NORME PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO INTRODUZIONE Il Sacramento del Matrimonio celebra l'amore umano in Cristo e l'amore di Cristo nell'amore umano; è segno "dell' amore di Dio per il suo popolo" e dell'alleanza che Gesù Cristo ha stretto con la sua Chiesa, "Cristo ha amato la Chiesa e a dato se stesso per lei" (Ef. 5,25); "il matrimonio dei battezzati diventa cosi il simbolo reale della nuova ed eterna alleanza sancita nel sangue di Cristo" (Familiaris Consorzio n.13). Gli sposi sono introdotti nel "grande evento" dell'amore di Dio, ne rivelano le caratteristiche di fedeltà, indissolubilità, fecondità, ricevono la vocazione ad amare come Dio ama e la missione a rendere presente, nella storia umana "Dio amore". Con una scelta libera, nel sacramento del matrimonio, gli sposi si legano l'uno all'altro e promettono di essere reciprocamente fedeli per tutta la vita, di amarsi e di onorarsi, di accogliere con responsabilità i figli che Dio donerà loro e di educarli nella fede cristiana. Il loro stesso consenso è elevato a sacramento, segno che esprime, contiene e comunica l'amore di Cristo per la Chiesa. Il Signore Gesù da loro lo Spirito Santo per renderli capaci di amarsi con carità coniugale partecipando alla sua donazione pasquale; li consacra come coppia, li chiama ad edificare insieme il regno di Dio; il matrimonio cristiano è perciò una specifica vocazione alla santità all'interno della comune vocazione battesimale, una modalità della sequela di Cristo.(cfr. La Verità vi farà liberi.n.735) Ora perché la celebrazione del sacramento sia pienamente autentica e risponda pienamente alla natura propria del patto coniugale, occorre che essa sia preceduta da un adeguato cammino di fede e si svolga in modo da costruire essa stessa un'evangelizzazione. Come ogni celebrazione sacramentale, quella del matrimonio cristiano costituisce la "forma primaria" con cui la Chiesa annuncia al mondo la novità di vita in Cristo (CEI: Evangelizzazione e sacramento del matrimonio). Ma la forza evangelizzante dell'atto sacramentale è spesso ostacolata da fattori negativi che ne oscurano il senso e l'efficacia; di qui l'esigenza di attuare una celebrazione del Sacramento che risulti veramente evangelizzante ed ecclesiale ed abbia un forte radicamento nella vita delle persone (Direttorio di Pastorale familiare n.17). Ciò comporta un impegno pastorale che comprenda una seria preparazione remota e prossima, entro cui la preparazione più specifica alla celebrazione del sacramento può trovare la sua giusta collocazione. PREPARAZIONE REMOTA E PROSSIMA AL MATRIMONIO E ALLA SUA CELEBRAZIONE 1. Le linee fondamentali della preparazione al matrimonio sono state tracciate dal magistero dei Vescovi italiani, in diversi documenti, da Evangelizzazione e sacramento del matrimonio (nn. 61 -62) al Direttorio di pastorale familiare (1993). In questi testi si sottolinea la necessità di promuovere da parte delle famiglie e delle parrocchie una preparazione remota al matrimonio rivolta ai ragazzi e adolescenti in particolare, in una prospettiva vocazionale e di educazione all'amore. La comunità cristiana è chiamata a valorizzare il fidanzamento come tempo di grazia e occasione preziosa di evangelizzazione sui principali aspetti, problemi ed esigenze della vita di coppia. Una specifica pastorale per i fidanzati rappresenta un impegno da sostenere con cura nelle Parrocchie, mediante l'apporto di educatori appositamente preparati. Per quanto riguarda l'immediata preparazione al matrimonio il Direttorio offre precisi orientamenti. Ne richiamiamo alcuni: a) affinché gli itinerari di preparazione possano svolgersi con la dovuta serietà e calma è opportuno che i fidanzati che desiderano celebrare il matrimonio sacramentale si presentino in Parrocchia almeno un anno prima (Dir. Past. n. 61), in modo da concordare con i sacerdoti e i responsabili della pastorale matrimoniale, un cammino di fede adeguato alle esigenze e alle possibilità dei nubendi. b) la preparazione sia impostata come un vero e proprio itinerario di evangelizzazione e catechesi, di riscoperta della fede in Gesù Cristo e nella Chiesa e di approfondimento delle proprietà fondamentali del matrimonio cristiano. La durata non sia inferiore ai tre - quattro mesi. I gruppi siano piccoli e seguiti in permanenza da un'équipe di catechisti appositamente formata. Si concluda il cammino con una giornata di spiritualità e di fraternità. Per favorire la conoscenza e l'incontro della coppia con la parrocchia in cui andrà ad abitare, si ricerchino forme di contatto tra i fidanzati e il futuro parroco; o comunque si metta quest'ultimo nella condizione di conoscere l'avvio di una nuova famiglia. c) è necessario che ogni comunità parrocchiale si attivi per essere in grado di offrire questi itinerari di fede, anzitutto ai propri fidanzati, a meno che situazioni particolari non consiglino di svolgere questi incontri a livello interparrocchiale o zonale. È comunque opportuno stabilire un coordinamento tra le parrocchie della stessa zona pastorale sul piano della durata, del programma e delle giornate della settimana, con l'orario in cui si svolgono gli itinerari, per permettere ai fidanzati di poterne usufruire agevolmente. Accanto agli itinerari comunitari e in stretto collegamento con essi restano sempre necessari e insostituibili i colloqui pastorali che il Parroco è tenuto a svolgere con i nubendi, in modo da stabilire con ciascuna coppia una conoscenza e un rapporto più personalizzati (cfr. can. 1063, 2-3 C.J.C.). d) la partecipazione a questi itinerari di preparazione al matrimonio deve essere considerata moralmente obbligatoria, senza per altro che la sua eventuale omissione costituisca un impedimento per la celebrazione delle nozze (cfr. FC n.66). E' necessario tuttavia venire in contro alle difficoltà dei fidanzati prevedendo per loro forme diversificate di accompagnamento; e) in questo ampio contesto di preparazione assume la sua specifica importanza anche la preparazione liturgica alla celebrazione. In essa si dovrà avere una cura particolare per creare nei fidanzati le disposizioni di fede e di conversione, necessarie alla celebrazione del sacramento della penitenza. Questa preparazione immediata alla celebrazione ha come sede più idonea la chiesa ove si celebra il matrimonio ed è perciò un obbligo del Parroco cui essa è affidata. ALCUNI CASI PARTICOLARI PER L'AMMISSIONE AL MATRIMONIO 2. Nella situazione attuale possono presentarsi delle circostanze in cui, per motivi diversi, i fidanzati richiedono il matrimonio con urgenza, senza che sia possibile una preparazione regolare. Fermo restando che vanno considerate come fatti eccezionali, devono essere risolte caso per caso, tenendo simultaneamente presenti le esigenze di un sacramento che chiama in causa la fede, il bene attuale dei nubendi, la comprensione delle situazioni e soprattutto la stabilità del vincolo coniugale. Ciò che conta in questi casi è evitare la tentazione sia della facile accondiscendenza nel dispensare da ogni preparazione, sia dell'irrigidimento e dell'intransigenza con richieste impossibili; piuttosto occorre offrire forme e occasioni di incontro pastorale che permettano alle singole coppie di fidanzati di fare un passo avanti nella loro vita di fede, tenendo presente che l'evangelizzazione può e deve continuare anche dopo la celebrazione del sacramento. Se dovesse sorgere qualche perplessità si consulti l'Ufficio Matrimoni della Curia, fornendogli gli elementi necessari per una giustificata e opportuna valutazione in vista delle decisioni dell'Ordinario. L'imminenza di una nascita non è sempre e comunque una causa sufficiente per giustificare l'omissione della preparazione, di fronte a una coppia che non è consapevole del passo che sta per compiere. 2.a) Matrimonio dei battezzati non credenti Una speciale attenzione va riservata ai battezzati non credenti e cioè a coloro che pur richiedendo il matrimonio canonico dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede, o perché vi accedono per motivi che non derivano dalla fede o perché si tratta di nubendi totalmente indifferenti alla fede o che dichiarano esplicitamente di non credere o che si trovano in uno stato notorio di abbandono della fede (cfr. can. 1071, 4 C.J.C.). La richiesta del sacramento è in questi casi una provvida occasione di evangelizzazione e di catechesi. "Il Parroco aiuti questi nubendi a riflettere sul significato della loro scelta e accerti, in ogni caso, che siano sinceramente disposti ad accettare la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano" (cfr. Decreto Generale sul matrimonio canonico. n.43). Qualora, nonostante tutti i tentativi per ottenere un segno di fede sia pure germinale, i nubendi mostrassero di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando celebra il matrimonio dei battezzati, si può giungere alla decisione di non ammetterli al sacramento. Tale decisione va presa con autentico spirito di discernimento, secondo i criteri condivisi con gli altri presbiteri nella comunione ecclesiale con il Vescovo, e soprattutto nei casi di dubbio dopo aver consultato l'Ordinario, nel rispetto della normativa per i casi specifici definita nel Decreto Generale sul matrimonio canonico, nn. 43 e 44. 2.b) Matrimonio dei battezzati non cresimati I nubendi "che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo" (cfr. can. 1065 C.J.C.). Pertanto le parrocchie o le zone pastorali istituiscano appositi itinerari annuali di preparazione da far conoscere per tempo ai fidanzati che intendano avvalersene. Si ricorda che l'amministrazione della confermazione a nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente) non può precedere la celebrazione del matrimonio (D.G. n. 8), "mancando quella fondamentale conversione che è condizione necessaria per ottenere la grazia del Signore" (cfr. La pastorale dei divorziati risposati... n. 36). 2.c) Matrimonio dei minorenni Con la pubblicazione nel 1975 del nuovo diritto di famiglia, si pone un problema particolare a proposito dell'ammissione al sacramento del matrimonio di giovani minorenni, che implica sovente fondati dubbi sulla futura stabilità della nuova famiglia. In merito a ciò, secondo le indicazioni del Decreto Generale sul matrimonio canonico, promulgato dalla C.E.I. il 17 febbraio 1991, si ritiene opportuno dare le seguenti direttive: -quando il matrimonio è richiesto da giovani di età inferiore ai 16 anni, i Pastori d'anime, in modo rispettoso ma fermo, rifiutino il sacramento, ricordando agli interessati e alle loro famiglie che "le ragioni di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della particolare gravità, e che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio, anche considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili" (cfr. art. 36 D. G. ); -nel caso di giovani che hanno superato i 16 anni, ma non hanno ancora compiuto i 18 anni, il Parroco cerchi di dissuaderli dal contrarre il matrimonio, mettendo in risalto i gravi rischi che una decisione così impegnativa, presa a questa età, normalmente comporta. Se esistono circostanze particolarmente gravi, il Parroco esiga "l'ammissione" al matrimonio da parte del Tribunale dei minori, richiesta necessaria per l'ottenimento degli effetti civili al matrimonio del minore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 1983. Se questo non fosse possibile, il Parroco può allora sottoporre il caso, corredandolo di un personale giudizio, all'Ordinario che, avvalendosi della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana (art. 37 D.G.), darà una valutazione circa la libertà del consenso e la maturità psico-fisica del minore, per la celebrazione di un matrimonio solo canonico da celebrarsi nella Diocesi. 2.d) Matrimonio canonico dei vedovi e dei militari La stessa prudente valutazione è lasciata all'Ordinario per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio da parte di alcune persone che si trovano in situazioni particolari: vedovi (cfr. art. 40 D.G.) e militari. Per i militari si consulti anche l'ordinariato militare. (art. 41 D.G.). 2.e) Divisione dei due riti Per i cattolici che richiedano la celebrazione del matrimonio in due momenti distinti, e cioè la celebrazione civile e quella religiosa, i Parroci ricordino loro che "i cattolici in Italia sono tenuti a celebrare il matrimonio secondo la forma canonica con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato" (art. 1 D.G.). Solo nel caso che l'Ordinario, per motivi gravi, dispensi dall'obbligo di avvalersi della trascrizione agli effetti civili, i contraenti, consapevoli che per i cattolici il rito civile delle nozze, per difetto di forma, non ha valore costitutivo per il vincolo matrimoniale, procederanno distintamente alla celebrazione dei due riti. In tale caso, la celebrazione del sacramento preceda il rito civile da compiersi, possibilmente, nello stesso giorno. L'eventuale domanda presentata in proposito dai fidanzati dovrà essere accompagnata da una lettera del Parroco, nella quale si esprima un giudizio sul caso concreto. 2.f) Matrimonio canonico dopo il civile Oggi sono sempre più frequenti i casi di cattolici che hanno già contratto tra loro matrimonio solo civile e che chiedono di celebrare il sacramento. I Pastori di anime accolgano la loro richiesta con atteggiamento positivo e incoraggiante. Aiutino tuttavia i nubendi a riflettere sulla loro precedente scelta e sui motivi che li spingono oggi a chiedere il sacramento. A tal fine alleghino una domanda scritta all'Ordinario per ottenerne la licenza (art. 44, 1 D.G.), usando il n. 7 del formulario C.E.I. Si ricorda ai Parroci lo strumento giuridico della sanazione in radice (can. 1161 C.J.C.), quando uno dei due coniugi, sposati civilmente, chiede il matrimonio canonico, mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica (cfr. art. 44, 1 D.G.). 2.g) Matrimonio canonico dei divorziati da un matrimonio civile(art. 44, 3 D.G.) Normalmente, salvo giusta causa da sottoporre all'Ordinario, occorre attendere la registrazione della sentenza di scioglimento del vincolo che abbia composto eventuali pendenze verso i figli o altre persone. A tal fine si chieda all'Ordinario la licenza per un matrimonio concordatario utilizzando il n. 8 del formulario C.E.I. (art. 44, 3 D.G.). Qualora si avesse soltanto la sentenza di divorzio senza la registrazione, il Parroco, per gravi motivi pastorali, può inoltrare la domanda all'Ordinario per ottenere il matrimonio solo canonico, utilizzando il n. 8 del formulario C.E.I., dopo aver verificato la sincerità della richiesta dei nubendi e l'impegno a regolarizzare successivamente la posizione matrimoniale con il matrimonio civile. 2.h) Matrimoni misti Si intendono i matrimoni celebrati tra cattolici e battezzati (Si intendono validi quei battesimi amministrati in nome della SS. Trinità (cfr. ad TE 13, a) di altre comunioni cristiane (cfr. can. 1124-1125 C.J.C. e Dir. Past., n. 88). In questi casi "è necessario che con particolare cura pastorale i contraenti siano resi consapevoli delle difficoltà che potranno sorgere in una vita coniugale tra persone che non vivono in perfetta comunione ecclesiale" (cfr. D.G., nn. 47-52 e il Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo, nn. 143-160). Si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio, con la licenza dell'Ordinario (can. 1126 C.J.C.), dopo che la parte contraente cattolica abbia sottoscritto davanti al Parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica. Di questo impegno deve essere informata la parte non cattolica, "in modo tale che risulti chiaro che questa è consapevole delle promesse e dell'obbligo della parte cattolica" (MM, n. 4/5). 2.i) Matrimoni interreligiosi o di disparità di culto Si intendono i matrimoni celebrati tra cattolici e appartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr. can. 1086 C.J.C.). A maggior ragione in questi casi "è doveroso richiamare i nubendi cattolici sulle difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordine all'espressione della loro fede, al rispetto delle reciproche convinzioni, all'educazione dei figli" (Dir. Past., n. 89). Oltre alla dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica per i matrimoni misti (can. 1124 C.J.C.), è necessario ottenere dall'Ordinario la dispensa dall'impedimento di disparità di culto (can. 1086 C.J.C.). Particolare attenzione va riservata ai matrimoni tra cattolici e persone appartenenti alla religione islamica. La celebrazione del matrimonio tra un musulmano e una cattolica esige sempre una previa autorizzazione dell'Ordinario. Pertanto i Parroci non possono istruire la pratica matrimoniale senza aver consultato previamente l'Ufficio Matrimoni della Curia. IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE 3. I1 matrimonio, come tutti i sacramenti, è un atto ecclesiale e non un avvenimento semplicemente privato. Il luogo ordinario della celebrazione del matrimonio è la Parrocchia, primaria comunità ecclesiale. Si dovrà continuare ad insistere, attraverso una paziente opera di formazione, e soprattutto mediante una viva testimonianza di comunione delle comunità parrocchiali, perché i futuri sposi trovino in essa l'ambiente idoneo per celebrare la loro unione in Cristo e nella Chiesa. 4. Si può celebrare il matrimonio anche fuori parrocchia, ma la celebrazione si svolga nel pieno rispetto delle norme liturgico pastorali. L'accoglienza dei nubendi sia fatta esclusivamente dal Parroco della chiesa o da altro sacerdote. L'incontro sia improntato al rispetto, all'ascolto e al dialogo, con la preoccupazione di chiarire ambiguità intorno alla richiesta del sacramento ed offrire un aiuto concreto per la preparazione. 5. I Pastori d'anime da parte loro aderiscano volentieri, per quanto è possibile, alla richiesta dei fidanzati che domandano loro di presiedere la celebrazione del matrimonio, quando questa si svolge, per ragioni plausibili, fuori della propria parrocchia. L'esperienza conferma che si tratta di una preziosa occasione di incontro umano e di evangelizzazione. 6. La celebrazione del matrimonio in oratori o cappelle non riconosciuti come chiese succursali resta proibita, in conformità all'art. 24 del D.G., salvo giusta causa da sottoporre all'Ordinario. Così pure resta proibita la celebrazione del matrimonio nelle ville o all'aperto, e in genere in quei luoghi dove la celebrazione rivesta il carattere di cerimonia privata ed esclusiva. LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E CONSAPEVOLE ALLA CELEBRAZIONE 7. Poiché la celebrazione del matrimonio, come quella degli altri sacramenti, è un atto ecclesiale, occorre che rivesta un carattere veramente comunitario. Si curi perciò che i presenti partecipino attentamente all'azione liturgica, predisponendo per loro sussidi e strumenti idonei. Quando la celebrazione del matrimonio si compie durante la S. Messa non dovrebbe essere disattesa la partecipazione all'Eucarestia da parte degli sposi e dei presenti, se ne hanno le disposizioni. Siano affidati ai futuri sposi alcuni ministeri specifici della celebrazione liturgica, in modo che si sentano pienamente protagonisti del sacramento. Siano favorite le celebrazioni con la partecipazione della comunità cristiana e si provveda alla presentazione e all'accoglienza degli sposi da parte della Parrocchia prima e dopo la celebrazione del matrimonio. 8. La celebrazione non si improvvisa. Per questo gli operatori pastorali che curano la preparazione dei fidanzati dedichino una cura speciale, nell'imminenza delle nozze, alla catechesi dei riti e delle preghiere, alla scelta delle letture, ecc. Non si trascuri l'invito perché tutta la festa nuziale sia ispirata ai principi evangelici della semplicità e della sobrietà (Dir. Past. n. 71). 9. In una prospettiva pastorale che si preoccupa di evangelizzare mediante la celebrazione e in occasione di essa, grande valore deve essere attribuito all'omelia, che non può ridursi ad un discorso di circostanza ma deve essere un annuncio della parola di Dio. 10. L'animazione della celebrazione richiede inoltre che si valorizzino le didascalie previste nella celebrazione eucaristica del rito del matrimonio; siano comunque brevi e ben preparate per non appesantire l'azione liturgica. Un rilievo particolare dovrà essere dato al rito di accoglienza che introduce la celebrazione, in modo che serva a creare un clima non solo fraterno, ma anche di preghiera e di comunione nella fede. 11. Nella scelta della data di matrimonio è opportuno rispettare lo spirito dei tempi liturgici. Se per giusta causa il matrimonio viene celebrato in Avvento o in Quaresima si tenga conto delle caratteristiche proprie di questi periodi, celebrando comunque la S. Messa propria del tempo liturgico. 12. I1 canto e la musica favoriscano la partecipazione, specialmente interiore, all'azione liturgica. Non siano invece occasione di distrazione o di esibizionismo per singole persone (Dir. Past. n. 80). SCELTA DEL RITO 13. "La celebrazione del matrimonio in via ordinaria deve avvenire durante la Messa" (Rito mat., n. 8). Può accadere talvolta che, al momento della celebrazione del matrimonio, i nubendi, pur avendo partecipato al cammino di preparazione, non siano ancora pervenuti a un accettabile grado di fede, per cui non si sentono disposti a celebrare il sacramento della penitenza-riconciliazione e neppure quindi a partecipare all'eucarestia, anche se non li rifiutano formalmente. In tali casi si consiglia la celebrazione del matrimonio senza la Messa, ma nel quadro di una liturgia della Parola, come previsto nel Nuovo Rito (cfr. Rito mat. nn. 5-8). Non è consentita la celebrazione della S. Messa nel matrimonio tra un cattolico e un battezzato non cattolico. Qualora gravi motivi pastorali lo consiglino, si richieda il consenso dell'Ordinario per la celebrazione della S. Messa. È proibita in ogni caso la celebrazione della S. Messa nel matrimonio tra un cattolico e un non battezzato (Rito mat., n. 10). L'AMBIENTE DELLA CELEBRAZIONE 14. I1 Parroco o il Rettore della chiesa avrà cura che ogni celebrazione nuziale abbia la dignità e la sobrietà che conviene ad una celebrazione festiva. "Nella celebrazione del matrimonio, tranne gli onori dovuti alle autorità civili, a norma delle leggi liturgiche, non si faccia alcuna distinzione di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie che nell'apparato esteriore" (Rito mat., n. 12). Si escluda da parte del clero ogni forma di commercio e di partecipazione ad interessi, evitando il più possibile di mettere in relazione la celebrazione del sacramento con richieste di denaro. 15. I1 Parroco, con la collaborazione del sacerdote eventualmente invitato a benedire le nozze, si adoperino per eliminare gli inconvenienti del lusso e dello spreco ed educhino gradualmente i fedeli ad un senso di solidarietà e di riguardo verso coloro che hanno minori disponibilità economiche, per non favorire uno spirito di pericolosa emulazione e per un senso di rispetto al luogo sacro. I nubendi siano invitati a fare delle loro nozze anche un'occasione di carità verso i più bisognosi, suggerendo loro gesti di attenzione e di condivisione per i fratelli più poveri, per qualche infermo, per chi è più abbandonato (Dir. Past. n. 78). 16. La scelta del fiorista deve essere lasciata ai nubendi. I1 fiorista si accordi con il Parroco della chiesa perché la decorazione floreale sia contenuta e sobria. Anche la scelta del fotografo deve essere lasciata ai nubendi. I fotografi dovranno attenersi al rispetto delle norme, sotto la responsabilità del Parroco. 17. Apposita nota circa il comportamento dei fotografi durante la celebrazione del matrimonio (Allegato A) e un'istruzione circa le applicazioni di carattere amministrativo (Allegato B) sono pubblicate in allegato al presente documento. SPESE PER LA CELEBRAZIONE 18. La celebrazione dei sacramenti, e quindi anche del matrimonio, rientra nell'azione pastorale e nella missione del Parroco. Di per sé è dunque un servizio gratuito che il Pastore d'anime è tenuto a prestare al popolo affidato alle sue cure. I fedeli tuttavia da parte loro hanno il dovere di partecipare la propria gioia alla comunità cristiana nella quale sono stati educati e quindi anche di contribuire, nella misura delle loro possibilità, alle necessità della Chiesa e dei poveri. La preparazione e la celebrazione del matrimonio comportano inoltre delle spese reali, sia per i servizi diocesani (moduli, personale d'ufficio, ecc.), sia per quelli parrocchiali di culto e di personale (sacrestano, energia elettrica, manutenzione del luogo sacro, ecc.). Da qui nascono quindi obblighi di giustizia che non si possono e non si devono disattendere. Pertanto se il Parroco vuole optare per la prestazione gratuita di ciò che riguarda il decoroso svolgimento del rito nuziale o per una libera offerta, può sempre farlo; deve però provvedere alle spese per i servizi e per i diritti di terzi. D'altra parte si ricordi che da un punto di vista educativo è sempre valida la richiesta di un contributo, non solo per venire incontro alle necessità dei luoghi di culto, ma anche per sensibilizzare i fedeli, in occasioni come questa, ai bisogni della Chiesa locale nella quale sono inseriti. I Parroci non chiedano ai nubendi alcun acconto per la prenotazione della celebrazione del matrimonio. L'offerta data in occasione della celebrazione, anche quando è determinata, in nessun modo può considerarsi come corrispettivo di una concessione di uso temporaneo o di un servizio (cfr. can. 1264, 2 C.J.C.). ABBREVIAZIONI Ad TEAd Totam Ecclesiam, Direttorio Ecumenico per l'applicazione delle decisioni del Concilio Vaticano II sull'ecumenismo, Parte I., Segretariato per l'Unione dei Cristiani, 1967 C.J.C. Codice di Diritto Canonico C.E.I Conferenza Episcopale Italiana F.C. Familiaris consortio, Esortazione Apostolica di Sua Santità Giovanni Paolo II,1981 Dir.Past.Direttorio di pastorale familiare, C.E.I., 1993 D.G.Decreto generale sul matrimonio canonico, C.E.I., 1991 M.M.Matrimonia mixta, Lettera Apostolica data " Motu Proprio " di Sua Santità Paolo VI, 1970 Rito mat.Rito del matrimonio ALLEGATO A INDICAZIONI CIRCA IL COMPORTAMENTO DEI FOTOGRAFI DURANTE LE CELEBRAZIONI DEL MATRIMONIO I. Indicazioni di carattere generale 1. Prima che inizi la celebrazione, il fotografo prenda accordi con il sacerdote celebrante, in modo da intervenire con le fotografie solo nei momenti previsti e che verranno appresso descritti. 2. Va tenuto presente che la celebrazione del sacramento non è una "cerimonia" esteriore o uno spettacolo, ma è "azione sacra per eccellenza, in quanto azione di Cristo e della Chiesa, sua sposa", (cfr. Cost. sulla Liturgia del Conc. Vat. II, n. 7). Durante il suo svolgimento il fotografo deve agire con la più grande discrezione e con il massimo rispetto, per non attirare l'attenzione su di sé e per non distogliere l'assemblea da una partecipazione attiva, consapevole, comunitaria e soprattutto interiore (ivi, n. 14). Non solo il modo di comportarsi, ma anche il modo di vestire deve essere tenuto in conto. 3. Durante la celebrazione vanno evitati il più possibile gli spostamenti da una parte all'altra della chiesa. Spesso creano confusione e disagio, specialmente se sono fatti di corsa o passando ripetutamente davanti o dietro l'altare e in mezzo all'assemblea. Se è necessario muoversi, bisogna farlo passando lungo le pareti laterali e alla fine dei posti riservati ai fedeli. 4. Sempre durante il rito, il fotografo eviterà con cura chiacchiere inutili e commenti con il suo eventuale aiutante. Se si deve cambiare il rullino alla macchina, sarà bene appartarsi in sacrestia: spesso infatti a tale "operazione" è legato un rumore fastidioso che distrae. 5. L'uso del flash è da adottare con la massima discrezione. L'orientamento della Curia è che siano evitate luci fisse di alto potenziale, camere fisse per riprese o altri strumenti analoghi. Questo ingenera infatti non poco disagio e crea confusione, riducendo la celebrazione ad una sorta di "spettacolo". 6. Il fotografo non dimentichi, soprattutto se è credente, che anch'egli, durante la celebrazione, è chiamato a prendervi parte attivamente con un comportamento corretto. In tal modo egli potrà offrire una buona testimonianza di fede, e anche suscitare e sostenere la partecipazione dei fedeli. II. Indicazioni circa i vari momenti della celebrazione 1. Durante i riti di introduzione I riti d'introduzione comprendono il saluto iniziale del sacerdote, l'atto penitenziale, il "Gloria" (o inno di glorificazione), l'orazione del sacerdote, detta "colletta". Lo scopo di questi riti è che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità (cfr. Ist. gen. del Messale, n. 24). Dal buon avvio di questo primo momento dipende molto dello svolgimento seguente della celebrazione. Occorre avere molta avvertenza, sia da parte del sacerdote celebrante, sia di coloro che svolgono un "servizio" nella celebrazione, affinché si crei subito il clima giusto: raccoglimento, attenzione, partecipazione, ecc. E ciò non è facile perché molti "invitati" si sentono piuttosto spettatori curiosi che non fedeli partecipi dell'azione sacra. Dopo aver ripreso con qualche foto l'ingresso degli sposi e il reciproco saluto, bisognerà che il fotografo eviti di fare riprese, specialmente durante l'atto penitenziale: è un momento in cui si esige il silenzio e il raccoglimento per riconoscere e confessare i propri peccati, condizione indispensabile, questa, per essere degni di celebrare l'Eucarestia. 2. Durante la liturgia della parola Dopo i riti introduttivi inizia la liturgia della parola. È un momento molto importante perché "nelle letture che poi vengono spiegate nell'omelia, Dio parla al suo popolo, gli manifesta il mistero della redenzione e della salvezza e offre un nutrimento spirituale" (cfr. Ist. gen. del Messale, n. 33). È dalla parola di Dio che prendono significato i Sacramenti. Per questo è necessario che gli sposi e tutti i fedeli ascoltino senza distrazione la parola di Dio, per poter dare ad essa la propria risposta di fede e di preghiera e per comprendere bene il senso e il valore di ciò che si sta compiendo. I1 fotografo, in questo momento, non farà fotografie e non si muoverà per la chiesa, in modo da consentire un ascolto religioso del messaggio che si proclama e una risposta corale ad esso. 3. Durante il rito del matrimonio Dopo l'ascolto della parola si svolge il rito del matrimonio propriamente detto che comprende tre momenti: le tre domande che il sacerdote rivolge agli sposi per accertare davanti all'assemblea la sincerità delle loro intenzioni e la consapevolezza degli impegni che stanno per assumersi, l'espressione del consenso, la benedizione e lo scambio degli anelli. Tutto si conclude con la preghiera dei fedeli. E comprensibile e legittimo che a questo punto si scatti qualche foto come ricordo del momento sacramentale. I1 vero professionista lo farà tuttavia con delicatezza e sobrietà, e secondo le indicazioni generali messe in risalto al n. I. 4. Durante i riti offertoriali Il rito della preparazione dell'altare e la presentazione dei doni (impropriamente chiamata "offertorio"), che segue la liturgia del matrimonio, è un momento di relativa "calma". Tutti, infatti, siedono, in un atteggiamento di meditazione e di riposo. Lo spazio di tempo è relativamente breve, tuttavia si potrà scattare qualche foto ai parenti e testimoni (evitando di farlo all'inizio). 5. Durante la preghiera eucaristica Dopo i cosiddetti "riti offertoriali" inizia la parte più importante della celebrazione. È la "preghiera eucaristica", che inizia con le parole del sacerdote: "I1 Signore sia con voi. . . In alto i nostri cuori ecc." e conclude con l'acclamazione "Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli", a cui l'assemblea risponde "Amen". E la "preghiera di azione di grazie e di santificazione" (Ist. gen. del Messale, n. 54) che il sacerdote dice a nome di tutta la comunità per ringraziare Dio e nella quale il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Cristo e quindi si rinnova e si offre il sacrificio di Gesù. E un momento che esige la massima partecipazione interiore e il più grande raccoglimento. Perciò non è bene fare fotografie. 6. Durante i riti di comunione Seguono un insieme di riti chiamati "di comunione". Iniziano con la recita comunitaria del "Padre nostro" che è l'orazione che caratterizza i cristiani; c'è poi la preghiera per la pace e lo scambio del gesto destinato ad esprimerla; si fa quindi la comunione degli sposi e degli altri fedeli. Tutto si conclude con l'orazione dopo la comunione e la benedizione. I1 fotografo potrà riprendere lo scambio di pace e la comunione degli sposi. Eviterà però d'intervenire dopo la comunione, nell'attimo di silenzio che segue la comunione, lasciando che gli sposi, in quel momento, si raccolgano nella preghiera e non siano disturbati o distratti da altre preoccupazioni. 7. Durante le firme, il congedo e l'uscita dalla chiesa La celebrazione propriamente detta è ormai conclusa. È possibile scattare qualche fotografia. E bene non sostare in chiesa alla fine del rito per non creare confusione. Foto di gruppo e dei saluti tra gli sposi e amici si facciano fuori dell'ambiente sacro. ALLEGATO B ISTRUZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IN APPLICAZIONE DELLE ISTRUZIONI E NORME Premesse 1. Mentre si riconosce e si riconferma il principio che il conferimento dei sacramenti, per sé, non ha e non può avere un corrispettivo in denaro, è doveroso tuttavia sottolineare che gli atti preparatori e la celebrazione stessa del matrimonio comportano inevitabili e ben precise spese dovute a: -servizi diocesani indispensabili (moduli, personale d'ufficio, archivio, ecc.); -servizi parrocchiali di persone o di cose, che richiedono, per giustizia, un compenso per la prestazione di opera o per rimborso di costi (sacrestano, documenti, trascrizione al Comune, energia elettrica, manutenzione, ecc.). Perciò, se il Parroco volesse optare per la celebrazione totalmente gratuita del sacramento del matrimonio, dovrà sostenere egli stesso le spese per servizi e diritti dei terzi. 2. I fedeli, secondo l'insegnamento apostolico della Chiesa, fin dai tempi apostolici, devono essere educati non solo al dovere di giustizia per retribuire le spese vive del loro matrimonio, ma anche alla sensibilità cristiana di aiutare la comunità ecclesiale con libere offerte, secondo la propria generosità, possibilità e disponibilità. 3. Si deve infine escludere da parte del clero e del personale nella celebrazione dei matrimoni ogni specie di commercio e di partecipazione a interessi, nella prestazione di servizi, tanto di quelli necessari quanto di quelli accessori (addobbi, fotografie, fiori, ecc.). I. Matrimonio nella propria Parrocchia 4. Si intende matrimonio nella propria Parrocchia quello celebrato nella chiesa parrocchiale della sposa, dello sposo, o dove gli sposi sono inseriti pastoralmente nella vita di una comunità ecclesiale. 5. Per la celebrazione nella propria Parrocchia non si ritiene opportuno fissare una somma precisa. Tuttavia agli sposi sarà fatto presente il dovere di giustizia di coprire almeno le spese vive sostenute dalla Parrocchia e dalla Curia, a meno che la loro condizione sociale non permetta neppure questa modica contribuzione. Con molto garbo gli sposi saranno pure invitati, secondo la loro possibilità e generosità, ad esprimere con libera offerta la loro carità verso la comunità ecclesiale, specialmente per i poveri e le opere di assistenza. 6. Il Contributo da versare alla Curia per il nulla osta è a carico degli sposi. II Matrimonio fuori della propria Parrocchia 7. Si intende il matrimonio celebrato in una chiesa diversa da quelle elencate al n. 4. 8. I1 Parroco che cura la documentazione può richiedere agli sposi, come diritti parrocchiali, una somma non superiore a quella che la Curia esigerà per la vidimazione dei documenti. Nessuna altra tassa per i matrimoni fuori parrocchia potrà essere pretesa dal Parroco che istruisce la pratica, che non sia offerta libera per le opere parrocchiali che gli sposi vorranno lasciare. 9. Il Contributo per la celebrazione del matrimonio sarà versato dagli sposi al Parroco o al Rettore della Chiesa nella quale il rito viene celebrato. 10. I1 Parroco vigilerà che i servizi, di fiori e di fotografie, siano contenuti nei limiti delle norme pastorali prescritte dalla Curia. Si asterrà sempre da ogni forma di partecipazione e di commercio o di trattativa con i prestatori d'opera, salvo la richiesta di compenso per eventuali danni recati alla chiesa. PARTE I MODULI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO La Conferenza Episcopale Italiana contestualmente alla promulgazione del Decreto generale sul matrimonio del 17 febbraio 1991, ha preparato e pubblicato un Formulario per l'istruzione della pratica matrimoniale, con 17 moduli, (più 3 moduli bis) e un Prontuario per le domande di licenza o di dispensa matrimoniale, con 14 tracce di domanda. Lo scopo della C.E.I. è di favorire così un comportamento uniforme fra tutte le Diocesi locali, lasciando la possibilità di modificare la grafica, ma non il testo. I moduli si possono acquistare e insieme ai timbri, devono conservarsi in armadio chiuso nell'ufficio parrocchiale. Riportiamo di seguito l'elenco del Formulario, con breve spiegazione del documento. Mod. I: Posizione matrimoniale Contiene le domande da rivolgere ai fidanzati prima delle nozze per identificare la loro persona e garantire la validità e la liceità del matrimonio, verificando nei nubendi la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità del consenso (can. 1066 C.J.C.). Il mod. I non può essere fotocopiato, né si può riprodurre con il computer. Mod. Il: Certificato di Battesimo La dichiarazione di Battesimo deve rilasciarsi per "uso matrimonio" e quindi con le eventuali annotazioni marginali o con la espressa indicazione: "nessuna nota in margine". Per la validità, il documento non deve superare i sei mesi dall'emissione. Mod. III: Certificato di Cresima E una dichiarazione che rilascia il Parroco del luogo ove è stata amministrata la Cresima . Può essere apposta, come nota marginale nell'atto del Battesimo, qualora risulti trascritta nel relativo registro. I1 certificato di Cresima può essere sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a (can. 894 C.J.C.). Mod. IV: Certificato di morte Sulla base del registro dei defunti, conservato nell'ufficio parrocchiale, il Parroco può rilasciare il certificato di morte per una pratica di matrimonio solo canonico. Mod. V: Prova testimoniale di stato libero E il documento che redige il Parroco che istruisce la pratica, quando il/la fidanzato/a, dopo il sedicesimo anno di età, ha dimorato per più di un anno in una Diocesi diversa da quella in cui ha il domicilio (art. 9 D.G.). Mod. VI: Dichiarazione dei genitori di nubendi minorenni Il Parroco che istruisce la pratica, ai sensi del can. 1071, del C.J.C., deve allegare la presente dichiarazione dei genitori alla domanda rivolta all'Arcivescovo per ottenere la licenza al matrimonio di un minore (art. 36-37 D.G.). Mod. VII: Pubblicazioni canoniche Il modulo contiene le generalità dei fidanzati e l'avvertimento ai fedeli di denunciare gli eventuali impedimenti canonici. E esposto per due Domeniche nella bacheca parrocchiale (e non per due giorni festivi). Mod. VIII-IX: Richiesta di pubblicazioni da farsi in altre Parrocchie È la domanda con cui il Parroco che istruisce la pratica chiede che vengano eseguite le pubblicazioni in altra Parrocchia. La parte sottostante il modulo IX è l'attestato con cui il Parroco comunica le avvenute pubblicazioni ed il loro esito. Le pubblicazioni devono effettuarsi nella Parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi. Mod. X: Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale La domanda, firmata dal Parroco, fa richiesta alla casa comunale delle pubblicazioni dei contraenti. I1 modulo, stampato dalla Curia, non può essere modificato nella grafica. Mod. XI: Dichiarazioni prescritte nei matrimoni misti (can. 1086, 1124-1125 C. J.C.) È l'impegno sottoscritto dalla parte cattolica con cui promette di aderire pienamente alla fede cattolica e di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli vengano battezzati ed educati cattolicamente. La parte non cattolica viene informata di questo impegno, ma non è tenuta alla firma. Mod. XII: Dichiarazione previa alla celebrazione del matrimonio solo canonico La presente dichiarazione, sottoscritta dai contraenti davanti al Parroco e da lui controfirmata, si allega alla domanda rivolta all'Arcivescovo per ottenere la licenza alla celebrazione di un matrimonio canonico. Mod. XIII: Licenza ad altro Parroco È l'autorizzazione che l'Ordinario del luogo o il Parroco proprio di uno dei due nubendi, concede ad un terzo Parroco perché l'istruttoria matrimoniale e la celebrazione delle nozze avvenga nella sua Parrocchia. Questa licenza può essere accordata solo in presenza di una seria motivazione pastorale (es. inserimento dei nubendi nei gruppi parrocchiali). Mod. XIV: Stato dei documenti Il documento riassume le notizie religiose e civili circa i nubendi. Riporta la data delle pubblicazioni canoniche e civili, contiene lo spazio per la licenza ad altro Parroco se il matrimonio si celebra fuori Parrocchia, la delega al sacerdote celebrante, la firma del Cancelliere della Curia e la firma del Cancelliere di Curia del luogo ove si celebra il matrimonio (fuori Diocesi). Il Parroco della celebrazione troverà nella quarta pagina dello stato dei documenti gli indirizzi delle Parrocchie di battesimo, ove trasmettere e annotare, a norma del can. 1122, 2 C. J. C., la notizia dell'avvenuto matrimonio. Mod. XV: Atto di Matrimonio Contiene, oltre le generalità degli sposi, le date delle pubblicazioni canoniche e civili, anche eventuali altri adempimenti, quali la separazione dei beni e il riconoscimento dei figli naturali. Mod. XVI: Richiesta di trascrizione agli effetti civili E il foglio che accompagna l'atto di Matrimonio per la sua trascrizione nei registri di stato civile. Il tagliando sottostante vale come ricevuta. Mod. XVII: Notifica di Matrimonio e dichiarazione di avvenuta registrazione È una cartolina di comunicazione del Matrimonio al Parroco di Battesimo dei nubendi. Ad essa è unita la risposta per la notifica della eseguita registrazione della nota marginale. PARTE II PRONTUARIO PER LE DOMANDE DI LICENZA O DISPENSA MATRIMONIALE Num. 1: Dispensa dalle pubblicazioni canoniche È una domanda rivolta dal Parroco all'Ordinario per ottenere la dispensa da una o più pubblicazioni. La richiesta è seguita dalla motivazione. Num. 2: Celebrazione del matrimonio prima del rilascio del Nulla -osta civile Il Parroco chiede all'Ordinario la licenza per celebrare un matrimonio concordatario mentre sono in corso le pubblicazioni civili (art. 12 della Legge 27 maggio 1929 n. 847). Ottenuta l'autorizzazione, i nubendi sono tenuti a celebrare il matrimonio nel territorio del Comune dove sono state iniziate le pratiche civili, per evitare difficoltà di trascrizione al civile. Num. 3: Celebrazione del Matrimonio senza la richiesta di pubblicazione civile Il Parroco chiede all'Ordinario la licenza di celebrare un matrimonio concordatario senza effettuare le pubblicazioni civili, per motivi ritenuti pastoralmente validi (art. 13 della Legge 27 maggio 1929 n. 847). Num. 4: Domanda di Matrimonio solo canonico Questo schema di domanda riguarda il matrimonio canonico, che di diritto può essere trascritto in seguito dai contraenti (art. 8 dell'accordo di revisione del Concordato Lateranense). Num. 5: Domanda per ottenere il visto dell'Ordinario ai fini della trascrizione del Matrimonio È il documento per la trascrizione tardiva del matrimonio concordatario (art. 8 dell'accordo di revisione del Concordato Lateranense). Num. 6: Domanda di matrimonio canonico non trascrivibile La richiesta riguarda quei casi in cui la legge canonica vieta il matrimonio, ma contestualmente prevede la possibilità della dispensa dall'impedimento (es. età: can. 1083 C.J.C.). Num. 7: Domanda di matrimonio dopo il civile La domanda vuol significare che la richiesta del Sacramento del Matrimonio non deve intendersi come una mera sistemazione di fatto, ma l'espressione di un cammino di fede. Num. 8: Domanda di Matrimonio dei divorziati Come nel Matrimonio dopo il civile, gli interessati espongono all'Arcivescovo le motivazioni che li hanno spinti a compiere la prima scelta e a chiedere ora il matrimonio-sacramento. Contestualmente l'Ordinario verificherà se il precedente matrimonio sia stato celebrato solo civilmente, visionando la sentenza di divorzio allegata. Num. 9: Domanda di Matrimonio per chi è irretito da censura La richiesta è rivolta all'Ordinario solo se al Parroco risulta in foro esterno che una persona è incorsa nella censura (es. scomunica) e se non è stato possibile ottenere la riconciliazione. Num. 10: Domanda di Matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica Questo schema di domanda serve solo nel caso di matrimonio tra una persona cattolica credente e un'altra battezzata nella Chiesa cattolica, ma che ha notoriamente abbandonato la fede. Num. 11: Domanda di Matrimonio di minorenne Questa traccia serve per ottenere la licenza nel caso di minorenne che abbia già compiuto il sedicesimo anno di età (D.G., 37; can. 1071, 1,6). Num. 12: Licenza per un Matrimonio tra una parte cattolica, e una parte battezzata ma non cattolica La domanda riguarda i matrimoni misti, tra cristiani: can. 1124 e 1125 C.J.C. (cfr. Mod. XI). Num. 13: Domanda di dispensa da impedimento per Matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata La richiesta riguarda i matrimoni interreligiosi o di disparità di culto: can. 1086 C.J.C. Num. 14: Domanda di dispensa dall'impedimento di consanguineità Questa traccia può essere usata anche per la domanda di dispensa da altri impedimenti; es. rapimento: can. 1089 C.J.C. pubblica onestà: can. 1093 C.J.C. Parte III USO DEI MODULI E FORMULARI CEI IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEL DECRETO GENERALE SUL MATRIMONIO Articolo 1 Obbligo di celebrare il Matrimonio secondo la forma canonica (can. 1108), avvalendosi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato. Nel caso di sdoppiamento del rito canonico da quello civile, si richieda: 1) Domanda all'Arcivescovo, con motivazione sottoscritta davanti al Parroco, che controfirma la loro deposizione. 2) Form. N. 4: domanda di Matrimonio solo canonico. 3) Mod. XII: dichiarazione previa al Matrimonio solo canonico. Articolo 14 Dispensa dalle Pubblicazioni canoniche, can. 1067. Form. N. 1. Articolo 30 Si riferisce alla richiesta della celebrazione del Matrimonio, mentre sono in corso le pubblicazioni civili. (Art. 12 della legge concordataria 27/5/1929, n. 847). 1) Form. N. 2. 2) Dichiarazione dell'ufficiale di Stato civile che attesta l'inizio delle pubblicazioni civili. Articolo 31 Domanda di Matrimonio concordatario, senza la richiesta di pubblicazioni civili (Art. 13 della legge 27/5/1929, n. 847). 1) Form. N3 2) Domanda all'Arcivescovo, con motivazione scritta dei nubendi. Articoli 36-37 Matrimonio di minorenni. 1) Mod. VI: Dichiarazione dei genitori can. 1071, 1, n.6. 2) Form. N. 11: Domanda per ottenere la licenza al Matrimonio di minorenne 3) Relazione del consultorio. 4) Decreto del Tribunale dei minori. Articolo 40 Matrimonio canonico di persone vedove 1) Mod. XII: Dichiarazione previa al Matrimonio canonico. 2) Form. N. 4: Domanda di Matrimonio solo canonico. 3) Domanda all'Arcivescovo con motivazione. firmata dai nubendi. Articolo 41 Matrimonio di militari che non hanno compiuto il 25° anno di età, o 4 anni di servizio 1) Che non manchi più di 1 anno per l'ottenimento degli effetti civili 2) Mod. XII: Dichiarazione previa al Matrimonio canonico. 3) Form. N. 4: Domanda di matrimonio solo canonico. 4) Certificato di servizio. 5) Si consiglia anche di coinvolgere l'Ordinariato militare. Articolo 43 Matrimonio di coloro che non sono pienamente disposti a celebrarlo con fede. 1) Form. NN. 9 e 10. 2) Esporre preventivamente il caso dell'Ordinario, con domanda firmata dai nubendi e controfirmata dal Parroco. Articolo 44, l Matrimonio canonico di persone già sposate civilmente tra loro. 1) Domanda all'Arcivescovo con motivazione. 2) Copia dell'avvenuto Matrimonio civile. 3) Form. 7: Matrimonio canonico dopo il civile. 4) Si può usufruire della sanazione in radice (Can. 1161). Articolo 44, 2 Matrimonio solo canonico da parte di una persona canonicamente e civilmente libera, con persona cattolica già sposata civilmente, ma in attesa di divorzio. 1) È possibile concedere il Matrimonio solo canonico se c'è almeno la sentenza di divorzio, anche se questa non è stata ancora omologata civilmente. 2) Domanda all'Arcivescovo, con motivazione. 3) Form. N.6: Domanda del Parroco all'Ordinario. Articolo 44, 3 Matrimonio da parte di una persona canonicamente e civilmente libera con persona cattolica, già sposata civilmente e divorziata. 1) Form. N. 8: Domanda di Matrimonio di divorziati. 2) Domanda all'Arcivescovo, con motivazione. Articolo 44, 4 Matrimonio canonico di persone canonicamente libere, di cui una abbia ottenuto la sentenza di nullità, non ancora delibata al civile. 1) Mod. XII: Domanda all'Arcivescovo, con motivazione. 2) Decreto di esecutività da parte del Tribunale ecclesiastico, con eventuali clausole. 3) Estremi della domanda inoltrata alla Corte di Appello. 4) Form. N. 4: Dichiarazione del Parroco all'Ordinario. Articolo 44, 5 Richiesta di Matrimonio dopo la dispensa super rato e non consumato. 1) Domanda all'Arcivescovo con l'impegno di celebrare il Matrimonio anche con il rito civile. 2) Dispensa ecclesiastica, con eventuali clausole. 3) Sentenza di divorzio o di separazione. 4) Mod. XII: Dichiarazione dei nubendi. 5) Form. N. 6 : Domanda del Parroco all'Ordinario. Articolo 48 A) Matrimonio di persona cattolica con altra non battezzata (disparità di culto: can. 1086) 1) Mod. XI: Cauzioni. 2) Form. N. 13: Domanda di dispensa. 3) Stato libero dei contraenti. B) Matrimonio di persona cattolica con altra battezzata non cattolicamente (mista religione Cann. 1124- 1125). 1) Certificato di Battesimo della parte non cattolica. 2) Stato libero della parte non cattolica rilasciato dal Pastore o sostituito dalla testimonianza di un familiare. 3) Mod. XI: Cauzioni. 4) Form. N. 12: Domanda del Parroco all'Ordinario per la licenza. - Dispensa dall'impedimento di consanguineità (Can. 1091). 1) Form. N. 14. PARTE IV DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO CONCORDATARIO 1) Religiosi a) Certificato di Battesimo uso matrimonio; b) Certificato di Cresima; c) Certificato di stato libero (se occorre). 2) Civili Contestuale in carta semplice. (1) Questi documenti per un matrimonio concordatario valgono sia per una procedura normale sia nei casi eccezionali. Vogliamo ora soffermarci sui certificati richiesti per sottolinearne alcune peculiarità. Battesimo 1) I1 certificato non deve superare i sei mesi dall'emissione. La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali annotazioni marginali sull'atto di battesimo che possono alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a. 2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all'estero, è sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la testimonianza giurata di persone degne di fede che confermino lo stato libero ecclesiastico del/la nubendo/a. 3) Se per vari motivi (es. chiesa distrutta) non è possibile reperire la certificazione di battesimo, è " sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo in età adulta (cfr. can. 876 C.J.C.). 4) Validità e riconoscimento. È valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità ecclesiali ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi i battesimi amministrati in nome della SS. Trinità. Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando nel loro rito l'indispensabile riferimento trinitario (cfr ad Totam Ecclesiam, Direttorio Ecumenico per l'applicazione delle decisioni del Concilio Vaticano II sull'ecumenismo, Parte I, Segretariato per l'Unione dei Cristiani, 1967,13, a). 5) Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco trascriva anche le annotazioni marginali (adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto di passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco che istruisce la pratica. 6) La legalizzazione della firma del Parroco da parte della Curia non è più necessaria per le Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi all'estero. Cresima 1) I1 certificato non ha scadenza. 2) Occorre ricevere il Sacramento prima del matrimonio " se è possibile farlo senza grave incomodo " (cfr. can. 1065 C.J. C.). 3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente) (cfr. art. 8 D. G.). 4) Per provare l'avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a (cfr. can. 894 C.J.C.). Stato libero ecclesiastico 1) I1 Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova testimoniale di stato libero dei nubendi che dopo il sedicesimo anno di età hanno dimorato in una Diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio (cfr art. 9 D.G.). Se non è possibile avere la prova testimoniale di stato libero, le risposte date alla domanda n. 1 della posizione matrimoniale valgono come giuramento suppletorio, o si usi il modello V Bis. 2) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine del certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel NULLA OSTA consolare. 4) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti che essa non ha contratto mai alcun matrimonio. " Questa richiesta non è segno di mancanza di fiducia nella persona non cattolica o di minor rispetto delle sue convinzioni religiose... più precisamente vuole accertare che non ci sia l'impedimento di un precedente vincolo matrimoniale a norma del can. 1085 C.J.C. " (cfr. art. 49 D.G.). Contestuale 1) È un documento cumulativo che contiene: -residenza (1); -cittadinanza; -stato libero. I sacerdoti incaricati non procedano all'istruzione della pratica matrimoniale senza la licenza dell'Ordinario nei casi di: -matrimonio canonico dopo il civile; -matrimonio di divorziati; -matrimonio concordatario con sospensione degli effetti civili; -matrimonio canonico dei vedovi; -matrimonio canonico dei minorenni; -matrimonio canonico dei militari; -matrimonio con celebrazione separata dei due riti. La pratica matrimoniale, a norma del can. 1115 C.J.C., si può svolgere indifferentemente nella parrocchia di uno dei due nubendi. In presenza di una seria motivazione pastorale dei fidanzati (es. inserimento nei gruppi parrocchiali) può essere un terzo Parroco ad istruire la pratica matrimoniale e a celebrare il matrimonio, purché questi abbia la licenza scritta (mod. XIII) rilasciata da uno dei due Parroci. PARTE V LA PRATICA MATRIMONIALE IN GENERE 1) Procedura ordinaria Dopo il corso prematrimoniale, possibilmente, con i documenti religiosi e il contestuale i nubendi si presenteranno al Parroco o al sacerdote incaricato per l'istruzione della pratica matrimoniale. Sia il sacerdote e non il laico la persona che riceve i nubendi. L'accoglienza sia calorosa e non burocratica, così da poter diventare offerta di catechesi. Usando la " posizione matrimoniale " (mod. I) il sacerdote interrogherà separatamente i nubendi invitandoli a rispondere alle domande sotto il vincolo del giuramento, e assicurandoli che esse sono tutelate dal segreto di ufficio. Le risposte non si riducano al " sì " e al " no " ma esprimano più significativamente l'intenzione dei nubendi; siano scritte a macchina o con grafia leggibile. e domande n. 1 e 2 sullo stato libero non si tralascino mai; le risposte possono valere anche come giuramento suppletorio. La domanda n. 3 riguarda l'accettazione del matrimonio sacramento. Se il sacerdote ravvisa dei dubbi nei nubendi, avverta l'ufficio. Le domande nn. 4, 5, 6 e 7 vertono sull'intenzione dei nubendi di accettare le proprietà fondamentali del matrimonio quali: -l'unità; -la fedeltà; -l'indissolubilità; -la procreazione responsabile La domanda n. 10 non è da sottovalutare. Nascondere qualcosa (es. AIDS, malattie ereditarie) che potrà turbare la vita coniugale è causa di nullità. Per quanto concerne il contenuto della pag. 4 della posizione matrimoniale, occorre verificare se si ravvisano casi di impedimento o divieti di: 1) consanguineità (can. 1091 C.J.C.); 2) minore età (can. 1083 C.J.C.); 3) disparità di culto (can. 1086 C.J.C.); 4) ordine sacro (can. 1087 C.J.C.); 5) rapimento (can. 1089 C.J.C.); o divieti: 1) di Matrimonio misto (can. 1124, 1125 C.J.C.); 2) per chi ha abbandonato notoriamente la fede o è irretito da censura (can. 1071, § 1, nn. 4-5 C.J.C.); 3) di Matrimonio celebrato attraverso procuratore (can. 1071, § 1 n. 7 C.J. C.). Al termine della pratica matrimoniale il Parroco invierà in Comune i nubendi con la richiesta (mod. X) da farsi alla Casa comunale per le pubblicazioni civili. In via ordinaria il Parroco non richieda la pubblicazione all'Ufficiale di Stato civile se prima non ha istruito la pratica matrimoniale. Nel giorno stabilito i nubendi si presenteranno in Comune con due testimoni uno dei quali deve essere un genitore. Per due domeniche più tre giorni verranno affisse in Comune le pubblicazioni; dopo la seconda domenica i nubendi ritireranno in Comune il certificato delle avvenute pubblicazioni civili e lo con segneranno in Parrocchia. Contemporaneamente il Parroco effettuerà le pubblicazioni canoniche nella sua parrocchia (mod. VII) ed invierà richiesta di pubblicazioni canoniche anche nella parrocchia dell'altra parte (mod. VII o IX). Terminate le pubblicazioni canoniche e ottenuto il certificato di avvenute pubblicazioni civili, valido 180 giorni, il Parroco invierà in busta chiusa alla Curia, tramite i nubendi, la posizione matrimoniale e lo " stato dei documenti " (mod. XIV) debitamente compilato, con l'eventuale licenza di celebrazione di matrimonio ad altro Parroco, per farvi apporre il Protocollo e la firma di convalida dal Cancelliere di curia. Stato dei documenti (mod. XIV) La pagina 1 riassume le notizie religiose e civili circa i nubendi. In caso di differenza tra i dati anagrafici dell'atto civile di nascita e dell'atto di battesimo, si riportino entrambi dando la priorità a quelli che risultano dall'atto civile e specificando tra parentesi quanto risulta dall'atto di battesimo. Si indichi il Comune della residenza civile. L'eventuale differenza del domicilio canonico (dimora di fatto) venga annotata nelle righe successive riguardanti la Parrocchia. Nella pagina 2 si riportino le date delle pubblicazioni canoniche e civili. Si lasci all'ufficio il compito di compilare lo spazio riguardante la dispensa da impedimenti o la licenza. La pagina 3 contiene gli spazi per la licenza ad altro Parroco se il matrimonio si celebra fuori parrocchia; la delega al sacerdote celebrante; la firma del Cancelliere della Curia firma del Cancelliere di Curia del luogo ove si celebra il matrimonio (fuori Diocesi). Nella pagina 4 occorre trascrivere l'indirizzo delle parrocchie di battesimo dei nubendi ove comunicare e annotare la notizia del matrimonio celebrato (can. 1122, 2 C.J.C.). Al termine dell'anno il Parroco consegnerà all'Ufficio Matrimoni lo stato dei documenti con l'annotazione dell'avvenuto matrimonio debitamente firmata. 2) Procedura straordinaria In caso di matrimonio da celebrarsi durante le pubblicazioni civili (art. 12 della legge concordataria 27 maggio 1929 n. 847) o con omissione delle pubblicazioni civili (art. 13) oppure con sospensione degli effetti civili (art. 8 del Concordato), il Parroco, prima di iniziare la pratica matrimoniale, presenti all'Ufficio Matrimoni gli interessati con una domanda da loro sottoscritta nella quale sia specificato il motivo per cui si chiede l'applicazione dei suddetti articoli. Il permesso rilasciato dalla Curia ha valore solo per la Diocesi. In caso di sospensione degli effetti civili il Parroco si attenga alle disposizioni specifiche della Curia. 3) Matrimonio di extradiocesani Coloro che, non appartenendo alla Diocesi, desiderano celebrare le nozze in Diocesi devono esibire all'Ufficio Matrimoni lo stato dei documenti (mod. XIV) vistato dalla Curia dove si è svolta la pratica matrimoniale, onde ottenere il visto della Curia per gli adempimenti fissati dal diritto particolare. Al nulla osta ecclesiastico si deve allegare il certificato delle avvenute pubblicazioni civili. 4) Adempimenti 1) I coniugi che scelgono il regime patrimoniale della separazione dei beni dovranno manifestare la loro intenzione. La firma sottostante degli sposi, dei testimoni e del celebrante confermerà anche la scelta della separazione dei beni. 2) E dovere del Parroco ove si celebra il matrimonio comunicare ai Parroci di battesimo degli sposi l'avvenuto matrimonio per farlo annotare nei registri, utilizzando il mod. XVII della C.E.I. 3) Entro cinque giorni il Parroco dove si è celebrato il matrimonio ha il dovere di trasmettere "l'atto di matrimonio" (mod. XV) al Comune, allegandovi la " richiesta di trascrizione agli effetti civili " (Mod. XVI) e il certificato di avvenute pubblicazioni civili se queste sono state effettuate fuori Diocesi. La richiesta di trascrizione può avvenire o per posta (Raccomanda A.R.) o consegnando l'atto di matrimonio all'ufficio protocollo del Comune L'impiegato del Comune rilascerà il tagliando sottostante il mod. XVI come ricevuta, che verrà inserita nello stato dei documenti unitamente alla cartolina bianca che il Comune invierà a convalida dell'avvenuta trascrizione A1 termine dell'anno civile i Parroci consegneranno in Curia tutti i modelli XIV debitamente compilati. 4) L'inadempienza derivante dalla mancata trascrizione del matrimonio entro i termini di legge comporta conseguenze civili e penali di cui si assume la totale responsabilità il Parroco competente. 5) Legittimazione, riconoscimento naturale, adozione dei figli, (confronta pagina 40) 6) Rettifica degli atti originali Per tutti questi casi il Parroco invierà all'Ufficio Matrimoni gli interessati con l'atto originale di battesimo, o di cresima o di matrimonio. Per poter procedere alla rettifica degli atti originali gli interessati dovranno esibire e rilasciare in Curia la copia integrale dell'atto di nascita, che potrà essere sostituita, a seconda dei casi, o con l'estratto dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432, o con uno stato di famiglia o con la sentenza del Tribunale dei minori che concede l'adozione. Il Cancelliere , per Decreto, autorizzerà la variazione che si richiede venga effettuata nei registri ecclesiastici. PARTE VI LA PRATICA MATRIMONIALE NEI CASI PARTICOLARI A) CASI RIGUARDANTI LO STATO GIURIDICO DEI CONIUGI 1) Matrimonio tra parrocchiani che hanno la residenza civile in altro Comune Spesso avviene che due contraenti non abbiano più la residenza civile nel Comune dove si trova la loro Parrocchia, perché hanno dovuto acquisire la residenza del luogo dove andranno ad abitare (es. acquisto prima casa in prossimità del matrimonio). In questi casi, il Parroco del domicilio canonico dei nubendi ha la facoltà di istruire la pratica matrimoniale, a norma dell'articolo 15 del Decreto Generale. Ai fini della richiesta delle pubblicazioni civili, il Parroco del domicilio canonico deve richiedere la collaborazione del Parroco del luogo di residenza, avvertendolo, per iscritto o per telefono, della particolare situazione in cui si trovano i nubendi.. I1 Parroco del luogo di residenza invierà al Comune il mod. X, dove invierà i nubendi per la richiesta di pubblicazioni civili. Terminate le pubblicazioni, cioè dopo due domeniche più tre giorni, i nubendi ritireranno il documento del Comune e lo consegneranno al Parroco del domicilio per la continuazione della pratica matrimoniale. Se l'urgenza della celebrazione consigliasse di evitare questo procedimento, ci si può rivolgere al Parroco del luogo di residenza per l'istruzione della pratica matrimoniale. 2) Matrimonio di persone italiane che non risultano iscritte nei registri delle popolazioni di alcun Comune d 'Italia, o abbiano i documenti civili errati In questi casi, l'Ufficiale di stato civile non potrà accettare la richiesta di pubblicazioni. Prima di procedere all'istruzione della pratica matrimoniale, il Parroco, consultato l'Ufficio Matrimoni della Curia, inviterà subito gli interessati a regolarizzare la loro posizione civile e a rettificare i certificati. Per gravi ed urgenti casi, la Curia potrà concedere l'applicazione dell'articolo 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, ancora vigente, per un matrimonio da celebrarsi nella Diocesi. In questo caso si esigerà per lo stato libero civile del contraente, un atto di notorietà, redatto alla presenza di due testimoni, rilasciato dalla Pretura alla parte interessata. 3) Matrimonio dei girovaghi Sono considerati girovaghi tutti coloro che non hanno il domicilio né il quasi domicilio : così i venditori ambulanti, i nomadi, gli zingari, i fieranti, i circensi, gli artisti di teatro, ecc.. Il Parroco proprio di tutti costoro è il Parroco del luogo ove essi dimorano di fatto (can. 107, 3 C. J. C.). L'istruttoria matrimoniale non deve iniziarsi senza la licenza dell'Ordinario (can. 1071, 1). Poiché la legge civile non contempla il caso dei girovaghi in quanto ritiene inconcepibile la coesistenza di un individuo nella nazione senza che questi abbia una residenza anagrafica, a costoro si potrà consigliare di chiedere al Tribunale la dispensa dalle pubblicazioni civili (art. 94 C.C.). Alla domanda di dispensa, oltre i documenti civili richiesti per il matrimonio, deve essere unito un atto di notorietà redatto davanti al Pretore e a due testimoni. Ottenuta la dispensa dalle pubblicazioni civili, non ci sarà difficoltà ad ottenere la trascrizione del matrimonio agli effetti civili. " Il Parroco che dà inizio all'istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine dell'indagine, trasmetterà i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al Parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l'istruttoria" (cfr. art. 46 D.G.). 4) Matrimonio dei carcerati Se uno dei contraenti è detenuto/a in carcere, la pratica di matrimonio ha lo svolgimento normale. Il Parroco che istruisce la pratica farà raccogliere dal Cappellano del carcere l'interrogatorio del detenuto/a, usando la posizione matrimoniale (mod. 1). Nell'impossibilità del detenuto/a di presentarsi in Comune per la richiesta dei documenti civili, il Parroco chiederà all'Ordinario l'applicazione dell'art.l3 della Legge 27 maggio 1929 n. 847. 5) Matrimonio degli stranieri Gli stranieri che vogliono sposare in Italia, dal punto di vista canonico sono tenuti alle leggi generali; dal punto di vista civile possono celebrare il matrimonio secondo le norme vigenti in Italia o secondo quelle del proprio paese. Se sposano secondo le leggi italiane sono tenuti al matrimonio concordatario (art. 1 D. G.); se invece vogliono contrarre il matrimonio secondo le norme del proprio paese (dove in genere vige la divisione dei due atti), dovranno contrarre distintamente le nozze civili da quelle religiose. Per quanto riguarda la pratica matrimoniale distinguiamo due casi: a) Matrimonio concordatario I contraenti dovranno fare la regolare pratica con la consegna di tutti i documenti civili e religiosi. La parte straniera in sostituzione dei documenti civili, consegnerà il Nulla Osta consolare che dovrà contenere tutte le generalità (stato civile del contraente, il luogo e la data di nascita) con la legalizzazione della firma del Console da parte della Prefettura, se il paese che lo rilascia non appartiene alla Comunità Economica Europea (CEE). Qualora l'autorità straniera non volesse rilasciare il Nulla Osta (cfr. l'India), o l'interessato non potesse per motivi politici rivolgersi al proprio consolato, la parte straniera dovrà esibire un'attestazione comprovante la sua qualità di rifugiato politico (Legge 24/7/1954 n. 722). L'attestazione viene rilasciata dall'Alto Commissariato per i rifugiati politici (Ufficio in Via Caroncini 19 00197 Roma). La documentazione verrà completata con l'atto notorio redatto davanti al Notaio o al Pretore con due testimoni. Sarà fatto il regolare esame degli sposi (mod. 1) e le pubblicazioni canoniche (mod. 7-8-9). I1 Parroco invierà poi i nubendi in Comune per la richiesta di pubblicazioni civili (mod. 10) ed attenderà il nulla osta dell'ufficiale di stato civile per chiedere successivamente il nulla osta della Curia. b) Matrimonio non concordatario (solo canonico) Se i contraenti hanno già celebrato il matrimonio civile o nel loro stato o nel consolato in Italia, dovranno esibire al Parroco insieme ai documenti religiosi il certificato di avvenuto matrimonio civile. Nel caso in cui la pratica sia stata istruita all'estero, per contrarre matrimonio in Diocesi, i nubendi consegneranno il nulla osta della Curia diocesana, con licenza ad altro Parroco, e il certificato di avvenuto matrimonio civile al Parroco dove sarà celebrato il matrimonio. I1 Parroco compilerà lo Stato dei documenti (mod. XIV Bis) ed invierà la documentazione all'Ufficio Matrimoni della Curia per ottenere il visto per la celebrazione del matrimonio. 6) Matrimonio degli apolidi Apolidi sono coloro che non hanno la cittadinanza italiana, né quella di alcun paese estero. Per essere considerati tali è necessaria una dichiarazione della Magistratura. Ad essi si applica la legge del luogo dove risiedono (art. 29 delle Disposizioni sulla legge in generale approvato con R.D. 16/03/1942 n. 262). Per la pratica matrimoniale gli apolidi devono presentare i regolari documenti ecclesiastici e civili e svolgere la pratica matrimoniale in via ordinaria. In mancanza dell'atto di nascita e dello stato libero esibiranno un atto notorio e in sostituzione del certificato di cittadinanza il documento di apolidia. Senza la dichiarazione della Magistratura, l'apolide non potrà avere la trascrizione nei registri di stato civile di un suo matrimonio concordatario. Se si prevede che la dichiarazione della Magistratura non potrà facilmente ottenersi, l'Ordinario potrà permettere la celebrazione del matrimonio nella Città del Vaticano. 7) Matrimonio dei vedovi a) Matrimonio concordatario Per celebrare un ulteriore matrimonio i vedovi devono esibire nuovamente i certificati di battesimo, cresima , contestuale, certificato di morte del coniuge. Per il resto la pratica è regolare. È da notare che la donna, divenuta vedova, è soggetta secondo la legge civile al lutto vedovile, per cui non potrà contrarre matrimonio se non dopo trecento giorni dalla morte del coniuge (art. 89 C.C.). Un'eventuale gravidanza, infatti, potrebbe attribuirsi al defunto marito. Se la morte del coniuge non può essere dimostrata con un documento autentico ecclesiastico o civile, non si consideri l'altro coniuge libero dal vincolo matrimoniale se non dopo la dichiarazione di morte presunta pronunciata dal Vescovo diocesano. (cfr. can. 1707, 1) La dichiarazione di cui al paragrafo precedente può essere fatta dal Vescovo diocesano soltanto dopo aver conseguito, fatte opportune indagini, la certezza morale del decesso del coniuge dalla deposizione di testimoni, per fama oppure da indizi. La sola assenza del coniuge, benché prolungata, non è sufficiente (ibidem, 2). Nei casi incerti e complessi il Vescovo consulti la Sede Apostolica (ibidem, 3). Nei casi di " morte presunta " per la trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile è necessaria anche la sentenza di morte presunta del Tribunale civile, annotata sull'atto di matrimonio. Nell'impossibilità di avere questo documento la Curia potrà permettere la celebrazione del matrimonio nella Città del Vaticano. b) Matrimonio canonico "L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa dall'Ordinario del luogo per giusta causa, quando esse siano anziane e veramente bisognose " (art. 40 D.G.). Le condizioni quindi per ottenere il matrimonio solo canonico sono l'età avanzata e lo stato di bisogno. I nubendi presenteranno in Curia una domanda in carta semplice, indirizzata all'Arcivescovo, dove esporranno i motivi della loro richiesta, firmata da ambedue davanti al Parroco e da questi controfirmata. Se l'Ordinario lo riterrà opportuno potrà concedere la licenza per il matrimonio solo canonico da celebrarsi nella Diocesi. Solo allora il Parroco potrà iniziare la pratica matrimoniale. Per i documenti occorrerà esibire oltre quelli religiosi, il contestuale e l'atto di morte in carta semplice del defunto coniuge. 8) Matrimonio canonico dei militari I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri, dei Corpi della Guardia di Finanza, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, come pure gli Ufficiali in servizio permanente effettivo (SPE) (la Polizia di Stato è stata smilitarizzata), non possono contrarre matrimonio con gli effetti civili senza l'autorizzazione dell'autorità competente (Legge 23/3/1956 n.l85). Per il matrimonio solo canonico delle suddette categorie, è necessario inoltrare una domanda all'ordinariato militare per motivare le ragioni della richiesta. L'Ordinario valuterà " le ragioni addotte a sostegno del matrimonio solo canonico soprattutto quando la proibizione di legge non si prolunga nel tempo " (art. 41 D. G. ). Ottenuta la licenza il Parroco potrà istruire la pratica per un matrimonio canonico da celebrarsi nella Diocesi. 9) Matrimonio canonico dopo il civile Coloro che hanno già contratto tra loro il matrimonio civile, possono successivamente celebrare anche il matrimonio canonico (cfr. art. 44, 1 D.G.). A tal fine il Parroco presenterà la domanda n. 7 del formulario CEI all'Arcivescovo per ottenere la licenza alla celebrazione del matrimonio solo canonico, unitamente a quella dei nubendi nella quale essi espongono le circostanze che hanno determinato la precedente scelta di matrimonio civile, e i motivi che ora li spingono a chiedere il matrimonio sacramento. Il Parroco sarà particolarmente attento con coloro che domandano il matrimonio religioso unicamente per ragioni di convenienza sociale, estranee ad un cammino di fede. Rifiuterà, pertanto, di procedere in forma sbrigativa e quasi burocratica " come se si trattasse di una sistemazione di una situazione anormale " (art. 44 D. G. ). Ottenuta la licenza dell'Ordinario per un matrimonio canonico da celebrarsi nella Diocesi, il Parroco istruirà una regolare pratica; in sostituzione dei documenti civili richiederà il certificato del matrimonio civile. Se i nubendi, nell'ambiente in cui vivono, sono ritenuti sposati anche di fronte alla Chiesa, il Parroco richiederà la dispensa dalle pubblicazioni canoniche, inoltrando la domanda all'Arcivescovo (n. 1 del formulario CEI). 10) La Sanazione in Radice " La sanazione in radice di un matrimonio nullo consiste nella sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall'impedimento, se c'è, e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici " (can. 1161, 1). La sanazione in radice suppone la validità e la perseveranza del consenso ed ottiene gli effetti per il passato o, come si dice, ex tunc, cioè dal momento della celebrazione del matrimonio civile. Nella pratica: il Parroco di fronte alla richiesta della sanazione in radice da parte di un coniuge o di ambedue, interroghi la parte interessata usando la posizione matrimoniale (mod. 1) per verificare che il consenso non sia mai stato interrotto dal momento della celebrazione, e che ci sia l'accettazione delle proprietà fondamentali del matrimonio. Richieda anche il certificato di battesimo uso matrimonio (mod. 2), della cresima (mod. 3), e il certificato di matrimonio civile. La parte interessata alla sanazione in radice esporrà in una domanda all'Arcivescovo le motivazioni che l'hanno indotta alla scelta del matrimonio civile, e dichiarerà le ragioni che ora la spingono a chiedere la sanazione in radice. La documentazione verrà consegnata all'Ufficio Matrimoni della Curia che provvederà a nome dell'Ordinario a rilasciare la notificazione della sanazione in radice da inserire nei registri di matrimonio della Parrocchia in sostituzione dell'Atto di Matrimonio. Sarà premura del Parroco annotare nei registri dei battezzati, se ivi hanno ricevuto il battesimo, o di comunicare ad altro Parroco la notizia dell'avvenuta sanazione in radice specificando il giorno, il mese e l'anno. 11) Matrimonio dei divorziati Coloro che hanno celebrato il matrimonio civile ed hanno ottenuto lo scioglimento del vincolo (divorzio) possono contrarre un matrimonio concordatario con altra persona (art. 44, 3 D.G.). A tal fine il Parroco presenterà la domanda all'Arcivescovo utilizzando il n. 8 del formulario CEI unitamente a quella dei nubendi dove spiegheranno i motivi della loro prima scelta. Solo dopo la licenza dell'Ordinario il Parroco istruirà una normale pratica matrimoniale allegando ai documenti religiosi il contestuale copia della sentenza di divorzio. Se la sentenza di divorzio non fosse ancora registrata allo stato civile, il Parroco, per gravi motivi pastorali, potrà presentare all'Arcivescovo la domanda, usando il numero 8 del formulario unitamente a quella dei nubendi, nella quale spiegheranno i motivi della richiesta del matrimonio-sacramento, al fine di ottenere la licenza per un matrimonio solo canonico, da celebrarsi nella Diocesi. Ottenuta la licenza, il Parroco non procederà alla celebrazione del sacramento senza prima aver chiesto ed ottenuto dai nubendi " l'impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili" (mod. 12) e di consegnare successivamente in Curia il certificato di avvenuto matrimonio civile. Nella celebrazione del matrimonio il Parroco non leggerà gli articoli del codice civile, né compilerà il secondo atto originale da trasmettersi all'ufficiale di stato civile. 12) Matrimonio concordatario di persone che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità del primo matrimonio, o la dispensa super rato e non consumato a) Coloro che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità del precedente matrimonio, per contrarre un nuovo vincolo dovranno esibire, oltre ai regolari documenti, il certificato di battesimo, cresima e il contestuale. I nubendi dovranno anche presentare il " dispositivo " della dichiarazione di nullità per verificare l'esistenza o meno di divieti a passare a nuove nozze, ed ottenerne eventualmente la revoca da parte dell'Ordinario (art. 59 D. G.). Qualora la sentenza ecclesiastica non fosse ancora delibata in Italia gli sposi, per motivi gravi ed urgenti, potranno chiedere all'Ordinario l'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio concordatario con trascrizione tardiva (art. 44, 4 D. G.) da celebrarsi nella Diocesi. (usando per la pratica il mod. VIII Bis). Ottenuta la licenza i nubendi ricordino che la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti od anche di uno di essi con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, non mai post mortem (art. 8 di Revisione del Concordato e art. 44, 4 D.G.). b) Coloro invece che hanno ottenuto la dispensa pontificia super rato e non consumato dovranno esibire il rescritto della Congregazione dei Sacramenti e il permesso di passare a nuove nozze. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1983 la dispensa super rato e non consumato non potrà avere efficacia in Italia. Pertanto gli sposi dovranno celebrare distintamente il matrimonio canonico e il rito civile delle nozze qualora avessero ottenuto lo scioglimento del vincolo da parte dello stato. 13) Matrimonio dei minorenni " L'uomo prima dei 16 anni compiuti, la donna prima dei 14 pure compiuti non possono celebrare un valido matrimonio " (can. 1083, 1). Ma al paragrafo 2 del can. 1083 il legislatore conferisce alle Conferenze Episcopali il diritto di fissare un'età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio. Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale italiana, nella delibera n. 10 ha stabilito di elevare a 18 anni sia per gli uomini che per le donne l'età per la celebrazione del matrimonio in conformità alle leggi civili italiane. Pertanto minorenni sono coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età. Quando il matrimonio è richiesto da giovani di età inferiore ai 16 anni, i pastori d'anime in modo rispettoso ma fermo rifiutino il Sacramento, ricordando agli interessati e alle loro famiglie che " le ragioni di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della particolare gravità, e che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio anche considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili " (art. 36 D.G.). Nel caso di giovani che hanno superato i 16 anni ma non hanno ancora compiuto i 18 anni, il Parroco cerchi di dissuaderli dal contrarre matrimonio, mettendo in risalto i gravi rischi che una decisione così impegnativa, presa a questa età normalmente comporta. Se esistono circostanze particolarmente gravi, il Parroco esiga " l'ammissione " al matrimonio rilasciata dal Tribunale dei minori, richiesta necessaria per l'ottenimento degli effetti civili al matrimonio dei minori a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 1983. Se questo non fosse possibile il Parroco può allora sottoporre il caso, corredandolo di un personale giudizio e della dichiarazione dei genitori del minore (mod.6), all'Ordinario che, avvalendosi della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana (art. 37 D.G.), darà una valutazione circa la libertà del consenso e la maturità psicofisica del minore, per il matrimonio solo canonico da celebrarsi nella Diocesi di Chieti-Vasto. Ottenuta la licenza dell'Ordinario (can. 1071,6) il Parroco potrà allora istruire la pratica richiedendo ai nubendi i documenti necessari e l'ammissione del Tribunale dei minori. Se nella celebrazione del matrimonio i coniugi intendono usufruire della separazione dei beni possono farlo a norma dell'art. 165 C.C. purché il minore sia assistito dai genitori esercenti la patria potestà o dal tutore o dal curatore speciale e firmino a convalida della firma degli sposi. 14) Matrimonio di persone soggette ad impedimenti canonici a) Matrimoni misti Si intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e tra battezzati di altre confessioni cristiane (cfr can. 1125 e Dir. Past. n. 88). La pratica matrimoniale si svolge per via ordinaria. I1 Parroco prima di istruire la pratica dovrà ottenere la licenza dell'Ordinario (can 1124), dopo che la parte contraente cattolica avrà sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica (mod. 11). Di questo impegno deve essere informata la parte non cattolica (can. 1125), " in modo tale che risulti che questa è consapevole delle promesse e dell'obbligo della parte cattolica " (MM n. 45). 4 Non è consentita la celebrazione della S. Messa. Solo per gravi motivi pastorali si potrà richiedere l'autorizzazione all'Ordinario. b) Matrimonio interreligioso o di disparità di culto Si intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e appartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr. can. 1086) In questi casi " è doveroso richiamare i nubendi cattolici alle difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordine all'espressione della loro fede, al rispetto delle reciproche convinzioni e all'educazione dei figli " (Dir. Past. ). Per il matrimonio tra un musulmano e una cattolica si esige sempre una previa autorizzazione dell'Arcivescovo. E proibita la celebrazione della Santa Messa. Pertanto i Parroci non possono istruire la pratica matrimoniale senza aver consultato previamente l'Ufficio Matrimoni della Curia.. Una sentenza del tribunale di Torino del 1990, permette alla parte straniera priva del nulla osta consolare, per motivi religiosi, di celebrare il matrimonio in Italia valido agli effetti civili senza il Nulla Osta consolare previsto dall'art.116 C.C.. c) Matrimoni di consanguinei " Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali " (can. 1091, 1); non è quindi possibile la dispensa dall'impedimento. Senza la dispensa dall'impedimento è nullo nella linea collaterale il matrimonio tra zio e nipote (III grado) e tra cugini carnali (IV grado): can. 1091, 2 . I1 Parroco prima di iniziare la pratica matrimoniale, nella domanda all'Ordinario con cui chiede la dispensa dall'impedimento di consanguineità, vi allegherà pure l'albero genealogico dei nubendi (n. 14 del formulario CEI). Sarà cura del Parroco esporre ai futuri sposi gli inconvenienti fisici e morali che derivano da tali unioni. B) CASI RIGUARDANTI IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE 1 ) Matrimonio fuori del territorio parrocchiale Per celebrare il matrimonio fuori della Parrocchia dove si è svolta la pratica matrimoniale, è necessaria la licenza ad altro Parroco (mod. XIV). Al termine della pratica matrimoniale, pertanto, il Parroco competente manderà, tramite i nubendi, tutti i documenti in busta chiusa all'Ufficio Matrimoni della Curia, per farvi apporre il protocollo e la firma del Responsabile dell'Ufficio. 2) Matrimonio fuori Diocesi Se i fidanzati desiderano contrarre le nozze fuori Diocesi, il Parroco invii in Curia, tramite i nubendi, la posizione matrimoniale(mod. 1) e lo stato dei documenti (mod. XIV) con la licenza ad altro Parroco unitamente al certificato di avvenute pubblicazioni civili perché l'Ufficio Matrimoni possa rilasciare il nulla osta per la celebrazione del matrimonio fuori Diocesi. 3) Matrimonio di residenti in Italia ma da celebrarsi all'estero Due cittadini italiani residenti in Italia, per contrarre matrimonio fuori del territorio nazionale, devono portare con sé il nulla osta ecclesiastico (stato dei documenti: mod. XIV) vistato dalla Curia con licenza ad altro Parroco. Lo stato dei documenti verrà rilasciato dal Parroco che istruisce la pratica dopo l'interrogatorio dei nubendi (mod.I), le pubblicazioni canoniche (mod. VII-VIII-IX) e la dovuta preparazione matrimoniale. Per gli effetti civili al matrimonio canonico i nubendi dovranno consegnare al console italiano del paese dove celebreranno le nozze i certificati: estratto per riassunto dell'atto di nascita e il contestuale, per ottenere dopo le pubblicazioni civili nel luogo di residenza italiano il Nulla Osta consolare della nostra autorità all'estero. 4) Matrimoni di residenti all'estero ma da celebrarsi in Italia Due cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.: Anagrafe degli italiani residenti all'estero) per contrarre matrimonio dovranno svolgere la pratica matrimoniale presso la Parrocchia dove hanno il domicilio. Effettuate le pubblicazioni canoniche, la preparazione matrimoniale ed ottenuto il nulla osta dalla Curia vescovile con licenza ad altro Parroco, i nubendi consegneranno la documentazione al Parroco nel cui territorio sarà celebrato il matrimonio. I1 Parroco redigerà il mod. XIV (stato dei documenti) che presenterà all'Ufficio Matrimoni per la vidimazione da parte del Responsabile. Per l'ottenimento degli effetti civili al matrimonio canonico i nubendi dovranno consegnare i documenti civili richiesti per il matrimonio concordatario chiedendo l'applicazione dell'art. 13 della Legge 27/5/1929 n. 847. C) CASI D'URGENZA 1) Pericolo di morte Per pericolo di morte si intende il timore certo o altamente probabile della morte di anche uno solo dei due contraenti. In questo caso l'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi dovunque dimoranti e tutti quelli che vivono di fatto nel proprio territorio (can. 1079, 1). Nell'impossibilità di adire l'Ordinario del luogo, gode della stessa potestà anche il Parroco (can. 1079, 2). I1 Codice di Diritto Canonico non impone l'uso del telegrafo o del telefono per ricorrere all'Ordinario del luogo. Quindi il Parroco o il sacerdote celebrante devono informare subito l'Ordinario del luogo della dispensa da essi concessa in foro esterno (can. 1081). Il Parroco dovrà con prudenza verificare la capacità della persona inferma di emettere un valido consenso, unitamente all'oggettiva libertà e volontà di ambedue i nubendi, al fine di evitare eventuali violenze morali di un contraente nei confronti dell'altro o da parte di terze persone aventi diritto. Per quanto riguarda l'istruttoria matrimoniale, il Parroco deve seguire l'iter normale. " Qualora non sia possibile avere altre prove né sussistano indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei contraenti anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento (can. 1068). Tralasciate quindi le pubblicazioni e la procedura ordinaria, il Parroco potrà ammettere i nubendi alla celebrazione. Celebrato il matrimonio, in casa o in ospedale (can. 1118, 2), quando non è possibile accedere alla chiesa parrocchiale, e dopo la lettura degli articoli del Codice Civile 143, 144, 147, il Parroco redigerà due atti originali uno dei quali trasmetterà al Comune con l'annotazione dell'avvenuto matrimonio in pericolo di morte. Nell'impossibilità dei nubendi di esibire i documenti civili, il Parroco trasmetterà ugualmente entro cinque giorni l'atto di matrimonio al Comune, per ottenerne la trascrizione, riservandosi di consegnare successivamente i documenti richiesti. I documenti religiosi invece saranno depositati dal Parroco nell'Ufficio Matrimoni della Curia unitamente a una relazione che spieghi l'urgenza della celebrazione in pericolo di morte. 2) Imminenza delle nozze Può avvenire che quando tutto è preparato per le nozze (omnia parata sunt) si venga a conoscenza di qualche impedimento. Anche in questo caso l'Ordinario può dispensare dagli impedimenti tanto pubblici che occulti. I1 Parroco ha la facoltà di dispensare soltanto nei casi occulti quando non vi è la possibilità di ricorrere all'Ordinario o quando il ricorso può far violare il segreto. La dispensa concessa in questi casi sarà registrata come nei matrimoni celebrati in pericolo di morte. D) CASI RIGUARDANTI LA FORMA SOSTANZIALE O ACCIDENTALE DELLA CELEBRAZIONE 1) Matrimonio per procura Se esiste una giusta causa, quale potrebbe essere la distanza dei contraenti, la malattia, la detenzione in carcere etc. etc., il matrimonio può essere celebrato per procura. A tal fine è preventivamente necessario il nulla osta della Curia. I1 Parroco insieme ai documenti richiesti esigerà l'atto di procura che deve contenere, ad validitatem (can. 1105), le seguenti modalità: a) un mandato speciale per contrarre matrimonio con una persona determinata; b) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico; c) il mandato deve essere conferito per iscritto e firmato dal mandante, dal Parroco o dall'Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato, o da un sacerdote delegato da uno di essi o da almeno due testimoni, oppure deve essere fatto con documento autentico a norma del diritto civile (can. 1105). Per procedere ad liceitatem al matrimonio mediante procura occorre anche la licenza dell'Ordinario (can. 1071, 7). Per il matrimonio concordatario si richiede che nella procura sia espressa la volontà di contrarre un matrimonio valido agli effetti civili. L'atto originale della procura dovrà conservarsi nella posizione matrimoniale. Per la richiesta di pubblicazioni civili (mod. X) sarà inviata una copia della procura redatta su carta da bollo e legalizzata dalla Curia. Il procuratore nella celebrazione del matrimonio sarà interrogato con formula appropriata e al termine della celebrazione firmerà l'atto di matrimonio debitamente preparato. Alcune sottolineature: a) il matrimonio è contratto giuridicamente nel momento in cui il procuratore esprime il consenso in nome del mandante; b) il mandato di procura può essere revocato dal mandante in qualsiasi momento. È opportuno che la revoca sia fatta per iscritto notando l'anno, il mese, il giorno e l'ora. Restando privo di facoltà il procuratore celebra un matrimonio invalido; c) se il mandante cade in pazzia prima del matrimonio la celebrazione è invalida (can. 1105, 4). 2) Matrimonio a mezzo interprete Se il Parroco si trova nell'impossibilità di svolgere un dialogo con i contraenti perché ignaro della loro lingua, può servirsi di un interprete sia nella istruzione della pratica matrimoniale sia nella celebrazione del matrimonio. I1 Parroco deve accertarsi della fedeltà dell'interprete (can. 1106). L'uso dell'interprete nella celebrazione delle nozze deve essere giustificato da gravi motivi e consentito dall'Ordinario. È opportuno nell'atto di matrimonio, porre una speciale annotazione. Nei matrimoni dei sordomuti il Parroco nell'impossibilità di avere una persona che conosca il linguaggio dei contraenti, ottenuto il consenso con segni equivalenti (can. 1104), potrà limitarsi a far leggere agli interessati gli articoli del Codice Civile 143, 144, 147 riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Dovrà esigere la presenza dell'interprete se il coniuge sordo non sapesse leggere. Nell'uno e nell'altro caso porrà una nota esplicativa sull'atto di matrimonio. 3) Matrimonio celebrato nell'errore comune o nel dubbio positivo e probabile circa la facoltà del sacerdote assistente Per quanto riguarda l'errore comune (can. 144, 1) il Parroco si attenga alla seguente norma pratica. Se le nozze sono state celebrate da un sacerdote con facoltà ordinaria, Parroco (can. 1111) - amministratore parrocchiale (can. 540) - vicario parrocchiale con facoltà generale delegata (can. 1111 - 137, 3), e il difetto che vizia tali facoltà è occulto, il matrimonio si ritenga valido, se invece si tratta di un sacerdote che assiste al matrimonio senza delega particolare si proceda alla convalidazione semplice (can. 1156) rinnovando il consenso, o si chieda all'Ordinario la sanazione in radice, saltem sub conditione a norma dei canoni 1161 e 1165. Per quanto riguarda il matrimonio celebrato nel dubbio positivo e probabile (cioè in presenza di una motivazione grave e probabile in favore della facoltà) questi deve considerarsi valido (in dubio standum est pro valore matrimoni - can. 1060), sia che il dubbio si riferisca alle disposizioni del diritto dubium juris sia che riguardi la situazione di fatto dubium facti (can. 144, 1). Comunque solo per gravi e urgenti ragioni sarà lecito al sacerdote agire in tali circostanze. E) PROVVEDIMENTI STRAORDINARI SUSSEGUENTI AL MATRIMONIO 1 ) Legittimazione Il matrimonio celebrato secondo la legge canonica e trascritto agli effetti civili rende legittimi i figli naturali. Gli sposi però dovranno farne il riconoscimento davanti al sacerdote celebrante nel momento del consenso esibendo i relativi atti di nascita e di battesimo. Se la prole non è stata battezzata si dovrà battezzare prima del matrimonio. Nell'atto di battesimo dovrà poi risultare che il bambino/a è stato/a legittimato/a per successivo matrimonio. Il sacerdote celebrante che provvede alla legittimazione della prole stenderà l'atto di riconoscimento nell'atto di matrimonio. Nel trasmettere una delle due copie originali alla casa comunale, vi allegherà anche l'atto di nascita dei figli legittimati. Annoterà quindi la legittimazione nei registri di battesimo se la prole fu battezzata nella sua parrocchia, altrimenti invierà in Curia un terzo atto originale di matrimonio con l'atto di battesimo perché possa emettersi il decreto di correzione. Quando per impossibilità o inavvertenza non è stato fatto il riconoscimento nel momento della celebrazione del matrimonio ai fini della legittimazione, questa potrà compiersi successivamente presso la Curia. In tal caso i genitori dovranno esibire l'atto di nascita del battezzato/a ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432 e l'atto di battesimo da correggersi. La Curia provvederà con un decreto a comunicare al Parroco dove la prole è stata battezzata l'avvenuta legittimazione. Analoga procedura si verifica nei casi di adozione decretata dal Tribunale dei minori. 2) Convalidazione e sanazione in radice La convalidazione è l'atto con il quale il matrimonio celebrato invalidamente diventa valido. Si distingue in convalidazione semplice e sanazione in radice. La convalidazione semplice consiste nella rinnovazione del consenso matrimoniale anche se entrambe le parti hanno dato il consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito (can. 1156, 2), ed ottiene gli effetti per il futuro o, come si dice, ex nunc cioè dal momento della convalida. Della sanazione in radice si è trattato al n.10 parte 6 sezione A della sezione A: Matrimonio canonico dopo il civile p 34.