Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di sicurezza sul lavoro Numero 3 – Marzo 2015 Sommario APPROFONDIMENTI Prevenzione APPALTI INTERNI, SICUREZZA DOPPIA NEI LAVORI EDILI Nell’appalto il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti nell’ambiente di lavoro in concomitanza dell’espletamento dei lavori affidati in appalto (Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 10 febbraio 2015) 4 Sicurezza in condominio PER I LAVORI SUL TETTO DEGLI EDIFICI OBBLIGATORIE LE «LINEE-VITA» Fra i ruoli che può ricoprire l’amministratore di condominio c’è anche quello del datore di lavoro. Lo è nei confronti di lavoratori dipendenti come il portiere o il giardiniere, ma anche, come previsto dal decreto legislativo 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, quando il condominio commissiona, con un contratto d’appalto, lavori edili o d’ingegneria civile, vale a dire cantieri temporanei o mobili, che rientrano nel Titolo IV del Testo Unico. (Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 10 febbraio 2015) 6 Sicurezza e giurisprudenza CASO ETERNIT: IL REATO DI DISASTRO DOLOSO È PRESCRITTO La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza del 19 novembre 2014 con cui ha annullato i risarcimenti per le vittime dell'amianto degli stabilimenti di quattro siti della Eternit di Casale Monferrato, dichiarando l'avvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. contestato al responsabile svizzero (Simona Maretti, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro – 2 marzo 2015) 8 Norme e sicurezza LE NOVITÀ DELLA LEGGE EUROPEA 2014 IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Il 16 febbraio scorso è stato assegnato alla Commissione Politiche dell’UE del Senato il disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014” (A.S. 1758) che contiene una serie di disposizioni rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 26 febbraio 2015) 10 Sicurezza – Chiarimenti PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO, I CHIARIMENTI DEL LAVORO Con la Circolare 13 febbraio 2015, n. 3, il ministero del Lavoro ha fornito alcuni interessanti chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto e il loro inquadramento nella “famiglia” dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). (Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 18 febbraio 2015) 13 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 2 Prevenzione e rischio IL RISCHIO TOLLERABILE E IL RISCHIO RESIDUO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE Uno degli aspetti più qualificanti e significativi dell'azione correttiva operata dal D.Lgs. D.Lgs. 106/09, di modifica al teso unico sulla sicurezza sul lavoro, è rappresentato dalla semplificazione della disciplina prevenzionale in un'ottica che tende ad agevolare la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne un applicazione corretta ed efficace. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 19 febbraio 2015) 15 L’ESPERTO RISPONDE 36 RASSEGNA DI NORMATIVA 40 3 Chiusa in redazione il 3 marzo 2015 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Prevenzione 4 Appalti interni, sicurezza doppia nei lavori edili (Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 10 febbraio 2015) Nell’appalto il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti nell’ambiente di lavoro in concomitanza dell’espletamento dei lavori affidati in appalto. Il principio è dettato dalla sentenza 5857/15 depositata ieri con cui in Cassazione è stato respinto il ricorso avverso la decisione della Corte territoriale che aveva condannato sia il coordinatore per l’esecuzione dei lavori edili, sia il dirigente responsabile della produzione della società committente. I fatti si riferiscono all’infortunio di due elettricisti dipendenti di due aziende a cui erano stati commissionati i lavori d’impiantistica in un capannone della ditta committente. Gli elettricisti, operando su una piattaforma aerea nel capannone, erano caduti a terra per l’urto del carroponte manovrato dal carpentiere di un’altra ditta appaltatrice. Si era verificato dunque che all’interno del capannone operavano diverse compagini: il datore di lavoro committente, una ditta a cui erano stati commissionati particolari lavori del processo produttivo e altre due ditte alle quali lo stesso committente aveva appaltato lavori edili per la ritrutturazione. Tale situazione implicava per il committente di provvedere sia agli adempimenti previsti dall’articolo 26 del Dlgs 81/08 per l'ipotesi di appalto all’interno (al processo produttivo dell’appaltante), sia gli adempimenti previsti dagli articoli 88 e seguenti dello stesso decreto. In base al l’articolo 26, il datore di lavoro deve redigere il Duvri - documento unico di valutazione dei rischi da interferenza -; invece in base all’articolo 88, nel cantiere edile, deve essere sempre redatto anche il piano della sicurezza e coordinamento. Secondo la sentenza, il primo elemento da prendere in esame è la previsione dell’articolo 26 deve fornire agli appaltatori «dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 propria attività», il che si riferisce all’intero ambiente di lavoro e all’intera attività del datore di lavoro committente. L’obbligo informativo non riguarda solo l’organizzazione facente capo al datore di lavoro committente, ma ogni fattore di rischio presente nell’ambiente di lavoro entro cui l’appaltatore si troverà ad operare. Pertanto, ove l’ambiente di lavoro entro il quale l’appaltatore dovrà eseguire la prestazione concordata, preveda la presenza di un terzo soggetto – ad esempio, un lavoratore autonomo al quale sia affidato un diverso appalto interno o lavori edili – dovranno essere valutati e regolati anche i rischi che da quella presenza potrebbero derivare. La Corte non manca di porre in particolare rilievo la consolidata giurisprudenza secondo cui la cerchia dei destinatari della tutela prevenzionistica che il datore di lavoro deve apprestare, include tutti coloro che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale. Da qui l’altro principio secondo cui l’imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti, non solo nei confronti dei lavoratore subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi a operare nell'area della loro operatività. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 5 Sicurezza in condominio Per i lavori sul tetto degli edifici obbligatorie le «linee-vita» (Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 10 febbraio 2015) Fra i ruoli che può ricoprire l’amministratore di condominio c’è anche quello del datore di lavoro. Lo è nei confronti di lavoratori dipendenti come il portiere o il giardiniere, ma anche, come previsto dal decreto legislativo 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, quando il condominio commissiona, con un contratto d’appalto, lavori edili o d’ingegneria civile, vale a dire cantieri temporanei o mobili, che rientrano nel Titolo IV del Testo Unico. In tali vesti, qualora avvengano incidenti e infortuni all’interno del cantiere, l’amministratore è responsabile sia dal punto di vista civile che penale. Per questo motivo, è suo compito verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte e garantire le migliori condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare, la recente sentenza della Cassazione penale (42347/2013) ha specificato che l’amministratore assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui «proceda direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso». Ma anche ove non proceda direttamente, non è esonerato quale “committente” all’osservanza di quanto stabilito dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008 (obblighi di verifica della idoneità tecnica-professionale dell’impresa appaltatrice, di informazione, di collaborazione e cooperazione). Ciò a prescindere dal fatto che l’appalto dei lavori sia deciso attraverso una delibera assembleare o sia invece oggetto di una spontanea iniziativa dell’amministratore, nell’ambito dei suoi poteri conservativi e di urgenza, salvo ratifica assembleare (come l’articolo 1130, comma 1, numero 4, del Codice civile o articolo 1135, comma 2, del Codice civile). Riguardo alla sicurezza dei luoghi di lavoro, particolarmente delicati sono gli interventi in quota, vale a dire tutti quei lavori «che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile» (articolo 107 del Dlgs 81/08). Fra i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto rientrano le linee vita, un insieme di ancoraggi posti sulle coperture, alle quali gli operatori si agganciano attraverso imbracature e cordini. Le linee vita possono essere sia temporanee che stabili: nel primo caso sono utilizzate per il montaggio di prefabbricati e, una volta terminato il lavoro, vengono smontate; nel secondo caso, invece, sono installate in modo permanente sulle coperture degli edifici e utilizzate ogni qualvolta si debba procedere a opere di manutenzione. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 6 La normativa nazionale sulle linee vita (Dlgs 81/2008, articolo 115 “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”) a oggi è stata recepita solo da alcune regioni. In molti casi l’obbligo è limitato agli edifici di nuova costruzione o a quelli in cui è prevista manutenzione sulla copertura, anche se molte amministrazioni tendono a estenderne l’installazione anche per le ristrutturazioni significative di edifici esistenti. La prima regione a renderne obbligatoria l’istallazione è stata la Toscana, seguita da Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Marche. Prima di installare la linea vita (secondo la norma Uni En 795) occorre verificare che l’installatore abbia le necessarie abilitazioni e qualifiche. Il progetto deve essere redatto da un professionista, che al termine dei lavori di posa deve sottoscrivere la relazione di calcolo attestante la corretta installazione, corredata dall’attestazione di corretta posa rilasciata dal posatore. Il responsabile dell’edificio, inoltre, è comunque tenuto a custodire il libretto d’uso e manutenzione del sistema, così da essere tutelato in caso di eventuali incidenti. Inoltre, ogni volta che siano previsti interventi con l’utilizzo della linea vita, il responsabile dell’edificio è tenuto a informare gli operatori della presenza dell’impianto e delle sue caratteristiche, in modo tale che gli operatori si possano dotare dei dispositivi di protezione individuale più adeguati. Subito dopo l’installazione, la normativa prevede di verificare la resistenza del fissaggio, esercitando sugli ancoraggi una forza minima di 500 kg per 15 secondi. Quindi, periodicamente, la linea vita deve essere revisionata «almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi», come previsto dalla Uni En 11158. Infine, in seguito all’arresto di una caduta, prima di procedere a un ulteriore uso, è obbligatorio ispezionare il sistema. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 7 Sicurezza e giurisprudenza Caso Eternit: il reato di disastro doloso è prescritto (Simona Maretti, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro – 2 marzo 2015) 8 La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza del 19 novembre 2014 con cui ha annullato i risarcimenti per le vittime dell'amianto degli stabilimenti di quattro siti della Eternit di Casale Monferrato, dichiarando l'avvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. contestato al responsabile svizzero Stephan Schmidheiny. Per la Cassazione almeno dall'agosto dell'anno 1993 non poteva ignorarsi a livello comune l'effetto del rilascio incontrollato di polveri e scarti prodotti dalla lavorazione dell'amianto, definitivamente inibita con comando agli enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti. "E da tale data a quella del rinvio a giudizio, avvenuto nel 2009 e della sentenza di primo grado del 13 febbraio 2012 – rileva la Corte - sono trascorsi ben oltre i 15 anni previsti per la maturazione della prescrizione in base alla legge n. 251 del 2005 per il reato in esame". Ne consegue l'intervenuta prescrizione del reato che, viceversa, la Corte d'appello aveva escluso attraverso una erronea interpretazione della fattispecie delittuosa. La Suprema Corte biasima l'impianto accusatorio che, puntando sul carattere unitario dell'offesa alla vita e alla salute di un numero indeterminato di persone quale disastro, ha escluso la possibilità di attribuire rilevanza individuale ai singoli eventi lesivi di malattia e di morte con relativo inquadramento all'interno dei corrispondenti figure di reato contro la persona. Condividendo le argomentazioni della Corte d'appello, che in qualche modo finisce per far rientrare nell'evento del disastro le lesioni e morti, secondo la Corte, si sarebbe pervenuti ad esiti paradossali dal punto di vista sistematico e del buon senso, venendosi a punire plurimi omicidi con la pena, nella peggiore delle ipotesi, di 12 anni di reclusione, così come previsto dall'art. 434 c.p. Tale norma configura appunto il reato di disastro innominato. Secondo giurisprudenza costante è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato. La scelta di tale capo di imputazione è certamente influenzata dalla progressiva tendenza della giurisprudenza di legittimità a ricondurre al concetto di disastro innominato il c.d. disastro ambientale, non espressamente tipizzato. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 In tal senso, è stato affermato che il disastro comprende non soltanto gli eventi di grande evidenza immediata e che si esauriscono in un arco di tempo ristretto (incendio, naufragio, ecc.), ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo eventualmente molto prolungato, purchè si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una offesa alla pubblica incolumità. L'evento viene individuato nella c.d. immutatio loci, ossia nella contaminazione di siti destinati a insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana, purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità. La giurisprudenza della Suprema Corte è assolutamente concorde nel ritenere che il capoverso dell'art. 434 c.p. introduce un'ipotesi di reato aggravato dall'evento e non una fattispecie delittuosa autonoma. La Corte di Appello di Torino, viceversa, giunge a conclusioni opposte affermando, di conseguenza, la non intervenuta prescrizione del reato. Soluzioni che vengono rigettate dalla Cassazione. La Suprema Corte innanzitutto ribadisce la conformazione del delitto come fattispecie di attentato eventualmente aggravato dall'evento. Inoltre, in merito alla consumazione del reato ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione, rileva che "il Tribunale ha confuso la permanenze del reato con la permanenza degli effetti del reato e la Corte di appello ha opinatamente aggiunto all'evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio". La Corte d'appello aveva infatti ritenuto che l'evento "disastro" non fosse costituito solo o non tanto dalla immutatio loci, ma dallo stesso fenomeno epidemico ad esso collegato, considerando non prescritto il reato in quanto "l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi", l'effetto epidemico" non poteva ancora considerarsi venuto meno. Soluzione non condivisa dalla Cassazione che ben distingue la consumazione del reato dagli effetti del medesimo nella fattispecie ininfluenti. La Procura di Torino, a seguito della sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 434 c.p. per intervenuta prescrizione, ha chiesto il rinvio a giudizio di Stephan Schmidheiny con l'accusa di omicidio volontario aggravato per la morte di 258 persone tra il 1989 e il 2014 a causa delle polveri di amianto della Eternit. Vale la pena ricordare che ai sensi dell'art. 157 c.p. i reati che comportano la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, sono imprescrittibili. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 9 Norme e sicurezza Le novità della Legge Europea 2014 in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 26 febbraio 2015) 10 Il 16 febbraio scorso è stato assegnato alla Commissione Politiche dell’UE del Senato il disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014” (A.S. 1758) che contiene una serie di disposizioni rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro. Giova preliminarmente rammentare che il provvedimento è composto da 11 articoli e due allegati (l’allegato A, in cui è inserita una direttiva che sarà recepita con decreto legislativo non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, e l’allegato B, in cui sono inserite le 40 direttive che saranno recepite con decreti legislativi sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari). Nella relazione illustrativa è stato inoltre inserito l’elenco delle direttive da recepire con provvedimento amministrativo. Tra le direttive che dovranno essere recepite con decreti legislativi sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari, si segnalano le seguenti: 1. 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016); 2. 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018); 3. 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016); Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 4. 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018); 5. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016); 6. 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepi-mento 29 novembre 2016); 7. 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016). Di particolare rilevanza, infine, è l’articolo 10 del provvedimento che fissa i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom). Tali principi sono in seguito evidenziati: a) riordino e coordinamento del complesso delle disposizioni vigenti in materia di protezione contro le radiazioni, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, apportando alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo; b) apportare al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, provvedendo altresì all'abrogazione del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che costituiscono provvedimento di recepimento rispettivamente delle direttive abrogate 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom; c) introduzione, ove necessario, e in linea con i presupposti della direttiva 2013/59/Euratom, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi, tra cui: - rafforzamento e ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti; - revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 11 riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti; - aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; - introduzione di una regolamentazione specifica per eventuali esposizioni deliberate di individui a scopi diversi da quello medico, sia con attrezzature medico-radiologiche che non, che garantisca la piena applicazione del principio di giustificazione e ne attribuisca la responsabilità della valutazione; - attuazione di un piano di azione nazionale radon per la prevenzione e riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, che includa misure efficaci a limitare il rischio; - razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi; d) revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di consentire una migliore efficacia della prevenzione delle violazioni; e) destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al finanziamento delle attività connesse al potenziamento delle attività dirette alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, incluse le attività di vigilanza, controllo, formazione e informazione. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 12 Sicurezza Chiarimenti Protezione contro le cadute dall'alto, i chiarimenti del Lavoro (Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 18 febbraio 2015) Con la Circolare 13 febbraio 2015, n. 3, il ministero del Lavoro ha fornito alcuni interessanti chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto e il loro inquadramento nella “famiglia” dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). Si tratta, invero, di strumenti di particolare rilevanza ai fini della prevenzione degli infortuni che, quasi sempre, in mancanza del loro utilizzo hanno esito mortale e per i quali da tempo si discute circa il regime normativo applicabile; in particolare, sono pervenute al Ministero numerose richieste di chiarimento in tal senso che riguardano anche l'obbligatorietà o meno della marcatura “CE” come Dpi. A tal proposito la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, d'intesa con il ministero dello Sviluppo economico e quello delle Infrastrutture e trasporti, sentito anche l'Inail, ha espresso in merito una posizione che tiene conto dall'attuale definizione legale di Dpi che si rintraccia direttamente dal combinato disposto degli articoli 74, comma 1, del Dlgs 81/2008, e 1, comma 2, del Dlgs 475/1992, che ha dato attuazione alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989. Infatti, l'articolo 74, comma 1, del Dlgs n.81/2008, stabilisce che per Dpi s'intende «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” ( ); inoltre, il successivo articolo 76, comma 1, dello stesso decreto rinvia, per quanto riguarda i requisiti specifici, al citato Dlgs 475/1992, che all'articolo 1, comma 2, prescrive che «… si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza …». Categorie di dispositivi di ancoraggio Il Ministero, quindi, per rispondere alle richiese di chiarimento pervenute ha operato la distinzione tra dispositivi di ancoraggio permanenti e non; i primi sono installati, appunto, permanentemente nelle opere di costruzione e pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili. I secondi, invece, non sono installati permanentemente nelle opere e, quindi, sono caratterizzati Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 13 dall'essere amovibili e trasportabili. Alla luce di ciò, pertanto, nel provvedimento in commento si fa rilevare che solo questi ultimi possono essere qualificati come Dpi in quanto sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore e rimossi dallo stesso al termine del lavoro; si tratta, quindi, dei dispositivi di protezione dell'intero corpo previsti dall'allegato VIII del Dlgs n. 81/2008, ossia, le attrezzature di protezione contro le cadute, le attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento), le attrezzature con freno “ad assorbimento di energia cinetica” (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento) e i dispositivi di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza). Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione Viceversa, i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi, fissi e non trasportabili «non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI», ma sono assoggettati alla disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che, occorre precisare, prevede la dichiarazione di prestazione (che sostituisce la dichiarazione di conformità) e l'apposizione della marcatura “CE” (art. 8 e 9) che, in tale caso, esprime la conformità del prodotto da costruzione con le prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto e il soddisfacimento dei requisiti applicabili della legislazione armonizzata dell'Unione. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 14 Prevenzione e rischio Il rischio tollerabile e il rischio residuo e relative misure di prevenzione (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 19 febbraio 2015) 1. Premessa Uno degli aspetti più qualificanti e significativi dell'azione correttiva operata dal D.Lgs. 106/09, di modifica al teso unico sulla sicurezza sul lavoro, è rappresentato dalla semplificazione della disciplina prevenzionale in un'ottica che tende ad agevolare la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne un applicazione corretta ed efficace. Centrale, in questa prospettiva, è la revisione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro che divengono l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori. In questa nuova dimensione, la valutazione dei rischi viene a rappresentare il perno centrale intorno al quale ruota l'intera organizzazione aziendale che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo e determinante della funzione prevenzionale. La valutazione del rischio diviene, pertanto, uno strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e, più in generale, alla organizzazione della funzione e del sistema prevenzionale aziendale. In questa logica, funzionale e conseguente alla valutazione dei rischi, è l'obbligo, sancito dall'articolo 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08, di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Gli interventi che devono essere operati dal datore di lavoro al riguardo devono quindi ridurre il rischio fino a: - Rischio tollerabile, ovvero rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto "rischio non significativo" o "rischio accettabile". Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento. - Rischio residuo, ovvero rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili. Le azioni da porre in essere, in conseguenza, sono: - Prevenzione, che agisce riducendo la probabilità di accadimento - Protezione, che agisce diminuendo la gravità del danno Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 15 2. Metodologie di verifica dei rischi e dei pericoli La metodologia per verificare la presenza di rischi all'interno dell'impresa e di misurarne la portata è rappresentata dalla tabella in seguito riportata. 1 Molto Basso 2 Basso 3 Medio Lieve Modesta Grave Gravissima Magnitudo 16 4 Alto 1 2 3 4 1 1 1 2 2 Possibile 2 1 2 3 3 Probabile 3 2 3 4 4 Molto probabile 4 2 3 4 4 Improbabile Frequenza In sostanza la stima del rischio, che definisce la probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento, è riassunta nella formula: R = P x D, dove R sta per rischio, P sta per probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze e D sta per magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori). Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 La scala delle probabilità è la seguente P 4 Livello di probabilità Altamente probabile Criterio di Valutazione - Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. - Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili. - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda. 17 3 Probabile - La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto. - È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. 2 Poco probabile - La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 1 Improbabile - La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. - Non sono noti episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 La scala della gravità del danno è invece riassunta nello schema in seguito riportato P 4 Livello del danno Gravissimo Criterio di Valutazione - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 3 Grave - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 2 Medio - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili. 1 Lieve - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente determinato mediante la formula R = P x D ed è indicato nella tabella grafico - matriciale in Figura 1, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 18 Figura 1 - Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio: R = P x D 19 La tabella permette di individuare tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti e di valutare la probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima). 3. Azioni da adottare per ridurre o eliminare i rischi Una volta ricava l'entità del rischio è possibile individuare una corrispondente scala di priorità degli interventi da attuare o porre in essere al fine di ridurre in modo sensibile il livello di rischio. In linea del tutto generale occorre che il datore di lavoro osservi le seguenti misure: - rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; - prevedere la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; - limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; - prevedere un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; - dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; - prevedere il controllo sanitario dei lavoratori; - provvedere all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; - effettuare l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - impartire istruzioni adeguate a tutti i lavoratori; - prevedere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza; - effettuare un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 di buone prassi. A tale proposito è opportuno istituire uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori; - dettagliare le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; - programmare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Nel rammentare che le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non potranno mai comportare mai oneri finanziari per i lavoratori, si evidenzia che ogni intervento volto a ridurre o ad eliminare il rischio non può, evidentemente, essere genericamente inteso ma deve essere programmato in relazione allo specifico rischio individuato ed alla scala di gravità dello stesso. Nelle schede in seguito riportate si evidenziano, per i principali fattori di rischio, le misure tipiche di tutela da assumere. Fonte di rischio Lavoro in turni Misure di prevenzione e protezione * Organizzazione del lavoro tale da consentire il rispetto dei periodi di riposo e di recupero secondo le disposizioni della normativa di riferimento, anche ai fini della tutela dallo stress lavoro-correlato * Rispetto delle specifiche disposizioni relative alla tutela del lavoro delle donne in caso di gravidanza e maternità * Informazione e formazione sui rischi generali dell'attività e sulle procedure di gestione delle emergenze Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 20 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento Misura * * Procedure per la realizzazione Funzione preposta Revisione periodica dell'organizzazione dei turni di lavoro Incarico alla funzione preposta Datore di lavoro Mantenimento di adeguati standard di comfort igienico ed ambientale Procedura di verifica periodica degli appalti di manutenzione igienica Datore di lavoro Fonte di rischio Tempi di attuazione / periodicità 21 Lavori in appalto Misure di prevenzione e protezione * Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi incaricati di eseguire lavori in appalto o secondo contratto d'opera o di somministrazione, attraverso l'acquisizione delle documentazioni ritenute necessarie allo scopo Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento Misura * * Procedure per la realizzazione Funzione preposta Revisione periodica della procedura gestionale Disposizioni del Datore di lavoro Datore di lavoro Controllo periodico sulla corretta applicazione della procedura gestionale Procedura di audit della prevenzione Datore di lavoro Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Tempi di attuazione / periodicità Ergonomia delle postazioni di lavoro ed organizzazione degli spazi lavorativi Fonte di rischio Misure di prevenzione e protezione * Rispetto dei principi di ergonomia nell'allestimento delle postazioni di lavoro, affinché le stesse rispondano ai necessari requisiti di comfort * Collocazione degli arredi in modo tale da non determinare intralcio e garantire condizioni di corretta fruibilità dei passaggi interni ai locali di lavoro * Fornitura di arredi ed attrezzature con caratteristiche di compatibilità alle attività lavorative e nel rispetto delle norme tecniche specifiche, ove esistenti. * Strutturazione dei luoghi di lavoro tale da consentire la permanenza e la movimentazione delle persone portatrici di handicap * Emanazione di ordini di servizio e disposizioni interne per i lavoratori che prevedano il divieto di modifica della disposizione stabilita per gli arredi e le attrezzature Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento Misura * Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da condurre secondo necessità emerse da controllo periodico Procedure per la realizzazione Disposizioni del Datore di lavoro Funzione preposta Datore di lavoro Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Tempi di attuazione / periodicità 22 Fonte di rischio Illuminazione dei locali di lavoro Misure di prevenzione e protezione * Luoghi di lavoro progettati e realizzati in conformità alle vigenti disposizioni tecniche e normative * Presenza di finestre in numero e dimensioni tali da consentire una sufficiente illuminazione naturale degli ambienti 23 * Presenza di sistemi per l'illuminazione artificiale tali da garantire un livello di illuminamento degli ambienti e delle postazioni di lavoro adeguato alla tipologia di attività svolta, conforme alle vigenti disposizioni tecniche * Protezione delle sorgenti di luce naturale mediante dispositivi regolabili * Periodici interventi di manutenzione igienica per corpi illuminanti e relativi annessi, finalizzati al mantenimento dei livelli di illuminamento previsti Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento Misura * Controllo periodico sul mantenimento di standard adeguati di sicurezza Procedure per la realizzazione Disposizioni del Datore di lavoro Funzione preposta Datore di lavoro Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Tempi di attuazione / periodicità Fonte di rischio Emergenze in genere riferibili all'attività lavorativa Misure di prevenzione e protezione * Redazione del piano di emergenza, in relazione alle proprie attività, e codificazione dei comportamenti da adottare nei casi delle diverse emergenze * Organizzazione delle simulazioni di emergenza (prove di esodo) con cadenza almeno annuale e con il coinvolgimento di tutto il personale (anche esterno) presente. 24 * Predisposizione di adeguati di prevenzione e sicurezza (individuazione delle vie di uscita in emergenza, illuminazione di sicurezza delle stesse, sistema di allarme adeguato alle caratteristiche dei luoghi, di protezione adeguati alla classe di rischio dell'attività) * Manutenzione e controllo dei dispositivi di prevenzione e sicurezza previsti per l'attività * Segnaletica di sicurezza per l'identificazione dei percorsi e delle uscite, conforme alle disposizioni vigenti * Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi generali dell'attività e sulla gestione delle emergenze * Programmazione e periodica integrazione della designazione degli addetti alla squadra di emergenza (lotta antincendio e gestione emergenze) * Programmazione del coordinamento per la gestione emergenze con le attività diverse presenti nella sede * Per i lavoratori immigrati, specifica verifica circa l'effettiva comprensione delle disposizioni di emergenza stabilite Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento Misura * Attività di formazione integrativa della squadra addetta alla lotta antincendio e gestione emergenze Procedure per la realizzazione Funzione preposta Tempi di attuazione / periodicità Disposizioni del Datore Datore di lavoro di lavoro 25 * Esecuzione delle simulazioni periodiche di emergenza e prove Disposizioni del Datore Datore di lavoro di esodo, anche in di lavoro coordinamento con le attività diverse presenti nel sito * Attività di sorveglianza, controllo e manutenzione dei Disposizioni del Datore Datore di lavoro di lavoro sistemi e dispositivi di prevenzione e protezione * Implementazione delle attività di coordinamento con i Disposizioni del Datore Datore di lavoro lavoratori esterni per la di lavoro divulgazione delle procedure per i casi di emergenza. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Fonte di rischio Uso di attrezzature munite di videoterminale Misure di prevenzione e protezione * Postazioni di lavoro ergonomiche, realizzate utilizzando attrezzature ed arredi conformi alle disposizioni tecniche vigenti (Allegato XXXIV, D.Lgs.81/2008) Ambienti di lavoro strutturati in modo tale da: - garantire spazi di lavoro sufficienti a compiere i movimenti operativi * - evitare condizioni di rumorosità fastidiosa dovuta alle attrezzature in uso - limitare l'emissione di radiazioni a livelli trascurabili - consentire l'illuminazione della postazione di lavoro in modo tale da evitare fenomeni di abbagliamento e riflesso * Assegnazione dei compiti ai lavoratori secondo una distribuzione del lavoro che consenta di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni * Manutenzioni e controlli relativi all'ambiente di lavoro, agli arredi ed alle attrezzature in uso * Informazione e formazione dei lavoratori sul corretto uso delle attrezzature munite di videoterminale * Adeguato addestramento dei lavoratori all'utilizzo dei software necessari allo svolgimento delle attività * Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio, specificamente individuati nel mansionario aziendale * Interruzione temporanea dell'interazione con il videoterminale nel rispetto dei tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 26 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento Intervento * * * Mantenimento e, ove necessario, miglioramento della conformità delle postazioni e dell'ambiente di lavoro Procedure per la realizzazione Disposizioni del Datore di lavoro Funzione preposta Tempi di attuazione / periodicità Datore di lavoro 27 Monitoraggio sulle attività di sorveglianza sanitaria Disposizioni del Datore di lavoro Datore di lavoro Attività di formazione periodica sui rischi da uso di attrezzature munite di videoterminale Disposizioni del Datore di lavoro Datore di lavoro Fonte di rischio Impianto elettrico / impianto di messa a terra Misure di prevenzione e protezione * Realizzazione ed integrazioni degli impianti secondo le norme di buona tecnica, affidate a ditta qualificata, che provvede al rilascio della dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori * Utilizzo di componentistica conforme alle norme di sicurezza vigenti (quadri elettrici, interruttori, conduttori, prese, corpi illuminanti, relative protezioni) * Grado di protezione dell'impianto adeguato alla destinazione d'uso dei locali, alle lavorazioni svolte, alle sostanze presenti * Segregazione delle parti in tensione delle apparecchiature elettriche * Presenza di impianto di terra adeguatamente dimensionato, con resistenza conforme ai limiti normativi, regolarmente denunciato e verificato secondo la normativa * Adeguato collegamento di terra per l'impianto elettrico e le eventuali masse metalliche Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Informazione ai lavoratori in merito al rischio elettrico: * - divieto di modifica e di intervento su componenti dell'impianto per il personale non addetto - corretto collegamento degli apparecchi utilizzatori all'impianto elettrico - utilizzo conforme delle prese multiple e delle prolunghe elettriche * Formazione dei lavoratori in merito ai rischi generali dell'attività Predisposizione di segnaletica particolare per i quadri elettrici: 28 * - pericolo elettrico - divieto di accesso alle persone non autorizzate - divieto di utilizzo di acqua per l'estinzione degli incendi * Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto affidata a personale qualificato * Esecuzione delle verifiche periodiche in rispondenza alle disposizioni tecniche e normative vigenti Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento Misura * * * Procedure per la realizzazione Funzione preposta Controllo periodico sul mantenimento di standard adeguati di sicurezza Procedura di audit della prevenzione e del datore Datore di lavoro di Lavoro Manutenzione ordinaria programmata secondo indicazioni tecniche di riferimento Procedura di audit della prevenzione e del datore Datore di lavoro di Lavoro Raccolta ordinata delle documentazioni relative alla manutenzione e verifica periodica degli impianti Procedura di audit della prevenzione e del datore Datore di lavoro di Lavoro Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Tempi di attuazione / periodicità Fonte di rischio Incendio/esodo locali Misure di prevenzione e protezione * Rispetto della vigente normativa antincendio e predisposizione degli adempimenti tecnico amministrativi per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco * Numero e distribuzione delle vie di uscita e delle uscite di emergenza adeguati alle dimensioni ed alle attività svolte nonché al numero massimo di persone presenti. 29 * Porte presenti sui percorsi di uscita facilmente ed immediatamente apribili nella direzione dell'esodo * Conformazione e lunghezza dei percorsi per il raggiungimento delle uscite di piano conformi alle disposizioni tecniche di riferimento * Presenza di uscite di piano in numero adeguato, sulla base delle disposizioni tecniche di riferimento * Vie di uscita in emergenza di larghezza sufficiente, in relazione al numero degli occupanti, conformi alle disposizioni tecniche di riferimento * Vie ed uscite di emergenza tenute sgombre, in modo da consentire il raggiungimento rapido di un luogo sicuro. * Vie ed uscite di emergenza libere da attrezzature che possano costituire pericolo di incendio. * Vie ed uscite di emergenza segnalate da cartelli conformi, opportunamente disposti * Scale presenti in numero e dimensioni sufficienti a consentire il deflusso in sicurezza in condizioni di emergenza, sulla base delle disposizioni tecniche di riferimento * Larghezza della singola scala non inferiore a quella delle uscite di piano * Lunghezza del percorso fino a luogo sicuro conforme alle disposizioni tecniche di riferimento Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 * Presenza di sistemi di illuminazione di sicurezza per tutte le vie di uscita * Presenza di sistemi di illuminazione di sicurezza delle vie di uscita in ambiente esterno. * Presenza di un sistema di allarme elettrico automatico collegato al sistema di rivelazione incendi 30 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento Misura * * * * Procedure per la realizzazione Funzione preposta Controllo periodico sul mantenimento di standard adeguati di sicurezza Procedura di audit della prevenzione Datore di lavoro Acquisto materiale per il mantenimento di standard adeguati di sicurezza Procedura di acquisto e incarico alla funzione preposta Datore di lavoro Prove di esodo Procedura e incarico alla funzione preposta Datore di lavoro Implementazione delle attività di coordinamento Procedura e incarico alla con i lavoratori esterni per la funzione preposta divulgazione delle procedure per i casi di emergenza. Datore di lavoro Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Tempi di attuazione / periodicità Fonte di rischio Rumore Misure di prevenzione e protezione * Valutazione delle condizioni di rumorosità ambientale in conformità alle disposizioni dell'art. 181 del D.Lgs. 81/08 * Organizzazione del lavoro, in relazione al rumore ambientale, tale da consentire una corretta applicazione ai compiti lavorativi 31 * Mantenimento di condizioni ambientali adeguate, tali da garantire i livelli di rumorosità al di sotto dei limiti di cui al D.Lgs. 81/08, che non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento * Misura Procedure per la realizzazione Aggiornamento periodico della valutazione dei rischi Procedura di audit della prevenzione e incarico alla funzione preposta Funzione preposta Datore di lavoro Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Tempi di attuazione / periodicità Fonte di rischio Utilizzo di agenti chimici Misure di prevenzione e protezione * Valutazione della presenza di agenti chimici e preparati pericolosi nei luoghi di lavoro, ai sensi della vigente normativa * Esame delle informazioni di base necessarie, sul luogo di lavoro, per l'identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi connessi con le diverse attività lavorative 32 * Valutazione del livello, del tipo e della durata di esposizione agli agenti chimici pericolosi * Analisi del ciclo lavorativo, allo scopo di valutare le modalità di svolgimento del lavoro in presenza di agenti e preparati chimici pericolosi Valutazione delle misure di prevenzione e protezione esistenti e comunque necessarie: - progettazione e realizzazione dei luoghi di lavoro - organizzazione del lavoro * - caratteristiche delle attrezzature utilizzate - procedure di manutenzione - metodi di lavoro Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento Misura * Controllo periodico sul mantenimento di standard adeguati di sicurezza Procedure per la realizzazione Procedura di audit della prevenzione Funzione preposta Datore di lavoro Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Tempi di attuazione / periodicità Fonte di rischio Vibrazioni Misure di prevenzione e protezione * Valutazione del livello di esposizione ai valori limite di esposizione e da valori di azione di cui all'art. 201 del D.Lgs. 81/08 * Organizzazione del lavoro, in relazione al livello di esposizione rilevato, tale da consentire una corretta applicazione ai compiti lavorativi * Mantenimento di condizioni ambientali adeguate, tali da garantire i livelli di esposizione al di sotto dei limiti di cui al D.Lgs. 81/08, che non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento * Misura Procedure per la realizzazione Aggiornamento periodico della valutazione dei rischi Procedura di audit della prevenzione e incarico alla funzione preposta Funzione preposta Datore di lavoro Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Tempi di attuazione / periodicità 33 Fonte di rischio Movimentazione manuale dei carichi Misure di prevenzione e protezione Identificazione dei lavoratori che movimentano manualmente i carichi e valutazione delle condizioni di lavoro mediante la presa in considerazione dei seguenti parametri: - Peso del carico * - Posizione del corpo (postura) - Condizioni di esecuzione - Durata dello sforzo. * Individuazione dei luoghi per i quali viene effettuata la valutazione * Svolgimento dei test di ergonomia Redazione del documento sulla protezione dalle esplosioni, riportante: - individuazione e valutazione dei rischi - definizione delle misure adeguate a raggiungere gli obiettivi del D.Lgs. 81/08 * - individuazione dei luoghi lavoratori a rischio - individuazione delle modalità con viene eseguito il lavoro - mantenimento in efficienza delle attrezzature - individuazione delle misure intraprese ai sensi del D.Lgs.81/08, per l'impiego sicuro delle attrezzature di lavoro Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 34 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento Procedure per la realizzazione Misura * Svolgimento di test di controllo sulle azioni di sollevamento, trasporto e movimentazione Disposizioni del Datore di lavoro Funzione preposta Tempi di attuazione / periodicità Datore di lavoro 35 Fonte di rischio Stress lavoro correlato Misure di prevenzione e protezione * * * Organizzazione del lavoro tale da consentire il rispetto dei periodi di riposo e di recupero secondo le disposizioni della normativa di riferimento, anche ai fini della tutela dallo stress lavoro-correlato Rispetto delle specifiche disposizioni relative alla tutela del lavoro delle donne in caso di gravidanza e maternità Informazione e formazione sui rischi generali dell'attività e sulle procedure di gestione delle emergenze Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento Misura * * Procedure per la realizzazione Funzione preposta Revisione periodica dell'organizzazione dei turni di lavoro Incarico alla funzione preposta Datore di lavoro Mantenimento di adeguati standard di comfort igienico ed ambientale Procedura di verifica periodica degli appalti di manutenzione igienica Datore di lavoro Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 Tempi di attuazione / periodicità Sicurezza IMPIANTO IDRANTI D. Se escludiamo le attività dotate di norma specifica e visto che le UNI 10779 non hanno il compito di definire in alcun modo i casi in cui la rete di idranti debba essere realizzata e nel caso se essa debba includere la protezione attiva e/o passiva come faccio a stabilire se per un'attività (es. Deposito materie plastiche sino a 50.000kg) è necessaria la rete idranti. Sappiamo che deve essere fatta in base alla valutazione del rischio incendio ma non ho ben compreso come? Ad es. stando alla tabella UNI10779 (vedi rischio basso) l'impianto dovrebbe essere sempre contemplato. ---R. La definizione del livello di pericolosità deve essere determinata secondo esperienza e valutazione oggettiva delle condizioni specifiche dell'attività interessata. E molto labile il confine tra la necessità o meno di progettare ed istallare un impianto idranti. In generale è la presenza, la quantità e le caratteristiche del materiale combustibile correlata alla probabilità di innesco che guida il progettista. In particolare si possono utilizzare diversi strumenti: - l'attività viene classificata per livelli di pericolosità desumibili dalla UNI EN 12845 punto 6 ed appendice A e B; se è un luogo di lavoro occorre valutare il rischio come da DM 10 Marzo 1998 (Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 18 febbraio 2015) SICUREZZA: PAGATE EXTRA LE VISITE FUORI ORARIO D. In qualità di Rls (rappresentante lavoratori per la sicurezza), quando mi reco ad effettuare sopralluoghi sui posti di lavoro con il Rspp (responsabile del servizio di protezione) e il medico competente, il superamento del mio normale orario di lavoro (ore 7,36) comporta il riconoscimento di ore straordinarie? ---R. La risposta al quesito potrebbe essere contenuta nel contratto collettivo, ovvero in uno specifico accordo aziendale che disciplini l’orario di lavoro durante le trasferte (fuori dalla sede di lavoro). Ove così non fosse, deve ritenersi che l’attività svolta in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, specie se svolta secondo orari concordati con l’azienda e al di fuori del proprio orario di lavoro, debba essere remunerata in aggiunta rispetto a quella ordinariamente prestata, secondo le maggiorazioni previste dal Ccnl applicato, ciò a prescindere dal fatto che vi sia o meno un Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 36 esborso monetario per gli spostamenti, dato che si utilizza un automezzo aziendale. (Alberto Bosco, Angelo Pompei, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 16 febbraio 2015) APPLICAZIONE CEI 11-27 D. Il personale addetto alla manutenzione di macchinari costituiti anche da apparati elettrici come interruttori o quadri elettrici interno macchina, o trasformatori o schede elettriche o comunque un sistema di alimentazione in AC inferiore a 1000V, e che posso effettuare misure o attività di ricerca guasti su parti sotto tensione scoperte, quindi accessibili, presenti sulla macchina stessa, sono soggetti ai requisiti formativi e di nomina secondo quanto indicato dalla norma CEI 11-27? ---R. La norma CEI 11-27 rappresenta il riferimento normativo italiano per l'esecuzione dei lavori elettrici, ovvero: tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi. La fondamentale importanza della norma CEI 11-27 è chiarita dall'articolo 83 del D.Lgs. 81/2008, il cui oggetto sono i Lavori in prossimità di parti attive nella quale è riportato quanto segue: 1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche (riferimento norma CEI 11-27). Per poter eseguire in sicurezza ogni lavoro sugli impianti elettrici è quindi necessario un adeguato livello di professionalità da conseguirsi attraverso l'applicazione dell'iter formativo della Norma CEI 11-27 e, ove opportuno, anche mediante un iter formativo più specialistico. (Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 17 febbraio 2015) CANTIERI D. L'impresa A (proprietario) affida un lavoro edilizio ad una impresa B. Nella ditta in cui si eseguono i lavori è presenta una ditta C (affittuario) In caso di interferenza tra B e C quali sono gli obblighi a carico del committente e dell'affittuario? Nel caso non si verifichino interferenze tra B e C quali sono gli obblighi a carico del committente e affittuario? ---R. In via preliminare occorre premettere che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Quindi si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa. In conseguenza, nell'ipotesi di interferenza tra impresa Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 37 appaltatrice (B) e affittuario (C), il datore di lavoro committente, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i vari soggetti (B e C), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Il datore di lavoro committente dovrà inoltre: a) verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice, acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio e l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; b) fornire ai vari soggetti (B e C) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Giova rammentare che l'art. 26, comma 3, ultima parte, del D.Lgs 81/08 esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il Duvri, per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. Questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. Quanto agli obblighi dell'impresa affittuaria (C) si ritiene che essa - al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte nell'intero ciclo produttivo - debba sottoscrivere il Duvri in quanto, all'interno della propria azienda, vengono realizzati lavori da parte di ditte esterne. Qualora invece non si verifichino interferenze tra B e C non occorre redigere il Duvri; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 17 febbraio 2015) FORMAZIONE PREGRESSA PER CARRELLISTI D. L'accordo Stato Regioni del 22.02.2012 sulla formazione per le attrezzature di lavoro non è chiaro in alcuni punti: Gli operatori che hanno effettuato una formazione inferiore a quella prevista dall'accordo prima dell'entrata in vigore dello stesso (prima del 12.03.2013), e che non la integreranno entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo (12.03.2015), cosa devono fare per ritornare ad essere abilitati all'utilizzo della specifica attrezzatura? sarà sufficiente fare un corso di aggiornamento come indicato al punto 6 dell'accordo (4 ore) oppure dovranno rifare tutto il corso?--- Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 38 R. Il riferimento normativo da prendere in considerazione è costituito dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, entrato in vigore il 12 marzo 2013. L'art. 9, che disciplina il riconoscimento della formazione pregressa, prevede tre diverse ipotesi: a) Vengono considerati validi i corsi effettuati alla data del 12 marzo 2013 che per ciascuna tipologia di attrezzatura di lavoro abbiano contenuti e durata corrispondenti a quanto previsto negli Allegati III e segg. dell'Accordo e per i quali vi sia stata la verifica finale di apprendimento; b) i corsi effettuati alla data del 12 marzo 2013, ma aventi una durata inferiore a quanto previsto negli Allegati (che devono comunque essere comprensivi di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento) conservano la validità purchè siano integrati tramite il modulo di aggiornamento (punto 6 dell'Accordo) da conseguirsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, e quindi entro il 12 marzo 2015; c) vengono infine considerati validi i corsi di qualsiasi durata, ma non completati da verifica finale di apprendimento, a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, e quindi entro il 12 marzo 2015 gli stessi siano integrati dal modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo e dalla verifica finale di approfondimento. Alla luce delle considerazioni svolte, nel caso in esame il lavoratore può effettuare il solo aggiornamento, purchè lo stesso venga completato entro il 12 marzo 2015. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 10 febbraio 2015) CHIARIMENTI QUESITO FORMAZIONE PREGRESSA CARRELLISTI D. In riferimento al quesito n. 547 e alla relativa risposta, riformulo meglio la domanda che probabilmente non è stata chiara: l'operatore che ha effettuato un corso di formazione per carrellisti di 4 ore e senza verifica dell'apprendimento nel 2011 e che non l'ha integrato entro il 12/03/15 come previsto dall'accordo, cosa dovrà fare per poter tornare a utilizzare il carrello elevatore? dovrà seguire il corso intero come previsto dall'accordo (12 ore) oppure sarà sufficiente seguire un corso di aggiornamento (4 ore)? ---R. L'operatore che, avendo effettuato nel 2011 un corso di formazione per carrellisti di 4 ore senza verifica dell'apprendimento e non avendolo integrato entro il 12/03/15 (Cfr. art. 9 dell'Accordo Stato Regioni), potrà tornare ad utilizzare il carrello elevatore solo dopo aver svolto nuovamente la formazione. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 12 febbraio 2015) Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 39 (G.U. 2 marzo 2015, n. 50) Sicurezza MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo ETI Consulting Srl, in Lesmo. (G.U. 11 febbraio 2015, n. 34) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo INC - Istituto Nazionale di Certificazione Srl, in Marcianise. (G.U. 11 febbraio 2015, n. 34) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo Torinoprogetti Srl, in Torino. (G.U. 11 febbraio 2015, n. 34) ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO Abrogazione di un regolamento tecnico dell'aviazione civile (G.U. 14 febbraio 2015, n. 37) ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO Abrogazione di un regolamento tecnico dell'aviazione civile (G.U. 14 febbraio 2015, n. 37) ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO Abrogazione di un regolamento tecnico dell'aviazione civile Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 40 (G.U. 14 febbraio 2015, n. 37) ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO Abrogazione di un regolamento tecnico dell'aviazione civile (G.U. 14 febbraio 2015, n. 37) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Rinnovo dell'abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali dei serbatoi interrati per il GPL, rilasciata alla società SGS Italia S.p.a., in Milano. (G.U. 14 febbraio 2015, n. 37) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. (G.U. 21 febbraio 2015, n. 43) LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 28 febbraio 2015, n. 49) AVVISO DI RETTIFICA Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.» (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2015). (G.U. 2 marzo 2015, n. 50) Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3 41 42 Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A. Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano Redazione: Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE e-mail: [email protected] © 2015 Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati. 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