Comune di Pegognaga
Provincia di Mantova
SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE
CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
* * *
Servizio di accalappiamento, custodia e
mantenimento cani abbandonati sul
territorio dei comuni Convenzionati
Allegati:
1. " Verbale cattura cane/i” "
2. " Contratto affido temporaneo a scopo cessione definitiva di
animali "
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Responsabile del Servizio: Arch. Diego Tartari tel 0376/5546221
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SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di custodia, mantenimento, trattamenti igienici
sanitari e medici dei cani vaganti ritrovati, catturati, non tatuati abbandonati sul territorio dei
comuni di Pegognaga, Gonzaga, Moglia, Motteggiana, San Benedetto Po, Suzzara, Felonica,
Quistello, San Giacomo delle Segnate, Schivenoglia e Villa Poma ai sensi della seguente
normativa: Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia d’animali da affezione e
prevenzione del randagismo”, Regolamento Regionale 5 maggio 2008 n° 2 “ regolamento di
attuazione alla L.R. 16/2006”, legge regionale 30.12.2009 n° 33 Tit. VIII Cap. II “norme relative
alla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”.
I cani accalappiati sul territorio dei suddetti Comuni saranno ospitati, per tutta la durata del
presente contratto, nel canile gestito dall’appaltatore del servizio, il quale dovrà custodire e
mantenere gli animali nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dalle norme igienico sanitarie e di
medicina veterinaria.
ART. 2 – RESPONSABILE DELLA STRUTTURA E RESPONSABILE
SANITARIO
La persona responsabile e/o titolare della struttura deve essere in possesso delle cognizioni
necessarie all’esercizio della propria attività, nonché di una qualificata formazione professionale o
di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia.
Deve essere garantita l’assistenza veterinaria, gli interventi di pronto soccorso e di alta
specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite
convenzioni con strutture pubbliche o private. La funzione di queste ultime deve essere autonoma e
non deve avere alcuna compartecipazione riguardante la gestione economica della struttura stessa.
ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA DI RICOVERO
Il canile rifugio deve aver ottenuto l’autorizzazione o nulla-osta da parte delle Autorità
amministrative e sanitarie competenti a seguito di opportuna verifica dei requisiti necessari allo
svolgimento dell’attività per un numero di 300 (trecento) cani, in applicazione dell’art. 24 del
D.P.R. 08/02/1954 n. 320, dell’ art. 216 e seguenti del T.U.L.L.S.S. (approvato con R.D. 27/07/34
n. 1265), dell’art. 108 della Legge Regionale 33/2009 e dell’art. 7 del Regolamento Regionale
2/2008.
Nella struttura devono essere presenti almeno i seguenti locali:
a) box singoli o multipli, costituiti da una parte chiusa ed una scoperta;
c) box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 5
per cento del numero degli animali autorizzati;
d) ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di
erogazione di acqua calda;
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e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti munita di lavello in acciaio con
acqua calda e fredda, vasca per la preparazione dei cibi umidi, tavolo di appoggio, frigorifero ed
utensileria;
f) un ufficio amministrativo;
g) un locale ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l'applicazione della legge
281/1991 o, in presenza di apposita contratto con struttura sanitaria veterinaria, un locale
infermeria;
h) spogliatoi;
i) servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
j) impianto frigorifero o di congelamento, di capacità adeguata allo stoccaggio delle carcasse
degli animali;
k) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi
utilizzati per il trasporto degli animali;
1) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
m) più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani
REQUISITI DEI BOX:
1.
Devono avere una parte chiusa ed una scoperta con le superfici minime indicate nella
tabella sotto riportata (Tabella 1 dell’allegato B del Regolamento Regionale 5 maggio
2008 n. 2 art. 18)
Capienza prevista
1 cane
Taglia dei cani
Parte chiusa in mq
Parte scoperta in mq
TOT. mq
Piccola
1,00
2,0 (*)
3,0
Media
1,5
2,5 (*)
4,0
Grossa
2,0
3,0 (*)
5,0
(*) superficie utile
sino a 3 cani
Per ogni cane in più
Piccola
0,8
1,5 (*)
2,3
Media
1,0
2,0 (*)
3,0
Grossa
1,5
2,5 (*)
4,0
(*) da aumentare per
ogni cane in più, a
partire da 4
Taglia piccola: fino a 10 Kg – Media: da 11 a 30 Kg – Grossa: oltre 30 Kg
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2.
La parte chiusa può essere sostituita da una parte coperta, il cui tetto garantisca
l'effettiva protezione di una superficie almeno pari alle dimensioni di cui alla tabella
sopra, opportunamente riparata anche lateralmente, dotata di cucce individuali.
3. L'altezza del box deve essere di almeno due metri e devono essere garantite condizioni
di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate, nonché l'illuminazione
artificiale per ispezionare gli animali.
4. Nella zona coperta del box devono essere presenti:
a) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;
b) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli
vivi;
c) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche
antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;
d) eventuali canaline adeguatamente coperte;
e) giacigli in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevato da terra;
f) eventuali cucce individuali in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile;
g) parchetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e con pavimentazione
che garantisca un buon drenaggio;
h) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
i) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione in materiale resistente e
facilmente lavabile e disinfettabile
5. I box e le gabbie destinati alla quarantena o infermeria, previsti obbligatoriamente,
devono disporre delle seguenti superfici minime, ai sensi dell’articolo 17 del R.R.
2/2008:
- superficie minima pari a 2,5 mq., se destinati ad ospitare cani di piccola o media
taglia; tale superficie non comprende l’eventuale parchetto esterno;
- superficie minima pari a 4,0 mq. per cani di grossa taglia tale superficie non
comprende l’eventuale parchetto esterno;
6. I box e le gabbie di cui al punto 5 devono avere:
a) pareti e porte completamente chiuse, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile
sino all'altezza di 1,5 metri;
b) porta dotata di finestrella che permetta l'osservazione dell'animale;
c) eventuale parchetto esterno, con gli stessi requisiti della parte interna;
d) scarico singolo a sifone;
e) adeguato sistema di riscaldamento;
La verifica della presenza e dell’idoneità delle suddette strutture e della disponibilità di almeno 300
posti richiesti, quale condizione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, sarà effettuata dal
personale dell’ufficio tecnico del Comune di Pegognaga coadiuvato dal personale veterinario dal
competente distretto dell’A.S.L. di Quistello; di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale.
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ART. 4 – ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI
L’alimentazione degli animali deve essere sana, completa ed adeguata per qualità e quantità.
La dieta sarà controllata dal veterinario responsabile del canile, che stabilirà anche i casi in cui i
singoli animali devono essere alimentati diversamente.
ART. 5 - ADEGUAMENTI DELLE STRUTTURE
Qualora si rendesse necessario effettuare degli adeguamenti nelle strutture, impianti ed
attrezzature, che fossero imposti da normative di legge od ordinanze amministrative emanate
successivamente alla stipulazione della presente contratto (obbligo di allacciamento alla rete
fognaria, trattamento reflui, innalzamento di barriere anti rumore, adeguamenti igienico sanitari e in
materia di benessere animale … ecc.), l’appaltatore dovrà effettuare tali adeguamenti senza chiedere
ulteriori emolumenti al Comune di Pegognaga.
ART. 6 - MODALITA’ DI CATTURA E CONFERIMENTO
La Ditta Appaltatrice si impegna ad espletare il servizio di accalappiamento e cattura dei cani
randagi sulla base delle segnalazioni ricevute dai cittadini previa comunicazione da parte degli
stessi al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria o all’Autorità Competente, ovvero su
segnalazione dei comuni convenzionati. La ditta dovrà pertanto mettere a disposizione un numero di
telefono e di fax per le segnalazioni di cui sopra.
La ditta appaltatrice dovrà intervenire entro due ore dalle segnalazioni.
Qualora la cattura del cane sia avvenuta su segnalazione dell’ ASL o dell’Autorità Competente la
Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di segnalare telefonicamente o via fax all’ ufficio competente del
comune convenzionato l’avvenuta cattura o consegna del cane.
I cani vaganti rinvenuti esclusivamente nel territorio comunale dei comuni convenzionati
verranno conferiti al canile sanitario convenzionato con l’Asl di Mantova secondo le seguenti
procedure alternative:
A) direttamente da un operatore tecnico addetto alla zooprofilassi dell'ASL;
B) da personale della ditta convenzionata con l’Asl di Mantova alla raccolta e trasporto dei cani
randagi su chiamata del veterinario ufficiale, anche nelle giornate festive e nelle ore notturne.
Il Veterinario Ufficiale verifica sul cane la presenza di tatuaggio o di microchip, provvede alla
ricerca in anagrafe del proprietario e si attiva per contattarlo.
Qualora invece il Veterinario Ufficiale verifica che il cane non ha il tatuaggio o il microchip,
oppure ha il tatuaggio non leggibile, si attiva per effettuare:
• l’applicazione del microchip;
• l’iscrizione in anagrafe canina;
• il test diagnostico filariosi:
• la profilassi antiparassitaria;
• le vaccinazioni;
• la profilassi microfilaricida, con indicazione su apposita scheda sanitaria
• la comunicazione mediante fax, al Comune ed al canile convenzionato con il Comune stesso,
del ritrovamento di un cane randagio per il suo successivo ritiro allo scadere del decimo
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giorno di custodia.
All’atto del conferimento dell’animale, l’appaltatore rilascerà al Comune, nel cui territorio è
stato catturato, anche via fax, il documento: “Verbale cattura cane/i ”, come da modello allegato
1 al presente Capitolato Speciale d’appalto.
ART. 7 – PROCEDURA SANITARIA
Dell’esito della prima visita presso il canile rifugio e degli ulteriori trattamenti e vaccinazioni
deve essere riportata notizia sulla scheda sanitaria dell’animale.
Gli interventi chirurgici e R.X che si rendono necessari all’atto della cattura sono a carico
dell’A.S.L.; decorsi i 10 giorni di custodia presso il canile sanitario, tutti gli interventi di qualsiasi
specie che si rendessero necessari (chirurgici, terapie varie, morsicature, medicinali, materiali di
consumo, ecc.) sono a carico dell’ Appaltatore e rientrano nella tariffa cane/giorno stabilità dal
contratto d’ appalto,
Nel caso in cui il cane conferito sia una femmina in età riproduttiva, potrà, a richiesta del
Comune di Pegognaga in qualità di Ente Capofila o del cittadino che si appresta ad effettuare l’
adozione del cane, essere effettuata la sterilizzazione chirurgica (ovariectomia e/o
ovaioisterectomia) e l’animale sarà ricoverato in un box da solo per almeno la prima settimana dopo
l’operazione.
La sterilizzazione dei cani randagi viene effettuata gratuitamente dalle strutture organizzative
dell’A.S.L..
Nella stagione primavera-estate deve essere effettuata sui cani la profilassi microfilaricida,
nelle modalità che il veterinario responsabile riterrà più opportune per la prevenzione di detta
malattia. Se il cane conferito nella struttura risulta positivo per la filariosi, gli dovranno essere
assicurate le cure necessarie e, a distanza di 6 mesi, dovrà essere ripetuto il controllo del sangue.
Periodicamente devono essere effettuati trattamenti antiparassitari a tutti i cani presenti ed a
questi si dovranno aggiungere quelli ambientali da estendere a tutta la struttura (concentrati
maggiormente nel periodo estivo).
La soppressione eutanasica deve essere preceduta da anestesia profonda ed effettuata (nei casi
previsti dalla Legge 281/91) dal veterinario responsabile che provvederà a riportare la motivazione
sul documento sanitario dell’animale e sull’ apposito registro ai sensi art. 113 della L.R. 33/2009.
I cani randagi, a norma dell’art. 2 della legge 281/91, dovranno essere “microcippati”, il
Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per territorio dovrà rilasciare il certificato di iscrizione
all’anagrafe canina regionale, dopodiché i cani verranno “microcippati” dalla stessa A.S.L.
competente.
L’appaltatore provvederà al trasporto dei cani all’A.S.L. competente per il territorio indicato
dal Comune di Pegognaga con proprio automezzo e sarà suo dovere effettuare gli eventuali
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trattamenti antibiotici post-operazione compresi nel canone giornaliero.
ART. 8 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL CANILE
1. La gestione sanitaria ed amministrativa del canile rifugio deve garantire:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;
b) l'approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in contratto;
c) la gestione clinico-sanitaria;
d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l'archiviazione, nel
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti
attività:
1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata;
2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza;
3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata;
e) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze,
infortuni e formazione;
f) la gestione dell'attività di volontariato con riferimento ad assicurazione, formazione,
turnazioni, presenze e infortuni;
g) la gestione degli utenti con riferimento ad accoglienza, orari, carta dei servizi,
educazione sanitaria e sicurezza;
h) la possibilità di accesso, previo appuntamento, alle associazioni di volontariato di cui
all'articolo 120 della L.R. 33/2009;
i) apertura al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la
domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali
presso nuovi proprietari. Gli orari ed i giorni di apertura al pubblico devono essere esposti
all’ingresso della struttura.
l) comunicazione mensile dei dati in entrata ed uscita dei cani (adozioni, restituzioni ai legittimi
proprietari, decessi) al Servizio Veterinario dell’A.S.L. di Quistello ed al Comune Capofila per
i rispettivi controlli amministrativi e di vigilanza di competenza.
2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel
registro di cui all'articolo 106, comma 2, lettera e), della L.R. 33/2009. (Tenuta di un registro
di carico e scarico dei cani ospitati, da cui risultino la data di introduzione o di nascita dei cani
presenti, il segnalamento ed il numero di tatuaggio o microchip, la data e le generalità del
destinatario in caso di affido, la data di restituzione al proprietario per i soggetti trovati randagi, la
data del decesso con copia del documento di smaltimento della carcassa)
3. In particolare, sono organizzate le seguenti attività:
a) l'assistenza medica sugli animali, la gestione delle emergenze e urgenze, anche mediante
apposite convenzioni con strutture veterinarie pubbliche o private, la predisposizione e
l'aggiornamento della cartella clinica, comprensiva delle informazioni comportamentali
e degli interventi di sterilizzazione;
b) la gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici;
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c) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei
box, alla verifica dello stato di salute e di benessere, all'attività motoria nell'area dedicata,
per tutti gli animali idonei;
d) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e
pezzi anatomici;
e) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
4. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni, la struttura deve dotarsi di un
manuale che:
a) descriva le attività svolte e le procedure di autocontrollo adottate;
b) rechi l'individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile
sanitario.
ART. 9 - AFFIDO DEGLI ANIMALI CONSEGNATI
Il titolare e/o responsabile del canile rifugio deve consentire la visione dei cani secondo
quanto disposto all’articolo 8 , comma 1, lettera i) del presente capitolato.
Il titolare del canile dovrà assistere gratuitamente il potenziale adottante nella scelta del cane,
spiegando la prassi burocratica dell’adozione. Per ottenere l’adozione l’interessato è tenuto a
compilare il modello di “contratto di AFFIDO temporaneo a scopo di CESSIONE definitiva di
animali( art. 115 L.R. 33/2009 e art.li 2 e 27 del R.R. 2/08) allegato al presente Capitolato Speciale
d’Appalto, che verranno forniti dal responsabile della struttura.
Il cane adottato può lasciare la struttura solamente dopo aver concluso la procedura sanitaria
prevista all’articolo 7 e dovrà essere scortato dal libretto sanitario sul quale sono stati annotati i
trattamenti, le vaccinazioni ed eventuali interventi eseguiti.
Il responsabile della struttura prima di poter rilasciare in affido il cane, dovrà essere
autorizzato anche via fax o via e-mail e/o delegato con atto scritto dal Comune di Pegognaga.
ART. 10 - RESTITUZIONE AI PROPRIETARI
Nel caso in cui il proprietario di un cane accalappiato e conferito come randagio (per
mancanza di tatuaggio o microchip), ne richieda la restituzione, sarà suo esclusivo onere pagare al
canile rifugio la medesima tariffa correttamente applicata per il presente Contratto per l’intero
periodo di permanenza nel canile stesso.
ART. 11 - DECESSO DEGLI ANIMALI
Nel caso di morte dei cani ospitati, sarà onere del canile rifugio darne comunicazione mensile
al Comune Capofila ed all’A.S.L. di Quistello allegando il certificato di morte rilasciato dal
veterinario entro tre giorni dal decesso.
ART. 12 - TRASFERIMENTO DEGLI ANIMALI
L’appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, al trasferimento degli animali entro il giorno
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di inizio del servizio di cui all’art. 13.
Tale trasporto dovrà avvenire nel rispetto delle norme sul trasporto degli animali e rispetto del
benessere animale in genere.
ART. 13 - DURATA DEL SERVIZIO
La durata del presente appalto è stabilita in ANNI 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipula
del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’appalto per un analogo
periodo, qualora il servizio sia sempre stato soddisfacente e normativa vigente allora
permettendo.
ART. 14 - IMPORTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE
Il valore presunto del presente appalto è stimato in complessivi Euro 876.000,00 oltre
l’I.V.A di legge, calcolato in base ad una tariffa giornaliera per cane ospitato pari a € 1,60 (euro
uno/60). La tariffa a base di gara è composta da € 1,60 ed è comprensiva di € 0,05 per i costi
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il numero presunto di animali da custodire è di circa 300 unità che potrà subire variazioni in
diminuzione od aumento, in funzione delle catture, dei decessi e degli affidi durante la durata del
servizio, senza che l’appaltatore dello stesso possa pretendere variazioni del compenso unitario
offerto in sede di gara.
La tariffa sopra esposta comprende:
1. messa a disposizione di idonea struttura come da art. 3;
2. servizio di cattura dei cani, nei territori dei comuni convenzionati da farsi con proprio personale,
attrezzature a automezzi;
3. servizio di cattura e recupero, su esclusiva richiesta dei comuni convenzionati o specifiche
richieste e disposizioni delle autorità preposte, di cani abbandonati temporaneamente per incuria
del legittimo proprietario o che presentino problemi per cui si rende necessario il ricovero
presso il canile rifugio con diritto di rivalsa e riscossione dal parte del Concessionario delle
spese di cattura e mantenimento temporaneo presso il canile nei confronti del proprietario del
cane;
4. eventuale ricevimento dei cani catturati sul territori dei comuni convenzionati da personale
autorizzato;
5. al ricevimento i cani saranno inseriti in appositi box di quarantena, installati a cura e spese del
gestore del servizio presso lo stesso canile verificata la situazione sanitaria da parte del servizio
veterinario e lo stato di salute dei cani;
6. pulizia e lavaggio giornaliero del canile con disinfestazione periodica delle strutture;
7. fornitura degli alimenti per gli animali ( qualità e quantità da concordare con ASL Serv.
Veterinario)
8. fornitura medicinali per terapie e cure degli animali;
9. rispetto della procedura sanitaria prevista all’articolo 7;
10. ritiro dal canile sanitario e conferimento al canile dei cani randagi catturati dal Servizio
veterinario o da ditta convenzionata con l’Asl di Mantova.
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11. tenuta per ogni cane di una scheda sanitaria sulla quale devono essere indicati oltre i dati
generali del cane (nome e codice matricola, sesso, taglia, peso, colore e tipo mantello, numero di
tatuaggio o codice microchip, data di ingresso al canile, fotografia del cane) anche tutti i
trattamenti e vaccinazioni, eventuali interventi chirurgici eseguiti all’animale. Tale scheda deve
essere attentamente custodita, timbrata e firmata dal veterinario responsabile;
12. comunicazione mensile al Comune Capofila e tempestiva (entro tre giorni) all’A.S.L. distretto
veterinario di Quistello della data dei decessi di cani ricoverati presso la struttura per cause
naturali e non naturali;
13. stoccaggio in frigorifero delle spoglie degli animali deceduti e successivo ritiro da parte di enti o
ditte autorizzate con oneri a carico del gestore.
14. servizio di assistenza nella scelta del cane al potenziale adottante e relativa compilazione di tutti
i documenti necessari per la pratica di adozione;
15. raccolta e trasporto al canile di cani incidentati e pericolosi per la pubblica incolumità;
16. assunzione degli oneri relativi ai consumi di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
17. oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili e delle attrezzature al fine di
mantenere pienamente efficiente la struttura;
ART. 15 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Gli operatori economici che possono presentare offerta per l’affidamento del servizio di cui
al presente capitolato saranno individuati mediante procedura aperta di cui agli artt. 54 e 55 del
d.lgs. 12/04/2006 n. 163, e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. citato decreto, ovvero
all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo i criteri stabiliti nel disciplinare
di gara
ART. 16 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per poter partecipare alla gara le ditte dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, nonché la
capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica previste nel BANDO e nel
DISCIPLINARE DI GARA.
Saranno ammesse alla gara le ditte in possesso dei requisiti richiesti di cui al citato disciplinare di
gara e che abbiano presentato offerta nei termini fissati dal bando di gara.
ART. 17 – GARANZIE E COPERTURE RICHIESTE
a) Cauzione provvisoria
Per la partecipazione alla gara le Ditte dovranno presentare nella busta contenente la
documentazione amministrativa, la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara nelle
forme previste dalle disposizioni vigenti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare di
gara.
b) Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia
fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura
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superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fidejussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. Nel caso di inadempienza
contrattuale l’Amministrazione comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione ed
il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto,
durante l’esecuzione del rapporto valersi in tutto od in parte di essa.
In caso di incameramento parziale o totale l’ammontare della cauzione dovrà essere
reintegrato, pena la trattenuta d’ufficio ad opera dell’Amministrazione a carico delle fatture emesse
dalla Ditta. La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita
dopo la liquidazione dell’ultima fattura e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni
altra pendenza. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
All’atto della stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, esibire copia
della polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi, a cose ed animali con un
massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). La garanzia dovrà essere
operante sino al termine del contratto..
ART. 18 – ONERI E RESPONSABILITA’
L’appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente e a terzi in
relazione all’espletamento dell’appalto o a cause connesse all’esecuzione del contratto. L’impresa
in tal caso dovrà provvedere a proprie spese a rifondere i danni causati.
Sarà obbligo dell’impresa appaltatrice adottare, nell’esecuzione materiale del contratto tutte le
cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di qualunque altro
terzo.
L’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati
dell’esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro
e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data
della presentazione dell’offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si
svolgono.
La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti
dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti
vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i
dipendenti.
Sono ad esclusivo completo carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri fiscali previsti dalle
vigenti disposizioni di legge, compresa l’imposta di bollo e di registro, esclusa l’I.V.A..
ART. 19 - SUB-APPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
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E’ fatto divieto all’impresa appaltatrice di cedere il contratto o di far eseguire in tutto o in
parte ad altre ditte il servizio, con la sola esclusione:
1) del servizio di ritiro e trasporto degli animali catturati sul territorio;
2) della custodia e mantenimento degli animali nel periodo di quarantena dopo la cattura.
II subappalto è disciplinato dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La
mancanza delle dichiarazioni inerenti il subappalto in sede di gara preclude tale possibilità.
I pagamenti al subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari.
ART. 20 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle spettanze alla Ditta avverrà con cadenza mensile posticipata, su
presentazione di apposita fattura .
I pagamenti verranno eseguiti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture. Si
intendono pervenute il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno
del mese stesso, il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16 e l’ultimo del mese stesso.
Nel caso in cui il Comune non potesse, per ragioni indipendenti dalla propria volontà,
rispettare detto termine, non sarà riconosciuto interesse alcuno.
L’appaltatore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle
modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei
modi di legge, l’impresa esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
I crediti dell’appaltatore nei confronti dell’ente, non possono essere ceduti senza il consenso
dell’Amministrazione.
ART. 21 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
Ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006 il contratto inerente il servizio in oggetto è soggetto
a revisione periodica del prezzo che sarà operato sulla base di una istruttoria condotta dal
Responsabile del Servizio e sulla base dei dati di cui all’art, 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del
sopra citato decreto.
In mancanza dell’istruttoria di cui sopra, e qualora non sopraggiungano normative di legge
differenti si stabilisce per espresso patto contrattuale di procedere alla revisione della tariffa unitaria
prezzi una volta all’anno, a partire dal secondo anno, valutando la variazione sulla base 75%
dell’indice d’aumento del costo della vita verificato dall’ISTAT per l’anno precedente.
ART. 22 - CONTROLLO
L’Amministrazione Comunale di Pegognaga in qualità di comune capofila provvederà alla
vigilanza ed al controllo del servizio gestito dall’Impresa a mezzo dei preposti dell’Ufficio Tecnico
Comunale o delegati, che avranno libero accesso alla struttura.
Tale controllo potrà essere eseguito in qualsiasi momento senza preavviso.
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ART. 23 - PENALI
La Stazione Appaltante applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni
inadempienza alle prestazioni previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del presente capitolato.
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell’importo annuo del contratto, al
netto di I.V.A.
L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto.
Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla
cauzione.
L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento
dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento
della medesima penale.
ART. 24 – FORO COMPETENTE
Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere
tra le parti.
ART. 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione si riserva altresì di procedere alla risoluzione del contratto, previa
diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a spese
dell’appaltatore, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art.1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:
- ripetute applicazioni delle penali di cui all’art. 23 oltre il limite del 10%;
- dopo aver accertato tre gravi inadempimenti dell’appalto contestati per iscritto con
raccomandata con avviso di ricevimento ;
- in caso di frode o gravi negligenze ripetute nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di interruzione dell’appalto;
- in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato
preventivo, di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico della Ditta
aggiudicataria;
- nel caso l’aggiudicataria sospenda l’appalto con una decisione unilaterale, qualora siano in atto
controversie con l’Amministrazione;
- nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento
delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
- nel caso l’appaltatore impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione.
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione,
l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.
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Per ottenere la refusione dei danni il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità
qualora la ditta aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, il Comune può
rivalersi sui crediti della ditta stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere
immediatamente integrata.
ART. 26 - RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al codice civile, alle
leggi e ai regolamenti in vigore regolanti la materia, nonché al bando e al disciplinare di gara.
Firma della Ditta
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti
punti:
art. 1
art. 13
art. 14
art. 19
art. 20
art. 21
art. 24
art. 25
- Oggetto
- Durata del contratto
- Importo del servizio e prestazioni richieste
- Divieto di subappalto e cessione del contratto
- Modalità di pagamento
- Revisione prezzi
- Foro competente
- Clausola risolutiva espressa
Firma della Ditta
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ALLEGATO 1 – “ VERBALE CATTURA CANE/I”
A. S. L. Provincia di Mantova
Servizio Veterinario
COMUNI BASSO MANTOVANO
DESTRA PO - SINISTRA/DESTRA SECCHIA
CANILE SANITARIO “SAN LORENZO” DI PEGOGNAGA
VERBALE CATTURA CANE/I
Il Canile San Lorenzo gestore concessionario del Canile Sanitario ubicato Pegognaga in str. Prov.le Est 15:
O - ha catturato
O - ha ricevuto in consegna per la custodia
in data __________________ i seguenti n° ________ cane/i randagio/i o sospetto/i.
CANE:
CANE:
sesso
sesso
razza
razza
età
età
mantello
mantello
taglia
taglia
:
tat/microchip n°
tat/microchip n°
Il cane/i sono stati catturati presso il comune di ____________________________________________________
in località o via ____________________________ su segnalazione del ________________________________.
La consegna del cane/i direttamente al canile è stata effettuata dal/i Sigg.________________________________
Residente a ___________________ via/n°________________________ qualità di __________________________
TIMBRO COMUNE
FIRMA
IL CONCESSIONARIO GESTORE
DATA DI INIZIO CUSTODIA CANE/I NEL CANILE ________________________
DATA APPLICAZIONEMICROCHIP
_____________________
CONVALIDA DEL COMUNE GESTORE DEL CANILE
IN DATA_______________________ SI REGISTRA IL PRESENTE VERBALE DI
CATTURACANE/I COL NUMERO PROGRESSIVO _____________/__________/201__.
L' addetto del comune di Pegognaga
(timbro e firma)
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ALLEGATO 2 - “" Contratto affido temporaneo a scopo cessione definitiva di
animali "
A. S. L. Provincia di Mantova
Servizio Veterinario
COMUNI BASSO MANTOVANO
DESTRA PO - SINISTRA/DESTRA SECCHIA
CANILE SANITARIO “SAN LORENZO” DI PEGOGNAGA
Contratto di AFFIDO temporaneo a scopo di CESSIONE definitiva di animali (art. 13 l.r. 16/06)
II giorno ...................................... alle ore ............... presso il CANILE SANITARIO SAN LORENZO,
II legale rappresentante pro tempore dell'ASL
Comune .................................................................
rappresentato dal funzionario Sig. ................................................................................................................................
in prosieguo denominato: - parte cedente
a seguito di richiesta, concede in affido temporaneo a scopo di cessione definitiva al/alla
Sig./Sig.ra ...............................................................................................................................................................^
nome e cognome
D in qualità di legale rappresentante dell'Associazione: ............................................................................................
barrare la casella e compilare se ne ricorrono gli estremi
Nato/a a .......................................................................................... Prov. ....................... il ..............I............../……..,
C.F./P. IVA ……………………………………………………………..
Residente a ...............................................………………. in Via ………………………………… n.........…..
N. telefono fisso ............................................. N. cellulare ............................................. e-mail .......................…….
Tipo Documento di identità ....................................................... N. ............………………. rilasciato a
....................................................... il ........................................................... copia fotostatica agli atti
in prosieguo denominato - parte cessionaria - che accetta, il seguente animale:
specie razza …………………….. mantello…………………. Sesso………….. età………… taglia ………. sterilizzato
........................................................ ricoverato nel box ............ progressivo ........………A......……….
data affido temporaneo ........../........../..........
Patti e condizioni:
1. La parte cedente si riserva ogni titolo riguardante il possesso dell'animale fino a 60 (SESSANTA) giorni dalla
data di affido temporaneo sopra riportata e cioè fino al giorno: ........../........../..........; di conseguenza fino a tale
data l'animale s'intende
sommare 60 giorni alla data di affido temporaneo
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affidato temporaneamente in detenzione e trascorsa tale data, la cessione diviene definitiva e l'acquisto della
proprietà avviene per effetto degli artt. 923 e 929 cod. civ. e comunque fatti salvi i diritti del legittimo proprietario
in caso di smarrimento ai sensi dell'art. 927 cod. civ..
2. La parte cessionaria dichiara che la custodia avverrà presso:
la
propria
residenza
a
..........................................
............................................................................... n. ..........
in
Via
e che avviserà immediatamente la parte cedente di ogni cambiamento duraturo del luogo di detenzione o le
circostanze dell'eventuale smarrimento o morte dell'animale, sotto pena del risarcimento del danno, fatti salvi gli
obblighi di denuncia all'anagrafe canina nei termini ivi previsti.
3. La parte cessionaria s'impegna a non affidare a sua volta a terzi l'animale durante il periodo di affido
temporaneo, senza il consenso scritto della parte cedente e a farne denuncia all'anagrafe canina entro 15 giorni
dall'evento.
4. La parte cessionaria s'impegna a munire l'animale di una targhetta recante i dati indispensabili per essere
rintracciato, ad assicurare all'animale condizioni di benessere compatibili con le caratteristiche etologiche della
specie ed in particolare a garantire nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, rispettando per
l'eventuale struttura di ricovero destinata all'animale le prescrizioni regolamentari vigenti nel Comune di
detenzione o, ove mancanti, quelle previste dall'alt. 18 del regolamento attuativo della l.r. 16/06.
5. La parte cessionaria accetta di sostenere a proprio carico ogni e qualsiasi onere derivante dalla custodia
dell'animale ed in particolare di provvedere tempestivamente alle cure necessarie, liberando la parte cedente da
ogni obbligo, anche per cause antecedenti al presente contratto.
6. La parte cessionaria s'impegna, nel caso in cui alla data del presente contratto l'animale non sia
ancora sterilizzato, a presentarlo entro 60 (SESSANTA) giorni ad un medico veterinario di propria
fiducia per la sterilizzazione ed a trasmettere alla parte cedente la certificazione dell'avvenuto
intervento o del suo rinvio o di inidoneità motivata.
7. La parte cessionaria s'impegna a permettere a personale incaricato dalla parte cedente di verificare le condizioni
di detenzione dell'animale secondo le modalità organizzative adottate e rese note dall'Ente cedente ed a
riconsegnare durante il periodo di affido temporaneo a sue spese l'animale immediatamente ed
INCONDIZIONATAMENTE alla parte cedente, su semplice richiesta.
8. La parte cedente riconosce alla parte cessionaria il diritto di rinunciare al possesso dell'animale entro e non oltre
6 (SEI) mesi dalla data del presente contratto, riconsegnandolo al canile e liberando la parte cedente da ogni
obbligo ed onere relativo al periodo di detenzione presso il cessionario.
9. La parte cessionaria s'impegna altresì, sotto pena del risarcimento del danno, nel caso sia convenuta in giudizio
da chi rivendica la proprietà dell'animale o pretende di avere diritti sullo stesso, a denunziare al cedente la
controversia.
Il presente atto, fatto letto e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra, è redatto in 2 copie originali, delle quali una
è consegnata al cessionario firmatario del presente atto, con effetto liberatorio.
A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.f le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutte le clausole dal n. 1
al n. 9 contenute nel presente contratto
Letto, approvato e firmato
Data ............................................................
La parte cessionaria .............................................................. La parte cedente .................................................
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione (contestuale all'istanza: d.P.R. 445/00, art, 46)
La parte cessionaria, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, o
esibisce atti con dati non più veritieri, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali (art. 76 del d.P.R.
28/12/2000 n. 445), DICHIARA di non aver riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali
Data ............................................................
La parte cessionaria .............................................................. Il Funzionario ...................................................
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