CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Le definizioni usate nelle presenti ''Condizioni Generali" hanno il medesimo significato di quelle contenute nel "Modulo Proposta di Acquisto" (Proposta), cui vengono allegate unitamente al “Capitolato dei Servizi” e valgono per qualsiasi documento riferito al Contratto ed in generale al Servizio “CarFull Service per Porsche" (CFS per PORSCHE). Il Contratto si configura quale contratto di appalto di servizi di manutenzione e quindi non aleatorio. ART.1) PRESUPPOSTI Per i Veicoli già immatricolati, è condizione essenziale di erogazione del Servizio CFS per PORSCHE che la loro data di prima immatricolazione non sia anteriore di più di 1 anno dalla data di sottoscrizione della Proposta e che non abbiano percorso più di 10.000 Km alla stessa data. ART.2) DOCUMENTAZIONE L'erogazione del Servizio CFS per PORSCHE è condizionata sospensivamente alla ricezione da parte di CFS dei seguenti documenti: I) Originale della Proposta regolarmente sottoscritta; II) Originale della "Dichiarazione Privacy" regolarmente sottoscritta; III) Copia di documento di identità valido; IV) Copia di entrambe le facciate del libretto di circolazione del Veicolo; ART.3) ISPEZIONE II Cliente si obbliga, ove richiesto da CFS, a consentire l'ispezione del Veicolo anche prima della Data di Inizio Servizi presso uno dei Punti di Assistenza CFS per PORSCHE, ove dovrà condurre lo stesso Veicolo. Resta inteso che qualora CFS dovesse riscontrare che uno qualsiasi dei dati dichiarati dai Cliente nella Proposta, anche con riferimento a quelli di cui all’art. 1 delle presenti Condizioni Generali, non sia rispondente al vero, sarà diritto di CFS di risolvere immediatamente il Contratto, che perderà di efficacia, con conseguente liberazione di CFS da ogni e qualsivoglia obbligazione derivante in forza del Contratto, con diritto di trattenere le somme già ricevute a titolo di risarcimento, fatto salvo ogni ulteriore danno. Proposta, il Cliente potrà richiedere a CFS, per iscritto e con le modalità che verranno da questa indicate, la proroga a titolo gratuito del Termine Finale del Contratto per un periodo non superiore a 6 mesi e comunque non oltre la percorrenza chilometrica totale prevista all'Art.6 della Proposta. ART.5) MODALITÀ' DI RICHIESTA E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI I Servizi dovranno essere richiesti e saranno erogati secondo le modalità previste dal Capitolato dei Servizi. L'erogazione è subordinata al corretto e regolare adempimento da parte del Cliente delle istruzioni descritte nel Capitolato dei Servizi. I Servizi inerenti la manutenzione e la sostituzione degli pneumatici dovranno essere richiesti e saranno prestati solo presso i Punti di Assistenza convenzionati con CFS (Punti di Assistenza CFS per PORSCHE), il cui elenco è consultabile alla pagina web www.carfullservice.it, oppure richiesto contattando in numero verde indicato sulla Card Identificativa. CFS non rimborserà al Cliente costi sostenuti presso centri e/o operatori diversi dai Punti di Assistenza CFS per PORSCHE, come sopra indicati, a meno che non vi sia stata preventiva autorizzazione nei limiti e con le modalità previste nel Capitolato dei Servizi. ART. 6) CANONE - MODALITÀ' DI PAGAMENTO II Cliente si obbliga a versare a CFS per l’erogazione dei Servizi di cui al Contratto l’importo indicato all’Art. 7.1. della Proposta. Salvo quanto contemplato al successivo Art. 7, è escluso qualsiasi rimborso ed è comunque dovuto il Corrispettivo nelle ipotesi di eventuale rinuncia da parte del Cliente alla prestazione dei Servizi. ART.7) RECESSO ANTICIPATO ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO 7.1 E’ facoltà del Cliente recedere anticipatamente dal Contratto, dandone comunicazione a CFS a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso minimo di 60 giorni. In tale caso al Cliente verrà accreditato l’importo indicato in Proposta all’Art. 7.2 in funzione della percorrenza effettuata al momento della richiesta di Recesso anticipato. La percorrenza chilometrica del Veicolo, al momento della richiesta di Recesso anticipato, verrà stimata in proporzione al chilometraggio percorso dalla Data di Inizio Servizi, quale effettivamente rilevato in occasione dell’ultimo intervento/verifica; nel caso in cui il Veicolo non abbia mai subito un intervento/verifica, il Cliente si rivolgerà per accordi al Servizio Clienti CFS per PORSCHE, al numero verde indicato nella Card Identificativa. ART.4) DURATA 4.1 La durata del presente Contratto è quella prevista all’Art. 6 della Proposta, salvo le deroghe ed i limiti più oltre previsti. I Servizi saranno erogati entro i limiti di validità del Contratto in rapporto alle percorrenze chilometriche richiamate al medesimo Art. 6 della Proposta, percorrenze che potranno essere periodicamente rilevate da CFS anche interpellando il Cliente stesso. Resta pertanto inteso che, in caso di raggiungimento della percorrenza "totale" prevista dall’Art. 6 della Proposta, i Servizi non saranno più erogati anche se il Contratto non abbia raggiunto il Termine Finale e nessun rimborso sarà dovuto al Cliente. 7.2 Fermo restando il diritto al risarcimento del danno e quanto altrove previsto nel Contratto, CFS avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta al Cliente, qualora si verifichi anche solo una delle seguenti ipotesi: 4.2 Nel caso in cui alla scadenza del Contratto il Veicolo abbia totalizzato una percorrenza inferiore a quella indicata all'Art. 6 della a) mancato e/o ritardato pagamento da parte del Cliente di qualsiasi importo dovuto a CFS in virtù del Contratto; Pagina 1/2 b) false dichiarazioni e/o violazione delle garanzie rese dal Cliente nel Contratto e/o mancato, inesatto, parziale adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste nel Contratto a carico del Cliente fra cui, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, quelle sancite dalle seguenti diposizioni: Art. 7 (Corrispettivo), Art.8 (Modalità di pagamento) della Proposta; Art. 1 (Presupposti), Art. 2 (Documentazione), Art. 3 (Ispezione), Art.4 (Durata), Art. 5 (Modalità di richiesta e di erogazione dei Servizi), Art.6 (Canone - Modalità di pagamento), Art.7 (Recesso anticipato Eccezione di inadempimento), Art.8 (Oneri aggiuntivi di Legge), Art.9 (Uso del Veicolo e suoi accessori - Garanzie) delle presenti Condizioni Generali. 7.3. Fermo restando il diritto di CFS al risarcimento del danno e quanto altrove previsto nel Contratto, CFS ha facoltà di recedere senza alcun onere dal Contratto, salvo rimborso pro-quota ove dovuto, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Cliente con 24 ore di anticipo, in caso di: (a) inizio di procedure esecutive e/o concorsuali e liquidatorie a carico del Cliente o della sua impresa; (b) cessazione di attività e/o liquidazione del Cliente; (c) vendita, sequestro,pignoramento, confisca e/o altro atto esecutivo sul Veicolo; (d) qualsiasi evento, anche fortuito, che comporti al Veicolo un danno non riparabile o tale da pregiudicarne la sicurezza; (e) incendio e furto totale del Veicolo e mancato ritrovamento dello stesso entro 30gg. dall'evento; (f) mancato rispetto delle procedure e delle Istruzioni di cui al Capitolato dei Servizi. Resta inteso che il mancato pagamento di una qualsiasi somma dovuta dal Cliente in forza del Contratto darà diritto a CFS di non prestare e/o di interrompere e sospendere l'erogazione dei Servizi, ancorché si sia verificato un evento che dia diritto agli stessi, senza possibilità di eccezione da parte del Cliente, dovendo ritenersi tale inadempimento essenziale. Resta altresì inteso che la violazione da parte del Cliente delle dichiarazioni e garanzie e/o degli obblighi di cui al successivo Art.9 darà diritto a CFS di non prestare e/o di interrompere e sospendere l'erogazione dei Servizi - ancorché si sia verificato un evento che dia diritto agli stessi - senza possibilità di eccezione da parte del Cliente, dovendo considerarsi i suddetti obblighi essenziali ed il loro inadempimento di notevole importanza, fermo restando che nel caso in cui i Servizi fossero egualmente eseguiti in presenza della predetta violazione il Cliente sarà tenuto al versamento dei costi sostenuti da CFS per l'esecuzione delle prestazioni. ART.8) ONERI AGGIUNTIVI DI LEGGE Sarà a carico del Cliente ogni onere aggiuntivo inerente il Veicolo e/o i Servizi, che dovesse derivare da disposizioni di legge (norme legislative o regolamentari anche di natura amministrativa e fiscale) emanate ed entrate in vigore nel corso della durata del Contratto. (I) a utilizzare il Veicolo con la massima diligenza e cura, in conformità alle disposizioni di legge e alla destinazione d'uso indicata nella carta di circolazione; (II) a non utilizzare il Veicolo per la partecipazione a gare automobilistiche, prove o collaudi su percorsi di gara e/o su percorsi che possano compromettere la normale usura e la carrozzeria; (III) a non manomettere o modificare o danneggiare in alcun modo il contachilometri del Veicolo, che CFS potrà far verificare da un suo proprio incaricato a semplice richiesta; (IV) a fare controllare a richiesta di CFS lo stato e la conservazione del Veicolo da incaricati CFS; (V) ad usare gli pneumatici del Veicolo nel rispetto delle norme di sicurezza sulla loro tenuta, pressione, spessore del battistrada; (VI) a dare comunicazione scritta a CFS in caso di furto o incendio totale del Veicolo, entro 24 ore dalla scoperta, allegando copia della denuncia e del certificato di proprietà del Veicolo; (VII) a non effettuare riparazioni o apportare modifiche al Veicolo presso terzi diversi dai Punti di Assistenza CFS per PORSCHE. Il Cliente dichiara e garantisce che i dati inerenti la propria persona e il Veicolo sono completi, corretti e veritieri. In caso contrario, varrà quanto disposto dall’Art. 7 che precede. 9.2 I Servizi forniti nell'ambito del Servizio CFS per PORSCHE non sono sostitutivi delle garanzie erogate dal fornitore del Veicolo o di sue componenti; quindi CFS non fornisce né si sostituisce all'obbligato per garanzie automobilistiche di legge. ART.10) FORO COMPETENTE Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto (intendendosi per tale l’insieme di Proposta d’Acquisto, Condizioni Generali e Capitolato dei Servizi) sarà esclusivamente il Foro di Milano. Qualora il Cliente rientri nella nozione di Consumatore (ossia persona fisica che conclude il Contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di un'impresa o dì una professione) Foro Competente sarà quello di domicilio o di residenza del Cliente. ART.11) DOMICILIO E COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto si riterranno validamente effettuate solo se indirizzate:quanto al Cliente, al domicilio dallo stesso indicato nella Proposta, presso il quale elegge ad ogni fine domicilio; quanto a CFS, alla sua sede operativa, ossia: Via Inverigo 4, 20151 Milano. Data __________________________ ART.9) USO DEL VEICOLO E SUOI ACCESSORI – GARANZIE 9.1 Per tutta la durata del Contratto, il Cliente si impegna ed obbliga: Cliente_________________________ Pagina 2/2