N.19
2010
10 maggio
La rivista si compone di 51 pagine
APPUNTI DI LAVORO
Le novità della settimana
La redazione
Il lavoro in Gazzetta
La redazione
Le Rassegna Settimanale
La redazione
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Prestazioni economiche di maternità. Nuove precisazioni da parte dell’Inps
Romina De Bellis
DENTRO AI CONTRATTI
Apprendistato professionalizzante. La formazione aziendale nel terziario e nel
turismo
Grazia Piccoli e Laura Braggio
RINNOVI CONTRATTUALI
Edili Cooperative. Accordo per il rinnovo del Ccnl 26 aprile 2010 - Sintesi
Laura Braggio
INSERTI – I CONTRATTI COLLETTIVI
Edili (Cooperative) – Accordo per il rinnovo del Ccnl del 26 aprile 2010
Laura Braggio
L
e novità della settimana
da sabato 1° a venerdì 7 maggio 2010
MINISTERI
PATRONATI: INCENTIVI PER LE PRATICHE RELATIVE ALL'IMMIGRAZIONE
Ministero del Lavoro
Circolare n. 15 del 23 aprile 2010
Fornite istruzioni per il finanziamento delle attività in materia di immigrazione svolte dagli
istituti di patronato.
Appunti di lavoro
LA REDAZIONE
APPRENDISTATO E QUALIFICA PROFESSIONALE DI AUTISTA
Ministero del Lavoro
Nota del 28 aprile 2010
Non c’è contrasto tra lo svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante e
l’obbligo di acquisire l'attestato formativo con la carta di qualificazione del conducente per
poter svolgere la professione di autista professionale.
FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO
Ministero del Lavoro
Decreto del 22 gennaio 2010
G.U. n. 101 del 3 maggio 2010
E’ stato aggiornato il valore delle prestazioni a favore delle famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro a fronte degli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre
2010.
ANTIRICICLAGGIO: GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER I PROFESSIONISTI
Ministero della Giustizia
Decreto del 16 aprile 2010
G.U. n. 101 del 3 maggio 2010
Definiti gli indicatori di anomalia utili ai professionisti (tra i quali commercialisti, consulenti
del lavoro, Caf, consulenti tributari, avvocati e notai) per valutare gli eventuali profili di
sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
19-2010
TERMINE DI RICHIESTA DELLA CARTA CONDUCENTE
Decreto del 26 aprile 2010
G.U. n. 103 del 5 maggio 2010
Gli autisti dei mezzi di trasporto cose e persone che sono esentati dallo svolgere i corsi di
formazione per ottenere la Carta di qualificazione del conducente devono comunque
richiederla entro il 9 settembre 2013 se abilita al trasporto di persone, entro il 9 settembre
2014 se abilita al trasporto di cose.
3
SGRAVIO PER I CONTRIBUTI DI MALATTIA ANTE 2009
INPS
Messaggio n. 12211 del 5 maggio 2010
Dopo l’intervento della Corte costituzionale, con sentenza n. 48/2010, l’Inps conferma la
legittimità dell'esonero dal pagamento della contribuzione di malattia, per i periodi ante 1°
gennaio 2009, in favore dei datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto
collettivo il trattamento economico. L'Istituto annullerà le note di rettifica e provvederà ad
effettuare lo sgravio delle cartelle esattoriali.
L’AGEVOLAZIONE PER LA RICOLLOCAMENTO TROVA LA RIPARTIZIONE
Ministero del Lavoro
Decreto del 29 dicembre 2009
G.U. n. 104 del 6 maggio 2010
Definita la ripartizione fra le regioni per l'erogazione degli incentivi a sostegno dei lavoratori
impegnati nei percorsi di reinserimento o per l'autoimpiego. I bonus assunzione saranno
anticipati dall'Inps ed erogati alle aziende per il tramite delle regioni.
I CRITERI PER RIPARTIRE LE SOMME DEL FONDO DISABILI
Ministero del Lavoro
Decreto del 4 febbraio 2010
G.U. n. 104 del 6 maggio 2010
Sono stati individuati i criteri per l'assegnazione da parte delle regioni delle risorse del Fondo
disabili a favore delle imprese che assumono disabili con un elevato grado di invalidità.
Il contributo può essere concesso per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate
nell'anno solare antecedente al provvedimento annuale di riparto delle risorse del Fondo.
AGENZIA DELLE ENTRATE
730/2010: ON LINE IL SOFTWARE DI CONTROLLO
Agenzia delle Entrate
Sito web
E’ disponibile il software per il controllo delle dichiarazioni modello 730/2010 (versione
software: 1.0.0 del 6 maggio 2010) che consente di evidenziare eventuali anomalie o
incongruenze.
UNICO PERSONE FISICHE: ON LINE IL SOFTWARE DI COMPILAZIONE
Agenzia delle Entrate
Sito web
E’ disponibile il software UnicOnLine PF 2010 (versione software: 1.0.0 del 6 maggio 2010)
che consente la compilazione del modello UNICO Persone Fisiche e permette la generazione
del modello di versamento F24 (plug-in F24 da Unico PF 2010).
INPS
CONTRIBUTI VOLONTARI: PAGAMENTO CON ADDEBITO IN CONTO
INPS
Messaggio n. 11718 del 3 maggio 2010
E’ attivato un nuovo sistema di pagamento per i contributi volontari. Gli interessati possono
pagare tramite il servizio di autorizzazione permanente di addebito diretto su conto corrente
bancario dopo l’autorizzazione ottenuta presentando il modello RID all’Istituto bancario
presso il quale sono correntisti.
19-2010
LAVORO ACCESSORIO: RIMBORSO DEI VOUCHER INUTILIZZATI
INPS
Messaggio n. 12082 del 4 maggio 2010
Il datore di lavoro può ottenete il rimborso dei voucher inutilizzati, consegnandoli alla Sede
provinciale Inps che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore al netto
4
del 5% a favore del committente.
APPALTI: RILASCIO DEL DURC ALLE IMPRESE COOBBLIGATE
INPS
Messaggio n. 12091 del 4 maggio 2010
In merito al rilascio all’impresa coobbligata negli appalti in presenza di una posizione
irregolare dell'altra impresa appaltatrice, l’Inps precisa che sarà indicato nelle annotazioni del
certificato di regolarità contributiva che esiste un obbligo solidale con un'altra azienda,
specificando l'importo del debito contributivo dovuto.
PENSIONATI: TRASMISSIONI E RICHIESTE DI DETRAZIONI ON LINE
INPS
Comunicato stampa del 4 maggio 2010
E’ disponibile, per i pensionati in possesso di codice PIN e residenti in Italia, il nuovo servizio
"Detrazioni d'Imposta", che consente loro di acquisire e trasmettere la richiesta delle
detrazioni di imposta on line.
SETTORE SACCARIFERO: AMMORTIZZATORI IN DEROGA 2010
INPS
Messaggio n. 12295 del 6 maggio 2010
Proseguono, fino al 31 dicembre 2010, gli interventi di mobilità e Cassa integrazione in
deroga, in favore dei lavoratori dipendenti delle strutture associative e di servizio del settore
saccarifero. Gli importi saranno derogati in forma diretta dall'Inps.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
METALMECCANICI INDUSTRIA: QUOTA CONTRATTO POSTICIPATA
Federmeccanica
Fim-Cisl e Uilm-Uil
Protocollo del 25 febbraio 2010
E’ stato sottoscritto un protocollo d'intesa che posticipa le decorrenze della quota
contribuzione una tantum (c.d. quota contratto) previste dall'accordo di rinnovo 15 ottobre
2009. Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi tra il 1° ottobre e ill 31
ottobre 2010, comunicheranno la richiesta, da parte dei sindacati sottoscrittori del rinnovo
del Ccnl ai lavoratori non iscritti al sindacato di una quota associativa straordinaria di 30 euro
da trattenere sulla retribuzione relativa al mese di gennaio 2011. Esse inoltre distribuiranno,
unitamente alle buste paga del mese di novembre 2010, il modulo che consente al lavoratore
di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato da riconsegnare entro il 15 dicembre 2010.
Le quote trattenute vanno versate a cura delle aziende sul C/C Bancario intestato a FIM e
UILM.
DIRIGENTI AUTOFERROTRANVIERI: RINNOVATO IL CCNL
Federmanager e Asstra
Accordo del 27 aprile 2010
E’ stata sottoscritta l'ipotesi d’accordo di rinnovo del Ccnl 18 gennaio 2006 per i dirigenti
delle imprese esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di
concessione a ferrovie, linee di navigazione interna, scaduto il 31 dicembre 2008. Il nuovo
contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2013. Entro il 30 giugno
2010 le parti si impegnano a realizzare alcuni modelli alternativi di retribuzione variabile
incentivante che possano essere utilizzati dalle aziende.
ALTRI
19-2010
ENPALS: ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI DISTACCO EUROPEO
ENPALS
Messaggio n. 1 del 30 aprile 2010
Novità per il distacco di lavoratori in ambito UE arrivano anche dall’Enpals.
5
Dal 1° maggio 2010 il rilascio del formulario è effettuato dall'Istituto stesso e non più
dall'Inps. L’Enpals fornisce le istruzioni per la compilazione della richiesta.
PUBBLICO IMPIEGO
PA: PROTOCOLLO SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Ministero del Lavoro e Inpdap
Protocollo del 27 aprile 2010
E’ stato sottoscritto un Protocollo operativo che disciplina gli aspetti organizzativi di avvio
dell'attività ispettiva dell'Inpdap, in materia di previdenza e assicurazione obbligatoria,
diretta ad assicurare la corretta osservanza delle norme in materia di lavoro e di legislazione
sociale.
PUBBLICI DIPENDENTI: RESPONSABILITÀ DEI MEDICI SUI CERTIFICATI
Presidenza Consiglio Ministri
Circolare n. 5 del 28 aprile 2010
In tema di illecito commesso in occasione del rilascio di certificati per la giustificazione
dell'assenza dal servizio dei pubblici dipendenti, il Dipartimento della Funzione Pubblica
precisa che la responsabilità del medico ricorre quando esso rilascia attestati o certificati
attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica.
GIURISPRUDENZA
IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA È SEMPRE DISCIPLINARE
Corte di Cassazione
Sentenza n. 6437 del 17 marzo 2010
Ancorché non sia incluso tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, il
licenziamento determinato da condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, deve
comunque essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle
garanzie dettate dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
ASSENTEISMO PA: INCOSTITUZIONALE LA LEGGE DELLA VALLE D'AOSTA
Corte Costituzionale
Sentenza n. 151 del 29 aprile 2010
Illegittima la legge n. 5/2009 della Valle d'Aosta che ha modificato l'applicazione della legge
contro l'assenteismo in quanto deve uniformarsi alla legislazione nazionale.
19-2010
Popoli del nord. I vichinghi
Al periodo racchiuso tra gli anni 793 e 1066 si attribuisce l’appellativo di epoca vichinga. I
vichinghi facevano parte delle popolazioni normanne, più specificatamente si intendono
colo che abitavano i fiordi (vik significa baia) dediti per lo più alla pirateria.
Un’iscrizione danese del 1000 parla di ”drengs in viking”, ragazzi impegnati in una
spedizione. Nel medioevo “vichingo” sta a significare predone che viene dal mare. Nelle
saghe islandesi del XIII secolo, invece, il termine è usato per indicare coraggio, eroismo e
valore guerriero.
L’arte scandinava è contraddistinta da un gusto eccezionale. Essa deriva dall’arte
ornamentale germanica dell’Età del Ferro e accoglie influenze sia orientali, sia
anglosassoni, sia franche.
In foto:Particolare della pietra runica di Ledberg.
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IL LAVORO IN GAZZETTA
Settimana dal 3 al 7 maggio 2010
Gazzetta n. 101
3 maggio
Gazzetta n. 101
3 maggio
Gazzetta n. 103
5 maggio
Gazzetta n. 104
6 maggio
Gazzetta n. 104
6 maggio
19-2010
Gazzetta n. 104
6 maggio
Ordinanza del
Presidente del
consiglio dei ministri
21 aprile 2010
n. 3870
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare
gli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali
Decreto
22 gennaio 2010
Determinazione, per l'esercizio finanziario
2010, degli importi dei benefici del Fondo di
sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro.
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti
Decreto
26 aprile 2010
Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 in materia
di rilascio della Carta di qualificazione del
conducente.
Decreto del
Presidente del
consiglio dei ministri
18 marzo 2010
Inserimento nel Sistema statistico nazionale
dell'Ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.a.
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali
Decreto
29 dicembre 2009
Ripartizione, su base regionale, delle risorse
per agevolare gli interventi di ricollocazione dei
lavoratori espulsi dal sistema produttivo.
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali
Decreto
4 febbraio 2010
Criteri e modalità per la ripartizione delle
disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili.
7
R
assegna settimanale
Sintesi dei principali articoli della stampa specializzata
da sabato 1° a venerdì 7 maggio 2010
Sabato 1° maggio
Niente ipoteca sotto 8 mila euro
E’ stato confermato l’inserimento nel decreto incentivi del divieto per i concessionari di
riscossione di iscrivere ipoteche sui beni immobili dei contribuenti a fronte di debiti
complessivamente di importo inferiore a 8 mila euro.
Francesco Falcone - Antonio Iorio, in Il Sole 24 Ore, pag. 29
Sicilia, rate lunghe
L’Ufficio legale della regione Sicilia rilascia parere al locale assessorato alle Finanze e
chiarisce che la regione può intervenire anche sulla disciplina dei tributi erariali concedendo
ai contribuenti una dilazione sui pagamenti iscritti a ruolo della durata di 120 rate anziché 72
come previsto dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Antonio G. Paladino, in Italia Oggi, pag. 22
Rassegna stampa lavoro
LA REDAZIONE
Illegittime le cartelle senza relata
Con la sentenza n. 141/05/2009, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha
stabilito che sono illegittime le cartelle di pagamento notificate a mezzo posta e prive della
relata di notifica da parte dell’ufficiale giudiziario.
Benito Fuoco, in Italia Oggi, pag. 22
Lavoro, consulenti blindati
Con la nota a protocollo n. 7857/2010, il Ministero del Lavoro è intervenuto per stabilire che
solo gli iscritti all’ordine dei consulenti del lavoro possono considerarsi abilitati all’invio della
documentazione lavoristica e previdenziale (Emens, Dm10, UniEmens, ecc.).
Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 27
La nuova attività ferma il congedo
Con la circolare n. 62/2010, l’Inps ha precisato che la lavoratrice che, durante l’assenza per
congedo parentale, intraprende un’altra attività perde il diritto a percepire dall’Istituto
l’indennità di maternità.
Aldo Forte, in Il Sole 24 Ore, pag. 33
19-2010
Premio I.N.A.I.L. ridotto per il reimpiego
I lavoratori sospesi in Cassa Integrazione e impiegati in progetti di formazione presso il
medesimo datore di lavoro, sono soggetti al versamento di un premio Inail ridotto al 5 per
cento.
Enzo De Fusco, in Il Sole 24 Ore, pag. 33
8
Lunedì 3 maggio
Conto alla rovescia per la Tremonti Ter
Hanno a disposizione meno di due mesi le imprese interessate ad usufruire dell’agevolazione
Tremonti ter che, lo ricordiamo, si applicherà agli acquisti di macchinari compiuti entro il
prossimo 30 giugno.
Luca Gaiani - Serena Riselli, in Il Sole 24 Ore, pag. 37
Niente D.U.R.C. a chi supera il 3 % di addetti part time
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta il pagamento da parte
dell'impresa di tutti gli oneri nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile, potrà essere rilasciato
soltanto a coloro che non superano il tetto del 3 per cento nel rapporto tra forza lavoro totale
e lavoratori a tempo parziale. Questa una delle maggiori novità contenute nel nuovo
contratto nazionale degli edili.
Giuseppe Latour, Il Sole 24 Ore, pag. 44
Adeguata verifica, fuori il fisco
Nell’articolo sono analizzate le linee guida adeguate al D.Lgs. n. 151 del 2009 in materia di
antiriciclaggio. Sono esclusi dalla “adeguata verifica” tutti gli adempimenti tributari forniti alle
imprese, compresi visti di conformità e compensazioni I.V.A.
Luciano De Angelis, in Italia Oggi7, pag. 6
Nuove regole per gli avvocati. Chi difende i clienti dai difensori?
Il disegno di legge i discussione al Senato non affronta neppure di striscio quello che l’autore
considera il problema cruciale: il conflitto d’interessi in cui l’avvocato si trova ogni volta che
gli si aprono davanti due o più strade per la difesa del cliente e la strada più vantaggiosa per
quest’ultimo non è la più vantaggiosa per l’avvocato stesso. Secondo l’autore, un modo per
affrontarlo è quello di consentire a ciascun avvocato di rendere, con le dovute garanzie di
riservatezza, un second opnion sul merito di qualsiasi pratica, nonché un parere sull’operato
dell’altro avvocato che la segue, anche quando il rapporto fra quest’ultimo e il cliente è
ancora in corso. Ancora più efficace sarebbe poi l’attivazione da parte del Consiglio
dell’Ordine, in ogni distretto, di un servizio gratuito, aperto a chiunque intenda controllare
l’opera del proprio legale.
Pietro Ichino, in Corriere della Sera, pag. 34
Liberare il lavoro per liberare i lavori
Il lavoro che manca o che non si sviluppa adeguatamente in tutte le sue potenzialità e
possibilità. Sollevano particolare preoccupazione i tassi di disoccupazione e di inattività dei
giovani sotto i 25 anni. Allarmante è il numero dei giovani sotto i trent’anni che non sono né
a scuola né al lavoro (pari circa a 1.700.000) di cui la gran parte in possesso del titolo di
licenza media. Sono oltre 300.000 mila i ragazzi che abbandonano i percorsi scolastici nei
primi due anni dell’istruzione secondaria superiore e ben 126.000 sono i giovani tra i 14 e i
17 anni che hanno abbandonato prematuramente la scuola senza alcuna possibilità di
ottenere una occupazione regolare. C’è una sola via da seguire: riqualificare il sistema
educativo e informativo integrandolo con il mercato del lavoro. Dobbiamo evitare il rischio di
una ripresa senza occupazione. Liberare il lavoro per liberare i lavori e dunque produrre le
condizioni per maggiori e migliori posti di lavoro. E’ su queste basi che intendiamo avviare un
piano triennale per il lavoro.
Maurizio Sacconi, in Il Messaggero, pag. 1
Martedì 4 maggio
19-2010
Il Garante privacy: sì alle telecamere nei depositi dei rifiuti
Il Garante della privacy, con la nuova deliberazione dell'8 aprile, ha stabilito che la
videosorveglianza potrà essere utilizzata per monitorare il rispetto delle disposizioni su
modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti sempre che risultino inefficaci o inattuabili
altre misure di controllo.
Vincenzo Dragani, in Italia Oggi, pag. 27
9
Maggio fa dimagrire le pensioni dei commercialisti
Debuttano i nuovi coefficienti di trasformazione per le pensioni dei dottori commercialisti e,
dal 1° maggio coloro che concluderanno l'attività professionale riceveranno assegni
pensionistici inferiori. L'aggiornamento si è reso necessario in funzione dell'allungamento
dell'aspettativa di vita.
Maria Carla De Cesari, in Il Sole 24 Ore, pag. 1
Incentivi con premio
Con la circolare n. 18 del 30 aprile, l’Inail ha precisato che le imprese che accedono
all'incentivo del «premio di occupazione» devono pagare il premio, previa denuncia di
variazione e comunicazione delle informazioni sui lavoratori reimpiegati in formazione. Il
tasso (il costo) è quello ordinario, nel caso di reimpiego di lavoratori sospesi a orario ridotto,
del 5 per mille da calcolarsi sul minimale di rendita, nell'ipotesi del reimpiego di lavoratori
sospesi a zero ore.
Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 30
Coltivatori diretti, salgono i contributi
Il decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali del 21 aprile scorso (G.U. del
29 aprile) ha fissato la contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
nel 2010. Il primo versamento è previsto per il 16 luglio. Il reddito medio convenzionale
giornaliero da valere, sia ai fini del calcolo dei contributi che della misura delle pensioni dei
lavoratori autonomi dell'agricoltura, per ciascuna fascia di reddito agrario è stabilito nella
misura di 50,35 euro (era di 48,98 nel 2009).
Gigi Leonardi, in Italia Oggi, pag. 30
Sul riciclaggio segnalazioni a tutto campo
È in Gazzetta di ieri il decreto 16 aprile 2010 del Ministero della Giustizia che individua gli
indici di anomalia che dovrebbero far scattare in capo a commercialisti, consulenti del lavoro,
C.A.F., revisori contabili e consulenti tributari non iscritti in albi, avvocati e notai, la
segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.). Tra i più rilevanti si segnalano:
- operazioni per contanti non usuali,
- costituzione di trust in determinati Stati extracomunitari,
- costituzione o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate,
- acquisti di immobili in assenza di legami con il luogo in cui sono ubicati.
Antonio Iorio, in Italia Oggi, pag. 35
Sì alle assunzioni vincolate alla rinuncia al contenzioso
Con la sentenza n. 16733/10, la Corte di Cassazione ha stabilito che non costituisce reato
l’assunzione di lavoratori condizionata alla rinuncia di qualsiasi pendenza nei confronti
dell'azienda in cui prestavano servizio.
Andrea Carli, in Il Sole 24 Ore, pag. 38
Mercoledì 5 maggio
L’Italia che lavora, l’Italia che produce
Confindustria compie 100 anni. “L’Italia che lavora e che produce”. Così Luigi Esaudii salutò
la nascita, il 5 maggio 1910, della Confederazione italiana dell’industria, che sanciva la svolta
industrializzata manifestatasi all’inizio del Novecento quando erano in molti a credere che
l’Italia non potesse che occuparsi per lo più di derrate agricole e di prodotti semilavorati.
Oggi, che Confindustria compie 100 anni, sono oltre 142mila le aziende associate, e le
piccole e medie imprese costituiscono il 98 per cento del totale.
Valerio Castronovo, in Il sole 24 ore pag. 1
19-2010
Verso la proroga la detrazione del 55%
Entro l'estate sarà presentato il nuovo piano per l'efficienza energetica con «l'eventuale
proroga» delle detrazioni fiscali del 55 per cento sulle spese per la riqualificazione degli
immobili. Lo ha annunciato il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Stefano Saglia, nel
10
corso di un convegno all'Enea.
Italia Oggi, pag. 19
Indennità di maternità ai papà professionisti
Anche i papà professionisti avranno diritto all'indennità di maternità (oggi contemplato solo
per le mamme professioniste). Lo ha previsto un emendamento che ieri ha ricevuto
l'approvazione dalla Commissione Bilancio al P.d.L. n. 1524 (modifica al contributo
integrativo dei professionisti).
Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 26
La C.q.c. non esclude l'apprendistato
Il possesso della carta di qualificazione professionale, documento indispensabile per svolgere
l'attività di conducente professionale, non preclude all'instaurazione di un rapporto di
apprendistato professionalizzante. Lo precisa il Ministero dl Lavoro nella nota n. 9532/2010.
Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 27
Pensionati, detrazioni on line
Al via sul sito Inps il nuovo servizio «Detrazioni d'imposta», che consentirà ai pensionati (in
possesso di codice Pin e residenti in Italia) di acquisire e trasmettere la richiesta delle
detrazioni di imposta on line. L'accesso all'applicazione avverrà all'indirizzo www.inps.it dal
percorso «Servizi On Line - Servizi per il cittadino - autenticazione Pin - Detrazioni
d'Imposta».
in Italia Oggi, pag. 27
“Gazzetta” prima tra i quotidiani 2,9 milioni di lettori per il “Corriere”
E’ sempre la Gazzetta dello Sport il quotidiano più letto in Italia, seguita da la Repubblica e
Corriere della Sera. La fotografia, realizzata da Audipress, è il risultato delle rilevazioni sui
lettori medi basati su 56 mila interviste relative a quotidiani e periodici compiute nel periodo
autunno 2009-inverno 2010.
S.Bo. in Corriere della Sera, pag. 33
Giovedì 6 maggio
Ora Civis aiuta on line i cittadini
E’ accessibile la piattaforma telematica «Civis» anche per i singoli cittadini iscritti al servizio
telematico Fisconline che ora possono chiedere assistenza direttamente dal Personal
Computer di casa, senza dover fare la fila agli sportelli.
Antonio Criscione, in Il Sole 24 Ore, pag. 32
Sugli appalti di manodopera la verifica fiscale è più facile
Con la sentenza n. 10685 del 4 maggio, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il
recupero dell'IRPEF, per mancato versamento delle ritenute d'acconto ai collaboratori, nei
confronti di un'azienda che ha impiegato persone in un'impresa priva di autonoma
organizzazione.
Alberici Debora, in Italia Oggi, pag. 23
Voucher avanzati, c'è il rimborso
Con il messaggio n. 12082/2010, l’Inps ha precisato che il datore di lavoro, che abbia
acquistato e non utilizzato buoni lavori cartacei può consegnarli alla sede provinciale dell’Inps
che disporrà un bonifico per il loro controvalore. Nello stesso messaggio, si forniscono le
modalità applicative relative alla contribuzione da accreditare a favore di beneficiari di
prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito che svolgono lavoro occasionale
accessorio.
Gigi Leonardi, in Italia Oggi, pag. 28
19-2010
Cadiprof è nell'anagrafe dei fondi
La cassa di assistenza dei dipendenti degli studi professionali ha formalizzato l'iscrizione al
Ministero della Salute. Dal 2010, la Cassa destinerà una quota non inferiore al 20 per cento
11
del proprio budget annuale alle prestazioni vincolate previste dal decreto 27 ottobre 2009. I
dipendenti degli studi professionali potranno, quindi, beneficiare delle prestazioni
odontoiatriche, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti, e di
interventi finalizzati al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da
malattia o infortunio.
in Italia Oggi, pag. 29
L'I.N.P.S. si tutela sul D.U.R.C.
Con il messaggio n. 12091/10, l’Inps ha precisato che l'azienda con una posizione debitoria
nei confronti dell'istituto previdenziale, derivante unicamente dalla responsabilità solidale
prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto, ha diritto a ricevere il Durc ma nelle
annotazioni del certificato sarà specificando che esiste un obbligo solidale con un'altra
azienda, indicandone la denominazione sociale, il numero di posizione, l'importo dei
contributi dovuti e le sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del documento.
Giuseppe Maccarone, in Il Sole 24 Ore, pag. 34
Investimenti delle casse ai raggi X
Sotto controllo le Casse previdenziali dei professionisti. I Ministeri del Lavoro e dell'Economia,
e la Banca d'Italia, dovranno far luce sugli investimenti delle casse di previdenza dei
professionisti e, quest’ultime dovranno compilare una scheda contenente la descrizione delle
attività finanziarie e immobiliari. La richiesta è arrivata a margine dell'incontro sulla tematica
dei contributi non versati dai professionisti over 65.
Ignazio Marino, in Italia Oggi, pag. 21
Venerdì 7 maggio
Anche Equitalia adotta la prassi dell'autotutela
Con la direttiva n. 10/2010 di ieri Equitalia che fornisce istruzioni ai propri uffici in merito
all’accettazione della documentazione comprovante il diritto alla sospensione dell'esecuzione
da cui possa desumersi il diritto al blocco delle azioni esecutive che deve essere
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Luigi Lovecchio, in Il Sole 24 Ore, pag. 31
Un'operazione trasparenza per i fondi U.E.
Gli elenchi completi dei beneficiari di finanziamenti europei sono consultabili sul sito del
Ministero per le Politiche Comunitarie (www.politichecomunitarie.it). L'operazione di
trasparenza attuata si colloca nell’ambito delle recenti misure adottate dal Ministero delle
Politiche Comunitarie per rilanciare il contrasto alle frodi comunitarie.
Marco Mobili, in Il Sole 24 Ore, pag. 34
Il negoziante raccoglie i rifiuti
A seguito della pubblicazione in Gazzetta del nuovo regolamento per la gestione dei RAEE
(rifiuti elettrici ed elettronici), dal 18 giugno i negozianti di elettrodomestici e di
apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno garantire il ritiro dei prodotti dismessi
dai consumatori.
Paolo Pipere, in Il Sole 24 Ore, pag. 34
Cassazione: valide le cartelle mute
Con la sentenza n. 10805 del 5 maggio, la Corte di Cassazione ha ritenuto valide le cartelle
prive del nome e della sottoscrizione del funzionario responsabile, notificate al contribuente
prima del giugno 2008.
Debora Alberici, in Italia Oggi, pag. 21
19-2010
L'alfabeto runico, detto "fuþark"
Inizialmente era formato da 24 segni chiamati rune, ma si conoscono evoluzioni successive
diverse per forma e numero delle rune. La tradizione scandinava attribuisce a Odino il
dominio delle rune, quali sorgenti magiche di ogni potere e sapienza.
In foto: Alfabeto runico
12
P
restazioni economiche di maternità
Nuove precisazioni da parte dell’Inps
Novità
Riferimenti
L’Inps fornisce nuovi chiarimenti e precisazioni sulle prestazioni
economiche durante la maternità, quali:
ƒ assegno di maternità dello Stato in favore delle lavoratrici iscritte
alla Gestione Separata;
ƒ svolgimento di una nuova attività lavorativa durante la fruizione del
congedo parentale;
ƒ parto anticipato ed interdizione prorogata;
ƒ documentazione amministrativa: certificati medici redatti dai medici
convenzionati con il SSN.
▪▪▪ INPS, Circolare n. 62 del 29 aprile 2010
L’INPS, con la Circolare n. 62 del 29 aprile 2010, interviene per fornire chiarimenti e
precisazioni sulle prestazioni economiche di maternità. Le analizziamo di seguito.
Aggiornamento Professionale
ROMINA DE BELLIS
Svolgimento di attività lavorativa durante il congedo parentale
La questione, esaminata dall’Istituto verte sulla
→
→
→ riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale (ex
astensione facoltativa)
→
→
→ in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso,
intraprendono una nuova attività lavorativa.
Al riguardo è stato interpellato il Ministero del Lavoro, il quale ha sottolineato
come
→
→
→ la funzione del congedo parentale sia quella di assicurare ai genitori
un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino
→
→
→ e non possa quindi essere utilizzato per intraprendere una nuova
attività lavorativa.
Il genitore in congedo
parentale che
intraprende una nuova
attività lavorativa
perde l’indennità e se
percepita la rimborsa
L’INPS fornisce quindi le seguenti precisazioni:
→
→
→ il lavoratore dipendente che, durante l’assenza per congedo parentale,
intraprende una nuova attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma),
→
→
→ non ha diritto all’indennità INPS ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’Istituto
l’indennità indebitamente percepita per i periodi di congedo in cui si è verificato il
contemporaneo svolgimento della nuova attività.
19-2010
Tale incompatibilità si verifica anche quando il dipendente intraprenda una nuova attività
lavorativa durante i periodi di congedo parentale non indennizzati dall’INPS per
superamento dei limiti temporali e/o reddituali previsti dalla legge.
13
La reiezione della domanda di indennità da parte dell’Inps, con eventuale recupero di quanto
già corrisposto, sarà comunque limitata a quei periodi di congedo parentale durante il quale
esiste il contemporaneo svolgimento della nuova attività lavorativa intrapresa.
L’Istituto evidenzia altresì che le ipotesi considerate si differenziano dal caso in cui il
lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale), ed
eserciti il diritto al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di lavoro,
proseguendo l’attività nell’altro o negli altri rapporti; poiché in questo caso, il lavoratore non
si avvale del congedo parentale per intraprendere una nuova attività lavorativa, ma si limita
a proseguire l’attività o le attività già in essere al momento della richiesta di congedo.
Lavoratori parasubordinati o autonomi
Relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata (lavoratori a progetto, collaboratori
coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegno di ricerca), aventi diritto al
congedo parentale, e le lavoratrici autonome l’INPS chiarisce che:
non possono proseguire l’attività lavorativa nel periodo in cui usufruiscono
dell’indennità per congedo parentale, né possono intraprendere, durante il medesimo
periodo, una nuova attività (dipendente, parasubordinata o autonoma).
L’eventuale indennità indebitamente concessa deve essere recuperata.
Certificati medici redatti dai medici convenzionati
Ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità):
“1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente Testo unico, salvo i casi di
ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario
nazionale (SSN).
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma
1, il datore di lavoro o l'Istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il
trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di
richiedere la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.”
A tale proposito l’INPS richiama l’interpello n. 51 del 5 giugno 2009 nel quale il Ministero del
Lavoro ha chiarito che, ai fini dell’esclusione dei periodi di malattia connessa a gravidanza dal
computo del limite massimo indennizzabile (180 giorni nell’anno solare), non è necessaria la
certificazione rilasciata da un medico specialista del SSN, ma è sufficiente la certificazione
redatta anche dal proprio medico curante di medicina generale convenzionato.
Con l’occasione il Ministero ha anche chiarito che, ai fini del Testo unico sulla maternità, i
medici convenzionati devono ritenersi compresi nella categoria dei medici del SSN; di
conseguenza, i certificati medici redatti dai medici convenzionati devono considerarsi
equivalenti a quelli rilasciati dai medici di una struttura pubblica (SSN) e,
La maternità
pertanto, devono essere accettati sia dall’INPS che dal datore di lavoro.
In particolare, devono essere accettati i certificati medici indicanti la data
presunta del parto redatti dai medici curanti di medicina generale
convenzionati o dai ginecologi convenzionati con il SSN.
può
essere certificata dal
medico curante di
medicina generale
La certificazione medica attestante la malattia connessa a puerperio, analogamente a quanto
previsto per la certificazione richiesta ai fini della flessibilità del congedo di maternità, deve
essere rilasciata dallo specialista del SSN o con esso convenzionato.
19-2010
Rimane ferma, invece, la facoltà dell’INPS e del datore di lavoro di accettare o chiedere la
regolarizzazione dei certificati medici redatti dai medici privati non convenzionati o dai
medici dipendenti da strutture private non convenzionate1 con il SSN.
14
Parto prematuro
L’Istituto fornisce nuove istruzioni in merito alla determinazione del periodo complessivo del
congedo di maternità (e del correlativo trattamento economico) spettante, in caso di parto
prematuro, alla lavoratrice autorizzata dalla DPL all’interdizione dal lavoro fino a sette mesi
di età del figlio, per motivi di tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice (lavori
pericolosi, faticosi e insalubri). [Artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 151/2001]
In particolare, precisa che:
I giorni “persi” per
→
→
→ in caso di parto prematuro, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima
parto prematuro vanno
del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga,
aggiunti al periodo di
→
→
→ con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum
proroga
complessivamente di maggiore durata.
Il chiarimento supera le precedenti indicazioni fornite alla lettera d) della
Circolare INPS n. 45 del 21 febbraio 2000.
Assegno di maternità dello Stato agli iscritti alla gestione separata
L’estensione del diritto al congedo obbligatorio di maternità e della correlativa
indennità, in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, ha inciso anche sulla
disciplina dell’assegno di maternità dello Stato e, in particolare, sulla determinazione della
quota differenziale nell’ipotesi di cui al comma 1, lett a, dell’art. 75 del D.Lgs. 151/2001
(vedi punto 2.1 della circolare n. 143/2001: “donna lavoratrice che, alla data del parto o
dell’ingresso del bambino in famiglia, ha una qualsiasi forma di tutela previdenziale per la
maternità…..”).
Ai fini della concessione dell’assegno di maternità dello Stato, nell’ipotesi in esame, occorre
accertare che la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata sia in possesso dei seguenti
requisiti:
1) abbia diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata in quanto
risultano accreditate in favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi
precedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato);
2) abbia, inoltre, 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in
gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data
dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della
richiedente).
L’Inps ricorda che, nell’ipotesi considerata, l’assegno di maternità dello Stato spetta, nella
misura della quota differenziale, a condizione che il trattamento economico per maternità
(indennità o retribuzione), corrisposto o spettante alla lavoratrice, sia di importo inferiore
rispetto all’importo dell’assegno medesimo.
A tali fini, nel predetto trattamento economico, dovrà includersi sia l’indennità spettante per
il periodo ordinario di congedo obbligatorio di maternità sia l’indennità spettante per gli
eventuali periodi di interdizione anticipata o prorogata disposti dal servizio ispezione della
DPL ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001.
La misura della quota differenziale dell’assegno di maternità dello Stato sarà ricavata, quindi,
sottraendo dal valore dell’assegno, vigente alla data del parto (o ingresso in famiglia),
l’importo complessivo dei suddetti trattamenti economici (art. 6 del d.p.c.m. 452/2000).
19-2010
In merito alla diversa ipotesi di cui al comma 1, lett. b, dell’art. 75 del D.Lgs. 151/2001
(punto 2.2 della circolare n. 143/2001: “donna che ha perduto il diritto a determinate
prestazioni previdenziali ed assistenziali derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa
per almeno tre mesi...”), si precisa che, per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, “i
tre mesi di attività lavorativa” corrispondono a tre mesi di contribuzione effettiva nella
misura dell’aliquota maggiorata dello 0,72 per cento, dovuta, a far data dal 7.11.2007, in
luogo della precedente aliquota dello 0,50 per cento.
Pertanto, nell’ipotesi in esame, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata ha diritto
all’assegno di maternità dello Stato a condizione che siano verificate le seguenti condizioni:
15
1) abbia svolto attività lavorativa per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione
effettiva (non è rilevante l’arco temporale nel quale si collocano tali mesi di contribuzione);
2) abbia fruito, a seguito della suddetta attività lavorativa (per la quale risultano versati 3
mesi di contribuzione), di una delle prestazioni previdenziali di cui al punto 2.2 della circolare
143/2001, in particolare: malattia, maternità, degenza ospedaliera;
3) tra l’ultimo giorno di fruizione di una delle predette prestazioni previdenziali (malattia,
maternità o degenza ospedaliera) e la data del parto (o ingresso in famiglia) è necessario che
non sia decorso un periodo di tempo superiore a quello di durata della prestazione stessa,
periodo che, comunque, non può essere superiore a 9 mesi.
Dopo l’oscurità, le stelle
Uscita dall’inferno,
Gustave Doré
(Canto XXXIV, vv. 133-139
Dante Alighieri Divina Commedia)
Dante di aggrappa al collo di Virgilio. Il viaggio infernale è
ormai concluso, un nuovo paesaggio più sereno e un
nuovo mondo, dove regnano speranza e consolazione,
attendono i due pellegrini.
Lo duca e io per quel cammino ascoso
intrammo a ritornar nel chiaro mondo;
e sanza cura aver d’alcun riposo
salimmo su, el primo e io secondo,
tanto ch’i’ vidi delle cose belle
che porta ’l cel, per un pertugio tondo;
e quindi uscimmo a riveder le stelle.
Parafrasi
La mia guida e io attraverso quel difficile cammino
iniziammo ad avvicinarsi al mondo luminoso;
e senza preoccuparci di aver riposo
cominciammo a incamminarci verso l’alto, lui per primo e
io per secondo,
finché io non intravidi la luce degli astri (cose belle)
attraverso un foro tondo;
e di lì uscimmo a riveder le stelle.
19-2010
_______________________________
Note
1
Per le suture convenzionate si veda la circolare Inps n. 32 del 3 marzo 2006.
16
A
pprendistato professionalizzante
La formazione aziendale nel terziario e nel turismo
Argomento
La formazione degli apprendisti dopo l’introduzione del D.Lsg. 276 è
stata
non
poco
tormentata.
Demandata
alla
regione
la
regolamentazione dei profili formativi e a seguito dell’inerzia delle
stesse il legislatore ha previsto che la stessa potesse essere
regolamentata anche dai contratti collettivi. Ci si è trovati quindi nella
duplice situazione di regioni con regolamento e altre prive di
regolamento. Un passaggio successivo ha visto la nascita della
“formazione interamente aziendale” che doveva però essere definita e
regolamentata da accordi collettivi.
Novità
Dopo il terziario, anche il settore turismo oggi ha il suo regolamento.
Riferimenti
▪▪▪ Ipotesi d’accordo per il rinnovo del Ccnl 20 febbraio 2010 Turismo.
Dentro ai contratti
GRAZIA PICCOLI E LAURA BRAGGIO
Premessa
Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una
qualificazione professionale, attraverso
→
→
→ la formazione sul lavoro e
→
→
→ l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionali.
In pratica, l’obiettivo è quello di accrescere le capacità tecniche del lavoratore per farlo
diventare un lavoratore qualificato.
Può essere stipulato con soggetti di età compresa fra i 18 e i 29 anni e 364 giorni di età, ma
è ammessa la costituzione del rapporto con giovani di 17 anni di età se in possesso di una
qualifica professionale riconosciuta nell’ambito del sistema scolastico [Ministero del Lavoro,
Circolare n. 30 del 15 luglio 2005].
La legge richiede la forma scritta del contratto di apprendistato che:
→
→
→ deve indicare la prestazione oggetto del contratto,
→
→
→ deve indicare la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto
→
→
→ deve contenere, in allegato, il piano formativo individuale2.
La formazione dell’apprendista
19-2010
Fondamentale nel contratto di apprendistato professionalizzante, come peraltro in ogni tipo
di apprendistato è la realizzazione di una delle cause che hanno generato il contratto1: la
formazione.
La formazione può avvenire in ambito extraziendale oppure aziendale.
17
La regolamentazione dei profili normativi è demandata alle regioni o alle province autonome,
d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più
rappresentative, sul piano regionale.
Formazione
extra
aziendale
aziendale
organizzata e diretta dalle competenti
strutture pubbliche
a cura e sotto la responsabilità del datore
di lavoro
IN EVIDENZA
La distinzione non si basa sulla localizzazione della formazione fornita ma piuttosto su chi
detiene la responsabilità del percorso formativo.
Formazione
extra aziendale
La regolamentazione dei profili normativi è demandata alle regioni o alle
province autonome, d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori, comparativamente più rappresentative, sul piano regionale.
[Ministero del Lavoro, Circolare n. 40 del 12 ottobre 2004]
In mancanza di regolamentazione regionale, il datore di lavoro può, in
via provvisoria far riferimento alla contrattazione nazionale collettiva.
L’inerzia delle regioni aveva creato non pochi problemi impedendo, di fatto l’instaurazione dei
rapporti di apprendistato professionalizzante. Al fine di porvi rimedio, il legislatore è
intervenuto precedendo un nuovo e più agile canale, con efficacia dal 25 giugno 20083.
Ha demandato alla contrattazione, di qualsiasi livello, la possibilità di disciplinare
integralmente la formazione dell’apprendista,
→
→
→ in modo del tutto autonomo rispetto alla disciplina regionale
→
→
→ a condizione che sia svolta esclusivamente in ambito aziendale.
Dal 25 giugno 2008
il datore di lavoro può (a sua scelta)
19-2010
erogare all’apprendista la formazione
in ambito aziendale nel rispetto dei
profili formativi individuati dalla
contrattazione collettiva
di qualsiasi livello
rivolgersi alle competenti strutture,
nel rispetto dei profili formativi
regolamentati a livello regionale
18
L’azienda non è ritenuta inadempiente se applica un Ccnl che non regolamenta e se non
ha ricevuto proposta di formazione dalla regione
La formazione extra aziendale
Le norme stabiliscono i criteri e i principi direttivi cui devono attenersi sia le regioni sia i
contratti. Sintetizziamoli:
DURATA
Per la formazione formale deve essere prevista una durata minima
di 120 ore l’anno.
METODOLOGIA
La formazione può essere svolta all’interno o all’esterno dell’azienda
secondo il piano formativo, anche con gli strumenti a distanza o elearning.
MODALITA’
La contrattazione collettiva determina le modalità di erogazione e
l’articolazione della formazione, interna o esterna all’azienda.
RICONOSCIMENTO
FORMAZIONE
Le regioni definiscono gli strumenti per il riconoscimento della
formazione sulla base delle competenze tecnico professionali
acquisite.
TUTOR
Viene garantita la presenza del tutor.
LIBRETTO
FORMATIVO
La formazione dell’apprendista deve essere registrata nel libretto
formativo.
Il tutor
Il tutor ha il compito di trasferire all’apprendista le competenze necessarie. Perciò il tutor
deve essere qualificato (essere inquadrato ad un livello pari o superiore a quello
dell’apprendista, possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa). Quest’ultima
condizione non è richiesta se in azienda sono occupati unicamente lavoratori con meno di
tre anni d’esperienza. Finito l’apprendistato, il tutor valuta le competenze acquisite
dall’apprendista e il datore di lavoro rilascia l’attestato di conseguita qualifica.
Egli deve partecipare ad almeno una iniziativa formativa di durata non inferiore a 8
ore. Ogni tutor può affiancare al massimo cinque apprendisti.
Nelle imprese artigiane e in quelle con meno di 15 dipendenti, l’attività di tutoraggio
può essere svolta anche dal titolare, un socio o un familiare coadiuvante purché in
possesso delle competenze; non da un associato in partecipazione. [Ministero del Lavoro,
Nota all’Interpello prot. 25/I/0008303 del 5 giugno 2009]
Nel caso di formazione svolta con la modalità e-learning, anche l’attività di
accompagnamento potrà essere virtualizzata. [Ministero del Lavoro, Circolare n. 40 del 14
ottobre 2004]
La formazione aziendale
Quando la formazione aziendale è regolamentata dai contratti collettivi individuando:
→
→
→ la nozione di formazione esclusivamente aziendale;
→
→
→ i profili formativi,
non si fa più riferimento alle norme regionali (provinciali per le province autonome).
Di più. La contrattazione collettiva è esonerata dal rispetto dei principi direttivi legali riferiti
alla formazione extra aziendale, compresa la previsione del tutor aziendale. [Ministero del
Lavoro, Nota all’Interpello prot. 25/I/0008303 del 5 giugno 2009]
19-2010
Con riferimento a ciascun profilo formativo, il contratto collettivo, della formazione
determina:
→
→
→ la durata,
19
→
→
→ le modalità di erogazione,
→
→
→ le modalità di riconoscimento della qualifica professionale,
→
→
→ la registrazione nel libretto formativo.
Se previsto dal contratto, la formazione aziendale può essere svolta anche al di fuori dei
locali aziendali, purché impartita dall’azienda anche indirettamente, senza costi pubblici.
Ciò non esclude che le regioni possano comunque prevedere di finanziare o agevolare anche
questa formazione.
La formazione aziendale nel contratto del terziario
Il protocollo d’intesa per le aziende del terziario del 23 settembre 2009 ha disciplinato per la
prima volta la formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante.
L’intesa, sottoscritta da tra CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL,
dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 49, comma 5ter del D.Lgs. n. 276/2003,
introdotto dal DL n. 112/2008 (c.d. manovra d’estate), convertito nella Legge n. 133/2008.
Secondo
il dettato
normativo, l’attuazione dell’apprendistato
professionalizzante
esclusivamente aziendale è demandata alla contrattazione collettiva o agli enti bilaterali.
5.ter “In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto
previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la
nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la
durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di
riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione
nel libretto formativo.”
Quanto disposto in materia di profili formativi dal comma 5 dell’articolo 49 del D.Lgs. n.
276/2003, e cioè
5.
La
regolamentazione
dei
profili
formativi
dell'apprendistato
professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla
azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di
base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e
interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna
rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
19-2010
è stato quindi superato dall’accordo.
20
La definizione di formazione interamente aziendale
L'accordo fornisce la prima definizione di formazione esclusivamente aziendale: è
"quella formazione gestita integralmente dal datore di lavoro, anche fuori dai
locali aziendali, senza il ricorso a finanziamenti pubblici".
La formazione (sia trasversale di base che professionalizzante) impartita all’apprendista è
gestita interamente dall’azienda, senza ricorso a finanziamenti pubblici, e viene erogata:
→
→
→ all’interno della stessa struttura aziendale;
→
→
→ in tutto o in parte all’esterno della stessa.
I soggetti coinvolti, interni od esterni, dovranno in ogni caso essere in possesso di adeguate
competenze professionali, in linea con i contenuti dell’attività formativa e dovranno essere
previste modalità idonee per il suo svolgimento.
Per la formazione interna l’azienda può rivolgersi anche a strutture esterne, purché
accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la
Regione in cui viene svolta l’attività formativa.
I profili formativi
La definizione dei profili formativi stabilita dall’accordo ricalca, nel suo impianto generale,
quanto previsto nel precedente contratto collettivo del luglio 2004 e quanto già stabilito dal
documento Isfol del 10 gennaio 2002.
Si sottolinea che il piano formativo individuale può caratterizzarsi per specifiche competenze
di settore, di area e di profilo, fra quelle appositamente individuate nelle declaratorie,
rispondenti alla qualifica professionale da conseguire e alla struttura organizzativa aziendale.
Possono, inoltre, essere incluse “competenze di profilo” di altri profili formativi coerenti
con le mansioni effettive che svolgerà l’apprendista qualificato, oppure potranno essere
escluse competenze di area, di settore o di profilo non coerenti con le competenze da
acquisire.
Secondo l’accordo l’attività si articola in
→
→
→ formazione trasversale, identica per tutti gli apprendisti, articolata in cinque aree di
contenuti;
→
→
→ formazione professionalizzante, nell’ambito della quale si prevede una distinzione di
settore, di area, di profilo del percorso formativo, in ragione della qualifica professionale
Durata e contenuti
Nel rispetto dei limiti di durata massima dell’apprendistato il percorso formativo è definito
secondo:
→
→
→ la qualifica professionale e
→
→
→ il livello di inquadramento da conseguire.
19-2010
Riportiamo in tabella i requisiti minimi di formazione.
21
Profili
professionali
approfondite
conoscenze
tecnicoscientifiche
e capacità di
divulgazione
delle
proprie
competenze
Inquadramento
finale
2° livello
Ore
formazione
minima
primo
anno
Ore
formazione
trasversale
complessiva
480 (per gli
apprendisti in
possesso di
diploma
di istruzione
Superiore di 2°
grado o di
laurea
universitaria
400
ore)
120
80
Ore
complessive
di formazione
particolari
conoscenze
tecniche ed
approfondita
conoscenza
tecnico-pratica
3° livello
400
100
80
specifiche
conoscenze
tecniche e
particolari
capacità
tecnico
pratiche
4° livello
360
90
80
normali
conoscenze
ed adeguate
capacità
tecnicopratiche
5° livello
280
80
60
semplici
conoscenze
pratiche
6° livello
240
120
60
E’ previsto il cumulo dell’attività formativa svolta presso più datori, o presso strutture di
formazione accreditate e la possibilità di anticipare, in tutto o in parte, l’attività formativa
prevista per le annualità successive al primo.
19-2010
Nella tabella che segue riportiamo la durata e la ripartizione della formazione trasversale per
annualità, che viene svolta principalmente nel primo biennio.
22
Profili
professionali
approfondite
conoscenze
tecnicoscientifiche
e capacità di
divulgazione
delle
proprie
competenze
particolari
conoscenze
tecniche ed
approfondita
conoscenza
tecnico-pratica
specifiche
conoscenze
tecniche e
particolari
capacità
tecnico
pratiche
normali
conoscenze
ed adeguate
capacità
tecnicopratiche
semplici
conoscenze
pratiche
Inquadramento
finale
1^ annualità
1^ annualità
1^ annualità
40
28
12
3° livello
40
28
12
4° livello
40
28
12
5° livello
30
20
10
6° livello
30
30
0
2° livello
Modalità di erogazione della formazione
L’attività formativa (trasversale di base e professionalizzante) può avvenire:
→
→
→ in aula, on the job;
→
→
→ con formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning.
Se la formazione è svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, essa dovrà essere impartita
da soggetti con adeguate conoscenze e competenze e in ambienti idonei.
Il referente
Per le aziende che ricorrono alla formazione esclusivamente aziendale viene meno la figura
del tutor, con la conseguenza che viene meno l’obbligo di rispettare il rigido rapporto
numerico tra agli apprendisti e la durata minima dell’esperienza triennale.
Il referente per l’apprendistato, interno o esterno, è individuato all’avvio dell’attività
formativa, con il preciso compito di seguire l’attuazione del programma formativo, nel
rispetto dei parametri individuati nelle precedenti tabelle e delle previsioni dell’accordo
stesso.
19-2010
Il ruolo di referente interno per l’apprendistato può essere svolto da:
→
→
→ titolare dell’impresa stessa;
→
→
→ un socio ovvero un familiare coadiuvante;
→
→
→ soggetto che ricopre la funzione aziendale di referente, individuata dall’impresa nel piano
formativo, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello che
l’apprendista conseguirà al termine dell’apprendistato, nonché di competenze adeguate.
23
Se l’azienda si avvale di una struttura esterna per la formazione, questa dovrà individuare un
referente con adeguate competenze.
Qualifica professionale e registrazione
Alla conclusione del periodo di apprendistato l’avvenuta formazione sarà certificata ad
opera del datore di lavoro, e il lavoratore sarà informato dell’avvenuta acquisizione della
qualifica professionale.
In mancanza del libretto formativo del cittadino, la certificazione sulla formazione svolta,
avrà validità anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.
La formazione aziendale nel contratto del turismo
Dopo il terziario anche nel settore turismo trova regolamentazione la formazione interamente
aziendale dell’apprendistato professionalizzante.
Con accordo del 20 febbraio 2010 è stato regolamentato l’apprendistato professionalizzante
nel settore turismo, definito “un importante strumento per l'acquisizione delle competenze
necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il
lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro”.
Le disposizioni contenute si applicano a partire dal 1° gennaio 2010 e, si rivolgono anche
agli apprendisti assunti prima della data di stipula dell’accordo.
Viene fatta un’eccezione per le aziende alberghiere, ai porti e agli approdi turistici, ai
complessi turistico ricettivi dell'aria aperta e ai rifugi alpini per le quali sono in parte
confermate le indicazioni recate dall'Accordo di rinnovo del Ccnl Turismo 27 luglio 2007.
Sono comunque immediatamente applicabili le norma contenute dell’accordo in quanto
compatibili.
Viene disciplinata la formazione interamente aziendale prevedendo che il datore di lavoro che
intenda optare per la formazione esclusivamente aziendale debba inviare una comunicazione
all'ente bilaterale del turismo competente per territorio.
Apre subito l’accordo ponendo vincoli quanto meno spinosi.
L’articolo 1 comma 3 prevede
“La integrale applicazione delle disposizioni del Ccnl Turismo 27 luglio 2007 ed in particolare
di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti
bilaterali e formazione continua costituisce condizione indispensabile per l'utilizzo
degli strumenti previsti dal presente regolamento.”
Dubitiamo fortemente che il regolamento possa imporre simili condizioni.
Caratteristiche e modalità di erogazione della formazione aziendale
L’accordo prevede che quella aziendale è costituita da percorsi di formazione:
→
→
→ formale,
→
→
→ informale e
→
→
→ non formale,
comprensivi di un monte ore di formazione di base e di formazione tecnico
professionale.
L'attività formativa può essere svolta:
→
→
→ dal datore di lavoro,
→
→
→ anche per il di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale.
19-2010
L’erogazione della formazione può avvenire
→
→
→ in aula, on the job;
→
→
→ tramite strumenti di e-learning.
24
Se la formazione avviene tramite strumenti e-learning allora anche l'attività di
accompagnamento potrà essere svolta attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche e
strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
L'accordo consente che l’attività formativa si svolga anche al di fuori dell'orario di
apertura al pubblico.
Qualora si svolge al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione:
→
→
→ sono retribuite,
→
→
→ ma non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
L'azienda che intende svolgere all’interno l’attività formativa deve autocertificare la
propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della
presente intesa, utilizzando il modello di dichiarazione allegato all’accordo.
L’autocertificazione deve essere inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per
territorio (o all'EBNT per le aziende multilocalizzate).
In certificazione l’azienda:
→
→
→ si impegna ad effettuare la formazione nella sua interezza,
→
→
→ se ne assume la responsabilità,
→
→
→ attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) in possesso di
titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di
documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano
formativo individuale;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel presente accordo ed
esplicitazione, eventuale, delle aree tematiche su cui verte la formazione, in rapporto
alla specifica aziendale e/o del percorso individuale.
c) compilazione della "scheda formativa".
L’impegno formativo
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione al livello di inquadramento, con
le seguenti modalità:
→
→
→ 120 ore medie annue per i livelli secondo e terzo;
→
→
→ 100 ore medie annue per i livelli quarto, quinto e sesto super;
→
→
→ 80 ore medie annue per il livello sesto.
Da osservare che il riferimento è alla media annuale. E’ sufficiente quindi garantire in media
l’impegno formativo non dovendo necessariamente rispettare il minimo annuale.
Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non
coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si
determina proporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo
rapporto di lavoro.
L’accordo introduce una sorta di bonus volto a favorire la verifica da parte dell’Ente bilaterale
prevede cioè che, qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano
formativo individuale, l'impegno formativo in caso di approvazione da parte dell’ente, è
ridotto di un quarto4.
19-2010
Profili formativi
I profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono individuati dall’accordo; il quale
prevede altresì che nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili
non previsti potrà ottenere apposita autorizzazione dell'ente bilaterale competente5.
25
Per l’attuazione del regolamento sono individuate le seguenti figure:
Livello corrispondente
Durata
Addetto/Operatore di Base
6° livello
C.C.N.L. Turismo
fino a 24 mesi
Addetto/Operatore Esperto
6° livello super
C.C.N.L. Turismo
fino a 36 mesi
Addetto/Operatore Qualificato
5° livello
C.C.N.L. Turismo
fino a 36 mesi
Addetto/Operatore
Specializzato
4° livello
C.C.N.L. Turismo
fino a 48 mesi
Operatore Professionale
3° livello
C.C.N.L. Turismo
fino a 48 mesi
Operatore Gestionale
2° livello
C.C.N.L. Turismo
fino a 48 mesi
19-2010
Denominazione figura
26
Per ciascuna qualifica sono individuati i profili formativi. Per non appesantire
l’approfondimento si rinvia alle tabelle contenute nell’accordo ricordando che il testo integrale
è stato pubblicato nella rivista n 17 del 26 aprile 2010.
19-2010
____________________________
Note
1
Sappiamo che il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista lavoro/formazione.
2
Il piano formativo è il documento che contiene la descrizione del percorso formativo e la
ripartizione di impegno aziendale ed extra aziendale.
3
E’ consentito intraprendere i nuovi percorsi formativi anche per i rapporti d’apprendistato
già in essere al 25 giugno, purché il percorso formativo venga rimodulato e vi sia il consenso
del lavoratore espresso mediante sottoscrizione del nuovo piano. [Ministero del Lavoro, Nota
all’Interpello prot. 25/I/0001704 del 6 febbraio 2009]
4
Per i territori in cui non sia operativo l'ente bilaterale o la commissione paritetica, la
riduzione di cui ai comma precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti
coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università,
scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).
5
L'ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili
formativi all'EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del
settore.
27
E
dili cooperative di produzione e lavoro
Accordo per il rinnovo Ccnl 26 aprile 2010
Ccnl 24 giugno 2008
PARTI CONTRAENTI
ANCE
Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Fe.n.e.a.l.-Uil
Sintesi del rinnovo
In data 26 aprile 2010, tra ANCPL LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE, PSL AGCI, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, è stato stipulato
l’accordo per il rinnovo del Ccnl 24 giugno 2008 per i lavoratori dipendenti delle
cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini.
DECORRENZA E DURATA
Rinnovi Contrattuali
LAURA BRAGGIO
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il nuovo accordo ha durata triennale:
→
→
→ decorre dal 1° aprile 2010,
→
→
→ scade il 31 dicembre 2012 per la parte normativa,
→
→
→ scade il 31 dicembre 2012 per la parte retributiva,
relativamente ai rapporti di lavoro in corso alla data del 26 aprile 2010 o instaurati
successivamente.
INCREMENTI E MINIMI RETRIBUTIVI
L’accordo prevede un incremento retributivo da erogarsi in tre tranches.
Gli importi degli aumenti retributivi risultano i seguenti:
Aumenti da
Livelli
Totale
aumento
1.4.2010
1.1.2011
1.1.2012
8
227,50
75,00
75,00
77,50
7
191,10
63,00
63,00
65,10
6
163,80
54,00
54,00
55,80
5
139,23
45,90
45,90
47,43
4
124,22
40,95
40,95
42,32
3
115,57
38,10
38,10
39,37
2
103,74
34,20
34,20
35,34
1
91,00
30,00
30,00
31,00
19-2010
I nuovi minimi contrattuali mensili risultano i seguenti:
28
Livelli
Parametro
8
Aumenti da
1.4.2010
1.1.2011
1.1.2012
250
1.892,99
1.967,99
2.045,49
7
210
1.590,10
1.653,10
1.718,20
6
180
1.362,94
1.416,94
1.472,74
5
153
1.158,52
1.204,42
1.251,85
4
136,5
1.036,36
1.077,31
1.119,63
3
127
964,05
1.002,15
1.041,52
2
114
865,60
899,80
935,14
1
100
757,21
787,21
818,21
INDENNITA’ FI FUNZIONE QUADRI
Dalla data di decorrenza della categoria è riconosciuta ai lavoratori un’indennità di funzione
nella misura minima mensile di euro 75,00.
Dal 1° luglio 2010 la misura minima mensile dell’indennità è elevata ad euro 170,00.
Con medesima decorrenza saranno adeguate all’importo di euro 170,00 le indennità di
funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.
ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE
E’ stato introdotto il nuovo elemento variabile della retribuzione. Le Organizzazioni
territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con
decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza,
l’elemento variabile della retribuzione (EVR) fino alla misura massima del 6% dei minimi
in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità stabilite dal secondo
livello di contrattazione collettiva. Conseguentemente dal 1° luglio 2011, cessa
l’elemento economico territoriale.
L’elemento variabile della retribuzione:
→
→
→ sarà concordato in sede territoriale
→
→
→ quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore
→
→
→ sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel
territorio
→
→
→ non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il
TFR.
Restano fermi nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale:
→
→
→ l’indennità territoriale di settore concernente gli operai;
→
→
→ il premio di produzione concernente gli impiegati.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Dal 1° luglio 2011 gli importi in atto dell’elemento economico territoriale saranno
conglobati nell’indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.
PAGAMENTO RETRIBUZIONE IMPIEGATI
19-2010
Il pagamento della retribuzione avviene alla fine di ogni mese. A fronte di esigenze
contingenti l’impiegato può richiedere, nel corso del mese, un acconto non superiore al
90% circa della retribuzione netta maturata e dell’assegno per il nucleo familiare.
Qualora l’impresa ritardi il pagamento del saldo oltre quindici giorni, matureranno a
favore dell’impiegato, dalla scadenza del termine di corresponsione della retribuzione di cui
sopra, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due
punti.
29
PAGAMENTO RETRIBUZIONE IMPIEGATI
Le ferie vanno fruite, di norma, nel corso dell’anno di maturazione. Qualora, in
considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, le ferie che, per esigenze
organizzative e/o produttive oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia,
infortunio, ecc.) oppure per dare applicazione a quanto previsto nei confronti dei lavoratori
stranieri, non potessero essere godute entro l’anno di maturazione, andranno fruite nei 24
mesi successivi al termine di tale anno.
RIPOSI ANNUI OPERAI
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con un preavviso di
norma di almeno tre giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. Di norma i permessi
andranno usufruiti nel corso dell’anno di maturazione.
Tuttavia i permessi che, per esigenze organizzative e/o produttive, oppure per impedimento
oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.), oppure per dare applicazione a quanto
previsto nei confronti dei lavoratori stranieri, non potessero essere goduti entro l’anno di
maturazione andranno fruiti nei 24 mesi successivi al termine di tale anno.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Fermo restando quanto previsto dalla legge, l'impresa edile non può assumere operai a
tempo parziale (salvo per determinate categorie, di cui all’articolo 30 bis paragrafo A) punto
4, del Ccnl 24 giugno 2008) per una percentuale superiore al 3% degli addetti in forza a
tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non
ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
I contratti a tempo parziale, eccedenti le suddette percentuali, impediscono il rilascio
del DURC all’impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera della CNCE che obbliga
l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE
stessa. Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che
sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della
stipula del presente CcnlLa sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto
dalla R.S.U. alla Cassa Edile.
DIRITTO ALLO STUDIO
Alfine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese
concederanno, nei casi e alle condizioni previste dal Ccnl, permessi retribuiti ai lavoratori
non in prova che intendono frequentare esclusivamente corsi di studio attinenti al settore
delle costruzioni e compresi nell’ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle
facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà o
istituti legalmente riconosciuti.
I suddetti corsi di studio non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore
di insegnamento effettivo.
SECONDO LIVELLO DI CONTRATAZIONE
19-2010
La contrattazione di secondo livello sarà svolta a livello territoriale.
Alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere, con valenza
triennale, alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011,
dell’Elemento Variabile della Retribuzione territoriale (EVR), che sostituisce il precedente
elemento economico territoriale (EET).
Tale elemento sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto
dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di
produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti
retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il TFR.
Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, le parti sociali territoriali, aderenti alle
30
Associazioni nazionali contraenti, devono fissare a livello locale, per le circoscrizioni di
propria competenza ed entro la misura massima fissata dalle parti nazionali, la specifica
percentuale di EVR, in base a valutazioni concernenti il complessivo stato del settore nel
proprio territorio.
Viene confermata la proroga per l’anno 2010 dei contratti integrativi territoriali
vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi
contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione
territoriale.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Alfine di potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del
settore è stato sottoscritto un avviso comune sulla contribuzione e integrazione degli
ammortizzatori sociali nel settore edile, estendendone la durata, la copertura e l’accesso.
Le Parti intendono a tale proposito introdurre un’indennità integrativa di disoccupazione
per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro, vincolata
ad un accordo tra le parti, da stipularsi in sede ministeriale, che preveda contestualmente
la modificata dell’attuale aliquota contributiva della CIGO attraverso un apposito
decreto.
A fronte dell’eventuale accoglimento della richiesta di riduzione di aliquota, stimata
nell’ordine dei 2 punti, le parti costituiranno presso le Casse Edili territoriali un Fondo
finalizzato ad un’ulteriore integrazione al reddito dei lavoratori disoccupati e in CIG parte
del quale sarà versato in un Fondo a carattere nazionale, gestito dalla CNCE.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1° luglio 2011 le aliquote contributive a carico dell’impresa e del
lavoratore sono elevate all’1,10%.
LAVORI PESANTI E USURANTI
19-2010
Dal 1° ottobre 2010 entra in vigore il contributo pari allo 0,10% della retribuzione degli
operai (art. 29 bis Ccnl) per i lavori usuranti e pesanti, da versare al Fondo da costituire
presso le Casse Edili.
In via transitoria, il 50% del predetto contributo sarà versato a Cooperlavoro, a favore
dei lavoratori operai ivi iscritti.
Le parti stabiliscono che, a decorrere dal 1° ottobre 2010, la metà del predetto contributo,
pari allo 0,05%, sarà versato quale contributo straordinario “Fondo di previdenza
complementare Cooperalavoro”, per un periodo di due anni; il rimanente 50% del
contributo (il restante 0,05%) sarà versato dalle imprese in un apposito Fondo “lavori
usuranti e pesanti” da costituirsi presso le Casse Edili.
Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l’obbligo di versare il contributo
straordinario e, quindi, il contributo “lavori usuranti e pesanti” è ripristinato, dal 1°
ottobre 2012, nella misura dello 0,10%.
A decorrere dal 1° luglio 2011 le aliquote contributive a carico dell’impresa e del
lavoratore sono elevate all’1,10%.
31
I CONTRATTI COLLETTIVI
E
dili – Cooperative di produzione e lavoro
Accordo del 26 aprile 2010
PARTI CONTRAENTI
Inserto de “La Rivista del Lavoro” n. 19/2010
CCNL del 24 giugno 2008
ƒ ANCPL
LEGACOOP,
FEDERLAVORO
E
CONFCOOPERATIVE, PSL AGCI
e
ƒ Fe.n.e.a.l.-UIL F.i.l.c.a.-CISL Fi.l.l.e.a.-CGIL
Io Srl – Cultura e Formazione - www.iosrlcultura.com
SERVIZI
EDILI - COOPERATIVE
Accordo per il rinnovo del Ccnl 24 giugno 2008 per i
lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro
dell’edilizia e attività affini.
Data stipula: 26/04/2010
Data Inizio validità: 01/04/2010
Scadenza normativa: 31/12/2012
Parti contraenti:
ƒ ANCPL LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, PSL AGCI
e
ƒ Fe.n.e.a.l.-U.I.L.;
ƒ F.i.l.c.a.-C.I.S.L.;
ƒ F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.;
Costituzione delle parti
Addì, 26 aprile 2010, in Roma
tra:
ƒ l’ANCPL LEGACOOP, la FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, la PSL AGCI
e
ƒ la Fe.n.e.a.l.-U.I.L.;
ƒ la F.i.l.c.a.-C.I.S.L.;
ƒ la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.;
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del Ccnl 24 giugno 2008 per i lavoratori delle
cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini.
I ART. 52 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (Operai)
Allegato 1
II ART. 55 – FERIE (Operai)
Allegato 2
III ART. 6 – SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Allegato 3
IV ART. 81 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (Impiegati)
Allegato 4
V ART. 30 Bis – LAVORO A TEMPO PARZIALE
Allegato 5
VI ART. 27 – DIRITTO ALLO STUDIO
Allegato 6
VII ALLEGATO O – SALVAGUARDIA
DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
Allegato 7
DELLA
PROFESSIONALITA’
–
BORSA
DEL
LAVORO
VIII
PROTOCOLLO
SULL'INTERVENTO
DELLE
PARTI
SOCIALI
NAZIONALI
PER
RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALE
Allegato 8
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
LA
1
IX PROTOCOLLO SULLE BANCHE DATI PER LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Allegato 9
X Art. 15 QUADRI
Allegato 10
XI AVVISO COMUNE - CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Allegato 11
XII PROTOCOLLO SUL RLST AD INTEGRAZIONE DELL'ART. 29
Allegato 12
XIII PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
Allegato 13
XIV Art 36 Bis. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Allegato 14
XV DICHIARAZIONE COMUNE SULL'EET
Allegato 15
XVI ART. 20 LAVORATORI STRANIERI
Allegato 16
XVII Art. 46 Bis, RIPOSI ANNUI (Operai)
Allegato 17
XVIII Art. 95 PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE (Impiegati)
XIX Art. 41 DECORRENZA E DURATA
XX AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Letto, confermato e sottoscritto
ANCPL LEGACOOP FENEAL U.I.L.
FEDERLAVORO E SERVIZI F.I.L.C.A.-C.I.S.L.
CONFCOOPERATIVE
PSL AGCI FILLEA – C.G.I.L.
Allegato 1 - Art. 52
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare,
con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza,
l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore
alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 6.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in
vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.
L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio
variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati
conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui
singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
2
Le Associazioni Cooperative e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si
riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto
al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Allegato 2 - Art. 55
Ferie (Operai)
Dopo il 4° comma dell’art. 55 del Ccnl 24 giugno 2008 è aggiunto il seguente comma:
“Di norma le ferie andranno usufruite nel corso dell’anno di maturazione. Tuttavia, in
considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, le ferie che, per esigenze
organizzative e/o produttive oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio,
ecc.) oppure per dare applicazione a quanto previsto nel 4° comma dell’art. art. 20, non potessero
essere godute entro l’anno di maturazione, andranno fruite nei ventiquattro mesi successivi
al termine di tale anno”.
Allegato 3 - Art. 6
Secondo livello di contrattazione collettiva
A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello.
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal Ccnl, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli
propri del contratto nazionale.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di
provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore
al 1° luglio 2011 e con valenza triennale:
a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
b) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
c) determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° Luglio 2011 dell'Elemento Variabile della
Retribuzione territoriale (EVR) secondo i requisiti indicati nei successivi commi 4, 5 e seguenti del
presente punto A);
d) attuazione di cui all'art. 58 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività;
e) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e
telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
f) aspetti applicativi della disciplina della trasferta, nell'ambito della regolamentazione di cui agli
artt. 61 e 91 del Ccnl;
g) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui all'art. 55;
h) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lett. a) dell'art. 5;
i) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può
essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni
meteorologiche locali;
j) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in relazione alle
specifiche situazioni esistenti territorialmente;
k) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione
territoriale dal Ccnl, mediante specifiche clausole di rinvio;
l) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 29, lett. D).
m) regolamentazione, in funzione delle specifiche condizioni operative esistenti territorialmente, di
una indennità giornaliera per i lavoratori comandati alla guida dei pulmini aziendali adibiti al
trasporto delle maestranze da e per i cantieri, ferma restando la non computabilità del tempo di
guida ai fini delle nozioni di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
n) definizione del trattamento economico di reperibilità per i lavoratori ai quali il datore di lavoro
richieda,
per iscritto, di essere reperibili secondo quanto previsto dall’art. 47-bis (Reperibilità) del presente
CCNL.
…..omissis……
L’elemento variabile della retribuzione (EVR) di cui alla lettera c) sarà concordato in sede
territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
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correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio; esso
non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il
trattamento di fine rapporto.
Per la sua determinazione saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:
1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di assenza dal
lavoro e di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT.
Sarà concordato in sede territoriale un solo ulteriore indicatore.
Le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono stabilire a livello
locale, per le circoscrizioni di propria competenza ed entro la misura massima fissata dalle parti
nazionali, la specifica percentuale di EVR in base a valutazioni concernenti il complessivo stato del
settore nel territorio di competenza e nel rispetto delle decorrenze previste dal precedente terzo
comma.
Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le
relative incidenze ponderali in termini percentuali.
Le medesime parti procederanno poi al raffronto dei cinque indicatori territoriali, su un arco
temporale triennale.
Saranno presi a raffronto due trienni: il primo dei quali composto dall’ultimo anno di cui si hanno a
disposizione tutti i dati relativi ai cinque indicatori e dai due anni immediatamente precedenti; il
secondo composto dal penultimo anno di cui si hanno i dati disponibili e dai due a quest’ultimo
precedenti (Esempio: triennio 2010 2009 2008 vs. 2009 2008 2007; 2011 2010 2009 vs. 2010
2009 2008; 2012 2011 2010 vs. 2011 2010 2009).
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti e ai fini della sua determinazione, l'EVR sarà
riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali degli indicatori la
cui variazione sia pari a zero o positiva, ciò sino al 100% della specifica percentuale massima
fissata territorialmente.
Qualora la variazione di almeno due dei suddetti cinque parametri dovesse risultare pari a zero o
positiva, nel caso in cui la somma dei suddetti due pesi ponderali risultasse inferiore al 30%, l'EVR
sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% della specifica percentuale massima dell'EVR
fissata a livello territoriale.
Nell'ipotesi invece in cui la somma delle incidenze ponderali dei parametri, o anche l’incidenza di un
solo parametro, risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale
somma.
Qualora il numero dei parametri, con variazione pari a zero o positiva, fosse superiore a due, l'EVR
sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al
100% dell'EVR fissato territorialmente.
Le parti sociali territoriali si incontreranno ogni anno per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale poi, qualora la predetta
percentuale sia pari o superiore al 30%, ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due
parametri aziendali:
a. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
b. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva
dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
E’ data facoltà alle rappresentanze territoriali di confermare o sostituire uno o entrambi i parametri
sopra indicati con altrettanti, ritenuti più idonei e coerenti a misurare la situazione economica delle
imprese cooperative del territorio.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore
denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro
Unico del Lavoro.
L’impresa confronterà l’andamento dei propri parametri nei due trienni, secondo le medesime
modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.
Qualora le variazioni dei suddetti due parametri risultassero pari a zero o positive, l'azienda
provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Qualora solo uno dei suddetti parametri avesse una dinamica negativa, l'azienda dovrà erogare
l'EVR esclusivamente nella misura del 30%.
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Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o
risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle
condizioni di cui al comma precedente erogherà, oltre al 30% di cui al comma precedente, anche il
50% della somma eccedente la predetta misura del 30%; ciò attivando la seguente procedura:
• l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri
aziendali all'associazione territoriale cooperativa di riferimento e alla Cassa Edile competente
territorialmente, dandone contestuale comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
• analoga procedura dovrà essere osservata dalle imprese cooperative non aderenti ad alcuna
associazione cooperativa firmataria del contratto territoriale, fermo restando che, in questo caso,
l’autodichiarazione andrà resa a tutte le associazioni cooperative firmatarie dell’integrativo;
• le suddette associazioni informeranno con sollecitudine le organizzazioni sindacali territoriali e, se
richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi
comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa cooperativa
stessa; nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate, ovvero dei due
parametri aziendali eventualmente modificati dalle organizzazioni territoriali.
Le imprese cooperative di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a
livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del
parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato, prima anno su anno, poi
biennio su biennio e infine triennio su triennio.
L'erogazione dell'EVR, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in
quote mensili al personale in forza.
B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno due mesi
prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i tre mesi successivi alla data della presentazione della piattaforma e comunque sino alla
data del termine del mese successivo alla scadenza dell’integrativo da rinnovare, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali e non procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile
dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle
parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si
incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e
dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame. Le clausole degli accordi territoriali
difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e
i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente
alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori
stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro
Visto quanto stabilito nell'accordo intercategoriale del 18 dicembre 2009, è confermata la
proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la
naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere
temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione
territoriale. Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1° e 2° livello dovessero trovare
generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente
disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi
tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall’avvenuta nuova regolamentazione legislativa
o interconfederale.
Allegato 4 - Art. 81
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (Impiegati)
Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare,
con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza,
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
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l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla
data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 6.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra
in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.
L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile
che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in
termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti
retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Associazioni Cooperative e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si
riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto
al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Allegato 5 - Art. 30 bis
Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione,
distacco, inserimento
A) Contratto di lavoro a tempo parziale
Il punto 3. del paragrafo A) dell’art. 30 bis del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
“3. Fermo restando quanto previsto dalla legge e nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da
parte delle Casse Edili, le parti stabiliscono che, nei confronti del personale operaio, non rientrante
nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono
consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo
indeterminato.
Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a
tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il
rilascio del DURC all’impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della
CNCE che obbliga l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema
della CNCE stessa. Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale
che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula
del presente Ccnl. La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla R.S.U.
alla Cassa Edile.
Allegato 6 - Art. 27
DIRITTO ALLO STUDIO
Il primo e il secondo comma dell'art. 27 del Ccnl vigente sono sostituiti dai seguenti:
"Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese
concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori
non in prova che intendono frequentare esclusivamente corsi di studio attinenti al settore delle
costruzioni e compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di
architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà o istituti
legalmente riconosciuti.” "I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una
durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo".
Allegato 7 – Allegato O
SALVAGUARDIA DELLA PROFESSIONALITA’ DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
BORSA LAVORO
Il protocollo di intesa sulla salvaguardia della professionalità edile siglato il 9 febbraio 2008 e
allegato al presente contratto, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni:
DURC, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14 maggio 2009, è uno strumento
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
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individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell’edilizia,
mirando soprattutto alla formazione e al reimpiego, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro
sommerso, il caporalato e l’intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità
organizzata.
Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil un ruolo fondamentale e attivo nella
gestione e implementazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a fianco del
complessivo sistema delle politiche attive del lavoro.
Le parti affidano al Formedil, nel quadro del suo progetto di riconversione, l’incarico a elaborare un
progetto di un sistema efficace di Borsa Lavoro che tenga conto delle peculiarità del settore e
che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:
1. progettare una efficiente rete informativa con le strutture regionali e le Scuole Edili territoriali
che consenta di avere un quadro complessivo del numero dei lavoratori interessati dagli
ammortizzatori sociali e inoccupati.
2. istituire un accurato monitoraggio sulle eventuali esigenze professionali che possano
costituire opportunità lavorative e sui conseguenti bisogni formativi, anche relazionando tra loro le
varie situazioni delle province della medesima Regione;
3. produrre, dopo aver analizzato e sintetizzato il quadro della domanda ed offerta di lavoro di
cui ai punti precedenti, coerenti linee guida e/o moduli formativi da trasmettere al sistema
periferico (regionale e provinciale) per l’istituzione mirata dei corsi da parte degli organismi
paritetici;
4. sviluppare una funzione di orientamento e di incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro
attraverso un accreditamento autorizzativo dell’intero sistema da parte della Pubblica
Amministrazione.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente Ccnl, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il
progetto operativo per l'approvazione dello stesso.
L’entrata in vigore di tale sistema nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di
vigenza del presente contratto. Per i contenuti operativi, si rimanda al relativo allegato, al presente
Ccnl, lettera Q
Aspetti tecnici e specifiche finalità:
ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e
imprese del settore, sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, mediante l’istituzione della banca del lavoro
informatizzata presso ciascuna Scuola, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei
lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
favorire l’orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
predisporre l’attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti
formativi;
incentivare gli accordi ministeriali per l’ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione
all’estero per l’inserimento e il collocamento nel settore.
Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le
autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra
descritte, preveda:
l’assunzione, da parte delle Scuole Edili, di un ruolo attivo all’interno del progetto volto a favorire
lo sviluppo dell’occupazione e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso il sistema di
autorizzazione presso la competente P.A.;
la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, di
consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al
contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili;
la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro
delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.
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L’entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo
anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del Ccnl, il Formedil
presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.
La sperimentazione della Borsa Lavoro sarà avviata dal Formedil, in accordo con le parti sociali,
entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità
degli investimenti e del mercato del lavoro.
La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la
necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l’invio telematico della
comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro i 5 giorni successivi al licenziamento
anche alla Cassa edile territorialmente competente:
- la Scuola Edile territoriale nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine
fase lavoro, licenziamenti, riceve l’elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
- tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile territoriale al fine di valutare, sulla base delle
professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in
relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse;
nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o
europei;
- la Scuola Edile territoriale effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai
lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/ riqualificazione acquisendo la
disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
- la Scuola Edile territoriale inserirà in una apposita banca dati ,condivisa con la Cassa edile
territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con relativa qualifica,
mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di
qualificazione e riqualificazione professionale;
- tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro
dell’impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla
condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di
collocamento.
Alla Scuola Edile è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle
imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.
Presso ciascuna scuola edile territoriale sarà costituito uno specifico sportello con il compito di
effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenza, rilevare aspettative e fabbisogni
al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee
guida che saranno elaborate dal Formedil nazionale.
Gli accordi di cui all'art. 38 del vigente Ccnl potranno prevedere che alle imprese che assumano i
lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni
contributive in Cassa Edile.
Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione
sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil nazionale.
Allegato 8
INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA
GESTIONE DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALI
Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e
CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la
necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell’operato degli stessi sul piano
dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.
In relazione quindi
alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l’operato degli Enti paritetici territoriali, nella
consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
alla necessità di pervenire ad un accordo complessivo sul riconoscimento della reciprocità tra gli
enti bilaterali promananti dai diversi -ma omogenei- sistemi contrattuali;
alla opportunità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere
correlate alle effettive esigenze dell’Ente medesimo:
le parti concordano che:
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1) per le Casse Edili la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro
e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa Edile dovrà essere contenuto
nel limite dell'……% della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo
delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della
Cassa Edile.
Per le Scuole Edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non
dovrà essere superiore al …% delle rispettive entrate.
Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all'Ente
paritetico nazionale di riferimento.
Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite e
rese note dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.
2) L'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei
criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite
dalle parti sociali nazionali.
3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello
Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale
paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.
Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in
contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.
Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti
nazionali.
4) Viene confermato l’obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali venga
trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti
paritetici nazionali entro il….….di ciascun anno.
5) Viene confermato, altresì, l’obbligo di certificazione dei bilanci da parte di Società di
certificazione individuate a livello nazionale.
6) Viene istituito, a decorrere dall’esercizio 2010 l'obbligo, a carico della Cassa Edile, di affidare alla
Società di revisione dei tre Enti territoriali, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un
bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti
nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della Cnce, per gli Enti paritetici nazionali.
7) Viene affidato ad una Società di certificazione l’incarico di redigere una relazione nella quale
evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di
riferimento, rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato.
8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli
Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
9) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle Parti Sociali nazionali l’elenco degli
enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
10) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale,
gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al
proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non
avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente
territoriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato di Gestione) assunta a
maggioranza dei due terzi, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze
riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente
nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali
esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati
comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali, entro 30
giorni si riuniranno entro, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della
controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il
commissariamento dell'Ente.
Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vice Presidente e
del Consiglio di Amministrazione (o Comitato di Gestione), le parti sociali nazionali nomineranno
due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e
straordinaria amministrazione.
11) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:
mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo
nazionale;
mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
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impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
rilascio del DURC in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
mancata attivazione delle visite da parte del CPT.
12) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare
comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali i cui
esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.
13) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi
Enti paritetici territoriali, con relativa relazione d’accompagno, sull’attività preventivata e svolta.
14) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti
paritetici nazionali.
15) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate nelle clausole
degli altri contratti collettivi nazionali del settore.
16) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Ccnl.
Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1).
In allegato il Bilancio Tipo delle Casse Edili.
Allegato 9
LE BANCHE DATI PER LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
In relazione a quanto disposto
- dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all'articolo 99 che prevede che il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII e che inoltre gli organismi paritetici istituiti
nel settore delle costruzioni […] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari
presso gli organi di vigilanza e all'articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del
responsabile dei lavori l'inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;
- dall'Avviso comune del 17 maggio 2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici,
con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal Ccnl 24 giugno 2008 (che
dovevano entrare in vigore dal 1 gennaio 2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al
sistema della Cnce avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina);
le parti concordano sulla necessità di:
- attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in
essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a
disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
- attuare una concreta interazione tra i diversi organi contrattuali e istituzionali affinché
nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida ispirate alla massima garanzia
per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l'automatismo dell'informativa sulla notifica
preliminare;
- attivare attraverso le Casse Edili (già riconosciute nel citato Avviso Comune del 2007 quali enti
adibiti al rilascio del Durc munito della Congruità), la verifica dell'incidenza del costo del
lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso
Comune e inserite nel ccnl del 2008.
Sarà costituito un sistema informatico omogeneo sul territorio nazionale che permetta la
creazione di una banca dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche:
1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di
seguito:
1. data della comunicazione;
2. indirizzo del cantiere;
3. committente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
4. natura dell'opera;
5. responsabile dei lavori: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
6. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la progettazione dell'opera:
nome, cognome,
codice fiscale e indirizzo;
7. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la realizzazione dell'opera:
nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
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8. data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
9. durata presunta dei lavori in cantiere;
10. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
12. identificazione: codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. ammontare complessivo presunto dei lavori:
14. attribuzione di una codifica per cantiere.
2) I suddetti dati dovranno essere integrati con:
a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali
subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
b) l'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera;
c) l’inserimento nella notifica preliminare, a cura del committente o del responsabile dei lavori, dei
dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri, affinché si abbia un quadro chiaro e
completo del personale occupato tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in
ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.
3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l'incrocio dei suddetti dati con quelli del MUT per le
verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la
banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere –denunciando le ore svolte dai
propri lavoratori- in ogni singolo cantiere attivo nel mese) per mezzo, appunto del MUT, con
indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.
***
La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare direttamente, attraverso
questi dati, la congruità complessiva del valore dell'opera totale, secondo le procedure di cui in
allegato.
Al termine dell'opera, infatti, all'atto del saldo finale, nel caso di opera pubblica, e contestualmente
alla dichiarazione di cui all’art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla
richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato, nel caso di lavori privati ai soli fini di
controllo della regolarità attestata dalla Cassa Edile, dovrà essere richiesto un Durc finale
comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto
della reale incidenza della stessa in termini di versamenti presso le Casse Edili, secondo gli indici di
cui all'Avviso Comune del 17 maggio 2007.
***
Ai fini di cui sopra è affidato alla Cnce, anche per i necessari collegamenti con il software "MUT", il
compito di realizzare il sistema informatico, tenendo conto delle esperienze e dei sistemi applicativi
già in essere sul territorio.
Il sistema della verifica della congruità andrà in vigore, in via sperimentale nelle province … … … a
decorrere dal … e, sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal …
Ogni Cassa Edile, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvederà ad
aggiornare la banca dati nazionale anagrafica, costituita presso la CNCE, con i seguenti elementi:
- lavoratori
- imprese
- numero Durc emessi per ciascuna impresa
***
Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l'autonoma attività di
controllo dei soggetti interessati, nell'ambito di una apposita commissione provinciale di
coordinamento, partecipata da rappresentanti della Cassa Edile e del Cpt, della Direzione
provinciale del lavoro e delle Asl, dell'INPS e INAIL, sia prevista una seduta concertativa
preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati,
del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli enti bilaterali, all'interno dei cantieri
ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Casse Edili.
L'adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle
imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la
programmazione dell'attività ispettiva.
***
Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che
permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
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durc) anche a fine lavori nell’ambito dei lavori privati e la costituzione della Commissione
provinciale di coordinamento.
Allegato 10
Quadri
Il punto 3 dell’art. 15 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
3) Con decorrenza dalla data di riconoscimento della categoria, verrà riconosciuta ai lavoratori
interessati una indennità di funzione nella misura minima mensile di Euro 75,00.
A decorrere dal 1° giugno 2008 la misura minima mensile dell'indennità è elevata ad euro
150,00. Con medesima decorrenza saranno adeguate all'importo di euro 150,00 le indennità di
funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.
A decorrere dal 1° Luglio 2010 la misura minima mensile dell'indennità è elevata ad Euro
170,00. Con medesima decorrenza saranno adeguate all'importo di Euro 170,00 le indennità di
funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.
Tale indennità di funzione assorbe - sino a concorrenza - eventuali indennità, comunque
denominate, espressamente corrisposte con accordo sindacale a titolo di riconoscimento della
funzione e/o incarico svolto da lavoratori con funzioni direttive. Essa non potrà invece assorbire
l'indennità prevista - ad un diverso titolo - dall'art. 82 Ccnl.
A livello aziendale le parti potranno convenire variazioni della misura relativa all'indennità
di funzione in riferimento ad eventuali mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le mensilità previste dal Ccnl, nonché ai fini del calcolo
del T.F.R..
Allegato 11 –Avviso comune
CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE
EDILE
La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori
sociali destinati al settore non riescono a sopperire nel tempo alla ormai costante mancanza di
cantierizzazioni. E’ incontrovertibile che nell’edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che,
pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse.
Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un
quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a
sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscano degli ammortizzatori sociali di
Cigo e Cigs.
Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche
attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la
durata, la copertura e l’accesso, così come richiesto con gli Stati Generali del 5 marzo 2009.
Il sistema bilaterale edile, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai loro
lavoratori, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno
economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione
professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l’occupazione.
Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di
disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di
lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all’art 29 della legge n. 341/95.
Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali, da stipularsi in sede ministeriale , con cui
venga modificata l’attuale aliquota contributiva della Cigo attraverso un apposito decreto.
Attualmente le imprese edili versano per gli operai un'aliquota del 5,20%, comprensivo degli
interventi meteorologici, a fronte dell'1,90% - 2,20% degli altri settori dell'industria, beneficiando
di una durata della cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve .
In particolare, infatti, le proroghe della Cigo in edilizia sono ammesse solo con la riduzione di orario
a differenza dell'industria per la quale le proroghe sono ammesse anche a 0 ore.
Ciò ha comportato, secondo gli ultimi dati, un accumulo delle risorse del relativo fondo presso
l'Inps pari a circa 2 mila milioni di euro.
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A fronte di questa riduzione, stimata nell’ordine di due punti in modo da poter equamente
distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno
presso le Casse Edili territoriali un apposito Fondo finalizzato ad una ulteriore
integrazione al reddito dei lavoratori disoccupati e in Cig, finanziato con il contributo della
riduzione della aliquota.
I requisiti di accesso, la durata e l’ammontare dell’erogazione del Fondo saranno concordati tra le
parti sulla base delle risorse reperite. Essi seguiranno i criteri della universalità, della premialità per
i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che , in regola con
i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.
Ciascuna Cassa Edile territoriale verserà mensilmente in un Fondo a carattere nazionale, gestito
dalla CNCE, una percentuale, stabilita dalle parti nazionali, dei contributi pervenuti nei Fondi
territoriali al fine di ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare
nelle singole realtà.
Allegato 12
PROTOCOLLO RLST ad integrazione art. 29
In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47, comma 2, del
D.Lgs. 81/2008, le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale (RLST).
I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti o designati in azienda devono
essere comunicati al CTP territorialmente competente. Ciò consente di escludere queste aziende
dall’ambito di operatività del RLST.
Il Rlst è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori.
Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva.
Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite
comunicazione scritta, alle Associazioni Imprenditoriali edili della provincia, al CTP e all’impresa
dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il Rlst esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende di cui al
1° comma:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs n.81/08
e s.m.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzioni relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle
macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del
D.Lgs. n.81/08 e s.m.;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratori;
i) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle
quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n.81/08 e s.m. e può chiederne la
convocazione secondo quanto previsto nel medesimo articolo;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) previo l’avvertimento di cui alla lettera precedente, può far ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
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dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m), il Rlst informa il CTP per l’adozione delle necessarie
misure.
Il Rlst, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui
all’art.17, co lett. a) del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall’art.53, co 5 del
D.Lgs. n.81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all’art.18, co 1 lett. r) del T.U..
Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni, il Rlst non può compiere attività di
proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di
natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co.8 del Dlgs
n.81/08 e s.m.. Il ruolo di Rlst è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte
dai CTP.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) preventivamente al primo accesso in cantiere il RLST è tenuto ad accreditarsi presso la direzione
del cantiere e ad indicare l’azienda (o le aziende) nei confronti delle quali esercita le proprie
attribuzioni;
b) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato Paritetico competente territorialmente
la visita che ha programmato di effettuare. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel
rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;
c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso al cantiere;
d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m.
consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire
informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro;
e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere
utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il
rispetto del segreto industriale.
L’impresa, nel rispetto delle modalità della lett. b) del precedente comma, si impegna a garantire
l’accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(Rspp) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del
quale viene contestualmente consegnata all’impresa. In tale documento vengono riportate le
indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst, il quale conferma
l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del Rlst oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta
aziendale, anche per il tramite e con l’assistenza dell’associazione imprenditoriale di settore e/o dei
dipendenti. Devono in ogni caso essere osservate le modalità stabilite nelle lettere da a), b), c), e)
del comma 6.
Degli esiti dell’esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi
ai competenti Comitati Paritetici territoriali del settore edile che svolgono le funzioni di cui all’art.
51 del D.Lgs. 81/2008,
contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il Rlst e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti
stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato
Paritetico territoriale competente (CTP), come previsto dal comma 2 dell’art. 51 del Dlgs n.81/08 e
s.m.
A livello territoriale si ricercheranno, con le altre Associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti
collettivi territoriali del settore edile, forme e modi per addivenire ad una disciplina unitaria in
materia di RLST.
Salvo diversi accordi al livello territoriale, in ogni provincia è designato, dalle Organizzazioni
Sindacali territoriali, un Rlst. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con
riferimento alla formazione del Rlst, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del Rlst non potranno essere addebitati
alle imprese che hanno eletto o designato il Rls aziendale, fermo restando che l’attività dello stesso
Rlst potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive aziendali in cui non vi sia stata
elezione o designazione diretta del Rls in ambito aziendale.
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
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Avuto l’incarico, il Rlst ha diritto ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati agli
Organismi Paritetici del settore edile, in collaborazione con l’Ente Scuola, secondo un percorso
formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da
effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e
8 ore di aggiornamento annuale.
Il Rlst viene designato o eletto nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e
specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del
lavoro nel settore edile o che abbiano maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore
edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle che sono indicate al
comma successivo, il ruolo di coordinatore dei Rls compete al Rappresentante dei lavoratori della
sicurezza dell’impresa affidataria o appaltatrice, in coerenza con quanto già stabilito dall’art. 29,
paragrafo D) del Ccnl.
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all’art.49 del D.Lgs. n.81/08 e s.m. l’attività di
coordinatore dei Rls aziendali presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata
dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo che è individuato, su loro
inziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del
sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m...
Allegato 13
FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
Lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante
alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività
produttiva nell’industria delle costruzioni.
La formazione alla sicurezza, previo il riconoscimento degli interventi già effettuati in significative
realtà territoriali, deve pertanto essere potenziata e uniformata nel contesto nazionale, anche
attraverso la stretta collaborazione e il coordinamento tra gli Enti scuola e i Comitati Paritetici
territoriali.
A tal fine è determinante il ruolo della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli
Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.
Il CPT è l’Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle
imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed
esercita le seguenti attività:
1) effettua visite di consulenza e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per
favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
2) svolge le attività previste dai decreti legislativi nn. 81/08 e 106/09 nonché le attività di
informazione e formazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i
rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
3) assiste le imprese e i lavoratori nel trasferimento di tecnologie e buone prassi nelle procedure
organizzative in attuazione dei Dlgs. nn. 81/08 e 106/09;
4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in amteria di sicurezza all’interno dei cantieri.
Per l’esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese cooperative iscritte alle Casse
Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale, che
deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di
assistenza e consulenza nei cantieri, annualmente programmabili nell’ambito territoriale.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi territoriali già esistenti in materia.
Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per le
prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Il contributo individuato a livello territoriale sarà ripartito per le finalità proprie del CTP e per le
attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri; allo svolgimento di questa
attività non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle parti
sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Ccnl.
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
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Tale disposizione dovrà essere applicata anche nelle realtà nelle quali Scuola Edile e CTP siano
unificati, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali enti.
Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CTP su
espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite,
nonché in via autonoma dall’Ente, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.
Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente provvederà,
laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo
tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta. Gli interventi formativi e
informativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono
effettuati dall’impresa, in collaborazione con il CTP, laddove realizzati sul cantiere; oppure
dall’impresa in collaborazione con l’Ente scuola, sentito il CTP, se svolti in aula.
Gli interventi formativi e informativi si terranno durante l’orario di lavoro e non potranno
comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell’art. 37 del D.Lgs. n.
81/08 e s.m.. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, anche presso l’Ente
Scuola in collaborazione col CTP, contenuti di adeguata e specifica formazione, di
informazione e di aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro all’interno del cantiere. I contenuti della formazione di cui al presente comma
sono quelli richiamati dall’art. 37 co.7 del Dlgs. 81/08 e s.m.. E’ affidata al Formedil la
redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli
abilitanti ai sensi dei Dlgs. nn. 81/08 e 106/09, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le
parti concernenti la sicurezza.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una
formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso l’Ente Scuola. La formazione in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la
propria rappresentanza, è demandata al CTP. La durata minima dei corsi di formazione dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con
verifica di apprendimento. La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere
inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue
per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. E’ affidata al sistema dei CTP la formazione
specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in
cantiere effettuate dai CTP stessi nella normale attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori.
Il CTP e l’Ente Scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse
professionali interne esistenti, ai fini dell’erogazione della formazione in materia di sicurezza.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di
sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione approvato dalle Parti Sociali
nazionali su proposta del Formedil nazionale. Al fine di omogeneizzare l'attività dei CTP territoriali
in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma
annuale ogni CTP effettuerà senza alcun onere aggiuntivo e a seguito di un protocollo sindacale
regionale sulle relative modalità operative, il coordinamento regionale dei CTP afferenti la regione
di appartenenza. Tali coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel
rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di
armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.
Allegato 14 - Art. 36 Bis
Previdenza complementare
A decorrere dal 1° luglio 2011 le aliquote contributive a carico dell’impresa e del lavoratore,
previste dall’art. 36-bis del Ccnl 24 giugno 2008, sono elevate all’1,10%
Art. 29 bis
Lavori Usuranti e Pesanti
A decorrere dal 1° ottobre 2010, entra in vigore il contributo pari allo 0,10 % della
retribuzione degli operai fissato dall’art 29 Bis) del Ccnl vigente per i lavori usuranti e
pesanti, da versarsi in un apposito Fondo da costituire presso le Casse Edili.
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
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Nelle more della predisposizione dello studio affidarsi alla relativa Commissione Paritetica di cui art.
29 Bis e finalizzato ad approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a
copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del predetto contributo sarà versato a
Cooperlavoro, a favore dei lavoratori operai ivi iscritti.
Le parti stabiliscono che, a decorrere dal 1° ottobre 2010, la metà del predetto contributo, pari allo
0,05%, sarà versato quale contributo straordinario "Fondo di previdenza complementare
Cooperlavoro", per un periodo di due anni.
Il contributo raccolto dalla singola Cassa Edile fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla
stessa al Fondo Cooperlavoro nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dal 1° ottobre 2011 al
30 settembre 2012 sarà versato nel mese di dicembre 2012.
Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2010, il rimanente 50% del
contributo di cui al citato art. 29 Bis, pari anch’esso allo 0,05%, sarà versato dalle imprese in un
apposito Fondo "lavori usuranti e pesanti" da costituirsi presso le Casse Edili.
Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l'obbligo di versare il contributo
straordinario di cui al presente accordo e, pertanto, il contributo "lavori usuranti e pesanti" è
ripristinato, dal 1° ottobre 2012, nella misura dello 0,10%.
Allegato 15
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'EET
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale
saranno conglobati a decorrere dal 1° Luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel
premio di produzione.
Allegato 16 – Art. 20
Lavoratori migranti
L’art. 20 del Ccnl 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
“Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori migranti nel settore edile le parti concordano sulla
realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola di cui all'art. 75 del Ccnl
in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.
Sarà cura degli Enti Scuola, nell’ambito della programmazione delle iniziative formative, verificare :
- l’organizzazione corsi di lingua italiana, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e/o
gli enti locali del territorio;
- la promozione di iniziative di informazione e/o formazione finalizzate – attraverso l’incremento
delle possibilità di comprensione e comunicazione tra le diverse etnie e culture – a favorire
l’integrazione dei lavoratori migranti e il miglioramento dei processi produttivi in cantiere.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola la presenza di lavoratori migranti.
A richiesta del lavoratore migranti, motivata dall'esigenza di rientro temporaneo nel Paese di
origine, le aziende si impegnano a riconoscere, compatibilmente alle esigenze produttive e
organizzative, la fruizione continuativa delle ferie e dei riposi annui di cui all'art. 46-bis, fermo
restando, anche per lo stesso lavoratore migrante, l'osservanza dei periodi collettivi di fruizione
delle ferie e delle riduzioni d'orario stabilite per le aziende o per i cantieri.
A richiesta del lavoratore straniero, sempre per la motivazione di cui sopra e sempre
compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, sarà possibile accorpare le ferie e i riposi
annui (compresi i residui dei due anni precedenti), disponibili individualmente, al periodo estivo o
invernale di chiusura collettiva dell'azienda o del cantiere.
Nei casi di cui sopra e in deroga a quanto stabilito nell'art. 46-bis, 6° comma, i riposi annui
necessari a tali gestioni non saranno corrisposti alla scadenza di ciascun periodo di paga, ma
unitamente alla retribuzione del mese di loro effettiva fruizione. Nel caso in cui, per sopravvenuti
problemi organizzativi o produttivi ovvero personali del lavoratore interessato, venga meno la
possibilità di cui al 1° o al 2° comma, si farà luogo al pagamento cumulativo dei riposi annui
accantonati, in occasione della prima scadenza di paga utile.”
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
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Allegato 17 – Art. 46 bis
Riposi annui
Il 9° comma dell'art. 46-bis Ccnl 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
"I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma
di almeno tre giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. Di norma i permessi andranno
usufruiti nel corso dell’anno di maturazione.
Tuttavia i permessi che, per esigenze organizzative e/o produttive, oppure per impedimento
oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.), oppure per dare applicazione a quanto previsto
nel 4° comma dell’art. art. 20, non potessero essere goduti entro l’anno di maturazione andranno
fruiti nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno".
Allegato 18 - Art. 95
Pagamento della retribuzione
Il 1° e il 2° comma dell’art. 95 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 sono sostituiti dai seguenti:
“Il pagamento della retribuzione avviene alla fine di ogni mese. A fronte di esigenze contingenti
l’impiegato può richiedere, nel corso del mese, un acconto non superiore al 90% circa della
retribuzione netta maturata e dell'assegno per il nucleo familiare. All'atto del pagamento della
retribuzione all'impiegato deve essere consegnata la busta paga o un prospetto equivalente con le
indicazioni previste dalle norme di legge.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento del saldo della retribuzione,
matureranno a favore dell'impiegato, dalla scadenza del termine di cui al 1° comma, gli interessi
di mora nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due punti.”
Allegato 19 - Art. 41
DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° aprile
2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 26 aprile 2010 o instaurati
successivamente. Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R.,
almeno sei mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Allegato 20
AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Per gli operai con qualifica del 1° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento
retributivo pari a euro 91,00 di cui euro 30,00 a decorrere dal 1° aprile 2010, euro 30,00 a
decorrere dal 1° gennaio 2011 ed euro 31,00 a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per
gli impiegati sono quindi modificate come segue:
Livelli
8
7
6
5
4
3
2
1
totale
227,50
191,10
163,80
139,23
124,22
115,57
103,74
91,00
Aumenti retributivi dal
1.4.2010 1.1.2011 1.1.2012
75,00
75,00
77,50
63,00
63,00
65,10
54,00
54,00
55,80
45,90
45,90
47,43
40,95
40,95
42,32
38,10
38,10
39,37
34,20
34,20
35,34
30,00
30,00
31,00
Minimi retributivi dal
1.4.2010 1.1.2011 1.1.2012
1.892,99
1.967,99
2.045,49
1.590,10
1.653,10
1.718,20
1.362,94
1.416,94
1.472,74
1.158,52
1.204,42
1.251,85
1.036,36
1.077,31
1.119,63
964,05
1.002,15
1.041,52
865,60
899,80
935,14
757,21
787,21
818,21
EDILI (Cooperative) – Ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl - 26 aprile 2010
Par.
250
210
180
153
136,5
127
114
100
18
LA RIVISTA DEL LAVORO
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ANNO DI PUBBLICAZIONE IV
RIVISTA N. 19/2010
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