ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLI - N. 35 DEL 16 SETTEMBRE 2000 35 articoli Responsabilità e delega nella sicurezza (Gualtierotti) Fatti non foste per viver come bruti … (Notarnicola) Permessi ai portatori di handicap (Beltrami) Le agevolazioni del part-time (Milocco) L’uso delle attrezzature di lavoro (Pelliccia) Ancora sui lavoratori extracomunitari (Bradaschia) rubriche Week Work (Studio associato Paoli) Fisco in pillole (credito d’imposta, verifiche fiscali, protesti cambiari) Storie di lavoro (Paoli) Tutto il tesseramento m x m (settimanale) CONVEGNI ❑ ❑ ❑ ❑ 614 617 618 620 622 626 627 628 630 621 Convegnistica Ancl A Vicenza il 23 settembre (pag. 616) A Torino il 25 settembre (v. n. 33/00) A Salerno il 28 settembre (pag. 621) A Mogliano Veneto (TV) il 30 settembre (pag. 616) L’Ancl nazionale ha organizzato un convegno, che affronta alcune problematiche in materia fiscale, nelle date qui di seguito specificate: 7 e 8 novembre, 4, 5, 11 e 12 dicembre. Il relatore, dott. PAOLO MENEGHETTI, approfondirà il tema del collegato alla Finanziaria (le condizioni ed i vantaggi della rivalutazione dei beni d’impresa; le modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie e dell’imposta sostitutiva; la nuova collaborazione coordinata e continuativa; le modifiche alla detassazione Visco). Le UP interessate all’iniziativa dovranno prenotare presso la segreteria nazionale dell’Ancl. Illuminante rassegna giurisprudenziale sul delicato argomento Responsabilità e delega nella sicurezza P articolare attenzione merita la delega di compiti e, conseguentemente, di responsabilità, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nella quale sono stati assunti dal legislatore e dalla giurisprudenza atteggiamenti particolarmente rigorosi. Anzitutto l’art. 1, D.Lgs 19.3.96, n. 242 – aggiungendo all’art. 1 del D.Lgs 19.9.1994, n. 626, il comma 4-ter – ha escluso dalla delega i seguenti compiti che, evidentemente, sono considerati poteridoveri facenti carico in via esclusiva al datore di lavoro: – valutazione del rischio; – redazione del documento di valutazione; – individuazione delle misure di prevenzione e programma di attuazione; – designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La precisazione contenuta nella legge ha fatto ritenere confermata, per i rimanenti adempimenti, la possibilità di delega (Cass. pen., 9 ottobre 1996, n. 9053). Bisogna anzitutto tenere presente che, al fine di esonerare da responsabilità il rappresentante legale di una società, è irrilevante che questi non abbia ricevuto la delega ad occuparsi di sicurezza del lavoro, ma occorre che sia stata delegata ad altri la responsabilità antinfortunistica, altrimenti compresa nella qualità di legale rappresentante della società (Cass. pen., 26 giugno 1996, n. 6486; 31 maggio 1995). Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale il presupposto della delega è che l’imprenditore si trovi impossibilitato, per la complessità ed ampiezza dell’azienda, per la pluralità di sedi e stabilimenti d’impresa, o per altre ragionevoli evenienze, ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla condizione di naturale destinatario della normativa antinfortunistica (Cass. pen., 23 febbraio 1993; 27 luglio 1995, n. 8585. Nel senso invece della possibilità di delegare i compiti anche nell’ambito di imprese di modeste dimensioni, Cass. pen., 1° agosto 1995, n. 8782). È necessario poi che il delegante affidi le sue attribuzioni a persona tecnicamente preparata e capace. Quest’ultima deve volontariamente accettare la delega (nella consapevolezza degli obblighi di cui viene a gravarsi), deve essere fornita di poteri autoritativi e decisori autonomi, pari a quelli dell’imprenditore ed idonei a fare fronte alle esigenze connesse all’apprestamento dei presìdi antinfortunistici compreso l’accesso ai mezzi finanziari (Cass. pen., 8 settembre 1994; 12 novembre 1993; 21 ottobre 1993). I princìpi generali ora richiamati hanno trovato piena conferma nella recentissima sentenza che si annota (Cass. pen., 24 giugno 2000, n. 7418); d’altro - 614 - canto è stato affermato che l’atto formalmente denominato delega antinfortunistica non lo è sostanzialmente quando non provenga dall’organo statutario e non preveda l’accettazione e la possibilità di spesa dell’onerato (Cass. pen., 27 gennaio 1999, n. 1142). Con riferimento ad una specifica fattispecie è stato precisato che, perché possa affermarsi la penale responsabilità di un dipendente amministrativo addetto ad un determinato servizio (prevenzione degli infortuni sul lavoro), occorre considerare la ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze, i limiti della delega ottenuta e le funzioni in concreto esercitate e distinguere tra carenze strutturali, addebitabili al vertice dell’ente, e deficienze derivanti dall’ordinario buon funzionamento (Cass. pen., 30 maggio 1996, n. 5407). I fondamentali princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituiscono vere e proprie condizioni di idoneità della delega a sollevare da responsabilità il delegante. La delega è ritenuta valida soltanto ove sia accettata dal delegato (Cass. pen., 29 gennaio 1990, n. 1005) il quale deve essere consapevole degli obblighi di cui viene a gravarsi con la relativa volontaria accettazione; il delegato deve inoltre essere persona tecnicamente capace e competente, deve avere piena autonomia decisionale (Cass. pen., 18 ➦ N. 35 del 16 settembre 2000 (segue) ottobre 1990 e Cass. pen., 7 giugno 1996, n. 5193, secondo la quale viene meno l’esonero dalla responsabilità quando il delegante abbia imposto al delegato di riferirgli ogni cosa, mancando in tal caso una delega piena, cioè in senso sostanziale) e deve disporre di tutti i mezzi, anche finanziari, necessari per affrontare qualsiasi spesa e per avvalersi di collaboratori esperti (Cass. pen., 23 febbraio 1993); il delegante non deve in alcun modo ingerirsi personalmente nella predisposizione e organizzazione del processo lavorativo e non deve essere comunque venuto a conoscenza di insuccessi o carenze nell’ambito della prevenzione dei rischi e danni da lavoro, cosicché non è esonerato da responsabilità penale se si premuri di sorvegliare personalmente il rispetto delle misure di sicurezza e si faccia carico di apprestare egli stesso i mezzi antinfortunistici (Cass. pen., 10 ottobre 1991, n. 1071). Riassume tutti i requisiti sopra indicati Cass. pen., 27 maggio 1996, n. 5242. L’aspetto più controverso è quello relativo al contenuto e alla forma della delega. Questa è valida esclusivamente con riguardo agli specifici compiti che ne formano oggetto; quella concessa in via generale è sufficiente a scagionare il datore di lavoro soltanto se si tratta di lavori normalmente svolti nell’azienda (Cass. pen., 3 aprile 1990). Secondo un indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte la delega deve essere in forma scritta (Cass. pen., 30 dicembre 1994; 23 marzo 1994). Particolarmente rigorosa è Cass. pen., 29 aprile 1997, n. 3978, secondo la quale la delega di poteri e funzio- N. 35 del 16 settembre 2000 ni antinfortunistiche da parte del datore di lavoro ad altro soggetto è valida ed esime da responsabilità il datore di lavoro, soltanto se risulta espressa, non avendo particolare rilievo eventuali precisazioni fornite dai testi. In altri casi è stato addirittura ritenuto che la delega debba essere rilasciata “in conformità di una espressa disciplina interna dell’azienda” (Cass. pen., 20 marzo 1996, n. 2931) e che la ripartizione dei compiti antinfortunistici risulti da “chiare e ineludibili norme interne preventivamente fissate e approvate dai competenti organi di gestione a cui corrisponde un preciso organigramma” (Cass. pen., 15 luglio 1994). Per altro indirizzo essa è valida pure se manca tale forma essendo consentita la prova anche a mezzo testimoni (Cass. pen., 13 dicembre 1995, n. 12360, 13 ottobre 1992, n. 10978), ammettendo in tal modo la mera attribuzione di fatto dei compiti, e più precisamente per fatti concludenti e mediante il concreto inserimento nell’organizzazione del lavoro. Una via intermedia è costituita da quella giurisprudenza secondo la quale la delega è valida benché non in forma scritta se consista in un atto univoco nel quadro dello statuto, quale l’istituzione di una filiale cui sia preposto un direttore, persona tecnicamente qualificata (Cass. pen., 30 dicembre 1994, n. 13114). Infine è stato ritenuto che possa individuarsi il responsabile nel cosiddetto preposto di fatto. Secondo Cass. pen., 5 febbraio 1997, n. 952, nel settore della sicurezza del lavoro, un lavoratore anche inesperto assume tale qualità e responsabilità, a condizione che sia solito dare direttive e impartire ordini e che la preposizione di fatto risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperan- - 615 - za alle direttive e agli ordini dai lavoratori sui quali viene esercitata. Vero è che, nonostante il principio enunciato dalla Cassazione, la responsabilità del preposto di fatto non escluderebbe, a mio avviso, quella del datore di lavoro ove tale preposto fosse un lavoratore “inesperto”. La responsabilità penale del dipendente può, dunque, nascere dall’attribuzione, alle condizioni sopraindicate, di poteri-doveri che sono propri del datore di lavoro, sia esso individuale o ente collettivo in persona del legale rappresentante o, comunque, di colui al quale competono gli specifici compiti. Tuttavia nella materia della sicurezza e igiene del lavoro esiste anche una responsabilità penale propria di determinati dipendenti. Si tratta dei dirigenti e dei preposti ai quali le varie leggi attribuiscono specifici obblighi e conseguentemente la responsabilità per la violazione degli stessi. Non vanno confusi il ruolo, la funzione, la responsabilità del delegato in senso tecnico con la posizione del preposto che è un soggetto responsabile pro-quota delle violazioni in materia antinfortunistica (Cass. pen., 27 gennaio 1999, n. 1142). Può essere utile, a questo riguardo, segnalare che nella stessa sentenza è stato sottolineato che le funzioni più significative del preposto, la cui inosservanza ha rilievo penale, si possono agevolmente ricavare dal contenuto sanzionatorio dell’articolo 90, D.Lgs 626/94, dal quale si deduce che il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge i seguenti compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari: è responsabile, tra l’altro, dell’attuazione delle ➦ (segue) misure di sicurezza decise dal datore di lavoro e organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell’attività lavorativa; rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali; verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele; deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza. Da tali funzioni si evince che grava sul preposto, nell’alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra. La contrattazione collettiva si è preoccupata di predisporre un’adeguata tutela anche sotto il profilo economico nel caso di responsabilità penale per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuite al lavoratore. Il ccnl dirigenti aziende industriali, oltre a garantire tutele di carattere economico e la conservazione del posto di lavoro, ha precisato che “ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’azienda” e che “è in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell’azienda”. La disposizione vale anche per procedimenti penali successivi alla cessazione del rapporto UNIONI PROVINCIALI ANCL DEL VENETO di lavoro. La tutela è esclusa soltanto nei casi di dolo o colpa grave del dirigente accertate con sentenza passata in giudicato. Il ccnl dell’abbigliamento, ad ulteriore esempio, ha parimenti stabilito, in favore dei quadri, “la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte”, anche attraverso apposita polizza assicurativa. L’assunzione delle spese nei casi sopraesaminati non costituisce quindi una mera concessione del datore di lavoro, ma l’adempimento di un obbligo contrattuale, con quanto ne deriva anche ai fini della deducibilità. Piero Gualtierotti CONSIGLI PROVINCIALI DELL’ORDINE DEI CDL DEL VENETO in collaborazione con il CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL organizzano due CONVEGNI per il giorno 23 settembre 2000, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso l’ Hotel “Alfa Fiera” – Via dell’Oreficeria, 50 – VICENZA per il giorno 30 settembre 2000, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso il Collegio Salesiano “Astori” – Via Marconi, 22 – Mogliano Veneto (TV) sul tema STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ NELL’ACQUISIZIONE DI MANO D’OPERA PROGRAMMA Ore 9,00 Apertura dei lavori. Saluto ai partecipanti: PIERGIORGIO CANDIAGO, Presidente dell’UP Ancl di Vicenza; ELVIRA D’ALESSANDRO, Presidente dell’Ordine cdl di Vicenza; GIORGIO FORCOLIN, Presidente dell’UP Ancl di Treviso; LINO CATTARIN, Presidente dell’Ordine cdl di Treviso; FERNANDO TEBALDI, Presidente dell’Ancl regionale Veneto. Ore 9,15 Relatore: avv. PAOLO PIZZUTI, ricercatore in Diritto del lavoro presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. PRIMA PARTE ● Intermediazione di mano d’opera. ● Comando o distacco. Ore 11,00 Coffee break. SECONDA PARTE ● Lavoro interinale. ● Contratto a termine. Risposte ai quesiti. Ore 13,00 Chiusura dei lavori. Segreterie: UP Ancl di Vicenza – Tel. 0444/547099 – Fax 0444/325929; UP Ancl di Treviso – Tel. 0422/590971 – Fax 0422/410521. - 616 - N. 35 del 16 settembre 2000 Le iniziative dell’Ancl, il ruolo dell’Ordine Fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza L ettera e risposta (vedi n. 29/2000, pagg. 506 e segg. – ndr) ci segnalano, coi piedi per terra, particolari aspetti e ciò che caratterizza, nell’ agire, il Sindacato e l’Ordine. Mi si permetta di dire che, anche per il così ampio spazio dedicato al problema, sono insoddisfatto dei reali contenuti espressi. Mi manca il perché, mi manca l’idealità, la filosofia, l’utopia (forse) dell’essere della professione intellettuale. Non (mi) basta ritrovare i mille argomenti da contrapporre a questo od a quel potere politico od economico e sapere di poterli far rappresentare a seconda delle bisogna da questa o da quella organizzazione (Sindacato od Ordine), (mi) serve una “fede”. Se non si crede che l’essere di una professione intellettuale sia la continua ricerca di un miglioramento delle cose e del sapere comuni a tutti (cittadini, Stato) allora venga pure l’omologazione anche della nostra attività ad attività puramente mercantile. Si deve poter, invece, credere che anche il singolo piccolo contributo al sapere generale sia di qualche utilità e consenta ad altri di migliorare le proprie conoscenze, i propri modi di rapportarsi con gli altri. Conseguentemente la nostra attività non può N. 35 del 16 settembre 2000 essere di pura e semplice applicazione delle norme; vi dev’essere, in questo nostro agire (fare e pensare), sempre qualcosa d’innovativo e diretto a conseguire un obiettivo più generale, che, a sua volta, trascende dal risultato immediato. Non importa se l’obiettivo possa essere considerato utopico alla luce di una realtà che oggi ci appare lontana da ideali diversi dall’opzione mercantile. Siamo così immersi in uno sgradevole imbarbarimento dei costumi che ci sorprendono i più elementari gesti del viver civile: accortezza, altruismo, financo la semplice gentilezza sono aggettivi che sanno di vecchio; ora impera il tutto, subito e comunque. Dobbiamo opporci, come parte della classe dirigente del Paese (ma abbiamo la coscienza di esserlo?), ad una visione dell’economia e del sociale tristemente e desolatamente rivolta ad acquisire solamente ricchezza, consensi e quindi potere. Siamo alle soglie di una rivoluzione epocale e dobbiamo sforzarci di partecipare alla creazione del nuovo e contribuire ad inventare un nuovo equilibrio fra le mutate percezioni dei diritti e degli obblighi di ciascuno. La percezione del valore della parola “dipendenza” nel rapporto di lavoro è significativamente mutata; allora per essere - 617 - conseguenti alla reale esigenza occorre pensare ad un nuovo diritto del lavoro e, vista l’occasione, pensare ad un nuovo rapporto fra beneficio (economico e tecnico) e rischio personale, sociale ed ambientale. Ed, ancora, pensare ad un nuovo rapporto fra la ricchezza prodotta e quanto di questa debba essere attribuita al capitale, ai soggetti che l’hanno prodotta, alla società che l’ha resa possibile. Parole prive di sostanza ovvero della più deprecabile dialettica eristica? Non è mia intenzione ingannare alcuno, ma denuncio il fatto di parlarne poco e, soprattutto, di non trasfondere l’idealità dei concetti generali, che sono alla base del munito operare, ai giovani, ai praticanti. Inoltre dissento con forza dal farmi rappresentare da chi pur avendo denaro non abbia idee, parimenti considerando che se le idee sono nel posto sbagliato servono a poco. Combattere gli attuali potentati partendo dal presupposto che la guerra costa, nel nostro caso, è pura demagogia, non avendo le risorse (in tempo e denaro) dei nostri avversari; perderemo dunque probabilmente la battaglia delle cose, ma quello che non possiamo assolutamente permetterci è di perdere la guerra delle idee. Danilo Notarnicola L’Inps fornisce chiarimenti e istruzioni Permessi ai portatori di handicap Premessa L’Inps, con circolare n. 133 del 17 luglio 2000, fornisce chiarimenti ed istruzioni sulle recenti novità contenute nella L. 53/2000 (nuova disciplina dei congedi parentali) circa i permessi in favore dei portatori di handicap. A tal proposito, si precisa che per portatori di handicap si intendono esclusivamente quei soggetti con handicap in situazioni di gravità (L. 104/92, art. 3), non ricoverati a tempo pieno. Lavoratori portatori di handicap La L. 104/92, art. 33, comma 6, prevede che il portatore di handicap che lavora può beneficiare, alternativamente, di permessi “a ore” o di permessi “a giorni”. Il tipo di permesso richiesto (a giorni o ad ore) può essere cambiato, da un mese ad un altro, con una semplice modifica della domanda presentata mentre, in linea generale, non è consentita variazione in corso di mese, ad eccezione del caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise ed imprevedibili opportunamente documentate. Genitori di figli minorenni portatori di handicap Il genitore lavoratore di figlio minorenne handicappato può richiedere e fruire dei seguenti benefici: ● prolungamento dell’astensione facoltativa; ● riposi orari fino a tre anni d’età del bambino; ● permessi giornalieri dai tre anni ai diciotto anni d’età del bambino, anche quando l’altro genitore non ha diritto a tali benefici (casalingo/a, disoccupato/a, lavoratore autonomo, ecc. …). Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, i benefici di cui sopra spettano ad entrambi ma alternativamente (non possono cioè usufruirne contemporaneamente). Prolungamento dell’astensione facoltativa La L. 104/92, art. 33, comma 1, riconosce alla lavoratrice madre o, in alternativa, al padre lavoratore di minore handicappato grave il diritto al prolungamento del periodo di astensione facoltativa con beneficio dell’indennità economica (30% della retribuzione per l’intero periodo) sino ai tre anni d’età del bambino. Alla luce delle recenti novità introdotte dalla nuova disciplina sui congedi parentali, in particolare circa i rapporti esistenti tra - 618 - astensione facoltativa e prolungamento della medesima, si precisa che il prolungamento può iniziare solo dopo il decorso del normale periodo di astensione facoltativa della madre (sei mesi), periodo che ha inizio dal giorno successivo alla fine dell’astensione obbligatoria (nove mesi successivi al parto). In merito al prolungamento dell’astensione facoltativa, si evidenziano le seguenti particolarità: 1) se dei due genitori solo il padre lavora, il prolungamento decorre dal giorno successivo alla scadenza del normale periodo di astensione facoltativa (sette mesi dalla nascita del bambino); 2) in presenza di un solo genitore, il prolungamento decorre dal giorno successivo alla scadenza del particolare periodo di astensione facoltativa (dieci mesi dalla nascita del bambino); 3) se la madre è una lavoratrice che non ha diritto all’astensione facoltativa, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del suo normale periodo di astensione facoltativa (sette mesi dal termine dell’astensione obbligatoria della madre); ➦ N. 35 del 16 settembre 2000 (segue) 4) se la madre è una lavoratrice autonoma il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza della normale astensione facoltativa (sette mesi decorrenti dai tre mesi successivi al parto). Nei casi, invece, in cui entrambi i genitori hanno fruito, in tutto o in parte, della normale astensione facoltativa, il prolungamento è consentito alle seguenti condizioni: 1) se la madre ha beneficiato di sei mesi di astensione facoltativa, il padre, prima di richiedere il prolungamento, può usufruire di cinque mesi di astensione facoltativa entro il terzo anno d’età del bambino e tra il terzo e l’ottavo anno (per l’indennizzabilità sono previste particolari condizioni di reddito); 2) se il padre ha beneficiato di sette mesi di astensione facoltativa, la madre, prima di richiedere il prolungamento, può usufruire di quattro mesi di astensione facoltativa nei termini di cui al punto 1). Riposi orari fino ai tre anni d’età del bambino La L. 104/92, art. 33, comma 2, stabilisce che i genitori di figlio minore portatore di handicap possono, in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa, fruire di riposi orari (due ore se l’orario è pari o superiore alle sei ore/giorno, un’ora in caso contrario) sino ai tre anni d’età del N. 35 del 16 settembre 2000 bambino. Si precisa che sino al primo anno di età del bambino i riposi sono quelli cosiddetti per allattamento (alternativi all’astensione facoltativa della madre). Tra il secondo e il terzo anno d’età i riposi invece diventano alternativi al prolungamento dell’astensione facoltativa. Permessi giornalieri I genitori di figli minorenni portatori di handicap possono fruire di permessi giornalieri (massimo tre giorni al mese da ripartire tra i due genitori) anche con assenze contestuali dal lavoro. Genitori e altri familiari, non conviventi, di maggiorenni portatori di handicap La L. 53/2000 riconosce ai genitori e ai familiari lavoratori di persone maggiorenni handicappate, anche se non conviventi, il diritto a fruire di permessi giornalieri qualora prestino loro assistenza con continuità ed esclusività. La continuità, ad esempio, è da escludere nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni mentre l’esclusività quando il portatore di handicap convive in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che già beneficiano dello stesso tipo di permessi. Genitori e altri familiari, conviventi, di maggiorenni portatori di handicap I genitori o gli altri familiari lavoratori, conviventi con la persona handicappata, possono fruire - 619 - dei permessi giornalieri se nel nucleo familiare non vi sono soggetti in grado di fornire assistenza. Di seguito si elenca una serie di motivi che determina l’impossibilità dei genitori o degli altri familiari non lavoratori conviventi con il portatore di handicap di prestare assistenza: 1) titolarità di pensioni (Inps o altri enti pubblici) che presuppongono un’incapacità al lavoro pari al 100%; 2) titolarità di pensioni (Inps o altri enti pubblici) che presuppongono infermità superiori ai 2/3; 3) età inferiore ai 18 anni; 4) infermità temporanea con ricovero ospedaliero; 5) infermità temporanea senza ricovero ospedaliero (in tal caso l’infermità dovrà essere debitamente documentata e sarà suscettibile di valutazione medica); 6) età superiore ai 70 anni in presenza di invalidità riconosciuta di qualsiasi grado. Contribuzione figurativa In merito alla copertura contributiva dei periodi oggetto dei permessi di cui sopra, in attesa di disposizioni specifiche, si precisa che la L. 53/2000, art. 19, lett. a), prevede per i permessi giornalieri la copertura mediante contribuzione figurativa. I permessi ad ore, coperti da contribuzione figurativa, sono invece riscattabili oppure possono formare oggetto di versamenti volontari. Raffaello Beltrami Circolare operativa dell’Inps Le agevolazioni del part-time L’ Inps, in attuazione alle vigenti normative, con circolare n. 145 del 4 agosto ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro che intendono usufruire delle agevolazioni previste per il contratto di lavoro parttime a tempo indeterminato. Le agevolazioni contributive più comuni a livello nazionale sono quelle riguardanti l’apprendistato, il contratto di formazione e lavoro, i lavoratori in mobilità ed a disoccupazione lunga e buon ultime quelle relative al part-time (legge n. 196/1997 e successive norme). Gli sconti per il part-time Per i contratti a part-time è prevista la riduzione triennale nelle seguenti misure (come riduzione dell’aliquota Inps): – sette punti percentuali, per i contratti part-time con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore; – dieci punti percentuali, per i contratti part-time con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali; – tredici punti percentuali, per i contratti part-time con orario superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali. Detta agevolazione spetta a condizione che: 1) l’assunzione riguardi soggetti privi di occupazione, vale a dire lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente; 2) l’assunzione stessa comporti la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto agli organici calcolati con riferimento alla forza media dei 12 mesi precedenti; 3) che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Non cumulabilità con altri benefici Andrà evidenziato che il beneficio in parola non è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi lavoratori e che il numero dei contratti agevolabili non può superare una percentuale variabile in funzione della forza lavoro aziendale (vedi anche ccnl della categoria). Modalità per ottenere il beneficio La domanda per ottenere il beneficio può essere presentata all’Inps, con il modello predisposto dall’Istituto (pubblicato in allegato alla circolare n. 123 del 27 giugno 2000 dell’Istituto), da quei datori di lavoro che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (3 giu- - 620 - gno 2000), abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale entro il 30 giugno 2000. Possono essere presentate le domande anche per il periodo successivo a tale data e sino al 31 dicembre 2000, in quanto, con nota del 13 luglio 2000, il Ministero del lavoro ha dato notizia dell’avvenuta autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee. Le istanze saranno ammesse al beneficio nei limiti della disponibilità dei fondi, e con le seguenti priorità: 1) data di presentazione o invio della domanda; 2) contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni; 3) contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili conviventi. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ammissione ai benefici, il datore di lavoro dovrà presentare all’Inps i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati, per la successiva verifica da parte della sede circa la sussistenza dei requisiti. Le aziende ammesse saranno contrassegnate dal codice di autorizzazione “2T” che, a decorrere da giugno 2000, assume il significato di “azienda ammessa ai benefici per il part-time di cui al DM 12 aprile 2000”. Il beneficio si applica anche alle ➦ N. 35 del 16 settembre 2000 (segue) contribuzioni Ivs sostitutive di quella dovuta all’Inps, quindi anche nei confronti di Inpdap, Enpals, ecc. I datori di lavoro interessati si avvarranno della relativa riduzione in sede di versamento dei contributi dovuti ai singoli enti. rative o ditte artigiane oppure a contratti di affitto di manodopera con le ditte autorizzate dalla nota legge Treu, con conseguente calo occupazionale concreto. dipendenti in quanto le aziende, per esigenze di mercato, ricorrono con sempre maggior frequenza a contratti autonomi quali l’associazione in partecipazione e le collaborazioni autonome e coordinate, ad appalti e subappalti con coope- Claudio Milocco TUTTO IL TESSERAMENTO M x M Variazioni periodo 1.9.2000 – 12.9.2000 Riflessioni finali Andrà evidenziato subito che il beneficio in parola non è automatico ma collegato ai fondi a disposizione, per cui appare evidente lo scarso interesse che potrà avere l’agevolazione fra i datori di lavoro impegnati in un mercato dove è necessario conoscere costi certi e subito. È doveroso segnalare poi che in tutto il territorio nazionale si registra un costante calo di lavoratori Quote 1999 quote precedenti provincia nuova situazione variazioni soci simpatizzanti Treviso 179 -20 159 20 TOTALE 179 -20 159 20 Quote 2000 Novara Roma 1 17 1 1 2 18 TOTALE 18 2 20 CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI SALERNO SEZIONE CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO DI SALERNO organizzano un INCONTRO-DIBATTITO per il giorno giovedì 28 settembre 2000 alle ore 16,00 presso il Salone del Palazzo della Provincia di Salerno – Via Roma – SALERNO sul tema CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI L’incontro sarà presieduto dalla prof.ssa avv. Maria Josè Vaccaro, ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Salerno. MODERATORE: dott. Matteo Casale, Presidente della sezione lavoro della Corte d’Appello di Salerno. RELATORE DI SINTESI: prof. avv. Michele Miscione, coordinatore redazionale della rivista mensile il “LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA” (editore Ipsoa – Milano). Interverranno, quali relatori, autorevoli docenti universitari, magistrati e avvocati. Il coordinamento scientifico è curato dal prof. avv. Nicola Crisci. Quesiti possono essere proposti preventivamente. Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Salerno Via S. Alfonso Maria de’ Liguori, 2 – Tel. 089/481003-481068 – Fax 089/481068. N. 35 del 16 settembre 2000 - 621 - Le novità introdotte dal D.Lgs 359/99 L’uso delle attrezzature di lavoro 1 – Premessa All’uso delle attrezzature di lavoro, com’è noto, è dedicato il Titolo III del D.Lgs 19.9.1994, n. 626; quest’ultimo, costituito dagli artt. dal 34 al 39, oltre a disciplinare gli aspetti connessi all’impiego delle attrezzature di lavoro, definisce contorni: ● delle definizioni alla base delle specifiche norme di prevenzione e protezione; ● degli obblighi del datore di lavoro; ● delle disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro; ● dell’informazione dei lavoratori; ● della formazione ed addestramento dei lavoratori; ● degli obblighi dei lavoratori. Come certamente il lettore ricorderà, si intendono per: ● attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; ● uso di un’attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; ● zona pericolosa: qualsiasi zo- na all’interno ovvero in prossimità di un’attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. A mente dell’art. 184 del DPR 27.4.1955, n. 547, i mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali, qualora vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza e, qualora questi non siano applicabili, devono essere usati previa adozione di idonee misure precauzionali. 2 – Il D.Lgs 4.8.1999, n. 359 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19.10.1999, in attuazione della direttiva 95/63/Cee del Consiglio del 5.12.1995 (che modifica la direttiva 89/655/Cee a suo tempo recepita nel D.Lgs 626/ 1994), relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, è stato pubblicato il D.Lgs 4.8.1999, n. 359, che è entrato in vigore il 19.4.2000. Il decreto in questione è caratterizzato da quattro fili conduttori: 1. la sostituzione integrale dell’art. 184 del DPR 547/1955; - 622 - 2. la modifica e l’integrazione degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 626/1994; 3. l’aggiunta al D.Lgs 626/1994 degli allegati XIV e XV; 4. l’adeguamento degli artt. 89 e 90 del D.Lgs 626/1994 sugli aspetti sanzionatori. 2.1 Sollevamento e trasporto di persone L’art. 4 del D.Lgs 359/1999, a integrale modifica dell’art. 184 del DPR 547/1955, prevede che il sollevamento di persone può avvenire solamente tramite attrezzature di lavoro e accessori a tale scopo previsti. Conseguentemente, possono essere usate attrezzature non previste allo scopo per il sollevamento di persone solo in via del tutto eccezionale; in queste ipotesi è comunque necessario che siano adottate idonee misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono l’appropriato controllo dei mezzi impiegati nonché la registrazione di tale controllo. Qualora a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi siano presenti lavoratori, è inoltre necessario che: – il posto di comando sia occupato in permanenza; – i lavoratori sollevati dispongano di un mezzo di comuni- ➦ N. 35 del 16 settembre 2000 (segue) cazione sicuro con il posto di comando; – sia garantita l’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, con opportune misure. 2.2 Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro, già obbligato ad attuare le misure tecniche ed organizzative idonee a ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e ad impedire che le stesse possano essere impiegate per operazioni e condizioni per le quali siano inadeguate, è inoltre tenuto ad adottare le misure necessarie a far sì che durante l’uso delle attrezzature stesse siano rispettate le disposizioni che seguono: ● nell’uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi: 1. siano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro; 2. siano adottate misure organizzative idonee a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature semoventi e, in ogni caso, misure idonee ad evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano nocumento da tali attrezzature; 3. il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti allo scopo, e, nel caso in cui vadano effettuati lavo- N. 35 del 16 settembre 2000 ● ri durante lo spostamento, la velocità dell’attrezzatura sia adeguata; colo la sicurezza di funzionamento delle attrezzature di sollevamento. 4. le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro solamente nel caso in cui sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; Al momento delle scelte delle attrezzature il datore di lavoro è altresì tenuto a prendere in considerazione anche i sistemi di comando; ciò al fine di assicurarsi che gli stessi siano sicuri. Va inoltre aggiunta la valutazione dei possibili guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili per ciò che attiene all’uso progettato dell’attrezzatura. In altre parole, siamo in presenza di una valutazione preventiva, tesa ad evitare la possibilità di scarsa affidabilità e di possibili malfunzionamenti delle attrezzature di lavoro. Sempre il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano disposte in modo tale da ridurre i rischi tanto per gli utilizzatori quanto per le altre persone. In particolare, va assicurato uno spazio sufficiente tra gli elementi mobili e quelli fissi o mobili circostanti. Parimenti, tutte le energie e le sostanze utilizzate o prodotte devono altresì poter essere addotte o estratte in modo sicuro. In applicazione della vigente normativa, il datore di lavoro è tenuto a garantire che le attrezzature di cui all’allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, al fine di assicurare la corretta installazione e il buon funzionamento. I risultati delle verifiche vanno tenuti a disposizione della competente autorità di vigilanza per un periodo di 5 anni dall’ultima registrazione ovvero fino alla nell’uso delle attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi: 1. gli ascensori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura; 2. siano prese misure idonee per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro, eventualmente utilizzate in presenza di particolari situazioni d’uso; 3. i lavori e le operazioni di sollevamento siano progettati, effettuati e controllati al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; 4. siano adottate idonee misure in caso di carichi sospesi delle attrezzature di lavoro utilizzate per sollevamento di carichi non guidati; 5. sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori allorché le condizioni metereologiche si degradino al punto da mettere in peri- - 623 - ➦ n. 459 (la cd. direttiva macchine), a seguito dell’applicazione delle disposizioni precedenti e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche alle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’art. 1, comma 3, secondo periodo, dello stesso DPR 459/96. (segue) definitiva messa fuori servizio dell’attrezzatura, qualora questa avvenga prima. L’esecuzione dell’ultima verifica deve essere attestata da un documento che deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste siano utilizzate. 2.3 Disposizioni sulle attrezzature di lavoro Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche, a modifica di quanto in precedenza previsto, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l’attrezzatura di lavoro è stata costruita e messa in servizio. Sulla scorta di tale previsione il Ministero del lavoro stabilisce (secondo il D.Lgs 626/1994, era una mera facoltà) modalità e procedure per l’effettuazione delle verifiche di che trattasi. I nuovi obblighi possono così sintetizzarsi: ● il datore di lavoro deve adeguare ai requisiti di cui all’allegato XV, entro il 30.6.2001, le attrezzature di lavoro indicate nell’allegato XIV, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5.12.1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esista per l’attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente; ● fino a che le attrezzature di lavoro di cui all’allegato XIV non siano adeguate, devono essere adottate misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente; ● le modifiche apportate alle macchine definite all’art. 1, comma 2, del DPR 24.7.1996, 2.4 Obbligo di informazione ai lavoratori L’art. 5 del D.Lgs 359/1999 stabilisce che il datore di lavoro provveda ad informare i lavoratori, in aggiunta ai consueti obblighi in tal senso, sui rischi cui i medesimi sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 2.5 Sanzioni Le previsioni sanzionatorie aggiuntive sono le seguenti: ● arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni per il datore di lavoro e il dirigente che violano le disposizioni contenute negli artt. 35 e 36 del D.Lgs 626/ 1994, così come modificati dal D.Lgs 359/1999; ● arresto sino a due mesi o ammenda da L. 500.000 a L. 2.000.000 per i preposti che violano le medesime disposizioni di legge. 2.6 Allegati I due nuovi allegati aggiunti al D.Lgs 626/1994 riguardano, rispettivamente, l’elenco delle attrezzature da sottoporre a verifi- - 624 - ca (allegato XIV) e le prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche (allegato XV). Per queste ultime, in stretto raccordo con il DPR 459/1996, viene espressamente chiarito che le stesse, ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, non richiedono necessariamente l’adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove. L’allegato XIV si limita, invece, ad una esaustiva – sicuramente tassativa e non meramente indicativa – elencazione delle attrezzature da sottoporre a verifica. L’elenco di cui trattasi è il seguente: 1. scale aeree ad inclinazione variabile; 2. ponti mobili sviluppabili su carro; 3. ponti sospesi muniti di argano; 4. idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere superiore a 50 cm; 5. funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento; 6. funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione; 7. gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg; 8. organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati; 9. macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi; 10. elementi di ponteggio; 11. ponteggi metallici fissi; 12. argani dei ponti sospesi; 13. funi dei ponti sospesi; 14. armature degli scavi; ➦ N. 35 del 16 settembre 2000 (segue) 15. freni dei locomotori; 16. micce; 17. materiali recuperati da costruzioni sceniche; 18. opere sceniche; 19. riflettori e batterie di accumulatori mobili; 20. teleferiche private; 21. elevatori trasferibili; 22. ponteggi sospesi motorizzati; 23. funi dei ponteggi sospesi motorizzati; 24. ascensori e montacarichi in servizio privato; 25. apparecchi a pressione semplici; 26. apparecchi a pressione di gas; 27. generatori e recipienti di vapore d’acqua; 28. generatori e recipienti di liquidi surriscaldati; 29. forni per oli minerali; 30. generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda; 31. recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e sciolti. Relativamente all’allegato XV si possono fare due distinzioni: ● disposizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi e non semoventi; ● disposizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi. Sul primo punto vi è da dire che: 1. qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l’attrezzatura di lavoro stessa deve essere at- N. 35 del 16 settembre 2000 trezzata ovvero sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia: qualora detto bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere comunque adottata ogni possibile precauzione per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori; 2. nel caso in cui gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, vanno previste possibilità di fissaggio; 3. le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento delle stesse, mediante idonee strutture di protezione e/o dispositivi di portata equivalente; 4. i carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitare i rischi di ribaltamento, mediante idonee strutture. Sul secondo punto vi è da dire, invece, che: 1. gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura: qualora l’attrezzatura di lavoro non sia destinata al sollevamento di persone, una indicazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile, al fine di non ingenerare alcuna possibilità di confusione; 2. le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di na- - 625 - tura tale da escludere tanto qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore (in particolare, i rischi dovuti a collisione accidentale), quanto da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati. 3 – Conclusioni Le nuove previsioni normative introdotte dal D.Lgs 359/1999, come premesso, sono entrate in vigore il 19.4.2000 (ad eccezione degli adeguamenti da effettuarsi entro il 30.6.2001) e sono relative alle attrezzature di lavoro; queste ultime, come già detto, sono qualsiasi macchina il cui utilizzo è previsto durante l’espletamento di una qualunque attività lavorativa. Quindi, con la sola eccezione dei casi previsti, il DPR 459/1996 (la cd. direttiva macchine) non va ad incidere con le disposizioni in esame, poiché lo stesso si applica solamente nel periodo intercorrente tra il momento in cui la macchina è disponibile per la vendita e quello in cui avviene la vendita. La finalità dell’indicato provvedimento è infatti quella di consentire che una macchina, un’attrezzatura, un impianto o un componente di sicurezza, costruiti conformemente ai contenuti della direttiva stessa, vengano immessi sul mercato nazionale e comunitario senza dover sottostare ad ulteriori regolamenti in materia di sicurezza. Luigi Pelliccia RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA Nuova circolare del Minlav. Ancora sui lavoratori extracomunitari Autorizzazione al lavoro Con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000 il Ministero del lavoro si occupa dell’applicazione della normativa relativa al rilascio delle autorizzazioni per lavoro subordinato, comprese quelle stagionali e di lavoro domestico. Viene ribadita la possibilità di assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero sia con richiesta nominativa che numerica, la valenza biennale delle autorizzazioni prevista dalle precedenti norme viene a cadere, con la precisazione che l’ingresso dello straniero dovrà riguardare la qualifica riportata sull’autorizzazione. Importante il chiarimento del Ministero sull’obbligo di motivare la richiesta di autorizzazione da parte del datore di lavoro, questo perché la valutazione dei flussi non si fonda solo sulla quantità, ma anche sulla qualità del lavoro. Per i lavori a tempo determinato devono sussistere i presupposti, le condizioni e le ipotesi previste dalle nostre leggi e dai ccnl. La mancata instaurazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata alla Direzione provinciale del lavoro, ai fini della revoca dell’autorizzazione, lo stesso Ufficio provvederà all’inoltro alla Questura. Risulta anche importante la precisazione sulla possibilità di assunzione part time (escluso il lavoro dello spettacolo), mai negata o regolamentata prima, ma condizionata ora ad uno svolgimento di orario tale da consentire un reddito sufficiente allo straniero ai fini del suo mantenimento. Viene anche ribadita la possibilità per il datore di presentare autocertificazione consistente in una dichiarazione complessiva che attesti i redditi, l’iscrizione alla Cciaa, l’applicazione del ccnl e la congruità della richiesta relativa sia alla capacità economica e sia alle esigenze dell’impresa. La capacità economica del datore va valutata caso per caso dalla Dpl, in relazione al numero dei lavoratori da assumere e delle esigenze dello stesso che potrà vedersi richiedere motivata relazione da presentare entro 20 giorni. Al lavoratore domestico si applicano le stesse discipline del lavoro subordinato e allo stesso va garantito un reddito mensile di lire 850.000 oltre all’alloggio (anche ripartito fra più datori). Il mancato utilizzo del lavoratore per servizi familiari o l’impiego diverso da quello autorizzato comportano la revoca dell’autorizzazione e la comunicazione alla Questura. Come già stabilito con precedente circolare, alle richieste per lavoro subordinato stagionale potrà essere allegato il contratto firmato solo dal datore di lavoro. All’atto della richiesta del permesso di soggiorno il lavoratore firmerà davanti all’autorità di pubblica sicurezza il contratto, il datore depositerà poi il contratto al momento della richiesta del libretto di lavoro. Non è necessaria alcuna autorizzazione per l’assunzione di lavoratori stranieri in Italia con permesso di soggiorno per motivi di stu- - 626 - dio, per i minori in affido e per coloro che sono presenti per motivi umanitari: agli stessi è infatti consentito lo svolgimento di attività lavorativa anche se limitata in relazione all’orario prestato. La cessazione di tutti i rapporti di lavoro (anche domestico) va comunicata entro 5 giorni all’Ufficio per l’impiego e alla sede Inps mentre il libretto di lavoro va restituito immediatamente alla Dpl. Le modifiche e le precisazioni riportate in tale circolare fanno comprendere che i nuovi limiti imposti dal Ministero ai datori di lavoro sono dettati dalla conoscenza approfondita dei casi di abusi verificatisi in questi ultimi anni. Conversione dei permessi di soggiorno Le richieste di conversione dei permessi di soggiorno da altro titolo a lavoro autonomo, stagionale e subordinato verranno esaminate dalle Direzioni provinciali sulla base della disponibilità delle quote. Lo stesso vale per le conversioni dei permessi in lavoro subordinato, che verranno esaminate in base ai flussi stabiliti, mentre i lavoratori stagionali che vogliano convertire il permesso di lavoro in uno a tempo determinato o indeterminato, devono, oltre che rientrare nei flussi programmati, avere prima fatto ritorno nel Paese d’origine. Il Ministero ha emanato i fac simili con la circolare n. 56/00. Silvia Bradaschia N. 35 del 16 settembre 2000 In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) WEEK WORK WORK WEEK N. Argomento Oggetto Fonte 159 Lavoratori extracomunitari Permesso di soggiorno Modalità per la conversione Il Minlav. ha predisposto le attestazioni da rilasciare ai lavoratori stra- “Guida Normatinieri nel caso di conversione del permesso di soggiorno da altro ti- va” n. 157 del tolo in lavoro subordinato o autonomo. La richiesta di conversione 6.9.00 del permesso va presentata alla Questura competente subordinatamente al rilascio da parte della Direzione provinciale del lavoro dell’attestazione che la richiesta rientra nelle quote annuali di ingresso (circolare Minlav. n. 56 del 28.7.00). 160 Lavoratori extracomunitari Disciplina Istruzioni Minlav. riguardo alle autorizzazioni al lavoro Il Minlav. fornisce le indicazioni per l’applicazione della normativa “Guida Normatirelativa al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per ingresso dall’estero va” n. 157 del e per lavoro domestico. Ribadita la competenza delle Direzioni pro- 6.9.00 vinciali del lavoro per il rilascio delle autorizzazioni per il primo ingresso in Italia del lavoratore straniero. Ai Centri per l’impiego rimane la competenza per l’occupazione di lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro ma che consentono comunque lo svolgimento di un’attività lavorativa (circolare Minlav. n. 55 del 28.7.00). 161 Occupazione Incentivi Al via i contributi per la ricerca Al via i contributi per la ricerca. Le risorse disponibili per l’esercizio 2000 ammontano a 26 miliardi. Si prevede un contributo, per un massimo di due anni, per ogni assunzione a tempo pieno con contratto a termine di durata almeno biennale, inquadrata nell’ambito di un progetto di ricerca di 30 milioni (assunzione di dottori di ricerca e possessori di titolo di formazione post-laurea) o di 20 milioni (assunzione di laureati con certificata esperienza nel settore ricerca). Beneficiarie sono le pmi, secondo la definizione comunitaria, le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, le grandi imprese, le società consortili a capitale misto pubblico-privato. Le domande vanno presentate a partire dal 4 settembre fino al 31 dicembre (decreto Ministero università del 18.5.00). 162 Lavoratrici madri Astensione obbligatoria Flessibilità del periodo L’Inps, nel ribadire quanto disposto già dal Minlav., chiarisce che la lavo- “Italia Oggi” del ratrice, la quale voglia avvalersi di fruire dell’astensione obbligatoria un 5.9.00 mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto deve fare domanda al datore di lavoro e all’Istituto. Requisiti: assenza di patologie rischiose per la madre e il nascituro; assenza di provvedimento di astensione anticipata; assenza di rischi in ordine alle mansioni svolte; assenza di altre controindicazioni. La domanda deve essere corredata del certificato del medico ostetrico-ginecologico nonché del medico competente se la lavoratrice è soggetta al 626 (circolare Inps n. 152 del 4.9.00). N. 35 del 16 settembre 2000 - 627 - “Gazzetta Ufficiale” n. 198 del 25.8.00 “Guida al lavoro” n. 35 del 12.9.00 FISCO IN PILLOLE Agevolazioni – Credito d’imposta Assunzioni nelle piccole e medie imprese delle aree depresse S ono state fornite, con circolare del Ministero delle finanze n. 161/E del 28.8.00, ulteriori istruzioni relative alle modalità, alle procedure e ai termini per la richiesta e la fruizione del credito d’imposta alle piccole e medie imprese, situate in determinati “ambiti territoriali”, che assumono nuovi dipendenti nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 Controlli – Guardia di finanza Coordinate allo Statuto del contribuente le norme sulle verifiche C on l’approvazione e l’entrata in vigore (1.8.00) dello “Statuto del contribuente” (legge 27.7.00, n. 212), il Comando generale della Guardia di finanza ha dovuto coordinare le attività di incrementando la loro base occupazionale, come previsto dalla legge 448/98 (Finanziaria ’99). La circolare (che esce con un ritardo di quasi due anni), inoltre, fornisce gli elenchi delle aree e dei territori interessati all’agevolazione, trasmessi dal Ministero del lavoro, concentrati soprattutto al CentroSud, rendendo così operativi gli incentivi alle pmi relativi al triennio 1999-2001. Le istruzioni, oltre a definire l’ambito territoriale, dettano le condizioni di applicabilità del “bonus” chiarendo l’impossibilità di cumulare le agevolazioni con quelle di natura analoga previste da altri aiuti (anche se la legge 448/98 non l’ha espressamente previsto). Ricordiamo che l’art. 4 della legge 23.12.98, n. 448 (come modifica- ta dalla legge 448/99), stabilisce i nuovi importi, cioè un milione per ciascun nuovo dipendente assunto nel periodo d’imposta 1999 e tre milioni in quelli 2000 e 2001, per le aree individuate con due elenchi riportati in allegato dalla circolare stessa (si tratta in dettaglio di 33 province del Centro-Sud con un tasso di disoccupazione superiore del 20% al dato medio nazionale e di 4 Sezioni circoscrizionali del Lazio). Il credito d’imposta, come disposto dai commi 1 e 5 della legge 448/98, è riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti “de minimis” di cui alla comunicazione Ce n. 96/C 68/06 e non può eccedere, per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi, l’importo di 60 milioni annui e di 180 milioni nel triennio. verifica con i princìpi contenuti in detto Statuto. E lo ha fatto con la circolare n. 250400 del 17.8.00 inviando istruzioni ai verificatori sul comportamento da tenere durante le visite di controllo iniziate dopo il 31 luglio 2000. Ma la circolare non rappresenta soltanto un aggiornamento del “galateo” o un’elencazione di obblighi che i verificatori dovranno rispettare, ma anche una guida dei diritti che il contribuente può esercitare non appena le Fiamme gialle si presentano in azienda o in ufficio. Le relazioni tra controllori e con- trollati dovranno basarsi “sempre più non sull’autoritarismo, ma sulla cooperazione ed il rispetto reciproco”, è detto nel documento, e pertanto le ispezioni, gli accessi e le verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali devono essere effettuati sulla base di “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo”. E tali operazioni dovranno svolgersi solamente durante l’ordinario orario di esercizio dell’attività, senza turbare il regolare svolgimento delle attività produttive e commerciali, limitando la loro - 628 - ➦ N. 35 del 16 settembre 2000 (segue Fisco in pillole) presenza al tempo strettamente necessario e non andando, comunque, oltre i 30 giorni lavorativi, salvo proroga speciale di altri 30 giorni concessa dal Comando della Guardia di finanza nei casi di particolare complessità dell’indagine. La verifica diretta in azienda, quindi, dovrà rappresentare una specie di soluzione estrema, cioè verrà attuata quando è necessario procedere a ricerche di documentazione contabile ed extracontabile, oppure è necessario effettuare verifiche sulle giacenze di magazzino, sulla consistenza di cassa, sul consumo di energia, sulla identificazione del personale, ecc., e non è possibile ricorrere ad un altro sistema, né attraverso l’invio di questio- nari, né mediante convocazioni dell’interessato. Altri punti importanti della circolare trattano del segreto di ufficio per i verificatori sui criteri utilizzati per selezionare i soggetti da controllare, nonché – secondo l’art. 12 della legge 212/2000 – dell’obbligo che i verificatori informino il contribuente, fin dal primo giorno del controllo, delle ragioni della verifica, nonché di tutti i diritti a lui spettanti per legge, compresi quelli di farsi assistere da un professionista abilitato in campo tributario, della possibilità di muovere osservazioni o rilievi, nonché della facoltà, per il soggetto controllato nel caso in cui ritenga che i verificatori procedano con modalità non con- formi alla legge, di rivolgersi al Garante del contribuente. L’esame dei documenti amministrativi e contabili, su richiesta del soggetto controllato, può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso un professionista che lo assiste o lo rappresenta, il quale può far mettere a verbale anche le sue osservazioni o i suoi rilievi. Lo stesso contribuente può comunicare, entro i 60 giorni successivi al rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, osservazioni e richieste agli Uffici impositori, i quali non potranno emanare l’avviso di accertamento prima dei 60 giorni concessi al contribuente, salvo casi di “particolare e motivata urgenza”. Banche e credito – Protesti cambiari dere l’annotazione sui predetti elenchi presentando un’apposita istanza al Presidente della Camera di commercio competente per territorio. La legge, inoltre, definisce modalità più garantiste per l’iscrizione dei nominativi dei protestati (ad evitare omonimie l’elenco deve contenere i dati anagrafici completi del debitore), i compiti del Presidente della Cciaa in merito, le modalità per proporre ricorso avverso le decisioni dello stesso, le procedure di cancellazione e la riabilitazione. Alla legge è allegato anche un modello di istanza. Il provvedimento si propone di evitare la cattiva fama nei rapporti con i fornitori, i clienti e i finanziatori derivante dall’iscrizione nel “Bollettino dei protesti” che avviene quando un assegno o un “pagherò”non vengono pagati alla scadenza, oppure nel caso in cui una cambiale-tratta non viene accettata dal soggetto indicato come debitore sullo stesso effetto. E a volte la causa dell’iscrizione è dovuta ad er- rore, nonostante l’avvenuta regolazione del conto. Per ottenere la cancellazione l’interessato, oltre a presentare l’apposita istanza (entro un anno) al Presidente della Camera di commercio, dovrà dimostrare di aver corrisposto al creditore, oltre all’importo facciale della cambiale, anche gli interessi maturati, le spese del protesto addebitate, quelle dovute all’avvocato per l’eventuale precetto e quelle spettanti al giudice per l’eventuale processo esecutivo eventualmente promosso. Nel caso di errore nella “levata del protesto”, l’erronea cancellazione o l’illegittimità possono essere chieste anche dal notaio, dalla banca o da altro pubblico ufficiale e, a tal punto, potrebbero anche essere accertate responsabilità per danni subìti. Contro l’eventuale rigetto da parte del Presidente, l’interessato può presentare ricorso al Giudice di pace competente per luogo di residenza. Dodici mesi, anziché 60 giorni, per cancellare il debito E ntrerà in vigore il 27 dicembre 2000 il nuovo regolamento in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari la cui novità più rilevante riguarda il nuovo termine di 12 mesi (invece degli attuali 60 giorni) che sono a disposizione del debitore per ottenere la cancellazione dal Bollettino dei protesti cambiari. Lo ha stabilito la legge 18.8.00, n. 235 (in GU n. 200 del 28.8.00) la quale, modificando la legge del ’95, ha pure stabilito che anche il debitore, il quale ha provveduto al pagamento oltre il predetto termine, senza aver subìto protesti, può chie- N. 35 del 16 settembre 2000 - 629 - STORIE DI LAVORO V iveva proprio al centro della città un tale, di nome Sofronio, occupato da anni in qualità di operaio specializzato presso la fabbrica in fondo al viale, prima del ponte. Oggi s’è dimesso perché un giorno il capo gli raccomandò di non battere la fiacca e di usare la diligenza stabilita dall’art. 2104 c.c., nell’interesse dell’impresa e della produzione nazionale. Fu da quel giorno che Sofronio si buttò a capofitto nel lavoro, al punto che i superiori gli dicevano ora sì che usi la diligenza richiesta, ora sì che agisci nell’interesse superiore della produzione nazionale. Bravo Sofronio. Però in seguito la fabbrica assunse un giovane apprendista che, nel giro di pochi mesi, pur svolgendo esattamente le mansioni di Sofronio, ebbe una busta paga con 200.000 lire in più di lui. Eppoi si riseppe che il ragazzo era stato visto più volte con la figlia del titolare. Figuriamoci Sofronio. Corse subito dal capo, gli ricordò gli elogi dei superiori e poi gli disse senza tanti complimenti che mai e poi mai avrebbe accettato la grave discriminazione che lo feriva profondamente. Stesso lavoro, paga diversa Se due persone fanno esattamente lo stesso lavoro, concluse, esse debbono essere pagate allo stesso modo: metta pertanto nella mia busta paga le 200.000 lire che mancano. Ma il capo si arrabbiò più di lui. Non è perché sia il fidanzato di mia figlia che l’apprendista prende più di te, Sofronio. Prende di più perché mette nel lavoro un grado di diligenza superiore al tuo, tanto è vero che la sua produzione è migliore e supera nettamente la tua. Ma se anche foste esatta- mente uguali, la Cassazione (n. 5623 del 5.5.00) ha spiegato bene che “l’attribuzione ingiustificata ad un lavoratore di un determinato beneficio non può costituire titolo per attribuire al lavoratore che si trovi nell’identica posizione un diritto ad ottenere lo stesso beneficio…”. Ecco perché Sofronio s’è dimesso e per dispetto s’è messo in proprio, ovviamente lavorando con un grado di diligenza superiore a quello del fidanzato della figlia del principale. Valfrido Paoli TANTO PER RIDERE - 630 - N. 35 del 16 settembre 2000 Sempre più utile per i consulenti Servizio Ancl 730 telematico 2000 Un servizio ideato e realizzato tra colleghi professionisti per riportare le dichiarazioni 730 nell’ambito delle categorie professionali. 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Fornisce inoltre gratuitamente il software 730 telematico, le immagini laser PCL5 per la modulistica 730 e Ici, i bustoni e ovviamente l’assistenza fiscale ex art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Seek & Partners srl fornisce l’assistenza e la manutenzione al software 730 telematico per le quali è previsto un canone annuo N. 35 del 16 settembre 2000 così articolato: 1. il professionista che intende delegare le funzioni di stampa dei 730 base ed eventualmente anche di consegna dei 7304, richiede l’attivazione come Ufficio periferico 730 di un Coordinamento provinciale 730 istituito presso una Unione Provinciale Ancl convenzionata Cgn. I costi sono stabiliti dal singolo Coordinamento provinciale 730 e graduati in base ai servizi erogati; 2. il professionista iscritto all’Ancl (o che intende iscriversi), che richiede autonomamente l’attivazione del servizio come Ufficio autorizzato 730, versa un canone annuo scontato del 50%, pari a lire 400.000 (quattrocentomila); 3. il professionista non iscritto ad un sindacato di professionisti convenzionato Cgn che richiede autonomamente l’attivazione del servizio come Ufficio autorizzato 730, versa un canone annuo di lire 800.000 (ottocentomila). 4.000 colleghi professionisti sono già operativi! Cdl Giancarlo Broggian - 631 - UP Ancl già attive ASCOLI PICENO PALERMO BELLUNO PARMA BERGAMO PAVIA BOLOGNA PERUGIA BOLZANO PESARO BRESCIA PESCARA CAGLIARI PIACENZA CHIETI PISA COMO PORDENONE CUNEO POTENZA FERRARA RIMINI FIRENZE SAVONA FORLÌ SIENA GENOVA TRENTO IMPERIA TREVISO LATINA TRIESTE LIVORNO UDINE MODENA VARESE ORISTANO VENEZIA PADOVA VICENZA Per maggiori informazioni: Tel.: 0434/28293 – 16 linee ra. Tel.: 0337/534850 – Fax: 0434/28458 E-mail: [email protected] www.cgn.it