OdG n. 9 “Regolamento attività di tirocinio – approvazione” CCL del 13.09.12 REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÁ DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA’ IN BIOTECNOLOGIE ART. 1. Il tirocinio è una attività formativa obbligatoria per gli studenti del Corso di Laurea in Biotecnologie secondo l’ordinamento previsto dal Decreto Ministeriale 270/04. L’attività di tirocinio curricolare, che viene valutata in 4 crediti formativi (= 100 ore), verrà svolta dallo studente iscritto al corso di laurea che abbia maturato almeno 75 crediti formativi. ART. 2. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l’acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n.142/1998, l’attività di tirocinio formativo, di norma, è svolta presso aziende e istituzioni esterne all’Università e con essa convenzionate, sotto la supervisone di un tutor universitario. Tale attività può essere svolta, in tutto o in parte, anche presso le strutture dell’Università degli Studi di Udine. ART. 3. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di Corso di Laurea, nominato dal Consiglio e appositamente incaricato (Referente). Il Referente si occuperà di implementare la rete di aziende e istituzioni esterne all’Università di specifico interesse per il CdL, con cui saranno siglate le opportune convenzioni, nonché di indirizzare i singoli studenti al tutor universitario più appropriato rispetto all’ente esterno scelto e di sottoscrivere per presa visione i progetti formativi. ART. 4. Nel caso in cui il tirocinio venga svolto presso aziende, o istituzioni esterne, o altre Università Italiane o straniere, per ogni studente viene individuato un tutor aziendale, che firma per il soggetto ospitante ed è responsabile dell’attività formativa, ed un tutor universitario, docente del CdL che riveste il ruolo di supervisore per il perseguimento degli obiettivi del tirocinio. Il tutor universitario può coincidere con il Referente di cui all’art. 3. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso strutture dell’Università di Udine, il tirocinio deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile della struttura presso cui si svolgerà e all’interno della quale verrà individuato un responsabile dell’attività formativa / tutor universitario. I vari soggetti così individuati sottoscriveranno il modulo relativo al progetto formativo in uso secondo quanto disposto dalla struttura accademica competente. In ogni caso, il progetto formativo dovrà essere sottoscritto per presa visione dal Referente di cui all’art. 3. ART. 5. In ogni caso lo studente è tenuto alla compilazione di un libretto di tirocinio e alla stesura di una breve relazione sull’attività svolta, controfirmati dal tutor aziendale /responsabile dell’attività di tirocinio nella struttura ospitante e vidimati dal tutor universitario. ART. 6. Lo studente potrà iniziare l’attività di tirocinio in qualsiasi periodo dell’anno. L’inizio delle attività di tirocinio è subordinato alla definizione e alla sottoscrizione di un progetto formativo e al possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento relativamente al numero di crediti maturati. Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi a sorveglianza sanitaria secondo la regolamentazione delle singole istituzioni, nonché a informarsi su tale regolamentazione all’inizio dell’attività di tirocinio. ART. 7. Fino ad un massimo di 4 CFU dei 12 CFU “a scelta libera” possono essere utilizzati per attività di tirocinio formativo. A tale attività si applica quanto definito negli articoli 3-6 del presente regolamento. Inoltre, la breve relazione sull’attività svolta, che lo studente è tenuto a fare, sarà sottoposta ad una valutazione da parte del tutor universitario. Affinché i CFU possano essere opportunamente caricati in carriera, sarà cura del tutor universitario e del Referente di cui all’art. 3, di comunicare all’ufficio competente la relativa valutazione espressa come giudizio (approvato/non approvato). Come per tutti i CFU “a scelta libera”, lo studente deve preventivamente fare domanda, in modo che il Consiglio di CdL/Commissione didattica possa verificare la congruità della scelta e la compatibilità con il piano formativo complessivo. OdG n. 9 “Regolamento attività di tirocinio – approvazione” CCL del 13.09.12 ART. 8. Le nuove convenzioni vengono inviate alla firma dell’organo competente secondo le modalità definite dal Regolamento didattico di Ateneo, per il tramite dell’Ufficio Tirocini di Ateneo. ART. 9. Nel caso di studenti lavoratori, lo studente dovrà presentare all’Area servizi per la didattica e diritto allo studio un’istanza, corredata da un’autocertificazione che specifichi tale condizione, indicando la azienda / ente / istituzione presso cui lo studente stesso lavora, la data di inizio dell’attività e la tipologia di contratto, al fine di un eventuale riconoscimento di tale attività come crediti di tirocinio. Il riconoscimento avverrà con deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea / Commissione Didattica, previa valutazione della documentazione che lo studente stesso sarà in grado di produrre in merito all’attività lavorativa svolta. ART. 10. Per tutte le procedure di tipo amministrativo relative alla gestione del percorso di tirocinio il Corso di Laurea si avvarrà dell’Ufficio Tirocini di Ateneo.