MINISTERO, DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CENEDA RMIC8GE009 Via Ceneda, 26-00183 Roma tel.0677209730 fax0677079322 Codice fiscale 97713320584 [email protected] [email protected] REGOLAMENTO D’ ISTITUTO Il presente Regolamento è stato predisposto, discusso ed approvato dal Consiglio d’Istituto. PREMESSA L’ ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CENEDA si ispira, nelle sue finalità, agli articoli 2, 3, 21, 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana ed è in linea con la normativa vigente, in particolare con quella di cui allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, e con le raccomandazioni di cui alle Note Miur in materia di Regolamento. E’ fondamentale che ciascuno sia consapevole della necessità di dover porre dei limiti alla propria libertà a garanzia del rispetto dei diritti degli altri e comprenda che la conoscenza e la condivisione delle regole permettono il “vivere bene insieme”. Tutti coloro che operano nella scuola si devono impegnare a collaborare al raggiungimento di tale finalità. Pertanto ogni singolo componente della comunità scolastica (alunno, genitore, docente e personale tutto della scuola ed anche eventuale operatore esterno collaborante con la stessa) è tenuto a conoscere il presente regolamento ed a rispettarne le norme e deve collaborare, ciascuno secondo le proprie funzioni e competenze, alla realizzazione degli obiettivi comuni. Il presente Regolamento intende, altresì, assicurare l’ordinato svolgimento di tutte le attività della scuola al fine di garantire il funzionamento e l’efficacia dell’azione didattica. Il regolamento può essere modificato, con delibera del Consiglio d’Istituto, in seguito alle osservazioni e ai suggerimenti degli operatori scolastici, dei genitori e degli alunni al fine di migliorare la funzionalità della scuola. 1 1. DIRITTI E DOVERI DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI Gli alunni hanno diritto: ad una formazione qualificata; ad essere rispettati da tutte le componenti della scuola; ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione dell’apprendimento; ad essere oggetto di un’attenta programmazione didattica che possa sviluppare potenzialità di ciascuno, in particolare gli alunni in situazione di disagio, stranieri o condizione sociale e relazionale problematica; ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande chiedono chiarimenti. e le in e Gli alunni possono: accedere alla biblioteca negli orari prestabiliti; accedere ai laboratori con la guida del proprio insegnante o di personale delegato; essere ricevuti dal Dirigente scolastico per colloqui, chiarimenti o comunicazioni, previo appuntamento. Gli alunni devono : frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; avere un comportamento e modi rispettosi, non pronunciare espressioni scurrili ed offensive, usare nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; mantenere, nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, un comportamento corretto e coerente con i principi previsti per la vita della comunità scolastica nell’art.1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, in particolare per quanto concerne la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto di tutte le persone, quale sia la loro età e condizione, e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale; osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza ed usare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo accogliente, come importante fattore di qualità della vita della scuola. (Dall’art 3 D.p.r. n. 249/1998 - Statuto delle studentesse e degli studenti -) Gli alunni nello specifico: arrivano a scuola ordinati, puntuali e provvisti del materiale richiesto dai docenti; devono rispettare la cura e l’igiene personale; anche l’abbigliamento deve essere adeguato all’ambiente scolastico; devono avere cura del proprio diario e del quaderno delle comunicazioni ove previsti; il quaderno delle comunicazioni va utilizzato per registrare circolari, informative scolastiche e i risultati delle verifiche scritte negli ordini di scuola ove sono previste; devono far leggere e firmare ai genitori le comunicazioni della scuola il giorno stesso della dettatura, riconsegnandole il giorno successivo all’insegnante della prima ora di lezione; entrano a scuola all'orario deputato, raggiungono ordinatamente la loro classe dove sono accolti dall’insegnante; fuori dall’aula la sorveglianza è assicurata dai collaboratori scolastici; 2 durante il cambio dell’ora restano nelle rispettive aule, mentre gli insegnanti sollecitamente raggiungono le classi in cui hanno lezione qualora non sia prevista una sovrapposizione di docenti; si sposteranno dalle classi alle aule speciali, laboratori, mensa, palestra, con ordine e sotto la sorveglianza del docente; non possono abbandonare l’aula, né passare da un piano all’altro, neanche durante l’intervallo, se non espressamente autorizzati dall’insegnante e devono sempre tenere un comportamento corretto: non urlare, non correre, non fare giochi pericolosi, non affacciarsi alle finestre; non possono usare in classe materiale non consono alle attività didattiche come giochi, laser, o altra apparecchiatura elettronica se non quelle autorizzate a discrezione dell’insegnante in alcuni casi particolari; in particolare è assolutamente vietato agli alunni di usare il cellulare e la relativa fotocamera in qualsiasi occasione se non esplicitamente autorizzati dal docente. Si ricorda in particolare che: per eventuali comunicazioni tra scuola e famiglia si userà il telefono della scuola; gli oggetti estranei all’attività didattica, quali telefoni e giochi vari, ritirati agli alunni saranno consegnati solo ai genitori; la scuola non risponde dell’eventuale sottrazione o smarrimento di materiali, oggetti di valore o somme di denaro in possesso agli alunni. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ALUNNI RELATIVAMENTE ALLA MENSA SCOLASTICA (nelle sedi ove previsto il servizio mensa) La pausa mensa deve essere un’occasione di socializzazione e di recupero delle energie necessarie al proseguimento delle attività pomeridiane e si deve osservare quanto segue: all'orario stabilito gli alunni accedono ordinatamente ai servizi, per poi recarsi alla mensa accompagnati dagli insegnanti e/o dai collaboratori scolastici; entrano nei locali della mensa e si siedono al proprio posto in modo composto; durante il pasto devono assumere un comportamento corretto e rispettoso per le persone e per l’ambiente; il tono della voce deve essere contenuto, non devono alzarsi senza motivo, non devono giocare con il cibo; alla fine del pasto gli alunni si recheranno, sempre in modo composto ed ordinato, negli spazi predisposti per la pausa dove si intratterranno, evitando giochi pericolosi per sé e per gli altri, sotto la sorveglianza degli insegnanti e/o dei collaboratori scolastici; cinque minuti prima della fine dell’ora rientreranno nelle proprie aule in modo tranquillo, per non recare disturbo alle altre classi, accompagnati dagli insegnanti e/o dai collaboratori scolastici; l’utilizzo degli spazi esterni, ove siano presenti, per la ricreazione post mensa deve avvenire in modo specificatamente regolamentato per ogni plesso. DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI SCOLASTICI Gli operatori scolastici si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi: uguaglianza; imparzialità; obiettività e giustizia; accoglienza e integrazione; riduzione della dispersione scolastica. 3 Sulla base di questi indirizzi generali i docenti devono: vigilare sugli alunni all’uscita, oltre che durante l'orario scolastico durante il quale gli alunni sono loro affidati; cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni devono trovarsi in classe per l’accoglienza e, alla fine delle lezioni, i docenti devono accompagnare gli alunni fino ai punti d’uscita dell’edificio, controllando che escano dalla scuola in modo corretto ed ordinato; vigilare sugli alunni durante la loro permanenza a scuola e controllare e regolare le loro uscite dalla classe; curare, in particolar modo, l’ordine e la sicurezza di tutti gli alunni durante l’intervallo e nei cambi dell’ora; il cambio deve essere sollecito perché ogni insegnante è responsabile del comportamento degli alunni; quando effettivamente necessario, il docente uscente chiederà l’ausilio dei collaboratori scolastici; trascrivere sul registro di classe le lezioni svolte ed i compiti assegnati, tenere in ordine il registro di classe che è un documento ufficiale; effettuare periodicamente un controllo delle note sul registro di classe; vigilare affinché nessun estraneo abbia accesso, se non autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato, in Istituto e soprattutto nelle aule; affidare la classe al collaboratore scolastico del piano, che deve essere sempre presente, qualora si verificasse l’esigenza di allontanarsi dall’aula; rispettare rigorosamente l’orario di servizio; porre particolare attenzione alla tutela dei minori quando navigano su internet predisponendo idonei filtri per la navigazione; i docenti referenti delle singole discipline possono sintetizzare le disposizioni specifiche relative alla propria materia in un regolamento a parte (es. laboratorio d’informatica, di lingua, lezione di scienze motorie, ecc.). Disposizioni organizzative specifiche per i docenti Le assenze degli insegnanti sono regolate dalle norme in vigore, come pure le supplenze. Le modalità di sostituzione verranno regolate in sede di contratto d’Istituto. In assenza di personale supplente, si provvederà a ripartire gli alunni nelle altre classi in gruppi ridotti preferendo classi parallele, viciniore, con minor numero di alunni. Per le classi di orientamento Montessori si preferiranno, ove possibile, classi omogenee per orientamento. I criteri di ripartizione sono concordati dai docenti nelle rispettive sedi. La presenza di alunni ospiti viene riportata sul registro di classe. I collaboratori scolastici devono: vigilare sul divieto di ingresso nell’edificio di persone non autorizzate e controllare e gestire gli accessi consentiti; tutti i piani devono essere permanentemente controllati dai collaboratori scolastici, secondo quanto stabilito dal Piano delle Attività ovvero dagli ordini di servizio; nei casi di inagibilità della scuola o nell’eventualità di evacuazione d’emergenza, devono controllare il rispetto delle norme di comportamento dettate dai Piani di Sicurezza previsti; ai collaboratori scolastici non è consentito allontanarsi dal reparto assegnato; i collaboratori, dopo il termine delle lezioni, chiudono la porta d’accesso ai piani rimasti vuoti per evitare l’ingresso incontrollato degli alunni di altre classi; il personale addetto ai piani dovrà vigilare sugli alunni quando questi accedono ai servizi igienici, durante il cambio dell’ora, qualora un docente dovesse allontanarsi dall’aula e nel recarsi e rientrare degli alunni stessi dalla mensa; il personale addetto ai piani sorveglierà che nessun estraneo possa accedere alle aule senza autorizzazione; 4 il personale collaboratore scolastico segnalerà eventuali necessità di pulizie a fondo al DSGA. DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE Le famiglie hanno la responsabilità diretta dell’educazione dei figli e, attraverso la scuola, della loro istruzione, pertanto hanno il dovere di condividere con essa tale importante compito. E’ opportuno che le famiglie operino per far comprendere l’importanza della scuola per la formazione personale e culturale dei giovani finalizzata al loro futuro e stabiliscano con gli insegnanti rapporti corretti, collaborando alla creazione di un clima di reciproca fiducia e fattivo sostegno. Per una costruttiva collaborazione è necessario che vengano permesse assenze solo per motivi validi, riducendo le uscite anticipate e le entrate posticipate, che venga controllato l’uso corretto del diario e che vi sia controllo sull’esecuzione regolare del lavoro scolastico. E’ opportuno che le famiglie rivolgano alla scuola osservazioni, critiche e suggerimenti pertinenti e costruttivi, offrendo aiuto e consiglio per le attività che la scuola organizza, e favoriscano la partecipazione dei figli alle attività integrative programmate. Le famiglie hanno il dovere di tenersi informate sugli obiettivi, i metodi, le attività, gli orari, i livelli conseguiti nella maturazione personale e nell’apprendimento dei propri figli, di controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario e le circolari, di partecipare con regolarità alle riunioni previste. NORME COMUNI Divieto di fumare Si ricorda che la normativa vigente vieta di fumare nella scuola, in ogni momento e in qualunque luogo. Tale divieto è esteso a tutti. Il divieto si estende anche all’utilizzo delle sigarette elettroniche. 2. NORME ORGANIZZATIVE ORARIO DELLE LEZIONI E’ impostato tenendo conto delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti secondo i criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto. ENTRATA A SCUOLA - L’ingresso degli alunni è previsto, per ogni singola sede dell’Istituto, ed eventualmente diversificato a seconda dell’ordine e grado della scuola, secondo l’orario che verrà deciso all’inizio dell’anno scolastico e con le modalità meglio specificate negli avvisi che saranno comunicati e pubblicizzati ad inizio anno scolastico, anche mediante affissione all’Albo dell’Istituto. - Prima dell'orario d'ingresso gli alunni e i genitori possono sostare davanti all'entrata dell'edificio, ma la scuola declina ogni responsabilità in quanto non tenuta a garantire forme di vigilanza all'esterno dell'edificio. 5 o Al suono della campana gli alunni della primaria e secondaria di primo grado entrano nell'edificio scolastico e si dirigono verso le rispettive classi. o Ai genitori degli alunni della primaria compete l’obbligo di legge di accompagnare i propri figli sino al punto d'ingresso. o Per la scuola dell'infanzia, i genitori accompagnano direttamente nelle sezioni i bambini, soffermandosi per il solo tempo necessario ad affidarli agli insegnanti. - Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti dovranno essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. - Per l’ordinato accesso degli alunni nelle aule per l’inizio delle lezioni, la sorveglianza è assicurata dal personale ATA. ENTRATA POSTICIPATA - L’entrata posticipata programmata dai genitori è permessa solo eccezionalmente per giustificate esigenze particolari dell’alunno e/o familiari e, solo per la scuola secondaria, deve avvenire al cambio dell'ora. - L’alunno dovrà essere munito di apposita richiesta di permesso firmata dai genitori. L’ingresso dovrà essere autorizzato dal Dirigente scolastico o dal docente presente in classe. - L'entrata posticipata verrà annotata sul registro di classe dall’insegnante presente in aula. RITARDI o Per la scuola dell'infanzia, non è consentito l'ingresso, salvo casi eccezionali, al di fuori delle fasce orarie flessibili previste, essendo le stesse da considerarsi già sufficienti a rispondere alle esigenze degli alunni frequentanti tale ordine di scuola. o Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado: per un ritardo occasionale di pochi minuti rispetto all’orario di entrata, l’alunno è ammesso in classe con annotazione sul registro di classe; per i ritardi superiori ai 10/15 minuti, l'alunno verrà ammesso in classe ma dovrà presentare giustificazione dei genitori il giorno seguente; in caso di ritardi frequenti, i genitori o la persona che esercita la potestà sul minore saranno convocati per l’esame e la soluzione del problema; le famiglie che presentano oggettive situazioni di difficoltà nel rispettare la puntualità dell’orario in entrata possono segnalarle, in via riservata, al capo d’Istituto e richiedere allo stesso una particolare giustificazione. - Il coordinatore di classe e/o il team docente sono tenuti a controllare mensilmente le giustificazioni delle assenze e dei ritardi che verranno conteggiati e comunicati alle famiglie in occasione delle valutazioni periodiche. - Il coordinatore di classe e/ o il team docente sono tenuti, inoltre, ad avvisare la Presidenza in caso di ritardi, assenze abituali o non chiare, mancate giustificazioni, affinché siano informate con tempestività le famiglie o i tutori. 6 INTERVALLO - L’intervallo della ricreazione è un momento di socializzazione tra alunni e tra alunni e docenti. Le modalità e gli orari dell'intervallo verranno indicati, per ogni singola sede, da appositi avvisi. Durante la ricreazione gli alunni devono essere sorvegliati dall’insegnante e dai collaboratori scolastici presenti. La vigilanza all’esterno dell'aula, in particolare nei bagni, viene assicurata dai collaboratori scolastici. Agli alunni non è consentito spostarsi autonomamente, senza autorizzazione, da un piano all'altro dell’edificio. Le merende devono essere facilmente assumibili nei tempi stabiliti per la ricreazione, evitando di imbrattare il pavimento e i banchi. Ove prevista una merenda fornita dal servizio mensa gli alunni non possono portare cibi o bevande da casa. Negli altri casi i docenti vigilano, per quanto possibile, affinché non avvengano scambi di cibi e bevande tra alunni. USCITA - Durante le lezioni gli alunni potranno uscire dall’aula, previa autorizzazione del docente, solo in caso di effettiva necessità. - Al suono della campanella gli alunni usciranno, in modo corretto e disciplinato, dalle rispettive classi e saranno accompagnati dal docente fino al punto d’uscita dell’edificio scolastico. Il collaboratore scolastico collaborerà fattivamente all’uscita ordinata degli alunni. o Nella scuola dell'infanzia, i genitori prelevano direttamente dalle sezioni della scuola i bambini, senza trattenersi oltre i tempi e gli orari stabiliti, non sostando né da soli né in gruppo negli spazi e pertinenze scolastiche. o Nella scuola primaria, ai genitori compete l’obbligo di legge di prelevare i propri figli, al termine dell'orario delle attività didattiche, al punto di uscita dell’edificio scolastico dove sono accompagnati dal docente di turno che attenderà l'arrivo del genitore o di un suo delegato. o Nella Scuola dell'infanzia e primaria, per ritardi nel ritiro dell’alunno in uscita superiori a 10 minuti, è previsto che il genitore, o suo delegato autorizzato, firmi, per attestazione dell’orario di ritiro, su apposito registro controfirmato dal docente. Tale registro sarà visionato periodicamente dal Dirigente o dal Vicario coordinatore del plesso al fine di effettuare richiami ai genitori inadempienti all’obbligo di osservare la puntualità nel ritiro del proprio figlio, che è anche a garanzia del diritto del docente al quale è affidato l’alunno al rispetto del proprio orario di lavoro. USCITA ANTICIPATA - Gli alunni possono uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni solo in casi eccezionali di reale necessità o emergenza da giustificare sull'apposito libretto e solo se prelevati, all'ingresso o presso la portineria, da un genitore o da chi esercita su di lui la potestà genitoriale o da loro delegati, previa esibizione, da parte di chi preleva l’alunno, di un documento valido di riconoscimento e la firma sull’apposito registro (o su un modulo predisposto dalla scuola). 7 - L’uscita anticipata viene autorizzata ed annotata sul registro di classe da parte del docente presente in quel momento nella classe stessa. o Gli alunni delle classi primarie a tempo pieno, salvo casi di emergenza, nella fascia pomeridiana possono essere autorizzati ad uscire anticipatamente solo in un unico orario: ore 14,30. Il Collaboratore scolastico di turno, a quell’ora, raccoglierà tutti gli alunni interessati dall’uscita anticipata e li accompagnerà all’uscita per consegnarli ai genitori venuti a prelevarli. o Gli alunni della secondaria, salvo casi di emergenza, non possono uscire dalla scuola durante lo svolgimento della lezione. E’ consentita l’uscita solo alla fine di ogni ora di lezione. - Nel caso di reiterate richieste di uscita anticipata, il Consiglio di Classe valuterà le motivazioni presentate ed avvertirà la famiglia delle possibili conseguenze sul piano didattico. DELEGHE - I genitori che hanno la necessità di delegare per periodi prolungati, per tutto l’anno scolastico o per occasionali esigenze o emergenze, una persona per il ritiro dell’alunno, devono depositare all’inizio del ciclo scolastico, o anche in seguito se la delega si impone per sopraggiunte necessità, presso la Segreteria della scuola, unitamente alla delega, la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento nonché quella del documento del delegato. Tali deleghe avranno validità, salvo revoca comunicata, per l’intero ciclo scolastico di riferimento. La segreteria della scuola curerà di fornire prontamente a ciascun coordinatore di plesso la copia delle deleghe relative agli alunni del plesso stesso, per consentire ai docenti e al personale scolastico la conoscenza e la verifica della legittimazione a ritirare l’alunno da parte del delegato. La scuola non può riconoscere validità ad una delega al ritiro e alla vigilanza di un alunno rilasciata a soggetto minore, pur se familiare. ESIGENZE PARTICOLARI - Per quanto riguarda le entrate posticipate e le uscite anticipate prolungate per alcuni periodi dell’anno scolastico, le stesse sono concesse solo per terapie mediche o in casi eccezionali e particolari supportati da validi motivi, ed autorizzate esclusivamente dal Dirigente scolastico o da suo delegato di plesso. - Per tutti coloro che, per le scuole dell’infanzia e primarie, per giustificato motivo, abbiano necessità di anticipare l’ingresso o di posticipare l’uscita dalla scuola, l’Istituto Comprensivo, con apposita delibera del Consiglio d'Istituto e con servizio integrativo posto economicamente a carico dei soli genitori, provvederà a mettere a disposizione i locali a tal fine necessari. GIUSTIFICAZIONI - Le assenze, a qualsiasi titolo, devono essere giustificate, tranne che per la scuola dell’infanzia, sull’apposito libretto fornito dalla scuola, che va ritirato all’inizio dell’anno scolastico da almeno un genitore o dalla persona che esercita la potestà sul minore. Il genitore, nel ritirarlo, appone la propria firma sul libretto in presenza del docente o del collaboratore scolastico e tale firma sarà valida come firma autografa. L’assenza può essere giustificata solo da chi ha apposto la propria firma sul libretto con firma autografa. 8 - I genitori, previa richiesta al Dirigente scolastico, possono ricevere nota dettagliata delle assenze e dei ritardi effettuati dai propri figli. - L’alunno, al rientro da un’assenza, dovrà presentare la giustificazione al docente della prima ora, delegato dal Dirigente scolastico a controllare e giustificare l’assenza, con annotazione sul registro di classe. La eventuale mancata presentazione della giustificazione il giorno stesso del rientro dell’alunno viene annotata sul registro di classe. Se anche il giorno successivo non viene presentata la giustificazione si provvederà a contattare e sollecitare la famiglia. - Le assenze frequenti saranno segnalate ai genitori dalla Segreteria, considerato che esiste il limite fissato dalla legge per la validità dell’anno scolastico (frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio o facoltativo prescelto). - Per motivi di sicurezza, in caso di assenza per sciopero, del quale è stato dato preavviso, la giustificazione deve essere presentata ugualmente. Solo ove lo sciopero, nella singola classe, non abbia impedito lo svolgimento della regolare attività didattica le ore di assenza verranno conteggiate nel monte ore dell’orario annuale obbligatorio. - Le assenze per motivi di salute, solo se superiori ai cinque giorni considerando compresi i festivi, vanno giustificate con certificato medico. In caso di mancata presentazione del suddetto certificato, l’alunno non potrà essere riammesso in classe e dovrà attendere l’arrivo dei genitori, sorvegliato da un collaboratore scolastico. - Per le assenze dei giorni precedenti e/o successivi alle festività natalizie e pasquali, è sufficiente la sola giustificazione, purché ci sia stato preavviso scritto da parte dei genitori. - Nel caso di assenze superiori ai cinque giorni per motivi diversi da quelli di salute, è necessaria una autocertificazione da parte del genitore, da presentarsi almeno tre giorni prima dell’assenza all’ufficio di segreteria, nella quale si dovrà dichiarare che l’alunno sarà assente per un determinato periodo “non per motivi di salute”. - In caso di malattie infettive o epidemiche, il genitore è tenuto a seguire l’eventuale protocollo richiesto dalle norme sanitarie. EMERGENZE E SCIOPERO - In caso di malessere lieve di un alunno, il docente, coadiuvato da un collaboratore scolastico, disporrà affinché venga contattato un familiare. In caso di malessere grave o di incidente, verrà tempestivamente contattato il 118 e contemporaneamente i familiari. - In caso di sciopero, la scuola, tramite avviso scritto, comunicherà alle famiglie, almeno 2 giorni prima, il possibile mancato servizio. I genitori dovranno firmare l’avviso in tempo utile affinché l’insegnante di classe possa controllare l’avvenuta firma per presa visione. Il giorno dello sciopero i genitori dovranno accertarsi personalmente se le lezioni si svolgeranno regolarmente o subiranno modifiche. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato di plesso, solo dopo aver valutata la possibilità di garantire la vigilanza necessaria per gli alunni, accoglierà gli stessi nella scuola. Gli alunni presenti saranno accolti nelle classi, eventualmente e se necessario, anche accorpando classi diverse. NORME ULTERIORI Non è consentito ai genitori far pervenire nelle classi alimenti, materiale didattico o di altro genere durante le lezioni. Non è consentito ai genitori far pervenire nella Scuola prodotti alimentari artigianali in occasione di feste di classe o di altre manifestazioni. 9 Non è consentito l’ingresso nell’edificio scolastico, soprattutto in orario di lezioni, di persone se non autorizzato o previsto (per colloqui, incontri, appuntamenti con i docenti, assemblee ecc.). Non è consentito all’alunno o al genitore, dopo l’uscita, di rientrare da soli a scuola per dimenticanze di oggetti personali e/o di materiale scolastico. In tal caso si potrà richiedere l’intervento del collaboratore scolastico, ove ancora presente e disponibile, stante le condizioni organizzative del momento. I docenti non sono autorizzati a somministrare medicinali di alcun genere agli alunni. I genitori e/o loro delegati potranno eventualmente essere autorizzati all’entrata per la diretta somministrazione delle necessarie terapie (salvo individuazione di specifici operatori dell’ASL). 3. USO DEGLI SPAZI DI LABORATORIO - Sia gli spazi esterni che quelli interni, che rispondono a principi di funzionalità e di realizzazione piena degli obiettivi che la scuola si prefigge, sono fruibili da tutti secondo programmi ed orari stabiliti e costituiscono un patrimonio che va rispettato e regolamentato. - Tutti coloro che ne fruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature. - Le dotazioni di tutte le aule speciali e dei laboratori sono affidate ad un docente responsabile della cura e della manutenzione. - I laboratori e le aule speciali sono dotati di un regolamento esposto all’interno che stabilisce: modalità di accesso; uso di materiali e di attrezzature; norme di comportamento; nome del responsabile. - L’uso dei laboratori è regolamentato attraverso la programmazione del docente e l’organizzazione attraverso le prenotazioni. - È fatto divieto agli alunni di recarsi nella sala docenti, nei laboratori, nelle aule speciali, negli impianti sportivi, senza la presenza di un docente. L’Istituto non può rispondere di oggetti personali, preziosi o materiali didattici lasciati incustoditi, dimenticati o sottratti. - Il materiale specifico in uso nella sezione montessoriana viene conservato in apposita locazione e affidato all'insegnante referente che ne curerà la conservazione e manutenzione e regolerà, con apposito registro, il prestito alla varie classi ad orientamento Montessori. Alla fine di ogni anno scolastico l'insegnante referente redigerà un rapporto di stato, manutenzione e eventuale approvvigionamento del materiale riconsegnato. 4. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA Per poter conferire con il Dirigente scolastico, con il personale di Segreteria e con gli insegnanti vanno rispettati gli orari stabiliti e comunicati. Tali orari sono anche affissi nell’ atrio di ogni sede (Albo genitori, Albo docenti, Albo personale ATA). 10 La scuola favorisce e promuove i contatti e gli incontri con le famiglie, secondo le seguenti modalità: contatti telefonici e comunicazioni telefoniche urgenti dall’ufficio di segreteria: presso la segreteria dovranno essere depositati da tutti i genitori, o dagli esercenti la potestà, tutti gli indirizzi telefonici indispensabili per un sollecito reperimento in caso d’urgenza; copia dell'elenco dei recapiti e delle notizie utili, con indicazione delle persone delegate al ritiro degli alunni, dovranno essere tempestivamente inviate dalla segreteria al coordinatore di plesso che ne curerà il deposito o la consegna ai docenti di classe; orario di ricevimento degli insegnanti: incontri in orario antimeridiano secondo un calendario e modalità fornite dai singoli plessi (solo per la scuola secondaria di I grado); comunicazioni scritte della segreteria o del docente anche attraverso il diario dell’alunno; incontri pomeridiani, secondo il calendario predisposto all’inizio dell’anno scolastico: I. due incontri per la consegna delle schede quadrimestrali durante l’anno scolastico; II. uno o due ricevimenti interquadrimestrali pomeridiani durante l’anno scolastico; III. Incontri per appuntamento da concordare tra il docente e il genitore. MODALITÁ D’ INCONTRO CON LE FAMIGLIE o Per la scuola dell'infanzia, sono previste due assemblee con i genitori indicativamente da tenersi nei mesi di febbraio e di aprile-maggio. o Nella scuola primaria, è previsto un "auditing" diretto tra docenti e genitori con colloquio individuale. Gli incontri saranno di norma due nell'anno scolastico, organizzati dai docenti mediante appuntamento comunicato direttamente ai genitori. Sono inoltre previsti due incontri con i genitori per la consegna del documento di valutazione, rispettivamente al termine del I e del II quadrimestre. o Nella scuola secondaria di I grado, i colloqui pomeridiani quadrimestrali con le famiglie si articoleranno in due o tre giorni distinti, divisi per aree disciplinari, al fine di regolare meglio l'afflusso. Le scadenze degli incontri saranno così definite: 1° incontro per informare sul livello di preparazione degli alunni da tenersi nell’ultima decade di Novembre e non oltre la seconda decade di Dicembre; 2° incontro nel mese di Febbraio, in coincidenza con la consegna delle schede, i Coordinatori di classe forniranno alle famiglie spiegazioni sulle operazioni complessive di valutazione; 3° incontro nel mese di Aprile o prima decade di maggio. - Le schede di valutazione finale verranno consegnate dai docenti non impegnati nelle prove d'esame. Gli altri insegnanti potranno essere incaricati di tale adempimento se non coincidente con la seduta plenaria o con prove d'esame. In tale occasione si forniranno alle famiglie spiegazioni e informazioni sugli esiti di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione. In quest'ultimo caso le famiglie saranno preventivamente convocate e avvisate, prima della data di pubblicazione del risultato degli scrutini finali, dal coordinatore di classe. 11 ASSEMBLEE DEI GENITORI - I genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblea nello spirito e secondo le modalità previste dagli artt. 12 e 15 del Testo Unico della Scuola del 16.4.1994 n.297. - Le assemblee possono essere di classe, di sezione o di Istituto e possono essere richieste con uso dei locali della scuola. In tal caso, la data e l’orario di svolgimento devono essere concordati con il Dirigente Scolastico. L’assemblea si svolge al di fuori dell’orario delle lezioni con diritto a partecipare per il Dirigente Scolastico e per i docenti rispettivamente delle classi o dell’Istituto. - I genitori promotori, avuta l’autorizzazione, ne danno comunicazione agli altri mediante affissione di avviso nell’albo genitori, rendendo noto anche l’ordine del giorno. La scuola provvederà a dettare agli alunni comunicazione dell’incontro. 5. CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI Le classi saranno composte secondo l’Opzione Formativa: scelta della sede; scelta del modulo orario; scelta della seconda lingua straniera, nel rispetto dei vincoli imposti dall’organico di diritto, ove previsto per il singolo corso di studi; inserimento in un dato corso, qualora all’atto dell’iscrizione risultassero fratelli o sorelle frequentanti quel corso; fasce di livello redatte sulla base delle schede e delle informazioni desunte dal fascicolo dell’alunno e dagli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria; formazione di gruppi-classe con equilibrato rapporto tra maschi e femmine; individuazione, per gli alunni diversamente abili, delle classi più idonee all’accoglienza. Le famiglie possono esprimere delle preferenze nella scelta delle sezioni, del metodo e delle altre opportunità educative offerte dalla scuola, nella piena consapevolezza dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione di tutte le richieste. 6. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE FINALITA' Le visite guidate e i viaggi d’istruzione si prefiggono di favorire l’arricchimento culturale degli studenti. Sono attività didattiche che integrano quella curricolare. La scuola considera parte importante dell’offerta formativa e momento utile di conoscenza, comunicazione e socializzazione i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale, le lezioni con esperti e le visite a Enti istituzionali o amministrativi, nonché la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, ad attività, campionati o gare sportive e i gemellaggi con scuole estere. . 12 Visite guidate Si realizzano in una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, gallerie, parchi naturali, località di interesse storico-artistico. Viaggi di integrazione culturale e Viaggi di istruzione (Campi Scuola) Viaggi effettuati in Italia ed anche fuori dall’Italia, che si svolgono nell’arco di un giorno o di più giorni: consentono agli studenti di conoscere la realtà sociale, economica, tecnologica ed artistica di altre località o Paesi. I viaggi che si svolgono in più giorni costituiscono, inoltre, un’importante occasione di crescita e di sviluppo dell’autonomia personale degli alunni, nonché un momento di maggiore e più intensa socializzazione per l’intero gruppo-classe. REGOLAMENTO, CRITERI E PROCEDURE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CRITERI GENERALI PER TUTTE LE INIZIATIVE Le visite guidate e i viaggi d'istruzione possono essere proposti dai singoli docenti o da più docenti del medesimo Consiglio di Classe, di Interclasse/intersezione. I docenti proponenti devono predisporre il programma per le uscite e per i viaggi indicando: programma dettagliato del viaggio o uscita; motivazioni didattiche; insegnanti accompagnatori; mezzo di trasporto preferito. Questo programma viene sottoposto al Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione che, prima di esprimere il parere sulle proposte, le esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento e, nell’ipotesi di valutazione positiva, indica, per ogni uscita o viaggio, gli accompagnatori compreso il docente referente. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari n. 2 accompagnatori. Se più classi, n.1 accompagnatore ogni 15 alunni. È previsto un accompagnatore ogni uno/due alunni diversamente abili secondo le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dagli AEC o collaboratori scolastici. Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di classe provvederanno a indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. È auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio interessato. Se l’insegnante accompagnatore presta servizio anche in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza come gestire gli altri impegni. Si auspica la totale partecipazione della classe all’uscita o al viaggio. Il limite numerico minimo dei partecipanti, al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione, è pari ai 2/3 degli alunni frequentanti la classe. Le proposte devono essere approvate dai Consigli all’inizio dell’anno scolastico, preferibilmente entro il mese di Novembre, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l’iniziativa. 13 Il Collegio docenti, valutata la valenza formativa delle visite guidate e dei viaggi d’ istruzione, delibera di approvare tutte le uscite didattiche (ivi comprese le iniziative di Città come scuola, Lazio Scuola e Campi Scuola proposti dal Dipartimento del Comune di Roma) e i viaggi d’istruzione, che ritiene validi e strettamente connessi alle attività didattiche programmate, in sintonia con i Piani di Studio Personalizzati del Consiglio di classe e ne delibera, in accordo con la normativa vigente, le modalità di organizzazione ed il numero dei docenti accompagnatori, nonché il referente, predisponendo le adeguate misure in relazione ad eventuale presenza di alunni portatori di handicap. Il Consiglio d’Istituto, infine, delibera i Viaggi d’Istruzione e le Uscite Didattiche con le modalità indicate dalla normativa vigente. Le attività programmate e approvate dai Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. CRITERI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI USCITA Viaggi o Uscite di un solo giorno (uscite didattiche) Il docente nominato referente, seguendo la procedura stabilita, deve attivarsi e seguire la procedura stabilita secondo cui almeno 15 giorni prima dell’uscita didattica, deve predisporre: il modulo - richiesta correttamente compilato e sottoscritto con indicazione del docente referente, dei docenti accompagnatori e dei docenti disponibili alla sostituzione in caso di assenza nonché del piano di sostituzioni per le proprie classi; l’abbinamento con altre classi, tenendo presente che le capacità media di un pullman è di 50 posti; l’elenco (o dichiarazione) degli alunni partecipanti; la raccolta delle autorizzazioni firmate dai genitori; la quota di partecipazione; la conferma della prenotazione del pullman (se richiesto). Si ricorda che la richiesta di prenotazione del pullman deve essere presentata con un congruo anticipo, di almeno 15 giorni, e copia della stessa, insieme alla conferma della prenotazione rilasciata dall’Agenzia interessata, deve essere consegnata alla Segreteria. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio; pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale dell'Istituto Comprensivo dalle singole famiglie o da un genitore. Nel caso in cui ci si avvalga di servizi esterni (ad esempio, Città come scuola), le quote devono essere raccolte e versate da un genitore della classe, entro i termini stabiliti dalle associazioni, cooperative, ecc. sul c/c da queste indicato; nel caso di visita organizzata direttamente dalla scuola, il pagamento va effettuato dai genitori sul c/c intestato all’Istituto Comprensivo e deve pervenire alla segreteria almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata per l’uscita. La documentazione di cui sopra verrà consegnata in Segreteria, almeno 6 giorni prima dell’uscita, per l’autorizzazione del Dirigente. 14 Viaggi d'istruzione di più giorni (campi scuola) Il docente referente del viaggio conferma l’adesione, consegnando al coordinatore gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti con congruo anticipo. La segreteria provvede alla richiesta di preventivi di spesa ad almeno 3 agenzie di viaggio. Vengono contattate le agenzie scelte fra quelle che sono specializzate per i viaggi scolastici e con cui la scuola ha già collaborato positivamente. I preventivi devono essere stilati tutti in base al medesimo programma stabilito dal docente e devono essere tutti rispondenti alla medesima richiesta di offerta di servizi specifici da parte della Scuola, salvo offerta di servizi integrativi, anche se non richiesti, che non deve incidere però significativamente sul preventivo di spesa. La Segreteria verifica anche che le Agenzie inviino la dichiarazione di conformità alla C.M. 291/1992 e si adeguino a quanto disposto nel più recente D.L. 111/1995 in materia di viaggi. La documentazione depositata presso la Segreteria viene presentata alla Giunta Esecutiva del CDI che elabora un prospetto comparativo per la scelta dei preventivi da sottoporre al Consiglio d’Istituto che delibera sulla scelta del preventivo e dell’Agenzia per ogni singolo viaggio previsto. La famiglia di ogni studente verserà direttamente sul c/c della scuola, a titolo di caparra, al momento dell’adesione il 50% del totale della spesa e successivamente consegnerà al docente referente la ricevuta di versamento. L’importo residuo dovrà essere versato prima della partenza con le stesse modalità. Qualora si verifichi la mancata partecipazione degli alunni che avevano aderito all’iniziativa, la caparra sarà restituita, soltanto nel caso in cui il contratto stipulato con l’agenzia di viaggio lo preveda. Resta pertanto inteso che il saldo competenze dei rinunciatari graverà su quanti attueranno il viaggio. In ultimo la Segreteria provvederà a tutti gli ulteriori adempimenti relativi alla conferma alle Agenzie scelte e a collaborare con le stesse per la definizione del programma. Eventuali deroghe alla procedura come sopra stabilita possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto. REGOLE PER GLI STUDENTI L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola: quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche, comprese le norme disciplinari per gli alunni. L’alunno si prepara alla partenza con un abbigliamento adeguato e porta con sé, nel caso di un viaggio, la tessera sanitaria con il codice fiscale e il tesserino di riconoscimento. In particolare al momento della partenza e successivamente durante il viaggio: sale sul mezzo di trasporto in modo ordinato, senza spingere o urlare; prende posto e rimane seduto per tutto il percorso per motivi di sicurezza; rispetta gli arredi del mezzo; rispetta il divieto di consumare cibi e bevande sul mezzo di trasporto; per la strada o nel luogo da visitare procede sempre con il gruppo di compagni ed insegnanti, senza allontanarsene; rispetta l'ambiente, le persone, le opere d'arte, tutto ciò con cui viene a contatto; ascolta con attenzione le spiegazioni degli insegnanti o di eventuali guide; in albergo rispetta l'arredamento delle camere e dei bagni; 15 evita schiamazzi, urla, rumori molesti, passaggi da una camera all'altra, assembramenti in una stessa camera; rispetta gli orari dei pasti e delle uscite dall'albergo; va a dormire all'orario stabilito dagli insegnanti. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia d’infortunio e l’elenco dei recapiti telefonici dei genitori e della scuola. 7. NORME DI DISCIPLINA PRINCIPI NORMATIVI I principi ispiratori sono quelli contenuti negli artt.3 e 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249 del 24/6/1998 come modificato dal DPR n.235 del 21/11/2007) nonché quelli contenuti nelle Note MIUR del 31/7/2008 prot.3602/PO e del 22/11/2012 prot.3214. La procedura segue la normativa sul procedimento amministrativo (Legge n.241/1990). o Destinatari delle norme contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti sono gli alunni della scuola secondaria di 1° grado (unitamente agli alunni della scuola secondaria di 2°grado) ai quali si rivolgono, in particolar modo, le norme di disciplina di seguito riportate. o Per gli alunni della scuola dell’Infanzia, non sono previste sanzioni stante le particolari finalità di tale ordine di scuola, l'età e la situazione psico-socio-affettiva dell'alunno. o Per gli alunni della scuola primaria, risulta ancora vigente il Regio Decreto 26/4/1928 n. 1297 (artt. 412,413,414 e 415) .Si possono, comunque, applicare i principi e le norme previste da questo Regolamento (vedi art.328 c.7° del T.U. della Scuola Decreto Legislativo n.297/1994) a discrezionalità del singolo docente, del Consiglio di classe e del Collegio dei docenti , per quanto compatibili, tenendo presente però che, in nessun caso, la sanzione dell’allontanamento dalla scuola può essere applicabile agli alunni della scuola primaria per i quali, generalmente, sono ammessi esclusivamente interventi a carattere compensativo concordati a livello di équipe pedagogica . PRINCIPI GENERALI Compito preminente della scuola è Educare e Formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni docente e/o il D.S. e/o il Consiglio di Classe o d’Istituto, ognuno secondo la propria competenza ad irrogare la sanzione, potrà in autonomia deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero e/o di inserimento più generale. Il ricorso all’istituto della sanzione costituisce l’estremo rimedio dopo che sono stati inutilmente esperiti tutti gli altri mezzi a disposizione degli educatori nell’esercizio del potere-dovere di educare gli alunni ai valori della convivenza civile. 16 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. L’azione disciplinare è obbligatoria solo in presenza di reati previsti dal Codice Penale. Chiunque venga a conoscenza di fatti ed episodi rilevanti sotto il profilo disciplinare è comunque moralmente tenuto a darne comunicazione al coordinatore di classe e/o al Dirigente di Istituto che procederà agli eventuali provvedimenti di competenza. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto ma solo sul voto di condotta. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. La sanzione deve essere erogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dello studente dell’errore commesso e dall’impegno a non ripeterlo. Nella scelta della sanzione disciplinare da applicare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione personale dell’alunno e dell’eventuale situazione di disabilità o di disagio, anche psicologico in cui lo stesso si trovi ma anche della gravità del comportamento e delle conseguenze da esso derivanti. Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e di crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione nell’intervento con il singolo alunno sanzionato. La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse in prossimità della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico. La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d’informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE MANCANZE DISCIPLINARI E DELLE SANZIONI ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE SANZIONI DI TIPO A) - DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA - Art.4 comma 1 Dpr 249/1998 (DECISE DAL SINGOLO DOCENTE E/O DAL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE E/O DAL DIRIGENTE SCOLASTICO) Sono comminate per: o comportamenti offensivi degli studenti nei confronti dei loro compagni e di tutti i componenti la Comunità Scolastica; o per fatti che arrechino danni al patrimonio della Scuola per inosservanza a disposizioni organizzative e di sicurezza; o per il non corretto utilizzo di strutture ,attrezzature e sussidi didattici in proporzione alla gravità del fatto; o per i comportamenti più specificatamente individuati nell’elenco di cui all’apposito capitolo a seguire. Prevedono: richiamo verbale; invito alla riflessione individuale, anche fuori dell’aula, alla presenza e con l’aiuto del docente interessato; richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente Scolastico; consegna da svolgere in classe significativa e commisurata; consegna da svolgere a casa significativa e commisurata; sospensione temporanea dalle attività ludiche dell’intervallo; richiamo scritto / Nota Disciplinare sul quaderno delle comunicazioni, per notifica alla famiglia; rapporto sul registro di classe riportato sul quaderno delle comunicazioni, per notifica alla famiglia; rapporto sul registro di classe riportato sul quaderno delle comunicazioni, per notifica alla famiglia, controfirmato dal Dirigente Scolastico; ammonizione scritta con la convocazione dei genitori da parte del docente (decisa dal docente e/o Consiglio di Classe); ammonizione scritta con la convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico (quest’ultima decisa dal Dirigente assieme al Coordinatore di Classe). Si ricorda che sia il rapporto sul registro di classe sia l’ammonizione scritta sono provvedimenti disciplinari già di una certa gravità da applicarsi solo nei casi di effettiva necessità e che mancanze lievi possono rimanere oggetto di richiamo verbale. SANZIONI DI TIPO B) - CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI - Art.4 commi 6, 7 e 8 DPR n.249/1998 18 (DECISE DAL CONSIGLIO DI CLASSE CON LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE FAMIGLIE – fatto salvo il dovere di astensione quando sia coinvolto un familiare - art.5 Decreto Leg.vo n.297/1994 -) Sono comminate per gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art.3 del DPR n.249/1998. Prevedono: per fatti offensivi gravi ed oltraggiosi nei confronti di membri della Comunità Scolastica o allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni per comportamenti particolarmente gravi che turbino la Comunità Scolastica, anche in violazione di norme comportamentali sancite nel Regolamento d’Istituto o allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. In tali periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve prevedersi, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori per il recupero delle lezioni e tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. SANZIONI DI TIPO C) - CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI - Art.4 commi 6 e 9 Dpr 249/1998 (DECISE DAL CONSIGLIO D’ ISTITUTO - fatto salvo il dovere di astensione del componente quando sia coinvolto un familiare -) Sono comminate solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l’incolumità delle persone tali, anche solo astrattamente, da richiedere l’intervento degli Organi Istituzionali di competenza ma indipendentemente dalla effettuazione di tale richiesta. Trattasi quindi di fatti che devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, su tali fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza penale e tali quindi da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Prevedono: allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni. o Devono ricorrere congiuntamente due condizioni entrambe necessarie: 1) che siano stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata ,minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad esempio incendio o allagamento); 2) il fatto commesso sia di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° c.art.4 dello Statuto .In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 19 Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola individua, ove occorra anche mediante il ricorso ad esperti esterni, e promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (Art.4 comma 8 Dpr 249/1998 e Nota Miur 2008). SANZIONI DI TIPO D) - CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO – Art. 4 comma 9 bis Dpr 249/98 (DECISE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO - fatto salvo il dovere di astensione già richiamato -) Sono comminate alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva ,nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. Prevedono: allontanamento dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico. Con riferimento alle sanzioni di tipo C e D, è necessario evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. SANZIONI DI TIPO E) - CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI - Art.4 commi 9 bis e 9 ter Dpr 249/98 (DECISE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO - fatto salvo il dovere di astensione già richiamato -) Sono comminate nei casi più gravi di quelli già indicati per le sanzioni di tipo D ed al ricorrere delle stesse condizioni indicate per esse. Prevedono : esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato. Le sanzioni disciplinari di tipo B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’Istituzione Scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato (Art.9 ter Dpr 249/98). 20 SI PRECISA CHE: l’autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può erogare anche quelle di grado inferiore. ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’APPLICAZIONE DI SANZIONI Elementi di valutazione aggravanti: la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della Scuola, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla Comunità Scolastica; l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente; la reiterazione dell'infrazione; il concorso, nella mancanza, di più studenti tra loro; la sussistenza di altre circostanze aggravanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente e alla persistenza di atteggiamenti irrispettosi e lesivi dei diritti e dignità altrui; l'impiego di minacce verso altri (studenti o personale) tesi ad ottenere comportamenti omertosi; l'invito e/o pressioni nei confronti di altri; l’omessa riparazione del danno (quando richiesta); colpire con il proprio comportamento sanzionabile coetanei disabili o comunque che si trovino in situazione di difficoltà. Elementi di valutazione attenuanti: la presentazione di scuse e la manifestazione di pentimento; l’occasionalità della condotta sanzionabile; la riparazione del danno; la presenza di particolari situazioni che comportino disagio personale e la presenza di situazioni di disabilità. CONVERSIONE SANZIONI DISCIPLINARI Allo studente, stante la funzione educativa che deve avere la sanzione disciplinare, è offerta, quando possibile ed opportuno o consigliabile, la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività di natura sociale, culturale e di volontariato ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (attività meglio individuate nel capitolo immediatamente successivo), tali da tendere al recupero dello studente e che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica degli episodi che hanno determinato la sanzione. In caso di conversione della sanzione l’infrazione si considererà “riparata” se la sanzione irrogata è inferiore all’allontanamento dalla scuola; in caso di allontanamento, invece, lo studente con la conversione potrà frequentare regolarmente le lezioni e nel contempo svolgere anche l’attività concordata, ma l’infrazione disciplinare non verrà cancellata. Tali misure possono altresì configurarsi come misure accessorie che si accompagnino alle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica. Le specifiche attività e le relative modalità sono decise, per ogni singolo caso, dall’Organo che irroga la sanzione concordandole con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la 21 famiglia, tenuto conto della natura dell’infrazione e delle circostanze in cui è stata commessa .Il D.S. adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti lo svolgimento dell’attività risultante dalla conversione ed individua nel personale dell’Istituzione il “referente” per il controllo effettivo dello svolgimento dell’attività. La conversione della sanzione implica la decadenza dello studente dalla facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare. SANZIONI TESE AL RECUPERO DELLO STUDENTE E SANZIONI RIPARATORIE (Da qualificarsi anche come accessorie ad altre sanzioni) (DECISE DALL’ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE PRINCIPALE) In via solo esemplificativa ma non esaustiva, sono sanzioni tese al recupero dello studente le seguenti: attività di segreteria; piccole manutenzioni; attività di ricerca; attività di riordino cataloghi e archivi della scuola; produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche). Sono stabilite anche le seguenti sanzioni riparatorie eventualmente applicabili: intervento riparatorio del danno; pubbliche scuse all’interno del gruppo classe dell’alunno con riflessione su quanto commesso. COMPORTAMENTI PIU’ COMUNI DA SANZIONARE E TIPOLOGIA DELLA SANZIONE DA APPLICARE ritardi ripetuti (A) assenze o ritardi non giustificati (A) mancanza del materiale occorrente (A) non rispetto delle consegne a casa (A) non rispetto delle consegne a scuola (A) disturbo delle attività didattiche (A) introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell’ambito dell’attività scolastica (A) mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati (A) uso non autorizzato di apparecchi per la riproduzione musicale (A) uso di un linguaggio inadeguato, ma non offensivo (A) abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico (A) svolgimento di attività diverse da quelle proposte dal docente (A) squillo suoneria del cellulare (A) falsificazione delle firme (A e/o B) mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri (A e/o B) danni lievi ai locali, agli arredi e al materiale della scuola (A e/o B) 22 danni arrecati a persone, cose o animali nel corso di visite guidate, viaggi d’istruzione, uscite sul territorio (A e/o B) videoriprese o foto non autorizzate (A e/o B) episodi di intolleranza razziale, religiosa e umana ,soprattutto nei confronti dei più deboli (A e/o B ) furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui (B e/o C) percosse, intimidazioni, ingiurie, violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri, atti di bullismo (B e/o C) aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (B e/o C) pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone (C) La reiterazione di comportamenti puniti con sanzioni di tipo A comporta l’applicazione di sanzioni di tipo B. N.B. Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili né delle possibili sanzioni applicabili, ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà sanzionato commisurando la gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate. Le Norme di Disciplina, hanno validità anche nell’ambito delle Attività Integrative al Piano dell’Offerta Formativa e anche in quello relativo alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dall’Istituzione Scolastica anche fuori dalla propria sede (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, attività sportive ecc.). Per tutto quanto non specificato sulle Norme di disciplina ci si riporta alla normativa in merito già sopra citata. PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (segue i criteri previsti dalla Legge 7/8/1990 n.241 in materia di procedimento amministrativo) La contestazione dell’addebito comportante irrogazione di sanzione disciplinare, salvo i casi, direttamente di competenza del docente o del D.S., di richiamo verbale, invito alla riflessione, consegna da svolgere, sospensione temporanea dall’attività ludica dell’intervallo e di nota disciplinare nei quali la stessa avviene contestualmente all’erogazione della sanzione, deve essere fatta immediatamente, o non appena si è venuti a conoscenza del comportamento sanzionabile, con annotazione sul registro di classe, motivata e numerata, e di essa deve essere data comunicazione alla famiglia dello studente con avviso scritto, da restituire firmato per presa visione, che deve prevedere anche i termini per l’esercizio del diritto di difesa .Per le sanzioni disciplinari di competenza del D.S. o di un Organo Collegiale, inoltre, il docente segnala la mancanza disciplinare al D.S. che individua tempestivamente, qualora sia di competenza di un Organo Collegiale, il responsabile del procedimento per la cura delle varie fasi dello stesso. Qualsiasi tipo di sanzione deve essere presa sempre solo dopo aver invitato lo studente ad esporre le proprie ragioni, aver ricostruito i fatti ascoltando anche eventuali testimoni e le persone danneggiate, accettando, ove richiesto, anche il deposito di memorie di tutte le persone coinvolte e, nei casi di sanzioni più gravi, dopo convocazione, per iscritto, dei genitori per informarli ed ai fini di un accordo per una concertata strategia di recupero. 23 In caso di sanzione di competenza del Consiglio di Classe o D’Istituto, che devono essere convocati prima possibile dal D.S., nella prima fase della riunione prevista per il dibattimento lo studente interessato ha diritto a partecipare, assistito dai genitori, che devono essere regolarmente convocati, e può avvalersi di testimonianze a suo favore e di eventuale difesa tecnica e anche presentare una memoria scritta che può essere anche sostitutiva della sua presenza. L’organo può deliberare anche in assenza dello studente e dei suoi genitori o della predetta memoria in questa fase purchè vi sia certezza dell’avvenuta convocazione degli stessi. Nella fase deliberativa non sono ammessi né lo studente né i suoi genitori. La seduta dell’Organo è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto (fatto salvo, nel CDI, il dovere di astensione dal voto del genitore dell’alunno coinvolto e del docente eventualmente colpito personalmente dall’accaduto e che si dovrà astenere dal voto anche nel Consiglio di Classe). La decisione è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Organo Collegiale. Della sanzione irrogata, che sarà annotata sul registro di classe, deve essere data immediatamente comunicazione, per iscritto, ai genitori dell’alunno a cura del docente interessato o dal D.S. per quelle di sua competenza. Del provvedimento di allontanamento dalla Comunità Scolastica viene data comunicazione dal Dirigente Scolastico ai genitori, per iscritto, specificandone motivazione, decorrenza e durata. Ai genitori deve essere prontamente data comunicazione anche dell’eventuale archiviazione del procedimento disciplinare. Le famiglie, avranno onere e cura di informare loro i propri figli circa il provvedimento disciplinare applicato, nei modi da loro ritenuti più opportuni. Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare e la relativa comunicazione ai genitori devono specificare, in maniera chiara, gli estremi della deliberazione l’entità della sanzione, la decorrenza e la durata della stessa, l’istruttoria svolta, l’Organo irrogante e le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della sanzione stessa nonché l’Organo, le forme e il termine per proporre impugnazione. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Il procedimento di irrogazione della sanzione deve concludersi entro un termine massimo di giorni 30 dalla contestazione dell’addebito. Decorso tale termine il procedimento si considererà estinto. Con il presente Regolamento si stabilisce , a garanzia dell’alunno , ai sensi dell’art.21 quater L. n.241/1990 ( in deroga al principio generale circa l’esecutività degli atti amministrativi, pur non definitivi, e vista l’indicazione della Nota Miur del 2008 Prot.3602/PO che si richiama all’autonomia scolastica su tale punto ) che le sanzioni, tranne quelle di tipo A) ,quelle concordate con i genitori anche in sede di conversione di sanzione e quelle emesse in via cautelativa e d’urgenza dal D.S., non possono essere eseguite fino a quando non diventano definitive e cioè in pendenza del termine per proporre impugnazione e, in caso di proposizione della stessa, fino alla definizione del procedimento di impugnazione davanti all’Organo di Garanzia in prima istanza ed, ove successivamente proposto, anche di quello in seconda istanza davanti al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. 24 La sospensione dell’esecuzione ed il termine di essa deve essere esplicitamente indicata nell’atto che dispone la sanzione. Il termine può essere ridotto e la sospensione dell’esecuzione può essere revocata per sopravvenute gravi esigenze cautelari con provvedimento del D.S. Le sanzioni disciplinari non saranno inserite nel fascicolo personale dello studente. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente stesso sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione d’Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. IMPUGNAZIONI È istituito nella scuola un "Organo di garanzia" (art. 5 commi 1 e 2 Dpr 249/98 modificato dall’art.2 del Dpr 235/2007) così composto: Dirigente Scolastico, 2 rappresentanti delle famiglie e 1 docente. I due rappresentanti delle famiglie sono eletti dai genitori del CDI, a maggioranza assoluta, fra quelli presenti nello stesso, il docente è designato dal CDI. Sono eletti e designati anche 2 rappresentanti delle famiglie e 1 docente supplenti per il caso di rinuncia o decadenza di un componente dell’Organo. In tal caso subentrerà il supplente rappresentante la stessa categoria dell’uscente e si procederà a designazione o elezione per la nomina del nuovo supplente. L’Organo di garanzia ha la durata in carica pari a quella del Consiglio di Istituto che lo ha eletto e decade con esso. Contro le sanzioni disciplinari, tranne quelle concordate con i genitori anche in sede di conversione di altra sanzione, è ammessa impugnazione con ricorso per iscritto contenente le motivazioni a sostegno dello stesso, da depositarsi in Segreteria, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola. Lo stesso organo decide, sempre su richiesta scritta motivata e depositata in Segreteria fatta da chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente Regolamento d’Istituto, nonché formula proposte al CDI per le eventuali modifiche del presente Regolamento che si rendessero necessarie o utili. L’organo di garanzia, convocato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, entro massimo 7 giorni dal deposito del ricorso o della richiesta di decidere sui conflitti di cui sopra, si riunisce e decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso o della richiesta. Qualora si debba deliberare su una sanzione irrogata con provvedimento individuale da un componente dell’Organo di Garanzia oppure su una sanzione a carico di un familiare di componenti dell’Organo di Garanzia, il componente interessato sarà temporaneamente sostituito da un supplente della stessa categoria rappresentata da quello sostituito (docente o genitore). Le sedute dell’Organo di garanzia sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei suoi membri. L’organo di garanzia, valutata tutta l’istruttoria acquisita dal Presidente e quella ulteriore eventualmente richiesta ed acquisita in quanto ritenuta necessaria (compreso memorie difensive, consulenze tecniche e audizione dello studente, del docente e di testimoni), delibera per votazione a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del 25 Dirigente. La decisione dell’Organo, che dovrà essere motivata, sarà comunicata dal Presidente per iscritto entro i 3 giorni successivi alla seduta, ai docenti interessati ed ai genitori dell’alunno interessato che ne comunicheranno l’esito al proprio figlio nella maniera da loro ritenuta più opportuna. Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà implicitamente confermata. Contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel Regolamento d’Istituto, ed operate sia nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione del Regolamento d’Istituto, può essere proposto reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. Su tali reclami decide, in via definitiva, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (o un Dirigente da questi delegato) previo parere “vincolante”, da rendersi entro 30 giorni, dell’Organo Di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato e composto da 3 docenti e 3 genitori, individuati, per la scuola secondaria di primo grado, nell’ambito del Forags (Forum Regionali dei Genitori della Scuola). Tale organo è disciplinato da ciascun Ufficio Scolastico Regionale (art. 5 commi 3,4,5,6 e 7 Dpr 249/1998 come modificato dal Dpr 235/2007 e punto 5 Linee di Indirizzo Miur 22-11-2012 Prot.3214). Ove non fosse rispettato il termine di 30 giorni, o altro derivante da eventuale proroga concessa per esigenze istruttorie per un massimo di 15 giorni, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del suddetto parere. Per la definizione di ogni altro aspetto normativo e procedurale si rinvia anche alle Note Miur Prot. N.3602/PO del 31/07/2008 e Prot.3214 del 22.11.2012. 8. PARTECIPAZIONE DEI GENITORI E CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA (Art.5 bis Dpr 249/1998 come modificato dal Dpr 235/2007 e Linee di Indirizzo Miur 2.11.2012 Prot.3214) La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare. Risulta pertanto irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una “partnership educativa” tra famiglia e scuola fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle competenze. Per consolidare e diffondere politiche di governance che agevolino il passaggio dalla programmazione pianificata alla “progettazione partecipata”, dall’informazione alla “consultazione”, dalle responsabilità istituzionali alla “responsabilità condivisa”, si intende favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica attraverso il riconoscimento dell’attività degli stessi in Comitati, Associazioni, Iniziative Locali Di Formazione, e si intende dar valore all’attività del FoRAGS (Forum Regionale Associazione dei Genitori della Scuola) e del FoNAGS (Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola). Si valorizzano tutti gli Organi Collegiali della scuola rappresentativi delle diverse componenti scolastiche e si assicura il sostegno a forme di rappresentanza facoltative come il Comitato Dei Genitori (costituito dai rappresentanti di classe e del Consiglio d’Istituto). Si intende, altresì, valorizzare la bigenitorialità e l’attività di orientamento personale, curricolare e professionale degli alunni tramite azioni di informazione e tutoraggio svolte anche in collaborazione con i genitori. 26 9. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA (Art.5 bis Dpr 24.6.1998 n.249 come introdotto dall’art.3 Dpr. 21.11.2007 n.235) Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica è richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori affidatari e dal Dirigente Scolastico, di un Patto Educativo di Corresponsabilità (che si allega al presente Regolamento) finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, i reciproci rapporti, diritti e i doveri che intercorrono nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. “L’obiettivo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa”. Il Patto viene elaborato, ed eventualmente modificato successivamente, dal Consiglio d’Istituto dove sono rappresentate le diverse componenti della Comunità Scolastica nel segno di una massima condivisione e collaborazione nella redazione e revisione condivisa dello stesso. La sottoscrizione del Patto, già predisposto con la firma del Dirigente, avverrà da parte dei genitori contestualmente all’iscrizione all’Istituto scolastico. Il genitore ha diritto alla consegna di copia, firmata anche dal Dirigente, dello stesso. Possibilmente nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, verranno poste in essere iniziative per la presentazione e condivisione con i nuovi studenti e i loro genitori, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano dell’Offerta Formativa, del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità. ALLEGATO - Patto di Corresponsabilità Educativa. 27 APPENDICE RIFERIMENTI NORMATIVI - - Codici civile e penale (in particolare artt.147,155,317 bis e 2048 c.c.). Regio Decreto 26/4/1928 n.1297. Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.p.r. n.249/1998 come modificato dal D.p.r. 235/2007). Normativa sull’ autonomia delle scuole (D.p.r. n.275/1999). Testo Unico della Scuola (Decreto Leg.vo n.297/1994). Normativa in materia di procedimento amministrativo (Legge n° 241 /1990). Note Miur in materia di Regolamento (Prot.3602/PO del 2008 e Prot.n.3214 del 2012). Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici… (Decreto Ministro Pubblica Istruzione n. 30 del 15 Marzo 2007). Normativa sul divieto di fumo (L.n.584/1975 e sue successive modifiche-L.n.448/2001,L. n.311/2004-, Direttiva Pres.Cons.Min.del 14.12.1995,Art.51 L.n.3/2003,D.L. n.104/2013). Normativa sulla valutazione del voto di condotta (D. Miur n.5 del 16.1.2009). Normativa sulla protezione dei dati sensibili (D.Lgs.n.196 del 2003 e DM 306/2007). In seguito al Dimensionamento dell’Istituzione scolastica il presente Regolamento d’ Istituto è stato interamente rivisitato nell’anno scolastico 2013-2014; il Regolamento Disciplinare è stato rivisto e integrato nell’anno scolastico 2013-2014, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e sulla base dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, anche come modificato, e seguendo le Linee di Indirizzo del Miur del 31.07.2008 Prot.3602/PO e del 22.11.2012 Prot.3214. In assenza di variazioni sarà valido anche per gli anni scolastici successivi. Eventuali regolamenti di classe devono essere compatibili con il Regolamento d’Istituto. Le integrazioni e modifiche future dovranno essere sempre approvate dal Consiglio d’Istituto. Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11/11/2013 con delibera n. 25. Entra in vigore con la sua pubblicazione all’albo della Sede Legale e a quello di tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo e sarà inserito nel sito istituzionale della scuola. 28