NORME PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
INTRODUZIONE
Il Sacramento del Matrimonio celebra l'amore umano in Cristo e l'amore di Cristo nell'amore umano; è segno
"dell' amore di Dio per il suo popolo" e dell'alleanza che Gesù Cristo ha stretto con la sua Chiesa, "Cristo ha amato
la Chiesa e a dato se stesso per lei" (Ef. 5,25); "il matrimonio dei battezzati diventa cosi il simbolo reale della nuova
ed eterna alleanza sancita nel sangue di Cristo" (Familiaris Consorzio n.13).
Gli sposi sono introdotti nel "grande evento" dell'amore di Dio, ne rivelano le caratteristiche di fedeltà,
indissolubilità, fecondità, ricevono la vocazione ad amare come Dio ama e la missione a rendere presente, nella
storia umana "Dio amore".
Con una scelta libera, nel sacramento del matrimonio, gli sposi si legano l'uno all'altro e promettono di essere
reciprocamente fedeli per tutta la vita, di amarsi e di onorarsi, di accogliere con responsabilità i figli che Dio
donerà loro e di educarli nella fede cristiana. Il loro stesso consenso è elevato a sacramento, segno che esprime,
contiene e comunica l'amore di Cristo per la Chiesa. Il Signore Gesù da loro lo Spirito Santo per renderli capaci di
amarsi con carità coniugale partecipando alla sua donazione pasquale; li consacra come coppia, li chiama ad
edificare insieme il regno di Dio; il matrimonio cristiano è perciò una specifica vocazione alla santità all'interno
della comune vocazione battesimale, una modalità della sequela di Cristo.(cfr. La Verità vi farà liberi.n.735)
Ora perché la celebrazione del sacramento sia pienamente autentica e risponda pienamente alla natura propria
del patto coniugale, occorre che essa sia preceduta da un adeguato cammino di fede e si svolga in modo da
costruire essa stessa un'evangelizzazione.
Come ogni celebrazione sacramentale, quella del matrimonio cristiano costituisce la "forma primaria" con cui la
Chiesa annuncia al mondo la novità di vita in Cristo (CEI: Evangelizzazione e sacramento del matrimonio).
Ma la forza evangelizzante dell'atto sacramentale è spesso ostacolata da fattori negativi che ne oscurano il senso e
l'efficacia; di qui l'esigenza di attuare una celebrazione del Sacramento che risulti veramente evangelizzante ed
ecclesiale ed abbia un forte radicamento nella vita delle persone (Direttorio di Pastorale familiare n.17).
Ciò comporta un impegno pastorale che comprenda una seria preparazione remota e prossima, entro cui la
preparazione più specifica alla celebrazione del sacramento può trovare la sua giusta collocazione.
PREPARAZIONE REMOTA E PROSSIMA AL MATRIMONIO E ALLA SUA CELEBRAZIONE
1. Le linee fondamentali della preparazione al matrimonio sono state tracciate dal magistero dei Vescovi italiani,
in diversi documenti, da Evangelizzazione e sacramento del matrimonio (nn. 61 -62) al Direttorio di pastorale
familiare (1993). In questi testi si sottolinea la necessità di promuovere da parte delle famiglie e delle parrocchie
una preparazione remota al matrimonio rivolta ai ragazzi e adolescenti in particolare, in una prospettiva
vocazionale e di educazione all'amore. La comunità cristiana è chiamata a valorizzare il fidanzamento come tempo
di grazia e occasione preziosa di evangelizzazione sui principali aspetti, problemi ed esigenze della vita di coppia.
Una specifica pastorale per i fidanzati rappresenta un impegno da sostenere con cura nelle Parrocchie, mediante
l'apporto di educatori appositamente preparati.
Per quanto riguarda l'immediata preparazione al matrimonio il Direttorio offre precisi orientamenti. Ne
richiamiamo alcuni:
a) affinché gli itinerari di preparazione possano svolgersi con la dovuta serietà e calma è opportuno che i
fidanzati che desiderano celebrare il matrimonio sacramentale si presentino in Parrocchia almeno un anno prima
(Dir. Past. n. 61), in modo da concordare con i sacerdoti e i responsabili della pastorale matrimoniale, un cammino
di fede adeguato alle esigenze e alle possibilità dei nubendi.
b) la preparazione sia impostata come un vero e proprio itinerario di evangelizzazione e catechesi, di riscoperta
della fede in Gesù Cristo e nella Chiesa e di approfondimento delle proprietà fondamentali del matrimonio
cristiano. La durata non sia inferiore ai tre - quattro mesi. I gruppi siano piccoli e seguiti in permanenza da
un'équipe di catechisti appositamente formata. Si concluda il cammino con una giornata di spiritualità e di
fraternità. Per favorire la conoscenza e l'incontro della coppia con la parrocchia in cui andrà ad abitare, si
ricerchino forme di contatto tra i fidanzati e il futuro parroco; o comunque si metta quest'ultimo nella condizione
di conoscere l'avvio di una nuova famiglia.
c) è necessario che ogni comunità parrocchiale si attivi per essere in grado di offrire questi itinerari di fede,
anzitutto ai propri fidanzati, a meno che situazioni particolari non consiglino di svolgere questi incontri a livello
interparrocchiale o zonale. È comunque opportuno stabilire un coordinamento tra le parrocchie della stessa zona
pastorale sul piano della durata, del programma e delle giornate della settimana, con l'orario in cui si svolgono gli
itinerari, per permettere ai fidanzati di poterne usufruire agevolmente. Accanto agli itinerari comunitari e in stretto
collegamento con essi restano sempre necessari e insostituibili i colloqui pastorali che il Parroco è tenuto a svolgere
con i nubendi, in modo da stabilire con ciascuna coppia una conoscenza e un rapporto più personalizzati (cfr. can.
1063, 2-3 C.J.C.).
d) la partecipazione a questi itinerari di preparazione al matrimonio deve essere considerata moralmente
obbligatoria, senza per altro che la sua eventuale omissione costituisca un impedimento per la celebrazione delle
nozze (cfr. FC n.66). E' necessario tuttavia venire in contro alle difficoltà dei fidanzati prevedendo per loro forme
diversificate di accompagnamento;
e) in questo ampio contesto di preparazione assume la sua specifica importanza anche la preparazione liturgica
alla celebrazione. In essa si dovrà avere una cura particolare per creare nei fidanzati le disposizioni di fede e di
conversione, necessarie alla celebrazione del sacramento della penitenza. Questa preparazione immediata alla
celebrazione ha come sede più idonea la chiesa ove si celebra il matrimonio ed è perciò un obbligo del Parroco cui
essa è affidata.
ALCUNI CASI PARTICOLARI PER L'AMMISSIONE AL MATRIMONIO
2. Nella situazione attuale possono presentarsi delle circostanze in cui, per motivi diversi, i fidanzati richiedono il
matrimonio con urgenza, senza che sia possibile una preparazione regolare.
Fermo restando che vanno considerate come fatti eccezionali, devono essere risolte caso per caso, tenendo
simultaneamente presenti le esigenze di un sacramento che chiama in causa la fede, il bene attuale dei nubendi, la
comprensione delle situazioni e soprattutto la stabilità del vincolo coniugale. Ciò che conta in questi casi è evitare
la tentazione sia della facile accondiscendenza nel dispensare da ogni preparazione, sia dell'irrigidimento e
dell'intransigenza con richieste impossibili; piuttosto occorre offrire forme e occasioni di incontro pastorale che
permettano alle singole coppie di fidanzati di fare un passo avanti nella loro vita di fede, tenendo presente che
l'evangelizzazione può e deve continuare anche dopo la celebrazione del sacramento.
Se dovesse sorgere qualche perplessità si consulti l'Ufficio Matrimoni della Curia, fornendogli gli elementi
necessari per una giustificata e opportuna valutazione in vista delle decisioni dell'Ordinario. L'imminenza di una
nascita non è sempre e comunque una causa sufficiente per giustificare l'omissione della preparazione, di fronte a
una coppia che non è consapevole del passo che sta per compiere.
2.a) Matrimonio dei battezzati non credenti
Una speciale attenzione va riservata ai battezzati non credenti e cioè a coloro che pur richiedendo il matrimonio
canonico dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede, o perché vi accedono per motivi che
non derivano dalla fede o perché si tratta di nubendi totalmente indifferenti alla fede o che dichiarano
esplicitamente di non credere o che si trovano in uno stato notorio di abbandono della fede (cfr. can. 1071, 4
C.J.C.).
La richiesta del sacramento è in questi casi una provvida occasione di evangelizzazione e di catechesi. "Il Parroco
aiuti questi nubendi a riflettere sul significato della loro scelta e accerti, in ogni caso, che siano sinceramente
disposti ad accettare la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano" (cfr. Decreto Generale sul
matrimonio canonico. n.43).
Qualora, nonostante tutti i tentativi per ottenere un segno di fede sia pure germinale, i nubendi mostrassero di
rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando celebra il matrimonio dei
battezzati, si può giungere alla decisione di non ammetterli al sacramento. Tale decisione va presa con autentico
spirito di discernimento, secondo i criteri condivisi con gli altri presbiteri nella comunione ecclesiale con il
Vescovo, e soprattutto nei casi di dubbio dopo aver consultato l'Ordinario, nel rispetto della normativa per i casi
specifici definita nel Decreto Generale sul matrimonio canonico, nn. 43 e 44.
2.b) Matrimonio dei battezzati non cresimati
I nubendi "che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere
ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo" (cfr. can. 1065 C.J.C.).
Pertanto le parrocchie o le zone pastorali istituiscano appositi itinerari annuali di preparazione da far conoscere
per tempo ai fidanzati che intendano avvalersene. Si ricorda che l'amministrazione della confermazione a nubendi
non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente) non può precedere
la celebrazione del matrimonio (D.G. n. 8), "mancando quella fondamentale conversione che è condizione
necessaria per ottenere la grazia del Signore" (cfr. La pastorale dei divorziati risposati... n. 36).
2.c) Matrimonio dei minorenni
Con la pubblicazione nel 1975 del nuovo diritto di famiglia, si pone un problema particolare a proposito
dell'ammissione al sacramento del matrimonio di giovani minorenni, che implica sovente fondati dubbi sulla
futura stabilità della nuova famiglia.
In merito a ciò, secondo le indicazioni del Decreto Generale sul matrimonio canonico, promulgato dalla C.E.I. il
17 febbraio 1991, si ritiene opportuno dare le seguenti direttive:
-quando il matrimonio è richiesto da giovani di età inferiore ai 16 anni, i Pastori d'anime, in modo rispettoso ma
fermo, rifiutino il sacramento, ricordando agli interessati e alle loro famiglie che "le ragioni di convivenza sociale o
di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della particolare gravità, e che anche gli
aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del
matrimonio, anche considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili"
(cfr. art. 36 D. G. );
-nel caso di giovani che hanno superato i 16 anni, ma non hanno ancora compiuto i 18 anni, il Parroco cerchi di
dissuaderli dal contrarre il matrimonio, mettendo in risalto i gravi rischi che una decisione così impegnativa, presa
a questa età, normalmente comporta. Se esistono circostanze particolarmente gravi, il Parroco esiga
"l'ammissione" al matrimonio da parte del Tribunale dei minori, richiesta necessaria per l'ottenimento degli effetti
civili al matrimonio del minore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 1983. Se questo non fosse
possibile, il Parroco può allora sottoporre il caso, corredandolo di un personale giudizio, all'Ordinario che,
avvalendosi della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana (art. 37 D.G.), darà una valutazione circa
la libertà del consenso e la maturità psico-fisica del minore, per la celebrazione di un matrimonio solo canonico da
celebrarsi nella Diocesi.
2.d) Matrimonio canonico dei vedovi e dei militari
La stessa prudente valutazione è lasciata all'Ordinario per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio da
parte di alcune persone che si trovano in situazioni particolari: vedovi (cfr. art. 40 D.G.) e militari. Per i militari si
consulti anche l'ordinariato militare. (art. 41 D.G.).
2.e) Divisione dei due riti
Per i cattolici che richiedano la celebrazione del matrimonio in due momenti distinti, e cioè la celebrazione civile
e quella religiosa, i Parroci ricordino loro che "i cattolici in Italia sono tenuti a celebrare il matrimonio secondo la
forma canonica con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato" (art. 1
D.G.).
Solo nel caso che l'Ordinario, per motivi gravi, dispensi dall'obbligo di avvalersi della trascrizione agli effetti
civili, i contraenti, consapevoli che per i cattolici il rito civile delle nozze, per difetto di forma, non ha valore
costitutivo per il vincolo matrimoniale, procederanno distintamente alla celebrazione dei due riti. In tale caso, la
celebrazione del sacramento preceda il rito civile da compiersi, possibilmente, nello stesso giorno.
L'eventuale domanda presentata in proposito dai fidanzati dovrà essere accompagnata da una lettera del
Parroco, nella quale si esprima un giudizio sul caso concreto.
2.f) Matrimonio canonico dopo il civile
Oggi sono sempre più frequenti i casi di cattolici che hanno già contratto tra loro matrimonio solo civile e che
chiedono di celebrare il sacramento.
I Pastori di anime accolgano la loro richiesta con atteggiamento positivo e incoraggiante. Aiutino tuttavia i
nubendi a riflettere sulla loro precedente scelta e sui motivi che li spingono oggi a chiedere il sacramento.
A tal fine alleghino una domanda scritta all'Ordinario per ottenerne la licenza (art. 44, 1 D.G.), usando il n. 7 del
formulario C.E.I.
Si ricorda ai Parroci lo strumento giuridico della sanazione in radice (can. 1161 C.J.C.), quando uno dei due
coniugi, sposati civilmente, chiede il matrimonio canonico, mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella
forma canonica (cfr. art. 44, 1 D.G.).
2.g) Matrimonio canonico dei divorziati da un matrimonio civile(art. 44, 3 D.G.)
Normalmente, salvo giusta causa da sottoporre all'Ordinario, occorre attendere la registrazione della sentenza di
scioglimento del vincolo che abbia composto eventuali pendenze verso i figli o altre persone.
A tal fine si chieda all'Ordinario la licenza per un matrimonio concordatario utilizzando il n. 8 del formulario
C.E.I. (art. 44, 3 D.G.).
Qualora si avesse soltanto la sentenza di divorzio senza la registrazione, il Parroco, per gravi motivi pastorali, può
inoltrare la domanda all'Ordinario per ottenere il matrimonio solo canonico, utilizzando il n. 8 del formulario
C.E.I., dopo aver verificato la sincerità della richiesta dei nubendi e l'impegno a regolarizzare successivamente la
posizione matrimoniale con il matrimonio civile.
2.h) Matrimoni misti
Si intendono i matrimoni celebrati tra cattolici e battezzati (Si intendono validi quei battesimi amministrati in
nome della SS. Trinità (cfr. ad TE 13, a) di altre comunioni cristiane (cfr. can. 1124-1125 C.J.C. e Dir. Past., n. 88).
In questi casi "è necessario che con particolare cura pastorale i contraenti siano resi consapevoli delle difficoltà
che potranno sorgere in una vita coniugale tra persone che non vivono in perfetta comunione ecclesiale" (cfr. D.G.,
nn. 47-52 e il Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo, nn. 143-160).
Si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio, con la licenza dell'Ordinario (can. 1126 C.J.C.), dopo che la
parte contraente cattolica abbia sottoscritto davanti al Parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i
pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed
educati nella Chiesa cattolica. Di questo impegno deve essere informata la parte non cattolica, "in modo tale che
risulti chiaro che questa è consapevole delle promesse e dell'obbligo della parte cattolica" (MM, n. 4/5).
2.i) Matrimoni interreligiosi o di disparità di culto
Si intendono i matrimoni celebrati tra cattolici e appartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr. can.
1086 C.J.C.).
A maggior ragione in questi casi "è doveroso richiamare i nubendi cattolici sulle difficoltà cui potrebbero andare
incontro in ordine all'espressione della loro fede, al rispetto delle reciproche convinzioni, all'educazione dei figli"
(Dir. Past., n. 89). Oltre alla dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica per i matrimoni misti (can. 1124 C.J.C.),
è necessario ottenere dall'Ordinario la dispensa dall'impedimento di disparità di culto (can. 1086 C.J.C.).
Particolare attenzione va riservata ai matrimoni tra cattolici e persone appartenenti alla religione islamica.
La celebrazione del matrimonio tra un musulmano e una cattolica esige sempre una previa autorizzazione
dell'Ordinario. Pertanto i Parroci non possono istruire la pratica matrimoniale senza aver consultato previamente
l'Ufficio Matrimoni della Curia.
IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
3. I1 matrimonio, come tutti i sacramenti, è un atto ecclesiale e non un avvenimento semplicemente privato. Il
luogo ordinario della celebrazione del matrimonio è la Parrocchia, primaria comunità ecclesiale.
Si dovrà continuare ad insistere, attraverso una paziente opera di formazione, e soprattutto mediante una viva
testimonianza di comunione delle comunità parrocchiali, perché i futuri sposi trovino in essa l'ambiente idoneo per
celebrare la loro unione in Cristo e nella Chiesa.
4. Si può celebrare il matrimonio anche fuori parrocchia, ma la celebrazione si svolga nel pieno rispetto delle
norme liturgico pastorali. L'accoglienza dei nubendi sia fatta esclusivamente dal Parroco della chiesa o da altro
sacerdote. L'incontro sia improntato al rispetto, all'ascolto e al dialogo, con la preoccupazione di chiarire ambiguità
intorno alla richiesta del sacramento ed offrire un aiuto concreto per la preparazione.
5. I Pastori d'anime da parte loro aderiscano volentieri, per quanto è possibile, alla richiesta dei fidanzati che
domandano loro di presiedere la celebrazione del matrimonio, quando questa si svolge, per ragioni plausibili, fuori
della propria parrocchia. L'esperienza conferma che si tratta di una preziosa occasione di incontro umano e di
evangelizzazione.
6. La celebrazione del matrimonio in oratori o cappelle non riconosciuti come chiese succursali resta proibita, in
conformità all'art. 24 del D.G., salvo giusta causa da sottoporre all'Ordinario. Così pure resta proibita la
celebrazione del matrimonio nelle ville o all'aperto, e in genere in quei luoghi dove la celebrazione rivesta il
carattere di cerimonia privata ed esclusiva.
LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E CONSAPEVOLE ALLA CELEBRAZIONE
7. Poiché la celebrazione del matrimonio, come quella degli altri sacramenti, è un atto ecclesiale, occorre che
rivesta un carattere veramente comunitario.
Si curi perciò che i presenti partecipino attentamente all'azione liturgica, predisponendo per loro sussidi e
strumenti idonei. Quando la celebrazione del matrimonio si compie durante la S. Messa non dovrebbe essere
disattesa la partecipazione all'Eucarestia da parte degli sposi e dei presenti, se ne hanno le disposizioni. Siano
affidati ai futuri sposi alcuni ministeri specifici della celebrazione liturgica, in modo che si sentano pienamente
protagonisti del sacramento. Siano favorite le celebrazioni con la partecipazione della comunità cristiana e si
provveda alla presentazione e all'accoglienza degli sposi da parte della Parrocchia prima e dopo la celebrazione del
matrimonio.
8. La celebrazione non si improvvisa. Per questo gli operatori pastorali che curano la preparazione dei fidanzati
dedichino una cura speciale, nell'imminenza delle nozze, alla catechesi dei riti e delle preghiere, alla scelta delle
letture, ecc. Non si trascuri l'invito perché tutta la festa nuziale sia ispirata ai principi evangelici della semplicità e
della sobrietà (Dir. Past. n. 71).
9. In una prospettiva pastorale che si preoccupa di evangelizzare mediante la celebrazione e in occasione di essa,
grande valore deve essere attribuito all'omelia, che non può ridursi ad un discorso di circostanza ma deve essere un
annuncio della parola di Dio.
10. L'animazione della celebrazione richiede inoltre che si valorizzino le didascalie previste nella celebrazione
eucaristica del rito del matrimonio; siano comunque brevi e ben preparate per non appesantire l'azione liturgica.
Un rilievo particolare dovrà essere dato al rito di accoglienza che introduce la celebrazione, in modo che serva a
creare un clima non solo fraterno, ma anche di preghiera e di comunione nella fede.
11. Nella scelta della data di matrimonio è opportuno rispettare lo spirito dei tempi liturgici. Se per giusta causa il
matrimonio viene celebrato in Avvento o in Quaresima si tenga conto delle caratteristiche proprie di questi periodi,
celebrando comunque la S. Messa propria del tempo liturgico.
12. I1 canto e la musica favoriscano la partecipazione, specialmente interiore, all'azione liturgica. Non siano
invece occasione di distrazione o di esibizionismo per singole persone (Dir. Past. n. 80).
SCELTA DEL RITO
13. "La celebrazione del matrimonio in via ordinaria deve avvenire durante la Messa" (Rito mat., n. 8).
Può accadere talvolta che, al momento della celebrazione del matrimonio, i nubendi, pur avendo partecipato al
cammino di preparazione, non siano ancora pervenuti a un accettabile grado di fede, per cui non si sentono
disposti a celebrare il sacramento della penitenza-riconciliazione e neppure quindi a partecipare all'eucarestia,
anche se non li rifiutano formalmente. In tali casi si consiglia la celebrazione del matrimonio senza la Messa, ma
nel quadro di una liturgia della Parola, come previsto nel Nuovo Rito (cfr. Rito mat. nn. 5-8).
Non è consentita la celebrazione della S. Messa nel matrimonio tra un cattolico e un battezzato non cattolico.
Qualora gravi motivi pastorali lo consiglino, si richieda il consenso dell'Ordinario per la celebrazione della S.
Messa.
È proibita in ogni caso la celebrazione della S. Messa nel matrimonio tra un cattolico e un non battezzato (Rito
mat., n. 10).
L'AMBIENTE DELLA CELEBRAZIONE
14. I1 Parroco o il Rettore della chiesa avrà cura che ogni celebrazione nuziale abbia la dignità e la sobrietà che
conviene ad una celebrazione festiva.
"Nella celebrazione del matrimonio, tranne gli onori dovuti alle autorità civili, a norma delle leggi liturgiche, non si
faccia alcuna distinzione di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie che nell'apparato esteriore"
(Rito mat., n. 12). Si escluda da parte del clero ogni forma di commercio e di partecipazione ad interessi, evitando il
più possibile di mettere in relazione la celebrazione del sacramento con richieste di denaro.
15. I1 Parroco, con la collaborazione del sacerdote eventualmente invitato a benedire le nozze, si adoperino per
eliminare gli inconvenienti del lusso e dello spreco ed educhino gradualmente i fedeli ad un senso di solidarietà e
di riguardo verso coloro che hanno minori disponibilità economiche, per non favorire uno spirito di pericolosa
emulazione e per un senso di rispetto al luogo sacro. I nubendi siano invitati a fare delle loro nozze anche
un'occasione di carità verso i più bisognosi, suggerendo loro gesti di attenzione e di condivisione per i fratelli più
poveri, per qualche infermo, per chi è più abbandonato (Dir. Past. n. 78).
16. La scelta del fiorista deve essere lasciata ai nubendi. I1 fiorista si accordi con il Parroco della chiesa perché la
decorazione floreale sia contenuta e sobria.
Anche la scelta del fotografo deve essere lasciata ai nubendi. I fotografi dovranno attenersi al rispetto delle norme,
sotto la responsabilità del Parroco.
17. Apposita nota circa il comportamento dei fotografi durante la celebrazione del matrimonio (Allegato A) e
un'istruzione circa le applicazioni di carattere amministrativo (Allegato B) sono pubblicate in allegato al presente
documento.
SPESE PER LA CELEBRAZIONE
18. La celebrazione dei sacramenti, e quindi anche del matrimonio, rientra nell'azione pastorale e nella missione
del Parroco. Di per sé è dunque un servizio gratuito che il Pastore d'anime è tenuto a prestare al popolo affidato
alle sue cure. I fedeli tuttavia da parte loro hanno il dovere di partecipare la propria gioia alla comunità cristiana
nella quale sono stati educati e quindi anche di contribuire, nella misura delle loro possibilità, alle necessità della
Chiesa e dei poveri.
La preparazione e la celebrazione del matrimonio comportano inoltre delle spese reali, sia per i servizi diocesani
(moduli, personale d'ufficio, ecc.), sia per quelli parrocchiali di culto e di personale (sacrestano, energia elettrica,
manutenzione del luogo sacro, ecc.). Da qui nascono quindi obblighi di giustizia che non si possono e non si
devono disattendere. Pertanto se il Parroco vuole optare per la prestazione gratuita di ciò che riguarda il decoroso
svolgimento del rito nuziale o per una libera offerta, può sempre farlo; deve però provvedere alle spese per i servizi
e per i diritti di terzi.
D'altra parte si ricordi che da un punto di vista educativo è sempre valida la richiesta di un contributo, non solo
per venire incontro alle necessità dei luoghi di culto, ma anche per sensibilizzare i fedeli, in occasioni come questa,
ai bisogni della Chiesa locale nella quale sono inseriti.
I Parroci non chiedano ai nubendi alcun acconto per la prenotazione della celebrazione del matrimonio. L'offerta
data in occasione della celebrazione, anche quando è determinata, in nessun modo può considerarsi come
corrispettivo di una concessione di uso temporaneo o di un servizio (cfr. can. 1264, 2 C.J.C.).
ABBREVIAZIONI
Ad TEAd Totam Ecclesiam, Direttorio Ecumenico per l'applicazione delle decisioni del Concilio Vaticano II
sull'ecumenismo, Parte I., Segretariato per l'Unione dei Cristiani, 1967
C.J.C. Codice di Diritto Canonico
C.E.I Conferenza Episcopale Italiana
F.C. Familiaris consortio, Esortazione Apostolica di Sua Santità Giovanni Paolo II,1981
Dir.Past.Direttorio di pastorale familiare, C.E.I., 1993
D.G.Decreto generale sul matrimonio canonico, C.E.I., 1991
M.M.Matrimonia mixta, Lettera Apostolica data " Motu Proprio " di Sua Santità Paolo VI, 1970
Rito mat.Rito del matrimonio
ALLEGATO A
INDICAZIONI CIRCA IL COMPORTAMENTO DEI FOTOGRAFI DURANTE LE CELEBRAZIONI DEL
MATRIMONIO
I. Indicazioni di carattere generale
1. Prima che inizi la celebrazione, il fotografo prenda accordi con il sacerdote celebrante, in modo da intervenire
con le fotografie solo nei momenti previsti e che verranno appresso descritti.
2. Va tenuto presente che la celebrazione del sacramento non è una "cerimonia" esteriore o uno spettacolo, ma è
"azione sacra per eccellenza, in quanto azione di Cristo e della Chiesa, sua sposa", (cfr. Cost. sulla Liturgia del
Conc. Vat. II, n. 7). Durante il suo svolgimento il fotografo deve agire con la più grande discrezione e con il
massimo rispetto, per non attirare l'attenzione su di sé e per non distogliere l'assemblea da una partecipazione
attiva, consapevole, comunitaria e soprattutto interiore (ivi, n. 14).
Non solo il modo di comportarsi, ma anche il modo di vestire deve essere tenuto in conto.
3. Durante la celebrazione vanno evitati il più possibile gli spostamenti da una parte all'altra della chiesa. Spesso
creano confusione e disagio, specialmente se sono fatti di corsa o passando ripetutamente davanti o dietro l'altare e
in mezzo all'assemblea. Se è necessario muoversi, bisogna farlo passando lungo le pareti laterali e alla fine dei posti
riservati ai fedeli.
4. Sempre durante il rito, il fotografo eviterà con cura chiacchiere inutili e commenti con il suo eventuale
aiutante. Se si deve cambiare il rullino alla macchina, sarà bene appartarsi in sacrestia: spesso infatti a tale
"operazione" è legato un rumore fastidioso che distrae.
5. L'uso del flash è da adottare con la massima discrezione.
L'orientamento della Curia è che siano evitate luci fisse di alto potenziale, camere fisse per riprese o altri strumenti
analoghi. Questo ingenera infatti non poco disagio e crea confusione, riducendo la celebrazione ad una sorta di
"spettacolo".
6. Il fotografo non dimentichi, soprattutto se è credente, che anch'egli, durante la celebrazione, è chiamato a
prendervi parte attivamente con un comportamento corretto. In tal modo egli potrà offrire una buona
testimonianza di fede, e anche suscitare e sostenere la partecipazione dei fedeli.
II. Indicazioni circa i vari momenti della celebrazione
1. Durante i riti di introduzione
I riti d'introduzione comprendono il saluto iniziale del sacerdote, l'atto penitenziale, il "Gloria" (o inno di
glorificazione), l'orazione del sacerdote, detta "colletta".
Lo scopo di questi riti è che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità (cfr. Ist. gen. del Messale, n. 24).
Dal buon avvio di questo primo momento dipende molto dello svolgimento seguente della celebrazione. Occorre
avere molta avvertenza, sia da parte del sacerdote celebrante, sia di coloro che svolgono un "servizio" nella
celebrazione, affinché si crei subito il clima giusto: raccoglimento, attenzione, partecipazione, ecc. E ciò non è facile
perché molti "invitati" si sentono piuttosto spettatori curiosi che non fedeli partecipi dell'azione sacra.
Dopo aver ripreso con qualche foto l'ingresso degli sposi e il reciproco saluto, bisognerà che il fotografo eviti di fare
riprese, specialmente durante l'atto penitenziale: è un momento in cui si esige il silenzio e il raccoglimento per
riconoscere e confessare i propri peccati, condizione indispensabile, questa, per essere degni di celebrare
l'Eucarestia.
2. Durante la liturgia della parola
Dopo i riti introduttivi inizia la liturgia della parola. È un momento molto importante perché "nelle letture che
poi vengono spiegate nell'omelia, Dio parla al suo popolo, gli manifesta il mistero della redenzione e della salvezza
e offre un nutrimento spirituale" (cfr. Ist. gen. del Messale, n. 33).
È dalla parola di Dio che prendono significato i Sacramenti.
Per questo è necessario che gli sposi e tutti i fedeli ascoltino senza distrazione la parola di Dio, per poter dare ad
essa la propria risposta di fede e di preghiera e per comprendere bene il senso e il valore di ciò che si sta
compiendo.
I1 fotografo, in questo momento, non farà fotografie e non si muoverà per la chiesa, in modo da consentire un
ascolto religioso del messaggio che si proclama e una risposta corale ad esso.
3. Durante il rito del matrimonio
Dopo l'ascolto della parola si svolge il rito del matrimonio propriamente detto che comprende tre momenti: le tre
domande che il sacerdote rivolge agli sposi per accertare davanti all'assemblea la sincerità delle loro intenzioni e la
consapevolezza degli impegni che stanno per assumersi, l'espressione del consenso, la benedizione e lo scambio
degli anelli. Tutto si conclude con la preghiera dei fedeli.
E comprensibile e legittimo che a questo punto si scatti qualche foto come ricordo del momento sacramentale. I1
vero professionista lo farà tuttavia con delicatezza e sobrietà, e secondo le indicazioni generali messe in risalto al n.
I.
4. Durante i riti offertoriali
Il rito della preparazione dell'altare e la presentazione dei doni (impropriamente chiamata "offertorio"), che
segue la liturgia del matrimonio, è un momento di relativa "calma". Tutti, infatti, siedono, in un atteggiamento di
meditazione e di riposo.
Lo spazio di tempo è relativamente breve, tuttavia si potrà scattare qualche foto ai parenti e testimoni (evitando di
farlo all'inizio).
5. Durante la preghiera eucaristica
Dopo i cosiddetti "riti offertoriali" inizia la parte più importante della celebrazione. È la "preghiera eucaristica",
che inizia con le parole del sacerdote: "I1 Signore sia con voi. . . In alto i nostri cuori ecc." e conclude con
l'acclamazione "Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni
onore e gloria per tutti i secoli dei secoli", a cui l'assemblea risponde "Amen".
E la "preghiera di azione di grazie e di santificazione" (Ist. gen. del Messale, n. 54) che il sacerdote dice a nome di
tutta la comunità per ringraziare Dio e nella quale il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Cristo e quindi
si rinnova e si offre il sacrificio di Gesù.
E un momento che esige la massima partecipazione interiore e il più grande raccoglimento. Perciò non è bene fare
fotografie.
6. Durante i riti di comunione
Seguono un insieme di riti chiamati "di comunione". Iniziano con la recita comunitaria del "Padre nostro" che è
l'orazione che caratterizza i cristiani; c'è poi la preghiera per la pace e lo scambio del gesto destinato ad esprimerla;
si fa quindi la comunione degli sposi e degli altri fedeli. Tutto si conclude con l'orazione dopo la comunione e la
benedizione.
I1 fotografo potrà riprendere lo scambio di pace e la comunione degli sposi. Eviterà però d'intervenire dopo la
comunione, nell'attimo di silenzio che segue la comunione, lasciando che gli sposi, in quel momento, si raccolgano
nella preghiera e non siano disturbati o distratti da altre preoccupazioni.
7. Durante le firme, il congedo e l'uscita dalla chiesa
La celebrazione propriamente detta è ormai conclusa. È possibile scattare qualche fotografia.
E bene non sostare in chiesa alla fine del rito per non creare confusione.
Foto di gruppo e dei saluti tra gli sposi e amici si facciano fuori dell'ambiente sacro.
ALLEGATO B
ISTRUZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IN APPLICAZIONE DELLE ISTRUZIONI E
NORME
Premesse
1. Mentre si riconosce e si riconferma il principio che il conferimento dei sacramenti, per sé, non ha e non può
avere un corrispettivo in denaro, è doveroso tuttavia sottolineare che gli atti preparatori e la celebrazione stessa del
matrimonio comportano inevitabili e ben precise spese dovute a:
-servizi diocesani indispensabili (moduli, personale d'ufficio, archivio, ecc.);
-servizi parrocchiali di persone o di cose, che richiedono, per giustizia, un compenso per la prestazione di opera o
per rimborso di costi (sacrestano, documenti, trascrizione al Comune, energia elettrica, manutenzione, ecc.).
Perciò, se il Parroco volesse optare per la celebrazione totalmente gratuita del sacramento del matrimonio, dovrà
sostenere egli stesso le spese per servizi e diritti dei terzi.
2. I fedeli, secondo l'insegnamento apostolico della Chiesa, fin dai tempi apostolici, devono essere educati non
solo al dovere di giustizia per retribuire le spese vive del loro matrimonio, ma anche alla sensibilità cristiana di
aiutare la comunità ecclesiale con libere offerte, secondo la propria generosità, possibilità e disponibilità.
3. Si deve infine escludere da parte del clero e del personale nella celebrazione dei matrimoni ogni specie di
commercio e di partecipazione a interessi, nella prestazione di servizi, tanto di quelli necessari quanto di quelli
accessori (addobbi, fotografie, fiori, ecc.).
I. Matrimonio nella propria Parrocchia
4. Si intende matrimonio nella propria Parrocchia quello celebrato nella chiesa parrocchiale della sposa, dello
sposo, o dove gli sposi sono inseriti pastoralmente nella vita di una comunità ecclesiale.
5. Per la celebrazione nella propria Parrocchia non si ritiene opportuno fissare una somma precisa. Tuttavia agli
sposi sarà fatto presente il dovere di giustizia di coprire almeno le spese vive sostenute dalla Parrocchia e dalla
Curia, a meno che la loro condizione sociale non permetta neppure questa modica contribuzione. Con molto garbo
gli sposi saranno pure invitati, secondo la loro possibilità e generosità, ad esprimere con libera offerta la loro carità
verso la comunità ecclesiale, specialmente per i poveri e le opere di assistenza.
6. Il Contributo da versare alla Curia per il nulla osta è a carico degli sposi.
II Matrimonio fuori della propria Parrocchia
7. Si intende il matrimonio celebrato in una chiesa diversa da quelle elencate al n. 4.
8. I1 Parroco che cura la documentazione può richiedere agli sposi, come diritti parrocchiali, una somma non
superiore a quella che la Curia esigerà per la vidimazione dei documenti. Nessuna altra tassa per i matrimoni fuori
parrocchia potrà essere pretesa dal Parroco che istruisce la pratica, che non sia offerta libera per le opere
parrocchiali che gli sposi vorranno lasciare.
9. Il Contributo per la celebrazione del matrimonio sarà versato dagli sposi al Parroco o al Rettore della Chiesa
nella quale il rito viene celebrato.
10. I1 Parroco vigilerà che i servizi, di fiori e di fotografie, siano contenuti nei limiti delle norme pastorali
prescritte dalla Curia. Si asterrà sempre da ogni forma di partecipazione e di commercio o di trattativa con i
prestatori d'opera, salvo la richiesta di compenso per eventuali danni recati alla chiesa.
PARTE I
MODULI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
La Conferenza Episcopale Italiana contestualmente alla promulgazione del Decreto generale sul matrimonio del
17 febbraio 1991, ha preparato e pubblicato un Formulario per l'istruzione della pratica matrimoniale, con 17
moduli, (più 3 moduli bis) e un Prontuario per le domande di licenza o di dispensa matrimoniale, con 14 tracce di
domanda.
Lo scopo della C.E.I. è di favorire così un comportamento uniforme fra tutte le Diocesi locali, lasciando la
possibilità di modificare la grafica, ma non il testo.
I moduli si possono acquistare e insieme ai timbri, devono conservarsi in armadio chiuso nell'ufficio
parrocchiale.
Riportiamo di seguito l'elenco del Formulario, con breve spiegazione del documento.
Mod. I: Posizione matrimoniale
Contiene le domande da rivolgere ai fidanzati prima delle nozze per identificare la loro persona e garantire la
validità e la liceità del matrimonio, verificando nei nubendi la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità
del consenso (can. 1066 C.J.C.).
Il mod. I non può essere fotocopiato, né si può riprodurre con il computer.
Mod. Il: Certificato di Battesimo
La dichiarazione di Battesimo deve rilasciarsi per "uso matrimonio" e quindi con le eventuali annotazioni
marginali o con la espressa indicazione: "nessuna nota in margine".
Per la validità, il documento non deve superare i sei mesi dall'emissione.
Mod. III: Certificato di Cresima
E una dichiarazione che rilascia il Parroco del luogo ove è stata amministrata la Cresima . Può essere apposta,
come nota marginale nell'atto del Battesimo, qualora risulti trascritta nel relativo registro.
I1 certificato di Cresima può essere sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a (can. 894
C.J.C.).
Mod. IV: Certificato di morte
Sulla base del registro dei defunti, conservato nell'ufficio parrocchiale, il Parroco può rilasciare il certificato di
morte per una pratica di matrimonio solo canonico.
Mod. V: Prova testimoniale di stato libero
E il documento che redige il Parroco che istruisce la pratica, quando il/la fidanzato/a, dopo il sedicesimo anno di
età, ha dimorato per più di un anno in una Diocesi diversa da quella in cui ha il domicilio (art. 9 D.G.).
Mod. VI: Dichiarazione dei genitori di nubendi minorenni
Il Parroco che istruisce la pratica, ai sensi del can. 1071, del C.J.C., deve allegare la presente dichiarazione dei
genitori alla domanda rivolta all'Arcivescovo per ottenere la licenza al matrimonio di un minore (art. 36-37 D.G.).
Mod. VII: Pubblicazioni canoniche
Il modulo contiene le generalità dei fidanzati e l'avvertimento ai fedeli di denunciare gli eventuali impedimenti
canonici.
E esposto per due Domeniche nella bacheca parrocchiale (e non per due giorni festivi).
Mod. VIII-IX: Richiesta di pubblicazioni da farsi in altre Parrocchie
È la domanda con cui il Parroco che istruisce la pratica chiede che vengano eseguite le pubblicazioni in altra
Parrocchia.
La parte sottostante il modulo IX è l'attestato con cui il Parroco comunica le avvenute pubblicazioni ed il loro esito.
Le pubblicazioni devono effettuarsi nella Parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta
per un mese di ciascuno dei nubendi.
Mod. X: Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale
La domanda, firmata dal Parroco, fa richiesta alla casa comunale delle pubblicazioni dei contraenti. I1 modulo,
stampato dalla Curia, non può essere modificato nella grafica.
Mod. XI: Dichiarazioni prescritte nei matrimoni misti (can. 1086, 1124-1125 C. J.C.)
È l'impegno sottoscritto dalla parte cattolica con cui promette di aderire pienamente alla fede cattolica e di fare
quanto è in suo potere perché tutti i figli vengano battezzati ed educati cattolicamente.
La parte non cattolica viene informata di questo impegno, ma non è tenuta alla firma.
Mod. XII: Dichiarazione previa alla celebrazione del matrimonio solo canonico
La presente dichiarazione, sottoscritta dai contraenti davanti al Parroco e da lui controfirmata, si allega alla
domanda rivolta all'Arcivescovo per ottenere la licenza alla celebrazione di un matrimonio canonico.
Mod. XIII: Licenza ad altro Parroco
È l'autorizzazione che l'Ordinario del luogo o il Parroco proprio di uno dei due nubendi, concede ad un terzo
Parroco perché l'istruttoria matrimoniale e la celebrazione delle nozze avvenga nella sua Parrocchia.
Questa licenza può essere accordata solo in presenza di una seria motivazione pastorale (es. inserimento dei
nubendi nei gruppi parrocchiali).
Mod. XIV: Stato dei documenti
Il documento riassume le notizie religiose e civili circa i nubendi. Riporta la data delle pubblicazioni canoniche e
civili, contiene lo spazio per la licenza ad altro Parroco se il matrimonio si celebra fuori Parrocchia, la delega al
sacerdote celebrante, la firma del Cancelliere della Curia e la firma del Cancelliere di Curia del luogo ove si celebra
il matrimonio (fuori Diocesi). Il Parroco della celebrazione troverà nella quarta pagina dello stato dei documenti gli
indirizzi delle Parrocchie di battesimo, ove trasmettere e annotare, a norma del can. 1122, 2 C. J. C., la notizia
dell'avvenuto matrimonio.
Mod. XV: Atto di Matrimonio
Contiene, oltre le generalità degli sposi, le date delle pubblicazioni canoniche e civili, anche eventuali altri
adempimenti, quali la separazione dei beni e il riconoscimento dei figli naturali.
Mod. XVI: Richiesta di trascrizione agli effetti civili
E il foglio che accompagna l'atto di Matrimonio per la sua trascrizione nei registri di stato civile. Il tagliando
sottostante vale come ricevuta.
Mod. XVII: Notifica di Matrimonio e dichiarazione di avvenuta registrazione
È una cartolina di comunicazione del Matrimonio al Parroco di Battesimo dei nubendi.
Ad essa è unita la risposta per la notifica della eseguita registrazione della nota marginale.
PARTE II
PRONTUARIO PER LE DOMANDE DI LICENZA O DISPENSA MATRIMONIALE
Num. 1: Dispensa dalle pubblicazioni canoniche
È una domanda rivolta dal Parroco all'Ordinario per ottenere la dispensa da una o più pubblicazioni. La richiesta
è seguita dalla motivazione.
Num. 2: Celebrazione del matrimonio prima del rilascio del Nulla -osta civile
Il Parroco chiede all'Ordinario la licenza per celebrare un matrimonio concordatario mentre sono in corso le
pubblicazioni civili (art. 12 della Legge 27 maggio 1929 n. 847).
Ottenuta l'autorizzazione, i nubendi sono tenuti a celebrare il matrimonio nel territorio del Comune dove sono
state iniziate le pratiche civili, per evitare difficoltà di trascrizione al civile.
Num. 3: Celebrazione del Matrimonio senza la richiesta di pubblicazione civile
Il Parroco chiede all'Ordinario la licenza di celebrare un matrimonio concordatario senza effettuare le
pubblicazioni civili, per motivi ritenuti pastoralmente validi (art. 13 della Legge 27 maggio 1929 n. 847).
Num. 4: Domanda di Matrimonio solo canonico
Questo schema di domanda riguarda il matrimonio canonico, che di diritto può essere trascritto in seguito dai
contraenti (art. 8 dell'accordo di revisione del Concordato Lateranense).
Num. 5: Domanda per ottenere il visto dell'Ordinario ai fini della trascrizione del Matrimonio
È il documento per la trascrizione tardiva del matrimonio concordatario (art. 8 dell'accordo di revisione del
Concordato Lateranense).
Num. 6: Domanda di matrimonio canonico non trascrivibile
La richiesta riguarda quei casi in cui la legge canonica vieta il matrimonio, ma contestualmente prevede la
possibilità della dispensa dall'impedimento (es. età: can. 1083 C.J.C.).
Num. 7: Domanda di matrimonio dopo il civile
La domanda vuol significare che la richiesta del Sacramento del Matrimonio non deve intendersi come una mera
sistemazione di fatto, ma l'espressione di un cammino di fede.
Num. 8: Domanda di Matrimonio dei divorziati
Come nel Matrimonio dopo il civile, gli interessati espongono all'Arcivescovo le motivazioni che li hanno spinti a
compiere la prima scelta e a chiedere ora il matrimonio-sacramento.
Contestualmente l'Ordinario verificherà se il precedente matrimonio sia stato celebrato solo civilmente, visionando
la sentenza di divorzio allegata.
Num. 9: Domanda di Matrimonio per chi è irretito da censura
La richiesta è rivolta all'Ordinario solo se al Parroco risulta in foro esterno che una persona è incorsa nella
censura (es. scomunica) e se non è stato possibile ottenere la riconciliazione.
Num. 10: Domanda di Matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica
Questo schema di domanda serve solo nel caso di matrimonio tra una persona cattolica credente e un'altra
battezzata nella Chiesa cattolica, ma che ha notoriamente abbandonato la fede.
Num. 11: Domanda di Matrimonio di minorenne
Questa traccia serve per ottenere la licenza nel caso di minorenne che abbia già compiuto il sedicesimo anno di
età (D.G., 37; can. 1071, 1,6).
Num. 12: Licenza per un Matrimonio tra una parte cattolica, e una parte battezzata ma non
cattolica
La domanda riguarda i matrimoni misti, tra cristiani: can. 1124 e 1125 C.J.C. (cfr. Mod. XI).
Num. 13: Domanda di dispensa da impedimento per Matrimonio tra una parte cattolica e una
parte non battezzata
La richiesta riguarda i matrimoni interreligiosi o di disparità di culto: can. 1086 C.J.C.
Num. 14: Domanda di dispensa dall'impedimento di consanguineità
Questa traccia può essere usata anche per la domanda di dispensa da altri impedimenti; es. rapimento: can. 1089
C.J.C. pubblica onestà: can. 1093 C.J.C.
Parte III
USO DEI MODULI E FORMULARI CEI IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEL DECRETO
GENERALE SUL MATRIMONIO
Articolo 1
Obbligo di celebrare il Matrimonio secondo la forma canonica (can. 1108), avvalendosi del
riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato. Nel caso di sdoppiamento del rito
canonico da quello civile, si richieda:
1) Domanda all'Arcivescovo, con motivazione sottoscritta davanti al Parroco, che controfirma la loro deposizione.
2) Form. N. 4: domanda di Matrimonio solo canonico.
3) Mod. XII: dichiarazione previa al Matrimonio solo canonico.
Articolo 14
Dispensa dalle Pubblicazioni canoniche, can. 1067.
Form. N. 1.
Articolo 30
Si riferisce alla richiesta della celebrazione del Matrimonio, mentre sono in corso le pubblicazioni
civili. (Art. 12 della legge concordataria 27/5/1929, n. 847).
1) Form. N. 2.
2) Dichiarazione dell'ufficiale di Stato civile che attesta l'inizio delle pubblicazioni civili.
Articolo 31
Domanda di Matrimonio concordatario, senza la richiesta di pubblicazioni civili (Art. 13 della
legge 27/5/1929, n. 847).
1) Form. N3
2) Domanda all'Arcivescovo, con motivazione scritta dei nubendi.
Articoli 36-37
Matrimonio di minorenni.
1) Mod. VI: Dichiarazione dei genitori can. 1071, 1, n.6.
2) Form. N. 11: Domanda per ottenere la licenza al Matrimonio di minorenne
3) Relazione del consultorio.
4) Decreto del Tribunale dei minori.
Articolo 40
Matrimonio canonico di persone vedove
1) Mod. XII: Dichiarazione previa al Matrimonio canonico.
2) Form. N. 4: Domanda di Matrimonio solo canonico.
3) Domanda all'Arcivescovo con motivazione. firmata dai nubendi.
Articolo 41
Matrimonio di militari che non hanno compiuto il 25° anno di età, o 4 anni di servizio
1) Che non manchi più di 1 anno per l'ottenimento degli effetti civili
2) Mod. XII: Dichiarazione previa al Matrimonio canonico.
3) Form. N. 4: Domanda di matrimonio solo canonico.
4) Certificato di servizio.
5) Si consiglia anche di coinvolgere l'Ordinariato militare.
Articolo 43
Matrimonio di coloro che non sono pienamente disposti a celebrarlo con fede.
1) Form. NN. 9 e 10.
2) Esporre preventivamente il caso dell'Ordinario, con domanda firmata dai nubendi e controfirmata dal
Parroco.
Articolo 44, l
Matrimonio canonico di persone già sposate civilmente tra loro.
1) Domanda all'Arcivescovo con motivazione.
2) Copia dell'avvenuto Matrimonio civile.
3) Form. 7: Matrimonio canonico dopo il civile.
4) Si può usufruire della sanazione in radice (Can. 1161).
Articolo 44, 2
Matrimonio solo canonico da parte di una persona canonicamente e civilmente libera, con persona
cattolica già sposata civilmente, ma in attesa di divorzio.
1) È possibile concedere il Matrimonio solo canonico se c'è almeno la sentenza di divorzio, anche se questa non è
stata ancora omologata civilmente.
2) Domanda all'Arcivescovo, con motivazione.
3) Form. N.6: Domanda del Parroco all'Ordinario.
Articolo 44, 3
Matrimonio da parte di una persona canonicamente e civilmente libera con persona cattolica, già
sposata civilmente e divorziata.
1) Form. N. 8: Domanda di Matrimonio di divorziati.
2) Domanda all'Arcivescovo, con motivazione.
Articolo 44, 4
Matrimonio canonico di persone canonicamente libere, di cui una abbia ottenuto la sentenza di
nullità, non ancora delibata al civile.
1) Mod. XII: Domanda all'Arcivescovo, con motivazione.
2) Decreto di esecutività da parte del Tribunale ecclesiastico, con eventuali clausole.
3) Estremi della domanda inoltrata alla Corte di Appello.
4) Form. N. 4: Dichiarazione del Parroco all'Ordinario.
Articolo 44, 5
Richiesta di Matrimonio dopo la dispensa super rato e non consumato.
1) Domanda all'Arcivescovo con l'impegno di celebrare il Matrimonio anche con il rito civile.
2) Dispensa ecclesiastica, con eventuali clausole.
3) Sentenza di divorzio o di separazione.
4) Mod. XII: Dichiarazione dei nubendi.
5) Form. N. 6 : Domanda del Parroco all'Ordinario.
Articolo 48
A) Matrimonio di persona cattolica con altra non battezzata (disparità di culto: can. 1086)
1) Mod. XI: Cauzioni.
2) Form. N. 13: Domanda di dispensa.
3) Stato libero dei contraenti.
B) Matrimonio di persona cattolica con altra battezzata non cattolicamente (mista religione Cann. 1124- 1125).
1) Certificato di Battesimo della parte non cattolica.
2) Stato libero della parte non cattolica rilasciato dal Pastore o sostituito dalla testimonianza di un familiare.
3) Mod. XI: Cauzioni.
4) Form. N. 12: Domanda del Parroco all'Ordinario per la licenza.
- Dispensa dall'impedimento di consanguineità (Can. 1091).
1) Form. N. 14.
PARTE IV
DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO CONCORDATARIO
1) Religiosi
a) Certificato di Battesimo uso matrimonio;
b) Certificato di Cresima;
c) Certificato di stato libero (se occorre).
2) Civili
Contestuale in carta semplice.
(1) Questi documenti per un matrimonio concordatario valgono sia per una procedura normale sia nei casi
eccezionali.
Vogliamo ora soffermarci sui certificati richiesti per sottolinearne alcune peculiarità.
Battesimo
1) I1 certificato non deve superare i sei mesi dall'emissione. La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali
annotazioni marginali sull'atto di battesimo che possono alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.
2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all'estero, è sufficiente anche un documento con
data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la testimonianza giurata di persone degne di fede che confermino lo stato
libero ecclesiastico del/la nubendo/a.
3) Se per vari motivi (es. chiesa distrutta) non è possibile reperire la certificazione di battesimo, è " sufficiente la
dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha
ricevuto il battesimo in età adulta (cfr. can. 876 C.J.C.).
4) Validità e riconoscimento. È valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità ecclesiali ortodossa,
valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi i battesimi amministrati in nome della SS.
Trinità.
Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando nel loro rito
l'indispensabile riferimento trinitario (cfr ad Totam Ecclesiam, Direttorio Ecumenico per l'applicazione delle
decisioni del Concilio Vaticano II sull'ecumenismo, Parte I, Segretariato per l'Unione dei Cristiani, 1967,13, a).
5) Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco trascriva anche le annotazioni marginali (adozioni, altro
matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto di passare a nuove nozze) trasmettendo il
documento in busta chiusa al Parroco che istruisce la pratica.
6) La legalizzazione della firma del Parroco da parte della Curia non è più necessaria per le Diocesi che sono in
Italia, ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi all'estero.
Cresima
1) I1 certificato non ha scadenza.
2) Occorre ricevere il Sacramento prima del matrimonio " se è possibile farlo senza grave incomodo " (cfr. can.
1065 C.J. C.).
3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in situazione coniugale irregolare
(conviventi o sposati civilmente) (cfr. art. 8 D. G.).
4) Per provare l'avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito con una dichiarazione
giurata da parte dell'interessato/a (cfr. can. 894 C.J.C.).
Stato libero ecclesiastico
1) I1 Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova testimoniale di stato libero dei nubendi che dopo il
sedicesimo anno di età hanno dimorato in una Diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio (cfr art. 9 D.G.).
Se non è possibile avere la prova testimoniale di stato libero, le risposte date alla domanda n. 1 della posizione
matrimoniale valgono come giuramento suppletorio, o si usi il modello V Bis.
2) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine del certificato di battesimo e lo
stato giuridico espresso nel NULLA OSTA consolare.
4) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non cattolica una dichiarazione
scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti che essa non ha contratto mai alcun matrimonio. " Questa richiesta
non è segno di mancanza di fiducia nella persona non cattolica o di minor rispetto delle sue convinzioni religiose...
più precisamente vuole accertare che non ci sia l'impedimento di un precedente vincolo matrimoniale a norma del
can. 1085 C.J.C. " (cfr. art. 49 D.G.).
Contestuale
1) È un documento cumulativo che contiene:
-residenza (1);
-cittadinanza;
-stato libero.
I sacerdoti incaricati non procedano all'istruzione della pratica matrimoniale senza la licenza dell'Ordinario nei
casi di:
-matrimonio canonico dopo il civile;
-matrimonio di divorziati;
-matrimonio concordatario con sospensione degli effetti civili; -matrimonio canonico dei vedovi;
-matrimonio canonico dei minorenni; -matrimonio canonico dei militari;
-matrimonio con celebrazione separata dei due riti.
La pratica matrimoniale, a norma del can. 1115 C.J.C., si può svolgere indifferentemente nella parrocchia di uno
dei due nubendi. In presenza di una seria motivazione pastorale dei fidanzati (es. inserimento nei gruppi
parrocchiali) può essere un terzo Parroco ad istruire la pratica matrimoniale e a celebrare il matrimonio, purché
questi abbia la licenza scritta (mod. XIII) rilasciata da uno dei due Parroci.
PARTE V
LA PRATICA MATRIMONIALE IN GENERE
1) Procedura ordinaria
Dopo il corso prematrimoniale, possibilmente, con i documenti religiosi e il contestuale i nubendi si
presenteranno al Parroco o al sacerdote incaricato per l'istruzione della pratica matrimoniale. Sia il sacerdote e non
il laico la persona che riceve i nubendi. L'accoglienza sia calorosa e non burocratica, così da poter diventare offerta
di catechesi.
Usando la " posizione matrimoniale " (mod. I) il sacerdote interrogherà separatamente i nubendi invitandoli a
rispondere alle domande sotto il vincolo del giuramento, e assicurandoli che esse sono tutelate dal segreto di
ufficio.
Le risposte non si riducano al " sì " e al " no " ma esprimano più significativamente l'intenzione dei nubendi; siano
scritte a macchina o con grafia leggibile.
e domande n. 1 e 2 sullo stato libero non si tralascino mai; le risposte possono valere anche come giuramento
suppletorio.
La domanda n. 3 riguarda l'accettazione del matrimonio sacramento. Se il sacerdote ravvisa dei dubbi nei
nubendi, avverta l'ufficio.
Le domande nn. 4, 5, 6 e 7 vertono sull'intenzione dei nubendi di accettare le proprietà fondamentali del
matrimonio quali:
-l'unità;
-la fedeltà;
-l'indissolubilità;
-la procreazione responsabile
La domanda n. 10 non è da sottovalutare. Nascondere qualcosa (es. AIDS, malattie ereditarie) che potrà turbare
la vita coniugale è causa di nullità.
Per quanto concerne il contenuto della pag. 4 della posizione matrimoniale, occorre verificare se si ravvisano casi
di impedimento o divieti di:
1) consanguineità (can. 1091 C.J.C.);
2) minore età (can. 1083 C.J.C.);
3) disparità di culto (can. 1086 C.J.C.);
4) ordine sacro (can. 1087 C.J.C.);
5) rapimento (can. 1089 C.J.C.);
o divieti:
1) di Matrimonio misto (can. 1124, 1125 C.J.C.);
2) per chi ha abbandonato notoriamente la fede o è irretito da censura (can. 1071, § 1, nn. 4-5 C.J.C.);
3) di Matrimonio celebrato attraverso procuratore (can. 1071, § 1 n. 7 C.J. C.).
Al termine della pratica matrimoniale il Parroco invierà in Comune i nubendi con la richiesta (mod. X) da farsi
alla Casa comunale per le pubblicazioni civili.
In via ordinaria il Parroco non richieda la pubblicazione all'Ufficiale di Stato civile se prima non ha istruito la
pratica matrimoniale.
Nel giorno stabilito i nubendi si presenteranno in Comune con due testimoni uno dei quali deve essere un
genitore. Per due domeniche più tre giorni verranno affisse in Comune le pubblicazioni; dopo la seconda domenica
i nubendi ritireranno in Comune il certificato delle avvenute pubblicazioni civili e lo con segneranno in Parrocchia.
Contemporaneamente il Parroco effettuerà le pubblicazioni canoniche nella sua parrocchia (mod. VII) ed invierà
richiesta di pubblicazioni canoniche anche nella parrocchia dell'altra parte (mod. VII o IX).
Terminate le pubblicazioni canoniche e ottenuto il certificato di avvenute pubblicazioni civili, valido 180 giorni, il
Parroco invierà in busta chiusa alla Curia, tramite i nubendi, la posizione matrimoniale e lo " stato dei documenti "
(mod. XIV) debitamente compilato, con l'eventuale licenza di celebrazione di matrimonio ad altro Parroco, per
farvi apporre il Protocollo e la firma di convalida dal Cancelliere di curia.
Stato dei documenti (mod. XIV)
La pagina 1 riassume le notizie religiose e civili circa i nubendi. In caso di differenza tra i dati anagrafici dell'atto
civile di nascita e dell'atto di battesimo, si riportino entrambi dando la priorità a quelli che risultano dall'atto civile
e specificando tra parentesi quanto risulta dall'atto di battesimo.
Si indichi il Comune della residenza civile. L'eventuale differenza del domicilio canonico (dimora di fatto) venga
annotata nelle righe successive riguardanti la Parrocchia.
Nella pagina 2 si riportino le date delle pubblicazioni canoniche e civili. Si lasci all'ufficio il compito di compilare
lo spazio riguardante la dispensa da impedimenti o la licenza.
La pagina 3 contiene gli spazi per la licenza ad altro Parroco se il matrimonio si celebra fuori parrocchia; la
delega al sacerdote celebrante; la firma del Cancelliere della Curia firma del Cancelliere di Curia del luogo ove si
celebra il matrimonio (fuori Diocesi).
Nella pagina 4 occorre trascrivere l'indirizzo delle parrocchie di battesimo dei nubendi ove comunicare e
annotare la notizia del matrimonio celebrato (can. 1122, 2 C.J.C.).
Al termine dell'anno il Parroco consegnerà all'Ufficio Matrimoni lo stato dei documenti con l'annotazione
dell'avvenuto matrimonio debitamente firmata.
2) Procedura straordinaria
In caso di matrimonio da celebrarsi durante le pubblicazioni civili (art. 12 della legge concordataria 27 maggio
1929 n. 847) o con omissione delle pubblicazioni civili (art. 13) oppure con sospensione degli effetti civili (art. 8 del
Concordato), il Parroco, prima di iniziare la pratica matrimoniale, presenti all'Ufficio Matrimoni gli interessati con
una domanda da loro sottoscritta nella quale sia specificato il motivo per cui si chiede l'applicazione dei suddetti
articoli.
Il permesso rilasciato dalla Curia ha valore solo per la Diocesi. In caso di sospensione degli effetti civili il Parroco
si attenga alle disposizioni specifiche della Curia.
3) Matrimonio di extradiocesani
Coloro che, non appartenendo alla Diocesi, desiderano celebrare le nozze in Diocesi devono esibire all'Ufficio
Matrimoni lo stato dei documenti (mod. XIV) vistato dalla Curia dove si è svolta la pratica matrimoniale, onde
ottenere il visto della Curia per gli adempimenti fissati dal diritto particolare.
Al nulla osta ecclesiastico si deve allegare il certificato delle avvenute pubblicazioni civili.
4) Adempimenti
1) I coniugi che scelgono il regime patrimoniale della separazione dei beni dovranno manifestare la loro
intenzione. La firma sottostante degli sposi, dei testimoni e del celebrante confermerà anche la scelta della
separazione dei beni.
2) E dovere del Parroco ove si celebra il matrimonio comunicare ai Parroci di battesimo degli sposi l'avvenuto
matrimonio per farlo annotare nei registri, utilizzando il mod. XVII della C.E.I.
3) Entro cinque giorni il Parroco dove si è celebrato il matrimonio ha il dovere di trasmettere "l'atto di
matrimonio" (mod. XV) al Comune, allegandovi la " richiesta di trascrizione agli effetti civili " (Mod. XVI) e il
certificato di avvenute pubblicazioni civili se queste sono state effettuate fuori Diocesi.
La richiesta di trascrizione può avvenire o per posta (Raccomanda A.R.) o consegnando l'atto di matrimonio
all'ufficio protocollo del Comune L'impiegato del Comune rilascerà il tagliando sottostante il mod. XVI come
ricevuta, che verrà inserita nello stato dei documenti unitamente alla cartolina bianca che il Comune invierà a
convalida dell'avvenuta trascrizione A1 termine dell'anno civile i Parroci consegneranno in Curia tutti i modelli XIV
debitamente compilati.
4) L'inadempienza derivante dalla mancata trascrizione del matrimonio entro i termini di legge comporta
conseguenze civili e penali di cui si assume la totale responsabilità il Parroco competente.
5) Legittimazione, riconoscimento naturale, adozione dei figli, (confronta pagina 40)
6) Rettifica degli atti originali
Per tutti questi casi il Parroco invierà all'Ufficio Matrimoni gli interessati con l'atto originale di battesimo, o di
cresima o di matrimonio.
Per poter procedere alla rettifica degli atti originali gli interessati dovranno esibire e rilasciare in Curia la copia
integrale dell'atto di nascita, che potrà essere sostituita, a seconda dei casi, o con l'estratto dell'atto di nascita ai
sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432, o con uno stato di famiglia o con la sentenza del Tribunale dei
minori che concede l'adozione.
Il Cancelliere , per Decreto, autorizzerà la variazione che si richiede venga effettuata nei registri ecclesiastici.
PARTE VI
LA PRATICA MATRIMONIALE NEI CASI PARTICOLARI
A) CASI RIGUARDANTI LO STATO GIURIDICO DEI CONIUGI
1) Matrimonio tra parrocchiani che hanno la residenza civile in altro Comune
Spesso avviene che due contraenti non abbiano più la residenza civile nel Comune dove si trova la loro
Parrocchia, perché hanno dovuto acquisire la residenza del luogo dove andranno ad abitare (es. acquisto prima
casa in prossimità del matrimonio).
In questi casi, il Parroco del domicilio canonico dei nubendi ha la facoltà di istruire la pratica matrimoniale, a
norma dell'articolo 15 del Decreto Generale.
Ai fini della richiesta delle pubblicazioni civili, il Parroco del domicilio canonico deve richiedere la collaborazione
del Parroco del luogo di residenza, avvertendolo, per iscritto o per telefono, della particolare situazione in cui si
trovano i nubendi.. I1 Parroco del luogo di residenza invierà al Comune il mod. X, dove invierà i nubendi per la
richiesta di pubblicazioni civili. Terminate le pubblicazioni, cioè dopo due domeniche più tre giorni, i nubendi
ritireranno il documento del Comune e lo consegneranno al Parroco del domicilio per la continuazione della
pratica matrimoniale.
Se l'urgenza della celebrazione consigliasse di evitare questo procedimento, ci si può rivolgere al Parroco del
luogo di residenza per l'istruzione della pratica matrimoniale.
2) Matrimonio di persone italiane che non risultano iscritte nei registri delle popolazioni di
alcun Comune d 'Italia, o abbiano i documenti civili errati
In questi casi, l'Ufficiale di stato civile non potrà accettare la richiesta di pubblicazioni. Prima di procedere
all'istruzione della pratica matrimoniale, il Parroco, consultato l'Ufficio Matrimoni della Curia, inviterà subito gli
interessati a regolarizzare la loro posizione civile e a rettificare i certificati.
Per gravi ed urgenti casi, la Curia potrà concedere l'applicazione dell'articolo 13 della legge 27 maggio 1929, n.
847, ancora vigente, per un matrimonio da celebrarsi nella Diocesi.
In questo caso si esigerà per lo stato libero civile del contraente, un atto di notorietà, redatto alla presenza di due
testimoni, rilasciato dalla Pretura alla parte interessata.
3) Matrimonio dei girovaghi
Sono considerati girovaghi tutti coloro che non hanno il domicilio né il quasi domicilio : così i venditori
ambulanti, i nomadi, gli zingari, i fieranti, i circensi, gli artisti di teatro, ecc..
Il Parroco proprio di tutti costoro è il Parroco del luogo ove essi dimorano di fatto (can. 107, 3 C. J. C.).
L'istruttoria matrimoniale non deve iniziarsi senza la licenza dell'Ordinario (can. 1071, 1).
Poiché la legge civile non contempla il caso dei girovaghi in quanto ritiene inconcepibile la coesistenza di un
individuo nella nazione senza che questi abbia una residenza anagrafica, a costoro si potrà consigliare di chiedere
al Tribunale la dispensa dalle pubblicazioni civili (art. 94 C.C.). Alla domanda di dispensa, oltre i documenti civili
richiesti per il matrimonio, deve essere unito un atto di notorietà redatto davanti al Pretore e a due testimoni.
Ottenuta la dispensa dalle pubblicazioni civili, non ci sarà difficoltà ad ottenere la trascrizione del matrimonio agli
effetti civili.
" Il Parroco che dà inizio all'istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente
per giungere al termine dell'indagine, trasmetterà i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al
Parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l'istruttoria" (cfr. art. 46 D.G.).
4) Matrimonio dei carcerati
Se uno dei contraenti è detenuto/a in carcere, la pratica di matrimonio ha lo svolgimento normale.
Il Parroco che istruisce la pratica farà raccogliere dal Cappellano del carcere l'interrogatorio del detenuto/a,
usando la posizione matrimoniale (mod. 1).
Nell'impossibilità del detenuto/a di presentarsi in Comune per la richiesta dei documenti civili, il Parroco
chiederà all'Ordinario l'applicazione dell'art.l3 della Legge 27 maggio 1929 n. 847.
5) Matrimonio degli stranieri
Gli stranieri che vogliono sposare in Italia, dal punto di vista canonico sono tenuti alle leggi generali; dal punto di
vista civile possono celebrare il matrimonio secondo le norme vigenti in Italia o secondo quelle del proprio paese.
Se sposano secondo le leggi italiane sono tenuti al matrimonio concordatario (art. 1 D. G.); se invece vogliono
contrarre il matrimonio secondo le norme del proprio paese (dove in genere vige la divisione dei due atti),
dovranno contrarre distintamente le nozze civili da quelle religiose.
Per quanto riguarda la pratica matrimoniale distinguiamo due casi:
a) Matrimonio concordatario
I contraenti dovranno fare la regolare pratica con la consegna di tutti i documenti civili e religiosi. La parte
straniera in sostituzione dei documenti civili, consegnerà il Nulla Osta consolare che dovrà contenere tutte le
generalità (stato civile del contraente, il luogo e la data di nascita) con la legalizzazione della firma del Console da
parte della Prefettura, se il paese che lo rilascia non appartiene alla Comunità Economica Europea (CEE). Qualora
l'autorità straniera non volesse rilasciare il Nulla Osta (cfr. l'India), o l'interessato non potesse per motivi politici
rivolgersi al proprio consolato, la parte straniera dovrà esibire un'attestazione comprovante la sua qualità di
rifugiato politico (Legge 24/7/1954 n. 722). L'attestazione viene rilasciata dall'Alto Commissariato per i rifugiati
politici (Ufficio in Via Caroncini 19 00197 Roma).
La documentazione verrà completata con l'atto notorio redatto davanti al Notaio o al Pretore con due testimoni.
Sarà fatto il regolare esame degli sposi (mod. 1) e le pubblicazioni canoniche (mod. 7-8-9). I1 Parroco invierà poi i
nubendi in Comune per la richiesta di pubblicazioni civili (mod. 10) ed attenderà il nulla osta dell'ufficiale di stato
civile per chiedere successivamente il nulla osta della Curia. b) Matrimonio non concordatario (solo
canonico)
Se i contraenti hanno già celebrato il matrimonio civile o nel loro stato o nel consolato in Italia, dovranno esibire
al Parroco insieme ai documenti religiosi il certificato di avvenuto matrimonio civile.
Nel caso in cui la pratica sia stata istruita all'estero, per contrarre matrimonio in Diocesi, i nubendi consegneranno
il nulla osta della Curia diocesana, con licenza ad altro Parroco, e il certificato di avvenuto matrimonio civile al
Parroco dove sarà celebrato il matrimonio. I1 Parroco compilerà lo Stato dei documenti (mod. XIV Bis) ed invierà
la documentazione all'Ufficio Matrimoni della Curia per ottenere il visto per la celebrazione del matrimonio.
6) Matrimonio degli apolidi
Apolidi sono coloro che non hanno la cittadinanza italiana, né quella di alcun paese estero. Per essere considerati
tali è necessaria una dichiarazione della Magistratura. Ad essi si applica la legge del luogo dove risiedono (art. 29
delle Disposizioni sulla legge in generale approvato con R.D. 16/03/1942 n. 262).
Per la pratica matrimoniale gli apolidi devono presentare i regolari documenti ecclesiastici e civili e svolgere la
pratica matrimoniale in via ordinaria. In mancanza dell'atto di nascita e dello stato libero esibiranno un atto
notorio e in sostituzione del certificato di cittadinanza il documento di apolidia.
Senza la dichiarazione della Magistratura, l'apolide non potrà avere la trascrizione nei registri di stato civile di un
suo matrimonio concordatario. Se si prevede che la dichiarazione della Magistratura non potrà facilmente
ottenersi, l'Ordinario potrà permettere la celebrazione del matrimonio nella Città del Vaticano.
7) Matrimonio dei vedovi
a) Matrimonio concordatario
Per celebrare un ulteriore matrimonio i vedovi devono esibire nuovamente i certificati di battesimo, cresima ,
contestuale, certificato di morte del coniuge.
Per il resto la pratica è regolare. È da notare che la donna, divenuta vedova, è soggetta secondo la legge civile al
lutto vedovile, per cui non potrà contrarre matrimonio se non dopo trecento giorni dalla morte del coniuge (art. 89
C.C.). Un'eventuale gravidanza, infatti, potrebbe attribuirsi al defunto marito.
Se la morte del coniuge non può essere dimostrata con un documento autentico ecclesiastico o civile, non si
consideri l'altro coniuge libero dal vincolo matrimoniale se non dopo la dichiarazione di morte presunta
pronunciata dal Vescovo diocesano. (cfr. can. 1707, 1)
La dichiarazione di cui al paragrafo precedente può essere fatta dal Vescovo diocesano soltanto dopo aver
conseguito, fatte opportune indagini, la certezza morale del decesso del coniuge dalla deposizione di testimoni, per
fama oppure da indizi. La sola assenza del coniuge, benché prolungata, non è sufficiente (ibidem, 2).
Nei casi incerti e complessi il Vescovo consulti la Sede Apostolica (ibidem, 3).
Nei casi di " morte presunta " per la trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile è necessaria anche la
sentenza di morte presunta del Tribunale civile, annotata sull'atto di matrimonio. Nell'impossibilità di avere
questo documento la Curia potrà permettere la celebrazione del matrimonio nella Città del Vaticano.
b) Matrimonio canonico
"L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa dall'Ordinario del luogo per
giusta causa, quando esse siano anziane e veramente bisognose " (art. 40 D.G.).
Le condizioni quindi per ottenere il matrimonio solo canonico sono l'età avanzata e lo stato di bisogno.
I nubendi presenteranno in Curia una domanda in carta semplice, indirizzata all'Arcivescovo, dove esporranno i
motivi della loro richiesta, firmata da ambedue davanti al Parroco e da questi controfirmata.
Se l'Ordinario lo riterrà opportuno potrà concedere la licenza per il matrimonio solo canonico da celebrarsi nella
Diocesi. Solo allora il Parroco potrà iniziare la pratica matrimoniale. Per i documenti occorrerà esibire oltre quelli
religiosi, il contestuale e l'atto di morte in carta semplice del defunto coniuge.
8) Matrimonio canonico dei militari
I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri, dei Corpi della Guardia di Finanza, dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica, come pure gli Ufficiali in servizio permanente effettivo (SPE) (la Polizia di Stato è
stata smilitarizzata), non possono contrarre matrimonio con gli effetti civili senza l'autorizzazione dell'autorità
competente (Legge 23/3/1956 n.l85).
Per il matrimonio solo canonico delle suddette categorie, è necessario inoltrare una domanda all'ordinariato
militare per motivare le ragioni della richiesta.
L'Ordinario valuterà " le ragioni addotte a sostegno del matrimonio solo canonico soprattutto quando la
proibizione di legge non si prolunga nel tempo " (art. 41 D. G. ).
Ottenuta la licenza il Parroco potrà istruire la pratica per un matrimonio canonico da celebrarsi nella Diocesi.
9) Matrimonio canonico dopo il civile
Coloro che hanno già contratto tra loro il matrimonio civile, possono successivamente celebrare anche il
matrimonio canonico (cfr. art. 44, 1 D.G.).
A tal fine il Parroco presenterà la domanda n. 7 del formulario CEI all'Arcivescovo per ottenere la licenza alla
celebrazione del matrimonio solo canonico, unitamente a quella dei nubendi nella quale essi espongono le
circostanze che hanno determinato la precedente scelta di matrimonio civile, e i motivi che ora li spingono a
chiedere il matrimonio sacramento.
Il Parroco sarà particolarmente attento con coloro che domandano il matrimonio religioso unicamente per
ragioni di convenienza sociale, estranee ad un cammino di fede. Rifiuterà, pertanto, di procedere in forma
sbrigativa e quasi burocratica " come se si trattasse di una sistemazione di una situazione anormale " (art. 44 D. G.
).
Ottenuta la licenza dell'Ordinario per un matrimonio canonico da celebrarsi nella Diocesi, il Parroco istruirà una
regolare pratica; in sostituzione dei documenti civili richiederà il certificato del matrimonio civile.
Se i nubendi, nell'ambiente in cui vivono, sono ritenuti sposati anche di fronte alla Chiesa, il Parroco richiederà la
dispensa dalle pubblicazioni canoniche, inoltrando la domanda all'Arcivescovo (n. 1 del formulario CEI).
10) La Sanazione in Radice
" La sanazione in radice di un matrimonio nullo consiste nella sua convalidazione senza rinnovazione del
consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall'impedimento, se c'è, e dalla forma
canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici " (can. 1161, 1).
La sanazione in radice suppone la validità e la perseveranza del consenso ed ottiene gli effetti per il passato o,
come si dice, ex tunc, cioè dal momento della celebrazione del matrimonio civile.
Nella pratica: il Parroco di fronte alla richiesta della sanazione in radice da parte di un coniuge o di ambedue,
interroghi la parte interessata usando la posizione matrimoniale (mod. 1) per verificare che il consenso non sia mai
stato interrotto dal momento della celebrazione, e che ci sia l'accettazione delle proprietà fondamentali del
matrimonio.
Richieda anche il certificato di battesimo uso matrimonio (mod. 2), della cresima (mod. 3), e il certificato di
matrimonio civile.
La parte interessata alla sanazione in radice esporrà in una domanda all'Arcivescovo le motivazioni che l'hanno
indotta alla scelta del matrimonio civile, e dichiarerà le ragioni che ora la spingono a chiedere la sanazione in
radice.
La documentazione verrà consegnata all'Ufficio Matrimoni della Curia che provvederà a nome dell'Ordinario a
rilasciare la notificazione della sanazione in radice da inserire nei registri di matrimonio della Parrocchia in
sostituzione dell'Atto di Matrimonio.
Sarà premura del Parroco annotare nei registri dei battezzati, se ivi hanno ricevuto il battesimo, o di comunicare
ad altro Parroco la notizia dell'avvenuta sanazione in radice specificando il giorno, il mese e l'anno.
11) Matrimonio dei divorziati
Coloro che hanno celebrato il matrimonio civile ed hanno ottenuto lo scioglimento del vincolo (divorzio) possono
contrarre un matrimonio concordatario con altra persona (art. 44, 3 D.G.).
A tal fine il Parroco presenterà la domanda all'Arcivescovo utilizzando il n. 8 del formulario CEI unitamente a
quella dei nubendi dove spiegheranno i motivi della loro prima scelta. Solo dopo la licenza dell'Ordinario il Parroco
istruirà una normale pratica matrimoniale allegando ai documenti religiosi il contestuale copia della sentenza di
divorzio. Se la sentenza di divorzio non fosse ancora registrata allo stato civile, il Parroco, per gravi motivi
pastorali, potrà presentare all'Arcivescovo la domanda, usando il numero 8 del formulario unitamente a quella dei
nubendi, nella quale spiegheranno i motivi della richiesta del matrimonio-sacramento, al fine di ottenere la licenza
per un matrimonio solo canonico, da celebrarsi nella Diocesi.
Ottenuta la licenza, il Parroco non procederà alla celebrazione del sacramento senza prima aver chiesto ed
ottenuto dai nubendi " l'impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti
civili" (mod. 12) e di consegnare successivamente in Curia il certificato di avvenuto matrimonio civile.
Nella celebrazione del matrimonio il Parroco non leggerà gli articoli del codice civile, né compilerà il secondo atto
originale da trasmettersi all'ufficiale di stato civile.
12) Matrimonio concordatario di persone che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità del primo
matrimonio, o la dispensa super rato e non consumato
a) Coloro che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità del precedente matrimonio, per contrarre un nuovo
vincolo dovranno esibire, oltre ai regolari documenti, il certificato di battesimo, cresima e il contestuale.
I nubendi dovranno anche presentare il " dispositivo " della dichiarazione di nullità per verificare l'esistenza o
meno di divieti a passare a nuove nozze, ed ottenerne eventualmente la revoca da parte dell'Ordinario (art. 59 D.
G.). Qualora la sentenza ecclesiastica non fosse ancora delibata in Italia gli sposi, per motivi gravi ed urgenti,
potranno chiedere all'Ordinario l'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio concordatario con trascrizione
tardiva (art. 44, 4 D. G.) da celebrarsi nella Diocesi. (usando per la pratica il mod. VIII Bis).
Ottenuta la licenza i nubendi ricordino che la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta
dei due contraenti od anche di uno di essi con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, non mai post mortem
(art. 8 di Revisione del Concordato e art. 44, 4 D.G.).
b) Coloro invece che hanno ottenuto la dispensa pontificia super rato e non consumato dovranno esibire il
rescritto della Congregazione dei Sacramenti e il permesso di passare a nuove nozze.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1983 la dispensa super rato e non consumato non potrà avere
efficacia in Italia. Pertanto gli sposi dovranno celebrare distintamente il matrimonio canonico e il rito civile delle
nozze qualora avessero ottenuto lo scioglimento del vincolo da parte dello stato.
13) Matrimonio dei minorenni
" L'uomo prima dei 16 anni compiuti, la donna prima dei 14 pure compiuti non possono celebrare un valido
matrimonio " (can. 1083, 1). Ma al paragrafo 2 del can. 1083 il legislatore conferisce alle Conferenze Episcopali il
diritto di fissare un'età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio. Il Consiglio Permanente della
Conferenza Episcopale italiana, nella delibera n. 10 ha stabilito di elevare a 18 anni sia per gli uomini che per le
donne l'età per la celebrazione del matrimonio in conformità alle leggi civili italiane. Pertanto minorenni sono
coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età. Quando il matrimonio è richiesto da giovani di età inferiore ai 16
anni, i pastori d'anime in modo rispettoso ma fermo rifiutino il Sacramento, ricordando agli interessati e alle loro
famiglie che " le ragioni di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli
estremi della particolare gravità, e che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi
con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio anche considerando che nella fattispecie il matrimonio
canonico non potrà conseguire gli effetti civili " (art. 36 D.G.). Nel caso di giovani che hanno superato i 16 anni ma
non hanno ancora compiuto i 18 anni, il Parroco cerchi di dissuaderli dal contrarre matrimonio, mettendo in
risalto i gravi rischi che una decisione così impegnativa, presa a questa età normalmente comporta. Se esistono
circostanze particolarmente gravi, il Parroco esiga " l'ammissione " al matrimonio rilasciata dal Tribunale dei
minori, richiesta necessaria per l'ottenimento degli effetti civili al matrimonio dei minori a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale del 1983. Se questo non fosse possibile il Parroco può allora sottoporre il caso,
corredandolo di un personale giudizio e della dichiarazione dei genitori del minore (mod.6), all'Ordinario che,
avvalendosi della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana (art. 37 D.G.), darà una valutazione circa
la libertà del consenso e la maturità psicofisica del minore, per il matrimonio solo canonico da celebrarsi nella
Diocesi di Chieti-Vasto.
Ottenuta la licenza dell'Ordinario (can. 1071,6) il Parroco potrà allora istruire la pratica richiedendo ai nubendi i
documenti necessari e l'ammissione del Tribunale dei minori. Se nella celebrazione del matrimonio i coniugi
intendono usufruire della separazione dei beni possono farlo a norma dell'art. 165 C.C. purché il minore sia
assistito dai genitori esercenti la patria potestà o dal tutore o dal curatore speciale e firmino a convalida della firma
degli sposi.
14) Matrimonio di persone soggette ad impedimenti canonici
a) Matrimoni misti
Si intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e tra battezzati di altre confessioni cristiane (cfr can. 1125 e
Dir. Past. n. 88).
La pratica matrimoniale si svolge per via ordinaria. I1 Parroco prima di istruire la pratica dovrà ottenere la licenza
dell'Ordinario (can 1124), dopo che la parte contraente cattolica avrà sottoscritto la dichiarazione di essere pronta
ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano
battezzati ed educati nella Chiesa cattolica (mod. 11). Di questo impegno deve essere informata la parte non
cattolica (can. 1125), " in modo tale che risulti che questa è consapevole delle promesse e dell'obbligo della parte
cattolica " (MM n. 45).
4 Non è consentita la celebrazione della S. Messa. Solo per gravi motivi pastorali si potrà richiedere
l'autorizzazione all'Ordinario.
b) Matrimonio interreligioso o di disparità di culto
Si intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e appartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr. can.
1086)
In questi casi " è doveroso richiamare i nubendi cattolici alle difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordine
all'espressione della loro fede, al rispetto delle reciproche convinzioni e all'educazione dei figli " (Dir. Past. ).
Per il matrimonio tra un musulmano e una cattolica si esige sempre una previa autorizzazione dell'Arcivescovo. E
proibita la celebrazione della Santa Messa. Pertanto i Parroci non possono istruire la pratica matrimoniale senza
aver consultato previamente l'Ufficio Matrimoni della Curia..
Una sentenza del tribunale di Torino del 1990, permette alla parte straniera priva del nulla osta consolare, per
motivi religiosi, di celebrare il matrimonio in Italia valido agli effetti civili senza il Nulla Osta consolare previsto
dall'art.116 C.C..
c) Matrimoni di consanguinei
" Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi
sia naturali " (can. 1091, 1); non è quindi possibile la dispensa dall'impedimento.
Senza la dispensa dall'impedimento è nullo nella linea collaterale il matrimonio tra zio e nipote (III grado) e tra
cugini carnali (IV grado): can. 1091, 2 .
I1 Parroco prima di iniziare la pratica matrimoniale, nella domanda all'Ordinario con cui chiede la dispensa
dall'impedimento di consanguineità, vi allegherà pure l'albero genealogico dei nubendi (n. 14 del formulario CEI).
Sarà cura del Parroco esporre ai futuri sposi gli inconvenienti fisici e morali che derivano da tali unioni.
B) CASI RIGUARDANTI IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
1 ) Matrimonio fuori del territorio parrocchiale
Per celebrare il matrimonio fuori della Parrocchia dove si è svolta la pratica matrimoniale, è necessaria la licenza
ad altro Parroco (mod. XIV). Al termine della pratica matrimoniale, pertanto, il Parroco competente manderà,
tramite i nubendi, tutti i documenti in busta chiusa all'Ufficio Matrimoni della Curia, per farvi apporre il protocollo
e la firma del Responsabile dell'Ufficio.
2) Matrimonio fuori Diocesi
Se i fidanzati desiderano contrarre le nozze fuori Diocesi, il Parroco invii in Curia, tramite i nubendi, la posizione
matrimoniale(mod. 1) e lo stato dei documenti (mod. XIV) con la licenza ad altro Parroco unitamente al certificato
di avvenute pubblicazioni civili perché l'Ufficio Matrimoni possa rilasciare il nulla osta per la celebrazione del
matrimonio fuori Diocesi.
3) Matrimonio di residenti in Italia ma da celebrarsi all'estero
Due cittadini italiani residenti in Italia, per contrarre matrimonio fuori del territorio nazionale, devono portare con
sé il nulla osta ecclesiastico (stato dei documenti: mod. XIV) vistato dalla Curia con licenza ad altro Parroco.
Lo stato dei documenti verrà rilasciato dal Parroco che istruisce la pratica dopo l'interrogatorio dei nubendi
(mod.I), le pubblicazioni canoniche (mod. VII-VIII-IX) e la dovuta preparazione matrimoniale.
Per gli effetti civili al matrimonio canonico i nubendi dovranno consegnare al console italiano del paese dove
celebreranno le nozze i certificati: estratto per riassunto dell'atto di nascita e il contestuale, per ottenere dopo le
pubblicazioni civili nel luogo di residenza italiano il Nulla Osta consolare della nostra autorità all'estero.
4) Matrimoni di residenti all'estero ma da celebrarsi in Italia
Due cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.: Anagrafe degli italiani residenti all'estero) per contrarre
matrimonio dovranno svolgere la pratica matrimoniale presso la Parrocchia dove hanno il domicilio. Effettuate le
pubblicazioni canoniche, la preparazione matrimoniale ed ottenuto il nulla osta dalla Curia vescovile con licenza ad
altro Parroco, i nubendi consegneranno la documentazione al Parroco nel cui territorio sarà celebrato il
matrimonio. I1 Parroco redigerà il mod. XIV (stato dei documenti) che presenterà all'Ufficio Matrimoni per la
vidimazione da parte del Responsabile.
Per l'ottenimento degli effetti civili al matrimonio canonico i nubendi dovranno consegnare i documenti civili
richiesti per il matrimonio concordatario chiedendo l'applicazione dell'art. 13 della Legge 27/5/1929 n. 847.
C) CASI D'URGENZA
1) Pericolo di morte
Per pericolo di morte si intende il timore certo o altamente probabile della morte di anche uno solo dei due
contraenti.
In questo caso l'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi dovunque dimoranti e tutti quelli che vivono di
fatto nel proprio territorio (can. 1079, 1).
Nell'impossibilità di adire l'Ordinario del luogo, gode della stessa potestà anche il Parroco (can. 1079, 2).
I1 Codice di Diritto Canonico non impone l'uso del telegrafo o del telefono per ricorrere all'Ordinario del luogo.
Quindi il Parroco o il sacerdote celebrante devono informare subito l'Ordinario del luogo della dispensa da essi
concessa in foro esterno (can. 1081).
Il Parroco dovrà con prudenza verificare la capacità della persona inferma di emettere un valido consenso,
unitamente all'oggettiva libertà e volontà di ambedue i nubendi, al fine di evitare eventuali violenze morali di un
contraente nei confronti dell'altro o da parte di terze persone aventi diritto.
Per quanto riguarda l'istruttoria matrimoniale, il Parroco deve seguire l'iter normale. " Qualora non sia possibile
avere altre prove né sussistano indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei contraenti anche giurata se il caso lo
richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento (can. 1068). Tralasciate quindi le pubblicazioni e
la procedura ordinaria, il Parroco potrà ammettere i nubendi alla celebrazione.
Celebrato il matrimonio, in casa o in ospedale (can. 1118, 2), quando non è possibile accedere alla chiesa
parrocchiale, e dopo la lettura degli articoli del Codice Civile 143, 144, 147, il Parroco redigerà due atti originali uno
dei quali trasmetterà al Comune con l'annotazione dell'avvenuto matrimonio in pericolo di morte.
Nell'impossibilità dei nubendi di esibire i documenti civili, il Parroco trasmetterà ugualmente entro cinque giorni
l'atto di matrimonio al Comune, per ottenerne la trascrizione, riservandosi di consegnare successivamente i
documenti richiesti.
I documenti religiosi invece saranno depositati dal Parroco nell'Ufficio Matrimoni della Curia unitamente a una
relazione che spieghi l'urgenza della celebrazione in pericolo di morte.
2) Imminenza delle nozze
Può avvenire che quando tutto è preparato per le nozze (omnia parata sunt) si venga a conoscenza di qualche
impedimento.
Anche in questo caso l'Ordinario può dispensare dagli impedimenti tanto pubblici che occulti. I1 Parroco ha la
facoltà di dispensare soltanto nei casi occulti quando non vi è la possibilità di ricorrere all'Ordinario o quando il
ricorso può far violare il segreto.
La dispensa concessa in questi casi sarà registrata come nei matrimoni celebrati in pericolo di morte.
D) CASI RIGUARDANTI LA FORMA SOSTANZIALE O ACCIDENTALE DELLA CELEBRAZIONE
1) Matrimonio per procura
Se esiste una giusta causa, quale potrebbe essere la distanza dei contraenti, la malattia, la detenzione in carcere etc.
etc., il matrimonio può essere celebrato per procura. A tal fine è preventivamente necessario il nulla osta della
Curia.
I1 Parroco insieme ai documenti richiesti esigerà l'atto di procura che deve contenere, ad validitatem (can. 1105), le
seguenti modalità:
a) un mandato speciale per contrarre matrimonio con una persona determinata;
b) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico;
c) il mandato deve essere conferito per iscritto e firmato dal mandante, dal Parroco o dall'Ordinario del luogo in
cui il mandato viene dato, o da un sacerdote delegato da uno di essi o da almeno due testimoni, oppure deve essere
fatto con documento autentico a norma del diritto civile (can. 1105). Per procedere ad liceitatem al matrimonio
mediante procura occorre anche la licenza dell'Ordinario (can. 1071, 7).
Per il matrimonio concordatario si richiede che nella procura sia espressa la volontà di contrarre un matrimonio
valido agli effetti civili.
L'atto originale della procura dovrà conservarsi nella posizione matrimoniale. Per la richiesta di pubblicazioni civili
(mod. X) sarà inviata una copia della procura redatta su carta da bollo e legalizzata dalla Curia.
Il procuratore nella celebrazione del matrimonio sarà interrogato con formula appropriata e al termine della
celebrazione firmerà l'atto di matrimonio debitamente preparato.
Alcune sottolineature:
a) il matrimonio è contratto giuridicamente nel momento in cui il procuratore esprime il consenso in nome del
mandante;
b) il mandato di procura può essere revocato dal mandante in qualsiasi momento. È opportuno che la revoca sia
fatta per iscritto notando l'anno, il mese, il giorno e l'ora. Restando privo di facoltà il procuratore celebra un
matrimonio invalido;
c) se il mandante cade in pazzia prima del matrimonio la celebrazione è invalida (can. 1105, 4).
2) Matrimonio a mezzo interprete
Se il Parroco si trova nell'impossibilità di svolgere un dialogo con i contraenti perché ignaro della loro lingua, può
servirsi di un interprete sia nella istruzione della pratica matrimoniale sia nella celebrazione del matrimonio. I1
Parroco deve accertarsi della fedeltà dell'interprete (can. 1106).
L'uso dell'interprete nella celebrazione delle nozze deve essere giustificato da gravi motivi e consentito
dall'Ordinario. È opportuno nell'atto di matrimonio, porre una speciale annotazione.
Nei matrimoni dei sordomuti il Parroco nell'impossibilità di avere una persona che conosca il linguaggio dei
contraenti, ottenuto il consenso con segni equivalenti (can. 1104), potrà limitarsi a far leggere agli interessati gli
articoli del Codice Civile 143, 144, 147 riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Dovrà esigere la presenza
dell'interprete se il coniuge sordo non sapesse leggere. Nell'uno e nell'altro caso porrà una nota esplicativa sull'atto
di matrimonio.
3) Matrimonio celebrato nell'errore comune o nel dubbio positivo e probabile circa la facoltà del
sacerdote assistente
Per quanto riguarda l'errore comune (can. 144, 1) il Parroco si attenga alla seguente norma pratica. Se le nozze
sono state celebrate da un sacerdote con facoltà ordinaria, Parroco (can. 1111) - amministratore parrocchiale (can.
540) - vicario parrocchiale con facoltà generale delegata (can. 1111 - 137, 3), e il difetto che vizia tali facoltà è
occulto, il matrimonio si ritenga valido, se invece si tratta di un sacerdote che assiste al matrimonio senza delega
particolare si proceda alla convalidazione semplice (can. 1156) rinnovando il consenso, o si chieda all'Ordinario la
sanazione in radice, saltem sub conditione a norma dei canoni 1161 e 1165.
Per quanto riguarda il matrimonio celebrato nel dubbio positivo e probabile (cioè in presenza di una motivazione
grave e probabile in favore della facoltà) questi deve considerarsi valido (in dubio standum est pro valore
matrimoni - can. 1060), sia che il dubbio si riferisca alle disposizioni del diritto dubium juris sia che riguardi la
situazione di fatto dubium facti (can. 144, 1).
Comunque solo per gravi e urgenti ragioni sarà lecito al sacerdote agire in tali circostanze.
E) PROVVEDIMENTI STRAORDINARI SUSSEGUENTI AL MATRIMONIO
1 ) Legittimazione
Il matrimonio celebrato secondo la legge canonica e trascritto agli effetti civili rende legittimi i figli naturali. Gli
sposi però dovranno farne il riconoscimento davanti al sacerdote celebrante nel momento del consenso esibendo i
relativi atti di nascita e di battesimo.
Se la prole non è stata battezzata si dovrà battezzare prima del matrimonio. Nell'atto di battesimo dovrà poi
risultare che il bambino/a è stato/a legittimato/a per successivo matrimonio.
Il sacerdote celebrante che provvede alla legittimazione della prole stenderà l'atto di riconoscimento nell'atto di
matrimonio.
Nel trasmettere una delle due copie originali alla casa comunale, vi allegherà anche l'atto di nascita dei figli
legittimati. Annoterà quindi la legittimazione nei registri di battesimo se la prole fu battezzata nella sua parrocchia,
altrimenti invierà in Curia un terzo atto originale di matrimonio con l'atto di battesimo perché possa emettersi il
decreto di correzione. Quando per impossibilità o inavvertenza non è stato fatto il riconoscimento nel momento
della celebrazione del matrimonio ai fini della legittimazione, questa potrà compiersi successivamente presso la
Curia. In tal caso i genitori dovranno esibire l'atto di nascita del battezzato/a ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio
1957 n. 432 e l'atto di battesimo da correggersi. La Curia provvederà con un decreto a comunicare al Parroco dove
la prole è stata battezzata l'avvenuta legittimazione. Analoga procedura si verifica nei casi di adozione decretata dal
Tribunale dei minori.
2) Convalidazione e sanazione in radice
La convalidazione è l'atto con il quale il matrimonio celebrato invalidamente diventa valido. Si distingue in
convalidazione semplice e sanazione in radice.
La convalidazione semplice consiste nella rinnovazione del consenso matrimoniale anche se entrambe le parti
hanno dato il consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito (can. 1156, 2), ed ottiene gli effetti per il futuro
o, come si dice, ex nunc cioè dal momento della convalida.
Della sanazione in radice si è trattato al n.10 parte 6 sezione A della sezione A: Matrimonio canonico dopo il civile
p 34.
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Norme per la celebrazione del matrimonio