Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
Il Direttore Generale
Franco Rossi
Protocollo N° ASS/DIR/04/27058
Data 19 luglio 2004
SINDACI DEI COMUNI DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LL.SS.
PROVINCE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LL.SS.
CIRCOLARE N. 12
COMITATI PROVINCIALI
PER LA TUTELA E IL CONTROLLO
DELLA POPOLAZIONE CANINA E
FELINA
LL.SS.
RESPONSABILI DIPARTIMENTI DI
SANITA' PUBBLICA
AZIENDE UU.SS.LL.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
LL.SS.
RESPONSABILI
SERVIZI VETERINARI
AZIENDE UU.SS.LL.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
LL.SS.
PRESIDENTI DEGLI
ORDINI VETERINARI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LL.SS.
40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 21
Tel. 051/6397161-2 Fax 051/6397056
e-mail: [email protected]
FEDERAZIONE REGIONALE
ORDINI VETERINARI
VIA BOLDRINI, 22
40121 BOLOGNA
E p.c. CARBINIERI PER LA SANITA’
NAS BOLOGNA
NAS PARMA
LL.SS:
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SEDE
E.N.P.A.
SEDE
L.A.V.
SEDE
Oggetto: Passaporto Europeo per cani, gatti e furetti (Regolamento CE 998/2003)
In base al Regolamento CE n. 998/2003 del 26 maggio 03, la Decisone della Commissione del 26
novembre 2003 stabilisce un modello di passaporto per i movimenti non commerciali intracomunitari di
cani, gatti e furetti.
La Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute, con lettera del
14 giugno 2004 ha fornito alcune indicazioni al fine di uniformare le procedure a livello nazionale.
La stessa Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute, con
lettera del 30 giugno 2004 comunicava la decisione della Commissione di posticipare l’obbligatorietà del
passaporto dal 3 luglio 2004 al 1 ottobre 2004.
Visto ciò la Regione Emilia Romagna dispone le seguenti modalità per il rilascio del Passaporto Europeo
per cani, gatti e furetti (Regolamento CE 998/2003):
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26
maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.
2. ADDENDUM AL REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria
applicabili ai movimenti di carattere non commerciali di animali da compagnia e che modifica la
DIRETTIVA 92/65/CEE (G.U L 324,11 dicembre 2003).
3. Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che modifica il regolamento
(CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
4. DECISIONE DELLA COMMISSIONE n. 803 del 26 novembre 2003 che stabilisce un modello di
passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.
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5. DECISIONE DELLA COMMISSIONE n. 203 del 18 febbraio 2004 che stabilisce un modello di
certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da
paesi terzi.
6. Rettifica della decisione 2004/203/CE della Commissione, del 18 febbraio 2004, che stabilisce un
modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti
provenienti da paesi terzi (GU L 65 del 3.3.2004)
7. DECISIONE DELLA COMMISSIONE n. 301 del 30 marzo 2004 che deroga alle decisioni
2003/803/CE e 2004/203/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i
movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti e modifica alla decisione 2004/2003/CE
8. DECISIONE DELLA COMMISSIONE n. 539 del 1 luglio 2004 che istituisce una misura transitoria per
l’attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
condizioni di polizia veterinaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da
compagnia.
9. Nota del Ministero della Salute del 14 giugno 2004
10. Nota del Ministero della Salute del 30 giugno 2004.
DEFINIZIONI:
Veterinario Ufficiale: Veterinario in Servizio presso l ‘ Azienda USL
Veterinario Autorizzato: Veterinario Libero Professionista autorizzato a rilasciare le certificazioni sanitarie
previste dal Regolamento CE 998/2003 e dalla Decisione della Commissione del 26 novembre 2003 che
stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.
EMISSIONE PASSAPORTO:
1. Il passaporto viene prodotto e rilasciato dai Servizi Veterinari delle Aziende USL, il modello proposto,
inviato via email è in Italiano ed Inglese. Si consiglia di stimare la distribuzione per almeno i primi 2
anni in base alle certificazioni per l’esportazione rilasciate negli anni precedenti.
2. Formato, copertina ed ordine delle sezioni sono quelle previste dall’allegato II, di cui si allega copia,
della Decisione del 26 novembre 2003 (2003/803/CE)
3. Sul passaporto dovrà essere riportato il numero del passaporto composto da:
• Codice ISO dello Stato Membro (IT)
• Codice ISTAT della Regione ( Regione Emilia Romagna 08)
• Codice ISTAT della provincia dell’ AUSL che rilascia il documento ( per informazioni sito www.istat.it
-definizioni e classificazioni)
• Numero progressivo composto da 6 cifre
• Per le Province in cui operano due Aziende si propone:
⇒ Bologna numero progressivo a partire da 000000 sino a 099999
⇒ Imola numero progressivo a partire da 100000 sino a 199999
⇒ Cesena numero progressivo a partire da 000000 sino a 099999
⇒ Forlì
numero progressivo a partire da 100000 sino a 199999
⇒ Sarà cura di questo Servizio indicare le successive numerazioni
Esempio ; cane iscritto a Bologna IT 08037000001 cane iscritto a Imola IT 08037100001
4. Gatti e furetti che necessitano del passaporto vengono identificati con i microchip distribuiti dai
comuni ed iscritti alle anagrafi comunali seguendo le stesse modalità previste per i cani.
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5. Per i proprietari di cani, gatti o furetti che ne facciano richiesta la tariffa di riferimento da applicarsi
per il rilascio del passaporto è quella prevista dal Tariffario Regionale codice 15 punto 2
“identificazione di animali da compagnia, attestazione dei soli referti segnaletici” pari ad € 4,40 a cui
dovrà essere aggiunto il costo della stampa del documento .
COMPILAZIONE DEL PASSAPORTO (fase transitoria fino all’identificazione dei “Veterinari Autorizzati”):
1. Il passaporto numerato viene compilato dal Veterinario Ufficiale nella sotto copertina e nelle pagine
1,2,3, previa identificazione dell’animale tramite lettura del microchip ) o del tatuaggio e
identificazione del proprietario i cui dati debbono essere desunti dal certificato di iscrizione del cane
all’anagrafe canina comunale.
2. La vaccinazione antirabbica pagina 4 è registrata dal veterinario ufficiale (a seguito di presentazione
libretto o certificato di vaccinazione rilasciato dal Veterinario Libero Professionista di fiducia) . La
vaccinazione deve essere realizzata con un vaccino inattivato di almeno una un’unità antigenica per
dose; la durata della validità della vaccinazione deve essere conforme alle raccomandazioni del
laboratorio di fabbricazione. La vaccinazione non è necessaria per animali sotto i tre mesi nei modi
indicati dall’art.5 comma 2 Regolamento 998/03
3. Test sierologico * pagina 8 e 9 (richiesto da Svezia, Regno Unito e Irlanda) : è registrato dal
veterinario ufficiale (dopo presentazione di certificato di titolazione anticorpi neutralizzanti effettuata
in un laboratorio riconosciuto rilasciato dal Veterinario Libero Professionista di fiducia
4. Trattamento anti zecche (richiesto da Svezia, Regno Unito e Irlanda): è registrato dal veterinario
ufficiale (a seguito di presentazione libretto o certificato di trattamento rilasciato dal Veterinario
Libero Professionista di fiducia)
5. Trattamento echinococco (richiesto da Svezia, Regno Unito e Irlanda) : è registrato dal veterinario
ufficiale (a seguito di presentazione libretto o certificato di trattamento rilasciato dal Veterinario
Libero Professionista di fiducia)
6. Esame clinico (per animali oggetto di scambi da effettuarsi 24 ore prima della spedizione ): quando
previsto è effettuato dal veterinario ufficiale la tariffa di riferimento è quella prevista dal Tariffario
Regionale codice 13 punto 6 “Certificato sanitario per animali da compagnia destinati
all’esportazione” pari ad € 4,40.
7. Legalizzazione: quando richiesta viene certificata dal veterinario ufficiale per export in alcuni paesi
extra CE la tariffa di riferimento è quella prevista dal Tariffario Regionale codice 13 punto 6
“Certificato sanitario per animali da compagnia destinati all’esportazione” pari ad € 4,40.
8. Registrazione atto: tramite accesso riservato, nel programma web di anagrafe canina regionale il
veterinario ufficiale inserisce, in corrispondenza del Codice identificativo dell’animale, il Numero
identificativo del passaporto, la Data di emissione dello stesso, e la Specie dell’animale.
COMPILAZIONE DEL PASSAPORTO (fase definitiva):
1. Il passaporto numerato viene compilato dal Veterinario Ufficiale nella sotto copertina e nelle pagine
1,2,3, previa identificazione dell’animale tramite lettura del microchip ) o del tatuaggio e
identificazione del proprietario i cui dati debbono essere desunti dal certificato di iscrizione del cane
all’anagrafe canina comunale.
2. La vaccinazione antirabbica pagina 4 è registrata dal “ Veterinario Autorizzato”. La vaccinazione
deve essere realizzata con un vaccino inattivato di almeno una un’unità antigenica per dose; la
durata della validità della vaccinazione deve essere conforme alle raccomandazioni del laboratorio di
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8.
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10.
•
•
fabbricazione. La vaccinazione non è necessaria per animali sotto i tre mesi nei modi indicati
dall’art.5 comma 2 Regolamento 998/03.
Test sierologico * pagina 8 e 9 (richiesto da Svezia, Regno Unito e Irlanda): è registrato dal “
Veterinario Autorizzato”.
Trattamento anti zecche (richiesto da Svezia, Regno Unito e Irlanda): è registrato dal “ Veterinario
Autorizzato”.
Trattamento echinococco (richiesto da Svezia, Regno Unito e Irlanda): è registrato dal “ Veterinario
Autorizzato”.
Esame clinico (per animali oggetto di scambi da effettuarsi 24 ore prima della spedizione): è
effettuato dal “ Veterinario Autorizzato”.
Legalizzazione : quando richiesta viene certificata dal veterinario ufficiale per export in alcuni paesi
extra CE la tariffa di riferimento è quella prevista dal Tariffario Regionale codice 13 punto 6
“Certificato sanitario per animali da compagnia destinati all’esportazione” pari ad € 4,40 più .
Registrazione atto: tramite accesso riservato, nel programma web di anagrafe canina regionale il
Veterinario Ufficiale inserisce, in corrispondenza del Codice identificativo dell’animale, il Numero
identificativo del passaporto, la Data di emissione dello stesso, e la Specie dell’animale.
Tutte le funzioni svolte dal “ Veterinario Autorizzato” possono essere eseguite dal Veterinario
Ufficiale .
Qualora un cane, un gatto od un furetto siano stati vaccinati per la rabbia, sottoposti al test
sierologico o ai trattamenti anti parassitari previsti dal Regolamento 998/03 da un Veterinario Libero
Professionista non autorizzato è prevista la seguente procedura :
Il Veterinario Libero Professionista non autorizzato dovrà recarsi al Servizio Veterinario competente
per il territorio di residenza del proprietario dell’animale d’affezione e sottoscrivere una valutazione
epidemiologica in accordo alle disposizioni impartite dal Veterinario Ufficiale.
Il Veterinario Ufficiale sottoscriverà il passaporto
Test sierologico * = titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml, effettuata sei mesi
prima del movimento per Irlanda e Gran Bretagna, 120 giorni dopo la vaccinazione per la Svezia.
VARIAZIONI/SMARRIMENTO
Il passaporto è un documento ufficiale, riferito al singolo animale.
In caso di cessione o morte dell’animale, il proprietario oltre a darne comunicazione all’anagrafe canina
del Comune di residenza, come già in precedenza previsto dalla Legge della Regione Emilia Romagna
27/2000,deve segnalare tale evento presso il Servizio Veterinario di riferimento, che provvede alla
variazione sul documento (pagina 1) nel primo caso, al ritiro o annullamento del passaporto nel secondo
caso .
In caso di smarrimento del documento, segnalato formalmente dal proprietario, verrà fornito un nuovo
passaporto: il Servizio Veterinario provvederà a registrare i dati del nuovo passaporto sulla banca dati
regionale
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PERCORSO FORMATIVO/AUTORIZZATIVO VET L.P.
1. Il “ Veterinario Autorizzato” a seguito di richiesta scritta presenta al Servizio Veterinario
territorialmente competente nella quale dichiara il possesso dei requisiti, riceve l ‘autorizzazione
nominale dal Responsabile del Servizio Veterinario .
2. I requisiti richiesti sono i seguenti:
• Rispetto dell’obbligo di comunicazione per le vaccinazioni, ai sensi del Regolamento di Polizia
Veterinaria, con rilascio del modello 12 entro 30 giorni dal trattamento.
• Garanzia della conservazione dei vaccini con il mantenimento costante della temperatura di
refrigerazione (da +2 a +6 °C); è richiesto di adeguarsi entro il 2005 al requisito della registrazione
giornaliera della temperatura su carta da conservarsi per 2 anni.
• Possesso del lettore per microchips.
3. L’autorizzazione è revocabile dal Responsabile del Servizio Veterinario territorialmente competente
nell’eventualità il Veterinario Libero Professionista non rispetti le indicazioni impartite dal Servizio
Veterinario.
4. I Servizi Veterinari delle Aziende USL tengono l’elenco aggiornato dei “Veterinari Autorizzati” che
inviano al Servizio Veterinario della Regione annualmente.
In collaborazione con gli Ordini Professionali i Servizi Veterinari delle Aziende USL organizzeranno Corsi
informativi, ponendo particolare attenzione agli aspetti normativi Comunitari e Nazionali ed organizzativi
delle anagrafi.
Franco Rossi
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Circolare 12/2004 passaporto europeo per cani, gatti e furetti