BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979 Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO -SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller ANNO 62° PARTE PRIMA E SECONDA 62. JAHRGANG ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DER DELLA REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 23 febbraio 2010 8 23. Februar 2010 ||2010||8||I-II||BO|| SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2009 Jahr 2009 Deliberazioni Beschlüsse Provincia Autonoma di Trento Autonome Provinz Trient [56569] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 novembre 2009, n. 2865 Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento. Modifica della deliberazione n. 1640 del 03 luglio 2009 "Atto di indirizzo della Giunta provinciale relativo alla ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 805560, artt. 003 e 004, del bilancio 2009", con rimodulazione degli stanziamenti previsti per le singole misure 122 123/2 - 125.4 - 226 -227 - 313 - 323.1 323.2 - 323.5 .............................................. P. 10 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [56577] [56577] del 30 dicembre 2009, n. 3132 vom 30. Dezember 2009, Nr. 3132 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Comune di Glorenza: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con una rettifica d’ufficio - delibera definitiva. Delibera consiliare n. 1 del 18 marzo 2009, n. 24 del 22 ottobre 2008 e n. 12 del 20 maggio 2009 ............................................... BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG P. 18 Gemeinde Glurns: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde mit einer Abänderung von Amts wegen - endgültiger Beschluss. Ratsbeschluss Nr. 1 vom 18. März 2009, Nr. 24 vom 22. Oktober 2008 und Nr. 12 vom 20. Mai 2009 .. S. 18 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 [56588] [56588] DELIBERAZIONE DELLA I COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO BESCHLUSS DER I. LANDSCHAFTSSCHUTZKOMMISSION del 2 dicembre 2009, n. 43/09 Comune di Marebbe: Modifica al Parco naturale Fanes-Senes-Braies (cambio di coltura da bosco a verde agricolo) .................. P. 21 vom 2. Dezember 2009, Nr. 43/09 Gemeinde Enneberg: Änderung zum Naturpark Fanes-Sennes-Prags (Umwidmung von Waldgebiet in landwirtschaftliche Grünzone) .................................................. Anno 2010 Jahr 2010 Avviso Bekanntmachung [56594] [56594] AVVISO DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO BEKANNTMACHUNG DES SÜDTIROLER LANDTAGES del 12 febbraio 2010 vom 12. Februar 2010 Avviso ai sensi dell’articolo 6, comma 2, Avviso della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, recante “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano” ...................... P. 23 Bekanntmachung im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr. 3 „Volksanwaltschaft des Landes Südtirol“ ......................................... Decreti Dekrete Provincia Autonoma di Trento Autonome Provinz Trient S. 21 S. 23 [56592] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 15 febbraio 2010, n. 10 Istituzione del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per l'elisuperficie sita presso l'Ospedale di Cles .................... P. 25 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [56573] [56573] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS del 4 febbraio 2010, n. 23/1.1 vom 4. Februar 2010, Nr. 23/1.1 Associazione “Circolo Culturale San Vigilio“, con sede in Bolzano, piazza S. Vigilio n. 45 - approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/2000 .................................................... P. 26 Verein „Circolo Culturale San Vigilio“, mit Sitz in Meran, St. Vigilplatz Nr. 45 - Genehmigung im Sinne von Art. 2 des DPR Nr. 361/2000 .............................................. [56578] [56578] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS del 4 febbraio 2010, n. 24/1.1 vom 4. Februar 2010, Nr. 24/1.1 „Consorzio turistico Val Gardena“ con sede a S. Cristina/S. Crestina, via Dursan n. 78/b - dichiarazione di estinzione della persona giuridica di diritto privato .................... P. 27 “Tourismusverband Gröden” mit Sitz in St. Christina/S. Crestina, Dursanstraße Nr. 78/b - Erlöschen der juristischen Person des Privatrechts ......................................... [56579] [56579] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS del 8 febbraio 2010, n. 25/1.1 vom 8. Februar 2010, Nr. 25/1.1 Associazione “Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero “, con sede in Bolzano, via Firenze n. 51 - approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/2000 ......................... P. 29 Verein „Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero“, mit Sitz in Bozen, Florenzstraße Nr. 51 - Genehmigung im Sinne von Art. 2 des DPR Nr. 361/2000 .............. S. 26 S. 27 S. 29 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 [56580] [56580] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS del 8 febbraio 2010, n. 26/1.1 vom 8. Februar 2010, Nr. 26/1.1 Associazione "La Vispa Teresa“ con sede in Bolzano, via Ortles n. 31 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato .................. P. 31 Verein „La Vispa Teresa“, mit Sitz in Bozen, Ortlerstraße Nr. 31 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes .......... [56596] [56596] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 27 gennaio 2010, n. 21 vom 27. Januar 2010, Nr. 21 Trasferimento della p.f. 1269/22 C.C. Stilves (7.705 mq) dal patrimonio disponibile al demanio pubblico - ramo strade ............. P. 33 Überführung der Gp. 1269/22 K.G. Stilfes (7.705 m²) aus dem verfügbaren Vermögensgut in das öffentliche Gut Straße ....... [56587] [56587] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 9 febbraio 2010, n. 67/23.2 vom 9. Februar 2010, Nr. 67/23.2 Integrazione della deliberazione provinciale n. 2478 del 10.07.2000 e successive integrazioni “Rubrica provinciale dei fornitori di dispositivi protesici ai sensi dell’art. 16 dei criteri sull’assistenza protesica” ............ P. 34 Ergänzung zum Beschluss der Landesregierung Nr. 2478 vom 10.07.2000, in geltender Fassung „Landesverzeichnis der Lieferfirmen von prothesischen Behelfen im Sinne des Art. 16 der Kriterien zur prothesischen Betreuung“ ............................... S. 31 S. 33 S. 34 [56607] [56607] DECRETO DELL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA DEKRET DES SCHULAMTSLEITERS FÜR DIE DEUTSCHE SCHULE del 29 gennaio 2010, n. 126 vom 29. Januar 2010, Nr. 126 Parificazione della scuola dell’infanzia privata della montessori.coop - cooperativa sociale “SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI BOLZANO” ai sensi della legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12 ........ P. 36 Gleichstellung des Privatkindergartens der montessori.coop - Sozialgenossenschaft „MONTESSORI-KINDERGARTEN BOZEN“ mit den Landeskindergärten im Sinne des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12 .................................................................... [56603] [56603] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS del 29 gennaio 2010, n. 26/2010/35.3 vom 29. Januar 2010, Nr. 26/2010/35.3 Manifestazioni fieristiche di rilevanza provinciale anno 2010: riconoscimento, qualifica e calendario ......................................... P. 37 Landesweite Messeveranstaltungen im Jahr 2010: Anerkennung, Einstufungen und Kalender ............................................. [56604] [56604] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO DEKRET DES AMTSDIREKTORS del 5 febbraio 2010, n. 89/29.6 vom 5. Februar 2010, Nr. 89/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Tubre, Tubre (BZ) .................... P. 39 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Taufers, Taufers im Münstertal (BZ) .......................................... S. 36 S. 37 S. 39 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 Deliberazioni Beschlüsse Provincia Autonoma di Trento Autonome Provinz Trient [56571] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 29 gennaio 2010, n. 123 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii., L.P. 3 aprile 2007, n. 9. Soppressione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di San Lorenzo in Banale, con sede in San Lorenzo in Banale, comune omonimo (TN) P. 45 [56570] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 5 febbraio 2010, n. 161 L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - Progetto definitivo "Bacino di irrigazione in località Ronchi", nel Comune di Castelfondo, proposto dal Consorzio di miglioramento fondiario di Castelfondo - Valutazione favorevole con prescrizioni ............................... P. 46 [56572] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 5 febbraio 2010, n. 174 Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4. "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" - articolo 49, comma 2. Riapertura dei termini ................................. P. 49 [56608] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 12 febbraio 2010, n. 214 Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 141/Legisl. e s.m.. Autorizzazione di carattere generale per impianti adibiti a lavorazioni meccaniche e ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno ............................................. P. 51 [56598] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 12 febbraio 2010, n. 220 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Scurelle Variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - Approvazione ................ P. 77 [56599] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE del 3 febbraio 2010, n. 2 Modifiche al nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari ......... P. 79 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 Disposizioni - determinazioni Bestimmungen [56581] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 gennaio 2010, n. 17 Autorizzazione alla sdemanializzazione della p.f. 961/9 di mq 67 in C.C. Don ......... P. 82 [56609] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 9 febbraio 2010, n. 94 Autorizzazione al trasferimento nel Patrimonio Disponibile provinciale di stazioni radioelettriche (ripetitori) ubicate sul territorio provinciale ............................................. P. 83 Comunicati Mitteilungen [56575] COMUNICATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Albo dei Dirigenti e Direttori della Provincia Autonoma di Trento e Enti funzionali ......... P. 84 [56610] COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE Elenco tecnici competenti in acustica ........ P. 105 Deliberazioni Beschlüsse Comune di Civezzano [56595] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 27 gennaio 2010, n. 5 Modifiche allo statuto comunale: comma 6 dell'art. 49 "Consiglio dei giovani" .............. P. 108 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [56582] [56582] del 25 gennaio 2010, n. 87 vom 25. Januar 2010, Nr. 87 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Comune di Bressanone: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con una correzione d’ufficio. Delibere consiliari n. 76 e n. 79 del 27 agosto 2009 ............................ BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG P. 109 Gemeinde Brixen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 76 und Nr. 79 vom 27. August 2009 .... [56583] [56583] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 25 gennaio 2010, n. 91 vom 25. Januar 2010, Nr. 91 Comune di La Valle: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 33 del 4 settembre 2009 ........ P. 111 Gemeinde Wengen: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 33 vom 4. September 2009 ................. [56584] [56584] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 25 gennaio 2010, n. 99 vom 25. Januar 2010, Nr. 99 Comune di Tires: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 19 del 23/09/2009 ........................... P. 113 Gemeinde Tiers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 19 vom 23.09.2009 .............................. S. 109 S. 111 S. 113 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 [56585] [56585] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 25 gennaio 2010, n. 101 vom 25. Januar 2010, Nr. 101 Comune di Malles Venosta: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 32 del 2 settembre 2009 ............................................... P. 115 Gemeinde Mals: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 32 vom 2. September 2009 ........................................................... [56586] [56586] del 25 gennaio 2010, n. 102 vom 25. Januar 2010, Nr. 102 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Comune di Silandro: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con una modifica d’ufficio. Delibera consiliare n. 20 del 4 giugno 2009 .............................. BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG P. 117 Gemeinde Schlanders: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde mit einer Abänderung von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 20 vom 4. Juni 2009 ........................................................... [56576] [56576] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 25 gennaio 2010, n. 103 vom 25. Januar 2010, Nr. 103 Comune di Tubre: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con rettifiche d’ufficio - delibera definitiva. Delibera consiliare n. 8 del 7 maggio 2009 .......... P. 119 Gemeinde Taufers im Münstertal: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde mit Abänderungen von Amts wegen - endgültiger Beschluss. Ratsbeschluss Nr. 8 vom 7. Mai 2009 ....... [56589] [56589] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 8 febbraio 2010, n. 195 vom 8. Februar 2010, Nr. 195 Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel Comune di Moso in Passiria, la "Plobmhaisl", p.ed. 121/1 in P.T. 14/II, C.C. Moso - rettifica della propria deliberazione n. 2909 del 14.12.2009 .................................. P. 122 Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Moos in Passeier, das "Plobmhaisl", Bp. 121/1 in E.Zl. 14/II, K.G. Moos Abänderung des eigenen Beschlusses Nr. 2909 vom 14.12.2009 ................................ [56590] [56590] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 8 febbraio 2010, n. 202 vom 8. Februar 2010, Nr. 202 Approvazione di una modifica del piano paesaggistico del Comune di Montagna .... P. 124 Genehmigung einer Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Montan ............ [56591] [56591] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 8 febbraio 2010, n. 203 vom 8. Februar 2010, Nr. 203 Piano paesaggistico dell'Alpe di Siusi: modifica dell’articolo 4 delle Norme di attuazione concernente il regolamento edilizio .. P. 133 Landschaftlicher Gebietsplan Seiser Alm: Änderung des Artikels 4 der Durchführungsbestimmungen betreffend die Bauordnung ...................................................... [56605] [56605] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 8 febbraio 2010, n. 216 vom 8. Februar 2010, Nr. 216 Aggiornamento elenco medicinali erogabili con onere a carico del Servizio Sanitario Provinciale a soggetti affetti da malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico e da malattie rare metaboliche di cui al Decreto Ministero della Salute 18 maggio 2001 n. 279 ............... S. 115 P. 136 Neufestlegung des Verzeichnisses der Arzneimittel, die zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes gehen, an Personen, die an seltenen neurologischen und stoffwechselbedingten Krankheiten neurologischer Natur sowie an seltenen Stoffwechselkrankheiten gemäß Dekret des Gesundheitsministers vom 18. Mai 2001 Nr. 279 leiden .................................................. S. 117 S. 119 S. 122 S. 124 S. 133 S. 136 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 [56606] [56606] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 8 febbraio 2010, n. 226 vom 8. Februar 2010, Nr. 226 Linee guida per l'affidamento familiare di persone adulte - Revoca delle deliberazioni n. 365 del 31.01.1994, e n. 2050 del 25.06.2001 ................................................. P. 147 Leitlinien für die Familienanvertrauung von Erwachsenen - Wideruff der Beschüssen Nr. 365 vom 31.01.1994 und Nr. 2050 vom 25.06.2001 ................................................. [56602] [56602] del 8 febbraio 2010, n. 227 vom 8. Februar 2010, Nr. 227 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Rideterminazione dell’ammontare degli assegni integrativi per ciechi civili con decorrenza 1° gennaio 2010 ............................... BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG P. 154 Neufestlegung mit Wirkung ab 1. Jänner 2010 der Höhe der Ergänzungszulagen für Zivilblinde ................................................... [56601] [56601] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 8 febbraio 2010, n. 228 vom 8. Februar 2010, Nr. 228 L.P. 46/78 - Concessione delle pensioni incrementate agli invalidi civili, ciechi civili e sordi - Determinazione dei nuovi limiti di reddito 2010 ai sensi della legge 28.12.2001, n. 448, art. 38 - Modifica del 1° comma dell’articolo 4 del Titolo II delle direttive allegate alla delibera n. 2732 del 29.07.2002, relative alla determinazione del reddito personale da considerare ......... P. 156 L.G. 46/78 - Gewährung der integrierten (erhöhten) Rente für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose - Neufestlegung für das Jahr 2010 der Einkommensgrenzen gemäß Art. 38 Gesetz Nr. 448 vom 28.12.2001. Abänderung des Artikels 4, Absatz 1 des Titels II der dem Beschluss Nr. 2732 vom 29.07.2002 beigelegten Richtlinien zur Bestimmung des Gesamteinkommens .............................................. [56600] [56600] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 8 febbraio 2010, n. 229 vom 8. Februar 2010, Nr. 229 Determinazione dei nuovi limiti di reddito 2010 per le pensioni di invalidi civili, ciechi civili e sordi e per l’ammontare delle indennità di accompagnamento di invalidi civili e ciechi civili assoluti, dell’indennità speciale per ciechi parziali nonché dell’indennità di comunicazione per sordi con decorrenza 1° gennaio 2010 - Legge Provinciale del 21.08.1978 n. 46. Revoca della deliberazione n. 488 del 16.02.2009 .......... P. 158 Neufestlegung der für das Jahr 2010 vorgesehenen Einkommensgrenzen der Renten für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose und der Höhe des Begleitgeldes für Vollinvaliden und für Vollblinde, sowie der Sonderzulage für Teilblinde und der Kommunikationszulage für Gehörlose mit Wirkung ab 1.1.2010 - Landesgesetz vom 21.08.1978 Nr. 46. Widerruf des Beschlusses Nr. 488 vom 16.02.2009 ..................... [56597] [56597] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 8 febbraio 2010, n. 239 vom 8. Februar 2010, Nr. 239 Modifiche degli allegati A e C alla legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la tutela della qualità dell’aria” .............. S. 147 P. 161 Abänderungen der Anhänge A und C zum Landesgesetz vom 16. März 2000, Nr. 8 „Bestimmungen zur Luftreinhaltung“ ......... S. 154 S. 156 S. 158 S. 161 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 Ordinanze e sentenze BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE Corte Costituzionale Verfassungsgerichtshof [56624] CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 8 febbraio 2010, n. 45 Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26/1993, in materia di lavori pubblici, alla legge provinciale n. 6/1999, in materia di sostegno all'economia, alla legge provinciale n. 1/2008, in materia di urbanistica .................................................................... P. 163 [56625] CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 8 febbraio 2010, n. 47 Reati e pene - Reato di falsa testimonianza .................................................................... P. 165 [56627] CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 8 febbraio 2010, n. 48 Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS ....................... P. 166 [56611] [56611] CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO VERFASSUNGSGERICHT - REKURS del 21 gennaio 2010, n. 9 vom 21. Januar 2010, Nr. 9 Declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9 legge provinciale di Bolzano 13.11.2009 n. 10, pubblicata nel BUR n. 48 del 24.11.2009 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere, nella parte in cui detta il nuovo testo dell’art. 4 comma 8 della legge provinciale 19.5.2003 n. 7 ....... P. 167 Erklärung der Verfassungswidrigkeit des Art. 9 des im Amtsblatt der Region vom 24. November 2009, Nr. 48 veröffentlichten Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 13. November 2009, Nr. 10 betreffend Bestimmungen auf den Sachgebieten Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und Bergbau für den Teil, in dem der neue Wortlaut des Art. 4 Abs. 8 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7 festgesetzt wird ................................. S. 167 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 Comunicati Mitteilungen Regione Autonoma Trentino - Alto Adige Autonome Region Trentino - Südtirol [56574] [56574] COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE MITTEILUNG DES PRÄSIDIUMS DES REGIONALAUSSCHUSSES Pubblicazione ai sensi degli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale Veröffentlichung der Vermögenslage von Inhabern leitender Ämter, die von der Region ernannt werden oder in Körperschaften und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung tätig sind, gemäß Art. 2, 4 und 7 Regionalgesetzes vom 22. April 1983, Nr. 4 SUPPLEMENTO N. 2 BEIBLATT NR. 2 Leggi Gesetze Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [56613] [56613] LEGGE PROVINCIALE LANDESGESETZ del 8 febbraio 2010 , n. 4 vom 8. Februar 2010 , Nr. 4 Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden SUPPLEMENTO N. 3 BEIBLATT NR. 3 [56616] [56616] LEGGE PROVINCIALE LANDESGESETZ Ripubblicazione del testo della legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2, recante „Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell’ambiente“, corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione n. 4 del 26 gennaio 2010.) Neuerliche Veröffentlichung des Textes des Landesgesetzes vom 22. Jänner 2010, Nr. 2, „Bestimmungen auf den Sachgebieten Landwirtschaft, Gemeinnutzungsrechte, Gewässernutzung, Energie, Raumordnung und Umweltschutz“, versehen mit den entsprechenden Anmerkungen. (Das Gesetz wurde im Amtsblatt der Region Nr. 4 vom 26. Jänner 2010 veröffentlicht.) Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 10 56569 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 novembre 2009, n. 2865 Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento. Modifica della deliberazione n. 1640 del 03 luglio 2009 "Atto di indirizzo della Giunta provinciale relativo alla ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 805560, artt. 003 e 004, del bilancio 2009", con rimodulazione degli stanziamenti previsti per le singole misure 122 - 123/2 125.4 - 226 -227 - 313 - 323.1 - 323.2 - 323.5 I fondi disponibili sul Piano di Sviluppo Rurale (di seguito PSR), periodo 2007-2013, vengono ripartiti fra le varie misure con deliberazione di Giunta Provinciale. Successivamente, in base alle graduatorie delle singole misure, vengono finanziate le domande in posizione utile. Il finanziamento avviene in parte sul piano vero e proprio (fondi cofinanziati),con risorse UE, Stato e PAT, gestite da un organismo pagatore, e in parte con fondi esclusivamente provinciali, gestiti dal servizio Foreste e Fauna sulla base delle stesse regole (fondi aggiuntivi, previsti nel PSR). Il precedente PSR 2000-2006 aveva introdotto le associazioni forestali, di proprietari pubblici o di proprietari privati, prevedendo degli incentivi sia in termini di maggiorazione contributiva sia in elementi di priorità nella formazione delle graduatorie. Le associazioni forestali dei proprietari pubblici funzionano sulla base di convenzioni e di un capofila che agisce per conto dell’associazione. Si tratta a tutti gli effetti di convenzioni prive di personalità propria, come previsto dall’ordinamento dei comuni (Legge Regionale n. 1-93 art. 84). La scelta a favore dell’associazionismo nella politica forestale è stata ribadita anche nel PSR 20072013 (deliberazione di Giunta provinciale n. 874/2008 attuativa del PSR) e nella L.P. n. 11/2007 (art. 59 e 97 c.6). Le convenzioni fra gli enti pubblici prevedono in genere che per gli interventi riguardanti un solo proprietario il capofila deleghi l’ente interessato ad esplicare le procedure per l’affidamento, il controllo e la verifica dei lavori. Per questo e per la possibilità di recuperare l’IVA, che comunque non rientra fra le spese ammissibili degli enti, molto spesso le fatture dei lavori delle associazioni sono intestate ai singoli enti che fanno parte dell’associazione/convenzione. Nel precedente PSR questo non aveva causato alcun problema, anche perché nella richiesta di liquidazione degli enti (e delle associazioni pubbliche) veniva presentata solo la contabilità finale, con l’atto di approvazione. Con il PSR 2007-2013 è invece intervenuto l’obbligo per tutti di presentare le fatture e i mandati di pagamento. Di fronte alle disposizioni dei regolamenti europei e delle linee guida nazionali secondo le quali i documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario finale, l’organismo pagatore ha eccepito la non coincidenza fra beneficiario (associazione forestale di proprietari pubblici) e intestatari dei documenti di spesa (singoli enti associati), anche se alla base di questa situazione c’è la convenzione che prevede il meccanismo della delega. L’Organismo pagatore APPAG per le suddette motivazioni, e con un’interpretazione prudenzialmente restrittiva della norma, ritiene di non poter ammettere a pagamento le domande di contributo presentate dalle associazioni nelle quali le fatture risultino intestate ai singoli enti e non direttamente all’associazione. Sulla base di quanto previsto da PSR e dalla L.P. n. 11/2007 sono state costituite 14 associazioni di proprietari forestali pubblici, cui partecipano 95 enti; la superficie forestale è di oltre 88.000 ha, pari al 33% della superficie forestale pubblica. Le domande presentate dalle associazioni di proprietari pubblici nei bandi scaduti 31 maggio 2008 e 30 settembre 2008 sono state complessivamente 61, per un importo di contributo pari ad Euro 2.483.142,50. Le domande sono state presentate conformemente al bando e sono state ammesse all’aiuto PSR. I lavori sono in corso di realizzazione e fino ad ora non sono state presentate domande di pagamento. Sulla base delle convenzioni in essere e della prassi precedente (PSR 2000-2006) una quota consistente delle fatture sarà intestata ai singoli enti e non all’associazione, in quanto non vi erano disposizioni Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 11 specifiche in altro senso. Per garantire la certezza del finanziamento risulta opportuno a questo punto spostare le domande delle associazioni di proprietari pubblici, che possono avere documenti di spesa intestati ai singoli enti e non all’associazione, dai fondi cofinanziati (gestiti da APPAG) ai fondi aggiuntivi (gestiti dal servizio Foreste e fauna, tramite il sistema di contabilità provinciale). Mentre per l’Organismo pagatore deve prevalere una stretta interpretazione della normativa e delle direttive europee e nazionali e ha difficoltà a riconoscere la delega prevista nelle convenzioni ai singoli enti, il Servizio Foreste e Fauna può riconoscerne la validità, visto che sono state istituite e approvate in base a specifiche indicazioni della legge forestale n. 11/2007 e dell'ordinamento dei comuni (L.R. n. 1/1993) ed accettare la documentazione probatoria della spesa, seppur intestata ad uno degli enti che compongono l’associazione medesima. In questo modo viene assicurata la normale continuità degli iter procedimentali relativi alle pratiche in corso e alle domande già in essere. Nel frattempo, in vista dei prossimi bandi, potranno essere predisposte le necessarie modifiche al Piano di sviluppo rurale e alla delibera attuativa atte a permettere il riallineamento della gestione delle associazioni e dei loro enti associati con le ordinarie procedure previste per i beneficiari del Piano di sviluppo rurale. L’ammontare complessivo dei contributi fin qui assegnati ad Associazioni forestali pubbliche ammonta a complessivi Euro 2.483.142,50, di cui Euro 1.352.668,50 aiuti cofinanziati ed Euro 1.130.474,00 aiuti aggiuntivi: ANNO COFINANZIATI € AGGIUNTIVI € TOTALE € 2008 305.882,00 349.572,00 655.454,00 2009 1.046.786,50 780.902,00 1.827.688,50 1.352.668,50 1.130.474,00 2.483.142,50 totale La ricollocazione sugli aiuti aggiuntivi delle assegnazioni fatte sugli aiuti cofinanziati può essere attuata mediante compensazione con iniziative assegnate nell’anno in corso a soggetti diversi dalle associazioni pubbliche, per Euro 1.085.067,00 e mediante nuovi impegni di spesa per Euro 267.601,50, come di seguito indicato: Assegnazione di contributi a favore di Associazioni forestali pubbliche sul capitolo degli "aiuti cofinanziati", da ricollocare sul capitolo degli "aiuti aggiuntivi”: MISURA determinazione importo Euro pratiche numero: dirigente n. 122A 347 / 2009 3.657,50 3265 125/4 299 / 2009 356.125,00 3194 - 3283 - 3266 - 3220 226C 288 / 2009 114.520,00 3207 - 3192 - 3294 - 3270 227 288 / 2009 114.330,00 313 132 / 2009 207.198,00 3070 - 3132 - 3067 - 3084 313 377 / 2009 152.856,00 3184 - 3277 - 3256 3186 - 3274 - 3191 - 3284 - 3244 3303 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 323/5 132 / 2009 72.924,00 3053 323/5 380 / 2009 25.176,00 3261 12 totale su provvedimenti 1.046.786,50 anno 2009 MISURA determinazione dirigente n. importo Euro 125/4 590 / 2008 217.042,00 3127 226C 580 / 2008 28.840,00 3098 - 3057 - 3120 - 3094 227 580 / 2008 60.000,00 3068 - 3130 totale su provvedimenti anno 2008 totale complessivo Euro pratiche numero: 305.882,00 1.352.668,50 Assegnazione di contributi a favore di beneficiari diversi da Associazioni forestali pubbliche sul capitolo degli "aiuti aggiuntivi", da ricollocare sul capitolo degli "aiuti cofinanziati": MISURA determinazione importo Euro pratiche numero: dirigente n. 122 B 300 / 2009 3304 - 3179 - 3190 - 3257 - 3262 - 3157 689.090,00 3155 - 3213 - 3263 - 3260 - 3296 - 3278 3212 - 3223 125/4 301 / 2009 395.977,00 3161 - 3226 - 3279 - 3180 - 3181 - 3206 totale complessivo Euro 1.085.067,00 Nuovi impegni da assegnare al capitolo degli “aiuti aggiuntivi”: Euro 267.601,50. Rispetto a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1640 di data 3 luglio 2009 con la quale si è provveduto a ripartire le risorse disponibili sul capitolo 805560-003 l’importo di euro 533.472,00 destinato a finanziare le domande pervenute a valere su due misure del bando del 30 settembre 2009 saranno riprogrammate nel 2010 con le risorse previste dal nuovo bilancio 2010-2012 in considerazione del fatto che non è possibile ultimare l’istruttoria delle relative pratiche in tempo utile per poter procedere alla concessione dei contributi nel corrente anno. Pertanto l’importo di euro 533.472,00 verrà utilizzato per euro 267.601,50 per i nuovi impegni connessi con l’operazione di riprogrammazione delle risorse di cui al presente provvedimento mentre le restanti risorse, con deliberazione di data odierna, sono stornate a favore del capitolo 805560-001 per finanziare domande di contributo a valere sulla legge provinciale n. 33/1986. Per quanto riguarda i contributi ricollocati sugli aiuti cofinanziati (cap. 805560-004) pari a complessivi euro 1.085.067,00 la relativa quota a carico della Provincia ammonta ad euro 366.969,66 come si evince dalla Tabella 2 parte integrante. La stessa Tabella dimostra peraltro come l’intera operazione non comporti alcuna variazione nella quota complessiva a carico della Provincia. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 13 Come indicato dalla nota prot. 102918 del 28 ottobre 2009 del Servizio Bilancio e Ragioneria, è necessario inoltre ridefinire l’importo di contributo per un’intervento della misura 323/2, di cui a determinazione del dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 379 del 24 settembre 2009, in quanto la percentuale applicata non era conforme a quanto previsto dalla delibera dei criteri. Detta operazione comporta una maggiore assegnazione di fondi alla misura 323/2 per Euro 10.500,00 con corrispondente riduzione dello stanziamento indicato per la misura 313 e variazione della prenotazione fondi n. 2005876. Si da atto che le variazioni riguardano una rimodulazione dei vincoli previsti per le singole misure del Piano di sviluppo rurale e non comportano una modifica agli stanziamenti complessivi sui due capitoli di spesa 805560-003 e 805560-004, relativi rispettivamente agli aiuti aggiuntivi e agli aiuti cofinanziati. Si da atto che la tipologia del presente provvedimento non è relativa ad adozione o modifica di criteri generali di finanziamento, e non necessità quindi del parere delle strutture indicate nella deliberazione G.P. n. 366 dd. 20 febbraio 2004, allegato 1, punto 1. Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE - visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i. visto il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 vista la propria deliberazione G.P. 14 marzo 2008 n. 651 con cui è stato approvato il Piano di sviluppo rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento , e s.m.i.; vista la propria deliberazione G.P. 04 aprile 2008 n. 874, pubblicata sul Supplemento n. 3 al B.U. n. 16/I-II del 15.4.2008, e s.m.i., e in particolare l’allegato 6, con la quale sono stati disciplinati i criteri di selezione e le modalità attuative per le misure del settore forestale; vista la deliberazione G.P n. 1912 del 25 luglio 2008; vista la deliberazione G.P. n. 1640 del 03 luglio 2009; vista la nota prot. 102918 del 28 ottobre 2009 del Servizio Bilancio e Ragioneria; vista la nota 18 novembre 2009, prot. D325/09/118341/2.3-6/09 del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, Autorità di Gestione del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, di nulla osta, per quanto di competenza, all’adozione del presente provvedimento; fatto riferimento al monitoraggio finanziario del Piano di sviluppo rurale predisposto dalla stessa Autorità di Gestione; viste le considerazioni riportate in premessa; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; delibera 1. 2. 3. 4. 5. di modificare la propria deliberazione n. 1640 del 03 luglio 2009, mediante rimodulazione del riparto finanziario per le “misure”: 122, 123.2, 125.4, 226, 227, 313, 323.1, 323.2, 323.5 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, relativamente alle approvazioni di iniziative e agli impegni di spesa adottati nell’anno 2009, come indicato nella tabelle 1 e 2 allegate alla presente, di cui sono parte integrante e sostanziale; di modificare la prenotazione fondi n. 2005876, rimodulando gli importi previsti per le posizioni n. 4 e n. 6, rispettivamente ad Euro 160.029,81 ed Euro 50.390,11, come indicato nella tabella 3 allegata alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale; di ridurre, per i motivi specificati in premessa, la prenotazione n. 2005875 per l’importo di euro 265.870,50; di ridefinire i riferimenti alle singole misure indicate nelle prenotazioni fondi n. 2005875 e n. 2005876, così come indicati nella tabella 3 allegata alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale; di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’adozione di impegni di spesa, in quanto gli stessi saranno assunti con proprie determinazioni dal dirigente del Servizio foreste e fauna, con le quali verrà disposta la rimodulazione degli impegni di spesa fra i due capitoli secondo quanto indicato nelle tabelle 1 e 2, allegati parte integrante della presente deliberazione; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 6. 14 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 15 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 16 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 17 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 18 56577 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 30. Dezember 2009, Nr. 3132 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 dicembre 2009, n. 3132 Gemeinde Glurns: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde mit einer Abänderung von Amts wegen - endgültiger Beschluss. Ratsbeschluss Nr. 1 vom 18. März 2009, Nr. 24 vom 22. Oktober 2008 und Nr. 12 vom 20. Mai 2009 Comune di Glorenza: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con una rettifica d’ufficio - delibera definitiva. Delibera consiliare n. 1 del 18 marzo 2009, n. 24 del 22 ottobre 2008 e n. 12 del 20 maggio 2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde GLURNS; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen, beantragt: Visto il piano urbanistico comunale vigente di GLORENZA; Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici: Ratsbeschluss Nr. 1 vom 18. März 2009 Delibera consiliare n. 1 del 18 marzo 2009 Umwidmung der GP.en 436/9/10/11, 437/1/2/3 sowie Teile der GP.en 438 und 436/15 und Bp. 334 von landwirtschaftlicher Aussiedlungszone in Gewerbegebiet gemäß Art. 44 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 i.g.F. Trasformazione delle pp.ff. 436/9/10/11, 437/1/2/3 nonchè parti delle pp.ff. 438 e 436/15 e p.ed 334 da zona residenziale rurale in zona per insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 44 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche Ratsbeschluss Nr. 24 vom 22. Oktober 2008 und Nr. 12 vom 20. Mai 2009 Delibera consiliare n. 24 del 22 ottobre 2008 e n. 12 del 20 maggio 2009 A) Umwidmung des ehemaligen Kasernenareals und von Landwirtschaftsgebiet in verschiedene Zonen, und zwar soll im Nordwesten ein öffentlicher Parkplatz (ca. 3.278 m²) und im Südwesten ein Kinderspielplatz (ca. 2.338 m²) angeordnet werden. Dazwischen soll eine Wohnbauzone B - Erweiterungszone (ca. 2.609 m²) Platz finden. Weiters wird östlich davon eine neue Zufahrtsstraße (ca. 1.083 m²), eine weitere neue Wohnbauzone B Erweiterungszone (ca. 4.355 m²), ein 15 m breiter Grünstreifen (Öffentliches Grün) (ca. 1.863 m²) sowie ein neues Gewerbegebiet (ca. 9.314 m²) vorgesehen. Zudem werden ca. 199 m² öffentliche Grünzone und ca. 548 m² ehemaliges Kasernenareal in Zone für öffentliche Einrichtungen umgewidmet. B) Abänderung der Zufahrtstraße zum Abfallwirtschaftszentrum Glurns, Anpassung der Kreuzung mit der Landesstraße an die heutigen Erfordernisse und Zusammenlegung der beiden Zufahrtsstraßen nach Söles bis zum Reitplatz. A) Trasformazione dell’ex areale militare e da zona di verde agricolo in diverse zone, e cioè in direzione nord-ovest viene sistemato un parcheggio pubblico (ca. 3.278 m²) ed in direzione sudovest un campo giochi per bambini (ca. 2.338 m²). In mezzo si vorrebbe situare una zona residenziale B - zona d’espansione (ca. 2.609 m²). Inoltre vengono previsti sulla parte est una nuova strada d’accesso (ca. 1.083 m²), un’ulteriore zona residenziale B - zona d’espansione (ca. 4.355 m²), una striscia di verde pubblico di 15 m (Zona di verde pubblico) (ca. 1.863 m²) nonché una nuova zona per insediamenti produttivi (ca. 9.314 m²). Inoltre ca. 199 m² di zona di verde pubblico e ca. 548 m² dell’ex areale militare vengono trasformati in zona per attrezzature pubbliche. B) Modifica della strada d’accesso all’impianto della discarica Glorenza, adeguamento del incrocio con la strada provinciale alle esigenze odierne ed unificazione delle due strade d’accesso verso Söles fino all’ippodromo. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 Festgestellt, dass gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Festgestellt, dass die Landesregierung mit Beschluss Nr. 2451 vom 5. Oktober 2009, in Abweichung zum Gutachten der Landesraumordnungskommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13, das in der Sitzung vom 10. September 2009 erteilt wurde, der Gemeinde GLURNS einen Abänderungsvorschlag zum obgenannten Ratsbeschluss unterbreitet hat; dass der Beschluss der Landesregierung Nr. 2451 vom 5. Oktober 2009 der Gemeinde im Sinne des Art. 20, Absatz 1), Buchstabe A), Punkt 3) des Landesraumordnungsgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, am 27. November 2009 zur Stellungnahme übermittelt wurde; dass die Gemeinde innerhalb der vorgesehenen Frist von 60 Tagen mit Ratsbeschluss Nr. 44 vom 25. November 2009 dazu Stellung genommen hat und sich zum Abänderungsvorschlag negativ geäußert hat und demnach ihre eigenen Beschlüsse Nr. 1 vom 18. März 2009, Nr. 24 vom 22. Oktober 2008 und Nr. 12 vom 20. Mai 2009 voll inhaltlich bestätigt; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung; 19 Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Constatato che la Giunta provinciale con delibera n. 2451 del 5 ottobre 2009, in difformità al parere della Commissione urbanistica provinciale ai sensi dell’art. 2 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, espresso nella seduta del 10 settembre 2009, ha sottoposto al Comune di GLORENZA una proposta di modifica in merito alla suddetta delibera consiliare; che la delibera della Giunta provinciale n. 2451 del 5 ottobre 2009 è stata notificata al Comune il 27 novembre 2009 per la presa di posizione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera A), punto 3 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13; Constatato che il Comune entro il termine perentorio di 60 giorni ha preso posizione con delibera consiliare n. 44 del 25 novembre 2009 e ha espresso parere negativo in merito alla proposta di modifica e che quindi conferma in pieno le proprie modifiche al piano urbanistico deliberate con delibera consiliare n. 1 del 18 marzo 2009, n. 24 del 22 ottobre 2008 e n. 12 del 20 maggio 2009; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, con successive modifiche ed integrazioni; Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. die von der Gemeinde GLURNS mit Ratsbeschluss Nr. 44 vom 25. November 2009 beschlossene Stellungnahme teilweise in der Form anzunehmen, dass die mit Ratsbeschluss Nr. 1 vom 18. März 2009 beantragte Umwidmung der GP.en 436/9/10/11, 437/1/2/3 sowie Teile der GP.en 438 und 436/15 und Bp. 334, K.G. Glurns von landwirtschaftlicher Aussiedlungszone in Gewerbegebiet gemäß Art. 44 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 i.g.F. genehmigt wird; 1. di accettare parzialmente la presa di posizione del Comune deliberata con delibera consiliare n. 44 del 25 novembre 2009 nel senso che la trasformazione delle pp.ff. 436/9/10/11, 437/1/2/3 nonchè parti delle pp.ff. 438 e 436/15 e p.ed 334, C.C. Glorenza da zona residenziale rurale in zona per insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 44 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, proposta con delibera consiliare n. 1 del 18 marzo 2009 viene approvata; 2. A) die mit Ratsbeschluss Nr. 24 vom 22. Oktober 2008 sowie mit Zusatzbeschluss Nr. 12 vom 20. Mai 2009 beantragte Umwidmung von Militärzone in verschie- 2. A) di rigettare la richiesta trasformazione da zona militare in diverse zone (zona per insediamenti produttivi, parcheggio pubblico, campo giochi per bambini, zona Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 3. 20 dene Zonen (Gewerbegebiet, öffentlicher Parkplatz, Kinderspielplatz, Wohnbauzone B - Erweiterungszone, Zufahrtsstraße sowie Zone für öffentliche Einrichtungen) wird in Abweichung zum Gutachten der Landesraumordnungskommission abgelehnt, da den Abänderungsanträgen kein städtebaulich zufrieden stellendes, und auf eine rationelle Nutzung der verfügbaren Flächen ausgerichtetes Konzept zugrunde liegt; residenziale B - zona d’espansione, strada d’accesso nonché zona per attrezzature pubbliche), proposta con delibera consiliare n. 24 del 22 ottobre 2008 nonché delibera integrata n. 12 del 20 maggio 2009, in difformità al parere della Commissione urbanistica provinciale, in quanto le proposte di modifica non sono subordinate ad un concetto pianificatorio soddisfacente, inoltre lo stesso non è indirizzato ad uno sfruttamento razionale delle superfici disponibili; B) Die ebenso mit Ratsbeschluss Nr. 24 vom 22. Oktober 2008 beantragte Abänderung der Zufahrtstraße zum Abfallwirtschaftszentrum Glurns, die Anpassung der Kreuzung mit der Landesstraße an die heutigen Erfordernisse, sowie die Zusammenlegung der beiden Zufahrtsstraßen nach Söles bis zum Reitplatz werden hingegen aus verkehrstechnischen Gründen genehmigt; B) Anche la modifica della strada d’accesso all’impianto della discarica Glorenza, l’adeguamento dell’incrocio con la strada provinciale alle esigenze odierne e l’unificazione delle due strade d’accesso verso Söles fino all’ippodromo, proposte con delibera consiliare n. 24 del 22 ottobre 2009, vengono invece approvate per motivi tecnici del traffico; Das Amt für Straßendienst (Schreiben vom 6. Mai 2009, Prot. Nr. 258481), das Forstinspektorat Schlanders (Schreiben vom 15. Mai 2009) und das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 29. Mai 2009, Prot. Nr. 314208) haben die Abänderung befürwortet; L’Ufficio servizio strade (lettera del 6 maggio 2009, prot. n. 258481), l’Ispettorato forestale di Silandro (lettera del 15 maggio 2009) e l’Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 29 maggio 2009, prot. n. 314208) hanno espresso parere favorevole in merito; diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 21 56588 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER I. LANDSCHAFTSSCHUTZKOMMISSION vom 2. Dezember 2009, Nr. 43/09 DELIBERAZIONE DELLA I COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO del 2 dicembre 2009, n. 43/09 Gemeinde Enneberg: Änderung zum Naturpark Fanes-Sennes-Prags (Umwidmung von Waldgebiet in landwirtschaftliche Grünzone) Comune di Marebbe: Modifica al Parco naturale Fanes-Senes-Braies (cambio di coltura da bosco a verde agricolo) Die I. Landschaftsschutzkommission hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Ia Commissione per la tutela del paesaggio ha preso atto di quanto segue: Die Gemeinderat von Enneberg hat mit Beschluss Nr. 29/09 vom 28.04.2009 beschlossen, dem Antrag um Abänderung des Bauleitplanes der Gemeinde betreffend die Umwidmung der Zweckbestimmung von 2.890 m2 der Gp. 3335/2 in der Örtlichkeit Plan Pecei, in der Gemeinde Enneberg von Wald in landw. Grün, gemäß beiliegenden Unterlagen von Dr. Ing. Egon Pescollderungg vom 15.05.2008 und vom Oktober 2008 (Umweltbericht) zuzustimmen. Aus dem Bericht vom Amt für Naturparke kann man entnehmen, dass die von der Flächenumwidmung betroffenen Fläche sich am Rande einer Wiese befindet und dass diese Waldfläche nicht besonders wertvoll ist. Aus diesen Gründen und in Anbetracht der großen Ausdehnung der Waldflächen in der Gemeinde Enneberg ist die vorgeschlagene Flächeumwidmung für das Amt für Naturparke unproblematisch. Il Consiglio comunale di Marebbe, con la delibera n. 29/09 del 28.04.2009, ha deliberato di approvare la richiesta di modifica al piano urbanistico comunale relativa alla trasformazione della destinazione urbanistica di 2.890 m2 della p.f. 3335/2, in località Plan Pecei in Comune di Marebbe, da bosco in verde agricolo, come da documentazione allegata del Dott. Ing. Egon Pescollderungg del 15.05.2008 e dell’ottobre 2008 (rapporto ambientale). Dalla relazione dell’Ufficio Parchi naturali si evince che la superficie interessata dal cambio di coltura si trova al margine di un prato e non costituisce un bosco di particolare pregio. Die I. Landsschaftsschutzkommission hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Ia Commissione per la tutela del paesaggio ha preso atto della seguente normativa: 1. 1. 2. 3. 4. 5. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 und insbesondere in den Artikel 3/bis desselben, in das Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2007, Nr. 56, in das Dekret des Landeshauptmanns vom 4. März 1980, Nr. 72/V/LS, in geltender Fassung, betreffend die landschaftliche Unterschutzstellung „Naturpark Fanes-SennesPrags“, in die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43/CEE und in die Vogelschutzrichtlinie 79/409/CEE, in das Dekret des Landeshauptmanns vom 26. Oktober 2001, Nr. 63. A fronte di quanto sopra esposto e della notevole superficie boschiva che insiste sul territorio comunale di Marebbe il proposto cambio di coltura non risulta a parere dell’Ufficio Parchi naturali di per se problematico. 2. 3. 4. 5. della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16 ed in particolare dell’articolo 3/bis della stessa, del decreto del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2007, n. 56, del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 4 marzo 1980, n. 72/V/LS, e successive modifiche, concernente il vincolo paesaggistico “Parco naturale Fanes-SenesBraies”, delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”, del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 26 ottobre 2001, n. 63. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 22 Auf der Grundlage der oben genannten Prämissen fasst die I. Landschaftsschutzkommission nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden In base alle premesse sopraccitate la Ia Commissione per la tutela del paesaggio dopo ampia discussione assume a voti unanimi la seguente Beschluss: delibera: 1. In der Gemeinde Enneberg, in der Örtlichkeit Plan Pecei wird eine Umwidmung der Zweckbestimmung von 2.890 m2 der Gp. 3335/2 der K.G. Enneberg von Wald in landwirtschaftliches Grün gemäß beiliegendem Lageplan genehmigt. 1. In Comune di Marebbe, località Plan Pecei, sulla p.f. 3335/2 del C.C. di Marebbe, viene autorizzata la modifica di destinazione d‘uso da bosco a verde agricolo su una superficie complessiva di 2.890 m2, come da planimetria allegata. 2. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Änderungen der Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen. 2. La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo le modifiche dei vincoli paesaggistici approvate con codesta delibera. 3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. 3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER VORSITZENDE IL PRESIDENTE DR. ROLAND DELLAGIACOMA DIE SEKRETÄRIN LA SEGRETARIA PAULA VÖLSER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 23 56594 Bekanntmachung - 1 Teil - Jahr 2010 Avviso - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BEKANNTMACHUNG DES SÜDTIROLER LANDTAGES vom 12. Februar 2010 AVVISO DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO del 12 febbraio 2010 Bekanntmachung im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr. 3 „Volksanwaltschaft des Landes Südtirol“ Avviso ai sensi dell’articolo 6, comma 2, Avviso della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, recante “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano” BEKANNTMACHUNG AVVISO im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr. 3 „Volksanwaltschaft des Landes Südtirol“ ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, recante “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano” Der Südtiroler Landtag beabsichtigt, im Sinne des obgenannten Landesgesetzes die Bestellung des Volksanwaltes/der Volksanwältin für die Dauer von sechs (6) Jahren ab Wirksamkeit der Ernennung vorzunehmen. Nach Ablauf seiner bzw. ihrer Amtszeit führt der amtierende Volksanwalt bzw. die amtierende Volksanwältin die Aufgaben bis zur Ernennung eines Nachfolgers bzw. einer Nachfolgerin provisorisch weiter. Der Volksanwalt bzw. die Volksanwältin wird vom Südtiroler Landtag in geheimer Wahl unter jenen Personen gewählt, welche sich um das entsprechende Amt termingerecht beworben haben und folgende für die Besetzung der Stelle erforderlichen Mindestvoraussetzungen erfüllen: a) Besitz eines Universitätsabschlusses b) Besitz des Nachweises über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache, bezogen auf den Universitätsabschluss (Zweisprachigkeitsnachweis A) c) In Hinblick auf die Ausübung der mit dem Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin verbundenen Aufgaben und Obliegenheiten eine Erfahrung in den Bereichen Recht oder Verwaltung besitzen, die auf einer mindestens fünfjährigen entsprechenden Tätigkeit in den letzten zehn Jahren fußt. Die Kandidatinnen und Kandidaten, welche die Voraussetzungen laut den obigen Buchstaben a) und b) erfüllen und diesen Umstand anhand von den dem jeweiligen Bewerbungsschreiben beigelegten entsprechenden Unterlagen bzw. anhand von eigenverantwortlichen Ersatzerklärungen nachweisen können, werden zu einer Anhörung geladen, in welcher sie den anwesenden Abgeordneten ihre Erfahrung in den Bereichen È intenzione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano procedere ai sensi della sopracitata legge provinciale alla copertura, per la durata di sei (6) anni dalla data di decorrenza della nomina, della carica di Difensore civico/Difensora civica. Scaduto il mandato, il Difensore civico/la Difensora civica continua a esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina di un successore o una successora. Il Difensore civico/La Difensora civica viene eletto/eletta dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano a scrutinio segreto tra le persone che hanno presentato la loro candidatura entro i termini previsti e sono in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) diploma di laurea; b) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito al diploma di laurea (attestato di bilinguismo A); c) in relazione all’esercizio delle funzioni e degli obblighi di Difensore civico/Difensora civica, un’esperienza in campo giuridico o amministrativo basata su un’attività almeno quinquennale svolta in uno di questi due campi nei dieci anni precedenti. Le candidate e i candidati in possesso dei requisiti di cui alle succitate lettere a) e b), accertati sulla base dei documenti allegati alla rispettiva domanda ovvero delle relative dichiarazioni sostitutive, vengono invitate/invitati a un’audizione, nella quale illustrano alle consigliere e ai consiglieri provinciali presenti la propria esperienza in campo giuridico e amministrativo per dimostrare così di soddisfare anche il requisito di cui alla succitata Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 24 Recht oder Verwaltung darlegen, um damit den Nachweis zu erbringen, dass sie auch die Voraussetzung laut dem obigen Buchstaben c) erfüllen. Gleichzeitig bringen sie dabei auch ihre Vorstellungen über ihre künftigen Aufgabenschwerpunkte und die Führung der Volksanwaltschaft vor. lettera c). Nello stesso contesto illustrano anche le loro idee circa le priorità della loro futura attività e la conduzione dell’Ufficio del Difensore civico/della Difensora civica. Die Wahl des Volksanwaltes bzw. des Volksanwältin durch den Landtag erfolgt in der Folge unter jenen Bewerberinnen und Bewerbern, die an der Anhörung teilgenommen haben. Ab dem Tag des effektiven Dienstantrittes steht dem ernannten Volksanwalt bzw. der ernannten Volksanwältin für die Dauer seiner/ihrer Amtszeit eine Amtsvergütung zu, die der Aufwandsentschädigung der Landtagsabgeordneten, Tagegeld ausgenommen, entspricht. Die so berechnete Amtsvergütung beträgt derzeit 130.349,28 Euro brutto im Jahr und wird in 12 Monatsraten ausbezahlt. Außerdem stehen die allfällige Außendienstvergütung und die Rückvergütung der Reisespesen nach Maßgabe der Bestimmungen, die für die Bediensteten des Südtiroler Landtages gelten, zu. Allfällige Bewerbungen um das Amt eines Volksanwaltes bzw. einer Volksanwältin sind schriftlich auf stempelfreiem Papier und in freier Form an den Präsidenten des Südtiroler Landtages zu richten und müssen dort innerhalb von 30 Tagen ab der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Region eingehen. Aus den Bewerbungen muss in Form von begelegten Unterlagen oder abgegebenen eigenverantwortlichen Ersatzerklärungen der Besitz der weiter oben angeführten Mindestvoraussetzungen für die Bekleidung des entsprechenden Amtes hervorgehen. Dabei ist es im Interesse der einzelnen Bewerberinnen bzw. Bewerber, ausführliche Angaben zu ihrer Erfahrung in den Bereichen Recht oder Verwaltung, die auf einer mindestens fünfjährigen Tätigkeit in den letzten zehn Jahren fußt, zu machen und/oder die entsprechenden einschlägigen Unterlagen beizubringen. Nähere Informationen zur Einrichtung Volksanwaltschaft des Landes Südtirol, zu deren Aufgaben sowie zum Amt des Volksanwaltes bzw. der Volksanwältin, vor allem was die Voraussetzungen, das Ernennungsverfahren und die Fälle der Unvereinbarkeit dieses Amtes mit anderen Ämtern und Tätigkeiten anbelangt, können dem Landesgesetz vom 4. Februar 2010, Nr. 3, „Volksanwaltschaft des Landes Südtirol“, veröffentlicht im Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt der Region vom 9. Februar 2010, Nr. 5, entnommen werden. L’elezione del Difensore civico/della Difensora civica da parte del Consiglio provinciale avviene quindi tra le candidate e i candidati che hanno partecipato all’audizione. Dalla data dell’effettiva assunzione della carica compete al Difensore civico o alla Difensora civica per la durata della carica stessa un’indennità di carica corrispondente all’indennità spettante ai consiglieri/alle consigliere provinciali, diaria esclusa. L’indennità di carica così determinata è attualmente pari a 130.349,28 euro lordi all’anno e viene corrisposta in 12 mensilità. Spettano inoltre l’eventuale indennità di missione nonché il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni vigenti per il personale del Consiglio provinciale. Eventuali candidature per la carica di Difensore civico/Difensora civica devono essere indirizzate in carta semplice e forma libera alla Presidenza del Consiglio provinciale e pervenire alla stessa entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dalle candidature deve risultare per mezzo di documenti allegati o dichiarazioni sostitutive degli stessi, rese sotto la propria responsabilità, il possesso dei suddetti requisiti minimi richiesti per la copertura della relativa carica. È nell’interesse delle singole candidate e dei singoli candidati esporre dettagliatamente nelle rispettive domande la propria esperienza in campo giuridico o amministrativo, basata su un’attività almeno quinquennale in uno di questi due campi nei dieci anni precedenti, e/o produrre la relativa documentazione. Informazioni più dettagliate sull’Ufficio del Difensore civico/della Difensora civica, i suoi compiti nonché la carica di Difensore civico/Difensora civica, in particolare per quanto concerne i requisiti, la procedura di nomina e i motivi di incompatibilità di detta carica con altre cariche o attività, possono essere desunte dalla legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, recante “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano”, pubblicata sul supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione del 9 febbraio 2010, n. 6. DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE DR. DIETER STEGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 25 56592 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 15 febbraio 2010, n. 10 Istituzione del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per l'elisuperficie sita presso l'Ospedale di Cles Visto il comma 3 ter dell'art. 18 ter, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, che dispone l’istituzione con decreto da parte del Presidente della Provincia del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi presso l’aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici presenti sul territorio provinciale. Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2624 del 17 ottobre 2008 che individua i criteri, le modalità e le procedure per l’accertamento dei requisiti e per l’istituzione del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, ai sensi del comma ter dell’articolo 18 ter della L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Vista l’istanza di rilascio del decreto istitutivo, del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per l’elisuperficie sita presso l’Ospedale di Cles, presentata dal Gestore della stessa, nonché Direttore del Distretto Sanitario Valle di Non e Valle di Sole, Dottor Marino Migazzi, in data 07 gennaio 2010. Visto il parere finale redatto dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, di data 09 febbraio 2010, con cui si attesta la presenza della documentazione richiesta ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2624 del 17 ottobre 2008 e il proprio parere favorevole in merito all’emanazione del decreto istitutivo del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per l’elisuperficie sita presso l’Ospedale di Cles: decreta 1) 2) di istituire il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per l’elisuperficie sita presso l’Ospedale di Cles; di comunicare il presente decreto istitutivo, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2624 del 17 ottobre 2008, per il tramite del Servizio Antincendi e Protezione Civile al: • • • • Gestore dell’elisuperficie sita presso l’Ospedale di Cles; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma; Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento; ENAC - DCA di Verona. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Trento, 15 febbraio 2010 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 26 56573 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 4. Februar 2010, Nr. 23/1.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 4 febbraio 2010, n. 23/1.1 Verein „Circolo Culturale San Vigilio“, mit Sitz in Meran, St. Vigilplatz Nr. 45 - Genehmigung im Sinne von Art. 2 des DPR Nr. 361/2000 Associazione “Circolo Culturale San Vigilio“, con sede in Bolzano, piazza S. Vigilio n. 45 approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/2000 …. - omissis verfügt IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN decreta die Änderung der Satzungen des Vereins „Circolo Culturale San Vigilio“ mit Sitz in Meran, St. Vigil Platz Nr. 45 zu genehmigen und in das Landesregister der juristischen Personen einzutragen. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. - di approvare le modifiche dello statuto dell’associazione “Circolo Culturale San Vigilio“ con sede in Merano, piazza S. Vigilio n. 45 e di iscriverle al registro provinciale delle persone giuridiche. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 27 56578 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 4. Februar 2010, Nr. 24/1.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 4 febbraio 2010, n. 24/1.1 “Tourismusverband Gröden” mit Sitz in St. Christina/S. Crestina, Dursanstraße Nr. 78/b Erlöschen der juristischen Person des Privatrechts „Consorzio turistico Val Gardena“ con sede a S. Cristina/S. Crestina, via Dursan n. 78/b dichiarazione di estinzione della persona giuridica di diritto privato - Nach Einsichtnahme: in Art. 27 ZGB sowie in Art. 11 der Durchführungsbestimmungen zum ZGB; in die Art. 4 und 6 DPR Nr. 361/2000; - Visti: l’art. 27 C.C. nonché l’art. 11 delle norme di attuazione al C.C.; gli artt. 4 e 6 DPR n. 361/2000; Festgestellt, dass der „Tourismusverband Gröden“ mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 117/1.1 vom 09.07.2002 anerkannt und in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechts unter der Nr. 202 eingetragen wurde; Nach Einsichtnahme in das Ansuchen, eingegangen am 18.01.2010, Prot. Nr. 1.1/12.10/27607, des gesetzlichen Vertreters des besagten Vereines, mit welchem beantragt wird den Verein „Tourismusverband Gröden“ für erloschen zu erklären; den Beschluss der Vollversammlung des gegenständlichen Vereins, Urkundenrolle Nr. 26.569, Sammlung Nr. 11.995 vom 29.12.2009 des Dr. Walter Crepaz, Notar in Bozen, registriert in Bozen am 26.01.2010, öffentlicher Urkundenband Nr. 1085/1T, aus welchem hervorgeht, dass die Mitglieder mit der erforderlichen Mehrheit die Auflösung des Vereins beschlossen und Herrn Ambros Hofer, St. Nr. HFRMRS68M07C254R zum Liquidator ernannt haben; die Ermittlungsakten und die dem Ansuchen beigelegten Unterlagen; Constatato che il ”Consorzio turistico Val Gardena“ riconosciuto con decreto del Presidente della Provincia n. 117/1.1 dd. 09.07.2002 è stata iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche del diritto privato al n. 202; Visti l’istanza pervenuta in data 18.01.2010, prot. n. 1.1/12.10/27607 del legale rappresentante dell’associazione in parola intesa ad ottenere la dichiarazione d’estinzione del ”Consorzio turistico Val Gardena“; il verbale dell’assemblea degli associati, rep. n. 26.569, racc. n. 11.995 del 29.12.2009 del dott. Walter Crepaz, notaio in Bolzano, registrato a Bolzano addì 26.01.2010, atti pubblici vol. 1085/1T, dal quale emerge che gli associati hanno deliberato con la necessaria maggioranza lo scioglimento dell’associazione e nominato il signor Ambros Hofer, cod. fisc. HFRMRS68M07C254R, quale liquidatore; Im Dafürhalten, dass die Voraussetzungen gegeben sind, den gegenständlichen Verein für erloschen zu erklären Ritenuto che ricorrano i presupposti e requisiti per dichiarare l’estinzione dell’associazione in parola verfügt IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN decreta 1. das Erlöschen des „Tourismusverbandes Gröden“ mit Sitz in St. Christina/S. Crestina, welcher mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 117/1.1 vom 09.07.2002 anerkannt und in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechts unter der Nr. 202 eingetragen wurde; - 1. gli atti istruttori e quelli prodotti a corredo dell’istanza; l’estinzione del ”Consorzio turistico Val Gardena“ con sede in S, Cristina/S. Crestina, riconosciuta con decreto del Presidente della Provincia n. 117/1.1 dd. 09.07.2002 ed iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche del diritto privato al n. 202; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 28 2. die Eintragung des Liquidators, Herr Ambros Hofer, St. Nr. HFRMRS68M07C254R, in das Landesregister der juristischen Personen; 2. l’iscrizione del liquidatore, signor Ambros Hofer, cod. fisc. HFRMRS68M07C254R, nel registro provinciale delle persone giuridiche; 3. eine Ablichtung dieses Dekretes den Verwaltern des besagten Vereines zu übermitteln; 3. di trasmettere copia del presente decreto agli amministratori dell’associazione in parola; 4. eine Ablichtung des Dekretes dem Präsidenten des Landesgerichtes zu übermitteln. 4. di trasmettere copia del decreto al Presidente del Tribunale. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DR. LUIS DURNWALDER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 29 56579 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 8. Februar 2010, Nr. 25/1.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 8 febbraio 2010, n. 25/1.1 Verein „Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero“, mit Sitz in Bozen, Florenzstraße Nr. 51 - Genehmigung im Sinne von Art. 2 des DPR Nr. 361/2000 Associazione “Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero “, con sede in Bolzano, via Firenze n. 51 - approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/2000 Nach Einsichtnahme in Visto/a Art. 2 des DPR Nr. 361/2000, mit welchem die Modalitäten für die Genehmigung der Änderungen der Satzungen und der Gründungsurkunde festgesetzt werden; l’art. 2 del DPR n. 361/2000 il quale determina le modalità per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo; Artt. 17 und 18 des Gesetzes vom 11. März 1972, Nr. 118; l’artt. 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118; den Beschluss der Landesregierung vom 13.02.1989, Nr. 666, mit welchem der Verein „Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero“ als juristische Person des Privatrechtes anerkannt wurde; la delibera della Giunta Provinciale del 13.02.1989, n. 666 recante il riconoscimento della personalità giuridica dell‘associazione “Università Popolare Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero”; den Beschluss der Landesregierung vom 17.05.1999, Nr. 1848, mit welchem die Bewilligung der Übertragung des Vermögens des Vereins „Università Popolare Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero“ an die Stiftung U.P.A.D. verweigert wurde und der Widerruf des Gründungsaktes der genannten Stiftung vom 29.09.1998, Urkundenrolle Nr. 60.958, Sammlung Nr. 6.603 des Dr. Angelo Finelli, Notar in Bozen, registriert in Bozen am 30.09.1998, öffentlicher Urkundenband Nr. 2383/1, gefordert wurde; la delibera della Giunta Provinciale del 17.05.1999, n. 1848, con il quale venne negata l’autorizzazione al trasferimento del patrimonio dell’associazione “Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero” all fondazione U.P.A.D. e chiesto la revoca dell’atto di costituzione della predetta fondazione del 29.09.1998, rep. n. 60.958, racc. n. 6.603 del dott. Angelo Finelli, notaio a Bolzano, registrato a Bolzano addì 30.09.1998, atti pubblici vol. n. 2383/1; das Gutachten der Anwaltschaft des Landes vom 15.10.2008, Prot. Nr. 12.10/P-9633/565637, in welchem die Möglichkeit der Umwandlung des Vereins „Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD Università della Terza Età e del Tempo Libero“ in eine Stiftung positiv beurteilt wird; il parere dell’Avvocatura della Provincia del 15.10.2008, protocollata al n. 12.10/P-9633/565637, nel quale viene giudicato positivamente la trasformazione dell’associazione “Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero” in fondazione; das Ansuchen, eingegangen am 02.02.2010, Prot. Nr. 1.1/12.10/63237 des gesetzlichen Vertreters des besagten Vereines, mit welchem die Genehmigung der mittels Satzungsänderung durchgeführten Umwandlung des Vereins in eine Stiftung beantragt wird; l’istanza pervenuta in data 02.02.2010, prot. n. 1.1/12.10/63237 dal legale rappresentante dell’associazione in parola intesa ad ottenere l’approvazione della trasformazione dell’associazione in fondazione effettuata mediante modifica dello statuto; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 30 das Protokoll der Mitgliederversammlung desselben Vereins vom 17.12.2009, Urkundenrolle Nr. 96.953, Sammlung Nr. 18.109, des Dr. Angelo Finelli, Notar in Bozen, registriert in Bozen am 28.12.2009, öffentlicher Urkundenband Nr. 6876/1T, aus welchem hervorgeht, dass die Mitglieder die Satzungsänderung mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen haben und der Gründungsakt der Stiftung U.P.A.D. vom 29.09.1998, Urkundenrolle Nr. 60.958, Sammlung Nr. 6.603 desselben Notars Dr. Angelo Finelli widerrufen wurde; il verbale dell’assemblea della suddetta associazione del 17.12.2009, rep. n. 96.953, racc. n. 18.109 del dott. Angelo Finelli, notaio in Bolzano, registrato a Bolzano addì 28.12.2009, atti pubblici vol. 6876/1T, dal quale risulta che gli associati hanno deliberato con la necessaria maggioranza il nuovo tenore dello statuto e dal quale emerge che è stato revocato l’atto di costituzione della fondazione U.P.A.D. del 29.09.1998, rep. n. 60.958, racc. n. 6.603 dello stesso notaio dott. Angelo Finelli; die Ermittlungsakten und die dem Ansuchen beigelegten Unterlagen; gli atti istruttori e quelli prodotti a corredo dell’istanza; in der Meinung, dass die für die Annahme des Antrages notwendigen Voraussetzungen gegeben sind ritenuto che ricorrano tutti i requisiti e presupposti per l’accoglimento della domanda verfügt IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN decreta - die Satzungsänderung, mit welcher die Umwandlung des Vereins „Università Popolare Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero“ in die Stiftung „Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD Università della Terza Età e del Tempo Libero”, mit Sitz in Bozen, Florenzstraße Nr. 51 beschlossen wurde, zu genehmigen und in das Landesregister der juristischen Personen einzutragen. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN - di approvare la modifica dello statuto con la quale è stata deliberata la trasformazione dell’associazione “Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero “ in fondazione “Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero” con sede in Bolzano, via Firenze n. 51 e di iscriverle al registro provinciale delle persone giuridiche. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DR. LUIS DURNWALDER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 31 56580 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 8. Februar 2010, Nr. 26/1.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 8 febbraio 2010, n. 26/1.1 Verein „La Vispa Teresa“, mit Sitz in Bozen, Ortlerstraße Nr. 31 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes Associazione "La Vispa Teresa“ con sede in Bolzano, via Ortles n. 31 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato - - - - - - Nach Einsichtnahme in: Art. 1 des DPR Nr. 361/2000, welcher das Verfahren für die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit regelt; Art. 14 und ff. des Zivilgesetzbuches; Art. 17 und 18 des Gesetzes vom 11. März 1972, Nr. 118; den Beschluss der Landesregierung vom 08.01.2001, Nr. 1, mit welchem das Register der juristischen Personen des Privatrechtes bei der Landesverwaltung eingerichtet wurde; den Beschluss der Landesregierung vom 08.05.1995, Nr. 2128, mit welchem die Befugnis, privatrechtliche juristische Personen örtlichen Charakters anzuerkennen, dem Landeshauptmann übertragen wurde; das Ansuchen, eingegangen am 08.10.2009, Prot. Nr. 1.1/12.10/568872 der gesetzlichen Vertreterin des Vereins „La Vispa Teresa“ um Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes; die Gründungsurkunde sowie in die beigeschlossenen Satzungen desselben Vereins, Urkundenrolle Nr. 29.224, Sammlung Nr. 9.505 vom 10.12.2009 des Dr. Elio Villa, Notar in Bozen, registriert in Bozen am 16.12.2009, öffentlicher Urkundenband Nr. 6015/1T; die Ermittlungsakten und die dem Ansuchen beigelegten Unterlagen; in der Meinung, dass die für die Annahme des Antrages notwendigen Voraussetzungen gegeben sind - - - - - Visti: l’art. 1 del DPR n. 361/2000 che disciplina il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica; l’art. 14 e ss. del Codice Civile; l’art. 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118; la delibera della Giunta provinciale n. 1 dell’ 08.01.2001 con la quale è stato istituito il registro delle persone giuridiche presso l’amministrazione provinciale; la delibera della Giunta provinciale dell’ 08.05.1995, n. 2128, con la quale è stata delegata al Presidente della Provincia la funzione di riconoscere persone giuridiche di diritto privato a carattere locale; l’istanza pervenuta in data 08.10.2009, prot. n. 1.1/12.10/568872 della legale rappresentante dell’associazione “La Vispa Teresa“ intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata; l’atto costitutivo, nonchè l’allegato statuto dell’associazione in parola, repertorio n. 29.224, raccolta n. 9.505 di data 10.12.2009 del dott. Elio Villa, notaio a Bolzano, registrato a Bolzano addì 16.12.2009, atti pubblici vol. n. 6015/1T; gli atti istruttori e quelli prodotti a corredo dell’istanza; ritenuto che ricorrano tutti i requisiti e presupposti per l’accoglimento della domanda verfügt IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN decreta den Verein „La Vispa Teresa“ mit Sitz in Bozen, Ortlerstraße Nr. 31, als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 356 einzutragen. - di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell‘art. 1 del DPR 361/2000 dell’associazione “La Vispa Teresa“ con sede in Bolzano, via Ortles n. 31, e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 356. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN 32 Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Dr. Luis Durnwalder Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 33 56596 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 27. Januar 2010, Nr. 21 DECRETO ASSESSORILE del 27 gennaio 2010, n. 21 Überführung der Gp. 1269/22 K.G. Stilfes (7.705 m²) aus dem verfügbaren Vermögensgut in das öffentliche Gut Straße Trasferimento della p.f. 1269/22 C.C. Stilves (7.705 mq) dal patrimonio disponibile al demanio pubblico-ramo strade Der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur L’assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina Vorausgeschickt, dass die Gp. 1269/22 K.G. Stilfes im Grundbuch unter E.Zl 515/II als verfügbares Vermögen der Autonomen Provinz Bozen eingetragen ist; Premesso, che la p.f. 1269/22 C.C Stilves è intavolata nel libro fondiario P.T. 515/II come patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Bolzano nach Einsichtnahme in das Schreiben der Abteilung 12 vom 11.01.2010 in welchem diese um die Übertragung in das öffentliche Gut Straßen ersucht; vista la domanda della Ripartizione 12 dd. 11.01.2010 di trasferire la particella nel demanio strade, für zweckmäßig erachtet, die Gp. 1269/22 aus dem verfügbaren Vermögen des Landes auszuscheiden und als öffentliches Gut Straßen einzustufen; damit der neue Straßenstützpunkt errichtet werden kann ritenuto opportuno trasferire la p.f. 1269/22 dal patrimonio disponibile al demanio strade della Provincia Autonoma di Bolzano; per poter realizzare il nuovo punto logistico verfügt decreta 1. die Gp. 1269/22 in E.Zl 515/II in K.G. Stilfes aus dem verfügbaren Vermögen des Landes auszuscheiden und in das öffentliche Gut Straßen zu überführen; • das Vermögensamt mit der Durchführung sämtlicher damit verbundenen Maßnahmen zu ermächtigen; • das gegenständliche Dekret im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino Südtirol zu veröffentlichen 1. di trasferire la p.f. 1269/22 in P.T. 515/II in C.C. Stilves dal patrimonio disponibile nel demanio pubblico strade della Provincia Autonoma di Bolzano; • di autorizzare l’ufficio patrimonio a espletare tutti i rispettivi provvedimenti necessari; • di pubblicare il decreto in oggetto sul Bollettino Ufficiale della regione Autonoma Trentino Alto Adige DER LANDESRAT DR. FLORIAN MUSSNER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 34 56587 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 9. Februar 2010, Nr. 67/23.2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 9 febbraio 2010, n. 67/23.2 Ergänzung zum Beschluss der Landesregierung Nr. 2478 vom 10.07.2000, in geltender Fassung „Landesverzeichnis der Lieferfirmen von prothesischen Behelfen im Sinne des Art. 16 der Kriterien zur prothesischen Betreuung“ Integrazione della deliberazione provinciale n. 2478 del 10.07.2000 e successive integrazioni “Rubrica provinciale dei fornitori di dispositivi protesici ai sensi dell’art. 16 dei criteri sull’assistenza protesica” RESSORT FÜR FAMILIE, GESUNDHEIT UND SOZIALWESEN ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA SANITÀ E POLITICHE SOCIALI DER LANDESRAT L'ASSESSORE Nach Einsichtnahme in das Dekret des Gesundheitsministeriums vom 27. August 1999, Nr. 332, “regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”; nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1261 vom 4. Mai 2009, veröffentlicht im Amtsblatt der Region TrentinoSüdtirol Nr. 22 vom 26.05.2009 „Kriterien zur prothesischen Betreuung und Widerruf des Beschlusses Nr. 3473 vom 19. September 2005“; nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 3481 vom 25. September 2000 „Übertragung von Befugnissen“; nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 2478 vom 10. Juli 2000, im Amtsblatt Nr. 31 vom 25.07.2000 veröffentlicht, in geltender Fassung, mit welchem das Landesverzeichnis der Lieferfirmen von prothesischen Behelfen, die 100% des Preises laut Anlage 1 des DM 332/99 bekommen, genehmigt wird; nach Einsichtnahme in die weiteren Ansuchen der Lieferfirmen von prothesischen Behelfen für die Eintragung in das Landesverzeichnis; als notwendig erachtet den Beschluss Nr. 2478 vom 10.07.2000 in geltender Fassung zu ergänzen; Nach Einsichtnahme in den Absatz 5 Punkt a) des Beschlusses Nr. 2893 vom 14.12.2009; Visto il Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 “regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”; vista la deliberazione provinciale n. 1261 del 04 maggio 2009, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 22 del 26.05.2009 “criteri relativi all’assistenza protesica e revoca della delibera n. 3473 del 19 settembre 2005; vista la deliberazione provinciale n. 3481 del 25 settembre 2000 “delega di funzioni”; vista la deliberazione provinciale n. 2478 del 10 luglio 2000, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 31 del 25.07.2000, ed ulteriori integrazioni, con cui si approva la rubrica provinciale dei fornitori di dispositivi protesici che riceveranno il 100% del prezzo previsto per i prodotti di cui all’elenco 1 del DM 332/99; viste le ulteriori domande presentate dai fornitori per l’inserimento nella rubrica provinciale; ritenuto necessario integrare la deliberazione n. 2478 del 10.07.2000 e ulteriori integrazioni; visto il comma 5 punto a) della delibera n. 2893 del 14.12.2009; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 35 verordnet: decreta: 1. das Verzeichnis gemäß eigenem Beschluss 1. di integrare l’elenco di cui alla propria delibe- Nr. 2478 vom 10.07.2000, im Amtsblatt Nr. 31 vom 25.07.2000 veröffentlicht, in geltender Fassung, mit beiliegender Anlage A zu ergänzen; dieses Verzeichnis (Anlage A) ist integrierender Bestandteil dieses Dekretes; razione n. 2478 del 10.07.2000 pubblicata sul bollettino ufficiale n. 31 del 25.07.2000 e ulteriori integrazioni con l’allegato elenco A che forma parte integrante del presente decreto; 2. dieses Dekret im Amtsblatt der Region Tren- 2. di pubblicare il presente decreto sul bollettino tino-Südtirol zu veröffentlichen. ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. DER LANDESRAT L’ASSESSORE DR. RICHARD THEINER Anlage/Allegato LANDESVERZEICHNIS / RUBRICA PROVINCIALE DER LIEFERFIRMEN VON PROTHESISCHEN BEHELFEN, / DEI FORNITORI DI DISPOSITIVI PROTESICI DIE 100% DES PREISES / CHE RICEVERANNO IL 100% DEL PREZZO LAUT ANLAGE 1 DES MD 332/99 BEKOMMEN / PREVISTO PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ELENCO 1 DEL DM 332/99 FIRMA/DITTA ADRESSE Gualerzi & C. Snc Matteottiplatz di/des Gualerzi 20 Stefano & C. INDIRIZZO CAP Piazza Matteotti 43036 20 ORT Fidenza (PR) CITTÀ Fidenza (PR) TATIGKEIT/ATTIVITA' Orthopädie u. Sanitätsartikel/ Ortopedia e articoli sanitari Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 36 56607 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES SCHULAMTSLEITERS FÜR DIE DEUTSCHE SCHULE vom 29. Januar 2010, Nr. 126 DECRETO DELL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA del 29 gennaio 2010, n. 126 Gleichstellung des Privatkindergartens der montessori.coop Sozialgenossenschaft „MONTESSORI-KINDERGARTEN BOZEN“ mit den Landeskindergärten im Sinne des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12 Parificazione della scuola dell’infanzia privata della montessori.coop - cooperativa sociale “SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI BOLZANO” ai sensi della legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12 ….. omissis verfügt L’INTENDENTE SCOLASTICO DER SCHULAMTSLEITER decreta 1. ab dem Kindergartenjahr 2009/2010 die Gleichstellung des Privatkindergartens „MONTESSORI KINDERGARTEN BOZEN“, der montessori.coop - Sozialgenossenschaft, mit Sitz in 39100 Bozen - Kohlern Nr. 11, im Sinne des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12. 1. a decorrere dall’anno 2009/2010 la parificazione della scuola dell’infanzia privata “SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI BOLZANO“ della montessori.coop - cooperativa sociale, con sede in 39100 Bolzano Colle n. 11, ai sensi della legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12. 2. Das Kindergarteninspektorat behält sich das Recht vor, jederzeit Kontrollen über den ursprünglichen Besitz und das Einhalten der vom Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen für gleichgestellte Kindergärten sowie Überprüfungen bezüglich der Abwicklungsmodalitäten des Kindergartendienstes durchzuführen. 2. L’ispettorato per le scuole dell’infanzia si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso originario e sul mantenimento dei presupposti prescritti dalla legge per le scuole dell’infanzia parificate nonché un controllo delle modalità di svolgimento del servizio di scuola dell’infanzia. 3. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. 3. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Südtirol. DER SCHULAMTSLEITER L’INTENDENTE SCOLASTICO DR. PETER HÖLLRIGL Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 37 56603 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 29. Januar 2010, Nr. 26/2010/35.3 DECRETOI DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 29 gennaio 2010, n. 26/2010/35.3 Landesweite Messeveranstaltungen im Jahr 2010: Anerkennung, Einstufungen und Kalender Manifestazioni fieristiche di rilevanza provinciale anno 2010: riconoscimento, qualifica e calendario Der Direktor der Abteilung Handwerk, Industrie und Handel hat folgende Rechtsvorschriften, Unterlagen und Tatsachen zur Kenntnis genommen: das Landesgesetz vom 18. Oktober 2005, Nr. 9 „Regelung des Messesektors“ und insbesondere Artikel 2, Absatz 1, welcher vorsieht, dass die Organisation von Messeveranstaltungen der Landesabteilung Handwerk, Industrie und Handel mitgeteilt werden muss. Artikel 2, Absatz 2 des besagten Landesgesetzes, aus dem hervorgeht, dass die zuständige Landesabteilung die Messeveranstaltung entweder als internationale, gesamtstaatliche oder landesweite Messeveranstaltung einstuft und sie im Kalender aufnimmt, der im Amtsblatt der Region veröffentlicht wird; den Beschluss der Landesregierung vom 27. März 2006 Nr. 956 mit dem Gegenstand „Typologien von Messeveranstaltungen, Anerkennung der Kriterien der Messeveranstaltungen, Eigenschaften der Messegelände und der Ausstellungsflächen, Messekalender (geändert mit Beschluss Nr. 2298 vom 26.6.2006); die Mitteilungen mit denen die Organisatoren der Messen „4 Wheels“ - „Tip World 2010“ „Weinkost 2010“ - und „Alpenstones“ die zuständige Abteilung ersucht haben, die jeweiligen Veranstaltungen als „landesweit“ einzustufen; Il Direttore della Ripartizione Artigianato, Industria e Commercio ha preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi, documenti e fatti: la legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9 “Disciplina del settore fieristico” ed in particolare l’articolo 2, comma 1, il quale prevede che l’organizzazione di manifestazioni fieristiche deve essere comunicata alla Ripartizione artigianato, industria e commercio; l’articolo 2, comma 2 della precitata legge provinciale, secondo il quale la ripartizione provinciale competente riconosce alle manifestazioni fieristiche la qualifica di rilevanza internazionale, nazionale o provinciale e le inserisce nel calendario, che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; Der Abteilungsdirektor stellt Folgendes fest: in Anlehnung an den Beschluss der Landesregierung Nr. 956/2006 muss die Abteilung Handwerk, Industrie und Handel über die Durchführung von landesweiten Messeveranstaltungen ein Jahr vorher, und zwar jeweils im Monat November, in Kenntnis gesetzt werden; Il Direttore di Ripartizione constata quanto segue: ai sensi della delibera della G.P. n. 956/2006, le comunicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche provinciali devono essere presentate alla Ripartizione artigianato, industria e commercio, entro il mese di novembre dell’anno antecedente a quello di svolgimento; - la delibera della Giunta provinciale del 27 marzo 2006 n. 956 dall’oggetto “Tipologie di manifestazioni fieristiche, criteri di riconoscimento della qualifica delle manifestazioni, caratteristiche dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi, calendario fieristico” (modificata con delibera n. 2298 del 26.6.2006); - le comunicazioni con le quali gli organizzatori delle manifestazioni “4 Wheels” - “Tip World 2010” - “Weinkost 2010” e “Alpenstones” hanno richiesto alla ripartizione competente l’attribuzione della qualifica “provinciale” alle rispettive manifestazioni; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 für neue Veranstaltungen oder andere Ausnahmen, die von Fall zu Fall bewertet werden müssen, können besagte Mitteilungen auch nach den vorgesehenen Terminen eingereicht werden. Dies vorausgeschickt 38 per manifestazioni di nuova istituzione o per altri casi particolari da valutarsi singolarmente, la comunicazione può essere presentata anche oltre i termini previsti. Ciò premesso verfügt IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DER ABTEILUNGSDIREKTOR decreta 1.) den nachstehenden Messeveranstal-tungen die Einstufung “landesweit ” zuzuerkennen: 4 Wheels - 1. Auflage die in Bozen Messe Bozen - in der Zeit vom 27. bis 28. März 2010 stattfindet. Warensektor 26 Tip World 2010 - 32. Auflage die in Bruneck - in der Zeit vom 17. bis 20. April 2010 stattfindet. Warensektor 9 Weinkost 2010 - 88. Auflage die in Bozen bei dem Museion - in der Zeit vom 13. bis 15. Mai 2010 stattfindet. Warensektor 3. Alpenstones - 1. Auflage die in Bozen Messe Bozen - in der Zeit vom 13. bis 15. Mai 2010 stattfindet. Warensektor 13. 1.) di riconoscere la qualifica “provinciale” alle seguenti manifestazioni fieristiche: 4 Wheels - 1° edizione - da tenersi in Bolzano - Fiera Bolzano - dal 27 al 28 marzo 2010. Codice merceologico 26. 2.) die oben angeführte Auflistung als Kalender der Veranstaltungen zu werten, denen die Einstufung internationale oder gesamtstaatliche zuerkannt wurde, mit dem Hinweis, dass die angegebenen Daten etwaigen Änderungen unterliegen könnten; 2.) di considerare l’elenco di cui sopra alla stregua di calendario delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale e nazionale, con avviso che le date riportate potrebbero subire eventuali variazioni; 3.) gegenständliches Dekret im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 3.) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER DIREKTOR DER ABTEILUNG IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE - - - HANSI FELDER Tip World 2010 - 32° edizione - da tenersi in Brunico - dal 17 al 20 aprile 2010. Codice merceologico 9. Weinkost 2010 - 88° edizione - da tenersi in Bolzano presso il Museion dal 13 al 15 maggio 2010. Codice merceologico 3. Alpenstones - 1° edizione - da tenersi in Bolzano - Fiera Bolzano - dal 13 al 15 maggio 2010. Codice merceologico 13. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 39 56604 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 5. Februar 2010, Nr. 89/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 5 febbraio 2010, n. 89/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Taufers, Taufers im Münstertal (BZ) Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Tubre, Tubre (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluß des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Taufers im Münstertal in geltender Fassung; Regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Tubre e successive modifiche ed integrazioni; Gutachten des Amtes für Abfallwirtschaft Prot. Nr. 4285/BK/sk vom 11.08.1995 betreffend die Erteilung der Betriebsgenehmigung für den Recyclinghof in der Gemeinde Taufers im Münstertal; Parere dell’Ufficio gestione rifiuti prot. n. 4285/BK/sk del 11.08.1995 concernente il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per il centro di riciclaggio del Comune di Tubre; Dekret Nr. 334 vom 20/04/2005 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto n. 334 del 20/04/2005 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 12/01/2010 Domanda dd. 12/01/2010 eingereicht von der GEMEINDE TAUFERS mit rechtlichem Sitz in Taufers im Münstertal (BZ) St.-Johann-Str. 26 inoltrata dal COMUNE DI TUBRE con sede legale in Tubre (BZ) Via S. Giovanni 26 und e Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 ermächtigt 40 autorizza die GEMEINDE TAUFERS mit rechtlichem Sitz in Taufers im Münstertal (BZ) St.-Johann-Str. 26 il COMUNE DI TUBRE Con sede legale in Tubre (BZ) Via S. Giovanni 26 bis 27/02/2015 fino al 27/02/2015 mit Ermächtigungsnummer: 3225 con numero d'autorizzazione: 3225 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten: ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti: Abfallkodex: 020108 * Abfallart: Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 020108 * Tipologia di rifiuto: rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 080312 * Abfallart: Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: 080313 Abfallart: Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen Codice di rifiuto: 080312 * Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: 080313 Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 Abfallkodex: 080317 * Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 080317 * Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 080318 Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen Codice di rifiuto: 080318 Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 Abfallkodex: 100819 * Abfallart: ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung Codice di rifiuto: 100819 * Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli Abfallkodex: 130113 * Abfallart: andere Hydrauliköle Codice di rifiuto: 130113 * Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici Abfallkodex: 130208 * Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Codice di rifiuto: 130208 * Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Abfallkodex: 130310 * Abfallart: andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle Codice di rifiuto: 130310 * Tipologia di rifiuto: altri oli isolanti e termoconduttori Abfallkodex: 130507 * Abfallart: öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern Codice di rifiuto: 130507 * Tipologia di rifiuto: acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua Abfallkodex: 130701 * Abfallart: Heizöl und Diesel Codice di rifiuto: 130701 * Tipologia di rifiuto: olio combustibile e carburante diesel Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 41 Abfallkodex: 130702 * Abfallart: Benzin Abfallkodex: 130703 * Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) Codice di rifiuto: 130702 * Tipologia di rifiuto: petrolio Codice di rifiuto: 130703 * Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele) Abfallkodex: 150102 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Codice di rifiuto: 150102 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Abfallkodex: 150104 Abfallart: Verpackungen aus Metall Codice di rifiuto: 150104 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Abfallkodex: 150106 Abfallart: gemischte Verpackungen Codice di rifiuto: 150106 Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti Abfallkodex: 150110 * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Codice di rifiuto: 150110 * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Abfallkodex: 160103 Abfallart: Altreifen Codice di rifiuto: 160103 Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Abfallkodex: 160107 * Abfallart: Ölfilter Codice di rifiuto: 160107 * Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Abfallkodex: 160601 * Abfallart: Bleibatterien Codice di rifiuto: 160601 * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Abfallkodex: 160602 * Abfallart: Ni-Cd-Batterien Codice di rifiuto: 160602 * Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio Abfallkodex: 160603 * Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien Codice di rifiuto: 160603 * Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio Abfallkodex: 160606 * Abfallart: getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren Codice di rifiuto: 160606 * Tipologia di rifiuto: elettroliti di batterie accumulatori, oggetto di raccolta differenziata Abfallkodex: 170201 Abfallart: Holz Codice di rifiuto: 170201 Tipologia di rifiuto: legno Abfallkodex: 170203 Abfallart: Kunststoff Codice di rifiuto: 170203 Tipologia di rifiuto: plastica Abfallkodex: 200101 Abfallart: Papier und Pappe/Karton Codice di rifiuto: 200101 Tipologia di rifiuto: carta e cartone Abfallkodex: 200102 Abfallart: Glas Codice di rifiuto: 200102 Tipologia di rifiuto: vetro Abfallkodex: 200108 Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle Codice di rifiuto: 200108 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense Abfallkodex: 200110 Codice di rifiuto: 200110 e Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 42 Abfallart: Bekleidung Tipologia di rifiuto: abbigliamento Abfallkodex: 200111 Abfallart: Textilien Codice di rifiuto: 200111 Tipologia di rifiuto: prodotti tessili Abfallkodex: 200113 * Abfallart: Lösemittel Codice di rifiuto: 200113 * Tipologia di rifiuto: solventi Abfallkodex: 200114 * Abfallart: Säuren Codice di rifiuto: 200114 * Tipologia di rifiuto: acidi Abfallkodex: 200115 * Abfallart: Laugen Codice di rifiuto: 200115 * Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Abfallkodex: 200117 * Abfallart: Fotochemikalien Codice di rifiuto: 200117 * Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici Abfallkodex: 200119 * Abfallart: Pestizide Codice di rifiuto: 200119 * Tipologia di rifiuto: pesticidi Abfallkodex: 200121 * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Codice di rifiuto: 200121 * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Abfallkodex: 200123 * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Codice di rifiuto: 200123 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Abfallkodex: 200125 Abfallart: Speiseöle und -fette Codice di rifiuto: 200125 Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Abfallkodex: 200126 * Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen Codice di rifiuto: 200126 * Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 Abfallkodex: 200127 * Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 200127 * Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 200128 Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen Codice di rifiuto: 200128 Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 Abfallkodex: 200129 * Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 200129 * Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 200130 Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen Codice di rifiuto: 200130 Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 Abfallkodex: 200131 * Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Codice di rifiuto: 200131 * Tipologia di rifiuto: medicinali citostatici citotossici e Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 43 Abfallkodex: 200132 Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen Abfallkodex: 200133 * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Codice di rifiuto: 200132 Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 Codice di rifiuto: 200133 * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Abfallkodex: 200134 Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen Codice di rifiuto: 200134 Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 Abfallkodex: 200135 * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen Codice di rifiuto: 200135 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose Abfallkodex: 200136 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 Codice di rifiuto: 200136 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 Abfallkodex: 200137 * Abfallart: Holz, das gefährliche Stoffe enthält Codice di rifiuto: 200137 * Tipologia di rifiuto: legno, contenente sostanze pericolose Abfallkodex: 200138 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt Codice di rifiuto: 200138 Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 Abfallkodex: 200139 Abfallart: Kunststoffe Codice di rifiuto: 200139 Tipologia di rifiuto: plastica Abfallkodex: 200140 Abfallart: Metalle Codice di rifiuto: 200140 Tipologia di rifiuto: metallo Abfallkodex: 200301 Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle Codice di rifiuto: 200301 Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati Abfallkodex: 200307 Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: 200307 Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof Taufers i. Münster Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio di Tubre 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den mit Gutachten des III. Fachausschusses für Umwelthygiene Prot. Nr. 13960/BK/sk vom 16.11.1993 genehmigten Projekt aufgestellt werden. 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nel progetto approvato con parere favorevole della III. Sezione di Igiene Ambientale prot. n. 13960/BK/sk del 16.11.1993. 2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Taufers im Münstertal müssen eingehalten werden. 2. Le disposizioni del regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Tubre devono essere rispettate. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 44 3. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten. 3. È vietata l’accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani. 4. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 4. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonchè per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 5. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 6. Die Beseitigung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle haben in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 6. Lo smaltimento, il trattamento e il recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. 9. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 9. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l’inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 334 vom 20/04/2005. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 334 del 20/04/2005. DER AMTSDIREKTOR IL DIRETTORE D’UFFICIO DR. GIULIO ANGELUCCI Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 45 56571 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 29 gennaio 2010, n. 123 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii., L.P. 3 aprile 2007, n. 9. Soppressione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di San Lorenzo in Banale, con sede in San Lorenzo in Banale, comune omonimo (TN) omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1. di sopprimere, per quanto esposto in premessa, il Consorzio di Miglioramento Fondiario di San Lorenzo in Banale con sede in San Lorenzo in Banale, comune omonimo (TN); 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 46 56570 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 5 febbraio 2010, n. 161 L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - Progetto definitivo "Bacino di irrigazione in località Ronchi", nel Comune di Castelfondo, proposto dal Consorzio di miglioramento fondiario di Castelfondo Valutazione favorevole con prescrizioni omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) 2) 3) di dare atto, per le ragioni indicate in premessa, che la fase istruttoria si è protratta oltre i termini di cui all’art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28; di esprimere, per i motivi di cui in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del definitivo denominato “Bacino di irrigazione in località Ronchi”, nel Comune di Castelfondo, proposto dal Consorzio di miglioramento fondiario di Castelfondo, in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l’ambiente nel verbale di deliberazione n. 1/2010 di data 27 gennaio 2010, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 2) all’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla trasformazione di coltura, rilasciata dal Comitato tecnico forestale con deliberazione n. 105 di data 24 settembre 2009, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni: 1. (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche) il rilascio del troppo pieno del bacino dovrà essere restituito al torrente Novella in maniera utile al corso d’acqua, evitando che lo stesso possa essere intercettato dall’opera di presa della centrale idroelettrica di Fondo; la riprogettazione delle opere di scarico potrà inoltre valutare soluzioni diverse dalla galleria in pendenza prevista nel progetto esaminato; 2. (Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche) gli organi di prelievo dell’acqua dal torrente Novella dovranno garantire la corretta limitazione della portata derivata a quella concessa; in tal senso dovrà inoltre essere sistemata l’opera di presa esistente sul rio Smou; 3. (Comune di Castelfondo, Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Servizio Geologico) nell’ambito del rilascio della concessione edilizia, il programma di monitoraggio degli effetti delle vibrazioni generate dall’uso di esplosivo per lo scavo in roccia dovrà essere preventivamente sottoposto all’attenzione del Servizio Geologico e dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente che si esprimeranno in merito all’idoneità dei metodi di misura proposti ed alla validità complessiva del programma proposto; 4. (Comune di Castelfondo) con riferimento alle emissioni acustiche, nell’ambito del rilascio della concessione edilizia dovrà essere acquisito uno studio di impatto acustico, redatto da un tecnico competente, finalizzato a: verificare il rispetto del limite di emissione e del valore limite differenziale di immissione nei confronti delle abitazioni maggiormente esposte, definiti dalla vigente normativa di settore. generate dall’attività di scavo mediante esplosivo; stimare l’incremento dei livelli sonori indotti dal traffico veicolare pesante transitante sulla viabilità di cantiere nei pressi dei ricettori maggiormente esposti; tale studio fornirà gli elementi tecnici per la predisposizione e il rilascio dell’eventuale autorizzazione comunale per le attività temporanee in deroga ai limiti previsti dall’art. 11 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 5. 6. 7. 8. 9. 47 (Comune di Castelfondo) la scelta finale della viabilità di cantiere da utilizzare per il trasferimento del materiale di scavo al sito di destinazione dovrà considerare l’utilizzo della “strada della Val”, per il tratto compreso tra la località Dovena e Villa di Castelfondo; (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio prot. n. 11958/09 di data 9 dicembre 2009 ha effetto di autorizzazione ai fini paesaggistico-ambientali; in particolare, ai sensi del medesimo parere si prescrive che, al fine del recupero delle qualità ambientali originarie dell’area interessata dal progetto, i ripristini ambientali previsti per la sistemazione definitiva del terreno dovranno essere eseguiti nello scrupoloso rispetto delle indicazioni e modalità esecutive illustrate nella “relazione caratteri vegetazionali” allegata allo studio d’impatto ambientale; (Servizio Gestione strade) durante la fase di cantiere andrà concordata con il Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento la disposizione di opportuna segnaletica stradale; (Servizio Bacini montani) ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori di cui alla l.p. n. 18/1976 di competenza del Servizio Bacini montani, la successiva progettazione esecutiva dovrà prevedere: un elaborato relativo al sistema di deviazione della portata funzionale all’esecuzione dei lavori di modifica delle opere di presa sul torrente Novella e relativo periodo di esercizio; in tale contesto si dovranno operare anche gli interventi di manutenzione necessaria alla conservazione dei manufatti, al fine di evitare analoghi interventi nel prossimo futuro; la scala di risalita dei pesci dovrà presentare un setto di separazione dall’alveo, adeguatamente fondato e rivestito per protezione in pietra locale su entrambi i lati fuori terra; la verifica di compatibilità idraulica delle opere progettate per lo scarico d’emergenza del bacino dovrà considerare la portata del torrente con tempo di ritorno >= 100 anni (60 mc/sec); la copertura dell’ultimo tratto del canale di scarico dovrà risultare carrabile al transito dei mezzi d’opera e interamente rimovibile, dalla confluenza con il torrente alla soglia di sfioro. Inoltre, la valutazione della pericolosità idraulica conseguente all’ipotesi di rottura del corpo diga, dovrà essere integrata con una modellazione idraulica bidimensionale su mappa digitale del terreno ricavata dai dati LIDAR; (Servizio Foreste e fauna) ai fini della tutela della fauna ittica, i lavori che interessano il torrente Novella dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni: andranno completati nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo l’impatto sull’alveo e sulle rive; i lavori che interessano il sommovimento dell’alveo bagnato dovranno essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della trota, che comprende i mesi da ottobre a gennaio; nel successivo periodo di sviluppo embrionale, che si protrae fino ad aprile, andranno limitati al minimo gli interventi che possono comportare intorbidimento; andrà evitato lo spargimento in acqua di potenziali inquinanti come il cemento, deviando eventualmente l’acqua nella zona del cantiere con apposita tubazione provvisoria affinché il cemento non ne entri in contatto. Si dovrà inoltre concordare con l’Ufficio Distrettuale di Cles e con l’Associazione Pescatori concessionaria del diritto di pesca l’eventuale recupero preventivo della fauna ittica; per ridurre il rischio d’interferenza con i pesci, le maglie della griglia sull’opera di presa dovranno avere luce non superiore a cinque millimetri; per l’eventuale collocazione alternativa della griglia con queste caratteristiche si dovrà fare riferimento allo schema messo a punto dall’Ufficio Faunistico del Servizio Foreste e fauna in collaborazione con il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche e il Servizio Bacini montani; a conclusione dei lavori si dovrà provvedere alla rinaturalizzazione del tratto di torrente interessato dagli stessi con ripristino sia della componente vegetale delle sponde con la messa a dimora di talee di salice e ontano, sia della componente litoide dell’alveo. Si dovrà inoltre procedere alla rimozione completa del materiale di cantiere residuo; la data di inizio lavori andrà comunicata, con almeno quindici giorni d’anticipo, all’Ufficio Distrettuale Forestale di Cles e all’Associazione Pescatori Sportivi del Comprensorio della Valle di Non, concessionaria del diritto di pesca; ogni eventuale intervento sulle acque, anche non espressamente previsto, dovrà essere effettuato con l’adozione di adeguati accorgimenti tecnici atti alla salvaguardia della fauna ittica; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 4) 48 di indicare al proponente le seguenti raccomandazioni e disposizioni normative: 1. (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente) la gestione del materiale di risulta dello scavo per cui è previsto il trasporto al di fuori del sito di produzione dovrà essere condotta secondo le disposizioni della normativa sulle terre e rocce da scavo, aggiornando, pertanto, anche la relativa documentazione tecnica. L’eventuale deposito presso la cava “La Santa” od altra area estrattiva, ai fini del riutilizzo, è vincolato all’esito di una preventiva verifica, da parte del Servizio Minerario provinciale, sulla programmazione ed eventuali interferenze con l’esercizio ordinario di coltivazione della cava; le successive fasi di riutilizzo del materiale dovranno essere supportate dalla opportuna documentazione finalizzata al tracciamento completo prescritto dalla norma; 2. (Servizio Prevenzione rischi) si segnala che l’opera è soggetta alle disposizioni del Capo III della legge provinciale n. 18/1976: in fase di autorizzazione del progetto potranno essere imposte modifiche e prescrizioni per la tutela della pubblica incolumità; 3. (Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici) ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, vige l’obbligo di dare immediata denuncia alla Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici della Provincia autonoma di Trento qualora emergano, nel corso dei lavori di scasso o movimento terra, cose di interesse archeologico e di provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui esse sono state rinvenute. Ove trattasi di cose mobili, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino a diversa disposizione dei tecnici provinciali responsabili; 5) di stabilire che devono essere adottate le misure di mitigazione contenute nel progetto e nello studio d’impatto ambientale; 6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 bis, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, l’efficacia della valutazione d’impatto ambientale concernente il progetto di cui al precedente punto 2) è subordinata al positivo esito della procedura di deroga urbanistica; 7) di stabilire, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., che l’efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata quinquennale; 8) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa al Consorzio di miglioramento fondiario di Castelfondo, proponente dell’opera, inoltre ai servizi provinciali e alle Amministrazioni coinvolte nell’istruttoria; 9) di demandare, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, alle strutture provinciali ed enti espressamente individuati ai punti 3) e 4), in collegamento con i rispettivi Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni previste dal presente provvedimento, tenendone specifica evidenza; 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative: ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1034/1971; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 49 56572 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 5 febbraio 2010, n. 174 Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4. "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" - articolo 49, comma 2. Riapertura dei termini Vista la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 come da ultimo modificata dall’articolo 40 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 recante norme per il “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” ed in particolare l’articolo 49, comma 2 relativo alle sovvenzioni alle organizzazioni professionali di categoria per l’attività di informazione mediante la redazione e la diffusione di pubblicazioni; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1767 di data 17 luglio 2009 con cui vengono approvati i criteri per il periodo 2009-2013 predisposti a termini dell’articolo 49, comma 2; Tenuto conto che una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto è stata trasmessa alla Commissione Europea conformemente a quanto stabilito all’articolo 20, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione e che in data 4 agosto 2009 la Commissione stessa ha pubblicato le informazioni sintetiche dell’aiuto con il numero XA 211/2009; Preso atto che per l’anno 2010 il termine di presentazione delle domande di intervento era stato fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, mentre per l’anno 2009 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione dei criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige avvenuta in data 18 agosto 2009; Tenuto conto che, entro la scadenza del 16 settembre 2009 sono pervenute due domande di sovvenzione relative alle pubblicazioni effettuate dal 4 agosto al 31 dicembre 2009 e che tali interventi sono stati concessi con determinazione del Dirigente del Servizio Vigilanza e Promozione delle attività agricole n. 244 di data 30 settembre 2009; Preso atto che entro la scadenza del 31 dicembre 2009 non è pervenuta alcuna domanda di intervento e ritenuto che la mancata presentazione di domande entro la data citata possa essere stata determinata dalla non chiara esplicitazione dei termini per la presentazione delle stesse, dovuta all’iter di approvazione dei criteri piuttosto lungo e complesso; Tenuto conto infatti che l’aiuto in questione era stato inviato alla Commissione Europea nel corso del 2008 e successivamente ritirato nello stesso anno a seguito delle osservazioni formulate sulla normativa dalla Commissione stessa; Tenuto conto che successivamente è stata modificata la legge provinciale 28.03.2003, n. 4, nel caso specifico l’articolo 49, comma 2 e predisposta la nuova deliberazione dei criteri, le cui informazioni sintetiche sono state notificate alla Commissione, la quale le ha pubblicate in data 4 agosto 2009 come meglio dettagliato nei precedenti paragrafi; Ritenuto pertanto che il sopraddetto iter abbia generato confusione sui termini di scadenza per le domande relative all’anno 2010 essendo da poco scaduti quelli del 16 settembre 2009 relativamente al periodo agosto-dicembre 2009 e non opportunamente pubblicizzato il successivo termine del 31 dicembre 2009 per le sovvenzioni dell’anno successivo; Preso atto peraltro che le risorse per tali interventi sono state regolarmente stanziate sul bilancio 2010 sul capitolo 506150–001; Ritenuto inoltre estremamente importante l’attività di informazione e assistenza tecnica verso il comparto agricolo, utile alla crescita dell’intero settore; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 50 Valutato pertanto opportuno, soprattutto in un momento di crisi come quello che l’economia - anche provinciale - sta vivendo, riaprire i termini per la presentazione di domande per l’ottenimento per l’anno 2010 delle sovvenzioni previste dall’articolo 49, comma 2 della L.P. 4/2003 al fine di offrire nuova possibilità alle organizzazioni professionali e di categoria agricole di partecipare all’assegnazione di tali aiuti per l’attività di assistenza tecnica ed informazione, attuate mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, in relazione alle spese di stampa e di diffusione da sostenersi nel medesimo anno con decorrenza dal mese di gennaio, fissando pertanto la nuova scadenza per l’anno in corso entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di riaprire, per le motivazioni espresse in premessa, i termini di presentazione delle domande per l’ottenimento per l’anno 2010 delle sovvenzioni previste dall’articolo 49, comma 2 della L.P. 4/2003 da parte delle organizzazioni professionali e di categoria agricole per l’attività di assistenza tecnica ed informazione, attuate mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, in relazione alle spese di stampa e di diffusione da sostenersi nel medesimo anno con decorrenza dal mese di gennaio; 2) di fissare il nuovo termine per la presentazione delle domande di intervento per l’anno 2010 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, rinviando per quanto concerne le modalità di presentazione delle stesse ai criteri fissati con propria deliberazione n. 1767 di data 17 luglio 2009; 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di riapertura dei termini sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE 51 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 56608 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 12 febbraio 2010, n. 214 Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m. Autorizzazione di carattere generale per impianti adibiti a lavorazioni meccaniche e ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno LA GIUNTA PROVINCIALE - - - - - - - - visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quinta, recante le norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; considerato che l’articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione, sia con riferimento all’installazione di un nuovo impianto o al trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro, sia in relazione ad una modifica che comporti variazioni significative ad impianti già autorizzati; considerato che l’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, oltre alle autorizzazioni generali previste per gli impianti e per le attività elencate nella parte II dell’allegato IV alla parte quinta, consente all’autorità competente di adottare apposite autorizzazioni a carattere generale per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo ed alle modalità di produzione; visto l’art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla Giunta provinciale il compito di emanare apposite direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per le categorie degli impianti connessi ad attività precedentemente definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico; vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10976 di data 9 ottobre 1998, con la quale sono state approvate le direttive ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per dette categorie di impianti; rilevato che le lavorazioni meccaniche di pulizia superficiale meccanica dei metalli e per il trattamento di finitura delle superfici metalliche, risultano essere riferibili a categorie di impianti tecnologicamente semplici e ricorrenti nella realtà provinciale, comunque tali per cui risulta opportuno procedere all’adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale; rilevato inoltre che la “tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno” è riportata nell’elenco degli impianti ed attività di cui alla parte II dell’allegato IV del decreto legislativo n. 152/2006 e che, per analogia degli inquinanti emessi, ad essa possono essere assimilati i trattamenti termici di “rinvenimento” (o “distensione”) e di “ricottura” di pezzi metallici; ritenuto pertanto opportuno attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per i soggetti che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti adibiti a lavorazioni meccaniche e ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno, a condizione che siano adottate specifiche soluzioni tecnico-costruttive e gestionali ritenute indispensabili per garantire un adeguato livello di protezione ambientale; viste le specifiche tecniche, nonché i modelli e le relative schede tecniche, riportate negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento, predisposti dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente secondo le direttive ed i criteri di cui alla richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 10976 di data 9 ottobre 1998, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione in via generale per impianti adibiti a lavorazioni meccaniche e ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno; vista inoltre la deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, con cui si demanda all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente l’attivazione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione di carattere generale per alcune tipologie di impianti, tra cui quelli connessi ad attività di lavorazione di materiali inerti; 52 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 - - - - - - - - - - vista la determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente del 17 febbraio 2009, n. 46, con cui è stata attivata la procedura per il rilascio dell’autorizzazione di carattere generale per gli impianti contemplati dal provvedimento della Giunta Provinciale n. 199 del 6 febbraio 2009; rilevata l’opportunità di comprendere nella citata autorizzazione in via generale relativa alla lavorazione di materiali inerti anche le operazioni accessorie di affilatura di utensili mediante mola smerigliatrice, in quanto riferibili ad unità produttive tecnologicamente semplici e ricorrenti nella realtà provinciale, soprattutto in relazione all’attività di lavorazione del porfido; ritenuto pertanto opportuno modificare l’allegato 4 della deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, come segue: come ultima voce dell’elenco delle fasi di lavorazione riportato nel paragrafo 1.A.2 si aggiunge la seguente: “operazioni accessorie di affilatura di utensili mediante mola smerigliatrice.”; il periodo immediatamente successivo all’elenco di cui al punto precedente è sostituito con il seguente: “Danno luogo ad emissioni convogliate le lavorazioni di spacco e finitura, nonché le operazioni accessorie di affilatura.”; ritenuto opportuno disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 8, 8 bis ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 6, 7, 12, 13 e 15 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero degli articoli 269 e 281 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché delle domande presentate ai sensi degli articoli 8 ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero dell’articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, per i gestori che intendono avvalersi dell’autorizzazione in via generale; ritenuto inoltre opportuno precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in via generale già acquisite da enti ed imprese per le attività sopra menzionate a seguito della presentazione del modello C6 riferito ad attività generica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2898 di data 17 novembre 2000; ritenuto altresì opportuno precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in via generale già acquisite da enti ed imprese per l’attività di lavorazione di materiali inerti a seguito della presentazione del modello C13, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, e con determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente del 17 febbraio 2009, n. 46, in quanto le modifiche qui introdotte costituiscono una mera integrazione delle lavorazioni ricadenti nell’ambito di applicazione di tale autorizzazione e non alterano alcuna prescrizione pre-vigente; rilevato che il soggetto che esercisce o che intende installare, modificare o trasferire impianti riconducibili alle attività sopra menzionate con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento deve presentare domanda all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, seguendo le normali procedure previste dal decreto legislativo n. 152/2006 al fine di ottenere l’autorizzazione all’emissione in atmosfera; visto l’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; considerato che i vincoli costruttivi e gestionali contenuti nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento, selezionando processi caratterizzati dai più bassi livelli di emissione tecnicamente raggiungibili, comportano emissioni comunque inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; considerato che spetta al comune la verifica sulla compatibilità in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico-sanitari degli impianti in oggetto; vista la proposta dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, trasmessa con nota prot. n. 2737/2009-D201 di data 4 novembre 2009; rilevato che, a causa di un mero errore materiale, con deliberazione della Giunta provinciale n. 104 di data 29 gennaio 2010 si è demandata all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente l’attivazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per impianti termici civili, per impianti adibiti ad attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche, di segheria, di lavorazione di materiali inerti, nonché di stoccaggio di materie prime, procedura già precedentemente attivata con deliberazione della Giunta provinciale n. n. 199 del 6 febbraio 2009; vista la parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i relativi allegati; visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 53 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 delibera 1) di demandare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente l’attivazione della procedura 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) per il rilascio dell’autorizzazione di carattere generale per i seguenti impianti: a) impianti adibiti a lavorazioni meccaniche, con particolare riferimento alla pulizia superficiale meccanica dei metalli ed ai trattamenti di finitura delle superfici metalliche, che possiedono le caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; b) impianti connessi ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno che possiedono le caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell’allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, che le prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio degli impianti contenute negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento costituiscono, per le emissioni in atmosfera ad essi pertinenti, aggiornamento della tabella B allegata al medesimo Testo Unico; di modificare l’allegato 4 della deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, come segue: come ultima voce dell’elenco delle fasi di lavorazione riportato nel paragrafo 1.A.2 si aggiunge la seguente: “operazioni accessorie di affilatura di utensili mediante mola smerigliatrice.”; il periodo immediatamente successivo all’elenco di cui al punto precedente è sostituito con il seguente: “Danno luogo ad emissioni convogliate le lavorazioni di spacco e finitura, nonché le operazioni accessorie di affilatura.”; di disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 8, 8 bis ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 6, 7, 12, 13 e 15 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero degli articoli 269 e 281 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché delle domande presentate ai sensi degli articoli 8 ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero dell’articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente delle dichiarazioni di ciascun gestore di avvalersi dell’autorizzazione in via generale; di precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in via generale già acquisite da enti ed imprese per le attività sopra menzionate a seguito della presentazione del modello C6 riferito ad attività generica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2898 di data 17 novembre 2000; di precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in via generale già acquisite da enti ed imprese per l’attività di lavorazione di materiali inerti a seguito della presentazione del modello C13, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, e con determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente del 17 febbraio 2009, n. 46; di dare atto che spetta al comune la verifica sulla compatibilità in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico-sanitari degli impianti considerati dal presente provvedimento; di annullare, per i motivi indicati in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 104 di data 29 gennaio 2010; di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento e delle specifiche tecniche allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE 54 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LAVORAZIONI MECCANICHE SU METALLI ---------------- “pulizia superficiale meccanica, trattamenti di finitura delle superfici” LIBRETTO PER ATTIVITÁ DI LAVORAZIONE MECCANICA SU METALLI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE deliberazione di G.P. del _____________ n. ____ determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____ 55 Mod. C15 (lavorazione meccanica su metalli) All’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente via Mantova, 16 38122 TRENTO TN e p.c. Al Sindaco del Comune di (TN) Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di lavorazione meccanica su metalli, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 8-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il sottoscritto nato il codice fiscale a ( ) residente a ( ) via e nr. civico in qualità di titolare legale rappresentante dell’impresa con denominazione o ragione sociale: codice fiscale attività economica dell’impresa (secondo classificazione ISTAT) ( ) con sede legale in via e nr. civico n. telefonico (con prefisso) dichiara di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività di lavorazione meccanica su metalli, di cui all’oggetto, adottata con determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____, relativamente a: - installazione - modifica o ampliamento - trasferimento - esercizio di un nuovo impianto di un impianto già autorizzato di un impianto in altra località di un impianto già installato ubicato nel Comune di (TN) frazione o località via e nr. civico Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell’allegato 2 della determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____. data Il legale rappresentante (timbro e firma) ................................................................ 56 Mod. C15 (lavorazione meccanica su metalli) Tipo di lavorazioni effettuate pulizia superficiale dei metalli trattamenti di finitura di superfici metalliche pallinatura granigliatura sabbiatura specificare: Scheda riepilogativa dei punti di emissione Unità produttiva sigla(1) descrizione(2) Emissione Portata Altezza dal suolo Sezione Sistema di abbattimento sigla(3) Nm3/h m m2 codice(4) M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E (1) (2) (3) (4) indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, … descrivere l’unità produttiva che genera l’emissione (sabbiatrice, rettificatrice, burattatrice, smerigliatrice, alesatrice, ecc.); indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, … per i codici relativi ai sistemi di abbattimento, consultare la tabella in calce. Allegare: - planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive (M1, M2, … ) con i relativi punti di emissione (E1, E2, … ); - estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento. Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire: Eventuali altre comunicazioni: data Il legale rappresentante (timbro e firma) ................................................................ 57 TABELLA CODICI SISTEMI DI ABBATTIMENTO codice 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 tipologia sistema di abbattimento ciclone multicicloni filtro a tasche filtro a maniche precipitatore elettrostatico abbattitore a umido abbattitore a umido Venturi assorbitore adsorbitore senza rigenerazione adsorbitore dotato di rigenerazione combustore termico post-combustore termico post-combustore catalitico altro: 58 _____________________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO _____________________ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente Settore Gestione ambientale Via Mantova, 16 - 38122 Trento tel. 0461/497702-03 - Fax 0461/236574 e-mail: [email protected] INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Le finalità del trattamento dei dati sono previste dalle norme del Testo unico delle leggi provinciali per la protezione dell'ambiente (approvato con d.P.G.P. n. 1-41/Legisl. il 26 gennaio 1987 e successive modifiche ed integrazioni) relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori e all'organizzazione dei catasti; dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in linea generale, da tutte le disposizioni legislative disciplinanti lo svolgimento delle attività istituzionali della predetta Agenzia. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato, si informa di quanto segue: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse; 4. Il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Piazza Dante, 15 – 38122 Trento. 5. I responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle singole Strutture, in particolare: - Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; - Dirigente Sostituto del Settore Informazione e monitoraggi; - Dirigente Sostituto del Settore Gestione ambientale; - Responsabile dell’Incarico di studio ed analisi dei processi tecnologici e produttivi; - Responsabile del Settore Laboratorio e controlli. 6. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 citato. Trento, 19/10/2009 Dichiaro di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa. data, ___________________________ _______________________________ firma N.B.: la presente informativa fa riferimento solo al trattamento dei dati contenuti nella modulistica da presentare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. 59 LAVORAZIONI MECCANICHE SU METALLI 1 – Generalità Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le lavorazioni meccaniche non riferibili ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico. Fra di esse si individuano in particolare le seguenti attività effettuate con macchine operatrici che, per la ridotta granulometria delle polveri prodotte ovvero per la presenza di nebbie d’olio, necessitano di sistemi di aspirazione e trattamento degli effluenti gassosi: • pulizia superficiale meccanica dei metalli; • trattamenti di finitura delle superfici metalliche. Sono in ogni caso escluse le lavorazioni che diano luogo ad emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e le attività in cui sono impiegate sostanze e preparati ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61. 2 – Requisiti tecnologici ammessi all’autorizzazione in via generale 2.1 – Pulizia superficiale meccanica dei metalli: • pallinatura; • granigliatura; • sabbiatura. Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente presidiate da sistemi di aspirazione per la captazione ed il convogliamento degli effluenti ad un idoneo sistema di abbattimento del particolato. 2.2 – Trattamenti di finitura delle superfici metalliche Fra tali lavorazioni, a titolo d’esempio, possono essere elencate: lucidatura meccanica, levigatura, sbavatura, lappatura, molatura, spazzolatura, lapidellatura, carteggiatura, rettifica, affilatura, smerigliatura, ecc.. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento del particolato, con esclusione di eventuali lavorazioni in cui si utilizzano fluidi refrigeranti o lubro-refrigeranti. 3 – Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio degli impianti 3.1 – Limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera La progettazione e la gestione dell’impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei seguenti limiti di accettabilità, riferiti a 0°C ed a 1013 millibar dell’effluente gassoso anidro, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti: Fase dell’attività - pulizia superficiale meccanica dei metalli - trattamenti di finitura delle superfici metalliche Inquinante Concentrazione [mg/Nm3] polveri inerti totali polveri inerti totali 10 (comprese nebbie d’olio) 10 I limiti di emissione sono espressi in concentrazione e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie. Per gli inquinanti per cui non è previsto nel presente capitolo uno specifico limite in concentrazione, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 60 Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 3.2 – Altre prescrizioni Le lavorazioni meccaniche oggetto della presente autorizzazione in via generale devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, in modo da evitare emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa. I sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in continua efficienza. Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione di cui al capitolo 3.1, il gestore dell’impianto deve informare entro le otto ore successive l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell’impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. 4 - Adempimenti 4.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati Contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, da presentare all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, il gestore dell’impianto, compilando in ogni sua parte il modello C15, che forma parte integrante del presente allegato, deve: - indicare il tipo di lavorazioni effettuate; - indicare le unità produttive presenti nell’insediamento, con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già autorizzati; - indicare gli eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire; - allegare una planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive con i relativi punti di emissione; - allegare un estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento. 4.2 - Impianti nuovi, trasferiti oppure oggetto di modifica sostanziale 4.2.1 - Comunicazione di messa in esercizio dell’impianto Il gestore dell’impianto deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, la data di messa in esercizio dell’impianto stesso. 4.2.2 - Comunicazione di messa a regime ed effettuazione degli autonomi controlli di avviamento Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di messa a regime e la data in cui saranno effettuati gli autonomi controlli di avviamento dell’impianto; il termine ultimo per la messa a regime dell’impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. Tali autonomi controlli devono essere costituiti da almeno due campionamenti per ciascun punto di emissione rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime dell’impianto e devono riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime. 4.3 - Impianti già installati Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data in cui sarà effettuato l’autonomo controllo sulle emissioni in atmosfera. Detto rilevamento, che deve essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, deve essere rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto e deve riguardare la 61 determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla scadenza. Sono esentati dall’effettuazione degli autonomi controlli coloro che hanno effettuato l’ultima misurazione nei due anni precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, qualora prescritto dall’eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o del D.Lgs n. 152/2006. 4.4 - Modalità di effettuazione dei controlli I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 4.5 - Controlli ed adempimenti successivi Non sono richiesti autonomi controlli periodici sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità produttive rientranti nella disciplina della presente autorizzazione in via generale. La Ditta deve mettere a disposizione tutte le schede di sicurezza delle materie prime impiegate nell’attività rientrante nella disciplina della presente autorizzazione in via generale. 4.6 - Cessazione dell’attività, subentri, trasferimenti e modifiche L’autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dell’impianto. Il subentrante è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente l’avvenuto trasferimento della gestione. Parimenti, entro 60 giorni, la Ditta deve comunicare l’eventuale cessazione dell’attività. I trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (rimozione di un sistema di abbattimento, incremento della portata dell’effluente superiore al 20%, impiego di nuove materie prime con una variazione della qualità e/o quantità degli inquinanti emessi in atmosfera, …) apportate all’impianto successivamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale sono soggetti a nuova autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera. Qualsiasi modifica che comporti una variazione rispetto a quanto indicato nella documentazione già presentata deve essere comunque comunicata all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente almeno 60 giorni prima dell’effettuazione. 5 - Condotti di scarico 5.1 - Punto di prelievo La Ditta è obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente gassoso; in particolare su ciascuna emissione in atmosfera deve realizzare foro di prelievo, come da disegno allegato al presente documento, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti. 5.2 - Altezza dei condotti I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell’effluente gassoso nell’atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri. 6 - Altre prescrizioni 6.1 - Documentazione comprovatoria 62 La Ditta deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente al fine di avvalersi dell’autorizzazione in via generale ed un “libretto per attività di lavorazione meccanica” correttamente compilato. 6.2 - Accesso agli impianti Il gestore dell’impianto deve lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare. Il responsabile della gestione dell’impianto, o chi ne fa le veci, è invitato anche in via breve a presenziare alle operazioni di controllo, facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, a meno che la sua reperibilità sia di ostacolo all’inizio delle operazioni. 6.3 - Certificato di prevenzione incendi La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l’autorizzazione edilizia. 63 TRONCHETTO FILETTATO da predisporre sul condotto di scarico per il prelievo degli effluenti gassosi A Il punto di prelievo deve essere posizionato in un tratto di condotto rettilineo a sezione costante, possibilmente verticale, a circa 2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2 diametri della sezione di efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri. A M89x1,5 φ 85 6 filetto metrico passo 1,5 16 51 SEZIONE A-A φ 79 φ 89 64 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE TEMPRA DI METALLI ---------------- “Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno”. LIBRETTO PER L’ATTIVITÁ DI TEMPRA DI METALLI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE deliberazione di G.P. del _____________ n. ____ determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____ 65 Mod. C16 (tempra) All’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente via Mantova, 16 38100 TRENTO TN e p.c. Al Sindaco del Comune di ............................... TN Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di tempra di metalli, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 8-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il sottoscritto nato il codice fiscale a ( ) residente a ( ) via e nr. civico in qualità di titolare legale rappresentante dell’impresa con denominazione o ragione sociale: codice fiscale attività economica dell’impresa (secondo classificazione ISTAT) ( ) con sede legale in via e nr. civico n. telefonico (con prefisso) dichiara di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività di tempra di metalli di cui all’oggetto, adottata con determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____, relativamente a: - installazione - modifica o ampliamento - trasferimento - esercizio di un nuovo impianto di un impianto già autorizzato di un impianto in altra località di un impianto già installato ubicato nel Comune di (TN) frazione o località via e nr. civico Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell’allegato 2 della determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____. data Il legale rappresentante (timbro e firma) ................................................................ 66 Mod. C16 (tempra) Tipo di tecnologia adottata riscaldamento raffreddamento rapido (spegnimento) rinvenimento/distensione ricottura (raffreddamento lento) in atmosfera non modificata in atmosfera inerte in atmosfera controllata (riducente) in olio in acqua in soluzioni acquose in prodotti sintetici organici in bagno di sali fusi altro: in atmosfera non modificata in atmosfera controllata (riducente) in atmosfera non modificata in atmosfera controllata (riducente) Consumo di olio nell’attività di tempra dei metalli kg/giorno kg/anno Unità termiche ad uso produttivo o misto Combustibile di alimentazione(1) Potenzialità [MW](2) (da compilare se di potenzialità superiore a quella indicata) metano GPL gasolio (≥ 3 MW) (≥ 3 MW) (≥ 1 MW) (1) barrare la casella corrispondente al tipo di combustibile utilizzato (2) riportare nelle varie caselle il valore della potenzialità di ciascuna unità termica (la potenzialità di ciascuna unità termica non deve comunque superare i 5 MW) Scheda riepilogativa dei punti di emissione Unità produttiva o termica sigla(3) descrizione(4) Emissione Portata sigla(5) M E M E M E M E M E M E Nm3/h Altezza Sistema di Sezione dal suolo abbattimento m m2 codice(6) (3) indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive o termiche: M1, M2, M3, … (4) descrivere l’unità produttiva (forno di riscaldamento in atmosfera controllata, vasca di raffreddamento in acqua/olio/…, forno di riscaldamento in atmosfera riducente, forno di rinvenimento, forno di ricottura, ... ) o termica che genera l’emissione; in caso di presenza di bruciatore, specificare tipologia di combustibile e potenzialità termica; (5) indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, … (6) per i codici relativi ai sistemi di abbattimento, consultare la tabella in calce. 67 Allegare: - planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive o termiche (M1, M2, … ) con i relativi punti di emissione (E1, E2, …); - estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento. Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire: Eventuali altre comunicazioni: data Il legale rappresentante (timbro e firma) ................................................................ TABELLA CODICI SISTEMI DI ABBATTIMENTO codice 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 tipologia sistema di abbattimento ciclone multicicloni filtro a tasche filtro a maniche precipitatore elettrostatico abbattitore a umido abbattitore a umido Venturi assorbitore adsorbitore senza rigenerazione adsorbitore dotato di rigenerazione combustore termico post-combustore termico post-combustore catalitico altro: 68 ____________________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO __________________ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente Settore Gestione ambientale Via Mantova, 16 - 38122 Trento tel. 0461/497702-03 - Fax 0461/236574 e-mail: [email protected] INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Le finalità del trattamento dei dati sono previste dalle norme del Testo unico delle leggi provinciali per la protezione dell'ambiente (approvato con d.P.G.P. n. 1-41/Legisl. il 26 gennaio 1987 e successive modifiche ed integrazioni) relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori e all'organizzazione dei catasti; dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in linea generale, da tutte le disposizioni legislative disciplinanti lo svolgimento delle attività istituzionali della predetta Agenzia. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato, si informa di quanto segue: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse; 4. Il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Piazza Dante, 15 – 38122 Trento. 5. I responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle singole Strutture, in particolare: - Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; - Dirigente Sostituto del Settore Informazione e monitoraggi; - Dirigente Sostituto del Settore Gestione ambientale; - Responsabile dell’Incarico di studio ed analisi dei processi tecnologici e produttivi; - Responsabile del Settore Laboratorio e controlli. 6. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 citato. Trento, 19/10/2009 Dichiaro di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa. data, ___________________________ _______________________________ firma N.B.: la presente informativa fa riferimento solo al trattamento dei dati contenuti nella modulistica da presentare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. 69 TEMPRA DI METALLI CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 KG/GIORNO Attività elencata nella Parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 1 – Generalità Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni connesse all’attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno. I trattamenti di tempra sono costituiti da una fase di riscaldamento di pezzi metallici ad una temperatura idonea in funzione del tipo di metallo, seguita da una fase di rapido raffreddamento, detto anche spegnimento, in olio oppure in altri mezzi quali acqua, soluzioni acquose, bagni di sali fusi, etc… Vengono assimilati alla tempra anche i seguenti trattamenti termici: - rinvenimento o distensione, costituito da un riscaldamento dei pezzi a temperatura inferiore rispetto alla tempra e da un successivo lento raffreddamento, al fine di eliminare le tensioni interne residue indotte dalla tempra stessa; - ricottura, generalmente costituito da una fase di riscaldamento dei pezzi metallici ad una temperatura idonea in funzione del tipo di metallo, seguita da un raffreddamento molto lento. Gli impianti di combustione impiegati per i trattamenti termici devono essere alimentati esclusivamente a metano, GPL o gasolio e la potenzialità termica nominale di ciascuna unità non deve superare i 5 MW. Sono in ogni caso escluse le lavorazioni che diano luogo ad emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e le attività in cui sono impiegate sostanze e preparati ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61. Inoltre non rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le emissioni provenienti da fasi di spegnimento in bagni di sali fusi contenenti cianuri. 1.1 – Fasi della lavorazione e materie prime utilizzate Nelle attività connesse alla tempra, rinvenimento e ricottura dei metalli, si possono individuare le seguenti fasi: - riscaldamento in atmosfera non modificata; in atmosfera inerte; in atmosfera controllata (riducente); - raffreddamento rapido (spegnimento) in olio; in altri mezzi (acqua, soluzioni acquose, bagni di sali fusi, ecc.); - raffreddamento lento post-rinvenimento/distensione; post-ricottura. 2 – Requisiti tecnologici ammessi all’autorizzazione in via generale Nell’attività di tempra dei metalli rientrante nella disciplina della presente autorizzazione è consentito il consumo di olio per un quantitativo non superiore a 10 kg al giorno, riferiti all’intero stabilimento. Nel caso di raffreddamento lento o di spegnimento in altri mezzi non sono fissate soglie massime di consumo. Nello specifico, le singole fasi di lavorazione devono soddisfare anche i seguenti requisiti. 2.1 – Riscaldamento in atmosfera non modificata o inerte La fase di riscaldamento in atmosfera non modificata o inerte è condotta in appositi forni ad induzione o similari. Gli effluenti provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera, nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti al successivo capitolo 3. 2.2 – Riscaldamento in atmosfera controllata (riducente) La fase di riscaldamento è condotta in appositi forni operanti in atmosfera riducente. Gli effluenti provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera, nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti al successivo capitolo 3. 70 I forni di riscaldamento devono inoltre essere dotati di bruciatori pilota su ogni punto di possibile fuoriuscita dell’atmosfera riducente. Gli eventuali impianti di produzione e distribuzione di tale atmosfera devono essere dotati di appositi dispositivi per l’ossidazione degli esuberi di atmosfera riducente, sempre nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti al successivo capitolo 3. 2.3 – Raffreddamento rapido (spegnimento) La fase di spegnimento deve essere svolta in un ambiente presidiato da idoneo sistema di aspirazione. Gli effluenti provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera, nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti al successivo capitolo 3. Gli eventuali bagni di sali fusi non devono contenere cianuri. 3 – Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dell’impianto 3.1 – Limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera La progettazione e la gestione dell’impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei seguenti limiti di accettabilità, riferiti a 0°C ed a 1013 millibar dell’effluente gassoso anidro, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti: Fase dell’attività - riscaldamento in atmosfera non modificata o inerte - riscaldamento in atmosfera controllata (riducente) (*) Inquinante Concentrazione mg/Nm3 Polveri inerti totali 10 (comprese nebbie d’olio) Monossido di carbonio Ossidi di azoto Polveri inerti totali 100 100 10 (comprese nebbie d’olio) - raffreddamento rapido in olio - raffreddamento rapido in mezzi con prodotti sintetici organici - raffreddamento rapido in altri mezzi - raffreddamento lento - unità termiche a metano o GPL (valori riferiti al 3% di ossigeno) - unità termiche a gasolio (valori riferiti al 3% di ossigeno) (*) (**) Polveri inerti totali (comprese nebbie d’olio) Composti organici volatili (**) Polveri inerti totali Polveri inerti totali Polveri inerti totali (comprese nebbie d’olio) Ossidi di azoto Monossido di carbonio Polveri inerti totali Ossidi di azoto Monossido di carbonio 10 20 10 10 10 350 100 150 500 100 Se il riscaldamento avviene in modo diretto (i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con il materiale da riscaldare), i limiti in concentrazione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 17%. Il valore per i composti organici volatili si intende riferito alla somma dei composti organici, determinati mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma, espressa come carbonio totale. I limiti di emissione sono espressi in concentrazione e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie. Per gli inquinanti per cui non è previsto nel presente capitolo uno specifico limite in concentrazione, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 71 3.2 – Altre prescrizioni Le operazioni connesse ed assimilate all’attività di tempra dei metalli devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, in modo da evitare emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa. Gli effluenti aeriformi devono essere eventualmente depurati con opportuni impianti di abbattimento per rispettare i valori limite fissati al capitolo 3.1, oppure qualora ne venga accertata la necessità da parte delle autorità competenti in materia di igiene e salute pubblica. Gli eventuali sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in continua efficienza. Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione di cui al capitolo 3.1, il gestore dell’impianto deve informare entro le otto ore successive l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell’impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. 4 – Adempimenti 4.1 – Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati Contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, da presentare all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, il gestore dell’impianto, compilando in ogni sua parte il modello C16, che forma parte integrante del presente allegato, deve: - indicare le lavorazioni effettuate e le tecnologie adottate nei diversi trattamenti termici, con particolare riferimento alle fasi di riscaldamento e di raffreddamento rapido (spegnimento) nella tempra, ed alle lavorazioni assimilate di rinvenimento/distensione e ricottura; - indicare il quantitativo massimo giornaliero (kg/giorno) ed il quantitativo totale annuo (kg/anno) di olio che potenzialmente si prevede di consumare nell’attività di tempra dei metalli, in relazione all’intero impianto; - indicare le unità termiche ad uso produttivo e misto presenti nell’insediamento, soltanto qualora soggette ad autorizzazione, riportando la tipologia di combustibile impiegato, la potenzialità termica nominale e le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già autorizzati; - indicare le unità produttive e le unità termiche presenti nell’insediamento con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già autorizzati; - indicare gli eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire; - allegare una planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive e delle unità termiche con i relativi punti di emissione; - allegare un estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento. 4.2 – Impianti nuovi, trasferiti oppure oggetto di modifica sostanziale 4.2.1 – Comunicazione di messa in esercizio dell’impianto Il gestore dell’impianto deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, la data di messa in esercizio dell’impianto stesso. 4.2.2 – Comunicazione di messa a regime ed effettuazione degli autonomi controlli di avviamento Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di messa a regime e la data in cui saranno effettuati gli autonomi controlli di avviamento dell’impianto; il termine ultimo per la messa a regime dell’impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. Tali autonomi controlli devono essere costituiti da almeno due campionamenti per ciascun punto di emissione rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime dell’impianto e devono riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1. I relativi certificati di analisi, 72 firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime. 4.3 – Impianti già installati Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data in cui sarà effettuato l’autonomo controllo sulle emissioni in atmosfera. Detto rilevamento, che deve essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, deve essere rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto e deve riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla scadenza. Sono esentati dall’effettuazione degli autonomi controlli coloro che hanno effettuato l’ultima misurazione nei due anni precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, qualora prescritto dall’eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o del D.Lgs n. 152/2006. 4.4 – Modalità di effettuazione dei controlli I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 4.5 – Controlli ed adempimenti successivi. Non sono richiesti autonomi controlli periodici sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità produttive rientranti nella disciplina della presente autorizzazione in via generale. Il gestore deve effettuare autonomi controlli sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità termiche per le quali ci si è avvalsi dell’autorizzazione in via generale, entro il 30 aprile con cadenza annuale, determinando la concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1; i relativi certificati analitici devono essere conservati dal gestore dell’impianto per almeno dieci anni. Al fine di dimostrare i requisiti per avvalersi dell’autorizzazione in via generale, la Ditta deve mettere a disposizione degli organismi preposti ai controlli copia delle fatture di acquisto delle materie prime degli ultimi cinque anni o documentazione tecnica dalla quale poter risalire al quantitativo medio di materie prime usate per ogni ciclo di lavorazione. Nel caso di spegnimento in olio, la Ditta deve registrare sul “libretto per tempra di metalli”, entro il 30 aprile di ogni anno, la quantità di olio, espressa in kg/anno, realmente utilizzata nell’attività di tempra dei metalli durante l’anno solare precedente, nonché la relativa media giornaliera, espressa in kg/giorno, riferita al numero di giorni effettivi in cui l’attività è stata svolta. La Ditta deve mettere a disposizione tutte le schede di sicurezza delle materie prime impiegate nell’attività rientrante nella disciplina della presente autorizzazione in via generale. 4.6 – Cessazione dell’attività, subentri, trasferimenti e modifiche L’autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dell’impianto. Il subentrante è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, l’avvenuto trasferimento della gestione. Parimenti, entro 60 giorni, la Ditta deve comunicare l’eventuale cessazione dell’attività. I trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (rimozione di un sistema di abbattimento, incremento della portata dell’effluente superiore al 20%, impiego di nuove materie prime con una variazione della qualità e/o quantità degli inquinanti emessi in atmosfera, …) apportate all’impianto successivamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale sono soggetti a nuova autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera. 73 Qualsiasi modifica che comporti una variazione rispetto a quanto indicato nella documentazione già presentata deve essere comunque comunicata all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente almeno 60 giorni prima dell’effettuazione. 5 – Condotti di scarico 5.1 – Punto di prelievo La Ditta è obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente gassoso; in particolare su ciascuna emissione in atmosfera deve realizzare foro di prelievo, come da disegno allegato al presente documento, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti. 5.2 – Altezza dei condotti I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell’effluente gassoso nell’atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri. 6 – Altre prescrizioni 6.1 – Documentazione comprovatoria La Ditta deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente al fine di avvalersi dell’autorizzazione in via generale ed un “Libretto per l’attività di tempra di metalli” correttamente compilato. 6.2 – Accesso agli impianti Il gestore dell’impianto deve lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare. Il responsabile della gestione dell’impianto, o chi ne fa le veci, è invitato anche in via breve a presenziare alle operazioni di controllo, facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, a meno che la sua reperibilità sia di ostacolo all’inizio delle operazioni. 6.3 – Certificato di prevenzione incendi La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l’autorizzazione edilizia. 74 TRONCHETTO FILETTATO da predisporre sul condotto di scarico per il prelievo degli effluenti gassosi A Il punto di prelievo deve essere posizionato in un tratto di condotto rettilineo a sezione costante, possibilmente verticale, a circa 2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2 diametri della sezione di efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri. A M89x1,5 φ 85 6 filetto metrico passo 1,5 16 51 SEZIONE A-A φ 79 φ 89 75 Tempra dei metalli La registrazione deve essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno e deve essere indicata la quantità, espressa in kg/anno, realmente utilizzata di olio nell’anno solare precedente, nonché la relativa media giornaliera, espressa in kg/giorno. Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante 76 Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante Anno Quantità annua (kg/anno) Quantità media giornaliera (kg/giorno) Firma del legale rappresentante Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 77 56598 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 12 febbraio 2010, n. 220 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Scurelle - Variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - Approvazione Il Relatore comunica: con verbale di deliberazione n. 09 di data 10 marzo 2009 il Consiglio comunale di SCURELLE ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come richiamati dall’articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). Ai sensi dell’articolo 148, comma V della predetta L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante è stata sottoposta all’esame del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che, con valutazione tecnica Prat. 1364/09 - VT n. 36/09 di data 20 maggio 2009, ha evidenziato quanto segue: “Con deliberazione consiliare n. 09 dd. 10.03.09 il Comune di Scurelle ha adottato, in prima adozione, una variante al piano regolatore generale per la realizzazione di opere pubbliche. • “Contenuti della variante Il Comune di Scurelle propone la modifica del proprio strumento urbanistico al fine di individuare la previsione di viabilità di progetto, con la relativa fascia di rispetto, a servizio della zona produttiva del settore secondario di livello provinciale, lungo il lato ovest dell’area di loc. Lagarine e Spin. Tale viabilità è prevista in corrispondenza di un tracciato esistente, funzionale a creare un anello su cui potranno innestarsi gli assi di penetrazione ai singoli lotti produttivi. Proprio al fine della rettifica e sistemazione del tracciato esistente, la previsione va parzialmente a interessare il limite delle aree agricole di pregio del nuovo PUP. Considerato l’obiettivo e la posizione marginale della zona agricola interessata si ritiene in ogni caso che l’opera risulti compatibile ai sensi dell’art. 46 delle norme di attuazione del nuovo PUP. Il Servizio Industria della Provincia Autonoma di Trento ha espresso parere favorevole alle proposta. Sotto il profilo della disciplina urbanistica si evidenzia infine la necessità di rinviare alle apposite convenzioni la definizione delle modalità di realizzazione della strada nell’ambito dei piani attuativi previsti in corrispondenza della zona produttiva del settore secondario di livello provinciale. • Conclusioni Ciò premesso, richiamate le osservazioni sopra espresse, si esprime parere favorevole all’approvazione della variante al piano regolatore per opere pubbliche, adottata dal Comune di Scurelle.”. La valutazione del Servizio provinciale Prat. 1364/09 - VT n. 36/09 di data 20 maggio 2009 è stata quindi trasmessa all’Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1. Con verbale di deliberazione n. 26 di data 25 novembre 2009, il Consiglio comunale di Scurelle, preso atto del sopra citato parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Prat. 1364/09 - VT n. 36/09 di data 20 maggio 2009 ha provveduto alla seconda adozione della variante, integrando in quella sede l’articolo 63.2 delle norme di attuazione relative allo strumento urbanistico e, pertanto, ha disposto anche la ripubblicazione dei relativi atti. Ai sensi dell’articolo 41, comma I della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall’articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante così definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio provinciale competente ed alle scelte effettuate in sede di Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 78 adozione definitiva della variante. Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi formulato il proprio parere n. 1364 VPC Rif.to VT n. 36/2009 di data 29 dicembre 2009 che ha rilevato quanto segue: “Con deliberazione consiliare n. 09 dd. 10 marzo 09 il Comune di Scurelle ha adottato, in prima adozione, una variante al piano regolatore generale per la realizzazione di opere pubbliche, finalizzata all’individuazione della viabilità di progetto, con relativa fascia di rispetto, a servizio della zona produttiva del settore secondario di livello provinciale, lungo il lato ovest dell’area di loc. Lagarine e Spin. La variante è stata esaminata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che, con la valutazione tecnica n. 36/09 del 20 maggio 2009, ha espresso parere favorevole. Con la deliberazione consiliare n. 26 del 25 novembre 2009 il Comune d Scurelle ha adottato in seconda istanza la variante, integrando l’articolo 63.2. delle norme di attuazione con il comma 6, al fine di specificare contenuti e modalità del piano attuativo previsto sull’area. Ciò premesso, rispetto alla variante adottata dal Comune di Scurelle, esaminate le modifiche apportate, si esprime una valutazione favorevole al fine dell’adozione definitiva e della conseguente approvazione da parte della Giunta provinciale.”. Infine, con deliberazione consiliare n. 01 di data 15 gennaio 2010, il Comune di Scurelle ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento. Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che, con il predetto verbale di deliberazione n. 01 di data 15 gennaio 2010, il Consiglio comunale di Scurelle ha dichiarato che la variante adottata non interessa beni gravati da diritto di uso civico. In considerazione di quanto sopra richiamato, si propone alla Giunta provinciale l’approvazione della variante definitivamente adottata. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udito il Relatore; visti gli atti citati in premessa; vista la L.P. 5.09.1991, n. 22 e s.m.i.; vista la L.P. 14.06.2005, n. 6; vista la L.P. 4.03.2008, n. 1; vista la L.P. 27.05.2008, n. 5; a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) 2) di approvare la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di SCURELLE adottata in via definitiva con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 01 di data 15 gennaio 2010 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta; di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 79 56599 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE del 3 febbraio 2010, n. 2 Modifiche al nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO nella seduta del 3 febbraio 2010 - visto il nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 di data 15 ottobre 2004 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 di data 1° settembre 2008; - considerato il regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 3 di data 7 gennaio 2010 concernente le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico di votazione; - preso atto di quanto disposto dagli articoli 11 e 13 del predetto regolamento; - visti gli obblighi prescritti dall'articolo 2 del predetto regolamento; - valutata la necessità di adeguare la disciplina attuale prevista dall'articolo 7 bis del nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari, concernente le conseguenze economiche per le assenze dalle sedute del Consiglio; - considerata l'opportunità di prevedere delle specifiche disposizioni in materia di sanzioni economiche per la violazione del regolamento concernente le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico di votazione; - visti gli articoli 28 e 30 del regolamento interno, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 6 febbraio 1991 e da ultimo modificato con deliberazione n. 1 del 22 aprile 2008; - sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi nella seduta del 18 gennaio 2010; - vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza approvata con deliberazione n. 6 di data 27 gennaio 2010; - a maggioranza assoluta di voti legalmente espressi, con 18 voti favorevoli, delibera di approvare le modifiche al nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari contenute nell'allegato A a questa deliberazione, della quale è parte integrante. Il Presidente Giovanni Kessler I Segretari questori Renzo Anderle Pino Morandini Alessandro Savoi Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 80 Allegato A "MODIFICHE AL NUOVO REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI E SUGLI INTERVENTI A FAVORE DEI GRUPPI CONSILIARI" Il Presidente - Giovanni Kessler - I Segretari questori - Renzo Anderle - Pino Morandini - Alessandro Savoi - Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 81 Art. 1 Modificazioni dell'articolo 7 bis del nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari 1. Il comma 5 dell'articolo 7 bis è sostituito dal seguente: "5. Ai fini della valutazione della presenza di un consigliere nel corso della seduta del Consiglio è presa in considerazione la partecipazione alle votazioni per alzata di mano svolte con il procedimento elettronico, alle votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto; la dichiarazione di non partecipare a una votazione, effettuata al momento della stessa, equivale alla partecipazione." 2. Nel comma 6 dell'articolo 7 bis le parole "ad almeno la metà degli appelli previsti dal comma 5, calcolata" sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno il 30 per cento degli appelli previsti dal comma 5, calcolato". Art. 2 Aggiunta dell'articolo 7 quinquies nel nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari 1. Dopo l'articolo 7 quater del nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari, è aggiunto il seguente: "Art. 7 quinquies Sanzioni economiche per la violazione del regolamento concernente le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico di votazione 1. Se un consigliere viola l'articolo 2, comma 5, del regolamento concernente le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico di votazione, il Presidente del Consiglio lo richiama nominandolo; nei casi più gravi, valutate le circostanze, può comminare una sanzione pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 7 bis, comma 4, lettera a). In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 5, dal quale derivi un'irregolarità nella votazione la sanzione è pari al triplo del medesimo importo. 2. Se un consigliere viola l'articolo 2, comma 1, del regolamento concernente le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico di votazione il Presidente del Consiglio, dopo averlo richiamato nominandolo, commina una sanzione pecuniaria pari al triplo dell'importo previsto dall'articolo 7 bis, comma 4, lettera a). Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità e della reiterazione della violazione, può comminare anche le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 87, 88 e 89 del regolamento interno." Art. 3 Entrata in vigore 1. Questo regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 82 56581 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 gennaio 2010, n. 17 Autorizzazione alla sdemanializzazione della p.f. 961/9 di mq 67 in C.C. Don omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI omissis determina 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, la p.f. 961/9 in C.C. Don dalla categoria Beni Demaniali - ramo acqua, a quella del Patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Trento; 2) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale. IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE ING. GIANFRANCO BRIGADOI Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 83 56609 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 9 febbraio 2010, n. 94 Autorizzazione al trasferimento nel Patrimonio Disponibile provinciale di stazioni radioelettriche (ripetitori) ubicate sul territorio provinciale omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI omissis determina 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa la p.ed. 403 in P.T. 980 C.C. Tiarno di Sotto dal Patrimonio Indisponbile al Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento; 2) di demandare all’Ufficiale rogante la redazione dell’istanza tavolare relativa al trasferimento di cui al punto 1); 3) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale; 5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo fin dalla data della sua adozione. IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE ING. GIANFRANCO BRIGADOI Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 84 56575 Comunicati - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento COMUNICATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Albo dei Dirigenti e Direttori della Provincia Autonoma di Trento e Enti funzionali Allegato A ALBO DEI DIRIGENTI PARTE I: DIRIGENTI PROVINCIALI A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE SEZIONE UNICA AUTONOMIE LOCALI PARTE II: DIRIGENTI DEGLI ENTI FUNZIONALI A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE SEZIONE UNICA AUTONOMIE LOCALI PARTE III: DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA E DIRIGENTI DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE SEZIONE UNICA AUTONOMIE LOCALI Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 85 PARTE I DIRIGENTI PROVINCIALI ALLA DATA 31 DICEMBRE 2009 A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE - SEZIONE UNICA AUTONOMIE LOCALI N. NOMINATIVO 1 ANDREATTA dott. ROBERTO 2 ANGELI ing. FABIO 3 BALDESSARELLI dott. GUIDO 4 5 BARBACOVI dott. CLAUDIO BARDINO dott. MICHELE 6 BASANI dott. CARLO 7 BERLANDA ing. FABIO 8 BERNARDI dott. DANIELE 9 BERTOLDI ing. ROBERTO INCARICO 10 BERTOLI dott. LORENZO 11 BETTOTTI dott. SERGIO 12 BIOTTI ing. MAURIZIO 13 BOSCHINI dott.ssa LAURA 14 CAMIN arch. ALVERIO 15 CARLINO arch. GIACOMO 16 CECCATO dott. ROBERTO 17 CENNAME dott. NICOLA 18 CERATO dott. MARIO CESARINI SFORZA ing. GIAN19 FRANCO 20 CHIUSOLE dott.ssa ANTONELLA 21 CLAUSER dott.ssa NICOLETTA 22 COALI dott. ROBERTO 23 COCCO dott. SAVERIO 24 COVI dott. LUCIANO 25 CRISTOFOLINI dott. LIVIO 26 CRISTOFORI ing. VITTORIO 27 DA VIA' dott.ssa MARTA DAGOSTIN dott. FABRIZIO 28 DRIANO 29 DALLAGO ing. AGOSTINO 30 DALMONEGO dott. IVANO 31 DALPRA' dott.ssa LAURA 32 DALVIT dott. FRANCA 33 DE COL ing. RAFFAELE 34 DE VIGILI ing. STEFANO 35 DEANESI dott.ssa FULVIA 36 DEBIASI dott. FRANCO A- DATA ISCRIZIONE ALBO (artt. 12-16 D.P.G.P. 26.11.1998 n. 34106/Leg.) Dirigente preposto a servizio Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente in comando presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 preposto a dipartimento Dirigente con incarico di direttore dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente 17/09/2007 Dirigente preposto a servizio Dirigente con incarico di direttore dell'Agenzia provinciale per l'Energia Dirigente messo a disposizione presso la Cassa del Trentino S.p.A. Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente con incarico di livello dirigenziale Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente preposto a servizio 24/08/2009 Dirigente preposto a servizio 29/10/2001 27/10/2003 14/01/2003 04/09/2006 01/06/2009 01/09/2009 30/04/1997 30/04/1997 30/04/1997 01/09/1999 18/07/2002 15/07/1998 01/09/2009 15/07/1998 12/09/2003 30/04/1997 15/05/2002 Dirigente con incarico di dirigente generale dell'Agenzia del lavoro Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 con incarico di direttore del Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio 01/03/2006 29/10/2001 19/11/2001 Dirigente preposto a servizio 02/11/2005 Dirigente preposto a servizio 30/04/1997 Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 con incarico di segretario generale della Pat 07/01/2009 Dirigente preposto a servizio Dirigente con incarico di livello dirigenziale Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente preposto a servizio Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente in comando presso Azienda provinciale servizi sanitari 03/12/2001 06/07/2009 03/11/2008 29/10/2001 19/10/2009 22/09/2005 07/02/2005 29/07/1998 12/07/2005 30/04/1997 30/04/1997 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 37 FAMBRI dott.ssa GIOVANNA 38 FAMBRI dott.ssa MARINA 39 FARELLA dott. RAFFAELE 40 FEDRIGOTTI dott. SILVIO 41 FERRARIO dott.ssa LIVIA 42 FEZZI dott. MAURO 43 44 45 46 FLAIM arch. SANDRO GARDELLI dott. GIOVANNI GENTILE dott.ssa PATRIZIA GIACOMELLI ing. GIULIO 47 GIACOMONI dott. ALBERTO 48 GROSSI ing. ELIO 49 LAGHI dott.ssa DANIELA 50 LIBRERA dott. SILVANO 51 LONER dott. DIEGO 52 LORENZIN dott. MICHELE 53 54 55 56 MACCANI dott. MARZIO MALFER dott. LUCIANO MANICA dott. IOLE MARTORANO ing. LUCIANO 57 MASE' dott. ROMANO 58 MATTEI dott. PIER GIORGIO 59 MENAPACE dott.ssa IVANA 60 MOSER dott. CLAUDIO 61 NARDELLI ing. PAOLO 62 NASCIVERA dott. PAOLO 63 NICOLETTI dott. PAOLO 64 NULLI dott. MICHELE 65 PEDRAZZOLI avv. NICOLO' 66 POLI dott. SERGIO ANTONIO 67 POMPERMAIER dott.ssa PAOLA 68 PONTALTI dott. LUCIANO 69 PONTALTI dott. MICHELE 70 RENNA dott. PAOLO ANTONIO 71 REVOLTI arch. ROBERTO 72 SAMADEN dott. FEDERICO 73 SANDRI dott. ROBERTO 74 SCALET dott. FABIO 75 SEGATTA dott. ANDREA Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 con incarico di livello dirigenziale Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente con incarico di livello dirigenziale Dirigente messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A. Dirigente con incarico di direttore dell'Agenzia provinciale per i pagamenti Dirigente preposto a servizio Dirigente messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A. Dirigente messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A. Dirigente generale ad es. con incarico di livello dirigenziale Dirigente chimico messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento con incarico di responsabile di Settore - APPA Dirigente preposto a servizio Dirigente con incarico di livello dirigenziale Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente con incarico di Dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente preposto a servizio Dirigente messo a disposizione presso la Cassa del Trentino S.p.A. Dirigente con incarico di direttore dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche Dirigente con incarico di direttore dell'Agenzia per la depurazione Dirigente preposto a servizio Dirigente con incarico di Dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente messo a disposizione presso l'ATreP per lo svolgimento dell'incarico di direttore amministrativo Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a Avvocatura della Provincia Dirigente con incarico di livello dirigenziale Dirigente con incarico presso la Comunità europea Dirigente preposto a servizio Dirigente messo a disposizione presso Fondazione "E. Mach" Dirigente scolastico, collocato in aspettativa, preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 preposto a Istituto di Formazione professionale Dirigente con incarico di livello dirigenziale Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a dipartimento Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a dipartimento 86 30/04/1997 30/04/1997 04/06/2007 15/07/1998 15/07/1998 30/04/1997 19/11/2001 02/01/2006 02/03/2005 01/01/2007 15/07/1998 07/10/2002 01/01/2007 01/01/2007 30/04/1997 01/03/2007 17/11/2003 01/09/2003 30/11/2005 10/12/2007 15/07/1998 24/02/2009 01/04/2007 16/07/2002 30/04/1997 17/10/2001 30/04/1997 03/03/2004 30/04/1997 30/04/1997 03/11/2003 30/04/1997 01/01/2008 08/07/2005 30/11/2005 14/09/2009 15/07/1998 30/04/1997 13/01/2003 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 76 77 78 79 80 81 82 SIMONETTI ing. PAOLO SPAGNI dott. PAOLO SUSSARELLU dott. TOMMASO TANEL dott. GIOVANNI TOMASI ing. ALESSANDRO TRETTER dott.ssa LUISA VERGARI dott. SERGIO 83 VICINI dott.ssa MARISTELLA 84 85 86 87 VIOLA dott. MARCO VISINTAINER dott.ssa SANDRA WEBER dott. PAOLO ZADRA dott.ssa MAURIZIA Dirigente preposto a servizio Dirigente generale ad es. preposto a dipartimento Dirigente preposto a servizio Dirigente in comando presso T.R.G.A. di Trento Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio 87 24/02/2009 30/04/1997 30/04/1997 08/04/2005 15/07/1998 03/12/2008 15/11/2004 01/04/2003 30/04/1997 30/04/1997 05/11/2007 25/11/2009 88 ZANETTI dott. ALDO Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 con incarico di livello dirigenziale 01/09/2006 89 ZANETTI ing. SILVIO 90 ZANIN dott. MAURIZIO 91 ZANONI ing. ALESSANDRO Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente con incarico di livello dirigenziale 20/12/2004 28/05/2008 30/04/1997 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 88 PARTE II DIRIGENTI DEGLI ENTI FUNZIONALI AL 31 DICEMBRE 2009 A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE - SEZIONE UNICA AUTONOMIE LOCALI N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NOMINATIVO ENTE Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto BELLIGOLLI dott.ssa CRISTINA Azienda provinciale per i servizi sanitari BOCCHI dott. LUCIANO Azienda provinciale per i servizi sanitari BOMBACE dott. STEFANO Azienda provinciale per i servizi sanitari BONFA' dott. ILEANO Azienda provinciale per i servizi sanitari BRUSEGHINI rag. FRANCESCO Azienda provinciale per i servizi sanitari CAMIN ing. GIORGIO Azienda provinciale per i servizi sanitari CAMPREGHER dott. ENRICO Azienda provinciale per i servizi sanitari CANDIOLI ing. CLAUDIO Azienda provinciale per i servizi sanitari CARLONI dott.ssa MARIA Azienda provinciale per i servizi sanitari CAZZADOR ing. LORENZO Azienda provinciale per i servizi sanitari CESTARI dott. GIORGIO Azienda provinciale per i servizi sanitari CHIOCCHETTI dott. FABIO Istituto Culturale Ladino CORTELLETTI dott. FRANCO Istituto Culturale Mocheno CORTELLETTI ing. CLAUDIO Azienda provinciale per i servizi sanitari DALLA TORRE ing. MAURO Azienda provinciale per i servizi sanitari DALPALU' rag. SILVANA Azienda provinciale per i servizi sanitari DANOVARO dott.ssa MARIA VITTORIA Azienda provinciale per i servizi sanitari DAPOR ing. VALTER Azienda provinciale per i servizi sanitari BELLI dott.ssa GABRIELLA 20 DEBIASI dott. FRANCO Azienda provinciale per i servizi sanitari 21 22 23 24 25 26 Azienda provinciale per i servizi sanitari Parco Naturale Adamello Brenta Azienda provinciale per i servizi sanitari Opera Universitaria di Trento Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina Museo Tridentino di Scienze Naturali Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Museo Castello del Buonconsiglio monumenti e collezioni provinciali FERRAI ing. GUIDO FERRARI dott. CLAUDIO FERRARI dott. TULLIO FONTANA dott. PAOLO GENTILINI dott.ssa MARIA ADALGISA GHERARDINI dott. LUCA 27 KEZICH dott. GIOVANNI 28 29 30 31 LANZINGHER dott. MICHELE LORENZIN dott. GIUSEPPE MAGNONI dott.ssa ROSA MALAGO' dott.ssa ROSA LIA 32 MARZATICO dott. FRANCO INCARICO DATA ISCRIZIONE ALBO (artt. 3-8 D.P.G.P. 26.11.1998 n. 34-106/Leg.) Direttore dell'Ente 30/04/1997 Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente amministrativo con incarico di natura professionale Dirigente analista con incarico di struttura semplice Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente ingegnere con incarico di struttura complessa Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente ingegnere con incarico di struttura semplice Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente ingegnere con incarico di struttura semplice Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Direttore dell'Ente Direttore dell'Ente a contratto Dirigente ingegnere con incarico di struttura semplice Dirigente analista con incarico di struttura semplice Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente analista con incarico di struttura semplice Dirigente in comando dalla Provincia Autonoma di Trento con incarico di direttore generale e di direttore della Direzione Approvvigionamenti, Servizi Generali e Tecnici e della Direzione Amministrazione, Controllo e Affari generali Dirigente ingegnere con incarico di natura professionale Direttore dell'Ente a contratto Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Direttore dell'Ente Dirigente statistico con incarico di natura professionale Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 30/04/1997 03/12/2007 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 01/10/2000 08/09/2009 01/10/2002 08/09/2009 08/09/2009 Direttore dell'Ente 30/04/1997 Direttore dell'Ente Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa 19/07/1997 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 Direttore dell’Ente a contratto ai sensi art. 2 L.P. 11.05.2000, n. 5 01/01/2002 08/09/2009 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 MATTEDI dott. FRANCO MURER ing. GIANCARLO NESLER ing. GUIDO OGNIBENI ing. ENRICO MARIA RONCAROLO dott.ssa ORIANA SALATIN dott. ARDUINO SALVITI dott. GIACOMO SARTORI dott. ETTORE SARTORI dott. LEONARDO TONIOLATTI dott. ARMANDO TRENTINAGLIA ing. MAURO TRENTINI ing. PIERALBERTO TURRA dott. ETTORE VIOLA dott. CLAUDIO VOZZA dott. DAMIANO WEBBER dott. ALDO ZANON dott.ssa CARMEN ZENI ing. ALESSIO Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari I.P.R.A.S.E. Azienda provinciale per i servizi sanitari Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari Azienda provinciale per i servizi sanitari 89 Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente ingegnere con incarico di struttura complessa Dirigente ingegnere con incarico di alta professionalità Dirigente ingegnere con incarico di struttura complessa Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Direttore dell'Ente a contratto Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Direttore dell'Ente a contratto Dirigente analista con incarico di struttura complessa Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente ingegnere con incarico di struttura complessa Dirigente ingegnere con incarico di alta professionalità Dirigente analista con incarico di struttura complessa Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente statistico con incarico di struttura semplice Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa Dirigente ingegnere con incarico di alta professionalità 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 07/01/2007 08/09/2009 30/04/1997 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 90 PARTE III DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA E DIRIGENTI DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE AL 31 DICEMBRE 2009 A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE N. NOMINATIVO ENTE 1 ANTONIACOMI dott. GIORGIO Comune di Trento 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BAILONI ing. GIORGIO BALDI dott. GIANMARIO BELLI dott.ssa IRLANDA BENEDETTI ing. PAOLO BROZ ing. ALBINO CAMPESTRINI dott.ssa CLARA CODOLO arch. LUISELLA COMPOSTELLA dott. SILVANO CAMPOSTRINI ing. LUIGI COVELLI ing. CLAUDIO DANDREA arch. ENNIO D'ARCANGELO dott. MARCO DEBIASI dott.ssa FRANCA Comune di Trento Comune di Rovereto Comune di Trento Comune di Rovereto Comune di Rovereto Comune di Trento Comune di Trento Comune di Trento Comune di Rovereto Comune di Trento Comune di Trento Comune di Rovereto Comune di Trento 15 DEFLORIAN dott. avv. GIANFRANCO Comune di Trento 16 DEGASPERI dott.ssa CRISTINA Comune di Trento 17 FESTA dott.ssa SIMONETTA Comune di Rovereto 18 FINOTTI dott. FRANCO Comune di Rovereto 19 FURLANI geom. AUGUSTO 20 GIACOMONI dott. LINO Comune di Trento Comune di Trento 21 GOTTARDI dott. RENZO Comune di Trento 22 23 24 25 26 Comune di Rovereto Comune di Trento Comune di Trento Comune di Rovereto Comune di Trento GURRIERI dott. ANTONIO LEONARDELLI dott. FABRIZIO MANENTI dott. MASSIMO MANICA dott. GIANPAOLO MAZZUCOTELLI dott. VALTER 27 MORANDINI dott.ssa CHIARA Comune di Trento INCARICO Dirigente assegnato ad incarico diverso ai sensi dell'art. 115 Regolamento Organico Generale del Personale Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente a contratto preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente assegnato ad incarico diverso ai sensi dell'art. 115 Regolamento Organico Generale del Personale Dirigente preposto a servizio Funzionario con attribuzione temporanea qualifica dirigenziale preposto a servizio Funzionario con attribuzione temporanea qualifica dirigenziale preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente assegnato ad incarico diverso ai sensi dell'art. 115 Regolamento Organico Generale del Personale Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente a contratto preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente assegnato ad incarico diverso ai sensi dell'art. 115 Regolamento Organico Generale del Personale DATA ISCRIZIONE ALBO (artt. 3-8 D.P.G.P. 26.11.1998, n. 34-106/Leg.) 04/02/2003 04/02/2003 31/08/2007 04/02/2003 31/08/2007 31/08/2007 04/02/2003 04/02/2003 04/02/2003 16/04/2008 04/02/2003 04/02/2003 31/08/2007 04/02/2003 04/02/2003 04/02/2003 31/08/2007 31/08/2007 04/02/2003 04/02/2003 04/02/2003 31/08/2007 04/02/2003 04/02/2003 31/08/2007 04/02/2003 04/02/2003 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 28 PASSALACQUA dott. CARMELO Comune di Trento 29 PATERNOSTER dott. FABRIZIO Comune di Trento 30 PATTON dott. PIETRO 31 PENASA arch. PAOLO Comune di Trento Comune di Trento 32 PICCINNI ing. PAOLO Comune di Rovereto 33 34 35 36 37 Comune di Rovereto Comune di Rovereto Comune di Trento Comune di Trento Comune di Rovereto PREZZI dott.ssa MARISA ROPELATO ing. FABIO SANSONI dott.ssa MARTA SIMONINI ing. SANDRO VIESI dott. MAURO Dirigente preposto a servizio Dirigente assegnato ad incarico diverso ai sensi dell'art. 115 Regolamento Organico Generale del Personale Dirigente con incarico di Direttore Generale Dirigente preposto a servizio Direttore in comando dalla Provincia Autonoma di Trento con attribuzione temporanea della qualifica dirigenziale preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio Dirigente preposto a servizio 91 04/02/2003 04/02/2003 04/02/2003 04/02/2003 31/08/2007 31/08/2007 31/08/2007 04/02/2003 04/02/2003 31/08/2007 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 92 Allegato B) ALBO DEI DIRETTORI PARTE I: DIRETTORI PROVINCIALI A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE B. ELENCHI NOMINATIVI DI SEZIONE: B.1 DIRETTORI D'UFFICIO B.2 DIRETTORI CON INCARICO SPECIALE PARTE II: DIRETTORI DEGLI ENTI FUNZIONALI A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE B. ELENCO NOMINATIVI DI SEZIONE B.1 DIRETTORI D'UFFICIO B.2 DIRETTORI CON INCARICO SPECIALE Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 93 PARTE I DIRETTORI PROVINCIALI AL 31 DICEMBRE 2009 A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE N. NOMINATIVO 1 ALDRIGHETTI dott. LUCA 2 ANDERLE ing. GIANCARLO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ANDREATTA arch. FABIO ANDREOLI dott.ssa ALESSANDRA ANGELI dott. FABIO ANSELMO dott. ANDREA MARIA ANTOLINI dott. GIACOMO ANTONACCI dott.ssa MARIA CELESTINA ANTONIOLI dott. ANNA SERENA ARNOLDI dott. EDOARDO ARTICO ing. ITALO 12 BANDERA arch. PAOLO 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 BAX dott. GIUSEPPE BAZZANELLA p.a. GIULIO BAZZOLI p.a. GIOVANNI BELLOTTI dott.ssa FRANCA BEN dott. STEFANO BENEDETTI ing. GUIDO BENIGNI ing. CARLO BERLOFFA dott. ANNA BERTAGNOLLI dott.ssa LUISA BERTOZZI dott. VINCENZO BETTA dott. GIANFRANCO BEVILACQUA ing. BRUNO BEZZI dott.ssa FLAVIA BIGARAN dott. FEDERICO BITUSSI dott. DARIO BOBBIO dott.ssa LUCIA BOLEGO ing. FILIBERTO BONALDA dott. FABRIZIO BONFIOLI dott. ROBERTO BONVECCHIO dott. VALENTINO BORTOLOTTI dott. ANNALISA BORZ dott.ssa PAOLA BOSETTI ing. PAOLO 36 BRIGADOI ing. GIANFRANCO INCARICO Direttore d'ufficio Direttore con incarico di Sostituto Responsabile di Settore presso APPA Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A. Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di sostituto dirigente di servizio Direttore con incarico speciale 37 BUFFA ing. FRANCO CACCIATORE ing. ALFONSO FRANCEDirettore d'ufficio 38 SCO 39 CADEN dott.ssa STELLA Direttore d'ufficio 40 CAINELLI dott.ssa SANDRA Direttore d'ufficio 41 CALIARI ing. ROBERTO Direttore d'ufficio Direttore in comando presso l'Azienda pub42 CAMPESTRIN dott. SILVANA blica servizi alla persona "Don Ziglio" di Levico Terme Direttore messo a disposizione presso 43 CAPPELLETTI rag. AGNESE I.T.E.A. S.p.A. 44 CAPPELLETTI dott. FRANCESCO Direttore d'ufficio 45 CAPPELLETTI dott. STEFANO Direttore d'ufficio DATA ISCRIZIONE ALBO (artt. 12-16 D.P.G.P. 26.11.1998 n. 34106/Leg.) 24/01/2005 06/11/2003 01/05/2006 02/04/2001 01/05/1997 04/04/2007 10/09/2007 05/02/2001 01/08/2004 01/08/2000 01/06/2006 01/01/2007 13/04/2007 01/05/1997 01/05/1997 21/10/2002 18/12/2009 18/12/2002 10/04/2006 19/11/2007 18/01/2007 09/02/2009 01/05/1997 02/11/2006 19/03/2001 09/12/2002 21/07/2003 02/01/2008 18/12/2002 28/03/2001 01/05/1997 19/01/1998 01/08/2004 11/06/2002 12/11/2001 23/03/2005 01/05/1997 06/08/2009 04/02/2008 24/05/2001 01/05/1997 04/07/2006 01/01/2007 01/03/2001 01/02/2006 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 46 CARLINI dott.ssa DANIELA 47 CARONNA dott. LEONARDO 48 49 50 51 52 53 CASEROTTI dott. ALDO CASTEGNARO dott. LAURA CASTELLI dott. DIEGO CASTELLI dott.ssa FLAVIA CATTANI dott. LUCA CECCATO dott.ssa DANIELA 54 CESTARI dott. MILENA 55 CHEMOLLI dott. MARIO 56 COFLER dott. VITO 57 COFONE dott. FRANCESCO 58 COMPER dott. LUCA 59 CONCI arch. ADRIANO 60 CONFALONIERI dott. MAURO 61 COPPOLA dott. INNOCENZO 62 CORNELLA dott. CESARE 63 COSTA dott. LORENA 64 COSTANTINI dott. MARCO 65 CUEL dott. LUIGI 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 CUNACCIA arch. MICHELA CURZEL dott. VITTORIO DAL BOSCO dott. ROBERTO DAL RI' dott. MAURIZIO DALBOSCO dott.ssa GIULIANA DALLA VALLE dott.ssa DANIELA DALL'ANGELO dott. SERGIO DALLASERRA sig. RENZO DALMASO ing. FABIANO DALMASO dott. SILVIO 76 DALPIAZ dott.ssa MIRTIS 77 DARRA dott. ANDREA 78 DE GASPERI dott.ssa CLAUDIA 79 DEFRANCESCO dott.ssa CHIARA 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 DEFRANCESCO dott.ssa MARILENA DEGASPERI ing. FABIO DEGASPERI dott.ssa PATRIZIA D'ELETTO geom. TULLIO DELLA NOCE dott. ITALO DELLAGIACOMA dott. FRANCESCO DEMOZZI dott. MAURO DOLIANA dott. SILVANO ECCHER dott.ssa ELENA ERLER ing. IVO 90 FAURI dott. GABRIELE 91 FERENZENA dott. LUIGI 92 FERRARI ing. ALESSANDRO 93 FERRARI dott. CLAUDIO 94 FERRARI dott. ELSA Direttore con incarico speciale Direttore con incarico di sostituto direttore dell'Agenzia per i servizi Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di Responsabile di Unità organizzativa presso APPA Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore con incarico di sostituto dirigente di servizio Direttore messo a disposizione presso Museo Castello del Buonconsiglio monumenti e collezioni provinciali Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso Museo Castello del Buonconsiglio monumenti e collezioni provinciali Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A. Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso la Fondazione E. Mach Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di Sostituto Responsabile di Settore presso APPA Direttore con incarico di livello dirigenziale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso la Fondazione E. Mach Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore in aspettativa ai sensi art. 62 L.P. 3 aprile 1997, n. 7 Direttore d'ufficio 94 16/10/2002 16/02/2004 01/05/1997 01/03/2005 18/12/2009 19/03/2001 04/07/2006 20/08/2009 02/05/2006 18/11/2005 10/05/2004 19/09/2005 04/07/2006 01/08/2006 01/05/1997 01/05/1997 01/05/1997 01/03/2004 14/10/2002 01/01/2007 18/07/2005 01/05/1997 27/08/2001 01/08/2004 08/03/2004 01/05/1997 29/04/2005 01/05/1997 03/02/2003 28/04/2005 01/01/2008 31/10/2003 28/03/2001 01/05/1997 18/06/2003 01/05/1997 01/05/1997 01/08/2004 24/06/2009 01/05/1997 01/05/1997 04/07/2006 02/09/2002 02/07/2009 01/01/2008 11/10/2002 12/02/2007 01/05/1997 01/05/2009 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 95 96 97 98 99 100 101 102 103 FERRI arch. ELMIO FILIPPI dott. GIULIANO FONDRIEST geom. FRANCO FONTANA dott. PAOLO FORADORI dott. NICOLA FORTE geom. GIAMPAOLO FOZZER dott.ssa GIULIANA FRANCESCHI ing. ENRICO FRANCESCHINI dott. ANDREA 104 FRANCESCHINI dott. SANDRO 105 106 107 108 109 110 111 112 113 FRENGUELLI dott. LUCIA FRIZZI dott.ssa MARIASILVIA GAGGIA dott. ROLANDO GALASSI dott. FRANCESCA GALETTI dott. LUCIANO GARBARI dott.ssa ELENA GASPERETTI dott. MARINA GATTI ing. GIOVANNI BATTISTA GELMINI ing. MARCO 114 GEMINIANI dott. ANTONIO 115 GENOVESE geom. ANTONINO 116 GHIROTTI dott. MAURO 117 GIAMPIETRO dott.ssa STELLA 118 GIORDANI dott. MARIANO 119 GIOVANNINI rag. EMILIA 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 GIOVANNINI arch. PRISCA GIOVANNINI dott. RUGGERO GIRARDI dott. GIAMPIERO GIRELLI dott.ssa MICHELA GIULIANI arch. MARIA CARLA GORI dott. GIORGIA GRANATIERO dott.ssa MARIANGELA GROFF ing. MAURO GUASTELLA dott.ssa CINZIA GUELMI dott.ssa SARA IACOVIELLO dott. ALESSANDRO 131 IORIATTI dott.ssa CRISTINA 132 133 134 135 136 137 138 139 KOVATSCH dott. PAOLO LATTISI dott.ssa ARIANNA LORENGO ing. BRUNO MAINO dott.ssa EMANUELA MALPAGA dott. LORENZO MANICA dott. ANTONIO MANICA dott.ssa MONICA MANZANA dott.ssa ALESSANDRA 140 MARCHESE sig. PAOLO 141 142 143 144 145 146 147 MARCHETTI dott.ssa MANUELA MARCHI dott. ALVARO MARCHI dott. FRANCESCO MARCOLLA geom. MAURO MARGONARI dott. FLAVIO MARGONI dott. ROBERTO MARTINELLI dott. CLAUDIO 148 MARZATICO dott. FRANCO Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di livello dirigenziale Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A. Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso Società Trentino Riscossioni S.p.A. Direttore d'ufficio Direttore con incarico di Coordinatore di settore dell'Agenzia del lavoro Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A. Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore in aspettativa ai sensi art. 62 L.P. 3 aprile 1997, n. 7 Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A. Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore in aspettativa ai sensi art. 2 L.P. 11.05.2000, n. 5 95 01/08/2004 01/05/1997 01/08/2004 15/01/2007 10/10/2002 01/08/2004 02/03/2009 12/05/2003 21/07/2003 01/01/2007 14/10/2002 29/06/2009 01/08/2004 09/09/2005 08/07/2002 06/03/2006 02/03/2004 01/05/1997 10/04/2006 02/05/2006 01/08/2004 19/01/2001 01/03/2001 01/08/2004 01/01/2007 11/02/2008 21/07/2003 04/10/2004 15/04/2003 01/05/1997 09/09/2005 29/06/2009 01/08/2001 19/01/1998 25/07/2005 01/08/2004 01/05/1997 21/07/2003 18/12/2009 27/08/2001 01/05/1997 01/05/1997 16/07/2003 02/01/2008 01/08/2003 01/01/2007 01/05/1997 01/05/1997 21/07/2003 01/08/2004 01/08/2004 03/10/2002 02/03/2004 01/05/1997 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 149 MATASSONI avv. PAOLA 150 MATTEO dott. ANTONIO 151 MATTIVI dott. PAOLO 152 MAZZUCCHI dott. MARCELLO 153 MELCHIORI arch. GIORGIO 154 MELONI dott.ssa ZAIRA 155 MENAPACE dott. ENRICO 156 MENAPACE dott. SERGIO 157 MENAPACE geom. SILVANO 158 MEZZANOTTE dott. MAURIZIO 159 MICHELINI dott. MICHELE 160 161 162 163 164 MILITELLO dott. FILIPPO MIRABELLA dott. MARIACRISTINA MOLFETTA dott. PIETRO MOLIGNONI dott. RICCARDO MONACO ing. MARIO 165 MONFREDINI dott. MARINA 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 MORATTI dott. SERGIO MOSER dott.ssa MARIA LORENA NANFITO' dott. CLAUDIO NICOLUSSI PAOLAZ ing. PAOLO OBEROSLER dott. PIETRO ODORIZZI dott. MAURO OLIVARI dott. MARCO ORSINGHER dott. GUIDO PACE avv. ALBERTO PALAORO geom. RENZO PALLAORO arch. MARCELLO PANCHERI dott. FRANCESCO PECORARO dott.ssa RENZA 179 PEDERZOLLI p.i. ARMANDO 180 PERINI dott. SANDRA 181 PEZZIN dott. GINO 182 PIASENTE dott.ssa PAOLA 183 PICCINNI ing. PAOLO 184 PILATI ing. MARCELLO 185 PINTARELLI dott.ssa MIRIAM 186 PISETTA arch. CLAUDIO 187 PITTON dott. LUIGI 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 POPOLI dott. FABRIZIO POZZATTI geom. PIERGIORGIO PRETTO dott. CRISTIANA RAUZI dott. PAOLO RECH ing. PIERGIORGIO REFATTI p.i. TIZIANO RICCADONNA dott. LAURA RIGOTTI ing. MAURO RIGOTTI dott.ssa PAOLA SALVADORI dott. IVAN SANTULIANA dott. ERNESTO Direttore messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A. Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso I.P.R.A.S.E. Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore con incarico di Responsabile di Unità organizzativa presso APPA Direttore con incarico di sostituto dirigente di Servizio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di sostituto dirigente di Servizio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso la Fondazione E. Mach Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di livello dirigenziale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di Coordinatore di settore dell'Agenzia del lavoro Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso la Fondazione E. Mach Direttore d'ufficio Direttore in comando presso il Comune di Rovereto Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di sostituto dirigente di Servizio Direttore con incarico di Coordinatore di settore dell'Agenzia del lavoro Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio 96 01/01/2007 01/05/1997 01/03/2001 12/12/2000 01/05/1997 10/09/2002 14/10/2002 30/04/2008 01/08/2004 24/01/2005 21/07/2003 01/08/2004 18/02/2009 19/12/2003 04/02/2008 18/12/2002 01/01/2008 18/04/2001 12/01/2009 01/05/1997 28/06/2001 01/05/1997 01/05/1997 11/07/2003 02/12/2002 10/10/2002 01/08/2004 01/05/1997 02/09/2002 09/07/2001 19/07/2001 02/05/2006 01/01/2008 28/10/2008 01/05/1997 18/01/2007 01/03/2001 12/06/2003 02/02/2001 14/08/2001 01/08/2004 02/05/2006 14/10/2002 14/04/2003 28/07/1997 09/09/2005 18/12/2002 24/04/2008 24/06/2002 19/04/2006 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 199 200 201 202 SARTORI dott. GIUSEPPE SARTORI dott. MARIANO SASSUDELLI ing. LUCA SCALET p.a. GIORGIO 203 SCHELFI dott. ANDREA 204 SCOPEL dott.ssa GIANNA 205 SCUTARI dott. MARCELLO 206 SEMBIANTI arch. FURIO 207 SIGHEL dott. LUCA 208 209 210 211 212 213 SIMEONI dott. LAURA SOTTOVIA dott. LUCIO SOVILLA dott. ELISABETTA SPERANDIO dott. STEFANO SPEZIALI dott.ssa ISABELLA SPINELLI dott. FERNANDO 214 SPONGA dott. FABIO Direttore con incarico di livello dirigenziale Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di sostituto dirigente di Istituto di Formazione professionale Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico di Responsabile di Unità organizzativa presso APPA Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore messo a disposizione presso il Comprensorio delle Giudicarie con incarico di temporanea reggenza della segreteria del Comprensorio medesimo Direttore d'ufficio Direttore con incarico speciale Direttore d'ufficio 215 STANCHINA dott. ROMANO 216 STRINGARI ing. DARIA 217 STRUMENDO dott.ssa CARLA TABARELLI de FATIS dott.ssa FRANCEDirettore d'ufficio 218 SCA 219 TAVA ing. MAURIZIO Direttore con incarico di livello dirigenziale 220 TECILLA arch. GIORGIO Direttore d'ufficio 221 TESSARI dott.ssa LORENZA Direttore d'ufficio 222 TESSARI dott. MICHELE Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso 223 TOMASELLI arch. SILVANO I.T.E.A. S.p.A. 224 TOMASI dott. ARMANDO Direttore d'ufficio 225 TONELLI dott. GIANANTONIO Direttore d'ufficio Direttore messo a disposizione presso la 226 TONELLI dott. MICHELE Fondazione E. Mach 227 TORRESANI dott.ssa CHATIA Direttore d'ufficio 228 TRENTI dott. ALBERTO Direttore d'ufficio 229 TRENTI dott. ANNA MARIA Direttore d'ufficio 230 TRETTEL dott.ssa LUCIA Direttore d'ufficio 231 TURELLA arch. ANGIOLA Direttore d'ufficio 232 TURRINI geom. ANDREA Direttore d'ufficio 233 UNTERRICHTER dott. MASSIMILIANO Direttore d'ufficio 234 VARESCO dott. GIANFRANCO Direttore d'ufficio 235 VERGANI dott.ssa ROBERTA Direttore d'ufficio 236 VIOLA dott.ssa ILARIA Direttore d'ufficio 237 WOLYNSKI dott. ALESSANDRO Direttore d'ufficio 238 ZAMBARDA dott. MATTEO Direttore con incarico speciale 239 ZAMPEDRI arch. GIANNI Direttore con incarico speciale 240 ZATTONI dott. GIORGIO Direttore d'ufficio 241 ZENI dott. DIEGO Direttore con incarico speciale Direttore messo a disposizione presso 242 ZINI ing. CLAUDIO I.T.E.A. S.p.A. 243 ZOANETTI dott. ROBERTO Direttore d'ufficio 244 ZOPPI dott. GIANFRANCO Direttore d'ufficio Direttore con incarico di sostituto dirigente di 245 ZUCCHELLI dott. MARCO Servizio 97 10/10/2002 21/05/2007 05/05/2003 01/05/1997 08/09/2005 01/05/1997 01/05/1997 01/05/1997 06/11/2003 29/01/2007 01/05/1997 06/04/2004 21/01/2003 09/07/2001 02/01/2008 01/06/2003 02/05/2001 01/05/1997 01/08/2008 01/05/1997 01/05/1997 01/05/1997 01/05/1997 09/05/2001 01/01/2007 04/02/2008 04/02/2008 01/01/2008 21/05/2004 01/05/1997 24/02/2004 01/08/2001 11/02/2008 01/08/2004 01/05/1997 14/07/1997 01/01/2003 01/05/1997 01/05/1997 09/09/2005 01/05/1997 01/05/1997 01/05/1997 01/01/2007 01/05/1997 21/01/2003 02/04/2001 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 98 PARTE I DIRETTORI PROVINCIALI AL 31 DICEMBRE 2009 B1. SEZIONE DIRETTORI D'UFFICIO N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 NOMINATIVO ALDRIGHETTI dott. LUCA ANDREOLI dott.ssa ALESSANDRA ANGELI dott. FABIO ANSELMO dott. ANDREA MARIA ANTOLINI dott. GIACOMO INCARICO Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio ANTONACCI dott.ssa MARIA CELESTINA Direttore d'ufficio ANTONIOLI dott. ANNA SERENA Direttore d'ufficio ARNOLDI dott. EDOARDO Direttore d'ufficio ARTICO ing. ITALO Direttore d'ufficio BAX dott. GIUSEPPE Direttore d'ufficio BAZZANELLA p.a. GIULIO Direttore d'ufficio BAZZOLI p.a. GIOVANNI Direttore d'ufficio BELLOTTI dott.ssa FRANCA Direttore d'ufficio BEN dott. STEFANO Direttore d'ufficio BENEDETTI ing. GUIDO Direttore d'ufficio BENIGNI ing. CARLO Direttore d'ufficio BERLOFFA dott. ANNA Direttore d'ufficio BERTAGNOLLI dott.ssa LUISA Direttore d'ufficio BERTOZZI dott. VINCENZO Direttore d'ufficio BETTA dott. GIANFRANCO Direttore d'ufficio BEVILACQUA ing. BRUNO Direttore d'ufficio BEZZI dott.ssa FLAVIA Direttore d'ufficio BIGARAN dott. FEDERICO Direttore d'ufficio BITUSSI dott. DARIO Direttore d'ufficio BOLEGO ing. FILIBERTO Direttore d'ufficio BONALDA dott. FABRIZIO Direttore d'ufficio BONFIOLI dott. ROBERTO Direttore d'ufficio BONVECCHIO dott. VALENTINO Direttore d'ufficio BORTOLOTTI dott. ANNALISA Direttore d'ufficio BORZ dott.ssa PAOLA Direttore d'ufficio BOSETTI ing. PAOLO Direttore d'ufficio CACCIATORE ing. ALFONSO FRANCESCO Direttore d'ufficio CADEN dott.ssa STELLA Direttore d'ufficio CAINELLI dott.ssa SANDRA Direttore d'ufficio CALIARI ing. ROBERTO Direttore d'ufficio CAPPELLETTI dott. FRANCESCO Direttore d'ufficio CAPPELLETTI dott. STEFANO Direttore d'ufficio CASEROTTI dott. ALDO Direttore d'ufficio CASTEGNARO dott. LAURA Direttore d'ufficio CASTELLI dott. DIEGO Direttore d'ufficio CATTANI dott. LUCA Direttore d'ufficio CECCATO dott.ssa DANIELA Direttore d'ufficio Direttore con incarico di Responsabile di 43 CESTARI dott. MILENA Unità organizzativa presso APPA 44 CHEMOLLI dott. MARIO Direttore d'ufficio 45 COFLER dott. VITO Direttore d'ufficio 46 CONFALONIERI dott. MAURO Direttore d'ufficio 47 COPPOLA dott. INNOCENZO Direttore d'ufficio 48 CORNELLA dott. CESARE Direttore d'ufficio 49 COSTANTINI dott. MARCO Direttore d'ufficio 50 CUNACCIA arch. MICHELA Direttore d'ufficio 51 CURZEL dott. VITTORIO Direttore d'ufficio DATA ISCRIZIONE ALBO (artt. 12-16 D.P.G.P. 26.11.1998 n. 34-106/Leg.) 24/01/2005 02/04/2001 01/05/1997 04/04/2007 10/09/2007 05/02/2001 01/08/2004 01/08/2000 01/06/2006 13/04/2007 01/05/1997 01/05/1997 21/10/2002 18/12/2009 18/12/2002 10/04/2006 19/11/2007 18/01/2007 09/02/2009 01/05/1997 02/11/2006 19/03/2001 09/12/2002 21/07/2003 18/12/2002 28/03/2001 01/05/1997 19/01/1998 01/08/2004 11/06/2002 12/11/2001 06/08/2009 04/02/2008 24/05/2001 01/05/1997 01/03/2001 01/02/2006 01/05/1997 01/03/2005 18/12/2009 04/07/2006 20/08/2009 02/05/2006 18/11/2005 10/05/2004 01/05/1997 01/05/1997 01/05/1997 14/10/2002 18/07/2005 01/05/1997 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 DAL BOSCO dott. ROBERTO DAL RI' dott. MAURIZIO DALLA VALLE dott.ssa DANIELA DALL'ANGELO dott. SERGIO DALLASERRA sig. RENZO DALMASO ing. FABIANO DALMASO dott. SILVIO DARRA dott. ANDREA DE GASPERI dott.ssa CLAUDIA DEGASPERI ing. FABIO DEGASPERI dott.ssa PATRIZIA D'ELETTO geom. TULLIO DELLA NOCE dott. ITALO DELLAGIACOMA dott. FRANCESCO DEMOZZI dott. MAURO DOLIANA dott. SILVANO ERLER ing. IVO FERENZENA dott. LUIGI FERRARI ing. ALESSANDRO FERRARI dott. ELSA FERRI arch. ELMIO FONDRIEST geom. FRANCO FONTANA dott. PAOLO FORTE geom. GIAMPAOLO FRANCESCHI ing. ENRICO FRANCESCHINI dott. ANDREA FRENGUELLI dott. LUCIA GAGGIA dott. ROLANDO GALASSI dott. FRANCESCA GALETTI dott. LUCIANO GASPERETTI dott. MARINA GATTI ing. GIOVANNI BATTISTA GELMINI ing. MARCO GENOVESE geom. ANTONINO 86 GHIROTTI dott. MAURO 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 GIAMPIETRO dott.ssa STELLA GIORDANI dott. MARIANO GIOVANNINI dott. RUGGERO GIRELLI dott.ssa MICHELA GORI dott. GIORGIA GRANATIERO dott.ssa MARIANGELA GROFF ing. MAURO GUELMI dott.ssa SARA IACOVIELLO dott. ALESSANDRO KOVATSCH dott. PAOLO LATTISI dott.ssa ARIANNA LORENGO ing. BRUNO MAINO dott.ssa EMANUELA MALPAGA dott. LORENZO MANICA dott. ANTONIO MANICA dott.ssa MONICA MANZANA dott.ssa ALESSANDRA MARCHETTI dott.ssa MANUELA MARCHI dott. ALVARO MARCHI dott. FRANCESCO MARCOLLA geom. MAURO MARGONI dott. ROBERTO MARTINELLI dott. CLAUDIO MATTEO dott. ANTONIO MAZZUCCHI dott. MARCELLO Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di Coordinatore di settore dell'Agenzia del lavoro Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio 99 27/08/2001 01/08/2004 01/05/1997 29/04/2005 01/05/1997 03/02/2003 28/04/2005 31/10/2003 28/03/2001 01/05/1997 01/05/1997 01/08/2004 24/06/2009 01/05/1997 01/05/1997 04/07/2006 02/07/2009 11/10/2002 12/02/2007 01/05/2009 01/08/2004 01/08/2004 15/01/2007 01/08/2004 12/05/2003 21/07/2003 14/10/2002 01/08/2004 09/09/2005 08/07/2002 02/03/2004 01/05/1997 10/04/2006 01/08/2004 19/01/2001 01/03/2001 01/08/2004 21/07/2003 15/04/2003 09/09/2005 29/06/2009 01/08/2001 25/07/2005 01/08/2004 21/07/2003 18/12/2009 27/08/2001 01/05/1997 01/05/1997 16/07/2003 02/01/2008 01/08/2003 01/05/1997 01/05/1997 21/07/2003 01/08/2004 03/10/2002 02/03/2004 01/05/1997 12/12/2000 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 112 MELONI dott.ssa ZAIRA 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 MENAPACE dott. SERGIO MENAPACE geom. SILVANO MEZZANOTTE dott. MAURIZIO MILITELLO dott. FILIPPO MIRABELLA dott. MARIACRISTINA MOLFETTA dott. PIETRO MOLIGNONI dott. RICCARDO MONACO ing. MARIO MORATTI dott. SERGIO MOSER dott.ssa MARIA LORENA NANFITO' dott. CLAUDIO NICOLUSSI PAOLAZ ing. PAOLO OBEROSLER dott. PIETRO ODORIZZI dott. MAURO OLIVARI dott. MARCO ORSINGHER dott. GUIDO PALAORO geom. RENZO PALLAORO arch. MARCELLO PANCHERI dott. FRANCESCO PECORARO dott.ssa RENZA 133 PEDERZOLLI p.i. ARMANDO 134 135 136 137 PERINI dott. SANDRA PIASENTE dott.ssa PAOLA PILATI ing. MARCELLO PINTARELLI dott.ssa MIRIAM 138 PITTON dott. LUIGI 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 POPOLI dott. FABRIZIO POZZATTI geom. PIERGIORGIO PRETTO dott. CRISTIANA RAUZI dott. PAOLO RECH ing. PIERGIORGIO REFATTI p.i. TIZIANO RICCADONNA dott. LAURA RIGOTTI ing. MAURO SALVADORI dott. IVAN SANTULIANA dott. ERNESTO SARTORI dott. MARIANO SASSUDELLI ing. LUCA SCALET p.a. GIORGIO SCOPEL dott.ssa GIANNA 153 SIGHEL dott. LUCA 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 SIMEONI dott. LAURA SOTTOVIA dott. LUCIO SOVILLA dott. ELISABETTA SPERANDIO dott. STEFANO SPEZIALI dott.ssa ISABELLA STANCHINA dott. ROMANO STRUMENDO dott.ssa CARLA TABARELLI de FATIS dott.ssa FRANCESCA TECILLA arch. GIORGIO TESSARI dott.ssa LORENZA TESSARI dott. MICHELE TOMASI dott. ARMANDO TONELLI dott. GIANANTONIO TORRESANI dott.ssa CHATIA TRENTI dott. ALBERTO Direttore con incarico di Responsabile di Unità organizzativa presso APPA Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di Coordinatore di settore dell'Agenzia del lavoro Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di Coordinatore di settore dell'Agenzia del lavoro Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore con incarico di Responsabile di Unità organizzativa presso APPA Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio 100 10/09/2002 30/04/2008 01/08/2004 24/01/2005 01/08/2004 18/02/2009 19/12/2003 04/02/2008 18/12/2002 18/04/2001 12/01/2009 01/05/1997 28/06/2001 01/05/1997 01/05/1997 11/07/2003 02/12/2002 01/08/2004 01/05/1997 02/09/2002 09/07/2001 19/07/2001 02/05/2006 28/10/2008 18/01/2007 01/03/2001 02/02/2001 14/08/2001 01/08/2004 02/05/2006 14/10/2002 14/04/2003 28/07/1997 09/09/2005 18/12/2002 24/06/2002 19/04/2006 21/05/2007 05/05/2003 01/05/1997 01/05/1997 06/11/2003 29/01/2007 01/05/1997 06/04/2004 21/01/2003 09/07/2001 02/05/2001 01/08/2008 01/05/1997 01/05/1997 01/05/1997 09/05/2001 04/02/2008 04/02/2008 21/05/2004 01/05/1997 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 TRENTI dott. ANNA MARIA TRETTEL dott.ssa LUCIA TURELLA arch. ANGIOLA TURRINI geom. ANDREA UNTERRICHTER dott. MASSIMILIANO VARESCO dott. GIANFRANCO VERGANI dott.ssa ROBERTA VIOLA dott.ssa ILARIA WOLYNSKI dott. ALESSANDRO ZATTONI dott. GIORGIO ZOANETTI dott. ROBERTO ZOPPI dott. GIANFRANCO Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio Direttore d'ufficio 101 24/02/2004 01/08/2001 11/02/2008 01/08/2004 01/05/1997 14/07/1997 01/01/2003 01/05/1997 01/05/1997 01/05/1997 01/05/1997 21/01/2003 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 102 PARTE I DIRETTORI PROVINCIALI AL 31 DICEMBRE 2009 B.2 SEZIONE DIRETTORI CON INCARICO SPECIALE N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NOMINATIVO ANDREATTA arch. FABIO BOBBIO dott.ssa LUCIA BUFFA ing. FRANCO CARLINI dott.ssa DANIELA CASTELLI dott.ssa FLAVIA COFONE dott. FRANCESCO DALBOSCO dott.ssa GIULIANA ECCHER dott.ssa ELENA FILIPPI dott. GIULIANO FOZZER dott.ssa GIULIANA FRIZZI dott.ssa MARIASILVIA GARBARI dott.ssa ELENA GIOVANNINI arch. PRISCA GIRARDI dott. GIAMPIERO GIULIANI arch. MARIA CARLA GUASTELLA dott.ssa CINZIA MARGONARI dott. FLAVIO MELCHIORI arch. GIORGIO RIGOTTI dott.ssa PAOLA SCUTARI dott. MARCELLO SEMBIANTI arch. FURIO SPINELLI dott. FERNANDO STRINGARI ing. DARIA ZAMBARDA dott. MATTEO ZAMPEDRI arch. GIANNI ZENI dott. DIEGO INCARICO Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale Direttore con incarico speciale DATA ISCRIZIONE ALBO (artt. 12-16 D.P.G.P. 26.11.1998 n. 34-106/Leg.) 01/05/2006 02/01/2008 01/05/1997 16/10/2002 19/03/2001 19/09/2005 08/03/2004 02/09/2002 01/05/1997 02/03/2009 29/06/2009 06/03/2006 11/02/2008 04/10/2004 01/05/1997 19/01/1998 01/08/2004 01/05/1997 24/04/2008 01/05/1997 01/05/1997 02/01/2008 01/05/1997 09/09/2005 01/05/1997 01/05/1997 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 103 PARTE II DIRETTORI DEGLI ENTI FUNZIONALI AL 31 DICEMBRE 2009 A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE N. 1 2 3 4 5 6 7 8 NOMINATIVO ENTE Museo Castello del Buonconsiglio monumenti e collezioni provinciali INCARICO Direttore messo a disposizione dalla CONCI arch. ADRIANO PAT e preposto all'Ufficio Tecnico dell'Ente Direttore messo a Museo Castello del disposizione dalla Buonconsiglio monuPAT e preposto all'UfCOSTA dott.ssa LORENA menti e collezioni proficio Amministrativo vinciali dell'Ente DEFRANCESCO dott.ssa MARIANNA Istituto Culturale Ladino Direttore d'ufficio Museo Tridentino di EDER dott. MASSIMO Direttore d'ufficio Scienze Naturali Museo di Arte Moderna FERRETTI dott. DIEGO e Contemporanea di Direttore d'ufficio Trento e Rovereto Direttore messo a disposizione dalla PAT all'I.P.R.A.S.E. e MATTIVI dott. PAOLO I.P.R.A.S.E. preposto all'Ufficio Amministrativo dell'Ente Parco Naturale PaneTROTTER dott. CRISTIANO veggio Pale di S. Marti- Direttore d'ufficio no Museo degli Usi e CoZANELLA dott. LIONELLO stumi della Gente Tren- Direttore d'ufficio tina DATA ISCRIZIONE ALBO (artt. 12-16 D.P.G.P. 26.11.1998 n. 34106/Leg.) 01/01/2009 01/03/2004 01/01/2009 01/05/1997 02/06/2001 20/06/2005 01/01/1999 01/04/2000 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 104 PARTE II DIRETTORI DEGLI ENTI FUNZIONALI AL 31 DICEMBRE 2009 B.1 SEZIONE DIRETTORI D'UFFICIO N. NOMINATIVO ENTE 1 CONCI arch. ADRIANO 2 COSTA dott.ssa LORENA 3 DEFRANCESCO MARIANNA 4 5 6 7 8 dott.ssa INCARICO Museo Castello del Buon- Direttore messo a disposiconsiglio monumenti e zione dalla PAT e preposto collezioni provinciali all'Ufficio Tecnico dell'Ente Direttore messo a disposiMuseo Castello del Buonzione dalla PAT e preposto consiglio monumenti e all'Ufficio Amministrativo collezioni provinciali dell'Ente Istituto Culturale Ladino Direttore d'ufficio Museo Tridentino di ScienDirettore d'ufficio ze Naturali Museo di Arte Moderna e FERRETTI dott. DIEGO Contemporanea di Trento e Direttore d'ufficio Rovereto Direttore messo a disposizione dalla PAT alMATTIVI dott. PAOLO I.P.R.A.S.E. l’I.P.R.A.S.E. preposto all'Ufficio Amministrativo dell'Ente Parco Naturale Paneveggio Direttore d'ufficio TROTTER dott. CRISTIANO Pale di S. Martino Museo degli Usi e Costumi ZANELLA dott. LIONELLO Direttore d'ufficio della Gente Trentina EDER dott. MASSIMO DATA ISCRIZIONE ALBO (artt. 12-16 D.P.G.P. 26.11.1998 n. 34106/Leg.) 01/01/2009 01/03/2004 01/01/2009 01/05/1997 02/06/2001 20/06/2005 01/01/1999 01/04/2000 Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 105 56610 Comunicati - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE Elenco tecnici competenti in acustica ELENCO TECNICI COMPETENTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO BEBER MASSIMILIANO Studio Gadler S.r.l. - Viale Dante, 78 - 38057 Pergine Valsugana (TN) Tel. 0461/512522 Fax 04641/539312 e.mail: [email protected] Sito web: www.gadler.it BONMASSAR NICOLA Quasar Ingegneria Ambientale S.r.l. - Viale Verona, 190 - 38123 Trento Tel. 0461/396909 Fax 0461/935002 - e.mail: [email protected] Studio Cagol - Zell di Cognola, 142 - 38121 Cognola TN CAGOL ALBERTO Tel.-Fax 0461/231614 cell. 347/5266646 - e.mail: [email protected] Studio Tecnico Cicoira - Via Bronzetti, 4 – 38122 Trento CICOIRA PASQUALE cell. 0349/6199535 e.mail: [email protected] DALLE MULLE PAOLO Via Muredei, 44 - 38122 Trento - Tel. ufficio 0461/912765 cell. 338/8447302 e.mail: [email protected] SITECO - Studio Associato - Via Pasqui, 28 - 38068 Rovereto (TN) DEMOZZI ANDREA Tel. 0464/408100 - e.mail: [email protected] Studio Tecnico Dolzani - Via Giovanni a Prato 11 - 38122 Trento (TN) DOLZANI GIOVANNI Tel. 0461/931617 e.mail: [email protected] Via Montebello, 9 - 38074 Ceniga di Dro (TN) - cell. 349/4415598 FIA FRANCESCO e.mail: [email protected] Ambiente Smile S.a.s. – Via al Parco, 18 – 38063 Avio (TN) FRISINGHELLI ALDO Tel. 0464/669970 cell. 347/4081147 - e.mail: [email protected] Studio Gadler S.r.l. - Viale Dante, 78 - 38057 Pergine Valsugana TN GADLER RENATO Tel. 0461/512522 fax 0461/539312 - sito: www.gadler.it e.mail: [email protected] SWS Engineering - Via del Cesuròn, 14 - 38123 Trento TN GARZON FRANCO Tel. 0461/383500 cell. 348/8060262 - e.mail: [email protected] Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente GEROLA FABRIZIO Via Mantova, 16 – 38122 Trento - Tel. 0461/497768 e.mail: [email protected] CET Soc. Coop. - Sponda Trentina, 18 – 38121 Trento LAFFI LUCA tel. 0461/242366 fax 0461/242355 Via del Garda, 46 38068 Rovereto (TN) MAINI PIETRO Tel. 0464/480028 Fax 0464/400204 cell. 347/4472435 e.mail: [email protected] DAG l’Ambiente S.r.l. - Via Stella, 5/F - 38123 Ravina TN MARGONI DIEGO cell. 0348/7394341 Tel. 0461/390336 e.mail: [email protected] Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente – Settore laboratorio e MATTEVI LUCIANO controlli Via Lidorno, 1 – 38123 Trento Tel. 0461/493066 cell. 333/5404114 e.mail: [email protected] QSA Servizi Sas - Via Marconi, 37 - 37037 Predazzo TN MATTIOLI PIERO Tel. 0462/500049 - 0462/507161 e.mail: [email protected] Via Malpensada, 38 - 38123 Trento (TN) - Tel. 0461/910980 cell. OSELE ANDREA 349/5534730 e.mail: [email protected] Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 106 A.P.I.C.E. Srl - Via Gocciadoro, 31 - 38122 Trento - Tel. 0461/910163 e.mail: [email protected] Studio di ingegneria - Via R. Zandonai, 24 - 38065 Mori (TN) OSELE ELENA Tel. 0464/918865 Fax 0464/913850 - e.mail: [email protected] Loc. Aicheri, 2 – 38015 Lavis PIFFER ALBERTO cell. 349/4977040 Fax 0461/241277 - e.mail: [email protected] web : www.albertopiffer.it – skype: alberto.piffer SWS Engineering S.p.A. - Via Malfatti, 21 - 38122 Trento (TN) SCHEPIS CHIARA Tel. 0461/383500 cell. 347/5447790 - e.mail: [email protected] Consul Tec S.n.c. - loc. Ferrari, 77 - 38042 Baselga di Pinè (TN) TOMELIN LUCA Tel. 0461/554165 fax 0461/553938 cell. 348/7038187 - e.mail: [email protected] Elettronica Trentini S.n.c. - Via Chini 2/3 – 38123 Trento TRENTINI RENATO Tel. 0461/922266 – cell. 336/357143 MARIOTTI LUCA MARIA Ambiente Smile S.a.s. – Via al Parco, 18 – 38063 Avio (TN) Tel. 0464/669970 - cell. 349/6021677 – e.mail: [email protected] QUASAR Ingegneria Ambientale S.r.l. – Viale Verona, 190/14 38123 Trento MORANDINI MICHELE Tel. 0461/391632-Fax 0461/935002 cell. 347/1813203 / e.mail: [email protected] Via delle Prede, 4 38123 Romagnano di Trento AGOSTINI MATTEO Tel. 0461/349312 – cell. 338/5618212 - e.mail: [email protected] TOMASELLI LORENZO QUASAR Ingegneria Ambientale S.r.l. – Viale Verona, 190/14 38123 Trento Tel. 0461/391632 - cell. 340/7605542 / e.mail: [email protected] Via Montessori, 16 38066 Riva del Garda (TN) MAZZOLDI NADIA Tel. 0464/550957 – cell. 348/4624964 – e.mail: [email protected] OSELE CLAUDIO Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 107 ELENCO TECNICI COMPETENTI DI ALTRE REGIONI OGRISEG BRUNO PICHLER GEORG FERRETTI ROMANO QUERCI GIAMPIETRO STOCCO FERNANDO COMPRI MATTEO IANESELLI MAURO TONDINI GIUSEPPE PERRONE ANTONIO MALVEZZI MARCO PALMIOTTI FABRIZIO RIGOLIN SERGIO CERCONE PATRIZIA CASTELLI ALESSANDRO Studio Midas - Via G. da Udine, 16 - 33100 Udine - Tel. 0432/505139 e.mail: [email protected] Via Winkler, 12 - 39010 Gargazzone BZ Effe Studio Tecnico - Via Giucciardi, 8/1 - 42100 Reggio Emilia Tel. 0522331250 cell. 3203886278 fax 0522331250 e.mail: [email protected] Via Lorenzoni, 35 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) Tel. 0444/491666 0444/492617 Fax 0444/495091 e.mail: [email protected] Sito: www.studiotermotecnico.com Studio ing. Stocco Fernando - Via Roma, 216 - 35015 Galliera Veneta (PD) Tel. 049/5969834 - e.mail: [email protected] c/o Studio DMG Projet S.a.s. - Via G.Marconi, 96/98 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045/8753015 fax 045/8775537 e.mail: [email protected] Telecom Italia S.p.A. - Via Garibaldi n. 8 - 39100 Bolzano (BZ) Tel. 0471/903928 e.mail: [email protected] Via Galvani n. 33 39100 Bolzano (BZ) Tel. 0471/932716 cell. 336/424696 fax 0471/931964 Telecom Italia S.p.A. - Via Garibaldi n. 8 - 39100 Bolzano (BZ) Tel. 0471/903927 e.mail: [email protected] Studio Tecnico Associato Quality Project Fraz. Maiano, 16 - 38023 Cles (TN) Via Gen. Dalla Chiesa, 2/20 70125 Bari (BA) Tel. 080/5014282 Fax 080/9190207 e.mail: [email protected] Via Mazzini, 42/9 – 44100 Ferrara Tel. 0532/243193 – cell. 348/8217641 e.mail: [email protected] Studio Tecnico Gruppo Marche Via Potenza, 11 62100 Macerata (MC) Tel. 0733/492522 – Fax 0733/492188 e.mail: [email protected] Studio Tecnico Gruppo Marche Via Potenza, 11 62100 Macerata (MC) Tel. 0733/492522 – Fax 0733/492188 e.mail: [email protected] Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 108 56595 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Comune di Civezzano DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 27 gennaio 2010, n. 5 Modifiche allo statuto comunale: comma 6 dell'art. 49 "Consiglio dei giovani" Viene aggiunta al comma 6 dell’art. 49 la seguente frase: “L’assemblea riconvocata dal Sindaco potrà procedere all’elezione del comitato qualsiasi sia il numero dei giovani presenti.” IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARIANO CARLINI Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 109 56582 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 87 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 87 Gemeinde Brixen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 76 und Nr. 79 vom 27. August 2009 Comune di Bressanone: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con una correzione d’ufficio. Delibere consiliari n. 76 e n. 79 del 27 agosto 2009 Die Landesregierung schickt folgendes voraus: La Giunta provinciale premette quanto segue: Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Brixen wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 368 vom 3. Februar 1997 genehmigt und von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 7 vom 25. Jänner 2007 wiederbestätigt. Die Gemeinde Brixen beantragt folgende Änderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen: Il piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Bressanone è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 368 del 3 febbraio 1997 e riconfermato dal Comune con delibera consiliare n. 7 del 25 gennaio 2007. Il Comune di Bressanone propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Ratsbeschluss Nr. 76 vom 27. August 2009 Delibera consiliare n. 76 del 27 agosto 2009 Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht mit Privatinitiative und Ensembleschutz in Sarns, sowie entsprechende Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan. Previsione di una zona per attrezzature collettive - Istruzione con iniziativa privata e tutela degli insiemi a Sarnes, nonché relativa integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale. Ratsbeschluss Nr. 79 vom 27. August 2009 Delibera consiliare n. 79 del 27 agosto 2009 Umwidmung von Wald und alpiner Grünzone (Gebiet mit besonderer landschaftlicher Bindung Bannzone) in Landwirtschaftsgebiet. Trasformazione da bosco e zona di verde alpino (zona con particolare vincolo paesaggistico - zona di rispetto) in zona di verde agricolo. Gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht. Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 17. Dezember 2009 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehenden Entscheidungen diesem Gutachten entsprechen. Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung. Dies vorausgeschickt Avverso le suddette delibere consiliari non sono state presentate né proposte, né osservazioni. La Giunta provinciale, visto il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 17 dicembre 2009, fa presente che le sottoriportate decisioni corrispondono al suddetto parere. La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell’11.8.1997, n. 13 e successive modifiche. Ciò premesso Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 110 beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera Ratsbeschluss Nr. 76 vom 27. August 2009 Delibera consiliare n. 76 del 27 agosto 2009 Die Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht mit Privatinitiative und Ensembleschutz in Sarns, sowie die entsprechende Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan zu genehmigen, um die Errichtung einer Privatschule mit Kindergarten zu ermöglichen. Di approvare la previsione di una zona per attrezzature collettive - Istruzione con iniziativa privata e tutela degli insiemi a Sarnes, nonché la relativa integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale per consentire la realizzazione di una scuola privata con scuola materna. Von Amts wegen wird die Durchführungsbestimmung mit der Privatinitiative ergänzt. Der Art. 38 (Zone für öffentliche Einrichtungen Unterricht) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird daher mit folgendem Text ergänzt: „In der Zone „Bühlerhof“ in Sarns, welche im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichnet ist, ist die Errichtung einer Privatschule mit Kindergarten vorgesehen; diese Einrichtung kann im Sinne des Art. 16 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 durch Privatinitiative verwirklicht und verwaltet werden. In dieser Zone gelten folgende Vorschriften: höchstzulässige Baumassendichte: 2,2 m³/m² höchstzulässige überbaute Fläche: 35% höchstzulässige Gebäudehöhe: 10,50 m Mindestgrenzabstand: 5,00 m Mindestgebäudeabstand: 10,00 m höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70%.“ D’ufficio la norma di attuazione viene integrata con l’iniziativa privata. L’art. 38 (Zona per attrezzature collettive - Istruzione) delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale viene quindi integrato con il seguente testo: „Nella zona „Bühlerhof“ a Sarnes specifica-mente contrassegnata nel piano di zonizzazione è prevista la realizzazione di una scuola privata con scuola materna; detta struttura può essere realizzata e gestita con iniziativa privata ai sensi dell’art. 16 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13. In questa zona valgono le seguenti prescrizioni: densità edilizia massima: 2,2 m³/m² rapporto massimo di copertura: 35% altezza massima degli edifici: 10,50 m distanza minima dai confini: 5,00 m distanza minima tra gli edifici: 10,00 m rapporto massimo di superficie impermeabile: 70%.” Ratsbeschluss Nr. 79 vom 27.August 2009 Delibera consiliare n. 79 del 27 agosto 2009 Die Umwidmung von Wald und alpiner Grünzone (Gebiet mit besonderer landschaftlicher Bindung Bannzone) in Landwirtschaftsgebiet zu genehmigen, um die Erweiterung einer bestehenden Hofstelle zu ermöglichen. Di approvare la trasformazione da bosco e zona di verde alpino (zona con particolare vincolo paesaggistico - zona di rispetto) in zona di verde agricolo per consentire l’ampliamento di un’azienda agricola esistente. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 111 56583 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 91 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 91 Gemeinde Wengen: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 33 vom 4. September 2009 Comune di La Valle: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 33 del 4 settembre 2009 Die Landesregierung schickt folgendes voraus: La Giunta provinciale premette quanto segue: Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Wengen wurde mit Ratsbeschluss Nr. 40 vom 30. Dezember 2003 beantragt und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 3862 vom 25. Oktober 2004 genehmigt. Il piano urbanistico rielaborato del Comune di La Valle è stato adottato con delibera consiliare n. 40 del 30 dicembre 2003 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 3862 del 25 ottobre 2004. Die Gemeinde Wengen hat folgende Änderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt: Il Comune di La Valle propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Ratsbeschluss Nr. 33 vom 4. September 2009 Delibera consiliare n. 33 del 4 settembre 2009 Streichung der Gewerbezone “Pederoa 3” mit dazugehöriger Zufahrtsstraße und öffentlichen Parkplätzen. Stralcio della zona per insediamenti produttivi „Pederoa 3“ con annessa strada di accesso e parcheggi pubblici. Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht. Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni. Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 14. Jänner 2010 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht. La Giunta provinciale, visto il parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 14 gennaio 2010, fa presente che la sottoriportata decisione corrisponde al suddetto parere. Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung. La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell’11.8.1997, n. 13 e successive modifiche. Dies vorausgeschickt Ciò premesso beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 112 Ratsbeschluss Nr. 33 vom 4. September 2009 Delibera consiliare n. 33 del 4 settembre 2009 Die Streichung der Gewerbezone “Pederoa 3” mit der dazugehörigen Zufahrtsstraße und den öffentlichen Parkplätzen zu genehmigen, da auf Grund der gegenwärtigen Wirtschaftskrise kein Bedarf mehr besteht. Di approvare lo stralcio della zona per insediamenti produttivi „Pederoa 3“ con l’annessa strada di accesso ed i parcheggi pubblici in quanto a causa dell’attuale crisi economica non sussiste più alcun fabbisogno. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 113 56584 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 99 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 99 Gemeinde Tiers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 19 vom 23.09.2009 Comune di Tires: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 19 del 23/09/2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde TIERS; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Visto il piano urbanistico comunale vigente di TIRES; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 19 vom 23.09.2009 Delibera consiliare n. 19 del 23/09/2009 Neuabgrenzung der öffentlichen Grünfläche beim Festplatz mit Eintragung der Zone für öffentliche Einrichtungen im Ausmaß von 1035 m², gemäß graphischer Unterlage, zwecks Errichtung des neuen Zivilschutzzentrums. Nuova delimitazione della zona di verde pubblico presso la piazza della festa, con inserimento della zona per opere ed impianti di interesse pubblico, dell’estensione di 1035 m² ca., secondo l’allegato grafico, destinata alla realizzazione del nuovo centro di protezione civile. Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 14.01.2010 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 14/01/2010, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. die von der Gemeinde TIERS mit Ratsbeschluss Nr. 19 vom 23.09.2009 beantragte Neuabgrenzung der öffentlichen Grünfläche beim Festplatz, mit Eintragung der Zone für öffentliche Einrichtungen im Ausmaß von 1035 m², zu genehmigen. Es ist dort die Errichtung des neuen Zivilschutzzentrums geplant. 1. di approvare la nuova delimitazione della zona di verde pubblico presso la piazza della festa, con inserimento della zona per opere ed impianti di interesse pubblico, dell’estensione di 1035 m² ca., proposta dal Comune di TIRES con delibera consiliare n. 19 del 23/09/2009. Ivi è prevista la realizzazione del nuovo centro di protezione civile. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 La Ripartizione 12 - Servizio strade (nota del 04.12.2009 prot. n. 699788) ha espresso parere favorevole in merito con prescrizioni, che sono da rispettare in fase esecutiva; Die Abteilung 12 - Straßendienst (Schreiben vom 04.12.2009 Prot. Nr. 699788) hat positives Gutachten erteilt mit Auflagen, die bei der Ausführung zu berücksichtigen sind; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 114 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 115 56585 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 101 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 101 Gemeinde Mals: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 32 vom 2. September 2009 Comune di Malles Venosta: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 32 del 2 settembre 2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde MALS; Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di MALLES VENOSTA; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Umwidmung von Militärzone in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen (ca. 1.065 m²) Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l’allegato grafico: Trasformazione da zona militare in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (ca. 1.065 m²) Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 17. Dezember 2009 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 17 dicembre 2009, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Das Vermögensamt - Amt 6.2 (Schreiben vom 12. November 2009, Prot. Nr. 648775) hat die Abänderung befürwortet; L’Ufficio patrimonio - Ufficio 6.2 (lettera del 12 novembre 2009, prot. n. 648775) ha espresso parere favorevole in merito; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. die von der Gemeinde MALS mit Ratsbeschluss Nr. 32 vom 2. September 2009 beantragte Umwidmung von Militärzone in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen (ca. 1.065 m²) zu genehmigen, um den Bau eines Jugendzentrums zu ermöglichen; 1. di approvare la trasformazione da zona militare in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (ca. 1.065 m²), proposta dal Comune di MALLES VENOSTA con delibera consiliare n. 32 del 2 settembre 2009, per consentire la realizzazione di un centro giovanile; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. 116 di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 117 56586 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 102 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 102 Gemeinde Schlanders: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde mit einer Abänderung von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 20 vom 4. Juni 2009 Comune di Silandro: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con una modifica d’ufficio. Delibera consiliare n. 20 del 4 giugno 2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde SCHLANDERS; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Umwidmung von Wald in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen (ca. 1.000 m²) Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di SILANDRO; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l’allegato grafico: Trasformazione da bosco in zona per attrezzature pubbliche - amministrazione e servizi pubblici (ca. 1.000 m²) Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 16. Oktober 2009, Prot. Nr. 587642) und das Forstinspektorat Schlanders (Schreiben vom 19. November 2009) haben die Abänderung befürwortet; Der Antrag zur Kulturänderung wurde vom Forstinspektorat Schlanders mit Dekret Nr. 4 vom 18. November 2009 genehmigt; Das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 24. November 2009, Prot. Nr. 671677) hat die Abänderung mit einer Bedingung befürwortet; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 7. Januar 2010 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung; Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; L’Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 16 ottobre 2009, prot. n. 587642) e l’Ispettorato forestale di Silandro (lettera del 19 novembre 2009) hanno espresso parere favorevole in merito; La richiesta per il cambio di coltura è stata approvata dall’Ispettorato forestale di Silandro con decreto n. 4 del 18 novembre 2009; L’Ufficio tutela acque (lettera del 24 novembre 2009, prot. n. 671677) ha espresso parere favorevole in merito con una condizione; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 7 gennaio 2010, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Dies vorausgeschickt, beschließt Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 118 1. die von der Gemeinde SCHLANDERS mit Ratsbeschluss Nr. 20 vom 4. Juni 2009 beantragte Umwidmung von Wald in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen (ca. 1.000 m²) zu genehmigen, um dem bestehenden Trinkwasserspeicher „Dr. Waldele“ zwecks Entsäuerung des Wassers eine Aufbereitungsanlage vorschalten zu können; Von Amts wegen wird der Standort der drei vorgesehenen Anlagen richtig gestellt; 1. di approvare la trasformazione da bosco in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (ca. 1.000 m²), proposta dal Comune di SILANDRO con delibera consiliare n. 20 del 4 giugno 2009, per poter allacciare al serbatoio dell’acqua potabile già esistente “Dr. Waldele” un impianto di neutralizzazione, che ha lo scopo di ridurre il livello d’acidità dell’acqua; d’ufficio viene rettificata la posizione dei tre impianti previsti; 2. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 119 56576 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 103 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 103 Gemeinde Taufers im Münstertal: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde mit Abänderungen von Amts wegen - endgültiger Beschluss. Ratsbeschluss Nr. 8 vom 7. Mai 2009 Comune di Tubre: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con rettifiche d’ufficio - delibera definitiva. Delibera consiliare n. 8 del 7 maggio 2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde TAUFERS IM MÜNSTERTAL; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Neuabgrenzung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen und Ausweisung eines Gewerbegebietes mit besonderer Zweckbestimmung gemäß Art. 44/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 - Zone für die Erzeugung von Energie (GP 1720/1, K.G. Taufers) sowie Ergänzung des Art. 14/bis (Zone für die Erzeugung von Energie) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit folgendem Wortlaut: Visto il piano urbanistico comunale vigente di TUBRE; Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo l’allegato grafico: Nuova delimitazione della zona per attrezzature collettive - impianti sportivi e previsione di una zona per insediamenti produttivi con destinazione particolare ai sensi dell’art. 44/bis della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 - zona per la produzione d’energia (p.f. 1720/1, C.C. Tubre) nonchè integrazione dell’art. 14/bis (Zona per la produzione d’energia) delle norme d’attuazione al piano urbanistico con il seguente testo: „Für die Fotovoltaikanlage auf der Gp. 1720/1, K.G. Taufers i. M. gelten folgende Bauvorschriften: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 300 m³ 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 50% 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 7 m 4. Mindestgrenzabstand: 5 m 5. Mindestgebäudeabstand: 10 m In jedem Fall nicht weniger als die Höhe der höheren gegenüberliegenden Gebäudefassade 6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 10%” “Per l’impianto fotovoltaico sulla p.f. 1720/1, C.C. Tubre valgono i seguenti indici: 1. densità edilizia massima: 300 m³ 2. rapporto massimo di copertura: 50% 3. altezza massima degli edifici: 7 m 4. distanza minima dal confine: 5 m 5. distanza minima tra gli edifici: 10 m Comunque la distanza pari all’altezza delle pareti tra edifici antistanti 6. rapporto massimo di superficie impermeabile: 10%” Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss ein Einwand eingereicht wurde, zu welchem die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 18 vom 16. Juli 2009 Stellung genommen hat; Festgestellt, dass die Landesregierung mit Beschluss Nr. 2809 vom 23. November 2009, gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission im Sinne des Art. 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welches in den Sitzungen vom 15. Oktober und 12. November 2009 erteilt wurde, der Gemeinde Taufers im Münstertal einen Abänderungsvorschlag zum obgenannten Ratsbeschluss unterbreitet hat; Constatato che avverso la suddetta delibera è stata presentata un’osservazione, sulla quale il Comune ha preso posizione con delibera consiliare n. 18 del 16 luglio 2009; Constatato che la Giunta provinciale con delibera n. 2809 del 23 novembre 2009, sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, espresso nelle sedute del 15 ottobre e 12 novembre 2009, ha sottoposto al Comune di Tubre una proposta di modifica in merito alla suddetta delibera consiliare; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 dass der Beschluss der Landesregierung Nr. 2809 vom 23. November 2009 der Gemeinde im Sinne des Art. 20, Absatz 1), Buchstabe A), Punkt 3) des Landesraumordnungsgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, am 16. Dezember 2009 zur Stellungnahme übermittelt wurde; dass die Gemeinde innerhalb der vorgesehenen Frist von 60 Tagen mit Ratsbeschluss Nr. 28 vom 17. Dezember 2009 dazu Stellung genommen und den Abänderungsvorschlag angenommen hat; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung; 120 che la delibera della Giunta provinciale n. 2809 del 23 novembre 2009 è stata notificata al Comune il 16 dicembre 2009 per la presa di posizione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera A), punto 3 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13; Constatato che il Comune entro il termine perentorio di 60 giorni ha preso posizione con delibera consiliare n. 28 del 17 dicembre 2009 e ha accettato la proposta di modifica; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, con successive modifiche ed integrazioni; Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. die von der Gemeinde TAUFERS IM MÜNSTERTAL mit Ratsbeschluss Nr. 8 vom 7. Mai 2009 beantragte Neuabgrenzung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen zu genehmigen, da es sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand handelt. Die von der Gemeinde beantragte Ausweisung eines Gewerbegebietes mit besonderer Zweckbestimmung gemäß Art. 44/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 - Zone für die Erzeugung von Energie (Gp. 1720/1, K.G. Taufers) wird hingegen laut negativen Gutachten des Landesforstkomitees (Beschluss Nr. 63 vom 15. September 2009) und des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 23. September 2009, Prot. Nr. 534498) abgelehnt, da der vorgeschlagene Standort aus landschaftlicher und forstlicher Sicht nicht geeignet ist. Von Amts wegen wird jedoch diese Zone in verkleinerter Form mit einer maximalen Fläche von 2.500 m² oberhalb der heutigen Tennisplätze in den Bauleitplan eingetragen und der Art. 14/bis (Zone für die Erzeugung von Energie) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan folgendermaßen ergänzt: „Das im Bauleitplan auf der Gp. 1720/1, K.G. Taufers eingetragene Gewerbegebiet mit besonderer Zweckbestimmung gemäß Art. 44/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 ist für die Errichtung einer Fotovoltaikanlage bestimmt.“ 1. di approvare la nuova delimitazione della zona per attrezzature collettive - impianti sportivi, proposta dal Comune di TUBRE con delibera consiliare n. 8 del 27 maggio 2009, in quanto si tratta di una rettifica allo stato di fatto. La previsione di una zona per insediamenti produttivi con destinazione particolare ai sensi dell’art. 44/bis della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 - zona per la produzione d’energia (p.f. 1720/1, C.C. Tubre), richiesta dal Comune, viene respinta in base ai pareri negativi del Comitato forestale provinciale (delibera n. 63 del 15 settembre 2009) e dell’Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 23 settembre 2009, prot. n. 534498), in quanto la posizione proposta non è adatta dal punto di vista paesaggistico e forestale. Questa zona viene però inserita d’ufficio nel piano urbanistico in forma ridotta con una superficie di 2.500 m² al di sopra dei campi da tennis esistenti e l’art. 14/bis (Zona per la produzione d’energia) delle norme d’attuazione al piano urbanistico viene integrato come segue: “La zona per insediamenti produttivi con destinazione particolare ai sensi dell’art. 44/bis della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, inserita nel piano urbanistico sulla p.f. 1720/1, C.C. Tubre, è destinata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.” Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 121 2. den von mehreren Bürgern des Hauptortes Taufers eingereichten Einwand durch den Neuvorschlag des Standortes der Gewerbezone teilweise anzunehmen; 2. di approvare parzialmente l’osservazione presentata da diversi abitanti del capoluogo di Tubre tramite la nuova proposta dell’ubicazione della zona produttiva; 3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 122 56589 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Februar 2010, Nr. 195 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 febbraio 2010, n. 195 Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Moos in Passeier, das "Plobmhaisl", Bp. 121/1 in E.Zl. 14/II, K.G. Moos - Abänderung des eigenen Beschlusses Nr. 2909 vom 14.12.2009 Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel Comune di Moso in Passiria, la "Plobmhaisl", p.ed. 121/1 in P.T. 14/II, C.C. Moso - rettifica della propria deliberazione n. 29.09 del 14.12.200 Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; Vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) insbesondere die Artikel 10, 13; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) in particolare gli articoli 10, 13; Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 2909 vom 14.12.2009, mit welchem das „Plobmhaisl“ Bp. 121/1, in E.Zl. 14/II, K.G. Moos, Gemeinde Moos in Passeier, unter direkten Denkmalschutz gestellt wurde; Vista la propria deliberazione n. 2909 del 14.12.2009, con la quale l’edificio “Plobmhaisl”, p.ed. 121/1 in P.T. 14/II, C.C. Moso, comune di Moso in Passirio, è stato sottoposto a vincolo di tutela storico-artistica; Festgestellt, dass im beschließenden Teil des genannten Beschlusses das Geburtsdatum des Eigentümers Ennemoser Ludwig mit 06.02.1964 angegeben ist, das richtige Geburtsdatum aber der 06.02.1963 ist; Accertato che nella parte deliberante della deliberazione citata la data di nascita del proprietario Ennemoser Ludwig è indicata con il 06.02.1964, mentre la corretta data di nascita è il 06.02.1963; Als notwendig erachtet, für die grundbücherliche Anmerkung der Denkmalschutzbindung das Geburtsdatum des Eigentümers Ennemoser Ludwig im beschließenden Teil des genannten Beschlusses abzuändern; Ritenuto necessario di rettificare la data di nascita del proprietario Ennemoser Ludwig nella parte deliberante della citata deliberazione, per poter annotare il vincolo di tutela storico-artistica anche tavolarmente; Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit a voti unanimi legalmente espressi a) a) im beschließenden Teil des eigenen Beschlusses Nr. 2909 vom 14.12.2009 die Angaben zum Eigentümer Ennemoser Ludwig wie folgt abzuändern: Quote 1/6: Ludwig Ennemoser, geb. am 06.02.1963 in Tscherms di rettificare nella parte deliberante della propria deliberazione n. 2909 del 14.12.2009 le indicazioni riguardanti il proprietario Ennemoser Ludwig come segue: Quota 1/6: Ludwig Ennemoser, nato il 06.02.1963 a Cermes Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 b) von diesem Beschluss im Verwaltungswege die Eigentümer zu verständigen. b) 123 di notificare la presente deliberazione in via amministrativa ai proprietari. Alle anderen Teile des Beschlusses bleiben aufrecht. Tutte le altre parti della deliberazione rimangono invariati. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 124 56590 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Februar 2010, Nr. 202 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 febbraio 2010, n. 202 Genehmigung einer Änderung am schaftsplan der Gemeinde Montan Land- Approvazione di una modifica del piano paesaggistico del Comune di Montagna Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue: Die Gemeinde Montan hat im laufenden Jahr eine Reihe von Bauleitplanänderungen durchgeführt, die in Summe mit älteren Bauleitplaneintragungen eine Anpassung des Landschaftsplanes notwendig machen. Das Amt für Landschaftsökologie schlägt vor in diesem Zuge auch eine Anpassung an die Durchführungsbestimmungen vorzunehmen, die in den aktuellen Landschaftsplänen enthalten sind, wodurch das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Wohnbauzonen und Gewerbegebiete mit genehmigtem Durchführungsplan dem Landschaftsschutz unterstellt wird. In Zuge der Änderung wurden auch die Berichte zum Landschaftsplan zusammengefasst und ergänzt. Den Bestimmungen zu den Naturdenkmälern wurde folgendes Verbot hinzugefügt: „Im Naturdenkmal „Pinzoner und Glener Egger“ ist der Verkehr mit Motorfahrzeugen jeglicher Art untersagt, ausgenommen für die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit.“ Weiters schlägt das Amt für Landschaftsökologie die Ausweisung des neuen Naturdenkmales „Kastanienhain Elsenhof“ aufgrund der Artenvielfalt und des ökologischen Wertes vor. Die Kontrolle der Grenze des Naturparks Trudner Horn ergab im Bereich Gschnon Abweichungen zum Bauleitplan. Durch das Zurücksetzen der Naturparkgrenze an den Wiesenrand unterhalb des Weilers wurde die Überlagerung mit der Zone für öffentliche Einrichtungen korrigiert. In der Folge werden das Natura 2000Gebiet Trudner Horn und die Lebensraumabgrenzungen an die Naturparkgrenze angepasst. Il Comune di Montagna ha attuato nell’anno scorso una serie di modifiche al piano urbanistico comunale, che insieme con altre modifiche più antecedenti del piano urbanistico richiedono l’adeguamento del piano paesaggistico. L’Ufficio Ecologia del paesaggio propone in quest’occasione di adattare anche le norme di attuazione a quelle introdotte nei piani paesaggistici recenti; ciò che significa che l’intero territorio comunale è sottoposto a tutela del paesaggio tranne le zone residenziali e le zone produttive con piano di attuazione approvato. Für das Biotop Castelfeder sind technische Anpassungen an die Bauleitplaneintragungen betreffend die Staatsstraße SS12 und SS48 durchgeführt worden. Das Verträglichkeitsgutachten bzgl. der Neuabgrenzung des Natura 2000Gebietes vom 14.09.2009 ist positiv. Nell’ambito della modifica sono state unite ed integrate anche le relazioni al piano paesaggistico, mentre le norme di attuazione concernente i monumenti naturali sono state integrate con il seguente divieto: “Nel monumento naturale “Pinzoner e Glener Egger“ è vietata la circolazione con veicoli a motore di ogni tipo ad eccezione delle attività agroforestali.” Inoltre l’Ufficio Ecologia del paesaggio propone l’individuazione del nuovo monumento naturale “Castagneto Elsenhof” in base alla sua varietà di specie ed al suo valore ecologico. Dal controllo del confine del Parco Naturale Monte Corno è emerso che nei pressi di Casignano tale confine noj corrisponde a quello evidenziato nel piano urbanistico. Spostando il confine del parco naturale al margine del prato situato sotto le case, è possibile correggere la sovrapposizione con la zona per attrezzature collettive. Di conseguenza vengono adeguate al confine del Parco naturale l’area del Sito Natura 2000 Vedrette di Monte Corno e la perimetrazione degli habitat. Per il biotopo Castelfeder sono state eseguite degli adattamenti tecnici concernenti l’inserimento nel piano urbanistico delle strade statali SS12 e SS48. La valutazione d’incidenza relativa alla riperimetrazione del Sito Natura 2000 del 14/09/2009 è positiva. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 125 Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit Beschluss Nr. 31/09 vom 16.09.2009 die oben angeführten Änderungen genehmigt. Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 31/09 vom 16.09.2009 und seine Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinde Montan hinterlegt und an der Amtstafel selbst veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen in den Gemeindeunterlagen hervorgeht. Innerhalb der Veröffentlichungsfrist wurden keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht. Die Gemeinde Montan hat mit den Ratsbeschluss vom 15.12.2009, Nr. 24 ein positives Gutachten zu den in der Prämissen angeführten Änderungen am Landschaftsplan der Gemeinde Montan erteilt. Im Bereich Gschnon wird die Grenze des Landschaftsschutzgebietes an die geänderte Naturparkgrenze angepasst. Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in der Kartographie zum Landschaftsplan rezipiert werden. Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt die oben angeführten Änderungen am Landschaftsplan der Gemeinde Montan gemäß Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 31/09 vom 16.09.2009 an. La Ia Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera n. 31/09 del 16/09/2009 le modifiche sopraccitate. La delibera della Ia Commissione per la tutela del paesaggio n. 31/09 del 16/09/2009 ed i suoi elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di Montagna e pubblicati all’albo del Comune stesso, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti. Durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche. Il Comune di Montagna con delibera del Consiglio comunale del 15/12/2009, n. 24 ha espresso parere positivo in merito alle modifiche al piano paesaggistico del Comune di Montagna citate nella premessa. Nei pressi di Casignano il confine della zona di tutela paesaggistica viene adattata al confine modificato del parco naturale. Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale devono venire recepite nella cartografia del piano paesaggistico. Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa: 1. Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16; 1. 2. Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2007, Nr. 56 und insbesondere in den Artikel 1 desselben; Dekret des Landeshauptmanns vom 4. Mai 2000, Nr. 408/28.1 (Genehmigung des Landschaftsplanes der Gemeinde Montan, in geltender Fassung); 2. Dekret des Landeshauptmanns von Südtirol vom 16. Dezember 1980, Nr. 85/V/LS (Landschaftliche Unterschutzstellung Naturpark Trudner Horn); Beschluss der Landesregierung vom 28. Jänner 2008, Nr. 231 (Managementplan das Natura 2000-Gebiet Trudner Horn); in das Dekret des Landeshauptmannes vom 16. Oktober 2001, Nr. 63 (Verträglichkeitsprüfung für Projekte und Pläne innerhalb der Natura 2000-Gebiete). 4. 3. 4. 5. 6. La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli atti del procedimento ed approva le modifiche sopraccitate del piano paesaggistico del Comune di Montagna, in base alla delibera della Ia Commissione per la tutela del paesaggio n. 31/09 del 16/09/2009. 3. 5. 6. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16; del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56 ed in particolare dell’articolo 1 dello stesso; del decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 4 maggio 2000, n. 408/28.1 (approvazione del piano paesaggistico del Comune di Montagna e successive modifiche); del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS (vincolo paesaggistico Parco naturale Monte Corno); della delibera della Giunta provinciale del 28 gennaio 2008, n. 231 (piano di gestione per il Sito Natura 2000 Monte Corno); del decreto del Presidente della Provincia del 26 ottobre 2001, n. 63 (valutazione di incidenza per progetti e piani all’interno dei Siti Natura 2000). Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 126 Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit folgenden Ciò premesso la Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi Beschluss: delibera: Der geänderte Landschaftsplan für die Gemeinde Montan ist mit den nachfolgenden Durchführungsbestimmungen und kartographischen Anlagen und mit den in den Prämissen angeführten Änderungen im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt: 1) der erläuternde Bericht, 2) die Durchführungsbestimmungen, 3) die kartographischen Anlagen bestehend aus einem Lageplan im Maßstab 1:10.000 und einem Lageplan im Maßstab 1:5.000. 1. 2. Die im Dekret des Landeshauptmanns von Südtirol vom 16. Dezember 1980, Nr. 85/V/LS, festgelegte Abgrenzung des Naturparks Trudner Horn, des entsprechenden Natura 2000 Gebietes und des Managementplanes für das Natura 2000 Gebiet Naturpark Trudner Horn ist gemäß vorliegendem Landschaftsplan der Gemeinde Montan abgeändert. 2. La delimitazione del Parco naturale Monte Corno, del rispettivo Sito Natura 2000 e del Piano di gestione per il Sito Natura 2000 Parco naturale Monte Corno di cui ai decreti del Presidente della Giunta provinciale del 16 dicembre, n. 85/V/LS è modificata secondo il presente piano paesaggistico del Comune di Montagna. 3. Die im Dekret des Landeshauptmanns vom 4. Mai 2000, Nr. 408/28.1 festgelegte Abgrenzung des Biotops Castelfeder und des entsprechenden Natura 2000 Gebietes ist gemäß vorliegendem Landschaftsplan der Gemeinde Montan abgeändert. 3. La delimitazione del Biotopo Castelfeder di cui nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 4 maggio 2000, n. 408/28.1 e del rispettivo Sito Natura 2000 è modificata secondo il presente piano paesaggistico del Comune di Montagna. 4. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen. 4. La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici approvati con codesta delibera. 5. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. 5. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 1. Il piano paesaggistico modificato per il Comune di Montagna è approvato con le seguenti norme d’attuazione e le cartografie allegate e con le modifiche citate nelle premesse, ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16: 1) 2) 3) la relazione illustrativa, le norme di attuazione, le cartografie allegate consistente in una planimetria in scala 1:10.000 ed una planimetria in scala 1:5.000. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 127 GEMEINDE MONTAN COMUNE DI MONTAGNA DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUM LANDSCHAFTSPLAN NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO Art. 1 Allgemeines Art. 1 Generalità Die folgenden Durchführungsbestimmungen werden bezugnehmend auf die Kategorien des Artikel 1 und gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung festgesetzt. Integrierenden Bestandteil des Landschaftsplanes bilden: die kartographischen Anlagen, bestehend aus einem Lageplan im Maßstab 1:10.000 und einem Lageplan im Maßstab 1:5.000, der erläuternde Bericht und die nachfolgenden Durchführungsbestimmungen. Le norme di attuazione che seguono vengono determinati in riferimento agli oggetti di cui all’articolo 1 ed ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche. Fanno parte integrante del piano paesaggistico: le cartografie allegate, consistenti in una planimetria in scala 1:10.000, ed una planimetria in scala 1:5.000, la relazione illustrativa ed le seguenti norme di attuazione. Art. 2 Weite Landstriche, die eine natürliche oder von Menschenhand umgeformte Landschaft, unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden und die einzeln oder in ihrer Gesamtheit Zeugnis von Zivilisation geben (Artikel 1/b des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung). Art. 2 Zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell’uomo comprese le strutture insediative, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà (riferimento al par. b) dell’articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successiva modifica). Es handelt sich um natürliche oder vom Menschen mitgestaltete Gebiete, die wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und Eigenart oder Naturausstattung und Umweltfunktion oder ihrer Bedeutung für die ortstypische Siedlungsstruktur oder ihrer besonderen Erholungseignung oder als Umgebungsschutz von Natur- und Kulturdenkmälern mit dem Ziel der Erhaltung dieser Funktionen ausgewiesen werden. Si tratta di aree naturali o formate anche dall’attività umana che per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa locale, nonché per la loro particolare idoneità a fini ricreativi o di protezione nei confronti di monumenti naturali e culturali in essi presenti, sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservare tali funzioni. a) a) Gebiete von landschaftlichem Interesse Diese umfassen das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Wohnbau- und Gewerbegebiete mit genehmigtem Durchführungsplan im Sinne des Artikel 6, Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/1970. Es gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes und des Gemeindebauleitplanes sofern nicht durch nachfolgende Bestimmungen spezifisch geregelt. „Bestockte Wiesen und Weiden“ sind von besonderem landschaftlichem und ökologischem Wert. Bei der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ist auf die Pflege, Wiedergewinnung und langfristige Sicherung ihrer Charakteristik und der auf- Zone di interesse paesaggistico Comprendono l’intero territorio comunale escluse le zone abitative e produttive fornite di piano di attuazione approvato ai sensi del comma 3 del articolo 6 della legge provinciale n. 16/1970. Valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale e del piano urbanistico comunale nonché le norme specifiche come segue. I „prati e pascoli alberati“ sono particolarmente pregevoli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Nella conduzione agro-forestale va prestata particolare attenzione alla cura, al ripristino ed alla conservazione nel tempo delle loro caratteristiche e Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 128 gelockerten Bestockung zu achten. Bei geringem Bestockungsgrad ist die Stockrodung und die Entnahme von Lärchen nur bei Vorhandensein von ausreichender Lärchenverjüngung gestattet. „Kastanienhaine“ sind ästhetisch wertvolle Kulturlandschaftsbereiche und Lebensräume für eine bedrohte Fauna. Kulturänderungen sind hier deshalb untersagt. „Feuchtgebiete“ sind hochwertige Naturlebensräume für eine spezialisierte und bedrohte Flora und Fauna. Für deren Fortbestand ist die Erhaltung der gegebenen hydrologischen Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation von großer Bedeutung. Es sind deshalb Trockenlegungsarbeiten, die Torfentnahme, das Ablagern von Material jeglicher Art sowie das Ausbringen von Dünger untersagt. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung der bestehenden Gräben. della particolare copertura. Nel caso di copertura scarsa l’allontanamento delle ceppaie e il prelievo dei larici è consentito solo in presenza di sufficiente rinnovazione del larice stesso. I “castagneti” sono paesaggi colturali di altissimo valore estetico e habitat per una fauna minacciata. Pertanto sono vietati cambiamenti di coltura. Le “zone umide” rappresentano habitat naturali di grande valore per una flora e fauna altamente specializzate e minacciate. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il mantenimento delle caratteristiche idrologiche presenti e della vegetazione tipica. Sono perciò vietati le opere di prosciugamento del terreno, l'estrazione di torba, il deposito di materiale di qualsiasi genere nonché la concimazione. È consentita la manutenzione ordinaria dei fossi esistenti. b) Landschaftliche Bannzone b) Zona di rispetto paesaggistica Innerhalb dieser Flächen besteht ein absolutes Bauverbot für die Errichtung bzw. Erweiterung oberirdischer Gebäude jeglicher Art. Für bestehende Hofstellen und Wohngebäude gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes. Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen sowie das Überqueren des Gebietes mit Elektround Telefonfreileitungen. Ausgenommen sind die Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in deren unmittelbaren Umgebung befinden, wenn dafür das Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist. Die Projekte von zulässigen Bauten oder Eingriffen in den in der graphischen Beilage eigens gekennzeichneten Flächen unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung. Entro tali aree vige un assoluto divieto di costruzione e / o ampliamento di edifici fuori terra di qualsiasi genere. Per le sedi di aziende agricole e gli edifici residenziali esistenti valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale. Sono vietati gli impianti per la lavorazione della ghiaia, nonché l’attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle contigue, quando risulta necessario l’attraversamento della zona vincolata. I progetti di fabbricati o interventi ammessi entro le aeree appositamente segnate nella planimetria sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione Provinciale. c) c) Landschaftsschutzgebiet Für das einbezogene Landwirtschaftsgebiet gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes ausgenommen die Verlegung und Neuerrichtung von Gebäuden, die nur dann gestattet werden können, wenn der Antragsteller anderswo keine für die Errichtung des Gebäudes geeigneten Gründe besitzt. Die Verlegung und Neuerrichtung von Gebäuden unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung; diese kann den geeigneten Standort festlegen, um eine bessere Einfügung in das umliegende Landschaftsbild zu gewährleisten, jedoch immer im Bereich des Eigentums des Antragstellers. Zona di tutela paesaggistica Per la relativa zona di verde agricolo valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale, esclusi il trasferimento e la costruzione ex novo di edifici, che possono essere autorizzati soltanto qualora il richiedente non possiede altrove terreno adatto per l’impianto dell'edificio. Il trasferimento e la costruzione ex novo di edifici sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione provinciale, la quale può indicare l’ubicazione in relazione alle esigenze emergenti da un più idoneo inserimento nel quadro paesaggistico circostante, sempre però nella proprietà del richiedente. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 129 Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen sowie das Überqueren des Gebietes mit Elektround Telefonfreileitungen. Ausgenommen sind die Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in deren unmittelbaren Umgebung befinden, wenn dafür das Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist. Die Projekte von zulässigen Bauten oder Eingriffen in den in der graphischen Beilage eigens gekennzeichneten Flächen unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung. Sono vietati gli impianti per la lavorazione della ghiaia, nonché l’attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle contigue, quando risulta necessario l’attraversamento della zona vincolata. I progetti di fabbricati o interventi ammessi entro le aeree appositamente segnate nella planimetria sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione Provinciale. Art. 3 Teile des natürlichen Lebensraumes (Biotope), auch wenn sie von Menschenhand geschaffen wurden, die eine besondere ökologische Funktion auf den umliegenden Siedlungsraum ausüben (Artikel 1/c des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung) Art. 3 Elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all’opera dell’uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull’ambiente antropizzato circostante (articolo 1, lettera c della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche) In diese Kategorie fällt folgendes Biotop: 52/1 Castelfeder Rientra in tale categoria il seguente biotopo: 52/1 Castelfeder Im abgegrenzten Gebieten ist jegliche Kulturänderung und Veränderung der Umwelt untersagt, sowohl was das Landschaftsbild als auch die naturkundlichen Merkmale betrifft, mit besonderer Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt sowie die hydrologischen und mikroklimatischen Verhältnisse. Innerhalb des Biotops ist insbesondere verboten: das Errichten von Bauten und Anlagen jeglicher Art, auch solche vorläufigen Charakters; gestattet ist die Renovierung der bestehenden Viehunterstände, die diesbezüglichen Projekte unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung; die Torfentnahme, Kulturänderungen, Trockenlegungs- und Meliorierungsarbeiten sowie Geländeveränderungen jeglicher Art; In tale settore di territorio è vietato qualsiasi cambiamento di coltura e alterazione dello stato ambientale, sia esso riferito al quadro fisico, come a quello naturalistico, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, nonché alle caratteristiche idrologiche e microclimatiche. In particolare nel biotopo è vietato: realizzare qualsiasi tipo di costruzioni e impianti, anche se di carattere provvisorio; è consentito il restauro dei ricoveri esistenti per il bestiame; i relativi progetti sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione provinciale; l’estrazione di torba, qualsiasi tipo di cambiamento di coltura, opere di prosciugamento del terreno, di bonifica, spianamenti nonché movimenti di terra; abbandonare e depositare rifiuti, letame e materiale di qualsiasi genere; inquinare e intubare le acque nonché scaricare acque reflue; concimare; raccogliere, estirpare e distruggere la vegetazione spontanea ed i funghi; abbattere, catturare, ferire e disturbare gli animali selvatici compresa la caccia e la pesca (ad eccezione nel Rio Nero); è consentita la ricerca di selvaggina ferita fuori dal biotopo nonché la caccia agli ungulati, secondo la normativa venatoria vigente; - das Liegenlassen von Abfall und das Ablagern von Müll, Mist und Material jeglicher Art; das Verschmutzen und die Verrohrung von Gewässern sowie das Einleiten von Abwässern; das Ausbringen von Dünger; das Pflücken, Ausgraben und Vernichten von wildwachsenden Pflanzen und Pilzen; das Erlegen, Fangen, Verletzen und Stören wildlebender Tiere eingeschlossen Jagd und Fischerei (ausgenommen im Schwarzenbach); erlaubt ist die Nachsuche nach außerhalb des Biotopes angeschossenem Wild sowie die Jagd auf Schalenwild, gemäß geltenden Jagdbestimmungen; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 - - - - - - - Hunde frei laufen zu lassen; das Reiten außerhalb der Fahrwege; das Baden; die Abhaltung sportlicher Veranstaltungen; das Lagern und Kampieren mit Zelten, Wohnwagen, Campers und dergleichen; das Anzünden von Feuern bzw. das Errichten von Feuerstellen; anlässlich traditioneller Feste dürfen Feuer angezündet werden, mit der Auflage, die Rückstände zu entfernen; das Erzeugen von Lärm, ruhestörenden und unnötigen Geräuschen einschließlich Transistoren; das Überfliegen unterhalb einer Höhe von 200 m vom Gelände, die Landung sowie der Start von motorisierten Luftfahrzeugen, außer für Hilfemaßnahmen oder den erforderlichen Materialtransport; der Verkehr mit jeglichen Fahrzeugen einschließlich Fahrräder, ausgenommen für die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit; für übernachtende Gäste und Lieferanten sowie für Radfahrer ist die Zufahrt zum Landhaus „Maringgele“ gestattet; wobei die Führung des Landhauses dafür sorgen muss, dass bei Motorfahrzeugen eine Fahrgenehmigung des Assessorates für Umweltschutz gut ersichtlich angebracht wird, aus der das Parkrecht und die Dauer des Aufenthaltes hervorgeht; das Beweiden der eigens abgegrenzten Feuchtflächen; das Betreten der Feuchtgebiete am Langensee, Schwarzsee und Frauensee, ausgenommen durch Verwalter und landwirtschaftliche Arbeiter. Gestattet sind: die forstliche- und Weidenutzung sowie das Ausputzen der Weide im Rahmen der Biotopschutzerfordernisse und des geltenden Forstgesetzes gemäß eines Wald- und Weidebehandlungsplanes, der von der Abteilung Forstwirtschaft im Einvernehmen mit der Abteilung Landschafts- und Naturschutz und der Gemeindeverwaltung erstellt wird; das periodische Ausräumen des Bachbettes von angeschwemmten Schottermaterial bei hydraulischer Notwendigkeit unter der bestmöglichsten Berücksichtigung aller ökologischer Aspekte und im Einvernehmen mit der Abteilung Landschafts- und Naturschutz; die erforderlichen Biotoppflege- und Renaturierungsmaßnahmen. - - 130 lasciare vagare i cani; cavalcare al di fuori delle strade; la balneazione; svolgere manifestazioni sportive; bivaccare e campeggiare con tende, campers, roulottes e simili; accendere fuochi e costruire focolari; è ammessa la possibilità di accendere fuochi in occasione di ricorrenze tradizionali con l’impegno di provvedere all’asporto dei residui; provocare rumori molesti inclusi radio portabili; - il sorvolo a quota inferiore a m 200 dal terreno, l’atterraggio ed il decollo di aeromobili a motore, salvo per operazioni di soccorso o per necessità di trasporto materiali; - circolare con qualsiasi mezzo (incluso biciclette) esclusi quelli necessari all’attività agricola e forestale; l’accesso alla casa di campagna „Maringgele“ è consentito agli ospiti che vi pernottano, ai fornitori ed ai ciclisti; i responsabili della casa „Maringgele“ dovranno provvedere affinché gli ospiti applichino sui veicoli a motore ed in modo ben visibile l’autorizzazione al transito, rilasciata dall’Assessorato per la tutela dell’ambiente, sulla quale risulti il diritto di parcheggio e la durata della permanenza; il pascolo nelle zone umide espressamente delimitate; l’accesso alle zone umide al Langensee, Schwarzsee e Frauensee, esclusi gli amministratori e gli agricoltori. - - - - Sono consentiti: l’utilizzazione forestale e il pascolo nonché la pulizia dello stesso secondo le esigenze di tutela del biotopo e ai sensi della legge forestale vigente secondo un piano di gestione dei boschi e dei pascoli, elaborato dalla Ripartizione provinciale foreste d’intesa con la Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura e dell’Amministrazione comunale; l’asporto periodico dei detriti ghiaiosi depositati nell’alveo data la necessità idraulica tenendo conto di tutti gli aspetti ecologici e in accordo con la Ripartizione Tutela del paesaggio e della natura; i lavori necessari per la gestione naturalistica del biotopo. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 - die Errichtung und Instandhaltung eines nicht asphaltierten Radweges auf der im Landschaftsplan eingetragenen Trasse, die ausschließlich Radfahrern und Fußgängern vorbehalten ist. - 131 la realizzazione e la manutenzione di una pista ciclabile non asfaltata lungo il tracciato inserito nel piano paesaggistico, esclusivamente per ciclisti e pedoni. Die auf dem Lageplan gekennzeichneten landwirtschaftlichen Nutzflächen (G.p. 398, 399, 400, 426, 427 der K.G. Montan) und der Forstgarten (auf der G.p. 428/2 der K.G. Montan) sind vom Biotop ausgeklammert. Le aree ad uso agricolo e segnate nella relativa planimetria (p.f. 398, 399, 400 426, 427 del C.C. Montagna) e il vivaio forestale (sulla p.f. 428/2 del C.C. Montagna) sono escluse dal biotopo. Art. 4 Naturdenkmäler, bestehend aus Naturgebilden oder Teilen derselben, die einen bedeutenden wissenschaftlichen, ästhetischen, heimat- und volkskundlichen Wert besitzen, sowie den dazugehörigen Bannstreifen, die geschützt werden müssen, um einen ungestörten Genuss der Denkmäler zu gewährleisten (Artikel 1/a des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung). Art. 4 Monumenti naturali consistenti in elementi o parti limitate alla natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi (riferimento al par. a) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche). In diese Kategorie fallen die nachstehend angeführten und in der beiliegenden Karte eingetragenen Naturdenkmäler: 52/1 Eislöcher oberhalb Kaltenbrunn 52/2 Pinzoner und Glener Egger 52/3 Feuchtgebiet Jansen 52/4 Ulme am Klausegg 52/5 Linde in Gschnon 52/6 1 Fichte beim Schloss Enn 52/7 Schwarzenbachschlucht 52/8 Kastanienhain Elsenhof 7/1 Uferlebensraum zwischen Etsch und Gießen Rientrano nella categoria i seguenti monumenti naturali individuati nell’allegata planimetria: Es ist verboten die angeführten Naturdenkmäler zu beschädigen oder zu beeinträchtigen. Im Naturdenkmal „Schwarzenbachschlucht“ ist das Schluchting (Canyoning) untersagt, sowie das Anbringen von Drahtseilen und Leitern. 52/1 52/2 52/3 52/4 52/5 52/6 52/7 52/8 7/1 Buchi di ghiaccio sopra Fontanefredde “Pinzoner e Glener Egger” Zona umida Jansen Olmo sul Klausegg Tiglio a Casignano 1 abete rosso presso il Castel d’Enna Gola del Rio Nero Castagneto “Elsenhof“ Habitat rivierasco tra Adige e “Gießen” Im Naturdenkmal „Pinzoner und Glener Egger“ ist der Verkehr mit Motorfahrzeugen jeglicher Art untersagt, ausgenommen für die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit. È vietato danneggiare o compromettere i monumenti naturali sopra indicati. Nel monumento naturale “Gola del Rio Nero” è vietata l’esercitazione del torrentismo (canyoning), nonché il montaggio di funi metalliche e scalette. Nel monumento naturale “Pinzoner e Glener Egger“ è vietata la circolazione con veicoli a motore di ogni tipo ad eccezione delle attività agroforestali. Art. 5 Archäologisches Schutzgebiet Art. 5 Zona archeologica Es handelt sich um Fundstellen von besonderer archäologischer und geschichtlicher Bedeutung, die in der beiliegenden Karte eigens gekennzeichnet sind. Trattasi di aree di ritrovamento di particolare importanza archeologica e storica, appositamente contrassegnate nell’allegata planimetria. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 132 In diesen Teilgebieten ist für jede tiefgreifende Veränderung der Beschaffenheit des Areals die Ermächtigung der Abteilung für Denkmalpflege einzuholen. Per tali settori, ogni consistente modificazione dell’assetto dell’area delimitata deve essere autorizata dalla Soprintendenza provinciale ai Beni Culturali. Art. 6 Landschaftliche Strukturelemente Art. 6 Elementi strutturali paesaggistici Für das gesamte Gemeindegebiet gilt: Trockenmauern, alte Pflasterwege, Lesesteinwälle, Waale und Waalwege, Feldhecken, Flurgehölze und Ufervegetation sind wegen ihrer besonderen landschaftlichen, ökologischen und heimatkundlichen Bedeutung geschützt. Ihre Entfernung bzw. Veränderung unterliegt der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung, auch wenn sie in den beiliegenden graphischen Planunterlagen nicht explizit ausgewiesen sind. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung. Per l’intero territorio comunale vige: I muri a secco, le antiche strade lastricate, argini di pietrame, canali d’irrigazione e passeggiate del canale, siepi, boschetti isolati e la vegetazione ripariale sono tutelati per la loro particolare importanza paesaggistica, ecologica e storico-culturale. Ogni rimozione rispettivamente modifica di essi è sottoposto all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione Provinciale, anche se nelle planimetrie allegate non sono determinati esplicitamente. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria. Wasserläufe und Gräben erfüllen als aquatische Lebensräume und Naturkorridore eine wichtige landschaftsökologische Funktion. Untersagt sind deren Zuschüttung oder Verrohrung (ausgenommen jene Stellen mit Wegüberbrückungen) und die Mahd der Grabenböschungen in der Zeit vom 15. März bis 30. Juni, es sei denn sie muss aus Sicherheitsgründen vorsorglich durchgeführt werden. Außerhalb dieses Zeitraumes darf die Mahd nur abschnittsweise und möglichst wenig oft erfolgen. Nicht ortsübliche Umzäunungen, insbesondere die Verwendung von Stacheldraht, sind nicht gestattet. I corsi d'acqua ed i fossi assumono come habitat acquatici e corridoi naturali un’importante funzione paesaggistico-naturale. Sono vietati il riempimento e l’intubamento di essi (ad eccezione dei punti con sovrappassi) e lo sfalcio delle scarpate dei fossi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno, eccetto che deve essere eseguito precauzionalmente per motivi di sicurezza. Nel restante arco dell’anno lo sfalcio può essere effettuato solo per settori ed il meno possibile. Sono vietati le recinzioni non usuali ed in particolare l’uso del filo spinato. Art. 7 Naturparks oder -reservate in denen der ökologische Naturhaushalt noch unberührt ist, oder die einen besonderen wissenschaftlichen Wert besitzen und somit zur wissenschaftlichen Forschung, zur Erziehung und eventuell zur Erholung der Bevölkerung geeignet sind (Artikel 1/d des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung) Art. 7 Parchi e riserve naturali, ancora integre nell’equilibrio ecologico e che presentino particolarmente interesse scientifico, destinato alla ricerca, all’educazione ed eventualmente alla ricreazione della popolazione (riferimento al paragrafo d) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successiva modifica) Im als Naturpark Trudner Horn abgegrenzten Gebiet gelten die Bestimmungen des Dekretes des Landeshauptmanns von Südtirol vom 16. Dezember 1980, Nr. 85/V/LS. Nella zona delimitata come Parco Naturale Monte Corno valgono le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano del 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 133 56591 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Februar 2010, Nr. 203 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 febbraio 2010, n. 203 Landschaftlicher Gebietsplan Seiser Alm: Änderung des Artikels 4 der Durchführungsbestimmungen betreffend die Bauordnung Piano paesaggistico dell'Alpe di Siusi: modifica dell’articolo 4 delle Norme di attuazione concernente il regolamento edilizio Die Landesregierung Kenntnis genommen: zur La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue: Mit Dekret des Landeshauptmannes vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, wurde der „Landschaftliche Gebietsplan Seiser Alm“ genehmigt. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g) der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm gestattet die qualitative Erweiterung von Beherbergungsbetrieben nach Maßgabe des Artikels 107 des Landesraumordnungsgesetzes und der entsprechenden Durchführungsverordnung. Der Gemeinderat von Kastelruth hat mit Beschluss Nr. 108/2008 vom 28.10.2008 einen Vorschlag zur Änderung des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe g) unterbreitet, gemäß welchem der Begriff „Beherbergungsbetriebe“ durch den Begriff „gastgewerbliche Betriebe“ ersetzt werden soll. Dieser Vorschlag wurde von der I. Landschaftsschutzkommission mit Beschluss Nr. 12 vom 25.02.2009 abgelehnt und damit das Verfahren laut Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, eingestellt. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992, n. 269/V/81, è stato approvato il “Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi”. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 delle Norme di attuazione al Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi consente l’ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi secondo l’articolo 107 della legge urbanistica provinciale e del relativo regolamento di esecuzione. hat Folgendes Der Archivierungsbeschluss wurde der Gemeinde Kastelruth am 27.04.2009 zugestellt. Dagegen hat der Bürgermeister der Gemeinde Kastelruth am 22.05.2009 eine Beschwerde laut Artikel 3 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, eingereicht. Die Landesregierung hat die Beschwerde mit Beschluss Nr. 1901 vom 20.07.2009 angenommen. Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 12 vom 25.02.2009 und der Beschluss der Landesregierung Nr. 1901 vom 20.07.2009 wurden in den Sekretariaten der Gemeinden Kastelruth, St. Christina in Gröden und Wolkenstein in Gröden hinterlegt und an den Amtstafeln derselben Gemeinden veröffentlicht, wie aus den übermittelten Bestätigungen hervorgeht. Il Consiglio comunale del Comune di Castelrotto con deliberazione n. 108/2008 del 28.10.2008 ha deliberato di avanzare una richiesta di modifica all’articolo 4, comma 1, lettera g) in cui il termine “esercizi ricettivi” viene sostituito con il termine “pubblici esercizi”. Con delibera della I. Commissione per la tutela del paesaggio n. 12 del 25.02.2009 tale proposta veniva rigettata e il relativo procedimento amministrativo archiviato ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. La delibera di archiviazione veniva notificata al Comune di Castelrotto in data 27.04.2009. Avverso tale delibera il Sindaco di Castelrotto ha proposto ricorso in data 22.05.2009 ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. La Giunta provinciale ha accolto il ricorso con delibera n. 1901 del 20.07.2009. La delibera della I. Commissione per la tutela del paesaggio n. 12 del 25.02.2009 e la delibera della Giunta provinciale n. 1901 del 20.07.2009 sono state depositate nella segreteria dei Comuni di Castelrotto, S. Cristina Val Gardena e Selva di Val Gardena e pubblicate all’albo comunale degli stessi comuni, come risulta dagli attestati trasmessi. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 134 Zum Änderungsvorschlag betreffend den Gebietsplan Seiser Alm hat die Gemeinde Kastelruth mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 101/2009 vom 12.11.2009 ein positives Gutachten erteilt und die Gemeinde Wolkenstein in Gröden hat laut Beschluss des Gemeinderats Nr. 49/2009 vom 26.11.2009 den Änderungsvorschlag zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde St. Christina in Gröden hat mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 38 vom 14.12.2009 vorgeschlagen, dieselben Begriffe im deutschen und italienischen Text zu verwenden, wie sie die Gastgewerbeordnung vorsieht; außerdem sollte die qualitative Erweiterung auch auf Gebäude, die für die Privatzimmervermietung genutzt werden, ausgedehnt werden und zwar mit denselben Begründungen, wie sie der Beschluss der Landesregierung vorsieht. Die Landesregierung hält die von der Gemeinde St. Christina in Gröden vorgeschlagene Ausdehnung der Erweiterungsmöglichkeiten für die Gebäude, die für die Privatzimmervermietung genutzt werden, als nicht verträglich mit den Schutzzielen für das Gebiet. Selbst der Artikel 128/ter des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, sieht vor, dass die Erweiterung für die Privatzimmervermietung in Zonen, die aus Gründen des Landschaftsschutzes einem absoluten Bauverbot unterliegen, nicht zulässig ist. Während die Erweiterung von Gebäuden für die Privatzimmervermietung außerhalb von besonderen Schutzgebieten ihre Berechtigung haben mag, ist eine Einschränkung im Schutzgebiet Seiser Alm durchaus gerechtfertigt und notwendig, um die besondere landschaftliche Qualität des Gebietes langfristig und nachhaltig zu sichern. In riferimento alla proposta di modifica del Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi il Comune di Castelrotto con delibera del Consiglio comunale n. 101/2009 del 12.11.2009 ha espresso un parere favorevole ed il Comune di Selva di Val Gardena ha preso atto della proposta di modifica, come risulta dalla delibera del Consiglio comunale n. 49/2009 del 26.11.2009. Il Comune di S. Cristina Val Gardena con delibera del Consiglio comunale n. 38/2009 del 14.12.2009 ha proposto di usare nel testo tedesco e nel testo italiano i termini di cui al regolamento in materia di pubblici esercizi; inoltre viene proposto di estendere la possibilità di ampliamento qualitativo anche agli edifici adibiti ad attività di affittacamere e ciò con le stesse motivazioni di cui alla delibera della Giunta provinciale. Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: 1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung und insbesondere den Artikel 3 desselben; 2. in das Dekret des Landeshauptmannes vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, in geltender Fassung, betreffend den Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm. La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa: 1. della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 3 della stessa; 2. del decreto del presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992, n. 269/V/81, e successive modifiche, concernente il Piano Paesaggistico dell’Alpe di Siusi. Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit folgenden Ciò premesso La Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi La Giunta provinciale ritiene che la proposta di estendere la possibilità di ampliamento qualitativo anche agli edifici adibiti ad attività di affittacamere non sia compatibile con gli obiettivi di tutela dell’area tutelata. Lo stesso articolo 128/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, prevede che l’ampliamento per edifici adibiti ad attività di affittacamere non sia consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici. Se l’ampliamento di edifici adibiti all’attività di affittacamere può essere giustificato al di fuori di aree particolarmente tutelate, è parimenti giustificato e necessario limitare l’attività edilizia nella zona di tutela dell’Alpe di Siusi, onde poter conservare a lungo termine le qualità paesaggistiche del luogo. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 Beschluss: 135 delibera 1. Die vom Gemeinderat von Kastelruth mit Beschluss Nr. 108/2008 vom 28.10.2008 vorgeschlagene Änderung des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe g) der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm wird ohne Änderung genehmigt. 1. La proposta di modifica di cui alla delibera del Consiglio comunale di Castelrotto n. 108/2009 del 28.10.2008 concernente l’articolo 4 comma 1 lettera g) delle Norme di attuazione al Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi, viene approvata senza modifica. 2. Im Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g) der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm, genehmigt mit Dekret des Landeshauptmannes vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, wird der Wortlaut „Beherbergungsbetrieben“ durch den Wortlaut „gastgewerblichen Betrieben“ ersetzt. 2. Nell’articolo 4, comma 1, lettera g) delle Norme di attuazione al Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi, approvate con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992, n. 269/V/81, il termine “esercizi ricettivi” viene sostituito con il termine “esercizi pubblici”. 3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. 3. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 136 56605 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Februar 2010, Nr. 216 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 febbraio 2010, n. 216 Neufestlegung des Verzeichnisses der Arzneimittel, die zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes gehen, an Personen, die an seltenen neurologischen und stoffwechselbedingten Krankheiten neurologischer Natur sowie an seltenen Stoffwechselkrankheiten gemäß Dekret des Gesundheitsministers vom 18. Mai 2001 Nr. 279 leiden Aggiornamento elenco medicinali erogabili con onere a carico del Servizio Sanitario Provinciale a soggetti affetti da malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico e da malattie rare metaboliche di cui al Decreto Ministero della Salute 18 maggio 2001 n. 279 Es wird vorausgeschickt: Premesso che: Con Decreto Ministeriale n. 279/2001 erano state avviate le prime azioni per l’istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. b) del D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124. Mit Ministerialdekret Nr. 279/2001 wurden die ersten Maßnahmen zur Errichtung eines nationalen Netzwerkes der seltenen Krankheiten sowie zur Befreiung von der Kostenbeteiligung der damit zusammenhängenden medizinischen Leistungen gemäß Art. 5 Abs. 1 lett. b) des Leg.D. vom 29. April 1998 Nr. 124 in die Wege geleitet. Mit den verschiedenen Beschlüssen der Landesregierung Nr. 2439 vom 16.07.2007, Nr. 4471 vom 17.12.2007, Nr. 1067 vom 31.03.2008, Nr. 1496 vom 05.05.2008 sowie Nr. 1902 vom 03.06.2008 sind verschiedene Maßnahmen zur Errichtung eines Netzwerkes für die Diagnosestellung von „seltenen Krankheiten“ in den Regionen Venetien, FriaulJulisch-Venetien und in den Autonomen Provinzen Bozen und Trient sowie zur Inbetriebnahme der Dienste des Netzwerkes der seltenen Krankheiten in Südtirol gesetzt worden. Mit dem genannten Ministerialdekret Nr. 279/2001 und dem Ministerialrundschreiben Nr. 13/2001 „Anleitungen zur Anwendung der Regelungen bezüglich der Befreiung für chronische und seltene Krankheiten“, werden auf nationaler Ebene, aufgrund der Vielfalt und Komplexität des klinischen Auftretens jeder einzelnen seltenen Krankheit, die kostenbefreiten Leistungen nicht genau definiert; es wird aber festgelegt, dass sämtliche geeignete und wirksame Leistungen, die für die Behandlung und das Monitoring der festgestellten seltenen Krankheit und für die Vorbeugung von weiteren Verschlechterungen, notwendig sind, erbracht werden, wobei die Bestimmung dieser Leistungen auf der Basis von Protokollen, sofern vorhanden, von den Bezugszentren und in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Netzwerkes erfolgt. Der Abs. 3 des Art. 6 des genannten Ministerialdekretes setzt weiters bezüglich der Leistun- Con varie deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2439 del 16.07.2007, n. 4471 del 17.12.2007, n. 1067 del 31.03.2008, n. 1496 del 05.05.2008 e n. 1902 del 03.06.2008 sono stati emanati diversi provvedimenti per la realizzazione di una rete per le malattie rare dell’area vasta delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Bolzano e Trento e per l’avvio in Provincia di Bolzano dei servizi della rete delle malattie rare. A livello nazionale il succitato Decreto Ministeriale n. 279/2001, così come specificato dalla circolare Ministeriale applicativa n. 13/2001 “Indicazioni per l’applicazione dei regolamenti relativi all’esenzione per malattie croniche e rare”, a causa della varietà e della complessità delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia rara, non definisce puntualmente le prestazioni erogabili in regime di esenzione, ma prevede che siano erogati in tale regime tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, stabilendo che l’individuazione di tali prestazioni avvenga sulla base di protocolli, ove esistenti, definiti dai Centri di riferimento ed in collaborazione con i Presidi della Rete. Il co. 3 dell’art. 6 del citato Decreto Ministeriale n. 279/2001 stabilisce inoltre, relativamente alle Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 gen in der pharmazeutischen Betreuung fest, dass „Die Regionen, auf der Basis des Bedarfes der eigenen Bevölkerung, die Erwerbs- und Verteilungsmodalitäten dieser speziellen Arzneimittel an die Betreuten“ festlegen. Um den Patienten mit seltenen Krankheiten den Zugang zu den wesentlichen, nach dem Grundsatz der Angemessenheit und der Homogenität auf dem gesamten Landesgebiet verfügbaren Behandlungen zu garantieren und angesichts der beträchtlichen Anzahl und der unterschiedlichen Afferenz der seltenen Krankheiten, wurde festgelegt, mit Arbeitsgruppen nach Pathologien fortzufahren und für jede eine technische Arbeitsgruppe, bestehend aus der Regionalen Koordinierungsstelle für seltene Krankheiten Venetien, den klinisch Verantwortlichen (oder deren Delegierte) der akkreditierten Einrichtungen für Pathologien oder Gruppen von Pathologien, die von Fall zu Fall Gegenstand von Untersuchungen sind, und den Pharmazeutischen Diensten des überregionalen Netzwerkes, einzusetzen. In Anbetracht der verschiedenen Anfragen nach neuen pharmakologischen Behandlungen und der Zeitspanne, die seit dem Erlass des Beschlusses Nr. 4471 vom 17.12.2007 verstrichen ist, hat die erste technische Arbeitsgruppe für die seltenen neurologischen Krankheiten, eingesetzt mit dem Auftrag, die bereits mit genanntem Beschluss genehmigten pharmakologischen Behandlungen zu ajournieren, auf der Basis von neuen in der Literatur verfügbaren wissenschaftlichen Evidenzen sowie der Erfahrungen der Referenzzentren der akkreditierten Einrichtungen für die gegenständlichen Pathologien, neue Vorschläge ausgearbeitet. Die Definition der wesentlichen Behandlungen der gegenständlichen seltenen Krankheiten ist das Ergebnis einer Gegenüberstellung zwischen den von den Klinikern der Bezugszentren für diese Gruppen von Pathologien vorgebrachten Vorschlägen, sowie der Wirksamkeitsevidenzen, erhalten durch die vertiefte Analyse der spezifischen medizinischen Literatur durch die „Evidence Based medicine“-Methode, und schlussendlich eines gemeinsamen Konsens. Außer der Arbeitsgruppe, die sich mit den seltenen neurologischen Krankheiten befasst, wurde auch eine Arbeitsgruppe zu den seltenen Stoffwechselkrankheiten eingesetzt, zusammengesetzt aus Referenten des Bezugszentrums für seltene metabolische Erbkrankheiten und Verantwortlichen der pharmazeutischen Dienste der vier Verwaltungen der „Area Vasta“. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind mit den Verantwortlichen der pharmazeutischen Dienste abgeklärt und in der Sitzung vom 3. Juli 2009 von der interregionalen Arbeitsgruppe der „Area vasta“ der 137 prestazioni di assistenza farmaceutica, che “Le Regioni, sulla base del fabbisogno della propria popolazione, predispongano modalità di acquisizione e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici”. Per garantire ai pazienti con malattie rare l’accesso ai trattamenti essenziali disponibili in base al principio di equità e di omogeneità assistenziale in tutto il territorio provinciale e in ragione dell’elevato numero e della diversa afferenza delle patologie rare, si è stabilito di procedere per gruppi di patologie, insediando per ciascun gruppo un tavolo tecnico di lavoro costituito dal Coordinamento Regionale Malattie Rare del Veneto, dai clinici responsabili (o loro delegati nominati) delle Unità Operative accreditate per le patologie o gruppi di patologie oggetto, di volta in volta, di studio e dai Servizi Farmaceutici dell’Area Vasta. In considerazione delle diverse richieste di erogazione di nuovi trattamenti farmacologici pervenute da più parti e del lasso di tempo intercorso dall’adozione della deliberazione n. 4471 del 17.12.2007, il primo tavolo tecnico per le malattie rare neurologiche istituito con mandato di aggiornare i trattamenti farmacologici già approvati con la delibera citata, ha formulato delle proposte sulla base, sia delle nuove evidenze scientifiche disponibili in letteratura, che dell’esperienza dei Centri di Riferimento dei Presidi accreditati per le patologie in argomento. La definizione dei trattamenti essenziali per il gruppo di malattie rare oggetto di studio è quindi frutto del confronto tra le proposte avanzate dai clinici dei Centri di Riferimento per questi gruppi di patologie e le evidenze di efficacia ottenute mediante l’analisi approfondita della letteratura medica specifica attraverso il metodo dell’Evidence Based medicine, con il raggiungimento di un consenso finale. Oltre al gruppo di lavoro sulle malattie rare neurologiche è stato insediato anche il gruppo di lavoro sulle malattie rare metaboliche composto dai referenti dei Centri di riferimento per le malattie rare metaboliche e dai responsabili dei Servizi farmaceutici delle quattro Amministrazioni di Area vasta. Il lavoro sui trattamenti prodotto dal gruppo dei clinici è stato condiviso con i responsabili dei servizi farmaceutici e esaminato nella seduta del 3 luglio 2009 dal Gruppo tecnico interregionale per l’area vasta delle malattie rare. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 138 seltenen Krankheiten geprüft worden. Die aufgelisteten Behandlungen sind lediglich an metabolischen Kranheiten leidenden Personen von Ärzten der operativen Einheiten der Bezugszentren der seltenen neurologischen sowie metabolischen Krankheiten der „Area vasta“ verschreibbar, für die sie als essentiell erachtet werden, beschränkt auf jene neurologischen sowie metabolischen Pathologien, für die die Bezugszentren akkreditiert sind. Die von den technischen Arbeitsgruppen einstimmig genehmigten Vorschläge für die pharmakologischen Behandlungen gehen aus den beigelegten Tabellen A) und B), die integrierten Bestandteil dieses Beschlusses bilden, hervor. Inhaltlich wird hervorgehoben, dass die Therapien, die Gegenstand der Vorschläge und Untersuchungen vonseiten der Arbeitsgruppen sind, in nachstehende Kategorien fallen: • Arzneimittel, die gegenwärtig gänzlich zu Lasten des Betreuten sind, da in der Klasse C eingestuft • Arzneimittel, die in Italien registriert sind, jedoch für andere Indikationen • In Italien nicht registrierte Arzneimittel • Rezepturarzneien, die anhand eines Rezeptes hergestellt werden in jenen Fällen, in denen die angeforderte Medikation in ihrer Zusammensetzung, Formulierung oder Dosierung im Handel nicht erhältlich ist als auch in Fällen von Unverträglichkeit auf einige Inhalts-/Zusatzstoffe von im Handel erhältlichen Arzneimitteln mit demselben Wirkstoff • Produkte zur Ergänzung von Vitaminen und/oder Mineralien. I trattamenti elencati sono prescrivibili unicamente ai soggetti affetti dalle patologie rare neurologiche e rare metaboliche per le quali sono stati ritenuti essenziali, da parte dei medici delle Unità Operative costituenti i Centri di Riferimento per le malattie rare neurologiche e rare metaboliche della rete interregionale dell’Area vasta, limitatamente alle patologie rare neurologiche e rare metaboliche per le quali sono accreditati. Le proposte di trattamento farmacologico approvate con consenso unanime dai Tavoli Tecnici sono riportate nelle allegate Tabelle A) e B), che costituiscono parte integrante del provvedimento in oggetto. Nel merito si evidenzia che i trattamenti oggetto di proposta e disamina da parte dei Tavoli Tecnici, rientrano nelle seguenti tipologie: Die Abgabe dieser Medikamente ist zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes und versteht sich als Zusatz zu den staatlichen wesentlichen Betreuungsstandards und als solcher wird er nur den ansässigen Bürgern garantiert. Sie unterliegt einem jährlichen Monitoring von Seiten der Provinz, in Anwendung dessen, was in der Konferenz zwischen Staat, Regionen und Autonomen Provinzen mit Abkommen vom 8. Mai 2003, festgelegt wurde. Um den Ärzten der Bezugszentren für die Diagnose, Bescheinigung sowie Therapie der seltenen neurologischen und stoffwechselbedingten Krankheiten neurologischer Natur sowie seltenen Stoffwechselkrankheiten die Verschreibung sämtlicher Wirkstoffe laut beigelegter Tabellen A) und B), sofern für den Patienten als notwendig erachtet, zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, in teilweiser Abweichung von den geltenden Landesbestimmungen, womit die ermächtigten Zent- La dispensazione di tali medicinali è a carico del Servizio Sanitario Provinciale, quale livello assistenziale provinciale aggiuntivo rispetto ai Livelli Essenziali d’Assistenza e come tale garantito ai soli cittadini residenti e sottoposto a monitoraggio annuale da parte della Provincia, in applicazione di quanto sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con l’Accordo 8 maggio 2003. Al fine di consentire ai clinici dei Centri di riferimento per la diagnosi, certificazione e terapia delle malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico e delle malattie rare metaboliche la prescrizione di qualsiasi trattamento incluso nelle tabelle allegate A) e B), qualora ritenuto necessario al paziente, si propone, a parziale modifica delle vigenti disposizioni provinciali già emanate per l’identificazione dei Centri/Strutture autorizzati in tal senso, di autorizzare • • • • • medicinali attualmente a totale carico dell’assistito in quanto classificati in fascia C di rimborsabilità medicinali in commercio in Italia con indicazioni di impiego diverse medicinali non in commercio in Italia preparazioni galeniche magistrali da allestire sia nei casi in cui non siano disponibili in commercio i medicinali con composizione, formulazione o dosaggio richiesti sia nei casi di intolleranza soggettiva verso alcuni componenti/eccipienti dei medicinali in commercio con lo stesso principio attivo prodotti per l’integrazione di vitamine e/o minerali. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 ren/Einrichtungen bestimmt werden, zum Zwecke der Verschreibung der Arzneimittel beigelegter Tabellen zu Lasten des Gesundheitsdienstes die Bezugszentren für seltene neurologische und stoffwechselbedingte Krankheiten neurologischer Natur sowie seltene Stoffwechselkrankheiten, die fachlich sehr wohl dazu in der Lage sind, ebenso dazu zu berechtigen, und zwar mittels Abfassung des personalisierten Therapieplanes, erstellt durch das Informationssystem des Registers der seltenen Krankheiten. Es wird darauf hingewiesen, dass in Verbindung mit der bei Muskeldystrophien (Anlage A) zugelassenen Verschreibung von Deflazacort und Prednison ebenfalls die Verschreibung von Magenschutzmitteln, Kalzium und Vitamin D zu Lasten des Gesundheitsdienstes möglich ist, wenn dies der Facharzt des Bezugszentrums für notwendig beurteilt. In diesem Fall wird den Einschränkungen bezüglich Magenschutzmittel gemäß AIFA-Fußnote nicht Rechnung getragen. Es wird festgehalten, dass für die pharmakologischen Behandlungen gemäß der diesem Akt beigelegten Anlagen A) und B) nicht die Bestimmungen des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1183 vom 10.04.2007 (Off-label Verschreibung) angewandt werden, zumal die von der technischen Arbeitsgruppe angewandte Arbeitsweise sowie Überprüfungsmethoden in Bezug auf die Behandlungsvorschläge hinreichend Gewähr für die Einhaltung der Normen bezüglich der OffLabel-Verschreibung leistet, einschließlich der Vorgaben des Abs. 348 des Art. 2 des Gesetzes 244/2007 Finanzgesetz für das Jahr 2008 (Anwendung von nicht registrierten Medikamenten oder solchen, die sich noch in Experimentationsphase befinden). Bei pharmakologischen Behandlungen, die in den Bereich off label fallen und bei importierten, in Italien nicht registrierten Arzneimittel bleibt überdies die Notwendigkeit der Einholung des informierten Einverständnisses und die Übernahme der Verantwortung vonseiten des verschreibenden Arztes aufrecht. Im Falle von dokumentierten Nebenwirkungen, die aus Behandlungen gemäß beigelegter Tabellen herrühren, ist es den Ärzten der Bezugszentren der „Area Vasta“ für die seltenen neurologischen und stoffwechselbedingten Krankheiten neurologischer Natur sowie metabolischen Erbkrankheiten, die diese Patienten in Behandlung haben erlaubt, nach Erfüllung aller vorgesehenen gesetzlichen Pflichten wie Meldung der festgestellten Nebenwirkungen, einzig und allein bei Fehlen von therapeutischen Alternativen, einen Therapieplan abzufassen, welcher analoge Behandlungen zu den nicht verträglichen enthält, auch wenn diese nicht in der diesem Akt 139 alla stesura del piano terapeutico ai fini della prescrizione a carico del Servizio Sanitario per i farmaci delle tabelle per i quali è richiesto, anche i Centri di Riferimento per le malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico e delle malattie rare metaboliche, ritenuti qualificati in tal senso, attraverso la stesura del Piano Terapeutico Personalizzato rilasciato dal sistema informatico del Registro Malattie Rare. Si precisa che alla prescrizione di Deflazacort e Prednisone ammessa nelle distrofie muscolari (Allegato A), può essere associata, a giudizio dello specialista del Centro di Riferimento, la prescrizione gratuita di gastroprotettori, calcio e vitamina D. In tali ipotesi non si applicano le limitazioni normalmente previste dalle Note Aifa per la prescrizione con onere a carico del SSN dei gastroprotettori. Si dà atto che ai trattamenti farmacologici proposti di cui alle tabelle A) e B) al presente atto non si applicano i percorsi previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1183 del 10.04.2007 in materia di prescrizione off-label, in quanto il metodo di lavoro e verifica adottato dal tavolo tecnico, per i trattamenti proposti offre garanzia del rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme in materia di prescrizione off-label, incluso quanto previsto dal co. 348 dell’art. 2 della Legge 244/2007 Finanziaria per il 2008 in materia di impiego di medicinali non registrati ed ancora in fase di sperimentazione. Resta peraltro ferma, per i trattamenti farmacologici che rientrino nell’ambito di applicazione della disciplina normativa sull’impiego off-label e per i farmaci di importazione non registrati in Italia, la necessità di acquisizione del consenso informato del paziente e l’assunzione di responsabilità da parte del medico prescrittore. Nel caso di documentate reazioni avverse ai trattamenti erogabili delle tabelle allegate al presente atto, è consentito ai clinici dei Centri di riferimento di Area Vasta per le malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico e delle malattie metaboliche ereditarie che hanno in cura tali pazienti, dopo aver adempiuto agli obblighi normativamente previsti di segnalazione della reazione avversa rilevata e unicamente in mancanza di valida alternativa terapeutica, redigere un piano terapeutico contenente trattamenti analoghi a quelli non tollerati dal paziente, anche se non inclusi nella tabella allegata al presente atto. La richiesta per l’erogazione a carico Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 140 beigelegten Tabelle enthalten sind. Das Ansuchen für die Abgabe zu Lasten des Gesundheitsdienstes dieser Behandlungen wird dem Gesundheitsbezirk, in dem der Patient den Wohnsitz hat, mit einem begründenden klinischen Begleitbericht übermittelt. In besonderen Fällen muss vor Abgabe ein positives Gutachten des Koordinationszentrums für Seltene Krankheiten sowie des Vertreters des Pharmazeutischen Dienstes des Landes eingeholt werden. Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben des Gesundheitsministers vom 13. Dezember 2001; Nach Einsichtnahme in das Abkommen vom 8. Mai 2003 der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen von Trient und Bozen; Nach Einsichtnahme in das überregionale Abkommen der „Area Vasta“ der Seltenen Krankheiten, unterzeichnet am 11. Oktober 2004; Dies alles vorausgeschickt und nach Anhören des Berichterstatters, wird von der Landesregierung einstimmig und in gesetzlich vorgesehener Form del Servizio Sanitario di tali trattamenti va inoltrata al Comprensorio sanitario di residenza del paziente, accompagnata da relazione clinica motivante la richiesta. Prima di procedere all’erogazione, in tali casi particolari, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Centro di Coordinamento per le Malattie Rare e del rappresentante del Servizio Farmaceutico Provinciale. beschlossen: delibera: 1) 2) 3) Das Verzeichnis der Medikamente, die zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes gemäß eigenem Beschluss Nr. 4471 vom 17.12.2007 sind, aufgrund der in der Prämisse angeführten Begründungen abzuändern und sohin die Tabellen A) und B), die gegenständlichem Akt als integrierender Bestandteil beigelegt werden, zu genehmigen; zu verfügen, dass die Medikamente der Tabellen A) und B) zur Behandlung der Personen, die an seltenen neurologischen und stoffwechselbedingten Krankheiten neurologischer Natur sowie seltenen Stoffwechselkrankheiten gemäß Ministerialdekret 18. Mai 2001 Nr. 279 leiden und in Besitz einer Diagnose und Befreiung aufgrund seltener Krankheit, ausgestellt von einem von der Landesregierung dazu ermächtigten Bezugszentrum oder eines der überregionalen Bezugszentren der „Area Vasta“ der seltenen Krankheiten, die mit Übereinkommen zwischen den Regionen Venetien, Friaul Julisch Venetien und den Autonomen Provinzen von Trient und Bozen eingesetzt wurden, sind, zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes abgegeben werden können; für die Abgabe der Medikamente der Tabellen A) und B) das Ablaufsverfahren, wie es bereits mit Beschluss der Landesregierung Nr. 4471 vom 17.12.2007 festgelegt wurde, zu bestätigen, welches vorsieht, dass die Vista la circolare del Ministero della Salute 13 dicembre 2001; Visto l’Accordo 8 maggio 2003 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; Visto l’Accordo Interregionale Area Vasta Malattie Rare siglato l’11 ottobre 2004; Tutto ciò premesso e sentito il Relatore, la Giunta Provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge 1) Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’elenco dei medicinali concedibili con onere a carico del Servizio Sanitario Provinciale di cui alla propria Deliberazione n. 4471 del 17.12.2007, approvando le tabelle A) e B), allegate come parte integrante al presente provvedimento; 2) di disporre che i medicinali delle tabelle allegate A) e B), siano erogabili a carico del Servizio Sanitario provinciale per il trattamento dei soggetti affetti da malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico e da malattie rare metaboliche, di cui al Decreto Ministeriale 18 maggio 2001 n. 279, in possesso di diagnosi ed esenzione per malattia rara rilasciata da un Centro di Riferimento autorizzato a tal fine dalla Giunta Provinciale o da uno dei Centri di Riferimento Interregionale dell’Area Vasta Malattie Rare, istituita con l’Accordo fra Regione del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e Bolzano; 3) di confermare, per l’erogazione dei medicinali delle tabelle allegate A) e B), il percorso già individuato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 4471 del 17.12.2007, che prevede l’erogazione dei medicinali sulla base Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 4) 5) 6) 7) Abgabe der Arzneimittel auf der Basis eines Therapieplanes, welcher durch das Informationssystem des Registers der seltenen Krankheiten der Provinz Bozen vom ermächtigten Facharzt, der in einem der Bezugszentren der seltenen Krankheiten der „Area Vasta“ Dienst leistet, abgefasst wird, zu erfolgen hat; zu verfügen, dass die Arzneimittel der Verzeichnisse A) und B) den Patienten durch öffentliche Einrichtungen (pharmazeutische Dienste in den Krankenhäusern, vorzugsweise durch jenes, in dem der Patient seinen Wohnsitz hat), unter Beachtung der geltenden diesbezüglichen Normen zu Verschreibung, Abgabe von Medikamenten, Import von nicht registrierten und/oder in Italien nicht im Handel befindliche Medikamente, verteilt werden; festzustellen, dass aus den in der Prämisse genannten Gründen die pharmakologischen Behandlungen gemäß beigelegten Tabellen A) und B) nicht den Vorgaben gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1183 vom 10.04.2007 (Off-Label-Thematik) Rechnung tragen müssen und dass genannte Behandlungen die gesetzlichen Bestimmungen gemäß Art. 2 Abs. 348 des Gesetzes 244/2007 (Anwendung von nicht registrierten und noch in Versuchsfase befindlichen Arzneimitteln) erfüllen. Die Notwendigkeit der Einholung des informierten Einverständnisses und die Übernahme der Verantwortung vonseiten des verschreibenden Arztes bleibt aufrecht. festzulegen, in Ergänzung der geltenden Landesbestimmungen hinsichtlich der Therapieplan ausstellungsberechtigten Zentren/Einrichtungen für Wirkstoffe mit „einschränkenden Fußnoten“ und/oder besonderen Verschreibungsmodalitäten, dass die Bezugszentren für seltene neurologische und stoffwechselbedingte Krankheiten neurologischer Natur sowie für seltene Stoffwechselkrankheiten zur Abfassung des Therapieplanes zum Zwecke der Verschreibung zu Lasten des Gesundheitsdienstes für die Arzneimittel beigelegter Tabellen, die genannten Einschränkungen unterliegen, durch Abfassung des personalisierten Therapieplanes, erstellt mittels des Informationssystems des Registers der seltenen Krankheiten, ermächtigt sind; zu verfügen dass es, im Falle von dokumentierten Nebenwirkungen, die aus Behandlungen gemäß diesem Akt beigelegten Tabellen A) und B) herrühren, den Ärzten der Bezugszentren der „Area Vasta“ für seltene neurologische und stoffwechselbedingte Krankheiten 141 del piano terapeutico redatto, attraverso l’applicativo informatizzato del Registro Malattie Rare della Provincia di Bolzano, dal medico specialista abilitato operante in uno dei Centri di Riferimento dell’Area Vasta Malattie Rare; 4) di disporre che i medicinali delle tabelle A) e B) siano dispensati ai pazienti tramite strutture pubbliche (Servizi farmaceutici ospedalieri, preferibilmente di residenza del paziente), nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, sia di prescrizione e dispensazione di medicinali, sia di importazione di medicinali non registrati e/o non in commercio in Italia; 5) di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che ai trattamenti farmacologici di cui alle tabelle A) e B) al presente atto non si applicano i percorsi previsti in esecuzione della DGP n. 1183 del 10.04.2007 in materia di prescrizione off-label e che tali trattamenti rispettano le disposizioni normative di cui all’art. 2 co. 348 della Legge 244/2007, in materia di impiego di medicinali non registrati ed ancora in fase di sperimentazione, restando ferma la necessità di acquisizione del consenso informato del paziente e l’assunzione di responsabilità da parte del medico prescrittore; 6) di stabilire, ad integrazione delle vigenti disposizioni provinciali relative ai Centri/Strutture autorizzati alla diagnosi e stesura del piano terapeutico per i farmaci con “note limitative” e/o con particolari modalità di prescrizione, che i Centri di Riferimento identificati per il gruppo di malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico e delle malattie rare metaboliche, sono autorizzati, qualora ritenuto necessario al paziente, alla stesura del piano terapeutico ai fini della prescrizione a carico del Servizio Sanitario dei farmaci della tabella assoggettati a tali limitazioni, attraverso la stesura del Piano Terapeutico Personalizzato rilasciato del sistema informatico del Registro Malattie Rare; 7) di disporre che, nel caso di documentate reazioni avverse ai trattamenti erogabili delle tabelle A) e B) allegate al presente atto, è consentito ai clinici dei Centri di Riferimento di Area Vasta per le malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 neurologischer Natur sowie für seltene Stoffwechselkrankheiten, in deren Behandlung diese Patienten sind, erlaubt ist, nach Erfüllung aller vorgesehenen gesetzlichen Pflichten wie Meldung der festgestellten Nebenwirkungen, einzig und allein bei Fehlen von therapeutischen Alternativen, einen Therapieplan abzufassen, welcher analoge Behandlungen zu den nicht verträglichen enthält, auch wenn diese nicht in der diesem Akt beigelegten Tabellen enthalten sind. Das Ansuchen für die Abgabe zu Lasten des Gesundheitsdienstes dieser Behandlungen wird dem Gesundheitsbezirk, in dem der Patient den Wohnsitz hat, mit einem begründenden klinischen Begleitbericht übermittelt. In besonderen Fällen muss vor Abgabe ein positives Gutachten des Koordinationszentrums für seltene Krankheiten sowie des Vertreters des Pharmazeutischen Dienstes des Landes eingeholt werden; 8) zu betonen, dass die pharmazeutische Versorgung, die Gegenstand dieser Maßnahme ist, auf Landesebene einen Zusatz zu den wesentlichen Betreuungsstandards darstellt, und als solche nur den in der Provinz Bozen ansässigen Bürgern zugute kommt, dies in Anwendung dessen, wie es von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen von Trient und Bozen mit dem Übereinkommen vom 08.05.2003 festgelegt wurde; 9) den Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Durchführung der Überwachung über die Anwendung der mit diesem Beschluss festgelegten Regelung zu beauftragen; 10) der Epidemiologischen Beobachtungsstelle in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb die Aufgabe des Monitoring der Umsetzung dessen, was im gegenständlichen Akt verfügt wurde, anzuvertrauen; 11) festzustellen, dass die Mehrausgaben, die aus gegenständlichem Beschluss herrühren, auf dem Haushalt des Südtiroler Sanitätsbetriebes lasten, welcher Jahr für Jahr den genauen Betrag erhebt und dem zuständigen Assessorat des Landes übermittelt. 142 e per le malattie rare metaboliche che hanno in cura tali pazienti, dopo aver adempiuto agli obblighi normativamente previsti di segnalazione della reazione avversa rilevata e unicamente in mancanza di valida alternativa terapeutica, di redigere un piano terapeutico contenente trattamenti analoghi a quelli non tollerati dal paziente, anche se non inclusi nelle tabelle allegate al presente atto. La richiesta per l’erogazione a carico del Servizio Sanitario di tali trattamenti va inoltrata al Comprensorio Sanitario di residenza del paziente, accompagnata da relazione clinica motivante la richiesta. Prima di procedere all’erogazione, in tali casi particolari, si dovrà acquisire parere favorevole da parte del Centro di Coordinamento per le Malattie Rare e del Servizio Farmaceutico Provinciale; 8) di ribadire che l’assistenza farmaceutica oggetto del presente provvedimento si sostanzia in un livello di assistenza Provinciale aggiuntivo, e, in quanto tale, garantito ai soli cittadini residenti nella Provincia di Bolzano, in applicazione di quanto sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con l’Accordo 8 maggio 2003; 9) di dare mandato all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di espletare la vigilanza sull’applicazione di quanto disposto con la presente deliberazione; 10) di affidare all’Osservatorio Epidemiologico in collaborazione con l’Azienda Aziendale dell’Alto Adige il compito di monitorare l’attuazione di quanto disposto nel presente atto; 11) di constatare, che le spese risultanti dalla presente delibera graveranno sul bilancio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, la quale provvederà a rilevare anno per anno il preciso ammontare e di inviarlo all’Assessorato Provinciale competente. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am 30. Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 143 Elenco medicinali (come principi attivi) concedibili a carico del Servizio Sanitario Provinciale per le malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico Verzeichnis der Wirkstoffe (als Wirkstoffe), welche zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes bei seltenen neurologischen Krankheiten sowie Stoffwechselkrankheiten neurologischer Natur gewährt werden können Behandlung Trattamento Amantadin Amantadina Baclofen 10 mg (Dosierung à 25 mg ist in der Klasse A eingestuft) Baclofene 10 mg (La formulazione da 25 mg è classificata in fascia A di rimborsabilità) Clobazam Clobazam Vitamin E Piracetam Vitamina E Piracetam CoQ10 CoQ10 Levocarnitin (bereits in Klasse A mit AifaFußnote Nr. 8 beschränkt auf primären Carnitinmangel) Levocarnitina (già in fascia A di rimborsabilità con nota Aifa n. 8 limitatamente alla carenza primaria di carnitina) Quetiapin 3,4-Diaminopyridin Quetiapina 3,4 Diaminopiridina L-DOPA L-DOPA L-Arginin Hydrokortison Olanzapin Haloperidol Levoarginina Idrocortisone Olanzapina Aloperidolo VON DER ARBEITSGRUPPE GENEHMIGTE VERWENDUNG Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom Für das Symptom Spastizität bei: Adrenoleukodystrophie Ceroid-Lipofuszinose Idiopathische Torsiondystonie Gangliosidose Leukodystrophien Amyotrophische Lateralsklerose Primäre Lateralsklerose Progressive myoklonische Epilepsie Hereditärer essentieller Myoklonus Für medikamentresistente Epilepsien bei: Ceroid-Lipofuszinose Progressive myoklonische Epilepsie Gangliosidose Alpers-Krankheit Hereditärer essentieller Myoklonus West-Syndrom Ataxie mit Vitamin E-Mangel (AVED) Progressive myoklonische Epilepsie Primitive Laktatazidose Leigh-Krankheit Kearns-Sayre-Syndrom MERRF MELAS Primitive Laktatazidose Leigh-Krankheit Kearns-Sayre-Syndrom MERRF MELAS Huntington-Corea Eaton-Lambert-Syndrom Ceroid-Lipofuszinose Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom MELAS West-Syndrom Huntington-Corea Huntington-Corea UTILIZZO APPROVATO DAL TAVOLO TECNICO Prednisone Muskeldystrophien Distrofie muscolari Deflazacort Deflazacort Muskeldystrophien Distrofie muscolari Carbamazepin Fenitoin Mexiletin Chininsulfat Carbamazepina Fenitoina Mexiletina Chinino solfato Sodio oxibato (in commercio medicinale orfano per narcolessia) Rufinamide (in commercio medicinale orfano per Sindrome di Lennox-Gastaut) Myotonische Dystrophien Myotonische Dystrophien Myotonische Dystrophien Myotonische Dystrophien Distrofie miotoniche Distrofie miotoniche Distrofie miotoniche Distrofie miotoniche Narkolepsie Narcolessia Lennox-Gastaut-Syndrom Sindrome di Lennox-Gastaut Rufinamid (im Handel OrphanDrug bei Lennox-GastautSyndrom) NOTE Den behandelten Patienten können auch Magenschutzmittel, Kalzium und Vitamin D gewährt werden. Den behandelten Patienten können auch Magenschutzmittel, Kalzium und Vitamin D gewährt werden. Sono concedibili ai pazienti in trattamento anche gastroprotettori, calcio e vitamina D. Sono concedibili ai pazienti in trattamento anche gastroprotettori, calcio e vitamina D. Sindrome di Steele-Richardson-Olszewski Per il sintomo spasticità in: Adrenoleucodistrofia Ceroido-lipofuscinosi Distonia di torsione idiopatica Gangliosidosi Leucodistrofie Sclerosi laterale amiotrofica Sclerosi laterale primaria Epilessia mioclonica progressiva Mioclono essenziale ereditario Per le epilessie farmaco-resistenti in: Ceroido-lipofuscinosi Epilessia mioclonica progressiva Gangliosidosi Malattia di Alpers Mioclono essenziale ereditario Sindrome di West Atassia da deficit di vitamina E (AVED) Epilessia mioclonica progressiva Acidosi lattiche primitive Malattia di Leigh Sindrome di Kearns-Sayre MERRF MELAS Acidosi lattiche primitive Sindrome di Kearns-Sayre Malattia di Leigh MERRF MELAS Corea di Huntington Sindrome di Eaton-Lambert Ceroido-lipofuscinosi Sindrome di Steele-Richardson-Olszewski MELAS Sindrome di West Corea di Huntington Corea di Huntington Prednison Natrium-Oxybat (im Handel Orphan-Drug bei Narkolepsie) ANMERKUNGEN Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 Chininsulfat Chinina solfato Tizanidin Tizanidina Amitriptylin Amitriptilina Imipramin Imipramina Scopolamin Scopolamina Atropin Atropina Levosulpirid Levosulpiride N-Acetylcystein N-acetilcisteina Guaifenesin Guaifenesina Propranolol Propranololo Metoprolol Metoprololo Flurazepam Promazin Flurazepam Promazina Symptomatische Behandlung der Muskelkrämpfe bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der Spastizität bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der Sialorrhoe bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der Sialorrhoe bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der Sialorrhoe bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der Sialorrhoe bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der Sialorrhoe bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der Bronchialsekretionen bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der Bronchialsekretionen bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der Bronchialsekretionen bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der Bronchialsekretionen bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der nächtlichen Erstickungsempfindung bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose Symptomatische Behandlung der nächtlichen Erstickungsempfindung bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001. Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose 144 Terapia sintomatica dei crampi muscolari in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica della spasticità in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica della scialorea in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica della scialorea in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica della scialorea in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica della scialorea in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica della scialorea in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica delle secrezioni bronchiali in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica delle secrezioni bronchiali in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica delle secrezioni bronchiali in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica delle secrezioni bronchiali in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica del senso di soffocamento notturno in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Terapia sintomatica del senso di soffocamento notturno in tutte le malattie neurologiche del DM n. 279/2001. Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 145 Elenco medicinali (come principi attivi) concedibili a carico del Servizio Sanitario Provinciale per le malattie rare metaboliche ereditarie Verzeichnis der Medikamente (als Wirkstoffe), welche zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes bei seltenen Stoffwechselkrankheiten gewährt werden können MEDIKAMENT Alpha-Liponsäure Chenodesoxycholsäure Folsäure/Folinsäure Folinsäure Harnalkalisierende Stoffe FARMACO Acido alfa-lipoico Acido chenodesossicolico Acido folico/Acido folinico Acido folinico Alcalinizzanti delle urine Bromokryptin Mesylat Cysteamin (Augentropfen) Creatin-Monohydrat Bromocriptina mesilato Cisteamina (collirio) Creatina monoidrato Dextrometorfan Entacapon Destrometorfano Entacapone Ezetimib Filgrastim Glycin Ezetimibe Filgrastim Glicina Hydroxocobalamin (Vitamin B12) Idrossicobalamina (vitamina B12) 5-Hydroxytryptophan 5-idrossitriptofano Leukotrien-Rezeptoren-Hemmer (Montelukast, Zafirlukast) Isoleucin Inibitori recettori leucotrieni (Montelukast; Zafirlukast) Isoleucina L-Alanin L-Citrullin L-alanina L-citrullina VON DER ARBEITSGRUPPE GENEHMIGTE VERWENDUNG UTILIZZO APPROVATO DAL TAVOLO TECNICO Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex-Defizit Zerebrotendinöse Xanthomatose Formiminoglutamat Transferase-Mangel Methioninsynthase-Mangel Methylentetrahydrofolat-Reduktase-Defizienz Klassische Homocystinurie Transcobalamin II Defizit Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl F Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl C Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl D Methylcobalamin-Defizit, Typ cbl E Methylcobalamin-Defizit, Typ cbl G Dihydropteridin-Reduktase-Defizit Nicht ketotische Hyperglycinämie Cystinurie Phosphoribosylpyrophosphat-Synthetase-Überaktivität Aromatische-L-Aminosäure-Decarboxylase Cystinose Guanidinacetatmethyltransferase (GAMT) Arginin-Glycin Amidino-Transferase (AGAT) Hypermethioninämie Nicht ketotische Hyperglycinämie 6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin-Synthase-Mangel Dihydropteridin-Reduktase-Defizit GTP Cyclohydrolase I - Defizit Homozygote familiäre Hypercholesterinämie Glykogenose Typ Ib Isovalerianazidämie 3-Phosphoglycerat-Dehydrogenase-Mangel Methylmalonazidurie Methylentetrahydrofolat-Reduktase-Defizienz Methioninsynthase-Mangel Klassische Homocystinurie Transcobalamin-II-Mangel Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl F Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl C Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl D Methylmalonazidurie, Typ cbl A Methylmalonazidurie, Typ cbl B Methylcobalamin-Defizit, Typ cbl E Methylcobalamin-Defizit, Typ cbl G 6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin-Synthase-Mangel Dihydropteridin-Reduktase-Defizit GTP-Cyclohydrolase I-Mangel Deficit del complesso piruvato deidrogenasi Xantomatosi cerebrotendinea Deficit di glutammato formimino transferasi Deficit di metionina sintetasi Deficit di Metilentetraidrofolato reduttasi Omocistinuria classica Deficit di transcobalamina II Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl F Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl C Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl D Deficit di Metilcobalamina, tipo cbl E Deficit di Metilcobalamina, tipo cbl G Deficit di diidropteridina reduttasi Iperglicinemia non chetotica Cistinuria Iperattività di fosforibosil-pirofosfato sintetasi Deficit di decarbossilasi degli aminoacidi L-aromatici Cistinosi Deficit di guanidinoacetato metiltransferasi (GAMT) Deficit di argininaglicina amidinotransferasi (AGAT) Ipermetioninemia Iperglicinemia non chetotica Deficit di di 6-piruvoiltetraidropterina sintetasi Deficit di diidropteridina reduttasi Deficit di GTP cicloidrolasi I Ipercolesterolemia familiare omozigote Glicogenosi tipo Ib Acidemia Isovalerica Deficit di 3-fosfoglicerato deidrogenasi Acidemia Metilmalonica Deficit di Metilenetetraidrofolato reduttasi Deficit di metionina sintasi Omocistinuria classica Deficit di transcobalamina II Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl F Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl C Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl D Acidemia metilmalonica, tipo cbl A Acidemia metilmalonica, tipo cbl B Deficit di Metilcobalamina, tipo cbl E Deficit di Metilcobalamina, tipo cbl G Deficit di 6-piruvoiltetraidropterina sintetasi Deficit di diidropteridina reduttasi Deficit di GTP cicloidrolasi I Mevalonazidurie Mevalonico Aciduria Ahornsirup-Krankheit Isovalerianazidämie Propionazidämie Methylmalonazidurie Glykogenose Typ II Carbamoyl-Phosphat-Synthetase-Mangel Ornithin-Transcarbamylase-Mangel Lysinurische Proteinintoleranz Malattia delle urine a sciroppo d'acero Acidemia Isovalerica Acidemia Propionica Acidemia Metilmalonica Glicogenosi tipo II Deficit di carbamilfosfato sintetasi (CPS) Deficit di ornitina transcarbamilasi (OTC) Intolleranza alle proteine con lisinuria FUSSNOTEN NOTE Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 L-Dopa (in Kombination mit Carbidopa) L-dopa (in combinazione con carbidopa) Levocarnitin Levocarnitina L-Lysin-HCL L-Serin L-Tryptophan Metronidazol L-lisina-HCL L-serina L-triptofano Metronidazolo Miglustat Nikotinamid Miglustat Nicotinamide Pyridoxin (Vitamin B6) Piridossina (vitamina B6) Riboflavin Riboflavina Selegilin HCl (L-deprenyl) Selegilina cloridrato (L-deprenil) Fosfatsubstitution Vitamin/Mineraliensubsistution Supplementi di Fosfato Supplementi di vitamine/minerali Tetrahydrobiopterin Tetraidrobiopterina 146 6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin-Synthase-Mangel Dihydropteridin-Reduktase-Defizit GTP-Cyclohydrolase I-Mangel Tyrosin-Hydroxylase-Mangel Carnitin-Transporter-Mangel Organische Azidämien Mittelkettiger Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (MCAD) Lysinurische Proteinintoleranz 3-Phosphoglycerat-Dehydrogenase-Mangel Nicht ketotische Hyperglycinämie Propionazidämie Methylmalonazidurie Niemann-Pick-Krankheit Typ C Tryptophanämie Hydroxychinureninurie Hartnup-Syndrom Klassische Homocystinurie Atrophia gyrata der Aderhaut und Netzhaut Primäre Hyperoxalurie Typ1 Glutarazidurie Typ II Glutarazidurie Typ II Mitochondriale Atmungskette, Defekt im Komplex 1 6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin-Synthase-Mangel Dihydropteridin-Reduktase-Defizit GTP-Cyclohydrolase I-Mangel Hypophosphatämische Vitamin D-resistente Rachitis Phenylketonurie Harnstoffzyklusdefekt Tyrosinämie Ahornsirup-Krankheit Organische Azidämien Milde Hyperphenylalaninämie Pterin-4-alfa -Cyanocobalamin-Dehydratase-Defizit GTP-Cyclohydrolase I-Mangel Thiamin Tiamina Trihexyfenidyl HCl Ubidecarenon Uridin Vitamin A Vitamin C Triesifenidile cloridrato Ubidecarenone Uridina Vitamina A Vitamina C Vitamin D und Kalzium Vitamin E Vitamina D e calcio Vitamina E Thiamin sensible Ahornsirup-Krankheit Pyruvat-Dehydrogenase-Mangel Defizit der Decarboxylase der aromatischen L-Aminosäuren Mevalonazidurie Hereditäre Orotazidurie Abetalipoproteinämie Tyrosinämie Typ 3 Hawkinsinurie Glutathionsynthetase-Mangel Hereditäre Fruktoseintoleranz 1,6-Fruktose-Difosfatase-Defizit Glykogenose Typ I Mevalonazidurie Galaktosämie Glutathionsynthetase-Mangel Mevalonazidurie Abetalipoproteinämie Deficit di 6-piruvoiltetraidropterina sintetasi Deficit di diidropteridina reduttasi Deficit di GTP cicloidrolasi I Deficit di tirosina idrossilasi Deficit del trasportatore della carnitina Acidemie organiche Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD) Intolleranza alle proteine con lisinuria Deficit di 3-fosfoglicerato deidrogenasi Iperglicinemia non chetotica Acidemia Propionica Acidemia Metilmalonica Malattia di Niemann-Pick tipo C Triptofanemia Idrossichinureninuria Malattia di Hartnup Omocistinuria classica Atrofia girata della coroide e della retina Iperossaluria primaria tipo I Aciduria glutarica tipo I Aciduria glutarica tipo II Deficienza del complesso I mitocondriale Deficit di di 6-piruvoiltetraidropterina sintetasi Deficit di diidropteridina reduttasi Deficit di GTP cicloidrolasi I Rachitismo Ipofosfatemico Vitamina D-Resistente Fenilchetonuria Difetti del ciclo dell'urea Tirosinemia Malattia delle urine a sciroppo d'acero Acidemie organiche Iperfenilalaninemia moderata Deficit di pterina-4-alfa-carbinolamina deidratasi Deficit di GTP cicloidrolasi I Malattia delle urine a sciroppo d'acero (MSUD) tiaminosensibile Deficit del complesso piruvato deidrogenasi Deficit di decarbossilasi degli aminoacidi L-aromatici Mevalonico Aciduria Orotico aciduria ereditaria Abetalipoproteinemia Tirosinemia tipo III Hawkinsinuria Deficit di glutatione sintetasi Intolleranza ereditaria al fruttosio Deficit di fruttosio-1,6-difosfatasi Glicogenosi tipo I Mevalonico Aciduria Galattosemia Deficit di glutatione sintetasi Mevalonico Aciduria Abetalipoproteinemia Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 147 56606 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Februar 2010, Nr. 226 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 febbraio 2010, n. 226 Leitlinien für die Familienanvertrauung von Erwachsenen - Wideruff der Beschüssen Nr 365 vom 31.01.1994 und Nr. 2050 vom 25.06.2001 Linee guida per l'affidamento familiare di persone adulte - Revoca delle deliberazioni n. 365 del 31.01.1994, e n. 2050 del 25.06.2001 Das Landesgesetz vom 30.06.1983, Nr. 20, „Neue Maßnahmen zugunsten der Behinderten“, regelt im Art. 9 die Betreuung von Menschen mit Behinderungen in den stationären Einrichtungen; La legge provinciale 30.06.1983, n. 20 „Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap“, all’art. 9, disciplina l’assistenza delle persone con disabilità nelle strutture residenziali; Die “Allgemeinen Richtlinien für die Führung der Behindertenzentren und deren Tätigkeiten“, die mit Beschluss vom 30.12.1983, Nr. 7890 genehmigt worden sind, setzen in den Artikeln 28, 29 und 30 die Möglichkeit fest als Ersatzform zur Aufnahme im Wohnheim erwachsene Personen mit Behinderungen bei Familien unterzubringen. Diese Maßnahme erfolgt mit Hilfe und professioneller Kompetenz der Erziehungsdienste, die in der Provinz Bozen auf Sprengelebene tätig sind; I “Criteri generali per la gestione dei centri sociali e loro attività”, approvati con deliberazione del 30.12.1983, n. 7890, stabiliscono agli artt. 28, 29 e 30 la possibilità dell’affidamento familiare di persone con disabilità adulte anche come forma sostitutiva della permanenza in convitto, avvalendosi dell’apporto e della competenza dei servizi educativi operanti a livello distrettuale nel territorio della provincia di Bolzano; Das Gesetz vom 30.04.1991, Nr. 13 „Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen“ überträgt im Art. 10, die Aufgaben der Sozialdienste, die die Einrichtung und die Führung der Sozialzentren betreffen und vom obgenannten Landesgesetz Nr. 20/83, vorgesehen sind, an die Gemeinde; La legge 30.04.1991, n. 13 “Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano”, all’art. 10, delega ai comuni le funzioni socio-assistenziali concernenti l’istituzione e la gestione dei centri sociali previste dalla succitata legge provinciale, n. 20/83; Der Beschluss vom 04.03.1996, Nr. 711 “Ein zeitgemäßes Betreuungsnetz für die psychisch Kranken” beschreibt im Art. 19 den Dienst der Anvertrauung von psychisch kranken Personen an Pflegefamilien; La deliberazione del 04.03.1996, n. 711 “Una moderna rete terapeutico-assistenziale per malati psichici”, all’art. 19 definisce il servizio di affidamento familiare di persone con malattia psichica; Die Anvertrauung von psychisch kranken Personen ist mit Beschluss vom 31.01.1994, Nr. 365 „Kriterien und Kostensätze für die Anvertrauung von psychisch kranken Personen an Pflegefamilien“ reglementiert worden; L’affidamento familiare di persone malate psichiche è stato regolamentato con la deliberazione del 31.01.1994, n. 365 “Criteri per l’affidamento di malati psichici e famiglie affidatarie”; Der Beschluss vom 25.06.2001, Nr. 2050 “Festlegung der Art von Einrichtungen und Dienstleistungen zugunsten der Menschen mit Behinderung, psychisch Kranken und Suchtkranken, Verfahren für die Zulassung der Benutzer zu den Einrichtungen, Festlegung der Kostensätze und Beiträge zu Lasten der Benutzer und Kosten zu Lasten der Verwaltung“ setzt die Höhe der Vergütungen an die Pflegefamilie fest; La deliberazione del 25.06.2001, n. 2050 “Determinazione dei tipi di strutture e prestazione a favore delle persone in situazione di handicap, con disagio psichico e affette da forme di dipendenza - Modalità per l’ammissione degli utenti ai servizi - Determinazione di rette e contributi a carico degli utenti e delle spese a carico dell’amministrazione” determina i limiti dei compensi da erogare alle famiglie affidatarie. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 148 Um der Leistung Familienanvertrauung für Erwachsene neuen Auftrieb zu geben, ist es notwendig, die Richtlinien anzupassen und zu aktualisieren, um den Fachleuten der Sozialdiensten ein Instrument zu bieten, welches die Nutzung dieser sozio-pädagogischen Maßnahme erleichtert und fördert; Per dare nuovo impulso alla prestazione di affidamento familiare di persone adulte, è necessario uniformare e aggiornare i criteri, in modo tale mettere a disposizione alle operatrici ed agli operatori dei servizi sociali uno strumento che faciliti e promuova l’uso di questo intervento socio-pedagogico. In der Anlage sind die Leitlinien für die Familienanvertrauung von Erwachsenen überarbeitet worden, in denen die aktuellen Bestimmungen zum Verfahren, zur Vergütung der Gastfamilien und zur Kostenbeteilung der Nutzer gesammelt sind. In allegato sono state elaborate le linee guida per l’affidamento familiare di persone adulte che raccoglie tutte le disposizioni vigenti in termini di procedimento, di compenso mensile alle famiglie affidatarie e di partecipazione alla spesa dell’utente. All dies vorausgeschickt und berücksichtigt Tutto ciò premesso e considerato la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge beschließt delibera die Landesregierung in gesetzmäßiger Form und mit Stimmeneinhelligkeit: 1. Das beigelegte Dokument “Familienanvertrauung von Erwachsene - Leitlinien“, laut Anlage A, welche festen Bestandteil des vorliegenden Beschluss bildet, zu genehmigen; 1. di approvare l’allegato documento “Affidamento familiare di persone adulte - Linee guida” che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato A); 2. die folgenden Beschlüsse zu widerrufen: Nr. 365 vom 31.01.1994, “Kriterien und Kostensätze für die Anvertrauung von psychisch kranken Personen an Pflegefamilien” und Nr. 2050 vom 25.06.2001 „Festlegung der Art von Einrichtungen und Dienstleistungen zugunsten der Menschen mit Behinderung, psychisch Kranken und Suchtkranken, Verfahren für die Zulassung der Benutzer zu den Einrichtungen, Festlegung der Kostensätze und Beiträge zu Lasten der Benutzer und Kosten zu Lasten der Verwaltung“; 2. di revocare le seguenti deliberazioni: n. 365 del 31.01.1994, “Criteri per l’affidamento di malati psichici e famiglie affidatarie” e n. 2050 del 25.06.2001 “Determinazione dei tipi di strutture e prestazione a favore delle persone in situazione di handicap, con disagio psichico e affette da forme di dipendenza Modalità per l’ammissione degli utenti ai servizi - Determinazione di rette e contributi a carico degli utenti e delle spese a carico dell’amministrazione”; 3. Die mit dem gegenständlichen Beschluss genehmigte Regelung im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol zu veröffentlichen. 3. di pubblicare il documento approvato con la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 4. Dieser Beschluss bringt keine Ausgabe mit sich. 4. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 149 Anlage Allegato FAMILIENANVERTRAUUNG VON ERWACHSENEN AFFIDAMENTO FAMILIARE DI PERSONE ADULTE LEITLINIEN LINEE GUIDA Das vorliegende Dokument setzt sich die Vereinheitlichung der Leistungen bezüglich der Familienanvertrauungen von Erwachsenen zum Ziel und soll für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialdienste ein Instrument zur Erleichterung und Förderung der Anwendung dieser sozialpädagogischen Maßnahme darstellen. Il presente documento intende uniformare le prestazioni di affidamento in famiglia di persone adulte e mettere a disposizione alle operatrici ed agli operatori dei servizi sociali uno strumento che faciliti e promuova l’uso di questo intervento socio-pedagogico. I. ZWECK I FINALITA’ 1. Die Familienanvertrauung von Erwachsenen soll den Betroffenen eine Begleitung und Unterstützung in einem familiären Umfeld gewähren, sowie ihre persönliche Pflege im Alltagsleben. Die von den territorialen Sozialund Gesundheitsdiensten begleitete Gastfamilie stellt eine Alternative zur Aufnahme in eine soziale Einrichtung dar. 1. L’affidamento familiare di persone adulte ha l’obiettivo di assicurare un accompagnamento e un sostegno di tipo familiare e garantire la cura della persona nell’ambito della vita quotidiana. La famiglia affidataria, affiancata dai servizi sociali e sanitari del territorio, costituisce un’alternativa alla collocazione in una struttura sociale residenziale e semiresidenziale. II. ZIELGRUPPE II DESTINATARI 1. Die Leistung Familienanvertrauung von Erwachsenen richtet sich an Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie andere Personen in schweren sozialen Notsituationen ab dem 18. Lebensjahr, welche nicht in der Lage sind, vollkommen selbständig zu leben oder für welche ein Verbleib in der Ursprungsfamilie nicht möglich ist. 1. La prestazione di affidamento familiare di persone adulte è rivolta a persone con disabilità, a persone con disagio psichico e ad altre persone in grave disagio sociale, che abbiano compiuto 18 anni, per le quali non sia possibile abitare in modo completamente autonomo o la permanenza nella famiglia di origine. III. DIE GASTFAMILIE III LA FAMIGLIA AFFIDATARIA 1. 1. Gli/le affidatari/e possono essere coppie con o senza figli, sposate o conviventi, persone singole. Di norma, l’affidamento è effettuato presso una famiglia affidataria estranea al nucleo familiare della persona affidata e non legata da vincolo di parentela. L’affidamento può però realizzarsi anche nell’ambito familiare, presso parenti oltre il terzo grado, quando i servizi sociali lo ritengano opportuno. 2. Als Gastfamilie gelten sowohl verheiratete oder unverheiratete Paare mit oder ohne Kinder sowie Einzelpersonen. In der Regel ist oder sind die Mitglieder der Gastfamilie nicht mit der anvertrauten Person verwandt. Die Anvertrauung kann an Verwandte außerhalb des dritten Grades, erfolgen, wenn die Sozialdienste dies für angemessen halten. 2. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 L’affidamento presso parenti fino il 3° grado può essere disposto in casi eccezionali e motivati sotto l’aspetto socio-pedagogico, e qualora sia considerato oppurtuno continuare un progetto iniziato in ambito di affidamento di minori. Die Anvertrauung an Verwandte innerhalb des 3. Grades darf nur in Ausnahmefällen und sozialpädagogisch begründet vorgenommen werden und weiters dann, wenn die Fortsetzung eines vor der Volljährigkeit der Person begonnenen Anvertrauungsprojektes für zweckmäßig gehalten wird. Einer Gastfamilie dürfen zeitgleich nicht mehr als drei Personen anvertraut werden. 3. - - Unabhängig vom Einkommen oder Lebensstandard sind die wesentlichen Voraussetzungen: Angemessener Raum im eigenen Leben und im eigenen Wohnraum, um eine andere Person aufnehmen zu können; Bereitschaft, einen Menschen in seinem Lebensweg zu unterstützen und zu begleiten, als Hilfe zur Erhaltung und Entwicklung seiner Fähigkeiten; Bewusstsein der Verantwortung und der eigenen Rolle in Bezug auf die anvertraute Person und ihre Herkunftsfamilie; Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Diensten und Institutionen, die am jeweiligen individuellen Projekt beteiligt sind. 150 Ad una stessa famiglia affidataria non possono essere affidate contemporaneamente più di 3 persone. 3. Indipendentemente dal reddito o dal tenore di vita sono i requisiti essenziali: - spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un’altra persona; - disponibilità di sostegno ed accompagnamento della persona nel suo percorso di vita, per aiutarla a sviluppare e mantenere le capacità; la consapevolezza della responsabilità e del proprio ruolo nei confronti dell’utente e della sua famiglia d’origine; la disponibilità di collaborazione con la rete dei servizi e delle istituzione coinvolte nel progetto individuale della persona. - IV VERFAHREN IV PROCEDIMENTO 1. Die Sozialdienste führen eine Bewertung der Fähigkeiten, sowie des Pflege- und des Betreuungsbedarfs der anzuvertrauenden Person durch, in Zusammenarbeit mit anderen begleitenden Einrichtungen und Diensten. Sie wählen die Gastfamilie aus. 1. I servizi sociali valutano le capacità e i bisogni di cura ed assistenza della persona da affidare, in collaborazione con altri enti e servizi coinvolti nell’accompagnamento della persona e effettuano la selezione della famiglia affidataria. 2. Vor einer Anvertrauung ist von den zuständigen Gesundheitsdiensten ein Gutachten einzuholen (Rehabilitationsdienst, Psychologischer Dienst, Zentrum für Psychische Gesundheit, Dienst für Abhängigkeitserkrankungen). 2. La proposta di affidamento deve essere sottoposta al parere del Servizio sanitario competente (Servizio riabilitativo, Servizio psicologico, Centro di Salute mentale, Servizio per le dipendenze). 3. Sind alle Voraussetzungen für die Anvertrauung gegeben und stimmt die anzuvertrauende Person bzw. der Vormund/gesetzliche Vertreter/in der Maßnahme zu, verfasst der Sozialdienst den Pflegeanvertrauungsvertrag. Er muss folgendes enthalten: anagraphische Daten Begründung der Maßnahme und Ziele Art und Dauer der Anvertrauung; Aufgaben der Gastfamilie, der anvertrauten Person und der Sozial- und Gesundheitsdienste; 3. Constatata l’esistenza delle condizioni di affidamento e previo consenso manifestato dalla persona affidata, ovvero dal tutore/rappresentante legale, il servizio sociale redige un disciplinare d’oneri, nel quale sono indicati: - dati anagrafici motivazione per e obiettivi da raggiungere tipologia e durata dell’affidamento compiti della famiglia, della persona e dei servizi sociali e sanitari Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 - - - die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen anvertrauter Person, Gastfamilie, Herkunftsfamilie sowie der Sozialund Gesundheitsdienste; Informationen zur Vergütung, welche der Gastfamilie ausbezahlt werden muss sowie zur Kostenbeteiligung durch die anvertraute Person und ihre Angehörigen. - 151 le modalità di collaborazione tra la persona affidata, la famiglia affidataria, la famigia di origine ed i servizi sociali e sanitari; informazioni relative al compenso da corrispondere alla famiglia affidataria e la partecipazione della persona affidata e dei suoi familiari. 4. Den Sozialdiensten steht auch die Koordination und die Überwachung der vereinbarten Maßnahmen zu. Sie haben die Aufgabe, die Gastfamilien zu informieren, auszubilden und zu unterstützen. 4. Ai servizi sociali compete la coordinazione e la vigilanza sugli interventi concordati e devono assicurare l’informazione, la formazione e il sostegno alle famiglie affidatarie. 5. Die Familienanvertrauung endet, wenn die Bedingungen, welche zur Anvertrauung geführt haben, nicht mehr bestehen oder wenn die im Vertrag festgelegten Aufgaben nicht respektiert werden. 5. L'affidamento familiare cessa quando vengono meno le condizioni che l’hanno disposto o i compiti definiti nel contratto non vengono rispettati. 6. Im Falle eines Wechsels zu einer anderen Betreuungsform (z.B. ambulanter oder stationärer Art) muss der anvertrauten Person die nötige Beratung und Begleitung gewährt werden. 6. Alla persona affidata deve essere garantita la necessaria consulenza e l’accompagnamento in caso di trasferimento ad altra forma assistenziale (ad es. di tipo domiciliare o residenziale). V FORMEN DER FAMILIENANVERTRAUUNG V TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE 1. Die Anvertrauung kann nachstehende Formen annehmen und als stationärer oder teilstationärer Dienst erfolgen: 1. L’affidamento può assumere le seguenti forme, connotandosi come servizio residenziale o semiresidenziale: Stationäre Betreuung: • Vollzeit-Anvertrauung (7 Tage in der Woche) • Anvertrauung an den Wochenenden • für einige Tage während der Woche (< 5 Tage) Assistenza residenziale: • affidamento a tempo pieno (7 giorni la settimana) • affidamento per i fine settimana • per alcuni giorni infrasettimanali (< 5 giorni) Teilstationäre Betreuung: • Tagesvollzeit-Anvertrauung (>=6 Stunden • Tagesteilzeit-Anvertrauung (< 6 Stunden) • Tagesvollzeit-Anvertrauung (>=6 Stunden) an den Wochenenden oder an einigen Tagen während der Woche (< 4 Tage) • Tagesteilzeit-Anvertrauung (< 6 Stunden) an den Wochenenden oder an einigen Tagen während der Woche (< 4 Tage) Assistenza semiresidenziale: • affidamento diurno completo (>=6 ore) • affidamento diurno parziale (< 6 ore) • affidamento diurno completo (>=6 ore) per i fine settimana o per alcuni giorni infrasettimanali (< 4 giorni) • Affidamento diurno parziale (< 6 ore) per i fine settimana o per alcuni giorni infrasettimanali (< 4 giorni) Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 VI. VERGÜTUNGEN AN DIE FAMILIEN UND KOSTEN DER LEISTUNG Form der Anvertrauung 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vollzeit-Anvertrauung* Vollzeit-Tagesanvertrauung (>=6 Stunden) Teilzeit-Tagesanvertrauung (< 6 Stunden) Vollzeit-Anvertrauungen während des Wochenendes oder für einge Tage in der Woche (< 5 Tage) Vollzeit-Tagesanvertrauung (>=6 Stunden) während des Wochenendes oder für einige Tage in der Woche (< 4 Tage) Teilzeit-Tagesanvertrauung (< 6 Stunden) während des Wochenendes oder für einge Tage in der Woche (< 4 Tage) 152 VI. COMPENSI ALLE FAMIGLIE E COSTO DELLA PRESTAZIONE Vergütung (maximal) Tipologia 150% des Grundbetrages 120% des Grundbetrages 1. 2. 80% des Grundbetrages 3. 50% des Grundbetrages 4. 40% des Grundbetrages 5. 27% des Grundbetrages 6. affidamento a tempo pieno* affidamento diurno completo (>=6 ore) affidamento diurno parziale (< 6 ore) affidamento a tempo pieno nel finesettimana o per alcuni giorni infrasettimanali (< 5 giorni) affidamento diurno completo (>=6 ore) per i finesettimana o per alcuni giorni infrasettimanali (< 4 giorni) Compenso massimo 150% della quota base 120% della quota base 80% della quota base 50% della quota base 40% della quota base affidamento diurno parziale 27% della quota base (< 6 ore) per i finesettimana o per alcuni giorni infrasettimanali (< 4 giorni) * bei Anvertrauung an Verwandte innerhalb des 3. Grades muss die Vergütung um 30% reduziert werden * il compenso va ridotto del 30% in caso di affidamento a parenti fino al 3° grado 3. Die Vergütung kann um 40% erhöht werden, wenn die Person kein Anrecht auf das Pflegegeld oder das Begleitungsgeld hat, sofern es sich um besonders komplexe Situationen handelt, wie zum Beispiel: besondere Bedürfnisse (Therapien, gesundheitliche Probleme, Krisensituationen, geringes Anpassungsvermögen usw.); häufige Kontakte mit den Gesundheitsdiensten. 3. Il compenso può essere aumentato del 40%, semprecchè la persona non risulti beneficiaria di assegno di cura o di indennità di accompagnamento, in presenza di situazioni particolarmente complesse, quali ad esempio: bisogni specifici (terapie, problemi di salute, disadattamento, stati alternati di crisi, bisogni mutevoli nel tempo, ecc.); frequenti contatti con i servizi sanitari Die Vergütungen werden jährlich mit der Neufestlegung des Grundbetrages gemäß Artikel 14 des DLH Nr. 30/2000 angeglichen. I compensi sono aggiornati annualmente a seguito della rideterminazione della quota base di cui all’articolo 14 del D.P.G.P. 30/2000. VII. MITBETEILIGUNG UND PFLEGEGELD VII. PARTECIPAZIONE ED ASSEGNO DI CURA Da die Familienanvertrauung eine Alternative zur Unterbringung in einer Wohneinrichtung und/oder Tagesbetreuungseinrichtung darstellt, unterliegt sie der Kostenbeteiligung durch die Nutzer/innen und Familienangehörigen in folgendem Ausmaß: a) der Anteil an Mitbeteiligung, welcher im Verhältnis zur finanziellen Situation entrichtet werden muss, wird proportional berechnet unter Berücksichtigung der vereinbarten Form der Anvertrauung; La prestazione di affidamento familiare che rappresenta un’alternativa alla collocazione in una struttura sociale residenziale e/o semiresidenziale, è soggetta alla partecipazione dell’utente e dei suoi familiari per quanto riguarda: a) per la quota dovuta in relazione alla situazione economica, che va calcolata in modo proporzionale tenendo conto della tipologia di affidamento concordata; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 b) der Anteil an Mitbeteiligung, welcher im Verhältnis zur Einstufung für die Pflegesicherung oder zum Erhalt des Begleitungsgeldes entrichtet werden muss, wird dem/der Klienten/in in Rechnung gestellt und wird als Ergänzung zur Vergütung zugunsten der Gastfamilie ausbezahlt. Die Höhe der angeführten Beträge ist den jeweils geltenden Normen zu entnehmen. b) 153 per la quota dovuta in relazione all’inquadramento per la non autosufficienza o alla ricezione dell’indennità di accompagnamento che va fatturata all’utente e pagata come integrazione al compenso, alla famiglia affidataria. Per l’entità delle succitate quote si rimanda alle disposizioni vigenti in merito. VIII. ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN VIII. NORME DI TRANSIZIONE Die Familienanvertrauungen von Personen, die schon mit einem Projekt im Rahmen des ”Programms zur Betreuung Minderjähriger” begonnen und das 18. Lebensjahr vollendet haben, setzen das oben genannte Programm in den dort vorgesehenen Fällen bis zum 25. Lebensjahr fort. Der Übergang der Anvertrauung im Rahmen der Minderjährigenbetreuung zur Anvertrauung, die für erwachsene Personen vorgesehen ist, muss mit einer neuen Reglementierung vereinbart werden. In der Phase, in der das Individuelle Projekt übergeht, muss eine kontinuierliche Begleitung in Zusammenarbeit mit dem Netz der Dienste erfolgen. Gli affidamenti familiari di persone che hanno iniziato il progetto nell’ambito del “Programma di assistenza minorile” e hanno superato il 18° anno di età proseguono l’affidamento ai sensi del suddetto programma fino al compimento del 25° anno di ètà nei casi ivi previsti. Il passaggio dell’affidamento svolto nell’ambito dell’assistenza minorile a quello previsto per le persone adulte deve essere concordato con un nuovo disciplinare d’oneri e deve essere accompagnato nella fase di passaggio della gestione del progetto individuale con continuità e in collaborazione con la rete dei servizi. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 154 56602 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Februar 2010, Nr. 227 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 febbraio 2010, n. 227 Neufestlegung mit Wirkung ab 1. Jänner 2010 der Höhe der Ergänzungszulagen für Zivilblinde Rideterminazione dell’ammontare degli assegni integrativi per ciechi civili con decorrenza 1° gennaio 2010 Die Landesregierung hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen: La Giunta Provinciale, Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46 “Maßnahmen betreffend die Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die Taubstummen”, welches im Sinne des D.P.R. Nr. 469/75 die vom Staat übernommenen Befugnisse im Bereich der Renten und der periodischen Zuwendungen an Zivilinvaliden, Zivilblinde und Taubstumme regelt; vista la L.P. 21 agosto 1978 n. 46 nel testo vigente, che regola, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 469/75, il settore dell’assistenza economica agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; Art. 20, Abs. 2, des genannten Gesetzes, welcher vorsieht, dass ab 1.5.1990, bei den im Art. 3, Abs.1, Zf. 1 bis 5 vorgesehenen Renten, sowie bei den in Zf. 9 genannten Ergänzungszulagen, die automatische Angleichung, welche von den Rechtsvorschriften des Staates für die entsprechenden staatlichen Leistungen, mit Wirkung vom dort vorgesehenen Zeitpunkt, anzuwenden ist; visto l’art. 20, 2° comma della citata legge la quale prevede che, a far tempo dal 1.5.1990, alle pensioni di cui ai punti da 1 a 5 ed agli assegni integrativi di cui al punto 9 dell’art. 3, 1° comma, si applichi la perequazione automatica prevista dalle leggi dello Stato per le corrispondenti prestazioni con pari misura e decorrenza; Art. 14 des Gesetzes vom 23.12.1994, Nr. 724, welcher vorsieht, dass ab dem Jahre 1995 die Erhöhungen bezüglich der automatischen Angleichungen für die Fürsorge- und Betreuungsrenten mit Wirkung 1. Jänner des darauffolgenden Jahres berechnet werden; visto l’art. 14 della legge 23.12.1994, n. 724, la quale prevede che, con effetto dal 1995, gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziale ed assistenziali si applichino dal 1° gennaio successivo a ciascun anno; Art. 2 des Dekretes des Wirtschafts- und Finanzministeriums vom 20.11.2008, welcher die Höhe der Angleichung der Renten und der Ergänzungszulagen für das Jahr 2009 im Ausmaß von voraussichtlich +3,3% ab 1. Jänner 2009 festgelegt hat, und dass die Landesregierung mit Beschluß Nr. 695 vom 09.03.2009 eine Erhöhung in diesem Ausmaß für diese Leistungen bereits beschlossen hat; visto l’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.11.2008, che ha determinato, a partire dal 1° gennaio 2009, la percentuale provvisoria del conguaglio delle pensioni e degli assegni integrativi in misura del 3,3%, percentuale deliberata dalla Giunta provinciale con delibera n. 695 del 09.03.2009; Festgestellt, dass, gemäß Mitteilung des ISTAT vom 15.10.2009, Prot. Nr. 935, die effektiven Lebenshaltungskosten im Zeitraum JännerDezember 2008 +3,2% betrugen; vista la comunicazione dell’ISTAT del 15.10.2009 n. 935 che stabilisce come l’effettivo aumento della percentuale del costo della vita per il periodo gennaio-dicembre 2008 risulti essere pari al 3,2%; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 Art. 2 des Dekretes des Wirtschafts- und Finanzministeriums vom 19. November 2009 - veröffentlicht am 01.12.2009, welcher die Höhe der automatischen Angleichung der Renten und Ergänzungszulagen aufgrund der Zunahme der Lebenshaltungskosten im Jahre 2009 festlegt und somit eine Erhöhung der Renten ab 1. Jänner 2010 um voraussichtlich +0,7% bestimmt; All dies vorausgeschickt und berücksichtigt 155 visto l’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data 19 novembre 2009, pubblicato il 01.12.2009, che determina la misura dell’adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita dell’anno 2009 in un aumento del 0,7% dal 1° gennaio 2010; tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge beschließt delibera die Landesregierung, in gesetzmäßiger Form und mit Stimmeneinhelligkeit: 1. der monatliche Betrag der Ergänzungszulage für Zivilblinde, welche im Art. 3, Zf., 9 des genannten Gesetzes vorgesehen sind, wird für Vollblinde bzw. Blinde mit einem Rest von Sehvermögen folgendermaßen festgesetzt: 104,06 Euro bzw. 74,34 Euro ab 1. Jänner 2010; 1. l’ammontare mensile degli assegni integrativi di cui all’art. 3, punto 9 della citata legge, previsti per i ciechi civili assoluti e per i ciechi con residuo visivo, viene rispettivamente così rideterminato: Euro 104,06 e rispettivamente Euro 74,34 dal 1° gennaio 2010; 2. allen Zivilblinden welche Anrecht auf die oben angeführten Zuwendungen haben, werden diese in der neu festgelegten Höhe sowie der eventuelle gereifte Ausgleich, ab dem oben angeführten Zeitpunkt ausbezahlt; 2. a tutti i ciechi civili titolari delle prestazioni suddette, sono corrisposte le prestazioni nel nuovo ammontare all’eventuale conguaglio maturato, a far tempo dalla decorrenza sopraccitata; 3. entsprechende Mehrausgabe wird dem Kapitel 09110.00 des Kompetenzhaushaltes des laufenden Jahres angelastet. 3. la relativa maggiore spesa è da imputare al capitolo 09110.00 del bilancio di competenza dell’anno in corso. 4. der vorliegende Beschluss ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 4. Il presente provvedimento è da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 156 56601 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Februar 2010, Nr. 228 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 febbraio 2010, n. 228 L.G. 46/78 - Gewährung der integrierten (erhöhten) Rente für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose - Neufestlegung für das Jahr 2010 der Einkommensgrenzen gemäß Art. 38 Gesetz Nr. 448 vom 28.12.2001. Abänderung des Artikels 4, Absatz 1 des Titels II der dem Beschluss Nr. 2732 vom 29.07.2002 beigelegten Richtlinien zur Bestimmung des Gesamteinkommens L.P. 46/78 - Concessione delle pensioni incrementate agli invalidi civili, ciechi civili e sordi - Determinazione dei nuovi limiti di reddito 2010 ai sensi della legge 28.12.2001, n. 448, art. 38 - Modifica del 1° comma dell’articolo 4 del Titolo II delle direttive allegate alla delibera n. 2732 del 29.07.2002, relative alla determinazione del reddito personale da considerare Die Landesregierung hat die folgenden Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen: Landesgesetz vom 21.8.1978, Nr. 46, in geltender Fassung, betreffend die Fürsorge zugunsten der Zivilinvaliden, Zivilblinden und Gehörlosen; Beschluss der Landesregierung vom 29.07.2002, Nr. 2732, welcher in der Anlage A die Richtlinien festgelegt hat die zur Bestimmung des Gesamteinkommens, das für die Gewährung der Rente für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose laut Landesgesetz 21.08.1978, Nr. 46 und Artikel 38 Gesetz Nr. 448 vom 28.12.2001 (sogenannte integrierte Rente) zu berücksichtigen sind; Titel II dieser Richtlinien, mit besonderer Berücksichtigung des 1 Absatzes, welcher die wirtschaftlichen Voraussetzungen zur Gewährung der integrierten Rente nach Art. 38 des Gesetzes Nr. 448/2001 festsetzt; Festgehalten, daß der Artikel 4 des Titels II der Richtlinien im Absatz 3 vorsieht, daß für die Jahre nach dem Jahr 2002 die Einkommensgrenzen nach Absatz 1 mit Beschluss der Landesregierung neu bestimmt werden; Festgehalten, daß das Rundschreiben vom 29. Dezember 2009, Nr. 132, der Zentraldirektion der Leistungen der NISF, die Einkommensgrenzen für das Anrecht auf die integrierte Rente für dieses Jahr neu festgelegt hat; Beschluss der Landesregierung vom 16.02.2009, Nr. 489, mit welchem die Höhe der Einkommensgrenzen für das Jahr 2009 festgelegt wurden; Festgehalten, dass Art. 5 Absatz 5 des Gesetzes vom 3. August 2007, Nr. 127, die jährlichen Erhöhungen der Einkommensgrenzen und den Betrag der integrierten Rente festlegt; Vista la legge provinciale 21.08.1978, n. 46 nel testo vigente, riguardante l’assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi; vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 29.07.2002, n. 2732, che ha fissato all’allegato A le direttive relative alla determinazione del reddito da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sorditá civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della legge 28.12.2001, n. 448 (cd. pensione integrata); visto il Titolo II delle direttive stesse, che fissa i requisiti economici per la concessione della pensione integrata ai sensi dell’art. 38 della L. n. 448/2001 ed in particolare il comma 1; visto l’art 4 Titolo II delle direttive, il quale stabilisce al comma 3 che per gli anni successivi al 2002 i limiti di reddito di cui al comma 1 vengano aggiornati con delibera della Giunta Provinciale; vista la Circolare del 29 dicembre 2009, n. 132, della Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS, che ridetermina i limiti per la concessione della pensione integrata; vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 16.02.2009, n. 489, che ha fissato l’ammontare dei limiti di reddito per l’anno 2009; visto il comma 5 dell’art. 5 della Legge 3 agosto 2007, n. 127, che determina gli aumenti annuali dei limiti di reddito e dell’importo della pensione incrementata; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 157 Angesicht der Zweckmäßigkeit die Einkommensgrenzen und die Erhöhung der Rente laut obgenanntem Gesetz für das Jahr 2010 neu zu bestimmen und in diesem Sinne den Beschluss der Landesregierung vom 16.02.2009, Nr. 489 abzuändern; und, nach Anhören des Berichterstatters, im Sinne des Gesetzes, mit Stimmeneinhelligkeit, considerato pertanto opportuno rideterminare ai sensi della succitata Legge i limiti di reddito e l’incremento della pensione per l’anno 2010 e modificare pertanto la delibera della Giunta Provinciale del 16.02.2009, n. 489 in tal senso; beschließt delibera 1. 2. 3. 4. 5. sentito il relatore, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la Giunta Provinciale Die Beträge der Einkommensgrenze nach Absatz 1 des Artikel 4, Titel II der Richtlinien der Anlage des Beschlusses vom 29.07.2002, Nr. 2732 werden somit wie folgt neu festgelegt: Euro 7.7766,33.- für den alleinstehenden Antragsteller Euro 13.116,22- einschließlich des Einkommens des Ehepartners, für den Antragsteller, wenn verheiratet und nicht rechtlich und tatsächlich getrennt. 1. Ab 1. Jänner 2010 wird die Erhöhung der Rente bis zum Erreichen des monatlichen Betrages von 597,41 Euro für dreizehn Monate gewährt; Allen Zivilinvaliden, Zivilblinden und Gehörlosen, welche auf obgenannte Zuwendung Anrecht haben, werden die Leistungen ab 1. Jänner 2010 in der neuen festgelegten Höhe ausbezahlt. 4.Die entsprechenden Mehrausgaben werden dem Kapitel 09110.00 des Kompetenzhaushaltes angelastet. 5.Dieser Beschluss ist im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol zu veröffentlichen. 2. Gli importi dei limiti di reddito di cui al comma 1 dell’articolo 4, Titolo II delle direttive allegate alla delibera n. 2732 del 29.07.2002 sono così rideterminati: Euro 7.766,33.- per il solo richiedente, - 3. 4. 5. Euro 13.116,22.- cumulati con il reddito del coniuge, per il richiedente che è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato. Con effetto dal 1° gennaio 2010 l’incremento della pensione è concesso fino a garantire un reddito pari a 597,41 euro al mese per tredici mensilità; A tutti gli invalidi civili, ciechi civili e sordi, titolari dell’indennità suddetta, verranno corrisposte le prestazioni nel loro nuovo ammontare a partire dal 1° gennaio 2010. La relativa maggiorazione, sarà imputata sul capitolo 09110.00 del bilancio di competenza. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 158 56600 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Februar 2010, Nr. 229 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 febbraio 2010, n. 229 Neufestlegung der für das Jahr 2010 vorgesehenen Einkommensgrenzen der Renten für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose und der Höhe des Begleitgeldes für Vollinvaliden und für Vollblinde, sowie der Sonderzulage für Teilblinde und der Kommunikationszulage für Gehörlose mit Wirkung ab 1.1.2010 - Landesgesetz vom 21.08.1978 Nr. 46. Widerruf des Beschlusses Nr. 488 vom 16.02.2009 Determinazione dei nuovi limiti di reddito 2010 per le pensioni di invalidi civili, ciechi civili e sordi e per l’ammontare delle indennità di accompagnamento di invalidi civili e ciechi civili assoluti, dell’indennità speciale per ciechi parziali nonché dell’indennità di comunicazione per sordi con decorrenza 1° gennaio 2010 Legge Provinciale del 21.08.1978 n. 46. Revoca della deliberazione n. 488 del 16.02.2009 Gestützt auf das Landesgesetz vom 21.8.1978, Nr. 46, in geltender Fassung, betreffend die Fürsorge zugunsten der Zivilinvaliden, Zivilblinden und Gehörlosen; Nach Einsichtnahme in den Art. 7 des genannten Gesetzes, welcher die Einkommensgrenzen für die Gewährung der Leistungen vorsieht, sowie den Art. 8, laut dem diese Einkommensgrenzen nach den selben Bewertungsindexen, welche vom Staat für die jährliche Angleichung der Einkommensgrenzen zwecks Anrecht auf die entsprechenden staatlichen Leistungen angewandt werden, jährlich anzuheben sind, bzw. Art. 20, Absatz 3 des LG 46/78 welche eine automatische Angleichung der Beträge der obgenannten Leistungen vorsieht; Beschluss Nr. 488 vom 16.02.2009, mit welchem die Höhe der im Art. 7 des L.G. Nr. 46/78 vorgesehenen Einkommensgrenzen, die monatliche Höhe des Begleitgeldes für Vollinvaliden und für Vollblinde sowie die Sonderzulage für Teilblinde und die Kommunikationszulage für Gehörlose für das Jahr 2009 bestimmt wurden; Vista la Legge Provinciale 21.8.1978, n. 46 nel testo vigente, riguardante l’assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi; Gestützt auf den Art. 2 des Dekrets des Wirtschafts- und Finanzministers vom 19. November 2009, welcher die prozentuale Erhöhung der monatlichen Lebenshaltungskostenindexe um 0,7% für das Jahr 2010, welche vom ISTAT für die Angleichung in dem Industriebereich berechnet wurde, angibt; Nach Einsichtsnahme in das Rundschreiben vom 29. Dezember 2009, Nr. 132, der Zentraldirektion der Leistungen der NISF, mit welchem die vorausgesehene Beträge und die Einkommensgrenzen in Bezug auf die finanziellen Leistungen zugunsten der Zivilinvaliden, der Zivilblinden und der Gehörlosen für das Jahr 2010 genannt werden, ausgenommen es gibt einen Ausgleich, für das folgende Jahr; visto l’art. 7 della citata legge, che fissa i limiti di reddito per l’accesso alle prestazioni, nonché l’art. 8 che prevede che tali limiti vengano annualmente rivalutati secondo gli indici adottati dallo Stato per la variazione annuale dei limiti di reddito richiesti per l’accesso alle corrispondenti prestazioni statali, nonché l’art. 20, 3° comma della citata L.P. n. 46/78 in relazione all’adeguamento automatico delle sopraccitate indennità; vista la deliberazione n. 488 del 16.02.2009 che fissava l’ammontare dei limiti di reddito annui di cui all’art. 7 della L.P. n. 46/78, nonché gli importi mensili dell’ammontare delle indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili assoluti, dell’indennità speciale per ciechi parziali, nonché dell’indennità di comunicazione per sordi per l’anno 2009; visto il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2009, che riporta la variazione percentuale degli indici mensili del costo della vita dello 0,7% per l’anno 2010 calcolati dall’ISTAT per la determinazione dell’indennità di contingenza nel settore dell’industria; Vista la Circolare del 29 dicembre 2009, n.132 della Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS che ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi per l’anno 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo; Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 In Anbetracht der Tatsache, dass der Staat, laut Art. 12, Abs. 3 des Gesetzes Nr. 412/91, bei der Gewährung der Renten an die Teilinvaliden, die vom NISF für die Gewährung der Sozialrente festgesetzte Einkommensgrenze anwendet; 159 All dies vorausgeschickt und berücksichtigt, fasst die Landesregierung, mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form, folgenden costatato che, alla luce dell’art. 12. 3° comma della legge n. 412/91, lo Stato, ai fini della concessione delle pensioni per invalidi civili parziali fa riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell’INPS; tutto ciò premesso e considerato, la Giunta provinciale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge, Beschluss: delibera: 1. die im Art. 7 des L.G. vom 21.8.1978, Nr. 46, vorgesehenen Einkommensgrenzen werden für das Jahr 2010 wie folgt festgesetzt: a) Einkommensgrenze für die Gewährung der Renten an Vollinvaliden, Voll- und Teilblinde und Gehörlose: Euro 15.154,24; b) c) d) e) f) 1. di determinare i nuovi limiti di reddito di cui all’art. 7 della L.P. 21.8.1978, n. 46, per l’anno 2010 in: a) limite di reddito per la concessione della pensione per invalidi civili assoluti, per ciechi civili assoluti e con residuo visivo e per sordi: 15.154,24 - Euro; b) limite di reddito per la concessione della pensione per invalidi civili parziali: 4.408,95 - Euro; c) indennità di accompagnamento per invalidi civili: 480,47 - Euro; d) indennità di accompagnamento per ciechi civili: 783,60 - Euro; e) indennità speciale per ciechi civili con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in ambo gli occhi (con correzione visiva): 185,25 - Euro; f) indennità di comunicazione per sordi: 239,97 - Euro; Einkommensgrenze für die Gewährung der Rente an Teilinvaliden: Euro 4.408,95; Begleitgeld Vollinvaliden: Euro 480,47; Begleitgeld vollständig Blinde: Euro 783,60; Sonderzulage für Blinde mit einem restlichen Sehvermögen beider Augen von höchstens einem Zwanzigstel (mit Sehilfen): Euro 185,25; Kommunikationszulage für Gehörlose: Euro 239,97; 2. Allen Zivilinvaliden, Zivilblinden und Gehörlosen, welche auf obenangeführte Zuwendungen Anrecht haben, werden die Leistungen ab 1. Jänner 2010 in der neuen festgelegten Höhe ausbezahlt. 2. A tutti gli invalidi civili, ciechi civili e sordi, titolari delle indennità suddette, verranno corrisposte le prestazioni nel loro nuovo ammontare a partire dal 1° gennaio 2010. 3. Die entsprechenden Mehrausgaben in bezug auf das Begleitgeld für Vollinvaliden, Vollblinde und die Sonderzulage für Teilblinde sowie die Kommunikationszulage für Gehörlose, werden dem Kapitel 09110.00 des Kompetzenzhaushaltes angelastet. Die Bestimmung bezüglich der Einkommensgrenzen bringt keine Ausgabe mit sich. 3. 4. Der Beschlss der Landesregierung Nr. 488 vom 16.02.2009 zu widerrufen. 4. La relativa maggiorazione in riferimento all’indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili assoluti, dell’indennità speciale per ciechi parziali, nonché dell’indennità di comunicazione per sordi, sarà imputata sul capitolo 09110.00 del bilancio di competenza. Il provvedimento in riferimento ai limiti di reddito non comporta alcun impegno di spesa. Di revocare la deliberazione della Giunta Provinciale n. 488 del 16.02.2009. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 5. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region zu veröffentlicht. DER LANDESHAUPTMANN 5. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER 160 IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 161 56597 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Februar 2010, Nr. 239 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 febbraio 2010, n. 239 Abänderungen der Anhänge A und C zum Landesgesetz vom 16. März 2000, Nr. 8 „Bestimmungen zur Luftreinhaltung“ Modifiche degli allegati A e C alla legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la tutela della qualità dell’aria” Artikel 3 des Landesgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8 „Bestimmungen zur Luftreinhaltung“ schreibt vor, dass die Anlagen, welche Emissionen in die Atmsphäre verursachen, bestimmte Emissionsgrenzwerte und technische Normen einhalten müssen. Derselbe Artikel sieht vor, dass die Emissionsgrenzwerte und die technische Normen für die verschiedenen Anlagentypen im Anhang C des Gesetzes festgelegt werden. Artikel 22 desselben Gesetzes beauftragt die Landesregierung, die Anhänge des Gesetzes aktualisieren, ersetzen oder ändern kann. Die Anhänge A und C müssen aufgrund der Entwicklung der nationalen Gesetzgebung im Bereich regenerativen Energiequellen abgeändert werden. Das Amt für Luft und Lärm hat die notwendige technische Abänderungen der Anhänge A und C erarbeitet, wobei die in Italien und Europa verwendeten Emissionsgrenzwerte und technischen Normen berücksichtig wurden. Dies vorausgeschickt und nach Anhören des Berichterstatters wird von der Landesregierung einstimmig in gesetzlicher Form L’articolo 3 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 “Norme per la tutela della qualità dell’aria” dispone che gli impianti che provocano emissioni in atmosfera debbano rispettare determinati valori limite di emissione e particolari norme tecniche. Lo stesso articolo prevede che i valori limite e le norme tecniche per le specifiche tipologie d’impianti siano definiti dall’allegato C della legge. beschlossen: delibera: L’articolo 22 della medesima legge stabilisce che la Giunta provinciale aggiorni, sostituisca o modifichi gli allegati della legge. Gli allegati A e C devono essere modificati a fronte dell’evoluzione della normativa statale in materia di energie rinnovabili. L’ufficio aria e rumore ha elaborato le necessarie modifiche tecniche agli allegati A e C tenendo conto dei valori limite di emissione e delle norme tecniche applicate a livello italiano ed europeo. Ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge 1) Die Ziffer „0,5 MW“ im Punkt 1 vierter Gedankenstrich des Anhanges A des Landesgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8 mit Ziffer „1 MW“ zu ersetzen. 1) Di sostituire la cifra “0,5 MW” nell’allegato A della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, primo punto, quarta lineetta con la cifra “1 MW”. 2) Die Worte “Thermische Nennleistung” im Anhang C des Landesgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8 mit dem Wort „Feuerungswärmeleistung“ in den folgenden Punkten zu ersetzen: Abkürzungen des zweiten Teils; Abschnitt B, Zweiter Teil; in den Tabellen des Punkten 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Abschnitt B, Zweiter Teil; Punkt 13., Buchstabe a), Abschnitt B, Zweiter Teil. 2) Di modificare nell’allegato C della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 la dicitura in lingua tedesca “Thermische Nennleistung” con la dicitura “Feuerungswärmeleistung” nei seguenti punti: Abbreviazioni della Parte II; Sezione B della Parte II; nelle tabelle dei punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 della sezione B, parte II. punto 13, lettera a), sezione B, Parte II. Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 3) Der Punkt 9 des zweiten Teils, Teil B, erhält folgende Fassung: „9. Festeingebaute Verbrennungsmotoren, die mit flüssigen Brennstoffen betrieben werden 3) 162 Di sostituire il punto 9, parte II, sezione B come segue: “9. Motori fissi a combustione interna alimentati a combustibili liquidi Zugelassene Brennstoffe Combustibili ammessi Alle Brennstoffe gemäß Art. 8, Absatz 1, Buchstabe b), und d) des Gesetzes. Pflanzenöle dürfen nur mechanisch behandelt sein und ab dem 5.12.2010 die Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe gemäß Richtlinie 2009/28/EG einhalten. Combustibili di cui all’art. 8, comma 1, lettere b) e d) della legge. Gli oli vegetali possono essere trattati solo meccanicamente e a partire dal 5.12.2010 devono rispettare i criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui alla direttiva 2009/28/CE. - Kontinuierliche Messungen CO nur bei Anlagen mit Pt ≥ 1 MW NOx nur bei Anlagen mit Pt ≥ 3 MW - Emissionsgrenzwerte [mg/Nm³; O2% = 5] Schadstoff Staub NOx CO Misurazioni in continuo CO solo per impianti con Pt ≥ 1 MW NOx solo per impianti con Pt ≥ 3 MW Valori limite [mg/Nm³; O2% = 5] Feuerungswärmeleistung (Pt ) < 1 MW ≥ 1 < 3 MW ≥ 3 MW 100 50 20 2000 1000 500 650 650 300 Inquinante PTS NOx CO Potenza termica nominale (Pt ) < 1 MW ≥ 1 < 3 MW ≥ 3 MW 100 50 20 2000 1000 500 650 650 300 Die Grenzwerte werden nicht für Notstromaggregate und andere Notverbrennungsmotoren angewandt. Non si applicano valori limite a gruppi elettrogeni d’emergenza ed altri motori fissi di emergenza. Periodische Eigenmessungen Misure periodiche di autocontrollo Bei Anlagen mit Pt ≥ 1 MW müssen alle angegebenen Schadstoffe mindestens einmal im Jahr gemessen werden. Bei Reserveanlagen müssen diese jedes dritte Jahr gemessen werden.“ Gli impianti con Pt ≥ 1 MW, tutti gli inquinanti almeno una volta l’anno. Impianti di riserva ogni 3 anni.” 4) 4) Den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 163 56624 Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010 Corte Costituzionale CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 8 febbraio 2010, n. 45 Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26/1993, in materia di lavori pubblici, alla legge provinciale n. 6/1999, in materia di sostegno all'economia, alla legge provinciale n. 1/2008, in materia di urbanistica Introduzione di varie norme che hanno esteso l'utilizzo della procedura negoziata, consentito la procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni, regolato con gara solo le sponsorizzazioni relative a beni culturali, ampliato l'utilizzo dell'accordo quadro, ristretto la concorrenza nelle procedure ristrette - Contrasto con il codice dei contratti pubblici e con le direttive comunitarie da esso attuate Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modifica di norme della legge provinciale n. 10 del 2008, già censurate di illegittimità costituzionale con il ricorso n. 62/08 - Ritenuta illegittimità derivata delle norme in atto impugnate per le censure e i motivi di cui al precedente ricorso - Lamentato contrasto con le direttive comunitarie sui pubblici appalti e con le norme del codice dei contratti pubblici. Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE omissis PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); 4, nella parte in cui sostituisce l’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 26 del 1993; 34, nella parte in cui sostituisce l’art. 31, comma 1, della legge prov. n. 26 del 1993; 35; 37; 56, nella parte in cui sostituisce l’art. 50, comma 4, della legge prov. n. 26 del 1993, e 86 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica); dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 1, della legge prov. n. 26 del 1993; 5; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l’art. 13-bis, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993; 18, comma 1, lettera a), ; 22, nella parte in cui nel modificare l’art. 20 della legge prov. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui sostituisce l’art. 22, comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a); 34, nella parte in cui sostituisce l’art. 31, commi 2 e 3 della legge prov. n. 26 del 1993, 36; 38; da 39 a 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; 55; 56, nella parte in cui sostituisce l’art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993, ad eccezione di quanto statuito in ordine al comma 4 di quest’ultimo; 57; 58; da 59 a 72; 73 e 74; da 79 a 85; da 87 a 89; da 91 a 95; 97 e 98; da 100 a 108; 112, comma 2, della suddetta legge prov. n. 10 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 164 articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso n. 62 del 2008 indicato in epigrafe; dichiara inammissibili, nella parte in cui si prospettano vizi autonomi, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 2 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2009), proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008 indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, che sostituisce l’art. 1, commi 2 e 4, della legge prov. n. 26 del 1993; 2; 3; 6; 17, nella parte in cui introduce l’art. 13-bis, commi 1 e 2, lettere b); e); f); i); j); k); 1); m); n); o); p); q); r); s), della legge prov. n. 26 del 1993; 20; 90; 99; 110 e 111 della suddetta legge prov. n. 10 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 62 del 2008 indicato in epigrafe; dichiara non fondate, nella parte in cui si prospettano vizi di illegittimità derivata, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 2 e 3, della suddetta legge prov. n. 16 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008 indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 febbraio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alfonso QUARANTA , Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 165 56625 Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010 Corte Costituzionale CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 8 febbraio 2010, n. 47 Reati e pene - Reato di falsa testimonianza Trattamento sanzionatorio - Previsione di un minimo edittale di pena di due anni di reclusione Eccessiva afflitività. Dispositivo: non fondatezza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE omissis PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 372 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 166 56627 Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010 Corte Costituzionale CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 8 febbraio 2010, n. 48 Obbligo di versamento del datore di lavoro, anche se tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante il periodo di malattia - Esclusione, con norma di interpretazione autentica, per gli imprenditori che abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia Dispositivo: non fondatezza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE omissis PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trento con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 167 56611 Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010 BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE - 2 Teil - Jahr 2010 Corte Costituzionale CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO del 21 gennaio 2010, n. 9 Declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9 legge provinciale di Bolzano 13.11.2009 n. 10, pubblicata nel BUR n. 48 del 24.11.2009 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere, nella parte in cui detta il nuovo testo dell’art. 4 comma 8 della legge provinciale 19.5.2003 n. 7 Verfassungsgerichtshof VERFASSUNGSGERICHT - REKURS vom 21. Januar 2010, Nr. 9 Erklärung der Verfassungswidrigkeit des Art. 9 des im Amtsblatt der Region vom 24. November 2009, Nr. 48 veröffentlichten Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 13. November 2009, Nr. 10 betreffend Bestimmungen auf den Sachgebieten Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und Bergbau für den Teil, in dem der neue Wortlaut des Art. 4 Abs. 8 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7 festgesetzt wird Ricorso n. 9 depositato 26 gennaio 2010 Rekurs Nr. 9 hinterlegt am 26. Jänner 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 des Präsidenten des Ministerrates, vertreten und verteidigt von der Generalstaatsadvokatur, bei der er in Rom, via dei Portoghesi 12 sein Wahldomizil hat, contro gegen Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale die Autonome Provinz Bozen, in der Person des amtierenden Landeshauptmannes per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9 legge provinciale di Bolzano 13.11.2009 n. 10, pubblicata nel BUR n. 48 del 24.11.2009 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere, nella parte in cui detta il nuovo testo dell’art. 4 comma 8 della legge provinciale 19.5.2003 n. 7. zwecks Erklärung der Verfassungswidrigkeit des Art. 9 des im Amtsblatt der Region vom 24. November 2009, Nr. 48 veröffentlichten Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 13. November 2009, Nr. 10 betreffend Bestimmungen auf den Sachgebieten Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und Bergbau für den Teil, in dem der neue Wortlaut des Art. 4 Abs. 8 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7 festgesetzt wird. ******* ******* La legge n. 10 del 13.11.2009 della Provincia di Bolzano pubblicata nel BUR n. 48 del 24.11.2009 della Provincia Autonoma di Bolzano detta disposizioni in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere. Più precisamente, il capo V dispone in materia di miniere e l’art. 9 prevede modifiche alla precedente legge provinciale 19 maggio 2003 n. 7 recante la disciplina delle cave e delle torbiere. Das im Amtsblatt der Region vom 24. November 2009, Nr. 48 veröffentlichte Gesetz vom 13. November 2009, Nr. 10 der Provinz Bozen enthält Bestimmungen auf den Sachgebieten Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und Bergbau. Der 5. Abschnitt betreffend den Bergbau sieht insbesondere im Art. 9 Änderungen zum vorhergehenden Landesgesetz vom 19. Mai 2003, Nr. 7 betreffend Bestimmungen über Stein- Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 L’art. 9 sostituisce infatti gli artt. da 1 a 13 della predetta legge provinciale n. 7 del 19 maggio 2003: l’art.1 definisce l’ambito di applicazione della normativa, l’art. 2 disciplina la coltivazione delle cave e delle torbiere, l’art. 3 la procedura di presentazione e l’istruttoria delle domande di coltivazione, l’art. 4 la procedura di autorizzazione alla coltivazione delle cave e delle torbiere. In particolare l’art. 4 nuovo testo legge provinciale n. 7/2003 nel disciplinare l’autorizzazione alla coltivazione dispone che: “1. Il parere positivo rilasciato dalla Conferenza di servizi in materia ambientale oppure il provvedimento positivo rilasciato nell’ambito della procedura di impatto ambientale costituisce la base per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’assessore competente per materia. 2. Il rilascio dell’autorizzazione avviene nel rispetto del seguente ordine: proprietario del suolo, usufruttuario, enfiteuta oppure i loro aventi causa. Il rispettivo titolo e il possesso del consenso espresso dal proprietario del suolo devono essere provati. 3. Con il provvedimento di autorizzazione è approvato il disciplinare sull’esercizio della cava o torbiera. 4. Il disciplinare contiene le prescrizioni indicate nell’autorizzazione e nel parere e fissa la durata dell’autorizzazione, tenuto conto dell’entità del giacimento e della sua razionale utilizzazione, nonché le misure atte a contenere eventuali danni causati ai terreni confinanti dalle attività connesse all’esercizio della cava o torbiera. 5. Copia dell’autorizzazione è comunicata al sindaco del comune competente, il quale rilascia la concessione edilizia relativamente agli impianti, agli immobili e alle infrastrutture compresi nel progetto, che, ai sensi della normativa vigente, soggiacciono all’obbligo della concessione edilizia. 6. L’autorizzazione ha una durata massima di dieci anni. In caso di coltivazione in sotterraneo, l’autorizzazione può avere una durata di 20 anni. 7. Su richiesta motivata, l’assessore competente può prorogare l’autorizzazione fino ad un massimo di otto anni. 8. Sulle aree estrattive dotate di impianti di lavorazione autorizzati ai sensi del presente articolo è consentita la lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza 168 brüche, Gruben und Torfstiche vor. Mit dem Art. 9 werden nämlich die Art. 1 - 13 des genannten Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7 ersetzt: Der Art. 1 betrifft den Anwendungsbereich der Gesetzesbestimmungen, der Art. 2 den Abbau in Steinbrüchen, Gruben und Torfstichen, der Art. 3 die Einreichung und Bearbeitung der Abbaugesuche, der Art. 4 die Abbaugenehmigung. Insbesondere wird im Art. 4 des neuen Wortlauts des Landesgesetzes Nr. 7/2003, der die Abbaugenehmigung betrifft, Nachstehendes vorgesehen: „1. Das positive Gutachten der Dienststellenkonferenz für den Umweltbereich oder das technisch-wissenschaftliche Qualitätsgutachten, das im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung abgegeben wird, bildet die Grundlage für die Erteilung der Genehmigung von Seiten des zuständigen Landesrates. 2. Die Erteilung der Genehmigung erfolgt gemäß nachstehender Reihung: Grundstückseigentümer, Fruchtnießer, Erbpächter oder deren Rechtsnachfolger. Der Besitz des jeweiligen Rechtstitels sowie die Ermächtigung von Seiten des Grundstückseigentümers müssen belegt werden. 3. Mit der Genehmigungsmaßnahme wird auch das Auflagenheft für den Betrieb des Steinbruchs, der Grube oder des Torfstichs genehmigt. 4. Das Auflagenheft enthält die in der Genehmigung und im Gutachten angeführten Vorschriften, die Dauer der Genehmigung unter Berücksichtigung des Umfangs des Vorkommens und seiner rationellen Nutzung sowie die Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden, die den anliegenden Grundstücken durch den Betrieb der Grube, des Steinbruchs oder des Torfstichs entstehen können. 5. Eine Kopie der Genehmigung wird dem Bürgermeister der zuständigen Gemeinde übermittelt. Dieser erteilt die Baukonzession für die im Projekt angeführten Anlagen, Gebäude und Infrastrukturen, welche gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Baukonzessionspflicht unterliegen. 6. Die Genehmigung gilt für höchstens zehn Jahre. Im Fall des Untertageabbaus kann die Genehmigung für 20 Jahre erteilt werden. 7. Auf begründeten Antrag kann der zuständige Landesrat die Verlängerung um höchstens acht Jahre genehmigen. 8. Auf den Abbauflächen mit Verarbeitungsanlagen, die im Sinne dieses Artikels genehmigt sind, darf Inertmaterial verarbeitet werden, das auch aus anderen Steinbrüchen, Erdrutschen, Gruben, Stollen, Flüssen, Wildbächen, Bächen oder aus von außergewöhnlichen Naturereignis- Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 non superiore a 15 chilometri dall’impianto. 9. La realizzazione e l’esercizio di impianti per la lavorazione di materiali diversi da quelli indicati nel comma 8, nonché impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e impianti di riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia, ad eccezione di impianti temporanei interni ai cantieri. 10. In caso di esito sfavorevole dell’istruttoria, il direttore della ripartizione provinciale competente comunica al richiedente i motivi del diniego e ne dà notizia al sindaco del comune territorialmente competente. 169 sen betroffenen Gebieten stammt. Der Herkunftsort darf höchstens 15 Kilometer von der Anlage entfernt sein. 9. Der Bau und Betrieb von Anlagen zur Verarbeitung von Materialien, die den im Absatz 8 genannten nicht entsprechen, sowie Betonwerke, Asphaltwerke und Bauschuttrecyclinganlagen sind nur auf Flächen zulässig, die in den Bauleitplänen als Zonen für Schotterverarbeitung ausgewiesen sind. Davon ausgenommen sind zeitweilige Anlagen innerhalb der Baustellen. 10. Wird der Antrag abgelehnt, so teilt der Direktor der zuständigen Landesabteilung dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mit und setzt den Bürgermeister der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde darüber in Kenntnis. 11. Contro il provvedimento del direttore della ripartizione provinciale competente è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. La Giunta provinciale decide entro 90 giorni, sentito l’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere. 11. Gegen den Bescheid des Direktors der zuständigen Landesabteilung kann bei der Landesregierung Aufsichtsbeschwerde im Sinne des Landesgesetztes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, eingelegt werden. Die Landesregierung entscheidet innerhalb von 90 Tagen nach Anhören des für den Bergbau zuständigen Landesamtes.“ ****** ****** La disposizione dell’art. 4, comma 8, legge provinciale n. 7/2003 nuovo testo sopra riportata appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del 13 gennaio 2010 del Consiglio dei Ministri (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell’art. 127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti Die im Art. 4 Abs. 8 des Landesgesetzes Nr. 7/2003 enthaltenen Bestimmungen (vgl. den neuen oben wiedergegebenen Wortlaut) scheinen unter den in der Folge erläuterten Aspekten verfassungswidrig zu sein, infolgedessen sie von der Regierung - aufgrund des Beschlusses vom 13. Jänner 2010 des Ministerrates (der unter Z. 1 mit gleichlautenden Auszügen wiedergegeben wird) im Sinne des Art. 127 der Verfassung mit diesem Rekurs aus den nachstehenden MOTIVI GRÜNDEN angefochten werden. Violazione dell’art.117, comma 2, lettera s) della Costituzione; dell’art. 117 comma 1 della Costituzione; degli artt. 4 e 8 comma 1 punto 14 Dpr 670/1972 Statuto Speciale Trentino Alto Adige; Verletzung des Art. 117 Abs. 2 Buchst s) der Verfassung, des Art. 117 Abs. 1 der Verfassung, der Art. 4 und 8 Abs. 1 Z. 14 des DPR Nr. 670/1972 betreffend das Sonderstatut für Trentino-Südtirol 1.1. Come si è detto, la legge della Provincia 1.1 Wie bereits erwähnt, ist das Gesetz der Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 di Bolzano n. 10 del 13.11.2009, che detta norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere, è censurabile relativamente alla modifica introdotta alla disciplina della cave e delle torbiere. La Provincia infatti ai sensi dell’art. 8, comma 1, punto 14, del D.P.R 670/1972 Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ha competenza primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, e, in base ai punti nn. 5 e 6, del medesimo articolo 8 ha potestà legislativa primaria in materia di “tutela del paesaggio” e “urbanistica” nonchè, ai sensi dell’articolo 9, punto 10, competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità”. Ciò premesso, la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, dispone che lo Stato ha competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto l’ambiente nella sua interezza e nelle singole componenti. In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 378/2007. Al riguardo, è necessario sottolineare che codesta Corte, nel delineare, in via generale, i confini della materia «tutela dell’ambiente», ha affermato ripetutamente che la relativa competenza legislativa, pur presentandosi «sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti» (sent. n. 32 del 2006), tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze (quali quelle afferenti alla salute e al governo del territorio: art. 117, terzo comma, Cost.), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale (sentenza n. 247 del 2006). In realtà dalla giurisprudenza della Corte, sia precedente che successiva alla nuova formulazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente 170 Provinz Bozen vom 13. November 2009, Nr. 10 betreffend Bestimmungen auf den Sachgebieten Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und Bergbau bezüglich der zur Regelung der Steinbrüche, Gruben und Torfstiche eingeführten Änderung anfechtbar. Die Provinz hat nämlich im Sinne des Art. 8 Abs. 1 Z. 14 des DPR Nr. 670/1972 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol primäre Zuständigkeit auf dem Sachgebiet des Bergbaus, einschließlich der Mineral- und Thermalwässer, Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche, und aufgrund der Z. 5 und 6 desselben Art. 8 primäre Gesetzgebungsbefugnis auf den Sachgebieten „Landschaftsschutz“ und „Raumordnung“ sowie im Sinne des Art. 9 Z. 10 konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet „Hygiene und Gesundheitswesen“ inne. Dies vorausgeschickt, fällt der Umweltschutz aufgrund des Art. 117 Abs. 2 Buchst. s) der Verfassung, welcher bekanntlich verfügt, dass dem Staat die ausschließliche Zuständigkeit auf dem Sachgebiet der Umwelt und des Ökosystems im allgemeinen und allumfassenden Sinne zusteht, zur Gänze unter die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis des Staates. Daher steht es dem Staat zu, die Umwelt im Sinne einer organischen Einheit zu regeln, d. h. Schutzbestimmungen zu erlassen, die sich mit diesem Sachgebiet in seiner Gesamtheit sowie mit seinen einzelnen Unterteilungen befassen. Die ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes hat sich zuletzt mit dem Erkenntnis Nr. 378/2007 in diesem Sinne geäußert. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass der Verfassungsgerichtshof bei der allgemeinen Festlegung der Grenzen des Sachgebietes „Umweltschutz“ mehrmals erklärt hat, dass - obschon sich die entsprechende Gesetzgebungsbefugnis oft untrennbar mit anderen Interessen und konkurrierenden Zuständigkeiten der Regionen verflechtet und überschneidet (Erkenntnis Nr. 32/2006) - dieses jedoch ausschließlich in die Zuständigkeit des Staates fällt (Art. 117 Abs. 2 Buchst. s) der Verfassung), auch wenn dies nicht die auf den entsprechenden Zuständigkeiten fußende regionale konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis (z.B. jene betreffend das Gesundheitswesen und die Raumordnung laut Art. 117 Abs. 3 der Verfassung) für die Zwecke des Umweltschutzes ausschließt (Erkenntnis Nr. 247/2006). In der neuen Formulierung des V. Titels des zweiten Teils der Verfassung sowohl der vorhergehenden als auch der späteren Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes wird die Umwelt als verfassungsrechtlich geschützter „Wert“ be- Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 171 protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale" (sentenza n. 32 del 2006, n. 336, n. 232, n. 214, n. 62 del 2005, n. 259 del 2004, n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). Si tratta di una impostazione che, analogamente a quanto avviene nella presente causa a proposito della provincia di Bolzano è stata ribadita anche con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, quale la Sardegna, che nel proprio statuto reca come materia di competenza esclusiva l’edilizia e l’urbanistica e come materie di competenza concorrente il governo del territorio, la salute pubblica e la protezione civile, in quanto questo insieme di competenze «non comprende ogni disciplina di tutela ambientale» (sentenza n. 65 del 2005).” trachtet, der deshalb als „bereichsübergreifend“ zu betrachten ist (Erkenntnis Nr. 32/2006, Nr. 336/2005, Nr. 232/2005, Nr. 214/2005, Nr. 62/2005, Nr. 259/2004, Nr. 507/2000, Nr. 54/2000, Nr. 382/1999 und Nr. 273/1998). Es handelt sich dabei um eine Auslegung, die - ähnlich wie in diesem Verfahren betreffend die Provinz Bozen - auch für die Regionen mit Sonderstatut wie Sardinien bestätigt wurde, die gemäß ihrem Statut ausschließliche Zuständigkeit in den Bereichen des Bauwesens und der Urbanistik und konkurrierende Zuständigkeit auf den Sachgebieten der Raumordnung, des Gesundheitswesens und des Zivilschutzes innehat, weil all diese Zuständigkeiten nicht den Umweltschutz in seiner Gesamtheit regeln (Erkenntnis Nr. 65/2005). La disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, attiene infatti ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/ 1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Die einheitliche und umfassende Regelung des Rechtsguts „Umwelt“ betrifft nämlich ein öffentliches Interesse von „primärer” (Erkenntnis Nr. 151/1986) und „absoluter” (Erkenntnis Nr. 210/1987) verfassungsrechtlicher Bedeutung und muss (im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht) einen hohen Schutzstandard garantieren, von dem die auf anderen Sachgebieten geltenden Bestimmungen nicht abweichen dürfen. Ferner hat die in die ausschließliche Zuständigkeit des Staates fallende einheitliche Regelung des Rechtsguts „Umwelt“ in seiner Gesamtheit Vorrang vor den Bestimmungen, die von den Regionen oder den Autonomen Provinzen auf den ihnen zugewiesenen Sachgebieten und in Bezug auf andere Interessen erlassen werden. Demzufolge stellen die vom Staat in Ausübung seiner ausschließlichen Zuständigkeit erlassenen Umweltbestimmungen, die sowohl die Umwelt in ihrer Gesamtheit als auch deren einzelne Bestandteile betreffen, eine Grenze dar, welche - wie vom Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis Nr. 380/2007 bestätigt - von den Regionen und den Autonomen Provinzen bei der Regelung der anderen in ihre Zuständigkeit fallenden Sachgebiete zu beachten ist. Demzufolge muss der Landesgesetzgeber bei der Ausübung seiner Gesetzgebungsbefugnis die vom staatlichen Gesetzgeber aufgrund des Art. 117 Abs. 2 Buchst. s) der Verfassung festgesetzten einheitlichen Mindestschutzstandards sowie die einschlägigen EU-Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 1 des Sonderstatutes und Art. 117 Abs. 1 der Verfassung bei dem Erlass des überprüften Gesetzes beachten. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere sulla disciplina dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l’ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza,(come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 380/2007). Pertanto, nell’emanazione della legge in esame il legislatore provinciale, nell’esercizio della propria competenza legislativa, è sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente posti dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 1 dello statuto speciale e dall’art. 117, comma 1 della Costituzione. La Corte Costituzionale, ha ribadito nella sentenza n. 62/2008 che rientra nell’ambito della Der Verfassungsgerichtshof hat im Erkenntnis Nr. 62/2008 bestätigt, dass der Staat im Rah- Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” il potere dello Stato di determinare principi di tutela uniformi da valere sull’intero territorio nazionale; in particolare, ha precisato che “la competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela del paesaggio” e “urbanistica” e la competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità” possono costituire un valido fondamento dell’intervento provinciale, ma tali competenze devono essere esercitate nel rispetto dei limiti generali di cui all’art. 4 dello statuto speciale, richiamati dall’art. 5. La Corte ha inoltre affermato, nella recente sentenza n. 315/2009, che alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale, è demandato esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell’ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell’ambiente stesso. In questo senso è stato affermato che la competenza statale, allorché sia espressione della tutela dell’ambiente, costituisce “limite” all’esercizio delle competenze regionali e provinciali. Tutto ciò premesso è censurabile, perché invasiva della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e esorbitante dai vincoli posti al legislatore provinciale dai suindicati artt. 8 e 9 dello Statuto, la disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 8, legge provinciale n. 7/2003 nuovo testo relativo alla lavorazione di materiali inerti, la quale dispone che “Sulle aree estrattive dotate di impianti di lavorazione autorizzati ai sensi del presente articolo è consentita la lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza non superiore a 15 chilometri dall’impianto”. Questa disciplina contrasta con la vigente normativa nazionale di settore ed in particolare con la definizione di “rifiuto”, così come stabilita, in ambito nazionale, dalla parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in ambito comunitario, dalla Direttiva 2006/12/CEE. La norme provinciale impugnata, infatti, nella parte in cui consente all’interno delle cave “la lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali ecce- 172 men seiner Zuständigkeit auf dem Sachgebiet „Umwelt- und Ökosystemschutz“ befugt ist, einheitliche Schutzstandards für das gesamte Staatsgebiet festzulegen, und hat insbesondere Folgendes präzisiert: Die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis auf den Sachgebieten „Landschaftsschutz“ und „Raumordnung“ sowie die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet „Hygiene und Gesundheitswesen“ können eine gültige Grundlage für die gesetzgeberische Maßnahme der Provinz darstellen, jedoch müssen diese Befugnisse unter Beachtung der allgemeinen Grenzen laut Art. 4 des Sonderstatuts, auf welche auch der Art. 5 verweist, ausgeübt werden. Überdies hat der Verfassungsgerichtshof jüngst im Erkenntnis Nr. 315/2009 erklärt, dass die Regionen ihre Zuständigkeiten unter Berücksichtigung der vom staatlichen Gesetzgeber gesetzten Schutzstandards ausüben, indem sie im Wesentlichen die Inanspruchnahme der Umwelt ohne Beeinträchtigungen oder Änderungen derselben regeln. In diesem Zusammenhang wurde erklärt, dass die gesamtsstaatliche Zuständigkeit - sofern sie den Umweltschutz gewährleistet - als „Grenze“ für die Ausübung der Zuständigkeiten der Regionen und der Provinzen anzusehen ist. All dies vorausgeschickt, ist die Bestimmung betreffend die Verarbeitung von Inertmaterial (Art. 4 Abs. 8 des Landesgesetzes Nr. 7/2003) in dem nachstehenden neuen Wortlaut „Auf den Abbauflächen mit Verarbeitungsanlagen, die im Sinne dieses Artikels genehmigt sind, darf Inertmaterial verarbeitet werden, das auch aus anderen Steinbrüchen, Erdrutschen, Gruben, Stollen, Flüssen, Wildbächen, Bächen oder aus von außergewöhnlichen Naturereignissen betroffenen Gebieten stammt. Der Herkunftsort darf höchstens 15 Kilometer von der Anlage entfernt sein.“ anfechtbar, weil sie in die ausschließliche Zuständigkeit des Staates laut Art. 117 Abs. 2 Buchst. s) der Verfassung übergreift und die dem Landesgesetzgeber laut Art. 8 und 9 des Statuts gesetzten Grenzen verletzt. Diese Regelung widerspricht den geltenden staatlichen Bestimmungen auf diesem Sachgebiet, und insbesondere der Definition von „Abfall“ sowohl auf staatlicher (IV. Teil des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152) als auch auf europäischer Ebene (Richtlinie 2006/12/EG). Die angefochtene Landesbestimmung schließe nämlich in dem Teil, nach dem in den Steinbrüchen das auch aus anderen Steinbrüchen, Erdrutschen, Gruben, Stollen, Flüssen, Wildbächen, Bächen oder aus von außergewöhnlichen Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 zionali ubicati ad una distanza non superiore a 15 chilometri dall’impianto”, senza assoggettare tale attività alle prescrizioni in materia di autorizzazioni all’esercizio di impianti di trattamento rifiuti, esclude aprioristicamente e genericamente che tali materiali (tra i quali sono ricompresi le terre e rocce da scavo e i materiali da demolizione) rientrino nell’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti. A tal proposito, infatti, la sfera di applicazione della parte IV del Dlgs 152/06 e delle altre disposizioni del settore è individuata sulla base della definizione di “rifiuto” e dei limiti di applicazione della stessa. In tal senso, l’articolo 183, comma 1, lettera a), del Dlgs 152/06 definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di cui all’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”; mentre l’art. 185 del Dlgs 152/06, rubricato “Limiti al campo di applicazione”, precisa le categorie di rifiuti esclusi dal campo di applicazione della parte IV e le relative condizioni di esclusione. Tale ultima norma non comprende però i materiali inerti in questione stabilendo un criterio non derogabile dalla disciplina regionale o provinciale. Infine l’articolo 186 del Dlgs 152/06, rubricato “Terre e rocce da scavo” permette il riutilizzo solo a determinate e rigide condizioni. Secondo tali definizioni, risulta evidente che i suddetti materiali rientrano nella definizione di rifiuto (Codice CER 01 e 17). Nè potrebbe essere ritenuto sufficiente a sottrarre detti materiali dalla disciplina in materia di rifiuti la circostanza per cui essi sono “riutilizzati”. Questa conclusione è condivisa anche in ambito comunitario, in quanto la Corte di Giustizia - in merito all’applicazione della definizione di rifiuto di cui all’art. 1., paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 12/2006/CE - ha più volte ribadito che la sfera di applicazione della vigente Direttiva 12/2006/CE in materia di rifiuti è determinata congiuntamente dalla definizione di rifiuto e dall’art. 2, paragrafo 1, della stessa direttiva, che indica quali tipi di rifiuti sono o possono essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva. Inoltre la Corte ha precisato che la sfera di applicazione non può essere limitata dalle norme nazionali mediante disposizioni che traviserebbe- 173 Naturereignissen betroffenen Gebieten stammende Inertmaterial eines höchstens 15 Kilometer von der Anlage entfernten Herkunftsortes verarbeitet werden kann, ohne für diese Tätigkeit die für den Betrieb von Anlagen für die Verarbeitung von Abfällen vorgesehene Ermächtigung einholen zu müssen, von vornherein und allgemein die Anwendung der Abfallregelung auf dieses Material (einschließlich Erde und Steine aus Aushub und der Abbruchabfälle) aus. In diesem Zusammenhang wird nämlich der Anwendungsbereich des IV. Teils des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 152/2006 und der weiteren einschlägigen Bestimmungen aufgrund der Definition von „Abfall“ und der vorgegebenen Grenzen festgesetzt. In diesem Sinne werden im Art. 183 Abs. 1 Buchst. a) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 152/2006 der als Abfall alle Stoffe oder Gegenstände definiert, die unter die in Anhang A zum IV. Teil dieses Dekretes aufgeführten Gruppen fallen und deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Im Art. 185 (Grenzen des Anwendungsbereiches) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 152/2006 werden weiters die vom Anwendungsbereich des IV. Teils ausgeschlossenen Abfallgruppen sowie die entsprechenden Ausschlussbedingungen festgelegt. Diese Bestimmung umfasst allerdings nicht das genannte Inertmaterial, wodurch ein für die Regional- oder Landesregelung strikt einzuhaltendes Kriterium festgesetzt wird. Schließlich wird im Art. 186 (Erde und Steine aus Aushub) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 152/2006 die Wiederverwendung nur unter bestimmten und strengen Bedingungen erlaubt. Gemäß diesen Definitionen ist es eindeutig, dass das genannte Material als Abfall zu betrachten ist (EAK-Abf.-Schlüssel 01 und 17). Auch die Gründe der „Wiedergewinnung“ würden die Nichtanwendung der Abfallregelung auf genanntes Material nicht rechtfertigen. Diese Schlussfolgerung gilt auch auf europäischer Ebene, da der EU-Gerichtshof bezüglich der Anwendung der Definition von „Abfall“ gemäß Art. 1 § 1 Buchst. a) der Richtlinie 2006/12/EG mehrmals betont hat, dass der Anwendungsbereich laut der derzeit geltenden Richtlinie 2006/12/EG über Abfälle aus der Zusammenführung der Definition von „Abfall“ mit den im Art. 2 § 1 derselben Richtlinie angegebenen Abfallkategorien hervorgeht, für die die Richtlinie nicht gilt oder deren Anwendung ausgeschlossen werden kann. Ferner hat der EU-Gerichtshof darauf hingewiesen, dass der Anwendungsbereich nicht durch in den staatlichen Bestimmungen enthaltenen Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 ro necessariamente l’ambito di applicazione della direttiva stessa e che “sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un rifiuto o meno e che pertanto le autorità competenti devono decidere caso per caso”. Invero, alla luce dei principi espressi nella materia dalla Corte di giustizia - da ultimo ribaditi nella sentenza 18 dicembre 2007, in relazione all’esclusione delle terre e delle rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati dall’ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti, ad opera dell’art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) e dell’art. 1, commi 17 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in causa C-194/05, Commissione c. Repubblica italiana) - deve ritenersi che la norma denunciata si ponga in contrasto con la direttiva 2006/12/CE. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE si intende per rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi». Le «terre e rocce» di cui al capitolo 17, sezione 17 05, del catalogo europeo dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/ CEE del Consiglio relativa ai rifiuti), vanno qualificate come «rifiuti», ai sensi della direttiva sopra citata, se il detentore se ne disfa ovvero ha l’intenzione o l’obbligo di disfarsene. Tenuto conto dell’obbligo di interpretare in modo ampio la nozione di rifiuto, la possibilità di considerare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo, un sottoprodotto di cui il detentore non intende disfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo non è semplicemente eventuale, bensì certo, non richiede una trasformazio- 174 Vorschriften eingeschränkt werden darf, die unvermeidlich den Anwendungsbereich derselben Richtlinie verzerren würden, und dass die Frage, ob es sich bei einem Material um Abfall handelt oder nicht, anhand der jeweiligen Umstände zu beurteilen und diese Entscheidung von der zuständigen Behörde jeweils auf Einzelfallbasis zu treffen ist. Im Lichte der auf diesem Sachgebiet vom Gerichtshof festgelegten Grundsätze - die zuletzt im Urteil vom 18. Dezember 2007 in Bezug auf den Art. 10 des Gesetzes vom 23. März 2001, Nr. 93 (Umweltbestimmungen) und auf den Art. 1 Abs. 17 und 19 des Gesetzes vom 21. Dezember 2001, Nr. 443 (Delegierung an die Regierung im Bereich der Infrastrukturen und der strategischen Gewerbestandorte sowie weitere Maßnahmen zur Förderung der Produktionstätigkeiten) bestätigt wurden, laut denen Erde und Steine aus Aushub, die tatsächlich für Eingrabungen, Auffüllungen, Unterbau und Mahlgut wieder verwendet werden, vom Anwendungsbereich der staatlichen Bestimmungen über die Abfallbewirtschaftung auszunehmen waren (Gerichtshof, Urteil vom 18. Dezember 2007, Rechtssache C-194/05, Kommission gegen Italienische Republik) - ist also zu schließen, dass die angefochtene Bestimmung in Widerspruch zu der Richtlinie 2006/12/EG stehe. Im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) der Richtlinie 2006/12/EG umfasst die Definition von „Abfall“ «alle Stoffe oder Gegenstände, die unter die in Anhang I aufgeführten Gruppen fallen und deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss». Laut dem EAK-Abf.-Schlüssel 17 - 17 05 des Europäischen Abfallkatalogs gemäß der Entscheidung 2000/532/EG vom 3. Mai 2000 (Entscheidung der Kommission zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und der Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne des Artikels 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates über Abfälle) sind „Erde und Steine im Sinne der genannten Richtlinie als „Abfälle“ zu bezeichnen, sofern sich der Besitzer ihrer entledigt bzw. entledigen will oder muss. In Anbetracht der Verpflichtung, den Begriff „Abfall“ weit auszulegen, muss die Möglichkeit, einen Gegenstand, ein Material oder einen Rohstoff, der oder das bei einem nicht hauptsächlich zu seiner Gewinnung bestimmten Herstellungsoder Abbauverfahren entsteht, als ein Nebenerzeugnis, dessen sich der Besitzer nicht entledigen will, zu betrachten, auf die Sachverhalte begrenzt werden, bei denen die Wiederverwendung Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 ne preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione (Corte di giustizia, sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli; sentenza 11 settembre 2003, causa C114/01, Avesta Polarit Chrome; sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit Oy). Al riguardo la Corte di giustizia ha precisato che la modalità di utilizzo di una sostanza non è determinante per qualificare o meno quest’ultima come rifiuto, poiché la relativa nozione non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva sui rifiuti intende, infatti, riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo (Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in causa C-194/05, Commissione c. Repubblica italiana; sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit Oy; sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi). La norma provinciale fa sorgere la presunzione che, nelle situazioni da esse previste, le terre e rocce da scavo costituiscano sottoprodotti che presentano per il loro detentore, data la sua volontà di riutilizzarli, un vantaggio o un valore economico anziché un onere di cui egli cercherebbe di disfarsi. Se tale ipotesi in determinati casi può corrispondere alla realtà, non può esistere alcuna presunzione generale in base alla quale un detentore di terre e rocce da scavo tragga dal loro riutilizzo un vantaggio maggiore rispetto a quello derivante dal mero fatto di potersene disfare (Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in causa C-194/05, Commissione c. Repubblica italiana). La norma provinciale impugnata della legge provinciale, dunque, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che invece, in base a quanto esposto, corrispondono alla definizione sancita dall’art. 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, si pone in contrasto con la direttiva medesima, la quale funge da norma interposta atta ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all’ordinamento comunitario, in base all’art. 117, primo comma, della Costituzione.(cfr in termini Corte Cost. n. 62/2008) Quanto sopra affermato è stato anche ribadito dalla Commissione Europea nella “Comunica- 175 eines Gegenstands, eines Materials oder eines Rohstoffs nicht nur möglich, sondern ohne vorherige Behandlung in einem Produktions- oder Verbrauchszyklus gewiss ist (Gerichtshof, Urteil vom 11. November 2004, Rechtssache C-457/02, Niselli; Urteil vom 11. September 2003, Rechtssache C-114/01, Avesta Polarit Chrome; Urteil vom 18. April 2002, Rechtssache C-9/00, Palin Granit Oy). Diesbezüglich erklärte der Gerichtshof, dass die Art der Verwendung einer Substanz nicht ausschlaggebend ist, um sie als Abfall einzustufen, da von diesem Begriff Stoffe und Gegenstände, die sich zur wirtschaftlichen Wiederverwendung eignen, nicht ausgeschlossen sind. Das durch die Abfallrichtlinie eingeführte System der Überwachung und Bewirtschaftung erfasst nämlich sämtliche Gegenstände und Stoffe, deren ihr Eigentümer sich entledigt, auch wenn sie Handelswert haben und gewerbsmäßig zum Zweck der Verwertung, Rückgewinnung oder Wiederverwendung eingesammelt werden (Gerichtshof, Urteil vom 18. Dezember 2007, Rechtssache C-194/05, Kommission gegen Italienische Republik; Urteil vom 18. April 2002, Rechtssache C-9/00, Palin Granit Oy; Urteil vom 25. Juni 1997, verbundene Rechtssachen C-304/94, C-330/94, C-342/94 und C-224/95, Tombesi). Die Landesbestimmung lässt annehmen, dass in den darin vorgesehenen Fällen Erde und Steine aus Aushub Nebenprodukte sind, die für den Besitzer, welcher sie wieder zu verwenden beabsichtigt, einen wirtschaftlichen Vorteil darstellen und nicht als Last betrachtet werden, deren sich der Besitzer entledigen möchte. In bestimmten Fällen mag dies zwar zutreffen, jedoch kann im Allgemeinen nicht angenommen werden, dass es für Besitzer von Erde und Steinen aus Aushub vorteilhafter ist, diese wiederzuverwenden, als sich ihrer einfach zu entledigen (Gerichtshof, Urteil vom 18. Dezember 2007, Rechtssache C-194/05, Kommission gegen Italienische Republik). Die im Landesgesetz enthaltene angefochtene Bestimmung schließt also vom Abfallbegriff bestimmte Restmaterialien aus, die eigentlich wie in den obigen Ausführungen dargelegt - der Definition laut Art. 1 Buchst. a) der Richtlinie entsprechen, und setzt sich somit in Widerspruch zur Richtlinie 2006/12/EG, die als Bezugsparameter für die Überprüfung der Übereinstimmung der regionalen Bestimmungen mit der gemeinschaftsrechtlichen Regelung im Sinne des Art. 117 Abs. 1 der Verfassung dient (vgl. diesbezüglich Verfassungsgerichtshof Nr. 62/2008). All dies wurde auch von der Europäischen Kommission in der an das Europäische Parla- Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 zione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti” (Bruxelles, 21.2.2007 COM(2007) 59) destinata al Parlamento ed al Consiglio Europeo. Nella citata Comunicazione la Commissione ha infatti chiarito che non esiste “una distinzione netta tra i materiali e rifiuti “e che “per applicare la normativa sui rifiuti occorre tracciare caso per caso, una linea chiara tra le due situazioni giuridiche stabilendo se il materiale di cui si tratta costituisce rifiuto o meno”. Per le ragioni sopra esposte si ritiene che consentire la lavorazione delle terre e rocce da scavo e i materiali da demolizione, così come stabilito dalla disposizione provinciale impugnata, significa escluderli automaticamente in via preventiva anziché tramite un esame caso per caso dalla categoria dei rifiuti, in maniera non coerente con la normativa nazionale e comunitaria sui rifiuti. La norma provinciale viola quindi anche il vincolo del rispetto delle norme comunitarie derivante dall’art. 117, primo comma, della Costituzione, rappresentato nella materia dei rifiuti disciplinata dalla Direttiva 2006/12/CE e dai principi generali stabiliti dalla Corte di giustizia europea in ordine alla definizione di “rifiuto”, e potrebbe esporre altresì l’Italia al rischio di infrazione comunitaria. Sulla base di quanto esposto, la normativa provinciale impugnata, dettando disposizioni confliggenti con la normativa nazionale vigente, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, nonché con le disposizioni di derivazione comunitaria, in violazione dell’articolo 117, comma 1 Cost., eccede dalle competenze provinciali di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia. Si impone quindi l’annullamento dell’art. 9 legge provinciale di Bolzano 13.11.2009 n. 10, pubblicata nel BUR n. 48 del 24.11.2009 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere, nella parte in cui detta il nuovo testo dell’art. 4, comma 8, della legge provinciale 19.5.2003 n. 7. 176 ment und den Europäischen Rat gerichteten „Mitteilung zu Auslegungsfragen betreffend Abfall und Nebenprodukte“ (Brüssel, 21. Februar 2007 KOM (2007) 59) bestätigt. In der genannten Mitteilung hat die Kommission nämlich erklärt, dass es hier nicht um eine Unterscheidung zwischen zwei Optionen geht und dass zur Anwendung der Umweltvorschriften in jedem Einzelfall eindeutig zwischen diesen beiden Rechtslagen - Abfall oder Nicht-Abfall - unterschieden werden muss. Aus den dargelegten Gründen wird die Meinung vertreten, dass die Genehmigung der Verarbeitung von Erde und Steinen aus Aushub sowie von Abbruchabfällen gemäß der angefochtenen Landesbestimmung nicht eine Einzelprüfung, sondern vorweg einen automatischen Ausschluss aus der Abfallgruppe bewirkt, der nicht im Einklang mit den staatlichen sowie den EUBestimmungen über Abfälle steht. Die Landesbestimmung verletzt demzufolge auch die aus dem Art. 117 Abs. 1 der Verfassung erwachsende Pflicht der Beachtung der Gemeinschaftsvorschriften auf dem Sachgebiet der Abfälle laut der Richtlinie 2006/12/EG und der vom EU-Gerichtshof festgesetzten allgemeinen Grundsätze hinsichtlich der Definition von „Abfall“, so dass Italien eine EU-Vertragsverletzung begehen könnte. Aufgrund obiger Ausführungen überschreitet das angefochtene Landesgesetz - dessen Bestimmungen der geltenden, in Ausübung der ausschließlichen staatlichen Gesetzgebungsbefugnis auf dem Gebiet des Umweltschutzes laut Art. 117 Abs. 2 Buchst. s) der Verfassung erlassenen staatlichen Regelung sowie den EU-Bestimmungen in Verletzung des Art. 117 Abs. 1 der Verfassung widersprechen - die Grenzen der Gesetzgebungsbefugnis der Provinz laut Art. 8 und 9 des Autonomiestatuts. Demzufolge ist die Annullierung des Art. 9 des im Amtsblatt der Region vom 24. November 2009, Nr. 48 der Autonomen Provinz Bozen veröffentlichten Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 13. November 2009, Nr. 10 betreffend Bestimmungen auf den Sachgebieten Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und Bergbau für den Teil, in dem der neue Wortlaut des Art. 4 Abs. 8 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7 festgesetzt wird, erforderlich. P.T.M. AUS DIESEN GRÜNDEN Si chiede che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 9 legge provinciale di Bolzano 13.11.2009 n. 10, pubblicata nel BUR n. 48 wird beantragt, dass der Art. 9 des im Amtsblatt der Region vom 24. November 2009, Nr. 48 der Autonomen Provinz Bozen veröffentlichten Landes- Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010 177 del 24.11.2009 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere, nella parte in cui detta il nuovo testo dell’art. 4, comma 8, della legge provinciale 19.5.2003 n. 7. gesetzes der Provinz Bozen vom 13. November 2009, Nr. 10 betreffend Bestimmungen auf den Sachgebieten Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und Bergbau für den Teil, in dem der neue Wortlaut des Art. 4 Abs. 8 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7 festgesetzt wird, für verfassungswidrig erklärt werde. Si producono la norma impugnata e per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri del 13.1.2010 (con allegata relazione) Es werden die angefochtene Bestimmung und auszugsweise eine Kopie des Beschlusses des Ministerrates vom 13. Jänner 2010 (mit beiliegendem Bericht) vorgelegt. Roma, 21 gennaio 2010 Rom, den 21. Jänner 2010 CHIARINA AIELLO AVVOCATO DELLO STATO CHIARINA AIELLO STAATSADVOKATIN