FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E ACCESSO AL LAVORO 6 marzo 2014 III lezione Avv. Prof. Francesco Rotondi L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA NELL’AMBITO DELLA C.D. “FLESSIBILITÀ IN ENTRATA” Disciplina precedente il D.LGS. 276/2003) Disciplina introdotta dal D.LGS. 276/2003 - - Aumento soggetti privati abilitati a mediare tra L. 264/1949 (monopolio pubblico e gestione statale accentrata) • L. 196/1997 domanda e offerta di lavoro - Abrogazione divieto di interposizione di manodopera (Introduzione somministrazione di lavoro (introduzione lavoro temporaneo) - Moltiplicazione tipologie di accesso al lavoro (lavoro ripartito, intermittente, accessorio) - - Revisione tipologie di lavoro già esistenti D.LGS.469/1997 e L. 59/1997 (liberalizzazione controllata della mediazione tra domanda e offerta di lavoro, decentramento (co.co.co trasformati in co.co.pro) amministrativo) L. 247/2007 e dalla L. 183/2010 - progetti di riforma dei servizi per l’impiego, strutturati come delega legislativa (di fatto inattuati) L. 92/2012 e D.L. 76/2013 - semplificazione delle fattispecie contrattuali c.d. flessibili allo scopo di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro in una prospettiva di crescita dell’occupazione. © Riproduzione riservata 2 LE NOVITA’ DEL JOBS ACT E GLI SGRAVI Legge n. 78 del 16 maggio 2014 in vigore dal 20 maggio 2014 Modifica il contratto a termine, l’appendistato e la somministrazione Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 - vigente dal 16.12.2014 contenente deleghe al in materia di riforma di ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché della attività ispettiva e di tutela e di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, Schemi dei primi decreti legislativi attuativi - 24 dicembre 2014 e 20 febbraio 2015 contratto a tutele crescenti e nuove misure a sostegno del reddito E POI ANCHE …. La Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 Sgravi contributivi sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato © Riproduzione riservata 3 COSA CAMBIERA’??? UNICO TESTO CHE CONTRATTUALI : - ANDRA’ A DISCIPLINARE LE TIPOLOGIE Lavoro a tempo parziale Lavoro intermittente Lavoro a tempo determinato Somministrazione di lavoro Apprendistato Collaborazioni Lavoro accessorio Disciplina mansioni (già trattata) ATTUALMENTE C’E’ SOLO UNO SCHEMA DI DECRETO © Riproduzione riservata 4 FLESSIBILITÀ IN ENTRATA: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO © Riproduzione riservata 5 IL CONTRATTO A TERMINE Disciplinato dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 - normativa di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CEP – come modificato da: - L. 133/2008, L. 247/2007, - L. 266/2005, D.L. 70/2011, - L. 183/201, - L. 35/2012, - L. 92/2012, - L. 134/2012, - D.L. 76/2013, - L. 97/2013 e, da ultimo, dal Jobs Act (D.L. n. 34/2014 convertito in L. n. 78/14 – Decreto riordino delle tipologie contrattuali) © Riproduzione riservata 6 APPOSIZIONE DEL TERMINE ART. 1 D. LGS. N. 368/2001 Comma 01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Comma 1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato (comma modificato da L. n. 78/2014) © Riproduzione riservata 7 APPOSIZIONE DEL TERMINE ART. 1 D. LGS. N. 368/2001 DURATA MASSIMA: 36 mesi comprensivi di proroghe OGGETTO: per qualsiasi tipo di mansione CAUSALE: no LIMITE NUMERICO: i rapporti di lavoro a termine non possono eccedere il 20% del complessivo organico aziendale NESSUN LIMITE TEMPORALE E NUMERICO per le imprese che occupano sino a 5 dipendenti © Riproduzione riservata 8 APPOSIZIONE DEL TERMINE ART. 1 D. LGS. N. 368/2001 FORMA “Comma 2. L’apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto” (comma modificato da D.L. n. 34/2014). “Comma 3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione”. FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM: se il termine non risulta da atto scritto il rapporto di lavoro dovrà considerarsi a tempo indeterminato © Riproduzione riservata 9 DIVIETI (Art. 3 D.Lgs. N. 368/2001) 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 L. n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, L. n. 223/1991, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni). © Riproduzione riservata 10 PROROGA DEL CONTRATTO A TERMINE (ART. 4, D.Lgs. N. 368/01) 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. segue … © Riproduzione riservata 11 PROROGA del CONTRATTO A TERMINE ART. 4, D. Lgs. N. 368/01 Disciplina della proroga a) consenso delle parti b) pattuizione di un termine originario inferiore a tre anni c) riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a termine e) divieto di superare - cumulando durata del termine originario e proroga - i tre anni f) utilizzo della proroga per un massimo di 5 volte. © Riproduzione riservata 12 PROSECUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 5 , 1 E 2 COMMA, D. LGS. N. 368/01) 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell‘articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. segue … © Riproduzione riservata 13 PROSECUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 5 , 1 E 2 COMMA, D. LGS. N. 368/01) Oltre il termine fino al 10° giorno + 20% per ogni giorno Contratto a termine © Riproduzione riservata 14 Fra il 10° e il 30° (o il 50° per contratti di + di 6 mesi) + 40% per ogni giorno Contratto a tempo indeterminato con efficacia ex nunc SUCCESSIONE DI CONTRATTI (ART. 5 , 3 E 4 COMMA, D.LGS. N. 368/01) 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. © Riproduzione riservata 15 SUCCESSIONE DI CONTRATTI (ART. 5 , 3 E 4 COMMA, D.LGS. N. 368/01) è consentita la riassunzione a termine del lavoratore a condizione che tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo rapporto trascorra un intervallo minimo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Nel caso di Rinnovo entro termini inferiori: Il 2° contratto si considera a tempo indeterminato (art. 5, co. 3, D.Lgs. 368/2001) © Riproduzione riservata Rinnovo senza soluzione di continuità: Il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del 1° contratto (art. 5, co. 4, D.Lgs.368/2001) 16 SUCCESSIONE DI CONTRATTI (ART. 5 , COMMA 4 BIS E TER, D. LGS. N. 368/01 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 17 ©rappresentative. Riproduzione riservata SUCCESSIONE DI CONTRATTI ART. 5 , COMMA 4-BIS E TER IL LIMITE DEI 36 MESI NON SI APPLICA: alla successione di contratti fra i medesimi soggetti per svolgimento di mansioni non equivalenti; alle attività stagionali ex DPR 1525/1963 ed a quelle individuate dagli avvisi comuni; per la stipula di un nuovo contratto a termine tra le stesse parti purché avvenga presso la DTL e con l’assistenza di un rappresentante sindacale. N.B. Ai fini del computo dei 36 mesi si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti e inerenti alla somministrazione di lavoro a tempo determinato © Riproduzione riservata 18 DIRITTO DI PRECEDENZA ART. 5 , COMMA 4 QUATER, Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. ( modificata dalla L. n. 78/2014) © Riproduzione riservata 19 DIRITTO DI PRECEDENZA: CONSENSO ART. 5 , COMMA 4 QUINQUIES, SEXIES 4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. 4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2. © Riproduzione riservata 20 DIRIGENTI E CONTRATTO A TERMINE (Art. 10 D.Lgs. N. 368/2001) “(…) 4. In deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 4bis (successione dei contratti), è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi ttrascorso un triennio e osservata la disposizione dell’art. 2118 c.c.. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli artt. 6 (principio di non discriminazione) e 8 (criteri di computo) (…)” © Riproduzione riservata 21 FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEL RAPPORTO: LAVORO A TEMPO PARZIALE © Riproduzione riservata 22 LAVORO A TEMPO PARZIALE Disciplinato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 - normativa di attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES – come modificato da: - D.LGS. 100/2001, - D.LGS. 276/2003, -L. 247/2007, -L. 183/2011, -L. 92/2012, Jobs Act abrogherà il d. lgs. 61/2000? © Riproduzione riservata 23 DEFINIZIONI ART. 1 D.lgs 61/2000 Rapporto di lavoro ad orario ridotto rispetto l’orario normale di lavoro di cui al d.lgs 66/2003 (40 ore settimanali) o dell’eventuale minore orario stabilito dai contratti collettivi di qualsiasi livello applicati all’unità produttiva 3 tipologie: Part-time orizzontale: la riduzione d'orario è riferita all’orario giornaliero (il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto); Part-time verticale: la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati della settimana, del mese e dell'anno (il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese, o dell'anno; Part-time misto: la riduzione dell’orario di lavoro risulta da una combinazione delle modalità verticale ed orizzontale © Riproduzione riservata 24 CLAUSOLE FLESSIBILI E CLAUSOLE ELASTICHE ART. 3 D.LGS. 61/2000 Clausole flessibili le parti possono concordare la variazione delle collocazione temporale della prestazione”. Clausole elastiche nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (i.e. lavoro supplementare sino al normale orario di lavoro [è lavoro straordinario se eccede il normale orario lavorio]). Requisiti: Consenso del lavoratore in forma scritta Diritto al preavviso di almeno 2 giorni Compensazione, se prevista dal contratto collettivo Il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere un patto di elasticità/flessibilità non costituisce motivo di licenziamento © Riproduzione riservata 25 IL DIRITTO DEL LAVORATORE DI REVOCARE IL CONSENSO AL PATTO DI ELASTICITÀ/FLESSIBILITÀ: EVOLUZIONE NORMATIVA - D. lgs 61/2000 ha introdotto il diritto del lavoratore al ripensamento con possibilità di annullare il patto di flessibilità/ elasticità - L. 276/2003 ha soppresso il diritto annullare il patto di flessibilità/ elasticità - L. 92/2012 (Riforma Fornero) ha reintrodotto la possibilità per il lavoratore di revocare il consenso per gravi ragioni di salute e/o familiari ed in tutti gli altri casi ammessi dal contratto collettivo © Riproduzione riservata 26 FORMA ART. 8 D.LGS. 61/2000 Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta ai fini della prova. Qualora la scrittura risulti mancante è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all’art. 2725 c.c. (i.e. perdita incolpevole del documento) In mancanza di prova -> rapporto a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura risulti giudizialmente accertata. © Riproduzione riservata 27 FORMA ART. 8 D.LGS. 61/2000 Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta ai fini della prova. Qualora la scrittura risulti mancante è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all’art. 2725 c.c. (i.e. perdita incolpevole del documento) In mancanza di prova -> rapporto a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura risulti giudizialmente accertata. NOTA: Per il passaggio da full-time a part-time è necessario il consenso del lavoratore in forma scritta ( Prima il consenso doveva essere manifestato in sede protetta) © Riproduzione riservata 28 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO E DIRITTO DI PRECEDENZA ART. 12 BIS E TER D.LGS. 61/2000 ART. 12 BIS DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE SE: gravi patologie oncologiche; gravi patologie oncologiche coniuge, figli o genitori del lavoratore e assistenza, ex L. 104/1992, di convivente invalido al 100% ART. 12 TER DIRITTO DI PRECEDENZA Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. © Riproduzione riservata 29 ACCESSO NEL MONDO DEL LAVORO PER I GIOVANI: APPRENDISTATO E TIROCINI FORMATIVI © Riproduzione riservata 30 CONTRATTO DI APPRENDISTATO Frammentazione normativa: L. n. 25/1955 ex L. n. 196/1997 ex D.Lgs. n. 276/2003 (artt. 48-53) L. n. 183/2010 (art. 48) TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO: D.LGS. 167/2011 come modificato da L. n. 92/2012, DL. 34/2014 Il T.U. sarà interamente abrogato con il Job Act?? © Riproduzione riservata 31 DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO ART.1 D.LGS 167/2011 È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Tre tipologie: a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale finalizzato conseguimento di un titolo riconosciuto dall’ordinamento scolastico; al b) Apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio di alta formazione, specializzazione tecnica superiore, praticantato per accesso alle professioni ordinistiche; c) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. © Riproduzione riservata 32 LE TRE FORME DI APPRENDISTATO a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3 D.Lgs. n. 167/2011) Finalità: conseguimento di un titolo riconosciuto dall’ordinamento scolastico; età: da 15 a 25 anni; durata: 3 anni ( 4 nel caso di diploma quadriennale regionale); la regolamentazione dei profili formativi (compreso il monte ore) è affidata alle Regioni previo accordo in conferenza permanente Stato-Regione e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo (previsione introdotta dal L. 78/2014). b) Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 5 D.Lgs. n. 167/2011) Finalità: conseguimento diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio di alta formazione, specializzazione tecnica superiore, praticantato per accesso alle professioni ordinistiche; Età: da 18 a 29 anni (17 anni se si è in possesso di una qualifica professionale); Durata: minimo 6 mesi, definita dalle regioni in accordo con le parti sociali, le università, gli istituti tecnici e le altre istituzioni formative – in assenza convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università, gli istituti tecnici e le altre istituzioni formative; La regolamentazione dei profili formativi: regolamentazioni regionali, in assenza convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le istituzioni formative. © Riproduzione riservata 33 c) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 c. 2 e 3, D.Lgs. n. 167/2011) finalità: conseguimento della qualifica professionale; età: da 18 (17 per chi è in possesso di qualifica professionale) a 29 anni; durata: determinata dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi (la componente formativa non può superare i 3 anni (5 per gli artigiani); La regolamentazione dei profili formativi: spetta agli accordi interconfederali/contrattazione collettiva definire gli standard professionali in relazione all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. *** La formazione svolta in azienda può essere integrata (modifica introdotta dal D.L. 34/2014) dall’offerta formativa pubblica interna o esterna all’azienda per competenze di base e trasversali, disciplinata dalle Regioni per un monte ore complessivo che non può superare le 120 ore nel triennio (comunque non inferiore a 80 ore medie annue e può essere svolta anche on the job ed in affiancamento - Accordo Interconfederale Apprendistato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, 18 aprile 2012). © Riproduzione riservata 34 DISCIPLINA GENERALE ART. 2 COMMA 1 D.LGS 167/2011 La disciplina è rimessa ad accordi interconfederali o a contratti collettivi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative Le disposizioni contrattuali devono però rispettare i seguenti principi normativi: • • • • • Forma del contratto: forma scritta del contratto e del patto di prova e in forma SINTETICA il piano formativo (modifica introdotta dalla L. 78/2014) Inquadramento: il lavoratore apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto quello stabilito dal CCNL per lo svolgimento delle mansioni attribuite; Trattamento retributivo: la retribuzione dell’apprendista aumenta in base alla crescita professionale, e sono vietate retribuzioni a cottimo; Formazione: deve essere individuato un tutor aziendale, deve essere registrata nel c.d. libretto formativo la qualifica professionale acquisita ed il percorso formativo svolto; Malattia infortunio e altre cause di sospensione: possibile prolungare l’apprendistato se la causa di sospensione è superiore a 30 giorni © Riproduzione riservata 35 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO Disciplina frammentata: L. 196/1997 D.M. 142/1998 L. 30/2003 D.LGS. 276/2003 D.L. 138/2011 L. 92/2012 Previsione di linee guida a livello nazionale per la definizione di standard minimi sulla base dei seguenti criteri: • a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; • b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; • c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; • d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. Previsione di una sanzione amministrativa, in misura variabile da € 1.000 a € 6.000, in caso di mancato riconoscimento di una congrua indennità allo stagista (art. 1 comma 35 L. 92/2012). © Riproduzione riservata 36 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: CORTE COST. 19 DICEMBRE 2012 N. 287 • • • La Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del Decreto Legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 2011, per violazione dell'articolo 117, 4° comma, della Costituzione "poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni". In pratica, la regolamentazione, con legge dello Stato, della durata e dei requisiti che devono possedere i soggetti che promuovono tirocini formativi è illegittima in quanto viola la competenze delle Regioni. Secondo la Consulta: "Il comma 1 della disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari. In questo modo, però, la legge statale – pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente determinati dalle normative regionali» – interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale". "D'altra parte, che la normativa in esame costituisca un'indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni è confermato dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione – in caso di inerzia delle Regioni – di una normativa statale, ossia l'art. 18 della legge n. 196 del 1997 – peraltro risalente ad un momento storico antecedente l'entrata in vigore della Riforma Costituzionale del 2001 – che prevede l'adozione di una disciplina volta a «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico”. © Riproduzione riservata 37 L’OUTSOURCING: APPALTO E SOMMINISTRAZIONE © Riproduzione riservata 38 NOZIONE: IL CONTRATTO DI APPALTO Art. 1655 c.c. “È il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.” Parte che assume l’obbligazione: APPALTATORE Parte in favore della quale viene svolta l’opera o il servizio: COMMITTENTE © Riproduzione riservata 39 NOZIONE: IL CONTRATTO DI APPALTO ART. 29 COMMA1 “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa” (…segue distinzione tra contratto d’appalto e somministrazione). © Riproduzione riservata 40 APPALTO D’OPERA ED APPALTO DI SERVIZI 1. Appalto d’opera realizzazione di una o più opere specifiche 2. Appalto di servizi relativo alla prestazione di uno o più servizi o lavorazioni ad organizzazioni esterne EXTRA -AZIENDALI servizi resi nella sede dell’appaltatore. ENDO -AZIENDALI servizi resi e svolti direttamente all’interno degli spazi aziendali e/o del ciclo produttivo del committente. © Riproduzione riservata 41 ELEMENTI DEL CONTRATTO D’APPALTO (Circ. Min. Lav. 15 dicembre 2004, n. 48) - Indicazione dell’attività appaltata * - durata presumibile del contratto - dettagli in ordine all’apporto dell’appaltatore ed in particolare precisazioni circa l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotto in contratto. * “nel caso di contratti d’appalto concernenti lavori specialistici per i quali non risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al know how aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale impiegato nell’ambito dell’appalto, nonché indicazioni sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori” © Riproduzione riservata 42 APPALTO GENUINO Criteri distintivi A. Organizzazione dei mezzi necessari 1. 2. Potere direttivo-organizzativo Capitali macchine, attrezzature (il Ministero del lavoro ritiene compatibile anche l’uso di mezzi del destinatario del servizio purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore (Nota Interpello n. 77/2009) © Riproduzione riservata 43 B. Rischio d’impresa l’appaltatore assume l'alea economica dell'attività oggetto dell'appalto APPALTO GENUINO L’appaltatore non deve limitare la propria attività a meri compiti di gestione amministrativa Nel redigere un contratto di appalto va quindi tenuto conto di quelli che sono gli indici rivelatori di un appalto illecito. Ad esempio: - la sottoposizione del personale dell’appaltatore alla direzione gerarchica dell’appaltante; - l’autorizzazione e il coordinamento del medesimo personale in materia di ferie, permessi e assenze sempre da parte dell’appaltante; - l’omogeneità di direttive nella gestione dell’orario lavorativo; - l’intercambiabilità di ruoli con altri dipendenti dell’appaltante; - il rapporto di monocommitenza: vanno pertanto evitate eventuali clausole di esclusiva © Riproduzione riservata 44 LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 29 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 RATIO: tutelare i lavoratori impiegati nell’appalto rispetto all’eventuale insolvenza dell’appaltatore-datore (…) il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali . © Riproduzione riservata 45 LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 29 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 . DURATA: entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto OGGETTO: trattamenti retributivi incluse quote TFR e contributi previdenziali e premi assicurativi N.B. in relazione al periodo di esecuzioni del contratto d’appalto NO SANZIONI CIVILI Il committente convenuto in giudizio può eccepire il BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO DELL’APPALTATORE AZIONE DI REGRESSO del committente nei confronti dell’appaltatore © Riproduzione riservata 46 LA SOMMINISTRAZIONE ART. 20-28 D.LGS. 276/2003 (saranno abrogate con il Jobs act?) . Contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a tempo determinato Coinvolgimento nel rapporto di 3 soggetti distinti: il lavoratore, l’Agenzia di somministrazione e l’utilizzatore 2 distinti rapporti contrattuali: uno diretto alla gestione del rapporto di lavoro tra lavoratore e agenzia di somministrazione e l’altro, di natura commerciale, tra agenzia di somministrazione e impresa utilizzatrice La somministrazione di lavoro, come contratto commerciale, può essere conclusa a tempo determinato e a tempo indeterminato. Se conclusa a tempo indeterminato, è ammessa dalla legge solo con riferimento a determinate e specifiche attività Il rapporto di lavoro tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore può essere concluso a tempo determinato o a tempo indeterminato I contratti collettivi possono prevedere limiti quantitativi di utilizzazione di somministrazione di lavoro (previsione aggiunta da D.L. 34/2014) NO CAUSALE PER SOMMINISTRAZIONE A TERMINE (la previsione di una ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo è stata abrogata dal D.L. 34/2014). © Riproduzione riservata 47 CONDIZIONI DI LICEITÀ ART. 20 D.LGS. 276/2003 Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. SOGGETTI ABILITATI: La somministrazione di lavoro è riservata alle Agenzie per il lavoro (apposito albo): 1) Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di somministrazione (a tempo determinato e indeterminato) 2) Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche previste dalla legge in materia di staff leasing – di cui si parlerà dopo – elencate nell’art. 20, c. 3 lett. da a) a h), D.Lgs. 276/2003. © Riproduzione riservata 48 FORMA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ART. 21 D.LGS. 276/2003 Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta (a pena di nullità) e contiene i seguenti elementi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; il numero dei lavoratori da somministrare; i casi e le ragioni della somministrazione a tempo indeterminato ai sensi del comma 3 dell’art. 20 e se a termine, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma 4 dell’art. 20; l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione da adottare; la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. © Riproduzione riservata 49 FORMA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ART. 21 D.LGS. 276/2003 Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore a) all’atto della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero b) all’atto di invio presso l’utilizzatore In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. © Riproduzione riservata 50 SOMMINISTRAZIONE A TERMINE ART. 22 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore è soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 368/2001, per quanto compatibile e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 3 e segg. – in materia di successione dei contratti - (art. 22, 2° co.) Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Si tiene conto delle missioni in somministrazione aventi ad oggetto mansioni equivalenti nel termine massimo di 36 mesi decorsi i quali il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato (ex art. 5, comma 4 bis D.lgs. 368/2001) Non è più prevista la causale (modfgica D.L. 34/2014) No limiti a proroghe © Riproduzione riservata 51 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO – c.d. “STAFF LEASING” ART. 20 COMMA 3 D.LGS. 276/2003 Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: • a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; • b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; • c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; • d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; • e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; • f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; • g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; • h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; • i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative ; • i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. • i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato”. “ © Riproduzione riservata 52 SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE ART. 27 COMMA 1 D.LGS. 276/2003 Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, lettere a), b), c), d) ed e) il lavoratore, mediante ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore stesso, con effetto dall’inizio della somministrazione (efficacia ex tunc) © Riproduzione riservata 53 SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA ART. 28 D.LGS. 276/2003 Ferme restando le sanzioni (penali) di cui all’articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. Nullità del contratto ex art. 1344/1345 c.c. e 1418, 2° co. © Riproduzione riservata 54 DISTINZIONE TRA SOMMINISTRAZIONE E APPALTO ART. 29 D.LGS. 276/2003 Il contratto di appalto (v. art. 1655 c.c.) si distingue dalla somministrazione di lavoro: • per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto • per l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto • per la assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore © Riproduzione riservata 55 DISTINZIONE TRA SOMMINISTRAZIONE E APPALTO ART. 29 D.LGS. 276/2003 E Circ. Min. Lav. 48/2004 • attività appaltata, durata presumibile del contratto, dettagli in ordine all’apporto dell’appaltatore e precisazioni circa l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotto in contratto • nel caso di contratti d’appalto concernenti lavori per i quali non risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al know how aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale impiegato nell’ambito dell’appalto, nonché indicazioni sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori • l’appalto riferito ai rapporti di mono committenza deve essere attentamente valutato, al fine di verificare se in capo all’appaltatore incomba l’organizzazione dei mezzi necessari e se è rintracciabile il rischio d’impresa • rischio d’impresa indici: l’appaltatore ha già in essere un’attività imprenditoriale; l’appaltatore svolge propria attività produttiva o opera per conto di diverse imprese © Riproduzione riservata 56 DISTINZIONE TRA SOMMINISTRAZIONE E APPALTO • Negli appalti in cui l’impiego di mezzi e di strumenti risulta esiguo rispetto all’impiego di personale dipendente, la distinzione tra appalto e somministrazione deve potere essere ricondotta a queste due diversità riscontrabili nell’oggetto del contratto tra le due entità (Circ. Min. Lav. 5/2011): • l’appalto prevede un “fare”, poiché l’appaltatore si impegna a fornire all’appaltatore un’opera o un servizio realizzatore attraverso la sua organizzazione di uomini e di mezzi; • la somministrazione prevede invece un “dare”, poiché l’Agenzia di somministrazione fornisce la sua forza lavoro ad un soggetto terzo, affinché questa sia adottata al proprio sistema organizzativo ed utilizzata secondo le proprie necessità. © Riproduzione riservata 57 GRAZIE PER L’ATTENZIONE! © Riproduzione riservata 58