ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVEREDO IN PIANO
Comuni di Roveredo in Piano e San Quirino
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Direzione: Via A. Cojazzi, 1 - 33080 Roveredo in Piano (Pordenone)
N. tel.0434/94281 - Fax n. 0434/961891 – E-mail: [email protected]
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI- rif. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, con
integrazioni e modifiche del D.P.R. 21/11/2007,n.235 (Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria); L. 27 maggio 1991, n. 176 ( Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo).
Art. 1
LA VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
a) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio;
b) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, nel rispetto dei valori
democratici, promuove la crescita della persona e ne sviluppa le potenzialità di ciascuno;
c) La comunità scolastica educa alla consapevolezza, valorizza l'identità, la responsabilità e
l'autonomia individuale, persegue l'evoluzione culturale e l'inserimento nella vita attiva;
d) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, rispettando la diversità di tutte le persone che la compongono.
Art. 2
DIRITTI
Diritto ad una formazione, culturale e professionale, che rispetti e valorizzi l’identità degli studenti.
Diritto alla riservatezza e alla solidarietà.
Diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
Diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
Diritto alla libera espressione del proprio pensiero.
Diritto alla valutazione trasparente e tempestiva.
Diritto a migliorare il proprio rendimento scolastico attraverso l'avvio di un processo di autovalutazione,
l'attivazione di servizi di sostegno e di prevenzione al ritardo e allo svantaggio.
Diritto di scelta autonoma tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte
dalla scuola.
Diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari.
Diritto agli studenti stranieri del rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono.
Diritto a ricorrere a una sede istituzionale non di parte per ottenere il riconoscimento di eventuali diritti
non rispettati.
Diritto ad un ambiente di apprendimento salubre e sicuro, con adeguata strumentazione tecnologica,
per tutti gli studenti, anche con disabilità.
Art. 3
DOVERI
Gli studenti hanno:
− il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e di assolvere gli impegni di studio;
−
il dovere di rispettare i tempi delle consegne inerenti le attività di studio e organizzative
dell’istituto;
−
il dovere di rispettare il capo d’istituto, i docenti, tutto il personale della scuola e i loro compagni,
lo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
−
il dovere di rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento
d’istituto;
−
il dovere di avere cura dell'ambiente scolastico e di utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio della scuola che appartiene a
tutti;
−
il dovere di non immettere all’interno dell’istituto bevande alcoliche o sostanze dannose alla
salute nonché qualsiasi altro oggetto o elemento che possa comunque provocare danni a sè e
agli altri.
Art. 4
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RIFERITI AI DOVERI
− I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità;
− Nessuna infrazione disciplinare connessa a comportamento può influire sulla valutazione del
profitto;
− Le sanzioni non possono essere applicate alla libera espressione di opinioni correttamente
manifestate e non lesive dell’altrui personalità;
− Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni;
− Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in
favore della comunità scolastica.
− Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
adottati dal Consiglio di classe (entro i 15 gg.) e dal Consiglio di istituto (sospensione oltre i 15
gg., esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'esame di Stato conclusivo,
allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico).
− Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
− L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano
stati commessi atti di violenza grave o di elevato allarme sociale o vi sia pericolo per l'incolumità
delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato
ovvero al permanere della situazione di pericolo.
− Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (percorso di
recupero educativo)
− Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente, sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
− Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI O DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI
CORRETTIVI
S1. Richiamo/ammonizione verbale;
S2. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente;
S3. Ammonizione scritta sul diario/libretto dello studente;
S4. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario/libretto;
S5. Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul diario/libretto e
coinvolgimento della famiglia;
S6. Sequestro del materiale;
S7. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni;
S8. Risarcimento del danno;
S9. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni;
S10. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni;
S11. Esclusione dallo scrutinio finale;
S12. Non ammissione all'esame di stato conclusivo;
S13. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a
compiti di punizione per tutto un gruppo.
La sanzione può essere aggravata da un comportamento recidivante.
Art.6
SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE
Il singolo docente può intervenire per le sanzioni da S1 a S6.
II Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S9: viene convocato dal Dirigente Scolastico in
base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio (esclusi i
rappresentanti dei genitori). II Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni da S 10 a S 13; viene
convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.
La Commissione di esame infligge sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame.
Art.7
MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:
verbalmente per le sanzioni da S 1 a S6;
verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per le sanzioni da S7 a S13.
Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati
tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data
e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio
nell'esposizione delle proprie ragioni.
Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipano alla riunione, il Consiglio di
Classe o il Consiglio di istituto procedono basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico può
nominare un tutore che assolve alla funzione dei genitori ed assiste lo studente.
Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori, né dell'eventuale
tutore.
La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:
l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
Su proposta del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, va sempre offerta allo studente la
possibilità di convertire le sanzioni con attività in favore della comunità scolastica.
In caso di sanzione con sospensione viene data comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente
Scolastico; in essa deve essere specificata la motivazione, la data o il periodo a cui si riferisce il
provvedimento.
Art.8
CORRISPONDENZA MANCANZE - SANZIONI
Ritardi ripetuti da S1 a S5
Assenze o ritardi non giustificati, da S1 a S5
Mancanza ripetuta del materiale occorrente, da S1 a S5
Non rispetto delle consegne date per casa da, S 1 o S5
Non rispetto delle consegne date a scuola da S 1 a S4
Dimenticanza del libretto personale, da S1 a S4
Smarrimento o falsificazione del libretto personale, da S1 a S5
Introduzione a scuola di materiale non permesso, da S1 a S7
Introduzione di oggetti pericolosi, da S5 a S7, da S9 a S13
Mancato rispetto delle norme relative alla ricreazione e alla pausa mensa, da S1 a S5, S7,S9.
Giochi pericolosi, da S5 a S 10
Corse in bicicletta o moto nei cortili scolastici, da S1 a S10
Poca cura dell'aula, del corridoio, dei bagni o dei cortili*
Danni a libri della biblioteca*
Danni a materiali e strutture della scuola*
Azioni vandaliche*
Furti*
Danneggiamento del materiale dei compagni o della scuola*
Disturbo delle attività didattiche, da S1 a S5
Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri, da S1 a S13
Violenze psicologiche verso gli altri, da S7 a S13
Violenze fisiche verso gli altri, da S7 a S13
Reati e compromissione dell'incolumità delle persone, da S7 a S13.
*Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi
rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o
durante le ricreazioni.
La relazione mancanza-sanzione si aggrava per comportamenti recidivanti.
Art. 9
ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI
L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, da un docente e da due
genitori indicati dal Consiglio di Istituto.
Contro le sanzioni disciplinari, entro 15 gg. dalla comunicazione della irrogazione, è ammesso ricorso,
da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva (entro
10 giorni dalla notifica del ricorso).
L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
E' prevista la possibilità di ricorrere anche all'Organo di Garanzia regionale (in carica per due anni),
presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico.
l parere di quest'ultimo Organo è reso entro il termine perentorio di 30 gg.; in assenza di parere, sarà il
Direttore a prendere direttamente la decisione definitiva.
REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA
1.L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento,
2.L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la
presidenza, un docente e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto.
3.Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, in forma scritta, da parte dei genitori, o da parte di
chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
4.L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle
Studentesse e degli studenti,
5.La convocazione scritta dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di
volta in volta, il segretario verbalizzante, L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri
dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
6.Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, II membro,
impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per
iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
7.Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese.
Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente,
8.L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari entro i 10 gg. dalla notifica
del ricorso.
9.Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi
utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto
all'ordine del giorno,
10.L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
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schema di regolamento e sanzioni - organo garanzia