DOTT. ING. GIUSEPPE DI PISA Libero professionista D. Lgs. 81/08 e s. m. D. Lgs. 17/10 Controlli e verifiche su macchine e impianti alla luce del D. Lgs n. 81/08 e s.m. Le novità introdotte dal D.Lgs. 17/10 IL D.LGS. 81/08 RIPROPONE AI DATORI DI LAVORO LA NECESSITÀ DI EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE SU TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO. IN PARTICOLARE ALL’ART. 71 AI COMMI 7-8-9 È FATTO OBBLIGO DI GARANTIRE IL MANTENIMENTO DI ADEGUATI LIVELLI DI SICUREZZA, PER TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO. CIÒ IMPLICA LA NECESSITÀ DI EFFETTUARE ADEGUATI E TEMPESTIVI INTERVENTI DI CONTROLLO, ISPEZIONE E MANUTENZIONE SU TUTTI I MACCHINARI AZIENDALI. TALI INTERVENTI, NORMALMENTE INQUADRABILI NELLE TIPOLOGIE PREVENTIVI, ORDINARI E STRAORDINARI, DEVONO ESSERE FINALIZZATI AL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEL MACCHINARIO. COSA POTREBBE SUCCEDERE SE LE MACCHINE E GLI IMPIANTI NON SONO SOTTOPOSTI A REGOLARE CONTROLLO E VERIFICA ? PRENDIAMO AD ESEMPIO UN IMPIANTO PER INERTI QUANTI DI NOI NON NE HANNO VISTI NEL NOSTRO TERRITORIO SENZA MANUTENZIONE LE STRUTTURE PERDONO LE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA SI HANNO DEI CEDIMENTI IMPROVVISI LE ATTREZZATURE DA LAVORO SENZA UNA CORRETTA MANUTENZIONE E VERIFICA POSSONO DIVENTARE DELLE TRAPPOLE MORTALI PER GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO AUTOGRU – GRU A TORRE – CESTELLI – ECC. E’ SUFFICIENTE UNA REGOLARE MANUTENZIONE E L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE (ASP - INAIL) ? Per gli apparecchi di sollevamento, la normativa e la prassi hanno generato nel corso degli anni, la convinzione, che dopo la matricolazione all’atto della installazione della macchina, la visita annuale degli Ispettori dell’ISPESL o delle ASP/ARPA, obbligatoria per legge, fosse sufficiente alla certificazione del mantenimento delle caratteristiche di sicurezza intrinseche del macchinario. Nell’ultimo periodo, con la pubblicazione delle norme UNI, e della direttiva macchine, si sono introdotti per tali apparecchi, alcuni concetti riguardanti le “ispezioni”, i “controlli”, la “vita residua” o “consumo di vita”. In particolare l’UNI, ha emanato nel corso degli ultimi anni le norme specifiche che hanno interessato gli apparecchi di sollevamento. Si tratta delle norme UNI ISO 4301, relative alle classificazioni degli apparecchi di sollevamento in funzione del loro uso e del consumo di vita e la UNI ISO 9927-1 che individua i criteri per le ISPEZIONI ad apparecchi di sollevamento. Di grande interesse è il protocollo ISPESL – REGIONE LOMBARDIA del maggio 2010 ISPESL Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro ISPESL CONTENUTI 1. Premessa 2. Aspetti generali 3. Aspetti specifici inerenti gli impianti elettrici 4. Aspetti specifici inerenti gli inerenti gli apparecchi di sollevamento 5. Aspetti specifici pressione 6. Appendice apparecchi a ISPESL In particolare per gli apparecchi di sollevamento…………. 4.8 Per macchine dotate di marcature CE, si concorda con quanto già espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Div VI con nota prot. 15/VI/879 del 17/01/2008, ossia risulta legittimo da parte del comprovante verificatore l’avvenuta richiedere esecuzione la documentazione dei controlli di componenti strutturali, se previsto da specifiche indicazioni riportate sul manuale di istruzione della macchina. ISPESL In particolare per gli apparecchi di sollevamento…………. 4.8 segue Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto all’esecuzione dei controlli obbligatori previsti dal fabbricante, dovrà essere impartita da parte dell’UPG incaricato la “prescrizione” (art. 20 D. Lgs. 758/94), contestando la violazione dell’art. 71, commi 4 e 8, lettera b) del D. Lgs. 81/08. ISPESL 4.8 segue In caso di apparecchi di sollevamento immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della Direttiva Comunitaria relativa al prodotto, o in caso di apparecchi di sollevamento marcati CE, per i quali il fabbricante non ha previsto controlli strutturali periodici, si ritiene che, in presenza di elementi che possano dare origine a dubbi sull’integrità di componenti costituenti la struttura della macchina, il tecnico verificatore ne possa richiedere un controllo approfondito, per poter esprimere un parere senza margini di incertezza sull’idoneità della stessa ai fini della sicurezza; in questo caso, si ritiene appropriata la formulazione della richiesta tramite “disposizione”. ISPESL Il “Protocollo” indica i procedimenti e i contenuti dei controlli supplementari ai cui assoggettare gli apparecchi di sollevamento (esame visivo, spessimetrie, controlli non distruttivi, gioco della ralla, ecc.). A indagini concluse, sulla scorta degli elementi acquisiti, il tecnico dovrà redigere una relazione nella quale dovrà anche stimare la vita residua della gru, quantificare il numero di anni nei quali la gru può continuare ad operare in condizioni di sicurezza, e stabilire il periodo di validità della certificazione presentata. LA NECESSITA’ DEL CONTROLLO APPROFONDITO Come un filo di ferro si rompe dopo averlo sottoposto a cicli di carico ripetuti nel tempo (flessione) così nella struttura ad esempio di una gru si manifestano delle piccole lesioni (cricche) che si sviluppano in alcuni elementi o in sezioni degli stessi sotto l’azione di carichi variabili. La presenza di sezioni di carpenteria indebolite da fenomeni di fatica può portare, nel tempo, a collasso strutturale degli apparecchi di sollevamento con evidenti gravi conseguenze. La “verifica approfondita” prende il nome di “verifica strutturale” e serve a capire, sulla base delle condizioni della struttura, quanti cicli di vita residui rimangono alla gru costruttore. rispetto alla classe stabilita dal Gli apparecchi di sollevamento infatti, come d’altronde la maggior parte delle macchine e degli impianti, sono progettati per funzionare per un tempo definito. Quando si raggiunge il numero di cicli previsti la struttura non conserva più le caratteristiche di sicurezza originarie. Le gru a torre per esempio, secondo quanto previsto dalle norme CNR 10021/85 al prospetto AIII-1, devono essere progettate per una classe di funzionamento A3-A5 a cui corrisponde, in funzione del regime di carico previsto per l’apparecchio, un numero di cicli di carico variabile tra 63.000 e 250.000. Una volta effettuato questo numero massimo di cicli, l’apparecchio non può più essere utilizzato anche se è in buone condizioni di conservazione e manutenzione. Si ricorda che un ciclo ha inizio quando il carico comincia ad essere sollevato ed ha termine nel momento in cui, depositato il carico, l’apparecchio è pronto per l’effettuazione di un nuovo sollevamento. Poi c’è il tanto atteso…………………. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLICHE SOCIALI “Decreto 11 aprile 2011” Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, co.13, del medesimo D.Lgs”. Il DM regola ulteriormente le modalità di verifica sulle attrezzature da lavoro eseguite da INAIL e ASL territoriali e disciplina contemporaneamente modalità e condizioni per le quali attuazione della medesima verifica possa essere eseguita da soggetti altri, pubblici o privati. Il Decreto 11 aprile 2011 arriva quindi a organizzare ancora, le modalità, le tempistiche, i passaggi burocratici e amministrativi utili all’accreditamento di soggetti terzi pubblici o privati che possano e siano abilitati all’attuazione di verifiche di controllo sulle attrezzature da lavoro. Verifiche che ricordiamo essere destinate per legge e primi fra tutti a INAIL per quanto riguarda la fase primaria e ASL nelle fasi successive. Il Decreto 11/04/2011, nell’Allegato II, par. 2. - Definizioni ….omissis…. c) Indagine supplementare: Attivita' finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonche' a stabilire la vita residua in cui la macchina potra' ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. MA NON SONO TROPPI 20 ANNI? Questa piattaforma sviluppabile (cestello): 1. E’ stata costruita nel 1996; 2. E’ stata immatricolata alla stessa data dall’ISPESL; 3. E’ stata marchiata CE dal costruttore; 4. E’ stata sottoposta a verifica con esito positivo ASL il 22/11/2001 ed il 05/01/2005 Nel 2007………….. (quindi dopo 11 anni) 2 1 A Barra filettata B C La rottura della barra filettata ø 24 che collega i tratti A e B dell’asta collegata al manovellismo che il governa livellamento della navicella, ha provocato l’anomala inclinazione del tratto C ed il consequenziale ribaltamento della navicella. In particolare, si è verificato il cedimento della barra metallica filettata che congiunge due degli elementi costitutivi del manovellismo che assicura il continuo livellamento della navicella. Tale barra filettata è stata originariamente prevista dal costruttore per consentire la regolazione della lunghezza dell’asta di livellamento. Purtroppo, anche in questo caso, si è verificato un infortunio mortale Probabili cause della rottura della barra filettata a. originaria inesatta progettazione dell’asta di livellamento. La presenza della barra filettata, infatti, costituisce un elemento di minore resistenza alle sollecitazioni rispetto ai restanti componenti dell’intera asta di livellamento. b. improprio utilizzo del mezzo, da parte di uno dei nove proprietari che si sono avvicendati nel corso degli anni (sovraccarico della navicella, urti, etc.). c. errore di fusione in fase di produzione della barra filettata. Forse, se si fosse fatta ai 10 anni una verifica approfondita si sarebbe potuto vedere che la barra filettata stava per cedere Si ringrazia l’ing. Natale Aiello dell’ASP CT per il materiale fornito COME SI ESEGUE UNA VERIFICA STRUTTURALE AL FINE DI DETERMINARE LA VITA RESIDUA DI UNA MACCHINA ? In via preliminare, il tecnico dovrà acquisire tutti gli elementi necessari che gli consentiranno di ricostruire la vita pregressa dell’apparecchio di sollevamento. Questi elementi possono essere estrapolati dalla documentazione fornita all’utilizzatore come: libretto ENPI/ISPESL o Registro di Controllo, rapporti di manutenzione eseguiti da ditta specializzata, verbali di verifica periodica, documenti di acquisto di componenti sostituiti, ecc. VEDI ELENCO COMPLETO NEL DM 11/04/2011 – ALLEGATO II MAGNETOSCOPIA (MT) Il metodo si applica ai materiali dotati di proprietà magnetiche quali la ghisa, gli acciai al carbonio e gli acciai basso-legati, materiali fra i più utilizzati in applicazioni strutturali. Il metodo si basa sulla magnetizzazione di componenti ferromagnetici e sulla conseguente disuniforme distribuzione del flusso magnetico: regolare per componenti esenti da difetto, irregolare nel caso in presenza di discontinuità. In corrispondenza di discontinuità si genera un flusso disperso di intensità sufficiente ad accumulare particelle magnetiche colorate o fluorescenti, con la conseguente rivelazione visiva delle discontinuità. E’ un metodo semplice, sensibile ed economico, che presenta un ampio spettro di applicazioni. LIQUIDI PENETRANTI Il controllo si basa sul principio della capillarità dei liquidi e permette di evidenziare difetti superficiali. Possono essere utilizzati, nelle varie modalità di impiego, per tutti i tipi di materiale. Indicato su fusioni, saldature, fucinati, fatta eccezione per materiali porosi. CONTROLLI NON DISTRUTTIVI UTILIZZANDO IL METODO AD ULTRASUONI (UT). Grazie a questa lavorazione è possibile rilevare difetti e discontinuità presenti nelle strutture delle macchine e attrezzature da lavoro. Con il metodo ad ultrasuoni è inoltre possibile misurare lo spessore del materiale attraversato (controllo spessori / controllo spessimetrico), la dimensione dei difetti e la distanza del difetto. Il metodo utilizza onde sonore ad alta frequenza (ultrasuoni / UT) che vengono fatte passare attraverso il materiale da esaminare. La velocità di propagazione dell'onda dipende dalle caratteristiche del materiale attraversato. CONTROLLI NON DISTRUTTIVI UTILIZZANDO IL METODO AD ULTRASUONI (UT). Viene utilizzato un rilevatore di ultrasuoni che riscontra il segnale di partenza degli UT e il segnale di arrivo (eco di fondo). I due segnali sono visibili come picchi sullo schermo. Se tra questi picchi ne sono presenti altri vuol dire che il metodo ha evidenziato un difetto del materiale esaminato. La forma e le dimensioni del picco, studiate e confrontate con appositi standard permettono di identificare e localizzare il difetto. VERIFICA DI UNA GRU PORTUALE PRESSO UN CANTIERE NAVALE A MESSINA Report CND spessimetrico con metodo UT condotto su strutture di rinforzo delle gru da banchina di servizio per il bacino di carenaggi COSA E’ PREVISTO PER IL NOLEGGIO DI UNA ATTREZZATURA ? D. Lgs. 81/08 - TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ALLEGATO V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. D. Lgs. 17/2010 La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE Con il D.Lgs. 17/10 viene recepita la direttiva comunitaria 2006/42/CE e viene abrogato il precedente DPR 459/96. Dal 29 Dicembre 2009 la Direttiva Macchine 98/37/CE ha lasciato il posto alla nuova Direttiva 2006/42/CE. La nuova Direttiva è stato recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 con entrata in vigore il 6 marzo 2010. Con la direttiva 2006/42/CE gli Stati membri devono adeguarsi per garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori e, all’occorrenza, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso delle macchine. – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE I prodotti che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 17/2010 sono: ►le macchine; ►le attrezzature intercambiabili; ►i componenti di sicurezza; ►gli accessori di sollevamento; ►le catene, le funi e le cinghie; ►i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; ►le quasi macchine. – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE Con il recepimento della “nuova direttiva macchine” 2006/42/CE[1] una prima evidente novità da rilevare è l’introduzione delle sanzioni, di tipo amministrativo, sufficientemente proporzionate e esplicitamente previste dalla nuova Direttiva. dissuasive, – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE Modifiche significative riguardano: la definizione di macchina; l’introduzione delle catene, delle funi e delle cinghie; l’introduzione degli ascensori da cantiere; l’introduzione degli apparecchi portatili a carica esplosiva, (pistole sparachiodi, macellazione per marchiare); pistole per – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE Modifiche significative riguardano anche: l’introduzione dell’elenco dei prodotti appartenenti al campo di applicazione della “direttiva bassa tensione” e, quindi, esclusi dalla “direttiva macchine”; la nuova definizione di componente di sicurezza, con allegato un elenco indicativo e aggiornabile degli stessi; introduzione nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 17/2010 degli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s. – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE Definizione di “macchina” 1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente determinata; 2) …… omissis …… per un'applicazione ben – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE Le quasi-macchine sono “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata”, “unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina” disciplinata dalla direttiva. Per questa tipologia di prodotti non vige più l’obbligo dell’apposizione della marcatura CE di conformità, ma va redatta la sola Dichiarazione di Incorporazione. Il fabbricante delle quasi - macchine sarà tenuto ad accompagnarle con un’apposita dichiarazione d’incorporazione e dalle istruzioni per l’assemblaggio delle stesse con le altre parti. – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE La nuova Direttiva Macchina ha dato più risalto alla procedura per la valutazione del rischio, nonché ai concetti legati all’ergonomia, esprimendo in maniera più estesa e completa i principi del rapporto uomo-macchina. Tra le tante modifiche la valutazione delle emissioni, gli obblighi relativi ai sedili ed alla protezione contro i fulmini (che adesso essendo stati integrati nell’Allegato I sono applicabili a tutte le macchine). – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE Le nuove esclusioni esplicite Vengono specificati meglio i prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica solo la direttiva 73/23/CEE concernente la bassa tensione: elettrodomestici destinati a uso domestico, apparecchiature audio e video, apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, macchine ordinarie da ufficio, disgiuntori e interruttori. Inoltre vengono indicate anche le apparecchiature elettriche ad alta tensione cui non si applica la direttiva Macchine: apparecchiature di collegamento e di comando, trasformatori. – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE L'allegato IV L'elenco delle macchine ritenute "più pericolose" è stato oggetto di diverse modifiche. Entrano a far parte dell'Allegato IV gli Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio (ad es. "spara chiodi") o altre macchine ad impatto. Risultano tolte dall'elenco le macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici. Componenti di sicurezza C'è un nuovo Allegato V che contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato dalla Commissione (con l'assistenza di un "Comitato Macchine") che riporta l'elenco indicativo dei componenti di sicurezza. – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE Valutazione della conformità e certificazione Le procedure per la valutazione della conformità e la certificazione delle macchine hanno subito importanti modifiche. Per le macchine non elencate nell’Allegato IV, le procedure sono rimaste sostanzialmente immutate, è stato dato solamente particolare risalto alle misure che il fabbricante deve seguire perché il processo di fabbricazione assicuri la conformità al fascicolo tecnico elaborato e, quindi, ai requisiti essenziali di sicurezza (Allegato VIII). – D. Lgs. 17/2010 – La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE Valutazione della conformità e certificazione Al contrario, sono state introdotte importanti novità per le macchine in Allegato IV. Per queste macchine, in alternativa alle procedure già previste nel D.P.R. n. 459/1996, è stata introdotta la possibilità per il fabbricante di operare in regime di «Garanzia qualità totale », cioè secondo un sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e le prove, approvato da un organismo notificato per una o più categorie di macchine di cui all’elenco dell’Allegato IV. NO La macchina è elencata nell’Allegato IV ? La macchina è fabbricata in conformità a norme armonizzate ? NO Valutazione conformità Controllo interno di fabbricazione (Allegato VIII) Esame CE del tipo (Allegato VI) Controllo interno di fabbricazione (Allegato VIII, p. 3) SI SI Garanzia qualità totale con sorveglianza del SQ Valutazione conformità Controllo interno di fabbricazione (Allegato VIII) Esame CE del tipo (Allegato VI) Controllo interno di fabbricazione (Allegato VIII, p.3) Garanzia qualità totale con sorveglianza del SQ GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE INGEGNERIA DELLA SICUREZZA Dott. Ing. Giuseppe Di Pisa Via Magna Grecia n. 4 95030 - Tremestieri Etneo (CT) Tel./Fax +39 095.439156 Mobile: 338.6887908 e-mail: [email protected]