19 articolo S.I.R.S. Quesiti e pareri A NNO 11- 4 NUMERO Servizio Informativo Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza 5 Provincia di Bologna Comune di Bologna Azienda USL di Bologna INAIL di Bologna Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna CGIL CISL UIL di Bologna A NNO 11 - NUMERO 5 SETTEMBRE OTTOBRE 2011 Non idoneità al lavoro e diritto del lavoratore allo spostamento ad una mansione compatibile di Leopoldo Magelli 19 articolo Qualora la ricerca di una collocazione alternativa possibile risulti negativa, allora purtroppo la situazione di incollocabilità può aprire la strada al licenziamento per giusta causa, che invece appare del tutto illegittimo ed immotivato nel caso in cui tale misura venga adottata senza aver espletato un’attenta ricerca delle possibili collocazioni alternative. Restano ancora due punti da chiarire: Quanto sopra si applica in tutti i casi di inidoneità o solo a quelli legati ad infortuni sul lavoro o malattie professionali? Se in azienda non esiste una mansione compatibile, ma esistono attività lavorative che potrebbero essere rese compatibili con interventi ad hoc, tecnici o organizzativi, il datore di lavoro è tenuto a compiere tali interventi, al fine di rendere compatibile la mansione interessata? Alla prima domanda la risposta è a nostro avviso chiara: la priorità della ricerca della ricollocazione vale per qualsiasi causa di inidoneità. Alla seconda domanda la risposta più complessa, infatti, anche nelle sentenze riportate dal dr. Dubini, si leggono interpretazioni non univoche: se da un lato sembra si possa escludere l’obbligo per il datore di lavoro di rendere compatibili alcune mansioni con acquisti ad hoc di nuove attrezzature o con modifiche radicali dell’organizzazione del lavoro, dall’altro sembra di non poter escludere che il datore di lavoro, qualora le attrezzature e tecniche necessarie siano già disponibili in azienda e le modifiche organizzative siano di lieve entità ed impatto, sia tenuto ad agire positivamente per rendere compatibili mansioni che al momento non lo sono. Su questo punto così delicato riteniamo inopportuno esprimere un parere categorico, per cui rimandiamo alla lettura integrale dell’articolo del dr. Dubini (e magari delle sentenze ivi citate). Quello che ci sentiamo di dire, in conclusione, è che su questi problemi così critici va attivato, ove possibile, un puntuale intervento non solo dei RLS, ma anche delle RSA o RSU, in sede negoziale, per definire un percorso condiviso con l’azienda con cui affrontare casi del genere. A NNO 11- N UMERO 5, SETTEMBRE-OTTOBRE 2011 Direzione: Provincia di Bologna Via Zamboni, 13 40126 Bologna tel. 051/6598435 fax 051/6598226 In caso di mancato recapito inviare al C.M.P. di Bologna previo pagamento resi Comitato Redazionale: Barbara Cevenini (Inail) Maria Capozzi (Direzione Provinciale del Lavoro) Giovanni Panìco (Punto 626 Cisl), Leopoldo Magelli (Provincia di Bologna) Andrea Spisni (Azienda USL) Direttore responsabile: Davide Bergamini Segreteria di redazione: Silvia Dall’Olio Stampa: tipografia metropolitana bologna Bimestrale della Provincia di Bologna Spedizione in A.P. 70% aut.dc/er - BO Iscrizione al tribunale di Bologna n° 729 del 12/03/2003 Realizzazione a cura di: Produzioni editoriali Provincia di Bologna Impaginazione: Annalisa Degiovannini S.I.R.S. Via Gramsci, 12 Terzo piano, lato ovest 40121 Bologna Fax 051/6079541 Sito internet: www.sirsrer.it ANDREA SPISNI Tel. 051/6079805 andrea.spisni@ ausl.bologna.it BOLLETTINO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA RETE DI RLS DELLE AZIENDE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA La normativa sulle tossicodipendenze nei luoghi di lavoro: un primo bilancio tra costi e benefici a cura del Comitato di redazione L a normativa relativa agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenze o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi è sempre stata controversa e discussa, nonché fonte di problemi e tensioni in diversi casi (come dimostrano molti dei quesiti pervenuti al SIRS). Fedele alla propria linea di condotta, sia il SIRS che la Redazione di Articolo 19, pur non nascondendo le proprie perplessità e critiche in ordine a tale normativa, hanno sempre cercato di fornire indicazioni, suggerimenti e pareri utili ad una corretta ed efficace applicazione della normativa, convinti come siamo che una legge dello stato, la si condivida o meno, va comunque applicata finché è in vigore (salvo, ovviamente, battersi per cambiarla se non la si condivide!). Eravamo quindi curiosi di vedere se, prima o poi, sarebbero usciti dei dati ufficiali che ci aiutassero a capire il reale impatto e la reale utilità di questa normativa, per sviluppare dei ragionamenti basandosi su dati precisi e numeri certi. Oggi finalmente ne abbiamo l’occasione, perché a giugno di quest’anno, nella relazione annuale al parlamento (2011) sull’uso di sostanze stupefacenti e sullo stato delle tossicodipendenze in Italia. (su dati 2010 e primo semestre 2011), presentata dal sottosegretario Giovanardi, a pag. 21 si legge testualmente: Alcuni aspetti rilevanti I dati del progetto Drug Test nei Lavoratori a Rischio hanno rilevato che detti lavoratori sottoposti a test di primo livello nel 2010 ammontano a 86.987 (+60.6% rispetto al 2009). La prevalenza di consumo nei soggetti testati ha evidenziato una riduzione pari al 45,2%, passando dall’1,15% del 2009 allo 0,63% del 2010 (551 soggetti). Il 26.3% dei soggetti risultati positivi al primo livello (145 lavoratori) hanno avuto conferma alle indagini di secondo livello: di questi per il 15.9% dei casi (23 soggetti) è stata posta diagnosi di dipendenza. Sia al primo che al secondo livello di ac- certamento la sostanza più frequentemente riscontrata è stata la cannabis (circa i due terzi dei casi positivi) seguita dalla cocaina (20-25%). Questi dati sono a nostro avviso di estremo interesse e quindi ci permettiamo qualche commento nel merito. 1) Su 87.000 lavoratori (addetti a categorie a rischio) controllati nell’anno 2010, quelli riscontrati positivi al primo livello di accertamento sono stati 551, ovvero lo 0,63%. Non ci interessa discutere se sia un numero molto elevato o no, ci interessa evidenziare come un’operazione così impegnativa e onerosa abbia rivelato un livello di positività nel complesso non certo drammatico. È pur vero che, nell’anno precedente, le positività al primo livello erano state percentualmente il doppio, ovvero l’1,15%, e questo potrebbe significare che l’applicazione rigorosa della normativa ha avuto un potente effetto dissuasivo sui consumatori (occasionaliomeno)disostanzestupefacentiepsicotrope,ma stiamo pur sempre parlando di positività ai test di primo livello e quindi dobbiamo dire che non condividiamo l’espressione usata nella relazione di “prevalenza di consumo nei soggetti testati”, in quanto, lo ribadiamo, si tratta di riscontri positivi al primo livello di accertamento, il che non significa assolutamente che tutti i positivi siano consumatori, anzi, lo vedremo nel prossimo punto, ci sono notevoli margini di errore. Sommario C i arrivano spesso richieste di chiarimento in ordine al problema citato nel titolo di questo articolo: in particolare, il lavoratore non più idoneo alla sua mansione ha diritto ad essere spostato ad una mansione compatibile con le sue condizioni di salute oppure l’eventuale spostamento è una concessione del datore di lavoro che può quindi decidere in piena autonomia e discrezionalità nel merito? Il problema è stato oggetto anche di alcune considerazioni, fondate su recenti sentenze, del dr. Dubini, pubblicate sul periodico web “Punto Sicuro” (anno 13, n. 2.661), a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. I punti di partenza sono due: a) da un lato l’art. 18 del D.Lgs 81/2008, che tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti indica anche il seguente: “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”. Questo significa che il datore di lavoro non può adibire un lavoratore ad un compito, attività o mansione non compatibile con le sue condizioni di salute; b) dall’altro, l’art. 42 dello stesso D.Lgs 81/2008, che così recita: “provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica - Il datore di lavoro [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”. Questo significa che il datore di lavoro ha il preciso dovere di verificare l’esistenza di una possibile collocazione alternativa del lavoratore non idoneo e, se il riscontro è positivo, di adibire ad essa il lavoratore stesso. Quindi, tenendo conto di questi due riferimenti normativi, non pare esserci dubbio sul diritto del lavoratore non idoneo ad essere ricollocato in una mansione compatibile con le sue condizioni di salute e le sue capacità lavorative residue, a condizione ovviamente che mansioni compatibili esistano in azienda. Il primo dovere del datore di lavoro e/o del dirigente, nel momento in cui il medico competente segnala loro una non idoneità, è quindi quello di verificare se esistano in aziende mansioni compatibili. 1 La normativa sulle tossicodipendenze nei luoghi di lavoro: un primo bilancio tra costi e benefici a cura del Comitato di redazione 2 Il lavoro nobilita... ma a volte è particolarmente usurante di Maria Capozzi 4 Non idoneità al lavoro e diritto del lavoratore non idoneo allo spostamento ad una mansione compatibile di Leopoldo Magelli 19 articolo Approfondimento A NNO 11 - 2 2) Infatti, su 551 lavoratori riscontrati positivi all’accertamento di primo livello, ben il 73,7% (quindi ¾ !) non ha visto confermare il dato di positività dall’accertamento di secondo livello, che è quello che fa testo e che, se positivo, innesca le successive fasi d’intervento. Ora, un test di primo livello che individua un percentuale di quasi il 75% di falsi positivi lascia un enorme dubbio sull’efficacia e la correttezza di tale accertamento. Quindi, quel già scarso 0,63 di soggetti positivi, si riduce al 0,17% (ovvero 145 lavoratori su 86.987). Ma, tornando ai test di primo livello, si apre un enorme problema sulla loro attendibilità: se in 3 casi su 4 vengono smentiti dai controlli di secondo livello, significa che esistono errori e carenze tecniche nelle modalità con cui si procede ai test di primo livello, e riteniamo che questo aspetto debba essere oggetto di un’attenta riflessione da parte sia del legislatore che dei gestori di questa normativa. 3) Infine, dei 145 lavoratori riscontrati positivi anche al secondo livello (nei 2/3 dei casi per cannabis), solo per 23 è stata posta diagnosi di tossicodipendenza (evidentemente gli altri 122 erano consumatori occasionali): 23 su 86.987 significa esattamente lo 0,026%! Quindi, nell’enorme “rete anti-droga” (se ci si passa il termine irriverente) lanciata su quasi 90.000 lavoratori di attività a rischio, ben 23 “pesciolini” sono stati catturati, ovvero meno del 0,3 per mille! Questa “cattura” è costata NUMERO 5 di Maria Capozzi Attività usuranti: le novità nel D. Lgs. n. 67 del 21/4/2011accesso al trattamento pensionistico anticipato La norma, emanata in attuazione dell’art. 1 del Collegato Lavoro, consente - in deroga a quanto previsto con la precedente L. 243/04 e successive modifiche apportate con la L. 247/07 - ad alcune categorie di esercitare il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermo restando i requisiti di: - “Anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni” - “Regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati” ed a condizione che abbiano svolto una o più attività individuate come usuranti per: - almeno sette anni negli ultimi dieci anni ( per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017 - almeno metà della vita lavorativa complessiva (per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018). Il decreto individua le tipologie di lavoratori dipendenti che possono richiedere tale trattamento pensionistico. Chi può beneficiarne? Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (individuate dall’art. 2 DM 19/5/99) quali: - “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; - “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; NUMERO 5 3 però una bella somma alle imprese (oltre che disagi, a volte umiliazioni, comunque sempre fastidi, ai lavoratori). Si tenga conto che il costo di questi accertamenti non è irrisorio. Ad es., nella delibera sopra citata, la Regione Emilia-Romagna prevede, come tariffa per gli accertamenti di primo livello la cifra di 60 € più IVA, per gli accertamenti di secondo livello 53 € più IVA per ogni sostanza ricercata, per gli accertamenti del SERT 780 €. Navigando su Internet si scoprono numerosi tariffari di strutture più o meno note e più o meno qualificate, alcuni dei quali offrono prestazioni a prezzi “stracciati”: anche 30€ o addirittura 20 € per il pacchetto di accertamenti di primo livello (non sarà che certe politiche di tariffe si ripercuotono sulla qualità della prestazione, vedi precedente punto 2?). In ogni caso, prendendo a riferimento due tariffe per gli accertamenti di primo livello, quella low cost di 30 € e quella della Regione Emilia-Romagna di 60€, il costo per le imprese nell’anno 2010, per circa 87.000 controlli di primo livello, oscilla tra un minimo di 2.610.000 € nel primo caso ed un massimo di 5.220.000 nel secondo (senza contare l’IVA). Non è una cifra abissale, ma non è nemmeno poco: siamo sicuri che in una logica costi-benefici sia giustificato un tale onere ? Naturalmente queste sono le nostre considerazioni, saremo ben lieti di ospitare su Articolo 19, altre considerazioni e contributi anche diversi nel merito. Il lavoro nobilita... ma a volte è particolarmente usurante LA NORMA A NNO 11 - 19 articolo - “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; - “lavori in cassoni ad aria compressa”; - “lavori svolti dai palombari”; - “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; - “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; - “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; - “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità. Lavoratori impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale (la norma fa riferimento alle imprese per le quali operano alcune voci di tariffa Inail e riporta nell’Allegato 1 le lavorazioni interessate): - Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti - Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc. - Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico - Costruzione di autoveicoli e di rimorchi - Apparecchi termici: di produzione di vapore,di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento - Elettrodomestici - Altri strumenti ed apparecchi - Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc. - Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo Lavoratori notturni definiti quali: - Lavoratori a turni (qualsiasi lavoratore in tutti i settori di attività il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro di lavoro a turni ex art. 1 c.2 lett. g D. Lgs 66/03 nel periodo notturno comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) che prestano la propria attività per almeno 6 ore e per un periodo non inferiore a 78 giorni lavorativi all’anno (per coloro che maturano il requisito per l’accesso anticipato tra il 1°luglio 2008 e 30 giugno 2009), e non inferiore a 64 giorni (per coloro che maturano il requisito dal 1° luglio 2009); - Lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo che va dalla mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro pari all’intero anno lavorativo. Conducenti di veicoli adibiti a trasporto pubblico collettivo (capienza non inferiore a 9 posti) Presentazione della domanda I termini per la presentazione della domanda - che va fatta all’INPS presso cui il lavoratore è iscritto - sono rispettivamente : Entro il 30 settembre 2011: se il lavoratore ha già maturato i requisiti agevolati (o se li maturi entro il 31 dicembre 2011) Entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti: qualora i requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 La domanda deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento di svolgimento della attività e dagli elementi di prova da cui possa emergere il possesso dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento quali: prospetto paga, libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, contratti di lavoro, ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, documentazione sanitaria, carta di qualificazione del conducente, ecc. (con Messaggio n.16762 del 25 agosto 2011, l’INPS ha precisato le modalità operative per la presentazione della domanda). Tutti i documenti devono risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività usuranti e pertanto non possono essere sostituiti da dichiarazioni rilasciate “ora per allora”. (nella Tabella A allegata alla Circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro è riportato l’elenco della documentazione minima da presentare da parte dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati). Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore tale documentazione entro 30 giorni dalla richiesta. Il ritardo della presentazione della domanda oltre i termini stabiliti comporta in caso di accertamento positivo dei requisiti - il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipati di: Un mese => per un ritardo della presentazione compreso in un mese Due mesi => per un ritardo della presentazione compreso fra un mese e due mesi Tre mesi => per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.