STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE “Lo statuto degli studenti e delle studentesse” dell’Istituto Comprensivo Statale ”De Amicis – Bolani “ è stato elaborato in ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 21 /11/2007 – regolamento recante modifiche ed integrazione al D.P.R 24 Giugno 1998 n.249. I destinatari dello Statuto sono gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Per gli alunni della scuola primaria è ancora vigente la legge n. 241/1990 che costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedimentali dell’ azione disciplinare nei confronti degli alunni. Art. 1 1. 2. 3. Vita della comunità scolastica La scuola è un centro di formazione e di educazione ed esplica questa funzione attraverso lo studio e la crescita culturale e critica dello studente, inoltre, si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare offerte formative, aggiuntive e integrative La scuola attraverso il dialogo, la ricerca e l'esperienza sociale intende promuovere l'acquisizione di valori democratici e di solidarietà, la crescita della persona, il riconoscimento della dignità di ciascuno e il rispetto dell’ambiente. Essa realizza il diritto allo studio anche con il superamento delle situazioni di “Svantaggio”. L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile della vita scolastica e ad una valutazione trasparente e tempestiva volta a sviluppare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il suo rendimento. La scuola garantisce: la salubrità e la sicurezza degli ambienti; un' adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e assistenza psicologica; l’interazione con il territorio di cui fa parte. Essa, inoltre, basa il proprio progetto educativo sulle qualità delle relazioni insegnante-alunno e si pone come obiettivo lo sviluppo della personalità dei giovani promuovendo l'identità, il senso di responsabilità, l'autonomia individuale e la crescita culturale al fine dell' inserimento nella vita attiva. Infine, considera fondamentale la libertà di pensiero, di coscienza e di religione e ripudia ogni barriera ideologica, culturale e sociale. Art. 2 Lo studente ha diritto: DIRITTI ad una formazione culturale, che promuova e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; alla tutela della propria riservatezza; ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell’istituto; alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; alla libertà di apprendimento e ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola; 45 STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene; ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e ad un servizio educativo - didattico di qualità; alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche ai diversamente abili per svolgere le varie iniziative; ad un'adeguata strumentazione tecnologica. ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. DOVERI Lo studente ha il dovere: di frequentare regolarmente i corsi e assolvere gli impegni di studio; di comportarsi nei confronti del Capo d’istituto, del corpo docente, del personale e dei compagni con lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso; di rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti; di rispettare l’ambiente scolastico e utilizzare adeguatamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici. di mantenere un comportamento corretto e coerente nell’ esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri doveri ; di condividere la responsabilità di mantenere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. SANZIONI DISCIPLINARI L’art. 4 ( disciplina) individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, alle relative sanzioni e agli organi competenti ad irrogarle. Considerato che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: la responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della gradualità e della riparazione del danno; Allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire l’infrazione in attività in favore della comunità scolastica di ogni provvedimento disciplinare deve essere informata la famiglia. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI a. Ammonizione verbale da parte dell’insegnante e/o attività didattiche supplementari; b. Ammonizione scritta con presa visione dei genitori; c. Ammonizione sul registro di classe e libretto personale con presa visione genitori e controfirma del Dirigente; d. Convocazione dal Dirigente e ammonizione; riodo inferiore ai e. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni, da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare sul registro. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di quindici giorni sono sempre adottati dal Consiglio di classe. f. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. Tale sanzione è adottata se vengono commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana oppure se esiste una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. 46 STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE Nel suddetto caso la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria , un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione , alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica . g. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico . L’irrogazione di tale sanzione è prevista in situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana , oppure in atti di grave violenza. Non sono esperibili in questo caso interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. h. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Nei casi più gravi di quelli già indicati si può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Le sanzioni di cui ai punti f) g) h), sono irrogate dal Consiglio di Istituto. Art. 3 Impugnazioni Per quanto attiene all’impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari, le modifiche introdotte dal D.P.R n. .235 del 2007, sono finalizzate a garantire il diritto di difesa degli studenti e la snellezza e la rapidità del procedimento. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse ( genitori, studenti) , entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Disposizioni finali Dell’organizzazione, del regolamento e della Carta dei servizi è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione. 47 STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE