P. O. F. 2012/2013 REGOLAMENTO D’ISTITUTO PREMESSA Il presente regolamento intende promuovere la responsabile partecipazione di tutte le componenti scolastiche al corretto ed equilibrato funzionamento della vita del Liceo Scientifico «G. B. Scorza», allo scopo di contribuire efficacemente alla crescita democratica e sociale degli alunni. NORME COMUNI Art. 1 Il segnale di entrata sarà dato alle ore 8.05. Le lezioni avranno inizio alle ore 810. Gli studenti in ritardo saranno accolti in classe,previa annotazione sul registro di classe, fino alle ore 8.30 .Dopo le ore 8.30,gli studenti in ritardo saranno accolti in istituto ( vigilati dai collaboratori scolastici o da altro personale della scuola) ma non autorizzati ad entrare in classe, se non all’inizio della seconda ora di lezione (09,10)”. Art. 2 Durante la terza ora di lezione è previsto un periodo di aggregazione sociale,di 15 minuti che si svolge all’interno dell’Istituto . Art. 3 Le assenze saranno giustificate dall’insegnante della prima ora di lezione, al quale gli alunni esibiranno l’apposito libretto personale di giustificazione, che deve essere ritirato da un genitore o da chi ne fa le veci, il quale depositerà la sua firma in Segreteria. Gli alunni maggiorenni potranno ritirare il libretto personalmente per potersi autogiustificare. Il docente della prima ora o il sostituto è tenuto ad annotare sul registro di classe l’avvenuta giustificazione. Gli alunni che non esibiranno la giustificazione dovranno recarsi in Presidenza perché si provvederà ad avvisare le famiglie. Se tale comportamento sarà reiterato, costituirà grave mancanza disciplinare. 73 P. O. F. 2012/2013 Le assenze superiori a cinque giorni devono essere giustificate con certificato medico, se dovute a malattia, o con altra documentazione ritenuta valida dall’Ufficio di Dirigenza, se dovute a motivi di famiglia. Le assenze collettive costituiscono una grave infrazione al regolare svolgimento delle lezioni; pertanto, in tale circostanza, gli alunni saranno riammessi alle lezioni solo se accompagnati da un genitore. Sono da considerarsi assenze collettive: quelle di tutta la classe nella sua interezza e quelle di almeno il 50% dei suoi componenti. Nel caso di assenze frequenti, l’insegnante tutor della classe provvederà ad informare tempestivamente le famiglie. Ai fini della valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato (Cfr. DPR n. 122/09 art. 14 c. 7). Art. 4 Il Consiglio di Classe, costituito dai docenti della classe e dai rappresentanti dei genitori e degli allievi legalmente eletti, ha il compito di seguire l’andamento didattico e disciplinare della classe nei diversi momenti dell’anno scolastico, per intervenire prontamente qualora si presentino problemi. In via ordinaria, il Consiglio, viene convocato con scadenze fisse dal Dirigente Scolastico, in via straordinaria, può essere convocato su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Art. 5 Gli alunni, i genitori, i docenti, ed il personale ATA hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’Istituto, previa richiesta al Dirigente Scolastico, anticipata di almeno tre giorni. Art. 6 L’orario di apertura al pubblico della Segreteria è stabilito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì; dalle ore 15.30 alle ore 17.00 il Martedì e il Giovedì, tranne il mese di Agosto e durante le vacanze. Art. 7 Gli studenti e gli insegnanti possono accedere, per motivi didattici documentati, alle attrezzature di copisteria. Art. 8 74 P. O. F. 2012/2013 Gli studenti e gli insegnanti, per motivi didattici, possono disporre dell’Aula Magna e della Biblioteca anche durante le ore pomeridiane, secondo tempi e modi concordati con il Dirigente. Art. 9 I laboratori saranno aperti durante le ore di lezione. Per consentire un’adeguata frequenza degli stessi, sarà predisposto un orario con dei turni stabiliti per ogni classe. Per l’aula di proiezione invece la prenotazione verrà fatta dal docente interessato, alle ore 8.10, nella Vicepresidenza. SEZIONE DOCENTI Art. 1 I docenti dovranno trovarsi in aula, per accogliere gli alunni, alle ore 8.15. Art. 2 Per favorire il dialogo e l’aggregazione all’interno delle famiglie, è opportuno non assegnare molti compiti per il Lunedì ed evitare, compatibilmente con le esigenze didattiche, le verifiche orali. Art. 3 Vista la direttiva ministeriale del 15 marzo 2007, si dispone quanto segue: è fatto divieto per ciascun insegnante di utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività di insegnamento e apprendimento in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno delle classi le migliori condizioni per uno svolgimento efficace e sereno dell’attività didattica. SEZIONE STUDENTI Art. 1 I permessi di uscita per l’accesso ai servizi igienici sono consentiti ad uno studente per volta e per il tempo strettamente necessario, a partire 75 P. O. F. 2012/2013 dalla seconda ora di lezione. È consentito recarsi al Bar solo durante l’intervallo, mentre la prenotazione della colazione è effettuata da un rappresentante di classe, dopo le ore 10.30. Art. 2 Le uscite anticipate per eventuali visite mediche degli alunni saranno autorizzate solo su richiesta dei genitori o di chi esercita la patria potestà e dietro presentazione di certificazione del medico curante. Art. 3 Per partecipare ad attività culturali che si svolgono all’esterno della scuola, è necessaria l’autorizzazione dei genitori. Art. 4 Le assemblee studentesche, di classe o d’Istituto, costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee di classe, della durata di due ore, si tengono una volta al mese ma mai nello stesso giorno della settimana. Le assemblee d’Istituto, previste dai Decreti Delegati, si svolgono una volta al mese per la durata dell’orario delle lezioni, su richiesta della maggioranza dei componenti del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. Si può richiedere per le assemblee, e per seminari su argomenti sociali, culturali, artistici, scientifici ecc., indicati dagli studenti unitamente a argomenti da inserire nell’ordine del giorno, ma dietro autorizzazione del Consiglio d’Istituto. Le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono svolgersi assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. A tutte le assemblee studentesche possono assistere il Dirigente Scolastico e/o suoi delegati e i docenti che lo desiderano. La data di convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee devono essere presentati al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato almeno tre giorni prima. 76 P. O. F. 2012/2013 L’esercizio democratico dell’assemblea e i diritti dei partecipanti verranno garantiti o dal Comitato Studentesco, o dal Presidente eletto dall’Assemblea. Il Dirigente Scolastico ha il potere di intervenire nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. Art. 5 Gli alunni non devono sporgersi dalle finestre, né trattenersi a conversare nei locali igienici, nei corridoi, nelle scale o nelle altre aule. Non devono, inoltre, tracciare scritti o disegni di qualsiasi genere sulle pareti delle aule, della palestra, dei corridoi, delle scale e dei locali igienici, né danneggiare la suppellettile scolastica. Chi fosse riconosciuto responsabile dei danni arrecati al proprio banco, alla suppellettile, al materiale didattico, sarà soggetto alle opportune sanzioni disciplinari e pecuniarie. Art. 6 Ogni laboratorio ha un Direttore responsabile che avrà cura delle varie attrezzature e provvederà a segnalare le carenze, i guasti o la necessità di materiale di facile consumo. Ciascun Direttore, inoltre, proporrà integrazioni e modifiche, sentito il parere dei colleghi della disciplina e tenuto conto delle richieste degli alunni. Art. 7 Vista la direttiva ministeriale del 15 marzo 2007, vista la delibera del Consiglio d’Istituto (Verbale n. 12 del 15/12/07), si dispone quanto segue: a. è fatto divieto per ciascuno studente di utilizzare il telefono cellulare e i suoi accessori, video-camera, registratore, macchina fotografica durante lo svolgimento delle attività didattiche; b. il telefono cellulare deve essere tenuto spento e riposto nella borsa contenente i libri scolastici; c. il telefono cellulare può essere utilizzato solo previa autorizzazione del docente e solo per esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità; 77 P. O. F. 2012/2013 d. l’uso scorretto del telefono cellulare e i suoi accessori, videocamera, registratore, macchina fotografica, deve essere annotato sul Registro di Classe con conseguente provvedimento disciplinare ai sensi delle norme contenute nell’art. 3 della Sezione Norme disciplinari del presente Regolamento. NORME DISCIPLINARI Premessa a. Il presente paragrado individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nei precedenti articoli e nell’articolo 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, a cui si rinvia per una corretta interpretazione di tutto il Regolamento. (Nota Ministeriale prot. n. 3602 del 31.07.2008) . b. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio delle comunità scolastica. c. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. d. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 78 P. O. F. 2012/2013 f. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità. g. Le norme disciplinari che regolamentano la vita scolastica valgono anche per le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione. Per questi ultimi si fa riferimento anche all’apposito Regolamento. Art. 1 Provvedimenti disciplinari di competenza del Docente. Per il disturbo della lezione: a. la sanzione prevista è l’ammonizione privata o in classe. b. Per i disturbo reiterato, dopo l’ammonizione, la sanzione prevista è un provvedimento da parte del Dirigente Scolastico. Art. 2 Provvedimenti disciplinari di competenza del Dirigente Scolastico a. Per mancanze non gravi e per negligenza abituale la sanzione prevista è l’ammonizione privata o in classe. b. Per le assenze ed i ritardi non giustificati, la sanzione prevista per la riammissione in classe è l’obbligo di accompagnamento da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. c. Per il comportamento scorretto di un alunno nei confronti di altri alunni o del Dirigente Scolastico o di un docente o del personale ATA, la sanzione prevista, proporzionalmente alla mancanza di correttezza e alla sua reiterazione, è l’allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni e il conseguente impiego in un servizio a favore della comunità scolastica da concordare con l’alunno e l’obbligo di accompagnamento dell’alunno da parte dei genitori. Art. 3 Provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di Classe. A. È competenza esclusiva del Consiglio di Classe irrogare sanzioni per: 1. il comportamento gravemente scorretto di un alunno verso altri alunni o verso il Capo d’Istituto o verso un docente o verso il personale ATA o verso il decoro dell’Istituto; 79 P. O. F. 2012/2013 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. per fatti che turbino il regolare andamento della scuola; per offese al decoro personale, alle religioni e alle istituzioni; per atti vandalici nei confronti dell’ambiente scolastico; per occupazione delle aule scolastiche che impedisce lo svolgimento delle lezioni proporzionalmente alla gravità o alla reiterazione; per l’uso scorretto del telefono cellulare e i suoi accessori, video-camera, registratore, macchina fotografica; Sanzioni previste: 1. La sanzione disciplinare prevista è l’allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni e il conseguente impiego a favore della comunità scolastica (attività di volontariato, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, attività di ricerca, il riordino di cataloghi o archivi presenti nella scuola, corsi di formazioni su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati). È d’obbligo l’accompagnamento da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per la riammissione alle lezioni. 2. Nel caso di atti vandalici i responsabili sono obbligati alla riparazione del danno nei modi previsti dalla Legge. Art. 4 Provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di Istituto A. È competenza esclusiva del Consiglio di Istituto irrogare sanzioni che comportano: 1. l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni; 2. l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico; 3. L’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione agli Esami di Stato. B. Sanzioni previste: 1. Le sanzioni comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni per tutti quei casi esplicitati dalla norma (Nota Ministeriale Prot. n. 3602 del 31.07.2008 – classificazioni delle sanzioni punto C comma 1). 80 P. O. F. 2012/2013 2. Le sanzioni implicano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico l’esclusione dallo scrutinio o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi per tutti quei casi esplicitati dalla norma (Nota Ministeriale Prot. n. 3602 del 31.07.2008 – classificazioni delle sanzioni punto D comma 1). 3. Le sanzioni implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi per tutti quei casi esplicitati dalla norma (Nota Ministeriale Prot. n. 3602 del 31.07.2008 – classificazioni delle sanzioni punto E) 4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 6 a. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica b. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Art. 7 L’organo competente, chiamato a valutare i comportamenti degli alunni, deve ascoltare separatamente le parti coinvolte, in modo che ognuno possa esporre le proprie ragioni. La decisione deve essere presa in una seduta successiva a quella in cui vengono sentite le controparti. Art. 9 Organo di Garanzia. 81 P. O. F. 2012/2013 Contro tutte le altre sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione, all’apposito Organo di Garanzia costituito da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto tra gli studenti e da un rappresentante eletto dei genitori e presieduto dal Dirigente Scolastico. Tale organo, disciplinato dal Regolamento della scuola, decide nel termine di dieci giorni. La sanzione potrà esser eseguita anche se in pendenza di procedimento di impugnazione. 82