CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE “VALORE SERENO PLUS” Le condizioni sotto riportate costituiscono un estratto di quelle della convenzione citata sul frontespizio del presente attestato. Parte I 1) Oggetto dell’assicurazione Premesso che l'assicurazione vale per il veicolo indicato nel frontespizio del presente attestato, compresi gli Accessori di serie e non di serie e gli optional stabilmente installati sullo stesso, la Società si obbliga nei limiti precisati e per le garanzie richieste a: a. Incendio Indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso. b. Furto totale Indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di sottrazione integrale a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato. Per motocicli e ciclomotori la garanzia è valida a condizione che siano muniti di dispositivo di sicurezza antifurto (lucchetto, bloccasterzo, o altro idoneo congegno) attivato quando i medesimi rimangono incustoditi. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina. In caso di ritrovamento del veicolo o parti di esso, prima del pagamento dell’indennizzo da parte della Società, la presente garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui il valore del recupero non sia superiore al 20% del valore del veicolo al momento del sinistro. Entro tali limiti sono compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento. c. Furto parziale Indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto o rapina del veicolo assicurato o di parte di esso. Per i motocicli, la garanzia è valida a condizione che siano muniti di dispositivo di sicurezza antifurto (lucchetto, bloccasterzo, o altro idoneo congegno) attivato quando i medesimi rimangono incustoditi. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento. d. Eventi naturali (se richiamati) indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo assicurato, a causa di uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine e alluvioni. e. Eventi Sociopolitici (se richiamati) Indennizzare l’assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio o causati da altro veicolo in circolazione, subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo o sabotaggio. f. Rottura Cristalli (se richiamata) indennizzare l’Assicurato per le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’autoveicolo descritto in polizza a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti. L’assicurazione è prestata per ogni sinistro, fino a un massimo di: - € 750,00 per autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo; - € 800,00 per gli autoveicoli ad uso abitazione e camper indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati. La garanzia non comprende: - rigature, segnature e simili; - i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; - i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi. La Società è surrogata in base all’art. 1916 C.C. nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo pagato. g. Kasko (se richiamata) indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. Sono esclusi i danni: - da circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato; - cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli. L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente. h. Garanzie aggiuntive Plus (solo per autovetture e valide solo se espressamente richiamate nel modulo di adesione sottoscritto dall’Aderente) - a DANNI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI FONDIARIA-SAI indennizza il conducente e le persone trasportate sul veicolo indicato in Polizza in caso di furto dei bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà. Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio. La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con Effrazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro. - b. RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI SINISTRO In caso di danno totale indennizzabile a termini di contratto, FONDIARIA-SAI rimborsa fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti da FONDIARIA-SAI stessa per la Liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione. - c. RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE In caso di furto o rapina del veicolo, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, FONDIARIA-SAI rimborsa fino alla concorrenza di € 100,00 per Sinistro le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo. - d. RIMBORSO SPESE RECUPERO "PUNTI" FONDIARIA - SAI rimborsa il costo del corso d'aggiornamento - sostenuto dal Proprietario (purché persona fisica) del veicolo indicato in Polizza fino ad un massimo di € 250,00 e nel limite di una volta per annualità assicurativa - per il recupero del punteggio previsto dall'articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285. La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue: • che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del contratto fosse superiore a 6 punti e che lo stesso sia sceso sotto tale soglia successivamente; 1 did'aggiornamento 10 • che il titolare della patente abbia regolarmente frequentato ilPagina corso organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici TA 3197 ed.09/2015 - e. PERDITA DELLE CHIAVI In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'Impianto antifurto del veicolo indicato in Polizza, FONDIARIA-SAI rimborsa le spese necessarie: • per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo; • per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'Impianto antifurto; • per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell' Impianto antifurto. L’Assicurato, in caso di sottrazione, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di FONDIARIA-SAI copia autentica della denuncia presentata all'Autorità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro. - f. GARANZIA BAGAGLI Nel caso di Incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente FONDIARIA-SAI rimborsa, fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro, i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in Polizza, di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati. Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio. L’Assicurato, in caso di Incendio, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di FONDIARIA-SAI copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità. - g. DANNI AL BOX O RIMESSA FONDIARIA-SAI rimborsa, fino a concorrenza di € 5.200,00 per Sinistro, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del Contraente o del Proprietario del veicolo indicato in Polizza, in conseguenza di Incendio o Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso. L’Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di FONDIARIA-SAI copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità. 2) Esclusioni L'assicurazione non copre i danni: a) cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di FINDOMESTIC BANCA S.p.A. o delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; relativamente alla sola garanzia Kasko l’esclusione opera soltanto per i danni cagionati o agevolati da dolo dei predetti soggetti. b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti; c) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; d) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto escluso dall'assicurazione furto e rapina; e) causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio; f) derivanti da furto di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette per i quali non sia stato attivato, durante l'abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; g) derivanti da furto, per ciclomotori, di accessori, optional o singole parti, se non avvenuto congiuntamente al furto del ciclomotore stesso; h) derivanti da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri pregiudizi anche fiscali. Relativamente alle garanzie, furto totale e parziale, kasko l'assicurazione non copre inoltre i danni: - verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo o sabotaggio; - verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, neve, inondazioni, frane, ed altre calamità naturali. Relativamente alla solo garanzia Kasko l’assicurazione non copre inoltre i danni cagionati dolosamente da terzi. 3) Determinazione dell'ammontare del danno a) Perdita totale del veicolo: In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata nell’attestato di assicurazione, determina l'indennizzo: - per le autovetture in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali Accessori non di serie e degli optional. Qualora detta pubblicazione non riporti la quotazione dell'autovettura assicurata, il valore della stessa, maggiorato del valore commerciale degli eventuali Accessori non di serie e degli optional, verrà determinato in base al valore commerciale al momento del sinistro; - per i ciclomotori e motocicli in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Dueruote (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional. Qualora detta pubblicazione non riporti la quotazione del motociclo o ciclomotore assicurato, il valore della stessa, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional, verrà determinato in base al valore commerciale al momento del sinistro; - per tutti gli altri veicoli in base al valore commerciale degli stessi maggiorato del valore commerciale degli eventuali Accessori non di serie ed optional al momento del sinistro. Si considera altresì perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. b) Danno Parziale: Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional. Le parti del veicolo compresi gli accessori e gli optional non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate: - per le autovetture senza tener conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, salvo che per ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni e accessori non di serie, solo nei seguenti limiti temporali: - nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione per le garanzie incendio, incendio con limite di indennizzo, furto totale, furto totale e parziale, eventi socio politici e naturali; - superati i suddetti limiti temporali sarà tenuto conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura; - per tutti gli altri veicoli tenendo conto del degrado dovuto a vetustà od a usura. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata nell’attestato di assicurazione, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli optional assicurati al momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. 6) Scoperto o franchigia. In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie e agli optional per i quali viene richiesto l'indennizzo. Pagina 2 di 10 TA 3197 ed.09/2015 In caso di danno parziale, qualora la somma assicurata dichiarata corrisponda soltanto ad una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 C.C.) Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. 4) Valore a nuovo in caso di perdita totale per autovettura a seguito di incendio furto e rapina A parziale deroga dell'art. 3), la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tener conto delle quotazioni della pubblicazione "Quattroruote" (Editrice Domus), ma con riferimento al prezzo di acquisto dell'autovettura per i 12 mesi (dodici) mesi successivi alla data di prima immatricolazione. Tale criterio di determinazione dell'ammontare del danno sarà applicato purché ricorrano le seguenti condizioni: - che si tratti di autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta; - che la perdita totale si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione al P.R.A.; - che la somma assicurata non sia inferiore al prezzo di acquisto dell'autovettura risultante dalle relative fatture. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. La copertura opera solo qualora l’assicurato acquisti una nuova autovettura della stessa marca della precedente presso il medesimo concessionario, di valore pari o superiore alla precedente ed entro e non oltre sei mesi dalla liquidazione del sinistro, esibendo all’uopo idonea documentazione. 5) Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno - Nomina e mandato dei Periti La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata dalla Società e dall'Assicurato mediante accordo concluso o direttamente fra loro o, se anche una sola delle Parti ne faccia richiesta, tra due Periti, che esse nominano, uno per ciascuna, con atto unico ed ai quali conferiscono anche l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonché sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti dalla polizza. I due Periti, se non si accordano tra loro in tutto o in parte, ne eleggono un terzo da scegliersi, se anche uno solo ne faccia richiesta, fuori della provincia nel cui territorio il sinistro si è verificato; il terzo può essere nominato anche prima del disaccordo, ma il suo intervento può essere richiesto soltanto quando detto disaccordo si verifica, limitatamente ai punti controversi. Se una delle Parti non provvede volontariamente alla nomina del proprio Perito o se i due Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto Le conclusioni cui i due Periti pervengono concordemente e quelle che sui punti controversi il Collegio adotta - anche se a maggioranza e quindi anche se uno dei Periti non le sottoscrive - sono vincolanti per le Parti, che fino d'ora rinunciano a qualsiasi impugnativa, impregiudicata ogni questione attinente all'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo vanno a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali, escluso ogni obbligo solidale. 6) Scoperto e Franchigie – Limiti di indennizzo eventi sociopolitici e eventi naturali Dal danno determinato ai sensi dell’art.3) si deducono lo scoperto e/o la franchigia sotto indicate: Autovetture alto rischio (Prima Fascia): garanzie furto, rapina ed eventi socio-politici e naturali: scoperto 15% con il minimo di € 516,00. Garanzia kasko: scoperto 20% minimo € 1.032,00; Autovetture medio rischio (Seconda Fascia): garanzie furto, rapina ed eventi socio-politici e naturali: scoperto 10% con il minimo di € 258,00. Garanzia kasko: scoperto 15% minimo € 516,00; Autovetture basso rischio (Terza Fascia) e Autocarri fino a 35 q.li: garanzie furto, rapina ed eventi socio-politici e naturali: scoperto 10% con il minimo di € 258,00. Garanzia kasko: scoperto 15% minimo € 516,00. Motocicli e Ciclomotori: scoperto 20% con il minimo di € 155,00. Per autocarri e autoveicoli speciali l’indennizzo per le garanzie eventi sociopolitici ed eventi naturali non potrà in alcun caso superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. 7) Apparecchi audiofonovisivi L'assicurazione è estesa agli Apparecchi audiofonovisivi, purché stabilmente installati sul veicolo. Il relativo valore deve essere compreso nella somma assicurata; in caso di danno la Società determina l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso e con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. In caso di danno parziale l'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro. 8) Estensione territoriale L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, e degli stati dell’Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, di Cipro e della Svizzera. L’Assicurazione vale altresì per gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali,indicate nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde), rilasciata da Compagnia Assicuratrice autorizzata ad operare nel territorio Italiano per il veicolo assicurato e che non risultino sbarrate nelle stessa. 9) Recesso in caso di sinistro Dopo uno o più denunce di sinistro la Società ha la facoltà di recedere, in qualunque momento, dai singoli attestati interessati dall’evento con preavviso di 90 giorni da darsi all’assicurato mediante lettera raccomandata. Nel caso la Società si avvalga della facoltà di recesso, verrà restituita la parte di premio netto anticipata e non consumata. 10) Foro competente Foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge. 11) Denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando l’assicurato ne sia venuto a conoscenza indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni; le notizie e i documenti relativi al sinistro devono essere trasmessi alla Società nel più breve tempo possibile. Nel caso di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di vandalismo o dolo di terzi, dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente trasmettendone copia alla Società. Qualora il furto si sia verificato in uno stato estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità Italiana. 12) Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti. 13) Recesso L'aderente/assicurato può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Unipolsai Spa Agenzia Generale “ Firenze Centro” viale De Amicis 201 50137 Firenze. Pagina 3 di 10 TA 3197 ed.09/2015 Tale possibilità è condizionata all’’assenza integrale di sinistri accaduti entro 30 gg dalla data di decorrenza della polizza. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all’Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato, al netto delle imposte, e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. Nel caso in cui la copertura abbia durata poliennale l'utilizzatore avrà comunque facoltà di recedere senza oneri al termine di ogni ricorrenza annuale mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della scadenza. Per ogni comunicazione o chiarimento attinente le garanzie Incendio, Furto, Eventi Socio Politici, Naturali potrete rivolgerVi all’Agenzia Generale di “Firenze Centro” V.le E. De Amicis, 201 – 50137 FIRENZE o al n. 055 - 612441. TABELLA MARCHE E MODELLI RISCHIO AUTOVETTURE Basso Rischio Alto Rischio marca modelli marca modelli Citroen Daewoo Fiat Hyunday Kia Lada Nissan Opel Seat Skoda tutta la produzione Audi BMW Ferrari Lamborghini Maserati Mercedes Porche Rolls Royce tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione tutta la produzione Parte II Tutela legale Definizioni Nel testo che segue si intende per: Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Europa: Europa Tutela Giudiziaria Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per la quale è prestata l’assicurazione. Gestione dei sinistri La gestione dei Sinistri Tutela Giudiziaria viene, dalla Società, affidata a: EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161 - tel. 02/64021 - Fax 02/64028454 Uffici di Milano Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161 - tel. 02/64021 - Fax 02/64028454 Ufficio Liquidazione Sinistri Milano Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161 - tel. 02/64021 - Fax 02/6402285 Oggetto dell’assicurazione La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di: ==> € 7.746,85 per gli autoveicoli ad uso abitazione e autoveicoli ad uso abitazione e camper. ==> € 5.165,00 per le autovetture ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: - le spese per l’intervento di un legale; - le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria o approvato dalla Società; - le spese di giustizia; - le eventuali spese del legale di Controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società; - le spese di soccombenza liquidate alla Controparte in caso di condanna dell’Assicurato. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente. La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi: 1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicolo; 2. difesa penale del proprietario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 3. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo, disposto dall’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione; 4. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, come successivamente si provi, sia apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria; 5. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o revoca della patente disposto dall’Autorità competente in conseguenza di sinistro da circolazione. Estensione di garanzia La garanzia comprende i seguenti casi: 1. il Contraente coinvolto in un sinistro stradale, nella qualità di pedone, ciclista, debba tutelare i propri interessi; 2. i rimorchi, in quanto considerati parte del mezzo che li trama, a condizione che nella polizza R.C.A. sia previsto il traino di rimorchio; 3. i rimorchi per i quali non è previsto l’obbligo di assicurazione R.C. Auto e di identificazione, a condizione che il sinistro si verifichi in circostanza di traino. Pagina 4 di 10 TA 3197 ed.09/2015 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti ecc.); c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario. 1. Parimenti sono esclusi dalla garanzia i sinistri occorsi nelle seguenti circostanze: e) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione; f) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; g) se il conducente del mezzo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 del Codice della Strada) odi inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 del Codice della Strada salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione; h) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; i) per le controversie di natura contrattuale; j) per le vertenze insorgenti da fatti connessi con l’uso di attrezzature installate sul veicolo indicato in polizza; k) per le controversie insorgenti da operazioni di carico o scarico qualora il veicolo indicato in polizza non sia un’autovettura; l) per le controversie relative a prestazioni professionali; m) per le controversie tra le persone assicurate - nella fattispecie la garanzia opera solo a favore del Contraente/Assicurato; n) per le controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni. Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per le controversie insorte nel periodo di vigenza del contratto, a condizione che anche il fatto generatore della controversia si sia verificato nel medesimo periodo, fermo restando quanto è previsto dall’articolo 2952, 2° comma del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La garanzia, inoltre, opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente: - dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione negli altri casi; e che siano denunciate entro 12 mesi dalla data di cessazione del presente contratto. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza. Estensione territoriale L’assicurazione vale per le controversie che – riferite al diritto di risarcimento di danni per fatto extracontrattuale da illecito di terzi, o riferite a procedimenti penali – insorgono e debbono essere processualmente trattate e definite davanti all’Autorità di tutti gli Stati d’Europa. Gli altri casi coperti dall’assicurazione operano esclusivamente nei territori della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Denuncia del sinistro In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o ad Europa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia l’Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa, tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro. Gestione del sinistro L’Assicurato, dopo aver presentato alla Società o ad Europa la denuncia di Sinistro può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondano del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Ove tale indicazione non avvenga,e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa quest’ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il relativo mandato e altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto. La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità in un esito favorevole. Ai sensi dell’art. 59 e salvo il caso di conflitto di interessi con la Società o con Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, Europa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l’Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale), l’Assicurato potrà scegliere: a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell’art. 18 delle condizioni di assicurazione valide per tutte le garanzie. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato; b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra. Recupero di somme Le somme recuperate per capitali ed interessi spetteranno integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa. Pagina 5 di 10 TA 3197 ed.09/2015 Servizio Assistenza Definizioni Nel testo che segue s‘intende per: Assicurato Il Contraente e il conducente del veicolo, nonché, per le prestazioni previste all’art. i punti e),h),i),o),p),r),s),e z) le persone trasportate a bordo del veicolo stesso. Centrale OperativaPronto Assistance Servizi - Via Carlo Marenco, 25, Torino, alla quale sono affidate l’esecuzione e la gestione delle prestazioni. La Centrale Operativa è disponibile 24 ore su 24, tutto l’anno. Contraente Il soggetto che stipula il contratto su cui gravano gli obblighi da esso derivanti. Guasto Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti. Incidente Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso con la circolazione stradale. Infortunio Trauma prodotto all’organismo da causa esterna, violenta ed improvvisa, che produce lesioni obiettivamente constatabili. Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato. Società La Compagnia che presta la garanzia. Veicolo L’autovettura, l’autoveicolo per il trasporto di cose e/o persone, motociclo, autoveicolo ad uso abitazione, roulotte, descritti in polizza. Premessa il Servizio Assistenza è prestato dalla Società tramite la Centrale Operativa. In caso di Sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità, in tal caso l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa appena ne ha la possibilità. Le prestazioni di seguito specificate non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del Servizio Assistenza. 1 Oggetto delle prestazioni Con il Servizio Assistenza sono garantite le prestazioni di seguito specificate: Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica a) Soccorso stradale Qualora in conseguenza di incendio, furto, anche tentato o parziale, rapina, Guasto o Incidente, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza Drive Service purché non situato ad oltre 50km dal Luogo del sinistro, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito l’incidente, il Guasto o l’incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada, se in Italia, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Centrale Operativa. b) Recupero del Veicolo fuori strada Qualora in caso di Incidente il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimale di € 154,94 per Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. In caso di Sinistro avvenuto in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Centrale Operativa. Sono esclusi in ogni caso i pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). c) Auto in sostituzione in Italia La Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’auto di categoria C (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) con percorrenza illimitata, applicando i seguenti criteri: 1) Nel caso di furto totale o rapina del Veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato l’auto in sostituzione per un massimo di sette giorni. In tutti i casi, qualora il veicolo rubato venga ritrovato prima del termine massimo sopra indicato, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’auto in sostituzione entro le ore 12 del giorno successivo al ritrovamento, pena l’addebito a suo carico dell’eccedenza. 2) Nel caso in cui, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, il Veicolo sia rimasto immobilizzato e la Centrale Operativa sia intervenuta direttamente erogando la prestazione di “Soccorso stradale” per trasportare il Veicolo stesso in un’officina autorizzata della casa costruttrice o in carrozzeria, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato l’auto in sostituzione per il tempo necessario alla riparazione del Veicolo e a condizione che siano necessarie almeno 8 ore di manodopera per la riparazione stessa, così come certificato tramite fax dall’officina o carrozzeria, comunque fino ad un massimo di- sette giorni. La medesima modalità di erogazione dell’auto in sostituzione sopra indicata verrà applicata anche nei casi in cui il soccorso stradale non sia stato attivato direttamente dalla Centrale Operativa per manifesta e provata impossibilità dell’Assicurato ad attivare la Centrale Operativa stessa. 3) Nel caso in cui, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, il Veicolo sia giunto in un’officina autorizzata della casa costruttrice o in carrozzeria, senza la preventiva erogazione della prestazione di “Soccorso stradale” da parte della Centrale Operativa la Centrale Operativa stessa metterà a disposizione dell’Assicurato l’auto in sostituzione a condizione che siano necessarie almeno 8 ore di manodopera per la riparazione del Veicolo e con il seguente criterio: un giorno di noleggio per ogni 8 ore (o frazione) di manodopera, certificate tramite fax dall’officina autorizzata della casa o carrozzeria, comunque fino ad un massimo di sette giorni. Il calcolo dei giorni di noleggio dell’auto in sostituzione cui ha diritto l’Assicurato verrà effettuato dalla Centrale Operativa confrontando quanto dichiarato tramite fax dall’officina o carrozzeria, con quanto riportato sui tempari ufficiali della casa costruttrice e/o sui tempari ANIA, facendo comunque fede questi ultimi per il suddetto calcolo. 4) In entrambi i casi 2) e 3), qualora non fossero immediatamente disponibili presso l’officina o la carrozzeria i pezzi di ricambio necessari per la riparazione del Veicolo, così come documentato alla Centrale Operativa attraverso l’invio tramite fax di copia della richiesta urgente dei pezzi di ricambio inoltrata dall’officina o carrozzeria alla casa costruttrice, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato l’auto in sostituzione per un giorno supplementare rispetto a quelli già conteggiati, sempre comunque nei limiti dei massimali suindicati. 5) In entrambi i casi 2) e 3), qualora il conteggio dei giorni di noleggio includesse domeniche o giorni festivi, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato l’auto in sostituzione per uno o più giorni supplementari rispetto a quelli già conteggiati, sempre comunque nei limiti dei massimali suindicati. In tutti i casi restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente all’Assicurato. Pagina 6 di 10 TA 3197 ed.09/2015 d) informazioni e consigli telefonici (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l’Assicurato desideri ricevere informazioni relativamente a: - Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; - Tempo sulle strade; - Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); - Informazioni automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione). La Centrale Operativa gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste. e) Invio di un’autoambulanza in Italia Qualora a seguito di Infortunio da Incidente l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente l’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). f) Consulenza medica Qualora a seguito di Infortunio l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo come risulta dal libretto di circolazione. g) Viaggio per il recupero del Veicolo Qualora il Veicolo in conseguenza di incendio, furto, anche tentato o parziale, rapina, Guasto o Incidente, abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali in Italia per almeno 36 ore o all’estero per almeno 5 giorni o in caso di furto totale o rapina sia stato ritrovato nel medesimo Stato dove è stato perpetrato il furto o la rapina e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente; la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. Qualora, in caso di furto totale o rapina, il Veicolo sia ritrovato in uno Stato diverso da quello dove è stato perpetrato il furto o la rapina, il costo della prestazione è a carico della Società fino ad un massimo di € 258,23 per Sinistro. h) Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio Qualora il Veicolo in conseguenza di Guasto, Incidente, incendio, furto, anche tentato o parziale, rapina che abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali per almeno 36 ore in Italia o per almeno 5 giorni all’estero, oppure in caso di furto totale o rapina del Veicolo medesimo, la Centrale Operativa mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: - un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure - un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore). La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 258,23 complessivamente per tutte le persone a bordo del Veicolo (Assicurato e trasportati). Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Società al netto del massimale previsto. i) Spese d’albergo Qualora in conseguenza di incendio, Guasto, Incidente, furto anche tentato o parziale, o rapina il Veicolo sia sottratto o subisca danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 258,23 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati). l) Invio di un autista Qualora, in seguito ad Incidente, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo, oppure, all’estero, al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al domicilio dell’Assicurato, tenendo la Società a proprio carico l’onorario dell’autista stesso. Resta a carico dell’Assicurato ogni altro tipo di spesa (carburante, pedaggi autostradali, etc.). m) Invio pezzi di ricambio Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, incendio, furto o rapina, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società. La prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali. n) Anticipo spese di prima necessità Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, incendio, furto o rapina l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste relative alla riparazione del Veicolo e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad importo massimo di € 258,23 per Sinistro. La prestazione non è operante: - nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa; - se il trasferimento di valuta all’estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato; - se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenuta adeguate. L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata anche l’ammontare degli interessi legali. Pagina 7 di 10 TA 3197 ed.09/2015 o) Prolungamento del soggiorno Qualora a seguito di Infortunio da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato, su prescrizione medica scritta, non sia in condizioni di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo per l’Assicurato. La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di € 154,94 per Sinistro. p) Trasmissione messaggi urgenti La Centrale Operativa si impegna a trasmettere messaggi urgenti a destinatari in Italia da parte dell’Assicurato che, in viaggio, sia impossibilitato a comunicare personalmente con gli stessi, restando esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa in merito al contenuto dei messaggi stessi. Prestazioni operanti solo all’estero q) Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale Qualora in conseguenza di incendio, Guasto, Incidente, furto tentato o parziale il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto totale o rapina il Veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza. r) Rimpatrio sanitario Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazioni, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza purché in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. s) Viaggio di un familiare Qualora a seguito di Infortunio da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo l’Assicurato, in viaggio da solo, necessiti di un ricovero in un istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. t) Anticipo delle cauzioni: penale e civile In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Centrale Operativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di € 5.164,57 per la cauzione penale e fino ad un massimo di € 5.164,57 per la cauzione civile. u) Anticipo spese legali In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Centrale Operativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 516,46. v) Anticipo spese mediche Qualora l’Assicurato a seguito di Infortunio da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente la Centrale Operativa pagherà, per conto dell’Assicurato, le parcelle, nonché gli articoli sanitari fino ad un importo massimo di € 1.032,91 per Sinistro. La prestazione non è operante: • nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa; • se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato; • se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate. AI rientro l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi legali. w) Interprete a disposizione Qualora, in caso di ricovero in ospedale, di fermo o di arresto in seguito ad Incidente, l’Assicurato necessiti di un interprete, la Centrale Operativa vi provvede, tenendone la Società a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative. z) Rimpatrio salma Qualora, a seguito di Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 2.582,28 per Sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore ditale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma. Pagina 8 di 10 TA 3197 ed.09/2015 2 Esclusioni Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o di trasmutazione dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche. Le prestazioni non sono altresì fornite: • nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 3 Estensione territoriale La Società garantisce il Servizio Assistenza quando l’assicurato si trovi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Stati della Unione Europea, Finlandia, Norvegia e Paesi esteri nei quali è valida l’estensione prevista del certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde), salvo quanto previsto all’ultimo capoverso dell’articolo 2.. 4 Limiti e modalità di intervento Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio Assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite od imprevedibili. Ogni prestazione non può essere fornita a ciascun Assicurato per più di tre volte per annualità assicurativa. 5 Disposizioni valutarie L’anticipo previsto nelle prestazioni di cui alle lettere h., m., n., t., u., v., w., dell’art. i è concesso compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e, qualora la Centrale Operativa lo ritenga necessario, purché l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque deve essere rimborsata alla Centrale Operativa al rientro a domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni della data dell’anticipo stesso. 6 Durata Il Servizio Assistenza è prestato per il periodo di validità della polizza per il quale è stato pagato il premio. 7 Diritti I diritto derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 CC. 8 Foro competente Foro competente, è quello previsto dalle disposizioni vigenti. 9 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 10 Istruzioni per la richiesta di assistenza Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: oppure al +39.011.6523200 in caso dì chiamate dall’estero; se non può telefonare può inviare un telex al 225365 PAS TO I oppure un fax al numero 011.658652 In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Cognome 3. Numero di polizza preceduto dalla sigla F.CLA 4. Indirizzo del luogo in cui si trova 5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Pagina 9 di 10 TA 3197 ed.09/2015 Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). Perché Le chiediamo i dati I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(4), ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonchè per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(6). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso. Come trattiamo i Suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7). Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna(8). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati”, presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, [email protected] Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Note Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali. Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc. Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie. Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni , si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8. Pagina 10 di 10 TA 3197 ed.09/2015