COMUNE DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza Cod. Fisc. 00244950242 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Ufficio Casa DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 559 del 22.07.2015 APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IN ALLOGGIO ERP VIA CAVOUR 20 INT. 2 AM/gc IL DIRIGENTE VISTA la Legge Regionale n. 10/96, e successive modifiche ed integrazioni, relativa agli adempimenti per l’assegnazione degli alloggi popolari ed alla loro gestione; PRESO ATTO della graduatoria definitiva relativa al Bando ERP 2013, come approvata dalla Commissione Provinciale Alloggi di Vicenza, ratificata con Delibera di Giunta Comunale n. 358 del 22.12.2014 immediatamente esecutiva; VISTA la disponibilità di un alloggio di ERP di proprietà comunale, ubicato al piano Terra in Via C. Cavour n. 20 int. 2, ad Arzignano, della superficie utile di 34,17 mq e identificato catastalmente al foglio 2 mapp. 310 sub 5, che sulla base dei parametri relativi alla superficie utile dell’art. 9 comma 3° della legge regionale risponde ad una soluzione ottimale al fine della razionalizzazione all’uso del patrimonio pubblico di edilizia residenziale pubblica (ERP) idoneo per un nucleo familiare composto da due persone; VISTA l’Ordinanza assegnazione alloggio ERP del 04.06.2015 prot. 18777, con la quale si assegna l’alloggio di proprietà comunale ubicato in Via Cavour 20 int 2 in questo Comune al Sig. C S; VISTA la scheda per la determinazione del canone di locazione presentata dall’Ater con nostro prot. 20293 del 17.06.2015; RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del presente contratto di locazione alloggio ERP di proprietà comunale con decorrenza dal 01.08.2015; VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; DETERMINA 1) di approvare il contratto allegato alla presente determinazione per l’alloggio di proprietà comunale ubicato in Via Cavour 20 int. 2 e locato al nucleo famigliare del Sig. C S; 2) di incaricare il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, dei conseguenti adempimenti amministrativi per la stipula del contratto e dei relativi impegni di spesa; 3) di dare atto che le spese per la registrazione del suddetto contratto ammonta alla somma totale di € 131,00 trova idonea copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2015 come segue: Importo € 65,50 Missione Progr. Titolo Macro Aggreg. 08 02 1 03 € 65,50 € 65,50 99 01 7 02 bilancio Scadenza capitolo Codice conto impegno Obblig. finanziario V liv. 2015 2015 08021303 U.103.02.09.008 2015 2015 99017206 U.07.02.05.01.01 2015 2015 92050001 4) di dare atto che gli obblighi di informazione previsti sono assolti con la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all’albo on line dell’Ente, del presente provvedimento. Si precisa che la somma suindicata sarà anticipata per intero dall’Economo Comunale e la parte a carico dell’intestatario sarà rimborsata successivamente dallo stesso. Arzignano, lì IL DIRIGENTE Settore Gestione del Territorio Arch. Alessandro Mascarello Visto del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria impegno n. Lì, Il Responsabile Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Maule Pubblicazione Comune dal all’Albo ___ Pretorio per Consecutivi. Il Messo Comunale 15 del gg. Visto del Segretario Generale il ___ Dott.ssa Di Cindio Stefania Esecutiva il _______ Il Dirigente Arch. Alessandro Mascarello _________________________ _______________________ COMUNE DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza N. ______ REP. ______ CONTRATTO DI LOCAZIONE L’anno 2015, oggi del mese di , nella Sede del Comune di Arzignano. TRA Il Comune di Arzignano, codice fiscale 00244950242, rappresentato dall’Arch. Alessandro Mascarello, Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Arzignano, nato a Montecchio Maggiore, il 14/03/1972, domiciliato presso la Sede Comunale, che interviene e agisce in qualità di proprietario dell’appartamento sito in VIA CAVOUR, 20/2 al piano Terra catastalmente identificato nel Comune di Arzignano al foglio 2 mappale 310 sub 5 conformemente all’Ordinanza di Assegnazione Prot. n. 18777 del 04.06.2015, di seguito denominato locatore. E Il Sig. C S, nato ad xxx il xxx, codice fiscale xxxxx, residente nel Comune di Arzignano, di seguito denominato conduttore e identificato mediante Carta d’Identità n. xxx emessa dall’incaricato del sindaco in data xxx, che accetta l’appartamento ubicato in Arzignano, VIA CAVOUR, 20/2 piano Terra, con superficie convenzionale di mq. 40,16, composto di n. 2 vani, oltre cucina e servizi, non ammobiliato, per sé e la sua famiglia composta dallo stesso e dal fratello. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE: alloggio avente le caratteristiche e i requisiti di “alloggio sociale” come definito dagli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 22.04.2008 di proprietà Comune di Arzignano, con riscaldamento autonomo. COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: a) estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: Foglio 2 Mapp. 310 sub 5 b) codice fiscale del locatore 00244950242 La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti: 1) OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE L’Arch. Alessandro Mascarello, conformemente all’Ordinanza di Assegnazione n. 18777 del 04.06.2015, concede in locazione al Sig. C S, che accetta, l’alloggio sito nel Comune di Arzignano in VIA CAVOUR, 20/2 contraddistinto N.C.E.U. al Foglio 2 mappale n. 310, costituito da n. 2 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 33,47 e per una superficie convenzionale di mq. 40,16. I locali sono assegnati ad uso esclusivo di abitazione dell’assegnatario e dei familiari con lui conviventi al momento dell’assegnazione o subentrati ai sensi del successivo art. 3. A tutti gli effetti l’assegnatario dichiara che la sua famiglia è composta così come risulta dal certificato di famiglia. Alla firma del presente contratto l’assegnatario dichiara di aver ricevuto copia dell’attestato di certificazione energetica dell’alloggio in locazione con attribuzione della classe energetica globale in classe “F”. 2) OCCUPAZIONE DELL’ALLOGGIO E DURATA DELLA LOCAZIONE L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro 30 giorni dalla data della sua effettiva consegna, pena la decadenza dall’assegnazione ai sensi dell’art. 27 lett. e) della L.R. 02.04.1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente contratto ha decorrenza dal 01.08.2015 ed è a tempo indeterminato salvo che si verifichino le ipotesi di decadenza, annullamento o di risoluzioni del contratto stesso ai sensi della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni. L’assegnatario può recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, dandone avviso al Comune con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 3) DISCIPLINA DEI SUBENTRI, DEGLI AMPLIAMENTI DEL NUCLEO FAMILIARE E DELL’OSPITALITA’ TEMPORANEA I subentri, gli ampliamenti e le ospitalità temporanee del nucleo familiare dell’assegnatario sono disciplinati dagli artt. 12-13-14 della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni. 4) MOBILITA’ L’assegnatario potrà essere trasferito, anche su sua richiesta in altro alloggio con le modalità di cui agli artt. 15-16-17 della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni. 5) ANNULLAMENTO Qualora l’assegnatario abbia conseguito l’assegnazione dell’alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell’assegnazione o sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, sarà disposto l’annullamento dell’assegnazione secondo quanto previsto dall’art. 26 della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni. L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. 6) DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE La decadenza dell’assegnazione dell’alloggio, dichiarata a norma dell’art. 27 della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni, comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione, qualora l’assegnatario: a) Abbia ceduto in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d’uso; b) Non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato salva autorizzazione dell’Ente giustificata da gravi motivi; c) Abbia adibito l’alloggio ad attività illecite; d) Abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione, di cui all’art. 2 della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni, e) Non abbia osservato gli adempimenti previsti ai commi 7 e 8 dell’art. 10 della L.R. 10/96; f) Sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del presente contratto, del regolamento condominiale, del regolamento dell’autogestione; g) Abbia una morosità nel pagamento dei canoni, spese di autogestione e oneri accessori superiori a 4 mesi salvo quanto previsto dall’art. 22 della L.R. 10/96. Sono comunque fatte salve le norme di cui agli artt. 657 e seguenti del C.P.C. nonché quelle relativa all’art. 32 del R.D. 1165/38; h) Abbia superato il limite di reddito di cui all’art.28 della medesima legge regionale; i) Non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini di legge. 7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La risoluzione del contratto si verifica di diritto qualora l’assegnatario: a) apporti modificazioni sostanziali all’alloggio ed alle pertinenze, tali da pregiudicare la normale utilizzazione del Comune, fatto salvo il risarcimento del danno; b) incorra nelle particolari violazioni degli artt. 5 e 6 del presente contratto. 8) CANONE DI LOCAZIONE - MODALITA’ DI PAGAMENTO Canone di locazione: Il canone di locazione relativo all’alloggio oggetto del presente contratto è determinato dal capo IV della L.R. del Veneto n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni. L’importo effettivamente dovuto dall’assegnatario per l’anno in corso è fissato in Euro 56,02 mensili ed è soggetto a variazioni annuali in funzione del variare del reddito complessivo del proprio nucleo familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente. Modalità di pagamento: Il canone di locazione dovuto dall’assegnatario dovrà essere corrisposto in rate mensili entro i primi 10 giorni del mese di riferimento, nella misura e modalità determinate dall’ATER, Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza, come previsto da apposita convenzione stipulata tra il Comune di Arzignano e l’Ater stesso, e ciò anche per addebito di eventuali conguagli sia di canone che di spesa di competenza. L’Assegnatario accetta di uniformarsi al sistema di riscossione fissato dal Comune e/o dall’ATER di Vicenza e alle eventuali modifiche che potranno essere successivamente introdotte in esecuzione del presente contratto. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, l’assegnatario dichiara di aver versato Il deposito cauzionale, corrispondente a due mensilità dell’attuale canone convenzionato di locazione dell’alloggio, calcolato da ATER con l’equo canone, ed è pari a Euro 235,44 (importo versato con bolletta n. XXXX del xxxx), che sarà restituito al termine del contratto di locazione. Da tale deposito, che le parti convengono essere infruttifero, il Comune al termine della locazione, è espressamente autorizzato a ritenere all’atto della restituzione dell’alloggio: a) L’ammontare di ogni eventuale credito nei confronti dell’assegnatario; b) L’ammontare dei danni apportati all’alloggio, al fabbricato ed alle pertinenze per propria colpa, incuria od altro. Dette trattenute si intendono senza pregiudizio dei maggiori obblighi incombenti all’assegnatario o delle maggiori spese che lo stesso è sempre tenuto a rimborsare all’ente. L’assegnatario non potrà mai scontare alcuna mensilità di canone dalla cauzione, così anticipata. 9) SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE Sono a carico dell’assegnatario le spese e le imposte che troveranno origine dal presente contratto, secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente nonché quelle per eventuali innovazioni di esso, anche se tacite. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto o dai regolamenti prima citati, le parti fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica . 10) OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO Sono a carico dell’assegnatario le riparazioni di piccola manutenzione di cui all’art. 1576 del C.C.. L’assegnatario non può apportare alcuna modifica all’alloggio o alle parti comuni salvo diversa autorizzazione del Comune o dell’Ente gestore designato e comunque in nessun caso l’assegnatario avrà diritto di pretendere alcunché a titolo di rimborso, rinunciando espressamente sin d’ora al disposto dell’art. 1592 C.C.. E’ fatta salva ogni diversa pattuizione con il Comune. Qualora in assenza, anche temporanea dell’Assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite senza creare danno a cose o terzi, il Comune è espressamente autorizzato a far aprire l’alloggio e a provvedere a far eseguire le opere necessarie, il cui onere, qualora esse rientrino fra quelle poste a carico dell’Assegnatario, saranno allo stesso addebitate. L’assegnatario è tenuto al risarcimento di qualunque danno arrecato da cose e persone, sia all’alloggio che alle parti comuni, per causa a lui imputabile. L’assegnatario deve provvedere alla più scrupolosa pulizia dei vani scala o spazi comuni (sottoscala, pianerottoli, ingressi, scantinati, passaggi, zona di rispetto attorno alla casa) secondo un turno da stabilirsi mediante accordi tra gli abitanti di ciascuna scala. 11) MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DEI SERVIZI PRESTATI In caso di mancato pagamento totale o parziale entro i primi 10 giorni del mese di riferimento del canone di locazione, l’assegnatario è tenuto al pagamento nei confronti dell’Ente gestore designato degli interessi di mora in misura pari al tasso legale. Per morosità superiore ai 4 mesi il Comune applica l’art. 22 della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque fatte salve le norme di cui agli artt. 657 e seguenti del C.P.C. nonché quelle relativa all’art. 32 del R.D. 1165/38. 12) CONSEGNA DEI LOCALI E RESPONSABILITA’ DEI CONTRAENTI L’assegnatario dichiara di aver accettato i locali proposti prima della stipulazione del presente contratto. Si conviene espressamente che il Comune resta esonerato da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero provenire alle persone, all’alloggio o allo stabile da fatti omissioni o colpe di altri assegnatari e di terzi in genere. L’assegnatario risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, visitatori, sia all’alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze. I miglioramenti e le addizioni eseguiti nei locali dall’assegnatario, anche se autorizzati, resteranno al termine del rapporto di locazione di proprietà dell’Ente gestore designato, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso e ciò quando non sia altrimenti convenuto. E’ in ogni caso riservato il diritto al Comune di pretendere la restituzione dell’alloggio assegnato nello stato di buona manutenzione in cui fu consegnato all’assegnatario. 13) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO L’alloggio è dotato di impianto di riscaldamento autonomo, è fatto carico all’assegnatario di assicurare la gestione e la manutenzione dell’impianto medesimo, tenendo aggiornato il libretto di impianto secondo gli obblighi previsti dal D.P.R. 74/2013, in merito alla manutenzione e controllo dell’efficienza energetica dell’impianto termico, escludendo comunque ogni responsabilità del Comune per le conseguenze dannose che derivassero dall’uso dell’impianto stesso; in caso di risoluzione del contratto l’impianto viene considerato come infisso e nessuna parte di esso potrà essere asportata. E’ fatto tassativo divieto all’assegnatario di installare nell’alloggio apparecchi a gas illuminanti o combustibile gassificato, quali stufe, scaldabagno, scaldaacqua e simili, senza la preventiva autorizzazione del Comune. In base al D.P.R. 16.-4.2013, n. 74 le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione. Al termine dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante di consegnare o restituire al Comune o al subentrante il libretto di impianto. 14) ELEZIONE DI DOMICILIO Agli effetti dell’esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente domicilio: il Comune nella propria Sede e l’assegnatario nell’alloggio assegnatogli. 15) NORME FINALI Sono a carico dell’assegnatario le spese relative al presente contratto, mentre le spese di registrazione sono ripartite fra le parti, secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Letto, confermato e sottoscritto. IL COMUNE DI ARZIGNANO L’ASSEGNATARIO