COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DELLA
PALESTRA COMUNALE DI VIA CAVE E DELL’ADIACENTE IMPIANTO
DI CALCIO IN LOCALITA’ FONTANE
Il giorno __ (_____) del mese di ____________ dell'anno 2014 presso la sede Municipale di
Villorba, in esecuzione del disposto della Delibera di Giunta Comunale n. _____ del __________,
Tra
Il Comune di Villorba, qui rappresentato dal Responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici,
Impianti e Sport, Arch. Antonio Pavan, domiciliato per la carica nella sede comunale di Piazza
Umberto I n. 19 (Codice fiscale del Comune 80007530266)
e
la società/associazione sportiva dilettantistica ________________________________________,
d’ora in poi denominato concessionario, con sede in ______________________________________,
via _________________________________________ (Codice Fiscale/P.IVA società/associazione
sportiva dilettantistica ________________), qui rappresentata dal presidente pro-tempore sig.
__________________________________, nato a ________________________ il __________,
residente in _________________________________ via __________________________________
n.___, autorizzato alla sottoscrizione della presente in forza della deliberazione del Consiglio di
_________ in data ____________,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Villorba, concede per finalità di promozione e sviluppo delle attività sportive,
ricreative e sociali a _______________________________________ che in persona del suo legale
rappresentante e Presidente pro-tempore accetta, gli immobili di proprietà comunale rappresentati
dalla palestra di via Cave ed adiacente impianto di calcio in località Fontane, catastalmente
identificati al N.C.E.U. al Foglio 8, Mappale 908 (palestra) e 907 (campo da calcio con biglietteria e
servizi igienici per il pubblico) e meglio descritti nelle planimetrie allegate sub A, sub B, sub C e sub
D) con tutte le loro pertinenze, impianti ed attrezzature, con specifica indicazione della destinazione
d’uso dei locali delle strutture, così come risulterà da verbale di consegna degli immobili che verrà
redatto in contraddittorio al momento della consegna dei medesimi.
La finalità della concessione consiste nella gestione della palestra di via Cave in località Fontane e
dell’adiacente campo da calcio per lo svolgimento di attività sportive e sociali. In particolare la
concessione è finalizzata alla promozione e alla pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e
per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto
soddisfacimento degli interessi generali della collettività.
ART.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La presente concessione ha durata pari ad anni tre (3), rinnovabili previa deliberazione di Giunta
Comunale per altri tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.
Al termine dei primi 24 mesi, la presente convenzione sarà oggetto di ricognizione con redazione di
verbale in contraddittorio tra le parti per la verifica dell’adempimento degli impegni previsti.
Il Concessionario, farà uso della palestra e del campo da calcio di via Cave, delle pertinenze ed
annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità. Non potrà usare gli impianti se non per
gli scopi evidenziati dalla presente convenzione e non potrà, a pena di decadenza, sub concedere – se
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non previamente autorizzato per iscritto - in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente
concessione.
ART.3 - MODALITA' UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario dovrà rispettare l'uso pubblico degli impianti sportivi, secondo le norme previste
dalla presente convenzione.
In caso di sub-concessione autorizzata dal Comune, il Concessionario si obbliga ad applicare alle
associazioni sportive e ricreative del Comune ed extra-comunali tariffe non eccedenti quelle
approvate dalla Giunta Comunale.
Dette tariffe comunali dovranno essere esposte negli impianti a cura del Concessionario in luogo
visibile al pubblico.
Il Comune si riserva il diritto di concedere l’impianto, di concerto con il titolare della concessione,
anche ad associazioni sportive con sede al di fuori del territorio comunale di Villorba.
ART.4 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E UTILIZZO SPAZI
Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi
inerenti alla palestra è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:
• Al mattino dei giorni feriali gli impianti saranno messi prioritariamente a disposizione
gratuita delle scuole dell'obbligo del Comune per proprie attività e delle Associazioni del
Volontariato comunali per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap, di
anziani e per attività riabilitative, con programmi da presentarsi entro il 30 settembre di ogni
anno al Comune.
• In via residuale, sempre al mattino e nel primo pomeriggio, gli impianti sportivi potranno
essere utilizzati anche da altre scuole pubbliche del territorio per lo svolgimento di
esercitazioni/attività di educazione fisica, ferma restando l’applicazione delle tariffe
approvate dalla Giunta Comunale.
• Nel pomeriggio, in ore serali e notturne e nei giorni festivi degli impianti saranno a
disposizione del concessionario per le proprie attività e per concessioni a terzi.
• I programmi annuali (stagioni sportive) di utilizzo degli impianti sportivi vengono definiti dal
Comune, in accordo con il Concessionario, sulla base delle esigenze d’uso espresse da
quest’ultimo e delle richieste presentate all’Ente medesimo, entro il 30 giugno di ogni anno,
dalle associazioni e società sportive - locali e non - interessate alla fruizione dell’impianto.
• Il Concessionario mantiene informato l’Ufficio Sport del programma annuale di utilizzo,
completo del calendario degli allenamenti, delle gare e delle manifestazioni varie.
• Negli eventuali spazi residuali settimanali, l’uso della struttura da parte di soggetti diversi dal
Concessionario è consentito previo rilascio della presa d’atto rilasciata dal Comune a
riscontro della preventiva comunicazione di utilizzo.
• L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente gli impianti - a suo insindacabile
giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da
Enti o Associazioni autorizzate, nei limiti di 10 (dieci) eventi all'anno, per un massimo di n.
15 (quindici) giornate, compatibilmente, se possibile, nel rispetto del programma delle
attività in corso e previo avviso scritto al gestore con congruo anticipo.
• Il soggetto autorizzato, sia esso il concessionario medesimo o altro soggetto terzo, dovrà farsi
carico della pulizia dell’impianto al termine della manifestazione e di idonea copertura
assicurativa per la responsabilità R.C.T.O.
• Altresì, da parte dello stesso soggetto dovrà essere depositato un fondo di garanzia di €
500,00=, che sarà restituito dopo la manifestazione, per eventuali danni che dovessero essere
arrecati all’impianto oggetto di concessione, da concordare con il concessionario all’atto
della manifestazione.
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• Nel caso in cui la disponibilità della struttura sia chiesta esclusivamente dal Comune di
Villorba non si fa luogo al versamento del deposito cauzionale.
• Il concessionario dovrà garantire la custodia degli impianti sportivi, nonché il funzionamento
di tutti gli impianti tecnologici necessari (impianto illuminazione, di riscaldamento, ecc.).
ART.5 – EVENTI A CARATTERE RELIGIOSO
Il concessionario può consentire l’utilizzo degli impianti sportivi per eventi di carattere riconducibile
a concetti, precetti, tradizioni, usi e costumi aventi natura o provenienza religiosa, solo su espressa
autorizzazione scritta della Giunta Comunale.
ART.6 - CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale si riserva il controllo sulla corretta gestione e manutenzione ordinaria
dell'impianto a mezzo del proprio personale addetto all'Ufficio Sport e all'Ufficio Tecnico
Comunale, a cui sono attribuite funzioni ispettive.
ART.7 - GARANZIE ASSICURATIVE
Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose,
anche da parte di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare dalle attività previste nel
presente atto.
Il Concessionario ha stipulato apposita polizza in data _______ n. _____________ con adeguati
massimali, non inferiori ad € 5.000.000,00=, per la copertura assicurativa della responsabilità civile
verso terzi (intendendo per terzi l’Ente concedente, i partecipanti alle attività, i frequentatori e i
visitatori), con validità estesa a tutto il periodo di vigenza della presente concessione.
Contro il rischio di eventuali danni alla struttura in concessione derivanti dall’attività gestionale, il
concessionario ha stipulato polizza in data _________ n. ____________ con adeguati massimali non
inferiori ad € 4.000.000,00=.
Dette polizze sono depositate in copia presso l’Ufficio Sport del Comune.
ART.8 - PUBBLICITA' E SERVIZIO RISTORO
Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sociali resi in
materia di sport e tempo libero, il Concessionario avrà diritto ad esercitare:
A) La pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, nel rispetto di quanto previsto
dalla finanziaria 2005, nonché dalle Leggi 43/2005 e 266/2005 e l.m.i., con l'obbligo di ottemperare
al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità, qualora dovuta.
B) Un servizio ristoro, qualora si configurassero i presupposti necessari per la sua esistenza
all'interno della palestra.
La parte concessionaria si impegna ad eseguire gratuitamente con ogni mezzo di diffusione, ogni
comunicazione di interesse pubblico a richiesta della parte concedente, nell'ambito della propria
sfera di competenza.
ART.9 - LAVORI E MODIFICHE AGLI IMPIANTI
Il Concessionario non potrà eseguire modifiche agli impianti sportivi. In caso di esecuzione di lavori
non autorizzati è fatto obbligo al soggetto concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei
luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio
insindacabile giudizio la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni
abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.
ART.10 - DECADENZA E RECESSO
In caso di grave inadempimento o di reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente
convenzione, specialmente in materia di sicurezza, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la
decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni.
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Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve
darne preavviso motivato di almeno sei mesi, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco.
ART.11 - DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE
Il Concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Villorba, ogni più ampio diritto di
revoca in qualunque momento della concessione, con provvedimento motivato da parte
dell'Amministrazione Comunale.
Il Concessionario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna degli
impianti sportivi al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune
stesso sarà indicato e che non potrà essere inferiore a tre mesi.
ART.12 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI
In qualunque momento il Comune di Villorba, con preavviso di giorni 60 consecutivi da notificarsi a
mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare agli impianti sportivi tutte le modifiche,
ampliamenti e migliorie di carattere strutturale e/o funzionale che riterrà opportune e necessarie,
rispettando, quando reso possibile dai tempi previsti dall'intervento, i programmi delle attività.
L’eventuale inagibilità degli impianti sportivi durante i lavori, non potrà costituire motivo di
richiesta di proroga e di indennizzo alcuno da parte del concessionario.
Qualora gli interventi strutturali e/o manutentivi fossero finalizzati all’abbattimento delle spese sui
consumi energetici, si procederà alla revisione del rimborso spese di gestione, previsto dal
successivo art.21, con conseguente riduzione dello stesso in misura proporzionale al risparmio
conseguito.
ART.13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
La gestione della palestra e dell’impianto di calcio comporterà per il Concessionario l'assunzione dei
seguenti obblighi:
A) Applicazione alle associazioni sportive comunali e non, delle tariffe di utilizzo della palestra e
dell’impianto di calcio non eccedenti quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale;
B) Ordinaria manutenzione;
C) Apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, controllo accessi mediante l'impiego di proprio
idoneo personale. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato
direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
D) Custodia degli impianti sportivi, delle apparecchiature, attrezzature, materiali in essi esistenti o
che ivi saranno collocati, risultanti da verbale di cui all’art.1; in particolare, sono a carico del
concessionario:
- l’apertura e la chiusura degli impianti, l’accensione e lo spegnimento delle luci ed eventuali
altri impianti tecnologici;
- custodia dei beni e delle attrezzature presenti in: campo da gioco, magazzini, spogliatoi,
docce, servizi igienici, tribune, ecc.;
- custodia di tutte le chiavi delle palestre, con espresso divieto di produrne e distribuirne
duplicati;
E) Scrupolosa osservanza ed applicazione delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere
emanate sia in materia igienico sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi
(adeguamento presidi), sia per la sicurezza sui luoghi di lavoro; acquisire e produrre, per quanto
di competenza, tutta la documentazione di valutazione dei rischi della prevenzione incendi
conformemente alle attività che si svolgono all’interno della struttura;
F) Sollevazione da ogni responsabilità del Comune per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che
siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria ed i terzi;
G) Collaborazione con il Comune anche mediante la frequenza del personale tecnico sportivo
dell'Associazione Concessionaria a corsi organizzati gratuitamente dall'Amministrazione
Comunale su temi della prevenzione e del recupero mediante attività sportiva;
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H) Tenuta di un registro dei soci aggiornato;
I) Adozione di un preciso regolamento interno mirante a disciplinare correttamente comportamenti
ed attività, da trasmettere al Comune entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della convenzione;
J) Obbligazione a dotarsi di un recapito telefonico e indirizzo e-mail, di cui dovrà essere data
adeguata diffusione pubblica;
K) Pagamento di un canone annuo di concessione “simbolico” al Comune di euro 120,00;
La predisposizione e gli oneri inerenti i servizi obbligatori di guardia medica, pronto soccorso e
servizio d'ordine adeguato ai flussi di persone previsti, in occasione di manifestazioni sportive e non,
saranno a totale carico degli organizzatori delle manifestazioni stesse; saranno pure a carico degli
organizzatori, eventuali spese straordinarie di manutenzione e di pulizia conseguenti allo svolgersi
delle manifestazioni effettuate.
Il concessionario si obbliga a trasmettere all'Ufficio Opere Pubbliche con frequenza annuale copia
del libretto di manutenzione antincendio e del libretto di impianto, da cui risultino gli interventi
periodicamente eseguiti.
ART.14 - MANUTENZIONE ORDINARIA
L'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario riguarda:
a) Tinteggiatura completa delle pareti e dei soffitti interni con esclusione di quelli relativi al
campo centrale e della palestra;
b) Manutenzione di rivestimenti e pavimenti interni, del battiscopa, nonché ripristino di piccoli
tratti di intonaco escluso il campo centrale;
c) Riparazione e sostituzione, in caso di rottura, di parti accessorie, compresi infissi e serramenti
interni;
d) Riparazione e sostituzione, in caso di rottura, di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
e) Disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, i pozzetti di
ispezione;
f) Manutenzione, ripristino e/o sostituzione di aeratori elettrici di ventilazione e aspirazione, di
asciugamani e lampade ordinarie e di emergenza autoalimentate o parti di esse, con materiali
omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
g) Manutenzione, riparazione e/o sostituzione di interruttori;
h) Sostituzioni di vetri, in caso di rottura anche accidentale;
i) Verifica periodica di legge degli idranti e degli estintori;
j) Riparazione e sostituzione, in caso di rottura anche accidentale, di tutti gli arredi in dotazione
quali scrivanie, sedie, panche, lettini, guardaroba metallici, ecc. nonché delle attrezzature
sportive in genere, con particolare riferimento all'impianto di pallacanestro - dotato di canestri
reclinabili, agli impianti di pallavolo e alle porte da calcio e da calcio a 5;
k) Mantenimento, cura e pulizia delle aree interne ed esterne siano esse pavimentate che a verde.
Le aree a verde sono ricomprese all’interno delle superfici delimitate dai perimetri evidenziati
nella planimetria allegata sub A);
l) Pulizia dei locali e delle sistemazioni esterne, compresa la fornitura di materiali di consumo
quali detergenti, carta igienica, sapone liquido lavamani e carta asciugamani;
m) Disinfezione e disinfestazione in genere;
n) Sorveglianza di tutti gli impianti ed attrezzature.
Nel caso di inadempienza, detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione
Comunale, con addebito delle relative spese al Concessionario.
ART.15 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria e di
adeguamento normativo funzionale di propria competenza in qualità di proprietario concedente, ai
sensi del Codice Civile.
ART.16 - APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI
L'utilizzo delle strutture comunali deve avere luogo alla presenza di uno o più responsabili incaricati
dal Concessionario, i quali dovranno provvedere alla regolare apertura, chiusura e custodia degli
impianti, delle apparecchiature, attrezzature, arredi e materiali in essi esistenti o che ivi saranno
collocati, e vigilare sul loro corretto utilizzo da parte di atleti, tecnici e dirigenti autorizzati.
Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione degli impianti sportivi, il Concessionario
si obbliga annualmente a fornire tempestivamente all'indirizzo dell’Ufficio Sport:
- il nominativo ed i recapiti di almeno un referente;
- entro il mese di dicembre, il rendiconto del periodo sportivo precedente.
ART.17 - CESSIONE IN COMODATO DELLE ATTREZZATURE
Le attrezzature, di proprietà del Comune, presenti nelle strutture sportive sono date a titolo di
comodato al Concessionario per tutta la durata della convenzione.
La verifica delle attrezzature avrà luogo in contraddittorio con il personale del Settore IV – Lavori
Pubblici, Impianti e Sport - all’atto della consegna delle medesime e in ordine alla stessa verrà
redatto apposito verbale corredato dell’inventario dei beni, attrezzature sportive, arredi etc.
ART.18 – UTENZE
Sono a carico del concessionario le spese per le utenze elettriche ed illuminazione, di riscaldamento
(gas), idriche e raccolta e smaltimento dei rifiuti, telefono ed ogni altra utenza attivabile, compreso
l’onere per il subentro all’Ente o di attivazione ex novo.
Il subentro all’Ente nelle utenze in essere dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla
stipula della convenzione, pena la revoca della concessione.
Le utenze relative agli impianti idro-termo-sanitario, elettrico e di illuminazione riguardano sia la
palestra che l'adiacente impianto di calcio di via Cave.
Inoltre, sono a carico del concessionario le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria
quali il materiale di pulizia ed igienico-sanitario nonché i materiali usati per la corretta manutenzione
degli impianti, delle attrezzature e dei locali.
ART.19 - RINNOVO
La presente convenzione è rinnovabile espressamente previa deliberazione di Giunta Comunale, da
assumere almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza medesima.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ritenesse di proporre una convenzione dai contenuti
innovativi rispetto alla presente la sottoporrà in via prioritaria al concessionario per la relativa
accettazione.
ART.20 – EVENTUALE RISOLUZIONE CONVENZIONE
Di concerto con il concessionario, il Comune si riserva già da ora di valutare la risoluzione della
presente convenzione, qualora si creassero le premesse per la costituzione di un unico soggetto
gestore di tutti gli impianti sportivi comunali. In tale fattispecie la risoluzione della presente
convenzione opererà al termine dell’anno sportivo in corso al momento della decisione.
ART.21 –CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE
Il Comune, a fronte degli adempimenti assunti dal concessionario con la presente convenzione,
riconoscerà un contributo economico a fronte delle spese di gestione a carico del concessionario,
dallo stesso sostenute per la conduzione degli impianti, riferite all’attività di pulizia, controllo e
vigilanza dei locali interni e degli spazi esterni di competenza, agli interventi di manutenzione
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ordinaria, all’uso della struttura per le attività istituzionali dell’Ente nonché al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti e ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua ad uso umano.
Il concessionario si impegna a riconoscere eventuali spese sostenute da altri sub concessionari per gli
interventi di manutenzione effettuati direttamente da questi ultimi.
Per quanto concerne la verifica dei consumi relativi alle utenze elettriche ed illuminazione riferite
alle strutture sportive suddette, l’Amministrazione Comunale procederà all’installazione di
adeguato dispositivo conta chilowatt per la verifica sui consumi dell’illuminazione dell’impianto di
calcio.
Il contributo corrisposto al concessionario, derivante dall’applicazione della percentuale di ribasso
offerta rispetto all’importo del contributo per le spese di gestione su base annua di € 60.000,00.=,
posto a base di gara, è di _________ €/anno.
Il contributo verrà liquidato alle scadenze di sotto indicate dietro presentazione di fattura o di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 28.12.2000, n. 445,
dalla quale risulti che l’Associazione gode delle agevolazioni in materia di I.V.A. di cui agli art. 1 e
2 della legge 16.12.1991, n. 398.
Nel caso in cui la Società/Associazione si trovi in stato di morosità in relazione ad inadempienze
contrattuali ovvero a mancati pagamenti dovuti al Comune a vario titolo, si procederà alla
liquidazione del contributo con emissione di reversale pari all’importo risultante a debito.
Il contributo suddetto sarà erogato in tre rate di pari importo, come segue:
€ _______ (______/00) entro il 30 ottobre
€ _______ (______/00) entro il 15 gennaio
€ _______ (______/00) entro il 15 maggio
ART.22 - DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice
Civile in quanto applicabili e agli usi vigenti.
ART.23 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie nascenti fra concedente e concessionario durante il periodo di vigenza della
convenzione saranno prioritariamente trattate dalle parti con l’intento di addivenire ad una
composizione amichevole. Se tale tentativo non dovesse riuscire le parti potranno adire l’autorità
giudiziaria considerando eletto il Foro di Treviso.
La presente convenzione verrà registrata soltanto in caso d’uso.
Letto, approvato e sottoscritto.
Allegati:
- n. _ planimetrie delle strutture concesse in gestione (_______)
IL CONCEDENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Lavori Pubblici, Impianti e Sport
_______________________________________
IL CONCESSIONARIO
IL PRESIDENTE
________________________________
Per espressa accettazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del
Codice Civile.
IL CONCEDENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Lavori Pubblici, Impianti e Sport
IL CONCESSIONARIO
IL PRESIDENTE
________________________________
______________________________________
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