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PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE
DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO
SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB
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Perequazione
delle pensioni:
la legge non è
uguale per tutti
a pagina 12
· CIRCOLARI
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ALLOGGI:
dal 2011 canoni di mercato. A rischio
sfratto migliaia di famiglie
· SENTENZE
a pagina 20
· CONSULENZE
DIRITTI
IL NUOVO CONTRATTO
PER IL BIENNIO
ECONOMICO 2008-2009
a pagina 5
Il vuoto politico
che mette
in naftalina
i controli
democratici
a pag. 2
________
Riforme
o involuzioni
democratiche
a pag. 3
________
Il nuovo codice
dell’Ordinamento
militare: amare
sorprese per la
libertà di
espressione…
e non solo
a pag. 4
L’aspettativa
per riduzione
di Quadri
Nota dello SME
a pag. 13
VADEMECUM
Trattamento
di pensione
ai superstiti
A pag. 14
MESSAGGIO INPS
Permessi
più facili
per i disabili
A pag. 26
2 • SETTEMBRE 2010
Editoriale
IL VUOTO
POLITICO
CHE METTE
IN NAFTALINA
I CONTROLLI
DEMOCRATICI
■
di Antonella MANOTTI
Quale quadro politico potrebbe essere più “propizio” dell’attuale, ad un arretramento dei diritti e delle conquiste democratiche nelle forze armate?
Purtroppo non si può essere molto ottimisti.
Le cronache che rovesciano nelle redazioni dei giornali notizie di collusioni
inquietanti fra politica, mondo economico e malavita, i dossier, le agitazioni negli schieramenti politici tutti presi nell’attrezzarsi all’eventualità del voto,
un giorno annunciato e l’altro rimandato…Una politica “arraffona” che merita in gran parte, diciamolo senza mezzi termini, il discredito di cui è circondata e che rinuncia all’esercizio nobile del bene comune, in nome di una
ben più prosaica volontà di sopravvivenza…
Un parlamento impantanato, “appeso” ad una agenda politica che dimentica i problemi del Paese e – se tenta di affrontarne alcuni – spesso lo fa
con disattenzione e superficialità .
La lettura dei resoconti parlamentari delle Commissioni e dell’Aula ci rivelano lo scarso spessore degli interventi politici e sciatteria nell’ approfondire i temi in discussione.
A volte non è nemmeno ben chiaro il tratto che divide le valutazioni della
maggioranza da quelle dell’opposizione, tanto deboli sono le argomentazioni di quest’ultima, nel contrastare le “derive” antidemocratiche contenute
in alcuni provvedimenti governativi….
Il sussulto, troppo spesso, arriva soltanto a ridosso di manifestazioni dei
cittadini che si inventano ormai di tutto per risvegliare le forze politiche dal
loro torpore .
I nostri rappresentanti in Parlamento scendono in piazza, si fanno vedere
tra i manifestanti, catturati da qualche telecamera, scambiano poche parole con i manifestanti e poi si rinchiudono nuovamente nel Palazzo ad aspettare, sugli scranni parlamentari, il loro turno per pigiare un pulsante…approvando o respingendo un provvedimento di cui magari non conoscono nemmeno il contenuto…
Nessuna assunzione di responsabilità li sfiora e spesso dimostrano una impreparazione che lascia sbigottiti. Ma del resto, gran parte di loro debbono semplicemente adattarsi ad un ruolo di comparsa che le segreterie di
partito gli hanno affidato, assicurandogli un posto in lista.
Con uno stato d’animo abbastanza rassegnato, leggiamo quindi il resoconto della commissione affari costituzionali del 22 settembre scorso laddove, il senatore Saltamartini che fino a “ieri” militava in un sindacato, relazionando sulla riforma della rappresentanza arrivata dalla commissione
difesa per il parere, afferma che:
….” benché il diritto di associazione sia riconosciuto a tutti i cittadini, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, per particolari forme associative occorre tenere conto, come ha rilevato la Corte costituzionale, della peculiarità del servizio reso in un ambiente speciale quale quello militare, necessariamente caratterizzato da coesione interna e neutralità…”
E sempre più sconfortati, scorrendo la lettura, apprendiamo che – udite udite – per il Senatore appare “irragionevole la norma sul divieto di rielezione dei delegati dopo due mandati consecutivi, dal momento che la rappresentanza del personale militare è una specie di rappresentanza di interessi che sarebbe irragionevolmente limitata in una forma che allude a regole poste di norma per la rappresentanza politica….”
Una “specie” di rappresentanza di interessi? Oddio, Cosa vuol dire il Sen.
Saltamartini? Che la possibilità di rappresentare gli interessi del personale
sarebbe irragionevolmente limitata dal “numero dei mandati” e non piuttosto dalla pesantezza delle norme e dai forti limiti che fanno, del testo di
riforma proposto dal relatore di maggioranza sen. Galioto , un progetto conservatore e decisamente involutivo?
Comprendiamo meglio perché il sen. Saltamartini definisce la RM, “una specie” di rappresentanza di interessi, quando egli si spinge a ritenere “inopportuni gli emendamenti presentati al testo, tendenti ad attribuire ai Cocer
competenze in materia di stato giuridico e avanzamento del personale e competenze dirette, e non solo propositive, in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”.
Se non deve occuparsi di materie come le carriere o lo stato giuridico, o di
Giornale
Militari
Il nuovo
■
dei
salute e sicurezza, di cosa dovrebbe occuparsi una rappresentanza degna
di questo nome?
Appunto: una “specie” di rappresentanza…
Non meno deludenti le osservazioni dell’opposizione rispetto alle valutazioni del relatore Saltamartini; il senatore Ceccanti si limita a : “Condividere la proposta di parere avanzata dal relatore, in particolare il rilievo riferito all’articolo 12, comma 3, circa l’irragionevole previsione del divieto di
rielezione dopo due mandati consecutivi, che, a suo avviso, appare incongrua, tenendo conto della natura della rappresentanza del personale militare…”
Tutto qui.…
Possiamo nutrire la speranza che, nella commissione Difesa dove si svolge il dibattito sulla riforma, ci sia una attenzione diversa ed un livello di dibattito un po’ più elevato? Che la maggioranza non blindi il progetto di riforma e che l’opposizione non si rassegni all’idea che…poco si potrà fare
perche…”Tanto hanno i voti per approvarla…”.
Potremmo suggerire a quest’ultima, un livello di mobilitazione diverso se
si volesse veramente imporre un ripensamento sul testo; uscire dal Palazzo
e confrontarsi con i cittadini militari i quali - la mancanza di uno strumento efficace di tutela - la stanno pagando sulla propria pelle (con una finanziaria iniqua che ha colpito le classi sociali più deboli (tra cui il personale delle forze di polizia e delle forze armate), nonostante la norma sulla specificità approvata dal Parlamento.
“Una norma con la quale , (afferma sempre il sen. Saltamartini) ….il comparto esce virtualmente dal pubblico impiego per attestarsi su un principio di riconoscimento che dovrà tradursi in successivi atti…” che saranno
alimentati da un fondo che sarà costituito sulla base di un odg accolto da
governo come raccomandazione (?) “il quale prevede la possibilità di uno
stanziamento del cinque per cento delle infrazioni al codice della strada, accertata dai corpi di polizia….”
Ecco, appunto, ce lo conferma il senatore: è proprio VIRTUALE la possibilità di veder realizzata la specificità del Comparto!!
Non è virtuale invece, l’entrata in vigore del nuovo codice dell’ordinamento
militare che una delega legislativa prevedeva come testo di semplificazione
normativa ma che, nei suoi 2272 articoli, nasconde più di una inaspettata ed amara sorpresa per il personale come quella che va a toccare le norme sulla libertà di espressione, sulla partecipazione a riunioni e manifestazioni politiche e sindacali, sul regolamento di disciplina in materia di richiami verbali…Anche se, gli effetti giuridici conseguenti a questo provvedimento di portata enorme emergeranno, probabilmente, poco a poco.
Vogliamo poi parlare della proposta di legge in gestazione, che prevede
un ampliamento dei reati sottoposti al Codice penale militare?
O di un modello di Difesa di cui non si conosce il progetto complessivo, mentre il governo sta procedendo alla sua definizione pezzo per pezzo, con
provvedimenti sui quali – peraltro - il Parlamento è chiamato a dare solo
dei pareri consultivi?
La distrazione politica, rispetto al quadro sopra descritto per sommi capi,
è inquietante e lo è ancor di più se essa ignora anche i richiami che provengono dall’Europa attraverso risoluzioni e raccomandazioni ratificate dai
nostri parlamentari a Bruxelles, ma disattese dal Parlamento italiano.
Cosa aspettarsi ancora?
Torniamo allora, all’apertura di questa nota. Ovvero al fatto che l’instabilità del quadro politico – nelle fumisterie degli schieramenti - completi l’opera di arretramento democratico consentendo con un compiacente disinteresse – che dura ormai da anni - il perseguimento di un obiettivo preciso: quello di tornare a fare, dell’istituzione militare, un corpo separato della società.
Ecco la politica dei fatti e quella delle alchimie…in un paese in cui tutto cambia affinchè nulla cambi. Dove sul versante normativo e legislativo troneggia
un ordinamento fatto di regole che si elidono a vicenda e che in conclusione permettono a chiunque di fare i propri comodi, mentre assistiamo alla
ipertrofia di istituzioni come il Parlamento, dove sono gli stessi “guardiani
delle regole” a non pestarsi i piedi l’uno con l’atro, con buona pace dell’efficacia dei controlli democratici su ciò che esce dalle aule parlamentari.
Lo strapotere dei partiti che hanno “occupato” le istituzioni facendo da mantello ad un sistema che protegge le sue classi dirigenti e lascia a mani nude
i cittadini, ci lascia in eredità una miscela di interessi e connivenze che stanno fiaccando il Paese creando un clima ed un ambiente favorevole all’impunità ; un sistema in cui ci si adatta, in cui ci si genuflette davanti al potere del più forte.
Il quadro si completa quando, una politica di tagli indiscriminati va a toccare nel vivo le istituzioni preposte alla difesa della legalità come i Corpi
di polizia e la Giustiza. Ciò a cui assistiamo è la drastica riduzione dei controlli pubblici a vantaggio di una politica fatta di slogan e di messaggi mediatici…Le ronde, i militari nelle strade….
Una Politica che soddisfa l’egocentrismo di qualche ministro, ma che non
lascia sui territori presidi di legalità.
Ecco. Una funzione parlamentare ridotta a pure routine di potere, senza
respiro, senza ricambio, senza più uno straccio di elaborazione ed una politica rinsecchita a solo mestiere, può riservarci amare sorprese. A ciascuno
di noi è affidato il compito di reagire, perché il momento delle parole, delle volontà di impegnarsi domani, delle belle frasi fatte, è esaurito. Rifiutiamo
l’omologazione al ribasso per salvarci dal buio in cui oggi affondano le nostre speranze.
Non ci sono più rendite di cui usufruire perché in un vuoto di idee e di politica , può accadere di tutto.
RIFORME
O INVOLUZIONI
DEMOCRATICHE?
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
di Guido BOTTACCHIARI*
Il comparto Difesa insieme al resto del mondo pubblico attende di conoscere quale sarà il suo assetto
futuro sulla base, si spera ,di un articolato e serio dibattito parlamentare che definisca prima ancora dei “numeri” (siano essi personale,mezzi,euro)
il cosiddetto “livello di ambizione” del Paese.
Noi della Rappresentanza Militare in particolare
cercheremo di capire, tra le tante, come ripartirà
il progetto di riforma della Rappresentanza Militare.
L’“impresa concettuale” viene ciclicamente affidata,
da almeno 10 anni, al Sen. RAMPONI classe 1930
(ex Comandante della Guardia di Finanza negli
anni „90, parlamentare del PDL di lungo corso area A.N., già Presidente della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati).
Nell’attuale legislatura dopo un primo tentativo, risultato peraltro inutile, di far convivere il “Diavolo e l’Acqua Santa” (ipotesi di sindacato militare
e/o associazionismo, istituto interno di Rappresentanza) attraverso
la conciliazione dei propositi legislativi delle diverse
forze politiche tentata da un comitato ristretto in
4^ Commissione Difesa al Senato della Repubblica, la maggioranza ha deciso di accelerare ed
il 1° maggio u.s. il relatore di maggioranza Sen.
GALIOTO (PDL) preso atto dell’impossibilità di sanare le divergenze esistenti ha proposto un proprio testo come “sintesi” (??) dei vari disegni di legge in campo.
In realtà il lavoro prodotto è, e non me ne voglia
il volenteroso Senatore, un classico progetto
conservatore, nella sua accezione negativa; un testo oserei dire arcaico, da cui viene fuori uno strumento rappresentativo pessimo, disfunzionale, pletorico e costoso, con maggiori deficit e limiti di quello esistente, già criticatissimo e con cui oggi ci barcameniamo nella difficile opera di tutela e rappresentanzadei militari.
Peraltro la proposta legislativa in esame giunge
dopo una serie di singolari iniziative legislative e
pronunce istituzionali (Autorità militari e politiche
del Dicastero Difesa) che destano serie preoccupazioni in quanto volte a comprimere e/o rivisitare in chiave riduttiva questioni attinenti ai diritti
ed alle già precarie libertà dei militari.
Sembra infatti che un “occulto regista” stia operando affinché il diritto di associazione dei militari sia sempre o quasi (tranne quando fa comodo)
messo fuori gioco, perchè la libertà costituzionale di libera espressione del pensiero del militare
sia fatta valere a fasi alterne (noi del Co.Ce.R. A.M.
ne sappiamo qualcosa), che il libero esercizio delle libertà politiche e di iscrizione ai partiti politici venga costantemente posto in discussione da brillanti
quanto illegittime elucubrazioni, che si persegua
un progressivo allontanamento del militare dal “giudice naturale” con l’ampliamento delle competenze
della giurisdizione speciale militare anche per ipotesi di reato comune, che si propugni una limitazione del diritto di accesso dei militari agli atti amministrativi con una conseguente ridotta possibilità di ricorso giurisdizionale.
La legge 382/78 prevedeva che i
militari potessero manifestare
pubblicamente il proprio pensiero,
salvo su argomenti riservati di
interesse militare o di sevizio…
Con la nuova formulazione
prevista dall’art. 1472 del codice
A tal proposito per gli scettici o per coloro che volessero approfondire i citati temi si rinvia al Codice dell’Ordinamento Militare (dlgs. n.66/2010 articoli 1472 e 1483) per ciò che attiene alle libertà
di espressione, al DDL CIRIELLI A/C n. 3163 del
2 febbraio 2010 per l’ampliamento delle competenze della magistratura militare, all’audizione avvenuta in data 04 novembre 2009 presso la 4^
Commissione Permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, da parte del Gen. C.A. ROGGIO
Direttore Generale della Direzione Generale per
il personale militare per ciò che attiene al diritto di
accesso agli atti ed alla limitazione del diritto di ricorso giurisdizionale, e per finire alle recenti dichiarazioni/ atti del Ministro On.le LA RUSSA per
ciò che riguarda il diritto associativo e sindacale,
all’esercizio dei diritti politici e di iscrizione ai partiti politici, tutti atti rintracciabili nei siti del Parlamento e in genere in rete. Sembra in atto quindi
un articolato disegno di “restaurazione” secondo
una visione ottocentesca del mondo militare, un
“progetto isolazionista” di questo da quello civile
, sicuramente fuori dal tempo e lontano dai principi della Carta Costituzionale, dalle pronunce del
Parlamento Europeo e dell’OSCCE nonchè lontanissimo da quel “diritto vivente o materiale” che
viene spesso richiamato per altre questioni ma mai
per quelle attinenti ai militari … anzi!!
Ma tant’è. Alcuni politici la pensano diversamente e sezionando il quadro d’insieme sopra descritto
tentano di ricostruire il “puzzle” del militare “uso ad
obbedir (ciecamente) tacendo
e tacendo morir”. Potrei dire: “non passeranno”!!.
Invece sono molto preoccupato perché vedo
(ma spero di sbagliarmi) silenziosa rassegnazione in chi dovrebbe contrastare (spiriti liberali e democratici, uomini delle istituzioni civili e militari, liberi pensatori, filosofi, sociologi, giuristi, sindacalisti,
media, etc.) tali propositi sia a livello parlamentare
che nella società.
Tutti evidentemente presi da problemi istituzionali
– politico – sociali - economici sicuramente ben più
impellenti e gravi; ma quella sommariamente descritta è una ipotesi grave allo stesso modo e con
una insidia maggiore: quella di sentire il fatto come
questione lontana e marginale, perché appartenente ad un “universo separato”: quello militare!!.
Ricacciare però il mondo militare ed i suoi appartenenti nelle “caverne del diritto” pur vivendo
nei grattacieli del 21° secolo, specie oggi che non
esistono più Forze Armate di popolo ma solo professionisti, cancellare o comprimere diritti e prerogative faticosamente conquistati, far passare il
concetto “di mondo militare” come “cittadella
chiusa” mentre si chiede agli stessi militari di operare in giro per il mondo (ma anche nel paese) per
il ripristino ed il rispetto della legge, della legalità
e della convivenza civile, sembra un esercizio di
“sdoppiamento comportamentale” difficile, insensato e pericoloso. Queste perplessità non vengono
avvertite solo da chi come me parteggia per soluzioni “progressiste” ma anche da organizzazio-
ni come l’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) che anche di recente (luglio 2010) ha richiamato vari paesi aderenti, tra cui l’Italia, con una risoluzione sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali del personale delle forze armate, al rispetto
della libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione dei militari, ed a impegnarsi per intervenire nell’ordinamento nazionale al fine di garantire un più ampio spettro di tutele e garanzie al
personale delle Forze Armate, in un ottica d’implementazione degli standard necessari al conseguimento di un vero esercito europeo e transnazionale, i cui componenti possano riconoscersi
in un’univocità di regole e diritti.
Peraltro, e ritorno al tema iniziale, la Rappresentanza Militare in questi primi 30 anni di vita ha prodotto risultati apprezzabili, ha partecipato fattivamente alle dinamiche sociali, criticato quando serviva, protestato quando non era più’ possibile interloquire.
E’ stata sempre o quasi interlocutrice seria e non
politicamente schierata, ha garantito equilibrio nel
rappresentare le istanze dei militari seppur con evidenti e sistemici limiti di autonomia e ruolo.
Due fatti ha poi sicuramente garantito: ha abituato
i militari al confronto democratico delle idee e li ha
avvicinati alla società civile.
Qualcuno pensa che sia troppo?
Che convenga e che sia privo di rischi modificare l’istituto con pochi, piccoli e sapienti ritocchi (più
delegati, più livelli di rappresentanza, assenza di
autonomia dell’organismo, confusione nei ruoli, accentuazione delle differenze tra delegati e livelli rappresentativi, ampliamento delle cause di ineleggibilità etc.) sino a depotenziarlo così che funzioni ancor meno di oggi?
Ha forse disturbato la richiesta, che da alcune voci
libere (tendenza in aumento) del Consiglio Centrale di Rappresentanza (Co.Ce.R.) si leva, di voler assurgere a sindacato, “liberare” l’associazionismo o quanto meno far assumere alla Rappresentanza un “pieno e reale ruolo di parte sociale” ed una “sostanziale autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria”?
Credo in conclusione che anche chi, diversamente
da me, pensa che la nuova Rappresentanza Militare debba rimanere “Istituto dell’Ordinamento Militare” e non una libera associazione sindacale, non
possa non riconoscere che le mie preoccupazioni siano serie e fondate, che le pseudo – riforme
sul tema dei diritti qui appena tratteggiate e che
l’attuale proposta di riforma della R.M. in discussione al Senato non possano assolutamente trovare accoglimento e condivisione.
Spero, da ultimo, che il contingente, le necessità
odierne dei rappresentanti ed un pizzico di compiacente distrazione non finiscano con il pregiudicare il futuro dei tanti che ci seguiranno. In concreto su argomenti delicati come quelli dei “diritti” cerchiamo di non depauperare il lascito di libertà
ricevuto da chi ci ha preceduto e per essi lottato
negli anni ‘70.
Chiudo infine con l’auspicio che le parole, mai così
attuali, pronunciate all’Aeroporto di Galatina
(LE) – nel Settembre 1975, da un grande e rimpianto Statista, l’On. Aldo MORO, possano riecheggiare nelle menti e nei cuori di tutti: << …..
ora si tratta di continuare in una società rinnovata, ma che può e deve rinnovarsi ancora. Nuovi
diritti per l’uomo e per il cittadino (e ogni Soldato
è cittadino) vengono scoperti e conquistati ogni
giorno mentre si va realizzando sempre più l’Italia moderna e civile nel contesto di nazioni liberali
e pacifiche
Presidente COCER A.M.
…quella piccola differenza
dell’ordinamento militare, il
divieto di potersi esprimere viene
ampliato ad argomenti
…..”collegati al servizio per i
quali deve essere ottenuta
l’autorizzazione…..”
Ciò significa che i militari non
SETTEMBRE 2010 • 3
potranno praticamente più parlare
perché è evidente che qualunque
argomento che riguardi la loro
condizione sociale ed economica,
ad esempio, può essere
ricondotta al servizio…
Parlare di orario di lavoro, di
trattamenti economici inadeguati,
di circolari restrittive, di diritti
violati in caserma, di
alloggi…tutto potrà essere
discrezionalmente considerato
dalla gerarchia “collegato al
servizio)..
Un bel passo indietro, non c’è
che dire!!!
4 • SETTEMBRE 2010
Giornale
Militari
IL NUOVO CODICE
DELL’ORDINAMENTO MILITARE
Il nuovo
dei
IN VIGOR E D A L 9 OTTOBRE 2272 ARTICOLI
Limiti alla libertà di
espressione per i militari
Non tutti sanno che tra qualche giorno in
assordante silenzio, (escluso qualche delegato dell’A.M.) entrerà in vigore la più
grande “riforma” legislativa degli ultimi 50
anni che riguarda il mondo militare.
Iniziamo a dire che quasi nessuno degli aventi causa si è degnato di pubblicizzare la cosa, forse perché non ha interesse a far comprendere al personale la vera portata delle modifiche al consolidato quadro normativo di riferimento dei militari.
Tanto per iniziare a dare l’idea di quello che stà per accadere diciamo che il
Governo ha pensato di semplificare la
enorme mole di norme creando ex
novo un codice ed un regolamento, il codice chiamato dell’ordinamento militare
è composto come segue:
- 2272 Articoli;
- Libro primo - ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONI
- Libro secondo- BENI;
- Libro terzo - AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITÀ;
- Libro quarto - PERSONALE MILITARE;
- Libro quinto - PERSONALE CIVILE E
PERSONALE AUSILIARIO DELLE
FF.AA.;
- Libro sesto - TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE;
- Libro settimo - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA’ DI
SERVIZIO;
- Libro ottavo - SERVIZIO MILITARE E
SERVIZIO
DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI
GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE;
- Libro nono - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI.
Con l’entrata in vigore del codice vengono abrogate ben n. 1085 norme (leggi, decreti legge, regi decreti, decreti luogotenenziali, decreti legislativi) ancora
in vigore che vanno dal 1885 al
01.01.2010 (art. 2268 del codice - Abrogazione espressa di norme primarie)
inoltre vengono anche abrogate ben 334
norme “secondarie” (D.P.R.,Decreti ministeriali ed interministeriali e regi decreti)
ancora in vigore che vanno dalle regie
patenti del 1814 al D.P.R. n. 215 del
23.12.2009 (art. 2269 del codice Abrogazione espressa di norme secondarie).
Per dare solamente solo l’idea di quello
che viene cancellato con il codice basti
pensare che vengono abrogate tra l’altro
la legge 11 luglio 1978, n. 382, la legge
24 dicembre 1986, n. 958; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; ed il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
e tantissime altre norme di primissimo riferimento per lo status dei militari.
Con il codice però non viene solo semplificato il quadro normativo, ma vengono introdotte modifiche sostanziali la
cui portata sarà tutta da scoprire per
esempio possiamo dire quella di modificare le categorie dei militari con l’art.
627 comma 1 che sancisce:
“ Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente
ordinate:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) graduati;
d) militari di truppa.”
Tale norma crea ex novo una nuova categoria, quella appunto dei graduati
che comprende gli attuali V.S.P., che
vengono spostati dalla categoria dei militari di truppa per confluire nella nuova
categoria che però non sembra avere
per tutto il resto del quadro normativo un
raccordo di equipollenza o equivalenza,
in poche parole quando si parlerà di servizi o anche di organici o benefit per i
militari di truppa, tali nome non dovrebbero essere applicate i V.S.P. in
questo modo rischiano seriamente di subire un vuoto legislativo come ad esempio è avvenuto per anni per i sei scatti
a sergenti in spe.
L’art. 1349 comma 3 sancisce che “agli
ordini militari non si applicano i capi I, III
e IV della legge 7 agosto 1990, n.
241”, in considerazione di tale novella
norma, per i trasferimenti che la giurisprudenza ha considerato ordini non si
applicheranno più le procedure previste
dalla legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione, ossia l’avvio e la
conclusione del procedimento di trasferimento non sono più obbligatori.
L’art. 1350 (disciplina militare) comma
3 sancisce:
“Il richiamo non produce alcun effetto
giuridico e non dà luogo a trascrizione
nella documentazione personale dell’interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l’annotazione in registri a
esclusivo uso interno per le finalità
previste dal comma 4.”
Il comma 4 sancisce:
“Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente:
a) ai fini della recidiva nelle
mancanze per le quali può essere inflitta
la sanzione del rimprovero;
b) per l’accertamento del
presupposto di cui all’ articolo 1369,
comma 1”.
Questa sostanziale modifica del ex Regolamento di Disciplina Militare, introduce dei registri interni dove verranno
annotati i richiami verbali e scritti inflitti
ai militari da qualsiasi superiore al fine
di utilizzarli per due anni come memorandum per le recidive e per l’accertamento del presupposto dei due anni dall’ultima sanzione per la cancellazione
delle sanzioni disciplinari ex art. 77 del
Regolamento di Disciplina Militare. E’ difficile immaginare con questo quadro normativo “rivoluzionario” quali siano le procedure di tutela che il militare punito con
il richiamo verbale possa mettere in
campo per tutelare i propri legittimi interessi. Il rischio è una “schedatura” di
tutti i militari.
L’art. 1483 comma 2.sancisce:
“Ai militari di cui all’ articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, anche
sindacali, e organizzazioni politiche,
nonché di svolgere propaganda a favore
o contro partiti, associazioni, sindacati,
organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.
Scommettiamo che la rigida applicazione della norma avrà effetti tutti da scoprire….
Tutto quello di cui sopra, è semplicemente un piccolissimo contributo della
sproporzionata mole di norme introdotte con il codice che con qualche aggiunta e qualche virgola modificheranno di sicuro non in meglio le tutele del
personale militare, ci chiediamo dove
erano i COCER (tranne quello A.M.)
mentre accadeva tutto questo????
Domenico BILELLO
TRA SFER IMENTI PIU’ VELOC I
CON MENO GA RAN ZIE
(di Valerio Mattioli) - Il nuovo
Codice dell’Ordinamento Militare approvato con Decreto Legislativo 15 marzo
2010, n. 66 e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 106 dell’8
maggio 2010 (Supplemento
Ordinario n. 84) ha abrogato la legge 382/78 che reca
le norme di principio sulla disciplina militare ed il D.P.R.
545/1986 che ne è il regolamento di esecuzione. Le
due norme appena citate
resteranno in vigore fino all’8
ottobre 2010; il giorno dopo
entrerà in vigore il Codice
dell’Ordinamento Militare.
Gli effetti giuridici conseguenti a questo cambiamento di portata enorme
saranno disvelati poco a
poco. Infatti i 2272 articoli di
cui è composto l’emanando Codice hanno bisogno
di un attento esame che richiederà il suo tempo.
A differenza della 382/78,
che nasceva dopo un iter
travagliato e con tanti rimaneggiamenti, il nuovo
Codice dell’Ordinamento
Militare, sebbene fosse un
decreto legislativo, ha avuto solo un formale e preventivo parere parlamentare, ma nessuna discus-
sione che ne esaminasse
minuziosamente tutti gli
aspetti, all’interno dell’Aula.
Inoltre il testo è stato reso
noto anche ai militari, che
non hanno fatto pervenire
significative reazioni, essendo stata dominata, la
scena, dalla crisi economica.
Uno degli aspetti più importanti e che sarà profondamente innovato, sarà
quello dei trasferimenti, già
equiparati agli ordini dalla
prevalente giurisprudenza
amministrativa. Infatti l’art.
4, comma 4 dell’abroganda
legge 382/78 prevedeva
che «Gli ordini devono,
conformemente alle norme in vigore, attenere alla
disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto.» Poiché,
come già detto, i trasferimenti sono equiparati agli
ordini «emerge con chiarezza che ineludibili esigenze di organizzazione,
coesione interna e massima operatività delle Forze
Armate, impongono di sussumere nella categoria dell’ordine del superiore gerarchico questi provvedimenti che attengono, in
buona sostanza, ad una
semplice modalità di svolgimento del servizio sul
territorio (cfr. Consiglio di
Stato,
sez.
IV,
n.
1677/2001, n. 2641/2000,
n. 85/1996)». Proprio per
questo l’art. 4, comma 4
della legge 382/78 è stato
sostituito con l’art. 1349
dell’emanando Codice dell’Ordinamento Militare il
quale prevede ora che «Gli
ordini devono, conformemente alle norme in vigore,
attenere alla disciplina, riguardare le modalita’ di
svolgimento del servizio e
non eccedere i compiti di
istituto.», recependo così le
note sentenze del Consiglio
di Stato sull’argomento.
L’appartenenza dei trasferimenti al genus degli ordini ha di fatto limitato l’ambito
di applicabilità della legge
241/90 sulla trasparenza
amministrativa solo in via
interpretativa. Con il Codice dell’Ordinamento Militare, ora, non si deve più interpretare nulla giacché il
terzo comma del citato art.
1349 prevede che «Agli
ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della
legge 7 agosto 1990, n.
241.». Quindi, nessun obbligo di motivazione, ne-
anche succinta; nessuna
comunicazione e partecipazione al procedimento
amministrativo dell’interessato, nemmeno per l’invio
di propri scritti; nessuno
obbligo per l’amministrazione che trasferisce di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
Resterà comunque salvo il
diritto di accesso che, per
un procedimento ridotto all’osso, così come enunciato, potrebbe comportare
solo il ritiro di qualche foglio
di carta.
Da ora, quindi, il trasferimento di militari nelle diverse aree del Paese avverrà più rapidamente ed
efficacemente, in assenza
di quelle garanzie previste
dalle leggi precedenti, con
il connesso rischio di creare una tipologia di trasferimenti discriminatori e punitivi che mal sopporterebbero le limitazioni della legge 241/1990, sulla trasparenza amministrativa, che,
per anni, è stata il vero
spauracchio della carente
azione di comando di parte della classe dirigente.
(Fonte grnet)
IL NUOVO CONTRATTO ECONOMICO
SETTEMBRE 2010 • 5
Nuovo contratto ■
GOVERNO SINDACATI E COCER (ESCLUSO L’AERONAUTICA)
SIGLANO L’INTESA IL 17 SETTEMBRE SCORSO
Giornale
Militari
Il nuovo
■
dei
PER IL BIENNIO
2008-2009
Titolo I
FORZE ARMATE
Articolo 1
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente schema di provvedimento si applica al personale
delle Forze armate (Esercito,
Marina compreso il Corpo delle
Capitanerie di Porto ed Aeronautica) con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
di leva.
2. Le disposizioni del presente
schema di provvedimento sono
relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per
la parte economica.
2.
Gradi
Tenente
Colonnello/Maggiore
Capitano
Tenente
Sottotenente
1° maresciallo
Luogotenente
!° Maresciallo (con 8 anni
nel grado)
!° Maresciallo
Maresciallo capo
Maresciallo ordinario
Maresciallo
Sergente Maggiore Capo
(con 8 anni nel grado)
Sergente Maggiore Capo
Sergente Maggiore
Sergente
Caporal Maggiore Capo
scelto (con 8 anni nel
grado)
Caporal Maggiore Capo
scelto
Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore scelto
1° Caporal maggiore
Parametri
Articolo 2
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio
2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è fissato in
euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale
delle Forze armate, individuato
nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è,
pertanto incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato
nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Euro
Stipendi annui lordi (12
mensilità)
euro
150,00
144,50
139,00
133,25
139,00
11,88
11,44
11,00
10,55
11,00
24.847,50
23.936,43
23.025,35
22.072,86
23.025,35
135,50
10,73
22.445,58
133,00
128,00
124,00
120.75
122,50
10,53
10,13
9.82
9.56
9,70
22.031,45
21.203,20
20.540,60
20.002,24
20.292,13
120,25
116,25
112,25
113,50
9.52
9.52
8,89
8,99
19.919,41
19.919,41
18.594,21
18.801,28
111,50
8.83
18.469,98
108,00
104,50
101,25
8,55
8,27
8,02
17.890,20
17.310,43
16.772,06
2. A decorrere dal 1° gennaio
2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2,
comma 3, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è fissato in
euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale
Incrementi mensili lordi
delle Forze armate, individuato
nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è
pertanto incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla
seguente tabella:
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3. Il trattamento stipendiale,
come rideterminato dai commi
precedenti per la quota parte
relativa all’indennità integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005, nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177. e
successive modificazioni e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e non ha effetti di-
retti e indiretti sul trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale
in servizio all’estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l’elemento
provvisorio della retribuzione corrisposto quale vacanza contrattuale ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre
2007, n. 171.
segue a pag. 6
La tabella degli aumenti
6 • SETTEMBRE 2010
■
Articolo 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando, quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 4,
le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente schema di provvedimento
hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulla indennità di
buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo
82 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sull’equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe,
ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti
dall’applicazione del presente
schema di provvedimento sono
corrisposti integralmente, alle
scadenze e negli importi previsti,
al personale comunque cessato
2.
Il nuovo
■
Articolo 5
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
1. Il Fondo per l’efficienza dei
servizi istituzionali di cui all’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica
16 aprile 2006, n. 52 , è ulteriormente incrementato delle
seguenti risorse economiche
annue:
a) per l’anno 2008, euro
740.000,00
b) per l’anno 2009, euro
226.000,00
c) a decorrere dal 31 dicembre
2009 ed a valere dall’anno 2010,
euro 3.660.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a),
b), e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e
l’IRAP a carico dello Stato. Quel-
segue da pag. 5
Importo aggiuntivo pensionabile a
decorrere dal 1° ottobre 2009
Gradi
Tenente Colonnello
Maggiore
Capitano
Tenente
Sottotenente
1° Maresciallo Luogotenente
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)
1° maresciallo
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni
nel grado)
Sergente maggiore Capo
Sergente maggiore
Sergente
Caporal maggiore scelto (con 8 anni
nel grado)
Caporal maggiore Capo scelto
Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore scelto
1° Caporal Maggiore
Nuovo contratto
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
del presente schema di provvedimento. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano
solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
3. la corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione
del presente schema di provvedimento, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, in materia di
sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Articolo 4
Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° ottobre
2009, le misure dell’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono
incrementate e rideterminate nei
seguenti importi mensili lordi:
Importo aggiuntivo pensionabile
a decorrere dal 1° ottobre
2009Incrementi mensili lordiIncrementi mensili lordi
Incrementi mensili lordi
Incrementi mensili lordi
Euro
13,21
13,21
13,10
12,99
12,55
12,82
12,82
12.82
12,51
12,29
12,08
12,25
Euro
272,29
272,29
270,03
267,67
258,54
264,23
264,23
264,23
257,90
253,28
248,92
252,35
12,25
11,98
11,80
11,86
252,35
246,93
243,18
244,46
11,86
11,80
11,76
17,41
244,46
243,18
242,38
241,24
Giornale
Militari
dei
li afferenti alle lettere a) e b) non
hanno effetto di trascinamento
negli anni successivi.
2. Gli importi di cui alle lettere a)
, b) e c) del comma 1, non
comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello
Stato. Quelli afferenti alle lettere a ) e b) non hanno effetto di
trascinamento negli anni successivi.
e. Le risorse assegnate e non
utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell’anno
successivo.
Articolo 6
Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 31 dicembre
2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso
segue da pag. 6
Giornale
Militari
Il nuovo
■
dei
segue da pag. 5
per lavoro straordinario, fissate
nella tabella di cui all’articolo 6,
2.
Misure orarie del
lavoro straordinario a
decorrere dal 31
dicembre 2009 ed a
valere dal 2010
Gradi
Tenente Colonnello
Maggiore
Capitano
Tenente
Sottotenente
1° Maresciallo
luogotenente
1° Maresciallo (con 8
anni nel grado)
1° maresciallo
Maresciallo Capo
Maresciallo ordinario
Maresciallo
Sergente maggiore
Capo (con 8 anni nel
grado)
Sergente Maggiore
Capo
Sergente maggiore
Sergente
Caporal maggiore
Capo scelto (con 8
anni nel grado)
Caporal maggiore
Capo scelto
Caporal maggiore
Capo
Caporal Maggiore
scelto
1° Caporal Maggiore
Nuovo contratto
■
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui
alla seguente tabella:
Feriale
Notturno o festivo
Notturno festivo
Parametri
150,00
150,00
144,50
139,00
133,25
139,00
Euro
15,52
15,52
14,95
14,38
13,78
14,38
Euro
17,54
17,54
16,89
16,25
15,58
16,25
Euro
20,24
20,24
19,49
18,76
17,98
18,76
135,50
14,01
15,84
18,28
133,00
128,00
124,00
120,75
122,50
13,76
13,24
12,83
12,49
12,67
15,55
14,97
14,50
14,12
14,33
17.95
17,27
16,73
16,29
16,52
120,25
12,44
14,06
16,23
116,25
112,25
113,50
12,02
11,61
11,74
13,59
13,12
13,28
15,69
15,15
15,32
TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all’articolo
1 continuano ad applicarsi, ove
non in contrasto con il decreto
che recepisce il presente schema di provvedimento, le norme
previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.
SETTEMBRE 2010 • 7
Artiolo 8
Decorrenza del provvedimento
1. Salvo quanto espressamente
previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a
decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello della
pubblicazione del decreto che recepisce il presente schema di
provvedimento
UNA LUNGA TRATTATIVA
E GLI IMPEGNI DEL GOVERNO
111.50
11,54
13,04
15,05
108,00
11,17
12,63
14,57
104,50
10,81
12,22
14,10
101,25
10,48
11,84
13,66
Dopo una lunghissima trattativa iniziata a dicembre dello scorso
anno, dopo il rifiuto – allora - della quasi totalità delle rappresentanze sindacali e dei Cocer di firmare il contratto relativo al biennio 2008 - 2009, il 16 settembre scorso è stato sottoscritto dalla
Funzione pubblica e dalle organizzazioni sindacali e Cocer (ad
esclusione del Cocer Aeronautica che non ha firmato) l’accordo
con il quale si chiude la vertenza che porterà aumenti medi all’incirca di 100 euro LORDI in busta paga compreso lo straordinario.
Dopo la recente manovra finanziaria che non poche amare sorprese ha riservato al personale del Comparto, i rappresentati sindacali ed i Cocer hanno alla fine hanno accettato le proposte sul
piatto, soprattutto nel timore che un quadro politico traballante
potesse determinare un ulteriore slittamento nella chiusura del
contratto e pochi, in verità, dopo la finanziaria, si fidano del governo, peraltro assente durante la trattativa che si è svolta con i
“tecnici”.
Una presenza che si riteneva necessaria in quanto sono ancora
“pendenti” i famosi ordini del giorno che impegnano il governo a
correggere alcune disposizioni inique della manovra ma, com’è
chiaramente specificato negli atti parlamentari, tutto ciò a condizione di reperire le necessarie risorse.
A margine della firma si segnala l’ennesima apertura del tavolo
di confronto per la previdenza complementare e l’individuazione
delle voci che dovranno costituire la base di calcolo per il TFR
nonchè una dichiarazione di impegno a tramutare in norma l’ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati per superare le
penalizzazioni introdotte con la manovra economica.
Dichiarazione di impegno del Governo
Il Governo, preso atto degli atti di impegno assunti, in ragione
della particolare specificità di tutto il personale del Comparto Sicurezza e Difesa a margine della manovra finanziaria di cui alla
Legge 122/2010, di conversione in legge del decreto legge n.
78/2010, volti a chiarificare le voci retributive non facenti parti del
tetto retributivo di cui all’articolo 9, comma 1 del predetto provvedimento legislativo, nonché dell’impegno assunto a fronte dell’articolo 9, comma 21, in ordine al completo riconoscimento economico e giuridico delle promozioni e degli adeguamenti retributivi
nel triennio 2011 - 2013,
SI IMPEGNA
• a dare completa attuazione all’atto di impegno assunto in ordine all’articolo 9, comma 21 finalizzato a chiarificare le voci retributive da escludere dal tetto retributivo in linea con la volontà politica già assunta dai Ministeri interessati;
• a promuovere in tempi ragionevolmente contenuti, anche con
l’inserimento della previsione in un veicolo legislativo d’urgenza,
per finanziare le eventuali deficienze che si dovessero riscontrare nei confronti del fondo di cui all’articolo 8, comma 11 bis, finalizzato a dare completa attuazione all’impegno ed alla volontà
politica già espressa dall’Esecutivo nelle sedi istituzionali e non,
per attribuire gli emolumenti completi derivanti da promozioni o
dalla dinamica salariale;
• ad aprire in tempi ragionevolmente contenuti un tavolo tecnico
presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione per dare rapido impulso all’istituzione di forme di previdenza
complementare in ambito Comparto.
E’ stato chiesto altresì, che gli incrementi a regime e gli arretrati
vengano attribuiti a tutti entro il prossimo mese di novembre a
termine dell’iter procedurale di registrazione del provvedimento e
di emanazione del relativo DPR.
8 • SETTEMBRE 2010
■
C ocer Finanza
NUOVO CONTRATTO
COMMENTI
Giornale
Militari
Il nuovo
■
dei
Perché abbiamo
firmato
“Dopo i pesanti tagli della Finanziaria, la sottoscrizione
del contratto è solo un atto di responsabilità verso il personale…”
di E. TAVERNA, D. TISCI e M. DORI *
La manovra finanziaria è stata fortemente criticata perché ha colpito duramente la Pubblica Amministrazione
ed in particolar modo alcuni settori vitali di essa, tra cui il comparto difesa
e sicurezza. Il grosso della manovra
ha scaricato, dunque, i suoi nefandi effetti su lavoratori che guadagnano mediamente 1200 euro al mese, ai quali lo Stato richiede un’esclusività d’impiego, una disponibilità incondizionata che comprime diritti costituzionali
fondamentali - garantiti a tutti gli altri
cittadini italiani - e persino il sacrificio
della propria vita a difesa della collettività. Non c’è da meravigliarsi,
dunque, se le Organizzazioni Sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile decisero di portare in piazza il loro personale: era necessario evitare che si sovvertissero i principi costituzionali di equità e di giustizia
economica e sociale che dovrebbero
caratterizzare le scelte di chi ci governa. Per gli stessi motivi anche il
Co.Ce.R. della Guardia di Finanza, in
rappresentanza dei finanzieri, decise
di parteciparvi.
Alcuni mesi fa in un articolo del corriere della sera “La manovra è sufficiente non ci sarà un bis” vennero riportate le seguenti parole del Ministro
dell’Economia, anche con riferimento
alle proteste delle Forze dell’Ordine attuate in quei giorni precedenti: “la reazione non sembrava legata all’entità delle riduzioni, spesso di 100200 euro su stipendi alti o comunque prestigiosi, ma sulla lesa intoccabilità”.
Dobbiamo desumere che queste sono
le considerazioni ricorrenti che la classe politica ha di noi. Dopo la grave ingiustizia del mancato avvio della previdenza complementare per il comparto difesa e sicurezza che avrebbe
dovuto attenuare gli effetti economici
devastanti conseguenti alla rivisitazione
del sistema pensionistico italiano avvenuto negli anni novanta - consumatasi sotto gli occhi indifferenti di molti autorevoli politici, ma anche di alcuni sindacalisti - oggi ci tocca ingoiare
un altro boccone amaro.
Una manovra finanziaria, che in barba alla specificità d’impiego del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza, tra le principali novità prevedeva:
1. il blocco del rinnovo contrattuale per
gli anni 2011, 2012 e 2013 durante i
quali verrà corrisposta esclusivamente la vacanza contrattuale, che é
pari all’inflazione programmata;
2. il blocco degli adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato per gli anni 2011, 2012 e
2013;
3. che per gli anni 2011, 2012 e 2013
il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della P.A. non
può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010.
4. Efficacia - ai soli fini giuridici - delle
progressioni di carriera, comunque
denominate, intervenute negli anni
2011, 2012 e 2013 per tutto il personale, sia esso contrattualizzato che non;
5. Il passaggio - a decorrere dal 2011
- al sistema di calcolo previsto per il
TFR in luogo di quello applicato per
l’erogazione dell’attuale TFS (al riguardo, peraltro, ancora non è chiaro se si riuscirà a far computare l’indennità mensile pensionabile come
elemento della retribuzione utile ai fini
del conteggio);
6. Prelievo di circa 670 milioni di
euro, da tempo accantonati, per il riordino delle carriere per il personale del
comparto, per destinarli a copertura
della manovra;
7. La rideterminazione in pejus delle risorse stanziate per corrispondere l’indennità di comando terrestre prevista
dall’art 52 del DPR 164/2002, (nonostante il personale interessato sia portatore di un diritto oggettivo, ribadito da
numerose sentenze emesse dagli organi giurisdizionali. Provvedimenti, peraltro, che in diversi casi hanno nominato specifici “commissari ad acta” che,
a fronte dell’inadempienza della Pubblica Amministrazione, avrebbero dovuto dare esecuzione al giudicato;
8. Il differimento della corresponsione
della buonuscita per importi superiori ai 90.000 euro lordi;
Grazie, esclusivamente alle forti azioni di protesta da parte dei Co.Ce.R. e
delle OO.SS., in sede di conversione
del decreto legge 78/2010 sono state
apportate le modifiche all’art. 9 comma 1 e le parole il trattamento stipendiale accessorio in godimento nell’anno 2010 sono state sostituite dalle seguenti: ordinariamente spettante
per l’anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni
caso quanto previsto dal comma 21,
terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni
svolte all’estero, effettiva presenza in
servizio. All’art. 9 dopo il comma 2 è
stato inserito, inoltre, il comma 2 bis
che prevede che a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e sino al 31 Dicembre
2013 l’ammontare complessivo delle
risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo
165/2001 non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed
è comunque automaticamente ridotto
in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio. E’ stato inserito, infine, l’art. 11 bis che prevede
l’istituzione di un fondo con una dota-
zione di 8O milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a misure perequative per il personale interessato ai tagli di cui all’art.
1 comma 21 (blocco ai fini economici
delle progressioni di carriere ed automatismi stipendiali). Quest’ultima previsione dovrebbe salvaguardare i benefici derivanti dalle variazioni della dinamica retributiva, dalle progressioni
di carriera e dai passaggi tra aree. In
merito si continuano ad esprimere forti dubbi poiché le modalità attuative del
fondo non sono ancora chiare, le
somme stanziate non sono sufficienti a soddisfare le finalità ipotizzate dal
legislatore e, quindi, necessitano di una
consistente integrazione. Manca, inoltre, la totale copertura economica del
fondo per l’anno 2013.
In pratica, è stato l’epilogo di una favola raccontata da persone di Governo, che ha visto uomini di legge
manifestare in piazza e costretti anche
ad agire - in alcuni momenti - ai limiti della legalità per salvaguardare la dignità dei colleghi e delle proprie famiglie. Purtroppo, le nostre dure prese di posizione sono servite solo a limitare i danni e questo è ancora più
grave perché dimostra che ormai siamo ad un punto di non ritorno. In tutta questa vicenda, infatti, una sola
cosa è emersa chiaramente: l’indifferenza della politica a non voler tener
conto delle legittime richieste delle parti sociali, se non addirittura una chiara volontà di voler depotenziare gli
strumenti di tutela del personale.
Conquiste, cancellate in un solo colpo, ma frutto di anni di costanti trattative che miravano ad ottenere qualche miglioramento economico per
persone che svolgendo il lavoro del finanziere, del poliziotto, del carabiniere
non hanno semplicemente scelto una
professione, ma hanno fatto una vera
e propria scelta di vita. Non privilegi di
casta come qualcuno ha lasciato intendere.
Questo non è soltanto il pensiero di persone che hanno il compito di rappresentare - con obiettività e senso della
misura – gli interessi del settore al quale appartengono ma è anche la convinzione di cento autorevoli economisti appartenenti ad Atenei ed Enti di
ricerca italiani ed esteri che con un
documento unitario sostengono: omissis “ è bene tuttavia chiarire che l’ostinazione con la quale si perseguono le
politiche depressive non è semplicemente il frutto di fraintendimenti generati da modelli economici la cui coerenza logica e rilevanza empirica è stata messa ormai fortemente in discussione nell’ambito della stessa comunità
accademica. La preferenza per la cosiddetta “austerità” rappresenta anche
e soprattutto l’espressione di interessi sociali consolidati. Vi è infatti chi vede
nell’attuale crisi un’occasione per accelerare i processi di smantellamento
dello stato sociale, di frammentazione
del lavoro e di ristrutturazione e centralizzazione dei capitali in Europa.
L’idea di fondo è che i capitali che usci-
ranno vincenti dalla crisi potranno rilanciare l’accumulazione sfruttando
tra l’altro una minor concorrenza sui
mercati e un ulteriore indebolimento del
lavoro. Occorre comprendere che se
si insiste nell’assecondare questi interessi non soltanto si agisce contro i lavoratori, ma si creano anche i presupposti per un’ incontrollata centralizzazione dei capitali, per una desertificazione produttiva del mezzogiorno
e di intere micro regioni europee, per
processi migratori sempre più difficili da
gestire e in ultima istanza per una gigantesca deflazione da debiti, paragonabile a quella degli anni trenta.
Il Governo italiano ha finora attuato una
politica tesa ad agevolare questo pericoloso avvitamento deflazionistico. E
le annunciate ulteriori strette di bilancio associate all’insistente tendenza alla
riduzione delle tutele del lavoro non potranno che provocare altre cadute del
reddito, dopo quella pesantissima già
fatta registrare dall’Italia nel 2009. Si
tenga ben presente che sono altamente discutibili i presupposti scientifici in base ai quali si ritiene che attraverso simile politiche si migliora la situazione economica e di bilancio e
quindi si ci salvaguarda da un attacco
speculativo. Piuttosto, per questa via si
rischia di alimentare la crisi, le insolvenze e quindi la speculazione.
Quale monito per il futuro è opportuno ricordare che nel 1992 l’Italia fu sottoposta a un attacco speculativo simile
a quelli attualmente in corso in Europa. All’epoca i lavoratori italiani accettarono un gravoso programma di
austerità, fondato soprattutto sulla
compressione del costo del lavoro e
della spesa previdenziale. All’epoca,
come oggi, si disse che i sacrifici erano necessari per difendere la lira e
l’economia nazionale dalla speculazione. Tuttavia, poco tempo dopo
l’accettazione di quel programma, i titoli denominati in valuta nazionale subirono nuovi attacchi. Alla fine l’Italia
uscì comunque dal sistema monetario Europeo e la lira subì una pesante svalutazione. I lavoratori e gran parte della collettività pagarono così due
volte: a causa della politica di austerità e a causa delle merci importate.
L’esperienza storica insegna che
per contrastare efficacemente la deflazione bisogna imporre un pavimento al tracollo del monte salari,
tramite un rafforzamento dei contratti nazionali, minimi salariali,
vincoli ai licenziamenti e nuove norme generali a tutela del lavoro e dei
processi di sindacalizzazione. Soprattutto nella fase attuale, pensare di
affidare il processo di distruzione e di
creazione dei posti di lavoro alle sole
forze del mercato è analiticamente privo di senso oltre che politicamente irresponsabile. Bisogna istituire un sistema di fiscalità progressiva coordinato a livello europeo, che contribui-
segue a pag. 9
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
■
C ocer Finanza
NUOVO CONTRATTO
COMMENTI
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SETTEMBRE 2010 • 9
Gli aumenti concordati
e gli impegni governativi
Cocer Finanza: perché si al contratto
segue da pag. 8
sca a invertire la tendenza alla sperequazione sociale e territoriale che ha
contribuito a scatenare la crisi. Occorre uno spostamento dei carichi
fiscali dal lavoro ai guadagni di capitale ed alle rendite, dai redditi ai
patrimoni, dai contribuenti con ritenuta alla fonte agli evasori, dalle
aree povere alle aree ricche dell’Unione.
Il Centro Studi di Economia Reale, presieduto dal Sen. Prof. Mario Baldassarri, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato - illustre
economista - ha sostenuto: “la manovra di correzione dei conti pubblici produce un effetto di freno sull’economia
pari all’ 1 per cento del Pil rispetto agli
andamenti tendenziali 2011-2013, con
la conseguente riduzione di oltre 100
mila posti di lavoro ed un innalzamento
di circa mezzo punto percentuale nel
tasso di disoccupazione.
L’obiettivo di riduzione del debito pubblico sotto il 3% non sarà raggiunto.
Il deficit rimarrebbe, infatti al 3,3 %”.
Per evitare l’effetto freno della manovra serve un sostegno allo sviluppo
con maggiori elementi di equità
sociale”.
Nei fatti è accaduto il contrario: in una
società ingiusta è stata varata una finanziaria altrettanto iniqua che ha colpito esclusivamente le classi sociali più
deboli (tra le quali le forze di polizia)
ma ha salvaguardato i redditi di persone che nel settore privato guadagnano dieci volte di più dello stipendio di un finanziere, ma soprattutto di
coloro che traggono importanti profitti dalle rendite finanziarie. Per non parlare poi della corruzione, della lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Mali
endemici, che da sempre condizionano fortemente l’economia della società, talvolta anche sostenuti da
scelte non sempre ben ponderate
adottate da uomini delle Istituzioni.
Non c’é, inoltre, nemmeno la volontà
di allargare gli spazi di democrazia nell’ambito dell’ordinamento militare anzi,
al contrario, con una serie d’iniziative
politiche si sta cercando di limitare anche la libertà di espressione del personale. Ne sono un chiaro esempio il
disegno di legge con il quale il Governo si appresta, in sordina, a rivisitare l’istituto della Rappresentanza Militare riproponendo - a distanza di trent’anni – un modello inadeguato, arcaico ma soprattutto privo di quelle necessarie innovazioni, ormai vitali, che
dovrebbero garantire il giusto equilibrio
e la necessaria democrazia all’interno di ogni luogo di lavoro. Per non parlare poi, dell’emanazione del codice
dell’ordinamento militare, Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i cui effetti devastanti potrebbero concretizzarsi a breve e privare, quindi, il personale di quella libertà di espressione costituzionalmente garantita al
“cittadino-militare” e, a suo tempo, ribadita dalla legge 382/78. Ecco, ad
esempio, nella parte in neretto una delle modifiche apportate, fortemente
restrittive: i militari possono libera-
mente pubblicare loro scritti, tenere
pubbliche conferenze e comunque
manifestare pubblicamente il proprio
pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al
servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione).
Se questo è il trattamento che lo
Stato ci ha riservato, dobbiamo pretendere di essere considerati come tutti gli altri lavoratori: a questo punto ci
concedano la possibilità di svolgere il
secondo lavoro, di non avere obblighi
al di fuori dell’orario di servizio, né altri legati allo specifico status.
E’ chiaro che nei prossimi mesi saremo tutti costretti a fare una profonda
riflessione, che risvegli le coscienze
sopite e porti a chiedere con forza
cambiamenti radicali in quei settori vitali per il personale. Anche se questo
dovrà passare per una stagione di rivendicazione e conflitti.
Il Governo, ovviamente, dovrà assumersi la responsabilità morale delle
scelte che ha già fatto e di quelle che
farà in futuro, di fronte ai 450.000 operatori del comparto difesa e sicurezza e delle proprie famiglie.
E’ stato, pertanto, esclusivamente un
gesto di responsabilità verso il personale che rappresentiamo che ci ha
indotto a sottoscrivere la sera del 16
Settembre scorso - presso Palazzo Vidoni, sede della Funzione Pubblica alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e dei competenti Sottosegretari di Stato, il contratto di lavoro relativo al biennio economico 2008/2009,
per il comparto difesa e sicurezza.
E’ il caso di ricordare che in origine le
risorse stanziate erano pari a:
• 78 milioni di uro per l’anno 2008 e
116 milioni di euro a decorrere dal
2009 per la corresponsione della vacanza contrattuale;
• a decorrere dal 2009, in aggiunta ai
citati 116 milioni di euro, erano stati
stanziati ulteriori 586 milioni per l’adeguamento delle retribuzioni medie al
tasso d’inflazione programmata.
Un contratto ormai scaduto da anni, a
suo tempo non sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dai Co.Ce.R.,
in quanto le risorse previste erano inadeguate e di gran lunga inferiori a quelle stanziate per i precedenti contratti.
A seguito delle dure prese di posizione attuate dalle OO.SS. e da questo
Consiglio Centrale di Rappresentanza che sfociarono in una manifestazione pubblica svoltasi a Roma il 28 ottobre 2009 e che vide la presenza di
più di 40.000 appartenenti alle Forze
di polizia, il Governo stanziò ulteriori
100 milioni di euro - con decorrenza
2010 - al fine di riconoscere la rivendicata specificità della funzione e del
ruolo del comparto.
Nonostante ciò, non si sottoscrisse il
contratto e si continuò l’azione a tutela
delle retribuzioni del personale, sia con
l’intento di rivendicare ulteriori risorse
che potessero equiparare gli aumenti proposti a quelli percepiti negli anni
precedenti, sia per limitare gli effetti devastanti derivanti dai tagli ipotizzati dal
Governo con la manovra finanziaria
correttiva dei conti pubblici.
Grazie, quindi, a queste prese di posizione si ottennero ulteriori 100 milioni per il rinnovo contrattuale
2008/2009, (peraltro successivamente salvaguardato dal blocco dei
rinnovi contrattuali) e limitati gli effetti dei tagli attuati dalla finanziaria.
E’ del tutto evidente che esclusivamente la necessità di dover salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni dei finanzieri, ulteriormente erose dalle misure negative della
finanziaria, ci ha portato alla sottoscrizione del contratto.
Al di là di questa scelta, però, rimane comunque invariato il giudizio
profondamente negativo sull’esiguità
delle risorse appostate per il contratto 2008/2009, sul blocco salariale per
gli anni 20011-2012 e 2013 nonché
sui drastici tagli e provvedimenti apportati dalla manovra finanziaria.
Per espressa volontà dei Co.Ce.R. e
delle OO.SS., pertanto, è stato concluso nel giro di pochissimi giorni l’iter
concertativo delle procedure contrattuali, appunto per mettere in condizione il Dipartimento della Funzione Pubblica e, quindi l’Autorità politica, di perfezionarne il percorso legislativo, in modo da poter corrispondere - salvo imprevisti di natura giuridica - gli aumenti concordati ed i
relativi arretrati nel mese di Novembre p.v..
In questi giorni, infatti, dopo l’avvenuta deliberazione da parte Consiglio dei
Ministri, l’accordo è stato recepito in un
Decreto del Presidente della Repubblica e successivamente verrà sottoposto al giudizio degli organi di controllo
(Ragioneria e Corte dei Conti), dopodiché verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e, quindi, reso esecutivo.
Durante le fasi contrattuali si è deciso di spalmare quasi la totalità delle
somme a disposizione sul parametro
stipendiale e sull’indennità mensile
pensionabile, al fine di evitare una dispersione delle risorse - di per sé già
esigue - che se da un lato avrebbe
portato la creazione di nuovi istituti o
la rivalutazione di altri già esistenti per
singole categorie o fasce di personale,
dall’altro avrebbe abbassato notevolmente l’importo dell’aumento stipendiale medio mensile spettante al
singolo dipendente sulle voci stipendiali fisse.
Ovviamente, l’aumento riassorbirà
la vacanza contrattuale percepita e gli
importi lordi saranno soggetti ad imposizione fiscale ed alla specifica ritenuta assistenziale e previdenziale.
L’aggiornamento economico dei parametri e dell’indennità mensile pensionabile, pertanto, comporterà un aumento mensile medio netto procapite che oscillerà tra i 40 euro per
un Finanziere ed i 50/55 euro per il
Luogotenente. Mentre l’importo
netto degli arretrati spettanti sarà
pari ad una cifra che oscillerà tra gli
870 euro per un Finanziere ed i
1170 per un Luogotenente.
E’ stata effettuata – così come espressamente richiesto dalla parte pubblica, che al riguardo ha posto una specifica pregiudiziale per la conclusio-
ne delle trattative - una minima rivalutazione del costo dell’ora di lavoro
straordinario al fine di ottenerne almeno l’equiparazione al costo dell’ora
di lavoro ordinario. Ovviamente, le risorse necessarie sono state sottratte dal contratto, come avvenuto peraltro nella precedente concertazione.
Questa scelta ha creato una dura presa di posizione da parte del Co.Ce.R.
della Guardia di Finanza che, da
sempre, sostiene che il lavoro straordinario essendo un’esigenza dell’Amministrazione deve avere, necessariamente, uno specifico stanziamento di risorse.
Per quanto concerne le somme residuali del contratto non utilizzate - insufficienti ad apportare per tutte le Amministrazioni le rivalutazione di istituti già esistenti - le stesse sono confluite nel Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (cosiddetto premio produzione/incentivante). In tal modo
ogni singola Amministrazione potrà
deciderne l’uso ritenuto più consono.
Le somme, per la Guardia di Finanza, ammontano a:
a) euro 250.000,00, per l’anno 2008;
b) euro 4.789.000,00, per l’anno
2009;
C) euro 3,348.000,00 a decorrere dal
31 dicembre 2009 ed a valere per
l’anno 2010.
Gli importi di cui alle lettera a), b) e c)
non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico della Stato. Gli
importi di cui alle lettere a) e b) non
sono strutturali e, quindi, non hanno
effetto trascinamento negli anni successivi.
Parte integrante del contratto, inoltre,
è lo specifico impegno che i Co.Ce.R.
e le OO.SS. sono riusciti a far sottoscrivere alle Autorità politiche presenti,
che potenzialmente rafforza le sottonotate promesse, già fatte assumere
al Governo in relazione della precipua
specificità del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza,
in relazione alla manovra finanziaria
di cui alla legge 122/2010, di conversione in legge del D.L. 78/2010:
1. delineare le voci retributive non rientranti nel tetto di cui all’art. ,1 comma
9 e 21 concernenti il totale riconoscimento economico e giuridico delle
progressioni di carriera e degli automatismi stipendiali;
2. prevedere un ulteriore finanziamento delle risorse aggiuntive, necessarie per dare piena attuazione
alle finalità del fondo con finalità perequative, previsto dall’art. 8 comma
11 bis della citata manovra finanziaria e finalizzato ad attribuire agli
aventi diritto - senza decurtazioni – gli
effetti economici derivanti da promozioni o da variazioni della dinamica salariale.
Rientra, infine, negli impegni di Governo la necessità di avviare, in tempi brevi, un tavolo tecnico presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione che dia impulso all’istituzione di forme di previdenza
complementare in ambito comparto
difesa e sicurezza.
*Delegati Co.Ce.R.
Guardia di Finanza
10 • SETTEMBRE 2010
■
Cocer Aeronautica
NUOVO CONTRATTO
COMMENTI
Torno e questa volta a titolo
personale senza la necessità di tirare in ballo la sezione del Co.Ce.R. A.M. da
me presieduta, sul contratto
per il personale militare del
biennio economico 20082009 che è stato recentemente siglato alla Funzione
Pubblica con l’opposizione
della Rappresentanza Militare dell’Aeronautica Militare.
Ci torno innanzitutto per ringraziare e non in modo ironico, il Ministro della Funzione Pubblica On.le Renato BRUNETTA che nonostante il carattere spigoloso
ha il pregio di non sottrarsi al
confronto e di assumersi
piena responsabilità nel
dire e nello scrivere.
Come i più informati sapranno, il Co.Ce.R. A.M.
non ha firmato il contratto in
La nota della Funzione
Pubblica sulle osservazioni
del Cocer Aeronautica
Nella lettera di trasmissione degli accordi sottoscritti per il rinnovo contrattuale del comparto difesa e sicurezza, il Ministro della Funzione Pubblica, nel riepilogare gli aspetti procedurali, i firmatari dell’accordo e gli aspetti finanziari, risponde
anche alle osservazioni del Cocer Aeronautica che, ricordiamo
non ha sottoscritto l’intesa con il governo riassumendo in un
documento le osservazioni allo schema del provvedimento di concertazione.
Il ministro Brunetta, nella nota di trasmissione afferma:
“ ….Ai sensi dell’articolo 7, comma 8, la sezione Cocer Aeronautica che, si rammenta è l’unica che non ha firmato e,
dunque, non ha concertato lo schema di provvedimento per
le Forze armate, ha presentato le proprie osservazioni sul
predetto schema, rispetto alle quali si rappresenta quanto segue:
Con le osservazioni viene in sintesi lamentato, in primo luogo, un mancato chiarimento, con idoneo intervento normativo, della portata degli effetti della recente manovra finanziaria sul trattamento economico e previdenziale del personale
del comparto sicurezza e difesa; in secondo luogo si lamentano :” i diferenti aumenti retributivi sul trattamento economico fisso, per operatori del comparto con il medesimo grado e ele stesse funzioni ed addirittura con lo stesso status
giuridico di militare…” Infine, negli allegati alle osservazioni
generali, nelle parti specifiche della categoria “A” Ufficiali, “B”
sottufficiali e “C” volontari e graduati, , vengono poste una
serie di rivendicazioni più puntuali (es. interventi sull’assegno funzionale con l’introduzione di due ulteriori fasce).
Al riguardo, circa le prime osservazioni , si evidenzia che la
richiesta della sezione Cocer Aeronautica esula totalmente
dall’ambito di competenza materiale attribuito per espressa
disposizione di legge alle procedure negoziali, all’esito delle quali vengono sottoscritti l’ipotesi di accordo e gli schemi
di concertazione ed emanati i relativi decreti presidenziali di
recepimento. Pertanto, in alcun modo le problematiche sollevate dal Cocer, attinenti in sintesi agli effetti della recente
manovra finanziaria sul comparto difesa, avrebbero potuto
essere affrontate nei predetti accordi sindacale e provvedimenti di concertazione.
Quanto alla seconda osservazione si fa presente che le risosre finanziarie disponibili sono individuate dalle citate disposizioni delle leggi finanziarie in misura percentuale
uguale per tutti gli operatori del comparto. Il loro utilizzo in
termini di stipendio è però necessariamente diversificato, in
quanto le risorse vengono assorbite in misura differenziata
a causa della differente distribuzione del personale tra i due
settori (per i corpi di polizia, risorse assorbite: 77%; per le Forze Armate, risorse assorbite: 82%). Ciò ha determinato, per
le Forze Armate, minori risorse disponibili per gli incrementi
degli altri istituti contrattuali, tra i quali le indennità fisse.
Infine, circa le rivendicazioni più puntuali esposte si evidenzia
che esse attengono a profili normativi, pertanto in nessun
modo affrontabili in sede di trattativa e di concertazione per
rinnovo del biennio 2008-2009 che, è un biennio esclusivamente economico e nel quale, dunque, non possono in alcun modo effettuarsi interventi aventi carattere giuridico. …”
Giornale
Militari
Il nuovo
■
dei
Cocer A.M.: Perché
non abbiamo firmato
argomento e successivamente ha reso formalmente
noto, come da norma peraltro mai prima utilizzata, i
motivi del proprio dissenso a
cui il Ministro Brunetta ha
prontamente replicato. (vedi
nota pubblicata in questa
pagina - NdiR).
Egli infatti nel trasmettere
l’ipotesi di accordo sindacale e gli schemi di concertazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la
successiva procedura di approvazione dei DPR di recepimento, ha dedicato una
cartella del suo scritto alle
obiezioni del Co.Ce.R. A.M.
e quindi si presume prezioso tempo ed energie.
Questo fatto è sicuramente
positivo, denota trasparenza
e consente un leale confronto tra idee diverse anche
in forma pubblica.
La mia controreplica prende
quindi le mosse da questo
positivo giudizio sull’operato postumo alla concertazione del Ministro BRUNETTA, seppur nel merito di
quello che è successo nel
corso delle trattative continuo a rimanere delle mie
idee (che poi sono in sintonia con quelle degli altri
componenti del Co.Ce.R.
AM), sia rispetto alla scarsità di fondi a disposizione, per
l’iniquità del contratto nonché rispetto al “ruolo concesso” ai Co.Ce.R. nel corso della contrattazione.
Per chiarezza ed in sintesi il
documento a base della
“procedura di dissenso” del
Co.Ce.R. AM rimarcava due
aspetti generali:
1) un mancato intervento
normativo idoneo a correggere gli impatti della pesantissima manovra finanziaria
(DL. 78/2010 convertito in L.
122/2010) per ciò che concerne gli istituti giuridicoeconomici del trattamento
economico dei militari (tetto
retributivo, assegno funzionale, indennità omogeneizzazione stipendiale, indennità operative) toccati (bloccati) dalla manovra, nonché
per quelli relativi al trattamento previdenziale (passaggio da TFS a TFR) senza che si sia avviata la previdenza complementare nè
chiariti dubbi sul metodo di
calcolo
del
TFS
al
31.12.2010 sia sulle voci retributive da porre a base del
calcolo TFR dal 01.01.2011;
2) un differente trattamento
retributivo sulla parte stipendi+indennità fisse tra
operatori del medesimo
comparto Difesa e Sicurezza a scapito dei militari (minori aumenti) in presenza di
medesimo grado e funzioni
e anche (con riguardo ai
CC) status militare, oltre a
minori risorse disponibili per
il Fondo di Efficienza dei
militari rispetto alle consistenze organiche.
Oltre a ciò il Co.Ce.R. AM lamentava un inadeguato e
differente trattamento riservato al tavolo concertativo ai
Co.Ce.R. rispetto ai Sindacati delle varie Forze di Polizia quasi a significare una
subalternità dei primi rispetto ai secondi, fatto che rinforza la richiesta di un Sindacato anche per i militari.
Peraltro il Consiglio A.M.
nello specifico ha anche da
lamentare una squilibrata
composizione nella delegazione ufficiale dello Stato
Maggiore Difesa in cui era
assente la componente Aeronautica.
Allegate poi al documento di
dissenso venivano riportate
le istanze particolari delle
singole categorie rappresentate che non avevano
trovato possibilità di discussione ed esame sul tavolo
concertativo nonostante
l’espressa richiesta del Consiglio Centrale di Rappresentanza dell’A.M..
Il Ministro BRUNETTA risponde con il suo scritto del
23 settembre solo in parte
alle questioni poste dal
Co.Ce.R. A.M..
Egli derubrica la prima richiesta (rimozione con norma dell’impatto retributivo e
previdenziale della manovra L. 122/2010) a questione che “esula totalmente
dall’ambito di competenza
materiale attribuito per
espressa disposizione di legge alle procedure negoziali,
“tanto che in alcun modo tali
questioni avrebbero potuto
essere affrontate nei predetti accordi sindacali/concertativi”.
Grazie Signor Ministro per la
“lectio magistralis”, ma mi
pare che sul tavolo si sia trattato, eccome, della faccenda.
A tal punto che, se non è un
falso, c’è un documento a latere del contratto (scherzosamente e forse in maniera
irriverente definito “un impegno ad impegnarsi affinchè gli impegni siano mantenuti”) con cui la delegazione di parte pubblica si fa
nuovamente carico delle
questioni normative ed economiche del personale del
Comparto colpite dalla recente manovra finanziaria.
(A proposito il documento è
firmato da tutte le Amministrazioni tranne che dal SSS
al Tesoro On.le Giuseppe
VEGAS…. chissà perché?)
Ma se l’argomento era,
come dice il Sig. Ministro,
fuori dalle “competenze materiali” del tavolo come si è
materializzato questo documento?? Come è giunto in
quel luogo e su quel tavolo
in quei giorni??
Qualcuno non la racconta
giusta e quel qualcuno non
sono io!!.
La differenza sta nei fatti:
il Co.Ce.R. A.M. chiedeva in
via pre-giudiziale (prima della firma) una norma!! che recepisse gli O.d.G. approvati in Parlamento, altri (Sindacati e restanti rappresentanti dei Co.Ce.R.) si sono
accontentati di una ulteriore
promessa del Governo (l’impegno ad impegnarsi).
Trattasi evidentemente di
volontà diverse.
Legittimo che il Governo la
pensi diversamente ma è
bene che si sappia come al
momento stanno le cose
perché il 01 gennaio 2011 è
vicino e con esso l’impatto
della manovra sugli stipendi
dei militari.
Non si facciano poi lezioni su
cosa può essere recepito
sugli schemi di concertazione economica perché dopo
quattro anni di mandato e tre
concertazioni è abbastanza chiaro!!
Se poi in “punto di diritto” il
Sig. Ministro vuole spiegare
cosa può prevedere in termini di contenuti un accordo
economico potremmo insieme guardare cosa è avvenuto nelle passate concertazioni economiche ove il
divieto di toccare “profili normativi” non mi pare sia stato così dogmaticamente osservato.
Peraltro forse dimentica il Signor Ministro che probabilmente per i prossimi 4/5
anni nulla potremmo concertare né economicamente
né normativamente e che
pertanto le richieste del
Co.Ce.R. A.M. non erano
pretestuose ma basate su
elementi contingenti (blocco
procedure negoziali triennio
2010/2012), mai verificatasi
in passato, tali da far propendere, a parere del sotto-
segue a pag. 11
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Militari
Il nuovo
dei
■
Cocer Aeronautica
NUOVO CONTRATTO
COMMENTI
Dopo la solenne batosta
della recente Manovra Finanziaria, fatta di annunci,
revisioni e arzigogolamenti, questi ultimi sprazzi di
stagione estiva hanno riaperto la questione contrattuale abbandonata dal
2008. Se la Manovra ha
bloccato il prossimo Contratto Triennale (2010- 12),
per quello scaduto le esigue risorse sono rimaste
appese ad un filo per tanto tempo. Posto che l’aumento doveva restare sul
punto inflattivo del 3.2%,
per gli ottocento milioni e
spiccioli (702 Risorse e vacanza contrattuale + 100
Specificità), la ripartizione
porterebbe poco più di 100
euro a testa comprensive
dello straordinario.
Preso atto delle somme
modeste, il ritardo vergognoso per la chiusura del
Contratto 2008-09, nonché il blocco per il prossimo, restano escluse importanti questioni tralasciate dalla precedente
Coda Contrattuale (DPR
52/09),lo stesso Governo
di oggi si era già impegnato a rimediare.
Non basta, non si tratta
solo di questi ultimi tre
anni, esclusa una breve
parentesi del Governo Prodi (DPR 171/07), da oltre
nove anni c’è una sorta di
continuità tra Governo,
Rappresentanze e Sindacati. Ovvero, quasi 80%
dei Rappresentanti CoCeR
Interforze è al Secondo
segue da pag. 10
scritto, per una minor rigidità sull’argomento.
Sul secondo aspetto evidenziato dal Co.Ce.R. A.M.
(differenze stipendiali tra
operatori del Comparto) il
Ministro BRUNETTA, invece
conferma (e come potrebbe
diversamente?) che “le risorse finanziarie a monte
sono individuate dalle leggi
finanziarie in misura percentuale eguale per tutti gli
operatori del Comparto”, salvo poi attribuirle in misura diversa “… ciò ha determinato per le Forze Armate, minori risorse disponibili per gli
incrementi degli altri istituti
contrattuali, tra i quali le in-
Mandato consecutivo.
Come dire, “l’esperienza
c’è e le problematiche si
conoscono…”.
Ma, anche “il pelo non
manca”, non per niente ci
sono state due Proroghe
del Mandato Rappresentativo, sempre motivate
“ad hoc” per chiudere il
sospeso.
Praticamente, dalla disgrazia delle “Torre Gemelli” (sfondo di mille
emergenze e negazioni)
fino ad oggi, più o meno le
stesse persone e correnti
politiche si sono occupate
di Difesa e del personale
militare rimandando le
questioni importanti.
Ma, qual è il sospeso dei
sospesi?
Posto che la Riforma della Rappresentanza è solo
lo strumento con cui affrontare le questioni, ergo
fulcro di ogni cosa, tolto
ciò, probabilmente il punto
più importante è il sistema
pensionistico.
Riguarda tutti, Volontari,
Sergenti, Marescialli e Ufficiali.
La questione è arcinota.
Dal “95 il Sistema Pensionistico ha subito un profondo cambiamento, si è
passati da un impianto cosiddetto “Retributivo” ad
uno “Contributivo”. La nuova contribuzione, oltre a
cambiare la struttura di
calcolo (ovviamente in negativo), prevedeva l’attivazione dei “Fondi Pensione” ad integrazione par-
■
Contratti & pistole
puntate… contro i giovani
ziale del mal tolto. Ebbene,
nulla è stato fatto e ci troviamo con 15 anni di vuoto contributivo.
Eppure, in questi anni i
“tavoli di concertazione
non sono mancati”, le firme
e gli impegni ai vari “Contratti” sono stati siglati con
enfasi e gioia di tutti, Governo, Rappresentanze e
Sindacati.
Più passano gli anni e più
si complica la faccenda.
Per capire meglio di cosa
stiamo parlando, ricordo
le parole del Sottosegretario all’economia che intervenendo ad un convegno tematico evidenziava
la difficoltà a sanare il passato, tanto per il Comparto Difesa/ Sicurezza quanto per il restante Pubblico
Impiego. Più di tre milioni
di lavoratori. Nell’occasione, suggeriva buon senso
per trovare soluzioni contrattuali “ad hoc”. Anche rinunciando ad uno o più
Contratti per equilibrare lo
scompenso. Si spingeva
oltre, ritenendo che taluni
Disegni di Legge che proponevano lo spostamento
del vecchio sistema “Retributivo”, in attesa dell’attivazione “Fondi Pensione”, apparivano populistici
e senza speranze.
Giusto per non dimenticare, intendo evidenziare che
già sul precedente contratto avevo avuto da ridire e non avevo firmato poiché ritenevo non vi fossero attenzioni sufficienti per
i giovani. Addirittura, fu
approvata una fascia sull’Assegno di Funzione a 32
anni. La maggioranza decise diversamente, tutti gridarono alla vittoria ed eccoci qui senza un passo in
avanti.
Nel frattempo, in occasione di questo ultimo rinnovo contrattuale (2008-09),
ci sono state manifestazioni dei Sindacati e Rappresentanze (GDF, AM),
Comunicati Stampa, indignazione, mugugni ma nella sostanza nulla di più.
Con l’attuale firma del
Contratto e la suddivisione
matematica sui Parametri
ed Assegno Pensionabile,
abbiamo dimenticato ancora una volta i giovani.
Per fare questa semplice
operazione non c’era bisogno di perdere trenta
mesi. Non dimentichiamo
che il Parametro avvantaggia, nell’ambito della
medesima categoria, sempre i più anziani. Tutto si
può dire, tranne che in
questi anni sono stati dimenticati.
Il COCER AM ha cercato di
proporre due nuove fasce
Funzionali a 12 e 22 anni
per bilanciare le precedenti
ruolo, sullo status, sulle competenze, sugli organici delle
molteplici Forze di Polizia e
non solo su quello delle Forze Armate già soggette a ristrutturazione nel corso di
questi ultimi dieci anni e nonostante ciò chiamate talvolta a svolgere compiti in
supplenza/ausilio delle prime.
Ma su questo tema il Consiglio Centrale dell’AM si riserva a breve una analisi a
mente fredda, ma con il
“cuore caldo”.
In conclusione mi pare chiaro che il Governo attraverso
il Capo delegazione/Ministro FF.PP. On.le BRUNETTA ha spinto per un accordo
contrattuale/concertativo in
tempi stretti e che, con il be-
dimenticanze. Si trattava di
poco più di trenta milioni su
un bilancio di 802.
Nientemeno, si potevano
trovare senza l’aumento
dello straordinario. Purtroppo, hanno prevalso altre logiche: quella del Governo che deve gridare al
rinnovo e alla vicinanza
con il Comparto, quella dei
sindacati ora firmiamo e
poi protestiamo, quella degli anziani meglio tutto e
subito, ultima ma non meno
importante, quella di “non
disturbare il manovratore”
perché un’altra proroga o
rieleggibilità potrebbe essere dietro l’angolo. Non è
un caso che il COCER AM
è composto in maggioranza al primo Mandato, l’unico a dire NO ALLA PROROGA, l’unico critico di
fronte a involuzioni
democratiche sul nuovo
Ordinamento e Codici Militari.
Qualcuno ha detto che
avevamo le “pistole puntate”, l’equilibrio instabile del
Governo imponeva di chiudere e spartire l’arretrato,
può essere, ma, aspettare
poche ore in più che differenza avrebbe fatto?
Ferdinando Chinè
Sul nostro sito è riportato integralmente il documento con le osservazioni del COCER AM
sul provvedimento di concertazione
www.ilnuovogiornaledeimilitari.it
Cocer A.M.: Perché non abbiamo firmato
dennità fisse”.
Siamo così di fronte a due
grosse novità:
a) il principio di “equiordinazione” tra il personale del
Comparto Difesa e Sicurezza richiamato anche in varie
sentenze della Suprema
Corte Costituzionale è stato
gravemente compromesso!!;
b) l’unitarietà del Comparto
Difesa e Sicurezza è stata
minata attribuendo alla componente Sicurezza più risorse e più potere contrattuale sia alle Amministrazioni che ai Sindacati.
Ciò credo potrà comportare
una accelerazione di riflessioni da parte di tutti (Politica-istituzioni rappresentanze sindacali e Co.Ce.R.).
Sarà inevitabile ad esempio
interrogarsi sul numero, sul
SETTEMBRE 2010 • 11
nestare della quasi totalità
degli attori (Amministrazioni,
Sindacati ed altri Co.Ce.R.),
è riuscito nell’intento.
Come e con quali rischi abbiamo cercato di spiegarlo;
probabilmente, anzi sicuramente, non siamo stati convincenti neanche con i nostri
colleghi dei sindacati e degli
altri Co.Ce.R., che preoccupati di trovarsi senza più interlocutori governativi e con
il pericolo di ritardare ulteriormente la ripartizione delle risorse contrattuali
2008/2009 hanno forse accettato un accordo al ribasso.
Per il Co.Ce.R. A.M., che ha
valutato attentamente anche le ragioni di chi ha firmato il contratto, invece i
punti oscuri che il Governo
deve ancora chiarire circa le
penalizzazioni della manovra
finanziaria, erano preminenti
rispetto ad un accordo frettoloso, di basso profilo e
sperequante.
Quando è ancora presente il
rischio di perdere migliaia di
Euro all’anno per effetto della Manovra Finanziaria non
ci è in definitiva sembrato
opportuno siglare un accordo per poche decine di Euro
mensili.
Ora non rimane che attendere le azioni del Governo
circa i “rinnovati” impegni
assunti sperando che da
due affermazioni non derivi
una negazione.
GUIDO BOTTACCHIARI
PRESIDENTE
DEL COCER - A.M.
Previ de nza ■
IL COMPORTAMENTO ONDIVAGO DELLA CONSULTA
12 • SETTEMBRE 2010
Giornale
Militari
PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI:
LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI
Chi non ricorda come iniziavano le favole che da fanciulli stavamo ad ascoltare?
Quelle favole si concludevano
tutte e sempre a lieto fine. Ora
non più.
Ve ne racconto una.
C’era una volta…. l’articolo 36
della Costituzione che garantiva il diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro
svolto e sufficiente a soddisfare i bisogni personali e familiari.
Un bel giorno la Consulta stabilì che anche la pensione,
come la retribuzione, dovesse essere adeguata al mutato potere d’acquisto della moneta. Fecero pertanto ingresso, nella comune terminologia,
due espressioni linguistiche
tanto care ai pensionati: riliquidazione e perequazione.
Che, a suon di sentenze, finirono, secondo alcuni, per
sconvolgere i conti pubblici e
perciò suscitarono aspre polemiche nelle forze politiche.
Finché la minaccia di un tracollo finanziario dello Stato
convinse i giudici che era
giunto il momento di dare una
diversa lettura alla Costituzione: a poco a poco l’articolo 36 lasciò il passo all’art. 81
e le sentenze sfonda-bilancio
furono sostituite da salomonici
verdetti.
Iniziò così l’era del “realismo”,
delle “compatibilità economiche”, della “salvaguardia, dell’equilibrio del bilancio dello
Stato”. E tutti, Governo, Parlamento e Corte Costituzionale, vissero felici e contenti.
Meno i pensionati.
L’evoluzione della giurisprudenza in materia previdenziale
della Corte Costituzionale
sembra una favoletta, culminata nelle famose sentenze
99 e 103.
E sembrano lontano i tempi in
cui la Corte rivendicava il suo
diritto-dovere di decidere non
sulla base di criteri economici ma soltanto alla luce dei
principi costituzionali, in particolare del principio di eguaglianza troppo spesso violato
e violentato dalle leggi previdenziali. E si è perso il ricordo
delle accese polemiche tra l’allora presidente della Corte
Saja ed i ministri del Tesoro di
turno (prima Giuliano Amato e
poi Guido Carli) sulle reali
cause dello sfondamento del
bilancio.
Se negli anni 80 la Corte fu accusata di essere troppo “populista” gli anni 90 e 2000 passeranno alla storia come quelli del realismo, della “prudenza”, dei “bilanciamenti”.
Sono degli anni 80 le ormai fa-
Il nuovo
■
mose sentenze sfonda bilancio sulla rivalutazione delle
pensioni dannata dei magistrati, sulla sfondamento dei
tetti pensionistici dopo il 1988,
sull’inclusione dell’integrativa
nella buonuscita. Sentenze
provocate anche dall’inerzia
del legislatore nel mettere
mano ad una organica riforma
previdenziale.
L’inversione di tendenza si
affaccia con la presidenza di
Aldo Corasaniti e diventa dirompente con Francesco
Paolo Casavola. Così nel
1993 la Corte risparmia al
Governo un salasso di 15mila
miliardi, di vecchie lire, con la
storica sentenza n. 243 che riconosce l’inclusione dell’indennità integrativa nella buonuscita degli statali. Ispirandosi
al modello tedesco, la Consulta riesce però a rinviare le
conseguenze della pronuncia di incostituzionalità a una
successiva disciplina del legislatore, al quale impone di intervenire, anche gradualmente, fin dalla successiva
legge Finanziaria, rispettando
una serie di indicazioni contenute nella sentenza. Questa
volta Governo e Parlamento
non possono fare orecchio
da mercante e danno seguito
alla pronuncia approvando a
gennaio del 1994 la legge n.
87 definita “un’adeguata risposta alla sue indicazioni”.
Ma la Corte fece di più. Con la
sentenza 99/94 giustificò il
differimento al 95 degli aumenti delle pensioni dannata
dei pubblici dipendenti disposti con legge 537/1993, con
l’esigenza di “salvaguardare
l’equilibrio del bilancio statale”
ed in quella occasione sostenne che “la perequazione
è materia riservata alla discrezionalità del legislatore”
escludendo in questo modo
l’applicazione dell’articolo 36
della Costituzione che in passato aveva sempre giustificato invece la perequazione automatica delle pensioni.
Peraltro proprio la sentenza
243/93 aveva precisato che la
discrezionalità del legislatore
incontra un limite nell’articolo
36 (proporzionalità e sufficienza), rafforzando quindi la
tesi che la pensione va adeguata al mutato potere d’acquisto della moneta.
Lo stesso principio lo troviamo
affermato in altre due pronunce del 1993 (n. 42 e n.
226) che però, pur rappresentando già un’inversione di
tendenza, non sono così radicali come appare la sentenza n. 99.
Già allora, infatti, i giudici della Consulta affermarono che
dei
la “scelta del meccanismo
della perequazione è riservata
al legislatore chiamato a bilanciare tra le varie esigenze
nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie”.
Ma aggiunsero che i trattamenti pensionistici non possono essere “cristallizzati” per
cui il legislatore “deve evitare
che si determini un non sopportabile scostamento tra la dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni”. Una riserva necessaria a garantire
i pensionati, categoria priva di
forza contrattuale e dunque
scoperta di fronte all’eventuale inerzia del legislatore.
Ma il colpo di machete all’articolo 36 della Costituzione è
arrivato dalla presidenza Ruperto che impietosamente ha
così concluso la famigerata ordinanza 254/2001:
“..tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario,
chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica
economica generale e delle disponibilità finanziarie, e che
questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso costante allineamento,
ma nel senso che il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento, è indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la
sufficienza dei trattamenti ad
assicurare al lavoratore ed
alla sua famiglia i mezzi adeguati ad una esistenza libera
e dignitosa.”
Così si espresse la Corte pur
in presenza del pagamento di
esosi contributi previdenziali
da parte dei ricorrenti. Vale a
dire la perequazione richiesta
era un atto dovuto e non una
generosa concessione del legislatore.
Ma non finisce qui. Il colpo di
grazia arriva con la sentenza
n. 446/2002 dove si legge:
“Anche una pensione legittimamente attribuita può subire gli effetti di discipline più restrittive per salvaguardare
equilibri di bilancio. Legittima
la riduzione retroattiva della reversibilità”.
Va da sé che è conforme a
Costituzione, continua la Corte, “una norma peggiorativa di
trattamenti pensionistici in
atto”.
Una espressione linguistica
che racchiude un principio
sconcertante, che non lascia
spazio ai “diritti acquisiti” e che
crea nei pensionati uno stato
d’ansia che certamente non
giova alla salute pure protetta dalla Carta costituzionale.
Infine, ma non per ultimo, non
posso non precisare in questa
sede che non esistono nel nostro ordinamento principi che
si prospettano come ostativi al
riconoscimento di diritti patrimoniali per esigenze di bilancio. Né può essere un principio da applicare solo ai pensionati.
D’altra parte, appare singolare e direi sconcertante come
la stessa Corte si esprime in
maniera diversa in altre occasioni pure di natura patrimoniale. Vediamo dove e perché.
La Corte ha sentenziato in favore del trattamento economico dei magistrati e quindi in
palese conflitto di interessi,
con la seguente espressione
linguistica:
“la proporzionalità ed adeguatezza <non devono sussistere soltanto al momento
del collocamento a riposo,
ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo,
in relazione ai mutamenti del
potere d’acquisto della moneta> ( e ).” Principio che
possiamo definire “clausola
d’oro”.
Tale sentenza ha disposto
l’aggancio alla dinamica stipendiale solo e soltanto delle
pensioni dei magistrati e degli
avvocati dello Stato che pure
sono dipendenti pubblici. Una
sorta di neppure tanto celato
favoritismo per le citate categorie che già godono di invidiabili privilegi.
Ma c’è di più.
Sempre la stessa Corte con
sentenze n. 348 e 349 del
2007, che sono un capolavoro di specchiata e rivitalizzata
costituzionalità, a proposito
di espropri per pubblica utilità
ha fissato alcuni principi generali: a) un atto della autorità pubblica, che incide sul diritto di proprietà, deve realizzare un giusto equilibrio tra le
esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui; b) nel
controllare il rispetto di questo
equilibrio, la Corte riconosce
allo Stato «un ampio margine
di apprezzamento», tanto per
scegliere le modalità di attuazione, quanto per giudicare se
le loro conseguenze trovano
legittimazione, nell’interesse
generale, dalla necessità di
raggiungere l’obiettivo della
legge che sta alla base dell’espropriazione; c) l’indennizzo non è legittimo, se non
consiste in una somma che si
ponga «in rapporto ragione-
vole con il valore del bene»; se
da una parte la mancanza totale di indennizzo è giustificabile solo in circostanze eccezionali, dall’altra non è sempre
garantita da una riparazione
integrale; d) in caso di «espropriazione isolata», pur se a fini
di pubblica utilità, solo una riparazione integrale può essere considerata in rapporto
ragionevole con il valore del
bene; e) «obiettivi legittimi di
utilità pubblica, come quelli
perseguiti da misure di riforma
economica o di giustizia sociale possono giustificare un
indennizzo inferiore al valore
di mercato effettivo».
Non appare limpido, con tutto il rispetto della Corte, il
comportamento ondivago della stessa.
Allorché prende in esame
l’adeguamento al costo della
vita dei comuni pensionati si
appella alle esigenze del bilancio. Quando invece l’adeguamento delle pensioni riguarda i magistrati, esso deve
essere rapportato al costo
della vita e quando riguarda il
risarcimento per l’esproprio
per pubblica utilità, esso deve
avere un valore ragionevole
adeguato ai valori di mercato.
Allora, Signori pensionati. La
LEGGE E’ UGUALE PER
TUTTI” è una bufala?
Non spetta a me dirlo. Lo
dica La Corte Costituzionale.
Vincenzo Ruggieri
GMilitari
iornale
Il nuovo
dei
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SETTEMBRE 2010 • 13
Giornale
Militari
L’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE QUADRI DOPO
L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 30/2010
Il nuovo
dei
NOTA DELLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA
Torniamo sull’argomento
dopo la pubblicazione
della circolare e del facsimile della domanda
pubblicati nella edizione
del mese di luglio scorso,
ripotando una nota dello
stato Maggiore dell’aeronautica.
“L’istituto dell’Aspettativa
per riduzione quadri ha
ricevuto, con l’entrata in
vigore della legge
n.30/2010, importanti integrazioni.
Infatti, al collocamento in
A.R.Q. “d’autorità” al 31
dicembre di ciascun
anno sulla base delle
eccedenze risultanti in
tale data nei gradi e ruoli interessati, si è aggiunta la possibilità di
essere posti in A.R.Q.
“a domanda”, da parte di
colonnelli e generali in
possesso di quarant’anni di anzianità contributiva o che siano a cinque
anni dal limite di età. In
proposito, si sottolinea
che anche il collocamento in A.R.Q. “a domanda” continua ad essere condizionato all’ef-
fettiva esistenza di eccedenze nei gradi e ruoli interessati, ma l’entità
di tali eccedenze non è
attualmente quantificabile con esattezza. Ciò
dipende anche dall’incertezza circa la data di
entrata in vigore delle
disposizioni contenute
nell’Atto Senato 1167/B,
di cui al già citato Messaggio al Personale. Infatti, tra gli effetti dell’entrata in vigore di tale
proposta di legge, vi è
anche una contrazione
degli esuberi di personale rispetto agli organici e conseguentemente
una riduzione del numero stesso dei collocamenti in A.R.Q.. Tale
provvedimento deve ritenersi ormai prossimo
alla definitiva approvazione, ma la possibile
corsia preferenziale accordata dall’Autorità politica ad altre proposte di
legge così come l’approssimarsi dell’interruzione dei lavori parlamentari per le ferie estive, non consentono di effettuare una previsione
certa.
In merito all’A.R.Q. “a
domanda”, la D.G.P.M.
ha diramato la circolare
applicativa prot. n° M D
GMIL II 5 1 0317783 in
data 30 giugno 2010, (1)
di cui si raccomanda
un’attenta lettura e i cui
punti essenziali sono i
seguenti:
- la domanda di collocamento in A.R.Q. ha validità solo per l’anno in cui
è presentata;
- la domanda può essere presentata dagli ufficiali in possesso, alla
data del 31 dicembre
2010, di un’anzianità
contributiva pari o superiore a quarant’anni, ovvero dagli ufficiali che si
trovino, sotto la stessa
data, a non più da cinque
anni dal limite di età del
grado rivestito;
- la domanda non può
essere presentata da
personale sottoposto a
obblighi di ferma ordinaria o speciale;
- le domande dovranno
essere presentate al reparto/ente di appartenenza improrogabilmen-
Il Manuale del Comandante di Corpo
L’A.M., con la direttiva SMA-ORD-001
“La politica del personale dell’A.M.”, ha
definito la “Consulenza Giuridica” come
l’attività di supporto all’azione di comando, volta ad assistere i Comandanti e i dirigenti civili della F.A. nell’assolvimento della propria missione e nel
conseguimento dei risultati, assicurando la coerenza con i precetti normativi
vigenti ed i valori ad essi sottesi. Ovviamente l’attività di consulenza giuridica,
oltre a tutelare l’interesse dell’Amministrazione, può estrinsecarsi anche
nell’assistenza legale al personale militare e civile della F.A., quando l’interesse del singolo coincide con quello
dell’A.D..
In tale prospettiva la Forza Armata, oltre ad aver istituzionalizzato e messo a
disposizione dei Comandanti la “rete”
degli Uffici di Consulenza Giuridica di
F.A. - la cui leadership è attribuita all’Ufficio del Consulente Giuridico del
Capo di SMA - ha posto tra gli obiettivi
della citata politica la redazione della
direttiva SMA-ORD-021 “Manuale del
Comandante di Corpo” (Linee guida
per l’esercizio dell’azione di comando
in materia di disciplina militare, di poli-
zia giudiziaria e di peculiari attività amministrative), approvata dal Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica in data
21 aprile 2009.
La direttiva riunisce, in modo organico,
molte delle principali direttive, circolari
e disposizioni emanate dalla F.A. e dagli organi interforze (segnatamente dal
Gabinetto del Ministro, dallo Stato
Maggiore Difesa e dalla Direzione Generale per il Personale Militare), nonché il contenuto di varie pubblicazioni
didattiche, in uso presso gli Istituti di
Formazione dell’A.M., che definiscono i
compiti del Comandante di Corpo nei
menzionati settori.
Essa ha lo scopo di fornire ai Comandanti di Corpo dell’A.M. una guida teorico-pratica la cui consultazione risulta
di ausilio nell’esercizio dell’azione di
comando e per la risoluzione di casi
concreti. Il documento svolge, al tempo
stesso, una funzione informativa in favore di tutto il personale dell’A.M. in relazione alle tematiche giuridiche in esso trattate, nello spirito di piena trasparenza che deve informare le relazioni
gerarchiche.
Fonte. S.M.A. I Reparto
te entro il :
a) 31 agosto 2010 per
gli ufficiali (generali e
colonnelli) in servizio
permanente;
b) 1 novembre 2010
per gli ufficiali che abbiano avuto, dopo la data
del 31 agosto, partecipazione della promozione al grado di colonnello nella posizione di “a
disposizione” (S.P.A.D.),
nel ciclo di avanzamento per l’anno in corso.
Tale termine trova applicazione anche nei
confronti degli ufficiali
valutati in seguito alla
cessazione di cause impeditive alla promozione
ai sensi degli artt.49 e 53
della legge n.1137/1955,
nonché per effetto del
rinnovo del giudizio di
avanzamento nelle ipotesi di cui all’art.40 del
D.Lgs. n.490/97, a condizione che il relativo
procedimento di avanzamento si sia concluso
entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
Ai fini del rispetto dei
suddetti termini, farà
fede la data di assunzione a protocollo della
domanda presso l’ente di
appartenenza del richiedente.
Il reparto/ente di appartenenza è chiamato a
dare immediata comunicazione telegrafica dell’avvenuta presentazione
della domanda alla
D.G.P.M. 2° Reparto 5
Div., allo S.M.A. 1° Reparto, alla propria linea
gerarchica
e
alla
D.I.P.M.A., e a trasmettere celermente la domanda stessa alla citata
Direzione Generale.
Le domande soggette al
termine di presentazione
del 31 agosto 2010 sono
revocabili improrogabilmente entro e non oltre
il 20 settembre 2010;
quelle soggette al termine di presentazione del 1
novembre 2010 sono revocabili improrogabilmente entro e non oltre
il 15 novembre dello
stesso anno. Anche per
la revoca di tali domande
farà fede la relativa data
di assunzione a proto-
collo e dovranno essere
rispettate le stesse modalità di comunicazione/inoltro precedentemente descritte.
Da quanto esposto, risulta che il collocamento in A.R.Q. sarà decretato secondo il seguente
nuovo ordine di priorità:
- colonnelli e generali in
possesso di anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni, alla data
del 31 dicembre 2010,
che ne abbiano fatto richiesta;
- colonnelli e generali
che si trovino a non più
di 5 anni dal limite di
età, alla data del 31 dicembre 2010, che ne abbiano fatto richiesta;
- colonnelli in S.P.A.D.;
- colonnelli e generali in
S.P.E..
Si aggiunge che con il
decreto-legge n.78/2010,
in corso di conversione,
nell’ambito degli interventi di contenimento
della spesa pubblica,
sono state adottate misure urgenti per il triennio 2011/2013 in materia
di trattamento economico e previdenziale del
personale militare. Tali
misure, qualora confermate in sede di conversione, potrebbero avere
effetti sostanziali sui benefici economico-pensionistici attualmente
spettanti agli ufficiali che
cesseranno, a domanda, dalla posizione di
aspettativa riduzione
quadri. Non appena al riguardo ci saranno ulteriori informazioni su questo importante aspetto,
esse saranno fornite con
lo stesso mezzo.
Fonte : SMA 1° REPARTO
NdiR - la circolare applicativa prot. n° M D GMIL
II 5 1 0317783 in data 30
giugno 2010 ed il fac simile di domanda è stata
pubblicata nella edizione
n. 7 del nostro giornale
ed è disponibile per gli
abbonati sul nostro sito
(http://www.ilnuovogior
naledeimilitari.it/uplo
ad/files/5404%20circola
re%20ARQ(1).pdf)
14 • SETTEMBRE 2010
Il nuovo
Trattamento
di pensione
ai superstiti
VADEMECUM
1. Premessa
Preliminarmente va sottolineato che la reversibilità
ha natura previdenziale e
non assistenziale.
Il trattamento di pensione di
reversibilità, detta anche
pensione indiretta, consiste
in una prestazione di natura
economico previdenziale
erogata in favore dei superstiti del pensionato deceduto.
La legge di riforma dei sistema previdenziale ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti, in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione.
Pertanto per tutti i casi di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, sorto
dopo il 16/8/95, si dovranno
seguire i criteri operativi precisati dall’INPS . Ferma restando la normativa previgente, il cui diritto al conseguimento sia sorto prima del
16/8/95, le prestazioni previdenziali possono essere
ricondotte alle seguenti tipologie:
reversibilità ordinaria qualora l’iscritto, al momento
del decesso, sia già titolare
di un trattamento di pensione diretta d’anzianità, di vecchiaia ovvero d’invalidità;
indiretta ordinaria qualora
l’iscritto alla data del decesso (avvenuta in attività di
servizio) sia in possesso di
un‘anzianità di servizio pari
ad almeno 15 anni, ovvero di
5 anni di contribuzione, di cui
almeno tre nell’ultimo quinquennio;
reversibilità di privilegio
compete al coniuge superstite qualora l’iscritto, titolare della pensione di privilegio, sia deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del
trattamento pensionistico.
Se il defunto godeva di
pensione privilegiata di
prima categoria essa è reversibile senza alcuna riduzione con l’aggiunta dei
benefici di cui all’art. 93 del
T.U.1092/1073 (attribuzione, a domanda, di un trattamento speciale per un
Giornale
Militari
periodo di tre anni di una
pensione dello stesso importo goduto dal de cuius).
indiretta di privilegio compete al coniuge superstite
qualora l’iscritto, in possesso di almeno un giorno di
servizio, sia deceduto in servizio e per causa di servizio;
inabilità reversibile in caso
di decesso dell’ iscritto già titolare della pensione d’inabilità. Anche in questo caso
sono previsti i benefici di
cui all’art. 93 del T.U,
1092/1973 (attribuzione, a
domanda, di un trattamento speciale per un periodo di tre anni di una
pensione dello stesso importo goduto dal de cuius).
inabilità indiretta a seguito
del riconoscimento dello stato d’inabilità dell’iscritto, avvenuto in fase successiva al
decesso del medesimo. Il
riconoscimento presuppone
sempre la presentazione dell’istanza da parte dell’iscritto
in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la
predetta facoltà.
2. Destinatari del trattamento ai superstiti
Sono destinatari di tale trattamento di pensione i superstiti del dipendente pubblico iscritto all’INPDAP , secondo il seguente ordine:
a) il coniuge, per il quale non
è richiesta nessuna condizione oggettiva ai fini del
conseguimento del diritto al
trattamento di pensione indiretta ovvero di reversibilità;
b) il coniuge separato, anche
con addebito della colpa,
nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell’assegno alimentare, ai sensi dell’art.5 legge
898/70, e dal non aver contratto nuove nozze;
c) il coniuge divorziato, purché ricorrano le seguenti
condizioni:
- sia titolare d’assegno di divorzio (alimentare) di cui all’art.5 della legge 898/70;
- non sia passato a nuove
nozze;
- il coniuge divorziato dante
causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987
data di entrata in vigore del-
la Legge 6/3/87 n° 74;
- la data d’inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell’assicurato,
sia anteriore alla data della
sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio;
- non esista coniuge superstite;
d) il coniuge divorziato, anche nell’ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo
matrimonio ed il nuovo coniuge sia ancora in vita. In
questo caso, il coniuge divorziato ha diritto (legge
n.74/87) al trattamento di
pensione purché in possesso dei requisiti di cui al punto c) e solo successivamente all’emissione di specifica
sentenza del Tribunale che
stabilisca le quote spettanti,
al coniuge ed all’ex coniuge,
in proporzione alla durata
dei singoli matrimoni e tenendo conto delle rispettive
condizioni economiche e
reddituali ( Ord. 419 del
27/10/99 Corte Costituzionale ) Int. 52 del 18/10/2000;
e) i figli ed equiparati, che
alla data del decesso del
pensionato siano a carico del
genitore e siano nelle seguenti condizioni:
- minori del 18° anno d’età;
- studenti di scuola media superiore o professionale fino
al 21° anno d’età;
- studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno
d’età;
- maggiorenni inabili a carico del lavoratore defunto.
Sono equiparati a figli legittimi e naturali:
- i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto;
- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto, per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli
alimenti in virtù di sentenza,
nei casi previsti dall’art.279
del codice civile;
- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione
del genitore hanno ottenuto
il riconoscimento del diritto
all’assegno vitalizio, ai sensi degli art.580 e 594 del codice civile;
dei
- i figli nati dal precedente
matrimonio del coniuge del
lavoratore deceduto;
- i figli naturali riconosciuti, o
giudizialmente dichiarati, dal
coniuge del lavoratore deceduto;
- figli postumi nati il 300° giorno dalla data di decesso del
padre;
- figli che avendo i requisiti
per il diritto, alla data di morte del genitore, erano coniugati.
In mancanza del coniuge e
dei figli ovvero, se pur esistendo, non ne hanno diritto,
la pensione spetta ai genitori
del lavoratore deceduto che,
alla data del decesso, presentino i seguenti requisiti:
- 65 anni d’età;
- non siano titolari di pensione diretta ed indiretta
(sono escluse alcune categorie di trattamenti pensionistici elencati nel supplemento di luglio 1992 degli Atti
Ufficiali dell’INPS allegato
all’informativa INPDAP n.10
del 16.02.2000);
- siano a carico del lavoratore
deceduto.
In mancanza del coniuge, dei
figli e dei genitori ovvero, se
pur esistendo non abbiano
diritto al trattamento di pensione, spetta ai fratelli celibi
ed alle sorelle nubili del lavoratore deceduto che, alla
data del decesso, abbiano i
seguenti requisiti:
- siano inabili al lavoro ( anche in età inferiore ai 18
anni );
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore
deceduto .
... da evidenziare
Sono inoltre, destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti i nipoti in linea retta, minori e viventi a
carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati.
3. Misura del trattamento
Se il defunto godeva di
pensione privilegiata di
prima categoria essa è reversibile senza alcuna riduzione con l’aggiunta dei
benefici di cui all’art. 93 del
T.U.1092/1073 (attribuzione
a domanda del beneficio di
un trattamento speciale
per un periodo di tre anni
dello stesso importo goduto dal de cuius).
La pensione indiretta è costituita da un’aliquota della
pensione diretta, (diminuita
della pensione privilegiata
ove il decesso dell’avente diritto non sia dovuto alle stesse cause per le quali fu concesso il privilegio) correlata
al tipo dei superstiti:
Coniuge o Orfano:
60%
Coniuge con un orfano80%
Coniuge con due orfani:
100%
Coniuge con tre orfani:
100%
Coniuge con quattro o più orfani:
100%
Orfano solo
60%
Orfano minore, studente o
70%
inabile dal 17.8.95:
Due orfani:
80%
Tre o più orfani:
100%
Genitori fratelli-sorelle1 5 %
(ciascuno)
(la somma delle quote non
può, peraltro, superare il 100
%).
Se il o i superstiti ha un proprio reddito il trattamento
sopra indicato può subire
delle riduzioni come indicato al successivo para. 8.
4. Decorrenza
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del
mese successivo al decesso
del dante causa.
5.Come si ottiene la prestazione
La prestazione si ottiene a
domanda, da parte del superstite avente diritto. La richiesta va presentata alla
Sede Provinciale INPDAP
competente per territorio di
residenza compilando apposito modulo (vedasi allegato).
6.Termini di presentazione
La domanda volta alla concessione del trattamento
pensionistico ai superstiti
può essere presentata in
qualsiasi periodo di tempo
successivo al decesso dell’ex iscritto, ovvero del pensionato, con la sola esclusione del trattamento indiretto di privilegio per la cui
concessione il superstite,
avente diritto al trattamento,
deve inoltrare richiesta entro
e non oltre i cinque anni dalla data di decesso dell’iscritto.
... da evidenziare
A norma di codice civile, trascorsi dieci anni dal decesso del titolare della posizione assicurativa, ovvero del
trattamento di pensione diretta, i ratei di pensione non
riscossi cadono in prescrizione.
7. Durata della prestazione
L’erogazione della prestazione cessa con la morte del
beneficiario, ovvero al venire meno delle condizioni
soggettive richieste per il
conseguimento del diritto
(matrimonio del coniuge superstite o dei collaterali, maggiore età dei figli, cessazione dello stato d’inabilità,
ecc.).
A tal riguardo va rilevato che
al coniuge superstite, nell’ipotesi di cessazione dal
diritto alla pensione per so-
segue a pag. 15
SETTEMBRE 2010 • 15
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
VADEMECUM PENSIONE AI SUPERSTITI
segue da pag. 14
pravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità del trattamento percepito alla data del nuovo
matrimonio.
8 .Cumulo della pensione
con altri redditi: Art. 41
comma 1 L. 335/1995
Il cumulo tra trattamento di
reversibilità e redditi è così
disciplinato:
a) totale cumulabilità tra red-
diti familiari e pensione di reversibilità, percepita dal coniuge superstite con orfani
minori, studenti od inabili;
b) cumulabilità parziale con
altri redditi. Ove il superstite
abbia un proprio reddito (la
casa in cui si abita non concorre alla determinazione
dell’imponibile), la misura
del trattamento indicata al
para. 3. subirà una riduzione
proporzionale al reddito percepito di seguito indicata:
reddito non superiore a
tre volte il minimo INPS (*):
nessuna riduzione;
reddito compreso tra tre e
quattro volte il minimo
INPS:
riduzione del 25%;
reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo
INPS:
riduzione del 40%;
reddito superiore a cinque volte il minimo INPS:
riduzione del 50%.
...da evidenziare
Sono in atto proposte intese
ad abolire o quanto meno a
rivedere il comma 41 dell’art.
1 della Legge 8 agosto 1995
n. 335 che prevede il taglio
delle pensioni di reversibilità,
intese come concessione
assistenziale mentre anche
le pensioni di reversibilità
hanno carattere previdenziale ed erogate a fronte di
onerosi contributi pagati dal
dante causa. Quindi devono
essere intese quale reddito di
lavoro e quindi retribuzione
differita nel tempo.
Peraltro, se è stato consentito il cumulo tra pensione e
retribuzione, abolendo il previsto divieto, non si comprende perché tale divieto
debba esistere per i titolari
destinatari delle pensioni di
reversibilità.
(*) il minimo INPS viene periodicamente aggiornato. Per
il 2010 è pari a euro
5.950,88.
VINCENZO RUGGIERI
MODULI
La richiesta di pensione di reversibilità va presentata su
moduli che sono differenziati a secondo del tipo di
fruitore (vedovo/a, orfano,
divorziato/a, ecc.) disponibili presso gli uffici dell’Istituto
e reperibili in internet sul
sito: www.inpdap.it
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011
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16 • SETTEMBRE 2010
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
PIU’ CHE UN RICORSO
OCCORRE UNA LEGGE
PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE:
L’AUMENTO DEL DECIMO SCONTA L’IRPEF
Prima di addentrarmi nella tematica dell’esenzione fiscale
della pensione privilegiata ordinaria, è opportuno chiarire ai lettori la differenza che passa tra
gli “assegni connessi” alla pensione privilegiata e la privilegiata
stessa.
I primi sono tabellari strettamente “connessi” o “proporzionati” alla menomazione subita
dall’invalido. Quindi hanno carattere risarcitorio. Il “decimo” è
una percentuale strettamente
proporzionata al quantum del
trattamento economico pensionistico. Quindi ha carattere reddituale. In sostanza, maggiore
è la pensione, maggiore è l’importo del “decimo”. Va da sé che
prescinde dall’infermità. Il concetto espresso non dovrebbe
promuovere altri dubbi.
Se la Commissione Tributaria di
Salerno ha ritenuto accogliere il
ricorso e quindi non impugnare
la sentenza, non ha fatto nessun
“miracolo”. Ha applicato il principio, sempre sancito dalla Consulta, sul carattere risarcitorio
degli “assegni connessi” , previsti dagli artt. 100 e segg. del
DPR 1092/1973. E precisamente :
- Assegno di superinvalidità;
- Assegno di incollocabilità;
- Aumento di integrazione;
- Indennità di assistenza e di accompagnamento;
- Assegno di cura;
- Assegno speciale annuo;
- Indennità speciale annua.
Tutti tassativamente tabellari.
Quindi ed insisto, non reddituali.
E’ da far osservare, inoltre, che
non tutti i percettori della p.p.o.
godono dei citati “assegni connessi”.
Preliminarmente va precisato
che la p.p.o. viene concessa al
termine del servizio ed è rapportata all’ultimo stipendio percepito e pensionabile.
Andiamo per ordine ed analizziamo le motivazioni delle varie
sentenze.
In tema di reddito di lavoro dipendente, la Corte di Cassazione con sentenza n.
18852/2009, è tornata ancora
una volta sulla questione, accogliendo il ricorso dell’agenzia
delle Entrate: non spetta al pensionato-contribuente il rimborso
dell’Irpef trattenuta alla fonte
dall’ente erogatore sulla corresponsione dell’aumento del de-
cimo sulla pensione privilegiata ordinaria (articolo 67, comma
2, DPR 1092/1973).
Dopo che la Commissione tributaria provinciale adita dal
pensionato aveva riconosciuto
al richiedente il diritto al rimborso dell’Irpef trattenuta, in considerazione della natura risarcitoria di tale emolumento, la Ctr
ha respinto l’appello dell’ufficio: la ratio decidendi è contestata con ricorso per cassazione dall’agenzia dell’Entrate.
La Suprema Corte non ha ravvisato sufficienti ragioni per discostarsi dal consolidato principio dalla stessa impresso alla
materia (cfr Cassazione
28735/2005, 17896/2002,
10870/2000,
6613/1994,
2104/1989), che si sostanzia nel
considerare l’intero ammontare
delle pensioni privilegiate ordinarie soggetto a imposizione fiscale diretta, in quanto le stesse non sono comprese tra i redditi indicati dall’articolo 34 del
DPR 601/1973 (il cui comma
prevede che le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione
e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle
pensioni privilegiate ordinarie, …
sono esenti dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche).
A tal fine, in considerazione
della natura eccezionale dei
casi di esenzione, le pensioni
privilegiate ordinarie non si possono assimilare né alle pensioni di guerra né alle pensioni per
invalidità contratta nel servizio
militare di leva, secondo la rilettura della sentenza 387/1989
della Corte costituzionale, pronuncia che costituisce un fondamentale pilastro dell’interpretazione accolta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Inoltre, la sentenza in esame ha
anche ribadito che non assume
alcun rilievo, in senso contrario
all’assunto dei giudici di merito,
la considerazione dell’eventuale componente risarcitoria degli
emolumenti, in quanto ne resta
ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro.
Riguardo al regime IRPEF dell’aumento del decimo previsto
dall’articolo 67 del DPR
1092/1973, la Suprema corte si
è già pronunciata con la sentenza 12092/1992, nella quale,
ribadita la natura reddituale delle pensioni privilegiate ordinarie,
ha osservato che la maggiorazione in questione costituisce un
semplice aumento del trattamento pensionistico, per cui è
da ritenere che lo stesso abbia
la stessa natura della pensione
e non possa, perciò, essere
considerato un assegno connesso alla pensione privilegiata ordinaria, secondo la previsione dell’articolo 34, primo
comma, del DPR 601/1973.
L’articolo 67 del DPR 1092 stabilisce, infatti, solo un “criterio”
di liquidazione, per evitare che
al militare, menomato nell’integrità personale per fatti di servizio, possa essere liquidata
una pensione pari - se non addirittura inferiore - a quella già
spettantegli per il normale trattamento di quiescenza.
Con la sentenza 18852/2009, il
Collegio conferma tale interpretazione, ritenendo che la
stessa si impone sia per il tenore
letterale delle disposizioni normative che regolano la determinazione dello speciale trattamento pensionistico de quo e i
casi di esenzione, sia perché costituisce un corollario dell’imponibilità delle pensioni privilegiate ordinarie, concludendo
quindi che non si sottrae alle regole esposte, per le analoghe
ragioni, neppure il detto aumento del decimo previsto dall’articolo 67 del DPR 1092/1973.
Come ha chiarito la Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza 387/1989, le
pensioni di guerra e quelle privilegiate ordinarie sono tra loro
nettamente differenziate:
-· le pensioni di guerra - che presuppongono l’invalidità o la
morte, per causa di guerra, dei
militari delle forze armate e dei
cittadini estranei all’apparato
della difesa e sono commisurate
solo all’entità del danno subito
- hanno carattere risarcitorio e
non reddituale (pertanto, tali
pensioni sono esenti dall’Irpef)
-· le pensioni privilegiate ordinarie - che presuppongono infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello
Stato e sono commisurate alla
base pensionabile, costituita
dall’ultimo trattamento economico - non presentano invece
carattere risarcitorio, bensì reddituale (per cui sono soggette
per l’intero ammontare all’Irpef).
Vincenzo Ruggieri
Bibliografia: internet privilegiate.com
La scomparsa
di un amico
Per il tramite del Tesoriere Nazionale Vittorio Sessa, abbiamo appreso che, ieri l’altro 27
settembre c.a., Mario Auricchio, uno dei fondatori del
sodalizio, nonché uno dei
sott.li dell’A.M.che con coraggio, passione e intelligenza operò negli anni 70, in
particolare, a favore della
emancipazione della causa
dei diritti e delle riforme in ambito militare, è deceduto, venendo a mancare all’affetto
della sua famiglia e a quello
di Assodipro .
Parlare di Mario Auricchio
per chi ha avuto la fortuna di
conoscerlo e di stimarlo è
gioco forza ricordarne in primo luogo le straordinarie capacità di lettura del contesto
in cui il movimento dei sott.li
democratici prima e Assodipro poi dovevano immergere
la propria azione.
Era il ragionamento che sapeva far volare alto a guidare
l’attività che con generosità
ha sempre offerto alla nostra
comune causa; era la sua serena mitezza che rendeva impossibile resistere alla carica
persuasiva dei suoi argomenti.
Mario Auricchio è stato un
leader vestito della semplicità, della umanità e della capacità persuasiva dei grandi;
era stimato e rispettato da chi
ne comprendeva le doti utili
per far compiere passi avanti alla condizione militare così
come è stato avversato da
chi in lui vedeva l’avamposto
della protesta che avrebbe
cambiato il corso della storia
delle nostre caserme.
Mario Auricchio è stato paladino di una causa che ha
sostenuto sempre in prima
fila pagando con fierezza i
prezzi che le invocate libertà
di tutela richiedevano.
Oggi al cospetto della fierezza e della dignità che hanno
sempre accompagnato il suo
impegno a favore della emancipazione dei militari restiamo
increduli nel costatare le leggerezze degli uomini che proseguono nella stessa causa;
è di uomini dello stampo di
Mario Auricchio che i militari avrebbero ancora bisogno;
della loro capacità di esseri
fari utili ad illuminare il progredire di una storia che sten-
ta a trovare direzioni utili per
la categoria e per la democrazia.
Mario Auricchio lascia a chi lo
ha conosciuto un patrimonio
di idealità, di fare concreto
sgombro da interessati tornaconti personali e un grande esempio: le idee che hanno spessore si affermano per
le vie della costruzione del
consenso intorno ad esse e
per la capacità di renderle
sempre patrimonio di tutti.
E’ per queste non comuni
doti che Mario Auricchio continuerà ad illuminare il cammino di Assodipro e di quanti vorranno ancora spendersi
per i giusti cambiamenti che
necessitano alla società militare.
Ciao Mario, ci mancherai,
come terribilmente ci mancheranno la tua semplicità, il
tuo sorriso e l’ironia con la
quali sapevi rendere comprensibili e accessibili a tutti
le questioni più complesse.
AS.SO.DI.PRO.
Il Presidente
Emilio Ammiraglia
La redazione de’ Il Nuovo
Giornale dei Militari” si unisce
alle parole di cordoglio
espresse dal presidente dell’Assodipro.
Consulenze
CONSULENZE
Giornale
Militari
Il nuovo
■
dei
Indennità
di prima
sistemazione
Domanda - Sono un generale di
brigata aerea, transitato in ausiliaria il
21.01.2007. Il medesimo anno, ho
lasciato l’alloggio di servizio per la mia
residenza privata sita nello tesso
comune.
Ho usufruito del trasporto masserizie
gratuitamente con ditta messa a
disposizione dall’amministrazione.
Avevo diritto alla 1° sistemazione di
cui art.21 L836/73?
Risposta - No, in quanto il movimento
è avvenuto all’interno dello stesso
Comune.
Liquidazione
agli statali
Sono un ex-poliziotto riformato per
lesioni a seguito di causa di servizio e
successivamente transitato nei ruoli
civili del Ministero dell’Interno. Al
momento del transito chiesi se mi
spettasse la “liquidazione” e mi fu
risposto che non mi spettava, anche
se avevo cambiato Amministrazione,
perché il capitolo di spesa per tale
emolumento è lo stesso per tutti gli
statali sia militari che civili. Ora mi
viene qualche dubbio: se l’avessi
chiesto formalmente avevano l’obbligo
di darmi la liquidazione già maturata
alla data del passaggio all’impiego
civile?
L’indennità di buonuscita, che spetta
ai dipendenti civili e militari dello
Stato, è disciplinata dal TU di cui al
DPR 29 dicembre 1973, n. 1032.
Il comma 1 dell’articolo 3 del TU di cui
al DPR n. 1032/1973 stabilisce che:
“L’iscritto al Fondo di previdenza per il
personale civile e militare dello Stato,
gestito dall’Ente nazionale previdenza
e assistenza per i dipendenti statali,
che cessi dal servizio per qualunque
causa, consegue il diritto alla
indennità di buonuscita dopo almeno
un anno di iscrizione al Fondo“.
Con il comma 267 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, allo
stesso articolo 3 del TU è stato
aggiunto il seguente comma:
“All’iscritto al Fondo di previdenza per
il personale civile e militare dello
Stato, di cui al comma 1, che effettui
passaggi di qualifica, di carriera o di
amministrazione senza soluzione di
continuità, e che comunque, dopo tali
passaggi, continui ad essere iscritto al
Fondo stesso, viene liquidata all’atto
della cessazione definitiva dal servizio
un’unica indennità di buonuscita
commisurata al periodo complessivo
di servizio prestato“.
Pertanto la eventuale richiesta formale
non avrebbe potuto sortire alcun
effetto.
Fruizione
delle ferie
per esigenze
personali
Domanda - Dirigo un deposito munizioni e vorrei porvi un quesito in merito alla concessione delle ferie ai
dipendenti pubblici civili della difesa.
Il contratto nazionale collettivo di lavoro prevdede all’articolo 16 la concessione delle ferie ed al punto 13
recita: “compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di
aprile dell’anno successivo a quello di
spettanza”.
Chiedo se un motivazione presentata
da un dipendente per posticipare le
ferie del tipo “devo potare gli alberi di
ulivo nei mesi di febbraio marzo” è da
prendere in considerazione e quindi
valida hai fini della richiesta di posticipazione.
Risposta - Se il CCNL recita “esigenze
di carattere personale” vien da sé che
la potatura degli olivi può essere trattata alla stregua di qualunque altra attività che attenga alla sfera personale
del dipendente. Resta comunque il
fatto che tutte sono subordinate alle
“esigenze di servizio” che hanno in
ogni caso la preminenza. Quindi, fatte
salve le solite esigenze preminenti di
servizio, la licenza potrà essere concessa sempreché il residuo al 31 dicembre sia una frazione
apprezzabilmente bassa del monte
annuo delle ferie
L’AVVOCATO RISPONDE
D - Sono un Carabiniere e
studio legge. Ultimamente
mi è capitato di veder quasi –
o di certo- leso il mio diritto di
poter usufruire in piena armonia e serenità alle ore di diritto allo studio - quattro giorni prima dell’esame- , in quanto per motivi a mio avviso diversamente fronteggiabili mi
è stato detto di rientrare poiché non era possibile altrimenti riuscire a coprire un
certo numero di servizi esterni. Secondo Lei questo è
plausibile? Quali sono i casi
in cui legittimamente si può
vietare di usufruire al precitato
diritto? La circolare c-14 del
Comando Generale Arma dei
Carabinieri detta disposizioni
a tal proposito, ma come tutte le disposizioni le interpretazioni ricavabili sono diverse,
e guarda caso i superiori ricavano sempre quelle che più
gli aggradano. La mia domanda è la seguente: esiste
un riferimento normativo chiaro ed esaustivo, quindi non
opinabile da far valere se la
situazione si dovesse ripresentare?
R - In realtà, la legge le conferisce il diritto di fruire di
150 ore complessive, ma la
scelta dei giorni è rimessa
Congedo
retribuito
In merito al congedo per assistenza a
genitore disabile grave, con
particolare riferimento al requisito
della convivenza, la Direzione
Centrale per le Risorse Umane del
Ministero dell’Interno, con nota del 1
luglio scorso, ha rappresentato che
l’art. 2 del D.P.C.M. n. 278/2000
prevede la possibilità del dipendente
di fruire di un congedo biennale per
gravi motivi personali, della propria
famiglia anagrafica o dei soggetti di
cui all’art. 433 c.c. anche se non
conviventi, ma non prevede la
retribuzione e non è computabile
nell’anzianità di servizio né ai fini
previdenziali; inoltre – per esigenze di
servizio – può essere negato, rinviato
o concesso in misura parziale.
Pertanto, sebbene la fruizione del
suddetto beneficio non è vincolata al
requisito della convivenza con il
disabile da assistere, prevede un
trattamento giuridico ed economico
penalizzante per il dipendente che ne
faccia richiesta, diversamente dal
congedo di cui all’art. 42 del T.U., la
cui concessione costituisce un diritto
per il richiedente, è retribuito e
considerato utile ai fini dell’anzianità di
servizio e, quindi, può essere
concesso esclusivamente nei termini
previsti dalla norma stessa.
Ciò premesso, per quanto attiene al
quesito posto dalla organizzazione
sindacale Siulp, . , la citata Direzione
Centrale ha fatto presente quanto
segue.
“In via preliminare, si richiama la
sentenza della Corte Costituzionale n.
19 del 26/1/2009 con la quale è stata
estesa al figlio convivente con un
genitore disabile grave la possibilità di
fruire del congedo straordinario ex art.
42, comma 5, del decreto legislativo n.
151/2001.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, su espressa
richiesta dell’INPS, ha interpretato il
concetto di convivenza alla luce di
quanto evidenziato dalla stessa Corte
Costituzionale circa la necessità prima
“di assicurare in via prioritaria la
continuità nelle cure e nell’assistenza
del disabile che si realizzano in ambito
familiare, al fine di evitare lacune nella
tutela della salute psico-fisica dello
stesso”.
alla sua scala gerarchica,
essendo prevalenti le ragioni di impiego.
Legge 104 – assistenza familiare con handicap
D – Il comma 5 dell’art. 33
legge 104/92 riconosce al lavoratore che assiste un familiare handicappato, il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio sul presupposto di un
handicap, indipendentemente dalla presenza o meno
della situazione di gravità.
Perchè l’amministrazione mi
sottolinea la mancanza del requisito dell’handicap grave
se la norma non la specifica?
( a differenza del comma 3 re-
SETTEMBRE 2010 • 17
■
Ne consegue pertanto, a parere dello
stesso Ministero, che per convivenza
si deve fare riferimento, in via
esclusiva, alla residenza, luogo in cui
la persona ha la dimora abituale, ai
sensi dell’art. 43 codice civile.
Alla luce del parere sopra illustrato, ed
al fine della concessione del beneficio
in questione, dovrà essere verificato,
indipendentemente dalla residenza
anagrafica del portatore di handicap,
quale sia la dimora abituale dello
stesso”.
Permesso
breve
A seguito di un quesito in ordine
all’applicazione dell’istituto del
permesso breve anche nei confronti
del personale impiegato in servizi
continuativi, la Direzione Centrale per
le Risorse Umane del ministero
dell’interno ha precisato quanto
segue:
“I destinatari delle norme contrattuali
in questione sono individuati dall’art.1
del DPR 395/1995 e che i permessi
brevi, previa valutazione del capo
dell’ufficio, potranno essere concessi
nel rispetto delle disposizioni
dell’art.17 del medesimo D.P.R.”
E’ stato ribadito, inoltre, che il
permesso breve può essere concesso
anche nei casi in cui i dipendenti si
ammalino durante l’orario di servizio.
Al riguardo si richiama la circolare nr.
557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo
2009 pubblicata nella sezione circolari
del nostro sito (area riservata agli
iscritti), che cita:
“... Se, invece, la malattia insorge
durante l’orario di servizio giornaliero,
la mancata residuale prestazione
lavotariva dovrà essere giustificata
facendo ricorso agli istituti che
regolano le assenze dal servizio.
Pertanto, ove l’assenza incida solo
parzialmente sul turno di servizio,
l’interessato potrà eventualmente fare
ricorso allo strumento dei permessi
brevi, di cui all’art. 17 del DPR
395/1995, nei limiti ivi indicati. In tal
caso dovrà essere scorporata, dal
computo dei giorni di prognosi
concessi, la giornata in cui il
dipendente ha prestato parzialmente
servizio.”
lativo ai permessi dove
l’handicap grave e specificato).
R - Lei avrebbe perfettamente ragione, ma purtroppo la pretesa della sua
amministrazione è fondata
sulla conforme e (secondo
me) errata interpretazione
dei giudici amministrativi.
Congedo a eguito di condanna penale
D - Sono un pubblico ufficiale, mi sono sempre domandato cosa potrebbe accadere ad un pubblico ufficiale
che, a seguito di un fatto
reato, venga condannato ad
una pena superiore a quattro
anni di reclusione con con-
seguente congedamento dal
corpo. Avrebbe diritto alla
pensione? Quali requisiti dovrebbe riunire, in particolare
quanti anni di servizio dovrebbe aver maturato?
R - La commissione di un
reato e la conseguente destituzione, eventualmente
come conseguenza disciplinare del fatto medesimo, non influisce sul diritto alla pensione.
Questa, infatti, è considerata come un corrispettivo
posticipato del lavoro svolto, onde non può essere revocato ex post, nemmeno
se è scaturita sentenza peale di condanna.
(Avv. Giorgio Carta)
18 • SETTEMBRE 2010
Il nuovo
dei
866 BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2009-2010
CIRCOLARE DI PERSOMIL
La Direzione del Personale civile della Difesa comunica che
con decreto n. 21 del
28/06/2010 è stato indetto un concorso per titoli per l’assegnazione
di n. 866 borse di studio
per l’anno scolastico
2009/2010 in favore dei
figli, ed equiparati, di
dipendenti civili della
Giornale
Militari
Difesa in servizio o in
quiescenza.
Le domande compilate
in unica copia sull’apposito modello e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate
dagli interessati all’Ente
presso il quale prestano
servizio.
Gli Enti debbono inol-
trare, senza lettera di
trasmissione, le predette istanze compilate sugli appositi moduli a:
Ministero Della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, 11^ Divisione,
Servizio Provvidenze,
Viale dell’ Università, 4
- 00185 ROMA, entro il
15 dicembre 2010.
Gli interessati, qualora
in quiescenza, coniugi
superstiti, orfani, tutori
dovranno inoltrare le domande direttamente a
questa Divisione presso
il suindicato indirizzo
entro il 15 dicembre
2010 a mezzo Raccomandata A.R.. A tal fine
farà fede il timbro postale di spedizione.
Il bando di concorso riguarda anche il personale civile della Difesa
comunque in servizio
presso gli Enti attribuiti
alla gestione dell’ Agenzia Industrie Difesa.
Gli Enti sono invitati a
fornire la massima
assistenza al personale
nella compilazione dei
moduli, con particolare
riguardo all’ indicazione
delle coordinate bancarie (IBAN, ABI, CAB),
per chi chiedesse di riscuotere laborsa di studio tramite accreditamento diretto sul conto
corrente della banca o
delle poste italiane, anziché in contanti presso
la tesoreria provinciale
della Banca d’Italia
competente per territorio.
CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA
DI LUOGOTENENTE AI PRIMI MARESCIALLI
CIRCOLARE DI PERSOMIL
La DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE ha diramato il 15 settembre
2010, una circolare avente per oggetto il : Decreto dirigenziale n. 2127 del 4 agosto
2010, concernente la formazione dell’aliquota di valutazione riferita al 31 dicembre
2009 per il conferimento della qualifica di
“Luogotenente” ai Primi marescialli dell‘ Aeronautica.
Riportiamo il testo:
“1. A scioglimento della riserva formulata al
punta 9 della circolare n. M_D GMIL II 6 2
0394865 del 15 settembre 2009, si comunica
che con il decreto dirigenziale n. 2127 del 4
agosto 2010, indicato in oggetto, e stata formata, alla data del 31 dicembre 2009, l‘aliquota
di valutazione “a scelta assoluta” per il conferimento della qualifica di “Luogotenente” ai Primi marescialli dell’ Aeronautica aventi anzianità
di grado 2001 0 antecedente.
2. Tutte le disposizioni concernenti la chiusura della documentazione caratteristica e matricolare, le modalità di presa visione da parte degli interessati, la dichiarazione di completezza da far sottoscrivere, l’inoltro, la comunicazione di eventuali variazioni matricolari omesse ma di rilevanza per la valutazione ed
i contrassegni da apporre, saranno rese note
con successiva circolare che sarà diramata a
cura della D.G.P.M. - V Reparto - 14a Divisione.
Successivamente, inoltre, la stessa l4a Divisione avrà cura di accludere al libretto caratteristico del personale in valutazione il 10 originale del foglio matricolare (le variazioni matricolari dovranno riferirsi esclusivamente ad
eventi o infrazioni disciplinari verificatisi a tutto il 31 dicembre 2009) e di far pervenire la documentazione in parola alla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali
dell’ Aeronautica secondo i termini e le modalità stabilite da quest’ultima.
3. Sara escluso dall ‘aliquota in questione il personale nei cui confronti, alla data del 31 dicembre 2009, sussista una delle seguenti
cause ostative:
a) sospeso precauzionalmente dall‘impiego, rinviato a giudizio 0 ammesso a riti alternativi per
delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, come previsto
dall’ articolo 6-quater del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196 (aggiunto dall’ articolo 4
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82);
b) transitato in altri ruoli oppure collocato in
aspettativa per iI transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e del decreto ministeriale 18 aprile 2002;
c) esonerato dal servizio, ai sensi dei commi
1 - 5 dell’ articolo 72 del. decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 208, n. 133.
Tale personale dovrà essere segnalato alla scrivente ai fini dell’esclusione dall’aliquota, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, cosi come
sostituito dall‘articol0 12, comma 1 del predetto
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, specificandone il motivo ed avendo cura di trasmettere i relativi documenti giustificativi.
L’eventuale provvedimento di esclusione dalla valutazione sarà reso tempestivamente
nota dalla scrivente nelle forme di rito.
Ad ogni buon fine, si precisa che, per quanto
concerne i motivi ostativi riguardanti procedimenti penali, i Comandi in indirizzo dovranno
inviare a questa Divisione copia del decreto di
citazione/rinvio a giudizio, richiedendolo preventivamente alla competente autorità giudiziaria, qualora non già ricevuto.
Inoltre, con riferimento agli impedimenti relativi a procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione di stato, detti Comandi dovranno inviare copia degli atti probanti relativi all’inchiesta formale.
Infine, si chiarisce che I’aspettativa, per qualsiasi motivo (ad eccezione di quella sopra menzionata ex lege n. 266/1999), non costituisce
motivo ostativo alla valutazione per il conferimento della qualifica di Luogotenente.
Al venir meno delle predette cause impeditive,
salvo che Ie stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, i Comandi in
questione avranno cura di dame tempestiva comunicazione ai fini dell’inclusione degli interessati nella prima aliquota utile di valutazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
Parimenti, dovrà essere segnalato, sempre a
questa Divisione, allegando la relativa documentazione probatoria, il personale che venga a trovarsi in una delle succi tate posizioni
durante i lavori della Commissione e prima della pubblicazione del relativo quadro.
L’eventuale provvedimento di sospensione
dalla valutazione 0 di annullamento della va-
lutazione sarà successivamente partecipato
agli interessati nelle forme di rito.
4. 8i invita, inoltre, alla puntuale osservanza dei
contenuti di cui alla circolare n. DGPM/IlI17
/6681 in data 30 maggio 2001 della 7a Divisione del collaterale III Reparto di questa Direzione generale. Al riguardo, si richiama I’ attenzione dei Comandi in indirizzo sulla necessita di fornire aggiornamenti anche alla scrivente sulla conclusione dei procedimenti penali
relativi al personale dipendente interessato alIa
valutazione in oggetto, aventi riflessi sulla
progressione di carriera, in ottemperanza all’
anzi detta circolare.
5. Si pone in risalto, infine, 1’esigenza che gli
adempimenti connessi alle predette disposizioni
siano espletati con cura rigorosa e massimo rispetto del termine per 1’inoltro della relativa documentazione che sarà stabilito con I’ emananda circolare dalla 14a Divisione del collaterale V Reparto di questa Direzione generale.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Nicola EGISTELLI)
INDENNITA’
SUPPLEMENTARE
DI COMANDO
Diramata da Persomil la circolare M
D GMILO IV 11 2 0392292 del
02/09/2010 relativa all’indenità
supplementare di comando (ex art.
10, comma 2, della legge 23 marzo
1983, n. 78)
“ Lo Stato Maggiore della difesa,
tenuto conto delle modifiche
ordinative intervenute in ambito
Esercito italiano (area territoriale,
scolastica addestrativa comando di
supporti delle Foter e comando
artiglieria contraerei) ha trasmesso le
variazioni da apportare all’elenco dei
destinatari dell’indennità
supplementare di comando”. Il testo
della circolare con tutti gli allegati
relativi all’elenco degli enti destinatari
è disponibile sul nostro sito nella
“banca dati circolari” –
www.ilnuovogiornaledeimilitari.it
SETTEMBRE 2010 • 19
Giornale
Militari
Il nuovo
Rimborso delle Circolari sul
Maggiorazione spese 2009
nostro sito
dell’indennità
per la retta www.ilnuovogiornaledeimilitari.it
giornaliera
dell’asilo nido
di missione
dei
NOTE PERSONALI
E’ stata diramata dalla Direzione Generale per il
Personale Militare la circolare n. M D GMILO IV
11 1 0336821 del 20/07/2010, riguardante l’articolo 7, comma 6 del D.P.R. 11 settembre 2007,
n. 171, maggiorazione dell’indennità giornaliera
di missione di € 17,00.
Questo il testo:
1) -“L’articolo 7, comma 6 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 prevede che: “Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio
a carico dell’amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione
della quota di diaria giornaliera spettante di €
17,00, fermo restando quanto previsto dall’articolo
7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. la presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilità dell’amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale è corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio
deve prevedere la sistemazione in camera singola,
rispondente ai normali standard alloggiativi”
2) Con la circolare a seguito è stato comunicato che: “Tale norma ha come destinatario il personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o anche convenzionate, con vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Agli stessi
compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio
a carico dell’Amministrazione. Agli stessi compete,
oltre al rimborso delle spese di viaggio (ed all’eventuale indennità oraria di missione ex art. 7,
comma 5 del D.P.R. 163/02), la diaria giornaliera spettante (pari ad € 12,27) maggiorata di €
17,00 (per un importo giornaliero totale pari a €
29,27). Nell’ipotesi si configura quale eccezione
nell’ambito dello svolgimento di una missione con
aggregazione totale e si realizza solo nel caso di
impossibilità da parte dell’Amministrazione alla
somministrazione di un pasto (meridiano o serale). Al verificarsi di tale fattispecie dovrà essere
corrisposta la diaria giornaliera, pari a € 8,18, la
maggiorazione di € 17,00, ed il rimborso del pasto. La disposizione non si applica al personale
frequentatore di corsi”.
3) Il Ministro dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria dello Stato
I.G.F.S.I.F.P. nell’ambito di una verifica amministrativo-contabile, ha precisato che la norma in discussione prevede: “….il rimborso di un solo pasto (o giornaliero o serale), nel caso in cui l’Amministrazione sia impossibilitata a fornirlo e non
di entrambi, circostanza questa prevista solo dalla circolare in esame”
4) Tutto ciò considerato, nel richiamare il dettato normativo e la puntuale applicazione delle disposizioni già diramate, si ribadisce che nel
caso in esame è ammesso il rimborso di un solo
pasto e non di entrambi i pasti.
5) In tale contesto, al fine di non ingenerare dubbi interpretativi, l’ultima colonna della tabella
esemplificativa di applicazione dell’art. 7, comma
6 del D.P.R. 171/2007 (“solo alloggio a totale carico del’Amministrazione”, pagina 12 della circolare a seguito) è da considerare inapplicabile alla
fattispecie in argomento.
6) Quanto sopra, nelle more di un auspicabile modifica del testo normativo”
Con circolare . M_D GMIL0 III SP 4 0382611 del
26 agosto 2010 la Direzione generale del personale militare, comunica la : Percentuale di rimborso delle spese sostenute nell’anno 2009 per
le rette di asilo nido.
Seguito Circolare n. M_D GMIL_04 III 11 4
0060313 in data 13 agosto 2007.
^^^ ^^^ ^^^ ^^^
IL TESTO:
“1. Questa Direzione generale, in considerazione delle risorse finanziarie rese disponibili da parte dei competenti Organi programmatori e in relazione alle domande di rimborso pervenute, ha
definito i criteri sulla base dei quali calcolare gli
importi dei rimborsi parziali delle spese in oggetto,
sostenuta per i propri figli dal personale militare
delle Forze armate, relativamente alle rette per gli
asili nido.
Il rimborso sarà pari al 50% della spesa sostenuta
nel corso del 2009 con le limitazioni indicate nella seguente tabella, in relazione alla fascia reddituale di appartenenza del richiedente.
Reddito annuale “pro-capite”
fino a € 6.700,00
da € 6.701,00 a € 8.700,00
da € 8.701,00 a € 10.700,00
oltre € 10.700,00
Rimborso massimo
€ 1.300,00
€ 1.050,00
€ 800,00
€ 550,00
Per reddito annuale “pro-capite” si intende il reddito familiare, al netto delle imposte, diviso il numero dei componenti del nucleo familiare stesso,
presenti al 31 dicembre 2009.
Il nucleo familiare è sempre considerato composto da entrambi i genitori anche nei casi di mancanza del coniuge (separazione, divorzio, decesso, etc.).
Si evidenzia che dall’importo del rimborso sono
detratti eventuali altri contributi erogati per la stessa finalità da altri Enti.
Si precisa, inoltre, che il rimborso é calcolato con
riferimento alle sole rette degli asili nido, con esclusione di ogni altro onere accessorio e fino a tutta la frequenza del terzo anno. Il pagamento del
rimborso sarà effettuato presso la Cassa dell’Ente
di appartenenza del richiedente, in contabilità speciale con i fondi disponibili sul cpt. 1264 (E.F.
2010), presumibilmente a partire dalla seconda
decade del mese di ottobre 2010.
2. L’Amministrazione difesa, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/2000, effettuerà controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o
della documentazione (anche di terzi) presentata, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato
sulla base di attestazioni non veritiere.
Si rammenta, infine, che, secondo l’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, la produzione e/o l’utilizzo
di dichiarazioni non veritiere o di atti contenenti
dati non rispondenti a verità configura uso di atto
falso, come tale punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La Direzione
generale, in tale evenienza, informerà l’Autorità
giudiziaria
competente.
ULTIME CIRCOLARI PUBBLICATE SUL NOSTRO SITO
- NUOVA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE CIVILE (DIRETTIVA PERSOCIV)
- Regolamento per la definizione dei termini di conclusione
dei procedimenti a norma dell’ art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 - (Inps, Messaggio 10.9.2010 n. 22939)
- Via libera alla PEC per partecipare ai concorsi pubblici
- (Circolare Ministero Pubblica amministrazione 3.9.2010
n. 12)
- Ministero interni: La Direzione Centrale delle Specialità
recepisce la direttiva ENAC: negata l’autorizzazione ai dipendenti di svolgere attività “esterna” anche di semplice
consulenza.
- Circolare dello SMD. Indennità supplementare di comando: elenco delle unità destinatarie
- ATTIVITA' ADDESTRATIVA DI COMPETENZA DI CIVILSCUOLADIFE IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA PER IUL PERSONBALE MILITARE E CIVILE DELL'A.D. . ANNO 2011 (CIRCOLARE SEGREDIFESA)
- Permessi orari per accompagnamento a visite mediche
o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo - (Ministero del lavoro, Interpello
20.2.2009 n. 13)
- Circolare INPS - Fruizione dei permessi;art.33 della legge 104/92 per accompagnamento a visite mediche del portatore d handicap grave ricoverato a tempo pieno - Circolare II° Rep. 4^ Div. - Transito dai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei corrispondenti ruoli speciali
- Circolare n° M_D GMILO II 5 2 0365237, - 2° Rep. 5ª
Div. (ex 6ª) - Promozione al grado superiore dei Marescialli
di 3ª classe compresi nell'aliquota di avanzamento riferita al 31 dicembre 2008.
- Decreto dirigenziale n. 1960 del 2 agosto 2010, promozione al grado di Maresciallo di 2ª classe con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data indicata a fianco di ciascun
nominativo.
- Nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero Difesa, sulla recente manovra finanziaria varata dal Governo.
- Comunicazione del punteggio ai Marescialli capo dell’Esercito valutati per la promozione al grado superiore, riferita all’aliquota ordinaria del 31 dicembre 2008.
- Polizia: 5 Luglio 2010 n.333-G/3.01.Aeron - Emessa da:
Dipartimento della Pubblica SicurezzA - Istruttori di volo
e di specialità. Indennità supplementare di cui all'art.13 della Legge nr. 78 del 23 marzo 1983
- ASSEGNI FAMILIARI: Circolare del Ministero delle Finanze
- Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2010. IL TESTO DELLA CIRCOLARE NELL'AREA RISERVATA AGLI ABBONATI.
- F.E.S.I. anno 2009 - Decreto ministeriale 27 maggio 2010
sul fondo per l?efficienza dei servizi istituzionali. Articolo
5 del d.p.r. 11 settembre 2007 n. 171 e articolo 5 del d.p.r.
16 aprile 2009 n.52
- DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 1) CIRCOLARE M_D GMIL II 5 1 0317783 del 30
giugno 2010 - Articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n.
804, come modificato dal decreto-legge 1° gennaio 2010,
n. 1, convertito in legge 5 marzo 2010, n. 30. Modifiche
al sistema di collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri degli Ufficiali. 2) ISTANZA DA PRESENTARE
- DIRETTIVA DELLO SME SULL’ISTITUTO DELLO
STRAORDINARIO E COMPENSI CONNESSI ALL’ORARIO DI LAVORO - 4^ serie di Aggiunte e Varianti.
- GUIDA AI SOGGIORNI MILITARI
- Dipartimento P.S. - servizio T.E.P. 10 Febbraio 2010 n.333G/II.C/2524 - Trattamento economico del Personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente al personale
delle Forze Armate per i servizi di cui all'art.24, comma 75,
- RAFFERMA DEI VFP4 :FONOGRAMMA DELLO
SME - GENNAIO 2010
Carabinieri: disposizioni in materia di licenze: Persomil risponde ad un quesito del comando generale dell'Arma sulla maturazione della licenza ordinaria durante l'aspettativa per infermità.
Ed altro ancora……sul nostro sito
20 • SETTEMBRE 2010
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
ALLOGGI - dal 2011 canoni di mercato:
a rischio sfratto migliaia di famiglie
L’INCESSANTE ATTIVITÀ DI CASADIRITTO PER ARGINARE GLI EFFETTI
DEL NUOVO REGOLAMENTO E DELLA FINANZIARIA DI LUGLIO
Prosegue l’incessante attività del
Comitato CASADIRITTO nel tentativo di arginare le nefaste conseguenze derivanti, da un lato dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sugli alloggi di servizio e
dall’altro dalle disposizioni della
recente manovra finanziaria (legge
122/2010) che dal 1 gennaio 2011,
stabilisce che i canoni saranno soggetti ad aumenti a prezzi di libero
mercato……
Scorrendo le pagine del sito di Casadiritto si può interpretare il senso di angoscia ra gli inquilini, rispetto ad una decisione che avrà
come conseguenza quella di cacciare dagli alloggi demaniali gli
utenti che non potranno pagare
canoni da “usurai”.
Leggiamo in una lettera le critiche
al ministero della Difesa “dove
c’è chi tenta di minimizzare e dove
si parla di inutile allarmismo
quando, a gettare nel panico gli
utenti degli alloggi demaniali è stata quella schiera di dirigenti della Difesa e di politici compiacenti che
hanno approfittato di un periodo di
confusione in ambito politico per distruggere il lavoro ventennale, faticoso e meritorio, di persone di
buon senso che avevano raggiunto soluzioni lungimiranti e accettabili per la Difesa e per gli Utenti!” Si chiede al Ministro di far prevalere le ragioni umane a quelle politiche, di vendetta e punitive e di intervenire con un gesto o una parola
rassicurante e prima che la situazione gli sfugga di mano
(Stato Maggiore Aeronautica
docet), “in quanto – si legge nella
lettera pubblicata sul sito – si è convinti che anche Lei si sia reso conto dell’enorme danno esistenziale
che stanno procurando e che sono
destinate di più a provocare le Sue
iniziative e quelle dei Suoi collaboratori”. Lettere, comunicati,articoli sui quotidiani; l’attività Del Comitato non può non essere nota al
Ministro della Difesa così come sicuramente gli avranno riferito degli incontri che il Comitato sta
avendo ormai da settimane con vari
esponenti politici.
Ricordiamo quello con la Senatrice Maria Ida Germontani (proprio
colei che ha firmato l’emendamento in finanziaria) ed una delegazione di CASADIRITTO. Incontro nel corso del quale il Coordinatore Boncioli ha esposto l’attuale quadro giuridico ed ha consegnato documenti comprovanti
l’origine,studiata da un gruppo di lavoro ben noto, da cui trae origine
quanto poi approvato .
La Senatrice Germontani, preso
atto dell’intera documentazione
,solo in parte a lei nota, condividendo come premessa le ragioni
etiche ,morali, materiali e giuridiche
,ha preso formale impegno con le
famiglie di militari, pensionati e
vedove rappresentate da CASADIRITTO di presentare in Sede Senato un atto di indirizzo, che impegni le parti, nella stesura del Decreto dei canoni, previsto dall’art. 6
-21 quater ,a tenere conto di quanto già previsto dalla Legge 537 –
art. 9 comma 7 e dalla Legge 724
art. 43 con particolare riferimento
ai redditi medio bassi ed ai porta-
tori di grave handicap.
E’ stato chiesto altresì, che venga
prevista la creazione di un Organo
di Garanzia presso la Difesa, non
di mera informazione, ma di tutela per gli utenti, sia per quanto riguarda la gestione del Decreto 18
maggio 2010 (alienazione) che
per l’applicazione del Decreto sui
canoni.
La Senatrice Germontani ha dimostrato sensibilità nell’approfondire, anche se a legge approvata,
una materia dentro la quale è stata protagonista, con la presentazione del famoso emendamento
Germontani poi purtroppo approvato con voto di fiducia nel corso
della Finanziaria, e da cui cercherà attraverso gli strumenti a sua disposizione di attenuare gli effetti,
anche in stretto contatto con CASADIRITTO .
Altro interessante incontro è stato
quello con l’Assessore al Patrimonio del Comune di Roma on. Alfredo Antoniozzi. A conclusione
dell’incontro, il Delegato del Sindaco La Fortuna e l’Assessore
Antoniozzi, si sono impegnati
affinchè l’Amministrazione capitolina sia legittimata ad effettuare tutte le iniziative nei confronti del Governo e dell’Amministrazione Difesa tesa a tutelare gli inquilini degli alloggi del
Demanio Militare.
In sintesi l’agenda delle prossime
settimane si concretizzerà presumibilmente con la presentazione di
Atti Ispettivi ( mozioni, interrogazioni, interpellanze), e l’iniziativa
concomitante del Comune di
Roma. Atti rivolti alla Difesa per
cercare di smussare le norme vessatorie e perverse, cui hanno chiuso in un cerchio d ferro migliaia di
famiglie. Ora il pericolo maggiore è
rappresentato, sostiene Casadiritto, a breve scadenza, dagli sfratti,
e dall’applicazione dell’art. 6 - 21
quater (canoni di mercato) dal 1-12011.
Frenetica è infatti l’attività dell’Amministrazione Difesa. Si succedo-
no ordini a scadenza ma tutto nella massima segretezza. Purtroppo
le notizie viaggiano”.
E’ stata appena costituita la “Cellula di coordinamento interforze”,
con compito di “favorire una unitarietà di indirizzo”. Le scadenze
sono già scritte, i criteri ed i parametri da applicare sono già dettagliati minuziosamente.
Avremo modo di entrare nel merito. CASADIRITTO sta verificando.
LE SCHEDE ALLOGGIO PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI
DEGLI ALLOGGI DA ALIENARE: RISULTATI INSINDACABILI?
Chi segue CASADIRITTO , anche dal buco della serratura, sa che mai ci siamo addentrati, e mai lo faremo, in campi non di nostra competenza sapendo
benissimo che la scelta degli alloggi da alienare, è
una scelta strettamente di competenza degli Organi preposti essendo gli alloggi considerati a tutti gli
effetti “infrastrutture militari “ con tutto quello che ne
consegue. …
.
Ma quello che vogliamo mettere a fuoco, sono i singolari contenuti della “Scheda Alloggio “ attualmente inviata a ciascun E /D / R dalla Direzione Generale del Demanio (il nostro Catasto in poche parole), per poi procedere alla compilazione definitiva degli elenchi degli alloggi da alienare e quindi del previsto Decreto di trasferimento al patrimonio disponibile
dello Stato.
LE RISULTANZE DELLE SCHEDE SARANNO INSINDACABILI E DEFINITIVE?
Tra una serie di verifiche più o meno di routine (se
l’alloggio è in palazzine, in comprensorio,se enucleabile dal complesso, se è provvisto di impianti idrici, impianti fognanti con utenze o meno, aree asservite, se ci sono impianti militari viciniori, etc,etc),
spiccano una serie di quesiti quali:
- Proprietà dell’A.D del sedime o delle palazzine;
- Alloggi esistenti in palazzine la cui area di sedime
è da frazionare per l’attribuzione come pertinenza;
- Alloggio di pregio (art. 7 comma 8 DM 112 , 18-52010)
- eventuali criticità…….
Abbiamo ribadito che non ci saremmo occupati degli elenchi, ma ora si tratta di stabilire se le risultanze delle schede compilate dagli Enti sottoposti alla
Direzione Generale del Demanio saranno sottoposte al vaglio da parte di altro Organo Superiore.
E da chi?
Le risultanze dichiarate nella “Scheda Alloggio” influirà in maniera determinante sia sul prezzo ma soprattutto sulle modalità, una vendita all’asta è una vendita all’asta. Gli Enti in indirizzo hanno tutta la professionalità possibile che gli compete, ma come pretendere che un Organo periferico debba esprimersi in merito a certe richieste?
Prendiamone una : l’identificazione degli immobili di
pregio. Conosciamo bene la fantasiosa norma inserita
dagli Autori all’art. 7 comma 8 del Regolamento. Il possesso di uno solo dei quattro requisiti fa scattare il
meccanismo. Il fatto è che questi requisiti sono estremamente complessi e con un crinale molto stretto,
ed obbligano e soprattutto richiedono una interlocuzione con altri Organi dello Stato, Beni Culturali,
Agenzia del Demanio, Osservatorio OMI Agenzia del
Territorio ed il rispetto di vincoli ai sensi del D.L. 22
gennaio 2004 n. 42 piuttosto che il richiamo alla Legge 2 luglio 1949 n. 408. Le stesse obiezioni valgono naturalmente per l’individuazione degli altri punti sopra evidenziati.
Decisioni prese comunque in filo di fioretto, che impegnano e richiedono autorevoli capacità anche giuridiche. Chi può farlo? Quale è l’abilitazione richiesta per rispondere a quei quesiti? E con quali tempi? Non si può pretendere di sciogliere certi nodi in
così breve tempo e non porsi poi la classica domanda: qui custodet custodes? Quindi bisognerebbe porre molta attenzione nell’espletare tale passaggio. Tutti esamineranno tutto, una per una quelle carte. Un esercito di avvocati con lenzuolate di ricorsi rischierà di paralizzare il tutto. Una volta il Sottosegretario Crosetto ci disse: “ passerò tutto al vaglio, con lente d’ingrandimento”. Appunto.
Sergio Boncioli
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
SETTEMBRE 2010 • 21
Alloggi ■
LA TESTIMONIANZA DI UN EX MILITARE
CHE SI SENTE TRADITO ED UMILIATO
■
I VAMPIRI ED IL SILENZIO
ASSORDANTE DELLA DIFESA
LETTERA APERTA
Signor Presidente della Repubblica
Ill.mo Sig. Presidente,
mi legga La prego e se Le è
possibile intervenga, perchè le
verità che seguono, recano al
Capo Supremo delle FF.AA.,
le lacrime e la disperazione di
centinaia di pensionati della
Difesa e relative famiglie, ormai vittime di carnefici parlamentari.
Dov’è il Ministro della Difesa,
perchè ci ha abbandonati anche lui ?
Ormai carnefici senza scrupoli,
azzannano giornalmente le
nostre carni e ne bevono insaziabili nel disinteresse generale.
Ora, il sapore del sangue li ha
resi tutti famelici e tutti insieme
affondano ancora gli aguzzi
denti fino a frantumarne le
ossa, allo scopo preciso di distruggere.
E’ una lunga fila, con i volti imbrattati di sangue dei propri
fratelli !
Ci provano in molti, distinguiamo perfettamente il capofila (Sottosegretario Guido
Crosetto) ed i senatori P.d.L.
Germontani ed Azzollini e
poi … quasi a perdita d’occhio,
tantissimi altri che attendono
il turno per affondare ancora i
loro denti.
COME NOTO INFATTI, dopo
una lunga gestazione, “l’
Obiettivo 9” abbracciato per
cacciare di casa le famiglie
dei militari (ed in particolare vedove e pensionati), è stato
raggiunto con la regia del
Sottosegretario alla Difesa
On. Guido Crosetto ed il concorso dei senatori del P.d.L.
Germontani ed Azzollini,
che con i loro emendamenti
distruttivi ne hanno finemente
tessuto la tela e preparato la
camera della morte per le famiglie del personale della Difesa.
Dal prossimo autunno quindi,
si scriverà “alloggio demaniale “e si leggerà “sfratto coatto”, perchè la Difesa venderà
all’asta oltre 3.000 alloggi,
cacciando di casa i suoi pensionati, che con i loro canoni
alloggiativi continuano a fare
affluire nelle sue casse, oltre
35 milioni di euro annui che da soli-, vanno a finanziare
quasi l’intero sistema alloggiativo ( ASIR -ASI -AST
-ASGC ), per alcuni dei quali, sovente, vengono richiesti canoni di poche decine
di euro (fini istituzionali).
A maggio scorso infatti, è stato emanato il Regolamento
della legge sugli immobili della Difesa, pensata dal governo di centrosinistra e resa distruttiva dall’attuale governo,
che evidentemente vuole
un sacco di bene ai militari.
La differenza tra le due linee
di pensiero è sostanziale, perchè mentre l’ex ministro Arturo Parisi, aveva previsto la
vendita degli alloggi con possibilità per gli aventi diritto a
mantenere l’uso pagando un
affitto già sottoposto nel 1993
ad Equo Canone; con il Regolamento voluto dall’attuale
governo, sono state cancellate
le leggi che legittimavano le famiglie a mantenerne l’uso
(legge 537 del 1993 e 724 del
1994), per considerarli “occupanti” e vendere all’asta i
loro alloggi (come ricordare,con il massimo rispetto : “
...Lo spogliarono …, e sulle
sue vesti gettarono la sorte”).
Ieri eravamo alle battute finali, già oggi le campane suonano a martello sulle teste di
pensionati,vedove e riformati
per gravi cause di servizio, che
presto -secondo il noto copione-, si ritroveranno i carabinieri dietro la porta e l’ambulanza in cortile, prima del
“De profundis finale”. L’ Obiettivo 9 è stato raggiunto.
Con tale realtà passata ovviamente con la fiducia posta
sia alla Camera che al Senato dall’attuale governo, a far
data dai prossimi giorni, 3.131
alloggi verranno dati disponibili alla neo costituita “Difesa
Servizi S.p.A.”, per essere
venduti all’asta a prezzi di libero mercato,con detrazioni
fino al 30% sul prezzo di acquisto per il personale in servizio e penalizzazioni di 200300 euro (in base al reddito),
per i pensionati(cosa davvero
inspiegabile), per ogni mensilità intera di conduzione dell’alloggio per il quale è esercitata l’opzione di acquisto,con
decorrenza dalla data concessoria di cui alle leggi 537
del 1993 e 724 del 1994, fino
alla data di pubblicazione del
decreto di trasferimento degli
alloggi di cui all’art.6.comma 3.
del Regolamento.
Presto quindi,pensionati e vedove non in condizioni di acquisto, verranno cacciati di
casa dopo immani sacrifici
ed oltre 40 anni di assoluta
fedeltà alla Istituzione,non
solo da parte di chi ha vestito la divisa con dignità,ma anche delle rispettive
famiglie sempre chiamate a
concorso.
Oltre 40 anni di sacrifici e dedizione assoluta alla sacra
Istituzione, che oggi equivalgono a zero nelle mani e nelle menti del Ministro della Difesa, degli SS.MM. e della politica disinformata, che ignora
come le pagine più belle della storia della nostra cara Italia, sono state scritte con pennini intrisi nel sangue dei giovani militari di ieri (oggi pensionati) che sovente - se baciati dalla fortuna-, sono riusciti
a riportare alle proprie spose
ed ai propri figli, corpi irrimediabilmente mutilati, ove il loro
ardire, li aveva spinti fino ad un
passo dal sacrificio estremo.
Si tratta quindi egregi senatori del PDL e quanti altri responsabili, di “uomini veri “ e
di “assoluto rispetto”, che
non meritano davvero questo tradimento e la vergogna di essere cacciati di
casa assieme alle loro sposte,a 80-90 anni di età.
Ben venga una più competente amministrazione alloggiativa (Difesa Servizi S.p.A.),
che consenta un più competente impiego del denaro proveniente dai canoni alloggiativi (35 milioni di euro annui) ed
a carattere generale, ben venga ogni innovazione che dia
maggior respiro alla Difesa;
ma cacciare di casa pensionati che stanno vivendo i loro
ultimi giorni e vedove sovente in lotta per la sopravvivenza giornaliera, è vergognoso
ed - a parere di chi scrive-, imbruttisce l’immagine della
nostra Italia non solo a livello nazionale,ma nel mondo intero.
Oggi le famiglie si sentono
smarrite,vessate e derubate
dei sentimenti più radicati e del
senso della Patria un tempo
assai sentito.
Senso di Patria -che a parere
di chi scrive-, oggi è totalmente svanito, per l’ingordigia
degli operatori che giornalmente antepongono gli interessi privati, al rispetto ed
alla cura del bene comune;
e questo ha fatto precipitare la
nostra Italia in un De profundis ormai ahimè, senza via di
uscita.
Oggi, le norme disastrose
passate con la solita fiducia
posta dalla maggioranza, cacciano di casa come cani rognosi, centinaia di famiglie
indigenti che non potranno
acquistare la loro casa, sia
perchè verrà posta in vendita
impropriamente a prezzi di
libero mercato, sia perchè i
potenziali acquirenti, a causa
della loro età avanzata, NON
potranno accedere ad alcun
mutuo; perchè il “Fondo
Casa” – pùr previsto da precise leggi dello Stato-, è stato ripetutamente spento dalla
Difesa.
Concludendo quindi, dopo
aver dato tutto (proprio tutto)
alla sacra Istituzione, le famiglie dei militari, vengono costrette a lasciare la loro
casa,con l’imposizione di un
canone a libero mercato
e/o in alternativa, un futuro
sotto i ponti.
Si è sperato fino all’ultimo
che il buon senso e la ragionevolezza dell’ artefice e dei
suoi accoliti ed innanzitutto l’invio di oltre sedicimila fax al Ministro della Difesa ( totalmente ignorati ) , che recavano la disperazione di vedove, pensionati e riformati per
infermità contratte in servizio
e per causa di servizio, avrebbe condotto quanto meno alla
cancellazione delle aggravanti di cui agli emendamenti distruttivi dei Sen.Germontani ed Azzollini.
Tutto inutile ahimè, perchè il
decreto che pesa sulle coscienze dei propositori, portato
avanti con cattiveria punitiva
nei confronti dei pensionati, nella giornata del 18 maggio u.s. è stato inviato alla Corte dei Conti, che lo ha restituito
con numerose osservazioni
alla Difesa e -secondo quello
che è dato sapere -, sotto la
medesima data è stato ritrasmesso al Supremo Organo,che lo ha registrato con
tempistiche riferibili solo a
tempi in cui soffiano venti di
guerra.
Cosa non si è fatto,per vedere centinaia di famiglie di gente perbene,cacciate fuori dalle loro abitazioni e per vendere
all’asta i loro alloggi !
Quanti colpevoli silenzi da
parte di tutti gli Organi militari (Cocer compreso). Per una
corrretta informazione poi, e
per coloro che ostentano una
memoria corta, ricordo che i
286 miliardi di lire previsti da
un disegno di legge del 1977
per la costituzione di un “Fondo casa” dedicato alle famiglie che oggi si vogliono cacciare, nel 1978 sono stati totalmente incamerati dalla Difesa con impegno a costruire
le case per le famiglie dei militari, perchè disponendo di
aree di sedime e giovani ingegneri in divisa, avrebbe
realizzato il sogno accarezzato
a lungo dalle famiglie, a prez-
zi di tutto favore.
Il seguito ahimè,è tristemente
noto,perchè con le provvidenze di cui sopra, affluite nel
decennio successivo nelle
casse della Difesa, è stata finanziata in maniera pressoché gratuita,la costruzione dei
più noti Alloggi di Servizio
(ASI-AST-ASIRASGC), che come noto-, sono destinati
sempre più a soli fini istituzionali.
Siamo in molti a chiederci
inoltre,che fine abbia fatto il
15% degli oltre 35 milioni di
euro di canoni che affluiscono
ogni anno nelle casse della Difesa e che per legge doveva
essere accantonato per costituire ancora una volta un
“Fondo Casa” per le famiglie
dei militari.
Si spera davvero che questo
tesoretto (previsto dalla legge
537 del 1993 (oggi accortamente cancellata dal Ministro
alle Semplificazioni, assieme
alla 724 del 1994),allo scopo
di considerare i pensionati
come “Occupanti”,esista ancora e che presto questo assai cospicuo “FONDO CASA”
venga posto a disposizione
delle famiglie indigenti che
dovessero dirsi interessati al
diritto di prelazione; sui cui costi devono essere calcolati (
come per qualsiasi altro cittadino), i parametri di abbattimento relativi alla vetustà
ed a quant’altro e NON certamente le penalizzazioni
punitive pensate dagli artefici, allo scopo di costringere le famiglie a lasciare le
proprie case.
Si tratta in definitiva -egregi artefici-, di alloggi costruiti con
PUBBLICO denaro, su cui
oggi NON può essere tollerata alcuna ulteriore speculazione edilizia, come
consentito ove il denaro
impiegato provenga dalle
tasche di imprese private.
A ciò va aggiunto, che si tratta di alloggi già sottoposti ad
Equo Canone nel 1993, che
vengono ulteriormente maggiorati del 50%, ove si superi
il tetto-reddito previsto dal decreto annuale firmato dal
Sig.Ministro della Difesa.
Sottoporli quindi a canone
di libero mercato (come preteso), è davvero diabolico,ove poi tale improprio operare,non assuma carattere
punitivo/distruttivo, ove si ignori ogni limite, con pretesa di
segue a pag. 22
22 • SETTEMBRE 2010
segue da pag. 21
cacciare di casa le famiglie,
per vendere i loro alloggi all’asta al miglior offerente.
E mentre Ospedalieri, Ferrovieri, Telegrafonici e l’Italia
tutta,considera la casa un
bene primario e li vediamo tutti impegnati a favorirne l’acquisizione per tutte le famiglie
dipendenti,la Difesa e l’attuale Governo -in ringraziamento della fedeltà giurata e
degli immani sacrifici sofferti, cacciano dagli alloggi coloro
che hanno servito lo Stato per
oltre 40 anni, nel rispetto di :
- “questo non si dice”;
- “questo non si fa”,
che inevitabilmente ha condotto anche al mancato godimento di diritti costituzionali garantiti al cittadino non in
uniforme.
Ma vedremo, che tutto ciò
non basta ancora agli artefici
di questa ecatombe, perchè
dopo averne svuotato le menti e rese afone le voci, ora pretendono addirittura di cacciarli dagli alloggi in cui hanno
vissuto NON da abusivi (ricordiamolo), ma legittimati
da precise leggi dello Stato
.
Allora, come spiegare questo
sistema punitivo verso i
pensionati della Difesa ?
Come spiegare la discriminazione tra personale in servizio e pensionati ?
A chi giova tutto ciò ?
Grazie comunque a tutti gli artefici per la riconoscenza dimostrata e per avere detto a
chiare lettere fino a che punto possiamo fidarci di loro.
I pensionati traditi dal silenzio
assordante dei Vertici e dal
Governo, terranno memoria il
giorno delle prossime votazioni, per riprendersi la propria voce, con un semplice
“SEGNO DI CROCE” .
E parafrasando una canzone
di G.Faletti : “ Minchia, signor
Tenente” ! Minchia signor tenente,come è facile cacciare di casa la brava gente.
Minchia signor tenente !
Minchia signor tenente, si
cacciano di casa le famiglie
dei militari
e Cocer e Difesa non dicono niente.
Minchia signor tenente !
Minchia signor tenente, abbiamo servito lo Stato per
oltre 40 anni ed ora non
serviamo più a niente.
Minchia signor tenente !
Ora che l’obiettivo 9 è stato
raggiunto e presto il Sottosegretario Guido Crosetto consegnerà il bene a Difesa Servizi S.p.A.che ne disporrà a
piacimento per cacciare di
casa le famiglie di pensionati, vedove e personale in servizio, di proposito evito di interrogarmi sulle spese folli
sostenute dalla Difesa per il finanziamento della neo “Mini
naja” , che -benchè in clima
di ristrettezze-,inciderà sui
bilanci della Difesa per oltre 20
milioni di euro (già stanziati),
per 15 gg. di “ degustazione
di vita militare” a uomini di 30
anni sicuramente più interessati ad un posto di lavoro fis-
■
so che -ahimè poveri figli -,
forse NON avranno mai.
Sottolineo inoltre ad ogni buon
chiarimento, che chi scrive, è
ben lungi dal voler muovere
critiche all’operato di chicchessia ed ancor meno nei
confronti della sempre cara
Istituzione che ho servito per
oltre 40 anni con fedeltà ASSOLUTA; e per questo confermo che la mia valutazione,vuole essere semplice
analisi dei fatti che sono
sotto gli occhi di tutti, senza per questo generalizzare,
ma indirizzando tali considerazioni, verso le coscienze di
tutti quegli uomini spuri che
avrebbero dovuto sentire il
dovere morale di spendere
una parola a favore delle famiglie di tutto il personale interessato dai negativi provvedimenti della macelleria
centrale ; ed hanno invece
scelto di chiudersi a riccio in un
silenzio veramente assordante, come ha saputo magistralmente fare in proposito, il
Ministro della Difesa, che ha
evitato accortamente perfino di
fornire risposta ad oltre 16.000
fax fatti pervenire alla Sua
Segreteria.
Considerato infine,che dal
suddetto comportamento -a
parere di chi scrive -, ne esce
una indicazione “storpia” per
i giovani volontari di oggi (che
in buona sostanza saranno i
pensionati di domani), auspico per le famiglie di tutto il personale in divisa, una Difesa
più snella ed innanzitutto
più attenta e più interessata al domani delle famiglie
del proprio personale, a cui
auguro di vero cuore, un
percorso fatto sì di assoluto rispetto e fedeltà alla Istituzione, ma anche assolutamente sgombro di “Sfratti Coatti”,mentre si vivono gli
ultimi giorni della propria esistenza.
Li avete mai visti 2 persone
avanti con gli anni, che lentamente , fanno i soliti 2 passi nel quartiere , tenendosi
per mano alla rispettabile
età di 80 anni ed oltre?
Se non li avete mai visti, affrettatevi a cercarli e mostrateli
ai vostri nipotini,perché sappiano,che i loro passi lenti e
le loro spalle curve sono il segno di oltre 40 anni di immani
sacrifici ed il loro sguardo fiero, discende dalla piena consapevolezza di aver sempre
fatto il proprio dovere.
Cercateli e mostrateli con
orgoglio al mondo intero !
Cercateli ovunque e mostrateli con orgoglio ai vostri nipotini e dite loro che questi
pensionati della Difesa,dopo
essere stati privati per 40
anni perfino del proprio
pensiero e della loro
voce,ora verranno cacciati
di casa, perchè sono stati
tutti condannati ad essere
sterminati nella camera della morte “CRO.GER.AZZ.”.
Ora che sui giovani militari di
ieri,si è abbattuto un fiume in
piena, travolgendo ogni cosa
ed OGNI CASA , sui 3.131 alloggi della Difesa che verranno venduti all’asta, scende il sangue delle famiglie,
Alloggi
Giornale
Militari
Il nuovo
■
per annunciare al mondo,
tutto i l colpevole silenzio
dei Vertici ed il tradimento di
coloro che avrebbero dovuto tutelarci e NON lo hanno fatto.
Va infine ricordato, che i pensionati della Difesa, non sono
extracomunitari sbarcati a
Lampedusa (a cui pure si
deve tutto il rispetto dovuto all’uomo), ma “Italiani veri”
che per oltre 40 anni, hanno
convintamente anteposto gli
interessi dell’Italia a quelli
delle proprie famiglie, contribuendo talvolta ad arricchire
di croci e medaglie i Labari ed
i Gonfaloni a cui tutti noi ci inchiniamo con rispetto e rendiamo omaggio assieme alla
Signoria Vostra, nella giornata
delle FF.AA..
Qualcuno dei responsabili
della mattanza,si è mai interrogato su quelle croci e
quelle medaglie ?
Qualcuno della mattanza
delle famiglie, lo sa perchè
quelle croci e quelle medaglie sono stati appuntati su quei sacri drappi che
onoriamo ?
E mentre l’Italia tutta - a livello
internazionale-, è impegnata
in un generoso processo di
pace e ne mantiene l’equilibrio nel mondo ( cosa questa, che ci riempie di orgoglio ),e sul Suolo Nazionale
vediamo “ CASADIRITTO ”
battersi perchè il denaro proveniente dagli alloggi rimanga in ambito Difesa con salvaguardia dei diritti delle famiglie indigenti; pochi uomini spuri- tra promesse e tradimenti -, hanno siglato la
fine di centinaia di utenti,cacciandoli dalle loro case.
Una vergogna che avrà risonanza negativa a livello internazionale e temo produrrà
fisicamente anche alcune vittime; per le quali poi -alla solita maniera-, andremo a cercare i responsabili della macelleria, per inserirli (in premio) in un più redditizio Centro Commerciale.
Considerato quindi, che nonostante inserito in Finanziaria, il pastrocchio non è
ancora esecutivo, si spera nel
buon senso e nelle coscienze degli artefici, perchè ven-
gano quanto meno cancellati gli emendamenti peggiorativi che condannano a morte
certa centinaia di famiglie di
militari in preda alla disperazione, per essere stati defraudati nella giornata del 18
maggio u.s., degli affetti,della famiglia ed innanzitutto cosa assai dolorosa-, del
senso della Patria.
Non chiediamo quindi agli
artefici, un segno di debolezza, ma di dovuta umiltà,
per avere deliberato senza la
giusta valutazione della catastrofica situazione che si innesca pericolosamente,
quando un governo raschia
con ingordigia il fondo del
barile.
Continuare ad essere fedele
alla sacra Istituzione, non
vuol dire restare indifferenti di
fronte alla azione scellerata
posta in essere nei confronti
delle nostre famiglie, verso
cui si hanno dei doveri altrettanto inviolabili; perché i
politici spuri,ci hanno fatto
comprendere con il loro tradimento,che i “militari “sani”
non possono e NON devono
più fidarsi delle loro promesse pre-elettorali; perchè è
gente senza cuore né anima,che è pronta a vendersi al
primo acquirente,
come dimostra la vergognosa campagna acquisti di questi giorni.
Cara Italia mia, vorrei tanto ritornare ad avere i miei 16
anni, per riprendermi i 43
anni di fedeltà assoluta che Ti
ho dedicato assieme alla mia
famiglia e “restituire” al Ministro della Difesa ed a tutti i
Vertici Militari, le mie 14 (
quattordici ) infermità contratte in servizio e per causa di servizio, sotto bunker
Nato foderati di amianto,
che mi hanno condotto anzitempo a riforma di 2^
Cat. Max + 3/10 e -forse-, ad
essere cacciato di casa.
Mi vergogno, NON della sacra Istituzione, che continuerò ad amare al pari della mia
famiglia, ma di tutti quegli
uomini spuri che non si vergognano di non vergognarsi,di aver deciso di cacciare dalle loro case le famiglie dei militari-che temo-,
dei
pur di non lasciarsi condurre
nella camera della morte
CRO.GER.AZZ. tessuta finemente dai senatori PdL,
preferiranno prendere ahimè, la via della finestra , per
farla finita e ricordare al
mondo civile , tutta la cattiveria e la totale latitanza
dei più, che hanno preferito tacere, per conservare
integri stipendi privilegi e
poltrone.
Non volermene quindi Italia
mia, se grido al mondo, che
il 18 maggio 2010 è stato siglato il tradimento più vergognoso e scritta la pagina
più amara per insanguinare e condurre a morte certa centinaia di famiglie di
militari.
Mio Dio, siamo stati umiliati e
venduti, non dimenticarci anche Tu e quando i responsabili di questa ecatombe di famiglie, si presenteranno innanzi al Tuo tribunale per essere giudicati -nella Tua bontà infinita-, condannali a bruciare in eterno e ad inseguire una pace che ahimè
-nella loro disperazioneNON TROVERANNO MAI
PIU’.
Per l’ingordigia dimostrata,
condannali mio Dio, a bruciare all’inferno, FINO A
QUANDO LE DONNE NON
FARANNO PIU’ FIGLI; perchè i loro provvedimenti
punitivi e distruttivi verso le
famiglie dei militari, sono
davvero ingiustificati ed incomprensibili; ed i giochi
sporchi di palazzo che nonostante sotto gli occhi
di tutti, si vogliono far passare in sordina-, non li ha
inventati oggi il sottoscritto, né li ha scoperti ieri
l’umanista GANDI, che pure
ebbe a constatare con la tristezza nel cuore, come nel
mondo, pur essendoci a
sufficienza per il necessario di tutti,
NON POTRA’ ESSERCI MAI
ABBASTANZA PER L’AVIDITA’ E L’INGORDIGIA DI
POCHI.
Benchè tradito umiliato e venduto,mi inchino e bacio la
Bandiera con immutata fedeltà.
Michele
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
Promozione
a scelta
nelle FF.AA.
■
CONSIGLIO DI STATO
Promozione a scelta forze armate: ai fini dell’avanzamento di carriera non si tiene conto
della mera comparazione tra i candidati
(Consiglio di Stato, Decisione 14.5.2010 n.
3027)
Con ricorso iscritto al n. 3178 del 2003, il Ministero
della difesa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
la , sezione quarta, n. 7514 del 27 novembre 2002
con la quale era stato accolto il ricorso dal signor
F. O. per l’annullamento del provvedimento della Commissione superiore di avanzamento (comunicato con nota del 26 aprile 2001), con il quale il ricorrente è stato iscritto al 4° posto della graduatoria di merito degli idonei (per l’anno 2001)
al grado di Brigadiere Generale del ruolo normale
del Corpo sanitario dell’Esercito.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al
giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva
premesso di essere stato valutato per l’avanzamento al grado di Brigadiere Generale del ruolo normale del Corpo sanitario dell’Esercito e di
non essere stato iscritto nel quadro di avanzamento, benché giudicato idoneo, risultando al 4°
posto della graduatoria, con punti 27,50.
Dalla lettura della sentenza gravata, emerge la
constatazione che il giudice di prime cure, sottoponendo a disamina lo scrutinio operato dalla Commissione superiore di avanzamento, abbia concretamente dato evidenza alla presenza
di valutazioni apicali nel curriculum dell’originario ricorrente e, sebbene in assenza di ulteriori
elementi dati dalle cd. Espressioni elogiative (ritenuti inaffidabili dal T.A.R. Perché soggette a
mutevole valutazione anche nell’arco di pochi
mesi), abbia ritenuto che tale situazione giustificasse in se la necessità di accogliere il ricorso. Lo stesso schema argomentativo, ossia relativo alla presenza in assoluto di elementi curriculari di pregio, è stato poi applicato alla valutazione dei titoli posseduti, delle capacità professionali e della tipologia di comandi ricoperti.
Tale modus procedendi appare in verità non condivisibile, sia in relazione all’ordinario criterio di
valutazione dell’espressione di discrezionalità
tecnica in cui si sostanzia l’attività della Commissione superiore di avanzamento, sia in relazione alle circostanza concrete ed al curriculum
vantato dall’attuale appellato. In merito al primo
profilo, premesso che il sistema di promozione
a scelta per gli ufficiali non implica una comparazione tra gli scrutinandi ma una valutazione in
assoluto di ciascuno di essi, valutazione connotata da una amplissima discrezionalità tecnica, va rimarcato come il giudizio di avanzamento
sia la risultante di un considerazione complessiva nella quale assumono rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti del singolo esaminando, in modo che non è possibile
scindere i singoli elementi fino ad attribuire a ciascuno di essi un valore predominante. In questo
senso, l’operazione condotta dal giudice di prime cure, che ha selezionato alcuni degli elementi
della valutazione dell’ufficiale, ponendoli in risalto
come rilevanti ex se, in assoluto distacco dalla
parallela considerazione svolta nei confronti
degli altri partecipanti al giudizio di avanzamento,
appare poco proficua ai fini della individuazione
dell’eventuale esistenza di un vizio di illegittimità. Nel dettaglio, la circostanza che in questa tipologia di giudizi il personale militare valutato è
sempre di altissima qualità e quasi sempre in
possesso, e non da poco, delle qualifiche apicali,
impedisce di considerare come elemento dirimente in sé il possesso della qualifica di “eccellente”, fatto che, in quanto condiviso dalla
maggior parte degli scrutinandi, non avrebbe alcuna capacità discretiva, se non in negativo...
Al contrario, la presenza di qualità davvero
esorbitanti e non altrimenti comuni dovrebbe
Giurisprudenza
emergere proprio quando ciò risalti rispetto alla
situazione curriculare degli altri partecipanti. Il criterio utilizzato, quindi, sebbene posto in formale ossequio alla pacifica giurisprudenza in materia, se ne distacca diametralmente, pretendendo di isolare, senza una particolare motivazione, alcuni segmenti della valutazione caratteristica, presentandoli poi come elemento sufficiente per attribuire al pretendente il diritto all’iscrizione nel quadro di avanzamento. In tal
modo, la valutazione di legittimità operata dal giudice supera i poteri ad esso attribuiti, venendo
di fatto a sostituire l’amministrazione nella scelta ad essa spettante.
In merito al secondo profilo, ossia quello della
qualità del curriculum posseduto dal ricorrente,
va invece evidenziato come non sia dato riscontrare alcuna delle spiccate ed uniche caratteristiche che giustificherebbero, in astratto, l’illegittimità per eccesso di potere in senso assoluto, che pare fondare la disamina operata dal
T.A.R.. Infatti, dalla lettura del profilo di carriera
dell’appellato emerge certamente uno sviluppo
professionale di prim’ordine, caratterizzato dallo svolgimento dell’attività professionale in diversi,
anche se non variegati contesti, e dal raggiungimento delle massime valutazioni caratteristiche.
Tuttavia, una tale condizione appare anche comune, ma anche maggiormente rilevante, nella
disamina del curriculum posseduto dal controinteressato in primo grado, che poteva vantare
anche lo svolgimento di incarichi di comando in
sedi diverse, con maggiore varietà di esperien-
■
SETTEMBRE 2010 • 23
ze professionali.
Complessivamente, e senza ulteriormente analizzare le differenze tra i due diversi ufficiali, la
presenza di un complesso qualitativo di spicco,
tale da giustificare ex se l’iscrizione al quadro di
avanzamento senza neppure esaminare la condizione degli altri pretendenti, non può dirsi sussistente, atteso che l’appellato, sebbene in possesso di notevoli qualità militari e professionali,
non appare distaccare in maniera assoluta ed evidente ictu oculi gli altri ufficiali pure contestualmente valutati.
3. - L’appello va quindi accolto, avendo il giudice di primo grado sostanzialmente superato i limiti connessi al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione militare
e della Commissione superiore di avanzamento. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei
due gradi del giudizio, determinati dalle particolarità della vicenda scrutinata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in
merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l’appello n. 3178 del 2003 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la , sezione quarta, n.
7514 del 27 novembre 2002, respinge il ricorso
di primo grado;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del giorno 2 marzo 2010, dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale – Sezione Quarta –
Il trasferimento d’autorità
determina il diritto
alla relativa indennità
TAR DEL LAZIO
Il trasferimento d’autorità determina il diritto
alla relativa indennità prevista dall’art. 13
della L. 2 aprile 1979 n. 97
(Tar Lazio, Roma, Sentenza 25.6.2010 n.
21276)
FATTO e DIRITTO
L’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 (Norme relative al trattamento economico e di trasferimento del personale militare) ha esteso al
personale delle Forze armate “trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di
permanenza nella sede” il trattamento economico previsto dall’art. 13 della L. 2 aprile
1979 n. 97 e successive modificazioni.
Ai sensi della richiamata normativa, al personale militare, trasferito d’autorità, spettano l’indennità di missione e gli importi accessori (indennità di prima sistemazione e rimborsi spese) già previsti in favore dei magistrati ordinari
trasferiti ad altro ufficio (Cons. St., IV Sez., 10
novembre 2003 n. 7143); n. 4760/05).
Presupposti per poter fruire del predetto trattamento economico sono:
a) l’adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la
modificazione della sede di servizio dove
egli espleta le proprie ordinarie mansioni;
b) la natura autoritaria di tale provvedimento, disposto cioè motu proprio dall’Amministrazione (e non su domanda dell’interessato;
c) il fatto che non siano trascorsi quattro
anni di permanenza nella sede da cui si viene trasferiti (C.S., IV Sez., 6 aprile 2004 n.
1867).
Nel caso in esame - sulla base degli elementi di valutazione forniti dal ricorrente ed i assenza di controdeduzioni da parte della Difesa erariale - ad avviso della Sezione sussistono
tutti i presupposti del trasferimento d’ufficio in
quanto, con provvedimento d’autorità in data
24.1.1992 l’interessato è stato trasferito da Pavia, ove prestava servizio dal 10.8.1989, a Cremona, con conseguente effettivo mutamento
del luogo di servizio, inteso come luogo nel
quale il dipendente è obbligato a svolgere l’ordinaria prestazione lavorativa (Cons. St., IV
Sez., 5/10/98 n. 1262 e 4760/05).
Dall’accertamento del diritto dell’interessato,
consegue la condanna dell’Amministrazione a
calcolare e versare all’interessato quanto dovuto, oltre interessi legali a decorrere dai singoli ratei.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^ bis:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto di @@@@@@@
@@@@@@@ a percepire l’indennità di cui
all’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100
e condanna l’Amministrazione a calcolare
e versare all’interessato quanto dovuto, oltre interessi legali a decorrere dai singoli ratei;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
euro 2.000,00 (duemila/00);
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
- Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010
24 • SETTEMBRE 2010
Giurisprudenza
Indennità di aerosoccorso
enti aeronautica
■
Il TAR LAZIO ha emesso la sentenza N. 30163/2010 sul ricorso
proposto da U. Tomaso Antonio,
contro il Ministero della Difesa,
per l’annullamento del provvedimento adottato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per
il Personale Militare sul diniego
alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso prevista dall’art. 9, secondo comma, della L.
n. 78/83 e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento
dell’indennità suddetta, limitatamente ai giorni d’effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, con le ulteriori maggiorazioni dovute ex lege.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente, militare in
servizio presso il 15° Stormo –
85° Gruppo SAR di stanza in
Ciampino – Pratica di Mare
(Roma), ha chiesto l’accertamento
del diritto alla corresponsione
dell‘indennità supplementare prevista dall’art. 9, comma 2, della
legge 23.3.1983, n. 78 nell’ammontare di spettanza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L’art. 9, comma 2, della legge n.
78/1983 dispone:
a) - al primo periodo, che “agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché
presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un’indennità supplementare mensile nella misura
del 180 per cento della indennità
di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di
servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) della predetta tabella”;
b) - al secondo periodo, che “la
stessa indennità supplementare
spetta anche agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio
presso i predetti reparti, centri e
nuclei (cioè presso i reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori), ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo
o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni”.
Nel caso di specie è pacifico tra
le parti che l’indennità supplementare controversa è quella c.d.
“occasionale”, di cui al citato secondo periodo, atteso che la parte ricorrente non è in possesso
del “brevetto militare di incursore
o operatore subacqueo” richiesto
dal primo periodo per la corresponsione della c.d. indennità
“mensile”.
Osserva il Collegio che sulla questione si è ormai formato un pacifico orientamento giurisprudenziale - desumibile dai numerosi
pronunciamenti giurisdizionali riguardanti l’attività di aerosoccorso - secondo il quale, ai fini della spettanza della indennità supplementare in argomento, si rende necessario un formale inquadramento dei militari nei reparti incursori o subacquei ovvero nei
centri e nuclei aerosoccorritori
espressamente individuati dall’Amministrazione della Difesa.
In altri termini, non è sufficiente
l’effettivo esercizio delle specifiche attività richiamate dalla norma, comunque ed ovunque prestate, ma occorre che esse siano
svolte da militari “incardinati” nella struttura che l’Amministrazione
ha individuato come strumento
operativo per lo specifico compi-
Maggiorazione pensione
ex combattenti
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 77442007 proposto da INPS;
contro L.B.G., avverso la
sentenza n. 22/2006 della
CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il
18/03/2006 R.G.N. 346/05;
Fatto
La Corte d’appello di Trieste, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto di L.B.G.
a conseguire, quale appartenente alla categoria di ex
combattenti e assimilati, l’in-
cremento della maggiorazione mensile della pensione (pari a L. 30.000), prevista dalla L. n. 140 del 1985,
art. 6 a favore di tale categoria, con l’applicazione del
beneficio della perequazione automatica a decorrere
dall’entrata in vigore della
stessa L. n. 140 del 1985 e
non già dalla data (2001) di
costituzione della pensione , come preteso dall’INPS. Il giudice di appello,
richiamando i principi di cui
alla sentenza di questa Corte n. 14285 del 2005, ha osservato che la interpretazione della disposizione ci-
Il nuovo
■
to (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
6.6.2008, n. 2701; 22.1.2007, n.
141; 24.6.2002, n. 3419).
Sempre secondo la richiamata
giurisprudenza, l’unica struttura
attualmente individuata con apposito provvedimento formale,
quale strumento operativo per lo
specifico compito di cui si tratta,
è costituito dal “Centro di sopravvivenza e aerosoccorritori di
Furbara”, con la conseguenza
che, nell’ipotesi di svolgimento di
attività simili presso altri reparti –
come nel caso del ricorrente, non
in servizio presso tale Reparto non può applicarsi, in via analogica od estensiva, la peculiare disciplina dettata dal citato art. 9
della legge n. 78 del 1983, stante il suo dichiarato carattere di
specialità (cfr. da ultimo: Cons.
Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2007,
n. 139; peraltro, Cons. Stato,
Sez. IV, 22.1.2007, n. 158 ha rimarcato che la peculiarità dei
compiti che distinguono la condizione militare nelle sue articolazioni non consente applicazioni in
analogia ovvero estensive del paradigma normativo).
Ad ogni modo, anche ove si volesse prescindere da tale circostanza, va rilevato che nel giudizio amministrativo di accertamento vige il generale principio
processualistico di cui all’art. 2697
c.c. in base al quale incombe
sulla parte attrice l’onere di indicare e dimostrare specificamente
i fatti posti a fondamento della
pretesa azionata. Tale principio
subisce un’attenuazione solo nell’ipotesi in cui il giudizio verta su
interessi legittimi, per effetto della intermediazione del provvedimento amministrativo, ma trova
piena applicazione in sede di giurisdizione esclusiva (come nella
fattispecie), allorché gli elementi
di prova della fondatezza della domanda giudiziale siano nella disponibilità della parte, anche mediante il procedimento di accesso
alla documentazione amministrativa. Pertanto l’omessa specifi-
CASSAZIONE
tata, sostenuta dall’ente previdenziale, non è giustificata dal suo tenore letterale e tradirebbe la finalità,
con la stessa perseguita, di
mantenere nel tempo l’adeguatezza delle prestazioni
previdenziali.
L’Inps ha proposto ricorso
per cassazione.
2. Il ricorso è fondato.
Come questa Corte ha precisato in altre analoghe controversie, superando l’iniziale orientamento espresso dalla sentenza n. 14285
del 2005, la maggiorazione
del trattamento pensionistico a favore degli ex com-
Giornale
Militari
dei
cazione dei fatti che connotano la
posizione del ricorrente, in relazione alla pretesa che lo stesso
intende far valere, preclude al
giudice amministrativo di entrare
nel merito della domanda, né tale
mancanza può essere superata
mediante incombenti da porre a
carico dell’Amministrazione non
avendo il giudice il potere di sopperire all’inerzia della parte onerata (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio
Roma, sez. I, 26 gennaio 2010 ,
n. 963; Cons. Stato, Sez. V,
19.9.2008, n. 4534).
In sostanza, chi fa valere una pretesa retributiva per prestazioni
di lavoro espletate in favore dell’Amministrazione di appartenenza, ha l’onere di specificare e documentare la situazione di fatto
posta a fondamento della pretesa,
precisandone i concreti elementi
costitutivi ed allegando gli atti
dell’Amministrazione sulla cui
base detta situazione si è realizzata.
Nel caso in esame il ricorrente
non ha assolto a tale onere della
prova, non avendo indicato gli elementi di fatto che, in base alla richiamata normativa, giustificano
il riconoscimento del richiesto beneficio, ancorché si tratti di elementi nella piena disponibilità del
militare e cioè di circostanze documentabili in quanto relative ai
tempi ed alle modalità delle prestazioni che si afferma essere
state rese, considerando, come
detto, che l’art. 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983, riconosce
l’indennità in questione “limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni”.
In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^
bis:
- respinge il ricorso;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno
2010
battenti o appartenenti a
categorie assimilate che
non abbiano goduto di benefici ai sensi della L. 24
maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce
una prestazione autonoma,
ma (come ritenuto dalla
Corte costituzionale nella
sentenza n. 401 del 2008) è
una maggiorazione del trattamento pensionistico, atta
ad incrementarlo; ne consegue che sia la maggiorazione del trattamento, sia la
relativa perequazione (ai
sensi della L. 24 dicembre
2007, n. 244, art. 2, comma
505, che ha interpretato autenticamente la L. 15 aprile
1985, n. 140, art. 6, comma
3) non possono che decorrere dalla data del pensionamento, non essendo ipotizzabile una maggiorazione
della pensione - che peral-
tro non compete “ex lege”
ma a domanda che si rivaluta autonomamente, in
tempi in cui la pensione
non esisteva ancora (cfr.
ex plurimis Cass. n. 13723,
n. 14050, n. 14051 del
2009).
3. Alla stregua di tale principio il ricorso deve essere
accolto, con cassazione delle decisione impugnata, e,
decidendosi la causa nel
merito non essendo necessari ulteriori accertamenti
in fatto, la domanda della
pensionata deve essere rigettata..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 25
febbraio 2010.
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
La casa popolare resta sempre al coniuge affidatario
dei figli.
Lo ha stabilito il TAR della Puglia che, con la sentenza n. 2911 del 08.07.2010, ha accolto
il ricorso di un ragazzo contro il provvedimento con il quale la casa popolare, assegnata quando era piccolo al padre e poi alla madre in virtù della sentenza di separazione, stava per
essere “restituita” al primo assegnatario. In particolare secondo i giudici pugliesi «ove la casa
familiare sia costituita da alloggio IACP assegnato dall’istituto in godimento ad uno dei coniugi, il provvedimento del presidente del tribunale di assegnazione del medesimo ex art.
155 c. c. al coniuge non assegnatario IACP (come l’eventuale pattuizione al riguardo in sede
di separazione consensuale) non incide sulla validità dell’atto amministrativo di assegnazione del godimento ai sensi della normativa in materia di edilizia economica e popolare,
ma vi sovrappone un titolo autonomo in favore del coniuge affidatario della prole minore,
parzialmente incompatibile con la posizione del coniuge non affidatario, con la conseguenza
che il primo può conservare l’aspettativa avente ad oggetto l’acquisto della proprietà (mediante l’esercizio del riscatto), mentre il secondo acquista la facoltà di godimento dell’immobile
stesso».
I conflitti fra ex non escludono l’affido condiviso
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza ngr 4511 depositata
il 31 marzo scorso, ha accolto in parte il ricorso di un padre accusato dall’ex di essere sempre stato assente con i due figli. I giudici territoriali non hanno condiviso le ragioni addotte
dal Tribunale, che aveva affidato i bambini solo alla madre, e hanno ricordato che l’affido
condiviso è ormai la regola alla quale si può derogare solo in casi eccezionali e nell’interesse dei minori. In sentenza si legge infatti che «in tema di separazione personale dei coniugi non si può affidare la prole in via esclusiva ad uno solo dei coniugi, senza adeguata
motivazione, posto che la legge n. 54 del 2006 prevede come regola ordinaria il principio
dell’affidamento condiviso e solo come eccezione, da motivare adeguatamente, quello esclusivo ad uno dei coniugi. Il nuovo testo dell’art. 155 c.c. infatti sancisce il diritto del minore
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascno dei genitori e di ricevere
cura ed educazione da entrambi assegnado al giudice il compito di adottare i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa previa
valutazione prioritaria della possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori».
Il coniuge separato può detrarsi i figli a carico per intero.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 14707 del 18.06.2010, ha accolto il ricorso di una mamma separata legalmente dal marito che si era detratta le spese
per i figli al 100%. La donna aveva inserito nella dichiarazione dei redditi la detrazione massima dal momento che, aveva sostenuto, era l’affidataria delle due figlie, subendo un accertamento.
Contro l’atto impositivo la signora si era rivolta alla CTP che, però le aveva dato torto. Poi
il ricorso, ancora una volta senza successo, di fronte alla commissione regionale. Infine la
contribuente ha depositato il ricorso al Palazzaccio e questa volta lo ha vinto.
Malattia da mobbing? Non perde il posto chi si assenta oltre il periodo di comporto.
È illegittimo il licenziamento per il superamento del periodo di comporto se la malattia, in
questo caso, ansia e attacchi di panico, è derivata da mobbing. Lo ha stabilito la sezione
lavoro della Corte d’Appello di Firenze che, con la sentenza n. 155 del 9.02.2010, ha respinto
il ricorso di un’azienda. In particolare il caso riguarda una dipendente che si era ammalata
in seguito a un demansionamento (in sentenza si parla anche di mobbing e bossing). La CTU
aveva accertato che “la malattia era derivata da mobbing con inabilità temporanea di 90 giorni e una inabilità permanente del 6%”.
Dunque le troppe assenze della donna erano imputabili al datore di lavoro. In sostanza secondo i giudici è illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice sul presupposto di
aver superato il cd. periodo di comporto se risulta provato, anche attraverso CTU, che la
malattia che ha causato il superamento del predetto periodo è stata cagionata da demansionamento illegittimo e da fatti integranti mobbing e bossing. Ne consegue che oltre alla
indennità sostituitiva di reintegra la lavoratrice ha diritto anche al risarcimento del danno.
C’è omissione di soccorso anche se la persona investita rimane illesa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 21414 del 07.06.2010, respingendo
il ricorso di un automobilista, che, dopo essere stato fermato dai carabinieri, li aggrediva verbalmente e rimetteva in moto la vettura provocando la caduta di un carabiniere, che rimaneva a terra mentre l’uomo ripartiva in velocità.
La Corte d’appello condannava l’automobilista per omissione di soccorso, per essersi dato
alla fuga dopo aver investito il carabiniere, anche se l’appuntato non si era fatto nulla, tanto da rialzarsi immediatamente dopo la caduta. L’imputato tentava di difendersi, sostenendo che non era necessaria alcun assistenza, dal momento che i carabinieri erano tutti illesi, ed erano subito risaliti sulla macchina di servizio per inseguirlo.
La Suprema Corte ha però respinto la tesi dell’uomo, confermando la condanna e ricordando
che «l’obbligo imposto all’utente della strada dall’art. 189 C.S., in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, è di fermarsi e prestare l’assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona, indipendentemente dal fatto che
tale danno si sia effettivamente verificato e che vi siano persone da assistere; anche sotto
il profilo letterale le espressioni eventualmente, riferita al danno, e ove necessaria, riferita
all’assistenza, escludono che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per
la sussistenza dell’illecito l’effettiva verificazione del danno alla persona e l’effettiva necessità
dell’assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio, commissibile mediante la mera
condotta omissiva dell’obbligo di fermarsi sul posto del sinistro per constatare se qualcuno
abbia subito danno alla persona e prestargli assistenza, ove necessaria».
SETTEMBRE 2010 • 25
Ultime sentenze
pubblicate
sul nostro sito
SENTENZE
- Congedi parentali: il parto plurimo non
produce un incremento delle giornate di
astensione dal lavoro oltre il minimo
previsto dalla legislazione nazionale (Cgce, 16 settembre 2010 C-149/10 Chatzi)
- Il dirigente pubblico discriminato e
danneggiato ha diritto al solo risarcimento (Cassazione sezione lavoro, Sentenza
30.8.2010 n. 18857)NESSUNA SANZIONE
DISCIPLINARE PUÒ ESSERE INFLITTA
SENZA LA PREVENTIVA
CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI E
SENZA CHE SIANO STATE SENTITE LE
GIUSTIFICAZIONI DEL MILITARE (Tar
Lazio)
- In caso di separazione l'immobile
occupato di proprietà della suocera va
restituito - (Cassazione, Sentenza
11.8.2010 n. 18619)
- -Attribuzione indennità di comando:
sentenza del tar Lazio luglio 2010
- AVANZAMENTO UFFICIALI,: DECISIONE
DEL CONSIGLIO DI STATO - Accolto il
ricorso di un ufficiale che ha impugnato il
giudizio di avanzamento, espresso dalla
Commissione superiore di Avanzamento in esito al quale è stato giudicato idoneo ma
non utilmente collocato in graduatoria,
rimanendo così escluso dal quadro di
avanzamento al grado superiore...
- Dirigenti delle forze armate e polizia in
servizio senza demerito non hanno diritto al
trattamento perequativo - (Consiglio di
Stato, Decisione 21.5.2010 n. 3238
- Il genitore convivente more uxorio ma
ancora sposato ha diritto all' assegno per il
nucleo familiare (Cassazione, Sezione
lavoro, Sentenza 18.6.2010 n. 14783)
- Corte dei Conti Toscana - Amianto:
legittima la richiesta del lavoratore
presentata dopo la cessazione dal servizio.
- Se il marito paga per intero il mutuo della
casa coniugale si riduce l'assegno di
mantenimento - (Cassazione civile,
Sentenza 25 giugno 2010, n. 15333)
- Accertamenti medico-legali ai dipendenti
pubblici assenti - (Corte costituzionale,
sentenza 7.6.2010 n. 207 - Indennità integrativa speciale: la legge
724/94 non discrimina i pensionati con
decorrenza dal 1995 - (Corte
Costituzionale, Sentenza 4.6.2010 n. 197)
- Polizia di Stato: - Presenza di tatuaggi
sulle parti del corpo non coperte
dall’uniforme
- Il trasferimento d'autorità determina il
diritto alla relativa indennità prevista dall'art.
13 della L. 2 aprile 1979 n. 97 - (Tar Lazio,
Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21276)
- Polizia: l'agente obeso non partecipa al
concorso per operatore tecnico di P.S. (Tar Lazio Roma, Sentenza 7.7.2010 n.
27191)
- E' legittima la sospensione del decimo
sulla pensione ordinaria in presenza del
mancato riconoscimento della causa di
servizio - (Corte dei Conti Toscana,
sentenza 1.7.2010 n. 222)
(www.ilnuovogiornaledeimilitari.it)
26 • SETTEMBRE 2010
INPS: PERMESSI PIU’ FACILI SUI DISABILI
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
RASSEGNA DI CIRCOLARI - MESSAGGI - INTERPELLI
L’assistenza può essere riconosciuta anche nel caso
di ricovero all’interno di una struttura
Riportiamo il testo del messaggio INPS del 28.5.2010 n.
14480 relativo alla “Fruizione
dei permessi di cui all’art.33
della legge 104/92 per accompagnamento a visite mediche del portatore d handicap
grave ricoverato a tempo pieno”.
Sono pervenute a questa
Sede Centrale, da parte di
più Sedi, richieste di chiarimenti sulla portata applicativa
dell’articolo 33 comma 3, della legge 104/92 nel caso di richiesta dei permessi orari da
parte di soggetto che assiste
un disabile in situazione di
gravità già ricoverato.
Al riguardo è opportuno evidenziare che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con di risposta ad
un interpello, si è espresso sulla circostanza relativa alla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca
l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di
fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei
parenti per il periodo di tempo
in cui lo stesso si trova al-
l’esterno della casa di cura.
Ad avviso del Ministero la circostanza che il disabile debba
recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare
visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno
del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei
permessi.
Rileva, in proposito, la sensibilità del Ministero verso l’organizzazione del Servizio sa-
AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicazione dei dati catastali o
compressione dei diritti dei contribuenti?
Lo scorso mese di luglio lo Statuto dei diritti del Contribuente, emanato in data 27
luglio 2000 con Legge nr. 212, ha compiuto
il suo decimo compleanno.
La norma venne definita una legge innovativa, che per la prima volta attribuiva ai
contribuenti dei diritti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, in attuazione
dei principi di democrazia e trasparenza al
sistema impositivo.
Con particolare favore venne accolto l’art.
6, comma 4, dello Statuto, il quale prevede che “Al contribuente non possono, in
ogni caso, essere richiesti documenti ed
informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.”
Questa norma ha ricevuto anche la blindatura dalla Corte di Cassazione; la quale, con la pronuncia n. 12284 del 5 ottobre
2001, ha ribadito il divieto di chiedere al
contribuente informazioni o documenti di
cui l’A.F. è già in possesso, in quanto è suo
compito procurarsi d’ufficio tutte le informazioni di cui ha bisogno.
Orbene. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. nr. 2010/83561 del 25 giugno 2010, oltre ad aver approvato il nuovo “modello 69” (un modulo che occorre
compilare all’atto della registrazione dei
contratti di locazione, in cui, sostanzialmente, vengono ripetuti tutti i dati che sono
già riportati sul contratto che si intende registrare), ha disposto anche la nascita di
un nuovo modello, denominato CDC
(acronimo di Comunicazione Dati Catastali).
Con il nuovo modello CDC il contribuente deve comunicare all’amministrazione i
dati catastali relativi a beni immobili oggetto
di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione già registrati al 1° luglio
2010.
Tale modello viene presentato all’ufficio, per
ora solo in formato cartaceo, nel termine
di 20 giorni dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione o proroga dei contratti di locazione.
E’ giusto il caso di sottolineare che i dati
comunicati con il modello CDC, oltre ad essere presenti in Anagrafe tributaria, sono
anche riportati sul contratto di locazione
che si intende prorogare, risolvere e/o cessare; i cui estremi di registrazione sono richiamati sull’attestato di versamento (punto 10 del mod. F23).
Inoltre, non è condivisibile la tesi secondo
cui il Mod. CDC sarebbe necessario per
combattere il fenomeno degli “immobili fantasma”: chi possiede un “immobile fantasma” difficilmente lo concede in affitto con
contratto regolarmente registrato.
Si ricorda che le circolari, nel nostro ordinamento, sono delle mere dichiarazioni di
conoscenza, adottate dall’amministrazione nell’esercizio dei propri poteri di organizzazione e informazione ai contribuenti e non potrebbero in alcun modo sovvertire la portata di una legge ordinaria.
Lo strumento della circolare sarebbe stata in linea con il disposto della legge ordinaria se avesse imposto la compilazione
del mod. CDC solo ai contribuenti che in
passato hanno registrato contratti di locazione privi degli estremi catastali degli
immobili locati, piuttosto che indistintamente a tutti i contribuenti.
C. IAFRATE
(Il Fac simile del Mod. CDC è disponibile
sul nostro sito: www.ilnuovogiornaledeimilitari.it)
nitario Nazionale e Regionale
che si è evoluta in un’ ottica di
ottimizzazione delle risorse e
dei costi, organizzazione che
vede sempre più coinvolte le
famiglie nella cooperazione
assistenziale dei ricoverati.
Tuttavia, La prevede che nelle fattispecie in oggetto “l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate”.
Questo significa, sul piano
procedurale, che non può essere disposta un’autorizzazione illimitata nel tempo a far
data dal momento di presentazione della domanda.
Tuttavia, non è possibile denegare la fruizione del beneficio in quelle ben circoscritte
situazioni così come previste
.
Pertanto, il lavoratore interessato a fruire dei permessi per
assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, dovrà
regolarmente proporre domanda prima del godimento
degli stessi.
L’operatore, una volta accertata la sussistenza di tutti gli altri requisiti normativamente
previsti, acquisirà la domanda
nella procedura di gestione
delle prestazioni di malattia,
maternità e L. 104/92 immettendo i dati previsti, il periodo
richiesto e il codice “S” sia nel
campo “requisiti” sia in quello
“in attesa di documenti”.
Il codice, in quest’ultimo campo, verrà rimosso alla presentazione sia della documentazione probante l’avvenuto accesso alle strutture sanitarie sia della dichiarazione
sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l’affidamento
del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si
trova all’esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di
cure.
Ciò in quanto, per ogni mese
in cui si sia presentata l’esigenza sanitaria del familiare/affine portatore di handicap in situazione di gravità, l’interessato dovrà produrre la documentazione sopra indicata
– in busta chiusa con la dicitura
“ contiene documenti di natura sensibile da visionarsi a cura
del Centro Medico Legale” –
che sarà inoltrata al Centro
Medico Legale di riferimento
per la sua specificata trattazione.
Quest’ultimo si esprimerà sulla correttezza formale e sostanziale apponendo un visto
di congruità sul periodo richiesto.
Successivamente, l’ufficio
competente potrà rilasciare
apposita autorizzazione per il
datore di lavoro delimitata ai
periodi in cui l’accesso /gli accessi sono avvenuti.
In particolare, l’operatore rimuoverà la “S” apposta precedentemente nel campo “in
attesa di documenti”, inserirà
la data di presentazione della
documentazione come “data di
perfezionamento domanda” e
istruirà la pratica per l’emissione della lettera di autorizzazione alla concessione dei
giorni di permesso.
Qualora i documenti presentati
non vengano ritenuti validi per
il riconoscimento del beneficio,
l’operatore medesimo definirà
la pratica con il provvedimento di reiezione, specificando la
“data di perfezionamento domanda” e provvedendo nel
contempo ad eliminare il codice “S” in entrambi i campi “requisiti” e “in attesa di documenti”.
Nelle more, il lavoratore potrà
assentarsi dal lavoro ad altro
titolo e solo ex- post l’assenza
potrà essere eventualmente
convertita, secondo le modalità vigenti nei singoli contratti
di lavoro, in “permesso ex art.
33 c.3 della legge 104/92”.
È opportuno evidenziare che,
sebbene l’autorizzazione dovrà essere fornita di volta in
volta sulla base della documentazione presentata non
è, invece, necessario ripresentare un nuovo modello di
domanda per ogni periodo richiesto.
L’operatore infatti creerà d’ufficio le singole pratiche mensili,
successive alla prima, al momento della presentazione della documentazione dimostrativa, impostando come “data di
presentazione domanda” quella originaria e come “data perfezionamento domanda” quella di consegna della documentazione probante l’avvenuta assistenza.
Il Direttore generale
Nori
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