ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ELIO VITTORINI” _______________________________________________ REGOLAMENTO SCOLASTICO Sez.Amministrazione Finanza e Marketing “E.Vittorini” Sez. Costruzioni Ambiente e Territorio “C. e A. Castellamonte” Via Crea, 30 – 10095 – Grugliasco (TO) – C.F. 95565970019 011/3099136/7/8 E-mail: [email protected] – [email protected] REGOLAMENTO SCOLASTICO PARTE PRIMA Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 STATUTO DI DISCIPLINA FINALITA' DIRITTI DOVERI DI FREQUENZA REGOLARE RISPETTO DELLE PERSONE RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA A TUTELA DELLA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE SANZIONI DISCIPLINARI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PROCEDURA DISCIPLINARE IMPUGNAZIONE ALL'ORGANO DI GARANZIA PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' PARTE SECONDA Articolo 12 Articolo 12 bis Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA LA VITA SCOLASTICA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA AGIBILITA' DELLA SCUOLA AMMISSIONE - FORMAZIONE CLASSI - ORARIO - FREQUENZA PROGRAMMAZIONE E INDICAZIONI ORGANI COLLEGIALI 2 REGOLAMENTO SCOLASTICO Il presente Regolamento è conforme ai principi della Costituzione e alle norme dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 N. 249, al Regolamento dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 N. 275, al D.P.R. 21 novembre 2007 N. 235, alla Nota del MIUR N. 3602/PO del 31 luglio 2008 e alla normativa scolastica vigente. PARTE PRIMA STATUTO DI DISCIPLINA Articolo 1 FINALITA' La scuola quale luogo di crescita civile e culturale della persona rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea a promuovere l'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà si realizza nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la scuola programma e condivide con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. L'obiettivo del regolamento in oggetto non è solo l’esposizione aggiornata di sanzioni più coerenti e più adeguate a rispondere a fatti di maggiore gravità quanto, piuttosto, la realizzazione di una sinergia educativa tra famiglia, studenti e operatori scolastici, preposta all'educazione dei giovani, nella quale le parti assumono impegni e responsabilità, e possono condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. Per il rispetto della persona umana, il regolamento ha l'obiettivo di fornire la possibilità di sanzionare, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, quegli episodi disciplinari come il bullismo che, pur essendo rari, risultano particolarmente odiosi e intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione scolastica a danno di coetanei disabili o, comunque, in situazioni di difficoltà. Sono comportamenti che si configurano come reati che possono violare la dignità e il rispetto della persona umana, che mettono in pericolo l'incolumità delle persone e che, col tempo, nei casi più gravi, possono essere ripetuti dalla stessa persona. Tali comportamenti riprovevoli, connotati da un altissimo disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa. La severità della sanzione, per gravi episodi sopra citati, ha la finalità più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale. 3 Articolo 2 DIRITTI 1. Le allieve e gli allievi (anche detti “discenti”) hanno diritto ad una adeguata formazione culturale che rispetti la loro individualità e la loro identità. La scuola deve valorizzare le inclinazioni personali di ognuno e perseguire la continuità dell'apprendimento. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra tutti i suoi componenti e ne tutela la riservatezza individuale. 3. Le allieve e gli allievi hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Le allieve e gli allievi hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, nonché ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di crescita che faciliti l'autovalutazione per individuare i propri punti di forza e di debolezza, per meglio orientarsi nel futuro. 5. Le studentesse, gli studenti e i loro genitori hanno diritto ad essere consultati nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sul loro ruolo e sulla organizzazione della scuola. 6. Le studentesse e gli studenti hanno il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. Di conseguenza, la scuola promuove e favorisce le iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: • un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; • progetti didattici che integrino e valorizzino l'offerta formativa; • iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; • iniziative concrete per la valorizzazione delle eccellenze scolastiche; • salubrità e sicurezza degli ambienti. 8. Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad usare le attrezzature e le relative tecnologie presenti a scuola e nei laboratori secondo le indicazioni del personale addetto e dei docenti, e seguendo le regole specifiche previste. 9. La scuola promuove il diritto a stare bene e ad avere la possibilità di adempiere pienamente ai propri doveri scolastici. Nel caso di malori o condizioni di salute precarie, le allieve e gli allievi, esclusivamente tramite il personale della scuola, avvisano i genitori che si devono attivare per prelevare i propri figli, prima possibile. Se necessario, la scuola richiederà l’intervento del “Pronto Soccorso” (118). La scuola non ha strutture per dare un'assistenza sanitaria professionalizzata. E' un dovere dell'allievo/a informare la scuola delle proprie condizioni di salute; l'insegnante, se lo ritiene necessario, può segnalare con gli strumenti a disposizione le problematiche rilevate. 4 Articolo 3 DOVERI DI FREQUENZA REGOLARE Doveri ed obblighi delle studentesse e degli studenti. 1. Frequentare le ore di lezione e i corsi di recupero previsti e programmati dall'istituzione scolastica con attenta partecipazione. 2. Entrare all'apertura della scuola, alle ore 7.50, nell'edificio scolastico e recarsi ordinatamente in classe, in modo silenzioso, senza creare confusione e senza correre, entro le ore 8.00, inizio delle lezioni. 3. Presentare all'insegnante della prima ora la giustificazione del genitore o chi ne fa le veci, scritta su apposito libretto (da ritirare in Segreteria all’inizio dell’anno), per i seguenti motivi: • ingresso in aula all'inizio della seconda ora; • assenze per motivi di famiglia o per malattia o per partecipazione a manifestazioni studentesche; • assenze dai corsi di recupero o di altre attività programmate oltre l'orario base. 4. Venire a scuola forniti di tutto il materiale didattico necessario e richiesto dall'insegnante delle singole ore di lezione, averne cura e rispettare il materiale degli altri compagni e della scuola. 5. Venire a scuola sempre con il diario scolastico, in modo da poter segnare i compiti da svolgere a casa assegnati dal docente nella sua programmazione e le comunicazioni che si rendessero necessarie oltre quelle segnalate attraverso il Registro elettronico. 6. Riferire ai genitori eventuali informazioni o segnalazioni rilevabili nel Registro elettronico. 7. Svolgere in modo diligente e regolare tutti i compiti assegnati per lo studio a casa. 8. Svolgere i compiti in classe programmati e seguire le lezioni con impegno, partecipazione, attenzione e spirito collaborativo senza comportamenti che limitino il raggiungimento degli obiettivi della singola lezione o degli obiettivi generali. Non interrompere o ostacolare la lezione nel suo svolgimento e tutte le attività in classe nella consapevolezza che esse costituiscono parte integrante di un pubblico servizio. Ostacolare o impedire in qualsiasi modo il servizio scolastico è un reato contro il diritto all'istruzione dei compagni, contro il diritto all'insegnamento e contro l’intera comunità scolastica. 9. Chiedere di uscire dall'aula durante la lezione solo in caso di necessità urgenti o certificate dall'autorità sanitaria, una persona alla volta e senza alterare il corso normale delle lezioni. 10. Non uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni, se non secondo la procedura che prevede la richiesta scritta di un genitore o di chi ne fa le veci; questi dovrà prelevare l'allievo/a personalmente o tramite persona maggiorenne delegata e ufficialmente dichiarata precedentemente al personale della scuola. 11. La richiesta per l'astensione da una o più lezioni di Scienze Motorie deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci. Coloro che per motivi di salute non possono seguire le lezioni di Scienze Motorie devono presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore e il certificato del medico di famiglia. 5 12. Non uscire prima della fine dell'ultima ora o delle ore precedenti le pause didattiche, seguire le indicazioni dell'insegnante e uscire solo dopo il suono della campanella, senza danneggiare le persone o le cose e seguendo scrupolosamente le indicazioni del personale scolastico. 13. Entrare in classe in orario e senza perdere tempo sia al mattino che dopo le pause didattiche e dopo le attività svolte nei laboratori, evitando scuse pretestuose e ingiustificate. Articolo 4 RISPETTO DELLE PERSONE Le allieve e gli allievi sono tenuti al rispetto delle persone che fanno parte della comunità scolastica, sia all'interno dell'edificio sia all'esterno. Le allieve e gli allievi sono tenuti, in particolare, ai seguenti comportamenti: 1. Ogni alunno deve essere educato e gentile con chi è ospite, a qualsiasi titolo, della scuola. 2. Ogni alunno deve rispettare chi è in difficoltà o non è in grado di difendersi. 3. Ogni alunno deve ritenersi coinvolto quando la dignità di un altro viene disprezzata o svilita. 4. Ogni alunno deve rispettare le persone e le loro cose. 5. Tutti devono comportarsi in modo educato e corretto durante la lezione, nei corridoi, durante le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e fuori dall'ambito scolastico. 6. In aula, mantenere il proprio posto e tenere un comportamento collaborativo che contribuisca attivamente allo svolgimento della lezione nelle forme migliori, a vantaggio di tutti. Non mangiare, non masticare a bocca aperta gomme americane durante la lezione e non bere senza il permesso dell'insegnante, seguendo le regole della buona educazione 7. Mantenere un linguaggio e un tono di voce adatto all'ambiente scolastico, per cui non sono accettabili parolacce, schiamazzi o altri suoni che turbino l'armonia delle attività né in aula né nei corridoi durante gli intervalli, o negli spostamenti da un'aula all'altra o, ancora, nel percorso verso l'uscita, nelle uscite didattiche o nei viaggi d'istruzione. 8. Vestire in modo decoroso e adatto all'ambiente e alle relazioni umane. 9. Comportarsi sempre in modo educato e rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente, dei visitatori e dei propri compagni. 10. Tutti hanno il dovere di non provocare, di non fare uso della violenza verbale o fisica, di adoperarsi per evitare che altri compiano atti violenti. 6 Articolo 5 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA A TUTELA DELLA SALUTE Le allieve e gli allievi sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza in atto. 1. Non portare a scuola oggetti che possano diventare pericolosi; non portare o tenere rigorosamente spento nello zaino il cellulare e/o altri strumenti tecnologici non previsti dalle attività didattiche in classe, nel rispetto del D.M. N. 30 del 15/03/2007 e del D.M. N. 104 del 30/11/2007. 2. Non fumare in nessun locale della scuola e all'esterno, nelle aree di pertinenza dell’Istituto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. 3. Uscire dall'aula durante gli intervalli e sostare negli spazi predisposti e assegnati, non saltare o gridare, non mettere a disagio i compagni o il personale, non giocare usando la forza o in modo pericoloso. 4. Tenere un comportamento coerente con le regole previste e con i percorsi segnalati durante le “Prove di evacuazione” o durante il verificarsi di eventi imprevedibili che riguardano la sicurezza. 5. Non assecondare i giochi che possano diventare pericolosi (incitazioni, spinte, sgambetti...). Tenere sempre presente che è vietato lanciare qualsiasi oggetto, contundente e non, in aula o all'esterno e in qualsiasi altra situazione possibile. 6. Non giocare con ”le bacchette dei pannelli frangisole”, non sporgersi dalle finestre, dai balconi, dalle balaustre delle scale interne ed esterne. 7. Non impegnare o utilizzare in modo inappropriato luoghi o mezzi destinati a funzioni specifiche (ascensori, scale antincendio, uscite di sicurezza, vani tecnici, laboratori, uffici). Articolo 6 RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE Le allieve e gli allievi sono tenuti a mantenere la scuola pulita e accogliente. 1. Contribuire al mantenimento della pulizia dei locali della scuola, in particolare utilizzando correttamente i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti posti nelle aule e negli spazi comuni e liberando, a fine giornata, il banco da oggetti personali e da rifiuti. 2. Utilizzare correttamente i bagni e rispettare le norme di igiene e di pulizia. 3. Non incidere i banchi, gli armadi, le porte e/o arrecare danni ad altri arredi sia a scuola che nei luoghi frequentati durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. 4. Non produrre scritte su attrezzature o muri o altro e non danneggiare i materiali a scuola nelle aule, nei laboratori, negli uffici e nei luoghi frequentati durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. 5. Non sottrarre o danneggiare, in nessun modo, oggetti dei compagni e delle compagne, del personale scolastico o di altri, dentro e fuori dalla scuola. 7 6. Tenere sul banco solo il materiale necessario adatto alle attività scolastiche in corso di realizzazione, impegnandosi ad un uso appropriato e produttivo per realizzare l'apprendimento programmato. Articolo 7 SANZIONI DISCIPLINARI Le allieve e gli allievi sono tenuti al rispetto delle regole esposte negli articoli precedenti e in altre norme coerenti con l'Ordinamento giuridico e con la Costituzione. LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE E' PERSONALE. 1. Le allieve e gli allievi che mettono in atto comportamenti in disaccordo con i doveri sopra descritti o facenti parte di altre norme giuridiche in vigore, compiono infrazioni e incorrono in sanzioni disciplinari. Queste consistono in nota disciplinare, ammonizione, sospensione ed espulsione dalla scuola. Le sanzioni, in alcuni casi, potranno essere convertite in attività a favore della comunità scolastica o della società. 2. Chiunque sia sottoposto alle sanzioni disciplinari sopra elencate, ha il diritto di essere informato e di essere, su richiesta, sentito in un colloquio con un Genitore, il Tutore o un Docente nominato dal Dirigente, nel caso in cui la famiglia non sia o non possa essere presente. Nessuna infrazione disciplinare connessa con il comportamento può influire direttamente sul profitto delle singole discipline, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. N. 235 del 21 novembre 2007. D'altro canto, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. del 16/01/2009 e dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. N. 122 del 22/06/2009, le eventuali sanzioni disciplinari hanno rilevanza sul voto di condotta, che contribuisce, insieme alle valutazioni delle discipline, al calcolo della media aritmetica. 3. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità delle infrazioni e alla reiterazione delle stesse, e sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. L'eventuale pagamento per il danno degli oggetti e/o delle attrezzature, può essere anche rateizzato in un arco di tempo non prolungabile oltre il dieci giugno dell'anno scolastico in corso. 4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe, con il quorum della maggioranza assoluta dei suoi membri, senza la possibilità di astensione; fatto salvo il dovere di astensione dalla seduta qualora il rappresentante dei genitori ne sia coinvolto o l'allieva/o sia rappresentante della classe. 5. Le sanzioni che comportino un allontanamento superiore a 15 giorni e che implichino l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, sono adottate a maggioranza dei presenti dal Consiglio d'Istituto regolarmente costituito. 6. Il temporaneo allontanamento della studentessa o dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni, e la decisione di suddetta sanzione è presa dal Consiglio di classe. 7. Nei periodi di allontanamento non superiore ai 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, stabiliti dal Consiglio 8 d'Istituto, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo dello/a studente/essa che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Nel determinare l'allontanamento dalla scuola, l'Organo competente può valutare l'opportunità di considerare la questione con riferimento alla frequenza minima. 8. L'allontanamento della studentessa o dello studente può essere disposto, in caso di necessità e urgenza, dal Dirigente o da un suo Delegato (in sua assenza), informando nel tempo più breve possibile la famiglia e le autorità competenti e riunendo con procedura di urgenza l'Organo competente: il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto. Ciò è necessario in presenza di reati che violino norme del codice penale e/o che abbiano offeso la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale e situazioni simili) e ove vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio ferimenti, incendi, allagamenti). In tali casi, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 del presente articolo. 9. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo della studentessa o dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo; nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante lo svolgimento dell'Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 11. L’organo scolastico che irroga la sanzione, per quanto possibile, terrà conto della situazione comportamentale complessiva dell’allieva/o venutasi a delineare nel tempo, tenendo conto della documentazione consultabile e delle testimonianze acquisibili. 12. Un elevato numero di ritardi (soprattutto se mirati ad evitare doveri scolastici) può essere valutato dal Consiglio di classe al fine di una possibile ammonizione. 13. Aggravanti. Sono delle aggravanti: non collaborare attivamente con gli Organi della scuola e con la famiglia per far emergere tutti i fatti contestati; non cercare di sanare la situazione negativa che si è creata; non voler spiegare i fatti nelle forme previste (oralmente o per iscritto); ostacolare, in qualsiasi modo, l'analisi della situazione che consenta una decisione veloce ed equilibrata; continuare a tenere comportamenti sanzionabili e/o reiterare o avere reiterato i comportamenti oggetto dell'azione disciplinare da parte degli Organi della scuola; aver tenuto spesso l’atteggiamento di chi vuole dimostrare che le regole non hanno importanza e/o facendo finta di non conoscerle; aver avuto, in precedenza, comportamenti oggetto di sanzioni disciplinari, funzionali o gravi. 14. Attenuanti. Sono delle attenuanti tutti quegli atti che aiutino a fare chiarezza sulla situazione oggetto di analisi disciplinare: collaborare in modo attivo; testimoniare con le parole, oralmente e per iscritto; parlare con uno o più docenti per spiegare i fatti; prendersi immediatamente, o comunque non in ritardo, le proprie responsabilità; chiedere scusa e pentirsi; mettersi a disposizione per riparare agli eventi negativi; aver perseguito con continuità il proprio dovere ed aver osservato le regole scolastiche senza meritare sanzioni disciplinari rilevanti per i propri comportamenti scolastici 9 Articolo 8 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI LE SANZIONI DISCIPLINARI SONO ESPOSTE, PER GRAVITA', IN PROGRESSIONE 1. INFRAZIONI DISCIPLINARI a) Mancanze ai doveri relativi all'articolo 3 “ Doveri di frequenza regolare”. b) Mancanze ai doveri relativi all'articolo 4 “Rispetto delle persone”. c) Mancanze ai doveri di cui all'articolo 5 “Rispetto delle norme sulla sicurezza a tutela della salute”. d) Mancanze ai doveri di cui all'articolo 6 “Rispetto delle strutture e delle attrezzature”. 2. SANZIONI DISCIPLINARI Richiamo verbale; Annotazione disciplinare sul Registro elettronico o sul diario (o Richiamo scritto); Nota disciplinare sul Registro elettronico con convocazione di uno o di entrambi i genitori; Ammonizione scritta e registrata agli atti dell'allievo/a e nel verbale del Consiglio di classe. ORGANI COMPETENTI: DIRIGENTE SCOLASTICO, SOSTITUTO o DELEGATO DEL DIRIGENTE, COORDINATORE, DOCENTE. 3. SANZIONI DISCIPLINARI Nota disciplinare con convocazione del o dei genitori scritta sul Registro elettronico; Ammonizione scritta o per reiterazione, comunicata alla famiglia, registrata agli atti e verbalizzata; Sospensione fino a cinque giorni se dovessero perdurare comportamenti scorretti già comunicati alla famiglia, registrati agli atti e verbalizzati, oppure se i comportamenti assunti si configurassero come violazioni gravi e/o pericolose per sé o per gli altri. Sospensione fino a 15 giorni per mancanze ai commi n. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di cui all'articolo 4 e/o con danni psicologici, fisici o materiali subiti dalle persone, stessa procedura con la famiglia e agli atti della scuola. ORGANO COMPETENTE AD INFLIGGERE LE SANZIONI: CONSIGLIO DI CLASSE IN CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. 4. SANZIONI DISCIPLINARI Sospensione per più di 15 giorni per casi gravi e reiterati senza che ci sia la possibilità, con la famiglia, con le autorità e i servizi sociali, di un recupero, rappresentando un pericolo per sé, per le cose e gli altri. L'allievo/a ha provocato danni patrimoniali rilevanti alle cose e/o atti particolarmente gravi contro le persone previsti dal codice penale. ORGANO COMPETENTE AD INFLIGGERE LE SANZIONI: CONSIGLIO D'ISTITUTO IN CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. 5. CASI PARTICOLARI E SANZIONI Il Consiglio di classe, in casi particolari, può decidere la non partecipazione di singoli/e allievi/e a viaggi d'istruzione in seguito a comportamenti gravemente e frequentemente scorretti, sanzionabili o sanzionati. Il Consiglio di classe può eccezionalmente decidere sanzioni disciplinari per l'intera classe, compresa l'esclusione da uscite didattiche o viaggi d'istruzione, a seguito di comportamenti che vedano coinvolti concretamente o moralmente tutti gli allievi. Delle decisioni assunte vengono informate le famiglie. Le “Annotazioni sul Registro elettronico” hanno diversa funzione: possono comunicare informazioni alla famiglia; possono servire a memorizzare informazioni e dati; possono rilevare dati, nei comportamenti, che hanno carattere disciplinare e che possono essere oggetto di valutazioni successive da parte del Dirigente scolastico, del Delegato dal Dirigente, del 10 Coordinatore, dell'Insegnante, del Consiglio di classe. Il Consiglio di classe, quando definisce le sue valutazioni periodiche sulla situazione disciplinare, può promuovere, direttamente o delegando gli altri Organi, azioni disciplinari necessarie a risolvere situazioni problematiche che emergono dall'analisi complessiva dei singoli allievi e della classe. Articolo 9 PROCEDURA DISCIPLINARE A. Per le sanzioni disciplinari funzionali, Richiami verbali e/o scritti e Annotazioni disciplinari, è sufficiente che siano comunicate alle famiglie, tramite il Registro elettronico o il diario personale. A queste sanzioni può seguire un colloquio telefonico con i genitori, una convocazione o altra forma ritenuta opportuna. Per le Note disciplinari, di regola, è richiesta la convocazione di uno o di entrambi i genitori, tramite le forme di comunicazione ritenute opportune. B. Per le ammonizioni la procedura è la seguente: 1. rilevazione dei fatti esposti al Dirigente, al Delegato del Dirigente, al Coordinatore di classe, al Docente; 2. esercizio del diritto di difesa: nel caso non ci sia nel Registro elettronico o agli atti della scuola la documentazione comunicata, accertata e non contestata, i discenti esercitano il diritto alla difesa tramite un colloquio o con una lettera di responsabilità, oppure con una memoria scritta e firmata anche da uno o da entrambi i genitori; 3. decisione del Dirigente, su richiesta del Consiglio di classe, del Coordinatore di classe, del Docente o di altro personale della scuola in merito alla sanzione da irrogare; 4. comunicazione formale alla famiglia della sanzione irrogata e verbalizzazione sul registro del verbale di classe. (*) (Art. 7 della Legge 241/90) C. Per le infrazioni più gravi o reiterate per le quali le sanzioni prevedono anche l’allontanamento da scuola, la sospensione dalle lezioni, oppure l'espulsione dalla scuola, la procedura sarà così articolata: 1. Il procedimento sanzionatorio viene avviato dal Dirigente scolastico (o suo Delegato, o suo Sostituto) su segnalazione fatta da un docente o da altro personale della scuola. La segnalazione deve contenere i dati identificativi dell'allievo/a o altri elementi che possono concorrere alla identificazione del responsabile o dei responsabili, nonché una descrizione sintetica ed esaustiva dei fatti rilevabili dal Registro elettronico o da un rapporto scritto o orale o da altra documentazione accertabile. 2. Il Dirigente scolastico (o un suo Delegato, o il suo Sostituto), seguendo la procedura ordinaria o straordinaria, nelle forme previste e nei tempi necessari, convoca il Consiglio di classe o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare il Consiglio. Le sedute di entrambi gli organi collegiali sono validamente convocate se vi partecipano la metà più uno degli aventi diritto; le deliberazioni sono prese all'unanimità o a maggioranza dei presenti (non è prevista l'astensione). 3. Il Dirigente scolastico(o un suo Delegato, o il suo Sostituto) fa notificare all'allievo/a e alla sua famiglia gli addebiti contestati e gli altri elementi che lo riguardano. Il Discente eserciterà, se non l'ha ancora fatto, il diritto alla difesa tramite un colloquio con un Docente o altra persona di fiducia, con una lettera di responsabilità o una memoria scritta e controfirmata da uno o da entrambi i genitori, oppure presentandosi all'Organo collegiale competente appositamente convocato per esporre la propria versione dei fatti e, in tal caso, può farsi accompagnare da un familiare. Nel caso 11 l'Organo collegiale non riceva elementi a difesa dell'allievo/a, delibera, sulla base degli elementi a disposizione, applicando quanto previsto dal Regolamento in oggetto. 4. L'Organo collegiale competente, verificata la validità della seduta e fatto presente che i componenti degli organi collegiali, quando operano a porte chiuse, sono tenuti al segreto, dal momento che con l'esterno parlano gli atti scritti e non le persone, dà inizio alla riunione prendendo in esame il caso che viene esposto ai presenti; successivamente si controlla se l'allievo stia aspettando e, se presente, lo si fa entrare e gli si concede la parola per esprimere la propria versione dei fatti e, ove fosse necessario ed opportuno, si ascoltano eventuali testimonianze; terminata questa fase, oppure, se nessuno si presenta per prendere la parola, il Consiglio passa alla fase successiva per la discussione conclusiva e, in base agli elementi a sua disposizione, delibera. 5. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all’interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica. 6. Nel caso di sospensione dalle lezioni per un periodo rilevante, su eventuale proposta del Consiglio di classe contestualmente al provvedimento: a. il Dirigente Scolastico o un suo Delegato stabilisce e comunica alla famiglia quali attività didattiche approfondire e a quale Docente fare riferimento per mantenere un rapporto costruttivo che faciliti il rientro a scuola; b. nel caso in cui, a breve termine, sia impossibile il colloquio con un familiare o con il tutore, terminato il periodo utile per il ricorso, la scuola comunica i tempi di allontanamento dalla scuola tramite gli strumenti che ritiene più opportuni; c. durante il colloquio con la famiglia, convocata per consegnare il foglio per la firma e comunicare le sanzioni, in caso di sospensione dalla frequenza delle lezioni e nell'interesse dell'allievo/a, si possono concordare forme e date didatticamente più vantaggiose per l'apprendimento, il recupero e il reinserimento di quanto formalmente richiesto. 7. E' opportuno precisare che: - poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall’esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, e a ristabilire le condizioni di civile convivenza quali si convengano ad una comunità scolastica; è dunque possibile concordare la conversione della sanzione con attività a favore della comunità scolastica o della società; - la responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del precettore (art. 2048, secondo comma, c.c.), per il fatto commesso da un minore, non li solleva dalla “colpa in educando”, e sono tenuti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione e delle indicazioni adeguate a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez. III, 21.9.2000, N. 12501; 26.11.1998, N. 119849); ne consegue che la scuola evidenzia la possibilità di chiamare i genitori a rispondere degli atti illeciti in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose, derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità propria e/o altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana. 12 Articolo 10 IMPUGNAZIONE ALL'ORGANO DI GARANZIA 1. Per le sanzioni disciplinari, dove l'accordo con la famiglia non sia realizzato, chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, può rivolgersi all'Organo di Garanzia interno alla scuola previsto dall'articolo 2 del D.P.R. N. 235 del 21/11/2007. 2. L' Organo di Garanzia decide entro dieci giorni, su richiesta delle studentesse e degli studenti della scuola e di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento. 3. Tale Organo di Garanzia è sempre presieduto dal Dirigente scolastico (o dal suo Sostituto) ed è composto da un Docente designato dal Consiglio d' Istituto, da un Docente designato dal Comitato di Valutazione, da un Rappresentante eletto dagli studenti, e da un Rappresentante eletto dai genitori. 4. L'Organo di Garanzia è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti, decide a maggioranza e non ci si può astenere. In caso di conflitto d'interesse, il componente in questione non partecipa alla seduta e può subentrare un sostituto. Contro le violazioni del presente Regolamento di disciplina può essere presentato reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o ad un Dirigente da questi delegato, che decide in modo definitivo. Articolo 11 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 1. Come previsto dall'articolo 3 del D.P.R. N. 235 del 21/11/2007, contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 2. La sottoscrizione del suddetto Patto verrà effettuato all'atto delle iscrizioni alle classi iniziali di ciascun ordine scolastico. 3. Nel periodo iniziale delle attività scolastiche, nell'ambito delle iniziative di accoglienza, verranno presentati agli studenti i regolamenti d'Istituto e di disciplina, il piano dell'offerta formativa ed il patto educativo di corresponsabilità. 4. Fanno parte del patto di corresponsabilità tutti gli accordi orali e scritti, le lettere di responsabilità, le memorie scritte e tutti gli altri impegni esplicitati o sottoscritti. 5. Nei casi in cui è opportuno e vantaggioso, gli Organi della scuola propongono alla famiglia e allo studente e/o alla studentessa le possibilità derivanti da percorsi di formazione diversi e li guidano verso possibili alternative di formazione secondo le procedure previste dalla normativa vigente 6. Il presente Regolamento non esclude modifiche e norme che non sono incluse e/o possano essere apportate o inserite successivamente alla sua approvazione. 13 PARTE SECONDA ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA Articolo 12 LA VITA SCOLASTICA 1. Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto devono ispirarsi ai principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto dei lavoratori e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. Tali norme hanno lo scopo di garantire inoltre allo studente: a) il rispetto della personalità; b) la partecipazione, diversamente articolata, ma sempre attiva, alla vita della scuola; c) l'opportunità del recupero di eventuali condizioni di svantaggio; d) il massimo delle facilitazioni nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio e nella corretta considerazione dei parametri reddituali e meritocratici, nella realizzazione del diritto allo studio; e) l'uso effettivo, su richiesta approvata dal docente incaricato anche per il controllo e autorizzazione del Preside richiesta per iscritto almeno un giorno prima, di tutti gli spazi disponibili e di tutte le apparecchiature didattiche in dotazione all'Istituto; f) l'informazione tempestiva su avvenimenti, delibere e normative che disciplinano la vita della scuola, pur nella tutela personale della riservatezza. 2. La scuola è aperta ai contributi creativi, responsabilmente espressi dalle sue componenti, e agli apporti positivi che possono venirle dalle forze sociali e culturali organizzate, le cui proposte potranno essere discusse e vagliate dagli organi competenti. Articolo 12 bis CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA Il comportamento degli insegnanti e del personale ATA è regolato dalle seguenti norme che sono parte integrante del presente regolamento: 1. DPR 16 aprile 2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 2. CCNL comparto scuola - personale ATA CCNL del 29.11.2007 ART.95 - CODICE DISCIPLINARE 3. CCNL comparto scuola – personale docente - CCNL del 29.11.2007 - ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI 4. D.lgs. 165/2001 - ART. 53 e 55 14 Articolo 13 AGIBILITA' DELLA SCUOLA 1. La scuola è aperta al pomeriggio per attività, gruppi di studio, riunioni, dibattiti e per esercitazioni, guidate dai docenti, nelle aule e nei laboratori. 2. La biblioteca deve essere effettivamente agibile per tutte le componenti d'Istituto. Il suo funzionamento fa riferimento alle norme previste dall'apposito regolamento. 3. La palestra è riservata agli alunni della scuola per lo svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie e per le attività sportive integrate. 4. L'uso delle attrezzature di stampa e di documentazione è aperto a tutte le componenti della scuola, con l'ausilio del personale tecnico, purché per esigenze connesse alla vita scolastica (illustrazioni per assemblee, attività didattiche, giornalino di Istituto, ecc.). L'uso delle apparecchiature microfoniche è a disposizione di tutte le componenti della scuola che ne facciano richiesta per le loro assemblee e manifestazioni, siano esse unitarie o per singole componenti. 5. Chiunque danneggi, asporti, distrugga o usi in modo improprio le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari. La rifusione dei danni potrà essere richiesta in solido al gruppo classe. 6. Le assemblee studentesche e dei genitori sono regolamentate dagli artt. 43, 44 e 45 del D.P.R. 31.4.74 n° 416: Art. 43 : Assemblee studentesche. “Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto e una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Nelle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderano". Art. 44: Funzionamento delle assemblee studentesche. "L'assemblea dell'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Preside. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea". Art: 45: Assemblee dei genitori. "Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere 15 concordati di volta in volta con il dirigente scolastico. Nel caso previsto dal precedente 3° comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe, l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori oppure qualora la richiedano conto genitori negli Istituti con popolazione scolastica fino a 500, 200 negli Istituti con popolazione scolastici fino a 1000, 300 negli altri”. 7. Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto. 8. Per coordinare le assemblee studentesche sono concessi brevi permessi ai rappresentanti eletti. Le richieste di coordinamento devono essere presentate almeno il giorno prima per permettere alla Presidenza di informare le classi con comunicazione interna. Il coordinamento Studentesco delibera le sue richieste a maggioranza della metà più uno. 9. Al termine di ogni assemblea, ivi compresa l’assemblea di classe, è richiesta la compilazione, oltre che dell’ordine del giorno, di un verbale della seduta da archiviare firmato da chi presiede e da un segretario; per le assemblee di classe si richiede anche la firma del docente responsabile dell'ora che certifichi la regolarità degli avvenimenti. 10. E' diritto delle componenti della scuola manifestare le proprie idee mediante manifesti affissi nell'atrio, nei corridoi o nelle bacheche predisposte a questo scopo. L'affissione dei manifesti è regolamentata come segue: a) per affiggere un manifesto è necessario il visto del Dirigente scolastico, in quanto i firmatari dello stesso si assumono tutte le responsabilità di quanto hanno scritto. Hanno diritto di affiggere manifesti senza la firma del Dirigente scolastico solo studenti, docenti e non docenti dell'istituto. Per i manifesti di carattere pubblicitario occorre l'autorizzazione del Dirigente scolastico; b) le uniche limitazioni per quanto riguarda il testo dei documenti sono quelle imposte dal codice penale; c) è vietato strappare o deteriorare i manifesti; d) manifesti e documenti devono essere datati e firmati. Dopo 15 giorni di esposizione devono essere tolti. Verranno immediatamente eliminati quelli anonimi o comunque non identificabili. Articolo 14 AMMISSIONE - FORMAZIONE CLASSI - ORARIO - FREQUENZA Le domande di iscrizione sono accolte in base alla normativa vigente. 1. Il Dirigente scolastico procede alla formazione delle classi secondo i criteri indicati di anno in anno dal Consiglio di Istituto e con la collaborazione di una commissione nominata dal Collegio Docenti. Eventuali richieste di cambio di sezione saranno accolte solo nei casi seriamente motivati, sentito il parere degli insegnanti e del Consiglio di Classe interessati. Tale parere non è necessario per gli alunni ripetenti. 2. L'orario delle lezioni è stabilito di anno in anno dal Consiglio di Istituto tenendo conto il più possibile delle esigenze degli alunni. L'entrata nelle classi è consentita 10 minuti prima dell'orario delle lezioni. Prima di questo termine gli alunni potranno sostare nell'atrio a partire dalle 7,45. 16 3. La frequenza delle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Tenuto conto che l’ora di inizio delle lezioni è fissata alle 8.00, gli studenti che arriveranno in ritardo attenderanno nell’atrio l’inizio della seconda ora. Il ritardo deve essere giustificato il giorno stesso o il giorno seguente. I docenti della seconda ora sono tenuti a segnare sul Registro elettronico sia gli studenti che entrano con giustificazione sia quelli che entrano senza giustificazione. I docenti della prima ora sono tenuti a richiamare gli allievi che non hanno giustificato i ritardi o le assenze risultanti nel Registro elettronico. Gli studenti potranno entrare dopo la seconda ora presentando in Vicepresidenza giustificazione accompagnata da certificato medico o da altra certificazione rilasciata da Ente esterno. Se l’entrata posticipata è dovuta a motivi di famiglia, gli studenti dovranno essere accompagnati da un familiare o produrre, contestualmente alla richiesta, anche se maggiorenni, una certificazione rilasciata da uno dei genitori attestante l’esistenza di tali motivi. Casi particolari saranno esaminati di volta in volta dalla Presidenza. Per gli studenti che trovino disagio di trasporto, su richiesta dei genitori e previa verifica degli orari, saranno concesse dalla Presidenza, all'inizio dell'anno scolastico, autorizzazioni di entrata posticipata e/o uscita anticipata valevoli per l’anno in corso o per il periodo richiesto. Tali autorizzazioni verranno annotate sul registro elettronico di classe e in segreteria didattica. 4. Gli studenti possono allontanarsi durante le lezioni solo se autorizzati dall'insegnante, che comunque è tenuto a far uscire, per esigenze personali, non più di uno studente per volta. Non è tollerata alcuna assenza ingiustificata o protratta dalla classe o dal laboratorio. I docenti segneranno, sul registro elettronico di classe, gli studenti assenti temporaneamente, senza giustificazione e avvertiranno tempestivamente la Vicepresidenza o la Presidenza. 5. L’uscita da scuola di studenti minorenni è autorizzata solo se l’interessato/a è prelevato da un genitore o da un parente maggiorenne o da adulto muniti di delega scritta e di fotocopia del documento di identità di un genitore. 6. Per i giorni di assenza dalle lezioni, gli studenti sono tenuti a dimostrare, utilizzando l’apposito libretto, che la famiglia ne è al corrente. Tutte le assenze non giustificate sono automaticamente segnalate alle famiglie tramite il Registro elettronico. Le giustificazioni devono essere presentate il giorno stesso o il giorno di rientro a scuola. 7. ASTENSIONI COLLETTIVE DALLE LEZIONI Le giustificazioni delle assenze dovranno riportare la dicitura "Adesione alla manifestazione studentesca" e saranno presentate regolarmente tramite libretto. Articolo 15 PROGRAMMAZIONE E INDICAZIONI 1. All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante dovrà illustrare alla classe i propri criteri didattici e il programma che intende svolgere. In particolare ogni Consiglio di Classe prenderà in esame la necessità di coordinamento interdisciplinare tenendo conto degli interessati e delle richieste della classe. I genitori potranno chiedere l'illustrazione dei programmi e criteri didattici nei Consigli di Classe che saranno programmati all'inizio dell'anno scolastico. 2. L'Istituto non risponde dei beni lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito 3. A norma di legge non si può fumare nei locali della scuola e negli spazi adiacenti fino ai cancelli. Anche i docenti e tutto il personale, gli studenti e i visitatori devono attenersi a tale divieto. (Il 17 divieto vale anche per i locali dei servizi igienici). 4. Per ragioni di sicurezza, il controllo sulle entrate e sulle uscite viene effettuato nell’atrio dall’apposito personale ausiliario. 5. A NESSUNO è consentito usare strumenti di telefonia mobile né altre apparecchiature personali non autorizzate durante le lezioni. E’ altresì vietato recarsi al bar o ai distributori automatici se non durante gli intervalli o, in casi particolari, se autorizzati dai Docenti. Articolo 16 ORGANI COLLEGIALI 1. La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere effettuata almeno 5 giorni prima e deve contenere l' Ordine del Giorno. La comunicazione avverrà tramite lettera, l'interessato firmerà per ricevuta. I figli firmeranno per ricevuta le comunicazioni per i genitori. 2. Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a convocare il Consiglio qualora sia richiesto dal Presidente della Giunta o da 1/3 dei membri della Giunta o da 1/3 dei membri del Consiglio o da 1/3 del Collegio Docenti o dal Presidente dell'assemblea dei genitori o dalla maggioranza dell'assemblea Studentesca. 3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della metà + 1 dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza (metà + 1) dei presenti secondo quanto stabilito dai decreti delegati. 4. La regolarità delle sedute del Consiglio di Istituto è assicurata dal Presidente (o in sua assenza dal vice) che dirige i lavori attenendosi alle norme seguenti: a) debbono essere discussi solo i punti risultanti all' O.d.G. b) Se nell'O.d.G. sono presenti varie ed eventuali, possono essere inclusi nuovi punti e tali inclusioni vanno deliberate a maggioranza dei presenti. c) Per ogni articolo all'O.d.G. viene individuato un relatore il quale, fatti salvi i casi particolari, avallati dalla maggioranza dei presenti, esporrà dati e linee fondamentali del tema in un tempo non superiore a 10 minuti. d) Ogni consigliere, secondo la priorità delle richieste e l'ordine del Presidente ha facoltà di intervento di durata non superiore a minuti 3. e) Il relatore ha diritto a una replica di minuti 5. 5. Tutte le delibere che, pur di ovvio contenuto amministrativo, rivestono valenza didattica in quanto configuranti variazioni nell'organizzazione del lavoro degli insegnanti o comunque nel loro rapporto con l'istituzione scolastica, dovranno essere assunte dopo aver sentito il parere non vincolante del Collegio dei Docenti. 6. La Giunta è convocata su iniziativa del suo Presidente prima del Consiglio, per prepararne i lavori. 7. I Consigli di classe, non vincolati alla presenza dei soli docenti, sono aperti a tutti gli studenti e a tutti i genitori della classe. I Consigli di classe sono convocati anche su richiesta di 1/3 delle varie componenti. Gli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere di carattere generale e non riguardare i casi singoli. 8. Le assemblee delle componenti e degli altri organi collegiali possono, in qualunque momento, proporre modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento. Esse dovranno essere 18 approvate dal Consiglio di Istituto con la maggioranza assoluta 9. Il presente Regolamento si rinnova annualmente e può essere modificato in qualsiasi momento sia necessario Il presente regolamento è stato approvato con: Delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto 11-2014 del 16/04/2014 IL PRESIDENTE Prof. CASALONE Giorgio IL SEGRETARIO Prof.ssa CROSETTI Elisa IL DIRIGENTE Prof. RASTELLI Andrea Grugliasco, 16/04/2014 19