1. INTRODUZIONE 1.1. Interventi regionali in materia di qualità dell’aria La regione Lombardia è da anni impegnata a ridurre le emissioni in atmosfera e a migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente. In particolare, per limitare le emissioni di polveri derivanti dal traffico veicolare, che rappresentano circa il 40% del totale (Stima INEMAR - INventario delle EMissioni in ARia - reperibile all’indirizzo www.ambiente.regione.lombardia.it/inemar/inemarhome. htm), ha adottato, in ottemperanza al D.L.vo 351/99 ”Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”, una serie di provvedimenti, denominati piani d’azione, tra cui quello per la limitazione della circolazione dei veicoli con emissioni non rispondenti agli standard imposti dalle più recenti direttive della Comunità Europea. Con l’emanazione della Legge Regione Lombardia 28 novembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” si è inoltre assicurata una maggiore efficacia ai singoli provvedimenti disponendo un esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli Enti a diverso titolo competenti sul territorio regionale ed introducendo specifiche sanzioni. Tale Legge, riproponendo gli interventi previsti nei “Piani d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia (autunno-inverno)”, ha disposto l’intervento di ARPA Lombardia per fornire alle Polizie Locali il necessario supporto tecnico atto ad assicurare un aumento del numero di controlli “su strada” dei gas di scarico. Si prevede così un rilancio del ruolo delle Polizie Locali nella prevenzione e nella tutela dell’ambiente e della salute del cittadino, con una riduzione dei costi sociali ed ambientali derivanti da traffico veicolare già evidenziata dal Codice della strada1. ARPA Lombardia, affiancata da I.Re.F. per la parte di organizzazione della formazione, ha impostato l’attività di formazione e di qualificazione degli addetti di Polizia Opacimetro pag. 1 1. Codice della Strada Art. 1. Princìpi generali «La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di: ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; migliorare la fluidità della circolazione». Opacimetro pag. 2 Locale all’uso dell’opacimetro, per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, dotati di motore diesel, aventi complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, coinvolgendo anche la Motorizzazione Civile di Milano del Ministero dei Trasporti. Le presenti linee guida, oltre ad essere uno strumento di supporto all’attività di controllo delle Polizie Locali, si pongono come elemento di qualificazione del ruolo delle stesse nella tutela dell’ambiente e hanno l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’omogeneità degli interventi. La qualificazione si raggiunge uniformando le modalità di controllo, coniugando in modo nuovo la tutela della sicurezza stradale e sollecitando l’attenzione dei conducenti a mantenere in efficienza i motori dei propri veicoli. In questo quadro i controlli dei gas di scarico hanno lo scopo di promuovere una maggiore attenzione alle condizioni di efficienza dei motori e, conseguentemente, di contribuire alla prevenzione di episodi acuti di inquinamento per la tutela della salute dei cittadini. L’attività preventiva può essere estesa ampliando, da un lato, la conoscenza sul territorio degli strumenti utili allo scopo, con formazione specifica del più ampio numero di addetti della Polizie Locali e, dall’altro, allargando il campo d’azione in modo strutturato nell’ambito dell’ordinaria attività di polizia stradale, verso altri tipi di verifiche quali ad esempio: la regolare sottoposizione al controllo in sede di revisione periodica; la verifica della documentazione attestante il controllo dei gas di scarico (referto). 2. NORME COMUNITARIE E NAZIONALI CIRCA IL CONTROLLO DELL’OPACITÁ DEI GAS DI SCARICO DEI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE DOTATI DI MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA Da oltre 30 anni le Istituzioni Europee hanno preso in seria considerazione la pericolosità dell’inquinamento tanto da introdurre, fin dal 1970, limiti tassativi per le emissioni dei veicoli da immettere in circolazione. Successivamente, con le cosiddette norme EURO, sono stati fissati limiti sempre decrescenti per le quantità di monossido di carbonio, ossidi di azoto, particolato, etc. emesse al dispositivo di scarico dei veicoli. Tutte le disposizioni emanate hanno sempre indicato che i controlli devono essere rapidi, semplici e poco costosi. La prima norma europea con la quale si persegue il contenimento dell’inquinamento prodotto da veicoli a motore è stata la direttiva 72/306/CEE, la quale impone più complesse procedure di omologazione. La manutenzione periodica di questi veicoli, anche tramite la verifica dell’opacità, assicura nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza riscontrate in fase di omologazione ed il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti. Essendo, in quegli anni, soggetti a revisione solo i veicoli pesanti, la prova di opacità veniva svolta unicamente su questi ed il limite di opacità da rispettare, secondo quanto disposto dalla direttiva 72/306/ CEE, era quello riportato sulla targhetta di identificazione del veicolo, posta nel vano motore o in altre parti del mezzo. L’obbligo di revisione delle autovetture è stato introdotto dalla direttiva 92/55/CEE, richiamata nel nuovo Codice della Strada emesso nel 1992 (D.L.vo 285/92). Le modalità per la misurazione dell’opacità dei gas di scarico dei veicoli consistevano nell’accelerare con il motore in folle, ovvero con il motore accelerato dal regime minimo al regime massimo; la prova di opacità si considerava superata se il livello di concentrazione non era superiore a quello registrato sulla targhet- Opacimetro pag. 3 Opacimetro pag. 4 ta apposta sul veicolo conformemente alla direttiva 72/306/CEE, la quale non prevedeva, tuttavia, prove di controllo dei gas di scarico per i veicoli immatricolati prima del 1980. Il Ministero dei Trasporti, tenuto conto dell’imminente istituzione delle autofficine autorizzate volte ad effettuare le revisioni dei veicoli non superiore a 3,5 tonnellate, con la circolare 88/95 ha disposto norme particolari per l’analisi dei gas di scarico obbligatorie anche per i veicoli immatricolati prima del 1980, (come già previsto anche dal precedente Codice della Strada - D.P.R. 393/59), descrivendo in modo dettagliato le modalità di esecuzione delle prove, indicando i parametri di riferimento (numeri di giri minimi e massimi, strumentazione, temperatura e pressione ambiente, temperatura motore, controllo visivo veicolo, modalità di inserimento della sonda, numero di accelerate al max. della potenza o fino all’intervento del regolatore di giri in 0,4 sec. con successivo mantenimento del regime max. per 2÷3 sec. e poi al minimo per 3÷4 sec.). La prova si considerava stabile con coefficiente k > di 0.25 m-1; si potevano effettuare dieci rilievi e la prova veniva considerata regolare se degli ultimi quattro rilievi almeno tre erano regolari. L’intensificarsi della circolazione stradale e l’aumento degli effetti nocivi dei gas di scarico andava prospettando un quadro allarmante rispetto alla sicurezza della circolazione e all’inquinamento ambientale e per tale motivo la Comunità Europea ha provveduto ad emanare la direttiva 96/96/CEE che ha imposto la misurazione dell’inquinamento prodotto dai gas di scarico (ribadendo quanto disposto dalla direttiva 92/55/CEE) e, in particolare, il controllo tecnico per tutti i veicoli. Il D.M. 408/98 del Ministero dei Trasporti, con il quale si recepisce in Italia la direttiva 96/96/CEE, rimanda alla circolare 88/95 - Capo III, per la misura dell’inquinamento dei veicoli. Le modalità di svolgimento delle prove di verifica dell’opacità dei veicoli sono state modificate dal D.M. 7/8/2000, di recepimento della direttiva 1999/52/CEE, per il quale, a far data dal 1/10/2000, le prove devono essere svolte con le nuove procedure descritte nel relativo allegato tecnico (allegato n. 1. al D.M. 7/8/2000). Nel 2000 il gruppo di lavoro di esperti del Comitato Internazionale d’ispezione tecnica autoveicoli (CITA) e di altri organismi del settore, istituito dalla Com- missione CE, ha proposto la modifica dei limiti di emissione previsti dalla direttiva 96/96/CEE e dalla direttiva 2000/30/CE ritenendoli troppo elevati rispetto a quelli che può raggiungere un moderno veicolo in condizioni di buona manutenzione. A seguito delle predette considerazioni viene emanata la direttiva 2003/27/CE che, oltre a modificare le modalità di riscontro delle prove dei gas di scarico, pone un più basso limite di emissione per i veicoli immatricolati dopo il 1/7/2008 ed abbassa il limite di massima opacità ad 1.5 m-1. Le norme menzionate sono state coordinate e aggiornate nella circolare 88/95, la cui elaborazione finale è stata riportata in modo riassuntivo nella parte finale della dispensa al corso I.Re.F., tenutosi presso la Scuola del Corpo di Polizia Locale di Milano il 10/11/2006. Opacimetro pag. 5 el la Poli a local i z rni d e ad Q e I Qu 3. IL PROCESSO DI MISURAZIONE 3.1. Definizioni Le presenti definizioni sono pertinenti ai motori ad accensione spontanea – Diesel: Regime minimo di un motore - regime di funzionamento, non superiore a 1.000 giri/minuto, con i comandi del sistema di alimentazione (accelleratore) in posizione di riposo, utilizzatori elettrici disinseriti, cambio in folle e frizione innestata (pedale sollevato). Regime massimo di un motore - regime di funzionamento del motore alla massima potenza con i comandi del sistema di alimentazione (accelleratore) nella posizione per funzionare alla velocità dichiarata, utilizzatori elettrici disinseriti, cambio in folle e frizione innestata (pedale sollevato), specificato dal Costruttore dell’autoveicolo. Condizioni termiche di esercizio - condizioni termiche di un motore in accordo con le specifiche del Costruttore e generalmente indicate da una temperatura dell’olio motore uguale o superiore a 80°C. 3.2. Principio di Misura Il principio di funzionamento di un opacimetro è basato sulla misura dell’attenuazione dell’intensità di un fascio luminoso causata dall’assorbimento della concentrazione gassosa del fumo e dall’effetto di irraggiamento. Una sorgente luminosa e una lente focalizzante producono un fascio luminoso collimato che attraversa il centro della colonna di fumo, dove parte della luce è assorbita o irradiata dalla concentrazione fumosa, riducendo perciò l’intensità luminosa che raggiunge il ricevitore formato da una lente focalizzante e da una fotocellula o fotodiodo a onda della natura della sorgente luminosa. Dalla misura dell’intensità luminosa assorbita dalla colonna di fumo si risale al calcolo della sua opa- Opacimetro pag. 7 cità e al conseguente grado di inquinamento prodotto dal veicolo. La misura di tale parametro delle emissioni di scarico avviene attraverso più prove eseguite in libera accelerazione, cioè con motore in folle e accelerazione dello stesso dal regime minimo al regime massimo: il livello di concentrazione dei fumi rilevato non deve essere superiore a quanto riportato nella piastrina identificativa del valore k presente su ogni autoveicolo o, in alternativa, ove tale valore non sia disponibile, non deve essere superiore ai valori limite indicati dalla normativa in vigore. 3.3. Modalità Operativa Opacimetro pag. 8 Per l’esecuzione della misurazione dell’opacità dei gas di scarico si applica la metodica descritta nell’allegato tecnico 11 della circolare 88/95 del 22 maggio 1995 coordinata con le circolari 112/96 del 7 agosto 1996, 3997/604 del 6 settembre 1999, 6902/604 del 4 agosto 2000 e 64/404 del 19 gennaio 2005. 3.3.1. Formazione delle squadre La squadra minima per l’esecuzione del controllo dei gas di scarico è costituita da due agenti, uno dei quali con responsabilità tecnica della verifica. L’agente con responsabilità della verifica deve essere stato opportunamente formato. 3.3.2. Scelta del sito e dei veicoli da controllare; installazione a campo Poiché i controlli sono finalizzati ad individuare ed impedire la circolazione dei veicoli diesel il cui motore abbia condizioni manutentive o di usura tali da produrre l’emissione di particolato in quantità superiori a quanto dichiarato in fase di omologazione, è opportuno che il sito in cui allestire la postazione di controllo sia interessato da un traffico in cui i veicoli diesel non superiore a 3,5 tonnellate costituiscano una frazione importante del traffico locale. Il sito prescelto dovrà consentire l’esecuzione dei controlli senza arrecare intralcio eccessivo alla circolazione. La postazione di misura sarà posizionata a bordo strada in modo da rendere agevole sia l’utilizzo dell’opacimetro sia l’accesso al vano motore ed al terminale di scarico del veicolo da controllare. Qualora vengano allestite 2 o più postazioni di misura nello stesso sito, è necessario osservare un’adeguata distanza tra i veicoli da controllare per garantire l’aerazione necessaria alla dispersione dei gas di scarico emessi durante la prova. Nel caso in cui l’opacimetro sia alimentato da gruppo elettrogeno, assicurarsi che quest’ultimo e i cavi di collegamento non costituiscano intralcio al passaggio. Per l’installazione e l’utilizzo del gruppo elettrogeno si faccia riferimento al suo manuale d’uso. Per aumentare ulteriormente l’efficacia dei controlli, qualora sia praticabile con immediatezza, è consigliabile individuare preliminarmente -con una semplice analisi visiva- e sottoporre a controllo, soprattutto i veicoli che presentano una maggiore fumosità e che hanno quindi maggiori probabilità di risultare fuori limite. Con tali modalità di selezione dei veicoli (estrazione del campione), si avrà a che fare con un campione statistico rappresentativo non tanto della popolazione dei veicoli circolanti quanto di un suo particolare sottoinsieme: i veicoli diesel non superiore a 3,5 t ipoteticamente più inquinanti e di questo bisognerà tener conto nella fase di elaborazione dei risultati. 3.3.3. Condizioni ambientali Le prove devono essere condotte alle condizioni ambientali previste dalla normativa; in caso contrario, ai risultati devono essere applicate le correzioni ammesse. Pressione atmosferica La pressione atmosferica deve essere compresa nel campo fra 94,5 e 102,5 kPa. Per pressioni inferiori a 94,5 kPa e fino a 85 kPa il valore massimo di opacità letto viene diminuito di 0,25 m-1. Dall’osservazione del grafico riportato a fianco è possibile constatare che tali condizioni sono rispettate nella pressoché totalità dei valori orari. È comunque importante notare che, soprattutto nel periodo invernale, in concomitanza Opacimetro pag. 9 Opacimetro pag. 10 dell’estendersi di anticicloni di tipo termico di origine continentale (Balcani, Siberia) è possibile il verificarsi di alcuni episodi in cui la pressione può superare il valore massimo ammesso senza correzione. È quindi importante assicurarsi che il valore di pressione ricada all’interno della fascia ammessa, richiedendo il valore assoluto locale (non quello riferito al livello del mare) al Dipartimento ARPA più vicino o alla Sala Meteo del Servizio Meteorologico Regionale di ARPA (telefono 0269666.402), specificando la località interessata dal controllo; Temperatura aria ambiente La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5°C e 40°C. A differenza della pressione atmosferica, che assume valori omogenei su vaste estensioni di territorio, la temperatura dipende fortemente dal sito in cui viene misurata e, a causa di diversi fenomeni, può avere forti escursioni anche in una stessa città (centro-periferia, presenza di parchi, etc). Pertanto la sua determinazione deve avvenire localmente con un termometro tarato da un centro SIT o equivalente. Gli indirizzi dei centri SIT sono disponibili alla pagina web: http://www.sit-italia.it/applicazioni/ applicazioniasp/Ricerca_Grandezza_Strumento.asp selezionando la grandezza TEMPERATURA (invia) e successivamente la REGIONE (invia). Selezionare sempre solo una delle opzioni disponibili. Informazioni di maggior dettaglio sul Sistema di Taratura in Italia (SIT) sono disponibili all’indirizzo: http://www.sit-italia.it; Umidità relativa aria ambiente Alcuni opacimetri richiedono l’inserimento del valore di umidità relativa anche se non richiesto dalle norme vigenti. Il mancato inserimento del valore di tale grandezza non pregiudica la corretta esecuzione della misura dell’opacità dei fumi e può pertanto essere ignorato; Orientamento scarichi rispetto al vento L’accertamento deve essere effettuato, per quanto possibile, in assenza di vento; in ogni caso gli scarichi del veicolo e dell’opacimetro non devono essere disposti controvento. È opportuno evitare di eseguire i controlli al di fuori delle condizioni ambientali ammesse in quanto, in tal caso, i risultati sarebbero non validi e quindi suscettibili di contestazioni da parte del controllato. 3.3.4. Caratteristiche del motore del veicolo Per l’esecuzione della misura dell’opacità dei gas di scarico è necessario essere in possesso di alcune importanti informazioni circa le caratteristiche del motore: massimo valore del coefficiente di assorbimento k; alimentazione (turbo o aspirato); n° cilindri; n° giri alla potenza massima. Tali informazioni sono generalmente richieste come valori di ingresso dagli opacimetri per la corretta elaborazione dei risultati. Coefficiente k – per gli autoveicoli la cui prima immatricolazione è avvenuta in un Paese dell’Unione Europea la dichiarazione del valore di k è obbligatoria. Tale valore è generalmente riportato, non preceduto dall’indicazione k e senza unità di misura, insieme ad altri dati del motore, su una piastrina metallica o un adesivo. Dal 2006 nelle carte di circolazione emesse da alcune case costruttrici il valore del coefficiente k è riportato nella seconda pagina. La piastrina/adesivo può trovarsi, tipicamente, nel vano motore oppure nel vano di carico posteriore oppure sulle battute delle portiere ovvero, più raramente, in Opacimetro pag. 11 prossimità del sedile del guidatore. Nei rari casi in cui tale indicazione non sia disponibile (es.: veicoli di importazione immatricolati all’origine al di fuori della UE) si applicano i limiti generici previsti dalla normativa: k = 2,5 m-1 k = 3,0 m-1 k = 1,5 m-1 Opacimetro pag. 12 Motori diesel ad aspirazione naturale; Motori diesel con turbocompressore e veicoli immatricolati prima del 01/01/1980; Tutti i veicoli immatricolati a partire dal 01/07/2008. Alimentazione (turbo o aspirato) – tale informazione risulta di interesse solo nel caso in cui, per veicoli immatricolati dopo del 01/01/1980 ma prima del 01/07/2008, non riuscendo a individuare la targhetta riportante il valore del coefficiente di assorbimento k, si debba ricorrere all’applicazione dei valori limite generici indicati dalla normativa. Si tratta quindi di una situazione residuale in quanto i veicoli immatricolati tra le due date devono rispondere all’obbligo di esporre il valore k. Numero cilindri – il numero di cilindri è richiesto per permettere al contagiri di cui è corredato l’opacimetro di sincronizzarsi correttamente. Può essere individuato conteggiando, qualora la configurazione lo permetta, il numero di iniettori o di collettori di scarico. Generalmente ci si ritrova di fronte a motori con 4 cilindri ma non sono infrequenti motori con 5 o 6 cilindri, soprattutto se di cilindrata superiore a 2000 cc, e motori a 3 cilindri nelle nuove vetture di piccola cilindrata. Numeri di giri alla potenza massima – è riportato solo sulle carte di circolazione emesse fino a metà degli anni ‘90. In alternativa, queste due ultime informazioni possono essere ricavate interrogando l’Archivio Omologazioni della Motorizzazione Civile tramite la maschera disponibile presso tutti i Comandi della Polizia Locale e qui di seguito riportata a titolo esemplificativo. Insieme ad una serie di informazioni tecniche sul veicolo quali cilindrata, combustibile, potenza-max (attenzione: 05000 va letto 50,00 kW e non 5.000 kW) ed a ltre ancora, si trovano anche i dati riguardanti il numero di cilindri ed il numero di giri alla potenza massima. Il numero di giri alla potenza massima può essere ottenuto anche moltiplicando per 4/3 (quattro terzi) il numero di giri ai quali viene eseguita la prova di rumorosità (GIRI-CON-US) in quanto tale prova viene eseguita ad un regime di rotazione del motore pari a tre quarti del regime di potenza massima. 3.3.5. Operazioni preliminari Opacimetro pag. 14 Dopo aver fatto posizionare il veicolo in modo idoneo accertarsi innanzitutto della buona tenuta del sistema di scarico. In caso di dubbi si può verificare sommariamente la presenza di tali perdite (marmitta forata o parzialmente scollegata) premendo un panno spesso contro la parte terminale del tubo di scarico. Se non vi sono perdite evidenti si avverte un aumento di pressione e l’assenza di sibili lungo il sistema di scarico. Nel caso in cui invece il sistema di scarico presenti delle perdite la prova non può essere eseguita; Chiedere al conducente di aprire il vano motore, a motore spento; Individuare la piastrina metallica o l’adesivo riportante il valore massimo del coefficiente di assorbimento k per il veicolo sottoposto a controllo; Determinare il numero di giri del motore alla potenza massima ed il numero di cilindri; Inserire la sonda per la misura della temperatura dell’olio motore facendo attenzione a non superare la lunghezza dell’asta dell’olio. Accertarsi, estraendola successivamente, che la sonda sia a contatto con l’olio; Verificare che il motore sia nelle condizioni termiche di esercizio previste dal Costruttore generalmente raggiunte in corrispondenza di una temperatura dell’olio di almeno 80 °C. Se non è possibile raggiungere tale temperatura, neanche dopo parecchi minuti, oppure la configurazione del veicolo non consente la misura della temperatura dell’olio in modo agevole, si tiene il motore accelerato (intorno ai 2000 giri/min) fino all’intervento della elettroventola di raffreddamento. Le condizioni raggiunte vengono considerate condizioni di esercizio e tutto ciò viene verbalizzato; Applicare i morsetti del cavo contagiri alla batteria dell’autoveicolo o alla presa accendisigari (oppure installare la pinza piezoelettrica “trigger” in un tratto rettilineo sul tubo dell’iniettore); Chiedere di avviare il motore del veicolo e lasciarlo al minimo; Quando il veicolo si è stabilizzato al regime di minimo selezionare il corretto numero di cilindri sul contagiri. La prova deve essere condotta preferibilmente con nessun utilizzatore inserito (condizionatore, elettroventola, Modalità operative per una corretta esecuzione della accelerata libera Fase 1 Azionamento del pedale dell’acceleratore In questa fase è necessario eseguire un azionamento rapido e continuo del pedale dell’acceleratore in modo da ottenere il suo completo azionamento nel tempo indicato dalla norma che è di 0,4 secondi. Questa accelerata si ottiene avendo cura che “i giri non inseguano il piede”. Non seguire l’andamento dell’accelerata sul contagiri per non farsi influenzare ed evitare che avvenga il contrario. Fase 2 Aumento rapido del numero dei giri Il motore a questo punto ha un rapido aumento del regime di rotazione fino quando il limitatore interviene per impedirne il danneggiamento. Durante questa fase non rilasciare la pressione sull’acceleratore ma continuare ad azionarlo a fondo. Il tempo necessario per il passaggio dal regime di minimo al regime massimo dipende dal tipo di motore (indicativamente circa 1 secondo). Fase 3 Verifica del numero di giri massimo raggiunto Solo a questo punto verificare tramite il contagiri del veicolo che il numero di giri raggiunto sia in un intorno del numero di giri di potenza massima. Qualora il veicolo non sia dotato di un proprio contagiri si può utilizzare il contagiri dell’opacimetro. Qualora il numero di giri superi il regime di rotazione di massima potenza, “alleggerire leggermente” la pressione sul pedale dell’acceleratore. Mantenere il regime di rotazione così raggiunto per 1 o 2 secondi permettendo al contagiri dell’opacimetro il suo corretto rilevamento. Fase 4 Fine della accelerata Dopo aver rilasciato il pedale dell’acceleratore lasciare il motore al regime di minimo ed attendere tre o quattro secondi prima dell’avvio della accelerata successiva. etc..). Nel caso in cui il contagiri dell’opacimetro collegato ai morsetti della batteria o alla presa accendisigari non sia in grado di rilevare il numero di giri in modo regolare e stabile, si può chiedere di accendere le luci anabbaglianti del veicolo. Il cambio deve essere in folle, il pedale della frizione sollevato ed il freno a mano o altro dispositivo di stazionamento inserito. 3.3.6. Esecuzione della misura Opacimetro pag. 16 2. cioè 2 o 3 secondi 3. cioè 3 o 4 secondi Eseguire tre cicli di accelerazione libera per spurgare l’impianto di scarico, attendendo tra un’accelerata e l’altra che il motore si stabilizzi al regime minimo. La prova, eseguita in conformità alla normativa vigente, è in genere, guidata dallo strumento tramite le sue finestre di dialogo. Le modalità di esecuzione delle accelerazioni libere richieste sono descritte al punto 5.4 della circolare 88/95: «…debbono essere effettuate almeno tre accelerate a fondo portando il motore al regime di massima potenza oppure al regime massimo del regolatore. Le accelerazioni sono eseguite agendo sul pedale “rapidamente ma con dolcezza” e comunque in un tempo non superiore a 0,4 secondi in modo da ottenere la massima mandata della pompa d’iniezione; tale regime va mantenuto per un tempo di almeno due secondi (+ 1 s, – 0 s)2; successivamente si torna al regime minimo che deve essere mantenuto per un tempo di 3 s (+1 s, -0 s)3». LA MEDIA DELLE ULTIME 3 ACCELLERATE È < O = AL LIMITE? ESEGUIRE LA 6a ACCELLERATA LA MEDIA DELLE ULTIME 3 ACCELLERATE È < O = AL LIMITE? ESEGUIRE LA 5a ACCELLERATA LA MEDIA DELLE ULTIME 3 ACCELLERATE È < O = AL LIMITE? esito POSITIVO esito POSITIVO esito POSITIVO esito NEGATIVO LA MEDIA DELLE 3 ACCELLERATE È > DI 1,5 VOLTE IL LIMITE? ESEGUIRE LA 4a ACCELLERATA esito POSITIVO LA MEDIA DELLE 3 ACCELLERATE È < O = AL LIMITE? ESEGUIRE 3 ACCELLERATE AVVIO FINE esito NEGATIVO LA MEDIA DELLE ULTIME 5 ACCELLERATE È < O = AL LIMITE? LA MEDIA DELLE ULTIME 4 ACCELLERATE È < O = AL LIMITE? LA MEDIA DELLE ULTIME 3 ACCELLERATE È < O = AL LIMITE? ESEGUIRE LA 8a ACCELLERATA LA MEDIA DELLE ULTIME 3 ACCELLERATE È < O = AL LIMITE? ESEGUIRE LA 7a ACCELLERATA L’OPERATORE VUOLE PROSEGUIRE? esito POSITIVO esito POSITIVO esito POSITIVO esito POSITIVO 3.3.7. Interpretazione del risultato Per quanto riguarda l’interpretazione del risultato (esito positivo o esito negativo) si richiamano i punti 5.4, 5.5, 5.6 della circolare 88/95: «5.4 – ……. (omissis) …… Durante le 3 accelerate possono essere rilevati i valori di opacità e se la media di tre valori consecutivi sono sotto i limiti, la prova è favorevole, mentre se maggiore 1,5 volte il limite, la prova è conclusa con esito sfavorevole». «5.5 - Nel caso in cui non si verifichi la condizione di cui al punto 5.4, le misure sono eseguite nel corso di accelerazioni successive nei modi indicati al punto 5.4 fino ad un massimo di 6. Nel caso non si ottengano le condizioni dette l’operatore può decidere di effettuare ulteriori accelerate fino ad un massimo di 8». Opacimetro pag. 18 «5.6 – Il risultato della prova si ricava, in ogni caso, dalla media aritmetica degli ultimi 3 valori ovvero se vengono effettuate 8 prove si considerano anche le medie delle ultime 4 o 5 prove». Si riporta di seguito il diagramma di flusso per la valutazione del risultato ripreso dalla circolare. 3.4. Documentazione della prova L’esito della prova deve essere documentato attraverso la redazione di un verbale di accertamento tecnico, numerato progressivamente, contenente le informazioni di interesse del veicolo e della strumentazione utilizzata, quali almeno: località e data del controllo; identificazione oparatore/i; dati identificativi dell’opacimetro utilizzato; identificazione e dati accessori veicolo controllato; dati relativi ai controlli Bollino Blu; dati relativi al controllo con opacimetrico ed esito della prova. Le voci sopraelencate sono esplicitate in dettaglio nel verbale di accertamento tecnico fornito in allegato. La certificazione prodotta dall’apparecchio di misura contenente i valori di opacità registrati dallo strumento costituisce parte integrante del verbale di accertamento tecnico e riporta firma/sigla o matricola del responsabile dell’esecuzione della prova. Una copia della certificazione e del verbale di accertamento tecnico firmato o siglato, viene consegnata al conducente del veicolo fermato indipendentemente dall’esito del controllo. 3.5. Caratteristiche e gestione della Strumentazione di Misura 3.5.1. Caratteristiche strumentazione Gli opacimetri utilizzati nelle prove condotte a campo devono essere omologati ai sensi del D.M. 628/96 – “Procedure di omologazione, visita iniziale ed occasionale delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell’appendice X, titolo III (art. 241 opacimetro - n.d.r.) del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada (D.L.vo 285/92) e successive modifiche e integrazioni e D.P.R. 495/92”. 3.5.2. Collaudo L’acquisizione di un opacimetro prevede l’esecuzione del collaudo alla presenza dell’incaricato della società costruttrice o fornitrice: in caso di esito positivo del processo di collaudo, l’Ente proprietario del bene prende in carico il nuovo apparecchio. 3.5.3. Identificazione ed inventario Al termine del collaudo con esito positivo, viene eseguita l’identificazione dell’apparecchio attraverso l’apposizione di una etichetta che, applicata in modo visibile, accompagnerà lo strumento per tutta la sua vita utile e dovrà comparire quale termine di riferimento anche sulla relativa documentazione (manuali d’uso, registrazioni, certificati). I riferimenti allo Opacimetro pag. 19 strumento possono avvenire anche utilizzando il suo numero di serie. Successivamente, l’apparecchio viene inventariato compilando un’apposita scheda anagrafica. I documenti relativi a ciascuna apparecchiatura devono essere a disposizione degli addetti per la consultazione. 3.5.4. Libretto Metrologico Ciascun opacimetro è corredato dal Libretto Metrologico individuale, così come previsto dalla circolare 88/95, nel quale, oltre agli estremi identificativi dell’apparecchio cui si riferisce, sono riportati i risultati delle tarature e delle verifiche periodiche eseguite. 3.5.5. Taratura e verifica periodica Opacimetro pag. 20 Tutti gli apparecchi forniti dal Costruttore devono essere tarati, in accordo con quanto previsto dalla normativa in vigore, dal Costruttore, o da terzi autorizzati dallo stesso all’atto, della consegna o della prima installazione. Successivamente ed almeno con frequenza annuale, gli apparecchi devono essere sottoposti a verifica della taratura da parte del Costruttore o da terzi autorizzati dallo stesso. Le operazioni di taratura e verifica periodica devono essere riportate nel Libretto Metrologico dell’apparecchio. 3.5.6. Controllo Con periodicità dettata dalla frequenza di utilizzo e comunque almeno una volta al mese, viene eseguito il controllo degli opacimetri mediante l’inserimento nel cammino ottico di misura di uno o più filtri in gelatina con valore di densità noto. Tale valore dovrà essere certificato da un Centro SIT o equivalente o, in subordine, dalla Casa costruttrice dell’opacimetro mediante confronto diretto, secondo opportuna procedura operativa, con filtri tarati dal SIT. In questo secondo caso l’azienda dovrà essere in possesso di un sistema di gestione qualità certificato. Per la registrazione dei risultati del controllo o di eventuali altri parametri funzionali significativi dell’apparecchio, è opportuno utilizzare una apposita Lista di Riscontro in cui per ciascun parametro viene riportato il valore (o il campo di valori) di riferimento ed il valore rilevato. 3.5.7. Manutenzione Gli opacimetri di nuova acquisizione, una volta terminato il collaudo e l’inventario, sono inseriti nel piano di manutenzione allo scopo di mantenere sempre in perfetta efficienza gli stessi: il piano contiene l’elenco delle azioni da intraprendere in conformità con quanto richiesto nel manuale d’uso dell’apparecchio. 3.5.8. Programma e scadenziario di taratura, verifica, controllo e manutenzione Taratura, verifica periodica, controllo e manutenzione degli opacimetri devono essere eseguiti secondo un programma prefissato che preveda, con frequenza conforme a quanto previsto dalla normativa e/o dal manuale d’uso, tutte le attività richieste per il corretto funzionamento dell’opacimetro. A partire dal programma, viene redatto lo scadenziario dove sono evidenziate le date (o meglio gli intervalli temporali) nelle quali devono essere eseguite tali attività di taratura, verifica periodica, controllo e manutenzione, in accordo con le necessità di utilizzo a campo degli apparecchi. Opacimetro pag. 21 el la Poli a local i z rni d e ad Q e I Qu 4. RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI Per la raccolta dei dati dei controlli è stato creato presso ARPA Lombardia il database “Bblu” suddiviso in modo corrispondente ai campi di intervento dell’Agenzia. Per i controlli di fumosità degli autoveicoli diesel il database contiene una sezione specifica che, previo accesso controllato mediante password, consente l’introduzione delle informazioni raccolte a campo durante l’esecuzione dei controlli opacimetrici. I campi presenti nella schermata di inserimento valori coincidono con i campi del verbale di accertamento tecnico utilizzato durante i controlli a campo. La modalità di introduzione dei dati è descritta in una guida dettagliata accessibile selezionando l’icona Guida presente nella parte inferiore in tutte le schermate dell’applicativo. Per gli operatori di ARPA Lombardia l’accesso al database avviene tramite la rete intranet di ARPA Lombardia stessa, quindi esclusivamente dalle postazioni presenti presso i Dipartimenti provinciali di ARPA. Da tali postazioni le modalità di accesso al database sono le seguenti: aprire il browser (ad esempio Internet Explorer) e, nella riga di comando digitare: http://ssitest/bblu; dalla maschera si accede all’applicativo mediante password. La Polizia Locale contribuisce a popolare il database con i dati dei controlli soltanto in via indiretta: a tal fine l’agente di Polizia Locale compila i campi di un modulo elettronico predisposto da ARPA Lombardia riportante i dati di interesse. Il modulo compilato, al termine della giornata, mediante il servizio di posta elettronica, viene inviato all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. ARPA Lombardia, con gli opportuni strumenti, provvederà ad aggiornare il database. I dati relativi ai controlli immagazzinati nel database possono essere estratti per elaborazioni successive su richiesta delle Amministrazioni competenti mentre i Dipartimenti di Arpa Lombardia possono leggere in qualsiasi momento i dati da loro inseriti. Opacimetro pag. 23 el la Poli a local i z rni d e ad Q e I Qu 5. ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E SANZIONATORIA 5.1. Definizioni Attività di accertamento - Nell’ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio è quella attività attraverso la quale si verifica se il fatto concreto coincide con la fattispecie prevista dalla norma di legge, la violazione della quale comporta l’applicazione di una sanzione. Nell’ambito della disciplina di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli aventi massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate muniti di motore diesel, l’accertamento consiste nel verificare se le emissioni di un determinato veicolo rientrano nei valori previsti dalla normativa in vigore. Accertamento tecnico - È quell’accertamento che si svolge attraverso l’utilizzo di apparecchiature omologate per verificare se i limiti che la norma impone vengono ottemperati. Nell’ambito della disciplina del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli aventi massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate muniti di motore diesel, l’accertamento tecnico è svolto attraverso apparecchiature omologate, denominate opacimetri, le quali individuano il coefficiente di assorbimento dei gas di scarico (coefficiente k) dell’autoveicolo sottoposto a controllo. Attività sanzionatoria - Nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio, è quella attività attraverso la quale, una volta accertato che un determinato fatto o comportamento non corrisponde a quanto indicato dalla norma di legge, si imputa al soggetto responsabile una sanzione. Nell’ambito della disciplina del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli aventi massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate muniti di motore diesel, l’attività sanzionatoria si esplica quando il coefficiente di assorbimento dedotto dalla misurazione con opacimetro è più alto di quello stabilito dalla normativa in vigore. Opacimetro pag. 25 5.2. Modalità di accertamento 5.2.1. Attività ispettiva Opacimetro pag. 26 L’accertamento tecnico presuppone il potere di svolgere il procedimento di misurazione delle emissioni dei gas di scarico del veicolo, che si sostanzia in un’attività ispettiva del veicolo. Tale potere di ispezione viene riconosciuto agli operatori di polizia stradale dal comma 3 dell’art. 192 del Codice della strada, secondo il quale possono “procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo”. Il controllo dei gas di scarico riguarda, infatti, le caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo. Inoltre nell’ambito della Legge n. 24 del 28 novembre 2006 della Regione Lombardia, “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, è previsto, all’art. 17 comma 5, che i soggetti che svolgono servizi di polizia stradale effettuino controlli su strada, tramite idonee apparecchiature omologate ai sensi della vigente normativa, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli circolanti. 5.2.2. Tipo di veicolo L’attività di accertamento è rivolta nei confronti di quei veicoli aventi massa non superiore a 3,5 tonnellate alimentati a gasolio. Per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate il controllo viene invece svolto da pattuglie miste formate da addetti della polizia stradale – Ministero dell’Interno – e degli Uffici della Motorizzazione Civile, utilizzando i Centri Mobili di Revisione (CMR). 5.2.3. Compilazione del verbale di accertamento tecnico Al fine di facilitare un corretto svolgimento della procedura di accertamento tecnico è stato predisposto un modello di verbale, parte integrante della presente linea guida, che il/i responsabile/i tecnico/i del controllo deve/devono compilare ogni qualvolta si sottopone un veicolo alla verifica delle emissioni dei gas di scarico. Questo documento deve essere sempre firmato e conservato dall’operatore/i che ha/hanno svolto l’accertamento tecnico. Copia del verbale viene ad essere parte integrante della procedura amministrativa sanzionatoria quando si accerta la violazione della normativa in vigore. 5.2.4. Procedimento di misurazione L’accertamento tecnico si sostanzia, pertanto, nello svolgimento di un procedimento di misurazione, secondo le prescrizioni dettate nel capitolo relativo al “Processo di misurazione”, con la compilazione di un verbale, parte integrante delle presenti linee guida, firmato dall’operatore e dal conducente del veicolo, in cui sono indicati gli elementi tecnici qualificanti il processo di misurazione. 5.2.5. Stampa dei risultati di misura Al termine delle misurazioni lo strumento (opacimetro) produce una certificazione contenente tali valori ed altre informazioni accessorie. Anche questo documento, da allegare al verbale di accertamento tecnico, necessita della firma dell’operatore che ha proceduto al rilievo. 5.2.6. Documentazione da produrre Copia del verbale di accertamento tecnico e della certificazione prodotta dallo strumento di misurazione, deve essere SEMPRE consegnata al conducente, a prescindere dall’esito dell’accertamento. 5.3. Attività sanzionatoria Qualora si accerti che l’emissione dei gas di scarico del veicolo superi i limiti stabiliti dalla normativa in vigore, si deve procedere ad un’attività sanzionatoria e di segnalazione. 5.3.1. Attività sanzionatoria Dal punto di vista sanzionatorio si deve fare riferimento al comma 2 dell’art. 79 del Codice della stra- Opacimetro pag. 27 da, secondo il quale «tutti i veicoli a motore durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti stabiliti dalla normativa in vigore». La sanzione prevista dal successivo comma 4 comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria. Durante l’attività di accertamento non sono escludibili a priori ulteriori sanzioni, come esposto nella sezione relativa alle criticità (FAQ). 5.3.1.1. Compilazione del Verbale di contestazione Opacimetro pag. 28 Nel verbale di contestazione, compilato secondo le modalità in uso, deve essere indicato che la violazione è stata accertata attraverso l’utilizzo di apposito strumento di misurazione - opacimetro (indicando la marca ed altri elementi di identificazione), riportando il valore della misurazione effettuata dallo strumento ed il limite previsto per quel veicolo. Deve essere inoltre indicato che l’attività si è svolta secondo la procedura attestata dal verbale di accertamento tecnico il quale, unitamente alla certificazione dei risultati di misura, consegnate in copia anche al trasgressore, vengono a fare parte integrante del verbale di contestazione. 5.3.2. Attività di segnalazione al Dipartimento Trasporti Terrestri – (uten-te autoveicolo) Dal punto di vista della segnalazione si deve fare riferimento al comma 5 dell’art. 80 del Codice della strada, secondo il quale “gli Uffici competenti del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli”. Copia della relazione di servizio dovrà essere trasmessa all’Ufficio Motorizzazione Civile del D.T.T. territorialmente competente allegando copia del verbale di accertamento tecnico e stampa dei risultati di misura prodotti dall’opacimetro. 5.3.3. Attività di segnalazione al Dipartimento Trasporti Terrestri – (autofficine) Ulteriore segnalazione all’Ufficio Motorizzazione Civile dovrà essere disposta qualora durante il controllo dell’opacità emerga una errata compilazione del referto cartaceo rilasciato all’utente da parte dell’autofficina concessionaria che ha eseguito la revisione del veicolo; in tal caso l’U.M.C. potrà disporre la visita ispettiva presso la suddetta officina ai sensi dell’art. 80 comma 10 del Codice della strada. La segnalazione dovrà contenere almeno: gli estremi identificativi dell’autofficina; l’identificazione della revisione (es.: n° progressivo, data in cui la revisione è stata eseguita, veicolo, strumento utilizzato, ecc…); gli errori riscontrati. 5.3.4. Attività di segnalazione alle Amministrazioni Provinciali A differenza del punto precedente, qualora durante il controllo dell’opacità emerga una errata compilaziione del referto cartaceo rilasciato all’utente da parte di un’autofficina autorizzata al rilascio del Bollino Blu da un’Amministrazione Provinciale, occorrerà indirizzare la segnalazione all’Amministrazione Provinciale competente. In questo caso la segnalazione dovrà contenere almeno: gli estremi identificativi dell’autofficina; l’identificazione del controllo cui ci si riferisce (es.: n° progressivo, data in cui è stata eseguita, veicolo, strumento utilizzato, ecc…); gli errori riscontrati. Opacimetro pag. 29 el la Poli a local i z rni d e ad Q e I Qu 6. RESPONSABILITA’ 6.1. Responsabilità tecnica La responsabilità tecnica del controllo è assegnata a soggetti appositamente formati e addestrati per l’esecuzione della prova. Nel caso di contemporanea presenza di personale della Polizia Locale e di operatori appartenenti ad Enti/soggetti diversi dalla Polizia Locale, tutti qualificati a svolgere l’attività tecnica, salvo documentate disposizioni contrarie, la responsabilità è del personale della Polizia Locale. 6.2. Responsabilità sanzionatoria La responsabilità sanzionatoria è esclusivamente della Polizia Locale che procede all’accertamento della violazione. 6.3. Responsabilità di gestione della strumentazione La gestione della strumentazione (sezione 3.5) è affidata al soggetto che ne detiene la proprietà. Nel caso in cui lo strumento sia utilizzato da soggetto diverso dalla proprietà, tale aspetto verrà disciplinato all’interno del comodato d’uso o mediante altri accordi stipulati tra le parti. Opacimetro pag. 31 el la Poli a local i z rni d e ad Q e I Qu 7. FAQ 7.1. Se il conducente si rifiuta di collaborare? Come già indicato l’attività di accertamento si sostanzia in un procedimento di ispezione del veicolo che consente all’operatore di polizia stradale di compiere quelle operazioni necessaria per svolgere il controllo tecnico. 7.2. Se il conducente si oppone fisicamente al controllo del veicolo? Oltre alle eventuali implicazioni di natura penale che tale comportamento può determinare, si deve operare ai sensi dell’art. 192 del Codice della strada, che al comma 6 sanziona chiunque viola l’obbligo di sottoporre il proprio veicolo ad ispezione. Ciò non esclude che si possa comunque segnalare tale comportamento alla Dipartimento Trasporti Terrestri di competenza, descrivendo il tipo di emissione dei gas di scarico del veicolo (ad es. provoca un denso fumo nero), proponendo la revisione straordinaria del veicolo ai sensi dell’art. 80, comma 5 del Codice della strada. 7.3. Se il conducente non ha con sé la carta di circolazione? In questo caso si deve contestare la violazione dell’art. 180 del Codice della strada. Ciò non impedisce la misurazione dei gas di scarico in quanto attraverso l’interrogazione della banca dati del Dipartimento Trasporti Terrestri, tramite la targa del veicolo, è possibile avere tutti i riferimenti necessari per svolgere l’attività di accertamento. ? Opacimetro pag. 33 7.4. Se il conducente si rifiuta di esibire la carta di circolazione al fine di impedire l’accertamento? Se il conducente pur avendo con se la carta di circolazione non la esibisce agli operatori di polizia stradale viola quanto disposto dall’art. 192 comma 4 del Codice della strada, per il quale ai sensi dell’art. 202 comma 3 non si è ammessi al pagamento in misura ridotta; il verbale deve essere trasmesso entro dieci giorni al Prefetto competente per territorio. Ciò non impedisce la misurazione dei gas di scarico in quanto attraverso l’interrogazione della banca dati del Dipartimento Trasporti Terrestri, tramite la targa del veicolo, è possibile avere tutti i riferimenti necessari per svolgere l’attività di accertamento. Opacimetro pag. 34 7.5. Se il conducente afferma di dovere andare a svolgere con urgenza un’altra attività personale? Nessuno si può sottrarre ad un’attività di accertamento da parte di un organo di polizia stradale, a meno che non si ipotizzi uno stato di necessità. 7.6. Se il conducente del veicolo non si ferma all’alt intimato dall’operatore di Polizia stradale? In questi casi si procede ai sensi dell’art. 192 del Codice della strada per l’inottemperanza all’invito a fermarsi, senza ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 comma 3, trasmettendo il verbale entro dieci giorni al Prefetto competente per territorio. Ciò non esclude che si possa comunque segnalare al Dipartimento Trasporti Terrestri di competenza tale comportamento, descrivendo il tipo di emissione dei gas di scarico del veicolo (ad es. emette un denso fumo nero), proponendo la revisione straordinaria del veicolo ai sensi dell’art. 80, comma 5 del Codice della strada. 7.7. Se alla prova della tenuta del dispositivo di scarico ci rendiamo conto che lo stesso ha degli “sfiati” tali da rendere la prova non eseguibile? In questi casi si considera il dispositivo di scarico inefficiente e si procede ai sensi dell’art. 79 comma 4 del Codice della strada, contestando la relativa infrazione. Inoltre si può segnalare al Dipartimento Trasporti Terrestri di competenza tale comportamento, descrivendo il tipo di emissione dei gas di scarico del veicolo, proponendo la revisione straordinaria del veicolo ai sensi dell’art. 80, comma 5 del Codice della strada. 7.8. Se non riesco a individuare il valore di k? Nonostante per gli autoveicoli la cui prima immatricolazione sia avvenuta in un Paese dell’Unione Europea tale indicazione sia obbligatoria, può capitare che alcuni autoveicoli ne siano sprovvisti. In tal caso si applicano i limiti generici previsti dalla normativa (vedi sezione 3.4 - Caratteristiche del motore del veicolo). Successivamente il Comando chiede formalmente al Costruttore di fornire l’informazione dovuta. Nel caso in cui la richiesta non venga soddisfatta il Comando provvede a inoltrare adeguata comunicazione alla Direzione Generale della MCTC – Roma, per i seguiti di competenza. Nei rari casi in cui tale indicazione non sia disponibile perché i veicoli sono immatricolati all’origine al di fuori della UE, si applicano i limiti generici previsti dalla normativa senza ulteriori azioni. 7.9. Se contemporaneamente non riesco a individuare il valore di k né a determinare se il motore è turbo o aspirato? Nel caso in cui non sia individuabile il valore di k per il veicolo fermato e non sia determinabile con certezza se il motore è turbo o aspirato, è opportuno adottare un atteggiamento che concili la “correttezza tecnica Opacimetro pag. 35 applicabile” dell’operato con un opportuno grado di garanzia dell’automobilista. Si tratta cioè di evitare di eseguire la prova in condizioni che possano successivamente essere contestate dall’automobilista perché a lui sfavorevoli: se il motore è turbo e si applicano i limiti dell’aspirato si va incontro a contestazione certa mentre può non essere vero per il contrario. In ogni caso per i veicoli immatricolati dopo il 1 luglio 2008 il valore massimo di k è pari a 1.5 m-1 indipendentemente dal tipo di alimentazione del motore. 7.10. Se il referto tecnico rilasciato dalla autofficina presso cui è stato eseguito il controllo dei gas di scarico non risulta correttamente e/o non completamente compilato? Opacimetro pag. 36 La responsabilità del verificarsi di tale evenienza (campi non compilati, valori errati e/o non congruenti, etc.) non può ovviamente essere attribuita all’automobilista ma all’autofficina autorizzata. La segnalazione di tali irregolarità all’Ufficio Motorizzazione Civile (U.M.C.) o all’Amministrazione della Provincia di competenza(vedere paragrafi 5.3.3, 5.3.4), consente la realizzazione di controlli mirati di elevata efficacia. La non conformità del referto tecnico NON esime comunque l’automobilista dal controllo dei gas di scarico. 8. NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO D.L.vo 351/99 ”Attuazione della direttiva 96/62/ CEE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”; Legge Regione Lombardia 28 novembre 2006, n. 24, “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”; Direttiva 72/306/CEE; Direttiva 92/55/CEE; Circolare 88/95 del 22 maggio 1995 coordinata con le circolari 112/96 del 7 agosto 1996, 3997/604 del 6 settembre 1999, 6902/604 del 4 agosto 2000; Circolare 64/404 del 19 gennaio 2005; Codice della Strada - D.P.R. n. 393/59; Direttiva 96/96/CEE; Direttiva 2000/30/CE; Direttiva 2003/27/CE; D.M. 628/96 – “Procedure di omologazione, visita iniziale ed occasionale delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell’appendice X, titolo III (art. 241 opacimetro - n.d.r.) del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 285/92) e successive modifiche e integrazioni e D.P.R. 495/92”; D.g.r. 5290 del 2/08/2007 – “Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico (L.R. 24/2006, articoli 2, c. 2 e 30, c. 2) Revoca degli Allegati A), B) e D) alla d.G.R. 6501/01 e della d.G.R. 11485/02”; D.g.r. 5276 del 2/08/2007 – “Controllo obbligatorio delle emissioni da gas di scarico dei veicoli a motore di residenti in Regione Lombardia. Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, articolo 17”; Decreto 3 agosto 2007 n. 8987 – “Approvazione della modulistica per la richiesta, da parte delle autofficine interessate, dell’autorizzazione ad effettuare il controllo dei gas di scarico dei veicoli a motore (D.G.R. 5276/07)”. Opacimetro pag. 37 el la Poli a local zi rni d e ad Q e I Qu 9. VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO Verbale n. COMANDO POLIZIA LOCALE Registro Verbali n. Modello PA XXXX Versione 01/2007 VEICOLO DATA E LOCALITÁ VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO l’anno Il giorno del mese di alle ore in località i sottoscritti hanno sottoposto tipo marca modello targa cilindrata m.c.p.c. anno immatricolazione km percorsi dir. antinquinamento alimentazione gasolio benzina tipo di motore aspirato turbo compresso revisione effettuata il altro controllo gas di scarico effettuato il CONDUCENTE PROPRIETARIO generalità conducente nato a in data residente a in generalità proprietario residente a in CONTROLLO GAS DI SCARICO al controllo di gas di scarico con opacimetro: marca opacimetro modello opacimetro numero di serie valore di riferimento del veicolo taratura del da piastrina di legge K= m-1 esito delle analisi delle emissioni non è stato possibile effettuare le analisi in quanto: DICHIARAZIONI note: Il presente verbale viene consegnato in copia al conducente unitamente alla stampa prodotta dall’opacimetro ma NON SOSTITUISCE la prova di analisi dei gas di scarico da effettuarsi presso le strutture autorizzate IL CONDUCENTE __________________________________ GLI ACCERTATORI ____________________________________________ ____________________________________________ IL DVD Per poter visionare il DVD “Opacimetro. Controllo dei gas di scarico dei veicoli leggeri diesel e applicazione delle sanzioni” è necessario disporre di un PC con lettore DVD. Se il player del lettore è molto sofisticato e richiede di essere sbloccato per rendere possibile la visione del DVD, è possibile scaricare in rete, gratuitamente, player di più semplici, utilizzando ad esempio “realplayer 10.5”, “windvd”, ecc. Inoltre, per poter accedere agli aggiornamenti dalla schermata del menù è necessario essere abilitati con un profilo che non preveda restrizioni (es. profilo amministratore o simili,) altrimenti l’operazione di connessione al Web non riesce; in questo caso è possibile arrivare agli aggiornamenti, al di fuori del DVD, digitando in Internet il seguente indirizzo: I.Re.F.: http://www.irefonline.it/websites/iref/home.nsf/wAll/ IDCW-775F45 e Portale di Polizia Locale - Lombardia integrata: http://10.223.0.1/ Opacimetro pag. 41 Le pubblicazioni di I.Re.F. Formazione Ricerche Le Collane I.Re.F. edite da FrancoAngeli Carla Castelli, Gabriele Codini, Rosanna Tommasi, Assistenza Domiciliare a persone con Aids: un problema aperto; Luigi Regoliosi, Un approccio formativo alla prevenzione; Mario Groppo, Giuseppe Scaratti, Manuela Tomisich, L’educatore professionale nei servizi per la tossicodipendenza Istituto di Economia Sanitaria, Manuale di economia sanitaria per non economisti; Carlo Mario Mozzanica, Rosi Granata, Carla Castelli, (Dis)agio giovanile negli itinerari di community care; Igor Salomone, Salute e prevenzione dell’Aids a scuola: la cura della conoscenza; Giorgio Cerizza, Rosa Ronzio, Alcol, quando il limite diventa risorsa; Marco Brunod, Franca Olivetti Manoukian, Costruire servizi in psichiatria; Giuseppe Milanese, Disagio psichico e riabilitazione. Tra servizio pubblico e privato sociale; Manuela Tomisich, Emanuela Confalonieri, Raccontare e raccontarsi nei Centri socio-educativi; Fabrizio Cristalli, Piergiorgio Reggio, Polizia Locale: organizzazione e formazione; Stefano Gheno, Rapporto col pubblico e qualità del servizio. La comunicazione della Polizia Locale. Clemente Suardi, In-formazione Alzheimer. Alla ricerca di nuove connessioni nella rete lombarda dei servizi alle demenze. Aldo Piperno, Innovazioni finanziarie e organizzative nei sistemi sanitari; Sisto Lombardo, Lavoro infiermeristico e qualità dell’assistenza; Ennio Codini, Alberto Colombo, Alberto Fossati, Norme per un’edilizia senza barriere; Franz Foti, Milano metropoli frammentata; Vittorio Cigoli, Tossicomania. Passaggi genera-zionali e interventi di rete; Emanuele Ranci Ortigosa, Anna Rotondo, Assistenza ai malati terminali in ospedale e a domicilio. Aspetti relazionali, organizzativi formativi; Giuseppe Scaratti, Ornella Fusé, Anna Bertani, La supervisione dell’educatore professionale; Massimo Bricocoli, Fabrizio Cristalli, Sicurezza urbana, prossimità e territorio. Culture e pratiche della Polizia Locale in Lombardia. Alberto Fossati, Testo Unico dell’edilizia. Commento analitico alla prima parte della disciplina dell’attività edilizia. Le dispense I.Re.F. per la Polizia Locale Walter Colombini, La Polizia Commerciale, edizione aggiornata 2005; Gianfranco Peletti, Marco Simighini, Le armi da fuoco nell’attività della Polizia Locale. Manuale giuridico e tecnico-operativo a uso dei corpi e dei servizi di Polizia Municipale, 1999; Gianfranco Peletti, Tecniche operative e armi da fuoco, 2004 Marco Simighini, Giovanni De Tommaso, premessa di Francesco Maisto, Polizia Giudiziaria per la Polizia Locale, edizione aggiornata 2005; Igor Salomone, Antonio Pignatto, Costantina Regazzo, (a cura di), Manuale di Educazione Stradale per la Polizia Locale lombarda, 2004. Le altre pubblicazioni Giuditta Pieti e Angelo Baronio, Giovani & pubblica amministrazione: analisi e prospettive. La Collana Quaderni di studio e documentazione per la Polizia Locale Opacimetro. Linee guida per il controllo mediante opacimetro dei gas di scarico dei veicoli aventi massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, dotati di motore ad accensione spontanea – Diesel. Milano, I.Re.F., 2007; Il controllo e la gestione sul territorio delle popolazioni zingare. Un metodo operativo nell’esperienza del Comando di Polizia Locale di Milano. A cura di Maurizio Ghezzi, Liliana Mauri e Flavio Rosa; editor Clemente Suardi. Milano, I.Re.F., 2008. Strumenti Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica I Qu el a local zi rni d la Poli Opacimetro e ad Q e