CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA contratto di trasporto passeggeri e condizioni generali di vendita Articolo 1 – Settore di applicazione del contratto Il contratto in essere si applica al trasporto pubblico stradale dei passeggeri, nel trasporto interno e comunitario, per qualsiasi servizio occasionale, effettuato da un trasportatore con uno o più veicoli di meno di 9 passeggeri. Le condizioni nelle quali sono eseguiti tali servizi, ivi compresi i prezzi praticati, devono corrispondere ad una giusta remunerazione versata al trasportatore che permetta la copertura dei costi reali del servizio realizzato in condizioni di normale organizzazione, di sicurezza, di qualità e di rispetto della regolamentazione. Così come, le operazioni di trasporto non devono, in nessuno caso, essere effettuate in condizioni incompatibili con la regolamentazione delle condizioni di lavoro e di sicurezza. Il presente contratto regola le relazioni fra il cliente ed il l trasportatore. Viene applicato, in toto o in parte, in mancanza di stipule scritte contrarie o diverse convenute fra le parti. Articolo 2 – Definizione Nel presente contratto si intende per : . datore d’ordine : la parte che stipula il contratto di trasporto con il trasportatore. Il datore d’ordine può essere il beneficiario della corsa o l’intermediario incaricato di organizzare la corsa per conto del beneficiario ; . trasportatore : la parte, regolarmente iscritta all’albo delle società di trasporto pubblico stradale di passeggeri, che si assume, secondo contratto, a portare, nelle condizioni menzionate all’’articolo 1, a titolo oneroso, un gruppo di persone e dei loro bagagli, da un luogo specificato fino a destino di un altro luogo definito ; . conducente : la persona che guida il veicolo ; . passeggeri : le persone che prendono posto a bordo del veicolo fatta eccezione del conduttore ; . servizio : il servizio occasionale che comporta la messa a disposizione di un veicolo ; . presa in carico iniziale : il momento in cui il primo passeggero inizia a salire a bordo del veicolo ; . deposito finale : il momento in cui l’ultimo passeggero termina la discesa dal veicolo ; . durata di messa a disposizione : il lasso di tempo che intercorre fra il momento in cui il veicolo è messo a disposizione del datore d’ordine e quello in cui il trasportatore riprende la libertà d’uso del veicolo. La durata di messa a disposizione include il tempo di presa in carico e il deposito dei passeggeri e dei loro bagagli, ed è variabile a seconda della natura del servizio ; . Tappe intermediarie ; sono i luoghi diversi dal punto di presa in carico iniziale e il punto di deposito finale ove il veicolo debba fermarsi su richiesta del datore d’ordine al momento della conclusione del contratto ; . orari : gli orari specificati su richiesta del datore d’ordine e in funzione delle condizioni normali di circolazione e dello svolgersi del trasporto, che garantisca il rispetto della legislazione nonché le norme di sicurezza ; . tragitto : la scelta è affidata all’iniziativa del trasportatore, salvo esigenze particolari specificate dal datore di ordine a carico di questi di informarne il trasportatore prima dell’inizio del servizio ; . bagagli : beni identificati di proprietà dei passeggeri trasportati a bordo del veicolo ; . bagagli a mano : i bagagli che il passeggero tiene con sé a bordo ; Articolo 3 – informazioni circa le date, gli orari, i tragitti, il numero dei passeggeri, il tipo di bagagli ed i mezzi di comunicazione da fornire al trasportatore . la data, l’ora ed il luogo di inizio e della fine di messa a disposizione del veicolo ; . la data, l’ora ed il luogo di presa in carico iniziale dei passeggeri nonché la data , l’ora ed il luogo del deposito finale ; . la data, l’ora ed il luogo delle tappe intermediarie ; . eventualmente, il tragitto imposto. Il rispetto di un orario di arrivo dovuto ad una corrispondenza deve fare l’oggetto di un’esigenza asserita dal datore di ordine. Composizione del gruppo da trasportare : . numero massimo di passeggeri che compongono il gruppo ; Tipo di bagagli : . peso e volume globali approssimativi ; . eventuali fragilità e preziosità ; . altre eventuali particolarità. Mezzi di comunicazione : Recapito telefonico in modo che il trasportatore possa mettersi i contatto con il datore d’ordine in qualsiasi momento (ventiquattro ore su ventiquattro e sette gg. su sette). Articolo 4 – Caratteristiche del veicolo Ogni veicolo messo a disposizione dal trasportatore al datore di ordine deve essere : . in buono stato di funzionamento e a norma di legge ; . adatto al percorso da effettuare, alle caratteristiche del gruppo ed alle eventuali esigenze del datore di ordine ; . compatibile con il peso ed il volume dei bagagli previsti. I passeggeri sono responsabili dei danni arrecati al veicolo da loro occasionati. Articolo 5 – Sicurezza a bordo del veicolo Il numero massimo di passeggeri non può oltrepassare quello indicato sulla carta di circolazione (o libretto di circolazione). Il conduttore prende gli accorgimenti necessari alla sicurezza e impartisce, in caso di bisogno, istruzioni ai passeggeri che ne sono tenuti all’osservanza. Delle pause sono lasciate a libera scelta del trasportatore o del conduttore in conformità delle norme di sicurezza o di altri bisogni I passeggeri sono tenuti all’obbligo del porto della cintura di sicurezza. Articolo 6 – Bagagli Il trasportatore si riserva il diritto di rifiutare i bagagli il cui peso, dimensioni o tipo non corrispondono a quanto pattuito con il datore di ordine, come pure ciò che supponga essere pericoloso per la sicurezza del trasporto. I bagagli restano sotto la custodia e la responsabilità dei passeggeri. Alla fine del trasporto i passeggeri sono tenuti ad assicurarsi che nessun oggetto sia stato dimenticato sul veicolo. Il trasportatore declina ogni responsabilità in caso di danno o di furto e di tutto quanto sia stato lasciato sul veicolo. Per quanto riguarda i bagagli, I passeggeri sono tenuti al rispetto delle norme vigenti nei paesi traversati. Articolo 7 – Remunerazione del trasporto e delle prestazioni annesse e complementari Tipi di pagamento accettati : Contanti, bonifico bancario, carta di credito. Il prezzo indicato è comprensivo dell’IVA (*) al tasso previsto dalle norme vigenti per le prestazioni dei trasporti. La remunerazione del trasportatore include il costo del trasporto strictu sensu , ossia che include il compenso del conduttore, il carburante, i pedaggi, le assicurazioni illimitate “persone trasportate”. Il costo del trasporto è stabilito anche in funzione del tipo di veicolo utilizzato, dell’abitacolo pulito, da eventuali attrezzature complementari, dal numero di posti offerti, dalla capienza del cofano, dalla lunghezza del tragitto, dalle caratteristiche e dai suggerimenti impliciti della circolazione. In conformità alle norme della convenzione collettiva nazionale dei trasporti stradali dei passeggeri , la somministrazione di pasti e le spese di alloggio del o dei conducenti sono a carico del trasportatore e inclusi nelle spese di trasporto. Qualsiasi modifica al contratto di trasporto iniziale, imputabile al datore di ordine, previsto all’articolo 11, comporta un ritocco delle condizioni di remunerazione del trasportatore. Tale remunerazione può essere modificata se sopravviene un evento o incidente contemplati dall’articolo 11. (*) percentuale di IVA applicata : 7% (tasso che viene aggiornato in caso di modifica delle disposizioni di legge o di regolamentazione). Articolo 8 – Modalità di conclusione e di pagamento del contratto In mancanza di accordo preliminare, il contratto si intende concluso solo dopo aver anticipato 30% di caparra e a ricevimento del preventivo regolarmente accettato e sottoscritto dal datore di ordine. L’accettazione del preventivo implica anche l’accettazione del presente contratto di trasporto. Il saldo del prezzo del trasporto è esigibile a presentazione fattura. Ogni ritardo nel pagamento, dopo messa in mora senza esito, comporta per legge il versamento di penalità corrispondenti ad almeno una volta e mezzo il tasso legale, come definito all’articolo L 441-6 del codice di commercio, senza pregiudizio del risarcimento, nelle condizioni di diritto comune, di ogni altro danno arrecato da tale ritardo. L’omesso pagamento totale o parziale di una fattura a solo una scadenza fa scattare, senza formalità, la decadenza del termine provocando l’esigibilità immediata del pagamento, senza messa in mora, di qualsiasi somma dovuta, anche a termine, alla data dell’omesso pagamento e autorizza il trasportatore a esigere il pagamento in contanti prima dell’esecuzione di ogni nuova operazione. Articolo 9 – Disdetta del contratto di trasporto Quando, prima della partenza il datore di ordine annulla il contratto, deve informarne il trasportatore a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Eventualmente, un risarcimento forfettario sarà dovuto al trasportatore , quale : g-3 prima della partenza : nessuno indennizzo g-2 prima della partenza 30 % del servizio prenotato g-1 prima della partenza 50 % del servizio prenotato giorno stesso previsto per la partenza : 100 % del servizio prenotato in caso di disdetta da parte del trasportatore, il datore di ordine avrà diritto al rimborso immediato delle somme versate. Articolo 10 – Modifica del contratto di trasporto in corso di realizzazione Ogni nuova istruzione del datore di ordine che modifichi le condizioni iniziali di esecuzione del trasporto in corso di realizzazione deve essere confermata immediatamente al trasportatore per iscritto o tramite qualsiasi strumento che ne permetta la memorizzazione. Il trasportatore non è obbligato ad accettare le nuove istruzioni, in particolare se queste gli impediscono di far fronte a gli impegni di trasporto presi precedentemente. Deve avvisare immediatamente il datore di ordine per iscritto o tramite qualsiasi strumento che ne permetta la memorizzazione. Ogni modifica del contratto può comportare un ritocco del prezzo pattuito. Articolo 11 – Eventi o incidenti in corso del servizio Se nel corso dell’esecuzione del servizio, un evento o un incidente sopravvenisse e rendesse impossibile lo svolgimento di tutto o di una parte del servizio nelle condizioni inizialmente previste nel contratto, il trasportatore prenderebbe in breve, ogni provvedimento atto ad assicurare la sicurezza e la comodità dei passeggeri. Nel frattempo chiederebbe al donatore di ordine nuove istruzioni circa il proseguimento del trasporto. Se l’evento o l’incidente fosse imputabile al trasportatore, il donatore di ordine, potrebbe esigere, in caso di pregiudizio costatato, ad un indennizzo, che salvo esigenza affermata dal donatore di ordine, prevista all’articolo 3, non potrà essere superiore al prezzo del trasporto. Se l’evento o l’incidente fosse dovuto a causa di forza maggiore : . i costi aggiuntivi del trasporto sono a carico del trasportatore ; . i costi aggiuntivi altri che quelli di trasporto sono a carico del datore d’ordine ; . le dilazioni supplementari non sono soggette a indennizzo. Il danno arrecato al veicolo imputabile al datore di ordine questi si impegna a rimborsare integralmente il trasportatore a ricevimento fattura. Articolo 12 – Giurisdizione In caso di contestazione o di litigio, sono competenti solo i tribunali di cui dipende la sede legale del trasportatore, Tribunale di Parigi.