o
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.E. n. 29/2010
IL GIUDICE nELL'ESECUZIONE
letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 25.05.20] l;
preso atto dell'istanza di vendita formulata da] creditore procedente;
rilevato ehe custode del bene pignorato è il debitore;
rilevato che, ai sensi dell'art. 559, com ma 3, c.p.c., come introdotto e disciplinato dalle leggi
80/2005, 263/2005 e 51/2006, la sostituzione del custode deve essere disposta dal giudice
dell'esecuzione in caso di inosservanza degli obblighi sul medesimo incombenti;
considerato che, in tali ipotesi, la carenza di margini di discrezionalità valutativa in capo all'organo
giudicante legittima ]a surroga del debitore, quale custode giudiziario, anche ex offìcìo;
considerato che, nel caso di specie, il debitorc, originario custode del compcndio immobiliare
staggito, non ha provveduto, ex art!. 560 e 593 c.p.c., al deposito trimestrale del conto di gestione, in
tal modo contravvenendo ad un preciso dovere normativo;
ravvisata, alttesi, la necessità di provvedere, con estrema urgenza, soprattntto al fine di rendere
produttivo il compendio pignorato e di agevolame la liquidazione, ad attribuire i relativi poteri di
conservazione ed amministrazione a soggetto distinto dagli esecutati e ciò anche in considerazione
dello stato di abbandono dell'immobile, del disinteresse del debitore, unitamente alla valutazione
delle potenzialità produttive del bene;
ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni
della relazione dell'esperto, in ordine sia all'individuazione del compendio immobiliare che alla
stima del relativo valore di mercato;
ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come
novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 5112006, al prezzo base di curo 80.400,00 in relazione al
lotto I e di curo 423.900.00 in relazione al lotto 2, alla vendita coattiva dei seguenti beni:
lotto uno - "piena proprietà di porzione di caseggiato con superficie commerciale di 134 mq..
posta al secondo piano di un edificio di maggiore eonsistenza e costituita da ingresso, tre
camere. piccolo wc, piccolo ripostiglio e sottotetto, ubicato nel Comune di Soveria Mannelli,
C.so Garibaldi 202, censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 8, p.lla 600, sub. 3, vani 2
e foglio 8 p.lla 602, sub. 9, vani l;
lotto due - "piena proprietà di abitazione indipendente eon superficie commerciale di mq. 471.
posta su tre piani fuori terra oltre seminterrato e sottotett3, ubicata nel Comune di Soveria
Mannelli. C.so Garibaldi 275, ceosita nel NCEU al foglio 8, p.lla 991, sub. 1, sub. 2 e sub. 3;
rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di a'
successiva udienza per l'esame delle st~
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la vendita senza incanto, tìn d'ora la oollt
~iato,
quanto alla vendita sen?.a
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ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571, cOlnrna ], c.p.c., tranne
formulare offerte per l'acquisto personalmente o a meno di procuratore legale,
dell'art. 579, comma 3. c.p.c.
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mandato spccialc risultante da atto ubblico o scrittura rivata autenticata non essendQ
sufficientc l'ordinario mandj\to alle liti; nell'ipotesi di cui al. citato art. 579. comma 3. il
mandato s ciale risultante da atto ubblico o scrittura rivata autenticata dovrà essere
depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della ersona, da el1ettuarsi nel
termine di cui all'art. 583. COmll1aI. c.P.c.). presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contencnte, a pena di inefficacia, l'indicazione
del numcro di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo,
del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elcmento utile alla valutazione dell'offerta;
detta dichiarazione deve, altresi, recare le generalità dell'olTerente (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime
patrimoni aie fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicarc anche le
generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniugc in
regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di qucst'ultimo, ex art.
179, comma l, let!. t; cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della
medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell'offerente c, se
necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad
es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
r offerta, neJ caso di presentazione da partc di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia confonne;
in caso di.ctichiarazionc presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l'esclusiva tàcoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
non sarà DOssibile trasferire !'immobile.a so etto diverso da uello che sottoscrive l'otterta;
l'offerta è irrevocabile, salvo che; 1. il giudice ordini l'incanto; 2. siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta;
l'offerta non è efficace; l) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo
determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione,
a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane spa", in misura non
in eriore al decimo del re o da lui ro osio'
ali' oflerta, da depositarsi in busta chi usa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato
l'assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta valmo
annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente
provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per
l'esame delle ofterte; le buste saranno aperte all'udien711 fissata per l'esame delle offerte, alla
presenza degli onerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente o degli
offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l'applicazione delle previsioni di
cui all'art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di iù otterte valide. si rocederà a 'ara sulì'offerta
iù alta secondo il sistema delle schede o buste segrete. fatta salva l'applicazione cle!!,art,..5J3,
comma 2. C.P.c.;
in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione deJle offerte di acquisto può ~vvenire
anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico Odeposito su conto postale o bancario intestato
alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il "Monte dei
Paschi di Siena S.p.A." - filiale di Lamezia Tenne, di una somma pari ad 1m decimo del prezzo
che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel
rispetto della normativa, anche regolalnentare. concerncnte la sottoscrizionc, la trasmissione e la
ricezione dei documenti infimnatiei c tcietrasmessL di una dichiarazione contenente le
indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque
giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte
d'acquisto; tin d'ora si prevede che, quando l'of"
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tern1ine per il versamento del
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in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione
delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobifi acquistati;
è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche
prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
evidenziato, quanto all'eventualc, successiva vendita agli incanti, che:
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essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 80.400.00 in relazione al lotto I e di euro
423,900.00 in relazione al lotto 2;
le oftèrte in aumento, a pena di inammissibilìtà, non devono essere inferiori al 5%;
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ognuno, ai sensi dell' art. 579, comma I, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte
all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore
legale, anche a nonna dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il rocuratore le aIe dovrà in o ni easo.
essere munito di mandato s eciale risultante da atto ubblico o scrittura rivata autenticat'!... non
essenqo sufficiente l'ordinario mandato alle liti: nell'ip,otesi di cui al citato art. 579. comma 3, il
mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura
rivata autenticata dovrà essere
depositato contestualmente alla dichiarazion~ del nominativo dell~ persona, da eflèttuarsi nel
tcnnine di cui all'art. 583, comma L c.P.c.)
. ogni concofrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazionc, in
regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di Lg.e. della
procedura, il bene o il lotto cui !'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se
coniugato, regime patrimoniale JTa i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà
indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al tine di poter trastèrire ad entrambi, pro
quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un
coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest'ultimo, ex art. 179, comma I, lett. f, cod. civ., quella del coniugc non acquirente di cui al
secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso
visione della perizia di stima;
. l'istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;
. in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l'esclusiva facoltà di fonnulare eventuali otlerte in aumento;
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non sarà ossibile trasferire l'immobil~ a so etto diverso da
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ueJlo che sottoscrive l'isJanza;
all'istanza di partecipazione deve essere aJlegata copia di valido documento di identità del
concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
con l'istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento,
deve essere depositato assegno circolare non trastèribile, intestato alle "Poste Italiane s.p.a.",
tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in
ra ione di un decimo del re o ba.se d'asta;
all'esterno della busta vanno imnotatÌ, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e
la data dell'udienza fissata per la ve!1dita all'incanto;
le buste saranno apel1e all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui
compariziolle è necessaria ai tini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni
dell'art. 581 c.p.c.; la mancata p811ecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di
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procuratore speciale, senza documentato e giustiiicato motivo, comporterà l'incameramento di
1/10 della cauzione, chc, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell 'incanto,
ove l'olIerente, regolannente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza
di partecipazione, occorrerà comunquc apportare un rialzo minimo, ex art, 58 l, comma 2, per
conseguire l'aggiudicazione provvisoria;
a norma dell'art, 584 c,p,c" inlatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il tennine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il
prezzo oiferto non supera di J/5 quello raggiunto neII'incanto; l'aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento;
tali otìerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle lonne di cui all'art, 571 c,p,c"
prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione
all'incanto. In caso di prescntazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le prcvisioni
di cui all'art, 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a
nonna dell'art. 584, comma 3, c.p.c., l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a
carico degli oHerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della
cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli etIet1i dall'esecuzione;
in ogni caso, le spese dcl traslerimento cedono a carico dell'aggiudieatario, cni restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione
delle lìmnalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche
prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; I"elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lan1ezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
FISSA IN RELAZIONE AI,LA VENDITA SENZA INCANTO
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per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Irrunobiliari delle otìerte di acquisto,
ex art, 571 c.p.c" del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione
dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del!!iorno 11.10.201 l, con le modalità e per il
prezzo base di eui sopra;
per l'esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle
medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c,p,e., l'udienza del
12.10.2011, ore 9_,0 55,;
FISSA NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO
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per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di
partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e
meglio descritto nclla relazione dcll'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine tino alle ore 13.00 del!!iorno
25.10.2011, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra;
per il giorno 26.10.2011, ore 9,30 e se!!!!" la vendita ai pubblici incanti del compendio
immobiliare sopra indìcato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
STABILISCE ALTRESÌ CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDlZIOi'll
SIA UALORA VI SI FACCIA LUOGO SEl'-iz'4.INCANTO, SIA OUALORA VI SI
FACCIA LUOGO CON INCANTO:
-pago
4dì 7
I,
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gli immobili vengono posti in vendita' nello stato di !àtto e di diritto in cui si trovano, cosi come
identi!ìcati, descritti e valutati dal!' esperto neJla relazione, con ogni eventuale servitÙ attiva e
passiva inerente e quote condominiali rclative:
la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura nOn potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata nOn è soggetta al1e
nonne concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun
motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o ditli:mnità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero
derivanti dal1a eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese
condominiali dell'arulo in corso c dell'anno precedente non pagate dal debitore per qualsiasi
motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, nOn potranno
dar luogo ad alcun risarcimento, indelmità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la
cauzione di cui sopra) entro un tennine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione
su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e reeante il numero deJla
presente procedura eseeutiva (qualora il procedimento si fondi su credito iundiario e
l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno
circolare sarà sostituito, ex art. 4], eomma 4, D.Lgs. l seUembre 1993, n. 385, il pagamento
diretto alla banea creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con
collocazione privilegiata, entro lo stesso tennine e detratto Un accantonamento per spese nella
misura cheo sarà indicata dal g.e.); in maneanza, si provvederà a dichiarare la decadenza
dall'aggiudicazione, a nonna deJl"art. 587 c.p.c.;
soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati eerti!ìeati
eatastali e di aggiornati eerti!ìeati relativi alle iserizioni e trascrizioni ellettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento, da etlèttuarsi contestualmente a quel10 del1a
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso il
decreto di trasièrimento, ai sensi dell'art. 586 e.p.c.;
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-
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DISPONE
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UANTO ALLA PUBBLICITÀ
su impulso del proeedente,
deH'Uffieio;
sia predisposto
IN FliNZIONE
l'avviso
DELLA VENDITA
di vendita,
CHE:
da pubblicare
aH'albo
a cura, risehio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. eiv.) del medesimo soggetto, sia data
pubblieid:
La Cancelleria
mantenà
riservate
le notizie
sull'identità
degJi
offerenti
fino al!'udienza
di esame
delle
offerte
di acquisto
o
alresperimento degli incanti.
:::
Iltesto vigente della i10rma di riferimento per la pubblicità (art. 490 C,p. c.} è il seguente:
Artiw!o
490 (Pubblicità
degli avvisi)
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti ì dati, che possono interessare il
pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25,000 eura, e di beni immobili, lo stessa awiso,
unitamente
a copia dell'ordinanza
del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi delJ'articolo
173-bis delle disposìzionf
di
attuazione
del presente
codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacìnque
giorni prima del termine per la
presentazione
delle offerte
della data dell'incanto Pì
° rawiso sia inserito almeno quarantacinque
Il giudice dispone inoltre che
giorni prima del termine per la presentazione
deUe offerte o
della data dell'incanto
una o più volte sui quotidiani di informazione
10caH aventi maggiore diffusione neUa zona interessata
0, quando
opportuno,
sui quotidiani di informazione
nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme deUa pubblicità commerciale,
La
divulgazione
dey!i avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione
deve intendersi complementare
e non alternativa 121,Sono
equiparati ai quotidiani. i giornali di informazione !ocale, muitisettimanaH o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori deHa
comunicazione (ROe) e aventi caratterìstiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella
zona interessata' 13\.NeU'awiso è omessa l'indicazione del debitore (4,.
(1) Il secondo comma è stato cosf sostituito daJf'articoto 2, CQ. 3, teft e). n. 4. r , delD.L. 14.3.05 n. 35. conv. con modo in L. 14.5.05 n.
80; la fonnulazione
originaria prevedeva
la pubblicazione
sui F.AL., ma questo era stato soppresso
dall'articofo 31 L 24.11.00 n. 340, if
cui co. 4 prevedeva la necessità di un regolamento per J'individuazione dei mezzi di pubblicità sostitutivi, da emanarsi entro i 120 gg.
d~(i'~ntn;/~
In VlgGl"C d~lf~ ~eggf1 (~çIOO ~nlrQ 1"8.0.01): ma de~o regolamento non è slalo mal6manalo
- pago 5 di 7
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in ol!ni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, eseluse le note, su di un quotidiano
di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno
quarantacinq1Je giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto:
in ol!ni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista
periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto;
in ol!ni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, eseluse le note, e della relazione di
stima dell'esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell'ill"\. 173 ter disp. att. C.P.c. e di cui
è data notizia in Cancelleri'!, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell 'incanto;
il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove
lo ritenga opportuno:
a sue spese (rimborsabili ex mi. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da eHettuarsi nei
Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;
a sue spese (rimborsabili ex ati. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo
prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del tennine per la presentazione
delle offerte o della data dell'incanto;
la pubblicità muraria e l'ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d'ora non necessarie ai
fini dell' esperibilità della vendita;
della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno
dieci giorni prima delle vcndite sia fatto carieo al creditore procedente o surrogante;
n
AVVERTE
fin d'ora le parti che, ove all'udienza
per qualunque motivo, si riserva di
r atiicolo 591 cod. proc. civ., senza
sentendo le patii e provvedendo
fissazione di una nuova vendita;
fissata per la celebrazione dell'incanto, questo non abbia luogo
applicare immediatamente "- e cioè a quella stessa udienza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto
sulla disposizione dell'amministrazione
giudiziaria o sulla
ONERA
il creditore procedente di notificare entro il 31.07.201 I la presente ordinanza ai credi tori di cu]
aWati. 498 che non sono comparsi:
NOMINA
qualc custode giudiziario l'avv. Cinzia Mascaro, ebe convoca, ai fini del conferimento dell'inearico,
per il 30.05.2011, ore 12.30;
ORDINA
al debitorc di presentare il conto di gestione, ex ati!. 560 e 593 c.p.c., a fàr data dal pign()r~mento,
entro e non oltre il 30.06.20 I L con espresso avviso cbe, in caso di inottemperanza, l'omissione sarà
(2) /I terzo comma è stato così sostituito dalralticolo 52, eo. 76, della L 28,12.01
(3) Periodo introdotto dall'articolo 80, CO. 4o, della L 27.1202 n. 289.
(4) Parole aggiunte dall'articolo 174. eD. 9, D. Lgs. 20-6.03 n 196.
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n 448
valutata ai lini dell'eventuale
configurabili nella fattispecie.
Lamezia Tenne, 25.05.201 ]
trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica
Il Giudice delI'esecuzione
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