Le prestazioni economiche di malattia e maternità a carico INPS e la relativa certificazione LA CERTIFICAZIONE - 1 LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA A CARICO INPS E LA RELATIVA CERTIFICAZIONE Questo breve e schematico prospetto ha lo scopo di rispondere alle più frequenti domande che ci vengono poste dai colleghi medici di medicina generale riguardo a tutti gli adempimenti relativi all’indennità di malattia a carico INPS e vuole essere uno semplice strumento di consultazione che permetta a tutti i colleghi di fare, almeno, in parte chiarezza su alcuni punti oscuri e controversi della certificazione di malattia con indennità a carico dell’INPS . Abbiamo, quindi, puntualizzato gli aspetti relativi alla definizione di malattia INPS, di certificato di malattia e di indennità di malattia, per poi passare agli aspetti relativi ad una corretta compilazione del certificato di malattia a lettura ottica (che molto presto sarà sostituito dal certificato informatico)e giungere all’esame di casi particolari, fornendo notizie, speriamo utili, per permettere al medico certificatore di orientarsi nel comportamento da assumere in determinate fattispecie e per consentirgli di fornire informazioni corrette ai propri pazienti. Questa iniziativa, che speriamo utile e gradita, può rappresentare un passo avanti per una collaborazione sempre più stretta tra i medici legali dell’INPS e i colleghi di medicina generale (e non solo) per migliorare la qualità dei servizi resi al cittadino – paziente – utente nell’interesse di tutta la collettività. Cos’e’ L’Indennità di Malattia: L’indennità di malattia è una prestazione economica volta a reintegrare parte dello stipendio del lavoratore quando insorge una infermità che determina incapacità lavorativa (circ. INPS n° 134368 del 28/08/81 e n° 48 del 22/02/93). certificato - quando il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo disposta dall’INPS o dalla USL: in tal caso è prevista la perdita totale dell’indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza non giustificata la riduzione dell’indennità è del 50% per il restante periodo di malattia. L’importo: É pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta. L’indennità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. L’indennità viene pagata invece direttamente dall’INPS: - Ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale) per i quali l’indennità è ridotta. - Agli operai agricoli. - Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali. Il certificato medico: “Testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può condurre all’affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla norma ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell’individuo o della società, eventi di rilevanza giuridica o amministrativa” ART. 18 CODICE DEONTOLOGICO: L’indennità economica spetta dal 4° giorno successivo a quello di inizio riportato nel certificato medico, ( in quanto i primi 3 giorni, detti di carenza, sono a carico del datore di lavoro) fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Qual’e’ La Malattia Indennizzabile: E’ indennizzabile l’ infermita’ che determina una incapacita’ temporanea assoluta di svolgere specifiche mansioni. “ IL MEDICO, RICHIESTO DI RILASCIARE UN CERTIFICATO, DEVE LIMITARSI AD ATTESTARE I DATI OBIETTIVI DI COMPETENZA TECNICA CHE ABBIA DIRETTAMENTE CONSTATATO, IN TOTALE ADERENZA CON LA REALTÀ”. Il certificato di malattia INPS: - impiegati dell’industria, di istituti di credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati - portieri e dipendenti da proprietari di stabili; - viaggiatori e piazzisti; - dipendenti di enti pubblici; - dipendenti da partiti politici e sindacati; - collaboratori domestici e colf; - apprendisti; Sono attualmente in uso i certificati a lettura ottica, modello OPM1, che si compongono di: - una parte riservata al medico curante, che dovrà apporre l’intestazione, la diagnosi, l’inizio e la fine della prognosi, se trattasi di inizio, continuazione o ricaduta di malattia, la firma ed il timbro; - una parte riservata al medico dell’INPS che dovrà apporre la sigla di “visto”, richiedere o meno il controllo domiciliare, rilevare eventuali anomalie, causalità terzi o INAIL, se la malattia in diagnosi è di possibile natura tubercolare; - di una parte riservata al lavoratore che dovrà riempire gli spazi relativi ai suoi dati anagrafici e di residenza, all’indirizzo di reperibilità per i controlli domiciliari, ai dati relativi all’azienda da cui dipende. Tali modelli non sono obbligatori, ma possono essere sostituiti da certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di “libera scelta”, ai quali il lavoratore si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero per esigenze correlate alla specificità delle patologie sofferte , a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti per la validità ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacita’ temporanea assoluta al lavoro specifico) Circ. INPS 13/05/96 n° 99. Corretta compilazione di certificato INPS: Il medico certificante deve compilare sempre personalmente ed in tutte le voci richieste il riquadro con la dicitura : “RISERVATO AL MEDICO” a tal fine occorre fare alcune precisazioni : - Il certificato sprovvisto di intestazione cioè del nome e cognome dell’assicurato, apposti dal medico, non viene accettato; - La prognosi decorre dalla data del rilascio del certificato, sia nel caso di inizio che di continuazione della malattia; nel caso in cui il medico compili anche la dicitura “dichiara di essere ammalato dal” l’indennità viene corrisposta dal giorno antecedente la data di rilascio solo se viene espressamente indicato sul certificato, le altre eventuali giornate non vengono pagate, anche nel caso di continuazioni quando vi sia stata interruzione con il certificato precedente Come Ottenere L’indennità Di Malattia: (circ. INPS n° 63 del 7/3/91 e n°147 del 15/ 7/96); Il rischio tutelato corrispondente si esaurisce nel momento in cui il lavoratore riacquista la specifica capacità lavorativa, non necessariamente coincidente con la completa restitutio ad integrum, o quando la malattia, superata la fase acuta, si cronicizza determinando non più una incapacità temporanea al lavoro, ma una invalidità permanente. Chi Sono I Soggetti Aventi Diritto: Lavoratori dipendenti e lavoratori (di eta’ compresa tra 15 e 32 anni) assunti con contratto di formazione dei settori: - industria e artigianato : operai e assimilati,compresi i lavoratori a domicilio - terziario e servizi : operai, impiegati e categorie assimilate - agricoltura : operai (salariati fissi e tempo determinato) Categorie speciali: - lavoratori autoferrotranvieri ( assunti in aziende con più di 25 dipendenti) - lavoratori marittimi - lavoratori dello spettacolo - soggetti aderenti ad organizzazioni di volontariato - disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell’inizio della malattia. - lavoratori con contratto a tempo determinato (il diritto all’indennità di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro). Chi sono i soggetti non aventi diritto: Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie ed entro 2 giorni DEVE INVIARE la 1^ copia alla propria Sede dell’INPS (quella di residenza abituale) e la 2^ copia al datore di lavoro. I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per la compilazione, attenersi alle istruzioni riportate sul certificato stesso. Non Spetta: - per i giorni di ritardo nell’invio del - La diagnosi deve essere il più possibile precisa e dettagliata per consentire al dirigente medico della sede INPS, che quotidianamente esamina tutti i certificati pervenuti al fine di predisporre le visite mediche di controllo domiciliare, di valutare la congruità dal punto di vista medico legale tra diagnosi e prognosi, di rilevare una possibile responsabilità di terzi (incidenti stradali, aggressioni) per attivare azioni di surroga ( circ. INPS n° 48 del 22/02/03) o infine, di rilevare altre patologie coperte da altre forme assicurative come INAIL o Ass. contro la TBC. Quando si tratta di malattie gravi, come neoplasie avanzate e/o malattie neurologiche o psichiatriche in fase di scompenso acuto, è molto importante che la diagnosi evidenzi tale aspetto onde evitare inutili controlli domiciliari . Sigle o diagnosi incomprensibili portano spesso ad attivare controlli che potrebbero essere evitati. Quando si tratta di patologie croniche, proprio per il requisito della temporaneità che deve possedere l’infermità, deve essere evidenziata la riacutizzazione della patologia . Giungono abbastanza di frequente alle sedi INPS certificati privi di diagnosi, tali certificati vengono contrassegnati dal medico INPS con la sigla “anomalia” e non vengono accettati. A tale proposito occorre precisare che il modello OPM 1 si compone di due parti, la prima è il certificato di malattia completo di diagnosi, destinato alla sede INPS ed esaminato dai medici dell’INPS, la seconda è l’attestato di malattia, privo di diagnosi e destinato al datore di lavoro (art. 15,legge n° 55 del 23/04/81). Il segreto professionale viene, quindi, salvaguardato, in quanto il datore di lavoro non viene a conoscenza della patologia da cui è affetto il lavoratore. - è necessario apporre la firma ed il timbro personale anche se si sostituisce un collega ; - occorre sempre controfirmare le correzioni apportate; - è importante barrare le caselle di inizio, continuazione e ricaduta (si considera ricaduta la ripresa della stessa malattia entro 30 giorni dalla fine della precedente). Visite mediche di controllo: In quanto Istituto erogatore dell’indennità economica di malattia , l’INPS, in base alla Legge 33/80, ha il diritto di disporre visite mediche di controllo (VMC) nei confronti dei lavoratori assenti dal lavoro per malattia, tali visite vengono effettuate dai medici delle liste costituite dall’Istituto dall’entrata in vigore del DM 15/07/86. Le VMC possono essere richieste all’INPS anche dai datori di lavoro. La legge 638/83 ha istituito delle fasce orarie di reperibilità (FOR) nelle quali possono essere effettuate le visite mediche di controllo domiciliari: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni anche festivi, se compresi nella prognosi. I medici dell’INPS stabiliscono l’utilità del controllo seguendo criteri medico legali (congruità diagnosi – prognosi; genericità della diagnosi; possibile surroga etc), i datori di lavoro possono sempre e comunque richiedere il controllo. Il medico di controllo (MC) riveste la qualifica di pubblico ufficiale: le sue attestazioni sono vere fino a prova del contrario. Il MC deve accertare con la visita medica lo stato di malattia del lavoratore, cioè, lo stato di incapacità temporanea del lavoratore a svolgere le proprie specifiche mansioni, e la durata di tale stato, deve perciò: - raccogliere l’anamnesi patologica e lavorativa dettagliata - eseguire l’esame obiettivo - formulare la diagnosi medico legale - emettere la prognosi medico legale ( messaggio INPS 000012 del 27/02/03). La prognosi medico legale può non coincidere con la prognosi clinica perché la prima fa riferimento al concetto di incapacità lavorativa specifica e non al concetto di infermità, pertanto il medico di lista al termine della VMC può esprimersi in contrasto con il giudizio prognostico del curante oppure confermarlo. Nel primo caso darà luogo alla riduzione della prognosi indicata sul certificato ed alla ripresa anticipata del lavoro . In tale fattispecie il lavoratore viene invitato dal MC a prendere visione del verbale di visita e, se concorda, ad apporre la firma di presa visione nell’apposito spazio, se invece dissente dalla decisione del medico di controllo, dichiara le ragioni del suo dissenso sul verbale e viene invitato a visita ambulatoriale presso l’INPS, dove il dirigente medico responsabile esprime il giudizio medico legale definitivo, contro il quale è possibile solo intraprendere azione giudiziaria. Nel caso in cui il medico di controllo giudichi il lavoratore idoneo alla ripresa del lavoro anticipatamente oppure dal giorno successivo alla scadenza della prognosi fissata dal curante, l’evento morboso si considera concluso , e non vengono accettati dall’INPS certificati attestanti la stessa malattia, salvo che non sia esplicitata una riacutizzazione del quadro patologico tale da giustificare la continuazione della malattia. Se il lavoratore risulta assente al domicilio indicato, viene invitato a presentarsi il giorno successivo non festivo presso l’INPS o la Sede ASL competente per territorio per effettuare visita ambulatoriale e viene altresì invitato a produrre la giustificazione dell’assenza a visita medica di controllo entro 10 gg dalla data della visita domiciliare se avvenuta alla scadenza prognosi, dalla data della visita ambulatoriale negli altri casi. Motivi di giustificabilita’ di assenza a visita di controllo: - situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza dell’as- a cura del Centro Medico Legale INPS di Reggio Emilia sicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sè e per il suo nucleo familiare (assistenza a familiari, funerali, concorsi, esami ecc). - concomitanza di visite mediche, accertamenti specialistici o trattamenti terapeutici; il lavoratore dovrà dimostrare che non potevano essere effettuati in orario non compreso nelle fasce di reperibilità. Visita medica presso l’ambulatorio del curante: Innanzitutto e’ necessario distinguere il caso di assenza a visita di controllo per pura e semplice concomitante visita presso l’ambulatorio del curante, dall’ipotesi di visita, ugualmente concomitante all’assenza stessa, presso il sanitario medesimo per motivi riconducibili all’”urgenza”. Relativamente alla prima ipotesi la presenza dell’assicurato nell’ambulatorio del curante di per se’ non giustifica l’assenza alla visita domiciliare, dovendo essere dimostrata l’impossibilita’ di provvedervi in altro orario; le condizioni di giustificabilita’ dell’assenza possono, quindi, intendersi soddisfatte quando l’orario di ambulatorio del curante cada “in toto” nelle fasce di reperibilita’ (tenendo pure conto, se del caso, del tempo necessario al lavoratore per rientrare nel proprio domicilio)o nel caso che il curante riceva solo su appuntamento. In tali casi, ovviamente, l’interessato dovra’ esibire dichiarazione del sanitario suddetto, rilasciata contestualmente alla visita eseguita (o al massimo il giorno successivo), attestante l’ora e il motivo della visita stessa e sottoporsi, sempreche’ non abbia ripreso gia’ il lavoro, al controllo ambulatoriale cui sia stato invitato in occasione della assenza alla visita domiciliare. La documentazione in questione deve essere esibita non oltre il termine previsto per la comunicazione dei motivi giustificativi dell’assenza. Per quanto attiene alla seconda ipotesi prospettata (“urgenza”), la condizione di giustificabilita’ si intende assolta se il medico curante esplicita il motivo dell’ urgenza o se, ancorche’ i motivi che hanno determinato l’urgenza non vengano attestati specificamente dal medico, dalla documentazione prodotta a giustificazione dell’assenza risultino gli esiti della visita effettuata o quale tipo di prestazione sia stata erogata al lavoratore. In mancanza di tali requisiti, e’ ovvio, la prestazione sanitaria eseguita sara’ considerata una semplice “visita medico-generica”. Dall’esame degli elementi suddetti, a cura dei sanitari della Sede, potra’ essere valutata, in relazione alla diagnosi o alle prestazioni eseguite, la necessita’ o meno per il lavoratore di accedere presso il curante in ore comprese nelle fasce orarie di reperibilita’. Potra’ tenersi conto in tale contesto che l’”urgenza”, in particolari situazioni di carattere sanitario, puo’ intendersi riferibile anche a cause che, sia pure obiettivamente non riscontrate, possono aver determinato nel lavoratore la ragionevole convinzione di doversi recare al piu’ presto dal proprio medico. (circ. INPS n° 171 del 19/07/90). Cure di medicina alternativa e trattamenti fisioterapici: Nell’ipotesi di lavoratori che, risultati assenti a visita di controllo, dichiarano di essersi recati presso studi professionali privati, che praticano la c.d. medicina alternativa o la fisioterapia, va inizialmente tenuto presente sul piano generale che la semplice prescrizione di tali trattamenti non comprova, di per se’, la condizione di incapacita’ lavorativa, cui e’ correlata l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia. Solo quindi in presenza di accertata incapacita’ al lavoro, possono essere considerate favorevolmente eventuali assenze riconducibili all’effettuazione dei trattamenti suddetti, laddove questi risultino collegati alla malattia in corso e quando venga debitamente comprovata l’impossibilita’ di eseguirli in orario che consenta il rispetto delle fasce di reperibilita’. L’effettiva esecuzione, con il relativo orario, deve essere inoltre formalmente attestata dalla struttura privata che, ovviamente, dovra’ risultare in possesso di regolare autorizzazione allo svolgimento della specifica terapia e che dovrà attestare l’impossibilità (per motivi organizzativi interni) di effettuare trattamenti al di fuori delle fasce orarie. Resta ferma in ogni caso l’osservanza dei normali criteri in materia di rilascio (contestuale) e di presentazione della attestazione della presenza, con indicazione, come detto, dell’orario di effettuazione della terapia. ESENZIONI DAL RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’: In nessun caso possono essere accettate autorizzazioni all’esenzione dal rispetto delle fasce orarie rilasciate dal curante o dallo specialista o esoneri preventivi rilasciati dai sanitari curanti o dal medico INPS. Possono, invece, essere favorevolmente considerate, e solo ai fini giustificativi di assenza a visita medica di controllo, quelle situazioni particolari, debitamente documentate , nelle quali la permanenza obbligata al domicilio nelle FOR può essere di pregiudizio all’andamento della malattia o all’incolumità stessa del malato. CASI PARTICOLARI Malattia derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale: Se lo stato di temporanea assoluta incapacità lavorativa deriva da infortunio sul lavoro l’indennità economica corrispondente è a carico dell’INAIL e non dell’INPS. Si possono verificare casi nei quali i medici legali dell’INAIL , in corso di visita medica presso il CML, rilevano l’avvenuta stabilizzazione del quadro clinico e la conseguente idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa, salvo poi, eventualmente, riconoscere successivamente una percentuale di danno biologico permanente in base alla natura e all’entità delle lesioni subite. In tali casi, se il lavoratore non riprende il lavoro e si reca dal medico curante accusando la persistenza di sintomatologia algico-disfunzionale, NON E’ POSSIBILE redigere certificazione INPS di malattia comune, ma bisogna, una volta rilevata la persistenza di incapacità lavorativa assoluta (e non la presenza di postumi invalidanti) inviare nuovamente all’INAIL il soggetto per eventuale riesame del caso o comunque redigere certificato di ricaduta di infortunio. Nei casi dubbi (prolungamento dello stato di malattia in presenza di preesistenze concausanti l’infortunio, dinamica incerta dell’evento, sospetta assenza di causa violenta ecc) , ma sempre e solo se viene rilevata una incapacità assoluta e temporanea al lavoro specifico, si può redigere certificazione INPS o INAIL, segnalando il pregresso infortunio. In questi casi i sanitari dell’INPS o dell’INAIL attiveranno la riunione di un collegio medico legale INPS – INAIL che attribuirà definitivamente la competenza. Nei casi di malattia professionale tabellata e /o già riconosciuta dall’INAIL, la temporanea incapacità lavorativa è a carico dell’INAIL e bisognerà redigere la certificazione apposita. Nei casi di malattia professionale non tabellata, in attesa di riconoscimento da parte dell’INAIL, in base ad una convenzione stipulata tra i due Enti, la temporanea incapacità lavorativa è posta temporaneamente a carico dell’INPS, salvo poi diversa attribuzione. Il Medico di famiglia dovrà quindi redigere certificazione su modello INPS. Malattia derivante da responsabilita’ di terzi: Nel caso in cui l’incapacità lavorativa sia stata determinata da responsabilità di terzi (incidenti stradali ecc,) frequentemente, superata la fase acuta causa della incapacità lavorativa assoluta, la persistenza di sintomatologia algodisfunzionale post traumatica viene inquadrata dai medici di famiglia come malattia indennizzabile dall’INPS. Eventuali sintomi ancora presenti dopo congruo periodo di cure e astensione lavorativa, andrebbero invece considerati come postumi permanenti, magari invalidanti, ma senza diritto alla corresponsione dell’indennità INPS. Queste prognosi per così dire “allargate” danno luogo ad un numero elevato di giornate di malattia pagate dall’ INPS che non vengono poi riconosciute tali dalle assicurazioni dei terzi responsabili (verso cui l’INPS esercita il diritto di surroga) con notevole aggravio economico per l’INPS e, di conseguenza, per l’intera collettività. Malattia insorta durante le ferie: La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso a meno che il datore di lavoro provi, attraverso accertamenti sanitari, che la malattia stessa è di fatto compatibile con le finalità delle ferie. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e all’INPS. È data facoltà al datore di lavoro che intenda verificare l’effettiva incompatibilità della malattia del lavoratore con le ferie, di chiedere il controllo - da parte dell’INPS o della ASL - specificando che si tratta di lavoratore ammalatosi durante le ferie. L’idoneità della malattia ai fini della sospensione delle ferie deve essere valutata in relazione a quello che viene definito “danno biologico”. Di conseguenza l’interruzione del periodo feriale si verifica solo quando la malattia sopravvenuta, incida sulla sfera biologica del lavoratore in modo sostanziale pregiudicando il recupero delle energie psicofisiche, principale scopo delle ferie. Nel caso in cui l’indennità di malattia non venga concessa, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda oppure inviato alla Sede dell’INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o, ancora, presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Trattamenti a fini estetici: Lo stato di incapacità temporanea derivante da tali trattamenti in linea generale non è indennizzabile quale malattia. Al fine di chiarire meglio tale indicazione di massima dell’Istituto si analizzano qui di seguito alcuni casi più frequenti. Una delle evenienze più comuni è senz’altro rappresentata dalla chirurgia della piramide nasale, nella quale facilmente il fatto squisitamente estetico viene mascherato per mezzo di diagnosi di “Rinosettoplastica nasale” o di “Deviazione del setto nasale”; riguardo a tale fattispecie, va subito sottolineato come, in realtà, nella maggior parte dei casi coesistano deformità estetiche (gibbo, laterodeviazioni) sostenute da alterazioni della normale architettura anatomica delle strutture osteocartilaginee di sostegno, proprie della piramide nasale (congenite o acquisite), con la stenosi mono/bi-laterale più o meno importante delle vie aeree: quest’ultima può determinare conseguenti alterazioni del flusso aereo nelle vie respiratorie superiori, la cui risoluzione chirurgica apporta comunque anche un miglioramento di immagine. In tali casi va ammessa la indennizzabilità del periodo di malattia. Particolare attenzione, invece, va posta allorché i dati anamnestici e quelli rilevabili dall’esame descrittivo dell’intervento praticato non segnalano l’esistenza di disturbi funzionali di rilevanza tale da giustificare di per se stessi il ricorso alla correzione chirurgica; in questi casi, è evidente la non indennizzabilità dell’evento. Altra fattispecie di ripetuto riscontro è quella relativa alla chirurgia mammaria, nell’ambito della quale vanno immediatamente distinte le differenti situazioni rappresentate dai diversi interventi praticabili. La Mastoplastica Additiva (eseguita per aumentare il volume mammario, attraverso l’introduzione di mezzi protesici) non pone alcun dubbio: essa è sempre eseguita per soli fini estetici e le componenti psicologiche riferite coesistenti di scarsa accettazione dell’ipotrofia mammaria non sono, nella generalità delle situazioni, considerate ai fini dell’indennizzabilità. Uniche eccezioni: i rari casi di ipoplasia mammaria monolaterale e la mastoplastica post-ablativa delle mammelle. La Mastopessi è intervento praticato per risolvere casi di ptosi mammaria di varia entità, per lo più conseguenti a fatti involutivi della ghiandola (senili, post-allattamento e da rapido dimagrimento): anche questa è situazione che, proprio perché non sostanziata da alcuna patologia organica, non è ammessa all’indennizzo. Esistono situazioni in cui, tuttavia, risulta gravemente compromessa l’immagine di se inducendo nella persona alterazioni nella sfera timica: tali casi, identificabili mediante l’esame della documentazione sia iconografica che specialistica, possono essere ammessi all’indennizzo. La Mastoplastica Riduttiva (eseguita per ridurre il volume mammario) assume frequentemente valenza di intervento con caratteri di necessità terapeutica, attraverso l’esistenza di problemi a carico del rachide cervicale e dorsale, conseguenti al peso eccessivo delle mammelle e comportanti l’obbligo prolungato ad assumere posture scorrette. Tale condizione, però, è accettabile solo per rari casi di grave gigantomastia, della cui entità farà fede l’eventuale dato oggettivo (reperibile in cartella clinica) del peso complessivo delle masse mammarie asportate; in tal senso, si tenga conto che, come ampiamente riportato nella bibliografia in materia, gli effetti negativi sul rachide sono probabili allorché in sede operatoria si sia dovuto provvedere all’asportazione di quantità ponderali non inferiori ad 800 grammi per mammella. Nell’ambito della chirurgia dell’addome, esiste la possibilità che interventi diagnosticati per “Laparocele” possano in realtà essere stati eseguiti con finalità estetiche volte a risolvere problemi di eccessiva adiposità e/o di rilassamento cutaneosottocutaneo, tali fattispecie non sono indennizzabili. Sono ammessi all’indennizzo, invece, interventi di Addominoplastica per condizioni patologiche organiche, quali ad esempio le complicanze proprie dei grandi grembiuli addomino-pelvici (macerazioni e sovrainfezioni a carico delle ampie pieghe cutanee), gli esiti postoperatori della chirurgia delle gravi obesità, importanti diastasi dei retti addominali, ernie ombelicali di documentata grave entità, ecc. Nel campo della chirurgia delle lipomatosi, va posta particolare attenzione rivolta soprattutto al fatto che diagnosi di “Lipomatosi diffusa” (o a questa similari) spesso sottende interventi chirurgici di liposuzione, i quali - fatta eccezione per la rara condizione patologica rappresentata dalla Malattia di Dercum (“lipodistrofia dolorosa”) - sono sempre da considerarsi come eseguiti per esclusivo fine estetico. Nell’ambito della chirurgia palpebrale vanno distinti gli interventi effettuati per la correzione delle ptosi vere e proprie (le quali sono sostenute da patologie a carico dei muscoli elevatore ed orbicolare) che alterano persino il campo visivo, da quelli relativi alla rimozione degli eccessi cutanei e delle “borse” tipicamente di indole estetica e quindi, non indennizzabili; i precedenti anamnestici e la descrizione del tipo di intervento praticato, così come riscontrabili nella cartella clinica, sono spesso già di per se stessi dirimenti. Riguardo le ametropie, la chirurgia refrattiva è quella branca della chirurgia oftalmica che - nel rimodellare la superficie corneale, intesa quale prima lente naturale che la luce attraversa - si prefigge di ridurre o correggere completamente e permanentemente i principali vizi refrattivi o ametropie che altrimenti obbligherebbero all’uso di occhiali o len- ti a contatto. Per correggere definitivamente questi difetti visivi oggi, se le condizioni di spessore e curvatura corneali sono “utili” - spesso si ricorre o ad incisioni arcuate sulla cornea a scopo refrattivo o, con successo, al laser ad eccimeri. Questa chirurgia offre un reale vantaggio solo quando gli occhiali non possono essere usati (disallineamento dell’asse interpupillare come per torcicollo congenito, scoliosi facciale, anisometropie di ragguardevole entità, alterazioni fisiognomiche post-traumatiche, congenite, demolitive post-chirurgiche, ecc.) e le lenti a contatto siano mal tollerate. Per distinguere tali interventi da un semplice atto estetico, è necessario che il lavoratore dimostri la reale necessità clinica dell’intervento, essendo un obbligo a suo carico – nel più generale ambito del negozio giuridico che sostanzia il rapporto di lavoro - fornire la prova giustificativa dell’interrotta prestazione lavorativa, quale dimostrazione di correttezza, buona fede e lealtà che a tale rapporto deve essere annesso. Si rammenta che un intervento estetico non configura “malattia indennizzabile” nelle giornate dell’atto operatorio e della successiva convalescenza: va da sé che, se il nesso causale viene interrotto dal sopravvenire di complicazioni che alterano il normale decorso post-chirurgico in modo del tutto imprevisto, la tutela assicurativa decorre normalmente. (Messaggio Coordinamento Generale Medico Legale INPS n° 30/00) Procreazione assistita Le pratiche di procreazione assistita sono per lo più pratiche complesse che richiedono, oltre a giornate di ricovero ospedaliero e/o a DH per l’effettivo impianto o trasferimento di embrioni, anche un adeguato periodo di riposo dopo la dimissione ospedaliera , riposo finalizzato a ridurre il rischio di ipercontrattilità del miometrio, indotta da sforzi a volte anche minimi, e a ridurre il livello di stress che potrebbe causare oscillazioni ormonali cicliche con incremento del rischio di insuccesso della tecnica di procreazione assistita. Per tali motivi, pur non trattandosi di “malattia” nel senso comune del termine, sono ammesse all’indennizzabilità per malattia le giornate successive alla dimissione dopo ricovero per pratica di procreazione assistita, prescritte dallo specialista e necessarie per un sicuro impianto dell’embrione. Ove vengano effettuate tecniche di procreazione assistita che richiedono il prelievo di spermatozoi dall’epididimo o dal testicolo, è riconoscibile al lavoratore un congruo periodo di malattia. Per quello che riguarda i controlli ecografici e/o i prelievi ematici, invece, per essi si farà ricorso ad altri istituti contrattuali come i permessi orari. Ovviamente il presupposto per il riconoscimento dell’indennizzabilità per malattia dei periodi di astensione lavorativa è che le tecniche di procreazione assistita siano conformi alla normativa italiana vigente. Cure termali Il riconoscimento del trattamento previdenziale di malattia per l’effettuazione di cure termali avviene se lo specialista ASL (su proposta del medico di base redatta non oltre 5 giorni dalla data di presentazione) - riconosce con “motivato giudizio” la maggiore efficacia ed utilità terapeutica o riabilitativa della cura “se non differita sino alle ferie e ai congedi ordinari”; quanto precede con riferimento sia alla specificita’ e/o alla gravita’ della malattia riscontrata o allo stato evolutivo della stessa sia alle modalita’ di effettuazione del trattamento termale sia all’eventuale programma terapeutico o riabilitativo in cui questo e’ inserito e sulla base, di norma, di accertamenti strumentali o di laboratorio. Lo specialista deve anche fissare un termine, non superiore ai trenta giorni previsti dalle precedenti disposizioni, entro cui l’interessato deve iniziare la cura. Sono pertanto escluse dal riconoscimento del diritto all’indennita’ di malattia posta a carico dell’INPS: 1) le cure per le quali non sia attestata dallo specialista USL, ovviamente della branca, la sussistenza dei requisiti sopra indicati -esistenza della malattia, riconoscimento della maggiore efficacia terapeutica o riabilitativa della cura se non differita fino alle ferie- (art.2, c.1, D.M.12 agosto 1992). 2) le cure meramente preventive (art.2, c.1 e 4, D.M.); 3) le prestazioni termali prescritte per patologie non elencate nell’allegato al decreto ministeriale (art.1, c.1, D.M.); sono escluse anche quelle transitoriamente autorizzabili dalle USL con oneri a carico della finanza pubblica ancorchè non elencate nell’allegato suddetto (es. affezioni renali), in quanto le stesse sono fruibili, come esplicitamente sancito (art.4, c.1, D.M.), solo utilizzando periodi feriali; 4) le cure iniziate oltre la data fissata dallo specialista -max. 30 giorni dalla relativa redazione- (art.2, c.1, D.M.); 5) le fattispecie in cui la proposta del curante risulti presentata alla USL oltre i 5 giorni previsti (art.2, c. 3, D.M.); 6) i casi di omesso o ritardato invio, ai previsti destinatari, della documentazione richiesta -vds. par.C- (art.2, c.4, D.M.); 7) i periodi di cure termali fruite presso stabilimenti non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se effettuate per una delle affezioni elencate nel decreto (art.2, c.5, D.M.); 8) le cure effettuate in periodi nei quali i datori di lavoro abbiano attestato la possibilita’, nei confronti del lavoratore interessato, di fruire di ferie o di congedi ordinari (art.2, c.1, D.M); 9) i periodi di cura eccedenti i quindici giorni per anno solare (art.13, c.4, legge n.638/1983); 10) le cure effettuate senza l’osservanza di un periodo di intervallo di almeno quindici giorni con i congedi ordinari o le ferie (art.13, c.5, legge n.638/1983); 11) le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari (art.13, c.6, legge n.638/ 1983); 12) i periodi di cura comunque retribuiti (art.6, legge n.138/1943); 13) le cure autorizzate dall’INPS nei propri Stabilimenti o in strutture convenzionate ai fini della prevenzione degli stati di invalidita’ pensionabile (legge n.8/1990, confermata dalla legge 30.12.1991, n.412); 14) le cure concesse dai medici dell’INAIL (artt.5 e 6 legge n.138/1943); 15) le cure parzialmente o non continuativamente eseguite, fatti salvi, per i giorni relativi, i motivi di forza maggiore, compresa la chiusura dello stabilimento. Cicli di cura ricorrenti: Per i lavoratori che, a causa delle patologie sofferte, si sottopongono periodicamente, per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali, spesso di natura specialistica, comportanti incapacità al lavoro , si ritiene che tali giornate possano essere definite applicando i “criteri della ricaduta”, ove ne ricorrano i relativi presupposti (trattamento eseguito entro 30 giorni dal precedente). A tal fine, può comunque essere considerata sufficiente anche un’unica certificazione del curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. Gli interessati dovranno inviare tale certificazione prima dell’inizio della terapia, fornendo anche l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche (ad esempio mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all’indennità. Tale soluzione potrà essere consentita anche per i casi di lavoratori in trattamento emodialitico o affetti dal morbo di Cooley. Ricoveri per donazione d’organo: Per il caso di soggetti che si ricoverano per sottoporsi a donazione d’organo, l’indennità di malattia è erogabile , secondo le norme comuni, per le giornate di effettiva degenza e, se necessario, di convalescenza per il recupero delle energie lavorative, adeguatamente documentate dalla struttura presso la quale e’ avvenuto l’intervento. Le indicazioni che precedono valgono anche per il caso, da ricomprendere tra le donazioni d’organo, di “prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo infusione” per successivi trapianti (art.1, comma 3, della legge n. 107/1990). Trasferimento all’estero durante la malattia: al lavoratore che si rechi, durante la malattia, in localita’ diversa da quella abituale va riconosciuto il diritto alla relativa indennita’, sempreche’ comunichi all’INPS e al datore di lavoro, utilizzando la medesima certificazione di malattia o altro mezzo idoneo, il nuovo temporaneo indirizzo, consentendo, cosi’, tutti i controlli sanitari ritenuti necessari . La possibilita’ di controllo sanitario costituisce, quindi, in sostanza, il presupposto della trasferibilita’ del domicilio dell’assicurato durante la malattia. E’ evidente come l’attivita’ di controllo venga resa particolarmente difficoltosa in caso di trasferimento in localita’ estera. La normativa CEE (art.22 del Regolamento n.1408/71 del 14.6.1971, in suppl. Atti Uff. gennaio 1993) prevede, quale presupposto per la concessione di prestazioni all’assicurato durante la malattia, la necessita’ di una preventiva autorizzazione da parte dell’istituzione competente “a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di altro Stato membro” o “a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere cure adeguate al suo stato”: pur potendo l’INPS rientrare nel concetto di “istituzione competente”, l’autorizzazione a spostamenti nell’ambito dei paesi CEE viene, per prassi, rilasciata dalle USL (su mod. E112), a cui pertanto l’interessato deve rivolgersi. In caso di trasferimento, quindi, il lavoratore dovra’ fornire all’INPS e al datore di lavoro copia della predetta autorizzazione. Deve essere autorizzato anche il trasferimento in uno Stato con il quale non sono in vigore convenzioni al riguardo (extracomunitari): pertanto, potranno essere considerate favorevolmente, con conseguente pagamento dell’indennita’, solo richieste di trasferimento autorizzate dall’INPS o dalle USL. Qualora l’interessato si rivolga all’INPS, il medico dell’Istituto valuta allo scopo la necessita’ di migliori cure e/o di assistenza che il lavoratore potra’ ricevere nell’altro Paese, subordinando eventualmente l’autorizzazione all’onere di sottoporsi a visite di controllo -di cui dovra’ esibire la relativa documentazione- presso istituzioni sanitarie del luogo o da parte di medici di fiducia dei consolati o ambasciate d’Italia. (circolare INPS n. 38 PMMC n. 1714 ASMM/76 del 26 marzo 1987) Malattia dei titolari di assegno di invalidità: L’assegno di invalidità e l’indennità di malattia sono cumulabili. Tuttavia, quando la patologia è la stessa che ha determinato la concessione dell’assegno, occorre che vi sia stata una riacutizza- zione o che sia insorta una complicanza tali da determinare lo stato di incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico alla base della erogabilità dell’indennità di malattia. Malattia insorta durante o dopo la fruizione di periodi di congedo parentale o di congedo di maternità: In merito alla sussistenza o meno del diritto all’indennità di malattia nell’ipotesi di malattia insorta durante il congedo parentale o dopo la conclusione dello stesso si fa presente quanto segue: - l’assenza dal lavoro per cause (come il congedo parentale) legate non ad una “sospensione” del rapporto di lavoro ma ad una semplice inesigibilità della relativa prestazione lavorativa, non configura, agli effetti erogativi della indennità di malattia, una sospensione del rapporto di lavoro; ne consegue che la malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta durante la fruizione del congedo parentale viene indennizzata (in misura intera), ove ne ricorrano i presupposti, secondo i limiti e le modalità previsti dalla relativa normativa. Per quanto riguarda il diritto al congedo parentale, si precisa che anche i periodi di malattia indennizzati o indennizzabili, che si verifichino durante il congedo parentale, devono essere considerati neutri ai fini del complessivo periodo di congedo parentale spettante. Terminata la malattia, quindi, la fruizione del congedo parentale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni del genitore interessato, può riprendere con o senza erogazione dell’indennità del 30% che, com’è noto, compete per complessivi 6 mesi entro 3 anni di età del bambino. Malattia e congedo di maternità: La malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile, in quanto l’indennità per congedo di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia (art. 22, comma 2, del T.U.). Anche il congedo di maternità – analogamente a quello parentale (v. lett. a)- è da considerare periodo “neutro” ai fini del computo della c.d. “protezione assicurativa”, in caso di malattia insorta successivamente. Lavoratore con più rapporti di lavoro che si assenta a causa di infortunio: Come da avviso espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si precisa che, nell’ipotesi rappresentata, il riconoscimento da parte dell’INAIL di un evento come infortunio esonera l’INPS dall’obbligo di intervento anche per gli altri rapporti di lavoro, dovendosi ritenere l’assenza del lavoratore quale assenza per infortunio nei confronti di tutti i datori di lavoro. Certificati di malattia con diagnosi riconducibili a stati di tossicodipendenza: Nell’ipotesi di certificati di malattia con diagnosi riconducibili a stati di tossicodipendenza comportanti, o meno, soggiorno in comunità terapeutica (fattispecie non equiparabile a ricovero ospedaliero), la relativa prestazione economica a carico dell’INPS potrà essere corrisposta soltanto in presenza di effettiva incapacità lavorativa dei soggetti interessati. Nell’ambito di quanto precede si sottolinea, in particolare, che anche per tali soggetti vale l’obbligo di reperibilità durante le previste “fasce orarie” (se del caso presso la “comunità”), a nulla rilevando di per sé la particolare condizione di tossicodipendenza. Certificazioni rilasciate da strutture ospedaliere: 1. Certificati di ricovero e di pronto soccorso: L’INPS attribuisce validità, ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, anche alla certificazione rilasciata dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso. Su tale aspetto si ritiene opportuno precisare che limitatamente alle giornate di ricovero e/o alla giornata in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso così documentate, agli effetti del riconoscimento del diritto alla prestazione, è sufficiente che la certificazione suddetta sia redatta su carta intestata e riporti le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi. Eventuali semplici “attestazioni” di ricovero, in genere carenti della diagnosi, non sono pertanto valide ai fini certificativi. In presenza di certificazioni rilasciate dalle strutture ospedaliere in cui siano formulate prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso, la copertura dei relativi periodi, agli effetti erogativi di interesse, è riconoscibile soltanto quando il giudizio prognostico suddetto faccia riferimento esplicito ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica salvo complicazioni. La medesima certificazione, da inviare entro due giorni dal rilascio, sarà considerata regolare se completa degli altri dati essenziali sopra specificati; nel caso, il lavoratore dovrà indicare, oltre ai dati relativi all’azienda presso la quale è occupato, anche la sua abituale residenza e l’eventuale diverso temporaneo recapito al fine della predisposizione dei previsti controlli. La certificazione limitata a prestazioni di pronto soccorso - prestazioni non equiparabili a ricovero - dovrà essere inviata nei termini previsti per la certificazione di malattia (entro 2 giorni dal rilascio). 2. Certificato di “dimissioni protette”: Nel nuovo modello organizzativo adottato in sanità, è frequente il ricorso alle cosiddette “dimissioni protette” per ricoveri che richiederebbero lunghe degenze ai soli fini di eseguire - per il raggiungimento della guarigione completa o della stabilizzazione della situazione morbosa - un monitoraggio clinico ovvero esami clinico-strumentali più o meno indaginosi e complessi. In sostanza la condizione di degenza non è in assoluto conclusa, ma viene temporaneamente sospesa. Si tratta di periodi complessivi di solito protratti e indeterminati, durante i quali il soggetto si rapporta alla struttura di ricovero solo nelle giornate allo scopo programmate e, fra l’uno e l’altro appuntamento, può anche aver recuperato la propria capacità al lavoro. Al riguardo, definendo questa pausa fra un appuntamento e l’altro “periodo intermedio”, si chiarisce che ai fini erogativi i “periodi intermedi” non sono equiparabili a ricovero. Si tratta, infatti, di situazioni non comprovanti di per sé la permanenza dell’incapacità al lavoro, con la conseguenza che l’episodio morboso è da ritenere indennizzabile solo per i giorni effettivamente trascorsi in regime di ricovero. Per l’indennizzabilità dei periodi intermedi nell’ambito della “dimissione protetta” è necessario quindi che, dalla relativa certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera (ovvero dal curante), risulti che il lavoratore sia non soltanto “ammalato” ma anche temporaneamente incapace al lavoro a causa della malattia da cui è affetto. Anche nel caso in esame la certificazione di cui trattasi dovrà essere inviata a cura del lavoratore entro due giorni dal rilascio e dovrà contenere tutti i dati richiesti; eventuali ritardi od omissioni sono parimenti considerati secondo le disposizioni generali, pure ai fini della giustificabilità dei motivi addotti. Resta inteso che nell’eventualità di rientro nella struttura ospedaliera, al termine del periodo di “dimissione protetta” ovvero anche durante lo stesso, l’evento potrà essere indennizzato - se ne ricorrono i presupposti (evento intervenuto entro 30 giorni dal precedente) - quale “ricaduta”. 3. Certificati di day hospital: Nel caso di prestazioni debitamente documentate effettuate in day hospital, il requisito della sussistenza dello stato di incapacità lavorativa, necessario ai fini dell’indennizzabilità dell’evento, può intendersi realizzato quando la permanenza giornaliera nel luogo di cura copre la durata giornaliera dell’attività lavorativa ovvero, nell’ipotesi di permanenza inferiore, quando, a livello medico, il lavoratore sia ritenuto comunque incapace al lavoro nel corso della stessa giornata di effettuazione del trattamento. Al riguardo si fa presente che la specifica materia, inizialmente disciplinata dal DPR 20.12.1992, ha subito successivi interventi legislativi, legati soprattutto all’introduzione di nuovi sistemi di classificazione delle patologie - finalizzati sotto il profilo dell’ottimizzazione del rapporto costo- beneficio alla quantizzazione media dei giorni di ricovero correlati (chiamati DRG e cioè “Diagnosis Related Groups”) - e ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Sono state, pertanto, specificamente individuate le prestazioni erogabili in day hospital, tutte qualificate da patologie a gravità media ovvero di complessa gestione per la molteplicità di interventi necessari nella stessa giornata e, persino, da interventi chirurgici non eccessivamente impegnativi sul piano sistemico. Le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero; la incapacità al lavoro è dunque senz’altro riconoscibile anche se limitatamente al solo giorno di effettuazione della prestazione riportato nella certificazione medica. Sono applicabili quindi, sia per quanto concerne i requisiti certificativi che i termini di invio, i criteri indicati relativamente alle giornate di ricovero. Ovviamente, ai fini dell’indennizzabilità di ulteriori giorni successivi al ricovero in day hospital, il lavoratore dovrà produrre altro certificato medico di continuazione, compilato in ogni sua parte. 4) Legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati da medici stranieri all’estero. Nel caso di assicurati occupati in Italia che si ammalano durante soggiorni all’estero in Paesi non facenti parte della Comunità Europea ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero. L’adempimento, potendo richiedere tempi più lunghi, può essere espletato, a cura dell’interessato, anche in un momento successivo al rientro (e, ovviamente, pure per via epistolare), fermo restando che il lavoratore è tenuto all’invio della certificazione entro 2 giorni dal rilascio al datore di lavoro ed all’INPS (eventualmente in copia). Per ulteriori informazioni o chiarimenti i colleghi interessati possono contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] LA CERTIFICAZIONE - 2 Tutta la tutela relativa all’assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi degli art. 126 e 256 del Testo Unico, approvato con D.P.R. 30/06/1965, è esercitato dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). L’INAIL è un Ente di diritto pubblico, a gestione autonoma, erogatore di servizi che, attraverso vari riassetti organici della legislazione infortunistica, l’ultimo dei quali rappresentato dal Decreto Legislativo n. 38 del 21/ 07/2000, ha nel tempo ampliato il proprio ambito di tutela e, superando l’impostazione prettamente assicurativa che lo ha storicamente connotato (semplice ristoro dei danni subiti sul lavoro ed a causa del lavoro), si è indirizzato verso prospettive di più ampio respiro, nelle quali possano trovare adeguati spazi anche le problematiche relative alla prevenzione, (D.lgs n. 38 del 23.02.2000), riabilitazione e reinserimento sociale e/o lavorativo dell’assicurato (“tutela integrata del lavoratore”). Le attività tutelate dall’Istituto sono quelle che il legislatore ha tassativamente elencato e che, quindi, sono ritenute pericolose ex legge. L’elencazione di tali attività protette è contenuta nell’art. 1 del D.P.R. 30.06.1965 e tale elencazione è tassativa. Oggetto della Assicurazione: - infortunio sul lavoro e malattia professionale (in industra ed agricoltura); - infortunio in itinere; - infortuni in ambito domestico (del quale si farà cenno al termine dell’articolo) L’infortunio sul lavoro è quell’evento dannoso che, avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, abbia dato luogo alla morte o ad una inabilità permanente assoluta o parziale al lavoro, ovvero ad una inabilità temporanea assoluta, la quale abbia comportato l’astensione del lavoro per più di tre giorni (art. 2 D.P.R 1124/65). Tre sono dunque gli elementi definitori dell’infortunio: 1. l’evento dannoso: accidente lesivo involontario, abnorme, improvviso, imprevisto -anche se astrattamente prevedibile-, che viene ad interrompere lo svolgimento ordinario del lavoro (solo in caso di dolo del lavoratore è stabilito che l’assicurato il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso perde il diritto a qualsiasi prestazione). 2. la causa violenta: qualsiasi fatto esterno da cui dipenda o derivi una lesione, purchè agisca con rapidità (ovvero concentrata in un tempo ristretto e comunque non superiore alla durata di un turno lavorativo), di natura meccanica, termica, elettrica, elettromagnetica, chimica, o rappresentata anche da fattori microbici o virali. La causa violenta può consistere anche in uno sforzo, classicamente inteso quale atto di forza abnorme, caratterizzato da dispendio improvviso di energia superiore a quella richiesta dalla esplicazione del normale atto lavorativo. Non è tuttavia necessario perché si configuri l’infortunio, che l’azione del lavoratore comporti un abnorme impegno di forza o abbia un’intensità maggiore di quella normalmente necessaria per lo svolgimento del lavoro qualora esista un preesistente stato morboso in grado di condizionare una minore resistenza dell’organismo di fronte all’atto di forza (sollevamento di un grave in un soggetto affetto da patologia artrosica del rachide) oppure esistano peculiari caratteristiche di svolgimento della abituale prestazione (ripetitività eccessiva dell’atto, precario equilibrio ergonomico, fattori estrinseci anche ambientali che modifichino la abituale prestazione ecc.). Nel concetto di causa violenta possono rientrare, infine, gli stress di tipo fisico o di natura psichica, quando ricollegabili all’attività professionale dell’assicurato ove questa assuma le caratteristiche di un evento effettivamente “eccezionale o abnorme” (infarto miocardico dopo sproporzionato e prolungato impegno fisico) e non rientri invece nelle abituali condizioni operative o nelle normali dinamiche relazionali proprie dell’ambiente di lavoro (liti tra colleghi di lavoro). 3. l’occasione di lavoro: l’evento deve essere concretamente connesso al perseguimento delle finalità lavorative (“rischio specifico” o “rischio generico aggravato”), escludendo ipotesi di semplice correlazione temporale o topografica tra evento e lavoro. In altri termini, l’infortunio per considerarsi avvenuto in occasione di lavoro non è sufficiente che si sia verificato sul lavoro ma è necessario che si sia verificato per il lavoro; tanto più non è derimente la constatazione che l’operaio ne rimanga vittima mentre lavorava ma deve dimostrarsi che ne è rimasto vittima perché lavorava. Una particolare fattispecie di infortunio sul lavoro è rappresentato dall’infortunio in itinere, definitivamente regolamentato dall’art. 12 del D.Lgs 23/02/ 2000, n. 38, che ha aggiunto il terzo comma all’art. 2 del D.P.R. 30/06/65, n. 1124. Si considera pertanto infortunio sul lavoro quello occorso alle persone assicurate: - durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; - durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, anche se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; - durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale; salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o, comunque, non necessitate. Va tenuto presente che: - l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. - l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purché neces- sitato (mancanza di mezzi pubblici o, quando vi siano, allorché questi non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro o si dimostrino eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare – Cass. Civ. sez. lav. 28/09(00, n. 12891). Restano, in tal caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; - l’assicurazione non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. Le malattie professionali sono quelle che l’assicurato contrae “nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa”, con esposizione cronologicamente diluita nel tempo (elemento, questo, che le differenzia sostanzialmente dagli infortuni), inizialmente corrispondenti a quelle tassativamente indicate dal legislatore in tabelle allegate al T.U., periodicamente aggiornabili. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179 del 18/02/1988, ha quindi dichiarato illegittimo tale sistema tassativo tabellare rendendo obbligatoria l’assicurazione anche per le patologie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al T.U., purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. A seguito di tale sentenza, pertanto, si è instaurato un sistema di tutela delle malattie professionali di natura mista: - uno tabellare a “rischio specifico”: che prevede la tutela per determinate lavorazioni e per determinate malattie indicate nelle tabelle annessa al D.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione alle quali il lavoratore si giova della presunzione legale del nesso eziologico tra attività lavorativa svolta e l’agente patogeno a cui egli è esposto; - un altro “non tabellare” il quale consente e richiede al lavoratore di fornire la prova sia dell’esistenza della malattia sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia, infine, il nesso eziologico tra questa e la tecnopatia (Cass. Civ. sez. lav. 10.12.20001, n. 15591). I COMPITI CERTIFICATIVI DEL MEDICO Il certificato è un atto scritto con il quale il medico dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica riscontrati nell’esercizio della professione. I compiti certificati del medico esterno in ambito INAIL riguardano: - certificazione dello stato di assoluta temporanea inabilità lavorativa in caso di infortunio o malattia professionale; -attestazione di presenza di malattia di sospetta natura professionale; -certificazione attestante le condizioni cliniche del soggetto per richiesta di cure termali; -attestazione di un grado di inabilità prevedibilmente superiore al 33% per gli infortuni in ambito domestico. I criteri di compilazione della certificazione INAIL sono a cura del Centro Medico Legale INAIL di Reggio Emilia espressamente dettati dall’art. 53 del D.P.R. 1124 del 1965, nel quale si legge: - “…la denuncia dell’infortunio ed il certificato medico devono indicare, oltre alle generalità dell’assicurato, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e circostanze di esso… la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti”; - “…la denuncia delle malattie professionali deve essere…..corredata da un certificato medico….Il certificato medico deve contenere, oltre le indicazioni del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi, si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto Assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie…”. Per ciò che attiene l’utilizzo di specifica modulistica (pur non essendo obbligatorio), si segnala che in epoca precedente all’attuale, i moduli per gli infortuni nei due settori (industria ed agricoltura) erano di diverso colore e formato, come pure diversi erano i moduli di inizio, continuazione e definizione dell’infortunio. Attualmente sono utilizzati moduli “unificati” di tipo meccanografico (MOD 1 S.S.), composti di tre fogli di colore diverso a ricalco. Barrando le opportune caselle si opera la distinzione tra i settori e tra i diversi stadi (primo certificato, continuativo, definitivo). Tale modulo viene utilizzato anche per certificare l’inizio, la continuazione o la definizione di malattia professionale, sia nell’industria che nell’agricoltura. Recentissime disposizioni prevedono un ulteriore modificazione di tale modulistica, predisposta in versione tipografica (e in futuro informatica), che è già messa a disposizione dei medici di famiglia e delle strutture ospedaliere che ne faranno richiesta. Sostanziali differenze rispetto all’attuale modulistica sono rappresentate dal ritorno in uso di due distinti certificati (uno per l’infortunio sul lavoro, l’altro per le malattie professionali), nonché dalla particolare composizione del certificato stesso, costituito da due pagine, di cui la seconda, contenente dati sensibili del lavoratore, viene ora considerata di esclusiva pertinenza medica e, pertanto, da non consegnare al datore di lavoro. In dettaglio: la prima pagina del certificato di infortunio sul lavoro (Mod. 1 SS allegato), è predisposto in tre copie: - Copia A per l’assicurato; - Copia B per l’INAIL; - Copia C per il datore di lavoro. Essa contiene: - l’indicazione se trattasi di primo certificato, continuativo, definitivo o di riammissione in temporanea (ricaduta). In tale ultimo caso è bene indicare a quale infortunio si riferisce la ricaduta in atto (il soggetto potrebbe avere denunciato all’INAIL più infortuni); - dati anagrafici dell’assicurato. A questo proposito si ricorda che deve essere riportato, in modo chiaro e leggibile, e per esteso, il nome e cognome dell’assicurato e la data di nascita dello stesso, al fine di evitare omonimie o errori nell’identificazione di assicurati specie se stranieri con diversi nomi (a volte trascritti anche in diverso ordine); - dati identificativi del datore di lavoro; - cause e circostanze dell’evento sottoscritti dall’assicurato; - prognosi sottoscritta dal medico certificatore. la seconda pagina è predisposta in due copie: - Copia A per l’assicurato; - Copia B per l’INAIL Essa contiene: - i dati sensibili riferiti alla salute del soggetto: esame obiettivo, diagnosi, accertamenti praticati, prescrizioni, esami specialistici consigliati e qualsiasi altra notizia utile a documentare lo stato di assoluta inabilità al lavoro del paziente. A tale proposito è opportuno ricordare che è bene che il medico non si limiti a trascrivere la diagnosi eventualmente già espressa da altri sanitari che hanno in precedenza visitato l’assistito (es. medici di Pronto Soccorso o colleghi che hanno redatto precedenti certificati), ma che riporti anche, ad esempio, la presenza di segni o sintomi, non segnalati in precedenza, idonei, invece, a documentare l’origine traumatica di una lesione inizialmente misconosciuta (pregiudicando in tal modo la possibilità all’infortunato di vedersi riconoscere il giusto indennizzo). Allo stesso modo è bene che nel certificato non ci si limiti a riportare una sommaria descrizione della sintomatologia dolorosa lamentata dal paziente, da sola non idonea a documentare l’effettivo stato di assoluta inabilità lavorativa del paziente stesso, ma che il medico precisi il quadro clinico risultante da accurato esame obiettivo. Il certificato medico risulta, infatti, l’unico atto utile a risalire al decorso clinico delle lesioni ed all’effettivo stato di inabilità del soggetto, anche alla luce di valutazioni che possono rendersi necessarie a distanza di tempo; - dati anamnestici relativi all’evento; - osservazioni del medico. In questo spazio può essere riportata qualsiasi considerazione o puntualizzazione che il curante reputi utile: ad esempio nei casi nei quali il paziente riferisca al medico, solo in un secondo momento, che si è trattato di un evento avvenuto sul lavoro, oppure il medico ha redatto in precedenza un certificato su modulistica INPS o non ha provveduto alla compilazione di alcuna certificazione. Il medico, una volta raccolte le notizie relative alle cause e circostanze dell’evento qualificato come infortunio sul lavoro, utilizza il certificato per attestare lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro, inteso, non come prognosi clinica della malattia, ma come periodo nel quale il soggetto risulta “totalmente e di fatto” incapace di svolgere le proprie specifiche prestazioni professionali, anche perché incompatibili con esigenze terapeutiche dell’assicurato che risultino indispensabili per il recupero della sua specifica capacità lavorativa. L’inabilità temporanea presuppone pertanto uno stato acuto di malattia in fase evolutiva e la totale incapacità al lavoro, tale da non consentire all’assicurato di svolgere neanche in minima parte le proprie specifiche mansioni lavorative. L’evolutività è dunque ciò che caratterizza lo stato di inabilità temporanea da quello di inabilità permanente. La temporanea inabilità può, infatti, concludersi con la guarigione completa con restituito ad integrum, oppure, cronicizzare in uno stato di inabilità permanente, inteso quale termine temporale dei processi dinamici della malattia, non più suscettibile, quanto meno entro brevi periodi, di apprezzabili variazioni migliorative. L’indennità decorre dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio (o si è manifestata la malattia professionale) ed è erogata per tutti i giorni compresi quelli festivi. Per l’indennità giornaliera non è previsto dalla legge nessun limite di durata (tranne che se esplicitamente richiamato nei contratti di lavoro) e per il periodo di temporanea assoluta inabilità lavorativa è corrisposta una retribuzione giornaliera pari al 60% delle retribuzione usufruita ( per specifiche categorie il calcolo viene effettuato sulla base di retribuzioni convenzionali) quando non superi i 90 giorni; è elevata al 75% qualora tale durata superi i 90 giorni. Le Sedi INAIL, ricevuti i certificati medici (primi o continuativi), ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità, possono procedere a convocare a visita l’assicurato presso gli ambulatori delle Sedi stesse a mezzo di invito postale. Nell’ipotesi in cui il Sanitario dell’Istituto che procede al controllo esprima un giudizio difforme rispetto a quello del medico curante –riconosca, cioè, l’assicurato in grado di riprendere la propria attività lavorativa-, si disporrà l’immediata cessazione della indennità per inabilità temporanea assoluta. Lo stesso medico curante, peraltro, qualora ne ravvisi la necessità, può inviare il proprio paziente presso la Sede territoriale INAIL con richiesta di sottoporre l’assicurato a visita medica, precisando il motivo della richiesta e la visita consigliata (es. controllo temporanea o visita specialistica), invitando il paziente a presentarsi direttamente allo sportello della Sede. Una volta rilevata la cessazione dello stato di inabilità temporanea al lavoro, il medico indica, infine, sul certificato definitivo, l’eventuale presenza di inabilità permanente, barrando l’apposita casella sul certificato definitivo, demandando al medico l’INAIL l’accertamento del danno. A tale proposito si rammenta brevemente che, per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi entro il 25/07/2000, si intende per inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio (o malattia professionale) la quale tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro. Si intende invece per inabilità permanente parziale la conseguenza di infortunio (o malattia professionale) la quale diminuisca in parte ma essenzialmente l’attitudine al lavoro generico. Qualora la percentuale di riduzione dell’attitudine al lavoro, calcolata ai sensi delle tabelle di cui al TU 1124/54, risulti superiore ai minimi fissati dalla legge (10%), viene corrisposta una rendita mensile. Per gli infortuni e le malattie professionali verificatesi dopo il 25/07/2000 si applica, invece, l’art. 13 del D.Lgs 23 Febbraio 2000, n. 38, il cui comma 1 regolamenta l’indennizzabilità non più della riduzione dell’attitudine lavorativa ma del cosiddetto “danno biologico”, definito, nel comma stesso, come “ la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. La nuova disciplina indennitaria prevede, in luogo della rendita per inabilità permanente di cui sopra: - nessun indennizzo per i gradi di menomazione inferiore al 6%; - indennizzo in capitale del danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; - indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%. Le menomazioni all’integrità psicofisica (“danno biologico”) di cui al comma 1, sono valutate in base a specifiche tabelle previste dal citato art. 13, nelle quali viene considerato non solo il danno arrecato alla capacità lavorativa del soggetto ma comprensive anche degli aspetti “dinamico-relazionali” della persona (danno estetico, danno sessuale, danno alla vita di relazione ecc. non indennizzati con il precedente sistema). Il diritto del lavoratore alle suddette prestazioni economiche, così come a tutte le altre previste dall’INAIL, sorge anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso di ottemperare agli adempimenti necessari per la costituzione del rapporto assicurativo e non abbia quindi versato i relativi contributi (la cosiddetta “automaticità delle prestazioni”). Per consentire, infine, che l’assicurato possa esercitare l’azione diretta ad ottenere tutte le prestazioni previste dalla legge, è bene che il medico (nonostante la specifica definizione del concetto di infortunio ai sensi del citato art. 2 del T.U.), rediga un primo certificato di infortunio, su richiesta dell’assistito, anche per quei casi non comportanti una astensione assoluta al lavoro superiore ai tre giorni. Tale misura, infatti, semplifica tutti gli accertamenti medico legali eventualmente attivati in caso di diagnosi non corretta (lesione inizialmente misconosciuta), ovvero in caso di complicazioni delle lesione che al momento del primo soccorso non condizionavano una assoluta astensione al lavoro (es. puntura di ago infetto). Le medesime indicazioni valgono anche per gli infortuni agricoli per i quali, dando attuazione ad una norma del D.L. 38/ 2000, è stato abolito l’obbligo per il medico di redigere il cosi detto “certificato-denuncia” (certificato che sostituiva la denuncia di infortunio). Le attuali disposizioni di legge recitano infatti: “Il datore di lavoro agricolo è tenuto a denunciare all’Istituto Assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti lavoratori agricoli a tempo determinato, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni…Le disposizioni…si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio, che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro….” (il lavoratore ha 48 ore di tempo dal rilascio del certificato medico per presentare denuncia all’INAIL). Nelle stesse disposizioni si legge che la denuncia dell’infortunio e il certificato medico debbono contenere “oltre alle generalità dell’infortunato, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti”. Nel caso di infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell’impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell’infortunio medesimo, è obbligato a darne notizia all’Istituto Assicuratore entro ventiquattro ore. * * * * * Il certificato di malattia professionale (Mod. 5 SS allegato) è sostanzialmente sovrapponibile, nella composizione, a quello descritto per l’infortunio sul lavoro, eccetto che per la prima pagina nella quale l’assicurato dovrà riportare in sintesi l’anamnesi lavorativa ed una breve descrizione dell’attività lavorativa svolta, nonché la richiesta di accesso alle prestazioni economiche e sanitarie sottoscritti dall’assicurato stesso. Con tale certificato il curante pone diagnosi di malattia di sospetta origine professionale e, nella seconda pagina, descrive : - il quadro clinico obiettivo; - “una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata” dal soggetto (come da citato art. di legge). Particolare attenzione deve essere posta da parte del medico a questo obbligo di legge. La indicazione dell’esatta sintomatologia accusata può infatti indirizzare i medici delle Sedi ad effettuare eventuali approfondimenti diagnostici e più mirate e specifiche indagini sul rischio lavorativo. eventuali esami specialistici effettuati,; - preesistenti patologie; - proprie osservazioni. In tema di malattie non tabellate la prova dell’origine deve riguardare l’esistenza della malattia e l’esposizione al rischio mediante precisazione delle relative modalità (durata e intensità) e, quindi, delle mansioni svolte e delle condizioni di lavoro. Così come per gli infortuni, il medico curante, se ne ravvisa la necessità, può inviare il proprio paziente a visita presso la Sede INAIL, ma solo qualora la presunta malattia professionale sia già stata denunciata all’INAIL stesso (o per mezzo del primo certificato o della denuncia), ricordando che il solo sospetto che possa trattarsi di malattia professionale, obbliga comunque il curante ad inoltrare il referto all’Autorità Giudiziaria, nonché la denuncia di malattia professionale all’ASL e la segnalazione –a fini statistici-, della malattia stessa all’INAIL per quelle patologie riportate nelle tabelle (aggiornate con D.M. del 27/04/ 2004) di cui all’art. 139 del Testo Unico. Una volta invitato a visita presso la Sede INAIL, l’assicurato viene sottoposto sia al controllo della temporanea inabilità (qualora in atto), sia agli accertamenti (visita del medico del lavoro, visita medico-legale, visita ortopedica ecc) necessari a valutare, nei tempi più brevi possibili, l’eventuale origine professionale della patologia denunciata (comunque, si ricorda, da considerarsi provvisoriamente a carico INPS sino a quando l’INAIL non ne abbia definitivamente accertato la propria competenza). * * * * * RICADUTE Una menzione a parte merita la voce “riammissione in temporanea dell’assicurato” presente nei certificati sia di infortunio che di malattia professionale. Per ricaduta deve intendersi la riacutizzazione sintomatologica di menomazioni già riconosciute quali conseguenze di infortunio o malattia professionale, non legate ad una “nuova causa violenta “ e quindi ad un nuovo agente etiologico. Dal punto di vista medico legale occorre che l’infortunato abbia già ripreso il lavoro, anche per qualche ora, ovvero che non vi sia una soluzione di continuità con il periodo di inabilità temporanea precedentemente fruito. Ne consegue che, trattandosi nella specie della ripresa di sintomi patologici dopo un periodo di remittenza, occorre riallacciarsi alla pratica di infortunio già esistente. Dal punto di vista pratico della certificazione per riaprire la ricaduta, il medico dovrà utilizzare il certificato per infortunio o malattia professionale, barrando la casella di “riammissione in temporanea“ specificando a margine, la data di inizio dell’infortunio o MP a cui si fa riferimento. Si rammenta che la semplice persistenza di disturbi algicodisfunzionali ormai cronicizzati e non più suscettibili di modificazioni migliorative a breve termine, non giustificano la riapertura del caso, a meno che ulteriori trattamenti medico-chirurgici non diano una ragionevole probabilità di recupero anatomo-funzionale. * * * * * Fra le prestazioni erogate dall’INAIL, che prevedono la certificazione da parte dei medici esterni, si ricordano, le cure idrofango-termali ed i soggiorni climatici. L’Istituto istruisce le pratiche relative a tali cure in base alla propria normativa assumendosi, contestualmente, il carico delle prestazioni econo- miche accessorie ( soggiorno alberghiero, spese di viaggio per l’assicurato ecc…). Dette cure sono concedibili solo se ritenute utili al recupero della capacità lavorativa per i titolari di rendita, entro i termini di revisione, tranne che per silicotici e asbestotici che ne godono senza alcuna limitazione. In tal caso il medico curante dovrà compilare l’apposito modulo, reperibile presso la Sede INAIL, nel quale indicare le cure consigliate e la presenza di eventuali patologie che controindichino l’effettuazione delle medesime cure. Le patologie per le quali è indicata l’effettuazione delle cure termali sono elencate nella tabella allegata al D.M. della Sanità del 15/12/1994. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO Il D.M. 15.9.2000 ha regolamentato le modalità di attuazione di tale assicurazione per coloro che svolgono, in via esclusiva, attività in ambito domestico di tipo non subordinato, di età compresa trai 18 ed i 65 anni. Sono esclusi dell’assicurazione: - gli infortuni verificatisi al di fuori dell’ambito domestico; - gli infortuni conseguenti a rischio estraneo al lavoro domestico; - gli infortuni derivanti da calamità naturali; - gli infortuni mortali; - le malattie professionali. Solo qualora si sia verificato un infortunio domestico al quale sia conseguita un’invalidità pari o superiore al 33% ( ex tabelle di menomazione allegate al Testo Unico 1124 ), l’infortunato, a guarigione clinica avvenuta, potrà presentare all’INAIL la “ domanda di erogazione della rendita”, utilizzando un apposito modulo (vedi allegato 3) predisposto dall’Istituto (Assicurazione per infortuni domestici – Legge n. 493/1999 ) e reperibile sia presso le Sedi INAIL che presso i Patronati. Tale modulo, che sul retro riporta per praticità le tabelle di menomazioni che devono essere utilizzate nella quantificazione del presumibile danno, consta di due parti: - la prima deve essere compilata dall’infortunato stesso dichiarando l’iscrizione all’assicurazione per l’anno di accadimento dell’infortunio oltre che la data , luogo in cui è esso si è verificato nonché le cause e circostanze dell’infortunio stesso. - la seconda deve essere compilata dal medico e deve contenere la data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, gli esiti della lesione e la sussistenza di una invalidità presumibilmente non inferiore al 33%, tenendo conto di eventuali preesistenze concorrenti, ed in tal caso applicando la cosiddetta “formula di Gabrielli“. Questo è il presupposto inderogabile per l’avvio della procedura. Il testo della Legge, dei regolamenti di applicazione e delle circolari dell’Istituto su questa materia sono consultabili e “ scaricabili “ sul sito www.inail.it e disponibili presso tutte le Sedi. GLI ALLEGATI DEL TESTO SONO DISPONIBILI PRESSO LA SEGRETERIA E SCARICABILI DAL SITO INTERNET DELL’ORDINE. LA CERTIFICAZIONE - 3 L’Azienda Unità sanitaria locale svolge funzioni di certificazione rispetto a una numerosa tipologia di accertamenti tramite i Servizi di Igiene Pubblica e , dove costituiti, i Settori di Medicina Legale. In genere tali certificazioni hanno la valenza di valutare l’idoneità ad espletare determinate funzioni a tutela della incolumità del soggetto richiedente e della collettività in generale (es. patenti di guida, porto d’armi). Di seguito vengono passate in rassegna le certificazioni più frequenti allo scopo di fornire una informazione al Medico Curante circa i criteri stabiliti dalle norme o adottati dal Servizio e, di volta in volta, quale coinvolgimento può essere richiesto allo stesso Medico Curante. CERTIFICATI RILASCIATI PRESSO GLI AMBULATORI DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Certificato per patenti di guida/ patenti nautiche Certificato per porto d’armi Certificato per sola detenzione di armi Certificato di esonero dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza Certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di caldaie a vapore Certificato all’impiego di gas tossici Certificato per il permesso di transito e sosta in zone a traffico limitato Certificato per idoneità all’adozione Certificato per la cessione di stipendio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PATENTE DI GUIDA Il certificato può essere rilasciato solo da Medici dipendenti del SSN ( Servizi di Igiene Pubblica) o da medici appartenenti alla Polizia di Stato, Ministero della Difesa ecc. ( di solito operanti presso autoscuole e/o Agenzie di Pratiche auto). Nel corso della visita medica effettuata dai medici suddetti viene redatto un certificato anamnestico che viene firmato dall’interessato. La recente normativa circa la patente per la guida di ciclomotori (DL 115/05 e L.168/ 05) prevede il rispetto dei requisiti “prescritti per la patente A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore , eseguito dal medico di medicina generale.” I requisiti richiesti dalla normativa sono i seguenti: - arti efficienti (senza Protesi) - requisiti visivi : patenti A e B patenti C,D,E patenti A,Bpatenti C,D,E 10/10 complessivi con almeno 2/10 nell’occhio che vede meno (con qualsiasi correzione purchè la differenza di refrazione non superi le 3 diottrie) 14/10 complessivi con almeno 5/10 nell’occhio che vede meno (con qualsiasi correzione, purchè la differenza di refrazione non superi le 3 diottrie, visus naturale minimo 1/10 per occhio campo visivo normale, visione notturna e binoculare sufficientisenso cromatico sufficientecome sopra ad eccezione della visione binoculare che deve essere normale Per l’astigmatismo non vi sono vincoli di valori diottrici, purchè l’uso delle lenti sia tollerato ed efficace. Idonee anche le lenti a contatto (non sono più necessari occhiali sostitutivi) - requisiti uditivi: patenti A e B patenti C,D,E percezione da ogni orecchio della voce di conversazione (con fonemi combinati) ad almeno 2 metri (anche con protesi tollerate e con certificato del costruttore di non più di 3 mesi) percezione della voce di conversazione (con fonemi combinati) ad almeno 8 metri complessivamente e non meno di 2 metri dall’orecchio che sente meno (senza protesi acustiche) La valutazione dovrà essere effettuata presso la Commissione Medica locale Patenti di guida (Settore Medicina Legale di Reggio Emilia) in caso di presenza delle seguenti patologie: • cardiovascolari: protesi valvolari, pace-maker, angina, infarto con recidive o postumi, aneurisma aorta, TIA, aritmie e altre cardiopatie con possibili perdite di coscenza; • diabete mellito con complicanze severe per la patente A o B; • diabete mellito per le categorie C, CE, D, DE; • malattie endocrine di gravità tale da compromettere la sicurezza della guida • malattie del Sistema Nervoso: atrofia muscolare, disturbi miotonici, miastenia, sclerosi multipla, encefalite, malattie del sistema nervoso periferico, postumi di traumi del sistema nervoso centrale e periferico di tipo invalidante, epilessia; • malattie psichiche • uso di sostanze psicoattive e stupefacenti e abuso di alcool • malattie del sangue: leucemie, linfomi, policitemie, talassemie • malattie urogenitali: dializzati e trapiantati • malattie dell’apparato visivo : glaucoma, retinopatie, strabismo ed altre patologie che possano ridurre il campo visivo, la visione binoculare ed il senso cromatico. a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASL di Reggio Emilia CERTIFICATO PER IDONEITA’ ALLA PATENTE NAUTICA : Il certificato può essere rilasciato solo da Medici dipendenti del SSN ( Servizi di Igiene Pubblica) o da medici appartenenti alla Polizia di Stato, Ministero della Difesa ecc. ( di solito operanti presso autoscuole e/o Agenzie di Pratiche auto). Nel corso della visita medica effettuata dai medici suddetti viene redatto un certificato anamnestico che viene firmato dall’interessato.. Requisiti richiesti dalla normativa (allegato A del DPR 431 del 9.10.1997) : - requisiti visivi: • visus non inferiore complessivamente a 10/10 raggiungibili con qualsiasi correzioni di lenti purchè tollerate e purchè la differenza di correzione tra i 2 occhi non sia superiore a 3 diottrie ** • campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente i colori in uso nei segnalamenti marittimi , una sufficiente visione notturna e la visione binoculare • i monocoli possono conseguire la patente sempre che possiedano il visus dell’occhio superstite non inferiore a 7/10, raggiunto senza correzione di lenti • nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio il grado di refrazione della lente non potrà essere superiore a 3 diottrie, sia positive che negative - requisiti uditivi: • percezione da ciascun orecchio della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza complessivamente con non meno di 2 dall’orecchio che sente meno, con valutazione della funzione uditiva senza l’uso di apparecchi uditivi ** il DPR 9.10.97, n. 431 non indica i requisiti minimi visivi pertanto, su indicazione della Regione Emilia Romagna (sentito il parere del Direttore del servizio autonomo navigazione interna del Ministero dei trasporti in data 6.3.1998), si ritiene di applicare quelli previsti dall’art. 322 , 2° comma, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada. Nei casi dubbi o quando sia espressamente previsto, l’idoneità viene rilasciata presso la Commissione Medica Provinciale per le Patenti di Guida. CERTIFICATO PER USO DI ARMA DA FUOCO (porto di fucile per uso caccia e tiro a volo, porto armi per difesa personale, porto armi per il trasporto di armi per uso sportivo) Il certificato può essere rilasciato solo da Medici dipendenti del SSN ( Servizi di Igiene Pubblica) o da medici appartenenti alla Polizia di Stato, Ministero della Difesa ecc. ( di solito operanti presso autoscuole e/o Agenzie di Pratiche auto). Nel corso della visita medica effettuata dai medici suddetti viene richiesto il Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante ed eventuale documentazione clinica in caso di malattia neurologica e/o psichica: il certificato anamnestico del medico curante dovrà essere redatto sulla modulistica prevista dal D.M. 28.4.1998 Requisiti previsti dalla normativa per porto di fucile per uso caccia, tiro a volo e trasporto arma per uso sportivo (art 1 del D.M.) - visus non inferiore a 8/10 per l’occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti di qualsiasi valore diottrico, anche con l’adozione di lenti a contatto anche associate ad occhiali; - per i monocoli almeno 8/10 raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali o con l’uso di entrambe - senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate - percezione voce di conversazione a non meno di 6 metri, anche con protesi acustiche; - per minorazioni degli arti superiori e della colonna vertebrale e alterazioni neurologiche v. Decreto; - assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. Non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti. per porto d’armi per difesa personale (art.2 del D.M. ) - per soggetti con visione binoculare : visus naturale minimo :1/10 per occhio visus corretto : 10/10 complessivi; è ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie, negative fino a 10 diottrie; la differenza fra i 2 occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l’ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. Per l’astigmatismo non sono ammessi vizi di refrazione superiori a 3 diottrie per l’astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l’astigmatismo misto - per soggetti monocoli : visus naturale minimo 1/10, visus corretto 9/10 è ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie, negative fino a 10 diottrie. Per l’astigmatismo non sono ammessi vizi di refrazione superiori a 3 diottrie per l’astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l’astigmatismo misto - senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate - percezione voce di conversazione a 8 metri con non meno di 2 metri per l’orecchio che sente meno, anche con protesi acustiche; - per le altre patologie vedere il punto precedente con l’unica differenza che non può essere rilasciata l’idoneità ai soggetti che negli ultimi 2 anni hanno sofferto di crisi comiziali. CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA SOLA DETENZIONE DI ARMA Questo certificato non prevede il conseguimento del “Porto d’armi”, ma la sola autorizzazione a detenere al proprio domicilio armi: anche questo certificato può essere rilasciato solo da Medici dipendenti del SSN (Servizi di Igiene Pubblica) o da medici appartenenti alla Polizia di Stato, Ministero della Difesa ecc. ( di solito operanti presso autoscuole e/o Agenzie di Pratiche auto). Nel corso della visita medica effettuata dai medici suddetti viene richiesto il Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante ed eventuale documentazione clinica in caso di malattia neurologica e/o psichica: Riferimento normativo: R.D. 18.6.1931, n. 773 art.35, e D.L. 22.11.1956,n.1274. “Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza”. Legge 19.12.1992 n.489 art. 35: “ E’ vietato vendere o a qualsiasi titolo cedere armi a privati che non siano in possesso del porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore...Il questore può subordinare il nulla osta di cui al comma precedente alla presentazione di certificato medico dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere e volere.” La verifica verte sui soli requisiti previsti dall’art. 35 del TULLPS da cui si evinca che il soggetto NON E’ AFFETTO DA MALATTIE MENTALI OPPURE DA VIZI CHE NE DIMINUISCANO ANCHE TEMPORANEAMENTE LA CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE. CERTIFICATO persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.”. Il rinnovo per i casi di permesso temporaneo non è previsto, trattasi sempre di rilascio da rivalutare da parte del Servizio USL. DPR 24.7.1996, n.503. artt. 11 e 12: “Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai Comuni a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992,n. 495 che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.” La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.” Anche i certificati rilasciati a tempo indeterminato hanno una validità di 5 anni e quindi sono soggetti a rinnovo: in tal caso il certificato per il rinnovo può essere rilasciato anche dal Medico Curante. Si rimarca come la valutazione sia strettamente legata alla capacità di deambulazione e che deve accertare la sensibile riduzione di tale capacità. CERTIFICATO MEDICO PER L’ADOZIONE Riferimento normativo: Legge 4.5 1983, n.184 : “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”: art.6: “l’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio .... che siano idonei ad educare istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare”. art. 22: “il tribunale per i minorenni, ...., dispone l’esecuzione delle adeguate indagini .... . Le indagini dovranno riguardare in particolare... la salute, l’ambiente familiare degli adottanti. . art.82: “Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge.... sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni spesa, tassa e diritto ai pubblici uffici”. PER ESENZIONE CINTURE DI SICUREZZA Riferimento normativo: D.L.30.4.1992 n.285 “Nuovo codice della strada”. D.L.10.9.1993, n. 360: “Disposizioni correttive ed integrative del codice della strada....”: art.89 “ 3. Sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza: (....) f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla Unità Sanitaria Locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto dall’art. 5 della Direttiva n. 91/671/CEE..... .”. Nota della Regione Emilia Romagna del 25.3.1985, prot.n. 61.8.6/5362 avente per oggetto: “Procedure per l’affidamento preadottivo. Partecipazione all’attività istruttoria da parte dei Servizi delle UUSSLL.”: “.......In particolare compete all’USL in una prima fase, attraverso i Servizi di Igiene Pubblica, attestare lo stato di salute dei coniugi richiedenti...... . ......si ritiene che tale attestazione debba consistere in una esposizione il più dettagliata possibile sullo stato di salute obiettivo dei coniugi richiedenti tale da costituire rilevante elemento probatorio per la formazione del convincimento del Tribunale senza tuttavia pervenire a conclusioni in ordine alla idoneità, o meno, all’adozione dei coniugi stessi. Si richiama, pertanto, l’attenzione......al diritto di ogni cittadino di aspirare all’adozione - ineliminabile anche qualora si tratti di portatore di handicap... . “ Come riferimento può essere consultato il Documento del Gruppo Medico di studio per la sicurezza del trasporto in auto di Torino del 10.1.1990: “Esenzione dall’obbligo delle cinture di sicurezza”. Per la prima valutazione dei requisiti dei coniugi da parte del Tribunale italiano, quindi, nel corso della visita per il rilascio del certificato presso il Servizio di Igiene Pubblica viene redatto un certificato anamnestico che viene firmato dall’interessato . Tuttavia negli ultimi tempi si sta registrando la richiesta, da parte dei Paesi esteri di origine del bambino, di una certificazione molto dettagliata riportante esiti di accertamenti laboratoristici e di visite specialistiche di vario genere. Tali richieste non sono formulate dai nostri Servizi . certificato di idoneita’ alla conduzione di generatori di vapore Nel corso della visita medica effettuata presso il Servizio di Igiene Pubblica, viene redatto un certificato anamnestico che viene firmato dall’interessato. Riferimento normativo: D.M. 1.3.1974: “ Norme per la abilitazione alla conduzione di generatori di vapore” : “.......il certificato medico di idoneità psicofisica alla conduzione di generatori di vapore è rilasciato dall’Ufficiale Sanitario ecc......”. Durante la visita medica vengono accertati i requisiti visivi ed uditivi (tuttavia la norma non indica limiti al di sotto dei quali non è possibile il rilascio del certificato).Viene effettuata una anamnesi mirata alla eventuale presenza di patologie psichiche. CERTIFICATO PER L’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI Riferimento normativo: R.D. 9.1.1927 N.147 e successivi Decreti Ministeriali di revisione delle patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossici. Requisiti richiesti dalla normativa: - verifica della pervietà nasale e senso olfattorio - requisiti visivi: visus complessivamente non inferiore a 14/10 purchè da un occhio non sia inferiore a 5/10. Con Circolare del Ministero della Sanità n. 133 del 2.8.1967, è stato stabilito che in sede di revisione (rinnovo) il visus prescritto potrà essere raggiunto anche con correzione di lenti - requisiti uditivi: percezione della voce afona ad almeno 8 metri di distanza, da ciascun orecchio. CERTIFICATO MEDICO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA IN ZONE A TRAFFICO LIMITATO Riferimento normativo: DPR 16.12. 1992, n. 495: “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”. - art. 381 comma 2,3: “2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il Sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario.... . 3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato.... deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’Ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria locale di appartenenza , dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettive capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni.. Il rinnovo avviene con la presentazione della certificazione del medico curante per conferma il CERTIFICATO PER LA CESSIONE DI STIPENDIO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI In base a quanto previsto dalla vigente normativa (art.15 DPR 895/90) la modulistica utilizzata per la certificazione viene predisposta dall’ente creditizio. Non esiste una normativa che definisca i requisiti richiesti : il giudizio è pertanto a valutazione del medico che certifica. CERTIFICATI RICHIESTI PER L’ACCERTAMENTO DI INVALIDITA’ CIVILE – HANDICAP Il DPR 21 settembre 1994 n. 698 prevede che le istanze volte ad ottenere l’accertamento sanitario dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo nonché quelle intese a valutare l’handicap ai sensi della Legge 104/92, redatte in carta semplice secondo i modelli A e B allegati allo stesso DPR, sono presentate presso le Commissioni mediche USL competenti per territorio. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. La diagnosi deve essere formulata con chiarezza e precisione al fine di consentire l’individuazione della natura e dell’entità delle minorazioni (DM Tesoro 9 novembre 1990). La Regione Emilia Romagna nel protocollo n. 51157 del 7.12.1999 ha specificato che il certificato medico può essere redatto dal Medico di Medicina Generale o dallo specialista o dal medico ospedaliero. L’interessato può allegare alla domanda, oppure esibire al momento dell’accertamento medico-legale, “documentazione integrativa” di carattere clinico, proveniente sia da strutture pubbliche che private, a sostegno di quanto attestato dal certificato. Benché il certificato medico da allegare all’istanza di invalidità civile non debba più contenere obbligatoriamente specifiche dizioni per la concessione dell’indennità di accompagnamento, di fatto queste sono ancora necessarie per consentire l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica cui hanno diritto ai sensi dell’art. 2 del DM 27 agosto 1999 n. 332, anche “gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n. 18 “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”; in questi casi dunque il certificato allegato all’istanza dovrà contenere la dicitura “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Per quanto concerne le domande di aggravamento l’art. 11 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 prevede che debbano essere corredate da una documentazione sanitaria comprovante le modificazioni del quadro clinico preesistente. Il citato DPR 698/94 prevede all’art. 1, comma 7 che il soggetto convocato per gli accertamenti sanitari (o un familiare convivente) può motivare, con idonea documentazione medica, l’ eventuale impossibilità a presentarsi a visita indicando la data in cui può essere effettuata la visita domiciliare. In merito il citato protocollo regionale del 1999 specifica che la richiesta di visita domiciliare è pertinente se riferita a un “…complesso di situazioni…che rendono rischioso o pericoloso lo spostamento del soggetto……. Poiché … la visita domiciliare rappresenta una deroga al principio di collegialità della visita e comporta comunque un maggior dispendio di risorse, si rende più che mai opportuno darvi luogo solo se necessario: ne discende l’importanza di una corretta certificazione medica alla base della richiesta di visita domiciliare……”. CERTIFICATI RICHIESTI degli operatori sanitari sia rispetto alla popolazione generale. In tale contesto è fondamentale il contributo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.“ La delibera regionale 1632/04 accoglie gli accordi sindacali dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta relativamente alla precedente delibera chiarendo alcuni punti: “....................Pertanto la certificazione di idoneità di cui stiamo parlando (Libretto sanitario dello sportivo) è riferita esclusivamente alle attività sopra elencate (D.M. 28.02.83 sopra citato), con la esclusione di ogni altra forma di attività fisica come ad esempio le attività ludico-ricreative o la frequentazione di palestre per attività comunque non comprese nei punti sopra riportati. Eventuali certificazioni richieste per queste ultime situazioni non rientrano nel campo di applicazione della Delibera 775/2004. PER LE ISTANZE EX LEGGE 210/92 La Legge n. 210/92 e succ. modificazioni e integrazioni prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta. Le domande devono essere presentate al Servizio Igiene Pubblica – Settore Medicina Legale della ASL del luogo di residenza del danneggiato. La documentazione sanitaria da allegare alle istanze deve comprovare la vaccinazione o la trasfusione subite nonché le infermità che ne sono derivate (certificati vaccinali, referti di esami di laboratorio, esami strumentali, cartelle cliniche dei ricoveri….); per i danni da trasfusione è necessario presentare anche una scheda informativa che deve essere compilata dal medico certificatore del Centro Trasfusionale nel caso dei politrasfusi, dal medico del Servizio dell’ASL che istruisce la pratica nel caso dei trasfusi occasionali. LA CERTIFICAZIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA Compete al medico di medicina generale e ai medici pediatri di libera scelta la certificazione per l’attività sportiva non agonistica, mentre la certificazione per l’attività agonistica è demandata agli specialisti in medicina dello sport. Il D.M. 28 febbraio 1983 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica” è la legge di riferimento ed è stata promulgata ad un anno di distanza dal D.M. 18.02.1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”. Il D.M. 28.02.83 decreta: 1) chi deve essere in possesso del certificato: “- gli alunni che svolgono attività sportive organizzate dagli organi scolastici nell´ambito delle attività extracurricolari (dunque, a partire dai 5 anni); - coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che non siano considerati atleti agonisti (in base al decreto ministeriale del 18 febbraio 1982). In particolare, i minori a partire dai 5 anni per tutte le discipline sportive (con l´eccezione del nuoto, della ginnastica e del pattinaggio, per le quali l´età di accesso all´attività sportiva è fissato a 4 anni); - coloro che partecipano ai “Giochi della Gioventù”, nelle fasi precedenti quella nazionale.” 2) Il tipo di certificazione “stato di buona salute”, con allegato modello, e la periodicità annuale (ora superato dal Libretto Sanitario dello sportivo – v. infra) 3) chi deve rilasciare i certificati: “La certificazione ........ è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta .....” La delibera regionale 775 de 26.04. 2004 (Riordino delle attività di medicina dello sport) ha, tra l’altro, istituito il “Libretto sanitario dello sportivo”: “........ All’atto della visita di idoneità sportiva verrà rilasciato all’atleta agonista il relativo certificato di idoneità specifica per lo sport da praticare, e verrà compilato il “Libretto sanitario dello sportivo” di cui all’allegato B della presente deliberazione e più diffusamente illustrato al successivo punto 8, che dovrà essere aggiornato in relazione alla validità della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica. La compilazione della relativa sezione del suddetto “Libretto sanitario dello sportivo” costituisce attestato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, ....................... La funzione di cui al punto 1 (Libretto sanitario dello sportivo) rientra nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e pertanto non prevede oneri a carico degli interessati, solo per i soggetti tesserati nelle società dilettantistiche di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età, per qualunque attività fisico-sportiva non agonistica ai sensi del DM 28/ 02/83..........” La stessa delibera ribadisce l’importanza dell’attività fisica per la salute dei cittadini e l’importanza del coinvolgimento di tutti gli operatori che si occupano degli stili di vita: “.............La promozione dell’attività fisica è ritenuta dalla Regione Emilia-Romagna strategica ai fini del miglioramento complessivo della salute dei cittadini, in considerazione delle evidenze scientifiche che dimostrano gli effetti preventivi e terapeutici dell’attività fisica e sportiva su molte delle patologie più ricorrenti, con chiare ricadute positive in termini di riduzione della morbilità e della mortalità. Inoltre la lotta alla sedentarietà è fra gli obiettivi del PSR 1999-2001 e del PSN 19982000 dove si afferma l’importanza, fra gli stili di vita, dell’attività fisica e la necessità di incrementarne la pratica regolare di almeno un 10%, sulla base delle conoscenze scientifiche che dimostrano che l’incidenza di molte patologie è legata allo stile di vita. Anche il PSN 2003-2005 indica che l’attività fisica riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dell’adozione di stili di vita sani e svolge un ruolo protettivo nei confronti di molte patologie. ...................... Il Servizio Sanitario dovrà farsi promotore di una maggiore consapevolezza dei benefici derivanti dalla diffusione dell’attività motoria e della pratica sportiva sia nei confronti Inoltre l’utilizzo del libretto dello sportivo conservato a cura dell’utente, la validità annuale della idoneità e la validità della stessa indipendentemente dalla specifica disciplina sportiva praticata (del resto già esplicitamente previste dal D.M. 28.02.1983) evitano la dispendiosa ripetizione di certificati, anche nel corso dello stesso anno, per l’accesso ad attività sportive diverse, con conseguenti costi rilevanti per le famiglie e per il sistema……. La “valutazione funzionale semplice” (effettuata dai Servizi di Medicina dello Sport) dei praticanti attività sportiva non agonistica (che vale anche come certificazione di idoneità ai sensi del D.M. 28.02.1983 prima citato) …rappresenta normalmente una forma di consulenza svolta dalle strutture di Medicina dello sport su richiesta del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) o di altro medico certificatore e riguarda persone affette da patologie che possono controindicare lo sforzo fisico,...... In tale contesto va sottolineata l’importanza della funzione dei MMG e dei PLS, che costituiscono un riferimento insostituibile per la famiglia in relazione ai problemi legati alla promozione di corretti stili di vita; essi rappresentano, in termini di appropriatezza, la figura medica centrale e più adatta al rilascio di una certificazione di abilitazione all’attività sportiva non agonistica in quanto, grazie alla conoscenza longitudinale della storia clinica dei propri assistiti, costituiscono il presidio di primo livello più appropriato anche per una efficace azione di filtro dei soggetti a rischio, evitando il ricorso routinario ad accertamenti non indispensabili, con conseguenti inutili aggravi di costi, inappropriati per il sistema e per i cittadini. Infine nella delibera regionale 9/2005 si cerca di chiarire ulteriormente il concetto di “attività sportiva” in confronto ai concetti di “attività fisica” e “attività motoria”: “................ Ai fini della tutela sanitaria della popolazione occorre considerare che lo svolgimento di un’attività fisica, anche se effettuata in forma collettiva organizzata, non può essere ritenuta un elemento di rischio sanitario aggiuntivo per la persona che la effettua, bensì una pratica che caratterizza un più adeguato stile di vita e che ne favorisce l’adozione negli atti quotidiani; per questo è opportuno che tali attività non siano assoggettate all’obbligo della certificazione preventiva di idoneità, che invece deve essere riservata a situazioni, inquadrabili sotto il profilo dell’attività sportiva, in cui un controllo sanitario specificamente mirato può contribuire efficacemente alla tutela della salute dei praticanti. Pertanto si definisce come segue il concetto di “attività sportiva non agonistica ”, ai fini della precisa individuazione del campo di applicazione della Delibera regionale 775/ 2004, relativamente al rilascio gratuito della certificazione di idoneità ai minori e ai disabili di ogni età: Per quanto riguarda l’attività organizzata dal C.O.N.I., da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., si ritiene che debba definirsi “attività sportiva non agonistica” quella che possieda entrambe le seguenti caratteristiche: - sia sistematica e continuativa, e sia sviluppata secondo gli indirizzi sportivi della Federazione, Disciplina, Ente di appartenenza, in attuazione dei programmi tecnicodidattici della Società organizzatrice contenuti nello Statuto della stessa, come attestato da dichiarazione formale del legale rappresentante della società sportiva; - sia effettuata da bambini di età non inferiore a cinque anni per la generalità delle discipline sportive, con la sola eccezione della pratica del nuoto, ginnastica e pattinaggio, per le quali l’età di accesso all’attività “sportiva” è fissata a quattro anni. Ne consegue che le attività che non possiedano entrambi i requisiti testé elencati, ancorché organizzate da società sportive aventi le caratteristiche più volte sopra riportate, sono da considerarsi a carattere ricreativo o ludico-motorio, e di conseguenza non deve essere richiesta certificazione medica di alcun tipo per le persone, bambini o adulti, che la pratichino”. Per quanto riguarda l’attività svolta in ambito scolastico , si precisa quanto segue: - la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica va richiesta esclusivamente per le attività sportive extracurriculari (non vanno richieste certificazioni per la frequenza alle attività curriculari per le quali vige, al contrario, il principio che deve essere certificata la eventuale non idoneità dell’alunno) o altre iniziative specifiche a carattere competitivo (es. tornei sportivi scolastici, giochi sportivi studenteschi); - le attività extracurriculari a contenuto sportivo iniziano con la Scuola Elementare (quindi non prima dei cinque anni di età), dal momento che la Scuola dell’Infanzia svolge eventuali attività di tipo motorio, di natura educativa e/o ludica, in ambito curriculare. In entrambe le situazioni sopra descritte è necessario che il legale rappresentante della Società sportiva o il Dirigente scolastico consegnino all’interessato una specifica richiesta, come da modelli di legge, perché il medico che deve rilasciare la certificazione di idoneità possa prenderne visione.”