GMilitari iornale Il nuovo A NA G GN A A P P M M NTTII EEN A NA CCA M M A O N 11 A ABBBBO2 011 20 dei PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB Anno XII - n. 9 - settembre 2010 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledeimilitari.it E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati Perequazione delle pensioni: la legge non è uguale per tutti a pagina 12 · CIRCOLARI I NOSTRI RECAPITI Via Palestro 78 00185 - Roma Telfax: 0644360432 E mail: [email protected] ALLOGGI: dal 2011 canoni di mercato. A rischio sfratto migliaia di famiglie · SENTENZE a pagina 20 · CONSULENZE DIRITTI IL NUOVO CONTRATTO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 a pagina 5 Il vuoto politico che mette in naftalina i controli democratici a pag. 2 ________ Riforme o involuzioni democratiche a pag. 3 ________ Il nuovo codice dell’Ordinamento militare: amare sorprese per la libertà di espressione… e non solo a pag. 4 L’aspettativa per riduzione di Quadri Nota dello SME a pag. 13 VADEMECUM Trattamento di pensione ai superstiti A pag. 14 MESSAGGIO INPS Permessi più facili per i disabili A pag. 26 2 • SETTEMBRE 2010 Editoriale IL VUOTO POLITICO CHE METTE IN NAFTALINA I CONTROLLI DEMOCRATICI ■ di Antonella MANOTTI Quale quadro politico potrebbe essere più “propizio” dell’attuale, ad un arretramento dei diritti e delle conquiste democratiche nelle forze armate? Purtroppo non si può essere molto ottimisti. Le cronache che rovesciano nelle redazioni dei giornali notizie di collusioni inquietanti fra politica, mondo economico e malavita, i dossier, le agitazioni negli schieramenti politici tutti presi nell’attrezzarsi all’eventualità del voto, un giorno annunciato e l’altro rimandato…Una politica “arraffona” che merita in gran parte, diciamolo senza mezzi termini, il discredito di cui è circondata e che rinuncia all’esercizio nobile del bene comune, in nome di una ben più prosaica volontà di sopravvivenza… Un parlamento impantanato, “appeso” ad una agenda politica che dimentica i problemi del Paese e – se tenta di affrontarne alcuni – spesso lo fa con disattenzione e superficialità . La lettura dei resoconti parlamentari delle Commissioni e dell’Aula ci rivelano lo scarso spessore degli interventi politici e sciatteria nell’ approfondire i temi in discussione. A volte non è nemmeno ben chiaro il tratto che divide le valutazioni della maggioranza da quelle dell’opposizione, tanto deboli sono le argomentazioni di quest’ultima, nel contrastare le “derive” antidemocratiche contenute in alcuni provvedimenti governativi…. Il sussulto, troppo spesso, arriva soltanto a ridosso di manifestazioni dei cittadini che si inventano ormai di tutto per risvegliare le forze politiche dal loro torpore . I nostri rappresentanti in Parlamento scendono in piazza, si fanno vedere tra i manifestanti, catturati da qualche telecamera, scambiano poche parole con i manifestanti e poi si rinchiudono nuovamente nel Palazzo ad aspettare, sugli scranni parlamentari, il loro turno per pigiare un pulsante…approvando o respingendo un provvedimento di cui magari non conoscono nemmeno il contenuto… Nessuna assunzione di responsabilità li sfiora e spesso dimostrano una impreparazione che lascia sbigottiti. Ma del resto, gran parte di loro debbono semplicemente adattarsi ad un ruolo di comparsa che le segreterie di partito gli hanno affidato, assicurandogli un posto in lista. Con uno stato d’animo abbastanza rassegnato, leggiamo quindi il resoconto della commissione affari costituzionali del 22 settembre scorso laddove, il senatore Saltamartini che fino a “ieri” militava in un sindacato, relazionando sulla riforma della rappresentanza arrivata dalla commissione difesa per il parere, afferma che: ….” benché il diritto di associazione sia riconosciuto a tutti i cittadini, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, per particolari forme associative occorre tenere conto, come ha rilevato la Corte costituzionale, della peculiarità del servizio reso in un ambiente speciale quale quello militare, necessariamente caratterizzato da coesione interna e neutralità…” E sempre più sconfortati, scorrendo la lettura, apprendiamo che – udite udite – per il Senatore appare “irragionevole la norma sul divieto di rielezione dei delegati dopo due mandati consecutivi, dal momento che la rappresentanza del personale militare è una specie di rappresentanza di interessi che sarebbe irragionevolmente limitata in una forma che allude a regole poste di norma per la rappresentanza politica….” Una “specie” di rappresentanza di interessi? Oddio, Cosa vuol dire il Sen. Saltamartini? Che la possibilità di rappresentare gli interessi del personale sarebbe irragionevolmente limitata dal “numero dei mandati” e non piuttosto dalla pesantezza delle norme e dai forti limiti che fanno, del testo di riforma proposto dal relatore di maggioranza sen. Galioto , un progetto conservatore e decisamente involutivo? Comprendiamo meglio perché il sen. Saltamartini definisce la RM, “una specie” di rappresentanza di interessi, quando egli si spinge a ritenere “inopportuni gli emendamenti presentati al testo, tendenti ad attribuire ai Cocer competenze in materia di stato giuridico e avanzamento del personale e competenze dirette, e non solo propositive, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Se non deve occuparsi di materie come le carriere o lo stato giuridico, o di Giornale Militari Il nuovo ■ dei salute e sicurezza, di cosa dovrebbe occuparsi una rappresentanza degna di questo nome? Appunto: una “specie” di rappresentanza… Non meno deludenti le osservazioni dell’opposizione rispetto alle valutazioni del relatore Saltamartini; il senatore Ceccanti si limita a : “Condividere la proposta di parere avanzata dal relatore, in particolare il rilievo riferito all’articolo 12, comma 3, circa l’irragionevole previsione del divieto di rielezione dopo due mandati consecutivi, che, a suo avviso, appare incongrua, tenendo conto della natura della rappresentanza del personale militare…” Tutto qui.… Possiamo nutrire la speranza che, nella commissione Difesa dove si svolge il dibattito sulla riforma, ci sia una attenzione diversa ed un livello di dibattito un po’ più elevato? Che la maggioranza non blindi il progetto di riforma e che l’opposizione non si rassegni all’idea che…poco si potrà fare perche…”Tanto hanno i voti per approvarla…”. Potremmo suggerire a quest’ultima, un livello di mobilitazione diverso se si volesse veramente imporre un ripensamento sul testo; uscire dal Palazzo e confrontarsi con i cittadini militari i quali - la mancanza di uno strumento efficace di tutela - la stanno pagando sulla propria pelle (con una finanziaria iniqua che ha colpito le classi sociali più deboli (tra cui il personale delle forze di polizia e delle forze armate), nonostante la norma sulla specificità approvata dal Parlamento. “Una norma con la quale , (afferma sempre il sen. Saltamartini) ….il comparto esce virtualmente dal pubblico impiego per attestarsi su un principio di riconoscimento che dovrà tradursi in successivi atti…” che saranno alimentati da un fondo che sarà costituito sulla base di un odg accolto da governo come raccomandazione (?) “il quale prevede la possibilità di uno stanziamento del cinque per cento delle infrazioni al codice della strada, accertata dai corpi di polizia….” Ecco, appunto, ce lo conferma il senatore: è proprio VIRTUALE la possibilità di veder realizzata la specificità del Comparto!! Non è virtuale invece, l’entrata in vigore del nuovo codice dell’ordinamento militare che una delega legislativa prevedeva come testo di semplificazione normativa ma che, nei suoi 2272 articoli, nasconde più di una inaspettata ed amara sorpresa per il personale come quella che va a toccare le norme sulla libertà di espressione, sulla partecipazione a riunioni e manifestazioni politiche e sindacali, sul regolamento di disciplina in materia di richiami verbali…Anche se, gli effetti giuridici conseguenti a questo provvedimento di portata enorme emergeranno, probabilmente, poco a poco. Vogliamo poi parlare della proposta di legge in gestazione, che prevede un ampliamento dei reati sottoposti al Codice penale militare? O di un modello di Difesa di cui non si conosce il progetto complessivo, mentre il governo sta procedendo alla sua definizione pezzo per pezzo, con provvedimenti sui quali – peraltro - il Parlamento è chiamato a dare solo dei pareri consultivi? La distrazione politica, rispetto al quadro sopra descritto per sommi capi, è inquietante e lo è ancor di più se essa ignora anche i richiami che provengono dall’Europa attraverso risoluzioni e raccomandazioni ratificate dai nostri parlamentari a Bruxelles, ma disattese dal Parlamento italiano. Cosa aspettarsi ancora? Torniamo allora, all’apertura di questa nota. Ovvero al fatto che l’instabilità del quadro politico – nelle fumisterie degli schieramenti - completi l’opera di arretramento democratico consentendo con un compiacente disinteresse – che dura ormai da anni - il perseguimento di un obiettivo preciso: quello di tornare a fare, dell’istituzione militare, un corpo separato della società. Ecco la politica dei fatti e quella delle alchimie…in un paese in cui tutto cambia affinchè nulla cambi. Dove sul versante normativo e legislativo troneggia un ordinamento fatto di regole che si elidono a vicenda e che in conclusione permettono a chiunque di fare i propri comodi, mentre assistiamo alla ipertrofia di istituzioni come il Parlamento, dove sono gli stessi “guardiani delle regole” a non pestarsi i piedi l’uno con l’atro, con buona pace dell’efficacia dei controlli democratici su ciò che esce dalle aule parlamentari. Lo strapotere dei partiti che hanno “occupato” le istituzioni facendo da mantello ad un sistema che protegge le sue classi dirigenti e lascia a mani nude i cittadini, ci lascia in eredità una miscela di interessi e connivenze che stanno fiaccando il Paese creando un clima ed un ambiente favorevole all’impunità ; un sistema in cui ci si adatta, in cui ci si genuflette davanti al potere del più forte. Il quadro si completa quando, una politica di tagli indiscriminati va a toccare nel vivo le istituzioni preposte alla difesa della legalità come i Corpi di polizia e la Giustiza. Ciò a cui assistiamo è la drastica riduzione dei controlli pubblici a vantaggio di una politica fatta di slogan e di messaggi mediatici…Le ronde, i militari nelle strade…. Una Politica che soddisfa l’egocentrismo di qualche ministro, ma che non lascia sui territori presidi di legalità. Ecco. Una funzione parlamentare ridotta a pure routine di potere, senza respiro, senza ricambio, senza più uno straccio di elaborazione ed una politica rinsecchita a solo mestiere, può riservarci amare sorprese. A ciascuno di noi è affidato il compito di reagire, perché il momento delle parole, delle volontà di impegnarsi domani, delle belle frasi fatte, è esaurito. Rifiutiamo l’omologazione al ribasso per salvarci dal buio in cui oggi affondano le nostre speranze. Non ci sono più rendite di cui usufruire perché in un vuoto di idee e di politica , può accadere di tutto. RIFORME O INVOLUZIONI DEMOCRATICHE? Giornale Militari Il nuovo dei di Guido BOTTACCHIARI* Il comparto Difesa insieme al resto del mondo pubblico attende di conoscere quale sarà il suo assetto futuro sulla base, si spera ,di un articolato e serio dibattito parlamentare che definisca prima ancora dei “numeri” (siano essi personale,mezzi,euro) il cosiddetto “livello di ambizione” del Paese. Noi della Rappresentanza Militare in particolare cercheremo di capire, tra le tante, come ripartirà il progetto di riforma della Rappresentanza Militare. L’“impresa concettuale” viene ciclicamente affidata, da almeno 10 anni, al Sen. RAMPONI classe 1930 (ex Comandante della Guardia di Finanza negli anni „90, parlamentare del PDL di lungo corso area A.N., già Presidente della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati). Nell’attuale legislatura dopo un primo tentativo, risultato peraltro inutile, di far convivere il “Diavolo e l’Acqua Santa” (ipotesi di sindacato militare e/o associazionismo, istituto interno di Rappresentanza) attraverso la conciliazione dei propositi legislativi delle diverse forze politiche tentata da un comitato ristretto in 4^ Commissione Difesa al Senato della Repubblica, la maggioranza ha deciso di accelerare ed il 1° maggio u.s. il relatore di maggioranza Sen. GALIOTO (PDL) preso atto dell’impossibilità di sanare le divergenze esistenti ha proposto un proprio testo come “sintesi” (??) dei vari disegni di legge in campo. In realtà il lavoro prodotto è, e non me ne voglia il volenteroso Senatore, un classico progetto conservatore, nella sua accezione negativa; un testo oserei dire arcaico, da cui viene fuori uno strumento rappresentativo pessimo, disfunzionale, pletorico e costoso, con maggiori deficit e limiti di quello esistente, già criticatissimo e con cui oggi ci barcameniamo nella difficile opera di tutela e rappresentanzadei militari. Peraltro la proposta legislativa in esame giunge dopo una serie di singolari iniziative legislative e pronunce istituzionali (Autorità militari e politiche del Dicastero Difesa) che destano serie preoccupazioni in quanto volte a comprimere e/o rivisitare in chiave riduttiva questioni attinenti ai diritti ed alle già precarie libertà dei militari. Sembra infatti che un “occulto regista” stia operando affinché il diritto di associazione dei militari sia sempre o quasi (tranne quando fa comodo) messo fuori gioco, perchè la libertà costituzionale di libera espressione del pensiero del militare sia fatta valere a fasi alterne (noi del Co.Ce.R. A.M. ne sappiamo qualcosa), che il libero esercizio delle libertà politiche e di iscrizione ai partiti politici venga costantemente posto in discussione da brillanti quanto illegittime elucubrazioni, che si persegua un progressivo allontanamento del militare dal “giudice naturale” con l’ampliamento delle competenze della giurisdizione speciale militare anche per ipotesi di reato comune, che si propugni una limitazione del diritto di accesso dei militari agli atti amministrativi con una conseguente ridotta possibilità di ricorso giurisdizionale. La legge 382/78 prevedeva che i militari potessero manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo su argomenti riservati di interesse militare o di sevizio… Con la nuova formulazione prevista dall’art. 1472 del codice A tal proposito per gli scettici o per coloro che volessero approfondire i citati temi si rinvia al Codice dell’Ordinamento Militare (dlgs. n.66/2010 articoli 1472 e 1483) per ciò che attiene alle libertà di espressione, al DDL CIRIELLI A/C n. 3163 del 2 febbraio 2010 per l’ampliamento delle competenze della magistratura militare, all’audizione avvenuta in data 04 novembre 2009 presso la 4^ Commissione Permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, da parte del Gen. C.A. ROGGIO Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare per ciò che attiene al diritto di accesso agli atti ed alla limitazione del diritto di ricorso giurisdizionale, e per finire alle recenti dichiarazioni/ atti del Ministro On.le LA RUSSA per ciò che riguarda il diritto associativo e sindacale, all’esercizio dei diritti politici e di iscrizione ai partiti politici, tutti atti rintracciabili nei siti del Parlamento e in genere in rete. Sembra in atto quindi un articolato disegno di “restaurazione” secondo una visione ottocentesca del mondo militare, un “progetto isolazionista” di questo da quello civile , sicuramente fuori dal tempo e lontano dai principi della Carta Costituzionale, dalle pronunce del Parlamento Europeo e dell’OSCCE nonchè lontanissimo da quel “diritto vivente o materiale” che viene spesso richiamato per altre questioni ma mai per quelle attinenti ai militari … anzi!! Ma tant’è. Alcuni politici la pensano diversamente e sezionando il quadro d’insieme sopra descritto tentano di ricostruire il “puzzle” del militare “uso ad obbedir (ciecamente) tacendo e tacendo morir”. Potrei dire: “non passeranno”!!. Invece sono molto preoccupato perché vedo (ma spero di sbagliarmi) silenziosa rassegnazione in chi dovrebbe contrastare (spiriti liberali e democratici, uomini delle istituzioni civili e militari, liberi pensatori, filosofi, sociologi, giuristi, sindacalisti, media, etc.) tali propositi sia a livello parlamentare che nella società. Tutti evidentemente presi da problemi istituzionali – politico – sociali - economici sicuramente ben più impellenti e gravi; ma quella sommariamente descritta è una ipotesi grave allo stesso modo e con una insidia maggiore: quella di sentire il fatto come questione lontana e marginale, perché appartenente ad un “universo separato”: quello militare!!. Ricacciare però il mondo militare ed i suoi appartenenti nelle “caverne del diritto” pur vivendo nei grattacieli del 21° secolo, specie oggi che non esistono più Forze Armate di popolo ma solo professionisti, cancellare o comprimere diritti e prerogative faticosamente conquistati, far passare il concetto “di mondo militare” come “cittadella chiusa” mentre si chiede agli stessi militari di operare in giro per il mondo (ma anche nel paese) per il ripristino ed il rispetto della legge, della legalità e della convivenza civile, sembra un esercizio di “sdoppiamento comportamentale” difficile, insensato e pericoloso. Queste perplessità non vengono avvertite solo da chi come me parteggia per soluzioni “progressiste” ma anche da organizzazio- ni come l’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) che anche di recente (luglio 2010) ha richiamato vari paesi aderenti, tra cui l’Italia, con una risoluzione sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali del personale delle forze armate, al rispetto della libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione dei militari, ed a impegnarsi per intervenire nell’ordinamento nazionale al fine di garantire un più ampio spettro di tutele e garanzie al personale delle Forze Armate, in un ottica d’implementazione degli standard necessari al conseguimento di un vero esercito europeo e transnazionale, i cui componenti possano riconoscersi in un’univocità di regole e diritti. Peraltro, e ritorno al tema iniziale, la Rappresentanza Militare in questi primi 30 anni di vita ha prodotto risultati apprezzabili, ha partecipato fattivamente alle dinamiche sociali, criticato quando serviva, protestato quando non era più’ possibile interloquire. E’ stata sempre o quasi interlocutrice seria e non politicamente schierata, ha garantito equilibrio nel rappresentare le istanze dei militari seppur con evidenti e sistemici limiti di autonomia e ruolo. Due fatti ha poi sicuramente garantito: ha abituato i militari al confronto democratico delle idee e li ha avvicinati alla società civile. Qualcuno pensa che sia troppo? Che convenga e che sia privo di rischi modificare l’istituto con pochi, piccoli e sapienti ritocchi (più delegati, più livelli di rappresentanza, assenza di autonomia dell’organismo, confusione nei ruoli, accentuazione delle differenze tra delegati e livelli rappresentativi, ampliamento delle cause di ineleggibilità etc.) sino a depotenziarlo così che funzioni ancor meno di oggi? Ha forse disturbato la richiesta, che da alcune voci libere (tendenza in aumento) del Consiglio Centrale di Rappresentanza (Co.Ce.R.) si leva, di voler assurgere a sindacato, “liberare” l’associazionismo o quanto meno far assumere alla Rappresentanza un “pieno e reale ruolo di parte sociale” ed una “sostanziale autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria”? Credo in conclusione che anche chi, diversamente da me, pensa che la nuova Rappresentanza Militare debba rimanere “Istituto dell’Ordinamento Militare” e non una libera associazione sindacale, non possa non riconoscere che le mie preoccupazioni siano serie e fondate, che le pseudo – riforme sul tema dei diritti qui appena tratteggiate e che l’attuale proposta di riforma della R.M. in discussione al Senato non possano assolutamente trovare accoglimento e condivisione. Spero, da ultimo, che il contingente, le necessità odierne dei rappresentanti ed un pizzico di compiacente distrazione non finiscano con il pregiudicare il futuro dei tanti che ci seguiranno. In concreto su argomenti delicati come quelli dei “diritti” cerchiamo di non depauperare il lascito di libertà ricevuto da chi ci ha preceduto e per essi lottato negli anni ‘70. Chiudo infine con l’auspicio che le parole, mai così attuali, pronunciate all’Aeroporto di Galatina (LE) – nel Settembre 1975, da un grande e rimpianto Statista, l’On. Aldo MORO, possano riecheggiare nelle menti e nei cuori di tutti: << ….. ora si tratta di continuare in una società rinnovata, ma che può e deve rinnovarsi ancora. Nuovi diritti per l’uomo e per il cittadino (e ogni Soldato è cittadino) vengono scoperti e conquistati ogni giorno mentre si va realizzando sempre più l’Italia moderna e civile nel contesto di nazioni liberali e pacifiche Presidente COCER A.M. …quella piccola differenza dell’ordinamento militare, il divieto di potersi esprimere viene ampliato ad argomenti …..”collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione…..” Ciò significa che i militari non SETTEMBRE 2010 • 3 potranno praticamente più parlare perché è evidente che qualunque argomento che riguardi la loro condizione sociale ed economica, ad esempio, può essere ricondotta al servizio… Parlare di orario di lavoro, di trattamenti economici inadeguati, di circolari restrittive, di diritti violati in caserma, di alloggi…tutto potrà essere discrezionalmente considerato dalla gerarchia “collegato al servizio).. Un bel passo indietro, non c’è che dire!!! 4 • SETTEMBRE 2010 Giornale Militari IL NUOVO CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE Il nuovo dei IN VIGOR E D A L 9 OTTOBRE 2272 ARTICOLI Limiti alla libertà di espressione per i militari Non tutti sanno che tra qualche giorno in assordante silenzio, (escluso qualche delegato dell’A.M.) entrerà in vigore la più grande “riforma” legislativa degli ultimi 50 anni che riguarda il mondo militare. Iniziamo a dire che quasi nessuno degli aventi causa si è degnato di pubblicizzare la cosa, forse perché non ha interesse a far comprendere al personale la vera portata delle modifiche al consolidato quadro normativo di riferimento dei militari. Tanto per iniziare a dare l’idea di quello che stà per accadere diciamo che il Governo ha pensato di semplificare la enorme mole di norme creando ex novo un codice ed un regolamento, il codice chiamato dell’ordinamento militare è composto come segue: - 2272 Articoli; - Libro primo - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI - Libro secondo- BENI; - Libro terzo - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ; - Libro quarto - PERSONALE MILITARE; - Libro quinto - PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FF.AA.; - Libro sesto - TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE; - Libro settimo - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA’ DI SERVIZIO; - Libro ottavo - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE; - Libro nono - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI. Con l’entrata in vigore del codice vengono abrogate ben n. 1085 norme (leggi, decreti legge, regi decreti, decreti luogotenenziali, decreti legislativi) ancora in vigore che vanno dal 1885 al 01.01.2010 (art. 2268 del codice - Abrogazione espressa di norme primarie) inoltre vengono anche abrogate ben 334 norme “secondarie” (D.P.R.,Decreti ministeriali ed interministeriali e regi decreti) ancora in vigore che vanno dalle regie patenti del 1814 al D.P.R. n. 215 del 23.12.2009 (art. 2269 del codice Abrogazione espressa di norme secondarie). Per dare solamente solo l’idea di quello che viene cancellato con il codice basti pensare che vengono abrogate tra l’altro la legge 11 luglio 1978, n. 382, la legge 24 dicembre 1986, n. 958; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; ed il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e tantissime altre norme di primissimo riferimento per lo status dei militari. Con il codice però non viene solo semplificato il quadro normativo, ma vengono introdotte modifiche sostanziali la cui portata sarà tutta da scoprire per esempio possiamo dire quella di modificare le categorie dei militari con l’art. 627 comma 1 che sancisce: “ Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) graduati; d) militari di truppa.” Tale norma crea ex novo una nuova categoria, quella appunto dei graduati che comprende gli attuali V.S.P., che vengono spostati dalla categoria dei militari di truppa per confluire nella nuova categoria che però non sembra avere per tutto il resto del quadro normativo un raccordo di equipollenza o equivalenza, in poche parole quando si parlerà di servizi o anche di organici o benefit per i militari di truppa, tali nome non dovrebbero essere applicate i V.S.P. in questo modo rischiano seriamente di subire un vuoto legislativo come ad esempio è avvenuto per anni per i sei scatti a sergenti in spe. L’art. 1349 comma 3 sancisce che “agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241”, in considerazione di tale novella norma, per i trasferimenti che la giurisprudenza ha considerato ordini non si applicheranno più le procedure previste dalla legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione, ossia l’avvio e la conclusione del procedimento di trasferimento non sono più obbligatori. L’art. 1350 (disciplina militare) comma 3 sancisce: “Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell’interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l’annotazione in registri a esclusivo uso interno per le finalità previste dal comma 4.” Il comma 4 sancisce: “Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente: a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero; b) per l’accertamento del presupposto di cui all’ articolo 1369, comma 1”. Questa sostanziale modifica del ex Regolamento di Disciplina Militare, introduce dei registri interni dove verranno annotati i richiami verbali e scritti inflitti ai militari da qualsiasi superiore al fine di utilizzarli per due anni come memorandum per le recidive e per l’accertamento del presupposto dei due anni dall’ultima sanzione per la cancellazione delle sanzioni disciplinari ex art. 77 del Regolamento di Disciplina Militare. E’ difficile immaginare con questo quadro normativo “rivoluzionario” quali siano le procedure di tutela che il militare punito con il richiamo verbale possa mettere in campo per tutelare i propri legittimi interessi. Il rischio è una “schedatura” di tutti i militari. L’art. 1483 comma 2.sancisce: “Ai militari di cui all’ articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, anche sindacali, e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative. Scommettiamo che la rigida applicazione della norma avrà effetti tutti da scoprire…. Tutto quello di cui sopra, è semplicemente un piccolissimo contributo della sproporzionata mole di norme introdotte con il codice che con qualche aggiunta e qualche virgola modificheranno di sicuro non in meglio le tutele del personale militare, ci chiediamo dove erano i COCER (tranne quello A.M.) mentre accadeva tutto questo???? Domenico BILELLO TRA SFER IMENTI PIU’ VELOC I CON MENO GA RAN ZIE (di Valerio Mattioli) - Il nuovo Codice dell’Ordinamento Militare approvato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 106 dell’8 maggio 2010 (Supplemento Ordinario n. 84) ha abrogato la legge 382/78 che reca le norme di principio sulla disciplina militare ed il D.P.R. 545/1986 che ne è il regolamento di esecuzione. Le due norme appena citate resteranno in vigore fino all’8 ottobre 2010; il giorno dopo entrerà in vigore il Codice dell’Ordinamento Militare. Gli effetti giuridici conseguenti a questo cambiamento di portata enorme saranno disvelati poco a poco. Infatti i 2272 articoli di cui è composto l’emanando Codice hanno bisogno di un attento esame che richiederà il suo tempo. A differenza della 382/78, che nasceva dopo un iter travagliato e con tanti rimaneggiamenti, il nuovo Codice dell’Ordinamento Militare, sebbene fosse un decreto legislativo, ha avuto solo un formale e preventivo parere parlamentare, ma nessuna discus- sione che ne esaminasse minuziosamente tutti gli aspetti, all’interno dell’Aula. Inoltre il testo è stato reso noto anche ai militari, che non hanno fatto pervenire significative reazioni, essendo stata dominata, la scena, dalla crisi economica. Uno degli aspetti più importanti e che sarà profondamente innovato, sarà quello dei trasferimenti, già equiparati agli ordini dalla prevalente giurisprudenza amministrativa. Infatti l’art. 4, comma 4 dell’abroganda legge 382/78 prevedeva che «Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto.» Poiché, come già detto, i trasferimenti sono equiparati agli ordini «emerge con chiarezza che ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze Armate, impongono di sussumere nella categoria dell’ordine del superiore gerarchico questi provvedimenti che attengono, in buona sostanza, ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1677/2001, n. 2641/2000, n. 85/1996)». Proprio per questo l’art. 4, comma 4 della legge 382/78 è stato sostituito con l’art. 1349 dell’emanando Codice dell’Ordinamento Militare il quale prevede ora che «Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalita’ di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.», recependo così le note sentenze del Consiglio di Stato sull’argomento. L’appartenenza dei trasferimenti al genus degli ordini ha di fatto limitato l’ambito di applicabilità della legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa solo in via interpretativa. Con il Codice dell’Ordinamento Militare, ora, non si deve più interpretare nulla giacché il terzo comma del citato art. 1349 prevede che «Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.». Quindi, nessun obbligo di motivazione, ne- anche succinta; nessuna comunicazione e partecipazione al procedimento amministrativo dell’interessato, nemmeno per l’invio di propri scritti; nessuno obbligo per l’amministrazione che trasferisce di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. Resterà comunque salvo il diritto di accesso che, per un procedimento ridotto all’osso, così come enunciato, potrebbe comportare solo il ritiro di qualche foglio di carta. Da ora, quindi, il trasferimento di militari nelle diverse aree del Paese avverrà più rapidamente ed efficacemente, in assenza di quelle garanzie previste dalle leggi precedenti, con il connesso rischio di creare una tipologia di trasferimenti discriminatori e punitivi che mal sopporterebbero le limitazioni della legge 241/1990, sulla trasparenza amministrativa, che, per anni, è stata il vero spauracchio della carente azione di comando di parte della classe dirigente. (Fonte grnet) IL NUOVO CONTRATTO ECONOMICO SETTEMBRE 2010 • 5 Nuovo contratto ■ GOVERNO SINDACATI E COCER (ESCLUSO L’AERONAUTICA) SIGLANO L’INTESA IL 17 SETTEMBRE SCORSO Giornale Militari Il nuovo ■ dei PER IL BIENNIO 2008-2009 Titolo I FORZE ARMATE Articolo 1 Ambito di applicazione e durata 1. Il presente schema di provvedimento si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica) con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. Le disposizioni del presente schema di provvedimento sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica. 2. Gradi Tenente Colonnello/Maggiore Capitano Tenente Sottotenente 1° maresciallo Luogotenente !° Maresciallo (con 8 anni nel grado) !° Maresciallo Maresciallo capo Maresciallo ordinario Maresciallo Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore Sergente Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado) Caporal Maggiore Capo scelto Caporal Maggiore Capo Caporal Maggiore scelto 1° Caporal maggiore Parametri Articolo 2 Nuovi stipendi 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è, pertanto incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Euro Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro 150,00 144,50 139,00 133,25 139,00 11,88 11,44 11,00 10,55 11,00 24.847,50 23.936,43 23.025,35 22.072,86 23.025,35 135,50 10,73 22.445,58 133,00 128,00 124,00 120.75 122,50 10,53 10,13 9.82 9.56 9,70 22.031,45 21.203,20 20.540,60 20.002,24 20.292,13 120,25 116,25 112,25 113,50 9.52 9.52 8,89 8,99 19.919,41 19.919,41 18.594,21 18.801,28 111,50 8.83 18.469,98 108,00 104,50 101,25 8,55 8,27 8,02 17.890,20 17.310,43 16.772,06 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 3, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale Incrementi mensili lordi delle Forze armate, individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è pertanto incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: ! !"! # 8$#/(! 9&*&*'&! :.-.**&--.;<#==(.$&! :#1('#*.! 9&*&*'&! 0.''.'&*&*'&! HI!<#$&,+(#--.! J2.=.'&*&*'&! HI!<#$&,+(#--.!3+.*!G!#**(! *&-!=$#/.7! 4I!<#$&,+(#--.! <#$&,+(#--.!:#1.! <#$&,+(#--.!.$/(*#$(.! <#$&,+(#--.! 0&$=&*'&!%#==(.$&!:#1.! 3+.*!G!#**(!*&-!=$#/.7! 0&$=&*'&!<#==(.$&!:#1.! 0&$=&*'&!<#==(.$&! 0&$=&*'&! :#1.$#-!<#==(.$&!:#1.! 3+.*!G!#**(!*&-!=$#/.B! :#1.$#-!%#==(.$&!:#1.! ,+&-'.! :#1.$#-!<#==(.$&!:#1.! :#1.$#-!%#==(.$&!,+&-'.! 4I!:#1.$#-!%#==(.$&! ! "#$#%&'$(!! )*+$&%&*'(!%&*,(-(!-.$/(! ! 4>?@??! ! 4??@??! 0'(1&*/(!#**2(!-.$/(!345! %&*,(-('67! ! ! 5>AB?>@??! 4CC@>?! 4EB@??! 4EE@5>! 4EB@??! BD@EE! B5@DF! GG@GE! B5@DF! 5CAB>>@4>! 5CA??>@E?! 5EA?45@5G! 5CA??>@E?! 4E>@>?! B?@EE! 5EAC??@G>! 4EE@??! 45G@??! 45C@??! 45?@F>! 455@>?! GG@DF! G>@EE! G5@DF! G?@>?! G4@DF! 55ABDB@4?! 55A4?>@D?! 54AC4C@G?! 5?AG>E@>E! 54A4>>@F>! 45?A5>! 44D@5>! 445@5>! 44E@>?! G?@4F! FF@>?! FC@GE! FD@DF! 5?AFDF@4G! 5?A?FD@EG! 4BAEG>@>G! 4BAD?4@C>! 444@>?! FC@EE! 4BA5>D@?>! 4?G@??! 4?C@>?! 4?4@5>! F5@??! DB@DF! DF@>?! 4GAD>4@D?! 4GA?CF@4>! 4FACG>@GG! 3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005, nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177. e successive modificazioni e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti di- retti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero. 4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale vacanza contrattuale ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. segue a pag. 6 La tabella degli aumenti 6 • SETTEMBRE 2010 ■ Articolo 3 Effetti dei nuovi stipendi 1. Fermo restando, quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente schema di provvedimento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato 2. Il nuovo ■ Articolo 5 Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali 1. Il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2006, n. 52 , è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l’anno 2008, euro 740.000,00 b) per l’anno 2009, euro 226.000,00 c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall’anno 2010, euro 3.660.000,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. Quel- segue da pag. 5 Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009 Gradi Tenente Colonnello Maggiore Capitano Tenente Sottotenente 1° Maresciallo Luogotenente 1° Maresciallo (con 8 anni nel grado) 1° maresciallo Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Maresciallo Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) Sergente maggiore Capo Sergente maggiore Sergente Caporal maggiore scelto (con 8 anni nel grado) Caporal maggiore Capo scelto Caporal Maggiore Capo Caporal Maggiore scelto 1° Caporal Maggiore Nuovo contratto dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di provvedimento. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. la corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente schema di provvedimento, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico. Articolo 4 Importo aggiuntivo pensionabile 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009Incrementi mensili lordiIncrementi mensili lordi Incrementi mensili lordi Incrementi mensili lordi Euro 13,21 13,21 13,10 12,99 12,55 12,82 12,82 12.82 12,51 12,29 12,08 12,25 Euro 272,29 272,29 270,03 267,67 258,54 264,23 264,23 264,23 257,90 253,28 248,92 252,35 12,25 11,98 11,80 11,86 252,35 246,93 243,18 244,46 11,86 11,80 11,76 17,41 244,46 243,18 242,38 241,24 Giornale Militari dei li afferenti alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi. 2. Gli importi di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti alle lettere a ) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi. e. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo. Articolo 6 Lavoro straordinario 1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso segue da pag. 6 Giornale Militari Il nuovo ■ dei segue da pag. 5 per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all’articolo 6, 2. Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010 Gradi Tenente Colonnello Maggiore Capitano Tenente Sottotenente 1° Maresciallo luogotenente 1° Maresciallo (con 8 anni nel grado) 1° maresciallo Maresciallo Capo Maresciallo ordinario Maresciallo Sergente maggiore Capo (con 8 anni nel grado) Sergente Maggiore Capo Sergente maggiore Sergente Caporal maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado) Caporal maggiore Capo scelto Caporal maggiore Capo Caporal Maggiore scelto 1° Caporal Maggiore Nuovo contratto ■ comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: Feriale Notturno o festivo Notturno festivo Parametri 150,00 150,00 144,50 139,00 133,25 139,00 Euro 15,52 15,52 14,95 14,38 13,78 14,38 Euro 17,54 17,54 16,89 16,25 15,58 16,25 Euro 20,24 20,24 19,49 18,76 17,98 18,76 135,50 14,01 15,84 18,28 133,00 128,00 124,00 120,75 122,50 13,76 13,24 12,83 12,49 12,67 15,55 14,97 14,50 14,12 14,33 17.95 17,27 16,73 16,29 16,52 120,25 12,44 14,06 16,23 116,25 112,25 113,50 12,02 11,61 11,74 13,59 13,12 13,28 15,69 15,15 15,32 TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI Articolo 7 Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui all’articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione. SETTEMBRE 2010 • 7 Artiolo 8 Decorrenza del provvedimento 1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento UNA LUNGA TRATTATIVA E GLI IMPEGNI DEL GOVERNO 111.50 11,54 13,04 15,05 108,00 11,17 12,63 14,57 104,50 10,81 12,22 14,10 101,25 10,48 11,84 13,66 Dopo una lunghissima trattativa iniziata a dicembre dello scorso anno, dopo il rifiuto – allora - della quasi totalità delle rappresentanze sindacali e dei Cocer di firmare il contratto relativo al biennio 2008 - 2009, il 16 settembre scorso è stato sottoscritto dalla Funzione pubblica e dalle organizzazioni sindacali e Cocer (ad esclusione del Cocer Aeronautica che non ha firmato) l’accordo con il quale si chiude la vertenza che porterà aumenti medi all’incirca di 100 euro LORDI in busta paga compreso lo straordinario. Dopo la recente manovra finanziaria che non poche amare sorprese ha riservato al personale del Comparto, i rappresentati sindacali ed i Cocer hanno alla fine hanno accettato le proposte sul piatto, soprattutto nel timore che un quadro politico traballante potesse determinare un ulteriore slittamento nella chiusura del contratto e pochi, in verità, dopo la finanziaria, si fidano del governo, peraltro assente durante la trattativa che si è svolta con i “tecnici”. Una presenza che si riteneva necessaria in quanto sono ancora “pendenti” i famosi ordini del giorno che impegnano il governo a correggere alcune disposizioni inique della manovra ma, com’è chiaramente specificato negli atti parlamentari, tutto ciò a condizione di reperire le necessarie risorse. A margine della firma si segnala l’ennesima apertura del tavolo di confronto per la previdenza complementare e l’individuazione delle voci che dovranno costituire la base di calcolo per il TFR nonchè una dichiarazione di impegno a tramutare in norma l’ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati per superare le penalizzazioni introdotte con la manovra economica. Dichiarazione di impegno del Governo Il Governo, preso atto degli atti di impegno assunti, in ragione della particolare specificità di tutto il personale del Comparto Sicurezza e Difesa a margine della manovra finanziaria di cui alla Legge 122/2010, di conversione in legge del decreto legge n. 78/2010, volti a chiarificare le voci retributive non facenti parti del tetto retributivo di cui all’articolo 9, comma 1 del predetto provvedimento legislativo, nonché dell’impegno assunto a fronte dell’articolo 9, comma 21, in ordine al completo riconoscimento economico e giuridico delle promozioni e degli adeguamenti retributivi nel triennio 2011 - 2013, SI IMPEGNA • a dare completa attuazione all’atto di impegno assunto in ordine all’articolo 9, comma 21 finalizzato a chiarificare le voci retributive da escludere dal tetto retributivo in linea con la volontà politica già assunta dai Ministeri interessati; • a promuovere in tempi ragionevolmente contenuti, anche con l’inserimento della previsione in un veicolo legislativo d’urgenza, per finanziare le eventuali deficienze che si dovessero riscontrare nei confronti del fondo di cui all’articolo 8, comma 11 bis, finalizzato a dare completa attuazione all’impegno ed alla volontà politica già espressa dall’Esecutivo nelle sedi istituzionali e non, per attribuire gli emolumenti completi derivanti da promozioni o dalla dinamica salariale; • ad aprire in tempi ragionevolmente contenuti un tavolo tecnico presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione per dare rapido impulso all’istituzione di forme di previdenza complementare in ambito Comparto. E’ stato chiesto altresì, che gli incrementi a regime e gli arretrati vengano attribuiti a tutti entro il prossimo mese di novembre a termine dell’iter procedurale di registrazione del provvedimento e di emanazione del relativo DPR. 8 • SETTEMBRE 2010 ■ C ocer Finanza NUOVO CONTRATTO COMMENTI Giornale Militari Il nuovo ■ dei Perché abbiamo firmato “Dopo i pesanti tagli della Finanziaria, la sottoscrizione del contratto è solo un atto di responsabilità verso il personale…” di E. TAVERNA, D. TISCI e M. DORI * La manovra finanziaria è stata fortemente criticata perché ha colpito duramente la Pubblica Amministrazione ed in particolar modo alcuni settori vitali di essa, tra cui il comparto difesa e sicurezza. Il grosso della manovra ha scaricato, dunque, i suoi nefandi effetti su lavoratori che guadagnano mediamente 1200 euro al mese, ai quali lo Stato richiede un’esclusività d’impiego, una disponibilità incondizionata che comprime diritti costituzionali fondamentali - garantiti a tutti gli altri cittadini italiani - e persino il sacrificio della propria vita a difesa della collettività. Non c’è da meravigliarsi, dunque, se le Organizzazioni Sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile decisero di portare in piazza il loro personale: era necessario evitare che si sovvertissero i principi costituzionali di equità e di giustizia economica e sociale che dovrebbero caratterizzare le scelte di chi ci governa. Per gli stessi motivi anche il Co.Ce.R. della Guardia di Finanza, in rappresentanza dei finanzieri, decise di parteciparvi. Alcuni mesi fa in un articolo del corriere della sera “La manovra è sufficiente non ci sarà un bis” vennero riportate le seguenti parole del Ministro dell’Economia, anche con riferimento alle proteste delle Forze dell’Ordine attuate in quei giorni precedenti: “la reazione non sembrava legata all’entità delle riduzioni, spesso di 100200 euro su stipendi alti o comunque prestigiosi, ma sulla lesa intoccabilità”. Dobbiamo desumere che queste sono le considerazioni ricorrenti che la classe politica ha di noi. Dopo la grave ingiustizia del mancato avvio della previdenza complementare per il comparto difesa e sicurezza che avrebbe dovuto attenuare gli effetti economici devastanti conseguenti alla rivisitazione del sistema pensionistico italiano avvenuto negli anni novanta - consumatasi sotto gli occhi indifferenti di molti autorevoli politici, ma anche di alcuni sindacalisti - oggi ci tocca ingoiare un altro boccone amaro. Una manovra finanziaria, che in barba alla specificità d’impiego del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza, tra le principali novità prevedeva: 1. il blocco del rinnovo contrattuale per gli anni 2011, 2012 e 2013 durante i quali verrà corrisposta esclusivamente la vacanza contrattuale, che é pari all’inflazione programmata; 2. il blocco degli adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato per gli anni 2011, 2012 e 2013; 3. che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010. 4. Efficacia - ai soli fini giuridici - delle progressioni di carriera, comunque denominate, intervenute negli anni 2011, 2012 e 2013 per tutto il personale, sia esso contrattualizzato che non; 5. Il passaggio - a decorrere dal 2011 - al sistema di calcolo previsto per il TFR in luogo di quello applicato per l’erogazione dell’attuale TFS (al riguardo, peraltro, ancora non è chiaro se si riuscirà a far computare l’indennità mensile pensionabile come elemento della retribuzione utile ai fini del conteggio); 6. Prelievo di circa 670 milioni di euro, da tempo accantonati, per il riordino delle carriere per il personale del comparto, per destinarli a copertura della manovra; 7. La rideterminazione in pejus delle risorse stanziate per corrispondere l’indennità di comando terrestre prevista dall’art 52 del DPR 164/2002, (nonostante il personale interessato sia portatore di un diritto oggettivo, ribadito da numerose sentenze emesse dagli organi giurisdizionali. Provvedimenti, peraltro, che in diversi casi hanno nominato specifici “commissari ad acta” che, a fronte dell’inadempienza della Pubblica Amministrazione, avrebbero dovuto dare esecuzione al giudicato; 8. Il differimento della corresponsione della buonuscita per importi superiori ai 90.000 euro lordi; Grazie, esclusivamente alle forti azioni di protesta da parte dei Co.Ce.R. e delle OO.SS., in sede di conversione del decreto legge 78/2010 sono state apportate le modifiche all’art. 9 comma 1 e le parole il trattamento stipendiale accessorio in godimento nell’anno 2010 sono state sostituite dalle seguenti: ordinariamente spettante per l’anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio. All’art. 9 dopo il comma 2 è stato inserito, inoltre, il comma 2 bis che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 Dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. E’ stato inserito, infine, l’art. 11 bis che prevede l’istituzione di un fondo con una dota- zione di 8O milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a misure perequative per il personale interessato ai tagli di cui all’art. 1 comma 21 (blocco ai fini economici delle progressioni di carriere ed automatismi stipendiali). Quest’ultima previsione dovrebbe salvaguardare i benefici derivanti dalle variazioni della dinamica retributiva, dalle progressioni di carriera e dai passaggi tra aree. In merito si continuano ad esprimere forti dubbi poiché le modalità attuative del fondo non sono ancora chiare, le somme stanziate non sono sufficienti a soddisfare le finalità ipotizzate dal legislatore e, quindi, necessitano di una consistente integrazione. Manca, inoltre, la totale copertura economica del fondo per l’anno 2013. In pratica, è stato l’epilogo di una favola raccontata da persone di Governo, che ha visto uomini di legge manifestare in piazza e costretti anche ad agire - in alcuni momenti - ai limiti della legalità per salvaguardare la dignità dei colleghi e delle proprie famiglie. Purtroppo, le nostre dure prese di posizione sono servite solo a limitare i danni e questo è ancora più grave perché dimostra che ormai siamo ad un punto di non ritorno. In tutta questa vicenda, infatti, una sola cosa è emersa chiaramente: l’indifferenza della politica a non voler tener conto delle legittime richieste delle parti sociali, se non addirittura una chiara volontà di voler depotenziare gli strumenti di tutela del personale. Conquiste, cancellate in un solo colpo, ma frutto di anni di costanti trattative che miravano ad ottenere qualche miglioramento economico per persone che svolgendo il lavoro del finanziere, del poliziotto, del carabiniere non hanno semplicemente scelto una professione, ma hanno fatto una vera e propria scelta di vita. Non privilegi di casta come qualcuno ha lasciato intendere. Questo non è soltanto il pensiero di persone che hanno il compito di rappresentare - con obiettività e senso della misura – gli interessi del settore al quale appartengono ma è anche la convinzione di cento autorevoli economisti appartenenti ad Atenei ed Enti di ricerca italiani ed esteri che con un documento unitario sostengono: omissis “ è bene tuttavia chiarire che l’ostinazione con la quale si perseguono le politiche depressive non è semplicemente il frutto di fraintendimenti generati da modelli economici la cui coerenza logica e rilevanza empirica è stata messa ormai fortemente in discussione nell’ambito della stessa comunità accademica. La preferenza per la cosiddetta “austerità” rappresenta anche e soprattutto l’espressione di interessi sociali consolidati. Vi è infatti chi vede nell’attuale crisi un’occasione per accelerare i processi di smantellamento dello stato sociale, di frammentazione del lavoro e di ristrutturazione e centralizzazione dei capitali in Europa. L’idea di fondo è che i capitali che usci- ranno vincenti dalla crisi potranno rilanciare l’accumulazione sfruttando tra l’altro una minor concorrenza sui mercati e un ulteriore indebolimento del lavoro. Occorre comprendere che se si insiste nell’assecondare questi interessi non soltanto si agisce contro i lavoratori, ma si creano anche i presupposti per un’ incontrollata centralizzazione dei capitali, per una desertificazione produttiva del mezzogiorno e di intere micro regioni europee, per processi migratori sempre più difficili da gestire e in ultima istanza per una gigantesca deflazione da debiti, paragonabile a quella degli anni trenta. Il Governo italiano ha finora attuato una politica tesa ad agevolare questo pericoloso avvitamento deflazionistico. E le annunciate ulteriori strette di bilancio associate all’insistente tendenza alla riduzione delle tutele del lavoro non potranno che provocare altre cadute del reddito, dopo quella pesantissima già fatta registrare dall’Italia nel 2009. Si tenga ben presente che sono altamente discutibili i presupposti scientifici in base ai quali si ritiene che attraverso simile politiche si migliora la situazione economica e di bilancio e quindi si ci salvaguarda da un attacco speculativo. Piuttosto, per questa via si rischia di alimentare la crisi, le insolvenze e quindi la speculazione. Quale monito per il futuro è opportuno ricordare che nel 1992 l’Italia fu sottoposta a un attacco speculativo simile a quelli attualmente in corso in Europa. All’epoca i lavoratori italiani accettarono un gravoso programma di austerità, fondato soprattutto sulla compressione del costo del lavoro e della spesa previdenziale. All’epoca, come oggi, si disse che i sacrifici erano necessari per difendere la lira e l’economia nazionale dalla speculazione. Tuttavia, poco tempo dopo l’accettazione di quel programma, i titoli denominati in valuta nazionale subirono nuovi attacchi. Alla fine l’Italia uscì comunque dal sistema monetario Europeo e la lira subì una pesante svalutazione. I lavoratori e gran parte della collettività pagarono così due volte: a causa della politica di austerità e a causa delle merci importate. L’esperienza storica insegna che per contrastare efficacemente la deflazione bisogna imporre un pavimento al tracollo del monte salari, tramite un rafforzamento dei contratti nazionali, minimi salariali, vincoli ai licenziamenti e nuove norme generali a tutela del lavoro e dei processi di sindacalizzazione. Soprattutto nella fase attuale, pensare di affidare il processo di distruzione e di creazione dei posti di lavoro alle sole forze del mercato è analiticamente privo di senso oltre che politicamente irresponsabile. Bisogna istituire un sistema di fiscalità progressiva coordinato a livello europeo, che contribui- segue a pag. 9 Giornale Militari Il nuovo dei ■ C ocer Finanza NUOVO CONTRATTO COMMENTI ■ SETTEMBRE 2010 • 9 Gli aumenti concordati e gli impegni governativi Cocer Finanza: perché si al contratto segue da pag. 8 sca a invertire la tendenza alla sperequazione sociale e territoriale che ha contribuito a scatenare la crisi. Occorre uno spostamento dei carichi fiscali dal lavoro ai guadagni di capitale ed alle rendite, dai redditi ai patrimoni, dai contribuenti con ritenuta alla fonte agli evasori, dalle aree povere alle aree ricche dell’Unione. Il Centro Studi di Economia Reale, presieduto dal Sen. Prof. Mario Baldassarri, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato - illustre economista - ha sostenuto: “la manovra di correzione dei conti pubblici produce un effetto di freno sull’economia pari all’ 1 per cento del Pil rispetto agli andamenti tendenziali 2011-2013, con la conseguente riduzione di oltre 100 mila posti di lavoro ed un innalzamento di circa mezzo punto percentuale nel tasso di disoccupazione. L’obiettivo di riduzione del debito pubblico sotto il 3% non sarà raggiunto. Il deficit rimarrebbe, infatti al 3,3 %”. Per evitare l’effetto freno della manovra serve un sostegno allo sviluppo con maggiori elementi di equità sociale”. Nei fatti è accaduto il contrario: in una società ingiusta è stata varata una finanziaria altrettanto iniqua che ha colpito esclusivamente le classi sociali più deboli (tra le quali le forze di polizia) ma ha salvaguardato i redditi di persone che nel settore privato guadagnano dieci volte di più dello stipendio di un finanziere, ma soprattutto di coloro che traggono importanti profitti dalle rendite finanziarie. Per non parlare poi della corruzione, della lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Mali endemici, che da sempre condizionano fortemente l’economia della società, talvolta anche sostenuti da scelte non sempre ben ponderate adottate da uomini delle Istituzioni. Non c’é, inoltre, nemmeno la volontà di allargare gli spazi di democrazia nell’ambito dell’ordinamento militare anzi, al contrario, con una serie d’iniziative politiche si sta cercando di limitare anche la libertà di espressione del personale. Ne sono un chiaro esempio il disegno di legge con il quale il Governo si appresta, in sordina, a rivisitare l’istituto della Rappresentanza Militare riproponendo - a distanza di trent’anni – un modello inadeguato, arcaico ma soprattutto privo di quelle necessarie innovazioni, ormai vitali, che dovrebbero garantire il giusto equilibrio e la necessaria democrazia all’interno di ogni luogo di lavoro. Per non parlare poi, dell’emanazione del codice dell’ordinamento militare, Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i cui effetti devastanti potrebbero concretizzarsi a breve e privare, quindi, il personale di quella libertà di espressione costituzionalmente garantita al “cittadino-militare” e, a suo tempo, ribadita dalla legge 382/78. Ecco, ad esempio, nella parte in neretto una delle modifiche apportate, fortemente restrittive: i militari possono libera- mente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione). Se questo è il trattamento che lo Stato ci ha riservato, dobbiamo pretendere di essere considerati come tutti gli altri lavoratori: a questo punto ci concedano la possibilità di svolgere il secondo lavoro, di non avere obblighi al di fuori dell’orario di servizio, né altri legati allo specifico status. E’ chiaro che nei prossimi mesi saremo tutti costretti a fare una profonda riflessione, che risvegli le coscienze sopite e porti a chiedere con forza cambiamenti radicali in quei settori vitali per il personale. Anche se questo dovrà passare per una stagione di rivendicazione e conflitti. Il Governo, ovviamente, dovrà assumersi la responsabilità morale delle scelte che ha già fatto e di quelle che farà in futuro, di fronte ai 450.000 operatori del comparto difesa e sicurezza e delle proprie famiglie. E’ stato, pertanto, esclusivamente un gesto di responsabilità verso il personale che rappresentiamo che ci ha indotto a sottoscrivere la sera del 16 Settembre scorso - presso Palazzo Vidoni, sede della Funzione Pubblica alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e dei competenti Sottosegretari di Stato, il contratto di lavoro relativo al biennio economico 2008/2009, per il comparto difesa e sicurezza. E’ il caso di ricordare che in origine le risorse stanziate erano pari a: • 78 milioni di uro per l’anno 2008 e 116 milioni di euro a decorrere dal 2009 per la corresponsione della vacanza contrattuale; • a decorrere dal 2009, in aggiunta ai citati 116 milioni di euro, erano stati stanziati ulteriori 586 milioni per l’adeguamento delle retribuzioni medie al tasso d’inflazione programmata. Un contratto ormai scaduto da anni, a suo tempo non sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dai Co.Ce.R., in quanto le risorse previste erano inadeguate e di gran lunga inferiori a quelle stanziate per i precedenti contratti. A seguito delle dure prese di posizione attuate dalle OO.SS. e da questo Consiglio Centrale di Rappresentanza che sfociarono in una manifestazione pubblica svoltasi a Roma il 28 ottobre 2009 e che vide la presenza di più di 40.000 appartenenti alle Forze di polizia, il Governo stanziò ulteriori 100 milioni di euro - con decorrenza 2010 - al fine di riconoscere la rivendicata specificità della funzione e del ruolo del comparto. Nonostante ciò, non si sottoscrisse il contratto e si continuò l’azione a tutela delle retribuzioni del personale, sia con l’intento di rivendicare ulteriori risorse che potessero equiparare gli aumenti proposti a quelli percepiti negli anni precedenti, sia per limitare gli effetti devastanti derivanti dai tagli ipotizzati dal Governo con la manovra finanziaria correttiva dei conti pubblici. Grazie, quindi, a queste prese di posizione si ottennero ulteriori 100 milioni per il rinnovo contrattuale 2008/2009, (peraltro successivamente salvaguardato dal blocco dei rinnovi contrattuali) e limitati gli effetti dei tagli attuati dalla finanziaria. E’ del tutto evidente che esclusivamente la necessità di dover salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni dei finanzieri, ulteriormente erose dalle misure negative della finanziaria, ci ha portato alla sottoscrizione del contratto. Al di là di questa scelta, però, rimane comunque invariato il giudizio profondamente negativo sull’esiguità delle risorse appostate per il contratto 2008/2009, sul blocco salariale per gli anni 20011-2012 e 2013 nonché sui drastici tagli e provvedimenti apportati dalla manovra finanziaria. Per espressa volontà dei Co.Ce.R. e delle OO.SS., pertanto, è stato concluso nel giro di pochissimi giorni l’iter concertativo delle procedure contrattuali, appunto per mettere in condizione il Dipartimento della Funzione Pubblica e, quindi l’Autorità politica, di perfezionarne il percorso legislativo, in modo da poter corrispondere - salvo imprevisti di natura giuridica - gli aumenti concordati ed i relativi arretrati nel mese di Novembre p.v.. In questi giorni, infatti, dopo l’avvenuta deliberazione da parte Consiglio dei Ministri, l’accordo è stato recepito in un Decreto del Presidente della Repubblica e successivamente verrà sottoposto al giudizio degli organi di controllo (Ragioneria e Corte dei Conti), dopodiché verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, reso esecutivo. Durante le fasi contrattuali si è deciso di spalmare quasi la totalità delle somme a disposizione sul parametro stipendiale e sull’indennità mensile pensionabile, al fine di evitare una dispersione delle risorse - di per sé già esigue - che se da un lato avrebbe portato la creazione di nuovi istituti o la rivalutazione di altri già esistenti per singole categorie o fasce di personale, dall’altro avrebbe abbassato notevolmente l’importo dell’aumento stipendiale medio mensile spettante al singolo dipendente sulle voci stipendiali fisse. Ovviamente, l’aumento riassorbirà la vacanza contrattuale percepita e gli importi lordi saranno soggetti ad imposizione fiscale ed alla specifica ritenuta assistenziale e previdenziale. L’aggiornamento economico dei parametri e dell’indennità mensile pensionabile, pertanto, comporterà un aumento mensile medio netto procapite che oscillerà tra i 40 euro per un Finanziere ed i 50/55 euro per il Luogotenente. Mentre l’importo netto degli arretrati spettanti sarà pari ad una cifra che oscillerà tra gli 870 euro per un Finanziere ed i 1170 per un Luogotenente. E’ stata effettuata – così come espressamente richiesto dalla parte pubblica, che al riguardo ha posto una specifica pregiudiziale per la conclusio- ne delle trattative - una minima rivalutazione del costo dell’ora di lavoro straordinario al fine di ottenerne almeno l’equiparazione al costo dell’ora di lavoro ordinario. Ovviamente, le risorse necessarie sono state sottratte dal contratto, come avvenuto peraltro nella precedente concertazione. Questa scelta ha creato una dura presa di posizione da parte del Co.Ce.R. della Guardia di Finanza che, da sempre, sostiene che il lavoro straordinario essendo un’esigenza dell’Amministrazione deve avere, necessariamente, uno specifico stanziamento di risorse. Per quanto concerne le somme residuali del contratto non utilizzate - insufficienti ad apportare per tutte le Amministrazioni le rivalutazione di istituti già esistenti - le stesse sono confluite nel Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (cosiddetto premio produzione/incentivante). In tal modo ogni singola Amministrazione potrà deciderne l’uso ritenuto più consono. Le somme, per la Guardia di Finanza, ammontano a: a) euro 250.000,00, per l’anno 2008; b) euro 4.789.000,00, per l’anno 2009; C) euro 3,348.000,00 a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l’anno 2010. Gli importi di cui alle lettera a), b) e c) non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico della Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non sono strutturali e, quindi, non hanno effetto trascinamento negli anni successivi. Parte integrante del contratto, inoltre, è lo specifico impegno che i Co.Ce.R. e le OO.SS. sono riusciti a far sottoscrivere alle Autorità politiche presenti, che potenzialmente rafforza le sottonotate promesse, già fatte assumere al Governo in relazione della precipua specificità del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza, in relazione alla manovra finanziaria di cui alla legge 122/2010, di conversione in legge del D.L. 78/2010: 1. delineare le voci retributive non rientranti nel tetto di cui all’art. ,1 comma 9 e 21 concernenti il totale riconoscimento economico e giuridico delle progressioni di carriera e degli automatismi stipendiali; 2. prevedere un ulteriore finanziamento delle risorse aggiuntive, necessarie per dare piena attuazione alle finalità del fondo con finalità perequative, previsto dall’art. 8 comma 11 bis della citata manovra finanziaria e finalizzato ad attribuire agli aventi diritto - senza decurtazioni – gli effetti economici derivanti da promozioni o da variazioni della dinamica salariale. Rientra, infine, negli impegni di Governo la necessità di avviare, in tempi brevi, un tavolo tecnico presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione che dia impulso all’istituzione di forme di previdenza complementare in ambito comparto difesa e sicurezza. *Delegati Co.Ce.R. Guardia di Finanza 10 • SETTEMBRE 2010 ■ Cocer Aeronautica NUOVO CONTRATTO COMMENTI Torno e questa volta a titolo personale senza la necessità di tirare in ballo la sezione del Co.Ce.R. A.M. da me presieduta, sul contratto per il personale militare del biennio economico 20082009 che è stato recentemente siglato alla Funzione Pubblica con l’opposizione della Rappresentanza Militare dell’Aeronautica Militare. Ci torno innanzitutto per ringraziare e non in modo ironico, il Ministro della Funzione Pubblica On.le Renato BRUNETTA che nonostante il carattere spigoloso ha il pregio di non sottrarsi al confronto e di assumersi piena responsabilità nel dire e nello scrivere. Come i più informati sapranno, il Co.Ce.R. A.M. non ha firmato il contratto in La nota della Funzione Pubblica sulle osservazioni del Cocer Aeronautica Nella lettera di trasmissione degli accordi sottoscritti per il rinnovo contrattuale del comparto difesa e sicurezza, il Ministro della Funzione Pubblica, nel riepilogare gli aspetti procedurali, i firmatari dell’accordo e gli aspetti finanziari, risponde anche alle osservazioni del Cocer Aeronautica che, ricordiamo non ha sottoscritto l’intesa con il governo riassumendo in un documento le osservazioni allo schema del provvedimento di concertazione. Il ministro Brunetta, nella nota di trasmissione afferma: “ ….Ai sensi dell’articolo 7, comma 8, la sezione Cocer Aeronautica che, si rammenta è l’unica che non ha firmato e, dunque, non ha concertato lo schema di provvedimento per le Forze armate, ha presentato le proprie osservazioni sul predetto schema, rispetto alle quali si rappresenta quanto segue: Con le osservazioni viene in sintesi lamentato, in primo luogo, un mancato chiarimento, con idoneo intervento normativo, della portata degli effetti della recente manovra finanziaria sul trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa; in secondo luogo si lamentano :” i diferenti aumenti retributivi sul trattamento economico fisso, per operatori del comparto con il medesimo grado e ele stesse funzioni ed addirittura con lo stesso status giuridico di militare…” Infine, negli allegati alle osservazioni generali, nelle parti specifiche della categoria “A” Ufficiali, “B” sottufficiali e “C” volontari e graduati, , vengono poste una serie di rivendicazioni più puntuali (es. interventi sull’assegno funzionale con l’introduzione di due ulteriori fasce). Al riguardo, circa le prime osservazioni , si evidenzia che la richiesta della sezione Cocer Aeronautica esula totalmente dall’ambito di competenza materiale attribuito per espressa disposizione di legge alle procedure negoziali, all’esito delle quali vengono sottoscritti l’ipotesi di accordo e gli schemi di concertazione ed emanati i relativi decreti presidenziali di recepimento. Pertanto, in alcun modo le problematiche sollevate dal Cocer, attinenti in sintesi agli effetti della recente manovra finanziaria sul comparto difesa, avrebbero potuto essere affrontate nei predetti accordi sindacale e provvedimenti di concertazione. Quanto alla seconda osservazione si fa presente che le risosre finanziarie disponibili sono individuate dalle citate disposizioni delle leggi finanziarie in misura percentuale uguale per tutti gli operatori del comparto. Il loro utilizzo in termini di stipendio è però necessariamente diversificato, in quanto le risorse vengono assorbite in misura differenziata a causa della differente distribuzione del personale tra i due settori (per i corpi di polizia, risorse assorbite: 77%; per le Forze Armate, risorse assorbite: 82%). Ciò ha determinato, per le Forze Armate, minori risorse disponibili per gli incrementi degli altri istituti contrattuali, tra i quali le indennità fisse. Infine, circa le rivendicazioni più puntuali esposte si evidenzia che esse attengono a profili normativi, pertanto in nessun modo affrontabili in sede di trattativa e di concertazione per rinnovo del biennio 2008-2009 che, è un biennio esclusivamente economico e nel quale, dunque, non possono in alcun modo effettuarsi interventi aventi carattere giuridico. …” Giornale Militari Il nuovo ■ dei Cocer A.M.: Perché non abbiamo firmato argomento e successivamente ha reso formalmente noto, come da norma peraltro mai prima utilizzata, i motivi del proprio dissenso a cui il Ministro Brunetta ha prontamente replicato. (vedi nota pubblicata in questa pagina - NdiR). Egli infatti nel trasmettere l’ipotesi di accordo sindacale e gli schemi di concertazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva procedura di approvazione dei DPR di recepimento, ha dedicato una cartella del suo scritto alle obiezioni del Co.Ce.R. A.M. e quindi si presume prezioso tempo ed energie. Questo fatto è sicuramente positivo, denota trasparenza e consente un leale confronto tra idee diverse anche in forma pubblica. La mia controreplica prende quindi le mosse da questo positivo giudizio sull’operato postumo alla concertazione del Ministro BRUNETTA, seppur nel merito di quello che è successo nel corso delle trattative continuo a rimanere delle mie idee (che poi sono in sintonia con quelle degli altri componenti del Co.Ce.R. AM), sia rispetto alla scarsità di fondi a disposizione, per l’iniquità del contratto nonché rispetto al “ruolo concesso” ai Co.Ce.R. nel corso della contrattazione. Per chiarezza ed in sintesi il documento a base della “procedura di dissenso” del Co.Ce.R. AM rimarcava due aspetti generali: 1) un mancato intervento normativo idoneo a correggere gli impatti della pesantissima manovra finanziaria (DL. 78/2010 convertito in L. 122/2010) per ciò che concerne gli istituti giuridicoeconomici del trattamento economico dei militari (tetto retributivo, assegno funzionale, indennità omogeneizzazione stipendiale, indennità operative) toccati (bloccati) dalla manovra, nonché per quelli relativi al trattamento previdenziale (passaggio da TFS a TFR) senza che si sia avviata la previdenza complementare nè chiariti dubbi sul metodo di calcolo del TFS al 31.12.2010 sia sulle voci retributive da porre a base del calcolo TFR dal 01.01.2011; 2) un differente trattamento retributivo sulla parte stipendi+indennità fisse tra operatori del medesimo comparto Difesa e Sicurezza a scapito dei militari (minori aumenti) in presenza di medesimo grado e funzioni e anche (con riguardo ai CC) status militare, oltre a minori risorse disponibili per il Fondo di Efficienza dei militari rispetto alle consistenze organiche. Oltre a ciò il Co.Ce.R. AM lamentava un inadeguato e differente trattamento riservato al tavolo concertativo ai Co.Ce.R. rispetto ai Sindacati delle varie Forze di Polizia quasi a significare una subalternità dei primi rispetto ai secondi, fatto che rinforza la richiesta di un Sindacato anche per i militari. Peraltro il Consiglio A.M. nello specifico ha anche da lamentare una squilibrata composizione nella delegazione ufficiale dello Stato Maggiore Difesa in cui era assente la componente Aeronautica. Allegate poi al documento di dissenso venivano riportate le istanze particolari delle singole categorie rappresentate che non avevano trovato possibilità di discussione ed esame sul tavolo concertativo nonostante l’espressa richiesta del Consiglio Centrale di Rappresentanza dell’A.M.. Il Ministro BRUNETTA risponde con il suo scritto del 23 settembre solo in parte alle questioni poste dal Co.Ce.R. A.M.. Egli derubrica la prima richiesta (rimozione con norma dell’impatto retributivo e previdenziale della manovra L. 122/2010) a questione che “esula totalmente dall’ambito di competenza materiale attribuito per espressa disposizione di legge alle procedure negoziali, “tanto che in alcun modo tali questioni avrebbero potuto essere affrontate nei predetti accordi sindacali/concertativi”. Grazie Signor Ministro per la “lectio magistralis”, ma mi pare che sul tavolo si sia trattato, eccome, della faccenda. A tal punto che, se non è un falso, c’è un documento a latere del contratto (scherzosamente e forse in maniera irriverente definito “un impegno ad impegnarsi affinchè gli impegni siano mantenuti”) con cui la delegazione di parte pubblica si fa nuovamente carico delle questioni normative ed economiche del personale del Comparto colpite dalla recente manovra finanziaria. (A proposito il documento è firmato da tutte le Amministrazioni tranne che dal SSS al Tesoro On.le Giuseppe VEGAS…. chissà perché?) Ma se l’argomento era, come dice il Sig. Ministro, fuori dalle “competenze materiali” del tavolo come si è materializzato questo documento?? Come è giunto in quel luogo e su quel tavolo in quei giorni?? Qualcuno non la racconta giusta e quel qualcuno non sono io!!. La differenza sta nei fatti: il Co.Ce.R. A.M. chiedeva in via pre-giudiziale (prima della firma) una norma!! che recepisse gli O.d.G. approvati in Parlamento, altri (Sindacati e restanti rappresentanti dei Co.Ce.R.) si sono accontentati di una ulteriore promessa del Governo (l’impegno ad impegnarsi). Trattasi evidentemente di volontà diverse. Legittimo che il Governo la pensi diversamente ma è bene che si sappia come al momento stanno le cose perché il 01 gennaio 2011 è vicino e con esso l’impatto della manovra sugli stipendi dei militari. Non si facciano poi lezioni su cosa può essere recepito sugli schemi di concertazione economica perché dopo quattro anni di mandato e tre concertazioni è abbastanza chiaro!! Se poi in “punto di diritto” il Sig. Ministro vuole spiegare cosa può prevedere in termini di contenuti un accordo economico potremmo insieme guardare cosa è avvenuto nelle passate concertazioni economiche ove il divieto di toccare “profili normativi” non mi pare sia stato così dogmaticamente osservato. Peraltro forse dimentica il Signor Ministro che probabilmente per i prossimi 4/5 anni nulla potremmo concertare né economicamente né normativamente e che pertanto le richieste del Co.Ce.R. A.M. non erano pretestuose ma basate su elementi contingenti (blocco procedure negoziali triennio 2010/2012), mai verificatasi in passato, tali da far propendere, a parere del sotto- segue a pag. 11 Giornale Militari Il nuovo dei ■ Cocer Aeronautica NUOVO CONTRATTO COMMENTI Dopo la solenne batosta della recente Manovra Finanziaria, fatta di annunci, revisioni e arzigogolamenti, questi ultimi sprazzi di stagione estiva hanno riaperto la questione contrattuale abbandonata dal 2008. Se la Manovra ha bloccato il prossimo Contratto Triennale (2010- 12), per quello scaduto le esigue risorse sono rimaste appese ad un filo per tanto tempo. Posto che l’aumento doveva restare sul punto inflattivo del 3.2%, per gli ottocento milioni e spiccioli (702 Risorse e vacanza contrattuale + 100 Specificità), la ripartizione porterebbe poco più di 100 euro a testa comprensive dello straordinario. Preso atto delle somme modeste, il ritardo vergognoso per la chiusura del Contratto 2008-09, nonché il blocco per il prossimo, restano escluse importanti questioni tralasciate dalla precedente Coda Contrattuale (DPR 52/09),lo stesso Governo di oggi si era già impegnato a rimediare. Non basta, non si tratta solo di questi ultimi tre anni, esclusa una breve parentesi del Governo Prodi (DPR 171/07), da oltre nove anni c’è una sorta di continuità tra Governo, Rappresentanze e Sindacati. Ovvero, quasi 80% dei Rappresentanti CoCeR Interforze è al Secondo segue da pag. 10 scritto, per una minor rigidità sull’argomento. Sul secondo aspetto evidenziato dal Co.Ce.R. A.M. (differenze stipendiali tra operatori del Comparto) il Ministro BRUNETTA, invece conferma (e come potrebbe diversamente?) che “le risorse finanziarie a monte sono individuate dalle leggi finanziarie in misura percentuale eguale per tutti gli operatori del Comparto”, salvo poi attribuirle in misura diversa “… ciò ha determinato per le Forze Armate, minori risorse disponibili per gli incrementi degli altri istituti contrattuali, tra i quali le in- Mandato consecutivo. Come dire, “l’esperienza c’è e le problematiche si conoscono…”. Ma, anche “il pelo non manca”, non per niente ci sono state due Proroghe del Mandato Rappresentativo, sempre motivate “ad hoc” per chiudere il sospeso. Praticamente, dalla disgrazia delle “Torre Gemelli” (sfondo di mille emergenze e negazioni) fino ad oggi, più o meno le stesse persone e correnti politiche si sono occupate di Difesa e del personale militare rimandando le questioni importanti. Ma, qual è il sospeso dei sospesi? Posto che la Riforma della Rappresentanza è solo lo strumento con cui affrontare le questioni, ergo fulcro di ogni cosa, tolto ciò, probabilmente il punto più importante è il sistema pensionistico. Riguarda tutti, Volontari, Sergenti, Marescialli e Ufficiali. La questione è arcinota. Dal “95 il Sistema Pensionistico ha subito un profondo cambiamento, si è passati da un impianto cosiddetto “Retributivo” ad uno “Contributivo”. La nuova contribuzione, oltre a cambiare la struttura di calcolo (ovviamente in negativo), prevedeva l’attivazione dei “Fondi Pensione” ad integrazione par- ■ Contratti & pistole puntate… contro i giovani ziale del mal tolto. Ebbene, nulla è stato fatto e ci troviamo con 15 anni di vuoto contributivo. Eppure, in questi anni i “tavoli di concertazione non sono mancati”, le firme e gli impegni ai vari “Contratti” sono stati siglati con enfasi e gioia di tutti, Governo, Rappresentanze e Sindacati. Più passano gli anni e più si complica la faccenda. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, ricordo le parole del Sottosegretario all’economia che intervenendo ad un convegno tematico evidenziava la difficoltà a sanare il passato, tanto per il Comparto Difesa/ Sicurezza quanto per il restante Pubblico Impiego. Più di tre milioni di lavoratori. Nell’occasione, suggeriva buon senso per trovare soluzioni contrattuali “ad hoc”. Anche rinunciando ad uno o più Contratti per equilibrare lo scompenso. Si spingeva oltre, ritenendo che taluni Disegni di Legge che proponevano lo spostamento del vecchio sistema “Retributivo”, in attesa dell’attivazione “Fondi Pensione”, apparivano populistici e senza speranze. Giusto per non dimenticare, intendo evidenziare che già sul precedente contratto avevo avuto da ridire e non avevo firmato poiché ritenevo non vi fossero attenzioni sufficienti per i giovani. Addirittura, fu approvata una fascia sull’Assegno di Funzione a 32 anni. La maggioranza decise diversamente, tutti gridarono alla vittoria ed eccoci qui senza un passo in avanti. Nel frattempo, in occasione di questo ultimo rinnovo contrattuale (2008-09), ci sono state manifestazioni dei Sindacati e Rappresentanze (GDF, AM), Comunicati Stampa, indignazione, mugugni ma nella sostanza nulla di più. Con l’attuale firma del Contratto e la suddivisione matematica sui Parametri ed Assegno Pensionabile, abbiamo dimenticato ancora una volta i giovani. Per fare questa semplice operazione non c’era bisogno di perdere trenta mesi. Non dimentichiamo che il Parametro avvantaggia, nell’ambito della medesima categoria, sempre i più anziani. Tutto si può dire, tranne che in questi anni sono stati dimenticati. Il COCER AM ha cercato di proporre due nuove fasce Funzionali a 12 e 22 anni per bilanciare le precedenti ruolo, sullo status, sulle competenze, sugli organici delle molteplici Forze di Polizia e non solo su quello delle Forze Armate già soggette a ristrutturazione nel corso di questi ultimi dieci anni e nonostante ciò chiamate talvolta a svolgere compiti in supplenza/ausilio delle prime. Ma su questo tema il Consiglio Centrale dell’AM si riserva a breve una analisi a mente fredda, ma con il “cuore caldo”. In conclusione mi pare chiaro che il Governo attraverso il Capo delegazione/Ministro FF.PP. On.le BRUNETTA ha spinto per un accordo contrattuale/concertativo in tempi stretti e che, con il be- dimenticanze. Si trattava di poco più di trenta milioni su un bilancio di 802. Nientemeno, si potevano trovare senza l’aumento dello straordinario. Purtroppo, hanno prevalso altre logiche: quella del Governo che deve gridare al rinnovo e alla vicinanza con il Comparto, quella dei sindacati ora firmiamo e poi protestiamo, quella degli anziani meglio tutto e subito, ultima ma non meno importante, quella di “non disturbare il manovratore” perché un’altra proroga o rieleggibilità potrebbe essere dietro l’angolo. Non è un caso che il COCER AM è composto in maggioranza al primo Mandato, l’unico a dire NO ALLA PROROGA, l’unico critico di fronte a involuzioni democratiche sul nuovo Ordinamento e Codici Militari. Qualcuno ha detto che avevamo le “pistole puntate”, l’equilibrio instabile del Governo imponeva di chiudere e spartire l’arretrato, può essere, ma, aspettare poche ore in più che differenza avrebbe fatto? Ferdinando Chinè Sul nostro sito è riportato integralmente il documento con le osservazioni del COCER AM sul provvedimento di concertazione www.ilnuovogiornaledeimilitari.it Cocer A.M.: Perché non abbiamo firmato dennità fisse”. Siamo così di fronte a due grosse novità: a) il principio di “equiordinazione” tra il personale del Comparto Difesa e Sicurezza richiamato anche in varie sentenze della Suprema Corte Costituzionale è stato gravemente compromesso!!; b) l’unitarietà del Comparto Difesa e Sicurezza è stata minata attribuendo alla componente Sicurezza più risorse e più potere contrattuale sia alle Amministrazioni che ai Sindacati. Ciò credo potrà comportare una accelerazione di riflessioni da parte di tutti (Politica-istituzioni rappresentanze sindacali e Co.Ce.R.). Sarà inevitabile ad esempio interrogarsi sul numero, sul SETTEMBRE 2010 • 11 nestare della quasi totalità degli attori (Amministrazioni, Sindacati ed altri Co.Ce.R.), è riuscito nell’intento. Come e con quali rischi abbiamo cercato di spiegarlo; probabilmente, anzi sicuramente, non siamo stati convincenti neanche con i nostri colleghi dei sindacati e degli altri Co.Ce.R., che preoccupati di trovarsi senza più interlocutori governativi e con il pericolo di ritardare ulteriormente la ripartizione delle risorse contrattuali 2008/2009 hanno forse accettato un accordo al ribasso. Per il Co.Ce.R. A.M., che ha valutato attentamente anche le ragioni di chi ha firmato il contratto, invece i punti oscuri che il Governo deve ancora chiarire circa le penalizzazioni della manovra finanziaria, erano preminenti rispetto ad un accordo frettoloso, di basso profilo e sperequante. Quando è ancora presente il rischio di perdere migliaia di Euro all’anno per effetto della Manovra Finanziaria non ci è in definitiva sembrato opportuno siglare un accordo per poche decine di Euro mensili. Ora non rimane che attendere le azioni del Governo circa i “rinnovati” impegni assunti sperando che da due affermazioni non derivi una negazione. GUIDO BOTTACCHIARI PRESIDENTE DEL COCER - A.M. Previ de nza ■ IL COMPORTAMENTO ONDIVAGO DELLA CONSULTA 12 • SETTEMBRE 2010 Giornale Militari PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI: LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI Chi non ricorda come iniziavano le favole che da fanciulli stavamo ad ascoltare? Quelle favole si concludevano tutte e sempre a lieto fine. Ora non più. Ve ne racconto una. C’era una volta…. l’articolo 36 della Costituzione che garantiva il diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente a soddisfare i bisogni personali e familiari. Un bel giorno la Consulta stabilì che anche la pensione, come la retribuzione, dovesse essere adeguata al mutato potere d’acquisto della moneta. Fecero pertanto ingresso, nella comune terminologia, due espressioni linguistiche tanto care ai pensionati: riliquidazione e perequazione. Che, a suon di sentenze, finirono, secondo alcuni, per sconvolgere i conti pubblici e perciò suscitarono aspre polemiche nelle forze politiche. Finché la minaccia di un tracollo finanziario dello Stato convinse i giudici che era giunto il momento di dare una diversa lettura alla Costituzione: a poco a poco l’articolo 36 lasciò il passo all’art. 81 e le sentenze sfonda-bilancio furono sostituite da salomonici verdetti. Iniziò così l’era del “realismo”, delle “compatibilità economiche”, della “salvaguardia, dell’equilibrio del bilancio dello Stato”. E tutti, Governo, Parlamento e Corte Costituzionale, vissero felici e contenti. Meno i pensionati. L’evoluzione della giurisprudenza in materia previdenziale della Corte Costituzionale sembra una favoletta, culminata nelle famose sentenze 99 e 103. E sembrano lontano i tempi in cui la Corte rivendicava il suo diritto-dovere di decidere non sulla base di criteri economici ma soltanto alla luce dei principi costituzionali, in particolare del principio di eguaglianza troppo spesso violato e violentato dalle leggi previdenziali. E si è perso il ricordo delle accese polemiche tra l’allora presidente della Corte Saja ed i ministri del Tesoro di turno (prima Giuliano Amato e poi Guido Carli) sulle reali cause dello sfondamento del bilancio. Se negli anni 80 la Corte fu accusata di essere troppo “populista” gli anni 90 e 2000 passeranno alla storia come quelli del realismo, della “prudenza”, dei “bilanciamenti”. Sono degli anni 80 le ormai fa- Il nuovo ■ mose sentenze sfonda bilancio sulla rivalutazione delle pensioni dannata dei magistrati, sulla sfondamento dei tetti pensionistici dopo il 1988, sull’inclusione dell’integrativa nella buonuscita. Sentenze provocate anche dall’inerzia del legislatore nel mettere mano ad una organica riforma previdenziale. L’inversione di tendenza si affaccia con la presidenza di Aldo Corasaniti e diventa dirompente con Francesco Paolo Casavola. Così nel 1993 la Corte risparmia al Governo un salasso di 15mila miliardi, di vecchie lire, con la storica sentenza n. 243 che riconosce l’inclusione dell’indennità integrativa nella buonuscita degli statali. Ispirandosi al modello tedesco, la Consulta riesce però a rinviare le conseguenze della pronuncia di incostituzionalità a una successiva disciplina del legislatore, al quale impone di intervenire, anche gradualmente, fin dalla successiva legge Finanziaria, rispettando una serie di indicazioni contenute nella sentenza. Questa volta Governo e Parlamento non possono fare orecchio da mercante e danno seguito alla pronuncia approvando a gennaio del 1994 la legge n. 87 definita “un’adeguata risposta alla sue indicazioni”. Ma la Corte fece di più. Con la sentenza 99/94 giustificò il differimento al 95 degli aumenti delle pensioni dannata dei pubblici dipendenti disposti con legge 537/1993, con l’esigenza di “salvaguardare l’equilibrio del bilancio statale” ed in quella occasione sostenne che “la perequazione è materia riservata alla discrezionalità del legislatore” escludendo in questo modo l’applicazione dell’articolo 36 della Costituzione che in passato aveva sempre giustificato invece la perequazione automatica delle pensioni. Peraltro proprio la sentenza 243/93 aveva precisato che la discrezionalità del legislatore incontra un limite nell’articolo 36 (proporzionalità e sufficienza), rafforzando quindi la tesi che la pensione va adeguata al mutato potere d’acquisto della moneta. Lo stesso principio lo troviamo affermato in altre due pronunce del 1993 (n. 42 e n. 226) che però, pur rappresentando già un’inversione di tendenza, non sono così radicali come appare la sentenza n. 99. Già allora, infatti, i giudici della Consulta affermarono che dei la “scelta del meccanismo della perequazione è riservata al legislatore chiamato a bilanciare tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie”. Ma aggiunsero che i trattamenti pensionistici non possono essere “cristallizzati” per cui il legislatore “deve evitare che si determini un non sopportabile scostamento tra la dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni”. Una riserva necessaria a garantire i pensionati, categoria priva di forza contrattuale e dunque scoperta di fronte all’eventuale inerzia del legislatore. Ma il colpo di machete all’articolo 36 della Costituzione è arrivato dalla presidenza Ruperto che impietosamente ha così concluso la famigerata ordinanza 254/2001: “..tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie, e che questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso costante allineamento, ma nel senso che il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento, è indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia i mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa.” Così si espresse la Corte pur in presenza del pagamento di esosi contributi previdenziali da parte dei ricorrenti. Vale a dire la perequazione richiesta era un atto dovuto e non una generosa concessione del legislatore. Ma non finisce qui. Il colpo di grazia arriva con la sentenza n. 446/2002 dove si legge: “Anche una pensione legittimamente attribuita può subire gli effetti di discipline più restrittive per salvaguardare equilibri di bilancio. Legittima la riduzione retroattiva della reversibilità”. Va da sé che è conforme a Costituzione, continua la Corte, “una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto”. Una espressione linguistica che racchiude un principio sconcertante, che non lascia spazio ai “diritti acquisiti” e che crea nei pensionati uno stato d’ansia che certamente non giova alla salute pure protetta dalla Carta costituzionale. Infine, ma non per ultimo, non posso non precisare in questa sede che non esistono nel nostro ordinamento principi che si prospettano come ostativi al riconoscimento di diritti patrimoniali per esigenze di bilancio. Né può essere un principio da applicare solo ai pensionati. D’altra parte, appare singolare e direi sconcertante come la stessa Corte si esprime in maniera diversa in altre occasioni pure di natura patrimoniale. Vediamo dove e perché. La Corte ha sentenziato in favore del trattamento economico dei magistrati e quindi in palese conflitto di interessi, con la seguente espressione linguistica: “la proporzionalità ed adeguatezza <non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta> ( e ).” Principio che possiamo definire “clausola d’oro”. Tale sentenza ha disposto l’aggancio alla dinamica stipendiale solo e soltanto delle pensioni dei magistrati e degli avvocati dello Stato che pure sono dipendenti pubblici. Una sorta di neppure tanto celato favoritismo per le citate categorie che già godono di invidiabili privilegi. Ma c’è di più. Sempre la stessa Corte con sentenze n. 348 e 349 del 2007, che sono un capolavoro di specchiata e rivitalizzata costituzionalità, a proposito di espropri per pubblica utilità ha fissato alcuni principi generali: a) un atto della autorità pubblica, che incide sul diritto di proprietà, deve realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui; b) nel controllare il rispetto di questo equilibrio, la Corte riconosce allo Stato «un ampio margine di apprezzamento», tanto per scegliere le modalità di attuazione, quanto per giudicare se le loro conseguenze trovano legittimazione, nell’interesse generale, dalla necessità di raggiungere l’obiettivo della legge che sta alla base dell’espropriazione; c) l’indennizzo non è legittimo, se non consiste in una somma che si ponga «in rapporto ragione- vole con il valore del bene»; se da una parte la mancanza totale di indennizzo è giustificabile solo in circostanze eccezionali, dall’altra non è sempre garantita da una riparazione integrale; d) in caso di «espropriazione isolata», pur se a fini di pubblica utilità, solo una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene; e) «obiettivi legittimi di utilità pubblica, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo». Non appare limpido, con tutto il rispetto della Corte, il comportamento ondivago della stessa. Allorché prende in esame l’adeguamento al costo della vita dei comuni pensionati si appella alle esigenze del bilancio. Quando invece l’adeguamento delle pensioni riguarda i magistrati, esso deve essere rapportato al costo della vita e quando riguarda il risarcimento per l’esproprio per pubblica utilità, esso deve avere un valore ragionevole adeguato ai valori di mercato. Allora, Signori pensionati. La LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI” è una bufala? Non spetta a me dirlo. Lo dica La Corte Costituzionale. Vincenzo Ruggieri GMilitari iornale Il nuovo dei EDITORE EDI.S.A.MIL. SRL. Direttore Responsabile ANTONELLA MANOTTI AUTORIZZ. TRIB. DI ROMA N. 428 DEL 7/08/1996 ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468 Direzione, Redazione, Amministrazione Via Palestro 78 - 00185 Roma Tel/Fax 06/44360432 Abb. annuo Euro 59,00 versamento sul c.c.p. 90208000 intestato a: EDI.S.A.MIL. Srl. Via Palestro 78 00185 Roma 0644360432 Copie arretrate Euro 3,00 Concessionaria di pubblicità in esclusiva: PUNTOMEDIA - Via Giovanni Gastaldi 00128 Roma Stampa FOTOLITO Moggio STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM) [email protected] tel. 0774/381922 - 382426 Fax 0774/509504 Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana SETTEMBRE 2010 • 13 Giornale Militari L’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE QUADRI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 30/2010 Il nuovo dei NOTA DELLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA Torniamo sull’argomento dopo la pubblicazione della circolare e del facsimile della domanda pubblicati nella edizione del mese di luglio scorso, ripotando una nota dello stato Maggiore dell’aeronautica. “L’istituto dell’Aspettativa per riduzione quadri ha ricevuto, con l’entrata in vigore della legge n.30/2010, importanti integrazioni. Infatti, al collocamento in A.R.Q. “d’autorità” al 31 dicembre di ciascun anno sulla base delle eccedenze risultanti in tale data nei gradi e ruoli interessati, si è aggiunta la possibilità di essere posti in A.R.Q. “a domanda”, da parte di colonnelli e generali in possesso di quarant’anni di anzianità contributiva o che siano a cinque anni dal limite di età. In proposito, si sottolinea che anche il collocamento in A.R.Q. “a domanda” continua ad essere condizionato all’ef- fettiva esistenza di eccedenze nei gradi e ruoli interessati, ma l’entità di tali eccedenze non è attualmente quantificabile con esattezza. Ciò dipende anche dall’incertezza circa la data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’Atto Senato 1167/B, di cui al già citato Messaggio al Personale. Infatti, tra gli effetti dell’entrata in vigore di tale proposta di legge, vi è anche una contrazione degli esuberi di personale rispetto agli organici e conseguentemente una riduzione del numero stesso dei collocamenti in A.R.Q.. Tale provvedimento deve ritenersi ormai prossimo alla definitiva approvazione, ma la possibile corsia preferenziale accordata dall’Autorità politica ad altre proposte di legge così come l’approssimarsi dell’interruzione dei lavori parlamentari per le ferie estive, non consentono di effettuare una previsione certa. In merito all’A.R.Q. “a domanda”, la D.G.P.M. ha diramato la circolare applicativa prot. n° M D GMIL II 5 1 0317783 in data 30 giugno 2010, (1) di cui si raccomanda un’attenta lettura e i cui punti essenziali sono i seguenti: - la domanda di collocamento in A.R.Q. ha validità solo per l’anno in cui è presentata; - la domanda può essere presentata dagli ufficiali in possesso, alla data del 31 dicembre 2010, di un’anzianità contributiva pari o superiore a quarant’anni, ovvero dagli ufficiali che si trovino, sotto la stessa data, a non più da cinque anni dal limite di età del grado rivestito; - la domanda non può essere presentata da personale sottoposto a obblighi di ferma ordinaria o speciale; - le domande dovranno essere presentate al reparto/ente di appartenenza improrogabilmen- Il Manuale del Comandante di Corpo L’A.M., con la direttiva SMA-ORD-001 “La politica del personale dell’A.M.”, ha definito la “Consulenza Giuridica” come l’attività di supporto all’azione di comando, volta ad assistere i Comandanti e i dirigenti civili della F.A. nell’assolvimento della propria missione e nel conseguimento dei risultati, assicurando la coerenza con i precetti normativi vigenti ed i valori ad essi sottesi. Ovviamente l’attività di consulenza giuridica, oltre a tutelare l’interesse dell’Amministrazione, può estrinsecarsi anche nell’assistenza legale al personale militare e civile della F.A., quando l’interesse del singolo coincide con quello dell’A.D.. In tale prospettiva la Forza Armata, oltre ad aver istituzionalizzato e messo a disposizione dei Comandanti la “rete” degli Uffici di Consulenza Giuridica di F.A. - la cui leadership è attribuita all’Ufficio del Consulente Giuridico del Capo di SMA - ha posto tra gli obiettivi della citata politica la redazione della direttiva SMA-ORD-021 “Manuale del Comandante di Corpo” (Linee guida per l’esercizio dell’azione di comando in materia di disciplina militare, di poli- zia giudiziaria e di peculiari attività amministrative), approvata dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica in data 21 aprile 2009. La direttiva riunisce, in modo organico, molte delle principali direttive, circolari e disposizioni emanate dalla F.A. e dagli organi interforze (segnatamente dal Gabinetto del Ministro, dallo Stato Maggiore Difesa e dalla Direzione Generale per il Personale Militare), nonché il contenuto di varie pubblicazioni didattiche, in uso presso gli Istituti di Formazione dell’A.M., che definiscono i compiti del Comandante di Corpo nei menzionati settori. Essa ha lo scopo di fornire ai Comandanti di Corpo dell’A.M. una guida teorico-pratica la cui consultazione risulta di ausilio nell’esercizio dell’azione di comando e per la risoluzione di casi concreti. Il documento svolge, al tempo stesso, una funzione informativa in favore di tutto il personale dell’A.M. in relazione alle tematiche giuridiche in esso trattate, nello spirito di piena trasparenza che deve informare le relazioni gerarchiche. Fonte. S.M.A. I Reparto te entro il : a) 31 agosto 2010 per gli ufficiali (generali e colonnelli) in servizio permanente; b) 1 novembre 2010 per gli ufficiali che abbiano avuto, dopo la data del 31 agosto, partecipazione della promozione al grado di colonnello nella posizione di “a disposizione” (S.P.A.D.), nel ciclo di avanzamento per l’anno in corso. Tale termine trova applicazione anche nei confronti degli ufficiali valutati in seguito alla cessazione di cause impeditive alla promozione ai sensi degli artt.49 e 53 della legge n.1137/1955, nonché per effetto del rinnovo del giudizio di avanzamento nelle ipotesi di cui all’art.40 del D.Lgs. n.490/97, a condizione che il relativo procedimento di avanzamento si sia concluso entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento. Ai fini del rispetto dei suddetti termini, farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda presso l’ente di appartenenza del richiedente. Il reparto/ente di appartenenza è chiamato a dare immediata comunicazione telegrafica dell’avvenuta presentazione della domanda alla D.G.P.M. 2° Reparto 5 Div., allo S.M.A. 1° Reparto, alla propria linea gerarchica e alla D.I.P.M.A., e a trasmettere celermente la domanda stessa alla citata Direzione Generale. Le domande soggette al termine di presentazione del 31 agosto 2010 sono revocabili improrogabilmente entro e non oltre il 20 settembre 2010; quelle soggette al termine di presentazione del 1 novembre 2010 sono revocabili improrogabilmente entro e non oltre il 15 novembre dello stesso anno. Anche per la revoca di tali domande farà fede la relativa data di assunzione a proto- collo e dovranno essere rispettate le stesse modalità di comunicazione/inoltro precedentemente descritte. Da quanto esposto, risulta che il collocamento in A.R.Q. sarà decretato secondo il seguente nuovo ordine di priorità: - colonnelli e generali in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, alla data del 31 dicembre 2010, che ne abbiano fatto richiesta; - colonnelli e generali che si trovino a non più di 5 anni dal limite di età, alla data del 31 dicembre 2010, che ne abbiano fatto richiesta; - colonnelli in S.P.A.D.; - colonnelli e generali in S.P.E.. Si aggiunge che con il decreto-legge n.78/2010, in corso di conversione, nell’ambito degli interventi di contenimento della spesa pubblica, sono state adottate misure urgenti per il triennio 2011/2013 in materia di trattamento economico e previdenziale del personale militare. Tali misure, qualora confermate in sede di conversione, potrebbero avere effetti sostanziali sui benefici economico-pensionistici attualmente spettanti agli ufficiali che cesseranno, a domanda, dalla posizione di aspettativa riduzione quadri. Non appena al riguardo ci saranno ulteriori informazioni su questo importante aspetto, esse saranno fornite con lo stesso mezzo. Fonte : SMA 1° REPARTO NdiR - la circolare applicativa prot. n° M D GMIL II 5 1 0317783 in data 30 giugno 2010 ed il fac simile di domanda è stata pubblicata nella edizione n. 7 del nostro giornale ed è disponibile per gli abbonati sul nostro sito (http://www.ilnuovogior naledeimilitari.it/uplo ad/files/5404%20circola re%20ARQ(1).pdf) 14 • SETTEMBRE 2010 Il nuovo Trattamento di pensione ai superstiti VADEMECUM 1. Premessa Preliminarmente va sottolineato che la reversibilità ha natura previdenziale e non assistenziale. Il trattamento di pensione di reversibilità, detta anche pensione indiretta, consiste in una prestazione di natura economico previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato deceduto. La legge di riforma dei sistema previdenziale ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti, in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione. Pertanto per tutti i casi di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, sorto dopo il 16/8/95, si dovranno seguire i criteri operativi precisati dall’INPS . Ferma restando la normativa previgente, il cui diritto al conseguimento sia sorto prima del 16/8/95, le prestazioni previdenziali possono essere ricondotte alle seguenti tipologie: reversibilità ordinaria qualora l’iscritto, al momento del decesso, sia già titolare di un trattamento di pensione diretta d’anzianità, di vecchiaia ovvero d’invalidità; indiretta ordinaria qualora l’iscritto alla data del decesso (avvenuta in attività di servizio) sia in possesso di un‘anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, ovvero di 5 anni di contribuzione, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio; reversibilità di privilegio compete al coniuge superstite qualora l’iscritto, titolare della pensione di privilegio, sia deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del trattamento pensionistico. Se il defunto godeva di pensione privilegiata di prima categoria essa è reversibile senza alcuna riduzione con l’aggiunta dei benefici di cui all’art. 93 del T.U.1092/1073 (attribuzione, a domanda, di un trattamento speciale per un Giornale Militari periodo di tre anni di una pensione dello stesso importo goduto dal de cuius). indiretta di privilegio compete al coniuge superstite qualora l’iscritto, in possesso di almeno un giorno di servizio, sia deceduto in servizio e per causa di servizio; inabilità reversibile in caso di decesso dell’ iscritto già titolare della pensione d’inabilità. Anche in questo caso sono previsti i benefici di cui all’art. 93 del T.U, 1092/1973 (attribuzione, a domanda, di un trattamento speciale per un periodo di tre anni di una pensione dello stesso importo goduto dal de cuius). inabilità indiretta a seguito del riconoscimento dello stato d’inabilità dell’iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell’istanza da parte dell’iscritto in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la predetta facoltà. 2. Destinatari del trattamento ai superstiti Sono destinatari di tale trattamento di pensione i superstiti del dipendente pubblico iscritto all’INPDAP , secondo il seguente ordine: a) il coniuge, per il quale non è richiesta nessuna condizione oggettiva ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione indiretta ovvero di reversibilità; b) il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell’assegno alimentare, ai sensi dell’art.5 legge 898/70, e dal non aver contratto nuove nozze; c) il coniuge divorziato, purché ricorrano le seguenti condizioni: - sia titolare d’assegno di divorzio (alimentare) di cui all’art.5 della legge 898/70; - non sia passato a nuove nozze; - il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987 data di entrata in vigore del- la Legge 6/3/87 n° 74; - la data d’inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell’assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; - non esista coniuge superstite; d) il coniuge divorziato, anche nell’ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il nuovo coniuge sia ancora in vita. In questo caso, il coniuge divorziato ha diritto (legge n.74/87) al trattamento di pensione purché in possesso dei requisiti di cui al punto c) e solo successivamente all’emissione di specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti, al coniuge ed all’ex coniuge, in proporzione alla durata dei singoli matrimoni e tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e reddituali ( Ord. 419 del 27/10/99 Corte Costituzionale ) Int. 52 del 18/10/2000; e) i figli ed equiparati, che alla data del decesso del pensionato siano a carico del genitore e siano nelle seguenti condizioni: - minori del 18° anno d’età; - studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno d’età; - studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno d’età; - maggiorenni inabili a carico del lavoratore defunto. Sono equiparati a figli legittimi e naturali: - i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto; - i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto, per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art.279 del codice civile; - i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli art.580 e 594 del codice civile; dei - i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto; - i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto; - figli postumi nati il 300° giorno dalla data di decesso del padre; - figli che avendo i requisiti per il diritto, alla data di morte del genitore, erano coniugati. In mancanza del coniuge e dei figli ovvero, se pur esistendo, non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, presentino i seguenti requisiti: - 65 anni d’età; - non siano titolari di pensione diretta ed indiretta (sono escluse alcune categorie di trattamenti pensionistici elencati nel supplemento di luglio 1992 degli Atti Ufficiali dell’INPS allegato all’informativa INPDAP n.10 del 16.02.2000); - siano a carico del lavoratore deceduto. In mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori ovvero, se pur esistendo non abbiano diritto al trattamento di pensione, spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, abbiano i seguenti requisiti: - siano inabili al lavoro ( anche in età inferiore ai 18 anni ); - non siano titolari di pensione diretta o indiretta; - siano a carico del lavoratore deceduto . ... da evidenziare Sono inoltre, destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati. 3. Misura del trattamento Se il defunto godeva di pensione privilegiata di prima categoria essa è reversibile senza alcuna riduzione con l’aggiunta dei benefici di cui all’art. 93 del T.U.1092/1073 (attribuzione a domanda del beneficio di un trattamento speciale per un periodo di tre anni dello stesso importo goduto dal de cuius). La pensione indiretta è costituita da un’aliquota della pensione diretta, (diminuita della pensione privilegiata ove il decesso dell’avente diritto non sia dovuto alle stesse cause per le quali fu concesso il privilegio) correlata al tipo dei superstiti: Coniuge o Orfano: 60% Coniuge con un orfano80% Coniuge con due orfani: 100% Coniuge con tre orfani: 100% Coniuge con quattro o più orfani: 100% Orfano solo 60% Orfano minore, studente o 70% inabile dal 17.8.95: Due orfani: 80% Tre o più orfani: 100% Genitori fratelli-sorelle1 5 % (ciascuno) (la somma delle quote non può, peraltro, superare il 100 %). Se il o i superstiti ha un proprio reddito il trattamento sopra indicato può subire delle riduzioni come indicato al successivo para. 8. 4. Decorrenza La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa. 5.Come si ottiene la prestazione La prestazione si ottiene a domanda, da parte del superstite avente diritto. La richiesta va presentata alla Sede Provinciale INPDAP competente per territorio di residenza compilando apposito modulo (vedasi allegato). 6.Termini di presentazione La domanda volta alla concessione del trattamento pensionistico ai superstiti può essere presentata in qualsiasi periodo di tempo successivo al decesso dell’ex iscritto, ovvero del pensionato, con la sola esclusione del trattamento indiretto di privilegio per la cui concessione il superstite, avente diritto al trattamento, deve inoltrare richiesta entro e non oltre i cinque anni dalla data di decesso dell’iscritto. ... da evidenziare A norma di codice civile, trascorsi dieci anni dal decesso del titolare della posizione assicurativa, ovvero del trattamento di pensione diretta, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione. 7. Durata della prestazione L’erogazione della prestazione cessa con la morte del beneficiario, ovvero al venire meno delle condizioni soggettive richieste per il conseguimento del diritto (matrimonio del coniuge superstite o dei collaterali, maggiore età dei figli, cessazione dello stato d’inabilità, ecc.). A tal riguardo va rilevato che al coniuge superstite, nell’ipotesi di cessazione dal diritto alla pensione per so- segue a pag. 15 SETTEMBRE 2010 • 15 Giornale Militari Il nuovo dei VADEMECUM PENSIONE AI SUPERSTITI segue da pag. 14 pravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità del trattamento percepito alla data del nuovo matrimonio. 8 .Cumulo della pensione con altri redditi: Art. 41 comma 1 L. 335/1995 Il cumulo tra trattamento di reversibilità e redditi è così disciplinato: a) totale cumulabilità tra red- diti familiari e pensione di reversibilità, percepita dal coniuge superstite con orfani minori, studenti od inabili; b) cumulabilità parziale con altri redditi. Ove il superstite abbia un proprio reddito (la casa in cui si abita non concorre alla determinazione dell’imponibile), la misura del trattamento indicata al para. 3. subirà una riduzione proporzionale al reddito percepito di seguito indicata: reddito non superiore a tre volte il minimo INPS (*): nessuna riduzione; reddito compreso tra tre e quattro volte il minimo INPS: riduzione del 25%; reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo INPS: riduzione del 40%; reddito superiore a cinque volte il minimo INPS: riduzione del 50%. ...da evidenziare Sono in atto proposte intese ad abolire o quanto meno a rivedere il comma 41 dell’art. 1 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 che prevede il taglio delle pensioni di reversibilità, intese come concessione assistenziale mentre anche le pensioni di reversibilità hanno carattere previdenziale ed erogate a fronte di onerosi contributi pagati dal dante causa. Quindi devono essere intese quale reddito di lavoro e quindi retribuzione differita nel tempo. Peraltro, se è stato consentito il cumulo tra pensione e retribuzione, abolendo il previsto divieto, non si comprende perché tale divieto debba esistere per i titolari destinatari delle pensioni di reversibilità. (*) il minimo INPS viene periodicamente aggiornato. Per il 2010 è pari a euro 5.950,88. VINCENZO RUGGIERI MODULI La richiesta di pensione di reversibilità va presentata su moduli che sono differenziati a secondo del tipo di fruitore (vedovo/a, orfano, divorziato/a, ecc.) disponibili presso gli uffici dell’Istituto e reperibili in internet sul sito: www.inpdap.it CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011 NON DARE PER SCONTATA LA NOSTRA ESISTENZA! Niente finanziamenti pubblici. Scarsa pubblicità. Totale indipendenza proprio grazie a persone come te. SOSTIENICI! Senza il tuo aiuto non possiamo farcela. A volte basta un po’ di buona volontà 16 • SETTEMBRE 2010 Giornale Militari Il nuovo dei PIU’ CHE UN RICORSO OCCORRE UNA LEGGE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE: L’AUMENTO DEL DECIMO SCONTA L’IRPEF Prima di addentrarmi nella tematica dell’esenzione fiscale della pensione privilegiata ordinaria, è opportuno chiarire ai lettori la differenza che passa tra gli “assegni connessi” alla pensione privilegiata e la privilegiata stessa. I primi sono tabellari strettamente “connessi” o “proporzionati” alla menomazione subita dall’invalido. Quindi hanno carattere risarcitorio. Il “decimo” è una percentuale strettamente proporzionata al quantum del trattamento economico pensionistico. Quindi ha carattere reddituale. In sostanza, maggiore è la pensione, maggiore è l’importo del “decimo”. Va da sé che prescinde dall’infermità. Il concetto espresso non dovrebbe promuovere altri dubbi. Se la Commissione Tributaria di Salerno ha ritenuto accogliere il ricorso e quindi non impugnare la sentenza, non ha fatto nessun “miracolo”. Ha applicato il principio, sempre sancito dalla Consulta, sul carattere risarcitorio degli “assegni connessi” , previsti dagli artt. 100 e segg. del DPR 1092/1973. E precisamente : - Assegno di superinvalidità; - Assegno di incollocabilità; - Aumento di integrazione; - Indennità di assistenza e di accompagnamento; - Assegno di cura; - Assegno speciale annuo; - Indennità speciale annua. Tutti tassativamente tabellari. Quindi ed insisto, non reddituali. E’ da far osservare, inoltre, che non tutti i percettori della p.p.o. godono dei citati “assegni connessi”. Preliminarmente va precisato che la p.p.o. viene concessa al termine del servizio ed è rapportata all’ultimo stipendio percepito e pensionabile. Andiamo per ordine ed analizziamo le motivazioni delle varie sentenze. In tema di reddito di lavoro dipendente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 18852/2009, è tornata ancora una volta sulla questione, accogliendo il ricorso dell’agenzia delle Entrate: non spetta al pensionato-contribuente il rimborso dell’Irpef trattenuta alla fonte dall’ente erogatore sulla corresponsione dell’aumento del de- cimo sulla pensione privilegiata ordinaria (articolo 67, comma 2, DPR 1092/1973). Dopo che la Commissione tributaria provinciale adita dal pensionato aveva riconosciuto al richiedente il diritto al rimborso dell’Irpef trattenuta, in considerazione della natura risarcitoria di tale emolumento, la Ctr ha respinto l’appello dell’ufficio: la ratio decidendi è contestata con ricorso per cassazione dall’agenzia dell’Entrate. La Suprema Corte non ha ravvisato sufficienti ragioni per discostarsi dal consolidato principio dalla stessa impresso alla materia (cfr Cassazione 28735/2005, 17896/2002, 10870/2000, 6613/1994, 2104/1989), che si sostanzia nel considerare l’intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie soggetto a imposizione fiscale diretta, in quanto le stesse non sono comprese tra i redditi indicati dall’articolo 34 del DPR 601/1973 (il cui comma prevede che le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, … sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche). A tal fine, in considerazione della natura eccezionale dei casi di esenzione, le pensioni privilegiate ordinarie non si possono assimilare né alle pensioni di guerra né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva, secondo la rilettura della sentenza 387/1989 della Corte costituzionale, pronuncia che costituisce un fondamentale pilastro dell’interpretazione accolta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Inoltre, la sentenza in esame ha anche ribadito che non assume alcun rilievo, in senso contrario all’assunto dei giudici di merito, la considerazione dell’eventuale componente risarcitoria degli emolumenti, in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro. Riguardo al regime IRPEF dell’aumento del decimo previsto dall’articolo 67 del DPR 1092/1973, la Suprema corte si è già pronunciata con la sentenza 12092/1992, nella quale, ribadita la natura reddituale delle pensioni privilegiate ordinarie, ha osservato che la maggiorazione in questione costituisce un semplice aumento del trattamento pensionistico, per cui è da ritenere che lo stesso abbia la stessa natura della pensione e non possa, perciò, essere considerato un assegno connesso alla pensione privilegiata ordinaria, secondo la previsione dell’articolo 34, primo comma, del DPR 601/1973. L’articolo 67 del DPR 1092 stabilisce, infatti, solo un “criterio” di liquidazione, per evitare che al militare, menomato nell’integrità personale per fatti di servizio, possa essere liquidata una pensione pari - se non addirittura inferiore - a quella già spettantegli per il normale trattamento di quiescenza. Con la sentenza 18852/2009, il Collegio conferma tale interpretazione, ritenendo che la stessa si impone sia per il tenore letterale delle disposizioni normative che regolano la determinazione dello speciale trattamento pensionistico de quo e i casi di esenzione, sia perché costituisce un corollario dell’imponibilità delle pensioni privilegiate ordinarie, concludendo quindi che non si sottrae alle regole esposte, per le analoghe ragioni, neppure il detto aumento del decimo previsto dall’articolo 67 del DPR 1092/1973. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza 387/1989, le pensioni di guerra e quelle privilegiate ordinarie sono tra loro nettamente differenziate: -· le pensioni di guerra - che presuppongono l’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa e sono commisurate solo all’entità del danno subito - hanno carattere risarcitorio e non reddituale (pertanto, tali pensioni sono esenti dall’Irpef) -· le pensioni privilegiate ordinarie - che presuppongono infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato e sono commisurate alla base pensionabile, costituita dall’ultimo trattamento economico - non presentano invece carattere risarcitorio, bensì reddituale (per cui sono soggette per l’intero ammontare all’Irpef). Vincenzo Ruggieri Bibliografia: internet privilegiate.com La scomparsa di un amico Per il tramite del Tesoriere Nazionale Vittorio Sessa, abbiamo appreso che, ieri l’altro 27 settembre c.a., Mario Auricchio, uno dei fondatori del sodalizio, nonché uno dei sott.li dell’A.M.che con coraggio, passione e intelligenza operò negli anni 70, in particolare, a favore della emancipazione della causa dei diritti e delle riforme in ambito militare, è deceduto, venendo a mancare all’affetto della sua famiglia e a quello di Assodipro . Parlare di Mario Auricchio per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di stimarlo è gioco forza ricordarne in primo luogo le straordinarie capacità di lettura del contesto in cui il movimento dei sott.li democratici prima e Assodipro poi dovevano immergere la propria azione. Era il ragionamento che sapeva far volare alto a guidare l’attività che con generosità ha sempre offerto alla nostra comune causa; era la sua serena mitezza che rendeva impossibile resistere alla carica persuasiva dei suoi argomenti. Mario Auricchio è stato un leader vestito della semplicità, della umanità e della capacità persuasiva dei grandi; era stimato e rispettato da chi ne comprendeva le doti utili per far compiere passi avanti alla condizione militare così come è stato avversato da chi in lui vedeva l’avamposto della protesta che avrebbe cambiato il corso della storia delle nostre caserme. Mario Auricchio è stato paladino di una causa che ha sostenuto sempre in prima fila pagando con fierezza i prezzi che le invocate libertà di tutela richiedevano. Oggi al cospetto della fierezza e della dignità che hanno sempre accompagnato il suo impegno a favore della emancipazione dei militari restiamo increduli nel costatare le leggerezze degli uomini che proseguono nella stessa causa; è di uomini dello stampo di Mario Auricchio che i militari avrebbero ancora bisogno; della loro capacità di esseri fari utili ad illuminare il progredire di una storia che sten- ta a trovare direzioni utili per la categoria e per la democrazia. Mario Auricchio lascia a chi lo ha conosciuto un patrimonio di idealità, di fare concreto sgombro da interessati tornaconti personali e un grande esempio: le idee che hanno spessore si affermano per le vie della costruzione del consenso intorno ad esse e per la capacità di renderle sempre patrimonio di tutti. E’ per queste non comuni doti che Mario Auricchio continuerà ad illuminare il cammino di Assodipro e di quanti vorranno ancora spendersi per i giusti cambiamenti che necessitano alla società militare. Ciao Mario, ci mancherai, come terribilmente ci mancheranno la tua semplicità, il tuo sorriso e l’ironia con la quali sapevi rendere comprensibili e accessibili a tutti le questioni più complesse. AS.SO.DI.PRO. Il Presidente Emilio Ammiraglia La redazione de’ Il Nuovo Giornale dei Militari” si unisce alle parole di cordoglio espresse dal presidente dell’Assodipro. Consulenze CONSULENZE Giornale Militari Il nuovo ■ dei Indennità di prima sistemazione Domanda - Sono un generale di brigata aerea, transitato in ausiliaria il 21.01.2007. Il medesimo anno, ho lasciato l’alloggio di servizio per la mia residenza privata sita nello tesso comune. Ho usufruito del trasporto masserizie gratuitamente con ditta messa a disposizione dall’amministrazione. Avevo diritto alla 1° sistemazione di cui art.21 L836/73? Risposta - No, in quanto il movimento è avvenuto all’interno dello stesso Comune. Liquidazione agli statali Sono un ex-poliziotto riformato per lesioni a seguito di causa di servizio e successivamente transitato nei ruoli civili del Ministero dell’Interno. Al momento del transito chiesi se mi spettasse la “liquidazione” e mi fu risposto che non mi spettava, anche se avevo cambiato Amministrazione, perché il capitolo di spesa per tale emolumento è lo stesso per tutti gli statali sia militari che civili. Ora mi viene qualche dubbio: se l’avessi chiesto formalmente avevano l’obbligo di darmi la liquidazione già maturata alla data del passaggio all’impiego civile? L’indennità di buonuscita, che spetta ai dipendenti civili e militari dello Stato, è disciplinata dal TU di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. Il comma 1 dell’articolo 3 del TU di cui al DPR n. 1032/1973 stabilisce che: “L’iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall’Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo“. Con il comma 267 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, allo stesso articolo 3 del TU è stato aggiunto il seguente comma: “All’iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all’atto della cessazione definitiva dal servizio un’unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato“. Pertanto la eventuale richiesta formale non avrebbe potuto sortire alcun effetto. Fruizione delle ferie per esigenze personali Domanda - Dirigo un deposito munizioni e vorrei porvi un quesito in merito alla concessione delle ferie ai dipendenti pubblici civili della difesa. Il contratto nazionale collettivo di lavoro prevdede all’articolo 16 la concessione delle ferie ed al punto 13 recita: “compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza”. Chiedo se un motivazione presentata da un dipendente per posticipare le ferie del tipo “devo potare gli alberi di ulivo nei mesi di febbraio marzo” è da prendere in considerazione e quindi valida hai fini della richiesta di posticipazione. Risposta - Se il CCNL recita “esigenze di carattere personale” vien da sé che la potatura degli olivi può essere trattata alla stregua di qualunque altra attività che attenga alla sfera personale del dipendente. Resta comunque il fatto che tutte sono subordinate alle “esigenze di servizio” che hanno in ogni caso la preminenza. Quindi, fatte salve le solite esigenze preminenti di servizio, la licenza potrà essere concessa sempreché il residuo al 31 dicembre sia una frazione apprezzabilmente bassa del monte annuo delle ferie L’AVVOCATO RISPONDE D - Sono un Carabiniere e studio legge. Ultimamente mi è capitato di veder quasi – o di certo- leso il mio diritto di poter usufruire in piena armonia e serenità alle ore di diritto allo studio - quattro giorni prima dell’esame- , in quanto per motivi a mio avviso diversamente fronteggiabili mi è stato detto di rientrare poiché non era possibile altrimenti riuscire a coprire un certo numero di servizi esterni. Secondo Lei questo è plausibile? Quali sono i casi in cui legittimamente si può vietare di usufruire al precitato diritto? La circolare c-14 del Comando Generale Arma dei Carabinieri detta disposizioni a tal proposito, ma come tutte le disposizioni le interpretazioni ricavabili sono diverse, e guarda caso i superiori ricavano sempre quelle che più gli aggradano. La mia domanda è la seguente: esiste un riferimento normativo chiaro ed esaustivo, quindi non opinabile da far valere se la situazione si dovesse ripresentare? R - In realtà, la legge le conferisce il diritto di fruire di 150 ore complessive, ma la scelta dei giorni è rimessa Congedo retribuito In merito al congedo per assistenza a genitore disabile grave, con particolare riferimento al requisito della convivenza, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell’Interno, con nota del 1 luglio scorso, ha rappresentato che l’art. 2 del D.P.C.M. n. 278/2000 prevede la possibilità del dipendente di fruire di un congedo biennale per gravi motivi personali, della propria famiglia anagrafica o dei soggetti di cui all’art. 433 c.c. anche se non conviventi, ma non prevede la retribuzione e non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; inoltre – per esigenze di servizio – può essere negato, rinviato o concesso in misura parziale. Pertanto, sebbene la fruizione del suddetto beneficio non è vincolata al requisito della convivenza con il disabile da assistere, prevede un trattamento giuridico ed economico penalizzante per il dipendente che ne faccia richiesta, diversamente dal congedo di cui all’art. 42 del T.U., la cui concessione costituisce un diritto per il richiedente, è retribuito e considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e, quindi, può essere concesso esclusivamente nei termini previsti dalla norma stessa. Ciò premesso, per quanto attiene al quesito posto dalla organizzazione sindacale Siulp, . , la citata Direzione Centrale ha fatto presente quanto segue. “In via preliminare, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/1/2009 con la quale è stata estesa al figlio convivente con un genitore disabile grave la possibilità di fruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su espressa richiesta dell’INPS, ha interpretato il concetto di convivenza alla luce di quanto evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale circa la necessità prima “di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzano in ambito familiare, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso”. alla sua scala gerarchica, essendo prevalenti le ragioni di impiego. Legge 104 – assistenza familiare con handicap D – Il comma 5 dell’art. 33 legge 104/92 riconosce al lavoratore che assiste un familiare handicappato, il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio sul presupposto di un handicap, indipendentemente dalla presenza o meno della situazione di gravità. Perchè l’amministrazione mi sottolinea la mancanza del requisito dell’handicap grave se la norma non la specifica? ( a differenza del comma 3 re- SETTEMBRE 2010 • 17 ■ Ne consegue pertanto, a parere dello stesso Ministero, che per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 codice civile. Alla luce del parere sopra illustrato, ed al fine della concessione del beneficio in questione, dovrà essere verificato, indipendentemente dalla residenza anagrafica del portatore di handicap, quale sia la dimora abituale dello stesso”. Permesso breve A seguito di un quesito in ordine all’applicazione dell’istituto del permesso breve anche nei confronti del personale impiegato in servizi continuativi, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del ministero dell’interno ha precisato quanto segue: “I destinatari delle norme contrattuali in questione sono individuati dall’art.1 del DPR 395/1995 e che i permessi brevi, previa valutazione del capo dell’ufficio, potranno essere concessi nel rispetto delle disposizioni dell’art.17 del medesimo D.P.R.” E’ stato ribadito, inoltre, che il permesso breve può essere concesso anche nei casi in cui i dipendenti si ammalino durante l’orario di servizio. Al riguardo si richiama la circolare nr. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009 pubblicata nella sezione circolari del nostro sito (area riservata agli iscritti), che cita: “... Se, invece, la malattia insorge durante l’orario di servizio giornaliero, la mancata residuale prestazione lavotariva dovrà essere giustificata facendo ricorso agli istituti che regolano le assenze dal servizio. Pertanto, ove l’assenza incida solo parzialmente sul turno di servizio, l’interessato potrà eventualmente fare ricorso allo strumento dei permessi brevi, di cui all’art. 17 del DPR 395/1995, nei limiti ivi indicati. In tal caso dovrà essere scorporata, dal computo dei giorni di prognosi concessi, la giornata in cui il dipendente ha prestato parzialmente servizio.” lativo ai permessi dove l’handicap grave e specificato). R - Lei avrebbe perfettamente ragione, ma purtroppo la pretesa della sua amministrazione è fondata sulla conforme e (secondo me) errata interpretazione dei giudici amministrativi. Congedo a eguito di condanna penale D - Sono un pubblico ufficiale, mi sono sempre domandato cosa potrebbe accadere ad un pubblico ufficiale che, a seguito di un fatto reato, venga condannato ad una pena superiore a quattro anni di reclusione con con- seguente congedamento dal corpo. Avrebbe diritto alla pensione? Quali requisiti dovrebbe riunire, in particolare quanti anni di servizio dovrebbe aver maturato? R - La commissione di un reato e la conseguente destituzione, eventualmente come conseguenza disciplinare del fatto medesimo, non influisce sul diritto alla pensione. Questa, infatti, è considerata come un corrispettivo posticipato del lavoro svolto, onde non può essere revocato ex post, nemmeno se è scaturita sentenza peale di condanna. (Avv. Giorgio Carta) 18 • SETTEMBRE 2010 Il nuovo dei 866 BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009-2010 CIRCOLARE DI PERSOMIL La Direzione del Personale civile della Difesa comunica che con decreto n. 21 del 28/06/2010 è stato indetto un concorso per titoli per l’assegnazione di n. 866 borse di studio per l’anno scolastico 2009/2010 in favore dei figli, ed equiparati, di dipendenti civili della Giornale Militari Difesa in servizio o in quiescenza. Le domande compilate in unica copia sull’apposito modello e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate dagli interessati all’Ente presso il quale prestano servizio. Gli Enti debbono inol- trare, senza lettera di trasmissione, le predette istanze compilate sugli appositi moduli a: Ministero Della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, 11^ Divisione, Servizio Provvidenze, Viale dell’ Università, 4 - 00185 ROMA, entro il 15 dicembre 2010. Gli interessati, qualora in quiescenza, coniugi superstiti, orfani, tutori dovranno inoltrare le domande direttamente a questa Divisione presso il suindicato indirizzo entro il 15 dicembre 2010 a mezzo Raccomandata A.R.. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione. Il bando di concorso riguarda anche il personale civile della Difesa comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell’ Agenzia Industrie Difesa. Gli Enti sono invitati a fornire la massima assistenza al personale nella compilazione dei moduli, con particolare riguardo all’ indicazione delle coordinate bancarie (IBAN, ABI, CAB), per chi chiedesse di riscuotere laborsa di studio tramite accreditamento diretto sul conto corrente della banca o delle poste italiane, anziché in contanti presso la tesoreria provinciale della Banca d’Italia competente per territorio. CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI LUOGOTENENTE AI PRIMI MARESCIALLI CIRCOLARE DI PERSOMIL La DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE ha diramato il 15 settembre 2010, una circolare avente per oggetto il : Decreto dirigenziale n. 2127 del 4 agosto 2010, concernente la formazione dell’aliquota di valutazione riferita al 31 dicembre 2009 per il conferimento della qualifica di “Luogotenente” ai Primi marescialli dell‘ Aeronautica. Riportiamo il testo: “1. A scioglimento della riserva formulata al punta 9 della circolare n. M_D GMIL II 6 2 0394865 del 15 settembre 2009, si comunica che con il decreto dirigenziale n. 2127 del 4 agosto 2010, indicato in oggetto, e stata formata, alla data del 31 dicembre 2009, l‘aliquota di valutazione “a scelta assoluta” per il conferimento della qualifica di “Luogotenente” ai Primi marescialli dell’ Aeronautica aventi anzianità di grado 2001 0 antecedente. 2. Tutte le disposizioni concernenti la chiusura della documentazione caratteristica e matricolare, le modalità di presa visione da parte degli interessati, la dichiarazione di completezza da far sottoscrivere, l’inoltro, la comunicazione di eventuali variazioni matricolari omesse ma di rilevanza per la valutazione ed i contrassegni da apporre, saranno rese note con successiva circolare che sarà diramata a cura della D.G.P.M. - V Reparto - 14a Divisione. Successivamente, inoltre, la stessa l4a Divisione avrà cura di accludere al libretto caratteristico del personale in valutazione il 10 originale del foglio matricolare (le variazioni matricolari dovranno riferirsi esclusivamente ad eventi o infrazioni disciplinari verificatisi a tutto il 31 dicembre 2009) e di far pervenire la documentazione in parola alla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali dell’ Aeronautica secondo i termini e le modalità stabilite da quest’ultima. 3. Sara escluso dall ‘aliquota in questione il personale nei cui confronti, alla data del 31 dicembre 2009, sussista una delle seguenti cause ostative: a) sospeso precauzionalmente dall‘impiego, rinviato a giudizio 0 ammesso a riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, come previsto dall’ articolo 6-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (aggiunto dall’ articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82); b) transitato in altri ruoli oppure collocato in aspettativa per iI transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e del decreto ministeriale 18 aprile 2002; c) esonerato dal servizio, ai sensi dei commi 1 - 5 dell’ articolo 72 del. decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 208, n. 133. Tale personale dovrà essere segnalato alla scrivente ai fini dell’esclusione dall’aliquota, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, cosi come sostituito dall‘articol0 12, comma 1 del predetto decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, specificandone il motivo ed avendo cura di trasmettere i relativi documenti giustificativi. L’eventuale provvedimento di esclusione dalla valutazione sarà reso tempestivamente nota dalla scrivente nelle forme di rito. Ad ogni buon fine, si precisa che, per quanto concerne i motivi ostativi riguardanti procedimenti penali, i Comandi in indirizzo dovranno inviare a questa Divisione copia del decreto di citazione/rinvio a giudizio, richiedendolo preventivamente alla competente autorità giudiziaria, qualora non già ricevuto. Inoltre, con riferimento agli impedimenti relativi a procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione di stato, detti Comandi dovranno inviare copia degli atti probanti relativi all’inchiesta formale. Infine, si chiarisce che I’aspettativa, per qualsiasi motivo (ad eccezione di quella sopra menzionata ex lege n. 266/1999), non costituisce motivo ostativo alla valutazione per il conferimento della qualifica di Luogotenente. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che Ie stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, i Comandi in questione avranno cura di dame tempestiva comunicazione ai fini dell’inclusione degli interessati nella prima aliquota utile di valutazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Parimenti, dovrà essere segnalato, sempre a questa Divisione, allegando la relativa documentazione probatoria, il personale che venga a trovarsi in una delle succi tate posizioni durante i lavori della Commissione e prima della pubblicazione del relativo quadro. L’eventuale provvedimento di sospensione dalla valutazione 0 di annullamento della va- lutazione sarà successivamente partecipato agli interessati nelle forme di rito. 4. 8i invita, inoltre, alla puntuale osservanza dei contenuti di cui alla circolare n. DGPM/IlI17 /6681 in data 30 maggio 2001 della 7a Divisione del collaterale III Reparto di questa Direzione generale. Al riguardo, si richiama I’ attenzione dei Comandi in indirizzo sulla necessita di fornire aggiornamenti anche alla scrivente sulla conclusione dei procedimenti penali relativi al personale dipendente interessato alIa valutazione in oggetto, aventi riflessi sulla progressione di carriera, in ottemperanza all’ anzi detta circolare. 5. Si pone in risalto, infine, 1’esigenza che gli adempimenti connessi alle predette disposizioni siano espletati con cura rigorosa e massimo rispetto del termine per 1’inoltro della relativa documentazione che sarà stabilito con I’ emananda circolare dalla 14a Divisione del collaterale V Reparto di questa Direzione generale. IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE (Nicola EGISTELLI) INDENNITA’ SUPPLEMENTARE DI COMANDO Diramata da Persomil la circolare M D GMILO IV 11 2 0392292 del 02/09/2010 relativa all’indenità supplementare di comando (ex art. 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78) “ Lo Stato Maggiore della difesa, tenuto conto delle modifiche ordinative intervenute in ambito Esercito italiano (area territoriale, scolastica addestrativa comando di supporti delle Foter e comando artiglieria contraerei) ha trasmesso le variazioni da apportare all’elenco dei destinatari dell’indennità supplementare di comando”. Il testo della circolare con tutti gli allegati relativi all’elenco degli enti destinatari è disponibile sul nostro sito nella “banca dati circolari” – www.ilnuovogiornaledeimilitari.it SETTEMBRE 2010 • 19 Giornale Militari Il nuovo Rimborso delle Circolari sul Maggiorazione spese 2009 nostro sito dell’indennità per la retta www.ilnuovogiornaledeimilitari.it giornaliera dell’asilo nido di missione dei NOTE PERSONALI E’ stata diramata dalla Direzione Generale per il Personale Militare la circolare n. M D GMILO IV 11 1 0336821 del 20/07/2010, riguardante l’articolo 7, comma 6 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, maggiorazione dell’indennità giornaliera di missione di € 17,00. Questo il testo: 1) -“L’articolo 7, comma 6 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 prevede che: “Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell’amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di € 17,00, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. la presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilità dell’amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale è corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi” 2) Con la circolare a seguito è stato comunicato che: “Tale norma ha come destinatario il personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o anche convenzionate, con vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Agli stessi compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio a carico dell’Amministrazione. Agli stessi compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio (ed all’eventuale indennità oraria di missione ex art. 7, comma 5 del D.P.R. 163/02), la diaria giornaliera spettante (pari ad € 12,27) maggiorata di € 17,00 (per un importo giornaliero totale pari a € 29,27). Nell’ipotesi si configura quale eccezione nell’ambito dello svolgimento di una missione con aggregazione totale e si realizza solo nel caso di impossibilità da parte dell’Amministrazione alla somministrazione di un pasto (meridiano o serale). Al verificarsi di tale fattispecie dovrà essere corrisposta la diaria giornaliera, pari a € 8,18, la maggiorazione di € 17,00, ed il rimborso del pasto. La disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi”. 3) Il Ministro dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria dello Stato I.G.F.S.I.F.P. nell’ambito di una verifica amministrativo-contabile, ha precisato che la norma in discussione prevede: “….il rimborso di un solo pasto (o giornaliero o serale), nel caso in cui l’Amministrazione sia impossibilitata a fornirlo e non di entrambi, circostanza questa prevista solo dalla circolare in esame” 4) Tutto ciò considerato, nel richiamare il dettato normativo e la puntuale applicazione delle disposizioni già diramate, si ribadisce che nel caso in esame è ammesso il rimborso di un solo pasto e non di entrambi i pasti. 5) In tale contesto, al fine di non ingenerare dubbi interpretativi, l’ultima colonna della tabella esemplificativa di applicazione dell’art. 7, comma 6 del D.P.R. 171/2007 (“solo alloggio a totale carico del’Amministrazione”, pagina 12 della circolare a seguito) è da considerare inapplicabile alla fattispecie in argomento. 6) Quanto sopra, nelle more di un auspicabile modifica del testo normativo” Con circolare . M_D GMIL0 III SP 4 0382611 del 26 agosto 2010 la Direzione generale del personale militare, comunica la : Percentuale di rimborso delle spese sostenute nell’anno 2009 per le rette di asilo nido. Seguito Circolare n. M_D GMIL_04 III 11 4 0060313 in data 13 agosto 2007. ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ IL TESTO: “1. Questa Direzione generale, in considerazione delle risorse finanziarie rese disponibili da parte dei competenti Organi programmatori e in relazione alle domande di rimborso pervenute, ha definito i criteri sulla base dei quali calcolare gli importi dei rimborsi parziali delle spese in oggetto, sostenuta per i propri figli dal personale militare delle Forze armate, relativamente alle rette per gli asili nido. Il rimborso sarà pari al 50% della spesa sostenuta nel corso del 2009 con le limitazioni indicate nella seguente tabella, in relazione alla fascia reddituale di appartenenza del richiedente. Reddito annuale “pro-capite” fino a € 6.700,00 da € 6.701,00 a € 8.700,00 da € 8.701,00 a € 10.700,00 oltre € 10.700,00 Rimborso massimo € 1.300,00 € 1.050,00 € 800,00 € 550,00 Per reddito annuale “pro-capite” si intende il reddito familiare, al netto delle imposte, diviso il numero dei componenti del nucleo familiare stesso, presenti al 31 dicembre 2009. Il nucleo familiare è sempre considerato composto da entrambi i genitori anche nei casi di mancanza del coniuge (separazione, divorzio, decesso, etc.). Si evidenzia che dall’importo del rimborso sono detratti eventuali altri contributi erogati per la stessa finalità da altri Enti. Si precisa, inoltre, che il rimborso é calcolato con riferimento alle sole rette degli asili nido, con esclusione di ogni altro onere accessorio e fino a tutta la frequenza del terzo anno. Il pagamento del rimborso sarà effettuato presso la Cassa dell’Ente di appartenenza del richiedente, in contabilità speciale con i fondi disponibili sul cpt. 1264 (E.F. 2010), presumibilmente a partire dalla seconda decade del mese di ottobre 2010. 2. L’Amministrazione difesa, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, effettuerà controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o della documentazione (anche di terzi) presentata, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di attestazioni non veritiere. Si rammenta, infine, che, secondo l’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, la produzione e/o l’utilizzo di dichiarazioni non veritiere o di atti contenenti dati non rispondenti a verità configura uso di atto falso, come tale punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La Direzione generale, in tale evenienza, informerà l’Autorità giudiziaria competente. ULTIME CIRCOLARI PUBBLICATE SUL NOSTRO SITO - NUOVA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE CIVILE (DIRETTIVA PERSOCIV) - Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma dell’ art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - (Inps, Messaggio 10.9.2010 n. 22939) - Via libera alla PEC per partecipare ai concorsi pubblici - (Circolare Ministero Pubblica amministrazione 3.9.2010 n. 12) - Ministero interni: La Direzione Centrale delle Specialità recepisce la direttiva ENAC: negata l’autorizzazione ai dipendenti di svolgere attività “esterna” anche di semplice consulenza. - Circolare dello SMD. Indennità supplementare di comando: elenco delle unità destinatarie - ATTIVITA' ADDESTRATIVA DI COMPETENZA DI CIVILSCUOLADIFE IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA PER IUL PERSONBALE MILITARE E CIVILE DELL'A.D. . ANNO 2011 (CIRCOLARE SEGREDIFESA) - Permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo - (Ministero del lavoro, Interpello 20.2.2009 n. 13) - Circolare INPS - Fruizione dei permessi;art.33 della legge 104/92 per accompagnamento a visite mediche del portatore d handicap grave ricoverato a tempo pieno - Circolare II° Rep. 4^ Div. - Transito dai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei corrispondenti ruoli speciali - Circolare n° M_D GMILO II 5 2 0365237, - 2° Rep. 5ª Div. (ex 6ª) - Promozione al grado superiore dei Marescialli di 3ª classe compresi nell'aliquota di avanzamento riferita al 31 dicembre 2008. - Decreto dirigenziale n. 1960 del 2 agosto 2010, promozione al grado di Maresciallo di 2ª classe con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data indicata a fianco di ciascun nominativo. - Nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero Difesa, sulla recente manovra finanziaria varata dal Governo. - Comunicazione del punteggio ai Marescialli capo dell’Esercito valutati per la promozione al grado superiore, riferita all’aliquota ordinaria del 31 dicembre 2008. - Polizia: 5 Luglio 2010 n.333-G/3.01.Aeron - Emessa da: Dipartimento della Pubblica SicurezzA - Istruttori di volo e di specialità. Indennità supplementare di cui all'art.13 della Legge nr. 78 del 23 marzo 1983 - ASSEGNI FAMILIARI: Circolare del Ministero delle Finanze - Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2010. IL TESTO DELLA CIRCOLARE NELL'AREA RISERVATA AGLI ABBONATI. - F.E.S.I. anno 2009 - Decreto ministeriale 27 maggio 2010 sul fondo per l?efficienza dei servizi istituzionali. Articolo 5 del d.p.r. 11 settembre 2007 n. 171 e articolo 5 del d.p.r. 16 aprile 2009 n.52 - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 1) CIRCOLARE M_D GMIL II 5 1 0317783 del 30 giugno 2010 - Articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come modificato dal decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito in legge 5 marzo 2010, n. 30. Modifiche al sistema di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli Ufficiali. 2) ISTANZA DA PRESENTARE - DIRETTIVA DELLO SME SULL’ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO E COMPENSI CONNESSI ALL’ORARIO DI LAVORO - 4^ serie di Aggiunte e Varianti. - GUIDA AI SOGGIORNI MILITARI - Dipartimento P.S. - servizio T.E.P. 10 Febbraio 2010 n.333G/II.C/2524 - Trattamento economico del Personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente al personale delle Forze Armate per i servizi di cui all'art.24, comma 75, - RAFFERMA DEI VFP4 :FONOGRAMMA DELLO SME - GENNAIO 2010 Carabinieri: disposizioni in materia di licenze: Persomil risponde ad un quesito del comando generale dell'Arma sulla maturazione della licenza ordinaria durante l'aspettativa per infermità. Ed altro ancora……sul nostro sito 20 • SETTEMBRE 2010 Giornale Militari Il nuovo dei ALLOGGI - dal 2011 canoni di mercato: a rischio sfratto migliaia di famiglie L’INCESSANTE ATTIVITÀ DI CASADIRITTO PER ARGINARE GLI EFFETTI DEL NUOVO REGOLAMENTO E DELLA FINANZIARIA DI LUGLIO Prosegue l’incessante attività del Comitato CASADIRITTO nel tentativo di arginare le nefaste conseguenze derivanti, da un lato dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sugli alloggi di servizio e dall’altro dalle disposizioni della recente manovra finanziaria (legge 122/2010) che dal 1 gennaio 2011, stabilisce che i canoni saranno soggetti ad aumenti a prezzi di libero mercato…… Scorrendo le pagine del sito di Casadiritto si può interpretare il senso di angoscia ra gli inquilini, rispetto ad una decisione che avrà come conseguenza quella di cacciare dagli alloggi demaniali gli utenti che non potranno pagare canoni da “usurai”. Leggiamo in una lettera le critiche al ministero della Difesa “dove c’è chi tenta di minimizzare e dove si parla di inutile allarmismo quando, a gettare nel panico gli utenti degli alloggi demaniali è stata quella schiera di dirigenti della Difesa e di politici compiacenti che hanno approfittato di un periodo di confusione in ambito politico per distruggere il lavoro ventennale, faticoso e meritorio, di persone di buon senso che avevano raggiunto soluzioni lungimiranti e accettabili per la Difesa e per gli Utenti!” Si chiede al Ministro di far prevalere le ragioni umane a quelle politiche, di vendetta e punitive e di intervenire con un gesto o una parola rassicurante e prima che la situazione gli sfugga di mano (Stato Maggiore Aeronautica docet), “in quanto – si legge nella lettera pubblicata sul sito – si è convinti che anche Lei si sia reso conto dell’enorme danno esistenziale che stanno procurando e che sono destinate di più a provocare le Sue iniziative e quelle dei Suoi collaboratori”. Lettere, comunicati,articoli sui quotidiani; l’attività Del Comitato non può non essere nota al Ministro della Difesa così come sicuramente gli avranno riferito degli incontri che il Comitato sta avendo ormai da settimane con vari esponenti politici. Ricordiamo quello con la Senatrice Maria Ida Germontani (proprio colei che ha firmato l’emendamento in finanziaria) ed una delegazione di CASADIRITTO. Incontro nel corso del quale il Coordinatore Boncioli ha esposto l’attuale quadro giuridico ed ha consegnato documenti comprovanti l’origine,studiata da un gruppo di lavoro ben noto, da cui trae origine quanto poi approvato . La Senatrice Germontani, preso atto dell’intera documentazione ,solo in parte a lei nota, condividendo come premessa le ragioni etiche ,morali, materiali e giuridiche ,ha preso formale impegno con le famiglie di militari, pensionati e vedove rappresentate da CASADIRITTO di presentare in Sede Senato un atto di indirizzo, che impegni le parti, nella stesura del Decreto dei canoni, previsto dall’art. 6 -21 quater ,a tenere conto di quanto già previsto dalla Legge 537 – art. 9 comma 7 e dalla Legge 724 art. 43 con particolare riferimento ai redditi medio bassi ed ai porta- tori di grave handicap. E’ stato chiesto altresì, che venga prevista la creazione di un Organo di Garanzia presso la Difesa, non di mera informazione, ma di tutela per gli utenti, sia per quanto riguarda la gestione del Decreto 18 maggio 2010 (alienazione) che per l’applicazione del Decreto sui canoni. La Senatrice Germontani ha dimostrato sensibilità nell’approfondire, anche se a legge approvata, una materia dentro la quale è stata protagonista, con la presentazione del famoso emendamento Germontani poi purtroppo approvato con voto di fiducia nel corso della Finanziaria, e da cui cercherà attraverso gli strumenti a sua disposizione di attenuare gli effetti, anche in stretto contatto con CASADIRITTO . Altro interessante incontro è stato quello con l’Assessore al Patrimonio del Comune di Roma on. Alfredo Antoniozzi. A conclusione dell’incontro, il Delegato del Sindaco La Fortuna e l’Assessore Antoniozzi, si sono impegnati affinchè l’Amministrazione capitolina sia legittimata ad effettuare tutte le iniziative nei confronti del Governo e dell’Amministrazione Difesa tesa a tutelare gli inquilini degli alloggi del Demanio Militare. In sintesi l’agenda delle prossime settimane si concretizzerà presumibilmente con la presentazione di Atti Ispettivi ( mozioni, interrogazioni, interpellanze), e l’iniziativa concomitante del Comune di Roma. Atti rivolti alla Difesa per cercare di smussare le norme vessatorie e perverse, cui hanno chiuso in un cerchio d ferro migliaia di famiglie. Ora il pericolo maggiore è rappresentato, sostiene Casadiritto, a breve scadenza, dagli sfratti, e dall’applicazione dell’art. 6 - 21 quater (canoni di mercato) dal 1-12011. Frenetica è infatti l’attività dell’Amministrazione Difesa. Si succedo- no ordini a scadenza ma tutto nella massima segretezza. Purtroppo le notizie viaggiano”. E’ stata appena costituita la “Cellula di coordinamento interforze”, con compito di “favorire una unitarietà di indirizzo”. Le scadenze sono già scritte, i criteri ed i parametri da applicare sono già dettagliati minuziosamente. Avremo modo di entrare nel merito. CASADIRITTO sta verificando. LE SCHEDE ALLOGGIO PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ALLOGGI DA ALIENARE: RISULTATI INSINDACABILI? Chi segue CASADIRITTO , anche dal buco della serratura, sa che mai ci siamo addentrati, e mai lo faremo, in campi non di nostra competenza sapendo benissimo che la scelta degli alloggi da alienare, è una scelta strettamente di competenza degli Organi preposti essendo gli alloggi considerati a tutti gli effetti “infrastrutture militari “ con tutto quello che ne consegue. … . Ma quello che vogliamo mettere a fuoco, sono i singolari contenuti della “Scheda Alloggio “ attualmente inviata a ciascun E /D / R dalla Direzione Generale del Demanio (il nostro Catasto in poche parole), per poi procedere alla compilazione definitiva degli elenchi degli alloggi da alienare e quindi del previsto Decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. LE RISULTANZE DELLE SCHEDE SARANNO INSINDACABILI E DEFINITIVE? Tra una serie di verifiche più o meno di routine (se l’alloggio è in palazzine, in comprensorio,se enucleabile dal complesso, se è provvisto di impianti idrici, impianti fognanti con utenze o meno, aree asservite, se ci sono impianti militari viciniori, etc,etc), spiccano una serie di quesiti quali: - Proprietà dell’A.D del sedime o delle palazzine; - Alloggi esistenti in palazzine la cui area di sedime è da frazionare per l’attribuzione come pertinenza; - Alloggio di pregio (art. 7 comma 8 DM 112 , 18-52010) - eventuali criticità……. Abbiamo ribadito che non ci saremmo occupati degli elenchi, ma ora si tratta di stabilire se le risultanze delle schede compilate dagli Enti sottoposti alla Direzione Generale del Demanio saranno sottoposte al vaglio da parte di altro Organo Superiore. E da chi? Le risultanze dichiarate nella “Scheda Alloggio” influirà in maniera determinante sia sul prezzo ma soprattutto sulle modalità, una vendita all’asta è una vendita all’asta. Gli Enti in indirizzo hanno tutta la professionalità possibile che gli compete, ma come pretendere che un Organo periferico debba esprimersi in merito a certe richieste? Prendiamone una : l’identificazione degli immobili di pregio. Conosciamo bene la fantasiosa norma inserita dagli Autori all’art. 7 comma 8 del Regolamento. Il possesso di uno solo dei quattro requisiti fa scattare il meccanismo. Il fatto è che questi requisiti sono estremamente complessi e con un crinale molto stretto, ed obbligano e soprattutto richiedono una interlocuzione con altri Organi dello Stato, Beni Culturali, Agenzia del Demanio, Osservatorio OMI Agenzia del Territorio ed il rispetto di vincoli ai sensi del D.L. 22 gennaio 2004 n. 42 piuttosto che il richiamo alla Legge 2 luglio 1949 n. 408. Le stesse obiezioni valgono naturalmente per l’individuazione degli altri punti sopra evidenziati. Decisioni prese comunque in filo di fioretto, che impegnano e richiedono autorevoli capacità anche giuridiche. Chi può farlo? Quale è l’abilitazione richiesta per rispondere a quei quesiti? E con quali tempi? Non si può pretendere di sciogliere certi nodi in così breve tempo e non porsi poi la classica domanda: qui custodet custodes? Quindi bisognerebbe porre molta attenzione nell’espletare tale passaggio. Tutti esamineranno tutto, una per una quelle carte. Un esercito di avvocati con lenzuolate di ricorsi rischierà di paralizzare il tutto. Una volta il Sottosegretario Crosetto ci disse: “ passerò tutto al vaglio, con lente d’ingrandimento”. Appunto. Sergio Boncioli Giornale Militari Il nuovo dei SETTEMBRE 2010 • 21 Alloggi ■ LA TESTIMONIANZA DI UN EX MILITARE CHE SI SENTE TRADITO ED UMILIATO ■ I VAMPIRI ED IL SILENZIO ASSORDANTE DELLA DIFESA LETTERA APERTA Signor Presidente della Repubblica Ill.mo Sig. Presidente, mi legga La prego e se Le è possibile intervenga, perchè le verità che seguono, recano al Capo Supremo delle FF.AA., le lacrime e la disperazione di centinaia di pensionati della Difesa e relative famiglie, ormai vittime di carnefici parlamentari. Dov’è il Ministro della Difesa, perchè ci ha abbandonati anche lui ? Ormai carnefici senza scrupoli, azzannano giornalmente le nostre carni e ne bevono insaziabili nel disinteresse generale. Ora, il sapore del sangue li ha resi tutti famelici e tutti insieme affondano ancora gli aguzzi denti fino a frantumarne le ossa, allo scopo preciso di distruggere. E’ una lunga fila, con i volti imbrattati di sangue dei propri fratelli ! Ci provano in molti, distinguiamo perfettamente il capofila (Sottosegretario Guido Crosetto) ed i senatori P.d.L. Germontani ed Azzollini e poi … quasi a perdita d’occhio, tantissimi altri che attendono il turno per affondare ancora i loro denti. COME NOTO INFATTI, dopo una lunga gestazione, “l’ Obiettivo 9” abbracciato per cacciare di casa le famiglie dei militari (ed in particolare vedove e pensionati), è stato raggiunto con la regia del Sottosegretario alla Difesa On. Guido Crosetto ed il concorso dei senatori del P.d.L. Germontani ed Azzollini, che con i loro emendamenti distruttivi ne hanno finemente tessuto la tela e preparato la camera della morte per le famiglie del personale della Difesa. Dal prossimo autunno quindi, si scriverà “alloggio demaniale “e si leggerà “sfratto coatto”, perchè la Difesa venderà all’asta oltre 3.000 alloggi, cacciando di casa i suoi pensionati, che con i loro canoni alloggiativi continuano a fare affluire nelle sue casse, oltre 35 milioni di euro annui che da soli-, vanno a finanziare quasi l’intero sistema alloggiativo ( ASIR -ASI -AST -ASGC ), per alcuni dei quali, sovente, vengono richiesti canoni di poche decine di euro (fini istituzionali). A maggio scorso infatti, è stato emanato il Regolamento della legge sugli immobili della Difesa, pensata dal governo di centrosinistra e resa distruttiva dall’attuale governo, che evidentemente vuole un sacco di bene ai militari. La differenza tra le due linee di pensiero è sostanziale, perchè mentre l’ex ministro Arturo Parisi, aveva previsto la vendita degli alloggi con possibilità per gli aventi diritto a mantenere l’uso pagando un affitto già sottoposto nel 1993 ad Equo Canone; con il Regolamento voluto dall’attuale governo, sono state cancellate le leggi che legittimavano le famiglie a mantenerne l’uso (legge 537 del 1993 e 724 del 1994), per considerarli “occupanti” e vendere all’asta i loro alloggi (come ricordare,con il massimo rispetto : “ ...Lo spogliarono …, e sulle sue vesti gettarono la sorte”). Ieri eravamo alle battute finali, già oggi le campane suonano a martello sulle teste di pensionati,vedove e riformati per gravi cause di servizio, che presto -secondo il noto copione-, si ritroveranno i carabinieri dietro la porta e l’ambulanza in cortile, prima del “De profundis finale”. L’ Obiettivo 9 è stato raggiunto. Con tale realtà passata ovviamente con la fiducia posta sia alla Camera che al Senato dall’attuale governo, a far data dai prossimi giorni, 3.131 alloggi verranno dati disponibili alla neo costituita “Difesa Servizi S.p.A.”, per essere venduti all’asta a prezzi di libero mercato,con detrazioni fino al 30% sul prezzo di acquisto per il personale in servizio e penalizzazioni di 200300 euro (in base al reddito), per i pensionati(cosa davvero inspiegabile), per ogni mensilità intera di conduzione dell’alloggio per il quale è esercitata l’opzione di acquisto,con decorrenza dalla data concessoria di cui alle leggi 537 del 1993 e 724 del 1994, fino alla data di pubblicazione del decreto di trasferimento degli alloggi di cui all’art.6.comma 3. del Regolamento. Presto quindi,pensionati e vedove non in condizioni di acquisto, verranno cacciati di casa dopo immani sacrifici ed oltre 40 anni di assoluta fedeltà alla Istituzione,non solo da parte di chi ha vestito la divisa con dignità,ma anche delle rispettive famiglie sempre chiamate a concorso. Oltre 40 anni di sacrifici e dedizione assoluta alla sacra Istituzione, che oggi equivalgono a zero nelle mani e nelle menti del Ministro della Difesa, degli SS.MM. e della politica disinformata, che ignora come le pagine più belle della storia della nostra cara Italia, sono state scritte con pennini intrisi nel sangue dei giovani militari di ieri (oggi pensionati) che sovente - se baciati dalla fortuna-, sono riusciti a riportare alle proprie spose ed ai propri figli, corpi irrimediabilmente mutilati, ove il loro ardire, li aveva spinti fino ad un passo dal sacrificio estremo. Si tratta quindi egregi senatori del PDL e quanti altri responsabili, di “uomini veri “ e di “assoluto rispetto”, che non meritano davvero questo tradimento e la vergogna di essere cacciati di casa assieme alle loro sposte,a 80-90 anni di età. Ben venga una più competente amministrazione alloggiativa (Difesa Servizi S.p.A.), che consenta un più competente impiego del denaro proveniente dai canoni alloggiativi (35 milioni di euro annui) ed a carattere generale, ben venga ogni innovazione che dia maggior respiro alla Difesa; ma cacciare di casa pensionati che stanno vivendo i loro ultimi giorni e vedove sovente in lotta per la sopravvivenza giornaliera, è vergognoso ed - a parere di chi scrive-, imbruttisce l’immagine della nostra Italia non solo a livello nazionale,ma nel mondo intero. Oggi le famiglie si sentono smarrite,vessate e derubate dei sentimenti più radicati e del senso della Patria un tempo assai sentito. Senso di Patria -che a parere di chi scrive-, oggi è totalmente svanito, per l’ingordigia degli operatori che giornalmente antepongono gli interessi privati, al rispetto ed alla cura del bene comune; e questo ha fatto precipitare la nostra Italia in un De profundis ormai ahimè, senza via di uscita. Oggi, le norme disastrose passate con la solita fiducia posta dalla maggioranza, cacciano di casa come cani rognosi, centinaia di famiglie indigenti che non potranno acquistare la loro casa, sia perchè verrà posta in vendita impropriamente a prezzi di libero mercato, sia perchè i potenziali acquirenti, a causa della loro età avanzata, NON potranno accedere ad alcun mutuo; perchè il “Fondo Casa” – pùr previsto da precise leggi dello Stato-, è stato ripetutamente spento dalla Difesa. Concludendo quindi, dopo aver dato tutto (proprio tutto) alla sacra Istituzione, le famiglie dei militari, vengono costrette a lasciare la loro casa,con l’imposizione di un canone a libero mercato e/o in alternativa, un futuro sotto i ponti. Si è sperato fino all’ultimo che il buon senso e la ragionevolezza dell’ artefice e dei suoi accoliti ed innanzitutto l’invio di oltre sedicimila fax al Ministro della Difesa ( totalmente ignorati ) , che recavano la disperazione di vedove, pensionati e riformati per infermità contratte in servizio e per causa di servizio, avrebbe condotto quanto meno alla cancellazione delle aggravanti di cui agli emendamenti distruttivi dei Sen.Germontani ed Azzollini. Tutto inutile ahimè, perchè il decreto che pesa sulle coscienze dei propositori, portato avanti con cattiveria punitiva nei confronti dei pensionati, nella giornata del 18 maggio u.s. è stato inviato alla Corte dei Conti, che lo ha restituito con numerose osservazioni alla Difesa e -secondo quello che è dato sapere -, sotto la medesima data è stato ritrasmesso al Supremo Organo,che lo ha registrato con tempistiche riferibili solo a tempi in cui soffiano venti di guerra. Cosa non si è fatto,per vedere centinaia di famiglie di gente perbene,cacciate fuori dalle loro abitazioni e per vendere all’asta i loro alloggi ! Quanti colpevoli silenzi da parte di tutti gli Organi militari (Cocer compreso). Per una corrretta informazione poi, e per coloro che ostentano una memoria corta, ricordo che i 286 miliardi di lire previsti da un disegno di legge del 1977 per la costituzione di un “Fondo casa” dedicato alle famiglie che oggi si vogliono cacciare, nel 1978 sono stati totalmente incamerati dalla Difesa con impegno a costruire le case per le famiglie dei militari, perchè disponendo di aree di sedime e giovani ingegneri in divisa, avrebbe realizzato il sogno accarezzato a lungo dalle famiglie, a prez- zi di tutto favore. Il seguito ahimè,è tristemente noto,perchè con le provvidenze di cui sopra, affluite nel decennio successivo nelle casse della Difesa, è stata finanziata in maniera pressoché gratuita,la costruzione dei più noti Alloggi di Servizio (ASI-AST-ASIRASGC), che come noto-, sono destinati sempre più a soli fini istituzionali. Siamo in molti a chiederci inoltre,che fine abbia fatto il 15% degli oltre 35 milioni di euro di canoni che affluiscono ogni anno nelle casse della Difesa e che per legge doveva essere accantonato per costituire ancora una volta un “Fondo Casa” per le famiglie dei militari. Si spera davvero che questo tesoretto (previsto dalla legge 537 del 1993 (oggi accortamente cancellata dal Ministro alle Semplificazioni, assieme alla 724 del 1994),allo scopo di considerare i pensionati come “Occupanti”,esista ancora e che presto questo assai cospicuo “FONDO CASA” venga posto a disposizione delle famiglie indigenti che dovessero dirsi interessati al diritto di prelazione; sui cui costi devono essere calcolati ( come per qualsiasi altro cittadino), i parametri di abbattimento relativi alla vetustà ed a quant’altro e NON certamente le penalizzazioni punitive pensate dagli artefici, allo scopo di costringere le famiglie a lasciare le proprie case. Si tratta in definitiva -egregi artefici-, di alloggi costruiti con PUBBLICO denaro, su cui oggi NON può essere tollerata alcuna ulteriore speculazione edilizia, come consentito ove il denaro impiegato provenga dalle tasche di imprese private. A ciò va aggiunto, che si tratta di alloggi già sottoposti ad Equo Canone nel 1993, che vengono ulteriormente maggiorati del 50%, ove si superi il tetto-reddito previsto dal decreto annuale firmato dal Sig.Ministro della Difesa. Sottoporli quindi a canone di libero mercato (come preteso), è davvero diabolico,ove poi tale improprio operare,non assuma carattere punitivo/distruttivo, ove si ignori ogni limite, con pretesa di segue a pag. 22 22 • SETTEMBRE 2010 segue da pag. 21 cacciare di casa le famiglie, per vendere i loro alloggi all’asta al miglior offerente. E mentre Ospedalieri, Ferrovieri, Telegrafonici e l’Italia tutta,considera la casa un bene primario e li vediamo tutti impegnati a favorirne l’acquisizione per tutte le famiglie dipendenti,la Difesa e l’attuale Governo -in ringraziamento della fedeltà giurata e degli immani sacrifici sofferti, cacciano dagli alloggi coloro che hanno servito lo Stato per oltre 40 anni, nel rispetto di : - “questo non si dice”; - “questo non si fa”, che inevitabilmente ha condotto anche al mancato godimento di diritti costituzionali garantiti al cittadino non in uniforme. Ma vedremo, che tutto ciò non basta ancora agli artefici di questa ecatombe, perchè dopo averne svuotato le menti e rese afone le voci, ora pretendono addirittura di cacciarli dagli alloggi in cui hanno vissuto NON da abusivi (ricordiamolo), ma legittimati da precise leggi dello Stato . Allora, come spiegare questo sistema punitivo verso i pensionati della Difesa ? Come spiegare la discriminazione tra personale in servizio e pensionati ? A chi giova tutto ciò ? Grazie comunque a tutti gli artefici per la riconoscenza dimostrata e per avere detto a chiare lettere fino a che punto possiamo fidarci di loro. I pensionati traditi dal silenzio assordante dei Vertici e dal Governo, terranno memoria il giorno delle prossime votazioni, per riprendersi la propria voce, con un semplice “SEGNO DI CROCE” . E parafrasando una canzone di G.Faletti : “ Minchia, signor Tenente” ! Minchia signor tenente,come è facile cacciare di casa la brava gente. Minchia signor tenente ! Minchia signor tenente, si cacciano di casa le famiglie dei militari e Cocer e Difesa non dicono niente. Minchia signor tenente ! Minchia signor tenente, abbiamo servito lo Stato per oltre 40 anni ed ora non serviamo più a niente. Minchia signor tenente ! Ora che l’obiettivo 9 è stato raggiunto e presto il Sottosegretario Guido Crosetto consegnerà il bene a Difesa Servizi S.p.A.che ne disporrà a piacimento per cacciare di casa le famiglie di pensionati, vedove e personale in servizio, di proposito evito di interrogarmi sulle spese folli sostenute dalla Difesa per il finanziamento della neo “Mini naja” , che -benchè in clima di ristrettezze-,inciderà sui bilanci della Difesa per oltre 20 milioni di euro (già stanziati), per 15 gg. di “ degustazione di vita militare” a uomini di 30 anni sicuramente più interessati ad un posto di lavoro fis- ■ so che -ahimè poveri figli -, forse NON avranno mai. Sottolineo inoltre ad ogni buon chiarimento, che chi scrive, è ben lungi dal voler muovere critiche all’operato di chicchessia ed ancor meno nei confronti della sempre cara Istituzione che ho servito per oltre 40 anni con fedeltà ASSOLUTA; e per questo confermo che la mia valutazione,vuole essere semplice analisi dei fatti che sono sotto gli occhi di tutti, senza per questo generalizzare, ma indirizzando tali considerazioni, verso le coscienze di tutti quegli uomini spuri che avrebbero dovuto sentire il dovere morale di spendere una parola a favore delle famiglie di tutto il personale interessato dai negativi provvedimenti della macelleria centrale ; ed hanno invece scelto di chiudersi a riccio in un silenzio veramente assordante, come ha saputo magistralmente fare in proposito, il Ministro della Difesa, che ha evitato accortamente perfino di fornire risposta ad oltre 16.000 fax fatti pervenire alla Sua Segreteria. Considerato infine,che dal suddetto comportamento -a parere di chi scrive -, ne esce una indicazione “storpia” per i giovani volontari di oggi (che in buona sostanza saranno i pensionati di domani), auspico per le famiglie di tutto il personale in divisa, una Difesa più snella ed innanzitutto più attenta e più interessata al domani delle famiglie del proprio personale, a cui auguro di vero cuore, un percorso fatto sì di assoluto rispetto e fedeltà alla Istituzione, ma anche assolutamente sgombro di “Sfratti Coatti”,mentre si vivono gli ultimi giorni della propria esistenza. Li avete mai visti 2 persone avanti con gli anni, che lentamente , fanno i soliti 2 passi nel quartiere , tenendosi per mano alla rispettabile età di 80 anni ed oltre? Se non li avete mai visti, affrettatevi a cercarli e mostrateli ai vostri nipotini,perché sappiano,che i loro passi lenti e le loro spalle curve sono il segno di oltre 40 anni di immani sacrifici ed il loro sguardo fiero, discende dalla piena consapevolezza di aver sempre fatto il proprio dovere. Cercateli e mostrateli con orgoglio al mondo intero ! Cercateli ovunque e mostrateli con orgoglio ai vostri nipotini e dite loro che questi pensionati della Difesa,dopo essere stati privati per 40 anni perfino del proprio pensiero e della loro voce,ora verranno cacciati di casa, perchè sono stati tutti condannati ad essere sterminati nella camera della morte “CRO.GER.AZZ.”. Ora che sui giovani militari di ieri,si è abbattuto un fiume in piena, travolgendo ogni cosa ed OGNI CASA , sui 3.131 alloggi della Difesa che verranno venduti all’asta, scende il sangue delle famiglie, Alloggi Giornale Militari Il nuovo ■ per annunciare al mondo, tutto i l colpevole silenzio dei Vertici ed il tradimento di coloro che avrebbero dovuto tutelarci e NON lo hanno fatto. Va infine ricordato, che i pensionati della Difesa, non sono extracomunitari sbarcati a Lampedusa (a cui pure si deve tutto il rispetto dovuto all’uomo), ma “Italiani veri” che per oltre 40 anni, hanno convintamente anteposto gli interessi dell’Italia a quelli delle proprie famiglie, contribuendo talvolta ad arricchire di croci e medaglie i Labari ed i Gonfaloni a cui tutti noi ci inchiniamo con rispetto e rendiamo omaggio assieme alla Signoria Vostra, nella giornata delle FF.AA.. Qualcuno dei responsabili della mattanza,si è mai interrogato su quelle croci e quelle medaglie ? Qualcuno della mattanza delle famiglie, lo sa perchè quelle croci e quelle medaglie sono stati appuntati su quei sacri drappi che onoriamo ? E mentre l’Italia tutta - a livello internazionale-, è impegnata in un generoso processo di pace e ne mantiene l’equilibrio nel mondo ( cosa questa, che ci riempie di orgoglio ),e sul Suolo Nazionale vediamo “ CASADIRITTO ” battersi perchè il denaro proveniente dagli alloggi rimanga in ambito Difesa con salvaguardia dei diritti delle famiglie indigenti; pochi uomini spuri- tra promesse e tradimenti -, hanno siglato la fine di centinaia di utenti,cacciandoli dalle loro case. Una vergogna che avrà risonanza negativa a livello internazionale e temo produrrà fisicamente anche alcune vittime; per le quali poi -alla solita maniera-, andremo a cercare i responsabili della macelleria, per inserirli (in premio) in un più redditizio Centro Commerciale. Considerato quindi, che nonostante inserito in Finanziaria, il pastrocchio non è ancora esecutivo, si spera nel buon senso e nelle coscienze degli artefici, perchè ven- gano quanto meno cancellati gli emendamenti peggiorativi che condannano a morte certa centinaia di famiglie di militari in preda alla disperazione, per essere stati defraudati nella giornata del 18 maggio u.s., degli affetti,della famiglia ed innanzitutto cosa assai dolorosa-, del senso della Patria. Non chiediamo quindi agli artefici, un segno di debolezza, ma di dovuta umiltà, per avere deliberato senza la giusta valutazione della catastrofica situazione che si innesca pericolosamente, quando un governo raschia con ingordigia il fondo del barile. Continuare ad essere fedele alla sacra Istituzione, non vuol dire restare indifferenti di fronte alla azione scellerata posta in essere nei confronti delle nostre famiglie, verso cui si hanno dei doveri altrettanto inviolabili; perché i politici spuri,ci hanno fatto comprendere con il loro tradimento,che i “militari “sani” non possono e NON devono più fidarsi delle loro promesse pre-elettorali; perchè è gente senza cuore né anima,che è pronta a vendersi al primo acquirente, come dimostra la vergognosa campagna acquisti di questi giorni. Cara Italia mia, vorrei tanto ritornare ad avere i miei 16 anni, per riprendermi i 43 anni di fedeltà assoluta che Ti ho dedicato assieme alla mia famiglia e “restituire” al Ministro della Difesa ed a tutti i Vertici Militari, le mie 14 ( quattordici ) infermità contratte in servizio e per causa di servizio, sotto bunker Nato foderati di amianto, che mi hanno condotto anzitempo a riforma di 2^ Cat. Max + 3/10 e -forse-, ad essere cacciato di casa. Mi vergogno, NON della sacra Istituzione, che continuerò ad amare al pari della mia famiglia, ma di tutti quegli uomini spuri che non si vergognano di non vergognarsi,di aver deciso di cacciare dalle loro case le famiglie dei militari-che temo-, dei pur di non lasciarsi condurre nella camera della morte CRO.GER.AZZ. tessuta finemente dai senatori PdL, preferiranno prendere ahimè, la via della finestra , per farla finita e ricordare al mondo civile , tutta la cattiveria e la totale latitanza dei più, che hanno preferito tacere, per conservare integri stipendi privilegi e poltrone. Non volermene quindi Italia mia, se grido al mondo, che il 18 maggio 2010 è stato siglato il tradimento più vergognoso e scritta la pagina più amara per insanguinare e condurre a morte certa centinaia di famiglie di militari. Mio Dio, siamo stati umiliati e venduti, non dimenticarci anche Tu e quando i responsabili di questa ecatombe di famiglie, si presenteranno innanzi al Tuo tribunale per essere giudicati -nella Tua bontà infinita-, condannali a bruciare in eterno e ad inseguire una pace che ahimè -nella loro disperazioneNON TROVERANNO MAI PIU’. Per l’ingordigia dimostrata, condannali mio Dio, a bruciare all’inferno, FINO A QUANDO LE DONNE NON FARANNO PIU’ FIGLI; perchè i loro provvedimenti punitivi e distruttivi verso le famiglie dei militari, sono davvero ingiustificati ed incomprensibili; ed i giochi sporchi di palazzo che nonostante sotto gli occhi di tutti, si vogliono far passare in sordina-, non li ha inventati oggi il sottoscritto, né li ha scoperti ieri l’umanista GANDI, che pure ebbe a constatare con la tristezza nel cuore, come nel mondo, pur essendoci a sufficienza per il necessario di tutti, NON POTRA’ ESSERCI MAI ABBASTANZA PER L’AVIDITA’ E L’INGORDIGIA DI POCHI. Benchè tradito umiliato e venduto,mi inchino e bacio la Bandiera con immutata fedeltà. Michele Giornale Militari Il nuovo dei Promozione a scelta nelle FF.AA. ■ CONSIGLIO DI STATO Promozione a scelta forze armate: ai fini dell’avanzamento di carriera non si tiene conto della mera comparazione tra i candidati (Consiglio di Stato, Decisione 14.5.2010 n. 3027) Con ricorso iscritto al n. 3178 del 2003, il Ministero della difesa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la , sezione quarta, n. 7514 del 27 novembre 2002 con la quale era stato accolto il ricorso dal signor F. O. per l’annullamento del provvedimento della Commissione superiore di avanzamento (comunicato con nota del 26 aprile 2001), con il quale il ricorrente è stato iscritto al 4° posto della graduatoria di merito degli idonei (per l’anno 2001) al grado di Brigadiere Generale del ruolo normale del Corpo sanitario dell’Esercito. A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere stato valutato per l’avanzamento al grado di Brigadiere Generale del ruolo normale del Corpo sanitario dell’Esercito e di non essere stato iscritto nel quadro di avanzamento, benché giudicato idoneo, risultando al 4° posto della graduatoria, con punti 27,50. Dalla lettura della sentenza gravata, emerge la constatazione che il giudice di prime cure, sottoponendo a disamina lo scrutinio operato dalla Commissione superiore di avanzamento, abbia concretamente dato evidenza alla presenza di valutazioni apicali nel curriculum dell’originario ricorrente e, sebbene in assenza di ulteriori elementi dati dalle cd. Espressioni elogiative (ritenuti inaffidabili dal T.A.R. Perché soggette a mutevole valutazione anche nell’arco di pochi mesi), abbia ritenuto che tale situazione giustificasse in se la necessità di accogliere il ricorso. Lo stesso schema argomentativo, ossia relativo alla presenza in assoluto di elementi curriculari di pregio, è stato poi applicato alla valutazione dei titoli posseduti, delle capacità professionali e della tipologia di comandi ricoperti. Tale modus procedendi appare in verità non condivisibile, sia in relazione all’ordinario criterio di valutazione dell’espressione di discrezionalità tecnica in cui si sostanzia l’attività della Commissione superiore di avanzamento, sia in relazione alle circostanza concrete ed al curriculum vantato dall’attuale appellato. In merito al primo profilo, premesso che il sistema di promozione a scelta per gli ufficiali non implica una comparazione tra gli scrutinandi ma una valutazione in assoluto di ciascuno di essi, valutazione connotata da una amplissima discrezionalità tecnica, va rimarcato come il giudizio di avanzamento sia la risultante di un considerazione complessiva nella quale assumono rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti del singolo esaminando, in modo che non è possibile scindere i singoli elementi fino ad attribuire a ciascuno di essi un valore predominante. In questo senso, l’operazione condotta dal giudice di prime cure, che ha selezionato alcuni degli elementi della valutazione dell’ufficiale, ponendoli in risalto come rilevanti ex se, in assoluto distacco dalla parallela considerazione svolta nei confronti degli altri partecipanti al giudizio di avanzamento, appare poco proficua ai fini della individuazione dell’eventuale esistenza di un vizio di illegittimità. Nel dettaglio, la circostanza che in questa tipologia di giudizi il personale militare valutato è sempre di altissima qualità e quasi sempre in possesso, e non da poco, delle qualifiche apicali, impedisce di considerare come elemento dirimente in sé il possesso della qualifica di “eccellente”, fatto che, in quanto condiviso dalla maggior parte degli scrutinandi, non avrebbe alcuna capacità discretiva, se non in negativo... Al contrario, la presenza di qualità davvero esorbitanti e non altrimenti comuni dovrebbe Giurisprudenza emergere proprio quando ciò risalti rispetto alla situazione curriculare degli altri partecipanti. Il criterio utilizzato, quindi, sebbene posto in formale ossequio alla pacifica giurisprudenza in materia, se ne distacca diametralmente, pretendendo di isolare, senza una particolare motivazione, alcuni segmenti della valutazione caratteristica, presentandoli poi come elemento sufficiente per attribuire al pretendente il diritto all’iscrizione nel quadro di avanzamento. In tal modo, la valutazione di legittimità operata dal giudice supera i poteri ad esso attribuiti, venendo di fatto a sostituire l’amministrazione nella scelta ad essa spettante. In merito al secondo profilo, ossia quello della qualità del curriculum posseduto dal ricorrente, va invece evidenziato come non sia dato riscontrare alcuna delle spiccate ed uniche caratteristiche che giustificherebbero, in astratto, l’illegittimità per eccesso di potere in senso assoluto, che pare fondare la disamina operata dal T.A.R.. Infatti, dalla lettura del profilo di carriera dell’appellato emerge certamente uno sviluppo professionale di prim’ordine, caratterizzato dallo svolgimento dell’attività professionale in diversi, anche se non variegati contesti, e dal raggiungimento delle massime valutazioni caratteristiche. Tuttavia, una tale condizione appare anche comune, ma anche maggiormente rilevante, nella disamina del curriculum posseduto dal controinteressato in primo grado, che poteva vantare anche lo svolgimento di incarichi di comando in sedi diverse, con maggiore varietà di esperien- ■ SETTEMBRE 2010 • 23 ze professionali. Complessivamente, e senza ulteriormente analizzare le differenze tra i due diversi ufficiali, la presenza di un complesso qualitativo di spicco, tale da giustificare ex se l’iscrizione al quadro di avanzamento senza neppure esaminare la condizione degli altri pretendenti, non può dirsi sussistente, atteso che l’appellato, sebbene in possesso di notevoli qualità militari e professionali, non appare distaccare in maniera assoluta ed evidente ictu oculi gli altri ufficiali pure contestualmente valutati. 3. - L’appello va quindi accolto, avendo il giudice di primo grado sostanzialmente superato i limiti connessi al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione militare e della Commissione superiore di avanzamento. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei due gradi del giudizio, determinati dalle particolarità della vicenda scrutinata. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede: 1. Accoglie l’appello n. 3178 del 2003 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la , sezione quarta, n. 7514 del 27 novembre 2002, respinge il ricorso di primo grado; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – Il trasferimento d’autorità determina il diritto alla relativa indennità TAR DEL LAZIO Il trasferimento d’autorità determina il diritto alla relativa indennità prevista dall’art. 13 della L. 2 aprile 1979 n. 97 (Tar Lazio, Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21276) FATTO e DIRITTO L’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 (Norme relative al trattamento economico e di trasferimento del personale militare) ha esteso al personale delle Forze armate “trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede” il trattamento economico previsto dall’art. 13 della L. 2 aprile 1979 n. 97 e successive modificazioni. Ai sensi della richiamata normativa, al personale militare, trasferito d’autorità, spettano l’indennità di missione e gli importi accessori (indennità di prima sistemazione e rimborsi spese) già previsti in favore dei magistrati ordinari trasferiti ad altro ufficio (Cons. St., IV Sez., 10 novembre 2003 n. 7143); n. 4760/05). Presupposti per poter fruire del predetto trattamento economico sono: a) l’adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni; b) la natura autoritaria di tale provvedimento, disposto cioè motu proprio dall’Amministrazione (e non su domanda dell’interessato; c) il fatto che non siano trascorsi quattro anni di permanenza nella sede da cui si viene trasferiti (C.S., IV Sez., 6 aprile 2004 n. 1867). Nel caso in esame - sulla base degli elementi di valutazione forniti dal ricorrente ed i assenza di controdeduzioni da parte della Difesa erariale - ad avviso della Sezione sussistono tutti i presupposti del trasferimento d’ufficio in quanto, con provvedimento d’autorità in data 24.1.1992 l’interessato è stato trasferito da Pavia, ove prestava servizio dal 10.8.1989, a Cremona, con conseguente effettivo mutamento del luogo di servizio, inteso come luogo nel quale il dipendente è obbligato a svolgere l’ordinaria prestazione lavorativa (Cons. St., IV Sez., 5/10/98 n. 1262 e 4760/05). Dall’accertamento del diritto dell’interessato, consegue la condanna dell’Amministrazione a calcolare e versare all’interessato quanto dovuto, oltre interessi legali a decorrere dai singoli ratei. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^ bis: - accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto di @@@@@@@ @@@@@@@ a percepire l’indennità di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 e condanna l’Amministrazione a calcolare e versare all’interessato quanto dovuto, oltre interessi legali a decorrere dai singoli ratei; - condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00); - ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa. - Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 24 • SETTEMBRE 2010 Giurisprudenza Indennità di aerosoccorso enti aeronautica ■ Il TAR LAZIO ha emesso la sentenza N. 30163/2010 sul ricorso proposto da U. Tomaso Antonio, contro il Ministero della Difesa, per l’annullamento del provvedimento adottato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare sul diniego alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso prevista dall’art. 9, secondo comma, della L. n. 78/83 e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità suddetta, limitatamente ai giorni d’effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, con le ulteriori maggiorazioni dovute ex lege. FATTO e DIRITTO La parte ricorrente, militare in servizio presso il 15° Stormo – 85° Gruppo SAR di stanza in Ciampino – Pratica di Mare (Roma), ha chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione dell‘indennità supplementare prevista dall’art. 9, comma 2, della legge 23.3.1983, n. 78 nell’ammontare di spettanza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L’art. 9, comma 2, della legge n. 78/1983 dispone: a) - al primo periodo, che “agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un’indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella”; b) - al secondo periodo, che “la stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei (cioè presso i reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori), ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni”. Nel caso di specie è pacifico tra le parti che l’indennità supplementare controversa è quella c.d. “occasionale”, di cui al citato secondo periodo, atteso che la parte ricorrente non è in possesso del “brevetto militare di incursore o operatore subacqueo” richiesto dal primo periodo per la corresponsione della c.d. indennità “mensile”. Osserva il Collegio che sulla questione si è ormai formato un pacifico orientamento giurisprudenziale - desumibile dai numerosi pronunciamenti giurisdizionali riguardanti l’attività di aerosoccorso - secondo il quale, ai fini della spettanza della indennità supplementare in argomento, si rende necessario un formale inquadramento dei militari nei reparti incursori o subacquei ovvero nei centri e nuclei aerosoccorritori espressamente individuati dall’Amministrazione della Difesa. In altri termini, non è sufficiente l’effettivo esercizio delle specifiche attività richiamate dalla norma, comunque ed ovunque prestate, ma occorre che esse siano svolte da militari “incardinati” nella struttura che l’Amministrazione ha individuato come strumento operativo per lo specifico compi- Maggiorazione pensione ex combattenti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 77442007 proposto da INPS; contro L.B.G., avverso la sentenza n. 22/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/03/2006 R.G.N. 346/05; Fatto La Corte d’appello di Trieste, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto di L.B.G. a conseguire, quale appartenente alla categoria di ex combattenti e assimilati, l’in- cremento della maggiorazione mensile della pensione (pari a L. 30.000), prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6 a favore di tale categoria, con l’applicazione del beneficio della perequazione automatica a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L. n. 140 del 1985 e non già dalla data (2001) di costituzione della pensione , come preteso dall’INPS. Il giudice di appello, richiamando i principi di cui alla sentenza di questa Corte n. 14285 del 2005, ha osservato che la interpretazione della disposizione ci- Il nuovo ■ to (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6.6.2008, n. 2701; 22.1.2007, n. 141; 24.6.2002, n. 3419). Sempre secondo la richiamata giurisprudenza, l’unica struttura attualmente individuata con apposito provvedimento formale, quale strumento operativo per lo specifico compito di cui si tratta, è costituito dal “Centro di sopravvivenza e aerosoccorritori di Furbara”, con la conseguenza che, nell’ipotesi di svolgimento di attività simili presso altri reparti – come nel caso del ricorrente, non in servizio presso tale Reparto non può applicarsi, in via analogica od estensiva, la peculiare disciplina dettata dal citato art. 9 della legge n. 78 del 1983, stante il suo dichiarato carattere di specialità (cfr. da ultimo: Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 139; peraltro, Cons. Stato, Sez. IV, 22.1.2007, n. 158 ha rimarcato che la peculiarità dei compiti che distinguono la condizione militare nelle sue articolazioni non consente applicazioni in analogia ovvero estensive del paradigma normativo). Ad ogni modo, anche ove si volesse prescindere da tale circostanza, va rilevato che nel giudizio amministrativo di accertamento vige il generale principio processualistico di cui all’art. 2697 c.c. in base al quale incombe sulla parte attrice l’onere di indicare e dimostrare specificamente i fatti posti a fondamento della pretesa azionata. Tale principio subisce un’attenuazione solo nell’ipotesi in cui il giudizio verta su interessi legittimi, per effetto della intermediazione del provvedimento amministrativo, ma trova piena applicazione in sede di giurisdizione esclusiva (come nella fattispecie), allorché gli elementi di prova della fondatezza della domanda giudiziale siano nella disponibilità della parte, anche mediante il procedimento di accesso alla documentazione amministrativa. Pertanto l’omessa specifi- CASSAZIONE tata, sostenuta dall’ente previdenziale, non è giustificata dal suo tenore letterale e tradirebbe la finalità, con la stessa perseguita, di mantenere nel tempo l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione. 2. Il ricorso è fondato. Come questa Corte ha precisato in altre analoghe controversie, superando l’iniziale orientamento espresso dalla sentenza n. 14285 del 2005, la maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex com- Giornale Militari dei cazione dei fatti che connotano la posizione del ricorrente, in relazione alla pretesa che lo stesso intende far valere, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della domanda, né tale mancanza può essere superata mediante incombenti da porre a carico dell’Amministrazione non avendo il giudice il potere di sopperire all’inerzia della parte onerata (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 26 gennaio 2010 , n. 963; Cons. Stato, Sez. V, 19.9.2008, n. 4534). In sostanza, chi fa valere una pretesa retributiva per prestazioni di lavoro espletate in favore dell’Amministrazione di appartenenza, ha l’onere di specificare e documentare la situazione di fatto posta a fondamento della pretesa, precisandone i concreti elementi costitutivi ed allegando gli atti dell’Amministrazione sulla cui base detta situazione si è realizzata. Nel caso in esame il ricorrente non ha assolto a tale onere della prova, non avendo indicato gli elementi di fatto che, in base alla richiamata normativa, giustificano il riconoscimento del richiesto beneficio, ancorché si tratti di elementi nella piena disponibilità del militare e cioè di circostanze documentabili in quanto relative ai tempi ed alle modalità delle prestazioni che si afferma essere state rese, considerando, come detto, che l’art. 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983, riconosce l’indennità in questione “limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni”. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^ bis: - respinge il ricorso; Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 battenti o appartenenti a categorie assimilate che non abbiano goduto di benefici ai sensi della L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce una prestazione autonoma, ma (come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 2008) è una maggiorazione del trattamento pensionistico, atta ad incrementarlo; ne consegue che sia la maggiorazione del trattamento, sia la relativa perequazione (ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, che ha interpretato autenticamente la L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, comma 3) non possono che decorrere dalla data del pensionamento, non essendo ipotizzabile una maggiorazione della pensione - che peral- tro non compete “ex lege” ma a domanda che si rivaluta autonomamente, in tempi in cui la pensione non esisteva ancora (cfr. ex plurimis Cass. n. 13723, n. 14050, n. 14051 del 2009). 3. Alla stregua di tale principio il ricorso deve essere accolto, con cassazione delle decisione impugnata, e, decidendosi la causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda della pensionata deve essere rigettata.. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010. Giornale Militari Il nuovo dei RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA La casa popolare resta sempre al coniuge affidatario dei figli. Lo ha stabilito il TAR della Puglia che, con la sentenza n. 2911 del 08.07.2010, ha accolto il ricorso di un ragazzo contro il provvedimento con il quale la casa popolare, assegnata quando era piccolo al padre e poi alla madre in virtù della sentenza di separazione, stava per essere “restituita” al primo assegnatario. In particolare secondo i giudici pugliesi «ove la casa familiare sia costituita da alloggio IACP assegnato dall’istituto in godimento ad uno dei coniugi, il provvedimento del presidente del tribunale di assegnazione del medesimo ex art. 155 c. c. al coniuge non assegnatario IACP (come l’eventuale pattuizione al riguardo in sede di separazione consensuale) non incide sulla validità dell’atto amministrativo di assegnazione del godimento ai sensi della normativa in materia di edilizia economica e popolare, ma vi sovrappone un titolo autonomo in favore del coniuge affidatario della prole minore, parzialmente incompatibile con la posizione del coniuge non affidatario, con la conseguenza che il primo può conservare l’aspettativa avente ad oggetto l’acquisto della proprietà (mediante l’esercizio del riscatto), mentre il secondo acquista la facoltà di godimento dell’immobile stesso». I conflitti fra ex non escludono l’affido condiviso È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza ngr 4511 depositata il 31 marzo scorso, ha accolto in parte il ricorso di un padre accusato dall’ex di essere sempre stato assente con i due figli. I giudici territoriali non hanno condiviso le ragioni addotte dal Tribunale, che aveva affidato i bambini solo alla madre, e hanno ricordato che l’affido condiviso è ormai la regola alla quale si può derogare solo in casi eccezionali e nell’interesse dei minori. In sentenza si legge infatti che «in tema di separazione personale dei coniugi non si può affidare la prole in via esclusiva ad uno solo dei coniugi, senza adeguata motivazione, posto che la legge n. 54 del 2006 prevede come regola ordinaria il principio dell’affidamento condiviso e solo come eccezione, da motivare adeguatamente, quello esclusivo ad uno dei coniugi. Il nuovo testo dell’art. 155 c.c. infatti sancisce il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascno dei genitori e di ricevere cura ed educazione da entrambi assegnado al giudice il compito di adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa previa valutazione prioritaria della possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori». Il coniuge separato può detrarsi i figli a carico per intero. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 14707 del 18.06.2010, ha accolto il ricorso di una mamma separata legalmente dal marito che si era detratta le spese per i figli al 100%. La donna aveva inserito nella dichiarazione dei redditi la detrazione massima dal momento che, aveva sostenuto, era l’affidataria delle due figlie, subendo un accertamento. Contro l’atto impositivo la signora si era rivolta alla CTP che, però le aveva dato torto. Poi il ricorso, ancora una volta senza successo, di fronte alla commissione regionale. Infine la contribuente ha depositato il ricorso al Palazzaccio e questa volta lo ha vinto. Malattia da mobbing? Non perde il posto chi si assenta oltre il periodo di comporto. È illegittimo il licenziamento per il superamento del periodo di comporto se la malattia, in questo caso, ansia e attacchi di panico, è derivata da mobbing. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte d’Appello di Firenze che, con la sentenza n. 155 del 9.02.2010, ha respinto il ricorso di un’azienda. In particolare il caso riguarda una dipendente che si era ammalata in seguito a un demansionamento (in sentenza si parla anche di mobbing e bossing). La CTU aveva accertato che “la malattia era derivata da mobbing con inabilità temporanea di 90 giorni e una inabilità permanente del 6%”. Dunque le troppe assenze della donna erano imputabili al datore di lavoro. In sostanza secondo i giudici è illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice sul presupposto di aver superato il cd. periodo di comporto se risulta provato, anche attraverso CTU, che la malattia che ha causato il superamento del predetto periodo è stata cagionata da demansionamento illegittimo e da fatti integranti mobbing e bossing. Ne consegue che oltre alla indennità sostituitiva di reintegra la lavoratrice ha diritto anche al risarcimento del danno. C’è omissione di soccorso anche se la persona investita rimane illesa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 21414 del 07.06.2010, respingendo il ricorso di un automobilista, che, dopo essere stato fermato dai carabinieri, li aggrediva verbalmente e rimetteva in moto la vettura provocando la caduta di un carabiniere, che rimaneva a terra mentre l’uomo ripartiva in velocità. La Corte d’appello condannava l’automobilista per omissione di soccorso, per essersi dato alla fuga dopo aver investito il carabiniere, anche se l’appuntato non si era fatto nulla, tanto da rialzarsi immediatamente dopo la caduta. L’imputato tentava di difendersi, sostenendo che non era necessaria alcun assistenza, dal momento che i carabinieri erano tutti illesi, ed erano subito risaliti sulla macchina di servizio per inseguirlo. La Suprema Corte ha però respinto la tesi dell’uomo, confermando la condanna e ricordando che «l’obbligo imposto all’utente della strada dall’art. 189 C.S., in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, è di fermarsi e prestare l’assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona, indipendentemente dal fatto che tale danno si sia effettivamente verificato e che vi siano persone da assistere; anche sotto il profilo letterale le espressioni eventualmente, riferita al danno, e ove necessaria, riferita all’assistenza, escludono che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell’illecito l’effettiva verificazione del danno alla persona e l’effettiva necessità dell’assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio, commissibile mediante la mera condotta omissiva dell’obbligo di fermarsi sul posto del sinistro per constatare se qualcuno abbia subito danno alla persona e prestargli assistenza, ove necessaria». SETTEMBRE 2010 • 25 Ultime sentenze pubblicate sul nostro sito SENTENZE - Congedi parentali: il parto plurimo non produce un incremento delle giornate di astensione dal lavoro oltre il minimo previsto dalla legislazione nazionale (Cgce, 16 settembre 2010 C-149/10 Chatzi) - Il dirigente pubblico discriminato e danneggiato ha diritto al solo risarcimento (Cassazione sezione lavoro, Sentenza 30.8.2010 n. 18857)NESSUNA SANZIONE DISCIPLINARE PUÒ ESSERE INFLITTA SENZA LA PREVENTIVA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI E SENZA CHE SIANO STATE SENTITE LE GIUSTIFICAZIONI DEL MILITARE (Tar Lazio) - In caso di separazione l'immobile occupato di proprietà della suocera va restituito - (Cassazione, Sentenza 11.8.2010 n. 18619) - -Attribuzione indennità di comando: sentenza del tar Lazio luglio 2010 - AVANZAMENTO UFFICIALI,: DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - Accolto il ricorso di un ufficiale che ha impugnato il giudizio di avanzamento, espresso dalla Commissione superiore di Avanzamento in esito al quale è stato giudicato idoneo ma non utilmente collocato in graduatoria, rimanendo così escluso dal quadro di avanzamento al grado superiore... - Dirigenti delle forze armate e polizia in servizio senza demerito non hanno diritto al trattamento perequativo - (Consiglio di Stato, Decisione 21.5.2010 n. 3238 - Il genitore convivente more uxorio ma ancora sposato ha diritto all' assegno per il nucleo familiare (Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 18.6.2010 n. 14783) - Corte dei Conti Toscana - Amianto: legittima la richiesta del lavoratore presentata dopo la cessazione dal servizio. - Se il marito paga per intero il mutuo della casa coniugale si riduce l'assegno di mantenimento - (Cassazione civile, Sentenza 25 giugno 2010, n. 15333) - Accertamenti medico-legali ai dipendenti pubblici assenti - (Corte costituzionale, sentenza 7.6.2010 n. 207 - Indennità integrativa speciale: la legge 724/94 non discrimina i pensionati con decorrenza dal 1995 - (Corte Costituzionale, Sentenza 4.6.2010 n. 197) - Polizia di Stato: - Presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme - Il trasferimento d'autorità determina il diritto alla relativa indennità prevista dall'art. 13 della L. 2 aprile 1979 n. 97 - (Tar Lazio, Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21276) - Polizia: l'agente obeso non partecipa al concorso per operatore tecnico di P.S. (Tar Lazio Roma, Sentenza 7.7.2010 n. 27191) - E' legittima la sospensione del decimo sulla pensione ordinaria in presenza del mancato riconoscimento della causa di servizio - (Corte dei Conti Toscana, sentenza 1.7.2010 n. 222) (www.ilnuovogiornaledeimilitari.it) 26 • SETTEMBRE 2010 INPS: PERMESSI PIU’ FACILI SUI DISABILI Giornale Militari Il nuovo dei RASSEGNA DI CIRCOLARI - MESSAGGI - INTERPELLI L’assistenza può essere riconosciuta anche nel caso di ricovero all’interno di una struttura Riportiamo il testo del messaggio INPS del 28.5.2010 n. 14480 relativo alla “Fruizione dei permessi di cui all’art.33 della legge 104/92 per accompagnamento a visite mediche del portatore d handicap grave ricoverato a tempo pieno”. Sono pervenute a questa Sede Centrale, da parte di più Sedi, richieste di chiarimenti sulla portata applicativa dell’articolo 33 comma 3, della legge 104/92 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato. Al riguardo è opportuno evidenziare che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con di risposta ad un interpello, si è espresso sulla circostanza relativa alla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova al- l’esterno della casa di cura. Ad avviso del Ministero la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi. Rileva, in proposito, la sensibilità del Ministero verso l’organizzazione del Servizio sa- AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicazione dei dati catastali o compressione dei diritti dei contribuenti? Lo scorso mese di luglio lo Statuto dei diritti del Contribuente, emanato in data 27 luglio 2000 con Legge nr. 212, ha compiuto il suo decimo compleanno. La norma venne definita una legge innovativa, che per la prima volta attribuiva ai contribuenti dei diritti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, in attuazione dei principi di democrazia e trasparenza al sistema impositivo. Con particolare favore venne accolto l’art. 6, comma 4, dello Statuto, il quale prevede che “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.” Questa norma ha ricevuto anche la blindatura dalla Corte di Cassazione; la quale, con la pronuncia n. 12284 del 5 ottobre 2001, ha ribadito il divieto di chiedere al contribuente informazioni o documenti di cui l’A.F. è già in possesso, in quanto è suo compito procurarsi d’ufficio tutte le informazioni di cui ha bisogno. Orbene. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. nr. 2010/83561 del 25 giugno 2010, oltre ad aver approvato il nuovo “modello 69” (un modulo che occorre compilare all’atto della registrazione dei contratti di locazione, in cui, sostanzialmente, vengono ripetuti tutti i dati che sono già riportati sul contratto che si intende registrare), ha disposto anche la nascita di un nuovo modello, denominato CDC (acronimo di Comunicazione Dati Catastali). Con il nuovo modello CDC il contribuente deve comunicare all’amministrazione i dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione già registrati al 1° luglio 2010. Tale modello viene presentato all’ufficio, per ora solo in formato cartaceo, nel termine di 20 giorni dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione o proroga dei contratti di locazione. E’ giusto il caso di sottolineare che i dati comunicati con il modello CDC, oltre ad essere presenti in Anagrafe tributaria, sono anche riportati sul contratto di locazione che si intende prorogare, risolvere e/o cessare; i cui estremi di registrazione sono richiamati sull’attestato di versamento (punto 10 del mod. F23). Inoltre, non è condivisibile la tesi secondo cui il Mod. CDC sarebbe necessario per combattere il fenomeno degli “immobili fantasma”: chi possiede un “immobile fantasma” difficilmente lo concede in affitto con contratto regolarmente registrato. Si ricorda che le circolari, nel nostro ordinamento, sono delle mere dichiarazioni di conoscenza, adottate dall’amministrazione nell’esercizio dei propri poteri di organizzazione e informazione ai contribuenti e non potrebbero in alcun modo sovvertire la portata di una legge ordinaria. Lo strumento della circolare sarebbe stata in linea con il disposto della legge ordinaria se avesse imposto la compilazione del mod. CDC solo ai contribuenti che in passato hanno registrato contratti di locazione privi degli estremi catastali degli immobili locati, piuttosto che indistintamente a tutti i contribuenti. C. IAFRATE (Il Fac simile del Mod. CDC è disponibile sul nostro sito: www.ilnuovogiornaledeimilitari.it) nitario Nazionale e Regionale che si è evoluta in un’ ottica di ottimizzazione delle risorse e dei costi, organizzazione che vede sempre più coinvolte le famiglie nella cooperazione assistenziale dei ricoverati. Tuttavia, La prevede che nelle fattispecie in oggetto “l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate”. Questo significa, sul piano procedurale, che non può essere disposta un’autorizzazione illimitata nel tempo a far data dal momento di presentazione della domanda. Tuttavia, non è possibile denegare la fruizione del beneficio in quelle ben circoscritte situazioni così come previste . Pertanto, il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi. L’operatore, una volta accertata la sussistenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti, acquisirà la domanda nella procedura di gestione delle prestazioni di malattia, maternità e L. 104/92 immettendo i dati previsti, il periodo richiesto e il codice “S” sia nel campo “requisiti” sia in quello “in attesa di documenti”. Il codice, in quest’ultimo campo, verrà rimosso alla presentazione sia della documentazione probante l’avvenuto accesso alle strutture sanitarie sia della dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l’affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure. Ciò in quanto, per ogni mese in cui si sia presentata l’esigenza sanitaria del familiare/affine portatore di handicap in situazione di gravità, l’interessato dovrà produrre la documentazione sopra indicata – in busta chiusa con la dicitura “ contiene documenti di natura sensibile da visionarsi a cura del Centro Medico Legale” – che sarà inoltrata al Centro Medico Legale di riferimento per la sua specificata trattazione. Quest’ultimo si esprimerà sulla correttezza formale e sostanziale apponendo un visto di congruità sul periodo richiesto. Successivamente, l’ufficio competente potrà rilasciare apposita autorizzazione per il datore di lavoro delimitata ai periodi in cui l’accesso /gli accessi sono avvenuti. In particolare, l’operatore rimuoverà la “S” apposta precedentemente nel campo “in attesa di documenti”, inserirà la data di presentazione della documentazione come “data di perfezionamento domanda” e istruirà la pratica per l’emissione della lettera di autorizzazione alla concessione dei giorni di permesso. Qualora i documenti presentati non vengano ritenuti validi per il riconoscimento del beneficio, l’operatore medesimo definirà la pratica con il provvedimento di reiezione, specificando la “data di perfezionamento domanda” e provvedendo nel contempo ad eliminare il codice “S” in entrambi i campi “requisiti” e “in attesa di documenti”. Nelle more, il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro ad altro titolo e solo ex- post l’assenza potrà essere eventualmente convertita, secondo le modalità vigenti nei singoli contratti di lavoro, in “permesso ex art. 33 c.3 della legge 104/92”. È opportuno evidenziare che, sebbene l’autorizzazione dovrà essere fornita di volta in volta sulla base della documentazione presentata non è, invece, necessario ripresentare un nuovo modello di domanda per ogni periodo richiesto. L’operatore infatti creerà d’ufficio le singole pratiche mensili, successive alla prima, al momento della presentazione della documentazione dimostrativa, impostando come “data di presentazione domanda” quella originaria e come “data perfezionamento domanda” quella di consegna della documentazione probante l’avvenuta assistenza. Il Direttore generale Nori CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011 Puoi leggere fino a qui. Oppure fino a qui E ora puoi anche rileggere da capo. Investi sulla stampa. Un giornale, si legge e si rilegge Un giornale non è come tutti gli altri mezzi. Un giornale lo compri, lo apri, lo sfogli e lo leggi dove vuoi. A casa, in ufficio, in autobus, in treno, al parco, in sala d’attesa. Ogni volta che hai un po’ di tempo, lo riprendi in mano e vai a leggere altri articoli o altre rubriche. Perché il giornale lascia il tempo di riflettere. SOLO PER I NOSTRI ABBONATI LA POSSIBILITA’ - SE IN REGOLA CON L’ABBONAMENTO - DI ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA DEL NOSTRO SITO CON NOTIZIE, AGGIORNAMENTI, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI, MODULISTICA ECC. OCCORRE REGISTRARSI ON LINE E SEGUIRE LA PROCEDURA. Eventuali quesiti possono essere inviati a: [email protected] UN ABBONAMENTO = TRE SERVIZI: Abbonamento annuale al giornale + accesso all’area riservata del nostro sito + consulenze con i nostri esperti. Tutto a sole 59 euro annuali!!! 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