Newsletter Redatta a cura della Fondazione Rubes Triva Newsletter numero 12 – 2015 Novità: In Primo Piano • NOVITÀ ♦ Gli opuscoli del Ministero della Salute sugli agenti inquinanti aria indoor ♦ ♦ ♦ Strumenti elettronici: la risorsa del futuro Gli opuscoli del Ministero della Salute sugli agenti inquinanti aria indoor Il Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria e Direzione generale della comunicazione e dei rapporti in materia di sicurezza e salute europei e internazionali, ha pubblicato sul Prevenzione sicurezza lavoro, accordo proprio sito una serie di opuscoli divulgativi quadro Inail, Ministero Salute, Regioni raccolti sotto il titolo di Agenti inquinanti aria DG GROW, EASME ed EU-OSHA rafforzano indoor. la loro cooperazione ♦ Eu-Osha, Ambienti di lavoro sani e sicuri a La qualità dell’aria indoor (Indoor Air ogni età 2016-2017, prime immagini e info Quality-IAQ) definisce l’aria interna che si respira • NORMATIVA ♦ ♦ ♦ ♦ uffici, strutture comunitarie, ambienti destinati ad attività ricreative e sociali, mezzi di trasporto. “Negli impianti a gas ultimi decenni, si legge nella presentazione INPS: recupero maxisanzione illegittima della nuova area tematica, si sono verificati per lavoro nero profondi mutamenti nella qualità dell’aria Min. Lavoro: responsabilità solidale in Min. Lavoro: procedura di licenziamento collettivo (art. 3, comma 3, L. n. ♦ abitazioni, Approvate le nuove norme tecniche per gli materia contributiva – limite di 2 anni ♦ nelle interna, con progressivo aumento delle fonti e delle concentrazioni degli inquinanti. In presenza di fonti interne di inquinamento e 223/1991) scarsa ventilazione degli ambienti, i livelli Min. Lavoro: corretto Ccnl per derogare degli inquinati (chimici, fisici e biologici) dalle presunzioni delle collaborazioni nell’aria indoor possono essere di gran lunga previste dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 superiori rispetto a quelli rilevati all’esterno”. Abrogazione registro degli infortuni • GIURISPRUDENZA Il rischio espositivo interessa una parte estesa Visita ispettiva e irregolarità, condizione di della popolazione e risulta di particolare procedibilità dell’azione penale gravità per alcuni gruppi più vulnerabili (bambini, donne in gravidanza, anziani, malati cronici e poveri). FONDAZIONE RUBES TRIVA – SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE Lungotevere dei Mellini, 27/30 – 00193 ROMA tel. 06.32690411 - fax 06.3222595 C.F. 97598620587 iscritta al n.820/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma Newsletter Redatta a cura della Fondazione Rubes Triva Qui sotto i titoli dei vari opuscoli: • Fumo di tabacco ambientale; • Ossido e biossido di azoto; • Ossidi di zolfo; • Monossido di carbonio; • Idrocarburi aromatici policiclici; • Composti organici volatili; • Formaldeide; • Benzene; • Particolato; • Ozono; • Amianto; • Fibre minerali sintetiche; • Agenti microbiologici; • Acari; • Derivati epidermici di animali domestici; • Umidità e muffe; • Radon. Strumenti elettronici: la risorsa del futuro in materia di sicurezza e salute EU-OSHA, attraverso la sua pagina web evidenzia come gli strumenti elettronici (e-tools) siano interattivi e producano risultati personalizzati per l'utente. Gli strumenti elettronici per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) possono, ad esempio, individuare pericoli e rischi sul posto di lavoro e fornire soluzioni per la prevenzione dei rischi. Tuttavia, è anche possibile monitorare l'uso dello strumento elettronico, oltre che valutarne l'efficacia e la funzionalità. In seguito agli sviluppi tecnologici e all'utilizzo in costante crescita di Internet, sono stati sviluppati sempre più strumenti elettronici per SSL. Inoltre, grazie alla diffusione online, questi strumenti possono raggiungere un pubblico molto eterogeneo; uno dei loro numerosi vantaggi rispetto agli strumenti cartacei tradizionali. Prevenzione sicurezza lavoro, accordo quadro Inail, Ministero Salute, Regioni Prevenzione, sistemi informativi, piani nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro. Questi gli obiettivi del nuovo accordo quadro di collaborazione siglato da Inail, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, notificato da Inail con determina del Presidente n.451 del 1° dicembre 2015. L’accordo avrà durata quinquennale e le attività che ne deriveranno saranno monitorate e guidate da un comitato di coordinamento. FONDAZIONE RUBES TRIVA – SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE Lungotevere dei Mellini, 27/30 – 00193 ROMA tel. 06.32690411 - fax 06.3222595 C.F. 97598620587 iscritta al n.820/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma Newsletter Redatta a cura della Fondazione Rubes Triva Questi gli obiettivi in sintesi: • • • • “L’individuazione di percorsi prevenzionali basati su obiettivi prioritari comuni e metodologicamente condivisi a livello centrale, regionale e locale, supportati da strategie e azioni evidence based e caratterizzati da interventi sostenibili e misurabili in termini di processo e di risultato; Lo sviluppo e il consolidamento di Sistemi informativi/Gestionali e di Sorveglianza tra Inail, Regioni e Province autonome e la relativa fruibilità delle rispettive banche dati; Il supporto tecnico alla redazione, alla realizzazione dei Piani nazionali di prevenzione e dei Piani nazionali e regionali di settore da questi derivanti e al monitoraggio dei risultati ottenuti; Metodologie e strumenti destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. DG GROW, EASME ed EU-OSHA rafforzano la loro cooperazione Il 27 novembre 2015 Kristin Schreiber, direttore presso la DG GROW, Christa Sedlatscheck, direttore dell'EU-OSHA e Marco Malacarne, capo dipartimento dell'EASME, hanno rinnovato la loro dichiarazione d'intenti in materia di cooperazione. In linea con le collaborazioni di successo che hanno avuto luogo sin dal 2009, hanno dichiarato la loro intenzione di continuare la loro collaborazione ravvicinata nel compito di diffondere informazioni essenziali sulla sicurezza e la salute sul lavoro (SSL) a vantaggio delle PMI e delle microimprese in Europa. Eu-Osha, Ambienti di lavoro sani e sicuri a ogni età 2016-2017, prime immagini e info Dopo aver chiuso la campagna sullo stress lo scorso novembre a Bilbao, Eu-Osha inizia a fornire le prime informazioni e le prime immagini della nuova iniziativa biennale. Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età: Come già annunciato dall’Agenzia e confermato nello stesso summit di Bilbao, il tema per il 206-2017 sarà Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età. Verrà posta quindi l’attenzione sui rischi e sulle necessità nell’intera vita lavorativa, sull’invecchiamento in salute, “sull’importanza di una gestione adeguata della salute e della sicurezza a ogni età”. La nuova campagna verrà lanciata ufficiale il 14 aprile 2016, intanto Eu-Osha ha già messo online il nuovo sito che la accompagnerà, e nel sito le versioni in inglese della guida ufficiale, del pieghevole e del Powerpoint. FONDAZIONE RUBES TRIVA – SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE Lungotevere dei Mellini, 27/30 – 00193 ROMA tel. 06.32690411 - fax 06.3222595 C.F. 97598620587 iscritta al n.820/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma Newsletter Redatta a cura della Fondazione Rubes Triva Queste le motivazioni principali della nuova iniziativa: “Questa campagna vuol far accrescere la consapevolezza sull’importanza di una buona gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SSL) in tutta la durata della vita lavorativa, sia all’inizio che al termine della carriera. Gestire la sicurezza sul lavoro e considerare le diversità che possono esistere tra i lavoratori può consentire un sano e sicuro invecchiamento sul luogo di lavoro e quindi un pensionamento in buona salute”. Gli obiettivi di conseguenza sono: • Promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio della vita lavorativa; • Prevenire i problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa; • Offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori modalità per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia; Normativa: Approvate le nuove norme tecniche per gli impianti a gas Il Decreto 30 settembre 2015, pubblicato sulla GU n.282 del 3 dicembre 2015 (Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati con gas combustibile e all’odorizzazione del gas), ha lo scopo di individuare e approvare gli aggiornamenti delle norme tecniche già esistenti in materia. L’art. 1 del Decreto pubblica questo elenco riepilogativo delle norme tecniche approvate. UNI 7131:2014, Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio; UNI 7133-1:2012 , Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 1:Termini e definizioni. UNI 7133-2:2014 , Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 2: requisiti, controllo e gestione. UNI 7133-3:2012, Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 3:Procedure per la definizione delle caratteristiche olfattive di fluidi odorosi. UNI 7133-4:2012, Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 4:Definizione dei requisiti degli odorizzanti. UNI 7140:2013 + EC 1-2014 UNI 7140:2013. Apparecchi a gas per uso domestico – Tubi flessibili non metallici per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare. FONDAZIONE RUBES TRIVA – SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE Lungotevere dei Mellini, 27/30 – 00193 ROMA tel. 06.32690411 - fax 06.3222595 C.F. 97598620587 iscritta al n.820/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma Newsletter Redatta a cura della Fondazione Rubes Triva UNI 8723:2010, Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza. UNI 10641:2013, Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione – Progettazione e verifica. UNI 10682:2010, Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione. Progettazione, costruzione, installazione collaudo ed esercizio. UNI 10738:2012 + EC 1-2013 UNI 10738:2012 , Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza. UNI 11137:2012 + EC 1-2013 UNI 11137:2012, Impianti a gas per uso domestico e similare – Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni – Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia. UNI 11353:2010, Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare – Prescrizioni di sicurezza. UNI 11528:2014, Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio. Nell’allegato del Decreto appena pubblicato sulla GU sono descritte le norme armonizzate nell’ambito della Dir. 90/396/CEE (Dpr 661/96) e le corrispondenti norme italiane di recepimento. INPS: recupero maxisanzione illegittima per lavoro nero L’Inps, con il messaggio n. 7280 del 14 dicembre 2015, fornisce le istruzioni circa il rimborso delle sanzioni eventualmente pagate in base alla c.d. maxi sanzione per lavoro irregolare prevista dall’art. 36 bis del D.L. 223/2006 (decreto Bersani), dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2014, in quanto contrastante con l’articolo 3 della Costituzione. In particolare, l’art. 36-bis, comma 7, lett. a), del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, (convertito della legge n. 248 del 4 agosto 2006), è illegittimo nella parte in cui stabilisce: “L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata“. Min.Lavoro: responsabilità solidale in materia contributiva – limite di 2 anni La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 15 dicembre 2015 , ha risposto ad un quesito di Confindustria, l’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e l’Alleanza delle cooperative, in merito al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, con particolare riferimento all’applicazione del termine di decadenziale di due anni ex art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003. FONDAZIONE RUBES TRIVA – SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE Lungotevere dei Mellini, 27/30 – 00193 ROMA tel. 06.32690411 - fax 06.3222595 C.F. 97598620587 iscritta al n.820/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma Newsletter Redatta a cura della Fondazione Rubes Triva In particolare, l’istante chiede chiarimenti circa l’individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) e 29, comma 2, sopra citato. La risposta in sintesi del Ministero “…Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, D.L.vo n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – cioè sino al 27 aprile 2012 – la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.”. Min.Lavoro: procedura di licenziamento collettivo (art. 3, comma 3, L. n. 223/1991) La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 15 dicembre 2015 , ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, Legge n. 223/1991 concernente l’intervento straordinario di integrazione salariale nell’ambito di procedure concorsuali, in considerazione del disposto di cui all’art. 2, comma 70, Legge n. 92/2012, come sostituito dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h), Decreto Legge n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), che ne sancisce l’abrogazione a far data dal 1° gennaio 2016. In particolare, l’istante chiede se gli organi delle procedure concorsuali che abbiano avviato una procedura di licenziamento nel corso dell’anno 2015 ai sensi dell’art. 3, comma 3, possano concluderla nel 2016 sempre in virtù della medesima disposizione e, nell’ipotesi di risposta affermativa, se sia possibile fruire dell’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 4, previsto dal citato art. 3, comma 3. L’interpellante domanda altresì se, in presenza di un intervento di CIGS autorizzato ai sensi dell’art. 3, comma 1, con decorrenza nell’anno 2015 ed eventuale estensione all’anno successivo, gli organi delle procedure concorsuali possano attivare nel corso del 2016 una procedura di licenziamento collettivo e, in caso di soluzione positiva, se possano fruire dell’esonero dal versamento del contributo a carico dell’impresa previsto dall’art. 5, comma 4. La risposta in sintesi del Ministero “…Ciò premesso, con circolare n. 12/2015 questo Ministero ha chiarito che “considerato che, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 della legge n. 223/1991 è espunto dall’ordinamento giuridico, la fattispecie giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS ivi previsto in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015 (…) il decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell’anno 2015 potrà anche protrarsi nell’anno 2016”, in virtù degli accordi all’uopo sottoscritti. FONDAZIONE RUBES TRIVA – SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE Lungotevere dei Mellini, 27/30 – 00193 ROMA tel. 06.32690411 - fax 06.3222595 C.F. 97598620587 iscritta al n.820/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma Newsletter Redatta a cura della Fondazione Rubes Triva In linea con il quadro regolatorio sopra riportato e in risposta ai quesiti sollevati si ritiene che, laddove le procedure di licenziamento collettivo conseguenti all’ammissione alle procedure concorsuali siano state attivate entro il 31 dicembre 2015, e dunque antecedentemente all’abrogazione della disposizione di cui all’art. 3, le stesse possano concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo in tal modo agli organi delle predette procedure di continuare a fruire dell’esonero in argomento. Non appare, infine, ammissibile l’attivazione di licenziamenti collettivi successivamente al 1° gennaio 2016, laddove quest’ultimi si inseriscano nell’ambito delle procedure di cui all’art. 3, comma 3, in considerazione dell’abrogazione del medesimo disposto.”. Min.Lavoro: corretto Ccnl per derogare dalle presunzioni delle collaborazioni previste dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito della Assocontact, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2 lett. a), D.L.vo n. 81/2015. In particolare, si chiede quali siano gli elementi necessari per qualificare l’accordo collettivo previsto dalla disposizione citata come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La risposta in sintesi del Ministero “…Pertanto, in linea con le osservazioni sopra formulate ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l’esclusione di cui all’art. 2, comma 2, D.L.vo n. 81/2015 operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all’esito della valutazione comparativa degli indici summenzionati. Di converso, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” – ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione) – si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.”. Abrogazione registro degli infortuni Il D.Lgs. 151/2015 c.d. “semplificazioni”, attuativo del Jobs Act, ha abrogato, a decorrere dal 23.12.2015, l’obbligo della tenuta del registro degli infortuni, istituito con l’art. 403 del D.P.R. 547/1955. Il D.Lgs. 81/2008 aveva già previsto l’abrogazione della tenuta del registro degli infortuni, subordinandola alla istituzione del Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali, SINP, da attivarsi con emanazione di un decreto interministeriale. FONDAZIONE RUBES TRIVA – SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE Lungotevere dei Mellini, 27/30 – 00193 ROMA tel. 06.32690411 - fax 06.3222595 C.F. 97598620587 iscritta al n.820/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma Newsletter Redatta a cura della Fondazione Rubes Triva Tuttavia, poiché i tempi di emanazione del decreto interministeriale SINP risultano oltremodo dilatati, il decreto” semplificazioni” ha stabilito che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero il 23 dicembre 2015, sia abolito l’obbligo di tenute del registro degli infortuni, di conseguenza non sarà più applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 626/1994 in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni. Giurisprudenza: Visita ispettiva e irregolarità, condizione di procedibilità dell’azione penale La Cassazione Penale, Sez. 3, 20 novembre 2015, n. 46151 annulla la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di una condizione di procedibilità. Il Tribunale di Napoli assolveva il titolare di una ditta individuale del settore edilizio, in quanto, in occasione della visita ispettiva il datore di lavoro sul posto ove operavano due lavoratori intenti a pitturare le pareti del locale costituito da un unico vano, nel quale era stata constatata l’assenza di ponteggi. In aggiunta a questo, il Tribunale aveva sottolineato che la procedura di notificazione del verbale contenente le eventuali prescrizioni per rimuovere le irregolarità integrato dalla diffida ad adempiere in un termine predeterminato per legge, non era stata rispettata in quanto il verbale era stato notificato non al datore di lavoro (assente), ma a soggetti “non autorizzati a ricevere la corrispondenza per suo conto”. La Cassazione, nell’esaminare il ricorso pervenuto contro la sentenza del Tribunale, fa notare che occorre risalire agli artt. 19-24 della L 758/94 in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. La procedura di estinzione delle contravvenzioni si qualifica, in una prima fase, come condizione di procedibilità dell’azione penale, da tenere distinta dalla condizione di punibilità afferente ad una fase successiva. Aggiunge che “la comunicazione effettuata nei riguardi di un soggetto diverso dal datore di lavoro si risolve in un difetto della condizione di procedibilità, essendosi consumato il potere di comunicazione con le modalità seguite dagli organi ispettivi preposti alla vigilanza in quanto la comunicazione effettuata ad un soggetto diverso dal datore di lavoro “non autorizzato a ricevere la corrispondenza per suo conto” avrebbe dovuto essere seguita da una nuova notificazione in realtà mai effettuata. FONDAZIONE RUBES TRIVA – SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE Lungotevere dei Mellini, 27/30 – 00193 ROMA tel. 06.32690411 - fax 06.3222595 C.F. 97598620587 iscritta al n.820/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma Newsletter Redatta a cura della Fondazione Rubes Triva La Fondazione augura a tutti i suoi lettori un sereno Natale e un felice Anno Nuovo FONDAZIONE RUBES TRIVA – SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE Lungotevere dei Mellini, 27/30 – 00193 ROMA tel. 06.32690411 - fax 06.3222595 C.F. 97598620587 iscritta al n.820/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma