STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI
CODICE DISCIPLINARE PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA MEDIA
USO DEL CELLULARE E SANZIONI
ORGANO DI GARANZIA
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
REGOLAMENTO ASSENZE
REGOLAMENTO ATTRIBUZIONE VOTO DI
COMPORTAMENTO
A.S. 2013-2014
Istituto Comprensivo “C. Nivola” a.s. 2013-2014
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria.
Codice disciplinare dell’Istituto secondario di primo
grado “ C. Nivola”.
D.P.R. 235 del 21 novembre 2007
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 GIUGNO 249
(in GU N. 29318 –12- 2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
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Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del
25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nella Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 12 ottobre 2008;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e
di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione
degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e
del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le
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stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di
qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche
con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e
associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di
seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio
della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
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4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
sempre adottati da un organo collegiale. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore
a15 giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame
di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d’Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei
periodi di allontanamento superiori a15 giorni, in coordinamento con la famiglia e ove necessario
anche con i servizi sociali e l’Autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero
educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella
comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo
per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma sette, la
durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
9 bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza
grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla
comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato
conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine
dell’anno scolastico.
9 ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa
verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai
genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da
un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella
scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal
dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria
superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via
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definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale
delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della
comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può
decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".
Art. 5 bis.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1.Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi
studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del
piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.".
Art. 5 ter.
Giornata della partecipazione a scuola
E’ istituita la giornata della partecipazione a scuola. Ciascuna Istituzione scolastica autonoma
nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, individua la data in cuoi
svolgere la “giornata della partecipazione” rivolta agli studenti e alle loro famiglie, con la
collaborazione attiva di tutte le componenti della comunità scolastica. Nell’ambito della giornata di
cui al comma precedente, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per
le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e condivisione dello
Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti
d’istituto, nonché per la pubblicizzazione o la sottoscrizione del patto sociale di corresponsabilità.
Art. 6
Disposizioni finali
1.I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori della scuola
media.
2.Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione è fornita copia
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agli studenti all’atto dell’iscrizione.
3.E’ abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653
Il presente decreto munito del sigillo ufficiale dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica.
Dato a Roma addì 21 novembre 2007
Prodi, presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, ministero della pubblica istruzione
Napolitano
MANCANZA
COMPORTAMENTO DA SANZIONARE
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Riferimento al
n. della SANZIONE
con relativa indicazione di:
- organo competente
- procedura
- tempi
a seconda delle circostanze
attenuanti o aggravanti
A. Condotta non conforme ai principi di correttezza e
buona educazione. Abbigliamento poco consono
da n. 1 a n. 6
B. Impegno poco assiduo e mancanza ai doveri
scolastici.
da n. 1 a n. 6
C.
Frequenza poco regolare e mancata giustificazione.
Frequenti uscite anticipate immotivate e poco veritiere.
D. Scarsa cura o danneggiamento involontario e non
grave dei beni comuni della Scuola e dei singoli
E. Violazione delle norme di sicurezza,
a seconda della gravità della violazione (fumo, etc)
F. Mancanza di rispetto grave o atti di aggressività
verso i compagni tra i quali gli atti di bullismo
(vedi le tipologie in allegato)
da n. 2, 3, 4, 5, 6,
da n. l a n. 5
da n. 1 a n. 9
da n.6 a n9. a seconda della
gravità
G. Mancanza di rispetto verso il Capo d'Istituto, il
Personale Docente, il Personale non Docente
n. 4
da n. 6, 7, 9
H. Comportamenti che turbano il regolare andamento
della Scuola (accoglienza), a seconda della gravità
n. 4
da n. 6, 7, 9
I. Offesa ad altre culture e religioni, al decoro personale e alle
istituzioni
n. 6 n. 7
n. 9
J. Danneggiamento volontario dei beni della scuola
(locali e strutture,furti ,atti di vandalismo)
n. 6, 7,8, 9
K. Comportamenti che mettono in pericolo l'incolumità
delle persone (detenzione di oggetti pericolosi)
n. 6, 7
n. 9
L . Oltraggio all'Istituto, al Dirigente scolastico, al personale
docente e non docente
n. 6, 7
n. 9
M . Reati che violano la dignità e il rispetto della persona.
Reati che determinano pericolo per l’incolumità delle persone
n. 10
N. Violazione del Regolamento sull’uso dei cellulari all’interno
della sede scolastica e nelle sue pertinenze.
n.7, 8, 9,10
In nessun caso è previsto l’allontanamento incustodito dell’alunno dall’aula
SANZIONE
ORGANO
COMPETENTE
1. Richiamo da parte dei
Docenti
Docente
2. Comunicazione scritta o
telefonica alla famiglia da
Docente
PROCEDURA
TEMPI
Contestazione degli
addebiti e possibilità di
giustificarsi con i Docenti
Nella giornata
Contestazione degli
addebiti e possibilità di
Nella giornata o, non appena
possibile e non oltre i 3 giorni
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parte dei Docenti, sul diario
personale dell’alunno e/o
sul registro di classe.
Eventuale assegnazione di
elaborati di riflessione
giustificarsi con i Docenti
3. Comunicazione sul diario
personale e/o sul registro
di classe, contestualmente Docente e/o Dirigente
alla famiglia.
Eventuale assegnazione di
elaborati di riflessione
- Contestazione degli
addebiti e possibilità di
giustificarsi con i Docenti
e/o con il Dirigente.
Non appena possibile e non oltre 3
gg
-Avviso telefonico e/o
convocazione del
genitore
Non appena possibile e non oltre 3
gg
4. Comunicazione sul diario
personale e/o sul registro
di classe, contestualmente
alla famiglia.
Richiamo da parte del
Dirigente.
Eventuale assegnazione di
elaborati di riflessione.volti
alla riflessione sulla
mancanza, attività utili alla
comunità.
- Contestazione degli
addebiti e possibilità di
giustificarsi con i Docenti
Non appena possibile e non oltre i 3
gg
-Avviso telefonico e/o
convocazione del
genitore
Non appena possibile e non oltre i 3
gg
- Presentazione del caso
al Dirigente da parte dei
Docenti
Non appena possibile e non oltre i 3
gg
5 Comunicazione sul diario
personale e/o sul registro
di classe, contestualmente
alla famiglia
Comunicazione del
Dirigente alla famiglia.
Eventuale assegnazione di
elaborati di riflessione.
Risarcimento dei danni.
6. Sospensione con
allontanamento dalle lezioni
da gg 1 a 5, con obbligo di
esecuzione dei compiti
assegnati.
7. Sospensione con
allontanamento dalle lezioni
superiore a giorni 5 e fino a
Docente e/o Dirigente
Docente e/o Dirigente
Consiglio di classe
Consiglio di classe
- fase a) Contestazione
degli addebiti e
possibilità di giustificarsi
con i Docenti
Non appena possibile e non oltre i 3
gg
- fase b) Presentazione
dei fatti al Dirigente da
parte dei Docenti
Non appena possibile e non oltre i 3
gg
- fase c) Convocazione
della famiglia per telefono
( anche per l’eventuale
prelievo immediato
dell’alunno)
Entro 3 gg dalla fase b)
- fase a)Contestazione
degli addebiti e
possibilità di giustificarsi
anche eventualmente alla
presenza del genitore.
Convocazione della
famiglia per telefono
(anche per l’eventuale
prelievo immediato
dell’alunno) .
- fase b) Presentazione
dei fatti al Dirigente
Non appena possibile e non oltre i 3
gg
- fase c) Convocazione
del Consiglio di Classe
Non appena possibile e non oltre i 7
gg rispetto alla fase b)
-fase d)Comunicazione
diretta e/o per posta alla
famiglia del procedimento
di sospensione
Non appena possibile e non oltre 5
gg dalla fase c)
- fase a)Contestazione
degli addebiti e
possibilità di giustificarsi
Non appena possibile e non oltre i 3
gg
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Non appena possibile e non oltre i
5 gg
un massimo di 15 giorni,
con obbligo di esecuzione
dei compiti assegnati dai
Docenti
8. Sanzioni di cui
ai punti 6- 7 con
risarcimento dei danni
( a seconda della gravità)
9. Possibilità di procedura
d’urgenza
(Atti di bullismo secondo le
diverse fattispecie: diretto,
indiretto, elettronico)
10. Sospensione con
allontanamento dalle lezioni
superiore a giorni 15 giorni,
ivi compresi
l’allontanamento fino al
termine delle lezioni o con
esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione
- fase b)Presentazione
dei fatti al Dirigente da
parte dei Docenti
Non appena possibile e non oltre i 5
gg
- fase c)Convocazione
della famiglia per
telefono per il prelievo
dell’alunno qualora si
rendesse necessario per
la gravità dei fatto
Nella giornata
- fase d)Convocazione
del Consiglio di Classe
con presenza sia dei
genitori dell’alunno, sia
di quest’ultimo
Non appena possibile e non oltre 10
gg dopo la fase b)
- fase f) Comunicazione
diretta o per posta alla
famiglia del
procedimento di
sospensione per un
eventuale intervento
della famiglia nel
procedimento
Non appena possibile e non oltre 5
gg dopo la fase d)
Consiglio di classe
Procedura 6- 7
Tempi 6- 7
Consiglio di classe
- fase a)Contestazione
degli addebiti e
possibilità di giustificarsi
Non appena possibile e non oltre i 3
gg
- fase b)Presentazione
dei fatti al Dirigente da
parte dei Docenti
Non appena possibile e non oltre i
3 gg
- fase c)Convocazione
della famiglia per
telefono per il prelievo
dell’alunno qualora si
rendesse necessario per
la gravità dei fatto
Nella giornata
- fase d)Convocazione
del Consiglio di Classe
con presenza sia dei
genitori dell’alunno, sia
di quest’ultimo
Non appena possibile e non oltre 10
gg dopo la fase b)
- fase f) Comunicazione
diretta o per posta alla
famiglia del
procedimento di
sospensione per un
eventuale intervento
della famiglia nel
procedimento
Non appena possibile e non oltre 5
gg dopo la fase d)
Consiglio d’Istituto
fase G) Richiesta
eventuale dell’intervento
della polizia postale e/o
delle forze dell’ordine
Disposizione del
Dirigente, da ratificare
poi secondo la
procedura prevista per la
sanzione.
Convocazione
immediata della famiglia
per il prelievo dell’alunno
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Tempestivamente a seconda della
gravità della situazione
Non appena possibile e non oltre 10
gg .
all’esame di Stato
conclusivo del corso di
studi.
in caso si ravvisi la
pericolosità della
situazione.
Richiesta di intervento
delle forze dell’ordine.
Art. 4 comma 10 dello statuto D.P.R 29/5/1998
Nei casi in cui , dopo l’allontanamento dalle lezioni, sia sconsigliato il rientro nella Comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi , anche in corso d’anno, ad altra scuola.
SPECIFICAZIONI E CHIARIMENTI
Sono ritenute circostanze attenuanti:
- il fatto che la mancanza si verifichi per la prima volta
- che, precedentemente la condotta sia stata positiva
Circostanze attenuanti
Circostanze aggravanti
Sono ritenute circostanze aggravanti :
- il fatto che la mancanza non si verifichi per la prima volta
- che i precedenti richiami e provvedimenti non abbiano
avuto esiti positivi
- che la precedente condotta sia stata negativa
- che le circostanze e/o le conseguenze del comportamento
soggetto a sanzione siano particolarmente gravi
Consiglio di classe
Si intende convocato con la presenza dei soli Docenti per la
sanzione della sospensione di cui ai punto 6, salvo diversa
valutazione da parte dei docenti e del Dirigente scolastico,
mentre per le sanzioni dal punto 7 al punto 10 verranno
convocati sia i genitori, sia l’alunno.
E’ presieduto dal Dirigente o da un Docente da lui delegato.
Organo di Garanzia
Si intende convocato con la presenza di tutti componenti su
richiesta del genitore o di chiunque vi abbia un interesse.
Impugnazioni
Art 5 comma 2
Decreto 249/98
Impugnazioni per tutti i
provvedimenti disciplinari.
Organo Competente
Organo di Garanzia
interno alla Scuola:
presieduto da DS, da un
docente designato dal
Collegio dei docenti,
tra i docenti membri
del Collegio docenti ed
appartenente all’ordine
della scuola media, e
Procedura
Tempi
La procedura deve
essere attivata per
iscritto da parte del
genitore o da chiunque
vi abbia interesse
L’impugnazione deve avvenire entro
15 gg dalla comunicazione della
irrogazione della sanzione disciplinare.
La procedura può
essere attivata per
iscritto da parte del
genitore o da chiunque
vi abbia interesse
Il Direttore dell’ufficio scolastico
regionale, decide in via definitiva
previo parere vincolante dell’Organo di
Garanzia regionale entro 30 gg dal
ricevimento della comunicazione.
In mancanza di parere si applica il
disposto di cui all’art. 16, c.4 della
L.241/90
Entro 10 gg l’Organo di Garanzia
decide sulla impugnazione.
da 2 rappresentanti eletti
dai genitori.
Impugnazioni per tutti i
provvedimenti disciplinari.
Organo di Garanzia
Regionale : presieduto da
Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale o da
un suo delegato, da tre
docenti e da un genitore
designati nell’ambito
della comunità scolastica
regionale e per la scuola
media due genitori.
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Allegato al codice di disciplina
IL BULLISMO
Il bullismo è un fenomeno complesso perché determinato da un insieme di fattori afferenti a diversi
ambiti: famiglia di appartenenza e stili educativi, caratteristiche della personalità dei soggetti
coinvolti, modalità di espressione delle emozioni nelle diverse situazioni sociali, modalità di
gestione dei conflitti, ambiente socio educativo e contesto socio ambientale, tipo e grado di
presenza delle figure adulte educativamente importanti, gestione dei conflitti grippali nel contesto
didattico.
 Intenzione di fare del male e mancanza di compassione: il “ persecutore” trova piacere
nell’insultare, nel picchiare o nel cercare di dominare la “vittima”.
 Intensità e durata: il bullismo continua per un lungo periodo di tempo e la qualità di
prepotenze fa diminuire la stima di se da parte della vittima.
 Potere del “bullo”: il bullo ha maggior potere della vittima a causa dell’età, della forza ,
della grandezza, del genere ( ad es. maschio più forte della femmina) o per una sua
popolarità nel gruppo dei coetanei.
 Vulnerabilità della vittima: la vittima è più sensibile degli altri coetanei alle prese in giro,
non sa e non può difendersi adeguatamente ed ha delle caratteristiche fisiche o psicologiche
che la rendono più incline a una vittimizzazione.
 Mancanza di sostegno: la vittima si sente isolata, spesso ha molta paura di riferire gli
episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette.
 Conseguenze: il danno per l’autostima della vittima si mantiene nel tempo ed induce la
persona a un considerevole disinvestimento dalla scuola: oppure alcune vittime diventano a
loro volta aggressive.
In una situazione di normale conflitto tra coetanei, nessuno di questi elementi è presente. Le
persone coinvolte in un normale conflitto tra pari:
 Non insistono oltre un certo limite per imporre la propria volontà.
 Spiegano il perché sono in disaccordo, manifestando le proprie ragioni.
 Si scusano e cercano soluzioni di “pareggio”
 Si accordano e negoziano per soddisfare i propri bisogni.
 Sono in grado di cambiare argomento e allontanarsi.
Il bullismo si manifesta in tre forme principali:
 Bullismo diretto: (attacchi relativamente aperti nei confronti della vittima). Fisico : colpire
con pugni o calci, sottrarre o rovinare oggetti di proprietà degli altri;
Verbale: deridere, insultare, prendere ripetutamente in giro, sottolineare aspetti razziali ecc.
 Bullismo indiretto: ( isolamento sociale e intenzionale dal gruppo): diffondere pettegolezzi
fastidiosi e storie offensive, escludere dai gruppi e aggregazioni.
 Bullismo elettronico o cyberbulling: particolare tipo di aggressività attraverso forme
elettroniche con registrazione e diffusione di immagini in siti web e cellulari
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USO DEL CELLULARE E SANZIONI DISCIPLINARI
Vista la Direttiva del ministro della Pubblica Istruzione sull’utilizzo dei telefoni cellulari , Direttiva
15 marzo 2007, prot. n. 30 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni
cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, si stabilisce
quanto segue:
1. all’interno della sede, dei plessi scolastici e delle pertinenze è vietato agli alunni l’utilizzo dei
telefoni cellulari, potendo essi utilizzare, previo consenso del docente, per urgenti necessità, i
telefoni fissi della scuola;
2. gli alunni devono tenere, all’interno della scuola (compresi gli spazi esterni) i telefoni cellulari
spenti e nello zaino;
3. qualora un alunno dovesse tenere acceso il telefono cellulare, ricevere chiamate o messaggi
accenderlo, questo (privato della SIM che potrà essere consegnata all’alunno) verrà
immediatamente preso in consegna dal docente che ha constatato il fatto, il quale provvederà a
convocare i genitori, ai quali il telefono sarà riconsegnato; qualora il genitore non fosse
raggiungibile il cellulare verrà custodito nell’ufficio di Dirigenza della sede della Scuola Media;
4. nel caso in cui il fatto sia constatato da un collaboratore scolastico, o da altro personale interno
all’istituto, costui provvederà ad informare il docente, il Dirigente Scolastico o suo Collaboratore,
al quale l’alunno dovrà poi consegnare il telefono, privato della SIM. Il docente è tenuto ad
informare i genitori dell’accaduto, per consentire allo stesso di attuare le procedure di cui al punto
3;
5. nei confronti degli alunni che non si attengono alle presenti disposizioni saranno applicate le
sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, secondo un principio di gradualità che
tenga conto della gravità dell’infrazione e della reiterazione della stessa. Qualora, considerate le
condizioni di cui sopra, il docente ritenga opportuna la comminazione di una sanzione di
competenza del Consiglio di classe (sospensione dalle lezioni) ne informerà per iscritto,
tempestivamente, il Dirigente Scolastico, il quale provvederà a convocare l’Organo;
6. qualora il docente abbia il fondato sospetto che un alunno, con il telefono cellulare, abbia ripreso
immagini che violano la privacy (ovvero immagini di minori o anche di adulti) dopo la presa in
consegna del cellulare dovrà rimetterlo immediatamente
al Dirigente Scolastico, il quale
provvederà agli adempimenti del caso, compresa la segnalazione alle Autorità competenti;
7. le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano anche all’uso non autorizzato di altri
dispositivi elettronici.
8. Sanzioni disciplinari
Mancanza
Sanzione
1)Tenere acceso il
cellulare. Nota sul diario e sul registro, ritiro del cellulare e
2)Squillo del cellulare, ricezione consegna al genitore.
messaggio
Alla seconda segnalazione di violazione e relativa nota
con ritiro del cellulare si provvederà all’applicazione di 1
giorno di sospensione.
La reiterazione del comportamento comporta
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l’applicazione della sanzione di cui al punto 6 del
regolamento disciplinare con incremento del numero di
giorni di sospensione.
Qualora l’alunno dovesse persistere nel non rispetto del
regolamento potrà essere applicata la sanzione di cui
punto 7.
Nota sul diario e sul registro, ritiro del cellulare e
3 ) Uso attivo del cellulare all’interno consegna al genitore .
della scuola e nelle sue pertinenze
Applicazione della sanzione di cui al punto 6 del
regolamento disciplinare, nella fattispecie si
commineranno 3 gg di sospensione.
Qualora l’alunno dovesse persistere nel non rispetto del
regolamento potrà essere applicata la sanzione di cui
punto 7.
Nota sul diario e sul registro, ritiro del cellulare e
4) Usare il cellulare ai fini di scattare consegna al genitore .
foto, realizzare filmati all’interno
della scuola e delle sue pertinenze con Informazione immediata al Dirigente scolastico
violazione delle norme sulla privacy
Applicazione della sanzione di cui al punto 6 e 7 del
regolamento disciplinare. Si dovrà, nell’applicazione
della sanzione,
procedere con gradualità nella
comminazione delle giornate di sospensione .
Segnalazione alle autorità competenti
Nota sul diario e sul registro, ritiro del cellulare e
5) Uso del cellulare finalizzato consegna al genitore .
compimento di atti
di bullismo
elettronico
Informazione immediata al Dirigente scolastico
Applicazione della sanzione di cui al punto 6, 7, 9 del
regolamento disciplinare.
Segnalazione alle autorità competenti .
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REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA
ART. 1 - FINALITA’ E COMPITI
1. E’ costituito presso l’Istituto Comprensivo Iglesias sud –est Serra Perdosa”, ai sensi dell’articolo
5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive
modifiche come da D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, l’Organo di Garanzia (O.G.).
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale
ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena
convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti
ed insegnanti ed in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in
seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
3. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al
fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti
o viceversa.
ART. 2 – COMPOSIZIONE
1. L’Organo di Garanzia è composto da:
- Dirigente Scolastico
- un docente designato dal Collegio dei docenti, tra i docenti membri del Collegio docenti ed
appartenente all’ordine della scuola media
- due genitori designati dal Consiglio d’Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d’Istituto che
hanno figli alla Scuola media. Qualora non vi fosse nel Consiglio d’Istituto nessun genitore
appartenente alla scuola media si provvederà alla designazione dei genitori tra i rappresentanti dei
genitori dei Consigli di classe con modalità elettive.
2. I componenti deIl’O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del
Consiglio d’Istituto.
3. La presidenza spetta al Dirigente scolastico.
4. Ciascuno dei membri verrà sostituito, in caso di temporanea impossibilità o di astensione
obbligatoria, da un supplente appartenente alla medesima componente.
5. I genitori componenti dell’O.G. non possono assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in
cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero se trattasi di
insegnanti della stessa classe del proprio figlio. A tal fine verranno designati, oltre al docente
previsto, ulteriori due docenti supplenti appartenenti a corsi differenti rispetto al docente designato.
Oltre alla scelta dei genitori, membri ufficiali, si provvederà alla nomina di 2 membri supplenti.
6. Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni
in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 2 del presente
Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere
sostituiti dai supplenti.
8. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal
Dirigente.
ART. 3 - MODALITA’ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI
1.L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
2.La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di
convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O.G. anche con un solo
giorno di anticipo.
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3.Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni
ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’organo di garanzia e non può
assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso
dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’O.G.
4.Le deliberazioni dell’O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel
verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di
parità, prevale il voto del Dirigente.
5.Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell’O.G., effettivi o supplenti.
ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI
1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di
disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al
Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti
l'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni
dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso
accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le
memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della
delibera dell'O.G. .
5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi.
6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o
di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo allo studente,
qualora lo ritenesse opportuno, la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la
famiglia mediante un atto formale.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(ai sensi del D.P.R. n. 235/2007 )
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una
fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una
alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A
Creare un clima educativo di serenità e cooperazione che favorisca la crescita responsabile dei
propri alunni che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo
situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione.
Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di bullismo, vandalismo e inosservanza
del divieto di fumo.
Offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle
regole, tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto
Promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale.
Garantire una valutazione trasparente
Controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica degli alunni, in
merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie
discipline, agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta.
Mantenere la riservatezza sui dati e le notizie riguardanti gli alunni.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
Rispettare le scelte e le attività didattiche del docente.
Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro
crescita responsabile, nel rispetto dei valori condivisi.
Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo e di inosservanza delle comuni
regole di convivenza civile e della dignità e dell’integrità delle persone, nel riconoscere delle
differenze di genere, cultura e religione che orienti i giovani verso comportamenti socialmente
accettabili e condivisi.
Tenersi costantemente aggiornata sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio.
Sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità alle
lezioni; rispettare il regolamento sulle assenze.
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Suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa tramite i
rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe e del Consiglio d’Istituto.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A
Rispettare le regole di civile convivenza, i regolamenti della scuola, nonché la dignità e l’integrità
di tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica.
Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo,, di vandalismo, di cui dovessero
venire a conoscenza.
Considerato che l’apprendimento è occasione di crescita personale; il venire meno della costanza e
dell’impegno determina il rallentamento della propria maturazione e l’accumulo di ritardi e lacune
da recuperare.
Usare sempre un linguaggio adeguato al contesto scolastico nei confronti del dirigente, docenti,
studenti, personale ausiliario e tecnico amministrativo, personale esterno autorizzato ad entrare
nell’edificio scolastico e nelle pertinenze.
Prestare attenzione in classe, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare
svolgimento delle lezioni, eseguendo e consegnando con puntualità i lavori assegnati a casa,
portando sempre i libri e il materiale necessario.
Tenere un comportamento consono all’ambiente scolastico, utilizzando in modo corretto
attrezzature, laboratori e sussidi didattici della scuola, osservando i dispositivi organizzativi e di
sicurezza impartiti.
Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente scolastico pulito e ordinato.
Il genitore
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Il Dirigente Scolastico
REGOLAMENTO SULLE ASSENZE DEGLI ALUNNI
ART. 1 OBBLIGO DI FREQUENZA
1. Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’orario scolastico emanato dal Dirigente scolastico,
entrando a scuola con la massima puntualità. Sono tenuti altresì frequentare regolarmente le
lezioni e tutte le altre attività extrascolastiche, curricolari ed extracurricolari, che sono
presenti nel Piano dell’Offerta Formativa e che vengono svolte nel contesto dell’attività
didattica: progetti didattici, lavori di gruppo, visite guidate, corsi di recupero, attività di
approfondimento. La mancata partecipazione deve essere motivata e giustificata.
2. Gli alunni hanno inoltre l’obbligo di partecipare alle attività non obbligatorie in orario
extracurricolare alle quali hanno dato la propria adesione con l’avallo dei genitori.
ART. 2 LE ASSENZE
1. Tutte le richieste di giustificazioni devono essere riportate sul libretto personale dell’alunno
distribuito dalla Scuola. Le giustificazioni devono essere sottoscritte dai genitori. Sul libretto
e sul registro di classe, all’inizio dell’anno, i genitori, o chi da loro autorizzati e delegati a
provvedere alle giustificazioni, devono depositare le proprie firme. Le motivazioni esposte
nella giustificazione sono accolte se ritenute rilevanti ed attendibili dal Dirigente Scolastico
o dai suoi collaboratori, in caso di sua assenza. Giornalmente le richieste saranno accolte
dal docente in servizio nell’ora di entrata dell’alunno.
2. Il docente in servizio alla prima ora di lezione verificherà le eventuali assenze degli alunni
nel o nei giorni precedenti e richiederà agli alunni, risultati assenti il o i giorni precedenti, la
giustificazione, ad accoglierla, a sottoscriverla e registrarla nell’apposito spazio del registro
di classe. Nel caso in cui i collaboratori del Dirigente scolastico o il docente della prima ora
ritenessero non motivate le giustificazioni addotte, lo comunicheranno al Dirigente
Scolastico che deciderà sull’accoglienza dell’alunno in classe. Successivamente il Dirigente
Scolastico, previa comunicazione alla famiglia, potrà dichiarare ingiustificata l’assenza
effettuata.
3. Le assenze per malattia, superiori ai 5 giorni consecutivi, saranno giustificate con certificato
medico che attesti l’idoneità alla riammissione e annotate nel registro di classe.
4. Le assenze superiori ai 5 giorni consecutivi, dovute a cause diverse dalla malattia, devono
essere preventivamente comunicate per essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai
docenti da lui delegati e, trattandosi di alunni minorenni, devono essere giustificati, al
rientro a scuola, con l’accompagnamento da parte di uno dei genitori. In caso di
impedimento dei genitori potrebbe essere accettata anche una motivata comunicazione al
Dirigente Scolastico da essi stessi effettuata.
5. La mancanza della giustificazione comporta l’ammissione con riserva alle lezioni
dell’alunno ed il docente è tenuto ad annotare detta mancanza sul registro di classe. L’alunno
dovrà inderogabilmente presentare la giustificazione entro i 2 giorni successivi al docente
della prima ora. Se la giustificazione non verrà presentata entro il suddetto termine l’alunno
potrà essere riammesso alle lezioni solo se accompagnato da uno dei genitori. In caso
contrario l’assenza potrà essere dichiarata ingiustificata dal Dirigente Scolastico.
6. La giustificazione dell’assenza e l’eventuale certificato medico devono essere conservati
agli atti della scuola.
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ART. 3 RITARDI, ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE
1. Gli alunni al suono della campana, previsto per le ore 8.25, devono entrare in aula in ordine
e senza attardarsi negli anditi. Per i ritardi non abituali e minimi è sufficiente che l’alunno ne
illustri i motivi al docente della prima ora; quest’ultimo, se riterrà validi i motivi addotti lo
ammetterà in classe segnando una “R”(Ritardo), indicandone anche i relativi minuti, sul
nominativo dell’alunno già registrato come assente.
2. I ritardi oltre i 5 minuti dall’inizio delle lezioni dovranno essere motivati nell’apposito
libretto dai genitori e giustificati secondo le stesse modalità previste per le assenze.
3. In caso di mancata motivazione scritta, l’allievo sarà ammesso con riserva e la
giustificazione dovrà essere portata entro il giorno successivo, verbalizzata dall’insegnante
della prima ora e conservata agli atti della scuola.
4. Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono avvenire solo ed esclusivamente alla
presenza del genitore o di persona da lui delegata, fornendo in quest’ultimo caso apposita
delega e fotocopia del documento d’identità. Il docente presente in classe al momento della
entrata posticipata e dell’uscita anticipata provvederà ad indicare ciò nel registro di classe
specificando anche l’orario di ingresso o uscita.
ART. 4 ASTENSIONE DALLE LEZIONI
1. Qualsiasi forma di astensione dalle lezioni sarà considerata assenza e pertanto dovrà essere
giustificata.
2. Nel caso di assenze dovute a scioperi del settore scolastico, di cui è stata data apposita
informazione con circolare, e che non hanno determinato la chiusura della sede scolastica, i
genitori dovranno giustificare l’assenza del proprio figlio.
3. Nel caso di ingressi anticipati o uscite posticipate, dovute ad assemblee sindacali del
personale scolastico, verrà data apposita comunicazione agli alunni . I genitori avranno cura
di apporre la propria firma per presa visione ed il docente presente in classe all’ultima ora di
lezione, prevista per quella giornata, dovrà verificare l’apposizione della firma del genitore;
se questa dovesse mancare all’alunno non verrà consentita l’uscita anticipata se non alla
presenza del genitore o di persona da lui delegata.
ART. 5 LE ASSENZE E LA VALUTAZIONE
1. Le assenze giornaliere, i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno oggetto
di calcolo per la determinazione della validità dell’anno scolastico secondo quanto previsto
dall’articolo 11, c.1 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, successivamente richiamato e
integrato dall’art. 2, comma 10, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante
coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni”. Tali disposizione prevedono
che “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”, inoltre” Per casi eccezionali le
Istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto
limite”, “ Tali deroghe sono deliberate dal Collegio docenti 1 a condizione che le assenze
1
Viene deliberato dal Collegio Docenti nell’anno scolastico 2012- 2013, verbale n. 6 del 17/ 01/ 2013 che verranno considerati in deroga
al limite delle assenze, così come previsto dalla normativa vigente: gravi motivi di salute certificati dal medico specialista, terapie e/o cure
programmate, visite specialistiche; verbale n,. 3 del consiglio d’Istituto del 18/01/ 2013 delibera n. 11 onsiglio d’Istituto
Il semplice certificato medico attestante l’idoneità alla riammissione in classe non permette l’utilizzo dello stesso ai fini delle deroghe ai
limiti delle assenze. .Si ribadisce che, pur in presenza di deroghe stabilite dal Collegio docenti, verranno vagliati i singoli casi in seno al Consiglio di
Classe il quale non potrà prescindere dalla valutazione degli apprendimenti. Pertanto laddove si sia in presenza di deroghe, ma non si siano raggiunti
i livelli minimi degli apprendimenti previsti dalla legge, il Consiglio di classe potrà comunque non ammettere l’alunno alla classe successiva o
all’esame finale del I° ciclo
Viene deliberato dal Collegio docenti nell’anno scolastico 2013-2014, verbale n. 3 del 16 ottobre 2013 che ulteriore deroga al numero
massimo di assenze previste possa essere costituito da situazioni di grave svantaggio sociale dell’alunno con l’intervento di strutture pubbliche
pubbliche e/o private..
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complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. L’impossibilità
di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame
finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del
Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
2. L’assiduità della frequenza costituirà da parte dei Consigli di classe criterio di assegnazione
per il voto di comportamento sulla base di quanto previsto con apposito regolamento
disciplinare.
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del Decreto Legge 1 Settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazione dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle
seguenti priorità:
- accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di
ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei
diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.
2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità, da parte degli studenti.
3. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale , si riferisce a tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal
Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e pertanto concorre alla determinazione
della media dei voti ai fini dell’ammissione all’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione.
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della
valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il
Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti
realizzati dallo studente nel corso dell’anno in relazione alle finalità di cui al punto 1.
La valutazione del comportamento è espressa in decimi.
6. Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe
successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
Per attribuire il voto di condotta al singolo studente ogni Consiglio di Classe dovrà prendere in
considerazione i seguenti elementi:
- comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità, conformato al
rispetto delle norme che ne regolano la vita e l’attività;
- frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni;
- partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività ed iniziative
proposte dalla scuola ed attuate anche fuori dai locali dell’Istituto (viaggi di istruzione, progetti,
interventi di esperti e specialisti, ecc.);
- diligenza nello svolgimento dei compiti, rispetto degli impegni di studio.
.
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Il Collegio Docenti, assumendo come obiettivo interdisicplinare e come fondamento e fine ultimo
di ogni attività didattica la formazione di un’etica della responsabilità, della solidarietà, del rispetto
degli altri e di un corretto esercizio della libertà, ai fini di uniformare le modalità della valutazione,
che verranno utilizzate da tutti i Consigli di Classe per l’assegnazione del voto di condotta, delibera:
1. L’assegnazione della valutazione insufficiente avviene nel rispetto del D.M. 5 del 16 gennaio
2009, secondo il quale “ la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di
scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe,
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per
le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R.
235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 Luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto
prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni ( art 4, commi 9, 9 bis e 9 ter
dello Statuto ) “.
Il Consiglio di Classe, in tal caso, accerterà che lo studente, essendo stato destinatario nel corso
dell’anno di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra, successivamente alla irrogazione
delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle
finalità educative di cui al punto 1.
2. Gli indicatori riportati nella seguente tabella, quale espressione dei criteri per la valutazione del
comportamento.
3. Il calcolo del voto di condotta quale arrotondamento della media delle valutazioni degli
indicatori.
Rapporto con persone e con
Interesse, impegno,
Frequenza scolastica
Voto l’istituzione scolastica
partecipazione al dialogo
Rispetto del Regolamento
educativo, rispetto delle
d’Istituto
consegne
Comportamento molto
Interesse costante e
Assidua e puntuale all’inizio di
10
rispettoso delle persone ,
partecipazione attiva alle tutte le ore di lezione
collaborativo e costruttivo
attività didattiche, anche
durante le attività didattiche. alle proposte di
Ottima socializzazione.
approfondimento.
Costante consapevolezza e
Impegno assiduo
interiorizzazione delle
Ruolo propositivo
regole
all’interno della classe
Nessun provvedimento
Puntuale e serio
disciplinare
svolgimento delle
consegne scolastiche nel
rispetto dei tempi
stabiliti( = compiti
domestici, verifiche in
classe scritte e orali,
consegna materiali
didattici)
Positivo e collaborativo
Buon livello di interesse Frequenza regolare , puntuale
9
Puntuale rispetto degli altri e e adeguata
all’inizio di tutte le ore di lezione
delle regole
partecipazione alle
attività didattiche ( =
Nessun provvedimento
interventi costruttivi).
disciplinare
Impegno costante.
Diligente adempimento
delle consegne
scolastiche
Generalmente corretto nei
Interesse e
Frequenza nel complesso
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7
6
5
confronti degli altri ma non
sempre collaborativo .
Complessivo rispetto delle
regole ( = qualche richiamo
verbale - nessun richiamo
scritto sul Registro di classe
ad opera del docente o del
Dirigente Scolastico)
partecipazione selettivi( a
seconda della disciplina)
e discontinui .
Qualche episodio di
distrazione e richiami
verbali all’attenzione.
Impegno nel complesso
costante.
Generale adempimento
delle consegne
scolastiche
Comportamento non sempre Attenzione e
corretto verso compagni e
partecipazione
insegnanti
discontinue e selettive .
Poco collaborativo.
Disturbo delle attività di
Rispetto parziale delle
lezione segnalato sul
regole segnalato con
registro di classe
richiami scritti sul Registro
con richiamo scritto o
di classe e/o
con allontanamento dalla
ammonizione scritta con
lezione o con
comunicazione alla famiglia . ammonizione scritta con
comunicazione alla
famiglia .
Impegno discontinuo.
Non sempre rispettoso
degli impegni e dei tempi
stabiliti per le consegne
scolastiche
regolare
Scarsa consapevolezza e
rispetto delle regole
(ripetuti episodi di scarso
rispetto nei confronti degli
altri o delle attrezzature e
dei beni, rapporti in parte
problematici o conflittuali
con i compagni che hanno
comportato anche la
sospensione dalle lezioni per
un periodo da 1 a 15 giorni).
Frequenza irregolare
Partecipazione passiva
Disturbo dell’attività
Interesse discontinuo e
molto selettivo per le
attività didattiche
Impegno discontinuo e
superficiale.
Saltuario e occasionale
rispetto delle scadenze e
degli impegni scolastici
Occasionalmente non puntuale
Frequenza non sempre regolare
Ritardi abituali, entrate
posticipate e uscite anticipate
Ritardi e assenze giustificati
oltre il II^ giorno segnalati con
richiamo scritto sul Registro di
classe, uscite frequenti nel corso
delle lezioni
Ritardi abituali. Assenze e
ritardi non giustificati o
giustificati oltre il II^ giorno,
uscite anticipate o entrate
posticipate frequenti
Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o
personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la
sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, con conseguente esclusione dallo scrutinio
finale.
Istituto Comprensivo “C. Nivola” a.s. 2013-2014
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