gruppi particolari della popolazione, ai fini
della protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
D.M. del 15/02/1974 - Istituzione degli elenchi nominativi degli esperti qualificati e
medici autorizzati alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni
ionizzanti.
D.M. del 28/05/1974 - Autorizzazione al Centro applicazioni militari energia nucleare
ad esercitare la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.
D.M. 449/90 - Regolamento concernente le modalità di tenuta della documentazione
relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e
la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di tali radiazioni.
D.M. del 3/08/1993 - Aggiornamento di alcune norme concernenti l’autorizzazione all’installazione ed all’uso di apparecchiature a risonanza magnetica.
D.M. 746/94 - Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
D.M. del 15/10/1996 - Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni
qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l’andamento delle
attività di prevenzione delle malattie.
D.M. del 14/02/1997 1 - Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del
fisico specialista o dell’esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di
medicina nucleare, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230.
2 - Determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche
ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, ai sensi dell’art.
112 comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
3 - Determinazione delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze
mediche, ai sensi dell’art. 111, comma 10, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
4 - Individuazione degli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare, ai
sensi dell’art 111, comma 11, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
D.M. del 21/02/1997 (1) - Modalità per l’acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell’ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e
protesi dentaria nonché dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e
medicina nucleare.
D.M del 21/02/1997 (2) - Linee-guida per l’accertamento e l’acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonché attività radiodiagnostica
complementare all’esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico.
D.M. del 29/12/1997 - Modificazione al decreto ministeriale 14 febbraio 1997 concernente la determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del
fisico specialista o dell’esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare.
D.M. del 8/10/1998 - Modificazioni alla tabella XVIII-ter, allegato al D.M. 24 luglio 1996,
recante gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari di area sanitaria.
D.M. del 31/05/1999 - Individuazione delle lavorazioni comportanti una sorveglianza
medica e di quelle particolarmente pericolose vietate nella fornitura di lavoro temporaneo
D.M. Sanità del 30/08/2000 - Sospensione dell’efficacia dei decreti 14 febbraio 1997 e 29
dicembre 1997, concernenti “Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell’esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare”, e “Determinazione dei criteri minimi di
accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché
di quelle di medicina nucleare, emanati in attuazione degli articoli 13, comma 2, e 112,
comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230”.
Regionale
L.R. 19/82 - Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità Pubblica,
Veterinaria e Farmaceutica.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza, e marca da bollo da apporre
sull’autorizzazione rilasciata.
• Diritti per parere enti/uffici coinvolti nel procedimento, come da tariffari specifici.
Procedimenti
• Nulla-osta preventivo per impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici,
laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizza-
393
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
394
zione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l’eventuale smaltimento
nell’ambiente di rifiuti nonché l’utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti
• Comunicazione di detenzione di sorgenti radioattive rx a scopo medico
• Comunicazione di cessata detenzione di sorgenti radioattive rx a scopo medico
• Comunicazione di smarrimento/ritrovamento di materie radioattive, comunque
confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
395
Scheda B27 - Autorizzazione alla detenzione e utilizzo di gas tossici
Descrizione
Ai sensi dell’art. 1 R.D. 147/27 considerato gas tossico:
a) qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve
passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere
tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pur essendo adoperata
per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
I gas tossici fino ad oggi riconosciuti e come tali regolamentati dalle norme sono
quelli riportati nella tabella allegata al R.D. 147/27). Tale elenco viene aggiornato con
decreti ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del ministero della sanità, su domanda dell’interessato, delle caratteristiche di tossicità di gas
non contemplati nell’elenco che altrimenti non potrebbero essere utilizzati.
Chi intende (anche i chimici) eseguire operazioni con l’impiego di gas tossici
deve ottenerne l’abilitazione, il “patentino” (art. 26, R.D. 147/27). L’abilitazione è
subordinata all’accertamento dell’esistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e
morale del candidato nonché al superamento degli esami che constano di prove pratiche e di prove orali.
La concessione delle autorizzazioni all’uso ed alla custodia di gas tossici è soggetta ad autorizzazione di competenza comunale.
Presupposti e modalità di presentazione
La detenzione a scopo di vendita ovvero l’utilizzo nel ciclo produttivo (per esempio in caso di cantine di produzione e imbottigliamento vini) o per il funzionamento dei
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
396
circuiti frigoriferi, di gas tossici quali ammoniaca, anidride solforosa, ecc. sono soggetti
al rilascio di autorizzazione di competenza comunale. La domanda di autorizzazione, in
bollo, deve essere inoltrata a cura del presidente o titolare o legale rappresentante della
ditta al Comune ove è ubicato lo stabilimento, e deve contenere le seguenti indicazioni:
– generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita,
residenza);
– ragione sociale o denominazione, sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/
Società);
– recapito telefonico;
– codice fiscale e partita IVA;
– sede dell’impianto o deposito nel quale verrà utilizzato o custodito il gas tossico;
– tipo di impianto;tipo e quantitativo di gas per il quale viene richiesta l’autorizzazione.
Il Comune, ricevuta la domanda, provvede ad inviarne copia all’ASL per acquisirne il parere.
La Commissione Tecnica Provinciale Gas Tossici provvede ad effettuare un
sopralluogo.
Se non vengono riscontrate irregolarità, entro 30 giorni vengono trasmessi il parere della Commissione e il nulla osta del Servizio Igiene Pubblica dell’ASL. Nel caso in
cui, durante il sopralluogo, la Commissione prescriva l’esecuzione di lavori, la ditta riceverà direttamente in fase di sopralluogo le indicazioni ed i tempi per la messa a norma
degli impianti, trascorsi i quali la Commissione provvederà ad effettuare un altro sopralluogo prima dell’espressione di parere.
il rilascio dell’autorizzazione avviene entro 30 giorni dall’acquisizione del parere
della Commissione Provinciale Gas Tossici.
Normativa
Nazionale
R.D. 147/27 - Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici.
L. 175/92 - Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
D.P.R. 854/55 - Decentramento dei servizi dell’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità
Pubblica.
Regionale
L.R. 19/82 - Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità Pubblica,
Veterinaria e Farmaceutica.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza, e marca da bollo da apporre
sull’autorizzazione rilasciata.
• Diritti per parere enti/uffici coinvolti nell’endoprocedimento (ASL, …), come
da tariffari specifici.
397
Procedimenti:
• Autorizzazione alla detenzione/utilizzo di gas tossici
• Autorizzazione al trasporto di gas tossici
• Rilascio/revisione patente di abilitazione all’uso di gas tossici
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
398
Scheda B28 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività
sanitarie e sociosanitarie (art. 8-ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i.)
Descrizione
Nell’ambito del processo di riforma del Sistema Sanitario nazionale attuato con i
D.Lgs. 502/92 e 517/93 viene definita, tra l’altro, una nuova modalità di erogazione delle
prestazioni sanitarie (art. 8, c. 4 e 7) che prevede che l’autorizzazione al funzionamento
delle strutture è necessaria per chiunque intenda erogare prestazioni, soggetti privati o
pubblici; inoltre, viene abolito il sistema delle convenzioni, sostituito da un regime
cosiddetto di “rapporti basati sull’accreditamento”.
Successivamente, con un atto di indirizzo e coordinamento (D.P.R. del 14 gennaio
1997) sono stati stabiliti i requisiti minimi che devono essere posseduti da tutte le strutture ove si intende esercitare attività sanitaria, necessari quindi per il rilascio dell’autorizzazione.
I requisiti sono sia di tipo strutturale (caratteristiche degli edifici, degli impianti,
degli spazi) e tecnologico (dotazioni e caratteristiche di apparecchiature, attrezzature,
arredi), che di tipo organizzativo (capacità di programmazione, gestione, organizzazione
delle attività, del personale, delle informazioni).
Per le strutture già in esercizio è stato previsto un periodo (differenziato a seconda
della tipologia dei requisiti) durante il quale devono essere effettuati gli adeguamenti
necessari per essere in regola con i nuovi requisiti.
L’autorizzazione ha una scadenza temporale, essendo prevista una verifica/conferma ogni 3/5 anni.
Poiché la materia è stata affidata alle Regioni, in Emilia-Romagna è stata emanata
una legge regionale (L.R. 34/98) che stabilisce chiaramente i 3 gradini e le 3 esigenze a
cui intende dare risposta:
• l’autorizzazione assolve principalmente una funzione base di garanzia nei confronti del cittadino:le prestazioni sanitarie, qualunque sia il soggetto erogatore
(pubblico o privato) e la forma di erogazione (a carico del SSN o a pagamento),
sono effettuate in strutture di cui è verificata una complessiva adeguatezza;
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
• l’accreditamento assolve principalmente ad una seconda e più precisa garanzia
verso il cittadino: i soggetti erogatori sono qualificati rispetto a ulteriori elementi più approfonditi in termini di qualità complessiva da una parte, ed in
termini di maggiore specificità e caratterizzazione in relazione alle diversa natura specialistica delle prestazioni dall’altra, al fine di selezionare quelli maggiormente adeguati a fornire prestazioni a carico del SSN;
• i rapporti (contratti) per l’erogazione delle prestazioni sono ad assicurazione
della coerenza tra le prestazioni sanitarie a carico del SSN e la programmazione
sanitaria regionale, e questo assolve ad una ultima funzione di garanzia: la ricerca di un impiego efficiente dei mezzi finanziari pubblici.
Più in dettaglio, l’art. 8-ter del D.Lgs.502/92 come successivamente modificato stabilisce che la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie
sono subordinate ad autorizzazione. L’autorizzazione è prevista in caso di costruzione di
nuove strutture, adattamento di strutture già esistenti e loro diversa utilizzazione,
ampliamento o trasformazione nonché trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è inoltre richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai
sensi del c. 4 dell’art. 8-ter cit., nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
L’art. 8-ter cit. prevede che per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del D.L. 398/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 493/93 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da
parte della Regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e
alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
di migliorare le garanzia di accesso ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
L’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e
private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell’art. 8 L. 59/97, sulla base
dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 8, c. 4, D.Lgs. 502/92 come successivamente modificato.
399
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
400
Alle Regioni è stato demandato il compito di determinare:
a) le modalità e i termini per la richiesta e l’eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all’esercizio di
attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell’istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.
Presupposti e modalità di presentazione
Il sistema autorizzativo nella Regione Emilia-Romagna non costituisce un procedimento a sé stante, ma viene inquadrato nel più ampio processo di qualificazione
dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie. L’autorizzazione perciò nello stesso
momento in cui rappresenta la soglia rigorosa di garanzia al di sotto della quale non è
concessa facoltà di esercizio di attività sanitaria, si propone quale prima tappa, nel
percorso di tutela del cittadino, in cui il secondo livello di impegno è costituito dall’accreditamento delle strutture che intendono operare all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.
Rispetto ai requisiti minimi previsti dal D.P.R. del 14 gennaio 1997, la Regione
Emilia-Romagna ne ha individuati di integrativi nella forma di liste di verifica ed esplicitamente strutturati secondo un modello che privilegia una valutazione di tipo sistemico, sul quale, per tutte le strutture pubbliche e quelle private che ne faranno richiesta, si
innesta il processo di accreditamento.
Allo scopo sono stati definiti i requisiti generali ed i requisiti specifici. I requisiti
generali rappresentato una diversa formulazione dei Requisiti generali (requisiti minimi
organizzativi e requisiti minimi strutturali e tecnologici) contenuti nell’allegato tecnico
al D.P.R. 14 gennaio 1997; essi sono i medesimi per tutte le strutture che necessitano
della autorizzazione, anche se, in alcune parti, devono comunque essere adeguati al
livello della struttura stessa. È quindi chiaro che le strutture di dimensioni ridotte
(ambulatori monospecialistici, ecc.) dovranno riferirsi al possesso dei requisiti generali
compatibili con l’attività esercitata.
Riguardo ai requisiti specifici, per ciascuna struttura oggetto di autorizzazione
sono state elaborate griglie di accertamento specifiche rispetto alla tipologia di attività
svolta, seguendo la medesima scansione del D.P.R. 14 gennaio 1997.
Con Del. G.R. 555/00, la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, per gli effetti
dell’art. 8-ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i., tutte le domande di autorizzazione aventi ad
oggetto la costruzione di nuove strutture, l’adattamento di strutture già esistenti e la
loro diversa utilizzazione, l’ampliamento che non comporti aumento di posti letto, la
trasformazione nonché il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate o funzionanti da parte di soggetti pubblici o privati, devono essere corredate del previsto
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
parere dell’Assessorato Regionale alla Sanità. Ove le domande non siano corredate di
tale parere, il Comune interessato si attiverà direttamente nei confronti del competente Assessorato.
Le domande devono essere formulate secondo le specifiche modalità indicate dalla Del. G.R. 125/99 (con particolare riferimento ai requisiti minimi ed al modello di
domanda).
Riguardo alle modalità di rilascio dell’autorizzazione, la Regione Emilia-Romagna con L.R. 34/98 ha approvato la normativa in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione dei D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono
attività sociosanitaria e socio-assistenziale. Le domande di cui sopra pertanto, presentate presso il Comune, vengono assegnate dallo stesso, previa verifica della completezza formale della documentazione allegata, alla Commissione istituita ai sensi
dell’art. 4 L.R. 34/98.
Tale articolo prevede infatti che il Comune, per l’accertamento dei requisiti
minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 ovvero stabiliti dalla Giunta regionale, si
avvale dei servizi dell’Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la
struttura alla quale si riferisce la domanda. L’accertamento è effettuato, entro 60
giorni dal ricevimento della domanda, dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda unità sanitaria locale competente, per il tramite di un’apposita commissione di
esperti anche esterni, nominata dal Direttore generale, composta in base ai criteri
stabiliti dalla Giunta regionale e presieduta dal responsabile del Dipartimento. Il
responsabile del Dipartimento di prevenzione attiva di volta in volta, nell’ambito
della suddetta Commissione, un gruppo ispettivo correlato e commisurato alla tipologia ed alle dimensioni della struttura o dell’attività per la quale è stata richiesta
l’autorizzazione.
In base ai risultati dell’ispezione, la Commissione formula il proprio parere, che
viene trasmesso al Comune competente dal responsabile del Dipartimento di prevenzione. Il Comune, preso atto del parere della Commissione, entro i successivi 30 giorni rilascia l’autorizzazione ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di
requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo
la scadenza di tale termine, il Comune dispone un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio o al diniego dell’autorizzazione. Il provvedimento di diniego
dell’autorizzazione è definitivo.
L’autorizzazione deve indicare la tipologia e l’ubicazione della struttura cui si riferisce, nonché, nel caso di struttura privata, la sua denominazione ed il nominativo del
titolare.
Ai sensi dell’art. 5 L.R. 34/98, la permanenza dei requisiti minimi presso le strutture autorizzate è verificata di norma ogni 4 anni mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, trasmessa al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. L’autocertificazione deve essere conforme al modello prestabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Il Comune può comunque procedere anche alla
verifica ispettiva con le stesse modalità previste all’art. 4 L.R. 34/98.
401
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Normativa
Nazionale
402
D. Lgs. 502/92 (modificato con D.Lgs. 229/99), Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
D.Lgs. 517/93 - Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
D.Lgs. 229/99 - Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma
dell’art 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.
D.P.R. del 14/01/1997 - Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private.
D.P.R. del 23/07/1998 - Piano sanitario nazionale.
Regionale
L.R. 19/94 - Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517.
L.R. 50/94 - Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.
L.R. 34/98 - Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale.
L.R. 11/00 - Modifiche della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio
Sanitario regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 “Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità
Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere” ai sensi del D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Del. G.R. 125/99 - Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98.
Del. G.R. 555/00 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività
sanitarie di cui all’’Art. 8 Ter,D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni - Primi adempimenti.
Del. G.R. 564/00 - Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati
di aids, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34.
Del. G.R. 594/00 - Requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Del. G.R. 1716/00 - Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi delle strutture residenziali di cure palliative (hospice): integrazione della deliberazione n. 125
dell’8/02/99 “Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98”.
Circ. 8/99 - Chiarimenti su problemi interpretativi della deliberazione di Giunta regionale n. 125/99 concernente “Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98”.
Circ. 12/99 - Ulteriori chiarimenti su problemi interpretativi della deliberazione di Giunta regionale n. 125/99 concernente “Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98”.
Circ. 13/00 - Deliberazione di Giunta regionale n. 125/99 concernente “Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98”. Ulteriori chiarimenti e precisazioni.
Contribuzione a carico del richiedente:
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza, e marca da bollo da apporre
sull’autorizzazione rilasciata.
• Diritti per parere e sopralluogo ASL, come da tariffario ASL.
Procedimenti
• Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie ai sensi dell’art. 8-ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
• Comunicazione di variazione della titolarità/ del legale rappresentante/ di denominazione/ del direttore sanitario di una struttura sanitaria e sociosanitaria autorizzata
403
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
404
Scheda B29 - Autorizzazione sanitaria per la produzione - preparazione confezionamento alimenti
Descrizione
La normativa vigente prevede che l’esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari sia subordinato al rilascio di autorizzazione sanitaria. Il rilascio dell’autorizzazione compete al Comune in caso di depositi all’ingrosso di alimenti di
origine vegetale ed animale e di piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande. Per piccoli laboratori artigianali devono
intendersi gli esercizi in cui prevale l’aspetto della somministrazione su quello della
produzione; pertanto, sono soggetti ad autorizzazione sanitaria i ristoranti, le trattorie, i bar, le osterie e gli esercizi pubblici dove si svolge attività di somministrazione
e vendita di alimenti e bevande, i panifici in cui si proceda alla produzione o preparazione di dolci e di altri prodotti di gastronomia. Sono, ancora, soggetti alla predetta
autorizzazione sanitaria i locali per preparazione di pasti con annesse mense ed i
refettori scolastici aziendali, le case di riposo, e similari (art. 25, l. c), D.P.R. 327/80).
Con riguardo ai depositi, la legge prevede che siano autorizzati i depositi all’ingrosso
di sostanze alimentari. I depositi annessi ad esercizi di vendita al dettaglio non rientrano in tale caso.
I depositi annessi a supermercati non vanno di per sé autorizzati; lo stesso supermercato non necessita di autorizzazione in quanto esercizio di vendita al pubblico, ma
in quanto e se contiene laboratori di preparazione annessi alla vendita (es. doratura pane,
macelleria, pescheria, gastronomia, ecc.); diversamente è soggetto a solo nulla osta come
qualsiasi esercizio di vendita al minuto.
Rientrano, invece, nell’ambito della competenza dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale, salvi i casi in cui la legge o regolamenti speciali riservino la competenza al Ministero della Sanità, le autorizzazioni di laboratori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale o miste di origine prevalentemente vegetale, nonché le autorizzazioni di laboratori e stabilimenti per la
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale o miste di origine prevalentemente animale (art. 25, l. a) e b), D.P.R. 327/80).
Un’ulteriore particolarità concerne le macellerie, per le quali necessita il rilascio
di apposita autorizzazione da parte dell’autorità comunale (art. 29 del R.D. del 20 dicembre 1928 n. 3298).
Sono esclusi dall’autorizzazione sanitaria i locali in cui non si producono né si
preparano sostanze alimentari, come ad esempio i refettori in cui si consumano cibi preparati altrove, anche se vengono riscaldati all’atto della somministrazione, ed in genere
gli esercizi pubblici in cui si effettui solo la vendita di cibi preconfezionati o da sottoporre a semplice riscaldamento.
L’autorizzazione sanitaria viene rilasciata con riferimento all’aspetto igienico strutturale dei locali e delle attrezzature. L’autorizzazione è valida a tempo indeterminato, a
condizione che non vengano apportate modifiche.
Per chi intenda esercitare un’attività oggetto di autorizzazione sanitaria, resta comunque l’obbligo di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Presupposti e modalità di presentazione
La domanda di autorizzazione sanitaria nei casi previsti (cfr. sezione “Descrizione”
di cui alla presente scheda) deve essere inoltrata allo sportello unico per le attività produttive che provvede, previa verifica della completezza formale della documentazione allegata, all’inoltro all’ASL ai fini dell’acquisizione del relativo parere a seguito di sopralluogo.
Qualunque successiva modifica ai locali e/o impianti, il trasferimento in altri locali, la modifica dell’attività (sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione) comporta la necessità di adeguare l’autorizzazione sanitaria in essere; in tal caso l’interessato dovrà presentare nuova domanda di
autorizzazione sanitaria.
Costituisce modifica di locali ed impianti l’abbattimento di muri o tramezzi, la
variazione di destinazione d’uso dei locali, l’installazione di nuove attrezzature non
preesistenti e di una certa rilevanza.
Tutti questi casi sono sottoposti alla procedura di nuova domanda di autorizzazione sanitaria che prevede l’acquisizione del parere di competenza dei Servizi ASL.
La semplice sostituzione di arredi (vetusti o deteriorati) e attrezzature non si configura come modifica ai locali e impianti.
Per quanto concerne le variazioni formali ed i subingressi:
1) Se cambia il legale rappresentante della ditta.
Nel caso di variazione del legale rappresentante pro tempore della ditta/società
è sufficiente inviare al Comune una comunicazione scritta in carta semplice.
2) Se cambia il nome e/o la ragione sociale della ditta, la sede legale.
Nel caso in cui siano apportate modifiche esclusivamente al nome o alla ragione o denominazione sociale della ditta/società o della forma societaria e della
sede legale (se non coincidente con la sede operativa), o sia cambiato il legale
405
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
406
rappresentante della ditta, l’interessato dovrà chiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria al SUAP corredata dalla dichiarazione di non avere
apportato modifiche ai locali ed agli impianti e all’attività.
Lo Sportello procederà d’ufficio alla redazione dell’atto di “aggiornamento”
dell’autorizzazione sanitaria.
L’atto di “aggiornamento” viene rilasciato in bollo (di cui dovrà essere munito
l’utente all’atto del ritiro) entro il termine di 30 giorni e deve essere conservato
dalla ditta con l’autorizzazione sanitaria originaria.
3) Se subentra una nuova ditta:
In caso di subingresso in attività per la quale precedentemente è stata rilasciata
autorizzazione sanitaria ed alla quale non sono state apportate modifiche (ai
locali, agli impianti e all’attività) l’interessato dovrà chiedere l’aggiornamento
dell’autorizzazione sanitaria al SUAP (corredata dalla dichiarazione di non aver
apportato modifiche ai locali ed agli impianti e all’attività).
Lo Sportello procederà d’ufficio alla redazione dell’atto di “aggiornamento”
dell’autorizzazione sanitaria.
L’atto di “aggiornamento” viene rilasciato in bollo (di cui dovrà essere munito
l’utente all’atto del ritiro) entro il termine di 30 giorni e deve essere conservato
dalla ditta con l’autorizzazione sanitaria originaria.
Normativa
Nazionale
L. 283/62 - Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e
delle bevande.
D.L. 155/97 - Attuazione delle direttive 93/43/CEE E 96/3/CE concernenti l’igiene dei
prodotti alimentari.
D.P.R. 327/80 - Regolamento di esecuzione della legge 283/1962.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza, e marca da bollo da apporre
sull’autorizzazione rilasciata.
• Diritti per parere e sopralluogo ASL, come da tariffario ASL.
Procedimenti
• Autorizzazione sanitaria per la produzione di latte crudo per consumo umano e
fresco pastorizzato
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
• Autorizzazione sanitaria per laboratorio mobile di vendita alimenti
• Autorizzazione sanitaria per attività di trasporto di sostanze alimentari e bevande
• Autorizzazione sanitaria per attività di trasporto di carne e pesce, freschi, congelati o surgelati, e di animali vivi
• Autorizzazione sanitaria per alberghi e simili.
• Autorizzazione sanitaria per attività di esercizio temporaneo di preparazione e/o
somministrazione alimenti e bevande in stand gastronomici
• Autorizzazione sanitaria per attività di produzione e somministrazione alimenti e
bevande
• Autorizzazione sanitaria per attività di commercio di materiale avicolo da riproduzione (uova fecondate)
• Autorizzazione sanitaria per attività di congelamento di sostanze alimentari nell’attività di somministrazione
• Autorizzazione sanitaria per attività di incubazione di uova di volatili
• Autorizzazione sanitaria per attività di lavorazione di prodotti alimentari di origine
animale
• Autorizzazione sanitaria per attività di magazzino e/o deposito di prodotti ortofrutticoli e relativa commercializzazione (con eventuale effettuazione di trattamenti
fitosanitari su prodotti ortofrutticoli in post-raccolta)
• Autorizzazione sanitaria per attività di produzione, preparazione, confezionamento e deposito alimenti e bevande
• Autorizzazione sanitaria per attività di produzione, commercio e deposito di additivi alimentari
• Autorizzazione sanitaria per cantina, produzione vini, mosti con vasi vinari
• Autorizzazione sanitaria per commercio di funghi
• Autorizzazione sanitaria per deposito e commercio di presidi sanitari registrati
• Autorizzazione sanitaria per stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi
• Autorizzazione sanitaria per commercializzazione latte crudo destinato al consumo umano diretto
• Autorizzazione sanitaria per allevamenti zootecnici
• Autorizzazione sanitaria per deposito temporaneo di rifiuti di origine animale a
basso ed alto rischio
• Autorizzazione sanitaria per l’apertura di farmacie
• Autorizzazione sanitaria per locali di deposito, commercio, vendita dei prodotti
fitosanitari
• Aggiornamento di autorizzazione sanitaria per subingresso o cambiamento del
nome e/o della ragione sociale o della sede legale della ditta
• Autorizzazione sanitaria per successiva modifica ai locali e/o impianti, il trasferimento in altri locali, la modifica dell’attività (sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione)
• Comunicazione di variazione del legale rappresentante di ditta titolare di autorizzazione sanitaria
407
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
408
Scheda B30 - Autorizzazione testi di pubblicità sanitaria
Descrizione
L’art. 1 della L. 175/92 stabilisce che la pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti (es. ostetrica, infermiere professionale, assistente sanitario,
vigilatrice d’infanzia, tecnico di radiologia medica, massaggiatore, massofisioterapista) è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge
l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli
elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione.
Per quanto riguarda la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti
e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge, l’art. 4 L.
175/92 stabilisce che la stessa è consentita mediante targhe o insegne apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente
agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna
branca specialistica.
L’art. 6 L.175/92 prevede infine l’autorizzazione comunale per la pubblicità concernente l’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie. A titolo esemplificativo, sono arti ausiliarie delle professioni sanitarie le attività di ottico, odontotecnico,
meccanico ortopedico, ernista, puericultrice.
Le forme di pubblicità di cui sopra sono soggette al rilascio di autorizzazione da
parte degli enti/uffici allo scopo individuati dalla normativa statale e regionale.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Presupposti e modalità di presentazione
Per la pubblicità tramite targhe e inserzioni contemplate dall’art. 1 L. 175/92
(esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie) è necessaria l’autorizzazione comunale rilasciata previo nulla osta dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l’attività a cui si riferisce l’annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all’albo professionale, il
nulla osta è rilasciato dall’ordine o collegio professionale della provincia nella quale
viene diffuso l’annuncio stesso. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale, il
professionista deve inoltrare domanda attraverso l’ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei
contenuti dell’annuncio pubblicitario. L’ordine o collegio professionale trasmette la
domanda al Comune, con il proprio nulla osta, entro 30 giorni dalla data di presentazione. Ai fini del rilascio del nulla osta, l’ordine o collegio professionale deve verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1 L. 175/92, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell’inserzione o delle insegne di cui all’art. 4 a
quelle stabilite dal D.M. 657/94.
Per le professioni per le quali non risulta costituito un ordine od un collegio professionale, la domanda di autorizzazione deve essere presentata direttamente dagli interessati al Comune, che rilascia l’autorizzazione previa acquisizione di parere ASL.
La L. 175/92 prevede che la pubblicità di cui all’art. 4, concernente le case di cura
private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di
legge, è autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli
accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell’insegna o dell’inserzione a quelle stabilite dal D.M. 657/94. La Regione EmiliaRomagna, con L.R. 34/98, art. 14, ha delegato l’esercizio di tali funzioni amministrative
ai Comuni. Per quanto sopra, la domanda di autorizzazione per la pubblicità di cui
all’art. 4 L. 175/92 deve essere inoltrata al Comune dal titolare o dal legale rappresentante (se trattasi di società) o dai singoli associati (in caso di associazione di professionisti),
che provvede al rilascio dell’atto previa acquisizione dei pareri:
• per gli ambulatori veterinari, dell’Ordine dei Veterinari e del Servizio Veterinario dell’ASL;
• per le altre istituzioni private, dell’Ordine dei Medici e del Servizio di Igiene
Pubblica dell’ASL.
A titolo esemplificativo si precisa che rientrano tra i testi di pubblicità sanitaria
soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 4 L. 175/92 quelli delle case di cura private, dei
presidi medici ambulatoriali diagnostici, curativi e riabilitativi (solo se con struttura
complessa - es.: poliambulatori, ambulatori medici con dotazione strumentale diagnostica complessa, ecc.), degli stabilimenti termali, degli ambulatori veterinari.
Le autorizzazioni di cui all’art.4 L. 175/92 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità.
409
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
410
Qualora l’annuncio pubblicitario di cui all’art. 4 L. 175/92 contenga indicazioni
false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l’indicazione del direttore sanitario, l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria è sospesa per un periodo da 6 mesi ad un anno.
Infine, l’autorizzazione comunale di cui all’art. 6 per pubblicità concernente l’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie è rilasciata previo parere dei
rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.
Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute negli artt. 1 e 3 L. 175/92 (rispettivamente sulle modalità
di rilascio dell’autorizzazione comunale e sulle sanzioni disciplinari per effettuazione
pubblicità senza autorizzazione), in quanto compatibili.
Normativa
Nazionale
R.D. 1265/34 - Testo unico delle leggi sanitarie.
L. 175/92 - Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
L. 42/99 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
L. 362/99 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
D.P.R. 854/55 - Decentramento dei servizi dell’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità
Pubblica.
D.M. Sanità del 16/09/1994, n. 657 - Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
Regionale
L.R. 34/98 - Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14.1.1997, nonché di funzionamento
di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale.
Circ. 15 del 12/05/1992 - Autorizzazione per la pubblicità sanitaria. Legge n. 175 del
5.2.1992. Prime indicazioni procedurali.
Contribuzione a carico del richiedente
• Marca da bollo del valore corrente, sull’istanza, e marca da bollo da apporre
sull’autorizzazione rilasciata.
• Diritti per parere enti/uffici coinvolti nel procedimento, come da tariffari specifici.
PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
• Per le targhe e le insegne, ottenuta l’autorizzazione per il testo di pubblicità
sanitaria, l’interessato dovrà richiedere l’autorizzazione per l’installazione e
provvedere al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.
Procedimenti
411
• Autorizzazione alla pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e
delle professioni sanitarie ausiliarie di cui all’art. 1 L. 175/92
• Autorizzazione alla pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e
ambulatori mono o polispecialistici di cui all’art. 4 L. 175/92
• Autorizzazione alla pubblicità concernente l’esercizio di un’arte ausiliaria delle
professioni sanitarie di cui all’art. 6 L. 175/92
• Rinnovo autorizzazione alla pubblicità concernente le case di cura private e i
gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici di cui all’art. 4 L. 175/92 per modifiche al testo originario della pubblicità
Le collane del Formez
412
Quaderni
1.
Quarto rapporto nazionale sulla formazione nella P.A.- Lo scenario della formazione nel sistema delle autonomie locali
(maggio 2001) esaurito
2.
La riforma del welfare e le nuove competenze delle amministrazioni regionali
e locali
(giugno 2001) esaurito
3.
Patti territoriali e agenzie di sviluppo
(giugno 2001) esaurito
4.
Il ruolo delle agenzie locali nello sviluppo territoriale
(luglio 2001) esaurito
5.
Comuni e imprese – 56 esperienze di sportello unico
(ottobre 2001)
6.
Progetto Officina - Sviluppo locale e eccellenza professionale
(febbraio 2002) esaurito
7.
Quinto rapporto nazionale sulla formazione nella P.A.- Lo scenario della formazione nel sistema delle autonomie locali
(maggio 2002) esaurito
8.
Lezioni sul nuovo ordinamento amministrativo italiano
(ottobre 2002) esaurito
9.
Le Province nell’attuazione del piano di e-government
(novembre 2002) esaurito
10.
Integrazione dell’offerta formativa – La normativa nazionale
(aprile 2003)
11.
Sesto rapporto nazionale sulla formazione nella P.A.- Lo scenario della formazione nel sistema delle autonomie locali
(maggio 2003)
12.
L’Amministrazione liberale – Appunti di lavoro
(giugno 2003)
13.
La valorizzazione sostenibile delle montagne
(giugno 2003)
14.
Governare lo sviluppo locale – Il caso delle aree protette marine della Sardegna
(giugno 2003)
15.
Le Agenzie di Sviluppo al Centro Nord – Strategie di rete e comunità professionali
(giugno 2003)
16.
Contabilità ambientale negli enti locali
(giugno 2003)
17.
Le Agende 21 Locali
(giugno 2003)
18.
Integrazione dell’offerta formativa – Normativa regionale
(luglio 2003)
413
Strumenti
1.
Il contenzioso nel lavoro pubblico
(maggio 2001) esaurito
2.
Modello e strumenti di valutazione e monitoraggio dei corsi RIPAM
(luglio 2001) esaurito
3.
Appunti di programmazione, bilancio e contabilità per gli enti locali
(gennaio 2002) esaurito
4.
Project Cycle Management – Manuale per la formazione
(marzo 2002) esaurito
414
5.
Il governo elettronico – Rassegna nazionale e internazionale
(marzo 2002) esaurito
6.
Il governo delle aree protette
(aprile 2002)
7.
Il contenzioso nel lavoro pubblico – L’arbitrato
(aprile 2002)
8.
Common assessment framework – Uno strumento di autovalutazione per le
pubbliche amministrazioni
(giugno 2002)
9.
Il controllo di gestione negli enti locali
(luglio 2002)
10.
Comunità di pratiche, di apprendimento e professionali – Una metodologia
per la progettazione
(dicembre 2002)
11.
Modello e strumenti web-based di valutazione e monitoraggio dei corsi RIPAM
(marzo 2003)
12.
L’impresa artigiana e lo Sportello Unico per le attività produttive
(marzo 2003)
13.
Programmazione e realizzazione di progetti pubblici locali – Un sistema di
monitoraggio degli interventi
(giugno 2003)
14.
Manuale per il responsabile dello sportello unico – Regione Lombardia
(giugno 2003)
Ricerche
1.
Dalla contrattazione decentrata alla contrattazione integrativa
(novembre 2001) esaurito
2.
E-government – Nuovi paradigmi organizzativi e formativi nelle Regioni e negli
Enti locali
(maggio 2002)
3.
Pubblica Amministrazione on line – esempi di servizi interattivi
(settembre 2002) esaurito
4.
L’offerta formativa delle università per la Pubblica Amministrazione
(ottobre 2002)
5.
Il concorso pubblico elettronico
(marzo 2003)
6.
I piccoli comuni e la gestione associata di funzioni e servizi
(marzo 2003)
7.
Internazionalizzazione dei sistemi locali di sviluppo – Dalle analisi alle politiche
(aprile 2003)
415
Formez
Area Editoria e Documentazione
via Rubicone 11, 00198 Roma
tel. +39 06 84892358
Formez
Centro di Formazione Studi
Presidenza e Direzione Generale
via Salaria 229, 00199 Roma
tel. 06 84891
www.formez.it
[email protected]
Stampa Società Tipografica Romana s.r.l.
Via delle Monachelle Vecchia snc - 00040 Pomezia (Roma)
Finito di stampare nel mese di Settembre 2003
Pubblicazione non in vendita
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Manuale Regionale volume 2