BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller
AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO -SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller
ANNO 62°
PARTE PRIMA E SECONDA
62. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL
BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT
DER
DELLA
REGIONE AUTONOMA
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
N./Nr.
23 febbraio 2010
8
23. Februar 2010
||2010||8||I-II||BO||
SOMMARIO
INHALTSVERZEICHNIS
Anno 2009
Jahr 2009
Deliberazioni
Beschlüsse
Provincia Autonoma di Trento
Autonome Provinz Trient
[56569]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 novembre 2009, n. 2865
Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia
Autonoma di Trento. Modifica della deliberazione n. 1640 del 03 luglio 2009 "Atto di
indirizzo della Giunta provinciale relativo
alla ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 805560, artt. 003 e 004, del bilancio
2009", con rimodulazione degli stanziamenti previsti per le singole misure 122 123/2 - 125.4 - 226 -227 - 313 - 323.1 323.2 - 323.5 ..............................................
P. 10
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[56577]
[56577]
del 30 dicembre 2009, n. 3132
vom 30. Dezember 2009, Nr. 3132
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Comune di Glorenza: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con
una rettifica d’ufficio - delibera definitiva.
Delibera consiliare n. 1 del 18 marzo 2009,
n. 24 del 22 ottobre 2008 e n. 12 del 20
maggio 2009 ...............................................
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
P. 18
Gemeinde Glurns: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde mit einer Abänderung von Amts wegen
- endgültiger Beschluss. Ratsbeschluss Nr.
1 vom 18. März 2009, Nr. 24 vom 22. Oktober 2008 und Nr. 12 vom 20. Mai 2009 ..
S. 18
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
[56588]
[56588]
DELIBERAZIONE DELLA I COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL
PAESAGGIO
BESCHLUSS DER I. LANDSCHAFTSSCHUTZKOMMISSION
del 2 dicembre 2009, n. 43/09
Comune di Marebbe: Modifica al Parco naturale Fanes-Senes-Braies (cambio di coltura da bosco a verde agricolo) ..................
P. 21
vom 2. Dezember 2009, Nr. 43/09
Gemeinde Enneberg: Änderung zum Naturpark Fanes-Sennes-Prags (Umwidmung
von Waldgebiet in landwirtschaftliche
Grünzone) ..................................................
Anno 2010
Jahr 2010
Avviso
Bekanntmachung
[56594]
[56594]
AVVISO DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
BEKANNTMACHUNG DES SÜDTIROLER LANDTAGES
del 12 febbraio 2010
vom 12. Februar 2010
Avviso ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
Avviso della legge provinciale 4 febbraio
2010, n. 3, recante “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano” ......................
P. 23
Bekanntmachung im Sinne von Artikel 6
Absatz 2 des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr. 3 „Volksanwaltschaft des
Landes Südtirol“ .........................................
Decreti
Dekrete
Provincia Autonoma di Trento
Autonome Provinz Trient
S. 21
S. 23
[56592]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 15 febbraio 2010, n. 10
Istituzione del servizio di soccorso pubblico
e di contrasto agli incendi per l'elisuperficie
sita presso l'Ospedale di Cles ....................
P. 25
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[56573]
[56573]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
del 4 febbraio 2010, n. 23/1.1
vom 4. Februar 2010, Nr. 23/1.1
Associazione “Circolo Culturale San Vigilio“, con sede in Bolzano, piazza S. Vigilio
n. 45 - approvazione ex art. 2 del DPR n.
361/2000 ....................................................
P. 26
Verein „Circolo Culturale San Vigilio“, mit
Sitz in Meran, St. Vigilplatz Nr. 45 - Genehmigung im Sinne von Art. 2 des DPR
Nr. 361/2000 ..............................................
[56578]
[56578]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
del 4 febbraio 2010, n. 24/1.1
vom 4. Februar 2010, Nr. 24/1.1
„Consorzio turistico Val Gardena“ con sede
a S. Cristina/S. Crestina, via Dursan n.
78/b - dichiarazione di estinzione della persona giuridica di diritto privato ....................
P. 27
“Tourismusverband Gröden” mit Sitz in St.
Christina/S. Crestina, Dursanstraße Nr.
78/b - Erlöschen der juristischen Person
des Privatrechts .........................................
[56579]
[56579]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
del 8 febbraio 2010, n. 25/1.1
vom 8. Februar 2010, Nr. 25/1.1
Associazione “Università Popolare - Centro
Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza
Età e del Tempo Libero “, con sede in Bolzano, via Firenze n. 51 - approvazione ex
art. 2 del DPR n. 361/2000 .........................
P. 29
Verein „Università Popolare - Centro Studi
Università Popolare delle Alpi Dolomitiche
- UPAD - Università della Terza Età e del
Tempo Libero“, mit Sitz in Bozen, Florenzstraße Nr. 51 - Genehmigung im Sinne
von Art. 2 des DPR Nr. 361/2000 ..............
S. 26
S. 27
S. 29
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
[56580]
[56580]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
del 8 febbraio 2010, n. 26/1.1
vom 8. Februar 2010, Nr. 26/1.1
Associazione "La Vispa Teresa“ con sede
in Bolzano, via Ortles n. 31 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato ..................
P. 31
Verein „La Vispa Teresa“, mit Sitz in Bozen, Ortlerstraße Nr. 31 - Anerkennung als
juristische Person des Privatrechtes und
Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes ..........
[56596]
[56596]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 27 gennaio 2010, n. 21
vom 27. Januar 2010, Nr. 21
Trasferimento della p.f. 1269/22 C.C. Stilves (7.705 mq) dal patrimonio disponibile
al demanio pubblico - ramo strade .............
P. 33
Überführung der Gp. 1269/22 K.G. Stilfes
(7.705 m²) aus dem verfügbaren Vermögensgut in das öffentliche Gut Straße .......
[56587]
[56587]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 9 febbraio 2010, n. 67/23.2
vom 9. Februar 2010, Nr. 67/23.2
Integrazione della deliberazione provinciale n. 2478 del 10.07.2000 e successive integrazioni “Rubrica provinciale dei fornitori
di dispositivi protesici ai sensi dell’art. 16
dei criteri sull’assistenza protesica” ............
P. 34
Ergänzung zum Beschluss der Landesregierung Nr. 2478 vom 10.07.2000, in geltender Fassung „Landesverzeichnis der
Lieferfirmen von prothesischen Behelfen
im Sinne des Art. 16 der Kriterien zur prothesischen Betreuung“ ...............................
S. 31
S. 33
S. 34
[56607]
[56607]
DECRETO DELL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN
LINGUA TEDESCA
DEKRET DES SCHULAMTSLEITERS FÜR DIE DEUTSCHE SCHULE
del 29 gennaio 2010, n. 126
vom 29. Januar 2010, Nr. 126
Parificazione della scuola dell’infanzia privata della montessori.coop - cooperativa
sociale “SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI BOLZANO” ai sensi della legge
provinciale del 29 giugno 2000, n. 12 ........
P. 36
Gleichstellung des Privatkindergartens der
montessori.coop - Sozialgenossenschaft
„MONTESSORI-KINDERGARTEN BOZEN“
mit den Landeskindergärten im Sinne des
Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12
....................................................................
[56603]
[56603]
DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
del 29 gennaio 2010, n. 26/2010/35.3
vom 29. Januar 2010, Nr. 26/2010/35.3
Manifestazioni fieristiche di rilevanza provinciale anno 2010: riconoscimento, qualifica e calendario .........................................
P. 37
Landesweite Messeveranstaltungen im
Jahr 2010: Anerkennung, Einstufungen
und Kalender .............................................
[56604]
[56604]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
del 5 febbraio 2010, n. 89/29.6
vom 5. Februar 2010, Nr. 89/29.6
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti urbani, rifiuti speciali
pericolosi e non - Centro di riciclaggio del
Comune di Tubre, Tubre (BZ) ....................
P. 39
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) von Hausmüll, gefährlichen und
nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Taufers, Taufers im
Münstertal (BZ) ..........................................
S. 36
S. 37
S. 39
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
Deliberazioni
Beschlüsse
Provincia Autonoma di Trento
Autonome Provinz Trient
[56571]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 29 gennaio 2010, n. 123
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii.,
L.P. 3 aprile 2007, n. 9. Soppressione del
Consorzio di Miglioramento Fondiario di
San Lorenzo in Banale, con sede in San
Lorenzo in Banale, comune omonimo (TN)
P. 45
[56570]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 5 febbraio 2010, n. 161
L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - Progetto definitivo "Bacino di irrigazione in località Ronchi", nel Comune di Castelfondo,
proposto dal Consorzio di miglioramento
fondiario di Castelfondo - Valutazione favorevole con prescrizioni ...............................
P. 46
[56572]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 5 febbraio 2010, n. 174
Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.
"Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente
non modificati" - articolo 49, comma 2.
Riapertura dei termini .................................
P. 49
[56608]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 12 febbraio 2010, n. 214
Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato
con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 141/Legisl. e s.m.. Autorizzazione di carattere generale per impianti adibiti a lavorazioni meccaniche e ad attività di tempra dei
metalli con consumo di olio non superiore
a 10 kg/giorno .............................................
P. 51
[56598]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 12 febbraio 2010, n. 220
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre
1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Scurelle Variante al piano regolatore generale per
opere pubbliche - Approvazione ................
P. 77
[56599]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
del 3 febbraio 2010, n. 2
Modifiche al nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari .........
P. 79
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
Disposizioni - determinazioni
Bestimmungen
[56581]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 20 gennaio 2010, n. 17
Autorizzazione alla sdemanializzazione
della p.f. 961/9 di mq 67 in C.C. Don .........
P. 82
[56609]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 9 febbraio 2010, n. 94
Autorizzazione al trasferimento nel Patrimonio Disponibile provinciale di stazioni
radioelettriche (ripetitori) ubicate sul territorio provinciale .............................................
P. 83
Comunicati
Mitteilungen
[56575]
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Albo dei Dirigenti e Direttori della Provincia
Autonoma di Trento e Enti funzionali .........
P. 84
[56610]
COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Elenco tecnici competenti in acustica ........
P. 105
Deliberazioni
Beschlüsse
Comune di Civezzano
[56595]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 27 gennaio 2010, n. 5
Modifiche allo statuto comunale: comma 6
dell'art. 49 "Consiglio dei giovani" ..............
P. 108
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[56582]
[56582]
del 25 gennaio 2010, n. 87
vom 25. Januar 2010, Nr. 87
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Comune di Bressanone: Approvazione di
modifiche al piano urbanistico con una correzione d’ufficio. Delibere consiliari n. 76 e
n. 79 del 27 agosto 2009 ............................
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
P. 109
Gemeinde Brixen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen. Ratsbeschlüsse
Nr. 76 und Nr. 79 vom 27. August 2009 ....
[56583]
[56583]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 25 gennaio 2010, n. 91
vom 25. Januar 2010, Nr. 91
Comune di La Valle: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico. Delibera
consiliare n. 33 del 4 settembre 2009 ........
P. 111
Gemeinde Wengen: Genehmigung einer
Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss
Nr. 33 vom 4. September 2009 .................
[56584]
[56584]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 25 gennaio 2010, n. 99
vom 25. Januar 2010, Nr. 99
Comune di Tires: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 19 del 23/09/2009 ...........................
P. 113
Gemeinde Tiers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss
Nr. 19 vom 23.09.2009 ..............................
S. 109
S. 111
S. 113
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
[56585]
[56585]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 25 gennaio 2010, n. 101
vom 25. Januar 2010, Nr. 101
Comune di Malles Venosta: Approvazione
di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 32 del 2 settembre 2009 ...............................................
P. 115
Gemeinde Mals: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde.
Ratsbeschluss Nr. 32 vom 2. September
2009 ...........................................................
[56586]
[56586]
del 25 gennaio 2010, n. 102
vom 25. Januar 2010, Nr. 102
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Comune di Silandro: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico comunale con
una modifica d’ufficio. Delibera consiliare
n. 20 del 4 giugno 2009 ..............................
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
P. 117
Gemeinde Schlanders: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde mit einer Abänderung von Amts
wegen. Ratsbeschluss Nr. 20 vom 4. Juni
2009 ...........................................................
[56576]
[56576]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 25 gennaio 2010, n. 103
vom 25. Januar 2010, Nr. 103
Comune di Tubre: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con rettifiche d’ufficio - delibera definitiva. Delibera consiliare n. 8 del 7 maggio 2009 ..........
P. 119
Gemeinde Taufers im Münstertal: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde mit Abänderungen von
Amts wegen - endgültiger Beschluss.
Ratsbeschluss Nr. 8 vom 7. Mai 2009 .......
[56589]
[56589]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 8 febbraio 2010, n. 195
vom 8. Februar 2010, Nr. 195
Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel
Comune di Moso in Passiria, la "Plobmhaisl", p.ed. 121/1 in P.T. 14/II, C.C. Moso
- rettifica della propria deliberazione n.
2909 del 14.12.2009 ..................................
P. 122
Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Moos in Passeier, das "Plobmhaisl", Bp. 121/1 in E.Zl. 14/II, K.G. Moos Abänderung des eigenen Beschlusses Nr.
2909 vom 14.12.2009 ................................
[56590]
[56590]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 8 febbraio 2010, n. 202
vom 8. Februar 2010, Nr. 202
Approvazione di una modifica del piano
paesaggistico del Comune di Montagna ....
P. 124
Genehmigung einer Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Montan ............
[56591]
[56591]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 8 febbraio 2010, n. 203
vom 8. Februar 2010, Nr. 203
Piano paesaggistico dell'Alpe di Siusi: modifica dell’articolo 4 delle Norme di attuazione concernente il regolamento edilizio ..
P. 133
Landschaftlicher Gebietsplan Seiser Alm:
Änderung des Artikels 4 der Durchführungsbestimmungen betreffend die Bauordnung ......................................................
[56605]
[56605]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 8 febbraio 2010, n. 216
vom 8. Februar 2010, Nr. 216
Aggiornamento elenco medicinali erogabili
con onere a carico del Servizio Sanitario
Provinciale a soggetti affetti da malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico e da malattie rare
metaboliche di cui al Decreto Ministero della Salute 18 maggio 2001 n. 279 ...............
S. 115
P. 136
Neufestlegung des Verzeichnisses der
Arzneimittel, die zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes gehen, an Personen,
die an seltenen neurologischen und stoffwechselbedingten Krankheiten neurologischer Natur sowie an seltenen Stoffwechselkrankheiten gemäß Dekret des Gesundheitsministers vom 18. Mai 2001 Nr.
279 leiden ..................................................
S. 117
S. 119
S. 122
S. 124
S. 133
S. 136
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
[56606]
[56606]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 8 febbraio 2010, n. 226
vom 8. Februar 2010, Nr. 226
Linee guida per l'affidamento familiare di
persone adulte - Revoca delle deliberazioni n. 365 del 31.01.1994, e n. 2050 del
25.06.2001 .................................................
P. 147
Leitlinien für die Familienanvertrauung von
Erwachsenen - Wideruff der Beschüssen
Nr. 365 vom 31.01.1994 und Nr. 2050 vom
25.06.2001 .................................................
[56602]
[56602]
del 8 febbraio 2010, n. 227
vom 8. Februar 2010, Nr. 227
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Rideterminazione dell’ammontare degli assegni integrativi per ciechi civili con decorrenza 1° gennaio 2010 ...............................
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
P. 154
Neufestlegung mit Wirkung ab 1. Jänner
2010 der Höhe der Ergänzungszulagen für
Zivilblinde ...................................................
[56601]
[56601]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 8 febbraio 2010, n. 228
vom 8. Februar 2010, Nr. 228
L.P. 46/78 - Concessione delle pensioni
incrementate agli invalidi civili, ciechi civili
e sordi - Determinazione dei nuovi limiti di
reddito 2010 ai sensi della legge
28.12.2001, n. 448, art. 38 - Modifica del
1° comma dell’articolo 4 del Titolo II delle
direttive allegate alla delibera n. 2732 del
29.07.2002, relative alla determinazione
del reddito personale da considerare .........
P. 156
L.G. 46/78 - Gewährung der integrierten
(erhöhten) Rente für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose - Neufestlegung für
das Jahr 2010 der Einkommensgrenzen
gemäß Art. 38 Gesetz Nr. 448 vom
28.12.2001. Abänderung des Artikels 4,
Absatz 1 des Titels II der dem Beschluss
Nr. 2732 vom 29.07.2002 beigelegten
Richtlinien zur Bestimmung des Gesamteinkommens ..............................................
[56600]
[56600]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 8 febbraio 2010, n. 229
vom 8. Februar 2010, Nr. 229
Determinazione dei nuovi limiti di reddito
2010 per le pensioni di invalidi civili, ciechi
civili e sordi e per l’ammontare delle indennità di accompagnamento di invalidi civili e ciechi civili assoluti, dell’indennità
speciale per ciechi parziali nonché dell’indennità di comunicazione per sordi con
decorrenza 1° gennaio 2010 - Legge Provinciale del 21.08.1978 n. 46. Revoca della
deliberazione n. 488 del 16.02.2009 ..........
P. 158
Neufestlegung der für das Jahr 2010 vorgesehenen Einkommensgrenzen der Renten für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose und der Höhe des Begleitgeldes
für Vollinvaliden und für Vollblinde, sowie
der Sonderzulage für Teilblinde und der
Kommunikationszulage für Gehörlose mit
Wirkung ab 1.1.2010 - Landesgesetz vom
21.08.1978 Nr. 46. Widerruf des Beschlusses Nr. 488 vom 16.02.2009 .....................
[56597]
[56597]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 8 febbraio 2010, n. 239
vom 8. Februar 2010, Nr. 239
Modifiche degli allegati A e C alla legge
provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme
per la tutela della qualità dell’aria” ..............
S. 147
P. 161
Abänderungen der Anhänge A und C zum
Landesgesetz vom 16. März 2000, Nr. 8
„Bestimmungen zur Luftreinhaltung“ .........
S. 154
S. 156
S. 158
S. 161
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
Ordinanze e sentenze
BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE
Corte Costituzionale
Verfassungsgerichtshof
[56624]
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA
del 8 febbraio 2010, n. 45
Appalti pubblici - Norme della Provincia di
Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26/1993, in materia di lavori pubblici,
alla legge provinciale n. 6/1999, in materia
di sostegno all'economia, alla legge provinciale n. 1/2008, in materia di urbanistica
....................................................................
P. 163
[56625]
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA
del 8 febbraio 2010, n. 47
Reati e pene - Reato di falsa testimonianza
....................................................................
P. 165
[56627]
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA
del 8 febbraio 2010, n. 48
Previdenza - Contributi di malattia dovuti
dal datore di lavoro all'INPS .......................
P. 166
[56611]
[56611]
CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO
VERFASSUNGSGERICHT - REKURS
del 21 gennaio 2010, n. 9
vom 21. Januar 2010, Nr. 9
Declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 9 legge provinciale di Bolzano
13.11.2009 n. 10, pubblicata nel BUR n. 48
del 24.11.2009 della Provincia Autonoma
di Bolzano, recante norme in materia di
commercio, artigianato, alpinismo, esercizi
pubblici, turismo e miniere, nella parte in
cui detta il nuovo testo dell’art. 4 comma 8
della legge provinciale 19.5.2003 n. 7 .......
P. 167
Erklärung der Verfassungswidrigkeit des
Art. 9 des im Amtsblatt der Region vom 24.
November 2009, Nr. 48 veröffentlichten
Landesgesetzes der Provinz Bozen vom
13. November 2009, Nr. 10 betreffend Bestimmungen auf den Sachgebieten Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten,
Tourismus und Bergbau für den Teil, in
dem der neue Wortlaut des Art. 4 Abs. 8
des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003,
Nr. 7 festgesetzt wird .................................
S. 167
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
SUPPLEMENTO N. 1
BEIBLATT NR. 1
Comunicati
Mitteilungen
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
Autonome Region Trentino - Südtirol
[56574]
[56574]
COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
MITTEILUNG DES PRÄSIDIUMS DES REGIONALAUSSCHUSSES
Pubblicazione ai sensi degli articoli 2, 4 e 7
della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4
della situazione patrimoniale di titolari di
cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale
Veröffentlichung der Vermögenslage von
Inhabern leitender Ämter, die von der Region ernannt werden oder in Körperschaften und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung tätig sind, gemäß Art. 2, 4 und 7
Regionalgesetzes vom 22. April 1983, Nr.
4
SUPPLEMENTO N. 2
BEIBLATT NR. 2
Leggi
Gesetze
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[56613]
[56613]
LEGGE PROVINCIALE
LANDESGESETZ
del 8 febbraio 2010 , n. 4
vom 8. Februar 2010 , Nr. 4
Istituzione e disciplina del Consiglio dei
Comuni
Einrichtung und Ordnung des Rates der
Gemeinden
SUPPLEMENTO N. 3
BEIBLATT NR. 3
[56616]
[56616]
LEGGE PROVINCIALE
LANDESGESETZ
Ripubblicazione del testo della legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2, recante
„Norme in materia di agricoltura, usi civici,
utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell’ambiente“, corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione n. 4
del 26 gennaio 2010.)
Neuerliche Veröffentlichung des Textes
des Landesgesetzes vom 22. Jänner 2010,
Nr. 2, „Bestimmungen auf den Sachgebieten Landwirtschaft, Gemeinnutzungsrechte, Gewässernutzung, Energie, Raumordnung und Umweltschutz“, versehen mit
den entsprechenden Anmerkungen. (Das
Gesetz wurde im Amtsblatt der Region Nr.
4 vom 26. Jänner 2010 veröffentlicht.)
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
10
56569
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 novembre 2009, n. 2865
Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di
Trento. Modifica della deliberazione n. 1640 del 03 luglio 2009 "Atto di indirizzo della Giunta provinciale relativo alla ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 805560, artt. 003 e 004, del bilancio 2009", con rimodulazione degli stanziamenti previsti per le singole misure 122 - 123/2 125.4 - 226 -227 - 313 - 323.1 - 323.2 - 323.5
I fondi disponibili sul Piano di Sviluppo Rurale (di seguito PSR), periodo 2007-2013, vengono ripartiti
fra le varie misure con deliberazione di Giunta Provinciale. Successivamente, in base alle graduatorie
delle singole misure, vengono finanziate le domande in posizione utile. Il finanziamento avviene in parte
sul piano vero e proprio (fondi cofinanziati),con risorse UE, Stato e PAT, gestite da un organismo pagatore, e in parte con fondi esclusivamente provinciali, gestiti dal servizio Foreste e Fauna sulla base delle
stesse regole (fondi aggiuntivi, previsti nel PSR).
Il precedente PSR 2000-2006 aveva introdotto le associazioni forestali, di proprietari pubblici o di
proprietari privati, prevedendo degli incentivi sia in termini di maggiorazione contributiva sia in elementi
di priorità nella formazione delle graduatorie.
Le associazioni forestali dei proprietari pubblici funzionano sulla base di convenzioni e di un capofila
che agisce per conto dell’associazione. Si tratta a tutti gli effetti di convenzioni prive di personalità propria, come previsto dall’ordinamento dei comuni (Legge Regionale n. 1-93 art. 84).
La scelta a favore dell’associazionismo nella politica forestale è stata ribadita anche nel PSR 20072013 (deliberazione di Giunta provinciale n. 874/2008 attuativa del PSR) e nella L.P. n. 11/2007 (art. 59
e 97 c.6).
Le convenzioni fra gli enti pubblici prevedono in genere che per gli interventi riguardanti un solo
proprietario il capofila deleghi l’ente interessato ad esplicare le procedure per l’affidamento, il controllo e
la verifica dei lavori. Per questo e per la possibilità di recuperare l’IVA, che comunque non rientra fra le
spese ammissibili degli enti, molto spesso le fatture dei lavori delle associazioni sono intestate ai singoli
enti che fanno parte dell’associazione/convenzione. Nel precedente PSR questo non aveva causato
alcun problema, anche perché nella richiesta di liquidazione degli enti (e delle associazioni pubbliche)
veniva presentata solo la contabilità finale, con l’atto di approvazione.
Con il PSR 2007-2013 è invece intervenuto l’obbligo per tutti di presentare le fatture e i mandati di
pagamento. Di fronte alle disposizioni dei regolamenti europei e delle linee guida nazionali secondo le
quali i documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario finale, l’organismo pagatore ha eccepito la non coincidenza fra beneficiario (associazione forestale di proprietari pubblici) e intestatari dei documenti di spesa (singoli enti associati), anche se alla base di questa situazione c’è la convenzione che
prevede il meccanismo della delega. L’Organismo pagatore APPAG per le suddette motivazioni, e con
un’interpretazione prudenzialmente restrittiva della norma, ritiene di non poter ammettere a pagamento
le domande di contributo presentate dalle associazioni nelle quali le fatture risultino intestate ai singoli
enti e non direttamente all’associazione.
Sulla base di quanto previsto da PSR e dalla L.P. n. 11/2007 sono state costituite 14 associazioni di
proprietari forestali pubblici, cui partecipano 95 enti; la superficie forestale è di oltre 88.000 ha, pari al
33% della superficie forestale pubblica. Le domande presentate dalle associazioni di proprietari pubblici
nei bandi scaduti 31 maggio 2008 e 30 settembre 2008 sono state complessivamente 61, per un importo
di contributo pari ad Euro 2.483.142,50.
Le domande sono state presentate conformemente al bando e sono state ammesse all’aiuto PSR. I
lavori sono in corso di realizzazione e fino ad ora non sono state presentate domande di pagamento.
Sulla base delle convenzioni in essere e della prassi precedente (PSR 2000-2006) una quota consistente delle fatture sarà intestata ai singoli enti e non all’associazione, in quanto non vi erano disposizioni
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
11
specifiche in altro senso.
Per garantire la certezza del finanziamento risulta opportuno a questo punto spostare le domande
delle associazioni di proprietari pubblici, che possono avere documenti di spesa intestati ai singoli enti e
non all’associazione, dai fondi cofinanziati (gestiti da APPAG) ai fondi aggiuntivi (gestiti dal servizio Foreste e fauna, tramite il sistema di contabilità provinciale). Mentre per l’Organismo pagatore deve prevalere una stretta interpretazione della normativa e delle direttive europee e nazionali e ha difficoltà a riconoscere la delega prevista nelle convenzioni ai singoli enti, il Servizio Foreste e Fauna può riconoscerne
la validità, visto che sono state istituite e approvate in base a specifiche indicazioni della legge forestale
n. 11/2007 e dell'ordinamento dei comuni (L.R. n. 1/1993) ed accettare la documentazione probatoria
della spesa, seppur intestata ad uno degli enti che compongono l’associazione medesima.
In questo modo viene assicurata la normale continuità degli iter procedimentali relativi alle pratiche
in corso e alle domande già in essere.
Nel frattempo, in vista dei prossimi bandi, potranno essere predisposte le necessarie modifiche al
Piano di sviluppo rurale e alla delibera attuativa atte a permettere il riallineamento della gestione delle
associazioni e dei loro enti associati con le ordinarie procedure previste per i beneficiari del Piano di sviluppo rurale.
L’ammontare complessivo dei contributi fin qui assegnati ad Associazioni forestali pubbliche ammonta a complessivi Euro 2.483.142,50, di cui Euro 1.352.668,50 aiuti cofinanziati ed Euro 1.130.474,00
aiuti aggiuntivi:
ANNO
COFINANZIATI €
AGGIUNTIVI €
TOTALE €
2008
305.882,00
349.572,00
655.454,00
2009
1.046.786,50
780.902,00
1.827.688,50
1.352.668,50
1.130.474,00
2.483.142,50
totale
La ricollocazione sugli aiuti aggiuntivi delle assegnazioni fatte sugli aiuti cofinanziati può essere attuata mediante compensazione con iniziative assegnate nell’anno in corso a soggetti diversi dalle associazioni pubbliche, per Euro 1.085.067,00 e mediante nuovi impegni di spesa per Euro 267.601,50, come di seguito indicato:
Assegnazione di contributi a favore di Associazioni forestali pubbliche sul capitolo degli "aiuti cofinanziati", da ricollocare sul capitolo degli "aiuti aggiuntivi”:
MISURA
determinazione
importo Euro pratiche numero:
dirigente n.
122A
347 / 2009
3.657,50 3265
125/4
299 / 2009
356.125,00 3194 - 3283 - 3266 - 3220
226C
288 / 2009
114.520,00 3207 - 3192 - 3294 - 3270
227
288 / 2009
114.330,00
313
132 / 2009
207.198,00 3070 - 3132 - 3067 - 3084
313
377 / 2009
152.856,00 3184 - 3277 - 3256
3186 - 3274 - 3191 - 3284 - 3244 3303
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
323/5
132 / 2009
72.924,00 3053
323/5
380 / 2009
25.176,00 3261
12
totale su provvedimenti
1.046.786,50
anno 2009
MISURA
determinazione
dirigente n.
importo Euro
125/4
590 / 2008
217.042,00
3127
226C
580 / 2008
28.840,00
3098 - 3057 - 3120 - 3094
227
580 / 2008
60.000,00
3068 - 3130
totale su provvedimenti anno 2008
totale complessivo Euro
pratiche numero:
305.882,00
1.352.668,50
Assegnazione di contributi a favore di beneficiari diversi da Associazioni forestali pubbliche sul capitolo
degli "aiuti aggiuntivi", da ricollocare sul capitolo degli "aiuti cofinanziati":
MISURA
determinazione
importo Euro pratiche numero:
dirigente n.
122 B
300 / 2009
3304 - 3179 - 3190 - 3257 - 3262 - 3157 689.090,00 3155 - 3213 - 3263 - 3260 - 3296 - 3278 3212 - 3223
125/4
301 / 2009
395.977,00 3161 - 3226 - 3279 - 3180 - 3181 - 3206
totale complessivo Euro 1.085.067,00
Nuovi impegni da assegnare al capitolo degli “aiuti aggiuntivi”: Euro 267.601,50.
Rispetto a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1640 di data 3 luglio 2009
con la quale si è provveduto a ripartire le risorse disponibili sul capitolo 805560-003 l’importo di euro
533.472,00 destinato a finanziare le domande pervenute a valere su due misure del bando del 30 settembre 2009 saranno riprogrammate nel 2010 con le risorse previste dal nuovo bilancio 2010-2012 in
considerazione del fatto che non è possibile ultimare l’istruttoria delle relative pratiche in tempo utile per
poter procedere alla concessione dei contributi nel corrente anno. Pertanto l’importo di euro 533.472,00
verrà utilizzato per euro 267.601,50 per i nuovi impegni connessi con l’operazione di riprogrammazione
delle risorse di cui al presente provvedimento mentre le restanti risorse, con deliberazione di data odierna, sono stornate a favore del capitolo 805560-001 per finanziare domande di contributo a valere sulla
legge provinciale n. 33/1986.
Per quanto riguarda i contributi ricollocati sugli aiuti cofinanziati (cap. 805560-004) pari a complessivi euro 1.085.067,00 la relativa quota a carico della Provincia ammonta ad euro 366.969,66 come si evince dalla Tabella 2 parte integrante. La stessa Tabella dimostra peraltro come l’intera operazione non
comporti alcuna variazione nella quota complessiva a carico della Provincia.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
13
Come indicato dalla nota prot. 102918 del 28 ottobre 2009 del Servizio Bilancio e Ragioneria, è necessario inoltre ridefinire l’importo di contributo per un’intervento della misura 323/2, di cui a determinazione del dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 379 del 24 settembre 2009, in quanto la percentuale
applicata non era conforme a quanto previsto dalla delibera dei criteri. Detta operazione comporta una
maggiore assegnazione di fondi alla misura 323/2 per Euro 10.500,00 con corrispondente riduzione dello
stanziamento indicato per la misura 313 e variazione della prenotazione fondi n. 2005876.
Si da atto che le variazioni riguardano una rimodulazione dei vincoli previsti per le singole misure del
Piano di sviluppo rurale e non comportano una modifica agli stanziamenti complessivi sui due capitoli di
spesa 805560-003 e 805560-004, relativi rispettivamente agli aiuti aggiuntivi e agli aiuti cofinanziati.
Si da atto che la tipologia del presente provvedimento non è relativa ad adozione o modifica di criteri
generali di finanziamento, e non necessità quindi del parere delle strutture indicate nella deliberazione
G.P. n. 366 dd. 20 febbraio 2004, allegato 1, punto 1.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
-
visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.
visto il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005
vista la propria deliberazione G.P. 14 marzo 2008 n. 651 con cui è stato approvato il Piano di sviluppo rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento , e s.m.i.;
vista la propria deliberazione G.P. 04 aprile 2008 n. 874, pubblicata sul Supplemento n. 3 al B.U. n.
16/I-II del 15.4.2008, e s.m.i., e in particolare l’allegato 6, con la quale sono stati disciplinati i criteri
di selezione e le modalità attuative per le misure del settore forestale;
vista la deliberazione G.P n. 1912 del 25 luglio 2008;
vista la deliberazione G.P. n. 1640 del 03 luglio 2009;
vista la nota prot. 102918 del 28 ottobre 2009 del Servizio Bilancio e Ragioneria;
vista la nota 18 novembre 2009, prot. D325/09/118341/2.3-6/09 del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, Autorità di Gestione del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, di nulla osta, per quanto di
competenza, all’adozione del presente provvedimento;
fatto riferimento al monitoraggio finanziario del Piano di sviluppo rurale predisposto dalla stessa Autorità di Gestione;
viste le considerazioni riportate in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
delibera
1.
2.
3.
4.
5.
di modificare la propria deliberazione n. 1640 del 03 luglio 2009, mediante rimodulazione del riparto
finanziario per le “misure”: 122, 123.2, 125.4, 226, 227, 313, 323.1, 323.2, 323.5 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, relativamente alle approvazioni di iniziative e agli impegni di spesa adottati nell’anno 2009, come indicato nella tabelle 1 e 2 allegate alla presente, di cui sono parte integrante e sostanziale;
di modificare la prenotazione fondi n. 2005876, rimodulando gli importi previsti per le posizioni n. 4 e
n. 6, rispettivamente ad Euro 160.029,81 ed Euro 50.390,11, come indicato nella tabella 3 allegata
alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale;
di ridurre, per i motivi specificati in premessa, la prenotazione n. 2005875 per l’importo di euro
265.870,50;
di ridefinire i riferimenti alle singole misure indicate nelle prenotazioni fondi n. 2005875 e n.
2005876, così come indicati nella tabella 3 allegata alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’adozione di impegni di spesa, in quanto
gli stessi saranno assunti con proprie determinazioni dal dirigente del Servizio foreste e fauna, con
le quali verrà disposta la rimodulazione degli impegni di spesa fra i due capitoli secondo quanto indicato nelle tabelle 1 e 2, allegati parte integrante della presente deliberazione;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
6.
14
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
15
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
16
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
17
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
18
56577
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 30. Dezember 2009, Nr. 3132
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 dicembre 2009, n. 3132
Gemeinde Glurns: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde mit
einer Abänderung von Amts wegen - endgültiger Beschluss. Ratsbeschluss Nr. 1 vom 18.
März 2009, Nr. 24 vom 22. Oktober 2008 und
Nr. 12 vom 20. Mai 2009
Comune di Glorenza: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con una
rettifica d’ufficio - delibera definitiva. Delibera
consiliare n. 1 del 18 marzo 2009, n. 24 del 22
ottobre 2008 e n. 12 del 20 maggio 2009
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde GLURNS;
Festgestellt, dass die Gemeinde folgende
Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer
Unterlagen, beantragt:
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
GLORENZA;
Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici:
Ratsbeschluss Nr. 1 vom 18. März 2009
Delibera consiliare n. 1 del 18 marzo 2009
Umwidmung der GP.en 436/9/10/11, 437/1/2/3
sowie Teile der GP.en 438 und 436/15 und Bp.
334 von landwirtschaftlicher Aussiedlungszone in
Gewerbegebiet gemäß Art. 44 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 i.g.F.
Trasformazione delle pp.ff. 436/9/10/11, 437/1/2/3
nonchè parti delle pp.ff. 438 e 436/15 e p.ed 334
da zona residenziale rurale in zona per insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 44 della legge
provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche
Ratsbeschluss Nr. 24 vom 22. Oktober 2008
und Nr. 12 vom 20. Mai 2009
Delibera consiliare n. 24 del 22 ottobre 2008
e n. 12 del 20 maggio 2009
A) Umwidmung des ehemaligen Kasernenareals
und von Landwirtschaftsgebiet in verschiedene Zonen, und zwar soll im Nordwesten
ein öffentlicher Parkplatz (ca. 3.278 m²) und
im Südwesten ein Kinderspielplatz (ca. 2.338
m²) angeordnet werden. Dazwischen soll eine Wohnbauzone B - Erweiterungszone (ca.
2.609 m²) Platz finden. Weiters wird östlich
davon eine neue Zufahrtsstraße (ca. 1.083
m²), eine weitere neue Wohnbauzone B Erweiterungszone (ca. 4.355 m²), ein 15 m
breiter Grünstreifen (Öffentliches Grün) (ca.
1.863 m²) sowie ein neues Gewerbegebiet
(ca. 9.314 m²) vorgesehen. Zudem werden
ca. 199 m² öffentliche Grünzone und ca. 548
m² ehemaliges Kasernenareal in Zone für öffentliche Einrichtungen umgewidmet.
B) Abänderung der Zufahrtstraße zum Abfallwirtschaftszentrum Glurns, Anpassung der
Kreuzung mit der Landesstraße an die heutigen Erfordernisse und Zusammenlegung der
beiden Zufahrtsstraßen nach Söles bis zum
Reitplatz.
A) Trasformazione dell’ex areale militare e da zona
di verde agricolo in diverse zone, e cioè in direzione nord-ovest viene sistemato un parcheggio
pubblico (ca. 3.278 m²) ed in direzione sudovest un campo giochi per bambini (ca. 2.338
m²). In mezzo si vorrebbe situare una zona residenziale B - zona d’espansione (ca. 2.609 m²).
Inoltre vengono previsti sulla parte est una nuova strada d’accesso (ca. 1.083 m²), un’ulteriore
zona residenziale B - zona d’espansione (ca.
4.355 m²), una striscia di verde pubblico di 15 m
(Zona di verde pubblico) (ca. 1.863 m²) nonché
una nuova zona per insediamenti produttivi (ca.
9.314 m²). Inoltre ca. 199 m² di zona di verde
pubblico e ca. 548 m² dell’ex areale militare
vengono trasformati in zona per attrezzature
pubbliche.
B) Modifica della strada d’accesso all’impianto
della discarica Glorenza, adeguamento del
incrocio con la strada provinciale alle esigenze odierne ed unificazione delle due strade
d’accesso verso Söles fino all’ippodromo.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
Festgestellt, dass gegen die obgenannten
Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;
Festgestellt, dass die Landesregierung mit
Beschluss Nr. 2451 vom 5. Oktober 2009, in Abweichung zum Gutachten der Landesraumordnungskommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13, das in
der Sitzung vom 10. September 2009 erteilt wurde, der Gemeinde GLURNS einen Abänderungsvorschlag zum obgenannten Ratsbeschluss unterbreitet hat;
dass der Beschluss der Landesregierung Nr.
2451 vom 5. Oktober 2009 der Gemeinde im Sinne des Art. 20, Absatz 1), Buchstabe A), Punkt 3)
des Landesraumordnungsgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, am 27. November 2009 zur
Stellungnahme übermittelt wurde;
dass die Gemeinde innerhalb der vorgesehenen Frist von 60 Tagen mit Ratsbeschluss Nr.
44 vom 25. November 2009 dazu Stellung genommen hat und sich zum Abänderungsvorschlag negativ geäußert hat und demnach ihre
eigenen Beschlüsse Nr. 1 vom 18. März 2009, Nr.
24 vom 22. Oktober 2008 und Nr. 12 vom 20. Mai
2009 voll inhaltlich bestätigt;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr.
13 in geltender Fassung;
19
Constatato, che avverso le succitate delibere
consiliari non sono state presentate né proposte
né osservazioni;
Constatato che la Giunta provinciale con delibera n. 2451 del 5 ottobre 2009, in difformità al
parere della Commissione urbanistica provinciale
ai sensi dell’art. 2 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, espresso nella seduta del
10 settembre 2009, ha sottoposto al Comune di
GLORENZA una proposta di modifica in merito
alla suddetta delibera consiliare;
che la delibera della Giunta provinciale n.
2451 del 5 ottobre 2009 è stata notificata al Comune il 27 novembre 2009 per la presa di posizione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera A),
punto 3 della legge urbanistica provinciale 11
agosto 1997, n. 13;
Constatato che il Comune entro il termine perentorio di 60 giorni ha preso posizione con delibera consiliare n. 44 del 25 novembre 2009 e ha
espresso parere negativo in merito alla proposta
di modifica e che quindi conferma in pieno le proprie modifiche al piano urbanistico deliberate con
delibera consiliare n. 1 del 18 marzo 2009, n. 24
del 22 ottobre 2008 e n. 12 del 20 maggio 2009;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, con successive
modifiche ed integrazioni;
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1.
die von der Gemeinde GLURNS mit Ratsbeschluss Nr. 44 vom 25. November 2009 beschlossene Stellungnahme teilweise in der
Form anzunehmen, dass die mit Ratsbeschluss Nr. 1 vom 18. März 2009 beantragte
Umwidmung der GP.en 436/9/10/11, 437/1/2/3 sowie Teile der GP.en 438 und 436/15
und Bp. 334, K.G. Glurns von landwirtschaftlicher Aussiedlungszone in Gewerbegebiet
gemäß Art. 44 des Landesgesetzes vom 11.
August 1997, Nr. 13 i.g.F. genehmigt wird;
1.
di accettare parzialmente la presa di posizione del Comune deliberata con delibera
consiliare n. 44 del 25 novembre 2009 nel
senso che la trasformazione delle pp.ff. 436/9/10/11, 437/1/2/3 nonchè parti delle pp.ff.
438 e 436/15 e p.ed 334, C.C. Glorenza da
zona residenziale rurale in zona per insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 44 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13 e
successive modifiche, proposta con delibera
consiliare n. 1 del 18 marzo 2009 viene approvata;
2.
A) die mit Ratsbeschluss Nr. 24 vom 22.
Oktober 2008 sowie mit Zusatzbeschluss
Nr. 12 vom 20. Mai 2009 beantragte
Umwidmung von Militärzone in verschie-
2.
A) di rigettare la richiesta trasformazione da
zona militare in diverse zone (zona per
insediamenti produttivi, parcheggio pubblico, campo giochi per bambini, zona
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
3.
20
dene Zonen (Gewerbegebiet, öffentlicher
Parkplatz, Kinderspielplatz, Wohnbauzone B - Erweiterungszone, Zufahrtsstraße
sowie Zone für öffentliche Einrichtungen)
wird in Abweichung zum Gutachten der
Landesraumordnungskommission abgelehnt, da den Abänderungsanträgen kein
städtebaulich zufrieden stellendes, und
auf eine rationelle Nutzung der verfügbaren Flächen ausgerichtetes Konzept
zugrunde liegt;
residenziale B - zona d’espansione, strada d’accesso nonché zona per attrezzature pubbliche), proposta con delibera
consiliare n. 24 del 22 ottobre 2008 nonché delibera integrata n. 12 del 20 maggio 2009, in difformità al parere della
Commissione urbanistica provinciale, in
quanto le proposte di modifica non sono
subordinate ad un concetto pianificatorio
soddisfacente, inoltre lo stesso non è indirizzato ad uno sfruttamento razionale
delle superfici disponibili;
B) Die ebenso mit Ratsbeschluss Nr. 24
vom 22. Oktober 2008 beantragte Abänderung der Zufahrtstraße zum Abfallwirtschaftszentrum Glurns, die Anpassung
der Kreuzung mit der Landesstraße an
die heutigen Erfordernisse, sowie die
Zusammenlegung der beiden Zufahrtsstraßen nach Söles bis zum Reitplatz
werden hingegen aus verkehrstechnischen Gründen genehmigt;
B) Anche la modifica della strada d’accesso
all’impianto della discarica Glorenza,
l’adeguamento dell’incrocio con la strada
provinciale alle esigenze odierne e l’unificazione delle due strade d’accesso verso Söles fino all’ippodromo, proposte con
delibera consiliare n. 24 del 22 ottobre
2009, vengono invece approvate per motivi tecnici del traffico;
Das Amt für Straßendienst (Schreiben vom 6.
Mai 2009, Prot. Nr. 258481), das Forstinspektorat Schlanders (Schreiben vom 15.
Mai 2009) und das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 29. Mai 2009, Prot. Nr.
314208) haben die Abänderung befürwortet;
L’Ufficio servizio strade (lettera del 6 maggio
2009, prot. n. 258481), l’Ispettorato forestale
di Silandro (lettera del 15 maggio 2009) e
l’Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 29
maggio 2009, prot. n. 314208) hanno espresso parere favorevole in merito;
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
3.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
21
56588
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER I. LANDSCHAFTSSCHUTZKOMMISSION
vom 2. Dezember 2009, Nr. 43/09
DELIBERAZIONE DELLA I COMMISSIONE PER LA
TUTELA DEL PAESAGGIO
del 2 dicembre 2009, n. 43/09
Gemeinde Enneberg: Änderung zum Naturpark Fanes-Sennes-Prags (Umwidmung von
Waldgebiet in landwirtschaftliche Grünzone)
Comune di Marebbe: Modifica al Parco naturale Fanes-Senes-Braies (cambio di coltura da
bosco a verde agricolo)
Die I. Landschaftsschutzkommission hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:
La Ia Commissione per la tutela del paesaggio
ha preso atto di quanto segue:
Die Gemeinderat von Enneberg hat mit Beschluss Nr. 29/09 vom 28.04.2009 beschlossen,
dem Antrag um Abänderung des Bauleitplanes
der Gemeinde betreffend die Umwidmung der
Zweckbestimmung von 2.890 m2 der Gp. 3335/2
in der Örtlichkeit Plan Pecei, in der Gemeinde
Enneberg von Wald in landw. Grün, gemäß beiliegenden Unterlagen von Dr. Ing. Egon Pescollderungg vom 15.05.2008 und vom Oktober 2008
(Umweltbericht) zuzustimmen.
Aus dem Bericht vom Amt für Naturparke
kann man entnehmen, dass die von der Flächenumwidmung betroffenen Fläche sich am Rande
einer Wiese befindet und dass diese Waldfläche
nicht besonders wertvoll ist.
Aus diesen Gründen und in Anbetracht der
großen Ausdehnung der Waldflächen in der Gemeinde Enneberg ist die vorgeschlagene Flächeumwidmung für das Amt für Naturparke unproblematisch.
Il Consiglio comunale di Marebbe, con la delibera n. 29/09 del 28.04.2009, ha deliberato di
approvare la richiesta di modifica al piano urbanistico comunale relativa alla trasformazione della
destinazione urbanistica di 2.890 m2 della p.f.
3335/2, in località Plan Pecei in Comune di Marebbe, da bosco in verde agricolo, come da documentazione allegata del Dott. Ing. Egon Pescollderungg del 15.05.2008 e dell’ottobre 2008
(rapporto ambientale).
Dalla relazione dell’Ufficio Parchi naturali si
evince che la superficie interessata dal cambio di
coltura si trova al margine di un prato e non costituisce un bosco di particolare pregio.
Die I. Landsschaftsschutzkommission hat in
folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
La Ia Commissione per la tutela del paesaggio
ha preso atto della seguente normativa:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr.
16 und insbesondere in den Artikel 3/bis desselben,
in das Dekret des Landeshauptmannes vom
22. Oktober 2007, Nr. 56,
in das Dekret des Landeshauptmanns vom 4.
März 1980, Nr. 72/V/LS, in geltender Fassung, betreffend die landschaftliche Unterschutzstellung „Naturpark Fanes-SennesPrags“,
in die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43/CEE
und in die Vogelschutzrichtlinie 79/409/CEE,
in das Dekret des Landeshauptmanns vom
26. Oktober 2001, Nr. 63.
A fronte di quanto sopra esposto e della notevole superficie boschiva che insiste sul territorio
comunale di Marebbe il proposto cambio di coltura non risulta a parere dell’Ufficio Parchi naturali
di per se problematico.
2.
3.
4.
5.
della legge provinciale del 25 luglio 1970,
n. 16 ed in particolare dell’articolo 3/bis della
stessa,
del decreto del Presidente della Provincia del
22 ottobre 2007, n. 56,
del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 4 marzo 1980, n. 72/V/LS, e successive modifiche, concernente il vincolo paesaggistico “Parco naturale Fanes-SenesBraies”,
delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE
“Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”,
del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 26 ottobre 2001, n. 63.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
22
Auf der Grundlage der oben genannten Prämissen fasst die I. Landschaftsschutzkommission
nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden
In base alle premesse sopraccitate la Ia Commissione per la tutela del paesaggio dopo ampia
discussione assume a voti unanimi la seguente
Beschluss:
delibera:
1.
In der Gemeinde Enneberg, in der Örtlichkeit
Plan Pecei wird eine Umwidmung der
Zweckbestimmung von 2.890 m2 der Gp.
3335/2 der K.G. Enneberg von Wald in landwirtschaftliches Grün gemäß beiliegendem
Lageplan genehmigt.
1.
In Comune di Marebbe, località Plan Pecei,
sulla p.f. 3335/2 del C.C. di Marebbe, viene
autorizzata la modifica di destinazione d‘uso
da bosco a verde agricolo su una superficie
complessiva di 2.890 m2, come da planimetria allegata.
2.
Die Abteilung für Raumordnung nimmt die
notwendigen Änderungen an den einzelnen
Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes
vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Änderungen der Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen.
2.
La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo le modifiche
dei vincoli paesaggistici approvate con codesta delibera.
3.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht
und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung
in Kraft.
3.
La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
DER VORSITZENDE
IL PRESIDENTE
DR. ROLAND DELLAGIACOMA
DIE SEKRETÄRIN
LA SEGRETARIA
PAULA VÖLSER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
23
56594
Bekanntmachung - 1 Teil - Jahr 2010
Avviso - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BEKANNTMACHUNG DES SÜDTIROLER LANDTAGES
vom 12. Februar 2010
AVVISO DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
del 12 febbraio 2010
Bekanntmachung im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 4. Februar
2010, Nr. 3 „Volksanwaltschaft des Landes
Südtirol“
Avviso ai sensi dell’articolo 6, comma 2, Avviso della legge provinciale 4 febbraio 2010, n.
3, recante “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano”
BEKANNTMACHUNG
AVVISO
im Sinne von Artikel 6 Absatz 2
des Landesgesetzes vom
4. Februar 2010, Nr. 3
„Volksanwaltschaft des Landes Südtirol“
ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
della legge provinciale
4 febbraio 2010, n. 3, recante “Difesa civica
della Provincia autonoma di Bolzano”
Der Südtiroler Landtag beabsichtigt, im Sinne
des obgenannten Landesgesetzes die Bestellung
des Volksanwaltes/der Volksanwältin für die Dauer von sechs (6) Jahren ab Wirksamkeit der Ernennung vorzunehmen. Nach Ablauf seiner bzw.
ihrer Amtszeit führt der amtierende Volksanwalt
bzw. die amtierende Volksanwältin die Aufgaben
bis zur Ernennung eines Nachfolgers bzw. einer
Nachfolgerin provisorisch weiter.
Der Volksanwalt bzw. die Volksanwältin wird
vom Südtiroler Landtag in geheimer Wahl unter
jenen Personen gewählt, welche sich um das
entsprechende Amt termingerecht beworben haben und folgende für die Besetzung der Stelle
erforderlichen Mindestvoraussetzungen erfüllen:
a) Besitz eines Universitätsabschlusses
b) Besitz des Nachweises über die Kenntnis der
italienischen und deutschen Sprache, bezogen auf den Universitätsabschluss (Zweisprachigkeitsnachweis A)
c) In Hinblick auf die Ausübung der mit dem
Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin
verbundenen Aufgaben und Obliegenheiten
eine Erfahrung in den Bereichen Recht oder
Verwaltung besitzen, die auf einer mindestens fünfjährigen entsprechenden Tätigkeit in
den letzten zehn Jahren fußt.
Die Kandidatinnen und Kandidaten, welche
die Voraussetzungen laut den obigen Buchstaben a) und b) erfüllen und diesen Umstand anhand von den dem jeweiligen Bewerbungsschreiben beigelegten entsprechenden Unterlagen bzw. anhand von eigenverantwortlichen Ersatzerklärungen nachweisen können, werden zu einer Anhörung geladen, in welcher sie den anwesenden Abgeordneten ihre Erfahrung in den Bereichen
È intenzione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano procedere ai sensi della sopracitata legge provinciale alla copertura, per la
durata di sei (6) anni dalla data di decorrenza
della nomina, della carica di Difensore civico/Difensora civica. Scaduto il mandato, il Difensore
civico/la Difensora civica continua a esercitare
provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina
di un successore o una successora.
Il Difensore civico/La Difensora civica viene
eletto/eletta dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano a scrutinio segreto tra le persone
che hanno presentato la loro candidatura entro i
termini previsti e sono in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
a) diploma di laurea;
b) attestato di conoscenza delle lingue italiana e
tedesca, riferito al diploma di laurea (attestato di bilinguismo A);
c)
in relazione all’esercizio delle funzioni e degli
obblighi di Difensore civico/Difensora civica,
un’esperienza in campo giuridico o amministrativo basata su un’attività almeno quinquennale svolta in uno di questi due campi
nei dieci anni precedenti.
Le candidate e i candidati in possesso dei
requisiti di cui alle succitate lettere a) e b),
accertati sulla base dei documenti allegati alla rispettiva domanda ovvero delle relative
dichiarazioni sostitutive, vengono invitate/invitati a un’audizione, nella quale illustrano alle consigliere e ai consiglieri provinciali presenti la propria esperienza in campo giuridico
e amministrativo per dimostrare così di soddisfare anche il requisito di cui alla succitata
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
24
Recht oder Verwaltung darlegen, um damit
den Nachweis zu erbringen, dass sie auch
die Voraussetzung laut dem obigen Buchstaben c) erfüllen. Gleichzeitig bringen sie dabei
auch ihre Vorstellungen über ihre künftigen
Aufgabenschwerpunkte und die Führung der
Volksanwaltschaft vor.
lettera c). Nello stesso contesto illustrano anche le loro idee circa le priorità della loro futura attività e la conduzione dell’Ufficio del Difensore civico/della Difensora civica.
Die Wahl des Volksanwaltes bzw. des Volksanwältin durch den Landtag erfolgt in der Folge
unter jenen Bewerberinnen und Bewerbern, die
an der Anhörung teilgenommen haben.
Ab dem Tag des effektiven Dienstantrittes steht
dem ernannten Volksanwalt bzw. der ernannten
Volksanwältin für die Dauer seiner/ihrer Amtszeit
eine Amtsvergütung zu, die der Aufwandsentschädigung der Landtagsabgeordneten, Tagegeld ausgenommen, entspricht. Die so berechnete Amtsvergütung beträgt derzeit 130.349,28 Euro brutto im Jahr
und wird in 12 Monatsraten ausbezahlt. Außerdem
stehen die allfällige Außendienstvergütung und die
Rückvergütung der Reisespesen nach Maßgabe der
Bestimmungen, die für die Bediensteten des Südtiroler Landtages gelten, zu.
Allfällige Bewerbungen um das Amt eines
Volksanwaltes bzw. einer Volksanwältin sind
schriftlich auf stempelfreiem Papier und in freier
Form an den Präsidenten des Südtiroler Landtages zu richten und müssen dort innerhalb von 30
Tagen ab der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Region eingehen.
Aus den Bewerbungen muss in Form von begelegten Unterlagen oder abgegebenen eigenverantwortlichen Ersatzerklärungen der Besitz der weiter oben angeführten Mindestvoraussetzungen für
die Bekleidung des entsprechenden Amtes hervorgehen. Dabei ist es im Interesse der einzelnen Bewerberinnen bzw. Bewerber, ausführliche Angaben
zu ihrer Erfahrung in den Bereichen Recht oder Verwaltung, die auf einer mindestens fünfjährigen Tätigkeit in den letzten zehn Jahren fußt, zu machen
und/oder die entsprechenden einschlägigen Unterlagen beizubringen.
Nähere Informationen zur Einrichtung Volksanwaltschaft des Landes Südtirol, zu deren Aufgaben
sowie zum Amt des Volksanwaltes bzw. der Volksanwältin, vor allem was die Voraussetzungen, das
Ernennungsverfahren und die Fälle der Unvereinbarkeit dieses Amtes mit anderen Ämtern und Tätigkeiten anbelangt, können dem Landesgesetz vom 4.
Februar 2010, Nr. 3, „Volksanwaltschaft des Landes
Südtirol“, veröffentlicht im Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt der Region vom 9. Februar 2010, Nr. 5, entnommen werden.
L’elezione del Difensore civico/della Difensora civica da parte del Consiglio provinciale avviene quindi tra le candidate e i candidati che hanno
partecipato all’audizione.
Dalla data dell’effettiva assunzione della carica compete al Difensore civico o alla Difensora
civica per la durata della carica stessa un’indennità di carica corrispondente all’indennità spettante ai consiglieri/alle consigliere provinciali, diaria
esclusa. L’indennità di carica così determinata è
attualmente pari a 130.349,28 euro lordi all’anno
e viene corrisposta in 12 mensilità. Spettano inoltre l’eventuale indennità di missione nonché il
rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni vigenti per il personale del Consiglio provinciale.
Eventuali candidature per la carica di Difensore civico/Difensora civica devono essere indirizzate in carta semplice e forma libera alla Presidenza del Consiglio provinciale e pervenire alla
stessa entro e non oltre 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Dalle candidature deve risultare per mezzo di
documenti allegati o dichiarazioni sostitutive degli
stessi, rese sotto la propria responsabilità, il possesso dei suddetti requisiti minimi richiesti per la
copertura della relativa carica. È nell’interesse
delle singole candidate e dei singoli candidati
esporre dettagliatamente nelle rispettive domande la propria esperienza in campo giuridico o
amministrativo, basata su un’attività almeno quinquennale in uno di questi due campi nei dieci anni
precedenti, e/o produrre la relativa documentazione.
Informazioni più dettagliate sull’Ufficio del Difensore civico/della Difensora civica, i suoi compiti nonché la carica di Difensore civico/Difensora
civica, in particolare per quanto concerne i requisiti, la procedura di nomina e i motivi di incompatibilità di detta carica con altre cariche o attività,
possono essere desunte dalla legge provinciale 4
febbraio 2010, n. 3, recante “Difesa civica della
Provincia autonoma di Bolzano”, pubblicata sul
supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione del 9 febbraio 2010, n. 6.
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE
DR. DIETER STEGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
25
56592
Decreti - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 15 febbraio 2010, n. 10
Istituzione del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per l'elisuperficie sita
presso l'Ospedale di Cles
Visto il comma 3 ter dell'art. 18 ter, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, che dispone l’istituzione con decreto da parte del Presidente della Provincia del
servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi presso l’aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e
presso le elisuperfici presenti sul territorio provinciale.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2624 del 17 ottobre 2008 che individua i criteri, le
modalità e le procedure per l’accertamento dei requisiti e per l’istituzione del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, ai sensi del comma ter dell’articolo 18 ter della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.
Vista l’istanza di rilascio del decreto istitutivo, del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per l’elisuperficie sita presso l’Ospedale di Cles, presentata dal Gestore della stessa, nonché Direttore del Distretto Sanitario Valle di Non e Valle di Sole, Dottor Marino Migazzi, in data 07 gennaio
2010.
Visto il parere finale redatto dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, di data 09 febbraio 2010, con cui si attesta la presenza della documentazione richiesta ai sensi della deliberazione
della Giunta Provinciale n. 2624 del 17 ottobre 2008 e il proprio parere favorevole in merito
all’emanazione del decreto istitutivo del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per
l’elisuperficie sita presso l’Ospedale di Cles:
decreta
1)
2)
di istituire il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per l’elisuperficie sita presso
l’Ospedale di Cles;
di comunicare il presente decreto istitutivo, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n.
2624 del 17 ottobre 2008, per il tramite del Servizio Antincendi e Protezione Civile al:
•
•
•
•
Gestore dell’elisuperficie sita presso l’Ospedale di Cles;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma;
Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento;
ENAC - DCA di Verona.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Trento, 15 febbraio 2010
IL PRESIDENTE
LORENZO DELLAI
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
26
56573
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010
Decreti - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 4. Februar 2010, Nr. 23/1.1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 4 febbraio 2010, n. 23/1.1
Verein „Circolo Culturale San Vigilio“, mit Sitz
in Meran, St. Vigilplatz Nr. 45 - Genehmigung
im Sinne von Art. 2 des DPR Nr. 361/2000
Associazione “Circolo Culturale San Vigilio“,
con sede in Bolzano, piazza S. Vigilio n. 45 approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/2000
….
-
omissis
verfügt
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DER LANDESHAUPTMANN
decreta
die Änderung der Satzungen des Vereins
„Circolo Culturale San Vigilio“ mit Sitz in Meran, St. Vigil Platz Nr. 45 zu genehmigen und
in das Landesregister der juristischen Personen einzutragen.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen.
-
di approvare le modifiche dello statuto dell’associazione “Circolo Culturale San Vigilio“
con sede in Merano, piazza S. Vigilio n. 45 e
di iscriverle al registro provinciale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
27
56578
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010
Decreti - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 4. Februar 2010, Nr. 24/1.1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 4 febbraio 2010, n. 24/1.1
“Tourismusverband Gröden” mit Sitz in St.
Christina/S. Crestina, Dursanstraße Nr. 78/b Erlöschen der juristischen Person des Privatrechts
„Consorzio turistico Val Gardena“ con sede a
S. Cristina/S. Crestina, via Dursan n. 78/b dichiarazione di estinzione della persona giuridica di diritto privato
-
Nach Einsichtnahme:
in Art. 27 ZGB sowie in Art. 11 der Durchführungsbestimmungen zum ZGB;
in die Art. 4 und 6 DPR Nr. 361/2000;
-
Visti:
l’art. 27 C.C. nonché l’art. 11 delle norme di
attuazione al C.C.;
gli artt. 4 e 6 DPR n. 361/2000;
Festgestellt, dass der „Tourismusverband
Gröden“ mit Dekret des Landeshauptmannes Nr.
117/1.1 vom 09.07.2002 anerkannt und in das
Landesregister der juristischen Personen des
Privatrechts unter der Nr. 202 eingetragen wurde;
Nach Einsichtnahme in
das Ansuchen, eingegangen am 18.01.2010,
Prot. Nr. 1.1/12.10/27607, des gesetzlichen
Vertreters des besagten Vereines, mit welchem beantragt wird den Verein „Tourismusverband Gröden“ für erloschen zu erklären;
den Beschluss der Vollversammlung des gegenständlichen Vereins, Urkundenrolle Nr.
26.569, Sammlung Nr. 11.995 vom 29.12.2009
des Dr. Walter Crepaz, Notar in Bozen, registriert in Bozen am 26.01.2010, öffentlicher
Urkundenband Nr. 1085/1T, aus welchem
hervorgeht, dass die Mitglieder mit der erforderlichen Mehrheit die Auflösung des Vereins
beschlossen und Herrn Ambros Hofer, St. Nr.
HFRMRS68M07C254R zum Liquidator ernannt haben;
die Ermittlungsakten und die dem Ansuchen
beigelegten Unterlagen;
Constatato che il ”Consorzio turistico Val
Gardena“ riconosciuto con decreto del Presidente
della Provincia n. 117/1.1 dd. 09.07.2002 è stata
iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche del diritto privato al n. 202;
Visti
l’istanza pervenuta in data 18.01.2010, prot.
n. 1.1/12.10/27607 del legale rappresentante
dell’associazione in parola intesa ad ottenere
la dichiarazione d’estinzione del ”Consorzio
turistico Val Gardena“;
il verbale dell’assemblea degli associati, rep.
n. 26.569, racc. n. 11.995 del 29.12.2009 del
dott. Walter Crepaz, notaio in Bolzano, registrato a Bolzano addì 26.01.2010, atti pubblici vol. 1085/1T, dal quale emerge che gli associati hanno deliberato con la necessaria
maggioranza lo scioglimento dell’associazione e nominato il signor Ambros Hofer, cod.
fisc. HFRMRS68M07C254R, quale liquidatore;
Im Dafürhalten, dass die Voraussetzungen
gegeben sind, den gegenständlichen Verein für
erloschen zu erklären
Ritenuto che ricorrano i presupposti e requisiti per dichiarare l’estinzione dell’associazione in
parola
verfügt
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DER LANDESHAUPTMANN
decreta
1.
das Erlöschen des „Tourismusverbandes
Gröden“ mit Sitz in St. Christina/S. Crestina,
welcher mit Dekret des Landeshauptmannes
Nr. 117/1.1 vom 09.07.2002 anerkannt und in
das Landesregister der juristischen Personen
des Privatrechts unter der Nr. 202 eingetragen wurde;
-
1.
gli atti istruttori e quelli prodotti a corredo
dell’istanza;
l’estinzione del ”Consorzio turistico Val Gardena“ con sede in S, Cristina/S. Crestina, riconosciuta con decreto del Presidente della
Provincia n. 117/1.1 dd. 09.07.2002 ed iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche del diritto privato al n. 202;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
28
2.
die Eintragung des Liquidators, Herr Ambros
Hofer, St. Nr. HFRMRS68M07C254R, in das
Landesregister der juristischen Personen;
2.
l’iscrizione del liquidatore, signor Ambros
Hofer, cod. fisc. HFRMRS68M07C254R, nel
registro provinciale delle persone giuridiche;
3.
eine Ablichtung dieses Dekretes den Verwaltern des besagten Vereines zu übermitteln;
3.
di trasmettere copia del presente decreto agli
amministratori dell’associazione in parola;
4.
eine Ablichtung des Dekretes dem Präsidenten des Landesgerichtes zu übermitteln.
4.
di trasmettere copia del decreto al Presidente
del Tribunale.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen.
DER LANDESHAUPTMANN
Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DR. LUIS DURNWALDER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
29
56579
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010
Decreti - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 8. Februar 2010, Nr. 25/1.1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 8 febbraio 2010, n. 25/1.1
Verein „Università Popolare - Centro Studi
Università Popolare delle Alpi Dolomitiche UPAD - Università della Terza Età e del Tempo
Libero“, mit Sitz in Bozen, Florenzstraße Nr.
51 - Genehmigung im Sinne von Art. 2 des
DPR Nr. 361/2000
Associazione “Università Popolare - Centro
Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del
Tempo Libero “, con sede in Bolzano, via Firenze n. 51 - approvazione ex art. 2 del DPR n.
361/2000
Nach Einsichtnahme in
Visto/a
Art. 2 des DPR Nr. 361/2000, mit welchem die
Modalitäten für die Genehmigung der Änderungen der Satzungen und der Gründungsurkunde
festgesetzt werden;
l’art. 2 del DPR n. 361/2000 il quale determina le
modalità per l’approvazione delle modificazioni
dello statuto e dell’atto costitutivo;
Artt. 17 und 18 des Gesetzes vom 11. März 1972,
Nr. 118;
l’artt. 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118;
den Beschluss der Landesregierung vom 13.02.1989,
Nr. 666, mit welchem der Verein „Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle
Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza
Età e del Tempo Libero“ als juristische Person
des Privatrechtes anerkannt wurde;
la delibera della Giunta Provinciale del 13.02.1989,
n. 666 recante il riconoscimento della personalità
giuridica dell‘associazione “Università Popolare Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del
Tempo Libero”;
den Beschluss der Landesregierung vom 17.05.1999,
Nr. 1848, mit welchem die Bewilligung der Übertragung des Vermögens des Vereins „Università
Popolare Centro Studi Università Popolare
delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della
Terza Età e del Tempo Libero“ an die Stiftung
U.P.A.D. verweigert wurde und der Widerruf des
Gründungsaktes der genannten Stiftung vom
29.09.1998, Urkundenrolle Nr. 60.958, Sammlung
Nr. 6.603 des Dr. Angelo Finelli, Notar in Bozen,
registriert in Bozen am 30.09.1998, öffentlicher
Urkundenband Nr. 2383/1, gefordert wurde;
la delibera della Giunta Provinciale del 17.05.1999,
n. 1848, con il quale venne negata l’autorizzazione al trasferimento del patrimonio dell’associazione “Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e del Tempo Libero” all
fondazione U.P.A.D. e chiesto la revoca dell’atto
di costituzione della predetta fondazione del
29.09.1998, rep. n. 60.958, racc. n. 6.603 del
dott. Angelo Finelli, notaio a Bolzano, registrato a
Bolzano addì 30.09.1998, atti pubblici vol. n.
2383/1;
das Gutachten der Anwaltschaft des Landes vom
15.10.2008, Prot. Nr. 12.10/P-9633/565637, in
welchem die Möglichkeit der Umwandlung des
Vereins „Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD Università della Terza Età e del Tempo Libero“ in
eine Stiftung positiv beurteilt wird;
il parere dell’Avvocatura della Provincia del
15.10.2008, protocollata al n. 12.10/P-9633/565637,
nel quale viene giudicato positivamente la trasformazione dell’associazione “Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi
Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età e
del Tempo Libero” in fondazione;
das Ansuchen, eingegangen am 02.02.2010,
Prot. Nr. 1.1/12.10/63237 des gesetzlichen Vertreters des besagten Vereines, mit welchem die
Genehmigung der mittels Satzungsänderung
durchgeführten Umwandlung des Vereins in eine
Stiftung beantragt wird;
l’istanza pervenuta in data 02.02.2010, prot. n.
1.1/12.10/63237 dal legale rappresentante dell’associazione in parola intesa ad ottenere l’approvazione della trasformazione dell’associazione
in fondazione effettuata mediante modifica dello
statuto;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
30
das Protokoll der Mitgliederversammlung desselben Vereins vom 17.12.2009, Urkundenrolle Nr.
96.953, Sammlung Nr. 18.109, des Dr. Angelo
Finelli, Notar in Bozen, registriert in Bozen am
28.12.2009, öffentlicher Urkundenband Nr.
6876/1T, aus welchem hervorgeht, dass die Mitglieder die Satzungsänderung mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen haben und der Gründungsakt der Stiftung U.P.A.D. vom 29.09.1998,
Urkundenrolle Nr. 60.958, Sammlung Nr. 6.603
desselben Notars Dr. Angelo Finelli widerrufen
wurde;
il verbale dell’assemblea della suddetta associazione del 17.12.2009, rep. n. 96.953, racc. n.
18.109 del dott. Angelo Finelli, notaio in Bolzano,
registrato a Bolzano addì 28.12.2009, atti pubblici
vol. 6876/1T, dal quale risulta che gli associati
hanno deliberato con la necessaria maggioranza
il nuovo tenore dello statuto e dal quale emerge
che è stato revocato l’atto di costituzione della
fondazione U.P.A.D. del 29.09.1998, rep. n.
60.958, racc. n. 6.603 dello stesso notaio dott.
Angelo Finelli;
die Ermittlungsakten und die dem Ansuchen beigelegten Unterlagen;
gli atti istruttori e quelli prodotti a corredo dell’istanza;
in der Meinung, dass die für die Annahme des
Antrages notwendigen Voraussetzungen gegeben sind
ritenuto che ricorrano tutti i requisiti e presupposti
per l’accoglimento della domanda
verfügt
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DER LANDESHAUPTMANN
decreta
-
die Satzungsänderung, mit welcher die Umwandlung des Vereins „Università Popolare Centro Studi Università Popolare delle Alpi
Dolomitiche - UPAD - Università della Terza
Età e del Tempo Libero“ in die Stiftung „Università Popolare - Centro Studi Università
Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD Università della Terza Età e del Tempo Libero”, mit Sitz in Bozen, Florenzstraße Nr. 51
beschlossen wurde, zu genehmigen und in
das Landesregister der juristischen Personen
einzutragen.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen.
DER LANDESHAUPTMANN
-
di approvare la modifica dello statuto con la
quale è stata deliberata la trasformazione
dell’associazione “Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università della Terza Età
e del Tempo Libero “ in fondazione “Università Popolare - Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche - UPAD - Università
della Terza Età e del Tempo Libero” con sede in Bolzano, via Firenze n. 51 e di iscriverle
al registro provinciale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DR. LUIS DURNWALDER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
31
56580
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010
Decreti - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 8. Februar 2010, Nr. 26/1.1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 8 febbraio 2010, n. 26/1.1
Verein „La Vispa Teresa“, mit Sitz in Bozen,
Ortlerstraße Nr. 31 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen
Personen des Privatrechtes
Associazione "La Vispa Teresa“ con sede in
Bolzano, via Ortles n. 31 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al
registro provinciale delle persone giuridiche
di diritto privato
-
-
-
-
-
-
Nach Einsichtnahme in:
Art. 1 des DPR Nr. 361/2000, welcher das
Verfahren für die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit regelt;
Art. 14 und ff. des Zivilgesetzbuches;
Art. 17 und 18 des Gesetzes vom 11. März
1972, Nr. 118;
den Beschluss der Landesregierung vom
08.01.2001, Nr. 1, mit welchem das Register
der juristischen Personen des Privatrechtes
bei der Landesverwaltung eingerichtet wurde;
den Beschluss der Landesregierung vom
08.05.1995, Nr. 2128, mit welchem die Befugnis, privatrechtliche juristische Personen
örtlichen Charakters anzuerkennen, dem
Landeshauptmann übertragen wurde;
das Ansuchen, eingegangen am 08.10.2009,
Prot. Nr. 1.1/12.10/568872 der gesetzlichen
Vertreterin des Vereins „La Vispa Teresa“ um
Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes;
die Gründungsurkunde sowie in die beigeschlossenen Satzungen desselben Vereins,
Urkundenrolle Nr. 29.224, Sammlung Nr.
9.505 vom 10.12.2009 des Dr. Elio Villa, Notar
in Bozen, registriert in Bozen am 16.12.2009,
öffentlicher Urkundenband Nr. 6015/1T;
die Ermittlungsakten und die dem Ansuchen
beigelegten Unterlagen;
in der Meinung, dass die für die Annahme
des Antrages notwendigen Voraussetzungen
gegeben sind
-
-
-
-
-
Visti:
l’art. 1 del DPR n. 361/2000 che disciplina il
procedimento per l’acquisto della personalità
giuridica;
l’art. 14 e ss. del Codice Civile;
l’art. 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n.
118;
la delibera della Giunta provinciale n. 1 dell’
08.01.2001 con la quale è stato istituito il registro delle persone giuridiche presso l’amministrazione provinciale;
la delibera della Giunta provinciale dell’
08.05.1995, n. 2128, con la quale è stata delegata al Presidente della Provincia la funzione di riconoscere persone giuridiche di diritto
privato a carattere locale;
l’istanza pervenuta in data 08.10.2009, prot.
n. 1.1/12.10/568872 della legale rappresentante dell’associazione “La Vispa Teresa“ intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata;
l’atto costitutivo, nonchè l’allegato statuto dell’associazione in parola, repertorio n. 29.224,
raccolta n. 9.505 di data 10.12.2009 del dott.
Elio Villa, notaio a Bolzano, registrato a Bolzano addì 16.12.2009, atti pubblici vol. n.
6015/1T;
gli atti istruttori e quelli prodotti a corredo
dell’istanza;
ritenuto che ricorrano tutti i requisiti e presupposti per l’accoglimento della domanda
verfügt
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DER LANDESHAUPTMANN
decreta
den Verein „La Vispa Teresa“ mit Sitz in Bozen, Ortlerstraße Nr. 31, als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1
des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in
das Landesregister der juristischen Personen
unter Nummer 356 einzutragen.
-
di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell‘art. 1 del DPR
361/2000 dell’associazione “La Vispa Teresa“ con sede in Bolzano, via Ortles n. 31, e di
iscriverla al registro provinciale delle persone
giuridiche al numero 356.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen.
DER LANDESHAUPTMANN
32
Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr. Luis Durnwalder
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
33
56596
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010
Decreti - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 27. Januar 2010, Nr. 21
DECRETO ASSESSORILE
del 27 gennaio 2010, n. 21
Überführung der Gp. 1269/22 K.G. Stilfes
(7.705 m²) aus dem verfügbaren Vermögensgut in das öffentliche Gut Straße
Trasferimento della p.f. 1269/22 C.C. Stilves
(7.705 mq) dal patrimonio disponibile al demanio pubblico-ramo strade
Der Landesrat für Bauten, Vermögen,
ladinische Schule und Kultur
L’assessore ai lavori pubblici, patrimonio,
scuola e cultura ladina
Vorausgeschickt, dass die Gp. 1269/22 K.G.
Stilfes im Grundbuch unter E.Zl 515/II als verfügbares Vermögen der Autonomen Provinz Bozen
eingetragen ist;
Premesso, che la p.f. 1269/22 C.C Stilves è
intavolata nel libro fondiario P.T. 515/II come patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di
Bolzano
nach Einsichtnahme in das Schreiben der
Abteilung 12 vom 11.01.2010 in welchem diese
um die Übertragung in das öffentliche Gut Straßen ersucht;
vista la domanda della Ripartizione 12 dd.
11.01.2010 di trasferire la particella nel demanio
strade,
für zweckmäßig erachtet, die Gp. 1269/22
aus dem verfügbaren Vermögen des Landes
auszuscheiden und als öffentliches Gut Straßen
einzustufen; damit der neue Straßenstützpunkt
errichtet werden kann
ritenuto opportuno trasferire la p.f. 1269/22
dal patrimonio disponibile al demanio strade della
Provincia Autonoma di Bolzano; per poter realizzare il nuovo punto logistico
verfügt
decreta
1.
die Gp. 1269/22 in E.Zl 515/II in K.G. Stilfes
aus dem verfügbaren Vermögen des Landes
auszuscheiden und in das öffentliche Gut
Straßen zu überführen;
• das Vermögensamt mit der Durchführung sämtlicher damit verbundenen
Maßnahmen zu ermächtigen;
• das gegenständliche Dekret im Amtsblatt
der Autonomen Region Trentino Südtirol
zu veröffentlichen
1.
di trasferire la p.f. 1269/22 in P.T. 515/II in
C.C. Stilves dal patrimonio disponibile nel
demanio pubblico strade della Provincia Autonoma di Bolzano;
• di autorizzare l’ufficio patrimonio a espletare tutti i rispettivi provvedimenti necessari;
• di pubblicare il decreto in oggetto sul Bollettino Ufficiale della regione Autonoma
Trentino Alto Adige
DER LANDESRAT
DR. FLORIAN MUSSNER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
34
56587
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010
Decreti - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 9. Februar 2010, Nr. 67/23.2
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 9 febbraio 2010, n. 67/23.2
Ergänzung zum Beschluss der Landesregierung Nr. 2478 vom 10.07.2000, in geltender
Fassung „Landesverzeichnis der Lieferfirmen
von prothesischen Behelfen im Sinne des Art.
16 der Kriterien zur prothesischen Betreuung“
Integrazione della deliberazione provinciale n.
2478 del 10.07.2000 e successive integrazioni
“Rubrica provinciale dei fornitori di dispositivi
protesici ai sensi dell’art. 16 dei criteri
sull’assistenza protesica”
RESSORT FÜR FAMILIE, GESUNDHEIT
UND SOZIALWESEN
ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI
DER LANDESRAT
L'ASSESSORE
Nach Einsichtnahme in das Dekret des Gesundheitsministeriums vom 27. August 1999, Nr.
332, “regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”;
nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 1261 vom 4. Mai 2009, veröffentlicht im Amtsblatt der Region TrentinoSüdtirol Nr. 22 vom 26.05.2009 „Kriterien zur prothesischen Betreuung und Widerruf des Beschlusses Nr. 3473 vom 19. September 2005“;
nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 3481 vom 25. September
2000 „Übertragung von Befugnissen“;
nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 2478 vom 10. Juli 2000, im
Amtsblatt Nr. 31 vom 25.07.2000 veröffentlicht, in
geltender Fassung, mit welchem das Landesverzeichnis der Lieferfirmen von prothesischen Behelfen, die 100% des Preises laut Anlage 1 des
DM 332/99 bekommen, genehmigt wird;
nach Einsichtnahme in die weiteren Ansuchen der Lieferfirmen von prothesischen Behelfen
für die Eintragung in das Landesverzeichnis;
als notwendig erachtet den Beschluss Nr.
2478 vom 10.07.2000 in geltender Fassung zu
ergänzen;
Nach Einsichtnahme in den Absatz 5 Punkt
a) des Beschlusses Nr. 2893 vom 14.12.2009;
Visto il Decreto del Ministero della Sanità del
27 agosto 1999, n. 332 “regolamento recante
norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”;
vista la deliberazione provinciale n. 1261 del
04 maggio 2009, pubblicata nel bollettino ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige n. 22 del
26.05.2009 “criteri relativi all’assistenza protesica
e revoca della delibera n. 3473 del 19 settembre
2005;
vista la deliberazione provinciale n. 3481 del
25 settembre 2000 “delega di funzioni”;
vista la deliberazione provinciale n. 2478 del
10 luglio 2000, pubblicata sul bollettino ufficiale n.
31 del 25.07.2000, ed ulteriori integrazioni, con
cui si approva la rubrica provinciale dei fornitori di
dispositivi protesici che riceveranno il 100% del
prezzo previsto per i prodotti di cui all’elenco 1 del
DM 332/99;
viste le ulteriori domande presentate dai fornitori per l’inserimento nella rubrica provinciale;
ritenuto necessario integrare la deliberazione
n. 2478 del 10.07.2000 e ulteriori integrazioni;
visto il comma 5 punto a) della delibera n.
2893 del 14.12.2009;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
35
verordnet:
decreta:
1. das Verzeichnis gemäß eigenem Beschluss
1. di integrare l’elenco di cui alla propria delibe-
Nr. 2478 vom 10.07.2000, im Amtsblatt Nr.
31 vom 25.07.2000 veröffentlicht, in geltender Fassung, mit beiliegender Anlage A zu
ergänzen; dieses Verzeichnis (Anlage A) ist
integrierender Bestandteil dieses Dekretes;
razione n. 2478 del 10.07.2000 pubblicata sul
bollettino ufficiale n. 31 del 25.07.2000 e ulteriori integrazioni con l’allegato elenco A che
forma parte integrante del presente decreto;
2. dieses Dekret im Amtsblatt der Region Tren-
2. di pubblicare il presente decreto sul bollettino
tino-Südtirol zu veröffentlichen.
ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.
DER LANDESRAT
L’ASSESSORE
DR. RICHARD THEINER
Anlage/Allegato
LANDESVERZEICHNIS / RUBRICA PROVINCIALE
DER LIEFERFIRMEN VON PROTHESISCHEN BEHELFEN, / DEI FORNITORI DI DISPOSITIVI PROTESICI
DIE 100% DES PREISES / CHE RICEVERANNO IL 100% DEL PREZZO
LAUT ANLAGE 1 DES MD 332/99 BEKOMMEN / PREVISTO PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ELENCO 1 DEL DM 332/99
FIRMA/DITTA
ADRESSE
Gualerzi & C. Snc Matteottiplatz
di/des
Gualerzi 20
Stefano & C.
INDIRIZZO
CAP
Piazza Matteotti 43036
20
ORT
Fidenza (PR)
CITTÀ
Fidenza
(PR)
TATIGKEIT/ATTIVITA'
Orthopädie u. Sanitätsartikel/
Ortopedia e articoli sanitari
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
36
56607
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010
Decreti - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES SCHULAMTSLEITERS FÜR DIE
DEUTSCHE SCHULE
vom 29. Januar 2010, Nr. 126
DECRETO DELL'INTENDENTE SCOLASTICO PER
LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
del 29 gennaio 2010, n. 126
Gleichstellung des Privatkindergartens der
montessori.coop
Sozialgenossenschaft
„MONTESSORI-KINDERGARTEN BOZEN“ mit
den Landeskindergärten im Sinne des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12
Parificazione della scuola dell’infanzia privata
della montessori.coop - cooperativa sociale
“SCUOLA
DELL’INFANZIA
MONTESSORI
BOLZANO” ai sensi della legge provinciale del
29 giugno 2000, n. 12
…..
omissis
verfügt
L’INTENDENTE SCOLASTICO
DER SCHULAMTSLEITER
decreta
1.
ab dem Kindergartenjahr 2009/2010 die
Gleichstellung
des
Privatkindergartens
„MONTESSORI KINDERGARTEN BOZEN“,
der montessori.coop - Sozialgenossenschaft,
mit Sitz in 39100 Bozen - Kohlern Nr. 11, im
Sinne des Landesgesetzes vom 29. Juni
2000, Nr. 12.
1.
a decorrere dall’anno 2009/2010 la parificazione della scuola dell’infanzia privata
“SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI
BOLZANO“ della montessori.coop - cooperativa sociale, con sede in 39100 Bolzano Colle n. 11, ai sensi della legge provinciale
del 29 giugno 2000, n. 12.
2.
Das Kindergarteninspektorat behält sich das
Recht vor, jederzeit Kontrollen über den ursprünglichen Besitz und das Einhalten der
vom Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen für gleichgestellte Kindergärten sowie
Überprüfungen bezüglich der Abwicklungsmodalitäten des Kindergartendienstes durchzuführen.
2.
L’ispettorato per le scuole dell’infanzia si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso originario e sul mantenimento dei presupposti prescritti dalla legge
per le scuole dell’infanzia parificate nonché
un controllo delle modalità di svolgimento del
servizio di scuola dell’infanzia.
3.
Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
3.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Südtirol.
DER SCHULAMTSLEITER
L’INTENDENTE SCOLASTICO
DR. PETER HÖLLRIGL
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
37
56603
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010
Decreti - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 29. Januar 2010, Nr. 26/2010/35.3
DECRETOI DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
del 29 gennaio 2010, n. 26/2010/35.3
Landesweite Messeveranstaltungen im Jahr
2010: Anerkennung, Einstufungen und Kalender
Manifestazioni fieristiche di rilevanza provinciale anno 2010: riconoscimento, qualifica e
calendario
Der Direktor der Abteilung Handwerk, Industrie und Handel hat folgende Rechtsvorschriften, Unterlagen und Tatsachen zur
Kenntnis genommen:
das Landesgesetz vom 18. Oktober 2005, Nr.
9 „Regelung des Messesektors“ und insbesondere Artikel 2, Absatz 1, welcher vorsieht,
dass die Organisation von Messeveranstaltungen der Landesabteilung Handwerk, Industrie und Handel mitgeteilt werden muss.
Artikel 2, Absatz 2 des besagten Landesgesetzes, aus dem hervorgeht, dass die zuständige Landesabteilung die Messeveranstaltung entweder als internationale, gesamtstaatliche oder landesweite Messeveranstaltung einstuft und sie im Kalender aufnimmt,
der im Amtsblatt der Region veröffentlicht
wird;
den Beschluss der Landesregierung vom 27.
März 2006 Nr. 956 mit dem Gegenstand „Typologien von Messeveranstaltungen, Anerkennung der Kriterien der Messeveranstaltungen, Eigenschaften der Messegelände
und der Ausstellungsflächen, Messekalender
(geändert mit Beschluss Nr. 2298 vom
26.6.2006);
die Mitteilungen mit denen die Organisatoren
der Messen „4 Wheels“ - „Tip World 2010“ „Weinkost 2010“ - und „Alpenstones“ die zuständige Abteilung ersucht haben, die jeweiligen Veranstaltungen als „landesweit“ einzustufen;
Il Direttore della Ripartizione Artigianato,
Industria e Commercio ha preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi, documenti e
fatti:
la legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9
“Disciplina del settore fieristico” ed in particolare l’articolo 2, comma 1, il quale prevede
che l’organizzazione di manifestazioni fieristiche deve essere comunicata alla Ripartizione
artigianato, industria e commercio;
l’articolo 2, comma 2 della precitata legge
provinciale, secondo il quale la ripartizione
provinciale competente riconosce alle manifestazioni fieristiche la qualifica di rilevanza
internazionale, nazionale o provinciale e le
inserisce nel calendario, che viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Der Abteilungsdirektor stellt Folgendes
fest:
in Anlehnung an den Beschluss der Landesregierung Nr. 956/2006 muss die Abteilung
Handwerk, Industrie und Handel über die
Durchführung von landesweiten Messeveranstaltungen ein Jahr vorher, und zwar jeweils im Monat November, in Kenntnis gesetzt werden;
Il Direttore di Ripartizione constata quanto
segue:
ai sensi della delibera della G.P. n. 956/2006,
le comunicazioni per lo svolgimento delle
manifestazioni fieristiche provinciali devono
essere presentate alla Ripartizione artigianato, industria e commercio, entro il mese di
novembre dell’anno antecedente a quello di
svolgimento;
-
la delibera della Giunta provinciale del 27
marzo 2006 n. 956 dall’oggetto “Tipologie di
manifestazioni fieristiche, criteri di riconoscimento della qualifica delle manifestazioni, caratteristiche dei quartieri fieristici e degli spazi
espositivi, calendario fieristico” (modificata
con delibera n. 2298 del 26.6.2006);
-
le comunicazioni con le quali gli organizzatori
delle manifestazioni “4 Wheels” - “Tip World
2010” - “Weinkost 2010” e “Alpenstones”
hanno richiesto alla ripartizione competente
l’attribuzione della qualifica “provinciale” alle
rispettive manifestazioni;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
für neue Veranstaltungen oder andere Ausnahmen, die von Fall zu Fall bewertet werden müssen, können besagte Mitteilungen auch nach den
vorgesehenen Terminen eingereicht werden.
Dies vorausgeschickt
38
per manifestazioni di nuova istituzione o per altri
casi particolari da valutarsi singolarmente, la comunicazione può essere presentata anche oltre i
termini previsti.
Ciò premesso
verfügt
IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
DER ABTEILUNGSDIREKTOR
decreta
1.) den nachstehenden Messeveranstal-tungen
die Einstufung “landesweit ” zuzuerkennen:
4 Wheels - 1. Auflage die in Bozen Messe Bozen - in der Zeit vom 27. bis
28. März 2010 stattfindet. Warensektor
26
Tip World 2010 - 32. Auflage die in Bruneck - in der Zeit vom 17. bis 20. April
2010 stattfindet. Warensektor 9
Weinkost 2010 - 88. Auflage die in Bozen bei dem Museion - in der Zeit vom
13. bis 15. Mai 2010 stattfindet. Warensektor 3.
Alpenstones - 1. Auflage die in Bozen Messe Bozen - in der Zeit vom 13. bis
15. Mai 2010 stattfindet. Warensektor 13.
1.) di riconoscere la qualifica “provinciale” alle
seguenti manifestazioni fieristiche:
4 Wheels - 1° edizione - da tenersi in
Bolzano - Fiera Bolzano - dal 27 al 28
marzo 2010. Codice merceologico 26.
2.) die oben angeführte Auflistung als Kalender
der Veranstaltungen zu werten, denen die
Einstufung internationale oder gesamtstaatliche zuerkannt wurde, mit dem Hinweis, dass
die angegebenen Daten etwaigen Änderungen unterliegen könnten;
2.) di considerare l’elenco di cui sopra alla stregua di calendario delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale e nazionale,
con avviso che le date riportate potrebbero
subire eventuali variazioni;
3.) gegenständliches Dekret im Amtsblatt der
Region zu veröffentlichen.
3.) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG
IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
-
-
-
HANSI FELDER
Tip World 2010 - 32° edizione - da tenersi in Brunico - dal 17 al 20 aprile
2010. Codice merceologico 9.
Weinkost 2010 - 88° edizione - da tenersi in Bolzano presso il Museion dal 13
al 15 maggio 2010. Codice merceologico
3.
Alpenstones - 1° edizione - da tenersi in
Bolzano - Fiera Bolzano - dal 13 al 15
maggio 2010. Codice merceologico 13.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
39
56604
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010
Decreti - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 5. Februar 2010, Nr. 89/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 5 febbraio 2010, n. 89/29.6
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) von Hausmüll, gefährlichen und nicht
gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof
der Gemeinde Taufers, Taufers im Münstertal
(BZ)
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva
(R13) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi
e non - Centro di riciclaggio del Comune di
Tubre, Tubre (BZ)
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
IL DIRETTORE
D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluß des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Taufers im Münstertal in geltender Fassung;
Regolamento del centro di riciclaggio del Comune
di Tubre e successive modifiche ed integrazioni;
Gutachten des Amtes für Abfallwirtschaft Prot. Nr.
4285/BK/sk vom 11.08.1995 betreffend die Erteilung der Betriebsgenehmigung für den Recyclinghof in der Gemeinde Taufers im Münstertal;
Parere dell’Ufficio gestione rifiuti prot. n.
4285/BK/sk del 11.08.1995 concernente il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per il centro di
riciclaggio del Comune di Tubre;
Dekret Nr. 334 vom 20/04/2005 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG
(R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN
SONDERABFÄLLEN
Decreto n. 334 del 20/04/2005 concernente
DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN
RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI
URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E
NON
Ansuchen vom 12/01/2010
Domanda dd. 12/01/2010
eingereicht von der
GEMEINDE TAUFERS
mit rechtlichem Sitz in
Taufers im Münstertal (BZ)
St.-Johann-Str. 26
inoltrata dal
COMUNE DI TUBRE
con sede legale in
Tubre (BZ)
Via S. Giovanni 26
und
e
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
ermächtigt
40
autorizza
die
GEMEINDE TAUFERS
mit rechtlichem Sitz in
Taufers im Münstertal (BZ)
St.-Johann-Str. 26
il
COMUNE DI TUBRE
Con sede legale in
Tubre (BZ)
Via S. Giovanni 26
bis 27/02/2015
fino al 27/02/2015
mit Ermächtigungsnummer: 3225
con numero d'autorizzazione: 3225
zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten:
ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E
MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi
di rifiuti:
Abfallkodex: 020108 *
Abfallart: Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 020108 *
Tipologia di rifiuto: rifiuti agrochimici contenenti
sostanze pericolose
Abfallkodex: 080312 *
Abfallart: Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Abfallkodex: 080313
Abfallart: Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen
Codice di rifiuto: 080312 *
Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, contenenti
sostanze pericolose
Codice di rifiuto: 080313
Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, diversi da
quelli di cui alla voce 08 03 12
Abfallkodex: 080317 *
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 080317 *
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti,
contenenti sostanze pericolose
Abfallkodex: 080318
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen,
die unter 08 03 17 fallen
Codice di rifiuto: 080318
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Abfallkodex: 100819 *
Abfallart: ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
Codice di rifiuto: 100819 *
Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dal trattamento
delle acque di raffreddamento, contenenti oli
Abfallkodex: 130113 *
Abfallart: andere Hydrauliköle
Codice di rifiuto: 130113 *
Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici
Abfallkodex: 130208 *
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle
Codice di rifiuto: 130208 *
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione
Abfallkodex: 130310 *
Abfallart: andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle
Codice di rifiuto: 130310 *
Tipologia di rifiuto: altri oli isolanti e termoconduttori
Abfallkodex: 130507 *
Abfallart: öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern
Codice di rifiuto: 130507 *
Tipologia di rifiuto: acque oleose prodotte dalla
separazione olio/acqua
Abfallkodex: 130701 *
Abfallart: Heizöl und Diesel
Codice di rifiuto: 130701 *
Tipologia di rifiuto: olio combustibile e carburante
diesel
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
41
Abfallkodex: 130702 *
Abfallart: Benzin
Abfallkodex: 130703 *
Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)
Codice di rifiuto: 130702 *
Tipologia di rifiuto: petrolio
Codice di rifiuto: 130703 *
Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le
miscele)
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Abfallkodex: 150106
Abfallart: gemischte Verpackungen
Codice di rifiuto: 150106
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Abfallkodex: 150110 *
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche
Stoffe verunreinigt sind
Codice di rifiuto: 150110 *
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Abfallkodex: 160107 *
Abfallart: Ölfilter
Codice di rifiuto: 160107 *
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Abfallkodex: 160601 *
Abfallart: Bleibatterien
Codice di rifiuto: 160601 *
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Abfallkodex: 160602 *
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Codice di rifiuto: 160602 *
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Abfallkodex: 160603 *
Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien
Codice di rifiuto: 160603 *
Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio
Abfallkodex: 160606 *
Abfallart: getrennt gesammelte Elektrolyte aus
Batterien und Akkumulatoren
Codice di rifiuto: 160606 *
Tipologia di rifiuto: elettroliti di batterie
accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
Abfallkodex: 170201
Abfallart: Holz
Codice di rifiuto: 170201
Tipologia di rifiuto: legno
Abfallkodex: 170203
Abfallart: Kunststoff
Codice di rifiuto: 170203
Tipologia di rifiuto: plastica
Abfallkodex: 200101
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Codice di rifiuto: 200101
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas
Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro
Abfallkodex: 200108
Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
Codice di rifiuto: 200108
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e
mense
Abfallkodex: 200110
Codice di rifiuto: 200110
e
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
42
Abfallart: Bekleidung
Tipologia di rifiuto: abbigliamento
Abfallkodex: 200111
Abfallart: Textilien
Codice di rifiuto: 200111
Tipologia di rifiuto: prodotti tessili
Abfallkodex: 200113 *
Abfallart: Lösemittel
Codice di rifiuto: 200113 *
Tipologia di rifiuto: solventi
Abfallkodex: 200114 *
Abfallart: Säuren
Codice di rifiuto: 200114 *
Tipologia di rifiuto: acidi
Abfallkodex: 200115 *
Abfallart: Laugen
Codice di rifiuto: 200115 *
Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
Abfallkodex: 200117 *
Abfallart: Fotochemikalien
Codice di rifiuto: 200117 *
Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici
Abfallkodex: 200119 *
Abfallart: Pestizide
Codice di rifiuto: 200119 *
Tipologia di rifiuto: pesticidi
Abfallkodex: 200121 *
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Codice di rifiuto: 200121 *
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Abfallkodex: 200123 *
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200123 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi
Abfallkodex: 200125
Abfallart: Speiseöle und -fette
Codice di rifiuto: 200125
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Abfallkodex: 200126 *
Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen
Codice di rifiuto: 200126 *
Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 25
Abfallkodex: 200127 *
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200127 *
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze pericolose
Abfallkodex: 200128
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 27 fallen
Codice di rifiuto: 200128
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
Abfallkodex: 200129 *
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Codice di rifiuto: 200129 *
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze
pericolose
Abfallkodex: 200130
Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
Codice di rifiuto: 200130
Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 29
Abfallkodex: 200131 *
Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
Codice di rifiuto: 200131 *
Tipologia di rifiuto: medicinali
citostatici
citotossici
e
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
43
Abfallkodex: 200132
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen,
die unter 20 01 31 fallen
Abfallkodex: 200133 *
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter
16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten
Codice di rifiuto: 200132
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 31
Codice di rifiuto: 200133 *
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie
Abfallkodex: 200134
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
Codice di rifiuto: 200134
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi
da quelli di cui alla voce 20 01 33
Abfallkodex: 200135 *
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten,
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und
20 01 23 fallen
Codice di rifiuto: 200135 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
pericolose
Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai
punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Abfallkodex: 200137 *
Abfallart: Holz, das gefährliche Stoffe enthält
Codice di rifiuto: 200137 *
Tipologia di rifiuto: legno, contenente sostanze
pericolose
Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 20 01 37 fällt
Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui
alla voce 20 01 37
Abfallkodex: 200139
Abfallart: Kunststoffe
Codice di rifiuto: 200139
Tipologia di rifiuto: plastica
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo
Abfallkodex: 200301
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle
Codice di rifiuto: 200301
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Ort der Zwischenlagerung:
Recyclinghof Taufers i. Münster
Sede di stoccaggio:
Centro di riciclaggio di Tubre
1.
Die standortgebundenen und die beweglichen
Behälter müssen entsprechend den mit Gutachten des III. Fachausschusses für Umwelthygiene Prot. Nr. 13960/BK/sk vom 16.11.1993 genehmigten Projekt aufgestellt werden.
1.
I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nel progetto approvato
con parere favorevole della III. Sezione di
Igiene Ambientale prot. n. 13960/BK/sk del
16.11.1993.
2.
Die Bestimmungen der Betriebsordnung des
Recyclinghofes der Gemeinde Taufers im
Münstertal müssen eingehalten werden.
2.
Le disposizioni del regolamento del centro di
riciclaggio del Comune di Tubre devono essere rispettate.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
44
3.
Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof
ist verboten.
3.
È vietata l’accettazione presso il centro di
riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
4.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1.
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
4.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
nonchè per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
5.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
5.
Allo scopo di rendere nota, durante lo
stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso
l'area di stoccaggio dei contrassegni ben
visibili.
6.
Die Beseitigung, die Behandlung und die
Verwertung der vorübergehend gelagerten
Abfälle haben in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder
zur Verwertung an Dritte abgegeben werden,
muss der Verantwortliche feststellen, ob die
Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
6.
Lo smaltimento, il trattamento e il recupero
dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà
avvenire in impianti autorizzati. Prima che i
rifiuti vengano consegnati a terzi per lo
smaltimento o il recupero, il responsabile
deve accertare che i ricevitori siano muniti
delle autorizzazioni secondo le normative
vigenti.
7.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel
17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr.
4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister
geführt werden; dieses Register ist für die Dauer
von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
7.
Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scarico
in conformità all'articolo 17 della legge
provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno
cinque anni dall'ultima registrazione.
8.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April
des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
für die Erklärung im Umweltbereich gemäß
Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994
einzureichen.
8.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
9.
Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.
Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist
die Auflagen des Dekretes noch immer nicht
einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
9.
Il presente provvedimento è soggetto a
sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l’inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la
pericolosità o dannosità dell'attività esercitata
o nei casi di accertata violazione di legge o
delle normative tecniche.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret
Nr. 334 vom 20/04/2005.
Decorso tale termine senza che il richiedente
abbia osservato le prescrizioni del presente
atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Il presente decreto sostituisce il decreto n.
334 del 20/04/2005.
DER AMTSDIREKTOR
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DR. GIULIO ANGELUCCI
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
45
56571
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 29 gennaio 2010, n. 123
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii., L.P. 3 aprile 2007, n. 9. Soppressione del Consorzio di
Miglioramento Fondiario di San Lorenzo in Banale, con sede in San Lorenzo in Banale, comune
omonimo (TN)
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1.
di sopprimere, per quanto esposto in premessa, il Consorzio di Miglioramento Fondiario di San Lorenzo in Banale con sede in San Lorenzo in Banale, comune omonimo (TN);
2.
di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige.
IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
46
56570
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 5 febbraio 2010, n. 161
L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - Progetto definitivo "Bacino di irrigazione in località Ronchi",
nel Comune di Castelfondo, proposto dal Consorzio di miglioramento fondiario di Castelfondo Valutazione favorevole con prescrizioni
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
3)
di dare atto, per le ragioni indicate in premessa, che la fase istruttoria si è protratta oltre i termini di
cui all’art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;
di esprimere, per i motivi di cui in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità
ambientale del definitivo denominato “Bacino di irrigazione in località Ronchi”, nel Comune di Castelfondo,
proposto dal Consorzio di miglioramento fondiario di Castelfondo, in conformità al parere favorevole con
prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l’ambiente nel verbale di deliberazione n. 1/2010 di data
27 gennaio 2010, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al
punto 2) all’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla trasformazione di coltura, rilasciata dal Comitato tecnico forestale con deliberazione n. 105 di data 24 settembre 2009, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche) il rilascio del troppo pieno del bacino dovrà essere restituito al torrente Novella in maniera
utile al corso d’acqua, evitando che lo stesso possa essere intercettato dall’opera di presa della
centrale idroelettrica di Fondo; la riprogettazione delle opere di scarico potrà inoltre valutare soluzioni diverse dalla galleria in pendenza prevista nel progetto esaminato;
2. (Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche) gli organi di prelievo dell’acqua dal torrente Novella dovranno garantire la corretta limitazione della portata derivata a quella concessa; in tal senso dovrà inoltre essere sistemata l’opera di presa esistente sul rio Smou;
3. (Comune di Castelfondo, Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Servizio Geologico) nell’ambito del rilascio della concessione edilizia, il programma di monitoraggio degli effetti
delle vibrazioni generate dall’uso di esplosivo per lo scavo in roccia dovrà essere preventivamente sottoposto all’attenzione del Servizio Geologico e dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente che si esprimeranno in merito all’idoneità dei metodi di misura proposti ed
alla validità complessiva del programma proposto;
4. (Comune di Castelfondo) con riferimento alle emissioni acustiche, nell’ambito del rilascio della
concessione edilizia dovrà essere acquisito uno studio di impatto acustico, redatto da un tecnico
competente, finalizzato a:
verificare il rispetto del limite di emissione e del valore limite differenziale di immissione nei
confronti delle abitazioni maggiormente esposte, definiti dalla vigente normativa di settore.
generate dall’attività di scavo mediante esplosivo;
stimare l’incremento dei livelli sonori indotti dal traffico veicolare pesante transitante sulla
viabilità di cantiere nei pressi dei ricettori maggiormente esposti;
tale studio fornirà gli elementi tecnici per la predisposizione e il rilascio dell’eventuale autorizzazione comunale per le attività temporanee in deroga ai limiti previsti dall’art. 11 del d.P.G.P. 26
novembre 1998, n. 38-110/Leg;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
5.
6.
7.
8.
9.
47
(Comune di Castelfondo) la scelta finale della viabilità di cantiere da utilizzare per il trasferimento del materiale di scavo al sito di destinazione dovrà considerare l’utilizzo della “strada della
Val”, per il tratto compreso tra la località Dovena e Villa di Castelfondo;
(Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio prot. n. 11958/09 di data 9 dicembre 2009 ha effetto di autorizzazione ai fini paesaggistico-ambientali; in particolare, ai sensi del medesimo parere si prescrive che, al fine del recupero
delle qualità ambientali originarie dell’area interessata dal progetto, i ripristini ambientali previsti
per la sistemazione definitiva del terreno dovranno essere eseguiti nello scrupoloso rispetto delle indicazioni e modalità esecutive illustrate nella “relazione caratteri vegetazionali” allegata allo
studio d’impatto ambientale;
(Servizio Gestione strade) durante la fase di cantiere andrà concordata con il Servizio Gestione
strade della Provincia autonoma di Trento la disposizione di opportuna segnaletica stradale;
(Servizio Bacini montani) ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori di cui alla l.p. n. 18/1976 di competenza del Servizio Bacini montani, la successiva progettazione esecutiva dovrà prevedere:
un elaborato relativo al sistema di deviazione della portata funzionale all’esecuzione dei lavori di modifica delle opere di presa sul torrente Novella e relativo periodo di esercizio; in
tale contesto si dovranno operare anche gli interventi di manutenzione necessaria alla
conservazione dei manufatti, al fine di evitare analoghi interventi nel prossimo futuro;
la scala di risalita dei pesci dovrà presentare un setto di separazione dall’alveo, adeguatamente fondato e rivestito per protezione in pietra locale su entrambi i lati fuori terra;
la verifica di compatibilità idraulica delle opere progettate per lo scarico d’emergenza del
bacino dovrà considerare la portata del torrente con tempo di ritorno >= 100 anni (60
mc/sec);
la copertura dell’ultimo tratto del canale di scarico dovrà risultare carrabile al transito dei
mezzi d’opera e interamente rimovibile, dalla confluenza con il torrente alla soglia di sfioro.
Inoltre, la valutazione della pericolosità idraulica conseguente all’ipotesi di rottura del corpo diga, dovrà essere integrata con una modellazione idraulica bidimensionale su mappa digitale del
terreno ricavata dai dati LIDAR;
(Servizio Foreste e fauna) ai fini della tutela della fauna ittica, i lavori che interessano il torrente
Novella dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
andranno completati nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo l’impatto sull’alveo
e sulle rive;
i lavori che interessano il sommovimento dell’alveo bagnato dovranno essere effettuati al di
fuori del periodo riproduttivo della trota, che comprende i mesi da ottobre a gennaio; nel
successivo periodo di sviluppo embrionale, che si protrae fino ad aprile, andranno limitati al
minimo gli interventi che possono comportare intorbidimento;
andrà evitato lo spargimento in acqua di potenziali inquinanti come il cemento, deviando
eventualmente l’acqua nella zona del cantiere con apposita tubazione provvisoria affinché
il cemento non ne entri in contatto. Si dovrà inoltre concordare con l’Ufficio Distrettuale di
Cles e con l’Associazione Pescatori concessionaria del diritto di pesca l’eventuale recupero
preventivo della fauna ittica;
per ridurre il rischio d’interferenza con i pesci, le maglie della griglia sull’opera di presa dovranno avere luce non superiore a cinque millimetri; per l’eventuale collocazione alternativa
della griglia con queste caratteristiche si dovrà fare riferimento allo schema messo a punto
dall’Ufficio Faunistico del Servizio Foreste e fauna in collaborazione con il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche e il Servizio Bacini montani;
a conclusione dei lavori si dovrà provvedere alla rinaturalizzazione del tratto di torrente interessato dagli stessi con ripristino sia della componente vegetale delle sponde con la
messa a dimora di talee di salice e ontano, sia della componente litoide dell’alveo. Si dovrà
inoltre procedere alla rimozione completa del materiale di cantiere residuo;
la data di inizio lavori andrà comunicata, con almeno quindici giorni d’anticipo, all’Ufficio
Distrettuale Forestale di Cles e all’Associazione Pescatori Sportivi del Comprensorio della
Valle di Non, concessionaria del diritto di pesca;
ogni eventuale intervento sulle acque, anche non espressamente previsto, dovrà essere effettuato con l’adozione di adeguati accorgimenti tecnici atti alla salvaguardia della fauna ittica;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
4)
48
di indicare al proponente le seguenti raccomandazioni e disposizioni normative:
1. (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente) la gestione del materiale di risulta dello
scavo per cui è previsto il trasporto al di fuori del sito di produzione dovrà essere condotta secondo le disposizioni della normativa sulle terre e rocce da scavo, aggiornando, pertanto, anche
la relativa documentazione tecnica. L’eventuale deposito presso la cava “La Santa” od altra area estrattiva, ai fini del riutilizzo, è vincolato all’esito di una preventiva verifica, da parte del
Servizio Minerario provinciale, sulla programmazione ed eventuali interferenze con l’esercizio
ordinario di coltivazione della cava; le successive fasi di riutilizzo del materiale dovranno essere
supportate dalla opportuna documentazione finalizzata al tracciamento completo prescritto dalla
norma;
2. (Servizio Prevenzione rischi) si segnala che l’opera è soggetta alle disposizioni del Capo III della legge provinciale n. 18/1976: in fase di autorizzazione del progetto potranno essere imposte
modifiche e prescrizioni per la tutela della pubblica incolumità;
3. (Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici) ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, vige l’obbligo di dare immediata denuncia alla Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici della Provincia autonoma di Trento qualora emergano, nel corso
dei lavori di scasso o movimento terra, cose di interesse archeologico e di provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui esse sono state
rinvenute. Ove trattasi di cose mobili, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne
la sicurezza e la conservazione fino a diversa disposizione dei tecnici provinciali responsabili;
5)
di stabilire che devono essere adottate le misure di mitigazione contenute nel progetto e nello studio
d’impatto ambientale;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 bis, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, l’efficacia della valutazione d’impatto ambientale concernente il progetto di cui al precedente punto 2) è subordinata al positivo esito della procedura di deroga urbanistica;
7) di stabilire, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., che
l’efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata quinquennale;
8) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa al Consorzio di miglioramento fondiario di Castelfondo, proponente dell’opera, inoltre ai servizi provinciali e alle Amministrazioni coinvolte nell’istruttoria;
9) di demandare, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, alle
strutture provinciali ed enti espressamente individuati ai punti 3) e 4), in collegamento con i rispettivi
Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni previste dal presente provvedimento, tenendone specifica evidenza;
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige.
Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative:
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n.
1034/1971;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
49
56572
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 5 febbraio 2010, n. 174
Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4. "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" - articolo 49,
comma 2. Riapertura dei termini
Vista la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 come da ultimo modificata dall’articolo 40 della legge
provinciale 28 marzo 2009, n. 2 recante norme per il “Sostegno dell’economia agricola, disciplina
dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” ed in particolare l’articolo 49, comma 2 relativo alle sovvenzioni alle organizzazioni professionali di categoria per
l’attività di informazione mediante la redazione e la diffusione di pubblicazioni;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1767 di data 17 luglio 2009 con cui vengono approvati i criteri per il periodo 2009-2013 predisposti a termini dell’articolo 49, comma 2;
Tenuto conto che una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto è stata trasmessa alla
Commissione Europea conformemente a quanto stabilito all’articolo 20, paragrafo 1 del Reg. (CE) n.
1857/2006 della Commissione e che in data 4 agosto 2009 la Commissione stessa ha pubblicato le informazioni sintetiche dell’aiuto con il numero XA 211/2009;
Preso atto che per l’anno 2010 il termine di presentazione delle domande di intervento era stato fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, mentre per l’anno 2009 entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione della deliberazione dei criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino
Alto Adige avvenuta in data 18 agosto 2009;
Tenuto conto che, entro la scadenza del 16 settembre 2009 sono pervenute due domande di sovvenzione relative alle pubblicazioni effettuate dal 4 agosto al 31 dicembre 2009 e che tali interventi sono
stati concessi con determinazione del Dirigente del Servizio Vigilanza e Promozione delle attività agricole n. 244 di data 30 settembre 2009;
Preso atto che entro la scadenza del 31 dicembre 2009 non è pervenuta alcuna domanda di intervento e ritenuto che la mancata presentazione di domande entro la data citata possa essere stata determinata dalla non chiara esplicitazione dei termini per la presentazione delle stesse, dovuta all’iter di
approvazione dei criteri piuttosto lungo e complesso;
Tenuto conto infatti che l’aiuto in questione era stato inviato alla Commissione Europea nel corso
del 2008 e successivamente ritirato nello stesso anno a seguito delle osservazioni formulate sulla normativa dalla Commissione stessa;
Tenuto conto che successivamente è stata modificata la legge provinciale 28.03.2003, n. 4, nel caso
specifico l’articolo 49, comma 2 e predisposta la nuova deliberazione dei criteri, le cui informazioni sintetiche sono state notificate alla Commissione, la quale le ha pubblicate in data 4 agosto 2009 come meglio dettagliato nei precedenti paragrafi;
Ritenuto pertanto che il sopraddetto iter abbia generato confusione sui termini di scadenza per le
domande relative all’anno 2010 essendo da poco scaduti quelli del 16 settembre 2009 relativamente al
periodo agosto-dicembre 2009 e non opportunamente pubblicizzato il successivo termine del 31 dicembre 2009 per le sovvenzioni dell’anno successivo;
Preso atto peraltro che le risorse per tali interventi sono state regolarmente stanziate sul bilancio
2010 sul capitolo 506150–001;
Ritenuto inoltre estremamente importante l’attività di informazione e assistenza tecnica verso il
comparto agricolo, utile alla crescita dell’intero settore;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
50
Valutato pertanto opportuno, soprattutto in un momento di crisi come quello che l’economia - anche
provinciale - sta vivendo, riaprire i termini per la presentazione di domande per l’ottenimento per l’anno
2010 delle sovvenzioni previste dall’articolo 49, comma 2 della L.P. 4/2003 al fine di offrire nuova possibilità alle organizzazioni professionali e di categoria agricole di partecipare all’assegnazione di tali aiuti
per l’attività di assistenza tecnica ed informazione, attuate mediante la realizzazione e la diffusione di
pubblicazioni, in relazione alle spese di stampa e di diffusione da sostenersi nel medesimo anno con
decorrenza dal mese di gennaio, fissando pertanto la nuova scadenza per l’anno in corso entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1)
di riaprire, per le motivazioni espresse in premessa, i termini di presentazione delle domande per
l’ottenimento per l’anno 2010 delle sovvenzioni previste dall’articolo 49, comma 2 della L.P. 4/2003
da parte delle organizzazioni professionali e di categoria agricole per l’attività di assistenza tecnica
ed informazione, attuate mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, in relazione alle
spese di stampa e di diffusione da sostenersi nel medesimo anno con decorrenza dal mese di gennaio;
2)
di fissare il nuovo termine per la presentazione delle domande di intervento per l’anno 2010 entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino Alto Adige, rinviando per quanto concerne le modalità di presentazione delle stesse ai criteri fissati con propria deliberazione n. 1767 di data 17 luglio 2009;
3)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di riapertura dei termini sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
51
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
56608
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 12 febbraio 2010, n. 214
Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m. Autorizzazione di carattere generale per impianti adibiti a lavorazioni meccaniche e ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10
kg/giorno
LA GIUNTA PROVINCIALE
-
-
-
-
-
-
-
-
visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quinta, recante le norme in
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
considerato che l’articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che per tutti gli impianti
che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione, sia con riferimento
all’installazione di un nuovo impianto o al trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro, sia in
relazione ad una modifica che comporti variazioni significative ad impianti già autorizzati;
considerato che l’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, oltre alle autorizzazioni
generali previste per gli impianti e per le attività elencate nella parte II dell’allegato IV alla parte quinta, consente all’autorità competente di adottare apposite autorizzazioni a carattere generale per
specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo ed alle modalità di produzione;
visto l’art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P.
26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla Giunta
provinciale il compito di emanare apposite direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via
generale per le categorie degli impianti connessi ad attività precedentemente definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10976 di data 9 ottobre 1998, con la quale sono
state approvate le direttive ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per dette categorie di impianti;
rilevato che le lavorazioni meccaniche di pulizia superficiale meccanica dei metalli e per il trattamento di finitura delle superfici metalliche, risultano essere riferibili a categorie di impianti tecnologicamente semplici e ricorrenti nella realtà provinciale, comunque tali per cui risulta opportuno procedere all’adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale;
rilevato inoltre che la “tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno” è riportata
nell’elenco degli impianti ed attività di cui alla parte II dell’allegato IV del decreto legislativo n.
152/2006 e che, per analogia degli inquinanti emessi, ad essa possono essere assimilati i trattamenti termici di “rinvenimento” (o “distensione”) e di “ricottura” di pezzi metallici;
ritenuto pertanto opportuno attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per i
soggetti che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti adibiti a lavorazioni meccaniche e ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno, a condizione
che siano adottate specifiche soluzioni tecnico-costruttive e gestionali ritenute indispensabili per garantire un adeguato livello di protezione ambientale;
viste le specifiche tecniche, nonché i modelli e le relative schede tecniche, riportate negli allegati 1 e
2 del presente provvedimento, predisposti dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
secondo le direttive ed i criteri di cui alla richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 10976
di data 9 ottobre 1998, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione in via generale per impianti adibiti a
lavorazioni meccaniche e ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10
kg/giorno;
vista inoltre la deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, con cui si demanda
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente l’attivazione della procedura per il rilascio
dell’autorizzazione di carattere generale per alcune tipologie di impianti, tra cui quelli connessi ad attività di lavorazione di materiali inerti;
52
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vista la determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente del 17 febbraio 2009, n. 46, con cui è stata attivata la procedura per il rilascio
dell’autorizzazione di carattere generale per gli impianti contemplati dal provvedimento della Giunta
Provinciale n. 199 del 6 febbraio 2009;
rilevata l’opportunità di comprendere nella citata autorizzazione in via generale relativa alla lavorazione di materiali inerti anche le operazioni accessorie di affilatura di utensili mediante mola smerigliatrice, in quanto riferibili ad unità produttive tecnologicamente semplici e ricorrenti nella realtà
provinciale, soprattutto in relazione all’attività di lavorazione del porfido;
ritenuto pertanto opportuno modificare l’allegato 4 della deliberazione di Giunta Provinciale del 6
febbraio 2009, n. 199, come segue:
come ultima voce dell’elenco delle fasi di lavorazione riportato nel paragrafo 1.A.2 si aggiunge
la seguente: “operazioni accessorie di affilatura di utensili mediante mola smerigliatrice.”;
il periodo immediatamente successivo all’elenco di cui al punto precedente è sostituito con il
seguente: “Danno luogo ad emissioni convogliate le lavorazioni di spacco e finitura, nonché le
operazioni accessorie di affilatura.”;
ritenuto opportuno disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 8, 8
bis ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 6, 7, 12,
13 e 15 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero degli articoli 269 e 281 del decreto legislativo n. 152/2006,
nonché delle domande presentate ai sensi degli articoli 8 ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero dell’articolo 281 del
decreto legislativo n. 152/2006, per i gestori che intendono avvalersi dell’autorizzazione in via generale;
ritenuto inoltre opportuno precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in
via generale già acquisite da enti ed imprese per le attività sopra menzionate a seguito della presentazione del modello C6 riferito ad attività generica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2898 di data 17 novembre 2000;
ritenuto altresì opportuno precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in
via generale già acquisite da enti ed imprese per l’attività di lavorazione di materiali inerti a seguito
della presentazione del modello C13, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, e con determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente del 17 febbraio 2009, n. 46, in quanto le modifiche qui introdotte costituiscono una mera integrazione delle lavorazioni ricadenti nell’ambito di applicazione di tale autorizzazione e non alterano alcuna prescrizione pre-vigente;
rilevato che il soggetto che esercisce o che intende installare, modificare o trasferire impianti riconducibili alle attività sopra menzionate con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da
quelle previste negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento deve presentare domanda
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, seguendo le normali procedure previste dal
decreto legislativo n. 152/2006 al fine di ottenere l’autorizzazione all’emissione in atmosfera;
visto l’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
considerato che i vincoli costruttivi e gestionali contenuti nelle specifiche tecniche di cui agli allegati
1 e 2 del presente provvedimento, selezionando processi caratterizzati dai più bassi livelli di emissione tecnicamente raggiungibili, comportano emissioni comunque inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
considerato che spetta al comune la verifica sulla compatibilità in ordine agli aspetti urbanistici ed
igienico-sanitari degli impianti in oggetto;
vista la proposta dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, trasmessa con nota prot.
n. 2737/2009-D201 di data 4 novembre 2009;
rilevato che, a causa di un mero errore materiale, con deliberazione della Giunta provinciale n. 104
di data 29 gennaio 2010 si è demandata all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
l’attivazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per impianti termici civili, per impianti adibiti ad attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche, di segheria, di lavorazione di materiali inerti, nonché di stoccaggio di materie prime, procedura già precedentemente attivata con deliberazione della Giunta provinciale n. n. 199 del 6 febbraio 2009;
vista la parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i relativi allegati;
visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
53
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
delibera
1) di demandare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente l’attivazione della procedura
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
per il rilascio dell’autorizzazione di carattere generale per i seguenti impianti:
a) impianti adibiti a lavorazioni meccaniche, con particolare riferimento alla pulizia superficiale
meccanica dei metalli ed ai trattamenti di finitura delle superfici metalliche, che possiedono le
caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) impianti connessi ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10
kg/giorno che possiedono le caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell’allegato
2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, che le prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio degli impianti contenute negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento costituiscono, per le emissioni in atmosfera ad essi pertinenti, aggiornamento della tabella B allegata al medesimo Testo Unico;
di modificare l’allegato 4 della deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, come
segue:
come ultima voce dell’elenco delle fasi di lavorazione riportato nel paragrafo 1.A.2 si aggiunge
la seguente: “operazioni accessorie di affilatura di utensili mediante mola smerigliatrice.”;
il periodo immediatamente successivo all’elenco di cui al punto precedente è sostituito con il
seguente: “Danno luogo ad emissioni convogliate le lavorazioni di spacco e finitura, nonché le
operazioni accessorie di affilatura.”;
di disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 8, 8 bis ed 8 ter del
T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 6, 7, 12, 13 e 15 del
d.P.R. n. 203/1988, ovvero degli articoli 269 e 281 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché delle
domande presentate ai sensi degli articoli 8 ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti e dell’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero dell’articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente delle dichiarazioni di ciascun gestore di avvalersi dell’autorizzazione in via generale;
di precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in via generale già acquisite da enti ed imprese per le attività sopra menzionate a seguito della presentazione del modello
C6 riferito ad attività generica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2898 di data
17 novembre 2000;
di precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in via generale già acquisite da enti ed imprese per l’attività di lavorazione di materiali inerti a seguito della presentazione del
modello C13, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, e con
determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente del 17 febbraio 2009, n. 46;
di dare atto che spetta al comune la verifica sulla compatibilità in ordine agli aspetti urbanistici ed
igienico-sanitari degli impianti considerati dal presente provvedimento;
di annullare, per i motivi indicati in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 104 di data
29 gennaio 2010;
di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento e delle specifiche tecniche allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
54
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
LAVORAZIONI MECCANICHE SU METALLI
----------------
“pulizia superficiale meccanica, trattamenti di finitura delle superfici”
LIBRETTO PER ATTIVITÁ DI LAVORAZIONE MECCANICA SU METALLI
AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE
deliberazione di G.P. del _____________ n. ____
determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____
55
Mod. C15 (lavorazione meccanica su metalli)
All’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente
via Mantova, 16
38122 TRENTO TN
e p.c. Al Sindaco
del Comune di
(TN)
Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di lavorazione
meccanica su metalli, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 8-ter del T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il sottoscritto
nato il
codice fiscale
a
( )
residente a
( )
via e nr. civico
in qualità di
titolare
legale rappresentante
dell’impresa con denominazione o ragione sociale:
codice fiscale
attività economica dell’impresa
(secondo classificazione ISTAT)
( )
con sede legale in
via e nr. civico
n. telefonico (con prefisso)
dichiara di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività di lavorazione meccanica su metalli,
di cui all’oggetto, adottata con determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____,
relativamente a:
- installazione
- modifica o ampliamento
- trasferimento
- esercizio
di un nuovo impianto
di un impianto già autorizzato
di un impianto in altra località
di un impianto già installato
ubicato nel Comune di
(TN)
frazione o località
via e nr. civico
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell’allegato 2 della determinazione del Dirigente del Settore
tecnico del _____________ n. ____.
data
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
56
Mod. C15 (lavorazione meccanica su metalli)
Tipo di lavorazioni effettuate
pulizia superficiale dei metalli
trattamenti di finitura di superfici metalliche
pallinatura
granigliatura
sabbiatura
specificare:
Scheda riepilogativa dei punti di emissione
Unità produttiva
sigla(1)
descrizione(2)
Emissione
Portata
Altezza
dal suolo
Sezione
Sistema di
abbattimento
sigla(3)
Nm3/h
m
m2
codice(4)
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
(1)
(2)
(3)
(4)
indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, …
descrivere l’unità produttiva che genera l’emissione (sabbiatrice, rettificatrice, burattatrice, smerigliatrice, alesatrice, ecc.);
indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, …
per i codici relativi ai sistemi di abbattimento, consultare la tabella in calce.
Allegare: - planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive (M1, M2, … ) con i relativi punti di emissione (E1, E2, … );
- estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento.
Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire:
Eventuali altre comunicazioni:
data
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
57
TABELLA CODICI SISTEMI DI ABBATTIMENTO
codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
tipologia sistema di abbattimento
ciclone
multicicloni
filtro a tasche
filtro a maniche
precipitatore elettrostatico
abbattitore a umido
abbattitore a umido Venturi
assorbitore
adsorbitore senza rigenerazione
adsorbitore dotato di rigenerazione
combustore termico
post-combustore termico
post-combustore catalitico
altro:
58
_____________________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO _____________________
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore Gestione ambientale
Via Mantova, 16 - 38122 Trento
tel. 0461/497702-03 - Fax 0461/236574
e-mail: [email protected]
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e
al diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle
libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per
il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del
trattamento.
Le finalità del trattamento dei dati sono previste dalle norme del Testo unico delle leggi provinciali per la
protezione dell'ambiente (approvato con d.P.G.P. n. 1-41/Legisl. il 26 gennaio 1987 e successive
modifiche ed integrazioni) relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori e all'organizzazione dei
catasti; dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva dell'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente; in linea generale, da tutte le disposizioni legislative disciplinanti lo svolgimento
delle attività istituzionali della predetta Agenzia.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato, si informa di quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha
presentato la documentazione;
2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse;
4. Il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Piazza Dante, 15 – 38122
Trento.
5. I responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle singole Strutture, in particolare:
- Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- Dirigente Sostituto del Settore Informazione e monitoraggi;
- Dirigente Sostituto del Settore Gestione ambientale;
- Responsabile dell’Incarico di studio ed analisi dei processi tecnologici e produttivi;
- Responsabile del Settore Laboratorio e controlli.
6. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 citato.
Trento, 19/10/2009
Dichiaro di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa.
data, ___________________________
_______________________________
firma
N.B.: la presente informativa fa riferimento solo al trattamento dei dati contenuti nella modulistica da presentare all’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente.
59
LAVORAZIONI MECCANICHE SU METALLI
1 – Generalità
Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le lavorazioni meccaniche non riferibili ad impianti o
attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico.
Fra di esse si individuano in particolare le seguenti attività effettuate con macchine operatrici che, per la ridotta
granulometria delle polveri prodotte ovvero per la presenza di nebbie d’olio, necessitano di sistemi di
aspirazione e trattamento degli effluenti gassosi:
• pulizia superficiale meccanica dei metalli;
• trattamenti di finitura delle superfici metalliche.
Sono in ogni caso escluse le lavorazioni che diano luogo ad emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate
dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e le attività in cui sono impiegate sostanze
e preparati ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.
2 – Requisiti tecnologici ammessi all’autorizzazione in via generale
2.1 – Pulizia superficiale meccanica dei metalli:
• pallinatura;
• granigliatura;
• sabbiatura.
Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente presidiate da
sistemi di aspirazione per la captazione ed il convogliamento degli effluenti ad un idoneo sistema di
abbattimento del particolato.
2.2 – Trattamenti di finitura delle superfici metalliche
Fra tali lavorazioni, a titolo d’esempio, possono essere elencate: lucidatura meccanica, levigatura, sbavatura,
lappatura, molatura, spazzolatura, lapidellatura, carteggiatura, rettifica, affilatura, smerigliatura, ecc..
Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di
abbattimento del particolato, con esclusione di eventuali lavorazioni in cui si utilizzano fluidi refrigeranti o
lubro-refrigeranti.
3 – Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio degli impianti
3.1 – Limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera
La progettazione e la gestione dell’impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di
funzionamento, il rispetto dei seguenti limiti di accettabilità, riferiti a 0°C ed a 1013 millibar dell’effluente
gassoso anidro, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti:
Fase dell’attività
- pulizia superficiale meccanica dei metalli
- trattamenti di finitura delle superfici metalliche
Inquinante
Concentrazione [mg/Nm3]
polveri inerti totali
polveri inerti totali
10
(comprese nebbie d’olio)
10
I limiti di emissione sono espressi in concentrazione e rappresentano il massimo quantitativo in massa di
inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in
condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
Per gli inquinanti per cui non è previsto nel presente capitolo uno specifico limite in concentrazione, si
assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti.
60
Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B
allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
3.2 – Altre prescrizioni
Le lavorazioni meccaniche oggetto della presente autorizzazione in via generale devono essere svolte nel
rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, in modo da evitare emissioni in
atmosfera di inquinanti in forma diffusa.
I sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in continua efficienza.
Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei
valori limite di emissione di cui al capitolo 3.1, il gestore dell’impianto deve informare entro le otto ore
successive l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed il comune territorialmente competente; il
ripristino funzionale dell’impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli
accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni.
4 - Adempimenti
4.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati
Contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, da presentare all’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, il gestore
dell’impianto, compilando in ogni sua parte il modello C15, che forma parte integrante del presente allegato, deve:
- indicare il tipo di lavorazioni effettuate;
- indicare le unità produttive presenti nell’insediamento, con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento
adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo ai medesimi un numero
progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già autorizzati;
- indicare gli eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire;
- allegare una planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive con i relativi punti di emissione;
- allegare un estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento.
4.2 - Impianti nuovi, trasferiti oppure oggetto di modifica sostanziale
4.2.1 - Comunicazione di messa in esercizio dell’impianto
Il gestore dell’impianto deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia Provinciale per la
Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, la data di messa in esercizio
dell’impianto stesso.
4.2.2 - Comunicazione di messa a regime ed effettuazione degli autonomi controlli di avviamento
Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di messa a regime e la data in
cui saranno effettuati gli autonomi controlli di avviamento dell’impianto; il termine ultimo per la messa a
regime dell’impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. Tali autonomi controlli
devono essere costituiti da almeno due campionamenti per ciascun punto di emissione rappresentativi dei
primi dieci giorni di funzionamento a regime dell’impianto e devono riguardare la determinazione della
concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1. I relativi certificati di analisi,
firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
4.3 - Impianti già installati
Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data in cui sarà effettuato l’autonomo
controllo sulle emissioni in atmosfera. Detto rilevamento, che deve essere effettuato entro i sei mesi
successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, deve
essere rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto e deve riguardare la
61
determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1. I
relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per
la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla
scadenza.
Sono esentati dall’effettuazione degli autonomi controlli coloro che hanno effettuato l’ultima misurazione nei
due anni precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via
generale, qualora prescritto dall’eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o del
D.Lgs n. 152/2006.
4.4 - Modalità di effettuazione dei controlli
I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori
misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti.
4.5 - Controlli ed adempimenti successivi
Non sono richiesti autonomi controlli periodici sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità produttive
rientranti nella disciplina della presente autorizzazione in via generale.
La Ditta deve mettere a disposizione tutte le schede di sicurezza delle materie prime impiegate nell’attività
rientrante nella disciplina della presente autorizzazione in via generale.
4.6 - Cessazione dell’attività, subentri, trasferimenti e modifiche
L’autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dell’impianto. Il
subentrante è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed
al Sindaco del Comune territorialmente competente l’avvenuto trasferimento della gestione. Parimenti, entro 60
giorni, la Ditta deve comunicare l’eventuale cessazione dell’attività.
I trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (rimozione di un sistema di abbattimento, incremento
della portata dell’effluente superiore al 20%, impiego di nuove materie prime con una variazione della qualità
e/o quantità degli inquinanti emessi in atmosfera, …) apportate all’impianto successivamente alla presentazione
della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale sono soggetti a nuova autorizzazione
preventiva per le emissioni in atmosfera.
Qualsiasi modifica che comporti una variazione rispetto a quanto indicato nella documentazione già presentata
deve essere comunque comunicata all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del
Comune territorialmente competente almeno 60 giorni prima dell’effettuazione.
5 - Condotti di scarico
5.1 - Punto di prelievo
La Ditta è obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente
gassoso; in particolare su ciascuna emissione in atmosfera deve realizzare foro di prelievo, come da disegno
allegato al presente documento, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli secondo
le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.
5.2 - Altezza dei condotti
I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell’effluente
gassoso nell’atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti
comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che
il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed
alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.
6 - Altre prescrizioni
6.1 - Documentazione comprovatoria
62
La Ditta deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della
documentazione trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente al fine di avvalersi dell’autorizzazione in via generale ed un “libretto per attività di lavorazione meccanica” correttamente compilato.
6.2 - Accesso agli impianti
Il gestore dell’impianto deve lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a
sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le
emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare.
Il responsabile della gestione dell’impianto, o chi ne fa le veci, è invitato anche in via breve a presenziare alle
operazioni di controllo, facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, a meno che la sua
reperibilità sia di ostacolo all’inizio delle operazioni.
6.3 - Certificato di prevenzione incendi
La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta
provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia
urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l’autorizzazione edilizia.
63
TRONCHETTO FILETTATO
da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi
A
Il punto di prelievo deve
essere posizionato in un
tratto di condotto rettilineo
a sezione costante, possibilmente verticale, a circa
2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2
diametri della sezione di
efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono
essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.
A
M89x1,5
φ 85
6
filetto metrico
passo 1,5
16
51
SEZIONE A-A
φ 79
φ 89
64
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
TEMPRA DI METALLI
----------------
“Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno”.
LIBRETTO PER L’ATTIVITÁ DI TEMPRA DI METALLI
AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE
deliberazione di G.P. del _____________ n. ____
determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____
65
Mod. C16 (tempra)
All’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente
via Mantova, 16
38100 TRENTO TN
e p.c. Al Sindaco
del Comune di
............................... TN
Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di tempra
di metalli, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 8-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti e dell’articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il sottoscritto
nato il
codice fiscale
a
( )
residente a
( )
via e nr. civico
in qualità di
titolare
legale rappresentante
dell’impresa con denominazione o ragione sociale:
codice fiscale
attività economica dell’impresa
(secondo classificazione ISTAT)
( )
con sede legale in
via e nr. civico
n. telefonico (con prefisso)
dichiara di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività di tempra di metalli di cui
all’oggetto, adottata con determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____,
relativamente a:
- installazione
- modifica o ampliamento
- trasferimento
- esercizio
di un nuovo impianto
di un impianto già autorizzato
di un impianto in altra località
di un impianto già installato
ubicato nel Comune di
(TN)
frazione o località
via e nr. civico
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell’allegato 2 della determinazione del Dirigente del
Settore tecnico del _____________ n. ____.
data
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
66
Mod. C16 (tempra)
Tipo di tecnologia adottata
riscaldamento
raffreddamento rapido (spegnimento)
rinvenimento/distensione
ricottura (raffreddamento lento)
in atmosfera non modificata
in atmosfera inerte
in atmosfera controllata (riducente)
in olio
in acqua
in soluzioni acquose
in prodotti sintetici organici
in bagno di sali fusi
altro:
in atmosfera non modificata
in atmosfera controllata (riducente)
in atmosfera non modificata
in atmosfera controllata (riducente)
Consumo di olio nell’attività di tempra dei metalli
kg/giorno
kg/anno
Unità termiche ad uso produttivo o misto
Combustibile di alimentazione(1)
Potenzialità [MW](2)
(da compilare se di potenzialità superiore a quella indicata)
metano
GPL
gasolio
(≥ 3 MW)
(≥ 3 MW)
(≥ 1 MW)
(1) barrare la casella corrispondente al tipo di combustibile utilizzato
(2) riportare nelle varie caselle il valore della potenzialità di ciascuna unità termica (la potenzialità di ciascuna unità termica
non deve comunque superare i 5 MW)
Scheda riepilogativa dei punti di emissione
Unità produttiva o termica
sigla(3)
descrizione(4)
Emissione Portata
sigla(5)
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
Nm3/h
Altezza
Sistema di
Sezione
dal suolo
abbattimento
m
m2
codice(6)
(3) indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive o termiche: M1, M2, M3, …
(4) descrivere l’unità produttiva (forno di riscaldamento in atmosfera controllata, vasca di raffreddamento in acqua/olio/…,
forno di riscaldamento in atmosfera riducente, forno di rinvenimento, forno di ricottura, ... ) o termica che genera
l’emissione; in caso di presenza di bruciatore, specificare tipologia di combustibile e potenzialità termica;
(5) indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, …
(6) per i codici relativi ai sistemi di abbattimento, consultare la tabella in calce.
67
Allegare: - planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive o termiche (M1, M2, … ) con i relativi punti di emissione (E1, E2, …);
- estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento.
Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire:
Eventuali altre comunicazioni:
data
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
TABELLA CODICI SISTEMI DI ABBATTIMENTO
codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
tipologia sistema di abbattimento
ciclone
multicicloni
filtro a tasche
filtro a maniche
precipitatore elettrostatico
abbattitore a umido
abbattitore a umido Venturi
assorbitore
adsorbitore senza rigenerazione
adsorbitore dotato di rigenerazione
combustore termico
post-combustore termico
post-combustore catalitico
altro:
68
____________________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO __________________
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore Gestione ambientale
Via Mantova, 16 - 38122 Trento
tel. 0461/497702-03 - Fax 0461/236574
e-mail: [email protected]
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità
previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da
parte dei titolari del trattamento.
Le finalità del trattamento dei dati sono previste dalle norme del Testo unico delle leggi provinciali
per la protezione dell'ambiente (approvato con d.P.G.P. n. 1-41/Legisl. il 26 gennaio 1987 e
successive modifiche ed integrazioni) relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori e
all'organizzazione dei catasti; dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva
dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in linea generale, da tutte le disposizioni
legislative disciplinanti lo svolgimento delle attività istituzionali della predetta Agenzia.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato, si informa di quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale
ha presentato la documentazione;
2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse;
4. Il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Piazza Dante, 15 –
38122 Trento.
5. I responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle singole Strutture, in particolare:
- Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- Dirigente Sostituto del Settore Informazione e monitoraggi;
- Dirigente Sostituto del Settore Gestione ambientale;
- Responsabile dell’Incarico di studio ed analisi dei processi tecnologici e produttivi;
- Responsabile del Settore Laboratorio e controlli.
6. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 citato.
Trento, 19/10/2009
Dichiaro di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa.
data, ___________________________
_______________________________
firma
N.B.: la presente informativa fa riferimento solo al trattamento dei dati contenuti nella modulistica da presentare
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
69
TEMPRA DI METALLI
CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 KG/GIORNO
Attività elencata nella Parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
1 – Generalità
Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni
connesse all’attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno. I trattamenti di
tempra sono costituiti da una fase di riscaldamento di pezzi metallici ad una temperatura idonea in funzione del
tipo di metallo, seguita da una fase di rapido raffreddamento, detto anche spegnimento, in olio oppure in altri
mezzi quali acqua, soluzioni acquose, bagni di sali fusi, etc…
Vengono assimilati alla tempra anche i seguenti trattamenti termici:
- rinvenimento o distensione, costituito da un riscaldamento dei pezzi a temperatura inferiore rispetto
alla tempra e da un successivo lento raffreddamento, al fine di eliminare le tensioni interne residue
indotte dalla tempra stessa;
- ricottura, generalmente costituito da una fase di riscaldamento dei pezzi metallici ad una temperatura
idonea in funzione del tipo di metallo, seguita da un raffreddamento molto lento.
Gli impianti di combustione impiegati per i trattamenti termici devono essere alimentati esclusivamente a
metano, GPL o gasolio e la potenzialità termica nominale di ciascuna unità non deve superare i 5 MW.
Sono in ogni caso escluse le lavorazioni che diano luogo ad emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate
dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e le attività in cui sono impiegate sostanze
e preparati ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61. Inoltre non
rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le emissioni provenienti da fasi di spegnimento in bagni
di sali fusi contenenti cianuri.
1.1 – Fasi della lavorazione e materie prime utilizzate
Nelle attività connesse alla tempra, rinvenimento e ricottura dei metalli, si possono individuare le seguenti fasi:
- riscaldamento
in atmosfera non modificata;
in atmosfera inerte;
in atmosfera controllata (riducente);
- raffreddamento rapido (spegnimento)
in olio;
in altri mezzi (acqua, soluzioni acquose, bagni di sali fusi, ecc.);
- raffreddamento lento
post-rinvenimento/distensione;
post-ricottura.
2 – Requisiti tecnologici ammessi all’autorizzazione in via generale
Nell’attività di tempra dei metalli rientrante nella disciplina della presente autorizzazione è consentito il
consumo di olio per un quantitativo non superiore a 10 kg al giorno, riferiti all’intero stabilimento. Nel caso
di raffreddamento lento o di spegnimento in altri mezzi non sono fissate soglie massime di consumo.
Nello specifico, le singole fasi di lavorazione devono soddisfare anche i seguenti requisiti.
2.1 – Riscaldamento in atmosfera non modificata o inerte
La fase di riscaldamento in atmosfera non modificata o inerte è condotta in appositi forni ad induzione o similari.
Gli effluenti provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera, nel rispetto dei limiti
di emissione stabiliti al successivo capitolo 3.
2.2 – Riscaldamento in atmosfera controllata (riducente)
La fase di riscaldamento è condotta in appositi forni operanti in atmosfera riducente.
Gli effluenti provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera, nel rispetto dei limiti
di emissione stabiliti al successivo capitolo 3.
70
I forni di riscaldamento devono inoltre essere dotati di bruciatori pilota su ogni punto di possibile fuoriuscita
dell’atmosfera riducente. Gli eventuali impianti di produzione e distribuzione di tale atmosfera devono essere
dotati di appositi dispositivi per l’ossidazione degli esuberi di atmosfera riducente, sempre nel rispetto dei limiti
di emissione stabiliti al successivo capitolo 3.
2.3 – Raffreddamento rapido (spegnimento)
La fase di spegnimento deve essere svolta in un ambiente presidiato da idoneo sistema di aspirazione. Gli
effluenti provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera, nel rispetto dei limiti di
emissione stabiliti al successivo capitolo 3.
Gli eventuali bagni di sali fusi non devono contenere cianuri.
3 – Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dell’impianto
3.1 – Limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera
La progettazione e la gestione dell’impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di
funzionamento, il rispetto dei seguenti limiti di accettabilità, riferiti a 0°C ed a 1013 millibar dell’effluente
gassoso anidro, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti:
Fase dell’attività
- riscaldamento in atmosfera non
modificata o inerte
- riscaldamento in atmosfera
controllata (riducente) (*)
Inquinante
Concentrazione
mg/Nm3
Polveri inerti totali
10
(comprese nebbie d’olio)
Monossido di carbonio
Ossidi di azoto
Polveri inerti totali
100
100
10
(comprese nebbie d’olio)
- raffreddamento rapido in olio
- raffreddamento rapido in mezzi con
prodotti sintetici organici
- raffreddamento rapido in altri mezzi
- raffreddamento lento
- unità termiche a metano o GPL
(valori riferiti al 3% di ossigeno)
- unità termiche a gasolio
(valori riferiti al 3% di ossigeno)
(*)
(**)
Polveri inerti totali
(comprese nebbie d’olio)
Composti organici volatili (**)
Polveri inerti totali
Polveri inerti totali
Polveri inerti totali
(comprese nebbie d’olio)
Ossidi di azoto
Monossido di carbonio
Polveri inerti totali
Ossidi di azoto
Monossido di carbonio
10
20
10
10
10
350
100
150
500
100
Se il riscaldamento avviene in modo diretto (i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con il materiale
da riscaldare), i limiti in concentrazione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 17%.
Il valore per i composti organici volatili si intende riferito alla somma dei composti organici, determinati mediante
rivelatore a ionizzazione di fiamma, espressa come carbonio totale.
I limiti di emissione sono espressi in concentrazione e rappresentano il massimo quantitativo in massa di
inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in
condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
Per gli inquinanti per cui non è previsto nel presente capitolo uno specifico limite in concentrazione, si
assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti.
Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B
allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
71
3.2 – Altre prescrizioni
Le operazioni connesse ed assimilate all’attività di tempra dei metalli devono essere svolte nel rispetto della
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, in modo da evitare emissioni in atmosfera di
inquinanti in forma diffusa.
Gli effluenti aeriformi devono essere eventualmente depurati con opportuni impianti di abbattimento per
rispettare i valori limite fissati al capitolo 3.1, oppure qualora ne venga accertata la necessità da parte delle
autorità competenti in materia di igiene e salute pubblica.
Gli eventuali sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in continua efficienza.
Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei
valori limite di emissione di cui al capitolo 3.1, il gestore dell’impianto deve informare entro le otto ore
successive l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed il comune territorialmente competente; il
ripristino funzionale dell’impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli
accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni.
4 – Adempimenti
4.1 – Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati
Contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, da presentare all’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, il gestore
dell’impianto, compilando in ogni sua parte il modello C16, che forma parte integrante del presente allegato, deve:
- indicare le lavorazioni effettuate e le tecnologie adottate nei diversi trattamenti termici, con particolare
riferimento alle fasi di riscaldamento e di raffreddamento rapido (spegnimento) nella tempra, ed alle
lavorazioni assimilate di rinvenimento/distensione e ricottura;
- indicare il quantitativo massimo giornaliero (kg/giorno) ed il quantitativo totale annuo (kg/anno) di olio che
potenzialmente si prevede di consumare nell’attività di tempra dei metalli, in relazione all’intero impianto;
- indicare le unità termiche ad uso produttivo e misto presenti nell’insediamento, soltanto qualora soggette ad
autorizzazione, riportando la tipologia di combustibile impiegato, la potenzialità termica nominale e le
caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli
eventuali punti di emissione già autorizzati;
- indicare le unità produttive e le unità termiche presenti nell’insediamento con particolare riguardo ai sistemi
di abbattimento adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo ai medesimi un
numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già autorizzati;
- indicare gli eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire;
- allegare una planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive e delle unità termiche con i relativi punti di emissione;
- allegare un estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento.
4.2 – Impianti nuovi, trasferiti oppure oggetto di modifica sostanziale
4.2.1 – Comunicazione di messa in esercizio dell’impianto
Il gestore dell’impianto deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia Provinciale per la
Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, la data di messa in esercizio
dell’impianto stesso.
4.2.2 – Comunicazione di messa a regime ed effettuazione degli autonomi controlli di avviamento
Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di messa a regime e la data in
cui saranno effettuati gli autonomi controlli di avviamento dell’impianto; il termine ultimo per la messa a
regime dell’impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. Tali autonomi controlli
devono essere costituiti da almeno due campionamenti per ciascun punto di emissione rappresentativi dei
primi dieci giorni di funzionamento a regime dell’impianto e devono riguardare la determinazione della
concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1. I relativi certificati di analisi,
72
firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
4.3 – Impianti già installati
Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data in cui sarà effettuato l’autonomo
controllo sulle emissioni in atmosfera. Detto rilevamento, che deve essere effettuato entro i sei mesi
successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, deve
essere rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto e deve riguardare la
determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1.
I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla
scadenza.
Sono esentati dall’effettuazione degli autonomi controlli coloro che hanno effettuato l’ultima misurazione nei
due anni precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via
generale, qualora prescritto dall’eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o del
D.Lgs n. 152/2006.
4.4 – Modalità di effettuazione dei controlli
I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori
misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti.
4.5 – Controlli ed adempimenti successivi.
Non sono richiesti autonomi controlli periodici sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità produttive
rientranti nella disciplina della presente autorizzazione in via generale.
Il gestore deve effettuare autonomi controlli sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità termiche per le
quali ci si è avvalsi dell’autorizzazione in via generale, entro il 30 aprile con cadenza annuale, determinando
la concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1; i relativi certificati analitici
devono essere conservati dal gestore dell’impianto per almeno dieci anni.
Al fine di dimostrare i requisiti per avvalersi dell’autorizzazione in via generale, la Ditta deve mettere a
disposizione degli organismi preposti ai controlli copia delle fatture di acquisto delle materie prime degli ultimi
cinque anni o documentazione tecnica dalla quale poter risalire al quantitativo medio di materie prime usate per
ogni ciclo di lavorazione.
Nel caso di spegnimento in olio, la Ditta deve registrare sul “libretto per tempra di metalli”, entro il 30 aprile
di ogni anno, la quantità di olio, espressa in kg/anno, realmente utilizzata nell’attività di tempra dei metalli
durante l’anno solare precedente, nonché la relativa media giornaliera, espressa in kg/giorno, riferita al numero
di giorni effettivi in cui l’attività è stata svolta.
La Ditta deve mettere a disposizione tutte le schede di sicurezza delle materie prime impiegate nell’attività
rientrante nella disciplina della presente autorizzazione in via generale.
4.6 – Cessazione dell’attività, subentri, trasferimenti e modifiche
L’autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dell’impianto. Il
subentrante è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed
al Sindaco del Comune territorialmente competente, l’avvenuto trasferimento della gestione. Parimenti, entro
60 giorni, la Ditta deve comunicare l’eventuale cessazione dell’attività.
I trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (rimozione di un sistema di abbattimento, incremento
della portata dell’effluente superiore al 20%, impiego di nuove materie prime con una variazione della qualità
e/o quantità degli inquinanti emessi in atmosfera, …) apportate all’impianto successivamente alla presentazione
della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale sono soggetti a nuova autorizzazione
preventiva per le emissioni in atmosfera.
73
Qualsiasi modifica che comporti una variazione rispetto a quanto indicato nella documentazione già presentata
deve essere comunque comunicata all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del
Comune territorialmente competente almeno 60 giorni prima dell’effettuazione.
5 – Condotti di scarico
5.1 – Punto di prelievo
La Ditta è obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente
gassoso; in particolare su ciascuna emissione in atmosfera deve realizzare foro di prelievo, come da disegno
allegato al presente documento, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli secondo
le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.
5.2 – Altezza dei condotti
I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell’effluente
gassoso nell’atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti
comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che
il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed
alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.
6 – Altre prescrizioni
6.1 – Documentazione comprovatoria
La Ditta deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia
della documentazione trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente al fine di avvalersi
dell’autorizzazione in via generale ed un “Libretto per l’attività di tempra di metalli” correttamente compilato.
6.2 – Accesso agli impianti
Il gestore dell’impianto deve lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a
sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le
emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare.
Il responsabile della gestione dell’impianto, o chi ne fa le veci, è invitato anche in via breve a presenziare alle
operazioni di controllo, facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, a meno che la sua
reperibilità sia di ostacolo all’inizio delle operazioni.
6.3 – Certificato di prevenzione incendi
La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta
provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia
urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l’autorizzazione edilizia.
74
TRONCHETTO FILETTATO
da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi
A
Il punto di prelievo deve
essere posizionato in un
tratto di condotto rettilineo
a sezione costante, possibilmente verticale, a circa
2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2
diametri della sezione di
efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono
essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.
A
M89x1,5
φ 85
6
filetto metrico
passo 1,5
16
51
SEZIONE A-A
φ 79
φ 89
75
Tempra dei metalli La registrazione deve essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno e deve essere indicata la quantità, espressa in
kg/anno, realmente utilizzata di olio nell’anno solare precedente, nonché la relativa media giornaliera, espressa in kg/giorno.
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
76
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
77
56598
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 12 febbraio 2010, n. 220
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Scurelle - Variante al
piano regolatore generale per opere pubbliche - Approvazione
Il Relatore comunica:
con verbale di deliberazione n. 09 di data 10 marzo 2009 il Consiglio comunale di SCURELLE ha
provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del
territorio), come richiamati dall’articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).
Ai sensi dell’articolo 148, comma V della predetta L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante è stata sottoposta all’esame del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che, con valutazione tecnica Prat.
1364/09 - VT n. 36/09 di data 20 maggio 2009, ha evidenziato quanto segue:
“Con deliberazione consiliare n. 09 dd. 10.03.09 il Comune di Scurelle ha adottato, in prima adozione, una variante al piano regolatore generale per la realizzazione di opere pubbliche.
•
“Contenuti della variante
Il Comune di Scurelle propone la modifica del proprio strumento urbanistico al fine di individuare la
previsione di viabilità di progetto, con la relativa fascia di rispetto, a servizio della zona produttiva
del settore secondario di livello provinciale, lungo il lato ovest dell’area di loc. Lagarine e Spin. Tale
viabilità è prevista in corrispondenza di un tracciato esistente, funzionale a creare un anello su cui
potranno innestarsi gli assi di penetrazione ai singoli lotti produttivi. Proprio al fine della rettifica e
sistemazione del tracciato esistente, la previsione va parzialmente a interessare il limite delle aree
agricole di pregio del nuovo PUP. Considerato l’obiettivo e la posizione marginale della zona agricola interessata si ritiene in ogni caso che l’opera risulti compatibile ai sensi dell’art. 46 delle norme di
attuazione del nuovo PUP.
Il Servizio Industria della Provincia Autonoma di Trento ha espresso parere favorevole alle proposta.
Sotto il profilo della disciplina urbanistica si evidenzia infine la necessità di rinviare alle apposite
convenzioni la definizione delle modalità di realizzazione della strada nell’ambito dei piani attuativi
previsti in corrispondenza della zona produttiva del settore secondario di livello provinciale.
• Conclusioni
Ciò premesso, richiamate le osservazioni sopra espresse, si esprime parere favorevole
all’approvazione della variante al piano regolatore per opere pubbliche, adottata dal Comune di Scurelle.”.
La valutazione del Servizio provinciale Prat. 1364/09 - VT n. 36/09 di data 20 maggio 2009 è stata
quindi trasmessa all’Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1.
Con verbale di deliberazione n. 26 di data 25 novembre 2009, il Consiglio comunale di Scurelle,
preso atto del sopra citato parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Prat. 1364/09 - VT n.
36/09 di data 20 maggio 2009 ha provveduto alla seconda adozione della variante, integrando in quella
sede l’articolo 63.2 delle norme di attuazione relative allo strumento urbanistico e, pertanto, ha disposto
anche la ripubblicazione dei relativi atti.
Ai sensi dell’articolo 41, comma I della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall’articolo
148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante così definitivamente adottata è stata trasmessa
al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio provinciale competente ed alle scelte effettuate in sede di
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
78
adozione definitiva della variante.
Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi formulato il proprio parere n. 1364 VPC Rif.to VT n. 36/2009 di data 29 dicembre 2009 che ha rilevato quanto segue:
“Con deliberazione consiliare n. 09 dd. 10 marzo 09 il Comune di Scurelle ha adottato, in prima adozione, una variante al piano regolatore generale per la realizzazione di opere pubbliche, finalizzata
all’individuazione della viabilità di progetto, con relativa fascia di rispetto, a servizio della zona produttiva
del settore secondario di livello provinciale, lungo il lato ovest dell’area di loc. Lagarine e Spin.
La variante è stata esaminata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che, con la valutazione
tecnica n. 36/09 del 20 maggio 2009, ha espresso parere favorevole.
Con la deliberazione consiliare n. 26 del 25 novembre 2009 il Comune d Scurelle ha adottato in seconda istanza la variante, integrando l’articolo 63.2. delle norme di attuazione con il comma 6, al fine di
specificare contenuti e modalità del piano attuativo previsto sull’area.
Ciò premesso, rispetto alla variante adottata dal Comune di Scurelle, esaminate le modifiche apportate, si esprime una valutazione favorevole al fine dell’adozione definitiva e della conseguente approvazione da parte della Giunta provinciale.”.
Infine, con deliberazione consiliare n. 01 di data 15 gennaio 2010, il Comune di Scurelle ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento.
Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico),
si precisa che, con il predetto verbale di deliberazione n. 01 di data 15 gennaio 2010, il Consiglio comunale di Scurelle ha dichiarato che la variante adottata non interessa beni gravati da diritto di uso civico.
In considerazione di quanto sopra richiamato, si propone alla Giunta provinciale l’approvazione della
variante definitivamente adottata.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-
udito il Relatore;
visti gli atti citati in premessa;
vista la L.P. 5.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
vista la L.P. 14.06.2005, n. 6;
vista la L.P. 4.03.2008, n. 1;
vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
2)
di approvare la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di SCURELLE adottata in via
definitiva con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 01 di data 15 gennaio 2010 negli
atti allegati alla deliberazione consiliare predetta;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
79
56599
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
del 3 febbraio 2010, n. 2
Modifiche al nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a
favore dei gruppi consiliari
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
nella seduta del 3 febbraio 2010
-
visto il nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei
gruppi consiliari, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 di data 15 ottobre 2004
e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 di data 1° settembre 2008;
-
considerato il regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 3 di data 7 gennaio 2010 concernente le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico di votazione;
-
preso atto di quanto disposto dagli articoli 11 e 13 del predetto regolamento;
-
visti gli obblighi prescritti dall'articolo 2 del predetto regolamento;
-
valutata la necessità di adeguare la disciplina attuale prevista dall'articolo 7 bis del nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari, concernente le conseguenze economiche per le assenze dalle sedute del Consiglio;
-
considerata l'opportunità di prevedere delle specifiche disposizioni in materia di sanzioni economiche per la violazione del regolamento concernente le modalità tecniche per l'uso del procedimento
elettronico di votazione;
-
visti gli articoli 28 e 30 del regolamento interno, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 6 febbraio 1991 e da ultimo modificato con deliberazione n. 1 del 22 aprile 2008;
-
sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi nella seduta del 18 gennaio 2010;
-
vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza approvata con deliberazione n. 6 di data 27 gennaio
2010;
-
a maggioranza assoluta di voti legalmente espressi, con 18 voti favorevoli,
delibera
di approvare le modifiche al nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari contenute nell'allegato A a questa deliberazione, della quale è parte
integrante.
Il Presidente
Giovanni Kessler
I Segretari questori
Renzo Anderle
Pino Morandini
Alessandro Savoi
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
80
Allegato A
"MODIFICHE AL NUOVO REGOLAMENTO
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI
E SUGLI INTERVENTI A FAVORE
DEI GRUPPI CONSILIARI"
Il Presidente
- Giovanni Kessler -
I Segretari questori
- Renzo Anderle - Pino Morandini - Alessandro Savoi -
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
81
Art. 1
Modificazioni dell'articolo 7 bis del nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli
interventi a favore dei gruppi consiliari
1.
Il comma 5 dell'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:
"5. Ai fini della valutazione della presenza di un consigliere nel corso della seduta del Consiglio è presa in
considerazione la partecipazione alle votazioni per alzata di mano svolte con il procedimento elettronico, alle votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto; la dichiarazione di non partecipare a una votazione, effettuata al
momento della stessa, equivale alla partecipazione."
2. Nel comma 6 dell'articolo 7 bis le parole "ad almeno la metà degli appelli previsti dal comma 5, calcolata" sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno il 30 per cento degli appelli previsti dal comma 5, calcolato".
Art. 2
Aggiunta dell'articolo 7 quinquies nel nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e
sugli interventi a favore dei gruppi consiliari
1. Dopo l'articolo 7 quater del nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli
interventi a favore dei gruppi consiliari, è aggiunto il seguente:
"Art. 7 quinquies
Sanzioni economiche per la violazione del regolamento concernente
le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico di votazione
1. Se un consigliere viola l'articolo 2, comma 5, del regolamento concernente le modalità tecniche
per l'uso del procedimento elettronico di votazione, il Presidente del Consiglio lo richiama nominandolo;
nei casi più gravi, valutate le circostanze, può comminare una sanzione pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 7 bis, comma 4, lettera a). In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 5, dal quale derivi un'irregolarità nella votazione la sanzione è pari al
triplo del medesimo importo.
2. Se un consigliere viola l'articolo 2, comma 1, del regolamento concernente le modalità tecniche
per l'uso del procedimento elettronico di votazione il Presidente del Consiglio, dopo averlo richiamato
nominandolo, commina una sanzione pecuniaria pari al triplo dell'importo previsto dall'articolo 7 bis,
comma 4, lettera a). Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità e della reiterazione della violazione,
può comminare anche le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 87, 88 e 89 del regolamento interno."
Art. 3
Entrata in vigore
1. Questo regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
82
56581
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 20 gennaio 2010, n. 17
Autorizzazione alla sdemanializzazione della p.f. 961/9 di mq 67 in C.C. Don
omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI
omissis
determina
1)
di trasferire, per i motivi esposti in premessa, la p.f. 961/9 in C.C. Don dalla categoria Beni Demaniali - ramo acqua, a quella del Patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Trento;
2)
di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;
3)
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale.
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
ING. GIANFRANCO BRIGADOI
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
83
56609
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 9 febbraio 2010, n. 94
Autorizzazione al trasferimento nel Patrimonio Disponibile provinciale di stazioni radioelettriche
(ripetitori) ubicate sul territorio provinciale
omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI
omissis
determina
1)
di trasferire, per i motivi esposti in premessa la p.ed. 403 in P.T. 980 C.C. Tiarno di Sotto dal Patrimonio Indisponbile al Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento;
2)
di demandare all’Ufficiale rogante la redazione dell’istanza tavolare relativa al trasferimento di cui al
punto 1);
3)
di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;
4)
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale;
5)
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo fin dalla data della sua adozione.
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
ING. GIANFRANCO BRIGADOI
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
84
56575
Comunicati - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Albo dei Dirigenti e Direttori della Provincia Autonoma di Trento e Enti funzionali
Allegato A
ALBO DEI DIRIGENTI
PARTE I: DIRIGENTI PROVINCIALI
A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE
SEZIONE UNICA AUTONOMIE LOCALI
PARTE II: DIRIGENTI DEGLI ENTI FUNZIONALI
A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE
SEZIONE UNICA AUTONOMIE LOCALI
PARTE III: DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA
E DIRIGENTI DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE
SEZIONE UNICA AUTONOMIE LOCALI
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
85
PARTE I
DIRIGENTI PROVINCIALI ALLA DATA 31 DICEMBRE 2009
A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE - SEZIONE UNICA AUTONOMIE LOCALI
N.
NOMINATIVO
1
ANDREATTA dott. ROBERTO
2
ANGELI ing. FABIO
3
BALDESSARELLI dott. GUIDO
4
5
BARBACOVI dott. CLAUDIO
BARDINO dott. MICHELE
6
BASANI dott. CARLO
7
BERLANDA ing. FABIO
8
BERNARDI dott. DANIELE
9
BERTOLDI ing. ROBERTO
INCARICO
10 BERTOLI dott. LORENZO
11 BETTOTTI dott. SERGIO
12 BIOTTI ing. MAURIZIO
13 BOSCHINI dott.ssa LAURA
14 CAMIN arch. ALVERIO
15 CARLINO arch. GIACOMO
16 CECCATO dott. ROBERTO
17 CENNAME dott. NICOLA
18 CERATO dott. MARIO
CESARINI SFORZA ing. GIAN19
FRANCO
20 CHIUSOLE dott.ssa ANTONELLA
21 CLAUSER dott.ssa NICOLETTA
22 COALI dott. ROBERTO
23 COCCO dott. SAVERIO
24 COVI dott. LUCIANO
25 CRISTOFOLINI dott. LIVIO
26 CRISTOFORI ing. VITTORIO
27 DA VIA' dott.ssa MARTA
DAGOSTIN dott. FABRIZIO
28
DRIANO
29 DALLAGO ing. AGOSTINO
30 DALMONEGO dott. IVANO
31 DALPRA' dott.ssa LAURA
32 DALVIT dott. FRANCA
33 DE COL ing. RAFFAELE
34 DE VIGILI ing. STEFANO
35 DEANESI dott.ssa FULVIA
36 DEBIASI dott. FRANCO
A-
DATA ISCRIZIONE ALBO
(artt. 12-16 D.P.G.P.
26.11.1998 n. 34106/Leg.)
Dirigente preposto a servizio
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente in comando presso l'Azienda provinciale per i
servizi sanitari di Trento
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 preposto a dipartimento
Dirigente con incarico di direttore dell’Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente
17/09/2007
Dirigente preposto a servizio
Dirigente con incarico di direttore dell'Agenzia provinciale
per l'Energia
Dirigente messo a disposizione presso la Cassa del Trentino S.p.A.
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente con incarico di livello dirigenziale
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente preposto a servizio
24/08/2009
Dirigente preposto a servizio
29/10/2001
27/10/2003
14/01/2003
04/09/2006
01/06/2009
01/09/2009
30/04/1997
30/04/1997
30/04/1997
01/09/1999
18/07/2002
15/07/1998
01/09/2009
15/07/1998
12/09/2003
30/04/1997
15/05/2002
Dirigente con incarico di dirigente generale dell'Agenzia
del lavoro
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 con
incarico di direttore del Centro per la formazione continua
e l'aggiornamento del personale insegnante
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
01/03/2006
29/10/2001
19/11/2001
Dirigente preposto a servizio
02/11/2005
Dirigente preposto a servizio
30/04/1997
Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 con
incarico di segretario generale della Pat
07/01/2009
Dirigente preposto a servizio
Dirigente con incarico di livello dirigenziale
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente preposto a servizio
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente in comando presso Azienda provinciale servizi
sanitari
03/12/2001
06/07/2009
03/11/2008
29/10/2001
19/10/2009
22/09/2005
07/02/2005
29/07/1998
12/07/2005
30/04/1997
30/04/1997
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
37 FAMBRI dott.ssa GIOVANNA
38 FAMBRI dott.ssa MARINA
39 FARELLA dott. RAFFAELE
40 FEDRIGOTTI dott. SILVIO
41 FERRARIO dott.ssa LIVIA
42 FEZZI dott. MAURO
43
44
45
46
FLAIM arch. SANDRO
GARDELLI dott. GIOVANNI
GENTILE dott.ssa PATRIZIA
GIACOMELLI ing. GIULIO
47 GIACOMONI dott. ALBERTO
48 GROSSI ing. ELIO
49 LAGHI dott.ssa DANIELA
50 LIBRERA dott. SILVANO
51 LONER dott. DIEGO
52 LORENZIN dott. MICHELE
53
54
55
56
MACCANI dott. MARZIO
MALFER dott. LUCIANO
MANICA dott. IOLE
MARTORANO ing. LUCIANO
57 MASE' dott. ROMANO
58 MATTEI dott. PIER GIORGIO
59 MENAPACE dott.ssa IVANA
60 MOSER dott. CLAUDIO
61 NARDELLI ing. PAOLO
62 NASCIVERA dott. PAOLO
63 NICOLETTI dott. PAOLO
64 NULLI dott. MICHELE
65 PEDRAZZOLI avv. NICOLO'
66 POLI dott. SERGIO ANTONIO
67 POMPERMAIER dott.ssa PAOLA
68 PONTALTI dott. LUCIANO
69 PONTALTI dott. MICHELE
70 RENNA dott. PAOLO ANTONIO
71 REVOLTI arch. ROBERTO
72 SAMADEN dott. FEDERICO
73 SANDRI dott. ROBERTO
74 SCALET dott. FABIO
75 SEGATTA dott. ANDREA
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 con
incarico di livello dirigenziale
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente con incarico di livello dirigenziale
Dirigente messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A.
Dirigente con incarico di direttore dell'Agenzia provinciale
per i pagamenti
Dirigente preposto a servizio
Dirigente messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A.
Dirigente messo a disposizione presso I.T.E.A. S.p.A.
Dirigente generale ad es. con incarico di livello dirigenziale
Dirigente chimico messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento con incarico di responsabile di Settore - APPA
Dirigente preposto a servizio
Dirigente con incarico di livello dirigenziale
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente con incarico di Dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente preposto a servizio
Dirigente messo a disposizione presso la Cassa del Trentino S.p.A.
Dirigente con incarico di direttore dell'Agenzia provinciale
per l'incentivazione delle attività economiche
Dirigente con incarico di direttore dell'Agenzia per la depurazione
Dirigente preposto a servizio
Dirigente con incarico di Dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente messo a disposizione presso l'ATreP per lo
svolgimento dell'incarico di direttore amministrativo
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
Avvocatura della Provincia
Dirigente con incarico di livello dirigenziale
Dirigente con incarico presso la Comunità europea
Dirigente preposto a servizio
Dirigente messo a disposizione presso Fondazione "E.
Mach"
Dirigente scolastico, collocato in aspettativa, preposto a
servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 preposto a Istituto di Formazione professionale
Dirigente con incarico di livello dirigenziale
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
dipartimento
Dirigente con incarico di dirigente generale preposto a
dipartimento
86
30/04/1997
30/04/1997
04/06/2007
15/07/1998
15/07/1998
30/04/1997
19/11/2001
02/01/2006
02/03/2005
01/01/2007
15/07/1998
07/10/2002
01/01/2007
01/01/2007
30/04/1997
01/03/2007
17/11/2003
01/09/2003
30/11/2005
10/12/2007
15/07/1998
24/02/2009
01/04/2007
16/07/2002
30/04/1997
17/10/2001
30/04/1997
03/03/2004
30/04/1997
30/04/1997
03/11/2003
30/04/1997
01/01/2008
08/07/2005
30/11/2005
14/09/2009
15/07/1998
30/04/1997
13/01/2003
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
76
77
78
79
80
81
82
SIMONETTI ing. PAOLO
SPAGNI dott. PAOLO
SUSSARELLU dott. TOMMASO
TANEL dott. GIOVANNI
TOMASI ing. ALESSANDRO
TRETTER dott.ssa LUISA
VERGARI dott. SERGIO
83 VICINI dott.ssa MARISTELLA
84
85
86
87
VIOLA dott. MARCO
VISINTAINER dott.ssa SANDRA
WEBER dott. PAOLO
ZADRA dott.ssa MAURIZIA
Dirigente preposto a servizio
Dirigente generale ad es. preposto a dipartimento
Dirigente preposto a servizio
Dirigente in comando presso T.R.G.A. di Trento
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
87
24/02/2009
30/04/1997
30/04/1997
08/04/2005
15/07/1998
03/12/2008
15/11/2004
01/04/2003
30/04/1997
30/04/1997
05/11/2007
25/11/2009
88 ZANETTI dott. ALDO
Dirigente a contratto ai sensi art. 28 L.P. n. 7/1997 con
incarico di livello dirigenziale
01/09/2006
89 ZANETTI ing. SILVIO
90 ZANIN dott. MAURIZIO
91 ZANONI ing. ALESSANDRO
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente con incarico di livello dirigenziale
20/12/2004
28/05/2008
30/04/1997
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
88
PARTE II
DIRIGENTI DEGLI ENTI FUNZIONALI AL 31 DICEMBRE 2009
A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE - SEZIONE UNICA AUTONOMIE LOCALI
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
NOMINATIVO
ENTE
Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto
BELLIGOLLI dott.ssa CRISTINA
Azienda provinciale per i servizi sanitari
BOCCHI dott. LUCIANO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
BOMBACE dott. STEFANO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
BONFA' dott. ILEANO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
BRUSEGHINI rag. FRANCESCO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
CAMIN ing. GIORGIO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
CAMPREGHER dott. ENRICO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
CANDIOLI ing. CLAUDIO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
CARLONI dott.ssa MARIA
Azienda provinciale per i servizi sanitari
CAZZADOR ing. LORENZO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
CESTARI dott. GIORGIO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
CHIOCCHETTI dott. FABIO
Istituto Culturale Ladino
CORTELLETTI dott. FRANCO
Istituto Culturale Mocheno
CORTELLETTI ing. CLAUDIO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
DALLA TORRE ing. MAURO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
DALPALU' rag. SILVANA
Azienda provinciale per i servizi sanitari
DANOVARO dott.ssa MARIA VITTORIA Azienda provinciale per i servizi sanitari
DAPOR ing. VALTER
Azienda provinciale per i servizi sanitari
BELLI dott.ssa GABRIELLA
20 DEBIASI dott. FRANCO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
21
22
23
24
25
26
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Parco Naturale Adamello Brenta
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Opera Universitaria di Trento
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina
Museo Tridentino di Scienze Naturali
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Museo Castello del Buonconsiglio monumenti e collezioni provinciali
FERRAI ing. GUIDO
FERRARI dott. CLAUDIO
FERRARI dott. TULLIO
FONTANA dott. PAOLO
GENTILINI dott.ssa MARIA ADALGISA
GHERARDINI dott. LUCA
27 KEZICH dott. GIOVANNI
28
29
30
31
LANZINGHER dott. MICHELE
LORENZIN dott. GIUSEPPE
MAGNONI dott.ssa ROSA
MALAGO' dott.ssa ROSA LIA
32 MARZATICO dott. FRANCO
INCARICO
DATA ISCRIZIONE ALBO
(artt. 3-8 D.P.G.P. 26.11.1998
n. 34-106/Leg.)
Direttore dell'Ente
30/04/1997
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente amministrativo con incarico di natura professionale
Dirigente analista con incarico di struttura semplice
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente ingegnere con incarico di struttura complessa
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente ingegnere con incarico di struttura semplice
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente ingegnere con incarico di struttura semplice
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Direttore dell'Ente
Direttore dell'Ente a contratto
Dirigente ingegnere con incarico di struttura semplice
Dirigente analista con incarico di struttura semplice
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente analista con incarico di struttura semplice
Dirigente in comando dalla Provincia Autonoma di Trento con
incarico di direttore generale e di direttore della Direzione Approvvigionamenti, Servizi Generali e Tecnici e della Direzione
Amministrazione, Controllo e Affari generali
Dirigente ingegnere con incarico di natura professionale
Direttore dell'Ente a contratto
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Direttore dell'Ente
Dirigente statistico con incarico di natura professionale
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
30/04/1997
03/12/2007
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
01/10/2000
08/09/2009
01/10/2002
08/09/2009
08/09/2009
Direttore dell'Ente
30/04/1997
Direttore dell'Ente
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
19/07/1997
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
Direttore dell’Ente a contratto ai sensi art. 2 L.P. 11.05.2000, n. 5
01/01/2002
08/09/2009
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
MATTEDI dott. FRANCO
MURER ing. GIANCARLO
NESLER ing. GUIDO
OGNIBENI ing. ENRICO MARIA
RONCAROLO dott.ssa ORIANA
SALATIN dott. ARDUINO
SALVITI dott. GIACOMO
SARTORI dott. ETTORE
SARTORI dott. LEONARDO
TONIOLATTI dott. ARMANDO
TRENTINAGLIA ing. MAURO
TRENTINI ing. PIERALBERTO
TURRA dott. ETTORE
VIOLA dott. CLAUDIO
VOZZA dott. DAMIANO
WEBBER dott. ALDO
ZANON dott.ssa CARMEN
ZENI ing. ALESSIO
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
I.P.R.A.S.E.
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
Azienda provinciale per i servizi sanitari
89
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente ingegnere con incarico di struttura complessa
Dirigente ingegnere con incarico di alta professionalità
Dirigente ingegnere con incarico di struttura complessa
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Direttore dell'Ente a contratto
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Direttore dell'Ente a contratto
Dirigente analista con incarico di struttura complessa
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente ingegnere con incarico di struttura complessa
Dirigente ingegnere con incarico di alta professionalità
Dirigente analista con incarico di struttura complessa
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente statistico con incarico di struttura semplice
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa
Dirigente ingegnere con incarico di alta professionalità
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
07/01/2007
08/09/2009
30/04/1997
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
90
PARTE III
DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA E DIRIGENTI DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE AL 31 DICEMBRE 2009
A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE
N.
NOMINATIVO
ENTE
1
ANTONIACOMI dott. GIORGIO
Comune di Trento
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BAILONI ing. GIORGIO
BALDI dott. GIANMARIO
BELLI dott.ssa IRLANDA
BENEDETTI ing. PAOLO
BROZ ing. ALBINO
CAMPESTRINI dott.ssa CLARA
CODOLO arch. LUISELLA
COMPOSTELLA dott. SILVANO
CAMPOSTRINI ing. LUIGI
COVELLI ing. CLAUDIO
DANDREA arch. ENNIO
D'ARCANGELO dott. MARCO
DEBIASI dott.ssa FRANCA
Comune di Trento
Comune di Rovereto
Comune di Trento
Comune di Rovereto
Comune di Rovereto
Comune di Trento
Comune di Trento
Comune di Trento
Comune di Rovereto
Comune di Trento
Comune di Trento
Comune di Rovereto
Comune di Trento
15 DEFLORIAN dott. avv. GIANFRANCO
Comune di Trento
16 DEGASPERI dott.ssa CRISTINA
Comune di Trento
17 FESTA dott.ssa SIMONETTA
Comune di Rovereto
18 FINOTTI dott. FRANCO
Comune di Rovereto
19 FURLANI geom. AUGUSTO
20 GIACOMONI dott. LINO
Comune di Trento
Comune di Trento
21 GOTTARDI dott. RENZO
Comune di Trento
22
23
24
25
26
Comune di Rovereto
Comune di Trento
Comune di Trento
Comune di Rovereto
Comune di Trento
GURRIERI dott. ANTONIO
LEONARDELLI dott. FABRIZIO
MANENTI dott. MASSIMO
MANICA dott. GIANPAOLO
MAZZUCOTELLI dott. VALTER
27 MORANDINI dott.ssa CHIARA
Comune di Trento
INCARICO
Dirigente assegnato ad incarico diverso ai sensi dell'art. 115 Regolamento Organico Generale del Personale
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente a contratto preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente assegnato ad incarico diverso ai sensi dell'art. 115 Regolamento Organico Generale del Personale
Dirigente preposto a servizio
Funzionario con attribuzione temporanea qualifica dirigenziale
preposto a servizio
Funzionario con attribuzione temporanea qualifica dirigenziale
preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente assegnato ad incarico diverso ai sensi dell'art. 115 Regolamento Organico Generale del Personale
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente a contratto preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente assegnato ad incarico diverso ai sensi dell'art. 115 Regolamento Organico Generale del Personale
DATA ISCRIZIONE ALBO
(artt. 3-8 D.P.G.P. 26.11.1998,
n. 34-106/Leg.)
04/02/2003
04/02/2003
31/08/2007
04/02/2003
31/08/2007
31/08/2007
04/02/2003
04/02/2003
04/02/2003
16/04/2008
04/02/2003
04/02/2003
31/08/2007
04/02/2003
04/02/2003
04/02/2003
31/08/2007
31/08/2007
04/02/2003
04/02/2003
04/02/2003
31/08/2007
04/02/2003
04/02/2003
31/08/2007
04/02/2003
04/02/2003
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
28 PASSALACQUA dott. CARMELO
Comune di Trento
29 PATERNOSTER dott. FABRIZIO
Comune di Trento
30 PATTON dott. PIETRO
31 PENASA arch. PAOLO
Comune di Trento
Comune di Trento
32 PICCINNI ing. PAOLO
Comune di Rovereto
33
34
35
36
37
Comune di Rovereto
Comune di Rovereto
Comune di Trento
Comune di Trento
Comune di Rovereto
PREZZI dott.ssa MARISA
ROPELATO ing. FABIO
SANSONI dott.ssa MARTA
SIMONINI ing. SANDRO
VIESI dott. MAURO
Dirigente preposto a servizio
Dirigente assegnato ad incarico diverso ai sensi dell'art. 115 Regolamento Organico Generale del Personale
Dirigente con incarico di Direttore Generale
Dirigente preposto a servizio
Direttore in comando dalla Provincia Autonoma di Trento con
attribuzione temporanea della qualifica dirigenziale preposto a
servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
Dirigente preposto a servizio
91
04/02/2003
04/02/2003
04/02/2003
04/02/2003
31/08/2007
31/08/2007
31/08/2007
04/02/2003
04/02/2003
31/08/2007
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
92
Allegato B)
ALBO DEI DIRETTORI
PARTE I: DIRETTORI PROVINCIALI
A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE
B. ELENCHI NOMINATIVI DI SEZIONE:
B.1 DIRETTORI D'UFFICIO
B.2 DIRETTORI CON INCARICO SPECIALE
PARTE II: DIRETTORI DEGLI ENTI FUNZIONALI
A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE
B. ELENCO NOMINATIVI DI SEZIONE
B.1 DIRETTORI D'UFFICIO
B.2 DIRETTORI CON INCARICO SPECIALE
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
93
PARTE I
DIRETTORI PROVINCIALI AL 31 DICEMBRE 2009
A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE
N.
NOMINATIVO
1
ALDRIGHETTI dott. LUCA
2
ANDERLE ing. GIANCARLO
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ANDREATTA arch. FABIO
ANDREOLI dott.ssa ALESSANDRA
ANGELI dott. FABIO
ANSELMO dott. ANDREA MARIA
ANTOLINI dott. GIACOMO
ANTONACCI dott.ssa MARIA CELESTINA
ANTONIOLI dott. ANNA SERENA
ARNOLDI dott. EDOARDO
ARTICO ing. ITALO
12 BANDERA arch. PAOLO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
BAX dott. GIUSEPPE
BAZZANELLA p.a. GIULIO
BAZZOLI p.a. GIOVANNI
BELLOTTI dott.ssa FRANCA
BEN dott. STEFANO
BENEDETTI ing. GUIDO
BENIGNI ing. CARLO
BERLOFFA dott. ANNA
BERTAGNOLLI dott.ssa LUISA
BERTOZZI dott. VINCENZO
BETTA dott. GIANFRANCO
BEVILACQUA ing. BRUNO
BEZZI dott.ssa FLAVIA
BIGARAN dott. FEDERICO
BITUSSI dott. DARIO
BOBBIO dott.ssa LUCIA
BOLEGO ing. FILIBERTO
BONALDA dott. FABRIZIO
BONFIOLI dott. ROBERTO
BONVECCHIO dott. VALENTINO
BORTOLOTTI dott. ANNALISA
BORZ dott.ssa PAOLA
BOSETTI ing. PAOLO
36 BRIGADOI ing. GIANFRANCO
INCARICO
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di Sostituto Responsabile di Settore presso APPA
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso
I.T.E.A. S.p.A.
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di sostituto dirigente di
servizio
Direttore con incarico speciale
37 BUFFA ing. FRANCO
CACCIATORE ing. ALFONSO FRANCEDirettore d'ufficio
38
SCO
39 CADEN dott.ssa STELLA
Direttore d'ufficio
40 CAINELLI dott.ssa SANDRA
Direttore d'ufficio
41 CALIARI ing. ROBERTO
Direttore d'ufficio
Direttore in comando presso l'Azienda pub42 CAMPESTRIN dott. SILVANA
blica servizi alla persona "Don Ziglio" di Levico Terme
Direttore messo a disposizione presso
43 CAPPELLETTI rag. AGNESE
I.T.E.A. S.p.A.
44 CAPPELLETTI dott. FRANCESCO
Direttore d'ufficio
45 CAPPELLETTI dott. STEFANO
Direttore d'ufficio
DATA
ISCRIZIONE ALBO
(artt. 12-16 D.P.G.P.
26.11.1998 n. 34106/Leg.)
24/01/2005
06/11/2003
01/05/2006
02/04/2001
01/05/1997
04/04/2007
10/09/2007
05/02/2001
01/08/2004
01/08/2000
01/06/2006
01/01/2007
13/04/2007
01/05/1997
01/05/1997
21/10/2002
18/12/2009
18/12/2002
10/04/2006
19/11/2007
18/01/2007
09/02/2009
01/05/1997
02/11/2006
19/03/2001
09/12/2002
21/07/2003
02/01/2008
18/12/2002
28/03/2001
01/05/1997
19/01/1998
01/08/2004
11/06/2002
12/11/2001
23/03/2005
01/05/1997
06/08/2009
04/02/2008
24/05/2001
01/05/1997
04/07/2006
01/01/2007
01/03/2001
01/02/2006
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
46 CARLINI dott.ssa DANIELA
47 CARONNA dott. LEONARDO
48
49
50
51
52
53
CASEROTTI dott. ALDO
CASTEGNARO dott. LAURA
CASTELLI dott. DIEGO
CASTELLI dott.ssa FLAVIA
CATTANI dott. LUCA
CECCATO dott.ssa DANIELA
54 CESTARI dott. MILENA
55 CHEMOLLI dott. MARIO
56 COFLER dott. VITO
57 COFONE dott. FRANCESCO
58 COMPER dott. LUCA
59 CONCI arch. ADRIANO
60 CONFALONIERI dott. MAURO
61 COPPOLA dott. INNOCENZO
62 CORNELLA dott. CESARE
63 COSTA dott. LORENA
64 COSTANTINI dott. MARCO
65 CUEL dott. LUIGI
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
CUNACCIA arch. MICHELA
CURZEL dott. VITTORIO
DAL BOSCO dott. ROBERTO
DAL RI' dott. MAURIZIO
DALBOSCO dott.ssa GIULIANA
DALLA VALLE dott.ssa DANIELA
DALL'ANGELO dott. SERGIO
DALLASERRA sig. RENZO
DALMASO ing. FABIANO
DALMASO dott. SILVIO
76 DALPIAZ dott.ssa MIRTIS
77 DARRA dott. ANDREA
78 DE GASPERI dott.ssa CLAUDIA
79 DEFRANCESCO dott.ssa CHIARA
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
DEFRANCESCO dott.ssa MARILENA
DEGASPERI ing. FABIO
DEGASPERI dott.ssa PATRIZIA
D'ELETTO geom. TULLIO
DELLA NOCE dott. ITALO
DELLAGIACOMA dott. FRANCESCO
DEMOZZI dott. MAURO
DOLIANA dott. SILVANO
ECCHER dott.ssa ELENA
ERLER ing. IVO
90 FAURI dott. GABRIELE
91 FERENZENA dott. LUIGI
92 FERRARI ing. ALESSANDRO
93 FERRARI dott. CLAUDIO
94 FERRARI dott. ELSA
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico di sostituto direttore
dell'Agenzia per i servizi
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di Responsabile di
Unità organizzativa presso APPA
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico di sostituto dirigente di
servizio
Direttore messo a disposizione presso Museo Castello del Buonconsiglio monumenti e
collezioni provinciali
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso Museo Castello del Buonconsiglio monumenti e
collezioni provinciali
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso
I.T.E.A. S.p.A.
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso la
Fondazione E. Mach
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di Sostituto Responsabile di Settore presso APPA
Direttore con incarico di livello dirigenziale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso la
Fondazione E. Mach
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore in aspettativa ai sensi art. 62 L.P. 3
aprile 1997, n. 7
Direttore d'ufficio
94
16/10/2002
16/02/2004
01/05/1997
01/03/2005
18/12/2009
19/03/2001
04/07/2006
20/08/2009
02/05/2006
18/11/2005
10/05/2004
19/09/2005
04/07/2006
01/08/2006
01/05/1997
01/05/1997
01/05/1997
01/03/2004
14/10/2002
01/01/2007
18/07/2005
01/05/1997
27/08/2001
01/08/2004
08/03/2004
01/05/1997
29/04/2005
01/05/1997
03/02/2003
28/04/2005
01/01/2008
31/10/2003
28/03/2001
01/05/1997
18/06/2003
01/05/1997
01/05/1997
01/08/2004
24/06/2009
01/05/1997
01/05/1997
04/07/2006
02/09/2002
02/07/2009
01/01/2008
11/10/2002
12/02/2007
01/05/1997
01/05/2009
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
95
96
97
98
99
100
101
102
103
FERRI arch. ELMIO
FILIPPI dott. GIULIANO
FONDRIEST geom. FRANCO
FONTANA dott. PAOLO
FORADORI dott. NICOLA
FORTE geom. GIAMPAOLO
FOZZER dott.ssa GIULIANA
FRANCESCHI ing. ENRICO
FRANCESCHINI dott. ANDREA
104 FRANCESCHINI dott. SANDRO
105
106
107
108
109
110
111
112
113
FRENGUELLI dott. LUCIA
FRIZZI dott.ssa MARIASILVIA
GAGGIA dott. ROLANDO
GALASSI dott. FRANCESCA
GALETTI dott. LUCIANO
GARBARI dott.ssa ELENA
GASPERETTI dott. MARINA
GATTI ing. GIOVANNI BATTISTA
GELMINI ing. MARCO
114 GEMINIANI dott. ANTONIO
115 GENOVESE geom. ANTONINO
116 GHIROTTI dott. MAURO
117 GIAMPIETRO dott.ssa STELLA
118 GIORDANI dott. MARIANO
119 GIOVANNINI rag. EMILIA
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
GIOVANNINI arch. PRISCA
GIOVANNINI dott. RUGGERO
GIRARDI dott. GIAMPIERO
GIRELLI dott.ssa MICHELA
GIULIANI arch. MARIA CARLA
GORI dott. GIORGIA
GRANATIERO dott.ssa MARIANGELA
GROFF ing. MAURO
GUASTELLA dott.ssa CINZIA
GUELMI dott.ssa SARA
IACOVIELLO dott. ALESSANDRO
131 IORIATTI dott.ssa CRISTINA
132
133
134
135
136
137
138
139
KOVATSCH dott. PAOLO
LATTISI dott.ssa ARIANNA
LORENGO ing. BRUNO
MAINO dott.ssa EMANUELA
MALPAGA dott. LORENZO
MANICA dott. ANTONIO
MANICA dott.ssa MONICA
MANZANA dott.ssa ALESSANDRA
140 MARCHESE sig. PAOLO
141
142
143
144
145
146
147
MARCHETTI dott.ssa MANUELA
MARCHI dott. ALVARO
MARCHI dott. FRANCESCO
MARCOLLA geom. MAURO
MARGONARI dott. FLAVIO
MARGONI dott. ROBERTO
MARTINELLI dott. CLAUDIO
148 MARZATICO dott. FRANCO
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di livello dirigenziale
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso
I.T.E.A. S.p.A.
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso Società Trentino Riscossioni S.p.A.
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di Coordinatore di settore dell'Agenzia del lavoro
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso
I.T.E.A. S.p.A.
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore in aspettativa ai sensi art. 62 L.P. 3
aprile 1997, n. 7
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso
I.T.E.A. S.p.A.
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore in aspettativa ai sensi art. 2 L.P.
11.05.2000, n. 5
95
01/08/2004
01/05/1997
01/08/2004
15/01/2007
10/10/2002
01/08/2004
02/03/2009
12/05/2003
21/07/2003
01/01/2007
14/10/2002
29/06/2009
01/08/2004
09/09/2005
08/07/2002
06/03/2006
02/03/2004
01/05/1997
10/04/2006
02/05/2006
01/08/2004
19/01/2001
01/03/2001
01/08/2004
01/01/2007
11/02/2008
21/07/2003
04/10/2004
15/04/2003
01/05/1997
09/09/2005
29/06/2009
01/08/2001
19/01/1998
25/07/2005
01/08/2004
01/05/1997
21/07/2003
18/12/2009
27/08/2001
01/05/1997
01/05/1997
16/07/2003
02/01/2008
01/08/2003
01/01/2007
01/05/1997
01/05/1997
21/07/2003
01/08/2004
01/08/2004
03/10/2002
02/03/2004
01/05/1997
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
149 MATASSONI avv. PAOLA
150 MATTEO dott. ANTONIO
151 MATTIVI dott. PAOLO
152 MAZZUCCHI dott. MARCELLO
153 MELCHIORI arch. GIORGIO
154 MELONI dott.ssa ZAIRA
155 MENAPACE dott. ENRICO
156 MENAPACE dott. SERGIO
157 MENAPACE geom. SILVANO
158 MEZZANOTTE dott. MAURIZIO
159 MICHELINI dott. MICHELE
160
161
162
163
164
MILITELLO dott. FILIPPO
MIRABELLA dott. MARIACRISTINA
MOLFETTA dott. PIETRO
MOLIGNONI dott. RICCARDO
MONACO ing. MARIO
165 MONFREDINI dott. MARINA
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
MORATTI dott. SERGIO
MOSER dott.ssa MARIA LORENA
NANFITO' dott. CLAUDIO
NICOLUSSI PAOLAZ ing. PAOLO
OBEROSLER dott. PIETRO
ODORIZZI dott. MAURO
OLIVARI dott. MARCO
ORSINGHER dott. GUIDO
PACE avv. ALBERTO
PALAORO geom. RENZO
PALLAORO arch. MARCELLO
PANCHERI dott. FRANCESCO
PECORARO dott.ssa RENZA
179 PEDERZOLLI p.i. ARMANDO
180 PERINI dott. SANDRA
181 PEZZIN dott. GINO
182 PIASENTE dott.ssa PAOLA
183 PICCINNI ing. PAOLO
184 PILATI ing. MARCELLO
185 PINTARELLI dott.ssa MIRIAM
186 PISETTA arch. CLAUDIO
187 PITTON dott. LUIGI
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
POPOLI dott. FABRIZIO
POZZATTI geom. PIERGIORGIO
PRETTO dott. CRISTIANA
RAUZI dott. PAOLO
RECH ing. PIERGIORGIO
REFATTI p.i. TIZIANO
RICCADONNA dott. LAURA
RIGOTTI ing. MAURO
RIGOTTI dott.ssa PAOLA
SALVADORI dott. IVAN
SANTULIANA dott. ERNESTO
Direttore messo a disposizione presso
I.T.E.A. S.p.A.
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso
I.P.R.A.S.E.
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico di Responsabile di
Unità organizzativa presso APPA
Direttore con incarico di sostituto dirigente di
Servizio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di sostituto dirigente di
Servizio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso la
Fondazione E. Mach
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di livello dirigenziale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di Coordinatore di settore dell'Agenzia del lavoro
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso la
Fondazione E. Mach
Direttore d'ufficio
Direttore in comando presso il Comune di
Rovereto
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di sostituto dirigente di
Servizio
Direttore con incarico di Coordinatore di settore dell'Agenzia del lavoro
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
96
01/01/2007
01/05/1997
01/03/2001
12/12/2000
01/05/1997
10/09/2002
14/10/2002
30/04/2008
01/08/2004
24/01/2005
21/07/2003
01/08/2004
18/02/2009
19/12/2003
04/02/2008
18/12/2002
01/01/2008
18/04/2001
12/01/2009
01/05/1997
28/06/2001
01/05/1997
01/05/1997
11/07/2003
02/12/2002
10/10/2002
01/08/2004
01/05/1997
02/09/2002
09/07/2001
19/07/2001
02/05/2006
01/01/2008
28/10/2008
01/05/1997
18/01/2007
01/03/2001
12/06/2003
02/02/2001
14/08/2001
01/08/2004
02/05/2006
14/10/2002
14/04/2003
28/07/1997
09/09/2005
18/12/2002
24/04/2008
24/06/2002
19/04/2006
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
199
200
201
202
SARTORI dott. GIUSEPPE
SARTORI dott. MARIANO
SASSUDELLI ing. LUCA
SCALET p.a. GIORGIO
203 SCHELFI dott. ANDREA
204 SCOPEL dott.ssa GIANNA
205 SCUTARI dott. MARCELLO
206 SEMBIANTI arch. FURIO
207 SIGHEL dott. LUCA
208
209
210
211
212
213
SIMEONI dott. LAURA
SOTTOVIA dott. LUCIO
SOVILLA dott. ELISABETTA
SPERANDIO dott. STEFANO
SPEZIALI dott.ssa ISABELLA
SPINELLI dott. FERNANDO
214 SPONGA dott. FABIO
Direttore con incarico di livello dirigenziale
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di sostituto dirigente di
Istituto di Formazione professionale
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico di Responsabile di
Unità organizzativa presso APPA
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore messo a disposizione presso il
Comprensorio delle Giudicarie con incarico di
temporanea reggenza della segreteria del
Comprensorio medesimo
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico speciale
Direttore d'ufficio
215 STANCHINA dott. ROMANO
216 STRINGARI ing. DARIA
217 STRUMENDO dott.ssa CARLA
TABARELLI de FATIS dott.ssa FRANCEDirettore d'ufficio
218
SCA
219 TAVA ing. MAURIZIO
Direttore con incarico di livello dirigenziale
220 TECILLA arch. GIORGIO
Direttore d'ufficio
221 TESSARI dott.ssa LORENZA
Direttore d'ufficio
222 TESSARI dott. MICHELE
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso
223 TOMASELLI arch. SILVANO
I.T.E.A. S.p.A.
224 TOMASI dott. ARMANDO
Direttore d'ufficio
225 TONELLI dott. GIANANTONIO
Direttore d'ufficio
Direttore messo a disposizione presso la
226 TONELLI dott. MICHELE
Fondazione E. Mach
227 TORRESANI dott.ssa CHATIA
Direttore d'ufficio
228 TRENTI dott. ALBERTO
Direttore d'ufficio
229 TRENTI dott. ANNA MARIA
Direttore d'ufficio
230 TRETTEL dott.ssa LUCIA
Direttore d'ufficio
231 TURELLA arch. ANGIOLA
Direttore d'ufficio
232 TURRINI geom. ANDREA
Direttore d'ufficio
233 UNTERRICHTER dott. MASSIMILIANO
Direttore d'ufficio
234 VARESCO dott. GIANFRANCO
Direttore d'ufficio
235 VERGANI dott.ssa ROBERTA
Direttore d'ufficio
236 VIOLA dott.ssa ILARIA
Direttore d'ufficio
237 WOLYNSKI dott. ALESSANDRO
Direttore d'ufficio
238 ZAMBARDA dott. MATTEO
Direttore con incarico speciale
239 ZAMPEDRI arch. GIANNI
Direttore con incarico speciale
240 ZATTONI dott. GIORGIO
Direttore d'ufficio
241 ZENI dott. DIEGO
Direttore con incarico speciale
Direttore messo a disposizione presso
242 ZINI ing. CLAUDIO
I.T.E.A. S.p.A.
243 ZOANETTI dott. ROBERTO
Direttore d'ufficio
244 ZOPPI dott. GIANFRANCO
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di sostituto dirigente di
245 ZUCCHELLI dott. MARCO
Servizio
97
10/10/2002
21/05/2007
05/05/2003
01/05/1997
08/09/2005
01/05/1997
01/05/1997
01/05/1997
06/11/2003
29/01/2007
01/05/1997
06/04/2004
21/01/2003
09/07/2001
02/01/2008
01/06/2003
02/05/2001
01/05/1997
01/08/2008
01/05/1997
01/05/1997
01/05/1997
01/05/1997
09/05/2001
01/01/2007
04/02/2008
04/02/2008
01/01/2008
21/05/2004
01/05/1997
24/02/2004
01/08/2001
11/02/2008
01/08/2004
01/05/1997
14/07/1997
01/01/2003
01/05/1997
01/05/1997
09/09/2005
01/05/1997
01/05/1997
01/05/1997
01/01/2007
01/05/1997
21/01/2003
02/04/2001
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
98
PARTE I
DIRETTORI PROVINCIALI AL 31 DICEMBRE 2009
B1. SEZIONE DIRETTORI D'UFFICIO
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
NOMINATIVO
ALDRIGHETTI dott. LUCA
ANDREOLI dott.ssa ALESSANDRA
ANGELI dott. FABIO
ANSELMO dott. ANDREA MARIA
ANTOLINI dott. GIACOMO
INCARICO
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
ANTONACCI dott.ssa MARIA CELESTINA
Direttore d'ufficio
ANTONIOLI dott. ANNA SERENA
Direttore d'ufficio
ARNOLDI dott. EDOARDO
Direttore d'ufficio
ARTICO ing. ITALO
Direttore d'ufficio
BAX dott. GIUSEPPE
Direttore d'ufficio
BAZZANELLA p.a. GIULIO
Direttore d'ufficio
BAZZOLI p.a. GIOVANNI
Direttore d'ufficio
BELLOTTI dott.ssa FRANCA
Direttore d'ufficio
BEN dott. STEFANO
Direttore d'ufficio
BENEDETTI ing. GUIDO
Direttore d'ufficio
BENIGNI ing. CARLO
Direttore d'ufficio
BERLOFFA dott. ANNA
Direttore d'ufficio
BERTAGNOLLI dott.ssa LUISA
Direttore d'ufficio
BERTOZZI dott. VINCENZO
Direttore d'ufficio
BETTA dott. GIANFRANCO
Direttore d'ufficio
BEVILACQUA ing. BRUNO
Direttore d'ufficio
BEZZI dott.ssa FLAVIA
Direttore d'ufficio
BIGARAN dott. FEDERICO
Direttore d'ufficio
BITUSSI dott. DARIO
Direttore d'ufficio
BOLEGO ing. FILIBERTO
Direttore d'ufficio
BONALDA dott. FABRIZIO
Direttore d'ufficio
BONFIOLI dott. ROBERTO
Direttore d'ufficio
BONVECCHIO dott. VALENTINO
Direttore d'ufficio
BORTOLOTTI dott. ANNALISA
Direttore d'ufficio
BORZ dott.ssa PAOLA
Direttore d'ufficio
BOSETTI ing. PAOLO
Direttore d'ufficio
CACCIATORE ing. ALFONSO FRANCESCO Direttore d'ufficio
CADEN dott.ssa STELLA
Direttore d'ufficio
CAINELLI dott.ssa SANDRA
Direttore d'ufficio
CALIARI ing. ROBERTO
Direttore d'ufficio
CAPPELLETTI dott. FRANCESCO
Direttore d'ufficio
CAPPELLETTI dott. STEFANO
Direttore d'ufficio
CASEROTTI dott. ALDO
Direttore d'ufficio
CASTEGNARO dott. LAURA
Direttore d'ufficio
CASTELLI dott. DIEGO
Direttore d'ufficio
CATTANI dott. LUCA
Direttore d'ufficio
CECCATO dott.ssa DANIELA
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di Responsabile di
43 CESTARI dott. MILENA
Unità organizzativa presso APPA
44 CHEMOLLI dott. MARIO
Direttore d'ufficio
45 COFLER dott. VITO
Direttore d'ufficio
46 CONFALONIERI dott. MAURO
Direttore d'ufficio
47 COPPOLA dott. INNOCENZO
Direttore d'ufficio
48 CORNELLA dott. CESARE
Direttore d'ufficio
49 COSTANTINI dott. MARCO
Direttore d'ufficio
50 CUNACCIA arch. MICHELA
Direttore d'ufficio
51 CURZEL dott. VITTORIO
Direttore d'ufficio
DATA ISCRIZIONE
ALBO (artt. 12-16
D.P.G.P. 26.11.1998
n. 34-106/Leg.)
24/01/2005
02/04/2001
01/05/1997
04/04/2007
10/09/2007
05/02/2001
01/08/2004
01/08/2000
01/06/2006
13/04/2007
01/05/1997
01/05/1997
21/10/2002
18/12/2009
18/12/2002
10/04/2006
19/11/2007
18/01/2007
09/02/2009
01/05/1997
02/11/2006
19/03/2001
09/12/2002
21/07/2003
18/12/2002
28/03/2001
01/05/1997
19/01/1998
01/08/2004
11/06/2002
12/11/2001
06/08/2009
04/02/2008
24/05/2001
01/05/1997
01/03/2001
01/02/2006
01/05/1997
01/03/2005
18/12/2009
04/07/2006
20/08/2009
02/05/2006
18/11/2005
10/05/2004
01/05/1997
01/05/1997
01/05/1997
14/10/2002
18/07/2005
01/05/1997
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
DAL BOSCO dott. ROBERTO
DAL RI' dott. MAURIZIO
DALLA VALLE dott.ssa DANIELA
DALL'ANGELO dott. SERGIO
DALLASERRA sig. RENZO
DALMASO ing. FABIANO
DALMASO dott. SILVIO
DARRA dott. ANDREA
DE GASPERI dott.ssa CLAUDIA
DEGASPERI ing. FABIO
DEGASPERI dott.ssa PATRIZIA
D'ELETTO geom. TULLIO
DELLA NOCE dott. ITALO
DELLAGIACOMA dott. FRANCESCO
DEMOZZI dott. MAURO
DOLIANA dott. SILVANO
ERLER ing. IVO
FERENZENA dott. LUIGI
FERRARI ing. ALESSANDRO
FERRARI dott. ELSA
FERRI arch. ELMIO
FONDRIEST geom. FRANCO
FONTANA dott. PAOLO
FORTE geom. GIAMPAOLO
FRANCESCHI ing. ENRICO
FRANCESCHINI dott. ANDREA
FRENGUELLI dott. LUCIA
GAGGIA dott. ROLANDO
GALASSI dott. FRANCESCA
GALETTI dott. LUCIANO
GASPERETTI dott. MARINA
GATTI ing. GIOVANNI BATTISTA
GELMINI ing. MARCO
GENOVESE geom. ANTONINO
86 GHIROTTI dott. MAURO
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
GIAMPIETRO dott.ssa STELLA
GIORDANI dott. MARIANO
GIOVANNINI dott. RUGGERO
GIRELLI dott.ssa MICHELA
GORI dott. GIORGIA
GRANATIERO dott.ssa MARIANGELA
GROFF ing. MAURO
GUELMI dott.ssa SARA
IACOVIELLO dott. ALESSANDRO
KOVATSCH dott. PAOLO
LATTISI dott.ssa ARIANNA
LORENGO ing. BRUNO
MAINO dott.ssa EMANUELA
MALPAGA dott. LORENZO
MANICA dott. ANTONIO
MANICA dott.ssa MONICA
MANZANA dott.ssa ALESSANDRA
MARCHETTI dott.ssa MANUELA
MARCHI dott. ALVARO
MARCHI dott. FRANCESCO
MARCOLLA geom. MAURO
MARGONI dott. ROBERTO
MARTINELLI dott. CLAUDIO
MATTEO dott. ANTONIO
MAZZUCCHI dott. MARCELLO
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di Coordinatore di
settore dell'Agenzia del lavoro
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
99
27/08/2001
01/08/2004
01/05/1997
29/04/2005
01/05/1997
03/02/2003
28/04/2005
31/10/2003
28/03/2001
01/05/1997
01/05/1997
01/08/2004
24/06/2009
01/05/1997
01/05/1997
04/07/2006
02/07/2009
11/10/2002
12/02/2007
01/05/2009
01/08/2004
01/08/2004
15/01/2007
01/08/2004
12/05/2003
21/07/2003
14/10/2002
01/08/2004
09/09/2005
08/07/2002
02/03/2004
01/05/1997
10/04/2006
01/08/2004
19/01/2001
01/03/2001
01/08/2004
21/07/2003
15/04/2003
09/09/2005
29/06/2009
01/08/2001
25/07/2005
01/08/2004
21/07/2003
18/12/2009
27/08/2001
01/05/1997
01/05/1997
16/07/2003
02/01/2008
01/08/2003
01/05/1997
01/05/1997
21/07/2003
01/08/2004
03/10/2002
02/03/2004
01/05/1997
12/12/2000
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
112 MELONI dott.ssa ZAIRA
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
MENAPACE dott. SERGIO
MENAPACE geom. SILVANO
MEZZANOTTE dott. MAURIZIO
MILITELLO dott. FILIPPO
MIRABELLA dott. MARIACRISTINA
MOLFETTA dott. PIETRO
MOLIGNONI dott. RICCARDO
MONACO ing. MARIO
MORATTI dott. SERGIO
MOSER dott.ssa MARIA LORENA
NANFITO' dott. CLAUDIO
NICOLUSSI PAOLAZ ing. PAOLO
OBEROSLER dott. PIETRO
ODORIZZI dott. MAURO
OLIVARI dott. MARCO
ORSINGHER dott. GUIDO
PALAORO geom. RENZO
PALLAORO arch. MARCELLO
PANCHERI dott. FRANCESCO
PECORARO dott.ssa RENZA
133 PEDERZOLLI p.i. ARMANDO
134
135
136
137
PERINI dott. SANDRA
PIASENTE dott.ssa PAOLA
PILATI ing. MARCELLO
PINTARELLI dott.ssa MIRIAM
138 PITTON dott. LUIGI
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
POPOLI dott. FABRIZIO
POZZATTI geom. PIERGIORGIO
PRETTO dott. CRISTIANA
RAUZI dott. PAOLO
RECH ing. PIERGIORGIO
REFATTI p.i. TIZIANO
RICCADONNA dott. LAURA
RIGOTTI ing. MAURO
SALVADORI dott. IVAN
SANTULIANA dott. ERNESTO
SARTORI dott. MARIANO
SASSUDELLI ing. LUCA
SCALET p.a. GIORGIO
SCOPEL dott.ssa GIANNA
153 SIGHEL dott. LUCA
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
SIMEONI dott. LAURA
SOTTOVIA dott. LUCIO
SOVILLA dott. ELISABETTA
SPERANDIO dott. STEFANO
SPEZIALI dott.ssa ISABELLA
STANCHINA dott. ROMANO
STRUMENDO dott.ssa CARLA
TABARELLI de FATIS dott.ssa FRANCESCA
TECILLA arch. GIORGIO
TESSARI dott.ssa LORENZA
TESSARI dott. MICHELE
TOMASI dott. ARMANDO
TONELLI dott. GIANANTONIO
TORRESANI dott.ssa CHATIA
TRENTI dott. ALBERTO
Direttore con incarico di Responsabile di
Unità organizzativa presso APPA
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di Coordinatore di
settore dell'Agenzia del lavoro
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di Coordinatore di
settore dell'Agenzia del lavoro
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore con incarico di Responsabile di
Unità organizzativa presso APPA
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
100
10/09/2002
30/04/2008
01/08/2004
24/01/2005
01/08/2004
18/02/2009
19/12/2003
04/02/2008
18/12/2002
18/04/2001
12/01/2009
01/05/1997
28/06/2001
01/05/1997
01/05/1997
11/07/2003
02/12/2002
01/08/2004
01/05/1997
02/09/2002
09/07/2001
19/07/2001
02/05/2006
28/10/2008
18/01/2007
01/03/2001
02/02/2001
14/08/2001
01/08/2004
02/05/2006
14/10/2002
14/04/2003
28/07/1997
09/09/2005
18/12/2002
24/06/2002
19/04/2006
21/05/2007
05/05/2003
01/05/1997
01/05/1997
06/11/2003
29/01/2007
01/05/1997
06/04/2004
21/01/2003
09/07/2001
02/05/2001
01/08/2008
01/05/1997
01/05/1997
01/05/1997
09/05/2001
04/02/2008
04/02/2008
21/05/2004
01/05/1997
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
TRENTI dott. ANNA MARIA
TRETTEL dott.ssa LUCIA
TURELLA arch. ANGIOLA
TURRINI geom. ANDREA
UNTERRICHTER dott. MASSIMILIANO
VARESCO dott. GIANFRANCO
VERGANI dott.ssa ROBERTA
VIOLA dott.ssa ILARIA
WOLYNSKI dott. ALESSANDRO
ZATTONI dott. GIORGIO
ZOANETTI dott. ROBERTO
ZOPPI dott. GIANFRANCO
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
Direttore d'ufficio
101
24/02/2004
01/08/2001
11/02/2008
01/08/2004
01/05/1997
14/07/1997
01/01/2003
01/05/1997
01/05/1997
01/05/1997
01/05/1997
21/01/2003
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
102
PARTE I
DIRETTORI PROVINCIALI AL 31 DICEMBRE 2009
B.2 SEZIONE DIRETTORI CON INCARICO SPECIALE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NOMINATIVO
ANDREATTA arch. FABIO
BOBBIO dott.ssa LUCIA
BUFFA ing. FRANCO
CARLINI dott.ssa DANIELA
CASTELLI dott.ssa FLAVIA
COFONE dott. FRANCESCO
DALBOSCO dott.ssa GIULIANA
ECCHER dott.ssa ELENA
FILIPPI dott. GIULIANO
FOZZER dott.ssa GIULIANA
FRIZZI dott.ssa MARIASILVIA
GARBARI dott.ssa ELENA
GIOVANNINI arch. PRISCA
GIRARDI dott. GIAMPIERO
GIULIANI arch. MARIA CARLA
GUASTELLA dott.ssa CINZIA
MARGONARI dott. FLAVIO
MELCHIORI arch. GIORGIO
RIGOTTI dott.ssa PAOLA
SCUTARI dott. MARCELLO
SEMBIANTI arch. FURIO
SPINELLI dott. FERNANDO
STRINGARI ing. DARIA
ZAMBARDA dott. MATTEO
ZAMPEDRI arch. GIANNI
ZENI dott. DIEGO
INCARICO
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
Direttore con incarico speciale
DATA ISCRIZIONE
ALBO (artt. 12-16
D.P.G.P. 26.11.1998 n.
34-106/Leg.)
01/05/2006
02/01/2008
01/05/1997
16/10/2002
19/03/2001
19/09/2005
08/03/2004
02/09/2002
01/05/1997
02/03/2009
29/06/2009
06/03/2006
11/02/2008
04/10/2004
01/05/1997
19/01/1998
01/08/2004
01/05/1997
24/04/2008
01/05/1997
01/05/1997
02/01/2008
01/05/1997
09/09/2005
01/05/1997
01/05/1997
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
103
PARTE II
DIRETTORI DEGLI ENTI FUNZIONALI AL 31 DICEMBRE 2009
A. ELENCO NOMINATIVO GENERALE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
NOMINATIVO
ENTE
Museo Castello del
Buonconsiglio
monumenti e collezioni provinciali
INCARICO
Direttore messo a
disposizione
dalla
CONCI arch. ADRIANO
PAT e preposto all'Ufficio Tecnico dell'Ente
Direttore messo a
Museo Castello del
disposizione
dalla
Buonconsiglio
monuPAT e preposto all'UfCOSTA dott.ssa LORENA
menti e collezioni proficio
Amministrativo
vinciali
dell'Ente
DEFRANCESCO dott.ssa MARIANNA Istituto Culturale Ladino Direttore d'ufficio
Museo Tridentino di
EDER dott. MASSIMO
Direttore d'ufficio
Scienze Naturali
Museo di Arte Moderna
FERRETTI dott. DIEGO
e Contemporanea di Direttore d'ufficio
Trento e Rovereto
Direttore messo a
disposizione
dalla
PAT all'I.P.R.A.S.E. e
MATTIVI dott. PAOLO
I.P.R.A.S.E.
preposto
all'Ufficio
Amministrativo
dell'Ente
Parco Naturale PaneTROTTER dott. CRISTIANO
veggio Pale di S. Marti- Direttore d'ufficio
no
Museo degli Usi e CoZANELLA dott. LIONELLO
stumi della Gente Tren- Direttore d'ufficio
tina
DATA ISCRIZIONE
ALBO (artt. 12-16
D.P.G.P.
26.11.1998 n. 34106/Leg.)
01/01/2009
01/03/2004
01/01/2009
01/05/1997
02/06/2001
20/06/2005
01/01/1999
01/04/2000
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
104
PARTE II
DIRETTORI DEGLI ENTI FUNZIONALI AL 31 DICEMBRE 2009
B.1 SEZIONE DIRETTORI D'UFFICIO
N.
NOMINATIVO
ENTE
1
CONCI arch. ADRIANO
2
COSTA dott.ssa LORENA
3
DEFRANCESCO
MARIANNA
4
5
6
7
8
dott.ssa
INCARICO
Museo Castello del Buon- Direttore messo a disposiconsiglio monumenti e zione dalla PAT e preposto
collezioni provinciali
all'Ufficio Tecnico dell'Ente
Direttore messo a disposiMuseo Castello del Buonzione dalla PAT e preposto
consiglio monumenti e
all'Ufficio
Amministrativo
collezioni provinciali
dell'Ente
Istituto Culturale Ladino
Direttore d'ufficio
Museo Tridentino di ScienDirettore d'ufficio
ze Naturali
Museo di Arte Moderna e
FERRETTI dott. DIEGO
Contemporanea di Trento e Direttore d'ufficio
Rovereto
Direttore messo a disposizione
dalla
PAT
alMATTIVI dott. PAOLO
I.P.R.A.S.E.
l’I.P.R.A.S.E. preposto all'Ufficio Amministrativo dell'Ente
Parco Naturale Paneveggio
Direttore d'ufficio
TROTTER dott. CRISTIANO
Pale di S. Martino
Museo degli Usi e Costumi
ZANELLA dott. LIONELLO
Direttore d'ufficio
della Gente Trentina
EDER dott. MASSIMO
DATA ISCRIZIONE
ALBO (artt. 12-16
D.P.G.P.
26.11.1998 n. 34106/Leg.)
01/01/2009
01/03/2004
01/01/2009
01/05/1997
02/06/2001
20/06/2005
01/01/1999
01/04/2000
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
105
56610
Comunicati - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Elenco tecnici competenti in acustica
ELENCO TECNICI COMPETENTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
BEBER MASSIMILIANO Studio Gadler S.r.l. - Viale Dante, 78 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461/512522 Fax 04641/539312
e.mail: [email protected] Sito web: www.gadler.it
BONMASSAR NICOLA Quasar Ingegneria Ambientale S.r.l. - Viale Verona, 190 - 38123 Trento
Tel. 0461/396909 Fax 0461/935002 - e.mail: [email protected]
Studio Cagol - Zell di Cognola, 142 - 38121 Cognola TN
CAGOL ALBERTO
Tel.-Fax 0461/231614 cell. 347/5266646 - e.mail: [email protected]
Studio Tecnico Cicoira - Via Bronzetti, 4 – 38122 Trento
CICOIRA PASQUALE
cell. 0349/6199535 e.mail: [email protected]
DALLE MULLE PAOLO Via Muredei, 44 - 38122 Trento - Tel. ufficio 0461/912765 cell. 338/8447302
e.mail: [email protected]
SITECO - Studio Associato - Via Pasqui, 28 - 38068 Rovereto (TN)
DEMOZZI ANDREA
Tel. 0464/408100 - e.mail: [email protected]
Studio Tecnico Dolzani - Via Giovanni a Prato 11 - 38122 Trento (TN)
DOLZANI GIOVANNI
Tel. 0461/931617 e.mail: [email protected]
Via Montebello, 9 - 38074 Ceniga di Dro (TN) - cell. 349/4415598
FIA FRANCESCO
e.mail: [email protected]
Ambiente Smile S.a.s. – Via al Parco, 18 – 38063 Avio (TN)
FRISINGHELLI ALDO
Tel. 0464/669970 cell. 347/4081147 - e.mail: [email protected]
Studio Gadler S.r.l. - Viale Dante, 78 - 38057 Pergine Valsugana TN
GADLER RENATO
Tel. 0461/512522 fax 0461/539312 - sito: www.gadler.it e.mail: [email protected]
SWS Engineering - Via del Cesuròn, 14 - 38123 Trento TN
GARZON FRANCO
Tel. 0461/383500 cell. 348/8060262 - e.mail: [email protected]
Agenzia
Provinciale
per
la
Protezione
dell'Ambiente
GEROLA FABRIZIO
Via Mantova, 16 – 38122 Trento - Tel. 0461/497768
e.mail: [email protected]
CET Soc. Coop. - Sponda Trentina, 18 – 38121 Trento
LAFFI LUCA
tel. 0461/242366 fax 0461/242355
Via
del
Garda,
46
38068
Rovereto
(TN)
MAINI PIETRO
Tel. 0464/480028 Fax 0464/400204 cell. 347/4472435
e.mail: [email protected]
DAG l’Ambiente S.r.l. - Via Stella, 5/F - 38123 Ravina TN
MARGONI DIEGO
cell. 0348/7394341 Tel. 0461/390336 e.mail: [email protected]
Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente – Settore laboratorio e
MATTEVI LUCIANO
controlli Via Lidorno, 1 – 38123 Trento Tel. 0461/493066 cell. 333/5404114 e.mail: [email protected]
QSA Servizi Sas - Via Marconi, 37 - 37037 Predazzo TN
MATTIOLI PIERO
Tel. 0462/500049 - 0462/507161 e.mail: [email protected]
Via Malpensada, 38 - 38123 Trento (TN) - Tel. 0461/910980 cell.
OSELE ANDREA
349/5534730
e.mail: [email protected]
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
106
A.P.I.C.E. Srl - Via Gocciadoro, 31 - 38122 Trento - Tel. 0461/910163
e.mail: [email protected]
Studio di ingegneria - Via R. Zandonai, 24 - 38065 Mori (TN)
OSELE ELENA
Tel. 0464/918865 Fax 0464/913850 - e.mail: [email protected]
Loc.
Aicheri,
2
–
38015
Lavis
PIFFER ALBERTO
cell. 349/4977040 Fax 0461/241277 - e.mail: [email protected]
web : www.albertopiffer.it – skype: alberto.piffer
SWS
Engineering S.p.A. - Via Malfatti, 21 - 38122 Trento (TN)
SCHEPIS CHIARA
Tel. 0461/383500 cell. 347/5447790 - e.mail: [email protected]
Consul Tec S.n.c. - loc. Ferrari, 77 - 38042 Baselga di Pinè (TN)
TOMELIN LUCA
Tel. 0461/554165 fax 0461/553938 cell. 348/7038187 - e.mail: [email protected]
Elettronica Trentini S.n.c. - Via Chini 2/3 – 38123 Trento
TRENTINI RENATO
Tel. 0461/922266 – cell. 336/357143
MARIOTTI LUCA MARIA Ambiente Smile S.a.s. – Via al Parco, 18 – 38063 Avio (TN)
Tel. 0464/669970 - cell. 349/6021677 – e.mail: [email protected]
QUASAR Ingegneria Ambientale S.r.l. – Viale Verona, 190/14 38123 Trento
MORANDINI MICHELE
Tel. 0461/391632-Fax 0461/935002
cell. 347/1813203 / e.mail: [email protected]
Via delle Prede, 4 38123 Romagnano di Trento
AGOSTINI MATTEO
Tel. 0461/349312 – cell. 338/5618212 - e.mail: [email protected]
TOMASELLI LORENZO QUASAR Ingegneria Ambientale S.r.l. – Viale Verona, 190/14 38123 Trento
Tel. 0461/391632 - cell. 340/7605542 / e.mail: [email protected]
Via Montessori, 16 38066 Riva del Garda (TN)
MAZZOLDI NADIA
Tel. 0464/550957 – cell. 348/4624964 – e.mail: [email protected]
OSELE CLAUDIO
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
107
ELENCO TECNICI COMPETENTI DI ALTRE REGIONI
OGRISEG BRUNO
PICHLER GEORG
FERRETTI ROMANO
QUERCI GIAMPIETRO
STOCCO FERNANDO
COMPRI MATTEO
IANESELLI MAURO
TONDINI GIUSEPPE
PERRONE ANTONIO
MALVEZZI MARCO
PALMIOTTI FABRIZIO
RIGOLIN SERGIO
CERCONE PATRIZIA
CASTELLI ALESSANDRO
Studio Midas - Via G. da Udine, 16 - 33100 Udine - Tel. 0432/505139
e.mail: [email protected]
Via Winkler, 12 - 39010 Gargazzone BZ
Effe Studio Tecnico - Via Giucciardi, 8/1 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522331250 cell. 3203886278 fax 0522331250
e.mail: [email protected]
Via Lorenzoni, 35 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel.
0444/491666
0444/492617
Fax
0444/495091
e.mail:
[email protected]
Sito:
www.studiotermotecnico.com
Studio ing. Stocco Fernando - Via Roma, 216 - 35015 Galliera Veneta
(PD)
Tel. 049/5969834 - e.mail: [email protected]
c/o Studio DMG Projet S.a.s. - Via G.Marconi, 96/98 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045/8753015 fax 045/8775537
e.mail: [email protected]
Telecom Italia S.p.A. - Via Garibaldi n. 8 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471/903928 e.mail: [email protected]
Via
Galvani
n.
33
39100
Bolzano
(BZ)
Tel. 0471/932716 cell. 336/424696 fax 0471/931964
Telecom Italia S.p.A. - Via Garibaldi n. 8 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471/903927 e.mail: [email protected]
Studio Tecnico Associato Quality Project
Fraz. Maiano, 16 - 38023 Cles (TN)
Via
Gen.
Dalla
Chiesa,
2/20
70125
Bari
(BA)
Tel. 080/5014282 Fax 080/9190207 e.mail: [email protected]
Via Mazzini, 42/9 – 44100 Ferrara
Tel. 0532/243193 – cell. 348/8217641 e.mail: [email protected]
Studio Tecnico Gruppo Marche Via Potenza, 11 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733/492522 – Fax 0733/492188 e.mail: [email protected]
Studio Tecnico Gruppo Marche Via Potenza, 11 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733/492522 – Fax 0733/492188 e.mail: [email protected]
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
108
56595
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Comune di Civezzano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 27 gennaio 2010, n. 5
Modifiche allo statuto comunale: comma 6 dell'art. 49 "Consiglio dei giovani"
Viene aggiunta al comma 6 dell’art. 49 la seguente frase:
“L’assemblea riconvocata dal Sindaco potrà procedere all’elezione del comitato qualsiasi sia il numero dei giovani presenti.”
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIANO CARLINI
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
109
56582
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 25. Januar 2010, Nr. 87
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 25 gennaio 2010, n. 87
Gemeinde Brixen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur
von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 76 und
Nr. 79 vom 27. August 2009
Comune di Bressanone: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con una correzione d’ufficio. Delibere consiliari n. 76 e n. 79
del 27 agosto 2009
Die Landesregierung schickt folgendes voraus:
La Giunta provinciale premette quanto segue:
Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Brixen wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 368 vom 3. Februar 1997 genehmigt
und von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 7
vom 25. Jänner 2007 wiederbestätigt.
Die Gemeinde Brixen beantragt folgende Änderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:
Il piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Bressanone è stato approvato dalla
Giunta provinciale con delibera n. 368 del 3 febbraio 1997 e riconfermato dal Comune con delibera consiliare n. 7 del 25 gennaio 2007.
Il Comune di Bressanone propone le seguenti
modifiche al piano urbanistico comunale, secondo
gli allegati grafici:
Ratsbeschluss Nr. 76 vom 27. August 2009
Delibera consiliare n. 76 del 27 agosto 2009
Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht mit Privatinitiative und Ensembleschutz in Sarns, sowie entsprechende Ergänzung
der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan.
Previsione di una zona per attrezzature collettive
- Istruzione con iniziativa privata e tutela degli
insiemi a Sarnes, nonché relativa integrazione
delle norme di attuazione al piano urbanistico
comunale.
Ratsbeschluss Nr. 79 vom 27. August 2009
Delibera consiliare n. 79 del 27 agosto 2009
Umwidmung von Wald und alpiner Grünzone
(Gebiet mit besonderer landschaftlicher Bindung Bannzone) in Landwirtschaftsgebiet.
Trasformazione da bosco e zona di verde alpino
(zona con particolare vincolo paesaggistico - zona di rispetto) in zona di verde agricolo.
Gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse
wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.
Die Landesregierung nimmt Einsicht in das
Gutachten der Landesraumordnungskommission,
welches in der Sitzung vom 17. Dezember 2009
erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehenden Entscheidungen diesem Gutachten
entsprechen.
Die Landesregierung stützt sich auf die Art.
19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes,
Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.
Dies vorausgeschickt
Avverso le suddette delibere consiliari non
sono state presentate né proposte, né osservazioni.
La Giunta provinciale, visto il parere della
Commissione urbanistica provinciale, espresso
nella seduta del 17 dicembre 2009, fa presente
che le sottoriportate decisioni corrispondono al
suddetto parere.
La Giunta provinciale prende visione degli
artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell’11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.
Ciò premesso
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
110
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
LA GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
Ratsbeschluss Nr. 76 vom 27. August 2009
Delibera consiliare n. 76 del 27 agosto 2009
Die Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht mit Privatinitiative und Ensembleschutz in Sarns, sowie die entsprechende
Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum
Bauleitplan zu genehmigen, um die Errichtung einer
Privatschule mit Kindergarten zu ermöglichen.
Di approvare la previsione di una zona per attrezzature collettive - Istruzione con iniziativa privata
e tutela degli insiemi a Sarnes, nonché la relativa
integrazione delle norme di attuazione al piano
urbanistico comunale per consentire la realizzazione di una scuola privata con scuola materna.
Von Amts wegen wird die Durchführungsbestimmung mit der Privatinitiative ergänzt.
Der Art. 38 (Zone für öffentliche Einrichtungen Unterricht) der Durchführungsbestimmungen zum
Bauleitplan wird daher mit folgendem Text ergänzt:
„In der Zone „Bühlerhof“ in Sarns, welche im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichnet ist, ist
die Errichtung einer Privatschule mit Kindergarten
vorgesehen; diese Einrichtung kann im Sinne des
Art. 16 des Landesgesetzes vom 11. August
1997, Nr. 13 durch Privatinitiative verwirklicht und
verwaltet werden.
In dieser Zone gelten folgende Vorschriften:
höchstzulässige Baumassendichte: 2,2 m³/m²
höchstzulässige überbaute Fläche: 35%
höchstzulässige Gebäudehöhe: 10,50 m
Mindestgrenzabstand: 5,00 m
Mindestgebäudeabstand: 10,00 m
höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70%.“
D’ufficio la norma di attuazione viene integrata
con l’iniziativa privata.
L’art. 38 (Zona per attrezzature collettive - Istruzione) delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale viene quindi integrato con il seguente testo:
„Nella zona „Bühlerhof“ a Sarnes specifica-mente
contrassegnata nel piano di zonizzazione è prevista la realizzazione di una scuola privata con
scuola materna; detta struttura può essere realizzata e gestita con iniziativa privata ai sensi
dell’art. 16 della legge provinciale dell’11 agosto
1997, n. 13.
In questa zona valgono le seguenti prescrizioni:
densità edilizia massima: 2,2 m³/m²
rapporto massimo di copertura: 35%
altezza massima degli edifici: 10,50 m
distanza minima dai confini: 5,00 m
distanza minima tra gli edifici: 10,00 m
rapporto massimo di superficie impermeabile: 70%.”
Ratsbeschluss Nr. 79 vom 27.August 2009
Delibera consiliare n. 79 del 27 agosto 2009
Die Umwidmung von Wald und alpiner Grünzone
(Gebiet mit besonderer landschaftlicher Bindung Bannzone) in Landwirtschaftsgebiet zu genehmigen, um die Erweiterung einer bestehenden Hofstelle zu ermöglichen.
Di approvare la trasformazione da bosco e zona
di verde alpino (zona con particolare vincolo paesaggistico - zona di rispetto) in zona di verde agricolo per consentire l’ampliamento di un’azienda agricola esistente.
Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
111
56583
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 25. Januar 2010, Nr. 91
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 25 gennaio 2010, n. 91
Gemeinde Wengen: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 33
vom 4. September 2009
Comune di La Valle: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare
n. 33 del 4 settembre 2009
Die Landesregierung schickt folgendes voraus:
La Giunta provinciale premette quanto segue:
Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde
Wengen wurde mit Ratsbeschluss Nr. 40 vom 30.
Dezember 2003 beantragt und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 3862 vom 25. Oktober 2004 genehmigt.
Il piano urbanistico rielaborato del Comune di La
Valle è stato adottato con delibera consiliare n. 40
del 30 dicembre 2003 ed approvato dalla Giunta
provinciale con delibera n. 3862 del 25 ottobre
2004.
Die Gemeinde Wengen hat folgende Änderung
am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt:
Il Comune di La Valle propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli
allegati grafici:
Ratsbeschluss Nr. 33 vom 4. September 2009
Delibera consiliare n. 33 del 4 settembre 2009
Streichung der Gewerbezone “Pederoa 3” mit
dazugehöriger Zufahrtsstraße und öffentlichen
Parkplätzen.
Stralcio della zona per insediamenti produttivi
„Pederoa 3“ con annessa strada di accesso e
parcheggi pubblici.
Gegen den obgenannten Ratsbeschluss
wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.
Avverso la suddetta delibera consiliare non
sono state presentate né proposte, né osservazioni.
Die Landesregierung nimmt Einsicht in das
Gutachten der Landesraumordnungskommission,
welches in der Sitzung vom 14. Jänner 2010 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.
La Giunta provinciale, visto il parere della
Commissione urbanistica provinciale espresso
nella seduta del 14 gennaio 2010, fa presente
che la sottoriportata decisione corrisponde al
suddetto parere.
Die Landesregierung stützt sich auf die Art.
19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes,
Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.
La Giunta provinciale prende visione degli
artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell’11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.
Dies vorausgeschickt
Ciò premesso
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
LA GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
112
Ratsbeschluss Nr. 33 vom 4. September 2009
Delibera consiliare n. 33 del 4 settembre 2009
Die Streichung der Gewerbezone “Pederoa 3” mit
der dazugehörigen Zufahrtsstraße und den öffentlichen Parkplätzen zu genehmigen, da auf Grund
der gegenwärtigen Wirtschaftskrise kein Bedarf
mehr besteht.
Di approvare lo stralcio della zona per insediamenti produttivi „Pederoa 3“ con l’annessa strada
di accesso ed i parcheggi pubblici in quanto a
causa dell’attuale crisi economica non sussiste
più alcun fabbisogno.
Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region
zu veröffentlichen.
Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
113
56584
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 25. Januar 2010, Nr. 99
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 25 gennaio 2010, n. 99
Gemeinde Tiers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 19
vom 23.09.2009
Comune di Tires: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n.
19 del 23/09/2009
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde TIERS;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
TIRES;
Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico:
Ratsbeschluss Nr. 19 vom 23.09.2009
Delibera consiliare n. 19 del 23/09/2009
Neuabgrenzung der öffentlichen Grünfläche beim
Festplatz mit Eintragung der Zone für öffentliche
Einrichtungen im Ausmaß von 1035 m², gemäß
graphischer Unterlage, zwecks Errichtung des
neuen Zivilschutzzentrums.
Nuova delimitazione della zona di verde pubblico
presso la piazza della festa, con inserimento della
zona per opere ed impianti di interesse pubblico,
dell’estensione di 1035 m² ca., secondo l’allegato
grafico, destinata alla realizzazione del nuovo
centro di protezione civile.
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung
vom 14.01.2010 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der
Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr.
13;
Constatato, che avverso la succitata delibera
consiliare non sono state presentate né proposte
né osservazioni;
Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del
14/01/2010, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1.
die von der Gemeinde TIERS mit Ratsbeschluss Nr. 19 vom 23.09.2009 beantragte
Neuabgrenzung der öffentlichen Grünfläche
beim Festplatz, mit Eintragung der Zone für
öffentliche Einrichtungen im Ausmaß von
1035 m², zu genehmigen. Es ist dort die Errichtung des neuen Zivilschutzzentrums geplant.
1.
di approvare la nuova delimitazione della
zona di verde pubblico presso la piazza della
festa, con inserimento della zona per opere
ed impianti di interesse pubblico, dell’estensione di 1035 m² ca., proposta dal Comune di
TIRES con delibera consiliare n. 19 del
23/09/2009. Ivi è prevista la realizzazione del
nuovo centro di protezione civile.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
La Ripartizione 12 - Servizio strade (nota del
04.12.2009 prot. n. 699788) ha espresso
parere favorevole in merito con prescrizioni,
che sono da rispettare in fase esecutiva;
Die Abteilung 12 - Straßendienst (Schreiben
vom 04.12.2009 Prot. Nr. 699788) hat
positives Gutachten erteilt mit Auflagen, die
bei der Ausführung zu berücksichtigen sind;
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
114
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
115
56585
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 25. Januar 2010, Nr. 101
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 25 gennaio 2010, n. 101
Gemeinde Mals: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 32 vom 2. September 2009
Comune di Malles Venosta: Approvazione di
una modifica al piano urbanistico comunale.
Delibera consiliare n. 32 del 2 settembre 2009
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde MALS;
Visto il piano urbanistico comunale vigente
del Comune di MALLES VENOSTA;
Festgestellt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:
Umwidmung von Militärzone in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche
Dienstleistungen (ca. 1.065 m²)
Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l’allegato grafico:
Trasformazione da zona militare in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi
pubblici (ca. 1.065 m²)
Festgestellt, dass gegen den obgenannten
Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge
eingebracht worden sind;
Constatato, che avverso la succitata delibera
consiliare non sono state presentate né proposte
né osservazioni;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 17.
Dezember 2009 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 17
dicembre 2009, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;
Das Vermögensamt - Amt 6.2 (Schreiben
vom 12. November 2009, Prot. Nr. 648775) hat
die Abänderung befürwortet;
L’Ufficio patrimonio - Ufficio 6.2 (lettera del 12
novembre 2009, prot. n. 648775) ha espresso
parere favorevole in merito;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr.
13 in geltender Fassung;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive
modifiche ed integrazioni;
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1.
die von der Gemeinde MALS mit Ratsbeschluss Nr. 32 vom 2. September 2009 beantragte Umwidmung von Militärzone in Zone
für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung
und öffentliche Dienstleistungen (ca. 1.065
m²) zu genehmigen, um den Bau eines Jugendzentrums zu ermöglichen;
1.
di approvare la trasformazione da zona militare in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (ca. 1.065
m²), proposta dal Comune di MALLES VENOSTA con delibera consiliare n. 32 del 2
settembre 2009, per consentire la realizzazione di un centro giovanile;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
2.
116
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
117
56586
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 25. Januar 2010, Nr. 102
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 25 gennaio 2010, n. 102
Gemeinde Schlanders: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde
mit einer Abänderung von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 20 vom 4. Juni 2009
Comune di Silandro: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico comunale con
una modifica d’ufficio. Delibera consiliare n.
20 del 4 giugno 2009
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde SCHLANDERS;
Festgestellt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:
Umwidmung von Wald in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen (ca. 1.000 m²)
Visto il piano urbanistico comunale vigente
del Comune di SILANDRO;
Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l’allegato grafico:
Trasformazione da bosco in zona per attrezzature
pubbliche - amministrazione e servizi pubblici (ca.
1.000 m²)
Festgestellt, dass gegen den obgenannten
Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge
eingebracht worden sind;
Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben
vom 16. Oktober 2009, Prot. Nr. 587642) und das
Forstinspektorat Schlanders (Schreiben vom 19.
November 2009) haben die Abänderung befürwortet;
Der Antrag zur Kulturänderung wurde vom
Forstinspektorat Schlanders mit Dekret Nr. 4 vom
18. November 2009 genehmigt;
Das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom
24. November 2009, Prot. Nr. 671677) hat die
Abänderung mit einer Bedingung befürwortet;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung
vom 7. Januar 2010 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung
der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr.
13 in geltender Fassung;
Constatato, che avverso la succitata delibera
consiliare non sono state presentate né proposte
né osservazioni;
L’Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del
16 ottobre 2009, prot. n. 587642) e l’Ispettorato
forestale di Silandro (lettera del 19 novembre
2009) hanno espresso parere favorevole in merito;
La richiesta per il cambio di coltura è stata
approvata dall’Ispettorato forestale di Silandro
con decreto n. 4 del 18 novembre 2009;
L’Ufficio tutela acque (lettera del 24 novembre 2009, prot. n. 671677) ha espresso parere
favorevole in merito con una condizione;
Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 7 gennaio 2010, facendo presente, che la sottoriportata
decisione della Giunta provinciale corrisponde a
detto parere;
Dies vorausgeschickt,
beschließt
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive
modifiche ed integrazioni;
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
118
1. die von der Gemeinde SCHLANDERS mit
Ratsbeschluss Nr. 20 vom 4. Juni 2009 beantragte Umwidmung von Wald in Zone für
öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und
öffentliche Dienstleistungen (ca. 1.000 m²) zu
genehmigen, um dem bestehenden Trinkwasserspeicher „Dr. Waldele“ zwecks Entsäuerung des Wassers eine Aufbereitungsanlage vorschalten zu können;
Von Amts wegen wird der Standort der drei
vorgesehenen Anlagen richtig gestellt;
1.
di approvare la trasformazione da bosco in
zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (ca. 1.000 m²), proposta dal Comune di SILANDRO con delibera
consiliare n. 20 del 4 giugno 2009, per poter
allacciare al serbatoio dell’acqua potabile già
esistente “Dr. Waldele” un impianto di neutralizzazione, che ha lo scopo di ridurre il livello
d’acidità dell’acqua;
d’ufficio viene rettificata la posizione dei tre
impianti previsti;
2.
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
119
56576
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 25. Januar 2010, Nr. 103
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 25 gennaio 2010, n. 103
Gemeinde Taufers im Münstertal: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der
Gemeinde mit Abänderungen von Amts wegen - endgültiger Beschluss. Ratsbeschluss
Nr. 8 vom 7. Mai 2009
Comune di Tubre: Approvazione di modifiche
al piano urbanistico comunale con rettifiche
d’ufficio - delibera definitiva. Delibera consiliare n. 8 del 7 maggio 2009
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde TAUFERS IM MÜNSTERTAL;
Festgestellt, dass die Gemeinde folgende
Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer
Unterlage, beantragt:
Neuabgrenzung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen und Ausweisung eines Gewerbegebietes mit besonderer Zweckbestimmung
gemäß Art. 44/bis des Landesgesetzes vom 11.
August 1997, Nr. 13 - Zone für die Erzeugung von
Energie (GP 1720/1, K.G. Taufers) sowie Ergänzung des Art. 14/bis (Zone für die Erzeugung von
Energie) der Durchführungsbestimmungen zum
Bauleitplan mit folgendem Wortlaut:
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
TUBRE;
Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo l’allegato grafico:
Nuova delimitazione della zona per attrezzature
collettive - impianti sportivi e previsione di una
zona per insediamenti produttivi con destinazione
particolare ai sensi dell’art. 44/bis della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 - zona
per la produzione d’energia (p.f. 1720/1, C.C.
Tubre) nonchè integrazione dell’art. 14/bis (Zona
per la produzione d’energia) delle norme d’attuazione al piano urbanistico con il seguente testo:
„Für die Fotovoltaikanlage auf der Gp. 1720/1, K.G.
Taufers i. M. gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 300 m³
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 50%
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 7 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m
In jedem Fall nicht weniger als die Höhe der
höheren gegenüberliegenden Gebäudefassade
6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens:
10%”
“Per l’impianto fotovoltaico sulla p.f. 1720/1, C.C.
Tubre valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 300 m³
2. rapporto massimo di copertura: 50%
3. altezza massima degli edifici: 7 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m
Comunque la distanza pari all’altezza delle
pareti tra edifici antistanti
6. rapporto massimo di superficie impermeabile:
10%”
Festgestellt, dass gegen den obgenannten
Ratsbeschluss ein Einwand eingereicht wurde, zu
welchem die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 18
vom 16. Juli 2009 Stellung genommen hat;
Festgestellt, dass die Landesregierung mit
Beschluss Nr. 2809 vom 23. November 2009,
gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission im Sinne des Art. 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welches in den Sitzungen vom 15. Oktober und 12.
November 2009 erteilt wurde, der Gemeinde Taufers im Münstertal einen Abänderungsvorschlag
zum obgenannten Ratsbeschluss unterbreitet hat;
Constatato che avverso la suddetta delibera
è stata presentata un’osservazione, sulla quale il
Comune ha preso posizione con delibera consiliare n. 18 del 16 luglio 2009;
Constatato che la Giunta provinciale con delibera n. 2809 del 23 novembre 2009, sentito il
parere della Commissione urbanistica provinciale
ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, espresso nelle sedute del 15 ottobre e 12 novembre 2009, ha sottoposto al Comune di Tubre una proposta di modifica in merito
alla suddetta delibera consiliare;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
dass der Beschluss der Landesregierung Nr.
2809 vom 23. November 2009 der Gemeinde im
Sinne des Art. 20, Absatz 1), Buchstabe A), Punkt
3) des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.
August 1997, Nr. 13, am 16. Dezember 2009 zur
Stellungnahme übermittelt wurde;
dass die Gemeinde innerhalb der vorgesehenen Frist von 60 Tagen mit Ratsbeschluss Nr.
28 vom 17. Dezember 2009 dazu Stellung genommen und den Abänderungsvorschlag angenommen hat;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr.
13 in geltender Fassung;
120
che la delibera della Giunta provinciale n.
2809 del 23 novembre 2009 è stata notificata al
Comune il 16 dicembre 2009 per la presa di posizione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera A),
punto 3 della legge urbanistica provinciale 11
agosto 1997, n. 13;
Constatato che il Comune entro il termine perentorio di 60 giorni ha preso posizione con delibera consiliare n. 28 del 17 dicembre 2009 e ha
accettato la proposta di modifica;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, con successive
modifiche ed integrazioni;
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1.
die von der Gemeinde TAUFERS IM MÜNSTERTAL mit Ratsbeschluss Nr. 8 vom 7. Mai
2009 beantragte Neuabgrenzung der Zone
für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen
zu genehmigen, da es sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand handelt.
Die von der Gemeinde beantragte Ausweisung eines Gewerbegebietes mit besonderer
Zweckbestimmung gemäß Art. 44/bis des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.
13 - Zone für die Erzeugung von Energie
(Gp. 1720/1, K.G. Taufers) wird hingegen
laut negativen Gutachten des Landesforstkomitees (Beschluss Nr. 63 vom 15. September 2009) und des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 23. September 2009, Prot. Nr. 534498) abgelehnt, da
der vorgeschlagene Standort aus landschaftlicher und forstlicher Sicht nicht geeignet ist.
Von Amts wegen wird jedoch diese Zone in
verkleinerter Form mit einer maximalen Fläche
von 2.500 m² oberhalb der heutigen Tennisplätze in den Bauleitplan eingetragen und der Art.
14/bis (Zone für die Erzeugung von Energie) der
Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan
folgendermaßen ergänzt:
„Das im Bauleitplan auf der Gp. 1720/1, K.G.
Taufers eingetragene Gewerbegebiet mit besonderer Zweckbestimmung gemäß Art.
44/bis des Landesgesetzes vom 11. August
1997, Nr. 13 ist für die Errichtung einer Fotovoltaikanlage bestimmt.“
1.
di approvare la nuova delimitazione della
zona per attrezzature collettive - impianti
sportivi, proposta dal Comune di TUBRE con
delibera consiliare n. 8 del 27 maggio 2009,
in quanto si tratta di una rettifica allo stato di
fatto.
La previsione di una zona per insediamenti
produttivi con destinazione particolare ai
sensi dell’art. 44/bis della legge urbanistica
provinciale 11 agosto 1997, n. 13 - zona per
la produzione d’energia (p.f. 1720/1, C.C.
Tubre), richiesta dal Comune, viene respinta
in base ai pareri negativi del Comitato forestale provinciale (delibera n. 63 del 15 settembre 2009) e dell’Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 23 settembre 2009, prot.
n. 534498), in quanto la posizione proposta
non è adatta dal punto di vista paesaggistico
e forestale.
Questa zona viene però inserita d’ufficio nel
piano urbanistico in forma ridotta con una
superficie di 2.500 m² al di sopra dei campi
da tennis esistenti e l’art. 14/bis (Zona per la
produzione d’energia) delle norme d’attuazione al piano urbanistico viene integrato come
segue:
“La zona per insediamenti produttivi con destinazione particolare ai sensi dell’art. 44/bis
della legge urbanistica provinciale 11 agosto
1997, n. 13, inserita nel piano urbanistico sulla p.f. 1720/1, C.C. Tubre, è destinata per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico.”
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
121
2.
den von mehreren Bürgern des Hauptortes
Taufers eingereichten Einwand durch den
Neuvorschlag des Standortes der Gewerbezone teilweise anzunehmen;
2.
di approvare parzialmente l’osservazione
presentata da diversi abitanti del capoluogo
di Tubre tramite la nuova proposta dell’ubicazione della zona produttiva;
3.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
3.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
122
56589
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Februar 2010, Nr. 195
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 8 febbraio 2010, n. 195
Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde
Moos in Passeier, das "Plobmhaisl", Bp. 121/1
in E.Zl. 14/II, K.G. Moos - Abänderung des eigenen Beschlusses Nr. 2909 vom 14.12.2009
Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel
Comune di Moso in Passiria, la "Plobmhaisl",
p.ed. 121/1 in P.T. 14/II, C.C. Moso - rettifica della
propria deliberazione n. 29.09 del 14.12.200
Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz
vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung;
Vista la legge provinciale del 12 giugno 1975,
n. 26, e successive modifiche ed integrazioni;
Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes
Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) insbesondere die Artikel 10, 13;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42) in particolare gli articoli 10, 13;
Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 2909 vom 14.12.2009, mit welchem
das „Plobmhaisl“ Bp. 121/1, in E.Zl. 14/II, K.G.
Moos, Gemeinde Moos in Passeier, unter direkten Denkmalschutz gestellt wurde;
Vista la propria deliberazione n. 2909 del
14.12.2009, con la quale l’edificio “Plobmhaisl”,
p.ed. 121/1 in P.T. 14/II, C.C. Moso, comune di
Moso in Passirio, è stato sottoposto a vincolo di
tutela storico-artistica;
Festgestellt, dass im beschließenden Teil
des genannten Beschlusses das Geburtsdatum
des Eigentümers Ennemoser Ludwig mit
06.02.1964 angegeben ist, das richtige Geburtsdatum aber der 06.02.1963 ist;
Accertato che nella parte deliberante della
deliberazione citata la data di nascita del proprietario Ennemoser Ludwig è indicata con il
06.02.1964, mentre la corretta data di nascita è il
06.02.1963;
Als notwendig erachtet, für die grundbücherliche Anmerkung der Denkmalschutzbindung das
Geburtsdatum des Eigentümers Ennemoser Ludwig im beschließenden Teil des genannten Beschlusses abzuändern;
Ritenuto necessario di rettificare la data di
nascita del proprietario Ennemoser Ludwig nella
parte deliberante della citata deliberazione, per
poter annotare il vincolo di tutela storico-artistica
anche tavolarmente;
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso,
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit
a voti unanimi legalmente espressi
a)
a)
im beschließenden Teil des eigenen Beschlusses Nr. 2909 vom 14.12.2009 die Angaben zum Eigentümer Ennemoser Ludwig
wie folgt abzuändern:
Quote 1/6: Ludwig Ennemoser, geb. am
06.02.1963 in Tscherms
di rettificare nella parte deliberante della propria deliberazione n. 2909 del 14.12.2009 le
indicazioni riguardanti il proprietario Ennemoser Ludwig come segue:
Quota 1/6: Ludwig Ennemoser, nato il
06.02.1963 a Cermes
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
b)
von diesem Beschluss im Verwaltungswege
die Eigentümer zu verständigen.
b)
123
di notificare la presente deliberazione in via
amministrativa ai proprietari.
Alle anderen Teile des Beschlusses bleiben
aufrecht.
Tutte le altre parti della deliberazione rimangono invariati.
Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt
der Region veröffentlicht.
La presente deliberazione viene pubblicata
nel Bollettino ufficiale della regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
124
56590
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Februar 2010, Nr. 202
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 8 febbraio 2010, n. 202
Genehmigung einer Änderung am
schaftsplan der Gemeinde Montan
Land-
Approvazione di una modifica del piano paesaggistico del Comune di Montagna
Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:
La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue:
Die Gemeinde Montan hat im laufenden Jahr
eine Reihe von Bauleitplanänderungen durchgeführt, die in Summe mit älteren Bauleitplaneintragungen eine Anpassung des Landschaftsplanes
notwendig machen.
Das Amt für Landschaftsökologie schlägt vor
in diesem Zuge auch eine Anpassung an die
Durchführungsbestimmungen vorzunehmen, die
in den aktuellen Landschaftsplänen enthalten
sind, wodurch das gesamte Gemeindegebiet mit
Ausnahme der Wohnbauzonen und Gewerbegebiete mit genehmigtem Durchführungsplan dem
Landschaftsschutz unterstellt wird.
In Zuge der Änderung wurden auch die Berichte zum Landschaftsplan zusammengefasst
und ergänzt. Den Bestimmungen zu den Naturdenkmälern wurde folgendes Verbot hinzugefügt:
„Im Naturdenkmal „Pinzoner und Glener Egger“
ist der Verkehr mit Motorfahrzeugen jeglicher Art
untersagt, ausgenommen für die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit.“
Weiters schlägt das Amt für Landschaftsökologie die Ausweisung des neuen Naturdenkmales
„Kastanienhain Elsenhof“ aufgrund der Artenvielfalt und des ökologischen Wertes vor.
Die Kontrolle der Grenze des Naturparks
Trudner Horn ergab im Bereich Gschnon Abweichungen zum Bauleitplan. Durch das Zurücksetzen der Naturparkgrenze an den Wiesenrand
unterhalb des Weilers wurde die Überlagerung
mit der Zone für öffentliche Einrichtungen korrigiert. In der Folge werden das Natura 2000Gebiet Trudner Horn und die Lebensraumabgrenzungen an die Naturparkgrenze angepasst.
Il Comune di Montagna ha attuato nell’anno
scorso una serie di modifiche al piano urbanistico
comunale, che insieme con altre modifiche più
antecedenti del piano urbanistico richiedono l’adeguamento del piano paesaggistico.
L’Ufficio Ecologia del paesaggio propone in
quest’occasione di adattare anche le norme di
attuazione a quelle introdotte nei piani paesaggistici recenti; ciò che significa che l’intero territorio
comunale è sottoposto a tutela del paesaggio
tranne le zone residenziali e le zone produttive
con piano di attuazione approvato.
Für das Biotop Castelfeder sind technische
Anpassungen an die Bauleitplaneintragungen betreffend die Staatsstraße SS12 und SS48 durchgeführt worden. Das Verträglichkeitsgutachten
bzgl. der Neuabgrenzung des Natura 2000Gebietes vom 14.09.2009 ist positiv.
Nell’ambito della modifica sono state unite ed
integrate anche le relazioni al piano paesaggistico, mentre le norme di attuazione concernente i
monumenti naturali sono state integrate con il
seguente divieto: “Nel monumento naturale “Pinzoner e Glener Egger“ è vietata la circolazione
con veicoli a motore di ogni tipo ad eccezione
delle attività agroforestali.”
Inoltre l’Ufficio Ecologia del paesaggio propone l’individuazione del nuovo monumento naturale “Castagneto Elsenhof” in base alla sua varietà di specie ed al suo valore ecologico.
Dal controllo del confine del Parco Naturale
Monte Corno è emerso che nei pressi di Casignano tale confine noj corrisponde a quello evidenziato nel piano urbanistico. Spostando il confine del parco naturale al margine del prato situato sotto le case, è possibile correggere la sovrapposizione con la zona per attrezzature collettive.
Di conseguenza vengono adeguate al confine del
Parco naturale l’area del Sito Natura 2000 Vedrette di Monte Corno e la perimetrazione degli
habitat.
Per il biotopo Castelfeder sono state eseguite
degli adattamenti tecnici concernenti l’inserimento
nel piano urbanistico delle strade statali SS12 e
SS48. La valutazione d’incidenza relativa alla
riperimetrazione del Sito Natura 2000 del
14/09/2009 è positiva.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
125
Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit
Beschluss Nr. 31/09 vom 16.09.2009 die oben
angeführten Änderungen genehmigt.
Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 31/09 vom 16.09.2009 und seine
Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinde
Montan hinterlegt und an der Amtstafel selbst
veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen in den
Gemeindeunterlagen hervorgeht.
Innerhalb der Veröffentlichungsfrist wurden
keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des
Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in
geltender Fassung, eingereicht.
Die Gemeinde Montan hat mit den Ratsbeschluss vom 15.12.2009, Nr. 24 ein positives
Gutachten zu den in der Prämissen angeführten
Änderungen am Landschaftsplan der Gemeinde
Montan erteilt.
Im Bereich Gschnon wird die Grenze des
Landschaftsschutzgebietes an die geänderte Naturparkgrenze angepasst.
Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen
Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in
der Kartographie zum Landschaftsplan rezipiert
werden.
Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt die
oben angeführten Änderungen am Landschaftsplan der Gemeinde Montan gemäß Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission
Nr. 31/09 vom 16.09.2009 an.
La Ia Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera n. 31/09 del
16/09/2009 le modifiche sopraccitate.
La delibera della Ia Commissione per la tutela
del paesaggio n. 31/09 del 16/09/2009 ed i suoi
elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di Montagna e pubblicati
all’albo del Comune stesso, come risulta dagli
attestati comunali registrati negli atti.
Durante il periodo di pubblicazione non sono
state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo
3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e
successive modifiche.
Il Comune di Montagna con delibera del
Consiglio comunale del 15/12/2009, n. 24 ha espresso parere positivo in merito alle modifiche al
piano paesaggistico del Comune di Montagna
citate nella premessa.
Nei pressi di Casignano il confine della zona
di tutela paesaggistica viene adattata al confine
modificato del parco naturale.
Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale devono venire recepite nella
cartografia del piano paesaggistico.
Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa:
1.
Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16;
1.
2.
Dekret des Landeshauptmannes vom 22.
Oktober 2007, Nr. 56 und insbesondere in
den Artikel 1 desselben;
Dekret des Landeshauptmanns vom 4. Mai
2000, Nr. 408/28.1 (Genehmigung des Landschaftsplanes der Gemeinde Montan, in geltender Fassung);
2.
Dekret des Landeshauptmanns von Südtirol vom 16. Dezember 1980, Nr. 85/V/LS
(Landschaftliche Unterschutzstellung Naturpark Trudner Horn);
Beschluss der Landesregierung vom 28.
Jänner 2008, Nr. 231 (Managementplan das
Natura 2000-Gebiet Trudner Horn);
in das Dekret des Landeshauptmannes
vom 16. Oktober 2001, Nr. 63 (Verträglichkeitsprüfung für Projekte und Pläne innerhalb der Natura 2000-Gebiete).
4.
3.
4.
5.
6.
La Giunta provinciale ha esaminato tutti
gli atti del procedimento ed approva le modifiche sopraccitate del piano paesaggistico del
Comune di Montagna, in base alla delibera
della Ia Commissione per la tutela del paesaggio n. 31/09 del 16/09/2009.
3.
5.
6.
della legge provinciale 25 luglio 1970,
n. 16;
del decreto del Presidente della Provincia
22 ottobre 2007, n. 56 ed in particolare
dell’articolo 1 dello stesso;
del decreto del Presidente della Giunta
Provinciale del 4 maggio 2000, n. 408/28.1
(approvazione del piano paesaggistico del
Comune di Montagna e successive modifiche);
del decreto del Presidente della Giunta
provinciale del 16 dicembre 1980, n.
85/V/LS (vincolo paesaggistico Parco naturale Monte Corno);
della delibera della Giunta provinciale del
28 gennaio 2008, n. 231 (piano di gestione
per il Sito Natura 2000 Monte Corno);
del decreto del Presidente della Provincia
del 26 ottobre 2001, n. 63 (valutazione di incidenza per progetti e piani all’interno dei Siti
Natura 2000).
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
126
Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter
Stimmeneinhelligkeit folgenden
Ciò premesso la Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi
Beschluss:
delibera:
Der geänderte Landschaftsplan für die Gemeinde Montan ist mit den nachfolgenden
Durchführungsbestimmungen und kartographischen Anlagen und mit den in den Prämissen angeführten Änderungen im Sinne
des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr.
16, genehmigt:
1) der erläuternde Bericht,
2) die Durchführungsbestimmungen,
3) die kartographischen Anlagen bestehend
aus einem Lageplan im Maßstab
1:10.000 und einem Lageplan im Maßstab 1:5.000.
1.
2.
Die im Dekret des Landeshauptmanns von
Südtirol
vom
16.
Dezember
1980,
Nr. 85/V/LS, festgelegte Abgrenzung des Naturparks Trudner Horn, des entsprechenden
Natura 2000 Gebietes und des Managementplanes für das Natura 2000 Gebiet Naturpark Trudner Horn ist gemäß vorliegendem Landschaftsplan der Gemeinde Montan
abgeändert.
2.
La delimitazione del Parco naturale Monte
Corno, del rispettivo Sito Natura 2000 e del
Piano di gestione per il Sito Natura 2000
Parco naturale Monte Corno di cui ai decreti
del Presidente della Giunta provinciale del 16
dicembre, n. 85/V/LS è modificata secondo il
presente piano paesaggistico del Comune di
Montagna.
3.
Die im Dekret des Landeshauptmanns vom
4. Mai 2000, Nr. 408/28.1 festgelegte Abgrenzung des Biotops Castelfeder und des
entsprechenden Natura 2000 Gebietes ist
gemäß vorliegendem Landschaftsplan der
Gemeinde Montan abgeändert.
3.
La delimitazione del Biotopo Castelfeder di
cui nel decreto del Presidente della Giunta
Provinciale del 4 maggio 2000, n. 408/28.1 e
del rispettivo Sito Natura 2000 è modificata
secondo il presente piano paesaggistico del
Comune di Montagna.
4.
Die Abteilung für Raumordnung nimmt die
notwendigen Änderungen an den einzelnen
Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes
vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen.
4.
La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici approvati con codesta delibera.
5.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht
und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung
in Kraft.
5.
La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
1.
Il piano paesaggistico modificato per il Comune di Montagna è approvato con le seguenti norme d’attuazione e le cartografie allegate e con le modifiche citate nelle premesse, ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16:
1)
2)
3)
la relazione illustrativa,
le norme di attuazione,
le cartografie allegate consistente in una
planimetria in scala 1:10.000 ed una planimetria in scala 1:5.000.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
127
GEMEINDE MONTAN
COMUNE DI MONTAGNA
DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
ZUM LANDSCHAFTSPLAN
NORME DI ATTUAZIONE
AL PIANO PAESAGGISTICO
Art. 1
Allgemeines
Art. 1
Generalità
Die folgenden Durchführungsbestimmungen
werden bezugnehmend auf die Kategorien des
Artikel 1 und gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung festgesetzt.
Integrierenden Bestandteil des Landschaftsplanes bilden:
die kartographischen Anlagen, bestehend
aus einem Lageplan im Maßstab 1:10.000
und einem Lageplan im Maßstab 1:5.000, der
erläuternde Bericht und die nachfolgenden
Durchführungsbestimmungen.
Le norme di attuazione che seguono vengono determinati in riferimento agli oggetti di cui
all’articolo 1 ed ai sensi dell’articolo 5 della legge
provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive
modifiche.
Fanno parte integrante del piano paesaggistico:
le cartografie allegate, consistenti in una planimetria in scala 1:10.000, ed una planimetria
in scala 1:5.000, la relazione illustrativa ed le
seguenti norme di attuazione.
Art. 2
Weite Landstriche, die eine natürliche oder
von Menschenhand umgeformte Landschaft,
unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden
und die einzeln oder in ihrer Gesamtheit
Zeugnis von Zivilisation geben (Artikel 1/b des
Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in
geltender Fassung).
Art. 2
Zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell’uomo comprese le strutture insediative, che presentino,
singolarmente o come complesso, valore di
testimonianza di civiltà (riferimento al par. b)
dell’articolo 1 della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16 e successiva modifica).
Es handelt sich um natürliche oder vom
Menschen mitgestaltete Gebiete, die wegen ihrer
landschaftlichen Schönheit und Eigenart oder
Naturausstattung und Umweltfunktion oder ihrer
Bedeutung für die ortstypische Siedlungsstruktur
oder ihrer besonderen Erholungseignung oder als
Umgebungsschutz von Natur- und Kulturdenkmälern mit dem Ziel der Erhaltung dieser Funktionen
ausgewiesen werden.
Si tratta di aree naturali o formate anche
dall’attività umana che per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le risorse naturali o la loro
importanza per la tipica struttura insediativa locale, nonché per la loro particolare idoneità a fini
ricreativi o di protezione nei confronti di monumenti naturali e culturali in essi presenti, sono
sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservare tali funzioni.
a)
a)
Gebiete von landschaftlichem Interesse
Diese umfassen das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Wohnbau- und Gewerbegebiete mit genehmigtem Durchführungsplan im
Sinne des Artikel 6, Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/1970. Es gelten die Bestimmungen
des Landesraumordnungsgesetzes und des Gemeindebauleitplanes sofern nicht durch nachfolgende Bestimmungen spezifisch geregelt.
„Bestockte Wiesen und Weiden“ sind von besonderem landschaftlichem und ökologischem
Wert. Bei der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ist auf die Pflege, Wiedergewinnung und langfristige Sicherung ihrer Charakteristik und der auf-
Zone di interesse paesaggistico
Comprendono l’intero territorio comunale escluse le zone abitative e produttive fornite di
piano di attuazione approvato ai sensi del comma
3 del articolo 6 della legge provinciale n. 16/1970.
Valgono le disposizioni della legge urbanistica
provinciale e del piano urbanistico comunale nonché le norme specifiche come segue.
I „prati e pascoli alberati“ sono particolarmente
pregevoli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Nella conduzione agro-forestale va prestata
particolare attenzione alla cura, al ripristino ed alla
conservazione nel tempo delle loro caratteristiche e
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
128
gelockerten Bestockung zu achten. Bei geringem
Bestockungsgrad ist die Stockrodung und die Entnahme von Lärchen nur bei Vorhandensein von
ausreichender Lärchenverjüngung gestattet.
„Kastanienhaine“ sind ästhetisch wertvolle
Kulturlandschaftsbereiche und Lebensräume für
eine bedrohte Fauna. Kulturänderungen sind hier
deshalb untersagt.
„Feuchtgebiete“ sind hochwertige Naturlebensräume für eine spezialisierte und bedrohte
Flora und Fauna. Für deren Fortbestand ist die
Erhaltung der gegebenen hydrologischen Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation
von großer Bedeutung. Es sind deshalb Trockenlegungsarbeiten, die Torfentnahme, das Ablagern
von Material jeglicher Art sowie das Ausbringen
von Dünger untersagt. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung der bestehenden Gräben.
della particolare copertura. Nel caso di copertura
scarsa l’allontanamento delle ceppaie e il prelievo
dei larici è consentito solo in presenza di sufficiente
rinnovazione del larice stesso.
I “castagneti” sono paesaggi colturali di altissimo valore estetico e habitat per una fauna minacciata. Pertanto sono vietati cambiamenti di
coltura.
Le “zone umide” rappresentano habitat naturali di grande valore per una flora e fauna altamente specializzate e minacciate. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il mantenimento delle caratteristiche idrologiche presenti e della
vegetazione tipica. Sono perciò vietati le opere di
prosciugamento del terreno, l'estrazione di torba,
il deposito di materiale di qualsiasi genere nonché
la concimazione. È consentita la manutenzione
ordinaria dei fossi esistenti.
b) Landschaftliche Bannzone
b) Zona di rispetto paesaggistica
Innerhalb dieser Flächen besteht ein absolutes Bauverbot für die Errichtung bzw. Erweiterung
oberirdischer Gebäude jeglicher Art. Für bestehende Hofstellen und Wohngebäude gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes.
Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen
sowie das Überqueren des Gebietes mit Elektround Telefonfreileitungen. Ausgenommen sind die
Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in deren unmittelbaren
Umgebung befinden, wenn dafür das Überqueren
des geschützten Gebietes notwendig ist.
Die Projekte von zulässigen Bauten oder
Eingriffen in den in der graphischen Beilage eigens gekennzeichneten Flächen unterliegen der
Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung.
Entro tali aree vige un assoluto divieto di costruzione e / o ampliamento di edifici fuori terra di
qualsiasi genere. Per le sedi di aziende agricole e
gli edifici residenziali esistenti valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale.
Sono vietati gli impianti per la lavorazione
della ghiaia, nonché l’attraversamento della zona
stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree
per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella
zona stessa o in quelle contigue, quando risulta
necessario l’attraversamento della zona vincolata.
I progetti di fabbricati o interventi ammessi
entro le aeree appositamente segnate nella planimetria sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione Provinciale.
c)
c)
Landschaftsschutzgebiet
Für das einbezogene Landwirtschaftsgebiet
gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes ausgenommen die Verlegung und
Neuerrichtung von Gebäuden, die nur dann gestattet werden können, wenn der Antragsteller anderswo keine für die Errichtung des Gebäudes geeigneten Gründe besitzt. Die Verlegung und Neuerrichtung von Gebäuden unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung;
diese kann den geeigneten Standort festlegen, um
eine bessere Einfügung in das umliegende Landschaftsbild zu gewährleisten, jedoch immer im Bereich des Eigentums des Antragstellers.
Zona di tutela paesaggistica
Per la relativa zona di verde agricolo valgono
le disposizioni della legge urbanistica provinciale,
esclusi il trasferimento e la costruzione ex novo di
edifici, che possono essere autorizzati soltanto
qualora il richiedente non possiede altrove terreno adatto per l’impianto dell'edificio. Il trasferimento e la costruzione ex novo di edifici sono
soggetti all’autorizzazione paesaggistica da parte
dell’Amministrazione provinciale, la quale può
indicare l’ubicazione in relazione alle esigenze
emergenti da un più idoneo inserimento nel quadro paesaggistico circostante, sempre però nella
proprietà del richiedente.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
129
Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen
sowie das Überqueren des Gebietes mit Elektround Telefonfreileitungen. Ausgenommen sind die
Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in deren unmittelbaren
Umgebung befinden, wenn dafür das Überqueren
des geschützten Gebietes notwendig ist.
Die Projekte von zulässigen Bauten oder Eingriffen in den in der graphischen Beilage eigens gekennzeichneten Flächen unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung.
Sono vietati gli impianti per la lavorazione
della ghiaia, nonché l’attraversamento della zona
stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree
per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella
zona stessa o in quelle contigue, quando risulta
necessario l’attraversamento della zona vincolata.
I progetti di fabbricati o interventi ammessi
entro le aeree appositamente segnate nella planimetria sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione Provinciale.
Art. 3
Teile des natürlichen Lebensraumes (Biotope), auch wenn sie von Menschenhand geschaffen wurden, die eine besondere ökologische Funktion auf den umliegenden Siedlungsraum ausüben (Artikel 1/c des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung)
Art. 3
Elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all’opera dell’uomo, aventi una
speciale funzione ecologica sull’ambiente antropizzato circostante (articolo 1, lettera c della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e
successive modifiche)
In diese Kategorie fällt folgendes Biotop:
52/1 Castelfeder
Rientra in tale categoria il seguente biotopo:
52/1 Castelfeder
Im abgegrenzten Gebieten ist jegliche Kulturänderung und Veränderung der Umwelt untersagt, sowohl was das Landschaftsbild als auch die naturkundlichen Merkmale betrifft, mit besonderer Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt sowie die hydrologischen und mikroklimatischen Verhältnisse.
Innerhalb des Biotops ist insbesondere verboten:
das Errichten von Bauten und Anlagen jeglicher Art, auch solche vorläufigen Charakters;
gestattet ist die Renovierung der bestehenden Viehunterstände, die diesbezüglichen
Projekte unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung;
die Torfentnahme, Kulturänderungen, Trockenlegungs- und Meliorierungsarbeiten sowie Geländeveränderungen jeglicher Art;
In tale settore di territorio è vietato qualsiasi
cambiamento di coltura e alterazione dello stato
ambientale, sia esso riferito al quadro fisico, come a quello naturalistico, con particolare riguardo
alla flora ed alla fauna, nonché alle caratteristiche
idrologiche e microclimatiche.
In particolare nel biotopo è vietato:
realizzare qualsiasi tipo di costruzioni e impianti, anche se di carattere provvisorio; è
consentito il restauro dei ricoveri esistenti per
il bestiame; i relativi progetti sono soggetti
all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione provinciale;
l’estrazione di torba, qualsiasi tipo di cambiamento di coltura, opere di prosciugamento
del terreno, di bonifica, spianamenti nonché
movimenti di terra;
abbandonare e depositare rifiuti, letame e
materiale di qualsiasi genere;
inquinare e intubare le acque nonché scaricare acque reflue;
concimare;
raccogliere, estirpare e distruggere la vegetazione spontanea ed i funghi;
abbattere, catturare, ferire e disturbare gli
animali selvatici compresa la caccia e la pesca (ad eccezione nel Rio Nero); è consentita
la ricerca di selvaggina ferita fuori dal biotopo
nonché la caccia agli ungulati, secondo la
normativa venatoria vigente;
-
das Liegenlassen von Abfall und das Ablagern von Müll, Mist und Material jeglicher Art;
das Verschmutzen und die Verrohrung von Gewässern sowie das Einleiten von Abwässern;
das Ausbringen von Dünger;
das Pflücken, Ausgraben und Vernichten von
wildwachsenden Pflanzen und Pilzen;
das Erlegen, Fangen, Verletzen und Stören
wildlebender Tiere eingeschlossen Jagd und
Fischerei (ausgenommen im Schwarzenbach); erlaubt ist die Nachsuche nach außerhalb des Biotopes angeschossenem Wild
sowie die Jagd auf Schalenwild, gemäß geltenden Jagdbestimmungen;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
-
-
-
-
-
-
-
Hunde frei laufen zu lassen;
das Reiten außerhalb der Fahrwege;
das Baden;
die Abhaltung sportlicher Veranstaltungen;
das Lagern und Kampieren mit Zelten,
Wohnwagen, Campers und dergleichen;
das Anzünden von Feuern bzw. das Errichten von Feuerstellen; anlässlich traditioneller
Feste dürfen Feuer angezündet werden, mit
der Auflage, die Rückstände zu entfernen;
das Erzeugen von Lärm, ruhestörenden und
unnötigen Geräuschen einschließlich Transistoren;
das Überfliegen unterhalb einer Höhe von
200 m vom Gelände, die Landung sowie der
Start von motorisierten Luftfahrzeugen, außer
für Hilfemaßnahmen oder den erforderlichen
Materialtransport;
der Verkehr mit jeglichen Fahrzeugen einschließlich Fahrräder, ausgenommen für die
land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit; für
übernachtende Gäste und Lieferanten sowie
für Radfahrer ist die Zufahrt zum Landhaus
„Maringgele“ gestattet; wobei die Führung
des Landhauses dafür sorgen muss, dass bei
Motorfahrzeugen eine Fahrgenehmigung des
Assessorates für Umweltschutz gut ersichtlich angebracht wird, aus der das Parkrecht
und die Dauer des Aufenthaltes hervorgeht;
das Beweiden der eigens abgegrenzten
Feuchtflächen;
das Betreten der Feuchtgebiete am Langensee, Schwarzsee und Frauensee, ausgenommen durch Verwalter und landwirtschaftliche Arbeiter.
Gestattet sind:
die forstliche- und Weidenutzung sowie das
Ausputzen der Weide im Rahmen der Biotopschutzerfordernisse und des geltenden
Forstgesetzes gemäß eines Wald- und Weidebehandlungsplanes, der von der Abteilung
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit der Abteilung Landschafts- und Naturschutz und der
Gemeindeverwaltung erstellt wird;
das periodische Ausräumen des Bachbettes
von angeschwemmten Schottermaterial bei
hydraulischer Notwendigkeit unter der bestmöglichsten Berücksichtigung aller ökologischer Aspekte und im Einvernehmen mit der
Abteilung Landschafts- und Naturschutz;
die erforderlichen Biotoppflege- und Renaturierungsmaßnahmen.
-
-
130
lasciare vagare i cani;
cavalcare al di fuori delle strade;
la balneazione;
svolgere manifestazioni sportive;
bivaccare e campeggiare con tende, campers, roulottes e simili;
accendere fuochi e costruire focolari; è ammessa la possibilità di accendere fuochi in
occasione di ricorrenze tradizionali con l’impegno di provvedere all’asporto dei residui;
provocare rumori molesti inclusi radio portabili;
-
il sorvolo a quota inferiore a m 200 dal terreno, l’atterraggio ed il decollo di aeromobili a
motore, salvo per operazioni di soccorso o
per necessità di trasporto materiali;
-
circolare con qualsiasi mezzo (incluso biciclette)
esclusi quelli necessari all’attività agricola e forestale; l’accesso alla casa di campagna „Maringgele“ è consentito agli ospiti che vi pernottano, ai fornitori ed ai ciclisti; i responsabili della
casa „Maringgele“ dovranno provvedere affinché gli ospiti applichino sui veicoli a motore ed in
modo ben visibile l’autorizzazione al transito, rilasciata dall’Assessorato per la tutela
dell’ambiente, sulla quale risulti il diritto di parcheggio e la durata della permanenza;
il pascolo nelle zone umide espressamente
delimitate;
l’accesso alle zone umide al Langensee,
Schwarzsee e Frauensee, esclusi gli amministratori e gli agricoltori.
-
-
-
-
Sono consentiti:
l’utilizzazione forestale e il pascolo nonché la
pulizia dello stesso secondo le esigenze di
tutela del biotopo e ai sensi della legge forestale vigente secondo un piano di gestione
dei boschi e dei pascoli, elaborato dalla Ripartizione provinciale foreste d’intesa con la
Ripartizione provinciale tutela del paesaggio
e della natura e dell’Amministrazione comunale;
l’asporto periodico dei detriti ghiaiosi depositati nell’alveo data la necessità idraulica tenendo conto di tutti gli aspetti ecologici e in
accordo con la Ripartizione Tutela del paesaggio e della natura;
i lavori necessari per la gestione naturalistica
del biotopo.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
-
die Errichtung und Instandhaltung eines nicht
asphaltierten Radweges auf der im Landschaftsplan eingetragenen Trasse, die ausschließlich Radfahrern und Fußgängern vorbehalten ist.
-
131
la realizzazione e la manutenzione di una
pista ciclabile non asfaltata lungo il tracciato
inserito nel piano paesaggistico, esclusivamente per ciclisti e pedoni.
Die auf dem Lageplan gekennzeichneten
landwirtschaftlichen Nutzflächen (G.p. 398, 399,
400, 426, 427 der K.G. Montan) und der Forstgarten (auf der G.p. 428/2 der K.G. Montan) sind
vom Biotop ausgeklammert.
Le aree ad uso agricolo e segnate nella relativa planimetria (p.f. 398, 399, 400 426, 427 del
C.C. Montagna) e il vivaio forestale (sulla p.f.
428/2 del C.C. Montagna) sono escluse dal biotopo.
Art. 4
Naturdenkmäler, bestehend aus Naturgebilden oder Teilen derselben, die einen bedeutenden wissenschaftlichen, ästhetischen,
heimat- und volkskundlichen Wert besitzen,
sowie den dazugehörigen Bannstreifen, die
geschützt werden müssen, um einen ungestörten Genuss der Denkmäler zu gewährleisten (Artikel 1/a des Landesgesetzes vom 25.
Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung).
Art. 4
Monumenti naturali consistenti in elementi o
parti limitate alla natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico,
estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei
monumenti stessi (riferimento al par. a) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n.
16 e successive modifiche).
In diese Kategorie fallen die nachstehend
angeführten und in der beiliegenden Karte eingetragenen Naturdenkmäler:
52/1 Eislöcher oberhalb Kaltenbrunn
52/2 Pinzoner und Glener Egger
52/3 Feuchtgebiet Jansen
52/4 Ulme am Klausegg
52/5 Linde in Gschnon
52/6 1 Fichte beim Schloss Enn
52/7 Schwarzenbachschlucht
52/8 Kastanienhain Elsenhof
7/1
Uferlebensraum zwischen Etsch und Gießen
Rientrano nella categoria i seguenti monumenti naturali individuati nell’allegata planimetria:
Es ist verboten die angeführten Naturdenkmäler zu beschädigen oder zu beeinträchtigen.
Im Naturdenkmal „Schwarzenbachschlucht“
ist das Schluchting (Canyoning) untersagt, sowie
das Anbringen von Drahtseilen und Leitern.
52/1
52/2
52/3
52/4
52/5
52/6
52/7
52/8
7/1
Buchi di ghiaccio sopra Fontanefredde
“Pinzoner e Glener Egger”
Zona umida Jansen
Olmo sul Klausegg
Tiglio a Casignano
1 abete rosso presso il Castel d’Enna
Gola del Rio Nero
Castagneto “Elsenhof“
Habitat rivierasco tra Adige e “Gießen”
Im Naturdenkmal „Pinzoner und Glener Egger“ ist der Verkehr mit Motorfahrzeugen jeglicher
Art untersagt, ausgenommen für die land- und
forstwirtschaftliche Tätigkeit.
È vietato danneggiare o compromettere i monumenti naturali sopra indicati.
Nel monumento naturale “Gola del Rio Nero”
è vietata l’esercitazione del torrentismo (canyoning), nonché il montaggio di funi metalliche e
scalette.
Nel monumento naturale “Pinzoner e Glener
Egger“ è vietata la circolazione con veicoli a motore di ogni tipo ad eccezione delle attività agroforestali.
Art. 5
Archäologisches Schutzgebiet
Art. 5
Zona archeologica
Es handelt sich um Fundstellen von besonderer archäologischer und geschichtlicher Bedeutung, die in der beiliegenden Karte eigens gekennzeichnet sind.
Trattasi di aree di ritrovamento di particolare
importanza archeologica e storica, appositamente
contrassegnate nell’allegata planimetria.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
132
In diesen Teilgebieten ist für jede tiefgreifende Veränderung der Beschaffenheit des Areals
die Ermächtigung der Abteilung für Denkmalpflege einzuholen.
Per tali settori, ogni consistente modificazione dell’assetto dell’area delimitata deve essere
autorizata dalla Soprintendenza provinciale ai
Beni Culturali.
Art. 6
Landschaftliche Strukturelemente
Art. 6
Elementi strutturali paesaggistici
Für das gesamte Gemeindegebiet gilt:
Trockenmauern, alte Pflasterwege, Lesesteinwälle, Waale und Waalwege, Feldhecken, Flurgehölze und Ufervegetation sind wegen ihrer besonderen landschaftlichen, ökologischen und heimatkundlichen Bedeutung geschützt. Ihre Entfernung
bzw. Veränderung unterliegt der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung,
auch wenn sie in den beiliegenden graphischen
Planunterlagen nicht explizit ausgewiesen sind.
Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung.
Per l’intero territorio comunale vige:
I muri a secco, le antiche strade lastricate, argini
di pietrame, canali d’irrigazione e passeggiate del
canale, siepi, boschetti isolati e la vegetazione
ripariale sono tutelati per la loro particolare importanza paesaggistica, ecologica e storico-culturale.
Ogni rimozione rispettivamente modifica di essi è
sottoposto all’autorizzazione paesaggistica da
parte dell’Amministrazione Provinciale, anche se
nelle planimetrie allegate non sono determinati
esplicitamente. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria.
Wasserläufe und Gräben erfüllen als aquatische Lebensräume und Naturkorridore eine wichtige landschaftsökologische Funktion. Untersagt
sind deren Zuschüttung oder Verrohrung (ausgenommen jene Stellen mit Wegüberbrückungen)
und die Mahd der Grabenböschungen in der Zeit
vom 15. März bis 30. Juni, es sei denn sie muss
aus Sicherheitsgründen vorsorglich durchgeführt
werden. Außerhalb dieses Zeitraumes darf die
Mahd nur abschnittsweise und möglichst wenig
oft erfolgen.
Nicht ortsübliche Umzäunungen, insbesondere die Verwendung von Stacheldraht, sind nicht
gestattet.
I corsi d'acqua ed i fossi assumono come
habitat acquatici e corridoi naturali un’importante
funzione paesaggistico-naturale. Sono vietati il
riempimento e l’intubamento di essi (ad eccezione dei punti con sovrappassi) e lo sfalcio delle
scarpate dei fossi nel periodo compreso tra il 15
marzo e il 30 giugno, eccetto che deve essere
eseguito precauzionalmente per motivi di sicurezza. Nel restante arco dell’anno lo sfalcio può essere effettuato solo per settori ed il meno possibile.
Sono vietati le recinzioni non usuali ed in particolare l’uso del filo spinato.
Art. 7
Naturparks oder -reservate in denen der ökologische Naturhaushalt noch unberührt ist, oder die
einen besonderen wissenschaftlichen Wert besitzen und somit zur wissenschaftlichen Forschung, zur Erziehung und eventuell zur Erholung der Bevölkerung geeignet sind (Artikel 1/d
des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in
geltender Fassung)
Art. 7
Parchi e riserve naturali, ancora integre
nell’equilibrio ecologico e che presentino particolarmente interesse scientifico, destinato
alla ricerca, all’educazione ed eventualmente
alla ricreazione della popolazione (riferimento
al paragrafo d) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successiva modifica)
Im als Naturpark Trudner Horn abgegrenzten
Gebiet gelten die Bestimmungen des Dekretes
des Landeshauptmanns von Südtirol vom 16.
Dezember 1980, Nr. 85/V/LS.
Nella zona delimitata come Parco Naturale
Monte Corno valgono le disposizioni del decreto
del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano
del 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
133
56591
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Februar 2010, Nr. 203
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 8 febbraio 2010, n. 203
Landschaftlicher Gebietsplan Seiser Alm: Änderung des Artikels 4 der Durchführungsbestimmungen betreffend die Bauordnung
Piano paesaggistico dell'Alpe di Siusi: modifica dell’articolo 4 delle Norme di attuazione
concernente il regolamento edilizio
Die Landesregierung
Kenntnis genommen:
zur
La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue:
Mit Dekret des Landeshauptmannes vom
10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, wurde der
„Landschaftliche Gebietsplan Seiser Alm“ genehmigt.
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g) der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftlichen
Gebietsplan Seiser Alm gestattet die qualitative
Erweiterung von Beherbergungsbetrieben nach
Maßgabe des Artikels 107 des Landesraumordnungsgesetzes und der entsprechenden Durchführungsverordnung.
Der Gemeinderat von Kastelruth hat mit Beschluss Nr. 108/2008 vom 28.10.2008 einen Vorschlag zur Änderung des Artikels 4 Absatz 1
Buchstabe g) unterbreitet, gemäß welchem der
Begriff „Beherbergungsbetriebe“ durch den Begriff „gastgewerbliche Betriebe“ ersetzt werden
soll.
Dieser Vorschlag wurde von der I. Landschaftsschutzkommission mit Beschluss Nr. 12
vom 25.02.2009 abgelehnt und damit das Verfahren laut Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 25. Juli 1970, Nr. 16, eingestellt.
Con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992, n. 269/V/81, è stato
approvato il “Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi”.
La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 delle
Norme di attuazione al Piano paesaggistico
dell’Alpe di Siusi consente l’ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi secondo l’articolo 107 della
legge urbanistica provinciale e del relativo regolamento di esecuzione.
hat
Folgendes
Der Archivierungsbeschluss wurde der Gemeinde Kastelruth am 27.04.2009 zugestellt. Dagegen hat der Bürgermeister der Gemeinde
Kastelruth am 22.05.2009 eine Beschwerde laut
Artikel 3 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 25.
Juli 1970, Nr. 16, eingereicht.
Die Landesregierung hat die Beschwerde mit
Beschluss Nr. 1901 vom 20.07.2009 angenommen.
Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 12 vom 25.02.2009 und der Beschluss der Landesregierung Nr. 1901 vom
20.07.2009 wurden in den Sekretariaten der Gemeinden Kastelruth, St. Christina in Gröden und
Wolkenstein in Gröden hinterlegt und an den
Amtstafeln derselben Gemeinden veröffentlicht,
wie aus den übermittelten Bestätigungen hervorgeht.
Il Consiglio comunale del Comune di Castelrotto con deliberazione n. 108/2008 del
28.10.2008 ha deliberato di avanzare una richiesta di modifica all’articolo 4, comma 1, lettera g)
in cui il termine “esercizi ricettivi” viene sostituito
con il termine “pubblici esercizi”.
Con delibera della I. Commissione per la tutela del paesaggio n. 12 del 25.02.2009 tale proposta veniva rigettata e il relativo procedimento
amministrativo archiviato ai sensi del comma 3
dell’articolo 3 della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16.
La delibera di archiviazione veniva notificata
al Comune di Castelrotto in data 27.04.2009. Avverso tale delibera il Sindaco di Castelrotto ha
proposto ricorso in data 22.05.2009 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 25
luglio 1970, n. 16.
La Giunta provinciale ha accolto il ricorso con
delibera n. 1901 del 20.07.2009.
La delibera della I. Commissione per la tutela
del paesaggio n. 12 del 25.02.2009 e la delibera
della Giunta provinciale n. 1901 del 20.07.2009
sono state depositate nella segreteria dei Comuni
di Castelrotto, S. Cristina Val Gardena e Selva di
Val Gardena e pubblicate all’albo comunale degli
stessi comuni, come risulta dagli attestati trasmessi.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
134
Zum Änderungsvorschlag betreffend den
Gebietsplan Seiser Alm hat die Gemeinde Kastelruth mit Beschluss des Gemeinderates Nr.
101/2009 vom 12.11.2009 ein positives Gutachten erteilt und die Gemeinde Wolkenstein in Gröden hat laut Beschluss des Gemeinderats Nr.
49/2009 vom 26.11.2009 den Änderungsvorschlag zur Kenntnis genommen.
Die Gemeinde St. Christina in Gröden hat mit
Beschluss des Gemeinderates Nr. 38 vom
14.12.2009 vorgeschlagen, dieselben Begriffe im
deutschen und italienischen Text zu verwenden,
wie sie die Gastgewerbeordnung vorsieht; außerdem sollte die qualitative Erweiterung auch auf
Gebäude, die für die Privatzimmervermietung
genutzt werden, ausgedehnt werden und zwar mit
denselben Begründungen, wie sie der Beschluss
der Landesregierung vorsieht.
Die Landesregierung hält die von der Gemeinde St. Christina in Gröden vorgeschlagene
Ausdehnung der Erweiterungsmöglichkeiten für
die Gebäude, die für die Privatzimmervermietung
genutzt werden, als nicht verträglich mit den
Schutzzielen für das Gebiet. Selbst der Artikel
128/ter des Landesgesetzes vom 11. August
1997, Nr. 13, sieht vor, dass die Erweiterung für
die Privatzimmervermietung in Zonen, die aus
Gründen des Landschaftsschutzes einem absoluten Bauverbot unterliegen, nicht zulässig ist.
Während die Erweiterung von Gebäuden für
die Privatzimmervermietung außerhalb von besonderen Schutzgebieten ihre Berechtigung haben mag, ist eine Einschränkung im Schutzgebiet
Seiser Alm durchaus gerechtfertigt und notwendig, um die besondere landschaftliche Qualität
des Gebietes langfristig und nachhaltig zu sichern.
In riferimento alla proposta di modifica del
Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi il Comune
di Castelrotto con delibera del Consiglio comunale n. 101/2009 del 12.11.2009 ha espresso un
parere favorevole ed il Comune di Selva di Val
Gardena ha preso atto della proposta di modifica,
come risulta dalla delibera del Consiglio comunale n. 49/2009 del 26.11.2009.
Il Comune di S. Cristina Val Gardena con delibera del Consiglio comunale n. 38/2009 del
14.12.2009 ha proposto di usare nel testo tedesco e nel testo italiano i termini di cui al regolamento in materia di pubblici esercizi; inoltre viene
proposto di estendere la possibilità di ampliamento qualitativo anche agli edifici adibiti ad attività di
affittacamere e ciò con le stesse motivazioni di
cui alla delibera della Giunta provinciale.
Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr.
16, in geltender Fassung und insbesondere
den Artikel 3 desselben;
2. in das Dekret des Landeshauptmannes vom
10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, in geltender
Fassung, betreffend den Landschaftlichen
Gebietsplan Seiser Alm.
La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa:
1. della legge provinciale del 25 luglio 1970, n.
16, e successive modifiche ed in particolare
dell’articolo 3 della stessa;
2. del decreto del presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992, n. 269/V/81, e
successive modifiche, concernente il Piano
Paesaggistico dell’Alpe di Siusi.
Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter
Stimmeneinhelligkeit folgenden
Ciò premesso La Giunta provinciale a voti
unanimi validamente espressi
La Giunta provinciale ritiene che la proposta
di estendere la possibilità di ampliamento qualitativo anche agli edifici adibiti ad attività di affittacamere non sia compatibile con gli obiettivi di
tutela dell’area tutelata. Lo stesso articolo 128/ter
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
prevede che l’ampliamento per edifici adibiti ad
attività di affittacamere non sia consentito nelle
zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione
per motivi paesaggistici.
Se l’ampliamento di edifici adibiti all’attività di
affittacamere può essere giustificato al di fuori di
aree particolarmente tutelate, è parimenti giustificato e necessario limitare l’attività edilizia nella
zona di tutela dell’Alpe di Siusi, onde poter conservare a lungo termine le qualità paesaggistiche
del luogo.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
Beschluss:
135
delibera
1.
Die vom Gemeinderat von Kastelruth mit Beschluss Nr. 108/2008 vom 28.10.2008 vorgeschlagene Änderung des Artikels 4 Absatz 1
Buchstabe g) der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm wird ohne Änderung genehmigt.
1.
La proposta di modifica di cui alla delibera
del Consiglio comunale di Castelrotto n.
108/2009 del 28.10.2008 concernente l’articolo 4 comma 1 lettera g) delle Norme di attuazione al Piano paesaggistico dell’Alpe di
Siusi, viene approvata senza modifica.
2.
Im Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g) der
Durchführungsbestimmungen zum Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm, genehmigt mit Dekret des Landeshauptmannes
vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, wird der
Wortlaut „Beherbergungsbetrieben“ durch
den Wortlaut „gastgewerblichen Betrieben“
ersetzt.
2.
Nell’articolo 4, comma 1, lettera g) delle Norme di attuazione al Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi, approvate con decreto del
Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992, n. 269/V/81, il termine “esercizi
ricettivi” viene sostituito con il termine “esercizi pubblici”.
3.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
3.
La presente delibera viene pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
136
56605
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Februar 2010, Nr. 216
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 8 febbraio 2010, n. 216
Neufestlegung des Verzeichnisses der Arzneimittel, die zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes gehen, an Personen, die an seltenen neurologischen und stoffwechselbedingten Krankheiten neurologischer Natur
sowie an seltenen Stoffwechselkrankheiten
gemäß Dekret des Gesundheitsministers vom
18. Mai 2001 Nr. 279 leiden
Aggiornamento elenco medicinali erogabili
con onere a carico del Servizio Sanitario Provinciale a soggetti affetti da malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento
neurologico e da malattie rare metaboliche di
cui al Decreto Ministero della Salute 18 maggio 2001 n. 279
Es wird vorausgeschickt:
Premesso che:
Con Decreto Ministeriale n. 279/2001 erano
state avviate le prime azioni per l’istituzione della
rete nazionale delle malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. b) del
D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124.
Mit Ministerialdekret Nr. 279/2001 wurden die
ersten Maßnahmen zur Errichtung eines nationalen Netzwerkes der seltenen Krankheiten sowie
zur Befreiung von der Kostenbeteiligung der damit zusammenhängenden medizinischen Leistungen gemäß Art. 5 Abs. 1 lett. b) des Leg.D.
vom 29. April 1998 Nr. 124 in die Wege geleitet.
Mit den verschiedenen Beschlüssen der Landesregierung Nr. 2439 vom 16.07.2007, Nr. 4471
vom 17.12.2007, Nr. 1067 vom 31.03.2008, Nr. 1496
vom 05.05.2008 sowie Nr. 1902 vom 03.06.2008
sind verschiedene Maßnahmen zur Errichtung eines
Netzwerkes für die Diagnosestellung von „seltenen
Krankheiten“ in den Regionen Venetien, FriaulJulisch-Venetien und in den Autonomen Provinzen
Bozen und Trient sowie zur Inbetriebnahme der
Dienste des Netzwerkes der seltenen Krankheiten in
Südtirol gesetzt worden.
Mit dem genannten Ministerialdekret Nr.
279/2001 und dem Ministerialrundschreiben Nr.
13/2001 „Anleitungen zur Anwendung der Regelungen bezüglich der Befreiung für chronische
und seltene Krankheiten“, werden auf nationaler
Ebene, aufgrund der Vielfalt und Komplexität des
klinischen Auftretens jeder einzelnen seltenen
Krankheit, die kostenbefreiten Leistungen nicht
genau definiert; es wird aber festgelegt, dass
sämtliche geeignete und wirksame Leistungen,
die für die Behandlung und das Monitoring der
festgestellten seltenen Krankheit und für die Vorbeugung von weiteren Verschlechterungen, notwendig sind, erbracht werden, wobei die Bestimmung dieser Leistungen auf der Basis von Protokollen, sofern vorhanden, von den Bezugszentren
und in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen
des Netzwerkes erfolgt.
Der Abs. 3 des Art. 6 des genannten Ministerialdekretes setzt weiters bezüglich der Leistun-
Con varie deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2439 del 16.07.2007, n. 4471 del
17.12.2007, n. 1067 del 31.03.2008, n. 1496 del
05.05.2008 e n. 1902 del 03.06.2008 sono stati
emanati diversi provvedimenti per la realizzazione
di una rete per le malattie rare dell’area vasta
delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e delle
Province Autonome di Bolzano e Trento e per
l’avvio in Provincia di Bolzano dei servizi della
rete delle malattie rare.
A livello nazionale il succitato Decreto Ministeriale n. 279/2001, così come specificato dalla
circolare Ministeriale applicativa n. 13/2001 “Indicazioni per l’applicazione dei regolamenti relativi
all’esenzione per malattie croniche e rare”, a causa della varietà e della complessità delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia rara, non
definisce puntualmente le prestazioni erogabili in
regime di esenzione, ma prevede che siano erogati in tale regime tutte le prestazioni appropriate
ed efficaci per il trattamento ed il monitoraggio
della malattia rara accertata e per la prevenzione
degli ulteriori aggravamenti, stabilendo che
l’individuazione di tali prestazioni avvenga sulla
base di protocolli, ove esistenti, definiti dai Centri
di riferimento ed in collaborazione con i Presidi
della Rete.
Il co. 3 dell’art. 6 del citato Decreto Ministeriale n. 279/2001 stabilisce inoltre, relativamente alle
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
gen in der pharmazeutischen Betreuung fest,
dass „Die Regionen, auf der Basis des Bedarfes
der eigenen Bevölkerung, die Erwerbs- und Verteilungsmodalitäten dieser speziellen Arzneimittel
an die Betreuten“ festlegen.
Um den Patienten mit seltenen Krankheiten
den Zugang zu den wesentlichen, nach dem
Grundsatz der Angemessenheit und der Homogenität auf dem gesamten Landesgebiet verfügbaren Behandlungen zu garantieren und angesichts der beträchtlichen Anzahl und der unterschiedlichen Afferenz der seltenen Krankheiten,
wurde festgelegt, mit Arbeitsgruppen nach Pathologien fortzufahren und für jede eine technische
Arbeitsgruppe, bestehend aus der Regionalen
Koordinierungsstelle für seltene Krankheiten Venetien, den klinisch Verantwortlichen (oder deren
Delegierte) der akkreditierten Einrichtungen für
Pathologien oder Gruppen von Pathologien, die
von Fall zu Fall Gegenstand von Untersuchungen
sind, und den Pharmazeutischen Diensten des
überregionalen Netzwerkes, einzusetzen.
In Anbetracht der verschiedenen Anfragen
nach neuen pharmakologischen Behandlungen
und der Zeitspanne, die seit dem Erlass des Beschlusses Nr. 4471 vom 17.12.2007 verstrichen
ist, hat die erste technische Arbeitsgruppe für die
seltenen neurologischen Krankheiten, eingesetzt
mit dem Auftrag, die bereits mit genanntem Beschluss genehmigten pharmakologischen Behandlungen zu ajournieren, auf der Basis von
neuen in der Literatur verfügbaren wissenschaftlichen Evidenzen sowie der Erfahrungen der Referenzzentren der akkreditierten Einrichtungen für
die gegenständlichen Pathologien, neue Vorschläge ausgearbeitet. Die Definition der wesentlichen Behandlungen der gegenständlichen seltenen Krankheiten ist das Ergebnis einer Gegenüberstellung zwischen den von den Klinikern der
Bezugszentren für diese Gruppen von Pathologien vorgebrachten Vorschlägen, sowie der Wirksamkeitsevidenzen, erhalten durch die vertiefte
Analyse der spezifischen medizinischen Literatur
durch die „Evidence Based medicine“-Methode,
und schlussendlich eines gemeinsamen Konsens.
Außer der Arbeitsgruppe, die sich mit den
seltenen neurologischen Krankheiten befasst,
wurde auch eine Arbeitsgruppe zu den seltenen
Stoffwechselkrankheiten eingesetzt, zusammengesetzt aus Referenten des Bezugszentrums für
seltene metabolische Erbkrankheiten und Verantwortlichen der pharmazeutischen Dienste der
vier Verwaltungen der „Area Vasta“. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind mit den Verantwortlichen der pharmazeutischen Dienste abgeklärt
und in der Sitzung vom 3. Juli 2009 von der interregionalen Arbeitsgruppe der „Area vasta“ der
137
prestazioni di assistenza farmaceutica, che “Le
Regioni, sulla base del fabbisogno della propria
popolazione, predispongano modalità di acquisizione e di distribuzione agli interessati dei farmaci
specifici”.
Per garantire ai pazienti con malattie rare
l’accesso ai trattamenti essenziali disponibili in
base al principio di equità e di omogeneità assistenziale in tutto il territorio provinciale e in ragione dell’elevato numero e della diversa afferenza
delle patologie rare, si è stabilito di procedere per
gruppi di patologie, insediando per ciascun gruppo un tavolo tecnico di lavoro costituito dal Coordinamento Regionale Malattie Rare del Veneto,
dai clinici responsabili (o loro delegati nominati)
delle Unità Operative accreditate per le patologie
o gruppi di patologie oggetto, di volta in volta, di
studio e dai Servizi Farmaceutici dell’Area Vasta.
In considerazione delle diverse richieste di
erogazione di nuovi trattamenti farmacologici pervenute da più parti e del lasso di tempo intercorso
dall’adozione della deliberazione n. 4471 del
17.12.2007, il primo tavolo tecnico per le malattie
rare neurologiche istituito con mandato di aggiornare i trattamenti farmacologici già approvati con
la delibera citata, ha formulato delle proposte
sulla base, sia delle nuove evidenze scientifiche
disponibili in letteratura, che dell’esperienza dei
Centri di Riferimento dei Presidi accreditati per le
patologie in argomento. La definizione dei trattamenti essenziali per il gruppo di malattie rare oggetto di studio è quindi frutto del confronto tra le
proposte avanzate dai clinici dei Centri di Riferimento per questi gruppi di patologie e le evidenze
di efficacia ottenute mediante l’analisi approfondita della letteratura medica specifica attraverso il
metodo dell’Evidence Based medicine, con il raggiungimento di un consenso finale.
Oltre al gruppo di lavoro sulle malattie rare
neurologiche è stato insediato anche il gruppo di
lavoro sulle malattie rare metaboliche composto
dai referenti dei Centri di riferimento per le malattie rare metaboliche e dai responsabili dei Servizi
farmaceutici delle quattro Amministrazioni di Area
vasta. Il lavoro sui trattamenti prodotto dal gruppo
dei clinici è stato condiviso con i responsabili dei
servizi farmaceutici e esaminato nella seduta del
3 luglio 2009 dal Gruppo tecnico interregionale
per l’area vasta delle malattie rare.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
138
seltenen Krankheiten geprüft worden.
Die aufgelisteten Behandlungen sind lediglich
an metabolischen Kranheiten leidenden Personen
von Ärzten der operativen Einheiten der Bezugszentren der seltenen neurologischen sowie metabolischen Krankheiten der „Area vasta“ verschreibbar, für die sie als essentiell erachtet werden, beschränkt auf jene neurologischen sowie
metabolischen Pathologien, für die die Bezugszentren akkreditiert sind.
Die von den technischen Arbeitsgruppen einstimmig genehmigten Vorschläge für die pharmakologischen Behandlungen gehen aus den beigelegten Tabellen A) und B), die integrierten Bestandteil dieses Beschlusses bilden, hervor.
Inhaltlich wird hervorgehoben, dass die Therapien, die Gegenstand der Vorschläge und Untersuchungen vonseiten der Arbeitsgruppen sind,
in nachstehende Kategorien fallen:
• Arzneimittel, die gegenwärtig gänzlich zu
Lasten des Betreuten sind, da in der Klasse
C eingestuft
• Arzneimittel, die in Italien registriert sind, jedoch für andere Indikationen
• In Italien nicht registrierte Arzneimittel
• Rezepturarzneien, die anhand eines Rezeptes hergestellt werden in jenen Fällen, in denen die angeforderte Medikation in ihrer Zusammensetzung, Formulierung oder Dosierung im Handel nicht erhältlich ist als auch in
Fällen von Unverträglichkeit auf einige Inhalts-/Zusatzstoffe von im Handel erhältlichen Arzneimitteln mit demselben Wirkstoff
• Produkte zur Ergänzung von Vitaminen
und/oder Mineralien.
I trattamenti elencati sono prescrivibili unicamente ai soggetti affetti dalle patologie rare neurologiche e rare metaboliche per le quali sono
stati ritenuti essenziali, da parte dei medici delle
Unità Operative costituenti i Centri di Riferimento
per le malattie rare neurologiche e rare metaboliche della rete interregionale dell’Area vasta, limitatamente alle patologie rare neurologiche e rare
metaboliche per le quali sono accreditati.
Le proposte di trattamento farmacologico approvate con consenso unanime dai Tavoli Tecnici
sono riportate nelle allegate Tabelle A) e B), che
costituiscono parte integrante del provvedimento
in oggetto.
Nel merito si evidenzia che i trattamenti oggetto di proposta e disamina da parte dei Tavoli
Tecnici, rientrano nelle seguenti tipologie:
Die Abgabe dieser Medikamente ist zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes und versteht
sich als Zusatz zu den staatlichen wesentlichen
Betreuungsstandards und als solcher wird er nur
den ansässigen Bürgern garantiert. Sie unterliegt
einem jährlichen Monitoring von Seiten der Provinz, in Anwendung dessen, was in der Konferenz
zwischen Staat, Regionen und Autonomen Provinzen mit Abkommen vom 8. Mai 2003, festgelegt wurde.
Um den Ärzten der Bezugszentren für die Diagnose, Bescheinigung sowie Therapie der seltenen neurologischen und stoffwechselbedingten
Krankheiten neurologischer Natur sowie seltenen
Stoffwechselkrankheiten die Verschreibung sämtlicher Wirkstoffe laut beigelegter Tabellen A) und
B), sofern für den Patienten als notwendig erachtet, zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, in teilweiser Abweichung von den geltenden Landesbestimmungen, womit die ermächtigten Zent-
La dispensazione di tali medicinali è a carico
del Servizio Sanitario Provinciale, quale livello
assistenziale provinciale aggiuntivo rispetto ai Livelli Essenziali d’Assistenza e come tale garantito
ai soli cittadini residenti e sottoposto a monitoraggio annuale da parte della Provincia, in applicazione di quanto sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano con
l’Accordo 8 maggio 2003.
Al fine di consentire ai clinici dei Centri di riferimento per la diagnosi, certificazione e terapia
delle malattie rare neurologiche e metaboliche ad
interessamento neurologico e delle malattie rare
metaboliche la prescrizione di qualsiasi trattamento incluso nelle tabelle allegate A) e B), qualora ritenuto necessario al paziente, si propone, a
parziale modifica delle vigenti disposizioni provinciali già emanate per l’identificazione dei Centri/Strutture autorizzati in tal senso, di autorizzare
•
•
•
•
•
medicinali attualmente a totale carico dell’assistito in quanto classificati in fascia C di rimborsabilità
medicinali in commercio in Italia con indicazioni di impiego diverse
medicinali non in commercio in Italia
preparazioni galeniche magistrali da allestire
sia nei casi in cui non siano disponibili in
commercio i medicinali con composizione,
formulazione o dosaggio richiesti sia nei casi
di intolleranza soggettiva verso alcuni componenti/eccipienti dei medicinali in commercio con lo stesso principio attivo
prodotti per l’integrazione di vitamine e/o minerali.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
ren/Einrichtungen bestimmt werden, zum Zwecke
der Verschreibung der Arzneimittel beigelegter
Tabellen zu Lasten des Gesundheitsdienstes die
Bezugszentren für seltene neurologische und
stoffwechselbedingte Krankheiten neurologischer
Natur sowie seltene Stoffwechselkrankheiten, die
fachlich sehr wohl dazu in der Lage sind, ebenso
dazu zu berechtigen, und zwar mittels Abfassung
des personalisierten Therapieplanes, erstellt
durch das Informationssystem des Registers der
seltenen Krankheiten.
Es wird darauf hingewiesen, dass in Verbindung mit der bei Muskeldystrophien (Anlage A)
zugelassenen Verschreibung von Deflazacort und
Prednison ebenfalls die Verschreibung von Magenschutzmitteln, Kalzium und Vitamin D zu Lasten des Gesundheitsdienstes möglich ist, wenn
dies der Facharzt des Bezugszentrums für notwendig beurteilt. In diesem Fall wird den Einschränkungen bezüglich Magenschutzmittel gemäß AIFA-Fußnote nicht Rechnung getragen.
Es wird festgehalten, dass für die pharmakologischen Behandlungen gemäß der diesem Akt
beigelegten Anlagen A) und B) nicht die Bestimmungen des Beschlusses der Landesregierung
Nr. 1183 vom 10.04.2007 (Off-label Verschreibung)
angewandt werden, zumal die von der technischen Arbeitsgruppe angewandte Arbeitsweise
sowie Überprüfungsmethoden in Bezug auf die
Behandlungsvorschläge hinreichend Gewähr für
die Einhaltung der Normen bezüglich der OffLabel-Verschreibung leistet, einschließlich der
Vorgaben des Abs. 348 des Art. 2 des Gesetzes
244/2007 Finanzgesetz für das Jahr 2008 (Anwendung von nicht registrierten Medikamenten
oder solchen, die sich noch in Experimentationsphase befinden). Bei pharmakologischen Behandlungen, die in den Bereich off label fallen
und bei importierten, in Italien nicht registrierten
Arzneimittel bleibt überdies die Notwendigkeit der
Einholung des informierten Einverständnisses
und die Übernahme der Verantwortung vonseiten
des verschreibenden Arztes aufrecht.
Im Falle von dokumentierten Nebenwirkungen, die aus Behandlungen gemäß beigelegter
Tabellen herrühren, ist es den Ärzten der Bezugszentren der „Area Vasta“ für die seltenen
neurologischen und stoffwechselbedingten Krankheiten neurologischer Natur sowie metabolischen Erbkrankheiten, die diese Patienten in Behandlung haben erlaubt, nach Erfüllung aller vorgesehenen gesetzlichen Pflichten wie Meldung
der festgestellten Nebenwirkungen, einzig und
allein bei Fehlen von therapeutischen Alternativen, einen Therapieplan abzufassen, welcher
analoge Behandlungen zu den nicht verträglichen
enthält, auch wenn diese nicht in der diesem Akt
139
alla stesura del piano terapeutico ai fini della prescrizione a carico del Servizio Sanitario per i farmaci delle tabelle per i quali è richiesto, anche i
Centri di Riferimento per le malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico e delle malattie rare metaboliche, ritenuti
qualificati in tal senso, attraverso la stesura del
Piano Terapeutico Personalizzato rilasciato dal
sistema informatico del Registro Malattie Rare.
Si precisa che alla prescrizione di Deflazacort
e Prednisone ammessa nelle distrofie muscolari
(Allegato A), può essere associata, a giudizio
dello specialista del Centro di Riferimento, la prescrizione gratuita di gastroprotettori, calcio e vitamina D. In tali ipotesi non si applicano le limitazioni normalmente previste dalle Note Aifa per la
prescrizione con onere a carico del SSN dei gastroprotettori.
Si dà atto che ai trattamenti farmacologici
proposti di cui alle tabelle A) e B) al presente atto
non si applicano i percorsi previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1183 del
10.04.2007 in materia di prescrizione off-label, in
quanto il metodo di lavoro e verifica adottato dal
tavolo tecnico, per i trattamenti proposti offre garanzia del rispetto degli adempimenti richiesti
dalle norme in materia di prescrizione off-label,
incluso quanto previsto dal co. 348 dell’art. 2 della
Legge 244/2007 Finanziaria per il 2008 in materia
di impiego di medicinali non registrati ed ancora
in fase di sperimentazione. Resta peraltro ferma,
per i trattamenti farmacologici che rientrino
nell’ambito di applicazione della disciplina normativa sull’impiego off-label e per i farmaci di importazione non registrati in Italia, la necessità di acquisizione del consenso informato del paziente e
l’assunzione di responsabilità da parte del medico
prescrittore.
Nel caso di documentate reazioni avverse ai
trattamenti erogabili delle tabelle allegate al presente atto, è consentito ai clinici dei Centri di riferimento di Area Vasta per le malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico e delle malattie metaboliche ereditarie che
hanno in cura tali pazienti, dopo aver adempiuto
agli obblighi normativamente previsti di segnalazione della reazione avversa rilevata e unicamente in mancanza di valida alternativa terapeutica,
redigere un piano terapeutico contenente trattamenti analoghi a quelli non tollerati dal paziente,
anche se non inclusi nella tabella allegata al presente atto. La richiesta per l’erogazione a carico
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
140
beigelegten Tabelle enthalten sind. Das Ansuchen für die Abgabe zu Lasten des Gesundheitsdienstes dieser Behandlungen wird dem Gesundheitsbezirk, in dem der Patient den Wohnsitz hat,
mit einem begründenden klinischen Begleitbericht
übermittelt. In besonderen Fällen muss vor Abgabe ein positives Gutachten des Koordinationszentrums für Seltene Krankheiten sowie des Vertreters des Pharmazeutischen Dienstes des Landes eingeholt werden.
Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben des
Gesundheitsministers vom 13. Dezember 2001;
Nach Einsichtnahme in das Abkommen vom
8. Mai 2003 der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den
Autonomen Provinzen von Trient und Bozen;
Nach Einsichtnahme in das überregionale
Abkommen der „Area Vasta“ der Seltenen Krankheiten, unterzeichnet am 11. Oktober 2004;
Dies alles vorausgeschickt und nach Anhören des Berichterstatters, wird von der Landesregierung einstimmig und in gesetzlich vorgesehener Form
del Servizio Sanitario di tali trattamenti va inoltrata al Comprensorio sanitario di residenza del paziente, accompagnata da relazione clinica motivante la richiesta. Prima di procedere all’erogazione, in tali casi particolari, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Centro di Coordinamento per le Malattie Rare e del rappresentante del Servizio Farmaceutico Provinciale.
beschlossen:
delibera:
1)
2)
3)
Das Verzeichnis der Medikamente, die zu
Lasten des Landesgesundheitsdienstes gemäß eigenem Beschluss Nr. 4471 vom
17.12.2007 sind, aufgrund der in der Prämisse angeführten Begründungen abzuändern
und sohin die Tabellen A) und B), die gegenständlichem Akt als integrierender Bestandteil beigelegt werden, zu genehmigen;
zu verfügen, dass die Medikamente der Tabellen A) und B) zur Behandlung der Personen, die an seltenen neurologischen und
stoffwechselbedingten Krankheiten neurologischer Natur sowie seltenen Stoffwechselkrankheiten gemäß Ministerialdekret 18. Mai
2001 Nr. 279 leiden und in Besitz einer Diagnose und Befreiung aufgrund seltener Krankheit, ausgestellt von einem von der Landesregierung dazu ermächtigten Bezugszentrum
oder eines der überregionalen Bezugszentren der „Area Vasta“ der seltenen Krankheiten, die mit Übereinkommen zwischen den
Regionen Venetien, Friaul Julisch Venetien
und den Autonomen Provinzen von Trient
und Bozen eingesetzt wurden, sind, zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes abgegeben werden können;
für die Abgabe der Medikamente der Tabellen A) und B) das Ablaufsverfahren, wie es
bereits mit Beschluss der Landesregierung
Nr. 4471 vom 17.12.2007 festgelegt wurde,
zu bestätigen, welches vorsieht, dass die
Vista la circolare del Ministero della Salute 13
dicembre 2001;
Visto l’Accordo 8 maggio 2003 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visto l’Accordo Interregionale Area Vasta
Malattie Rare siglato l’11 ottobre 2004;
Tutto ciò premesso e sentito il Relatore, la
Giunta Provinciale, a voti unanimi espressi nei
modi di legge
1)
Di modificare, per le motivazioni esposte in
premessa, l’elenco dei medicinali concedibili
con onere a carico del Servizio Sanitario Provinciale di cui alla propria Deliberazione n.
4471 del 17.12.2007, approvando le tabelle
A) e B), allegate come parte integrante al
presente provvedimento;
2)
di disporre che i medicinali delle tabelle allegate A) e B), siano erogabili a carico del Servizio Sanitario provinciale per il trattamento
dei soggetti affetti da malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico e da malattie rare metaboliche, di cui
al Decreto Ministeriale 18 maggio 2001 n.
279, in possesso di diagnosi ed esenzione
per malattia rara rilasciata da un Centro di Riferimento autorizzato a tal fine dalla Giunta
Provinciale o da uno dei Centri di Riferimento
Interregionale dell’Area Vasta Malattie Rare,
istituita con l’Accordo fra Regione del Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di
Trento e Bolzano;
3)
di confermare, per l’erogazione dei medicinali
delle tabelle allegate A) e B), il percorso già
individuato con la deliberazione della Giunta
Provinciale n. 4471 del 17.12.2007, che prevede l’erogazione dei medicinali sulla base
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
4)
5)
6)
7)
Abgabe der Arzneimittel auf der Basis eines
Therapieplanes, welcher durch das Informationssystem des Registers der seltenen
Krankheiten der Provinz Bozen vom ermächtigten Facharzt, der in einem der Bezugszentren der seltenen Krankheiten der „Area
Vasta“ Dienst leistet, abgefasst wird, zu erfolgen hat;
zu verfügen, dass die Arzneimittel der Verzeichnisse A) und B) den Patienten durch öffentliche
Einrichtungen (pharmazeutische Dienste in den
Krankenhäusern, vorzugsweise durch jenes, in
dem der Patient seinen Wohnsitz hat), unter
Beachtung der geltenden diesbezüglichen Normen zu Verschreibung, Abgabe von Medikamenten, Import von nicht registrierten und/oder
in Italien nicht im Handel befindliche Medikamente, verteilt werden;
festzustellen, dass aus den in der Prämisse
genannten Gründen die pharmakologischen
Behandlungen gemäß beigelegten Tabellen
A) und B) nicht den Vorgaben gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1183 vom
10.04.2007 (Off-Label-Thematik) Rechnung
tragen müssen und dass genannte Behandlungen die gesetzlichen Bestimmungen gemäß Art. 2 Abs. 348 des Gesetzes 244/2007
(Anwendung von nicht registrierten und noch
in Versuchsfase befindlichen Arzneimitteln)
erfüllen. Die Notwendigkeit der Einholung
des informierten Einverständnisses und die
Übernahme der Verantwortung vonseiten des
verschreibenden Arztes bleibt aufrecht.
festzulegen, in Ergänzung der geltenden
Landesbestimmungen hinsichtlich der Therapieplan
ausstellungsberechtigten
Zentren/Einrichtungen für Wirkstoffe mit „einschränkenden Fußnoten“ und/oder besonderen Verschreibungsmodalitäten, dass die Bezugszentren für seltene neurologische und
stoffwechselbedingte Krankheiten neurologischer Natur sowie für seltene Stoffwechselkrankheiten zur Abfassung des Therapieplanes zum Zwecke der Verschreibung zu Lasten des Gesundheitsdienstes für die Arzneimittel beigelegter Tabellen, die genannten
Einschränkungen unterliegen, durch Abfassung des personalisierten Therapieplanes,
erstellt mittels des Informationssystems des
Registers der seltenen Krankheiten, ermächtigt sind;
zu verfügen dass es, im Falle von dokumentierten Nebenwirkungen, die aus Behandlungen gemäß diesem Akt beigelegten Tabellen
A) und B) herrühren, den Ärzten der Bezugszentren der „Area Vasta“ für seltene neurologische und stoffwechselbedingte Krankheiten
141
del piano terapeutico redatto, attraverso
l’applicativo informatizzato del Registro Malattie Rare della Provincia di Bolzano, dal
medico specialista abilitato operante in uno
dei Centri di Riferimento dell’Area Vasta Malattie Rare;
4)
di disporre che i medicinali delle tabelle A) e
B) siano dispensati ai pazienti tramite strutture pubbliche (Servizi farmaceutici ospedalieri,
preferibilmente di residenza del paziente), nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia,
sia di prescrizione e dispensazione di medicinali, sia di importazione di medicinali non
registrati e/o non in commercio in Italia;
5)
di dare atto, per le motivazioni esposte in
premessa, che ai trattamenti farmacologici di
cui alle tabelle A) e B) al presente atto non si
applicano i percorsi previsti in esecuzione
della DGP n. 1183 del 10.04.2007 in materia
di prescrizione off-label e che tali trattamenti
rispettano le disposizioni normative di cui
all’art. 2 co. 348 della Legge 244/2007, in
materia di impiego di medicinali non registrati
ed ancora in fase di sperimentazione, restando ferma la necessità di acquisizione del
consenso informato del paziente e l’assunzione di responsabilità da parte del medico
prescrittore;
6)
di stabilire, ad integrazione delle vigenti disposizioni provinciali relative ai Centri/Strutture autorizzati alla diagnosi e stesura del
piano terapeutico per i farmaci con “note limitative” e/o con particolari modalità di prescrizione, che i Centri di Riferimento identificati
per il gruppo di malattie rare neurologiche e
metaboliche ad interessamento neurologico e
delle malattie rare metaboliche, sono autorizzati, qualora ritenuto necessario al paziente,
alla stesura del piano terapeutico ai fini della
prescrizione a carico del Servizio Sanitario
dei farmaci della tabella assoggettati a tali limitazioni, attraverso la stesura del Piano Terapeutico Personalizzato rilasciato del sistema informatico del Registro Malattie Rare;
7)
di disporre che, nel caso di documentate reazioni avverse ai trattamenti erogabili delle tabelle A) e B) allegate al presente atto, è consentito ai clinici dei Centri di Riferimento di
Area Vasta per le malattie rare neurologiche
e metaboliche ad interessamento neurologico
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
neurologischer Natur sowie für seltene Stoffwechselkrankheiten, in deren Behandlung
diese Patienten sind, erlaubt ist, nach Erfüllung aller vorgesehenen gesetzlichen Pflichten wie Meldung der festgestellten Nebenwirkungen, einzig und allein bei Fehlen von therapeutischen Alternativen, einen Therapieplan abzufassen, welcher analoge Behandlungen zu den nicht verträglichen enthält,
auch wenn diese nicht in der diesem Akt beigelegten Tabellen enthalten sind. Das Ansuchen für die Abgabe zu Lasten des Gesundheitsdienstes dieser Behandlungen wird dem
Gesundheitsbezirk, in dem der Patient den
Wohnsitz hat, mit einem begründenden klinischen Begleitbericht übermittelt. In besonderen Fällen muss vor Abgabe ein positives
Gutachten des Koordinationszentrums für
seltene Krankheiten sowie des Vertreters des
Pharmazeutischen Dienstes des Landes eingeholt werden;
8) zu betonen, dass die pharmazeutische Versorgung, die Gegenstand dieser Maßnahme
ist, auf Landesebene einen Zusatz zu den
wesentlichen Betreuungsstandards darstellt,
und als solche nur den in der Provinz Bozen
ansässigen Bürgern zugute kommt, dies in
Anwendung dessen, wie es von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen
Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen von Trient und Bozen mit dem Übereinkommen vom 08.05.2003 festgelegt wurde;
9) den Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Durchführung der Überwachung über die Anwendung der mit diesem Beschluss festgelegten
Regelung zu beauftragen;
10) der Epidemiologischen Beobachtungsstelle in
Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb die Aufgabe des Monitoring der
Umsetzung dessen, was im gegenständlichen Akt verfügt wurde, anzuvertrauen;
11) festzustellen, dass die Mehrausgaben, die
aus gegenständlichem Beschluss herrühren,
auf dem Haushalt des Südtiroler Sanitätsbetriebes lasten, welcher Jahr für Jahr den genauen Betrag erhebt und dem zuständigen
Assessorat des Landes übermittelt.
142
e per le malattie rare metaboliche che hanno
in cura tali pazienti, dopo aver adempiuto agli
obblighi normativamente previsti di segnalazione della reazione avversa rilevata e unicamente in mancanza di valida alternativa terapeutica, di redigere un piano terapeutico
contenente trattamenti analoghi a quelli non
tollerati dal paziente, anche se non inclusi
nelle tabelle allegate al presente atto. La richiesta per l’erogazione a carico del Servizio
Sanitario di tali trattamenti va inoltrata al
Comprensorio Sanitario di residenza del paziente, accompagnata da relazione clinica
motivante la richiesta. Prima di procedere
all’erogazione, in tali casi particolari, si dovrà
acquisire parere favorevole da parte del Centro di Coordinamento per le Malattie Rare e
del Servizio Farmaceutico Provinciale;
8)
di ribadire che l’assistenza farmaceutica oggetto del presente provvedimento si sostanzia in un livello di assistenza Provinciale aggiuntivo, e, in quanto tale, garantito ai soli cittadini residenti nella Provincia di Bolzano, in
applicazione di quanto sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano con l’Accordo 8 maggio 2003;
9)
di dare mandato all’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige di espletare la vigilanza sull’applicazione di quanto disposto con la presente deliberazione;
10) di affidare all’Osservatorio Epidemiologico in
collaborazione con l’Azienda Aziendale dell’Alto Adige il compito di monitorare l’attuazione di quanto disposto nel presente atto;
11) di constatare, che le spese risultanti dalla
presente delibera graveranno sul bilancio
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, la quale provvederà a rilevare anno per anno il preciso ammontare e di inviarlo all’Assessorato
Provinciale competente.
Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt
der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am 30. Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il 30° giorno
successivo alla sua pubblicazione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
143
Elenco medicinali (come principi attivi) concedibili a carico del Servizio Sanitario Provinciale per le malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico
Verzeichnis der Wirkstoffe (als Wirkstoffe), welche zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes bei seltenen neurologischen Krankheiten sowie Stoffwechselkrankheiten neurologischer Natur gewährt werden können
Behandlung
Trattamento
Amantadin
Amantadina
Baclofen 10 mg
(Dosierung à 25 mg ist in der
Klasse A eingestuft)
Baclofene 10 mg
(La formulazione da 25 mg è
classificata in fascia A di rimborsabilità)
Clobazam
Clobazam
Vitamin E
Piracetam
Vitamina E
Piracetam
CoQ10
CoQ10
Levocarnitin
(bereits in Klasse A mit AifaFußnote Nr. 8 beschränkt auf
primären Carnitinmangel)
Levocarnitina
(già in fascia A di rimborsabilità
con nota Aifa n. 8 limitatamente
alla carenza primaria di carnitina)
Quetiapin
3,4-Diaminopyridin
Quetiapina
3,4 Diaminopiridina
L-DOPA
L-DOPA
L-Arginin
Hydrokortison
Olanzapin
Haloperidol
Levoarginina
Idrocortisone
Olanzapina
Aloperidolo
VON DER ARBEITSGRUPPE GENEHMIGTE VERWENDUNG
Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom
Für das Symptom Spastizität bei:
Adrenoleukodystrophie
Ceroid-Lipofuszinose
Idiopathische Torsiondystonie
Gangliosidose
Leukodystrophien
Amyotrophische Lateralsklerose
Primäre Lateralsklerose
Progressive myoklonische Epilepsie
Hereditärer essentieller Myoklonus
Für medikamentresistente Epilepsien bei:
Ceroid-Lipofuszinose
Progressive myoklonische Epilepsie
Gangliosidose
Alpers-Krankheit
Hereditärer essentieller Myoklonus
West-Syndrom
Ataxie mit Vitamin E-Mangel (AVED)
Progressive myoklonische Epilepsie
Primitive Laktatazidose
Leigh-Krankheit
Kearns-Sayre-Syndrom
MERRF
MELAS
Primitive Laktatazidose
Leigh-Krankheit
Kearns-Sayre-Syndrom
MERRF
MELAS
Huntington-Corea
Eaton-Lambert-Syndrom
Ceroid-Lipofuszinose
Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom
MELAS
West-Syndrom
Huntington-Corea
Huntington-Corea
UTILIZZO APPROVATO DAL TAVOLO TECNICO
Prednisone
Muskeldystrophien
Distrofie muscolari
Deflazacort
Deflazacort
Muskeldystrophien
Distrofie muscolari
Carbamazepin
Fenitoin
Mexiletin
Chininsulfat
Carbamazepina
Fenitoina
Mexiletina
Chinino solfato
Sodio oxibato (in commercio
medicinale orfano per narcolessia)
Rufinamide (in commercio medicinale orfano per Sindrome di
Lennox-Gastaut)
Myotonische Dystrophien
Myotonische Dystrophien
Myotonische Dystrophien
Myotonische Dystrophien
Distrofie miotoniche
Distrofie miotoniche
Distrofie miotoniche
Distrofie miotoniche
Narkolepsie
Narcolessia
Lennox-Gastaut-Syndrom
Sindrome di Lennox-Gastaut
Rufinamid (im Handel OrphanDrug bei Lennox-GastautSyndrom)
NOTE
Den behandelten Patienten
können auch Magenschutzmittel, Kalzium und Vitamin D
gewährt werden.
Den behandelten Patienten
können auch Magenschutzmittel, Kalzium und Vitamin D
gewährt werden.
Sono concedibili ai
pazienti in trattamento
anche gastroprotettori,
calcio e vitamina D.
Sono concedibili ai
pazienti in trattamento
anche gastroprotettori,
calcio e vitamina D.
Sindrome di Steele-Richardson-Olszewski
Per il sintomo spasticità in:
Adrenoleucodistrofia
Ceroido-lipofuscinosi
Distonia di torsione idiopatica
Gangliosidosi
Leucodistrofie
Sclerosi laterale amiotrofica
Sclerosi laterale primaria
Epilessia mioclonica progressiva
Mioclono essenziale ereditario
Per le epilessie farmaco-resistenti in:
Ceroido-lipofuscinosi
Epilessia mioclonica progressiva
Gangliosidosi
Malattia di Alpers
Mioclono essenziale ereditario
Sindrome di West
Atassia da deficit di vitamina E (AVED)
Epilessia mioclonica progressiva
Acidosi lattiche primitive
Malattia di Leigh
Sindrome di Kearns-Sayre
MERRF
MELAS
Acidosi lattiche primitive
Sindrome di Kearns-Sayre
Malattia di Leigh
MERRF
MELAS
Corea di Huntington
Sindrome di Eaton-Lambert
Ceroido-lipofuscinosi
Sindrome di Steele-Richardson-Olszewski
MELAS
Sindrome di West
Corea di Huntington
Corea di Huntington
Prednison
Natrium-Oxybat (im Handel Orphan-Drug bei Narkolepsie)
ANMERKUNGEN
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
Chininsulfat
Chinina solfato
Tizanidin
Tizanidina
Amitriptylin
Amitriptilina
Imipramin
Imipramina
Scopolamin
Scopolamina
Atropin
Atropina
Levosulpirid
Levosulpiride
N-Acetylcystein
N-acetilcisteina
Guaifenesin
Guaifenesina
Propranolol
Propranololo
Metoprolol
Metoprololo
Flurazepam
Promazin
Flurazepam
Promazina
Symptomatische Behandlung der Muskelkrämpfe bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der Spastizität bei sämtlichen
neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der Sialorrhoe bei sämtlichen
neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der Sialorrhoe bei sämtlichen
neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der Sialorrhoe bei sämtlichen
neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der Sialorrhoe bei sämtlichen
neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der Sialorrhoe bei sämtlichen
neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der Bronchialsekretionen bei
sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der Bronchialsekretionen bei
sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der Bronchialsekretionen bei
sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der Bronchialsekretionen bei
sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr. 279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der nächtlichen Erstickungsempfindung bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr.
279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
Symptomatische Behandlung der nächtlichen Erstickungsempfindung bei sämtlichen neurologischen Krankheiten laut MD Nr.
279/2001.
Beispiele: Amyotrophe Lateralsklerose, Primäre Lateralsklerose
144
Terapia sintomatica dei crampi muscolari in tutte le
malattie neurologiche del DM n. 279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica della spasticità in tutte le malattie
neurologiche del DM n. 279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica della scialorea in tutte le malattie
neurologiche del DM n. 279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica della scialorea in tutte le malattie
neurologiche del DM n. 279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica della scialorea in tutte le malattie
neurologiche del DM n. 279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica della scialorea in tutte le malattie
neurologiche del DM n. 279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica della scialorea in tutte le malattie
neurologiche del DM n. 279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica delle secrezioni bronchiali in tutte
le malattie neurologiche del DM n. 279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica delle secrezioni bronchiali in tutte
le malattie neurologiche del DM n. 279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica delle secrezioni bronchiali in tutte
le malattie neurologiche del DM n. 279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica delle secrezioni bronchiali in tutte
le malattie neurologiche del DM n. 279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica del senso di soffocamento notturno in tutte le malattie neurologiche del DM n.
279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Terapia sintomatica del senso di soffocamento notturno in tutte le malattie neurologiche del DM n.
279/2001.
Esempi: SLA, sclerosi laterale primaria
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
145
Elenco medicinali (come principi attivi) concedibili a carico del Servizio Sanitario Provinciale per le malattie rare metaboliche ereditarie
Verzeichnis der Medikamente (als Wirkstoffe), welche zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes bei seltenen Stoffwechselkrankheiten gewährt werden können
MEDIKAMENT
Alpha-Liponsäure
Chenodesoxycholsäure
Folsäure/Folinsäure
Folinsäure
Harnalkalisierende Stoffe
FARMACO
Acido alfa-lipoico
Acido chenodesossicolico
Acido folico/Acido folinico
Acido folinico
Alcalinizzanti delle urine
Bromokryptin Mesylat
Cysteamin (Augentropfen)
Creatin-Monohydrat
Bromocriptina mesilato
Cisteamina (collirio)
Creatina monoidrato
Dextrometorfan
Entacapon
Destrometorfano
Entacapone
Ezetimib
Filgrastim
Glycin
Ezetimibe
Filgrastim
Glicina
Hydroxocobalamin (Vitamin B12)
Idrossicobalamina (vitamina B12)
5-Hydroxytryptophan
5-idrossitriptofano
Leukotrien-Rezeptoren-Hemmer
(Montelukast, Zafirlukast)
Isoleucin
Inibitori recettori leucotrieni
(Montelukast; Zafirlukast)
Isoleucina
L-Alanin
L-Citrullin
L-alanina
L-citrullina
VON DER ARBEITSGRUPPE GENEHMIGTE VERWENDUNG
UTILIZZO APPROVATO DAL TAVOLO TECNICO
Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex-Defizit
Zerebrotendinöse Xanthomatose
Formiminoglutamat Transferase-Mangel
Methioninsynthase-Mangel
Methylentetrahydrofolat-Reduktase-Defizienz
Klassische Homocystinurie
Transcobalamin II Defizit
Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl F
Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl C
Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl D
Methylcobalamin-Defizit, Typ cbl E
Methylcobalamin-Defizit, Typ cbl G
Dihydropteridin-Reduktase-Defizit
Nicht ketotische Hyperglycinämie
Cystinurie
Phosphoribosylpyrophosphat-Synthetase-Überaktivität
Aromatische-L-Aminosäure-Decarboxylase
Cystinose
Guanidinacetatmethyltransferase (GAMT)
Arginin-Glycin Amidino-Transferase (AGAT)
Hypermethioninämie
Nicht ketotische Hyperglycinämie
6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin-Synthase-Mangel
Dihydropteridin-Reduktase-Defizit
GTP Cyclohydrolase I - Defizit
Homozygote familiäre Hypercholesterinämie
Glykogenose Typ Ib
Isovalerianazidämie
3-Phosphoglycerat-Dehydrogenase-Mangel
Methylmalonazidurie
Methylentetrahydrofolat-Reduktase-Defizienz
Methioninsynthase-Mangel
Klassische Homocystinurie
Transcobalamin-II-Mangel
Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl F
Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl C
Methylmalonazidurie - Homocystinurie, Typ cbl D
Methylmalonazidurie, Typ cbl A
Methylmalonazidurie, Typ cbl B
Methylcobalamin-Defizit, Typ cbl E
Methylcobalamin-Defizit, Typ cbl G
6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin-Synthase-Mangel
Dihydropteridin-Reduktase-Defizit
GTP-Cyclohydrolase I-Mangel
Deficit del complesso piruvato deidrogenasi
Xantomatosi cerebrotendinea
Deficit di glutammato formimino transferasi
Deficit di metionina sintetasi
Deficit di Metilentetraidrofolato reduttasi
Omocistinuria classica
Deficit di transcobalamina II
Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl F
Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl C
Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl D
Deficit di Metilcobalamina, tipo cbl E
Deficit di Metilcobalamina, tipo cbl G
Deficit di diidropteridina reduttasi
Iperglicinemia non chetotica
Cistinuria
Iperattività di fosforibosil-pirofosfato sintetasi
Deficit di decarbossilasi degli aminoacidi L-aromatici
Cistinosi
Deficit di guanidinoacetato metiltransferasi (GAMT)
Deficit di argininaglicina amidinotransferasi (AGAT)
Ipermetioninemia
Iperglicinemia non chetotica
Deficit di di 6-piruvoiltetraidropterina sintetasi
Deficit di diidropteridina reduttasi
Deficit di GTP cicloidrolasi I
Ipercolesterolemia familiare omozigote
Glicogenosi tipo Ib
Acidemia Isovalerica
Deficit di 3-fosfoglicerato deidrogenasi
Acidemia Metilmalonica
Deficit di Metilenetetraidrofolato reduttasi
Deficit di metionina sintasi
Omocistinuria classica
Deficit di transcobalamina II
Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl F
Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl C
Acidemia metilmalonica e omocistinuria, tipo cbl D
Acidemia metilmalonica, tipo cbl A
Acidemia metilmalonica, tipo cbl B
Deficit di Metilcobalamina, tipo cbl E
Deficit di Metilcobalamina, tipo cbl G
Deficit di 6-piruvoiltetraidropterina sintetasi
Deficit di diidropteridina reduttasi
Deficit di GTP cicloidrolasi I
Mevalonazidurie
Mevalonico Aciduria
Ahornsirup-Krankheit
Isovalerianazidämie
Propionazidämie
Methylmalonazidurie
Glykogenose Typ II
Carbamoyl-Phosphat-Synthetase-Mangel
Ornithin-Transcarbamylase-Mangel
Lysinurische Proteinintoleranz
Malattia delle urine a sciroppo d'acero
Acidemia Isovalerica
Acidemia Propionica
Acidemia Metilmalonica
Glicogenosi tipo II
Deficit di carbamilfosfato sintetasi (CPS)
Deficit di ornitina transcarbamilasi (OTC)
Intolleranza alle proteine con lisinuria
FUSSNOTEN
NOTE
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
L-Dopa (in Kombination mit Carbidopa)
L-dopa (in combinazione con carbidopa)
Levocarnitin
Levocarnitina
L-Lysin-HCL
L-Serin
L-Tryptophan
Metronidazol
L-lisina-HCL
L-serina
L-triptofano
Metronidazolo
Miglustat
Nikotinamid
Miglustat
Nicotinamide
Pyridoxin (Vitamin B6)
Piridossina (vitamina B6)
Riboflavin
Riboflavina
Selegilin HCl (L-deprenyl)
Selegilina cloridrato (L-deprenil)
Fosfatsubstitution
Vitamin/Mineraliensubsistution
Supplementi di Fosfato
Supplementi di vitamine/minerali
Tetrahydrobiopterin
Tetraidrobiopterina
146
6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin-Synthase-Mangel
Dihydropteridin-Reduktase-Defizit
GTP-Cyclohydrolase I-Mangel
Tyrosin-Hydroxylase-Mangel
Carnitin-Transporter-Mangel
Organische Azidämien
Mittelkettiger Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (MCAD)
Lysinurische Proteinintoleranz
3-Phosphoglycerat-Dehydrogenase-Mangel
Nicht ketotische Hyperglycinämie
Propionazidämie
Methylmalonazidurie
Niemann-Pick-Krankheit Typ C
Tryptophanämie
Hydroxychinureninurie
Hartnup-Syndrom
Klassische Homocystinurie
Atrophia gyrata der Aderhaut und Netzhaut
Primäre Hyperoxalurie Typ1
Glutarazidurie Typ II
Glutarazidurie Typ II
Mitochondriale Atmungskette, Defekt im Komplex 1
6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin-Synthase-Mangel
Dihydropteridin-Reduktase-Defizit
GTP-Cyclohydrolase I-Mangel
Hypophosphatämische Vitamin D-resistente Rachitis
Phenylketonurie
Harnstoffzyklusdefekt
Tyrosinämie
Ahornsirup-Krankheit
Organische Azidämien
Milde Hyperphenylalaninämie
Pterin-4-alfa -Cyanocobalamin-Dehydratase-Defizit
GTP-Cyclohydrolase I-Mangel
Thiamin
Tiamina
Trihexyfenidyl HCl
Ubidecarenon
Uridin
Vitamin A
Vitamin C
Triesifenidile cloridrato
Ubidecarenone
Uridina
Vitamina A
Vitamina C
Vitamin D und Kalzium
Vitamin E
Vitamina D e calcio
Vitamina E
Thiamin sensible Ahornsirup-Krankheit
Pyruvat-Dehydrogenase-Mangel
Defizit der Decarboxylase der aromatischen L-Aminosäuren
Mevalonazidurie
Hereditäre Orotazidurie
Abetalipoproteinämie
Tyrosinämie Typ 3
Hawkinsinurie
Glutathionsynthetase-Mangel
Hereditäre Fruktoseintoleranz
1,6-Fruktose-Difosfatase-Defizit
Glykogenose Typ I
Mevalonazidurie
Galaktosämie
Glutathionsynthetase-Mangel
Mevalonazidurie
Abetalipoproteinämie
Deficit di 6-piruvoiltetraidropterina sintetasi
Deficit di diidropteridina reduttasi
Deficit di GTP cicloidrolasi I
Deficit di tirosina idrossilasi
Deficit del trasportatore della carnitina
Acidemie organiche
Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD)
Intolleranza alle proteine con lisinuria
Deficit di 3-fosfoglicerato deidrogenasi
Iperglicinemia non chetotica
Acidemia Propionica
Acidemia Metilmalonica
Malattia di Niemann-Pick tipo C
Triptofanemia
Idrossichinureninuria
Malattia di Hartnup
Omocistinuria classica
Atrofia girata della coroide e della retina
Iperossaluria primaria tipo I
Aciduria glutarica tipo I
Aciduria glutarica tipo II
Deficienza del complesso I mitocondriale
Deficit di di 6-piruvoiltetraidropterina sintetasi
Deficit di diidropteridina reduttasi
Deficit di GTP cicloidrolasi I
Rachitismo Ipofosfatemico Vitamina D-Resistente
Fenilchetonuria
Difetti del ciclo dell'urea
Tirosinemia
Malattia delle urine a sciroppo d'acero
Acidemie organiche
Iperfenilalaninemia moderata
Deficit di pterina-4-alfa-carbinolamina deidratasi
Deficit di GTP cicloidrolasi I
Malattia delle urine a sciroppo d'acero (MSUD) tiaminosensibile
Deficit del complesso piruvato deidrogenasi
Deficit di decarbossilasi degli aminoacidi L-aromatici
Mevalonico Aciduria
Orotico aciduria ereditaria
Abetalipoproteinemia
Tirosinemia tipo III
Hawkinsinuria
Deficit di glutatione sintetasi
Intolleranza ereditaria al fruttosio
Deficit di fruttosio-1,6-difosfatasi
Glicogenosi tipo I
Mevalonico Aciduria
Galattosemia
Deficit di glutatione sintetasi
Mevalonico Aciduria
Abetalipoproteinemia
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
147
56606
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Februar 2010, Nr. 226
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 8 febbraio 2010, n. 226
Leitlinien für die Familienanvertrauung von
Erwachsenen - Wideruff der Beschüssen Nr
365 vom 31.01.1994 und Nr. 2050 vom
25.06.2001
Linee guida per l'affidamento familiare di persone adulte - Revoca delle deliberazioni n. 365
del 31.01.1994, e n. 2050 del 25.06.2001
Das Landesgesetz vom 30.06.1983, Nr. 20,
„Neue Maßnahmen zugunsten der Behinderten“,
regelt im Art. 9 die Betreuung von Menschen mit
Behinderungen in den stationären Einrichtungen;
La legge provinciale 30.06.1983, n. 20 „Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di
handicap“, all’art. 9, disciplina l’assistenza delle
persone con disabilità nelle strutture residenziali;
Die “Allgemeinen Richtlinien für die Führung
der Behindertenzentren und deren Tätigkeiten“,
die mit Beschluss vom 30.12.1983, Nr. 7890 genehmigt worden sind, setzen in den Artikeln 28,
29 und 30 die Möglichkeit fest als Ersatzform zur
Aufnahme im Wohnheim erwachsene Personen
mit Behinderungen bei Familien unterzubringen.
Diese Maßnahme erfolgt mit Hilfe und professioneller Kompetenz der Erziehungsdienste, die in
der Provinz Bozen auf Sprengelebene tätig sind;
I “Criteri generali per la gestione dei centri
sociali e loro attività”, approvati con deliberazione
del 30.12.1983, n. 7890, stabiliscono agli artt. 28,
29 e 30 la possibilità dell’affidamento familiare di
persone con disabilità adulte anche come forma
sostitutiva della permanenza in convitto, avvalendosi dell’apporto e della competenza dei servizi
educativi operanti a livello distrettuale nel territorio della provincia di Bolzano;
Das Gesetz vom 30.04.1991, Nr. 13 „Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen“
überträgt im Art. 10, die Aufgaben der Sozialdienste, die die Einrichtung und die Führung der
Sozialzentren betreffen und vom obgenannten
Landesgesetz Nr. 20/83, vorgesehen sind, an die
Gemeinde;
La legge 30.04.1991, n. 13 “Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano”, all’art. 10,
delega ai comuni le funzioni socio-assistenziali
concernenti l’istituzione e la gestione dei centri
sociali previste dalla succitata legge provinciale,
n. 20/83;
Der Beschluss vom 04.03.1996, Nr. 711 “Ein
zeitgemäßes Betreuungsnetz für die psychisch
Kranken” beschreibt im Art. 19 den Dienst der
Anvertrauung von psychisch kranken Personen
an Pflegefamilien;
La deliberazione del 04.03.1996, n. 711 “Una
moderna rete terapeutico-assistenziale per malati
psichici”, all’art. 19 definisce il servizio di affidamento familiare di persone con malattia psichica;
Die Anvertrauung von psychisch kranken
Personen ist mit Beschluss vom 31.01.1994, Nr.
365 „Kriterien und Kostensätze für die Anvertrauung von psychisch kranken Personen an Pflegefamilien“ reglementiert worden;
L’affidamento familiare di persone malate
psichiche è stato regolamentato con la deliberazione del 31.01.1994, n. 365 “Criteri per l’affidamento di malati psichici e famiglie affidatarie”;
Der Beschluss vom 25.06.2001, Nr. 2050
“Festlegung der Art von Einrichtungen und
Dienstleistungen zugunsten der Menschen mit
Behinderung, psychisch Kranken und Suchtkranken, Verfahren für die Zulassung der Benutzer zu
den Einrichtungen, Festlegung der Kostensätze
und Beiträge zu Lasten der Benutzer und Kosten
zu Lasten der Verwaltung“ setzt die Höhe der
Vergütungen an die Pflegefamilie fest;
La deliberazione del 25.06.2001, n. 2050
“Determinazione dei tipi di strutture e prestazione
a favore delle persone in situazione di handicap,
con disagio psichico e affette da forme di dipendenza - Modalità per l’ammissione degli utenti ai
servizi - Determinazione di rette e contributi a carico degli utenti e delle spese a carico dell’amministrazione” determina i limiti dei compensi da
erogare alle famiglie affidatarie.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
148
Um der Leistung Familienanvertrauung für
Erwachsene neuen Auftrieb zu geben, ist es notwendig, die Richtlinien anzupassen und zu aktualisieren, um den Fachleuten der Sozialdiensten
ein Instrument zu bieten, welches die Nutzung
dieser sozio-pädagogischen Maßnahme erleichtert und fördert;
Per dare nuovo impulso alla prestazione di
affidamento familiare di persone adulte, è necessario uniformare e aggiornare i criteri, in modo
tale mettere a disposizione alle operatrici ed agli
operatori dei servizi sociali uno strumento che
faciliti e promuova l’uso di questo intervento socio-pedagogico.
In der Anlage sind die Leitlinien für die Familienanvertrauung von Erwachsenen überarbeitet
worden, in denen die aktuellen Bestimmungen
zum Verfahren, zur Vergütung der Gastfamilien
und zur Kostenbeteilung der Nutzer gesammelt
sind.
In allegato sono state elaborate le linee guida
per l’affidamento familiare di persone adulte che
raccoglie tutte le disposizioni vigenti in termini di
procedimento, di compenso mensile alle famiglie
affidatarie e di partecipazione alla spesa dell’utente.
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt
Tutto ciò premesso e considerato la Giunta
provinciale a voti unanimi espressi nei modi di
legge
beschließt
delibera
die Landesregierung in gesetzmäßiger Form und
mit Stimmeneinhelligkeit:
1.
Das beigelegte Dokument “Familienanvertrauung von Erwachsene - Leitlinien“, laut Anlage A, welche festen Bestandteil des vorliegenden Beschluss bildet, zu genehmigen;
1.
di approvare l’allegato documento “Affidamento familiare di persone adulte - Linee
guida” che costituisce parte integrante della
presente deliberazione (allegato A);
2.
die folgenden Beschlüsse zu widerrufen: Nr.
365 vom 31.01.1994, “Kriterien und Kostensätze für die Anvertrauung von psychisch
kranken Personen an Pflegefamilien” und Nr.
2050 vom 25.06.2001 „Festlegung der Art
von Einrichtungen und Dienstleistungen zugunsten der Menschen mit Behinderung,
psychisch Kranken und Suchtkranken, Verfahren für die Zulassung der Benutzer zu den
Einrichtungen, Festlegung der Kostensätze
und Beiträge zu Lasten der Benutzer und
Kosten zu Lasten der Verwaltung“;
2.
di revocare le seguenti deliberazioni: n. 365
del 31.01.1994, “Criteri per l’affidamento di
malati psichici e famiglie affidatarie” e n.
2050 del 25.06.2001 “Determinazione dei tipi
di strutture e prestazione a favore delle persone in situazione di handicap, con disagio
psichico e affette da forme di dipendenza Modalità per l’ammissione degli utenti ai servizi - Determinazione di rette e contributi a
carico degli utenti e delle spese a carico
dell’amministrazione”;
3.
Die mit dem gegenständlichen Beschluss
genehmigte Regelung im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol zu veröffentlichen.
3.
di pubblicare il documento approvato con la
presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige;
4.
Dieser Beschluss bringt keine Ausgabe mit
sich.
4.
La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
149
Anlage
Allegato
FAMILIENANVERTRAUUNG
VON ERWACHSENEN
AFFIDAMENTO FAMILIARE
DI PERSONE ADULTE
LEITLINIEN
LINEE GUIDA
Das vorliegende Dokument setzt sich die
Vereinheitlichung der Leistungen bezüglich der
Familienanvertrauungen von Erwachsenen zum
Ziel und soll für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialdienste ein Instrument zur Erleichterung und Förderung der Anwendung dieser sozialpädagogischen Maßnahme darstellen.
Il presente documento intende uniformare le
prestazioni di affidamento in famiglia di persone
adulte e mettere a disposizione alle operatrici ed
agli operatori dei servizi sociali uno strumento che
faciliti e promuova l’uso di questo intervento socio-pedagogico.
I.
ZWECK
I
FINALITA’
1.
Die Familienanvertrauung von Erwachsenen
soll den Betroffenen eine Begleitung und Unterstützung in einem familiären Umfeld gewähren, sowie ihre persönliche Pflege im Alltagsleben. Die von den territorialen Sozialund Gesundheitsdiensten begleitete Gastfamilie stellt eine Alternative zur Aufnahme in
eine soziale Einrichtung dar.
1.
L’affidamento familiare di persone adulte ha
l’obiettivo di assicurare un accompagnamento e un sostegno di tipo familiare e garantire
la cura della persona nell’ambito della vita
quotidiana. La famiglia affidataria, affiancata
dai servizi sociali e sanitari del territorio, costituisce un’alternativa alla collocazione in
una struttura sociale residenziale e semiresidenziale.
II.
ZIELGRUPPE
II
DESTINATARI
1.
Die Leistung Familienanvertrauung von Erwachsenen richtet sich an Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit psychischen
Erkrankungen sowie andere Personen in
schweren sozialen Notsituationen ab dem 18.
Lebensjahr, welche nicht in der Lage sind,
vollkommen selbständig zu leben oder für
welche ein Verbleib in der Ursprungsfamilie
nicht möglich ist.
1.
La prestazione di affidamento familiare di
persone adulte è rivolta a persone con disabilità, a persone con disagio psichico e ad altre
persone in grave disagio sociale, che abbiano compiuto 18 anni, per le quali non sia
possibile abitare in modo completamente autonomo o la permanenza nella famiglia di origine.
III. DIE GASTFAMILIE
III
LA FAMIGLIA AFFIDATARIA
1.
1.
Gli/le affidatari/e possono essere coppie con
o senza figli, sposate o conviventi, persone
singole.
Di norma, l’affidamento è effettuato presso
una famiglia affidataria estranea al nucleo
familiare della persona affidata e non legata
da vincolo di parentela.
L’affidamento può però realizzarsi anche nell’ambito familiare, presso parenti oltre il terzo
grado, quando i servizi sociali lo ritengano
opportuno.
2.
Als Gastfamilie gelten sowohl verheiratete
oder unverheiratete Paare mit oder ohne
Kinder sowie Einzelpersonen.
In der Regel ist oder sind die Mitglieder der
Gastfamilie nicht mit der anvertrauten Person
verwandt.
Die Anvertrauung kann an Verwandte außerhalb des dritten Grades, erfolgen, wenn die
Sozialdienste dies für angemessen halten.
2.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
L’affidamento presso parenti fino il 3° grado
può essere disposto in casi eccezionali e motivati sotto l’aspetto socio-pedagogico, e qualora sia considerato oppurtuno continuare un
progetto iniziato in ambito di affidamento di
minori.
Die Anvertrauung an Verwandte innerhalb
des 3. Grades darf nur in Ausnahmefällen
und sozialpädagogisch begründet vorgenommen werden und weiters dann, wenn die
Fortsetzung eines vor der Volljährigkeit der
Person begonnenen Anvertrauungsprojektes
für zweckmäßig gehalten wird.
Einer Gastfamilie dürfen zeitgleich nicht mehr
als drei Personen anvertraut werden.
3.
-
-
Unabhängig vom Einkommen oder Lebensstandard sind die wesentlichen Voraussetzungen:
Angemessener Raum im eigenen Leben und
im eigenen Wohnraum, um eine andere Person aufnehmen zu können;
Bereitschaft, einen Menschen in seinem Lebensweg zu unterstützen und zu begleiten,
als Hilfe zur Erhaltung und Entwicklung seiner Fähigkeiten;
Bewusstsein der Verantwortung und der eigenen Rolle in Bezug auf die anvertraute
Person und ihre Herkunftsfamilie;
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den
Diensten und Institutionen, die am jeweiligen
individuellen Projekt beteiligt sind.
150
Ad una stessa famiglia affidataria non possono essere affidate contemporaneamente più
di 3 persone.
3.
Indipendentemente dal reddito o dal tenore di
vita sono i requisiti essenziali:
-
spazio nella propria vita e nella propria casa
per accogliere un’altra persona;
-
disponibilità di sostegno ed accompagnamento della persona nel suo percorso di vita,
per aiutarla a sviluppare e mantenere le capacità;
la consapevolezza della responsabilità e del
proprio ruolo nei confronti dell’utente e della
sua famiglia d’origine;
la disponibilità di collaborazione con la rete
dei servizi e delle istituzione coinvolte nel
progetto individuale della persona.
-
IV VERFAHREN
IV PROCEDIMENTO
1.
Die Sozialdienste führen eine Bewertung der
Fähigkeiten, sowie des Pflege- und des
Betreuungsbedarfs der anzuvertrauenden
Person durch, in Zusammenarbeit mit anderen begleitenden Einrichtungen und Diensten. Sie wählen die Gastfamilie aus.
1.
I servizi sociali valutano le capacità e i bisogni di cura ed assistenza della persona da affidare, in collaborazione con altri enti e servizi
coinvolti nell’accompagnamento della persona e effettuano la selezione della famiglia affidataria.
2.
Vor einer Anvertrauung ist von den zuständigen Gesundheitsdiensten ein Gutachten einzuholen (Rehabilitationsdienst, Psychologischer Dienst, Zentrum für Psychische Gesundheit, Dienst für Abhängigkeitserkrankungen).
2.
La proposta di affidamento deve essere sottoposta al parere del Servizio sanitario competente (Servizio riabilitativo, Servizio psicologico, Centro di Salute mentale, Servizio per
le dipendenze).
3.
Sind alle Voraussetzungen für die Anvertrauung gegeben und stimmt die anzuvertrauende Person bzw. der Vormund/gesetzliche
Vertreter/in der Maßnahme zu, verfasst der
Sozialdienst den Pflegeanvertrauungsvertrag.
Er muss folgendes enthalten:
anagraphische Daten
Begründung der Maßnahme und Ziele
Art und Dauer der Anvertrauung;
Aufgaben der Gastfamilie, der anvertrauten Person und der Sozial- und Gesundheitsdienste;
3.
Constatata l’esistenza delle condizioni di affidamento e previo consenso manifestato dalla
persona affidata, ovvero dal tutore/rappresentante legale, il servizio sociale redige un
disciplinare d’oneri, nel quale sono indicati:
-
dati anagrafici
motivazione per e obiettivi da raggiungere
tipologia e durata dell’affidamento
compiti della famiglia, della persona e dei
servizi sociali e sanitari
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
-
-
-
die Modalitäten der Zusammenarbeit
zwischen anvertrauter Person, Gastfamilie, Herkunftsfamilie sowie der Sozialund Gesundheitsdienste;
Informationen zur Vergütung, welche der
Gastfamilie ausbezahlt werden muss sowie zur Kostenbeteiligung durch die anvertraute Person und ihre Angehörigen.
-
151
le modalità di collaborazione tra la persona affidata, la famiglia affidataria, la
famigia di origine ed i servizi sociali e
sanitari;
informazioni relative al compenso da corrispondere alla famiglia affidataria e la
partecipazione della persona affidata e
dei suoi familiari.
4.
Den Sozialdiensten steht auch die Koordination und die Überwachung der vereinbarten
Maßnahmen zu. Sie haben die Aufgabe, die
Gastfamilien zu informieren, auszubilden und
zu unterstützen.
4.
Ai servizi sociali compete la coordinazione e
la vigilanza sugli interventi concordati e devono assicurare l’informazione, la formazione
e il sostegno alle famiglie affidatarie.
5.
Die Familienanvertrauung endet, wenn die
Bedingungen, welche zur Anvertrauung geführt haben, nicht mehr bestehen oder wenn
die im Vertrag festgelegten Aufgaben nicht
respektiert werden.
5.
L'affidamento familiare cessa quando vengono meno le condizioni che l’hanno disposto o
i compiti definiti nel contratto non vengono rispettati.
6.
Im Falle eines Wechsels zu einer anderen
Betreuungsform (z.B. ambulanter oder stationärer Art) muss der anvertrauten Person die
nötige Beratung und Begleitung gewährt
werden.
6.
Alla persona affidata deve essere garantita la
necessaria consulenza e l’accompagnamento
in caso di trasferimento ad altra forma assistenziale (ad es. di tipo domiciliare o residenziale).
V
FORMEN DER FAMILIENANVERTRAUUNG
V
TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE
1.
Die Anvertrauung kann nachstehende Formen annehmen und als stationärer oder teilstationärer Dienst erfolgen:
1.
L’affidamento può assumere le seguenti forme, connotandosi come servizio residenziale
o semiresidenziale:
Stationäre Betreuung:
• Vollzeit-Anvertrauung (7 Tage in der
Woche)
• Anvertrauung an den Wochenenden
• für einige Tage während der Woche (< 5
Tage)
Assistenza residenziale:
• affidamento a tempo pieno (7 giorni la
settimana)
• affidamento per i fine settimana
• per alcuni giorni infrasettimanali (< 5
giorni)
Teilstationäre Betreuung:
• Tagesvollzeit-Anvertrauung (>=6 Stunden
• Tagesteilzeit-Anvertrauung (< 6 Stunden)
• Tagesvollzeit-Anvertrauung (>=6 Stunden)
an den Wochenenden oder an einigen Tagen während der Woche (< 4 Tage)
• Tagesteilzeit-Anvertrauung (< 6 Stunden)
an den Wochenenden oder an einigen Tagen während der Woche (< 4 Tage)
Assistenza semiresidenziale:
• affidamento diurno completo (>=6 ore)
• affidamento diurno parziale (< 6 ore)
• affidamento diurno completo (>=6 ore)
per i fine settimana o per alcuni giorni infrasettimanali (< 4 giorni)
• Affidamento diurno parziale (< 6 ore) per
i fine settimana o per alcuni giorni infrasettimanali (< 4 giorni)
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
VI. VERGÜTUNGEN AN DIE FAMILIEN UND
KOSTEN DER LEISTUNG
Form der Anvertrauung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vollzeit-Anvertrauung*
Vollzeit-Tagesanvertrauung
(>=6 Stunden)
Teilzeit-Tagesanvertrauung
(< 6 Stunden)
Vollzeit-Anvertrauungen
während des Wochenendes
oder für einge Tage in der
Woche (< 5 Tage)
Vollzeit-Tagesanvertrauung
(>=6 Stunden) während des
Wochenendes oder für einige Tage in der Woche (< 4
Tage)
Teilzeit-Tagesanvertrauung
(< 6 Stunden) während des
Wochenendes oder für einge Tage in der Woche (< 4
Tage)
152
VI. COMPENSI ALLE FAMIGLIE E COSTO
DELLA PRESTAZIONE
Vergütung (maximal)
Tipologia
150% des Grundbetrages
120% des Grundbetrages
1.
2.
80% des Grundbetrages
3.
50% des Grundbetrages
4.
40% des Grundbetrages
5.
27% des Grundbetrages
6.
affidamento a tempo pieno*
affidamento diurno completo
(>=6 ore)
affidamento diurno parziale
(< 6 ore)
affidamento a tempo pieno
nel finesettimana o per alcuni
giorni infrasettimanali (< 5
giorni)
affidamento diurno completo
(>=6 ore) per i finesettimana
o per alcuni giorni infrasettimanali (< 4 giorni)
Compenso massimo
150% della quota base
120% della quota base
80% della quota base
50% della quota base
40% della quota base
affidamento diurno parziale 27% della quota base
(< 6 ore) per i finesettimana o
per alcuni giorni infrasettimanali (< 4 giorni)
*
bei Anvertrauung an Verwandte innerhalb des 3. Grades muss
die Vergütung um 30% reduziert werden
*
il compenso va ridotto del 30% in caso di affidamento a parenti
fino al 3° grado
3.
Die Vergütung kann um 40% erhöht werden,
wenn die Person kein Anrecht auf das Pflegegeld oder das Begleitungsgeld hat, sofern
es sich um besonders komplexe Situationen
handelt, wie zum Beispiel:
besondere Bedürfnisse (Therapien, gesundheitliche Probleme, Krisensituationen,
geringes Anpassungsvermögen usw.);
häufige Kontakte mit den Gesundheitsdiensten.
3.
Il compenso può essere aumentato del 40%,
semprecchè la persona non risulti beneficiaria
di assegno di cura o di indennità di accompagnamento, in presenza di situazioni particolarmente complesse, quali ad esempio:
bisogni specifici (terapie, problemi di salute, disadattamento, stati alternati di crisi, bisogni mutevoli nel tempo, ecc.);
frequenti contatti con i servizi sanitari
Die Vergütungen werden jährlich mit der
Neufestlegung des Grundbetrages gemäß Artikel
14 des DLH Nr. 30/2000 angeglichen.
I compensi sono aggiornati annualmente a
seguito della rideterminazione della quota base di
cui all’articolo 14 del D.P.G.P. 30/2000.
VII. MITBETEILIGUNG UND PFLEGEGELD
VII. PARTECIPAZIONE ED ASSEGNO DI CURA
Da die Familienanvertrauung eine Alternative
zur Unterbringung in einer Wohneinrichtung
und/oder Tagesbetreuungseinrichtung darstellt,
unterliegt sie der Kostenbeteiligung durch die
Nutzer/innen und Familienangehörigen in folgendem Ausmaß:
a) der Anteil an Mitbeteiligung, welcher im Verhältnis zur finanziellen Situation entrichtet
werden muss, wird proportional berechnet
unter Berücksichtigung der vereinbarten
Form der Anvertrauung;
La prestazione di affidamento familiare che
rappresenta un’alternativa alla collocazione in
una struttura sociale residenziale e/o semiresidenziale, è soggetta alla partecipazione dell’utente e dei suoi familiari per quanto riguarda:
a)
per la quota dovuta in relazione alla situazione economica, che va calcolata in modo proporzionale tenendo conto della tipologia di affidamento concordata;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
b)
der Anteil an Mitbeteiligung, welcher im Verhältnis zur Einstufung für die Pflegesicherung
oder zum Erhalt des Begleitungsgeldes entrichtet werden muss, wird dem/der Klienten/in
in Rechnung gestellt und wird als Ergänzung
zur Vergütung zugunsten der Gastfamilie
ausbezahlt.
Die Höhe der angeführten Beträge ist den
jeweils geltenden Normen zu entnehmen.
b)
153
per la quota dovuta in relazione all’inquadramento per la non autosufficienza o alla ricezione dell’indennità di accompagnamento che
va fatturata all’utente e pagata come integrazione al compenso, alla famiglia affidataria.
Per l’entità delle succitate quote si rimanda
alle disposizioni vigenti in merito.
VIII. ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
VIII. NORME DI TRANSIZIONE
Die Familienanvertrauungen von Personen,
die schon mit einem Projekt im Rahmen des ”Programms zur Betreuung Minderjähriger” begonnen
und das 18. Lebensjahr vollendet haben, setzen
das oben genannte Programm in den dort vorgesehenen Fällen bis zum 25. Lebensjahr fort.
Der Übergang der Anvertrauung im Rahmen
der Minderjährigenbetreuung zur Anvertrauung,
die für erwachsene Personen vorgesehen ist,
muss mit einer neuen Reglementierung vereinbart werden. In der Phase, in der das Individuelle
Projekt übergeht, muss eine kontinuierliche Begleitung in Zusammenarbeit mit dem Netz der
Dienste erfolgen.
Gli affidamenti familiari di persone che hanno
iniziato il progetto nell’ambito del “Programma di
assistenza minorile” e hanno superato il 18° anno
di età proseguono l’affidamento ai sensi del suddetto programma fino al compimento del 25° anno di ètà nei casi ivi previsti.
Il passaggio dell’affidamento svolto nell’ambito dell’assistenza minorile a quello previsto per le
persone adulte deve essere concordato con un
nuovo disciplinare d’oneri e deve essere accompagnato nella fase di passaggio della gestione del
progetto individuale con continuità e in collaborazione con la rete dei servizi.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
154
56602
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Februar 2010, Nr. 227
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 8 febbraio 2010, n. 227
Neufestlegung mit Wirkung ab 1. Jänner 2010
der Höhe der Ergänzungszulagen für Zivilblinde
Rideterminazione dell’ammontare degli assegni integrativi per ciechi civili con decorrenza
1° gennaio 2010
Die Landesregierung hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur
Kenntnis genommen:
La Giunta Provinciale,
Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46
“Maßnahmen betreffend die Zivilinvaliden, die
Zivilblinden und die Taubstummen”, welches im
Sinne des D.P.R. Nr. 469/75 die vom Staat übernommenen Befugnisse im Bereich der Renten
und der periodischen Zuwendungen an Zivilinvaliden, Zivilblinde und Taubstumme regelt;
vista la L.P. 21 agosto 1978 n. 46 nel testo
vigente, che regola, secondo quanto previsto dal
D.P.R. n. 469/75, il settore dell’assistenza economica agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
Art. 20, Abs. 2, des genannten Gesetzes,
welcher vorsieht, dass ab 1.5.1990, bei den im
Art. 3, Abs.1, Zf. 1 bis 5 vorgesehenen Renten,
sowie bei den in Zf. 9 genannten Ergänzungszulagen, die automatische Angleichung, welche von
den Rechtsvorschriften des Staates für die entsprechenden staatlichen Leistungen, mit Wirkung
vom dort vorgesehenen Zeitpunkt, anzuwenden
ist;
visto l’art. 20, 2° comma della citata legge la
quale prevede che, a far tempo dal 1.5.1990, alle
pensioni di cui ai punti da 1 a 5 ed agli assegni
integrativi di cui al punto 9 dell’art. 3, 1° comma,
si applichi la perequazione automatica prevista
dalle leggi dello Stato per le corrispondenti prestazioni con pari misura e decorrenza;
Art. 14 des Gesetzes vom 23.12.1994, Nr.
724, welcher vorsieht, dass ab dem Jahre 1995
die Erhöhungen bezüglich der automatischen
Angleichungen für die Fürsorge- und Betreuungsrenten mit Wirkung 1. Jänner des darauffolgenden Jahres berechnet werden;
visto l’art. 14 della legge 23.12.1994, n. 724,
la quale prevede che, con effetto dal 1995, gli
aumenti a titolo di perequazione automatica delle
pensioni previdenziale ed assistenziali si applichino dal 1° gennaio successivo a ciascun anno;
Art. 2 des Dekretes des Wirtschafts- und Finanzministeriums vom 20.11.2008, welcher die
Höhe der Angleichung der Renten und der Ergänzungszulagen für das Jahr 2009 im Ausmaß
von voraussichtlich +3,3% ab 1. Jänner 2009
festgelegt hat, und dass die Landesregierung mit
Beschluß Nr. 695 vom 09.03.2009 eine Erhöhung
in diesem Ausmaß für diese Leistungen bereits
beschlossen hat;
visto l’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.11.2008, che ha
determinato, a partire dal 1° gennaio 2009, la
percentuale provvisoria del conguaglio delle pensioni e degli assegni integrativi in misura del
3,3%, percentuale deliberata dalla Giunta provinciale con delibera n. 695 del 09.03.2009;
Festgestellt, dass, gemäß Mitteilung des
ISTAT vom 15.10.2009, Prot. Nr. 935, die effektiven Lebenshaltungskosten im Zeitraum JännerDezember 2008 +3,2% betrugen;
vista la comunicazione dell’ISTAT del
15.10.2009 n. 935 che stabilisce come l’effettivo
aumento della percentuale del costo della vita per
il periodo gennaio-dicembre 2008 risulti essere
pari al 3,2%;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
Art. 2 des Dekretes des Wirtschafts- und Finanzministeriums vom 19. November 2009 - veröffentlicht am 01.12.2009, welcher die Höhe der
automatischen Angleichung der Renten und Ergänzungszulagen aufgrund der Zunahme der
Lebenshaltungskosten im Jahre 2009 festlegt und
somit eine Erhöhung der Renten ab 1. Jänner
2010 um voraussichtlich +0,7% bestimmt;
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt
155
visto l’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data 19 novembre
2009, pubblicato il 01.12.2009, che determina la
misura dell’adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita dell’anno 2009 in un aumento del 0,7% dal 1° gennaio 2010;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge
beschließt
delibera
die Landesregierung, in gesetzmäßiger Form und
mit Stimmeneinhelligkeit:
1.
der monatliche Betrag der Ergänzungszulage
für Zivilblinde, welche im Art. 3, Zf., 9 des genannten Gesetzes vorgesehen sind, wird für
Vollblinde bzw. Blinde mit einem Rest von
Sehvermögen folgendermaßen festgesetzt:
104,06 Euro bzw. 74,34 Euro ab 1. Jänner
2010;
1.
l’ammontare mensile degli assegni integrativi
di cui all’art. 3, punto 9 della citata legge, previsti per i ciechi civili assoluti e per i ciechi
con residuo visivo, viene rispettivamente così
rideterminato: Euro 104,06 e rispettivamente
Euro 74,34 dal 1° gennaio 2010;
2.
allen Zivilblinden welche Anrecht auf die
oben angeführten Zuwendungen haben,
werden diese in der neu festgelegten Höhe
sowie der eventuelle gereifte Ausgleich, ab
dem oben angeführten Zeitpunkt ausbezahlt;
2.
a tutti i ciechi civili titolari delle prestazioni
suddette, sono corrisposte le prestazioni nel
nuovo ammontare all’eventuale conguaglio
maturato, a far tempo dalla decorrenza sopraccitata;
3.
entsprechende Mehrausgabe wird dem Kapitel 09110.00 des Kompetenzhaushaltes des
laufenden Jahres angelastet.
3.
la relativa maggiore spesa è da imputare al
capitolo 09110.00 del bilancio di competenza
dell’anno in corso.
4.
der vorliegende Beschluss ist im Amtsblatt
der Region zu veröffentlichen.
4.
Il presente provvedimento è da pubblicare sul
Bollettino Ufficiale della Regione
LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
156
56601
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Februar 2010, Nr. 228
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 8 febbraio 2010, n. 228
L.G. 46/78 - Gewährung der integrierten (erhöhten) Rente für Zivilinvaliden, Zivilblinde
und Gehörlose - Neufestlegung für das Jahr
2010 der Einkommensgrenzen gemäß Art. 38
Gesetz Nr. 448 vom 28.12.2001. Abänderung
des Artikels 4, Absatz 1 des Titels II der dem
Beschluss Nr. 2732 vom 29.07.2002 beigelegten Richtlinien zur Bestimmung des Gesamteinkommens
L.P. 46/78 - Concessione delle pensioni incrementate agli invalidi civili, ciechi civili e
sordi - Determinazione dei nuovi limiti di reddito 2010 ai sensi della legge 28.12.2001, n.
448, art. 38 - Modifica del 1° comma dell’articolo 4 del Titolo II delle direttive allegate alla
delibera n. 2732 del 29.07.2002, relative alla
determinazione del reddito personale da considerare
Die Landesregierung hat die folgenden
Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen:
Landesgesetz vom 21.8.1978, Nr. 46, in geltender Fassung, betreffend die Fürsorge zugunsten der Zivilinvaliden, Zivilblinden und Gehörlosen;
Beschluss
der
Landesregierung
vom
29.07.2002, Nr. 2732, welcher in der Anlage A die
Richtlinien festgelegt hat die zur Bestimmung des
Gesamteinkommens, das für die Gewährung der
Rente für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose
laut Landesgesetz 21.08.1978, Nr. 46 und Artikel
38 Gesetz Nr. 448 vom 28.12.2001 (sogenannte
integrierte Rente) zu berücksichtigen sind;
Titel II dieser Richtlinien, mit besonderer Berücksichtigung des 1 Absatzes, welcher die wirtschaftlichen Voraussetzungen zur Gewährung
der integrierten Rente nach Art. 38 des Gesetzes
Nr. 448/2001 festsetzt;
Festgehalten, daß der Artikel 4 des Titels II
der Richtlinien im Absatz 3 vorsieht, daß für die
Jahre nach dem Jahr 2002 die Einkommensgrenzen nach Absatz 1 mit Beschluss der Landesregierung neu bestimmt werden;
Festgehalten, daß das Rundschreiben vom
29. Dezember 2009, Nr. 132, der Zentraldirektion
der Leistungen der NISF, die Einkommensgrenzen für das Anrecht auf die integrierte Rente für
dieses Jahr neu festgelegt hat;
Beschluss
der
Landesregierung
vom
16.02.2009, Nr. 489, mit welchem die Höhe der
Einkommensgrenzen für das Jahr 2009 festgelegt
wurden;
Festgehalten, dass Art. 5 Absatz 5 des Gesetzes vom 3. August 2007, Nr. 127, die jährlichen Erhöhungen der Einkommensgrenzen und
den Betrag der integrierten Rente festlegt;
Vista la legge provinciale 21.08.1978, n. 46
nel testo vigente, riguardante l’assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
vista la deliberazione della Giunta Provinciale
del 29.07.2002, n. 2732, che ha fissato all’allegato A le direttive relative alla determinazione del
reddito da considerare ai fini della concessione
delle pensioni di invalidità, cecità e sorditá civile,
ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46
e articolo 38 della legge 28.12.2001, n. 448 (cd.
pensione integrata);
visto il Titolo II delle direttive stesse, che fissa
i requisiti economici per la concessione della
pensione integrata ai sensi dell’art. 38 della L. n.
448/2001 ed in particolare il comma 1;
visto l’art 4 Titolo II delle direttive, il quale
stabilisce al comma 3 che per gli anni successivi
al 2002 i limiti di reddito di cui al comma 1 vengano aggiornati con delibera della Giunta Provinciale;
vista la Circolare del 29 dicembre 2009, n.
132, della Direzione Centrale delle Prestazioni
dell’INPS, che ridetermina i limiti per la concessione della pensione integrata;
vista la deliberazione della Giunta Provinciale
del 16.02.2009, n. 489, che ha fissato l’ammontare dei limiti di reddito per l’anno 2009;
visto il comma 5 dell’art. 5 della Legge 3 agosto 2007, n. 127, che determina gli aumenti
annuali dei limiti di reddito e dell’importo della
pensione incrementata;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
157
Angesicht der Zweckmäßigkeit die Einkommensgrenzen und die Erhöhung der Rente laut
obgenanntem Gesetz für das Jahr 2010 neu zu
bestimmen und in diesem Sinne den Beschluss
der Landesregierung vom 16.02.2009, Nr. 489
abzuändern;
und, nach Anhören des Berichterstatters, im
Sinne des Gesetzes, mit Stimmeneinhelligkeit,
considerato pertanto opportuno rideterminare
ai sensi della succitata Legge i limiti di reddito e
l’incremento della pensione per l’anno 2010 e
modificare pertanto la delibera della Giunta Provinciale del 16.02.2009, n. 489 in tal senso;
beschließt
delibera
1.
2.
3.
4.
5.
sentito il relatore, a voti unanimi espressi nei
modi di legge, la Giunta Provinciale
Die Beträge der Einkommensgrenze nach Absatz 1 des Artikel 4, Titel II der Richtlinien der
Anlage des Beschlusses vom 29.07.2002, Nr.
2732 werden somit wie folgt neu festgelegt:
Euro 7.7766,33.- für den alleinstehenden
Antragsteller
Euro 13.116,22- einschließlich des Einkommens des Ehepartners, für den Antragsteller, wenn verheiratet und nicht
rechtlich und tatsächlich getrennt.
1.
Ab 1. Jänner 2010 wird die Erhöhung der
Rente bis zum Erreichen des monatlichen
Betrages von 597,41 Euro für dreizehn Monate gewährt;
Allen Zivilinvaliden, Zivilblinden und Gehörlosen, welche auf obgenannte Zuwendung Anrecht haben, werden die Leistungen ab 1.
Jänner 2010 in der neuen festgelegten Höhe
ausbezahlt.
4.Die entsprechenden Mehrausgaben werden dem Kapitel 09110.00 des Kompetenzhaushaltes angelastet.
5.Dieser Beschluss ist im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol zu veröffentlichen.
2.
Gli importi dei limiti di reddito di cui al comma
1 dell’articolo 4, Titolo II delle direttive allegate alla delibera n. 2732 del 29.07.2002 sono
così rideterminati:
Euro 7.766,33.- per il solo richiedente,
-
3.
4.
5.
Euro 13.116,22.- cumulati con il reddito
del coniuge, per il richiedente che è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato.
Con effetto dal 1° gennaio 2010 l’incremento
della pensione è concesso fino a garantire un
reddito pari a 597,41 euro al mese per tredici
mensilità;
A tutti gli invalidi civili, ciechi civili e sordi,
titolari dell’indennità suddetta, verranno corrisposte le prestazioni nel loro nuovo ammontare a partire dal 1° gennaio 2010.
La relativa maggiorazione, sarà imputata sul
capitolo 09110.00 del bilancio di competenza.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
158
56600
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Februar 2010, Nr. 229
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 8 febbraio 2010, n. 229
Neufestlegung der für das Jahr 2010 vorgesehenen Einkommensgrenzen der Renten für
Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose und
der Höhe des Begleitgeldes für Vollinvaliden
und für Vollblinde, sowie der Sonderzulage für
Teilblinde und der Kommunikationszulage für
Gehörlose mit Wirkung ab 1.1.2010 - Landesgesetz vom 21.08.1978 Nr. 46. Widerruf des
Beschlusses Nr. 488 vom 16.02.2009
Determinazione dei nuovi limiti di reddito 2010
per le pensioni di invalidi civili, ciechi civili e
sordi e per l’ammontare delle indennità di accompagnamento di invalidi civili e ciechi civili
assoluti, dell’indennità speciale per ciechi parziali nonché dell’indennità di comunicazione
per sordi con decorrenza 1° gennaio 2010 Legge Provinciale del 21.08.1978 n. 46. Revoca della deliberazione n. 488 del 16.02.2009
Gestützt auf das Landesgesetz vom
21.8.1978, Nr. 46, in geltender Fassung, betreffend die Fürsorge zugunsten der Zivilinvaliden,
Zivilblinden und Gehörlosen;
Nach Einsichtnahme in den Art. 7 des genannten Gesetzes, welcher die Einkommensgrenzen für die Gewährung der Leistungen vorsieht, sowie den Art. 8, laut dem diese Einkommensgrenzen nach den selben Bewertungsindexen, welche vom Staat für die jährliche Angleichung der Einkommensgrenzen zwecks Anrecht
auf die entsprechenden staatlichen Leistungen
angewandt werden, jährlich anzuheben sind, bzw.
Art. 20, Absatz 3 des LG 46/78 welche eine automatische Angleichung der Beträge der obgenannten Leistungen vorsieht;
Beschluss Nr. 488 vom 16.02.2009, mit welchem die Höhe der im Art. 7 des L.G. Nr. 46/78
vorgesehenen Einkommensgrenzen, die monatliche Höhe des Begleitgeldes für Vollinvaliden und
für Vollblinde sowie die Sonderzulage für Teilblinde und die Kommunikationszulage für Gehörlose
für das Jahr 2009 bestimmt wurden;
Vista la Legge Provinciale 21.8.1978, n. 46
nel testo vigente, riguardante l’assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
Gestützt auf den Art. 2 des Dekrets des Wirtschafts- und Finanzministers vom 19. November
2009, welcher die prozentuale Erhöhung der monatlichen Lebenshaltungskostenindexe um 0,7% für das
Jahr 2010, welche vom ISTAT für die Angleichung in
dem Industriebereich berechnet wurde, angibt;
Nach Einsichtsnahme in das Rundschreiben
vom 29. Dezember 2009, Nr. 132, der Zentraldirektion der Leistungen der NISF, mit welchem die
vorausgesehene Beträge und die Einkommensgrenzen in Bezug auf die finanziellen Leistungen
zugunsten der Zivilinvaliden, der Zivilblinden und
der Gehörlosen für das Jahr 2010 genannt werden, ausgenommen es gibt einen Ausgleich, für
das folgende Jahr;
visto l’art. 7 della citata legge, che fissa i limiti
di reddito per l’accesso alle prestazioni, nonché
l’art. 8 che prevede che tali limiti vengano annualmente rivalutati secondo gli indici adottati
dallo Stato per la variazione annuale dei limiti di
reddito richiesti per l’accesso alle corrispondenti
prestazioni statali, nonché l’art. 20, 3° comma
della citata L.P. n. 46/78 in relazione all’adeguamento automatico delle sopraccitate indennità;
vista la deliberazione n. 488 del 16.02.2009
che fissava l’ammontare dei limiti di reddito annui
di cui all’art. 7 della L.P. n. 46/78, nonché gli importi mensili dell’ammontare delle indennità di
accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili
assoluti, dell’indennità speciale per ciechi parziali,
nonché dell’indennità di comunicazione per sordi
per l’anno 2009;
visto il decreto del ministro dell’Economia e
delle Finanze del 19 novembre 2009, che riporta
la variazione percentuale degli indici mensili del
costo della vita dello 0,7% per l’anno 2010 calcolati dall’ISTAT per la determinazione dell’indennità di contingenza nel settore dell’industria;
Vista la Circolare del 29 dicembre 2009,
n.132 della Direzione Centrale delle Prestazioni
dell’INPS che ha indicato gli importi previsionali e
i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e
dei sordi per l’anno 2010, salvo conguaglio da
effettuarsi in sede di perequazione per l’anno
successivo;
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
In Anbetracht der Tatsache, dass der Staat,
laut Art. 12, Abs. 3 des Gesetzes Nr. 412/91, bei
der Gewährung der Renten an die Teilinvaliden,
die vom NISF für die Gewährung der Sozialrente
festgesetzte Einkommensgrenze anwendet;
159
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt,
fasst die Landesregierung, mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form, folgenden
costatato che, alla luce dell’art. 12. 3° comma
della legge n. 412/91, lo Stato, ai fini della concessione delle pensioni per invalidi civili parziali fa
riferimento al limite di reddito individuale stabilito
per la concessione della pensione sociale da parte dell’INPS;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta
provinciale, a voti unanimi, espressi nei modi di
legge,
Beschluss:
delibera:
1.
die im Art. 7 des L.G. vom 21.8.1978, Nr. 46,
vorgesehenen Einkommensgrenzen werden
für das Jahr 2010 wie folgt festgesetzt:
a) Einkommensgrenze für die Gewährung
der Renten an Vollinvaliden, Voll- und Teilblinde und Gehörlose: Euro 15.154,24;
b)
c)
d)
e)
f)
1.
di determinare i nuovi limiti di reddito di cui
all’art. 7 della L.P. 21.8.1978, n. 46, per l’anno 2010 in:
a) limite di reddito per la concessione della
pensione per invalidi civili assoluti, per
ciechi civili assoluti e con residuo visivo e
per sordi: 15.154,24 - Euro;
b) limite di reddito per la concessione della
pensione per invalidi civili parziali:
4.408,95 - Euro;
c) indennità di accompagnamento per invalidi civili: 480,47 - Euro;
d) indennità di accompagnamento per ciechi civili: 783,60 - Euro;
e) indennità speciale per ciechi civili con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in ambo gli occhi (con correzione
visiva): 185,25 - Euro;
f) indennità di comunicazione per sordi:
239,97 - Euro;
Einkommensgrenze für die Gewährung
der Rente an Teilinvaliden: Euro
4.408,95;
Begleitgeld Vollinvaliden: Euro 480,47;
Begleitgeld vollständig Blinde: Euro
783,60;
Sonderzulage für Blinde mit einem restlichen Sehvermögen beider Augen von
höchstens einem Zwanzigstel (mit Sehilfen): Euro 185,25;
Kommunikationszulage für Gehörlose:
Euro 239,97;
2.
Allen Zivilinvaliden, Zivilblinden und Gehörlosen, welche auf obenangeführte Zuwendungen Anrecht haben, werden die Leistungen
ab 1. Jänner 2010 in der neuen festgelegten
Höhe ausbezahlt.
2.
A tutti gli invalidi civili, ciechi civili e sordi,
titolari delle indennità suddette, verranno corrisposte le prestazioni nel loro nuovo ammontare a partire dal 1° gennaio 2010.
3.
Die entsprechenden Mehrausgaben in bezug
auf das Begleitgeld für Vollinvaliden, Vollblinde und die Sonderzulage für Teilblinde sowie
die Kommunikationszulage für Gehörlose,
werden dem Kapitel 09110.00 des Kompetzenzhaushaltes angelastet. Die Bestimmung
bezüglich der Einkommensgrenzen bringt
keine Ausgabe mit sich.
3.
4.
Der Beschlss der Landesregierung Nr. 488
vom 16.02.2009 zu widerrufen.
4.
La relativa maggiorazione in riferimento all’indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili assoluti, dell’indennità speciale per ciechi parziali, nonché dell’indennità
di comunicazione per sordi, sarà imputata sul
capitolo 09110.00 del bilancio di competenza. Il provvedimento in riferimento ai limiti di
reddito non comporta alcun impegno di spesa.
Di revocare la deliberazione della Giunta
Provinciale n. 488 del 16.02.2009.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
5.
Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt
der Region zu veröffentlicht.
DER LANDESHAUPTMANN
5.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DR. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
160
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
161
56597
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 8. Februar 2010, Nr. 239
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 8 febbraio 2010, n. 239
Abänderungen der Anhänge A und C zum
Landesgesetz vom 16. März 2000, Nr. 8 „Bestimmungen zur Luftreinhaltung“
Modifiche degli allegati A e C alla legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la
tutela della qualità dell’aria”
Artikel 3 des Landesgesetzes vom 16. März
2000, Nr. 8 „Bestimmungen zur Luftreinhaltung“
schreibt vor, dass die Anlagen, welche Emissionen in die Atmsphäre verursachen, bestimmte
Emissionsgrenzwerte und technische Normen
einhalten müssen.
Derselbe Artikel sieht vor, dass die Emissionsgrenzwerte und die technische Normen für die
verschiedenen Anlagentypen im Anhang C des
Gesetzes festgelegt werden.
Artikel 22 desselben Gesetzes beauftragt die
Landesregierung, die Anhänge des Gesetzes
aktualisieren, ersetzen oder ändern kann.
Die Anhänge A und C müssen aufgrund der
Entwicklung der nationalen Gesetzgebung im
Bereich regenerativen Energiequellen abgeändert
werden.
Das Amt für Luft und Lärm hat die notwendige technische Abänderungen der Anhänge A und
C erarbeitet, wobei die in Italien und Europa verwendeten Emissionsgrenzwerte und technischen
Normen berücksichtig wurden.
Dies vorausgeschickt und nach Anhören des
Berichterstatters wird von der Landesregierung
einstimmig in gesetzlicher Form
L’articolo 3 della legge provinciale 16 marzo
2000, n. 8 “Norme per la tutela della qualità dell’aria” dispone che gli impianti che provocano emissioni in atmosfera debbano rispettare determinati
valori limite di emissione e particolari norme tecniche.
Lo stesso articolo prevede che i valori limite e
le norme tecniche per le specifiche tipologie
d’impianti siano definiti dall’allegato C della legge.
beschlossen:
delibera:
L’articolo 22 della medesima legge stabilisce
che la Giunta provinciale aggiorni, sostituisca o
modifichi gli allegati della legge.
Gli allegati A e C devono essere modificati a
fronte dell’evoluzione della normativa statale in
materia di energie rinnovabili.
L’ufficio aria e rumore ha elaborato le necessarie modifiche tecniche agli allegati A e C tenendo conto dei valori limite di emissione e delle
norme tecniche applicate a livello italiano ed europeo.
Ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta
provinciale a voti unanimi espressi nei modi di
legge
1)
Die Ziffer „0,5 MW“ im Punkt 1 vierter Gedankenstrich des Anhanges A des Landesgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8 mit Ziffer
„1 MW“ zu ersetzen.
1)
Di sostituire la cifra “0,5 MW” nell’allegato A
della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8,
primo punto, quarta lineetta con la cifra “1
MW”.
2)
Die Worte “Thermische Nennleistung” im
Anhang C des Landesgesetzes vom 16.
März 2000, Nr. 8 mit dem Wort „Feuerungswärmeleistung“ in den folgenden Punkten zu
ersetzen:
Abkürzungen des zweiten Teils;
Abschnitt B, Zweiter Teil;
in den Tabellen des Punkten 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11. Abschnitt B, Zweiter Teil;
Punkt 13., Buchstabe a), Abschnitt B,
Zweiter Teil.
2)
Di modificare nell’allegato C della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 la dicitura in lingua tedesca “Thermische Nennleistung” con
la dicitura “Feuerungswärmeleistung” nei seguenti punti:
Abbreviazioni della Parte II;
Sezione B della Parte II;
nelle tabelle dei punti 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,11 della sezione B, parte II.
punto 13, lettera a), sezione B, Parte II.
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
3)
Der Punkt 9 des zweiten Teils, Teil B, erhält
folgende Fassung:
„9. Festeingebaute
Verbrennungsmotoren, die mit flüssigen Brennstoffen betrieben werden
3)
162
Di sostituire il punto 9, parte II, sezione B
come segue:
“9. Motori fissi a combustione interna alimentati a combustibili liquidi
Zugelassene Brennstoffe
Combustibili ammessi
Alle Brennstoffe gemäß Art. 8, Absatz 1, Buchstabe b), und d) des Gesetzes. Pflanzenöle dürfen nur mechanisch behandelt sein und ab dem
5.12.2010 die Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe gemäß Richtlinie 2009/28/EG einhalten.
Combustibili di cui all’art. 8, comma 1, lettere b) e
d) della legge. Gli oli vegetali possono essere
trattati solo meccanicamente e a partire dal
5.12.2010 devono rispettare i criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui alla direttiva
2009/28/CE.
-
Kontinuierliche Messungen
CO nur bei Anlagen mit Pt ≥ 1 MW
NOx nur bei Anlagen mit Pt ≥ 3 MW
-
Emissionsgrenzwerte [mg/Nm³; O2% = 5]
Schadstoff
Staub
NOx
CO
Misurazioni in continuo
CO solo per impianti con Pt ≥ 1 MW
NOx solo per impianti con Pt ≥ 3 MW
Valori limite [mg/Nm³; O2% = 5]
Feuerungswärmeleistung (Pt )
< 1 MW ≥ 1 < 3 MW
≥ 3 MW
100
50
20
2000
1000
500
650
650
300
Inquinante
PTS
NOx
CO
Potenza termica nominale (Pt )
< 1 MW ≥ 1 < 3 MW
≥ 3 MW
100
50
20
2000
1000
500
650
650
300
Die Grenzwerte werden nicht für Notstromaggregate und andere Notverbrennungsmotoren angewandt.
Non si applicano valori limite a gruppi elettrogeni
d’emergenza ed altri motori fissi di emergenza.
Periodische Eigenmessungen
Misure periodiche di autocontrollo
Bei Anlagen mit Pt ≥ 1 MW müssen alle angegebenen Schadstoffe mindestens einmal im Jahr
gemessen werden. Bei Reserveanlagen müssen
diese jedes dritte Jahr gemessen werden.“
Gli impianti con Pt ≥ 1 MW, tutti gli inquinanti almeno una volta l’anno. Impianti di riserva ogni 3
anni.”
4)
4)
Den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der
Region zu veröffentlichen.
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
163
56624
Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010
Corte Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA
del 8 febbraio 2010, n. 45
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n.
26/1993, in materia di lavori pubblici, alla legge provinciale n. 6/1999, in materia di sostegno all'economia, alla legge provinciale n. 1/2008, in materia di urbanistica
Introduzione di varie norme che hanno esteso l'utilizzo della procedura negoziata, consentito la
procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni, regolato con gara solo le sponsorizzazioni
relative a beni culturali, ampliato l'utilizzo dell'accordo quadro, ristretto la concorrenza nelle procedure
ristrette - Contrasto con il codice dei contratti pubblici e con le direttive comunitarie da esso attuate
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modifica di norme della legge provinciale n. 10 del
2008, già censurate di illegittimità costituzionale con il ricorso n. 62/08 - Ritenuta illegittimità derivata
delle norme in atto impugnate per le censure e i motivi di cui al precedente ricorso - Lamentato contrasto
con le direttive comunitarie sui pubblici appalti e con le norme del codice dei contratti pubblici.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
omissis
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, commi 6 e 7,
della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); 4, nella parte in cui sostituisce l’art. 2,
comma 2, della legge provinciale n. 26 del 1993; 34, nella parte in cui sostituisce l’art. 31, comma 1, della legge prov. n. 26 del 1993; 35; 37; 56, nella parte in cui sostituisce l’art. 50, comma 4, della legge
prov. n. 26 del 1993, e 86 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008,
n. 1, in materia di urbanistica);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 1, della legge prov. n. 26 del 1993; 5; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella
parte in cui introduce l’art. 13-bis, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993; 18,
comma 1, lettera a), ; 22, nella parte in cui nel modificare l’art. 20 della legge prov. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui
sostituisce l’art. 22, comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma
1, lettera a); 34, nella parte in cui sostituisce l’art. 31, commi 2 e 3 della legge prov. n. 26 del 1993, 36;
38; da 39 a 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; 55; 56, nella parte in cui sostituisce l’art. 50 della
legge prov. n. 26 del 1993, ad eccezione di quanto statuito in ordine al comma 4 di quest’ultimo; 57; 58;
da 59 a 72; 73 e 74; da 79 a 85; da 87 a 89; da 91 a 95; 97 e 98; da 100 a 108; 112, comma 2, della
suddetta legge prov. n. 10 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
164
articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e
8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso n. 62 del 2008 indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili, nella parte in cui si prospettano vizi autonomi, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 2 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n.
16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010
e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di
Trento - legge finanziaria provinciale 2009), proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli
articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, che sostituisce l’art. 1,
commi 2 e 4, della legge prov. n. 26 del 1993; 2; 3; 6; 17, nella parte in cui introduce l’art. 13-bis, commi
1 e 2, lettere b); e); f); i); j); k); 1); m); n); o); p); q); r); s), della legge prov. n. 26 del 1993; 20; 90; 99; 110
e 111 della suddetta legge prov. n. 10 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché
agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 62 del 2008 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate, nella parte in cui si prospettano vizi di illegittimità derivata, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 2 e 3, della suddetta legge prov. n. 16 del 2008, proposte dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere
e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il
ricorso n. 92 del 2008 indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
165
56625
Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010
Corte Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA
del 8 febbraio 2010, n. 47
Reati e pene - Reato di falsa testimonianza
Trattamento sanzionatorio - Previsione di un minimo edittale di pena di due anni di reclusione Eccessiva afflitività.
Dispositivo: non fondatezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
omissis
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 372 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio
2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
166
56627
Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010
Corte Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA
del 8 febbraio 2010, n. 48
Obbligo di versamento del datore di lavoro, anche se tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante il periodo di malattia - Esclusione, con norma di interpretazione autentica, per gli imprenditori che abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia
Dispositivo: non fondatezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
omissis
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
di Trento con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio
2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
167
56611
Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010
BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE - 2 Teil - Jahr 2010
Corte Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO
del 21 gennaio 2010, n. 9
Declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 9 legge provinciale di Bolzano
13.11.2009 n. 10, pubblicata nel BUR n. 48 del
24.11.2009 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante norme in materia di commercio,
artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere, nella parte in cui detta il nuovo
testo dell’art. 4 comma 8 della legge provinciale 19.5.2003 n. 7
Verfassungsgerichtshof
VERFASSUNGSGERICHT - REKURS
vom 21. Januar 2010, Nr. 9
Erklärung der Verfassungswidrigkeit des Art.
9 des im Amtsblatt der Region vom 24. November 2009, Nr. 48 veröffentlichten Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 13. November 2009, Nr. 10 betreffend Bestimmungen auf
den Sachgebieten Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und Bergbau für
den Teil, in dem der neue Wortlaut des Art. 4
Abs. 8 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003,
Nr. 7 festgesetzt wird
Ricorso
n. 9 depositato 26 gennaio 2010
Rekurs
Nr. 9 hinterlegt am 26. Jänner 2010
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello
Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, 12
des Präsidenten des Ministerrates, vertreten und
verteidigt von der Generalstaatsadvokatur, bei
der er in Rom, via dei Portoghesi 12 sein Wahldomizil hat,
contro
gegen
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del
Presidente pro tempore della Giunta Provinciale
die Autonome Provinz Bozen, in der Person des
amtierenden Landeshauptmannes
per la declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 9 legge provinciale di Bolzano 13.11.2009
n. 10, pubblicata nel BUR n. 48 del 24.11.2009
della Provincia Autonoma di Bolzano, recante
norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere, nella
parte in cui detta il nuovo testo dell’art. 4 comma
8 della legge provinciale 19.5.2003 n. 7.
zwecks Erklärung der Verfassungswidrigkeit des
Art. 9 des im Amtsblatt der Region vom 24. November 2009, Nr. 48 veröffentlichten Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 13. November
2009, Nr. 10 betreffend Bestimmungen auf den
Sachgebieten Handel, Handwerk, Alpinistik,
Gaststätten, Tourismus und Bergbau für den Teil,
in dem der neue Wortlaut des Art. 4 Abs. 8 des
Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7 festgesetzt wird.
*******
*******
La legge n. 10 del 13.11.2009 della Provincia
di Bolzano pubblicata nel BUR n. 48 del
24.11.2009 della Provincia Autonoma di Bolzano
detta disposizioni in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e
miniere.
Più precisamente, il capo V dispone in materia di miniere e l’art. 9 prevede modifiche alla precedente legge provinciale 19 maggio 2003 n. 7
recante la disciplina delle cave e delle torbiere.
Das im Amtsblatt der Region vom 24. November 2009, Nr. 48 veröffentlichte Gesetz vom
13. November 2009, Nr. 10 der Provinz Bozen
enthält Bestimmungen auf den Sachgebieten
Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und Bergbau.
Der 5. Abschnitt betreffend den Bergbau
sieht insbesondere im Art. 9 Änderungen zum
vorhergehenden Landesgesetz vom 19. Mai
2003, Nr. 7 betreffend Bestimmungen über Stein-
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
L’art. 9 sostituisce infatti gli artt. da 1 a 13
della predetta legge provinciale n. 7 del 19 maggio 2003: l’art.1 definisce l’ambito di applicazione
della normativa, l’art. 2 disciplina la coltivazione
delle cave e delle torbiere, l’art. 3 la procedura di
presentazione e l’istruttoria delle domande di coltivazione, l’art. 4 la procedura di autorizzazione
alla coltivazione delle cave e delle torbiere.
In particolare l’art. 4 nuovo testo legge provinciale n. 7/2003 nel disciplinare l’autorizzazione
alla coltivazione dispone che: “1. Il parere positivo
rilasciato dalla Conferenza di servizi in materia
ambientale oppure il provvedimento positivo rilasciato nell’ambito della procedura di impatto ambientale costituisce la base per il rilascio
dell’autorizzazione da parte dell’assessore competente per materia.
2. Il rilascio dell’autorizzazione avviene nel rispetto del seguente ordine: proprietario del suolo,
usufruttuario, enfiteuta oppure i loro aventi causa.
Il rispettivo titolo e il possesso del consenso espresso dal proprietario del suolo devono essere
provati.
3. Con il provvedimento di autorizzazione è
approvato il disciplinare sull’esercizio della cava o
torbiera.
4. Il disciplinare contiene le prescrizioni indicate nell’autorizzazione e nel parere e fissa la
durata dell’autorizzazione, tenuto conto dell’entità
del giacimento e della sua razionale utilizzazione,
nonché le misure atte a contenere eventuali danni
causati ai terreni confinanti dalle attività connesse
all’esercizio della cava o torbiera.
5. Copia dell’autorizzazione è comunicata al
sindaco del comune competente, il quale rilascia
la concessione edilizia relativamente agli impianti,
agli immobili e alle infrastrutture compresi nel
progetto, che, ai sensi della normativa vigente,
soggiacciono all’obbligo della concessione edilizia.
6. L’autorizzazione ha una durata massima di
dieci anni. In caso di coltivazione in sotterraneo,
l’autorizzazione può avere una durata di 20 anni.
7. Su richiesta motivata, l’assessore competente può prorogare l’autorizzazione fino ad un
massimo di otto anni.
8. Sulle aree estrattive dotate di impianti di
lavorazione autorizzati ai sensi del presente articolo è consentita la lavorazione di materiali inerti
provenienti anche da altre cave, sbancamenti,
scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da
eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza
168
brüche, Gruben und Torfstiche vor.
Mit dem Art. 9 werden nämlich die Art. 1 - 13
des genannten Landesgesetzes vom 19. Mai
2003, Nr. 7 ersetzt: Der Art. 1 betrifft den Anwendungsbereich der Gesetzesbestimmungen, der
Art. 2 den Abbau in Steinbrüchen, Gruben und
Torfstichen, der Art. 3 die Einreichung und Bearbeitung der Abbaugesuche, der Art. 4 die Abbaugenehmigung.
Insbesondere wird im Art. 4 des neuen Wortlauts des Landesgesetzes Nr. 7/2003, der die
Abbaugenehmigung betrifft, Nachstehendes vorgesehen: „1. Das positive Gutachten der Dienststellenkonferenz für den Umweltbereich oder das
technisch-wissenschaftliche Qualitätsgutachten,
das im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung abgegeben wird, bildet die Grundlage für die
Erteilung der Genehmigung von Seiten des zuständigen Landesrates.
2. Die Erteilung der Genehmigung erfolgt
gemäß nachstehender Reihung: Grundstückseigentümer, Fruchtnießer, Erbpächter oder deren
Rechtsnachfolger. Der Besitz des jeweiligen
Rechtstitels sowie die Ermächtigung von Seiten
des Grundstückseigentümers müssen belegt
werden.
3. Mit der Genehmigungsmaßnahme wird
auch das Auflagenheft für den Betrieb des Steinbruchs, der Grube oder des Torfstichs genehmigt.
4. Das Auflagenheft enthält die in der Genehmigung und im Gutachten angeführten Vorschriften, die Dauer der Genehmigung unter Berücksichtigung des Umfangs des Vorkommens
und seiner rationellen Nutzung sowie die Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden, die den
anliegenden Grundstücken durch den Betrieb der
Grube, des Steinbruchs oder des Torfstichs entstehen können.
5. Eine Kopie der Genehmigung wird dem
Bürgermeister der zuständigen Gemeinde übermittelt. Dieser erteilt die Baukonzession für die im
Projekt angeführten Anlagen, Gebäude und Infrastrukturen, welche gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Baukonzessionspflicht unterliegen.
6. Die Genehmigung gilt für höchstens zehn
Jahre. Im Fall des Untertageabbaus kann die
Genehmigung für 20 Jahre erteilt werden.
7. Auf begründeten Antrag kann der zuständige Landesrat die Verlängerung um höchstens
acht Jahre genehmigen.
8. Auf den Abbauflächen mit Verarbeitungsanlagen, die im Sinne dieses Artikels genehmigt
sind, darf Inertmaterial verarbeitet werden, das
auch aus anderen Steinbrüchen, Erdrutschen,
Gruben, Stollen, Flüssen, Wildbächen, Bächen
oder aus von außergewöhnlichen Naturereignis-
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
non superiore a 15 chilometri dall’impianto.
9. La realizzazione e l’esercizio di impianti
per la lavorazione di materiali diversi da quelli
indicati nel comma 8, nonché impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e impianti di riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione sono consentiti solo su
aree destinate nei piani urbanistici comunali alla
lavorazione di ghiaia, ad eccezione di impianti
temporanei interni ai cantieri.
10. In caso di esito sfavorevole dell’istruttoria,
il direttore della ripartizione provinciale competente comunica al richiedente i motivi del diniego e
ne dà notizia al sindaco del comune territorialmente competente.
169
sen betroffenen Gebieten stammt. Der Herkunftsort darf höchstens 15 Kilometer von der Anlage
entfernt sein.
9. Der Bau und Betrieb von Anlagen zur Verarbeitung von Materialien, die den im Absatz 8
genannten nicht entsprechen, sowie Betonwerke,
Asphaltwerke und Bauschuttrecyclinganlagen
sind nur auf Flächen zulässig, die in den Bauleitplänen als Zonen für Schotterverarbeitung ausgewiesen sind. Davon ausgenommen sind zeitweilige Anlagen innerhalb der Baustellen.
10. Wird der Antrag abgelehnt, so teilt der Direktor der zuständigen Landesabteilung dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mit und
setzt den Bürgermeister der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde darüber in Kenntnis.
11. Contro il provvedimento del direttore della
ripartizione provinciale competente è ammesso
ricorso gerarchico alla Giunta provinciale ai sensi
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche. La Giunta provinciale decide entro 90 giorni, sentito l’ufficio provinciale
competente per le cave e le miniere.
11. Gegen den Bescheid des Direktors der
zuständigen Landesabteilung kann bei der Landesregierung Aufsichtsbeschwerde im Sinne des
Landesgesetztes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
in geltender Fassung, eingelegt werden. Die Landesregierung entscheidet innerhalb von 90 Tagen
nach Anhören des für den Bergbau zuständigen
Landesamtes.“
******
******
La disposizione dell’art. 4, comma 8, legge
provinciale n. 7/2003 nuovo testo sopra riportata
appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili
che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del 13 gennaio 2010 del Consiglio dei Ministri (che per estratto autentico si
produce sub 1) ai sensi dell’art. 127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti
Die im Art. 4 Abs. 8 des Landesgesetzes Nr.
7/2003 enthaltenen Bestimmungen (vgl. den neuen oben wiedergegebenen Wortlaut) scheinen
unter den in der Folge erläuterten Aspekten verfassungswidrig zu sein, infolgedessen sie von der
Regierung - aufgrund des Beschlusses vom 13.
Jänner 2010 des Ministerrates (der unter Z. 1 mit
gleichlautenden Auszügen wiedergegeben wird) im Sinne des Art. 127 der Verfassung mit diesem
Rekurs aus den nachstehenden
MOTIVI
GRÜNDEN
angefochten werden.
Violazione dell’art.117, comma 2, lettera s)
della Costituzione; dell’art. 117 comma 1 della
Costituzione; degli artt. 4 e 8 comma 1 punto
14 Dpr 670/1972 Statuto Speciale Trentino Alto
Adige;
Verletzung des Art. 117 Abs. 2 Buchst s) der
Verfassung, des Art. 117 Abs. 1 der Verfassung, der Art. 4 und 8 Abs. 1 Z. 14 des DPR
Nr. 670/1972 betreffend das Sonderstatut für
Trentino-Südtirol
1.1. Come si è detto, la legge della Provincia
1.1 Wie bereits erwähnt, ist das Gesetz der
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
di Bolzano n. 10 del 13.11.2009, che detta norme
in materia di commercio, artigianato, alpinismo,
esercizi pubblici, turismo e miniere, è censurabile
relativamente alla modifica introdotta alla disciplina della cave e delle torbiere.
La Provincia infatti ai sensi dell’art. 8, comma
1, punto 14, del D.P.R 670/1972 Statuto speciale
per il Trentino Alto Adige, ha competenza primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, e, in base ai punti
nn. 5 e 6, del medesimo articolo 8 ha potestà
legislativa primaria in materia di “tutela del paesaggio” e “urbanistica” nonchè, ai sensi dell’articolo 9, punto 10, competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità”.
Ciò premesso, la potestà di disciplinare
l’ambiente nella sua interezza è stata affidata in
via esclusiva allo Stato, dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, dispone che lo Stato ha competenza
esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema in termini generali e onnicomprensivi.
Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare
cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto
l’ambiente nella sua interezza e nelle singole
componenti.
In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, da ultimo
con la sentenza n. 378/2007. Al riguardo, è necessario sottolineare che codesta Corte, nel delineare, in via generale, i confini della materia «tutela dell’ambiente», ha affermato ripetutamente
che la relativa competenza legislativa, pur presentandosi «sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze
regionali concorrenti» (sent. n. 32 del 2006), tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello
Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.),
anche se ciò non esclude il concorso di normative
regionali, fondate sulle rispettive competenze
(quali quelle afferenti alla salute e al governo del
territorio: art. 117, terzo comma, Cost.), volte al
conseguimento di finalità di tutela ambientale
(sentenza n. 247 del 2006).
In realtà dalla giurisprudenza della Corte, sia
precedente che successiva alla nuova formulazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, è agevole ricavare una configurazione
dell'ambiente come "valore" costituzionalmente
170
Provinz Bozen vom 13. November 2009, Nr. 10
betreffend Bestimmungen auf den Sachgebieten
Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und Bergbau bezüglich der zur Regelung
der Steinbrüche, Gruben und Torfstiche eingeführten Änderung anfechtbar.
Die Provinz hat nämlich im Sinne des Art. 8
Abs. 1 Z. 14 des DPR Nr. 670/1972 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol primäre Zuständigkeit auf dem Sachgebiet des Bergbaus, einschließlich der Mineral- und Thermalwässer,
Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche, und
aufgrund der Z. 5 und 6 desselben Art. 8 primäre
Gesetzgebungsbefugnis auf den Sachgebieten
„Landschaftsschutz“ und „Raumordnung“ sowie
im Sinne des Art. 9 Z. 10 konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet „Hygiene
und Gesundheitswesen“ inne.
Dies vorausgeschickt, fällt der Umweltschutz
aufgrund des Art. 117 Abs. 2 Buchst. s) der Verfassung, welcher bekanntlich verfügt, dass dem
Staat die ausschließliche Zuständigkeit auf dem
Sachgebiet der Umwelt und des Ökosystems im
allgemeinen und allumfassenden Sinne zusteht,
zur Gänze unter die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis des Staates.
Daher steht es dem Staat zu, die Umwelt im
Sinne einer organischen Einheit zu regeln, d. h.
Schutzbestimmungen zu erlassen, die sich mit
diesem Sachgebiet in seiner Gesamtheit sowie
mit seinen einzelnen Unterteilungen befassen.
Die ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes hat sich zuletzt mit dem Erkenntnis Nr. 378/2007 in diesem Sinne geäußert.
In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass
der Verfassungsgerichtshof bei der allgemeinen
Festlegung der Grenzen des Sachgebietes „Umweltschutz“ mehrmals erklärt hat, dass - obschon
sich die entsprechende Gesetzgebungsbefugnis
oft untrennbar mit anderen Interessen und konkurrierenden Zuständigkeiten der Regionen verflechtet und überschneidet (Erkenntnis Nr.
32/2006) - dieses jedoch ausschließlich in die
Zuständigkeit des Staates fällt (Art. 117 Abs. 2
Buchst. s) der Verfassung), auch wenn dies nicht
die auf den entsprechenden Zuständigkeiten fußende regionale konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis (z.B. jene betreffend das Gesundheitswesen und die Raumordnung laut Art. 117 Abs. 3
der Verfassung) für die Zwecke des Umweltschutzes ausschließt (Erkenntnis Nr. 247/2006).
In der neuen Formulierung des V. Titels des
zweiten Teils der Verfassung sowohl der vorhergehenden als auch der späteren Rechtsprechung
des Verfassungsgerichtshofes wird die Umwelt
als verfassungsrechtlich geschützter „Wert“ be-
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
171
protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di
materia "trasversale" (sentenza n. 32 del 2006, n.
336, n. 232, n. 214, n. 62 del 2005, n. 259 del
2004, n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n.
273 del 1998).
Si tratta di una impostazione che, analogamente a quanto avviene nella presente causa a
proposito della provincia di Bolzano è stata ribadita anche con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, quale la Sardegna, che nel proprio
statuto reca come materia di competenza esclusiva l’edilizia e l’urbanistica e come materie di
competenza concorrente il governo del territorio,
la salute pubblica e la protezione civile, in quanto
questo insieme di competenze «non comprende
ogni disciplina di tutela ambientale» (sentenza n.
65 del 2005).”
trachtet, der deshalb als „bereichsübergreifend“
zu betrachten ist (Erkenntnis Nr. 32/2006, Nr.
336/2005, Nr. 232/2005, Nr. 214/2005, Nr.
62/2005, Nr. 259/2004, Nr. 507/2000, Nr.
54/2000, Nr. 382/1999 und Nr. 273/1998).
Es handelt sich dabei um eine Auslegung,
die - ähnlich wie in diesem Verfahren betreffend
die Provinz Bozen - auch für die Regionen mit
Sonderstatut wie Sardinien bestätigt wurde, die
gemäß ihrem Statut ausschließliche Zuständigkeit
in den Bereichen des Bauwesens und der Urbanistik und konkurrierende Zuständigkeit auf den
Sachgebieten der Raumordnung, des Gesundheitswesens und des Zivilschutzes innehat, weil
all diese Zuständigkeiten nicht den Umweltschutz
in seiner Gesamtheit regeln (Erkenntnis Nr.
65/2005).
La disciplina unitaria e complessiva del bene
ambiente, attiene infatti ad un interesse pubblico
di valore costituzionale primario (sent. n.
151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/ 1987) e deve
garantire, come prescrive il diritto comunitario, un
elevato livello di tutela, come tale inderogabile da
altre discipline di settore.
Die einheitliche und umfassende Regelung
des Rechtsguts „Umwelt“ betrifft nämlich ein öffentliches Interesse von „primärer” (Erkenntnis Nr.
151/1986) und „absoluter” (Erkenntnis Nr.
210/1987) verfassungsrechtlicher Bedeutung und
muss (im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht)
einen hohen Schutzstandard garantieren, von
dem die auf anderen Sachgebieten geltenden
Bestimmungen nicht abweichen dürfen.
Ferner hat die in die ausschließliche Zuständigkeit des Staates fallende einheitliche Regelung
des Rechtsguts „Umwelt“ in seiner Gesamtheit
Vorrang vor den Bestimmungen, die von den Regionen oder den Autonomen Provinzen auf den
ihnen zugewiesenen Sachgebieten und in Bezug
auf andere Interessen erlassen werden.
Demzufolge stellen die vom Staat in Ausübung seiner ausschließlichen Zuständigkeit erlassenen Umweltbestimmungen, die sowohl die
Umwelt in ihrer Gesamtheit als auch deren einzelne Bestandteile betreffen, eine Grenze dar,
welche - wie vom Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis Nr. 380/2007 bestätigt - von den Regionen und den Autonomen Provinzen bei der Regelung der anderen in ihre Zuständigkeit fallenden
Sachgebiete zu beachten ist.
Demzufolge muss der Landesgesetzgeber
bei der Ausübung seiner Gesetzgebungsbefugnis
die vom staatlichen Gesetzgeber aufgrund des
Art. 117 Abs. 2 Buchst. s) der Verfassung festgesetzten einheitlichen Mindestschutzstandards
sowie die einschlägigen EU-Bestimmungen laut
Art. 8 Abs. 1 des Sonderstatutes und Art. 117
Abs. 1 der Verfassung bei dem Erlass des überprüften Gesetzes beachten.
Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo
Stato, viene a prevalere sulla disciplina dettata
dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad
altri interessi.
Ciò comporta che la disciplina ambientale,
che scaturisce dall’esercizio di una competenza
esclusiva dello Stato, investendo l’ambiente nel
suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua
parte, costituisce un limite alla disciplina che le
Regioni e le Province autonome dettano in altre
materie di loro competenza,(come ribadito dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 380/2007).
Pertanto, nell’emanazione della legge in esame il legislatore provinciale, nell’esercizio della
propria competenza legislativa, è sottoposto al
rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente posti dalla legislazione nazionale,
ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost., oltre che al
rispetto della normativa comunitaria di riferimento
secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 1
dello statuto speciale e dall’art. 117, comma 1
della Costituzione.
La Corte Costituzionale, ha ribadito nella
sentenza n. 62/2008 che rientra nell’ambito della
Der Verfassungsgerichtshof hat im Erkenntnis Nr. 62/2008 bestätigt, dass der Staat im Rah-
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
“tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” il potere
dello Stato di determinare principi di tutela uniformi da valere sull’intero territorio nazionale; in
particolare, ha precisato che “la competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela del paesaggio” e “urbanistica” e la competenza legislativa
concorrente in materia di “igiene e sanità” possono costituire un valido fondamento dell’intervento
provinciale, ma tali competenze devono essere
esercitate nel rispetto dei limiti generali di cui
all’art. 4 dello statuto speciale, richiamati dall’art.
5.
La Corte ha inoltre affermato, nella recente
sentenza n. 315/2009, che alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina
statale, è demandato esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell’ambiente, evitando compromissioni o
alterazioni dell’ambiente stesso.
In questo senso è stato affermato che la
competenza statale, allorché sia espressione
della tutela dell’ambiente, costituisce “limite” all’esercizio delle competenze regionali e provinciali.
Tutto ciò premesso è censurabile, perché invasiva della competenza esclusiva statale di cui
all’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione
e esorbitante dai vincoli posti al legislatore provinciale dai suindicati artt. 8 e 9 dello Statuto, la
disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 8,
legge provinciale n. 7/2003 nuovo testo relativo
alla lavorazione di materiali inerti, la quale dispone che “Sulle aree estrattive dotate di impianti di
lavorazione autorizzati ai sensi del presente articolo è consentita la lavorazione di materiali inerti
provenienti anche da altre cave, sbancamenti,
scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da
eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza
non superiore a 15 chilometri dall’impianto”.
Questa disciplina contrasta con la vigente
normativa nazionale di settore ed in particolare
con la definizione di “rifiuto”, così come stabilita,
in ambito nazionale, dalla parte IV del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in ambito comunitario, dalla Direttiva 2006/12/CEE.
La norme provinciale impugnata, infatti, nella
parte in cui consente all’interno delle cave “la
lavorazione di materiali inerti provenienti anche
da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi,
torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali ecce-
172
men seiner Zuständigkeit auf dem Sachgebiet
„Umwelt- und Ökosystemschutz“ befugt ist, einheitliche Schutzstandards für das gesamte
Staatsgebiet festzulegen, und hat insbesondere
Folgendes präzisiert: Die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis auf den Sachgebieten
„Landschaftsschutz“ und „Raumordnung“ sowie
die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis auf
dem Sachgebiet „Hygiene und Gesundheitswesen“ können eine gültige Grundlage für die gesetzgeberische Maßnahme der Provinz darstellen, jedoch müssen diese Befugnisse unter Beachtung der allgemeinen Grenzen laut Art. 4 des
Sonderstatuts, auf welche auch der Art. 5 verweist, ausgeübt werden.
Überdies hat der Verfassungsgerichtshof
jüngst im Erkenntnis Nr. 315/2009 erklärt, dass
die Regionen ihre Zuständigkeiten unter Berücksichtigung der vom staatlichen Gesetzgeber gesetzten Schutzstandards ausüben, indem sie im
Wesentlichen die Inanspruchnahme der Umwelt
ohne Beeinträchtigungen oder Änderungen derselben regeln.
In diesem Zusammenhang wurde erklärt,
dass die gesamtsstaatliche Zuständigkeit - sofern
sie den Umweltschutz gewährleistet - als „Grenze“ für die Ausübung der Zuständigkeiten der
Regionen und der Provinzen anzusehen ist.
All dies vorausgeschickt, ist die Bestimmung
betreffend die Verarbeitung von Inertmaterial (Art.
4 Abs. 8 des Landesgesetzes Nr. 7/2003) in dem
nachstehenden neuen Wortlaut „Auf den Abbauflächen mit Verarbeitungsanlagen, die im Sinne
dieses Artikels genehmigt sind, darf Inertmaterial
verarbeitet werden, das auch aus anderen Steinbrüchen, Erdrutschen, Gruben, Stollen, Flüssen,
Wildbächen, Bächen oder aus von außergewöhnlichen Naturereignissen betroffenen Gebieten
stammt. Der Herkunftsort darf höchstens 15 Kilometer von der Anlage entfernt sein.“ anfechtbar,
weil sie in die ausschließliche Zuständigkeit des
Staates laut Art. 117 Abs. 2 Buchst. s) der Verfassung übergreift und die dem Landesgesetzgeber laut Art. 8 und 9 des Statuts gesetzten Grenzen verletzt.
Diese Regelung widerspricht den geltenden
staatlichen Bestimmungen auf diesem Sachgebiet, und insbesondere der Definition von „Abfall“
sowohl auf staatlicher (IV. Teil des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152)
als auch auf europäischer Ebene (Richtlinie
2006/12/EG).
Die angefochtene Landesbestimmung schließe nämlich in dem Teil, nach dem in den Steinbrüchen das auch aus anderen Steinbrüchen,
Erdrutschen, Gruben, Stollen, Flüssen, Wildbächen, Bächen oder aus von außergewöhnlichen
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
zionali ubicati ad una distanza non superiore a 15
chilometri dall’impianto”, senza assoggettare tale
attività alle prescrizioni in materia di autorizzazioni all’esercizio di impianti di trattamento rifiuti,
esclude aprioristicamente e genericamente che
tali materiali (tra i quali sono ricompresi le terre e
rocce da scavo e i materiali da demolizione) rientrino nell’ambito di applicazione della disciplina
sui rifiuti.
A tal proposito, infatti, la sfera di applicazione
della parte IV del Dlgs 152/06 e delle altre disposizioni del settore è individuata sulla base della
definizione di “rifiuto” e dei limiti di applicazione
della stessa.
In tal senso, l’articolo 183, comma 1, lettera
a), del Dlgs 152/06 definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di
cui all’allegato A alla parte quarta del presente
decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso
o abbia l’obbligo di disfarsi”; mentre l’art. 185 del
Dlgs 152/06, rubricato “Limiti al campo di applicazione”, precisa le categorie di rifiuti esclusi dal
campo di applicazione della parte IV e le relative
condizioni di esclusione. Tale ultima norma non
comprende però i materiali inerti in questione
stabilendo un criterio non derogabile dalla disciplina regionale o provinciale. Infine l’articolo 186
del Dlgs 152/06, rubricato “Terre e rocce da scavo” permette il riutilizzo solo a determinate e rigide condizioni.
Secondo tali definizioni, risulta evidente che i
suddetti materiali rientrano nella definizione di
rifiuto (Codice CER 01 e 17).
Nè potrebbe essere ritenuto sufficiente a sottrarre detti materiali dalla disciplina in materia di
rifiuti la circostanza per cui essi sono “riutilizzati”.
Questa conclusione è condivisa anche in
ambito comunitario, in quanto la Corte di Giustizia
- in merito all’applicazione della definizione di
rifiuto di cui all’art. 1., paragrafo 1, lettera a) della
Direttiva 12/2006/CE - ha più volte ribadito che la
sfera di applicazione della vigente Direttiva
12/2006/CE in materia di rifiuti è determinata
congiuntamente dalla definizione di rifiuto e
dall’art. 2, paragrafo 1, della stessa direttiva, che
indica quali tipi di rifiuti sono o possono essere
esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.
Inoltre la Corte ha precisato che la sfera di
applicazione non può essere limitata dalle norme
nazionali mediante disposizioni che traviserebbe-
173
Naturereignissen betroffenen Gebieten stammende Inertmaterial eines höchstens 15 Kilometer von der Anlage entfernten Herkunftsortes verarbeitet werden kann, ohne für diese Tätigkeit die
für den Betrieb von Anlagen für die Verarbeitung
von Abfällen vorgesehene Ermächtigung einholen
zu müssen, von vornherein und allgemein die
Anwendung der Abfallregelung auf dieses Material (einschließlich Erde und Steine aus Aushub
und der Abbruchabfälle) aus.
In diesem Zusammenhang wird nämlich der
Anwendungsbereich des IV. Teils des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 152/2006 und der weiteren einschlägigen Bestimmungen aufgrund der
Definition von „Abfall“ und der vorgegebenen
Grenzen festgesetzt.
In diesem Sinne werden im Art. 183 Abs. 1
Buchst. a) des gesetzesvertretenden Dekretes
Nr. 152/2006 der als Abfall alle Stoffe oder Gegenstände definiert, die unter die in Anhang A
zum IV. Teil dieses Dekretes aufgeführten Gruppen fallen und deren sich ihr Besitzer entledigt,
entledigen will oder entledigen muss. Im Art. 185
(Grenzen des Anwendungsbereiches) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 152/2006 werden
weiters die vom Anwendungsbereich des IV. Teils
ausgeschlossenen Abfallgruppen sowie die entsprechenden Ausschlussbedingungen festgelegt.
Diese Bestimmung umfasst allerdings nicht das
genannte Inertmaterial, wodurch ein für die Regional- oder Landesregelung strikt einzuhaltendes
Kriterium festgesetzt wird. Schließlich wird im Art.
186 (Erde und Steine aus Aushub) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 152/2006 die Wiederverwendung nur unter bestimmten und strengen
Bedingungen erlaubt.
Gemäß diesen Definitionen ist es eindeutig,
dass das genannte Material als Abfall zu betrachten ist (EAK-Abf.-Schlüssel 01 und 17).
Auch die Gründe der „Wiedergewinnung“
würden die Nichtanwendung der Abfallregelung
auf genanntes Material nicht rechtfertigen.
Diese Schlussfolgerung gilt auch auf europäischer Ebene, da der EU-Gerichtshof bezüglich
der Anwendung der Definition von „Abfall“ gemäß
Art. 1 § 1 Buchst. a) der Richtlinie 2006/12/EG
mehrmals betont hat, dass der Anwendungsbereich laut der derzeit geltenden Richtlinie
2006/12/EG über Abfälle aus der Zusammenführung der Definition von „Abfall“ mit den im Art. 2 §
1 derselben Richtlinie angegebenen Abfallkategorien hervorgeht, für die die Richtlinie nicht gilt
oder deren Anwendung ausgeschlossen werden
kann.
Ferner hat der EU-Gerichtshof darauf hingewiesen, dass der Anwendungsbereich nicht durch
in den staatlichen Bestimmungen enthaltenen
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
ro necessariamente l’ambito di applicazione della
direttiva stessa e che “sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un rifiuto o meno e
che pertanto le autorità competenti devono decidere caso per caso”.
Invero, alla luce dei principi espressi nella
materia dalla Corte di giustizia - da ultimo ribaditi
nella sentenza 18 dicembre 2007, in relazione
all’esclusione delle terre e delle rocce da scavo
destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati dall’ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti, ad opera dell’art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93
(Disposizioni in campo ambientale) e dell’art. 1,
commi 17 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, recante «Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre
2007, in causa C-194/05, Commissione c. Repubblica italiana) - deve ritenersi che la norma
denunciata si ponga in contrasto con la direttiva
2006/12/CE.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), della
direttiva 2006/12/CE si intende per rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si
disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».
Le «terre e rocce» di cui al capitolo 17, sezione 17 05, del catalogo europeo dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE del 3 maggio
2000 (Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco
di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a),
della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai
rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che
istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/
CEE del Consiglio relativa ai rifiuti), vanno qualificate come «rifiuti», ai sensi della direttiva sopra
citata, se il detentore se ne disfa ovvero ha
l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.
Tenuto conto dell’obbligo di interpretare in
modo ampio la nozione di rifiuto, la possibilità di
considerare un bene, un materiale o una materia
prima derivante da un processo di estrazione o di
fabbricazione che non è principalmente destinato
a produrlo, un sottoprodotto di cui il detentore non
intende disfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo non è semplicemente eventuale, bensì certo, non richiede una trasformazio-
174
Vorschriften eingeschränkt werden darf, die unvermeidlich den Anwendungsbereich derselben
Richtlinie verzerren würden, und dass die Frage,
ob es sich bei einem Material um Abfall handelt
oder nicht, anhand der jeweiligen Umstände zu
beurteilen und diese Entscheidung von der zuständigen Behörde jeweils auf Einzelfallbasis zu
treffen ist.
Im Lichte der auf diesem Sachgebiet vom
Gerichtshof festgelegten Grundsätze - die zuletzt
im Urteil vom 18. Dezember 2007 in Bezug auf
den Art. 10 des Gesetzes vom 23. März 2001, Nr.
93 (Umweltbestimmungen) und auf den Art. 1
Abs. 17 und 19 des Gesetzes vom 21. Dezember
2001, Nr. 443 (Delegierung an die Regierung im
Bereich der Infrastrukturen und der strategischen
Gewerbestandorte sowie weitere Maßnahmen zur
Förderung der Produktionstätigkeiten) bestätigt
wurden, laut denen Erde und Steine aus Aushub,
die tatsächlich für Eingrabungen, Auffüllungen,
Unterbau und Mahlgut wieder verwendet werden,
vom Anwendungsbereich der staatlichen Bestimmungen über die Abfallbewirtschaftung auszunehmen waren (Gerichtshof, Urteil vom 18.
Dezember 2007, Rechtssache C-194/05, Kommission gegen Italienische Republik) - ist also zu
schließen, dass die angefochtene Bestimmung in
Widerspruch zu der Richtlinie 2006/12/EG stehe.
Im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) der
Richtlinie 2006/12/EG umfasst die Definition von
„Abfall“ «alle Stoffe oder Gegenstände, die unter
die in Anhang I aufgeführten Gruppen fallen und
deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will
oder entledigen muss».
Laut dem EAK-Abf.-Schlüssel 17 - 17 05 des
Europäischen Abfallkatalogs gemäß der Entscheidung 2000/532/EG vom 3. Mai 2000 (Entscheidung der Kommission zur Ersetzung der
Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis
gemäß Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie
75/442/EWG des Rates über Abfälle und der Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne des Artikels
1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates
über Abfälle) sind „Erde und Steine im Sinne der
genannten Richtlinie als „Abfälle“ zu bezeichnen,
sofern sich der Besitzer ihrer entledigt bzw. entledigen will oder muss.
In Anbetracht der Verpflichtung, den Begriff
„Abfall“ weit auszulegen, muss die Möglichkeit,
einen Gegenstand, ein Material oder einen Rohstoff, der oder das bei einem nicht hauptsächlich
zu seiner Gewinnung bestimmten Herstellungsoder Abbauverfahren entsteht, als ein Nebenerzeugnis, dessen sich der Besitzer nicht entledigen will, zu betrachten, auf die Sachverhalte begrenzt werden, bei denen die Wiederverwendung
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
ne preliminare e interviene nel corso del processo
di produzione o di utilizzazione (Corte di giustizia,
sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02,
Niselli; sentenza 11 settembre 2003, causa C114/01, Avesta Polarit Chrome; sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit Oy).
Al riguardo la Corte di giustizia ha precisato
che la modalità di utilizzo di una sostanza non è
determinante per qualificare o meno quest’ultima
come rifiuto, poiché la relativa nozione non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Il sistema di sorveglianza e
di gestione istituito dalla direttiva sui rifiuti intende, infatti, riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di
cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un
valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo
(Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in
causa C-194/05, Commissione c. Repubblica
italiana; sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00,
Palin Granit Oy; sentenza 25 giugno 1997, cause
riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95,
Tombesi).
La norma provinciale fa sorgere la presunzione che, nelle situazioni da esse previste, le
terre e rocce da scavo costituiscano sottoprodotti
che presentano per il loro detentore, data la sua
volontà di riutilizzarli, un vantaggio o un valore
economico anziché un onere di cui egli cercherebbe di disfarsi.
Se tale ipotesi in determinati casi può corrispondere alla realtà, non può esistere alcuna presunzione generale in base alla quale un detentore
di terre e rocce da scavo tragga dal loro riutilizzo un
vantaggio maggiore rispetto a quello derivante dal
mero fatto di potersene disfare (Corte di giustizia,
sentenza 18 dicembre 2007, in causa C-194/05,
Commissione c. Repubblica italiana).
La norma provinciale impugnata della legge
provinciale, dunque, sottraendo alla nozione di
rifiuto taluni residui che invece, in base a quanto
esposto, corrispondono alla definizione sancita
dall’art. 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, si
pone in contrasto con la direttiva medesima, la
quale funge da norma interposta atta ad integrare
il parametro per la valutazione di conformità della
normativa regionale all’ordinamento comunitario,
in base all’art. 117, primo comma, della Costituzione.(cfr in termini Corte Cost. n. 62/2008)
Quanto sopra affermato è stato anche ribadito dalla Commissione Europea nella “Comunica-
175
eines Gegenstands, eines Materials oder eines
Rohstoffs nicht nur möglich, sondern ohne vorherige Behandlung in einem Produktions- oder
Verbrauchszyklus gewiss ist (Gerichtshof, Urteil
vom 11. November 2004, Rechtssache C-457/02,
Niselli; Urteil vom 11. September 2003, Rechtssache C-114/01, Avesta Polarit Chrome; Urteil
vom 18. April 2002, Rechtssache C-9/00, Palin
Granit Oy).
Diesbezüglich erklärte der Gerichtshof, dass
die Art der Verwendung einer Substanz nicht ausschlaggebend ist, um sie als Abfall einzustufen,
da von diesem Begriff Stoffe und Gegenstände,
die sich zur wirtschaftlichen Wiederverwendung
eignen, nicht ausgeschlossen sind. Das durch die
Abfallrichtlinie eingeführte System der Überwachung und Bewirtschaftung erfasst nämlich sämtliche Gegenstände und Stoffe, deren ihr Eigentümer sich entledigt, auch wenn sie Handelswert
haben und gewerbsmäßig zum Zweck der Verwertung, Rückgewinnung oder Wiederverwendung eingesammelt werden (Gerichtshof, Urteil
vom 18. Dezember 2007, Rechtssache C-194/05,
Kommission gegen Italienische Republik; Urteil
vom 18. April 2002, Rechtssache C-9/00, Palin
Granit Oy; Urteil vom 25. Juni 1997, verbundene
Rechtssachen C-304/94, C-330/94, C-342/94 und
C-224/95, Tombesi).
Die Landesbestimmung lässt annehmen,
dass in den darin vorgesehenen Fällen Erde und
Steine aus Aushub Nebenprodukte sind, die für
den Besitzer, welcher sie wieder zu verwenden
beabsichtigt, einen wirtschaftlichen Vorteil darstellen und nicht als Last betrachtet werden, deren sich der Besitzer entledigen möchte.
In bestimmten Fällen mag dies zwar zutreffen, jedoch kann im Allgemeinen nicht angenommen werden, dass es für Besitzer von Erde und
Steinen aus Aushub vorteilhafter ist, diese wiederzuverwenden, als sich ihrer einfach zu entledigen (Gerichtshof, Urteil vom 18. Dezember
2007, Rechtssache C-194/05, Kommission gegen
Italienische Republik).
Die im Landesgesetz enthaltene angefochtene Bestimmung schließt also vom Abfallbegriff
bestimmte Restmaterialien aus, die eigentlich wie in den obigen Ausführungen dargelegt - der
Definition laut Art. 1 Buchst. a) der Richtlinie entsprechen, und setzt sich somit in Widerspruch zur
Richtlinie 2006/12/EG, die als Bezugsparameter
für die Überprüfung der Übereinstimmung der
regionalen Bestimmungen mit der gemeinschaftsrechtlichen Regelung im Sinne des Art. 117 Abs.
1 der Verfassung dient (vgl. diesbezüglich Verfassungsgerichtshof Nr. 62/2008).
All dies wurde auch von der Europäischen
Kommission in der an das Europäische Parla-
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
zione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti”
(Bruxelles, 21.2.2007 COM(2007) 59) destinata al
Parlamento ed al Consiglio Europeo. Nella citata
Comunicazione la Commissione ha infatti chiarito
che non esiste “una distinzione netta tra i materiali e rifiuti “e che “per applicare la normativa sui
rifiuti occorre tracciare caso per caso, una linea
chiara tra le due situazioni giuridiche stabilendo
se il materiale di cui si tratta costituisce rifiuto o
meno”.
Per le ragioni sopra esposte si ritiene che
consentire la lavorazione delle terre e rocce da
scavo e i materiali da demolizione, così come
stabilito dalla disposizione provinciale impugnata,
significa escluderli automaticamente in via preventiva anziché tramite un esame caso per caso
dalla categoria dei rifiuti, in maniera non coerente
con la normativa nazionale e comunitaria sui rifiuti.
La norma provinciale viola quindi anche il
vincolo del rispetto delle norme comunitarie derivante dall’art. 117, primo comma, della Costituzione, rappresentato nella materia dei rifiuti disciplinata dalla Direttiva 2006/12/CE e dai principi
generali stabiliti dalla Corte di giustizia europea in
ordine alla definizione di “rifiuto”, e potrebbe esporre altresì l’Italia al rischio di infrazione comunitaria.
Sulla base di quanto esposto, la normativa
provinciale impugnata, dettando disposizioni confliggenti con la normativa nazionale vigente, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art.
117, comma 2, lett. s) della Costituzione, nonché
con le disposizioni di derivazione comunitaria, in
violazione dell’articolo 117, comma 1 Cost., eccede dalle competenze provinciali di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia.
Si impone quindi l’annullamento dell’art. 9
legge provinciale di Bolzano 13.11.2009 n. 10,
pubblicata nel BUR n. 48 del 24.11.2009 della
Provincia Autonoma di Bolzano, recante norme in
materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere, nella parte in
cui detta il nuovo testo dell’art. 4, comma 8, della
legge provinciale 19.5.2003 n. 7.
176
ment und den Europäischen Rat gerichteten „Mitteilung zu Auslegungsfragen betreffend Abfall und
Nebenprodukte“ (Brüssel, 21. Februar 2007 KOM
(2007) 59) bestätigt. In der genannten Mitteilung
hat die Kommission nämlich erklärt, dass es hier
nicht um eine Unterscheidung zwischen zwei Optionen geht und dass zur Anwendung der Umweltvorschriften in jedem Einzelfall eindeutig zwischen diesen beiden Rechtslagen - Abfall oder
Nicht-Abfall - unterschieden werden muss.
Aus den dargelegten Gründen wird die Meinung vertreten, dass die Genehmigung der Verarbeitung von Erde und Steinen aus Aushub sowie von Abbruchabfällen gemäß der angefochtenen Landesbestimmung nicht eine Einzelprüfung,
sondern vorweg einen automatischen Ausschluss
aus der Abfallgruppe bewirkt, der nicht im Einklang mit den staatlichen sowie den EUBestimmungen über Abfälle steht.
Die Landesbestimmung verletzt demzufolge
auch die aus dem Art. 117 Abs. 1 der Verfassung
erwachsende Pflicht der Beachtung der Gemeinschaftsvorschriften auf dem Sachgebiet der Abfälle laut der Richtlinie 2006/12/EG und der vom
EU-Gerichtshof festgesetzten allgemeinen Grundsätze hinsichtlich der Definition von „Abfall“, so
dass Italien eine EU-Vertragsverletzung begehen
könnte.
Aufgrund obiger Ausführungen überschreitet
das angefochtene Landesgesetz - dessen Bestimmungen der geltenden, in Ausübung der ausschließlichen staatlichen Gesetzgebungsbefugnis
auf dem Gebiet des Umweltschutzes laut Art. 117
Abs. 2 Buchst. s) der Verfassung erlassenen
staatlichen Regelung sowie den EU-Bestimmungen in Verletzung des Art. 117 Abs. 1 der
Verfassung widersprechen - die Grenzen der Gesetzgebungsbefugnis der Provinz laut Art. 8 und 9
des Autonomiestatuts.
Demzufolge ist die Annullierung des Art. 9
des im Amtsblatt der Region vom 24. November
2009, Nr. 48 der Autonomen Provinz Bozen veröffentlichten Landesgesetzes der Provinz Bozen
vom 13. November 2009, Nr. 10 betreffend Bestimmungen auf den Sachgebieten Handel,
Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und
Bergbau für den Teil, in dem der neue Wortlaut
des Art. 4 Abs. 8 des Landesgesetzes vom 19.
Mai 2003, Nr. 7 festgesetzt wird, erforderlich.
P.T.M.
AUS DIESEN GRÜNDEN
Si chiede che venga dichiarata la illegittimità
costituzionale dell’art. 9 legge provinciale di Bolzano 13.11.2009 n. 10, pubblicata nel BUR n. 48
wird beantragt, dass der Art. 9 des im Amtsblatt
der Region vom 24. November 2009, Nr. 48 der
Autonomen Provinz Bozen veröffentlichten Landes-
Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
177
del 24.11.2009 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante norme in materia di commercio,
artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e
miniere, nella parte in cui detta il nuovo testo
dell’art. 4, comma 8, della legge provinciale
19.5.2003 n. 7.
gesetzes der Provinz Bozen vom 13. November
2009, Nr. 10 betreffend Bestimmungen auf den
Sachgebieten Handel, Handwerk, Alpinistik, Gaststätten, Tourismus und Bergbau für den Teil, in dem
der neue Wortlaut des Art. 4 Abs. 8 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7 festgesetzt wird, für
verfassungswidrig erklärt werde.
Si producono la norma impugnata e per estratto copia conforme della delibera del Consiglio
dei Ministri del 13.1.2010 (con allegata relazione)
Es werden die angefochtene Bestimmung
und auszugsweise eine Kopie des Beschlusses
des Ministerrates vom 13. Jänner 2010 (mit beiliegendem Bericht) vorgelegt.
Roma, 21 gennaio 2010
Rom, den 21. Jänner 2010
CHIARINA AIELLO
AVVOCATO DELLO STATO
CHIARINA AIELLO
STAATSADVOKATIN
Scarica

Bollettino n. del 23/02/2010 - Regione Autonoma Trentino