Comune di Castelnovo Ne’ Monti (R.E.) Sulla base delle disposizioni previste dal Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali Pagina 1 di 37 INDICE GENERALE Titolo I: Disposizioni generali Sezione 1: Finalità e contenuti Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento Sezione 2: I servizi finanziari Art. 2 Settore economico finanziario Art. 3 Funzioni, attività e adempimenti Titolo II: Programmazione e controllo Sezione 1: Il sistema dei documenti di programmazione Art. 4 Finalità del sistema di programmazione e controllo Art. 5 Il sistema di programmazione e controllo Sezione 2: I documenti di pianificazione Art. 6 Il sistema dei documenti previsionali Art. 7 Linee programmatiche delle azioni e dei progetti Art. 8 La relazione previsionale e programmatica Art. 9 Struttura della relazione previsionale e programmatica Art. 10 Bilancio pluriennale di previsione Art.11 Il bilancio triennale dei lavori pubblici Sezione 3: I documenti di programmazione Art. 12 Bilancio annuale di previsione Art. 13 Elenco annuale dei lavori pubblici Sezione 4: I documenti di budgeting Capo 1: Funzioni e struttura Art. 14 Piano esecutivo di gestione Art. 15 Struttura del piano esecutivo di gestione Capo 2: Centri di responsabilità Art. 16 Centri di responsabilità Art. 17 Funzioni dei centri di responsabilità Capo 3: Obiettivi di gestione Art. 18 Progetti Art. 19 Linee guida di attuazione dei progetti e indicatori del P.E.G. Capo 4: Budget finanziari Art. 20 Capitoli Art. 21 Elementi costitutivi dei capitoli di entrata Art. 22 Elementi costitutivi dei capitoli di spesa Art. 23 Definizione di budget per la responsabilità di progetto Pagina 2 di 37 Art. 24 Definizione di budget per la responsabilità di procedimento Art. 25 Definizione di budget dell’intero centro di responsabilità Capo 5: Risorse umane e strumentali Art. 26 Risorse umane e strumentali Art. 27 Pareri sul piano esecutivo di gestione Sezione 5: Il percorso di formazione del bilancio e del PEG Art. 28 Percorso di formazione del bilancio e del PEG Art. 29 Modalità di formazione ed approvazione del bilancio Art. 30 Fondo di riserva Art. 31 Applicazione e utilizzo dell'avanzo di amministrazione Art. 32 Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati Titolo III: La gestione Sezione 1: La gestione dell'entrata Art. 33 Fasi di gestione dell'entrata Art. 34 Accertamento Art. 35 Riscossione Art. 36 Versamento Sezione 2: La gestione della spesa Art. 37 Le fasi di gestione della spesa Art. 38 Prenotazione di impegno Art. 39 Impegno Art. 40 Validità dell'impegno di spesa Art. 41 Impegni di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata ed assimilate Art. 42 Impegni pluriennali Art. 43 Buoni d'ordine Art. 44 Liquidazione Art. 45 Mandati di pagamento Sezione 3: Pareri, visti, controlli e segnalazioni Art. 46 Espressione del parere di regolarità contabile Art. 47 Contenuto del parere di regolarità contabile Art. 48 Controllo e riscontri sugli accertamenti di entrata e sulle liquidazioni di spesa Art. 49 Attestazione di copertura finanziaria Art. 50 Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Settore finanziario Sezione 4: Equilibri di bilancio Art. 51 Salvaguardia degli equilibri di bilancio Art. 52 Provvedimenti del Consiglio in ordine ai programmi e agli equilibri di bilancio Art. 53 Assestamento generale di bilancio Pagina 3 di 37 Sezione 5: La gestione patrimoniale Art. 54 Consegnatari dei beni Art. 55 Inventario Art. 56 Inventario, carico e scarico di beni mobili Art. 57 Beni mobili non inventariabili Art. 58 Automezzi Titolo IV: Le variazioni nel corso della gestione Sezione 1: Tipologia di variazioni Art. 59 Variazioni programmatiche e variazioni contabili Sezione 2: Variazioni dei documenti di pianificazione strategica Art. 60 Variazioni delle linee programmatiche Art. 61 Deliberazioni inammissibili e improcedibili Art. 62 Variazioni della relazione previsionale e programmatica Art. 63 Variazioni del bilancio pluriennale di previsione Art. 64 Variazioni del programma triennale dei lavori pubblici Art. 65 Variazioni di bilancio Art. 66 Variazioni dell'elenco annuale dei lavori pubblici Art. 67 Variazioni di PEG Titolo V: Investimenti Art. 68 Programmazione degli investimenti Art. 69 Ricorso all'indebitamento Art. 70 Strumenti finanziari derivati Art. 71 Gestione della liquidità fuori tesoreria unica Titolo VI: Il Servizio di tesoreria Art. 72 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria Art. 73 Gestione dei titoli e valori Art. 74 L’anticipazione di tesoreria Art. 75 Pagamento dei mandati Art. 76 Conto del tesoriere Titolo VII: La rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione Sezione 1: Definizione e modalità del rendiconto della gestione Art. 77 I risultati della gestione Art. 78 Modalità di formazione del rendiconto Pagina 4 di 37 Sezione 2: Rendiconti finanziari Art. 79 Avanzo o disavanzo di amministrazione Art. 80 Relazioni finali di gestione dei responsabili dei centri di responsabilità Art. 81 Riaccertamento dei residui attivi e passivi Art. 82 Conti degli agenti contabili Sezione 3: Rendiconti economico-patrimoniali Art. 83 Contabilità economico-patrimoniale Art. 84 Conto economico Art. 85 Conto del patrimonio Art. 86 Contabilità analitica Sezione 4: Controllo di gestione Art. 87 Finalità del controllo di gestione Art. 88 Modalità applicative del sistema di controllo Art. 89 Strumenti del sistema di controllo Art. 90 Servizi di controllo di gestione e sistema dei controlli Titolo VIII: La revisione economico-finanziaria Art. 91 Organo di revisione economico-finanziaria Art. 92 Cessazione dall'incarico Art. 93 Determinazione dei compensi Art. 94 Attività di collaborazione con il Consiglio Titolo IX: l’Economato Art. 95 Ufficio Economato Art. 96 Spese minute Art. 97 Spese urgenti Art. 98 Servizio di cassa interno Art. 99 Riscossione di entrate Art. 100 Sostenimento di spese Art. 101 Anticipazioni Art. 102 Libri contabili Titolo X: Agenti contabili Art. 103 Individuazione Art. 104 Agenti contabili a denaro Titolo XI: Disposizioni finali Pagina 5 di 37 Art. 105 Norma di rinvio ed entrata in vigore Pagina 6 di 37 Titolo I: Disposizioni generali Sezione 1: Finalità e contenuti Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento Il presente regolamento disciplina l'ordinamento contabile dell'ente in conformità ai principi contabili contenuti nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Esso costituisce un insieme organico di regole e procedure in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione e di rendicontazione. Negli articoli che seguono, il Testo Unico in materia d’ordinamento degli enti locali è indicato con l'acronimo TUEL. Sezione 2: I servizi finanziari Art. 2 Settore economico finanziario I servizi finanziari sono strutturati dal punto di vista organizzativo secondo quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi. Art. 3 Funzioni, attività e adempimenti Il settore economico finanziario assolve, principalmente, alle seguenti funzioni, attività e adempimenti: a) programmazione e gestione del bilancio; b) controllo e governo dell'equilibrio finanziario generale del bilancio; c) controllo e governo dell'equilibrio finanziario economico e patrimoniale dei singoli servizi e della loro globalità; d) investimenti, fonti di finanziamento e anticipazioni di cassa; e) formulazione di proposte in materia tributaria e tariffaria; f) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti all'accertamento e riscossione delle entrate; g) rapporti con l'organo di revisione economico-finanziario; h) rilevazioni contabili, finanziarie, patrimoniali ed economiche; i) rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; j) verifica periodica dello stato d’accertamento delle entrate e d’impegno delle spese k) programmazione dei pagamenti tenuto conto delle priorità di legge o contrattuali e delle disponibilità di cassa presenti o prevedibili; l) coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi, organismi a partecipazione comunale e le società di capitale istituite per l'esercizio dei servizi pubblici e con le altre forme associative e di cooperazione fra Enti; m) predisposizione di procedure, rilevazioni contabili e analisi gestionali per consentire l’attuazione del controllo di gestione in collaborazione con i responsabili dei centri di responsabilità; Pagina 7 di 37 n) o) p) q) r) tenuta riepilogo generale degli inventari; formazione del conto del patrimonio e del conto economico; valutazione e applicazione di disposizioni in materia finanziaria; applicazione di disposizioni fiscali e tributarie di competenza e attività di supporto per i servizi dell'Ente; attività d’economato. Pagina 8 di 37 Titolo II: Programmazione e controllo Sezione 1: Il sistema dei documenti di programmazione Art. 4 Finalità del sistema di programmazione e controllo Il sistema di programmazione e controllo è finalizzato a: - assicurare il raccordo tra l'indirizzo politico di governo e l'attività gestionale; - fornire elementi a supporto dell'attività decisionale a tutti i livelli; - fornire elementi per la valutazione dei risultati e delle performance; - sviluppare le competenze e le professionalità coerenti con la missione dell’ente. Il processo decisionale, attraverso la realizzazione dei programmi e dei progetti, è orientato a conseguire gli obiettivi generali dell'Ente, per rispondere ai bisogni della comunità locale che rappresenta e promuoverne lo sviluppo. Art. 5 Il sistema di programmazione e controllo Il sistema di programmazione del Comune di Castelnovo ne’ Monti si articola nelle seguenti fasi: 1. definizione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti approvate dal Consiglio da realizzare nel corso del mandato, così come indicato al c. 3 dell’art. 46 e, successivamente ripreso nel c. 7 dell’art. 165 del TUEL, con la diversa dicitura di Piano generale di sviluppo dell’ente; (Pianificazione strategica) 2. definizione degli obiettivi di medio e breve periodo (programmi) in coerenza con le azioni e i progetti espressi dall’Amministrazione, per giungere alla formulazione dei documenti di programmazione (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale e bilancio di previsione) indicati dagli artt. 170, 171 e 165 del TUEL; (Programmazione) 3. definizione degli obiettivi gestionali (progetti) e delle relative risorse da affidare a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultati, come previsto dall’art. 169 del TUEL relativo al piano esecutivo di gestione; (Budgeting) 4. attività di controllo, preventiva, concomitante e successiva alla gestione, attraverso la quale verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell’organizzazione in ordine ai parametri d’efficacia, efficienza ed economicità, come disposto dall’art. 196 e seguenti del TUEL; (Controllo di gestione) 5. attività di valutazione dei risultati e delle performance realizzati dall’ente nel suo complesso e, singolarmente, dai Responsabili dei centri di responsabilità, in rapporto al Piano dettagliato degli obiettivi citato al c. 2 dell’art. 197, da ritenere coincidente con il Piano esecutivo di gestione. (Valutazione) Sezione 2: I documenti di pianificazione Art. 6 Il sistema dei documenti previsionali Pagina 9 di 37 Il sistema dei documenti previsionali dell'ente è articolato su tre livelli: pianificazione strategica, programmazione e budgeting. I documenti che lo compongono sono i seguenti: linee programmatiche delle azioni e dei progetti (piano generale di sviluppo dell’ente), relazione previsionale e programmatica; bilancio pluriennale di previsione; programma triennale dei lavori pubblici, bilancio annuale di previsione; elenco annuale dei lavori pubblici; piano esecutivo di gestione. Tali documenti hanno carattere preventivo, finanziario ed autorizzatorio. L'approvazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione è di competenza del Consiglio. L'approvazione dei documenti di budgeting è di competenza della Giunta. Art. 7 Linee programmatiche delle azioni e dei progetti Le linee programmatiche per azioni e progetti costituiscono: a) il piano strategico di mandato dell'ente definito sulla base del programma elettorale dei Sindaco/ Presidente della Provincia; b) il documento di riferimento per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione dell'ente; c) il documento propedeutico alla definizione del bilancio di mandato. Le linee programmatiche relative ad azioni e progetti sono articolate per programmi. Art. 8 La relazione previsionale e programmatica La relazione previsionale e programmatica costituisce: a) il piano strategico triennale dell'ente; b) il documento fondamentale a supporto della redazione degli altri documenti di pianificazione e di quelli di programmazione e budgeting; c) il presupposto dell'attività di controllo strategico; d) la base di riferimento per la definizione dello stato d’attuazione dei programmi e della relazione al rendiconto di gestione. Art. 9 Struttura della relazione previsionale e programmatica La relazione previsionale, per la parte programmatica, è articolata per programmi ed eventuali progetti. I programmi sono articolati in successivi progetti del P.E.G. Art. 10 Bilancio pluriennale di previsione Il bilancio pluriennale di previsione costituisce la proiezione pluriennale delle spese e delle entrate relative programmi e agli eventuali progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica. ai Pagina 10 di 37 Art.11 Il bilancio triennale dei lavori pubblici Il programma triennale dei lavori pubblici, previa identificazione e quantificazione dei bisogni e redazione degli studi di fattibilità, identifica gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni stessi. Il programma triennale: a) evidenzia le priorità degli interventi; b) deve essere redatto anche in collaborazione con i centri di responsabilità finale che richiedono interventi; c) è soggetto ad aggiornamenti; d) costituisce la base per la redazione dell'elenco annuale dei lavori. Sezione 3: I documenti di programmazione Art. 12 Bilancio annuale di previsione Il bilancio di previsione costituisce la proiezione annuale delle spese e delle entrate relative ai programmi ed eventuali progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica. Art. 13 Elenco annuale dei lavori pubblici L'elenco annuale dei lavori pubblici costituisce l'esplicitazione dei lavori da effettuare nell'esercizio in attuazione del programma triennale dei lavori pubblici. I lavori previsti nell'elenco annuale e le loro modalità attuative devono trovare riscontro all'interno delle linee guida del piano esecutivo. Sezione 4: I documenti di budgeting Capo 1: Funzioni e struttura Art. 14 Piano esecutivo di gestione Il piano esecutivo è un documento finanziario, preventivo ed autorizzatorio, redatto in conformità agli indirizzi e programmi espressi nella relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale ed annuale di previsione. Con il Piano esecutivo la Giunta, attraverso un processo di negoziazione volto a delimitare gli obiettivi di gestione e i risultati attesi, assegna ai Responsabili dei centri di responsabilità gli obiettivi e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento degli obiettivi. Il piano esecutivo è articolato in capitoli, ed eventuali articoli, sia per la parte spesa sia per la parte entrata. Il piano esecutivo, inoltre: - esplicita gli indirizzi politici e guida la gestione; Pagina 11 di 37 - articola i contenuti della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci pluriennale ed annuale di previsione; delimita gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e Responsabili e tra Responsabili di diversi centri di responsabilità, consentendo una negoziazione più efficace tra Giunta e Responsabili; responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati, realizzando una correlazione effettiva tra obiettivi e risorse; autorizza la spesa; favorisce l’attività di controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione. Art. 15 Struttura del piano esecutivo di gestione Il piano esecutivo è costituito, per ciascun centro di responsabilità, da: - Progetti e obiettivi coerenti con i programmi della R.P.P.; - Linee guida di attuazione dei progetti (servizio, attività, indicatori di risultato); - Budget per responsabilità di progetto; - Budget per responsabilità di procedimento (extrabudget); - Budget per Centri di responsabilità; - Risorse umane e strumentali. Capo 2: Centri di responsabilità Art. 16 Centri di responsabilità Il centro di responsabilità è un ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente: - obiettivi di gestione; - dotazioni finanziarie, umane e strumentali, da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi; - responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e sull’utilizzo delle dotazioni. I responsabili dei centri di responsabilità devono essere individuati sulla base dell’organigramma dell’ente e dei corrispondenti incarichi dirigenziali (PO) conferiti dal Sindaco. Art. 17 Funzioni dei centri di responsabilità I Responsabili dei centri di responsabilità: a) sono assegnatari dei programmi definiti nella relazione previsionale e programmatica; b) rispondono direttamente alla Giunta che affida loro obiettivi (progetti) e dotazioni per l’intero centro; c) hanno responsabilità di programmazione dell’attività gestionale, coordinamento, verifica e controllo relativamente ai progetti loro assegnati; d) hanno responsabilità gestionali - operative, per quei progetti di cui hanno titolarità di diretta gestione. Pagina 12 di 37 Capo 3: Obiettivi di gestione Art. 18 Progetti Il piano esecutivo è articolato per progetti. I progetti costituiscono insiemi di attività e servizi, sufficientemente ampi, complessivamente finalizzati al raggiungimento di un obiettivo unitario, coerenti con il relativo programma della relazione previsionale e programmatica. I progetti, rappresentano l'unità elementare del piano esecutivo. Ciascuna unità elementare del PEG deve raccordarsi in modo univoco con i programmi della relazione previsionale e programmatica. Art. 19 Linee guida di attuazione dei progetti e indicatori del P.E.G. Le linee guida di attuazione dei progetti rappresentano la formalizzazione degli indirizzi, delle modalità di gestione e dei risultati attesi, in relazione alla disponibilità di determinate risorse finanziarie, umane e strumentali. I progetti e le linee guida del Piano esecutivo di gestione contengono indicatori funzionali alla rilevazione del grado di raggiungimento dei risultati. Le linee guida di attuazione dei progetti ed i connessi indicatori costituiscono gli strumenti quantitativi propedeutici all'attività di controllo di gestione e di valutazione dei risultati. Capo 4: Budget finanziari Art. 20 Capitoli Il piano esecutivo è articolato in capitoli sia per la parte spesa sia per la parte entrata. I capitoli costituiscono l'unità elementare del PEG in termini finanziari Ciascun capitolo deve raccordarsi in modo univoco ad un progetto. Art. 21 Elementi costitutivi dei capitoli di entrata Ciascun capitolo di entrata è corredato, oltre alle codifiche propedeutiche alla definizione del bilancio, dall'indicazione del Centro di responsabilità di progetto. Al responsabile che prevede l'entrata è associata la responsabilità dell'attendibilità delle somme iscritte nello schema di PEG e di bilancio. Al responsabile che accerta l'entrata è associata la responsabilità della gestione del relativo procedimento amministrativo. Al responsabile che utilizza un'entrata a destinazione vincolata è associata la responsabilità del reperimento delle risorse e del riscontro con le spese sostenute. Pagina 13 di 37 Art. 22 Elementi costitutivi dei capitoli di spesa Ciascun capitolo di spesa è corredato, oltre alle codifiche propedeutiche alla definizione del bilancio, dall'indicazione di: Centro di responsabilità di progetto Centro di responsabilità di procedimento Al responsabile che prevede la spesa è associata la responsabilità della richiesta delle risorse alla Giunta in sede di definizione dello schema di PEG e di bilancio. Allo stesso responsabile, con l'approvazione del bilancio e del PEG, vengono assegnate le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Al responsabile che impegna la spesa è associata la responsabilità della gestione del procedimento amministrativo propedeutico all'assunzione dell'atto di impegno. Art. 23 Definizione di budget per la responsabilità di progetto Il budget di progetto costituisce la quantificazione finanziaria delle risorse destinate a ciascun progetto per il raggiungimento dei risultati attesi. Evidenzia la responsabilità gestionale sull’utilizzo delle risorse assegnate. Art. 24 Definizione di budget per la responsabilità di procedimento Il budget di procedimento rappresenta l’insieme delle risorse finanziarie impegnate da un dato centro di responsabilità per il centro stesso o per altri centri. Espressione dei capitoli di spesa impegnati da un centro di responsabilità “trasversale” a beneficio di altri centri. Evidenzia la responsabilità di procedimento tipica dei centri trasversali. Art. 25 Definizione di budget dell’intero centro di responsabilità Il budget del CdR rappresenta l’insieme delle risorse finanziarie utilizzate da un dato centro di responsabilità indipendentemente dal fatto che siano impegnate dallo stesso o da altri centri di responsabilità. Capo 5: Risorse umane e strumentali Art. 26 Risorse umane e strumentali Il quadro sinottico delle risorse umane e strumentali identifica le dotazioni non finanziarie, assegnate a ciascun centro di responsabilità. Il quadro sinottico delle risorse umane e quello delle risorse strumentali deve far riferimento, rispettivamente al piano delle assunzioni e al piano degli acquisti. Pagina 14 di 37 Art. 27 Pareri sul piano esecutivo di gestione La delibera di approvazione del piano esecutivo è corredata da: - parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario; - firma per accettazione dei responsabili dei centri di responsabilità che certifica la fattibilità degli obiettivi di gestione contenuti nel PEG in relazione alle risorse assegnate a ciascun Responsabile. La firma per accettazione deve essere apposta da ogni Responsabile di centro di responsabilità e fa diretto riferimento ai progetti che gli sono stati assegnati. Inoltre, il parere di regolarità tecnica certifica: - la coerenza degli obiettivi del PEG con i programmi della relazione previsionale e programmatica; Sezione 5: Il percorso di formazione del bilancio e del PEG Art. 28 Percorso di formazione del bilancio e del PEG Il percorso di formazione del bilancio e del PEG è caratterizzato dalla predisposizione di: a) analisi infrannuale sulle risultanze della gestione dell'esercizio in corso, effettuata sulla base del rendiconto di gestione dell'esercizio precedente e dello stato di attuazione dei programmi. Tale analisi, effettuata per ogni centro di responsabilità, consiste nell'esame dell'evoluzione di: entrate proprie; spese correnti; spese in conto capitale. b) schema di relazione previsionale e programmatica, di programma triennale dei lavori pubblici e piano esecutivo di gestione attraverso i quali vengono definiti: -programmi; - progetti e relative linee guida di attuazione; - capitoli di entrata e di spesa connesse a ciascun progetto; -dotazioni di risorse umane e strumentali. c) schema di bilancio e suoi allegati attraverso i quali vengono definiti: - programmi ed eventuali progetti; - titoli, funzioni, servizi ed interventi di spesa; - titoli, categorie e risorse di entrata. d) Schema di piano esecutivo di gestione. Art. 29 Modalità di formazione ed approvazione del bilancio Il processo di formazione del quadro di riferimento pluriennale ed annuale propedeutico alla definizione dello schema di bilancio del nuovo esercizio viene annualmente definito dalla Giunta. La proposta definitiva di bilancio, approvata dalla Giunta sulla base del percorso di cui al comma 1 del presente articolo, viene presentata al collegio dei revisori entro 20 giorni dai termini di approvazione del bilancio stabiliti dalla normativa vigente. Il collegio deve fornire il parere sulla proposta di bilancio e sui documenti allegati entro 10 giorni. Pagina 15 di 37 Lo schema di bilancio con i relativi allegati viene presentato al Consiglio il quale, entro 20 giorni, deve approvarlo in apposita sessione di bilancio da tenersi entro il mese di dicembre di ciascun esercizio. Gli eventuali emendamenti allo schema di bilancio devono essere presentati da parte dei consiglieri almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio. Le proposte di emendamento, che comunque debbono conservare l'equilibrio del bilancio, al fine di essere poste in discussione e in approvazione devono riportare i pareri di cui all'art. 49, c. 1 del, TUEL. Art. 30 Fondo di riserva Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione della Giunta con le modalità di cui all'art. 166 c. 2 del TUEL. Il Sindaco comunica le .deliberazioni di cui al comma precedente all'organo Consiliare, per gli adempimenti di cui all'art. 166, c. 2, del TUEL, tale comunicazione è effettuata nel primo consiglio utile. Art. 31 Applicazione e utilizzo dell'avanzo di amministrazione Ai fini della programmazione del bilancio di previsione, in sede di redazione del medesimo, è consentito applicare allo stesso, in tutto o in parte, l'avanzo di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, risultante dall'apposita tabella dimostrativa sottoscritta dal responsabile del settore economico finanziario. Le spese finanziate con l'avanzo non possono essere impegnate prima che l'avanzo medesimo sia stato accertato con l'approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio Comunale. La destinazione dell'avanzo avviene secondo quanto stabilito dall'art. 187 del TUEL. La parte dell'avanzo di amministrazione avente vincolo di destinazione può essere utilizzata anche prima dell'approvazione del conto consuntivo, a condizione che le corrispondenti entrate risultino già riscosse o si riferisca alla parte derivante dal fondo di ammortamento. Art. 32 Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati La conoscenza dei contenuti del bilancio di previsione può essere assicurata, oltre che nei modi indicati dalla legge, anche mediante la messa a disposizione del documento presso il settore economico finanziario, con facoltà di avvalersi dell’ausilio del Responsabile del settore medesimo per la sua migliore comprensione. La pubblicità del bilancio deve essere indirizzata, in particolar modo, ad informare i cittadini circa le previsioni delle entrate tributarie, dei proventi dei servizi pubblici e l’utilizzo del relativo gettito con i risultati che s’intendono perseguire. Pagina 16 di 37 Titolo III: La gestione Sezione 1: La gestione dell'entrata Art. 33 Fasi di gestione dell'entrata Le fasi di gestione dell'entrata sono le seguenti: a) accertamento; b) riscossione; c) versamento. Art. 34 Accertamento Un'entrata si intende accertata quando, sulla base di idonea documentazione, vengono appurate: a) la ragione del credito; b) la sussistenza di idoneo titolo giuridico; c) il soggetto debitore; d) la scadenza e l'importo del credito. I dirigenti preposti ai centri di responsabilità devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'ente. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è individuato nel responsabile preposto al centro di responsabilità al quale l'entrata stessa è affidata con il piano esecutivo di gestione. Il responsabile di cui al comma precedente trasmette al Settore economico finanziario l'idonea documentazione di cui all'art. 179 del TUEL con proprio provvedimento; la trasmissione della documentazione avviene entro 5 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell'accertamento di cui allo stesso art. 179 e comunque entro il 31 dicembre. La rilevazione nelle scritture contabili dell'accertamento di entrata avviene a cura del competente servizio del Settore economico finanziario. Art. 35 Riscossione L'ordinativo di incasso è predisposto sulla base della documentazione di cui al precedente articolo dal competente servizio del Settore economico finanziario L'ordinativo, con firma da parte del responsabile del Settore economico finanziario è quindi trasmesso al Tesoriere che provvede alle conseguenti operazione contabili di competenza. Art. 36 Versamento Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente entro i termini previsti dalla convenzione con il Tesoriere. Pagina 17 di 37 Sezione 2: La gestione della spesa Art. 37 Le fasi di gestione della spesa Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti: a) Prenotazione di impegno b) Impegno c) Liquidazione d) Ordinazione e pagamento Art. 38 Prenotazione di impegno Nel corso della gestione è possibile adottare prenotazioni d’impegno, che consistono in un vincolo provvisorio sulle disponibilità di bilancio per procedimenti di spesa in corso di formazione e per l’avvio di procedure di gara. Le prenotazioni hanno natura provvisoria e costituiscono economia di spesa se alla chiusura dell’esercizio finanziario non è sorta l’obbligazione giuridica di cui all’art.183 del Dlgs.267/00. Il provvedimento di prenotazione dell'impegno è trasmesso al competente servizio del Settore economico finanziario per le rilevazioni contabili conseguenti. Il Settore finanziario effettua periodici controlli sulle prenotazioni d’impegno richieste dai responsabili dei centri di responsabilità, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno, in corso di formazione sia ai fini di controllare il processo formativo dell'obbligazione di spesa che occorre concludere entro il termine dell'esercizio. Le somme prenotate per le quali non si è costituita un’obbligazione giuridicamente perfezionata entro il termine dell'esercizio costituiscono, di norma, economia di bilancio. Art. 39 Impegno L'impegno giuridico si costituisce una volta determinati: a) la ragione del debito; b) il soggetto creditore; c) la somma da pagare. I responsabili dei centri di responsabilità, ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del piano esecutivo di gestione, adottano atti d’impegno o di “prenotazione” d’impegno nei limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio e del PEG. Possono essere mantenute a residuo per legge senza un’obbligazione giuridicamente perfezionata i seguenti impegni contabili: a) per le spese correnti: a I. per procedure di gara bandite entro il 3 1 dicembre. a2. spese finanziate con fondi a destinazione vincolata b) per le spese di investimento b I. quelle finanziate mediante: - mutuo, se contratto o concesso; - prestito obbligazionario sottoscritto; Pagina 18 di 37 - avanzo di amministrazione destinato; - entrate proprie accertate; b II. o finanziate con fondi a destinazione vincolata Le somme di cui al c. 3 e 4 del presente articolo costituiscono residui passivi. Art. 40 Validità dell'impegno di spesa L'impegno relativo a spese correnti e in conto capitale si considera validamente assunto nel bilancio annuale con il perfezionamento, entro il termine dell'esercizio, dell'obbligazione giuridica fra l’amministrazione comunale e i terzi sulla base del visto attestante la copertura finanziaria o del parere di cui all’art.49 t.u., nel caso di atti deliberativi, da parte del responsabile del Settore Bilancio. L'impegno così definito costituisce vincolo sugli stanziamenti di bilancio e, se non pagato entro il termine dell'esercizio, determina la formazione del residuo passivo. Per le spese in conto capitale, finanziate con avanzo di amministrazione destinato o entrate proprie accertate, l'impegno contabile si deve trasformare, pena l'eliminazione d'ufficio, in impegno giuridico entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Art. 41 Impegni di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata ed assimilate Le spese derivanti da deleghe regionali, provinciali o da trasferimenti a specifica destinazione, si considerano impegnate (impegno contabile) alla chiusura dell'esercizio contestualmente ai relativi accertamenti registrati nella parte entrata anche per la quota di stanziamento coperta con fondi ordinari di bilancio Nel caso di spese in conto capitale, finanziate da entrate aventi destinazione vincolata l'accertamento dell'entrata vincolata consente di considerare tali spese interamente impegnate (impegno contabile) al fine di mantenere il residuo passivo al termine dell'esercizio. Art. 42 Impegni pluriennali Gli atti d’impegno, relativi ad esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, sono. sottoscritti dai responsabili ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari mediante il PEG. Gli impegni di spesa relativi a contratti di durata pluriennale sono imputati ai rispettivi esercizi secondo quanto stabilito dal contratto stesso o, se non altrimenti definito, secondo il principio della competenza economica. L'eventuale differenza tra l'impegno di spesa annuale e l'effettiva erogazione del servizio viene mantenuta automaticamente in bilancio per l’erogazione dei servizi in anni successivi a condizione che rimanga all'interno dell'arco temporale previsto dal contratto stesso. Art. 43 Buoni d'ordine Il responsabile del centro di responsabilità proponente l'acquisto formalizza la richiesta di forniture di beni e servizi attraverso l'emissione di buoni d'ordine datati e numerati progressivamente o secondo altre modalità definite contestualmente all’approvazione del P.E.G. Pagina 19 di 37 I responsabili di centri di responsabilità abilitati alla gestione delle spese in economia devono comunicare entro il 31 gennaio l'elenco dei buoni emessi sulle prenotazioni assunte in relazione ai contratti in economia. Art. 44 Liquidazione La liquidazione tecnica è un provvedimento mediante il quale il responsabile del centro di responsabilità o suo delegato competente per materia, attesta la corrispondenza qualitativa e/o quantitativa dei beni/servizi ricevuti in relazione a quanto richiesto e alle modalità di pagamento pattuite. La liquidazione attesta l'avvenuta prestazione, richiesta mediante l'emissione del buono d'ordine o altra documentazione idonea, ed è dimostrata dalla bolla di accompagnamento, dalla fattura, dallo stato di avanzamento lavori o, nel caso di prestazioni professionali o di contratti di somministrazione, da apposita dichiarazione del responsabile del servizio competente. Gli elementi della liquidazione sono i seguenti: a) denominazione del creditore; b) somma dovuta e modalità di pagamento; c) documentazione contabile di riferimento per il pagamento; d) estremi della determinazione di impegno; e) capitolo di spesa alla quale la stessa è da imputare; f) eventuale, economia di gestione rispetto alla somma impegnata. Il responsabile del centro di responsabilità proponente è tenuto a trasmettere la liquidazione, completa di tutti gli elementi, debitamente datata e sottoscritta al servizio Bilancio; l’atto di liquidazione può essere sostituito da apposito timbro o visto apposto su note, fatture, parcelle, o documenti equipollenti, elenchi nominativi ,stati d’avanzamento, da trasmettere entro 10 giorni dalla scadenza del pagamento . La liquidazione contabile consiste nella registrazione della liquidazione tecnica all'interno della procedura informatica di gestione del bilancio. Art. 45 Mandati di pagamento I mandati di pagamento sono redatti e controllati dal competente servizio bilancio I mandati di pagamento, debitamente sottoscritti dal responsabile del Settore, sono trasmessi al tesoriere che provvede alle operazioni contabili di competenza. Sezione 3: Pareri, visti, controlli e segnalazioni Art. 46 Espressione del parere di regolarità contabile L'attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza degli organi collegiali, è svolta dal Settore Bilancio. Il parere è espresso dal responsabile del Settore Bilancio, sulla base dell'attività istruttoria svolta dai competenti settori, non oltre tre giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono, nei termini di cui al precedente comma, oggetto di approfondimento tra il servizio ragioneria e il servizio proponente ai fini della definizione di idonee soluzioni. Nel caso non risulti possibile conseguire tale esito, le proposte saranno inviate, Pagina 20 di 37 con motivata relazione, ed entro il termine citato, dal responsabile del servizio ragioneria al servizio di provenienza. Art. 47 Contenuto del parere di regolarità contabile Il parere di regolarità contabile riguarda. di norma: a) la regolarità della documentazione allegata al provvedimento; b) la conformità alle norme fiscali; c) il corretto accertamento dell'entrata ed imputazione della spesa; d) la corretta gestione del patrimonio; Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve essere motivato. Art. 48 Controllo e riscontri sugli accertamenti di entrata e sulle liquidazioni di spesa Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata, trasmette al servizio bilancio idonea documentazione di cui all'art. 179 del TUEL, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili dell'accertamento di entrata entro 3 giorni dalla scadenza dell’incasso. Il responsabile del settore bilancio effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto di liquidazione o documentazione equipollente. Appone quindi sui documenti stessi il proprio visto di controllo e riscontro.(art.184 t.u.). Il visto di cui al comma precedente è apposto entro tre giorni dal ricevimento della necessaria documentazione. Qualora il visto di controllo e di riscontro non possa essere apposto, per qualsiasi ragione, la proposta è oggetto di approfondimento tra il Settore Bilancio e il servizio proponente ai fini della definizione di idonee soluzioni. Nel caso non risulti possibile conseguire tale esito, le proposte saranno inviate, con motivata relazione, ed entro il termine citato, dal Settore Bilancio al servizio di provenienza Il visto sulla documentazione di spesa ai fini della dichiarazione di regolarità della fornitura o della prestazione è apposto dal responsabile del Settore, o suo delegato, che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, prima della sua trasmissione al Settore bilancio. Art. 49 Attestazione di copertura finanziaria L'attestazione di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all'art. 151, c. 4 del TUEL, è resa dal responsabile del settore Bilancio. Il responsabile del settore bilancio effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. L'attestazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è resa dopo che l'entrata sia stata accertata.. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del settore finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui al successivo articolo. Pagina 21 di 37 Art. 50 Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Settore finanziario Il dirigente del settore finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; è tenuto altresì a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento, qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate al Sindaco, al Segretario e all'organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del settore finanziario contestualmente comunica ai soggetti di cui al comma precedente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all'art. 15 1, c. 4 del TUEL. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinata. Il parere relativo alla copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese previste per legge, il cui il mancato intervento arrechi danno patrimoniale all'ente. Sezione 4: Equilibri di bilancio Art. 51 Salvaguardia degli equilibri di bilancio Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione. L'ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal TUEL e dal presente regolamento. Il responsabile del Servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai dirigenti dei centri di responsabilità e, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria, provvede a quanto segue: a) istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti; b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio; proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui. Il responsabile del Servizio finanziario propone le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato L'analisi delle informazioni gestionali pervenute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare: a) per l'entrata, lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato degli accertamenti; b) per l'uscita, lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni. Le informazioni di natura contabile sono riferite ai programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali affidati ai servizi e ai centri di costo e di ricavo, nonché alle attività e passività patrimoniali attribuite agli stessi secondo le norme dei presente regolamento. Pagina 22 di 37 Art. 52 Provvedimenti del Consiglio in ordine ai programmi e agli equilibri di bilancio Il Consiglio provvede con riferimento al 30 giugno e al 30 settembre di ogni anno ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, sulla base della documentazione predisposta dal settore finanziario. Tale verifica è effettuata tramite deliberazione, da approvare entro un mese dai rispettivi termini sopra indicati. In tale sede adotta eventualmente, con delibera, gli altri provvedimenti di cui all'art. 193, e 2 del TUEL. Art. 53 Assestamento generale di bilancio Mediante la variazione di assestamento generale, da deliberare entro il 30 novembre di ciascun anno da parte del Consiglio, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Le proposte di assestamento generale di bilancio sono elaborate dal Servizio finanziario, sulla base delle risultanze comunicate dai responsabili preposti al centri di responsabilità. Sezione 5: La gestione patrimoniale Art. 54 Consegnatari dei beni I beni immobili sono dati in consegna al responsabile del servizio patrimonio; i beni mobili, esclusi i materiali e oggetti di consumo, sono dati in consegna al responsabile del servizio economato. La cura e gestione dei beni immobili e mobili è affidata, con apposito verbale, ai responsabili dei servizi interessati che ne diventano sub-consegnatari, e sono responsabili della corretta e regolare manutenzione e conservazione dei beni stessi. I sub-consegnatari dei beni immobili e mobili sono i responsabili della gestione dei servizi che svolgono funzioni finali e dei servizi che svolgono funzioni di supporto. Le schede d'inventario sono redatte in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio economato per i beni mobili o il servizio patrimonio per i beni immobili, e l'altro presso il responsabile dei beni ricevuti in consegna e gestione. Art. 55 Inventario I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché crediti, debiti e altre attività e passività patrimoniali sono iscritti e descritti in appositi inventari costituiti da schede, suddivise per categorie e sottocategorie di beni e rapporti giuridici, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e descrizione. Saranno indicati in particolare i riferimenti al servizio o, centro di costo al cui funzionamento, il bene è destinato o al quale il rapporto giuridico è attribuito, in base alle norme sulla responsabilità di gestione nella direzione dei servizi o centri di costo di cui alla legge e al presente regolamento Pagina 23 di 37 Art. 56 Inventario, carico e scarico di beni mobili I beni mobili sono riepilogati nell’inventario dei beni mobili. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi è disposta sulla base delle norme previste in materia. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del danno a carico del responsabile. Art. 57 Beni mobili non inventariabili Non si procede all’inventariazione dei beni di valore inferiore a 500 euro, con esclusione dei libri e degli arredi. Art. 58 Automezzi I sub consegnatari degli automezzi ne curano l'uso accertando quanto segue: a) che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del settore (per i fini propri dell’ente) b) che il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia. Il sub-consegnatario è tenuto a verificare che l’automezzo affidato sia in regola con le norme previste dalle leggi vigenti (assicurazione, tassa di circolazione, revisione) segnalando gli adempimenti necessari al settore bilancio unitamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria occorrenti per il buon funzionamento dello stesso. Pagina 24 di 37 Titolo IV: Le variazioni nel corso della gestione Sezione 1: Tipologia di variazioni Art. 59 Variazioni programmatiche e variazioni contabili Le tipologie di variazioni che possono presentarsi nel corso dell'esercizio finanziario sono di natura programmatica o di natura contabile. In particolare si hanno: a) variazioni nei programmi e nei progetti non comportanti variazioni contabili; b) variazioni nei programmi e nei progetti che incidono sulla dimensione del bilancio o che richiedono storni di fondi; c) variazioni contabili che non comportano mutamenti nei programmi e nei progetti . Le variazioni di cui al comma precedente possono riguardare strumenti di pianificazione strategica, di programmazione e/o di budgeting. Sezione 2: Variazioni dei documenti di pianificazione strategica Art. 60 Variazioni delle linee programmatiche Le variazioni del documento riguardante le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti sono unicamente di natura programmatica e riguardano il contenuto dei programmi approvati dal Consiglio in quanto articolazione minima del documento. Tali variazioni hanno un naturale riflesso sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, del piano triennale dei programmi e dei progetti e del piano esecutivo di gestione per quanto riguarda i programmi, i progetti e gli eventuali sotto progetti. Art. 61 Deliberazioni inammissibili e improcedibili Le deliberazioni di Consiglio o di Giunta che risultano incoerenti con i contenuti programmatici e contabili della relazione previsionale e programmatica sono da intendersi inammissibili e improcedibili. Si intendono incoerenti quelle deliberazioni che contrastano con: d) il contenuto dei programmi della relazione previsionale e programmatica e/o i relativi budget; e) il contenuto dei progetti del piano esecutivo di gestione e/o i relativi budget; f) i servizi, gli interventi e le risorse di bilancio. La coerenza delle deliberazioni di cui al comma 1 del presente articolo è attestata dal parere di regolarità tecnica del responsabile di settore proponente la delibera. Art. 62 Variazioni della relazione previsionale e programmatica Pagina 25 di 37 Le variazioni della relazione previsionale e programmatica hanno natura programmatica e contabile e riguardano: a) il contenuto dei programmi b) l'entrata e la spesa dei programmi Tali variazioni possono riflettersi sul contenuto del bilancio e del piano esecutivo di gestione in relazione al contenuto dei progetti e all'ammontare delle risorse: per titoli, categorie, risorse; per titoli, funzioni, servizi e interventi. Art. 63 Variazioni del bilancio pluriennale di previsione Le variazioni di bilancio pluriennale hanno natura meramente contabile e riguardano la consistenza degli stanziamenti relativi a. a) titoli, categorie, risorse; b) titoli, funzioni, servizi e interventi. Art. 64 Variazioni del programma triennale dei lavori pubblici Le variazioni del programma triennale dei lavori pubblici hanno carattere programmatico e/o contabile e sono redatte nel rispetto dei documenti programmatori dell'ente e possono dare luogo a modificazioni nell'elenco annuale dei lavori. Art. 65 Variazioni di bilancio Le variazioni di bilancio annuale hanno natura meramente contabile e riguardano la consistenza degli stanziamenti relativi a: a) titoli, categorie, risorse; b) titoli, funzioni, servizi e interventi. Le variazioni di bilancio devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun esercizio. Art. 66 Variazioni dell'elenco annuale dei lavori pubblici Le variazioni dell'elenco annuale dei lavori pubblici hanno carattere programmatico e/o contabile e derivano da una variazione del programma triennale dei lavori pubblici o da economie di gestione. Art. 67 Variazioni di PEG Le variazioni del piano esecutivo di gestione hanno natura programmatica e/o contabile e riguardano: a) il contenuto dei progetti b) le linee guida di attuazione dei progetti ed i connessi indicatori; Le variazioni del piano esecutivo possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio. Pagina 26 di 37 Titolo V: Investimenti Art. 68 Programmazione degli investimenti Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l'organo deliberante nell'approvare il progetto dell'investimento dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale. La programmazione degli investimenti tiene conto del programma triennale dei lavori pubblici, dell'elenco annuale e delle relative modalità di finanziamento sui singoli investimenti. Art. 69 Ricorso all'indebitamento Il ricorso all'indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Regole particolari per l'assunzione di prestiti bancari a medio lungo termine sono previste dall'art. 204 del TUEL. Art. 70 Strumenti finanziari derivati L'ente può utilizzare strumenti finanziari derivati di copertura del rischio, di tasso di interesse per la gestione delle passività risultanti dalle emissioni obbligazionarie e dalle altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. In particolare tali strumenti dovranno essere utilizzati per ridurre i rischi connessi all'oscillazione dei tassi di interesse ovvero alla concentrazione del proprio indebitamento in alcune categorie di tasso. Gli strumenti derivati consentiti sono gli swap sui tassi di interesse e le opzioni sui tassi di interesse. E' fatto divieto di utilizzare gli strumenti finanziari derivati per fini speculativi Art. 71 Gestione della liquidità fuori tesoreria unica Le somme rivenienti da mutui e da prestiti obbligazionari per le quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica possono essere impiegate, compatibilmente con le esigenze di liquidità derivanti dalla realizzazione degli investimenti finanziati con tale indebitamento, in operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità tese ad aumentare la redditività delle stesse. Pagina 27 di 37 Titolo VI: Il Servizio di tesoreria Art. 72 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni che costituiscono la gestione finanziaria dell’ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni di legge regolamentari o convenzionali. L'affidamento del servizio è effettuato a seguito di gara nella forma della procedura negoziata (trattativa privata) con preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sulla base di apposito capitolato d'oneri speciale approvato dal Consiglio comunale. E' data facoltà, ove l'importo contrattuale rimanga al di sotto della soglia comunitaria di procedere mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa ai sensi del vigente regolamento dei contratti. Qualora ricorrano le condizioni di legge l’ente può procedere per una sola volta al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. Le condizioni di tale servizio sono definite in modo analitico dalla convenzione di tesoreria e dalle norme vigenti. Art. 73 Gestione dei titoli e valori Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell’ente sono disposte dal responsabile del settore Bilancio. Le movimentazioni delle azioni di società partecipate dall’ente sono disposte dal delegato del Sindaco. I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e cauzionali sono di norma disposti a mezzo di fideiussioni bancarie e assicurative. Lo svincolo avviene con disposizione del responsabile del servizio competente Art. 74 L’anticipazione di tesoreria Il responsabile del settore bilancio, in esecuzione di apposita delibera della Giunta, può richiedere al Tesoriere la concessione di anticipazioni di tesoreria secondo le norme di cui all’art.222 del T.U. Art. 75 Pagamento dei mandati L’istituto tesoriere è tenuto a rendere possibile e diffondere il pagamento dei mandati oltre che nelle forme tradizionali: moneta, accreditamento in c/c , assegno circolare o vaglia postale, in qualsiasi altra forma diversa dalla carta moneta consentita dalle vigenti norme. Art. 76 Conto del tesoriere Entro il 28 febbraio dell’anno successivo il Tesoriere rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa con allegata la seguente documentazione: a) gli ordinativi d’incasso e pagamento con relative quietanze; Pagina 28 di 37 b) la contabilizzazione dei movimenti effettuati per ogni risorsa d’entrata, intervento di spesa e capitolo di entrata e di spesa per servizi per conto di terzi. Il conto del Tesoriere deve contenere l’indicazione sia dei depositi in Tesoreria Unica suddivisi in conti fruttiferi ed infruttiferi sia dei depositi che non soggiacciono alle norme di Tesoreria Unica. Pagina 29 di 37 Titolo VII: La rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione Sezione 1: Definizione e modalità del rendiconto della gestione Art. 77 I risultati della gestione Il risultato di gestione è dimostrato dal rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico (con l’allegato prospetto di conciliazione) ed il conto del patrimonio. Art. 78 Modalità di formazione del rendiconto Entro il 15 maggio di ciascun anno il servizio economico finanziario presenta alla Giunta: - lo schema di rendiconto; - elenco dei residui attivi e passivi riaccertati e la relativa determinazione di ricognizione degli stessi; - copia dei conti presentati dal Tesoriere e dagli agenti contabili; - proposta di relazione di cui all’art. 151 comma 6 del TUEL Lo schema di rendiconto approvato, è sottoposto almeno 20 giorni prima della seduta consiliare di approvazione all’esame del collegio dei revisori per la relazione di cui all’art.239 comma 1 del TUEL. Lo schema di rendiconto, approvato dalla Giunta unitamente alla relazione illustrativa , la relazione del collegio dei revisori, l’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza, sono depositati presso la segreteria dell’ente per l’esame da parte dei consiglieri comunali 20 giorni prima della seduta consiliare fissata per l’approvazione del conto. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno di ciascun esercizio. La deliberazione di approvazione del rendiconto è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Sezione 2: Rendiconti finanziari Art. 79 Avanzo o disavanzo di amministrazione Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto, esprime il saldo contabile di amministrazione che è rappresentato dal valore differenziale della somma algebrica delle componenti riepilogative dell'intera attività gestionale (fondo di cassa, più residui attivi, meno residui passivi) e che costituisce l'avanzo (saldo positivo) o il disavanzo (saldo negativo) al 31 dicembre dell'ultimo esercizio chiuso, rimanendo in esso assorbiti i risultati di gestione di tutti gli esercizi pregressi. L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 188 del TUEL. A tal fine, il disavanzo è applicato per l'importo pari alla somma del saldo contabile di amministrazione, aumentato dell'importo corrispondente alle suddette quote di ammortamento. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. L'eventuale avanzo di amministrazione accertato ai sensi del precedente comma, può essere utilizzato: per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; a) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del TUEL; Pagina 30 di 37 b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari e per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento; c) per il finanziamento delle spese di investimento. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente -con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente c. 3. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati. Il risultato contabile di amministrazione è definito mediante l'approvazione del rendiconto della gestione. Art. 80 Relazioni finali di gestione dei responsabili dei centri di responsabilità I dirigenti redigono la relazione finale di gestione riferita al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il P.E.G. dell’anno precedente. Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dalla Giunta per la predisposizione della relazione di cui all'art. 15 1, c. 6, del TUEL e dal Nucleo di valutazione come elemento di valutazione dei dirigenti. Art. 81 Riaccertamento dei residui attivi e passivi I responsabili effettuano la revisione dei residui ai fini del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 228, c. 3, del TUEL. Il Settore bilancio elabora i dati e le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento dei residui. L’eliminazione, totale o parziale dei residui attivi, riconosciuti inesigibili insussistenti o prescritti, e non correlata da pari eliminazione dei residui passivi, è disposta contestualmente alla deliberazione del Consiglio di approvazione del rendiconto. Art. 82 Conti degli agenti contabili L’economo, i consegnatari dei beni mobili e gli altri agenti contabili individuati con deliberazione della Giunta Comunale rendono il conto della propria gestione entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. I riscontri da parte del servizio finanziario sugli agenti contabili a denaro consistono nella verifica di concordanza con le poste contabili del bilancio e della correttezza dei versamenti effettuati. Sezione 3: Rendiconti economico-patrimoniali Art. 83 Contabilità economico-patrimoniale Le variazioni tra i risultati del conto del bilancio e quelli del conto economico sono evidenziate dal prospetto di conciliazione redatto come diretta derivazione della contabilità economico-patrimoniale. Pagina 31 di 37 Art. 84 Conto economico Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell’ente nonché il risultato economico della gestione. Il conto economico accoglie costi e proventi rilevati nel corso dell'esercizio nonché scritture rettificative ed integrative di fine esercizio. Il conto economico è redatto secondo una struttura a scalare che evidenzia inoltre risultati economici intermedi connessi alle diverse gestioni dell'ente. Art. 85 Conto del patrimonio Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. Il conto del patrimonio accoglie le attività e le passività dell'ente. La differenza tra attività e passività determina l'entità del patrimonio netto. La variazione del patrimonio netto nel corso dell'esercizio è pari al risultato economico della gestione. Art. 86 Contabilità analitica La contabilità analitica è finalizzata alla rilevazione di costi e proventi per destinazione con particolare riferimento ai centri di responsabilità ed eventualmente ai centri di costo. Sezione 4: Controllo di gestione Art. 87 Finalità del controllo di gestione Il sistema di controllo rappresenta un sistema di analisi, azioni e decisioni attraverso le quali viene governata e guidata l'attività amministrativa nel percorso di raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. Configura un processo continuo a carattere circolare nel quale ogni difformità riscontrata tra obiettivi e risultati effettivi tende a condizionare gli obiettivi dei periodi successivi, quindi la fase di programmazione del periodo successivo. Il sistema di controllo di gestione richiede una concezione unitaria ed è efficace che pervade tutta l'organizzazione dell’ente, ancorché con modalità, strumenti e tempi di sviluppo diversi in relazione agli ambiti di rilevazione definiti e ad eventuali priorità informative decise dall’Amministrazione. Art. 88 Modalità applicative del sistema di controllo L’introduzione di sistemi di controllo implica: Pagina 32 di 37 la ripartizione dell’organizzazione in unità operative elementari (centri di responsabilità ed eventuali centri di costo e centri di provento); la predisposizione di idonei sistemi informativi, basati su strumenti di rilevazione e di misurazione degli obiettivi e delle prestazioni (indicatori quali-quantitativi, contabilità analitica); l’adozione di un processo, articolato e tempificato, volto a: - verificare il grado di raggiungimento effettivo degli obiettivi; - interpretare i fenomeni causanti gli eventuali scostamenti tra i dati a preventivo e i dati a consuntivo, - attivare gli eventuali successivi interventi correttivi degli obiettivi e/o delle prestazioni. L’implementazione del controllo di gestione avviene in modo graduale e potrà interessare esclusivamente alcuni ambiti d’indagine ritenuti rilevanti ai fini dei processi di governo. Art. 89 Strumenti del sistema di controllo Il controllo di gestione utilizza per il suo funzionamento le informazioni quali-quantitative prodotte da: - la contabilità finanziaria; - la contabilità economico-patriomoniale - la contabilità analitica; - ogni altra rilevazione extracontabile. I progetti e le linee guida del Piano esecutivo di gestione devono essere debitamente corredati da indicatori funzionali alla rilevazione del grado di raggiungimento dei risultati e tali da consentire l’analisi: - del rapporto tra obiettivi programmati e risultati raggiunti (efficacia); - del rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti (efficienza). Art. 90 Servizi di controllo di gestione e sistema dei controlli Il controllo di gestione è affidato al settore bilancio con un rapporto funzionale e di coordinamento da parte del Segretario/Direttore Generale.. Le risultanze del controllo di gestione costituiscono oggetto di report periodici tesi a fornire elementi di conoscenza utili a consentire: - agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati; - ai responsabili, la valutazione dell’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; - al nucleo di valutazione, la valutazione dell’operato dei responsabili. Pagina 33 di 37 Titolo VIII: La revisione economico-finanziaria Art. 91 Organo di revisione economico-finanziaria Il controllo e la gestione economica e finanziaria è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominato ai sensi dell’art. 234 comma 2 del TUEL , il quale per l’espletamento delle proprie funzioni : - ha sede presso gli uffici dell’Ente; - può accedere agli atti e documenti dell’Ente tramite il responsabile del Settore economico finanziario - ha diritto di ricevere l’ordine del giorno di convocazione del Consiglio con l’elenco degli oggetti iscritti. Art. 92 Cessazione dall'incarico Per la cessazione dall'íncarico di revisore si applica l'art. 235, c. 3, del TUEL. In particolare cessa dall'incarico il revisore per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a tre mesi. Art. 93 Determinazione dei compensi Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di nomina, provvedere a determinare il compenso dei revisori, secondo le disposizioni legislative vigenti. Art. 94 Attività di collaborazione con il Consiglio Al fine di svolgere l'attività di collaborazione con il Consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo l'organo di revisione esprime pareri e formula proposte sugli atti fondamentali di competenza consiliare riguardanti le seguenti principali materie: a) politiche dell’Ente in materia tributaria e tariffaria; b) politiche d'investimento e relative fonti di finanziamento; c) servizi pubblici locali e forme associative e di cooperazione; d) organizzazione dei servizi e degli uffici; e) verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio; f) assestamento generale di bilancio. Pagina 34 di 37 Titolo IX: l’Economato Art. 95 Ufficio Economato Nell'ambito del Servizio finanziario opera l'ufficio economato cui sono attribuite le seguenti competenze: - la custodia e la distribuzione degli stampati, carta, cancelleria, oggetti e materiali vari necessari per il funzionamento dei servizi comunali per i quali il Comune è tenuto, per legge, a provvedere; - il sostenimento delle spese minute ed urgenti; - il servizio di cassa interno; - la gestione degli anticipi per spese contrattuali e d'asta. Art. 96 Spese minute Sono considerate spese minute ed urgenti spese postali e telegrafiche; carta e valori bollati; pedaggi autostradali, posteggi e lavaggi automezzi; spese di registro e contrattuali a carico comunale; spese e tasse di immatricolazione e circolazione degli automezzi e veicoli comunali; tasse di concessione governative ed altri diritti erariali; abbonamenti a quotidiani e riviste; acquisto libri; spese di rappresentanza. Art. 97 Spese urgenti Sono considerate spese di carattere urgente le forniture e le prestazioni che per la loro particolare natura non possono essere tempestivamente programmate e previamente autorizzate con determinazione. Art. 98 Servizio di cassa interno Il servizio di cassa interno provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese indicate nel presente regolamento. Il servizio di cassa interno si avvale di un fondo a render conto costituito mediante emissione di un mandato di pagamento a favore dell'Economo sull'apposito capitolo dei Servizi per conto terzi - parte Spesa - dell'anno di competenza. Il fondo si chiude entro il mese di dicembre dell'anno cui si riferisce per l'intero importo. Conseguentemente entro il mese di gennaio successivo la partita contabile viene regolarizzata con emissione di reversale di introito sull'apposito capitolo dei Servizi per conto terzi -parte Entrata - dei residui dell'anno precedente e, contemporaneamente, viene riemesso mandato di pagamento sull'analogo capitolo dei Servizi per conto terzi - parte Spesa - dell'esercizio in corso. Il fondo a render conto non può superare l'importo di E .5.200 ed è assegnato annualmente con determinazione da parte del Responsabile del Settore economico finanziario. . Art. 99 Riscossione di entrate Pagina 35 di 37 Il servizio di cassa interno provvede alla riscossione delle entrate derivanti da introiti occasionali e non previsti, per i quali il Responsabile del Settore economico finanziario ritiene sussista la necessità di immediato incasso e non sia possibile il diretto versamento presso la Tesoreria comunale. Art. 100 Sostenimento di spese Il servizio di cassa interno provvede al sostenimento delle spese indicate ai precedenti articoli 95 e 96 nei limiti e con le modalità indicati al precedente art.98: La spesa per capitolo o articolo avviene dietro emissione di appositi buoni economali in cui deve essere dettagliato l'oggetto della spesa, l’importo, il soggetto percipiente la somma, l’impegno al quale è riferita la spesa. Il buono suddetto viene firmato dal percipiente la somma, per quietanza. A tale buono, a conferma dell’avvenuta spesa, devono essere allegate le pezze giustificative con valore fiscale (scontrini, ricevute fiscali, fatture, titoli di viaggio, ricevute di versamento …….). Fanno eccezione i pagamenti relativi a spese per le quali non è prevista l’emissione di ricevute fiscali, quali carte e valori bollati, spese postali ecc…. per i quali dovrà essere allegata una dichiarazione firmata, per quietanza, dal percipiente la somma. Trimestralmente, o quando ne ravvisi la necessità l'Economo dovrà presentare il rendiconto analitico delle suddette spese al Responsabile del Settore economico finanziario per il relativo rimborso. Tale rendiconto deve essere accompagnato dalle fatture, bollette ecc. con uniti i relativi buoni i quali rappresentano condizione indispensabile per il rimborso medesimo. Art. 101 Anticipazioni Per le missioni e trasferte di amministratori e dipendenti che comportano spese di particolare rilevanza, il Servizio cassa interno provvede ad erogare agli interessati un’anticipazione nella misura prevista per gli amministratori dal relativo provvedimento di autorizzazione alla missione o trasferta e, per i dipendenti, dalla vigente normativa. Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di una ricevuta di pagamento a firma del percipiente. L'interessato ha l'obbligo di presentare la richiesta di rimborso al rientro della missione e di versare al servizio di cassa interno o alla tesoreria comunale, i fondi eventualmente non utilizzati. Sulla base delle richieste di rimborso della spesa sostenuta l'Economo chiede l'emissione del mandato di pagamento di pari importo a suo favore. Art. 102 Libri contabili L'Ufficio economato ha l'obbligo di tenere, manualmente o a mezzo del sistema informativo dell'Ente, il giornale generale di cassa entate ed uscite, numerato per pagina e vidimato dal Responsabile del Settore bilancio, aggiornato quotidianamente, nel quale sono registrate cronologicamente le operazioni effettuate. Titolo X: Agenti contabili Art. 103 Individuazione Gli agenti contabili sono individuati con apposita deliberazione della Giunta comunale. Pagina 36 di 37 Gli agenti contabili possono essere: - a denaro - a materia Art. 104 Agenti contabili a denaro Sono agenti contabili "a denaro": - gli agenti del pagamento (tesoriere, economo) - gli agenti della riscossione (tesoriere, economo, concessionari della riscossione) - gli agenti contabili che maneggiano somme senza possibilità di uso (concessionari della riscossione, vigili urbani, riscuotitori diritti di segreteria Fatta eccezione per i concessionari della riscossione, ogni agente contabile a denaro ha l'obbligo di tenere, manualmente o a mezzo del sistema informativo dell'Ente, un registro di cassa, numerato per pagina e vidimato dal Responsabile del Settore bilancio, aggiornato quotidianamente, nel quale sono registrate cronologicamente tutte le operazioni di incasso. Gli agenti contabili che maneggiano somme, provvedono all’operazione di introito mediante l'utilizzo di blocchetti di ricevute forniti dal Settore bilancio. I blocchetti devono essere restituiti al medesimo Settore al loro completo utilizzo e comunque entro il 31/12 di ogni anno. Le operazioni di carico e scarico dei suddetti blocchetti vengono rilevate mediante apposito registro di carico e scarico. Titolo XI: Disposizioni finalie Art. 105 Norma di rinvio ed entrata in vigore Per quanto non stabilito dal presente Regolamento si rimanda al contenuto delle norme previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Dlgs. 18.8.2000, n.267, al DIgs.25.2.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato non incompatibili con il suddetto decreto. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2004. Da tale data si ritiene abrogato il precedente regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/6/1996 con atto n. 61 e successive modifiche ed integrazioni. 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