P. O. F. 2012/2013
REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
PREMESSA
Il presente regolamento intende promuovere la responsabile
partecipazione di tutte le componenti scolastiche al corretto ed equilibrato
funzionamento della vita del Liceo Scientifico «G. B. Scorza», allo scopo di
contribuire efficacemente alla crescita democratica e sociale degli alunni.
NORME COMUNI
Art. 1
Il segnale di entrata sarà dato alle ore 8.05. Le lezioni avranno inizio
alle ore 810. Gli studenti in ritardo saranno accolti in classe,previa
annotazione sul registro di classe, fino alle ore 8.30 .Dopo le ore 8.30,gli
studenti in ritardo saranno accolti in istituto ( vigilati dai collaboratori scolastici
o da altro personale della scuola) ma non autorizzati ad entrare in classe, se
non all’inizio della seconda ora di lezione (09,10)”.
Art. 2
Durante la terza ora di lezione è previsto un periodo di
aggregazione sociale,di 15 minuti che si svolge all’interno dell’Istituto .
Art. 3
Le assenze saranno giustificate dall’insegnante della prima ora di
lezione, al quale gli alunni esibiranno l’apposito libretto personale di
giustificazione, che deve essere ritirato da un genitore o da chi ne fa le veci, il
quale depositerà la sua firma in Segreteria. Gli alunni maggiorenni potranno
ritirare il libretto personalmente per potersi autogiustificare.
Il docente della prima ora o il sostituto è tenuto ad annotare sul
registro di classe l’avvenuta giustificazione.
Gli alunni che non esibiranno la giustificazione dovranno recarsi in
Presidenza perché si provvederà ad avvisare le famiglie. Se tale
comportamento sarà reiterato, costituirà grave mancanza disciplinare.
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Le assenze superiori a cinque giorni devono essere giustificate con
certificato medico, se dovute a malattia, o con altra documentazione ritenuta
valida dall’Ufficio di Dirigenza, se dovute a motivi di famiglia.
Le assenze collettive costituiscono una grave infrazione al regolare
svolgimento delle lezioni; pertanto, in tale circostanza, gli alunni saranno
riammessi alle lezioni solo se accompagnati da un genitore.
Sono da considerarsi assenze collettive: quelle di tutta la classe
nella sua interezza e quelle di almeno il 50% dei suoi componenti. Nel caso di
assenze frequenti, l’insegnante tutor della classe provvederà ad informare
tempestivamente le famiglie.
Ai fini della valutazione finale di ciascun studente è richiesta la
frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato (Cfr. DPR n. 122/09
art. 14 c. 7).
Art. 4
Il Consiglio di Classe, costituito dai docenti della classe e dai
rappresentanti dei genitori e degli allievi legalmente eletti, ha il compito di
seguire l’andamento didattico e disciplinare della classe nei diversi momenti
dell’anno scolastico, per intervenire prontamente qualora si presentino
problemi. In via ordinaria, il Consiglio, viene convocato con scadenze fisse dal
Dirigente Scolastico, in via straordinaria, può essere convocato su richiesta
della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
Art. 5
Gli alunni, i genitori, i docenti, ed il personale ATA hanno diritto di
riunirsi in assemblea nei locali dell’Istituto, previa richiesta al Dirigente
Scolastico, anticipata di almeno tre giorni.
Art. 6
L’orario di apertura al pubblico della Segreteria è stabilito dalle ore
10.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì; dalle ore 15.30 alle ore 17.00 il
Martedì e il Giovedì, tranne il mese di Agosto e durante le vacanze.
Art. 7
Gli studenti e gli insegnanti possono accedere, per motivi didattici
documentati, alle attrezzature di copisteria.
Art. 8
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Gli studenti e gli insegnanti, per motivi didattici, possono disporre dell’Aula
Magna e della Biblioteca anche durante le ore pomeridiane, secondo tempi e
modi concordati con il Dirigente.
Art. 9
I laboratori saranno aperti durante le ore di lezione. Per consentire
un’adeguata frequenza degli stessi, sarà predisposto un orario con dei turni
stabiliti per ogni classe. Per l’aula di proiezione invece la prenotazione verrà
fatta dal docente interessato, alle ore 8.10, nella Vicepresidenza.
SEZIONE DOCENTI
Art. 1
I docenti dovranno trovarsi in aula, per accogliere gli alunni, alle ore
8.15.
Art. 2
Per favorire il dialogo e l’aggregazione all’interno delle famiglie, è
opportuno non assegnare molti compiti per il Lunedì ed evitare,
compatibilmente con le esigenze didattiche, le verifiche orali.
Art. 3
Vista la direttiva ministeriale del 15 marzo 2007, si dispone quanto segue:
è fatto divieto per ciascun insegnante di utilizzare il telefono cellulare durante
lo svolgimento delle attività di insegnamento e apprendimento in
considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di
assicurare all’interno delle classi le migliori condizioni per uno svolgimento
efficace e sereno dell’attività didattica.
SEZIONE STUDENTI
Art. 1
I permessi di uscita per l’accesso ai servizi igienici sono consentiti
ad uno studente per volta e per il tempo strettamente necessario, a partire
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dalla seconda ora di lezione. È consentito recarsi al Bar solo durante
l’intervallo, mentre la prenotazione della colazione è effettuata da un
rappresentante di classe, dopo le ore 10.30.
Art. 2
Le uscite anticipate per eventuali visite mediche degli alunni
saranno autorizzate solo su richiesta dei genitori o di chi esercita la patria
potestà e dietro presentazione di certificazione del medico curante.
Art. 3
Per partecipare ad attività culturali che si svolgono all’esterno della
scuola, è necessaria l’autorizzazione dei genitori.
Art. 4
Le assemblee studentesche, di classe o d’Istituto, costituiscono
occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi
della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile
degli studenti.
Le assemblee di classe, della durata di due ore, si tengono una
volta al mese ma mai nello stesso giorno della settimana.
Le assemblee d’Istituto, previste dai Decreti Delegati, si svolgono
una volta al mese per la durata dell’orario delle lezioni, su richiesta della
maggioranza dei componenti del comitato studentesco di Istituto o su
richiesta del 10% degli studenti. Si può richiedere per le assemblee, e per
seminari su argomenti sociali, culturali, artistici, scientifici ecc., indicati dagli
studenti unitamente a argomenti da inserire nell’ordine del giorno, ma dietro
autorizzazione del Consiglio d’Istituto. Le ore destinate alle assemblee
possono essere utilizzate anche per lo svolgimento di attività di ricerca, di
seminario e per lavori di gruppo.
Non possono svolgersi assemblee nel mese conclusivo delle
lezioni. A tutte le assemblee studentesche possono assistere il Dirigente
Scolastico e/o suoi delegati e i docenti che lo desiderano.
La data di convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee
devono essere presentati al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato
almeno tre giorni prima.
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L’esercizio democratico dell’assemblea e i diritti dei partecipanti
verranno garantiti o dal Comitato Studentesco, o dal Presidente eletto
dall’Assemblea. Il Dirigente Scolastico ha il potere di intervenire nel caso di
violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento dell’assemblea.
Art. 5
Gli alunni non devono sporgersi dalle finestre, né trattenersi a
conversare nei locali igienici, nei corridoi, nelle scale o nelle altre aule. Non
devono, inoltre, tracciare scritti o disegni di qualsiasi genere sulle pareti delle
aule, della palestra, dei corridoi, delle scale e dei locali igienici, né
danneggiare la suppellettile scolastica. Chi fosse riconosciuto responsabile
dei danni arrecati al proprio banco, alla suppellettile, al materiale didattico,
sarà soggetto alle opportune sanzioni disciplinari e pecuniarie.
Art. 6
Ogni laboratorio ha un Direttore responsabile che avrà cura delle
varie attrezzature e provvederà a segnalare le carenze, i guasti o la necessità
di materiale di facile consumo.
Ciascun Direttore, inoltre, proporrà integrazioni e modifiche, sentito il
parere dei colleghi della disciplina e tenuto conto delle richieste degli alunni.
Art. 7
Vista la direttiva ministeriale del 15 marzo 2007, vista la delibera del
Consiglio d’Istituto (Verbale n. 12 del 15/12/07), si dispone quanto segue:
a. è fatto divieto per ciascuno studente di utilizzare il telefono
cellulare e i suoi accessori, video-camera, registratore, macchina
fotografica durante lo svolgimento delle attività didattiche;
b. il telefono cellulare deve essere tenuto spento e riposto nella
borsa contenente i libri scolastici;
c. il telefono cellulare può essere utilizzato solo previa
autorizzazione del docente e solo per esigenze di comunicazione
tra gli studenti e le famiglie dettate da ragioni di particolare
urgenza e gravità;
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d. l’uso scorretto del telefono cellulare e i suoi accessori, videocamera, registratore, macchina fotografica, deve essere annotato
sul Registro di Classe con conseguente provvedimento
disciplinare ai sensi delle norme contenute nell’art. 3 della
Sezione Norme disciplinari del presente Regolamento.
NORME DISCIPLINARI
Premessa
a. Il presente paragrado individua i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nei precedenti
articoli e nell’articolo 3 dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti, a cui si rinvia per una corretta interpretazione di tutto il
Regolamento. (Nota Ministeriale prot. n. 3602 del 31.07.2008) .
b. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello
studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a
vantaggio delle comunità scolastica.
c. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a
esporre le proprie ragioni.
d. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa
verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si
desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente
commessa da parte dello studente incolpato.
e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto
della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esse derivano. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in
favore della comunità scolastica.
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f.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva della altrui personalità.
g. Le norme disciplinari che regolamentano la vita scolastica valgono
anche per le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione.
Per questi ultimi si fa riferimento anche all’apposito Regolamento.
Art. 1
Provvedimenti disciplinari di competenza del Docente.
Per il disturbo della lezione:
a. la sanzione prevista è l’ammonizione privata o in classe.
b. Per i disturbo reiterato, dopo l’ammonizione, la sanzione prevista
è un provvedimento da parte del Dirigente Scolastico.
Art. 2
Provvedimenti disciplinari di competenza del Dirigente Scolastico
a. Per mancanze non gravi e per negligenza abituale la sanzione
prevista è l’ammonizione privata o in classe.
b. Per le assenze ed i ritardi non giustificati, la sanzione prevista per
la riammissione in classe è l’obbligo di accompagnamento da
parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
c. Per il comportamento scorretto di un alunno nei confronti di altri
alunni o del Dirigente Scolastico o di un docente o del personale
ATA, la sanzione prevista, proporzionalmente alla mancanza di
correttezza e alla sua reiterazione, è l’allontanamento dalle lezioni
da uno a cinque giorni e il conseguente impiego in un servizio a
favore della comunità scolastica da concordare con l’alunno e
l’obbligo di accompagnamento dell’alunno da parte dei genitori.
Art. 3
Provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di Classe.
A. È competenza esclusiva del Consiglio di Classe irrogare sanzioni
per:
1. il comportamento gravemente scorretto di un alunno verso altri
alunni o verso il Capo d’Istituto o verso un docente o verso il
personale ATA o verso il decoro dell’Istituto;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
per fatti che turbino il regolare andamento della scuola;
per offese al decoro personale, alle religioni e alle istituzioni;
per atti vandalici nei confronti dell’ambiente scolastico;
per occupazione delle aule scolastiche che impedisce lo
svolgimento delle lezioni proporzionalmente alla gravità o alla
reiterazione;
per l’uso scorretto del telefono cellulare e i suoi accessori,
video-camera, registratore, macchina fotografica;
Sanzioni previste:
1. La sanzione disciplinare prevista è l’allontanamento dalle lezioni
fino a quindici giorni e il conseguente impiego a favore della
comunità scolastica (attività di volontariato, la pulizia dei locali
della scuola, le piccole manutenzioni, attività di ricerca, il riordino
di cataloghi o archivi presenti nella scuola, corsi di formazioni su
tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di
elaborati). È d’obbligo l’accompagnamento da parte dei genitori o
di chi ne fa le veci per la riammissione alle lezioni.
2. Nel caso di atti vandalici i responsabili sono obbligati alla
riparazione del danno nei modi previsti dalla Legge.
Art. 4
Provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di Istituto
A. È competenza esclusiva del Consiglio di Istituto irrogare sanzioni
che comportano:
1. l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo
superiore ai quindici giorni;
2. l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine
dell’anno scolastico;
3. L’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione agli Esami di Stato.
B. Sanzioni previste:
1. Le sanzioni comportano l’allontanamento superiore a quindici
giorni per tutti quei casi esplicitati dalla norma (Nota Ministeriale
Prot. n. 3602 del 31.07.2008 – classificazioni delle sanzioni punto
C comma 1).
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2. Le sanzioni implicano l’allontanamento dalla comunità scolastica
fino al termine dell’anno scolastico l’esclusione dallo scrutinio o la
non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi
per tutti quei casi esplicitati dalla norma (Nota Ministeriale Prot. n.
3602 del 31.07.2008 – classificazioni delle sanzioni punto D
comma 1).
3. Le sanzioni implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi per
tutti quei casi esplicitati dalla norma (Nota Ministeriale Prot. n.
3602 del 31.07.2008 – classificazioni delle sanzioni punto E)
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 6
a. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve
essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori
tale da preparare il rientro nella comunità scolastica
b. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in
coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i
servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un
percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica.
Art. 7
L’organo competente, chiamato a valutare i comportamenti degli alunni,
deve ascoltare separatamente le parti coinvolte, in modo che ognuno possa
esporre le proprie ragioni. La decisione deve essere presa in una seduta
successiva a quella in cui vengono sentite le controparti.
Art. 9
Organo di Garanzia.
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Contro tutte le altre sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso da parte degli
studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione, all’apposito Organo di
Garanzia costituito da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un
rappresentante eletto tra gli studenti e da un rappresentante eletto dei genitori
e presieduto dal Dirigente Scolastico. Tale organo, disciplinato dal
Regolamento della scuola, decide nel termine di dieci giorni. La sanzione
potrà esser eseguita anche se in pendenza di procedimento di impugnazione.
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Regolamento di Istituto - Liceo Scientifico Scorza