o TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. n. 29/2010 IL GIUDICE nELL'ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 25.05.20] l; preso atto dell'istanza di vendita formulata da] creditore procedente; rilevato ehe custode del bene pignorato è il debitore; rilevato che, ai sensi dell'art. 559, com ma 3, c.p.c., come introdotto e disciplinato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, la sostituzione del custode deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione in caso di inosservanza degli obblighi sul medesimo incombenti; considerato che, in tali ipotesi, la carenza di margini di discrezionalità valutativa in capo all'organo giudicante legittima ]a surroga del debitore, quale custode giudiziario, anche ex offìcìo; considerato che, nel caso di specie, il debitorc, originario custode del compcndio immobiliare staggito, non ha provveduto, ex art!. 560 e 593 c.p.c., al deposito trimestrale del conto di gestione, in tal modo contravvenendo ad un preciso dovere normativo; ravvisata, alttesi, la necessità di provvedere, con estrema urgenza, soprattntto al fine di rendere produttivo il compendio pignorato e di agevolame la liquidazione, ad attribuire i relativi poteri di conservazione ed amministrazione a soggetto distinto dagli esecutati e ciò anche in considerazione dello stato di abbandono dell'immobile, del disinteresse del debitore, unitamente alla valutazione delle potenzialità produttive del bene; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell'esperto, in ordine sia all'individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 5112006, al prezzo base di curo 80.400,00 in relazione al lotto I e di curo 423.900.00 in relazione al lotto 2, alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto uno - "piena proprietà di porzione di caseggiato con superficie commerciale di 134 mq.. posta al secondo piano di un edificio di maggiore eonsistenza e costituita da ingresso, tre camere. piccolo wc, piccolo ripostiglio e sottotetto, ubicato nel Comune di Soveria Mannelli, C.so Garibaldi 202, censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 8, p.lla 600, sub. 3, vani 2 e foglio 8 p.lla 602, sub. 9, vani l; lotto due - "piena proprietà di abitazione indipendente eon superficie commerciale di mq. 471. posta su tre piani fuori terra oltre seminterrato e sottotett3, ubicata nel Comune di Soveria Mannelli. C.so Garibaldi 275, ceosita nel NCEU al foglio 8, p.lla 991, sub. 1, sub. 2 e sub. 3; rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di a' successiva udienza per l'esame delle st~ . la vendita senza incanto, tìn d'ora la oollt ~iato, quanto alla vendita sen?.a . ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571, cOlnrna ], c.p.c., tranne formulare offerte per l'acquisto personalmente o a meno di procuratore legale, dell'art. 579, comma 3. c.p.c. - pag. 1 di 7 . . . .. . . . mandato spccialc risultante da atto ubblico o scrittura rivata autenticata non essendQ sufficientc l'ordinario mandj\to alle liti; nell'ipotesi di cui al. citato art. 579. comma 3. il mandato s ciale risultante da atto ubblico o scrittura rivata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della ersona, da el1ettuarsi nel termine di cui all'art. 583. COmll1aI. c.P.c.). presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contencnte, a pena di inefficacia, l'indicazione del numcro di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elcmento utile alla valutazione dell'offerta; detta dichiarazione deve, altresi, recare le generalità dell'olTerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoni aie fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicarc anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniugc in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di qucst'ultimo, ex art. 179, comma l, let!. t; cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell'offerente c, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); r offerta, neJ caso di presentazione da partc di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia confonne; in caso di.ctichiarazionc presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva tàcoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà DOssibile trasferire !'immobile.a so etto diverso da uello che sottoscrive l'otterta; l'offerta è irrevocabile, salvo che; 1. il giudice ordini l'incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; l'offerta non è efficace; l) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane spa", in misura non in eriore al decimo del re o da lui ro osio' ali' oflerta, da depositarsi in busta chi usa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l'assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta valmo annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle ofterte; le buste saranno aperte all'udien711 fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli onerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente o degli offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di iù otterte valide. si rocederà a 'ara sulì'offerta iù alta secondo il sistema delle schede o buste segrete. fatta salva l'applicazione cle!!,art,..5J3, comma 2. C.P.c.; in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione deJle offerte di acquisto può ~vvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico Odeposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - filiale di Lamezia Tenne, di una somma pari ad 1m decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolalnentare. concerncnte la sottoscrizionc, la trasmissione e la ricezione dei documenti infimnatiei c tcietrasmessL di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; tin d'ora si prevede che, quando l'of" . tern1ine per il versamento del j 0/ -pag'2di7 . . in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobifi acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; evidenziato, quanto all'eventualc, successiva vendita agli incanti, che: . essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 80.400.00 in relazione al lotto I e di euro 423,900.00 in relazione al lotto 2; le oftèrte in aumento, a pena di inammissibilìtà, non devono essere inferiori al 5%; . ognuno, ai sensi dell' art. 579, comma I, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a nonna dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il rocuratore le aIe dovrà in o ni easo. essere munito di mandato s eciale risultante da atto ubblico o scrittura rivata autenticat'!... non essenqo sufficiente l'ordinario mandato alle liti: nell'ip,otesi di cui al citato art. 579. comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura rivata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazion~ del nominativo dell~ persona, da eflèttuarsi nel tcnnine di cui all'art. 583, comma L c.P.c.) . ogni concofrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazionc, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di Lg.e. della procedura, il bene o il lotto cui !'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale JTa i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al tine di poter trastèrire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma I, lett. f, cod. civ., quella del coniugc non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; . l'istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; . in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di fonnulare eventuali otlerte in aumento; . . . . . . non sarà ossibile trasferire l'immobil~ a so etto diverso da . ueJlo che sottoscrive l'isJanza; all'istanza di partecipazione deve essere aJlegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l'istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trastèribile, intestato alle "Poste Italiane s.p.a.", tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ra ione di un decimo del re o ba.se d'asta; all'esterno della busta vanno imnotatÌ, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la ve!1dita all'incanto; le buste saranno apel1e all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui compariziolle è necessaria ai tini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c.; la mancata p811ecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di -. pag. 3 di 7 · . · · procuratore speciale, senza documentato e giustiiicato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, chc, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell 'incanto, ove l'olIerente, regolannente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunquc apportare un rialzo minimo, ex art, 58 l, comma 2, per conseguire l'aggiudicazione provvisoria; a norma dell'art, 584 c,p,c" inlatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il tennine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo oiferto non supera di J/5 quello raggiunto neII'incanto; l'aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali otìerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle lonne di cui all'art, 571 c,p,c" prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all'incanto. In caso di prescntazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le prcvisioni di cui all'art, 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a nonna dell'art. 584, comma 3, c.p.c., l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli oHerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli etIet1i dall'esecuzione; in ogni caso, le spese dcl traslerimento cedono a carico dell'aggiudieatario, cni restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle lìmnalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; I"elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lan1ezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA IN RELAZIONE AI,LA VENDITA SENZA INCANTO . . per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Irrunobiliari delle otìerte di acquisto, ex art, 571 c.p.c" del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del!!iorno 11.10.201 l, con le modalità e per il prezzo base di eui sopra; per l'esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c,p,e., l'udienza del 12.10.2011, ore 9_,0 55,; FISSA NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO . . per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nclla relazione dcll'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine tino alle ore 13.00 del!!iorno 25.10.2011, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; per il giorno 26.10.2011, ore 9,30 e se!!!!" la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indìcato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE ALTRESÌ CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDlZIOi'll SIA UALORA VI SI FACCIA LUOGO SEl'-iz'4.INCANTO, SIA OUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: -pago 4dì 7 I, . gli immobili vengono posti in vendita' nello stato di !àtto e di diritto in cui si trovano, cosi come identi!ìcati, descritti e valutati dal!' esperto neJla relazione, con ogni eventuale servitÙ attiva e passiva inerente e quote condominiali rclative: la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura nOn potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata nOn è soggetta al1e nonne concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o ditli:mnità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dal1a eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'arulo in corso c dell'anno precedente non pagate dal debitore per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, nOn potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indelmità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un tennine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e reeante il numero deJla presente procedura eseeutiva (qualora il procedimento si fondi su credito iundiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 4], eomma 4, D.Lgs. l seUembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banea creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso tennine e detratto Un accantonamento per spese nella misura cheo sarà indicata dal g.e.); in maneanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, a nonna deJl"art. 587 c.p.c.; soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati eerti!ìeati eatastali e di aggiornati eerti!ìeati relativi alle iserizioni e trascrizioni ellettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da etlèttuarsi contestualmente a quel10 del1a differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso il decreto di trasièrimento, ai sensi dell'art. 586 e.p.c.; . - . · DISPONE . . UANTO ALLA PUBBLICITÀ su impulso del proeedente, deH'Uffieio; sia predisposto IN FliNZIONE l'avviso DELLA VENDITA di vendita, CHE: da pubblicare aH'albo a cura, risehio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. eiv.) del medesimo soggetto, sia data pubblieid: La Cancelleria mantenà riservate le notizie sull'identità degJi offerenti fino al!'udienza di esame delle offerte di acquisto o alresperimento degli incanti. ::: Iltesto vigente della i10rma di riferimento per la pubblicità (art. 490 C,p. c.} è il seguente: Artiw!o 490 (Pubblicità degli avvisi) Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti ì dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25,000 eura, e di beni immobili, lo stessa awiso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi delJ'articolo 173-bis delle disposìzionf di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacìnque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte della data dell'incanto Pì ° rawiso sia inserito almeno quarantacinque Il giudice dispone inoltre che giorni prima del termine per la presentazione deUe offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazione 10caH aventi maggiore diffusione neUa zona interessata 0, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme deUa pubblicità commerciale, La divulgazione dey!i avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa 121,Sono equiparati ai quotidiani. i giornali di informazione !ocale, muitisettimanaH o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori deHa comunicazione (ROe) e aventi caratterìstiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata' 13\.NeU'awiso è omessa l'indicazione del debitore (4,. (1) Il secondo comma è stato cosf sostituito daJf'articoto 2, CQ. 3, teft e). n. 4. r , delD.L. 14.3.05 n. 35. conv. con modo in L. 14.5.05 n. 80; la fonnulazione originaria prevedeva la pubblicazione sui F.AL., ma questo era stato soppresso dall'articofo 31 L 24.11.00 n. 340, if cui co. 4 prevedeva la necessità di un regolamento per J'individuazione dei mezzi di pubblicità sostitutivi, da emanarsi entro i 120 gg. d~(i'~ntn;/~ In VlgGl"C d~lf~ ~eggf1 (~çIOO ~nlrQ 1"8.0.01): ma de~o regolamento non è slalo mal6manalo - pago 5 di 7 . . . in ol!ni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, eseluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinq1Je giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto: in ol!ni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; in ol!ni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, eseluse le note, e della relazione di stima dell'esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell'ill"\. 173 ter disp. att. C.P.c. e di cui è data notizia in Cancelleri'!, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell 'incanto; il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: a sue spese (rimborsabili ex mi. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da eHettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; a sue spese (rimborsabili ex ati. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del tennine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; la pubblicità muraria e l'ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d'ora non necessarie ai fini dell' esperibilità della vendita; della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vcndite sia fatto carieo al creditore procedente o surrogante; n AVVERTE fin d'ora le parti che, ove all'udienza per qualunque motivo, si riserva di r atiicolo 591 cod. proc. civ., senza sentendo le patii e provvedendo fissazione di una nuova vendita; fissata per la celebrazione dell'incanto, questo non abbia luogo applicare immediatamente "- e cioè a quella stessa udienza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sulla disposizione dell'amministrazione giudiziaria o sulla ONERA il creditore procedente di notificare entro il 31.07.201 I la presente ordinanza ai credi tori di cu] aWati. 498 che non sono comparsi: NOMINA qualc custode giudiziario l'avv. Cinzia Mascaro, ebe convoca, ai fini del conferimento dell'inearico, per il 30.05.2011, ore 12.30; ORDINA al debitorc di presentare il conto di gestione, ex ati!. 560 e 593 c.p.c., a fàr data dal pign()r~mento, entro e non oltre il 30.06.20 I L con espresso avviso cbe, in caso di inottemperanza, l'omissione sarà (2) /I terzo comma è stato così sostituito dalralticolo 52, eo. 76, della L 28,12.01 (3) Periodo introdotto dall'articolo 80, CO. 4o, della L 27.1202 n. 289. (4) Parole aggiunte dall'articolo 174. eD. 9, D. Lgs. 20-6.03 n 196. -pago 6di 7 n 448 valutata ai lini dell'eventuale configurabili nella fattispecie. Lamezia Tenne, 25.05.201 ] trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica Il Giudice delI'esecuzione dotLssa Adde Foresta Ùf} f~ì ,'-"""",. i ,.{__'.''L~~.., ..,, ~. .. . ~ pago 7 di 7 ~'- 'c -. per i reati