Settore Tecnico - U.O. Manutenzioni
CAPITOLATO D’APPALTO
SERVIZIO DI:
MANTENIMENTO CANI RANDAGI
E SERVIZI COMPLEMENTARI
- ANNI 2011/2014 -
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SOMMARIO:
Settore Tecnico - U.O. Manutenzioni ................................................................................ 1
ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO ................................................ 3
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO ................................................................................ 3
ART. 3 - CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE .................................................................. 3
ART. 5 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO ................................................................... 3
ART. 6 - REQUISITI DELLA STRUTTURA .................................................................. 4
ART. 7 - CRITERI DI MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI.............................. 5
ART. 8 - CRITERI DI GESTIONE DEGLI ANIMALI ....................................................... 5
ART. 9 - CRITERI DI CESSIONE DEGLI ANIMALI ....................................................... 6
ART. 10 - SCRITTURE OBBLIGATORIE ...................................................................... 6
ART. 11 - PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO VETERINARIO .......................................... 6
ART. 12 - COMUNICAZIONI AL SERVIZIO VETERINARIO E AL COMUNE ............... 6
ART. 13 – PERSONALE UTILIZZATO ............................................................................. 7
ART. 14 – COMPENSI .................................................................................................... 7
ART. 15 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO ........................................................................ 7
ART. 16 – NUMERO MASSIMO DI CANI IN GESTIONE ................................................. 8
ART. 17 – CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO ................................................. 8
ART. 18 – CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE ........................................ 8
ART. 19 – RESCISSIONE CONTRATTUALE .................................................................. 9
ART. 20 – IMPEGNO CONTRATTUALE .......................................................................... 9
ART. 21 – COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO ............................................. 9
ART. 22 – GARANZIE ..................................................................................................... 10
ART. 23 – ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE ............................................................... 11
ART. 24 – SUBAPPALTO E REVISIONE PREZZI ......................................................... 11
ART. 25 – SPESE ........................................................................................................... 11
ART. 26 – DANNI A TERZI ............................................................................................. 11
ART. 27 – OFFERTA ECONOMICA DI GARA ............................................................... 12
ART. 28 – PROGETTO DEL SERVIZIO ......................................................................... 12
ART. 29 – COMMISSIONE DI GARA ............................................................................. 12
ART. 30 – CONTROVERSIE ........................................................................................... 12
ART. 31 – ATTIVITA’ SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO .................... 12
ART. 32 – RINVIO A NORME ......................................................................................... 13
ART. 33 - FORO COMPETENTE .................................................................................... 14
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ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
Oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è il servizio di mantenimento e cura
dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Maglie, nonché i servizi
complementari connessi di competenza comunale e/o della struttura di ricovero
compreso l’incenerimento delle carcasse degli animali deceduti.
L’ammontare dell’appalto è stimato in un massimo di Euro 135.000,00 oltre IVA, annuo
e per la durata di anni tre, potendo variare in dipendenza del numero dei cani ricoverati.
La base di offerta deve essere calcolata per il mantenimento di un numero di 60
(sessanta) cani e per 365 giorni.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata per anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Il Comune, alla scadenza del triennio, si riserva la facoltà di riaffidare il servizio al
medesimo gestore, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 57, commi 1 e 5, lettera b), del
D.Lgs.163/06.
Il Comune di Maglie si riserva di interrompere l’appalto in qualsiasi momento in caso di
sopravvenute Leggi Nazionali e/o Regionali che dovessero modificare sostanzialmente le
condizioni contrattuali, o di accordi intercomunali, o con la Provincia o con la Regione
che variassero le condizioni contrattuali in modo sostanziale.
Il Comune di Maglie si riserva altresì di interrompere l’appalto in caso di realizzazione ed
entrata in funzione del canile comunale, come previsto dalla Legge Regionale n. 12/95.
In entrambi i casi l’appaltatore non potrà accampare alcun diritto per la decadenza
anticipata dell’appalto, fatto salvo in ogni caso il pagamento del prezzo concordato per i
giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.
ART. 3 - CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con le modalità di cui all'art. 82, comma 1, lett. a)
D.Lgs. n. 163/2006, a favore dell'offerta che avrà indicato il prezzo unitario più basso.
ART. 4 - SUBAPPALTO
E' fatto divieto di subappaltare anche parzialmente i servizi oggetto del presente
disciplinare.
ART. 5 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO
Il Comune di Maglie indicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del dipendente
comunale Responsabile del Procedimento relativo all’esecuzione dell’appalto.
La ditta appaltatrice dovrà designare un proprio tecnico quale Responsabile del servizio
affidato, che sarà anche incaricato dei rapporti con gli uffici comunali.
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La Ditta dovrà comunicare i nominativi e i numeri di telefono e fax delle persone
incaricate della reperibilità per qualunque evenienza.
ART. 6 - REQUISITI DELLA STRUTTURA
Il canile dovrà possedere una struttura rispondente alle specifiche della Legge
14.08.1991 n° 281, della Legge Regionale 3 aprile 1995 n° 12 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché ai regolamenti ed alle norme vigenti in materia sanitaria, igienica
e di mantenimento degli animali, anche di livello comunale.
In particolare dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
- essere dotata di box di ricovero coperti per almeno 90 animali, dotati di area esterna
recintata; ogni box, per max. 3 cani adulti, dovrà essere coperto per almeno il 30%,
dovrà avere superficie impermeabile e lavabile con apposite caditoie per la raccolta
dei liquami, dovrà essere collegato ad impianto idrico potabile. Ogni cane dovrà
essere dotato di propria ciotola per il pasto e acqua.
- essere dotata di un locale infermeria con adeguato numero di box singoli per il
ricovero temporaneo degli animali in cura o in osservazione (in numero pari ad
almeno il 5% del totale dei posti del canile);
- essere dotata di un locale adibito al Servizio Veterinario per gli adempimenti sanitari e
burocratici di competenza;
- essere dotata di un locale adibito a magazzino e confezionamento pasti, conforme
alla normativa vigente;
- essere dotata di impianto frigorifero adeguato per la conservazione degli animali
deceduti,
- essere dotata di un locale direzionale e di almeno un locale ad uso uffici;
- allacciamento alla rete fognaria o adeguato sistema sostitutivo autorizzato;
essere adeguata alle prescrizioni derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008
n. 81.
Le dimensioni dei box devono essere pari a quelle prescritte dal D.Lgs. 27.01.1992 n.
116.
La struttura dovrà essere dotata di regolare autorizzazione sanitaria e di tutte le
autorizzazioni ed i pareri necessari di qualunque genere (urbanistico, sanitario,
igienico, ecc.).
Nel caso in cui alcune delle sopraelencate prescrizioni non siano possedute al momento
dell’offerta di gara o siano in via di realizzazione presso la struttura, l’offerente dovrà
impegnarsi mediante apposita dichiarazione a renderle effettive prima della consegna
dell’appalto, fatta salva la necessità di ottenere autorizzazioni e/o pareri di altri Enti
(edilizi, urbanistici, sanitari).
In ogni caso il Servizio Veterinario sarà chiamato a certificare l’adeguatezza della
struttura prima della formale consegna dell’appalto.
L’appaltatore si impegna inoltre ad adeguare la struttura a tutte le norme sopravvenute e
sopravvenienti, secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della AUSL.
Qualora venissero a decadere i requisiti minimi previsti oppure a seguito di provvedimenti
restrittivi dell’autorità giudiziaria e/o sanitaria l’Appaltatore si impegna a provvedere a sua
cura e spese al trasferimento degli animali (esclusi i costi di ricovero e mantenimento che
rimangono a carico dell’Ente appaltante) presso altra struttura equivalente nell’ambito
provinciale la quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal capitolato
d’appalto e dalle leggi vigenti in materia.
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ART. 7 - CRITERI DI MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI
Il canile dovrà adottare tutte le tecniche di cura e mantenimento dei cani previste dalle
norme e suggerite dalla prassi più moderna, al fine di garantire un soggiorno il più
possibile confortevole agli animali.
Agli animali dovrà essere somministrato mangime di qualità, dosato e bilanciato da
tecnico abilitato o dal Direttore Sanitario.
Il cibo somministrato dovrà essere differenziato a seconda che si tratti di animali adulti,
cuccioli o animali malati o convalescenti.
Della dieta associata ad ogni animale dovrà essere tenuta traccia nei documenti e registri
del canile.
Per garantire la corretta alimentazione degli animali che presentano particolari patologie
il Direttore sanitario provvederà ad adeguare le modalità ed i quantitativi i quali dovranno
essere riportati su tabelle esposte fuori dai Box di ricovero dei cani.
Al controllo della adeguatezza dell’alimentazione, in ogni caso, provvederà il Servizio
veterinario della AUSL competente per territorio.
Gli animali dovranno essere sottoposti a controlli giornalieri e a visite periodiche, nonché
a tutte le cure necessarie. Il costo delle cure veterinarie e dei trattamenti antiparassitari è
a carico della ditta appaltatrice.
La pulizia dei box dovrà essere effettuata giornalmente, con lavaggio dei pavimenti.
Dovrà essere prevista una disinfezione periodica di tutta l’area ed in particolare dei
ricoveri, nonché una derattizzazione e disinfestazione adeguata e periodica.
Durante la gestione per conto del Comune di Maglie, l’appaltatore dovrà produrre
relazione mensile degli interventi effettuati nonché produrre elenchi aggiornati mediante
apposito software (es. EXCEL) degli animali ricoverati da cui risultino tutti gli elementi utili
alla individuazione degli animali ricoverati.
ART. 8 - CRITERI DI GESTIONE DEGLI ANIMALI
Gli animali devono essere gestiti in modo da renderne il soggiorno confortevole e da non
arrecare disturbo alla cittadinanza.
In particolare non dovrà essere consentito il sovraffollamento delle aree e dei locali di
ricovero, gli animali dovranno essere abbinati in base alla razza, all’età, al temperamento
e alle condizioni generali e sanitarie.
Dovranno essere rigorosamente rispettati i periodi di quarantena o di osservazione.
I ricoveri dovranno essere mantenuti in condizioni di massima pulizia.
La Ditta si adeguerà sempre alle direttive del Servizio Veterinario della AUSL e offrirà la
massima collaborazione al Servizio Veterinario in tutte le operazioni in cui esso per legge
interviene.
Ogni cane all’atto della sua introduzione nel canile dovrà possedere il proprio libretto
sanitario, dovrà essere tatuato, dovrà essere fotografato e dovranno essere annotate le
proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria
situazione sanitaria.
In caso di decesso la custodia dell’animale deceduto e lo smaltimento presso idoneo
impianto autorizzato è a cura e spese dell’appaltatore, sotto il diretto controllo della
AUSL.
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Il decesso deve essere comunicato quanto prima al Comune di Maglie con allegato il
certificato del Servizio Veterinario della AUSL. Deve essere inoltre trasmesso il certificato
di avvenuto smaltimento entro 10 giorni.
ART. 9 - CRITERI DI CESSIONE DEGLI ANIMALI
E’ compito del canile provvedere alla ricerca dei proprietari dei cani tatuati e comunque di
cui si possa risalire al proprietario, al fine della restituzione, in collaborazione con le
strutture del Servizio Veterinario della AUSL.
I cani catturati carenti di tatuaggio o di ogni altro elemento utile ad individuare il
proprietario diverranno di proprietà del Comune di Maglie e saranno tenuti in custodia a
tale titolo e come tali iscritti nell’anagrafe canina.
E’ compito dell’appaltatore favorire, anche utilizzando a tale scopo associazioni di
volontariato, la cessione a privati dei cani tenuti in custodia, previo espletamento di tutte
le pratiche necessarie sia sanitarie che formali. I privati che accettano la cessione di un
cane dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione in cui si impegnano al mantenimento
dello stesso in condizioni ottimali, nonché a sottoporre l’animale a visita veterinaria con
cadenza almeno annuale presso la AUSL competente o strutture private convenzionate.
La cessione comporterà la variazione di proprietà presso l’anagrafe canina.
ART. 10 - SCRITTURE OBBLIGATORIE
Il canile dovrà provvedere alla tenuta di tutte le scritture obbligatorie per legge, sia
contabili che sanitarie. In particolare dovrà tenere un registro di carico e scarico degli
animali, un registro di magazzino, un registro dei controlli sanitari.
Ogni animale dovrà avere una propria scheda con annotati i dati di entrata e di uscita, il
regime alimentare, le malattie e le cure cui viene sottoposto.
I suddetti registri e schede dovranno essere tenuti mediante software apposito
funzionante su Personal Computer ed una copia dovrà essere stampata ad intervalli
regolari.
Copia dei registri (in formato elettronico e cartaceo), completa di annotazioni, terapie,
ecc. per ogni animale, dovrà essere trasmessa al Settore Tecnico comunale con
frequenza quindicinale.
ART. 11 - PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO VETERINARIO
E’ obbligo della ditta ottemperare ad ogni prescrizione che venisse impartita dal Servizio
Veterinario della AUSL o da altro organo competente al controllo.
Ogni mancata ottemperanza verrà considerata motivo di rescissione contrattuale.
E’ inoltre obbligo della ditta ottemperare alle disposizioni impartite dal Comune di Maglie
attraverso l’ufficio responsabile.
ART. 12 - COMUNICAZIONI AL SERVIZIO VETERINARIO E AL COMUNE
E’ obbligo della ditta comunicare per iscritto al Servizio Veterinario della AUSL e al
Comune di Maglie ogni variazione dello stato del canile o dei cani custoditi.
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In particolare dovranno essere comunicati le nuove iscrizioni, i decessi con relativo
motivo, le malattie, le assegnazioni a privati, le eventuali fughe e tutte le notizie utili ad un
controllo dello stato del randagismo sul territorio.
Le comunicazioni devono essere effettuate entro un giorno dal verificarsi dell’evento.
Entro 30 giorni deve essere consegnata la documentazione completa.
Contestualmente deve essere trasmessa copia dell’eventuale documentazione rilasciata
dal Servizio Veterinario.
Per le nuove iscrizioni e per le cessioni dovrà essere consegnata al Comune copia della
scheda individuale del cane, con i dati di iscrizione all’anagrafe canina, e della fotografia.
La documentazione consegnata al Comune di Maglie dovrà essere periodicamente
aggiornata.
Si precisa che ai cani catturati nel territorio comunale di Maglie dovranno essere dedicati
appositi Box dotati di apposita targa dalla quali risultino i seguenti dati significativi :
Comune di MAGLIE N° Box – Razza – Data di cattura; Gli eventuali spostamenti
dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del Servizio comunale. Lo
spostamento unilaterale da parte dell’appaltatore di animali, che non sia stato
preventivamente comunicato all’Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza
contrattuale.
ART. 13 – PERSONALE UTILIZZATO
Il personale che verrà impiegato per i servizi di cui al presente Capitolato, dovrà essere
in possesso delle idoneità ed iscrizioni previste dalla Legge e dovrà essere fornito di
abbigliamento idoneo e tesserino di riconoscimento personale.
Il personale dovrà, altresì, essere dotato di tutte le attrezzature necessarie di
antinfortunistica e prevenzione previste dalla vigente normativa.
Dovrà essere inoltre in regola con tutte le normative vigenti in merito a contratti di lavoro,
versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori ed altri obblighi di legge.
ART. 14 – COMPENSI
Il compenso per lo svolgimento del servizio è calcolato sulla base del numero di cani
effettivamente presenti nel periodo di riferimento e del numero di giorni di effettiva
presenza di ogni animale, attestati dalla ditta mediante calcolo analitico da allegare alle
fatture mensili, effettuato sulla base dei documenti ufficiali e controfirmato dal Servizio
Veterinario della AUSL.
A tale numero viene applicato il costo unitario giornaliero per ogni singolo animale.
Gli importi dell’offerta dovranno far riferimento al costo unitario giornaliero di
mantenimento e cura degli animali, comprensivo di pasto, cura, pulizia, ecc.
Gli importi offerti in sede di gara saranno presi a base per il calcolo delle spettanze della
ditta aggiudicataria.
Nessun altro compenso spetta alla ditta aggiudicataria, ivi compreso quello per
l’eventuale smaltimento delle carcasse degli animali morti e/o soppressi
eutanasicamente dal servizio veterinario della ASL competente.
ART. 15 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO
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Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di regolare fattura, alla quale va
allegata nota esplicativa sintetica riportante i servizi effettuati, i costi, l’elenco dei cani
prelevati e deceduti, il calcolo dei giorni di mantenimento per ogni cane, le variazioni del
numero di cani detenuti nel mese con il numero totale.
Alla fattura va obbligatoriamente allegata in copia la documentazione rilasciata dal
Servizio Veterinario, attestante tutte le operazioni effettuate nel mese nonché il rispetto
delle norme sanitarie in materia di mantenimento degli animali.
Il pagamento avverrà in base ai prezzi unitari di contratto, entro 60 giorni dalla data di
protocollazione della fattura.
Esso avverrà inoltre solo previa esibizione della documentazione attestante il
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti, ai sensi
della normativa vigente; detta documentazione dovrà essere consegnata al Comune di
Maglie con frequenza almeno semestrale o ogni qualvolta sia richiesta dal Settore
Tecnico del Comune di Maglie.
Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente
ordinati dal Servizio Veterinario della AUSL o dal Settore Tecnico comunale.
ART. 16 – NUMERO MASSIMO DI CANI IN GESTIONE
Alla Ditta verrà riconosciuto il compenso unitario per il mantenimento degli animali fino ad
un numero massimo di 90 cani: oltre tale numero non viene riconosciuto alcun compenso
per i cani detenuti in più. Non viene inoltre riconosciuto alcun compenso per i cani
catturati che risultino essere già iscritti all’anagrafe canina o comunque possedere già un
proprietario, nel qual caso tutti i costi di mantenimento saranno addebitati dalla ditta
appaltatrice direttamente al proprietario del cane, al quale l’animale va comunque
restituito prima possibile sotto il controllo della AUSL e fatta salva ogni azione di legge
per abbandono di animale.
ART. 17 – CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO
L’Amministrazione Comunale potrà avvalersi del Servizio Veterinario della AUSL per
effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio Veterinario potrà effettuare
controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso.
La ditta aggiudicataria non potrà opporsi per nessun motivo a tali controlli.
ART. 18 – CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
L’Amministrazione Comunale potrà effettuare accertamenti nel canile per verificare la
corretta gestione e l’ottemperanza a quanto prescritto nel presente Capitolato, in
qualunque momento ed anche senza preavviso a mezzo di propri dipendenti, oppure la
Polizia Municipale.
Tali controlli potranno essere svolti anche in collaborazione con associazioni
ambientaliste o animaliste scelte a discrezione dell’Amministrazione Comunale.
La ditta metterà a disposizione le strutture ed il personale, adeguandosi alle richieste del
personale comunale, e fornirà copia di tutti i documenti richiesti.
Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione,
che verrà sottoposto alla firma dell’appaltatore o del suo rappresentante sul luogo.
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Quest’ultimo verrà invitato, anche in via informale, a constatare sul posto l’avvenuto
disservizio e firmerà il verbale per presa visione ed accettazione della contestazione.
Sullo stesso verbale l’appaltatore potrà apporre le proprie motivazioni e giustificazioni.
La mancata firma del verbale sottoposto all’appaltatore verrà considerata inadempienza
contrattuale e, se ripetuta, sarà motivo di rescissione.
L’avvenuta contestazione costituisce, in caso di parziale inadempienza o di temporanea
irregolarità, motivo di dichiarazione di inefficacia, con l’obbligo automatico per la Ditta di
provvedere tempestivamente alla regolarizzazione di quanto contestato.
Qualora ciò non avvenga l’Ente potrà provvedere al completamento del servizio
contestato presso altra fonte, addebitando alla Ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore
spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.
ART. 19 – RESCISSIONE CONTRATTUALE
Dopo reiterate inadempienze gravi da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali,
formalmente contestate, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare rescisso il contratto,
incamerando la cauzione a titolo di risarcimento danni e a titolo di penale, senza che
occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità, all’infuori
della semplice notifica del provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata.
Il contratto si intenderà rescisso automaticamente, con applicazione di quanto previsto al
comma precedente, in caso di rifiuto della ditta, per qualsiasi motivo, di eseguire quanto
previsto dal Capitolato o quanto impartito dal Comune di Maglie o dal Servizio Veterinario
della AUSL, o di rifiuto a sottoporsi ai controlli previsti dal presente Capitolato.
ART. 20 – IMPEGNO CONTRATTUALE
La Ditta alla quale verrà aggiudicato l’appalto rimane impegnata con l’Ente appaltante dal
momento dell’aggiudicazione di gara e fino al completo espletamento di tutti i servizi
previsti. L’impegno del Comune di Maglie si intende perfezionato al momento
dell’approvazione definitiva dell’affidamento da parte degli organi competenti.
E’ facoltà del Comune di ordinare l’esecuzione di parte dei servizi appaltati anche in
attesa della stipula del contratto, fermo restando che in caso il contratto non andasse a
buon fine per qualsiasi motivo la ditta avrà diritto al solo pagamento dei servizi
regolarmente ordinati ed effettuati, ai prezzi di offerta.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto, il Comune
di Maglie provvederà a comunicare alla ditta il numero esatto di cani da prendere in
consegna; il ritiro dei cani dalla attuale struttura di ricovero ed il trasporto nella
nuova sono a totale carico della Ditta che si aggiudicherà il presente appalto,
indipendentemente dalla distanza da percorrere e da qualunque altra difficoltà che si
possa incontrare.
ART. 21 – COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO
Al Servizio Veterinario della AUSL spettano tutte le competenze attribuite dalle leggi e
dai regolamenti vigenti in materia, ed in particolare:
a. gestione sanitaria dei canili pubblici;
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b. predisposizione presso i canili pubblici di un servizio di pronta reperibilità di primo
soccorso;
c. controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero;
d. tenuta dell’anagrafe canina curandone l’aggiornamento con relative foto segnaletiche
e trasmettendo al Comune, ogni sei mesi, una copia dell’anagrafe stessa;
e. collaborazione con la Regione, il Comune, gli ordini veterinari provinciali, con enti ed
associazioni aventi finalità protezionistiche, promovendo o partecipando ad iniziative di
informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all’opinione
pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per
il controllo delle nascite ed il non abbandono;
f. effettuazione dei controlli sanitari, delle vaccinazioni, della sterilizzazione ed ogni altro
intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi;
g. predisposizione degli interventi atti al controllo sanitario e demografico dei cani e dei
gatti;
h. trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all’uomo e agli altri animali nel
rispetto della normativa vigente;
i. disposizione in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per
l’accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;
Il Servizio Veterinario della AUSL assicura inoltre sul territorio:
1. il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune e
la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione
delle profilassi previste dalla Legge;
2. il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti
feriti segnalati da cittadini o da associazioni di volontariato animalista e per la
protezione animali;
3. l’applicazione di idoneo microchip di identificazione dell’animale accalappiato;
4. la sterilizzazione chirurgica delle cagne e/o gatte accalappiate;
5. alla reimmissione, una volta scaduta la degenza post-operatoria, degli stessi animali
sul territorio di accalappiamento.
Nell’ambito di dette competenze il Settore Tecnico comunale collabora pienamente con il
Servizio Veterinario.
ART. 22 – GARANZIE
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto ed in base a quanto disposto
dall’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, il gestore-aggiudicatario dovrà prestare la cauzione
definitiva nella misura del 10% dell'importo presunto del contratto sull'intero periodo.
La cauzione dovrà essere costituita e fornita mediante fidejussione bancaria o polizza
assicurativa rilasciata da Compagnia di assicurazione debitamente autorizzata
all'esercizio del ramo cauzioni ed inserita nell'Elenco di cui al decreto del Ministero
dell'Industria e dell'Agricoltura del 5.08.1987 e/o eventuali modifiche. La cauzione resterà
vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la
scadenza dell'atto di convenzione e comunque fino a quando la Civica Amministrazione
non ne avrà dato formale comunicazione di svincolo. La cauzione prestata a mezzo di
polizza assicurativa o fidejussione bancaria, dovranno contenere, anche in deroga alle
condizioni generali, le seguenti clausole particolari:
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a) la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della
somma a titolo di cauzione definitiva e pertanto è soggetta esclusivamente alle
regole relative alla cauzione: essa cesserà di essere operante esclusivamente
dopo la dichiarazione liberatoria da parte del Comune.
b) Il fideiussore si impegna a versare entro 15 giorni dalla richiesta del Comune la
somma costituita in garanzia, senza poter opporre alcuna eccezione e comunque
sindacare le richieste del Comune, in particolare escludendo il beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all’art.
1957 C.C..
c) La presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del
premio da parte della ditta nel caso di intervenuta scadenza.
ART. 23 – ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
La ditta si impegna a rispettare le norme vigenti sulle coperture previdenziali e
assicurative dei lavoratori. Si impegna altresì ad inviare all’Amministrazione, con
cadenza almeno semestrale, idonea attestazione delle posizioni assicurative dei propri
dipendenti e dei relativi versamenti effettuati. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere,
in qualunque momento, agli istituti assicurativi e previdenziali, attestazioni sulle posizioni
contributive dell'Impresa.
ART. 24 – SUBAPPALTO E REVISIONE PREZZI
E’ vietata ogni forma di subappalto. Non sono ammesse varianti.
La revisione dei prezzi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n.
163/2006 ed in mancanza dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del
D.Lgs. n. 163/2006, sarà operata a partire dal secondo anno prendendo a base la
percentuale di variazione del costo della vita fornita dall’ISTAT con riferimento alle
famiglie di impiegati ed operai
La revisione non verrà applicata per il primo anno decorrente dalla data di stipula
del contratto.
L’impresa terrà conto nella propria offerta di quanto stabilito nel presente articolo.
ART. 25 – SPESE
Tutte le spese di contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e
registrazione, sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.
L’I.V.A. ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge.
ART. 26 – DANNI A TERZI
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie di legge,
restando esonerata al riguardo l’Amministrazione da ogni responsabilità.
La Ditta resta unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocati dagli
animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi.
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Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla Ditta appaltatrice. Gli estremi
dell'assicurazione per danni a terzi, devono essere comunicati dalla Ditta
all'Amministrazione Comunale prima della stipula del Contratto.
L'assicurazione dovrà prevedere massimali minimi di euro 500.000,00=.
ART. 27 – OFFERTA ECONOMICA DI GARA
L’offerta di gara dovrà essere formulata mediante indicazione del costo unitario
giornaliero di ogni animale come indicato nel bando di gara.
ART. 28 – PROGETTO DEL SERVIZIO
La ditta, per partecipare alla gara di appalto, dovrà presentare, unitamente all’offerta, un
progetto sintetico ed esauriente del servizio proposto, consistente in una relazione
tecnica contenente le seguenti informazioni :
- descrizione della struttura di ricovero e della propria capacità;
- Planimetria in scala adeguata ( 1:1000 o 1:2000 ) della struttura di ricovero completa
di tutte le indicazioni necessarie ad individuare il canile stesso;
- copia delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie possedute;
- documentazione grafica (planimetrie, ecc.) e fotografica delle strutture del canile;
- elenco dei servizi offerti;
- descrizione delle modalità di svolgimento del servizio;
- descrizione delle strutture e dell’organizzazione di supporto al servizio offerto;
- elenco del personale assegnato al servizio con le relative professionalità, qualifiche
ed esperienze nel campo;
- elenco delle attrezzature e dei mezzi con cui verrà svolto il servizio;
- specifica delle procedure di mantenimento e cura degli animali;
- specifica dei prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio, sia alimentari che non;
- ogni altra informazione che la ditta ritenga utile fornire.
La relazione tecnica dovrà contenere precise indicazioni sui livelli di qualità offerti
e sulle metodologie impiegate, con particolare riferimento agli standard qualitativi
atti ad assicurare il benessere degli animali.
ART. 29 – COMMISSIONE DI GARA
Le offerte saranno valutate da una Commissione aggiudicatrice composta come previsto
dai regolamenti comunali.
ART. 30 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere e che non si siano potute risolvere in
via consensuale ed amministrativa, sarà competente il Foro di Lecce.
ART. 31 – ATTIVITA’ SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
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Nell’ambito della presente convenzione e limitatamente ai cani ospitati e ricoverati per
conto del Comune di Maglie, l’affidatario è tenuto a consentire l’accesso alla struttura ad
associazioni di volontariato regolarmente iscritte all’apposito registro regionale, le quali,
previa autorizzazione del Comune di Maglie, potranno svolgere attività di assistenza agli
animali, divulgazione al pubblico, nonché attività volte a favorire l’adozione dei cani da
parte di privati cittadini.
In particolare, la Ditta vincitrice dell’appalto si impegna a consentire, senza limitazione
alcuna che le Associazioni di Volontariato espressamente e formalmente autorizzate dal
Comune di MAGLIE, potranno :
- porre in atto iniziative tendenti a favorire l’adozione dei cani, quali divulgazione
tramite stampati, annunci, siti internet, manifestazioni (da autorizzare volta per volta),
punti di informazione e divulgazione posti direttamente all’interno del canile;
- porre in atto attività volte a favorire il benessere psico-fisico degli animali, quali
passeggiate, attività ludiche e simili, negli orari concordati a tale scopo; per gli animali
malati o convalescenti le attività dovranno essere concordate con il Direttore Sanitario
e con la AUSL;
Al fine di favorirne le suddette attività le Associazioni di Volontariato indicate potranno
ottenere dal canile le informazioni relative alla posizione assegnata a ciascun animale ed
al suo stato di salute.
Gli appartenenti alle predette associazioni dovranno essere assicurati contro gli infortuni
e dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione che sollevi il titolare della struttura da
responsabilità inerenti la propria attività sul posto.
L’associazione risponde degli eventuali danni a terzi, anche quelli provocati dai singoli
aderenti, tramite opportuna polizza assicurativa per responsabilità civile.
L’orario di accesso del pubblico e delle suddette organizzazioni dovrà essere concordato
con il Comune di Maglie e comunque non dovrà essere inferiore a 20 ore per settimana
(sabato compreso).
L’autorizzazione all’accesso è rilasciata all’associazione, che risponde delle persone
fisiche degli aderenti. L’elenco delle persone aderenti all’associazione deve essere
comunque consegnato al Comune di Maglie e al gestore del canile.
In ogni caso le attività svolte dalle associazioni di volontariato non potranno
consistere in:
1) attività di controllo dell’operato del gestore, riservate al Servizio Veterinario, al
Comune di Maglie ed alle altre autorità competenti;
2) attività in contrasto con le indicazioni impartite dal Servizio Veterinario, dal Comune
di Maglie, in particolare relativamente all’alimentazione e alla cura sanitaria degli
animali, di cui risponde esclusivamente il canile tramite il direttore tecnico e il
direttore sanitario;
Attualmente i cani accalappiati sul territorio ed a carico del Comune di Maglie si trovano
ospitati presso il “Canile Bellavista” di D’Assisti Bianca sito in agro di Corigliano
d’Otranto.
ART. 32 – RINVIO A NORME
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale D’appalto e nel bando di gara,
si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs. n.
163/2006, alla Legge 14.08.1991 n° 281, alla Legge Regionale 3 aprile 1995 n° 12 ed
alle norme sanitarie applicabili, e loro successive modifiche ed integrazioni.
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ART. 33 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il contratto di cui al presente disciplinare è
competente il Foro di Lecce.
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Capitolato - Comune di Maglie