L’impresa artigiana l’attività della Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana A cura di Sonia Menaldi, Paola Ballerini, Maria Paola Cecchetti Foto e design di Copertina di Pasquale Ielo RINGRAZIAMENTI L’ufficio di segreteria desidera ringraziare Marco Baldi, Paolo Baroni, Gabriella Grilli e Grazia Nesi per il proficuo contributo apportato nel corso degli anni all’attività della Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana. Realizzazione e Stampa: Centro Stampa Regione Toscana Via di Novoli 73/a – 50127 Firenze Marzo 2004 Copie 300 Distribuzione gratuita In memoria di Daniele Biffoni COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA Elenco dei membri Presidente Enzo Catarsi Vice Presidente Roberto Tessitore Presidente della CPA di Arezzo Bruno Tavanti Presidente della CPA di Firenze Angiolo Berti Presidente della CPA di Grosseto Aldo Manganelli Presidente della CPA di Lucca Osvaldo Bertuccelli Presidente della CPA di Massa-Carrara dr. Alberto Mario Mori Presidente della CPA di Pisa Fabio Fiaschi Presidente della CPA di Prato Giuseppe Zumpano Presidente della CPA di Siena Cesare Bicchi Rappresentante della Regione avv. Fabrizio Fantappié Rappresentante della Regione Armando Prunecchi Rappresentante della Regione Maurizio Sormanni Esperto nella materia Aldemaro Gori Esperto nella materia Stephano Tesi Esperto nella materia Enzo Canesi Esperto nella materia Aldo Gualtieri Esperto nella materia dr. Carmine Mario Germinara Rappresentante di Unioncamere Toscana dr. Renzo Pratesi Rappresentante delle Org. Reg.li Sindacali Mario Catalini Segretario dr. Sonia Menaldi Ufficio di Segreteria dr. Paola Ballerini Maria Paola Cecchetti Sede: Via della Scala 91, 50123 Firenze Tel: 055-280862/2772219 Fax 055-2678086 e-mail: [email protected] sito web: www.tos.camcom.it Indice Presentazione 11 I. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ARTIGIANATO E IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 1. Aspetti della normativa regionale 2. Composizione, funzioni e attività della Commissione Regionale per l’Artigianato 2.1. La composizione 2.2. Le funzioni 2.3. L’attività 15 18 3. Le procedure 3.1.Istituto del silenzio-assenso 3.2.Presentazione dei ricorsi e adozione dei relativi provvedimenti 22 4. Caratteristiche salienti dell’impresa artigiana 4.1. Scopo prevalente dell’impresa artigiana 4.2. L’imprenditore artigiano così come è definito dall’art. 2 della L. 443/’85 4.2.1. Partecipazione lavorativa, anche manuale, dell’imprenditore artigiano 4.2.2. Professionalità e titolarità nella gestione dell’impresa 4.2.3. Prevalenza del lavoro dell’imprenditore nell’ambito dell’impresa artigiana 4.2.4. Requisiti tecnico-professionali dell’imprenditore nell’esercizio di particolari attività 4.2.5. Attività secondaria 4.2.6. Attività esercitata in prevalenza a mezzo terzi imprenditori 4.3. Titolarità di una sola impresa artigiana 4.4. Partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci 4.5. S.r.l. pluripersonali 4.6. Decesso dell’imprenditore: le procedure 4.7. Iscrizione di consorzi e società consortili nella separata sezione dell’Albo delle Imprese Artigiane 4.8. Limiti dimensionali 4.9. Mestieri artistici e tradizionali 26 5. La materia previdenziale 5.1. Decorrenza della cancellazione d’ufficio dall’Albo delle Imprese Artigiane 5.2. Iscrivibilità nei ruoli IVS di imprenditori che abbiano esercitato attività artigiane in aziende cessate 5.3. Rapporto di lavoro subordinato e rapporto di collaborazione familiare 45 5.4. Iscrivibilità nei ruoli IVS del socio accomandante quale coadiuvante familiare 5.5. Profilo contributivo dell’associato in partecipazione 5.6. Disposizioni in materia previdenziale ai sensi dell’art. 44, comma 8, della L. 326/’03 II. PROVVEDIMENTI 1. Pareri sulle leggi speciali: 1.1. Impiantisti 1.1.1. Requisiti nell’ambito di un consorzio 1.1.2. Requisiti per l’associato 1.1.3. Abilitazioni limitate 1.1.4. Documentazione pregressa 1.1.5. Responsabile tecnico di consorzio 1.1.6. Collaborazione coordinata e continuativa 1.1.7. Sanzioni 1.2. Autoriparatori 1.2.1. Art. 6 della L. 25/’96 1.3. Estetica- parrucchieri 1.3.1. Estetisti – parrucchieri associato in partecipazione 1.3.2. Conseguimento qualifica estetista per socio 1.3.3. Qualifica estetista per collaboratore familiare 1.3.4. Massofisioterapia 1.3.5. Solarium 1.3.6. Collaboratore familiare di impresa di estetica 1.3.7. Apprendistato parrucchiere 1.3.8. Ricostruzione, applicazione, decorazione unghie artificiali 1.4. Facchinaggio 1.4.1. Imprese di facchinaggio 55 2. Pareri sulle altre attività 2.1. Internet 2.1.1. Creazione pagine e siti web 2.1.2. Attività connesse a internet 2.2. Odontotecnico 2.2.1. Personale dipendente 2.2.2. Partecipazione professionale del socio 2.3. Attività varie 2.3.1. Elaborazione dati c/t 2.3.2. Friggitoria 2.3.3. Palestra 2.3.4. Autodemolizione 2.3.5. Poste private 2.3.6. Servizi editoriali 83 3. Deliberazioni adottate 3.1. Richieste di rettifica data evento – documentazione probante 3.2. Cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane ab origine nel caso di istruttoria comunale negativa 95 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. Iscrizione d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane Attività professionale e attività imprenditoriale Attività commerciale e attività artigianale Partecipazione personale e professionale, anche manuale, al processo produttivo da parte dell’imprenditore artigiano Processo produttivo affidato a terzi imprenditori Requisiti di imprenditore artigiano previsti dall’art. 2, comma 1, della L. 443/’85 – autonomia aziendale Requisiti tecnico professionali previsti dalla L. 46/’90 per l’esercizio dell’attività di impiantista Requisiti tecnico professionali previsti dalla L. 122/’92 per l’esercizio dell’attività di autoriparazione Requisiti previsti dalla L. 82/’94 e dal D.M. 274/’97 per l’esercizio dell’attività di pulizie Partecipazione anche manuale al lavoro della maggioranza dei soci Limiti dimensionali previsti dall’art. 4 della L. 443/’85 Riconoscimento della lettera c) di cui all’art. 4 della L. 443/’85 relativamente alle lavorazioni artistiche e tradizionali Art. 5 della L. 443/’85 – decesso dell’imprenditore Attività di odontotecnico Attività di solarium Attività di elaborazione dati c/t Esercizio di lavori agricoli c/t Iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di società cooperative a responsabilità limitata Iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di società a responsabilità limitata pluripersonali Requisiti di imprenditore artigiano in capo al socio unico di società a responsabilità limitata Associato in partecipazione - coadiuvante familiare 4. Aspetti procedurali 4.1. Principi del contraddittorio nel procedimento amministrativo 4.2. Denuncia di inizio attività 4.3. Competenze Registro Imprese e Albo delle Imprese Artigiane 4.4. Attestazione dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane nell’ambito della certificazione Registro Imprese 4.5. Partecipazione al procedimento amministrativo 4.6. Rimissione in termini per errore scusabile 284 III. ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE NEGLI ANNI 2000/2003 303 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Deliberazioni Ricorsi deliberati Ricorsi deliberati Ricorsi deliberati Ricorsi deliberati Ricorsi deliberati Ricorsi deliberati per per per per per per esito CPA atto impugnato attività economica (Classificazione Ateco 1991) CPA e nazionalità del ricorrente CPA e atto impugnato PRESENTAZIONE Questa pubblicazione ha la finalità di raccogliere l’attività più significativa svolta dal 1998 da questa Commissione Regionale. La presente raccolta non si propone come opera sistematica ed esaustiva della materia quanto come uno strumento di lavoro, un’occasione di confronto per tutti coloro che si occupano di uno dei comparti essenziali per lo sviluppo economico del nostro paese: l’artigianato. Nell’esercizio del proprio operato la Commissione ha sempre cercato di provvedere in modo ordinato e coerente, senza perdere di vista la specificità del settore, che spesso presenta problematiche anche di rilevanza sociale (ad es. le questioni connesse al credito) in quanto è caratterizzato dalla piccola imprenditoria. Il lavoro è suddiviso in due sezioni principali, la prima di tipo teorico, relativa alla legislazione in materia di artigianato e al contenzioso amministrativo, la seconda di carattere operativo, relativa ai provvedimenti adottati. La prima parte si articola in 5 capitoli: una breve illustrazione dei vari aspetti della normativa regionale in materia di artigianato, i compiti e le funzioni della Commissione Regionale, le procedure legate all’attività amministrativa svolta, gli atti interpretativi sulle caratteristiche precipue dell’impresa artigiana, e la materia previdenziale. La seconda sezione invece raccoglie sia i pareri sulle leggi speciali e su alcune attività peculiari, circa le quali era stato inoltrato specifico quesito, che una selezione significativa delle deliberazioni adottate dalla Commissione Regionale per l’Artigianato dal 1998 all’inizio dell’anno 2004. In questa parte sono inseriti anche i dispositivi del Tribunale di Firenze e della Corte di Appello in relazione al contenzioso. Vengono altresì pubblicati anche alcuni provvedimenti che paiono rilevanti per gli aspetti procedurali. Chiude il volume la sezione che raccoglie le tavole statistiche relative all’attività dell’organo nel corso degli ultimi anni. Questo volume è stato realizzato con l’auspicio che il materiale pubblicato consenta di apprezzare la complessità dell’attività svolta dalla Commissione Regionale per l’Artigianato e sia di valido ausilio per chiunque operi nel settore. A tal proposito il comparto auspica, anche alla luce della Legge costituzionale 3/2001, che la nostra Regione possa riconoscere all’artigianato il giusto ruolo sociale ed economico che gli spetta attraverso norme di tutela e di sviluppo, garantendo così l’operato degli organismi istituzionali all’uopo designati. Si ricorda che il lavoro della Commissione Regionale ha assicurato nel tempo la disamina del contenzioso in materia di artigianato, con l’adozione tempestiva di decisioni ad alta condivisibilità, considerato l’esiguo numero di provvedimenti impugnati in sede giudiziaria anche nei casi di reiezione e viste inoltre le pronunce del Tribunale che confermano le deliberazioni adottate. IL PRESIDENTE Enzo Catarsi 11 I. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ARTIGIANATO E IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 1. ASPETTI DELLA NORMATIVA REGIONALE La Legge Regionale 29/’88 così come integrata dalla Legge 10/’99, ha apportato notevoli cambiamenti nell’ambito delle imprese artigiane, sia da un punto di vista di certificazione anagrafica ed aggiornamento di dati previdenziali, che sotto l’aspetto delle procedure amministrative inerenti l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di tali soggetti. Sotto il primo profilo l’art. 26 della L.R. 29/’88, così come integrata dalla L. 10/’99, stabilisce che l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è attestata nell’ambito della certificazione del Registro delle Imprese. Inoltre, la Camera di Commercio provvede agli aggiornamenti delle posizioni previdenziali e assistenziali delle imprese artigiane, in base ai dati delle domande di iscrizione nel Registro delle Imprese. Per quanto attiene al secondo aspetto, la procedura amministrativa prevista dalla nuova normativa prevede che la domanda di iscrizione all’Albo è presentata a cura dell’imprenditore, o del legale rappresentante della Società, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha la sede operativa, nel termine di 30 giorni dall’acquisizione dei requisiti artigiani. Nella domanda presentata o inviata telematicamente su appositi modelli predisposti dalla Camera di Commercio, dovrà essere indicata la data in cui si sono acquisiti i requisiti artigiani e gli estremi di iscrizione nel Registro Imprese o della presentazione della relativa domanda, se non presentata contestualmente a quella relativa al Registro Imprese. Inoltre si deve effettuare espressa richiesta, da parte degli aventi titolo, di iscrizione negli elenchi previdenziali di cui alla L. 463/’59. Pertanto nell’ambito dell’impresa artigiana la norma prevede che l’impresa sia comunque primariamente iscritta nel Registro delle Imprese, sezione speciale con qualifica piccoli imprenditori o sezione ordinaria, e successivamente altresì annotata nella sezione speciale con qualifica di impresa artigiana, qualora la competente Commissione si sia espressa positivamente rispetto alla domanda presentata. Alla luce di quanto sopra espresso, è pertanto necessario che la normativa di riferimento in materia di Artigianato e Registro Imprese, siano comunque ben integrate, al fine di rispettare i tempi e le modalità operative previste dall’una e dall’altra parte. Infatti, da un lato la L. 443/’85 in materia di artigianato stabilisce il termine massimo di 60 giorni per poter terminare il procedimento di iscrizione dell’impresa nell’Albo Artigiani. Decorso tale termine, si deve comunque applicare l’istituto del silenzio assenso e pertanto provvedere alla relativa iscrizione. 15 Differentemente il regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del C. C., all’art. 11 c. 8 prevede che l’iscrizione nel Registro delle Imprese è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di 10 giorni dalla data di protocollazione della richiesta se presentata su modello cartaceo, e 5 giorni se presentata su dischetto o tramite invio telematico. E’ inoltre previsto al c. 11 dello stesso articolo, che l’ufficio prima dell’iscrizione possa invitare il richiedente a completare o a rettificare la domanda od ad integrare la documentazione, assegnando un congruo termine trascorso il quale, con provvedimento motivato può rifiutare l’iscrizione. Pertanto esiste una forte necessità che, nell’ambito delle rispettive competenze degli uffici, si tengano presenti i diversi tempi previsti dalle normative richiamate, rischiando altrimenti di non poter provvedere all’iscrizione dell’impresa nell’Albo delle Imprese Artigiane, in quanto la stessa non risulta certificata da parte del Registro delle Imprese. Questa procedura prevista dalla nuova normativa è dettata anche da un’esigenza di semplificazione amministrativa, consentendo all’impresa artigiana di presentare le relative domande contestualmente, e solo successivamente le diverse istanze prenderanno due strade diverse. Certamente gli organi preposti alle diverse funzioni dovranno maggiormente colloquiare, infatti nessuna iscrizione d’ufficio potrà essere effettuata dall’Albo delle Imprese Artigiane se prima il competente Giudice del Registro, verificato il caso e la documentazione, non predispone l’iscrizione, ai sensi dell’art. 2190 del C. C. E’ infatti competenza del Registro delle Imprese valutare se una iscrizione obbligatoria non è stata richiesta da parte dell’imprenditore e se del caso il Giudice può ordinarla con decreto. Sarà di spettanza dell’Albo Artigiani la valutazione concernente i requisiti artigiani di quella determinata impresa già iscritta al Registro delle Imprese. Allo stesso modo se una iscrizione è avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge, il Giudice del Registro può ordinare con decreto la cancellazione (art. 2191 del C. C.) di tale iscrizione e pertanto soltanto successivamente l’impresa dovrà essere cancellata dall’Albo delle Imprese Artigiane per mancanza dei requisiti relativi alla capacità imprenditoriale per esempio perché l’attività è stata giudicata di carattere professionale. Le procedure dettate dalla legge regionale 10/’99 hanno di fatto modificato in alcuni contesti la pronunciabilità delle Commissioni per l’Artigianato in ordine al riconoscimento dei requisiti tecnici degli imprenditori previsti dalle L. 46/’90, 122/’92 e 82/’94. Infatti, essendo priormente necessario presentare l’istanza al Registro delle Imprese, che deve certificare l’imprenditore nei tempi stabiliti dal regolamento 16 sopra richiamato, sono state indirettamente spostate alcune competenze dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato all’ufficio del Registro delle Imprese. La Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana si è espressa sull’argomento ritenendo comunque che la competenza sulle leggi speciali sia da ricondurre alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, considerato l’art. 2 della L. 443/’85 e i richiami contenuti nelle leggi e regolamenti attuativi delle attività tecniche fra cui in ultimo il D.P.R. 558/’99, così come successivamente confermato da un parere espresso sull’argomento dal Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Regione Toscana. Nonostante il parere espresso da parte della Regione Toscana e la posizione della Commissione Regionale per l’Artigianato ancora oggi non tutte le Commissioni Provinciali per l’Artigianato nell’ambito toscano deliberano sul riconoscimento dei requisiti tecnici degli imprenditori, in quanto alcuni uffici del Registro delle Imprese, alla luce della normativa regionale, continuano ad esprimersi su tali materie. Pertanto risulta attuata, oltre a una procedura disomogenea sull’argomento, anche una tutela difforme contro i provvedimenti di negato riconoscimento dei requisiti tecnici, poiché nel caso di Amministrazioni che hanno mantenuto la competenza alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato è possibile ricorrere presso la Commissione Regionale per l’Artigianato e successivamente al Giudice Ordinario, negli altri casi, dove invece i requisiti sono valutati dall’ufficio del Registro Imprese, direttamente al Giudice Ordinario. 17 2. COMPOSIZIONE, FUNZIONI E ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO 2.1. LA COMPOSIZIONE La Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana, ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. 29/’88 così come modificati dalla L.R. 10/’99, è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica 5 anni e ha sede presso l’Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. La CRAT, visto l’art. 17 della legge medesima, è così composta: • • • dai Presidenti delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato da tre rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale e operanti nella regione Inoltre partecipano alle riunioni, a titolo consultivo, un rappresentante designato dalle Organizzazioni regionali sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti e un rappresentante designato dall’Unione delle Camere di Commercio. La Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana si è insediata il 3/2/2000, a seguito del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 16/12/1999 avente per oggetto la costituzione della Commissione, integrato poi da successivi decreti. 18 2.2. LE FUNZIONI La Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana è un organo amministrativo, di rappresentanza e tutela dell’artigianato in Toscana (ai sensi dell’art. 1 della L.R. 29/’88 come modificato dalla L.R. 10/’99). Le funzioni della Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana sono disciplinate dall’art. 15 della L.R. 29/’88 come modificato dalla L.R. 10/’99. Quale organo amministrativo essa: • • • • • • • decide sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato di iscrizione modifica cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane decide sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato in materia previdenziale, cioè iscrizione modifica o cancellazione dagli elenchi previdenziali artigiani ai sensi della legge 463/’59 esprime pareri su quesiti specifici proposti dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato e dalle Associazioni di Categoria svolge una funzione di coordinamento, indirizzo e informazione nei confronti delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato presta consulenza alla Regione, all’Anci e all’Uncem regionale, all’Urpt e all’Unione Regionale delle Camere di Commercio in merito ai problemi dell’artigianato predispone una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale concernente la situazione e le prospettive dell’artigianato nel territorio toscano. 19 2.3. L’ATTIVITÀ La Commissione Regionale è stata istituita in forza delle normative L. 443/’85 e L.R. 29/’88 ed ha iniziato i propri lavori presso l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana a partire dal 1990. Le funzioni della Commissione Regionale sono regolate specificatamente dall’art. 15 della L.R. 29/’88 così come integrata e modificata dalla L.R. 10/’99. In primo luogo la Commissione è chiamata a decidere circa i ricorsi in via amministrativa presentati contro le deliberazioni delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane. Si tratta pertanto di ricorsi gerarchici impropri che consentono al ricorrente di poter impugnare il provvedimento contestato in via amministrativa, evitando così onerosi costi e lunghi tempi di giudizio che caratterizzano invece i ricorsi all’autorità giudiziaria. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo, garantendo in tal modo la continuità dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane in caso di accoglimento dello stesso. Le deliberazioni della Commissione Regionale sono impugnate dinanzi all’autorità giudiziaria qualora non vi sia stata una piena soddisfazione del ricorrente di fronte alle contestazioni fatte valere in sede di ricorso amministrativo. Alla Commissione Regionale è anche affidato il compito di coordinare le attività delle Commissioni Provinciali. Tale attività si concretizza soprattutto nel predisporre, ogni qual volta venga adottata una deliberazione rilevante ai fini interpretativi della norma, atti di indirizzo al fine di poter applicare i dettati normativi in modo uniforme sul territorio regionale. Inoltre sia le deliberazioni più rilevanti che gli atti di indirizzo, nonché le risposte ai pareri, vengono raccolti nel bollettino regionale predisposto semestralmente dalla Regione Toscana. Nel bollettino sono altresì commentate le deliberazioni più significative. Tale raccolta è inviata, oltre che alle Commissioni Provinciali anche alle CRA del territorio nazionale, agli Istituti Previdenziali, alle Associazioni di categoria, e rappresenta, per gli stessi operatori, uno strumento di lavoro su cui confrontarsi e scambiarsi opinioni. Il coordinamento inoltre si risolve anche con l’organizzazione di incontri tra i segretari delle CPA e la segreteria della CRAT, al fine di chiarire dubbi inerenti le novità normative, ed anche rispondendo in via breve a quesiti telefonici derivanti da richieste di studi professionali e quant’altro. Gli aggiornamenti relativi a questi incontri riguardano, oltre l’interpretazione delle norme, anche i rapporti tenuti dalla scrivente Commissione con la Regione Toscana. Inoltre la Commissione Regionale provvede a fornire alle CPA le raccolte legislative in materia di artigianato, nonché ogni eventuale notizia di carattere rilevante per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In caso di questioni particolarmente rilevanti sia inerenti l’interpretazione delle norme, sia riguardanti specifiche tematiche derivanti da ricorsi pendenti, la 20 CRAT può predisporre gruppi di lavoro a cui partecipano gli stessi componenti della Commissione. I risultati emersi dal lavoro di gruppo sono sempre stati apprezzabili grazie all’apporto delle singole professionalità esistenti all’interno della Commissione. La Commissione può inoltre prestare consulenza alla Regione (ad esempio si sono ricevute richieste di parere in materia di cancellazione RIA), Anci e Uncem regionale, Urpt e Unione Regionale Camere di Commercio in merito ai problemi dell’artigianato. 21 3. LE PROCEDURE 3.1. L’ISTITUTO DEL SILENZIO-ASSENSO Al primo e secondo comma dell’art. 7 della L. 443/’85, la norma ha voluto sancire il principio del ‘silenzio-accoglimento’ in base al quale la domanda di iscrizione o la denuncia o comunicazione di modificazione o di cancellazione presentata dal soggetto legittimato, una volta decorso il termine di sessanta giorni per la comunicazione, viene comunque ad assumere una efficacia propria: pertanto la mancata comunicazione della decisione della Commissione Provinciale entro il termine citato pone nel nulla la decisione stessa, ed ogni comunicazione tardiva di essa non può dispiegare alcuna efficacia né in senso di diniego né in senso di conferma della domanda medesima. Qualora vengano adottati provvedimenti di carica su segnalazione del Registro Imprese o di altri Enti ai sensi del comma quattro dell’art. 7 della L. 443/’85, è necessario aprire il procedimento d’ufficio per l’accertamento dei requisiti, dando i termini per produrre le eventuali controdeduzioni e poi sulla base di queste ultime adottare le delibere finali. 22 3.2. PRESENTAZIONE PROVVEDIMENTI DEI RICORSI E ADOZIONE DEI RELATIVI Ricorsi ammissibili Sono ammissibili i ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato in materia di iscrizione, modificazione cancellazione dall’Albo Artigiani. Nel caso in cui la Commissione Provinciale di competenza proceda a iscrivere nuovamente una impresa, nonostante non siano decorsi i termini di impugnativa dal precedente deliberato, si pone il problema dell’ammissibilità del ricorso. Infatti con tale comportamento l’istante potrebbe dare attuazione all’istituto dell’acquiescenza, nel senso di piena accettazione del provvedimento di reiezione, non avendo optato per il ricorso amministrativo. Pertanto, al fine di non incorrere in un istituto di non facile interpretazione, si invitano le CPA nei casi in questione ad attendere il decorso dei 60 giorni previsti dalla legge, e qualora vi sia insistenza nella presentazione della nuova domanda di iscrizione, a richiedere una formale rinuncia al ricorso da inviare anche alla Commissione Regionale. Sono altresì ammissibili ricorsi avverso i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti tecnico professionali previsti per alcuni settori. A tal proposito si ricorda che il D.P.R. 558/’99 attribuisce espressamente alle Commissioni Provinciali la competenza in materia di leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) qualora trattasi di imprese artigiane. Soggetti abilitati a presentare i ricorsi - La persona o l’impresa oggetto del provvedimento della Commissione Provinciale Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale del Lavoro, Enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, qualsiasi altra amministrazione interessata Eventuali terzi interessati. Termine per la presentazione dei ricorsi - 60 giorni dalla notificazione della delibera della Commissione Provinciale Ove non sia stato provveduto alla notificazione (eventuali terzi interessati): entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione della delibera all’Albo delle deliberazioni della Commissione Provinciale. 23 Modalità di presentazione dei ricorsi - - In carta legale, ai sensi della Disciplina dell’imposta di bollo, art. 5 della Tariffa – Allegato A - al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, e successive modificazioni; nel caso di impugnativa da parte di pubblica amministrazione è esente da imposta di bollo, ai sensi del comma 16 dell’Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 e successive modificazioni Chiarire quale è l’atto impugnato e cosa viene richiesto con il ricorso Sottoscrizione del ricorrente; nel caso in cui il ricorso sia presentato da uno studio legale, deve venire prodotta la delega all’avvocato da parte del ricorrente Motivazioni e argomentazioni adeguate, e preferibilmente documentate Eventuale documentazione probatoria. Adempimenti istruttori La Commissione Regionale dà comunicazione del ricorso: - alla Commissione Provinciale che ha adottato il provvedimento contestato agli altri soggetti direttamente interessati, ed individuabili sulla base dell’atto impugnato – ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. I soggetti interessati possono presentare: - Deduzioni e Documenti: entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso. Le Commissioni Provinciali sono tenute a trasmettere tempestivamente: - le deliberazioni contro cui è stato esperito il ricorso la documentazione istruttoria in loro possesso la domanda o denuncia presentata dall’impresa in questione. La Commissione Regionale può disporre gli accertamenti che riterrà più opportuni per la definizione del ricorso. Decisione della Commissione Regionale - Il ricorso non poteva essere proposto: inammissibile Irregolarità sanabile: termine al ricorrente per la regolarizzazione. Se non vi provvede: improcedibilità Ricorso accolto Ricorso respinto In ogni caso: motivazione adeguata 24 Notificazione della decisione con raccomandata con ricevuta di ritorno: - alla Commissione Provinciale di competenza al ricorrente ai terzi interessati Termine per il pronunciamento della Commissione Regionale La decisione deve essere comunicata entro 90 giorni dalla data presentazione del ricorso. In caso contrario il ricorso si intende respinto. di Riforma del provvedimento Circa la questione se la Commissione Regionale possa pronunciarsi su motivi diversi rispetto a quelli dedotti dal ricorrente, risulta applicabile alla medesima il consolidato indirizzo giurisprudenziale relativo ai ricorsi gerarchici propri. Visto anche l’art. 112 del C.P.C. relativo alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il potere dell’autorità amministrativa in sede di ricorso gerarchico è circoscritto ai motivi dedotti dal ricorrente in relazione agli interessi dei quali viene chiesta la protezione. La motivazione dedotta nel deliberato non può pertanto essere riformata nei giudizi successivi. Ricorso avverso la decisione Al Tribunale competente per territorio (Firenze), nel termine di 60 giorni dalla notifica della decisione, o dalla scadenza del novantesimo giorno dalla data di presentazione del ricorso. 25 4. CARATTERISTICHE SALIENTI DELL’IMPRESA ARTIGIANA 4.1. SCOPO PREVALENTE DELL’IMPRESA ARTIGIANA (ART. 3, 1° COMMA, L. 443/’85) 1. DEFINIZIONE DI SCOPO PREVALENTE DELL’ATTIVITA’ ARTIGIANA L’impresa artigiana deve avere per scopo prevalente l’esercizio di una delle attività artigianali indicate al 1° comma dell’art. 3 della L. 443/’85. Si ritiene comunque iscrivibile nell’Albo delle Imprese Artigiane l’impresa che esercita in prevalenza un’attività artigianale, pur se unitamente all’esercizio di un’altra attività non collegabile in condizioni di strumentalità e accessorietà rispetto all’attività artigianale, e ciò conformemente anche alle indicazioni espresse al punto 3 del Parere formulato a suo tempo sull’argomento dal Consiglio Nazionale dell’Artigianato. 2. DEFINIZIONE PREVALENTE DI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’ATTIVITA’ Si indicano di seguito possibili criteri utilizzabili ai fini della determinazione dell’attività prevalente, evidenziando i pregi ed i limiti di ciascuno: a. Partecipazione del titolare, di soci e collaboratori La partecipazione prevalente del titolare, dei soci e collaboratori all’attività artigianale rispetto alle altre attività, costituisce indubbiamente un indicatore privilegiato ai fini dell’iscrizione all’Albo Artigiani: in questo caso non è però facile il relativo accertamento. b. Personale impiegato nelle varie attività L’utilizzazione prevalente del personale nell’ambito dell’attività artigianale costituisce, dove rilevabile, un altro indicatore importante. Un limite per l’uso di tale elemento è però costituito dalla possibile diversa combinazione del fattore capitale e del fattore lavoro nelle diverse attività. c. Mezzi strumentali impiegati L’utilizzazione prevalente dei macchinari ed attrezzature dell’impresa nell’ambito dell’attività artigiana può valere come indicatore di rilievo, ma non è sufficientemente attendibile, se valutato da solo, perché la combinazione dei fattori produttivi può assumere connotati diversi nelle specifiche attività. 26 d. Valore aggiunto L’attribuzione o meno, di un maggior valore aggiunto all’attività artigianale rispetto all’altra attività esercitata, costituirebbe in effetti il miglior indicatore ai fini della determinazione della prevalenza. Resta però molto difficile nell’ambito dell’impresa, l’individuazione di tale elemento nonché la relativa determinazione. e. Volume d’affari Costituisce forse l’indicatore meno attendibile, soprattutto in caso di contemporanea presenza di attività artigianali e commerciali, perché prescinde dalla considerazione del valore aggiunto prodotto dall’impresa. f. Volume degli acquisti effettuati Costituisce un altro indicatore significativo, ma anch’esso non del tutto affidabile se considerato separatamente dagli altri. Emerge pertanto la necessità di un’analisi combinata di più indicatori che possono condurre ad una valutazione appropriata. Appare consigliabile avere riguardo principalmente: • • • ai fattori produttivi impiegati (personale, macchinari e attrezzature, materie prime e accessorie) alla partecipazione del titolare e/o soci al valore aggiunto, se determinabile o documentabile. 27 4.2. L’IMPRENDITORE ARTIGIANO COSI’ COME DEFINITO DALL’ART. 2 DELLA L. 443/’85 4.2.1. PARTECIPAZIONE LAVORATIVA, ANCHE MANUALE, DELL’IMPRENDITORE ARTIGIANO Il lavoro dell’imprenditore artigiano deve intendersi come organizzazione, direzione, amministrazione, controllo di qualità e quantità del prodotto o del servizio reso, sorveglianza e direzione tecnica dell’intero processo produttivo, guida e controllo tecnico dei macchinari, anche automatici, e va esteso alla partecipazione, non necessariamente solo o prevalentemente, ma anche manuale nel processo produttivo, quale effettuazione diretta e personale di qualche parte di lavorazione, anche in maniera non continuativa o addirittura saltuaria, purché resti assicurata la conoscenza, la competenza e la capacità professionale dell’imprenditore. Il lavoro, nell’impresa artigiana, costituisce il mezzo per la realizzazione del fine economico che l’imprenditore si propone di conseguire costituendo un’azienda artigiana, cioè costituendo un organismo economico che assume una propria capacità produttiva in relazione all’iniziativa ed al lavoro personale, professionale ed anche manuale dell’imprenditore. 4.2.2. PROFESSIONALITA’ E TITOLARITA’ NELLA GESTIONE DELL’IMPRESA Per esercizio professionale dell’impresa artigiana si intende che l’imprenditore deve essere in possesso dei requisiti essenziali di • • • capacità qualificazione continuità Per esercizio in qualità di titolare dell’impresa artigiana si intende che l’imprenditore deve provvedere direttamente all’organizzazione delle risorse aziendali. 4.2.3. PREVALENZA DEL DELL’IMPRESA ARTIGIANA LAVORO DELL’IMPRENDITORE NELL’AMBITO Il lavoro dell’imprenditore artigiano deve essere esercitato "in prevalenza" nell’ambito dell’impresa artigiana. Eventuali altre attività dell’imprenditore artigiano devono pertanto configurarsi come secondarie rispetto all’impegno partecipativo dell’imprenditore nell’azienda artigiana. 28 4.2.4. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI NELL’ESERCIZIO DI PARTICOLARI ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE Qualora l’esercizio dell’attività preveda che l’imprenditore sia in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali l‘art. 2 della legge quadro prescrive all’ultimo comma che gli stessi siano in capo al titolare dell’impresa artigiana, considerato che il medesimo è la guida o il maestro rispetto ai propri collaboratori. Infatti l’imprenditore artigiano, esercente attività che richiedono una preparazione peculiare e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere direttamente in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali. Non risulta ottemperato il disposto di legge qualora vengano iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane ditte che si avvalgono di responsabile tecnico esterno, se pur immedesimato nell’impresa, nelle figure del dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione. Nelle s.a.s. e nelle s.r.l. unipersonali i requisiti di cui all’art. 2 devono essere propri del socio accomandatario e del socio unico. Tali requisiti comportano inderogabilmente la partecipazione, anche manuale, dei soggetti sopra richiamati. Per quanto attiene alle specifiche capacità in ordine ad attività che richiedono una peculiare preparazione si ritiene di uniformarsi a quanto si applica nel caso di s.n.c., pertanto nel caso di più accomandatari per l’esercizio di attività tecniche come autoriparazione e installazione impianti è sufficiente che almeno uno sia qualificato Per quanto riguarda la questione se un socio di s.r.l. artigiana possa essere chiamato a svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico nell’ambito di tali società ai fini dei requisiti previsti dalle leggi speciali (L. 46/’90, L. 122/’92, L. 82/’94) la Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene di esprimere parere favorevole, anche laddove l’amministratore o il singolo consigliere non risultino in possesso di tale abilitazione. Infatti nelle società di capitali non appare pacifico individuare la titolarità dell’impresa, considerato che le società di capitali sono dotate di personalità giuridica e pertanto con l’iscrizione nel Registro delle Imprese si determina la nascita di un soggetto giuridico a sé stante, che esercita le proprie funzioni attraverso gli organi amministrativi a tale scopo nominati. Si rileva inoltre che la L. 57/2001 niente precisa su tale argomento, mentre, nel caso delle s.a.s. e delle s.r.l. unipersonali, la L. 133/’97 specifica che il socio accomandatario o il socio unico devono soddisfare i requisiti di cui all’art. 2 della L. 443/’85 e pertanto anche quelli relativi al possesso dei requisiti tecnici nell’espletamento di determinate attività. Visto che il socio artigiano partecipa all’attività, anche manuale, ed è perciò immedesimato nella società attraverso tale rapporto di lavoro oltre che di interesse economico, la Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana ritiene ammissibile e legittimo l’esercizio di tali attività anche con la nomina del Responsabile Tecnico nelle persone dei soci di tali società anche se non compongono il Consiglio di Amministrazione. 29 4.2.5. ATTIVITA’ SECONDARIA Si ritiene ammissibile che un imprenditore artigiano, pur essendo sprovvisto di personali requisiti tecnico-professionali, possa nominare un Responsabile Tecnico nella figura di un dipendente o di un collaboratore, qualora intenda iniziare un’attività secondaria per la quale sono previsti determinati requisiti tecnici. Pertanto la posizione artigiana dell’imprenditore avente tali caratteristiche dovrà essere oltre che annotata nella sezione speciale Artigiani, anche iscritta nella sezione speciale Registro Imprese in quanto l’attività secondaria ha carattere non artigianale alla stregua di un’attività commerciale. 4.2.6. ATTIVITA’ IMPRENDITORI ESERCITATA IN PREVALENZA A MEZZO DI TERZI La L. 443/’85 non affronta in modo specifico, ai fini dell’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane, il caso di attività esercitata in prevalenza a mezzo di terzi imprenditori: si pone pertanto il problema dell’ammissibilità dell’iscrizione all’Albo per le imprese che svolgono in tale forma la loro attività. L’unica indicazione contenuta nella L. 443/’85 è costituita dalla necessità, per l’imprenditore artigiano, di svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (1° comma, art. 2): in effetti, l’esercizio di attività a mezzo di terzi imprenditori può escludere l’attività manuale da parte del titolare, e ciò costituisce di per sé motivo di non iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane, e può determinare il mancato esercizio prevalente del lavoro dell’imprenditore nel processo produttivo. Se questo ultimo caso si verifica, non sussistono egualmente i requisiti di iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane. L’accertamento delle condizioni di non iscrivibilità da parte delle Commissioni per l’Artigianato non potrà peraltro prescindere dalle condizioni sopra riportate: non assumerà pertanto rilevanza il numero o la tipologia delle fasi di lavorazione esercitate all’interno dell’impresa, ma piuttosto l’indisponibilità di macchinari e attrezzature adeguate che può determinare, anche se non in tutti i casi, l’impossibilità della partecipazione anche manuale dell’imprenditore, o comunque dell’esercizio prevalente del suo lavoro all’interno del processo produttivo. 30 4.3. TITOLARITÀ DI UNA SOLA IMPRESA ARTIGIANA (ART. 3, ULTIMO CAPOVERSO, L. 443/’85) La norma prevede chiaramente l’impossibilità di: • • • Essere titolare di più ditte individuali iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane Essere titolare di una ditta individuale e socio partecipante di una società, entrambe iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane Essere socio partecipante di più società iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane. Nel silenzio della legge quadro, avuto riguardo alle espresse indicazioni contenute in leggi regionali, e ritenuto di interpretare in modo corretto lo spirito della norma, si afferma l’ammissibilità della condizione di: • • • Titolare di ditta individuale e socio non partecipante in società, egualmente iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane Socio partecipante in una società, e socio non partecipante in società egualmente iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane il socio accomandatario e il socio unico di s.r.l. non possono essere unico socio di altra società a responsabilità limitate o socio di una società in accomandita semplice. Rimane comunque fermo anche per tali soggetti il disposto di essere titolari di una sola impresa artigiana. Per quanto riguarda l’incompatibilità in capo al socio accomandatario della veste anche di socio unico di s.r.l. o di socio di altra società in accomandita semplice, è opportuno chiarire se in quest’ultimo caso la legge ricomprenda anche la figura del socio accomandante di altra s.a.s. La Commissione Regionale, in considerazione dell’entrata in vigore della L. 5 Marzo 2001, n. 57 che all’art. 13 prevede la facoltà di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane delle s.r.l. pluripersonali, ritiene iscrivibile nell’Albo delle Imprese Artigiane le società in accomandita semplice anche nel caso in cui i soci accomandatari risultino soci accomandanti in altra società anche di natura artigiana. Infatti la legge 443/1985 e successive modifiche e integrazioni non precisa di fatto se l’incompatibilità prevista all’art. 3 lett. b) faccia riferimento solo al socio accomandatario o anche a quello accomandante, anche se un’interpretazione sistematica della legge richiamata, alla luce della nuova normativa, L. 57/2001, parrebbe prevedere come causa ostativa soltanto l’assunzione contemporanea della veste di socio accomandatario in due imprese, di cui una artigiana, tanto più che per le s.r.l. non viene contemplata alcuna incompatibilità, ammettendo che un socio di s.r.l. artigiana possa essere anche socio accomandante di una s.a.s. o socio non partecipante di altra s.r.l. 31 4.4. PARTECIPAZIONE AL LAVORO DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI (ART. 3, COMMA 2, L. 443/’85) Non risulta applicabile il 2° comma dell’art. 3 della L. 443/’85 alle s.a.s. e alle s.r.l. unipersonali, laddove si prevede che "la maggioranza dei soci ovvero uno nel caso di due soci svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale". Infatti il 3° comma dell’art. 3 in questione introduce con la dizione "è altresì" un disposto innovativo e derogatorio rispetto al precedente comma. Vengono pertanto evidenziate le condizioni dei limiti dimensionali e degli scopi di cui al 1° comma dell’art. 3 anche nella statuizione relativa alle s.a.s. e alle s.r.l. unipersonali così come sono indicate nel 2° comma in relazione alle s.n.c. e alle cooperative. Pertanto il legislatore ha voluto precisare per le s.a.s. e le s.r.l. unipersonali le condizioni necessarie per la loro iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane riproponendo per alcuni concetti quanto già asserito nel comma precedente per le altre società. Questo sta a significare che le condizioni previste per l’ottenimento dei requisiti artigiani per le s.a.s. e le s.r.l. unipersonali sono in parte diverse rispetto alle altre società già iscrivibili prime della entrata in vigore della L. 133/’97. In forza di tale ragionamento la s.a.s. potrà essere composta anche di 1 solo socio accomandatario e N soci accomandanti dovendo ritenere che tale peculiarità non snatura le caratteristiche proprie di un’impresa artigiana ritenuto comunque: - che il socio accomandatario è comunque illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali alla stregua di un socio di s.n.c. che gli accomandanti rappresentano una forma surrogatoria di altri tipi di finanziamento quali ad esempio quelli bancari. Inoltre si constata che il 2° comma dell’art. 3 male si attaglierebbe alle nuove forme giuridiche, considerato che per il socio unico della s.r.l. unipersonale non sussiste una maggioranza dei soci e per le s.a.s. non si precisa a quali soci ci si riferisca, anche se gli accomandanti per loro natura non partecipano all’attività. 32 4.5. S.R.L. PLURIPERSONALI (ART. 5, COMMA 3. L. 443/’85) La Legge n. 57 del 5/3/’01, pubblicata sulla G.U. n. 66 del 20/3/’01, sull’apertura e regolazione dei mercati, ha posto le basi affinché anche l’impresa, società di capitali, pluripersonale, possa accedere alla qualifica artigiana, consentendo così anche agli imprenditori artigiani di poter separare il capitale personale da quello aziendale. Le condizioni necessarie affinché la s.r.l. pluripersonale possa iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane, sono, fermo restando i requisiti generali già previsti dalla L. 443/’85: 1. Partecipazione della maggioranza dei soci al processo produttivo 2. Possesso della maggioranza del capitale sociale da parte dei soci partecipanti al processo produttivo 3. I soci artigiani devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti (Assemblea e Consiglio di Amministrazione) Si evidenzia che la Legge parla di "diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione all’Albo Provinciale", pertanto l’iscrizione rimane facoltativa, a differenza di quanto è contemplato per le altre tipologie di società. Per quanto attiene alla partecipazione della maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, questa deve essere intesa, così come per gli altri imprenditori, come partecipazione, anche manuale, nel processo produttivo e pertanto nelle fasi del processo che rappresentano la parte più significativa nel compimento di un prodotto o di un servizio. L’imprenditore artigiano è infatti colui che guida i propri collaboratori nella realizzazione del proprio lavoro. In relazione invece alla maggioranza del capitale sociale che deve essere detenuta da parte dei soci che svolgono il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, si deve rilevare la necessità di verificare negli assetti societari tale maggioranza. Gli aspetti che dovranno essere analizzati non sembrano tanto quelli in fase di costituzione delle s.r.l., laddove le Commissioni dovranno valutare che la maggioranza del capitale sia in mano ai soci partecipanti, quanto in fase di cessione di quote di s.r.l. Infatti la cessione di quote delle s.r.l. è soggetta, a norma dell’art. 2479 del C.C. alla L. 310/’93 che ha stabilito che l’atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni per l’iscrizione a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del Registro delle Imprese. 33 L’iscrizione del trasferimento delle quote nel libro dei soci ha luogo nei 30 giorni successivi dal deposito sopra richiamato. Pertanto dobbiamo tenere presente che qualora vi siano delle cessioni di quote che interessano soggetti che partecipano nel processo produttivo, dovrà essere presentata la relativa modifica alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, successivamente ai seguenti adempimenti: - deposito dell’atto di cessione al Registro Imprese ai sensi della L. 310/’93 iscrizione nel libro dei soci. Gli effetti della Previdenza decorrono dalla data dell’iscrizione nel libro dei soci. Negli organi deliberanti si deve ricomprendere oltre all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione, anche l’Amministratore Unico, considerato che adempie alle stesse funzioni del Consiglio, anche se adotta decisioni con modalità formali diverse (convocazione, redazione dei verbali ecc.). Per quanto attiene alla validità dell’Assemblea, si ritiene che questa debba essere rilevata sulla base delle disposizioni del C.C. e pertanto tenendo conto della maggioranza del capitale, sia esso detenuto da soci artigiani che non. Si dovrà pertanto accertare soltanto che il capitale sia detenuto, sia a livello di Assemblea che di Consiglio di Amministrazione, dai soci partecipanti al lavoro, così come l’Amministratore unico non potrà che essere un socio partecipante artigiano. Per quanto attiene alla redazione degli Statuti nessun vincolo sembra dover essere riportato negli stessi, a meno che non sia una scelta dei contraenti. 34 4.6. DECESSO DELL’IMPRENDITORE: LE PROCEDURE (ART. 5, COMMA 4, L. 443/’85) In caso di invalidità, di morte e d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo anche in carenza di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 della L. 443/’85 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni, o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato. Per una analisi delle procedure concernenti l’applicazione dell’art. 5 si ritiene necessario distinguere i casi relativi a ditte individuali da quelli riguardanti le società. IMPRESA INDIVIDUALE Qualora sia intendimento degli eredi di continuare l’attività del de cuius sarà opportuno invocare l’art. 5 anche precedentemente all’apertura della successione. Indipendentemente dalla partecipazione all’attività, anche manuale, della maggioranza degli eredi, si ritiene opportuno l’applicazione dell’art. 5 affinché vi sia continuità nell’attività dell’impresa. Gli eredi quindi si troveranno a formare una comunione ereditaria che dovrà essere regolarizzata entro un anno dalla morte del soggetto. Pare opportuno affrontare il problema riguardante il periodo che si viene a creare al momento del decesso del titolare di ditta individuale in presenza di una comunione ereditaria in attesa di regolarizzazione di una forma prevista dal Codice Civile, poiché l’istituto della comunione ereditaria, di per sé, non trova un riscontro pubblicitario nel Registro delle Imprese. Considerato anche il fatto che le procedure adottate dal Registro delle Imprese delle diverse province riguardanti le comunioni ereditarie sono difformi, e che pur in assenza di un qualsiasi riconoscimento della comunione ereditaria, non è possibile precludere alle imprese la possibilità di avvalersi di una facoltà agevolativa prevista da una legge dello stato, le ipotesi realizzate sono: • • riportare la notizia della comunione ereditaria nell’ambito della certificazione della ditta individuale del de cuius, in attesa della regolarizzazione della stessa in una forma prevista dal Codice Civile; dare la pubblicità all’impresa successivamente alla regolarizzazione: sarà pertanto l’atto costitutivo in premessa a ricostruire il periodo di vigenza della comunione ereditaria prevista dal Codice Civile (gli eredi hanno un anno di tempo). 35 La denuncia relativa all’esistenza di una comunione ereditaria viene inoltrata agli uffici dell’Albo Artigiani alla stregua di una qualsiasi modificazione mettendo in rilievo: l’esistenza di tale comunione indicando il numero di codice fiscale e la denominazione, la specifica di chi sono gli eredi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’indicazione di quali eredi prestino la propria opera, anche manuale, all’interno della comunione, infine, qualora l’attività sia soggetta ad autorizzazione, copia della richiesta di voltura inoltrata all’istituzione competente. In caso di attività per le quali è necessario una specifica abilitazione, poiché così richiedono le norme di settore, sarà necessario che tali requisiti seppure carenti nelle figure degli eredi siano presenti almeno in un dipendente altrimenti tali attività come ad es. impiantistica, autoriparazione, trasporto superiore 60 q., etc. non potranno essere legittimamente svolte. Alla scadenza dell’anno entro il quale la comunione dovrà essere regolarizzata si potranno avere due ipotesi: 1. la comunione ha dato vita ad una società della quale fanno parte tutti gli eredi o alcuni di essi senza comunque rispettare i requisiti di cui all’art. 2 della L. 443/’85 tale società potrà rimanere ancora iscritta all’Albo Artigiani con il vecchio numero d’Albo e un nuovo numero REA al massimo fino alla scadenza dei termini previsti dalla norma; stessa situazione anche nel caso in cui si sia in presenza di eredi che rispettano i dettati dell’art. 2 di cui sopra; 2. dalla comunione iniziale rimane un unico erede a continuare l’attività dando vita ad una impresa individuale la quale continuerà sempre in virtù dell’art. 5 con il vecchio numero di Albo ed il nuovo numero REA indipendentemente dalla partecipazione, anche manuale, all’attività. In caso che tra gli eredi vi siano dei minori per questi ultimi sarà necessario, al fine di un proseguimento dell’attività dell’impresa, anche in regime di comunione, una autorizzazione del Tribunale dei minori. SOCIETA’ In caso di morte di un socio l’invocazione dell’art. 5 da parte della società avverrà solamente dopo che il socio o i soci superstiti avranno definito la loro volontà, anche in virtù dei patti sociali stabiliti al momento della costituzione, decidendo se liquidare la quota del socio defunto o fare subentrare nella società gli eredi dello stesso. Si dovrà tenere presente che se la società era composta da soli due soci vi sono 6 mesi per ricostituire la pluralità dei soci quindi è necessario che l’apertura della successione avvenga celermente. Qualora si decida di fare subentrare gli eredi nella quota del de cuius e se il nuovo assetto societario non risulta rispettare i requisiti di cui all’art. 2 della legge si invocherà l’art. 5 a condizione che gli eredi siano anche amministratori della società. 36 Si fa presente che in caso di società si potrà prospettare, nella pendenza della redazione degli atti sociali, un periodo di carenza dei requisiti artigiani non coperti dall’invocazione dell’art. 5. Nel caso delle società a responsabilità limitata l’applicazione dell’art. 5 si configura praticabile nei confronti dei soci lavoratori indipendentemente che gli stessi facciano parte degli organi deliberanti della società. E’ da considerare comunque che qualora il socio lavoratore lasci più eredi, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune in quanto trattasi in tal caso di comproprietà della quota. In tale fattispecie la società potrà rimanere iscritta all’albo delle imprese artigiane qualora vi sia comunque il rispetto della detenzione della maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti da parte dei soci artigiani. Pertanto per es. nel caso di due soci con quote di capitale al 50% ciascuna, il requisito della maggioranza del capitale, qualora succedessero gli eredi, verrebbe comunque meno. Qualora le quote non siano in comproprietà, ma suddivise tra gli eredi, non sarà necessario nominare un rappresentante comune delle quote ed ogni erede rappresenterà una propria quota ed una propria volontà nell’ambito assembleare. Pertanto il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Artigiani nonostante la mancanza di partecipazione della maggioranza dei soci, ai sensi dell’art. 5, sarà comunque problematico, venendo meno gli altri requisiti di legge relativi alla maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti. Nell’ipotesi di quota in comproprietà invece il rappresentante comune assumerà di fatto il ruolo del de cuius sia nell’ambito degli organi deliberanti che nella considerazione della quota al fine del conteggio della maggioranza del capitale in assemblea. Sul piano della partecipazione al lavoro verranno iscritti ai ruoli IVS gli eredi che si dichiareranno partecipanti distinguendo così l’aspetto della partecipazione come momento personale da quello economico decisionale da condividere nella comproprietà. 37 4.7. ISCRIZIONE DI CONSORZI E SOCIETA’ CONSORTILI NELLA SEPARATA SEZIONE DELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE (ART. 6 L. 443/’85) L’iscrizione nella separata Sezione dell’Albo delle Imprese Artigiane è riservata dall’art. 6 della L. 443/’85 • • ai Consorzi alle Società Consortili, anche in forma di cooperativa tra imprese artigiane. I Consorzi, così come definiti dagli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, sono iscrivibili solo se svolgono un’attività esterna, così come descritta dall’articolo 2612 del Codice Civile. Le Società Consortili sono tali se assumono come oggetto sociale gli scopi indicati dall’art. 2602 del Codice Civile e cioè, "la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive Imprese". Sia i Consorzi che le Società Consortili devono pertanto esercitare un’attività • • di disciplina di determinate fasi delle rispettive Imprese, o di svolgimento di determinate fasi delle rispettive Imprese, come ad esempio o acquisizione di appalti o servizi amministrativi e contabili o vendita dei prodotti o esportazione o etc. I requisiti per l’iscrizione nella separata Sezione dell’Albo possono riassumersi nei seguenti i. Natura giuridica di o o ii. iii. Consorzio, con esercizio di attività esterna Società Consortile, quindi: società, anche cooperativa, avente per oggetto sociale la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle relative Imprese Esercizio esclusivamente di attività di disciplina o svolgimento di determinate fasi delle rispettive Imprese, così come sopra esemplificate Partecipazione di Imprese Artigiane, iscritte nel relativo Albo, nella misura di almeno 2/3 del totale, purché il restante terzo sia costituito esclusivamente da imprese industriali di minori dimensioni, fatta salva la possibilità di partecipazione di o o Enti pubblici Enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica 38 iv. Maggioranza negli organi deliberanti detenuta dalle Imprese Artigiane Non si applicano pertanto per l’iscrizione nella separata Sezione dell’Albo le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 4 della Legge 443/’85 L’art. 2602 del C.C. (rinnovato con legge 377/’76) stabilisce che un consorzio può svolgere talune fasi del ciclo produttivo effettuato dalle rispettive imprese consorziate. Le lavorazioni affidate al consorzio rivestono carattere di strumentalità ed accessorietà rispetto all’attività economica imprenditoriale principale ed autonoma svolta dalle imprese consorziate. L’attività effettuata dal consorzio, pertanto, non potrà mai essere autonoma e coincidere con l’attività propria delle imprese, ma solo concretare la realizzazione di qualche fase del processo produttivo (acquisto materie prime, beni e strumenti; promozione della vendita dei prodotti; sfruttamento in comune di complesse macchine utensili; gestione di programmi di ricerca tecnologica, gestione di centri meccanografici, contabili, ecc.). L’indicazione espressa, ma non esaustiva, delle attività che i consorzi e le società consortili devono e possono svolgere nell’interesse delle imprese consorziate è riportata all’art. 6 della legge 240/’81. La verifica del rispetto di tale dettato, se non è stata rilevata al momento di iscrizione nel Registro delle Imprese, può essere contestata dalla CPA, nell’ambito delle rispettive competenze, alla stregua della valutazione del possesso dei requisiti di iscrivibiltà nell’AIA delle altre imprese artigiane, poiché anche l’iscrizione nella separata sezione dell’AIA, prevista dall’art. 6 della legge 443/’85, ha efficacia costitutiva ed è condizione per la concessione ai medesimi delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane. Ai fini della costituzione di un consorzio o di una società consortile è necessario che tutti i soggetti consorziati abbiano la qualifica di imprenditore artigiano e nei consorzi misti è prevista la partecipazione, nei limiti fissati dalla legge, di imprese industriali di minori dimensioni, nonché di quegli enti, che pur non rivestendo natura imprenditoriale, quali enti pubblici e privati di ricerca ed assistenza tecnica e finanziaria, possano assicurare al consorzio maggiore efficacia. E’ da osservare che la normativa in materia si riferisce sempre ad imprese o ad enti per cui la figura del singolo professionista è esclusa dalla possibilità di associazione al consorzio. Relativamente alla definizione di impresa industriale di minori dimensioni, si rileva che sono escluse dai consorzi in parola tutte quelle imprese che non possono definirsi industriali, quali ad esempio quelle il cui prevalente oggetto è l’attività di intermediazione nella circolazione dei beni. Per quanto riguarda le dimensioni si puntualizza che il CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale), ai sensi dell’art. 2 della L. 675/’77, ha determinato ‘i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all’ammontare del capitale investito’ con deliberazione del 11/6/1979, pubblicata nella G.U. n. 179 del 2/7/1979, che individua come piccole e medie imprese quelle ‘con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti 39 e, in conformità della L. 576/’75, della rivalutazione per conguaglio monetario) non superiore a L. 6 miliardi e con meno di 300 dipendenti, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.’ Tale deliberazione demandava al Ministro dell’Industria il compito di aggiornare il limite dimensionale relativo al capitale investito. Tuttavia non risulta che dopo il D.M. 12 giugno 1985 tale limite dimensionale sia stato più aggiornato. Inoltre si ricorda che il CIPI è stato soppresso con l’art. 1 comma 24 della L. 23 dicembre 1993, n. 537. Alla luce di ciò è plausibile ritenere che ora la definizione di impresa di minori dimensioni vada ricavata dal D.M. 18 settembre 1997 – Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese – in considerazione del fatto che la norma posta dall’art. 6 comma 3, ha finalità agevolative e che il citato decreto ministeriale ha appunto, valore definitorio proprio ai fini ‘della concessione degli aiuti alle attività produttive’. Infine le imprese cessate non hanno titolo per essere associate nel consorzio, poiché la funzione peculiare dello stesso è quella di promuovere, coordinare, ecc. l’attività esercitata dalle singole imprese consorziate. Dunque il consorzio deve essere costituito solo da imprese attive, poiché quelle cessate non assumono più la veste imprenditoriale necessaria per il raggiungimento dello scopo del consorzio. Si ricorda altresì che se pur l’art. 6 della legge quadro non ammette espressamente per i consorzi misti l’iscrizione alla separata sezione dell’Albo delle Imprese Artigiane, questa possibilità è esplicita all’art. 48 – comma 3 della L. R. 29/’88 e successive modifiche e integrazioni, che recita: ‘L’iscrizione dei soggetti di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall’art. 6, 3° comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443.’ 40 4.8. LIMITI DIMENSIONALI (ART. 4 E ART. 5, COMMA, 6 L.443/’85) Lettera A Nel caso di impresa che non lavora in serie si prevede un massimo di 18 dipendenti di cui almeno 9 qualificati e un numero di apprendisti non superiore a 9, pertanto si può arrivare ad un minimo di unità apprendiste a favore di quelle qualificate ma non viceversa. Quando però nel paragrafo successivo si parla di poter elevare il numero fino a 22, le legge consente tale elevamento a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste e pertanto consente che si possa arrivare a 9 qualificati e 13 apprendisti, non ritenendo tassativo il limite riportato nella prima parte della lettera A). Lettera B Per l’impresa che lavora in serie si prevede un massimo di 9 dipendenti di cui almeno 4 qualificati e un numero massimo di apprendisti non superiore a 5, pertanto anche in questo caso si può arrivare ad un minimo di unità apprendiste a favore di quelle qualificate, ma non viceversa. Il numero massimo anche in questo caso può essere elevato fino a 12, con le considerazioni di cui alla lettera A). Lettera C Per l’impresa che svolge la propria attività nei settori della lavorazione artistica e tradizionale e dell’abbigliamento su misura è previsto un massimo di 32 dipendenti di cui almeno 16 qualificati e un numero di apprendisti non superiore a 16, potendo così come per le lettere precedenti aumentare i qualificati fino a un massimo di 32 ma non potendo fare lo stesso in favore degli apprendisti. Il numero massimo può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste così da poter incidere fino ad arrivare a 24 apprendisti nel caso di 40 dipendenti. Lettera D Per l’impresa di trasporto è previsto un massimo di 8 dipendenti. 41 Lettera E Per le imprese di costruzioni edili è previsto un massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in un numero non superiore a 5. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti e così si possa arrivare ad avere 5 qualificati e 9 apprendisti, restando valide anche in questo caso le considerazioni di cui alla lettera A). Non si computano ai fini del calcolo: • • • • • • per 2 anni apprendisti passati in qualifica ai sensi della L. 19/1/1955, n. 25, e della L. 28/2/1987, n. 56 i lavoratori a domicilio, ai sensi della L. 18/12/1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti – nel caso di 18 quindi 6 – in caso di superamento non si calcolano tutti i lavoranti a domicilio ma solo il numero eccedente il suddetto limite non è computato nell’ambito della società un socio tra coloro che svolgono prevalentemente e professionalmente il proprio lavoro nell’ambito dell’impresa artigiana portatatori di handicaps coloro che sono assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi della L. 19/12/1984, n. 863, della L. 11/4/1986, n. 113, e della L. 19/7/1994, n. 451 Il D.Lgs. 61/2000 in attuazione della direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, prevede all’art. 6, così come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 100/2001, nuove modalità di computo dei lavoratori a tempo parziale qualora si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico. In particolare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 46 del 30 aprile 2001 dà chiarimenti sulle modalità di computo: deve essere effettuato sommando l’orario svolto da tali unità dividendo per l’orario completo, e arrotondando il risultato all’unità superiore della sola frazione eccedente la metà dell’orario a tempo pieno. Ad esempio se si ha un dipendente che effettua 20 ore in rapporto all’orario di 40 settimanali, non verrà più conteggiato, visto che l’arrotondamento per eccesso, di cui sopra, si applica solo qualora le ore effettuate dal lavoratore a tempo parziale siano superiori alla metà dell’orario normale. Nel caso di più dipendenti a tempo parziale si procederà sommando gli orari settimanali effettuati e dividendo il totale per le 40 ore: in questo caso si dovranno computare le unità che risultano, considerando l’eventuale eccedenza le 20 ore come unità intera. Non si ritiene di computare gli associati in partecipazione nel calcolo dei limiti dimensionali in quanto gli stessi sono dei creditori nei confronti dell’impresa in cui si associano. Essi possono anche apportare lavoro, in tal caso non assurgono né alla figura del socio né a quella del dipendente. 42 Interpretazione dell’art. 5 - comma 5 - della L. 443/’85 Ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L. 443/’85, le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell’anno, i limiti di cui ai punti precedenti, mantengono l’iscrizione all’Albo. Si precisa che i 3 mesi possono essere anche non consecutivi, mentre risulta plausibile conteggiare il limite del 20% sul numero massimo consentito, 18, elevato con le unità aggiuntive, 4 a condizione che siano apprendisti, dunque 22. Infatti da un’interpretazione letterale sembrerebbe sostenibile l’ipotesi sul numero più consistente, visto che l’art. citato, parla di superamento di “limiti” di cui al 1° comma dell’art. 4, senza specificare se tali limiti siano quelli integrati con le unità aggiuntive oppure no. Inoltre se un’impresa ha sempre svolto legittimamente la sua attività con un numero di dipendenti elevati fino ad esempio 22, rispettando la proporzione tra qualificati ed apprendisti, si può ritenere altrettanto legittima l’applicazione del superamento del 20% sulla base delle forze lavoro impiegate dall’impresa, senza disquisire sui 18 o 22. Si ritiene infatti che lo spirito della norma, anche laddove letteralmente non precisato, sia quello di consentire senza discriminazione alcuna, un assetto elastico alle imprese artigiane. Si ritiene invece di scorporare dal computo dei limiti i periodi di gravidanza e di servizio militare, malattie o infortuni, aspettativa e sospensione dal lavoro, per lassi di tempo anche inferiori al mese. Inquadramento specifiche attività Lavorazione in serie e non in serie. Esame caso per caso e non in solo in relazione all’attività svolta. Attenzione alle fasi specifiche del ciclo produttivo. Lettera e): i lavori stradali come le manutenzioni edili rientrano nelle costruzioni edili, analogamente alla classificazione ISTAT. L’attività di costruzioni edili non è rigidamente limitata alla costruzione completa di edifici. Infatti per l’esercizio dell’attività di ristrutturazione, restauro, riparazione, manutenzione è richiesto l’impiego degli stessi fattori produttivi, l’esercizio di analoghe modalità e regole tecniche, il possesso delle medesime conoscenze professionali. Fra l’altro tale situazione è comprovata dall’uniforme classificazione ufficiale per le varie attività sopracitate ai fini statistici, amministrativi e fiscali. Costruzioni edili è dizione generica, riferibile latu sensu ad ogni attività di natura edilizia, qualora non sia specializzata. Lettera c): visto che non sono stati emanati gli atti dirigenziali per l’individuazione delle specifiche degli elenchi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1292 del 22/11/1999, e che la Regione Toscana non ha risposto allo specifico quesito in merito, la Commissione Regionale per l’Artigianato ha deliberato di fare riferimento al D.P.R. 25 Maggio 2001, n. 288 per quanto concerne l’individuazione delle attività che rientrano nella lettera c) dell’art. 4 relativamente ai mestieri artistici e tradizionali, in quanto l’elenco esemplificativo allegato dettaglia le lavorazioni artistiche e tradizionali. 43 4.9. MESTIERI ARTISTICI E TRADIZIONALI In considerazione dell’entrata in vigore del D.P.R. 25/5/2001 n. 288 concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali nonché dell’abbigliamento su misura, che individua in modo particolareggiato i settori in questione, la Commissione Regionale ritiene che tale decreto possa considerarsi applicabile anche alle imprese artigiane della Toscana, al fine di determinare quelle attività alle quali si applica il limite previsto dalla lettera c) dell’art. 4 della L. 443/’85. La Commissione, valutati i nuovi atti normativi emanati a livello statale e considerato che anche la Regione Toscana ad oggi non ha comunque completato nel dettaglio la disciplina di tali materie, considera necessario poter addivenire all’applicabilità anche per le imprese artigiane toscane, del D.P.R. 288/2001, in considerazione di un’uniformità di comportamenti sul territorio, evitando peraltro disparità di trattamento, visto che per esempio i parrucchieri e gli estetisti non sono stati ricompresi a livello regionale, mentre trovano nuovamente attenzione nel decreto summenzionato. Pertanto nella propria riunione del 28/2/2002 delibera di fare riferimento al D.P.R. 288/2001 per quanto concerne l’individuazione della lettera c) di cui all’art. 4 della L. 443/’85 circa l’elevamento dei limiti dimensionali, in quanto l’elenco esemplificativo allegato dettaglia le lavorazioni artistiche e tradizionali. Invece per quanto attiene al riconoscimento della qualifica di ‘Maestro Artigiano’ di cui all’art. 10 della L.R. 58/’99 richiama la deliberazione G.R. 1292/1999, esecutiva della sopra citata legge regionale, seguendo le indicazioni della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici della Regione Toscana relativamente alle disposizioni regionali in materia. 44 5. LA MATERIA PREVIDENZIALE 5.1. DECORRENZA DELLA CANCELLAZIONE D’UFFICIO DALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE Le deliberazioni assunte in merito dalla CRA evidenziano che, nei casi in questione, l’impresa è stata iscritta per silenzio-assenso, così come previsto dall’art. 7 comma 2 della L. 443/’85. In data successiva gli accertamenti istruttori hanno evidenziato la mancanza assoluta dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge sopra citata e in sede di ricorso non sono emersi ulteriori elementi in merito ai predetti requisiti: conseguentemente, la CRA ha rilevato che la mancanza dei requisiti esisteva "ab origine" e quindi ha provveduto a cancellare con effetti "ex tunc" l’impresa dall’Albo. In casi simili a quelli esaminati, sarebbe opportuno che la Commissione Provinciale competente adottasse il provvedimento di annullamento dell’iscrizione, effettuata d’ufficio, con effetti "ex tunc", in quanto una cancellazione con effetto "ex nunc" ratifica giuridicamente come artigiana, sia pur per un limitato lasso di tempo, una impresa che non ha mai posseduto i requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione all’Albo. 45 5.2. ISCRIVIBILITA’ NEI RUOLI IVS DI IMPRENDITORI CHE ABBIANO ESERCITATO ATTIVITÀ ARTIGIANE IN AZIENDE CESSATE Innanzitutto occorre tenere presente che l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane è divenuta obbligatoria con la L. 8 Agosto 1985, n. 443 e che per la Regione Toscana tale obbligo decorre dalla pubblicazione della L.R. 23 aprile 1988, n. 29, pertanto le ditte cessate prima di tale data non avevano alcun obbligo di iscrizione all’Albo. In ogni caso l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 443/’85 è costitutiva, e viene deliberata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato che sola ha il potere di accertare il possesso dei requisiti artigiani, e ciò esclude la possibilità di procedere a una iscrizione retroattiva per ditte che hanno già cessato la loro attività. Posto che i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge citata non sono riconoscibili retroattivamente per le imprese di cui sopra, si ritiene di dare parere negativo. Per quanto riguarda l’iscrivibilità ai ruoli IVS di imprese che abbiano già cessato la loro attività, si ritiene che sia possibile provvedere in tal senso qualora la Commissione, valutata la documentazione, riscontri l’esistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85, dandone successivamente comunicazione all’INPS che provvederà ad iscrivere i soggetti ai ruoli IVS. Infatti anche la normativa in materia di assicurazione obbligatoria per gli artigiani (L. 1533/’56, L. 463/’59) stabilisce l’obbligatorietà dell’iscrizione ai ruoli per i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui alla legge 443/’85. Per quanto riguardo la possibilità di iscrizione del collaboratore relativamente a imprese artigiane cessate, si fa presente che non risulta di facile valutazione la partecipazione prevalente e continuativa all’interno dell’impresa prevista dall’art. 2 comma 1 della L. 4/7/1959, n. 463, effettuata ora per allora, anche in presenza di iscrizione INAIL e denuncia dei redditi, in quanto l’accertamento di competenza della Commissione Provinciale sarebbe problematico. 46 5.3. RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FAMILIARE La presunzione dell’esistenza di un rapporto di collaborazione, nell’ipotesi che il rapporto di lavoro subordinato corra tra un familiare e il titolare o socio di impresa artigiana, è stato più volte un motivo addotto nei ricorsi alla Commissione Regionale, contro deliberazioni delle CPA che non ritenevano fondata la presunzione di cui sopra, o da parte degli interessati, avverso deliberazioni d’iscrizione d’ufficio, avvenute in seguito a segnalazioni dell’INPS. L’argomento in esame è stato oggetto di approfondimento da parte della Commissione Regionale. In particolare è utile ricordare i due principi cardine posti a fondamento dei provvedimenti adottati: • • L’orientamento della Corte di Cassazione del 20/3/1980 n. 1880, relativamente alla presunzione di gratuità della prestazione lavorativa fra persone conviventi legate da vincoli di parentela non può assumere rilevanza nel momento in cui la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato è dimostrata dall’iscrizione nei libri matricola e paga e dall’assoggettamento all’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La prestazione lavorativa si svolge all’interno di un rapporto giuridico tra privati, regolamentato dagli artt. 2094 e segg. del Codice Civile, e l’insussistenza o l’illegittimità di tale rapporto non può essere certamente presunta dalla pubblica amministrazione, ma accettata e dimostrata in base a precisi presupposti normativi Il 1° comma dell’art. 2 della L. 463/’59 è chiaramente formulato nel senso di escludere l’iscrivibilità negli Elenchi previdenziali artigiani di tutti i lavoratori subordinati, senza operare alcuna distinzione in base al fatto che il rapporto di lavoro subordinato sia o meno prestato presso l’impresa di un familiare. 47 5.4. ISCRIVIBILITA’ NEI RUOLI IVS DEL SOCIO ACCOMANDANTE QUALE COADIUVANTE FAMILIARE La Commissione Regionale per l’Artigianato rileva che non sussiste alcuna incompatibilità tra la qualifica di socio accomandante e l’iscrizione ai ruoli artigiani in qualità di familiare coadiuvante, considerato che il socio accomandante può addirittura essere iscritto come dipendente, qualora l’oggetto della prestazione sia distinto dal conferimento ed integri gli estremi della subordinazione. Pertanto, qualora risultino verificati i requisiti dell’abitualità e della prevalenza prescritti, e considerato inoltre che l’art. 2320 – comma 2 - del C.C. stabilisce la possibilità per i soci accomandanti di prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori, il socio accomandante deve essere iscritto ai ruoli IVS in qualità di collaboratore familiare. 48 5.5 PROFILO CONTRIBUTIVO DELL’ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE La Segreteria della Commissione Regionale per l’Artigianato il 5/6/u.s. aveva posto specifico quesito all’INPS circa l’obbligatorietà di iscrizione di un soggetto in qualità di collaboratore familiare artigiano qualora costui sia legato al titolare dell’impresa da un regolare contratto di associazione in partecipazione che contempla l’apporto di lavoro abituale e prevalente. La Direzione Centrale delle Entrate Contributive dell’INPS di Roma in data 31/7/2003 esprimeva parere affermativo circa l’obbligo di iscrizione negli elenchi IVS dell’associato in partecipazione quale coadiuvante familiare. Ribadiva infatti che, nell’ambito dell’ordinamento previdenziale, il rapporto di associazione in partecipazione tra il titolare di un’impresa artigiana e un suo familiare, qualora preveda l’apporto di lavoro con le caratteristiche dell’abitualità e della prevalenza, presenti gli elementi propri della collaborazione familiare, con conseguente obbligo di iscrizione nella Gestione previdenziale degli Artigiani, in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 1 e 2 della L. 463/’59 e successive modifiche e integrazioni. In considerazione del fatto che la riforma del lavoro prevede una nuova regolamentazione sotto il profilo contributivo, la Commissione Regionale per l’Artigianato nella seduta del 30/9/u.s. decise di rinviare la valutazione della problematica in attesa di nuove disposizioni sulla questione. Dal 1° gennaio 2004, in forza dell’art. 43 della legge 24 novembre 2003, n. 326, viene costituita una nuova gestione per gli associati in partecipazione di lavoro con esclusione di quelli di solo capitale. L’obbligo previdenziale scaturisce in presenza dei seguenti requisiti: • Soggetti che nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative con percezione di compensi qualificati come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lett. C del D.P.R. 917/’86; • Soggetti non iscritti agli Albi professionali. Di conseguenza l’associato sarà tenuto all’iscrizione nella gestione sopra citata indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e pertanto se sia di fatto svolta con carattere di prevalenza e continuità come nel caso dei collaboratori familiari. Pertanto la stipulazione di un contratto di associazione in partecipazione comporta di per sé anche una scelta previdenziale, essendo per l’associato un obbligo previdenziale la gestione creata ad hoc dalla normativa sopra richiamata, qualora ricorrano i requisiti specificati. 49 5.6 DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE AI SENSI DELL’ART. 44 – COMMA 8 - DELLA L. 326 DEL 24/11/2003 Nella disamina della normativa sulla previdenza artigiana bisogna cercare di valutare le varie norme che si sono succedute nel tempo: La legge 1533 del 29 dicembre 1956 stabilisce all’art. 2 la competenza della Commissione Provinciale per l’Artigianato alla compilazione dell’elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti alla assicurazione obbligatoria, così come indicati al successivo art. 5. L’art. 4 stabilisce che la Commissione Provinciale per l’Artigianato di cui alla legge 860/’56, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo è integrata da un rappresentante del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa Mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione/non iscrizione nei ruoli dei contributi e che le decisioni della Commissione sono definitive. Successivamente la L. 463/1959 richiama la formazione degli elenchi di cui all’art. 2 della L. 1533 specificando se i nominativi siano essi titolari o familiari coadiuvanti. La costituzione della Commissione integrata di cui alla L. 1533/’56 non trova più attuazione dal momento che la riforma del Servizio Sanitario Nazionale sopprime le Casse Mutue Provinciali di malattia, e quindi subentra l’impossibilità di integrare la Commissione Provinciale per l’Artigianato. In seguito si apre una difficoltà interpretativa circa la competenza in materia di ricorsi di natura previdenziale, considerato anche la L. 88/’89 che all’art. 49 individua la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’Istituto e che ha effetto ai fini previdenziali ed assistenziali, stabilendo alla lett. b) il settore artigianato per le attività di cui alla L. 443/’85, nonché all’art. 33 il comitato amministratore quale organo a cui impugnare i ricorsi inerenti i contributi concernenti in genere l’attuazione della legge 4 luglio 1959 n. 463. Su tale scenario si pronuncia il Consiglio Nazionale dell’Artigianato che, richiamando le succitate norme in materia previdenziale, afferma che alle CPA sono attribuiti i compiti di compilare e aggiornare gli appositi elenchi nominativi, obbligo rafforzato anche dalla L. 443/’85 all’art. 6 c. 5, laddove si stabilisce che le imprese artigiane associate in strutture consortili sono iscritte negli elenchi nominativi, di cui alla richiamata L. 463/’56, pertanto confermando la vigenza degli elenchi. Perciò il Consiglio concludeva “che gli Istituti Previdenziali non possono adottare provvedimenti riguardanti la posizione previdenziale ed assistenziale del titolare artigiano e dei suoi collaboratori familiari, nonché la posizione contributiva dell’impresa artigiana con dipendenti, che risultino incompatibili con la permanenza dello stato di iscrizione dell’impresa stessa nell’Albo, in quanto i predetti Istituti sono tenuti inderogabilmente ad attenersi all’efficacia vincolante dell’iscrizione” e qualora se ne chieda, ad esempio, una cancellazione deve essere esperita la procedura di cui all’art. 7 della L. 443/’85. Così per quanto riguarda lo status previdenziale del titolare o dei soci contitolari artigiani dell’impresa iscritta all’Albo e dei familiari collaboratori, non essendo più esperibile il contenzioso amministrativo relativo alla L. 1533/’56 (Parere 19/10/1992). 50 Successivamente è la norma sull’istituzione del Polifunzionale, la L. 63/1993, che all’art. 1 c. 3 ribadisce che le CPA adottano provvedimenti vincolanti ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnando ai sensi delle procedure previste dall’art. 7 della citata L. 443/’85. Il decreto legge 269/2003 all’art. 44 ultimo capoverso del c. 8 dichiara l’abrogazione di tale statuizione, venendo meno le competenze della CRA circa il contenzioso previdenziale non strettamente collegato ai requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85. La legge 24 novembre 2003 n. 326 converte con modificazioni il D. L. 269/’03, confermando l’art. 44. E’ opportuno ribadire che si esclude ogni limitazione delle competenze proprie delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato ai sensi della L. 443/’85 e della L. 63/’93 ai fini dell’iscrizione all’Albo Artigiani e della conseguente iscrizione negli elenchi previdenziali. L’abrogazione dell’art. 1 – comma 3 – della L. 63/’93 relativa all’impugnazione dei provvedimenti adottati dalle CPA previsto dal comma 8 dell’art. 44 della L. 326/’03 è relativa esclusivamente al contenzioso previdenziale dei coadiuvanti familiari. Restano di competenza della CRA le altre deliberazioni che sono relative ai requisiti previsti dalla legge quadro, a cui sono strettamente collegati quelli previdenziali, considerato anche che gli Elenchi sono tenuti dalle CPA ai sensi dell’art. 4 della L. 1533/’56, ribadito dall’art. 6 della L. 443/’85 e dall’art. 1 della L. 63/’93. Pertanto questa Commissione, considerato il vuoto normativo venutosi a creare con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, decide di pronunciarsi sulle delibere adottate dalle CPA, rimettendo la questione successivamente al Tribunale competente per territorio. 51 52 II. PROVVEDIMENTI 53 54 1. PARERI SULLE LEGGI SPECIALI 1.1. IMPIANTISTI 1.1.1. REQUISITI NELL’AMBITO DI UN CONSORZIO DELIBERAZIONE N. 79 DEL 25/9/1997 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara relativamente al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui alla L. 46/’90. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L. 23 Aprile 1988, n. 29 la L. 20 Maggio 1997, n. 133 la L. 5 Marzo 1990, n. 46 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 79 del 25/9/1997 QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PER L’ARTIGIANATO DI MASSA CARRARA RELATIVAMENTE LA RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DI CUI ALLA L. 46/’90 In riferimento al quesito del 18/3/1997, si fa presente che non appare possibile il riconoscimento alla ditta …(omissis) dei requisiti di cui alla L. 46/’90 lettere c) e d). Infatti non appare chiaro il rapporto combinato del soggetto che si ritrova ad essere imprenditore individuale per una attività di manutenzione ordinaria e socio di un consorzio con attività diretta probabilmente di carattere accessorio visto la sua iscrizione nella separata sezione artigiana. Il problema dunque risulta essere se il sig. …(omissis) abbia svolto prevalentemente una attività in qualità di socio presso il Consorzio sotto le direttive del Responsabile Tecnico all’uopo designato, fatto che mal si concilia con quella autonomia professionale propria dell’imprenditore artigiano, oppure 55 abbia portato avanti, come dalla visura anagrafica risulterebbe, la propria attività di manutenzione ordinaria. L’inserimento dell’impresa nel Consorzio dovrebbe avere una valenza diversa relativa al coordinamento delle attività da parte dell’organismo societario. Pertanto, il consorzio, pur svolgendo attività di rilevanza economica, riveste la natura specifica di struttura associativa volta a realizzare una funzione mutualistica di servizio nei confronti delle imprese consorziate; in tal senso l’oggetto positivo dell’attività consortile non consiste, né mai potrebbe consistere, nel perseguimento di un fine di lucro imprenditoriale, ma nel conseguimento di un complesso di risultati utili nei confronti delle singole imprese consorziate. 56 1.1.2. REQUISITI PER L’ASSOCIATO DELIBERAZIONE N. 35 DEL 5/5/1999 Oggetto: quesito proposto dall’Associazione Artigiani di Grosseto circa la acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui alla L. 46/’90 da parte dell’associato in partecipazione. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 la L. 5 Marzo 1990, n. 46 La L. 20 Maggio 1997, n. 133 la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 35 del 5/5/1999 QUESITO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI GROSSETO CIRCA L’ACQUISIZIONE DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DI CUI ALLA L. 46/’90 DA PARTE DELL’ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE Questa Commissione, dopo attenta lettura della normativa regolante il contratto di associazione in partecipazione, e delle indicazioni interpretative ed applicative contenute nelle Circolari Ministeriali susseguenti alla legge, ritiene di poter esprimere un parere di sostanziale assenso all’interpretazione avanzata dalla scrivente Associazione. Già nella circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994 si chiariva che "il criterio discriminatore per attribuire ad un soggetto la qualifica di responsabile tecnico è dato, oltre che dalla qualifica rivestita, dal tipo di collaborazione o di prestazione lavorativa effettivamente prestata. [...] Nell’associazione in partecipazione, pur essendo l’impresa di esclusiva pertinenza dell’associante, non esiste alcun ostacolo a che egli deleghi i suoi poteri all’associato o lo preponga all’esercizio dell’impresa: si ritiene pertanto che l’associato, se in possesso dei requisiti, possa assumere la qualifica di responsabile tecnico, in luogo del titolare stesso." Tale concetto è stato rafforzato nella circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998 là dove alla lettera c) ribadisce che "l’apporto dell’associato può consistere anche in una prestazione lavorativa di carattere tecnico, per cui, […] si ribadisce per 57 l’impresa medesima la possibilità di ottenere l’abilitazione all’esercizio dell’attività di impiantistica anche secondo tale modalità." L'associato in partecipazione può essere quindi considerato alla stregua del collaboratore familiare …(omissis). Se quindi si ritiene che l’associato qualificato possa qualificare, dopo il triennio, l’associante, per il principio generale della biunivocità del rapporto contrattuale, ne discende, a maggior ragione, la possibilità di qualificazione dall’associante in capo all’associato, quando comunque sia dimostrata la partecipazione manuale e continuativa dell’associato con l’associante. 58 1.1.3. ABILITAZIONI LIMITATE DELIBERAZIONE N. 36 DEL 5/5/1999 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Regionale per l’Artigianato del Veneto sul riconoscimento parziale dei requisiti tecnico-professionali di cui alla L. 46/’90. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 la L. 5 Marzo 1990, n. 46 La L. 20 Maggio 1997, n. 133 la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 36 del 5/5/1999 QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL VENETO SUL RICONOSCIMENTO PARZIALE DEI REQUISITI TECNICOPROFESSIONALI DI CUI ALLA L. 46/’90 In merito al quesito posto, occorre precisare che le disposizioni della legge 46/’90 rispondono alla necessità di garantire la professionalità dei soggetti e delle imprese che operano nell’ambito dell’installazione degli impianti di cui all’art. 1 della legge sopraindicata e non a porre impedimenti all’esercizio delle attività ivi indicate. E’ principio generale di diritto che le norme non possono essere interpretate in modo limitativo per i soggetti destinatari, se tali limiti non sono esplicitamente previsti. Ciò premesso, anche le più importanti circolari ministeriali sull’applicazione della normativa in questione, hanno ribadito esplicitamente il principio sopra enunciato. Si richiama, a titolo esemplificativo, quanto espressamente detto nella circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 3439/C del 27/3/1998: " b) Qualificazioni limitate. Possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività indicate dalle varie lettere dell’art. 1 della L. 46/’90, purché la limitazione sia fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera. Lo stesso Ministero dell’Industria (nella Circolare n. 3282/C del 30 aprile 1992, punto 2n), nel raccomandare l’utilizzo, ai fini della relativa attestazione, della 59 terminologia usata dalla legge n. 46/’90, all’art. 1, ha fatto presente che non esiste alcun impedimento, sulla base del titolo di studio e dell’attività lavorativa effettivamente svolta dal richiedente, a riconoscere in capo allo stesso il possesso dei requisiti tecnico-professionali all’esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie lettere del citato art. 1, della L. 46/’90. Per quanto riguarda l’annotazione delle abilitazioni limitate nei certificati, si ritiene opportuno che risulti l'esatta corrispondenza tra l'attività denunciata e l’abilitazione limitata ottenuta." 60 1.1.4. DOCUMENTAZIONE PREGRESSA DELIBERAZIONE N. 35 DEL 9/5/2001 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena circa la validità dei documenti esibiti per documentare in periodi antecedenti l’entrata in vigore della L. 46/’90 l’esercizio dell’attività di impiantista. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Vista Vista Vista Visto la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 La L. 20 Maggio 1997, n. 133 la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 la L. 5 Marzo 2001, n. 57 la L. 5 Marzo 1990, n. 46 la L. 5 Gennaio 1996, n. 25 il quesito di cui all’oggetto DELIBERA di ritenere esaminabile la documentazione retroattiva per attività di impiantistica esercitate antecedentemente all’entrata in vigore della L. 46/’90, in considerazione del fatto che gli aspetti fiscali a tal fine non risultano rilevanti e limiti di tempo non sono esplicitati nella normativa in questione, anche se la decorrenza supera i 10 anni. In tal caso si considera opportuno richiedere l’esibizione completa delle scritture contabili, che dovrà contemplare oltre alle fatture di lavori eseguiti anche il registro IVA. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 61 1.1.5. RESPONSABILE TECNICO DI CONSORZIO DELIBERAZIONE N. 37 DEL 28/2/2002 Oggetto: Quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa in merito alla possibilità di riconoscere, quale responsabile tecnico di un consorzio iscritto nella sezione speciale dell’Albo delle Imprese Artigiane, un socio di ditta consorziata. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 La L. 20 Maggio 1997, n. 133 la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 la L. 5 Marzo 2001, n. 57 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 37 del 28/2/2002 QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI PISA IN MERITO ALLA POSSIBILITA’ DI RICONOSCERE QUALE RESPONSABILE TECNICO, AI SENSI DELLA L. 46/90, DI UN CONSORZIO ISCRITTO NELLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, UN SOCIO DI DITTA CONSORZIATA In riferimento al quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa circa il responsabile tecnico di un consorzio iscritto nella sezione speciale dell’Albo Artigiani, si fa presente che la scrivente Commissione ritiene di dover esaminare il problema sotto diversi profili. In primo luogo il Responsabile Tecnico che la cooperativa viene a nominare per lo svolgimento delle attività tecniche, deve rispondere, quanto ai criteri di immedesimazione, alla circolare del Ministero dell’Industria n. 3342/c del 22/6/1994. Pertanto il rapporto non può essere di per sé di semplice collaborazione (es. collaborazione coordinata e continuativa), ma deve concretizzarsi in una vera e propria preposizione alla gestione tecnica organizzativa. In secondo luogo la richiesta di poter nominare quale Responsabile Tecnico del consorzio un socio di una società artigiana facente parte del medesimo 62 consorzio, che già esplica nella propria impresa tale incarico, solleva le seguenti perplessità: si ritiene che tale duplice nomina assunta dal socio artigiano su due società distinte comporti un problema di prevalente partecipazione del Responsabile Tecnico. Infatti, da un lato vi è l’impresa artigiana, dall’altro il consorzio; è discutibile e comunque da valutare se il socio artigiano già Responsabile Tecnico nella propria impresa, possa mantenere l’iscrizione all’Albo qualora assuma la carica di Responsabile Tecnico di un’altra società. Si fa presente inoltre che il consorzio dovrebbe esercitare un’attività avente natura trasversale e non diretta. Infatti l’art. 2602 del Codice Civile recita: "con il contratto di consorzio più imprenditori costituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". Qualora invece il consorzio decida di denunciare una attività diretta, quest’ultima dovrà essere imputata allo stesso consorzio e pertanto i requisiti tecnici devono essere posseduti da quel soggetto giuridico che rilascerà al momento opportuno anche le dichiarazioni di conformità. Niente vieta quindi la nomina di quel Responsabile Tecnico, salvo valutare le conseguenze sulla società artigiana della quale lo stesso fa parte. 63 1.1.6. COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ESPERIENZA LAVORATIVA DI CO.CO.CO. AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L. 46/’90 La Commissione Regionale ritiene che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non sia equiparabile a quello di lavoratore dipendente ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali di cui alla L. 46/’90. Si fa presente altresì che la circolare ministeriale n. 3342/c del 22/6/1994 individua la necessità di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa e chiarisce il concetto di immedesimazione tra l’imprenditore privo dei requisiti tecnici e il terzo che ne assicura la responsabilità. Tra le casistiche indicate in dettaglio non è incluso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che non configura ‘con l’impresa un rapporto di immedesimazione in quanto le relative attività sono svolte ‘‘… nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati…’’, esclusione che rende tale tipo di collaborazione incompatibile con l’esercizio materiale delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti.’ 64 1.1.7. SANZIONI RISPOSTA A QUESITO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ IMPIANTISTICA In tema di sanzioni amministrative si deve evidenziare che la norma relativa alla disciplina della L. 46/’90 all’art. 16 stabilisce le violazioni non solo per il committente che affida i lavori a installatori non abilitati, ma anche a coloro che violano le altre norme previste dalla legge e rimanda al regolamento di attuazione una più precisa previsione della materia. Il regolamento specifica i casi di recidiva a attribuisce l’applicazione delle sanzioni agli uffici provinciali (ex UPICA) oggi di competenza Camerale. In merito al quesito si fa presente che qualora l’inizio dell’attività di un imprenditore impiantista sia precedente alla denuncia di inizio attività denunciata ai sensi dell’art. 19 della L. 241/’90 il responsabile del procedimento, accertato l’evento effettivo di inizio attività, per esempio mediante la visione di fatture o attraverso una dichiarazione di conformità rilasciata precedentemente alla relativa denuncia, ha competenza a contestare la relativa infrazione in quanto le norme della L. 46/’90 sono state violate così come previsto dall’art. 16 della legge. Laddove l’accertamento invece venga effettuato dagli organi di polizia municipale, mediante la visione di fatture o quant’altro, il responsabile del procedimento comunicherà, per i dovuti provvedimenti, che la denuncia di inizio attività è posteriore e pertanto chi ha accertato l’effettivo inizio attività eleverà il relativo verbale di contestazione. Si ricorda inoltre che la circolare del 5/5/2003 del Ministero delle attività produttive nel rispondere ad alcune Camere di Commercio precisa che anche la violazione dell’obbligo di inviare alle Camere di Commercio le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 9 della L. 46/’90 entro il termine di 6 mesi dalla realizzazione dell’impianto, essendo tale accertamento integrante dei comportamenti previsti dalla legge, deve essere contestato e la relativa competenza appare della Camera di Commercio. Si evidenzia invece che per quanto attiene alla L. 122/’92 la competenza a constare le eventuali infrazioni di tale norma è attribuita alle province e ai comuni che vigilano su tale materia. Pertanto in tali casi il responsabile del procedimento, accertata una eventuale non corrispondenza tra la denuncia di inizio attività e l’effettivo svolgimento della stessa, dovrà comunicare tale violazione agli organi competenti. 65 1.2. AUTORIPARATORI 1.2.1. ART. 6 DELLA L. 25/’96 RICONOSCIMENTO REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L. 25/’96 La Commissione Regionale ritiene che, qualora siano adeguatamente documentati, possano essere riconosciuti i requisiti tecnico professionali a titolari o soci partecipanti di imprese di autoriparazione per le sezioni richieste nel caso che abbiano esercitato le attività relative per un periodo non inferiore all’anno, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 387/’94, in forza dell’art. 6 della L. 25/’96, in deroga a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 7 della L. 122/’92 circa la necessità di avere esercitato l’attività per almeno tre anni negli ultimi cinque. 66 1.3. ESTETICA – PARRUCCHIERI 1.3.1. ESTETISTI – PARRUCCHIERI ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE DELIBERAZIONE N. 24 DEL 12/2/1998 Oggetto: quesiti proposti dalla CNA provinciale di Grosseto e dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia relativamente all’acquisizione dei requisiti professionali da parte dell’associato in partecipazione per l’esercizio dell’attività di estetica e parrucchiere. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 la L. 23 Dicembre 1970, n. 1142 la L. 4 Gennaio 1990, n. 1 la L.R.T. 17 Ottobre 1994, n. 74 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n.1 alla deliberazione n. 24 del 12/2/1998 QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI PISTOIA E DALLA CNA DI GROSSETO RELATIVAMENTE ALL’ACQUISIZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DA PARTE DELL’ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ESTETICA E PARRUCCHIERE Si ritiene di dover dare risposta negativa al quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia e dalla CNA di Grosseto. Infatti la qualifica professionale nell’ambito delle attività menzionate in oggetto si consegue secondo le disposizioni previste nelle norme di settore. Pertanto possiamo distinguere come segue: - per il conseguimento della qualificazione di parrucchiere è necessario essere stati titolari di aziende del settore iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane ovvero aver prestato la propria opera professionale in qualità di dipendente o collaboratore; - mentre per l’ottenimento della qualificazione di estetica è previsto l’aver svolto un periodo lavorativo in qualità di titolare, dipendente o collaboratore familiare presso un’impresa del settore. 67 Pertanto in ambedue le normative di settore non si ravvisa la possibilità di conseguire le qualificazioni professionali di cui all’oggetto mediante il rapporto di associato in partecipazione. 68 1.3.2. CONSEGUIMENTO QUALIFICA ESTETISTA PER SOCIO DELIBERAZIONE N. 58 DEL 21/5/1998 Oggetto: richiesta delle Associazioni di Categoria di adozione del parere in merito all’attività di estetista approvato il 27/3/1997 dal Consiglio Nazionale dell’Artigianato. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista la L.8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L. 4 Gennaio 1990, n.1 Vista la L.R.T. 17 Ottobre 1994, n. 74 Visto il Parere del Consiglio Nazionale dell’Artigianato su aspetti relativi all’applicazione della disciplina dell’attività di estetista adottato il 27/3/1997 Visto il parere sulla L.R.T. 74/’94 del Dipartimento Affari Giuridici e Legali della Regione Toscana del 19/4/1995 Vista la deliberazione n. 102 adottata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato il 16/10/1997 DELIBERA di ritenere possibile l’iter formativo dei tre anni per la figura del socio come per il dipendente e il collaboratore nel caso in cui il socio di un’impresa di estetista partecipi all’attività di estetica, maturando i periodi di attività lavorativa necessari per il conseguimento della qualifica professionale come le altre due figure sopra citate. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 69 1.3.3. QUALIFICA ESTETISTA PER COLLABORATORE FAMILIARE DELIBERAZIONE N. 59 DEL 21/5/1998 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia circa la possibilità da parte di un soggetto, in qualità di familiare coadiutore, in una impresa di estetista, di possedere la qualifica professionale prima dell’entrata in vigore della L. 1/’90. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 la L. 20 Maggio 1997, n. 133 la L. 4 Gennaio 1990, n. 1 la L.R.T. 17 Ottobre 1994, n. 74 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottate la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 59 del 21/5/1998 QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI PISTOIA CIRCA LA POSSIBILITA’ DA PARTE DI UN SOGGETTO, IN QUALITA’ DI FAMILIARE COADIUTORE, IN UN’IMPRESA DI ESTETISTA, DI POSSEDERE I REQUISITI PROFESSIONALI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 1/’90 La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia chiede di sapere se un soggetto che ha prestato la propria opera manuale, in qualità di familiare coadiutore, in un’impresa di estetista, per un periodo di due anni prima dell’entrata in vigore della L. 1/’90, si possa ritenere qualificato per l’esercizio in proprio dell’attività suddetta. A tal proposito questa Commissione fa presente di non ritenere possibile il riconoscimento di cui sopra in quanto l’art. 8 della L. 1 /’90 non contempla l’ipotesi del collaboratore tra i soggetti aventi la possibilità di conseguire la qualificazione professionale. 70 1.3.4. MASSOFISIOTERAPIA DELIBERAZIONE N. 29 DEL 30/3/2000 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena circa l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di imprese esercenti attività di massofisioterapia. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 La L. 20 Maggio 1997, n. 133 la L. 4 Gennaio 1990, n. 1 la L.R. 17 Ottobre 1994, n. 74 la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 29 del 30/3/2000 QUESITO POSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI SIENA SULL’ISCRIVIBILITA’ ALL’ALBO ARTIGIANI DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI MASSOFISIOTERAPIA Si ritiene che l’attività di "massofisioterapia" possa essere considerata di natura artigianale, rientrando la stessa in quelle forme di prestazioni di servizi resi alla persona e previsti anche dalla legge sull’artigianato. E’ comunque da valutare se l’attività in questione svolta da una persona fisica possa essere configurata come attività imprenditoriale o abbia invece caratteristiche di tipo professionale. Pertanto, mentre nel caso di società non vi è alcun dubbio sull’ammissibilità di tale attività, a livello di soggetto individuale si dovrà valutare l’organizzazione complessiva ai fini dell’imprenditorialità. Resta fermo che il titolare e i soci partecipanti devono essere in possesso di requisiti professionali previsti dalle norme in materia. 71 1.3.5. SOLARIUM DELIBERAZIONE N. 90 DEL 19/9/2000 Oggetto: richiesta di parere inoltrata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato del Piemonte. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 4 Gennaio 1990, n. 1 Vista la L.R.T. 17 Ottobre 1994, n. 74 Visto il parere adottato il 13 marzo 1997 dalla Commissione Regionale per l’Artigianato del Piemonte Vista la comunicazione sulle lampade abbronzanti del 31 dicembre 1998 del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato Vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione terza Civile - n. 4012 del 15 ottobre 1999 Visto il quesito di cui all’oggetto Vista la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 90 del 19/9/2000 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI PARERE INOLTRATA DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL PIEMONTE SULL’ATTIVITÀ DI SOLARIUM Al fine di acquisire l’orientamento delle Commissioni Regionali, viene richiesto un parere sull’inquadramento dell’esercizio di lampade abbronzanti UVA nell’attività di estetica, ai sensi della L. 4 gennaio 1990, n. 1. Viene richiamata a tal proposito la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione terza Civile n. 4012 del 15/10/1999, con la quale si ritiene che lo svolgimento di attività con utilizzo di apparecchi per uso estetico come quello in oggetto si configuri come attività di estetista, cioè rientri fra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al prevalente fine di migliorarne l’aspetto estetico, per le quali è richiesto sia il possesso della specifica qualifica professionale che quello dell’autorizzazione comunale prevista. Il comma 2 dell’art. 1 della legge citata recita: ‘Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, 72 di cui all’elenco allegato…’. La norma in questione contempla esplicitamente l’uso di lampade abbronzanti. Non rileva in alcun modo il fatto che l’attività venga svolta senza la presenza di personale addetto all’accensione delle lampade UVA, cioè attraverso apparecchiature messe direttamente a disposizione della clientela, senza l’assistenza di appositi operatori. ‘Infatti, la professionalità dell’intervento dell’estetista si manifesta nel momento della messa a disposizione delle attrezzature indicate e non certo in quello del meccanico funzionamento delle apparecchiature.’ (sentenza Corte di Cassazione sopra citata). A garanzia della tutela della sicurezza e della salute dell’utenza e nel pieno rispetto della normativa vigente, pare pertanto completamente condivisibile l’orientamento adottato dalla Commissione Regionale per l’Artigianato del Piemonte. 73 1.3.6. COLLABORATORE FAMILIARE DI IMPRESA DI ESTETICA DELIBERAZIONE N. 35 DEL 28/2/2002 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca circa la possibilità di un collaboratore familiare di un’impresa di estetica, pur non essendo ricompreso dal c. 3 dell’art. 8 della L. 1/’90 fra i soggetti aventi la facoltà di conseguire la qualificazione professionale, di venire equiparato al dipendente al fine di accedere al corso integrativo di cui al successivo comma 4. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Vista la L. 4 Gennaio 1990, n. 1 Vista la L.R.T. 17 Ottobre 1994, n. 74 Vista la deliberazione della Commissione n. 59 del 21/5/1998 Visto il quesito di cui all’oggetto Vista la relazione predisposta dalla Segreteria Regionale per l’Artigianato DELIBERA di adottare a maggioranza la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 35 del 28/2/2002 QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI LUCCA CIRCA LA POSSIBILITÀ DI UN COLLABORATORE FAMILIARE DI UN’IMPRESA DI ESTETICA, PUR NON ESSENDO RICOMPRESO DAL C. 3 DELL’ART. 8 DELLA L. 1/’90 FRA I SOGGETTI AVENTI LA FACOLTÀ DI CONSEGUIRE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, DI VENIRE EQUIPARATO AL DIPENDENTE AL FINE DI ACCEDERE AL CORSO INTEGRATIVO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 4 La Commissione Regionale per l’Artigianato in data 21/5/1998 ha espresso parere negativo, adottando la deliberazione n. 59, in risposta a un quesito inoltrato dalla CPA di Pistoia circa la possibilità da parte di un soggetto, in qualità di familiare coadiutore in un’impresa di estetista, per un periodo di due anni prima dell’entrata in vigore della L. 1/’90, di ritenersi qualificato per l’esercizio in proprio dell’attività suddetta. 74 A tal proposito si rilevava che l’art. 8 della L. 1/’90 non contempla l’ipotesi del collaboratore tra i soggetti aventi la possibilità di conseguire la qualificazione professionale. La domanda attuale verte sulla possibilità che il collaboratore familiare, pur non essendo previsto dal comma 3 dell’art. 8 fra i soggetti che hanno facoltà di conseguire la qualificazione professionale, possa essere equiparato al dipendente al fine di accedere al corso integrativo di cui al successivo comma 4. Il fatto che la figura del familiare coadiuvante non venga esplicitamente ricompresa nell’art. 8 della legge citata non pare imputabile a un’omissione casuale, in considerazione del fatto che altrove nella stessa norma la medesima figura è esplicitamente prevista. Per gli stessi motivi non appare condivisibile un ragionamento in via analogica, visto che ad es. la legge sui parrucchieri n. 161/’63 riconosce la professionalità acquisita anche al collaboratore familiare all’art. 2 lettera c). Si ritiene dunque di doversi attenere alla lettera della legge, esprimendo parere negativo. 75 1.3.7. APPRENDISTATO PARRUCCHIERE DELIBERAZIONE N. 150 DEL 30/9/2003 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca circa il periodo di apprendistato previsto per il conseguimento della qualificazione professionale per l’esercizio dell’attività di parrucchiere. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Vista la L. 14 Febbraio 1963, n. 161 Vista la L. 23 Dicembre 1970, n. 1442 Vista la L. 10 Gennaio 1955, n, 25 e successive modifiche e integrazioni Visto l’art. 16 della L. 24 Giugno 1997, n. 196 Visto il C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese di acconciatura e estetica Visto il quesito di cui all’oggetto Vista la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 150 del 30/9/2003 QUESITO POSTO DALLA CPA DI LUCCA CIRCA IL PERIODO DI APPREDISTATO PREVISTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE Ai sensi del comma 1 dell’art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196 (che ha abrogato l’art. 7 della L. 19 gennaio 1955, n. 25) l’apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per le categorie professionali dai C.C.N.L. e comunque non inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni. Il comma 4 del medesimo articolo recita ‘sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell’artigianato dalla vigente disciplina contrattuale.’ Quindi all’impresa artigiana, qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro lo preveda, è consentito di prolungare la durata dell’apprendistato oltre al limite massimo dei 4 anni. Per la fattispecie in esame il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese 76 esercenti attività di parrucchiere e estetica stabilisce per l’acconciatore la durata di 5 anni. Pertanto, qualora il passaggio in qualifica da parte del datore di lavoro sia riconosciuto dopo un periodo di apprendistato più breve dei 5 anni, si ritiene indispensabile che il medesimo non abbia in ogni caso durata inferiore a 18 mesi, come previsto dall’ 16 della L. 196/’97. 77 1.3.8. RICOSTRUZIONE, APPLICAZIONE, DECORAZIONE UNGHIE ARTIFICIALI DELIBERAZIONE N. 14 DEL 12/2/2004 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo circa l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di una ditta esercente attività di ‘applicazione e decorazione unghie artificiali’. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 La L. 20 Maggio 1997, n. 133 la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 la L. 5 Marzo 2001, n. 57 la L. 4 Gennaio 1990, n. 1 la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 28/95 il decreto del Tribunale di Bologna n. 3461/02 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 14 del 12/2/2004 ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE (ONICOTECNICO) E ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE E DECORAZIONE UNGHIE ARTIFICIALI In merito al quesito posto con nota del 15/12/u.s. dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo relativamente all’esercizio di applicazione e decorazione unghie artificiali, si ritiene che tale attività debba essere ricompresa nell’attività di estetica ai sensi del 1° comma dell’art. 1 della L. 1/’90, che recita: ‘l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.’ A parere della Commissione Regionale pertanto la distinzione tra un’attività di applicazione e decorazione unghie artificiali e quella vera e propria di onicotecnico risulta capziosa: infatti in ogni caso il prodotto viene applicato sulle unghie dei clienti, intervento che comporta necessariamente l’attività di manicure, per l’esercizio della quale è prescritto il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L. 1/’90. 78 Si tratta in entrambi i casi pur sempre di un intervento sulla superficie del corpo umano con finalità estetiche, che modifica o attenua gli inestetismi eventualmente preesistenti, e dunque i titolari delle imprese che esercitano tale attività devono essere in possesso della qualifica, onde ottemperare al disposto dell’art. 2 - u.c. – della L. 443/’85. Si ricorda tra l’altro che questo indirizzo trova conferma nei provvedimenti del Tribunale di Pesaro 28/’95, e di Bologna 3461/’02. Quest’ultimo decreto evidenzia che, anche se nella specifica fattispecie non vi è alcuna preparazione diretta delle unghie artificiali, acquistate da altre aziende, l’attività di applicazione unghie artificiali costituisce in ogni caso un intervento che rientra nelle attività disciplinate dalla L. 1/’90, al fine di garantire il corretto e non pericoloso esercizio dell’attività in questione, ‘né può ritenersi che il controllo sul punto sia tale da limitare la libera iniziativa economica delle imprese, essendo del tutto impregiudicato, anche sotto il profilo generale, il diritto all’iscrizione agli albi speciali delle imprese che dimostrino di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa del settore di attinenza’. 79 1.4. FACCHINAGGIO 1.4.1. IMPRESE DI FACCHINAGGIO DELIBERAZIONE N. 41 DEL 18/3/2004 Oggetto: imprese di facchinaggio. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D. 30 Giugno 2003, n. 221 Vista la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3570/c del 30/12/2003 Vista la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 41 del 18/3/2004 IMPRESE DI FACCHINAGGIO Nel dettagliare le materie rientranti nel campo di applicazione il decreto distingue 2 raggruppamenti: - lett. a): 1. la circolare ministeriale n. 3570/c del 30/12/u.s. chiarisce che non rientra nel decreto 221/’03 l’attività di autotrasporto ma solo quella di movimentazione della merce e pertanto la dizione ‘accompagnatori di bestiame’ rileva solo ai fini dello spostamento dei capi. Infatti l’attività di facchinaggio, così come risulta anche dalle norme previdenziali di cui al D.P.R. 602/1970 e D.M. 20/11/2974, viene descritta come attività svolta anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, ma non si cita mai la dizione automezzo, stando a significare un particolare svolgimento del servizio relativo alla movimentazione della merce o del prodotto, non correlato a un vero trasporto; 2. i facchini al porto rientrano nei facchini generici. Si precisa altresì che l’attività di trasloco non si ritiene che rientri in tale normativa, considerato che il trasloco si concentra prevalentemente nell’attività 80 di montaggio e smontaggio di mobili e non di merci e prodotti, e il trasporto degli stessi, mentre lo ‘spostamento’ di per sé è un passaggio obbligato ma inerente le altre fasi preminenti. Questo punto di vista è avvalorato anche dalla L. 407/’55 sui lavori di facchinaggio, che all’art. 1 escludeva dal campo di applicazione ‘i lavori di facchinaggio eseguiti dagli imprenditori personalmente o a mezzo dei propri dipendenti con rapporto di lavoro di carattere stabile e continuativo, nonché quelli eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare’. Con la circolare del 30/12/u.s. si evidenzia che le attività di cui alla lettera b) del decreto devono essere considerate nella loro specificità e pertanto rilevano autonomamente ai fini dell’assoggettamento alla disciplina in questione, anche se viene precisato che vanno considerate non già le singole attività, ma le attività di movimentazione dei prodotti stessi. Pertanto cadono nell’ambito della normativa le imprese che incestano, insaccano ecc. i relativi prodotti. - lett. b): • Insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura e imballaggio rappresentano dizioni generiche relative a più tipologie di materiali • Gestione del ciclo logistico (chi prepara e riceve ordini in arrivo e partenza), magazzino merci • Pulizia magazzini e piazzali non da un punto di vista igienico sanitario ma di sgombero materiale di intralcio. La pulizia magazzini e piazzali vi rientrerà qualora sia dettagliata con tale terminologia, altrimenti l’attività deve essere ricompressa nella normativa della L. 82/’94 • Depositi colli e bagagli, presa e consegna recapiti in loco con carrello: di quantità riferita a un collo e non singolo plico • Selezione e cernita con o senza incestamento: generico, materiali non precisati (stracci in c/p) • Insaccamento e imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari • Mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione (animali) • Abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari. Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 6 del decreto in questione, essi devono essere posseduti dal titolare dell’impresa, da un socio partecipante nella s.n.c., da un socio accomandatario nelle s.a.s. e nelle s.r.l. pluripersonali da un socio partecipante, anche se non fa parte del Consiglio di Amministrazione in analogia a quanto ritenuto legittimo per le altre attività di settore. Nella circolare si precisa inoltre che le imprese dovranno presentare una domanda ai sensi dell’art. 19 L. 241/’90. Viene anche chiarito che per tale esercizio le imprese dovranno dimostrare i requisiti di affidabilità art. 5 c. 1 lett. a) e pertanto quelle di nuova costituzione daranno atto di tale prova a conclusione della fine dell’esercizio successivo a quello di inizio di attività avendo a disposizione 30 gg. da tale data, mentre alla lettera b) si indica il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari all’8% del fatturato totale dell’impresa riferito alla fine del primo esercizio finanziario utile, specificando per le società di capitali il primo bilancio 81 e per le ditte individuali e società di persone il 31 dicembre dell’anno in cui hanno iniziato la loro attività. Nel primo caso il riscontro sarà effettuato mediante l’analisi dei bilanci mentre nel secondo con la dichiarazione asseverata del professionista. Per la capacità tecnico organizzativa si richiede una esperienza tecnica come operaio qualificato addetto alla movimentazione delle merci o di aver conseguito attestato di qualifica. Inoltre la fascia di classificazione per le imprese di nuova costituzione o attive da meno di due anni sarà quella relativa alla fascia a), presentando oltre al modello di cui all’allegato A anche il modello di cui all’allegato B. Tale adempimento deve essere effettuato anche in sede di prima applicazione della norma altrimenti devono essere avviate le procedure di cancellazione. 82 2. PARERI SULLE ALTRE ATTIVITÀ 2.1. INTERNET 2.1.1. CREAZIONE PAGINE E SITI WEB DELIBERAZIONE N. 112 DEL 30/7/1998 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto circa l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di una ditta esercente attività di ‘creazione pagine e siti web su Internet’. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 La L. 20 Maggio 1997, n. 133 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 112 del 30/7/1998 QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER ARTIGIANATO DI GROSSETO CIRCA L’ISCRIVIBILITA’ NELL’ALBO ARTIGIANI DI DITTE ESERCENTI ATTIVITA’ DI CREAZIONE E PAGINE E SITI WEB SU INTERNET In risposta al quesito del 19/5/1998 si fa presente che questa Commissione ritiene iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane un’impresa esercente attività di creazione pagine e siti web con creazione grafica e testuale da documenti destinati alla pubblicazione sulla rete di computer Internet e collocati in server di proprietà di terzi. Infatti tale attività si presenta come una evoluzione di forme di attività che sono sempre state di natura artigianale e che oggi in forza delle nuove tecnologie vengono effettuate con l’ausilio di computer e indirizzate via Internet. 83 2.1.2. ATTIVITÀ CONNESSE A INTENET DELIBERAZIONE N. 87 DEL 6/7/2000 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa in merito alle attività legate a Internet. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la propria deliberazione n. 112 del 30 Luglio 1998 in merito all’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di ditte esercenti attività di creazione pagine e siti web su internet Visto il quesito di cui all’oggetto Vista la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 87 del 6/7/2000 QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI PISA SULLA ISCRIVIBILITA’ ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ LEGATE A INTERNET In riferimento al quesito della CPA di Pisa si fa presente che non è possibile addivenire ad un’esauriente risposta in merito, in quanto le figure indicate nella memoria del 1/6/2000 fanno riferimento a singole professioni, non indicando specificamente l’attività imprenditoriale che su tali figure professionali si verrebbe a sviluppare. Inoltre è comunque preferibile analizzare le singole tipologie di attività caso per caso, avendo così la possibilità di valutare nel dettaglio l’attività effettivamente intrapresa. Pertanto si invita codesta CPA a riformulare in maniera più completa il quesito, ricordando comunque che nel parere del 30/7/1998, la Commissione scrivente riteneva artigiana l’attività di creazione di pagine e siti web, con creazione grafica e testuale, qualora ricorressero i requisiti di cui agli art. 2, 3, 4 della L. 443/’85. 84 2.2. ODONTOTECNICO 2.2.1. PERSONALE DIPENDENTE DELIBERAZIONE N. 80 DEL 25/9/1997 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena relativamente allo svolgimento dell’attività di odontotecnico. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L. 27 Luglio 1934, n. 1265 Visto il quesito di cui all’oggetto relativamente ai requisiti professionali del personale dipendente di imprese esercenti attività odontotecnica Vista la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 80 del 25/9/1997 QUESITO POSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI SIENA RELATIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ARTIGIANALE DI ODONTOTECNICO Si ritiene di condividere le argomentazioni prese in esame considerato che la competenza della Commissione Provinciale per l’Artigianato è riferita all’accertamento dei requisiti, previsti per lo svolgimento di tale attività, in capo al titolare o ai soci partecipanti al lavoro senza dover entrare nel merito circa le mansioni a cui sono adibiti eventuali dipendenti di un’impresa odontotecnica. Questa Commissione ribadisce che le mansioni degli odontotecnici sono relative alle costruzioni di apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici. E’ in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare alcun intervento nella bocca del paziente così come stabilito dal R.D. 1334/’28. 85 2.2.2. PARTECIPAZIONE PROFESSIONALE DEL SOCIO DELIBERAZIONE N. 6 DEL 15/1/1998 Oggetto: quesito posto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia sulle attività non professionali connesse alle attività di odontotecnico. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il R.D. 1334/1928 Vista la L. 27 Luglio 1934, n. 1265 Visto il quesito di cui all’oggetto relativo alla possibilità per un socio sprovvisto di diploma di odontotecnico di partecipare all’attività dell’impresa Vista la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 6 del 15/1/1998 QUESITO POSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI PISTOIA SULLE ATTIVITA’ NON PROFESSIONALI CONNESSE ALLE ATTIVITA’ DI ODONTOTECNICO In riferimento al quesito posto dalla CPA di Pistoia, relativo alla possibilità per il socio sprovvisto di diploma di odontotecnico di partecipare all’attività concernente la presa di impronte, la lucidatura protesi, e la colatura di gesso nell’ambito della propria impresa, si ritiene che tali prestazioni siano connesse all’attività di odontotecnico e pertanto per le stesse sia necessario essere in possesso del diploma suddetto. Si deve comunque precisare che anche laddove si espletassero mansioni inerenti l’attività propria dell’odontotecnico (per es. meccanica di precisione), ma per le quali non sia prevista la necessità del diploma, in capo a chi le esercita, tale spaccato rivestirebbe un ambito molto limitato e di bassa professionalità. Pertanto in considerazione di quanto previsto dall’art. 2 u.c. e dall’art. 3 c. 2 della L. 443/’85 si richiama l’attenzione sul concetto di partecipazione personale, anche manuale, nel processo produttivo, in quanto quest’ultimo assunto sottende una conoscenza e capacità professionale dell’imprenditore tale da riferirsi a tutto il processo tecnico che viene svolto nell’ambito dell’impresa, cosa che nel caso specifico verrebbe a mancare, avendo il socio privo del diploma di odontotecnico conoscenze parziali relative soltanto ad attività connesse con quella più complessa dell’odontotecnico. 86 2.3. ATTIVITÀ VARIE 2.3.1. ELABORAZIONE DATI C/T DELIBERAZIONE N. 36 DEL 23/4/1998 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa circa l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane di ditte esercenti l’attività di elaborazione dati c/t. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 la L. 20 Maggio 1997, n. 133 la Sentenza della Corte di Cassazione n. 196 del 15 Luglio 1991 la circolare dell’INPS n. 21 del 23 Gennaio 1996 la circolare dell’INPS n. 49 del 29 Febbraio 1996 la circolare dell’INPS n. 264 del 24 Dicembre 1997 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 36 del 23/4/1998 QUESITO PROPOSTO DALLA CPA DI PISA CIRCA L’ISCRIVIBILITA’ NELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI DITTE ESERCENTI L’ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE DATI C/T Come già in precedenza pubblicizzato l’attività di elaborazione dati c/t è da considerarsi una attività iscrivibile all’Albo Artigiani qualora risulti esercitata con le caratteristiche proprie previste dalla L. 443/’85. E’ importante nuovamente sottolineare che tale attività deve essere svolta per conto terzi e in via esclusiva, cioè non essere funzionale ad altre attività del datore di lavoro come nel caso di consulenza, formazione professionale, revisione contabile. 87 2.3.2. FRIGGITORIA DELIBERAZIONE N. 107 DEL 30/7/1998 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca inerente l’attività di friggitoria. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 La L. 20 Maggio 1997, n. 133 la L. 25 Agosto 1991, n. 287 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 107 del 30/7/1998 QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI LUCCA CIRCA L’ATTIVITA’ DI FRIGGITORIA In risposta al quesito della CPA di Lucca inerente l’iscrivibilità dell’attività di friggitoria e più in generale di produzione e vendita di prodotti di gastronomia si fa presente che tali attività risultano essere iscrivibili all’Albo delle Imprese Artigiane così come le cosiddette pizzerie a taglio. Le attività suindicate comportano una trasformazione del prodotto idonea a modificare le caratteristiche proprie del bene utilizzato e pertanto si può ben considerare il prodotto finale di produzione dell’artigianato stesso. Si deve comunque precisare che tale attività, per avere le caratteristiche artigiane, deve risultare priva di qualsiasi forma di somministrazione pertanto non dovranno sussistere nell’ambito dei locali attrezzature ed arredi che diano adito ad una tipologia di attività diversa da quella artigianale. Pertanto si consiglia di valutare caso per caso al fine di non incorrere in decisioni non rispettose delle peculiarità proprie dell’attività artigianale. 88 2.3.3. PALESTRA DELIBERAZIONE N. 102 DEL 16/9/1999 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto circa l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane di una impresa esercente l’attività di gestione palestra. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L.R.T. 8 Ottobre 1992, n. 49* Visto il parere della II Sezione del Consiglio Nazionale dell’Artigianato del 27/3/1997 − Visto il quesito di cui all’oggetto − − − − − − DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 102 del 16/9/1999 QUESITO POSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI GROSSETO CIRCA L’ISCRIVIBILITA’ ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI UNA DITTA ESERCENTE L’ATTIVITA’ DI GESTIONE PALESTRA La Commissione Regionale per l’Artigianato, tenendo conto di quanto indicato nel parere della II Sezione del Consiglio Nazionale dell’Artigianato del 27/3/1997, ritiene iscrivibili all’Albo delle Imprese Artigiane le imprese esercenti attività svolta in palestre e centri sportivi, qualora venga esercitata in forma imprenditoriale come attività di servizio alla persona. Ovviamente può rientrare nella sfera di applicazione della L. 443/’85, nel caso in cui sussistano i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della norma citata. Si intende l’attività di istruzione teorico-pratica di una particolare disciplina come lavoro personale svolto dall’imprenditore, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 della L. 443/’85. Per soddisfare il disposto di legge viene richiesto al titolare il possesso del diploma Isef o la qualificazione tecnica acquisita attraverso appositi corsi riferiti allo svolgimento di attività di insegnamento di specifiche discipline, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 49/’92.* Nel caso specifico, l’impresa (…omissis), in possesso soltanto della prevista autorizzazione comunale, non risulta iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane, 89 in quanto la titolare non risulta avere il diploma o l’attestato di qualifica sopra citati. _______________ * Il regolamento regionale n. 2 del 7/6/1999, tuttora in vigore, Regolamento di attuazione dell’art. 13 della L.R. 49/’92 ‘interventi per la promozione e disciplina delle attività motorie’, all’art. 4 lett. e) prevede l’utllizzo nella palestra di istruttori in possesso del diploma ISEF ovvero di attestato di qualifica rilasciato a seguito del superamento dell’esame previsto dall’art. 14 della L. R. 49/’92, adesso abrogata. Per l’imprenditore artigiano è necessario il possesso dell’abilitazione rilasciata ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 5015 del 7/6/1993, o il possesso del diploma Isef, e dopo la soppressione dell’Istituto, il diploma di laurea in Scienze Motorie. 90 2.3.4. AUTODEMOLIZIONE DELIBERAZIONE N. 126 DEL 21/12/2000 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa circa l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane di imprese esercenti attività di autodemolizione e rottamazione. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 La L. 20 Maggio 1997, n. 133 la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 la risoluzione del Ministero dell’Industria n. 185559 del 19 Giugno 1978 la sentenza della Corte di Cassazione sez. I Civile del 14 Aprile 1987 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 126 del 21/12/2000 QUESITO POSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI PISA CIRCA L’ISCRIVIBILITA’ NELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI AUTODEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha ricevuto dalla CNA un quesito circa l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane di imprese esercenti attività di autodemolizione e rottamazione. Nella nota inviata alla scrivente la Commissione fa presente che in base alla risoluzione ministeriale n. 185559 del 19/6/1978 le imprese esercenti attività di cui sopra sono state considerate di tipo commerciale, ma ad oggi chiede se sia possibile iscrivere tale attività qualora sia finalizzata esclusivamente alla fornitura di materia prima per industrie di trasformazione dei metalli. Sull’argomento la CRAT ritiene di dare parere negativo. Si ricorda infatti che la sentenza della Corte di Cassazione sez. I Civ. 14/04/1987 relativa alla non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane dell’attività di pressatura rottami metallici per la loro rivendita all’ingrosso in forma di pani, considerava insufficienti a qualificare come attività di trasformazione le operazioni complementari, anche se accessorie, che l’impresa realizza al fine di rendere più agevole e conveniente lo smercio del prodotto. 91 Per accertare se ci sia stata o meno trasformazione del bene, occorre giudicare il prodotto ottenuto rispetto alla sua condizione preesistente, essendo rilevante la qualità dell’opera dell’uomo svolta per la lavorazione e la trasformazione. Non sono sufficienti a qualificare come attività di trasformazione le operazioni complementari, anche se accessorie, che l’impresa realizzi al fine di rendere più agevole e conveniente lo smercio del prodotto. L’attività in questione infatti non dà vita a un prodotto che rappresenti un’entità nuova, essendo i pani metallici solo il risultato di un’attività diretta all’assemblaggio e all’eliminazione degli spazi inutili, per il più agevole trasporto e per la migliore commerciabilità del prodotto. Attività questa sicuramente complementare a quella di intermediazione, cioè di commercio, e in nessun modo di natura artigianale. In ogni caso si fa presente che qualora l’attività esercitata risulti più complessa e non si limiti a quanto sopra descritto sarà opportuno valutare il caso specifico. 92 2.3.5. POSTE PRIVATE DELIBERAZIONE N. 129 DEL 21/12/2000 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto circa l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di una ditta individuale esercente attività di servizio poste private con contratto di affiliazione commerciale. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista La L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il quesito di cui all’oggetto Esaminata la documentazione allegata DELIBERA di considerare iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane l’impresa in oggetto. Infatti risulta dal contratto di affiliazione commerciale, che fra l’affiliante e l’affiliato esiste un rapporto di franchising, che pur nella complessa serie di reciproche obbligazioni, salvaguarda esplicitamente la piena autonomia imprenditoriale dell’affiliato. Non risulta alcun vincolo si subordinazione, in quanto l’affiliato mantiene un’autonoma organizzazione del lavoro. Le caratteristiche del servizio sono definite da contratto ma non le modalità secondo cui il servizio deve essere prestato, come per es. nel caso dei tempi di lavoro. Di conseguenza risulta fatta salva la sfera del lavoro autonomo e l’imprenditore con tali caratteristiche risulta iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane, qualora vengano verificati tutti i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 93 2.3.6. SERVIZI EDITORIALI DELIBERAZIONE N. 91 DEL 12/7/2001 Oggetto: quesito proposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto circa l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di una ditta esercente l’attività di ‘servizi editoriali’. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Vista Vista Vista Vista Vista Visto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 La L. 20 Maggio 1997, n. 133 la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 la L. 5 Marzo 2001, n. 57 il quesito di cui all’oggetto la relazione predisposta dalla Segreteria DELIBERA di adottare la memoria allegata (allegato n. 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Allegato n. 1 alla deliberazione n. 91 del 12/7/2001 QUESITO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO DI GROSSETO CIRCA L’ISCRIVIBILITÀ ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI UNA DITTA ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI ‘SERVIZI EDITORIALI’ La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto chiede alla Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana di esprimersi circa l’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di una attività relativa alla revisione, correzione e impaginazione bozze. Questa Commissione esaminato il quesito, fa presente che appare prematuro dare una risposta definitiva, in quanto è necessario priormente verificare la sussistenza dell’impresa e pertanto la valutazione dell’organizzazione dell’azienda in senso lato, e successivamente capire la consistenza delle singole fasi del lavoro. Infatti in riferimento a quest’ultima considerazione, si fa presente che nell’attività descritta dall’istante si riscontrano fasi del lavoro con caratteristiche proprie di un lavoro professionale e altre più prettamente artigianali. E’ quindi necessario capire anche la consistenza delle singole fasi che portano il ‘semilavorato’ a divenire prodotto. 94 3. DELIBERAZIONI ADOTTATE 3.1. RICHIESTE DI RETTIFICA DATA EVENTO – DOCUMENTAZIONE PROBANTE DELIBERAZIONE N. 109 DEL 30/7/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA − Visto il ricorso presentato in data 3/7/1998 dalla ditta fabbricatore infissi metallici …(omissis) – avverso la delibera di negata rettifica della decorrenza della cancellazione del collaboratore familiare …(omissis) adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto − Vista la documentazione allegata al ricorso − Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori − Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 − Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 − Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 − Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533 − Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266 − Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463 − Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 − Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha respinto la richiesta di rettifica della data di cancellazione del collaboratore familiare …(omissis) nell’ambito dell’impresa …(omissis), in quanto la documentazione allegata è risultata insufficiente a dimostrare la cessazione della collaborazione continuativa e prevalente fin dal 31/12/1993 e la continuazione da tale data fino al 31/12/1996 di una collaborazione saltuaria. In sede di ricorso il ricorrente contesta la motivazione addotta dalla CPA di Grosseto in quanto sostiene che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla richiesta di rettifica è stata ritenuta insufficiente diversamente da quanto avviene in sede di iscrizione dove è considerata del tutto legittima. Si fa presente che la Commissione non ha acquisito le dovute informazioni presso il Comune come normalmente avviene. Si ribadisce inoltre che il padre …(omissis) ha svolto un’attività prevalente e continuativa fino al 31/12/1993, mentre successivamente la collaborazione ha avuto il carattere della 95 saltuarietà nonostante tale cambiamento non fosse stato precisato presso i competenti organi. Infatti il ricorrente puntualizza di non essere stato a conoscenza di tale distinzione effettuata dalla legge. La Commissione Regionale, esaminata la documentazione, ritiene di non avere elementi certi per accogliere il ricorso. Infatti la giustificazione per cui ora per allora si richiede una rettifica di cancellazione della collaborazione del sig. …(omissis) non è avvalorata da alcun dato oggettivo in quanto lo stesso collaboratore, nel periodo in cui si richiede la rettifica, non è stato impegnato in altra attività tale da giustificare la richiesta stessa e non è intervenuto nella sua sfera personale alcun cambiamento. Nel ricorso si sostiene la valenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che peraltro, non si può non considerare, sconfesserebbe quella effettuata precedentemente dando adito a difficoltà di certezza anche di fronte ad atti che per la loro natura dovrebbero essere resi in piena consapevolezza di ciò che viene attestato. Dalla documentazione allegata al ricorso, denunce 730 del collaboratore e modelli 740 del titolare, non si evincono particolari cambiamenti negli anni di trapasso da una collaborazione che si sostiene continuativa ad una di carattere saltuario. Pertanto questa Commissione delibera di non accogliere il presente ricorso, considerato che non ci sono elementi oggettivi per poter pronunciarsi su una diversa tipologia di collaborazione, peraltro già cessata, e sulla quale gli stessi interessati avevano a loro tempo dichiarato, consci della loro responsabilità, una partecipazione continuativa e prevalente. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 96 DELIBERAZIONE N. 158 DEL 26/11/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 8/10/1998 dalla ditta …(omissis) parrucchiere avverso la negata retrodatazione della cancellazione della signora …(omissis) come collaboratrice familiare negli Elenchi Previdenziali Artigiani adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533 Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266 Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze in data 29/6/1998, con provvedimento n. 409 deliberava di non accogliere la richiesta presentata dall’impresa …(omissis) di cancellare la familiare collaboratrice …(omissis) a far tempo dal 31/12/1996, in quanto dalle informazioni assunte in data 8/4/1998 dalla competente autorità comunale si evinceva che la collaboratrice sopra indicata continua la sua attività presso l’impresa. La Commissione Regionale conferma la decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, in quanto dalla documentazione prodotta dalla ditta in sede di ricorso si evince che la lettera di incarico per collaborazione coordinata e continuativa fra la titolare dell’impresa …(omissis) e …(omissis) è stata sottoscritta in data 6/4/1998 e in pari data è stata presentata domanda di iscrizione alla gestione separata dell’INPS. Si respinge, pertanto, la richiesta di retrodatazione della data di cancellazione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 97 Allegato alle deliberazioni n. 109 del 30/7/1998 e n. 158 del 26/11/1998 Nelle delibere in questione viene ribadito il principio, più volte espresso in tema di richieste di variazione delle date di decorrenza delle cancellazioni indicate dalla CPA nel provvedimento deliberativo, della certezza del o dei fatti addotti dai ricorrenti a supporto della richiesta: non può ritenersi sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessato, se la medesima non è avvalorata da alcun dato oggettivo, che può consentire alla Commissione Regionale di intervenire, ora per allora, su posizioni già cessate. Né può essere accettata la retrodatazione della cancellazione di un familiare collaboratore, a fronte di un’istanza di cancellazione supportata da documentazione certa redatta in data successiva. 98 DELIBERAZIONE N. 127 DEL 13/12/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 27/9/2001 dal sig. …(omissis) avverso la delibera di negato accoglimento dell’istanza di annullamento dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha respinto l’istanza di annullamento dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in quanto non è possibile disconoscere ad oggi quei requisiti riconosciuti a suo tempo ai fini dell’iscrizione all’Albo. Il ricorrente sig…(omissis) è dal 1993 titolare di impresa commerciale avente sede a Firenze e nel 1995 denunciava l’apertura di un’unità locale su Prato in cui veniva svolta attività artigianale di laboratorio riparazione manutenzione di macchinari da ufficio. Nel 1999 provvedeva altresì a denunciare la cancellazione dell’impresa artigiana. In data 16/7/2001 presentava alla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato istanza per ottenere l’annullamento della iscrizione all’Albo, avendo lo stesso svolto prevalentemente attività di natura commerciale. La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato non accoglieva l’istanza di cui sopra, rilevando che l’iscrizione all’Albo era avvenuta su domanda e in base all’istruttoria comunale che accertava il possesso dei requisiti artigiani. Nel ricorso il sig. …(omissis) specifica che il riconoscimento dell’iscrizione è stato concesso solo sulla base delle dichiarazioni dell’istante. In realtà, come correttamente riportato nel deliberato dalla CPA di Prato, in fase di iscrizione è stata esperita l’istruttoria comunale che a suo tempo accertava il possesso dei requisiti artigiani. A tal proposito si ricorda che in ogni caso in presenza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della L. 8 Agosto 1985, n. 443, sussiste l’obbligo di iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane, secondo quanto dispone il comma 1 dell’art. 5 della medesima legge. 99 Nel ricorso il sig…(omissis) evidenzia altresì la necessità di evitare la doppia contribuzione previdenziale per il periodo relativo all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di Prato, essendo il ricorrente contemporaneamente titolare di impresa commerciale su Firenze. La Commissione Regionale per l’Artigianato respinge il ricorso, confermando le motivazioni esposte nella delibera di primo grado e fa presente inoltre che la doppia imposizione previdenziale comunque non è dovuta ai termini di legge, ma il ricorrente per la soluzione di tale problema deve contattare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Firenze, che sulla base della certificazione previdenziale artigiana provvederà per il periodo di doppia contribuzione a restituire le somme versate e non dovute in quanto l’attività prevalente per il periodo di riferimento era quella artigianale. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 100 DELIBERAZIONE N. 134 DEL 13/12/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 9/11/2001 dalla ditta …(omissis) avverso la decorrenza della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha disposto la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente a far tempo dal 31/5/2001, data in cui viene meno il requisito della partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci, in quanto la sig.ra X recede dalla società. In sede di ricorso si fa presente che la cancellazione dovrebbe decorrere dal 1/7/2000, data in cui la socia X aveva intenzione di riprendere l’attività lavorativa, per cui la società ricorrente si era iscritta all’Albo Artigiani, pensando di disporre della partecipazione della maggioranza dei soci. Si fa presente però che le prestazioni della socia sopra menzionata sono state sempre discontinue, e che successivamente, constatata l’impossibilità protratta di reinserimento lavorativo effettivo, in data 31/5/2001 la medesima è formalmente recessa dalla società. In data 27/6/c.a. la ditta ricorrente presentava domanda di cancellazione dall’Albo Artigiani a far data dal 1 luglio 2000, cioè da quando la ditta operava con la maggioranza dei soci, in quanto di fatto non si erano mai realizzati i presupposti giuridici che avrebbero determinato l’obbligo dell’iscrizione. Infatti la domanda di iscrizione all’Albo è avvenuta a suo tempo su denuncia della ditta ricorrente e il sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Orbetello verificava l’esercizio dell’attività denunciata nel rispetto di quanto previsto dalla L. 443/’85 e la partecipazione al processo produttivo della sopra citata socia. A tal proposito si ricorda che in ogni caso in presenza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della L. 8 Agosto 1985, n. 443, sussiste l’obbligo di iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane, secondo quanto dispone il comma 1 dell’art. 5 della medesima legge. 101 In occasione della denuncia di recesso dei soci Y e Z la CPA richiedeva un’ulteriore istruttoria comunale, effettuata in data 19/2/2001, che conferma l’esercizio dell’attività denunciata nel rispetto dei requisiti previsti e la partecipazione manuale e professionale della socia X. Pertanto la Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana delibera di confermare il provvedimento adottato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, respingendo il presente ricorso per i motivi sopra esposti. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 102 DELIBERAZIONE N. 8 DEL 24/1/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visti il ricorso presentato in data 16/11/2001 e l’integrazione al medesimo dalla sig.ra …(omissis) avverso la delibera di negato annullamento della posizione contributiva della ricorrente in quanto socia partecipante della ditta …(omissis) adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha accolto la richiesta di annullamento della posizione contributiva presentata dalla ricorrente per mancanza di documentazione atta a dimostrare il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della sopra citata quale socia della …(omissis). In sede di ricorso si dichiara che la sig.ra …(omissis) si occupava esclusivamente di lavori domestici nel periodo sopra citato, senza prestare alcun attività lavorativa all’interno della società in questione, tuttavia senza produrre alcuna documentazione che dimostri quanto asserito. Pertanto la Commissione Regionale respinge il ricorso, confermando il provvedimento adottato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, non ritenendo sufficiente la sola dichiarazione dell’istante, visto che la medesima aveva denunciato in data 15/1/1980 la propria partecipazione manuale e professionale in sede di iscrizione all’Albo Artigiani, impegnandosi sotto la propria personale responsabilità a rispondere alle domande del modello in maniera conforme al vero. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 103 DELIBERAZIONE N. 32 DEL 28/2/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 13/12/2001 dalla sig.ra …(omissis) avverso la delibera di negata retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta …(omissis) esercente l’attività di lavori di stiratura c/t adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha negato l’accoglimento dell’istanza di rettifica della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa …(omissis), presentata dalla titolare. In data 25/5/2001 la ricorrente presentava istanza al Registro delle Imprese e alla Commissione Provinciale per l’Artigianato chiedendo la retrodatazione della cancellazione in quanto da tale data non ha più esercitato l’attività. Il Conservatore del Registro Imprese il 19/9/2001 disponeva il rifiuto della cancellazione con determinazione n. 181, in quanto dalla documentazione allegata all’istanza non sono emersi fatti modificativi rispetto a quanto denunciato a suo tempo dall’impresa. In data 3/10/2001 la Commissione Provinciale per l’Artigianato rifiutava l’istanza di rettifica della data di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane. In sede di ricorso si rende noto che l’attività è effettivamente cessata il 30/9/1997, argomentando che l’ultima ricevuta fiscale è stata emessa il 16/9/1997, che la denuncia di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane fu presentata il 1/2/1999 con decorrenza 31/12/1998 per evitare di pagare la sanzione prevista, che l’ufficio IVA di Prato in data 20/6/2001 ha accolto la retrodatazione della cancellazione della ditta individuale al 31/12/1997, che l’impresa dal settembre 1997 non ha emesso alcun documento contabile e non ha presentato dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, non avendo obblighi contributivi e fiscali in considerazione della cessazione di fatto dell’attività. 104 La Commissione Regionale rileva che ai sensi dell’art. 12 - 1° comma - della L.R. 10/’99, l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è attestata nell’ambito della certificazione del Registro Imprese. Pertanto, considerato che il 1/10/2001 la sig.ra ….(omissis) presentava ricorso al Giudice del Registro, il quale ancora non si è espresso in merito e visto che, qualora dovesse accogliere il ricorso, sarà la stessa CPA in sede di autotutela a rivedere la delibera di negata retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane n. 683 adottata in data 3/10/2001, la Commissione Regionale per l’Artigianato conferma il provvedimento di primo grado. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 105 DELIBERAZIONE N. 39 DEL 28/2/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 8/1/2002 dalla ditta …(omissis) – lavori di argentatura avverso la delibera di negata cancellazione della qualifica di collaboratrice familiare della socia accomandante …(omissis) adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533 Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266 Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato non ha accolto l’istanza presentata dalla ditta ricorrente in quanto dai documenti agli atti la socia accomandante signora …(omissis) dal 1/3/1999 al 21/9/2000 risulta aver preso parte all’attività dell’impresa in qualità di collaboratrice familiare. In sede di ricorso si precisa che fu per un mero disguido che al momento dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane la socia accomandante …(omissis) fu denunciata quale collaboratrice familiare. Si argomenta altresì che, in quanto pensionata, la sopra citata non ha percepito alcun compenso, come si può evincere dalle dichiarazioni dei redditi 1999 e 2000; che non è stata iscritta all’INAIL, che dall’atto di cessione quote e trasformazione d’azienda del 21/5/1998 emerge chiaramente l’intenzione dei soci. Considerata la domanda presentata all’Albo delle Imprese Artigiane in data 19/3/1999 nella quale viene chiesta l’iscrizione negli elenchi previdenziali artigiani della socia accomandante …(omissis) quale collaboratrice familiare, e vista l’istruttoria resa dal Comune di Prato, che accerta la partecipazione all’attività dell’impresa della sopracitata dalla data dichiarata nella domanda di iscrizione, la Commissione Regionale per l’Artigianato delibera di respingere il ricorso, non rilevando in alcun modo le argomentazioni addotte dall’impresa ricorrente. Pertanto conferma l’iscrizione nei ruoli IVS artigiani della socia 106 accomandante …(omissis) dal 19/3/1999 al 21/9/2000, data da cui la società risulta cancellata dall’Albo delle Imprese Artigiane per cessazione dell’attività. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 107 DELIBERAZIONE N. 40 DEL 28/2/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 17/12/2001 dal sig. …(omissis) avverso la delibera di negata retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta …(omissis) esercente l’attività di laboratorio di restauro adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze non ha accolto la domanda di retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane presentata dal ricorrente in quanto non risultano elementi da cui si evinca la cessazione dell’attività da parte dell’impresa alla data del 13/11/1998. In sede di ricorso si rende noto che la cessazione dall’Albo è stata denunciata con decorrenza 28/10/1999, ma che la partecipazione manuale all’attività da parte del titolare è venuta meno dal 13/11/1998, cioè dal momento in cui è stata sciolta l’impresa familiare con i figli …(omissis) e …(omissis), quando sono iniziate le operazioni di liquidazione. Si argomenta che dal 13/11/1998 al 28/10/1999 non sono stati compiuti lavori di restauro. Si documenta altresì che la cessazione INAIL e la cessazione TARSU sono avvenute con decorrenza il 31/12/1998 e che i registri IVA non riportano alcun corrispettivo dal gennaio 1999. Si richiede pertanto la retrodatazione della cancellazione al 13/11/1998, data in cui è avvenuto lo scioglimento dell’impresa familiare, e in subordine al 31/12/1998, data in cui è avvenuta la cessazione INAIL e TARSU. Dalla denuncia relativa ai redditi del 1999 non risultano redditi di impresa e la cessazione dell’attività all’ufficio IVA è avvenuta in data 28/10/1999. In considerazione della comprovata cessazione dell’attività, viste le denunce INAIL e TARSU, e l’assenza dei redditi di impresa per l’anno 1999, la Commissione Regionale per l’Artigianato dispone la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane in data 31/12/1998. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 108 DELIBERAZIONE N. 43 DEL 28/2/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 8/1/2002 dalla ditta …(omissis) – trasporto di liquami provenienti da espurgo di fosse settiche, autotrasporto di cose c/t con veicolo di massa complessiva non superiore a 3.500 kg. avverso la delibera di negata cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dall’aprile 1992 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze non ha accolto l’istanza presentata dalla ditta ricorrente con cui veniva richiesta la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane a far tempo dall’aprile 1992, considerato che il provvedimento del Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori, cui viene fatto riferimento nell’istanza stessa, non aveva efficacia sull’attività di autotrasporto di cose c/t con automezzo di massa complessiva non superiore a 3.500 kg, iniziata il 30/6/1992 in seguito a denuncia del 21/7/1992 con la quale veniva dimostrato il possesso idoneo del mezzo. In sede di ricorso si rende noto che, avendo impugnato in data 11/6/1992 il provvedimento di esclusione, adottato dal Comitato Provinciale per gli Autotrasportatori nella riunione del 28/4/1992, non era possibile lo svolgimento di alcuna attività, in quanto solo in data 26/4/2001 è stato accolto il ricorso in oggetto. Si dichiara altresì che non sono state emesse fatture di lavori svolti in quanto al ricorrente non era permesso l’esercizio dell’attività. La Commissione Regionale per l’Artigianato rileva che il ricorso presentato a suo tempo dal sig. …(omissis) al Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori ha effetto sospensivo, pertanto l’attività artigianale poteva essere esercitata a pieno titolo regolarmente. Considerato che il ricorrente, nonostante la richiesta di integrazione inoltrata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato, non ha documentato in alcun 109 modo il mancato esercizio dell’attività dichiarata a far tempo dal 28/4/1992, si conferma la decisione adottata dalla Commissione Provinciale. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 110 DELIBERAZIONE N. 67 DEL 10/4/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 9/3/2002 dalla ditta …(omissis) – autotrasporto cose c/t avverso la delibera di negata retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato non ha accolto richiesta di retrodatazione della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in quanto, vista la documentazione agli atti, si ritiene che non si siano verificati fatti nuovi in modo da poter supporre una modifica in quanto precedentemente deliberato per presa d’atto. In sede di ricorso si rende noto che pur avendo il titolare denunciato la cessazione dell’attività con decorrenza 27/3/2000, essa si è verificata effettivamente il 31/12/1999, come successivamente fatto presente nell’istanza per la retrodatazione presentata alla CPA di Prato. Si evidenzia che dopo il 31/12/1999 nei registri fiscali obbligatori non vi sono annotazioni di alcun genere. Dalla denuncia dei redditi relativa all’anno 2000, presente agli atti, non si rilevano redditi d’impresa relativamente al periodo indicato. La Commissione Regionale non ritiene sufficienti gli elementi addotti a favore della rettifica richiesta, e conferma la delibera di reiezione adottata dalla CPA di Prato, anche in considerazione del fatto che il sig. …(omissis) aveva presentato denuncia di cancellazione della propria ditta dall’Albo delle Imprese Artigiane con decorrenza 27/3/2000 e che da tale data a quella di presentazione dell’istanza di rettifica non si è verificato alcun fatto diverso, come si evince anche dalle argomentazioni addotte dal ricorrente. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 111 Allegato alle deliberazioni n. 8 del 24/1/2002, n. 32, n. 39, n. 40 e n. 43 del 28/2/2002, n. 67 del 10/4/2002 Per quanto concerne le istanze di richiesta di variazione della data di decorrenza della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane, o addirittura di annullamento dell’iscrizione stessa o di posizione contributiva, in considerazione sia delle dirette implicazioni delle decisioni di merito su altri enti, a livello previdenziale e/o di finanziamenti che possono essere stati richiesti dalle imprese medesime, sia del fatto che spesso vengono riprese in esame denunce presentate a suo tempo dagli stessi interessati, con l’eventuale modificazione degli effetti, è necessario ancora una volta ribadire che non può ritenersi sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’interessato, se la medesima non è avvalorata da alcuna evidenza oggettiva, che può consentire alla Commissione Regionale di intervenire, ora per allora, su posizioni già cessate. 112 DELIBERAZIONE N. 143 DEL 30/9/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 1/8/2003 dalla ditta …(omissis) stampaggio materie plastiche e officina stampi avverso la delibera di negata iscrizione retroattiva nei ruoli IVS artigiani dei soci …(omissis) e …(omissis) adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533 Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266 Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto l’istanza di retrodatazione da ottobre 1987 a ottobre 1986 dell’iscrizione negli elenchi IVS dei soci …(omissis) e …(omissis), in quanto non risultano elementi sufficienti per poter stabilire che l’impresa suddetta abbia effettivamente acquisito i requisiti artigiani dalla data richiesta. In sede di ricorso si rende noto che • anche se la domanda di iscrizione all’Albo Artigiani venne depositata nell’ottobre 1987 l’impresa aveva acquisito i requisiti dall’ottobre 1986, cioè da quando l’altra società di cui i soci facevano parte cessò l’attività • i modelli da compilare all’epoca non consentivano di indicare una decorrenza diversa per l’inizio dell’attività dalla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo • l’impresa aveva acquistato attrezzature e materie prime, e effettuava l’attività denunciata, come dimostrato dalle allegate fatture di acquisto e lavori eseguiti relative al periodo ottobre 1986 – ottobre 1987 • nel periodo sopra indicato la ditta operava senza dipendenti e i soci …(omissis) e …(omissis) partecipavano personalmente all’attività e organizzazione dell’impresa, a riprova di ciò viene prodotto il libro 113 matricola da cui emerge che il personale dipendente è stato assunto dall’ottobre 1987 • l’impresa era iscritta all’INAIL dal 10/3/1986, e i soci in questione risultavano assicurati, come documentato. Vista la copiosa documentazione dell’esercizio dell’attività per il periodo ottobre 1986 - ottobre 1987, vista l’iscrizione INAIL dal 10/3/1986, considerata la partita IVA aperta dal 20/3/1986, presa visione dell’istruttoria comunale della Polizia Municipale del Comune di Bagno a Ripoli, che in fase di iscrizione all’Albo Artigiani attesta che l’attività è iniziata a far data dal 10/3/1986, e preso atto del fatto che nel periodo indicato non sussisteva personale dipendente, e che la società artigiana di cui i soci facevano parte in precedenza è cessata nel settembre 1986, la Commissione Regionale per l’Artigianato delibera di accogliere il ricorso, disponendo la retrodatazione dell’iscrizione ai ruoli IVS artigiani dei soci …(omissis) e …(omissis) con decorrenza 1/10/1986. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 114 3.2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE AB ORIGINE NEL CASO DI ISTRUTTORIA COMUNALE NEGATIVA DELIBERAZIONE N. 69 DEL 21/5/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 29/4/1998 dalla ditta …(omissis) produzione abbigliamento per uomo, donna e bambino; realizzazione di campionari di prodotti tessili, controllo di produzioni e ricerche di mercato avverso il negato riesame della delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha deliberato il non riesame della data di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane per l’impresa in oggetto che risulta pertanto iscritta all’Albo per un periodo che decorre dal 5/6/1997 al 3/12/1997 data quest’ultima in cui la Commissione di cui sopra ha deliberato la cancellazione della ditta per attività esercitate in prevalenza a mezzo di terzi. Il ricorrente, in sede di ricorso, ritiene non legittimo il provvedimento adottato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, in quanto l’impresa che era stata iscritta all’Albo Artigiani per silenzio-accoglimento era risultata, dall’informativa comunale del 15/9/1997, carente dei requisiti artigiani avvalendosi nell’espletamento dell’attività prevalentemente di terzi imprenditori. Pertanto l’impresa fa presente che se non vi erano i requisiti alla data dell’accertamento comunale non vi potevano essere nemmeno precedentemente alla data del 5/6/1997. Effettivamente la Commissione Regionale si trova concorde con le affermazioni dell’istante in quanto, l’avvalersi prevalentemente di terzi imprenditori caratterizza una certa organizzazione lavorativa dell’impresa, che è oltremodo riscontrabile anche dalle fatture prodotte e pertanto è constatabile che tale assetto organizzativo era presente anche alla data del 5/6/1997. 115 Per tali ragioni si delibera di accogliere il ricorso in esame considerato che l’impresa in oggetto non soddisfa i requisiti previsti dalla L. 8 Agosto 1985, n. 443, al fine dell’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane fin dalla data del 5/6/1997. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 116 Allegato alla deliberazione n. 69 del 21/5/1998 La problematica che scaturisce dal presente ricorso comporterebbe una revisione inerente le procedure di tipo amministrativo. Di fatto il silenzio-assenso del 60° giorno previsto dall’art. 7 comma 2 della L. 443/’85 si configura come un vero e proprio provvedimento amministrativo con gli effetti che adesso si ricollegano. Pertanto laddove si riscontri successivamente la mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 della L. 443/’85 si dovrebbe addivenire ad un annullamento del provvedimento di iscrizione, avvenuto per decorrenza termini, e non già ad una cancellazione dall’Albo delle Imprese “ex tunc” come di fatto con il provvedimento della Commissione Regionale per l’Artigianato si configurerebbe. D’altra parte l’istante ha comunque ragione nell’affermare che se i requisiti non sono mai stati maturati, il provvedimento di iscrizione all’Albo Artigiani se pur effettuato per silenzio-assenso, si basa su presupposti errati e pertanto dovrebbe essere rivisto dall’organo competente in sede di autotutela. 117 DELIBERAZIONE N. 98 DEL 16/9/1999 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 20/8/1999 dalla ditta …(omissis) – confezioni capi di abbigliamento, servizio di pulizia locali avverso negato accoglimento istanza di rettifica della data di cancellazione adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la ditta in questione presenta domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane in data 11/2/1995, dichiarando il possesso dei requisiti per l’iscrizione dal 31/1/1995. L’impresa viene iscritta all’Albo Artigiani, per silenzio accoglimento come previsto dal comma 2 dell’art. 7 della L. 443/’85. Ma in seguito agli accertamenti del Comune di Prato non risultano macchinari idonei allo svolgimento del processo produttivo all’interno dell’impresa. Dopo l’esperimento di tutte le fasi istruttorie, la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato delibera di cancellare la ditta …(omissis) dall’Albo delle Imprese Artigiane con effetto dal 13/9/1995, in quanto in assenza di sufficienti macchinari ed attrezzature per l’esercizio dell’attività denunciata, la medesima viene evidentemente esercitata in prevalenza a mezzo terzi, senza che il lavoro svolto dal titolare assuma caratteri di prevalenza nel processo produttivo, ai sensi del 1° comma dell’art. 2 della L. 443/’85. In data 1/6/1999 l’impresa presenta istanza per la rettifica della data di cancellazione dall’Albo, argomentando che l’attività svolta non ha mai posseduto i requisiti richiesti dalla L. 443/’85 per l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane. La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato non ha accolto la istanza di rettifica della data di cancellazione dell’impresa ricorrente dall’Albo delle Imprese Artigiane. In sede di ricorso si rileva la non legittimità del provvedimento adottato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, in quanto l’impresa risulta, dall’informativa comunale del 6/6/1995, carente dei requisiti artigiani poiché si avvale, nell’espletamento dell’attività, di terzi imprenditori. 118 Pertanto la Commissione Regionale, vista anche la propria deliberazione n. 37 del 5/5.u.s. inerente la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane, è concorde nel ritenere che se non vi erano i requisiti alla data del 6/6/1995, essi non potevano sussistere nemmeno antecedentemente e dunque delibera di accogliere il ricorso. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 119 3.3. ISCRIZIONE D’UFFICIO ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELIBERAZIONE N. 113 DEL 18/7/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 3/5/2002 dalla ditta …(omissis) - edilizia in genere Vista l’integrazione al medesimo presentata in data 25/6/2002 dalla ditta sopracitata avverso la delibera di iscrizione d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane dal 1/1/1996 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Viste le deduzioni e i relativi documenti prodotti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Grosseto Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha disposto l’iscrizione d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente, esercente l’attività di edilizia in genere, in seguito ad accertamenti compiuti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Grosseto. Dal verbale INPS, relativo all’accertamento conclusosi in data 14/6/2000, risulta che: • la ditta ricorrente, esercente l’attività di edilizia, dispone di un’adeguata attrezzatura per l’esercizio dell’attività, ciò è comprovato da diverse fatture d’acquisto per importi consistenti • il titolare presta lavoro personale, in forma professionale, prevalente, anche manuale • dal 24/2/1999 al 31/3/1999 e dal 10/5/1999 in poi la ditta ha occupato personale dipendente, come si evince dal libro matricola • i redditi di impresa relativi agli anni 1996 – 1997 – 1998 –1999 sono consistenti. 120 Oltre agli elementi sopra riportati, il carattere dell’abitualità e della prevalenza dell’esercizio dell’attività da parte dell’imprenditore artigiano trova riscontro, insieme agli altri indicatori, anche nell’elemento del maggior reddito. Il Comune di Roccastrada, che ha esperito in data 10/11/2001 l’accertamento richiesto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, ha verificato che l’attività prevalente svolta dal sig. …(omissis) è quella artigianale di edilizia. Il medesimo infatti risulta esercitare lavori agricoli stagionali (come la raccolta delle olive ecc.) nel fondo della suocera. In sede di ricorso si rende noto che: • …(omissis) fino dal 1987 partecipa in qualità di familiare, in modo continuativo e abituale, alla coltivazione del fondo di proprietà della suocera • il titolare della ditta ricorrente, in quanto coltivatore diretto, ha continuato a versare i contributi agricoli • l’esercizio abituale dell’attività della coltivazione non comporta esclusività o professionalità, ma indica solo che questa non deve essere svolta in modo occasionale • non ha alcuna rilevanza se l’attività in questione sia principale o secondaria • nel caso di specie l’attività di edilizia è accessoria, secondaria e sussidiaria e di fatto non impedisce lo stabile esercizio dell’attività di coltivatore del fondo. Dall’esame della documentazione trasmessa dall’INPS di Grosseto, la Commissione Regionale rileva altresì che l’INPS ha disposto un provvedimento d’ufficio con cui cancellava dagli elenchi dei coltivatori diretti il sig. …(omissis), notificato in data 14/12/2000 alla signora X, titolare della posizione assicurativa, a cui gli interessati non hanno fatto opposizione. Nell’integrazione al ricorso prodotta dal sig. …(omissis) si informa altresì che soltanto in seguito a richiesta formale, inoltrata all’INPS il 27/5/2002, l’interessato veniva direttamente a conoscenza della cancellazione del suo nominativo dagli elenchi dei coltivatori diretti. Si eccepisce in merito che il sopracitato, essendo direttamente coinvolto dal provvedimento notificato alla suocera, proprietaria del fondo, in quanto la decisone incide sul suo diritto di assicurato alla prestazione previdenziale, avrebbe dovuto avere notizia dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/’90 ed inoltre si rileva che, in ogni caso, nel provvedimento dell’INPS non sono riportati i tempi per la proposizione dell’impugnazione. La Commissione Regionale, verificata che la fonte di reddito principale è sicuramente quella dovuta all’impresa edile, considerato che il titolare ha svolto l’attività artigianale da solo negli anni 1996 – 1997 – 1998 e successivamente con l’ausilio di personale dipendente, e che gli argomenti addotti dal ricorrente non sono rilevanti nel merito dell’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane, in quanto non risulta contrasto con i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85, tenuto conto delle risultanze del verbale INPS e dell’accertamento del Comune di Roccastrada, e della cancellazione, non contestata, dagli elenchi coltivatori diretti, ritiene sussistenti in capo all’impresa ricorrente tutti i requisiti previsti dalla legge quadro sull’artigianato a partire dal 1/1/1996. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 121 TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE Prima sezione civile. riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati Dott. Alessandro Gatta Presidente Dott. Elisabetta Materi Giudice Dott. Maria Lorena Papait Giudice rel. ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento n.763/02 Volontaria Giurisdizione promosso da …(omissis), elettivamente domiciliato in Firenze, presso e nello studio dell'Avv. …(omissis), che lo rappresenta e difende unitamente disgiuntamento all'Avv. …(omissis) del Foro di Grosseto, come da procura a margine dei ricorso introduttivo; RICORRENTE contro COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELLA TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro tempore …(omissis), elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. …(omissis), che la rappresenta e difende come da procura in calce alla copia notificata dei ricorso, RESISTENTE con l'intervento del P.M. oggetto: ricorso ex art. 7 ultimo comma L. 443/1985 per l'impugnazione della deliberazione n. 113 emessa dalla Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana in data 18.7.2002 PREMESSO CHE - con ricorso ex art. 7 u.c. L. 443/85 depositato il 20.9.2002 …(omissis) chiedeva al Tribunale di annullare la delibera in oggetto, con la quale la Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana aveva respinto il ricorso proposto dallo stesso …(omissis) avverso l'iscrizione d'ufficio all'Albo delle Imprese Artigiane, con decorrenza dall'1.1.1996, disposta dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato istituita presso la CCIAA di Grosseto - delibera adottata sul presupposto che il ricorrente non sia qualificabile quale coltivatore diretto; che la fonte di reddito principale gli derivi dall'attività di edilizia, esercitata dallo stesso singolarmente negli anni 96-97-98 e successivamente anche con l'ausilio di personale dipendente, stante la disponibilità di un'adeguata attrezzatura per l'esercizio dell'attività e la consistenza dei redditi d'impresa relativi agli anni dal 1996 al 1999; che lo stesso risulta cancellato dagli elenchi dei coltivatori diretti e non ha fatto opposizione – assumendo di essere qualificabile come coltivatore diretto, quale partecipe dell’impresa familiare della suocera sig.ra X, esercitando abitualmente e continuativamente 122 l'attività di coltivazione di fondi agricoli, in modo prevalente rispetto all’attività edile, svolta solo nei momenti liberi, sostenendo l’irrilevanza della cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti (peraltro comunicata solo alla sig.ra X, proprietaria del fondo coltivato, mentre anch'egli avrebbe dovuto avere notizia dell'avvio dei procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90) rilevando il solo dato obiettivo del diretto ed abituale svolgimento di attività di coltivazione del fondo, richiamando infine la giurisprudenza della Suprema Corte che riconosce la qualifica di coltivatore diretto anche a chi svolge altra attività lavorativa principale (Cass. 10707/96, Cass. 759/95, Cass. 5456/91); - il P.M. esprimeva parere contrario; - all'udienza del 15.1.2003 si costituiva la Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana, chiedendo il rigetto dei ricorso, con vittoria di spese e onorari, assumendone l'infondatezza, sia quanto alla pretesa qualifica di coltivatore diretto, sia sotto il profilo della piena sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento della qualità di imprenditore artigiano, ai sensi dell'art. 2 L. 443/85 e alla luce degli accertamenti di fatto alla base della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Grosseto (accertamenti dell'INPS e del Comune di Roccastrada); - alla successiva udienza del 26.3.2003 le parti svolgevano oralmente le proprie difese e il Tribunale si riservava. OSSERVA il ricorso è infondato e va pertanto respinto. La difesa del ricorrente è fondata, da un lato, sulla pretesa sussistenza dei requisiti per essere riconosciuto quale coltivatore diretto, secondo la nozione di cui all'art. 31 L. 590/65 alla luce anche dell'interpretazione datane dalla Suprema Corte, dall'altro, sull'assunto di fatto che “ancorché l'attività di coltivazione concorra con l'attività di piccola edilizia, ciononostante solo quella propriamente agricola assume una portata primaria, maggioritaria e assorbente rispetto all'altra, accessoria e complementare, confinata in posizione di evidente subordine, e svolta unicamente nei momenti liberi”. Circa il primo profilo si rileva che la nozione di coltivatore diretto dettata dall'art. 31 L. 590/65, secondo cui è tale chi direttamente e abitualmente, ancorché in modo non prevalente rispetto ad altre attività dallo stesso esercitate, si dedica all'attività di coltivazione del fondo, con forze lavorative proprie e del nucleo familiare, con caratteri di abitualità, quindi in modo continuativo e non occasionale (nozione che la giurisprudenza della Suprema Corte estende anche a chi svolga altra attività lavorativa principale; cfr. Cass. 759/95, Cass. 10707/96) non corrisponde alla nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge - non esistendo invero nell'ordinamento una nozione di tale portata (Cass. SS.UU. 616/99) - ma deve ritenersi dettata ai soli fini della legge in cui è contenuta (concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice), come peraltro testualmente espresso nell'art. 31 in questione. Ad altri fini, ad esempio per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, si richiede che l'attività di coltivazione dei fondo sia svolta in modo esclusivo o almeno prevalente, nel senso che il coltivatore diretto vi si dedichi per il maggior tempo dell'anno e vi tragga la maggior fonte di reddito (ex art. 2 L. 9/63). 123 Circa il secondo, che invero appare quello determinante, non ravvisandosi incompatibilità tra la qualifica di coltivatore diretto secondo la nozione di cui all'art. 31 L. 590/65 e la nozione di imprenditore artigiano, come definita dall'art. 2 L. 443/85, si ritiene che – alla stregua dei dati di fatto a disposizione e in mancanza di qualsiasi prova dell'assunto del ricorrente - sussistano in pieno i presupposti per riconoscere all'attività edile svolta dal sig. …(omissis) il carattere di impresa artigiana. Deve infatti qualificarsi come imprenditore artigiano, ai sensi dell'art. 2 L. 443/85, “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”. Dagli accertamenti svolti dall'INPS - Sezione Provinciale di Grosseto e dal Comune di Roccastrada (docc. 1-5-7-14) si evince che …(omissis): − dispone di un'attrezzatura adeguata e completa per la realizzazione di lavori edili (come si desume da diverse fatture d'acquisto, per importi consistenti); − ha occupato dal 1999 personale dipendente (come si desume dal libro matricola); − ha un fatturato d'impresa, dichiarato dallo stesso titolare ai fini delle imposte del reddito, che oscilla fra i 90 milioni (anno 1996) e i 220 milioni (anno 1999), con un reddito che va dai 40 milioni (anno 1996) ai 60 milioni (anno 1999) (come si desume dalle copie delle relative dichiarazioni dei redditi); − collabora nell'azienda agricola della signora X, ma svolgendo lavori a carattere occasionale (quali la raccolta delle olive); pertanto una serie di elementi che depongono inequivocabilmente nel senso di un esercizio dell'attività edilizia, personalmente svolta, secondo caratteri di professionalità, continuità nel tempo e sicura prevalenza, se non assorbenza, rispetto ad altre attività. Rigettato il ricorso, l'esponente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. - respinge il ricorso proposto da … (omissis); - condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente, che si liquidano in complessivi Euro 1.540,00, di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 800,00 per onorari, Euro 140,00 per rimborso spese generali, oltre esborsi, Iva e Cpa come per legge. Così deciso il 26.3.2003 dal Tribunale Civile di Firenze, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione della Dott. M.L. Papait. Il Giudice rel. ed est. Dott. Maria Lorena Papait Il Presidente Dott. Alessandro Gatta 124 3.4. ATTIVITÀ PROFESSIONALE E ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DELIBERAZIONE N. 22 DEL 5/3/1999 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 23/12/1998 dalla ditta …(omissis) – preparazione e montaggio di riprese televisive avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno ha respinto nella riunione del 3 novembre 1998 la domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigianato per mancanza dei requisiti ex art. 2 e 3 L. 443/’85, trattandosi di sola attività professionale senza le caratteristiche d’impresa. In sede di ricorso, il ricorrente produceva altra documentazione relativa agli acquisti di beni a suo avviso strumentali all’attività dichiarata ( servizi di riprese televisive). La Commissione Regionale dell’Artigianato rileva come la fattura allegata documenti l’acquisto di una videocamera non professionale ed inoltre, dalle precisazioni sull’attività svolta prodotte dal ricorrente, emerga l’inadeguatezza della strumentazione di sua proprietà. L’esame della fatturazione dei lavori eseguiti, allegata alla domanda presentata alla CPA, evidenzia una “fatturazione per prestazioni”, soggetta alla ritenuta d’acconto, correlata alle prestazioni di collaborazione professionale. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 125 Allegato alla deliberazione n. 22 del 5/3/1999 La Commissione ha affrontato ancora una volta il delicato problema della distinzione tra attività professionale e attività imprenditoriale. A tal proposito va sottolineato che molte attività economiche non possono essere di per sé classificate nell’una o nell’altra categoria, con un’impostazione del problema di tipo definitorio. Risulta determinante la modalità di svolgimento dell’attività e la strutturazione organizzativa che viene data alla medesima. Uno dei criteri che può essere d’ausilio è quello dell’esame della fatturazione dei lavori eseguiti: qualora siano state emesse fatture soggette alla ritenuta d’acconto, si può avere la ragionevole certezza che si tratta di prestazioni di lavoro correlate a prestazioni di collaborazione professionale. 126 DELIBERAZIONE N. 31 DEL 5/4/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 27/02/2001 dalla ditta progettazione d’interni e allestimento …(omissis) - avverso la delibera di negato annullamento dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane per il periodo 26/10/1998 – 30/11/1998 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto , della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha deliberato di respingere la richiesta di annullamento dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane per il periodo 26/10/1998-30/11/1998. In sede di ricorso si rende noto che il tipo di attività svolta era di tipo professionale e che in ogni caso, come si può rilevare dalle scritture contabili, in quel periodo non venne esercitata. La Commissione Regionale per l’Artigianato rileva che: • la domanda di cancellazione dall’Albo Artigiani presentata in data 29/12/1998, a suo tempo accolta dalla Commissione Provinciale di Grosseto, è stata denunciata tramite gli appositi modelli dalla ricorrente medesima con decorrenza 30/11/1998 • l’attività relativa al periodo in questione si configura come artigianale, vista anche l’istruttoria comunale esperita dal Comune di Scansano in data 17/11/1998. Pertanto l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane si configurava come dovuta, essendo soddisfatti nel periodo 26/10/1998 – 30/11/1998 i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85. Inoltre dalla certificazione del Registro Imprese risulta che l’impresa è cessata in data 23/4/2000 e pertanto ha operato in forma imprenditoriale dal 26/10/1998 fino a tale data. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 127 Allegato alla deliberazione n. 31 del 5/4/2001 Nella fattispecie in esame la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’iscrizione dall’Albo delle Imprese Artigiane per la propria impresa in quanto l’attività veniva svolta in maniera professionale e non imprenditoriale. Tale richiesta non poteva trovare accoglimento, in sede di decisione, dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, dal momento che l’impresa ha operato in forma imprenditoriale per circa un biennio ed oggetto della contestazione non era tanto la natura di carattere artigianale dell’impresa, quanto il fatto che l’impresa di per sé veniva disconosciuta dalla ricorrente. 128 Il Tribunale di Firenze, sezione I civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati Magistrati: Dr. Alessandro Gatta Presidente Dr. Isabella Mariani Giudice Dr. Silvia Governatori Giudice ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento instaurato con ricorso depositato il 18 giugno 2001 da …(omissis), e volto alla impugnazione del provvedimento della Commissione Regionale per l'Artigianato 5.4.2001, avverso la delibera di rifiuto di annullamento dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane per il periodo 26.10.1998 - 30.11.1998; letto il ricorso della parte e lette le difese depositate dalla Commissione Regionale per l'Artigianato alla udienza del 14.11.2001; osserva il ricorso deve essere rigettato: la …(omissis) richiede l'annullamento della iscrizione all'Albo Imprese Artigiane per il periodo enunciato per erronea iscrizione, dipendente dal fatto che la attività da lei effettivamente esercitata era attività professionale e non manuale (arredatrice e progettista di interni) e quindi carente dei presupposti per procedere alla iscrizione all'Albo. Si deve di contro osservare che non solo la domanda dalla stessa sottoscritta reca la dizione “progettista di interni e allestimento” con ciò indicando non solo la attività professionale, ma anche una attività da svolgersi manualmente, ma che inoltre nella istruttoria compiuta dal Comune di Scansano, ella, rispondendo alle domande svolte dalla Polizia Municipale, richiamava la medesima definizione della propria attività e dichiarava di svolgere attività manuale nella azienda. Pertanto i dati raccolti per la ricostruzione della attività svolta dalla …(omissis) indicavano che essa effettivamente svolgeva una attività suscettibile di essere valutata come attività artigiana, con prevalenza della attività manuale sulla attività. Essa non può pertanto lamentarsi dell'accoglimento della propria domanda, al quale essa stessa ha dato origine. La impugnazione deve quindi essere rigettata. La particolarità del caso consiglia la compensazione delle spese giudiziali di questo grado. P.Q.M. Respinge il ricorso depositato il 18 giugno da …(omissis) contro provvedimento della Commissione Regionale per l'Artigianato del 5.4.2001; compensa tra le parti le spese di causa. Firenze 14 novembre 2001 Il Presidente Il Giudice Estensore Dr. Alessandro Gatta Dr. Isabella Mariani 129 il 3.5. ATTIVITÀ COMMERCIALE E ATTIVITÀ ARTIGIANALE DELIBERAZIONE N. 104 DEL 19/10/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 3/8/2000 dalla ditta …(omissis) – riparazione ciclomotori e motocicli, vendita motocicli ciclomotori velocipedi accessori avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente a far tempo dal 9/12/1999, in quanto esercita prevalentemente attività commerciale. In sede di ricorso viene reso noto che l’attività di riparazione ciclomotori e motocicli esercitata fino dal gennaio 1980 è quella prevalente. Inoltre si specifica che l’attività di procacciatore risulta cessata dal 7/7/2000 e quella di commercio moto e motorini è di carattere secondario ed è stata aggiunta a far tempo dal 5/6/1999, con l’obiettivo di incrementare quella artigianale di riparazione, sussistendo ‘l’incentivo alla rottamazione’. Viene ampiamente documentato l’esercizio di un’attività di natura artigianale, con l’ausilio di un apprendista, mediante idonei materiali e attrezzature. A tal proposito si rileva l’acquisto recente di un analizzatore dei fumi di scarico. Dall’accertamento della Direzione Provinciale del Lavoro, richiesto dalla Commissione Regionale per l’Artigianato, si evince che il titolare si occupa sia della vendita che della riparazione di cicli e motocicli, e che quest’ultima è da considerarsi attività prevalente in ordine al tempo impiegato. Infatti a tal fine non rileva in alcun modo il volume d’affari, in quanto prescinde dalla considerazione del valore aggiunto prodotto dall’impresa. 130 Pertanto in capo all’impresa in questione risulta verificato il requisito previsto dal 1° comma dell’art. 3 della L. 443/’85. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 131 DELIBERAZIONE N. 107 DEL 13/6/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 19/4/2002 dalla ditta …(omissis) – produzione sia diretta che tramite terzisti, vendita all’ingrosso di articoli di abbigliamento, calzature e pelletteria in genere e accessori avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto scopo prevalente dell’impresa è lo svolgimento di un’attività che riveste carattere prevalentemente commerciale, e pertanto risulta contrasto con il disposto dell’art. 3 - comma 1 - della L. 443/’85. Dall’istruttoria comunale di Sesto F.no, sulla base della quale la CPA di Firenze ha adottato il provvedimento di cancellazione, emergeva che l’attività consiste in riparazione di capi di abbigliamento acquistati, il titolare, peraltro assente al momento del sopralluogo, è in possesso di 9 licenze per commercio ambulante in posti fissi e in forma itinerante, si avvale dell’ausilio di personale dipendente fra cui tre addetti alle vendite. In sede di ricorso si rende noto che: • il socio accomandatario …(omissis), pur essendo titolare di impresa individuale, esercente l’attività di commercio in luogo fisso e su aree pubbliche, dal novembre 2000 non partecipa all’attività commerciale, a cui sono preposti tre dipendenti; • ha in parte ceduto in affitto e in parte venduto tre licenze su aree pubbliche; • l’attività della s.a.s. consiste in produzione di capi di abbigliamento tramite il recupero di tessuti fallati di ogni genere e qualità, e ripristino di capi fallati, e che il commercio di calzature e accessori è attività secondaria; • la s.a.s dispone di adeguata attrezzatura per la produzione; 132 che la s.a.s ha sede presso una parte dei locali della ditta individuale …(omissis), a cui paga regolare affitto; • che il socio accomandatario …(omissis) partecipa al processo produttivo dell’impresa, dedicandosi altresì anche alla ricerca di materia prima, clienti e fornitori; • la s.a.s. occupa un solo dipendente a tempo pieno che collabora alla fase di produzione e alla gestione dei rapporti con i clienti. Dall’accertamento esperito in data 20/5/2002 dal Comune di Sesto Fiorentino, su richiesta della Commissione Regionale, emerge che: • l’impresa dispone di locali per mq 50 adibiti a laboratorio e di mq 174 al piano terreno dello stesso fabbricato, adibiti allo smercio dei prodotti, con banco vendita e registratore di cassa; • l’impresa dispone delle seguenti attrezzature: 3 macchine da cucire, una stiratrice, una rivettatrice, un banco da taglio e attrezzi minuti del mestiere; • l’attività prevalente dichiarata dal titolare consiste nella produzione di capi di abbigliamento derivati da materie prime e riparazione capi difettati provenienti da stock; • i prodotti vengono posti in vendita nei locali a piano terra, che sono comunicanti con quelli al primo piano, adibiti alla produzione; • il socio accomandatario, presente durante i sopralluoghi, dichiara di partecipare manualmente all’attività di produzione per circa 5 ore giornaliere, il tempo restante lo dedica a reperire le merci e i clienti; • è coadiuvato da un dipendente. La Commissione Regionale rileva che l’attività denunciata nel modello di iscrizione della s.a.s. è produzione, sia diretta, che tramite terzisti, e vendita all’ingrosso di articoli di abbigliamento, calzature, pelletteria in genere, per uomo donna e bambino e relativi accessori. La Commissione rileva altresì che in mancanza di specifici elementi di valutazione relativamente alla composizione del volume d'affari e del valore aggiunto, sussistono indicatori di prevalente attività commerciale, quali: • il fatto che l’attività di produzione come denunciata può essere svolta anche da terzisti e che viene effettuato anche il commercio all’ingrosso di una serie di articoli che non vengono prodotti • la mancata verifica diretta dell’effettiva partecipazione prevalente al processo produttivo dell’impresa da parte del titolare • il dipendente è assunto a tempo pieno per l’attività commerciale, infatti dal libero matricola risulta addetto alle vendite. Pertanto non risulta verificato il requisito previsto dall’art. 3 comma 1 della L. 443/’85 relativo alla prevalenza dell’attività artigianale. • f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 133 N. 791/2002 R.G. Affari C. Cons. IL TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione I Civile riunito in Camera di Consiglio in persona dei sigg. Magistrati: Dott.ssa Elisabetta Materi Presidente Dott. Ludovico Delle Vergini Giudice rel. Dott.ssa Maria Lorena Papait Giudice con l'intervento del Pubblico Ministero in sede; a scioglimento della riserva dì cui all'udienza in camera di consiglio del 9.4.2003, ha pronunciato il seguente DECRETO FATTO Con deliberazione n. 863 del 12.11.2001 la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Firenze disponeva la cancellazione della …(omissis) s.a.s. dall'Albo Artigiani poiché "scopo prevalente dell'impresa è lo svolgimento non di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, ma di una attività che riveste carattere prevalentemente commerciale e pertanto l'impresa non è identificabile come impresa artigiana, come disposto dall'art. 3, comma 1°, della legge n. 443 del 8.8.1985" (cfr. doc.1 fasc. ricorrente e docc. 1-3 fasc. resistente). Contro tale deliberazione, …(omissis), socio accomandatario e legale rappresentante della società, proponeva rituale ricorso alla commissione Regionale per l'Artigianato (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente e doc. 4 fasc. resistente). Anche la Commissione Regionale, previa acquisizione di relazione ispettiva della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino del 20.5.02 (docc. 5-6 fasc. resistente), con deliberazione n. 107 del 13.6.2002, comunicata il 18.6.2002, respingeva il ricorso (doc. 3 fasc. ricorrente e 7 fasc. resistente) confermando il provvedimento di cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane. Avverso tale provvedimento il …(omissis), sempre quale socio accomandatario e legale rappresentante della società, (rappresentato e difeso dall'Avv. …(omissis)), proponeva reclamo innanzi a questo Tribunale ex artt. 7 legge 8 agosto 1985 n. 443 e 737 c.p.c., con atto depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 27.9.2002, chiedendo l'annullamento della cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane e la reintegra della stessa nel medesimo albo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Commissione regionale per l'Artigianato di Firenze (rappresentata e difesa dall'Avv. …(omissis)) con memoria di costituzione e risposta nella quale si opponeva alla richiesta del ricorrente sia per motivi di rito che nel merito. All'esito dell'udienza di comparizione in data 29.1.2003, il Tribunale concedeva alle parti termini per note difensive e invitava parte ricorrente a depositare le dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni. 134 Acquisita tale documentazione, alla successiva udienza del 9.4.2003 in camera di Consiglio, nel corso della quale le parti si riportavano alle rispettive memorie e difese, il Tribunale si riservava di decidere. DIRITTO Preliminarmente il Tribunale osserva che, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente nella propria memoria di costituzione e risposta, il reclamo è tempestivo. E’ pacifico che il termine di impugnazione contro le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge 8.8.1985 n. 443 sia un termine processuale. Ad esso si applica quindi la sospensione nel periodo feriale, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge 7.10.1969 n. 742. A tale termine, invece, non si applica la disposizione prevista dall'art. 3 della medesima legge che, in deroga alla regola generale, prevede che la sospensione non operi in relazione a talune controversie, in particolare a quelle previste dall'art. 93 dell'ordinamento giudiziario ed a quelle in materia di lavoro e previdenza. A giudizio del collegio, infatti, la controversia in esame, in quanto diretta unicamente a valutare la legittimità della cancellazione della società ricorrente dall'albo delle imprese artigiane, non ha carattere previdenziale. E pertanto risulta inconferente il richiamo operato dalla difesa della resistente alla pronuncia n. 4372/01 della Suprema Corte, relativa a controversia del tutto diversa dalla presente nella quale - non a caso - era parte anche un istituto previdenziale. Ciò premesso, il reclamo è comunque infondato nel merito. Il ricorrente ha dichiarato che l'attività della società consisterebbe in effetti nella produzione di capi d'abbigliamento tramite il recupero di tessuti fallati di ogni genere e qualità ed il ripristino di capi fallati nonché, ma in misura irrilevante, nell'attività di commercio all'ingrosso; contrariamente a quanto erroneamente indicato negli atti ufficiali e risultante dalla visura camerale, tale attività di produzione verrebbe svolta direttamente dal titolare (che dedicherebbe a questa attività cinque ore giornaliere), coadiuvato da una dipendente, mentre non la società non svolgerebbe attività di produzione tramite terzi. Come accennato, l’istruttoria compiuta dalla Commissione Regionale è stata completata in questa sede con l'acquisizione della documentazione reddituale della società. Dall'esame di tale documentazione prodotta dalla società ricorrente emerge chiaramente che, in realtà, non vi è quella prevalenza del fattore lavoro rispetto al fattore capitale che costituisce la caratteristica propria dell'impresa artigiana. In proposito, visto che la società ha iniziato la propria attività all'inizio del mese di novembre del 2000, scarsamente significativo è il modello “Unico 2001” relativo al periodo d'imposta 2000, dal quale si ricava un modesto volume d'affari (pari a lit. 2.317.000) a fronte di un ammontare degli acquisti di lit. 128.139.000. Decisiva risulta invece l'analisi del modello “SP 2002” relativo al periodo d'imposta 2001, da cui si ricava che, a fronte di un volume d'affari di lit. 564.538.000, l'ammontare 135 degli acquisti era pari a lit. 433.908.000, ovvero ben oltre il 50% del volume d'affari stesso. A supporto ed a conferma dei dati reddituali, si consideri inoltre il rapporto, cosi come emergente dalla relazione dei vigili urbani di Sesto Fiorentino, tra la superficie dei locali destinati alla produzione (circa 50 mq) e quella dei locali destinati alla vendita, che è oltre il triplo (circa 174 mq). Alla luce degli elementi sopra indicati, peraltro, appare verosimile anche la circostanza che la dipendente della società svolga effettivamente quelle mansioni di addetta alla vendita per le quali risulta essere stata assunta. Tutti questi elementi, insieme agli altri dati raccolti nel corso dell' istruttoria dalla Commissione Regionale, confermano dunque le risultanze camerali e smentiscono le dichiarazioni del ricorrente, dichiarazioni che viceversa non risultano supportate da alcun elemento probatorio. In conclusione, risulta provato che l'attività della società ricorrente (come peraltro risultante anche dalla visura camerale) consiste anche, rectius essenzialmente, nella vendita di merci prodotte da terzi ed acquistate a stock. Dunque, l'attività societaria non è un'attività artigianale ma commerciale e non sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 della legge 8.8.1985 n. 443. Di conseguenza, il reclamo deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto dell'entità della lite, della difficoltà delle questioni trattate e dell'impegno profuso dalle parti, come in dispositivo. P. Q. M. il Tribunale 1. respinge il reclamo; 2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in complessivi euro 2854,95 (di cui euro 351,16 per diritti, euro 2.169,13 per onorari, euro 252,03 per spese generali ed euro 82,63 per spese), oltre IVA e CAP come per legge. Così deciso in Firenze il 9 aprile 2003 dal Tribunale, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione del dr. Ludovico Delle Vergini. Il Presidente Elisabetta Materi Provvedimento redatto con la collaborazione dell'uditore giudiziario Dott. Michele Moggi. 136 DELIBERAZIONE N. 158 DEL 30/10/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 12/8/2003 dalla ditta …(omissis) – pizzeria, pasticceria da asporto, somministrazione pizza avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente, in quanto l’impresa risulta esercitare attività prettamente commerciale con somministrazione di pizza in presenza di licenza per l’esercizio di tipo c) rilasciata dal comune di competenza. In sede di ricorso il titolare rende noto che: • per l’attività di somministrazione pizza è stata rilasciata licenza di carattere stagionale limitatamente al periodo estivo, e che in futuro tale licenza potrebbe essere richiesta per periodi più brevi o non essere richiesta affatto, • lo spazio riservato alla suddetta attività è costituito da 5 tavolini posti esternamente all’esercizio, per un totale di 20 posti, • la somministrazione avviene esclusivamente nelle ore serali, • non c’è servizio ai tavoli, • i ricavi dell’attività in questione non superano il 20% dell’intero volume d’affari, • l’attività di somministrazione è da considerarsi secondaria, strumentale e accessoria all’attività principale, costituita dalla produzione di pizza e pasticceria al taglio e da asporto, che è prevalente sia per quanto riguarda l’ammontare dei ricavi che il tempo speso. La Commissione Regionale prende atto che il Comune di Monte Argentario ha rilasciato al ricorrente il 21 ottobre 2003 la licenza di Pubblico Esercizio n. 974 a tempo indeterminato. 137 Pertanto non rilevano le argomentazioni addotte nel ricorso relative all’esercizio stagionale dell’attività di somministrazione. Inoltre, dalle stesse dichiarazioni rese dal titolare, si evince che presso il locale sede della ditta sussistono attrezzature che consentono la consumazione sul posto. Poiché l’impresa ricorrente esercita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definita dalla L. 25 Agosto 1991, n. 287, non è iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane, così come espressamente previsto dal 1° comma dell’art. 3 della L. 8 Agosto 1985, n. 443. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 138 3.6. PARTECIPAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE, ANCHE MANUALE, AL PROCESSO PRODUTTIVO DA PARTE DELL’IMPRENDITORE ARTIGIANO DELIBERAZIONE N. 20 DEL 12/2/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 10/12/1997 dalla ditta…(omissis) - scuola guida, agenzia d’affari per il disbrigo di pratiche automobilistiche per c/t avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia ha cancellato dall’Albo delle Imprese Artigiane la ditta ricorrente in quanto la titolare non svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo dell’impresa. In sede di ricorso la titolare …(omissis) dichiara di partecipare direttamente a tutte le operazioni che riguardano lo svolgimento dell’attività di scuola guida. In realtà, in base ad apposito sopralluogo effettuato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia, viene accertato che la sig.ra …(omissis) svolge esclusivamente mansioni amministrative e per il conseguimento dell’attività denunciata, è ampiamente aiutata dal marito sig. …(omissis) che risulta essere il solo a possedere l’Attestato di Qualificazione professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti come previsto dall’art. 143 del c.d.s. D.L. n. 285/’92 utile per l’attività di istruttore. Inoltre viene fatto presente che la ditta in questione opera in locali, non appositamente destinati, allo svolgimento dell’attività. Pertanto la Commissione esaminata la documentazione allegata al ricorso e preso atto del rapporto redatto dalla Direzione del Lavoro di Pistoia, ravvisa la non sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 e all’art. 3, comma 2, della L. 8 Agosto 1985, n. 443, in quanto la titolare non svolge, all’interno dell’impresa, prevalentemente e professionalmente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 139 Allegato alla deliberazione n. 20 del 12/2/1998 Con tale deliberazione la Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana ribadisce che la partecipazione al lavoro prevista dall’art. 2 comma 1 della L. 443/’85 deve esplicitarsi per l’imprenditore artigiano in una partecipazione “anche manuale” nel processo produttivo proprio dell’impresa in questione. Pertanto, laddove l’imprenditore artigiano eserciti un’attività per la quale una normativa speciale richiede una determinata abilitazione, quest’ultima deve essere posseduta direttamente dall’imprenditore e non già dai suoi coadiuvanti, salvo i casi in cui si tratti di attività secondaria. 140 DELIBERAZIONE N. 2 DEL 3/2/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 3/11/1999 dalla ditta …(omissis) – trasporti merci c/t avverso la decorrenza della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca ha disposto la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente dal 1/8/1994 per superamento del limite dimensionale previsto dall’art. 4 comma 1 lettera a) della L. 443/’85 vista la segnalazione dell’Ufficio di Vigilanza dell’INPS. In sede di ricorso l’impresa chiede che sia rivisto il provvedimento di cancellazione adducendo che la socia …(omissis) ha sempre svolto mansioni amministrative in quanto la stessa non possedeva neanche il requisito tecnico professionale per poter svolgere attività di autotrasporto. La motivazione argomentata al punto precedente, al fine di considerare non partecipante la socia signora …(omissis), sembra condivisibile, considerando che la legge quadro sull’artigianato all’art. 2 stabilisce che è artigiano colui che svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. In effetti tale partecipazione se pur oggi acquista un significato più lato del termine intendendosi una capacità tecnica di controllo, di guida a livello sia di quantità che di qualità del processo produttivo, non può comunque esimersi da una, se pur minima, partecipazione personale e diretta del titolare alle varie fasi del processo produttivo. Pertanto nella fattispecie in questione non appare soddisfatto il requisito di partecipazione, anche manuale, richiesta dalla legge, per la socia …(omissis) che deve essere considerata quale socia non partecipante. 141 Effettuate tali considerazioni è necessario dunque ritornare al contendere della questione valutando se appare accoglibile la rettifica di cancellazione al 31/12/1997. La Commissione Regionale partendo dunque dalla valutazione fatta circa la non partecipazione della socia sopra richiamata, e preso atto anche dei prospetti dell’INPS allegati alla documentazione, delibera di rettificare la cancellazione dall’Albo della società in questione al 31/12/1997 anziché all’1/8/1994 in quanto è da tale data che il superamento ha avuto effetto. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 142 DELIBERAZIONE N. 39 DEL 30/3/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 13/1/2000 dalla ditta …(omissis) – realizzazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari e impianti di condizionamento, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti di irrigazione avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente, in quanto il sig. …(omissis) pur essendo responsabile tecnico è socio non partecipante e l’art. 2 della L. 443/’85 prevede che l’imprenditore artigiano debba avere i requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali. Nel caso in questione il requisito è posseduto dal socio non partecipante che non è imprenditore artigiano. In sede di ricorso il ricorrente fa presente che il socio …(omissis), pur non essendo socio partecipante, è comunque sempre presente, sia come responsabile che come insegnante e certifica tutti i lavori realizzati dalla società. La Commissione Regionale per l’Artigianato delibera di respingere il ricorso in quanto nella fattispecie in esame non risulta soddisfatto il requisito di cui all’art. 2 u.c. della L. 443/’85, considerato che il requisito tecnico professionale non è posseduto dal socio partecipante. Pertanto, pur essendo l’attività svolta dall’impresa pienamente legittimata in forza dei requisiti tecnici posseduti dal socio non partecipante, ai fini del riconoscimento dell’artigianalità non appare soddisfatto il principio giuridico sopra richiamato, secondo il quale l’imprenditore artigiano, in caso di particolari attività che richiedono una specifica preparazione, deve essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti dalle leggi statali. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 143 Allegato alle deliberazioni n. 2 del 3/2/2000 e n. 39 del 30/3/ 2000 Non sempre appare ben definibile l’assunto richiamato nell’art. 2 - comma 1 della L. 443/’85, laddove indica la modalità con cui l’imprenditore artigiano deve svolgere il proprio lavoro, specificando che comunque la prestazione deve essere anche manuale, nell’ambito del processo produttivo. La difficoltà nell’applicazione letterale di questo dettato legislativo si desume da un cambiamento nel modo con cui l’imprenditore è comunque chiamato ad esercitare l’attività sempre più rivolta al mondo esterno, non ritrovando sempre quel tratto che nell’art. 2 - comma 1 - è richiamato. E’ comunque necessario, fintanto che la L. 443/’85 non sarà modificata, applicare il dettato della norma non prescindendo pertanto dall’aspetto conoscitivo e partecipativo del titolare al processo produttivo. Si ritiene che tale criterio è ancor più imprenscindibile nelle attività che richiedono particolari requisiti tecnico-professionali, laddove la partecipazione è legata anche al conseguimento di specifici requisiti tecnici. 144 DELIBERAZIONE N. 150 DEL 12/9/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 31/7/2002 dalla ditta …(omissis) – controllo rammendo e tessuto avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha disposto a maggioranza la cancellazione con decorrenza 1/7/1999 dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto la socia …(omissis) non partecipa personalmente e professionalmente all’attività dell’impresa, contrariamente a quanto disposto dall’art. 3 – comma 2 – della L. 443/’85. Dalle dichiarazioni allegate alle comunicazioni della Direzione Provinciale del Lavoro di Prato risultava che l’unico imprenditore artigiano dell’impresa ricorrente, …(omissis), si recava in ditta solo alcune volte al mese, senza svolgere in prevalenza il lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo a decorrere dal luglio 1999. Di conseguenza la Commissione Provinciale apriva un procedimento d’ufficio per l’accertamento dei requisiti artigiani. Nelle controdeduzioni prodotte dall’impresa ricorrente trovava conferma il mancato rispetto in capo alla socia …(omissis) del requisito di imprenditore artigiano previsto dall’art. 2, comma 1, della L. 443/’85. Pertanto la Commissione Provinciale adottava il provvedimento di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane. In sede di ricorso si eccepisce che sul piano formale non sono stati rispettati i termini per l’adozione del provvedimento previsti dall’art. 7 della L. 443/’85, e nel merito che la socia partecipante …(omissis) è stata presente almeno tre volte al mese, come risulta dalle dichiarazioni rese. Si argomenta che la sopra citata si è assiduamente occupata dell’attività di coordinamento dell’organizzazione, della direzione, della pianificazione, e della gestione amministrativa e commerciale dell’impresa. 145 La Commissione Regionale rileva che la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha aperto il 15/4/2002, ai sensi dell’art. 7 della L. 443/’85, un procedimento d’ufficio per l’accertamento dei requisiti per l’impresa ricorrente, in seguito a segnalazione della Direzione Provinciale del Lavoro. Rileva inoltre che la data della comunicazione all’interessato, secondo quanto previsto dall’art. 8 della L. 241/’90 e altresì indicato, conformemente alla legge, dall’art. 9 del Regolamento di determinazione dei termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Prato del 27/9/2001, si deve intendere come avvio del procedimento. Pertanto nel caso di specie i termini risultano rispettati in quanto il procedimento si è concluso con l’adozione della delibera di cancellazione dall’Albo avvenuta nella Commissione Provinciale del 5/6/2002. Per quanto riguarda la partecipazione personale e professionale all’attività dell’impresa, le argomentazioni addotte nel ricorso, riguardanti la partecipazione sporadica all’attività della socia …(omissis), non modificano i presupposti dell’adozione del provvedimento di primo grado. Infatti non risulta verificato il requisito previsto dall’art. 3 - comma 2 – della L. 443/’85, circa l’obbligo di svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo dell’impresa da parte della maggioranza dei soci. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 146 Allegato alla deliberazione n. 150 del 12/9/2002 La casistica esaminata riporta al concetto generale di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 del C.C. Infatti è imprenditore chi esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi. Al fine del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana è in ogni caso necessario verificare che l’attività artigiana sia esercitata personalmente continuativamente e anche manualmente dal titolare o socio partecipante, in modo che resti assicurata la conoscenza, la competenza, e la capacità professionale dell’imprenditore, nel pieno rispetto dell’art. 2 - comma 1 - della L. 443/’85. 147 DELIBERAZIONE N. 156 DEL 30/10/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 8/8/2003 dalla ditta …(omissis) – riparazioni meccaniche di autoveicoli avverso la delibera di rifiuto di iscrizione ai ruoli IVS artigiani del socio …(omissis), in quanto non partecipante adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533 Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266 Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la revoca dell’iscrizione ai ruoli IVS artigiani del socio …(omissis), in quanto non partecipante manualmente e professionalmente all’attività dell’impresa, come risulta dagli accertamenti svolti dalle competenti autorità e dalle dichiarazioni rese dal medesimo, da cui si evince che svolge solo attività di natura amministrativa. In sede di ricorso si rende noto che il socio in questione effettua prevalentemente attività a carattere amministrativo ma che partecipa anche al processo produttivo: riceve i clienti, redige i preventivi di spesa, predispone gli ordinativi del materiale mancante, sistema il magazzino all’arrivo della merce, controlla il livello dei liquidi delle auto in riparazione, effettua operazioni di rabbocco e lavaggio dei pezzi in riparazione. Dall’accertamento effettuato dal Comune di Barberino Val d’Elsa, richiesto dalla Commissione Regionale, emerge che il socio …(omissis) svolge attività amministrativa, operazioni di magazziniere e esegue solo interventi di manutenzione ordinaria di autoveicoli, quali il controllo del livello dei liquidi nei veicoli con eventuali operazioni di rabbocco e deposito dei pezzi meccanici. Considerato che il socio …(omissis) non fornisce la propria collaborazione tecnica e professionale nell’impresa, in quanto effettua esclusivamente semplici 148 mansioni di manutenzione ordinaria e nessuna operazione relativa all’autoriparazione, oltre che occuparsi della amministrazione, come si evince da quanto dichiarato nel ricorso e dalle risultanze dell’istruttoria comunale, la Commissione Regionale delibera di respingere il ricorso, in quanto non risulta verificato il disposto dell’art. 2 – comma 1 – della L. 443/’85, relativamente al requisito della conoscenza del processo produttivo, competenza e capacità professionale da parte dell’imprenditore artigiano. Infatti l’art. 2 della L. 122/’92 prevede esplicitamente che non rientrino nell’attività di autoriparazione gli interventi di controllo del livello dei liquidi nei veicoli con eventuali operazioni di rabbocco. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 149 3.7. PROCESSO PRODUTTIVO AFFIDATO A TERZI IMPRENDITORI DELIBERAZIONE N. 116 DEL 24/9/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 2/7/1998 dalla ditta …(omissis) – lavori edili e di imbiancatura avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane per mancanza del processo produttivo all’interno della ditta ricorrente che viene affidato prevalentemente a terzi imprenditori. La decisione della Commissione Provinciale di Pistoia è stata determinata dall’accertamento del Comune di Quarrata, che ha rilevato la mancanza del processo produttivo che l’impresa ricorrente affida a terzi imprenditori. In sede di ricorso viene dichiarato che la socia accomandataria …(omissis) partecipa attivamente all’attività dell’impresa, dimostrandolo sia con la documentazione di fatture di lavori svolti, sia con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dall’analisi del ricorso e della documentazione prodotta, considerate soprattutto le fatture di lavori eseguiti che risultano di importo eccessivo per il lavoro svolto da una unica persona, sia per la mancanza assoluta di fatture di acquisto, attestanti l’investimento economico dell’impresa, la Commissione Regionale non ritiene prevalente il processo produttivo dell’impresa, all’interno del quale non è pertanto configurabile un intervento prevalente della sig.ra …(omissis), così come previsto ai fini dell’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane dal comma 1 dell’art. 2 della L. 8 Agosto 1985, n. 443. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 150 Allegato alla deliberazione n. 116 del 24/9/1998 Il requisito della partecipazione personale, anche manuale, nel processo produttivo, previsto dal comma 1° dell’art. 2 della L. 443/’85 segna un preciso confine tra l’impresa che può essere definita, nell’ambito dell’esercizio legittimo della medesima attività, artigiana e quella che non lo può: nella fattispecie esaminata in sede di ricorso, la Commissione Regionale ha affrontato il caso di attività esercitata dalla socia accomandataria prevalentemente a mezzo di terzi imprenditori, documentata sia dal rapporto del Comune competente, sia dalla documentazione acquisita in sede di ricorso. L’indicazione contenuta nella L. 443/’85 è costituita dalla necessità per l’imprenditore artigiano di svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2, comma 1°): l’esercizio di attività a mezzo terzi imprenditori può escludere l’attività manuale da parte dell’unico socio accomandatario e determina il mancato esercizio prevalente nel processo produttivo. La mancanza di fatture d’acquisto dei beni e dei materiali essenziali allo svolgimento dell’attività documentata dalle fatture dei lavori eseguiti e la palese impossibilità da parte dell’unico socio accomandatario di svolgere la mole così come risultante dalla fatturazione acquisita configura l’esistenza di un’impresa condotta con l’organizzazione dei fattori produttivi ad opera di terzi imprenditori. 151 3.8. REQUISITI DI IMPRENDITORE ARTIGIANO PREVISTI DALL’ART. 2, COMMA 1, DELLA L. 443/’85 – AUTONOMIA AZIENDALE DELIBERAZIONE N. 21 DEL 15/3/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 2/1/2001 dalla ditta …(omissis) riparazioni elettriche di ogni genere avverso la delibera di cancellazione dal 1/1/1998 dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA a maggioranza di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara ha disposto, in seguito a segnalazione dell’INPS, la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane a far data dal 1/1/1998 della ditta ricorrente, in quanto sono emersi per modalità e contenuto elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della ditta X. Dal verbale dell’INPS, notificato alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, con raccomandata 3/8/2000, risulta che a partire dal 1/1/1998 il rapporto di lavoro fra il sig. …(omissis) e la ditta X è di natura subordinata in quanto: esegue riparazioni e consegne unicamente dietro segnalazione e disposizioni della società citata emette fatture solo nei confronti della ditta in questione, dall’esame delle quali non risulta l’entità delle prestazioni effettuate e la distinta degli interventi svolti provvede alla consegna di elettrodomestici ai clienti della ditta X utilizzando il furgone della stessa. In ordine alla correttezza degli aspetti formali nelle procedure, contestati nel ricorso, la Commissione Regionale per l’Artigianato rileva che la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara in data 29/9/2000 ha interrotto i termini previsti dall’art. 7 della L. 443/’85, convocando per un chiarimento 152 sulla natura dell’attività esercitata il sig. …(omissis). Considerato che la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane è stata adottata in data 13/11/2000, risultano rispettati i termini previsti dalla normativa vigente in materia. Nel merito il ricorrente rende noto di lavorare in autonomia piena, di svolgere l’attività di riparazioni di impianti elettrici ed elettronici fino dal 1/3/1989, di non avere mai inteso costituire con la ditta X un rapporto di lavoro dipendente, di non sottostare a disposizioni vincolanti per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento del lavoro. Segnala inoltre che le prestazioni per i committenti vengono rese dietro rilascio di scontrino fiscale. Vengono altresì allegati: il registro dei corrispettivi, il contratto di locazione commerciale per il fondo dove ha sede l’impresa del ricorrente, fatture di acquisto attrezzature e materiali e fattura passiva per elaborazione dati contabili, la ricevuta del pagamento delle tasse rifiuti solidi urbani, la fattura per la fornitura dell’acqua, le ricevute per lavori svolti emesse a favore di terzi nell’ottobre 2000, copia del ricorso al comitato regionale INPS presentato dalla ditta X. Durante l’accertamento della Direzione del Lavoro di Massa Carrara, richiesto dalla Commissione Regionale per l’Artigianato circa le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa del ricorrente, il sig. …(omissis) è stato trovato presso il negozio dell’impresa X dietro al banco di vendita mentre era intento a ricevere la clientela. Il medesimo ha confermato che dal 1998 ha fatturato esclusivamente a favore della società sopra citata. Pertanto non risultano verificati in capo al ricorrente i requisiti previsti dal 1° comma dell’art. 2 della L. 443/’85 per l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 153 N. 546/2001 Reg. Gen. Cont IL TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione I Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati: Dr. Alessandro Gatta Presidente Dr.ssa Elisabetta Materi Giudice Dr. Ludovico Delle Vergini Giudice rel. visto il ricorso ex art. 7, ult. comma, L. 8 agosto 1985 n. 443 proposto da …(omissis) (Avv.ti … (omissis) del foro di Massa e Carrara e …(omissis)) contro Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana (Avv. …(omissis)); letti gli atti difensivi della parte resistente; visti gli atti e i documenti allegati; sentito il Pubblico Ministero in sede; sentito in camera di consiglio il Giudice relatore dott. Delle Vergini; a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 10.10.2001 così osserva: parte ricorrente ha chiesto revocare e/o comunque dichiarare illegittima la deliberazione n. 21 del 15/3/2001 emessa dalla Commissione Regionale dell’Artigianato della Toscana e conseguentemente o comunque disporre la reiscrizione di esso …(omissis), titolare di omonima impresa individuale nell'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Massa e Carrara con decorrenza dall’1/1/1998 o da quella diversa data ritenuta; la suddetta deliberazione n. 21 del 15/3/2001 della Commissione Regionale dell'Artigianato di Firenze confermava precedente deliberazione n. 8 del 13/11/2000 della Commissione Provinciale dell'Artigianato di Massa e Carrara che, su segnalazione della locale sede dell'INPS, disponeva la Cancellazione del …(omissis) dall'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Massa e Carrara con decorrenza dall'1/1/1998; dagli atti risulta che il …(omissis) sino a periodo immediatamente successivo ai controlli iniziati dall'INPS svolgesse la propria attività di installatore riparatore di elettrodomestici unicamente su incarico di X; da ciò l'Ufficio INPS e le Commissioni adite hanno tratto la conclusione che trattavasi di rapporto di lavoro subordinato; il procedimento avviato innanzi alla Commissione Provinciale dell'Artigianato di Massa e Carrara risulta essere stato espletato nei termini di cui all'art. 7 l. 443/85, in quanto nei 60 gg. ivi contemplati (e cioè in data 25.9.2000 e quindi nei 60 gg. dalla segnalazione dell'INPS pervenuta il 4.8.2000), la suddetta Commissione ha, nel rispetto del principio del giusto procedimento amministrativo, richiesto chiarimenti al …(omissis), da quest'ultimo mai forniti; la decisione definitiva porta la data del 13.11.2000 ed è anch’essa stata pronunciata nei 60 gg. successivi; risulta pertanto infondata la preliminare eccezione di tardività della pronuncia sollevata dal ricorrente; nel merito del ricorso va rilevato: 154 come la situazione di monocommitenza non sia incompatibile con lo status di imprenditore (come emerge implicitamente da disposto di cui all'art. 2359, n. 3, c.c. e di cui all'art. 9 L. 18 giugno 1998, n. 192); come l'installazione e la riparazione di elettrodomestici è attività che può considerarsi concettualmente separabile dalla vendita degli stessi in senso stretto (quale svolta dalla impresa committente) ed è pertanto allocabile presso soggetti terzi; come il ricorrente disponesse di mezzi ed attrezzature proprie (cfr. docc. 3-11 ricorrente) da tempo anteriore alla data degli accertamenti svolti dall’INPS; come avesse da tempo anteriore alla data degli accertamenti svolti dall’INPS una propria sede, ove era ubicato il laboratorio, come risulta da contratto di locazione ad uso commerciale regolarmente registrato (doc. 2); come non è emersa prova di attività del … (omissis) non funzionale all’espletamento dell’attività di installazione e riparazione (l’utilizzo di furgone dell’impresa committente può peraltro ritenersi giustificato da mera comodità o necessità economica del …(omissis)); come, subito dopo gli accertamenti avviato dall'INPS, il …(omissis) abbia senza difficoltà provveduto a colmare quelle carenze evidenziate dall'INPS, in particolare ottenendo commesse da clienti diversi da X, con ciò dando prova di possedere quell’elemento qualificante lo status di imprenditore che è l'avviamento quale connotato principale di azienda già in attività; da ciò la reiscrizione medio tempore disposta, con decorrenza 3.7.2001; per i suddetti motivi il ricorso va accolto, sussistendo comunque l’interesse del ricorrente alla iscrizione nel periodo 1.1.1998-3.7.2001; la pronuncia sulle spese di lite del presente grado di giudizio segue la soccombenza della resistente Commissione; dette spese, tenuto conto dell'entità della lite, della difficoltà delle questioni trattate e dell’impegno profuso dalle parti, vengono liquidate in complessive lit. 1.800.000 di cui lit. 400.000 per diritti e lit. 1.200.000 per onorari, oltre 2% ed IVA come per legge. P.T.M. Il Tribunale 1. dichiara illegittima la deliberazione n. 21 del 15/3/2001 emessa dalla Commissione Regionale dell'Artigianato di Firenze e conseguentemente dispone la reiscrizione di …(omissis), titolare di omonima impresa individuale corrente in …(omissis), nell'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Massa e Carrara con decorrenza dall’1/1/1998; 2. condanna la Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana al pagamento in favore di …(omissis) delle spese di lite del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in complessive lit. 1.800.000, oltre 2% ed IVA come per legge. Si comunichi. Cosi deciso in Firenze il 10 ottobre 2001 dal Tribunale, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione del dr. Ludovico Delle Vergini. Il Presidente 155 LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori: Dr. Mario De Pasquale Presidente Dr. Mauro Bilancetti Consigliere Dr. Salvatore Giardina Consigliere relatore sul reclamo proposto dalla Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana avverso il decreto col quale il Tribunale di Firenze in data 10 ottobre 2001 ha dichiarato illegittima la deliberazione della Commissione Regionale dell'Artigianato di Firenze n. 21 del 15/3/2001 e disposto la reiscrizione di …(omissis) nell'albo delle imprese artigiane della provincia Massa Carrara con decorrenza dall'1/1/1998; ha pronunciato la seguente ORDINANZA Come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, una situazione di monocommittenza non è incompatibile con lo status di imprenditore, non potendo per ciò solo il rapporto qualificarsi come di lavoro subordinato, in assenza degli ulteriori elementi qualificanti tal genere di rapporto. In particolare, essendo l'attività di installazione e riparazione degli elettrodomestici venduti dalla ditta X attività di per sé distinta da quella di vendita, facente capo a quest'ultima, è emerso per certo che il …(omissis) disponeva per lo svolgimento della propria attività di mezzi, strutture ed attrezzature proprie, disponeva inoltre di una propria sede, nella quale era ubicato il proprio laboratorio, non era soggetto a particolari direttive per l'organizzazione e lo svolgimento del proprio lavoro. Si rileva ancora non esservi prova che al …(omissis) fossero corrisposti emolumenti in misura predeterminata, svincolati cioè dall'entità delle prestazioni da lui volta a volta svolte; che non risulta inoltre che il medesimo abbia mai svolto a favore della predetta ditta attività non strettamente concernenti la riparazione o l’installazione di elettrodomestici, oggetto della propria impresa artigiana. Si osserva peraltro che, la reclamante non contesta l'esistenza dei requisiti del l’artigianalità nel periodo tra il 1989 ed il 1/1/1998 e che per l'ulteriore periodo dal 3/7/2000 con delibera della Comm. Prov. del 30/7/2001 è stata riaffermata la reviviscenza di tali requisiti, per cui rimane in contestazione solo il periodo tra il 1/1/1998 ed il 2/7/2000; che nella specie il verbale dell'INPS, in forza del quale venne disposta la temporanea cancellazione dal registro delle imprese artigiane, è del 21/6/2000; che quindi, secondo la stessa Comm. Prov., appena 13 giorni dopo il predetto verbale INPS il …(omissis) avrebbe già riacquistato lo status di imprenditore artigiano, per la riscontrata presenza dei necessari presupposti, e cessato quello (ipotetico) del lavoratore subordinato; il che, secondo nozioni di comune esperienza, appare obiettivamente fuori dalla realtà. A ciò si aggiunga che, anche nel periodo in contestazione, il …(omissis) mantenne in locazione il locale sede della sua impresa e destinato a 156 laboratorio, pagando personalmente il relativo canone, e, come non contestato dalla reclamante, acquistò ulteriori attrezzature per lo svolgimento della propria attività, esborsi codesti interamente a suo carico; il che certo dimostra un rischio d'impresa, assolutamente non conciliabile con l'ipotizzato status di lavoratore subordinato. P.Q.M. Respinge il reclamo. Condanna la reclamante alle spese del presente grado, che liquida, in favore di …(omissis), in complessivi Є 800 00 di cui Є 200,00 per diritti ed Є 600,00 per onorari, oltre IVA e CAP nella misura di legge. Firenze, li 14 maggio 2002 Il Presidente 157 DELIBERAZIONE N. 82 DEL 12/7/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 26/4/2001 dalla ditta …(omissis) – prestazioni di verniciatura su autoveicoli presso officine autorizzate dalla L. 122/’92 avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha disposto la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto il titolare, in assenza di specifiche attrezzature, risulta svolgere solo funzioni di esercizio manuale, e quindi viene a mancare la piena titolarietà e responsabilità di direzione e gestione dell’impresa ai sensi del 1° comma dell’art. 2 della L. 443/’85. In sede di ricorso si rende noto che l’attività viene svolta presso carrozzerie autorizzate richiedenti la prestazione e che le attrezzature per la maggior parte vengono fornite dai committenti, disponendo l’impresa solo di pistola a spruzzo, tamponi per carteggiatura e tuta per verniciatura in forno con maschera a norma di legge. La Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene verificata la sussistenza del requisito previsto dal comma 1 dell’art. 2 della L. 443/’85, risultando il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alla L. 122/’92 in capo al titolare. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 158 DELIBERAZIONE N. 119 DEL 13/12/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data riparazioni meccaniche di auto 26/9/2001 dalla ditta …(omissis) – avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto il titolare risulta carente dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 1 della L. 443/’85, non assumendosi la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti la gestione dell’attività. In sede di ricorso si rende noto che l’attività svolta è quella di riparazioni meccaniche di automezzi in forma itinerante, e che l’impresa è iscritta nella sezione meccanica motoristica ai sensi della L. 122/’92 e che dispone di una attrezzatura esigua. Si evidenzia altresì che le prestazioni vengono effettuate presso le officine e le carrozzerie che lo richiedono, valutando di volta in volta se accettare il lavoro proposto, il termine di effettuazione, la modalità di pagamento ecc. Viene altresì documentato l’esercizio dell’attività dichiarata presso officine e carrozzerie autorizzate, pertanto la Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene verificata la sussistenza del requisito previsto dal comma 1 dell’art. 2 della L. 443/’85, risultando il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui alla L. 122/’92 in capo al titolare. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 159 Allegato alle deliberazioni n. 82 del 12/7/2001 e 119 del 13/12/2001 In relazione all’esercizio dell’attività di autoriparazione si richiama la L. 507/’96 che ha abrogato le lettere a) e b) dell’art. 3 comma 1 della L. 122/’92, il quale prevedeva ai fini dell’iscrizione nel Registro Autoriparatori la disponibilità di spazi e di locali e la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività. Pertanto ad oggi l’esercizio dell’attività può essere anche effettuato nel caso in cui l’imprenditore, avendo ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnici, non abbia una sede operativa fissa, ed eserciti le prestazioni in forma itinerante presso una pluralità di officine autorizzate. 160 DELIBERAZIONE N. 101 DEL 18/9/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 17/8/2001 dalla ditta …(omissis) – lavorazione cucitura rifinitura di pelle conciata, assemblaggio di materiale vario, in particolare vengono foderati i pomelli e i volanti delle automobili avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente per accertata mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 della L. 443/’85 relativamente all’assunzione e rischio di impresa, infatti è risultata svolgere prestazioni di natura subordinata. La Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca ha segnalato alla CPA di Lucca che la sig.ra …(omissis) ha svolto mansioni di lavorante a domicilio per conto della ditta …(omissis) dal luglio 1999 al dicembre 2000, ed inoltre ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa …(omissis) dal marzo 2000 all’ottobre 2000. In sede di ricorso viene documentato l’esercizio di un’attività artigianale, mediante l’ausilio di idonee attrezzature, rivolto a una pluralità di committenti. Si rende noto inoltre che nei confronti delle due imprese sopra citate non sussiste alcun vincolo di dipendenza, e che lo svolgimento del lavoro viene organizzato autonomamente, anche per quanto riguarda i tempi. Non essendo stati verificati elementi relativi a vincoli di subordinazione, quali il potere direttivo delle ditte committenti nei confronti dell’impresa ricorrente, e la determinazione delle modalità e dei tempi di lavoro, la Commissione delibera di accogliere il ricorso in questione, risultando rispettati i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85 per l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 161 DELIBERAZIONE N. 184 DEL 14/11/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 20/9/2002 dalla ditta …(omissis) – stampaggio manufatti in vetroresina accoppiati a poliuretano espanso rigido e lavori necessari al preassemblaggio in opera avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in quanto dalla documentazione non è stato possibile verificare la pluricommittenza e pertanto la ditta è priva dei requisiti di cui all’art. 2 della L. 443/’85. In sede di ricorso nel merito si rileva che: • il titolare aveva una pregressa posizione artigiana per l’esercizio di analoga attività sulla provincia di Lucca • nei mesi di giugno e luglio si è impegnato nella sistemazione della nuova struttura produttiva e poi nella produzione per il magazzino insieme al dipendente, e dunque la ditta è rimasta attiva, come si evince dal foglio presenze del personale • da agosto è stata effettuata la vendita, e vengono prodotte le fatture relative • i prodotti sono realizzati attraverso l’utilizzo di un brevetto di proprietà del ricorrente in piena autonomia. Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti formali, il ricorrente eccepisce: • il difetto di motivazione della decisione assunta dalla CPA di Pisa, in quanto l’art. 2 della L. 443/’85 non prevede come requisito essenziale la pluricommittenza. Argomenta che tale elemento dovrebbe essere considerato come concorrente insieme ad altri per stabilire l’esistenza 162 dell’autonomia d’impresa, che peraltro dovrebbe realizzarsi all’interno della vita aziendale • la forma della comunicazione del provvedimento, che non risulta firmato, e di conseguenza è da ritenersi nullo. Inoltre vengono prodotti il contratto di locazione locali, il contratto Enel, il foglio presenze del personale dipendente, le fatture di acquisto delle attrezzature, le fatture di vendita e il depliant del prodotto realizzato. In base alle seguenti premesse la Commissione Regionale ritiene validi i motivi di fatto e di diritto eccepiti dal ricorrente circa il provvedimento adottato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa. Pertanto delibera di accogliere il ricorso, risultando verificati i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85 per l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 163 Allegato alla deliberazione n. 184 del 14/11/2002 Nella fattispecie in esame viene esaminato il requisito di cui all’art. 2 della L. 443/’85 relativo al concetto di imprenditore artigiano. E’ pertanto necessario puntualizzare che l’assunto previsto dall’articolo sopra citato, laddove recita “assunzione di responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua [dell’impresa] direzione e gestione”, non debba essere collegato esclusivamente all’esercizio di un’attività rivolta ad una pluralità di committenti. Nello specifico è da rilevare che l’imprenditore in questione risultava pienamente rispondente al dettato della norma, considerato che nella sua gestione imprenditoriale si avvaleva anche dell’ausilio di un dipendente, assumendosi pertanto tutti gli oneri ed i rischi relativi alla organizzazione delle risorse aziendali. Sul piano generale si ricorda peraltro che una situazione di monocommittenza non è incompatibile con la stato di imprenditore artigiano, in quanto molti altri elementi concorrono a determinare tale qualifica come, ad esempio, la disponibilità di propri mezzi, attrezzature nonché l’esistenza o meno di una propria sede operativa (vedasi in proposito l’ordinanza della Corte d’Appello di Firenze del 9/7/2002). 164 DELIBERAZIONE N. 22 DEL 18/2/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 6/12/2002 dalla ditta …(omissis) – facchinaggio e sinergie logistiche avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno non ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 L. 443/’85 in quanto la documentazione presentata non permette di valutare la determinazione delle caratteristiche dei requisiti di artigianalità. In sede di ricorso si rende noto che: • i soci partecipano in prevalenza e manualmente all’attività artigianale di facchinaggio con l’ausilio di mezzi meccanici quali transpallet a mano, • sono imprenditori artigiani, • non sono stati assunti dipendenti, • la cooperativa ha un proprio organo direzionale, il CDA, che gestisce l’attività in base alle direttive dell’assemblea, infatti organizza la produzione di servizi, • inoltre dispone di una propria sede, per la quale sostiene gli oneri, di beni strumentali e materie prime, e di copertura assicurativa per eventuali danni a terzi, • svolge un’autonoma attività di facchinaggio, come attestato dalle fatture di lavori eseguiti. In sede di ricorso si eccepisce inoltre la motivazione addotta dalla Commissione Provinciale nel provvedimento di rifiuto, in quanto la ditta ricorrente ha prodotto i documenti a suo tempo richiesti. 165 Dall’esame del verbale relativo al sopralluogo effettuato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Livorno, su richiesta della Commissione Regionale, si evince che: • la cooperativa utilizza gli uffici del consorzio …(omissis); • dai registri IVA e dalle fatture emesse non risulta che siano stati sostenuti costi per l’utilizzo della sede o per le spese sostenute dal suddetto consorzio, come spese telefoniche, energia elettrica ecc.; • dal libro dei cespiti ammortizzabili non risultano attrezzature proprie, infatti la cooperativa utilizza, se necessario, beni di proprietà del consorzio …(omissis); • dai registri IVA risultano quasi esclusivamente fatture per il sopra citato consorzio, riferite all’attività di facchinaggio svolta dai soci per le ditte clienti. Dall’esame del verbale relativo al sopralluogo effettuato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Livorno, su richiesta della Commissione Regionale, non si evince che la maggior parte dei soci concorrano alla gestione ed alla conduzione dell’impresa cooperativa, contravvenendo a quanto previsto dalla L. 443/’85 e dalla L. 142/’01. Dalle dichiarazioni rese, anche dai membri del CDA, risulta che l’iscrizione all’Albo Artigiani della Cooperativa ricorrente “è stata imposta dal Consorzio …(omissis)”, venendo pertanto a mancare la cognizione del significato precipuo del concetto di artigianalità. Infatti l’art. 2 comma 1 – della L. 443/’85 prescrive che l’imprenditore artigiano sia in possesso di una professionalità lavorativa tale da configurarlo come guida e maestro della propria attività. Rilevata pertanto la carenza degli aspetti organizzativi e direzionali per l’espletamento di un’attività artigianale in capo ai soci della cooperativa ricorrente, riscontrabile nelle dichiarazioni rese alla Direzione del Lavoro, la Commissione Regionale non ritiene siano soddisfatti i requisiti prescritti dall’art. 2 - comma 1 - della L. 443/’85. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 166 Il Tribunale di Firenze I sezione civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati Magistrati: Dr. Alessandro Gatta Presidente Dr. Isabella Mariani Giudice Dr. Silvia Governatori Giudice Sulla impugnazione avanzata da …(omissis) avverso il provvedimento della Commissione Centrale per L’artigianato della Toscana del 18 febbraio 2003, di rigetto del ricorso avverso il provvedimento della Commissione provinciale la quale aveva rifiutato la iscrizione nell’albo artigiani; lette le difese della parte convenuta; valutata la mancata comparizione alla udienza della parte ricorrente; rilevato che il provvedimento di diniego appare del tutto condivisibile, atteso che dalle indagini esperite dall’Ispettorato del lavoro e in particolare dalle dichiarazioni dei soci emerge come la attività degli stessi non sia rivolta ad un processo produttivo comune alla cooperativa e che coinvolga la forza lavorativa della cooperativa stessa, ma viceversa che le singole unità lavorative vengano di volta in volta distaccate presso imprese di terzi, cosicché la attività svolta appare quella di appalto di manodopera piuttosto che di attività svolta al perseguimento di un obbiettivo comune e proprio della cooperativa. Tale considerazione viene confermata dalla circostanza dichiarata da alcuni lavoratori, che le decisioni vengono prese dal Consorzio e non dagli organi della cooperativa che appare essere più uno schermo giuridico che un vero e proprio soggetto dotato di autonomia decisionale ed operativa. Ne è ulteriore prova il fatto che non via siano beni ammortizzabili e che l’unico soggetto che emette fattura a favore della Cooperativa è il Consorzio che riceve anche i pagamenti da parte dei clienti che si avvalgono della opera dei soci della Cooperativa; osservato pertanto che sono del tutto assenti i requisiti che consentono di qualificare una impresa come artigiana e cioè la organizzazione del lavoro con prevalenza sul capitale in un processo produttivo che sia unitario e comune alla pluralità dei soci, emergendo viceversa dagli atti che il processo produttivo è gestito interamente dal Consorzio di cui la Cooperativa fa parte e che nessuna unità di intenti regge la attività svolta dai singoli soci; osservato pertanto che la impugnazione va respinta con soccombenza in punto di spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la …(omissis) al pagamento delle spese sostenute dalla Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana che liquida in Є 82,00 per esborsi, Є 300,00 per diritti e Є 900,00 per onorari oltre rimborso forfetario Iva e Cap di legge. Firenze 8 ottobre 2003 Il Presidente est. Dr. A. Gatta 167 DELIBERAZIONE N. 187 DEL 4/12/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 10/11/2003 dalla ditta …(omissis) – manutenzioni riparazioni ristrutturazioni ed altri lavori edili in genere avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dal 1/1/2000 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, a seguito del sopralluogo effettuato dai funzionari INPS, ha disposto la cancellazione della ditta ricorrente dall’Albo delle Imprese Artigiane dal 1/1/2000 e conseguentemente la cancellazione dalla stessa data del titolare dagli elenchi previdenziali previsti per gli artigiani, considerato che da tale data non si assume la piena responsabilità con tutti i rischi e gli oneri inerenti la direzione e gestione dell’impresa, in contrasto con l’art. 2 comma 1 della L. 443/’85. Dalle dichiarazione rese all’INPS di Siena emerge che il sig. …(omissis) lavora solo per la ditta X, la quale fornisce i materiali e le attrezzature necessarie, lo paga ad ore e impartisce le direttive. L’INPS rileva che le fatture sono emesse quasi tutte con cadenza mensile ed evidenziano un impegno costante da parte dell’interessato nei confronti della ditta X, anche se nelle suddette fatture non risultano gli importi determinati in base alle ore, l’interessato ha dichiarato di essere stato compensato in ragione di 25.000 lire l’ora, precisando di avere sempre lavorato insieme ai dipendenti della ditta committente e ricevendo ogni giorno le istruzioni circa il lavoro da eseguire. A parere di funzionari di Vigilanza dell’INPS le prestazioni lavorative effettuate dal sig. …(omissis) fino dalla data di costituzione dell’impresa, non rientrano nella sfera attinente al lavoro autonomo ma si configurano come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. In sede di ricorso il titolare ribadisce che ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato non si può prescindere dalla 168 volontà delle parti, che in questo caso hanno espressamente manifestato la volontà di instaurare un rapporto di lavoro autonomo, regolamentato mediante la sottoscrizione di contratti d’appalto per le singole partite e regolato con il pagamento dal committente all’ultimazione della singola prestazione dell’appaltante. Si rileva che dalle fatture emesse non risultano prestazioni rese per un corrispettivo orario. Si precisa altresì che le risultanze del verbale dell’INPS sono frutto di malintesi e che il ricorrente non era a conoscenza dello scopo della verifica in corso per cui ha rilasciato dichiarazioni generiche. Inoltre si ricorda che l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è avvenuta in data 29/9/1999 con delibera del 29/11/1999 e che allora la CPA di Firenze reputò che l’impresa fosse in possesso di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo. In relazione alla modalità di esecuzione dei lavori si evidenzia anche che l’esecutore del contratto di appalto deve attenersi alle indicazioni del committente mediante il direttore dei lavori o responsabile del cantiere. Poi si specifica che essendo l’impresa composta dal solo titolare, visti i contratti di appalto per lavori che si sono protratti per anni, ha lavorato quasi esclusivamente per la ditta X, in modo da poter adempiere agli impegni presi rispettando le scadenze. Per quanto riguarda il pagamento orario di £ 25.000 si ricorda che tale cifra viene assunta dall’appaltante come base di calcolo per emettere i preventivi di spesa nei confronti del committente, ma a nulla rileva l’effettiva prestazione oraria per l’emissione della fattura. E’ chiaro anche che l’orario di lavoro è limitato all’apertura e chiusura del cantiere e viene applicato a tutte le figure che vi operano. In conclusione il ricorrente ribadisce di essere soggetto a rischio d’impresa, intendendo come tale il rischio presente e incidente sulla capacità di guadagno in rapporto alla rapidità precisione e organizzazione del lavoro, nella quale la ditta committente non ha alcun potere di interferire, essendo interessata solo al risultato della prestazione. La Commissione Regionale prende atto che dall’esame della documentazione allegata al ricorso sussistono nel corso degli anni 2000 – 2001 - 2003 anche fatture per committenti diversi. Rileva inoltre che sono state prodotte fatture di acquisto di esiguo importo ad eccezione di quella inerente l’acquisto di un autocarro usato datata 10/10/’03. Il ricorrente ha prodotto altresì copia dei contratti di appalto stipulati fin dall’inizio dell’attività con la società X, relativi allo svolgimento di determinati lavori dislocati in differenti cantieri. La Commissione Regionale da un lato rileva, che l’impresa ricorrente era stata regolarmente iscritta all’Albo delle imprese Artigiane in data 29/11/1999, vista l’istruttoria comunale positiva ed essendo stata accertata l’esistenza dell’impresa in questione, dall’altro evidenzia come la norma e più precisamente l’art. 1655 del C.C., che regola il contratto di appalto, presuppone l’esistenza di una organizzazione dei mezzi necessari e la relativa sopportazione del rischio al fine del compimento dell’opera e pertanto la figura dell’appaltatore non può che ricondursi alla figura dell’imprenditore, così come disciplinata dall’art. 2082 del C.C.. Pertanto si delibera di accogliere il ricorso in oggetto essendo stati verificati i requisiti di cui all’ art. 2 c. 1 della L. 443/’85. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 169 3.9. REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI PREVISTI DALLA L. 46/’90 PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPIANTISTA DELIBERAZIONE N. 35 DEL 12/3/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 31/1/1998 dal sig. …(omissis) - pronto intervento per manutenzione e riparazione impianti idraulici avverso la delibera di rifiuto di riconoscimento dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 1 della L. 46/’90 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Vista la deliberazione n. 79 del 25/9/1997 della Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara ha respinto la richiesta di riconoscimento dei requisiti tecnici relativi agli impianti idraulici di cui alla L. 46/’90 in quanto non sussistono i requisiti previsti dalla legge. Il sig. …(omissis) in sede di ricorso fa presente di aver svolto principalmente l’attività di impiantistica all’interno della ditta X, sotto la direzione di un responsabile tecnico. Questa Commissione aveva già affrontato la problematica in questione rispondendo ad un quesito della CPA di Massa Carrara. Infatti dobbiamo nuovamente premettere che la ditta X si configura con una società consortile iscritta alla Separata Sezione dell’Albo delle Imprese Artigiane. Pertanto le finalità della ditta X nei confronti dei consorziati saranno principalmente volte a funzioni di coordinamento e di svolgimento di una o più fasi del processo produttivo come l’approvvigionamento di materie prime occorrenti alle imprese, assunzioni di lavori di appalto, etc. Appare dunque principalmente emergente il rapporto associativo che lega l’impresa …(omissis) alla ditta X. Infatti il Consorzio tra imprese, nonostante dia vita ad un nuovo organismo con caratteri anche di natura imprenditoriale, richiede come 170 presupposto per la sua formazione che gli associati siano imprenditori quindi soggetti già autonomi nello svolgimento delle proprie funzioni. L’autonomia imprenditoriale è tale che mal si concilia un rapporto di subordinazione da parte di un consorziato nei confronti del Consorzio per un’attività che il consorziato non svolge nell’ambito della propria impresa e che non può svolgere per mancanza di requisiti. Pertanto si arriverebbe all’assurdo che il sig. …(omissis) ha svolto un’attività di impiantistica che non poteva svolgere in quanto oltre a non avere i requisiti non aveva assolto neanche alle forme di pubblicità notizia richieste ogni qual volta si inizia una nuova attività. In conclusione questa Commissione, in forza di quanto sopra argomentato, non ravvisa le condizioni per il riconoscimento dei requisiti tecnici di cui alla lettera d) L. 46/’90 in capo al ricorrente. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 171 Allegato alla deliberazione n. 35 del 12/3/1998 La L. 46/’90 è nata al fine di adeguare un settore che negli ultimi anni è stato oggetto di numerose attenzioni alla normativa comunitaria inerente la sicurezza degli impianti e con l’intento ulteriore di tutelare maggiormente anche la stessa committenza che oggi deve assicurarsi, prima di affidare un lavoro, che l’impresa incaricata sia in possesso dei necessari requisiti tecnici. Pertanto l’impresa stessa deve risultare abilitata e l’inserimento all’interno di un Consorzio non appare sufficiente per la maturazione di tali requisiti, in quanto l’imprenditore per sua natura è un soggetto autonomo nell’ambito del proprio lavoro e più specificatamente come artigiano è la guida, il maestro dei suoi collaboratori. Le successive normative legate alla L. 46/’90 hanno comunque cercato di venire incontro a chi ha svolto precedentemente all’entrata in vigore di tale legge questo tipo di attività, così la L. 25/’96 all’art. 6 comma 1 prevede tale riconoscimento per chi è stato titolare per almeno un anno di un’impresa impiantistica nel periodo sopra citato. Quindi laddove la norma lo consente, si può ragionevolmente derogare ai requisiti tassativi previsti dall’art. 3 della L. 46/’90. 172 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SECONDA Composta dai Sig.ri Magistrati: Dott. Paolo Braccagni Presidente Dott. Fiorenzo Zazzeri Giudice rel. Dott. Isabella Mariani Giudice ha pronunciato il seguente DECRETO nel proc. di Vol. Giur. N. 1857/98 promosso da … (omissis) (Avv. … (omissis) e …(omissis)) contro COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELLA TOSCANA (Avv. … (omissis)) Il Collegio, sentito il relatore; sentito il P.M.; rilevato che … (omissis) chiede l'annullamento e/o la revoca della delibera n. 35 del 12.3.98 della Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto contro la deliberazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Massa Carrara che ha respinto la richiesta di riconoscimento dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 della L. n. 46/90; rilevato che con il ricorso viene dedotto che la Ditta ricorrente, iscritta nella sezione speciale dell'Albo Imprese Artigiane dal 4.3.94, è in possesso dei requisiti previsti dalle lett. c) e d) art. 3 L. n. 46/90 in quanto: è socia della X soc. coop. a r.l., abilitata a svolgere lavori relativi a tutte le lettere di cui alla L. n. 46/90 , e quindi anch'essa è abilitata a svolgere gli stessi lavori sotto la guida del Direttore tecnico della X; il … (omissis) ha partecipato ad un corso di formazione organizzato dalla Regione Toscana e ad ulteriori corsi di formazione tecnica; il … (omissis) ha un periodo di inserimento nella X superiore a due anni, sotto la direzione tecnica del Direttore tecnico; tra la Ditta del … (omissis) e la X sussiste rapporto di subordinazione e la Ditta del … (omissis) ha sempre operato sotto le direttive del responsabile tecnico della X; ritenuta l'infondatezza dell'impugnazione dal momento che l'art. 3 L. n. 46/90 richiede (lett. c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, oppure (lett. d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato al fine dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato, nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1; ritenuto che in effetti le disposizioni normative suddette fanno riferimento alle prestazioni svolte per i periodi indicati dal soggetto quale lavoratore 173 subordinato (art. 2094 c.c.), come tale stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale di una impresa del settore ed operante alla dirette dipendenze della stessa (ciò che risulta evidente nella lettera d con il richiamo al periodo di apprendistato ed alla qualità di operaio); ritenuto che invece la circostanza che il … (omissis), quale titolare della omonima ditta individuale, sia socio della X - il cui oggetto risulta essere il coordinamento e la disciplina delle attività tecniche ed economiche delle “imprese socie” - e che abbia operato sotto la direzione tecnica del Direttore tecnico della X non sta in alcun modo ad indicare, in mancanza di specifici elementi di prova che non sono stati forniti, che lo stesso abbia operato nell'ambito di un rapporto di subordinazione con la X ed alle dirette dipendenze della stessa: anzi ciò pare doversi escludere perché il … (omissis) risulta essere socio della X, in ragione dell’oggetto della stessa, proprio in quanto imprenditore; ritenuto che pertanto la delibera impugnata deve essere confermata; ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese; P.Q.M. respinge il ricorso; compensa le spese. Firenze, 25.1.99 Presidente 174 DELIBERAZIONE N. 124 DEL 24/9/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 11/7/1998 dalla ditta …(omissis) – installazione, manutenzione, riparazione impianti elevatori, ascensori, montacarichi avverso la delibera di riconoscimento parziale dei requisiti tecnico-professionali di cui alla L. 46/’90 per la lettera a) limitatamente agli impianti elettrici di cui alla lettera f) adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha deliberato il parziale riconoscimento al sig. …(omissis) dei requisiti tecnico-professionali di cui alla L. 46/’90, abilitandolo per lettera f) e per la lettera a), limitatamente agli impianti di cui alla lettera f), motivando la suddetta limitazione sulla base di una presunta carenza del periodo di lavoro qualificato da parte del sig. …(omissis) presso la ditta …(omissis). Sulla base della documentazione prodotta, si evince che il ricorrente risulta essere stato dipendente come operaio specializzato della ditta …(omissis) dal 1990 al gennaio 1998 e che la ditta …(omissis) ha avuto sede in Pisa e unità locale in Livorno fino al 1995; dopo tale data la …(omissis) si è trasferita a Livorno, unificando la sede legale ove c’era l’unità locale. Correttamente, ad avviso di questa Commissione, non è stata annotata la limitazione alla lettera a) dalla Camera di Commercio di Livorno e si rileva che nessun’altra variazione è intervenuta nell’attività della ditta. Per i motivi suesposti, si ritiene di accogliere la richiesta di riconoscimento senza limitazioni per la lettera a) e f) di cui alla L. 46/’90 al sig. …(omissis). f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 175 Allegato alla deliberazione n. 124 del 24/9/1998 La deliberazione ribadisce un principio generale in tema di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui alla L. 46/’90: le disposizioni della legge sopracitata rispondono alla necessità di garantire la professionalità dei soggetti e delle imprese che operano nell’ambito dell’installazione degli impianti di cui all’art. 1 e non a porre impedimenti all’esercizio dell’attività ivi indicate. E’ principio generale di diritto che le norme non possono essere interpretate in modo limitativo per i soggetti destinatari, se tali limiti non sono esplicitamente previsti. Anche le circolari ministeriali, che si sono espresse in merito all’interpretazione della normativa sopracitata (Circ. n. 3282/C del 30/4/1992 e Circ. n. 3439/C del 27/3/1998), ribadiscono la legittimità del riconoscimento delle qualificazioni limitate nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera, con possibilità quindi di riconoscere in capo ad un soggetto il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali per l’esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie lettere del citato art. 1, purché in capo allo stesso sia accertata la professionalità richiesta a garanzia dei soggetti destinatari delle attività in parola. 176 DELIBERAZIONE N. 148 DEL 26/11/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 22/9/1998 dalla ditta …(omissis) – autotrasporto merci, riparazione e manutenzione impianti elettrici ed idraulici (non rientranti L. 46/’90). Attività secondaria: installazione, riparazione, manutenzione, ampliamento impianti di cui alla L. 46/’90 avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha cancellato dall’Albo delle Imprese Artigiane la ditta ricorrente in quanto l’attività iniziata con la nomina di un responsabile tecnico esterno è stata considerata prevalente rispetto a quelle precedentemente esercitate dalla ditta in oggetto. Vengono pertanto a mancare i requisiti di impresa artigiana secondo quanto previsto dall’art. 2 ultimo comma della L. 443/’85. In sede di ricorso, il ricorrente fa presente che l’attività principale della sua impresa è relativa al trasporto c/t e riparazione, manutenzione e installazione elettrodomestici e impianti elettrici non rientranti nell’ambito della L. 46/’90 e di aver considerato necessario iniziare anche l’attività di installazione di impianti elettrici, con l’ausilio dei requisiti tecnici posseduti dal responsabile tecnico, al fine di poter esercitare l’attività di cui alla L. 46/’90 sia pure in via sussidiaria e complementare. L’istante mette in evidenza come quest’ultima attività abbia carattere residuale rispetto a quella abituale di lavori edili in genere, come dimostrato dalle fatture allegate al ricorso. La Commissione Regionale, visto anche la propria precedente deliberazione n. 5 del 15/1/1998, ritiene di poter confermare la sussistenza dei requisiti artigiani previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della L. 8 Agosto 1985, n. 443. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 177 Allegato alla deliberazione n. 148 del 26/11/1998 La Commissione Regionale per l'Artigianato ha accolto il ricorso presentato avverso il provvedimento di cancellazione adottato dalla CPA di Grosseto, in coerenza con l’indirizzo interpretativo già espresso in risposta ad un quesito posto dalla CPA di Lucca e allegato alla deliberazione n. 5 del 15/1/1998: si ritiene ammissibile che un imprenditore artigiano, pur essendo sprovvisto dei requisiti tecnico-professionali, possa nominare un responsabile tecnico nella figura di un dipendente o di un collaboratore per iniziare un’attività secondaria per la quale sono previsti determinati requisiti tecnici. L’imprenditore conserva il diritto al mantenimento della posizione artigiana, purchè l’attività aggiunta non abbia carattere prevalente, rispetto a quella per la quale il medesimo ha ottenuto l’iscrizione all’Albo, similmente a quanto avviene per l’attività commerciale eventualmente esercitata congiuntamente. Resta inteso che la posizione artigiana dell’imprenditore avente tali caratteristiche dovrà essere iscritta nella Sezione Speciale dei piccoli imprenditori del Registro delle Imprese, in quanto l’attività secondaria ha carattere non artigianale alla stregua di un’attività commerciale. 178 DELIBERAZIONE N. 40 DEL 30/3/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 19/1/2000 dalla ditta …(omissis) – installazione trasformazione manutenzione ampliamento impianti termoidraulici, di condizionamento, di depurazione e di impiantistica in genere, vendita al dettaglio di apparecchiature di condizionamento riscaldamento sanitari trattamento acque e accessori avverso la delibera di rifiuto dell’aggiunta dell’attività di cui alla lettera g) della L. 46/90, impianti antincendio, e divieto di prosecuzione dell’attività in oggetto adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha deliberato di respingere l’aggiunta dell’attività di cui alla lettera g) della L. 46/’90, impianti antincendio, disponendo altresì il divieto di prosecuzione dell’attività in oggetto per la ditta ricorrente. Ciò perché il responsabile tecnico …(omissis) è stato socio della ditta …(omissis), ma la medesima non si è regolarizzata per gli impianti antincendio fino al momento del suo scioglimento avvenuto in data 31/12/1995, e pertanto non può essere valutato tale periodo. In sede di ricorso, il ricorrente ha presentato ampia documentazione da cui si evince che nel periodo antecedente all’entrata in vigore della L. 46/’90 la ditta …(omissis), dove il sig. …(omissis) era Responsabile Tecnico per le lettere c) d) e), ha svolto attività relativa agli impianti antincendio per oltre un triennio. Pertanto la Commissione Regionale per l’Artigianato, in considerazione del fatto che l’art. 3 lett. c) della L. 46/’90, così come anche specificato dall’art. 2 del D.P.R. 447/’91, prevede il riconoscimento dei requisiti di tecnici per coloro che abbiano svolto, in qualità di socio o collaboratore familiare, l’attività impiantistica per un periodo non inferiore a un triennio, delibera di accogliere il ricorso, considerando valido, ai fini del riconoscimento tecnico dei requisiti, il periodo lavorativo svolto dal socio …(omissis) nell’ambito della società …(omissis), in quanto precedente all’entrata in vigore della L. 46/’90. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 179 Allegato alla delibera n. 40 del 30/3/2000 La L. 46/’90, nonostante sia in vigore da 10 anni, risulta ancora oggi non aver esaurito del tutto quella fase di precisazione dell’attività, dovuta al fatto che, precedentemente al 1990, nel campo dell’impiantistica non vi era una così netta distinzione delle attività. Pertanto tale situazione ha comportato che, dopo l’entrata in vigore della legge, molte imprese hanno fatto richiesta di quei requisiti necessari per continuare a svolgere certe attività fino ad allora esercitate, ma non specificate in anagrafico. Nel ricorso dell’impresa …(omissis) si è valutato, ai fini del riconoscimento dei requisiti del Responsabile Tecnico, il periodo svolto dallo stesso sempre in qualità di Responsabile Tecnico, presso un’altra società ormai in scioglimento, che non aveva richiesto la regolarizzazione per la parte degli impianti antincendio, nonostante l’esercizio effettivo degli stessi prima del ’90. Pertanto coordinando la normativa in materia, nonché la metodologia relativa alla regolarizzazione di quelle attività esercitate prima del ’90 nonostante la mancata precisazione, laddove si riesca ad appurare un effettivo svolgimento dell’attività, si ritiene sia possibile vagliare caso per caso le situazioni non ancora definite. 180 DELIBERAZIONE N. 85 DEL 12/7/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 28/4/2001 dalla ditta …(omissis) – lavori di imbiancatura, verniciatura, applicazione di carta da parati, stucchi e simili, verniciatura industriale, trattamenti speciali, lavori edili in genere avverso il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 della L. 46/’90 adottato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività relativa all’installazione di impianti elettrici e elettronici in quanto non è stato accertato il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 3 della L. 46/’90 nei confronti del socio X, responsabile tecnico. In sede di ricorso si rende noto che il sig. X è in possesso del diploma di istruzione secondaria di ‘tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche’, che ha svolto le mansioni di manutenzione e installazione impianti elettrici, modifica e progettazione di quadri elettrici e apparecchiature elettroniche alle dipendenze della ditta Y dal 6/9/1989 fino alla data del fallimento della società avvenuto l’8/3/1995, e successivamente che ha prestato la propria opera alle dipendenze della ditta Z dal 6/11/1995 al 11/5/1998 con le stesse mansioni sopra citate. Vengono prodotte a riprova di quanto dichiarato: la lettera di assunzione della ditta Y dalla quale si rilevano le mansioni attribuite – addetto reparto officina/elettricista – e l’inquadramento – 4° livello intermedi -, le buste paga per il periodo settembre 1989/ottobre 1990 con la qualifica citata, la dichiarazione della ditta Z che attesta che le mansioni svolte dal socio in questione erano quelle di tecnico elettrico ed elettronico – più precisamente manutenzione impianti, modifica progettazione quadri e apparecchiature elettriche ed elettroniche. 181 Si evidenzia che dalle due dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prodotte alla CPA di Firenze, sottoscritte rispettivamente dal sig. X e dalla sig.ra J, in qualità di capo del personale della ditta Z dall’ottobre 1995 al novembre 1997, emerge che il sopra citato si occupava in particolare della progettazione, installazione e manutenzione di tutti gli impianti elettrici, quadri e cabine elettriche, e di quant’altro si rendesse necessario in materia di elettronica e di elettricità per il funzionamento dell’azienda medesima. Visto altresì che le società Y e Z sono state assoggettate a procedura concorsuale e la prima addirittura fallita, nel ricorso si fa presente altresì la difficoltà di produzione di documenti ulteriori. In considerazione del possesso da parte del socio X del diploma di scuola secondaria con specializzazione relativo al settore di attività presso un istituto statale legalmente riconosciuto, e del periodo di inserimento del medesimo di almeno un anno consecutivo alle dirette dipendenze della ditta Y, la Commissione Regionale per l’Artigianato delibera di riconoscere i requisiti di cui alle lettera a) e b) dell’art. 1 della L. 46/’90 in capo al responsabile tecnico sig. X in base all’art. 3 lett. b) della L. 46/’90. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 182 DELIBERAZIONE N. 86 DEL 12/7/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 5/6/2001 dalla ditta …(omissis) – installazione impianti idraulico sanitari e loro riparazione avverso il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla lettera d) dell’art. 1 della L. 46/’90 e la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze nella seduta del 2/4/2001 ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di impianti idraulico sanitari in quanto non è stato accertato, da parte del titolare e responsabile tecnico, il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L. 46/’90. In data 23/4/2001, la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in quanto l’impresa non può essere esaminata perché ai sensi dell’art. 12 1° comma della L.r. 10/’99, l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane è attestata nell’ambito della certificazione del Registro Imprese il quale, a tutt’oggi, non ha provveduto a detta iscrizione. Da informazioni assunte presso il Registro Imprese risulta che in data 9/2/2001 su tale posizione era stato aperto un sospeso, in quanto la CPA aveva richiesto integrazioni sull’attività svolta dal sig. …(omissis). Pertanto non si procedeva ad iscrivere l’impresa, nell’attesa del ricevimento delle integrazioni richieste. La Commissione Regionale, esaminati i provvedimenti adottati dalla competente CPA e considerato che la delibera di reiezione non richiama in alcun modo il divieto di prosecuzione predisposto ai sensi dell’art. 19 L. 241/’90 dalla stessa, ma indica come motivazione la mancata pubblicizzazione del Registro Imprese di Firenze sulla cui posizione era stato aperto un procedimento di sospensione, delibera comunque di entrare nel merito, 183 considerato che i due provvedimenti dovevano essere ricompresi in un unico atto. La reiezione è infatti collegata ad un procedimento di sospensione relativo alla mancanza dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla L. 46/’90, in quanto il sig. …(omissis), titolare di un attestato professionale ed ai sensi della L. 845/’78, pur avendo operato per un periodo superiore a due anni in imprese del settore, è incorso in una interruzione di circa un mese. Infatti ha prestato la propria opera in qualità di operaio alle dipendenze della società …(omissis) dal 21/3/1998 al 15/10/1999 e dell’impresa …(omissis) dal 22/11/1999 al 21/11/2000. Visto che tale interruzione non ha avuto riflessi sotto l’aspetto previdenziale, la Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene che l’attività è stata svolta con carattere di continuità, e pertanto delibera di accogliere il ricorso in questione, considerando verificato il requisito previsto dall’art. 3 della L. 46/’90. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 184 Allegato alla deliberazione n. 86 del 12/7/2001 L’art. 3 della L. 46/’90 al comma 1 lett. c) prevede il requisito collegato al possesso del titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale indicando la necessità di un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Nella fattispecie in esame il ricorrente è incorso in una interruzione derogando di fatto al principio della consecutività previsto dalla legge. Tuttavia la Commissione ha accolto il ricorso, ricorrendo ad una interpretazione non letterale, ma tenendo conto che in via analogica si era mantenuto un rapporto consecutivo ai fini previdenziali e che comunque la professionalità era testata dall’esercizio dell’attività per più di due anni. 185 DELIBERAZIONE N. 82 DEL 9/5/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 16/3/2002 dalla ditta …(omissis) – riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici avverso la delibera di divieto di radiotelevisivi e amplificazione sonora prosecuzione dell’attività di impianti adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Vista la L. 5 Marzo 1990, n. 46 Vista la L. 5 gennaio 1996, n. 25 Vista la Circolare del Ministero dell’Industria n. 3439/c del 27/3/1998 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA a maggioranza di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività relative ad impianti radiotelevisivi ed amplificazione sonora per la ditta ricorrente in quanto non risultano soddisfatti i requisiti di cui alla lettera b) art. 3 della L. 46/’90, poiché non si riscontra l’inserimento lavorativo nell’attività di impiantistica denunciata. In sede di ricorso si rende noto che il titolare ha conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso l’ITI con specializzazione tecnica in elettronica industriale e ha svolto attività lavorativa per almeno un anno continuativo, essendo stato occupato dal 2/6/1980 al 8/10/2001, nell’ambito del medesimo ramo di attività, come operaio qualificato alle dipendenze dell’impresa X. Vengono prodotte le copie del libretto di lavoro, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal sig. X, in cui viene attestato l’esercizio dell’attività di installazione impianti antenna TV per gli anni 1980/1988 da parte del sig. …(omissis), e fatture e ricevute fiscali relative agli anni 1988/1989/1990 da cui emerge l’esercizio di impianti radiotelevisivi, elettronici e antenne tv. La Commissione Regionale rileva che, in base alla circolare del Ministero dell’Industria n. 3439/c al punto 2 lettera a), il periodo di lavoro da parte di lavoratori dipendenti di imprese non regolarizzate può costituire titolo idoneo 186 per ottenere il riconoscimento dei requisiti, sempreché sia documentato l’esercizio dell’attività in questione. Pertanto delibera di accogliere il riconoscimento della lettera b) dell’art. 1 della L. 46/’90. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 187 DELIBERAZIONE N. 96 DEL 13/6/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 10/5/2002 dalla ditta …(omissis) – installazione, manutenzione, riparazione impianti di sollevamento persone, cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in quanto non risulta documentato l’esercizio dell’attività di cui alla lettera f) dell’art. 1 della L. 46/’90 per tre anni con l’ausilio del responsabile tecnico. In sede di ricorso si rende noto che risulta l’esercizio di installazione manutenzione e riparazione impianti di sollevamento di persone e cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, con l’ausilio del responsabile tecnico per un periodo superiore a tre anni e che pertanto ricorrono i requisiti di cui all’art 3, lettera f), della L. 46/’90. Considerato che l’impresa ricorrente ha esercitato l’attività di cui alla lettera f) dell’art. 1 della L. 46/’90 per il periodo 1/9/1998 – 2/1/2002, con l’ausilio del responsabile tecnico …(omissis), risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla lettera f) dell’art. 3 della L. 46/’90 in quanto il titolare …(omissis) ha prestato attività lavorativa nel ramo per cui si chiede il riconoscimento per un periodo non inferiore a tre anni. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 188 Allegato alle deliberazioni n. 82 del 9/5/2002 e n. 96 del 13/6/2002 In merito al riconoscimento dei requisiti richiesti dalla L. 46/’90 per l’esercizio dell’attività di impiantista, occorre puntualizzare alcuni aspetti: 1. Al fine di salvaguardare la professionalità acquisita con l’attività esercitata, l’espletamento del periodo di lavoro previsto da parte dei dipendenti all’interno di imprese non regolarizzate, è da ritenersi titolo idoneo al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, sempre che possa venire prodotta documentazione probatoria, come anche specificato nella Circolare del Ministero dell’Industria n. 3439/C del 27/3/1998. 2. Qualora il titolare di impresa esercente attività di impiantistica, avvalendosi di un responsabile tecnico esterno, dopo il periodo di tre anni previsto dall’art 3 lettera d) della L. 46/’90, richieda il riconoscimento del possesso dei requisiti essi sono riconosciuti d’ufficio. Infatti il titolare acquisisce la qualifica di responsabile tecnico, senza la necessità di esibire documentazione probatoria, poiché la certificazione del Registro Imprese della Camera di Commercio attesta l’esercizio dell’attività con le specifiche di cui all’art. 1 della L. 46/’90. Pertanto trascorso il lasso di tempo che la normativa prevede, il titolare ha diritto, se lo richiede, al riconoscimento diretto della qualifica. 189 DELIBERAZIONE N. 179 DEL 14/11/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 30/9/2002 dalla ditta …(omissis) – realizzazione installazione trasformazione di impianti elettrici avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze non ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in quanto la maggioranza dei soci non presta in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo dell’impresa medesima. Ritenuto in diritto che pertanto l’azienda stessa risulta in contrasto con quanto dettato dall’art. 2 comma 1° della L. 443/’85. In sede di ricorso si rende noto che la società ricorrente è diventata unipersonale in seguito all’atto di cessione di quote, come annotato nel libro soci l’11/7/2002. La Commissione rileva che la ditta ricorrente ha quale unico socio la sig.ra …(omissis), tuttavia non risulta verificato quanto prescritto dall’art. 3 – comma 3 lett. a) – della L. 443/’85 in quanto la titolare non risulta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla L. 46/’90, avendo infatti l’impresa un responsabile tecnico esterno, il sig. …(omissis), associato in partecipazione. Per l’imprenditore artigiano nell’esercizio di particolari attività l’ultimo capoverso dell’art. 2 della L. 443/’85 prevede il possesso diretto dei requisiti previsti dalle leggi di settore. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 190 DELIBERAZIONE N. 199 DEL 19/12/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 28/11/2002 dalla ditta …(omissis) – manutenzione ordinaria opere idrauliche avverso la delibera di divieto di prosecuzione dell’attività di cui alle lettere c) d) e) dell’art. 1 della L. 46/’90 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Vista la Circolare del Ministero dell’Industria n. 3439/c del 27/3/1998 al punto 2) lettera a) Vista la deliberazione n. 5 adottata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato in data 15/1/1998 relativa all’applicazione dell’art. 2 della L. 443/’85 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alle lettere c) d) e) dell’art. 1 della L. 46/’90 in quanto non risultano dimostrati i requisiti professionali in capo al responsabile tecnico sig. …(omissis), associato in partecipazione. In sede di ricorso si documenta che il responsabile tecnico sig. …(omissis) è stato impiegato come operaio specializzato nel periodo 16/10/1972 – 20/5/1977 presso impresa del settore, e pertanto si richiede il riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali previsti in capo al medesimo. La Commissione Regionale, preso atto che è l’attività principale esercitata dalla ditta ricorrente è quella di manutenzione ordinaria opere idrauliche, come da denuncia resa al Registro delle Imprese in data 13/12/u.s., rileva che la ditta ricorrente esercita l’attività di installazione solo in via secondaria, avvalendosi del responsabile tecnico esterno sig. …(omissis), che ha dimostrato il possesso dei requisiti medesimi. Ribadisce che per l’imprenditore artigiano nell’esercizio di particolari attività l’ultimo capoverso dell’art. 2 della L. 443/’85 prevede il possesso diretto dei requisiti previsti dalle leggi di settore, richiamando altresì la propria deliberazione n. 5 del 15/1/1998 che contempla tuttavia la 191 possibilità per l’imprenditore artigiano sprovvisto di personali requisiti tecnicoprofessionali, di nominare un responsabile tecnico esterno, qualora intenda iniziare un’attività secondaria per la quale sono previsti specifici requisiti tecnici. Dispone pertanto la revoca del provvedimento di primo grado e il mantenimento dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, considerando che l’attività principale esercitata è quella di manutenzione ordinaria opere idrauliche e solo in subordine viene espletata l’attività di installazione di impianti di riscaldamento, idrosanitari, impianti a gas, per la quale l’associato in partecipazione sig. …(omissis) risulta qualificato. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 192 DELIBERAZIONE N. 10 DEL 18/2/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 19/12/2002 dalla ditta …(omissis) – installazione e riparazione di impianti elettrici, idrosanitari nonché lavori di installazione e riparazione impianti per la rigenerazione e ventilazione in edifici non di uso civile avverso la delibera di divieto di prosecuzione dell’attività di cui alle lettere b) g) dell’art. 1 della L. 46/’90 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Visto il parere del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 2128 del 20/7/1990 circa i titoli di studio abilitanti alle attività di impiantistica Vista la Circolare del Ministero dell’Industria 3439/c del 27/3/1998 al punto 2) lettera a) Vista la deliberazione n. 5 adottata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato in data 15/1/1998 relativa all’applicazione dell’art. 2 della L. 443/’85 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alle lettere b) g) dell’art. 1 della L. 46/’90 in quanto non risultano dimostrati i requisiti tecnico professionali in capo al responsabile tecnico sig. X. In sede di ricorso si rende noto che il sig. X è stato dipendente nel periodo marzo 1982 - maggio 1987 della ditta Z, impresa in liquidazione dal gennaio 1985, che aveva nell’oggetto sociale ‘costruzione di apparecchiature meccaniche, elettriche, elettromeccaniche, elettroniche e telefoniche, commercio dei relativi prodotti nonché attività connesse alla manutenzione e riparazione degli stessi; progettazione, costruzione e installazione di impianti tecnologici, commercio dei relativi prodotti ecc; progettazione, costruzione e vendita di complessi industriali e civili completi di opere edili, degli impianti e delle attrezzature relative ecc.’ e della ditta Y, che dal 1/1985 al 11/1991 193 esercitava attività di ‘costruzione di apparecchiature meccaniche, elettriche, elettromeccaniche, elettroniche, produzione di condizionatori d’aria autonomi, trasformatori elettrici, nonché progettazione, costruzione, installazione impianti elettrici ecc.’ Si specifica altresì che, come era nell’uso abituale dell’epoca, troncando l’elencazione con ‘ecc.’ si intendeva dichiarare ‘impianti elettronici, installazione antenne, antincendio limitatamente agli impianti elettronici, impianti telefonici, impianti di trasmissione dati’. Viene altresì prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/’00 con cui il sig. X dichiara di essere stato assunto come operaio di 4° livello dal 1/1/1982 al 31/12/1984 e di 5° livello dal 1/1/1985 al febbraio 1987, esercitando l’attività di installazione, riparazione, manutenzione di impianti elettrici, elettronici, trasmissione dati, antenne e impianti telefonici. L’impresa ricorrente rende altresì noto che le attività di cui alle lettere b) g) dell’art. 1 della L. 46/’90 vengono esercitate in via residuale rispetto all’attività di installazione, riparazione impianti elettrici e idrosanitari, nonché lavori di installazione e riparazione impianti per la refrigerazione e ventilazione in edifici non di uso civile. La Commissione Regionale, visto che per l’esercizio delle attività principali di cui alle lettere a) d) il responsabile tecnico è il socio J, prende atto che la ditta ricorrente esercita attività di cui alle lettere b) g) dell’art. 1 della L. 46/’90 in via secondaria, avvalendosi di responsabile tecnico esterno sig. X. Ribadisce che per l’imprenditore artigiano nell’esercizio di particolari attività l’ultimo capoverso dell’art. 2 della L. 443/’85 prevede il possesso diretto dei requisiti previsti dalle leggi di settore, richiamando altresì la propria deliberazione n. 5 del 15/1/1998, che contempla tuttavia la possibilità per l’imprenditore artigiano sprovvisto di personali requisiti tecnico-professionali, di nominare un responsabile tecnico esterno, qualora intenda iniziare un’attività secondaria per la quale sono previsti specifici requisiti. La Commissione Regionale rileva che solo in subordine la ditta ricorrente esercita le attività di cui alle lettere b) g) dell’art. 1 della L. 46/’90 per le quali l’associato in partecipazione sig. X risulta qualificato. Infatti il responsabile tecnico sig. X è in possesso di diploma di perito tecnico industriale con specializzazione elettrotecnica che, a parere del Ministero della Pubblica Istruzione, costituisce titolo di studio che può abilitare all’esercizio di tutte le tipologie di impianti di cui all’art. 1 della L. 46/’90, e ha maturato il periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Si fa altresì presente che l’art. 3 della L. 46/’90 al punto b) fa riferimento all’esperienza in ‘impresa del settore’ senza prescrivere ulteriormente, come invece al punto d), ‘nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa’. Pertanto la Commissione ritiene verificati in capo al medesimo i requisiti previsti per le attività di cui alle lettere b) g) dell’art. 1 della L. 46/’90, riconoscendo come responsabile tecnico l’associato in partecipazione sig. X. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 194 DELIBERAZIONE N. 47 DEL 20/3/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 23/1/2003 dalla ditta …(omissis) – installazione riparazione e manutenzione impianti elettrici; installazione riparazione e manutenzione impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici non civili avverso la delibera di divieto di prosecuzione dell’attività di installazione di impianti elettronici ed antenne in edifici ad uso civile adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Visto il parere del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 2128 del 20/7/1990 circa i titoli di studio abilitanti alle attività di impiantistica Vista la Circolare del Ministero dell’Industria 3439/C del 27/3/1998 al punto 2) lettera a) Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di installazione di impianti elettronici ed antenne in edifici ad uso civile per la ditta ricorrente in quanto l’impresa presso cui ha esercitato l’attività il titolare non risulta operare negli impianti di cui alla lettera b) dell’art. 1 della L. 46/’90. In sede di ricorso si rende noto che il sig. …(omissis) è stato dipendente dell’impresa …(omissis). Viene altresì prodotta dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/’00 con cui il sopra citato dichiara che ha prestato attività lavorativa con qualifica di operaio di 3° livello presso la ditta …(omissis), con le mansioni di operaio addetto all’installazione e riparazione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione e ed utilizzazione dell’energia elettrica (lettera a della L. 46/’90) e impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere (lettera b della L. 46/’90) con esclusione degli impianti di protezione da scariche atmosferiche. 195 Dall’esame del libretto di lavoro emerge che il sig. …(omissis) ha prestato la propria opera presso la società sopra citata nei periodi 21/2/1994-26/5/1994, 12/12/1994-9/5/1997, 27/5/1997-26/5/1998, 11/1/1999-9/6/2000. Dalla visura camerale si evince che la società …(omissis), abilitata dal 27/2/1991 anche per gli impianti di cui alla lettera b) con esclusione degli impianti di protezione da scariche atmosferiche, effettua dal 10/1/1981 attività di installazione di impianti elettrici. La Commissione rileva altresì che il sig…(omissis) è in possesso di diploma di perito tecnico industriale con specializzazione elettrotecnica che, a parere del Ministero della Pubblica Istruzione, costituisce titolo di studio che può abilitare all’esercizio di tutte le tipologie di impianti di cui all’art. 1 della L. 46/’90, e ha maturato il periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Si fa altresì presente che l’art. 3 della L. 46/’90 al punto b) fa riferimento all’esperienza in ‘impresa del settore’ senza prescrivere ulteriormente, come invece al punto d), ‘nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa’. Pertanto la Commissione ritiene verificati in capo al titolare della ditta ricorrente i requisiti previsti dalle lettere b) limitatamente a impianti elettronici e antenne, come dal medesimo a suo tempo richiesti. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 196 Allegato alle deliberazioni n. 10 del 18/2/2003 e n. 47 del 20/3/2003 Nelle deliberazioni in questione la Commissione ha approfondito l’interpretazione relativa all’inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un’impresa del settore, prescritta dall’art. 3 – lettera b) della L. 46/’90, qualora il soggetto in questione possieda il diploma di scuola secondaria previsto. Infatti da una lettura coerente dell’art. 3 della norma, l’esperienza lavorativa sembra riferirsi alla lettera b) ad impresa impiantista, invece alla lettera d) si prescrive esplicitamente che la prestazione lavorativa sia svolta alle dirette dipendenze di impresa del settore, operante nel medesimo ramo di attività. Ciò comporta ad esempio che nel caso in cui l’istante sia in possesso di diploma abilitante per le lettere a) b) g), l’esperienza lavorativa possa essere effettuata presso un’impresa abilitata solo per gli impianti di cui alla lettera a), in quanto il settore è da intendersi in senso più ampio che il ramo. Nei casi di specie si richiama la Circolare del Ministero dell’Industria 3439/c del 27/3/1998 al punto 2) lettera a) nella quale si specifica che eventuali omissioni dichiarative dell’imprenditore circa l’esercizio di un’attività impiantistica non devono ricadere negativamente sul riconoscimento dei requisiti tecnici del dipendente. Nella fattispecie relativa alla deliberazione n. 47 del 20/3/2003, qualora l’impresa, pur in presenza di un effettivo riconoscimento tecnico professionale, non abbia provveduto a effettuare le denunce di inizio attività, si dovrà valutare la possibilità di dichiarazioni rese ora per allora dall’impresa impiantista o nel caso di impresa cessata, dichiarazioni rese dall’interessato atte a comprovare l’esperienza maturata nel settore. Per quanto concerne inoltre le condizioni da applicarsi per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali ai soggetti esercenti attività impiantistica prima dell’entrata in vigore della legge di settore, le deliberazioni della Commissione sono coerenti con la circolare n. 3562/c del Ministero delle Attività Produttive, che interpreta in modo ampliativo l’applicazione dell’art. 6 della L. 25/’96. 197 DELIBERAZIONE N. 75 DEL 29/5/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 25/3/2003 dalla ditta …(omissis) – installazione e riparazione di impianti elettrici e tv avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in quanto il titolare non risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 lett. d) della L. 46/’90. In sede di ricorso viene documentato, con certificato storico rilasciato dal Centro per l’Impiego di Grosseto, che il sig. …(omissis) dal 6/7/1998 al 5/7/2000 è stato assunto come dipendente con contratto di formazione e lavoro in qualità di operaio installatore specializzato liv. 4°, e dal 6/7/2000 al 31/10/2000 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato come operaio installatore specializzato 3° livello, presso l’impresa …(omissis) esercente attività di installazione e riparazione impianti elettrici e tv. La Commissione Regionale prende atto che il titolare ha svolto l’attività alle dirette dipendenze di impresa del settore, nello stesso ramo (impianti elettrici e impianti tv), in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato, nel periodo dal 6/7/1998 al 31/10/2000 e che l’impresa ricorrente ha esercitato l’ attività di installazione e riparazione di impianti elettrici e tv per il periodo 20/11/2000 – 10/2/2003 con l’ausilio di responsabile tecnico esterno nella figura del sig. …(omissis). Agli atti inoltre risulta l’iscrizione all’INAIL sia del titolare che dell’associato in partecipazione con decorrenza 1 novembre 2000. Pertanto delibera di accogliere il ricorso in quanto risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla lettera d) dell’art. 3 della L. 46/’90 poiché il sig. …(omissis) ha prestato attività lavorativa nei rami di cui alle lettere a), b) 198 limitatamente agli impianti tv - dell’art. 1 della L. 46/’90, per un periodo non inferiore ai tre anni. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 199 Allegato alla deliberazione n. 75 del 29/5/2003 Nel caso in questione la Commissione ha deliberato l’accoglimento del ricorso, disponendo l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente, riconoscendo i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) – limitatamente agli impianti TV – dell’art. 1 della L. 46/’90. Con questo provvedimento la Commissione, dopo opportuni approfondimenti, ha deliberato che per prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa del settore, nel medesimo ramo di attività, prescritta dalla lettera d) dell’art. 3 della L. 46/’90 per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, possa intendersi anche l’esperienza di un dipendente assunto con un contratto di formazione e lavoro in qualità di operaio specializzato (settore industria: contratti di 4°, 5° e superiori livelli; settore artigianato: contratti di 4, 3° e superiori livelli) per l’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti. E’ chiaro che in questi casi si dovrà acquisire apposita dichiarazione rilasciata dal Centro Provinciale per l’Impiego. 200 3.10. REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI PREVISTI DALLA L. 122/’92 PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE DELIBERAZIONE N. 115 DEL 18/10/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 6/8/2001 dalla ditta …(omissis) – noleggio da rimessa con conducente con minibus e autovettura, officina meccanica riparazioni autocarrozzeria mietitrebbiatura c/terzi e autonoleggio da rimessa avverso la delibera di negato riconoscimento retroattivo dell’attività di elettrauto e gommista per il periodo 3/1/1974-31/12/1991 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha riconosciuto i requisiti tecnico professionali previsti per l’esercizio delle attività di cui alle lettere c) e d) della L. 122/’92, in quanto la documentazione prodotta risulta insufficiente a dimostrare l’effettivo esercizio di tali attività con il carattere di continuità per il periodo di gennaio 1974 – dicembre 1991. In sede di ricorso il ricorrente fa presente di aver operato, nel periodo sopra indicato, nell’ambito dell’attività di gommista ed elettrauto, allegando la documentazione probante. La Commissione Regionale ritiene necessario, prima di prendere in esame la documentazione, esprimersi circa l’applicabilità dell’art. 6 della L. 25/’96, che stabilisce di riconoscere i requisiti a coloro che prima dell’entrata in vigore della legge sull’autoriparazione, abbiano svolto professionalmente per almeno 1 anno l’attività prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 387/’94, derogando così all’art. 7 c. 2 della L. 122/’92. 201 Sul punto in questione la Commissione Regionale ritiene di poter applicare la normativa della L. 25/’96 anche all’impresa di autoriparazione così come per l’attività di impiantistica. Infatti la norma di cui all’art. 6 L. 25/’96 non precisa, a proposito dell’attività di autoriparazione, alcuna limitazione data dal fatto di considerare che l’anno di esercizio valutabile ai fini del riconoscimento sia ricompreso nell’ultimo quinquennio. Pertanto partendo dall’ammissibilità di tale interpretazione, peraltro condivisa anche da altri organismi, si passa ad esaminare la fattispecie. Si prende pertanto in esame la documentazione prodotta, rilevando che viene effettivamente riscontrato l’esercizio professionale delle attività di gommista e di elettrauto, sia in rapporto ai lavori eseguiti che alla dotazione delle attrezzature e pertanto risultano verificati i requisiti richiesti dall’art. 6 della L. 25/’96 per l’esercizio delle sezioni di cui alla L. 122/’92. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 202 DELIBERAZIONE N. 116 DEL 8/7/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 15/5/2002 dalla ditta …(omissis) – riparazione, manutenzione e assistenza di apparecchiature e impianti per la misurazione, distribuzione, pompaggio e controllo di fluidi petroliferi sia su depositi fissi che su autobotti, in particolare depositi di aviazione e autobotti da rifornimento aeromobili; riparazione manutenzione e assistenza di impianti per autobotti con interessamento delle parti meccaniche, di carrozzeria e pneumatici avverso la delibera di divieto di prosecuzione attività della sezione elettrauto adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla sezione elettrauto in quanto, secondo i criteri di cui alla circolare del Ministero dell’Industria del 15/3/1994 prot. n. 296445, il titolo di studio posseduto dal responsabile tecnico, laurea in ingegneria meccanica, abilita solo alle sezioni meccanica/motoristica, carrozzeria, gommista. In sede di ricorso si rende noto che l’art. 7 comma 2 lettera c) della L. 122/’92, a proposito dei requisiti tecnico professionali del responsabile tecnico, fa riferimento al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di laurea in materia tecnica attinente l’attività, senza esclusione di alcune specializzazioni. Si argomenta che il corso quinquennale di laurea in ingegneria contempla materie quali elettronica ed elettrotecnica ed è sicuramente titolo di studio che abilita anche alla sezione in questione. Inoltre si rende noto che l’elenco contenuto nel sito Internet della Camera di Commercio di Firenze, laddove riporta i titoli di studio, indica esplicitamente la laurea in Ingegneria Meccanica come abilitante alla sezione elettrauto. La Commissione Regionale rileva che la L. 122/’92 non prescrive la corrispondenza fra titolo di studio conseguito e sezioni, e che l’art. 7 comma 2 203 lettera c) non esclude il riconoscimento della sezione elettrauto al responsabile tecnico laureato in ingegneria meccanica, infatti nessuna preclusione in tal senso è contemplata. La Commissione Regionale ritiene condivisibili le considerazioni addotte dalla ditta ricorrente, anche relativamente alle istruzioni diffuse nel sito web della Camera di Commercio di Firenze. Pertanto delibera di accogliere il ricorso in quanto la laurea in ingegneria, in qualsiasi indirizzo, del responsabile tecnico è titolo di studio in materia tecnica specifica che abilita all’esercizio dell’attività di ogni sezione della L. 122/’92. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 204 DELIBERAZIONE N. 166 DEL 30/10/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 15/9/2003 dalla ditta …(omissis) – riparazione meccanica e motoristica di autoveicoli avverso il divieto di prosecuzione dell’attività di elettrauto adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha disposto il divieto dell’esercizio dell’attività di elettrauto in assenza di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti prescritti dalla L. 122/’92, infatti il sig. …(omissis), responsabile tecnico, è in possesso di diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione meccanici, che non abilita all’esercizio dell’attività di elettrauto. In sede di ricorso il sopra citato rende noto di aver svolto, dal 4/9/2000 al 18/11/2002, attività lavorativa in qualità di operaio specializzato 3° livello alle dipendenze di un’impresa abilitata all’esercizio di ogni sezione di autoriparazione prevista dalla L. 122/’92. La Commissione prende atto che il titolare è in possesso di titolo di studio abilitante all’esercizio delle attività di cui alla L. 122/’92, come si evince dalle materie oggetto di studio, riportate in dettaglio dal certificato relativo alle discipline del corso rilasciato dall’Istituto Statale di Istruzione Tecnica di Grosseto. La Commissione infatti in via analogica considera applicabile anche al caso di specie la circolare n. 278712 del 29/8/1990 del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato. La medesima precisa che i diplomati degli istituti tecnici industriali che abbiano seguito almeno un corso di meccanica, elettrotecnica e chimica possono essere ritenuti in possesso dei requisiti richiesti per tutte le tipologie di impianti di cui all’art. 1 della L. 46/’90, in quanto in grado di acquisire in breve tempo le competenze degli argomenti non direttamente studiati. 205 La Commissione inoltre rileva che nel periodo 4/9/2000-18/11/2002 il socio …(omissis) ha svolto in qualità di operaio specializzato 3° livello l’attività di elettrauto presso ditta abilitata, nella quale era responsabile della revisione autoveicoli. Pertanto risultano verificati i requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 7 comma 2 - lettera a) - della L. 122/’92 in capo al responsabile tecnico …(omissis) per l’esercizio dell’attività di elettrauto. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 206 3.11. REQUISITI PREVISTI DALLA L. 82/’94 E DAL D.M. 274/’97 PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PULIZIE DELIBERAZIONE N. 49 DEL 23/4/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 19/3/1998 dalla ditta …(omissis) - servizio pulizie locali avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in quanto la titolare non risulta in possesso del requisito tecnico-organizzativo previsto dal D.M. 274/’97 per l’esercizio dell’attività. In sede di ricorso l’istante fa presente di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma considerato che per 2 anni ha svolto le mansioni di addetta alle pulizie nell’ambito della ditta …(omissis). La Commissione Regionale per l’Artigianato esaminata la documentazione e la normativa vigente in materia, delibera di accogliere il ricorso in oggetto considerato che la signora …(omissis), nonostante non sia stata inquadrata come dipendente qualificata, ha comunque svolto in piena autonomia l’attività di pulizia all’interno dell’impresa …(omissis), essendo stata per il periodo di riferimento l’unica addetta a tali compiti all’interno della succitata azienda. Tale convincimento è avvalorato anche dal fatto che l’impresa …(omissis), che svolge l’attività di pelletteria astucceria artistica, non ha potuto applicare alla ricorrente il contratto relativo alle imprese di pulizia, ma quello relativo al proprio comparto, pertanto l’inquadramento come dipendente qualificata avrebbe significato l’espletamento di altri compiti non inerenti l’attività di pulizia. 207 Si ritiene dunque che la signora …(omissis) abbia i requisiti tecnicoorganizzativi per l’esercizio dell’attività di pulizia e dunque possa essere iscritta nell’Albo delle Imprese Artigiane. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 208 DELIBERAZIONE N. 60 DEL 21/5/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 15/4/1998 dalla ditta …(omissis) fonderia di metalli non ferrosi avverso la delibera di rifiuto dell’aggiunta di attività adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze non ha accolto la denuncia di modificazione relativa all’inizio dell’attività di pulizia per l’impresa soprannominata in quanto non sono stati ravvisati nei confronti del responsabile tecnico sig.ra …(omissis) i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. 274/’97. In sede di ricorso l’interessato fa presente di aver svolto, per il periodo richiesto dalla legge, attività di pulizie in qualità di socio lavoratore presso impresa del settore. La Commissione Regionale nell’esaminare la documentazione prodotta, rileva che, la sig.ra …(omissis) ha effettivamente prestato le mansioni di cui sopra in qualità di socia lavoratrice presso la cooperativa di pulizie pertanto sono ravvisati i requisiti di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. 274/’97 e quelli previsti dall’art. 2, u.c., della L. 443/’85. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 209 Allegato alle deliberazioni n. 49 del 23/4/1998 e n. 60 del 21/5/1998 La normativa inerente l’attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di sanificazione ha previsto per il riconoscimento dei requisiti, tra gli altri, lo svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificato nello specifico campo di attività, di almeno 2 anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, all’interno di imprese di settore o comunque di uffici tecnici di imprese od enti preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa. La Commissione Regionale ha valutato sulla base anche del ricorso dell’impresa …(omissis, delibera n. 49 del 23/4/1998), che laddove l’attività lavorativa è stata svolta all’interno di un’impresa non di settore difficilmente l’incaricato di tale servizio può essere inquadrato come dipendente qualificato, in quanto si applica normalmente il contratto di lavoro proprio del settore di pertinenza anche per l’addetto alle pulizie. Quindi si ritiene ragionevole in tali casistiche prescindere dal livello di inquadramento del lavoratore e invece prendere atto che il lavoratore effettivamente in tale ambito ha svolto le mansioni inerenti l’attività di pulizia in piena autonomia, essendo egli stesso il responsabile del settore in questione. Si ritiene inoltre che, come nel caso presentato dalla ditta …(omissis, delibera n. 60 del 21/5/1998) laddove sia stata esercitata l’attività di cui sopra per il periodo richiesto dall’art. 2 comma 3 del D.M. 274/’97 nell’ambito di un’impresa di pulizia, ma con inquadramento come socio-lavoratore, si possa dare maggiore valenza all’inquadramento di socio anziché di dipendente, al fine di agevolare il riconoscimento che risulta spesso di difficile attuazione anche per un non sempre pieno rispetto del contratto di comparto, che prevede scatti di qualifica temporali atti a dare la possibilità al lavoratore di raggiungere quel quarto livello che si configura come qualificato. 210 DELIBERAZIONE N. 164 DEL 3/12/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 25/11/1998 dalla ditta …(omissis) avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze aveva deliberato la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dal 27/11/1997, in quanto la ditta non risultava in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) e lett. c) del D.M. 7 Luglio 1997, n. 274. In sede di ricorso, la titolare signora …(omissis) produceva documentazione relativa all’apertura di un conto corrente presso un istituto bancario ed esibiva idonea documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Relativamente all’esistenza di protesti, faceva presente di essere stata vittima di reato di usura, regolarmente denunciato, fin dal 1994, alle autorità competenti, come documentato dalle copie delle denunce allegate al ricorso e per le quali è stato istruito regolare processo la cui prima udienza si terrà il 29/12/1998. Il Presidente, letti gli articoli 15 comma 6 e l’art. 17 della L. 7 Marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura”, fa rilevare come l’apertura di una linea di credito sia stata possibile proprio grazie all’intervento di un’Associazione, così come previsto dal comma 6 dell’art. 15 della citata legge e che l’art. 17 consente all’interessata di poter presentare istanza al Presidente del Tribunale per ottenere il Decreto di riabilitazione, per effetto del quali il protesto deve considerarsi non avvenuto. Pertanto la Commissione Regionale ravvisa che sussistono gli estremi per accogliere il ricorso, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta, al fine di evitare ad una vittima dell’usura l’ulteriore danno che la titolare subirebbe dall’interruzione nell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, in attesa della definizione formale del processo in corso. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 211 Allegato alla deliberazione n. 164 del 3/12/1998 La Commissione Regionale, dopo acceso dibattito, ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato avverso la delibera di cancellazione disposta dalla CPA di competenza, per mancanza dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.M. 7 Luglio 1997, n. 274. L’esistenza dei protesti in capo alla ricorrente sono infatti da riconnettere al reato di usura di cui è stata vittima, denunciato alle autorità competenti fin dal 1994, in data antecedente alla legge 7 Marzo 1996, n. 108 “Disposizioni in materia di usura”. Ciò ha impedito alla ricorrente di avvalersi delle aperture di linee di credito previste dall’art. 4 e 15 della citata legge, in quanto i fatti determinanti sono antecedenti alla data di emanazione delle legge, anche se l’apertura di un conto corrente bancario è stata possibile grazie all’applicazione dell’art. 15, comma 6, che ha consentito ad un istituto bancario di aprire una linea di credito, in capo alla ricorrente, nonostante la presenza di protesti cambiari. L’art. 17 delle legge antiusura consente poi all’interessata di poter chiedere al Presidente del Tribunale il Decreto di riabilitazione. Pur in assenza di tale decreto, la Commissione Regionale ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta, al fine di evitare l’ulteriore danno che la titolare subirebbe dalla cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane, qualora fosse applicata in senso strettamente formale la normativa esaminata. 212 DELIBERAZIONE N. 104 DEL 16/9/1999 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 28/7/1999 dalla ditta …(omissis) – pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente, in quanto dal casellario giudiziario risultano condanne per emissione di assegni a vuoto, in modo reiterato dal 1990 al 1995. In sede di ricorso, la ricorrente sottolinea come le nuove normative di legge prevedano la depenalizzazione delle condanne per assegni a vuoto. La Commissione Regionale per l’Artigianato respinge il ricorso, in quanto le normative invocate non sono ancora state emanate, esistendo allo stato attuale solo un legge delega in materia. Né è stato prodotto dall’interessata il certificato di riabilitazione, che avrebbe reintegrato legittimamente i requisiti di onorabilità necessari per l’iscrizione. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 213 DELIBERAZIONE N. 106 DEL 16/9/1999 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 22/7/1999 dalla ditta …(omissis) – impresa di pulizia avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente, in quanto priva dei requisiti di onorabilità, previsti dall’art. 2 comma 1 lettera a) della L. 25/01/1994, n. 82, e di quelli economico-finanziari, previsti dall’art. 2 del D.M. 274/’97. In sede di ricorso, il ricorrente eccepisce l’illegittimità del rifiuto per carenza dei requisiti di onorabilità, in quanto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena comporta l’estinzione del reato ove, nei termini di legge, il condannato non commetta reati della stessa indole, ai sensi dall’art. 167 C.P. In merito poi della presunta carenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 2 della L. 7/7/1997, n. 274, il ricorrente sottolinea di aver a suo parere prodotto idonea documentazione (dichiarazione di un istituto bancario di sussistenza di contratto di conto corrente con l'interessato). La Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene fondati i rilievi eccepiti, sia in merito all’estinzione del reato, sia in merito alla documentazione prodotta per attestare i requisiti di capacità economico-finanziaria. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 214 DELIBERAZIONE N. 78 DEL 12/7/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 30/4/2001 dalla ditta …(omissis) – impresa di pulizie avverso il divieto di prosecuzione dell’attività di pulizia e la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in quanto l’impresa, in base al divieto di prosecuzione dell’attività dei servizi di pulizia, risulta mancante dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica artigiana. Il divieto di prosecuzione dell’attività è stato disposto dalla CPA, nella seduta del 5/3/2001, rilevata l’insussistenza dei requisiti tecnico-professionali indicati al comma 3 dell’art. 2 del D.M. 274/’97 da parte della titolare e preposta alla gestione tecnica …(omissis), in quanto la medesima, durante il rapporto di lavoro dichiarato ai fini del riconoscimento dei requisiti stessi, non risulta essere stata inquadrata come dipendente qualificata. In sede di ricorso si rende noto che l’impresa presso cui la titolare prestava la propria opera, ha rettificato l’inquadramento della medesima come dipendente qualificata per il periodo dal 1/2/1999 al 1/2/2001. A riprova di quanto dichiarato vengono prodotti il libretto di lavoro, le comunicazioni al Centro per l’Impiego di Firenze relative al passaggio di livello della sig.ra …(omissis), la denuncia all’INPS per la regolazione contributiva. Pertanto non si determina contrasto con quanto previsto dalla lettera a) del punto 3 dell’art. 2 del D.M. 274/’97, che prevede lo svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 215 DELIBERAZIONE N. 172 DEL 10/10/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 31/7/2002 dalla sig.ra …(omissis) impresa di pulizie avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto la brevità del periodo di lavoro come cameriera ai piani e il periodo di lavoro svolto come colf non permettono alla titolare di acquisire il requisito di responsabile tecnico previsto dall’art. 2 comma 3 del D.M. 274/’97. In sede di ricorso si argomenta che anche se la colf non è dipendente di un’impresa del settore, così come la legge prevede, è comunque al servizio di un privato che le chiede tutte le prestazioni che normalmente fornisce un imprenditore che opera nel settore delle pulizie. Pertanto si chiede di ritenere valida per l’acquisizione dei requisiti anche l’esperienza come collaboratrice domestica, secondo un’interpretazione estensiva della norma in modo da avere il riconoscimento di impresa artigiana. La Commissione Regionale rileva che la norma che disciplina il settore, D.M. 274/’97 all’art. 2 – comma 3 – lett. a), esplicitamente prevede che lo svolgimento del periodo di esperienza professionale qualificata nel campo di attività specifico sia stato svolto all’interno di imprese del settore o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese o enti preposti allo svolgimento di tale attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa. Pertanto non ritiene condivisibile l’interpretazione del ricorrente, che non trova alcun riscontro nella normativa vigente in materia. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 216 3.12. PARTECIPAZIONE ANCHE MANUALE AL LAVORO DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI DELIBERAZIONE N. 141 DEL 13/12/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 18/9/2001 dalla ditta … (omissis) – produzione di pasticceria fresca, commercio al dettaglio degli stessi, prodotti dolciari confezionati, liquori in bottiglia, mescita di caffè ed alcoolici e somministrazione alimenti e bevande avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto la maggioranza dei soci non presta la propria opera, anche manuale al lavoro. In sede di ricorso si eccepiscono in diritto le procedure adottate dalla Commissione Provinciale, che non risultano conformi al disposto del comma 3 dell’art. 3 e dell’art. 8 della L. 241/’90 e nel merito si ribadisce che tutti e tre i soci, regolarmente iscritti all’INAIL, partecipano ai turni, durante i quali la produzione è a volte esclusiva, comunque sempre preminente. Dall’accertamento effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Empoli, in seguito alla richiesta della Commissione Regionale per l’Artigianato, è emerso che: • il personale dipendente è costituito da due operai generici e un pasticcere che lavorano nel laboratorio insieme al socio …(omissis), invece altre due dipendenti sono addette al bar, insieme alle socie …(omissis) ed …(omissis) che nelle ore mattutine si occupano esclusivamente della somministrazione al pubblico, e nel pomeriggio per due o tre ore prestano la loro opera nel laboratorio 217 l’attività svolta dall’impresa è produzione di pasticceria fresca e secca, tostatura di caffè, somministrazione di bevande. La Commissione Regionale, esaminato il ricorso, evidenzia come la deliberazione della Commissione Provinciale per l’Artigianato motivava il provvedimento di cancellazione adottato stabilendo che la maggioranza dei soci non presta la propria opera, anche manuale, al lavoro. Il provvedimento pertanto risulta essere motivato mettendo in rilievo la mancanza di un requisito previsto dalla legge ai fini dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane. Si fa presente inoltre che l’interessato aveva comunque il diritto di procedere all’accesso agli atti del procedimento e pertanto gli stessi potevano essere visionati ed estratti qualora la conoscenza di tali atti fosse ritenuta necessaria ai fini delle controdeduzioni. Per quanto attiene alle motivazioni nel merito espresse nel ricorso a favore dell’iscrivibilità della società nell’Albo delle Imprese Artigiane, la Commissione Regionale rileva che la valutazione deve essere effettuata sulla base del maggior tempo speso dai soci, in termini di lavoro, nel processo produttivo artigianale anziché in quello commerciale e che pertanto dalla sopra citata istruttoria compiuta dalla Polizia Municipale del Comune di Empoli ciò risulta soddisfatto. • f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 218 3.13. LIMITI DIMENSIONALI PREVISTI DALL’ART. 4 DELLA L. 443/’85 DELIBERAZIONE N. 34 DEL 5/3/1999 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 2/2/1999 dalla ditta …(omissis) – tranceria e aggiunteria di tomaie e parti di calzature, fabbricazione zoccoli e calzature di ogni tipo avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca, a seguito di segnalazione dell’Ufficio di vigilanza dell’INPS, ha deliberato la cancellazione temporanea dall’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa ricorrente dal 28/2/1993 al 30/1/1994 e, in via definitiva, dal 30/4/1995, per superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 4, lett. a) della Legge n. 443/’85. La Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene infondati gli argomenti portati dall’avvocato della ditta ricorrente sia nelle ragioni di legittimità che di merito. Infatti: 1) per quanto riguarda l’illegittimità dell’atto impugnato per presunta violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, è stato recentemente ribadito dal Consiglio di stato che non c’è obbligo a carico dell’Amministrazione Pubblica di comunicare l’avvio del procedimento ex art. 7 della citata legge, se il coinvolgimento e la partecipazione del soggetto nei confronti del quale l’azione amministrativa è destinata a produrre i suoi effetti, si siano già realizzati. E’ ciò che è avvenuto nel caso di specie, essendo stato comunicato in data 20 agosto 1998 alla ditta ricorrente la necessità di acquisire documentazione relativa ai libri matricola e paga, ai prospetti riassuntivi da cui desumere i dati relativi ai dipendenti, con riferimento ai passaggi di qualifica degli apprendisti, nonché la documentazione delle assenze lunghe dei medesimi. In data 20 settembre il socio …(omissis) chiedeva un’ulteriore proroga di 30 219 giorni per produrre la documentazione richiesta, che veniva fornita in un tempo successivo in maniera esauriente e completa, dalla quale si traeva conferma di quanto sinteticamente segnalato dall’INPS. Gli atti acquisiti dimostrano pertanto che è stato abbondantemente salvaguardato il principio della valida costituzione del contraddittorio e la Commissione Provinciale competente ha manifestato attenzione e comprensione per la ditta ricorrente concedendo termini ben più ampi per consentire la produzione della documentazione poi acquisita. Quanto poi ai requisiti di cui all’art. 8 della L. 241/’90, risulta veramente speciosa e non veritiera l’affermazione che risulterebbero omessi l’oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l’ufficio dove prendere visione degli atti: l’art. 4 della legge 443/’85 citato nella prima lettera inviata dalla Commissione di Lucca si riferisce al requisito dei limiti dimensionali richiesti dalla legge; la lettera risultava firmata dal Segretario della Commissione, responsabile del procedimento; l’ufficio era così noto al ricorrente, che lo stesso ha potuto tranquillamente rispondere e depositare la documentazione richiesta. 2) Quanto all’argomentazione per presunta violazione di legge per tardività dell’adozione del provvedimento ex art. 7 della L. 443/’85 in combinato disposto con l’art. 2 della Legge 241/’90, è semplice rigettare l’accusa sulla base sia dell’esame della normativa, sia delle date che si desumono dagli atti acquisiti da questa Commissione. L’INPS di Lucca ha infatti trasmesso in data 23 giugno 1998 alla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca, ricevuto il giorno 25 giugno con prot. 1333, la relazione sull’esito della visita ispettiva compiuta presso …(omissis), con invito alla CPA ad assumere le determinazioni di competenza. In data 20 agosto, (quindi, comunque prima dei 60 giorni previsti dalla Legge) la CPA, dopo assidui contatti telefonici con la ditta per poter acquisire documentazione più ampia, rispetto a quanto trasmesso dall’Ente previdenziale, e certamente a tutela del ricorrente, inviava formale invito a trasmettere la documentazione per poter valutare, prima di procedere alla cancellazione per superamento dei limiti dimensionali ex art. 5 della Legge 443/’85, se i rilievi dell’INPS fossero fondati. In data 30 settembre il socio …(omissis) chiedeva una proroga al termine di 30 giorni indicato dalla CPA per l’invio della documentazione. La documentazione completa ed esaustiva veniva consegnata all’Ufficio Artigianato “brevi manu” in fotocopia, così come acquisita in atti, dalla ditta ricorrente, in un periodo intermedio tra la data certa della protocollazione dell’istanza di un ulteriore proroga richiesta dalla medesima (1 ottobre 1998 prot. 2051) e la fine di ottobre. La CPA di Lucca, finalmente in grado di riscontrare tutti i dati dalla documentazione fornita, con delibera n. 141 del 25/11/1998 deliberava la cancellazione dall’Albo delle imprese Artigiane per superamento dei limiti dimensionali di cui all’art.4 lett. a) della Legge 443/’85 secondo le date indicate dal rapporto ispettivo dell’INPS e riscontrate dalla CPA di Lucca dalla documentazione fornita dalla ditta ricorrente. E’ inoltre da rilevare che il termine dei 60 giorni indicati dall’art. 7 della Legge 443/’85 è posto a tutela degli istanti per la sollecita definizione del procedimento: nel caso di specie, la proroga del termine è stata chiesta dall’interessato e, se disattesa, avrebbe comportato l’immediata cancellazione della ditta ricorrente “ab initio”, vale a dire dalla 220 prima data in cui si è verificato il superamento dei limiti dimensionali per più di tre mesi, considerate quindi tutte le tolleranze previste dalla normativa, anche con riguardo alle assenze (non certo per ferie) del personale impiegato (e cioè dal 28 febbraio 1993). 3) e 4) Quanto alle argomentazioni relative all’illegittimità del provvedimento impugnato “ per non aver considerato le assenze strutturali del personale dipendente “ e per ” aver disposto il provvedimento di cancellazione dall’Albo per avvenuto superamento dei limiti” , questa Commissione ritiene che dalla documentazione prodotta in sede di ricorso dall’avvocato che rappresenta la ditta … (omissis), assolutamente identica a quella acquisita dalla CPA di Lucca, si desume che la ditta ha superato i limiti dimensionali esattamente dal mese di marzo 1993 al 31 gennaio 1994 e dall’aprile 1995 al febbraio 1998 ininterrottamente, quindi ben oltre i tre mesi previsti dal comma 3 dell’art. 5 della Legge 443/’85, rientrando nei limiti dimensionali solo dal febbraio 1994 al febbraio 1995. La Commissione Regionale per l’Artigianato, pur rilevando che la ditta ricorrente avrebbe dovuto essere stata cancellata in via definitiva dall’Albo dal 1° marzo 1993, considerate le pesanti implicazioni economiche relative alla differenza di aliquote per i diversi obblighi contributivi dovuti all’INPS dalle imprese non iscritte all’Albo relativamente al personale apprendista e a quello con contratto di formazione e lavoro, ritiene di dover confermare la delibera della CPA di Lucca, in quando meno penalizzante per la ditta, avendo lo stesso Istituto previdenziale accettato la “cancellazione temporanea” dell’impresa, istituto non previsto dalla normativa di cui alla Legge 443/’85. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 221 TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE SEZIONE I CIVILE Il Tribunale di Firenze, composto Luciana Breggia Patrizia Pompei Ludovico Delle Vergini ha pronunziato il seguente dai magistrati: Presidente rel. Giudice Giudice DECRETO nella procedura n. 1834/99 R.G.VOL.GIUR. Letto il ricorso avanzato da …(omissis), per ottenere l'annullamento del provvedimento della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana che ha respinto il ricorso gerarchico contro la delibera della Commissione provinciale di Lucca con cui è stata disposta la cancellazione temporanea della ricorrente dall'albo delle imprese artigiane dal 28.2.93 al 30.1.94 e la cancellazione definitiva da tale albo con decorrenza dal 30.4.95 per superamento dei limiti dimensionali; letta la comparsa di costituzione della Commissione resistente e sentite le parti all'udienza del 12.1.2000; preso atto del visto del P.M.; OSSERVA Il ricorso è infondato e va respinto in base alle seguenti considerazioni. 1) La ricorrente si duole in primo luogo dell'illegittimità del provvedimento della Commissione provinciale di Lucca in quanto sarebbe stato violato il principio del contraddittorio in sede amministrativa e non sarebbero stati applicati gli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/90. Sostiene, al riguardo, che non sarebbe stata data alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento, non sarebbe stato individuato il responsabile del procedimento e non sarebbe stato dato avviso della facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti al fine di formulare eventuali controdeduzioni. 2) Nessuna di tali doglianze risulta fondata alla luce della documentazione prodotta dalle parti. Risulta infatti che con lettera del 20.8.98 (doc. 1 fasc. ric.) la Commissione provinciale di Lucca ha richiesto alcuni documenti alla ricorrente in ordine all’accertamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 4, co. 2, lett. A delle legge 443/85. Tale lettera, seppure non qualificata espressamente come comunicazione dell’avvio di procedimento, assolve tuttavia sostanzialmente a tale funzione, avendo posto in grado la ricorrente di apprendere dell’esistenza di un procedimento di accertamento del superamento o meno dei limiti dimensionali stabiliti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (nell' oggetto infatti, oltre al riferimento a tale accertamento, si menziona anche la segnalazione dell'ufficio di vigilanza dell'Inps, evidentemente quale base del procedimento di verifica avviato). In base a tale lettera deve dunque ritenersi che la ricorrente sia stata in grado di partecipare consapevolmente al procedimento amministrativo, (anche tenendo presenti i principi giurisprudenziali in materia, ampiamente riportati nella comparsa di 222 costituzione e risposta della Commissione), come del resto risulta evidente anche alla luce della richiesta di proroga del termine avanzata dalla stessa ricorrente, in relazione alla lettera del 20.8.98, proroga richiesta con riferimento alla laboriosità della stesura dei documenti relativi 'ai limiti dimensionali'. 3) Anche la doglianza della mancata indicazione dei responsabile del procedimento amministrativo è priva di fondamento: a parte il fatto che la lettera è sottoscritta dalla rag. …(omissis) (presumibilmente responsabile dell' accertamento) e la circostanza che la stessa richiesta di proroga del termine avanzata dalla ricorrente dimostra che questa non ha avuto nessuna difficoltà ad entrare in contatto con l'ufficio incaricato del procedimento, va tenuto conto del fatto che, essendo comunque indicato l'ufficio procedente (commissione provinciale artigianato di Lucca), anche in mancanza di altre indicazioni, sarebbe stato possibile individuare il responsabile nel dirigente della struttura amministrativa indicata (Cons. stato, VI, 6.5.99, n. 587). 4) Nel merito, la ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la commissione per l'artigianato, ai fini dell'accertamento del superamento dei limiti dimensionali posti dall'art. 4, lett. a della legge 443/85, avrebbe considerato il numero del dipendenti risultante dai dati emergenti dai libri e registri contabili dell’ impresa anziché tener conto delle assenza per ferie, malattie, permessi, gravidanze e simili, calcolando cioè l’ammontare delle ore effettivamente lavorate e dividendolo per l'orario normale di lavoro al fine di calcolare il numero di dipendenti effettivamente impiegati nel processo produttivo. 5) Il criterio suggerito come corretto dalla ricorrente non può essere condiviso. La legge n. 443/85, infatti, fa riferimento al numero di dipendenti (preoccupandosi di escludere alcune figure di lavoratori dal computo dei limiti quali, ad esempio, gli apprendisti passati in qualifica ex legge n.25/55 per il periodo di due anni o i portatori di handicaps), evidentemente volendo riferirsi alla normale capacità produttiva del dipendente e tenendo dunque conto anche degli eventi, normalmente ricorrenti, che possono produrre una sospensione del rapporto di lavoro (malattia, gravidanza etc). D'altronde, come rilevato dalla resistente, la legge n. 443/85 consente comunque una certa elasticità alle imprese, prevedendo la possibilità di superare i limiti dimensionali entro certi parametri (art. 5 legge 443/85). Poiché dalla documentazione prodotta dalla resistente risultano ampiamente superati i limiti dimensionali fissati dall'art. 4 citato, secondo il criterio qui riconosciuto come applicabile, ne consegue la legittimità del provvedimento di cancellazione disposto dalla Commissione provinciale di Lucca 7) Per completezza va rilevato ancora che nemmeno la tesi avanzata in via subordinata dalla ricorrente può essere accolta: al riguardo va infatti rilevato che la sospensione temporanea dall'albo - da collegarsi, secondo la ricorrente, al superamento che si mantenga entro il 20 % ex art. 5 legge 443/85, anche se oltre i limiti temporali di tolleranza dello stesso art. 5 - non trova alcun riscontro nella legge; inoltre, in ogni caso, la società ricorrente non risulta aver superato solo i limiti temporali di cui all'art. 5 citato, ma anche quelli numerici (oltre il 20 %), alla luce del criterio di calcolo basato sul numero dei dipendenti (e non sulla ‘forza lavoro'), criterio, come si è detto, correttamente applicabile alla fattispecie. 223 8) In definitiva, il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Respinge il ricorso proposto da …(omissis); condanna la ricorrente a rifondere alla resistente Commissione regionale per l’artigianato della Toscana le spese dei procedimento che si liquidano d’ufficio, in difetto di nota, in complessive £ 1.432.000, di cui £ 1.100.000 per onorari, £ 132.000 per diritti, e £ 200.000 per spese. Si comunichi. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.1.2000. Il Presidente est. 224 CORTE D’APPELLO DI FIRENZE N. 55/V/2000 R.G. Sezione PRIMA VOLONTARIA Verbale udienza di discussione N.5230/2000 R. Cron L'anno duemila, il giorno trenta del mese di Giugno in Firenze alle ore 9:00, davanti alla Corte d'Appello di Firenze, sezione suddetta, composta dai signori: Dott. SANTILLI RENATO (Presidente) Dott. CINI ADRIANO (Consigliere) Dott. CHIARI ALDO (Consigliere) rel con l'assistenza del segretario Sottoscritto chiamata la causa vertente tra …(omissis) rappresentata e difesa da … (omissis) … (omissis) come da mandato in atti, e Commissione Regionale Artigianato Toscana rappresentata e difesa da …(omissis) sono comparsi: come da mandato in atti, […] Il Collegio sciogliendo la riserva; ritenuto, quanto al primo motivo del reclamo, attinente alla pretesa violazione del principio del contraddittorio, che la lettera inviata alla reclamante in data 20 agosto 1998 dalla CPA di Lucca, faceva espresso riferimento all'oggetto (Accertamento limiti dimensionali), alla norma (art. 4, comma 2, lett. a) l. 443/85), tutte indicazioni pienamente idonee a rendere l’interessata edotta della possibilità dell'apertura, necessariamente conseguente per legge nel caso di sussistenza degli estremi richiesti dalla legge indicata, di un procedimetno con effetti lesivi nei suoi confronti; ritenuto che da tale lettera si evinceva necessariamente che il responsabile del procedimento non poteva che essere individuato nella persona delle segretaria della CPA di lucca, …(omissis), che ha proceduto alla richiesta e all'istruzione del procedimento; ritenuto che la quasi totalità della documentazione del procedimento è costituita da documenti provenienti dalla stessa reclamente; ritenuto, quanto al secondo motivo di reclamo, attinente alla dedotta mancata considerazione delle assenze strutturali del personale dipendente, che queste ultime, quali quelle per ferie, permessi retribuiti, malattia) non possono essere prese in considerazione ai fini che ci occupano, salvo falsare lo spirito e la lettera della legge, che fa riferimento ai dipendenti, e non al numero delle ore da costoro effettivamente lavorate, posto che, diversamente argomentando, si perverrebbe ad un’ingiustificata dilatazione dei limiti quantitativi posti all'impresa artigiana; 225 ritenuto, infine, quanto al terzo motivo di reclamo attinente alla dedotta illegittimità della cancellazione definitiva di cui al provevdimento reclamato, che questa costituisce l'unico esito previsto dalla norma che ci occupa, mentre appare ingiustificato, semmai, il provvedimento relativo alla cancellazione temporanea; ritenuto, conseguentemente, che il reclamo, in quanto del tutto infondato, va respinto; ritenuto che a ciò consegue la condanna della reclamante al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in dispositivo; P.Q.M. respinge il reclamo, e condanna la reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese del procedimento, liquidate in £. 5.528.000, di cui £. per diritti £. 680.000 e £. 4.200.000 per onorari. Firenze 30 gíugno 2000 Il Presidente NB: Tale provvedimento è stato impugnato presso la Corte di Cassazione che ne ha disposto la reiezione. 226 DELIBERAZIONE N. 3 DEL 3/2/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 22/11/1999 dalla ditta … (omissis) – produzione di calzature di ogni tipo e di zoccoli in legno avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, disponendo la rettifica della data di cancellazione come sotto specificato, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca ha cancellato dall’Albo delle Imprese Artigiane l’impresa ricorrente dal 1/1/1994, in quanto, su segnalazione dell’INPS, è stato accertato il superamento del limite dimensionale previsto dall’art. 4 comma 1 lettera a. In sede di ricorso il ricorrente contesta la decisione adottata argomentando in primo luogo che la socia …(omissis) non possa essere considerata socia partecipante viste le sue precarie condizioni fisiche che le hanno impedito di fatto di svolgere qualsiasi tipo di attività nell’impresa artigiana. Pertanto la stessa è da ritenere socia non partecipante. Inoltre il ricorrente fa presente che il lavoratore part-time è stato considerato alla stregua di un lavoratore a tempo pieno, anziché valere per il tempo proporzionalmente speso. In ultimo viene sottoposto all’attenzione della Commissione come, nel computo delle unità lavorative, si dovrebbe tener conto più che del dato formale relativo ai dipendenti iscritti a libro paga, del personale effettivamente operante, togliendo dal computo gli assenti per malattia, infortuni, maternità, servizio di leva. La Commissione Regionale, esaminata la documentazione, e preso atto delle argomentazioni presentate dal ricorrente osserva quanto segue: in primo luogo, esaminati gli allegati relativi alla condizione di salute della signora …(omissis) ritiene di accogliere le richieste del ricorrente ritenendo di dover considerare la signora …(omissis) quale socia non partecipante. 227 In secondo luogo, vista anche la precedente deliberazione n. 55 del 23/4/1998 adottata da questa Commissione, si condivide quanto argomentato nel ricorso circa la valutazione del lavoro part-time, in quanto sembra ragionevole che il personale così assunto sia computato proporzionalmente al lavoro prestato. Infine si prende in considerazione la valutazione dei periodi di assenza per malattie, infortuni, maternità, servizio di leva, ritenendo di dover valutare in maniera concreta il lavoro prestato. Così come anche esplicitato dal Tribunale di Bologna Sentenza 10/’94 nel conteggio del numero dei dipendenti è necessario attenersi al dato effettivo e non astratto escludendo dal computo le assenze per malattie o infortunio anche inferiori al mese. Pertanto, effettuate le dovute osservazioni, la Commissione Regionale delibera di rettificare la data di cancellazione dal 1/1/1994 al 1/5/1994 in considerazione del fatto che nel Gennaio 1994 l’esubero di mezza unità è compensato dall’assenza complessiva di 15 giorni per motivi di malattia e infortunio e che per i tre mesi successivi l’impresa poteva rimanere iscritta visto il superamento entro il 20%, così come stabilito dall’art. 5 comma 5 della L. 443/’85. Si fa comunque presente che l’impresa risulta avere avuto periodi di rientro e più specificatamente, tenendo conto delle valutazioni già espresse, a Luglio, Agosto, Settembre 1994, Luglio e Settembre 1995 per motivi di sospensione di lavoro, Settembre 1996, ed inoltre da Dicembre 1996 l’impresa potrà chiedere la decorrenza della nuova iscrizione, in quanto da questo periodo l’elevazione del numero è giustificata dal fatto che un’unità aggiuntiva è apprendista. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 228 TRIBUNALE DI FIRENZE La sezione I civile composta dal magistrati Dott. Alessandro Gatta Presidente Dott. Elisabetta Materi Giudice Dort. ssa Silvia Governatori Giudice rel. riunito in camera di consiglio; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 25.10.2000; letti gli atti; udita la relazione della dott.ssa Governatori; Rileva: 1. Con ricorso ex art. 7 comma 6 della L. 443/1985, la società …(omissis) ha chiesto a questo Tribunale il parziale annullamento della delibera n. 3 del 3.2.2000, notificata in data 15.2.2000 con cui era stata disposta la sua cancellazione definitiva dall'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di Lucca dal 1 maggio 1994 per riscontrato superamento del limite dimensionale di cui all'art. 4 lett. a) della L. 443/85. Ha esposto di operare da anni nel settore calzaturiero e di essere inquadrata nell’Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Lucca nell'ambito del settore delle lavorazioni non in serie. A seguito di un procedimento avviato d’ufficio dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca per verificare i limiti dimensionali dell’impresa stessa, la Commissione con provvedimento dell'8.9.1999 aveva cancellato la ricorrente dall'albo delle imprese artigiane con decorrenza dal 1.1.1994. La …(omissis) aveva presentato ricorso gerarchico presso la commissione regionale di Firenze deducendo l’erroneo computo tra il personale lavorante di una socia che per motivi di salute non era più in grado di lavorare; il computo di un'impiegata assunta con contratto part-time di venti ore come se si trattasse di lavoratore a tempo pieno, e la mancata considerazione, ai fini del computo del personale, dei periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, congedi, sospensioni. Con provvedimento n. 3 del 3.2.2000 la Commissione Regionale accoglieva parzialmente il ricorso quanto ai primi due punti, mentre il terzo motivo veniva parzialmente accolto, con conferma della radiazione dall'albo, sia pur con decorrenza rettificata rispetto alla decisione della Commissione Provinciale. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la …(omissis) deducendo in primo luogo l’errato computo delle sole malattie lunghe e non anche di quelle più brevi, che avrebbe dovuto far considerare che solo per alcuni sporadici mesi vi era stato un effettivo esubero dei limiti dimensionali. Ha contestato la decisione della commissione che avrebbe ritenuto sufficiente solo “mezza unità” in più per considerare concretato l’esubero in questione, e che avrebbe ritenuto computabili le sole assenze superiori a 15 giorni ancorché inferiori al mese. Se infatti la commissione non avesse applicato tali criteri la …(omissis) avrebbe potuto conservare l’iscrizione all'albo, in quanto per tutto il 1994 l'esubero si era verificato solo per mezza unità in più, e negli anni successivi l’esubero sarebbe riscontrabile solo se non si considerino le assenze inferiori ai quindici giorni. Ha lamentato inoltre che comunque la …(omissis) avrebbe 229 tutt’al più essere sospesa dall'albo, ma non cancellata, avendo pur sempre operato entro la quota tollerata del 20% in più. Si è costituita la Commissione Regionale per l'Artigianato e ha chiesto la reiezione del ricorso, deducendone la infondatezza. In particolare con riferimento alla prima censura mossa dalla ricorrente ha evidenziato che la legge 443/85 nel porre limiti quantitativi per l'impresa artigiana, fa esclusivo riferimento al numero dei dipendenti, senza mai considerare, come per contro prospettato dalla ricorrente, il diverso criterio dell'effettivo numero di ore di lavoro. Sempre sul numero dei dipendenti la legge prevede che debba essere valutato il superamento temporaneo consentito dei limiti quantitativi. Ha dedotto inoltre che i limiti posti dalla legge 443/85 devono essere considerati di stretta interpretazione, cosicché anche l'esubero di sola mezza unità realizza oggettivamente il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana, non derogabili. Con la conseguenza che deve ritenersi corretta la decisione di cancellazione dall'albo, unica conseguenza possibile, non essendo contemplata la sospensione temporanea dall'albo. La ricorrente, rilevando che in realtà la Commissione in seno alla delibera impugnata aveva riconosciuto la bontà dei criteri di computo suggeriti ha inoltre chiesto disporsi una CTU per verificare l'esatta applicazione del criterio di computo consensualmente accettato da ambo le parti. 2. Come noto l'impresa artigiana nel nostro ordinamento si inquadra tra le piccole imprese. E la legge 443/85 considera artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali dlla stessa dettati. Tali limiti sono precisati dall'art. 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443 che dispone che "l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non si superino i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti”. Al successivo art. 5 comma 5 la stessa legge prevede che “le imprese artigiane che abbiano superato fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell’anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all’albo di cui al primo comma del presente articolo”. Tali norme, come già ritenuto in fattispecie analoga da questo Tribunale (ordinanza sez. I civ. del 12.1.2000, cron. 1263) e dalla Corte di Appello di Firenze (Sez. I, 30.6.2000. cron. 5453/2000), e come correttamente rilevato dalla reclamata non possono che essere ritenute di stretta interpretazione. Difatti ove si consideri la volontà legislativa di attribuzione dei peculiari benefici previsti alla sola impresa artigiana, in ragione delle sue peculiarità ed in specie per l'apporto individuale in misura prevalente del lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, da parte dell'imprenditore artigiano (art. 2 L. 443/85), ogni interpretazione estensiva non potrebbe che snaturare la natura stessa dell'impresa, e discostarsi dallo spirito della legge. Tanto premesso ritiene il Tribunale che il computo dei limiti dimensionali debba essere effettuato tenendo conto unicamente dei numero dei dipendenti, e non già come sostenuto dal ricorrente, dell'apporto lavorativo effettivo e concreto ricevuto dall'impresa dal proprio personale. 230 Difatti lo stesso art. 4 nel definire i limiti dimensionali, espressamente formula delle eccezioni rispetto al numero dei dipendenti computabili, senza dare alcun rilievo alla presenza o assenza temporanea degli stessi, e alle ragioni delle assenze medesime. Con ciò evidentemente il legislatore, ad avviso di questo Tribunale, ha inteso riferirsi alla normale capacità produttiva dei dipendenti, senza dare autonomo rilievo a quegli eventi che normalmente influiscono sulla effettiva capacità produttiva, quali per l'appunto l'assenza per ferie e per malattia. Per contro l’art. 5 già citato, evidentemente anche in ragione dì tali eventi, prevede la possibilità di un innalzamento temporaneo del numero dei dipendenti, precisando al contempo che l'esubero non deve superare il 20% dei dipendenti normalmente impiegati, e che non si deve protrarre per oltre tre mesi nell'arco dell'anno. Ma in nessun modo la legge legittima il criterio di computo prospettato dal ricorrente, né consente di ritenere rispettati i limiti dimensionali in ragione del dedotto superamento degli stessi per sola mezza unità, che deve ritenersi comunque esubero sufficiente per far ritenere superati i limiti medesimi. Poiché secondo la stessa prospettazione del ricorrente, i cui criteri di calcolo per come visto non sono comunque condivisibili, l'esubero in tal senso si è protratto per oltre tre mesi - con conseguente superfluità della CTU richiesta ai fini della decisione - deve ritenersi corretta la decisione della Commissione Regionale per l'Artigianato. Quanto all’ultima doglianza rileva il Tribunale che la tesi avanzata in via subordinata in accoglimento della quale si chiede disporsi la sospensione temporanea dall’albo, anziché la cancellazione definitiva, non trova nessun riscontro nella legge, di tal ché deve essere respinta, come peraltro ritenuto altresì dalla giurisprudenza sopra richiamata. Le spese, liquidate in dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta e alle questioni trattate, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale rigetta il ricorso proposto dalla …(omissis) Condanna la … (omissis) a rifondere alla Commissione Regionale per l'Artigianato le spese dei presente procedimento, liquidate in L. 4.761.500, di cui L. 665.000 per diritti, L. 180.000 per spese, L. 3.500.000 per onorari, L. 416.500 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre I.V.A. e CPA come per legge. Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 17.11.2000 su relazione della dottoressa Silvia Governatori. Il Presidente Dott. Alessandro Gatta 231 LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE II Sezione Civile Riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati Dott. A. Cappelli Presidente Dott. S. Giardina Consigliere Dott. M. Bilancetti Consigliere rel. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.5.2003 in relazione al reclamo proposto ai sensi dell'art. 7, VI comma L. 443/1995 dalla società … (omissis), con sede in …(omissis) nei confronti della Commissione Regionale per L'artigianato della Toscana avverso il decreto emesso in data 20.11.2000 dal tribunale di Firenze, ha emesso la seguente ORDINANZA Ritenuto di confermare l'impugnato provvedimento del Tribunale di Firenze con il quale, nel rigettare la richiesta di annullamento della deliberazione n. 3 del 3.2.2000 con la quale era stata disposta da parte della Commissione Regionale per l'Artigianato la sua cancellazione definitiva dall'Albo delle imprese artigiane della provincia di Lucca per superamento del limite. dimensionale di cui all'art. 4 lett a) della L. 8.8.1985 n. 443, si è ribadito il principio per cui, contrariamente a quanto richiesto dalla società reclamante “il computo dei limiti dimensionali debba essere effettuato tenendo conto unicamente del numero dei dipendenti e non già come sostenuto dal ricorrente, dell’apporto lavorativo effettivo e concreto ricevuto dall'impresa dal proprio personale ... lo stesso art. 4 nel definire i limiti dimensionali, espressamente formula delle eccezioni rispetto al numero dei dipendenti computabili, senza dare alcun rilievo alla presenza o assenza temporanea degli stessi, e alle ragioni delle assenze medesime ...”; rilevato che in tal senso si era già espressa anche questa Corte con provvedimento in data 30.6.2000 osservando in particolare “quanto al secondo motivo di reclamo attinente alla dedotta mancata considerazione delle assenze strutturali del personale dipendente, che queste ultime, quali quelle per ferie, permessi retribuiti, malattia, non possono essere prese in considerazione ai fini che ci occupano, salvo falsare lo spirito e la lettera della legge, che fa riferimento ai dipendenti, e non al numero delle ore da costoro effettivamente lavorate, posto che, diversamente argomentando, si perverrebbe ad una ingiustificata dilatazione dei limiti quantitativi posti all’impresa artigiana’’; considerato che se questi principi appaiono senz’altro condivisibili non può essere accolto il reclamo proposto laddove la società …(omissis) si duole della “mancata considerazione - ai fini del computo del personale - dei periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, congedi, sospensioni ecc. ecc.” neppure sul rilievo che pur in parte questo motivo era stato accolto dalla Commissione Regionale per l’Artigianato per cui il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi al thema decidendum “apparendo rilevante e soltanto disporre una CTU volta a verificare l’esatta applicazione del criterio di computo consensualmente accettato da ambo le parti” e più precisamente “… per l’individuazione di tutte le assenze dei personale anche inferiori al mese e quindi per tale via ricostruire mese per mese l'esatta e concreta presenza al 232 lavoro del personale impiegato” sul presupposto quindi “come da noi dedotto sia in sede di ricorso gerarchico e sia di ricorso giudiziale, ai fini del computo del personale dipendente per il rispetto dell'art. 4 L. 443/85, più che al dato formale del numero di persone iscritte a libro paga, bisogna dar rilievo all'effettivo e concreto apporto lavorativo ricevuto dall'impresa dal proprio personale, non considerando evidentemente le unità lavorative assenti per malattia, ferie, maternità ecc. ecc. ... ciò che conta valutare ai fini dell'art. 4 è il raffronto tra personale a libro paga e personale effettivamente presente al lavoro mese per mese”; ritenuto che il principio su cui si fonda il reclamo è in contrasto con l’interpretazione dell'art. 4 seguita nel gravato provvedimento del tribunale di Firenze, già espressa anche da questa Corte, che in questa sede si ribadisce per le considerazioni sopra richiamate, principio al quale per altro la resistente Commissione Regionale per l'Artigianato nel costituirsi in giudizio non si è affatto uniformata, come assume invece la reclamante per la quale “tale criterio” sarebbe stato invece “espressamente accettato ex adverso”; infatti , la Commissione Regionale ha ribadito che "i limiti quantitativi fanno esclusivamente riferimento ai dipendenti mentre non viene mai in considerazione il diverso criterio dell'effettivo numero di ore di lavoro; in altri termini il legislatore, nel fissare i limiti dimensionali dell’impresa artigiana ha inteso far riferimento alla figura del lavoratore dipendente ed alla sua normale capacità produttiva”, legittima pertanto anche sotto questo profilo formale appare l'impugnata decisione; preso atto altresì del parere espresso dal P.G.; ritenuto infine che a quanto sopra consegua la condanna della reclamante alle spese. PQM Respinge il reclamo proposto dalla …(omissis) avverso il provvedimento emesso in data 17.11.2000 dal tribunale di Firenze; condanna la società reclamante a rifondere alla Commissione regionale per l'Artigianato le spese liquidate in questo grado in complessivi Є 1.433,79 di cui 82,63 per spese, 351,16 per diritti e 1.000,00 per onorari oltre competenze di legge. Firenze 27.5.2003 Il Presidente 233 DELIBERAZIONE N. 125 DEL 21/12/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 9/10/2000 dalla ditta …(omissis) – tranceria e aggiunteria di tomaie e parti di calzature, fabbricazione zoccoli e calzature di ogni tipo avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane per il periodo 1/5/1995 – 31/12/1995 e successivamente dal 1/1/1997 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA a maggioranza di accogliere parzialmente il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca non ha accolto le domande di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentate dalla suddetta impresa la prima per il periodo 1/5/1995 – 31/12/1995, la seconda a decorrere dal 1/1/1997. I motivi addotti nella delibera per il rifiuto fanno riferimento al superamento dei limiti dimensionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 1995 (quattro mesi) e nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre 1997 e quindi ben oltre i tre mesi nell’arco dell’anno solare previsti dall’art. 5 della L. 443/’85 e pertanto vengono confermate le precedenti decisioni, pur avendo provveduto all’esame delle domande con riferimento ai nuovi criteri sui limiti dimensionali adottati dalla Commissione Regionale per l’Artigianato con delibera n. 31 del 30/3/2000. In sede di ricorso si rende noto che per valutare la richiesta di iscrizione per il periodo 1/5/1995 – 31/12/1995 è opportuno tenere in considerazione che per alcuni mesi di questo lasso di tempo il socio lavoratore …(omissis) è risultato assente dal lavoro, come risulta dal certificato medico allegato, e si richiede anche una valutazione sulla base dei nuovi criteri di interpretazione dell’art. 4 della L. 443/’85 dettati dalla CRAT. Si ribadisce inoltre il diritto all’iscrizione a far tempo dal 1/1/1997. La Commissione Regionale, esaminate le argomentazioni del ricorso e la documentazione allegata allo stesso, rileva che, per quanto attiene alla prima 234 istanza, non si possa in alcun modo procedere ad una iscrizione retroattiva con carattere temporaneo concernente l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, in quanto l’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle Imprese Artigiane ai sensi dell’art. 5 – comma 4 della L. 443/’85. Dall’esame del certificato medico del dr. …(omissis), rilasciato in data 2/6/2000, relativo alla necessità di riposo dal lavoro per i mesi di luglio agosto e settembre 1995, oltre ad altri periodi successivi, del socio partecipante al lavoro …(omissis), si evince la particolare posizione del socio medesimo, anche se la produzione di tale elemento, essendo stata fatta valere solo nella fattispecie in esame e non preventivamente nella sede giurisdizionale di primo grado, non può essere considerata nel merito. Per la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane per il periodo 1/5/1995 – 31/12/1995 la Commissione conferma la deliberazione adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca. In merito alla seconda istanza delibera di iscrivere la società ricorrente all’Albo delle Imprese Artigiane dal 1 maggio 2000, periodo in cui l’impresa è rientrata nei limiti dimensionali previsti dall’art 4 – lettera a – della L. 443/’85. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 235 Il Tribunale di Firenze, sezione I civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati Magistrati: Dr. Mario Miranda Presidente Dr. Isabella Mariani Giudice Dr. Silvia Governatori Giudice ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento instaurato con ricorso depositato il 21 febbraio 2001 dal …(omissis), e volto alla impugnazione del provvedimento della Commissione Regionale per l'Artigianato 21.12.2000, avverso la delibera di rifiuto della Commissione provinciale dell’Artigianato di Lucca sulla domanda di iscrizione della società all'Albo Imprese Artigiane per il periodo 1.5.1995 al 31.12 1995 e per il periodo successivo all’1.1.1997; letto il ricorso della parte e lette le difese depositate dalla Commissione, Regionale per l'Artigianato alla udienza del 6.6.2001; osserva il ricorso deve essere rigettato: i molteplici motivi di impugnazione non meritano di accoglimento. Essi verranno singolarmente valutati. In primo luogo nessun contrasto appare profilarsi tra la Legge Quadro sull’Artigianato 443/1985 e la Legge Regionale Toscana n. 10 del 1999, sul punto della composizione degli organi delle Commissioni per l'artigianato. La parte attrice lamenta che, poiché la legge quadro imporrebbe una elettività degli organi della Commissione, ciò, sarebbe disatteso dalla legge regionale che invece prevede la designazione dei detti membri. La eccezione non ha ragione d'essere. Nella legge quadro non è prevista la necessità di procedere per elezione al membri della Commissione: l'art. 9 della citata legge quadro, stabilisce: "Spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell’Artigianato…”: la delega è pertanto totale e le disciplina delle commissioni interamente rimessa alle Regioni. L'art. 10 l. cit. prevede la elezione del Presidente da parte della Commissione provinciale, ma la fattispecie è evidentemente diversa da quanto lamentato dalla parte ricorrente. Quanto al calcolo della malattia di cui avrebbe sofferto il socio lavoratore …(omissis), occorre rilevare quanto segue. Innanzitutto il certificato medico prodotto (oltretutto scarsamente leggibile) è stato redatto nel 2000 per malattie che si assumono essersi verificate nel 1995: la sua valenza probatoria è pertanto estremamente ridotta. In secondo luogo, sempre nel merito, occorre rilevare che comunque il certificato medico descrive una malattia, ma da ciò non può conseguire che per il periodo indicato il …(omissis) si sia effettivamente assentato dal lavoro: la consequenzialità non è automatica, non potendosi arguire dal tipo di malattia (sciatalgia sinistra) diagnosticata. Infine da alcuna indicazione della parte ricorrente può desumersi che, anche qualora 236 si dovesse ritenere effettiva la malattia indicata dal …(omissis), comunque non si sarebbero superati i limiti di legge per il calcolo della manodopera ai fini della qualificazione della impresa come artigiana. Ancora di più tuttavia preme sottolineare la non correttezza del ragionamento giuridico operato. La qualifica artigiana è una qualifica positiva inizialmente resa sulla base della sussistenza di alcuni presupposti di legge, tra cui i limiti dimensionali di cui all'art. 4 l. quadro. La stessa legge prevede che qualora, per un breve periodo determinato i limiti dimensionali siano superati, per rientrare subito tuttavia sempre nei detti limiti, la legge possa ritenere irrilevante il fatto e non procedere a cancellazione dall'albo Artigiani. Questo e solo questo prevede la legge, e non che con ragionamento ex post, una impresa non artigiana possa per determinati periodi in cui casualmente i suoi limiti dimensionali rientravano nei limiti di legge, farsi riconoscere con efficacia retroattiva tale qualifica. La qualità artigiana è qualità positiva tendenzialmente stabile e non episodica, ciò imponendo una valutazione periodicamente unitaria del permanere della qualifica e non un riconoscimento frazionato della qualifica stessa. Da quanto esposto consegue che la pretesa della parte attrice di vedere riconosciuta la qualità artigiana per segmenti di periodi non può trovare accoglimento. Per tutti i sopra indicati motivi il ricorso non può trovare accoglimento. Il rigetto del ricorso importa soccombenza in punto di spese. P.Q.M. Respinge il ricorso depositato il 21 febbraio 2001 da …(omissis) contro il provvedimento della Commissione Regionale per l'Artigianato del 21.12.2000; Condanna …(omissis) al pagamento delle spese di causa sostenute da Commissione Regionale per l'Artigianato per il presente grado di giudizio che liquida in L. 160.000 per esborsi, L. 300.000 per diritti e L. 2.000.000 per onorari oltre rimborso forfetario, IVA e CAP di legge. Firenze 24 ottobre 2001 Il Presidente Il Giudice Estensore Dr. Mario Miranda Dr. Isabella Mariani 237 DELIBERAZIONE N. 34 DEL 5/4/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 27/1/2001 dalla ditta …(omissis) – autonoleggio da rimessa con autobus e autovetture, edilizia, autolinea Manciano/Tafone, Piombino/Fiuggi, vendita biglietti autolinea Sita, officina c/p avverso la delibera di sospensione dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane per il periodo 1/3/1996-1/7/1998 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha disposto la sospensione dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente per il periodo 1/3/1996-1/7/1998, per superamento dei limiti dimensionali previsti dalla lettera d) art. 4 della L. 443/’85. In sede di ricorso il ricorrente eccepisce, in primo luogo, il decorso del termine per l’adozione del provvedimento finale, infatti la L. 443/’85 art. 7 c. 4, stabilisce il termine di 60 gg. per l’emissione dei provvedimenti adottati sulla base di segnalazioni di altri enti, nella fattispecie la Direzione Provinciale del Lavoro. Il ricorrente fa presente che la segnalazione risale al 24/04/1998 a fronte della decisione di merito adottata in data 16/11/2000 e notificato in data 30/11/2000 con una comunicazione inviata in data 3/5/1999 relativa all’avviso di cancellazione. Si obbietta inoltre che il provvedimento è carente anche di motivazione, facendo riferimento soltanto al superamento degli addetti previsti dalla lett. d) art. 4 L. 443/’85. Nel merito il ricorrente fa presente che l’eventuale superamento del limite dimensionale, per il periodo inizio 1997 – giugno 1998 è stato progressivo, occasionale, temporaneo e necessitato dall’esigenza di sopperire a situazioni contingenti in cui versava l’Amministrazione Comunale. 238 La Commissione Regionale in riferimento al 1° punto fa presente che il termine risulta interrotto, vista la comunicazione inviata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, in data 23/06/1998 e regolarmente ricevuta dall’impresa in data 24/6/1998. Con tale nota la Commissione richiedeva la documentazione relativa ai libri paga e matricola. Per quanto attiene alla seconda obiezione si fa presente che il superamento degli addetti rappresenta un preciso requisito previsto dalla L. 443/’85 ed è la stessa legge all’art. 4 ad individuare i limiti, pertanto il superamento è dedotto dalla documentazione esaminata. Sul piano formale inoltre, la Commissione Regionale rileva che il provvedimento della sospensione temporanea, non trova alcun riscontro nella L. 443/’85, in quanto la legge non prevede la sospensione temporanea dell’iscrizione per mancanza di requisiti artigiani, in quanto al verificarsi della mancanza di un requisito previsto dalla legge, l’impresa è tenuta a cancellarsi dall’Albo , così come è obbligata a reiscriversi quando tali requisiti saranno nuovamente presenti. Nel merito la Commissione Regionale ha provveduto a conteggiare il numero dei dipendenti e visti i libri matricola e presenza, delibera di rettificare la data di perdita dei requisiti iniziali dal 1/3/1996 al 1/6/1997 fermo restando che fino alla data del 1/7/1998 non riacquistava la natura artigiana, essendo in difetto del requisito previsto dall’art. 4 L. 443/’85. Si fa presente altresì, che nel rettificare la data suindicata si è applicato anche il disposto previsto dall’art. 5 c. 5 della legge suindicata, che consente di tollerare un limite dimensionale superiore a quello previsto dalla legge, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell’anno. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 239 DELIBERAZIONE N. 10 DEL 24/1/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 20/12/2001 dalla ditta …(omissis) – lavanderia, stireria, noleggio biancheria avverso la decorrenza della cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca ha rettificato la data di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente dal 30/9/2001 al 1/7/2001 poiché l’impresa, dopo tre mesi dal verificarsi dell’esubero, non è rientrata nel limite consentito dalla norma. In sede di ricorso si rende noto che l’art. 5 della L. 443/’85 contempla il diritto al mantenimento dell’iscrizione all’Albo Artigiani qualora l’impresa abbia superato per un periodo non superiore a tre mesi e per un massimo del 20% i limiti previsti dalll’art. 4 della legge sopracitata. Si fa altresì presente che l’azienda, con riferimento ai mesi di agosto e settembre 2001, ha versato i contributi come azienda artigiana, non essendo a conoscenza di un evento che si sarebbe verificato solo alla fine del mese di settembre. Infatti in tale data l’imprevista e imprevedibile acquisizione di nuova clientela ha costretto l’azienda a prorogare i contratti a termine e ciò ha prodotto la perdita dei requisiti artigiani regolarmente denunciata con decorrenza 30/9/u.s. La Commissione Regionale non condivide quanto asserito dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Lucca circa la perdita dei requisiti a decorrere dal momento in cui l’esubero si è verificato qualora l’impresa non rientri successivamente nei limiti previsti. Infatti tale indicazione non trova alcun riscontro nell’art. 5 della norma in questione, pertanto viene accolto il ricorso viste le argomentazioni riportate sopra. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 240 3.14. RICONOSCIMENTO DELLA LETTERA C) DI CUI ALL’ART. 4 DELLA L. 443/’85 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ARTISTICHE E TRADIZIONALI DELIBERAZIONE N. 80 DEL 9/5/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 2/4/2002 dalla ditta …(omissis) – costruzione e riparazione di pallets nuovi e usati, produzione di imballaggi avverso la delibera di negato riconoscimento della lettera c) di cui all’art. 4 della L. 443/’85 relativamente alle lavorazioni artistiche e tradizionali adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Visto il D.P.R. 25 Maggio 2001, n. 288 Visto la risposta negativa della Commissione Regionale per l’Artigianato del 23/1/2001 al quesito della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa circa l’inquadramento dell’impresa in questione nell’ambito delle lavorazioni artistiche e tradizionali Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la richiesta di riconoscimento della lettera c) di cui all’art. 4 della L. 443/’85 relativamente alle lavorazioni artistiche e tradizionali alla ditta ricorrente. In sede di ricorso si argomenta che l’attività di fabbricazione pallets in legno rientra nel settore delle lavorazioni tradizionali secondo quanto previsto dal D.P.R. 288/’01. Si rende noto che, pur in presenza di formati standardizzati, una grossa parte di pallets, per misure e caratteristiche particolari e per le esigue quantità richieste dagli utilizzatori, devono essere fabbricati in modo artigianale. Ed inoltre che la trasformazione storica da ‘oggetto per la movimentazione delle merci’ in ‘pallet’ ha di fatto proseguito tramandato e sviluppato nella zona del ricorrente, oltre all’attività di fabbricazione, anche l’attività complementare della manutenzione e riparazione di imballaggi, attraverso processi prevalentemente manuali che richiedono conoscenze 241 specifiche nel campo del legno e delle molteplici tipologie di imballaggi utilizzati nei vari settori merceologici. La Commissione Regionale, pur evidenziando che l’attività esercitata dalla ditta ricorrente rientra fra quelle artigianali, rileva altresì che non esiste alcun riscontro di quanto dichiarato dal ricorrente circa la deliberazione della Giunta Regionale 1292 del 22 novembre 1999, infatti l’elenco delle lavorazioni non comprende la fabbricazione di imballaggi in legno, ma riporta la dicitura di legno e affini, senza le tipologie specifiche. In ogni caso rileva che ‘il restauro e la riparazione oggetti d’uso’, indicata nel D.P.R. 288/’01 al punto 3) della lett. b) dell’art. 1, non ricomprende la produzione e il restauro di pallets. La Commissione Regionale per l’Artigianato non ritiene pertanto verificati i requisiti per l’iscrizione della ditta ricorrente nella categoria c) dell’art. 4 della L. 443/’85, in quanto l’attività di costruzione e riparazione di pallets nuovi e usati e produzione imballaggi non rientra nemmeno in via analogica nell’elenco delle lavorazioni artistiche e tradizionali di cui al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 e non risponde alle definizioni di settore tradizionale riportate nel medesimo decreto. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 242 DELIBERAZIONE N. 110 DEL 18/7/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 21/5/2002 dalla ditta …(omissis) – produzione pasta, commercio ingrosso prodotti alimentari avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Vista la L.R.T. 2 Novembre 1999, n. 58 Visto il D.P.R. 25 Maggio 2001, n. 288 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane in quanto la ditta non ha i requisiti per essere inserita nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali ai sensi della lettera c) dell’art. 4 della L. 443/’85, e dunque risulta superare i limiti dimensionali previsti. In sede di ricorso si rende noto che l’azienda opera con l’ausilio di 4 soci, 12 operai, 1 impiegato e 8 apprendisti. Si fa presente che il D.P.R. 288/’01 definisce lavorazioni tradizionali ‘le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento’. Si ricorda che l’allegato al D.P.R. sopracitato prevede esplicitamente l’attività esercitata. Si evidenzia inoltre che l’azienda, nel settore da 5 generazioni, realizza pasta di prima qualità, che contiene germe di grano, utilizzando le migliori semole lavorate con tecniche artigianali. Dall’istruttoria comunale esperita dalla Polizia Municipale di Montopoli in data 22/2/2002 emerge che: • l’attività esercitata dall’impresa ricorrente, cioè la produzione di pasta, pur considerando l’evoluzione naturale dei mezzi di produzione, mantiene tecniche e modalità consolidate nelle consuetudini a livello locale, 243 tutti i 4 soci …(omissis), partecipano personalmente e manualmente all’attività, • l’attività è rivolta a una pluralità di committenti, • i dipendenti sono 21. Inoltre, nella relazione sulle modalità di lavorazione prodotta dall’impresa ricorrente in data 25/2/2002, vengono ampiamente descritte le varie fasi: selezione e miscelazione degli ingredienti secondo diversi tipi di ricette elaborate all’interno dell’azienda, immissione dei diversi ingredienti in un’impastatrice similtorchio che consente di avere forme di pasta diverse. Si precisa inoltre che il prodotto così ottenuto viene tagliato a mano e steso sui telai, viene controllata l’essiccazione, poi la pasta viene pesata e impacchettata manualmente tenendo conto della destinazione. La Commissione Regionale rileva che il D.P.R. 288/’01 prevede che le lavorazioni tradizionali vengano ‘svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l’ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione’ e che nell’elenco delle lavorazioni allegato al D.P.R. risulta nella sezione Alimentaristi la ‘produzione di paste alimentari con o senza ripieno’. Pertanto la Commissione Regionale, per gli elementi sopra esposti, ritiene verificato il requisito previsto dall’art. 2, lettera b) della L.r. 58/’99 circa la lavorazione tradizionale, e dispone l’iscrizione della ditta ricorrente all’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della lettera c) dell’art. 4 della L. 443/’85. • f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 244 3.15. ART. 5 DELLA L. 443/’85 – DECESSO DELL’IMPRENDITORE DELIBERAZIONE N. 63 DEL 14/6/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 20/5/2000 dalla ditta …(omissis) della erede X - installazione di impianti elettrici e telefonici avverso la delibera di rettifica della data di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dal 23/11/1999 al 16/07/1994 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso - Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori - Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 - Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 - Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 - Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 - Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 - Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la rettifica della data di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dal 23/11/1999 al 16/07/1994 della ditta ricorrente, per scadenza del termine previsto per l’iscrizione dell’impresa ai sensi dell’art. 5 della L. 443/’85. In sede di ricorso si evidenzia come lo svolgimento dell’attività ha sempre avuto carattere artigianale anche dopo la morte del sig. …(omissis), quando l’impresa ha continuato l’attività con l’erede X. La Commissione Regionale, esaminata la fattispecie in questione, rileva che la signora X nel periodo dei 5 anni, per i quali era stato invocato l’art. 5 della L. 443/’85, non risultava partecipare al lavoro anche manualmente all’interno dell’impresa, indipendentemente dal fatto di non essere la stessa responsabile tecnico per l’attività di installazione di impianti elettrici. Pertanto allo scadere del quinquennio, periodo previsto dalla legge che consente di mantenere l’iscrizione all’Albo indipendentemente dalla mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 della L. 443/’85, l’impresa non risultava più in possesso di quei requisiti che la legge prevede per l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane e relativi nel caso specifico alla partecipazione, anche manuale, al lavoro della titolare. Alla luce di quanto sopra esposto si conferma la rettifica di cancellazione dell’impresa ricorrente dal 27/11/1999 al 16/7/1994, in quanto dopo tale 245 periodo non risultano verificati i requisiti di cui all’art. 2 della L. 443/’85, visto che la deroga prevista dalla norma non può superare i 5 anni. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 246 IL TRIBUNALE DI FIRENZE sezione I civile Riunito in Camera di Consiglio all'udienza del e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Alessandro Gatta Presidente Dott. Elisabetta Materi Giudice rel. Dott. Ludovico Delle Vergini Giudice ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento n. 3081/00 V.G., promosso da Ditta …(omissis) della erede X (avv. …(omissis) e …(omissis)) contro Commissione Regionale per l'artigianato della Toscana (avv. …(omissis)) Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (avv. …(omissis)) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv. …(omissis)) in sede di RECLAMO ai sensi dell’art. 737 c.p.c. e 7 ultimo comma l. 443/1985, avverso la delibera della Commissione Regionale per l'artigianato della Toscana n. 63 del 14.6.2000, notificata il 19.6.2000. Rilevato che con ricorso depositato il 31.7.2000 la Ditta …(omissis) della erede X, premesso che X, a seguito della morte del marito …(omissis), aveva continuato l'attività artigianale del medesimo fino al 23.11.1999 e in data 20.1.2000 aveva presentato domanda di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane; che la Commissione Provinciale per l'Artigianato aveva rettificato la data di cessazione, indicando quella del 16.7.1994, e cioè allo scadere dei 5 anni dalla morte di …(omissis), a norma dell’art. 5 l. 443/1985; che la Commissione Regionale per l'Artigianato aveva respinto il ricorso amministrativo proposto dalla ditta contro tale decisione; ciò premesso, la Ditta …(omissis) della erede X chiedeva che il giudice adito accertasse il diritto della stessa ad ottenere la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane a far data dal 23.11.1999, per essersi formato il silenzio accoglimento, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della l. 443/1985, sulla istanza depositata il 20.1.2000, e, nel merito, per la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 443/1985 anche successivamente al 16.7.1994; rilevato che le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno contestato la pretesa della Ditta …(omissis) della erede X, della quale hanno chiesto la reiezione; ritenuto, dall'esame degli atti e dei documenti, che la pretesa avanzata dalla ricorrente non risulta fondata; rilevato che tale ditta ha conservato l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane dopo la morte del titolare …(omissis), avvalendosi X della facoltà prevista dall'art. 5 della legge 443/1985, secondo cui è consentita la conservazione 247 della iscrizione all'albo "anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni...., sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge…”; ritenuto che, scaduto tale termine, in difetto della richiesta da parte di X di iscrizione, in proprio, quale ditta artigiana, l’originaria iscrizione della Ditta …(omissis) è venuta meno, non potendo il termine suddetto essere prorogato fino alla data in cui, di propria iniziativa, il coniuge dell'artigiano deceduto intende cessare l'attività; ritenuto, in altre parole, che X ha proseguito l'attività di …(omissis) quale erede, e non quale titolare in proprio di impresa artigiana, con la conseguenza che venuto a scadere il termine massimo di 5 anni previsto dalla legge, la Ditta …(omissis) della erede X doveva necessariamente essere cancellata dall'albo delle imprese artigiane, a prescindere dall'accertamento se X aveva o meno i requisiti per svolgere in proprio l'attività di artigiano, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della legge 443/1985, dato che l'art. 5, sopra riportato, consente proprio la prosecuzione della attività per la durata di 5 anni anche da parte del coniuge che sia privo di taluno dei requisiti previsti dall'art. 2; ritenuto che nella specifica fattispecie in esame non possa trovare applicazione la norma di cui all’art. 7, II comma, l. 443/1985 relativa al silenzio accoglimento, come sostenuto dalla ricorrente; rilevato infatti che la cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane non ha effetto costitutivo, come invece ha l'iscrizione, ma ha una pura e semplice finalità di formalizzare un accertamento e, pertanto, ha effetto ex tunc, dal momento in cui sono venute meno le condizioni per l'iscrizione, e non dalla data in cui essa è stata disposta (v. Cass. 1. 10. 1994, n. 7991); considerato quindi che, nel caso concreto, la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane poteva essere disposta di ufficio in ogni momento dalla C.P.A. allo scadere dei cinque anni dalla morte di …(omissis), essendo venuti meno ipso jure i presupposti per la conservazione della iscrizione all'albo delle imprese artigiane da parte della Ditta …(omissis) della erede X; ritenuto pertanto che non acquista rilievo alcuno la circostanza che la C.P.A. abbia comunicato la rettifica della data di cessazione con un ritardo di quattro giorni rispetto al termine di 60 giorni, decorrente dalla data di presentazione della domanda, previsto dalla norma su richiamata, e che tale ritardo non avrebbe potuto in alcun modo sortire l'effetto di consentire la conservazione della iscrizione all'albo per l'ulteriore termine indicato dalla ricorrente (fino al 23.11.1999) in violazione della specifica e inderogabile disposizione contenuta nell’art. 5 delle legge 443/85; ritenuta quindi l’irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, nonché della eccezione dedotta dalle parti resistenti in ordine alla inammissibilità della proposizione in sede di reclamo giurisdizionale delle censure (ritardo) non dedotte in sede di ricorso gerarchico alla C.R.A; ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; P.Q.M. respinge il reclamo; 248 condanna la Ditta X della erede Y a rimborsare alla Commissione Regionale per l'artigianato della Toscana, alla Camera di Commercio Industria Artiginato e Agricoltura di Firenze e all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le spese dei presente procedimento, che liquida, per ciascuno, in complessive lire 900.000, delle quali lire 600.000 per onorari di avvocato, lire 200.000 per diritti di procuratore e lire 100.000 per esborsi, oltre I.V.A. e CAP come per legge. Così deciso in data 14.2.2001 dal Tribunale civile di Firenze come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione della Dott. E. Materi. Si comunichi. Il Giudice estensore Dott. Elisabetta Materi Il Presidente Dott. Alessandro Gatta 249 3.16. ATTIVITÀ DI ODONTOTECNICO DELIBERAZIONE N. 67 DEL 14/6/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 20/5/2000 dal sig. …(omissis) in qualità di socio della ditta Y - laboratorio odontotecnico avverso la delibera di negato riconoscimento quale socio partecipante del sig. …(omissis) adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Visto il R.D. 31 Maggio 1928, n. 1334 Vista il R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 Vista la delibera n. 6 adottata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana in data 15/1/1998 in risposta a un quesito posto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia sulle attività non professionali connesse alle attività di odontotecnico Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha deliberato di non riconoscere il sig. …(omissis) quale socio partecipante al lavoro, in quanto sprovvisto di diploma di odontotecnico e quindi privo dei requisiti di cui all’art. 2 - u.c. - e all’art. 3 – comma 2 – della L. 443/’85. In sede di ricorso viene specificato che il sig. …(omissis) cura la parte amministrativa della società, la gestione degli acquisti e i rapporti con i fornitori, i clienti, gli studi professionali ed inoltre svolge semplici operazioni di supporto sotto la responsabilità del socio diplomato odontotecnico. Queste ultime erano state elencate nel mod. art/1: lavorazione cera, fusione metallo, preparazione resina, lavoro di fresaggio, preparazione materiale necessario per la fabbricazione di protesi. L’art. 2 – u.c. – della L. 443/’85 prevede per l’imprenditore artigiano, nel caso di esercizio di attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela degli utenti, il possesso dei requisiti tecnico professionali 250 previsti dalle leggi statali. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 - comma 2 – della L. 443/’85, viene richiesta per l’impresa artigiana la partecipazione personale, anche manuale, nel processo produttivo da parte dei soci partecipanti. Di conseguenza la conoscenza e la capacità professionale dell’imprenditore artigiano deve riferirsi al ciclo produttivo completo. Nel caso in oggetto invece il socio …(omissis) privo del diploma di odontotecnico, non possiede i requisiti professionali previsti, ma solo conoscenze parziali e assai limitate della più complessa attività svolta dall’impresa. Pertanto si conferma la delibera di negato riconoscimento per il socio in questione della qualifica di socio partecipante. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 251 Allegato alla deliberazione n. 67 del 14/6/2000 Nel caso dell’attività di odontotecnico, la partecipazione, anche manuale, nel processo produttivo, non può essere svolta qualora il titolare o socio non sia in possesso del relativo diploma che autorizza all’attività di cui sopra. Infatti tale disciplina, che è regolata dal R.D. 31/5/1928 n. 1334 e dal R.D. 27/7/1934 n. 1264, rientra nelle arti ausiliarie delle professioni sanitarie per le quali è necessario essere in possesso della relativa ‘licenza’ per l’esercizio effettivo dell’attività. La normativa di cui sopra non prevede, a differenza delle leggi speciali che regolano attività specifiche come impiantistica, autoriparazione, pulizie, parrucchieri e estetisti, il percorso formativo attraverso l’esperienza lavorativa ed eventualmente l’ammissione ad esami. Pertanto per l’esercizio di tale disciplina, così come per l’ottico e per il meccanico ortopedico, non è possibile prescindere dal possesso del diploma abilitativo. 252 DELIBERAZIONE N. 33 DEL 5/4/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 7/3/2001 dalla ditta …(omissis) – lavori di odontoprotesi avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Vista la deliberazione n. 6 del 15/1/1998 adottata dalla Commissione per l’Artigianato della Toscana in merito all’attività di odontotecnico Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa …(omissis) dal 5/1/2000, in quanto la maggioranza dei soci non partecipa personalmente, anche manualmente, all’attività, non essendo in possesso della prevista abilitazione per l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. In sede di ricorso il ricorrente fa presente che la società non appena è venuta a conoscenza del procedimento di cancellazione, predisposto dalla Commissione Provinciale, ha provveduto ad aumentare il numero dei soci con l’ingresso di un socio abilitato all’esercizio dell’attività, e pertanto alla luce della nuova compagine sociale chiede l’accoglimento del ricorso. La regolarizzazione relativa alla maggioranza dei soci partecipanti, anche manualmente, al processo produttivo, in possesso del titolo abilitativo degli stessi soci è avvenuta solo in data 11/9/2000. Considerato che dal 5/1/2000 al 11/9/2000 la società ricorrente ha operato in contrasto con il requisito previsto dal comma 4 dell’art. 2 della L. 443/’85, che prevede il possesso di requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali in capo all’imprenditore artigiano nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione, la Commissione Regionale delibera di respingere il ricorso in oggetto e di segnalare che la società ricorrente è tenuta a ripresentare domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane dalla data in cui possiede i requisiti ai sensi della norma sopra citata. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 253 DELIBERAZIONE N. 183 DEL 4/12/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 12/11/2003 dalla ditta …(omissis) – laboratorio odontotecnico avverso la delibera di rifiuto di iscrizione del socio …(omissis) quale partecipante al lavoro adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la domanda di iscrizione quale socio partecipante del sig. …(omissis) in quanto il medesimo risulta sprovvisto del diploma di odontotecnico, in contrasto con quanto disposto dall’art. 2 u.c. della L. 443/’85. In sede di ricorso l’impresa ricorrente documenta che il socio sopra citato è in possesso della qualifica professionale di operatore meccanico odontotecnico rilasciato dall’Istituto Professionale Statale Industria Artigianato G. Fascetti di Pisa nell’anno scolastico 2001/2002. Il medesimo Istituto ha chiarito che la qualifica professionale di operatore meccanico odontotecnico, conseguita dopo il primo ciclo triennale di studi, non abilita all’esercizio della professione. Pertanto la Commissione Regionale respinge il ricorso, non risultando verificati in capo al sig. …(omissis) i requisiti previsto dall’u.c. dell’art. 2 della L. 443/’85 circa l’esercizio di attività che richiedono peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 254 3.17. ATTIVITÀ DI SOLARIUM DELIBERAZIONE N. 47 DEL 9/5/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 6/4/2001 dalla ditta …(omissis) – centro estetico solare avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Vista la L.r. 17 Ottobre 1994, n. 74 Vista la L.r. 23 Marzo 2001, n. 14 Vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione sezione terza Civile n. 4012 del 15 Ottobre 1999 Vista la sentenza del TAR Regione Liguria del 21 Giugno 2000 Vista la deliberazione n. 90 adottata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana in data 19/9/2000 sull’attività di solarium Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Livorno ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della L. 443/’85, in quanto non viene esercitata alcuna attività diretta né interventi sulle persone, ma solo noleggio di attrezzature. In sede di ricorso si rende noto che l’attività svolta in un centro di abbronzatura rientra nella categoria di ‘estetica’. Vengono altresì richiamate le sentenze della Corte Suprema di Cassazione sezione terza Civile n. 4012 del 15 Ottobre 1999 e del TAR Regione Liguria del 21 Giugno 2000. Entrambi i provvedimenti annoverano l’utilizzo di lampade abbronzanti nell’ambito dell’attività di estetica, e di conseguenza ribadiscono la necessità della prescritta autorizzazione comunale. 255 Si evidenzia altresì che la L.r. 23 Marzo 2001, n. 14, che modifica la L.r. 17 Ottobre 1994, n. 74 ‘disciplina dell’attività di estetista’ contempla obbligatoriamente l’uso di apparecchiature elettromeccaniche nel settore solo in presenza della autorizzazione comunale. La Commissione Regionale per l’Artigianato ritiene che lo svolgimento di attività con utilizzo di apparecchi per uso estetico come quello in oggetto si configuri come attività di estetista, cioè rientri fra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al prevalente fine di migliorarne l’aspetto estetico, per le quali è richiesto sia il possesso della specifica qualifica professionale che quello dell’autorizzazione comunale prevista. Non rileva in alcun modo il fatto che l’attività venga svolta senza la presenza di personale addetto all’accensione delle lampade UVA, cioè attraverso apparecchiature messe direttamente a disposizione della clientela, senza l’assistenza di appositi operatori. ‘Infatti, la professionalità dell’intervento dell’estetista si manifesta nel momento della messa a disposizione delle attrezzature indicate e non certo in quello del meccanico funzionamento delle apparecchiature’ (sentenza Corte di Cassazione sopra citata). f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 256 3.18. ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DATI C/T DELIBERAZIONE N. 53 DEL 23/4/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 10/2/1998 dalla ditta …(omissis) - servizio elaborazione dati contabili c/t avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Prato ha deliberato di respingere la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa …(omissis), esercente attività di “servizi di elaborazione dati contabili per conto terzi”, in quanto l’attività denunciata è da considerarsi prevalentemente professionale. In sede di ricorso il ricorrente fa presente che la sentenza della Corte di Cassazione del 15/7/1991, n. 156, ha affermato il carattere manifatturiero dell’attività di elaborazione dati c/t e che su tale base anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con circolare n. 244 del 24/12/1997 ha affermato che tale attività è aderente al disposto della L. 443/’85. La Commissione Regionale, esaminata la documentazione allegata al ricorso, ritiene che l’attività svolta dall’impresa non si configuri come un’attività a sé stante di elaborazione dati conto terzi, ma rappresenti un’attività di supporto a quella professionale che viene espletata all’interno dei locali dove ha sede l’impresa. Infatti, come risulta dall’informativa eseguita dal Comune di Prato, l’impresa ricorrente per l’esecuzione dell’elaborazione dei dati contabili si avvale della struttura del professionista sig. …(omissis) nei locali dello stesso. Inoltre anche dall’esame delle fatture di lavori eseguiti appare che la parte più consistente è eseguita per conto dello stesso professionista. Pertanto, considerato che l’attività di elaborazione dati conto terzi è iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane qualora sia effettuata in via esclusiva e qualora 257 non sia funzionale ad altre attività come nel caso di consulenza e revisione contabile, questa Commissione Regionale delibera di non accogliere il ricorso in quanto non sussistono i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 della L. 8 Agosto 1985, n. 443. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 258 DELIBERAZIONE N. 98 DEL 13/7/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 8/6/1998 dalla ditta …(omissis) – elaborazione dati c/t avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa in oggetto in quanto l’attività si presenta prevalentemente professionale e non rispondente ai requisiti richiesti dalla L. 443/’85. In sede di ricorso il ricorrente fa presente che la società non svolge attività professionale né tanto meno attività di consulenza e che tutti i compiti professionali sono svolti dalla dr.ssa …(omissis) iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti, la quale ha una sua autonoma posizione e fattura direttamente al cliente la consulenza professionale così come fattura all’impresa in oggetto le prestazioni professionali necessarie per la corretta elaborazione. La Commissione Regionale, esaminata la documentazione, rileva che la dr.ssa …(omissis) è socia accomandante della società ricorrente e che, come asserito anche dall’istruttoria comunale, la stessa presta attività di libera professionista anche all’interno della società. Pertanto la scrivente Commissione ritiene di difficile configurazione la separazione delle due attività, professionale da un lato ed artigianale dall’altro, e non ravvisa dunque i requisiti artigiani in capo all’impresa che nella fattispecie dovrebbe, ai fini dell’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, svolgere un’attività di elaborazione dati c/t in via esclusiva senza aggiungere alcun tipo di prestazioni aventi natura diversa. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 259 DELIBERAZIONE N. 99 DEL 13/7/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 3/6/1998 dalla ditta …(omissis) – elaborazione dati c/t avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa in oggetto in quanto risulta svolgere attività prevalentemente professionale e pertanto non risponde ai requisiti previsti dalla L. 443/’85. In sede di ricorso il ricorrente fa presente di non svolgere attività professionale in quanto nessuno dei soci richiedenti l’iscrizione è iscritto in Albi, Ordini o Ruoli professionali ed inoltre asserisce che anche la circolare INPS del 24/12/1997 ha previsto la possibilità di classificare nel settore dell’artigianato i datori di lavoro esercenti attività di elaborazione dati. La Commissione Regionale, esaminata la documentazione, ritiene di non ravvisare i requisiti artigiani nell’attività espletata dall’impresa, in considerazione del fatto che l’attività di elaborazione dati c/t non viene svolta in via esclusiva ma si aggiunge ad altre forme di servizi di carattere non artigianale: la compilazione mod. 101, la compilazione mod. 01/m e 03/m, l’autoliquidazione annuale INAIL. Pertanto non si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L. 443/’85. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 260 DELIBERAZIONE N. 100 DEL 13/7/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 10/6/1998 dalla ditta …(omissis) – centro elaborazione dati per c/t avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della società in oggetto in quanto l’impresa risulta svolgere una attività prevalentemente professionale e pertanto non rispondente ai requisiti richiesti dalla L. 443/’85. In sede di ricorso il ricorrente fa presente di avere tutti i requisiti previsti dalla legge 443/’85, in quanto l’azienda svolge la sola attività di elaborazione dati, mentre la consulenza viene esercitata dal rag. …(omissis) con propria autonoma attività e con propri dipendenti. La Commissione Regionale, esaminata la documentazione, rileva che tra l’attività dell’impresa di elaborazione dati e quella di consulenza esercitata dal rag. sopra nominato, che è anche socio accomandante della società in oggetto, non vi è una precisa separazione di attività, considerato che è la società stessa a fatturare l’elaborazione dati di paghe e contributi ai clienti. Inoltre i locali e le attrezzature dove l’impresa svolge la propria attività sono di proprietà del commercialista rag. …(omissis) che provvede a rimettere alla società stessa le notule relative alle spese di esercizio. Pertanto si ritiene che l’attività di elaborazione dati svolta dall’impresa non si configura come attività a sé stante, ma si caratterizza come un’attività di supporto a quella professionale che viene ad essere espletata all’interno dei locali dove ha sede l’impresa. Per i suesposti motivi questa Commissione delibera di respingere il presente ricorso, visto che nella fattispecie esaminata l’elaborazione dati c/t non viene esercitata in via esclusiva e si trova ad essere funzionale ad altre attività quali la consulenza professionale. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 261 Allegato alle deliberazioni n. 98, n. 99 e n. 100 del 13/7/1998 In materia di elaborazioni dati per conto terzi, la Commissione Regionale per l'Artigianato ha ribadito ancora una che l’attività è iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane solo qualora lo svolgimento dell’elaborazione dati c/t non sia collegato in alcun modo ad attività aventi carattere professionale o di consulenza: nei ricorsi oggetto delle sopracitate delibere risultava evidente la connessione dell’attività di elaborazione dati c/t con l’attività professionale o di soci accomandanti iscritti in Ordini e/o Collegi professionali, o in locali di proprietà di professionisti, utilizzando in taluni casi macchine di proprietà o con contratti di leasing in capo al professionista. 262 DELIBERAZIONE N. 35 DEL 30/3/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 28/2/2000 dalla ditta …(omissis) – elaborazione di dati e servizi amministrativi per conto di terzi a mezzo di computers avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente, in quanto l’attività svolta risulta di carattere professionale e non rispondente ai requisiti richiesti dalla L. 443/’85. In sede di ricorso viene specificato che l’attività consiste nella digitazione ed elaborazione delle scritture contabili di aziende e professionisti svolte in forma imprenditoriale. Viene altresì reso noto che i servizi e le attività professionali riservati agli iscritti in albi vengono erogati dal ragioniere commercialista ..(omissis), che li fattura direttamente ai vari clienti e viene sottolineato che la società ricorrente, qualora ne abbia bisogno, si avvale della consulenza del sopra citato professionista. La Commissione Regionale per l’Artigianato considera che l’attività denunciata è quella di ‘elaborazione dati e servizi amministrativi per conto di terzi’, come confermato anche dall’istruttoria comunale, e che dalle fatture emesse risulta comunque l’attività di elaborazione paghe, contributi, contabilità semplificata. Esaminata la documentazione, rileva altresì che il rag. …(omissis) è socio accomandante della ditta ricorrente, e che il medesimo presta attività di libero professionista anche all’interno della società. Pertanto la Commissione ritiene di difficile configurazione la separazione delle due attività, quella professionale e quella artigianale, e non ravvisa i requisiti artigiani in capo all’impresa che dovrebbe, ai fini dell’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, svolgere un’attività di elaborazione dati c/t in via esclusiva senza aggiungere alcun tipo di prestazione avente natura diversa. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 263 DELIBERAZIONE N. 132 DEL 13/12/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 29/9/2001 ditta …(omissis) – centro elaborazione dati avverso la delibera di iscrizione d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena - - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Vista la propria deliberazione n. 36 del 23 Aprile 1998 relativamente all’iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane di ditte esercenti attività di elaborazione dati c/t Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena ha disposto l’iscrizione d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente in quanto risulta svolgere un tipo di attività con caratteristiche artigianali. In sede di ricorso si rende noto che l’attività esercitata non risulta ottemperare ai requisiti richiesti dalla L. 443/’85. Si cita la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 196/1991 relativamente all’inquadramento nel settore industria manifatturiera dei datori di lavoro esercenti attività di elaborazione dati c/t. Tuttavia, coerentemente con il carattere manifatturiero dell’attività stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione sopra citata e successivamente dalla circolare dell’INPS n. 264 del 24/12/1997, nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dalla L. 443/’85, le imprese esercenti l’attività di elaborazione dati c/t risultano iscrivibili nell’Albo delle Imprese Artigiane. Dalla dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata dalla titolare si evince che l’attività esercitata consiste nella elaborazione dati forniti dai clienti, nella fattispecie documenti contabili quali fatture, corrispettivi ecc., al fine di riprodurli su moduli meccanografici e di conservarli su nastri registrati senza che sia svolta in alcun modo attività di consulenza. Ciò viene confermato dall’accertamento effettuato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Siena, che specifica che l’attività esercitata consiste nell’elaborazione dati per conto di 264 studi commerciali e aziende e non comporta l’esercizio professionale di consulenza. Pertanto l’attività di elaborazione dati c/t risulta esercitata nel rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 2 3 e 4 della L. 443/’85, in quanto viene svolta in via esclusiva e non è funzionale ad altre attività professionali, come nel caso della consulenza e della revisione contabile. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 265 3.19. ESERCIZIO DI LAVORI AGRICOLI C/T DELIBERAZIONE N. 114 DEL 18/7/2002 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 24/5/2002 dalla ditta …(omissis) – attività agricola in genere avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto non ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente per mancanza di struttura aziendale, in quanto trattasi di esclusiva prestazione di mano d’opera. In sede di ricorso si rende noto che uno dei due soci, il sig. X, presta la propria attività in misura prevalente nell’impresa, e che l’organizzazione aziendale è basata prevalentemente sul lavoro rispetto al capitale. Inoltre si evidenzia che le prestazioni di servizio rese a terzi mediante contratti d’opera sono soggette al rischio di impresa e di risultato, sono prestate con mezzi propri e con impiego di proprie materie prime, il servizio e l’opera sono eseguiti senza il vincolo di subordinazione, la società non è sottoposta alle direttive e all’orario di lavoro del committente, tutta l’organizzazione e la coordinazione della prestazione d’opera, quanto a modalità, tempi e impieghi, è il solo frutto delle decisioni adottate dai titolari della società ricorrente che si assumono tutti i rischi per il raggiungimento del risultato appaltato. Si segnala altresì che tutte le opere assunte in appalto – impianto nuovo di vigneti, gestione ordinaria e straordinaria degli stessi impianti vitivinicoli attraverso l’esecuzione di opere di lavorazione della terra, concimazione, potatura dei tralci, legatura dei vitigni, disinfestazione e ramatura, sostituzione dei vitigni, sostituzione e manutenzione delle strutture portanti, raccolta del prodotto – sono eseguite 266 con la struttura aziendale della società ricorrente, in base a programmi di impianto e lavorazione elaborati da quest’ultima sulla base delle conoscenze tecniche e di produzione dei suoi titolari. Dagli atti risulta che il socio Y è iscritto nella gestione autonoma agricoli dal 1999 in qualità di coltivatore diretto. Inoltre nella risposta alla richiesta inoltrata dalla Commissione Regionale di precisazioni circa l’attività esercitata dall’impresa ricorrente, si dichiara che: • i macchinari in dotazione al personale assunto dalla società sono costituiti da attrezzature e utensili da lavoro – escavatore meccanico, anelli tagliafilo, forbici da pota, legacci plastici, zappe, pinze legatrici • il servizio in genere riguarda l’intero ciclo colturale dei vigneti e degli oliveti, in alcuni casi solo una parte di esso – palificazione e impianto di nuovi vigneti con mezzi meccanici, con esclusione della commercializzazione del prodotto raccolto, che viene trasformato e venduto dalla ditta committente • il socio X organizza e coordina il personale assunto programmando le opere da svolgere e dettando le direttive e gli ordini operativi • il socio Y, agronomo, segue la direzione dei lavori e controlla che le operazioni colturali vengano svolte nel rispetto della buona pratica agricola e secondo le tecniche colturali di volta in volta concordate con la ditta committente. La Commissione Regionale per l’Artigianato rileva che l’attività denunciata alla Camera di Commercio di Grosseto nel modello art/1 lavori agricoli c/t, raccolta di prodotti agricoli, manutenzione vigneti e oliveti, può essere inquadrata come attività artigianale fra quelle previste dall’art. 3 comma 1 della L. 443/’85, alla stregua della lavorazione dei campi da parte di soggetti che non sono agricoltori. Risultando verificato il requisito previsto dall’art. 2 comma 1 della L. 443/’85 per l’iscrivibilità nell’Albo delle Imprese Artigiane, in quanto l’impresa dispone di struttura aziendale, la Commissione Regionale delibera di accogliere il ricorso, disponendo l’iscrizione ai ruoli IVS artigiani quale socio partecipante alle lavorazioni del sig. X, in considerazione del fatto che il socio Y è iscritto nella gestione autonoma agricoli dal 1999 in qualità di coltivatore diretto e pertanto non può essere considerato imprenditore artigiano. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 267 Allegato alla deliberazione n. 114 del 18/7/2002 Nel caso in cui l’attività artigianale sia svolta attraverso un’impresa societaria, tale tipologia di organizzazione imprenditoriale presuppone l’esistenza di una struttura aziendale, considerato che ai sensi dell’art. 2247 c.c. con il contratto di società i contraenti conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili. Infatti l’azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c. è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Pertanto, considerare che tale organizzazione non sussista, in quanto trattasi di esclusiva prestazione di mano d’opera, comporta avviare un iter procedurale tale da decretare, da parte di chi ne ha la competenza, la cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese. Infatti la CPA può deliberare soltanto in ordine alla qualifica artigiana dell’impresa, ma non circa l’imprenditorialità della stessa. 268 3.20. ISCRIVIBILITÀ ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI SOCIETÀ COOPERATIVE A RESPONSABILITÀ LIMITATA DELIBERAZIONE N. 1 DEL 18/1/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 24/11/2000 dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Massa Carrara avverso la delibera di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta …(omissis) adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara , della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Vista la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni unite civili n. 401 del 5/6/2000 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Massa Carrara ha iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane la Cooperativa …(omissis) dal 2/10/2000 con inizio attività dal 23/5/2000. Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso la sede INPS di Massa Carrara in quanto, a parere dell’Istituto, in base all’interpretazione letterale dell’ art. 3 c. 2 della L. 443/’85, le società cooperative a responsabilità limitata non possono essere qualificate artigiane. La Commissione Regionale, esaminata la questione, ritiene che l’art. 3 c. 2, laddove stabilisce che è artigiana l’impresa che è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a r.l. e per azioni ed in accomandita per azioni, non esclude la società coop. a r.l. in quanto la locuzione relativa alle cooperative non distingue ma rafforza l’inclusione di tutte le cooperative nel settore artigianale, qualora siano dimostrati in capo alle stesse i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/’85. Inoltre la Commissione Regionale fa presente che anche la recente sentenza della Corte di Cassazione Sezioni unite civili, n. 401 del 5/6/2000, ha affermato nel merito di un ricorso l’iscrivibilità delle società cooperative a r.l. nell’Albo 269 delle Imprese Artigiane in quanto ritiene che l’esclusione prevista dalla legge deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro. Pertanto, in considerazione delle suesposte premesse, si delibera di respingere il ricorso e confermare l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane per la Cooperativa …(omissis). f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 270 Allegato alla deliberazione n. 1 del 18/1/2001 La L. 443/’85 all’art. 3 c. 2 ha statuito che la qualificazione artigiana può essere riconosciuta alla cooperativa, tanto a responsabilità illimitata quanto a responsabilità limitata. Infatti la norma non ha precisato l’esclusione di quella a responsabilità limitata, indicando letteralmente che può essere artigiana l’impresa che è costituita od esercitata in forma di società cooperativa, nient’altro aggiungendo. Tale interpretazione è oggi rafforzata dalla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 401 del 5/6/2000, nella quale i giudici affermano l’iscrivibilità delle soc. coop. a r.l. nell’Albo delle Imprese Artigiane, in relazione anche agli aspetti previdenziali che ne conseguono. 271 DELIBERAZIONE N. 8 DEL 15/2/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 24/11/2000 dalla ditta …(omissis) – produzione e ricamo biancheria per la casa, biancheria intima, abiti da sposa e lavori di tappezzeria. avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Vista la L. 29 dicembre 1956, n. 1533 Visto il D.p.r. 18 marzo 1957, n. 266 Vista la L. 4 luglio 1959, n. 463 Visto il R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 Vista la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili 401/2000 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente a far data dal 30/7/1999, in quanto i soci, essendo inquadrati come dipendenti dell’impresa stessa, non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge 443/’85. In sede di ricorso l’impresa richiama innanzitutto la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite Civili 401/’00, che si è espressa per l’inclusione delle soc. coop. a r.l. nel novero delle imprese artigiane. Relativamente invece all’inquadramento dei soci come dipendenti delle cooperative, la società ricorrente precisa che le prestazioni lavorative dei soci si prospettano come adempimento del contratto di società e pertanto tali prestazioni sono effettuate in conformità del patto sociale per il raggiungimento degli obiettivi mutualistici ed istituzionali della cooperativa, e non sono configurabili come prestazione di lavoro subordinato. Ne consegue che la figura del socio lavoratore è diversa da quella del lavoratore subordinato, pur applicandosi al socio di cooperativa le specifiche norme richiamate dalle leggi, come appunto l’iscrizione nel libro paga e matricola (D.P.R. 1124/’65 Testo Unico Inail), il pagamento della 272 contribuzione previdenziale pur in assenza della subordinazione (R.D. 1422 28/8/1924), l’inserimento tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i compensi percepiti dal socio (art. 47 c. 1 del T.U.I.R.). La Commissione Regionale condivide l’interpretazione della Corte sull’iscrivibilità delle società cooperative, siano esse a r.l., che a responsabilità illimitata, all’Albo delle Imprese Artigiane, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 della L. 443/’85. Un approfondimento diverso invece deve essere effettuato per la parte previdenziale relativa ai soci lavoratori. Infatti la stessa sentenza 401/’00 stabilisce che le società cooperative, ivi comprese quelle a r.l. possono usufruire della qualifica artigiana, qualora ne abbiano i requisiti, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall’ordinamento riservato a queste ultime. Pertanto la Corte si è espressa riconoscendo ai soci lavoratori l’inquadramento previdenziale analogo a quello previsto per gli imprenditori artigiani. Alla luce della nuova sentenza si ritiene pertanto che non si possa comunque applicare, nella fattispecie in esame, la disciplina previdenziale di cui al R.D. n. 1422 del 28/8/1924, considerato che i soci di cooperativa devono essere configurati come soci artigiani, anche da un punto di vista previdenziale, in quanto soci – coimprenditori nel processo produttivo dell’impresa artigiana. Per tali motivi, risultando verificati in capo alla cooperativa ricorrente i requisiti previsti dalla L. 443/’85 per l’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane, come si evince dall’istruttoria del Comune di Montelupo Fiorentino, la Commissione Regionale per l’Artigianato delibera di accogliere il ricorso della …(omissis) con il conseguente inquadramento previdenziale previsto. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 273 Allegato alla deliberazione n. 8 del 15/2/2001 Con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili 401/2000, la Corte si è espressa chiaramente per l’inclusione delle società cooperative a r.l. nel novero delle imprese artigiane. Inoltre ha statuito che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a r.l., qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale riservato a quest’ultima. Diversamente su tale argomento la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, si era più volte espressa (9815 del 3/10/1998, 5397 del 12/6/1996, 3180 del 2/4/ 1998) ritenendo, sulla base dell’art. 2 c. 3 del R.D. 1422/’24, che non si possano applicare alle cooperative le leggi relative all’assicurazione obbligatoria per le imprese artigiane (L. 1533/’56 e L. 463/’59) in quanto, così come stabilito dal R.D. 1422/’24, “le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci che impiegano in lavori da esse assunti”. Pertanto la Commissione Regionale ha ritenuto, conformemente a quanto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che qualora l’impresa presenti i requisiti di cui alla L. 443/’85, la stessa venga iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane con tutte le conseguenze che tale iscrizione comporta, incluse quelle di carattere previdenziale. Dobbiamo comunque far presente che la L. 142/’01 ha successivamente regolato la materia relativa al socio lavoratore di cooperativa, dando allo stesso la possibilità di scegliere la tipologia del proprio rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o in altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale). In conseguenza a tale scelta decorreranno pertanto i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, nonché tutti gli altri effetti previsti dalla nuova legge. La fattispecie esaminata nel deliberato n. 8 del 15/2/2001 è stata al centro di una successiva delibera della scrivente Commissione Regionale, in quanto la società ricorrente ha tardivamente espresso, in maniera inequivocabile, la sua volontà di voler mantenere l’iscrizione a libro paga di tutti i soci lavoratori e pertanto di optare, alla luce anche della nuova normativa, per i rapporti di lavoro di carattere subordinato, venendo meno in tal modo al carattere imprenditoriale degli stessi. 274 3.21. ISCRIVIBILITÀ ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PLURIPERSONALI DELIBERAZIONE N. 144 DEL 13/12/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 23/11/2001 dalla ditta …(omissis) – meccanico, motorista, officina riparazioni, revisione manutenzione motoveicoli e macchine per l’agricoltura, elettrauto, gommista, minuto di accessori e pezzi di ricambio per macchine per l’agricoltura avverso la delibera di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533 Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266 Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pistoia ha deliberato di cancellare dall’Albo delle Imprese Artigiane con effetto dal 2/7/2001 la ditta …(omissis), in quanto la maggioranza dei soci non svolge lavoro personale e manuale nel processo produttivo e non detiene la maggioranza del capitale e negli organi deliberanti, come invece previsto dall’art. 13 della L. 57/’01, che ha modificato l’art. 5 della L. 443/’85. In sede di ricorso il ricorrente fa presente che nelle s.r.l. artigiane con più soci non è necessario che tutti i soci partecipanti al lavoro siedano nel Consiglio di Amministrazione detenendone la maggioranza, ma è sufficiente che i soci lavoratori che vi partecipano siano in quell’organo maggioritari. Inoltre si argomenta che il fatto che alcuni soci siano inquadrati previdenzialmente come dipendenti, non deve influire, al fine della determinazione dell’assolvimento del requisito inerente la maggioranza negli organi deliberanti di soci artigiani, anche perché tali soci contribuiscono 275 comunque alla determinazione degli indirizzi della gestione sociale, oltre che al controllo della stessa. La Commissione Regionale, esaminati il ricorso e le sue problematiche, ritiene che, nel caso di società a responsabilità limitata pluripersonali, i requisiti di cui all’art. 5 c. 2, siano da riferirsi ai soci partecipanti al lavoro, in quanto tali con tutte le conseguenze legate a tale inquadramento. Pertanto, nella fattispecie in esame, l’organo assembleare non risulta composto dalla maggioranza prevista dalla legge, in quanto quattro soci su sette sono trattati previdenzialmente come dipendenti e pertanto in contrasto con le leggi previdenziali per gli imprenditori artigiani. Infatti, anche la Corte di Cassazione con la sentenza 401/’00 relativa alle società cooperative, ha ribadito che le società cooperative, ivi comprese quella a r.l., possono usufruire della qualifica artigiana, qualora ne abbiano i requisiti, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale riservato a queste ultime dall’ordinamento. Pertanto la Corte si è espressa riconoscendo ai soci lavoratori delle cooperative l’inquadramento previdenziale analogo a quello previsto per gli imprenditori artigiani. Tali soci, sia nel caso di cooperative che di società a r.l. pluripersonali, devono quindi essere considerati coimprenditori nel processo produttivo dell’impresa e assoggettati alla normativa previdenziale prevista dalle leggi: L. 1533/’56, D.P.R. 266/’57, L. 463/’59. Nella fattispecie in esame invece la maggioranza dei soci viene ad essere inquadrata previdenzialmente come dipendente, in quanto la partecipazione al lavoro è effettuata nell’ambito di un rapporto con caratteristiche di subordinazione, così come ribadito dal ricorrente. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si delibera la reiezione del ricorso, confermando il provvedimento adottato dalla Commissione Provinciale di Pistoia. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 276 DELIBERAZIONE N. 44 DEL 20/3/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 10/3/2003 dalla ditta …(omissis) – produzione di abbigliamento per neonati in maglieria avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze non ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente, in quanto risulta in contrasto con quanto previsto dalla L. 57/’01 a modifica ed integrazione dell’art. 5 della L. 443/’85, poiché i soci partecipanti al lavoro non detengono la maggioranza negli organi deliberanti. In sede di ricorso si rende noto che la ditta è costituita da 2 soci, …(omissis) operativo nel processo produttivo con conferimenti pari al 95% del capitale e ricoprente la carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, e …(omissis) socio non partecipante con quote sociali pari al 5% del capitale e consigliere semplice. Si fa presente altresì che l’art. 8 dello Statuto societario prevede che “le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente”. Pertanto, visto che nel caso di specie la carica di Presidente è rivestita dal socio artigiano, considerato che l’art. 5 c. 3 della L. 443/’85 recita “ovvero uno nel caso dei due soci” e tenuto conto delle disposizioni previste a livello statutario, si ritiene soddisfatto il requisito che prevede che i soci partecipanti al lavoro detengano la maggioranza negli organi deliberanti. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 277 Allegato alla deliberazione n. 44 del 20/3/2003 La Commissione Regionale ha interpretato l’art. 5 – comma 3 – della L. 443/’85, ritenendo ottemperato il disposto della maggioranza dei soci negli organi deliberanti, qualora in analoghe fattispecie, lo Statuto preveda esplicitamente che in caso di parità abbia la prevalenza il voto del Presidente. Si ritiene in ogni caso opportuno richiedere inoltre che lo Statuto riporti l’esplicita previsione che la carica di Presidente debba essere rivestita da un socio artigiano, in modo da rispettare il requisito previsto dall’art. sopra citato. 278 3.22. REQUISITI DI IMPRENDITORE ARTIGIANO IN CAPO AL SOCIO UNICO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DELIBERAZIONE N. 116 DEL 19/10/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 2/9/2000 dalla ditta …(omissis) pulimentatura e smerigliatura metalli comuni avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo non ha accolto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla società …(omissis) in quanto il socio unico non ha piena ed esclusiva responsabilità nell’impresa, rilevandosi una presenza di un organo amministrativo con altro soggetto non qualificato all’interno dell’impresa. In sede di ricorso il legale rappresentante Y, socio unico della …(omissis), fa presente che egli stesso assume la piena responsabilità, essendo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e svolgendo altresì il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo dell’impresa. La Commissione Regionale, visti gli atti in proprio possesso e la documentazione allegata al ricorso, delibera di accogliere l’istanza del ricorrente, visto che il socio unico della …(omissis) risulta soddisfare i requisiti di cui all’art. 2 c. 1 L. 443/’85, in quanto si assume la piena responsabilità, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, svolgendo altresì l’attività anche manuale, così come si evince dall’istruttoria comunale effettuata. La Commissione Regionale non rileva inoltre alcuna ostatività al fatto che anche il consigliere Z sia risultato partecipante al lavoro all’interno della società, visto che le società di capitali possono essere gestite oltre che da un 279 amministratore unico, anche da un Consiglio di Amministrazione così come nella fattispecie. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 280 Allegato alla deliberazione n. 116 del 19/10/2000 In merito alle società unipersonali è necessario puntualizzare quanto espresso nella delibera n. 116 del 19/10/2000. Infatti le società unipersonali possono decidere di dotarsi di un Consiglio di Amministrazione così come di un Amministratore unico, non influenzando tale scelta l’iscrivibilità o meno all’Albo delle Imprese Artigiane. Resta invece fermo che non potrà ravvisarsi la piena soddisfazione dei requisiti di cui all’art. 2 c. 1 L. 443/’85, qualora il socio unico non venga a ricoprire la carica di Amministratore. 281 3.23. ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE – COADIUVANTE FAMILIARE DELIBERAZIONE N. 151 DEL 30/9/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 6/8/2003 dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Provinciale di Siena avverso la delibera di negata iscrizione ai ruoli IVS artigiani in qualità di collaboratrice familiare dell’associata in partecipazione dell’impresa … (omissis) adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533 Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266 Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena ha deliberato di considerare il rapporto di lavoro della sig.ra X, suocera del titolare della ditta …(omissis), come contratto di associazione in partecipazione e non come rapporto di collaborazione familiare, come richiesto dall’INPS di Siena in seguito agli esiti dell’accertamento concluso in data 18/4/2003. Dal verbale redatto dall’ispettore di vigilanza risulta che la signora X, trovata presso la sede aziendale …(omissis), ha stipulato con il sig. Y, titolare della …(omissis), un contratto di associazione in partecipazione in data 10/9/2001. La medesima ha dichiarato di lavorare con carattere di abitualità, esclusività e prevalenza nell’esercizio della pasticceria del genero, provvedendo sia alla produzione che alla vendita della pasticceria, tutti i giorni con il seguente orario: la mattina dalla 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20,30. Ha altresì dichiarato di percepire acconti sporadici sulla percentuale di utile pattuita contrattualmente e che per quanto riguarda la gestione dell’attività è autonoma e che in generale i rapporti lavorativi sono regolati nell’ambito della gestione familiare. 282 In considerazione di quanto riscontrato l’INPS ritiene che il rapporto di lavoro corrente tra la X e la ditta …(omissis) non possa qualificarsi come associazione in partecipazione a causa del mancato rispetto di quanto previsto in materia dal Codice Civile (artt. 2252 e segg.) e per le palesi inadempienze accertate. L’INPS ritiene che il contesto generale della situazione come i rapporti lavorativi tra i due soggetti siano regolati e gestiti in ambito strettamente familiare, come del resto ha dichiarato la X stessa, pertanto la medesima dovrebbe essere iscritta come coadiutore familiare con decorrenza settembre 2001. In sede di ricorso l’INPS ribadisce che il rapporto di lavoro vigente tra la sig.ra X e il proprio genero, visto l’impegno lavorativo quotidiano superiore alle otto ore per sei giorni settimanali, portato avanti per 15 mesi senza il conseguimento di alcun compenso documentato contabilmente, non si possa giustificare se non nell’ambito di un rapporto gestito a livello familiare. Pertanto la Commissione Regionale per l’Artigianato delibera di accogliere il ricorso, disponendo l’iscrizione nei ruoli IVS artigiani della sig.ra X con decorrenza settembre 2001, in qualità di collaboratrice familiare nell’impresa …(omissis), risultando verificati in capo alla sig.ra sopra citata i requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, della L. 463/’59 circa l’obbligo assicurativo dei familiari coadiuvanti che prestano la propria opera abituale e prevalente. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 283 4. ASPETTI PROCEDURALI 4.1. PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELIBERAZIONE N. 121 DEL 2/12/1999 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 10/9/1999 dalla ditta …(omissis) riparazione di computer ed accessori, servizi di consulenza ed assistenza nel settore informatico avverso la delibera di negata retrodatazione della cancellazione dai ruoli IVS Artigiani dal 13/10/1998 al 31/12/1997 in qualità di socio della ditta X adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti Viste le deduzioni e la documentazione prodotte dalla socia Z DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa ha respinto la richiesta di retrodatazione della cancellazione dai ruoli IVS Artigiani del signor …(omissis) ex socio dell’impresa X, in quanto in sede di iscrizione di ufficio il Comune rilevava la partecipazione dei soci accomandatari. In sede di ricorso, il ricorrente fa presente che tra i soci della X si era instaurata una lite giudiziaria e che già dal gennaio 1998 la società diffidava il sig. …(omissis) dallo svolgere qualsiasi attività per conto e nell’interesse della società. Inoltre il sig. …(omissis) fa presente che gli ex soci Z e Y hanno dichiarato loro stessi di aver provveduto alla regolarizzazione fiscale delle somme versate al ricorrente a titolo di compenso per l’anno 1997. La Commissione Regionale presa in esame la documentazione ed in particolare l’atto di citazione presentato dal Procuratore della sig.ra Z nel quale si espone che dal settembre 1997 al 30/3/1998 (date dell’atto di recesso del sig. … 284 (omissis)) il socio … (omissis) ha cessato di svolgere qualsiasi attività in favore della società X ed inoltre, esaminati i carteggi degli avvocati e le controdeduzioni della sig. Z dove si riconfermano gli eventi di cui sopra al fine della valutazione della partecipazione del sig. … (omissis) all’interno della società, delibera di accogliere l’istanza del sig. …(omissis) e pertanto di far decorrere la cancellazione della posizione contributiva dello stesso a far data dal 31/12/1997. Si rileva altresì che tale decisione comporta la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della società X, considerato che nelle società in accomandita semplice tutti i soci accomandatari devono partecipare, anche manualmente, all’attività dell’impresa. Si delibera inoltre di notificare il presente provvedimento anche alla sig.ra Z. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 285 Allegato alla deliberazione n. 121 del 2/12/1999 La deliberazione in questione pone in evidenza la necessità di espletare compiutamente il contraddittorio nell’ambito di un procedimento amministrativo. Infatti nella fattispecie in esame un solo socio chiedeva la cancellazione dai ruoli IVS per non aver partecipato all’attività dell’impresa fin dalla data di iscrizione dell’impresa all’Albo delle Imprese Artigiane. La richiesta era tale da pregiudicare ab origine l’iscrizione all’Albo delle Imprese stessa, in quanto nelle s.a.s. tutti i soci accomandatari devono partecipare, anche manualmente al processo produttivo ai sensi della L. 133/’97. Pertanto, in simili casi, è necessario che le stesse CPA, prima di deliberare sull’istanza, diano piena possibilità ai soggetti interessati al procedimento amministrativo in questione di pronunciarsi attraverso la presentazione di memorie ed argomentazioni, poiché è solo attraverso la partecipazione di tutti coloro interessati direttamente al provvedimento che si compie l’attuazione di quel contraddittorio necessario per arrivare ad una più rapida definizione del contenzioso. 286 4.2. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ DELIBERAZIONE N. 128 DEL 2/12/1999 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 7/10/1999 dalla ditta …(omissis) – installazione di impianti elettrici, industriali, civili ed affini, nonché la loro manutenzione e riparazione, installazione impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche ed impianti di protezione antincendio avverso la negata richiesta di retrodatazione del riconoscimento dei requisiti di cui all L. 46/’90 adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa - Vista la documentazione allegata al ricorso - Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, della relativa documentazione, e degli atti istruttori - Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 - Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 - Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 - Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 - Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 - Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non ha accolto la retrodatazione del riconoscimento dei requisiti tecnici per le lettere b) e g), in quanto la denuncia di inizio attività relativa a tali impianti è stata presentata in data 2/7/1997 in forza dell’art. 19 della L. 241/’90, così come modificato dalla L. 537/’93. Il ricorrente fa presente che comunque l’impresa ha sempre svolto gli impianti di cui alle lettere b) e g) nella convinzione di essere autorizzata e pertanto di svolgere legittimamente l’attività in questione. La Commissione Regionale si pronuncia sul ricorso partendo dalla valutazione dell’istituto della denuncia di inizio attività di cui all’art. 19 della L. 241/’90, facendo presente, così come argomentato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa, che tale istituto non prevede la retrodatazione della denuncia. Infatti, qualora un’attività sia sottoposta alla disciplina della denuncia di inizio attività, ciò comporta che il richiedente non possa iniziare l’attività prima di aver effettuato i dovuti adempimenti presso l’Ente pubblico interessato. Questo istituto è previsto al fine di semplificare le procedure amministrative dando 287 facoltà ai terzi di denunciare direttamente l’avvio di particolari attività, dichiarando contestualmente di essere in possesso dei requisiti previsti. L’amministrazione ha dal canto suo 60 giorni di tempo per poter disporre un divieto di attività, qualora il denunciante non sia in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla norma per lo svolgimento dell’attività in questione. Pertanto si conferma il rigetto del ricorso già adottato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pisa non potendo addivenire alla rettifica di un’attività svolta non in conformità della legge. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 288 4.3. COMPETENZE REGISTRO IMPRESE E ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELIBERAZIONE N. 19 DEL 12/2/1998 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 9/12/1997 dalla ditta …(omissis) - lavori edili in genere avverso la delibera di iscrizione d’ufficio nell’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena , della relativa documentazione, e degli atti istruttori Viste le deduzioni prodotte dalla CNA prov.le di Siena Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena ha iscritto di ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane l’impresa edile …(omissis) esercente attività di edilizia dal 1/1/1995 in quanto risultante possedere i requisiti previsti dalla L. 443/’85. In sede di ricorso, il ricorrente fa presente di svolgere tale attività in forma saltuaria ed occasionale, così come dimostrato anche dal volume di affari relativo agli anni 1995/’96/’97. La Commissione, pur tenendo presente quanto esposto dall’interessato, ritiene di condividere il provvedimento adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena, tenuto conto del fatto che l’imprenditorialità e pertanto la professionalità del sig. …(omissis) non veniva comunque messa in discussione, considerata l’iscrizione dell’impresa nella sezione dei piccoli imprenditori presso il Registro delle Imprese di Siena fin dal 17/1/1995. Pertanto, verificato che risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L. 8 Agosto 1985, n. 443, si delibera di respingere il ricorso in oggetto. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 289 Allegato alla deliberazione n. 19 del 12/2/1998 L’attività imprenditoriale finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi si caratterizza per il rispetto di determinati fattori quali la professionalità, intesa come attività esercitata continuativamente, l’economicità atta alla creazione di nuova ricchezza, l’organizzazione di fattori produttivi, intesa sia come organizzazione della forza-lavoro che come predisposizione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività medesima. Certamente laddove si mettono in discussione tali caratteristiche proprie dell’imprenditore non siamo in presenza di un imprenditore artigiano né tantomeno di un piccolo imprenditore iscritto nella specifica sezione del Registro Imprese. Pertanto, nella fattispecie in questione, se si fosse ravvisata l’assenza totale delle caratteristiche imprenditoriali di cui sopra si sarebbe dovuto segnalare tale carenza al Registro delle Imprese in quanto quest’ultimo è l’ufficio competente in materia di iscrizione/cancellazione dei soggetti rientranti nella categoria dei Piccoli Imprenditori. Nel caso specifico tale caratteristica di imprenditorialità era già stata accertata dal competente ufficio, e pertanto le Commissioni per l’Artigianato si sono espresse circa i requisiti di cui alla L. 443/’85. 290 DELIBERAZIONE N. 61 DEL 11/5/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data sartoria 15/3/2000 dalla ditta …(omissis) - avverso la delibera di iscrizione d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Arezzo, in seguito a segnalazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo e dell’ufficio municipale del Comune di Foiano, ha disposto l’iscrizione d’ufficio all’Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente. In sede di ricorso, il ricorrente fa presente di svolgere l’attività di sarto solo per usi propri e familiari. Infatti è lo stesso rapporto effettuato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo ad evidenziare come l’esercizio di tale attività – piccoli lavori di sartoria – venga effettuata dal ricorrente per amici e parenti a fronte di compensi in natura. La Commissione Regionale, esaminata la documentazione da cui si evince che l’attività di sarto svolta dal sig. …(omissis) non assume quel carattere di professionalità e di piena responsabilità previsto dal 1° comma dell’art. 2 della L. 443/’85, delibera di accogliere il ricorso in quanto, così come asserito anche dalla Cassazione (7061/’87), la qualifica di imprenditore artigiano va comunque esclusa ove il lavoro risulti occasionale ovvero quantitativamente limitato come nel caso del sig. …(omissis). f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 291 DELIBERAZIONE N. 78 DEL 14/6/2000 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 24/5/2000 dalla ditta …(omissis) – lavorazione cuoio e pelle avverso la delibera di negata cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha respinto la domanda di cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente, in quanto dalla istruttoria comunale risulta che l’attività continua ad essere esercitata se pur in modo occasionale dalla titolare. In sede di ricorso si rende noto che l’attività artigiana di lavorazione cuoio e pelle è cessata, mentre continua in modo occasionale, la creazione di alcuni pezzi unici in pelle e arazzi. La Commissione Regionale, esaminata la documentazione ed in particolare l’accertamento del Comune di Sorano che evidenzia come l’attività svolta dalla signora …(omissis) ha assunto i caratteri dell’occasionalità, rileva che risulta carente il requisito essenziale di imprenditore artigiano relativo all’esercizio professionale dell’attività, così come previsto dall’art. 2 comma 1 della L. 443/’85. Inoltre, dalla documentazione allegata dalla ricorrente, si evince che la stessa si è indirizzata verso la creazione sporadica di alcuni articoli artistici in pelle addivenendo ad una nuova posizione assicurativa regolarmente denunciata all’IVA e all’INPS. Pertanto, in considerazione del fatto che la signora …(omissis) svolge, così come accertato anche dalla Commissione Provinciale di Grosseto, attività non continuativa con carattere occasionale, si delibera di accogliere il ricorso in quanto non risulta soddisfatto il requisito di cui all’art. 2 comma 1 della L. 443/’85. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 292 Allegato alle deliberazioni n. 61 del 11/5/2000 e n. 78 del 14/6/2000 Si ritiene opportuno precisare, anche in forza della L.R. 10/’99, che la deliberazione della CRAT in materia di iscrizione d’ufficio viene, comunque e solo, riferita ai requisiti artigiani e più precisamente all’art. 2 – comma 1 - della L. 443/’85. Pertanto, qualora dalla motivazione della deliberazione si ravvisi una mancanza di imprenditorialità in riferimento all’art. 2082 del C. C., sarà cura della CPA interessata trasmettere tutti gli atti al Registro delle Imprese, affinché possa valutare, attraverso gli organi competenti, eventuali provvedimenti di cancellazione previsti dalla legge, contrariamente l’impresa potrà rimanere iscritta nella sezione dei piccoli imprenditori. Tale procedimento dovrà essere adottato anche nel caso in cui l’impresa venga cancellato dall’Albo per motivi inerenti lo svolgimento di attività occasionale non continuativa o con carattere esclusivo di professionalità. Sarà cura infatti del Registro delle Imprese valutare la documentazione, ed adottare eventualmente i provvedimenti di competenza, relativi alla cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese. 293 DELIBERAZIONE N. 7 DEL 18/1/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 4/12/2000 dalla ditta …(omissis) costruzione e riparazione imbarcazioni da diporto e sportive avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto , della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Grosseto ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane dell’impresa …(omissis), in quanto dall’istruttoria comunale risulta che la sede dell’impresa sia nella provincia di Ferrara e che, viste le caratteristiche dell’impresa, si tratti di lavoro a domicilio e di prestazione di opera alle dipendenze di terzi. In sede di ricorso, il ricorrente fa presente di avere il domicilio fiscale coincidente con la residente anagrafica a Codigono in provincia di Ferrara, ma l’operatività della sua impresa è a Cala Galera, comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto. Inoltre puntualizza che le sue prestazioni lavorative non rientrano nella figura del lavoratore a domicilio, in quanto svolge la sua attività presso il richiedente la prestazione con piena autonomia e senza vincoli di subordinazione. La Commissione Regionale, esaminati il ricorso e la documentazione, rileva che in data 13/10/2000 il Conservatore del Registro delle Imprese ha disposto la cancellazione dal Registro delle Imprese e pertanto tale provvedimento conferma quanto già espresso dalla Commissione Provinciale di Grosseto. E’ infatti l’ufficio del Registro delle Imprese competente, tramite gli organi previsti dalla legge, ad iscrivere o cancellare d’ufficio gli imprenditori dal Registro delle Imprese, mentre alle Commissioni per l’Artigianato è demandato il compito di deliberare sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall’Albo, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 L. 443/’85. Pertanto questa Commissione, preso atto della cancellazione d’ufficio adottata dal Registro delle Imprese nei confronti dell’impresa …(omissis), si uniforma al 294 provvedimento rigettando il ricorso, in quanto non solo la competente Commissione Provinciale per l’Artigianato non ha provveduto al riconoscimento della qualifica artigiana, ma con il provvedimento del Registro Imprese è stata anche disconosciuta, in capo al ricorrente, la qualifica di piccolo imprenditore. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 295 Allegato alla deliberazione n. 7 del 18/1/2001 Tale deliberazione pone l’accento sul rapporto Albo delle Imprese Artigiane e Registro Imprese. L’impresa in questione era stata cancellata dal Registro delle Imprese e pertanto era stata disconosciuta la qualifica di imprenditore per il titolare della stessa. Sulla base di tale decisione la Commissione Provinciale per l’Artigianato, che è competente esclusivamente in ordine al riconoscimento della qualificazione artigiana, e non a quella più generale di carattere imprenditoriale, non poteva che limitarsi ad uniformarsi al provvedimento adottato dal Registro delle Imprese. 296 4.4. ATTESTAZIONE DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE NELL’AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE REGISTRO IMPRESE DELIBERAZIONE N. 29 DEL 5/4/2001 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 26/1/2001 dalla ditta …(omissis) muratore avverso la delibera di rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di respingere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presentata dalla ditta ricorrente in quanto, ai sensi dell’art. 12, 1° comma, della L.R. 10/’99, l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è attestata nell’ambito della certificazione del Registro Imprese il quale ha disposto il rifiuto dell’iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Firenze con provvedimento del Conservatore del 6/10/2000. Considerato che l’impresa in oggetto ha nel frattempo impugnato il rifiuto di iscrizione al Registro Imprese presso il Giudice del Registro medesimo, il quale ancora non si è espresso in merito e visto che, qualora dovesse accogliere il ricorso, sarà la stessa CPA in sede di autotutela a rivedere il rifiuto di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane n. 390 adottato in data 20/11/2000, la Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana, visto il decorso del tempo entro il quale è chiamata a deliberare ai sensi della L. 1199/’71, conferma il provvedimento di primo grado. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 297 4.5. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELIBERAZIONE N. 134 DEL 30/9/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 30/7/2003 dal sig. …(omissis) avverso la delibera di cancellazione della ditta X dal 9/8/2002 e la conseguente cancellazione dei sigg.ri …(omissis) e …(omissis) dagli elenchi IVS dal 1/11/2001 in qualità di ex soci dell’impresa suddetta adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Vista la L. 29 Dicembre 1956, n. 1533 Visto il D.P.R. 18 Marzo 1957, n. 266 Vista la L. 4 Luglio 1959, n. 463 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze ha disposto la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane della ditta X dal 9/8/2002, in quanto non è stato accertato lo svolgimento dell’attività e conseguentemente ha disposto di cancellare, a far tempo dal 1/11/2001, i sigg.ri …(omissis) e …(omissis) dagli elenchi IVS, in qualità di ex soci dell’impresa suddetta. In sede di ricorso viene eccepito che sia stata omessa la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo prevista ai sensi dall’art. 7 della L. 241/’90. Infatti al ricorrente, che è recesso dall’impresa X il 10/10/2002, non è stato comunicato l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo dell’impresa sopra citata e di cancellazione dai ruoli IVS artigiani, da parte della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Firenze. Pertanto la Commissione Regionale delibera la nullità della delibera impugnata, poiché al ricorrente non è stato comunicato l’avvio del procedimento da parte della CPA di Firenze, in modo da consentirgli di partecipare al procedimento amministrativo, contravvenendo così al disposto dell’art. 7 della L. 241/’90. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 298 4.6. RIMISSIONE IN TERMINI PER ERRORE SCUSABILE DELIBERAZIONE N. 180 DEL 4/12/2003 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA - Visto il ricorso presentato in data 5/11/2003 dalla ditta …(omissis) – parrucchiere unisex avverso la delibera di variazione della decorrenza dell’inizio dell’attività artigiana adottata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena - Vista la documentazione allegata al ricorso Presa visione della decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena, della relativa documentazione, e degli atti istruttori Vista la L. 8 Agosto 1985, n. 443 Vista la L.R.T. 23 Aprile 1988, n. 29 Vista la L. 20 Maggio 1997, n. 133 Vista la L.R.T. 3 Marzo 1999, n. 10 Vista la L. 5 Marzo 2001, n. 57 Visto il D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199 Presa visione delle informazioni e degli atti istruttori esperiti DELIBERA di accogliere il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena ha disposto la rettifica della decorrenza dell’attività artigianale dal 21/2/2002 al 18/1/2000 sulla base delle risultanze dell’accertamento della Direzione Provinciale del Lavoro. In sede di ricorso l’impresa rende noto che dal 18/1/2000 al 20/2/2002 aveva la natura giuridica di s.a.s. formata da due soci accomandanti e un accomandatario e che, reputando di non poter essere iscritta all’Albo Artigiani per mancanza di partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci, come da informazioni assunte presso gli uffici della CPA di Siena. Pertanto aveva richiesto l’iscrizione ai commercianti presso l’INPS di Siena, ma il medesimo Istituto la respinse. Fa presente inoltre che la società ha variato la propria natura giuridica in s.n.c. con decorrenza 21/2/2002, ritenendo in buona fede che l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane non potesse essere anteriore a tale data. La Commissione rileva che il ricorso è stato proposto oltre il termine previsto dall’art. 7 della L. 443/’85, ma nella fattispecie risulta applicabile la disciplina dell’errore scusabile, con conseguente remissione in termini del ricorrente, atteso che il provvedimento impugnato non contiene l’indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere. Infatti il provvedimento adottato dalla CPA di Siena non indica l’organo competente per l’eventuale impugnazione, contravvenendo 299 così al disposto di cui agli art. 1 u.c. del D.P.R. 1199/’71 e all’art. 2 comma 2 del medesimo decreto, oltre che all’art. 3 comma 4 della L. 241/’90. Inoltre, dall’esame dei documenti agli atti, emerge che il provvedimento adottato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di Siena di rettifica della decorrenza dell’inizio dell’attività artigianale è stato adottato senza rispettare le procedure previste dall’art. 33 comma 3 della L. R. 29/’88 e successive modificazioni laddove si prevede di dare corso alla partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 e segg. della L. 241/’90. Pertanto la Commissione Regionale delibera di accogliere il ricorso, disponendo la decorrenza di inizio attività artigianale in data 21/2/2002. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 300 Allegato alla deliberazione n. 180 del 4/12/2003 Nella fattispecie in esame si affronta la tematica dell’errore scusabile con la rimessione in termini del ricorrente nei casi in cui l’autorità procedente non abbia indicato nel provvedimento adottato i dati relativi ai termini e all’organo a cui ricorrere. Sull’argomento si segnala T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, 6 novembre 1999, n. 1107 in Tar, I, 192 e Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2001, n. 1231, in Cons. Stato, 2001, I, 580, così anche Cons. Stato, ad plen. 14 febbraio 2001, n. 1, in Cons. Stato, 2001, I, 173. Considerando che il procedimento di cui all’art. 7 L. 443/’85 si configura come rimedio particolare nell’ambito dell’ordinamento generale si è ritenuto opportuno esaminare il ricorso se pur presentato oltre i 60 gg. previsti dalla legge. 301 302 III. ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE NEGLI ANNI 2000/2003 303 Tavola 1 Deliberazioni - Anni 2000 - 2003 Deliberazioni Ricorsi deliberati Pareri e Atti di indirizzo Totale v.a. 642 24 666 Grafico 1 Deliberazioni - Anni 2000 - 2003 Pareri e Atti di indirizzo 3,60% Ricorsi deliberati 96,40% 305 % 96,40 3,60 100,00 Tavola 2 Ricorsi deliberati per esito - Anni 2000 - 2003 Ricorsi deliberati v.a. % 478 74,45 19 2,96 125 19,47 20 3,12 642 100,00 Esito Accolto Accolto parzialmente Respinto Fuori termine Totale Grafico 2 Ricorsi deliberati per esito - Anni 2000 - 2003 Respinto 19,47% Fuori termine 3,12% Accolto parziale 2,96% Accolto 74,45% 306 Tavola 3 Ricorsi deliberati per CPA - Anni 2000 - 2003 Ricorsi deliberati v.a. % 26 4,05 296 46,11 38 5,92 38 5,92 52 8,10 9 1,40 61 9,50 18 2,80 85 13,24 19 2,96 642 100,00 CPA Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa Carrara Pisa Pistoia Prato Siena Totale Grafico 3 Ricorsi deliberati per CPA - Anni 2000 - 2003 Pistoia 2,80% Prato 13,24% Siena 2,96% Arezzo 4,05% Pisa 9,50% Massa Carrara 1,40% Lucca 8,10% Livorno 5,92% Firenze 46,11% Grosseto 5,92% 307 Tavola 4 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000 - 2003 Ricorsi deliberati v.a. % 295 45,95 4 0,62 7 1,09 30 4,67 11 1,71 8 1,25 210 32,71 11 1,71 22 3,43 8 1,25 27 4,21 8 1,25 1 0,16 642 100,00 Atto impugnato Cancellazione d'ufficio dall'Albo Cancellazione d'ufficio collaboratore/socio partecipante Iscrizione d'ufficio all'Albo Iscrizione d'ufficio collaboratore/socio partecipante Negata cancellazione dall'Albo Negata cancellazione collaboratore/socio partecipante Negata iscrizione all'Albo Negata iscrizione collaboratore/socio partecipante Decorrenza data evento Decorrenza data evento collaboratore/socio partecipante Negata modifica Negato annullamento iscrizione/ruoli Altro Totale Grafico 4 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000 - 2003 Negata iscrizione Negata coll./socio part. cancellazione Negata iscrizione Dec. 1,71% coll./socio part. data evento all'Albo 1,25% 3,43% 32,71% Negata Negata cancellazione modifica dall'Albo 4,21% 1,71% Iscrizione d'ufficio coll./socio part. 4,67% Negato annullamento iscrizione/ruoli 1,25% Altro 3,27% Iscrizione d'ufficio all'Albo 1,09% Cancellazione d'ufficio dall'Albo 45,95% Dec. data evento coll./socio part. 1,25% 308 Altro 0,16% Cancellazione d'ufficio coll./socio part. 0,62% Tavola 5 Ricorsi deliberati per attività economica (Classificazione Ateco 1991) Anni 2000 - 2003 Ricorsi deliberati v.a. % Attività economica A DA DB DC DD DE Agricoltura, caccia e silvicoltura Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Industrie tessili e dell'abbigliamento Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari Industria del legno e dei prodotti in legno Fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria DG DH DI DJ DK Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione DL DM DN D F G Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche Fabbricazione di mezzi di trasporto Altre industrie manifatturiere Attività manifatturiere Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa H I K Alberghi e ristoranti Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni Attività immobiliari, noleggio, informatica ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali O Altri servizi pubblici, sociali e personali Totale 8 17 78 25 8 1,25 2,65 12,15 3,89 1,25 7 1 3 7 20 1,09 0,16 0,47 1,09 3,12 8 13 3 17 207 300 1,25 2,02 0,47 2,65 32,24 46,73 28 3 35 4,36 0,47 5,45 36 25 5,61 3,89 642 100,00 - Le attività di impiantistica regolamentate dalla L. 46/'90 confluiscono in “Costruzioni” - Le attività quali "Elaborazioni dati c/t “ e "Imprese di pulizia" confluiscono in “Attività immobiliari, noleggio, informatica ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali” - Le attività quali “Parrucchiere”, “Centro solare ed estetica” confluiscono in “Altri servizi pubblici, sociali e personali” - Le attività quali "Gelateria", "Pasticceria" confluiscono in "Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco" o in "Alberghi e ristoranti" 309 Grafico 5 Ricorsi deliberati per attività economica (Classificazione Ateco 1991) Anni 2000 - 2003 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 5,45% Attività immobiliari, noleggio, informatica ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali 5,61% Altri servizi pubblici, sociali e personali 3,89% Agricoltura, caccia e silvicoltura 1,25% Alberghi e ristoranti 0,47% Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 4,36% Attività manifatturiere 32,24% Costruzioni 46,73% 310 Tavola 6 Ricorsi deliberati per CPA e nazionalità del ricorrente - Anni 2000 -2003 CPA Italiani v.a. Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa-Carrara Pisa Pistoia Prato Siena Totale 18 217 37 34 44 9 53 15 46 16 489 Extracomunitari v.a. % % 69,23 73,31 97,37 89,47 84,62 100,00 86,89 83,33 54,12 84,21 76,17 8 79 1 4 8 0 8 3 39 3 153 Totale v.a. 30,77 26,69 2,63 10,53 15,38 0,00 13,11 16,67 45,88 15,79 23,83 26 296 38 38 52 9 61 18 85 19 642 Grafico 6 Ricorsi deliberati per CPA e nazionalità del ricorrente - Anni 2000 -2003 100,00 80,00 89,47 97,37 69,23 100,00 86,89 84,62 76,17 73,31 54,12 60,00 40,00 84,21 83,33 30,77 45,88 26,69 23,83 20,00 2,63 15,38 10,53 13,11 16,67 15,79 0,00 0,00 Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Italiani MassaCarrara Extracomunitari 311 Pisa Pistoia Prato Siena % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Totale 312 Cancellazione d'ufficio dall'Albo Cancellazione d'ufficio coll./socio part. Iscrizione d'ufficio all'Albo Iscrizione d'ufficio coll./socio part. Negata cancellazione dall'Albo Negata cancellazione coll./socio part. Negata iscrizione all'Albo Negata iscrizione coll./socio part. Decorrenza data evento Decorrenza data evento coll./socio part. Negata modifica Negato annullamento iscrizione/ruoli Altro Totale Cancellazione d'ufficio dall'Albo Cancellazione d'ufficio coll./socio part. Iscrizione d'ufficio all'Albo Iscrizione d'ufficio coll./socio part. Negata cancellazione dall'Albo Negata cancellazione coll./socio part. Negata iscrizione all'Albo Negata iscrizione coll./socio part. Decorrenza data evento Decorrenza data evento coll./socio part. Negata modifica Negato annullamento iscrizione/ruoli Altro Totale Atto impugnato 1 18 26 6 1 1 18 AR 6,10 14,29 9,09 2,86 4,05 % 69,23 3,85 1 3,85 6 23,08 26 100,00 - - - - - v.a. 14 3 2 57 2 7 3 18 2 1 296 183 4 - 14 3 2 57 2 7 3 18 2 1 296 183 4 - v.a. % 61,82 1,35 4,73 1,01 0,68 19,26 0,68 2,36 1,01 6,08 0,68 0,34 100,00 62,03 100,00 46,67 27,27 25,00 27,14 18,18 31,82 37,50 66,67 25,00 100,00 46,11 FI - - - - - - 38 2 1 4 4 1 2 2 1 15 6 38 2 1 4 4 1 2 2 1 15 6 2,03 14,29 6,67 18,18 12,50 7,14 0,00 9,09 12,50 14,81 50,00 5,92 % 15,79 2,63 5,26 5,26 2,63 39,47 5,26 2,63 10,53 10,53 100,00 GR v.a. Tavola 7 Ricorsi deliberati per CPA e atto impugnato - Anni 2000 - 2003 8 38 27 3 8 LI 2,71 12,86 27,27 5,92 % 21,05 27 71,05 3 7,90 38 100,00 - - - v.a. Commissioni Provinciali per l'Artigianato LU MS PI v.a. % v.a. % v.a. % PERCENTUALE DI RIGA 4 1,36 1 0,34 3 1,02 3 42,86 1 14,29 1 3,33 1 3,33 3 10,00 2 18,18 1 12,50 43 20,48 40 19,05 3 27,27 3 13,64 4 18,18 1 12,50 2 25,00 5 18,52 1 12,50 52 8,10 9 1,40 61 9,50 PERCENTUALE DI COLONNA 4 7,69 1 11,11 3 4,92 3 33,33 1 1,64 1 1,92 1 11,11 3 4,92 2 22,22 1 1,64 43 82,69 40 65,57 3 4,92 3 5,77 4 6,56 1 1,92 2 22,22 5 8,20 1 1,64 52 100,00 9 100,00 61 100,00 17 18 1 17 PT 5,76 3,33 2,80 % 94,44 1 5,56 18 100,00 - - - v.a. - - - - - - 85 1 8 3 4 12 2 5 1 49 85 1 8 3 4 12 2 5 1 49 % 57,65 9,41 3,53 4,71 14,12 2,35 5,88 1,18 1,18 100,0 16,61 26,67 27,27 50,00 5,71 18,18 22,73 12,50 12,50 13,24 PO v.a. - - - - - - 19 10 1 1 1 6 19 10 1 1 1 6 v.a. 2,03 14,29 4,76 9,09 4,55 2,96 % 31,58 5,26 52,63 5,26 5,26 100,00 SI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 295 45,95 4 0,62 7 1,09 30 4,67 11 1,71 8 1,25 210 32,71 11 1,71 22 3,43 8 1,25 27 4,21 8 1,25 1 0,16 642 100,00 295 4 7 30 11 8 210 11 22 8 27 8 1 642 Totale v.a. % Grafico 7.1 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003 Commissione Provinciale per l'Artigianato di Arezzo Negata cancellazione dall'Albo 3,85% Negata iscrizione all'Albo 23,08% Cancellazione d'ufficio dall'Albo 69,23% Iscrizione d'ufficio all'Albo 3,85% Grafico 7.2 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003 Commissione Provinciale per l'Artigianato di Firenze Dec. data evento 2,36% Negata iscr. coll./socio partecipante 0,68% Dec. data evento coll./socio part. 1,01% Negata modifica 6,08% Negato ann. iscr./ruoli 0,68% Altro 0,34% Negata iscr. all'Albo 19,26% Cancellazione d'ufficio dall'Albo 61,82% Negata canc. coll./socio part. 068% Negata canc. dall'Albo 1,01% Iscr. d'ufficio coll./socio part. 4,73% Canc. d'ufficio coll./socio part. 1,35% 313 Grafico 7.3 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003 Commissione Provinciale per l'Artigianato di Grosseto Negato annullamento iscrizione/ruoli 10,53% Cancellazione d'ufficio dall'Albo 15,79% Iscrizione d'ufficio coll./socio part. 5,26% Negata modifica 10,53% Decorrenza data evento coll./socio part. 2,63% Decorrenza data evento 5,26% Iscrizione d'ufficio all'Albo 2,63% Negata iscrizione all'Albo 39,47% Negata cancellazione coll./socio part. 2,63% Negata cancellazione dall'Albo 5,26% Grafico 7.4 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003 Commissione Provinciale per l'Artigianato di Livorno Negata iscrizione collaboratore/ socio part. 7,90% Cancellazione d'ufficio dall'Albo 21,05% Negata iscrizione all'Albo 71,05% 314 Grafico 7.5 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003 Commissione Provinciale per l'Artigianato di Lucca Decorrenza data evento coll./socio partecipante 1,92% Decorrenza data evento 5,77% Cancellazione d'ufficio dall'Albo 7,69% Iscrizione d'ufficio coll./socio partecipante 1,92% Negata iscrizione all'Albo 82,69% Grafico 7.6 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003 Commissione Provinciale per l'Artigianato di Massa-Carrara Decorrenza data evento coll./socio part. 22,22% Negata cancellazione dall'Albo 22,22% Cancellazione d'ufficio dall'Albo 11,11% Iscrizione d'ufficio coll./socio part. 11,11% 315 Iscrizione d'ufficio all'Albo 33,33% Grafico 7.7 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003 Commissione Provinciale per l'Artigianato di Pisa Negato annullamento iscrizione/ruoli 1,64% Cancellazione d'ufficio dall'Albo 4,92% Iscrizione d'ufficio all'Albo 1,64% Negata modifica Decorrenza 8,20% data evento 6,56% Iscrizione d'ufficio coll./socio part. 4,92% Negata cancellazione coll./socio part. 1,64% Negata iscrizione coll./socio part. 4,92% Negata iscrizione all'Albo 65,57% Grafico 7.8 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003 Commissione Provinciale per l'Artigianato di Pistoia Iscrizione d'ufficio collaboratore/ socio part. 5,56% Cancellazione d'ufficio dall'Albo 94,44% 316 Grafico 7.9 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003 Commissione Provinciale per l'Artigianato di Prato Negata iscrizione coll./socio part. 2,35% Decorrenza data evento 5,88% Decorrenza data evento coll./socio part. 1,18% Negato annullamento iscrizione/ruoli 1,18% Negata iscrizione all'Albo 14,12% Negata cancellazione coll./socio part. 4,71% Negata cancellazione dall'Albo 3,53% Iscrizione d'ufficio coll./socio part. 9,41% Cancellazione d'ufficio dall'Albo 57,65% Grafico 7.10 Ricorsi deliberati per atto impugnato - Anni 2000-2003 Commissione Provinciale per l'Artigianato di Siena Decorrenza data evento 5,26% Negata iscrizione coll./socio part. 5,26% Cancellazione d'ufficio dall'Albo 31,58% Iscrizione d'ufficio all'Albo 5,26% Negata iscrizione all'Albo 52,63% 317