Decorrenza
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QRYHPEUH
)RJOLR,QIRUPDWLYR
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
'(326,72$5,63$50,2*,29$1,´6$/9$'$1$,2036µ
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Deposito a risparmio riservato ai giovani da zero fino al compimento del 14° anno di età. E’ rappresentato dal Libretto
di Deposito a Risparmio. Il depositante consegna una somma di denaro alla Banca la quale rilascia un libretto sul quale
vengono annotate tutte le operazioni.
Il Libretto di deposito a risparmio "Salvadanaio MPS" può essere $O3RUWDWRUH, con l'indicazione del nome del minore,
oppure 1RPLQDWLYR intestato al minore, e in questo caso è richiesta la presenza di legali rappresentanti (genitori o
esercenti la potestà sul minore), per l’accensione e per poter effettuare determinate operazioni di prelevamento.
I libretti Giovani “Salvadanaio MPS”, sono soggetti ad alcune limitazioni, quali l'importo massimo del saldo e delle
operazioni.
La movimentazione delle somme (versamenti e prelevamenti) avviene esclusivamente mediante la presentazione del
libretto.
Il saldo massimo consentito per questo tipo di libretti è di ¼.
È ammessa l’apertura di un solo Deposito “Salvadanaio MPS” a nome della stessa persona.
Non è previsto il collegamento ad altri servizi bancari.
I tassi di interesse applicati possono subire variazioni ad iniziativa della Banca in relazione all'andamento dei tassi di
mercato.
In caso di smarrimento o sottrazione, può verificarsi l’utilizzo fraudolento del libretto di risparmio, con possibilità di
prelievo della somma e degli interessi da parte di persona apparentemente legittimata.
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$/3257$725(
LIMITE DI SALDO MASSIMO CONSENTITO
¼
LIMITE DI PRELEVAMENTO GIORNALIERO.
¼
LIMITE DI PRELEVAMENTO MENSILE
¼
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale)
TASSO EFFETTIVO ANNUO LORDO
TASSO EFFETTIVO ANNUO NETTO
RITENUTA FISCALE
VALUTA SUI VERSAMENTI
120,1$7,92
GDWDGHOO·RSHUD]LRQH
GDWDGHOO·RSHUD]LRQH
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1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
'(326,72$5,63$50,2*,29$1,´6$/9$'$1$,2036µ
VALUTA SUI PRELEVAMENTI
PERIODICITA’ CAPITALIZZAZIONE INTERESSI
MODALITA’ DI CALCOLO
SPESE PER OPERAZIONI
SPESE DI LIQUIDAZIONE
SPESE EMISSIONE DUPLICATO
SPESE PER ESTINZIONE
SPESE PER COMUNICAZIONI
¼
COSTO DEL LIBRETTO (stampato)
IMPOSTA DI BOLLO (percepita “una tantum” all’atto dell’accensione)
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Poteri di rappresentanza
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili
alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.
Diritto di garanzia
La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa
o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito.
Compensazione
Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la
compensazione di Legge ad ogni suo effetto. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste
la qualità di consumatore ai sensi dell’art.1469 bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Determinazione e modifica delle condizioni
Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel contratto di adesione. La Banca si riserva la
facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, posti in essere con il Cliente, che, in caso
di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 118 e 161, comma 2, del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 15 giorni
dalla suddetta comunicazione il Cliente, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal
rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
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- Il libretto può essere, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo.
E’ vietata l'apertura di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Il saldo del libretto non può essere pari o superiore a euro 7.500,00.
La Banca dovrà legittimamente respingere qualsiasi richiesta di operazioni sul medesimo da parte del depositante che comportino il superamento dei suddetti limiti di
saldo creditore. In caso di trasferimento di libretti al portatore, il cedente è tenuto, entro trenta giorni, a darne comunicazione alla Banca, specificando i dati
identificativi del cessionario e la data del trasferimento medesimo.
- I versamenti ed i prelevamenti sono da effettuarsi in contanti su presentazione del libretto presso la filiale emittente., la quale provvede alle relative annotazioni.
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Decorrenza
)RJOLR,QIRUPDWLYR
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
'(326,72$5,63$50,2*,29$1,´6$/9$'$1$,2036µ
Tuttavia i versamenti possono essere effettuati anche presso sportelli diversi, i quali, in tal caso provvederanno ad annotarli sul libretto.
- Se il libretto è al portatore, la Banca, considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso ai sensi dell'art. 1836 del Codice Civile. Essa non ha
alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso.
- Se il libretto è nominativo, i rimborsi vengono fatti all'intestatario del libretto o al suo rappresentante debitamente legittimato.
E' ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.
In questo caso, per il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale, la riscossione dei predetti importi potrà essere effettuata da ciascun intestatario, o dal suo
rappresentante debitamente legittimato, separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Nel caso di morte o
sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del libretto ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di esigere separatamente il il pagamento degli
interessi ed il rimborso del capitale fatti salvi gli adempimenti previsti dalle disposizioni fiscali in materia. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che
saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato. Nei casi di cui al precedente capoverso la Banca deve però
pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi gli sia notificata opposizione anche
solo con lettera raccomandata.
- Qualora la Banca lo consenta, il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante. Il vincolo deve essere
annotato sul libretto a cura della Banca.
- Gli interessi sono capitalizzati annualmente ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione
dell'estinzione del libretto.
La Banca invierà annualmente la comunicazione periodica nel rispetto degli artt.119 e 161, secondo comma, del D. Lgs. 1.9.93, n. 385 e delle relative disposizioni di
attuazione.
Per i libretti al portatore, la comunicazione periodica annuale relativa all'anno di riferimento, è messa a disposizione degli esibitori che debbono ritirarla, presso la
filiale emittente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo.Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore
a euro 258,23 la Banca cessa di corrispondere interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale.
- Il presente rapporto rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 116/07, che disciplina i c.d. "rapporti dormienti". Pertanto, ai sensi della richiamata normativa per i
rapporti con saldo di importo superiore ad euro 100,00, trascorsi dieci anni dalla data di libera disponibilità delle somme, e senza che vi siano state movimentazioni, la
Banca sarà tenuta ad inviare al depositante la comunicazione o a fare le pubblicazioni prescritte; trascorsi 180 giorni dalla ricezione della comunicazione o dalla data
delle pubblicazioni, in mancanza di disposizioni, il rapporto sarà estinto e le somme e valori ad esso relativi devoluti al fondo di cui alla L. 266/05 art. 1, comma 343.
- In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto per i libretti
nominativi, devono farne denuncia scritta alla filiale emittente, conformandosi alle disposizioni delle vigenti leggi per l’espletamento della procedura di ammortamento.
Se la somma risultante dal libretto non supera ¼ VL DSSOLFD DQFKH SHU LO OLEUHWWR DO SRUWDWRUH OD SURFHGXUD VHPSOLILFata disposta per i libretti nominativi dalla
legge 30.7.1951, n° 948 e successive modificazioni.
- Il libretto presentato per l'estinzione o per il rinnovo è ritirato dalla Banca.
- La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali relative al presente rapporto ai sensi dell'art. 118 del
T.U.B..
Qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali verrà resa nota al cliente mediante comunicazione scritta nella quale verrà evidenziata la formula "Proposta
di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di 30 giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni, senza
penalità e senza spese di chiusura e con l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per invio al domicilio del Cliente di lettere contabili, estratti conto, rendiconti periodici ed ogni altra
comunicazione inerente i rapporti in essere; l’importo del recupero è pari alle spese effettivamente sostenute dalla Banca per ogni invio in base alle tariffe vigenti
tempo per tempo.
- Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami e ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombusman
Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell’apposito regolamento il cui testo è allegato al presente contratto.
- Per ogni controversia che potesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, il Foro Competente è quello previsto dalla legge italiana.
352&('85(',5(&/$02(',&20326,=,21(675$*,8',=,$/('(//(&217529(56,( 1)
Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una
procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il
rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in
parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una
richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure
utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta
necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000,00. La decisione, motivata, viene
adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I
termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere
la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a disposizione del
bonifico.
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
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Decorrenza
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1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
'(326,72$5,63$50,2*,29$1,´6$/9$'$1$,2036µ
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un
importo fino a Euro 50.000,00, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal
d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento,
l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
1)
Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
2)
Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a
disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma
di denaro) possono coincidere.
/(*(1'$
. 7DVVR HIIHWWLYR QRPLQDOH DQQXR QHWWR corrisponde al tasso di interesse effettivamente percepito dal cliente ed è pari al T.A.N. (tasso annuo
nominale) diminuito della ritenuta fiscale.
. 'HSRVLWRD 5LVSDUPLR: contratto in base al quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a
richiesta del cliente stesso. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio, sul quale vengono
annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca addetto al servizio, fanno piena prova
nei rapporti tra banca e depositante.
. /LEUHWWR $/ 3257$725(: Libretto di deposito a risparmio il cui possesso legittima il possessore a disporre delle somme risultanti a saldo del
libretto, indipendentemente dall’intestazione dello stesso.
. /LEUHWWR120,1$7,92. Libretto di deposito a risparmio intestato ad uno o più nominativi che sono i soli titolari del diritto di disporre delle somme
risultanti a saldo del libretto stesso. Nel caso di libretto nominativo intestato a minore, i prelevamenti possono essere effettuati da un legale
rappresentante del minore (genitore, tutore, esercente la potestà), oppure liberamente ed autonomamente dal titolare minore purché abbia
compiuto i 6 anni.
. 6DOGR: ultima somma risultante sul libretto dopo le operazioni di versamento e prelevamento.
. 9DOXWDDSSOLFDWDLQJLRUQLODYRUDWLYLEDQFDUL: data da cui decorre la maturazione degli interessi.
'DFRPSLODUHSHUO·RIIHUWDIXRULVHGH
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
'DWD
)LUPD
_________
LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE, AVVIENE DIETRO CORRESPONSIONE DI ¼$7,TOLO DI
RIMBORSO SPESE
%DQFD0RQWHGHL3DVFKLGL6LHQD6S$6HGH/HJDOHH$PPLQLVWUDWLYDLQ6LHQD3LD]]D6DOLPEHQLZZZPSVLW
*UXSSR%DQFDULR0RQWHGHL3DVFKLGL6LHQD&RGLFH%DQFD&RGLFH*UXSSR,VFUL]LRQHDOO·$OERGHOOH%DQFKHSUHVVROD%DQFDG·,WDOLDQ
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DEPOSITO A RISPARMIO GIOVANI ´SALVADANAIO MPSµ