L’impresa artigiana
l’attività della Commissione Regionale
per l’Artigianato della Toscana
A cura di
Sonia Menaldi, Paola Ballerini, Maria Paola Cecchetti
Foto e design di Copertina di
Pasquale Ielo
RINGRAZIAMENTI
L’ufficio di segreteria desidera ringraziare Marco Baldi, Paolo Baroni, Gabriella Grilli e Grazia
Nesi per il proficuo contributo apportato nel corso degli anni all’attività della Commissione
Regionale per l’Artigianato della Toscana.
Realizzazione e Stampa:
Centro Stampa Regione Toscana
Via di Novoli 73/a – 50127 Firenze
Marzo 2004
Copie 300
Distribuzione gratuita
In memoria di Daniele Biffoni
COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
Elenco dei membri
Presidente
Enzo Catarsi
Vice Presidente
Roberto Tessitore
Presidente della CPA di Arezzo
Bruno Tavanti
Presidente della CPA di Firenze
Angiolo Berti
Presidente della CPA di Grosseto
Aldo Manganelli
Presidente della CPA di Lucca
Osvaldo Bertuccelli
Presidente della CPA di Massa-Carrara
dr. Alberto Mario Mori
Presidente della CPA di Pisa
Fabio Fiaschi
Presidente della CPA di Prato
Giuseppe Zumpano
Presidente della CPA di Siena
Cesare Bicchi
Rappresentante della Regione
avv. Fabrizio Fantappié
Rappresentante della Regione
Armando Prunecchi
Rappresentante della Regione
Maurizio Sormanni
Esperto nella materia
Aldemaro Gori
Esperto nella materia
Stephano Tesi
Esperto nella materia
Enzo Canesi
Esperto nella materia
Aldo Gualtieri
Esperto nella materia
dr. Carmine Mario Germinara
Rappresentante di Unioncamere Toscana
dr. Renzo Pratesi
Rappresentante delle Org. Reg.li Sindacali
Mario Catalini
Segretario
dr. Sonia Menaldi
Ufficio di Segreteria
dr. Paola Ballerini
Maria Paola Cecchetti
Sede: Via della Scala 91, 50123 Firenze
Tel: 055-280862/2772219 Fax 055-2678086
e-mail: [email protected]
sito web: www.tos.camcom.it
Indice
Presentazione
11
I. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ARTIGIANATO
E IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
1. Aspetti della normativa regionale
2. Composizione, funzioni e attività della Commissione Regionale
per l’Artigianato
2.1. La composizione
2.2. Le funzioni
2.3. L’attività
15
18
3. Le procedure
3.1.Istituto del silenzio-assenso
3.2.Presentazione dei ricorsi e adozione dei relativi provvedimenti
22
4. Caratteristiche salienti dell’impresa artigiana
4.1. Scopo prevalente dell’impresa artigiana
4.2. L’imprenditore artigiano così come è definito dall’art. 2 della
L. 443/’85
4.2.1. Partecipazione lavorativa, anche manuale,
dell’imprenditore artigiano
4.2.2. Professionalità e titolarità nella gestione dell’impresa
4.2.3. Prevalenza del lavoro dell’imprenditore nell’ambito
dell’impresa artigiana
4.2.4. Requisiti tecnico-professionali dell’imprenditore
nell’esercizio di particolari attività
4.2.5. Attività secondaria
4.2.6. Attività esercitata in prevalenza a mezzo terzi imprenditori
4.3. Titolarità di una sola impresa artigiana
4.4. Partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci
4.5. S.r.l. pluripersonali
4.6. Decesso dell’imprenditore: le procedure
4.7. Iscrizione di consorzi e società consortili nella separata sezione
dell’Albo delle Imprese Artigiane
4.8. Limiti dimensionali
4.9. Mestieri artistici e tradizionali
26
5. La materia previdenziale
5.1. Decorrenza della cancellazione d’ufficio dall’Albo
delle Imprese Artigiane
5.2. Iscrivibilità nei ruoli IVS di imprenditori che abbiano esercitato
attività artigiane in aziende cessate
5.3. Rapporto di lavoro subordinato e rapporto di collaborazione
familiare
45
5.4. Iscrivibilità nei ruoli IVS del socio accomandante quale
coadiuvante familiare
5.5. Profilo contributivo dell’associato in partecipazione
5.6. Disposizioni in materia previdenziale ai sensi dell’art. 44, comma 8,
della L. 326/’03
II. PROVVEDIMENTI
1. Pareri sulle leggi speciali:
1.1. Impiantisti
1.1.1. Requisiti nell’ambito di un consorzio
1.1.2. Requisiti per l’associato
1.1.3. Abilitazioni limitate
1.1.4. Documentazione pregressa
1.1.5. Responsabile tecnico di consorzio
1.1.6. Collaborazione coordinata e continuativa
1.1.7. Sanzioni
1.2. Autoriparatori
1.2.1. Art. 6 della L. 25/’96
1.3. Estetica- parrucchieri
1.3.1. Estetisti – parrucchieri associato in partecipazione
1.3.2. Conseguimento qualifica estetista per socio
1.3.3. Qualifica estetista per collaboratore familiare
1.3.4. Massofisioterapia
1.3.5. Solarium
1.3.6. Collaboratore familiare di impresa di estetica
1.3.7. Apprendistato parrucchiere
1.3.8. Ricostruzione, applicazione, decorazione unghie artificiali
1.4. Facchinaggio
1.4.1. Imprese di facchinaggio
55
2. Pareri sulle altre attività
2.1. Internet
2.1.1. Creazione pagine e siti web
2.1.2. Attività connesse a internet
2.2. Odontotecnico
2.2.1. Personale dipendente
2.2.2. Partecipazione professionale del socio
2.3. Attività varie
2.3.1. Elaborazione dati c/t
2.3.2. Friggitoria
2.3.3. Palestra
2.3.4. Autodemolizione
2.3.5. Poste private
2.3.6. Servizi editoriali
83
3. Deliberazioni adottate
3.1. Richieste di rettifica data evento – documentazione probante
3.2. Cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane ab origine
nel caso di istruttoria comunale negativa
95
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
Iscrizione d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane
Attività professionale e attività imprenditoriale
Attività commerciale e attività artigianale
Partecipazione personale e professionale, anche manuale,
al processo produttivo da parte dell’imprenditore artigiano
Processo produttivo affidato a terzi imprenditori
Requisiti di imprenditore artigiano previsti dall’art. 2, comma 1,
della L. 443/’85 – autonomia aziendale
Requisiti tecnico professionali previsti dalla L. 46/’90 per l’esercizio
dell’attività di impiantista
Requisiti tecnico professionali previsti dalla L. 122/’92 per l’esercizio
dell’attività di autoriparazione
Requisiti previsti dalla L. 82/’94 e dal D.M. 274/’97 per l’esercizio
dell’attività di pulizie
Partecipazione anche manuale al lavoro della maggioranza dei soci
Limiti dimensionali previsti dall’art. 4 della L. 443/’85
Riconoscimento della lettera c) di cui all’art. 4 della L. 443/’85
relativamente alle lavorazioni artistiche e tradizionali
Art. 5 della L. 443/’85 – decesso dell’imprenditore
Attività di odontotecnico
Attività di solarium
Attività di elaborazione dati c/t
Esercizio di lavori agricoli c/t
Iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di società cooperative
a responsabilità limitata
Iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di società a responsabilità
limitata pluripersonali
Requisiti di imprenditore artigiano in capo al socio unico di società
a responsabilità limitata
Associato in partecipazione - coadiuvante familiare
4. Aspetti procedurali
4.1. Principi del contraddittorio nel procedimento amministrativo
4.2. Denuncia di inizio attività
4.3. Competenze Registro Imprese e Albo delle Imprese Artigiane
4.4. Attestazione dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
nell’ambito della certificazione Registro Imprese
4.5. Partecipazione al procedimento amministrativo
4.6. Rimissione in termini per errore scusabile
284
III. ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE NEGLI ANNI 2000/2003
303
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Deliberazioni
Ricorsi deliberati
Ricorsi deliberati
Ricorsi deliberati
Ricorsi deliberati
Ricorsi deliberati
Ricorsi deliberati
per
per
per
per
per
per
esito
CPA
atto impugnato
attività economica (Classificazione Ateco 1991)
CPA e nazionalità del ricorrente
CPA e atto impugnato
PRESENTAZIONE
Questa pubblicazione ha la finalità di raccogliere l’attività più significativa
svolta dal 1998 da questa Commissione Regionale.
La presente raccolta non si propone come opera sistematica ed esaustiva della
materia quanto come uno strumento di lavoro, un’occasione di confronto per
tutti coloro che si occupano di uno dei comparti essenziali per lo sviluppo
economico del nostro paese: l’artigianato.
Nell’esercizio del proprio operato la Commissione ha sempre cercato di
provvedere in modo ordinato e coerente, senza perdere di vista la specificità
del settore, che spesso presenta problematiche anche di rilevanza sociale (ad
es. le questioni connesse al credito) in quanto è caratterizzato dalla piccola
imprenditoria.
Il lavoro è suddiviso in due sezioni principali, la prima di tipo teorico, relativa
alla legislazione in materia di artigianato e al contenzioso amministrativo, la
seconda di carattere operativo, relativa ai provvedimenti adottati.
La prima parte si articola in 5 capitoli: una breve illustrazione dei vari aspetti
della normativa regionale in materia di artigianato, i compiti e le funzioni della
Commissione Regionale, le procedure legate all’attività amministrativa svolta,
gli atti interpretativi sulle caratteristiche precipue dell’impresa artigiana, e la
materia previdenziale. La seconda sezione invece raccoglie sia i pareri sulle
leggi speciali e su alcune attività peculiari, circa le quali era stato inoltrato
specifico quesito, che una selezione significativa delle deliberazioni adottate
dalla Commissione Regionale per l’Artigianato dal 1998 all’inizio dell’anno
2004. In questa parte sono inseriti anche i dispositivi del Tribunale di Firenze
e della Corte di Appello in relazione al contenzioso. Vengono altresì pubblicati
anche alcuni provvedimenti che paiono rilevanti per gli aspetti procedurali.
Chiude il volume la sezione che raccoglie le tavole statistiche relative all’attività
dell’organo nel corso degli ultimi anni.
Questo volume è stato realizzato con l’auspicio che il materiale pubblicato
consenta di apprezzare la complessità dell’attività svolta dalla Commissione
Regionale per l’Artigianato e sia di valido ausilio per chiunque operi nel settore.
A tal proposito il comparto auspica, anche alla luce della Legge costituzionale
3/2001, che la nostra Regione possa riconoscere all’artigianato il giusto ruolo
sociale ed economico che gli spetta attraverso norme di tutela e di sviluppo,
garantendo così l’operato degli organismi istituzionali all’uopo designati.
Si ricorda che il lavoro della Commissione Regionale ha assicurato nel tempo la
disamina del contenzioso in materia di artigianato, con l’adozione tempestiva
di decisioni ad alta condivisibilità, considerato l’esiguo numero di
provvedimenti impugnati in sede giudiziaria anche nei casi di reiezione e viste
inoltre le pronunce del Tribunale che confermano le deliberazioni adottate.
IL PRESIDENTE
Enzo Catarsi
11
I.
LA LEGISLAZIONE IN MATERIA
DI ARTIGIANATO
E IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
1. ASPETTI DELLA NORMATIVA REGIONALE
La Legge Regionale 29/’88 così come integrata dalla Legge 10/’99, ha
apportato notevoli cambiamenti nell’ambito delle imprese artigiane, sia da un
punto di vista di certificazione anagrafica ed aggiornamento di dati
previdenziali, che sotto l’aspetto delle procedure amministrative inerenti
l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di tali soggetti.
Sotto il primo profilo l’art. 26 della L.R. 29/’88, così come integrata dalla L.
10/’99, stabilisce che l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è attestata
nell’ambito della certificazione del Registro delle Imprese. Inoltre, la Camera di
Commercio provvede agli aggiornamenti delle posizioni previdenziali e
assistenziali delle imprese artigiane, in base ai dati delle domande di iscrizione
nel Registro delle Imprese.
Per quanto attiene al secondo aspetto, la procedura amministrativa prevista
dalla nuova normativa prevede che la domanda di iscrizione all’Albo è
presentata a cura dell’imprenditore, o del legale rappresentante della Società,
alla Camera di Commercio nel cui territorio ha la sede operativa, nel termine di
30 giorni dall’acquisizione dei requisiti artigiani. Nella domanda presentata o
inviata telematicamente su appositi modelli predisposti dalla Camera di
Commercio, dovrà essere indicata la data in cui si sono acquisiti i requisiti
artigiani e gli estremi di iscrizione nel Registro Imprese o della presentazione
della relativa domanda, se non presentata contestualmente a quella relativa al
Registro Imprese.
Inoltre si deve effettuare espressa richiesta, da parte degli aventi titolo, di
iscrizione negli elenchi previdenziali di cui alla L. 463/’59.
Pertanto nell’ambito dell’impresa artigiana la norma prevede che l’impresa sia
comunque primariamente iscritta nel Registro delle Imprese, sezione speciale
con qualifica piccoli imprenditori o sezione ordinaria, e successivamente altresì
annotata nella sezione speciale con qualifica di impresa artigiana, qualora la
competente Commissione si sia espressa positivamente rispetto alla domanda
presentata.
Alla luce di quanto sopra espresso, è pertanto necessario che la normativa di
riferimento in materia di Artigianato e Registro Imprese, siano comunque ben
integrate, al fine di rispettare i tempi e le modalità operative previste dall’una e
dall’altra parte.
Infatti, da un lato la L. 443/’85 in materia di artigianato stabilisce il termine
massimo di 60 giorni per poter terminare il procedimento di iscrizione
dell’impresa nell’Albo Artigiani. Decorso tale termine, si deve comunque
applicare l’istituto del silenzio assenso e pertanto provvedere alla relativa
iscrizione.
15
Differentemente il regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre
1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all’art.
2188 del C. C., all’art. 11 c. 8 prevede che l’iscrizione nel Registro delle
Imprese è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di 10 giorni
dalla data di protocollazione della richiesta se presentata su modello cartaceo,
e 5 giorni se presentata su dischetto o tramite invio telematico.
E’ inoltre previsto al c. 11 dello stesso articolo, che l’ufficio prima dell’iscrizione
possa invitare il richiedente a completare o a rettificare la domanda od ad
integrare la documentazione, assegnando un congruo termine trascorso il
quale, con provvedimento motivato può rifiutare l’iscrizione.
Pertanto esiste una forte necessità che, nell’ambito delle rispettive competenze
degli uffici, si tengano presenti i diversi tempi previsti dalle normative
richiamate, rischiando altrimenti di non poter provvedere all’iscrizione
dell’impresa nell’Albo delle Imprese Artigiane, in quanto la stessa non risulta
certificata da parte del Registro delle Imprese.
Questa procedura prevista dalla nuova normativa è dettata anche da
un’esigenza di semplificazione amministrativa, consentendo all’impresa
artigiana di presentare le relative domande contestualmente, e solo
successivamente le diverse istanze prenderanno due strade diverse.
Certamente gli organi preposti alle diverse funzioni dovranno maggiormente
colloquiare, infatti nessuna iscrizione d’ufficio potrà essere effettuata dall’Albo
delle Imprese Artigiane se prima il competente Giudice del Registro, verificato
il caso e la documentazione, non predispone l’iscrizione, ai sensi dell’art. 2190
del C. C.
E’ infatti competenza del Registro delle Imprese valutare se una iscrizione
obbligatoria non è stata richiesta da parte dell’imprenditore e se del caso il
Giudice può ordinarla con decreto. Sarà di spettanza dell’Albo Artigiani la
valutazione concernente i requisiti artigiani di quella determinata impresa già
iscritta al Registro delle Imprese.
Allo stesso modo se una iscrizione è avvenuta senza che esistessero le
condizioni richieste dalla legge, il Giudice del Registro può ordinare con decreto
la cancellazione (art. 2191 del C. C.) di tale iscrizione e pertanto soltanto
successivamente l’impresa dovrà essere cancellata dall’Albo delle Imprese
Artigiane per mancanza dei requisiti relativi alla capacità imprenditoriale per
esempio perché l’attività è stata giudicata di carattere professionale.
Le procedure dettate dalla legge regionale 10/’99 hanno di fatto modificato in
alcuni contesti la pronunciabilità delle Commissioni per l’Artigianato in ordine al
riconoscimento dei requisiti tecnici degli imprenditori previsti dalle L. 46/’90,
122/’92 e 82/’94.
Infatti, essendo priormente necessario presentare l’istanza al Registro delle
Imprese, che deve certificare l’imprenditore nei tempi stabiliti dal regolamento
16
sopra richiamato, sono state indirettamente spostate alcune competenze dalle
Commissioni Provinciali per l’Artigianato all’ufficio del Registro delle Imprese.
La Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana si è espressa
sull’argomento ritenendo comunque che la competenza sulle leggi speciali sia
da ricondurre alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, considerato l’art. 2
della L. 443/’85 e i richiami contenuti nelle leggi e regolamenti attuativi delle
attività tecniche fra cui in ultimo il D.P.R. 558/’99, così come successivamente
confermato da un parere espresso sull’argomento dal Dipartimento degli Affari
Giuridici e Legislativi della Regione Toscana.
Nonostante il parere espresso da parte della Regione Toscana e la posizione
della Commissione Regionale per l’Artigianato ancora oggi non tutte le
Commissioni Provinciali per l’Artigianato nell’ambito toscano deliberano sul
riconoscimento dei requisiti tecnici degli imprenditori, in quanto alcuni uffici del
Registro delle Imprese, alla luce della normativa regionale, continuano ad
esprimersi su tali materie.
Pertanto risulta attuata, oltre a una procedura disomogenea sull’argomento,
anche una tutela difforme contro i provvedimenti di negato riconoscimento dei
requisiti tecnici, poiché nel caso di Amministrazioni che hanno mantenuto la
competenza alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato è possibile ricorrere
presso la Commissione Regionale per l’Artigianato e successivamente al
Giudice Ordinario, negli altri casi, dove invece i requisiti sono valutati
dall’ufficio del Registro Imprese, direttamente al Giudice Ordinario.
17
2. COMPOSIZIONE, FUNZIONI E ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE
REGIONALE PER L’ARTIGIANATO
2.1. LA COMPOSIZIONE
La Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana, ai sensi degli artt.
18 e 19 della L.R. 29/’88 così come modificati dalla L.R. 10/’99, è costituita con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica 5 anni e ha sede
presso l’Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
La CRAT, visto l’art. 17 della legge medesima, è così composta:
•
•
•
dai Presidenti delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato
da tre rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio Regionale con
voto limitato
da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni
artigiane più rappresentative a struttura nazionale e operanti nella
regione
Inoltre partecipano alle riunioni, a titolo consultivo, un rappresentante
designato dalle Organizzazioni regionali sindacali più rappresentative dei
lavoratori dipendenti e un rappresentante designato dall’Unione delle Camere
di Commercio.
La Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana si è insediata il
3/2/2000, a seguito del decreto del Presidente della Giunta Regionale del
16/12/1999 avente per oggetto la costituzione della Commissione, integrato
poi da successivi decreti.
18
2.2. LE FUNZIONI
La Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana è un organo
amministrativo, di rappresentanza e tutela dell’artigianato in Toscana (ai sensi
dell’art. 1 della L.R. 29/’88 come modificato dalla L.R. 10/’99).
Le funzioni della Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana sono
disciplinate dall’art. 15 della L.R. 29/’88 come modificato dalla L.R. 10/’99.
Quale organo amministrativo essa:
•
•
•
•
•
•
•
decide sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni Provinciali per
l’Artigianato di iscrizione modifica cancellazione dall’Albo delle Imprese
Artigiane
decide sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni Provinciali per
l’Artigianato in materia previdenziale, cioè iscrizione modifica o
cancellazione dagli elenchi previdenziali artigiani ai sensi della legge
463/’59
esprime pareri su quesiti specifici proposti dalle Commissioni Provinciali
per l’Artigianato e dalle Associazioni di Categoria
svolge una funzione di coordinamento, indirizzo e informazione nei
confronti delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato
esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di
artigianato
presta consulenza alla Regione, all’Anci e all’Uncem regionale, all’Urpt e
all’Unione Regionale delle Camere di Commercio in merito ai problemi
dell’artigianato
predispone una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale
concernente la situazione e le prospettive dell’artigianato nel territorio
toscano.
19
2.3. L’ATTIVITÀ
La Commissione Regionale è stata istituita in forza delle normative L. 443/’85
e L.R. 29/’88 ed ha iniziato i propri lavori presso l’Unione Regionale delle
Camere di Commercio della Toscana a partire dal 1990.
Le funzioni della Commissione Regionale sono regolate specificatamente
dall’art. 15 della L.R. 29/’88 così come integrata e modificata dalla L.R. 10/’99.
In primo luogo la Commissione è chiamata a decidere circa i ricorsi in via
amministrativa presentati contro le deliberazioni delle Commissioni Provinciali
per l’Artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo
provinciale delle imprese artigiane.
Si tratta pertanto di ricorsi gerarchici impropri che consentono al ricorrente di
poter impugnare il provvedimento contestato in via amministrativa, evitando
così onerosi costi e lunghi tempi di giudizio che caratterizzano invece i ricorsi
all’autorità giudiziaria.
Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo, garantendo
in tal modo la continuità dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane in caso di
accoglimento dello stesso.
Le deliberazioni della Commissione Regionale sono impugnate dinanzi
all’autorità giudiziaria qualora non vi sia stata una piena soddisfazione del
ricorrente di fronte alle contestazioni fatte valere in sede di ricorso
amministrativo.
Alla Commissione Regionale è anche affidato il compito di coordinare le attività
delle Commissioni Provinciali. Tale attività si concretizza soprattutto nel
predisporre, ogni qual volta venga adottata una deliberazione rilevante ai fini
interpretativi della norma, atti di indirizzo al fine di poter applicare i dettati
normativi in modo uniforme sul territorio regionale.
Inoltre sia le deliberazioni più rilevanti che gli atti di indirizzo, nonché le
risposte ai pareri, vengono raccolti nel bollettino regionale predisposto
semestralmente dalla Regione Toscana. Nel bollettino sono altresì commentate
le deliberazioni più significative.
Tale raccolta è inviata, oltre che alle Commissioni Provinciali anche alle CRA del
territorio nazionale, agli Istituti Previdenziali, alle Associazioni di categoria, e
rappresenta, per gli stessi operatori, uno strumento di lavoro su cui
confrontarsi e scambiarsi opinioni.
Il coordinamento inoltre si risolve anche con l’organizzazione di incontri tra i
segretari delle CPA e la segreteria della CRAT, al fine di chiarire dubbi inerenti
le novità normative, ed anche rispondendo in via breve a quesiti telefonici
derivanti da richieste di studi professionali e quant’altro.
Gli aggiornamenti relativi a questi incontri riguardano, oltre l’interpretazione
delle norme, anche i rapporti tenuti dalla scrivente Commissione con la
Regione Toscana.
Inoltre la Commissione Regionale provvede a fornire alle CPA le raccolte
legislative in materia di artigianato, nonché ogni eventuale notizia di carattere
rilevante per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
In caso di questioni particolarmente rilevanti sia inerenti l’interpretazione delle
norme, sia riguardanti specifiche tematiche derivanti da ricorsi pendenti, la
20
CRAT può predisporre gruppi di lavoro a cui partecipano gli stessi componenti
della Commissione. I risultati emersi dal lavoro di gruppo sono sempre stati
apprezzabili grazie all’apporto delle singole professionalità esistenti all’interno
della Commissione.
La Commissione può inoltre prestare consulenza alla Regione (ad esempio si
sono ricevute richieste di parere in materia di cancellazione RIA), Anci e Uncem
regionale, Urpt e Unione Regionale Camere di Commercio in merito ai problemi
dell’artigianato.
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3. LE PROCEDURE
3.1. L’ISTITUTO DEL SILENZIO-ASSENSO
Al primo e secondo comma dell’art. 7 della L. 443/’85, la norma ha voluto
sancire il principio del ‘silenzio-accoglimento’ in base al quale la domanda di
iscrizione o la denuncia o comunicazione di modificazione o di cancellazione
presentata dal soggetto legittimato, una volta decorso il termine di sessanta
giorni per la comunicazione, viene comunque ad assumere una efficacia
propria: pertanto la mancata comunicazione della decisione della Commissione
Provinciale entro il termine citato pone nel nulla la decisione stessa, ed ogni
comunicazione tardiva di essa non può dispiegare alcuna efficacia né in senso
di diniego né in senso di conferma della domanda medesima.
Qualora vengano adottati provvedimenti di carica su segnalazione del Registro
Imprese o di altri Enti ai sensi del comma quattro dell’art. 7 della L. 443/’85, è
necessario aprire il procedimento d’ufficio per l’accertamento dei requisiti,
dando i termini per produrre le eventuali controdeduzioni e poi sulla base di
queste ultime adottare le delibere finali.
22
3.2.
PRESENTAZIONE
PROVVEDIMENTI
DEI
RICORSI
E
ADOZIONE
DEI
RELATIVI
Ricorsi ammissibili
Sono ammissibili i ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni Provinciali
per l’Artigianato in materia di iscrizione, modificazione cancellazione dall’Albo
Artigiani.
Nel caso in cui la Commissione Provinciale di competenza proceda a iscrivere
nuovamente una impresa, nonostante non siano decorsi i termini di
impugnativa dal precedente deliberato, si pone il problema dell’ammissibilità
del ricorso. Infatti con tale comportamento l’istante potrebbe dare attuazione
all’istituto dell’acquiescenza, nel senso di piena accettazione del provvedimento
di reiezione, non avendo optato per il ricorso amministrativo. Pertanto, al fine
di non incorrere in un istituto di non facile interpretazione, si invitano le CPA
nei casi in questione ad attendere il decorso dei 60 giorni previsti dalla legge, e
qualora vi sia insistenza nella presentazione della nuova domanda di iscrizione,
a richiedere una formale rinuncia al ricorso da inviare anche alla Commissione
Regionale.
Sono altresì ammissibili ricorsi avverso i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti
tecnico professionali previsti per alcuni settori. A tal proposito si ricorda che il
D.P.R. 558/’99 attribuisce espressamente alle Commissioni Provinciali la
competenza in materia di leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie,
facchinaggio) qualora trattasi di imprese artigiane.
Soggetti abilitati a presentare i ricorsi
-
La persona o l’impresa oggetto del provvedimento della Commissione
Provinciale
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale del
Lavoro, Enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane,
qualsiasi altra amministrazione interessata
Eventuali terzi interessati.
Termine per la presentazione dei ricorsi
-
60 giorni dalla notificazione della delibera della Commissione Provinciale
Ove non sia stato provveduto alla notificazione (eventuali terzi
interessati): entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione della
delibera all’Albo delle deliberazioni della Commissione Provinciale.
23
Modalità di presentazione dei ricorsi
-
-
In carta legale, ai sensi della Disciplina dell’imposta di bollo, art. 5 della
Tariffa – Allegato A - al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, e successive
modificazioni; nel caso di impugnativa da parte di pubblica
amministrazione è esente da imposta di bollo, ai sensi del comma 16
dell’Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 e successive modificazioni
Chiarire quale è l’atto impugnato e cosa viene richiesto con il ricorso
Sottoscrizione del ricorrente; nel caso in cui il ricorso sia presentato da
uno studio legale, deve venire prodotta la delega all’avvocato da parte
del ricorrente
Motivazioni e argomentazioni adeguate, e preferibilmente documentate
Eventuale documentazione probatoria.
Adempimenti istruttori
La Commissione Regionale dà comunicazione del ricorso:
-
alla Commissione Provinciale che ha adottato il provvedimento
contestato
agli altri soggetti direttamente interessati, ed individuabili sulla base
dell’atto impugnato – ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
I soggetti interessati possono presentare:
-
Deduzioni e Documenti: entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso.
Le Commissioni Provinciali sono tenute a trasmettere tempestivamente:
-
le deliberazioni contro cui è stato esperito il ricorso
la documentazione istruttoria in loro possesso
la domanda o denuncia presentata dall’impresa in questione.
La Commissione Regionale può disporre gli accertamenti che riterrà più
opportuni per la definizione del ricorso.
Decisione della Commissione Regionale
-
Il ricorso non poteva essere proposto: inammissibile
Irregolarità sanabile: termine al ricorrente per la regolarizzazione. Se
non vi provvede: improcedibilità
Ricorso accolto
Ricorso respinto
In ogni caso: motivazione adeguata
24
Notificazione della decisione con raccomandata con ricevuta di ritorno:
-
alla Commissione Provinciale di competenza
al ricorrente
ai terzi interessati
Termine per il pronunciamento della Commissione Regionale
La decisione deve essere comunicata entro 90 giorni dalla data
presentazione del ricorso. In caso contrario il ricorso si intende respinto.
di
Riforma del provvedimento
Circa la questione se la Commissione Regionale possa pronunciarsi su motivi
diversi rispetto a quelli dedotti dal ricorrente, risulta applicabile alla medesima
il consolidato indirizzo giurisprudenziale relativo ai ricorsi gerarchici propri.
Visto anche l’art. 112 del C.P.C. relativo alla corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato, il potere dell’autorità amministrativa in sede di ricorso gerarchico
è circoscritto ai motivi dedotti dal ricorrente in relazione agli interessi dei quali
viene chiesta la protezione. La motivazione dedotta nel deliberato non può
pertanto essere riformata nei giudizi successivi.
Ricorso avverso la decisione
Al Tribunale competente per territorio (Firenze), nel termine di 60 giorni dalla
notifica della decisione, o dalla scadenza del novantesimo giorno dalla data di
presentazione del ricorso.
25
4. CARATTERISTICHE SALIENTI DELL’IMPRESA ARTIGIANA
4.1. SCOPO PREVALENTE DELL’IMPRESA ARTIGIANA (ART. 3, 1° COMMA, L.
443/’85)
1. DEFINIZIONE DI SCOPO PREVALENTE DELL’ATTIVITA’ ARTIGIANA
L’impresa artigiana deve avere per scopo prevalente l’esercizio di una
delle attività artigianali indicate al 1° comma dell’art. 3 della L. 443/’85.
Si ritiene comunque iscrivibile nell’Albo delle Imprese Artigiane l’impresa
che esercita in prevalenza un’attività artigianale, pur se unitamente
all’esercizio di un’altra attività non collegabile in condizioni di
strumentalità e accessorietà rispetto all’attività artigianale, e ciò
conformemente anche alle indicazioni espresse al punto 3 del Parere
formulato a suo tempo sull’argomento dal Consiglio Nazionale
dell’Artigianato.
2. DEFINIZIONE
PREVALENTE
DI
CRITERI
DI
DETERMINAZIONE
DELL’ATTIVITA’
Si indicano di seguito possibili criteri utilizzabili ai fini della
determinazione dell’attività prevalente, evidenziando i pregi ed i limiti di
ciascuno:
a. Partecipazione del titolare, di soci e collaboratori
La partecipazione prevalente del titolare, dei soci e collaboratori
all’attività
artigianale
rispetto
alle
altre
attività,
costituisce
indubbiamente un indicatore privilegiato ai fini dell’iscrizione all’Albo
Artigiani: in questo caso non è però facile il relativo accertamento.
b. Personale impiegato nelle varie attività
L’utilizzazione prevalente del personale nell’ambito dell’attività artigianale
costituisce, dove rilevabile, un altro indicatore importante. Un limite per
l’uso di tale elemento è però costituito dalla possibile diversa
combinazione del fattore capitale e del fattore lavoro nelle diverse
attività.
c. Mezzi strumentali impiegati
L’utilizzazione prevalente dei macchinari ed attrezzature dell’impresa
nell’ambito dell’attività artigiana può valere come indicatore di rilievo, ma
non è sufficientemente attendibile, se valutato da solo, perché la
combinazione dei fattori produttivi può assumere connotati diversi nelle
specifiche attività.
26
d. Valore aggiunto
L’attribuzione o meno, di un maggior valore aggiunto all’attività
artigianale rispetto all’altra attività esercitata, costituirebbe in effetti il
miglior indicatore ai fini della determinazione della prevalenza. Resta
però molto difficile nell’ambito dell’impresa, l’individuazione di tale
elemento nonché la relativa determinazione.
e. Volume d’affari
Costituisce forse l’indicatore meno attendibile, soprattutto in caso di
contemporanea presenza di attività artigianali e commerciali, perché
prescinde dalla considerazione del valore aggiunto prodotto dall’impresa.
f. Volume degli acquisti effettuati
Costituisce un altro indicatore significativo, ma anch’esso non del tutto
affidabile se considerato separatamente dagli altri.
Emerge pertanto la necessità di un’analisi combinata di più indicatori che
possono condurre ad una valutazione appropriata. Appare consigliabile
avere riguardo principalmente:
•
•
•
ai fattori produttivi impiegati (personale, macchinari e attrezzature,
materie prime e accessorie)
alla partecipazione del titolare e/o soci
al valore aggiunto, se determinabile o documentabile.
27
4.2. L’IMPRENDITORE ARTIGIANO COSI’ COME DEFINITO DALL’ART. 2 DELLA
L. 443/’85
4.2.1. PARTECIPAZIONE LAVORATIVA, ANCHE MANUALE, DELL’IMPRENDITORE
ARTIGIANO
Il lavoro dell’imprenditore artigiano deve intendersi come organizzazione,
direzione, amministrazione, controllo di qualità e quantità del prodotto o del
servizio reso, sorveglianza e direzione tecnica dell’intero processo produttivo,
guida e controllo tecnico dei macchinari, anche automatici, e va esteso alla
partecipazione, non necessariamente solo o prevalentemente, ma anche
manuale nel processo produttivo, quale effettuazione diretta e personale di
qualche parte di lavorazione, anche in maniera non continuativa o addirittura
saltuaria, purché resti assicurata la conoscenza, la competenza e la capacità
professionale dell’imprenditore. Il lavoro, nell’impresa artigiana, costituisce il
mezzo per la realizzazione del fine economico che l’imprenditore si propone di
conseguire costituendo un’azienda artigiana, cioè costituendo un organismo
economico che assume una propria capacità produttiva in relazione all’iniziativa
ed al lavoro personale, professionale ed anche manuale dell’imprenditore.
4.2.2. PROFESSIONALITA’ E TITOLARITA’ NELLA GESTIONE DELL’IMPRESA
Per esercizio professionale dell’impresa artigiana si intende che l’imprenditore
deve essere in possesso dei requisiti essenziali di
•
•
•
capacità
qualificazione
continuità
Per esercizio in qualità di titolare dell’impresa artigiana si intende che
l’imprenditore deve provvedere direttamente all’organizzazione delle risorse
aziendali.
4.2.3. PREVALENZA DEL
DELL’IMPRESA ARTIGIANA
LAVORO
DELL’IMPRENDITORE
NELL’AMBITO
Il lavoro dell’imprenditore artigiano deve essere esercitato "in prevalenza"
nell’ambito dell’impresa artigiana. Eventuali altre attività dell’imprenditore
artigiano devono pertanto configurarsi come secondarie rispetto all’impegno
partecipativo dell’imprenditore nell’azienda artigiana.
28
4.2.4.
REQUISITI
TECNICO-PROFESSIONALI
NELL’ESERCIZIO DI PARTICOLARI ATTIVITA’
DELL’IMPRENDITORE
Qualora l’esercizio dell’attività preveda che l’imprenditore sia in possesso di
specifici requisiti tecnico-professionali l‘art. 2 della legge quadro prescrive
all’ultimo comma che gli stessi siano in capo al titolare dell’impresa artigiana,
considerato che il medesimo è la guida o il maestro rispetto ai propri
collaboratori. Infatti l’imprenditore artigiano, esercente attività che richiedono
una preparazione peculiare e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli
utenti, deve essere direttamente in possesso dei requisiti tecnico professionali
previsti dalle leggi statali. Non risulta ottemperato il disposto di legge qualora
vengano iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane ditte che si avvalgono di
responsabile tecnico esterno, se pur immedesimato nell’impresa, nelle figure
del dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione.
Nelle s.a.s. e nelle s.r.l. unipersonali i requisiti di cui all’art. 2 devono essere
propri del socio accomandatario e del socio unico. Tali requisiti comportano
inderogabilmente la partecipazione, anche manuale, dei soggetti sopra
richiamati. Per quanto attiene alle specifiche capacità in ordine ad attività che
richiedono una peculiare preparazione si ritiene di uniformarsi a quanto si
applica nel caso di s.n.c., pertanto nel caso di più accomandatari per l’esercizio
di attività tecniche come autoriparazione e installazione impianti è sufficiente
che almeno uno sia qualificato
Per quanto riguarda la questione se un socio di s.r.l. artigiana possa essere
chiamato a svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico nell’ambito di tali società
ai fini dei requisiti previsti dalle leggi speciali (L. 46/’90, L. 122/’92, L. 82/’94)
la Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene di esprimere parere
favorevole, anche laddove l’amministratore o il singolo consigliere non risultino
in possesso di tale abilitazione.
Infatti nelle società di capitali non appare pacifico individuare la titolarità
dell’impresa, considerato che le società di capitali sono dotate di personalità
giuridica e pertanto con l’iscrizione nel Registro delle Imprese si determina la
nascita di un soggetto giuridico a sé stante, che esercita le proprie funzioni
attraverso gli organi amministrativi a tale scopo nominati.
Si rileva inoltre che la L. 57/2001 niente precisa su tale argomento, mentre,
nel caso delle s.a.s. e delle s.r.l. unipersonali, la L. 133/’97 specifica che il
socio accomandatario o il socio unico devono soddisfare i requisiti di cui all’art.
2 della L. 443/’85 e pertanto anche quelli relativi al possesso dei requisiti
tecnici nell’espletamento di determinate attività.
Visto che il socio artigiano partecipa all’attività, anche manuale, ed è perciò
immedesimato nella società attraverso tale rapporto di lavoro oltre che di
interesse economico, la Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana
ritiene ammissibile e legittimo l’esercizio di tali attività anche con la nomina del
Responsabile Tecnico nelle persone dei soci di tali società anche se non
compongono il Consiglio di Amministrazione.
29
4.2.5. ATTIVITA’ SECONDARIA
Si ritiene ammissibile che un imprenditore artigiano, pur essendo sprovvisto di
personali requisiti tecnico-professionali, possa nominare un Responsabile
Tecnico nella figura di un dipendente o di un collaboratore, qualora intenda
iniziare un’attività secondaria per la quale sono previsti determinati requisiti
tecnici.
Pertanto la posizione artigiana dell’imprenditore avente tali caratteristiche
dovrà essere oltre che annotata nella sezione speciale Artigiani, anche iscritta
nella sezione speciale Registro Imprese in quanto l’attività secondaria ha
carattere non artigianale alla stregua di un’attività commerciale.
4.2.6. ATTIVITA’
IMPRENDITORI
ESERCITATA
IN
PREVALENZA
A
MEZZO
DI
TERZI
La L. 443/’85 non affronta in modo specifico, ai fini dell’iscrivibilità nell’Albo
delle Imprese Artigiane, il caso di attività esercitata in prevalenza a mezzo di
terzi imprenditori: si pone pertanto il problema dell’ammissibilità dell’iscrizione
all’Albo per le imprese che svolgono in tale forma la loro attività. L’unica
indicazione contenuta nella L. 443/’85 è costituita dalla necessità, per
l’imprenditore artigiano, di svolgere in misura prevalente il proprio lavoro,
anche manuale, nel processo produttivo (1° comma, art. 2): in effetti,
l’esercizio di attività a mezzo di terzi imprenditori può escludere l’attività
manuale da parte del titolare, e ciò costituisce di per sé motivo di non
iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane, e può determinare il mancato
esercizio prevalente del lavoro dell’imprenditore nel processo produttivo. Se
questo ultimo caso si verifica, non sussistono egualmente i requisiti di
iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane. L’accertamento delle condizioni di
non iscrivibilità da parte delle Commissioni per l’Artigianato non potrà peraltro
prescindere dalle condizioni sopra riportate: non assumerà pertanto rilevanza il
numero o la tipologia delle fasi di lavorazione esercitate all’interno
dell’impresa, ma piuttosto l’indisponibilità di macchinari e attrezzature
adeguate che può determinare, anche se non in tutti i casi, l’impossibilità della
partecipazione anche manuale dell’imprenditore, o comunque dell’esercizio
prevalente del suo lavoro all’interno del processo produttivo.
30
4.3. TITOLARITÀ DI UNA SOLA IMPRESA ARTIGIANA (ART. 3, ULTIMO
CAPOVERSO, L. 443/’85)
La norma prevede chiaramente l’impossibilità di:
•
•
•
Essere titolare di più ditte individuali iscritte all’Albo delle Imprese
Artigiane
Essere titolare di una ditta individuale e socio partecipante di una
società, entrambe iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane
Essere socio partecipante di più società iscritte nell’Albo delle Imprese
Artigiane.
Nel silenzio della legge quadro, avuto riguardo alle espresse indicazioni
contenute in leggi regionali, e ritenuto di interpretare in modo corretto lo
spirito della norma, si afferma l’ammissibilità della condizione di:
•
•
•
Titolare di ditta individuale e socio non partecipante in società,
egualmente iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane
Socio partecipante in una società, e socio non partecipante in società
egualmente iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane
il socio accomandatario e il socio unico di s.r.l. non possono essere unico
socio di altra società a responsabilità limitate o socio di una società in
accomandita semplice. Rimane comunque fermo anche per tali soggetti il
disposto di essere titolari di una sola impresa artigiana.
Per quanto riguarda l’incompatibilità in capo al socio accomandatario della
veste anche di socio unico di s.r.l. o di socio di altra società in accomandita
semplice, è opportuno chiarire se in quest’ultimo caso la legge ricomprenda
anche la figura del socio accomandante di altra s.a.s. La Commissione
Regionale, in considerazione dell’entrata in vigore della L. 5 Marzo 2001, n. 57
che all’art. 13 prevede la facoltà di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
delle s.r.l. pluripersonali, ritiene iscrivibile nell’Albo delle Imprese Artigiane le
società in accomandita semplice anche nel caso in cui i soci accomandatari
risultino soci accomandanti in altra società anche di natura artigiana. Infatti la
legge 443/1985 e successive modifiche e integrazioni non precisa di fatto se
l’incompatibilità prevista all’art. 3 lett. b) faccia riferimento solo al socio
accomandatario o anche a quello accomandante, anche se un’interpretazione
sistematica della legge richiamata, alla luce della nuova normativa, L. 57/2001,
parrebbe prevedere come causa ostativa soltanto l’assunzione contemporanea
della veste di socio accomandatario in due imprese, di cui una artigiana, tanto
più che per le s.r.l. non viene contemplata alcuna incompatibilità, ammettendo
che un socio di s.r.l. artigiana possa essere anche socio accomandante di una
s.a.s. o socio non partecipante di altra s.r.l.
31
4.4. PARTECIPAZIONE AL LAVORO DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI (ART. 3,
COMMA 2, L. 443/’85)
Non risulta applicabile il 2° comma dell’art. 3 della L. 443/’85 alle s.a.s. e alle
s.r.l. unipersonali, laddove si prevede che "la maggioranza dei soci ovvero uno
nel caso di due soci svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel
processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul
capitale". Infatti il 3° comma dell’art. 3 in questione introduce con la dizione "è
altresì" un disposto innovativo e derogatorio rispetto al precedente comma.
Vengono pertanto evidenziate le condizioni dei limiti dimensionali e degli scopi
di cui al 1° comma dell’art. 3 anche nella statuizione relativa alle s.a.s. e alle
s.r.l. unipersonali così come sono indicate nel 2° comma in relazione alle s.n.c.
e alle cooperative. Pertanto il legislatore ha voluto precisare per le s.a.s. e le
s.r.l. unipersonali le condizioni necessarie per la loro iscrivibilità all’Albo delle
Imprese Artigiane riproponendo per alcuni concetti quanto già asserito nel
comma precedente per le altre società. Questo sta a significare che le
condizioni previste per l’ottenimento dei requisiti artigiani per le s.a.s. e le s.r.l.
unipersonali sono in parte diverse rispetto alle altre società già iscrivibili prime
della entrata in vigore della L. 133/’97. In forza di tale ragionamento la s.a.s.
potrà essere composta anche di 1 solo socio accomandatario e N soci
accomandanti dovendo ritenere che tale peculiarità non snatura le
caratteristiche proprie di un’impresa artigiana ritenuto comunque:
-
che il socio accomandatario è comunque illimitatamente responsabile per
le obbligazioni sociali alla stregua di un socio di s.n.c.
che gli accomandanti rappresentano una forma surrogatoria di altri tipi di
finanziamento quali ad esempio quelli bancari.
Inoltre si constata che il 2° comma dell’art. 3 male si attaglierebbe alle nuove
forme giuridiche, considerato che per il socio unico della s.r.l. unipersonale non
sussiste una maggioranza dei soci e per le s.a.s. non si precisa a quali soci ci si
riferisca, anche se gli accomandanti per loro natura non partecipano
all’attività.
32
4.5. S.R.L. PLURIPERSONALI (ART. 5, COMMA 3. L. 443/’85)
La Legge n. 57 del 5/3/’01, pubblicata sulla G.U. n. 66 del 20/3/’01,
sull’apertura e regolazione dei mercati, ha posto le basi affinché anche
l’impresa, società di capitali, pluripersonale, possa accedere alla qualifica
artigiana, consentendo così anche agli imprenditori artigiani di poter separare il
capitale personale da quello aziendale.
Le condizioni necessarie affinché la s.r.l. pluripersonale possa iscriversi all’Albo
delle Imprese Artigiane, sono, fermo restando i requisiti generali già previsti
dalla L. 443/’85:
1. Partecipazione della maggioranza dei soci al processo produttivo
2. Possesso della maggioranza del capitale sociale da parte dei soci
partecipanti al processo produttivo
3. I soci artigiani devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti
(Assemblea e Consiglio di Amministrazione)
Si evidenzia che la Legge parla di "diritto al riconoscimento della qualifica
artigiana e alla conseguente iscrizione all’Albo Provinciale", pertanto l’iscrizione
rimane facoltativa, a differenza di quanto è contemplato per le altre tipologie di
società.
Per quanto attiene alla partecipazione della maggioranza dei soci, ovvero uno
nel caso di due soci, questa deve essere intesa, così come per gli altri
imprenditori, come partecipazione, anche manuale, nel processo produttivo e
pertanto nelle fasi del processo che rappresentano la parte più significativa nel
compimento di un prodotto o di un servizio.
L’imprenditore artigiano è infatti colui che guida i propri collaboratori nella
realizzazione del proprio lavoro.
In relazione invece alla maggioranza del capitale sociale che deve essere
detenuta da parte dei soci che svolgono il proprio lavoro, anche manuale, nel
processo produttivo, si deve rilevare la necessità di verificare negli assetti
societari tale maggioranza.
Gli aspetti che dovranno essere analizzati non sembrano tanto quelli in fase di
costituzione delle s.r.l., laddove le Commissioni dovranno valutare che la
maggioranza del capitale sia in mano ai soci partecipanti, quanto in fase di
cessione di quote di s.r.l.
Infatti la cessione di quote delle s.r.l. è soggetta, a norma dell’art. 2479 del
C.C. alla L. 310/’93 che ha stabilito che l’atto di trasferimento delle quote, con
sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni per
l’iscrizione a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del Registro delle
Imprese.
33
L’iscrizione del trasferimento delle quote nel libro dei soci ha luogo nei 30
giorni successivi dal deposito sopra richiamato.
Pertanto dobbiamo tenere presente che qualora vi siano delle cessioni di quote
che interessano soggetti che partecipano nel processo produttivo, dovrà essere
presentata la relativa modifica alla Commissione Provinciale per l’Artigianato,
successivamente ai seguenti adempimenti:
-
deposito dell’atto di cessione al Registro Imprese ai sensi della L.
310/’93
iscrizione nel libro dei soci.
Gli effetti della Previdenza decorrono dalla data dell’iscrizione nel libro dei soci.
Negli organi deliberanti si deve ricomprendere oltre all’Assemblea e al Consiglio
di Amministrazione, anche l’Amministratore Unico, considerato che adempie
alle stesse funzioni del Consiglio, anche se adotta decisioni con modalità
formali diverse (convocazione, redazione dei verbali ecc.).
Per quanto attiene alla validità dell’Assemblea, si ritiene che questa debba
essere rilevata sulla base delle disposizioni del C.C. e pertanto tenendo conto
della maggioranza del capitale, sia esso detenuto da soci artigiani che non.
Si dovrà pertanto accertare soltanto che il capitale sia detenuto, sia a livello di
Assemblea che di Consiglio di Amministrazione, dai soci partecipanti al lavoro,
così come l’Amministratore unico non potrà che essere un socio partecipante
artigiano.
Per quanto attiene alla redazione degli Statuti nessun vincolo sembra dover
essere riportato negli stessi, a meno che non sia una scelta dei contraenti.
34
4.6. DECESSO DELL’IMPRENDITORE: LE PROCEDURE (ART. 5, COMMA 4,
L. 443/’85)
In caso di invalidità, di morte e d’intervenuta sentenza che dichiari
l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa
può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo anche in carenza di uno dei
requisiti previsti dall’art. 2 della L. 443/’85 per un periodo massimo di cinque
anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che
l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni, o
minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido
deceduto, interdetto o inabilitato.
Per una analisi delle procedure concernenti l’applicazione dell’art. 5 si ritiene
necessario distinguere i casi relativi a ditte individuali da quelli riguardanti le
società.
IMPRESA INDIVIDUALE
Qualora sia intendimento degli eredi di continuare l’attività del de cuius sarà
opportuno invocare l’art. 5 anche precedentemente all’apertura della
successione.
Indipendentemente dalla partecipazione all’attività, anche manuale, della
maggioranza degli eredi, si ritiene opportuno l’applicazione dell’art. 5 affinché
vi sia continuità nell’attività dell’impresa.
Gli eredi quindi si troveranno a formare una comunione ereditaria che dovrà
essere regolarizzata entro un anno dalla morte del soggetto. Pare opportuno
affrontare il problema riguardante il periodo che si viene a creare al momento
del decesso del titolare di ditta individuale in presenza di una comunione
ereditaria in attesa di regolarizzazione di una forma prevista dal Codice Civile,
poiché l’istituto della comunione ereditaria, di per sé, non trova un riscontro
pubblicitario nel Registro delle Imprese. Considerato anche il fatto che le
procedure adottate dal Registro delle Imprese delle diverse province
riguardanti le comunioni ereditarie sono difformi, e che pur in assenza di un
qualsiasi riconoscimento della comunione ereditaria, non è possibile precludere
alle imprese la possibilità di avvalersi di una facoltà agevolativa prevista da
una legge dello stato, le ipotesi realizzate sono:
•
•
riportare la notizia della comunione ereditaria nell’ambito della
certificazione della ditta individuale del de cuius, in attesa della
regolarizzazione della stessa in una forma prevista dal Codice Civile;
dare la pubblicità all’impresa successivamente alla regolarizzazione: sarà
pertanto l’atto costitutivo in premessa a ricostruire il periodo di vigenza
della comunione ereditaria prevista dal Codice Civile (gli eredi hanno un
anno di tempo).
35
La denuncia relativa all’esistenza di una comunione ereditaria viene inoltrata
agli uffici dell’Albo Artigiani alla stregua di una qualsiasi modificazione
mettendo in rilievo: l’esistenza di tale comunione indicando il numero di codice
fiscale e la denominazione, la specifica di chi sono gli eredi mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’indicazione di quali eredi prestino
la propria opera, anche manuale, all’interno della comunione, infine, qualora
l’attività sia soggetta ad autorizzazione, copia della richiesta di voltura inoltrata
all’istituzione competente.
In caso di attività per le quali è necessario una specifica abilitazione, poiché
così richiedono le norme di settore, sarà necessario che tali requisiti seppure
carenti nelle figure degli eredi siano presenti almeno in un dipendente
altrimenti tali attività come ad es. impiantistica, autoriparazione, trasporto
superiore 60 q., etc. non potranno essere legittimamente svolte.
Alla scadenza dell’anno entro il quale la comunione dovrà essere regolarizzata
si potranno avere due ipotesi:
1. la comunione ha dato vita ad una società della quale fanno parte tutti gli
eredi o alcuni di essi senza comunque rispettare i requisiti di cui all’art. 2
della L. 443/’85 tale società potrà rimanere ancora iscritta all’Albo
Artigiani con il vecchio numero d’Albo e un nuovo numero REA al
massimo fino alla scadenza dei termini previsti dalla norma; stessa
situazione anche nel caso in cui si sia in presenza di eredi che rispettano
i dettati dell’art. 2 di cui sopra;
2. dalla comunione iniziale rimane un unico erede a continuare l’attività
dando vita ad una impresa individuale la quale continuerà sempre in
virtù dell’art. 5 con il vecchio numero di Albo ed il nuovo numero REA
indipendentemente dalla partecipazione, anche manuale, all’attività.
In caso che tra gli eredi vi siano dei minori per questi ultimi sarà necessario, al
fine di un proseguimento dell’attività dell’impresa, anche in regime di
comunione, una autorizzazione del Tribunale dei minori.
SOCIETA’
In caso di morte di un socio l’invocazione dell’art. 5 da parte della società
avverrà solamente dopo che il socio o i soci superstiti avranno definito la loro
volontà, anche in virtù dei patti sociali stabiliti al momento della costituzione,
decidendo se liquidare la quota del socio defunto o fare subentrare nella
società gli eredi dello stesso.
Si dovrà tenere presente che se la società era composta da soli due soci vi
sono 6 mesi per ricostituire la pluralità dei soci quindi è necessario che
l’apertura della successione avvenga celermente.
Qualora si decida di fare subentrare gli eredi nella quota del de cuius e se il
nuovo assetto societario non risulta rispettare i requisiti di cui all’art. 2 della
legge si invocherà l’art. 5 a condizione che gli eredi siano anche amministratori
della società.
36
Si fa presente che in caso di società si potrà prospettare, nella pendenza della
redazione degli atti sociali, un periodo di carenza dei requisiti artigiani non
coperti dall’invocazione dell’art. 5.
Nel caso delle società a responsabilità limitata l’applicazione dell’art. 5 si
configura praticabile nei confronti dei soci lavoratori indipendentemente che gli
stessi facciano parte degli organi deliberanti della società.
E’ da considerare comunque che qualora il socio lavoratore lasci più eredi, gli
stessi dovranno nominare un rappresentante comune in quanto trattasi in tal
caso di comproprietà della quota.
In tale fattispecie la società potrà rimanere iscritta all’albo delle imprese
artigiane qualora vi sia comunque il rispetto della detenzione della
maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti da parte dei soci
artigiani. Pertanto per es. nel caso di due soci con quote di capitale al 50%
ciascuna, il requisito della maggioranza del capitale, qualora succedessero gli
eredi, verrebbe comunque meno. Qualora le quote non siano in comproprietà,
ma suddivise tra gli eredi, non sarà necessario nominare un rappresentante
comune delle quote ed ogni erede rappresenterà una propria quota ed una
propria volontà nell’ambito assembleare. Pertanto il mantenimento
dell’iscrizione all’Albo Artigiani nonostante la mancanza di partecipazione della
maggioranza dei soci, ai sensi dell’art. 5, sarà comunque problematico,
venendo meno gli altri requisiti di legge relativi alla maggioranza del capitale
sociale e degli organi deliberanti.
Nell’ipotesi di quota in comproprietà invece il rappresentante comune
assumerà di fatto il ruolo del de cuius sia nell’ambito degli organi deliberanti
che nella considerazione della quota al fine del conteggio della maggioranza del
capitale in assemblea.
Sul piano della partecipazione al lavoro verranno iscritti ai ruoli IVS gli eredi
che si dichiareranno partecipanti distinguendo così l’aspetto della
partecipazione come momento personale da quello economico decisionale da
condividere nella comproprietà.
37
4.7. ISCRIZIONE DI CONSORZI E SOCIETA’ CONSORTILI NELLA SEPARATA
SEZIONE DELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE (ART. 6 L. 443/’85)
L’iscrizione nella separata Sezione dell’Albo delle Imprese Artigiane è riservata
dall’art. 6 della L. 443/’85
•
•
ai Consorzi
alle Società Consortili, anche in forma di cooperativa tra imprese
artigiane.
I Consorzi, così come definiti dagli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile,
sono iscrivibili solo se svolgono un’attività esterna, così come descritta
dall’articolo 2612 del Codice Civile. Le Società Consortili sono tali se assumono
come oggetto sociale gli scopi indicati dall’art. 2602 del Codice Civile e cioè, "la
disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive Imprese".
Sia i Consorzi che le Società Consortili devono pertanto esercitare un’attività
•
•
di disciplina di determinate fasi delle rispettive Imprese, o
di svolgimento di determinate fasi delle rispettive Imprese, come ad
esempio
o acquisizione di appalti
o servizi amministrativi e contabili
o vendita dei prodotti
o esportazione
o etc.
I requisiti per l’iscrizione nella separata Sezione dell’Albo possono riassumersi
nei seguenti
i.
Natura giuridica di
o
o
ii.
iii.
Consorzio, con esercizio di attività esterna
Società Consortile, quindi: società, anche cooperativa, avente per
oggetto sociale la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi
delle relative Imprese
Esercizio esclusivamente di attività di disciplina o svolgimento di
determinate fasi delle rispettive Imprese, così come sopra esemplificate
Partecipazione di Imprese Artigiane, iscritte nel relativo Albo, nella
misura di almeno 2/3 del totale, purché il restante terzo sia costituito
esclusivamente da imprese industriali di minori dimensioni, fatta salva la
possibilità di partecipazione di
o
o
Enti pubblici
Enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica
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iv.
Maggioranza negli organi deliberanti detenuta dalle Imprese Artigiane
Non si applicano pertanto per l’iscrizione nella separata Sezione dell’Albo le
disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 4 della Legge 443/’85
L’art. 2602 del C.C. (rinnovato con legge 377/’76) stabilisce che un consorzio
può svolgere talune fasi del ciclo produttivo effettuato dalle rispettive imprese
consorziate. Le lavorazioni affidate al consorzio rivestono carattere di
strumentalità ed accessorietà rispetto all’attività economica imprenditoriale
principale ed autonoma svolta dalle imprese consorziate. L’attività effettuata
dal consorzio, pertanto, non potrà mai essere autonoma e coincidere con
l’attività propria delle imprese, ma solo concretare la realizzazione di qualche
fase del processo produttivo (acquisto materie prime, beni e strumenti;
promozione della vendita dei prodotti; sfruttamento in comune di complesse
macchine utensili; gestione di programmi di ricerca tecnologica, gestione di
centri meccanografici, contabili, ecc.). L’indicazione espressa, ma non
esaustiva, delle attività che i consorzi e le società consortili devono e possono
svolgere nell’interesse delle imprese consorziate è riportata all’art. 6 della
legge 240/’81.
La verifica del rispetto di tale dettato, se non è stata rilevata al momento di
iscrizione nel Registro delle Imprese, può essere contestata dalla CPA,
nell’ambito delle rispettive competenze, alla stregua della valutazione del
possesso dei requisiti di iscrivibiltà nell’AIA delle altre imprese artigiane, poiché
anche l’iscrizione nella separata sezione dell’AIA, prevista dall’art. 6 della legge
443/’85, ha efficacia costitutiva ed è condizione per la concessione ai medesimi
delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane.
Ai fini della costituzione di un consorzio o di una società consortile è necessario
che tutti i soggetti consorziati abbiano la qualifica di imprenditore artigiano e
nei consorzi misti è prevista la partecipazione, nei limiti fissati dalla legge, di
imprese industriali di minori dimensioni, nonché di quegli enti, che pur non
rivestendo natura imprenditoriale, quali enti pubblici e privati di ricerca ed
assistenza tecnica e finanziaria, possano assicurare al consorzio maggiore
efficacia. E’ da osservare che la normativa in materia si riferisce sempre ad
imprese o ad enti per cui la figura del singolo professionista è esclusa dalla
possibilità di associazione al consorzio.
Relativamente alla definizione di impresa industriale di minori dimensioni, si
rileva che sono escluse dai consorzi in parola tutte quelle imprese che non
possono definirsi industriali, quali ad esempio quelle il cui prevalente oggetto è
l’attività di intermediazione nella circolazione dei beni. Per quanto riguarda le
dimensioni si puntualizza che il CIPI (Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale), ai sensi dell’art. 2 della L. 675/’77,
ha determinato ‘i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie
imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all’ammontare del
capitale investito’ con deliberazione del 11/6/1979, pubblicata nella G.U. n.
179 del 2/7/1979, che individua come piccole e medie imprese quelle ‘con
capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti
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e, in conformità della L. 576/’75, della rivalutazione per conguaglio monetario)
non superiore a L. 6 miliardi e con meno di 300 dipendenti, con esclusione
delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed
organizzativo, tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un
gruppo
imprenditoriale.’
Tale
deliberazione
demandava
al Ministro
dell’Industria il compito di aggiornare il limite dimensionale relativo al capitale
investito. Tuttavia non risulta che dopo il D.M. 12 giugno 1985 tale limite
dimensionale sia stato più aggiornato. Inoltre si ricorda che il CIPI è stato
soppresso con l’art. 1 comma 24 della L. 23 dicembre 1993, n. 537. Alla luce di
ciò è plausibile ritenere che ora la definizione di impresa di minori dimensioni
vada ricavata dal D.M. 18 settembre 1997 – Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese – in
considerazione del fatto che la norma posta dall’art. 6 comma 3, ha finalità
agevolative e che il citato decreto ministeriale ha appunto, valore definitorio
proprio ai fini ‘della concessione degli aiuti alle attività produttive’.
Infine le imprese cessate non hanno titolo per essere associate nel consorzio,
poiché la funzione peculiare dello stesso è quella di promuovere, coordinare,
ecc. l’attività esercitata dalle singole imprese consorziate. Dunque il consorzio
deve essere costituito solo da imprese attive, poiché quelle cessate non
assumono più la veste imprenditoriale necessaria per il raggiungimento dello
scopo del consorzio.
Si ricorda altresì che se pur l’art. 6 della legge quadro non ammette
espressamente per i consorzi misti l’iscrizione alla separata sezione dell’Albo
delle Imprese Artigiane, questa possibilità è esplicita all’art. 48 – comma 3 della L. R. 29/’88 e successive modifiche
e integrazioni, che recita:
‘L’iscrizione dei soggetti di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è
disposta dalla Commissione provinciale su domanda del consorzio o società
consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa
artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall’art. 6, 3°
comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443.’
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4.8. LIMITI DIMENSIONALI (ART. 4 E ART. 5, COMMA, 6 L.443/’85)
Lettera A
Nel caso di impresa che non lavora in serie si prevede un massimo di 18
dipendenti di cui almeno 9 qualificati e un numero di apprendisti non superiore
a 9, pertanto si può arrivare ad un minimo di unità apprendiste a favore di
quelle qualificate ma non viceversa.
Quando però nel paragrafo successivo si parla di poter elevare il numero fino a
22, le legge consente tale elevamento a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendiste e pertanto consente che si possa arrivare a 9 qualificati e 13
apprendisti, non ritenendo tassativo il limite riportato nella prima parte della
lettera A).
Lettera B
Per l’impresa che lavora in serie si prevede un massimo di 9 dipendenti di cui
almeno 4 qualificati e un numero massimo di apprendisti non superiore a 5,
pertanto anche in questo caso si può arrivare ad un minimo di unità
apprendiste a favore di quelle qualificate, ma non viceversa.
Il numero massimo anche in questo caso può essere elevato fino a 12, con le
considerazioni di cui alla lettera A).
Lettera C
Per l’impresa che svolge la propria attività nei settori della lavorazione artistica
e tradizionale e dell’abbigliamento su misura è previsto un massimo di 32
dipendenti di cui almeno 16 qualificati e un numero di apprendisti non
superiore a 16, potendo così come per le lettere precedenti aumentare i
qualificati fino a un massimo di 32 ma non potendo fare lo stesso in favore
degli apprendisti.
Il numero massimo può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendiste così da poter incidere fino ad arrivare a 24
apprendisti nel caso di 40 dipendenti.
Lettera D
Per l’impresa di trasporto è previsto un massimo di 8 dipendenti.
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Lettera E
Per le imprese di costruzioni edili è previsto un massimo di 10 dipendenti
compresi gli apprendisti in un numero non superiore a 5. Il numero massimo
dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti e così si possa arrivare ad avere 5 qualificati e 9 apprendisti,
restando valide anche in questo caso le considerazioni di cui alla lettera A).
Non si computano ai fini del calcolo:
•
•
•
•
•
•
per 2 anni apprendisti passati in qualifica ai sensi della L. 19/1/1955, n.
25, e della L. 28/2/1987, n. 56
i lavoratori a domicilio, ai sensi della L. 18/12/1973, n. 877, sempre che
non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti – nel caso di 18
quindi 6 – in caso di superamento non si calcolano tutti i lavoranti a
domicilio ma solo il numero eccedente il suddetto limite
non è computato nell’ambito della società un socio tra coloro che
svolgono prevalentemente e professionalmente il proprio lavoro
nell’ambito dell’impresa artigiana
portatatori di handicaps
coloro che sono assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi
della L. 19/12/1984, n. 863, della L. 11/4/1986, n. 113, e della L.
19/7/1994, n. 451
Il D.Lgs. 61/2000 in attuazione della direttiva 97/81/CE sul lavoro a
tempo parziale, prevede all’art. 6, così come modificato dall’art. 1 del
D.Lgs. 100/2001, nuove modalità di computo dei lavoratori a tempo
parziale qualora si renda necessario l’accertamento della consistenza
dell’organico. In particolare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 46 del
30 aprile 2001 dà chiarimenti sulle modalità di computo: deve essere
effettuato sommando l’orario svolto da tali unità dividendo per l’orario
completo, e arrotondando il risultato all’unità superiore della sola
frazione eccedente la metà dell’orario a tempo pieno. Ad esempio se si
ha un dipendente che effettua 20 ore in rapporto all’orario di 40
settimanali, non verrà più conteggiato, visto che l’arrotondamento per
eccesso, di cui sopra, si applica solo qualora le ore effettuate dal
lavoratore a tempo parziale siano superiori alla metà dell’orario normale.
Nel caso di più dipendenti a tempo parziale si procederà sommando gli
orari settimanali effettuati e dividendo il totale per le 40 ore: in questo
caso si dovranno
computare le unità che risultano, considerando
l’eventuale eccedenza le 20 ore come unità intera.
Non si ritiene di computare gli associati in partecipazione nel calcolo dei limiti
dimensionali in quanto gli stessi sono dei creditori nei confronti dell’impresa in
cui si associano. Essi possono anche apportare lavoro, in tal caso non
assurgono né alla figura del socio né a quella del dipendente.
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Interpretazione dell’art. 5 - comma 5 - della L. 443/’85
Ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L. 443/’85, le imprese artigiane, che abbiano
superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi
nell’anno, i limiti di cui ai punti precedenti, mantengono l’iscrizione all’Albo. Si
precisa che i 3 mesi possono essere anche non consecutivi, mentre risulta
plausibile conteggiare il limite del 20% sul numero massimo consentito, 18,
elevato con le unità aggiuntive, 4 a condizione che siano apprendisti, dunque
22. Infatti da un’interpretazione letterale sembrerebbe sostenibile l’ipotesi sul
numero più consistente, visto che l’art. citato, parla di superamento di “limiti”
di cui al 1° comma dell’art. 4, senza specificare se tali limiti siano quelli
integrati con le unità aggiuntive oppure no. Inoltre se un’impresa ha sempre
svolto legittimamente la sua attività con un numero di dipendenti elevati fino
ad esempio 22, rispettando la proporzione tra qualificati ed apprendisti, si può
ritenere altrettanto legittima l’applicazione del superamento del 20% sulla base
delle forze lavoro impiegate dall’impresa, senza disquisire sui 18 o 22. Si
ritiene infatti che lo spirito della norma, anche laddove letteralmente non
precisato, sia quello di consentire senza discriminazione alcuna, un assetto
elastico alle imprese artigiane.
Si ritiene invece di scorporare dal computo dei limiti i periodi di gravidanza e di
servizio militare, malattie o infortuni, aspettativa e sospensione dal lavoro, per
lassi di tempo anche inferiori al mese.
Inquadramento specifiche attività
Lavorazione in serie e non in serie. Esame caso per caso e non in solo in
relazione all’attività svolta. Attenzione alle fasi specifiche del ciclo
produttivo.
Lettera e): i lavori stradali come le manutenzioni edili rientrano nelle
costruzioni edili, analogamente alla classificazione ISTAT. L’attività di
costruzioni edili non è rigidamente limitata alla costruzione completa di
edifici. Infatti per l’esercizio dell’attività di ristrutturazione, restauro,
riparazione, manutenzione è richiesto l’impiego degli stessi fattori
produttivi, l’esercizio di analoghe modalità e regole tecniche, il possesso
delle medesime conoscenze professionali. Fra l’altro tale situazione è
comprovata dall’uniforme classificazione ufficiale per le varie attività
sopracitate ai fini statistici, amministrativi e fiscali.
Costruzioni edili è dizione generica, riferibile latu sensu ad ogni attività di
natura edilizia, qualora non sia specializzata.
Lettera c): visto che non sono stati emanati gli atti dirigenziali per
l’individuazione delle specifiche degli elenchi di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 1292 del 22/11/1999, e che la Regione Toscana non ha
risposto allo specifico quesito in merito, la Commissione Regionale per
l’Artigianato ha deliberato di fare riferimento al D.P.R. 25 Maggio 2001, n.
288 per quanto concerne l’individuazione delle attività che rientrano nella
lettera c) dell’art. 4 relativamente ai mestieri artistici e tradizionali, in
quanto l’elenco esemplificativo allegato dettaglia le lavorazioni artistiche e
tradizionali.
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4.9. MESTIERI ARTISTICI E TRADIZIONALI
In considerazione dell’entrata in vigore del D.P.R. 25/5/2001 n. 288
concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali
nonché dell’abbigliamento su misura, che individua in modo particolareggiato i
settori in questione, la Commissione Regionale ritiene che tale decreto possa
considerarsi applicabile anche alle imprese artigiane della Toscana, al fine di
determinare quelle attività alle quali si applica il limite previsto dalla lettera c)
dell’art. 4 della L. 443/’85.
La Commissione, valutati i nuovi atti normativi emanati a livello statale e
considerato che anche la Regione Toscana ad oggi non ha comunque
completato nel dettaglio la disciplina di tali materie, considera necessario poter
addivenire all’applicabilità anche per le imprese artigiane toscane, del D.P.R.
288/2001, in considerazione di un’uniformità di comportamenti sul territorio,
evitando peraltro disparità di trattamento, visto che per esempio i parrucchieri
e gli estetisti non sono stati ricompresi a livello regionale, mentre trovano
nuovamente attenzione nel decreto summenzionato.
Pertanto nella propria riunione del 28/2/2002 delibera di fare riferimento al
D.P.R. 288/2001 per quanto concerne l’individuazione della lettera c) di cui
all’art. 4 della L. 443/’85 circa l’elevamento dei limiti dimensionali, in quanto
l’elenco esemplificativo allegato dettaglia le lavorazioni artistiche e tradizionali.
Invece per quanto attiene al riconoscimento della qualifica di ‘Maestro
Artigiano’ di cui all’art. 10 della L.R. 58/’99 richiama la deliberazione G.R.
1292/1999, esecutiva della sopra citata legge regionale, seguendo le
indicazioni della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici della Regione
Toscana relativamente alle disposizioni regionali in materia.
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5. LA MATERIA PREVIDENZIALE
5.1. DECORRENZA DELLA CANCELLAZIONE D’UFFICIO DALL’ALBO DELLE
IMPRESE ARTIGIANE
Le deliberazioni assunte in merito dalla CRA evidenziano che, nei casi in
questione, l’impresa è stata iscritta per silenzio-assenso, così come previsto
dall’art. 7 comma 2 della L. 443/’85. In data successiva gli accertamenti
istruttori hanno evidenziato la mancanza assoluta dei requisiti previsti dagli
artt. 2, 3 e 4 della legge sopra citata e in sede di ricorso non sono emersi
ulteriori elementi in merito ai predetti requisiti: conseguentemente, la CRA ha
rilevato che la mancanza dei requisiti esisteva "ab origine" e quindi ha
provveduto a cancellare con effetti "ex tunc" l’impresa dall’Albo.
In casi simili a quelli esaminati, sarebbe opportuno che la Commissione
Provinciale competente adottasse il provvedimento di annullamento
dell’iscrizione, effettuata d’ufficio, con effetti "ex tunc", in quanto una
cancellazione con effetto "ex nunc" ratifica giuridicamente come artigiana, sia
pur per un limitato lasso di tempo, una impresa che non ha mai posseduto i
requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione all’Albo.
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5.2. ISCRIVIBILITA’ NEI RUOLI IVS DI IMPRENDITORI CHE ABBIANO
ESERCITATO ATTIVITÀ ARTIGIANE IN AZIENDE CESSATE
Innanzitutto occorre tenere presente che l’iscrizione nell’Albo delle Imprese
Artigiane è divenuta obbligatoria con la L. 8 Agosto 1985, n. 443 e che per la
Regione Toscana tale obbligo decorre dalla pubblicazione della L.R. 23 aprile
1988, n. 29, pertanto le ditte cessate prima di tale data non avevano alcun
obbligo di iscrizione all’Albo.
In ogni caso l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della L.
443/’85 è costitutiva, e viene deliberata dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato che sola ha il potere di accertare il possesso dei requisiti artigiani,
e ciò esclude la possibilità di procedere a una iscrizione retroattiva per ditte
che hanno già cessato la loro attività. Posto che i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e
4 della legge citata non sono riconoscibili retroattivamente per le imprese di cui
sopra, si ritiene di dare parere negativo.
Per quanto riguarda l’iscrivibilità ai ruoli IVS di imprese che abbiano già
cessato la loro attività, si ritiene che sia possibile provvedere in tal senso
qualora la Commissione, valutata la documentazione, riscontri l’esistenza dei
requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85, dandone successivamente
comunicazione all’INPS che provvederà ad iscrivere i soggetti ai ruoli IVS.
Infatti anche la normativa in materia di assicurazione obbligatoria per gli
artigiani (L. 1533/’56, L. 463/’59) stabilisce l’obbligatorietà dell’iscrizione ai
ruoli per i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui alla legge 443/’85.
Per quanto riguardo la possibilità di iscrizione del collaboratore relativamente a
imprese artigiane cessate, si fa presente che non risulta di facile valutazione la
partecipazione prevalente e continuativa all’interno dell’impresa prevista
dall’art. 2 comma 1 della L. 4/7/1959, n. 463, effettuata ora per allora, anche
in presenza di iscrizione INAIL e denuncia dei redditi, in quanto l’accertamento
di competenza della Commissione Provinciale sarebbe problematico.
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5.3. RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
FAMILIARE
La presunzione dell’esistenza di un rapporto di collaborazione, nell’ipotesi che il
rapporto di lavoro subordinato corra tra un familiare e il titolare o socio di
impresa artigiana, è stato più volte un motivo addotto nei ricorsi alla
Commissione Regionale, contro deliberazioni delle CPA che non ritenevano
fondata la presunzione di cui sopra, o da parte degli interessati, avverso
deliberazioni d’iscrizione d’ufficio, avvenute in seguito a segnalazioni dell’INPS.
L’argomento in esame è stato oggetto di approfondimento da parte della
Commissione Regionale. In particolare è utile ricordare i due principi cardine
posti a fondamento dei provvedimenti adottati:
•
•
L’orientamento della Corte di Cassazione del 20/3/1980 n. 1880,
relativamente alla presunzione di gratuità della prestazione lavorativa fra
persone conviventi legate da vincoli di parentela non può assumere
rilevanza nel momento in cui la sussistenza del rapporto di lavoro
subordinato è dimostrata dall’iscrizione nei libri matricola e paga e
dall’assoggettamento all’Assicurazione Generale Obbligatoria per i
lavoratori dipendenti. La prestazione lavorativa si svolge all’interno di un
rapporto giuridico tra privati, regolamentato dagli artt. 2094 e segg. del
Codice Civile, e l’insussistenza o l’illegittimità di tale rapporto non può
essere certamente presunta dalla pubblica amministrazione, ma
accettata e dimostrata in base a precisi presupposti normativi
Il 1° comma dell’art. 2 della L. 463/’59 è chiaramente formulato nel
senso di escludere l’iscrivibilità negli Elenchi previdenziali artigiani di tutti
i lavoratori subordinati, senza operare alcuna distinzione in base al fatto
che il rapporto di lavoro subordinato sia o meno prestato presso
l’impresa di un familiare.
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5.4. ISCRIVIBILITA’ NEI RUOLI IVS DEL SOCIO ACCOMANDANTE QUALE
COADIUVANTE FAMILIARE
La Commissione Regionale per l’Artigianato rileva che non sussiste alcuna
incompatibilità tra la qualifica di socio accomandante e l’iscrizione ai ruoli
artigiani in qualità di familiare coadiuvante, considerato che il socio
accomandante può addirittura essere iscritto come dipendente, qualora
l’oggetto della prestazione sia distinto dal conferimento ed integri gli estremi
della subordinazione.
Pertanto, qualora risultino verificati i requisiti dell’abitualità e della prevalenza
prescritti, e considerato inoltre che l’art. 2320 – comma 2 - del C.C. stabilisce
la possibilità per i soci accomandanti di prestare la propria opera sotto la
direzione degli amministratori, il socio accomandante deve essere iscritto ai
ruoli IVS in qualità di collaboratore familiare.
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5.5 PROFILO CONTRIBUTIVO DELL’ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE
La Segreteria della Commissione Regionale per l’Artigianato il 5/6/u.s. aveva
posto specifico quesito all’INPS circa l’obbligatorietà di iscrizione di un soggetto
in qualità di collaboratore familiare artigiano qualora costui sia legato al titolare
dell’impresa da un regolare contratto di associazione in partecipazione che
contempla l’apporto di lavoro abituale e prevalente. La Direzione Centrale delle
Entrate Contributive dell’INPS di Roma in data 31/7/2003 esprimeva parere
affermativo circa l’obbligo di iscrizione negli elenchi IVS dell’associato in
partecipazione quale coadiuvante familiare. Ribadiva infatti che, nell’ambito
dell’ordinamento previdenziale, il rapporto di associazione in partecipazione tra
il titolare di un’impresa artigiana e un suo familiare, qualora preveda l’apporto
di lavoro con le caratteristiche dell’abitualità e della prevalenza, presenti gli
elementi propri della collaborazione familiare, con conseguente obbligo di
iscrizione nella Gestione previdenziale degli Artigiani, in ottemperanza a quanto
prescritto dagli artt. 1 e 2 della L. 463/’59 e successive modifiche e
integrazioni.
In considerazione del fatto che la riforma del lavoro prevede una nuova
regolamentazione sotto il profilo contributivo, la Commissione Regionale per
l’Artigianato nella seduta del 30/9/u.s. decise di rinviare la valutazione della
problematica in attesa di nuove disposizioni sulla questione.
Dal 1° gennaio 2004, in forza dell’art. 43 della legge 24 novembre 2003, n.
326, viene costituita una nuova gestione per gli associati in partecipazione di
lavoro con esclusione di quelli di solo capitale.
L’obbligo previdenziale scaturisce in presenza dei seguenti requisiti:
• Soggetti che nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono
prestazioni lavorative con percezione di compensi qualificati come reddito
di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lett. C del D.P.R.
917/’86;
• Soggetti non iscritti agli Albi professionali.
Di conseguenza l’associato sarà tenuto all’iscrizione nella gestione sopra citata
indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e pertanto se sia di
fatto svolta con carattere di prevalenza e continuità come nel caso dei
collaboratori familiari.
Pertanto la stipulazione di un contratto di associazione in partecipazione
comporta di per sé anche una scelta previdenziale, essendo per l’associato un
obbligo previdenziale la gestione creata ad hoc dalla normativa sopra
richiamata, qualora ricorrano i requisiti specificati.
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5.6 DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE AI SENSI DELL’ART. 44 –
COMMA 8 - DELLA L. 326 DEL 24/11/2003
Nella disamina della normativa sulla previdenza artigiana bisogna cercare di
valutare le varie norme che si sono succedute nel tempo:
La legge 1533 del 29 dicembre 1956 stabilisce all’art. 2 la competenza della
Commissione Provinciale per l’Artigianato alla compilazione dell’elenco
nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti
alla assicurazione obbligatoria, così come indicati al successivo art. 5.
L’art. 4 stabilisce che la Commissione Provinciale per l’Artigianato di cui alla
legge 860/’56, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo è integrata
da un rappresentante del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani
facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa Mutua provinciale,
decide sui ricorsi avverso la iscrizione/non iscrizione nei ruoli dei contributi e
che le decisioni della Commissione sono definitive.
Successivamente la L. 463/1959 richiama la formazione degli elenchi di cui
all’art. 2 della L. 1533 specificando se i nominativi siano essi titolari o familiari
coadiuvanti.
La costituzione della Commissione integrata di cui alla L. 1533/’56 non trova
più attuazione dal momento che la riforma del Servizio Sanitario Nazionale
sopprime le Casse Mutue Provinciali di malattia, e quindi subentra
l’impossibilità di integrare la Commissione Provinciale per l’Artigianato.
In seguito si apre una difficoltà interpretativa circa la competenza in materia
di ricorsi di natura previdenziale, considerato anche la L. 88/’89 che all’art. 49
individua la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’Istituto e che ha
effetto ai fini previdenziali ed assistenziali, stabilendo alla lett. b) il settore
artigianato per le attività di cui alla L. 443/’85, nonché all’art. 33 il comitato
amministratore quale organo a cui impugnare i ricorsi inerenti i contributi
concernenti in genere l’attuazione della legge 4 luglio 1959 n. 463.
Su tale scenario si pronuncia il Consiglio Nazionale dell’Artigianato che,
richiamando le succitate norme in materia previdenziale, afferma che alle CPA
sono attribuiti i compiti di compilare e aggiornare gli appositi elenchi
nominativi, obbligo rafforzato anche dalla L. 443/’85 all’art. 6 c. 5, laddove si
stabilisce che le imprese artigiane associate in strutture consortili sono iscritte
negli elenchi nominativi, di cui alla richiamata L. 463/’56, pertanto
confermando la vigenza degli elenchi. Perciò il Consiglio concludeva “che gli
Istituti Previdenziali non possono adottare provvedimenti riguardanti la
posizione previdenziale ed assistenziale del titolare artigiano e dei suoi
collaboratori familiari, nonché la posizione contributiva dell’impresa artigiana
con dipendenti, che risultino incompatibili con la permanenza dello stato di
iscrizione dell’impresa stessa nell’Albo, in quanto i predetti Istituti sono tenuti
inderogabilmente ad attenersi all’efficacia vincolante dell’iscrizione” e qualora
se ne chieda, ad esempio, una cancellazione deve essere esperita la procedura
di cui all’art. 7 della L. 443/’85. Così per quanto riguarda lo status
previdenziale del titolare o dei soci contitolari artigiani dell’impresa iscritta
all’Albo e dei familiari collaboratori, non essendo più esperibile il contenzioso
amministrativo relativo alla L. 1533/’56 (Parere 19/10/1992).
50
Successivamente è la norma sull’istituzione del Polifunzionale, la L. 63/1993,
che all’art. 1 c. 3 ribadisce che le CPA adottano provvedimenti vincolanti ai fini
previdenziali ed assistenziali, impugnando ai sensi delle procedure previste
dall’art. 7 della citata L. 443/’85.
Il decreto legge 269/2003 all’art. 44 ultimo capoverso del c. 8 dichiara
l’abrogazione di tale statuizione, venendo meno le competenze della CRA circa
il contenzioso previdenziale non strettamente collegato ai requisiti previsti dagli
artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85.
La legge 24 novembre 2003 n. 326 converte con modificazioni il D. L. 269/’03,
confermando l’art. 44.
E’ opportuno ribadire che si esclude ogni limitazione delle competenze proprie
delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato ai sensi della L. 443/’85 e della
L. 63/’93 ai fini dell’iscrizione all’Albo Artigiani e della conseguente iscrizione
negli elenchi previdenziali.
L’abrogazione dell’art. 1 – comma 3 – della L. 63/’93 relativa all’impugnazione
dei provvedimenti adottati dalle CPA previsto dal comma 8 dell’art. 44 della L.
326/’03 è relativa esclusivamente al contenzioso previdenziale dei coadiuvanti
familiari. Restano di competenza della CRA le altre deliberazioni che sono
relative ai requisiti previsti dalla legge quadro, a cui sono strettamente
collegati quelli previdenziali, considerato anche che gli Elenchi sono tenuti dalle
CPA ai sensi dell’art. 4 della L. 1533/’56, ribadito dall’art. 6 della L. 443/’85 e
dall’art. 1 della L. 63/’93.
Pertanto questa Commissione, considerato il vuoto normativo venutosi a creare
con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, decide di pronunciarsi sulle
delibere adottate dalle CPA, rimettendo la questione successivamente al
Tribunale competente per territorio.
51
52
II.
PROVVEDIMENTI
53
54
1. PARERI SULLE LEGGI SPECIALI
1.1. IMPIANTISTI
1.1.1. REQUISITI NELL’AMBITO DI UN CONSORZIO
DELIBERAZIONE N. 79 DEL 25/9/1997
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Massa Carrara relativamente al riconoscimento dei requisiti tecnico
professionali di cui alla L. 46/’90.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
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Visto
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la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L. 23 Aprile 1988, n. 29
la L. 20 Maggio 1997, n. 133
la L. 5 Marzo 1990, n. 46
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della
presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 79 del 25/9/1997
QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PER L’ARTIGIANATO DI MASSA
CARRARA RELATIVAMENTE LA RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO
PROFESSIONALI DI CUI ALLA L. 46/’90
In riferimento al quesito del 18/3/1997, si fa presente che non appare possibile
il riconoscimento alla ditta …(omissis) dei requisiti di cui alla L. 46/’90 lettere
c) e d). Infatti non appare chiaro il rapporto combinato del soggetto che si
ritrova ad essere imprenditore individuale per una attività di manutenzione
ordinaria e socio di un consorzio con attività diretta probabilmente di carattere
accessorio visto la sua iscrizione nella separata sezione artigiana.
Il problema dunque risulta essere se il sig. …(omissis) abbia svolto
prevalentemente una attività in qualità di socio presso il Consorzio sotto le
direttive del Responsabile Tecnico all’uopo designato, fatto che mal si concilia
con quella autonomia professionale propria dell’imprenditore artigiano, oppure
55
abbia portato avanti, come dalla visura anagrafica risulterebbe, la propria
attività di manutenzione ordinaria.
L’inserimento dell’impresa nel Consorzio dovrebbe avere una valenza diversa
relativa al coordinamento delle attività da parte dell’organismo societario.
Pertanto, il consorzio, pur svolgendo attività di rilevanza economica, riveste la
natura specifica di struttura associativa volta a realizzare una funzione
mutualistica di servizio nei confronti delle imprese consorziate; in tal senso
l’oggetto positivo dell’attività consortile non consiste, né mai potrebbe
consistere, nel perseguimento di un fine di lucro imprenditoriale, ma nel
conseguimento di un complesso di risultati utili nei confronti delle singole
imprese consorziate.
56
1.1.2. REQUISITI PER L’ASSOCIATO
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 5/5/1999
Oggetto: quesito proposto dall’Associazione Artigiani di Grosseto circa la
acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui alla L. 46/’90 da parte
dell’associato in partecipazione.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
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Visto
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la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
la L. 5 Marzo 1990, n. 46
La L. 20 Maggio 1997, n. 133
la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 35 del 5/5/1999
QUESITO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI GROSSETO CIRCA
L’ACQUISIZIONE DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DI CUI ALLA L.
46/’90 DA PARTE DELL’ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE
Questa Commissione, dopo attenta lettura della normativa regolante il
contratto di associazione in partecipazione, e delle indicazioni interpretative ed
applicative contenute nelle Circolari Ministeriali susseguenti alla legge, ritiene
di poter esprimere un parere di sostanziale assenso all’interpretazione
avanzata dalla scrivente Associazione.
Già nella circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994 si chiariva che "il criterio
discriminatore per attribuire ad un soggetto la qualifica di responsabile tecnico
è dato, oltre che dalla qualifica rivestita, dal tipo di collaborazione o di
prestazione lavorativa effettivamente prestata. [...] Nell’associazione in
partecipazione, pur essendo l’impresa di esclusiva pertinenza dell’associante,
non esiste alcun ostacolo a che egli deleghi i suoi poteri all’associato o lo
preponga all’esercizio dell’impresa: si ritiene pertanto che l’associato, se in
possesso dei requisiti, possa assumere la qualifica di responsabile tecnico, in
luogo del titolare stesso."
Tale concetto è stato rafforzato nella circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998 là
dove alla lettera c) ribadisce che "l’apporto dell’associato può consistere anche
in una prestazione lavorativa di carattere tecnico, per cui, […] si ribadisce per
57
l’impresa medesima la possibilità di ottenere l’abilitazione all’esercizio
dell’attività di impiantistica anche secondo tale modalità."
L'associato in partecipazione può essere quindi considerato alla stregua del
collaboratore familiare …(omissis).
Se quindi si ritiene che l’associato qualificato possa qualificare, dopo il triennio,
l’associante, per il principio generale della biunivocità del rapporto
contrattuale, ne discende, a maggior ragione, la possibilità di qualificazione
dall’associante in capo all’associato, quando comunque sia dimostrata la
partecipazione manuale e continuativa dell’associato con l’associante.
58
1.1.3. ABILITAZIONI LIMITATE
DELIBERAZIONE N. 36 DEL 5/5/1999
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Regionale per l’Artigianato del
Veneto sul riconoscimento parziale dei requisiti tecnico-professionali di cui alla
L. 46/’90.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
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Visto
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la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
la L. 5 Marzo 1990, n. 46
La L. 20 Maggio 1997, n. 133
la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 36 del 5/5/1999
QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO
DEL VENETO SUL RICONOSCIMENTO PARZIALE DEI REQUISITI TECNICOPROFESSIONALI DI CUI ALLA L. 46/’90
In merito al quesito posto, occorre precisare che le disposizioni della legge
46/’90 rispondono alla necessità di garantire la professionalità dei soggetti e
delle imprese che operano nell’ambito dell’installazione degli impianti di cui
all’art. 1 della legge sopraindicata e non a porre impedimenti all’esercizio delle
attività ivi indicate. E’ principio generale di diritto che le norme non possono
essere interpretate in modo limitativo per i soggetti destinatari, se tali limiti
non sono esplicitamente previsti.
Ciò premesso, anche le più importanti circolari ministeriali sull’applicazione
della normativa in questione, hanno ribadito esplicitamente il principio sopra
enunciato. Si richiama, a titolo esemplificativo, quanto espressamente detto
nella circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n.
3439/C del 27/3/1998:
" b) Qualificazioni limitate.
Possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività
indicate dalle varie lettere dell’art. 1 della L. 46/’90, purché la limitazione sia
fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera.
Lo stesso Ministero dell’Industria (nella Circolare n. 3282/C del 30 aprile 1992,
punto 2n), nel raccomandare l’utilizzo, ai fini della relativa attestazione, della
59
terminologia usata dalla legge n. 46/’90, all’art. 1, ha fatto presente che non
esiste alcun impedimento, sulla base del titolo di studio e dell’attività lavorativa
effettivamente svolta dal richiedente, a riconoscere in capo allo stesso il
possesso dei requisiti tecnico-professionali all’esercizio di alcune soltanto delle
attività indicate dalle varie lettere del citato art. 1, della L. 46/’90.
Per quanto riguarda l’annotazione delle abilitazioni limitate nei certificati, si
ritiene opportuno che risulti l'esatta corrispondenza tra l'attività denunciata e
l’abilitazione limitata ottenuta."
60
1.1.4. DOCUMENTAZIONE PREGRESSA
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 9/5/2001
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Siena circa la validità dei documenti esibiti per documentare in periodi
antecedenti l’entrata in vigore della L. 46/’90 l’esercizio dell’attività di
impiantista.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
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Visto
la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
La L. 20 Maggio 1997, n. 133
la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
la L. 5 Marzo 2001, n. 57
la L. 5 Marzo 1990, n. 46
la L. 5 Gennaio 1996, n. 25
il quesito di cui all’oggetto
DELIBERA
di ritenere esaminabile la documentazione retroattiva per attività di
impiantistica esercitate antecedentemente all’entrata in vigore della L. 46/’90,
in considerazione del fatto che gli aspetti fiscali a tal fine non risultano rilevanti
e limiti di tempo non sono esplicitati nella normativa in questione, anche se la
decorrenza supera i 10 anni. In tal caso si considera opportuno richiedere
l’esibizione completa delle scritture contabili, che dovrà contemplare oltre alle
fatture di lavori eseguiti anche il registro IVA.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
61
1.1.5. RESPONSABILE TECNICO DI CONSORZIO
DELIBERAZIONE N. 37 DEL 28/2/2002
Oggetto: Quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Pisa in merito alla possibilità di riconoscere, quale responsabile tecnico di un
consorzio iscritto nella sezione speciale dell’Albo delle Imprese Artigiane, un
socio di ditta consorziata.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
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Visto
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la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
La L. 20 Maggio 1997, n. 133
la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
la L. 5 Marzo 2001, n. 57
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 37 del 28/2/2002
QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO
DI PISA IN MERITO ALLA POSSIBILITA’ DI RICONOSCERE QUALE
RESPONSABILE TECNICO, AI SENSI DELLA L. 46/90, DI UN CONSORZIO
ISCRITTO NELLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE,
UN SOCIO DI DITTA CONSORZIATA
In riferimento al quesito proposto dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Pisa circa il responsabile tecnico di un consorzio iscritto nella
sezione speciale dell’Albo Artigiani, si fa presente che la scrivente Commissione
ritiene di dover esaminare il problema sotto diversi profili.
In primo luogo il Responsabile Tecnico che la cooperativa viene a nominare per
lo svolgimento delle attività tecniche, deve rispondere, quanto ai criteri di
immedesimazione, alla circolare del Ministero dell’Industria n. 3342/c del
22/6/1994.
Pertanto il rapporto non può essere di per sé di semplice collaborazione (es.
collaborazione coordinata e continuativa), ma deve concretizzarsi in una vera e
propria preposizione alla gestione tecnica organizzativa.
In secondo luogo la richiesta di poter nominare quale Responsabile Tecnico del
consorzio un socio di una società artigiana facente parte del medesimo
62
consorzio, che già esplica nella propria impresa tale incarico, solleva le
seguenti perplessità:
si ritiene che tale duplice nomina assunta dal socio artigiano su due società
distinte comporti un problema di prevalente partecipazione del Responsabile
Tecnico. Infatti, da un lato vi è l’impresa artigiana, dall’altro il consorzio;
è discutibile e comunque da valutare se il socio artigiano già Responsabile
Tecnico nella propria impresa, possa mantenere l’iscrizione all’Albo qualora
assuma la carica di Responsabile Tecnico di un’altra società.
Si fa presente inoltre che il consorzio dovrebbe esercitare un’attività avente
natura trasversale e non diretta. Infatti l’art. 2602 del Codice Civile recita: "con
il contratto di consorzio più imprenditori costituiscono una organizzazione
comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle
rispettive imprese".
Qualora invece il consorzio decida di denunciare una attività diretta,
quest’ultima dovrà essere imputata allo stesso consorzio e pertanto i requisiti
tecnici devono essere posseduti da quel soggetto giuridico che rilascerà al
momento opportuno anche le dichiarazioni di conformità.
Niente vieta quindi la nomina di quel Responsabile Tecnico, salvo valutare le
conseguenze sulla società artigiana della quale lo stesso fa parte.
63
1.1.6. COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
ESPERIENZA LAVORATIVA DI CO.CO.CO. AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI
REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L. 46/’90
La Commissione Regionale ritiene che il rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa non sia equiparabile a quello di lavoratore dipendente ai fini del
riconoscimento dei requisiti professionali di cui alla L. 46/’90.
Si fa presente altresì che la circolare ministeriale n. 3342/c del 22/6/1994
individua la necessità di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la
struttura operativa dell’impresa e chiarisce il concetto di immedesimazione tra
l’imprenditore privo dei requisiti tecnici e il terzo che ne assicura la
responsabilità.
Tra le casistiche indicate in dettaglio non è incluso il contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, che non configura ‘con l’impresa un rapporto di
immedesimazione in quanto le relative attività sono svolte ‘‘… nel quadro di un
rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati…’’,
esclusione che rende tale tipo di collaborazione incompatibile con l’esercizio
materiale delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento
e
manutenzione degli impianti.’
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1.1.7. SANZIONI
RISPOSTA A QUESITO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A IMPRESE
ESERCENTI ATTIVITÀ IMPIANTISTICA
In tema di sanzioni amministrative si deve evidenziare che la norma relativa
alla disciplina della L. 46/’90 all’art. 16 stabilisce le violazioni non solo per il
committente che affida i lavori a installatori non abilitati, ma anche a coloro
che violano le altre norme previste dalla legge e rimanda al regolamento di
attuazione una più precisa previsione della materia. Il regolamento specifica i
casi di recidiva a attribuisce l’applicazione delle sanzioni agli uffici provinciali
(ex UPICA) oggi di competenza Camerale.
In merito al quesito si fa presente che qualora l’inizio dell’attività di un
imprenditore impiantista sia precedente alla denuncia di inizio attività
denunciata ai sensi dell’art. 19 della L. 241/’90 il responsabile del
procedimento, accertato l’evento effettivo di inizio attività, per esempio
mediante la visione di fatture o attraverso una dichiarazione di conformità
rilasciata precedentemente alla relativa denuncia, ha competenza a contestare
la relativa infrazione in quanto le norme della L. 46/’90 sono state violate così
come previsto dall’art. 16 della legge. Laddove l’accertamento invece venga
effettuato dagli organi di polizia municipale, mediante la visione di fatture o
quant’altro, il responsabile del procedimento comunicherà, per i dovuti
provvedimenti, che la denuncia di inizio attività è posteriore e pertanto chi ha
accertato l’effettivo inizio attività eleverà il relativo verbale di contestazione.
Si ricorda inoltre che la circolare del 5/5/2003 del Ministero delle attività
produttive nel rispondere ad alcune Camere di Commercio precisa che anche la
violazione dell’obbligo di inviare alle Camere di Commercio le dichiarazioni di
conformità di cui all’art. 9 della L. 46/’90 entro il termine di 6 mesi dalla
realizzazione dell’impianto, essendo tale accertamento integrante dei
comportamenti previsti dalla legge, deve essere contestato e la relativa
competenza appare della Camera di Commercio.
Si evidenzia invece che per quanto attiene alla L. 122/’92 la competenza a
constare le eventuali infrazioni di tale norma è attribuita alle province e ai
comuni che vigilano su tale materia. Pertanto in tali casi il responsabile del
procedimento, accertata una eventuale non corrispondenza tra la denuncia di
inizio attività e l’effettivo svolgimento della stessa, dovrà comunicare tale
violazione agli organi competenti.
65
1.2. AUTORIPARATORI
1.2.1. ART. 6 DELLA L. 25/’96
RICONOSCIMENTO REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L. 25/’96
La Commissione Regionale ritiene che, qualora siano adeguatamente
documentati, possano essere riconosciuti i requisiti tecnico professionali a
titolari o soci partecipanti di imprese di autoriparazione per le sezioni richieste
nel caso che abbiano esercitato le attività relative per un periodo non inferiore
all’anno, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 387/’94, in forza dell’art. 6
della L. 25/’96, in deroga a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 7 della L.
122/’92 circa la necessità di avere esercitato l’attività per almeno tre anni negli
ultimi cinque.
66
1.3. ESTETICA – PARRUCCHIERI
1.3.1. ESTETISTI – PARRUCCHIERI ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE
DELIBERAZIONE N. 24 DEL 12/2/1998
Oggetto: quesiti proposti dalla CNA provinciale di Grosseto e dalla
Commissione
Provinciale
per
l’Artigianato
di
Pistoia
relativamente
all’acquisizione dei requisiti professionali da parte dell’associato in
partecipazione per l’esercizio dell’attività di estetica e parrucchiere.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
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Visto
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la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
la L. 23 Dicembre 1970, n. 1142
la L. 4 Gennaio 1990, n. 1
la L.R.T. 17 Ottobre 1994, n. 74
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n.1 alla deliberazione n. 24 del 12/2/1998
QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO
DI PISTOIA E DALLA CNA DI GROSSETO RELATIVAMENTE ALL’ACQUISIZIONE
DEI
REQUISITI
PROFESSIONALI
DA
PARTE
DELL’ASSOCIATO
IN
PARTECIPAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ESTETICA E
PARRUCCHIERE
Si ritiene di dover dare risposta negativa al quesito proposto dalla
Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia e dalla CNA di Grosseto.
Infatti la qualifica professionale nell’ambito delle attività menzionate in oggetto
si consegue secondo le disposizioni previste nelle norme di settore. Pertanto
possiamo distinguere come segue:
- per il conseguimento della qualificazione di parrucchiere è necessario
essere stati titolari di aziende del settore iscritte all’Albo delle Imprese
Artigiane ovvero aver prestato la propria opera professionale in qualità di
dipendente o collaboratore;
- mentre per l’ottenimento della qualificazione di estetica è previsto l’aver
svolto un periodo lavorativo in qualità di titolare, dipendente o
collaboratore familiare presso un’impresa del settore.
67
Pertanto in ambedue le normative di settore non si ravvisa la possibilità di
conseguire le qualificazioni professionali di cui all’oggetto mediante il rapporto
di associato in partecipazione.
68
1.3.2. CONSEGUIMENTO QUALIFICA ESTETISTA PER SOCIO
DELIBERAZIONE N. 58 DEL 21/5/1998
Oggetto: richiesta delle Associazioni di Categoria di adozione del parere in
merito all’attività di estetista approvato il 27/3/1997 dal Consiglio Nazionale
dell’Artigianato.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Vista la L.8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L. 4 Gennaio 1990, n.1
Vista la L.R.T. 17 Ottobre 1994, n. 74
Visto il Parere del Consiglio Nazionale dell’Artigianato su aspetti relativi
all’applicazione della disciplina dell’attività di estetista adottato il 27/3/1997
Visto il parere sulla L.R.T. 74/’94 del Dipartimento Affari Giuridici e Legali
della Regione Toscana del 19/4/1995
Vista la deliberazione n. 102 adottata dalla Commissione Regionale per
l’Artigianato il 16/10/1997
DELIBERA
di ritenere possibile l’iter formativo dei tre anni per la figura del socio come per
il dipendente e il collaboratore nel caso in cui il socio di un’impresa di estetista
partecipi all’attività di estetica, maturando i periodi di attività lavorativa
necessari per il conseguimento della qualifica professionale come le altre due
figure sopra citate.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
69
1.3.3. QUALIFICA ESTETISTA PER COLLABORATORE FAMILIARE
DELIBERAZIONE N. 59 DEL 21/5/1998
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Pistoia circa la possibilità da parte di un soggetto, in qualità di familiare
coadiutore, in una impresa di estetista, di possedere la qualifica professionale
prima dell’entrata in vigore della L. 1/’90.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
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Visto
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la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
la L. 20 Maggio 1997, n. 133
la L. 4 Gennaio 1990, n. 1
la L.R.T. 17 Ottobre 1994, n. 74
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottate la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 59 del 21/5/1998
QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO
DI PISTOIA CIRCA LA POSSIBILITA’ DA PARTE DI UN SOGGETTO, IN QUALITA’
DI FAMILIARE COADIUTORE, IN UN’IMPRESA DI ESTETISTA, DI POSSEDERE I
REQUISITI PROFESSIONALI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 1/’90
La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia chiede di sapere se un
soggetto che ha prestato la propria opera manuale, in qualità di familiare
coadiutore, in un’impresa di estetista, per un periodo di due anni prima
dell’entrata in vigore della L. 1/’90, si possa ritenere qualificato per l’esercizio
in proprio dell’attività suddetta.
A tal proposito questa Commissione fa presente di non ritenere possibile il
riconoscimento di cui sopra in quanto l’art. 8 della L. 1 /’90 non contempla
l’ipotesi del collaboratore tra i soggetti aventi la possibilità di conseguire la
qualificazione professionale.
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1.3.4. MASSOFISIOTERAPIA
DELIBERAZIONE N. 29 DEL 30/3/2000
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Siena circa l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di imprese esercenti
attività di massofisioterapia.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
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Visto
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la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
La L. 20 Maggio 1997, n. 133
la L. 4 Gennaio 1990, n. 1
la L.R. 17 Ottobre 1994, n. 74
la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 29 del 30/3/2000
QUESITO POSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI
SIENA SULL’ISCRIVIBILITA’ ALL’ALBO ARTIGIANI DI IMPRESE ESERCENTI
ATTIVITA’ DI MASSOFISIOTERAPIA
Si ritiene che l’attività di "massofisioterapia" possa essere considerata di
natura artigianale, rientrando la stessa in quelle forme di prestazioni di servizi
resi alla persona e previsti anche dalla legge sull’artigianato. E’ comunque da
valutare se l’attività in questione svolta da una persona fisica possa essere
configurata come attività imprenditoriale o abbia invece caratteristiche di tipo
professionale. Pertanto, mentre nel caso di società non vi è alcun dubbio
sull’ammissibilità di tale attività, a livello di soggetto individuale si dovrà
valutare l’organizzazione complessiva ai fini dell’imprenditorialità.
Resta fermo che il titolare e i soci partecipanti devono essere in possesso di
requisiti professionali previsti dalle norme in materia.
71
1.3.5. SOLARIUM
DELIBERAZIONE N. 90 DEL 19/9/2000
Oggetto: richiesta di parere inoltrata dalla Commissione Regionale per
l’Artigianato del Piemonte.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 4 Gennaio 1990, n. 1
Vista la L.R.T. 17 Ottobre 1994, n. 74
Visto il parere adottato il 13 marzo 1997 dalla Commissione Regionale per
l’Artigianato del Piemonte
Vista la comunicazione sulle lampade abbronzanti del 31 dicembre 1998
del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato
Vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione terza Civile
- n. 4012 del 15 ottobre 1999
Visto il quesito di cui all’oggetto
Vista la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 90 del 19/9/2000
RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI PARERE INOLTRATA DALLA COMMISSIONE
REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL PIEMONTE SULL’ATTIVITÀ DI SOLARIUM
Al fine di acquisire l’orientamento delle Commissioni Regionali, viene richiesto
un parere sull’inquadramento dell’esercizio di lampade abbronzanti UVA
nell’attività di estetica, ai sensi della L. 4 gennaio 1990, n. 1. Viene richiamata
a tal proposito la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione terza
Civile n. 4012 del 15/10/1999, con la quale si ritiene che lo svolgimento di
attività con utilizzo di apparecchi per uso estetico come quello in oggetto si
configuri come attività di estetista, cioè rientri fra le prestazioni eseguite sulla
superficie del corpo umano al prevalente fine di migliorarne l’aspetto estetico,
per le quali è richiesto sia il possesso della specifica qualifica professionale che
quello dell’autorizzazione comunale prevista. Il comma 2 dell’art. 1 della legge
citata recita: ‘Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche
manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico,
72
di cui all’elenco allegato…’. La norma in questione contempla esplicitamente
l’uso di lampade abbronzanti. Non rileva in alcun modo il fatto che l’attività
venga svolta senza la presenza di personale addetto all’accensione delle
lampade UVA, cioè attraverso apparecchiature messe direttamente a
disposizione della clientela, senza l’assistenza di appositi operatori. ‘Infatti, la
professionalità dell’intervento dell’estetista si manifesta nel momento della
messa a disposizione delle attrezzature indicate e non certo in quello del
meccanico funzionamento delle apparecchiature.’ (sentenza Corte di
Cassazione sopra citata). A garanzia della tutela della sicurezza e della salute
dell’utenza e nel pieno rispetto della normativa vigente, pare pertanto
completamente condivisibile l’orientamento adottato dalla Commissione
Regionale per l’Artigianato del Piemonte.
73
1.3.6. COLLABORATORE FAMILIARE DI IMPRESA DI ESTETICA
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 28/2/2002
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Lucca circa la possibilità di un collaboratore familiare di un’impresa di estetica,
pur non essendo ricompreso dal c. 3 dell’art. 8 della L. 1/’90 fra i soggetti
aventi la facoltà di conseguire la qualificazione professionale, di venire
equiparato al dipendente al fine di accedere al corso integrativo di cui al
successivo comma 4.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Vista la L. 4 Gennaio 1990, n. 1
Vista la L.R.T. 17 Ottobre 1994, n. 74
Vista la deliberazione della Commissione
n. 59 del 21/5/1998
Visto il quesito di cui all’oggetto
Vista la relazione predisposta dalla Segreteria
Regionale
per l’Artigianato
DELIBERA
di adottare a maggioranza la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce
parte integrante della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 35 del 28/2/2002
QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO
DI LUCCA CIRCA LA POSSIBILITÀ DI UN COLLABORATORE FAMILIARE DI
UN’IMPRESA DI ESTETICA, PUR NON ESSENDO RICOMPRESO DAL C. 3
DELL’ART. 8 DELLA L. 1/’90 FRA I SOGGETTI AVENTI LA FACOLTÀ DI
CONSEGUIRE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, DI VENIRE EQUIPARATO
AL DIPENDENTE AL FINE DI ACCEDERE AL CORSO INTEGRATIVO DI CUI AL
SUCCESSIVO COMMA 4
La Commissione Regionale per l’Artigianato in data 21/5/1998 ha espresso
parere negativo, adottando la deliberazione n. 59, in risposta a un quesito
inoltrato dalla CPA di Pistoia circa la possibilità da parte di un soggetto, in
qualità di familiare coadiutore in un’impresa di estetista, per un periodo di due
anni prima dell’entrata in vigore della L. 1/’90, di ritenersi qualificato per
l’esercizio in proprio dell’attività suddetta.
74
A tal proposito si rilevava che l’art. 8 della L. 1/’90 non contempla l’ipotesi del
collaboratore tra i soggetti aventi la possibilità di conseguire la qualificazione
professionale.
La domanda attuale verte sulla possibilità che il collaboratore familiare, pur
non essendo previsto dal comma 3 dell’art. 8 fra i soggetti che hanno facoltà di
conseguire la qualificazione professionale, possa essere equiparato al
dipendente al fine di accedere al corso integrativo di cui al successivo comma
4.
Il fatto che la figura del familiare coadiuvante non venga esplicitamente
ricompresa nell’art. 8 della legge citata non pare imputabile a un’omissione
casuale, in considerazione del fatto che altrove nella stessa norma la
medesima figura è esplicitamente prevista. Per gli stessi motivi non appare
condivisibile un ragionamento in via analogica, visto che ad es. la legge sui
parrucchieri n. 161/’63 riconosce la professionalità acquisita anche al
collaboratore familiare all’art. 2 lettera c).
Si ritiene dunque di doversi attenere alla lettera della legge, esprimendo parere
negativo.
75
1.3.7. APPRENDISTATO PARRUCCHIERE
DELIBERAZIONE N. 150 DEL 30/9/2003
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Lucca circa il periodo di apprendistato previsto per il conseguimento della
qualificazione professionale per l’esercizio dell’attività di parrucchiere.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Vista la L. 14 Febbraio 1963, n. 161
Vista la L. 23 Dicembre 1970, n. 1442
Vista la L. 10 Gennaio 1955, n, 25 e successive modifiche e integrazioni
Visto l’art. 16 della L. 24 Giugno 1997, n. 196
Visto il C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese di acconciatura e
estetica
Visto il quesito di cui all’oggetto
Vista la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 150 del 30/9/2003
QUESITO POSTO DALLA CPA DI LUCCA CIRCA IL PERIODO DI APPREDISTATO
PREVISTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE
Ai sensi del comma 1 dell’art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196 (che ha
abrogato l’art. 7 della L. 19 gennaio 1955, n. 25) l’apprendistato non può
avere una durata superiore a quella stabilita per le categorie professionali dai
C.C.N.L. e comunque non inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni. Il comma 4
del medesimo articolo recita ‘sono fatte salve le condizioni di maggior favore in
materia di apprendistato previste per il settore dell’artigianato dalla vigente
disciplina contrattuale.’ Quindi all’impresa artigiana, qualora il contratto
collettivo nazionale di lavoro lo preveda, è consentito di prolungare la durata
dell’apprendistato oltre al limite massimo dei 4 anni. Per la fattispecie in
esame il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese
76
esercenti attività di parrucchiere e estetica stabilisce per l’acconciatore la
durata di 5 anni.
Pertanto, qualora il passaggio in qualifica da parte del datore di lavoro sia
riconosciuto dopo un periodo di apprendistato più breve dei 5 anni, si ritiene
indispensabile che il medesimo non abbia in ogni caso durata inferiore a 18
mesi, come previsto dall’ 16 della L. 196/’97.
77
1.3.8. RICOSTRUZIONE, APPLICAZIONE, DECORAZIONE UNGHIE ARTIFICIALI
DELIBERAZIONE N. 14 DEL 12/2/2004
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Arezzo circa l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di una ditta esercente
attività di ‘applicazione e decorazione unghie artificiali’.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Visto
Vista
la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
La L. 20 Maggio 1997, n. 133
la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
la L. 5 Marzo 2001, n. 57
la L. 4 Gennaio 1990, n. 1
la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 28/95
il decreto del Tribunale di Bologna n. 3461/02
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 14 del 12/2/2004
ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE (ONICOTECNICO) E ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE
E DECORAZIONE UNGHIE ARTIFICIALI
In merito al quesito posto con nota del 15/12/u.s. dalla Commissione
Provinciale per l’Artigianato di Arezzo relativamente all’esercizio di applicazione
e decorazione unghie artificiali, si ritiene che tale attività debba essere
ricompresa nell’attività di estetica ai sensi del 1° comma dell’art. 1 della L.
1/’90, che recita: ‘l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o
prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o
proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi presenti.’
A parere della Commissione Regionale pertanto la distinzione tra un’attività di
applicazione e decorazione unghie artificiali e quella vera e propria di
onicotecnico risulta capziosa: infatti in ogni caso il prodotto viene applicato
sulle unghie dei clienti, intervento che comporta necessariamente l’attività di
manicure, per l’esercizio della quale è prescritto il possesso dei requisiti di cui
all’art. 3 della L. 1/’90.
78
Si tratta in entrambi i casi pur sempre di un intervento sulla superficie del
corpo umano con finalità estetiche, che modifica o attenua gli inestetismi
eventualmente preesistenti, e dunque i titolari delle imprese che esercitano
tale attività devono essere in possesso della qualifica, onde ottemperare al
disposto dell’art. 2 - u.c. – della L. 443/’85. Si ricorda tra l’altro che questo
indirizzo trova conferma nei provvedimenti del Tribunale di Pesaro 28/’95, e di
Bologna 3461/’02. Quest’ultimo decreto evidenzia che, anche se nella specifica
fattispecie non vi è alcuna preparazione diretta delle unghie artificiali,
acquistate da altre aziende, l’attività di applicazione unghie artificiali
costituisce in ogni caso un intervento che rientra nelle attività disciplinate dalla
L. 1/’90, al fine di garantire il corretto e non pericoloso esercizio dell’attività in
questione, ‘né può ritenersi che il controllo sul punto sia tale da limitare la
libera iniziativa economica delle imprese, essendo del tutto impregiudicato,
anche sotto il profilo generale, il diritto all’iscrizione agli albi speciali delle
imprese che dimostrino di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa del settore di attinenza’.
79
1.4. FACCHINAGGIO
1.4.1. IMPRESE DI FACCHINAGGIO
DELIBERAZIONE N. 41 DEL 18/3/2004
Oggetto: imprese di facchinaggio.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D. 30 Giugno 2003, n. 221
Vista la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3570/c del
30/12/2003
Vista la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 41 del 18/3/2004
IMPRESE DI FACCHINAGGIO
Nel dettagliare le materie rientranti nel campo di applicazione il decreto
distingue 2 raggruppamenti:
- lett. a):
1. la circolare ministeriale n. 3570/c del 30/12/u.s. chiarisce che non rientra
nel decreto 221/’03 l’attività di autotrasporto ma solo quella di
movimentazione della merce e pertanto la dizione ‘accompagnatori di
bestiame’ rileva solo ai fini dello spostamento dei capi. Infatti l’attività di
facchinaggio, così come risulta anche dalle norme previdenziali di cui al
D.P.R. 602/1970 e D.M. 20/11/2974, viene descritta come attività svolta
anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, ma non si cita mai la
dizione automezzo, stando a significare un particolare svolgimento del
servizio relativo alla movimentazione della merce o del prodotto, non
correlato a un vero trasporto;
2. i facchini al porto rientrano nei facchini generici.
Si precisa altresì che l’attività di trasloco non si ritiene che rientri in tale
normativa, considerato che il trasloco si concentra prevalentemente nell’attività
80
di montaggio e smontaggio di mobili e non di merci e prodotti, e il trasporto
degli stessi, mentre lo ‘spostamento’ di per sé è un passaggio obbligato ma
inerente le altre fasi preminenti. Questo punto di vista è avvalorato anche dalla
L. 407/’55 sui lavori di facchinaggio, che all’art. 1 escludeva dal campo di
applicazione ‘i lavori di facchinaggio eseguiti dagli imprenditori personalmente
o a mezzo dei propri dipendenti con rapporto di lavoro di carattere stabile e
continuativo, nonché quelli eseguiti per esigenze di carattere domestico e
familiare’.
Con la circolare del 30/12/u.s. si evidenzia che le attività di cui alla lettera b)
del decreto devono essere considerate nella loro specificità e pertanto rilevano
autonomamente ai fini dell’assoggettamento alla disciplina in questione, anche
se viene precisato che vanno considerate non già le singole attività, ma le
attività di movimentazione dei prodotti stessi. Pertanto cadono nell’ambito
della normativa le imprese che incestano, insaccano ecc. i relativi prodotti.
- lett. b):
• Insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura
e imballaggio rappresentano dizioni generiche relative a più tipologie di
materiali
• Gestione del ciclo logistico (chi prepara e riceve ordini in arrivo e partenza),
magazzino merci
• Pulizia magazzini e piazzali non da un punto di vista igienico sanitario ma di
sgombero materiale di intralcio. La pulizia magazzini e piazzali vi rientrerà
qualora sia dettagliata con tale terminologia, altrimenti l’attività deve essere
ricompressa nella normativa della L. 82/’94
• Depositi colli e bagagli, presa e consegna recapiti in loco con carrello: di
quantità riferita a un collo e non singolo plico
• Selezione e cernita con o senza incestamento: generico, materiali non
precisati (stracci in c/p)
• Insaccamento e imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero,
piume e materiali vari
• Mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione (animali)
• Abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e
simili, ed attività preliminari e complementari.
Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 6 del decreto
in questione, essi devono essere posseduti dal titolare dell’impresa, da un socio
partecipante nella s.n.c., da un socio accomandatario nelle s.a.s. e nelle s.r.l.
pluripersonali da un socio partecipante, anche se non fa parte del Consiglio di
Amministrazione in analogia a quanto ritenuto legittimo per le altre attività di
settore.
Nella circolare si precisa inoltre che le imprese dovranno presentare una
domanda ai sensi dell’art. 19 L. 241/’90.
Viene anche chiarito che per tale esercizio le imprese dovranno dimostrare i
requisiti di affidabilità art. 5 c. 1 lett. a) e pertanto quelle di nuova costituzione
daranno atto di tale prova a conclusione della fine dell’esercizio successivo a
quello di inizio di attività avendo a disposizione 30 gg. da tale data, mentre alla
lettera b) si indica il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più
riserve) pari all’8% del fatturato totale dell’impresa riferito alla fine del primo
esercizio finanziario utile, specificando per le società di capitali il primo bilancio
81
e per le ditte individuali e società di persone il 31 dicembre dell’anno in cui
hanno iniziato la loro attività.
Nel primo caso il riscontro sarà effettuato mediante l’analisi dei bilanci mentre
nel secondo con la dichiarazione asseverata del professionista.
Per la capacità tecnico organizzativa si richiede una esperienza tecnica come
operaio qualificato addetto alla movimentazione delle merci o di aver
conseguito attestato di qualifica.
Inoltre la fascia di classificazione per le imprese di nuova costituzione o attive
da meno di due anni sarà quella relativa alla fascia a), presentando oltre al
modello di cui all’allegato A anche il modello di cui all’allegato B. Tale
adempimento deve essere effettuato anche in sede di prima applicazione della
norma altrimenti devono essere avviate le procedure di cancellazione.
82
2. PARERI SULLE ALTRE ATTIVITÀ
2.1. INTERNET
2.1.1. CREAZIONE PAGINE E SITI WEB
DELIBERAZIONE N. 112 DEL 30/7/1998
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Grosseto circa l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di una ditta
esercente attività di ‘creazione pagine e siti web su Internet’.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Vista
Vista
Vista
Visto
Vista
la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
La L. 20 Maggio 1997, n. 133
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 112 del 30/7/1998
QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER ARTIGIANATO
DI GROSSETO CIRCA L’ISCRIVIBILITA’ NELL’ALBO ARTIGIANI DI DITTE
ESERCENTI ATTIVITA’ DI CREAZIONE E PAGINE E SITI WEB SU INTERNET
In risposta al quesito del 19/5/1998 si fa presente che questa Commissione
ritiene iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane un’impresa esercente attività
di creazione pagine e siti web con creazione grafica e testuale da documenti
destinati alla pubblicazione sulla rete di computer Internet e collocati in server
di proprietà di terzi.
Infatti tale attività si presenta come una evoluzione di forme di attività che
sono sempre state di natura artigianale e che oggi in forza delle nuove
tecnologie vengono effettuate con l’ausilio di computer e indirizzate via
Internet.
83
2.1.2. ATTIVITÀ CONNESSE A INTENET
DELIBERAZIONE N. 87 DEL 6/7/2000
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Pisa in merito alle attività legate a Internet.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la propria deliberazione n. 112 del 30 Luglio 1998 in merito
all’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di ditte esercenti attività di
creazione pagine e siti web su internet
Visto il quesito di cui all’oggetto
Vista la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 87 del 6/7/2000
QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO
DI PISA SULLA ISCRIVIBILITA’ ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ LEGATE A INTERNET
In riferimento al quesito della CPA di Pisa si fa presente che non è possibile
addivenire ad un’esauriente risposta in merito, in quanto le figure indicate nella
memoria del 1/6/2000 fanno riferimento a singole professioni, non indicando
specificamente l’attività imprenditoriale che su tali figure professionali si
verrebbe a sviluppare. Inoltre è comunque preferibile analizzare le singole
tipologie di attività caso per caso, avendo così la possibilità di valutare nel
dettaglio l’attività effettivamente intrapresa.
Pertanto si invita codesta CPA a riformulare in maniera più completa il quesito,
ricordando comunque che nel parere del 30/7/1998, la Commissione scrivente
riteneva artigiana l’attività di creazione di pagine e siti web, con creazione
grafica e testuale, qualora ricorressero i requisiti di cui agli art. 2, 3, 4 della L.
443/’85.
84
2.2. ODONTOTECNICO
2.2.1. PERSONALE DIPENDENTE
DELIBERAZIONE N. 80 DEL 25/9/1997
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Siena relativamente allo svolgimento dell’attività di odontotecnico.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L. 27 Luglio 1934, n. 1265
Visto il quesito di cui all’oggetto relativamente ai requisiti professionali del
personale dipendente di imprese esercenti attività odontotecnica
Vista la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della
presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 80 del 25/9/1997
QUESITO POSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI
SIENA RELATIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ARTIGIANALE DI
ODONTOTECNICO
Si ritiene di condividere le argomentazioni prese in esame considerato che la
competenza della Commissione Provinciale per l’Artigianato è riferita
all’accertamento dei requisiti, previsti per lo svolgimento di tale attività, in
capo al titolare o ai soci partecipanti al lavoro senza dover entrare nel merito
circa le mansioni a cui sono adibiti eventuali dipendenti di un’impresa
odontotecnica. Questa Commissione ribadisce che le mansioni degli
odontotecnici sono relative alle costruzioni di apparecchi di protesi dentaria su
modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici. E’ in ogni caso vietato agli
odontotecnici di esercitare alcun intervento nella bocca del paziente così come
stabilito dal R.D. 1334/’28.
85
2.2.2. PARTECIPAZIONE PROFESSIONALE DEL SOCIO
DELIBERAZIONE N. 6 DEL 15/1/1998
Oggetto: quesito posto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Pistoia sulle attività non professionali connesse alle attività di odontotecnico.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il R.D. 1334/1928
Vista la L. 27 Luglio 1934, n. 1265
Visto il quesito di cui all’oggetto relativo alla possibilità per un socio sprovvisto
di diploma di odontotecnico di partecipare all’attività dell’impresa
Vista la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 6 del 15/1/1998
QUESITO POSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI
PISTOIA SULLE ATTIVITA’ NON PROFESSIONALI CONNESSE ALLE ATTIVITA’ DI
ODONTOTECNICO
In riferimento al quesito posto dalla CPA di Pistoia, relativo alla possibilità per il
socio sprovvisto di diploma di odontotecnico di partecipare all’attività
concernente la presa di impronte, la lucidatura protesi, e la colatura di gesso
nell’ambito della propria impresa, si ritiene che tali prestazioni siano connesse
all’attività di odontotecnico e pertanto per le stesse sia necessario essere in
possesso del diploma suddetto. Si deve comunque precisare che anche laddove
si espletassero mansioni inerenti l’attività propria dell’odontotecnico (per es.
meccanica di precisione), ma per le quali non sia prevista la necessità del
diploma, in capo a chi le esercita, tale spaccato rivestirebbe un ambito molto
limitato e di bassa professionalità.
Pertanto in considerazione di quanto previsto dall’art. 2 u.c. e dall’art. 3 c. 2
della L. 443/’85 si richiama l’attenzione sul concetto di partecipazione
personale, anche manuale, nel processo produttivo, in quanto quest’ultimo
assunto sottende una conoscenza e capacità professionale dell’imprenditore
tale da riferirsi a tutto il processo tecnico che viene svolto nell’ambito
dell’impresa, cosa che nel caso specifico verrebbe a mancare, avendo il socio
privo del diploma di odontotecnico conoscenze parziali relative soltanto ad
attività connesse con quella più complessa dell’odontotecnico.
86
2.3. ATTIVITÀ VARIE
2.3.1. ELABORAZIONE DATI C/T
DELIBERAZIONE N. 36 DEL 23/4/1998
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Pisa circa l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane di ditte esercenti
l’attività di elaborazione dati c/t.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
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Visto
Vista
la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
la L. 20 Maggio 1997, n. 133
la Sentenza della Corte di Cassazione n. 196 del 15 Luglio 1991
la circolare dell’INPS n. 21 del 23 Gennaio 1996
la circolare dell’INPS n. 49 del 29 Febbraio 1996
la circolare dell’INPS n. 264 del 24 Dicembre 1997
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 36 del 23/4/1998
QUESITO PROPOSTO DALLA CPA DI PISA CIRCA L’ISCRIVIBILITA’ NELL’ALBO
DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI DITTE ESERCENTI L’ATTIVITA’ DI
ELABORAZIONE DATI C/T
Come già in precedenza pubblicizzato l’attività di elaborazione dati c/t è da
considerarsi una attività iscrivibile all’Albo Artigiani qualora risulti esercitata
con le caratteristiche proprie previste dalla L. 443/’85.
E’ importante nuovamente sottolineare che tale attività deve essere svolta per
conto terzi e in via esclusiva, cioè non essere funzionale ad altre attività del
datore di lavoro come nel caso di consulenza, formazione professionale,
revisione contabile.
87
2.3.2. FRIGGITORIA
DELIBERAZIONE N. 107 DEL 30/7/1998
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Lucca inerente l’attività di friggitoria.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
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Visto
Vista
la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
La L. 20 Maggio 1997, n. 133
la L. 25 Agosto 1991, n. 287
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 107 del 30/7/1998
QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO
DI LUCCA CIRCA L’ATTIVITA’ DI FRIGGITORIA
In risposta al quesito della CPA di Lucca inerente l’iscrivibilità dell’attività di
friggitoria e più in generale di produzione e vendita di prodotti di gastronomia
si fa presente che tali attività risultano essere iscrivibili all’Albo delle Imprese
Artigiane così come le cosiddette pizzerie a taglio. Le attività suindicate
comportano una trasformazione del prodotto idonea a modificare le
caratteristiche proprie del bene utilizzato e pertanto si può ben considerare il
prodotto finale di produzione dell’artigianato stesso.
Si deve comunque precisare che tale attività, per avere le caratteristiche
artigiane, deve risultare priva di qualsiasi forma di somministrazione pertanto
non dovranno sussistere nell’ambito dei locali attrezzature ed arredi che diano
adito ad una tipologia di attività diversa da quella artigianale.
Pertanto si consiglia di valutare caso per caso al fine di non incorrere in
decisioni non rispettose delle peculiarità proprie dell’attività artigianale.
88
2.3.3. PALESTRA
DELIBERAZIONE N. 102 DEL 16/9/1999
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Grosseto circa l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane di una impresa
esercente l’attività di gestione palestra.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L.R.T. 8 Ottobre 1992, n. 49*
Visto il parere della II Sezione del Consiglio Nazionale dell’Artigianato del
27/3/1997
− Visto il quesito di cui all’oggetto
−
−
−
−
−
−
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 102 del 16/9/1999
QUESITO POSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI
GROSSETO CIRCA L’ISCRIVIBILITA’ ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI
UNA DITTA ESERCENTE L’ATTIVITA’ DI GESTIONE PALESTRA
La Commissione Regionale per l’Artigianato, tenendo conto di quanto indicato
nel parere della II Sezione del Consiglio Nazionale dell’Artigianato del
27/3/1997, ritiene iscrivibili all’Albo delle Imprese Artigiane le imprese
esercenti attività svolta in palestre e centri sportivi, qualora venga esercitata in
forma imprenditoriale come attività di servizio alla persona. Ovviamente può
rientrare nella sfera di applicazione della L. 443/’85, nel caso in cui sussistano i
requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della norma citata. Si intende l’attività di
istruzione teorico-pratica di una particolare disciplina come lavoro personale
svolto dall’imprenditore, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 della L.
443/’85. Per soddisfare il disposto di legge viene richiesto al titolare il possesso
del diploma Isef o la qualificazione tecnica acquisita attraverso appositi corsi
riferiti allo svolgimento di attività di insegnamento di specifiche discipline, ai
sensi dell’art. 14 della L.R. 49/’92.*
Nel caso specifico, l’impresa (…omissis), in possesso soltanto della prevista
autorizzazione comunale, non risulta iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane,
89
in quanto la titolare non risulta avere il diploma o l’attestato di qualifica sopra
citati.
_______________
* Il regolamento regionale n. 2 del 7/6/1999, tuttora in vigore, Regolamento di
attuazione dell’art. 13 della L.R. 49/’92 ‘interventi per la promozione e disciplina delle
attività motorie’, all’art. 4 lett. e) prevede l’utllizzo nella palestra di istruttori in
possesso del diploma ISEF ovvero di attestato di qualifica rilasciato a seguito del
superamento dell’esame previsto dall’art. 14 della L. R. 49/’92, adesso abrogata. Per
l’imprenditore artigiano è necessario il possesso dell’abilitazione rilasciata ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 5015 del 7/6/1993, o il possesso del
diploma Isef, e dopo la soppressione dell’Istituto, il diploma di laurea in Scienze
Motorie.
90
2.3.4. AUTODEMOLIZIONE
DELIBERAZIONE N. 126 DEL 21/12/2000
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Pisa circa l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane di imprese esercenti
attività di autodemolizione e rottamazione.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
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Visto
Vista
la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
La L. 20 Maggio 1997, n. 133
la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
la risoluzione del Ministero dell’Industria n. 185559 del 19 Giugno 1978
la sentenza della Corte di Cassazione sez. I Civile del 14 Aprile 1987
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 126 del 21/12/2000
QUESITO POSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI
PISA CIRCA L’ISCRIVIBILITA’ NELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI AUTODEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE
La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha ricevuto dalla CNA un
quesito circa l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane di imprese esercenti
attività di autodemolizione e rottamazione. Nella nota inviata alla scrivente la
Commissione fa presente che in base alla risoluzione ministeriale n. 185559 del
19/6/1978 le imprese esercenti attività di cui sopra sono state considerate di
tipo commerciale, ma ad oggi chiede se sia possibile iscrivere tale attività
qualora sia finalizzata esclusivamente alla fornitura di materia prima per
industrie di trasformazione dei metalli.
Sull’argomento la CRAT ritiene di dare parere negativo. Si ricorda infatti che la
sentenza della Corte di Cassazione sez. I Civ. 14/04/1987 relativa alla non
iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane dell’attività di pressatura rottami
metallici per la loro rivendita all’ingrosso in forma di pani, considerava
insufficienti a qualificare come attività di trasformazione le operazioni
complementari, anche se accessorie, che l’impresa realizza al fine di rendere
più agevole e conveniente lo smercio del prodotto.
91
Per accertare se ci sia stata o meno trasformazione del bene, occorre giudicare
il prodotto ottenuto rispetto alla sua condizione preesistente, essendo rilevante
la qualità dell’opera dell’uomo svolta per la lavorazione e la trasformazione.
Non sono sufficienti a qualificare come attività di trasformazione le operazioni
complementari, anche se accessorie, che l’impresa realizzi al fine di rendere
più agevole e conveniente lo smercio del prodotto. L’attività in questione infatti
non dà vita a un prodotto che rappresenti un’entità nuova, essendo i pani
metallici solo il risultato di un’attività diretta all’assemblaggio e all’eliminazione
degli spazi inutili, per il più agevole trasporto e per la migliore commerciabilità
del prodotto. Attività questa sicuramente complementare a quella di
intermediazione, cioè di commercio, e in nessun modo di natura artigianale.
In ogni caso si fa presente che qualora l’attività esercitata risulti più complessa
e non si limiti a quanto sopra descritto sarà opportuno valutare il caso
specifico.
92
2.3.5. POSTE PRIVATE
DELIBERAZIONE N. 129 DEL 21/12/2000
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Grosseto circa l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di una ditta
individuale esercente attività di servizio poste private con contratto di
affiliazione commerciale.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il quesito di cui all’oggetto
Esaminata la documentazione allegata
DELIBERA
di considerare iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane l’impresa in oggetto.
Infatti risulta dal contratto di affiliazione commerciale, che fra l’affiliante e
l’affiliato esiste un rapporto di franchising, che pur nella complessa serie di
reciproche obbligazioni, salvaguarda esplicitamente la piena autonomia
imprenditoriale dell’affiliato.
Non risulta alcun vincolo si subordinazione, in quanto l’affiliato mantiene
un’autonoma organizzazione del lavoro. Le caratteristiche del servizio sono
definite da contratto ma non le modalità secondo cui il servizio deve essere
prestato, come per es. nel caso dei tempi di lavoro. Di conseguenza risulta
fatta salva la sfera del lavoro autonomo e l’imprenditore con tali caratteristiche
risulta iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane, qualora vengano verificati
tutti i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
93
2.3.6. SERVIZI EDITORIALI
DELIBERAZIONE N. 91 DEL 12/7/2001
Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Grosseto circa l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di una ditta
esercente l’attività di ‘servizi editoriali’.
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Vista
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Vista
Vista
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Visto
Vista
la L. 8 Agosto 1985, n. 443
la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
La L. 20 Maggio 1997, n. 133
la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
la L. 5 Marzo 2001, n. 57
il quesito di cui all’oggetto
la relazione predisposta dalla Segreteria
DELIBERA
di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 91 del 12/7/2001
QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO
DI GROSSETO CIRCA L’ISCRIVIBILITÀ ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
DI UNA DITTA ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI ‘SERVIZI EDITORIALI’
La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto chiede alla
Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana di esprimersi circa
l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di una attività relativa alla
revisione, correzione e impaginazione bozze.
Questa Commissione esaminato il quesito, fa presente che appare prematuro
dare una risposta definitiva, in quanto è necessario priormente verificare la
sussistenza dell’impresa e pertanto la valutazione dell’organizzazione
dell’azienda in senso lato, e successivamente capire la consistenza delle singole
fasi del lavoro.
Infatti in riferimento a quest’ultima considerazione, si fa presente
che
nell’attività descritta dall’istante si riscontrano fasi del lavoro con
caratteristiche proprie di un lavoro professionale e altre più prettamente
artigianali.
E’ quindi necessario capire anche la consistenza delle singole fasi che portano il
‘semilavorato’ a divenire prodotto.
94
3. DELIBERAZIONI ADOTTATE
3.1. RICHIESTE DI RETTIFICA DATA EVENTO – DOCUMENTAZIONE PROBANTE
DELIBERAZIONE N. 109 DEL 30/7/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
− Visto il ricorso presentato in data 3/7/1998 dalla ditta
fabbricatore infissi metallici
…(omissis)
–
avverso la delibera di negata rettifica della decorrenza della cancellazione del
collaboratore familiare …(omissis)
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
− Vista la documentazione allegata al ricorso
− Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
− Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
− Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
− Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
− Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533
− Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266
− Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463
− Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
− Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha respinto la richiesta
di rettifica della data di cancellazione del collaboratore familiare …(omissis)
nell’ambito dell’impresa …(omissis), in quanto la documentazione allegata è
risultata insufficiente a dimostrare la cessazione
della collaborazione
continuativa e prevalente fin dal 31/12/1993 e la continuazione da tale data
fino al 31/12/1996 di una collaborazione saltuaria.
In sede di ricorso il ricorrente contesta la motivazione addotta dalla CPA di
Grosseto in quanto sostiene che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà allegata alla richiesta di rettifica è stata ritenuta insufficiente
diversamente da quanto avviene in sede di iscrizione dove è considerata del
tutto legittima.
Si fa presente che la Commissione non ha acquisito le dovute informazioni
presso il Comune come normalmente avviene. Si ribadisce inoltre che il padre
…(omissis) ha svolto un’attività prevalente e continuativa fino al 31/12/1993,
mentre successivamente la collaborazione ha avuto il carattere della
95
saltuarietà nonostante tale cambiamento non fosse stato precisato presso i
competenti organi.
Infatti il ricorrente puntualizza di non essere stato a conoscenza di tale
distinzione effettuata dalla legge.
La Commissione Regionale, esaminata la documentazione, ritiene di non avere
elementi certi per accogliere il ricorso.
Infatti la giustificazione per cui ora per allora si richiede una rettifica di
cancellazione della collaborazione del sig. …(omissis) non è avvalorata da alcun
dato oggettivo in quanto lo stesso collaboratore, nel periodo in cui si richiede la
rettifica, non è stato impegnato in altra attività tale da giustificare la richiesta
stessa e non è intervenuto nella sua sfera personale alcun cambiamento. Nel
ricorso si sostiene la valenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che peraltro, non si può non considerare, sconfesserebbe quella effettuata
precedentemente dando adito a difficoltà di certezza anche di fronte ad atti che
per la loro natura dovrebbero essere resi in piena consapevolezza di ciò che
viene attestato.
Dalla documentazione allegata al ricorso, denunce 730 del collaboratore e
modelli 740 del titolare, non si evincono particolari cambiamenti negli anni di
trapasso da una collaborazione che si sostiene continuativa ad una di
carattere saltuario.
Pertanto questa Commissione delibera di non accogliere il presente ricorso,
considerato che non ci sono elementi oggettivi per poter pronunciarsi su una
diversa tipologia di collaborazione, peraltro già cessata, e sulla quale gli stessi
interessati avevano a loro tempo dichiarato, consci della loro responsabilità,
una partecipazione continuativa e prevalente.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
96
DELIBERAZIONE N. 158 DEL 26/11/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 8/10/1998 dalla ditta …(omissis) parrucchiere
avverso la negata retrodatazione della cancellazione della signora …(omissis)
come collaboratrice familiare negli Elenchi Previdenziali Artigiani
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533
Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266
Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze in data 29/6/1998, con
provvedimento n. 409 deliberava di non accogliere la richiesta presentata
dall’impresa …(omissis) di cancellare la familiare collaboratrice …(omissis) a far
tempo dal 31/12/1996, in quanto dalle informazioni assunte in data 8/4/1998
dalla competente autorità comunale si evinceva che la collaboratrice sopra
indicata continua la sua attività presso l’impresa.
La Commissione Regionale conferma la decisione della Commissione
Provinciale per l’Artigianato di Firenze, in quanto dalla documentazione
prodotta dalla ditta in sede di ricorso si evince che la lettera di incarico per
collaborazione coordinata e continuativa fra la titolare dell’impresa …(omissis)
e …(omissis) è stata sottoscritta in data 6/4/1998 e in pari data è stata
presentata domanda di iscrizione alla gestione separata dell’INPS.
Si respinge, pertanto, la richiesta di retrodatazione della data di cancellazione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
97
Allegato alle deliberazioni n. 109 del 30/7/1998 e n. 158 del 26/11/1998
Nelle delibere in questione viene ribadito il principio, più volte espresso in tema
di richieste di variazione delle date di decorrenza delle cancellazioni indicate
dalla CPA nel provvedimento deliberativo, della certezza del o dei fatti addotti
dai ricorrenti a supporto della richiesta: non può ritenersi sufficiente una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessato, se la
medesima non è avvalorata da alcun dato oggettivo, che può consentire alla
Commissione Regionale di intervenire, ora per allora, su posizioni già cessate.
Né può essere accettata la retrodatazione della cancellazione di un familiare
collaboratore, a fronte di un’istanza di cancellazione supportata da
documentazione certa redatta in data successiva.
98
DELIBERAZIONE N. 127 DEL 13/12/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 27/9/2001 dal sig. …(omissis)
avverso la delibera di negato accoglimento dell’istanza di annullamento
dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha respinto l’istanza di
annullamento dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla
ditta ricorrente in quanto non è possibile disconoscere ad oggi quei requisiti
riconosciuti a suo tempo ai fini dell’iscrizione all’Albo.
Il ricorrente sig…(omissis) è dal 1993 titolare di impresa commerciale avente
sede a Firenze e nel 1995 denunciava l’apertura di un’unità locale su Prato in
cui veniva svolta attività artigianale di laboratorio riparazione manutenzione di
macchinari da ufficio. Nel 1999 provvedeva altresì a denunciare la
cancellazione dell’impresa artigiana. In data 16/7/2001 presentava alla
Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato istanza per ottenere
l’annullamento
della
iscrizione
all’Albo,
avendo
lo
stesso
svolto
prevalentemente attività di natura commerciale.
La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato non accoglieva l’istanza di
cui sopra, rilevando che l’iscrizione all’Albo era avvenuta su domanda e in base
all’istruttoria comunale che accertava il possesso dei requisiti artigiani.
Nel ricorso il sig. …(omissis) specifica che il riconoscimento dell’iscrizione è
stato concesso solo sulla base delle dichiarazioni dell’istante. In realtà, come
correttamente riportato nel deliberato dalla CPA di Prato, in fase di iscrizione è
stata esperita l’istruttoria comunale che a suo tempo accertava il possesso dei
requisiti artigiani. A tal proposito si ricorda che in ogni caso in presenza dei
requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della L. 8 Agosto 1985, n. 443, sussiste
l’obbligo di iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane, secondo quanto dispone
il comma 1 dell’art. 5 della medesima legge.
99
Nel ricorso il sig…(omissis) evidenzia altresì la necessità di evitare la doppia
contribuzione previdenziale per il periodo relativo all’iscrizione all’Albo delle
Imprese Artigiane di Prato, essendo il ricorrente contemporaneamente titolare
di impresa commerciale su Firenze.
La Commissione Regionale per l’Artigianato respinge il ricorso, confermando le
motivazioni esposte nella delibera di primo grado e fa presente inoltre che la
doppia imposizione previdenziale comunque non è dovuta ai termini di legge,
ma il ricorrente per la soluzione di tale problema deve contattare l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale di Firenze, che sulla base della certificazione
previdenziale artigiana provvederà per il periodo di doppia contribuzione a
restituire le somme versate e non dovute in quanto l’attività prevalente per il
periodo di riferimento era quella artigianale.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
100
DELIBERAZIONE N. 134 DEL 13/12/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 9/11/2001 dalla ditta …(omissis)
avverso la decorrenza della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha disposto la
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente a far tempo
dal 31/5/2001, data in cui viene meno il requisito della partecipazione al lavoro
della maggioranza dei soci, in quanto la sig.ra X recede dalla società.
In sede di ricorso si fa presente che la cancellazione dovrebbe decorrere dal
1/7/2000, data in cui la socia X aveva intenzione di riprendere l’attività
lavorativa, per cui la società ricorrente si era iscritta all’Albo Artigiani,
pensando di disporre della partecipazione della maggioranza dei soci. Si fa
presente però che le prestazioni della socia sopra menzionata sono state
sempre discontinue, e che successivamente, constatata l’impossibilità protratta
di reinserimento lavorativo effettivo, in data 31/5/2001 la medesima è
formalmente recessa dalla società. In data 27/6/c.a. la ditta ricorrente
presentava domanda di cancellazione dall’Albo Artigiani a far data dal 1 luglio
2000, cioè da quando la ditta operava con la maggioranza dei soci, in quanto
di fatto non si erano mai realizzati i presupposti giuridici che avrebbero
determinato l’obbligo dell’iscrizione.
Infatti la domanda di iscrizione all’Albo è avvenuta a suo tempo su denuncia
della ditta ricorrente e il sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale del
Comune di Orbetello verificava l’esercizio dell’attività denunciata nel rispetto di
quanto previsto dalla L. 443/’85 e la partecipazione al processo produttivo
della sopra citata socia. A tal proposito si ricorda che in ogni caso in presenza
dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della L. 8 Agosto 1985, n. 443,
sussiste l’obbligo di iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane, secondo quanto
dispone il comma 1 dell’art. 5 della medesima legge.
101
In occasione della denuncia di recesso dei soci Y e Z la CPA richiedeva
un’ulteriore istruttoria comunale, effettuata in data 19/2/2001, che conferma
l’esercizio dell’attività denunciata nel rispetto dei requisiti previsti e la
partecipazione manuale e professionale della socia X.
Pertanto la Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana delibera di
confermare il provvedimento adottato dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Grosseto, respingendo il presente ricorso per i motivi sopra
esposti.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
102
DELIBERAZIONE N. 8 DEL 24/1/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visti il ricorso presentato in data 16/11/2001 e l’integrazione al medesimo
dalla sig.ra …(omissis)
avverso la delibera di negato annullamento della posizione contributiva della
ricorrente in quanto socia partecipante della ditta …(omissis)
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha accolto la
richiesta di annullamento della posizione contributiva presentata dalla
ricorrente per mancanza di documentazione atta a dimostrare il mancato
svolgimento di attività lavorativa da parte della sopra citata quale socia della
…(omissis).
In sede di ricorso si dichiara che la sig.ra …(omissis) si occupava
esclusivamente di lavori domestici nel periodo sopra citato, senza prestare
alcun attività lavorativa all’interno della società in questione, tuttavia senza
produrre alcuna documentazione che dimostri quanto asserito.
Pertanto la Commissione Regionale respinge il ricorso, confermando il
provvedimento adottato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, non
ritenendo sufficiente la sola dichiarazione dell’istante, visto che la medesima
aveva denunciato in data 15/1/1980 la propria partecipazione manuale e
professionale in sede di iscrizione all’Albo Artigiani, impegnandosi sotto la
propria personale responsabilità a rispondere alle domande del modello in
maniera conforme al vero.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
103
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 28/2/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 13/12/2001 dalla sig.ra …(omissis)
avverso la delibera di negata retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle
Imprese Artigiane della ditta …(omissis)
esercente l’attività di lavori di
stiratura c/t
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha negato l’accoglimento
dell’istanza di rettifica della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
dell’impresa …(omissis), presentata dalla titolare.
In data 25/5/2001 la ricorrente presentava istanza al Registro delle Imprese e
alla Commissione Provinciale per l’Artigianato chiedendo la retrodatazione della
cancellazione in quanto da tale data non ha più esercitato l’attività. Il
Conservatore del Registro Imprese il 19/9/2001 disponeva il rifiuto della
cancellazione con determinazione n. 181, in quanto dalla documentazione
allegata all’istanza non sono emersi fatti modificativi rispetto a quanto
denunciato a suo tempo dall’impresa. In data 3/10/2001 la Commissione
Provinciale per l’Artigianato rifiutava l’istanza di rettifica della data di
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane.
In sede di ricorso si rende noto che l’attività è effettivamente cessata il
30/9/1997, argomentando che l’ultima ricevuta fiscale è stata emessa il
16/9/1997, che la denuncia di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
fu presentata il 1/2/1999 con decorrenza 31/12/1998 per evitare di pagare la
sanzione prevista, che l’ufficio IVA di Prato in data 20/6/2001 ha accolto la
retrodatazione della cancellazione della ditta individuale al 31/12/1997, che
l’impresa dal settembre 1997 non ha emesso alcun documento contabile e non
ha presentato dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, non avendo
obblighi contributivi e fiscali in considerazione della cessazione di fatto
dell’attività.
104
La Commissione Regionale rileva che ai sensi dell’art. 12 - 1° comma - della
L.R. 10/’99, l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è attestata nell’ambito
della certificazione del Registro Imprese. Pertanto, considerato che il
1/10/2001 la sig.ra ….(omissis) presentava ricorso al Giudice del Registro, il
quale ancora non si è espresso in merito e visto che, qualora dovesse
accogliere il ricorso, sarà la stessa CPA in sede di autotutela a rivedere la
delibera di negata retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle Imprese
Artigiane n. 683 adottata in data 3/10/2001, la Commissione Regionale per
l’Artigianato conferma il provvedimento di primo grado.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
105
DELIBERAZIONE N. 39 DEL 28/2/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 8/1/2002 dalla ditta …(omissis) – lavori di
argentatura
avverso la delibera di negata cancellazione della qualifica di collaboratrice
familiare della socia accomandante …(omissis)
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533
Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266
Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato non ha accolto l’istanza
presentata dalla ditta ricorrente in quanto dai documenti agli atti la socia
accomandante signora …(omissis) dal 1/3/1999 al 21/9/2000 risulta aver preso
parte all’attività dell’impresa in qualità di collaboratrice familiare.
In sede di ricorso si precisa che fu per un mero disguido che al momento
dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane la socia accomandante
…(omissis) fu denunciata quale collaboratrice familiare. Si argomenta altresì
che, in quanto pensionata, la sopra citata non ha percepito alcun compenso,
come si può evincere dalle dichiarazioni dei redditi 1999 e 2000; che non è
stata iscritta all’INAIL, che dall’atto di cessione quote e trasformazione
d’azienda del 21/5/1998 emerge chiaramente l’intenzione dei soci.
Considerata la domanda presentata all’Albo delle Imprese Artigiane in data
19/3/1999 nella quale viene chiesta l’iscrizione negli elenchi previdenziali
artigiani della socia accomandante …(omissis) quale collaboratrice familiare, e
vista l’istruttoria resa dal Comune di Prato, che accerta la partecipazione
all’attività dell’impresa della sopracitata dalla data dichiarata nella domanda di
iscrizione, la Commissione Regionale per l’Artigianato delibera di respingere il
ricorso, non rilevando in alcun modo le argomentazioni addotte dall’impresa
ricorrente. Pertanto conferma l’iscrizione nei ruoli IVS artigiani della socia
106
accomandante …(omissis) dal 19/3/1999 al 21/9/2000, data da cui la società
risulta cancellata dall’Albo delle Imprese Artigiane per cessazione dell’attività.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
107
DELIBERAZIONE N. 40 DEL 28/2/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 17/12/2001 dal sig. …(omissis)
avverso la delibera di negata retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle
Imprese Artigiane della ditta …(omissis) esercente l’attività di laboratorio di
restauro
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze non ha accolto la
domanda di retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
presentata dal ricorrente in quanto non risultano elementi da cui si evinca la
cessazione dell’attività da parte dell’impresa alla data del 13/11/1998.
In sede di ricorso si rende noto che la cessazione dall’Albo è stata denunciata
con decorrenza 28/10/1999, ma che la partecipazione manuale all’attività da
parte del titolare è venuta meno dal 13/11/1998, cioè dal momento in cui è
stata sciolta l’impresa familiare con i figli …(omissis) e …(omissis), quando
sono iniziate le operazioni di liquidazione. Si argomenta che dal 13/11/1998 al
28/10/1999 non sono stati compiuti lavori di restauro. Si documenta altresì
che la cessazione INAIL e la cessazione TARSU sono avvenute con decorrenza
il 31/12/1998 e che i registri IVA non riportano alcun corrispettivo dal gennaio
1999. Si richiede pertanto la retrodatazione della cancellazione al 13/11/1998,
data in cui è avvenuto lo scioglimento dell’impresa familiare, e in subordine al
31/12/1998, data in cui è avvenuta la cessazione INAIL e TARSU. Dalla
denuncia relativa ai redditi del 1999 non risultano redditi di impresa e la
cessazione dell’attività all’ufficio IVA è avvenuta in data 28/10/1999.
In considerazione della comprovata cessazione dell’attività, viste le denunce
INAIL e TARSU, e l’assenza dei redditi di impresa per l’anno 1999, la
Commissione Regionale per l’Artigianato dispone la cancellazione dall’Albo delle
Imprese Artigiane in data 31/12/1998.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
108
DELIBERAZIONE N. 43 DEL 28/2/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 8/1/2002 dalla ditta …(omissis) –
trasporto di liquami provenienti da espurgo di fosse settiche, autotrasporto
di cose c/t con veicolo di massa complessiva non superiore a 3.500 kg.
avverso la delibera di negata cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
dall’aprile 1992
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze non ha accolto l’istanza
presentata dalla ditta ricorrente con cui veniva richiesta la cancellazione
dall’Albo delle Imprese Artigiane a far tempo dall’aprile 1992, considerato che il
provvedimento del Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori, cui
viene fatto riferimento nell’istanza stessa, non aveva efficacia sull’attività di
autotrasporto di cose c/t con automezzo di massa complessiva non superiore a
3.500 kg, iniziata il 30/6/1992 in seguito a denuncia del 21/7/1992 con la
quale veniva dimostrato il possesso idoneo del mezzo.
In sede di ricorso si rende noto che, avendo impugnato in data 11/6/1992 il
provvedimento di esclusione, adottato dal Comitato Provinciale per gli
Autotrasportatori
nella riunione del 28/4/1992, non era possibile lo
svolgimento di alcuna attività, in quanto solo in data 26/4/2001 è stato accolto
il ricorso in oggetto. Si dichiara altresì che non sono state emesse fatture di
lavori svolti in quanto al ricorrente non era permesso l’esercizio dell’attività.
La Commissione Regionale per l’Artigianato rileva che il ricorso presentato a
suo tempo dal sig. …(omissis) al Comitato Centrale per l’Albo degli
Autotrasportatori ha effetto sospensivo, pertanto l’attività artigianale poteva
essere esercitata a pieno titolo regolarmente.
Considerato che il ricorrente, nonostante la richiesta di integrazione inoltrata
dalla Commissione Regionale per l’Artigianato, non ha documentato in alcun
109
modo il mancato esercizio dell’attività dichiarata a far tempo dal 28/4/1992, si
conferma la decisione adottata dalla Commissione Provinciale.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
110
DELIBERAZIONE N. 67 DEL 10/4/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 9/3/2002 dalla ditta …(omissis) –
autotrasporto cose c/t
avverso la delibera di negata retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle
Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato non ha accolto richiesta di
retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane presentata
dalla ditta ricorrente in quanto, vista la documentazione agli atti, si ritiene che
non si siano verificati fatti nuovi in modo da poter supporre una modifica in
quanto precedentemente deliberato per presa d’atto.
In sede di ricorso si rende noto che pur avendo il titolare denunciato la
cessazione dell’attività con decorrenza 27/3/2000, essa si è verificata
effettivamente il 31/12/1999, come successivamente fatto presente
nell’istanza per la retrodatazione presentata alla CPA di Prato. Si evidenzia che
dopo il 31/12/1999 nei registri fiscali obbligatori non vi sono annotazioni di
alcun genere. Dalla denuncia dei redditi relativa all’anno 2000, presente agli
atti, non si rilevano redditi d’impresa relativamente al periodo indicato.
La Commissione Regionale non ritiene sufficienti gli elementi addotti a favore
della rettifica richiesta, e conferma la delibera di reiezione adottata dalla CPA di
Prato, anche in considerazione del fatto che il sig. …(omissis) aveva presentato
denuncia di cancellazione della propria ditta dall’Albo delle Imprese Artigiane
con decorrenza 27/3/2000 e che da tale data a quella di presentazione
dell’istanza di rettifica non si è verificato alcun fatto diverso, come si evince
anche dalle argomentazioni addotte dal ricorrente.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
111
Allegato alle deliberazioni n. 8 del 24/1/2002, n. 32, n. 39, n. 40 e n. 43 del
28/2/2002, n. 67 del 10/4/2002
Per quanto concerne le istanze di richiesta di variazione della data di
decorrenza della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane, o addirittura di
annullamento dell’iscrizione stessa o di posizione contributiva, in
considerazione sia delle dirette implicazioni delle decisioni di merito su altri
enti, a livello previdenziale e/o di finanziamenti che possono essere stati
richiesti dalle imprese medesime, sia del fatto che spesso vengono riprese in
esame denunce presentate a suo tempo dagli stessi interessati, con l’eventuale
modificazione degli effetti, è necessario ancora una volta ribadire che non può
ritenersi sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dell’interessato, se la medesima non è avvalorata da alcuna evidenza
oggettiva, che può consentire alla Commissione Regionale di intervenire, ora
per allora, su posizioni già cessate.
112
DELIBERAZIONE N. 143 DEL 30/9/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 1/8/2003 dalla ditta …(omissis) stampaggio materie plastiche e officina stampi
avverso la delibera di negata iscrizione retroattiva nei ruoli IVS artigiani dei
soci …(omissis) e …(omissis)
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533
Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266
Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto l’istanza di
retrodatazione da ottobre 1987 a ottobre 1986 dell’iscrizione negli elenchi IVS
dei soci …(omissis) e …(omissis), in quanto non risultano elementi sufficienti
per poter stabilire che l’impresa suddetta abbia effettivamente acquisito i
requisiti artigiani dalla data richiesta.
In sede di ricorso si rende noto che
• anche se la domanda di iscrizione all’Albo Artigiani venne depositata
nell’ottobre 1987 l’impresa aveva acquisito i requisiti dall’ottobre 1986,
cioè da quando l’altra società di cui i soci facevano parte cessò l’attività
• i modelli da compilare all’epoca non consentivano di indicare una
decorrenza diversa per l’inizio dell’attività dalla data di presentazione
della domanda di iscrizione all’Albo
• l’impresa aveva acquistato attrezzature e materie prime, e effettuava
l’attività denunciata, come dimostrato dalle allegate fatture di acquisto e
lavori eseguiti relative al periodo ottobre 1986 – ottobre 1987
• nel periodo sopra indicato la ditta operava senza dipendenti e i soci
…(omissis) e …(omissis) partecipavano personalmente all’attività e
organizzazione dell’impresa, a riprova di ciò viene prodotto il libro
113
matricola da cui emerge che il personale dipendente è stato assunto
dall’ottobre 1987
• l’impresa era iscritta all’INAIL dal 10/3/1986, e i soci in questione
risultavano assicurati, come documentato.
Vista la copiosa documentazione dell’esercizio dell’attività per il periodo
ottobre 1986 - ottobre 1987, vista l’iscrizione INAIL dal 10/3/1986,
considerata la partita IVA aperta dal 20/3/1986, presa visione
dell’istruttoria comunale della Polizia Municipale del Comune di Bagno a
Ripoli, che in fase di iscrizione all’Albo Artigiani attesta che l’attività è
iniziata a far data dal 10/3/1986, e preso atto del fatto che nel periodo
indicato non sussisteva personale dipendente, e che la società artigiana di
cui i soci facevano parte in precedenza è cessata nel settembre 1986, la
Commissione Regionale per l’Artigianato delibera di accogliere il ricorso,
disponendo la retrodatazione dell’iscrizione ai ruoli IVS artigiani dei soci
…(omissis) e …(omissis) con decorrenza 1/10/1986.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
114
3.2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE AB ORIGINE NEL
CASO DI ISTRUTTORIA COMUNALE NEGATIVA
DELIBERAZIONE N. 69 DEL 21/5/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 29/4/1998 dalla ditta …(omissis) produzione abbigliamento per uomo, donna e bambino; realizzazione di
campionari di prodotti tessili, controllo di produzioni e ricerche di mercato
avverso il negato riesame della delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese
Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha deliberato il non
riesame della data di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane per
l’impresa in oggetto che risulta pertanto iscritta all’Albo per un periodo che
decorre dal 5/6/1997 al 3/12/1997 data quest’ultima in cui la Commissione di
cui sopra ha deliberato la cancellazione della ditta per attività esercitate in
prevalenza a mezzo di terzi.
Il ricorrente, in sede di ricorso, ritiene non legittimo il provvedimento adottato
dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, in quanto l’impresa che
era stata iscritta all’Albo Artigiani per silenzio-accoglimento era risultata,
dall’informativa comunale del 15/9/1997, carente dei requisiti artigiani
avvalendosi nell’espletamento dell’attività prevalentemente di terzi imprenditori.
Pertanto l’impresa fa presente che se non vi erano i requisiti alla data
dell’accertamento comunale non vi potevano essere nemmeno precedentemente
alla data del 5/6/1997. Effettivamente la Commissione Regionale si trova concorde
con le affermazioni dell’istante in quanto, l’avvalersi prevalentemente di terzi
imprenditori caratterizza una certa organizzazione lavorativa dell’impresa, che è
oltremodo riscontrabile anche dalle fatture prodotte e pertanto è constatabile che
tale assetto organizzativo era presente anche alla data del 5/6/1997.
115
Per tali ragioni si delibera di accogliere il ricorso in esame considerato che l’impresa
in oggetto non soddisfa i requisiti previsti dalla L. 8 Agosto 1985, n. 443, al fine
dell’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane fin dalla data del 5/6/1997.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
116
Allegato alla deliberazione n. 69 del 21/5/1998
La problematica che scaturisce dal presente ricorso comporterebbe una
revisione inerente le procedure di tipo amministrativo.
Di fatto il silenzio-assenso del 60° giorno previsto dall’art. 7 comma 2 della L.
443/’85 si configura come un vero e proprio provvedimento amministrativo con
gli effetti che adesso si ricollegano. Pertanto laddove si riscontri
successivamente la mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 della L.
443/’85 si dovrebbe addivenire ad un annullamento del provvedimento di
iscrizione, avvenuto per decorrenza termini, e non già ad una cancellazione
dall’Albo delle Imprese “ex tunc” come di fatto con il provvedimento della
Commissione Regionale per l’Artigianato si configurerebbe.
D’altra parte l’istante ha comunque ragione nell’affermare che se i requisiti non
sono mai stati maturati, il provvedimento di iscrizione all’Albo Artigiani se pur
effettuato per silenzio-assenso, si basa su presupposti errati e pertanto
dovrebbe essere rivisto dall’organo competente in sede di autotutela.
117
DELIBERAZIONE N. 98 DEL 16/9/1999
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 20/8/1999 dalla ditta …(omissis) –
confezioni capi di abbigliamento, servizio di pulizia locali
avverso negato accoglimento istanza di rettifica della data di cancellazione
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la ditta in questione presenta domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese
Artigiane in data 11/2/1995, dichiarando il possesso dei requisiti per l’iscrizione
dal 31/1/1995. L’impresa viene iscritta all’Albo Artigiani, per silenzio
accoglimento come previsto dal comma 2 dell’art. 7 della L. 443/’85. Ma in
seguito agli accertamenti del Comune di Prato non risultano macchinari idonei
allo svolgimento del processo produttivo all’interno dell’impresa. Dopo
l’esperimento di tutte le fasi istruttorie, la Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Prato delibera di cancellare la ditta …(omissis) dall’Albo delle
Imprese Artigiane con effetto dal 13/9/1995, in quanto in assenza di sufficienti
macchinari ed attrezzature per l’esercizio dell’attività denunciata, la medesima
viene evidentemente esercitata in prevalenza a mezzo terzi, senza che il lavoro
svolto dal titolare assuma caratteri di prevalenza nel processo produttivo, ai
sensi del 1° comma dell’art. 2 della L. 443/’85.
In data 1/6/1999 l’impresa presenta istanza per la rettifica della data di
cancellazione dall’Albo, argomentando che l’attività svolta non ha mai
posseduto i requisiti richiesti dalla L. 443/’85 per l’iscrizione nell’Albo delle
Imprese Artigiane. La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato non ha
accolto la istanza di rettifica della data di cancellazione dell’impresa ricorrente
dall’Albo delle Imprese Artigiane.
In sede di ricorso si rileva la non legittimità del provvedimento adottato dalla
Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, in quanto l’impresa risulta,
dall’informativa comunale del 6/6/1995, carente dei requisiti artigiani poiché si
avvale, nell’espletamento dell’attività, di terzi imprenditori.
118
Pertanto la Commissione Regionale, vista anche la propria deliberazione n. 37
del 5/5.u.s. inerente la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane, è
concorde nel ritenere che se non vi erano i requisiti alla data del 6/6/1995, essi
non potevano sussistere nemmeno antecedentemente e dunque delibera di
accogliere il ricorso.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
119
3.3. ISCRIZIONE D’UFFICIO ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
DELIBERAZIONE N. 113 DEL 18/7/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 3/5/2002 dalla ditta …(omissis) - edilizia
in genere
Vista l’integrazione al medesimo presentata in data 25/6/2002 dalla ditta
sopracitata
avverso la delibera di iscrizione d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane dal
1/1/1996
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Viste le deduzioni e i relativi documenti prodotti dall’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale di Grosseto
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha disposto l’iscrizione
d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente, esercente
l’attività di edilizia in genere, in seguito ad accertamenti compiuti dall’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale di Grosseto.
Dal verbale INPS, relativo all’accertamento conclusosi in data 14/6/2000,
risulta che:
• la ditta ricorrente, esercente l’attività di edilizia, dispone di un’adeguata
attrezzatura per l’esercizio dell’attività, ciò è comprovato da diverse fatture
d’acquisto per importi consistenti
• il titolare presta lavoro personale, in forma professionale, prevalente, anche
manuale
• dal 24/2/1999 al 31/3/1999 e dal 10/5/1999 in poi la ditta ha occupato
personale dipendente, come si evince dal libro matricola
• i redditi di impresa relativi agli anni 1996 – 1997 – 1998 –1999 sono
consistenti.
120
Oltre agli elementi sopra riportati, il carattere dell’abitualità e della prevalenza
dell’esercizio dell’attività da parte dell’imprenditore artigiano trova riscontro,
insieme agli altri indicatori, anche nell’elemento del maggior reddito.
Il Comune di Roccastrada, che ha esperito in data 10/11/2001 l’accertamento
richiesto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, ha verificato che
l’attività prevalente svolta dal sig. …(omissis) è quella artigianale di edilizia. Il
medesimo infatti risulta esercitare lavori agricoli stagionali (come la raccolta
delle olive ecc.) nel fondo della suocera.
In sede di ricorso si rende noto che:
• …(omissis) fino dal 1987 partecipa in qualità di familiare, in modo
continuativo e abituale, alla coltivazione del fondo di proprietà della suocera
• il titolare della ditta ricorrente, in quanto coltivatore diretto, ha continuato a
versare i contributi agricoli
• l’esercizio abituale dell’attività della coltivazione non comporta esclusività o
professionalità, ma indica solo che questa non deve essere svolta in modo
occasionale
• non ha alcuna rilevanza se l’attività in questione sia principale o secondaria
• nel caso di specie l’attività di edilizia è accessoria, secondaria e sussidiaria e
di fatto non impedisce lo stabile esercizio dell’attività di coltivatore del
fondo.
Dall’esame della documentazione trasmessa dall’INPS di Grosseto, la
Commissione Regionale rileva altresì che l’INPS ha disposto un provvedimento
d’ufficio con cui cancellava dagli elenchi dei coltivatori diretti il sig. …(omissis),
notificato in data 14/12/2000 alla signora X, titolare della posizione
assicurativa, a cui gli interessati non hanno fatto opposizione.
Nell’integrazione al ricorso prodotta dal sig. …(omissis) si informa altresì che
soltanto in seguito a richiesta formale, inoltrata all’INPS il 27/5/2002,
l’interessato veniva direttamente a conoscenza della cancellazione del suo
nominativo dagli elenchi dei coltivatori diretti. Si eccepisce in merito che il
sopracitato, essendo direttamente coinvolto dal provvedimento notificato alla
suocera, proprietaria del fondo, in quanto la decisone incide sul suo diritto di
assicurato alla prestazione previdenziale, avrebbe dovuto avere notizia
dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/’90 ed inoltre si
rileva che, in ogni caso, nel provvedimento dell’INPS non sono riportati i tempi
per la proposizione dell’impugnazione.
La Commissione Regionale, verificata che la fonte di reddito principale è
sicuramente quella dovuta all’impresa edile, considerato che il titolare ha
svolto l’attività artigianale da solo negli anni 1996 – 1997 – 1998 e
successivamente con l’ausilio di personale dipendente, e che gli argomenti
addotti dal ricorrente non sono rilevanti nel merito dell’iscrivibilità nell’Albo
delle Imprese Artigiane, in quanto non risulta contrasto con i requisiti previsti
dagli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85, tenuto conto delle risultanze del verbale
INPS e dell’accertamento del Comune di Roccastrada, e della cancellazione,
non contestata, dagli elenchi coltivatori diretti, ritiene sussistenti in capo
all’impresa ricorrente tutti i requisiti previsti dalla legge quadro sull’artigianato
a partire dal 1/1/1996.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
121
TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
Prima sezione civile.
riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati
Dott. Alessandro Gatta
Presidente
Dott. Elisabetta Materi
Giudice
Dott. Maria Lorena Papait
Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento n.763/02 Volontaria Giurisdizione promosso da …(omissis),
elettivamente domiciliato in Firenze, presso e nello studio dell'Avv. …(omissis),
che lo rappresenta e difende unitamente disgiuntamento all'Avv. …(omissis)
del Foro di Grosseto, come da procura a margine dei ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELLA TOSCANA, in persona
del legale rappresentante pro tempore …(omissis), elettivamente domiciliato in
Firenze presso lo studio dell'Avv. …(omissis), che la rappresenta e difende
come da procura in calce alla copia notificata dei ricorso,
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso ex art. 7 ultimo comma L. 443/1985 per l'impugnazione della
deliberazione n. 113 emessa dalla Commissione Regionale per l'Artigianato
della Toscana in data 18.7.2002
PREMESSO CHE
- con ricorso ex art. 7 u.c. L. 443/85 depositato il 20.9.2002 …(omissis)
chiedeva al Tribunale di annullare la delibera in oggetto, con la quale la
Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana aveva respinto il ricorso
proposto dallo stesso …(omissis) avverso l'iscrizione d'ufficio all'Albo delle
Imprese Artigiane, con decorrenza dall'1.1.1996, disposta dalla Commissione
Provinciale per l’Artigianato istituita presso la CCIAA di Grosseto - delibera
adottata sul presupposto che il ricorrente non sia qualificabile quale coltivatore
diretto; che la fonte di reddito principale gli derivi dall'attività di edilizia,
esercitata dallo stesso singolarmente negli anni 96-97-98 e successivamente
anche con l'ausilio di personale dipendente, stante la disponibilità di
un'adeguata attrezzatura per l'esercizio dell'attività e la consistenza dei redditi
d'impresa relativi agli anni dal 1996 al 1999; che lo stesso risulta cancellato
dagli elenchi dei coltivatori diretti e non ha fatto opposizione – assumendo di
essere qualificabile come coltivatore diretto, quale partecipe dell’impresa
familiare della suocera sig.ra X, esercitando abitualmente e continuativamente
122
l'attività di coltivazione di fondi agricoli, in modo prevalente rispetto all’attività
edile, svolta solo nei momenti liberi, sostenendo l’irrilevanza della
cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti (peraltro comunicata solo alla
sig.ra X, proprietaria del fondo coltivato, mentre anch'egli avrebbe dovuto
avere notizia dell'avvio dei procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90)
rilevando il solo dato obiettivo del diretto ed abituale svolgimento di attività di
coltivazione del fondo, richiamando infine la giurisprudenza della Suprema
Corte che riconosce la qualifica di coltivatore diretto anche a chi svolge altra
attività lavorativa principale (Cass. 10707/96, Cass. 759/95, Cass. 5456/91);
- il P.M. esprimeva parere contrario;
- all'udienza del 15.1.2003 si costituiva la Commissione Regionale per
l'Artigianato della Toscana, chiedendo il rigetto dei ricorso, con vittoria di spese
e onorari, assumendone l'infondatezza, sia quanto alla pretesa qualifica di
coltivatore diretto, sia sotto il profilo della piena sussistenza in capo al
ricorrente dei presupposti per il riconoscimento della qualità di imprenditore
artigiano, ai sensi dell'art. 2 L. 443/85 e alla luce degli accertamenti di fatto
alla base della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di
Grosseto (accertamenti dell'INPS e del Comune di Roccastrada);
- alla successiva udienza del 26.3.2003 le parti svolgevano oralmente le
proprie difese e il Tribunale si riservava.
OSSERVA
il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
La difesa del ricorrente è fondata, da un lato, sulla pretesa sussistenza dei
requisiti per essere riconosciuto quale coltivatore diretto, secondo la nozione di
cui all'art. 31 L. 590/65 alla luce anche dell'interpretazione datane dalla
Suprema Corte, dall'altro, sull'assunto di fatto che “ancorché l'attività di
coltivazione concorra con l'attività di piccola edilizia, ciononostante solo quella
propriamente agricola assume una portata primaria, maggioritaria e
assorbente rispetto all'altra, accessoria e complementare, confinata in
posizione di evidente subordine, e svolta unicamente nei momenti liberi”.
Circa il primo profilo si rileva che la nozione di coltivatore diretto dettata
dall'art. 31 L. 590/65, secondo cui è tale chi direttamente e abitualmente,
ancorché in modo non prevalente rispetto ad altre attività dallo stesso
esercitate, si dedica all'attività di coltivazione del fondo, con forze lavorative
proprie e del nucleo familiare, con caratteri di abitualità, quindi in modo
continuativo e non occasionale (nozione che la giurisprudenza della Suprema
Corte estende anche a chi svolga altra attività lavorativa principale; cfr. Cass.
759/95, Cass. 10707/96) non corrisponde alla nozione generale di coltivatore
diretto applicabile ad ogni fine di legge - non esistendo invero nell'ordinamento
una nozione di tale portata (Cass. SS.UU. 616/99) - ma deve ritenersi dettata
ai soli fini della legge in cui è contenuta (concernente lo sviluppo della
proprietà coltivatrice), come peraltro testualmente espresso nell'art. 31 in
questione. Ad altri fini, ad esempio per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia,
si richiede che l'attività di coltivazione dei fondo sia svolta in modo esclusivo o
almeno prevalente, nel senso che il coltivatore diretto vi si dedichi per il
maggior tempo dell'anno e vi tragga la maggior fonte di reddito (ex art. 2 L.
9/63).
123
Circa il secondo, che invero appare quello determinante, non ravvisandosi
incompatibilità tra la qualifica di coltivatore diretto secondo la nozione di cui
all'art. 31 L. 590/65 e la nozione di imprenditore artigiano, come definita
dall'art. 2 L. 443/85, si ritiene che – alla stregua dei dati di fatto a disposizione
e in mancanza di qualsiasi prova dell'assunto del ricorrente - sussistano in
pieno i presupposti per riconoscere all'attività edile svolta dal sig. …(omissis) il
carattere di impresa artigiana.
Deve infatti qualificarsi come imprenditore artigiano, ai sensi dell'art. 2 L.
443/85, “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di
titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli
oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
Dagli accertamenti svolti dall'INPS - Sezione Provinciale di Grosseto e dal
Comune di Roccastrada (docc. 1-5-7-14) si evince che …(omissis):
−
dispone di un'attrezzatura adeguata e completa per la realizzazione di
lavori edili (come si desume da diverse fatture d'acquisto, per importi
consistenti);
−
ha occupato dal 1999 personale dipendente (come si desume dal libro
matricola);
−
ha un fatturato d'impresa, dichiarato dallo stesso titolare ai fini delle
imposte del reddito, che oscilla fra i 90 milioni (anno 1996) e i 220
milioni (anno 1999), con un reddito che va dai 40 milioni (anno 1996)
ai 60 milioni (anno 1999) (come si desume dalle copie delle relative
dichiarazioni dei redditi);
−
collabora nell'azienda agricola della signora X, ma svolgendo lavori a
carattere occasionale (quali la raccolta delle olive);
pertanto una serie di elementi che depongono inequivocabilmente nel senso di
un esercizio dell'attività edilizia, personalmente svolta, secondo caratteri di
professionalità, continuità nel tempo e sicura prevalenza, se non assorbenza,
rispetto ad altre attività.
Rigettato il ricorso, l'esponente va condannato al pagamento delle spese
processuali sostenute dalla resistente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- respinge il ricorso proposto da … (omissis);
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla
resistente, che si liquidano in complessivi Euro 1.540,00, di cui Euro 600,00
per diritti, Euro 800,00 per onorari, Euro 140,00 per rimborso spese generali,
oltre esborsi, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso il 26.3.2003 dal Tribunale Civile di Firenze, come sopra composto e
riunito in Camera di Consiglio, su relazione della Dott. M.L. Papait.
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Maria Lorena Papait
Il Presidente
Dott. Alessandro Gatta
124
3.4. ATTIVITÀ PROFESSIONALE E ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
DELIBERAZIONE N. 22 DEL 5/3/1999
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 23/12/1998 dalla ditta …(omissis) –
preparazione e montaggio di riprese televisive
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Livorno, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno ha respinto nella
riunione del 3 novembre 1998 la domanda di iscrizione all’Albo Imprese
Artigianato per mancanza dei requisiti ex art. 2 e 3 L. 443/’85, trattandosi di
sola attività professionale senza le caratteristiche d’impresa.
In sede di ricorso, il ricorrente produceva altra documentazione relativa agli
acquisti di beni a suo avviso strumentali all’attività dichiarata ( servizi di
riprese televisive).
La Commissione Regionale dell’Artigianato rileva come la fattura allegata
documenti l’acquisto di una videocamera non professionale ed inoltre, dalle
precisazioni sull’attività svolta prodotte dal ricorrente, emerga l’inadeguatezza
della strumentazione di sua proprietà.
L’esame della fatturazione dei lavori eseguiti, allegata alla domanda presentata
alla CPA, evidenzia una “fatturazione per prestazioni”, soggetta alla ritenuta
d’acconto, correlata alle prestazioni di collaborazione professionale.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
125
Allegato alla deliberazione n. 22 del 5/3/1999
La Commissione ha affrontato ancora una volta il delicato problema della
distinzione tra attività professionale e attività imprenditoriale. A tal proposito
va sottolineato che molte attività economiche non possono essere di per sé
classificate nell’una o nell’altra categoria, con un’impostazione del problema di
tipo definitorio.
Risulta determinante la modalità di svolgimento dell’attività e la strutturazione
organizzativa che viene data alla medesima.
Uno dei criteri che può essere d’ausilio è quello dell’esame della fatturazione
dei lavori eseguiti: qualora siano state emesse fatture soggette alla ritenuta
d’acconto, si può avere la ragionevole certezza che si tratta di prestazioni di
lavoro correlate a prestazioni di collaborazione professionale.
126
DELIBERAZIONE N. 31 DEL 5/4/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 27/02/2001 dalla ditta
progettazione d’interni e allestimento
…(omissis) -
avverso la delibera di negato annullamento dell’iscrizione all’Albo delle Imprese
Artigiane per il periodo 26/10/1998 – 30/11/1998
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto , della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha deliberato di
respingere la richiesta di annullamento dell’iscrizione all’Albo delle Imprese
Artigiane per il periodo 26/10/1998-30/11/1998.
In sede di ricorso si rende noto che il tipo di attività svolta era di tipo
professionale e che in ogni caso, come si può rilevare dalle scritture contabili,
in quel periodo non venne esercitata.
La Commissione Regionale per l’Artigianato rileva che:
• la domanda di cancellazione dall’Albo Artigiani presentata in data
29/12/1998, a suo tempo accolta dalla Commissione Provinciale di
Grosseto, è stata denunciata tramite gli appositi modelli dalla ricorrente
medesima con decorrenza 30/11/1998
• l’attività relativa al periodo in questione si configura come artigianale, vista
anche l’istruttoria comunale esperita dal Comune di Scansano in data
17/11/1998.
Pertanto l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane si configurava come
dovuta, essendo soddisfatti nel periodo 26/10/1998 – 30/11/1998 i requisiti di
cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85. Inoltre dalla certificazione del Registro
Imprese risulta che l’impresa è cessata in data 23/4/2000 e pertanto ha
operato in forma imprenditoriale dal 26/10/1998 fino a tale data.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
127
Allegato alla deliberazione n. 31 del 5/4/2001
Nella fattispecie in esame la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’iscrizione
dall’Albo delle Imprese Artigiane per la propria impresa in quanto l’attività
veniva svolta in maniera professionale e non imprenditoriale.
Tale richiesta non poteva trovare accoglimento, in sede di decisione, dalla
Commissione Provinciale per l’Artigianato, dal momento che l’impresa ha
operato in forma imprenditoriale per circa un biennio ed oggetto della
contestazione non era tanto la natura di carattere artigianale dell’impresa,
quanto il fatto che l’impresa di per sé veniva disconosciuta dalla ricorrente.
128
Il Tribunale di Firenze,
sezione I civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati Magistrati:
Dr. Alessandro Gatta
Presidente
Dr. Isabella Mariani
Giudice
Dr. Silvia Governatori
Giudice
ha pronunciato la seguente
ordinanza
nel procedimento instaurato con ricorso depositato il 18 giugno 2001 da
…(omissis), e volto alla impugnazione del provvedimento della Commissione
Regionale per l'Artigianato 5.4.2001, avverso la delibera di rifiuto di
annullamento dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane per il periodo
26.10.1998 - 30.11.1998;
letto il ricorso della parte e lette le difese depositate dalla Commissione
Regionale per l'Artigianato alla udienza del 14.11.2001;
osserva
il ricorso deve essere rigettato:
la …(omissis) richiede l'annullamento della iscrizione all'Albo Imprese Artigiane
per il periodo enunciato per erronea iscrizione, dipendente dal fatto che la
attività da lei effettivamente esercitata era attività professionale e non
manuale (arredatrice e progettista di interni) e quindi carente dei presupposti
per procedere alla iscrizione all'Albo. Si deve di contro osservare che non solo
la domanda dalla stessa sottoscritta reca la dizione “progettista di interni e
allestimento” con ciò indicando non solo la attività professionale, ma anche una
attività da svolgersi manualmente, ma che inoltre nella istruttoria compiuta dal
Comune di Scansano, ella, rispondendo alle domande svolte dalla Polizia
Municipale, richiamava la medesima definizione della propria attività e
dichiarava di svolgere attività manuale nella azienda. Pertanto i dati raccolti
per la ricostruzione della attività svolta dalla …(omissis) indicavano che essa
effettivamente svolgeva una attività suscettibile di essere valutata come
attività artigiana, con prevalenza della attività manuale sulla attività. Essa non
può pertanto lamentarsi dell'accoglimento della propria domanda, al quale essa
stessa ha dato origine.
La impugnazione deve quindi essere rigettata.
La particolarità del caso consiglia la compensazione delle spese giudiziali di
questo grado.
P.Q.M.
Respinge il ricorso depositato il 18 giugno da …(omissis) contro
provvedimento della Commissione Regionale per l'Artigianato del 5.4.2001;
compensa tra le parti le spese di causa.
Firenze 14 novembre 2001
Il Presidente
Il Giudice Estensore
Dr. Alessandro Gatta
Dr. Isabella Mariani
129
il
3.5. ATTIVITÀ COMMERCIALE E ATTIVITÀ ARTIGIANALE
DELIBERAZIONE N. 104 DEL 19/10/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 3/8/2000 dalla ditta …(omissis) –
riparazione ciclomotori e motocicli, vendita motocicli ciclomotori velocipedi
accessori
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente a far
tempo dal 9/12/1999, in quanto esercita prevalentemente attività
commerciale.
In sede di ricorso viene reso noto che l’attività di riparazione ciclomotori e
motocicli esercitata fino dal gennaio 1980 è quella prevalente. Inoltre si
specifica che l’attività di procacciatore risulta cessata dal 7/7/2000 e quella di
commercio moto e motorini è di carattere secondario ed è stata aggiunta a far
tempo dal 5/6/1999, con l’obiettivo di incrementare quella artigianale di
riparazione, sussistendo ‘l’incentivo alla rottamazione’. Viene ampiamente
documentato l’esercizio di un’attività di natura artigianale, con l’ausilio di un
apprendista, mediante idonei materiali e attrezzature. A tal proposito si rileva
l’acquisto recente di un analizzatore dei fumi di scarico.
Dall’accertamento della Direzione Provinciale del Lavoro, richiesto dalla
Commissione Regionale per l’Artigianato, si evince che il titolare si occupa sia
della vendita che della riparazione di cicli e motocicli, e che quest’ultima è da
considerarsi attività prevalente in ordine al tempo impiegato. Infatti a tal fine
non rileva in alcun modo il volume d’affari, in quanto prescinde dalla
considerazione del valore aggiunto prodotto dall’impresa.
130
Pertanto in capo all’impresa in questione risulta verificato il requisito previsto
dal 1° comma dell’art. 3 della L. 443/’85.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
131
DELIBERAZIONE N. 107 DEL 13/6/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 19/4/2002 dalla ditta …(omissis) –
produzione sia diretta che tramite terzisti, vendita all’ingrosso di articoli di
abbigliamento, calzature e pelletteria in genere e accessori
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto
scopo prevalente dell’impresa è lo svolgimento di un’attività che riveste
carattere prevalentemente commerciale, e pertanto risulta contrasto con il
disposto dell’art. 3 - comma 1 - della L. 443/’85.
Dall’istruttoria comunale di Sesto F.no, sulla base della quale la CPA di Firenze
ha adottato il provvedimento di cancellazione, emergeva che l’attività consiste
in riparazione di capi di abbigliamento acquistati, il titolare, peraltro assente al
momento del sopralluogo, è in possesso di 9 licenze per commercio ambulante
in posti fissi e in forma itinerante, si avvale dell’ausilio di personale dipendente
fra cui tre addetti alle vendite.
In sede di ricorso si rende noto che:
• il socio accomandatario …(omissis), pur essendo
titolare di impresa
individuale, esercente l’attività di commercio in luogo fisso e su aree
pubbliche, dal novembre 2000 non partecipa all’attività commerciale, a cui
sono preposti tre dipendenti;
• ha in parte ceduto in affitto e in parte venduto tre licenze su aree pubbliche;
• l’attività della s.a.s. consiste in produzione di capi di abbigliamento tramite
il recupero di tessuti fallati di ogni genere e qualità, e ripristino di capi
fallati, e che il commercio di calzature e accessori è attività secondaria;
• la s.a.s dispone di adeguata attrezzatura per la produzione;
132
che la s.a.s ha sede presso una parte dei locali della ditta individuale
…(omissis), a cui paga regolare affitto;
• che il socio accomandatario …(omissis) partecipa al processo produttivo
dell’impresa, dedicandosi altresì anche alla ricerca di materia prima, clienti e
fornitori;
• la s.a.s. occupa un solo dipendente a tempo pieno che collabora alla fase di
produzione e alla gestione dei rapporti con i clienti.
Dall’accertamento esperito in data 20/5/2002 dal Comune di Sesto Fiorentino,
su richiesta della Commissione Regionale, emerge che:
• l’impresa dispone di locali per mq 50 adibiti a laboratorio e di mq 174 al
piano terreno dello stesso fabbricato, adibiti allo smercio dei prodotti, con
banco vendita e registratore di cassa;
• l’impresa dispone delle seguenti attrezzature: 3 macchine da cucire, una
stiratrice, una rivettatrice, un banco da taglio e attrezzi minuti del
mestiere;
• l’attività prevalente dichiarata dal titolare consiste nella produzione di capi
di abbigliamento derivati da materie prime e riparazione capi difettati
provenienti da stock;
• i prodotti vengono posti in vendita nei locali a piano terra, che sono
comunicanti con quelli al primo piano, adibiti alla produzione;
• il socio accomandatario, presente durante i sopralluoghi, dichiara di
partecipare manualmente all’attività
di produzione per circa 5 ore
giornaliere, il tempo restante lo dedica a reperire le merci e i clienti;
• è coadiuvato da un dipendente.
La Commissione Regionale rileva che l’attività denunciata nel modello di
iscrizione della s.a.s. è produzione, sia diretta, che tramite terzisti, e vendita
all’ingrosso di articoli di abbigliamento, calzature, pelletteria in genere, per
uomo donna e bambino e relativi accessori. La Commissione rileva altresì che
in mancanza di specifici elementi di valutazione relativamente alla
composizione del volume d'affari e del valore aggiunto, sussistono indicatori di
prevalente attività commerciale, quali:
• il fatto che l’attività di produzione come denunciata può essere svolta anche
da terzisti e che viene effettuato anche il commercio all’ingrosso di una serie
di articoli che non vengono prodotti
• la mancata verifica diretta
dell’effettiva partecipazione prevalente al
processo produttivo dell’impresa da parte del titolare
• il dipendente è assunto a tempo pieno per l’attività commerciale, infatti dal
libero matricola risulta addetto alle vendite.
Pertanto non risulta verificato il requisito previsto dall’art. 3 comma 1 della L.
443/’85 relativo alla prevalenza dell’attività artigianale.
•
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
133
N. 791/2002 R.G. Affari C. Cons.
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione I Civile
riunito in Camera di Consiglio in persona dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Materi
Presidente
Dott. Ludovico Delle Vergini
Giudice rel.
Dott.ssa Maria Lorena Papait
Giudice
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
a scioglimento della riserva dì cui all'udienza in camera di consiglio del
9.4.2003, ha pronunciato il seguente
DECRETO
FATTO
Con deliberazione n. 863 del 12.11.2001 la Commissione Provinciale per
l'Artigianato di Firenze disponeva la cancellazione della …(omissis) s.a.s.
dall'Albo Artigiani poiché "scopo prevalente dell'impresa è lo svolgimento non
di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di
servizi, ma di una attività che riveste carattere prevalentemente commerciale e
pertanto l'impresa non è identificabile come impresa artigiana, come disposto
dall'art. 3, comma 1°, della legge n. 443 del 8.8.1985" (cfr. doc.1 fasc.
ricorrente e docc. 1-3 fasc. resistente).
Contro tale deliberazione, …(omissis), socio accomandatario e legale
rappresentante della società, proponeva rituale ricorso alla commissione
Regionale per l'Artigianato (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente e doc. 4 fasc.
resistente).
Anche la Commissione Regionale, previa acquisizione di relazione ispettiva
della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino del 20.5.02 (docc. 5-6 fasc.
resistente), con deliberazione n. 107 del 13.6.2002, comunicata il 18.6.2002,
respingeva il ricorso (doc. 3 fasc. ricorrente e 7 fasc. resistente) confermando
il provvedimento di cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane.
Avverso tale provvedimento il …(omissis), sempre quale socio accomandatario
e legale rappresentante della società, (rappresentato e difeso dall'Avv.
…(omissis)), proponeva reclamo innanzi a questo Tribunale ex artt. 7 legge 8
agosto 1985 n. 443 e 737 c.p.c., con atto depositato presso la Cancelleria di
questo Tribunale in data 27.9.2002, chiedendo l'annullamento della
cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane e la reintegra della
stessa nel medesimo albo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Commissione regionale per
l'Artigianato di Firenze (rappresentata e difesa dall'Avv. …(omissis)) con
memoria di costituzione e risposta nella quale si opponeva alla richiesta del
ricorrente sia per motivi di rito che nel merito.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 29.1.2003, il Tribunale concedeva
alle parti termini per note difensive e invitava parte ricorrente a depositare le
dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni.
134
Acquisita tale documentazione, alla successiva udienza del 9.4.2003 in camera
di Consiglio, nel corso della quale le parti si riportavano alle rispettive memorie
e difese, il Tribunale si riservava di decidere.
DIRITTO
Preliminarmente il Tribunale osserva che, contrariamente a quanto eccepito da
parte resistente nella propria memoria di costituzione e risposta, il reclamo è
tempestivo.
E’ pacifico che il termine di impugnazione contro le decisioni della Commissione
Regionale per l'Artigianato previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge
8.8.1985 n. 443 sia un termine processuale. Ad esso si applica quindi la
sospensione nel periodo feriale, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge
7.10.1969 n. 742.
A tale termine, invece, non si applica la disposizione prevista dall'art. 3 della
medesima legge che, in deroga alla regola generale, prevede che la
sospensione non operi in relazione a talune controversie, in particolare a quelle
previste dall'art. 93 dell'ordinamento giudiziario ed a quelle in materia di lavoro
e previdenza.
A giudizio del collegio, infatti, la controversia in esame, in quanto diretta
unicamente a valutare la legittimità della cancellazione della società ricorrente
dall'albo delle imprese artigiane, non ha carattere previdenziale. E pertanto
risulta inconferente il richiamo operato dalla difesa della resistente alla
pronuncia n. 4372/01 della Suprema Corte, relativa a controversia del tutto
diversa dalla presente nella quale - non a caso - era parte anche un istituto
previdenziale.
Ciò premesso, il reclamo è comunque infondato nel merito.
Il ricorrente ha dichiarato che l'attività della società consisterebbe in effetti
nella produzione di capi d'abbigliamento tramite il recupero di tessuti fallati di
ogni genere e qualità ed il ripristino di capi fallati nonché, ma in misura
irrilevante, nell'attività di commercio all'ingrosso; contrariamente a quanto
erroneamente indicato negli atti ufficiali e risultante dalla visura camerale, tale
attività di produzione verrebbe svolta direttamente dal titolare (che
dedicherebbe a questa attività cinque ore giornaliere), coadiuvato da una
dipendente, mentre non la società non svolgerebbe attività di produzione
tramite terzi.
Come accennato, l’istruttoria compiuta dalla Commissione Regionale è stata
completata in questa sede con l'acquisizione della documentazione reddituale
della società. Dall'esame di tale documentazione prodotta dalla società
ricorrente emerge chiaramente che, in realtà, non vi è quella prevalenza del
fattore lavoro rispetto al fattore capitale che costituisce la caratteristica
propria dell'impresa artigiana. In proposito, visto che la società ha iniziato la
propria attività all'inizio del mese di novembre del 2000, scarsamente
significativo è il modello “Unico 2001” relativo al periodo d'imposta 2000, dal
quale si ricava un modesto volume d'affari (pari a lit. 2.317.000) a fronte di
un ammontare degli acquisti di lit. 128.139.000. Decisiva risulta invece
l'analisi del modello “SP 2002” relativo al periodo d'imposta 2001, da cui si
ricava che, a fronte di un volume d'affari di lit. 564.538.000, l'ammontare
135
degli acquisti era pari a lit. 433.908.000, ovvero ben oltre il 50% del volume
d'affari stesso.
A supporto ed a conferma dei dati reddituali, si consideri inoltre il rapporto,
cosi come emergente dalla relazione dei vigili urbani di Sesto Fiorentino, tra la
superficie dei locali destinati alla produzione (circa 50 mq) e quella dei locali
destinati alla vendita, che è oltre il triplo (circa 174 mq).
Alla luce degli elementi sopra indicati, peraltro, appare verosimile anche la
circostanza che la dipendente della società svolga effettivamente quelle
mansioni di addetta alla vendita per le quali risulta essere stata assunta.
Tutti questi elementi, insieme agli altri dati raccolti nel corso dell' istruttoria
dalla Commissione Regionale, confermano dunque le risultanze camerali e
smentiscono le dichiarazioni del ricorrente, dichiarazioni che viceversa non
risultano supportate da alcun elemento probatorio.
In conclusione, risulta provato che l'attività della società ricorrente (come
peraltro risultante anche dalla visura camerale) consiste anche, rectius
essenzialmente, nella vendita di merci prodotte da terzi ed acquistate a stock.
Dunque, l'attività societaria non è un'attività artigianale ma commerciale e non
sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 della legge 8.8.1985 n. 443.
Di conseguenza, il reclamo deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto dell'entità
della lite, della difficoltà delle questioni trattate e dell'impegno profuso dalle
parti, come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale
1. respinge il reclamo;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in
complessivi euro 2854,95 (di cui euro 351,16 per diritti, euro 2.169,13 per
onorari, euro 252,03 per spese generali ed euro 82,63 per spese), oltre IVA e
CAP come per legge.
Così deciso in Firenze il 9 aprile 2003 dal Tribunale, come sopra composto e
riunito in Camera di Consiglio, su relazione del dr. Ludovico Delle Vergini.
Il Presidente
Elisabetta Materi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'uditore giudiziario Dott.
Michele Moggi.
136
DELIBERAZIONE N. 158 DEL 30/10/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 12/8/2003 dalla ditta …(omissis) –
pizzeria, pasticceria da asporto, somministrazione pizza
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha accolto la
domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta
ricorrente, in quanto l’impresa risulta esercitare attività prettamente
commerciale con somministrazione di pizza in presenza di licenza per
l’esercizio di tipo c) rilasciata dal comune di competenza.
In sede di ricorso il titolare rende noto che:
• per l’attività di somministrazione pizza è stata rilasciata licenza di
carattere stagionale limitatamente al periodo estivo, e che in futuro tale
licenza potrebbe essere richiesta per periodi più brevi o non essere
richiesta affatto,
• lo spazio riservato alla suddetta attività è costituito da 5 tavolini posti
esternamente all’esercizio, per un totale di 20 posti,
• la somministrazione avviene esclusivamente nelle ore serali,
• non c’è servizio ai tavoli,
• i ricavi dell’attività in questione non superano il 20% dell’intero volume
d’affari,
• l’attività di somministrazione è da considerarsi secondaria, strumentale
e accessoria all’attività principale, costituita dalla produzione di pizza e
pasticceria al taglio e da asporto, che è prevalente sia per quanto
riguarda l’ammontare dei ricavi che il tempo speso.
La Commissione Regionale prende atto che il Comune di Monte Argentario ha
rilasciato al ricorrente il 21 ottobre 2003 la licenza di Pubblico Esercizio n. 974
a tempo indeterminato.
137
Pertanto non rilevano le argomentazioni addotte nel ricorso relative
all’esercizio stagionale dell’attività di somministrazione. Inoltre, dalle stesse
dichiarazioni rese dal titolare, si evince che presso il locale sede della ditta
sussistono attrezzature che consentono la consumazione sul posto.
Poiché l’impresa ricorrente esercita l’attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, come definita dalla L. 25 Agosto 1991, n. 287, non è
iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane, così come espressamente previsto
dal 1° comma dell’art. 3 della L. 8 Agosto 1985, n. 443.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
138
3.6. PARTECIPAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE, ANCHE MANUALE, AL
PROCESSO PRODUTTIVO DA PARTE DELL’IMPRENDITORE ARTIGIANO
DELIBERAZIONE N. 20 DEL 12/2/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 10/12/1997 dalla ditta…(omissis) - scuola
guida, agenzia d’affari per il disbrigo di pratiche automobilistiche per c/t
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pistoia, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia ha cancellato dall’Albo delle
Imprese Artigiane la ditta ricorrente in quanto la titolare non svolge in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo dell’impresa.
In sede di ricorso la titolare …(omissis) dichiara di partecipare direttamente a
tutte le operazioni che riguardano lo svolgimento dell’attività di scuola guida. In
realtà, in base ad apposito sopralluogo effettuato dalla Direzione Provinciale del
Lavoro di Pistoia, viene accertato che la sig.ra …(omissis) svolge esclusivamente
mansioni amministrative e per il conseguimento dell’attività denunciata, è
ampiamente aiutata dal marito sig. …(omissis) che risulta essere il solo a
possedere l’Attestato di Qualificazione professionale rilasciato dal Ministero dei
Trasporti come previsto dall’art. 143 del c.d.s. D.L. n. 285/’92 utile per l’attività
di istruttore. Inoltre viene fatto presente che la ditta in questione opera in locali,
non appositamente destinati, allo svolgimento dell’attività.
Pertanto la Commissione esaminata la documentazione allegata al ricorso e
preso atto del rapporto redatto dalla Direzione del Lavoro di Pistoia, ravvisa la
non sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 e all’art. 3, comma 2, della L. 8
Agosto 1985, n. 443, in quanto la titolare non svolge, all’interno dell’impresa,
prevalentemente e professionalmente il proprio lavoro, anche manuale, nel
processo produttivo.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
139
Allegato alla deliberazione n. 20 del 12/2/1998
Con tale deliberazione la Commissione Regionale per l’Artigianato della
Toscana ribadisce che la partecipazione al lavoro prevista dall’art. 2 comma 1
della L. 443/’85 deve esplicitarsi per l’imprenditore artigiano in una
partecipazione “anche manuale” nel processo produttivo proprio dell’impresa in
questione.
Pertanto, laddove l’imprenditore artigiano eserciti un’attività per la quale una
normativa speciale richiede una determinata abilitazione, quest’ultima deve
essere posseduta direttamente dall’imprenditore e non già dai suoi coadiuvanti,
salvo i casi in cui si tratti di attività secondaria.
140
DELIBERAZIONE N. 2 DEL 3/2/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 3/11/1999 dalla ditta …(omissis) –
trasporti merci c/t
avverso la decorrenza della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca ha disposto la
cancellazione
dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente dal
1/8/1994 per superamento del limite dimensionale previsto dall’art. 4 comma
1 lettera a) della L. 443/’85 vista la segnalazione dell’Ufficio di Vigilanza
dell’INPS.
In sede di ricorso l’impresa chiede che sia rivisto il provvedimento di
cancellazione adducendo che la socia …(omissis) ha sempre svolto mansioni
amministrative in quanto la stessa non possedeva neanche il requisito tecnico
professionale per poter svolgere attività di autotrasporto.
La motivazione argomentata al punto precedente, al fine di considerare non
partecipante la socia signora …(omissis), sembra condivisibile, considerando
che la legge quadro sull’artigianato all’art. 2 stabilisce che è artigiano colui che
svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo
produttivo.
In effetti tale partecipazione se pur oggi acquista un significato più lato del
termine intendendosi una capacità tecnica di controllo, di guida a livello sia di
quantità che di qualità del processo produttivo, non può comunque esimersi da
una, se pur minima, partecipazione personale e diretta del titolare alle varie
fasi del processo produttivo.
Pertanto nella fattispecie in questione non appare soddisfatto il requisito di
partecipazione, anche manuale, richiesta dalla legge, per la socia …(omissis)
che deve essere considerata quale socia non partecipante.
141
Effettuate tali considerazioni è necessario dunque ritornare al contendere della
questione valutando se appare accoglibile la rettifica di cancellazione al
31/12/1997.
La Commissione Regionale partendo dunque dalla valutazione fatta circa la non
partecipazione della socia sopra richiamata, e preso atto anche dei prospetti
dell’INPS allegati alla documentazione, delibera di rettificare la cancellazione
dall’Albo della società in questione al 31/12/1997 anziché all’1/8/1994 in
quanto è da tale data che il superamento ha avuto effetto.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
142
DELIBERAZIONE N. 39 DEL 30/3/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 13/1/2000 dalla ditta …(omissis) –
realizzazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari e impianti di
condizionamento, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti di
irrigazione
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha respinto la domanda di
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente, in
quanto il sig. …(omissis) pur essendo responsabile tecnico è socio non
partecipante e l’art. 2 della L. 443/’85 prevede che l’imprenditore artigiano
debba avere i requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali. Nel caso
in questione il requisito è posseduto dal socio non partecipante che non è
imprenditore artigiano.
In sede di ricorso il ricorrente fa presente che il socio …(omissis), pur non
essendo socio partecipante, è comunque sempre presente, sia come
responsabile che come insegnante e certifica tutti i lavori realizzati dalla società.
La Commissione Regionale per l’Artigianato delibera di respingere il ricorso in
quanto nella fattispecie in esame non risulta soddisfatto il requisito di cui
all’art. 2 u.c. della L. 443/’85, considerato che il requisito tecnico professionale
non è posseduto dal socio partecipante. Pertanto, pur essendo l’attività svolta
dall’impresa pienamente legittimata in forza dei requisiti tecnici posseduti dal
socio non partecipante, ai fini del riconoscimento dell’artigianalità non appare
soddisfatto il principio giuridico sopra richiamato, secondo il quale
l’imprenditore artigiano, in caso di particolari attività che richiedono una
specifica preparazione, deve essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti dalle leggi statali.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
143
Allegato alle deliberazioni n. 2 del 3/2/2000 e n. 39 del 30/3/ 2000
Non sempre appare ben definibile l’assunto richiamato nell’art. 2 - comma 1 della L. 443/’85, laddove indica la modalità con cui l’imprenditore artigiano
deve svolgere il proprio lavoro, specificando che comunque la prestazione deve
essere anche manuale, nell’ambito del processo produttivo.
La difficoltà nell’applicazione letterale di questo dettato legislativo si desume
da un cambiamento nel modo con cui l’imprenditore è comunque chiamato ad
esercitare l’attività sempre più rivolta al mondo esterno, non ritrovando
sempre quel tratto che nell’art. 2 - comma 1 - è richiamato.
E’ comunque necessario, fintanto che la L. 443/’85 non sarà modificata,
applicare il dettato della norma non prescindendo pertanto dall’aspetto
conoscitivo e partecipativo del titolare al processo produttivo.
Si ritiene che tale criterio è ancor più imprenscindibile nelle attività che
richiedono particolari requisiti tecnico-professionali, laddove la partecipazione è
legata anche al conseguimento di specifici requisiti tecnici.
144
DELIBERAZIONE N. 150 DEL 12/9/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 31/7/2002 dalla ditta …(omissis) –
controllo rammendo e tessuto
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha disposto a
maggioranza la cancellazione con decorrenza 1/7/1999 dall’Albo delle Imprese
Artigiane della ditta ricorrente in quanto la socia …(omissis) non partecipa
personalmente e professionalmente all’attività dell’impresa, contrariamente a
quanto disposto dall’art. 3 – comma 2 – della L. 443/’85.
Dalle dichiarazioni allegate alle comunicazioni della Direzione Provinciale del
Lavoro di Prato risultava che l’unico imprenditore artigiano dell’impresa
ricorrente, …(omissis), si recava in ditta solo alcune volte al mese, senza
svolgere in prevalenza il lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo a decorrere dal luglio 1999. Di conseguenza la Commissione
Provinciale apriva un procedimento d’ufficio per l’accertamento dei requisiti
artigiani. Nelle controdeduzioni prodotte dall’impresa ricorrente trovava
conferma il mancato rispetto in capo alla socia …(omissis) del requisito di
imprenditore artigiano previsto dall’art. 2, comma 1, della L. 443/’85. Pertanto
la Commissione Provinciale adottava il provvedimento di cancellazione dall’Albo
delle Imprese Artigiane.
In sede di ricorso si eccepisce che sul piano formale non sono stati rispettati i
termini per l’adozione del provvedimento previsti dall’art. 7 della L. 443/’85, e
nel merito che la socia partecipante …(omissis) è stata presente almeno tre
volte al mese, come risulta dalle dichiarazioni rese. Si argomenta che la sopra
citata
si
è
assiduamente
occupata dell’attività di coordinamento
dell’organizzazione, della direzione, della pianificazione, e della gestione
amministrativa e commerciale dell’impresa.
145
La Commissione Regionale rileva che la Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Prato ha aperto il 15/4/2002, ai sensi dell’art. 7 della L.
443/’85, un procedimento d’ufficio per l’accertamento dei requisiti per
l’impresa ricorrente, in seguito a segnalazione della Direzione Provinciale del
Lavoro. Rileva inoltre che la data della comunicazione all’interessato, secondo
quanto previsto dall’art. 8 della L. 241/’90 e altresì indicato, conformemente
alla legge, dall’art. 9 del Regolamento di determinazione dei termini entro cui
devono concludersi i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio
di Prato del 27/9/2001, si deve intendere come avvio del procedimento.
Pertanto nel caso di specie i termini risultano rispettati in quanto il
procedimento si è concluso con l’adozione della delibera di cancellazione
dall’Albo avvenuta nella Commissione Provinciale del 5/6/2002.
Per quanto riguarda la partecipazione personale e professionale all’attività
dell’impresa, le argomentazioni addotte nel ricorso, riguardanti la
partecipazione sporadica all’attività della socia …(omissis), non modificano i
presupposti dell’adozione del provvedimento di primo grado. Infatti non risulta
verificato il requisito previsto dall’art. 3 - comma 2 – della L. 443/’85, circa
l’obbligo di svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel
processo produttivo dell’impresa da parte della maggioranza dei soci.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
146
Allegato alla deliberazione n. 150 del 12/9/2002
La casistica esaminata riporta al concetto generale di imprenditore ai sensi
dell’art. 2082 del C.C. Infatti è imprenditore chi esercita un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi.
Al fine del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana è in ogni caso
necessario verificare che l’attività artigiana sia esercitata personalmente
continuativamente e anche manualmente dal titolare o socio partecipante, in
modo che resti assicurata la conoscenza, la competenza, e la capacità
professionale dell’imprenditore, nel pieno rispetto dell’art. 2 - comma 1 - della
L. 443/’85.
147
DELIBERAZIONE N. 156 DEL 30/10/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 8/8/2003 dalla ditta …(omissis) –
riparazioni meccaniche di autoveicoli
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione ai ruoli IVS artigiani del socio
…(omissis), in quanto non partecipante
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533
Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266
Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la revoca
dell’iscrizione ai ruoli IVS artigiani del socio …(omissis), in quanto non
partecipante manualmente e professionalmente all’attività dell’impresa, come
risulta dagli accertamenti svolti dalle competenti autorità e dalle dichiarazioni
rese dal medesimo, da cui si evince che svolge solo attività di natura
amministrativa.
In sede di ricorso si rende noto che il socio in questione effettua
prevalentemente attività a carattere amministrativo ma che partecipa anche al
processo produttivo: riceve i clienti, redige i preventivi di spesa, predispone gli
ordinativi del materiale mancante, sistema il magazzino all’arrivo della merce,
controlla il livello dei liquidi delle auto in riparazione, effettua operazioni di
rabbocco e lavaggio dei pezzi in riparazione.
Dall’accertamento effettuato dal Comune di Barberino Val d’Elsa, richiesto dalla
Commissione Regionale, emerge che il socio …(omissis) svolge attività
amministrativa, operazioni di magazziniere e esegue solo interventi di
manutenzione ordinaria di autoveicoli, quali il controllo del livello dei liquidi nei
veicoli con eventuali operazioni di rabbocco e deposito dei pezzi meccanici.
Considerato che il socio …(omissis) non fornisce la propria collaborazione
tecnica e professionale nell’impresa, in quanto effettua esclusivamente semplici
148
mansioni di manutenzione ordinaria e nessuna operazione relativa
all’autoriparazione, oltre che occuparsi della amministrazione, come si evince
da quanto dichiarato nel ricorso e dalle risultanze dell’istruttoria comunale, la
Commissione Regionale delibera di respingere il ricorso, in quanto non risulta
verificato il disposto dell’art. 2 – comma 1 – della L. 443/’85, relativamente al
requisito della conoscenza del processo produttivo, competenza e capacità
professionale da parte dell’imprenditore artigiano. Infatti l’art. 2 della L.
122/’92
prevede
esplicitamente
che
non
rientrino
nell’attività
di
autoriparazione gli interventi di controllo del livello dei liquidi nei veicoli con
eventuali operazioni di rabbocco.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
149
3.7. PROCESSO PRODUTTIVO AFFIDATO A TERZI IMPRENDITORI
DELIBERAZIONE N. 116 DEL 24/9/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 2/7/1998 dalla ditta …(omissis) – lavori
edili e di imbiancatura
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pistoia, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia ha respinto la domanda
di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane per mancanza del processo
produttivo all’interno della ditta ricorrente che viene affidato prevalentemente
a terzi imprenditori.
La decisione della Commissione Provinciale di Pistoia è stata determinata
dall’accertamento del Comune di Quarrata, che ha rilevato la mancanza del
processo produttivo che l’impresa ricorrente affida a terzi imprenditori.
In sede di ricorso viene dichiarato che la socia accomandataria …(omissis)
partecipa attivamente all’attività dell’impresa, dimostrandolo sia con la
documentazione di fatture di lavori svolti, sia con dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
Dall’analisi del ricorso e della documentazione prodotta, considerate
soprattutto le fatture di lavori eseguiti che risultano di importo eccessivo per il
lavoro svolto da una unica persona, sia per la mancanza assoluta di fatture di
acquisto, attestanti l’investimento economico dell’impresa, la Commissione
Regionale non ritiene prevalente il processo produttivo dell’impresa, all’interno
del quale non è pertanto configurabile un intervento prevalente della sig.ra
…(omissis), così come previsto ai fini dell’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese
Artigiane dal comma 1 dell’art. 2 della L. 8 Agosto 1985, n. 443.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
150
Allegato alla deliberazione n. 116 del 24/9/1998
Il requisito della partecipazione personale, anche manuale, nel processo
produttivo, previsto dal comma 1° dell’art. 2 della L. 443/’85 segna un preciso
confine tra l’impresa che può essere definita, nell’ambito dell’esercizio legittimo
della medesima attività, artigiana e quella che non lo può: nella fattispecie
esaminata in sede di ricorso, la Commissione Regionale ha affrontato il caso di
attività esercitata dalla socia accomandataria prevalentemente a mezzo di terzi
imprenditori, documentata sia dal rapporto del Comune competente, sia dalla
documentazione acquisita in sede di ricorso.
L’indicazione contenuta nella L. 443/’85 è costituita dalla necessità per
l’imprenditore artigiano di svolgere in misura prevalente il proprio lavoro,
anche manuale, nel processo produttivo (art. 2, comma 1°): l’esercizio di
attività a mezzo terzi imprenditori può escludere l’attività manuale da parte
dell’unico socio accomandatario e determina il mancato esercizio prevalente nel
processo produttivo. La mancanza di fatture d’acquisto dei beni e dei materiali
essenziali allo svolgimento dell’attività documentata dalle fatture dei lavori
eseguiti e la palese impossibilità da parte dell’unico socio accomandatario di
svolgere la mole così come risultante dalla fatturazione acquisita configura
l’esistenza di un’impresa condotta con l’organizzazione dei fattori produttivi ad
opera di terzi imprenditori.
151
3.8. REQUISITI DI IMPRENDITORE ARTIGIANO PREVISTI DALL’ART. 2, COMMA
1, DELLA L. 443/’85 – AUTONOMIA AZIENDALE
DELIBERAZIONE N. 21 DEL 15/3/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 2/1/2001 dalla ditta …(omissis) riparazioni elettriche di ogni genere
avverso la delibera di cancellazione dal 1/1/1998 dall’Albo delle Imprese
Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Massa Carrara, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
a maggioranza di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara ha disposto, in
seguito a segnalazione dell’INPS, la cancellazione dall’Albo delle Imprese
Artigiane a far data dal 1/1/1998 della ditta ricorrente, in quanto sono emersi
per modalità e contenuto elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro
subordinato nei confronti della ditta X.
Dal verbale dell’INPS, notificato alla Commissione Provinciale per l’Artigianato,
con raccomandata 3/8/2000, risulta che a partire dal 1/1/1998 il rapporto di
lavoro fra il sig. …(omissis) e la ditta X è di natura subordinata in quanto:
esegue riparazioni e consegne unicamente dietro segnalazione e disposizioni
della società citata
emette fatture solo nei confronti della ditta in questione, dall’esame delle
quali non risulta l’entità delle prestazioni effettuate e la distinta degli
interventi svolti
provvede alla consegna di elettrodomestici ai clienti della ditta X utilizzando
il furgone della stessa.
In ordine alla correttezza degli aspetti formali nelle procedure, contestati nel
ricorso, la Commissione Regionale per l’Artigianato rileva che la Commissione
Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara in data 29/9/2000 ha interrotto i
termini previsti dall’art. 7 della L. 443/’85, convocando per un chiarimento
152
sulla natura dell’attività esercitata il sig. …(omissis). Considerato che la
delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane è stata adottata in
data 13/11/2000, risultano rispettati i termini previsti dalla normativa vigente
in materia.
Nel merito il ricorrente rende noto di lavorare in autonomia piena, di svolgere
l’attività di riparazioni di impianti elettrici ed elettronici fino dal 1/3/1989, di
non avere mai inteso costituire con la ditta X un rapporto di lavoro dipendente,
di non sottostare a disposizioni vincolanti per quanto riguarda i tempi e le
modalità di svolgimento del lavoro. Segnala inoltre che le prestazioni per i
committenti vengono rese dietro rilascio di scontrino fiscale. Vengono altresì
allegati: il registro dei corrispettivi, il contratto di locazione commerciale per il
fondo dove ha sede l’impresa del ricorrente, fatture di acquisto attrezzature e
materiali e fattura passiva per elaborazione dati contabili, la ricevuta del
pagamento delle tasse rifiuti solidi urbani, la fattura per la fornitura dell’acqua,
le ricevute per lavori svolti emesse a favore di terzi nell’ottobre 2000, copia del
ricorso al comitato regionale INPS presentato dalla ditta X.
Durante l’accertamento della Direzione del Lavoro di Massa Carrara, richiesto
dalla Commissione Regionale per l’Artigianato circa le modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa del ricorrente, il sig. …(omissis) è stato trovato presso il
negozio dell’impresa X dietro al banco di vendita mentre era intento a ricevere
la clientela. Il medesimo ha confermato che dal 1998 ha fatturato
esclusivamente a favore della società sopra citata.
Pertanto non risultano verificati in capo al ricorrente i requisiti previsti dal 1°
comma dell’art. 2 della L. 443/’85 per l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese
Artigiane.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
153
N. 546/2001 Reg. Gen. Cont
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione I Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Gatta
Presidente
Dr.ssa Elisabetta Materi
Giudice
Dr. Ludovico Delle Vergini
Giudice rel.
visto il ricorso ex art. 7, ult. comma, L. 8 agosto 1985
n. 443 proposto da
…(omissis) (Avv.ti … (omissis) del foro di Massa e Carrara e …(omissis)) contro
Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana (Avv. …(omissis));
letti gli atti difensivi della parte resistente;
visti gli atti e i documenti allegati;
sentito il Pubblico Ministero in sede;
sentito in camera di consiglio il Giudice relatore dott. Delle Vergini;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 10.10.2001
così osserva:
parte ricorrente ha chiesto revocare e/o comunque dichiarare illegittima la
deliberazione n. 21 del 15/3/2001 emessa dalla Commissione Regionale
dell’Artigianato della Toscana e conseguentemente o comunque disporre la
reiscrizione di esso …(omissis), titolare di omonima impresa individuale
nell'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Massa e Carrara con
decorrenza dall’1/1/1998 o da quella diversa data ritenuta;
la suddetta deliberazione n. 21 del 15/3/2001 della Commissione Regionale
dell'Artigianato di Firenze confermava precedente deliberazione n. 8 del
13/11/2000 della Commissione Provinciale dell'Artigianato di Massa e Carrara
che, su segnalazione della locale sede dell'INPS, disponeva la Cancellazione del
…(omissis) dall'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Massa e Carrara
con decorrenza dall'1/1/1998;
dagli atti risulta che il …(omissis) sino a periodo immediatamente successivo ai
controlli iniziati dall'INPS svolgesse la propria attività di installatore riparatore
di elettrodomestici unicamente su incarico di X; da ciò l'Ufficio INPS e le
Commissioni adite hanno tratto la conclusione che trattavasi di rapporto di
lavoro subordinato;
il procedimento avviato innanzi alla Commissione Provinciale dell'Artigianato di
Massa e Carrara risulta essere stato espletato nei termini di cui all'art. 7 l.
443/85, in quanto nei 60 gg. ivi contemplati (e cioè in data 25.9.2000 e quindi
nei 60 gg. dalla segnalazione dell'INPS pervenuta il 4.8.2000), la suddetta
Commissione ha, nel rispetto del principio del giusto procedimento
amministrativo, richiesto chiarimenti al …(omissis), da
quest'ultimo mai
forniti; la decisione definitiva porta la data del 13.11.2000 ed è anch’essa stata
pronunciata nei 60 gg. successivi; risulta pertanto infondata la preliminare
eccezione di tardività della pronuncia sollevata dal ricorrente;
nel merito del ricorso va rilevato:
154
come la situazione di monocommitenza non sia incompatibile con lo status di
imprenditore (come emerge implicitamente da disposto di cui all'art. 2359, n.
3, c.c. e di cui all'art. 9 L. 18 giugno 1998, n. 192);
come l'installazione e la riparazione di elettrodomestici è attività che può
considerarsi concettualmente separabile dalla vendita degli stessi in senso
stretto (quale svolta dalla impresa committente) ed è pertanto allocabile
presso soggetti terzi;
come il ricorrente disponesse di mezzi ed attrezzature proprie (cfr. docc. 3-11
ricorrente) da tempo anteriore alla data degli accertamenti svolti dall’INPS;
come avesse da tempo anteriore alla data degli accertamenti svolti dall’INPS
una propria sede, ove era ubicato il laboratorio, come risulta da contratto di
locazione ad uso commerciale regolarmente registrato (doc. 2);
come non è emersa prova di attività del … (omissis) non funzionale
all’espletamento dell’attività di installazione e riparazione (l’utilizzo di furgone
dell’impresa committente può peraltro ritenersi giustificato da mera comodità o
necessità economica del …(omissis));
come, subito dopo gli accertamenti avviato dall'INPS, il …(omissis) abbia senza
difficoltà provveduto a colmare quelle carenze evidenziate dall'INPS, in
particolare ottenendo commesse da clienti diversi da X, con ciò dando prova di
possedere quell’elemento qualificante lo status di imprenditore che è
l'avviamento quale connotato principale di azienda già in attività; da ciò la
reiscrizione medio tempore disposta, con decorrenza 3.7.2001;
per i suddetti motivi il ricorso va accolto, sussistendo comunque l’interesse del
ricorrente alla iscrizione nel periodo 1.1.1998-3.7.2001;
la pronuncia sulle spese di lite del presente grado di giudizio
segue
la
soccombenza della resistente Commissione; dette spese, tenuto conto
dell'entità della lite, della difficoltà delle questioni trattate e dell’impegno
profuso dalle parti, vengono liquidate in complessive lit. 1.800.000 di cui lit.
400.000 per diritti e lit. 1.200.000 per onorari, oltre 2% ed IVA come per
legge.
P.T.M.
Il Tribunale
1. dichiara illegittima la deliberazione n. 21 del 15/3/2001 emessa dalla
Commissione Regionale dell'Artigianato di Firenze e conseguentemente dispone
la reiscrizione di …(omissis), titolare di omonima impresa individuale corrente
in …(omissis), nell'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di
Massa
e
Carrara con decorrenza dall’1/1/1998;
2. condanna la Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana al
pagamento in favore di …(omissis) delle spese di lite del presente grado di
giudizio, che vengono liquidate in complessive lit. 1.800.000, oltre 2% ed IVA
come per legge.
Si comunichi.
Cosi deciso in Firenze il 10 ottobre 2001 dal Tribunale, come sopra composto e
riunito in Camera di Consiglio, su relazione del dr. Ludovico Delle Vergini.
Il Presidente
155
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:
Dr. Mario De Pasquale
Presidente
Dr. Mauro Bilancetti
Consigliere
Dr. Salvatore Giardina
Consigliere relatore
sul reclamo proposto dalla Commissione Regionale per l'Artigianato della
Toscana avverso il decreto col quale il Tribunale di Firenze in data 10 ottobre
2001 ha dichiarato illegittima la deliberazione della Commissione Regionale
dell'Artigianato di Firenze n. 21 del 15/3/2001 e disposto la reiscrizione di
…(omissis) nell'albo delle imprese artigiane della provincia Massa Carrara con
decorrenza dall'1/1/1998;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Come
condivisibilmente
rilevato
dal Tribunale, una situazione
di
monocommittenza non è incompatibile con lo status di imprenditore, non
potendo per ciò solo il rapporto qualificarsi come di lavoro subordinato, in
assenza degli ulteriori elementi qualificanti tal genere di rapporto.
In particolare, essendo l'attività di installazione e riparazione degli
elettrodomestici venduti dalla ditta X attività di per sé distinta da quella di
vendita, facente capo a quest'ultima, è emerso per certo che il …(omissis)
disponeva per lo svolgimento della propria attività di mezzi, strutture ed
attrezzature proprie, disponeva inoltre di una propria sede, nella quale era
ubicato il proprio laboratorio, non era soggetto a particolari direttive per
l'organizzazione e lo svolgimento del proprio lavoro.
Si rileva ancora non esservi prova che al …(omissis) fossero corrisposti
emolumenti in misura predeterminata, svincolati cioè dall'entità delle
prestazioni da lui volta a volta svolte; che non risulta inoltre che il medesimo
abbia mai svolto a favore della predetta ditta attività non strettamente
concernenti la riparazione o l’installazione di elettrodomestici, oggetto della
propria impresa artigiana.
Si osserva peraltro che, la reclamante non contesta l'esistenza dei requisiti del
l’artigianalità nel periodo tra il 1989 ed il 1/1/1998 e che per l'ulteriore periodo
dal 3/7/2000 con delibera della Comm. Prov. del 30/7/2001 è stata riaffermata
la reviviscenza di tali requisiti, per cui rimane in contestazione solo il periodo
tra il 1/1/1998 ed il 2/7/2000; che nella specie il verbale dell'INPS, in forza del
quale venne disposta la temporanea cancellazione dal registro delle imprese
artigiane, è del 21/6/2000; che quindi, secondo la stessa Comm. Prov., appena
13 giorni dopo il predetto verbale INPS il …(omissis) avrebbe già riacquistato lo
status di imprenditore artigiano, per la riscontrata presenza dei necessari
presupposti, e cessato quello (ipotetico) del lavoratore subordinato; il che,
secondo nozioni di comune esperienza, appare obiettivamente fuori dalla
realtà.
A ciò si aggiunga che, anche nel periodo in contestazione, il …(omissis)
mantenne in locazione il locale sede della sua impresa e destinato a
156
laboratorio, pagando personalmente il relativo canone, e, come non contestato
dalla reclamante, acquistò ulteriori attrezzature per lo svolgimento della
propria attività, esborsi codesti interamente a suo carico; il che certo dimostra
un rischio d'impresa, assolutamente non conciliabile con l'ipotizzato status di
lavoratore subordinato.
P.Q.M.
Respinge il reclamo. Condanna la reclamante alle spese del presente grado,
che liquida, in favore di …(omissis), in complessivi Є 800 00 di cui Є 200,00
per diritti ed Є 600,00 per onorari, oltre IVA e CAP nella misura di legge.
Firenze, li 14 maggio 2002
Il Presidente
157
DELIBERAZIONE N. 82 DEL 12/7/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 26/4/2001 dalla ditta …(omissis) –
prestazioni di verniciatura su autoveicoli presso officine autorizzate dalla L.
122/’92
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha disposto la
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto il
titolare, in assenza di specifiche attrezzature, risulta svolgere solo funzioni di
esercizio manuale, e quindi viene a mancare la piena titolarietà e
responsabilità di direzione e gestione dell’impresa ai sensi del 1° comma
dell’art. 2 della L. 443/’85.
In sede di ricorso si rende noto che l’attività viene svolta presso carrozzerie
autorizzate richiedenti la prestazione e che le attrezzature per la maggior parte
vengono fornite dai committenti, disponendo l’impresa solo di pistola a
spruzzo, tamponi per carteggiatura e tuta per verniciatura in forno con
maschera a norma di legge.
La Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene verificata la sussistenza del
requisito previsto dal comma 1 dell’art. 2 della L. 443/’85, risultando il
possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alla L. 122/’92 in capo al
titolare.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
158
DELIBERAZIONE N. 119 DEL 13/12/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data
riparazioni meccaniche di auto
26/9/2001 dalla ditta …(omissis) –
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto il
titolare risulta carente dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 1 della L.
443/’85, non assumendosi la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti la gestione dell’attività.
In sede di ricorso si rende noto che l’attività svolta è quella di riparazioni
meccaniche di automezzi in forma itinerante, e che l’impresa è iscritta nella
sezione meccanica motoristica ai sensi della L. 122/’92 e che dispone di una
attrezzatura esigua. Si evidenzia altresì che le prestazioni vengono effettuate
presso le officine e le carrozzerie che lo richiedono, valutando di volta in volta
se accettare il lavoro proposto, il termine di effettuazione, la modalità di
pagamento ecc. Viene altresì documentato l’esercizio dell’attività dichiarata
presso officine e carrozzerie autorizzate, pertanto la Commissione Regionale
per l’Artigianato ritiene verificata la sussistenza del requisito previsto dal
comma 1 dell’art. 2 della L. 443/’85, risultando il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui alla L. 122/’92 in capo al titolare.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
159
Allegato alle deliberazioni n. 82 del 12/7/2001 e 119 del 13/12/2001
In relazione all’esercizio dell’attività di autoriparazione si richiama la L. 507/’96
che ha abrogato le lettere a) e b) dell’art. 3 comma 1 della L. 122/’92, il quale
prevedeva ai fini dell’iscrizione nel Registro Autoriparatori la disponibilità di
spazi e di locali e la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni
occorrenti per l’esercizio dell’attività.
Pertanto ad oggi l’esercizio dell’attività può essere anche effettuato nel caso in
cui l’imprenditore, avendo ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnici, non
abbia una sede operativa fissa, ed eserciti le prestazioni in forma itinerante
presso una pluralità di officine autorizzate.
160
DELIBERAZIONE N. 101 DEL 18/9/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 17/8/2001 dalla ditta …(omissis) –
lavorazione cucitura rifinitura di pelle conciata, assemblaggio di materiale
vario, in particolare vengono foderati i pomelli e i volanti delle automobili
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca ha respinto la domanda di
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente per
accertata mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 della L. 443/’85 relativamente
all’assunzione e rischio di impresa, infatti è risultata svolgere prestazioni di
natura subordinata.
La Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca ha segnalato alla CPA di Lucca che la
sig.ra …(omissis) ha svolto mansioni di lavorante a domicilio per conto della ditta
…(omissis) dal luglio 1999 al dicembre 2000, ed inoltre ha instaurato un rapporto
di lavoro subordinato con l’impresa …(omissis) dal marzo 2000 all’ottobre 2000.
In sede di ricorso viene documentato l’esercizio di un’attività artigianale,
mediante l’ausilio di idonee attrezzature, rivolto a una pluralità di committenti.
Si rende noto inoltre che nei confronti delle due imprese sopra citate non
sussiste alcun vincolo di dipendenza, e che lo svolgimento del lavoro viene
organizzato autonomamente, anche per quanto riguarda i tempi.
Non essendo stati verificati elementi relativi a vincoli di subordinazione, quali il
potere direttivo delle ditte committenti nei confronti dell’impresa ricorrente, e
la determinazione delle modalità e dei tempi di lavoro, la Commissione delibera
di accogliere il ricorso in questione, risultando rispettati i requisiti di cui agli
artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85 per l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
161
DELIBERAZIONE N. 184 DEL 14/11/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 20/9/2002 dalla ditta …(omissis) –
stampaggio manufatti in vetroresina accoppiati a poliuretano espanso rigido
e lavori necessari al preassemblaggio in opera
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la domanda
di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in
quanto dalla documentazione non è stato possibile verificare la
pluricommittenza e pertanto la ditta è priva dei requisiti di cui all’art. 2 della L.
443/’85.
In sede di ricorso nel merito si rileva che:
• il titolare aveva una pregressa posizione artigiana per l’esercizio di analoga
attività sulla provincia di Lucca
• nei mesi di giugno e luglio si è impegnato nella sistemazione della nuova
struttura produttiva e poi nella produzione per il magazzino insieme al
dipendente, e dunque la ditta è rimasta attiva, come si evince dal foglio
presenze del personale
• da agosto è stata effettuata la vendita, e vengono prodotte le fatture
relative
• i prodotti sono realizzati attraverso l’utilizzo di un brevetto di proprietà del
ricorrente in piena autonomia.
Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti formali, il ricorrente eccepisce:
• il difetto di motivazione della decisione assunta dalla CPA di Pisa, in quanto
l’art. 2 della L. 443/’85 non prevede come requisito essenziale la
pluricommittenza. Argomenta che tale elemento dovrebbe essere
considerato come concorrente insieme ad altri per stabilire l’esistenza
162
dell’autonomia d’impresa, che peraltro dovrebbe realizzarsi all’interno della
vita aziendale
• la forma della comunicazione del provvedimento, che non risulta firmato, e
di conseguenza è da ritenersi nullo.
Inoltre vengono prodotti il contratto di locazione locali, il contratto Enel, il
foglio presenze del personale dipendente, le fatture di acquisto delle
attrezzature, le fatture di vendita e il depliant del prodotto realizzato.
In base alle seguenti premesse la Commissione Regionale ritiene validi i motivi
di fatto e di diritto eccepiti dal ricorrente circa il provvedimento adottato dalla
Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa. Pertanto delibera di
accogliere il ricorso, risultando verificati i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4
della L. 443/’85 per l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
163
Allegato alla deliberazione n. 184 del 14/11/2002
Nella fattispecie in esame viene esaminato il requisito di cui all’art. 2 della L.
443/’85 relativo al concetto di imprenditore artigiano.
E’ pertanto necessario puntualizzare che l’assunto previsto dall’articolo sopra
citato, laddove recita “assunzione di responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti alla sua [dell’impresa] direzione e gestione”, non debba essere
collegato esclusivamente all’esercizio di un’attività rivolta ad una pluralità di
committenti.
Nello specifico è da rilevare che l’imprenditore in questione risultava
pienamente rispondente al dettato della norma, considerato che nella sua
gestione imprenditoriale si avvaleva anche dell’ausilio di un dipendente,
assumendosi pertanto tutti gli oneri ed i rischi relativi alla organizzazione delle
risorse aziendali.
Sul piano generale si ricorda peraltro che una situazione di monocommittenza
non è incompatibile con la stato di imprenditore artigiano, in quanto molti altri
elementi concorrono a determinare tale qualifica come, ad esempio, la
disponibilità di propri mezzi, attrezzature nonché l’esistenza o meno di una
propria sede operativa (vedasi in proposito l’ordinanza della Corte d’Appello di
Firenze del 9/7/2002).
164
DELIBERAZIONE N. 22 DEL 18/2/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 6/12/2002 dalla ditta …(omissis) –
facchinaggio e sinergie logistiche
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Livorno, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno non ha accolto la
domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta
ricorrente per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 L. 443/’85 in quanto la
documentazione presentata non permette di valutare la determinazione delle
caratteristiche dei requisiti di artigianalità.
In sede di ricorso si rende noto che:
• i soci partecipano in prevalenza e manualmente all’attività artigianale di
facchinaggio con l’ausilio di mezzi meccanici quali transpallet a mano,
• sono imprenditori artigiani,
• non sono stati assunti dipendenti,
• la cooperativa ha un proprio organo direzionale, il CDA, che gestisce
l’attività in base alle direttive dell’assemblea, infatti organizza la produzione
di servizi,
• inoltre dispone di una propria sede, per la quale sostiene gli oneri, di beni
strumentali e materie prime, e di copertura assicurativa per eventuali danni
a terzi,
• svolge un’autonoma attività di facchinaggio, come attestato dalle fatture di
lavori eseguiti.
In sede di ricorso si eccepisce inoltre la motivazione addotta dalla Commissione
Provinciale nel provvedimento di rifiuto, in quanto la ditta ricorrente ha
prodotto i documenti a suo tempo richiesti.
165
Dall’esame del verbale relativo al sopralluogo effettuato dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Livorno, su richiesta della Commissione Regionale, si
evince che:
• la cooperativa utilizza gli uffici del consorzio …(omissis);
• dai registri IVA e dalle fatture emesse non risulta che siano stati sostenuti
costi per l’utilizzo della sede o per le spese sostenute dal suddetto
consorzio, come spese telefoniche, energia elettrica ecc.;
• dal libro dei cespiti ammortizzabili non risultano attrezzature proprie, infatti
la cooperativa utilizza, se necessario, beni di proprietà del consorzio
…(omissis);
• dai registri IVA risultano quasi esclusivamente fatture per il sopra citato
consorzio, riferite all’attività di facchinaggio svolta dai soci per le ditte
clienti.
Dall’esame del verbale relativo al sopralluogo effettuato dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Livorno, su richiesta della Commissione Regionale,
non si evince che la maggior parte dei soci concorrano alla gestione ed alla
conduzione dell’impresa cooperativa, contravvenendo a quanto previsto dalla
L. 443/’85 e dalla L. 142/’01. Dalle dichiarazioni rese, anche dai membri del
CDA, risulta che l’iscrizione all’Albo Artigiani della Cooperativa ricorrente “è
stata imposta dal Consorzio …(omissis)”, venendo pertanto a mancare la
cognizione del significato precipuo del concetto di artigianalità. Infatti l’art. 2 comma 1 – della L. 443/’85 prescrive che l’imprenditore artigiano sia in
possesso di una professionalità lavorativa tale da configurarlo come guida e
maestro della propria attività. Rilevata pertanto la carenza degli aspetti
organizzativi e direzionali per l’espletamento di un’attività artigianale in capo ai
soci della cooperativa ricorrente, riscontrabile nelle dichiarazioni rese alla
Direzione del Lavoro, la Commissione Regionale non ritiene siano soddisfatti i
requisiti prescritti dall’art. 2 - comma 1 - della L. 443/’85.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
166
Il Tribunale di Firenze
I sezione civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati Magistrati:
Dr. Alessandro Gatta
Presidente
Dr. Isabella Mariani
Giudice
Dr. Silvia Governatori
Giudice
Sulla impugnazione avanzata da …(omissis) avverso il provvedimento della
Commissione Centrale per L’artigianato della Toscana del 18 febbraio 2003, di
rigetto del ricorso avverso il provvedimento della Commissione provinciale la
quale aveva rifiutato la iscrizione nell’albo artigiani;
lette le difese della parte convenuta;
valutata la mancata comparizione alla udienza della parte ricorrente;
rilevato che il provvedimento di diniego appare del tutto condivisibile, atteso
che dalle indagini esperite dall’Ispettorato del lavoro e in particolare dalle
dichiarazioni dei soci emerge come la attività degli stessi non sia rivolta ad un
processo produttivo comune alla cooperativa e che coinvolga la forza lavorativa
della cooperativa stessa, ma viceversa che le singole unità lavorative vengano
di volta in volta distaccate presso imprese di terzi, cosicché la attività svolta
appare quella di appalto di manodopera piuttosto che di attività svolta al
perseguimento di un obbiettivo comune e proprio della cooperativa. Tale
considerazione viene confermata dalla circostanza dichiarata da alcuni
lavoratori, che le decisioni vengono prese dal Consorzio e non dagli organi
della cooperativa che appare essere più uno schermo giuridico che un vero e
proprio soggetto dotato di autonomia decisionale ed operativa. Ne è ulteriore
prova il fatto che non via siano beni ammortizzabili e che l’unico soggetto che
emette fattura a favore della Cooperativa è il Consorzio che riceve anche i
pagamenti da parte dei clienti che si avvalgono della opera dei soci della
Cooperativa;
osservato pertanto che sono del tutto assenti i requisiti che consentono di
qualificare una impresa come artigiana e cioè la organizzazione del lavoro con
prevalenza sul capitale in un processo produttivo che sia unitario e comune alla
pluralità dei soci, emergendo viceversa dagli atti che il processo produttivo è
gestito interamente dal Consorzio di cui la Cooperativa fa parte e che nessuna
unità di intenti regge la attività svolta dai singoli soci;
osservato pertanto che la impugnazione va respinta con soccombenza in punto
di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la …(omissis) al pagamento delle spese sostenute dalla
Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana che liquida in Є 82,00
per esborsi, Є 300,00 per diritti e Є 900,00 per onorari oltre rimborso forfetario
Iva e Cap di legge.
Firenze 8 ottobre 2003
Il Presidente est.
Dr. A. Gatta
167
DELIBERAZIONE N. 187 DEL 4/12/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 10/11/2003 dalla ditta …(omissis) –
manutenzioni riparazioni ristrutturazioni ed altri lavori edili in genere
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dal
1/1/2000
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, a seguito del
sopralluogo effettuato dai funzionari INPS, ha disposto la cancellazione della
ditta ricorrente dall’Albo delle Imprese Artigiane dal 1/1/2000 e
conseguentemente la cancellazione dalla stessa data del titolare dagli elenchi
previdenziali previsti per gli artigiani, considerato che da tale data non si
assume la piena responsabilità con tutti i rischi e gli oneri inerenti la direzione
e gestione dell’impresa, in contrasto con l’art. 2 comma 1 della L. 443/’85.
Dalle dichiarazione rese all’INPS di Siena emerge che il sig. …(omissis) lavora
solo per la ditta X, la quale fornisce i materiali e le attrezzature necessarie, lo
paga ad ore e impartisce le direttive. L’INPS rileva che le fatture sono emesse
quasi tutte con cadenza mensile ed evidenziano un impegno costante da parte
dell’interessato nei confronti della ditta X, anche se nelle suddette fatture non
risultano gli importi determinati in base alle ore, l’interessato ha dichiarato di
essere stato compensato in ragione di 25.000 lire l’ora, precisando di avere
sempre lavorato insieme ai dipendenti della ditta committente e ricevendo ogni
giorno le istruzioni circa il lavoro da eseguire. A parere di funzionari di
Vigilanza dell’INPS le prestazioni lavorative effettuate dal sig. …(omissis) fino
dalla data di costituzione dell’impresa, non rientrano nella sfera attinente al
lavoro autonomo ma si configurano come un vero e proprio rapporto di lavoro
subordinato.
In sede di ricorso il titolare ribadisce che ai fini della qualificazione di un
rapporto di lavoro autonomo o subordinato non si può prescindere dalla
168
volontà delle parti, che in questo caso hanno espressamente manifestato la
volontà di instaurare un rapporto di lavoro autonomo, regolamentato mediante
la sottoscrizione di contratti d’appalto per le singole partite e regolato con il
pagamento dal committente all’ultimazione della singola prestazione
dell’appaltante. Si rileva che dalle fatture emesse non risultano prestazioni rese
per un corrispettivo orario. Si precisa altresì che le risultanze del verbale
dell’INPS sono frutto di malintesi e che il ricorrente non era a conoscenza dello
scopo della verifica in corso per cui ha rilasciato dichiarazioni generiche. Inoltre
si ricorda che l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è avvenuta in data
29/9/1999 con delibera del 29/11/1999 e che allora la CPA di Firenze reputò
che l’impresa fosse in possesso di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione
all’Albo. In relazione alla modalità di esecuzione dei lavori si evidenzia anche
che l’esecutore del contratto di appalto deve attenersi alle indicazioni del
committente mediante il direttore dei lavori o responsabile del cantiere. Poi si
specifica che essendo l’impresa composta dal solo titolare, visti i contratti di
appalto per lavori che si sono protratti per anni, ha lavorato quasi
esclusivamente per la ditta X, in modo da poter adempiere agli impegni presi
rispettando le scadenze. Per quanto riguarda il pagamento orario di £ 25.000 si
ricorda che tale cifra viene assunta dall’appaltante come base di calcolo per
emettere i preventivi di spesa nei confronti del committente, ma a nulla rileva
l’effettiva prestazione oraria per l’emissione della fattura. E’ chiaro anche che
l’orario di lavoro è limitato all’apertura e chiusura del cantiere e viene applicato
a tutte le figure che vi operano. In conclusione il ricorrente ribadisce di essere
soggetto a rischio d’impresa, intendendo come tale il rischio presente e
incidente sulla capacità di guadagno in rapporto alla rapidità precisione e
organizzazione del lavoro, nella quale la ditta committente non ha alcun potere
di interferire, essendo interessata solo al risultato della prestazione.
La Commissione Regionale prende atto che dall’esame della documentazione
allegata al ricorso sussistono nel corso degli anni 2000 – 2001 - 2003 anche
fatture per committenti diversi. Rileva inoltre che sono state prodotte fatture di
acquisto di esiguo importo ad eccezione di quella inerente l’acquisto di un
autocarro usato datata 10/10/’03. Il ricorrente ha prodotto altresì copia dei
contratti di appalto stipulati fin dall’inizio dell’attività con la società X, relativi
allo svolgimento di determinati lavori dislocati in differenti cantieri.
La Commissione Regionale da un lato rileva, che l’impresa ricorrente era stata
regolarmente iscritta all’Albo delle imprese Artigiane in data 29/11/1999, vista
l’istruttoria comunale positiva ed essendo stata
accertata l’esistenza
dell’impresa in questione, dall’altro evidenzia come la norma e più
precisamente l’art. 1655 del C.C., che regola il contratto di appalto,
presuppone l’esistenza di una organizzazione dei mezzi necessari e la relativa
sopportazione del rischio al fine del compimento dell’opera e pertanto la figura
dell’appaltatore non può che ricondursi alla figura dell’imprenditore, così come
disciplinata dall’art. 2082 del C.C..
Pertanto si delibera di accogliere il ricorso in oggetto essendo stati verificati i
requisiti di cui all’ art. 2 c. 1 della L. 443/’85.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
169
3.9. REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI PREVISTI DALLA L. 46/’90 PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPIANTISTA
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 12/3/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 31/1/1998 dal sig. …(omissis) - pronto
intervento per manutenzione e riparazione impianti idraulici
avverso la delibera di rifiuto di riconoscimento dei requisiti di cui alle lettere c)
e d) dell’art. 1 della L. 46/’90
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Massa Carrara, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Vista la deliberazione n. 79 del 25/9/1997 della Commissione Regionale per
l’Artigianato della Toscana
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara ha respinto la
richiesta di riconoscimento dei requisiti tecnici relativi agli impianti idraulici di
cui alla L. 46/’90 in quanto non sussistono i requisiti previsti dalla legge.
Il sig. …(omissis) in sede di ricorso fa presente di aver svolto principalmente
l’attività di impiantistica all’interno della ditta X, sotto la direzione di un
responsabile tecnico.
Questa Commissione aveva già affrontato la problematica in questione
rispondendo ad un quesito della CPA di Massa Carrara. Infatti dobbiamo
nuovamente premettere che la ditta X si configura con una società consortile
iscritta alla Separata Sezione dell’Albo delle Imprese Artigiane.
Pertanto le finalità della ditta X nei confronti dei consorziati saranno
principalmente volte a funzioni di coordinamento e di svolgimento di una o più
fasi del processo produttivo come l’approvvigionamento di materie prime
occorrenti alle imprese, assunzioni di lavori di appalto, etc. Appare dunque
principalmente emergente il rapporto associativo che lega l’impresa …(omissis)
alla ditta X. Infatti il Consorzio tra imprese, nonostante dia vita ad un nuovo
organismo con caratteri anche di natura imprenditoriale, richiede come
170
presupposto per la sua formazione che gli associati siano imprenditori quindi
soggetti già autonomi nello svolgimento delle proprie funzioni.
L’autonomia imprenditoriale è tale che mal si concilia un rapporto di
subordinazione da parte di un consorziato nei confronti del Consorzio per
un’attività che il consorziato non svolge nell’ambito della propria impresa e che
non può svolgere per mancanza di requisiti.
Pertanto si arriverebbe all’assurdo che il sig. …(omissis) ha svolto un’attività di
impiantistica che non poteva svolgere in quanto oltre a non avere i requisiti
non aveva assolto neanche alle forme di pubblicità notizia richieste ogni qual
volta si inizia una nuova attività.
In conclusione questa Commissione, in forza di quanto sopra argomentato, non
ravvisa le condizioni per il riconoscimento dei requisiti tecnici di cui alla lettera
d) L. 46/’90 in capo al ricorrente.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
171
Allegato alla deliberazione n. 35 del 12/3/1998
La L. 46/’90 è nata al fine di adeguare un settore che negli ultimi anni è stato
oggetto di numerose attenzioni alla normativa comunitaria inerente la
sicurezza degli impianti e con l’intento ulteriore di tutelare maggiormente
anche la stessa committenza che oggi deve assicurarsi, prima di affidare un
lavoro, che l’impresa incaricata sia in possesso dei necessari requisiti tecnici.
Pertanto l’impresa stessa deve risultare abilitata e l’inserimento all’interno di
un Consorzio non appare sufficiente per la maturazione di tali requisiti, in
quanto l’imprenditore per sua natura è un soggetto autonomo nell’ambito del
proprio lavoro e più specificatamente come artigiano è la guida, il maestro dei
suoi collaboratori.
Le successive normative legate alla L. 46/’90 hanno comunque cercato di
venire incontro a chi ha svolto precedentemente all’entrata in vigore di tale
legge questo tipo di attività, così la L. 25/’96 all’art. 6 comma 1 prevede tale
riconoscimento per chi è stato titolare per almeno un anno di un’impresa
impiantistica nel periodo sopra citato.
Quindi laddove la norma lo consente, si può ragionevolmente derogare ai
requisiti tassativi previsti dall’art. 3 della L. 46/’90.
172
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA
Composta dai Sig.ri Magistrati:
Dott. Paolo Braccagni
Presidente
Dott. Fiorenzo Zazzeri
Giudice rel.
Dott. Isabella Mariani
Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel proc. di Vol. Giur. N. 1857/98 promosso da … (omissis) (Avv. … (omissis) e
…(omissis))
contro
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELLA TOSCANA (Avv. …
(omissis))
Il Collegio, sentito il relatore;
sentito il P.M.;
rilevato che … (omissis) chiede l'annullamento e/o la revoca della delibera n.
35 del 12.3.98 della Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana che
ha respinto il ricorso dallo stesso proposto contro la deliberazione della
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Massa Carrara che ha respinto la
richiesta di riconoscimento dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 della
L. n. 46/90;
rilevato che con il ricorso viene dedotto che la Ditta ricorrente, iscritta nella
sezione speciale dell'Albo Imprese Artigiane dal 4.3.94, è in possesso dei
requisiti previsti dalle lett. c) e d) art. 3 L. n. 46/90 in quanto: è socia della X
soc. coop. a r.l., abilitata a svolgere lavori relativi a tutte le lettere di cui alla L.
n. 46/90 , e quindi anch'essa è abilitata a svolgere gli stessi lavori sotto la
guida del Direttore tecnico della X; il … (omissis) ha partecipato ad un corso di
formazione organizzato dalla Regione Toscana e ad ulteriori corsi di formazione
tecnica; il … (omissis) ha un periodo di inserimento nella X superiore a due
anni, sotto la direzione tecnica del Direttore tecnico; tra la Ditta del …
(omissis) e la X sussiste rapporto di subordinazione e la Ditta del … (omissis)
ha sempre operato sotto le direttive del responsabile tecnico della X;
ritenuta l'infondatezza dell'impugnazione dal momento che l'art. 3 L. n. 46/90
richiede (lett. c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale, previo periodo di inserimento di almeno
due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore,
oppure (lett. d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una
impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato al fine
dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di
specializzato, nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1;
ritenuto che in effetti le disposizioni normative suddette fanno riferimento alle
prestazioni svolte per i periodi indicati dal soggetto quale lavoratore
173
subordinato (art. 2094 c.c.), come tale stabilmente inserito nell'organizzazione
aziendale di una impresa del settore ed operante alla dirette dipendenze della
stessa (ciò che risulta evidente nella lettera d con il richiamo al periodo di
apprendistato ed alla qualità di operaio);
ritenuto che invece la circostanza che il … (omissis), quale titolare della
omonima ditta individuale, sia socio della X - il cui oggetto risulta essere il
coordinamento e la disciplina delle attività tecniche ed economiche delle
“imprese socie” - e che abbia operato sotto la direzione tecnica del Direttore
tecnico della X non sta in alcun modo ad indicare, in mancanza di specifici
elementi di prova che non sono stati forniti, che lo stesso abbia operato
nell'ambito di un rapporto di subordinazione con la X ed alle dirette dipendenze
della stessa: anzi ciò pare doversi escludere perché il … (omissis) risulta essere
socio della X, in ragione dell’oggetto della stessa, proprio in quanto
imprenditore;
ritenuto che pertanto la delibera impugnata deve essere confermata;
ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese;
P.Q.M.
respinge il ricorso; compensa le spese.
Firenze, 25.1.99
Presidente
174
DELIBERAZIONE N. 124 DEL 24/9/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 11/7/1998 dalla ditta …(omissis) –
installazione, manutenzione, riparazione impianti elevatori, ascensori,
montacarichi
avverso la delibera di riconoscimento parziale dei requisiti tecnico-professionali
di cui alla L. 46/’90 per la lettera a) limitatamente agli impianti elettrici di cui
alla lettera f)
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha deliberato il parziale
riconoscimento al sig. …(omissis) dei requisiti tecnico-professionali di cui alla L.
46/’90, abilitandolo per lettera f) e per la lettera a), limitatamente agli impianti
di cui alla lettera f), motivando la suddetta limitazione sulla base di una
presunta carenza del periodo di lavoro qualificato da parte del sig. …(omissis)
presso la ditta …(omissis).
Sulla base della documentazione prodotta, si evince che il ricorrente risulta
essere stato dipendente come operaio specializzato della ditta …(omissis) dal
1990 al gennaio 1998 e che la ditta …(omissis) ha avuto sede in Pisa e unità
locale in Livorno fino al 1995; dopo tale data la …(omissis) si è trasferita a
Livorno, unificando la sede legale ove c’era l’unità locale. Correttamente, ad
avviso di questa Commissione, non è stata annotata la limitazione alla lettera
a) dalla Camera di Commercio di Livorno e si rileva che nessun’altra variazione
è intervenuta nell’attività della ditta.
Per i motivi suesposti, si ritiene di accogliere la richiesta di riconoscimento
senza limitazioni per la lettera a) e f) di cui alla L. 46/’90 al sig. …(omissis).
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
175
Allegato alla deliberazione n. 124 del 24/9/1998
La deliberazione ribadisce un principio generale in tema di riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali di cui alla L. 46/’90: le disposizioni della legge
sopracitata rispondono alla necessità di garantire la professionalità dei soggetti
e delle imprese che operano nell’ambito dell’installazione degli impianti di cui
all’art. 1 e non a porre impedimenti all’esercizio dell’attività ivi indicate. E’
principio generale di diritto che le norme non possono essere interpretate in
modo limitativo per i soggetti destinatari, se tali limiti non sono esplicitamente
previsti.
Anche le circolari ministeriali, che si sono espresse in merito all’interpretazione
della normativa sopracitata (Circ. n. 3282/C del 30/4/1992 e Circ. n. 3439/C
del 27/3/1998), ribadiscono la legittimità del riconoscimento delle qualificazioni
limitate nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera, con possibilità
quindi di riconoscere in capo ad un soggetto il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali per l’esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie
lettere del citato art. 1, purché in capo allo stesso sia accertata la
professionalità richiesta a garanzia dei soggetti destinatari delle attività in
parola.
176
DELIBERAZIONE N. 148 DEL 26/11/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 22/9/1998 dalla ditta …(omissis) –
autotrasporto merci, riparazione e manutenzione impianti elettrici ed
idraulici (non rientranti L. 46/’90). Attività secondaria: installazione,
riparazione, manutenzione, ampliamento impianti di cui alla L. 46/’90
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha cancellato dall’Albo
delle Imprese Artigiane la ditta ricorrente in quanto l’attività iniziata con la
nomina di un responsabile tecnico esterno è stata considerata prevalente
rispetto a quelle precedentemente esercitate dalla ditta in oggetto. Vengono
pertanto a mancare i requisiti di impresa artigiana secondo quanto previsto
dall’art. 2 ultimo comma della L. 443/’85.
In sede di ricorso, il ricorrente fa presente che l’attività principale della sua
impresa è relativa al trasporto c/t e riparazione, manutenzione e installazione
elettrodomestici e impianti elettrici non rientranti nell’ambito della L. 46/’90 e
di aver considerato necessario iniziare anche l’attività di installazione di
impianti elettrici, con l’ausilio dei requisiti tecnici posseduti dal responsabile
tecnico, al fine di poter esercitare l’attività di cui alla L. 46/’90 sia pure in via
sussidiaria e complementare. L’istante mette in evidenza come quest’ultima
attività abbia carattere residuale rispetto a quella abituale di lavori edili in
genere, come dimostrato dalle fatture allegate al ricorso.
La Commissione Regionale, visto anche la propria precedente deliberazione n.
5 del 15/1/1998, ritiene di poter confermare la sussistenza dei requisiti
artigiani previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della L. 8 Agosto 1985, n. 443.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
177
Allegato alla deliberazione n. 148 del 26/11/1998
La Commissione Regionale per l'Artigianato ha accolto il ricorso presentato
avverso il provvedimento di cancellazione adottato dalla CPA di Grosseto, in
coerenza con l’indirizzo interpretativo già espresso in risposta ad un quesito
posto dalla CPA di Lucca e allegato alla deliberazione n. 5 del 15/1/1998: si
ritiene ammissibile che un imprenditore artigiano, pur essendo sprovvisto dei
requisiti tecnico-professionali, possa nominare un responsabile tecnico nella
figura di un dipendente o di un collaboratore per iniziare un’attività secondaria
per la quale sono previsti determinati requisiti tecnici.
L’imprenditore conserva il diritto al mantenimento della posizione artigiana,
purchè l’attività aggiunta non abbia carattere prevalente, rispetto a quella per
la quale il medesimo ha ottenuto l’iscrizione all’Albo, similmente a quanto
avviene per l’attività commerciale eventualmente esercitata congiuntamente.
Resta inteso che la posizione artigiana dell’imprenditore avente tali
caratteristiche dovrà essere iscritta nella Sezione Speciale dei piccoli
imprenditori del Registro delle Imprese, in quanto l’attività secondaria ha
carattere non artigianale alla stregua di un’attività commerciale.
178
DELIBERAZIONE N. 40 DEL 30/3/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 19/1/2000 dalla ditta …(omissis) –
installazione
trasformazione
manutenzione
ampliamento
impianti
termoidraulici, di condizionamento, di depurazione e di impiantistica in
genere, vendita al dettaglio di apparecchiature di condizionamento
riscaldamento sanitari trattamento acque e accessori
avverso la delibera di rifiuto dell’aggiunta dell’attività di cui alla lettera g) della
L. 46/90, impianti antincendio, e divieto di prosecuzione dell’attività in oggetto
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha deliberato di respingere
l’aggiunta dell’attività di cui alla lettera g) della L. 46/’90, impianti antincendio,
disponendo altresì il divieto di prosecuzione dell’attività in oggetto per la ditta
ricorrente. Ciò perché il responsabile tecnico …(omissis) è stato socio della
ditta …(omissis), ma la medesima non si è regolarizzata per gli impianti
antincendio fino al momento del suo scioglimento avvenuto in data
31/12/1995, e pertanto non può essere valutato tale periodo.
In sede di ricorso, il ricorrente ha presentato ampia documentazione da cui si
evince che nel periodo antecedente all’entrata in vigore della L. 46/’90 la ditta
…(omissis), dove il sig. …(omissis) era Responsabile Tecnico per le lettere c) d)
e), ha svolto attività relativa agli impianti antincendio per oltre un triennio.
Pertanto la Commissione Regionale per l’Artigianato, in considerazione del fatto
che l’art. 3 lett. c) della L. 46/’90, così come anche specificato dall’art. 2 del
D.P.R. 447/’91, prevede il riconoscimento dei requisiti di tecnici per coloro che
abbiano svolto, in qualità di socio o collaboratore familiare, l’attività
impiantistica per un periodo non inferiore a un triennio, delibera di accogliere il
ricorso, considerando valido, ai fini del riconoscimento tecnico dei requisiti, il
periodo lavorativo svolto dal socio …(omissis) nell’ambito della società
…(omissis), in quanto precedente all’entrata in vigore della L. 46/’90.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
179
Allegato alla delibera n. 40 del 30/3/2000
La L. 46/’90, nonostante sia in vigore da 10 anni, risulta ancora oggi non aver
esaurito del tutto quella fase di precisazione dell’attività, dovuta al fatto che,
precedentemente al 1990, nel campo dell’impiantistica non vi era una così
netta distinzione delle attività. Pertanto tale situazione ha comportato che,
dopo l’entrata in vigore della legge, molte imprese hanno fatto richiesta di quei
requisiti necessari per continuare a svolgere certe attività fino ad allora
esercitate, ma non specificate in anagrafico.
Nel ricorso dell’impresa …(omissis) si è valutato, ai fini del riconoscimento dei
requisiti del Responsabile Tecnico, il periodo svolto dallo stesso sempre in
qualità di Responsabile Tecnico, presso un’altra società ormai in scioglimento,
che non aveva richiesto la regolarizzazione per la parte degli impianti
antincendio, nonostante l’esercizio effettivo degli stessi prima del ’90.
Pertanto coordinando la normativa in materia, nonché la metodologia relativa
alla regolarizzazione di quelle attività esercitate prima del ’90 nonostante la
mancata precisazione, laddove si riesca ad appurare un effettivo svolgimento
dell’attività, si ritiene sia possibile vagliare caso per caso le situazioni non
ancora definite.
180
DELIBERAZIONE N. 85 DEL 12/7/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 28/4/2001 dalla ditta …(omissis) – lavori
di imbiancatura, verniciatura, applicazione di carta da parati, stucchi e
simili, verniciatura industriale, trattamenti speciali, lavori edili in genere
avverso il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alle lettere a) e b) dell’art.
1 della L. 46/’90
adottato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il divieto di
prosecuzione dell’attività relativa all’installazione di impianti elettrici e
elettronici in quanto non è stato accertato il possesso dei requisiti tecnico
professionali previsti dall’art. 3 della L. 46/’90 nei confronti del socio X,
responsabile tecnico.
In sede di ricorso si rende noto che il sig. X è in possesso del diploma di
istruzione secondaria di ‘tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche’, che
ha svolto le mansioni di manutenzione e installazione impianti elettrici,
modifica e progettazione di quadri elettrici e apparecchiature elettroniche alle
dipendenze della ditta Y dal 6/9/1989 fino alla data del fallimento della società
avvenuto l’8/3/1995, e successivamente che ha prestato la propria opera alle
dipendenze della ditta Z dal 6/11/1995 al 11/5/1998 con le stesse mansioni
sopra citate.
Vengono prodotte a riprova di quanto dichiarato:
la lettera di assunzione della ditta Y dalla quale si rilevano le mansioni
attribuite – addetto reparto officina/elettricista – e l’inquadramento – 4° livello
intermedi -, le buste paga per il periodo settembre 1989/ottobre 1990 con la
qualifica citata, la dichiarazione della ditta Z che attesta che le mansioni svolte
dal socio in questione erano quelle di tecnico elettrico ed elettronico – più
precisamente manutenzione impianti, modifica progettazione quadri e
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
181
Si evidenzia che dalle due dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
prodotte alla CPA di Firenze, sottoscritte rispettivamente dal sig. X e dalla
sig.ra J, in qualità di capo del personale della ditta Z dall’ottobre 1995 al
novembre 1997, emerge che il sopra citato si occupava in particolare della
progettazione, installazione e manutenzione di tutti gli impianti elettrici, quadri
e cabine elettriche, e di quant’altro si rendesse necessario in materia di
elettronica e di elettricità per il funzionamento dell’azienda medesima.
Visto altresì che le società Y e Z sono state assoggettate a procedura
concorsuale e la prima addirittura fallita, nel ricorso si fa presente altresì la
difficoltà di produzione di documenti ulteriori.
In considerazione del possesso da parte del socio X del diploma di scuola
secondaria con specializzazione relativo al settore di attività presso un istituto
statale legalmente riconosciuto, e del periodo di inserimento del medesimo di
almeno un anno consecutivo alle dirette dipendenze della ditta Y, la
Commissione Regionale per l’Artigianato delibera di riconoscere i requisiti di cui
alle lettera a) e b) dell’art. 1 della L. 46/’90 in capo al responsabile tecnico sig.
X in base all’art. 3 lett. b) della L. 46/’90.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
182
DELIBERAZIONE N. 86 DEL 12/7/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 5/6/2001 dalla ditta …(omissis) –
installazione impianti idraulico sanitari e loro riparazione
avverso il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla lettera d) dell’art. 1
della L. 46/’90 e la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese
Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze nella seduta del
2/4/2001 ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di impianti idraulico
sanitari in quanto non è stato accertato, da parte del titolare e responsabile
tecnico, il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L. 46/’90.
In data 23/4/2001, la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha
respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata
dalla ditta ricorrente in quanto l’impresa non può essere esaminata perché ai
sensi dell’art. 12 1° comma della L.r. 10/’99, l’iscrizione nell’Albo delle Imprese
Artigiane è attestata nell’ambito della certificazione del Registro Imprese il
quale, a tutt’oggi, non ha provveduto a detta iscrizione.
Da informazioni assunte presso il Registro Imprese risulta che in data
9/2/2001 su tale posizione era stato aperto un sospeso, in quanto la CPA
aveva richiesto integrazioni sull’attività svolta dal sig. …(omissis).
Pertanto non si procedeva ad iscrivere l’impresa, nell’attesa del ricevimento
delle integrazioni richieste.
La Commissione Regionale, esaminati i provvedimenti adottati dalla
competente CPA e considerato che la delibera di reiezione non richiama in
alcun modo il divieto di prosecuzione predisposto ai sensi dell’art. 19 L.
241/’90 dalla stessa, ma indica come motivazione la mancata pubblicizzazione
del Registro Imprese di Firenze sulla cui posizione era stato aperto un
procedimento di sospensione, delibera comunque di entrare nel merito,
183
considerato che i due provvedimenti dovevano essere ricompresi in un unico
atto. La reiezione è infatti collegata ad un procedimento di sospensione relativo
alla mancanza dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla L. 46/’90, in
quanto il sig. …(omissis), titolare di un attestato professionale ed ai sensi della
L. 845/’78, pur avendo operato per un periodo superiore a due anni in
imprese del settore, è incorso in una interruzione di circa un mese. Infatti ha
prestato la propria opera in qualità di operaio alle dipendenze della società
…(omissis) dal 21/3/1998 al 15/10/1999 e dell’impresa …(omissis) dal
22/11/1999 al 21/11/2000.
Visto che tale interruzione non ha avuto riflessi sotto l’aspetto previdenziale, la
Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene che l’attività è stata svolta con
carattere di continuità, e pertanto delibera di accogliere il ricorso in questione,
considerando verificato il requisito previsto dall’art. 3 della L. 46/’90.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
184
Allegato alla deliberazione n. 86 del 12/7/2001
L’art. 3 della L. 46/’90 al comma 1 lett. c) prevede il requisito collegato al
possesso del titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale indicando la necessità di un periodo di
inserimento di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di
un’impresa del settore.
Nella fattispecie in esame il ricorrente è incorso in una interruzione derogando
di fatto al principio della consecutività previsto dalla legge. Tuttavia la
Commissione ha accolto il ricorso, ricorrendo ad una interpretazione non
letterale, ma tenendo conto che in via analogica si era mantenuto un rapporto
consecutivo ai fini previdenziali e che comunque la professionalità era testata
dall’esercizio dell’attività per più di due anni.
185
DELIBERAZIONE N. 82 DEL 9/5/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 16/3/2002 dalla ditta …(omissis) –
riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici
avverso la delibera di divieto di
radiotelevisivi e amplificazione sonora
prosecuzione
dell’attività
di
impianti
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Vista la L. 5 Marzo 1990, n. 46
Vista la L. 5 gennaio 1996, n. 25
Vista la Circolare del Ministero dell’Industria n. 3439/c del 27/3/1998
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
a maggioranza di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il
provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività relative ad impianti
radiotelevisivi ed amplificazione sonora per la ditta ricorrente in quanto non
risultano soddisfatti i requisiti di cui alla lettera b) art. 3 della L. 46/’90, poiché
non si riscontra l’inserimento lavorativo nell’attività di impiantistica denunciata.
In sede di ricorso si rende noto che il titolare ha conseguito il diploma di
istruzione secondaria superiore presso l’ITI con specializzazione tecnica in
elettronica industriale e ha svolto attività lavorativa per almeno un anno
continuativo, essendo stato occupato dal 2/6/1980 al 8/10/2001, nell’ambito
del medesimo ramo di attività, come operaio qualificato alle dipendenze
dell’impresa X. Vengono prodotte le copie del libretto di lavoro, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal sig. X, in cui viene attestato
l’esercizio dell’attività di installazione impianti antenna TV per gli anni
1980/1988 da parte del sig. …(omissis), e fatture e ricevute fiscali relative agli
anni 1988/1989/1990 da cui emerge l’esercizio di impianti radiotelevisivi,
elettronici e antenne tv.
La Commissione Regionale rileva che, in base alla circolare del Ministero
dell’Industria n. 3439/c al punto 2 lettera a), il periodo di lavoro da parte di
lavoratori dipendenti di imprese non regolarizzate può costituire titolo idoneo
186
per ottenere il riconoscimento dei requisiti, sempreché sia documentato
l’esercizio dell’attività in questione. Pertanto delibera di accogliere il
riconoscimento della lettera b) dell’art. 1 della L. 46/’90.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
187
DELIBERAZIONE N. 96 DEL 13/6/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 10/5/2002 dalla ditta …(omissis) –
installazione, manutenzione, riparazione impianti di sollevamento persone,
cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha accolto la
domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta
ricorrente in quanto non risulta documentato l’esercizio dell’attività di cui alla
lettera f) dell’art. 1 della L. 46/’90 per tre anni con l’ausilio del responsabile
tecnico.
In sede di ricorso si rende noto che risulta l’esercizio di installazione
manutenzione e riparazione impianti di sollevamento di persone e cose per
mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, con l’ausilio del
responsabile tecnico per un periodo superiore a tre anni e che pertanto
ricorrono i requisiti di cui all’art 3, lettera f), della L. 46/’90.
Considerato che l’impresa ricorrente ha esercitato l’attività di cui alla lettera f)
dell’art. 1 della L. 46/’90 per il periodo 1/9/1998 – 2/1/2002, con l’ausilio del
responsabile tecnico …(omissis), risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla
lettera f) dell’art. 3 della L. 46/’90 in quanto il titolare …(omissis) ha prestato
attività lavorativa nel ramo per cui si chiede il riconoscimento per un periodo
non inferiore a tre anni.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
188
Allegato alle deliberazioni n. 82 del 9/5/2002 e n. 96 del 13/6/2002
In merito al riconoscimento dei requisiti richiesti dalla L. 46/’90 per l’esercizio
dell’attività di impiantista, occorre puntualizzare alcuni aspetti:
1. Al fine di salvaguardare la professionalità acquisita con l’attività
esercitata, l’espletamento del periodo di lavoro previsto da parte dei
dipendenti all’interno di imprese non regolarizzate, è da ritenersi titolo
idoneo al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, sempre che
possa venire prodotta documentazione probatoria, come anche specificato
nella Circolare del Ministero dell’Industria n. 3439/C del 27/3/1998.
2. Qualora il titolare di impresa esercente attività di impiantistica,
avvalendosi di un responsabile tecnico esterno, dopo il periodo di tre anni
previsto dall’art 3 lettera d) della L. 46/’90, richieda il riconoscimento del
possesso dei requisiti essi sono riconosciuti d’ufficio. Infatti il titolare
acquisisce la qualifica di responsabile tecnico, senza la necessità di esibire
documentazione probatoria, poiché la certificazione del Registro Imprese
della Camera di Commercio attesta l’esercizio dell’attività con le specifiche
di cui all’art. 1 della L. 46/’90. Pertanto trascorso il lasso di tempo che la
normativa prevede, il titolare ha diritto, se lo richiede, al riconoscimento
diretto della qualifica.
189
DELIBERAZIONE N. 179 DEL 14/11/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 30/9/2002 dalla ditta …(omissis) –
realizzazione installazione trasformazione di impianti elettrici
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze non ha accolto la
domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta
ricorrente in quanto la maggioranza dei soci non presta in misura prevalente il
proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo dell’impresa
medesima. Ritenuto in diritto che pertanto l’azienda stessa risulta in contrasto
con quanto dettato dall’art. 2 comma 1° della L. 443/’85.
In sede di ricorso si rende noto che la società ricorrente è diventata
unipersonale in seguito all’atto di cessione di quote, come annotato nel libro
soci l’11/7/2002.
La Commissione rileva che la ditta ricorrente ha quale unico socio la sig.ra
…(omissis), tuttavia non risulta verificato quanto prescritto dall’art. 3 – comma
3 lett. a) – della L. 443/’85 in quanto la titolare non risulta in possesso dei
requisiti tecnico professionali previsti dalla L. 46/’90, avendo infatti l’impresa
un responsabile tecnico esterno, il sig. …(omissis), associato in partecipazione.
Per l’imprenditore artigiano nell’esercizio di particolari attività l’ultimo
capoverso dell’art. 2 della L. 443/’85 prevede il possesso diretto dei requisiti
previsti dalle leggi di settore.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
190
DELIBERAZIONE N. 199 DEL 19/12/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 28/11/2002 dalla ditta …(omissis) –
manutenzione ordinaria opere idrauliche
avverso la delibera di divieto di prosecuzione dell’attività di cui alle lettere c) d)
e) dell’art. 1 della L. 46/’90
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Vista la Circolare del Ministero dell’Industria n. 3439/c del 27/3/1998 al
punto 2) lettera a)
Vista la deliberazione n. 5 adottata dalla Commissione Regionale per
l’Artigianato in data 15/1/1998 relativa all’applicazione dell’art. 2 della L.
443/’85
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il divieto di
prosecuzione dell’attività di cui alle lettere c) d) e) dell’art. 1 della L. 46/’90 in
quanto non risultano dimostrati i requisiti professionali in capo al responsabile
tecnico sig. …(omissis), associato in partecipazione.
In sede di ricorso si documenta che il responsabile tecnico sig. …(omissis) è
stato impiegato come operaio specializzato nel periodo 16/10/1972 –
20/5/1977 presso impresa del settore, e pertanto si richiede il riconoscimento
dei requisiti tecnico – professionali previsti in capo al medesimo.
La Commissione Regionale, preso atto che è l’attività principale esercitata dalla
ditta ricorrente è quella di manutenzione ordinaria opere idrauliche, come da
denuncia resa al Registro delle Imprese in data 13/12/u.s., rileva che la ditta
ricorrente esercita l’attività di installazione solo in via secondaria, avvalendosi
del responsabile tecnico esterno sig. …(omissis), che ha dimostrato il possesso
dei requisiti medesimi. Ribadisce che per l’imprenditore artigiano nell’esercizio
di particolari attività l’ultimo capoverso dell’art. 2 della L. 443/’85 prevede il
possesso diretto dei requisiti previsti dalle leggi di settore, richiamando altresì
la propria deliberazione n. 5 del 15/1/1998 che contempla tuttavia la
191
possibilità per l’imprenditore artigiano sprovvisto di personali requisiti tecnicoprofessionali, di nominare un responsabile tecnico esterno, qualora intenda
iniziare un’attività secondaria per la quale sono previsti specifici requisiti
tecnici. Dispone pertanto la revoca del provvedimento di primo grado e il
mantenimento dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, considerando che
l’attività principale esercitata è quella di manutenzione ordinaria opere
idrauliche e solo in subordine viene espletata l’attività di installazione di
impianti di riscaldamento, idrosanitari, impianti a gas, per la quale l’associato
in partecipazione sig. …(omissis) risulta qualificato.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
192
DELIBERAZIONE N. 10 DEL 18/2/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 19/12/2002 dalla ditta …(omissis) –
installazione e riparazione di impianti elettrici, idrosanitari nonché lavori di
installazione e riparazione impianti per la rigenerazione e ventilazione in
edifici non di uso civile
avverso la delibera di divieto di prosecuzione dell’attività di cui alle lettere b)
g) dell’art. 1 della L. 46/’90
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Visto il parere del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 2128 del
20/7/1990 circa i titoli di studio abilitanti alle attività di impiantistica
Vista la Circolare del Ministero dell’Industria 3439/c del 27/3/1998 al punto
2) lettera a)
Vista la deliberazione n. 5 adottata dalla Commissione Regionale per
l’Artigianato in data 15/1/1998 relativa all’applicazione dell’art. 2 della L.
443/’85
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il divieto di
prosecuzione dell’attività di cui alle lettere b) g) dell’art. 1 della L. 46/’90 in
quanto non risultano dimostrati i requisiti tecnico professionali in capo al
responsabile tecnico sig. X.
In sede di ricorso si rende noto che il sig. X è stato dipendente nel periodo
marzo 1982 - maggio 1987 della ditta Z, impresa in liquidazione dal gennaio
1985, che aveva nell’oggetto sociale ‘costruzione di apparecchiature
meccaniche, elettriche, elettromeccaniche, elettroniche e telefoniche,
commercio dei relativi prodotti nonché attività connesse alla manutenzione e
riparazione degli stessi; progettazione, costruzione e installazione di impianti
tecnologici, commercio dei relativi prodotti ecc; progettazione, costruzione e
vendita di complessi industriali e civili completi di opere edili, degli impianti e
delle attrezzature relative ecc.’ e della ditta Y, che dal 1/1985 al 11/1991
193
esercitava attività di ‘costruzione di apparecchiature meccaniche, elettriche,
elettromeccaniche, elettroniche, produzione di condizionatori d’aria autonomi,
trasformatori elettrici, nonché progettazione, costruzione, installazione impianti
elettrici ecc.’ Si specifica altresì che, come era nell’uso abituale dell’epoca,
troncando l’elencazione con ‘ecc.’ si intendeva dichiarare ‘impianti elettronici,
installazione antenne, antincendio limitatamente agli impianti elettronici,
impianti telefonici, impianti di trasmissione dati’.
Viene altresì prodotta
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/’00 con
cui il sig. X dichiara di essere stato assunto come operaio di 4° livello dal
1/1/1982 al 31/12/1984 e di 5° livello dal 1/1/1985 al febbraio 1987,
esercitando l’attività di installazione, riparazione, manutenzione di impianti
elettrici, elettronici, trasmissione dati, antenne e impianti telefonici.
L’impresa ricorrente rende altresì noto che le attività di cui alle lettere b) g)
dell’art. 1 della L. 46/’90 vengono esercitate in via residuale rispetto all’attività
di installazione, riparazione impianti elettrici e idrosanitari, nonché lavori di
installazione e riparazione impianti per la refrigerazione e ventilazione in edifici
non di uso civile.
La Commissione Regionale, visto che per l’esercizio delle attività principali di
cui alle lettere a) d) il responsabile tecnico è il socio J, prende atto che la ditta
ricorrente esercita attività di cui alle lettere b) g) dell’art. 1 della L. 46/’90 in
via secondaria, avvalendosi di responsabile tecnico esterno sig. X. Ribadisce
che per l’imprenditore artigiano nell’esercizio di particolari attività l’ultimo
capoverso dell’art. 2 della L. 443/’85 prevede il possesso diretto dei requisiti
previsti dalle leggi di settore, richiamando altresì la propria deliberazione n. 5
del 15/1/1998, che contempla tuttavia la possibilità per l’imprenditore
artigiano sprovvisto di personali requisiti tecnico-professionali, di nominare un
responsabile tecnico esterno, qualora intenda iniziare un’attività secondaria per
la quale sono previsti specifici requisiti.
La Commissione Regionale rileva che solo in subordine la ditta ricorrente
esercita le attività di cui alle lettere b) g) dell’art. 1 della L. 46/’90 per le quali
l’associato in partecipazione sig. X risulta qualificato. Infatti il responsabile
tecnico sig. X è in possesso di diploma di perito tecnico industriale con
specializzazione elettrotecnica che, a parere del Ministero della Pubblica
Istruzione, costituisce titolo di studio che può abilitare all’esercizio di tutte le
tipologie di impianti di cui all’art. 1 della L. 46/’90, e ha maturato il periodo di
inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di
un’impresa del settore. Si fa altresì presente che l’art. 3 della L. 46/’90 al
punto b) fa riferimento all’esperienza in ‘impresa del settore’ senza prescrivere
ulteriormente, come invece al punto d), ‘nel medesimo ramo di attività
dell’impresa stessa’. Pertanto la Commissione ritiene verificati in capo al
medesimo i requisiti previsti per le attività di cui alle lettere b) g) dell’art. 1
della L. 46/’90, riconoscendo come responsabile tecnico l’associato in
partecipazione sig. X.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
194
DELIBERAZIONE N. 47 DEL 20/3/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 23/1/2003 dalla ditta …(omissis) –
installazione riparazione e manutenzione impianti elettrici; installazione
riparazione e manutenzione impianti di protezione da scariche atmosferiche
in edifici non civili
avverso la delibera di divieto di prosecuzione dell’attività di installazione di
impianti elettronici ed antenne in edifici ad uso civile
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Visto il parere del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 2128 del
20/7/1990 circa i titoli di studio abilitanti alle attività di impiantistica
Vista la Circolare del Ministero dell’Industria 3439/C del 27/3/1998 al punto
2) lettera a)
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il divieto di
prosecuzione dell’attività di installazione di impianti elettronici ed antenne in
edifici ad uso civile per la ditta ricorrente in quanto l’impresa presso cui ha
esercitato l’attività il titolare non risulta operare negli impianti di cui alla lettera
b) dell’art. 1 della L. 46/’90.
In sede di ricorso si rende noto che il sig. …(omissis) è stato dipendente
dell’impresa …(omissis). Viene altresì prodotta dichiarazione sostituiva dell’atto
di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/’00 con cui il sopra citato dichiara che ha
prestato attività lavorativa con qualifica di operaio di 3° livello presso la ditta
…(omissis), con le mansioni di operaio addetto all’installazione e riparazione di
impianti di produzione, trasporto, distribuzione e ed utilizzazione dell’energia
elettrica (lettera a della L. 46/’90) e impianti radiotelevisivi ed elettronici in
genere (lettera b della L. 46/’90) con esclusione degli impianti di protezione da
scariche atmosferiche.
195
Dall’esame del libretto di lavoro emerge che il sig. …(omissis) ha prestato la
propria opera presso la società sopra citata nei periodi 21/2/1994-26/5/1994,
12/12/1994-9/5/1997, 27/5/1997-26/5/1998, 11/1/1999-9/6/2000.
Dalla visura camerale si evince che la società …(omissis), abilitata dal
27/2/1991 anche per gli impianti di cui alla lettera b) con esclusione degli
impianti di protezione da scariche atmosferiche, effettua dal 10/1/1981 attività
di installazione di impianti elettrici.
La Commissione rileva altresì che il sig…(omissis) è in possesso di diploma di
perito tecnico industriale con specializzazione elettrotecnica che, a parere del
Ministero della Pubblica Istruzione, costituisce titolo di studio che può abilitare
all’esercizio di tutte le tipologie di impianti di cui all’art. 1 della L. 46/’90, e ha
maturato il periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette
dipendenze di un’impresa del settore. Si fa altresì presente che l’art. 3 della L.
46/’90 al punto b) fa riferimento all’esperienza in ‘impresa del settore’ senza
prescrivere ulteriormente, come invece al punto d), ‘nel medesimo ramo di
attività dell’impresa stessa’. Pertanto la Commissione ritiene verificati in capo
al titolare della ditta ricorrente i requisiti previsti dalle lettere b) limitatamente
a impianti elettronici e antenne, come dal medesimo a suo tempo richiesti.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
196
Allegato alle deliberazioni n. 10 del 18/2/2003 e n. 47 del 20/3/2003
Nelle deliberazioni in questione la Commissione ha approfondito
l’interpretazione relativa all’inserimento di almeno un anno continuativo alle
dirette dipendenze di un’impresa del settore, prescritta dall’art. 3 – lettera b) della L. 46/’90, qualora il soggetto in questione possieda il diploma di scuola
secondaria previsto. Infatti da una lettura coerente dell’art. 3 della norma,
l’esperienza lavorativa sembra riferirsi alla lettera b) ad impresa impiantista,
invece alla lettera d) si prescrive esplicitamente che la prestazione lavorativa
sia svolta alle dirette dipendenze di impresa del settore, operante nel
medesimo ramo di attività. Ciò comporta ad esempio che nel caso in cui
l’istante sia in possesso di diploma abilitante per le lettere a) b) g),
l’esperienza lavorativa possa essere effettuata presso un’impresa abilitata solo
per gli impianti di cui alla lettera a), in quanto il settore è da intendersi in
senso più ampio che il ramo.
Nei casi di specie si richiama la Circolare del Ministero dell’Industria 3439/c del
27/3/1998 al punto 2) lettera a) nella quale si specifica che eventuali omissioni
dichiarative dell’imprenditore circa l’esercizio di un’attività impiantistica non
devono ricadere negativamente sul riconoscimento dei requisiti tecnici del
dipendente. Nella fattispecie relativa alla deliberazione n. 47 del 20/3/2003,
qualora l’impresa, pur in presenza di un effettivo riconoscimento tecnico
professionale, non abbia provveduto a effettuare le denunce di inizio attività,
si dovrà valutare la possibilità di dichiarazioni rese ora per allora dall’impresa
impiantista o nel caso di impresa cessata, dichiarazioni rese dall’interessato
atte a comprovare l’esperienza maturata nel settore.
Per quanto concerne inoltre le condizioni da applicarsi per il riconoscimento dei
requisiti tecnico professionali ai soggetti esercenti attività impiantistica prima
dell’entrata in vigore della legge di settore, le deliberazioni della Commissione
sono coerenti con la circolare n. 3562/c del Ministero delle Attività Produttive,
che interpreta in modo ampliativo l’applicazione dell’art. 6 della L. 25/’96.
197
DELIBERAZIONE N. 75 DEL 29/5/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 25/3/2003 dalla ditta …(omissis) –
installazione e riparazione di impianti elettrici e tv
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere parzialmente il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha accolto la
domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta
ricorrente in quanto il titolare non risulta in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 3 lett. d) della L. 46/’90.
In sede di ricorso viene documentato, con certificato storico rilasciato dal
Centro per l’Impiego di Grosseto, che il sig. …(omissis) dal 6/7/1998 al
5/7/2000 è stato assunto come dipendente con contratto di formazione e
lavoro in qualità di operaio installatore specializzato liv. 4°, e dal 6/7/2000 al
31/10/2000 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato come operaio
installatore specializzato 3° livello, presso l’impresa …(omissis) esercente
attività di installazione e riparazione impianti elettrici e tv.
La Commissione Regionale prende atto che il titolare ha svolto l’attività alle
dirette dipendenze di impresa del settore, nello stesso ramo (impianti elettrici
e impianti tv), in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato,
nel periodo dal 6/7/1998 al 31/10/2000 e che l’impresa ricorrente ha
esercitato l’ attività di installazione e riparazione di impianti elettrici e tv per il
periodo 20/11/2000 – 10/2/2003 con l’ausilio di responsabile tecnico esterno
nella figura del sig. …(omissis). Agli atti inoltre risulta l’iscrizione all’INAIL sia
del titolare che dell’associato in partecipazione con decorrenza 1 novembre
2000.
Pertanto delibera di accogliere il ricorso in quanto risultano soddisfatti i
requisiti richiesti dalla lettera d) dell’art. 3 della L. 46/’90 poiché il sig.
…(omissis) ha prestato attività lavorativa nei rami di cui alle lettere a), b) 198
limitatamente agli impianti tv - dell’art. 1 della L. 46/’90, per un periodo non
inferiore ai tre anni.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
199
Allegato alla deliberazione n. 75 del 29/5/2003
Nel caso in questione la Commissione ha deliberato l’accoglimento del ricorso,
disponendo l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente,
riconoscendo i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di cui alla lettera
a) e alla lettera b) – limitatamente agli impianti TV – dell’art. 1 della L. 46/’90.
Con questo provvedimento la Commissione, dopo opportuni approfondimenti,
ha deliberato che per prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di
un’impresa del settore, nel medesimo ramo di attività, prescritta dalla lettera
d) dell’art. 3 della L. 46/’90 per il riconoscimento dei requisiti tecnico
professionali, possa intendersi anche l’esperienza di un dipendente assunto con
un contratto di formazione e lavoro in qualità di operaio specializzato (settore
industria: contratti di 4°, 5° e superiori livelli; settore artigianato: contratti di
4, 3° e superiori livelli) per l’installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione di impianti. E’ chiaro che in questi casi si dovrà acquisire
apposita dichiarazione rilasciata dal Centro Provinciale per l’Impiego.
200
3.10. REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI PREVISTI DALLA L. 122/’92 PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE
DELIBERAZIONE N. 115 DEL 18/10/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 6/8/2001 dalla ditta …(omissis) –
noleggio da rimessa con conducente con minibus e autovettura, officina
meccanica
riparazioni
autocarrozzeria
mietitrebbiatura
c/terzi
e
autonoleggio da rimessa
avverso la delibera di negato riconoscimento retroattivo dell’attività di
elettrauto e gommista per il periodo 3/1/1974-31/12/1991
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha riconosciuto i
requisiti tecnico professionali previsti per l’esercizio delle attività di cui alle
lettere c) e d) della L. 122/’92, in quanto la documentazione prodotta risulta
insufficiente a dimostrare l’effettivo esercizio di tali attività con il carattere di
continuità per il periodo di gennaio 1974 – dicembre 1991.
In sede di ricorso il ricorrente fa presente di aver operato, nel periodo sopra
indicato, nell’ambito dell’attività di gommista ed elettrauto, allegando la
documentazione probante.
La Commissione Regionale ritiene necessario, prima di prendere in esame la
documentazione, esprimersi circa l’applicabilità dell’art. 6 della L. 25/’96, che
stabilisce di riconoscere i requisiti a coloro che prima dell’entrata in vigore
della legge sull’autoriparazione, abbiano svolto professionalmente per almeno
1 anno l’attività prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 387/’94, derogando così
all’art. 7 c. 2 della L. 122/’92.
201
Sul punto in questione la Commissione Regionale ritiene di poter applicare la
normativa della L. 25/’96 anche all’impresa di autoriparazione così come per
l’attività di impiantistica.
Infatti la norma di cui all’art. 6 L. 25/’96 non precisa, a proposito dell’attività di
autoriparazione, alcuna limitazione data dal fatto di considerare che l’anno di
esercizio valutabile ai fini del riconoscimento sia ricompreso nell’ultimo
quinquennio.
Pertanto partendo dall’ammissibilità di tale interpretazione, peraltro condivisa
anche da altri organismi, si passa ad esaminare la fattispecie.
Si prende pertanto in esame la documentazione prodotta, rilevando che viene
effettivamente riscontrato l’esercizio professionale delle attività di gommista e
di elettrauto, sia in rapporto ai lavori eseguiti che alla dotazione delle
attrezzature e pertanto risultano verificati i requisiti richiesti dall’art. 6 della L.
25/’96 per l’esercizio delle sezioni di cui alla L. 122/’92.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
202
DELIBERAZIONE N. 116 DEL 8/7/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 15/5/2002 dalla ditta …(omissis) –
riparazione, manutenzione e assistenza di apparecchiature e impianti per la
misurazione, distribuzione, pompaggio e controllo di fluidi petroliferi sia su
depositi fissi che su autobotti, in particolare depositi di aviazione e autobotti
da rifornimento aeromobili; riparazione manutenzione e assistenza di
impianti per autobotti con interessamento delle parti meccaniche, di
carrozzeria e pneumatici
avverso la delibera di divieto di prosecuzione attività della sezione elettrauto
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il divieto di
prosecuzione dell’attività di cui alla sezione elettrauto in quanto, secondo i
criteri di cui alla circolare del Ministero dell’Industria del 15/3/1994 prot. n.
296445, il titolo di studio posseduto dal responsabile tecnico, laurea in
ingegneria meccanica, abilita solo alle sezioni meccanica/motoristica,
carrozzeria, gommista.
In sede di ricorso si rende noto che l’art. 7 comma 2 lettera c) della L. 122/’92,
a proposito dei requisiti tecnico professionali del responsabile tecnico, fa
riferimento al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o di un diploma di laurea in materia tecnica attinente l’attività, senza
esclusione di alcune specializzazioni. Si argomenta che il corso quinquennale di
laurea in ingegneria contempla materie quali elettronica ed elettrotecnica ed è
sicuramente titolo di studio che abilita anche alla sezione in questione. Inoltre
si rende noto che l’elenco contenuto nel sito Internet della Camera di
Commercio di Firenze, laddove riporta i titoli di studio, indica esplicitamente la
laurea in Ingegneria Meccanica come abilitante alla sezione elettrauto.
La Commissione Regionale rileva che la L. 122/’92 non prescrive la
corrispondenza fra titolo di studio conseguito e sezioni, e che l’art. 7 comma 2
203
lettera c) non esclude il riconoscimento della sezione elettrauto al responsabile
tecnico laureato in ingegneria meccanica, infatti nessuna preclusione in tal
senso è contemplata.
La Commissione Regionale ritiene condivisibili le considerazioni addotte dalla
ditta ricorrente, anche relativamente alle istruzioni diffuse nel sito web della
Camera di Commercio di Firenze. Pertanto delibera di accogliere il ricorso in
quanto la laurea in ingegneria, in qualsiasi indirizzo, del responsabile tecnico è
titolo di studio in materia tecnica specifica che abilita all’esercizio dell’attività di
ogni sezione della L. 122/’92.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
204
DELIBERAZIONE N. 166 DEL 30/10/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 15/9/2003 dalla ditta …(omissis) –
riparazione meccanica e motoristica di autoveicoli
avverso il divieto di prosecuzione dell’attività di elettrauto
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha disposto il divieto
dell’esercizio dell’attività di elettrauto in assenza di un responsabile tecnico in
possesso dei requisiti prescritti dalla L. 122/’92, infatti il sig. …(omissis),
responsabile tecnico, è in possesso di diploma di perito industriale capotecnico,
specializzazione meccanici, che non abilita all’esercizio dell’attività di
elettrauto.
In sede di ricorso il sopra citato rende noto di aver svolto, dal 4/9/2000 al
18/11/2002, attività lavorativa in qualità di operaio specializzato 3° livello alle
dipendenze di un’impresa abilitata all’esercizio di ogni sezione di
autoriparazione prevista dalla L. 122/’92.
La Commissione prende atto che il titolare è in possesso di titolo di studio
abilitante all’esercizio delle attività di cui alla L. 122/’92, come si evince dalle
materie oggetto di studio, riportate in dettaglio dal certificato relativo alle
discipline del corso rilasciato dall’Istituto Statale di Istruzione Tecnica di
Grosseto. La Commissione infatti in via analogica considera applicabile anche al
caso di specie la circolare n. 278712 del 29/8/1990 del Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato. La medesima precisa che i diplomati degli
istituti tecnici industriali che abbiano seguito almeno un corso di meccanica,
elettrotecnica e chimica possono essere ritenuti in possesso dei requisiti
richiesti per tutte le tipologie di impianti di cui all’art. 1 della L. 46/’90, in
quanto in grado di acquisire in breve tempo le competenze degli argomenti non
direttamente studiati.
205
La Commissione inoltre rileva che nel periodo 4/9/2000-18/11/2002 il socio
…(omissis) ha svolto in qualità di operaio specializzato 3° livello l’attività di
elettrauto presso ditta abilitata, nella quale era responsabile della revisione
autoveicoli.
Pertanto risultano verificati i requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 7 comma 2 - lettera a) - della L. 122/’92 in capo al responsabile tecnico
…(omissis) per l’esercizio dell’attività di elettrauto.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
206
3.11. REQUISITI PREVISTI DALLA L. 82/’94 E DAL D.M. 274/’97 PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PULIZIE
DELIBERAZIONE N. 49 DEL 23/4/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
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Visto il ricorso presentato in data 19/3/1998 dalla ditta …(omissis) - servizio
pulizie locali
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda
di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in
quanto la titolare non risulta in possesso del requisito tecnico-organizzativo
previsto dal D.M. 274/’97 per l’esercizio dell’attività.
In sede di ricorso l’istante fa presente di essere in possesso dei requisiti
previsti dalla norma considerato che per 2 anni ha svolto le mansioni di
addetta alle pulizie nell’ambito della ditta …(omissis).
La Commissione Regionale per l’Artigianato esaminata la documentazione e la
normativa vigente in materia, delibera di accogliere il ricorso in oggetto
considerato che la signora …(omissis), nonostante non sia stata inquadrata
come dipendente qualificata, ha comunque svolto in piena autonomia l’attività
di pulizia all’interno dell’impresa …(omissis), essendo stata per il periodo di
riferimento l’unica addetta a tali compiti all’interno della succitata azienda.
Tale convincimento è avvalorato anche dal fatto che l’impresa …(omissis), che
svolge l’attività di pelletteria astucceria artistica, non ha potuto applicare alla
ricorrente il contratto relativo alle imprese di pulizia, ma quello relativo al
proprio comparto, pertanto l’inquadramento come dipendente qualificata
avrebbe significato l’espletamento di altri compiti non inerenti l’attività di
pulizia.
207
Si ritiene dunque che la signora …(omissis) abbia i requisiti tecnicoorganizzativi per l’esercizio dell’attività di pulizia e dunque possa essere iscritta
nell’Albo delle Imprese Artigiane.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
208
DELIBERAZIONE N. 60 DEL 21/5/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 15/4/1998 dalla ditta …(omissis) fonderia di metalli non ferrosi
avverso la delibera di rifiuto dell’aggiunta di attività
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze non ha accolto la
denuncia di modificazione relativa all’inizio dell’attività di pulizia per l’impresa
soprannominata in quanto non sono stati ravvisati nei confronti del
responsabile tecnico sig.ra …(omissis) i requisiti tecnico professionali di cui
all’art. 2, comma 3, del D.M. 274/’97.
In sede di ricorso l’interessato fa presente di aver svolto, per il periodo
richiesto dalla legge, attività di pulizie in qualità di socio lavoratore presso
impresa del settore.
La Commissione Regionale nell’esaminare la documentazione prodotta, rileva
che, la sig.ra …(omissis) ha effettivamente prestato le mansioni di cui sopra in
qualità di socia lavoratrice presso la cooperativa di pulizie pertanto sono
ravvisati i requisiti di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. 274/’97 e quelli previsti
dall’art. 2, u.c., della L. 443/’85.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
209
Allegato alle deliberazioni n. 49 del 23/4/1998 e n. 60 del 21/5/1998
La normativa inerente l’attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e di sanificazione ha previsto per il riconoscimento dei requisiti,
tra gli altri, lo svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificato
nello specifico campo di attività, di almeno 2 anni per le attività di pulizia e di
disinfezione e di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione
e sanificazione, all’interno di imprese di settore o comunque di uffici tecnici di
imprese od enti preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di
dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o
titolare di impresa.
La Commissione Regionale ha valutato sulla base anche del ricorso dell’impresa
…(omissis, delibera n. 49 del 23/4/1998), che laddove l’attività lavorativa è
stata svolta all’interno di un’impresa non di settore difficilmente l’incaricato di
tale servizio può essere inquadrato come dipendente qualificato, in quanto si
applica normalmente il contratto di lavoro proprio del settore di pertinenza
anche per l’addetto alle pulizie. Quindi si ritiene ragionevole in tali casistiche
prescindere dal livello di inquadramento del lavoratore e invece prendere atto
che il lavoratore effettivamente in tale ambito ha svolto le mansioni inerenti
l’attività di pulizia in piena autonomia, essendo egli stesso il responsabile del
settore in questione.
Si ritiene inoltre che, come nel caso presentato dalla ditta …(omissis, delibera
n. 60 del 21/5/1998) laddove sia stata esercitata l’attività di cui sopra per il
periodo richiesto dall’art. 2 comma 3 del D.M. 274/’97 nell’ambito di
un’impresa di pulizia, ma con inquadramento come socio-lavoratore, si possa
dare maggiore valenza all’inquadramento di socio anziché di dipendente, al fine
di agevolare il riconoscimento che risulta spesso di difficile attuazione anche
per un non sempre pieno rispetto del contratto di comparto, che prevede scatti
di qualifica temporali atti a dare la possibilità al lavoratore di raggiungere quel
quarto livello che si configura come qualificato.
210
DELIBERAZIONE N. 164 DEL 3/12/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 25/11/1998 dalla ditta …(omissis)
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze aveva deliberato la
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dal 27/11/1997, in quanto la
ditta non risultava in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di
cui all’art. 2 comma 1 lett. b) e lett. c) del D.M. 7 Luglio 1997, n. 274.
In sede di ricorso, la titolare signora …(omissis) produceva documentazione
relativa all’apertura di un conto corrente presso un istituto bancario ed esibiva
idonea documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Relativamente all’esistenza di protesti, faceva presente di essere stata vittima
di reato di usura, regolarmente denunciato, fin dal 1994, alle autorità
competenti, come documentato dalle copie delle denunce allegate al ricorso e
per le quali è stato istruito regolare processo la cui prima udienza si terrà il
29/12/1998.
Il Presidente, letti gli articoli 15 comma 6 e l’art. 17 della L. 7 Marzo 1996, n.
108, recante “Disposizioni in materia di usura”, fa rilevare come l’apertura di
una linea di credito sia stata possibile proprio grazie all’intervento di
un’Associazione, così come previsto dal comma 6 dell’art. 15 della citata legge
e che l’art. 17 consente all’interessata di poter presentare istanza al Presidente
del Tribunale per ottenere il Decreto di riabilitazione, per effetto del quali il
protesto deve considerarsi non avvenuto.
Pertanto la Commissione Regionale ravvisa che sussistono gli estremi per
accogliere il ricorso, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta, al fine di
evitare ad una vittima dell’usura l’ulteriore danno che la titolare subirebbe
dall’interruzione nell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, in attesa della
definizione formale del processo in corso.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
211
Allegato alla deliberazione n. 164 del 3/12/1998
La Commissione Regionale, dopo acceso dibattito, ha ritenuto di accogliere il
ricorso presentato avverso la delibera di cancellazione disposta dalla CPA di
competenza, per mancanza dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui
all’art. 2, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.M. 7 Luglio 1997, n. 274.
L’esistenza dei protesti in capo alla ricorrente sono infatti da riconnettere al
reato di usura di cui è stata vittima, denunciato alle autorità competenti fin dal
1994, in data antecedente alla legge 7 Marzo 1996, n. 108 “Disposizioni in
materia di usura”. Ciò ha impedito alla ricorrente di avvalersi delle aperture di
linee di credito previste dall’art. 4 e 15 della citata legge, in quanto i fatti
determinanti sono antecedenti alla data di emanazione delle legge, anche se
l’apertura di un conto corrente bancario è stata possibile grazie all’applicazione
dell’art. 15, comma 6, che ha consentito ad un istituto bancario di aprire una
linea di credito, in capo alla ricorrente, nonostante la presenza di protesti
cambiari. L’art. 17 delle legge antiusura consente poi all’interessata di poter
chiedere al Presidente del Tribunale il Decreto di riabilitazione. Pur in assenza
di tale decreto, la Commissione Regionale ha ritenuto sufficiente la
documentazione prodotta, al fine di evitare l’ulteriore danno che la titolare
subirebbe dalla cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane, qualora fosse
applicata in senso strettamente formale la normativa esaminata.
212
DELIBERAZIONE N. 104 DEL 16/9/1999
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 28/7/1999 dalla ditta …(omissis) – pulizia,
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha respinto la domanda di
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente, in
quanto dal casellario giudiziario risultano condanne per emissione di assegni a
vuoto, in modo reiterato dal 1990 al 1995.
In sede di ricorso, la ricorrente sottolinea come le nuove normative di legge
prevedano la depenalizzazione delle condanne per assegni a vuoto.
La Commissione Regionale per l’Artigianato respinge il ricorso, in quanto le
normative invocate non sono ancora state emanate, esistendo allo stato
attuale solo un legge delega in materia. Né è stato prodotto dall’interessata il
certificato di riabilitazione, che avrebbe reintegrato legittimamente i requisiti di
onorabilità necessari per l’iscrizione.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
213
DELIBERAZIONE N. 106 DEL 16/9/1999
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 22/7/1999 dalla ditta …(omissis) –
impresa di pulizia
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha respinto la domanda di
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente, in
quanto priva dei requisiti di onorabilità, previsti dall’art. 2 comma 1 lettera a)
della L. 25/01/1994, n. 82, e di quelli economico-finanziari, previsti dall’art. 2
del D.M. 274/’97.
In sede di ricorso, il ricorrente eccepisce l’illegittimità del rifiuto per carenza dei
requisiti di onorabilità, in quanto la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena comporta l’estinzione del reato ove, nei termini di
legge, il condannato non commetta reati della stessa indole, ai sensi dall’art.
167 C.P. In merito poi della presunta carenza dei requisiti di capacità
economico-finanziaria di cui all’art. 2 della L. 7/7/1997, n. 274, il ricorrente
sottolinea di aver a suo parere prodotto idonea documentazione (dichiarazione
di un istituto bancario di sussistenza di contratto di conto corrente con
l'interessato).
La Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene fondati i rilievi eccepiti, sia
in merito all’estinzione del reato, sia in merito alla documentazione prodotta
per attestare i requisiti di capacità economico-finanziaria.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
214
DELIBERAZIONE N. 78 DEL 12/7/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 30/4/2001 dalla ditta …(omissis) –
impresa di pulizie
avverso il divieto di prosecuzione dell’attività di pulizia e la delibera di rifiuto di
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda di
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in quanto
l’impresa, in base al divieto di prosecuzione dell’attività dei servizi di pulizia, risulta
mancante dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica artigiana.
Il divieto di prosecuzione dell’attività è stato disposto dalla CPA, nella seduta
del 5/3/2001, rilevata l’insussistenza dei requisiti tecnico-professionali indicati
al comma 3 dell’art. 2 del D.M. 274/’97 da parte della titolare e preposta alla
gestione tecnica …(omissis), in quanto la medesima, durante il rapporto di
lavoro dichiarato ai fini del riconoscimento dei requisiti stessi, non risulta
essere stata inquadrata come dipendente qualificata.
In sede di ricorso si rende noto che l’impresa presso cui la titolare prestava la
propria opera, ha rettificato l’inquadramento della medesima come dipendente
qualificata per il periodo dal 1/2/1999 al 1/2/2001. A riprova di quanto
dichiarato vengono prodotti il libretto di lavoro, le comunicazioni al Centro per
l’Impiego di Firenze relative al passaggio di livello della sig.ra …(omissis), la
denuncia all’INPS per la regolazione contributiva.
Pertanto non si determina contrasto con quanto previsto dalla lettera a) del
punto 3 dell’art. 2 del D.M. 274/’97, che prevede lo svolgimento di un periodo
di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di
almeno due anni.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
215
DELIBERAZIONE N. 172 DEL 10/10/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 31/7/2002 dalla sig.ra …(omissis) impresa di pulizie
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la domanda
di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto la
brevità del periodo di lavoro come cameriera ai piani e il periodo di lavoro
svolto come colf non permettono alla titolare di acquisire il requisito di
responsabile tecnico previsto dall’art. 2 comma 3 del D.M. 274/’97.
In sede di ricorso si argomenta che anche se la colf non è dipendente di
un’impresa del settore, così come la legge prevede, è comunque al servizio di
un privato che le chiede tutte le prestazioni che normalmente fornisce un
imprenditore che opera nel settore delle pulizie. Pertanto si chiede di ritenere
valida per l’acquisizione dei requisiti anche l’esperienza come collaboratrice
domestica, secondo un’interpretazione estensiva della norma in modo da avere
il riconoscimento di impresa artigiana.
La Commissione Regionale rileva che la norma che disciplina il settore, D.M.
274/’97 all’art. 2 – comma 3 – lett. a), esplicitamente prevede che lo
svolgimento del periodo di esperienza professionale qualificata nel campo di
attività specifico sia stato svolto all’interno di imprese del settore o comunque
all’interno di uffici tecnici di imprese o enti preposti allo svolgimento di tale
attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio
partecipante al lavoro o titolare di impresa. Pertanto non ritiene condivisibile
l’interpretazione del ricorrente, che non trova alcun riscontro nella normativa
vigente in materia.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
216
3.12. PARTECIPAZIONE ANCHE MANUALE AL LAVORO DELLA MAGGIORANZA
DEI SOCI
DELIBERAZIONE N. 141 DEL 13/12/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 18/9/2001 dalla ditta … (omissis) –
produzione di pasticceria fresca, commercio al dettaglio degli stessi, prodotti
dolciari confezionati, liquori in bottiglia, mescita di caffè ed alcoolici e
somministrazione alimenti e bevande
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto
la maggioranza dei soci non presta la propria opera, anche manuale al lavoro.
In sede di ricorso si eccepiscono in diritto le procedure adottate dalla
Commissione Provinciale, che non risultano conformi al disposto del comma 3
dell’art. 3 e dell’art. 8 della L. 241/’90 e nel merito si ribadisce che tutti e tre i
soci, regolarmente iscritti all’INAIL, partecipano ai turni, durante i quali la
produzione è a volte esclusiva, comunque sempre preminente.
Dall’accertamento effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Empoli, in
seguito alla richiesta della Commissione Regionale per l’Artigianato, è emerso
che:
• il personale dipendente è costituito da due operai generici e un pasticcere
che lavorano nel laboratorio insieme al socio …(omissis), invece altre due
dipendenti sono addette al bar, insieme alle socie …(omissis) ed …(omissis)
che nelle ore mattutine si occupano esclusivamente della somministrazione
al pubblico, e nel pomeriggio per due o tre ore prestano la loro opera nel
laboratorio
217
l’attività svolta dall’impresa è produzione di pasticceria fresca e secca,
tostatura di caffè, somministrazione di bevande.
La Commissione Regionale, esaminato il ricorso, evidenzia come la
deliberazione della Commissione Provinciale per l’Artigianato motivava il
provvedimento di cancellazione adottato stabilendo che la maggioranza dei soci
non presta la propria opera, anche manuale, al lavoro. Il provvedimento
pertanto risulta essere motivato mettendo in rilievo la mancanza di un
requisito previsto dalla legge ai fini dell’iscrizione all’Albo delle Imprese
Artigiane. Si fa presente inoltre che l’interessato aveva comunque il diritto di
procedere all’accesso agli atti del procedimento e pertanto gli stessi potevano
essere visionati ed estratti qualora la conoscenza di tali atti fosse ritenuta
necessaria ai fini delle controdeduzioni.
Per quanto attiene alle motivazioni nel merito espresse nel ricorso a favore
dell’iscrivibilità della società nell’Albo delle Imprese Artigiane, la Commissione
Regionale rileva che la valutazione deve essere effettuata sulla base del
maggior tempo speso dai soci, in termini di lavoro, nel processo produttivo
artigianale anziché in quello commerciale e che pertanto dalla sopra citata
istruttoria compiuta dalla Polizia Municipale del Comune di Empoli ciò risulta
soddisfatto.
•
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
218
3.13. LIMITI DIMENSIONALI PREVISTI DALL’ART. 4 DELLA L. 443/’85
DELIBERAZIONE N. 34 DEL 5/3/1999
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 2/2/1999 dalla ditta …(omissis) –
tranceria e aggiunteria di tomaie e parti di calzature, fabbricazione zoccoli e
calzature di ogni tipo
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca, a seguito di
segnalazione dell’Ufficio di vigilanza dell’INPS, ha deliberato la cancellazione
temporanea
dall’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa ricorrente dal
28/2/1993 al 30/1/1994 e, in via definitiva, dal 30/4/1995, per superamento
dei limiti dimensionali previsti dall’art. 4, lett. a) della Legge n. 443/’85.
La Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene infondati gli argomenti
portati dall’avvocato della ditta ricorrente sia nelle ragioni di legittimità che di
merito. Infatti:
1) per quanto riguarda l’illegittimità dell’atto impugnato per presunta
violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 7, 8 e 10 della
legge n. 241/1990, è stato recentemente ribadito dal Consiglio di stato che
non c’è obbligo a carico dell’Amministrazione Pubblica di comunicare l’avvio
del procedimento ex art. 7 della citata legge, se il coinvolgimento e la
partecipazione del soggetto nei confronti del quale l’azione amministrativa è
destinata a produrre i suoi effetti, si siano già realizzati. E’ ciò che è
avvenuto nel caso di specie, essendo stato comunicato in data 20 agosto
1998 alla ditta ricorrente la necessità di acquisire documentazione relativa
ai libri matricola e paga, ai prospetti riassuntivi da cui desumere i dati
relativi ai dipendenti, con riferimento ai passaggi di qualifica degli
apprendisti, nonché la documentazione delle assenze lunghe dei medesimi.
In data 20 settembre il socio …(omissis) chiedeva un’ulteriore proroga di 30
219
giorni per produrre la documentazione richiesta, che veniva fornita in un
tempo successivo in maniera esauriente e completa, dalla quale si traeva
conferma di quanto sinteticamente segnalato dall’INPS. Gli atti acquisiti
dimostrano pertanto che
è stato abbondantemente salvaguardato il
principio della valida costituzione del contraddittorio e la Commissione
Provinciale competente ha manifestato attenzione e comprensione per la
ditta ricorrente concedendo termini ben più ampi per consentire la
produzione della documentazione poi acquisita. Quanto poi ai requisiti di cui
all’art. 8 della L. 241/’90, risulta veramente speciosa e non veritiera
l’affermazione che risulterebbero omessi l’oggetto del procedimento, la
persona responsabile del procedimento e l’ufficio dove prendere visione
degli atti: l’art. 4 della legge 443/’85 citato nella prima lettera inviata dalla
Commissione di Lucca si riferisce al requisito dei limiti dimensionali richiesti
dalla legge; la lettera risultava firmata dal Segretario della Commissione,
responsabile del procedimento; l’ufficio era così noto al ricorrente, che lo
stesso
ha
potuto
tranquillamente
rispondere
e
depositare
la
documentazione richiesta.
2) Quanto all’argomentazione per presunta violazione di legge per tardività
dell’adozione del provvedimento ex art. 7 della L. 443/’85 in combinato
disposto con l’art. 2 della Legge 241/’90, è semplice rigettare l’accusa sulla
base sia dell’esame della normativa, sia delle date che si desumono dagli
atti acquisiti da questa Commissione. L’INPS di Lucca ha infatti trasmesso in
data 23 giugno 1998 alla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca,
ricevuto il giorno 25 giugno con prot. 1333, la relazione sull’esito della visita
ispettiva compiuta presso …(omissis), con invito alla CPA ad assumere le
determinazioni di competenza. In data 20 agosto, (quindi, comunque prima
dei 60 giorni previsti dalla Legge) la CPA, dopo assidui contatti telefonici con
la ditta per poter acquisire documentazione più ampia, rispetto a quanto
trasmesso dall’Ente previdenziale, e certamente a tutela del ricorrente,
inviava formale invito a trasmettere la documentazione per poter valutare,
prima di procedere alla cancellazione per superamento dei limiti
dimensionali ex art. 5 della Legge 443/’85, se i rilievi dell’INPS fossero
fondati. In data 30 settembre il socio …(omissis) chiedeva una proroga al
termine di 30 giorni indicato dalla CPA per l’invio della documentazione. La
documentazione completa ed esaustiva veniva consegnata all’Ufficio
Artigianato “brevi manu” in fotocopia, così come acquisita in atti, dalla ditta
ricorrente, in un periodo intermedio tra la data certa della protocollazione
dell’istanza di un ulteriore proroga richiesta dalla medesima (1 ottobre 1998
prot. 2051) e la fine di ottobre. La CPA di Lucca, finalmente in grado di
riscontrare tutti i dati dalla documentazione fornita, con delibera n. 141 del
25/11/1998 deliberava la cancellazione dall’Albo delle imprese Artigiane per
superamento dei limiti dimensionali di cui all’art.4 lett. a) della Legge
443/’85 secondo le date indicate dal rapporto ispettivo dell’INPS e
riscontrate dalla CPA di Lucca dalla documentazione fornita dalla ditta
ricorrente. E’ inoltre da rilevare che il termine dei 60 giorni indicati dall’art.
7 della Legge 443/’85 è posto a tutela degli istanti per la sollecita
definizione del procedimento: nel caso di specie, la proroga del termine è
stata chiesta dall’interessato e, se disattesa, avrebbe comportato
l’immediata cancellazione della ditta ricorrente “ab initio”, vale a dire dalla
220
prima data in cui si è verificato il superamento dei limiti dimensionali per più
di tre mesi, considerate quindi tutte le tolleranze previste dalla normativa,
anche con riguardo alle assenze (non certo per ferie) del personale
impiegato (e cioè dal 28 febbraio 1993).
3) e 4) Quanto alle argomentazioni relative all’illegittimità del provvedimento
impugnato “ per non aver considerato le assenze strutturali del personale
dipendente “ e per ” aver disposto il provvedimento di cancellazione
dall’Albo per avvenuto superamento dei limiti” , questa Commissione ritiene
che dalla documentazione prodotta in sede di ricorso dall’avvocato che
rappresenta la ditta … (omissis), assolutamente identica a quella acquisita
dalla CPA di Lucca, si desume che la ditta ha superato i limiti dimensionali
esattamente dal mese di marzo 1993 al 31 gennaio 1994 e dall’aprile 1995
al febbraio 1998 ininterrottamente, quindi ben oltre i tre mesi previsti dal
comma 3 dell’art. 5 della Legge 443/’85, rientrando nei limiti dimensionali
solo dal febbraio 1994 al febbraio 1995.
La Commissione Regionale per l’Artigianato, pur rilevando che la ditta
ricorrente avrebbe dovuto essere stata cancellata in via definitiva dall’Albo dal
1° marzo 1993, considerate le pesanti implicazioni economiche relative alla
differenza di aliquote per i diversi obblighi contributivi dovuti all’INPS dalle
imprese non iscritte all’Albo relativamente al personale apprendista e a quello
con contratto di formazione e lavoro, ritiene di dover confermare la delibera
della CPA di Lucca, in quando meno penalizzante per la ditta, avendo lo stesso
Istituto previdenziale accettato la “cancellazione temporanea” dell’impresa,
istituto non previsto dalla normativa di cui alla Legge 443/’85.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
221
TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Firenze, composto
Luciana Breggia
Patrizia Pompei
Ludovico Delle Vergini
ha pronunziato il seguente
dai magistrati:
Presidente rel.
Giudice
Giudice
DECRETO
nella procedura n. 1834/99 R.G.VOL.GIUR.
Letto il ricorso avanzato da …(omissis), per ottenere l'annullamento del
provvedimento della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana che
ha respinto il ricorso gerarchico contro la delibera della Commissione
provinciale di Lucca con cui è stata disposta la cancellazione temporanea della
ricorrente dall'albo delle imprese artigiane dal 28.2.93 al 30.1.94 e la
cancellazione definitiva da tale albo con decorrenza dal 30.4.95 per
superamento dei limiti dimensionali;
letta la comparsa di costituzione della Commissione resistente e sentite le parti
all'udienza del 12.1.2000;
preso atto del visto del P.M.;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e va respinto in base alle seguenti considerazioni.
1) La ricorrente si duole in primo luogo dell'illegittimità del provvedimento della
Commissione provinciale di Lucca in quanto sarebbe stato violato il principio
del contraddittorio in sede amministrativa e non sarebbero stati applicati gli
artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/90. Sostiene, al riguardo, che non sarebbe
stata data alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento, non
sarebbe stato individuato il responsabile del procedimento e non sarebbe stato
dato avviso della facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti al fine di
formulare eventuali controdeduzioni.
2) Nessuna di tali doglianze risulta fondata alla luce della documentazione
prodotta dalle parti. Risulta infatti che con lettera del 20.8.98 (doc. 1 fasc. ric.)
la Commissione provinciale di Lucca ha richiesto alcuni documenti alla
ricorrente in ordine all’accertamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 4, co.
2, lett. A delle legge 443/85. Tale lettera, seppure non qualificata
espressamente come comunicazione dell’avvio di procedimento, assolve
tuttavia sostanzialmente a tale funzione, avendo posto in grado la ricorrente di
apprendere dell’esistenza di un procedimento di accertamento del superamento
o meno dei limiti dimensionali stabiliti per l'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane (nell' oggetto infatti, oltre al riferimento a tale accertamento, si
menziona anche la segnalazione dell'ufficio di vigilanza dell'Inps,
evidentemente quale base del procedimento di verifica avviato). In base a tale
lettera deve dunque ritenersi che la ricorrente sia stata in grado di partecipare
consapevolmente al procedimento amministrativo, (anche tenendo presenti i
principi giurisprudenziali in materia, ampiamente riportati nella comparsa di
222
costituzione e risposta della Commissione), come del resto risulta evidente
anche alla luce della richiesta di proroga del termine avanzata dalla stessa
ricorrente, in relazione alla lettera del 20.8.98, proroga richiesta con
riferimento alla laboriosità della stesura dei documenti relativi 'ai limiti
dimensionali'.
3) Anche la doglianza della mancata indicazione dei responsabile del
procedimento amministrativo è priva di fondamento: a parte il fatto che la
lettera è sottoscritta dalla rag. …(omissis) (presumibilmente responsabile dell'
accertamento) e la circostanza che la stessa richiesta di proroga del termine
avanzata dalla ricorrente dimostra che questa non ha avuto nessuna difficoltà
ad entrare in contatto con l'ufficio incaricato del procedimento, va tenuto conto
del fatto che, essendo comunque indicato l'ufficio procedente (commissione
provinciale artigianato di Lucca), anche in mancanza di altre indicazioni,
sarebbe stato possibile individuare il responsabile nel dirigente della struttura
amministrativa indicata (Cons. stato, VI, 6.5.99, n. 587).
4) Nel merito, la ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la
commissione per l'artigianato, ai fini dell'accertamento del superamento dei
limiti dimensionali posti dall'art. 4, lett. a della legge 443/85, avrebbe
considerato il numero del dipendenti risultante dai dati emergenti dai libri e
registri contabili dell’ impresa anziché tener conto delle assenza per ferie,
malattie, permessi, gravidanze e simili, calcolando cioè l’ammontare delle ore
effettivamente lavorate e dividendolo per l'orario normale di lavoro al fine di
calcolare il numero di dipendenti effettivamente impiegati nel processo
produttivo.
5) Il criterio suggerito come corretto dalla ricorrente non può essere condiviso.
La legge n. 443/85, infatti, fa riferimento al numero di dipendenti
(preoccupandosi di escludere alcune figure di lavoratori dal computo dei limiti
quali, ad esempio, gli apprendisti passati in qualifica ex legge n.25/55 per il
periodo di due anni o i portatori di handicaps), evidentemente volendo riferirsi
alla normale capacità produttiva del dipendente e tenendo dunque conto anche
degli eventi, normalmente ricorrenti, che possono produrre una sospensione
del rapporto di lavoro (malattia, gravidanza etc). D'altronde, come rilevato
dalla resistente, la legge n. 443/85 consente comunque una certa elasticità alle
imprese, prevedendo la possibilità di superare i limiti dimensionali entro certi
parametri (art. 5 legge 443/85).
Poiché dalla documentazione prodotta dalla resistente risultano ampiamente
superati i limiti dimensionali fissati dall'art. 4 citato, secondo il criterio qui
riconosciuto come applicabile, ne consegue la legittimità del provvedimento di
cancellazione disposto dalla Commissione provinciale di Lucca
7) Per completezza va rilevato ancora che nemmeno la tesi avanzata in via
subordinata dalla ricorrente può essere accolta: al riguardo va infatti rilevato
che la sospensione temporanea dall'albo - da collegarsi, secondo la ricorrente,
al superamento che si mantenga entro il 20 % ex art. 5 legge 443/85, anche
se oltre i limiti temporali di tolleranza dello stesso art. 5 - non trova alcun
riscontro nella legge; inoltre, in ogni caso, la società ricorrente non risulta aver
superato solo i limiti temporali di cui all'art. 5 citato, ma anche quelli numerici
(oltre il 20 %), alla luce del criterio di calcolo basato sul numero dei dipendenti
(e non sulla ‘forza lavoro'), criterio, come si è detto, correttamente applicabile
alla fattispecie.
223
8) In definitiva, il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata al
pagamento delle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso proposto da …(omissis);
condanna la ricorrente a rifondere alla resistente Commissione regionale per
l’artigianato della Toscana le spese dei procedimento che si liquidano d’ufficio,
in difetto di nota, in complessive £ 1.432.000, di cui £ 1.100.000 per onorari, £
132.000 per diritti, e £ 200.000 per spese.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.1.2000.
Il Presidente est.
224
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE N. 55/V/2000 R.G.
Sezione PRIMA VOLONTARIA
Verbale udienza di discussione N.5230/2000 R. Cron
L'anno duemila, il giorno trenta del mese di Giugno in Firenze
alle ore 9:00, davanti alla Corte d'Appello di Firenze, sezione suddetta,
composta dai signori:
Dott. SANTILLI RENATO (Presidente)
Dott. CINI ADRIANO (Consigliere)
Dott. CHIARI ALDO (Consigliere) rel
con l'assistenza del segretario Sottoscritto
chiamata la causa vertente tra
…(omissis)
rappresentata e difesa da … (omissis)
… (omissis)
come da mandato in atti,
e
Commissione Regionale Artigianato Toscana
rappresentata e difesa da …(omissis)
sono comparsi:
come da mandato in atti,
[…]
Il Collegio
sciogliendo la riserva;
ritenuto, quanto al primo motivo del reclamo, attinente alla pretesa violazione
del principio del contraddittorio, che la lettera inviata alla reclamante in data
20 agosto 1998 dalla CPA di Lucca, faceva espresso riferimento all'oggetto
(Accertamento limiti dimensionali), alla norma (art. 4, comma 2, lett. a) l.
443/85), tutte indicazioni pienamente idonee a rendere l’interessata edotta
della possibilità dell'apertura, necessariamente conseguente per legge nel caso
di sussistenza degli estremi richiesti dalla legge indicata, di un procedimetno
con effetti lesivi nei suoi confronti;
ritenuto che da tale lettera si evinceva necessariamente che il responsabile del
procedimento non poteva che essere individuato nella persona delle segretaria
della CPA di lucca, …(omissis), che ha proceduto alla richiesta e all'istruzione
del procedimento;
ritenuto che la quasi totalità della documentazione del procedimento è
costituita da documenti provenienti dalla stessa reclamente;
ritenuto, quanto al secondo motivo di reclamo, attinente alla dedotta mancata
considerazione delle assenze strutturali del personale dipendente, che queste
ultime, quali quelle per ferie, permessi retribuiti, malattia) non possono essere
prese in considerazione ai fini che ci occupano, salvo falsare lo spirito e la
lettera della legge, che fa riferimento ai dipendenti, e non al numero delle ore
da costoro effettivamente lavorate, posto che, diversamente argomentando, si
perverrebbe ad un’ingiustificata dilatazione dei limiti quantitativi posti
all'impresa artigiana;
225
ritenuto, infine, quanto al terzo motivo di reclamo attinente alla dedotta
illegittimità della cancellazione definitiva di cui al provevdimento reclamato,
che questa costituisce l'unico esito previsto dalla norma che ci occupa, mentre
appare ingiustificato, semmai, il provvedimento relativo alla cancellazione
temporanea;
ritenuto, conseguentemente, che il reclamo, in quanto del tutto infondato, va
respinto;
ritenuto che a ciò consegue la condanna della reclamante al pagamento delle
spese del procedimento, liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
respinge il reclamo, e condanna la reclamante al pagamento in favore della
reclamata delle spese del procedimento, liquidate in £. 5.528.000, di cui £.
per diritti £. 680.000 e £. 4.200.000 per onorari.
Firenze 30 gíugno 2000
Il Presidente
NB: Tale provvedimento è stato impugnato presso la Corte di Cassazione che
ne ha disposto la reiezione.
226
DELIBERAZIONE N. 3 DEL 3/2/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 22/11/1999 dalla ditta … (omissis) –
produzione di calzature di ogni tipo e di zoccoli in legno
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, disponendo la rettifica della data di
cancellazione come sotto specificato, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca ha cancellato dall’Albo
delle Imprese Artigiane l’impresa ricorrente dal 1/1/1994, in quanto, su
segnalazione dell’INPS, è stato accertato il superamento del limite
dimensionale previsto dall’art. 4 comma 1 lettera a.
In sede di ricorso il ricorrente contesta la decisione adottata argomentando in
primo luogo che la socia …(omissis) non possa essere considerata socia
partecipante viste le sue precarie condizioni fisiche che le hanno impedito di
fatto di svolgere qualsiasi tipo di attività nell’impresa artigiana.
Pertanto la stessa è da ritenere socia non partecipante. Inoltre il ricorrente fa
presente che il lavoratore part-time è stato considerato alla stregua di un
lavoratore a tempo pieno, anziché valere per il tempo proporzionalmente
speso.
In ultimo viene sottoposto all’attenzione della Commissione come, nel computo
delle unità lavorative, si dovrebbe tener conto più che del dato formale relativo
ai dipendenti iscritti a libro paga, del personale effettivamente operante,
togliendo dal computo gli assenti per malattia, infortuni, maternità, servizio di
leva.
La Commissione Regionale, esaminata la documentazione, e preso atto delle
argomentazioni presentate dal ricorrente osserva quanto segue: in primo
luogo, esaminati gli allegati relativi alla condizione di salute della signora
…(omissis) ritiene di accogliere le richieste del ricorrente ritenendo di dover
considerare la signora …(omissis) quale socia non partecipante.
227
In secondo luogo, vista anche la precedente deliberazione n. 55 del 23/4/1998
adottata da questa Commissione, si condivide quanto argomentato nel ricorso
circa la valutazione del lavoro part-time, in quanto sembra ragionevole che il
personale così assunto sia computato proporzionalmente al lavoro prestato.
Infine si prende in considerazione la valutazione dei periodi di assenza per
malattie, infortuni, maternità, servizio di leva, ritenendo di dover valutare in
maniera concreta il lavoro prestato. Così come anche esplicitato dal Tribunale
di Bologna Sentenza 10/’94 nel conteggio del numero dei dipendenti è
necessario attenersi al dato effettivo e non astratto escludendo dal computo le
assenze per malattie o infortunio anche inferiori al mese.
Pertanto, effettuate le dovute osservazioni, la Commissione Regionale delibera
di rettificare la data di cancellazione dal 1/1/1994 al 1/5/1994 in
considerazione del fatto che nel Gennaio 1994 l’esubero di mezza unità è
compensato dall’assenza complessiva di 15 giorni per motivi di malattia e
infortunio e che per i tre mesi successivi l’impresa poteva rimanere iscritta
visto il superamento entro il 20%, così come stabilito dall’art. 5 comma 5 della
L. 443/’85.
Si fa comunque presente che l’impresa risulta avere avuto periodi di rientro e
più specificatamente, tenendo conto delle valutazioni già espresse, a Luglio,
Agosto, Settembre 1994, Luglio e Settembre 1995 per motivi di sospensione di
lavoro, Settembre 1996, ed inoltre da Dicembre 1996 l’impresa potrà chiedere
la decorrenza della nuova iscrizione, in quanto da questo periodo l’elevazione
del numero è giustificata dal fatto che un’unità aggiuntiva è apprendista.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
228
TRIBUNALE DI FIRENZE
La sezione I civile
composta dal magistrati
Dott. Alessandro Gatta
Presidente
Dott. Elisabetta Materi
Giudice
Dort. ssa Silvia Governatori
Giudice rel.
riunito in camera di consiglio;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 25.10.2000;
letti gli atti;
udita la relazione della dott.ssa Governatori;
Rileva:
1. Con ricorso ex art. 7 comma 6 della L. 443/1985, la società …(omissis) ha
chiesto a questo Tribunale il parziale annullamento della delibera n. 3 del
3.2.2000, notificata in data 15.2.2000 con cui era stata disposta la sua
cancellazione definitiva dall'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di
Lucca dal 1 maggio 1994 per riscontrato superamento del limite dimensionale
di cui all'art. 4 lett. a) della L. 443/85. Ha esposto di operare da anni nel
settore calzaturiero e di essere inquadrata nell’Albo delle Imprese Artigiane
della Provincia di Lucca nell'ambito del settore delle lavorazioni non in serie. A
seguito di un procedimento avviato d’ufficio dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Lucca per verificare i limiti dimensionali dell’impresa stessa, la
Commissione con provvedimento dell'8.9.1999 aveva cancellato la ricorrente
dall'albo delle imprese artigiane con decorrenza dal 1.1.1994. La …(omissis)
aveva presentato ricorso gerarchico presso la commissione regionale di Firenze
deducendo l’erroneo computo tra il personale lavorante di una socia che per
motivi di salute non era più in grado di lavorare; il computo di un'impiegata
assunta con contratto part-time di venti ore come se si trattasse di lavoratore
a tempo pieno, e la mancata considerazione, ai fini del computo del personale,
dei periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare,
congedi, sospensioni. Con provvedimento n. 3 del 3.2.2000 la Commissione
Regionale accoglieva parzialmente il ricorso quanto ai primi due punti, mentre
il terzo motivo veniva parzialmente accolto, con conferma della radiazione
dall'albo, sia pur con decorrenza rettificata rispetto alla decisione della
Commissione Provinciale.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la …(omissis) deducendo in
primo luogo l’errato computo delle sole malattie lunghe e non anche di quelle
più brevi, che avrebbe dovuto far considerare che solo per alcuni sporadici
mesi vi era stato un effettivo esubero dei limiti dimensionali. Ha contestato la
decisione della commissione che avrebbe ritenuto sufficiente solo “mezza
unità” in più per considerare concretato l’esubero in questione, e che avrebbe
ritenuto computabili le sole assenze superiori a 15 giorni ancorché inferiori al
mese. Se infatti la commissione non avesse applicato tali criteri la …(omissis)
avrebbe potuto conservare l’iscrizione all'albo, in quanto per tutto il 1994
l'esubero si era verificato solo per mezza unità in più, e negli anni successivi
l’esubero sarebbe riscontrabile solo se non si considerino le assenze inferiori ai
quindici giorni. Ha lamentato inoltre che comunque la …(omissis) avrebbe
229
tutt’al più essere sospesa dall'albo, ma non cancellata, avendo pur sempre
operato entro la quota tollerata del 20% in più.
Si è costituita la Commissione Regionale per l'Artigianato e ha chiesto la
reiezione del ricorso, deducendone la infondatezza. In particolare con
riferimento alla prima censura mossa dalla ricorrente ha evidenziato che la
legge 443/85 nel porre limiti quantitativi per l'impresa artigiana, fa esclusivo
riferimento al numero dei dipendenti, senza mai considerare, come per contro
prospettato dalla ricorrente, il diverso criterio dell'effettivo numero di ore di
lavoro. Sempre sul numero dei dipendenti la legge prevede che debba essere
valutato il superamento temporaneo consentito dei limiti quantitativi. Ha
dedotto inoltre che i limiti posti dalla legge 443/85 devono essere considerati
di stretta interpretazione, cosicché anche l'esubero di sola mezza unità realizza
oggettivamente il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa
artigiana, non derogabili. Con la conseguenza che deve ritenersi corretta la
decisione di cancellazione dall'albo, unica conseguenza possibile, non essendo
contemplata la sospensione temporanea dall'albo.
La ricorrente, rilevando che in realtà la Commissione in seno alla delibera
impugnata aveva riconosciuto la bontà dei criteri di computo suggeriti ha
inoltre chiesto disporsi una CTU per verificare l'esatta applicazione del criterio
di computo consensualmente accettato da ambo le parti.
2. Come noto l'impresa artigiana nel nostro ordinamento si inquadra tra le
piccole imprese. E la legge 443/85 considera artigiana l'impresa esercitata
dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali dlla stessa dettati. Tali limiti
sono precisati dall'art. 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443 che dispone che
"l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di
personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai
soci, sempre che non si superino i seguenti limiti: a) per l'impresa che non
lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 9; il numero dei dipendenti può essere elevato fino a
22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti”. Al successivo art. 5
comma 5 la stessa legge prevede che “le imprese artigiane che abbiano
superato fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre
mesi nell’anno, i limiti di cui al
primo comma dell'art. 4, mantengono
l'iscrizione all’albo di cui al primo comma del presente articolo”.
Tali norme, come già ritenuto in fattispecie analoga da questo Tribunale
(ordinanza sez. I civ. del 12.1.2000, cron. 1263) e dalla Corte di Appello di
Firenze (Sez. I, 30.6.2000. cron. 5453/2000), e come correttamente rilevato
dalla reclamata non possono che essere ritenute di stretta interpretazione.
Difatti ove si consideri la volontà legislativa di attribuzione dei peculiari benefici
previsti alla sola impresa artigiana, in ragione delle sue peculiarità ed in specie
per l'apporto individuale in misura prevalente del lavoro, anche manuale, nel
processo produttivo, da parte dell'imprenditore artigiano (art. 2 L. 443/85),
ogni interpretazione estensiva non potrebbe che snaturare la natura stessa
dell'impresa, e discostarsi dallo spirito della legge.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che il computo dei limiti dimensionali debba
essere effettuato tenendo conto unicamente dei numero dei dipendenti, e non
già come sostenuto dal ricorrente, dell'apporto lavorativo effettivo e concreto
ricevuto dall'impresa dal proprio personale.
230
Difatti lo stesso art. 4 nel definire i limiti dimensionali, espressamente formula
delle eccezioni rispetto al numero dei dipendenti computabili, senza dare alcun
rilievo alla presenza o assenza temporanea degli stessi, e alle ragioni delle
assenze medesime. Con ciò evidentemente il legislatore, ad avviso di questo
Tribunale, ha inteso riferirsi alla normale capacità produttiva dei dipendenti,
senza dare autonomo rilievo a quegli eventi che normalmente influiscono sulla
effettiva capacità produttiva, quali per l'appunto l'assenza per ferie e per
malattia. Per contro l’art. 5 già citato, evidentemente anche in ragione dì tali
eventi, prevede la possibilità di un innalzamento temporaneo del numero dei
dipendenti, precisando al contempo che l'esubero non deve superare il 20% dei
dipendenti normalmente impiegati, e che non si deve protrarre per oltre tre
mesi nell'arco dell'anno. Ma in nessun modo la legge legittima il criterio di
computo prospettato dal ricorrente, né consente di ritenere rispettati i limiti
dimensionali in ragione del dedotto superamento degli stessi per sola mezza
unità, che deve ritenersi comunque esubero sufficiente per far ritenere superati
i limiti medesimi.
Poiché secondo la stessa prospettazione del ricorrente, i cui criteri di calcolo
per come visto non sono comunque condivisibili, l'esubero in tal senso si è
protratto per oltre tre mesi - con conseguente superfluità della CTU richiesta ai
fini della decisione - deve ritenersi corretta la decisione
della Commissione
Regionale per l'Artigianato.
Quanto all’ultima doglianza rileva il Tribunale che la tesi avanzata in via
subordinata in accoglimento della quale si chiede disporsi la sospensione
temporanea dall’albo, anziché la cancellazione definitiva, non trova nessun
riscontro nella legge, di tal ché deve essere respinta, come peraltro ritenuto
altresì dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Le spese, liquidate in dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta e alle
questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso proposto dalla …(omissis)
Condanna la … (omissis) a rifondere alla Commissione Regionale per
l'Artigianato le spese dei presente procedimento, liquidate in L. 4.761.500, di
cui L. 665.000 per diritti, L. 180.000 per spese, L. 3.500.000 per onorari, L.
416.500 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre I.V.A. e CPA come
per legge.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 17.11.2000 su relazione della
dottoressa Silvia Governatori.
Il Presidente
Dott. Alessandro Gatta
231
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
II Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati
Dott. A. Cappelli
Presidente
Dott. S. Giardina
Consigliere
Dott. M. Bilancetti
Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.5.2003 in relazione al reclamo
proposto ai sensi dell'art. 7, VI comma L. 443/1995 dalla società … (omissis),
con sede in …(omissis) nei confronti della Commissione Regionale per
L'artigianato della Toscana avverso il decreto emesso in data 20.11.2000 dal
tribunale di Firenze, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Ritenuto di confermare l'impugnato provvedimento del Tribunale di Firenze con
il quale, nel rigettare la richiesta di annullamento della deliberazione n. 3 del
3.2.2000 con la quale era stata disposta da parte della Commissione Regionale
per l'Artigianato la sua cancellazione definitiva dall'Albo delle imprese artigiane
della provincia di Lucca per superamento del limite. dimensionale di cui all'art.
4 lett a) della L. 8.8.1985 n. 443, si è ribadito il principio per cui,
contrariamente a quanto richiesto dalla società reclamante “il computo dei
limiti dimensionali debba essere effettuato tenendo conto unicamente del
numero dei dipendenti e non già come sostenuto dal ricorrente, dell’apporto
lavorativo effettivo e concreto ricevuto dall'impresa dal proprio personale ... lo
stesso art. 4 nel definire i limiti dimensionali, espressamente formula delle
eccezioni rispetto al numero dei dipendenti computabili, senza dare alcun
rilievo alla presenza o assenza temporanea degli stessi, e alle ragioni delle
assenze medesime ...”;
rilevato che in tal senso si era già espressa anche questa Corte con
provvedimento in data 30.6.2000 osservando in particolare “quanto al secondo
motivo di reclamo attinente alla dedotta mancata considerazione delle assenze
strutturali del personale dipendente, che queste ultime, quali quelle per ferie,
permessi retribuiti, malattia, non possono essere prese in considerazione ai fini
che ci occupano, salvo falsare lo spirito e la lettera della legge, che fa
riferimento ai dipendenti, e non al numero delle ore da costoro effettivamente
lavorate, posto che, diversamente argomentando, si perverrebbe ad una
ingiustificata dilatazione dei limiti quantitativi posti all’impresa artigiana’’;
considerato che se questi principi appaiono senz’altro condivisibili non può
essere accolto il reclamo proposto laddove la società …(omissis) si duole della
“mancata considerazione - ai fini del computo del personale - dei periodi di
assenza per malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, congedi,
sospensioni ecc. ecc.” neppure sul rilievo che pur in parte questo motivo era
stato accolto dalla Commissione Regionale per l’Artigianato per cui il Tribunale
avrebbe dovuto limitarsi al thema decidendum “apparendo rilevante e soltanto
disporre una CTU volta a verificare l’esatta applicazione del criterio di computo
consensualmente accettato da ambo le parti” e più precisamente “… per
l’individuazione di tutte le assenze dei personale anche inferiori al mese e
quindi per tale via ricostruire mese per mese l'esatta e concreta presenza al
232
lavoro del personale impiegato” sul presupposto quindi “come da noi dedotto
sia in sede di ricorso gerarchico e sia di ricorso giudiziale, ai fini del computo
del personale dipendente per il rispetto dell'art. 4 L. 443/85, più che al dato
formale del numero di persone iscritte a libro paga, bisogna dar rilievo
all'effettivo e concreto apporto lavorativo ricevuto dall'impresa dal proprio
personale, non considerando evidentemente le unità lavorative assenti per
malattia, ferie, maternità ecc. ecc. ... ciò che conta valutare ai fini dell'art. 4 è
il raffronto tra personale a libro paga e personale effettivamente presente al
lavoro mese per mese”;
ritenuto che il principio su cui si fonda il reclamo
è in contrasto con
l’interpretazione dell'art. 4 seguita nel gravato provvedimento del tribunale di
Firenze, già espressa anche da questa Corte, che in questa sede si ribadisce
per le considerazioni sopra richiamate, principio al quale per altro la resistente
Commissione Regionale per l'Artigianato nel costituirsi in giudizio non si è
affatto uniformata, come assume invece la reclamante per la quale “tale
criterio” sarebbe stato invece “espressamente accettato ex adverso”; infatti , la
Commissione Regionale ha
ribadito
che
"i
limiti
quantitativi
fanno
esclusivamente riferimento ai dipendenti mentre non viene mai in
considerazione il diverso criterio dell'effettivo numero di ore di lavoro; in altri
termini il legislatore, nel fissare i limiti dimensionali dell’impresa artigiana ha
inteso far riferimento alla figura del lavoratore dipendente ed alla sua normale
capacità produttiva”, legittima pertanto anche sotto questo profilo formale
appare l'impugnata decisione;
preso atto altresì del parere espresso dal P.G.;
ritenuto infine che a quanto sopra consegua la condanna della reclamante alle
spese.
PQM
Respinge il reclamo proposto dalla …(omissis) avverso il provvedimento
emesso in data 17.11.2000 dal tribunale di Firenze;
condanna la società reclamante a rifondere alla Commissione regionale per
l'Artigianato le spese liquidate in questo grado in complessivi Є 1.433,79 di cui
82,63 per spese, 351,16 per diritti e 1.000,00 per onorari oltre competenze di
legge.
Firenze 27.5.2003
Il Presidente
233
DELIBERAZIONE N. 125 DEL 21/12/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 9/10/2000 dalla ditta …(omissis) –
tranceria e aggiunteria di tomaie e parti di calzature, fabbricazione zoccoli e
calzature di ogni tipo
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane per il
periodo 1/5/1995 – 31/12/1995 e successivamente dal 1/1/1997
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
a maggioranza di accogliere parzialmente il ricorso in oggetto, per i seguenti
motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca non ha accolto le
domande di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentate dalla suddetta
impresa la prima per il periodo 1/5/1995 – 31/12/1995, la seconda a decorrere
dal 1/1/1997.
I motivi addotti nella delibera per il rifiuto fanno riferimento al superamento
dei limiti dimensionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre
1995 (quattro mesi) e nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, luglio,
settembre, ottobre, novembre, dicembre 1997 e quindi ben oltre i tre mesi
nell’arco dell’anno solare previsti dall’art. 5 della L. 443/’85 e pertanto vengono
confermate le precedenti decisioni, pur avendo provveduto all’esame delle
domande con riferimento ai nuovi criteri sui limiti dimensionali adottati dalla
Commissione Regionale per l’Artigianato con delibera n. 31 del 30/3/2000.
In sede di ricorso si rende noto che per valutare la richiesta di iscrizione per il
periodo 1/5/1995 – 31/12/1995 è opportuno tenere in considerazione che per
alcuni mesi di questo lasso di tempo il socio lavoratore …(omissis) è risultato
assente dal lavoro, come risulta dal certificato medico allegato, e si richiede
anche una valutazione sulla base dei nuovi criteri di interpretazione dell’art. 4
della L. 443/’85 dettati dalla CRAT. Si ribadisce inoltre il diritto all’iscrizione a
far tempo dal 1/1/1997.
La Commissione Regionale, esaminate le argomentazioni del ricorso e la
documentazione allegata allo stesso, rileva che, per quanto attiene alla prima
234
istanza, non si possa in alcun modo procedere ad una iscrizione retroattiva con
carattere temporaneo concernente l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane,
in quanto l’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle
agevolazioni a favore delle Imprese Artigiane ai sensi dell’art. 5 – comma 4 della L. 443/’85.
Dall’esame del certificato medico del dr. …(omissis), rilasciato in data
2/6/2000, relativo alla necessità di riposo dal lavoro per i mesi di luglio agosto
e settembre 1995, oltre ad altri periodi successivi, del socio partecipante al
lavoro …(omissis), si evince la particolare posizione del socio medesimo, anche
se la produzione di tale elemento, essendo stata fatta valere solo nella
fattispecie in esame e non preventivamente nella sede giurisdizionale di primo
grado, non può essere considerata nel merito.
Per la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane per il periodo
1/5/1995 – 31/12/1995 la Commissione conferma la deliberazione adottata
dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca.
In merito alla seconda istanza delibera di iscrivere la società ricorrente all’Albo
delle Imprese Artigiane dal 1 maggio 2000, periodo in cui l’impresa è rientrata
nei limiti dimensionali previsti dall’art 4 – lettera a – della L. 443/’85.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
235
Il Tribunale di Firenze,
sezione I civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati Magistrati:
Dr. Mario Miranda
Presidente
Dr. Isabella Mariani
Giudice
Dr. Silvia Governatori
Giudice
ha pronunciato la seguente
ordinanza
nel procedimento instaurato con ricorso depositato il 21 febbraio 2001 dal
…(omissis), e volto alla impugnazione del provvedimento della Commissione
Regionale per l'Artigianato 21.12.2000, avverso la delibera di rifiuto della
Commissione provinciale dell’Artigianato di Lucca sulla domanda di iscrizione
della società all'Albo Imprese Artigiane per il periodo 1.5.1995 al 31.12 1995 e
per il periodo successivo all’1.1.1997;
letto il ricorso della parte e lette le difese depositate dalla Commissione,
Regionale per l'Artigianato alla udienza del 6.6.2001;
osserva
il ricorso deve essere rigettato:
i molteplici motivi di impugnazione non meritano di accoglimento. Essi
verranno singolarmente valutati.
In primo luogo nessun contrasto appare profilarsi tra la Legge Quadro
sull’Artigianato 443/1985 e la Legge Regionale Toscana n. 10 del 1999, sul
punto della composizione degli organi delle Commissioni per l'artigianato. La
parte attrice lamenta che, poiché la legge quadro imporrebbe una elettività
degli organi della Commissione, ciò, sarebbe disatteso dalla legge regionale
che invece prevede la designazione dei detti membri. La eccezione non ha
ragione d'essere. Nella legge quadro non è prevista la necessità di procedere
per elezione al membri della Commissione: l'art. 9 della citata legge quadro,
stabilisce: "Spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi gli organi
amministrativi e di tutela dell’Artigianato…”: la delega è pertanto totale e le
disciplina delle commissioni interamente rimessa alle Regioni. L'art. 10 l. cit.
prevede la elezione del Presidente da parte della Commissione provinciale, ma
la fattispecie è evidentemente diversa da quanto lamentato dalla parte
ricorrente.
Quanto al calcolo della malattia di cui avrebbe sofferto il socio lavoratore
…(omissis), occorre rilevare quanto segue. Innanzitutto il certificato medico
prodotto (oltretutto scarsamente leggibile) è stato redatto nel 2000 per
malattie che si assumono essersi verificate nel 1995: la sua valenza probatoria
è pertanto estremamente ridotta. In secondo luogo, sempre nel merito,
occorre rilevare che comunque il certificato medico descrive una malattia, ma
da ciò non può conseguire che per il periodo indicato il …(omissis) si sia
effettivamente assentato dal lavoro: la consequenzialità non è automatica, non
potendosi arguire dal tipo di malattia (sciatalgia sinistra) diagnosticata. Infine
da alcuna indicazione della parte ricorrente può desumersi che, anche qualora
236
si dovesse ritenere effettiva la malattia indicata dal …(omissis), comunque non
si sarebbero superati i limiti di legge per il calcolo della manodopera ai fini
della qualificazione della impresa come artigiana.
Ancora di più tuttavia preme sottolineare la non correttezza del ragionamento
giuridico operato. La qualifica artigiana è una qualifica positiva inizialmente
resa sulla base della sussistenza di alcuni presupposti di legge, tra cui i limiti
dimensionali di cui all'art. 4 l. quadro. La stessa legge prevede che qualora, per
un breve periodo determinato i limiti dimensionali siano superati, per rientrare
subito tuttavia sempre nei detti limiti, la legge possa ritenere irrilevante il fatto
e non procedere a cancellazione dall'albo Artigiani. Questo e solo questo
prevede la legge, e non che con ragionamento ex post, una impresa non
artigiana possa per determinati periodi in cui casualmente i suoi limiti
dimensionali rientravano nei limiti di legge, farsi riconoscere con efficacia
retroattiva tale qualifica. La qualità artigiana è qualità positiva tendenzialmente
stabile e non episodica, ciò imponendo una valutazione periodicamente unitaria
del permanere della qualifica e non un riconoscimento frazionato della qualifica
stessa. Da quanto esposto consegue che la pretesa della parte attrice di vedere
riconosciuta la qualità artigiana per segmenti di periodi non può trovare
accoglimento.
Per tutti i sopra indicati motivi il ricorso non può trovare accoglimento.
Il rigetto del ricorso importa soccombenza in punto di spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso depositato il 21 febbraio 2001 da …(omissis) contro il
provvedimento della Commissione Regionale per l'Artigianato del 21.12.2000;
Condanna …(omissis) al pagamento delle spese di causa sostenute da
Commissione Regionale per l'Artigianato per il presente grado di giudizio che
liquida in L. 160.000 per esborsi, L. 300.000 per diritti e L. 2.000.000 per
onorari oltre rimborso forfetario, IVA e CAP di legge.
Firenze 24 ottobre 2001
Il Presidente
Il Giudice Estensore
Dr. Mario Miranda
Dr. Isabella Mariani
237
DELIBERAZIONE N. 34 DEL 5/4/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 27/1/2001 dalla ditta …(omissis) –
autonoleggio da rimessa con autobus e autovetture, edilizia, autolinea
Manciano/Tafone, Piombino/Fiuggi, vendita biglietti autolinea Sita, officina
c/p
avverso la delibera di sospensione dell’iscrizione all’Albo delle Imprese
Artigiane per il periodo 1/3/1996-1/7/1998
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere parzialmente il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha disposto la
sospensione dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente
per il periodo 1/3/1996-1/7/1998, per superamento dei limiti dimensionali
previsti dalla lettera d) art. 4 della L. 443/’85.
In sede di ricorso il ricorrente eccepisce, in primo luogo, il decorso del termine
per l’adozione del provvedimento finale, infatti la L. 443/’85 art. 7 c. 4,
stabilisce il termine di 60 gg. per l’emissione dei provvedimenti adottati sulla
base di segnalazioni di altri enti, nella fattispecie la Direzione Provinciale del
Lavoro.
Il ricorrente fa presente che la segnalazione risale al 24/04/1998 a fronte
della decisione di merito adottata in data 16/11/2000 e notificato in data
30/11/2000 con una comunicazione inviata in data 3/5/1999 relativa all’avviso
di cancellazione.
Si obbietta inoltre che il provvedimento è carente anche di motivazione,
facendo riferimento soltanto al superamento degli addetti previsti dalla lett. d)
art. 4 L. 443/’85.
Nel merito il ricorrente fa presente che l’eventuale superamento del limite
dimensionale, per il periodo inizio 1997 – giugno 1998 è stato progressivo,
occasionale, temporaneo e necessitato dall’esigenza di sopperire a situazioni
contingenti in cui versava l’Amministrazione Comunale.
238
La Commissione Regionale in riferimento al 1° punto fa presente che il termine
risulta interrotto, vista la comunicazione inviata dalla Commissione Provinciale
per l’Artigianato di Grosseto, in data 23/06/1998 e regolarmente ricevuta
dall’impresa in data 24/6/1998. Con tale nota la Commissione richiedeva la
documentazione relativa ai libri paga e matricola.
Per quanto attiene alla seconda obiezione si fa presente che il superamento
degli addetti rappresenta un preciso requisito previsto dalla L. 443/’85 ed è la
stessa legge all’art. 4 ad individuare i limiti, pertanto il superamento è dedotto
dalla documentazione esaminata.
Sul piano formale inoltre, la Commissione Regionale rileva che il
provvedimento della sospensione temporanea, non trova alcun riscontro nella
L. 443/’85, in quanto la legge non prevede la sospensione temporanea
dell’iscrizione per mancanza di requisiti artigiani, in quanto al verificarsi della
mancanza di un requisito previsto dalla legge, l’impresa è tenuta a cancellarsi
dall’Albo , così come è obbligata a reiscriversi quando tali requisiti saranno
nuovamente presenti.
Nel merito la Commissione Regionale ha provveduto a conteggiare il numero
dei dipendenti e visti i libri matricola e presenza, delibera di rettificare la data
di perdita dei requisiti iniziali dal 1/3/1996 al 1/6/1997 fermo restando che
fino alla data del 1/7/1998 non riacquistava la natura artigiana, essendo in
difetto del requisito previsto dall’art. 4 L. 443/’85.
Si fa presente altresì, che nel rettificare la data suindicata si è applicato anche
il disposto previsto dall’art. 5 c. 5 della legge suindicata, che consente di
tollerare un limite dimensionale superiore a quello previsto dalla legge, fino ad
un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell’anno.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
239
DELIBERAZIONE N. 10 DEL 24/1/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 20/12/2001 dalla ditta …(omissis) –
lavanderia, stireria, noleggio biancheria
avverso la decorrenza della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca ha rettificato la data di
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente dal
30/9/2001 al 1/7/2001 poiché l’impresa, dopo tre mesi dal verificarsi
dell’esubero, non è rientrata nel limite consentito dalla norma.
In sede di ricorso si rende noto che l’art. 5 della L. 443/’85 contempla il diritto
al mantenimento dell’iscrizione all’Albo Artigiani qualora l’impresa abbia
superato per un periodo non superiore a tre mesi e per un massimo del 20% i
limiti previsti dalll’art. 4 della legge sopracitata. Si fa altresì presente che
l’azienda, con riferimento ai mesi di agosto e settembre 2001, ha versato i
contributi come azienda artigiana, non essendo a conoscenza di un evento che
si sarebbe verificato solo alla fine del mese di settembre. Infatti in tale data
l’imprevista e imprevedibile acquisizione di nuova clientela ha costretto
l’azienda a prorogare i contratti a termine e ciò ha prodotto la perdita dei
requisiti artigiani regolarmente denunciata con decorrenza 30/9/u.s.
La Commissione Regionale non condivide quanto asserito dalla Commissione
Provinciale per l’Artigianato di Lucca circa la perdita dei requisiti a decorrere
dal momento in cui l’esubero si è verificato qualora l’impresa non rientri
successivamente nei limiti previsti. Infatti tale indicazione non trova alcun
riscontro nell’art. 5 della norma in questione, pertanto viene accolto il ricorso
viste le argomentazioni riportate sopra.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
240
3.14. RICONOSCIMENTO DELLA LETTERA C) DI CUI ALL’ART. 4 DELLA L.
443/’85 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ARTISTICHE E TRADIZIONALI
DELIBERAZIONE N. 80 DEL 9/5/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 2/4/2002 dalla ditta …(omissis) –
costruzione e riparazione di pallets nuovi e usati, produzione di imballaggi
avverso la delibera di negato riconoscimento della lettera c) di cui all’art. 4
della L. 443/’85 relativamente alle lavorazioni artistiche e tradizionali
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Visto il D.P.R. 25 Maggio 2001, n. 288
Visto la risposta negativa della Commissione Regionale per l’Artigianato del
23/1/2001 al quesito della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
circa l’inquadramento dell’impresa in questione nell’ambito delle lavorazioni
artistiche e tradizionali
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la richiesta
di riconoscimento della lettera c) di cui all’art. 4 della L. 443/’85 relativamente
alle lavorazioni artistiche e tradizionali alla ditta ricorrente.
In sede di ricorso si argomenta che l’attività di fabbricazione pallets in legno
rientra nel settore delle lavorazioni tradizionali secondo quanto previsto dal
D.P.R. 288/’01. Si rende noto che, pur in presenza di formati standardizzati,
una grossa parte di pallets, per misure e caratteristiche particolari e per le
esigue quantità richieste dagli utilizzatori, devono essere fabbricati in modo
artigianale. Ed inoltre che la trasformazione storica da ‘oggetto per la
movimentazione delle merci’ in ‘pallet’ ha di fatto proseguito tramandato e
sviluppato nella zona del ricorrente, oltre all’attività di fabbricazione, anche
l’attività complementare della manutenzione e riparazione di imballaggi,
attraverso processi prevalentemente manuali che richiedono conoscenze
241
specifiche nel campo del legno e delle molteplici tipologie di imballaggi utilizzati
nei vari settori merceologici.
La Commissione Regionale, pur evidenziando che l’attività esercitata dalla ditta
ricorrente rientra fra quelle artigianali, rileva altresì che non esiste alcun
riscontro di quanto dichiarato dal ricorrente circa la deliberazione della Giunta
Regionale 1292 del 22 novembre 1999, infatti l’elenco delle lavorazioni non
comprende la fabbricazione di imballaggi in legno, ma riporta la dicitura di
legno e affini, senza le tipologie specifiche. In ogni caso rileva che ‘il restauro e
la riparazione oggetti d’uso’, indicata nel D.P.R. 288/’01 al punto 3) della lett.
b) dell’art. 1, non ricomprende la produzione e il restauro di pallets.
La Commissione Regionale per l’Artigianato non ritiene pertanto verificati i
requisiti per l’iscrizione della ditta ricorrente nella categoria c) dell’art. 4 della
L. 443/’85, in quanto l’attività di costruzione e riparazione di pallets nuovi e
usati e produzione imballaggi non rientra nemmeno in via analogica nell’elenco
delle lavorazioni artistiche e tradizionali di cui al D.P.R. 25 maggio 2001, n.
288 e non risponde alle definizioni di settore tradizionale riportate nel
medesimo decreto.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
242
DELIBERAZIONE N. 110 DEL 18/7/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 21/5/2002 dalla ditta …(omissis) –
produzione pasta, commercio ingrosso prodotti alimentari
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Vista la L.R.T. 2 Novembre 1999, n. 58
Visto il D.P.R. 25 Maggio 2001, n. 288
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la domanda
di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane in quanto la ditta non ha i requisiti
per essere inserita nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali ai sensi
della lettera c) dell’art. 4 della L. 443/’85, e dunque risulta superare i limiti
dimensionali previsti.
In sede di ricorso si rende noto che l’azienda opera con l’ausilio di 4 soci, 12
operai, 1 impiegato e 8 apprendisti. Si fa presente che il D.P.R. 288/’01
definisce lavorazioni tradizionali ‘le produzioni e le attività di servizio realizzate
secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi
e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle
esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo
conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e
aggiornamento’. Si ricorda che l’allegato al D.P.R. sopracitato prevede
esplicitamente l’attività esercitata. Si evidenzia inoltre che l’azienda, nel
settore da 5 generazioni, realizza pasta di prima qualità, che contiene germe di
grano, utilizzando le migliori semole lavorate con tecniche artigianali.
Dall’istruttoria comunale esperita dalla Polizia Municipale di Montopoli in data
22/2/2002 emerge che:
• l’attività esercitata dall’impresa ricorrente, cioè la produzione di pasta, pur
considerando l’evoluzione naturale dei mezzi di produzione, mantiene
tecniche e modalità consolidate nelle consuetudini a livello locale,
243
tutti i 4 soci …(omissis),
partecipano personalmente e manualmente
all’attività,
• l’attività è rivolta a una pluralità di committenti,
• i dipendenti sono 21.
Inoltre, nella relazione sulle modalità di lavorazione prodotta dall’impresa
ricorrente in data 25/2/2002, vengono ampiamente descritte le varie fasi:
selezione e miscelazione degli ingredienti secondo diversi tipi di ricette
elaborate all’interno dell’azienda, immissione dei diversi ingredienti in
un’impastatrice similtorchio che consente di avere forme di pasta diverse. Si
precisa inoltre che il prodotto così ottenuto viene tagliato a mano e steso sui
telai, viene controllata l’essiccazione, poi la pasta viene pesata e impacchettata
manualmente tenendo conto della destinazione.
La Commissione Regionale rileva che il D.P.R. 288/’01 prevede che le
lavorazioni tradizionali vengano ‘svolte con tecniche prevalentemente manuali,
anche con l’ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di
processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di
lavorazione’ e che nell’elenco delle lavorazioni allegato al D.P.R. risulta nella
sezione Alimentaristi la ‘produzione di paste alimentari con o senza ripieno’.
Pertanto la Commissione Regionale, per gli elementi sopra esposti, ritiene
verificato il requisito previsto dall’art. 2, lettera b) della L.r. 58/’99 circa la
lavorazione tradizionale, e dispone l’iscrizione della ditta ricorrente all’Albo
delle Imprese Artigiane, ai sensi della lettera c) dell’art. 4 della L. 443/’85.
•
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
244
3.15. ART. 5 DELLA L. 443/’85 – DECESSO DELL’IMPRENDITORE
DELIBERAZIONE N. 63 DEL 14/6/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 20/5/2000 dalla ditta …(omissis) della
erede X - installazione di impianti elettrici e telefonici
avverso la delibera di rettifica della data di cancellazione dall’Albo delle
Imprese Artigiane dal 23/11/1999 al 16/07/1994
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
- Vista la documentazione allegata al ricorso
- Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
- Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
- Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
- Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
- Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
- Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
- Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la rettifica
della data di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dal 23/11/1999 al
16/07/1994 della ditta ricorrente, per scadenza del termine previsto per
l’iscrizione dell’impresa ai sensi dell’art. 5 della L. 443/’85.
In sede di ricorso si evidenzia come lo svolgimento dell’attività ha sempre
avuto carattere artigianale anche dopo la morte del sig. …(omissis), quando
l’impresa ha continuato l’attività con l’erede X.
La Commissione Regionale, esaminata la fattispecie in questione, rileva che la
signora X nel periodo dei 5 anni, per i quali era stato invocato l’art. 5 della L.
443/’85, non risultava partecipare al lavoro anche manualmente all’interno
dell’impresa, indipendentemente dal fatto di non essere la stessa responsabile
tecnico per l’attività di installazione di impianti elettrici.
Pertanto allo scadere del quinquennio, periodo previsto dalla legge che
consente di mantenere l’iscrizione all’Albo indipendentemente dalla mancanza
dei requisiti di cui all’art. 2 della L. 443/’85, l’impresa non risultava più in
possesso di quei requisiti che la legge prevede per l’iscrizione nell’Albo delle
Imprese Artigiane e relativi nel caso specifico alla partecipazione, anche
manuale, al lavoro della titolare.
Alla luce di quanto sopra esposto si conferma la rettifica di cancellazione
dell’impresa ricorrente dal 27/11/1999 al 16/7/1994, in quanto dopo tale
245
periodo non risultano verificati i requisiti di cui all’art. 2 della L. 443/’85, visto
che la deroga prevista dalla norma non può superare i 5 anni.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
246
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
sezione I civile
Riunito in Camera di Consiglio all'udienza del e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Gatta
Presidente
Dott. Elisabetta Materi
Giudice rel.
Dott. Ludovico Delle Vergini Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 3081/00 V.G., promosso da
Ditta …(omissis) della erede X (avv. …(omissis) e …(omissis))
contro
Commissione Regionale per l'artigianato della Toscana (avv. …(omissis))
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (avv.
…(omissis))
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv. …(omissis))
in sede di
RECLAMO
ai sensi dell’art. 737 c.p.c. e 7 ultimo comma l. 443/1985, avverso la delibera
della Commissione Regionale per l'artigianato della Toscana n. 63 del
14.6.2000, notificata il 19.6.2000.
Rilevato che con ricorso depositato il 31.7.2000 la Ditta …(omissis) della erede
X, premesso che X, a seguito della morte del marito …(omissis), aveva
continuato l'attività artigianale del medesimo fino al 23.11.1999 e in data
20.1.2000 aveva presentato domanda di cancellazione dall'albo delle imprese
artigiane; che la Commissione Provinciale per l'Artigianato aveva rettificato la
data di cessazione, indicando quella del 16.7.1994, e cioè allo scadere dei 5
anni dalla morte di …(omissis), a norma dell’art. 5 l. 443/1985; che la
Commissione Regionale per l'Artigianato aveva respinto il ricorso
amministrativo proposto dalla ditta contro tale decisione; ciò premesso, la
Ditta …(omissis) della erede X chiedeva che il giudice adito accertasse il diritto
della stessa ad ottenere la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane a far
data dal 23.11.1999, per essersi formato il silenzio accoglimento, ai sensi
dell'art. 7 comma 2 della l. 443/1985, sulla istanza depositata il 20.1.2000, e,
nel merito, per la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 della legge
443/1985 anche successivamente al 16.7.1994;
rilevato che le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno contestato la
pretesa della Ditta …(omissis) della erede X, della quale hanno chiesto la
reiezione;
ritenuto, dall'esame degli atti e dei documenti, che la pretesa avanzata dalla
ricorrente non risulta fondata;
rilevato che tale ditta ha conservato l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane
dopo la morte del titolare …(omissis), avvalendosi X della facoltà prevista
dall'art. 5 della legge 443/1985, secondo cui è consentita la conservazione
247
della iscrizione all'albo "anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art.
2, per un periodo massimo di cinque anni...., sempre che l'esercizio
dell'impresa venga assunto dal coniuge…”;
ritenuto che, scaduto tale termine, in difetto della richiesta da parte di X di
iscrizione, in proprio, quale ditta artigiana, l’originaria iscrizione della Ditta
…(omissis) è venuta meno, non potendo il termine suddetto essere prorogato
fino alla data in cui, di propria iniziativa, il coniuge dell'artigiano deceduto
intende cessare l'attività;
ritenuto, in altre parole, che X ha proseguito l'attività di …(omissis) quale
erede, e non quale titolare in proprio di impresa artigiana, con la conseguenza
che venuto a scadere il termine massimo di 5 anni previsto dalla legge, la Ditta
…(omissis) della erede X doveva necessariamente essere cancellata dall'albo
delle imprese artigiane, a prescindere dall'accertamento se X aveva o meno i
requisiti per svolgere in proprio l'attività di artigiano, secondo quanto prescritto
dall'art. 2 della legge 443/1985, dato che l'art. 5, sopra riportato, consente
proprio la prosecuzione della attività per la durata di 5 anni anche da parte del
coniuge che sia privo di taluno dei requisiti previsti dall'art. 2;
ritenuto che nella specifica fattispecie in esame non possa trovare applicazione
la norma di cui all’art. 7, II comma, l. 443/1985 relativa al silenzio
accoglimento, come sostenuto dalla ricorrente;
rilevato infatti che la cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane
non ha effetto costitutivo, come invece ha l'iscrizione, ma ha una pura e
semplice finalità di formalizzare un accertamento e, pertanto, ha effetto ex
tunc, dal momento in cui sono venute meno le condizioni per l'iscrizione, e non
dalla data in cui essa è stata disposta (v. Cass. 1. 10. 1994, n. 7991);
considerato quindi che, nel caso concreto, la cancellazione dall'albo delle
imprese artigiane poteva essere disposta di ufficio in ogni momento dalla
C.P.A. allo scadere dei cinque anni dalla morte di …(omissis), essendo venuti
meno ipso jure i presupposti per la conservazione della iscrizione all'albo delle
imprese artigiane da parte della Ditta …(omissis) della erede X;
ritenuto pertanto che non acquista rilievo alcuno la circostanza che la C.P.A.
abbia comunicato la rettifica della data di cessazione con un ritardo di quattro
giorni rispetto al termine di 60 giorni, decorrente dalla data di presentazione
della domanda, previsto dalla norma su richiamata, e che tale ritardo non
avrebbe potuto in alcun modo sortire l'effetto di consentire la conservazione
della iscrizione all'albo per l'ulteriore termine indicato dalla ricorrente (fino al
23.11.1999) in violazione della specifica e inderogabile disposizione contenuta
nell’art. 5 delle legge 443/85;
ritenuta quindi l’irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale
sollevata dalla ricorrente, nonché della eccezione dedotta dalle parti resistenti
in ordine alla inammissibilità della proposizione in sede di reclamo
giurisdizionale delle censure (ritardo) non dedotte in sede di ricorso gerarchico
alla C.R.A;
ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate
come da dispositivo;
P.Q.M.
respinge il reclamo;
248
condanna la Ditta X della erede Y a rimborsare alla Commissione Regionale per
l'artigianato della Toscana, alla Camera di Commercio Industria Artiginato e
Agricoltura di Firenze e all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le spese
dei presente procedimento, che liquida, per ciascuno, in complessive lire
900.000, delle quali lire 600.000 per onorari di avvocato, lire 200.000 per
diritti di procuratore e lire 100.000 per esborsi, oltre I.V.A. e CAP come per
legge.
Così deciso in data 14.2.2001 dal Tribunale civile di Firenze come sopra
composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione della Dott. E. Materi.
Si comunichi.
Il Giudice estensore
Dott. Elisabetta Materi
Il Presidente
Dott. Alessandro Gatta
249
3.16. ATTIVITÀ DI ODONTOTECNICO
DELIBERAZIONE N. 67 DEL 14/6/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 20/5/2000 dal sig. …(omissis) in qualità di
socio della ditta Y - laboratorio odontotecnico
avverso la delibera di negato riconoscimento quale socio partecipante del sig.
…(omissis)
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Visto il R.D. 31 Maggio 1928, n. 1334
Vista il R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265
Vista la delibera n. 6 adottata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato
della Toscana in data 15/1/1998 in risposta a un quesito posto dalla
Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia sulle attività non
professionali connesse alle attività di odontotecnico
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha deliberato di non
riconoscere il sig. …(omissis) quale socio partecipante al lavoro, in quanto
sprovvisto di diploma di odontotecnico e quindi privo dei requisiti di cui all’art.
2 - u.c. - e all’art. 3 – comma 2 – della L. 443/’85.
In sede di ricorso viene specificato che il sig. …(omissis) cura la parte
amministrativa della società, la gestione degli acquisti e i rapporti con i
fornitori, i clienti, gli studi professionali ed inoltre svolge semplici operazioni di
supporto sotto la responsabilità del socio diplomato odontotecnico. Queste
ultime erano state elencate nel mod. art/1: lavorazione cera, fusione metallo,
preparazione resina, lavoro di fresaggio, preparazione materiale necessario per
la fabbricazione di protesi.
L’art. 2 – u.c. – della L. 443/’85 prevede per l’imprenditore artigiano, nel caso
di esercizio di attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano
responsabilità a tutela degli utenti, il possesso dei requisiti tecnico professionali
250
previsti dalle leggi statali. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 - comma 2 – della L.
443/’85, viene richiesta per l’impresa artigiana la partecipazione personale,
anche manuale, nel processo produttivo da parte dei soci partecipanti. Di
conseguenza la conoscenza e la capacità professionale dell’imprenditore
artigiano deve riferirsi al ciclo produttivo completo. Nel caso in oggetto invece
il socio …(omissis) privo del diploma di odontotecnico, non possiede i requisiti
professionali previsti, ma solo conoscenze parziali e assai limitate della più
complessa attività svolta dall’impresa. Pertanto si conferma la delibera di
negato riconoscimento per il socio in questione della qualifica di socio
partecipante.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
251
Allegato alla deliberazione n. 67 del 14/6/2000
Nel caso dell’attività di odontotecnico, la partecipazione, anche manuale, nel
processo produttivo, non può essere svolta qualora il titolare o socio non sia in
possesso del relativo diploma che autorizza all’attività di cui sopra.
Infatti tale disciplina, che è regolata dal R.D. 31/5/1928 n. 1334 e dal R.D.
27/7/1934 n. 1264, rientra nelle arti ausiliarie delle professioni sanitarie per le
quali è necessario essere in possesso della relativa ‘licenza’ per l’esercizio
effettivo dell’attività.
La normativa di cui sopra non prevede, a differenza delle leggi speciali che
regolano attività specifiche come impiantistica, autoriparazione, pulizie,
parrucchieri e estetisti, il percorso formativo attraverso l’esperienza lavorativa
ed eventualmente l’ammissione ad esami.
Pertanto per l’esercizio di tale disciplina, così come per l’ottico e per il
meccanico ortopedico, non è possibile prescindere dal possesso del diploma
abilitativo.
252
DELIBERAZIONE N. 33 DEL 5/4/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 7/3/2001 dalla ditta …(omissis) – lavori di
odontoprotesi
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Vista la deliberazione n. 6 del 15/1/1998 adottata dalla Commissione per
l’Artigianato della Toscana in merito all’attività di odontotecnico
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa …(omissis) dal
5/1/2000, in quanto la maggioranza dei soci non partecipa personalmente,
anche manualmente, all’attività, non essendo in possesso della prevista
abilitazione per l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
In sede di ricorso il ricorrente fa presente che la società non appena è venuta a
conoscenza del procedimento di cancellazione, predisposto dalla Commissione
Provinciale, ha provveduto ad aumentare il numero dei soci con l’ingresso di un
socio abilitato all’esercizio dell’attività, e pertanto alla luce della nuova
compagine sociale chiede l’accoglimento del ricorso.
La regolarizzazione relativa alla maggioranza dei soci partecipanti, anche
manualmente, al processo produttivo, in possesso del titolo abilitativo degli
stessi soci è avvenuta solo in data 11/9/2000. Considerato che dal 5/1/2000 al
11/9/2000 la società ricorrente ha operato in contrasto con il requisito previsto
dal comma 4 dell’art. 2 della L. 443/’85, che prevede il possesso di requisiti
tecnico professionali previsti dalle leggi statali in capo all’imprenditore artigiano
nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione, la
Commissione Regionale delibera di respingere il ricorso in oggetto e di
segnalare che la società ricorrente è tenuta a ripresentare domanda di
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane dalla data in cui possiede i requisiti ai
sensi della norma sopra citata.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
253
DELIBERAZIONE N. 183 DEL 4/12/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 12/11/2003 dalla ditta …(omissis) –
laboratorio odontotecnico
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione del socio …(omissis) quale
partecipante al lavoro
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la domanda
di iscrizione quale socio partecipante del sig. …(omissis) in quanto il medesimo
risulta sprovvisto del diploma di odontotecnico, in contrasto con quanto
disposto dall’art. 2 u.c. della L. 443/’85.
In sede di ricorso l’impresa ricorrente documenta che il socio sopra citato è in
possesso della qualifica professionale di operatore meccanico odontotecnico
rilasciato dall’Istituto Professionale Statale Industria Artigianato G. Fascetti di
Pisa nell’anno scolastico 2001/2002.
Il medesimo Istituto ha chiarito che la qualifica professionale di operatore
meccanico odontotecnico, conseguita dopo il primo ciclo triennale di studi, non
abilita all’esercizio della professione.
Pertanto la Commissione Regionale respinge il ricorso, non risultando verificati
in capo al sig. …(omissis) i requisiti previsto dall’u.c. dell’art. 2 della L. 443/’85
circa l’esercizio di attività che richiedono peculiare preparazione e implicano
responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
254
3.17. ATTIVITÀ DI SOLARIUM
DELIBERAZIONE N. 47 DEL 9/5/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 6/4/2001 dalla ditta …(omissis) – centro
estetico solare
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Livorno, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Vista la L.r. 17 Ottobre 1994, n. 74
Vista la L.r. 23 Marzo 2001, n. 14
Vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione sezione terza Civile n.
4012 del 15 Ottobre 1999
Vista la sentenza del TAR Regione Liguria del 21 Giugno 2000
Vista la deliberazione n. 90 adottata dalla Commissione Regionale per
l’Artigianato della Toscana in data 19/9/2000 sull’attività di solarium
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno ha respinto la domanda
di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente
per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della L. 443/’85, in quanto non
viene esercitata alcuna attività diretta né interventi sulle persone, ma solo
noleggio di attrezzature.
In sede di ricorso si rende noto che l’attività svolta in un centro di
abbronzatura rientra nella categoria di ‘estetica’. Vengono altresì richiamate le
sentenze della Corte Suprema di Cassazione sezione terza Civile n. 4012 del 15
Ottobre 1999 e del TAR Regione Liguria del 21 Giugno 2000. Entrambi i
provvedimenti annoverano l’utilizzo di lampade abbronzanti nell’ambito
dell’attività di estetica, e di conseguenza ribadiscono la necessità della
prescritta autorizzazione comunale.
255
Si evidenzia altresì che la L.r. 23 Marzo 2001, n. 14, che modifica la L.r. 17
Ottobre 1994, n. 74 ‘disciplina dell’attività di estetista’ contempla
obbligatoriamente l’uso di apparecchiature elettromeccaniche nel settore solo
in presenza della autorizzazione comunale.
La Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene che lo svolgimento di
attività con utilizzo di apparecchi per uso estetico come quello in oggetto si
configuri come attività di estetista, cioè rientri fra le prestazioni eseguite sulla
superficie del corpo umano al prevalente fine di migliorarne l’aspetto estetico,
per le quali è richiesto sia il possesso della specifica qualifica professionale che
quello dell’autorizzazione comunale prevista. Non rileva in alcun modo il fatto
che l’attività venga svolta senza la presenza di personale addetto
all’accensione delle lampade UVA, cioè attraverso apparecchiature messe
direttamente a disposizione della clientela, senza l’assistenza di appositi
operatori. ‘Infatti, la professionalità dell’intervento dell’estetista si manifesta
nel momento della messa a disposizione delle attrezzature indicate e non certo
in quello del meccanico funzionamento delle apparecchiature’ (sentenza Corte
di Cassazione sopra citata).
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
256
3.18. ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DATI C/T
DELIBERAZIONE N. 53 DEL 23/4/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 10/2/1998 dalla ditta …(omissis) - servizio
elaborazione dati contabili c/t
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha deliberato di respingere
la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa
…(omissis), esercente attività di “servizi di elaborazione dati contabili per conto
terzi”, in quanto l’attività denunciata è da considerarsi prevalentemente
professionale.
In sede di ricorso il ricorrente fa presente che la sentenza della Corte di
Cassazione del 15/7/1991, n. 156, ha affermato il carattere manifatturiero
dell’attività di elaborazione dati c/t e che su tale base anche l’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale con circolare n. 244 del 24/12/1997 ha affermato che
tale attività è aderente al disposto della L. 443/’85.
La Commissione Regionale, esaminata la documentazione allegata al ricorso,
ritiene che l’attività svolta dall’impresa non si configuri come un’attività a sé
stante di elaborazione dati conto terzi, ma rappresenti un’attività di supporto a
quella professionale che viene espletata all’interno dei locali dove ha sede
l’impresa.
Infatti, come risulta dall’informativa eseguita dal Comune di Prato, l’impresa
ricorrente per l’esecuzione dell’elaborazione dei dati contabili si avvale della
struttura del professionista sig. …(omissis) nei locali dello stesso.
Inoltre anche dall’esame delle fatture di lavori eseguiti appare che la parte più
consistente è eseguita per conto dello stesso professionista.
Pertanto, considerato che l’attività di elaborazione dati conto terzi è iscrivibile
all’Albo delle Imprese Artigiane qualora sia effettuata in via esclusiva e qualora
257
non sia funzionale ad altre attività come nel caso di consulenza e revisione
contabile, questa Commissione Regionale delibera di non accogliere il ricorso in
quanto non sussistono i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 della L. 8 Agosto
1985, n. 443.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
258
DELIBERAZIONE N. 98 DEL 13/7/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 8/6/1998 dalla ditta …(omissis) –
elaborazione dati c/t
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda
di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa in oggetto in quanto
l’attività si presenta prevalentemente professionale e non rispondente ai
requisiti richiesti dalla L. 443/’85.
In sede di ricorso il ricorrente fa presente che la società non svolge attività
professionale né tanto meno attività di consulenza e che tutti i compiti
professionali sono svolti dalla dr.ssa …(omissis) iscritta all’ordine dei Dottori
Commercialisti, la quale ha una sua autonoma posizione e fattura direttamente
al cliente la consulenza professionale così come fattura all’impresa in oggetto le
prestazioni professionali necessarie per la corretta elaborazione.
La Commissione Regionale, esaminata la documentazione, rileva che la dr.ssa
…(omissis) è socia accomandante della società ricorrente e che, come
asserito anche dall’istruttoria comunale, la stessa presta attività di libera
professionista anche all’interno della società.
Pertanto la scrivente Commissione ritiene di difficile configurazione la
separazione delle due attività, professionale da un lato ed artigianale dall’altro,
e non ravvisa dunque i requisiti artigiani in capo all’impresa che nella
fattispecie dovrebbe, ai fini dell’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane,
svolgere un’attività di elaborazione dati c/t in via esclusiva senza aggiungere
alcun tipo di prestazioni aventi natura diversa.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
259
DELIBERAZIONE N. 99 DEL 13/7/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 3/6/1998 dalla ditta …(omissis) –
elaborazione dati c/t
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda
di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa in oggetto in quanto
risulta svolgere attività prevalentemente professionale e pertanto non risponde
ai requisiti previsti dalla L. 443/’85.
In sede di ricorso il ricorrente fa presente di non svolgere attività professionale
in quanto nessuno dei soci richiedenti l’iscrizione è iscritto in Albi, Ordini o
Ruoli professionali ed inoltre asserisce che anche la circolare INPS del
24/12/1997 ha previsto la possibilità di classificare nel settore dell’artigianato i
datori di lavoro esercenti attività di elaborazione dati.
La Commissione Regionale, esaminata la documentazione, ritiene di non
ravvisare i requisiti artigiani nell’attività espletata dall’impresa, in
considerazione del fatto che l’attività di elaborazione dati c/t non viene svolta
in via esclusiva ma si aggiunge ad altre forme di servizi di carattere non
artigianale: la compilazione mod. 101, la compilazione mod. 01/m e 03/m,
l’autoliquidazione annuale INAIL.
Pertanto non si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
L. 443/’85.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
260
DELIBERAZIONE N. 100 DEL 13/7/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 10/6/1998 dalla ditta …(omissis) – centro
elaborazione dati per c/t
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda
di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della società in oggetto in quanto
l’impresa risulta svolgere una attività prevalentemente professionale e pertanto
non rispondente ai requisiti richiesti dalla L. 443/’85.
In sede di ricorso il ricorrente fa presente di avere tutti i requisiti previsti dalla
legge 443/’85, in quanto l’azienda svolge la sola attività di elaborazione dati,
mentre la consulenza viene esercitata dal rag. …(omissis) con propria
autonoma attività e con propri dipendenti.
La Commissione Regionale, esaminata la documentazione, rileva che tra
l’attività dell’impresa di elaborazione dati e quella di consulenza esercitata dal
rag. sopra nominato, che è anche socio accomandante della società in oggetto,
non vi è una precisa separazione di attività, considerato che è la società stessa
a fatturare l’elaborazione dati di paghe e contributi ai clienti.
Inoltre i locali e le attrezzature dove l’impresa svolge la propria attività sono di
proprietà del commercialista rag. …(omissis) che provvede a rimettere alla
società stessa le notule relative alle spese di esercizio.
Pertanto si ritiene che l’attività di elaborazione dati svolta dall’impresa non si
configura come attività a sé stante, ma si caratterizza come un’attività di
supporto a quella professionale che viene ad essere espletata all’interno dei
locali dove ha sede l’impresa.
Per i suesposti motivi questa Commissione delibera di respingere il presente
ricorso, visto che nella fattispecie esaminata l’elaborazione dati c/t non viene
esercitata in via esclusiva e si trova ad essere funzionale ad altre attività quali
la consulenza professionale.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
261
Allegato alle deliberazioni n. 98, n. 99 e n. 100 del 13/7/1998
In materia di elaborazioni dati per conto terzi, la Commissione Regionale per
l'Artigianato ha ribadito ancora una che l’attività è iscrivibile all’Albo delle
Imprese Artigiane solo qualora lo svolgimento dell’elaborazione dati c/t non sia
collegato in alcun modo ad attività aventi carattere professionale o di
consulenza: nei ricorsi oggetto delle sopracitate delibere risultava evidente la
connessione dell’attività di elaborazione dati c/t con l’attività professionale o di
soci accomandanti iscritti in Ordini e/o Collegi professionali, o in locali di
proprietà di professionisti, utilizzando in taluni casi macchine di proprietà o con
contratti di leasing in capo al professionista.
262
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 30/3/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 28/2/2000 dalla ditta …(omissis) –
elaborazione di dati e servizi amministrativi per conto di terzi a mezzo di
computers
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente, in quanto
l’attività svolta risulta di carattere professionale e non rispondente ai requisiti
richiesti dalla L. 443/’85.
In sede di ricorso viene specificato che l’attività consiste nella digitazione ed
elaborazione delle scritture contabili di aziende e professionisti svolte in forma
imprenditoriale. Viene altresì reso noto che i servizi e le attività professionali
riservati agli iscritti in albi vengono erogati dal ragioniere commercialista
..(omissis), che li fattura direttamente ai vari clienti e viene sottolineato che la
società ricorrente, qualora ne abbia bisogno, si avvale della consulenza del
sopra citato professionista.
La Commissione Regionale per l’Artigianato considera che l’attività denunciata
è quella di ‘elaborazione dati e servizi amministrativi per conto di terzi’, come
confermato anche dall’istruttoria comunale, e che dalle fatture emesse risulta
comunque l’attività di elaborazione paghe, contributi, contabilità semplificata.
Esaminata la documentazione, rileva altresì che il rag. …(omissis) è socio
accomandante della ditta ricorrente, e che il medesimo presta attività di libero
professionista anche all’interno della società.
Pertanto la Commissione ritiene di difficile configurazione la separazione delle
due attività, quella professionale e quella artigianale, e non ravvisa i requisiti
artigiani in capo all’impresa che dovrebbe, ai fini dell’iscrivibilità all’Albo delle
Imprese Artigiane, svolgere un’attività di elaborazione dati c/t in via esclusiva
senza aggiungere alcun tipo di prestazione avente natura diversa.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
263
DELIBERAZIONE N. 132 DEL 13/12/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 29/9/2001 ditta …(omissis) – centro
elaborazione dati
avverso la delibera di iscrizione d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena
-
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Siena, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Vista la propria deliberazione n. 36 del 23 Aprile 1998 relativamente
all’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di ditte esercenti attività di
elaborazione dati c/t
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena ha disposto l’iscrizione
d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto risulta
svolgere un tipo di attività con caratteristiche artigianali.
In sede di ricorso si rende noto che l’attività esercitata non risulta ottemperare
ai requisiti richiesti dalla L. 443/’85. Si cita la sentenza delle sezioni unite della
Corte di Cassazione n. 196/1991 relativamente all’inquadramento nel settore
industria manifatturiera dei datori di lavoro esercenti attività di elaborazione
dati c/t.
Tuttavia, coerentemente con il carattere manifatturiero dell’attività stabilito
dalla sentenza della Corte di Cassazione sopra citata e successivamente dalla
circolare dell’INPS n. 264 del 24/12/1997, nel caso in cui ricorrano i requisiti
previsti dalla L. 443/’85, le imprese esercenti l’attività di elaborazione dati c/t
risultano iscrivibili nell’Albo delle Imprese Artigiane.
Dalla dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata dalla titolare si evince
che l’attività esercitata consiste nella elaborazione dati forniti dai clienti, nella
fattispecie documenti contabili quali fatture, corrispettivi ecc., al fine di
riprodurli su moduli meccanografici e di conservarli su nastri registrati senza
che sia svolta in alcun modo attività di consulenza. Ciò viene confermato
dall’accertamento effettuato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Siena, che
specifica che l’attività esercitata consiste nell’elaborazione dati per conto di
264
studi commerciali e aziende e non comporta l’esercizio professionale di
consulenza.
Pertanto l’attività di elaborazione dati c/t risulta esercitata nel rispetto dei
requisiti previsti dagli artt. 2 3 e 4 della L. 443/’85, in quanto viene svolta in
via esclusiva e non è funzionale ad altre attività professionali, come nel caso
della consulenza e della revisione contabile.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
265
3.19. ESERCIZIO DI LAVORI AGRICOLI C/T
DELIBERAZIONE N. 114 DEL 18/7/2002
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 24/5/2002 dalla ditta …(omissis) – attività
agricola in genere
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha accolto la
domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta
ricorrente per mancanza di struttura aziendale, in quanto trattasi di esclusiva
prestazione di mano d’opera.
In sede di ricorso si rende noto che uno dei due soci, il sig. X, presta la propria
attività in misura prevalente nell’impresa, e che l’organizzazione aziendale è
basata prevalentemente sul lavoro rispetto al capitale. Inoltre si evidenzia che
le prestazioni di servizio rese a terzi mediante contratti d’opera sono soggette
al rischio di impresa e di risultato, sono prestate con mezzi propri e con
impiego di proprie materie prime, il servizio e l’opera sono eseguiti senza il
vincolo di subordinazione, la società non è sottoposta alle direttive e all’orario
di lavoro del committente, tutta l’organizzazione e la coordinazione della
prestazione d’opera, quanto a modalità, tempi e impieghi, è il solo frutto delle
decisioni adottate dai titolari della società ricorrente che si assumono tutti i
rischi per il raggiungimento del risultato appaltato. Si segnala altresì che tutte
le opere assunte in appalto – impianto nuovo di vigneti, gestione ordinaria e
straordinaria degli stessi impianti vitivinicoli attraverso l’esecuzione di opere di
lavorazione della terra, concimazione, potatura dei tralci, legatura dei vitigni,
disinfestazione e ramatura, sostituzione dei vitigni, sostituzione e
manutenzione delle strutture portanti, raccolta del prodotto – sono eseguite
266
con la struttura aziendale della società ricorrente, in base a programmi di
impianto e lavorazione elaborati da quest’ultima sulla base delle conoscenze
tecniche e di produzione dei suoi titolari.
Dagli atti risulta che il socio Y è iscritto nella gestione autonoma agricoli dal
1999 in qualità di coltivatore diretto. Inoltre nella risposta alla richiesta
inoltrata dalla Commissione Regionale di precisazioni circa l’attività esercitata
dall’impresa ricorrente, si dichiara che:
• i macchinari in dotazione al personale assunto dalla società sono costituiti
da attrezzature e utensili da lavoro – escavatore meccanico, anelli tagliafilo,
forbici da pota, legacci plastici, zappe, pinze legatrici • il servizio in genere riguarda l’intero ciclo colturale dei vigneti e degli oliveti,
in alcuni casi solo una parte di esso – palificazione e impianto di nuovi
vigneti con mezzi meccanici, con esclusione della commercializzazione del
prodotto raccolto, che viene trasformato e venduto dalla ditta committente
• il socio X organizza e coordina il personale assunto programmando le opere
da svolgere e dettando le direttive e gli ordini operativi
• il socio Y, agronomo, segue la direzione dei lavori e controlla che le
operazioni colturali vengano svolte nel rispetto della buona pratica agricola
e secondo le tecniche colturali di volta in volta concordate con la ditta
committente.
La Commissione Regionale per l’Artigianato rileva che l’attività denunciata alla
Camera di Commercio di Grosseto nel modello art/1 lavori agricoli c/t, raccolta
di prodotti agricoli, manutenzione vigneti e oliveti, può essere inquadrata come
attività artigianale fra quelle previste dall’art. 3 comma 1 della L. 443/’85, alla
stregua della lavorazione dei campi da parte di soggetti che non sono
agricoltori.
Risultando verificato il requisito previsto dall’art. 2 comma 1 della L. 443/’85
per l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane, in quanto l’impresa dispone
di struttura aziendale, la Commissione Regionale delibera di accogliere il
ricorso, disponendo l’iscrizione ai ruoli IVS artigiani quale socio partecipante
alle lavorazioni del sig. X, in considerazione del fatto che il socio Y è iscritto
nella gestione autonoma agricoli dal 1999 in qualità di coltivatore diretto e
pertanto non può essere considerato imprenditore artigiano.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
267
Allegato alla deliberazione n. 114 del 18/7/2002
Nel caso in cui l’attività artigianale sia svolta attraverso un’impresa societaria,
tale tipologia di organizzazione imprenditoriale presuppone l’esistenza di una
struttura aziendale, considerato che ai sensi dell’art. 2247 c.c. con il contratto
di società i contraenti conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica al fine di dividerne gli utili. Infatti l’azienda ai sensi
dell’art. 2555 c.c. è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa.
Pertanto, considerare che tale organizzazione non sussista, in quanto trattasi di
esclusiva prestazione di mano d’opera, comporta avviare un iter procedurale
tale da decretare, da parte di chi ne ha la competenza, la cancellazione
dell’impresa dal Registro delle Imprese.
Infatti la CPA può deliberare soltanto in ordine alla qualifica artigiana
dell’impresa, ma non circa l’imprenditorialità della stessa.
268
3.20. ISCRIVIBILITÀ ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI SOCIETÀ
COOPERATIVE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
DELIBERAZIONE N. 1 DEL 18/1/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 24/11/2000 dall’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale di Massa Carrara
avverso la delibera di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta
…(omissis)
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Massa Carrara , della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Vista la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni unite civili n. 401 del
5/6/2000
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara ha iscritto
all’Albo delle Imprese Artigiane la Cooperativa …(omissis) dal 2/10/2000 con
inizio attività dal 23/5/2000.
Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso la sede INPS di Massa
Carrara in quanto, a parere dell’Istituto, in base all’interpretazione letterale
dell’ art. 3 c. 2 della L. 443/’85, le società cooperative a responsabilità limitata
non possono essere qualificate artigiane.
La Commissione Regionale, esaminata la questione, ritiene che l’art. 3 c. 2,
laddove stabilisce che è artigiana l’impresa che è costituita ed esercitata in
forma di società, anche cooperativa, escluse le società a r.l. e per azioni ed in
accomandita per azioni, non esclude la società coop. a r.l. in quanto la
locuzione relativa alle cooperative non distingue ma rafforza l’inclusione di
tutte le cooperative nel settore artigianale, qualora siano dimostrati in capo
alle stesse i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85.
Inoltre la Commissione Regionale fa presente che anche la recente sentenza
della Corte di Cassazione Sezioni unite civili, n. 401 del 5/6/2000, ha affermato
nel merito di un ricorso l’iscrivibilità delle società cooperative a r.l. nell’Albo
269
delle Imprese Artigiane in quanto ritiene che l’esclusione prevista dalla legge
deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di
lucro.
Pertanto, in considerazione delle suesposte premesse, si delibera di respingere
il ricorso e confermare l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane per la
Cooperativa …(omissis).
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
270
Allegato alla deliberazione n. 1 del 18/1/2001
La L. 443/’85 all’art. 3 c. 2 ha statuito che la qualificazione artigiana può
essere riconosciuta alla cooperativa, tanto a responsabilità illimitata quanto a
responsabilità limitata.
Infatti la norma non ha precisato l’esclusione di quella a responsabilità limitata,
indicando letteralmente che può essere artigiana l’impresa che è costituita od
esercitata in forma di società cooperativa, nient’altro aggiungendo.
Tale interpretazione è oggi rafforzata dalla Sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite Civili n. 401 del 5/6/2000, nella quale i giudici affermano
l’iscrivibilità delle soc. coop. a r.l. nell’Albo delle Imprese Artigiane, in relazione
anche agli aspetti previdenziali che ne conseguono.
271
DELIBERAZIONE N. 8 DEL 15/2/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 24/11/2000 dalla ditta …(omissis) –
produzione e ricamo biancheria per la casa, biancheria intima, abiti da
sposa e lavori di tappezzeria.
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Vista la L. 29 dicembre 1956, n. 1533
Visto il D.p.r. 18 marzo 1957, n. 266
Vista la L. 4 luglio 1959, n. 463
Visto il R.D. 28 agosto 1924, n. 1422
Vista la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili 401/2000
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente a far data
dal 30/7/1999, in quanto i soci, essendo inquadrati come dipendenti
dell’impresa stessa, non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della
legge 443/’85.
In sede di ricorso l’impresa richiama innanzitutto la sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite Civili 401/’00, che si è espressa per l’inclusione delle soc. coop.
a r.l. nel novero delle imprese artigiane.
Relativamente invece all’inquadramento dei soci come dipendenti delle
cooperative, la società ricorrente precisa che le prestazioni lavorative dei soci
si prospettano come adempimento del contratto di società e pertanto tali
prestazioni sono effettuate in conformità del patto sociale per il
raggiungimento degli obiettivi mutualistici ed istituzionali della cooperativa, e
non sono configurabili come prestazione di lavoro subordinato.
Ne consegue che la figura del socio lavoratore è diversa da quella del
lavoratore subordinato, pur applicandosi al socio di cooperativa le specifiche
norme richiamate dalle leggi, come appunto l’iscrizione nel libro paga e
matricola
(D.P.R. 1124/’65 Testo Unico Inail), il pagamento della
272
contribuzione previdenziale pur in assenza della subordinazione (R.D. 1422
28/8/1924), l’inserimento tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
per i compensi percepiti dal socio (art. 47 c. 1 del T.U.I.R.).
La
Commissione
Regionale
condivide
l’interpretazione
della
Corte
sull’iscrivibilità delle società cooperative, siano esse a r.l., che a responsabilità
illimitata, all’Albo delle Imprese Artigiane, qualora risultino in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 della L. 443/’85.
Un approfondimento diverso invece deve essere effettuato per la parte
previdenziale relativa ai soci lavoratori. Infatti la stessa sentenza 401/’00
stabilisce che le società cooperative, ivi comprese quelle a r.l. possono
usufruire della qualifica artigiana, qualora ne abbiano i requisiti, allo scopo di
ottenere il trattamento previdenziale dall’ordinamento riservato a queste
ultime.
Pertanto la Corte si è espressa riconoscendo ai soci lavoratori l’inquadramento
previdenziale analogo a quello previsto per gli imprenditori artigiani.
Alla luce della nuova sentenza si ritiene pertanto che non si possa comunque
applicare, nella fattispecie in esame, la disciplina previdenziale di cui al R.D. n.
1422 del 28/8/1924, considerato che i soci di cooperativa devono essere
configurati come soci artigiani, anche da un punto di vista previdenziale, in
quanto soci – coimprenditori nel processo produttivo dell’impresa artigiana.
Per tali motivi, risultando verificati in capo alla cooperativa ricorrente i requisiti
previsti dalla L. 443/’85 per l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane, come
si evince dall’istruttoria del Comune di Montelupo Fiorentino, la Commissione
Regionale per l’Artigianato delibera di accogliere il ricorso della …(omissis) con
il conseguente inquadramento previdenziale previsto.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
273
Allegato alla deliberazione n. 8 del 15/2/2001
Con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili 401/2000, la
Corte si è espressa chiaramente per l’inclusione delle società cooperative a r.l.
nel novero delle imprese artigiane.
Inoltre ha statuito che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a r.l.,
qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono usufruire
della qualifica di impresa artigiana allo scopo di ottenere il trattamento
previdenziale riservato a quest’ultima.
Diversamente su tale argomento la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, si era
più volte espressa (9815 del 3/10/1998, 5397 del 12/6/1996, 3180 del 2/4/
1998) ritenendo, sulla base dell’art. 2 c. 3 del R.D. 1422/’24, che non si
possano applicare alle cooperative le leggi relative all’assicurazione obbligatoria
per le imprese artigiane (L. 1533/’56 e L. 463/’59) in quanto, così come
stabilito dal R.D. 1422/’24, “le società cooperative sono datori di lavoro anche
nei riguardi dei soci che impiegano in lavori da esse assunti”.
Pertanto la Commissione Regionale ha ritenuto, conformemente a quanto
espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che qualora l’impresa
presenti i requisiti di cui alla L. 443/’85, la stessa venga iscritta all’Albo delle
Imprese Artigiane con tutte le conseguenze che tale iscrizione comporta,
incluse quelle di carattere previdenziale.
Dobbiamo comunque far presente che la L. 142/’01 ha successivamente
regolato la materia relativa al socio lavoratore di cooperativa, dando allo stesso
la possibilità di scegliere la tipologia del proprio rapporto di lavoro
(subordinato, autonomo o in altra forma, compresi i rapporti di collaborazione
coordinata non occasionale).
In conseguenza a tale scelta decorreranno pertanto i relativi effetti di natura
fiscale e previdenziale, nonché tutti gli altri effetti previsti dalla nuova legge.
La fattispecie esaminata nel deliberato n. 8 del 15/2/2001 è stata al centro di
una successiva delibera della scrivente Commissione Regionale, in quanto la
società ricorrente ha tardivamente espresso, in maniera inequivocabile, la sua
volontà di voler mantenere l’iscrizione a libro paga di tutti i soci lavoratori e
pertanto di optare, alla luce anche della nuova normativa, per i rapporti di
lavoro di carattere subordinato, venendo meno in tal modo al carattere
imprenditoriale degli stessi.
274
3.21. ISCRIVIBILITÀ ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA PLURIPERSONALI
DELIBERAZIONE N. 144 DEL 13/12/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 23/11/2001 dalla ditta …(omissis) –
meccanico, motorista, officina riparazioni, revisione manutenzione
motoveicoli e macchine per l’agricoltura, elettrauto, gommista, minuto di
accessori e pezzi di ricambio per macchine per l’agricoltura
avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pistoia, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533
Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266
Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia ha deliberato di
cancellare dall’Albo delle Imprese Artigiane con effetto dal 2/7/2001 la ditta
…(omissis), in quanto la maggioranza dei soci non svolge lavoro personale e
manuale nel processo produttivo e non detiene la maggioranza del capitale e
negli organi deliberanti, come invece previsto dall’art. 13 della L. 57/’01, che
ha modificato l’art. 5 della L. 443/’85.
In sede di ricorso il ricorrente fa presente che nelle s.r.l. artigiane con più soci
non è necessario che tutti i soci partecipanti al lavoro siedano nel Consiglio di
Amministrazione detenendone la maggioranza, ma è sufficiente che i soci
lavoratori che vi partecipano siano in quell’organo maggioritari.
Inoltre si argomenta che il fatto che alcuni soci siano inquadrati
previdenzialmente come dipendenti, non deve influire, al fine della
determinazione dell’assolvimento del requisito inerente la maggioranza negli
organi deliberanti di soci artigiani, anche perché tali soci contribuiscono
275
comunque alla determinazione degli indirizzi della gestione sociale, oltre che al
controllo della stessa.
La Commissione Regionale, esaminati il ricorso e le sue problematiche, ritiene
che, nel caso di società a responsabilità limitata pluripersonali, i requisiti di cui
all’art. 5 c. 2, siano da riferirsi ai soci partecipanti al lavoro, in quanto tali con
tutte le conseguenze legate a tale inquadramento.
Pertanto, nella fattispecie in esame, l’organo assembleare non risulta composto
dalla maggioranza prevista dalla legge, in quanto quattro soci su sette sono
trattati previdenzialmente come dipendenti e pertanto in contrasto con le leggi
previdenziali per gli imprenditori artigiani.
Infatti, anche la Corte di Cassazione con la sentenza 401/’00 relativa alle
società cooperative, ha ribadito che le società cooperative, ivi comprese quella
a r.l., possono usufruire della qualifica artigiana, qualora ne abbiano i requisiti,
allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale riservato a queste ultime
dall’ordinamento.
Pertanto la Corte si è espressa
riconoscendo ai soci lavoratori delle
cooperative l’inquadramento previdenziale analogo a quello previsto per gli
imprenditori artigiani.
Tali soci, sia nel caso di cooperative che di società a r.l. pluripersonali, devono
quindi essere considerati coimprenditori nel processo produttivo dell’impresa e
assoggettati alla normativa previdenziale prevista dalle leggi: L. 1533/’56,
D.P.R. 266/’57, L. 463/’59.
Nella fattispecie in esame invece la maggioranza dei soci viene ad essere
inquadrata previdenzialmente come dipendente, in quanto la partecipazione al
lavoro è effettuata nell’ambito di un rapporto con caratteristiche di
subordinazione, così come ribadito dal ricorrente.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si delibera la reiezione del ricorso,
confermando il provvedimento adottato dalla Commissione Provinciale di
Pistoia.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
276
DELIBERAZIONE N. 44 DEL 20/3/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 10/3/2003 dalla ditta …(omissis) –
produzione di abbigliamento per neonati in maglieria
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze non ha accolto la
domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta
ricorrente, in quanto risulta in contrasto con quanto previsto dalla L. 57/’01 a
modifica ed integrazione dell’art. 5 della L. 443/’85, poiché i soci partecipanti al
lavoro non detengono la maggioranza negli organi deliberanti.
In sede di ricorso si rende noto che la ditta è costituita da 2 soci, …(omissis)
operativo nel processo produttivo con conferimenti pari al 95% del capitale e
ricoprente la carica
di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, e
…(omissis) socio non partecipante con quote sociali pari al 5% del capitale e
consigliere semplice. Si fa presente altresì che l’art. 8 dello Statuto societario
prevede che “le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in
caso di parità prevale il voto del Presidente”.
Pertanto, visto che nel caso di specie la carica di Presidente è rivestita dal socio
artigiano, considerato che l’art. 5 c. 3 della L. 443/’85 recita “ovvero uno nel
caso dei due soci” e tenuto conto delle disposizioni previste a livello statutario,
si ritiene soddisfatto il requisito che prevede che i soci partecipanti al lavoro
detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
277
Allegato alla deliberazione n. 44 del 20/3/2003
La Commissione Regionale ha interpretato l’art. 5 – comma 3 – della L.
443/’85, ritenendo ottemperato il disposto della maggioranza dei soci negli
organi deliberanti, qualora in analoghe fattispecie, lo Statuto preveda
esplicitamente che in caso di parità abbia la prevalenza il voto del Presidente.
Si ritiene in ogni caso opportuno richiedere inoltre che lo Statuto riporti
l’esplicita previsione che la carica di Presidente debba essere rivestita da un
socio artigiano, in modo da rispettare il requisito previsto dall’art. sopra citato.
278
3.22. REQUISITI DI IMPRENDITORE ARTIGIANO IN CAPO AL SOCIO UNICO DI
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
DELIBERAZIONE N. 116 DEL 19/10/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 2/9/2000 dalla ditta …(omissis) pulimentatura e smerigliatura metalli comuni
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Arezzo, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo non ha accolto la
domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla società
…(omissis) in quanto il socio unico non ha piena ed esclusiva responsabilità
nell’impresa, rilevandosi una presenza di un organo amministrativo con altro
soggetto non qualificato all’interno dell’impresa.
In sede di ricorso il legale rappresentante Y, socio unico della …(omissis), fa
presente che egli stesso assume la piena responsabilità, essendo il Presidente
del Consiglio di Amministrazione e svolgendo altresì il proprio lavoro, anche
manuale, nel processo produttivo dell’impresa.
La Commissione Regionale, visti gli atti in proprio possesso e la
documentazione allegata al ricorso, delibera di accogliere l’istanza del
ricorrente, visto che il socio unico della …(omissis) risulta soddisfare i requisiti
di cui all’art. 2 c. 1 L. 443/’85, in quanto si assume la piena responsabilità, con
tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, svolgendo altresì
l’attività anche manuale, così come si evince dall’istruttoria comunale
effettuata.
La Commissione Regionale non rileva inoltre alcuna ostatività al fatto che
anche il consigliere Z sia risultato partecipante al lavoro all’interno della
società, visto che le società di capitali possono essere gestite oltre che da un
279
amministratore unico, anche da un Consiglio di Amministrazione così come
nella fattispecie.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
280
Allegato alla deliberazione n. 116 del 19/10/2000
In merito alle società unipersonali è necessario puntualizzare quanto espresso
nella delibera n. 116 del 19/10/2000.
Infatti le società unipersonali possono decidere di dotarsi di un Consiglio di
Amministrazione così come di un Amministratore unico, non influenzando tale
scelta l’iscrivibilità o meno all’Albo delle Imprese Artigiane.
Resta invece fermo che non potrà ravvisarsi la piena soddisfazione dei requisiti
di cui all’art. 2 c. 1 L. 443/’85, qualora il socio unico non venga a ricoprire la
carica di Amministratore.
281
3.23. ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE – COADIUVANTE FAMILIARE
DELIBERAZIONE N. 151 DEL 30/9/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 6/8/2003 dall’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale Direzione Provinciale di Siena
avverso la delibera di negata iscrizione ai ruoli IVS artigiani in qualità di
collaboratrice familiare dell’associata in partecipazione dell’impresa … (omissis)
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Siena, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533
Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266
Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena ha deliberato di
considerare il rapporto di lavoro della sig.ra X, suocera del titolare della ditta
…(omissis), come contratto di associazione in partecipazione e non come
rapporto di collaborazione familiare, come richiesto dall’INPS di Siena in
seguito agli esiti dell’accertamento concluso in data 18/4/2003.
Dal verbale redatto dall’ispettore di vigilanza risulta che la signora X, trovata
presso la sede aziendale …(omissis), ha stipulato con il sig. Y, titolare della
…(omissis), un contratto di associazione in partecipazione in data 10/9/2001.
La medesima ha dichiarato di lavorare con carattere di abitualità, esclusività e
prevalenza nell’esercizio della pasticceria del genero, provvedendo sia alla
produzione che alla vendita della pasticceria, tutti i giorni con il seguente
orario: la mattina dalla 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20,30. Ha altresì
dichiarato di percepire acconti sporadici sulla percentuale di utile pattuita
contrattualmente e che per quanto riguarda la gestione dell’attività è
autonoma e che in generale i rapporti lavorativi sono regolati nell’ambito della
gestione familiare.
282
In considerazione di quanto riscontrato l’INPS ritiene che il rapporto di lavoro
corrente tra la X e la ditta …(omissis) non possa qualificarsi come associazione
in partecipazione a causa del mancato rispetto di quanto previsto in materia
dal Codice Civile (artt. 2252 e segg.) e per le palesi inadempienze accertate.
L’INPS ritiene che il contesto generale della situazione come i rapporti
lavorativi tra i due soggetti siano regolati e gestiti in ambito strettamente
familiare, come del resto ha dichiarato la X stessa, pertanto la medesima
dovrebbe essere iscritta come coadiutore familiare con decorrenza settembre
2001.
In sede di ricorso l’INPS ribadisce che il rapporto di lavoro vigente tra la sig.ra
X e il proprio genero, visto l’impegno lavorativo quotidiano superiore alle otto
ore per sei giorni settimanali, portato avanti per 15 mesi senza il
conseguimento di alcun compenso documentato contabilmente, non si possa
giustificare se non nell’ambito di un rapporto gestito a livello familiare.
Pertanto la Commissione Regionale per l’Artigianato delibera di accogliere il
ricorso, disponendo l’iscrizione nei ruoli IVS artigiani della sig.ra X con
decorrenza settembre 2001, in qualità di collaboratrice familiare nell’impresa
…(omissis), risultando verificati in capo alla sig.ra sopra citata i requisiti
previsti dall’art. 2, comma 2, della L. 463/’59 circa l’obbligo assicurativo dei
familiari coadiuvanti che prestano la propria opera abituale e prevalente.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
283
4. ASPETTI PROCEDURALI
4.1. PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DELIBERAZIONE N. 121 DEL 2/12/1999
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 10/9/1999 dalla ditta …(omissis) riparazione di computer ed accessori, servizi di consulenza ed assistenza nel
settore informatico
avverso la delibera di negata retrodatazione della cancellazione dai ruoli IVS
Artigiani dal 13/10/1998 al 31/12/1997 in qualità di socio della ditta X
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
Viste le deduzioni e la documentazione prodotte dalla socia Z
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha respinto la richiesta di
retrodatazione della cancellazione dai ruoli IVS Artigiani del signor …(omissis)
ex socio dell’impresa X, in quanto in sede di iscrizione di ufficio il Comune
rilevava la partecipazione dei soci accomandatari.
In sede di ricorso, il ricorrente fa presente che tra i soci della X si era
instaurata una lite giudiziaria e che già dal gennaio 1998 la società diffidava il
sig. …(omissis) dallo svolgere qualsiasi attività per conto e nell’interesse della
società.
Inoltre il sig. …(omissis) fa presente che gli ex soci Z e Y hanno dichiarato loro
stessi di aver provveduto alla regolarizzazione fiscale delle somme versate al
ricorrente a titolo di compenso per l’anno 1997.
La Commissione Regionale presa in esame la documentazione ed in particolare
l’atto di citazione presentato dal Procuratore della sig.ra Z nel quale si espone
che dal settembre 1997 al 30/3/1998 (date dell’atto di recesso del sig. …
284
(omissis)) il socio … (omissis) ha cessato di svolgere qualsiasi attività in favore
della società X ed inoltre, esaminati i carteggi degli avvocati e le
controdeduzioni della sig. Z dove si riconfermano gli eventi di cui sopra al fine
della valutazione della partecipazione del sig. … (omissis) all’interno della
società, delibera di accogliere l’istanza del sig. …(omissis) e pertanto di far
decorrere la cancellazione della posizione contributiva dello stesso a far data
dal 31/12/1997. Si rileva altresì che tale decisione comporta la cancellazione
dall’Albo delle Imprese Artigiane della società X, considerato che nelle società
in accomandita semplice tutti i soci accomandatari devono partecipare, anche
manualmente, all’attività dell’impresa.
Si delibera inoltre di notificare il presente provvedimento anche alla sig.ra Z.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
285
Allegato alla deliberazione n. 121 del 2/12/1999
La deliberazione in questione pone in evidenza la necessità di espletare
compiutamente
il
contraddittorio
nell’ambito
di
un
procedimento
amministrativo.
Infatti nella fattispecie in esame un solo socio chiedeva la cancellazione dai
ruoli IVS per non aver partecipato all’attività dell’impresa fin dalla data di
iscrizione dell’impresa all’Albo delle Imprese Artigiane.
La richiesta era tale da pregiudicare ab origine l’iscrizione all’Albo delle
Imprese stessa, in quanto nelle s.a.s. tutti i soci accomandatari devono
partecipare, anche manualmente al processo produttivo ai sensi della L.
133/’97.
Pertanto, in simili casi, è necessario che le stesse CPA, prima di deliberare
sull’istanza, diano piena possibilità ai soggetti interessati al procedimento
amministrativo in questione di pronunciarsi attraverso la presentazione di
memorie ed argomentazioni, poiché è solo attraverso la partecipazione di tutti
coloro interessati direttamente al provvedimento che si compie l’attuazione di
quel contraddittorio necessario per arrivare ad una più rapida definizione del
contenzioso.
286
4.2. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
DELIBERAZIONE N. 128 DEL 2/12/1999
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 7/10/1999 dalla ditta …(omissis) –
installazione di impianti elettrici, industriali, civili ed affini, nonché la loro
manutenzione e riparazione, installazione impianti radiotelevisivi ed
elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche
atmosferiche ed impianti di protezione antincendio
avverso la negata richiesta di retrodatazione del riconoscimento dei requisiti di
cui all L. 46/’90
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa
- Vista la documentazione allegata al ricorso
- Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
- Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
- Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
- Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
- Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
- Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
- Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la
retrodatazione del riconoscimento dei requisiti tecnici per le lettere b) e g), in
quanto la denuncia di inizio attività relativa a tali impianti è stata presentata in
data 2/7/1997 in forza dell’art. 19 della L. 241/’90, così come modificato dalla
L. 537/’93.
Il ricorrente fa presente che comunque l’impresa ha sempre svolto gli impianti
di cui alle lettere b) e g) nella convinzione di essere autorizzata e pertanto di
svolgere legittimamente l’attività in questione.
La Commissione Regionale si pronuncia sul ricorso partendo dalla valutazione
dell’istituto della denuncia di inizio attività di cui all’art. 19 della L. 241/’90,
facendo presente, così come argomentato dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Pisa, che tale istituto non prevede la retrodatazione della
denuncia.
Infatti, qualora un’attività sia sottoposta alla disciplina della denuncia di inizio
attività, ciò comporta che il richiedente non possa iniziare l’attività prima di
aver effettuato i dovuti adempimenti presso l’Ente pubblico interessato. Questo
istituto è previsto al fine di semplificare le procedure amministrative dando
287
facoltà ai terzi di denunciare direttamente l’avvio di particolari attività,
dichiarando contestualmente di essere in possesso dei requisiti previsti.
L’amministrazione ha dal canto suo 60 giorni di tempo per poter disporre un
divieto di attività, qualora il denunciante non sia in possesso dei requisiti
tecnici professionali previsti dalla norma per lo svolgimento dell’attività in
questione.
Pertanto si conferma il rigetto del ricorso già adottato dalla Commissione
Provinciale per l’Artigianato di Pisa non potendo addivenire alla rettifica di
un’attività svolta non in conformità della legge.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
288
4.3. COMPETENZE REGISTRO IMPRESE E ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
DELIBERAZIONE N. 19 DEL 12/2/1998
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 9/12/1997 dalla ditta …(omissis) - lavori
edili in genere
avverso la delibera di iscrizione d’ufficio nell’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Siena , della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Viste le deduzioni prodotte dalla CNA prov.le di Siena
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena ha iscritto di ufficio
all’Albo delle Imprese Artigiane l’impresa edile …(omissis) esercente attività di
edilizia dal 1/1/1995 in quanto risultante possedere i requisiti previsti dalla L.
443/’85.
In sede di ricorso, il ricorrente fa presente di svolgere tale attività in forma
saltuaria ed occasionale, così come dimostrato anche dal volume di affari
relativo agli anni 1995/’96/’97.
La Commissione, pur tenendo presente quanto esposto dall’interessato, ritiene
di condividere il provvedimento adottata dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Siena, tenuto conto del fatto che l’imprenditorialità e pertanto la
professionalità del sig. …(omissis) non veniva comunque messa in discussione,
considerata l’iscrizione dell’impresa nella sezione dei piccoli imprenditori presso
il Registro delle Imprese di Siena fin dal 17/1/1995.
Pertanto, verificato che risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e
4 della L. 8 Agosto 1985, n. 443, si delibera di respingere il ricorso in oggetto.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
289
Allegato alla deliberazione n. 19 del 12/2/1998
L’attività imprenditoriale finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e
servizi si caratterizza per il rispetto di determinati fattori quali la
professionalità,
intesa
come
attività
esercitata
continuativamente,
l’economicità atta alla creazione di nuova ricchezza, l’organizzazione di fattori
produttivi, intesa sia come organizzazione della forza-lavoro che come
predisposizione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività
medesima.
Certamente laddove si mettono in discussione tali caratteristiche proprie
dell’imprenditore non siamo in presenza di un imprenditore artigiano né
tantomeno di un piccolo imprenditore iscritto nella specifica sezione del
Registro Imprese.
Pertanto, nella fattispecie in questione, se si fosse ravvisata l’assenza totale
delle caratteristiche imprenditoriali di cui sopra si sarebbe dovuto segnalare
tale carenza al Registro delle Imprese in quanto quest’ultimo è l’ufficio
competente in materia di iscrizione/cancellazione dei soggetti rientranti nella
categoria dei Piccoli Imprenditori.
Nel caso specifico tale caratteristica di imprenditorialità era già stata accertata
dal competente ufficio, e pertanto le Commissioni per l’Artigianato si sono
espresse circa i requisiti di cui alla L. 443/’85.
290
DELIBERAZIONE N. 61 DEL 11/5/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data
sartoria
15/3/2000 dalla ditta …(omissis) -
avverso la delibera di iscrizione d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Arezzo, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo, in seguito a
segnalazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo e dell’ufficio
municipale del Comune di Foiano, ha disposto l’iscrizione d’ufficio all’Albo delle
Imprese Artigiane della ditta ricorrente.
In sede di ricorso, il ricorrente fa presente di svolgere l’attività di sarto solo per
usi propri e familiari.
Infatti è lo stesso rapporto effettuato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di
Arezzo ad evidenziare come l’esercizio di tale attività – piccoli lavori di sartoria
– venga effettuata dal ricorrente per amici e parenti a fronte di compensi in
natura.
La Commissione Regionale, esaminata la documentazione da cui si evince che
l’attività di sarto svolta dal sig. …(omissis) non assume quel carattere di
professionalità e di piena responsabilità previsto dal 1° comma dell’art. 2 della
L. 443/’85, delibera di accogliere il ricorso in quanto, così come asserito anche
dalla Cassazione (7061/’87), la qualifica di imprenditore artigiano va comunque
esclusa ove il lavoro risulti occasionale ovvero quantitativamente limitato come
nel caso del sig. …(omissis).
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
291
DELIBERAZIONE N. 78 DEL 14/6/2000
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 24/5/2000 dalla ditta …(omissis) –
lavorazione cuoio e pelle
avverso la delibera di negata cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha respinto la
domanda di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla
ditta ricorrente, in quanto dalla istruttoria comunale risulta che l’attività
continua ad essere esercitata se pur in modo occasionale dalla titolare.
In sede di ricorso si rende noto che l’attività artigiana di lavorazione cuoio e
pelle è cessata, mentre continua in modo occasionale, la creazione di alcuni
pezzi unici in pelle e arazzi.
La Commissione Regionale, esaminata la documentazione ed in particolare
l’accertamento del Comune di Sorano che evidenzia come l’attività svolta dalla
signora …(omissis) ha assunto i caratteri dell’occasionalità, rileva che risulta
carente il requisito essenziale di imprenditore artigiano relativo all’esercizio
professionale dell’attività, così come previsto dall’art. 2 comma 1 della L. 443/’85.
Inoltre, dalla documentazione allegata dalla ricorrente, si evince che la stessa
si è indirizzata verso la creazione sporadica di alcuni articoli artistici in pelle
addivenendo ad una nuova posizione assicurativa regolarmente denunciata
all’IVA e all’INPS.
Pertanto, in considerazione del fatto che la signora …(omissis) svolge, così
come accertato anche dalla Commissione Provinciale di Grosseto, attività non
continuativa con carattere occasionale, si delibera di accogliere il ricorso in
quanto non risulta soddisfatto il requisito di cui all’art. 2 comma 1 della L.
443/’85.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
292
Allegato alle deliberazioni n. 61 del 11/5/2000 e n. 78 del 14/6/2000
Si ritiene opportuno precisare, anche in forza della L.R. 10/’99, che la
deliberazione della CRAT in materia di iscrizione d’ufficio viene, comunque e
solo, riferita ai requisiti artigiani e più precisamente all’art. 2 – comma 1 - della
L. 443/’85. Pertanto, qualora dalla motivazione della deliberazione si ravvisi
una mancanza di imprenditorialità in riferimento all’art. 2082 del C. C., sarà
cura della CPA interessata trasmettere tutti gli atti al Registro delle Imprese,
affinché possa valutare, attraverso gli organi competenti, eventuali
provvedimenti di cancellazione previsti dalla legge, contrariamente l’impresa
potrà rimanere iscritta nella sezione dei piccoli imprenditori.
Tale procedimento dovrà essere adottato anche nel caso in cui l’impresa venga
cancellato dall’Albo per motivi inerenti lo svolgimento di attività occasionale
non continuativa o con carattere esclusivo di professionalità. Sarà cura infatti
del Registro delle Imprese valutare la documentazione, ed adottare
eventualmente i provvedimenti di competenza, relativi alla cancellazione
dell’impresa dal Registro delle Imprese.
293
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 18/1/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 4/12/2000 dalla ditta …(omissis) costruzione e riparazione imbarcazioni da diporto e sportive
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Grosseto , della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha respinto la
domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa …(omissis),
in quanto dall’istruttoria comunale risulta che la sede dell’impresa sia nella
provincia di Ferrara e che, viste le caratteristiche dell’impresa, si tratti di lavoro
a domicilio e di prestazione di opera alle dipendenze di terzi.
In sede di ricorso, il ricorrente fa presente di avere il domicilio fiscale
coincidente con la residente anagrafica a Codigono in provincia di Ferrara, ma
l’operatività della sua impresa è a Cala Galera, comune di Monte Argentario,
provincia di Grosseto. Inoltre puntualizza che le sue prestazioni lavorative non
rientrano nella figura del lavoratore a domicilio, in quanto svolge la sua attività
presso il richiedente la prestazione con piena autonomia e senza vincoli di
subordinazione.
La Commissione Regionale, esaminati il ricorso e la documentazione, rileva che
in data 13/10/2000 il Conservatore del Registro delle Imprese ha disposto la
cancellazione dal Registro delle Imprese e pertanto tale provvedimento
conferma quanto già espresso dalla Commissione Provinciale di Grosseto.
E’ infatti l’ufficio del Registro delle Imprese competente, tramite gli organi
previsti dalla legge, ad iscrivere o cancellare d’ufficio gli imprenditori dal
Registro delle Imprese, mentre alle Commissioni per l’Artigianato è demandato
il compito di deliberare sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle
imprese artigiane dall’Albo, in relazione alla sussistenza, modificazione o
perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 L. 443/’85.
Pertanto questa Commissione, preso atto della cancellazione d’ufficio adottata
dal Registro delle Imprese nei confronti dell’impresa …(omissis), si uniforma al
294
provvedimento rigettando il ricorso, in quanto non solo la competente
Commissione Provinciale per l’Artigianato non ha provveduto al riconoscimento
della qualifica artigiana, ma con il provvedimento del Registro Imprese è stata
anche disconosciuta, in capo al ricorrente, la qualifica di piccolo imprenditore.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
295
Allegato alla deliberazione n. 7 del 18/1/2001
Tale deliberazione pone l’accento sul rapporto Albo delle Imprese Artigiane e
Registro Imprese.
L’impresa in questione era stata cancellata dal Registro delle Imprese e
pertanto era stata disconosciuta la qualifica di imprenditore per il titolare della
stessa.
Sulla base di tale decisione la Commissione Provinciale per l’Artigianato, che è
competente esclusivamente in ordine al riconoscimento della qualificazione
artigiana, e non a quella più generale di carattere imprenditoriale, non poteva
che limitarsi ad uniformarsi al provvedimento adottato dal Registro delle
Imprese.
296
4.4. ATTESTAZIONE DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
NELL’AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE REGISTRO IMPRESE
DELIBERAZIONE N. 29 DEL 5/4/2001
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 26/1/2001 dalla ditta …(omissis) muratore
avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda
di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in
quanto, ai sensi dell’art. 12, 1° comma, della L.R. 10/’99, l’iscrizione all’Albo
delle Imprese Artigiane è attestata nell’ambito della certificazione del Registro
Imprese il quale ha disposto il rifiuto dell’iscrizione nel Registro Imprese della
Camera di Commercio di Firenze con provvedimento del Conservatore del
6/10/2000.
Considerato che l’impresa in oggetto ha nel frattempo impugnato il rifiuto di
iscrizione al Registro Imprese presso il Giudice del Registro medesimo, il quale
ancora non si è espresso in merito e visto che, qualora dovesse accogliere il
ricorso, sarà la stessa CPA in sede di autotutela a rivedere il rifiuto di iscrizione
all’Albo delle Imprese Artigiane n. 390 adottato in data 20/11/2000, la
Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana, visto il decorso del
tempo entro il quale è chiamata a deliberare ai sensi della L. 1199/’71,
conferma il provvedimento di primo grado.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
297
4.5. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DELIBERAZIONE N. 134 DEL 30/9/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 30/7/2003 dal sig. …(omissis)
avverso la delibera di cancellazione della ditta X dal 9/8/2002 e la conseguente
cancellazione dei sigg.ri …(omissis) e …(omissis) dagli elenchi IVS dal
1/11/2001 in qualità di ex soci dell’impresa suddetta
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533
Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266
Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta X dal 9/8/2002, in
quanto non è stato accertato lo svolgimento dell’attività e conseguentemente
ha disposto di cancellare, a far tempo dal 1/11/2001, i sigg.ri …(omissis) e
…(omissis) dagli elenchi IVS, in qualità di ex soci dell’impresa suddetta.
In sede di ricorso viene eccepito che sia stata omessa la comunicazione
dell’avvio del procedimento amministrativo prevista ai sensi dall’art. 7 della L.
241/’90. Infatti al ricorrente, che è recesso dall’impresa X il 10/10/2002, non è
stato comunicato l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo
dell’impresa sopra citata e di cancellazione dai ruoli IVS artigiani, da parte
della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze.
Pertanto la Commissione Regionale delibera la nullità della delibera impugnata,
poiché al ricorrente non è stato comunicato l’avvio del procedimento da parte
della CPA di Firenze, in modo da consentirgli di partecipare al procedimento
amministrativo, contravvenendo così al disposto dell’art. 7 della L. 241/’90.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
298
4.6. RIMISSIONE IN TERMINI PER ERRORE SCUSABILE
DELIBERAZIONE N. 180 DEL 4/12/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
-
Visto il ricorso presentato in data 5/11/2003 dalla ditta …(omissis) –
parrucchiere unisex
avverso la delibera di variazione della decorrenza dell’inizio dell’attività
artigiana
adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena
-
Vista la documentazione allegata al ricorso
Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato
di Siena, della relativa documentazione, e degli atti istruttori
Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443
Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29
Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133
Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10
Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57
Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199
Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti
DELIBERA
di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi:
la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena ha disposto la rettifica
della decorrenza dell’attività artigianale dal 21/2/2002 al 18/1/2000 sulla base
delle risultanze dell’accertamento della Direzione Provinciale del Lavoro.
In sede di ricorso l’impresa rende noto che dal 18/1/2000 al 20/2/2002 aveva
la natura giuridica di s.a.s. formata da due soci accomandanti e un
accomandatario e che, reputando di non poter essere iscritta all’Albo Artigiani
per mancanza di partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci, come da
informazioni assunte presso gli uffici della CPA di Siena. Pertanto aveva
richiesto l’iscrizione ai commercianti presso l’INPS di Siena, ma il medesimo
Istituto la respinse. Fa presente inoltre che la società ha variato la propria
natura giuridica in s.n.c. con decorrenza 21/2/2002, ritenendo in buona fede
che l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane non potesse essere anteriore a
tale data.
La Commissione rileva che il ricorso è stato proposto oltre il termine previsto
dall’art. 7 della L. 443/’85, ma nella fattispecie risulta applicabile la disciplina
dell’errore scusabile, con conseguente remissione in termini del ricorrente,
atteso che il provvedimento impugnato non contiene l’indicazione del termine e
dell’autorità a cui ricorrere. Infatti il provvedimento adottato dalla CPA di Siena
non indica l’organo competente per l’eventuale impugnazione, contravvenendo
299
così al disposto di cui agli art. 1 u.c. del D.P.R. 1199/’71 e all’art. 2 comma 2
del medesimo decreto, oltre che all’art. 3 comma 4 della L. 241/’90.
Inoltre, dall’esame dei documenti agli atti, emerge che il provvedimento
adottato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena di rettifica
della decorrenza dell’inizio dell’attività artigianale è stato adottato senza
rispettare le procedure previste dall’art. 33 comma 3 della L. R. 29/’88 e
successive modificazioni laddove si prevede di dare corso alla partecipazione al
procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 e segg. della L. 241/’90.
Pertanto la Commissione Regionale delibera di accogliere il ricorso, disponendo
la decorrenza di inizio attività artigianale in data 21/2/2002.
f.to IL SEGRETARIO
f.to IL PRESIDENTE
300
Allegato alla deliberazione n. 180 del 4/12/2003
Nella fattispecie in esame si affronta la tematica dell’errore scusabile con la
rimessione in termini del ricorrente nei casi in cui l’autorità procedente non
abbia indicato nel provvedimento adottato i dati relativi ai termini e all’organo
a cui ricorrere. Sull’argomento si segnala T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, 6
novembre 1999, n. 1107 in Tar, I, 192 e Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2001, n.
1231, in Cons. Stato, 2001, I, 580, così anche Cons. Stato, ad plen. 14
febbraio 2001, n. 1, in Cons. Stato, 2001, I, 173.
Considerando che il procedimento di cui all’art. 7 L. 443/’85 si configura come
rimedio particolare nell’ambito dell’ordinamento generale si è ritenuto
opportuno esaminare il ricorso se pur presentato oltre i 60 gg. previsti dalla
legge.
301
302
III.
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
NEGLI ANNI 2000/2003
303
Tavola 1
Deliberazioni - Anni 2000 - 2003
Deliberazioni
Ricorsi deliberati
Pareri e Atti di indirizzo
Totale
v.a.
642
24
666
Grafico 1
Deliberazioni - Anni 2000 - 2003
Pareri e Atti
di indirizzo
3,60%
Ricorsi
deliberati
96,40%
305
%
96,40
3,60
100,00
Tavola 2
Ricorsi deliberati per esito - Anni 2000 - 2003
Ricorsi deliberati
v.a.
%
478
74,45
19
2,96
125
19,47
20
3,12
642
100,00
Esito
Accolto
Accolto parzialmente
Respinto
Fuori termine
Totale
Grafico 2
Ricorsi deliberati per esito - Anni 2000 - 2003
Respinto
19,47%
Fuori
termine
3,12%
Accolto
parziale
2,96%
Accolto
74,45%
306
Tavola 3
Ricorsi deliberati per CPA - Anni 2000 - 2003
Ricorsi deliberati
v.a.
%
26
4,05
296
46,11
38
5,92
38
5,92
52
8,10
9
1,40
61
9,50
18
2,80
85
13,24
19
2,96
642
100,00
CPA
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Totale
Grafico 3
Ricorsi deliberati per CPA - Anni 2000 - 2003
Pistoia
2,80%
Prato
13,24%
Siena
2,96%
Arezzo
4,05%
Pisa
9,50%
Massa
Carrara
1,40%
Lucca
8,10%
Livorno
5,92%
Firenze
46,11%
Grosseto
5,92%
307
Tavola 4
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000 - 2003
Ricorsi deliberati
v.a.
%
295
45,95
4
0,62
7
1,09
30
4,67
11
1,71
8
1,25
210
32,71
11
1,71
22
3,43
8
1,25
27
4,21
8
1,25
1
0,16
642
100,00
Atto impugnato
Cancellazione d'ufficio dall'Albo
Cancellazione d'ufficio collaboratore/socio partecipante
Iscrizione d'ufficio all'Albo
Iscrizione d'ufficio collaboratore/socio partecipante
Negata cancellazione dall'Albo
Negata cancellazione collaboratore/socio partecipante
Negata iscrizione all'Albo
Negata iscrizione collaboratore/socio partecipante
Decorrenza data evento
Decorrenza data evento collaboratore/socio partecipante
Negata modifica
Negato annullamento iscrizione/ruoli
Altro
Totale
Grafico 4
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000 - 2003
Negata iscrizione
Negata
coll./socio part.
cancellazione Negata iscrizione
Dec.
1,71%
coll./socio part.
data evento
all'Albo
1,25%
3,43%
32,71%
Negata
Negata
cancellazione
modifica
dall'Albo
4,21%
1,71%
Iscrizione
d'ufficio
coll./socio part.
4,67%
Negato
annullamento
iscrizione/ruoli
1,25%
Altro
3,27%
Iscrizione
d'ufficio all'Albo
1,09%
Cancellazione
d'ufficio dall'Albo
45,95%
Dec. data evento
coll./socio part.
1,25%
308
Altro
0,16%
Cancellazione
d'ufficio coll./socio
part.
0,62%
Tavola 5
Ricorsi deliberati per attività economica (Classificazione Ateco 1991)
Anni 2000 - 2003
Ricorsi deliberati
v.a.
%
Attività economica
A
DA
DB
DC
DD
DE
Agricoltura, caccia e silvicoltura
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Industrie tessili e dell'abbigliamento
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari
Industria del legno e dei prodotti in legno
Fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed
editoria
DG
DH
DI
DJ
DK
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il
montaggio, la riparazione e la manutenzione
DL
DM
DN
D
F
G
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche
Fabbricazione di mezzi di trasporto
Altre industrie manifatturiere
Attività manifatturiere
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di
beni personali e per la casa
H
I
K
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Attività immobiliari, noleggio, informatica ricerca, altre attività professionali e
imprenditoriali
O
Altri servizi pubblici, sociali e personali
Totale
8
17
78
25
8
1,25
2,65
12,15
3,89
1,25
7
1
3
7
20
1,09
0,16
0,47
1,09
3,12
8
13
3
17
207
300
1,25
2,02
0,47
2,65
32,24
46,73
28
3
35
4,36
0,47
5,45
36
25
5,61
3,89
642
100,00
- Le attività di impiantistica regolamentate dalla L. 46/'90 confluiscono in “Costruzioni”
- Le attività quali "Elaborazioni dati c/t “ e "Imprese di pulizia" confluiscono in “Attività immobiliari,
noleggio, informatica ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali”
- Le attività quali “Parrucchiere”, “Centro solare ed estetica” confluiscono in “Altri servizi pubblici,
sociali e personali”
- Le attività quali "Gelateria", "Pasticceria" confluiscono in "Industrie alimentari, delle bevande
e del tabacco" o in "Alberghi e ristoranti"
309
Grafico 5
Ricorsi deliberati per attività economica (Classificazione Ateco 1991)
Anni 2000 - 2003
Trasporti,
magazzinaggio e
comunicazioni
5,45%
Attività immobiliari,
noleggio, informatica
ricerca, altre attività
professionali e
imprenditoriali
5,61%
Altri servizi pubblici,
sociali e personali
3,89%
Agricoltura, caccia e
silvicoltura
1,25%
Alberghi e ristoranti
0,47%
Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione
di autoveicoli,
motocicli e di beni
personali e per la
casa
4,36%
Attività manifatturiere
32,24%
Costruzioni
46,73%
310
Tavola 6
Ricorsi deliberati per CPA e nazionalità del ricorrente - Anni 2000 -2003
CPA
Italiani
v.a.
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa-Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Totale
18
217
37
34
44
9
53
15
46
16
489
Extracomunitari
v.a.
%
%
69,23
73,31
97,37
89,47
84,62
100,00
86,89
83,33
54,12
84,21
76,17
8
79
1
4
8
0
8
3
39
3
153
Totale
v.a.
30,77
26,69
2,63
10,53
15,38
0,00
13,11
16,67
45,88
15,79
23,83
26
296
38
38
52
9
61
18
85
19
642
Grafico 6
Ricorsi deliberati per CPA e nazionalità del ricorrente - Anni 2000 -2003
100,00
80,00
89,47
97,37
69,23
100,00
86,89
84,62
76,17
73,31
54,12
60,00
40,00
84,21
83,33
30,77
45,88
26,69
23,83
20,00
2,63
15,38
10,53
13,11
16,67
15,79
0,00
0,00
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Italiani
MassaCarrara
Extracomunitari
311
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Totale
312
Cancellazione d'ufficio dall'Albo
Cancellazione d'ufficio coll./socio part.
Iscrizione d'ufficio all'Albo
Iscrizione d'ufficio coll./socio part.
Negata cancellazione dall'Albo
Negata cancellazione coll./socio part.
Negata iscrizione all'Albo
Negata iscrizione coll./socio part.
Decorrenza data evento
Decorrenza data evento coll./socio part.
Negata modifica
Negato annullamento iscrizione/ruoli
Altro
Totale
Cancellazione d'ufficio dall'Albo
Cancellazione d'ufficio coll./socio part.
Iscrizione d'ufficio all'Albo
Iscrizione d'ufficio coll./socio part.
Negata cancellazione dall'Albo
Negata cancellazione coll./socio part.
Negata iscrizione all'Albo
Negata iscrizione coll./socio part.
Decorrenza data evento
Decorrenza data evento coll./socio part.
Negata modifica
Negato annullamento iscrizione/ruoli
Altro
Totale
Atto impugnato
1
18
26
6
1
1
18
AR
6,10
14,29
9,09
2,86
4,05
%
69,23
3,85
1
3,85
6
23,08
26 100,00
-
-
-
-
-
v.a.
14
3
2
57
2
7
3
18
2
1
296
183
4
-
14
3
2
57
2
7
3
18
2
1
296
183
4
-
v.a.
%
61,82
1,35
4,73
1,01
0,68
19,26
0,68
2,36
1,01
6,08
0,68
0,34
100,00
62,03
100,00
46,67
27,27
25,00
27,14
18,18
31,82
37,50
66,67
25,00
100,00
46,11
FI
-
-
-
-
-
-
38
2
1
4
4
1
2
2
1
15
6
38
2
1
4
4
1
2
2
1
15
6
2,03
14,29
6,67
18,18
12,50
7,14
0,00
9,09
12,50
14,81
50,00
5,92
%
15,79
2,63
5,26
5,26
2,63
39,47
5,26
2,63
10,53
10,53
100,00
GR
v.a.
Tavola 7
Ricorsi deliberati per CPA e atto impugnato - Anni 2000 - 2003
8
38
27
3
8
LI
2,71
12,86
27,27
5,92
%
21,05
27 71,05
3
7,90
38 100,00
-
-
-
v.a.
Commissioni Provinciali per l'Artigianato
LU
MS
PI
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%
PERCENTUALE DI RIGA
4
1,36
1
0,34
3
1,02
3
42,86
1
14,29
1
3,33
1
3,33
3
10,00
2
18,18 1
12,50
43
20,48 40
19,05
3
27,27
3
13,64 4
18,18
1
12,50
2
25,00 5
18,52
1
12,50
52
8,10
9
1,40
61
9,50
PERCENTUALE DI COLONNA
4
7,69
1
11,11
3
4,92
3
33,33
1
1,64
1
1,92
1
11,11
3
4,92
2
22,22 1
1,64
43
82,69 40
65,57
3
4,92
3
5,77 4
6,56
1
1,92
2
22,22 5
8,20
1
1,64
52 100,00
9 100,00
61 100,00
17
18
1
17
PT
5,76
3,33
2,80
%
94,44
1
5,56
18 100,00
-
-
-
v.a.
-
-
-
-
-
-
85
1
8
3
4
12
2
5
1
49
85
1
8
3
4
12
2
5
1
49
%
57,65
9,41
3,53
4,71
14,12
2,35
5,88
1,18
1,18
100,0
16,61
26,67
27,27
50,00
5,71
18,18
22,73
12,50
12,50
13,24
PO
v.a.
-
-
-
-
-
-
19
10
1
1
1
6
19
10
1
1
1
6
v.a.
2,03
14,29
4,76
9,09
4,55
2,96
%
31,58
5,26
52,63
5,26
5,26
100,00
SI
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
295
45,95
4
0,62
7
1,09
30
4,67
11
1,71
8
1,25
210
32,71
11
1,71
22
3,43
8
1,25
27
4,21
8
1,25
1
0,16
642 100,00
295
4
7
30
11
8
210
11
22
8
27
8
1
642
Totale
v.a.
%
Grafico 7.1
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Arezzo
Negata
cancellazione
dall'Albo
3,85%
Negata iscrizione
all'Albo
23,08%
Cancellazione
d'ufficio dall'Albo
69,23%
Iscrizione
d'ufficio all'Albo
3,85%
Grafico 7.2
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Firenze
Dec. data
evento
2,36%
Negata
iscr. coll./socio
partecipante
0,68%
Dec.
data evento
coll./socio part.
1,01%
Negata
modifica
6,08%
Negato ann.
iscr./ruoli
0,68%
Altro
0,34%
Negata
iscr. all'Albo
19,26%
Cancellazione
d'ufficio dall'Albo
61,82%
Negata canc.
coll./socio part.
068%
Negata canc.
dall'Albo
1,01%
Iscr. d'ufficio
coll./socio part.
4,73%
Canc. d'ufficio
coll./socio part.
1,35%
313
Grafico 7.3
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Grosseto
Negato
annullamento
iscrizione/ruoli
10,53%
Cancellazione
d'ufficio dall'Albo
15,79%
Iscrizione
d'ufficio
coll./socio part.
5,26%
Negata modifica
10,53%
Decorrenza
data evento
coll./socio part.
2,63%
Decorrenza
data evento
5,26%
Iscrizione
d'ufficio all'Albo
2,63%
Negata
iscrizione
all'Albo
39,47%
Negata
cancellazione
coll./socio part.
2,63%
Negata
cancellazione
dall'Albo
5,26%
Grafico 7.4
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Livorno
Negata iscrizione
collaboratore/
socio part.
7,90%
Cancellazione
d'ufficio dall'Albo
21,05%
Negata iscrizione
all'Albo
71,05%
314
Grafico 7.5
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Lucca
Decorrenza
data evento
coll./socio
partecipante
1,92%
Decorrenza
data evento
5,77%
Cancellazione
d'ufficio dall'Albo
7,69%
Iscrizione
d'ufficio
coll./socio
partecipante
1,92%
Negata iscrizione
all'Albo
82,69%
Grafico 7.6
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Massa-Carrara
Decorrenza data
evento coll./socio
part.
22,22%
Negata
cancellazione
dall'Albo
22,22%
Cancellazione
d'ufficio dall'Albo
11,11%
Iscrizione
d'ufficio
coll./socio part.
11,11%
315
Iscrizione
d'ufficio all'Albo
33,33%
Grafico 7.7
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Pisa
Negato
annullamento
iscrizione/ruoli
1,64%
Cancellazione
d'ufficio
dall'Albo
4,92%
Iscrizione
d'ufficio
all'Albo
1,64%
Negata modifica
Decorrenza 8,20%
data evento
6,56%
Iscrizione
d'ufficio
coll./socio part.
4,92%
Negata
cancellazione
coll./socio part.
1,64%
Negata
iscrizione
coll./socio part.
4,92%
Negata iscrizione
all'Albo
65,57%
Grafico 7.8
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Pistoia
Iscrizione
d'ufficio
collaboratore/
socio part.
5,56%
Cancellazione
d'ufficio dall'Albo
94,44%
316
Grafico 7.9
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Prato
Negata iscrizione
coll./socio part.
2,35%
Decorrenza
data evento
5,88%
Decorrenza
data evento
coll./socio part.
1,18%
Negato
annullamento
iscrizione/ruoli
1,18%
Negata iscrizione
all'Albo
14,12%
Negata
cancellazione
coll./socio part.
4,71%
Negata
cancellazione
dall'Albo
3,53%
Iscrizione
d'ufficio
coll./socio part.
9,41%
Cancellazione
d'ufficio dall'Albo
57,65%
Grafico 7.10
Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Siena
Decorrenza data
evento
5,26%
Negata iscrizione
coll./socio part.
5,26%
Cancellazione
d'ufficio dall'Albo
31,58%
Iscrizione
d'ufficio all'Albo
5,26%
Negata iscrizione
all'Albo
52,63%
317
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Commissione Regionale per l`Artigianato della Toscana