CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Parte I
Titolo I
PREMESSA, QUADRO GENERALE, FINALITÀ DEL CCNL
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie in qualità di OO.SS.
comparativamente più rappresentative ritengono di aver dato con il contratto, una prima
importante risposta alle esigenze, da più parte rappresentate, per un cambiamento della
contrattualistica nazionale in un’ottica di rilancio reale dell’occupazione, fattore indispensabile
per una espansione strutturale dell’economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il
CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei
rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e
sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei
processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale,
i Governi dell’Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale
comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute
del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l’informazione e la consultazione dei lavoratori, le
pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori
di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell’occupazione e alla
creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una
specifica funzione negoziale nell’ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni
Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, sul piano del diritto al lavoro ed all’esercizio
dell’impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori
firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro,
nonché la loro essenziale funzione negoziale nell’ambito del confronto con gli organismi
istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Economica Europea.
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre
in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia
valorizzazione del lavoro.
Il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno
standard retributivo a garanzia dell’equità distributiva dei salari che dovendo
necessariamente avere come riferimento l’intero territorio nazionale, nel farsi carico
delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle
aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un
trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro
svolto.
•
Il secondo, di livello territoriale o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare
impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del
contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una
contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle
diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare dove è possibile misurare
effettivamente la produttività, la competitività, la dinamica del rapporto di lavoro, le
Pagina
•
1
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo
contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato
innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice
livello di contrattazione:
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DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
esigenze di flessibilità e interpretare al meglio le esigenze di sviluppo locale soprattutto
in una realtà come quella italiana caratterizzata da fortissimi squilibri.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi
risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a
migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più
efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà
delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Nel rispetto della coerenza dichiarata, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno
periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica de parte delle Organizzazioni stipulanti,
essendo strettamente correlati alla dinamica del costo di lavoro, formando comunque uno degli
elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulle evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle
politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambienti territoriali, perché una
parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni
ambientali a della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in
ragione dell’impegno partecipativo della componente lavoro.
versione aggiornata con le integrazioni
apportate in data 1 febbraio 2015, come da
verbale depositato al CNEL
Pagina
2
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a
denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al “lavoro nero”, ed allo
sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società
civile.
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Parte II
Titolo I
SFERA DI APPLICAZIONE, VALIDITÀ, DECORRENZA, DURATA,
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
art. 1 - sfera di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il
territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese esercenti le attività proprie delle c.d.
Farmacie dei servizi e delle Parafarmacie.
art. 2 - validità del contratto
1.
2.
3.
4.
5.
Le aziende che intendono applicare il presente CCNL devono inviare richiesta di adesione
all’Ente Bilaterale E.BIL.GEN. di cui al successivo art. 141.
Il CCNL non è applicabile in mancanza della conferma da parte dell’Ente Bilaterale.
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei
confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni
stipulanti.
L’applicabilità del presente contratto da parte dei datori di lavoro è subordinata all’adesione
ad una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie del presente CCNL
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi
estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non
con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
art. 3 – decorrenza e durata del contratto
1.
2.
3.
Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2015 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2017 sia
per quanto concerne la parte normativa che per quanto concerne la parte economica.
Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera
raccomandata a.r. almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza, il presente contratto si
intende tacitamente rinnovato per 1 anno, e così di anno in anno.
Le parti si impegnano ad incontrarsi 6 (sei) mesi prima della scadenza, in sede sindacale, per
un esame dell'intera materia contrattuale e avviare la trattativa di rinnovo contrattuale.
art. 4 – condizioni di miglior favore
1.
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior
favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse
derivano.
2.
I profili professionali individuati nel presente CCNL sono:
 FARMACISTA (DIRETTORE, COLLABORATORE)
 BIOLOGO, ANCHE NUTRIZIONISTA
 DIETOLOGO
 INFERMIERE
 FISIOTERAPISTA
 MASSAGGIATORE E OPERATORE DI SALUTE
 DIETISTA
 ADDETTO AI SERVIZI GENERALI
 ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI
 ADDETTO ALLE PULIZIE – FATTORINI/USCIERE
A questi profili si aggiungono quelli di:
 COADIUTORE SPECIALIZZATO DI FARMACIA
 BEAUTY MANAGER & CONSULTANT
Questi 2 profili sono gli unici che possono essere, anche o esclusivamente, inquadrati
economicamente come operatore di vendita nel rispetto di quanto previsto al Titolo XVII.
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1.
3
art. 5 - classificazione del personale
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5.
6.
7.
1° Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale
anche con responsabilità di direzione esecutiva nel sovraintendere unità produttive e che
operino con carattere di iniziativa e di ampia autonomia operativa nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate.
Profili esemplificativi:
 Farmacista Direttore con almeno 3 anni di servizio in azienda
 Farmacista Collaboratore con almeno 7 anni di servizio in azienda
 Dietologo (Laurea in Medicina e Chirurgia + Specializz. in Scienze dell’Alimentazione)
 Capo ufficio amministrativo e/o tecnico di strutture organizzative di particolare
articolazione e/o che operi in condizioni di ampia autonomia
 Biologo (iscritto all’Ordine nazionale dei Biologi) con almeno 3 anni di servizio
 Dietista con almeno 3 anni di servizio
 Beauty Manager & Consultant
Appartengono a questo livello gli addetti che, all’interno di Parafarmacie, svolgono mansioni di
gestione e organizzazione delle attività di consulenza estetica, dermocosmetica, informazione di
prodotti e servizi di bellezza/benessere e che, cumulativamente:
 sono in possesso di tutte le competenze indicate nell’Allegato 1. Il possesso deve essere
dimostrabile con il possesso di titoli abilitanti riconosciuti (ove esistenti) o,
alternativamente, di attestato emesso ai sensi dell’art. 7 della Legge 4/13 da Associazione
Professionale costituita nel settore del Beauty Management ai sensi della stessa legge e
registrata presso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico o, ancora, in possesso di una
certificazione, rilasciata da un Organismo Accreditato, relativa alla conformità alla norma
tecnica UNI (ove esistente)
 nel triennio precedente hanno frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento per
almeno 80 ore riconosciuti da Associazione Professionale costituita nel settore del Beauty
Management ai sensi della Legge 4/13 e registrata presso il sito del Ministero dello Sviluppo
Economico o erogati da altro Ente qualificato purché riconosciuto dall’Ente Bilaterale di cui
al successivo art. 141
 hanno esperienza lavorativa (documentata) in questo ambito superiore a 60 mesi
2° Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori
che richiedono specifica preparazione e competenza tecnica ed amministrativa.
Profili esemplificativi:
 Farmacista Direttore
 Farmacista Collaboratore con almeno 5 anni di servizio in azienda
 Infermiere con almeno 3 anno di servizio in azienda
4
4.
Le Parti, fermo restando quanto previsto dagli articoli seguenti, stabiliscono che perché si
possa legittimamente applicare come trattamento economico il profilo tabellare di addetto
alla vendita, gli addetti di cui al precedente comma 2, debbano, in presenza di compiti
promiscui, svolgere prevalentemente attività di vendita rispetto a qualsiasi altro incarico.
Le competenze di base, trasversali e specialistiche di settore dei profili professionali indicati
ai precedenti commi 1 e 2 e non già organizzati in Ordini, Albi, Collegi o Associazioni
professionali individuate dal ministero della Salute e/o accreditate presso il ministero dello
Sviluppo Economico (elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l'attestato di
qualità dei servizi) , sono dettagliate nell’Allegato 1.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati
nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nelle esemplificazioni dei profili
consentono, per analogia, di inquadrare ulteriori figure professionali non indicate nel testo.
Vista la rapida evoluzione del settore le parti stabiliscono di valutare semestralmente le
dinamiche del settore integrando, ove opportuno, i profili professionali da far rientrare in
questo CCNL.
Nell’ottica di rendere l’istituto della classificazione del personale uno strumento più
dinamico e più rispondente alla sempre maggiore complessità organizzativa delle attività
datoriali, le Parti hanno convenuto di strutturare i lavoratori cui si applica il presente CCNL su
6 livelli classificatori.
Pagina
3.
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









Fisioterapista con almeno 3 anno di servizio in azienda
Biologo (iscritto all’Ordine nazionale dei Biologi)
Dietista con almeno 3 anno di servizio in azienda
Nutrizionista (iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, sezione A) con almeno 3 anni di
servizio in azienda
Massaggiatore e operatore di salute con almeno 5 anni di servizio in azienda
Capo ufficio amministrativo
Capo ufficio tecnico
Cassiere principale che sovrintenda più casse
Capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita
Beauty Manager & Consultant
Appartengono a questo livello gli addetti che, all’interno di Parafarmacie, svolgono mansioni di
gestione e organizzazione delle attività di consulenza estetica, dermocosmetica, informazione di
prodotti e servizi di bellezza/benessere e che, cumulativamente:
 sono in possesso di tutte le competenze indicate nell’Allegato 1.
Il possesso delle competenze deve essere dimostrabile con il possesso di titoli abilitanti
riconosciuti (ove esistenti) o, alternativamente, con l’esibizione di attestato emesso ai sensi
dell’art. 7 della Legge 4/13 da Associazione Professionale costituita nel settore del Beauty
Management ai sensi della stessa legge e registrata presso il sito del Ministero dello
Sviluppo Economico o, ancora, in possesso di una certificazione, rilasciata da un Organismo
Accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI (ove esistente).
 nel triennio precedente hanno frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento per
almeno 80 ore riconosciuti da Associazione Professionale costituita nel settore del Beauty
Management ai sensi della Legge 4/13 e registrata presso il sito del Ministero dello Sviluppo
Economico o erogati da altro Ente qualificato purché riconosciuto dall’Ente Bilaterale di cui
al successivo art. 141
3° Livello
Appartengono al terzo livello i lavoratori che svolgono che, utilizzando particolari
conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, svolgono attività anche con uso di strumenti
e macchinari, che comportano una adeguata capacità professionale comunque acquisita.
Profili esemplificativi:
 Farmacista Collaboratore
 Infermiere, in possesso di titolo abilitante come previsto dall’art.1, comma 2 del DM Salute del
16.12.2010

Fisioterapista, in possesso di titolo abilitante come previsto dall’art.1, comma 2 del DM Salute
del 16.12.2010





Dietista
Nutrizionista (iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, sezione A)
Massaggiatore e operatore di salute con almeno 3 anni di servizio in azienda
Estetista con diploma di abilitazione e di specializzazione
Magazziniere che oltre a svolgere le mansioni del personale assegnato al settore, coordina e
controlla l’operato del gruppo

Coadiutore specializzato di farmacia cui è affidata la conduzione di reparti autonomi di
vendita di prodotti parafarmaceutici

Impiegato di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale che
intrattiene rapporti funzionali con altri settori aziendali e con rappresentanti esterni
Beauty Manager & Consultant
Appartengono a questo livello gli addetti che, all’interno di Parafarmacie, svolgono mansioni di
gestione e organizzazione delle attività di consulenza estetica, dermocosmetica, informazione di
prodotti e servizi di bellezza/benessere e che, cumulativamente:
 sono in possesso di almeno 6 tra le competenze indicate nell’Allegato 1.
L’evidenza del possesso delle competenze è rappresentata dall’esibizione di specifico
attestato di frequenza e profitto, rilasciato da Associazione Professionale costituita nel
settore del Beauty Management ai sensi della Legge 4/13 e registrata presso il sito del
5

Impiegato amministrativo con particolare ed autonoma competenza in vari settori della
contabilità generale o nell’ambito tecnico-commerciale
Pagina

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
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
Ministero dello Sviluppo Economico o altro Ente qualificato purché riconosciuto dall’Ente
Bilaterale di cui al successivo art. 141, acquisito nei 2 anni precedenti.
hanno esperienza lavorativa (documentata) in questo ambito superiore a 24 mesi ma
inferiore a 48
4° Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche
conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Nelle “operazioni ausiliarie alla vendita” devono ritenersi ricomprese quelle di
movimentazione merce, di cassa, di rifornimento merci nelle scaffalature, di marcatura e
di preparazione dei prodotti.
Profili esemplificativi:
 Estetista con diploma di abilitazione
 Massaggiatore e operatore di salute
 Coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione di reparti autonomi
 Magazziniere, senza coordinamento e controllo
 Operatore specializzato che esplichi mansioni in autonomia operativa nei vari reparti
aziendali, anche in mobilità tra magazzino e farmacia

Addetto amministrativo e/o Addetto tecnico, che svolge con maggiore professionalità ed
esperienza, e in condizione di relativa autonomia operativa, le operazioni richieste

Addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale
l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle
confezioni, di pezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento
degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.
NOTA A VERBALE
In caso di assunzione di un lavoratore da adibire a questo profilo che non abbia alcuna esperienza
professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la
facoltà di assumere il suddetto lavoratore inquadrandolo al 5° livello per un periodo non superiore al limite
massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di instaurazione del rapporto lavorativo, al termine del quale il
lavoratore dovrà essere inquadrato al 4° livello. Qualora in precedenza il lavoratore abbia lavorato presso
altre aziende per un periodo inferiore ad 1 (un) anno ricoprendo le medesime mansioni, tale periodo gli
dovrà essere computato ai fini di quanto disposto al comma precedente, purché non sia intercorsa, tra un
rapporto lavorativo e l'altro, una interruzione superiore ad 1 (un) anno.
Il ricorso a tale facoltà deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione, con l’indicazione della durata
prevista.

Beauty Manager & Consultant
Appartengono a questo livello gli addetti che, all’interno di Parafarmacie, svolgono mansioni,
comunque acquisite, di gestione e organizzazione delle attività di consulenza estetica,
dermocosmetica, informazione di prodotti e servizi di bellezza/benessere e che,
cumulativamente:
 sono in possesso di almeno 1 tra le competenze indicate nell’Allegato 1.
L’evidenza del possesso delle competenze è rappresentata dall’esibizione di specifico
attestato di frequenza e profitto, rilasciato da Associazione Professionale costituita nel
settore del Beauty Management ai sensi della Legge 4/13 e registrata presso il sito del
Ministero dello Sviluppo Economico o altro Ente qualificato purché riconosciuto dall’Ente
Bilaterale di cui al successivo art. 141, acquisito nei 2 anni precedenti.
 hanno esperienza lavorativa (documentata) in questo ambito
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Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione
sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque
acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche.
Profili esemplificativi:
 aiuto-Addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita
 aiuto-Addetto tecnico
 aiuto-Magazziniere (addetto al controllo e alla verifica delle merci)
In caso di assunzione di un lavoratore da adibire allo svolgimento di profili professionali
inquadrabili nel 5° livello, qualora quest’ultimo non abbia alcuna esperienza professionale
pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la
facoltà di assumere il suddetto lavoratore inquadrandolo al 6° livello per un periodo non
6
5° Livello
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superiore al limite massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di instaurazione del rapporto
lavorativo, al termine del quale il lavoratore dovrà essere inquadrato al 5° livello.
Qualora in precedenza il lavoratore abbia lavorato presso altre aziende per un periodo
inferiore ad 1 (un) anno ricoprendo le medesime mansioni oggetto del nuovo contratto di
lavoro, tale periodo gli dovrà essere computato ai fini di quanto disposto al comma
precedente, purché non sia intercorsa, tra un rapporto lavorativo e l’altro, una interruzione
superiore ad 1 (un) anno.
Il ricorso a tale facoltà deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione, con
l’indicazione della durata prevista.
6° Livello
8.
Appartengono al sesto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono
richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche che richiedono il
possesso di normali conoscenze pratiche.
Profili esemplificativi:
 addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici
 fattorino
 portapacchi con o senza facoltà di esazione
 altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione
In fase di prima applicazione di questo CCNL, il Datore di lavoro garantirà al lavoratore le
eventuali differenze economiche con i livelli maturati tramite l’applicazione di altri CCNL, con
un assegno ad personam riassorbibile al primo scatto di anzianità utile.
art. 6 – mansioni promiscue
1.
Il lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a
diverse qualifiche, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la
retribuzione quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e
prevalente sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
2.
A fronte di casi particolari quali - a titolo meramente esemplificativo - difficoltà temporanea
di mercato, di crisi aziendale ovvero di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione
aziendale, il lavoratore inquadrato nei livelli dal quarto al sesto potrà essere adibito a
mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente
ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello, senza che questo implichi alcun
diritto automatico da esso derivante.
In generale, al lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre 6 (sei) mesi
nell’arco dell’anno a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che
percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione superiore.
3.
2.
3.
4.
Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello
superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione di
importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo
tabellare previsto per il livello superiore.
Qualora l’esercizio delle suddette mansioni si prolunghi per oltre 4 (quattro) mesi
consecutivi, il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello
superiore, salvo che l’incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di un
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il suddetto passaggio di livello è riconosciuto al lavoratore anche quando le mansioni di
livello superiore sono state ricoperte con carattere non continuativo. A tal fine è necessario
che il lavoratore abbia svolto per almeno 7 (sette) mesi mansioni proprie del 1°, 2° o 3° livello
ovvero per mansioni di livello inferiore, almeno 4 (quattro) mesi.
Qualora risulti che già in passato il lavoratore adibito a mansioni superiori abbia acquisito il
livello inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, lo stesso acquisirà nuovamente il
livello superiore quando la permanenza nelle nuove mansioni perduri per un periodo di
tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Pagina
1.
7
art. 7 – mutamento mansioni
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Titolo II
ASSUNZIONE, PERIODO DI PROVA
art. 8 – assunzione ordinaria e con contratti atipici
1.
2.
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
a. Identità delle parti
b. la data di inizio del rapporto di lavoro
c. la durata del periodo di prova, se previsto
d. la tipologia contratto applicato
e. luogo di lavoro
f. orario di lavoro
g. la qualifica professionale del lavoratore e livello di inquadramento
h. la retribuzione
i. la durata delle ferie cui ha diritto il lavoratore
j. i diritti/doveri legati alla previsione di aggiornamento professionale continuo
k. informativa sulla privacy
l. informativa sul TFR
m. termini di preavviso in caso di recesso
n. gli altri elementi di cui alla Direttiva (CE) 91/533
3. In caso di assunzione a tempo determinato i contenuti dovranno specificare, espressamente,
la durata del rapporto stesso.
4. Il lavoratore dovrà dichiarare all’azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi
mutamenti.
5. Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle
visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima
dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia
dell'impresa.
6. Per i lavoratori assunti con qualifica di Apprendista si rimanda al successivo Titolo III
7. Per le assunzioni con contratti a Tempo Determinato si rimanda al successivo Titolo IV
8. Per le assunzioni con contratti di lavoro Somministrato si rimanda al successivo Titolo V
9. Per le assunzioni con contratti di lavoro Ripartito si rimanda al successivo Titolo VI
10. Per le assunzioni con contratti a Tempo Parziale si rimanda al successivo Titolo VII
Pagina
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti:
a. certificato di nascita
b. certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di
addestramenti frequentati
c. stato di famiglia (per il capo famiglia)
d. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale
requisito
e. certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro
f. attestazioni/dichiarazioni relative ad eventuali corsi professionali frequentati in
precedenti esperienze di apprendistato professionalizzante
g. documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti
h. codice fiscale
i. eventuali altri documenti e certificati ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 80
(anzianità convenzionale)
j. documenti e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali
k. documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto)
l. dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia
indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell’anno di calendario in
corso
m. dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla
quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 (dodici) mesi immediatamente
8
art. 9 – documentazione
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
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2.
precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall’art. 5 della Legge
638/83
n. liberatoria per il trattamento dei dati personale, ai sensi della vigente normativa
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all’atto
della cessazione del rapporto di lavoro.
art. 10 - periodo di prova
1.
2.
Il lavoratore e il datore di lavoro possono prevedere un periodo di prova per valutare la
reciproca convenienza del rapporto di lavoro.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
LIVELLO
1°
DURATA
180 giorni di calendario
2°
150 giorni di calendario
3°
120 giorni di lavoro effettivo
4°
90 giorni di lavoro effettivo
5°
75 giorni di lavoro effettivo
6°
30 giorni di lavoro effettivo
La stessa durata prevista
dal livello di uscita
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al
minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere, in qualsiasi momento, il rapporto
senza preavviso con la corresponsione di tutti gli Istituti contrattuali (i ratei maturati di ferie,
a
della 13 mensilità e TFR), con i criteri di maturazione previsti da questo CCNL per i
dipendenti di uguale qualifica.
È facoltà dell’impresa sospendere il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, nel caso di
malattia. In caso di ricovero ospedaliero, la proroga non è rifiutabile nel limite massimo di 60
giorni.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta,
l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato
nell’anzianità di servizio e per la durata dell’apprendistato.
4.
5.
6.
Pagina
3.
9
apprendista
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo III
APPRENDISTATO
art. 11 – premessa
1.
2.
3.
L'apprendistato è disciplinato, nelle sue 4 (quattro) articolazioni tipologiche, dal D.Lgs.
167/11 e dalla normativa contenuta nel presente titolo.
Le Parti convengono che nel settore di applicazione del presente CCNL sia attuabile solo
l’apprendistato PROFESSIONALIZZANTE o di mestiere.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge, valgono per gli apprendisti le norme
del vigente CCNL.
art. 12 – inquadramento
1.
2.
3.
4.
5.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età
compresa tra i 18 (diciotto) e i 29 (ventinove) anni. Ai sensi dell’art. 49, comma 2 del D.Lgs.
276/03 per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della Legge
53/03, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17°
(diciassettesimo) anno di età.
Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta.
A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema di contratto di seguito allegato
(Allegato 3) con annesso il fac-simile di Progetto Formativo Individuale - PFI (Allegato 4).
Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni richieste dalla normativa
nazionale oppure regionale.
L’informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle
ferie, all’orario di lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente CCNL
Qualora sia consentito dalla normativa regionale (o non sia espressamente vietato), il PFI
potrà essere definito e firmato anche entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto
e costituirà allegato dello stesso.
È possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché l’orario di
lavoro non sia inferiore al 50% (cinquanta) dell’orario contrattuale.
Il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo scadere del periodo di
apprendistato ai sensi dell'art. 2118 c.c. Qualora tale recesso non intervenga, il rapporto di
lavoro prosegue senza soluzione di continuità, l’assunzione dell’apprendista diviene
definitiva e il tempo di prova va calcolato nell’anzianità di servizio.
art. 13 - riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1.
2.
3.
4.
5.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso il nuovo
datore di lavoro ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto,
purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un
periodo e l’altro, una interruzione superiore a 1 (un) anno.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l’apprendista deve
documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato
da svolgere.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato
presso altre aziende è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato
interrotto.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata dal datore di
lavoro e riportata nel “libretto formativo” dell’apprendista. (vedi Allegato 2)
2.
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante (o di mestiere), per tutti i profili
per cui è applicabile, è di 36 mesi.
Pagina
Le Parti convengono che il contratto di apprendistato professionalizzante (o di mestiere)
possa essere applicato solo ai profili inquadrati ai livelli 1°, 2°, 3° e 4° del presente CCNL.
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art. 14 – profili e durata dell’apprendistato professionalizzante
1.
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3.
Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità a delegare alla
contrattazione di II livello, la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di
competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano.
1.
L’erogazione della formazione -di base, trasversale, specialistica (o professionalizzante)-,
dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in
modo da rendere efficace l'intervento formativo erogato.
2.
La formazione di base, trasversale e specialistica può essere svolta in aula, con
affiancamento sul posto di lavoro, on the job, seminari, esercitazioni di gruppo nonché a
distanza (FAD) sia in auto-apprendimento che in modalità e-learning.
In caso di formazione FAD l’attività di accompagnamento potrà essere svolto in modalità
virtuale e con strumenti di tele-affiancamento (WEB) o video-comunicazione da remoto.
I processi formativi formali svolti all’interno dell’azienda dovranno comunque garantire
l’erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le
conoscenze e le competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in
ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.
art. 15 - modalità per l'erogazione della formazione
3.
art. 16 – piani formativi (PFI), profili formativi,
registrazione della formazione e attribuzione della qualifica
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI
3. Come indicato nell’accordo Stato-Regioni del 20.02.2014 – repertorio 32/CSR, la formazione
per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come
oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
2. Organizzazione e qualità aziendale
3. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo
4. Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
5. Competenze di base e trasversali
6. Competenza digitale
7. Competenze sociali e civiche
8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
9. Elementi di base della professione/mestiere
Qualora l’evoluzione del contesto normativo nazionale e/o Regionale imponesse modifiche a
quanto sopra indicato, le Parti firmatarie del presente CCNL stabiliscono di riunirsi entro 3
(tre) mesi dall’entrata in vigore delle modifiche per aggiornare di conseguenza il CCNL.
4. Come indicato nell’accordo Stato-Regioni del 20.02.2014 – repertorio 32/CSR, la durata e i
contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di
apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento
dell’assunzione:
• 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della
sola licenza di scuola secondaria di I grado
• 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di
qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale
Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010 e del “Repertorio nazionale
dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale” istituito dall’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-
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2.
Le attività formative sono articolate in contenuti di base, a carattere trasversale e a carattere
specialistico (o professionalizzante).
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere specialistico
andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire
l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente
l'apprendista nell'area di attività di riferimento.
Il Piano Formativo Individuale (PFI) definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza
con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed
abilità già possedute dallo stesso.
Esso, inoltre, indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome
del Tutor nell’ambito del contratto di apprendistato.
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Regioni nella seduta del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti
Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università
•
40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente
Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di
studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in
precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.
La riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
PROFILI FORMATIVI (E COMPETENZE SPECIALISTICHE)
5. Per quanto le competenze specialistiche relative ai Profili Formativi dell’apprendistato
professionalizzante disciplinati dal presente CCNL si veda quanto indicato nell’Allegato 1
6. La formazione dovrà essere registrata sul Libretto Formativo del cittadino.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del Libretto Formativo del cittadino,
potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e
fogli firma. In assenza del Libretto Formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla
formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.
In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare, per le verifiche eventualmente fatte da
parte degli organi di controllo, tutta la documentazione (in particolare quella delle ore di
formazione), a dimostrazione dell’avvenuta formazione dell’apprendista (iscrizione o
attestazioni per la partecipazione a corsi esterni, documenti contabili, fogli presenza e
documentazione per la formazione interna ecc.).
7. AI termine del rapporto di apprendistato, il datore di lavoro certificherà e comunicherà
all’apprendista l’avvenuta formazione e attribuirà la qualifica professionale all’interessato.
8. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso
strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi
formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al profilo
professionale.
9. Il PFI potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’azienda
anche su istanza del Tutor, ferma restando quanto disposto dal precedente comma 4.
10. In presenza di profili formativi particolari, legati ad esigenze delle imprese e del territorio, di
particolari applicazioni tecnologiche o di lavorazioni tradizionali, le Parti si potranno
incontrare a livello regionale allo scopo di determinarne le modalità formative.
2.
3.
Per l’attivazione di un contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un Tutor.
Tale figura dovrà essere individuata all’avvio dell’attività formativa ed avrà il compito di
seguire l’attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato, nel
rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo.
Le competenze e le funzioni del Tutor sono quelle previste dal D.M. Lavoro del 28.02.00
recante "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle
funzioni di tutore aziendale" e dalle eventuali regolamentazioni regionali.
Il nominativo del Tutor dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato, può essere il
titolare dell’azienda o, nelle strutture lavorative con meno di 15 addetti i loro familiari
coadiutori, o un altro professionista della struttura oppure una persona diversa dalle prime
ma delegata a tal fine.
In quest’ultimo caso, il Tutor dovrà necessariamente essere un soggetto che ricopre, da
almeno 2 (due) anni, la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede
competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che
l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il Tutor e l’apprendista per
verificare l’attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali
del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell’esecuzione del contratto, eventuali
miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato, ecc.
Per l’erogazione della formazione –di base, trasversale o professionalizzante-, l’azienda potrà
altresì avvalersi di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la
normativa regionale vigente presso la Regione o Provincia autonoma in cui si svolge l’attività
formativa, oppure di strutture riconosciute da parte dell’Ente Bilaterale di cui all’art. 141
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art. 17 – Tutor
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art. 18 – proporzione numerica
1.
2.
3.
4.
5.
Le Parti convengono che il numero di apprendisti che l’imprenditore può occupare nella
propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio
presso l’azienda stessa, considerando nel computo anche quelli appartenenti a categorie per
le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 C.C.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente il datore di lavoro che non ha alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne ha meno di 3 (tre), può assumere apprendisti
in numero non superiore a 3 (tre).
È consentita, in deroga al presente articolo, l’assunzione di un apprendista per le aziende che
occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un solo dipendente, comprendendo
nel computo anche il titolare e/o il socio.
Per poter assumere lavoratori apprendisti per l’apprendistato professionalizzante il datore di
lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di
apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i
contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei 18 (diciotto)
mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o
qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti
non superiore a 3.
art. 19 – anzianità aziendale e prolungamento
1.
2.
Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell’anzianità aziendale e di servizio.
In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o
personali documentati superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, è possibile prolungare il
periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento.
Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con indicazione del
nuovo termine del periodo formativo.
art. 20 – trattamento economico
1.
Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dall’applicazione delle
percentuali, riportate nella Tabella sotto-riportata, sulla retribuzione contrattuale del livello
di inquadramento finale di uscita del contratto.
I sem
75%
2.
3.
4.
II sem III sem IV sem V sem VI sem
80%
85%
90%
95%
100%
Per gli apprendisti dei profili di cui all’art. 5, comma 2 e inquadrati come operatori di vendita
la riduzione andrà applicata solo sulla retribuzione indicata al successivo art. 111 (paga base
operatore di vendita) considerando quella del livello di inquadramento finale di uscita del
contratto, rimanendo inalterato il trattamento provvigionale di cui al successivo art. 112
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute
contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più
favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Alla fine dell’apprendistato, il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla
qualifica eventualmente conseguita
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato e per quanto non
espressamente indicato nel presente titolo, allo stesso trattamento normativo previsto dal
CCNL per i lavoratori della stessa qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
1.
Il relativo trattamento economico e normativo per gli apprendisti è lo stesso previsto per
tutti i lavoratori dipendenti.
art. 22 - trattamento malattia e infortunio
art. 23 - apprendistato di alta formazione e di ricerca
Pagina
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13
art. 21 - trattamento normativo
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1.
Le Parti manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni
e Province Autonome intendano promuovere nell’ambito dell'apprendistato in percorsi di
alta formazione e di ricerca.
1.
Gli standard professionali per l’apprendistato professionalizzante sono quelli di cui all’art. 5
del presente CCNL, come esplicitati nell’Allegato 1.
Le Parti si impegnano a ridefinire e adeguare gli standard professionali qualora questo
dovesse rendersi necessario a seguito di modifiche della normativa in materia di
apprendistato, di specifiche indicazioni amministrative, dell’evoluzione del settore oppure di
intese interconfederali.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato le Parti fanno
espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
3.
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art. 24 - standard professionali e rinvio alla legge
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Titolo IV
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
La disciplina del contratto a tempo determinato è stata profondamente rivoluzionata dal
cosiddetto Jobs Act (D.Lgs. 34/14 convertito con modificazioni dalla Legge 78/14).
L’intervento governativo ha eliminato il requisito della specificazione all’interno del contratto
della causale, ovverosia l’indicazione dei motivi organizzativi o produttivi che il datore di
lavoro pone a fondamento della necessità di ricorrere a questo tipo di rapporto.
L’acausalità è prevista anche per la somministrazione a tempo determinato.
Il contratto acausale – comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi di
durata. Tale limite non si estende ai contratti a termine somministrati.
Il termine deve essere espressamente indicato nel contratto stipulato per iscritto.
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 5 (cinque) volte,
fermo restando il limite massimo di durata. Ai fini della determinazione del numero massimo
di proroghe devono essere presi in considerazione tutti i contratti a termine stipulati tra le
parti, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa
attività lavorativa per quale è stipulato il contratto a tempo determinato.
Il numero complessivo di contratti a tempo determinato non può superare il 20% del
personale assunto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Dal limite del 20% restano esclusi i contratti di somministrazione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 (cinque) dipendenti è sempre possibile stipulare
un contratto di lavoro a tempo determinato.
Secondo le previsioni di legge, sono esenti da questo limite i contratti a tempo determinato
conclusi:
• in fase di avvio dell’attività
• con lavoratori che hanno un’età superiore ai 55 anni
Relativamente alla prima ipotesi, le Parti concordano di demandare all’Ente Bilaterale, per
ogni singolo contratto, la determinazione della durata della cosiddetta “fase di avvio”, anche
in funzione dell’attività, dell’ubicazione geografica e/o del comparto merceologico.
Nel contratto a tempo determinato è fatto obbligo al datore di lavoro di richiamare
espressamente il diritto di precedenza in caso di assunzioni a termine.
In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza
mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.
Il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda,
abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi 12 (dodici) mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei
rapporto a termine. Tale diritto si sostanzia solo nel caso in cui il lavoratore abbia avanzato
una specifica richiesta scritta entro il termine di 1 (un) mese dalla data di cessazione del
contratto a tempo determinato. In ogni caso la possibilità di accoglimento di tale richiesta
viene meno entro 1 (un) anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel computo del periodo utile ai fini della maturazione del diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato di cui al precedente comma rientra anche il periodo di
congedo di maternità qualora sia intervenuto durante l’esecuzione di un contratto a termine
presso lo stesso datore di lavoro nei confronti del quale si realizza il diritto di precedenza.
Il diritto spetta con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a
termine (art.5 co.4 quater D.Lgs. 368/01)
a
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la 13 e il premio APC, saranno
corrisposte e frazionate per 365esimi, quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR
previsto dal presente CCNL
Le Parti rimandano alla normativa vigente per ogni ulteriore aspetto.
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1.
15
art. 25 – disciplina
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Titolo V
LAVORO SOMMINISTRATO
art. 26 – disciplina generale
1.
Ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 276/03, il somministratore informa i lavoratori sui
rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e
addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall’utilizzatore: in tale caso ne va fatta specifica indicazione nel contratto con il lavoratore.
Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza
medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione
degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
2.
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un
trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quello spettante al
dipendente dell’utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente:
all’importo della retribuzione
all’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
all’accesso ai servizi aziendali
ai criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente CCNL
ai diritti sindacali previsti dall’art. 24 del D.Lgs. 276/03
In conformità all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 276/03, il trattamento retributivo così come
disciplinato nel presente punto, non trova applicazione in relazione ai contratti di
somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell’ambito di specifici programmi di
formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed Enti Locali ai sensi e nei limiti di cui all’art.
13 dello stesso D.Lgs.
•
•
•
•
•
3.
Per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro sia a tempo
indeterminato che determinato, il premio per obiettivi matura nella misura, con le modalità
e con i criteri previsti dai contratti collettivi aziendali, istitutivi o di rinnovo di tale premio,
rispettivamente per i rapporti a tempo indeterminato e determinato, fatte salve diverse
intese tra le parti aziendali.
4.
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l’impresa utilizzatrice, per tutta
la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a
partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice.
5.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività
sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l’esecuzione del contratto di
somministrazione conserva il posto presso l’impresa utilizzatrice fino alla scadenza del
contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della Legge 300/70.
6.
I lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’impresa utilizzatrice ai fini
della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quella
relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
7.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le OO.SS. firmatarie del
presente contratto collettivo a livello territoriale sull’andamento del ricorso ai contratti di
lavoro somministrato
1.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli
art. 20 e segg. del D.Lgs. 276/03, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato
dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
2.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle
Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione 1 dell’Albo nazionale informatico delle
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art. 27 – somministrazione di lavoro a tempo determinato
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Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 368/01 e può essere concluso quindi
ogni qualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria
attività dell’impresa stessa.
3.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 20, comma 3 del D.Lgs. 276/03, le Parti, solo in sede
nazionale, potranno demandare alle proprie strutture territoriali l’individuazione di ulteriori
fattispecie di ammissibilità di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
4.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 20, comma 4 del D.Lgs. 276/03, il contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso a fronte delle seguenti
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all’attività ordinaria dell’impresa:
6.
Pagina
5.
necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al
mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti
b. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a
nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad imprevedibili altre
situazioni aziendali
c. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate,
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
d. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale o
gestionale, aventi carattere non ricorrente o che, comunque, non sia possibile attuare
con l’organico in servizio
e. esigenze di lavoro per pubblicizzazione dei prodotti o direct-marketing
f. sostituzione di lavoratori assenti
g. temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
aziendali ovvero previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente
scoperte, per il tempo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale
occorrente
h. installazione e collaudo di nuove linee produttive, o apertura di nuovi punti vendita da
avviare con start-up aziendale per un massimo di 4 (quattro) mesi di lavoro
i. esigenze lavorative temporanee, per le quali l’attuale legislazione consente il ricorso al
contratto a termine
j. aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di
commesse, dal lancio di nuovi servizi o anche indotte dall’attività di associazioni di
categoria
k. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni,
richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o
che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può, inoltre, essere concluso
in tutti i casi di cui al precedente art. 25 (disciplina del lavoro a tempo determinato), qualora
non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste dei Centri per l’Impiego territorialmente
competenti, disponibili all’assunzione a tempo determinato, con le caratteristiche
professionali richieste dall’azienda.
Ai sensi dell’art. 20, comma 5 del D.Lgs. 276/03, il contratto di somministrazione di lavoro è
vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
b. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si
sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24
della Legge 223/91, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi secondo
quanto indicato dagli articoli 28, 29 e 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, senza
alcuna maggiorazione retributiva:
17
a.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
•
•
•
per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a
24 mesi
in caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l’intera durata dell’evento che ha
determinato tale sostituzione
negli altri casi, permanendo le condizioni che hanno dato origine all’utilizzo del
lavoratore
art. 28 – somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
1.
2.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con
una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale
informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a. per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione
e manutenzione di reti internet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di
software applicativo, caricamento dati
b. per servizi di pulizia, custodia, portineria
c. per servizi, da e per la sede aziendale, di trasporto di persone e di trasporto e
movimentazione di macchinari e merci
d. per la gestione di archivi, magazzini, nonché servizi di economato
e. per l’esecuzione di prove strumentali, registrazione dei dati e prove di laboratorio
f. per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione
delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e
selezione del personale
g. per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale
h. per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle
aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) 1260/1999, recante disposizioni generali sui
Fondi strutturali
il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà altresì essere
stipulato per la lavorazione e/o attività che saranno dettagliate dall’Ente Bilaterale, mediante
gli strumenti operativi individuali del presente CCNL
art. 29 - soglie numeriche
1.
Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella
propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di cui al precedente art. 27
(somministrazione di lavoro a tempo determinato) non superiore al 25% annuo dei lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato compresi in questo numero i lavoratori con contratto di
cui al precedente art. 28 (somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) in servizio
presso l’azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove
attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto.
2.
Resta salva la facoltà di assumere con contratti di somministrazione a tempo determinato 3
(tre) lavoratori nelle aziende con meno di 15 dipendenti ovvero 6 (sei) lavoratori in quelle da
16 a 30 dipendenti, in conformità con le deroghe ai sensi di legge.
3.
Per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti, è possibile in ogni caso procedere
alla somministrazione complessivamente di contratti a tempo determinato o di
somministrazione per un numero massimo di 6 (sei) lavoratori.
4.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene
determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori
subordinati occupati all’atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
5.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica
attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il
numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a
tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo
indeterminato presso l’impresa utilizzatrice (in caso di part-time tale numero si intende
proporzionalmente adeguato).
Pagina
1.
18
art. 30 - disposizioni comuni al contratto di lavoro a tempo determinato e al
contratto di somministrazione
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
2.
La sostituzione di lavoratori assenti per cause prevedibili (es. maternità, servizio militare,
ferie, permessi, assenze e aspettative di qualsiasi natura, ecc.) potrà avvenire per un
massimo di 20 giorni di effettiva prestazione precedenti e successivi all’assenza, per
consentire il cosiddetto passaggio di consegne.
3.
Nel corso di un anno solare, le assunzioni con contratti a tempo determinato e con contratti
di somministrazione a tempo determinato non possono superare complessivamente in
limite massimo del 25% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva,
fatto salvo che i suddetti contratti vengano stipulati durante la fase di avvio di nuove attività
ovvero in caso sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Resta salvo quanto disposto al precedente art. 29 (soglie numeriche)
4.
Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’Azienda abbia necessità di
superare il suddetto limite, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione
all’Ente Bilaterale E.BIL.GEN. territorialmente competente che valuterà se ricorrono i
presupposti per la concessione di una deroga, fondando la propria decisione sulle elementi
forniti dall’istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per
iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga.
5.
L’Ente Bilaterale E.BIL.GEN. territorialmente competente comunicherà con cadenza annuale
all’E.BIL.GEN. nazionale le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.
Titolo VI
LAVORO RIPARTITO
art. 31 – disciplina
1.
Ai sensi degli artt. 41 e ss. del D.Lgs. 276/03, il contratto di lavoro ripartito è il contratto di
lavoro, anche a tempo determinato, mediante il quale 2 (due) lavoratori assumono in solido
l'adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa, tale da coprire l’intera durata
del normale orario di lavoro.
ASSUNZIONE
2. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei
seguenti elementi:
a)
b)
c)
FACOLTÀ E OBBLIGHI DEL LAVORATORE
5. Fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e
direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa,
indipendentemente dai motivi di assenza di uno dei coobbligati.
6. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti, i lavoratori hanno la facoltà di determinare
discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare
consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nei limiti di quanto previsto
dal paragrafo precedente, nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazione per fatti
attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all'altro obbligato.
7. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori
coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso scritto del datore
di lavoro.
19
4.
Nella lettera di assunzione deve comunque essere indicato quanto previsto dall’art. 8
(assunzione ordinaria e con contratti atipici)
Le variazioni dell’orario di lavoro dei coobbligati devono essere comunicate al datore di
lavoro con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni di effettiva prestazione.
Pagina
3.
la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o
annuale che si prevede che venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese
tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro
il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore
le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
IMPEDIMENTO ALL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
8. L’impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati è disciplinato ai sensi dell’art. 1256 C. C.
9. Le parti potranno concordare, all’atto dell’assunzione, la durata dell’impedimento di
entrambi i coobbligati, che legittimi il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto per giusta
causa.
10. In ogni caso, tenuto conto di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, la
durata del giustificato e documentato impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati, che
legittimi il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, è
convenzionalmente fissata in 75 (settantacinque) giorni di calendario.
DIMISSIONI O LICENZIAMENTO
11. Salvo diversa intesa tra le parti contraenti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei
lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale
disposizione non trova applicazione in caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa
o per giustificato motivo soggettivo di uno dei due coobbligati qualora l'altro prestatore di
lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o
parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale
contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 C.C.
PERIODO DI PROVA
12. Il periodo di prova è quello previsto dall’art. 10 (periodo di prova)
RETRIBUZIONE
13. Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni
svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
14. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in
ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle
previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell'orario
di lavoro complessivamente pattuito.
PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI E STRAORDINARIE
15. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie,
intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l’orario risultante dalla somma degli
orari ordinari dei coobbligati.
16. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al
coobbligato, con l’applicazione delle norme del presente CCNL riguardanti le maggiorazioni
retributive per il lavoro supplementare e straordinario.
17. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo della flessibilità di cui all’art. 47 (orari
flessibili)
18. Tutti gli istituti contrattuali (13a mensilità, premio APC, ferie, trattamenti per malattia ed
infortunio sul lavoro, congedi parentali, ecc.) maturano in proporzione all’orario di lavoro
effettivamente svolto.
Pagina
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
21. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSA e, in mancanza, le OO.
SS. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di
lavoro ripartito.
22. Analoga comunicazione va inoltrata entro il primo trimestre di ogni anno l’Ente Bilaterale
territorialmente competente (E.BIL.GEN.) che provvederà a darne comunicazione all’Ente
Bilaterale Nazionale
20
DISCIPLINA NORMATIVA
19. Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e,
fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell’art. 33
(disciplina del tempo parziale)
20. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili
tutti gli istituti contrattuali in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di
lavoro ripartito.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo VII
TEMPO PARZIALE
L’esigenza di accrescere la base lavorativa delle aziende, di concerto con la riduzione del monte
ore annuo di straordinari pro capite possibili, rende per le Parti stipulanti il presente CCNL di
primaria importanza il corretto utilizzo dello strumento del tempo parziale.
A tal fine le Parti si danno reciprocamente atto della valenza sociale della diffusione di questo
tipo di contratti come contributo all’abbattimento della disoccupazione e della necessità di
flessibilità, necessariamente connessa con la tipologia produttiva delle aziende.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha anche la funzione di consentire il raccordo fra i flussi
d'attività dell’azienda con la composizione dell'organico oltreché come risposta ad esigenze dei
lavoratori anche già occupati.
art. 32 - caratteristiche
1.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto
rispetto a quello stabilito dal presente CCNL.
2.
In attuazione dei rinvii disposti dal D.Lgs. 276/03, le Parti convengono di regolare come di
seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
3.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
•
•
•
orizzontale, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno
verticale, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell’anno
viene inoltre recepito quanto previsto nel testo del D.Lgs. 61/00 coordinato con il D.Lgs.
100/01 che prevede: il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto ossia quello che
si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nel rapporto di lavoro a
tempo parziale orizzontale e al rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della
giornata.
1.
L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia esso a tempo determinato o
indeterminato, deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore, risultante da atto
scritto. Tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto a tempo parziale a
quello a tempo pieno e viceversa.
2.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza sia i nuovi assunti.
3.
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 61/00, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 276/03, il datore
di lavoro è tenuto a far convalidare dalla Direzione Provinciale del L avoro (DPL)
territorialmente competente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, nonché ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,
con cadenza annuale, sull’andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla
relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
4.
In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all’Ente
Bilaterale territoriale di riferimento, per le finalità statistiche dello strumento negoziale.
5.
Nel caso di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, le Parti potranno concordare,
all’atto del passaggio, le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e
l’azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o
annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il
lavoratore sostituito.
6.
Nel contratto, devono essere indicati l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell’anno
(part-time orizzontale, verticale o misto), nonché, in caso di nuova assunzione con contratto
a tempo parziale, gli altri elementi previsti dall’art. 8 (assunzione ordinaria e con contratti
atipici)
7.
All’atto della stipula del contratto a tempo parziale l’azienda informerà il lavoratore sugli
eventuali riflessi in materia previdenziale, sia per quanto attiene alle prestazioni INPS sia per
quanto connesso con le contribuzioni ai fondi pensione di cui alla Legge 335/95 derivante
dalla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Pagina
21
art. 33 - disciplina
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
CLAUSOLE DI FLESSIBILITÀ ED ELASTICHE
8. In applicazione di quanto previsto dagli art. 2, comma 2 e art. 3 commi 7, 8 e 9 del D.Lgs.
61/00, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 276/03, le parti interessate, con specifico
patto scritto, potranno prevedere l’inserimento nel contratto a tempo parziale, anche nelle
ipotesi di contratto di lavoro a termine, di:
• clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa,
anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa,
ovvero al sistema misto
• clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
9.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole
flessibili e/o elastiche richiede il consenso esplicito del lavoratore.
L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento nemmeno per recidiva.
10. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l’assistenza di un componente
della rappresentanza sindacale aziendale dove costituita, indicato dal lavoratore medesimo.
11. Il patto di ammissione alle clausole flessibili e/o elastiche deve prevedere a favore del
lavoratore il diritto di denunciare tale accordo qualora, perdurante l’operatività del tempo
parziale, sopravvengano per il lavoratore esigenze di tutela della salute debitamente
certificate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero
gravi motivi personali di cui all’art. 62 (congedi) ovvero l’instaurazione di un nuovo
rapporto lavorativo.
Per poter presentare tale denuncia, è necessario che:
• sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto
• siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto
• sia stato dato un preavviso di almeno 1 (un) mese
12. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità
dell’orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente
accettata dal lavoratore. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo
predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell’orario di lavoro
adottando clausole flessibili e/o elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore
con preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi, in presenza di particolari esigenze di
carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
13. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell’orario precedentemente accettata solo in casi
di assoluta necessità e urgenza relative all’accudimento di familiari gravemente infermi e
minori con gravi malattie, dimostrate con idonea documentazione sanitaria.
17. Nel rapporto di tipo orizzontale, verticale o misto, le prestazioni straordinarie e
supplementari sono disciplinate dalle disposizioni per i lavoratori a tempo pieno previste dal
presente CCNL. L’eventuale rifiuto del lavoratore all’effettuazione di lavoro supplementare
e straordinario non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo e il
lavoratore può esimersi dall’effettuazione di prestazioni supplementari o straordinarie solo
Pagina
PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI E STRAORDINARIE
15. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di
lavoro del personale a tempo pieno.
16. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il
settore a cui si riferisce il presente CCNL, il datore di lavoro, in attuazione dell’art. 3
del D.Lgs. 61/00, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 276/03, ha facoltà di richiedere,
anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di:
• prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e,
qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo
parziale di tipo verticale o misto
• prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per
le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente CCNL
22
14. Nei contratti a tempo parziale di tipo verticale e misto, è riconosciuta alle parti contraenti la
facoltà di inserire clausole elastiche che permettano di aumentare la durata della
prestazione lavorativa non oltre il tetto massimo del 30% della prestazione lavorativa annua
concordata.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
in casi di assoluta necessità e urgenza relative all’accudimento di familiari gravemente
infermi e minori con gravi malattie.
18. Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell’azienda su
apposito registro.
Le organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno
consultarlo o presso la sede aziendale.
Il registro di cui al presente articolo può essere sostituto da altra idonea documentazione
nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata.
RETRIBUZIONE
19. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un
trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quelli corrisposti al
dipendente di pari livello e mansione.
20. Le ore di lavoro supplementare potranno, a scelta del lavoratore e alternativamente:
•
•
essere retribuite con la maggiorazione del 15% (quindici per cento) sulla retribuzione oraria
essere totalizzate nella banca delle ore, aumentate di 10 minuti ogni ora di lavoro prestata
Nella prima ipotesi, la maggiorazione:
•
•
•
a
non rientra nella retribuzione di cui all'art. 94 (13 mensilità)
esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito
è compresa nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
21. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta
entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l’importo della retribuzione
feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale e maternità.
PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA
22. Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la
durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende
proporzionalmente ridotta.
DIRITTO DI PRECEDENZA
23. I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per
territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto
agli altri lavoratori.
24. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale deve prevedere
un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, in attività presso
unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni e/o a
mansioni equivalenti, rispetto a quelle da assumere. Tale diritto si estingue con il diniego
espresso del lavoratore al passaggio ad un rapporto di lavoro a tempo pieno, qualora si
verifichino le condizioni per la suddetta trasformazione.
art. 34 – riproporzionamento
1.
Ai sensi del successivo art. 83 (normale retribuzione), il riproporzionamento del trattamento
economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del
rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto
dal presente contratto.
Fermo restando quanto previsto all’art. 53 (festività) del presente CCNL, in caso di
coincidenza di una delle festività di cui all’art. 61 (permessi retribuiti - ex-festività) del
presente CCNL, con una domenica o con un diverso giorno di riposo settimanale, in aggiunta
alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore
importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui al successivo art. 86 (retribuzione
giornaliera).
1.
Fermo restando quanto previsto agli articoli 52 (riposo settimanale) e 61 (permessi retribuiti)
del presente CCNL e con le modalità previste dagli stessi articoli, il numero di ore annuo dei
riposi aggiuntivi e dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si
determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 34 (riproporzionamento).
art. 36 – part-time - riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Pagina
1.
23
art. 35 – part-time - festività
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
art. 37 – part-time - ferie
1.
2.
Conformemente a quanto previsto all'art. 55 (ferie – durata) del presente contratto, i
lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali commisurato alla
prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo
pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo
di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di
maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
art. 38 – part-time - mensilità supplementari
tredicesima e premio APC
1.
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno,
a
l'importo della 13 e del premio APC è determinato per dodicesimi, riproporzionando
ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 34 (riproporzionamento).
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base e la retribuzione spettante nell'arco della
corresponsione.
1.
I termini di preavviso per i lavoratori a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli
previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario
indipendentemente dalla durata e dall'articolazione delle prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese.
1.
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della
consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del
numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno;
ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli
orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
art. 39 – part-time - preavviso
Pagina
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art. 40 - consistenza dell’organico aziendale
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo VIII
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (APC)
Tenuto conto dei processi di unificazione europea e dell’armonizzazione, a livello comunitario,
dei titoli di studio e dei titoli di esercizio delle attività professionali specializzate, le Parti
considerano la formazione come uno strumento indispensabile per il consolidamento
dell’occupazione e una risorsa formidabile per lo sviluppo qualitativo del settore.
Ciò spiega la particolare importanza che le Parti hanno inteso porre nell’AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE CONTINUO (APC), individuando in questo istituto lo strumento principale per la
crescita professionale continua dei lavoratori grazie al miglioramento continuo delle competenze,
conoscenze e abilità, azione che inevitabilmente porta anche ad un miglioramento della qualità
dei servizi resi dall’azienda ai propri clienti.
Le OO.SS. dei lavoratori riconoscono che la partecipazione ad attività formative di APC qualificate
dall’Ente Bilaterale, costituisce una indubbia crescita professionale.
Per tale motivo le Parti, considerato che:
• il settore è composto da realtà lavorative per le quali il mantenimento e lo sviluppo nel
tempo del capitale personale di competenze acquisite rappresenta una risorsa primaria
• le azioni riconducibili alla professionalità degli addetti costituiscono un patrimonio comune
da valorizzare
hanno concordato di considerare le ore dedicate all’APC, qualificate come previsto al successivo
art. 42, comma 4 (obiettivi dell’APC), come “reciproco investimento” e di gestirle, dal punto di
vista economico, secondo i principi enunciati nel successivo art. 44 (criteri di riconoscimento …)
Il principio dell’APC, così come qui enunciato, è presente in questa formula per la prima volta in
un CCNL e sarà oggetto di revisione semestrale tra le Parti almeno per quanto riguarda:
• il numero di ore annue da dedicare all’APC
• gli obiettivi dell’APC
• la modalità di partecipazione dei lavoratori
• criteri di riconoscimento economico ed effetti sul premio APC di cui al successivo art. 95
art. 41 – ore dedicate all’APC
1.
Le ore utilizzabili come APC non potranno essere più di 32 all’anno.
2.
Fermo restando i ruoli e i compiti che in tema di formazione professionale sono demandati ai
diversi livelli istituzionali decentrati, nonché di confronto tra le parti a livello Regionale, come
già previsto nel presente CCNL, le Parti convengono di individuare nell’Ente Bilaterale di cui
al successivo art. 141 e nel Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua di cui al
successivo art. 147 gli strumenti attuativi per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
• aggiornare e migliorare il livello professionale degli occupati nel settore e più in generale
attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane
• migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dalle Aziende, per realizzare un sistema
produttivo che offra al cittadino paziente un servizio in cui la qualità attesa e quella
erogata siano sempre meno distanti
• migliorare l’abilità comunicazionale degli addetti verso i cittadini, siano essi stranieri soprattutto in previsione dei futuri processi di unificazione europea- che portatori di
qualsiasi forma di disabilità
• conoscere gli aspetti legati alle esigenze di wellness attese e reali di cittadini-pazienti che
provengono da paesi anche extra-UE, paesi nei quali i “principi” di benessere sono assai
diversi dai nostri, soprattutto in rapporto al contesto sociale locale
• rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze
professionali derivanti sia da processi di innovazione tecnologica che da quanto potrà
essere normato, a livello legislativo, in tema di profili professionali
• conoscere almeno una lingua dell’Unione Europea in aggiunta alla lingua madre
Per far acquisire ai lavoratori le conoscenze più aggiornate nell’ambito delle attività offerte
dall’azienda (siano essi prodotti o servizi), nell’ambito dell’attività di APC il datore di lavoro
potrà chiedere ai lavoratori la partecipazione ad una serie di attività formative nel corso
dell’anno.
Pagina
3.
25
art. 42 – obiettivi dell’APC
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
4.
Tali attività formative potranno essere:
• rivolte a tutti i lavoratori indistintamente o interessare specifici profili professionali
• organizzate direttamente dal datore di lavoro
• organizzate da Aziende e/o enti di formazione esterni
• proposte da Associazioni Professionali istituite ai sensi della Legge 4/13, purché presenti
sul sito WEB del MISE
• organizzate sia all’interno dell’azienda che presso sede terza
Perché un’attività formativa possa essere considerata valida ai fini dell’APC deve essere
preventivamente sottoposta all’approvazione dell’Ente Bilaterale di cui al successivo art. 141
art. 43 – modalità di partecipazione dei lavoratori
1.
2.
3.
4.
5.
La partecipazione alle attività di APC potrà essere richiesta ai lavoratori:
a) durante l’orario di lavoro
b) nell’arco della settimana lavorativa prevedendo, se del caso, il superamento dell’orario
sino al limite di 48 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore all’anno
c) in occasione della giornata di riposo settimanale
d) di domenica o giorni festivi
La partecipazione agli eventi formativi che rientrano nelle attività di APC decise dall’Azienda
non deve comportare oneri economici per i lavoratori.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma
formativo annuale. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata
per iscritto.
La partecipazione agli eventi formativi che rientrano nelle attività di APC decise dall’Azienda
nei casi di cui al precedente punto 1, commi a, b e c è obbligatoria.
Il rifiuto da parte di un lavoratore a partecipare alle attività di APC proposte dal datore di
lavoro senza un giustificato motivo, autorizza l’applicazione di un provvedimento disciplinare
secondo quanto previsto dal successivo art. 128
art. 44 – criteri di riconoscimento economico ed effetti sul premio APC
26
L’azienda riconoscerà ai lavoratori coinvolti:
a) nell’ipotesi di cui al precedente art. 43, comma 1, lettera b)
I.
le ore di lavoro aggiuntive verranno totalizzate nella banca delle ore
II.
ai fini del “premio APC” (di cui all’art. 95), ogni ora (o sua frazione superiore a
30 minuti) prestata oltre l’orario contrattuale verrà conteggiata 1 punto. Se al
termine dell’attività formativa è prevista una verifica dell’apprendimento che il
lavoratore supera almeno nella misura dell’80%, il punteggio di cui al
precedente capoverso verrà raddoppiato.
b) nell’ipotesi di cui al precedente art. 43, comma 1, lettera c)
I.
le ore prestate come straordinario verranno totalizzate nella banca delle ore
aumentate di 5 minuti per ogni ora di lavoro prestata
II.
ai fini del “premio APC” (di cui all’art. 95) ogni ora (o sua frazione superiore a 30
minuti) verrà conteggiata 1,5 punti. Se al termine dell’attività formativa è
prevista una verifica dell’apprendimento che il lavoratore supera almeno nella
misura dell’80%, il punteggio di cui al precedente capoverso verrà raddoppiato.
c) nell’ipotesi di cui al precedente art. 43, comma 1, lettera d)
I.
le ore prestate come straordinario verranno totalizzate nella banca delle ore
aumentate di 10 minuti per ogni ora di lavoro prestata
II.
ai fini del “premio APC” (di cui all’art. 95), ogni ora (o sua frazione superiore a
30 minuti) verrà conteggiata 2 punti. Se al termine dell’attività formativa è
prevista una verifica dell’apprendimento che il lavoratore supera almeno nella
misura dell’80%, il punteggio di cui al precedente capoverso verrà raddoppiato.
Pagina
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo IX
ORARIO DI LAVORO
art. 45 – durata settimanale dell’orario di lavoro
1.
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali,
suddivise in 5 (cinque) ovvero 6 (sei) giorni lavorativi.
Per orario di lavoro s’intende quanto disposto dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 66/03
2.
Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e
continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi
intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e
la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
3.
È facoltà del datore di lavoro fissare gli orari di lavoro armonizzando le esigenze del territorio
in cui opera, le istanze dei lavoratori e le esigenze aziendali
4.
Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifico accordo tra le OO. SS.
regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle 40 (quaranta) ore anche
mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti.
5.
La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore a 1 ora.
6.
L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di 6
(sei) ore, in forza della Legge 653/34.
7.
Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la
durata normale del lavoro effettivo è di 45 (quarantacinque) ore settimanali.
8.
Qualora i lavoratori che svolgono attività discontinue o di semplice attesa o custodia
(prevalentemente addetti alle mansioni di usciere) svolgano, nei periodi di attesa, altre
mansioni sempre riconducibili con il proprio inquadramento, l’orario di lavoro sarà di 40
(quaranta) ore settimanali.
9.
Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente
servizio, l’orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli.
Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall’art. 66 (missioni – trasferte)
10. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di
essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l‘attività lavorativa si
svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al
regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le
maggiorazioni previste dall’art. 51 (lavoro straordinario).
11. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e
tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro per il
regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi
preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell’inventario
annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
12. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a
tutti i dipendenti e devono essere comunicati, a cura dell’azienda, all’Ispettorato del
Lavoro.
13. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
3.
Pagina
2.
Le aziende che per la loro articolazione organizzativa interna e/o per le specificità del settore
di mercato operano con orari di lavoro:
- lunghi: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana
- lunghissimi: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni
possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
I dipendenti assunti con l’indicazione di lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni
previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo.
Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente, l’azienda attribuirà un titolo di
preferenza nelle richieste di cambio turno o di aumento dell’orario lavorativo per i contratti
part-time
27
art. 46 – turni
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
art. 47 – orari flessibili
1.
2.
3.
4.
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare
diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario
contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un
massimo di 200 ore all’anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’azienda
riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità
lavorativa, una pari entità di ore di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale
contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione
dell’orario contrattuale.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale
di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente
comunicate per iscritto.
art. 48 – banca delle ore (BancaO – BancaM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Le Parti ritengono che l’istituto cosiddetto banca delle ore rappresenti un formidabile
strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, le ore spettanti e derivanti da
specifiche norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, un'apposita
regolamentazione.
Le Parti concordano che nella banca delle ore confluiscano:
per previsione contrattuale:
• le ore supplementari di cui all’art. 33, comma 17
• le ore dedicate all’APC proposte dal datore di lavoro di cui all’art. 41 e come
regolamentate dal Titolo VIII del presente CCNL
• le ore oggetto di flessibilità di cui all’art. 47
per adesione volontaria del lavoratore (purché risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed
il lavoratore medesimo):
• le ore di lavoro straordinario di cui all’art. 51
Nella banca delle ore di ciascun lavoratore verranno totalizzate separatamente le ore
(BancaO) ed i minuti (BancaM) maturati.
Ai fini dell’utilizzo delle ore/minuti (sia come recupero che come liquidazione) si procederà
trasformando dapprima i minuti in ore e arrotondando in eccesso al multiplo di 30 più
prossimo gli eventuali minuti rimanenti.
Il numero di ore/minuti che risulta essere contenuto nella banca delle ore, dovrà essere
recuperato entro un periodo di 12 (dodici) mesi dall'inizio dell'accumulo, prioritariamente
nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell’attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire sulla base delle esigenze del lavoratore interessato e
compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 (dodici) mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo
corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale
importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno tuttavia evidenziate le ore supplementari e straordinarie
accumulate.
Le Parti, a livello regionale, attueranno verifiche almeno annuali e definiranno specifiche
modalità attuative e regolamentazioni.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno s’intende il periodo di 12 (dodici) mesi
seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
2.
3.
Per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’orario di apertura, le aziende
possono richiedere ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell’azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente che, se
accetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio,
aspettativa, maternità o permesso per studio.
La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in una delle seguenti opzioni:
Pagina
1.
28
art. 49 – reperibilità
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
a.
b.
con un assegno ad personam di importo pari al 10% (dieci per cento) della retribuzione
di cui all’art. 84 (retribuzione di fatto), per i dipendenti che continuativamente si
rendano reperibili per le esigenze di emergenze;
con un importo del 15% (quindici per cento) delle retribuzioni oraria per i lavoratori che
si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 (sei) settimane
annue.
4.
Ove si richieda l’effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le
norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario
festivo o straordinario festivo notturno.
1.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente
servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli. In tale ipotesi, ove gli venga
richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo
prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al
lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro
secondo le norme contenute nell'art. 66 (missioni - trasferte) del presente contratto.
art. 50 – lavoro fuori sede
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro
fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere
individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse e senza superare i limiti
giornalieri e settimanali. L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di
lavoro o da chi ne fa le veci.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su
apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a
richiesta delle OO.SS. regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale
Associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea
documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata.
Le ore di straordinario, con l’eccezione di quelle impiegate per lo svolgimento di attività di
APC che, come previsto dal Titolo VIII di questo contratto, vengono automaticamente
accumulate nella banca delle ore, potranno essere, a scelta del lavoratore e
alternativamente:
 per le ore di lavoro dalla 41° alla 48° settimanale:
• retribuite con la maggiorazione del 15% (quindici per cento) sulla retribuzione oraria
• totalizzate nella banca delle ore, aumentate di 10 minuti ogni ora di lavoro prestata
 per le ore di lavoro eccedenti la 48° settimanale:
• retribuite con la maggiorazione del 20% (venti per cento) sulla retribuzione oraria
• totalizzate nella banca delle ore, aumentate di 15 minuti ogni ora di lavoro prestata
Le ore straordinarie di lavoro diurno prestato nei giorni festivi (di cui all’art. 53 - festività)
potranno essere, a scelta del lavoratore e alternativamente:
• retribuite con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla retribuzione oraria
• totalizzate nella banca delle ore, aumentate di 20 minuti ogni ora di lavoro prestata
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate
dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di serviziopotranno essere, a scelta del lavoratore e alternativamente:
• nei giorni feriali
o
o
•
retribuite con la maggiorazione del 40% (quaranta per cento) sulla retribuzione oraria
totalizzate nella banca delle ore, aumentate di 25 minuti ogni ora di lavoro prestata
nei giorni festivi
o
o
retribuite con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla retribuzione oraria
totalizzate nella banca delle ore, aumentate di 30 minuti ogni ora di lavoro prestata
Pagina
1.
29
art. 51 - lavoro straordinario
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
9.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per
lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui
all’art. 84 (retribuzione di fatto) tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media
dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 6
(sei) mesi.
10. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro,
intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
11. La liquidazione del lavoro straordinario non destinato alla banca delle ore dovrà essere
effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
12. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro
straordinario valgono le vigenti norme di legge.
art. 55 – riposo settimanale
1.
2.
I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nella giornata della domenica o in altre
giornate se comunicato dall’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, nei modi previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.
Fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno
successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia, le ore di lavoro
prestate nei giorni di riposo settimanale di cui al comma precedente, potranno essere, a
scelta del lavoratore e alternativamente:
• retribuite con la maggiorazione del 10% (dieci per cento) sulla retribuzione oraria
• totalizzate nella banca delle ore, aumentate di 5 minuti per ogni ora di lavoro prestata
Titolo X
FESTIVITÀ
art. 53 – festività
1.
2.
3.
4.
Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono:
1) il 1° giorno dell'anno
2) il 6 gennaio
3) il giorno di lunedì di Pasqua
4) il 15 agosto
5) il 1° novembre
6) l'8 dicembre
7) il 25 dicembre
8) il 26 dicembre
9) il S. Patrono
10) il 25 aprile
11) il 1° maggio
In relazione alla norma di cui al punto 1 del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta
sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata
prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di
retribuzione- nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e
dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e
comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra elencate con la
domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore
importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente
art. 53 (festività) dovranno essere remunerate come lavoro straordinario festivo nella misura
e con le modalità previste dall’art. 51 (lavoro straordinario).
Pagina
1.
30
art. 54 – festività lavorate
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo XI
FERIE, ASSENZE, PERMESSI, CONGEDI, MISSIONI e TRASFERIMENTI
art. 55 – ferie – durata
1.
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura
di 26 (ventisei) giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la
distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di 6 (sei) giorni
lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie o, in caso di distribuzione
disomogenea dell’orario di lavoro, comunque pari a 173 ore riferite ad anno solare.
Dal computo del predetto periodo di ferie, pertanto, vanno escluse le domeniche e le
festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e, pertanto, il periodo di ferie
sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e
infrasettimanali in esso comprese.
2.
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda e tenuto conto di quelle dei lavoratori è in
facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre.
3.
Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei
turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e
mediante programmazione.
4.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi.
5.
Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio
nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine
di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.
6.
Ai lavoratori che, con congruo anticipo, comunichino per iscritto la richiesta di ferie per
partecipare a celebrazioni religiose diverse da quelle individuate dall’art. 61 (permessi
retribuiti), le aziende cercheranno, nei limiti delle esigenze di funzionalità interna e di
rispetto delle richieste complessive, di accordare una via preferenziale.
7.
Per le ferie verrà istituito presso ogni azienda un apposito registro con le stesse garanzie e
modalità previste dal punto 4 del precedente art. 51 (lavoro straordinario)
1.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di
malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche
competenti per territorio.
art. 56 – ferie - malattia durante il periodo
art. 57 – ferie – retribuzioni
1.
2.
3.
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del
periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno
di competenza.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
art. 58 - ferie – irrinunciabilità
1.
Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che
spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
1.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del
periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca
successiva, e il diritto a rimborso delle spese necessarie sia per l'anticipo rientro, sia per
tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
1.
Salvo i casi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia
della propria assenza al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un
giorno dall'inizio dell’assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata.
2.
Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) trattenuta dalla retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari
al 10% (dieci per cento) della retribuzione stessa, nel caso di assenza fino a 3 (tre) giorni
art. 59 – ferie - richiamo del lavoratore
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art. 60 – assenze
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
3.
b) licenziamento senza preavviso, nel caso di assenza oltre 3 giorni o in caso di recidiva
oltre la 3a volta nell'anno solare.
In conformità alla vigente Legge 53/90, in occasione di tutte le consultazioni elettorali
disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso
gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in
occasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del
Referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla
durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono
considerati, a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
art. 61 – permessi retribuiti
EX FESTIVITÀ
1. Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di festività soppresse di cui
alla Legge 54/77, modificata con il DPR 792/85, e cioè:
•
il 19 marzo, S. Giuseppe
•
il giorno dell'Ascensione
•
il giorno del Corpus Domini
•
il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo
2.
Tali ex-festività saranno fruite dai lavoratori come gruppi di 4 (quattro) o di 8 (otto) ore di
permesso individuale retribuito.
Questi permessi, per un totale di 32 (trentadue) ore annue, saranno fruiti individualmente in
periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori affinché non si verifichino
assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.
3.
I permessi non goduti non saranno trasferibili all’anno successivo o pagabili.
4.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà
corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato.
5.
I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla
retribuzione.
DECESSO E GRAVE INFERMITÀ
6. In applicazione dell’art. 4 della Legge 53/00 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento d’attuazione
di cui al Decreto Interministeriale 278/00, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a 3 (tre)
giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado,
anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o
del lavoratore medesimi.
7.
Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente all’azienda
l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
8.
La suddetta disciplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore o la
lavoratrice qualora il rapporto perduri da 2 (due) anni e risulti da certificazione anagrafica.
9.
Alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto, entro il termine 7 (sette) giorni, a presentare
idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esso
convenzionato ovvero, in caso di ricovero o di intervento chirurgico, dalla struttura
ospedaliera o dalla clinica presso la quale il lavoratore è stato ricoverato. In mancanza di tale
attestazione, i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore permessi.
10. Un congedo straordinario può essere richiesto dal lavoratore in casi di gravi calamità e la
durata sarà strettamente rapportata alla natura dell’evento calamitoso.
Pagina
12. Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del
lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di
espletamento dell’attività lavorativa. Dette modalità devono comportare una riduzione
dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono
sostituiti. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate
deve avere inizio entro 7 (sette) giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave
infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
32
11. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono
concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse
modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
13. Qualora venga accertato il venire meno delle circostanze che avevano determinato la
concessione del permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le
modalità ordinarie e i giorni di permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora
dovessero verificarsi nel corso dell’anno ulteriori eventi che giustifichino la loro richiesta
MATRIMONIO
14. Fermo restando le norme di legge, in caso di matrimonio spetta al lavoratore non in prova un
periodo di permesso retribuito di 15 (quindici) giorni consecutivi computato escludendo i
giorni festivi e con decorrenza dal 3° giorno antecedente la celebrazione del matrimonio
stesso.
15. Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione di avvenuta
celebrazione del matrimonio.
16. I lavoratori extracomunitari cittadini di Paesi dove sia legale la poligamia, potranno
beneficiare del permesso nuziale per un solo matrimonio.
17. Durante il periodo di permesso il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di
servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.
HANDICAP
18. Ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 151/01 così come modificato dalla Legge 183/10,
dopo il compimento dei 3 (tre) anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a
fruire dei permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/92 è riconosciuto ad entrambi i genitori,
anche adottivi, in maniera alternativa pur se continuativa, nell’ambito del mese.
19. I permessi di cui al precedente punto sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle
persone handicappate dall’art. 33 della Legge 104/92 e s.m.i.
art. 62 – congedi
GRAVI MOTIVI FAMILIARI
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge 53/00, il lavoratore può richiedere un periodo di
congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal Decreto Interministeriale 278/00,
relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art.
433 del C.C. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro
il terzo grado, anche se non conviventi.
2.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a 2
(due) anni.
3.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di
congedo - di norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando,
anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o
di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
4.
Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del
citato Decreto Interministeriale.
PARENTALI
5. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/01, ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi 8 (otto)
anni di vita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non
eccedente complessivamente 10 (dieci) mesi.
6.
Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:
Pagina
7.
alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 (sei) mesi
b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a 6 (sei) mesi, elevabile a 7 (sette) nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi
dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 (tre) mesi (in
quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi);
c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
dieci mesi.
Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima,
richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di
norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di
nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
33
a.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
8.
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo
stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta
scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio
dell’assenza dal lavoro.
9.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 151/01 entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non
superiore a 3 (tre) anni.
10. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite
di 7 (sette) giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 (tre)
e gli 8 (otto) anni.
11. Per fruire dei congedi di cui al precedente punto il genitore deve presentare al datore di
lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato.
12. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
13. Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero
periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo
determinato.
14. In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o
per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che
al momento del rientro.
15. In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l’assenza derivante da una o
più aspettative e/o congedi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 151/01, oltre alla possibilità di
affiancamento così come indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato
fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi
giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
HANDICAP
16. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge 104/92 hanno
diritto al prolungamento fino a 3 (tre) anni del congedo parentale a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
17. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo
42, comma 1 della Legge 53/00.
FORMAZIONE
18. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 53/00, il lavoratore con almeno 4 (quattro) anni di anzianità di
servizio presso la stessa azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 (undici) mesi, continuativo o
frazionato, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del
titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
19. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 (trenta) giorni
prima per i congedi di durata fino a 10 (dieci) giorni e almeno 60 (sessanta) giorni prima per i
congedi di durata superiore a 10 (dieci) giorni, precisando i motivi della richiesta ed
allegando la relativa documentazione.
22. Nella aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione
della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
Pagina
21. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità
produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare l’1% (uno per cento) del
totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo
svolgimento della normale attività produttiva
34
20. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico
organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il
lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
23. Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro e
non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e
non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
24. In presenza di una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo,
previa comunicazione scritta al datore di lavoro, questa comporta l’interruzione del congedo
medesimo.
FORMAZIONE ECM
25. Fermo restando che il conseguimento dei crediti formativi ECM costituisce un obbligo
professionale per i soggetti previsti dal DLgs 502/92 come poi integrato dal DLgs 229/99, le
parti concordano che le Aziende garantiranno ai dipendenti impiegati a tempo indeterminato
e a tempo determinato con contratto superiore a 4 mesi il conseguimento di crediti formativi
previsti dal Ministero della Salute, per ciascuno degli anni di validità del presente contratto
collettivo nazionale come segue:
a. massimo numero 35 crediti ECM attraverso corsi di formazione a distanza (FAD) i cui
costi di iscrizione saranno a totale carico dell’azienda
b. nel caso la frequenza sia prevista fuori orario di lavoro, le aziende riconosceranno a
ciascun dipendente una somma corrispondente a 6 ore di retribuzione ordinaria.
26. Ove le Aziende realizzino propri corsi accreditati ECM, le modalità di partecipazione agli
stessi, come pure la copertura dei costi e del tempo, verranno definite di volta in volta a
livello di contrattazione aziendale, prevedendo la possibilità di escludere l’applicazione di
quanto previsto al precedente comma 25, punto b).
27. Sempre a livello di contrattazione di II livello potranno essere definiti accordi diversi in
merito alla formazione accreditata ECM.
DISCIPLINA DELLA RICHIESTA
28. L’azienda è tenuta, non oltre i 10 (dieci) giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla
stessa e a comunicarne l’esito al dipendente.
29. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato,
la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni
previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive
che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda
deve essere riesaminata nei successivi 20 (venti) giorni.
30. Nel caso di rapporti a tempo determinato, l’azienda può negare il congedo per
incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto
ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i 3 (tre) giorni nel corso del rapporto
ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente
in congedo ai sensi della presente disposizione.
31. Il congedo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 61,
comma 4 (permessi retribuiti), per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare
permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni
previste dalla contrattazione collettiva.
32. Quando la richiesta di congedo è riferita a periodi non superiori a 3 (tre) giorni, il datore di
lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 (ventiquattro) ore dalla stessa e a motivare
l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il
congedo venga fruito comunque entro i successivi 7 (sette) giorni.
33. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha
diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso
all’azienda non inferiore a 7 (sette) giorni.
Pagina
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
35. Qualora non sia pacifica la sussistenza di gravi e comprovati motivi familiari che giustifichino
la richiesta di congedo ovvero in caso di mancato accoglimento da parte del datore di lavoro,
è riconosciuta alla parte che ne ha interesse la facoltà di adire il Collegio Arbitrale
competente a livello territoriale di cui all’art. 143 del presente CCNL
35
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
34. Durante il periodo di congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla
retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun
tipo di attività lavorativa.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
SOSPENSIONE DEL LAVORO
36. In presenza di una sospensione del lavoro ascrivibile al datore di lavoro e indipendente dalla
volontà del lavoratore, quest’ultimo ha diritto a percepire durante l’intero periodo di
forzata inattività la retribuzione di fatto di cui all’art. 84 (retribuzione di fatto) del presente
CCNL, salvo i casi in cui la sospensione derivi da pubbliche calamità, eventi atmosferici
straordinari ovvero casi di forza maggiore
art. 63 - aspettativa
1.
2.
3.
Le parti convengono che, in presenza di gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le
esigenze dell’azienda, il datore di lavoro potrà concedere al lavoratore un periodo
d'aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione
del posto, di durata non inferiore a 1 (un) mese e non superiore a 6 (sei) mesi.
In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa
con assunzione a tempo determinato.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti
contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di servizio.
art. 64 - aspettativa per tossicodipendenza
1.
2.
3.
4.
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni
lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, per un periodo non
superiore a 3 (tre) anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non
retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio riabilitativo del
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un
periodo massimo di 3 (tre) mesi non frazionabili e non ripetibile.
Il periodo d'aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato
esclusivamente nel caso i cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate dall'interessato al titolare dell’azienda, in
forma scritta, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre
strutture sopra indicate.
art. 65 – chiamata e richiamo alle armi
1.
Si fa riferimento alle leggi vigenti
1.
L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria
residenza.
In tal caso al personale compete:
a. il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio
b. il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio
c. il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche e
altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro
d. una diaria di € 20,00 giornaliere per missioni eccedenti le 8 (otto) ore e fino alle 24 ore e
di € 30,00 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore
Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 1),
lettera a) del presente articolo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
In alternativa, al lavoratore che compia un minimo 15 missioni all’anno, con almeno 10
pernottamenti, l’azienda potrà corrispondere, in luogo delle diarie di cui al punto 1), lettera
d), nonché della diaria di cui al punto 3 del presente articolo, un’indennità mensile, per
tredici, pari al 10% (dieci per cento) della retribuzione mensile di cui all’art. 85
3.
4.
Pagina
2.
36
art. 66 – missioni - trasferte
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
art. 67 – trasferimenti
1.
A norma dell’art. 13 della Legge 300/70, il lavoratore non può essere trasferito da un’unità
aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle
spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia
effettuato entro 6 (sei) mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
2.
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto e con congruo anticipo.
3.
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente
necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio il
lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o rimborsi di cui al presente articolo fino a 5
(cinque) giorni dopo l'arrivo del mobilio.
5.
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il
cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un
preavviso di 45 (quarantacinque) giorni ovvero di 70 (settanta) giorni per coloro che abbiano
familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo
massimo di 9 (nove) mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di
locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
6.
In caso di trasferimento aziendale per distanze superiori a 30 Km dalla sede di assunzione del
lavoratore, i dipendenti con età superiore ai 50 anni, saranno trasferiti per ultimi, rispetto al
numero complessivo dei dipendenti in forza nella sede aziendale.
Pagina
4.
37
A. al lavoratore che non sia capo famiglia:
a. il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, alloggio, di viaggio (per la via
più breve)
b. il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del
bagaglio
c. il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non
sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto. Tale rimborso va
corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi
d. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella
prevista dal precedente art. 66 (missioni - trasferte).
B. al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti
verso cui abbia obblighi di alimenti:
a. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sè e per le
persone di famiglia
b. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio
c. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la
locazione o far luogo al subaffitto. Tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6
(sei) mesi
d. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella
prevista, per sé, dal precedente art. 66 (missioni - trasferte).
Per ciascun convivente a carico la diaria è ridotta a tre quinti.
In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista
delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a
carico componenti il nucleo familiare.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo XII
MALATTIE, INFORTUNI e GRAVIDANZA
art. 68 – iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
1.
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di
rilasciare ai propri dipendenti a loro richiesta, all'atto dell'assunzione, la certificazione
eventualmente prescritta delle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini
dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
1.
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare
immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata
comunicazione, trascorso 1 giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata
ingiustificata con le conseguenze previste dal presente CCNL.
Il lavoratore è tenuto altresì a far recapitare all’azienda il certificato medico di prima visita, e
i successivi in caso di prolungamento della malattia, rispettivamente entro il 2° giorno
dall'inizio della malattia e dalla scadenza dei periodi previsti dai certificati precedenti.
In mancanza di ciascuna delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato
impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata.
Al rientro in servizio deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro.
Il lavoratore assente per malattia oltre 5 (cinque) giorni è tenuto a presentare una
dichiarazione medica attestante l’inesistenza di pericolo di contagio qualora sia impiegato in
aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla
Legge 283/62.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 300/70 il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far
effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli
Istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
art. 69 – malattia – disciplina
2.
3.
4.
2.
Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito
dalla normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di
assenza e per tutto il periodo di malattia, secondo gli orari prescritti per legge.
3.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito
di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di
malattia, in orari diversi da quelli indicati al precedente punto 2, questi ultimi saranno
adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
4.
Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o
per gravi eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicati all’Azienda
e successivamente documentati.
5.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo
non venga reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il
recapito comunicato, perderà l’intero trattamento economico, parziale o totale a carico
dell’Azienda, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di
controllo.
6.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo
accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda.
In tale ipotesi l’assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 128.
7.
Costituisce, altresì, grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa
anche a titolo gratuito durante l’assenza.
8.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro
deve essere preventivamente comunicato all’azienda.
Pagina
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni
mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
38
art. 70 – malattia – obblighi del lavoratore
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
9.
Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico
curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal
certificato del medico di controllo.
In caso di mancato rientro o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto
di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto all'art. 105 (trattamento di fine
rapporto) del presente CCNL con l'esclusione dell'indennità di mancato preavviso.
art. 71 – malattia – conservazione del posto
1.
Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio
non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità
relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a. 180 giorni di calendario in un anno solare, comprensivi del periodo di malattia;
b. per le malattie di particolari gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la
conservazione del posto può arrivare a 24 (ventiquattro) mesi
2.
Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro, di cui alla lettera a),
deve esserci la ripresa dell’attività lavorativa per almeno 30 (trenta) giorni continuativi.
3.
per l’azienda cesserà l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico
qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti
massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti
dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie.
4.
Non si terrà conto dell’aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i cui benefici sono
collegati all’anzianità di servizio ed inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai
fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico.
5.
Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso,
fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso.
6.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al licenziamento,
corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità
sostitutiva del preavviso.
7.
Ove l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza
dell’anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.
8.
La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è
limitata al periodo massimo di 4 (quattro) mesi e, comunque, non oltre la scadenza del
termine apposto al contratto medesimo.
9.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di
licenziamento.
1.
Almeno 24 (ventiquattro) ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del
posto di lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di
durata non superiore a 6 (sei) mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà
decorrenza di anzianità per alcun istituto.
A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo
stato di applicazione della norma contrattuale.
2.
Qualora il protrarsi dell’assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa
per la quale si rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentata da
personale medico specialistico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), al lavoratore è
riconosciuto il diritto di richiedere tramite istanza per iscritto di poter beneficiare di un
ulteriore periodo di aspettativa non retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero per
un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.
Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore
comunicazione iscritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa.
3.
Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro
ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo
massimo previsti per il periodo di comporto.
4.
Il periodo stesso non sarà in nessun caso considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in
caso di prosecuzione del rapporto.
Pagina
39
art. 72 – malattia – aspettativa non retribuita
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
art. 73 – malattia – indennità
1.
Durante il periodo di malattia i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS.
2.
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto a percepire una retribuzione di seguito
determinata:
a. 50% (cinquanta per cento) per il secondo e terzo giorno
b. 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°
c. 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta
anche grazie all’integrazione, a carico del datore di lavoro, dell’indennità a carico dell’INPS
3.
Le eventuali integrazioni a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non
corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità di propria spettanza
PRECISAZIONE A VERBALE
L’indennità posta a carico dell’INPS, ai sensi dell’art. 70 della Legge 833/78 è pari al 50% (cinquanta per cento)
della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 4° (quarto) al 20° (ventesimo) e pari ai 2/3 (due terzi)
della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal 21° (ventunesimo) in poi.
Se la suddetta indennità fosse corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è
tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto
4.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS
secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 33/80.
5.
Per le ipotesi previste dall’art. 71 – (malattia – conservazione del posto) punto 1, lettera b),
qualora l’assistenza sanitaria integrativa prevista dal presente CCNL preveda erogazioni
sostitutive del datore di lavoro, percepirà gli appositi trattamenti previsti.
In caso contrario, oltre il 180° giorno di malattia, per i quali valgono le stesse regole previste
a questo articolo, punto 2, lettera c), conserverà solo il posto di lavoro, per massimo 24 mesi
dall’inizio della malattia di lungo periodo.
6.
Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito
del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC.
In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS
7.
Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti
disposizioni di legge o contrattuali.
8.
Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l’integrazione aziendale sarà corrisposta per un
periodo non superiore a quello per il quale é dovuta l’indennità economica di malattia da
parte dell’INPS e, comunque, non oltre la scadenza del predetto contratto.
9.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una
dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia
indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell’anno di
calendario in corso.
1.
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le
vigenti norme legislative e regolamentari.
2.
Ai sensi dell’art. 73 del DPR 1124/65, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera
retribuzione giornaliera di cui all’art. 86 per la giornata in cui avviene l'infortunio che inabilita
anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa.
3.
Nel caso di infortunio sul lavoro, al dipendente non apprendista spetta tutto quanto previsto
dalla normativa del T.U. DPR 1124/65 e successive modifiche, sia in tema di retribuzione
erogabile a carico dell’INAIL sia come conservazione del posto di lavoro fino a guarigione
avvenuta.
4.
Qualora l’infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, è assimilato
al trattamento previsto dal presente CCNL in materia di malattia.
5.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al
proprio datore di lavoro. Quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo
predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio,
non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato
da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Pagina
40
art. 74 – infortunio
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
6.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi
motivo l'indennità prevista dalla legge.
1.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le
norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano altresì immutate le potestà delle legislazioni speciali previste per le Regioni
Autonome e per le Province Autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.
1.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a. per i 2 (due) mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico
di gravidanza
b. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso
c. per i 3 (tre) mesi dopo il parto
d. per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi –facoltativo- dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il diritto di cui alla lettera d) è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 903/77, alle condizioni previste nello stesso
articolo.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione
attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di 1 (un) anno d'età del
bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione
dell'attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata
assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato
stipulato, esito negativo della prova).
art. 75 – rinvio alle leggi vigenti
art. 76 – gravidanza e puerperio
3.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e
puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo di cui opera il divieto, ha diritto di
ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro 90 giorni dal
licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza dell'epoca del
licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
4.
Ai sensi dell’art. 4 del DPR 1026/76, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di
tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la
presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione.
Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
5.
Ai sensi di legge, i periodi d'astensione obbligatori di lavoro indicati al punto 1, lettere a), b),
c), devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente
a
previsti, compresi quelli relativi alla 13 mensilità e alle ferie.
6.
Il periodo d'assenza facoltativa di cui al punto 1, lettera d) è computato nella anzianità di
servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al TFR.
7.
Durante il periodo d'assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto a
un'indennità pari rispettivamente all'80% e al 30% della retribuzione posta a carico dell'INPS
dall'art. 74 della Legge 833/78, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 33/80. L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2
della Legge 33/80.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo d'assenza per
gravidanza e puerperio, salvo quanto previsto al successivo art. 77 (periodi di riposo durante
il puerperio).
9.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in
affidamento pre-adottivo si applica l'art. 6 della Legge 903/77
10. Il diritto di cui al punto 1, lettera c) di questo articolo è riconosciuto anche al padre
lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Legge 903/77 e sue successive
modificazioni, alle condizioni previste nello stesso articolo, nonché in applicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987, ove l’assistenza della madre al
minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.
41
8.
Pagina
2.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
11. Il diritto di cui al punto 1, lettera d) di questo articolo è riconosciuto, in alternativa alla
madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Legge 903/77, alle
condizioni previste nello stesso articolo.
12. Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l’INPS
provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai
sensi del sesto comma dell’art. 1 della Legge 33/80
art. 77 – periodi di riposo durante il puerperio
1.
2.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del
bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
Il riposo è 1 (uno) solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre
lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio
1993. La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso
all’esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non
può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già
dei periodi astensione obbligatoria o di assistenza facoltativa o quando, per altre cause,
l’obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono
considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi
comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione
relativa ai riposi medesimi.
3.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi
contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8 della Legge 903/77
4.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19
della Legge 635/34 sulla tutela del lavoro delle donne.
5.
Il lavoratore ha diritto, altresì, a norma delle vigenti disposizioni di legge ad assentarsi dal
lavoro durante le malattie del bambino d'età inferiore a 3 (tre) anni dietro presentazione di
certificato medico.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre
lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7 della
Legge 907/77
6.
I periodi i periodi di assistenza di cui al precedente comma sono computati nell’anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell’art. 7
ultimo comma della Legge 1204/71 e al trattamento di fino rapporto.
1.
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato
rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del SSN, e il datore di lavoro è tenuto a
darne ricevuta.
2.
Per usufruire dei benefici connessi col parto e il puerperio, la lavoratrice è tenuta ad inviare
al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino
rilasciato dall'ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal
sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128
3.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in
caso di preavviso secondo le modalità previste al successivo art. 98 (indennità sostitutiva del
preavviso).
4.
Ai sensi della Legge 90/54, per le festività cadenti nel periodo d'assenza obbligatoria per
gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico
dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere
complessivamente il 100% della retribuzione di cui al successivo art. 86 (retribuzione
giornaliera) e degli eventuali superminimi.
5.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono
le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Pagina
42
art. 78 – trattamento economico del periodo di gravidanza e puerperio
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo XIII
ANZIANITÀ, SCATTI DI QUALIFICA, TRATTAMENTO ECONOMICO
art. 79 – anzianità di servizio
1.
2.
3.
4.
5.
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto presso l’azienda,
quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Sono fatti salvi i criteri di diversa di decorrenza dell’anzianità espressamente previsti per i
singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti, e resta valida la
normativa per il riconoscimento dell’anzianità convenzionale così come previsto dalla
legislazione vigente.
In proposito le Parti chiariscono che le norme contrattuali relative all’anzianità di servizio
non si riferiscono, comunque, al TFR che trova regolamentazione specifica nel successivo art.
105 del presente CCNL, nonché nelle disposizioni della Legge 297/82
Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a
categoria impiegatizia, conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di
provenienza.
Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno
saranno computate, a tutti gli affetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese
intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 (quindici) giorni.
Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.)
art. 80 – anzianità convenzionale
1.
2.
3.
4.
5.
Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti
del preavviso, o della relativa indennità sostitutiva, nonché del TFR in caso di licenziamento
una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
a. mutilati e invalidi di guerra: 1 anno
b. decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di
guerra: 6 mesi per ogni titolo di benemerenza
c. ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato servizio
presso reparti mobilitati in zona di operazione: 6 mesi
d. per ogni anno di campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno 6 mesi
Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.
L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del
lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso più datori di lavoro. Il datore di lavoro ha
pertanto il diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
Il lavoratore neo-assunto dovrà, a pena di decadenza, comunicare al datore di lavoro i propri
titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione, impegnandosi
a fornire la relativa documentazione entro 6 (sei) mesi dal termine del periodo di prova.
I lavoratori in servizio alla data d'entrata in vigore del presente contratto dovranno - a pena
di decadenza - comunicare al datore di lavoro il possesso dei titoli suddetti entro 6 mesi dalla
predetta data e fornire la relativa documentazione entro i 6 (sei) mesi successivi.
Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà
computare a favore del lavoratore il periodo d'anzianità convenzionale a cui egli ha diritto.
art. 81 – scatti di anzianità
LIVELLO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
IMPORTO
€ 37,00
€ 34,00
€ 30,00
€ 27,00
€ 24,00
€ 21,00
43
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda il lavoratore avrà diritto, dopo il
termine dell'apprendistato, a 5 (cinque) scatti triennali nelle seguenti misure:
Pagina
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
2.
Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione e
gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello
in cui si compie il triennio d'anzianità.
3.
Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi
aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti
maturati o da maturare.
4.
Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano
passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli
scatti maturati in quel momento.
1.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto dopo un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.
3.
Le previsioni di cui al precedente comma, ferma restando la validità per i casi individuali,
trova diversa applicazione nel caso di aziende che utilizzando i futuri miglioramenti
tecnologici (di hardware e/o software e/o di procedure), ed a seguito di evidente, rilevante e
innovativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione
degli incarichi assegnati ai dipendenti.
4.
Ove questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga più della metà dei dipendenti, prima
del decorrere dei tre mesi dall’avvio delle nuove procedure lavorative, l’azienda potrà
formulare uno schema retributivo sia collettivo che individuale che pur riconoscendo i
miglioramenti di professionalità dei dipendenti non dovrà necessariamente portare ad un
diverso inquadramento contrattuale.
5.
La proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo aziendale, ove,
diversamente, non si raggiungesse l’accordo aziendale, si ricorrerà al Collegio Arbitrale di cui
al successivo art. 143 (collegio arbitrale)
6.
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo
livello. Qualora il lavoratore percepisca all'atto della promozione, una retribuzione superiore
al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno
'ad personam' avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tal eccedenza
non potrà essere assorbita dagli scatti d'anzianità e dalla indennità di contingenza.
7.
Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a
categoria impiegatizia conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e
di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
1.
Di norma la retribuzione del lavoratore il cui profilo è indicato al precedente art. 5, comma 1
è costituita dalle seguenti voci:
a. paga base nazionale conglobata
b. scatti d'anzianità maturati, di cui al precedente art. 81 (scatti di anzianità)
c. altri elementi derivanti dalla contrattazione decentrata ed
d. eventuali indennità contrattuali
art. 82 – passaggi di qualifica
RETRIBUZIONE
1.912,00 €
1.803,00 €
1.666,00 €
1.520,00 €
1.382,00 €
1.281,00 €
Pagina
LIVELLO
1° livello
2° livello
3° livello
4° livello
5° livello
6° livello
44
art. 83 – normale retribuzione
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
2.
Per i lavoratori il cui profilo è indicato al precedente art. 5, comma 2 ci si deve riferire a
quanto previsto al successivo art. 111 (paga base operatore di vendita)
1.
La retribuzione di fatto è costituito dalle voci di cui al precedente articolo nonché da tutti gli
altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei
compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni
elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero
esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
1.
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di
fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti,
alle giornate di riposo settimanali di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le
condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario settimanale.
2.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
1.
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi,
dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).
2.
Durante il periodo di malattia ed infortunio, tuttavia, la quota giornaliera della retribuzione
di fatto, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e
dall’INAIL.
art. 84 – retribuzione di fatto
art. 85 – retribuzione mensile
art. 86 – retribuzione giornaliera
art. 87 – retribuzione oraria
1.
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo
mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a. 173, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali
b. 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali
1.
In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dal datore di Lavoro, nonché gli
aumenti derivanti da scatti d'anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini
e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità erogati dai Datori di
Lavoro indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale possono essere
assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella solo se l'assorbimento sia stato
previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della
concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal
datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente
contratto.
art. 88 – assorbimenti
2.
3.
4.
2.
Resta salvo che al suddetto personale dovrà essere garantita una media mensile superiore
almeno del 3% (tre per cento) alla normale retribuzione di cui al precedente art. 83 del
presente CCNL.
Tale media dovrà essere riferita ad un periodo di tempo non eccedente l’anno.
3.
Qualora non venga raggiunto il suddetto minimo tra stipendio e retribuzione, il datore di
lavoro verserà mensilmente tale importo al lavoratore, salvo eventuali conguagli alla fine del
periodo di cui al precedente punto 2
Pagina
In caso di personale addetto alla vendita retribuito in tutto o in parte a provvigione, spetterà
al datore di lavoro determinare quale sia la parte fissa della retribuzione e quale il tasso di
provvigione sulla base media annuale delle vendite. Tale decisione dovrà risultare per
iscritto.
45
art. 89 – trattamento del personale di vendita a provvigione
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
art. 90 – sospensione dal lavoro
1.
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente
dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo
della sospensione.
2.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità eventi
atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
1.
L’adeguamento annuale sarà effettuato in base all’indice stabilito dall’IPCA, in attuazione del
nuovo Accordo Interconfederale del 22.01.2009 tra Governo e Parti Sociali.
In mancanza di tale dato sarà erogato un aumento provvisorio, con possibilità di conguaglio
in più o in meno del 3% (tre per cento), sulle paghe in vigore alla data di scadenza di questo
CCNL
1.
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale
dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della
retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri
elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
2.
Il prospetto paga deve recare la firma e il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
art. 91 – adeguamento
Pagina
46
art. 92 – libro paga
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo XIV
INDENNITÀ DISAGIO E PRESTAZIONI SPECIALI
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pagina
2.
Le indennità previste dal presente titolo saranno attribuite, caso per caso secondo le
occorrenze, in tutte le aziende che occupino più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti.
Le indennità saranno pagate per 12 (dodici) mensilità o pro rata in caso di frazioni utili di
mese. I lavoratori in malattia, infortunio, ferie, permesso, recupero, aspettativa, maternità,
sospensione disciplinare non hanno diritto a percepire le indennità.
Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione
integrativa aziendale o territoriale l’erogazione delle indennità di cui al precedente titolo.
Indennità Trasporto Comuni con più di 1.000.000 abitanti
Le aziende che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto
propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l’orario di inizio o termine dell’attività
lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti
un’indennità di 5,00 Euro al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di
servizio.
Indennità Trasporto Comuni con più di 500.000 abitanti
Le aziende che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto
propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l’orario di inizio o termine dell’attività
lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti
un’indennità di 3,50 Euro al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di
servizio.
Indennità Trasporto Comuni con più di 100.000 abitanti
Le aziende che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto
propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l’orario di inizio o termine dell’attività
lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti
un’indennità di 2,00 Euro al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di
servizio.
Indennità trasporto Comuni con più di 10.000 abitanti
Le aziende che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto
propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l’orario di inizio o termine dell’attività
lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti
un’indennità di 1,00 Euro al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di
servizio.
Indennità vestiario - Divisa di lavoro
Le aziende che richiedano al loro personale di indossare un determinato vestiario saranno
tenuti a fornirlo ai dipendenti senza alcuna partecipazione alle spese da parte dei dipendenti.
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano
tenuti a usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Spetta al dipendente la corretta tenuta degli indumenti.
Indennità vestiario - Codice di abbigliamento
Le aziende che richiedano al proprio personale di vestire secondo determinate regole, (cd.
Codice di abbigliamento) erogheranno ai dipendenti nei mesi di Aprile e Settembre una
speciale indennità pari a 100,00€ a volta.
Indennità cassa
Agli addetti alla cassa verrà corrisposta una indennità mensile pari al 5% (cinque per cento)
della retribuzione prevista per i lavoratori inquadrati al più basso livello di cui all’art. 83
(normale retribuzione)
47
art. 93 – indennità
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo XV
MENSILITÀ SUPPLEMENTARI
art. 94 – tredicesima mensilità
1.
2.
3.
4.
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al
personale dipendente un importo pari a 1 (una) mensilità della retribuzione di cui al
precedente art. 84 – (retribuzione di fatto), esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore
a
avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13 mensilità per quanti sono i mesi
interi di servizio prestati.
a
Dall'ammontare della 13 mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia
stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal
presente contratto.
Per i periodi d'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 76
a
(gravidanza e puerperio) la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13
mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20% della retribuzione.
art. 95 – premio APC
3.
RAPPORTO
> 1,5
≥ 1 e ≤ 1,5
≥ 0,7 e < 1
≥ 0,5 e < 0,7
inferiore
4.
5.
COEFFICIENTE PREMIO IN %
120%
100%
80%
50%
0
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in tutti gli altri casi
valgono le disposizioni del precedente articolo.
Nel premio APC non sono assorbibili le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito
individuale o collettivo.
48
2.
Principio ispiratore di quest’articolo è quello di premiare i lavoratori che si sono aggiornati
con profitto nel corso dei precedenti 12 mesi.
Nel mese di ottobre di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori il premio APC.
Si assume come importo base quello di 1 mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 84,
in atto al 30 settembre.
Il coefficiente premio APC viene determinato calcolando il rapporto tra le ore di APC
promosse dal datore di lavoro, come disciplinate dal Titolo VIII, ed il punteggio accumulato
dal lavoratore, indipendentemente dal numero di mesi lavorati nell’anno.
Il premio APC viene quindi determinato moltiplicando l’importo base per il coefficiente
premio.
Pagina
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo XVI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
art. 96 – dimissioni
1.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o
altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso
stabiliti dall’art. 97 (recesso ex art. 2118 c.c.) del presente contratto.
2.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle
competenze nette una somma pari all’importo di cui all’art. 98 (indennità sostitutiva del
preavviso).
3.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal
caso cessare subito il rapporto di lavoro.
4.
Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della
scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità
sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
5.
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario quanto previsto all’art. 105
(trattamento di fine rapporto).
1.
Ai sensi dell’art. 2118 C.C., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a
tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
2.
La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per
una delle cause elencate nel successivo art. 128 (provvedimenti)
3.
I termini di preavviso, per ambedue le parti contraenti, espressi in giorni di calendario sono i
seguenti:
art. 97 – recesso ex art. 2118 c.c.
LIVELLO
1°
2° e 3°
4° e 5°
6°
GIORNI DI CALENDARIO DI PREAVVISO
anni di servizio compiuti
fino a 5 anni
tra 5 e 10
oltre 10
60
90
120
30
45
60
30
30
45
15
20
25
4.
Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, il congedo matrimoniale e la malattia
1.
Ai sensi del comma 2, art. 2118 c.c., in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente
dovrà corrispondere all'altra un'indennità equivalente all'importo della retribuzione globale
a
di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di 13
mensilità e premio APC.
2.
Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso,
facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda
di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà,
ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo d'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro.
art. 98 – indennità sostitutiva del preavviso
Ai sensi dell'art. 2119 C.C. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro,
prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso
se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
2.
Possibili cause sono indicate nell’art. 128 (provvedimenti)
Pagina
1.
49
art. 99 – recesso ex art. 2119 c.c.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
3.
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera
raccomandata R.R. Nel caso di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 C.C. la comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato
dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata R.R.
1.
Nelle aziende comprese nella sfera di applicazione della Legge 604/66 dall’art. 35 della Legge
300/70, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può
essere intimato per giusta causa (art. 2119 C.C.) o per giustificato motivo con preavviso,
intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni interni all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
2.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
3.
In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere
entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno
determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 (cinque)
giorni dalla richiesta.
4.
Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del
presente articolo è inefficace.
5.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e
quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
1.
Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di razza, sesso, credo
politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad
attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
1.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 7/63, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa
di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento
intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di 1 anno dalla
celebrazione stessa.
2.
Il datore di lavoro ha la facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi
nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una
delle ipotesi previste dall’art. 2, comma 3), lettere a), b), c) della Legge 1024/71 e cioè:
licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività aziendale, ultimazione della
prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine previsto dal contratto.
1.
In conformità della norma contenuta nell’art. 1, comma 4 della Legge 7/63, le dimissioni
presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di
pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di 1 anno dalla
celebrazione stessa, sono nulle se non risultano confermate entro 1 mese all'ufficio del
lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto, sempre che
abbia compiuto il periodo di prova, all'intero TFR previsto dal successivo art. 105
(trattamento di fine rapporto) con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei
termini di preavviso di cui all’art. 97 (recesso ex art. 2118 c.c.) , e confermate, a pena di
nullità all'ufficio del Lavoro, entro il termine di 1 mese.
La previsione di cui al punto 2 del presente articolo non vige per le lavoratrici, in possesso dei
requisiti di cui alla Legge 335/95, che hanno deciso di utilizzare i ratei maturati di TFR per
l’attivazione del fondo pensionistico integrativo.
art. 100 – licenziamento
art. 101 – nullità del licenziamento
art. 102 – nullità del licenziamento per matrimonio
3.
4.
Pagina
2.
50
art. 103 – dimissioni per matrimonio
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
art. 104 – licenziamento simulato
1.
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa azienda deve
considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione dei diritti del
lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
2.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova
assunzione viene effettuata entro 1 mese dal licenziamento.
1.
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il TFR previsto dalla
Legge 297/82 e secondo le norme del presente articolo.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 2120 C.C., come modificato dalla Legge
297/82, gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del TFR sono di seguito
elencati, purché effettivamente riconosciuti dal lavoratore:
• minimo tabellare conglobato
• aumenti periodici di anzianità
• superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale
• salario integrativo aziendale
• indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale
• indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale
a
• 13 mensilità
art. 105 – trattamento di fine rapporto (TFR)
2.
3.
Ai sensi del terzo comma art. 2120 C.C., come modificato dalla Legge 297/82 in caso di
sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art.
2110 C.C., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti
assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile
al calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
4.
Il TFR deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto
eventualmente fosse dovuto al dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del
tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 297/82 e comunque non oltre 90 (novanta) giorni
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza
di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti
di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Quale condizione di miglior favore, di cui all’art. 4 della Legge 297/82, l’anticipazione potrà
essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:
a. significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore,
purché idoneamente documentate
b. acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa,
purché il lavoratore produca all’azienda il verbale di assegnazione ovvero, in mancanza
di questo:
• l’atto costitutivo della cooperativa
• la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal
notaio, che il socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione
sociale
Pagina
7.
51
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
6. Ai sensi dell’art. 2120 del C.C. e della Legge 68/00, la richiesta di anticipazione di un importo
non superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 (otto) anni di
servizio in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
• eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
• acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile.
Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto di
cui sopra e del 4 % del numero totale dei dipendenti.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
•
c.
la dichiarazione del socio dipendente di far pervenire all’azienda il verbale di
assegnazione
• l’impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle retribuzioni
correnti, in caso di cessione della quota;
sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art. 5 del D.Lgs.
151/01 (astensione obbligatoria e facoltativa) e per la formazione, di cui agli artt. 5 e 6
della Legge 68/00 (l’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al
mese che precede la data di inizio del congedo).
PREVIDENZA INTEGRATIVA
8. I lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge previsti dalla Legge 335/95
che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non
avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo.
NOTA A VERBALE
Le Parti, condividendo l’importanza che assume l’istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione
e nell’intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l’esigenza delle imprese di contenere i
costi previdenziali, intendono attivare un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di un
fondo pensione nazionale complementare a capitalizzazione in aderenza alle norme vigenti.
art. 106 – decesso del dipendente
52
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del
preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in
materia.
Pagina
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo XVII
ADDETTI INQUADRATI COME OPERATORI DI VENDITA
(COADIUTORE SPECIALIZZATO DI FARMACIA, BEAUTYMANAGER & CONSULTANT)
Il presente contratto va applicato con tutte le modifiche, integrazioni, esclusioni ed eccezioni
previste e analiticamente descritte in questo Titolo solo ed esclusivamente per gli addetti di cui
all’art. 5, comma 2 (profili professionali e classificazione del personale) che vengono inquadrati
come operatori di vendita.
SUBTITOLO A
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
art. 107 – definizione operatore di vendita
1.
2.
3.
Agli effetti del presente contratto si considerano operatori di vendita i lavoratori che, grazie
alla loro specifica formazione tecnico-scientifica, relazionale e di marketing, vengono dedicati
alla vendita dei servizi/prodotti alla persona.
In particolare possono essere chiamati a svolgere una o entrambe le sotto elencate attività:
 promuovere affari a favore dell’azienda secondo le istruzioni ricevute dalla stessa
 vendere in una area territoriale determinata dall’azienda i prodotti secondo
procedure prefissate e con modalità commerciali direttamente stabilite
dall’azienda
All’addetto inquadrato come operatore di vendita potranno essere assegnati anche compiti
alternativi e/o complementari all’attività diretta di vendita, quali la promozione, la
propaganda, l'assistenza al punto di vendita.
L’eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle preesistenti
situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della
distribuzione.
art. 108 – assunzione operatore di vendita
1.
2.
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina
della domanda e dell'offerta di lavoro
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente, in aggiunta alle prescrizioni indicate
all’art. 8 (assunzione ordinaria e con contratti atipici), le seguenti indicazioni:
 il periodo di tempo minimo annuale per cui l'azienda s'impegna a tenere in viaggio
l'operatore di vendita
 eventuali compiti dell'operatore di vendita durante il periodo in cui non viaggia e
tenuto presente che non devono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili
con la sua qualifica
 i rapporti derivanti dall'eventuale uso di automezzi
art. 109 - periodo di prova operatore di vendita
1.
Si rimanda quanto previsto all’art. 10 (periodo di prova)
SUBTITOLO B
ELEMENTI RETRIBUTIVI ED ECONOMICI
art. 110 - retribuzione mensile operatore di vendita
53
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di
fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti,
alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le
condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Pagina
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
art. 111 - paga base operatore di vendita
1.
La retribuzione base dell’operatore di vendita è quella riportata nella seguente tabella:
LIVELLO
1°
2°
3°
4°
RETRIBUZIONE
€ 1.100,00
€ 1.000,00
€ 850,00
€ 750,00
art. 112 - provvigioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Qualora l'operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà
corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.
Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta
all'operatore di vendita alcuna provvigione sulla percentuale di riparto o di concordato, se
questa sia inferiore al 65%.
All’operatore di vendita spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che,
essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dall’azienda senza giustificato
motivo e/o non giungano a buon fine per colpa di essa.
Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore,
ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra,
copia delle fatture.
La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali,
eventuali porti e imballi.
Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa
dell’azienda. Non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la
conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad
iniziativa esclusiva della ditta medesima.
All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli
affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso
regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona
determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata o seguita.
La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione
del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente
operatore di vendita.
art. 113 - assorbimenti
1.
2.
3.
In caso di aumenti di tabelle retributive, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché
quelli derivanti da scatti d'anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito
devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del
lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti d'anzianità, erogati dalle aziende
indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere
assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato
previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della
concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal
datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente
contratto.
Fermo restando l'accollo all'operatore di vendita della franchigia di € 200,00 per ogni
sinistro, le spese di riparazione dell'automezzo per incidenti passivi provocati - senza dolo dagli operatori di vendita durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative saranno
sostenute dalle aziende nella misura dell'80% e comunque con un massimale di € 3.000,00
anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti
Pagina
1.
54
art. 114 - rischio macchina
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
2.
interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e sulla corrispondenza della
fattura.
L’uso dell'automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall'azienda.
art. 115 - trattamento economico di malattia e infortunio
1.
2.
3.
4.
Il lavoratore inquadrato come addetto alla vendita non in prova che debba interrompere il
servizio a causa d'infortunio o malattia sarà riservato lo stesso trattamento di cui agli artt. 74
(infortunio) e 73 (malattia – indennità)
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’operatore di
vendita di riprendere servizio, lo stesso potrà risolvere il rapporto con il diritto al solo TFR.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso
salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del tasso di rivalutazione del TFR
di cui all'art. 2120 CC.
Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell’indennità
temporanea da parte dell'INAIL. Agli operatori di vendita infortunati o deceduti in servizio,
purché riconosciuti dall'INAIL, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme
equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
 € 100.000,00 per morte
 € 200.000,00 per invalidità permanente totale
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla
conservazione del posto e al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza
del contratto stesso.
SUBTITOLO C
GESTIONE DEL RAPPORTO
art. 116 - prestazione lavorativa settimanale
1.
2.
3.
La prestazione lavorativa del singolo operatore di vendita si svolgerà su 5 giornate alla
settimana oppure su 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale
tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio
pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate in cui non
viene effettuata la prestazione lavorativa avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate
le anzidette esigenze.
art. 117 - riposo settimanale
1.
2.
L'operatore di vendita, che per ragioni di dislocazione non possa recarsi in famiglia per oltre
1 (un) mese, avrà diritto di ottenere, in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai
giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.
L'operatore di vendita per l'estero usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente
con la dislocazione e in seguito a specifici accordi con la ditta.
3.
4.
Pagina
2.
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui
all'art. 84 (retribuzione di fatto).
Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione, il datore di lavoro corrisponderà,
durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri
colleghi del negozio o del reparto.
Nelle aziende con un solo dipendente inquadrato come addetto alle vendite o quando tutto
il personale sia in ferie, spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media
mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di
servizio prestato.
Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente
estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto a una quota di provvigioni, a carico del
datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto.
55
art. 118 - normativa retribuzione ferie
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
art. 119 - tutela del posto di lavoro
1.
2.
3.
4.
5.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita dell'idoneità a
svolgere mansioni di operatore di vendita a causa di infortunio sul lavoro, l'azienda qualora
proceda entro 18 mesi a nuove assunzioni, dovrà riservare priorità alla domanda di
assunzione, eventualmente prodotta dal lavoratore, per altra mansione.
Tutto ciò compatibilmente con le norme sul collocamento e sempreché il posto disponibile
possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa e alle attitudini
personali dell'interessato.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio un'invalidità superiore al terzo, dovrà
iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro presso gli Uffici provinciali del lavoro e l'azienda
presenterà richiesta di avviamento all'Ufficio anzidetto ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di
collocamento di cui alla Legge 264/49.
Le Parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata
dall'azienda sarà nominativa, ai sensi dell'art. 33, comma 7 della Legge 300/70.
Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda
il venir meno dell'impegno cui ai primi 2 commi.
Nei casi in cui all'operatore di vendita, al quale venga richiesto espressamente l'uso
dell'automezzo, sia sospesa la patente per infrazioni commesse – dopo l'entrata in vigore del
contratto - durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, allo stesso è data facoltà di
richiedere, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, aspettativa non retribuita né
computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.
art. 120 - mansioni del lavoratore
1.
2.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.
art. 121 - mansioni promiscue
1.
2.
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Per attività prevalente s'intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga
abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia
carattere accessorio o complementare.
1.
Il lavoratore promosso al livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo
livello. Qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore
al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno 'ad
personam' avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.
In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti d'anzianità.
Pagina
2.
56
art. 122 - passaggi di livello
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo XVIII
NORME DISCIPLINARI
art. 123 – obblighi del lavoratore
1.
2.
3.
4.
5.
Il lavoratore ha l’obbligo di: osservare nel mondo più scrupoloso i doveri e il segreto di
ufficio; usare modi cortesi con la clientela; rispettare scrupolosamente le scadenze
amministrative di legge, assegnate dai superiori e/o di competenza per mansione ed
inquadramento.
Il lavoratore ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall’azienda per
regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente CCNL e con le
vigenti leggi e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali
di consumo, di cooperare alla prosperità dell’impresa.
Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo
rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto della Legge 196/03 (privacy) per i dipendenti che per motivi
di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.
art. 124 – cambio dimora
1.
È dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della
propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
art. 125 – rispetto dell’orario di lavoro
1.
2.
3.
I lavoratori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro e non sono ammesse tolleranze
nell'orario di lavoro.
Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto
paga, pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari
a
all'ammontare della trattenuta. In caso di recidiva nel ritardo per la 3 volta nell'anno solare,
il datore di lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa.
Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più
severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di
lavoro senza preavviso.
art. 126 – allontanamento dal luogo di lavoro
1.
2.
3.
4.
È vietato al personale ritornare nei locali aziendali e trattenersi oltre l'orario prescritto, se
non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni
di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario
normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni
estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle
ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 (una) ora al
giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente
vietato abbandonare il proprio posto.
2.
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’onere della
prova, e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro,
le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro 48 (quarantotto) ore,
per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze ingiustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della
retribuzione di cui all’art. 84 (retribuzione di fatto) quante sono le giornate di assenza, fatta
salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 128 (provvedimenti).
Pagina
1.
57
art. 127 – giustificazione delle assenze
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
art. 128 – provvedimenti
1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 (assenze) sulle assenze ingiustificate e dall'art.
125 (rispetto dell’orario di lavoro) per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del
personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in
relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
a.
b.
c.
d.
e.
ammonizione verbale per le mancanze più lievi
ammonizione scritta nei casi di recidiva
multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione
sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10
licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge
(licenziamento in tronco)
2.
La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata e comunque
entro e non oltre 10 (dieci) giorni da quando siano avvenuti i fatti ovvero se ne sia avuta
conoscenza.
3.
L’Azienda non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua
difesa. In tale comunicazione dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il
lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa.
4.
I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale possono essere applicati non
prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione per iscritto del fatto
che vi ha dato causa e, di norma, non oltre il 30° (trentesimo) giorno dal ricevimento delle
giustificazioni e comunque dallo scadere del 5° (quinto) giorno successivo alla contestazione.
5.
L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore
con lettera raccomandata entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al
lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni nella quale dovranno essere specificati
i motivi del provvedimento.
6.
Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato comminato, le giustificazioni
addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
7.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
8.
Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro
applicazione.
9.
Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi
delle procedure di conciliazione di cui all’articolo 7 della Legge 300/70 ovvero di quelle
previste all’art. 143 (collegio arbitrale)
10. Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti
disciplinari e l’entità degli stessi:
AMMONIZIONE VERBALE
in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente
AMMONIZIONE SCRITTA
è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore
a quelle indicate nei punti successivi.
g.
inosservanza dell’orario di lavoro
assenza ingiustificata non superiore ad un giorno
esegua con negligenza il lavoro affidatogli, sempreché non abbia creato danno
si assenti dal lavoro fino a 3 (tre) giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione
non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio
utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio, gli accessi alla rete aziendale,
indipendentemente dal carico di lavoro presente
abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non
abbiano creato danno
L’importo della multa è comminato dal datore di lavoro.
La recidiva che abbia dato luogo per 2 (due) volte a provvedimenti di multa, non
prescritti, dà facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di
sospensione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni.
Pagina
a.
b.
c.
d.
e.
f.
58
MULTA
vi si incorre per:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
NOTA A VERBALE
Le Parti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare l’importo delle multe comminate, detratte dalla
busta paga del lavoratore entro il mese successivo all’adozione del provvedimento disciplinare, secondo i
criteri fissati dall’Ente Bilaterale Nazionale E.BIL.GEN. di cui al successivo art. 141 del presente CCNL
SOSPENSIONE
vi si incorre per:
a.
b.
c.
inosservanza ripetuta per oltre 2 (due) volte dell’orario di lavoro
assenza ingiustificata di durata superiore ad 1 (un) giorno e non superiore a 3 (tre) giorni
mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia i periodi di
congedo
d. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate
dall’Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle
persone
e. arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità
f. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che
determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti
g. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre
h. consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in Azienda
i.
esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell’orario di lavoro
j.
insubordinazione verso i superiori
k. irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze
l.
utilizzi senza specifica autorizzazione dell’azienda connessione alla rete e/o telefoniche a
tariffazione speciale
m. commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che
prevedano la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di
diligenza nella consegna di valori di clienti se nell’anno in corso è già stata inflitta una multa
per analogo motivo
n. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che
offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento
persecutorio e vessatorio (stalking)
LICENZIAMENTO
vi si incorre, restando salva ogni altra azione legale, in tutti quei casi in cui la gravità del
fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
a.
b.
c.
d.
la recidiva che abbia dato luogo, nell’anno solare, per 2 (due) volte a provvedimenti di
sospensione non prescritti o per 3 (tre) volta a sospensione per mancanza di diligenza nella
consegna di valori dei clienti
assenze ingiustificate oltre 3 (tre) giorni consecutivi
assenze ingiustificate ripetute 3 (tre) volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o
le ferie
superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporto (artt. 71 –
malattia – conservazione del posto ; 72 – malattia – aspettativa non retribuita)
Pagina
abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di
sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle
persone e alla sicurezza degli impianti
f. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini
g. danneggiamento grave al materiale aziendale
h. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute
e alla sicurezza degli impianti
i.
furto in Azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti
j.
trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette,
procedimenti particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti
k. esecuzione di lavori all’interno dell’Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante
l’orario di lavoro
l.
grave violazione degli obblighi di cui al precedente art. 123 (obblighi del lavoratore)
m. infrazione delle norme di legge circa la sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008
n. l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio
o. l’utilizzo per fini diversi da quelli d’ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta
del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente
normativa sulla privacy e connessi con l’attività dell’azienda
p. l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi,
fuori dall’orario di lavoro o concorrenza sleale
q. rissa o vie di fatto nello stabilimento o gravi offese verso i colleghi di lavoro
r. manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede contabili o alterazioni
dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza
59
e.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
s.
t.
danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video
sorveglianza aziendale
grave inosservanza delle norme mediche per malattia
11. In caso di licenziamento, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con
effetto immediato, per un periodo massimo di 6 (sei) giorni, durante i quali il lavoratore
potrà presentare eventuali giustificazioni, nei 5 (cinque) giorni assegnati dalla legge. Qualora
il licenziamento venga comminato, avrà effetto dal momento della sospensione ed esclude la
liquidazione dell’indennità sostitutiva di preavviso.
12. Le norme su indicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, per
conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale,
il datore di lavoro lo sospenderà al servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e
compenso fino al giudicato definitivo.
2.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la
libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla paga e da
ogni altro emolumento di compenso.
3.
Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro
deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di
sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.
4.
Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in
ogni caso alla riammissione in servizio.
5.
In caso di condanna per delitto non colposo fuori dai locali aziendali, al lavoratore che non
sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di
dimissioni.
6.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolta di pieno diritto e con gli effetti del
licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi
del datore di lavoro o in servizio.
Pagina
1.
60
art. 129 – perdita della libertà personale
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Parte III
Titolo I
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
art. 130 - rappresentante per la sicurezza (RLS)
e procedure per l’individuazione
1.
2.
Premesso che:
a. le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni
hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro
b. constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione
dai rischi nei settori di applicazione e che il presente protocollo risponde alla necessità di
salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, che dei datori di lavoro
c.
ravvisato che il D.Lgs. 81/08 nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare
l’informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati, e
che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione il
numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
I.
1 rappresentante per ogni azienda
II.
considerata la peculiarità strutturale del settore, è possibile definire a livello
territoriale (regione - provincia - comune - bacino) il numero dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza.
Tale ultima possibilità è realizzabile previo accordo delle parti competenti per territorio e
rispettivamente firmatarie di accordi nazionali di II livello e affidata, per gli aspetti attuativi,
all’Ente Bilaterale E.BIL.GEN. di cui al successivo art. 141.
Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme, che nello specifico
caso, sono previste dal D.Lgs. 81/08, siano coerenti con quanto contenuto nel presente
protocollo.
3.
L’RLS in conformità a quanto prevede l’articolo 50, comma 2 del D.Lgs. 81/08, non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti
valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.
4.
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da
parte dei lavoratori.
5.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che
prestino la loro attività nell’azienda.
6.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la
salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento
dell’attività lavorativa.
7.
Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori
aziendali.
8.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purché
abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
9.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario che
provvederà a redigere il verbale della elezione.
10. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.
11. L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i lavoratori.
Pagina
13. Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Io stesso sarà
sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e
comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in tal caso al dimissionario competono
le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata
nella funzione stessa.
61
12. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
art. 131 - permessi retribuiti per RLS
1.
Nelle aziende fino ai 10 dipendenti l’RLS avrà a disposizione n° 8 ore di permesso retribuito
annue.
Nelle aziende con più di 10 dipendenti l’RLS avrà a disposizione n° 12 ore di permesso
retribuite annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, E, G dell’articolo 50, comma 1
del D.Lgs. 81/08 non verranno utilizzati i predetti monte ore.
Effettuato il Corso di Formazione di cui all’art. 37, commi 10-13 D.Lgs. 81/08 che, secondo il
Decreto del Consiglio dei Ministri 16/1/97, durerà un minimo di 32 ore, in relazione alle
peculiarità dei rischi presenti nel settore, ogni RLS avrà a disposizione un massimo di 4 ore
annue per provvedere all’aggiornamento ed alla formazione continua per il tempo
necessario allo svolgimento dell’attività propria della rappresentanza dei lavoratori per la
sicurezza.
Il corso di 32 ore e quelli di aggiornamento andranno regolarmente retribuiti dal datore di
lavoro.
2.
3.
4.
5.
art. 132 - attribuzioni del RLS
Con riferimento alte attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è
contenuta all’art. 50 del D.Lgs. 81/08, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
STRUMENTI E MEZZI
1. In applicazione dell’art. 50 comma 1, lettere e), f), h) e i) del D.Lgs. 81/08, il rappresentante
ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo
espletamento dell’incarico.
2.
Di tali dati e delle attività connesse di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il
rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel
rispetto del segreto professionale aziendale.
3.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli aventi ed
aggiornamenti per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello
stesso.
4.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
5.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione appone la
propria firma sul verbale della stessa.
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
6. Laddove il D.Lgs. 81/08 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da
garantire la sua effettività.
7.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare
proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle
attività aziendali, in corso o in via di definizione.
8.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta
consultazione.
Pagina
10. Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne
un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto
professionale.
62
INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
9. Ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D.Lgs. 81/08, il rappresentante per la sicurezza ha diritto
di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
TEMPO DI LAVORO RETRIBUITO PER I COMPONENTI DELLA RAPPRESENTANZA DEL
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
11. In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue
specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne
preventivo avviso al Datore di Lavoro almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una
apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
art. 133 - rappresentante per la sicurezza territoriale (RLST)
DISCIPLINA
1. Restano salve le prerogative e le previsioni di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i.
2.
In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’art. 47, comma 2
del D.Lgs. 81/08, le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
3.
I nominativi dei RLS eletti o designati in azienda, devono essere comunicati all’Ente
Bilaterale territorialmente competente e riconosciuto dalle associazioni firmatarie il
presente CCNL e da quelle che successivamente lo riconosceranno, al fine di escludere
queste aziende dall’ambito di operatività del RLST.
4.
Il RLST è designato collettivamente dalle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) territoriali dei
lavoratori firmatarie del presente CCNL e da quelle che successivamente vi aderiranno.
Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione
elettiva.
5.
Successivamente e tramite comunicazione scritta, le OO.SS. di cui sopra, invieranno il
nominativo del lavoratore designato all’Ente Bilaterale E.BIL.GEN. -di cui al successivo art.
141- al quale compete la successiva comunicazione sia agli Organismi Paritetici Territoriali
(OPT) riconosciuti dalle Associazioni datoriali presenti nella provincia o circoscrizione che
all’impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
6.
Salvo diversi accordi a livello territoriale, in ogni circoscrizione territoriale è designato,
dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, 1 (uno) RLST.
Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla
formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del RLST non potranno essere
addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale e l’attività dello
stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia
stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.
7.
In fase di prima applicazione, o in assenza di una delegazione sindacale territoriale, sarà
l’Ente Bilaterale a gestire, mediante i propri sportelli presenti sul territorio, la nomina e la
delega di RLTS che potranno essere individuati anche tra professionisti esterni
appositamente formati (corsi) secondo le previsioni di cui la D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il tutto per favorire fin dalla fase iniziale, la corretta applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
FORMAZIONE
8. Il RLST viene designato o eletto nell’ambito di soggetti che siano già in possesso di
adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza,
prevenzione ed igiene del lavoro nel settore di cui al presente CCNL o che abbiano
maturato una adeguata esperienza lavorativa nello stesso.
10. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati agli OPT, in collaborazione
con l’Ente Bilaterale E.BIL.GEN. di cui all’art. 141, secondo un percorso formativo di 64 ore
iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro
2 mesi dalla data di elezione o designazione e 8 (otto) ore di aggiornamento annuale più
altra attività formativa ricognitiva a partire dal secondo anno (da 10 a 60 ore).
11. Resta salva l’attività del RLST nel cosiddetto periodo transitorio, così come definito in
questo articolo (formazione base, nomina di personale competente e formato da parte
dell’Ente Bilaterale, etc.)
63
Avuto l’incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernenti i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Pagina
9.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RLST
12. Il RLST esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle
aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia
stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
Per quanto non indicato, si intendono integralmente richiamate le previsioni di cui al D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
13. Il RLST, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi dell’art.17, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 81/08 nonché, sempre su richiesta, accede ai dati di cui all’art.18, comma 1, lett.
r) del D.Lgs. 81/08. Il DVR può essere fornito per la consultazione anche su supporto
informatico come previsto dall’art. 53, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
14. Dati e documenti aziendali possono essere consultati esclusivamente in azienda.
15. Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere
attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre
rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex
art.48, comma 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il ruolo di RLST è altresì incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dagli
OPT.
OPERATIVITÀ
16. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il RLST :
a.
preventivamente al primo accesso in azienda il RLST è tenuto ad accreditarsi presso la
direzione
b. segnala preventivamente al datore di lavoro e all’OPT competente la visita che ha
programmato di effettuare. Il diritto di accesso in azienda sarà esercitato nel rispetto
delle esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;
c. è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso
d. riceve, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed
all’ambiente di lavoro, i dati di cui al precedente punto 11 e ne dispone nel rispetto di
quanto previsto al punto 12
e. è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che
potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro
attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
17. L’azienda nel rispetto delle modalità della lett. b) del precedente comma, si impegna a
garantire l’accesso al luogo di lavoro e la presenza del proprio responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
18. Le visite del RLST, oltre che sulla base del programma di lavoro, possono avvenire su
richiesta aziendale, anche per il tramite e con l’assistenza dell’OPT riconosciuto dalle
Associazioni datoriali o dei dipendenti.
19. Di ogni visita aziendale così come di ogni altro intervento di consultazione aziendale, l’RLST
dovrà redigere un resoconto che, debitamente firmato, andrà allegato alla relazione
trimestrale riassuntiva contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate, da
inoltrarsi ai competenti OPT del settore oggetto del presente CCNL che svolgono le
funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/08
20. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, che non sia componibile tra le
parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta
all’OPT competente, come previsto dall’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Pagina
22. A livello territoriale si ricercheranno, con le altre Associazioni imprenditoriali firmatarie di
altri contratti collettivi territoriali del settore, forme e modi per addivenire ad una
disciplina unitaria in materia di RLST.
64
21. prima di avanzare qualsiasi proposta in merito all’attività di prevenzione, come previsto
dall’art. 50, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 81/08, il RLST deve informare l’OPT
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Parte IV
RELAZIONI SINDACALI
Le parti si danno reciprocamente atto dell’importanza ascritta ad un sistema di relazioni
industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
Titolo I
PARI OPPORTUNITÀ, MOBBING, MOLESTIE SESSUALI
art. 134 - commissione Permanente per le Pari Opportunità
1.
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni
legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano
parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca
finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di
confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
2.
A tale scopo le parti concordano sull'opportunità di istituire una Commissione Paritetica
Permanente per le Pari Opportunità composta da quattro membri, dei quali due designati
dalla rappresentanza sindacale datoriale e due designati dalla rappresentanza sindacale dei
lavoratori.
3.
Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando
dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di
lavoro
seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari
opportunità nel lavoro
promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o
uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo
anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento
individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare
la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione,
aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge 53/00
predisporre progetti finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale,
utilizzando anche le opportunità offerte dalla Legge 125/91 e dai Fondi comunitari preposti
favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle
relazioni di lavoro
analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle
procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali
raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive
favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della Legge 53/00 e diffondendo le buone
pratiche
individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro,
con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
4.
l'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale
concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti questo contratto costituisce
titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia
5.
l’attività della Commissione seguirà quanto indicato da specifico regolamento, redatto dalle
parti
1.
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla
tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei
rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti
intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti
in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione
sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma
di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Pagina
65
art. 135 – mobbing
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
2.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di
contrastare l'insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire
il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o
della lavoratrice interessata e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i
seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing
b) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla
verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che
possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della
dipendente interessato
d) formulare un codice quadro di condotta
NOTA CONGIUNTA A VERBALE
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare
le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.
art. 136 - molestie sessuali
1.
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il
"Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie
sessuali" allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991,
come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità
delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l'obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo
di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e
semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
2.
Le parti concordano inoltre sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro
improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e ritengono inaccettabile qualsiasi
comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo
della dignità personale.
3.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli organismi
paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e
qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla
commissione paritetica pari opportunità nazionale.
Pagina
PREVENZIONE
Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati
con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Le aziende adotteranno, d'intesa con le OO.SS., le iniziative utili a prevenire le problematiche
di cui sopra.
Le parti affidano all’Ente Bilaterale Territoriale il compito di raccogliere e di trasmettere alla
Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità notizie, segnalazioni o denuncie
di molestie sessuali.
Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.
La Commissione, sempre attraverso l’Ente Bilaterale Territoriale avrà anche il compito di
diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti
alle imprese e ai lavoratori.
66
DEFINIZIONE
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale,
ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli
uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o
implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei
superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed
alla estinzione del rapporto di lavoro.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza
di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità
produttiva ed in luogo accessibile a tutti .
Le associazioni firmatarie chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano
considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della
legge 10 aprile 1991 n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
QUALIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE
Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere
incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie
sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di
tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali.
NOTA CONGIUNTA A VERBALE
Le parti convengono di affidare alla Commissione Paritetica Nazionale per le Pari Opportunità il compito di individuare le
procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.
Titolo II
DIRITTI SINDACALI
art. 137 – accordi sindacali
1.
2.
3.
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi Dirigenti
Sindacali Aziendali (DSA) i lavoratori che fanno parte:
a. di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori stipulanti il presente CCNL
b. di RSA costituite ai sensi dell’art. 19 della Legge 300/70 e appartenenti alle
OO.SS. stipulanti il presente CCNL, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune
occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme
statutarie delle Organizzazioni stesse.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) sono individuati sulla base
delle seguenti disposizioni:
a. n. 1 dirigente per ciascuna RSA nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata
b. fino a n. 2 dirigenti per ciascuna RSA nelle unità che occupano da 16 a 50
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata
c. fino a n. 3 dirigenti per ciascuna RSA nelle unità che occupano da 51 a 200
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata
d. fino a n. 5 dirigenti per ciascuna RSA nelle unità che occupano più di 200 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
4.
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina
dei lavoratori a DSA all’impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La
comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire per iscritto con
lettera raccomandata.
5.
I DSA hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all’anno.
Le Parti demandano alla contrattazione di II livello la definizione di accordi finalizzati a
individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consentano la razionalizzazione
dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
7.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con
qualifica di DSA, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a 3 (tre) mesi dopo
la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni
inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
8.
l mandato di DSA conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla
Pagina
6.
67
I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle
rispettive Organizzazioni Sindacali.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a
termine.
9.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra
direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle
RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento
delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3 (tre) mesi.
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
10. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) hanno diritto di affiggere comunicazioni
riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi
spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori.
Copia delle comunicazioni dovrà essere contemporaneamente consegnate alla Direzione
dell’esercizio.
11. Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, fruiranno di un monte ore
annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive, moltiplicato
per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
12. Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni
Sindacali di cui al precedente punto 11, in misura proporzionale al numero degli iscritti
aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
13. Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la
partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto
escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un
tetto invalicabile annuale.
14. Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di
competenza, né l’anticipazione del monte ore afferente l’anno successivo.
15. Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe
per le OO.SS. stipulanti il presente CCNL quanto previsto agli artt. 23 e 30 della Legge
300/70 e, pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le
convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o
comprensoriali, etc.
16. Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a
comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente
quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del
monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali
contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali,
comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
17. Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il
CCNL ed avanzata con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, salvo casi di
particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal
responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle
relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla
copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
20. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente
anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
21. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante
Pagina
ASSEMBLEA
19. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in
forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee
indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti,
singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le
riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal
datore di lavoro.
68
18. All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì,
permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
l’orario di lavoro fino ad un massimo di 10 (dieci) ore all’anno di normale retribuzione ai
sensi dell’art. 83 (normale retribuzione).
22. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede
aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle
aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Devono altresì
essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature
e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
23. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi. Ad esse
possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di
lavoro.
24. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
REFERENDUM
25. Nelle aziende con più di quindici dipendenti, il datore di lavoro deve consentire lo
svolgimento fuori dell’orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su
materie inerenti l’attività sindacale.
26. I referendum sono indetti dalla RSA tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
27. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi,
anche aziendali.
DELEGA SINDACALE
28. I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta
sindacale dalla propria retribuzione in favore della O.S., firmataria del presente contratto
CCNL, a cui aderiscano. Le deleghe sindacali si intenderanno rinnovate di anno in anno salvo
disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.
29. L’importo delle deleghe sarà pari all’1% della paga base conglobata, per 13 (tredici)
mensilità. Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore
interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.
30. L’assenza della liberatoria di cui al comma precedente libera l’azienda dal dover compiere sia
la trattenuta sulla busta paga sia ogni qualsiasi elaborazione statistico -organizzativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Pagina
69
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di
tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 300/70.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo III
ORGANISMI PARITETICI
art. 138 – Commissione Paritetica Nazionale - CPN
1.
Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di
confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e
convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
2.
A tal fine, le Parti intendono costituire una Commissione Paritetica Nazionale (CPN) con il
compito di verificare, con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri
incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del CCNL ovvero delle
singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su
problematiche e/o situazioni di rilievo.
3.
Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare, grazie alla collaborazione
delle Commissioni Paritetiche Regionali (CPR) di cui all’articolo seguente, l’andamento del
settore e presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti, con particolare attenzione alle
seguenti tematiche:
4.
a. apprendistato, formazione, pari opportunità
b. evoluzione del mercato e del lavoro
c. ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie
d. verifiche e modifiche contrattuali
e. verifica e ricerca delle soluzioni delle problematiche sorte a livello territoriale
In pendenza di un procedimento instaurato presso la CPN, è precluso alle OO. SS. e alle parti
interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione
della controversia.
COMPOSIZIONE
5. La CPN è composta da 8 rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti, 4 per ciascuna delle
Parti Sociali.
6.
La CPN si riunisce di norma una volta l’anno ovvero su richiesta di una delle Parti a fronte di
specifiche esigenze emerse anche in sede di confronto territoriale.
CONVOCAZIONE E SEDE
7. Per tutte le attività inerenti la convocazione, l‘organizzazione delle riunioni e la
verbalizzazione delle decisioni assunte in sede di CPN, viene istituita una Segreteria presso
l’Ente Bilaterale E.BIL.GEN. ovvero presso altra sede concordata tra le Parti Sociali stipulanti.
8.
La convocazione della CPN viene disposta a seguito della presentazione di un’apposita
istanza presentata alla Segreteria da parte dalle Organizzazioni stipulanti il presente
contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale, autonomamente o per
conto di un lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le Associazioni locali
o nazionali di categoria.
9.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di lettera
raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente
idoneo.
10. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia,
l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione
dell’Organizzazione Sindacale o Associazione datoriale che rappresenta l’istante in caso di
istanza presentata su interesse di una parte.
13. La decisione assunta dalla CPN, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa per mezzo
della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
Pagina
ISTRUTTORIA E DECISIONE
12. Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per la definizione della controversia al
suo esame, la CPN può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
70
11. Su accordo delle parti, la data di convocazione della CPN verrà fissata non oltre i 20 giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni
successivi.
Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le
parti, il termine potrà essere prorogato dalla CPN fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Queste sono tenute ad uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione,
trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della
normativa vigente.
14. Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e
dalla deliberazione assunta dalla CPN risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di
parte, previo confronto tra le Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30
giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a
quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla
Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora
non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.
art. 139 – Commissione Paritetica Regionale - CPR
1.
La CPR interviene per risolvere tutte le problematiche inerenti la contrattazione decentrata
per le quali non si debba ricorrere all’intervento della CPN.
2.
Ciascuna CPR è tenuta a partecipare attivamente e a fornire alla CPN informazioni, dati e
proposte utili alla verifica dell’andamento del settore, con particolare attenzione alle
seguenti tematiche:
a. apprendistato, formazione, pari opportunità;
b. evoluzione del mercato e del lavoro;
c. ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
d. verifiche e modifiche contrattuali;
e. verifica e ricerca delle soluzioni delle problematiche sorte a livello territoriale.
COMPOSIZIONE E SEDE DELLA COMMISSIONE
3. Ciascuna CPR è composta da 8 rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti, 4 per ciascuna
delle Parti Sociali.
4.
La CPR si riunisce presso la sede dei Rappresentanti dei datori di lavoro regionali ogni
semestre al fine di ottemperare al suo mandato di cui al punto 2 del presente articolo ovvero
su richiesta di una delle parti a fronte di esigenze di natura specificamente territoriale ovvero
aziendale.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
5. La convocazione della CPR viene disposta a seguito di formale richiesta presentata alla
Segreteria della Commissione da parte dell’Organizzazione sindacale ovvero dell’Associazione
imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in rappresentanza dei loro assistiti.
6.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di lettera
raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente
idoneo.
7.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia,
l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione
dell’Organizzazione Sindacale o Associazione datoriale che rappresenta l’istante in caso di
istanza presentata su interesse di una parte.
8.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20
giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30
giorni successivi.
Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti,
il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
ISTRUTTORIA E DECISIONE
9. Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per la definizione della controversia al
suo esame, la CPR può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
Pagina
11. In caso di mancato accordo, su istanza di entrambe le parti, la controversia verrà inoltrata alla
Segreteria della CPN per un secondo tentativo di conciliazione.
71
10. La CPR, acquisiti gli elementi del caso, procedere alla deliberazione e redige il verbale che sarà
sottoscritto dai suoi membri.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
art. 140 – PATRONATI
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge 300/70, secondo cui gli Istituti di
Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle
imprese, per quanto riguarda gli Istituti di patronato di emanazione e/o convenzionate con le
OOSS firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue:
1. gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante i propri
rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle
imprese e delle cooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale
qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare
eventuali variazioni.
2.
I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole imprese le modalità per lo
svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività
aziendale.
3.
qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del patronato
dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente dell'impresa
per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del patronato
ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a
rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro
per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.
4.
I rappresentanti del patronato usufruiranno di appositi Albi messi a disposizione dall'impresa
per informazioni di carattere generale.
Pagina
3.
Le parti concordano di utilizzare come Ente Bilaterale: E.BIL.GEN. - Ente Bilaterale Generale
L’Ente Bilaterale costituisce lo strumento per migliorare la gestione partecipativa del
presente CCNL e per lo svolgimento delle attività individuate delle parti firmatarie in materia
di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
A tal fine l’Ente Bilaterale attuerà ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. promuovere studi e ricerche, anche a fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e
sulla contrattazione di settore, confrontando, ove coerente, con la situazione in altri
settori a livello nazionale e con altre simili situazioni ed esperienze vigenti nei paesi
dell’Unione Europea
b. programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e
dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni
occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni
finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione
degli incontri di informazione
c. provvedere al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e
formativi del settore ed elaborare proposte in materie di formazione e qualificazione
professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in
collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le
condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale
d. provvedere al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore
e. predisporre, ove autorizzato dalle istituzioni preposte, tutte le necessarie attività
relative al servizio di registrazione sul “libretto formativo del cittadino”, di cui al decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze
acquisite dai lavoratori attraverso la formazione.
f. predisporre, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione,
qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi anche in
collaborazione con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nonché con
Università e altri organismi aventi i medesimi scopi
g. attivarsi per la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua,
operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la
divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee
h. ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali
curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti
di quanto previsto dalla Legge 936/86
72
art. 141 – Ente Bilaterale
1.
2.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
4.
Le parti concordano altresì, sostanziando quanto previsto al precedente comma 3, lettere q,
w di affidare a E.BIL.GEN. la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro con
esclusioni dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing e
delle molestie sessuali.
Pagina
attivare una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria
dei quadri
j. favorire, anche attraverso specifiche iniziative, l’inserimento dei giovani, le tutele sulle
materie così richiamate dai CC.CC.NN.LL. che ad esso fanno riferimento e quant’altro
demandato e definito dalle Commissioni Permanenti per le Pari Opportunità
k. promuovere iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote
economiche e/o borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati,
indipendentemente dalla forma di impiego, che partecipano a corsi di formazione,
nonché altre iniziative di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori
l. ricevere ed elaborare, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla
realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine e
atipici
m. svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro anche
promuovendo specifici studi, ricerche e iniziative nonché assumendo anche funzioni
operative
n. svolgere tutti i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia
di sostegno al reddito anche promuovendo iniziative finalizzate al sostegno temporaneo
del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che
comportino la cessazione e/o sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziando
corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti
o. elaborare e ricevere, anche a fini statistici, gli accordi di II livello dei settori dei
CC.CC.NN.LL. che ad esso fanno riferimento
p. attuare il rilascio di certificazioni in materia di formazione e dei contratti, così come
previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi), nonché
nell’ambito della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e della
regolarità contributiva, nei limiti previsti dalla legislazione in materia
q. istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del Codice
Procedura Civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo
Codice
r. gestire il fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo
per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle
procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore
s. promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza
e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le Parti Sociali e secondo gli
indirizzi e obiettivi predisposti dagli Organismi Paritetici, a tale scopo costituiti tra le
parti firmatarie dei CC.CC.NN.LL.
t. promuovere iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione delle aziende,
finalizzate all’adozione di Modelli di organizzazione e di gestione, come da previsione
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e all’avvio di procedure di qualità
u. svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di
sostegno al reddito e di incremento dell’occupazione
v. esprimere parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro
relativamente a specifiche figure professionali
w. istruire le pratiche inerenti le vertenze collettive direttamente collegate con l’autentica
interpretazione contrattuale
x. istruire le pratiche connesse con le nuove figure o con quelle interessate da rilevanti
mutamenti di contenuto professionale ai sensi dei passaggi di qualifica
y. pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di
lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività
settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro,
di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente
affidate dalle Parti
z. attuare ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CC.CC.NN.LL. che ad
esso fanno riferimento.
73
i.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Detta attività si potrà anche sviluppare a livello di articolazioni territoriali.
5.
Le parti convengono, infine, che all’interno delle sedi territoriali di E.BIL.GEN. siano
costituite le Commissioni di Certificazione abilitate, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 276/03, a
svolgere l’attività di certificazione di:
1. contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro,
ivi comprese le clausole compromissorie;
2. rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 C.C. a conferma della volontà abdicativa o
transattiva delle parti;
La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di
certificazione sono disciplinate da specifico regolamento che sarà concordato tra le parti
entro 3 (tre) mesi dalla firma del presente CCNL.
6.
La clausola di cui al precedente comma 4 non può essere pattuita e sottoscritta prima della
conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30
giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle
lavoratrici dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino.
Ogni clausola compromissoria di cui al precedente comma 4 sarà valida solo se
preventivamente certificata.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, E.BIL.GEN. potrà avviare, partecipare o
contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei
propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od
enti, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.
7.
8.
9.
La costituzione di eventuali sezioni Regionali e Territoriali dell’Ente Bilaterale è deliberata
dal Comitato Esecutivo, che ne articola il funzionamento con apposito regolamento.
10. In considerazione di quanto affermato nel CCNL circa l’importanza che gli Enti Bilaterali
rivestono per il Settore, Le parti firmatarie si attiveranno congiuntamente per richiedere
l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali organismi
hanno la natura giuridica delle associazioni sindacali e, quando costituiti tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella
categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per la associazioni sindacali anche ai fini
del decreto legislativo n° 344 del 12 dicembre 2003.
11. Le parti, inoltre si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della legislazione
vigente affinché sia disposto che il versamento agli enti bilaterali della contribuzione
contrattualmente prevista sia escluso dall’incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali.
2.
La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
3.
Le parti si danno atto della obbligatorietà del contributo dello 0,20% su paga base e
contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a
corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto dalla Retribuzione (EDR) d’importo pari
allo 0,20% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta
paga con la seguente dicitura: “mancata adesione all’Ente Bilaterale E.BIL.GEN.”.
4.
L’EDR di cui al comma precedente viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del
computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine
rapporto.
5.
L’azienda che ometta il versamento delle quote all’Ente Bilaterale non può avvalersi del
presente contratto.
1.
Parti concordano la possibilità, ai sensi dell’art. 31 comma 10 della Legge 183/10, di pattuire
nell’ambito di questo CCNL, clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al
Collegio Arbitrale delle controversie di cui al precedente art. 141, comma 4
art. 143 - collegio arbitrale
Pagina
Il contributo da destinare in favore di E.BIL.GEN. è stabilito nella misura dello 0,20% a carico
dell’azienda e dello 0,10% a carico del lavoratore sulla retribuzione di fatto di cui all’art. 84
74
art. 142 - finanziamento di E.BIL.GEN.
1.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Le parti, inoltre, concordano di assegnare al livello territoriale, il ruolo d'istanza dove
praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso
indicate.
2.
Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le Parti possono accordarsi per la risoluzione della lite,
affidando al Collegio Arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la
controversia.
3.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni
stipulanti e a quelle che nel tempo aderiranno a questo CCNL, un Collegio Arbitrale che
dovrà pronunciarsi sulle istanze previste dall’art. 141, comma 4 del presente CCNL.
4.
Le Parti si danno atto che il Collegio Arbitrale ha natura irrituale, è istituito ai sensi e per gli
effetti della Legge 183/10 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il Collegio Arbitrale competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua
dipendenza alla quale è addetto il lavoratore
5.
L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione sindacale cui la parte stessa
aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio Arbitrale e
contemporaneamente alla controparte.
6.
L’istanza dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano.
7.
La controparte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio Arbitrale
entro il termine di 15 giorni di ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare
contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo.
Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura
arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno
antecedente alla prima udienza.
8.
Il Collegio è composto da 3 (tre) membri, uno dei quali designato dalla organizzazione
imprenditoriale a cui risulta iscritta l’azienda e territorialmente competente, un altro
designato dalle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del contratto applicato a cui il
lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo, infine, con funzioni di Presidente,
nominato in comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della
controversia.
I due membri disegnati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con
loro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
9.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo
verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a 6
(sei), preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una
o di entrambe le organizzazioni predette, dal il Presidente verrà nominato dal Direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
10. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è
rinnovabile.
11. Ai sensi della Legge 183/10 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il
termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte
dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore
conferisce mandato.
12. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 (quindici) giorni la
data di convocazione del Collegio arbitrale il quale ha la facoltà di procedere ad una fase
istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale che essi
sottoscriveranno e che le parti potranno chiedere di averne copia, vistata dal Presidente.
13. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone
tempestivamente comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente
disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità
inerenti lo svolgimento della procedura.
75
c.
l’interrogatorio libero delle parti
l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei
procuratori di queste
eventuali ulteriori elementi istruttori
Pagina
a.
b.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
14. Ove i termini di cui al precedente comma 10 siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti
può intimare al Collegio, con atto scritto di depositare il lodo entro 10 giorni dalla richiesta.
15. Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta alla autorità giudiziaria.
16. Le spese e i compensi degli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
17. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a
Cura della Commissione Arbitrale presso la Direzione Provinciale del Lavoro Competente per
territorio.
In Caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione Arbitrale provvederà a
redigere apposito verbale.
18. Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 412 c.p.c.
relative all’efficacia ed all’impugnabilità del lodo stesso.
Pertanto la pronunzia del Collegio Arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo e la
conserva indipendentemente da eventuali impugnazioni.
19. In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi della sottoscrizione del presente CCNL, il
Collegio Arbitrale attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell’art. 162
del presente CCNL, opererà secondo le modalità di cui all’articolo. 412 quater c.p.c..
Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni
contenute nell’art. 31, comma 10, della Legge 183/10, le Parti concordano di avviare
specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
RISOLUZIONE DEL LAVORO PRIMA DEL TERMINE NEI CONTRATTI A TERMINE
20. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del termine, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e
2 della Legge 604/66, così come modificati dalla Legge 183/10, il prestatore di lavoro, a pena
di decadenza, è tenuto ad impugnare il provvedimento di licenziamento entro i 60 giorni
successivi alla ricezione della relativa comunicazione ovvero della comunicazione dei motivi.
21. L’impugnativa deve avvenire per atto scritto, anche di natura extragiudiziale, idoneo a
rendere nota la volontà del ricorrente, anche attraverso l’intervento di un’Organizzazione
sindacale in sua rappresentanza.
22. L’impugnazione perde efficacia se entro i successivi 270 giorni non viene depositato
apposito ricorso presso la Cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro ovvero
dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o
arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il
deposito del ricorso. Qualora tale richiesta sia stata respinta ovvero i suddetti riti si siano
conclusi senza il raggiungimento di un accordo, il lavoratore è tenuto a depositare il ricorso
entro 60 giorni.
23. Nel caso in cui le parti si accordino per esperire un tentativo di conciliazione, il termine di
270 giorni è sospeso dal giorno della richiesta fino a quello in cui viene sottoscritto il
verbale di mancato accordo.
Pagina
25. Le disposizioni sulla decadenza dei termini si applicano infine:
a. ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 368/01 e in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della Legge 183/10, con
decorrenza dalla scadenza del termine
b. ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge
previgenti al D.Lgs. 368/01 e già conclusi alla data di entrata in vigore della Legge
183/10, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della suddetta legge
c. alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 C.C. con termine
decorrente dalla data del trasferimento
76
24. Tali disposizioni trovano inoltre applicazione:
a. in tutti i casi di licenziamento per i vizi di nullità, annullabilità ovvero inefficacia
b. per i licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al
contratto
c. in presenza di un’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi
degli artt. 1, 2 e 4 del D.lgs. 368/01 e s.m.i., con termine decorrente dalla scadenza del
medesimo.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
d.
in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 276/03, si
chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un
soggetto diverso dal titolare del contratto.
art. 144 - conciliazione
tentativo obbligatorio di conciliazione per i licenziamenti individuali di cui alla Legge 604 del
15.07.66, alla Legge 300 del 20.05.70, come modificate dalla Legge 108 del 11.05.90
1. Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alle leggi citate si
esperiranno tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di lavoro
1. il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito presso gli Uffici territoriali del lavoro
tra le Federazioni e/o Sindacati delle Professioni e le OO.SS. di categoria dei lavoratori.
2. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di
conciliazione tramite l'O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'O.S. che
rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla
organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata a.r.
3. Le rispettive OO.SS. competenti e aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli
Uffici territoriali del Lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
art. 145 - Osservatorio Nazionale
1.
L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che E.BIL.GEN. può istituire per lo studio e la
realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali
in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2.
Esso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno 4
(quattro) membri rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle parti
stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa
legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti d’inserimento, contratti a
tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la
certificazione dei contratti di lavoro atipici.
3.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
c.
d.
e.
f.
g.
4.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano
predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento
culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori
professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
5.
Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini
formativi ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/97 e del D. M. 142/98.
6.
Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove
disposizioni di legge in materia.
77
b.
programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche
coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in
relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le
Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune
per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento ed
apprendistato nonché dei contratti a termine;
riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o
aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore
utilizzo dei contratti d'inserimento;
svolge le attività funzionali all’esecuzione delle disposizioni previste dal Titolo III apprendistato; dal Titolo IV - lavoro a tempo determinato; dal Titolo V – lavoro
somministrato; dal Titolo VI – lavoro ripartito e dal titolo VII – lavoro a tempo parziale
promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale
anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
Pagina
a.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
7.
Svolge le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi
territoriali in materia.
1.
Sempre E.BIL.GEN. può istituire più Osservatori Territoriali che svolgono, a livello locale, le
medesime funzioni dell’Osservatorio Nazionale, realizzando così una fase d’esame e di
studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l’Osservatorio Territoriale:
a. programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste al
punto 2 del precedente art. 145 (Osservatorio Nazionale), inviandone i risultati, di
norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni
realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui
all’art. 9 della Legge 56/87; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art.
4, comma 4 della Legge 628/61
b. ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo
degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i
risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c. predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore
utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di
orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro - anche rispetto ai
lavoratori extracomunitari - nonché di verificare le esigenze di formazione e di
qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
art. 146 - Osservatorio Territoriale
2.
art. 147 – fondo Interprofessionale per la Formazione Continua
1.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano che entro 6 (sei) mesi dalla stipula del
presente contratto verrà istituito un proprio fondo per la formazione professionale
continua o individuato un Fondo esistente cui riferirsi.
1.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano che entro 6 (sei) mesi dalla stipula del
presente contratto verrà istituito un proprio fondo cassa sanitaria o individuato un Fondo
esistente cui riferirsi.
art. 148 - assistenza Sanitaria Supplementare
2.
•
•
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari a :
per il personale assunto a tempo pieno, € 12,00 mensili per ciascun iscritto
per il personale assunto a tempo parziale, € 8,00 mensili per ciascun iscritto
3.
I contributi sono versati alla Cassa con periodicità e modalità stabilite dal regolamento.
4.
È dovuta alla Cassa una quota ‘una tantum’, a carico dell’azienda, pari ad € 36,00 per
ciascun iscritto.
5.
Il regolamento della Cassa può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del
settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il
possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
art. 149 – pensione integrativa (fondo TFR)
1.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano che entro 6 (sei) mesi dalla stipula del
presente contratto verrà istituito uno specifico fondo TFR o individuato un Fondo esistente
cui riferirsi.
1.
Al fine di garantire il funzionamento di quanto previsto nel presente CCNL è attivata una
trattenuta pari allo 0,1% della retribuzione a carico dei soli datori di lavoro.
2.
L’attivazione del presente articolo avviene, ai sensi della Legge 311/73, mediante la
convenzione con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale o con versamento diretto all’Ente
Bilaterale di cui all’art. 141
Il versamento di tale contributo forma parte integrante del presente contratto.
Le indicazioni per il versamento delle quote sono riportate nell’allegato 5.
Pagina
3.
4.
78
art. 150 – servizio contrattuale
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Titolo IV
CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO
AI fine di rendere esigibile per il settore la pratica attuazione del secondo livello di
contrattazione, questa, in via preferenziale troverà soluzione a livello Regionale per l'intero
Settore.
A questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie:
A) DIRITTI DI INFORMAZIONE
Annualmente, a livello regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data
concordata, le organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali
dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per
Area professionale e/o per Area professionale omogenea - sulle dinamiche strutturali del
settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, sulle
possibili iniziative legislative regionali in materia di Attività professionali, sui più rilevanti
processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione,
innovazione tecnologica e sui loro effetti socio - economici nel territorio regionale e in
materia lavoristica.
B) CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI REGIONALI/TERRITORIALI
Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri
con le istituzioni territoriali alle quali, nell’ambito delle competenze loro assegnate,
sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del settore, al ruolo delle
Attività professionali, al coordinamento delle attività formative per le quali è possibile tenere
conto di quanto previsto dalle linee guida di cui all’accordo quadro sul confronto con le
istituzioni territoriali per il coordinamento delle attività formative promosse dalle regioni,
nonché quelle derivanti dall’analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o da EBILGEN sulla
formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell’apprendistato, alla
occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.
C) MATERIE DI ACCORDI REGIONALI
La contrattazione collettiva di livello regionale si esercita nell'ambito delle materie ad essa
delegate dal presente contratto.
Resta inteso che, in caso di Incremento economico derivante da contrattazione collettiva di
secondo livello, lo stesso godrà dei benefici contributivi e delle misure di detassazione
previste ai sensi della legislazione vigente.
A questo livello, inoltre, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le
esigenze delle strutture lavorative, le modalità di partecipazione a tutte le attività formative
avuto riguardo ai seguenti criteri:
• le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, ivi compresi i percorsi formativi
connessi al contratto di apprendistato del presente CCNL
• criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori
• le modalità di orario dei lavoratori in formazione
• la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno
essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore
• eventuali altre materie quali: lavoro a tempo determinato, orario di lavoro e le
rappresentanze sindacali territoriali.
Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere
stipulati anche in accordo con le autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione.
In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati all’art. 92 del presente
CCNL.
Pagina
A questo livello, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL
demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i
fabbisogni individuati nel territorio Regionale.
Oltre a quanto elencato in precedenza sono oggetto della contrattazione territoriale anche le
seguenti materie:
79
D) MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
•
•
80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
accordi per l'incremento della produttività, efficienza, competitività, quantità delle
prestazioni, redditività e innovazione
contratto di lavoro a termine
lavoro a tempo parziale
orario di lavoro
apprendistato
tirocini formativi e di orientamento (stage)
somministrazione di lavoro
lavoro a chiamata (comprese le misure di welfare)
la stipulazione di accordi quadro a livello territoriale
la stipulazione di accordi in materia di formazione con le diverse istituzioni universitarie,
regionali o provinciali
sicurezza del lavoro
ogni altra competenza affidata in futuro dalle parti firmatarie del presente CCNL alla
competenza territoriale
Pagina
•
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Allegato 1 - PROFILI FORMATIVI
MANSIONE
FARMACISTA COLLABORATORE
CONOSCENZE DI SETTORE BASE
•
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•
Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente
Contesto di riferimento dell'impresa
Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
Applicazione tecniche di primo soccorso
Sistemi operativi PC (windows), pacchetto office
Conoscenza compiti ed attività dell’Ente Bilaterale
Inglese livello base
CONOSCENZE DI AREA TRASVERSALI
•
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•
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•
Relazione cliente/fornitore
Comprensione del business
Processo di budget
Orientamento al risultato
Valutazione costo prodotto
Analisi e soluzione dei problemi
Etica professionale
Psicologia
Comunicazione
CONOSCENZE SPECIALISTICHE DI PROFILO
•
•
•
•
•
•
81
•
conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro
conoscenza delle normative relative alla responsabilità del fornitore di servizi alle
persone , normativa privacy e antiriciclaggio
interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità
di ascolto e soluzione dei problemi
relazionarsi efficacemente all’interno del contesto organizzativo della farmacia,
collaborando con il Direttore di Farmacia e il personale, contribuendo alla creazione
di un clima di lavoro positivo
sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e
miglioramento
conoscere e saper applicare strategie e metodi per la valorizzazione delle risorse
umane finalizzata al benessere delle persone e alla competitività aziendale
applicare concetti e strumenti per una efficiente organizzazione del lavoro
sviluppare un proprio orientamento imprenditoriale
orientamento alla qualità e/o alla soddisfazione del cliente e del consumatore
Pagina
•
•
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
MANSIONE
ADDETTO AMMINISTRATIVO
CONOSCENZE DI SETTORE BASE
•
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•
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•
Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente
Contesto di riferimento dell'impresa
Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
Applicazione tecniche di primo soccorso
Sistemi operativi PC (windows), pacchetto office
Conoscenza compiti ed attività dell’Ente Bilaterale
Inglese livello base
CONOSCENZE DI AREA TRASVERSALI
•
•
•
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•
•
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•
•
Relazione cliente/fornitore
Comprensione del business
Processo di budget
Orientamento al risultato
Valutazione costo prodotto
Principi di informatica generale
Principi di informatica specifica
Analisi e soluzione dei problemi
Etica professionale
Psicologia
Comunicazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro
conoscenza delle normative relative alla responsabilità del fornitore di servizi alle
persone , normativa privacy e antiriciclaggio
interagire in modo professionale con il Direttore di Farmacia, il personale, i fornitori
registrare, mediante apposito programma contabile, fatture, note, storni,
movimenti bancari e tutto ciò che è inerente all’ambito strettamente contabile
tecniche di archiviazione
confrontarsi con i magazzinieri, per i controlli incrociati tra fatture e merci arrivata in
magazzino
gestione del magazzino e delle vendite
utilizzo del registratore di cassa e contabilità
gestire la tesoreria e i rapporti con le banche
gestire gli adempimenti fiscali e tributari (IVA, bilanci, libro giornale)
gestire un archivio e uno scadenzario
scambiare corrispondenza con i fornitori (elementi di base della segreteria)
rapporti con enti ed istituti
concorrere ad assicurare e conservare le condizioni igienico-sanitarie dei locali e
spazi in cui eseguire i trattamenti nonché le condizioni di sicurezza generale e delle
attrezzature impiegate secondo quanto previsto dalle normative vigenti
Pagina
•
•
82
CONOSCENZE SPECIALISTICHE DI PROFILO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
MANSIONE
CAPO SETTORE DI MAGAZZINO, SENZA COORDINAMENTO E
CONTROLLO
CONOSCENZE DI SETTORE BASE
•
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•
Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente
Contesto di riferimento dell'impresa
Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
Applicazione tecniche di primo soccorso
Sistemi operativi PC (windows), pacchetto office
Conoscenza compiti ed attività dell’Ente Bilaterale
Inglese livello base
CONOSCENZE DI AREA TRASVERSALI
•
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•
•
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•
Relazione cliente/fornitore
Comprensione del business
Orientamento al risultato
Analisi e soluzione dei problemi
Etica professionale
Psicologia
Comunicazione
CONOSCENZE SPECIALISTICHE DI PROFILO
•
•
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•
•
83
•
conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro
interagire in modo professionale con il Direttore di Farmacia, il personale, i
consulenti e i fornitori della farmacia, dimostrando competenza, capacità di ascolto
e soluzione dei problemi
conoscere gli elementi di base su fatture, bolle e colli, nonché nozioni basilari di
marketing per rapportarsi con i fornitori in termini di scontistica e campagne
promozionali
sapere controllare i colli in arrivo con le relative bolle d’accompagnamento e
organizzare la collocazione dei prodotti all’interno del magazzino
avere acquisito le capacità necessarie per l’utilizzo del sistema informatico della
farmacia, necessario per controllare il magazzino e per gli ordini
sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e
miglioramento
normative relative alla etichettatura dei prodotti cosmetici e tricologici
concorrere ad assicurare e conservare le condizioni igienico-sanitarie dei locali e
spazi in cui eseguire i trattamenti nonché le condizioni di sicurezza generale e delle
attrezzature impiegate secondo quanto previsto dalle normative vigenti
Pagina
•
•
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
MANSIONI
COADIUTORE SPECIALIZZATO DI FARMACIA, SENZA
CONDUZIONE DI REPARTI AUTONOMI
COMPETENZE DI SETTORE BASE
•
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Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente
Contesto di riferimento dell'impresa
Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
Utilizzo della strumentazione
Capacità di adeguamento alle innovazioni di prodotto e/o processo
Applicazione tecniche di primo soccorso
Sistemi operativi PC (windows), pacchetto office
Conoscenza compiti ed attività dell’Ente Bilaterale
Inglese livello base
COMPETENZE DI AREA TRASVERSALI
•
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•
Relazione cliente/fornitore
Comprensione del business
Processo di budget
Orientamento al risultato
Valutazione costo prodotto
Gestione e coordinamento risorse umane
Analisi e soluzione dei problemi
Marketing
Etica professionale
Psicologia
Comunicazione
•
•
•
•
•
conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro
conoscenza delle normative relative alla responsabilità del fornitore di servizi alle
persone , normativa privacy e antiriciclaggio
interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza,
capacità di ascolto e soluzione dei problemi, ma al tempo stesso consapevolezza dei
confini del proprio ruolo
relazionarsi efficacemente all’interno del contesto organizzativo della farmacia,
collaborando con il Direttore di Farmacia e il personale della farmacia,
contribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo
sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e
miglioramento
normative relative alla etichettatura dei prodotti cosmetici e tricologici
concorrere ad assicurare e conservare le condizioni igienico-sanitarie dei locali e
spazi in cui eseguire i trattamenti nonché le condizioni di sicurezza generale e delle
attrezzature impiegate secondo quanto previsto dalle normative vigenti
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•
•
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COMPETENZE SPECIALISTICHE DI PROFILO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
MANSIONI
MASSAGGIATORE E OPERATORE DELLA SALUTE
COMPETENZE DI SETTORE BASE
•
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Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente
Contesto di riferimento dell'impresa
Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
Utilizzo della strumentazione
Capacità di adeguamento alle innovazioni di prodotto e/o processo
Applicazione tecniche di primo soccorso
Sistemi operativi PC (windows), pacchetto office
Conoscenza compiti ed attività dell’Ente Bilaterale
Inglese livello base
COMPETENZE DI AREA TRASVERSALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Relazione cliente/fornitore
Comprensione del business
Orientamento al risultato
Gestione e coordinamento risorse umane
Analisi e soluzione dei problemi
Marketing
Etica professionale
Psicologia
Comunicazione
•
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•
•
•
•
•
verificare l’esistenza di diagnosi e prescrizioni eseguite dalle professioni sanitarie o
mediche competenti
svolgere in autonomia attività di massaggio non terapeutico
svolgere, sotto la supervisione e responsabilità delle professioni sanitarie o mediche
competenti, attività di massaggio terapeutico
adottare metodologie complementari come ad esempio il bendaggio funzionale e
taping
impiegare, sotto la supervisione e la responsabilità dei professionisti sanitari o
medici competenti, attrezzature elettromedicali, ad esclusione di attività di
ionoforesi e di ogni altra apparecchiatura elettromedicale utilizzata per veicolare
farmaci
segnalare prontamente all’interessato situazioni che possano richiedere
l’intervento di professioni sanitarie o mediche competenti
operare nel rispetto delle norme relative al consenso informato
orientamento alla qualità e/o alla soddisfazione del cliente e del consumatore
concorrere ad assicurare e conservare le condizioni igienico-sanitarie dei locali e
spazi in cui eseguire i trattamenti nonché le condizioni di sicurezza generale e delle
attrezzature impiegate secondo quanto previsto dalle normative vigenti
Pagina
•
85
COMPETENZE SPECIALISTICHE DI PROFILO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
MANSIONI
BEAUTY MANAGER
COMPETENZE DI SETTORE BASE
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Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente
Contesto di riferimento dell'impresa
Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
Utilizzo della strumentazione
Capacità di adeguamento alle innovazioni di prodotto e/o processo
Applicazione tecniche di primo soccorso
Sistemi operativi PC (windows), pacchetto office
Conoscenza compiti ed attività dell’Ente Bilaterale
Inglese livello base
COMPETENZE DI AREA TRASVERSALI
•
•
•
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•
•
•
•
•
Relazione cliente/fornitore
Comprensione del business
Orientamento al risultato
Gestione e coordinamento risorse umane
Analisi e soluzione dei problemi
Marketing
Etica professionale
Psicologia
Comunicazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sa proporre soluzioni dermocosmetiche adatte alla prevenzione e al trattamento
degli inestetismi
sa svolgere attività di consulenza finalizzate all’utilizzo di apparecchiature
elettromeccaniche a uso estetico, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi
sa effettuare attività di checkup estetico al fine di individuare le caratteristiche
fisiche, morfologiche e cutanee dei clienti e proporre prodotti e trattamenti
finalizzati al risultato
sa educare alla salute nell’ambito delle proprie competenze ed effettuare attività di
counseling della bellezza e del benessere
sa predisporre un piano marketing e pianificare la promozione della propria attività
sa pianificare, gestire e sviluppare le attività del centro estetico/punto vendita
sa applicare tecniche di accoglienza e vendita, effettuare l’allestimento delle zone
espositive e promozionali all'interno dell'esercizio
sa assicurare le condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle
apparecchiature, con particolare attenzione ai locali e agli spazi in cui vengono
eseguiti i trattamenti; concorrere ad assicurare il benessere psicofisico degli utenti e
di eventuali collaboratori
operare nel rispetto delle norme relative al consenso informato
orientamento alla qualità e/o alla soddisfazione del cliente e del consumatore
Pagina
•
86
COMPETENZE SPECIALISTICHE DI PROFILO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Allegato 2 – LIBRETTO FORMATIVO
Modello di Libretto Formativo del Cittadino (di cui alla lettera E) dell’articolo 5)
Decreto 10 ottobre 2005
Approvazione del Modello di Libretto Formativo del Cittadino, ai sensi del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 articolo 2 comma 1, lettera i).
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 il 3 novembre 2005)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di occupazione e mercato del lavoro;
Visto l' art. 2 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003 che definisce il <Libretto
Formativo del Cittadino>;
Visto l'allegato B dell'Accordo Stato - Regioni del 18 febbraio 2000;
Visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31 maggio 2001, n. 174/2001, sul
sistema di certificazione delle competenze nella formazione professionale;
Visto il documento tecnico allegato all'<<Accordo tra il Ministro dell'Istruzione della Università e della
Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano
per la definizione degli standard formativi, in attuazione dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata
il 19 giugno 2003>> del 15 gennaio 2004;
Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nella riunione del 28 ottobre 2004;
Vista la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 dicembre 2004, n.
2241/2004/CE inerente la definizione di un "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e
delle competenze - Europass";
Vista l'intesa sullo schema di libretto formativo del cittadino intervenuta in sede di Conferenza unificata
nella riunione del 14 luglio 2005;
Sentite le Parti Sociali;
Decreta:
art. 1
1. Ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 art. 2 comma 1, lettera i), è approvato il
modello di libretto formativo del cittadino di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.
Roma 10 ottobre 2005
Pagina
87
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Fac-Simile Libretto formativo del cittadino
Rilasciato da ............................. (soggetto abilitato/autorizzato)
Nella Regione/Provincia ......................................................
Data del primo rilascio ........................................................
Data di ultimo aggiornamento ...............................................
Sezione I
1. Informazioni Personali
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Sesso
Data di nascita
Comune (o Stato estero di nascita)
Provincia
Nazionalità
Comune di Residenza
CAP
Provincia
CAP
Provincia
Indirizzo di Residenza
Comune di domicilio
Indirizzo di domicilio
Numero di telefono cellulare
Numero di telefono
Numero di fax
Indirizzo di posta elettronica
2. Esperienza lavorativa/professionale (*)
Tipologia contrattuale
Data di inizio del rapporto di lavoro ............/ ............. /
Data di cessazione del rapporto di lavoro ............./ ............../
Mansione svolta (qualifica SIL)
Settore economico (Codice ISTAT)
Principali attività svolte
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
(*) da ripetersi per ogni esperienza citata
3. Titoli di Istruzione e formazione (*)
Titolo di studio se apprendista indicare se:
apprendistato per diritto dovere ()
apprendistato per alta formazione ()
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88
Anno di conseguimento
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Nome dell'Istituto scolastico/Ente/Università
Sede dell'Istituto scolastico/Ente/Università
Votazione conseguita (numero/denominatore) ........./ .......... Cum laude .............
Ultimo anno frequentato (se abbandonato)
Anno di frequenza (se in corso)
Numero esami sostenuti (se abbandonato o in corso)
Tirocinio/Stage () durata
Ente/Azienda ospitante
(*) da ripetersi per ogni esperienza citata
4. Esperienze formative
Titolo attività formative
Se ottenuto in apprendistato indicare:
apprendistato per il diritto dovere ()
apprendistato professionalizzante ()
apprendistato per l'alta formazione
- indicare se ottenuto in contratto di inserimento ()
Soggetto che ha erogato l'attività formativa
Sede soggetto erogatore (comune o Stato estero)
Concluso nel .............................
Durata (specificare se in ore/giorni/mesi
Attestazione/certificazione rilasciata o valida dall'Ente Pubblico
Altre attestazioni
Tirocinio/Stage () durata
Ente/azienda ospitante
(*) da ripetersi per ogni esperienza citata
Sezione II
Competenze acquisite in percorsi di apprendimento
Tipologia (*) Descrizione Contesto di
acquisizione (in quale
percorso/situazione sono state
sviluppate le competenze indicate)
Periodo di acquisizione (anno in cui
sono state sviluppate le competenze
indicate)
Tipo di evidenze Documentali a supporto
dell'avvenuta acquisizione delle
competenze descritte
(*) In caso di competenze acquisite nell'ambito di percorsi di apprendimento formale, specificare
l'articolazione in relazione alle tipologie di competenze individuate dall'Accordo in Conferenza unificata del
28 ottobre 2004; competenze di base, competenze tecnico - professionali e trasversali.
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89
Per le competenze di base derivanti da percorsi di istruzione e formazione si farà riferimento alle aree
individuate dall'Accordo in Conferenza unificata del 15 gennaio 2004; area dei linguaggi, area tecnologica,
area scientifica, area storico - socio - economica.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Allegato 3
TRA IL/LA SIG. __________________________________________________________________________________________
NATO/A IL ___________________
A ______________________________________________________________________
TITOLARE DELL’AZIENDA / RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
CON SEDE A _____________________________ VIA __________________________________________________________
CODICE FISCALE AZIENDALE _________________________________ casella PEC ___________________________________
CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007 ____________________________
DESCRIZIONE __________________________________________________________________________________________
COME DATORE DI LAVORO
E IL/LA SIG. __________________________________________________________________________________________
NATO/A IL ___________________ A _______________________________________________________________________
RESIDENTE A _____________________________ VIA __________________________________________________________
CODICE FISCALE PERSONALE _________________________________
TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(ad esempio: diploma di scuola media, di scuola o istituto professionale, di scuola superiore, di laurea ecc …)
CREDITI FORMATIVI
(ad esempio: nei percorsi universitari, attestati riguardo ad altre competenze ed esperienze lavorative acquisite ecc …)
COME APPRENDISTA
È STIPULATO IL SEGUENTE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
II datore di lavoro si impegna ad istruire approfonditamente, anche tramite collaboratori qualificati,
l'apprendista nell'attività professionale/qualifica di
___________________________________________________________________________________
Nome del tutor interno: Sig.ra/Sig . ______________________________________________________
La durata dell’apprendistato corrisponde a quella prevista dal contratto collettivo per i dipendenti delle
parafarmacie e delle farmacie di servizi ed è di _____ mesi complessivi
La durata del periodo di apprendistato è ridotta:
a.
di ............ mesi per un periodo di apprendistato già svolto nella stessa professione/qualifica
b.
di ............ mesi in considerazione delle specifiche conoscenze professionali già acquisite
dall’apprendista attraverso esperienze lavorative o la frequenza di scuole o corsi.
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90
Il periodo di apprendistato rimanente è di .......... mesi.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
II rapporto di apprendistato inizia il _____________ e si concluderà presumibilmente il ____________
In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati,
superiore a trenta giorni di calendario, il periodo di apprendistato è prolungato per una durata pari al periodo
dell'evento.
Il quadro formativo vigente per la formazione nella professione oggetto del presente rapporto di
apprendistato è vincolante per entrambe le parti.
Il piano formativo individuale è allegato al presente contratto di apprendistato e costituisce parte integrante
dello stesso.
La sede lavorativa dell'apprendista è sita in .......... ........ via ..... ............................ n ............ .
Il periodo di prova è di _______ giorni di lavoro effettivo.
Durante tale periodo il rapporto di apprendistato può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di
preavviso.
All'apprendista spetta una retribuzione secondo quanto previsto dal contratto collettivo per i dipendenti delle
parafarmacie e delle farmacie di servizi
L'inquadramento e la retribuzione dell'apprendista è nella qualifica professionale/categoria
_______________________________________________________________________________________
La retribuzione lorda mensile iniziale è pari a € .................... (per 13 mensilità + premio aggiornamento)
Per tutti gli aspetti del rapporto di apprendistato (in particolare ferie e permessi, orario di lavoro, periodo di
preavviso etc.) non regolati dalla legge o dal presente contratto, si applicano le disposizioni del contratto
collettivo per i dipendenti delle parafarmacie e delle farmacie di servizi.
In materia di welfare contrattuale e del sistema di bilateralità del settore si rinvia alle informative pubblicate
sui siti internet di: Italia Impresa, Associazione Imprese Italiane, AIVA, UNION-FORMATORI,
ASSOBEAUTYManager, SITLAV, SIASO/Confsal, EBILGEN
Il datore di lavoro prende atto di essere obbligato per legge ad accordare all'apprendista, senza operare
alcuna ritenuta sulla retribuzione, i permessi necessari per frequentare la scuola professionale e per sostenere
i relativi esami e conferma inoltre che il rapporto di apprendistato è stato comunicato entro il termine
previsto dalla normativa vigente all’ufficio del lavoro.
L'apprendista prende atto di essere obbligato per legge:
a. a seguire le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro o risp. da collaboratori incaricati
dell'addestramento e ad eseguire coscienziosamente i lavori affidatigli nell'ambito dell'addestramento
b. a frequentare regolarmente tutti i percorsi di formazione teorica ed a presentare puntualmente
al datore di lavoro gli i relativi attestati e le comunicazioni
c. ad avvertire tempestivamente il datore di lavoro in caso di assenza dai percorsi di formazione
teorica adducendone il motivo
d. a rispettare i segreti aziendali e professionali
____________ li, _____________________
91
l’apprendista
Pagina
Il datore di lavoro
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Allegato 4
DATORE DI LAVORO
SIG. __________________________________________________________________________________________
NATO/A IL ___________________
A ______________________________________________________________________
TITOLARE DELLO STUDIO / RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
CON SEDE A _____________________________ VIA __________________________________________________________
CODICE FISCALE AZIENDALE _________________________________ casella PEC ___________________________________
CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007 ____________________________
APPRENDISTA
SIG. __________________________________________________________________________________________
NATO/A IL ___________________ A _______________________________________________________________________
RESIDENTE A _____________________________ VIA __________________________________________________________
CODICE FISCALE PERSONALE _________________________________
INFORMAZIONI E DATI SULLE ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE
Titoli di studio, diplomi e/o eventuali attestazioni su percorsi formativi
________________________________________________________________________________________
Esperienze lavorative _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Periodi di apprendistato già svolti ______________________________
Formazione extra-scolastica (inclusa quella svolta come apprendista) ______________________________
________________________________________________________________________________________
DATI CONTRATTUALI E NORMATIVI
Data inizio del rapporto di apprendistato ________________________
Qualifica / standard professionale / titolo / diploma / dottorato di ricerca da conseguire
________________________________________________________________________________________
Durata del periodo di apprendistato ___________________________
Categoria / livello di inquadramento ___________________________
TUTOR
NOMINATIVO ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Pagina
INQUADRAMENTO/LIVELLO E FUNZIONE ALL’INTERNO DELLO STUDIO/IMPRESA ________________________________________
92
NATO/A IL ___________________ A ___________________________________________________________________________
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE o CONTRATTO DI MESTIERE
FORMAZIONE TRASVERSALE
ORE
DI CUI NEL
PRIMO ANNO
ORE
DI CUI NEL
PRIMO ANNO
eventuali materie definite a livello territoriale dalla normativa regionale:
TOTALE
FORMAZIONE SPECIALISTICA DI PROFILO
TOTALE
MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
INTERNA
ESTERNA
(barrare le caselle corrispondenti)
(indicare l’istituzione che eroga la formazione)
 teorica in aula
 FAD in autoformazione
 FAD in e_learning
 seminari
 gruppi di lavoro
 studio casi di “best practice”
Pagina
 affiancamento
93
 action learning
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI
DELLE PARAFARMACIE E DELLE FARMACIE DI SERVIZI
Allegato 5
ESTREMI DEI VERSAMENTI A EBILGEN
E.BIL.GEN. – Ente Bilaterale GENERALE - sede nazionale
Via Ludovico Settala, 61
20124 MILANO
IBAN
IT 62 N 03127 01605 000000002058
CONTRIBUTI PREVISTI DALL’APPLICAZIONE DI QUESTO CCNL
Art. 142 (obbligatorio)
Finanziamento di E.BIL.GEN.
0,20% a carico azienda
0,10% a carico lavoratore
Art. 150 (obbligatorio)
Servizio contrattuale
BANCA DELLE ORE
LAVORO SUPPLEMENTARE (art. 33, c20)
0,10% a carico azienda
0,10% a carico lavoratore
APC
DIVENTA
LAVORO
prestato
ORE (BancaO)
MINUTI (BancaM)
maggiorazione
1
1
10
15%
1
1
1
1
1
1
5
5
=
=
=
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
15
20
25
30
5
15%
20%
30%
40%
50%
10%
Test NO
Test SI
1
1,5
2
2
3
4
APC (art. 42)
Oltre le 40 ore
Riposo settimanale
Domenica / festivi
Oltre 48 ore
Domenica / festivi
Notturno feriale
Notturno festivo
RIPOSO SETTIMANALE (art. 55)
Proprietà privata.
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad Enti, Organizzazioni, Imprese e
Privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
Pagina
Tra 41 e 48 ore
94
LAVORO STRAORDINARIO (art. 51)
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