ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE L.A. “G. MISTICONI” – I.S.A. “V. BELLISARIO” Sede: Via L. Einaudi, 2 – Tel. 085/51382 – Fax: 085/52055 Sede staccata: V.le Kennedy, 137 – Tel. 085/4712759 – Fax 085/4712796 65129 PESCARA – Cod. Min. PEIS008003 – C.F. 91111350681 REGOLAMENTO D’ISTITUTO deliberato dal Collegio dei docenti il 27/04/2012 approvato dal Consiglio d’Istituto il 31/05/2012 Principi generali Premessa ........................................................................................................................................ 3 ART. 1 LA COMUNITÀ SCOLASTICA .................................................................................................... 3 Diritti e doveri ART. 2 DIRITTI DELLO STUDENTE RELATIVI ALLA FORMAZIONE ED ALLA CITTADINANZA . 4 ART. 3 DIRITTI DELLO STUDENTE CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ....................................... 4 ART. 4 DIRITTI DELLO STUDENTE STRANIERO ................................................................................. 5 ART. 5 DOVERI DELLO STUDENTE ....................................................................................................... 5 Patti ART. 6 CONTRATTO FORMATIVO ........................................................................................................ 5 ART. 7 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ ED ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA ............ 6 ART. 8 RICEVIMENTO DEI GENITORI ................................................................................................... 6 Disposizioni generali ART. 9 SERVIZI PER LO STUDIO ED IL BENESSERE ........................................................................... 7 ART. 10 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ...................................................................................... 7 Organi collegiali ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI ............. 7 ART. 12 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI ............................... 7 ART. 13 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ....................................................................... 7 ART. 14 ESIGENZE PARTICOLARI PER L’ORGANIZZAZIONE TECNICO-DIDATTICA ..................... 7 ART. 15 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO ..................................................................... 7 ART. 16 DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO .............................................................. 8 ART. 17 INVITI ALLE RIUNIONI............................................................................................................... 8 ART. 18 CALENDARIO DI MASSIMA DELLE RIUNIONI ....................................................................... 8 ART. 19 ASSEMBLEE STUDENTESCHE................................................................................................... 8 Attività scolastica ART. 20 ORARIO DELLE LEZIONI E RITARDI ........................................................................................ 9 ART. 21 GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE DEGLI STUDENTI ......................................................... 9 ART. 22 PERMESSI PER USCITE ANTICIPATE ....................................................................................... 9 ART. 23 RICREAZIONE .............................................................................................................................. 9 ART. 24 VIGILANZA SUGLI ALUNNI .................................................................................................... 10 ART. 25 USO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI, DEGLI SPAZI .............................................. 10 ART. 26 ATTIVITÀ SPORTIVE ................................................................................................................ 10 Tutela e sanzioni ART. 27 PERSONE ESTRANEE ................................................................................................................ 11 ART. 28 DIVIETI ....................................................................................................................................... 11 ART. 29 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI .............................................. 11 ART. 30 IL VOTO DI COMPORTAMENTO ............................................................................................. 12 ART. 31 FREQUENZA OBBLIGATORIA DI ALMENO TRE QUARTI DELL’ORARIO ANNUALE ..... 13 ART. 32 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI ......................................... 13 1 - criteri ...................................................................................................................................... 13 2 – Classificazioni delle sanzioni................................................................................................... 14 3 – Infrazioni di tipo A .................................................................................................................. 14 4 – Infrazioni di tipo A: procedimento ........................................................................................... 15 5 – Infrazioni di tipo B .................................................................................................................. 16 6 – Infrazioni di tipo B: procedimento ........................................................................................... 17 7 – Impugnazioni .......................................................................................................................... 18 8 – Organo di Garanzia Regionale ................................................................................................. 19 9 – Infrazioni di tipo C ................................................................................................................. 19 10 – Infrazioni di tipo D ............................................................................................................... 20 11 – Infrazioni di tipo E ............................................................................................................... 20 12 – Infrazioni di tipo C - D - E: procedimento ............................................................................. 21 2 Premessa Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme: - dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; - del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria); - della Nota ministeriale 31 luglio 2008, Prot. n. 3602; - del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. - della legge n. 241/1990, che regola gli aspetti procedurali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti é coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto. Il presente regolamento specifica: 1. i principi generali che sono alla base della comunità scolastica; 2. i diritti dello studente relativi alla formazione ed alla cittadinanza; 3. la relazione di qualità tra la scuola ed i suoi utenti (contratto formativo, patto educativo di corresponsabilità, attività di accoglienza, ricevimento dei genitori ecc.); 4. i servizi per lo studio ed il benessere (uso della biblioteca, dei laboratori, delle aule, dei servizi, della palestra, degli spazi esterni ecc.); 5. le disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali; 6. i doveri ed i divieti di comportamento e di condotta, in riferimento ai macro-doveri comportamentali del vivere insieme stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. n 249/98; 7. le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari; esse si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva ed alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249); 8. gli organi competenti a comminare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica (le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate dal citato D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto); 9. il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, 10. le modalità di contestazione dell’addebito; 11. procedure di condivisione e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità (introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007). Ogni componente della comunità scolastica si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento di valore formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. ART. 1 LA COMUNITÀ SCOLASTICA La scuola è luogo di crescita umana, civile e culturale della persona. Essa è costituita da una comunità di persone che, con diverse funzioni e pari dignità, operano per garantire a tutti i discenti il diritto alla conoscenza ed allo studio e lo sviluppo delle personali potenzialità, compresi coloro che sono in situazione di svantaggio o manifestano bisogni educativi speciali. Il compito della scuola è di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità, per questa ragione essa è aperta ai contributi responsabilmente espressi da tutte le sue componenti: studenti, genitori, personale ATA, docenti e Dirigente Scolastico. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire da forze sociali e culturali esterne ala scuola, poiché la comunità scolastica non è isolata, ma interagisce attivamente con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, al fine di promuovere, in modo partecipato, l’affermazione di valide competenze di cittadinanza. Ogni sua componente si impegna a raggiungere condivisi obiettivi culturali, professionali e sociali, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia stilata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano. 3 L’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri altrui rappresentano momenti di educazione alla cittadinanza. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e sull’ascolto reciproco; pertanto ogni componente della comunità è tenuto ad avere nei confronti degli altri appartenenti, indipendentemente dal ruolo rivestito, dall’età e condizione, lo stesso rispetto che chiede per se stesso. È comune responsabilità dei docenti, del Dirigente scolastico, degli studenti e di tutto il personale in servizio presso l’istituzione scolastica contribuire a rendere piacevole il clima di studio e di lavoro e gradevole l’ambiente scolastico, essendo entrambi importanti fattori di qualità. ART. 2 DIRITTI DELLO STUDENTE RELATIVI ALLA FORMAZIONE ED ALLA CITTADINANZA 1. Ogni studente ha diritto: a) ad una formazione culturale e professionale qualificata, in linea con l’evoluzione delle conoscenze, che favorisca lo sviluppo armonico della sua personalità, del senso di responsabilità e di autonomia; b) ad acquisire saperi, abilità, competenze, capacità critiche ed un metodo di studio e di ricerca autonomo, che gli consentano di valorizzare al meglio le proprie attitudini personali, in vista di una piena e consapevole partecipazione alla vita civile, professionale, politica; c) a ricevere accoglienza iniziale ed indicazioni di orientamento scolastico; d) a ricevere una adeguata educazione civica, che comprenda la conoscenza dei propri diritti e doveri e delle regole fondamentali della convivenza civile scolastica ed extra-scolastica; e) ad essere informato sulle scelte educative ed organizzative che l’Istituzione scolastica intraprende; f) ad esprimere, attraverso i propri rappresentanti e le risoluzioni delle assemblee di classe e di Istituto, pareri sul progetto formativo e sull’organizzazione della scuola, impegnandosi ad apportare il proprio contributo nei processi messi in atto; g) alla tutela della riservatezza. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dai docenti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto sono utilizzati all’interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy. 2. Al fine di rendere effettivi i diritti sopraindicati l’Istituzione scolastica si impegna: a) ad elaborare e mettere in atto un valido progetto formativo, con la collaborazione degli stessi discenti, ed a riportarlo negli elaborati di programmazione disciplinari e di dipartimento e nel Piano dell’Offerta Formativa; b) ad assicurare la disponibilità di un’adeguata strumentazione informatica e di valide attrezzature tecnologiche; c) ad aggiornare costantemente i materiali ed i sussidi didattici in uso; d) a vigilare sulla salubrità e la sicurezza degli ambienti, rendendoli idonei ad accogliere tutti gli studenti, compresi quelli con handicap; e) a predisporre e realizzare attività aggiuntive ed integrative, vagliando anche le proposte degli studenti e delle loro famiglie; ad esse lo studente può partecipare liberamente. La non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, mentre la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle suddette attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni; f) ad attivare servizi di promozione al benessere e di assistenza psicologica; g) ad organizzare periodiche attività di recupero e sostegno; h) a vigilare affinché ogni componente della comunità scolastica cooperi attivamente e collegialmente alla realizzazione degli obiettivi condivisi; i) a sanzionare comportamenti palesemente in contrasto con le norme del presente regolamento. ART. 3 DIRITTI DELLO STUDENTE CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Tutti i componenti della comunità scolastica sono chiamati individualmente e collegialmente a rendere effettiva l’integrazione dei discenti con bisogni educativi speciali, che hanno diritto: a) ad essere pienamente inseriti nella vita della classe e dell’istituto; b) a percorsi individualizzati o personalizzati di apprendimento; 4 c) a forme di cooperazione e tutoraggio svolte non solo dai docenti specializzati nel sostegno, ma anche dai docenti curricolari e dal gruppo dei pari, costituito dai compagni di classe. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell’attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap. ART. 4 DIRITTI DELLO STUDENTE STRANIERO Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di riferimento. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura ed alla realizzazione di attività interculturali. ART. 5 DOVERI DELLO STUDENTE 1. Ogni studente è tenuto a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere con continuità gli impegni di studio ed a partecipare in modo propositivo alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, contribuendo alla loro riuscita. 2. L’alunno che presenta debiti disciplinari è tenuto a frequentare i corsi di recupero ed a giustificare le eventuali assenze. Le modalità ed i tempi di svolgimento dei corsi sono deliberati annualmente dal Collegio dei docenti, sulla base della normativa vigente. 3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita scolastica; pertanto sono chiamati ad assumere atteggiamenti improntati al rispetto ed alla cooperazione nei confronti dei compagni di classe e d’istituto, dei docenti, del Dirigente scolastico e di tutto il personale scolastico in servizio e degli ospiti che, per vario motivo, visitano o intrattengono forme di collaborazione con la scuola. 4. Ogni studente è tenuto a comportarsi in modo responsabile per non arrecare danni alle risorse materiali presenti. In particolare deve utilizzare con cura ed in modo appropriato, sotto la puntuale vigilanza del docente, le attrezzature messe a disposizione dalla scuola. 5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni presenti nel regolamento sulla sicurezza, in vigore nell’Istituto; in particolare non possono sostare lungo le scale antincendio e devono eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal “piano di evacuazione” dell’edificio scolastico. Hanno inoltre, l’obbligo di partecipare alle simulazioni periodiche ed agli incontri di aggiornamento sulla sicurezza. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente e pulito l’ambiente scolastico e pertanto devono aver cura di mantenere pulito il banco, il pavimento e le pareti delle aule normali e di quelle attrezzate, dell’atrio, dei corridoi, dei bagni, della palestra e degli spazi esterni (parcheggio, giardino, zone sportive). Sono tenuti a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori. ART. 6 CONTRATTO FORMATIVO L’attuazione del contratto formativo si fonda sulla qualità della relazione insegnante studente; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 1. L’attività di insegnamento è volta alla trasmissione ed all’elaborazione di conoscenze, all’acquisizione di capacità critica e di un metodo di studio e di ricerca per favorire lo sviluppo di autonome competenze. Nella definizione delle linee generali del progetto educativo, attinenti l’organizzazione didattica, la definizione degli elementi di programmazione del curricolo, la scelta degli obiettivi didattici, i criteri di valutazione, la selezione dei libri di testo e del materiale didattico, i docenti sono tenuti ad attivare un dialogo costruttivo con gli alunni della propria classe, come indicato dall’art. 2 del DPR 249/98. Il documento programmatico sarà proposto al Consiglio di classe, discusso e approvato da tutti i suoi componenti. 2. Le attività didattiche curricolari ed integrative sono organizzate secondo tempi e modalità che rispettino i ritmi di apprendimento e di vita degli studenti. 3. La data e le modalità delle prove scritte e grafiche devono essere comunicate preventivamente agli studenti. La valutazione deve essere quanto più possibile immediata trasparente e motivata. La valutazione delle prove 5 scritte, grafiche ed orali mira ad attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, al fine di migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la prova successiva. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell’informazione data. La scuola garantisce l’attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio. 4. La scuola prevede periodici momenti di autovalutazione ed in virtù della collaborazione tra le componenti scolastiche, gli studenti sono chiamati a partecipare, fornendo le proprie indicazioni. Possono, inoltre, chiedere il riesame delle decisioni assunte dai docenti, dal consiglio di classe e dagli altri organismi scolastici, per attuare un progetto educativo condiviso. ART. 7 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ ED ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA (dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 1. Il Patto educativo di corresponsabilità è uno strumento innovativo attraverso il quale sono declinati i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le loro famiglie. I destinatari naturali del patto educativo, proposto dalla scuola, sono i genitori , ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.) e gli allievi, chiamati ad assumere nuove consapevolezze in merito alla propria formazione. 2. Contestualmente all’iscrizione ad una delle sezioni dell’Istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità (allegato a), finalizzato a condividere in maniera dettagliata i diritti ed i doveri reciproci, riportati nel regolamento d’istituto. 3. Il presente regolamento ed i documenti fondamentali dell’ istituzione scolastica sono forniti in copia agli studenti ed al suo nucleo familiare all’atto dell’iscrizione, perché ne prendano visione ed affinché i suoi contenuti siano oggetto di effettiva adesione e condivisione. Il rapporto di consultazione e collaborazione vigente tra l’istituzione scolastica autonoma con gli studenti e loro famiglie consente di accogliere eventuali osservazioni, di cui si terrà conto nelle successive elaborazioni, revisioni e modifiche del presente regolamento e degli altri documenti in uso. 4. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche verranno poste in essere le iniziative più idonee per svolgere opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, del regolamento d’istituto, del contratto formativo e del patto educativo di corresponsabilità. 5. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico di un’alleanza educativa che coinvolge la scuola (dirigente scolastico, docenti, personale della scuola) gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare i discenti e le loro famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione formativa e di quella educativa, volta al rispetto dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio. 6. Il patto vuole rafforzare la condivisione da parte dei genitori, degli studenti e dei docenti delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola, pertanto è aperto agli apporti di tutti, per individuare le scelte più opportune da compiere. I genitori devono vigilare affinché i propri figli frequentino con assiduità le lezioni, controllare quotidianamente l’esecuzione dei compiti assegnati e sollecitare i figli a rispettare i compagni e ad aver cura dell’ambiente scolastico, facendosi carico dei danni arrecati a persone ed oggetti; gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. ART. 8 RICEVIMENTO DEI GENITORI a) Il ricevimento delle famiglie, in orario antimeridiano costituisce obbligo di servizio dei docenti. b) Il ricevimento, in orario pomeridiano, avviene per ogni periodo di valutazione scolastica. Le modalità sono deliberate annualmente dal Collegio dei docenti. Il giorno e l’ora sono tempestivamente comunicati, mediante avviso agli alunni, con documentazione da controfirmare da parte dei genitori. 6 ART. 9 SERVIZI PER LO STUDIO ED IL BENESSERE La scuola organizza servizi alla persona e di counseling nell’ambito di sportelli di ascolto e di numerose iniziative per la prevenzione dell’insuccesso scolastico e del disagio giovanile, come da normativa vigente. ART. 10 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Si fa espressamente riferimento alla normativa vigente ed al piano della sicurezza in vigore nell’Istituto. ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI Le modalità di convocazione e di svolgimento degli OO.CC. devono seguire la normativa vigente. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 (cinque) giorni rispetto alla data della riunione. ART. 12 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze e opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. ART. 13 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE La convocazione viene richiesta dal Dirigente scolastico o da 1/3 dei suoi membri specificando la motivazione. ART. 14 ESIGENZE PARTICOLARI PER L’ORGANIZZAZIONE TECNICO-DIDATTICA Ai fini dell’esercizio della funzione di promozione e di coordinamento e per esigenze di carattere particolare connesse con l’organizzazione e il funzionamento dei laboratori e con ogni altro problema organizzativo, tecnico e didattico, il Dirigente scolastico può convocare apposite riunioni tra il personale docente di sezione o di dipartimento. ART. 15 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO Il Consiglio di istituto è convocato dal Presidente del consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a convocare tempestivamente il consiglio su richiesta della Giunta esecutiva ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione deve essere diramata per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno 5 (cinque) giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno. Copia della convocazione deve essere affissa all’albo. In caso di urgenti decisioni, la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattrore prima. 7 ART. 16 DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO I membri del Consiglio possono avere tutte le informazioni relative alla materia di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Dirigente scolastico informazioni o spiegazioni sulla esecuzione, da parte della Giunta, delle deliberazioni validamente adottate. ART. 17 INVITI ALLE RIUNIONI Quando siano posti all’ordine del giorno argomenti riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, ai Consigli possono essere invitati rappresentanti della Provincia, del Comune, Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio. Analogo invito può essere rivolto al Coordinatore amministrativo e ai rappresentanti del Consiglio di Distretto scolastico e provinciale di cui fa parte l’Istituto. ART. 18 CALENDARIO DI MASSIMA DELLE RIUNIONI All’inizio di ogni anno scolastico, nel piano annuale delle attività programmate dal Dirigente scolastico e dal Collegio docenti, viene inserito il calendario di tutte le riunioni prevedibili dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti nonché delle udienze generali con le famiglie e di ogni altra attività della scuola. Il calendario viene esposto negli appositi spazi nell’albo dell’Istituto. ART. 19 ASSEMBLEE STUDENTESCHE (dal D.L.N. 16/4/94, N. 297, art. 13) La scuola garantisce il diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto, mettendo a disposizione degli studenti locali idonei per l’esercizio di tale diritto. Premesso che le assemblee studentesche, nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti, intendendo come formazione culturale soprattutto l’insieme delle tradizioni e delle modalità del vivere della società e come formazione civile la capacità di relazionarsi con gli altri e di inserirsi nel mondo del lavoro, si dispone quanto segue: a) È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese nel limite di 2 (due) ore. L’assemblea non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. All’assemblea di classe possono assistere il Dirigente scolastico e gli insegnanti della classe che lo desiderino. Gli stessi possono altresì partecipare al dibattito se espressamente invitati dagli alunni. La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere presentati al Dirigente scolastico almeno 5 (cinque) giorni prima. I verbali redatti vanno consegnati al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data dell’assemblea. Le due ore mensili devono essere consecutive. b) È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto al mese. L’assemblea non può superare la durata delle ore di lezione giornaliere. Le assemblee possono tenersi per classi parallele. L’assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. L’assemblea deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che va inviato in visione al Consiglio di Istituto. La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere presentati al Capo di Istituto almeno 5 (cinque) giorni prima. Il presidente eletto dall’assemblea ed il comitato studentesco garantiscono l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Capo di Istituto ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento. Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni che precedono la conclusione delle lezioni. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla normativa vigente. 8 ART. 20 ORARIO DELLE LEZIONI E RITARDI 1. La scuola è aperta regolarmente alle ore 8,00. L’ingresso degli studenti nell’edificio scolastico avviene alle ore 8,10 e deve essere sollecito, ordinato e puntuale. L’orario delle lezioni inizia alle ore 8,15. 2. I ritardi dell’alunno che vanno dalle ore 8,25 in poi saranno annotati sul registro di classe. 3. È consentito, eccezionalmente, l’ingresso fino alle ore 8,30, a: a) alunni pendolari; b) alunni muniti del libretto personale delle giustificazioni debitamente firmato dal genitore (o dall’alunno se maggiorenne). 4. Oltre le ore 8,30 l’alunno ritardatario si reca in vicepresidenza per giustificare il ritardo. In presenza di casi di recidività nel ritardo, il coordinatore di classe informa celermente la famiglia per i provvedimenti consequenziali. 5. La recidività nei ritardi e le reiterate assenze non supportate da validi motivi, si ripercuotono negativamente sul voto di comportamento e sul credito scolastico. 6. Gli alunni sono tenuti, nel corso dell’avvicendamento delle ore di lezioni, ad essere puntuali ad ogni ripresa dell’attività didattica e a manifestare ogni richiesta o bisogno per uscire brevemente dall’aula scolastica al docente titolare dell’ora di lezione successiva. 7. Non sono giustificabili, inoltre, ritardi o lunghi indugi dalla fine della ricreazione fino all’inizio della successiva ora di lezione. Nel caso in cui l’alunno rientri con notevole ritardo, il docente annota il ritardo rilevato sulla relativa colonna per i rapporti disciplinari del registro di classe. ART. 21 GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE DEGLI STUDENTI 1. Gli alunni che si sono assentati vengono riammessi in classe solo con la giustificazione sul libretto. 2. In caso di dimenticanza essi devono giustificare entro i cinque giorni successivi. Non sono tollerati ulteriori ritardi, nel qual caso la Dirigenza o il Coordinatore di classe informa la famiglia e, nei casi più gravi, gli alunni devono essere accompagnati dal genitore. 3. Il libretto delle giustificazioni deve essere consegnato agli alunni entro e non oltre i primi dieci giorni di lezione; fino a tale giorno sono ammesse giustificazioni presentate comunque in forma scritta. Le assenze devono essere motivate per iscritto sul libretto e controfirmate, nel caso dei minorenni, dalla persona, genitore o chi ne fa le veci, che ha depositato la sua firma all’atto del ritiro del libretto in segreteria. 4. Le assenze per malattia superiori a cinque giorni vanno giustificate con certificato medico. Le assenze per motivazioni diverse, superiori a cinque giorni, vanno giustificate personalmente dal genitore, altrimenti sono da considerarsi ingiustificate. 5. In caso di assenze collettive dalle lezioni, gli alunni sono riammessi in classe, ma non giustificati. Gli alunni sono tenuti, comunque, a presentare una giustificazione scritta firmata dal genitore di cui la scuola si limita a prenderne atto, a meno che non sia prodotta idonea documentazione. 6. Qualora un docente constati l’assenza degli alunni già presenti alla prima ora o all’ora successiva, ne prenderà nota sul registro di classe e ne informerà tempestivamente il Dirigente scolastico. ART. 22 PERMESSI PER USCITE ANTICIPATE Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, se non accompagnati dal genitore, dovranno presentare una richiesta scritta e motivata, firmata dal genitore, e accompagnata dalla fotocopia del documento del genitore stesso; il Dirigente scolastico valuterà i motivi e deciderà in merito. ART. 23 RICREAZIONE 1. Durante l’intervallo, che è di dieci minuti, gli alunni possono uscire dall’aula e possono usufruire anche degli spazi esterni di pertinenza della scuola. I docenti dell’ora precedente l’intervallo, vigileranno sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio a cose e persone. 9 2. La ristorazione è consentita durante l’intervallo e si svolge negli spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico, ad esclusione dei laboratori, in particolare di informatica. Occorre avere cura di non sporcare e di non lasciare rifiuti in giro. Non è consentito anticipare l’uscita della classe per l’acquisto delle merende. ART. 24 VIGILANZA SUGLI ALUNNI 1. Il personale ATA incaricato vigila sugli alunni durante l’ingresso nell’edificio scolastico (atri, scale, piani ecc.) e nei cambi dell’ora. I docenti della prima ora di lezione, già presenti nelle rispettive aule, vigilano sugli alunni durante l’accesso nelle aule. 2. Durante le ore di lezione in aula, in laboratorio, in palestra ecc., la vigilanza spetta ai docenti, nell’ambito del proprio orario di servizio o di supplenza. Il personale ATA incaricato vigila sugli alunni presenti nei piani, nei bagni e negli altri spazi dell’edificio scolastico dove non si sta svolgendo l’attività didattica. 3. Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni dall’aula avviene con la vigilanza del docente di turno, mentre l’uscita dall’edificio scolastico avviene con la vigilanza del personale ATA incaricato. 5. Durante le assemblee di classe, i docenti impegnati in quelle ore devono assicurare il regolare svolgimento dei lavori. 6. Durante le assemblee d’istituto, i docenti incaricati vigilano sul regolare svolgimento all’interno del luogo dei lavori o nelle immediate vicinanze. È cura della Dirigenza organizzare le assemblee d’istituto con il criterio della turnazione del giorno settimanale. ART. 25 USO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI, DEGLI SPAZI 1. La biblioteca scolastica è a disposizione dei docenti e degli alunni; per la consultazione o per il prestito di libri e materiali didattici è necessario rivolgersi all’insegnante che funge da bibliotecario. Non sono ammessi a prestito dizionari né enciclopedie in quanto la loro funzione è di esclusiva consultazione scolastica. I libri di narrativa possono essere prelevati anche dagli studenti e riconsegnati entro 30 giorni; nel primo mese di scuola non è previsto il prestito. Il 15 maggio di ogni anno è il termine ultimo di riconsegna di tutti i testi dati in prestito. Per la cineteca d’istituto valgono le stesse disposizioni per l’utilizzo dei testi. 2. L’uso dei laboratori è consentito soltanto durante l’orario di lezione e alla presenza del docente. Il materiale in dotazione (macchine fotografiche, strumenti vari o macchinari) deve essere usato dietro autorizzazione del docente e sotto la vigilanza del docente di turno. 3. Gli attrezzi, dopo l’uso, vanno accuratamente puliti e riposti. 4. Le aule e i laboratori, dopo l’uso, devono essere lasciati in ordine anche nel rispetto delle classi che successivamente li occuperanno. 5. L’uso dell’ascensore è riservato agli alunni diversamente abili e ai loro accompagnatori. ART. 26 ATTIVITÀ SPORTIVE Gli insegnanti di Educazione fisica, dopo aver sentito gli alunni di tutte le classi, possono presentare al Dirigente scolastico Capo d’istituto un programma di attività sportive extra-curriculari corredato da: 1. nominativi degli insegnanti disponibili, 2. elenco degli alunni partecipanti, 3. certificato di buona salute e idoneità alla pratica delle attività sportive di ciascun partecipante, 4. autorizzazione dei genitori, 5. carte assicurative del C.O.N.I. Per lo svolgimento delle attività sportive deliberate dal Consiglio d’Istituto, ai sensi della normativa vigente, i docenti di Educazione fisica sono tenuti al controllo e all’accompagnamento degli alunni, nonché ad informare preventivamente il Dirigente scolastico sul luogo, l’ora e i giorni nei quali avverranno gli allenamenti e le gare. 10 ART. 27 PERSONE ESTRANEE 1. È assolutamente vietato a persone estranee, non autorizzate dal Dirigente scolastico, accedere nella sede dell’edificio del Liceo, se non per motivi consentiti, previa identificazione da parte del personale ATA incaricato alla vigilanza all’ingresso. ART. 28 DIVIETI Agli alunni è vietato: 1. sostare nei corridoi, sulle scale e nell’atrio durante le ore di lezione; 2. uscire dalla sede scolastica durante le ore di lezione e alla ricreazione; 3. l’utilizzo dei telefoni cellulari durante la permanenza in classe; 4. danneggiare strutture, arredi e oggetti; 5. introdurre nei laboratori di informatica liquidi, bevande e cibi; 6. utilizzare la scala di emergenza se non in caso di necessità; 7. sporgersi dalle finestre, sedersi sui davanzali o assumere comportamenti che possono costituire pericolo per sé e per gli altri. 8. A tutti è assolutamente vietato fumare nei locali a disposizione della scuola (aule, atri, corridoi, bagni ecc.). ART. 29 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI (si richiamano le norme contenute nel D.M. n. 5/2009) Finalità della valutazione del comportamento degli studenti La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: - accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; - verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; - dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. - La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui sopra. L’attribuzione di una votazione insufficiente In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. La votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità che prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto delle studentesse e degli studenti). 11 ART. 30 IL VOTO DI COMPORTAMENTO Il voto di comportamento deve essere uno strumento educativo e non meramente punitivo. Deve premiare l’allievo responsabile e partecipe, che, oltre ad essere consapevole dei diritti e dei doveri di ciascuno, considera conveniente conseguire una valutazione del comportamento più alta possibile ai fini del credito scolastico, sia per quanto riguarda la media dei voti, sia per quanto riguarda l’assegnazione dei punteggi relativi alle voci “assiduità della frequenza scolastica” e “interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo” (D.M. n. 42/2007, tab. A). Il voto di comportamento degli studenti è il risultato della valutazione da parte del Consiglio di classe dei seguenti parametri: - il comportamento rispetto al Regolamento d’Istituto; - la partecipazione alle attività scolastiche; - la frequenza alle lezioni; - i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità della valutazione del comportamento degli studenti (D.M. n. 5/2009). Inoltre, il Consiglio di classe tiene conto della situazione personale degli studenti in relazione a malattie e a gravi problemi familiari. Indicatori, descrittori e punteggio del voto di comportamento 1) per lo SCRUTINIO del TRIMESTRE o del 1° QUADRIMESTRE Indicatori Descrittori n ALUNNI 1 COMPORTAMENTO rispetto al Regolamento d’Istituto Rispettoso, responsabile, collaborativo. Nessuna nota. Nessuna sospen sione Non sempre rispettoso. Max 2 note. Nessuna sospen sione Poco rispettoso. Più di 2 note e/o sospen sione ≤15 gg PARTECIPAZIONE alle attività scolastiche attiva incostante o (voti insuffidiscipline ciente tutti positivi) FREQUENZA alle lezioni Regolare: max ore di assenza = 1/8 del monte ore 1° tr. o 1° q. assenze superiori a 1/8 del monte ore 1° tr. o 1° q. Eventuale punto aggiuntivo Progressi e miglioramenti L’alunno ha partecipato ad azioni di crescita e cambiamento VOTO di compor tamento L’alun no non ha modificato il comportamento punti punti punti punti punti punti punti punti punti 8 7 6 1 0 1 0 1 0 2) per lo SCRUTINIO FINALE Indicatori Descrittori n 1 ALUNNI COMPORTAMENTO rispetto al Regolamento d’Istituto Rispettoso, responsabile, collaborativo. Nessuna nota. Nessuna sospensio ne (2°p.) Non sempre rispettoso. Poco rispettoso. Più di 2 note Max 2 e/o note. sospen Nessuna sione sospensio ≤15 gg ne (2°p.) (2°p.) PARTECIPAZIONE alle attività scolastiche attiva (nessun debito formativo) FREQUENZA alle lezioni incostante o Regolare: asseninsuffimax ore ze suciente di assen- periori za = 1/8 a 1/8 dell’ora- dell’orio rario annuale annuapersona- le perlizzato sonaliz zato Eventuale punto aggiuntivo Progressi e miglioramenti L’alunno ha partecipato ad azioni di crescita e cambiamento L’alun no non ha modificato il comportamento punti punti punti punti punti punti punti punti punti 8 7 6 1 0 1 0 1 0 VOTO di compor tamento a) per attribuire il punto relativo alla “partecipazione attiva” la condizione necessaria è che l’alunno abbia riportato almeno la sufficienza in tutte le discipline, cioè che il Consiglio di classe non abbia deciso per la sospensione del giudizio a causa di uno o più debiti formativi dell’alunno; b) per attribuire il punto relativo alla “frequenza regolare” l’alunno non deve aver superato 1/8 del monte ore annuo. 12 Per situazioni particolari non previste nella presente scheda, si indica con un asterisco il nome dello studente e si riportano a verbale le motivazioni del giudizio e il voto di comportamento attribuito dal Consiglio, senza compilare in parte o in tutto il corrispondente rigo. ART. 31 FREQUENZA OBBLIGATORIA DI ALMENO TRE QUARTI DELL’ORARIO ANNUALE (DPR 22.06.2009, n. 122, art. 14, comma 7) A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. Il Collegio dei docenti, in data 04/03/2011, ha approvato le seguenti deroghe: - gravi motivi di salute adeguatamente documentati; - terapie e/o cure programmate; - donazioni di sangue; - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); - assenze effettuate da alunni stranieri che per motivi di forza maggiore sono costretti a rientrare momentaneamente in patria. ART. 32 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI 1 - criteri In conformità al D.P.R. 24.06.1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, al D.P.R. 21.11.2007, n.235, e alla nota 31.07.2008, prot. n. 3602/P0, il presente regolamento individua, con riferimento ai comportamenti che configurano mancanze disciplinari (infrazioni), le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e 13 9. 10. 11. 12. 13. l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 2 – Classificazioni delle sanzioni Le infrazioni sono graduate sulla base della gravità del comportamento dello studente e delle conseguenze che da esso derivano. In ordine crescente di gravità si distinguono quattro livelli di infrazioni a cui corrispondono, proporzionatamente, quattro livelli di sanzioni: tipo A sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica; tipo B sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; tipo C sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; tipo D sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico; tipo E sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. 3 – Infrazioni di tipo A (sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica) n. modalità sanzione A1 infrazioni disciplinari di tipo A rispetto alla frequenza e alla presenza dell’attività didattica arrivare a scuola in ritardo senza permesso scritto ogni cinque ritardi nota disciplinare A2 rientrare in aula in ritardo sistematicamente nota disciplinare A3 dimenticare di giustificare le assenze e/o i ritardi al quinto giorno successivo nota disciplinare A4 approfittare del permesso per andare al bagno per uscire senza motivo dalla classe, in particolare chiedendolo ripetutamente nel corso della stessa mattina in assenza di motivi di salute certificati allontanarsi dall’aula senza permesso dopo un primo richiamo verbale nota disciplinare dopo un primo richiamo verbale nota disciplinare non portare il materiale scolastico occorrente per lo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche dopo alcuni richiami verbali nota disciplinare A5 A6 14 n. modalità sanzione dopo un primo richiamo verbale, purché non vi sia particolare gravità dopo un primo richiamo verbale, purché non vi sia particolare gravità nota disciplinare dopo un primo richiamo verbale, se occasionale nota disciplinare dopo un primo richiamo verbale, purché non vi sia alcun pericolo dopo un primo richiamo verbale nota disciplinare nota disciplinare A12 utilizzare il telefono cellulare durante la lezione ogni volta che ciò accade nota disciplinare A13 riprendere mediante videofonino o qualsiasi altro dispositivo l’immagine statica o in movimento, o la voce di qualcuno senza averne il consenso A14 fumare nei locali a disposizione della scuola ogni volta che ciò accade nota disciplinare ogni volta che ciò accade nota disciplinare A15 falsificare la firma dei genitori ogni volta che ciò accade nota disciplinare A16 non obbedire alle indicazioni del docente/i accompagnatore/i o comunque tenere un comportamento indisciplinato durante i trasferimenti, i viaggi e le visite guidate. Violare gli orari e le scansioni previste dal programma dei viaggi e delle visite anche alla prima occasione nota disciplinare n. modalità sanzione occasionalmente e per negligenza, cioè senza precisa intenzionalità nota disciplinare per leggerezza e non in modo sistematico se fatto in modo non sistematico, dopo un richiamo verbale nota disciplinare A7 infrazioni disciplinari di tipo A relativamente alla mancanza di rispetto verso le persone fare chiasso e/o disturbare la lezione A8 rivolgersi in modo non educato all’insegnante o a qualsiasi altra unità del personale della scuola o a compagni (alzare con forza la voce, gridare, ridere in modo sguaiato, canzonare seppure “per scherzo”, minacciare in modo indiretto, usare un linguaggio scurrile, gesticolare in modo volgare, ecc.) A9 canzonare, irridere, prendere in giro, disturbare uno o più compagni; usare un linguaggio scurrile, gesticolare in modo volgare verso i compagni, ecc. A10 alzare le mani contro qualcuno, seppure “per scherzo” A11 non obbedire alle indicazioni del docente infrazioni disciplinari di tipo A per incuria verso le cose A17 usare in modo improprio i laboratori, la palestra, la biblioteca oppure danneggiare le strutture, gli arredi, gli oggetti A18 sporcare o rovinare il proprio banco o quello dei compagni, sporcare i muri dell’edificio scolastico A19 lasciare in giro per la scuola rifiuti o non conferirli negli appositi contenitori nota disciplinare nota disciplinare 4 – Infrazioni di tipo A: procedimento 1. Ogni infrazione è considerata tale solo in presenza di una nota disciplinare scritta sul registro di classe. 2. La nota deve precisare con chiarezza l’autore e descrivere sinteticamente l’accaduto. 3. Sono titolati a scrivere la nota disciplinare i docenti e il dirigente scolastico, anche su segnalazione di altre unità del personale della scuola. 4. La nota disciplinare è presupposto necessario di qualsiasi tipo di sanzione. 5. Lo studente sottoposto a sanzione disciplinare può esporre le proprie ragioni al docente che ha scritto la nota, al coordinatore di classe, al dirigente scolastico. 6. Le note disciplinari devono essere comunicate dal docente al coordinatore di classe e al dirigente scolastico, per eventuali decisioni da prendere in merito, e alle famiglie degli alunni interessati. 15 5 – Infrazioni di tipo B (sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni) Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri dello studente di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98. n. accumulo delle infrazioni disciplinari di tipo A modalità sanzione B1 accumulo di note disciplinari ogni cinque note disciplinari proposta di: 1 giorno di allontanamento n. infrazioni disciplinari di tipo B relativamente alla mancanza di rispetto verso le persone uscire dall’edificio scolastico senza autorizzazione modalità sanzione ogni volta che ciò accade 1 giorno di allontanamento da 1 a 3 gg. di allontanamento da 1 a 3 gg. di allontanamento B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 fare chiasso e/o disturbare la lezione con un comportamento inappropriato rivolgersi in modo non educato all’insegnante o a qualsiasi altra unità del personale della scuola o a familiari di compagni (alzare con forza la voce, gridare, ridere in modo sguaiato, canzonare seppure “per scherzo”, usare un linguaggio scurrile, gesticolare in modo volgare, ecc.) deridere, dileggiare l’insegnante o qualsiasi altra unità del personale della scuola o familiari di compagni ingiuriare, minacciare, calunniare l’insegnante o qualsiasi altra unità del personale della scuola o familiari di compagni distribuire o esibire materiali di qualunque tipo (scritto, grafico o multimediale) che contengono elementi tali da configurare forme di ingiuria, calunnia o vilipendio falsificare la firma del docente o del dirigente scolastico non obbedire alle indicazioni del docente ripetutamente o con il rischio di conseguenze serie per sé o per gli altri canzonare, irridere, prendere in giro, disturbare uno o più compagni; usare un linguaggio scurrile, gesticolare in modo volgare verso i compagni ingiuriare, calunniare uno o più compagni B12 alzare le mani intenzionalmente contro qualcuno per colpirlo B13 colpire intenzionalmente qualcuno con le mani, pugni, calci o con oggetti B14 colpire intenzionalmente qualcuno con le mani, pugni, calci o con oggetti B15 mettere le mani addosso a uno/a o più compagni/e per molestarli unirsi in gruppo per molestare altri studenti B16 B17 rubare a scuola o in ogni circostanza connessa all’attività scolastica ripetutamente ripetutamente ogni volta che ciò accade, ma senza violenza verbale e/o gestuale da 4 a 6 gg. di allontanamento ogni volta che ciò accade, ma senza violenza verbale e/o gestuale da 7 a 15 gg. di allontanamento ogni volta che ciò accade da 7 a 15 gg. di allontanamento ogni volta che ciò accade da 7 a 15 gg. di allontanamento da 4 a 6 gg. di allontanamento ogni volta che ciò accade ripetutamente da 1 a 3 gg. di allontanamento ripetutamente da 4 a 6 gg. di allontanamento da 1 a 3 gg. di allontanamento ogni volta che ciò accade, purché non vi siano conseguenze per la salute fisica e psichica ogni volta che ciò accade, purché non vi siano conseguenze per la salute fisica e psichica ogni volta che ciò accade, con trascurabili conseguenze per la salute fisica e psichica ogni volta che ciò accade, purché senza violenza fisica ogni volta che ciò accade, purché senza violenza fisica piccole quantità di denaro o oggetti, solo per la prima volta da 4 a 6 gg. di allontanamento da 7 a 15 gg. di allontanamento da 4 a 6 gg. di allontanamento da 7 a 14 gg. di allontanamento da 4 a 6 gg. di allontanamento 16 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 n. B26 B27 B28 B29 B30 riprendere mediante videofonino o qualsiasi altro dispositivo l’immagine statica o in movimento, o la voce di qualcuno senza averne il consenso fare uso di bevande alcoliche a scuola o durante l’attività scolastica e i viaggi d’istruzione fumare nei locali a disposizione della scuola con successiva riproduzione e diffusione ad altri e su web da 4 a 6 gg. di allontanamento ogni volta che ciò accade da 4 a 6 gg. di allontanamento da 1 a 3 gg. di allontanamento da 4 a 6 gg. di allontanamento da 7 a 15 gg. di allontanamento da 1 a 3 gg. di allontanamento ogni tre note disciplinari possedere stupefacenti a scuola o in ogni circostanza connessa con l’attività scolastica consumare stupefacenti a scuola o in ogni circostanza connessa con l’attività scolastica allontanarsi dal gruppo durante le visite guidate e i viaggi di istruzione, ovvero dall’albergo, di nascosto dai docenti accompagnatori non obbedire alle indicazioni del/i docente/i accompagnatore/i o comunque tenere un comportamento indisciplinato durante i trasferimenti, i viaggi e le visite guidate. Violare gli orari e le scansioni previste dal programma dei viaggi e delle visite non obbedire alle indicazioni del/i docente/i accompagnatore/i o comunque tenere un comportamento indisciplinato durante i trasferimenti, i viaggi e le visite guidate. Violare gli orari e le scansioni previste dal programma dei viaggi e delle visite ogni volta che ciò è accertato dalle autorità competenti ogni volta che ciò accade infrazioni disciplinari di tipo B per incuria verso le cose usare in modo improprio i laboratori, la palestra, la biblioteca oppure danneggiare le strutture, gli arredi, gli oggetti danneggiare le strutture, gli arredi, gli oggetti distruggere atti della scuola (registri di classe, pagelle, ecc.) causare danni alle cose durante i viaggi d’istruzione e le visite guidate causare danni alle cose durante i viaggi d’istruzione e le visite guidate per breve tempo ripetutamente o con il rischio di conseguenze serie per sé o per gli altri da 4 a 6 gg. di allontanamento ripetutamente o causando conseguenze per sé o per gli altri da 7 a 15 gg. di allontanamento modalità sanzione ripetutamente o se comporta danni lievi da 1 a 3 gg. di allontanamento ripetutamente o se comporta danni notevoli, tuttavia senza sconfinare nel vandalismo ogni volta che ciò accade da 4 a 6 gg. di allontanamento in modo lieve e non premeditato, ma intenzionale in modo grave, intenzionale e premeditato da 7 a 15 gg. di allontanamento da 4 a 6 gg. di allontanamento da 7 a 15 gg. di allontanamento 6 – Infrazioni di tipo B: procedimento Le sanzioni disciplinari di tipo B (allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni) sono irrogate dal consiglio di classe, che opera nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga (partecipazione del primo dei non eletti nelle rispettive liste). Il procedimento si articola nelle seguenti fasi: 1. il coordinatore o un docente della classe o il dirigente scolastico, mediante lettura delle note disciplinari sul registro di classe, constata il ricorrere di un’infrazione di tipo B commessa da uno studente; 2. il coordinatore o un docente della classe segnala il fatto che costituisce infrazione disciplinare al dirigente scolastico; 3. il dirigente scolastico inoltra una comunicazione scritta alla famiglia dello studente incolpato, per informarla sulle motivazioni dei provvedimenti da prendere e per invitarla, insieme al figlio incolpato, a partecipare alla fase del contraddittorio (principio di garanzia) in una riunione preliminare del consiglio di classe nella sua forma allargata; 17 4. trascorsi almeno cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della famiglia, il consiglio di classe si riunisce per la fase del contraddittorio, anche in assenza dei genitori del figlio incolpato e/o dello studente stesso; 5. successivamente, il consiglio di classe si riunisce di nuovo nella composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, ma senza lo studente incolpato e i suoi genitori, per deliberare se irrogare la sanzione ovvero in quali termini definirla e graduarla; 6. la sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa; 7. il dispositivo della sanzione deve dare la possibilità allo studente di richiedere la commutazione di almeno una parte dei giorni di allontanamento dalle lezioni, mediante l’esercizio di attività quali: a) attività di recupero o di ricerca su argomenti specifici, con la collaborazione degli insegnanti di sostegno e dei professori a disposizione; b) frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; c) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica del proprio comportamento; 8. la deliberazione del consiglio di classe viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento; 9. il dirigente scolastico, o suo incaricato, trascrive sul registro di classe il nome dello studente sanzionato e il periodo di allontanamento dalla comunità scolastica. 10. Eccezionalmente e solo per la prima volta, nel caso di un sincero ed evidente ravvedimento dello studente sanzionato, il consiglio di classe può deliberare di commutare l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, che ovviamente non consente la frequenza normale delle lezioni, in “sospensione” con obbligo di frequenza delle lezioni, anche per una parte dei giorni complessivi. 11. Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 7 – Impugnazioni 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. 4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. 5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere, Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 18 8 – Organo di Garanzia Regionale Un’ulteriore fase di impugnatoria viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. È da ritenersi che il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto per la comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola. La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. Entro il termine perentorio di trenta giorni l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l’organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere. 9 – Infrazioni di tipo C (sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni) Le suddette sanzioni sono adottate dal consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Occorre evitare che l’applicazione della sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione deve essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. n. C1 C2 C3 C4 C5 infrazioni disciplinari di tipo C relativamente alla mancanza di rispetto verso le persone offendere la dignità personale e/o istituzionale del dirigente scolastico, o di uno o più insegnanti, o di qualsiasi altra unità del personale della scuola, o di familiari di compagni con oltraggi, ingiurie, calunnie portare minacce verso chiunque compiere atti di violenza verso chiunque (es. percosse) unirsi in gruppo per molestare, perseguitando, altri studenti (bullismo) arrecare molestie fisiche o psichiche di natura sessuale modalità sanzione con violenza verbale e/o gestuale da 16 a 18 gg. di allontanamento con particolare violenza verbale e/o gestuale con conseguenze per la salute fisica e psichica con violenza fisica o comunque con particolare accanimento ogni volta che ciò accade da 16 a 20 gg. di allontanamento da 21 a 30 gg. di allontanamento da 21 a 30 gg. di allontanamento da 16 a 30 gg. di allontanamento 19 C6 rubare a scuola o in circostanze connesse con l’attività scolastica C7 spacciare stupefacenti a scuola e/o nelle immediate vicinanze o in attività connesse o comunque a danno di altri elementi della comunità scolastica diffondere dati personali e/o foto riconoscibili all’insaputa della/e persona/e interessata/e C8 C9 non obbedire alle indicazioni del/i docente/i accompagnatore/i o comunque tenere un comportamento indisciplinato durante i trasferimenti, i viaggi e le visite guidate. Violare gli orari e le scansioni previste dal programma dei viaggi e delle visite n. infrazioni disciplinari di tipo C per incuria verso le cose danneggiare macchinari, attrezzature, suppellettili ecc., singolarmente o in gruppo compiere atti di vandalismo all’interno della scuola o comunque in situazioni connesse ad attività scolastica creare una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) C10 C11 C12 dopo la prima volta se per piccole quantità di denaro o oggetti; la prima volta se per quantità di denaro o valore degli oggetti di un certo rilievo ogni volta che ciò accade da 16 a 30 gg. di allontanamento da 16 a 30 gg. di allontanamento in modo tale da ledere la dignità umana, creando situazioni di imbarazzo o vergogna causando conseguenze gravi per sé o per gli altri da 16 a 30 gg. di allontanamento modalità sanzione in modo grave, intenzionale e premeditato ogni volta che ciò accade da 16 a 18 gg. di allontanamento da 16 a 20 gg. di allontanamento ogni volta che ciò accade da 18 a 30 gg. di allontanamento da 16 a 30 gg. di allontanamento 10 – Infrazioni di tipo D (sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico) Le infrazioni disciplinari di tipo D coincidono con quelle di tipo C per tipologia, ma se ne distinguono per la maggiore e massima gravità. L’irrogazione della sanzione, da parte del consiglio d’istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. Occorre evitare che l’applicazione della sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione deve essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. 11 – Infrazioni di tipo E (sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi) Nei casi più gravi di quelli già indicati all’art. 10 (Infrazioni di tipo D) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 20 12 – Infrazioni di tipo C - D - E: procedimento Allo scopo di verificare la sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma con certezza che l’infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, il procedimento si articola nelle seguenti fasi: 1. annotazione disciplinare scritta sul registro di classe e segnalazione del fatto che costituisce infrazione al dirigente scolastico; 2. relazione scritta da parte del docente o di qualsiasi altra unità del personale della scuola presente al fatto che costituisce infrazione, da consegnare al dirigente scolastico; 3. il dirigente scolastico inoltra una comunicazione scritta alla famiglia dello studente incolpato, per informarla sulle motivazioni dei provvedimenti da prendere e per invitarla, insieme al figlio incolpato, a partecipare alla fase del contraddittorio (principio di garanzia) in una riunione preliminare, in cui lo studente implicato nel procedimento può esporre le proprie ragioni di fronte al dirigente, o ad un suo incaricato, alla presenza di almeno un’unità del personale della scuola in qualità di persona informata dei fatti o comunque quale testimone del contraddittorio. Durante la riunione viene steso un processo verbale che lo studente, il dirigente o il suo incaricato, e il/i testimone/i controllano e sottoscrivono subito; 4. successivamente, qualora lo vogliano, i genitori dello studente incolpato sono invitati ad una audizione davanti al consiglio d’istituto; all’audizione non può partecipare lo studente; 5. trascorsi almeno cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per l’audizione da parte dei genitori, il consiglio d’istituto si riunisce per deliberare se irrogare la sanzione o, in caso affermativo, in quali termini graduarla; 6. la sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorre, anche esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”; 7. la deliberazione del consiglio d’istituto viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento; 8. il dirigente scolastico, o suo incaricato, trascrive sul registro di classe il nome dello studente sanzionato e il periodo di allontanamento dalla comunità scolastica. Avverso le sanzioni disciplinari di tipo C - D - E è ammesso ricorso da parte dello studente sanzionato e/o dei suoi genitori, come descritto ai commi 7 e 8 (Impugnazioni) del presente articolo. 21