Comune di Castelfiorentino
Provincia di Firenze
50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355
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Servizio LL.PP. e Patrimonio
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
CONFORMEMENTE ALL’ART.1 LETTERA p) DEL DPR 412/93
DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO.
BIENNIO 2012/2013
Art. 1
Oggetto del servizio
Il servizio ha per oggetto la conduzione, la sorveglianza, la manutenzione ordinaria e la manutenzione
straordinaria come meglio specificate negli articoli che seguono, di tutti gli impianti termici di pertinenza agli edifici
in uso al Comune di Castelfiorentino, come da elenco che segue:
edificio ed ubicazione
Potenza al
focolare [KW]
n° caldaie
autoparco comunale p.zza F.lli Cervi
57,90
1
appartamenti ex pretura piazza Gramsci
25,40
6
ex scuola frazione dogana via 8 Marzo
30,00
1
ex distretto ASL via Magenta
32,60
2
museo BEGO via Testaferrata
53,00
1
centro prima accoglienza via S,Ippolito
26,30
2
centro prima accoglienza via Tilli
26,30
2
CIAF via Masini
26,30
2
palazzo comunale P.zza del Popolo
257,10
1
locali giudice di pace
25,40
2
comando Vigili Urbani via Masini
26,30
1
scuola materna De Gasperi
162,00
1
scuola materna L. da Vinci
114,00
1
scuola materna Don Minzoni
206,90
1
scuola elementare M.Tilli
321,27
1
scuola elementare M.Tilli
324,00
1
impianti sportivi all'ap.to + elementare roosevelt
314,80
1
scuola media bacci
514,00
1
scuola media bacci
1.032,00
1
spogliatoi palestra scuola Bacci V.le di Vittorio
29,00
1
biblioteca via Tilli
219,00
1
scuola di musica via delle Monache
88,60
1
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palazzetto dello sport v.le Roosevelt
524,00
1
palazzetto pla ABC via XXV Aprile
348,00
1
stadio comunale Cambiano
34,86
1
bocciodromo
85,00
1
asilo nido via De Gasperi
65,00
1
asilo nido via De Gasperi
34,00
1
L'appaltatore, nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, assume il ruolo di "Terzo
Responsabile" ai sensi degli artt. 31 e 34 del D.P.R. 412/93 e del D.P.R. 551/99, quale persona fisica o giuridica
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001) e
comunque di idonea capacità tecnico, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la
responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti, nonché dell’adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici come previsto dall’art.31, commi 1 e 2 della Legge 10/91 e s.m.i. Tale servizio
verrà svolto da personale tecnico qualificato e munito di “ Patentino di 2° grado” per la conduzione di impianti
termici , previsto dalla Legge 615 del 13.07.1966.
Art. 2
(Normativa di riferimento)
Le attività descritte nel presente capitolato devono essere condotte sugli impianti termici in conformità alle seguenti
leggi e regolamenti e loro aggiornamenti:
• Legge 10 del 09.01.1991 e successivi aggiornamenti;
• DPR 412 del 16.08.1993;
• DPR 1052 del 28.07.1977;
• Legge 615 del 13.07.1966 e successivi aggiornamenti;
• Legge 818 del 07.12.1984 e successivi aggiornamenti;
• D.M. 37/2008 e successivi aggiornamenti;
• Legge 257 del 27,03.1992 e successivi aggiornamenti;
• D.Lgs. N. 81/2008 e successivi aggiornamenti
• Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI;
• MANUALE DI QUALITA' e DELLE PROCEDURE OPERATIVE dell'appaltatore compilato
conformemente alle norme ISO 9001;
• Legge n° 186 del 1/3/1968 (Impianti elettrici a regola d’arte);
• Legge n° 791 del 18/8/1977 (Garanzia di sicurezza del materiale elettrico);
• D.M. n. 37/2008 e s.m.i.;
• Norme C.E.I relative agli impianti;
• Tabelle C.E.I - U.N.E.L. (Unificazione);
• Norme UNI.
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la
seguente normativa:
• D.Lgs. n. 163/2006 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
• D.P.R. 05/10/2010 n. 207 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti
• Provvedimento sulle procedure per gli acquisti in economia (approvato con Deliberazione G.C. n. 38 del
27/03/2010 – modificato con deliberazioni G.C. n. 12 del 05/02/2004 e n. 129 del 05/11/2010);
• disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
• disposizioni contenute nel codice civile;
• D.P.R. 30/04/1999 n. 162
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L’Impresa è tenuta, inoltre, all’osservanza di norme tecniche, disposizioni, regolamenti e leggi anche se non
espressamente nominati, ma che possono riguardare la sicurezza, i materiali, lo smaltimento dei materiali di risulta e
quant’altro riguardi l’esecuzione dei lavori, anche se intervenute dopo la firma del Contratto.
Art.3
Descrizione delle prestazioni
L’appalto in oggetto è definito “appalto di servizi” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ai fini di una corretta individuazione degli oneri a carico dell’appaltatore si richiamano di seguito le definizioni
riportate all’art.1 del D.P.R. 26 agosto 1993 n.412, in particolare:
“Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi
che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi
elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
b) per «edificio di proprietà pubblica», un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali,
nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre
attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per «edificio adibito ad uso pubblico», un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività
istituzionale di Enti pubblici;
d) per «edificio di nuova costruzione», salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la
richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso;
e) per «climatizzazione invernale», l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante
il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della
portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
f) per «impianto termico», un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari;
g) per «impianto termico di nuova installazione», un impianto termico installato in un edificio di nuova
costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedente privo di impianto termico;
h) per «manutenzione ordinaria dell'impianto termico», le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso
e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature
di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo
d'uso corrente;
i) per «manutenzione straordinaria dell'impianto termico», gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a
mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o
componenti dell'impianto termico;
j) per «proprietario dell'impianto termico», chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel
caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle
persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario del presente regolamento sono da
intendersi riferito agli Amministratori;
l) per «ristrutturazione di un impianto termico», gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante
un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di
distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato
in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di
edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico
centralizzato;
m) per «sostituzione di un generatore di calore», la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un
altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
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n) per «esercizio e manutenzione di un impianto termico», il complesso di operazioni che comporta
l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico», la persona fisica o
giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità
tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p) per «contratto servizio energia», l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a
mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale
dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo
di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per «valori nominali» delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti
dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per «potenza termica del focolare» di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
s) per «potenza termica convenzionale» di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita
della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;
t) per «potenza termica utile» di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al
fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata
dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il
kW;
u) per «rendimento di combustione», sinonimo di «rendimento termico convenzionale» di un generatore di
calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per «rendimento termico utile» di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la
potenza termica del focolare;
w) per «temperatura dell'aria in un ambiente», la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte
dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per «gradi-giorno» di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata
a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).”
Nella fattispecie sono a carico dell’appaltatore le seguenti funzioni:
lett. h) «manutenzione ordinaria dell'impianto termico»;
lett. i) «manutenzione straordinaria dell'impianto termico», così come meglio definita all’art. 3.6;
lett. n) «esercizio e manutenzione di un impianto termico»;
lett. o) «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico»;”
Gli edifici e i relativi impianti termici, oggetto del presente appalto, sono riportati nelle tabella di cui all’art. 1.
Per quanto attiene all’espletamento del servizio, l’Appalto comprende:
1) Mappatura delle centrali termiche e delle caldaie murali.
2) Redazione di un programma operativo.
3) Assunzione del ruolo di “terzo responsabile”.
4) Esercizio degli impianti.
5) Manutenzione ordinaria
6) Manutenzione straordinaria
Il tutto come meglio specificato negli artt. che seguono.
Art.3.1.
Mappatura delle centrali termiche e delle caldaie murali
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Al termine di ciascun anno solare la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre una mappatura ricognitiva delle centrali
termiche con indicazioni delle eventuali opere che sono necessarie suddivise in ordine alla priorità in:
a) indispensabili;
b) opportune;
c) suggerite.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre predisporre entro 30 giorni dall’attivazione del servizio, un piano dettagliato
degli interventi di manutenzione ordinaria programmati indicante le modalità con cui l'azienda intende svolgere il
servizio.
Art.3.2.
Redazione di un programma operativo
La Ditta affidataria al momento dell’attivazione del servizio, dovrà indicare le modalità di svolgimento del servizio,
che dovranno comunque garantire un livello qualitativo adeguato e riscontrabile nell'esecuzione delle prestazioni e
garantire altresì la presenza di reportistica atta a fornire informazioni e dati per tutto il servizio.
Gli interventi d’erogazione delle prestazioni saranno attivati secondo il piano/programma avendo cura di rispettare i
tempi previsti e la qualità complessiva delle operazioni. Il programma temporale degli interventi dovrà essere
preventivamente comunicato. Ad intervento effettuato si annoterà la tipologia definitiva dell’intervento.
Art.3.3.
Assunzione del ruolo di “Terzo responsabile”
L’assunzione del ruolo di terzo responsabile comporta l’assunzione a carico dell’appaltatore l’adempimento delle
funzioni proprie della figura di “terzo responsabile” così come definite all’art.1 lett.o) ed art.11 del D.P.R.412/93,
ivi compreso obbligo di tenuta libretti, gestione del calore e quanto altro previsto. L'Appaltatore è obbligato ad
adottare, nell'esecuzione del contratto, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni
pubblici o privati.
Art.3.4.
Esercizio degli impianti
È a carico dell’appaltatore l’esercizio degli impianti termici; per esercizio si intende la conduzione dell’impianto
termico nei termini previsti dalle vigenti leggi facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti e
conformemente agli art. 3 e 4 del DPR 412/1993.
La finalità dell’esercizio dell’impianto termico è di assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli
orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni d’uso.
L’esercizio dell’impianto è svolto attraverso le seguenti attività:
- avviamento dell’impianto;
- conduzione dell’impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti;
- pronto intervento;
- spegnimento/attenuazione;
- azioni di controllo e di misura dell’esercizio previsti per legge;
- messa a riposo;
In particolare:
a) il servizio deve essere effettuato con personale abilitato a norma di legge.
b) il servizio deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali.
c) l’Appaltatore deve garantire in qualsiasi tempo una perfetta combustione nel rispetto dei valori limite di
emissione stabiliti dalla legge e normativa vigente.
Le misure di rilevazione (indice di opacità fumi e emissioni) devono essere trascritte nei “libretti di centrale”.
Prima e durante la gestione del servizio, a cadenza regolare, l’appaltatore è tenuto ad effettuare le prove di
funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi di centrale
termica o caldaia murale.
Per tale verifica è fatto divieto d’uso di fiamme libere e luci elettriche non schermate e del tipo non antideflagrante.
Eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità per inadempienza a quanto descritto saranno da ritenersi a carico del
Terzo Responsabile.
La Ditta appaltatrice dovrà regolare le giornate di riscaldamento ed i rispettivi orari in base ai periodi di normale
occupazione di uffici, scuole, palestre, e di tutti i locali degli immobili di cui all’allegato A. Orari e calendari
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saranno comunicati annualmente all’appaltatore; tali orari potranno subire variazioni in considerazione
dell’andamento climatico e delle specifiche esigenze di agibilità degli edifici, per festività, per intervenute variazioni
di esigenza funzionale dei singoli edifici.
Eventuali variazioni (anticipazioni, posticipazioni, estensioni, riduzioni di orario, ecc..) saranno comunicate via fax,
via e-mail o altra forma tracciabile di volta in volta dall’Amministrazione comunale almeno 24 ore prima
dell’evento alla ditta Appaltatrice.
L’Amministrazione ha facoltà di modificare la durata del periodo di erogazione del calore fissato dalle normative
vigenti: tali variazioni in estensione (sia in anticipo dell’accensione che di posticipo dello spegnimento) saranno
disposte a mezzo di ordinanza emanata dal Sindaco o suo delegato, al fine di venire incontro alle esigenze della
popolazione qualora le particolari condizioni climatiche lo dovessero richiedere.
Per tali estensioni di periodo la ditta affidataria sarà tenuta allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato
senza nulla pretendere in più dall’Amministrazione comunale ritenendo tali attività comprese nel canone annuale
complessivo.
La Ditta affidataria ha l’obbligo di provvedere, su ordine dell’Amministrazione comunale, al funzionamento
notturno a regime ridotto degli impianti avuti in consegna, nelle misure necessarie per evitare il congelamento delle
condutture, senza alcun compenso speciale, perché questo si intende già compreso nel corrispettivo fissato dal
presente capitolato.
Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve conservare i "libretti di centrale", integrarli o produrli ove
dovessero mancare, conformemente a quanto prescritto all'allegato F del DPR 412/1993, presso le singole centrali
termiche e/o gli uffici tecnici dei presidi.
Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in
evidenza sui "libretti di centrale".
La compilazione per le verifiche periodiche è effettuata a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
degli impianti termici.
Il responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici deve apporre la propria firma sui "libretti di
centrale" per accettazione della funzione.
L'Appaltatore è tenuto a preparare gli impianti ciclicamente ogni anno per l'avviamento, provvedendo al rabbocco
con acqua trattata, pressurizzando i vasi di espansione laddove esistenti, sfogando l'aria nei punti alti, ecc. e ad
effettuare a proprie spese una prova a caldo dell'impianto i cui risultati devono essere trascritti nei "libretti di
centrale".
La prova a caldo deve avere una durata minima di 4 ore, con la messa in funzione di tutte le apparecchiature
installate nelle centrali termiche e delle sottostazioni e centraline ove presenti.
L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di effettuazione delle prove suddette.
Eventuali disfunzioni rilevate nel corso delle prove, che potrebbero pregiudicare il buon andamento della gestione o
comunque ritardare l'inizio, devono essere immediatamente segnalate per iscritto all’Amministrazione e
verbalizzate.
Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni gestione stagionale invernale
delle centrali termiche, devono essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla normativa e legislazione
vigente, che devono essere registrati sul libretto di centrale.
Gli elementi da sottoporre a verifica periodica e le misure da effettuare sono quelli riportati nel libretto di centrale.
Tali verifiche e misure vanno effettuate almeno una volta all'anno, normalmente prima dell'inizio del periodo di
riscaldamento.
L'Appaltatore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti ai fini della sicurezza e
della funzionalità per quanto riguarda : le centrali termiche, le sottostazioni, i serbatoi, le tubazioni in genere, i
camini, i cunicoli, le ispezioni, i grigliati, le apparecchiature che vengono manovrate saltuariamente (interruttore
generale, pulsanti di sgancio, ecc.), con l'obbligo di segnalare al Committente ogni anomalia o stato di pericolo.
L'Appaltatore deve inoltre tenere regolarmente sotto controllo:
- lo sfogo dell'aria e le regolazioni dell'impianto in genere (centrali termiche, reti, sottostazioni, fabbricati) onde
consentire il regolare funzionamento dello stesso;
- la regolazione dell'impianto per la riequilibratura della temperatura ambiente nei diversi locali
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- il funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione ove presenti.
- il mantenimento in funzione della strumentazione per l'analisi ed il controllo dei fumi, dell'anidride carbonica,
dell'ossido di carbonio, idrogeno, incombusti, ecc.., ove esistenti. Qualsiasi disfunzione di dette strumentazioni deve
essere tempestivamente segnalato al Committente e l'Appaltatore deve prendere i provvedimenti volti a garantire
l'effettuazione delle misure;
- la taratura annuale della strumentazione per l'analisi della combustione;
Qualsiasi loro disfunzione deve essere tempestivamente segnalata all’Amministrazione per gli interventi del caso.
I controlli dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme UNI-CTI, UNICIG e UNI-CEI vigenti.
Le misure di temperatura dell'aria nei locali degli edifici deve essere effettuata secondo quanto indicato nelle norme
UNI 5364.
Le misure del rendimento di combustione dei generatori di calore devono essere effettuate secondo le normative
UNI in fase di pubblicazione, e, nel periodo transitorio, secondo quanto prescritto dal DPR 1052/77.
L’Appaltatore deve comunque garantire ispezioni e controlli periodici agli impianti e l’aggiornamento del libretto di
centrale.
L’Appaltatore può procedere, a propria cura e spese, all’installazione del sistema automatico di rilevazione e
trasmissione dati ed allarmi per la gestione a distanza degli impianti.
Art. 3.5
Manutenzione ordinaria
Per “manutenzione ordinaria” si intende l’esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti
d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in loco con strumenti ed
attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportano l’impiego di attrezzature e materiali
di consumo di uso corrente così come definito all’art. 1, comma 1, lettera h), del DPR 412/1993.
Per tutti gli impianti dovrà essere previsto tutto quanto altro non espressamente richiamato ma necessario per
una buona manutenzione degli impianti e per la loro regolarità e continuità di funzionamento.
La ditta è inoltre tenuta a ripristinare, completare e mantenere la cartellonistica di legge nelle centrali termiche
in particolare i seguenti cartelli:
- Centrale termica
- vietato l’ingresso
- interruttore generale
- dispositivo intercettazione combustibile
- estintore
- ogni altro cartello segnaletico e di indicazione pericolo necessario e in conformità alle disposizioni normative
vigenti o che saranno emanate nel corso di valenza contrattuale.
Le finalità della manutenzione ordinaria sono quelle di mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti,
al fine di assicurare le condizioni contrattuali.
Per quanto sopra descritto per ogni presidio le manutenzioni ordinarie di centrale termica e caldaia murale è
svolta attraverso le seguenti attività:
PULIZIA. Per pulizia si intende una azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate
fuoriuscite o prodotte dai componenti dell’impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi
conformi a legge; l’Assuntore deve provvedere alla riconsegna degli impianti in perfetto stato, prevedendo a tutti i
ripristini e le pulizie necessarie.
VERIFICA. Per verifica si intende un’attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni e con
le modalità contenute nelle norme tecniche e/o nei manuali d’uso e con periodicità almeno semestrale, fatto salvo
indicazioni più restrittive delle suddette normative di cui all’art. 11, comma 4, del DPR 412/1993;
Resta a carico dell’appaltatore il versamento annuale al Circondario Empolese Valdelsa differenziato secondo le
disposizioni vigenti o modifiche che interverranno nel corso di valenza contrattuale.
L’appaltatore dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutte le Centrali Termiche superiori o uguali ai
35kW e delle caldaie murarie inferiori ai 35kW in consegna, in modo da assicurare la migliore conservazione ed il
più efficiente funzionamento, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia (Norma UNI-CTI 8364,
Norma UNI-CTI 9317, Norma UNI-CIG 7129, Norme CEI 64/8 e 64/2, ecc.).
A titolo indicativo, ma non esaustivo, viene riportato di seguito il programma delle operazioni manutentive da
effettuarsi:
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1) il check-up e la regolazione della combustione, mediante verifica delle condizione di funzionamento a
mezzo di idonea strumentazione di analisi e conseguente regolazione delle apparecchiature componenti
la centrale termica, per migliorare l’efficienza ed il rendimento dell’impianto;
2) tenuta del “libretto di centrale” conformemente all’art.11 del D.P.R.551/99 e s.m.i. per le registrazioni
previste dalla normativa in vigore e sue integrazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento
dei lavori;
3) trattamento dell’acqua del circuito termico con l’impiego delle apparecchiature di dosaggio,
considerate installate ed operanti sugli impianti;
4) manutenzione della caldaia, almeno una volta per stagione termica e tutte le volte che si ritiene
opportuno con particolare riguardo all’eliminazione delle fanghiglie, al lavaggio chimico
antincrostante, lato acqua, se necessario, ad una pulizia lato fumi;
5) manutenzione dei bruciatori almeno una volta per stagione termica e tutte le volte che è opportuno con
particolare riguardo alle pulizie di tutte le parti in cui si può depositare della polvere, alla
disincrostazione (almeno una volta al mese) dei diaframmi, dei deflettori, dell’imbuto e degli elettrodi
e relativi supporti, pulizia dell’elemento sensibile alla fiamma;
6) pulizia del circuito combustibile e dei relativi filtri, pulizia specifica ugello che, nel caso di
apparecchio a polverizzazione meccanica, almeno una volta alla settimana va asportato, smontato nelle
sue parti e lavato con gasolio o benzina. E' prevista anche la sostituzione di alcune parti del bruciatore
quali: la pompa di aspirazione, apparecchiature elettroniche, elettrodi, deflettori, elettrovalvole e
fotocellule, apparecchiature controllo fiamma, pulizia per bruciatori di gas metano almeno una volta
per stagione a combustibile liquido almeno due volte per stagione;
7) manutenzione dei condotti di evacuazione fumi e dei camini con pulizia a fondo, se risultasse
necessario e nel caso di impianti a servizio continuativo, almeno una volta all’anno, salvo che non si
rilevi la necessità di una pulizia semestrale;
8) manutenzione delle elettropompe almeno una volta all'anno e tutte le volte che si ritiene opportuno per
il ripristino del normale funzionamento con eliminazione di rumori anomali, fornitura e sostituzione di
premistoppa o premitrice. E' fatto obbligo alla Ditta di effettuare l’alternanza delle pompe di riserva;
9) manutenzione delle tubazioni, del valvolame e dei rivestimenti isolanti almeno una volta all’anno
comprendente la pulizia della rete in centrale termica prima della messa in funzione dell’impianto,
l'eliminazione di intasamenti, a causa di impurità provocate da introduzione di sostanze antincrostanti e
anticorrosive o da ruggine, lo spurgo dei circuiti all'atto della prima messa in funzione e tutte le volte
che si ritiene necessario intervenire sulle valvole di sfiato, il controllo dei punti fissi e dei compensatori
di dilatazione;
10) manutenzione degli scambiatori;
11) manutenzione delle apparecchiature automatiche quanto necessario ed almeno una volta per stagione di
riscaldamento, comprendente il controllo di funzionamento, la taratura conseguente, la pulizia delle
morsettiere e delle parti elettriche, relativa pulizia degli ugelli;
12) manutenzione delle apparecchiature elettriche a servizio della c.t. e caldaia murale, controllo
dell'isolamento, pulizia e serraggio dei morsetti di tutte le apparecchiature con eventuale
disossidazione;
13) limitatamente alle apparecchiature di centrale termica: lubrificazione, quando necessario ed almeno
una volta ogni tre mesi, dei supporti di parti rotanti e mobili per cui essa è necessaria, compreso
smontaggio e pulizia degli organi oliatori ed ingrassatori almeno una volta all'anno;
14) pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche almeno due volte all'anno;
15) assistenza tecnica specializzata agli operatori per eseguire tutte quelle operazioni necessarie al fine di
rendere gli impianti il più bilanciati possibile;
16) sgombero dei rifiuti, della cenere, delle scorie di materiale e detriti di risulta da interventi manutentivi.
17) La fornitura di tutti i materiali di consumo e le attrezzature necessarie.
Tutte le verifiche ed i controlli saranno eseguiti in conformità ai dettami della normativa vigente al momento e
quella che eventualmente venisse emanata nel corso di valenza contrattuale.
Art. 3.6
Manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono riconducibili alle indicazioni di cui all’articolo 1 lett. i) del
D.P.R.412/1993 (“ interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o
Comune di Castelfiorentino
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dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,
ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico”).
Non costituisce attività di manutenzione straordinaria quella resasi necessaria a causa di insufficiente o inadeguato
svolgimento del servizio in oggetto.
L’esecuzione dei suddetti interventi potrà essere affidata dal Comune di Castelfiorentino all’Appaltatore del servizio
in oggetto nell’ambito delle somme a ciò destinate.
L’affidamento di suddetti interventi potrà avvenire soltanto previa accettazione da parte del Responsabile del
Procedimento del preventivo di spesa redatto all’occorrenza dall’Appaltatore, dettagliato ad individuazione di tutte
le operazioni straordinarie necessarie. Al preventivo sarà applicato il ribasso d’asta d’aggiudicazione del servizio.
Qualora l’intervento richieda oneri della sicurezza questi saranno esclusi dall’applicazione del ribasso d’asta
suddetto. Qualora l’Amministrazione ordini l’intervento all’Appaltatore, questi dovrà intervenire con le seguenti
tempistiche:
- in caso di interventi urgenti, necessari per ripristinare impianti la cui funzionalità è fortemente ridotta dal
guasto, il personale dell’Impresa Aggiudicataria dovrà intervenire entro le 24 ore successive all’accettazione del
preventivo di spesa.
- in caso di interventi non urgenti, il personale dell’Impresa Aggiudicataria dovrà intervenire entro le 72 ore
successive all’accettazione del preventivo di spesa.
Qualora si verificassero ritardi negli interventi si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un
minimo di Euro 50,00 e un massimo di Euro 250,00 a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento in
base alla gravità dell’inadempienza.
In deroga alla procedura autorizzativa di cui sopra, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di somma
urgenza, finalizzati alla tutela dell’incolumità pubblica, l’Appaltatore è tenuto all’immediato intervento nel tempo
massimo di 1 ora dalla chiamata, 24 ore su 24 compresi i giorni festivi. Qualora si verificassero ritardi negli
interventi di somma urgenza si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di Euro
200,00 e un massimo di Euro 500,00 a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento in base alla gravità
dell’inadempienza; in caso di danni a persone o cose la penale applicata sarà maggiorata di un importo pari al danno
materiale subito, ferma restando la piena responsabilità penale e civile dell’appaltatore inadempiente per danni a
persone o cose.
Al termine delle attività di manutenzione straordinaria dovranno essere consegnati al Responsabile del
Procedimento le dichiarazioni di conformità e le relazioni tecniche relative all’intervento effettuato.
La presentazione del preventivo non obbliga in nessun modo il Committente all’accettazione dello stesso.
Il Comune di Castelfiorentino si riserva infatti la possibilità di chiedere preventivi di spesa ad altre ditte
specializzate del settore, nonché di eseguire gli interventi in amministrazione diretta.
Nel caso in cui, per motivi di convenienza ed economicità, si renda opportuno affidare gli interventi di cui sopra ad
altra Ditta oppure eseguire gli stessi in amministrazione diretta, l’Appaltatore :
- non potrà opporre alcuna eccezione per l’esecuzione di queste eventuali attività sugli impianti da parte di terzi;
- avrà l’obbligo di rendersi disponibile ad effettuare visite straordinarie, eventualmente in contraddittorio, al fine di
verificare l’andamento e il corretto svolgimento delle operazioni;
- a seguito degli interventi di cui sopra non potrà esimersi in nessun modo dal continuare l’attività oggetto
dell’appalto.
Art. 4
Garanzia di buon funzionamento dei ricambi e dei componenti installati
L’Appaltatore ha l'obbligo di garantire, per una durata minima di mesi 24 (ventiquattro) dall’installazione tutti gli
impianti o componenti o parti di impianto che andrà eventualmente ad installare per quanto concerne la qualità dei
materiali, al loro montaggio e per il regolare funzionamento per tutto il periodo della gestione e rispondere del buon
funzionamento delle apparecchiature installate. In particolare, l’appaltatore sarà obbligato, con oneri a proprio
carico, a risolvere tutti i guasti e tutte le problematiche riscontrati a seguito dell’installazione dei suddetti ricambi e/o
componenti. Rientrano nel suddetto obbligo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accertamento della tipologia
di guasto, la fornitura, il trasporto e l’installazione di nuovi ricambi, la fornitura della mano d’opera e quant’altro
necessario per la risoluzione totale del problema riscontrato.
Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia degli stessi al momento
della realizzazione, dovranno essere installate apparecchiature conformi alle specifiche tecniche ISPESL, UNEL,
UNI, o altri organi riconosciuti dallo stato.
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Art. 5
Smaltimento materiali di resulta
È a carico dell’impresa aggiudicataria lo smaltimento dei materiali di risulta che dovessero derivare dall’esecuzione
del servizio, che dovrà essere effettuato utilizzando ditte autorizzate, conformemente a quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/2006 - parte quarta). Su richiesta della Stazione Appaltante l’Appaltatore
dovrà fornire copia della documentazione comprovante il corretto smaltimento.
Art. 6
Soggetti abilitati
Le prestazioni connesse alle attività di manutenzione devono essere effettuate da soggetti abilitati in conformità
a quanto previsto all'art. 11, comma 3, del DPR 412/93.
Art. 7
Durata del contratto
Il contratto avrà una durata di 2 (due) anni, con decorrenza dal 01 gennaio 2012 e scadenza il 31 dicembre 2013. Nel
caso in cui la data di aggiudicazione risultasse posteriore alla suddetta data di inizio, si farà riferimento a quella
effettiva e l’importo contrattuale, per il primo anno, verrà conseguentemente riproporzionato. Qualora il
Responsabile del Procedimento ne ravvisasse la necessità, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere ad attivare lo
svolgimento del servizio, ancor prima della stipula del contratto, in seguito alla determinazione di aggiudicazione.
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare il servizio con propria decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno
quando siano in atto controversie con il Comune di Castelfiorentino.
La sospensione o il ritardo del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza
contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell’Appaltatore qualora questi, dopo la
diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Amministrazione a mezzo fax seguito da raccomandata
A.R., non vi abbia ottemperato.
In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
Art. 8
Importo del contratto
L’importo annuale del contratto è così stabilito:
Manutenzione
straordinaria
(art. 3.6)
Attività di cui agli art. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
edificio ed ubicazione
n° caldaie
n° caldaie
prezzo (€/cad)
importo
annuo (€)
autoparco comunale p.zza F.lli Cervi
57,90
1
350,00
350,00
appartamenti ex pretura piazza Gramsci
25,40
6
200,00
1.200,00
ex scuola frazione dogana via 8 Marzo
30,00
1
200,00
200,00
ex distretto ASL via Magenta
32,60
2
200,00
400,00
museo BEGO via Testaferrata
53,00
1
200,00
200,00
centro prima accoglienza via S,Ippolito
26,30
2
200,00
400,00
centro prima accoglienza via Tilli
26,30
2
200,00
400,00
CIAF via Masini
26,30
2
200,00
400,00
palazzo comunale P.zza del Popolo
257,10
1
450,00
450,00
locali giudice di pace
25,40
2
200,00
400,00
comando Vigili Urbani via Masini
26,30
1
200,00
200,00
1
400,00
400,00
scuola materna De Gasperi
Importo
annuo (€)
1.000,00
120,00
90,00
50,00
600,00
Comune di Castelfiorentino
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Servizio LL.PP. e Patrimonio
162,00
scuola materna L. da Vinci
114,00
1
400,00
400,00
scuola materna Don Minzoni
206,90
1
400,00
400,00
scuola elementare M.Tilli
321,27
1
450,00
450,00
scuola elementare M.Tilli
324,00
1
450,00
450,00
impianti sportivi all'ap.to + elementare roosevelt
314,80
1
450,00
450,00
scuola media bacci
514,00
1
500,00
500,00
scuola media bacci
1.032,00
1
500,00
500,00
spogliatoi palestra scuola Bacci V.le di Vittorio
29,00
1
200,00
200,00
biblioteca via Tilli
219,00
1
450,00
450,00
scuola di musica via delle Monache
88,60
1
350,00
350,00
palazzetto dello sport v.le Roosevelt
524,00
1
500,00
500,00
palazzetto pla ABC via XXV Aprile
348,00
1
450,00
450,00
stadio comunale Cambiano
34,86
1
200,00
200,00
bocciodromo
85,00
1
asilo nido via De Gasperi
65,00
1
350,00
asilo nido via De Gasperi
34,00
1
200,00
Totale
350,00
350,00
350,00
500,00
300,00
120,00
50,00
200,00
50,00
100,00
200,00
200,00
11.200,00
3.380,00
L’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio è di €. 14.580,00 oltre IVA 21% all’anno, comprensivi di
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in €. 640,00 (annui) come risulta dal DUVRI allegato al
presente capitolato e di cui a €. 3.380,00 (annui) oltre IVA 21% per interventi di manutenzione straordinaria che
dovessero rendersi necessari e che saranno autorizzati secondo la procedura di cui all’art. 3.6.
Complessivamente per il biennio, dunque, l’importo del contratto è di €. 29.160,00 oltre IVA 21%, comprensivi di
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in €. 1.280,00 come risulta dal DUVRI allegato al presente
capitolato e di cui €. 6.670,00 per interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari e che
saranno autorizzati secondo la procedura di cui all’art. 3.6.
comprensivo di €. 1.280,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di diminuire o aumentare l’importo contrattuale nei limiti di 1/5 in aumento
o in diminuzione senza che l’affidatario possa reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta
eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo relativo all’incremento richiesto. In questo caso il
corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intero servizio.
I prezzi si intendono fissati per tutta la durata contrattuale, salvo il caso di modifica di gruppi termici in aumento o
diminuzione: in tal caso si procederà all’adeguamento del prezzo contrattuale con atto dirigenziale adeguando
l’importo annuo a dodicesimi.
È ammesso l’adeguamento dei prezzi. L’aggiornamento verrà a praticato a partire dal secondo anno utilizzano quale
indice di aggiornamento l’indice ISTAT FOI del mese di dicembre 2012.
Art. 10
Consegna degli impianti
Gli impianti oggetto del contratto verranno consegnati dal Comune di Castelfiorentino nello stato di fatto in cui si
trovano. Con la presentazione dell’offerta l'Appaltatore si impegna a prendere in carico gli impianti, i locali e le parti
di edificio dove gli stessi si inseriscono, nello stato in cui si trovano al momento dei sopralluoghi e degli
accertamenti preliminari effettuati al fine della formulazione dell’offerta.
Comune di Castelfiorentino
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Art. 11
Oneri a carico del Comune di Castelfiorentino
Sono a carico del Committente gli oneri per:
- La fornitura del COMBUSTIBILE;
- l’approvvigionamento di ACQUA;
- la fornitura di ENERGIA ELETTRICA;
- l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3.6, la cui causa non sia da imputarsi
all’aggiudicataria per incuria dovuta a scarsa manutenzione o per operazioni eseguite “ non a regola d’arte “ sugli
impianti.
Art. 12
Forma del contratto
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. Sono ad esclusivo e completo carico dell’appaltatore tutti gli
oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comprese le imposte di bollo e registro, I.V.A. esclusa,
nonché tutte le spese comunque inerenti o conseguenti, anche se non espressamente richiamate nel presente
capitolato, senza diritto ad alcuna rivalsa.
Nell’eventualità che dette spese dovessero essere sostenute dalla stazione appaltante, verranno detratte dalle fatture
ammesse al pagamento.
Art. 13
Garanzie e coperture assicurative
L’esecutore del servizio è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo degli stessi ai sensi
dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20% l’aumento sarà di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte del Comune di Castelfiorentino e l’aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla fine
del servizio. La suddetta garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 commna 2 del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione nel caso in cui il Comune avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte di
essa, durante l’esecuzione del contratto o per intervenuta variazione dell’importo contrattuale nelle ipotesi di cui al
precedente art.8.
L’esecutore del servizio è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione
aggiudicatrice da tutti i rischi d’esecuzione e gestione del servizio, da qualsiasi causa determinati (con massimale di
€ 1.000.000,00 per sinistro e per persona) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati
a terzi nell’esecuzione del servizio, sino alla data di fine di servizio. Il massimale per l'assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi deve essere pari a € 5.000.000,00.
Art. 14
Calcolo del corrispettivo e pagamenti
Il corrispettivo annuo è calcolato come somma dell’ importo a base d’asta al netto del ribasso offerto in base di gara
e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il corrispettivo relativo alle attività di cui agli artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 sarà liquidato come segue:
- 40% + I.V.A. alla scadenza del 4° mese;
- 40% + I.V.A. alla scadenza del 8° mese;
- 40% + I.V.A. alla scadenza del 12° mese;
Al momento della liquidazione dei pagamenti in acconto e del saldo finale, saranno acquisite le documentazioni e le
certificazioni relative agli adempimenti degli obblighi assicurativi e previdenziali.
Il corrispettivo relativo all’attività di manutenzione straordinaria sarà calcolato applicando ai prezzi offerti depurati
degli oneri della sicurezza se e in quanto dovuti, il ribasso d’aggiudicazione. Il corrispettivo per ogni intervento sarà
liquidato dietro presentazione di regolare fattura.
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Su ciascun pagamento verrà comunque operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia degli infortuni. Le ritenute
saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo
ottenimento del DURC.
Art. 15
Controlli, contestazioni e penali
Il Comune di Castelfiorentino, nel corso dell'esercizio degli impianti termici può effettuare, tramite propri delegati
rappresentanti, verifiche ed ispezioni senza obbligo di preavviso.
Gli audit e le visite ispettive presso gli impianti o le sedi in cui vengono eserciti gli impianti termici tramite sistemi
telematici, potranno essere effettuate a discrezione del personale del Committente addetto al controllo senza alcun
preavviso all'Appaltatore.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte dei delegati del Committente, devono venire segnalate al
Committente che provvederà a notificarle all’Assuntore, previo ulteriori accertamenti.
All'inizio ed alla fine di ogni stagione, la lettura dei misuratori del calore fornito alla rete di distribuzione, ove
presenti, verrà effettuata in presenza dei delegati rappresentanti del Committente.
Qualora il Comune di Castelfiorentino accertasse l’esistenza di inidoneità di una qualunque parte dei servizi eseguiti
dall’Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all’Appaltatore di
porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli all’uopo un termine perentorio.
L’Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni, qualora le deficienze
riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.
I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice.
Eventuali danni economici per il Comune di Castelfiorentino derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente
servizio di riscaldamento saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice.
I danni saranno stimati dal Responsabile del Procedimento e trattenuti sulle rate successive.
Durante il corso dell’appalto il Comune di Castelfiorentino si riserva le più ampia facoltà di controllo sulla modalità
di esecuzione dei lavori, sulla scrupolosa osservanza delle temperature nonché degli orari contrattuali e della corretta
conduzione degli impianti, attraverso propri funzionari o terzi allo scopo delegati.
Oltre alle penali per ritardo sugli interveti di cui all’art. 3.6, all’Impresa potranno essere comminate le penali
variabili da un minimo di Euro 100,00 e un massimo di Euro 500,00 a insindacabile giudizio del Responsabile del
Procedimento.
Nei casi più gravi il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 16
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’ Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono utilizzare uno o più
conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dai soggetti di cui sopra, il C.I.G. relativamente alla fornitura, acquisito dal Comune.
L’appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 (tracciabilità dei
flussi finanziari), Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”. I pagamenti saranno effettuati dall’Ente esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale su uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati dall’Appaltatore, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dallo stesso
all’Amministrazione entro i termini di cui al comma 7 dell’art .3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Entro lo stesso termine dovranno essere altresì comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane
Spa., il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
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Servizio LL.PP. e Patrimonio
L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
L’Ente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Art. 16
Divieto di cessione del contratto e subappalto del servizio
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti
obbligatori sorti con il Comune.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la
cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione aziendale o di una
porzione della stessa.
Nelle ipotesi sopra delineate non trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 116 del Codice dei
contratti.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dell’art 118 del Dlgs 163/06
Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti indicati dall’art 16 della legge regionale toscana 38/07
L’ affidatario è obbligato a trasmettere, nei termini indicati dall’art 118 comma 3 del Dlgs 163/06, alla Stazione
appaltante fattura quietanzata (a firma del subappaltatore) relativa al pagamento effettuato in favore del
subappaltatore
Sul subappaltatore gravano gli obblighi indicati nell’art 20 della legge regionale toscana 38/07
Art. 17
Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti alla manodopera.
L'Assuntore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme
sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti alla mano d'opera.
In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'Assuntore ed occupati nei lavori inerenti lo svolgimento del servizio in
appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di
lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi.
Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso
l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
All'uopo si precisa che, a richiesta, l'Assuntore deve trasmettere al Committente l'elenco nominativo del personale
impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso le Aziende sopracitate e la dichiarazione di aver
provveduto ai relativi versamenti dei contributi.
Qualora il Committente riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, per violazioni alle
disposizioni sopra elencate si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino
a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto,
ovvero che la vertenza sia stata risolta.
Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.)
l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza
degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri in via telematica richiedendo d’ufficio il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC).
Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Appaltatore non può opporre eccezione al Committente neanche a
titolo di risarcimento danni.
Art. 18
Risoluzione del contratto
Il Comune di Castelfiorentino ha il diritto di risolvere il contratto se l’impresa appaltatrice si rende colpevole di
frode o negligenza grave o comunque, nei seguenti casi:
a. presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente
b. mancata costituzione della polizza assicurativa di cui all’art. 12
c. mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro
Comune di Castelfiorentino
Provincia di Firenze
50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483
Servizio LL.PP. e Patrimonio
d.
e.
f.
g.
h.
mancato adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori
esecuzione non a regola d’arte delle prestazioni poste in appalto;
constatata applicazione di 3 (tre) penali di cui agli artt. 3.6 e 15, nel caso in cui il Responsabile del
Procedimento ne ravvisi la necessità;
Sospensione senza giusta causa del servizio (art. 7 secondo capoverso);
altri casi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contrattazione con la pubblica amministrazione.
In tal caso l’impresa appaltatrice ha diritto al pagamento della parte di servizio eseguita regolarmente, ma è tenuta al
risarcimento dei danni causati all’Ente dalla stipulazione di un nuovo contratto e/o dalla esecuzione d’ufficio del
servizio appaltato, o da altri oneri.
Il Comune di Castelfiorentino, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio, procedendo
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto
progressivamente interpellato.
Art 19
Rinvio al DPR 207/10
Ai sensi e per gli effetti dell’art 303 del Dpr 207/10 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla
redazione di apposito “verbale di avvio dell’esecuzione” in contraddittorio con l’esecutore.
A seguito di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti
e rilascia il Certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
La regolare esecuzione del servizio è certificata con “attestato di regolare esecuzione” ai sensi dell’art 325 del Dpr
207/10.
Art. 20
Controversie
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione
del contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è quello di Firenze.
Il contratto di cottimo fiduciario non conterrà la clausola compromissoria
Art 21
Legge regionale toscana 38/07
L’affidatario ai sensi della legge regionale 38/07, dovrà:
- adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori sul
luogo di lavoro della stazione appaltante, nonché a produrre o detenere presso il medesimo luogo la
documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi;
- svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla
sicurezza; l'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto
che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi
prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di
comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di
eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo;
- informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è
destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi e di comunicare alla stazione appaltante i
rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso
- informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti
nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
La Stazione appaltante provvederà, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento
con l’affidatario al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l’impresa
appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività
svolta.
Allegati:
DUVRI
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capitolato speciale d`appalto_1