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Il ramo auto
Il contratto
la struttura e le particolarità del contratto auto
Il proprietario del veicolo
individuare chi è l’assicurato; il caso del leasing
Le garanzie: responsabilità
civile auto (RCA)
le garanzie obbligatorie minime e le più comuni
estensioni di garanzia
Le garanzie corpi veicoli
terrestri (CVT)
l’incendio, il furto, la garanzia kasko, gli eventi
atmosferici e le altre garanzie danni al proprio veicolo
Le formule tariffarie
la forma bonus malus e le sue classi di merito.
Il sinistro
la denuncia di sinistro; il modulo blu e i suoi
vantaggi, la nuova procedura di indennizzo diretto:
quando e come si applica
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Il ramo auto: il contratto
• Il contratto di assicurazione R.C.A., a differenza degli altri contratti di assicurazione contro i
danni, non tutela una cosa o un bene particolare, ma un bene indeterminato: il patrimonio con il
quale il responsabile civile è tenuto a rispondere di un fatto illecito
• L’assicurazione R.C.A. è sottoposta ai principi generali delle altre assicurazioni contro i danni
• La legge 990 del 1969 e il codice civile dettano norme particolari sulla assicurazione R.C.A. L’art.
1917 prescrive che l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in
conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in
dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, sono però esclusi i danni derivanti da fatti
dolosi
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Il ramo auto: il proprietario del veicolo, il contraente, l’assicurato
Il proprietario del veicolo è il soggetto che ne risulta intestatario al pubblico Registro Automobilistico
(PRA) e che compare nel libretto di circolazione del veicolo stesso.
Molto speso il contraente della polizza è anche proprietario del veicolo per il quale si stipula
l'assicurazione, talvolta però la polizza è intestata ad un soggetto ma riguarda un veicolo di proprietà
di un altro soggetto, ad esempio un familiare o, è il caso più comune, una società di leasing.
• Il contraente della polizza è colui che firma il contratto con la compagnia
assicurativa. E’ in capo al contraente che ricadono tutti gli obblighi derivanti dal
contratto stesso, ad esempio per quanto riguarda l'onere del pagamento del premio.
• L’assicurato è il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello
stesso.
• Per la prestazione alle persone si intendono, invece, le persone trasportate a bordo
del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul
libretto di circolazione del veicolo assicurato.
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Il ramo auto: la responsabilità civile auto (RCA)
L’assicurazione per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli impegna la compagnia di
assicurazioni a corrispondere all’intestatario del contratto, entro determinati limiti, le somme che siano
a lui dovute a titolo di risarcimento dei danni – fisici e materiali – involontariamente causati a terzi
durante la circolazione del veicolo su apposita sede stradale.
La legge prevede che tutti i veicoli, compresi i veicoli tenuti fermi su spazi pubblici,
devono essere assicurati contro il rischio di eventuali danni che possano essere
generati a seguito della loro circolazione.
L'obbligo riguarda anche i rimorchi, le motociclette, i ciclomotori ed i natanti.
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Il ramo auto: la responsabilità civile auto (le eccezioni)
Le eccezioni inopponibili al danneggiato sono elencate nelle ESCLUSIONI di garanzia nelle condizioni
di polizza R.C.A
I casi più ricorrenti sono:
• guida senza patente (intesa anche come scaduta) o senza
idoneità psicofisica;
• guida con foglio rosa senza istruttore abilitato;
• guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti;
• trasporto di persone non conforme a quanto stabilito dalla
carta di circolazione;
• sinistro causato con dolo (azione volontaria).
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Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri (CVT)
Le garanzie Corpo Veicoli Terrestri (CVT) hanno per oggetto il veicolo dell’assicurato e sono:
• Incendio
• Furto
• Kasko
• Collisione
Il valore del veicolo da indicare in contratto viene determinato in modi diversi:
• valore di listino per le automobili di prima immatricolazione;
• media delle quotazione di mercato riportate nelle riviste
specializzate (esempio: media Eurotax acquisto/vendita);
• valore riportato da una rivista specializzata specificata in
contratto (esempio: Quattroruote).
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Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri (collisione, infortuni del conducente,
assistenza)
La garanzia collisione copre i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione
accidentale con altri veicoli identificati con targa.
La garanzia infortuni del conducente, purché sia munito di regolare patente ed
autorizzato dal proprietario dell’autovettura, prevede:
• il risarcimento delle spese mediche sostenute dal
conducente del veicolo assicurato;
• il risarcimento di eventuali conseguenze irreversibili (morte,
invalidità permanente) a lui causate a seguito di infortunio
subito alla guida del veicolo assicurato; l'ammontare del
risarcimento corrisposto in caso di morte o invalidità
permanente del conducente è indicato nel contratto di
assicurazione.
La garanzia assistenza offre all’assicurato un “appoggio” in caso di difficoltà quando il veicolo è
inutilizzabile.
Esempio: a seguito di un incidente o di un guasto viene messo a disposizione dell'assicurato un
mezzo di soccorso per trainare il veicolo fino all'officina o al punto di assistenza più vicino.
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Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri (incendio, furto, kasko)
La garanzia incendio copre i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da fiamme
sviluppatosi sia per cause esterne (es.: la caduta di un fulmine) sia per malfunzionamento del
veicolo stesso (es.: corto circuito dell'impianto elettrico). La distruzione del veicolo può essere totale
o parziale.
La garanzia furto copre i danni materiali e diretti causati dalla sottrazione o dal danneggiamento
del veicolo o di alcune sue parti a seguito di furto o rapina, realizzati o tentati.
Molte compagnie estendono l'assicurazione anche agli apparecchi stabilmente installati nel veicolo
(l'autoradio, ...), mentre quasi nessuna include il danno causato dalla sottrazione di oggetti trasportati
(ad esempio la borsetta o il cappotto lasciato sul sedile).
La garanzia kasko copre i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato a seguito di
un sinistro causato dall'Assicurato stesso durante la circolazione su appropriata sede stradale.
Sono coperti da questa garanzia anche i danni generati in incidenti in cui non siano coinvolti terzi o
altri veicoli (es.: urto contro un palo durante un parcheggio).
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Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri (tutela giudiziaria, cristalli, ritiro
patente)
La garanzia tutela giudiziaria prevede il risarcimento delle spese legali sostenute
dall‘assicurato a seguito di un incidente o di sinistro rientrante in garanzia.
La garanzia cristalli rimborsa il costo di sostituzione dei cristalli installati sul veicolo rotti per
cause accidentali o per fatto di terzi.
La garanzia ritiro patente prevede il risarcimento dei danni generati all‘assicurato dalla
sospensione, disposta dalla competente autorità, della patente di guida. Solitamente il danno
viene risarcito in maniera forfettaria tramite il pagamento di un’indennità giornaliera per il
periodo in cui la patente resta sospesa.
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Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri
(perdita chiavi, atti vandalici, eventi naturali e socio-politici)
La garanzia perdita chiavi rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per il rifacimento delle
chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio dell’antifurto, dei
documenti di circolazione e dei certificati di proprietà a seguito di smarrimento o sottrazione.
La garanzia atti vandalici prevede la copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato in
conseguenza di atti di vandalismo.
La garanzia eventi naturali copre i danni subiti dal veicolo assicurato causati di eventi atmosferici
(ad esempio alluvioni, grandine, fuoriuscita di corsi d'acqua, inondazione, tempesta ...).
La garanzia eventi socio-politici copre i danni subiti dal veicolo assicurato verificatisi in
occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio.
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Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri
(ricorso terzi, responsabilità civile dei trasportati)
La garanzia ricorso terzi risarcisce i danni subiti da terzi in conseguenza di incendio, esplosione o
scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato.
La garanzia la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo copre i danni causati a
terzi a seguito di fatti connessi con la circolazione del veicolo stesso. Tipico esempio è il
passeggero di un veicolo che apre la portiera per scendere e urta un motociclista provocandogli
lesioni.
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Il ramo auto: forme tariffarie (bonus/malus)
La formula BONUS/MALUS prevede che il premio stabilito all’inizio del rapporto assicurativo
subisca nell’anno successivo modifiche in più o in meno rispettivamente in presenza o in
assenza di sinistri avvenuti con colpa monitorati dalla compagnia in un determinato periodo
della vita contrattuale.
• sono previste diverse classi (le cosiddette classi di merito) in cui vengono inseriti gli
assicurati in base al tempo trascorso senza che abbiano causato incidenti. Ogni
compagnia è libera di stabilire le proprie classi di merito ma, per consentire il
passaggio di un cliente da una compagnia ad un’altra, esiste una “classe unificata”
(CU) che segue regole uguali per tutti. È alla CU che ci si riferisce nel seguito;
• la prima volta che viene stipulata la polizza viene assegnata la “classe d’ingresso” classe 14 - ;
• ad ogni denuncia di sinistro, seguita da risarcimento, la compagnia, attribuisce
all’assicurato una classe di merito superiore che comporta un incremento di premio;
• in assenza di sinistri durante “l’anno assicurativo” la compagnia provvede ad
assegnare all’assicurato una classe di merito inferiore con conseguente diminuzione
di premio.
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Il ramo auto: forme tariffarie (bonus/malus)
Con il decreto “Bersani” (Legge n. 40/ 2007 ) Art.5, Misure per la concorrenza e per la tutela
del consumatore nei servizi assicurativi, diventano maggiori le garanzie per i consumatori
sulle polizze assicurative R.C. Auto. Tali garanzie sono:
• quando si verifica un sinistro le assicurazioni non potranno variare la classe di
merito fintanto che non sia stata accertata la responsabilità dell’assicurato (Art.5
comma 2 - aggiornamento del codice delle assicurazioni 4-ter);
• risulterà obbligatoria la comunicazione tempestiva da parte dell’assicurazione di
eventuali variazioni peggiorative in base alla classe di merito (Art.5 comma 2aggiornamento del codice delle assicurazioni 4-quater).
Con il decreto Bersani è destinata inoltre a sparire la figura dell'agente assicurativo
monomandatario, che può vendere polizze di una sola compagnia assicurativa. Spazio quindi ai
"broker“ ed agli agenti plurimandatari, che hanno il compito di vendere la polizza più adatta al cliente.
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Il ramo auto: il sinistro
Per quanto riguarda la denuncia di sinistro si devono rispettare le seguenti formalità:
• il codice civile ART.1913 prevede che l’assicurato debba dare “comunicazione /
denuncia” dell’accaduto entro 3 GIORNI dalla data di avvenimento dello stesso;
• per denunciare qualunque tipo di sinistro si può utilizzare il modulo di
constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro approvato
dall’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)
che viene consegnato all’assicurato ad ogni scadenza di rata o ogni volta che ne
faccia richiesta.
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Il risarcimento diretto
E’ stata recentemente disciplinata la procedura del risarcimento diretto dei sinistri auto di
cui agli articoli 149 e 150 del nuovo “codice delle assicurazioni private”, tramite la quale il
danneggiato richiede il risarcimento dei danni subiti rivolgendosi direttamente al proprio
intermediario o alla propria compagnia di assicurazione e non più a quella del responsabile.
• Dal 1° febbraio 2007, la nuova procedura rapida definita dal decreto Bersani è
applicabile nel caso di scontro tra due veicoli (anche ciclomotori) soltanto se entrambi
identificati, assicurati ed immatricolati in Italia e per danni causati alle cose
trasportate di proprietà, al veicolo, alla persona con lesioni leggere (fino al 9% di
invalidità permanente) di cui non si è responsabili o lo si è solo in parte.
• Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il
nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di
risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14
luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto
se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.
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RC auto: conclusioni
3
In questa unità didattica avete approfondito il ramo danni quantitativamente
più importante: il ramo auto.
3
Avete conosciuto la storia dell’assicurazione obbligatoria in Italia e avete individuato
i veicoli ai quali si applica l’obbligo assicurativo.
3
Avete analizzato la struttura della polizza auto e avete conosciuto i più importanti
principi tariffari.
3
Avete compreso le regole evolutive generali della tariffa bonus malus.
3
Avete compreso i vantaggi dell’utilizzo del modulo di constatazione amichevole
(modulo blu).
3
Avete conosciuto i principi del sistema di risarcimento diretto recentemente introdotto.
3
Avete infine conosciuto i principi che regolano l’assicurazione corpi veicoli terrestri.
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UDF Il ramo auto: le garanzie corpo veicoli terrestri (CVT)