Carta dei Servizi Demografici
Comune di Villa di Tirano
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Carta dei Servizi Demografici
L
a “carta dei servizi demografici” è uno strumento di fondamentale importanza
per costruire un rapporto positivo tra il Comune e il cittadino al fine di un
miglioramento continuo dei servizi.
E’ un documento che tende a garantire la partecipazione attiva del cittadino
permettendogli:
- di conoscere i servizi erogati, le modalità e i tempi massimi di erogazione,
l’organizzazione della struttura e le competenze dei dipendenti demografici;
- di proporre suggerimenti per migliorare i servizi.
I principi fondamentali che ispirano la “carta dei servizi” sono:
- l’eguaglianza di trattamento garantita a tutti gli utenti, senza distinzione, anzi
prestando maggiore attenzione alle situazioni dei diversamente abili, degli anziani o
a situazioni di particolare disagio;
- la trasparenza nel fornire le informazioni per permettere all’utente di conoscere in
qualunque momento l’andamento delle proprie pratiche nel rispetto della
riservatezza e della dignità personale e con garanzia della massima semplificazione e
comprensibilità delle procedure;
- la chiarezza e la cortesia nei confronti dell’utente impegnandosi ad adeguare
costantemente le modalità con le quali si scambiano informazioni con i Cittadini e
tutti gli altri Utenti. In particolare ponendo la massima attenzione alla semplicità e
alla comprensibilità del linguaggio utilizzato e impegnandosi a fare in modo che i
cittadini vengano accolti dal personale con disponibilità, educazione e attenzione.
- la regolarità e la continuità del servizio, riducendo il più possibile i disagi per i
cittadini in caso di sospensione temporanea del servizio.
- l’efficienza ed efficacia nell’impegnarsi ad adottare le soluzioni tecnologiche
organizzative e procedurali più idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati
ponendo le condizioni affinché le risorse finanziarie siano utilizzate in modo da
garantire un continuo e progressivo miglioramento dell’efficienza dei servizi, senza
pregiudizio per la qualità degli stessi.
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Carta dei Servizi Demografici
INTRODUZIONE
Le caratteristiche della Carta dei Servizi pag. 2
Principi pag. 4
Recapiti pag. 4
2. I SERVIZI E GLI IMPEGNI DI QUALITÁ
I servizi offerti pag. 5
3. I RAPPORTI CON I CITTADINI
L'ascolto dei cittadini pag. 22
Suggerimenti e reclami pag. 6
4. INFORMAZIONI UTILI
Cosa fare per... pag. 6
Altre informazioni e servizi utili pag. 9
5. LA NORMATIVA E LE BANCHE DATI
Le banche dati dei Servizi Demografici pag. 21
Certificazione e autocertificazione pag. 21
La principale normativa di riferimento pag. 31
6. SCHEDE RIEPILOGATIVE
La principale normativa di riferimento pag. 22
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Carta dei Servizi Demografici
INTRODUZIONE
LE CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI SERVIZI
Questa Carta dei servizi descrive i servizi offerti, le modalità di accesso, i tempi e le fasi del procedimento, le modalità di
partecipazione, gli impegni di qualità e le indagini di verifica di soddisfazione del servizio.
PRINCIPI
La Carta si ispira ai seguenti principi:
Partecipazione: dell’utente ai procedimenti perché possa tutelare il proprio diritto alla corretta utilizzazione del servizio;
Uguaglianza e Imparzialità: gli utenti hanno diritto ad un trattamento imparziale nella trattazione delle pratiche secondo
criteri di obiettivitá;
Continuità: il servizio, nel rapporto diretto con gli utenti, è garantito in modo continuo;
Trasparenza: gli atti sono accessibili nelle modalitá stabilite dalla legge. E´ possibile conoscere il responsabile del singolo
procedimento ed i tempi di conclusione dello stesso;
Efficienza ed Efficacia: I Servizi demografici si impegnano costantemente nel perseguire l’obiettivo di miglioramento
secondo i principi di economicitá, efficienza ed efficacia, adottando a tal fine le migliori soluzioni organizzative e
procedurali.
I SERVIZI DEMOGRAFICI
L’Ufficio Servizi Demografici fa parte dell’Area DEMO – ANAGRAFICO – ELETTORALE – ISTAT – LEVA –
ARTIGIANATO – URP e si trova in Piazza Torelli 3 al piano rialzato.
Si articola nei seguenti servizi:
Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Statistica.
Il personale assegnato all’ufficio: 1 persona.
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I SERVIZI OFFERTI
ANAGRAFE
•
Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente (italiana e straniera) e dell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero (A.I.R.E);
Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione temporanea;
Rilascio dell'attestato di regolare soggiorno e dell’attestazione di soggiorno permanente per i cittadini comunitari;
Rilascio e proroghe carte d'identitá;
Rilascio certificazioni anagrafiche e autenticazioni;
Autenticazioni vendita beni mobili registrati;
Rilascio a domicilio e nei luoghi di cura, di carte d'identitá e autentiche di firma, per cittadini con gravi problemi di
deambulazione;
Attvitá di consulenza agli utenti.
STATO CIVILE
Formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti di Stato civile(nascita, pubblicazioni di
matrimonio, matrimonio, cittadinanza, morte);
Attivitá di consulenza agli utenti e controllo della documentazione riguardante i procedimenti di Stato civile;
Rilascio estratti, certificati di stato civile, nonché copie conformi degli atti.
LEVA E AFFARI MILITARI
Istruttoria, formazione e aggiornamento delle liste di leva;
Registrazione e firma dei congedi.
ELETTORALE
Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali;
Attivitá di organizzazione, coordinamento, consulenza e controllo delle operazioni riguardanti le consultazioni elettorali;
Voto domiciliare nei casi previsti dalla legge.
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SUGGERIMENTI E RECLAMI
I reclami vanno formulati per iscritto, devono contenere tutte le indicazioni necessarie ad appurare il disservizio lamentato, ed in
particolare devono indicare la tipologia di procedimento e di violazione riscontrati, il comportamento assunto dal personale
(nominativamente indicato), le generalità del sottoscrittore.
Apposita modulistica è disponibile presso l’Ufficio Servizi Demografici dove il reclamo può essere presentato.
Il reclamo può essere inoltrato, anche per posta elettronica all’indirizzo «[email protected]».
Chi presenta un reclamo ha diritto di ricevere la relativa risposta scritta entro 20 giorni, salvo che per particolari esigenze istruttorie
l’Ufficio non comunichi, sempre per iscritto, la motivata necessità di prorogare detto termine.
INFORMAZIONI UTILI
COSA FARE PER ...
In questa sezione si propongono le risposte ad alcune delle domande più comuni che vengono poste all’Ufficio Servizi Demografici.
Quanti testimoni servono per il matrimonio civile? Possono essere parenti?
• I testimoni devono essere uno per ciascuno degli sposi, maggiore d'etá; possono essere parenti ed essere anche cittadini stranieri,
purché parlino e capiscano la lingua italiana.
Desidero sposarmi con rito religioso dopo il matrimonio civile, cosa devo fare?
• Rivolgersi al parroco competente, che illustrerá la procedura religiosa. Gli effetti civili per lo Stato sono giá determinati e raggiunti
con la cerimonia civile.
In quali giorni posso sposarmi?
• Da lunedí al sabato, in orario d'ufficio.
Dove viene celebrato il matrimonio civile?
• Nella sede municipale di piazza Torelli 3, nella Sala Consiliare;
Che costo devo sostenere per la celebrazione del matrimonio?
• Nessuno;
Ufficio Archivio di Stato Civile:
Quanto costano i certificati di stato civile?
• Non hanno alcun costo.
Quando richiedo il certificato di nascita, posso avere l'ora della nascita?
• Sí, se la richiesta é fatta dal diretto interessato.
Ufficio nati:
Quanti giorni di tempo ho per fare la denuncia di nascita e quali documenti devo portare?
• Per fare la denuncia di nascita è necessario presentare all'ufficio di Stato Civile del comune di nascita o di residenza di uno dei
genitori l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica e il documento d’identitá del denunciante, entro 10 giorni dalla nascita. In
alternativa entro 3 giorni dalla nascita, gli stessi documenti possono essere presentati alla Direzione sanitaria dell'ospedale presso il
quale mamma e neonato sono ricoverati.
Non sono coniugata, come devo fare la denuncia di nascita?
• Quando i genitori non sono coniugati, la denuncia puó essere fatta o congiuntamente da entrambi i genitori (e in questo caso il
bambino assume il cognome del padre) o solamente dalla madre (e in questo caso assume il cognome della madre).
Qual é la procedura per fare riconoscere mio figlio dal padre?
• I genitori si recano congiuntamente presso l'ufficio di Stato civile di qualsiasi comune italiano per rendere le dichiarazioni di
riconoscimento.
Ufficio decessi:
Se una persona residente a Villa di Tirano é deceduta all'estero, cosa devo fare per avere un certificato di morte?
• Il certificato di morte viene rilasciato dal Comune di Villa di Tirano a patto che il relativo atto di morte sia stato trascritto nei
registri di Stato Civile dopo essere stato trasmesso dal Consolato italiano nel paese in cui la persona é deceduta.
Se la persona residente a Villa di Tirano é deceduta in un altro comune italiano, cosa devo fare per avere un certificato di
morte?
• Il rilascio del certificato di morte è immediato nel comune in cui la persona é deceduta. Per il rilascio presso l’ufficio di Stato civile
del Comune di Villa di Tirano possono essere necessari anche 10 o 15 giorni, ovvero finchè l’atto di morte non viene trasmesso e
trascritto.
Quanti certificati di morte mi servono?
• Il numero varia a seconda della situazione familiare e patrimoniale del defunto.
Ufficio cittadinanza:
Quali sono i requisiti per ottenere la cittadinanza?
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Carta dei Servizi Demografici
• 10 anni di residenza in Italia per i cittadini extracomunitari;
• 4 anni di residenza in Italia per i cittadini comunitari;
• 2 anni di residenza legale dalla celebrazione del matrimonio con cittadino/a italiano/a sia per cittadini comunitari che per cittadini
extracomunitari residenti in Italia. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di
matrimonio.
In presenza di figli nati o adottati dai coniugi il termine è ridotto della metá.
Dove presento la domanda?
• La domanda va inoltrata alla Prefettura di Sondrio.
Quando arriva il decreto di cittadinanza, cosa devo fare?
• Aspettare l'invito dell'Ufficio di Stato civile - Ufficio Cittadinanza - per prestare giuramento.
Se ottengo la cittadinanza italiana, anche i miei figli la ottengono?
• Solo i figli minorenni conviventi.
Ufficio Affari Militari:
Posso avere copia del congedo?
• No, perchè il congedo è copia unica. Si può avere una copia del foglio matricolare in sostituzione. La richiesta si inoltra all'Ufficio
del Distretto Militare.
Si può rinunciare allo "status" di obiettore? E cosa devo fare?
• Si può rinunciare solo se sono decorsi 5 anni dal collocamento in congedo illimitato. Il modulo di richiesta può essere fornito
dall'Ufficio, oppure scaricato dal sito:www.serviziocivile.it (http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/924d42fb-02d1-4a9f8e58-4c2076fee531_Dichiarazione%20di%20rinuncia%20allo%20status%20obiettore%20.pdf)
Dove posso reperire i bandi di concorso per l'arruolamento delle Forze Armate?
• Presso il Distretto militare o sulla Gazzetta Ufficiale.
Ufficio Anagrafe:
Posso richiedere un certificato di residenza o di stato famiglia tramite fax o via e-mail?
• Sí, ma ai fini dell’applicazione della normativa sull’imposta di bollo, è necessario che il ritiro venga fatto presso gli uffici
munendosi di marca da bollo da 14,62 e di 0,52 per diritti di segreteria oppure specificare il motivo per cui viene richiesto il
rilascio della certificazione in esenzione da bollo e diritti.
Quali sono i documenti equipollenti alla carta d’identitá (ai soli fini identificativi e non ai fini di espatrio)?
• Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di conduzione di impianti termici, il porto
d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato.
Ho problemi di deambulazione. Come posso ottenere la carta d'identitá?
• È necessario richiedere, presso lo Sportello delle carte d'identitá, un appuntamento ai fini del rilascio del documento d'identitá
stesso, a domicilio o nel luogo di cura.
Ufficio Elettorale:
Ho trasferito la residenza a Villa di Tirano, cosa devo fare per richiedere l'iscrizione nelle liste elettorali?
• L' iscrizione avviene automaticamente a cura dell’ufficio Elettorale.
Sono un cittadino dell'Unione europea residente nel comune di Villa di Tirano. Posso votare?
• A seguito di richiesta di iscrizione nelle liste aggiuntive per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale e per le elezioni del
Parlamento europeo. Se invece il cittadino è giá iscritto nelle liste aggiuntive del Comune di precedente iscrizione anagrafica, la
nuova iscrizione sará automatica.
Sono ricoverato all'ospedale. Cosa devo fare per votare?
• Presentare richiesta alla Direzione sanitaria della struttura presso la quale l'interessato é ricoverato, che consegnerá l'attestazione
necessaria a votare.
Sono un elettore residente all'estero. Posso votare per corrispondenza?
• Sí, solo per le elezioni politiche e per i referendum nazionali. Si consiglia di rivolgersi ai Consolati di competenza.
Sono un elettore residente all'estero. Posso votare in Italia?
• Sí, per le elezioni politiche e per i Referendum nazionali, a condizione che sia fatta la richiesta al Consolato di riferimento, entro i
termini fissati dalle relative normative.
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Carta dei Servizi Demografici
Varie:
Cos'é la legalizzazione di foto?
• Il dipendente incaricato dal Sindaco verifica la corrispondenza tra la foto presentata e l'interessato. Si puó fare soltanto quando una
norma di legge la prevede espressamente per un determinato procedimento.
Posso chiedere il rilascio della mia carta d'identitá in un Comune diverso da quello dove risiedo?
• Sí, previo nulla osta richiesto d’ufficio al Comune di residenza.
Sono un elettore in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali non ricoverato in strutture oppure con infermitá
gravissima tale da non essere trasportabile. Posso votare?
• Sí, a domicilio, previa richiesta, nei termini di legge, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto,corredata di copia
della tessera elettorale e di idonea certificazione medica.
In occasione delle votazioni non saró presente. Avró conseguenze se non voto?
• No, non ci sono conseguenze.
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Carta dei Servizi Demografici
CERTIFICATI ED ESTRATTI
Chi li rilascia?
L’ufficio Stato Civile rilascia, in carta libera, i certificati, gli estratti e le copie integrali di stato
civile che riguardano nascita, matrimonio e morte.
Validità:
La certificazione è valida in tutto il territorio della Repubblica e all’estero, fatti salvi i paesi dove
vige l’obbligo della legalizzazione (eseguita in Prefettura).
I certificati attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazione hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, salvo che
l’interessato dichiari in calce al documento che le informazioni contenute non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.
Dove richiederli?
Gli estratti e le copie integrali degli atti devono essere richiesti al Comune in cui è avvenuto
l’evento di nascita, matrimonio o morte.
I certificati possono essere richiesti anche nel Comune dove l’interessato era residente al verificarsi
dell’evento.
Per le persone nate, sposate e decedute all’estero, il documento va richiesto nel Comune ove l’atto è
stato trascritto.
Tempi
Il rilascio è immediato.
Chi può richiederli?
Il rilascio è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante
l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente
rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.
Se il richiedente non è il diretto interessato viene fatto compilare l’apposito modulo con
l’indicazione delle generalità del richiedente e dei motivi della richiesta.
Cosa occorre?
Documento d’identità valido.
E’ NATO UN BAMBINO!
Cosa fare?
Il padre o la madre o il medico o un’altra persona che ha assistito al parto o un procuratore speciale
devono dichiarare la nascita del bambino per permetterne l’iscrizione nell’anagrafe, l’attribuzione
del codice fiscale e l’ottenimento dell’assistenza sanitaria.
Se il nuovo nato è figlio di persone non unite in matrimonio, il riconoscimento può essere effettuato
da uno o entrambi i genitori. In tale ultimo caso l’atto di nascita deve essere firmato
contestualmente da ciascuno dei genitori che hanno proceduto al riconoscimento.
Il nome del bambino può comprendere fino a tre elementi.
Quando e dove recarsi?
La dichiarazione di nascita può essere resa:
- entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’Ospedale ove è avvenuta;
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Carta dei Servizi Demografici
- entro 10 giorni presso l’ufficio di Stato Civile del comune di residenza della madre o del comune
di nascita.
Cosa portare?
E’ necessario presentare l’attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale, oppure il certificato di
assistenza al parto rilasciato dall’ostetrica nel caso la nascita sia avvenuta in abitazione privata,
muniti di documento di riconoscimento.
Importante: Viene rispettata l’eventuale volontà della madre di non riconoscere il bambino!
E poi che fare?
- il certificato di attribuzione del codice fiscale verrà inviato a cura dell’ufficio all’indirizzo di
residenza con la comunicazione di conclusione del procedimento riportante sul retro la nuova
composizione della famiglia anagrafica;
- per la scelta del medico ci si reca all’A..S.L. di Tirano, ufficio scelta e revoca, muniti di codice
fiscale e comunicazione di conclusione procedimento di iscrizione anagrafica.
CI SPOSIAMO!
Con rito religioso o civile?
Sia che ci si sposi con rito religioso o in Comune è necessario richiedere all’Ufficio Stato Civile le
pubblicazioni di matrimonio.
Se anche uno solo dei futuri sposi è divorziato, la scelta d’obbligo è il matrimonio civile.
Per il rito civile l’Ufficio Stato Civile concorda con gli sposi la data e l’ora del matrimonio in modo
da coniugare le loro esigenze con quelle del Sindaco che procede alla celebrazione. Il rito si svolge
nella sala consiliare comunale. Sono necessari due testimoni.
Possiamo sposarci in un altro Comune?
Certo, non deve essere necessariamente quello di residenza di uno dei due sposi. Le pubblicazioni
devono essere richieste nel Comune dove uno degli sposi ha la residenza.
Chi può contrarre matrimonio?
Tutti i cittadini maggiorenni e di stato libero.
Quando andare in Comune?
Non prima di 180 giorni e almeno un mese prima del matrimonio.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalla data delle pubblicazioni; dal 181.mo
giorno in poi le pubblicazioni sono considerate come non avvenute.
Cosa serve?
• Documento di riconoscimento in corso di validità;
• Se entrambi gli sposi sono residenti a Villa di Tirano una marca da bollo da 14,62,
altrimenti due marche da bollo;
• In caso di matrimonio religioso la richiesta di pubblicazioni rilasciata dal parroco o dal
ministro di culto (se il rito scelto è cattolico, è necessario seguire un corso prematrimoniale
e/o incontri con il parroco e fornire al parroco l’atto di battesimo e il certificato di cresima);
• Per coloro di età compresa tra i 16 e i 18 anni occorre l’autorizzazione del Tribunale per i
Minorenni di Milano – Via Leopardi 18 – centralino 02/46721);
• Gli stranieri devono produrre il nulla Osta al matrimonio, rilasciato dal Consolato dello
Stato estero di appartenenza in Italia, con firma del Console legalizzata, fatti salvi i casi
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Carta dei Servizi Demografici
previsti dalla legge; devono inoltre essere muniti di permesso di soggiorno e di passaporto in
corso di validità.
Ci sono altri adempimenti?
Ricevuta dai futuri sposi la richiesta di pubblicazioni, l’Ufficiale di Stato Civile acquisisce d’ufficio
la rimanente documentazione. Quindi espone l’atto di pubblicazione di matrimonio all’albo
pretorio, per otto giorni consecutivi.
Se gli sposi hanno residenze diverse, le pubblicazioni sono richieste d’ufficio anche all’altro
Comune.
Trascorsi altri quattro giorni, se non sono state presentate opposizioni da parte di terzi, si può
contrarre matrimonio.
Nel caso di matrimonio religioso viene rilasciato il “certificato di eseguite pubblicazioni” trasmesso
dall’ufficio direttamente al parroco o al ministro di culto, contestualmente alla comunicazione di
conclusione del procedimento.
I futuri sposi devono comunicare al sacerdote o al ministro di culto o, in caso di matrimonio civile,
all’ufficiale di Stato Civile, quale regime patrimoniale intendono scegliere (“comunione” o
“separazione” dei beni),.
Con l’iscrizione nei registri di Stato Civile il matrimonio assume rilevanza giuridica per lo Stato
italiano.
COMUNIONE O SEPARAZIONE DEI BENI
Cosa significa essere in comunione dei beni?
I beni sono di proprietà di entrambi i coniugi.
Costituiscono oggetto della comunione:
• gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad
esclusione di quelli relativi ai beni personali;
• aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite durante il matrimonio. Qualora si tratti di
aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da
entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Non costituiscono oggetto della comunione, cioè restano di proprietà individuale:
• i beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario o titolare di un diritto di
godimento;
• beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazioni o successione se non è
specificato che sono attribuiti alla comunione;
• beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
• beni che servono alla professione dei coniugi, tranne quelli destinati alla conduzione di
un’azienda facente parte della comunione.
Cosa significa essere in separazione dei beni?
Gli acquisti dei beni immobili compiuti dai coniugi durante il matrimonio sono di proprietà di chi
ha stipulato il contratto di acquisto.
Chi gestisce un’attività in proprio generalmente opta per il regime della separazione dei beni, per
tenere separati gli interessi aziendali da quelli familiari.
MI SEPARO
Cosa fare?
La richiesta di separazione va indirizzata al Tribunale da parte dei coniugi.
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Carta dei Servizi Demografici
La separazione si definisce “consensuale” se entrambi i coniugi si trovano d’accordo sulle
condizioni alle quali deve avvenire, o diversamente “giudiziale”.
SEPARAZIONE CONSENSUALE
Cosa occorre: ricorso al Tribunale, certificato di residenza e stato di famiglia, copia integrale
dell’atto di matrimonio.
Dove rivolgersi: presso il Tribunale della Provincia di residenza dell’uno o dell’altro coniuge.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Cosa occorre: assistenza di un legale, ricorso al Tribunale, certificato di residenza e stato di
famiglia, copia integrale dell’atto di matrimonio.
Dove rivolgersi: presso il Tribunale della Provincia di residenza del coniuge che non abbia
presentato la richiesta in quanto in disaccordo.
DIVORZIO
La richiesta di divorzio può essere presentata da entrambi i coniugi o, se in disaccordo tra loro, da
uno solo di essi. Perché possa essere presentata l’istanza è comunque indispensabile che i coniugi
siano separati legalmente da almeno tre anni.
La sentenza definitiva di divorzio è pronunciata dal Tribunale.
Dove rivolgersi: Cancelleria del Tribunale di Sondrio CANCELLERIA CIVILE 2 stanza 210 2° piano tel.
0342–529236 fax 0342–529283
Per la procedura è necessaria l’assistenza di un legale.
Il divorzio acquista validità a tutti gli effetti di legge con l’annotazione della sentenza, trasmessa dal
Tribunale all’Ufficiale Stato Civile, sul relativo atto di matrimonio.
E’ MORTO UN FAMILIARE
Cosa fare?
Quando muore una persona nel Comune è obbligatorio denunciarne la morte entro 24 ore presso
l’Ufficio Stato Civile che redige il relativo atto, rilascia il permesso di seppellimento o
l’autorizzazione alla cremazione e l’autorizzazione al trasporto.
Ai sensi della legge della Regione Lombardia, a richiesta dei familiari, con autorizzazione rilasciata
dal medico, è possibile il trasporto della salma in cassa non sigillata, in luogo diverso da quello
della morte.
A seguito della registrazione della morte, nei registri di Stato civile, possono essere richieste le
certificazioni e prodotte le autocertificazioni necessarie.
Chi denuncia la morte?
La denuncia è presentata da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un
loro delegato. Le imprese di pompe funebri, se delegate, si occupano di tutta la procedura.
Che documentazione portare?
• L’accertamento di morte compilato dal medico necroscopo;
• La scheda ISTAT;
• L’avviso di morte per morte avvenuta in Ospedale o Casa di Riposo;
• Il Nulla Osta dell’autorità giudiziaria per accertata o presunta morte violenta;
• In caso di cremazione il testamento del defunto nel quale è espressa la volontà ad essere
cremato o l’iscrizione ad associazione che ha come fine la cremazione o in mancanza di
disposizione scritta in tal senso, la volontà del defunto di essere cremato, dichiarata dal
coniuge o in difetto dalla maggioranza dei parenti più prossimi di pari grado, con processo
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Carta dei Servizi Demografici
verbale innanzi all’ufficiale dello stato civile del luogo di decesso o di residenza dei
dichiaranti.
Dove seppellire il familiare?
Il defunto può essere sepolto:
o in terra in campo comune per 10 anni. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o
monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo.
o nella tomba di famiglia per 40 anni, rinnovabile.
Le ceneri possono essere collocate:
o nelle tombe di famiglia;
o negli ossarietti per 20 anni;
o nel cinerario comune;
o sparse nel giardino delle rimembranze, posto all’interno del Cimitero del capoluogo (di
prossima realizzazione);
o disperse, nei luoghi consentiti dalla legge solo in presenza di testamento debitamente
pubblicato o di iscrizione alle relative associazioni, con chiara indicazione alla dispersione,
o affidamento ai familiari.
Quanto costa?
1033,00, oltre alle spese
o La concessione dell’area per la tomba di famiglia costa
contrattuali (restano a carico dell’interessato i costi di realizzazione della tomba);
o L’inumazione in terra in campo comune è gratuita (restano a carico dell’interessato i costi
per il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o
marmo);
o La concessione per l’ossarietto costa 52,00, oltre alle spese contrattuali;
Entro 30 giorni dalla morte ci si reca presso l’ufficio contratti per la stipula del contratto di
concessione area per tomba di famiglia o ossarietto.
RICHIESTA DI CITTADINANZA
La cittadinanza è il vincolo di appartenenza allo Stato italiano richiesta e documentata per il
godimento di diritti e l’assoggettamento a particolari oneri.
La legge 15 luglio 2009, n.94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha introdotto una serie
di novità anche in materia di cittadinanza, in particolare per quanto riguarda i requisiti necessari per
ottenerla. E' STATO PREVISTO INOLTRE, PER LE NUOVE ISTANZE, IL VERSAMENTO DI
UN CONTRIBUTO DI 200 EURO (articolo1, comma 12, della legge). A questo scopo è già
operativo il conto corrente n.809020 intestato a Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza
specificamente dedicato al pagamento del contributo.
I bollettini di conto corrente saranno disponibili presso le Prefetture e gli uffici postali dotati di
sportello amico.
Chi può richiedere la cittadinanza?
Possono diventare cittadini italiani:
- il cittadino straniero residente legalmente in Italia da almeno 10 anni;
- il coniuge straniero di cittadino italiano se residente legalmente in Italia da almeno due anni,
oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero (queste sono le ipotesi più
ricorrenti).
Che documentazione è necessaria?
E’ necessario compilare l’apposita richiesta, che dovrà essere presentata alla Prefettura di Sondrio
per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno.
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Carta dei Servizi Demografici
Tale richiesta deve essere corredata da fotocopia del permesso di soggiorno, dall’atto di nascita e
dal certificato penale del paese d’origine, documenti tradotti e legalizzati dal Consolato italiano
all’estero.
Per i cittadini facenti parte della Comunità Europea non è necessario presentare tale
documentazione, ma è sufficiente autocertificarla.
Il Ministero dell’Interno conferisce la cittadinanza agli stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni
in modo discrezionale.
Quanto tempo serve per ottenere la cittadinanza?
Presentata la domanda in Prefettura, il Ministero dell’Interno dovrebbe emettere il decreto entro due
anni.
Informazioni aggiornate possono essere reperite al seguente indirizzo:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema002.html
LA TESSERA ELETTORALE
Cos’è?
E’ il documento necessario per esercitare il diritto di voto e viene consegnata a tutti i cittadini
italiani residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, che godono dei diritti politici e che hanno
compiuto i 18 anni.
Deve essere presentata al seggio elettorale al momento della votazione con un documento d’identità
valido. La tessera elettorale è personale ed è valida per 18 votazioni.
Tempi
La tessera elettorale viene rilasciata in occasione di tornate elettorali col compimento del
diciottesimo anno di età e/o di cambio di residenza.
Si può ottenere il duplicato?
In caso di smarrimento, deterioramento o quando non risulti più utilizzabile per esaurimento degli
spazi l’interessato può chiederne il duplicato all’ufficio elettorale.
Il rilascio è immediato.
In caso di cambio di residenza?
In caso di trasferimento di residenza da altro Comune verrà consegnata una nuova tessera elettorale
e ritirata quella già in possesso.
In caso di trasferimento di residenza all’interno del Comune, che comporti anche il cambio della
sezione elettorale di appartenenza, l’ufficio elettorale provvede all’aggiornamento della tessera
mediante l’applicazione di un tagliando adesivo recante gli aggiornamenti inviato direttamente
all’indirizzo di residenza dell’interessato.
ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE
Che compiti ha il Presidente di seggio?
Il Presidente di seggio sovrintende a tutte le operazioni di apertura, chiusura ed insediamento del
seggio elettorale, di votazione, di scrutinio ed è responsabile del regolare andamento delle
votazioni.
Ha potere di decisione su tutte le difficoltà ed incidenti sollevati intorno alle operazioni di votazione
e può altresì disporre degli agenti della Forza pubblica per far espellere od arrestare coloro che
disturbino il regolare svolgimento delle operazioni.
Il Presidente nomina a discrezione il suo Segretario tra gli elettori del Comune in possesso di titolo
di studio di scuola media di secondo grado.
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Carta dei Servizi Demografici
Chi può iscriversi nell’Albo?
Gli elettori del Comune , di età compresa tra i 18 e i 70 anni, in possesso del titolo di studio di
scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo, che non abbiano riportato condanne penali.
Non possono essere iscritti i dipendenti del Ministero dell’Interno, dei Trasporti, delle Poste e
Telecomunicazioni, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali e condotti e
gli ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare
servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la
votazione.
Come fare per iscriversi?
La domanda di iscrizione nell’apposito Albo istituito resso la Corte d’Appello deve essere
presentata entro il 31 ottobre di ogni anno presso l’ufficio elettorale sull’apposito modulo
disponibile. L’iscrizione è permanente.
Chi effettua la nomina?
La nomina dei Presidenti da assegnare ai seggi elettorali viene effettuata dalla Corte d’Appello, in
occasione di elezioni o referendum.
La comunicazione viene notificata dall’ufficio elettorale alla residenza degli interessati. E’ possibile
rinunciare alla nomina solo per gravi e giustificati motivi debitamente documentati.
ALBO DEGLI SCRUTATORI
Che compiti ha lo Scrutatore?
Lo scrutatore svolge le operazioni di autenticazione (firma) delle schede elettorali, identificazione
degli elettori, partecipa al buon andamento della votazione e allo scrutinio delle schede al termine
delle votazioni.
Chi può iscriversi nell’Albo?
Gli elettori del Comune in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo che non abbiano
riportato condanne penali.
Non possono essere iscritti nell’Albo degli scrutatori i dipendenti del Ministero dell’Interno, dei
Trasporti, delle Poste e Telecomunicazioni, gli appartenenti delle forze armate in servizio, i medici
provinciali e condotti e gli ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti comunali addetti o
comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le
quali si svolge la votazione.
Come fare per iscriversi?
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno presso l’ufficio
elettorale sull’apposito modulo disponibile. L’iscrizione è permanente.
Chi effettua la nomina?
La nomina degli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali viene effettuata dalla Commissione
Elettorale, in occasione di elezioni o referendum, dopo aver reso pubblico alla cittadinanza un
avviso della seduta. In tale seduta vengono nominati gli scrutatori, quattro per ogni sezione in caso
di elezioni, tre in caso di referendum.
La comunicazione viene notificata alla residenza degli interessati.
L’elenco dei nominativi estratti è pubblico ed è consultabile presso l’ufficio elettorale.
In tale seduta si forma, sempre per nomina, elenco degli scrutatori supplenti chiamati a sostituire gli
effettivi impossibilitati ad esercitare il compito per gravi e giustificati motivi.
15
Carta dei Servizi Demografici
AVERE O RINNOVARE IL PASSAPORTO?
È utile sapere che il passaporto è valido per espatriare in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello
Italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini italiani.
Ha validità di dieci anni, salvo casi particolari.
COSA DEVO PRESENTARE?
o la richiesta di rilascio del passaporto compilata, il cui modello è disponibile presso l’ufficio
o
o
o
o
o
o
o
scaricabile
dal
sito
della
Polizia
di
Stato
http://poliziadistato.it/pds/file/files/passaporto2.pdf;
l’eventuale passaporto scaduto o, in sua mancanza, denuncia di furto o smarrimento fatta
all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia);
2 fotografie formato tessera specificando che servono per il rilascio del passaporto;
la marca amministrativa per passaporti, attualmente di Euro 40,29 (AVVERTENZA: la
marca vale 365 giorni il primo anno dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni
successivi la scadenza delle successive marche fa sempre riferimento alla data di scadenza
del passaporto);
il versamento su conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento del Tesoro con causale “Importo per il rilascio del passaporto
elettronico”, attualmente di Euro 42,50;
se ho figli minori devo presentare l’atto di assenso dell’altro genitore esercente la potestà
genitoriale sui figli. Nel caso in cui non fosse possibile ottenere tale assenso, occorre il nulla
osta del Giudice Tutelare, da richiedere al Tribunale competente per territorio.
se ho meno di anni 18, occorre l’assenso da parte dei miei genitori.
Dal 25/11/2009 non è più possibile iscrivere i minori sul passaporto del genitore, tutore o altra persona
delegata ad accompagnarli. Per il minore di età inferiore agli anni 14, l’uso del passaporto è subordinato alla
condizione che viaggi in compagnaia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato
sul passaporto, o su dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’art. 3
lett.a) L.21/11/1967 n. 1185.
La domanda compilata, accompagnata da tutta la documentazione necessaria, può essere consegnata
all’ufficio Passaporti della Questura di Sondrio o all’ufficio Anagrafe del Comune che, provvederà alla
trasmissione della pratica ed all’eventuale ritiro del passaporto. Il cittadino dovrà comunque recarsi in
Questura per il rilascio delle impronte o alla presentazione della domanda o trascorsi 10 giorni dalla
presentazione nelle ore antimeridiane per il contestuale ritiro del passaporto.
Rilascio Passaporti- NOVITA’.
Si chiama “AGENDA PASSAPORTO” ed aiuterà tutti i cittadini nel disbrigo delle incombenze riguardanti
la richiesta del nuovo passaporto biometrico, entrato in vigore da gennaio 2010.
Si tratta di un sistema che consente ai cittadini di registrarsi e presentare, direttamente via web, la domanda
per ottenere il passaporto.
I cittadini possono accedere da casa, se muniti di collegamento internet e registrarsi direttamente sul sito
https://www.passaportonline.poliziadistato.it , seguendo le indicazioni richieste dalla procedura ed
inserendo i dati anagrafici e biometrici necessari alla compilazione della modulistica utilizzata nella prassi
per la richiesta del passaporto.
Il sistema invierà loro, tramite l’indirizzo di posta elettronica [email protected] , il modello
“308” già compilato, l’elenco della documentazione occorrente e l’appuntamento con l’indicazione del
giorno e dell’orario di presentazione per depositare le impronte digitali.
L’appuntamento è valido per la presentazione di una sola persona presso gli sportelli dell’Ufficio Passaporti
della Questura.
Il sistema, realizzato dal Dipartimento della P.S. in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, entrato in funzione progressivamente, ed entro la fine dell’anno 2010, dovrebbe essere operativo per
tutte le Questure del territorio nazionale
16
Carta dei Servizi Demografici
COSA DEVO FARE PER…..
AVERE LA CARTA DI IDENTITA’?
Anzitutto devo avere compiuto i 15 anni di età e poi presentarmi all’Ufficio Anagrafe con:
o tre fotografie uguali e recenti. Non possono essere riprodotte con la stampante di un
personal computer per non alterarne la qualità nel tempo.
o eventuale carta d’identità scaduta o, in mancanza di questa, copia della denuncia di furto o
smarrimento del documento presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o
Polizia).
o se sono minorenne occorre la firma di entrambi i miei genitori, perché il documento sia
valido per l’espatrio.
Può essere utilizzata per espatriare in Stati che abbiano stipulato particolari convenzioni con il Governo
Italiano o, con qualche limitazione, nei Paesi della Comunità Europea.
Attualmente si può espatriare:
- liberamente in: FRANCIA, BELGIO, OLANDA, LUSSEMBURGO, SVIZZERA, AUSTRIA,
GERMANIA, MALTA, GRANBRETAGNA, SPAGNA, PORTOGALLO, POLONIA, GRECIA,
LIECHTENSTEIN, PRINCIPATO DI MONACO, SLOVENIA, CROAZIA, TURCHIA, IRLANDA;
- solo se si è maggiorenni in: SVEZIA, NORVEGIA, DANIMARCA, LETTONIA, ESTONIA, LITUANIA,
UNGHERIA, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, (i minorenni devono essere in possesso
di passaporto);
- solo per viaggi organizzati in: TUNISIA, EGITTO eMAROCCO.
L’elenco costantemente aggiornato dei Paesi in cui si può espatriare con la sola carta di identità lo si può
trovare sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) e su quello di Viaggiare Sicuri, a cura
del Ministero degli Affari Esteri e dell’A.C.I. (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it) Se sono cittadino straniero
posso ottenere la carta di identità, ma non la potrò usare per espatriare. Il temine per il rilascio della carta di
identità è fissato dalla normativa di riferimento in 30 giorni, ma l’ufficio predispone solitamente la carta di
identità in tempo reale. E’ soggetta al pagamento di diritti, attualmente nella misura di Euro 5,42 o di
Euro.10,58 in caso di duplicato.
AVERE IL CERTIFICATO DI NASCITA CON FOTOGRAFIA VALIDO
PER L’ESPATRIO?
Per i minori di 15 anni, su richiesta di entrambi i genitori, posso avere un documento valido per l’espatrio.
COSA DEVONO PRESENTARE I MIEI GENITORI?
o domanda dei genitori;
o due mie fotografie formato tessera;
o Fotocopia dei documenti d’identità dei miei genitori;
Posso recarmi nei seguenti Paesi:
FRANCIA, BELGIO, OLANDA, LUSSEMBURGO, SVIZZERA, AUSTRIA, GERMANIA, MALTA,
GRAN BRETAGNA, SPAGNA, PORTOGALLO, POLONIA, GRECIA, LIECHTENSTEIN,
PRINCIPATO DI MONACO, SLOVENIA, CROAZIA, TURCHIA, IRLANDA.
Se ho più di 14 anni potrò viaggiare da solo.
Il certificato di nascita valido per l’espatrio deve essere convalidato dalla Questura di Sondrio, l’ufficio
Anagrafe del Comune provvederà alla trasmissione della pratica e all’eventuale ritiro.
Il costo del certificato di nascita con fotografia valido per l’espatrio è di Euro 0,52 e il certificato avrà la
validità di un anno.
CAMBIARE RESIDENZA?
Devo dimostrare la dimora abituale nel Comune di Villa di Tirano, requisito che viene accertato dagli Agenti
di Polizia Locale.
COSA DEVO PRESENTARE?
Se sono un cittadino italiano o comunitario maggiorenne devo presentare per me e per i membri della mia
famiglia:
1) carta d’identità (obbligatoria);
17
Carta dei Servizi Demografici
2) codice fiscale (obbligatorio);
3) dati esatti della patente di guida e targa dei veicoli intestati;
4) dati certi per individuare l’alloggio occupato (es: contratto di locazione o denuncia di cessione di
fabbricato) per il controllo dell’indirizzo e per verificare la cancellazione o meno della famiglia residente
prima nell’alloggio.
5) se sono cittadino comunitario devo presentare attestazione di regolarità del soggiorno rilasciata dal
Comune italiano di precedente iscrizione o in caso di immigrazione dall’estero dovrò documentare
l’eventuale attività lavorativa o le disponibilità finanziarie e la copertura sanitaria che mi consentono di
inoltrare la domanda per ottenere l’attestazione di regolarità del soggiorno;
6) chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare la propria identità mediante l’esibizione del
passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire atti
autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se
straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.
Se sono un cittadino extracomunitario maggiorenne devo presentare per me e per i membri della mia
famiglia:
1) permesso di soggiorno in corso di validità
2) passaporto in corso di validità (obbligatorio);
3) codice fiscale (obbligatorio);
4) carta d’identità rilasciata dal comune di precedente residenza (obbligatoria);
5) dati esatti della patente di guida italiana se posseduta e targa dei veicoli intestati;
6) dati certi per individuare l’alloggio occupato (es: contratto di locazione o denuncia di cessione di
fabbricato) per il controllo dell’indirizzo e per verificare la cancellazione o meno della famiglia residente
prima nell’alloggio.
9) certificato di matrimonio legalizzato e tradotto nel caso di persone coniugate;
10) chi trasferisce la residenza dall’estero insieme alla famiglia, deve esibire atti autentici che ne dimostrino
la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.
DEVO SAPERE CHE:
Il procedimento di iscrizione ha inizio con la presentazione dei documenti sopra descritti e con la firma sul
modello della richiesta, che sarà trasmesso alla Polizia locale per gli accertamenti necessari da parte
dell’Ufficio Anagrafe.
Il richiedente riceve dall’Ufficio Anagrafe la comunicazione di avvio del procedimento, che viene inviata
anche al Comune di precedente residenza.
Decorso il temine di 70 giorni dalla presentazione della richiesta, se la Polizia locale non riesce a reperire i
cittadini interessati, la pratica viene annullata e ne vengono portati a conoscenza sia il richiedente, tramite
raccomandata spedita all’ultimo indirizzo conosciuto, che il comune di provenienza.
Il servizio è gratuito sia per quanto riguarda l’interazione con i Comuni di provenienza che per la variazione
di indirizzo su patente di guida e carta di circolazione dei veicoli intestati a cui provvede l’ufficio inviando i
dati alla Motorizzazione Civile.
COSA DEVO FARE PER...
AVERE CERTIFICAZIONI
ANAGRAFICHE?
È utile sapere che certificati anagrafici sono quelli attestanti la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza,
l’esistenza in vita, lo stato civile, ecc.
Hanno validità di sei mesi, ma possono avere valore anche successivamente, se l’utente dichiara in calce agli
stessi che le informazioni in essi contenute non hanno subito modifiche.
Vengono rilasciati immediatamente a meno che non si tratti di certificazioni storiche che richiedono ricerche
d’archivio e per le quali la legge di riferimento fissa il termine in 30 giorni.
Le certificazioni più comuni riguardano:
• la data e il luogo di nascita
• la residenza
• la cittadinanza
• il godimento dei diritti politici
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Carta dei Servizi Demografici
• lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
• lo stato di famiglia
• l'esistenza in vita
• la morte
Le certificazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere sostituite da autocertificazioni
(vedere la voce per l’autocertificazione).
Nel caso debbano essere presentate a privati, sono assoggettate all’imposta di bollo, attualmente di Euro
14,62, e ai diritti di segreteria, attualmente di Euro 0,52.
COSA DEVO FARE PER...
L’AUTOCERTIFICAZIONE?
E’ utile sapere che l’autocertificazione mi consente di dichiarare dati o fatti riguardanti la mia persona senza
la necessità di recarmi in comune per richiedere le tradizionali certificazioni.
Le dichiarazioni più comuni che si possono autocertificare sono:
• la data e il luogo di nascita
• la residenza
• la cittadinanza
• il godimento dei diritti politici
• lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
• lo stato di famiglia
• l'esistenza in vita
• la nascita del figlio
• il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
• la posizione agli effetti degli obblighi militari
• l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
• titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione
• situazione reddituale ed economica
• stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
• tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
• di non aver riportato condanne penali …. ecc.
COME DEVO IMPOSTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE?
Posso seguire la traccia come da esempio sotto riportato anche su un qualsiasi foglio bianco
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE GENERICA
Il Sottoscritto Mario Rossi
nato a Villa di Tirano (SO) il 01.01.19..,
residente a Villa di Tirano (So) in Via Verde n° 10 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R.
n. 445/2000
DICHIARA CHE
(va inserita la dichiarazione del cittadino)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
Villa di Tirano, lì ……………
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
IMPORTANTE:
E’ indispensabile però perché l’autocertificazione sia accettata che la stessa sia regolarmente datata e firmata.
COSA NON POSSO AUOCERTIFICARE?
In realtà vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i
tradizionali certificati, ad esempio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Gli uffici pubblici possono rifiutarsi di ricevere la mia autocertificazione?
NO!!! E’ un mio diritto riconosciuto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e successive modificazioni).
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Carta dei Servizi Demografici
Per comodità i modelli sui quali autocertificare stati o requisiti personali sono disponibili anche presso
l’Ufficio Anagrafe e scaricabili dal sito del comune.
COSA DEVO FARE PER...
IL PASSAGGIO DI
PROPRIETA’ DEI VEICOLI
Posso recarmi all’Ufficio Anagrafe per autenticare la firma in merito al passaggio di proprietà dei veicoli,
anziché presentarmi dal notaio.
COSA DEVO PRESENTARE?
Devo essere il proprietario del veicolo e presentare il Certificato di proprietà del veicolo, un documento di
identità in corso di validità e una marca da bollo, attualmente di Euro 14,62.
L’autenticazione della firma è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria, attualmente di Euro 0,52.
N.B. E’ utile sapere che per gli altri adempimenti in merito al trasferimento di proprietà del veicolo la
competenza è del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o delle agenzie abilitate, come in precedenza.
DOVE DEVO ANDARE?
UFFICIO ANAGRAFE – Piazza Torelli, 3
Tel.: 0342 795001
Fax: 0642 797570
Referenti: Martinelli Catia, Schivardi Fausto, Armanasco Miriam
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Carta dei Servizi Demografici
LA NORMATIVA E LE BANCHE DATI
LE BANCHE DATI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
L’Ufficio Servizi Demografici dispone di alcune tra le più rilevanti banche dati previste dall’ordinamento italiano. Si ritiene
opportuno informare gli utenti che i dati relativi a nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza possono essere
visualizzati da tutti i gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta, dagli organismi preposti al prelievo contributivo e fiscale, ed
in generale da ogni ente che debba verificare una dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dai privati, o che debba
eseguire accertamenti d’ufficio.
L’Ufficio Servizi Demografici è sempre a disposizione per ogni informazione ulteriore che si desideri avere in merito alla custodia, al
trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali.
CERTIFICAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE
Dall'anno 2000, a seguito del D.P.R. n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa", le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietá nella maggior parte dei casi non necessitano piú
nemmeno dell’autenticazione della firma del dichiarante, con il vantaggio che non vanno piú pagati l’imposta di bollo ed i diritti di
segreteria. Infatti solo se la dichiarazione serve a riscuotere benefici economici o se viene presentata ai privati, la firma deve essere
autenticata da notaio, cancelliere, segretario comunale o incaricato del Sindaco. In tutti gli altri casi é sufficiente che il dichiarante
firmi davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione, o che alleghi alla dichiarazione giá firmata una semplice fotocopia
del proprio documento d’identitá.
Su questo punto, viste le numerose richieste allo sportello, l'Ufficio Servizi Demografici é impegnato ad informare il pubblico, sia a
voce, al momento della richiesta di certificati o di autenticazioni superflue e costose, sia per iscritto: infatti sui moduli per le
dichiarazioni sostitutive il cittadino puó leggere le informazioni piú utili sull’argomento.
Estratto dal D.P.R 445 del 28 dicembre 2000:
PER IL CITTADINO CHE FIRMA LA DICHIARAZIONE:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
PER IL DIPENDENTE CHE RICEVE LA DICHIARAZIONE:
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. Costituiscono altresí violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell' articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la
dichiarazione sostitutiva;
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un
documento di riconoscimento.
21
Carta dei Servizi Demografici
SCHEDE RIEPILOGATIVE
Attività/Prodotto
Carta d’identità
(validitá: 10 anni)
Costo
Euro 5,42
ANAGRAFE – DOCUMENTI ESPATRIO
Tempi di attesa
Tempi massimi di
Documenti necessari
massimi allo
procedimento
sportello/ufficio
- 3 fotografie uguali,
30 minuti
Immediatamente allo
recenti, su carta
sportello
fotografica formato
tessera, con tratti del viso
ben visibili, senza
cappello, su sfondo chiaro;
- carta d’identitá già
scaduta o in scadenza
(massimo 180 giorni
prima);
- in caso di
deterioramento: carta
deteriorata;
- in caso di furto o
smarrimento: denuncia
presentata presso le
competenti autorità e altro
documento di
riconoscimento (in
mancanza di altro
documento di
riconoscimento, sono
necessari due testimoni
muniti di documento
d’identita valido).
Proroga validitá
della carta d´identitá
30 minuti
Immediatamente allo
sportello
- La carta d´identitá in
possesso, solo se
scaduta dopo il 26.06.2008
Carta
d’identità
per minori
tra i 15 e i 18 anni
30 minuti
Immediatamente
allo sportello
- 3 fotografie come sopra
descritte;
Per la richiesta è
necessaria la presenza del
minore e di entrambi i
genitori, muniti di
documento di
riconoscimento in corso di
Validità.
Senza costi
Note
In caso di deterioramento,
smarrimento o furto della
carta in corso di validità, il
costo è di Euro 10,58.
Indennizzo
22
Carta dei Servizi Demografici
Attività/Prodotto
Cambio residenza (da
altro comune d'Italia o
dall'estero)
ANAGRAFE – CAMBI RESIDENZA
Tempi di attesa
Tempi massimi di
Documenti necessari
massimi allo
procedimento
sportello/ufficio
- Documento d’identitá;
30 minuti massimo
90 giorni
salvo particolari esigenze
istruttorie
- codice fiscale;
- patente di guida e
libretto/i di circolazione;
- per comunitari: se
provenienti da altro
Comune italiano, attestato
di regolare soggiorno;
- per gli stranieri:
permesso di
soggiorno/carta di
soggiorno.
Variazioni
anagrafiche
30 minuti
30 giorni
- atti che documentanole
variazioni richieste.
Rilascio attestato di
regolaritá al
soggiorno per
cittadini comunitari
30 minuti
30 giorni
- Il modello di richiesta,
riportante
la
documentazione
necessaria, é reperibile
presso l’ufficio Anagrafe
Attestazione di
soggiorno permanente
per cittadini
comunitari giá
residenti
30 minuti
30 giorni
- Il modello di richiesta,
riportante la
documentazione
necessaria, é reperibile
presso l’ufficio Anagrafe
salvo particolari esigenze
istruttorie
Note
Il tempo di iscrizione
anagrafica può variare inb
funzione dei tempi di
cancellazione da parte del
comune di provenienza;
l'iscrizione avrà decorrenza
dalla data di presentazione
della domanda.
Chi trasferisce la residenza
dall’estero
deve
comprovare
la
propria
identità
mediante
l’esibizione del passaporto
o di altro documento
equipollente.
Se
il
trasferimento
concerne
anche la famiglia, deve
esibire atti autentici che ne
dimostrino la composizione,
rilasciati dalle competenti
autorità dello Stato di
provenienza se straniero o
apolide, o dalle autorità
consolari
se
cittadino
italiano.
23
Carta dei Servizi Demografici
Attività/Prodotto
Cambio d’indirizzo
ANAGRAFE – CAMBI INDIRIZZO E EMIGRAZIONE
Tempi di attesa
Tempi massimi di
Documenti necessari
massimi allo
procedimento
sportello/ufficio
- Documento di identitá;
30 minuti
90 giorni
salvo particolari esigenze
istruttorie
- patente di guida e
libretto/i di circolazione;
- per gli stranieri:
permesso di
soggiorno/carta di
soggiorno.
- documento
d'identitá.
Note
Importante
esibire
documentazione da cui
rilevare la numerazione
civica interna ed esterna
dell’abitazione.
il cambio decorre dalla data
di
presentazione
della
domanda.
Emigrazione in altro
comune
30 minuti
20 giorni
Emigrazione all'estero
di cittadini comunitari
e stranieri
30 minuti
20 giorni salvo
particolari esigenze
istruttorie
Iscrizione all'Aire
E' possibile richiedere l'iscrizione all'Aire solo nei casi in cui la permanenza all'estero sia di durata superiore
ai 12 mesi e non nei casi di occupazioni stagionali o quando si tratti di dipendenti di ruolo dello Stato in
servizio all'estero
L'interessato ha l'obbligo di
- documento
20 giorni
30 minuti
effettuare entro 90 gg. al
d'identitá.
salvo
(comunicazione
obbligatoria)
(caso 1)
Presso l'Anagrafe del
comune di residenza
in Italia (comunicazione
facoltativa)
(caso 2)
Presso il Consolato
di appartenenza
(comunicazione
obbligatoria)
La richiesta di iscrizione
anagrafica va presentata
presso il nuovo Comune di
residenza.
Lo sportello, in questo
procedimento,
fornisce
unicamente informazioni in
merito alla pratica di
emigrazione
salvo particolari esigenze
istruttorie
particolari
esigenze
istruttorie
20 giorni
salvo
particolari
esigenze
istruttorie
- Documento di
identitá;
- per gli stranieri:
permesso di
soggiorno/carta
di soggiorno.
Consolato competente la
dichiarazione
di
trasferimento all'estero.
Si
sottolinea
che
il
procedimento
rimane
sospeso in attesa che il
Consolato trasmetta al
Comune
il
modello
consolare
L'interessato ha l'obbligo di
effettuare entro 90 gg. al
Consolato competente la
dichiarazione
di
trasferimento all'estero.
Si
sottolinea
che
il
procedimento
rimane
sospeso in attesa che il
Consolato trasmetta al
Comune
il
modello
consolare
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Carta dei Servizi Demografici
Attività/Prodotto
Certificazione
anagrafica
ANAGRAFE – CERTIFICAZIONI VARIE
Tempi di attesa
Tempi massimi di
Documenti necessari
massimi allo
procedimento
sportello/ufficio
- documento di identitá;
20 minuti
Immediatamente allo
- Richiesta motivata.
sportello
Note
Autentiche di copia e
di firma
20 minuti
Immediatamente allo
sportello
- documento di identitá;
Si rammenta che per
l'autentica di copie è
necessario
esibire
l’originale del documento.
La firma deve essere
apposta in presenza del
dipendente addetto.
Legalizzazione di
fotografie
20 minuti
Immediatamente allo
sportello
- documento di identitá,
foto formato tessera e la
persona interessata.
Si legalizzano solo ad uso
rilascio documenti personali
di riconoscimento.
Dichiarazioni
sostitutive di atto di
notorietà
20 minuti
Immediatamente allo
sportello
- Documento d’identità in
corso di validità;
- Si dichiarano stati, fatti e
qualità a diretta
conoscenza degli
interessati;
La firma deve essere
apposta in presenza del
dipendente
addetto
all’autentica.
Dichiarazione di
dimora abituale (solo
20 minuti
Immediatamente allo
sportello
- documento di identitá;
- permesso/carta di
soggiorno rinnovato/a.
Certificazione
anagrafica pregressa
20 minuti
15 giorni
- documento d’identitá;
- Richiesta motivata;
Attività/Prodotto
Tempi di attesa
massimi allo
sportello/ufficio
20 minuti
per i cittadini extra
comunitari) art. 7 D.P.R n.
223/89
(storico)
Accoglimento denunce
di dichiarazione di
morte avvenute nel
comune di Villa di
Tirano e rilascio
permesso di
seppellimento
STATO CIVILE – DECESSI
Tempi massimi di
Documenti necessari
procedimento
30 minuti
Note
- Accertamento di morte
(necroscopica);
- Dichiarazione di morte;
- Scheda Istat.
.
25
Carta dei Servizi Demografici
Attività/Prodotto
Atto di nascita
Riconoscimento di
figlio naturale
STATO CIVILE – NASCITE e CITTADINANZA
Tempi di attesa
Tempi massimi di
Documenti necessari
massimi allo
procedimento
sportello/ufficio
- Attestazione di nascita;
20 minuti
Immediatamente
- Documento di identitá.
Fase 1:
è necessaria la
presenza degli
interessati per fissare
l'appuntamento per la
firma dell'atto
20 minuti
Immediatamente
su appuntamento
firma dell'atto
20 minuti
dell’art. 44 D.P.R.
396/2000
Fase 1:
è necessaria la
presenza degli
interessati per fissare
l'appuntamento per la
firma dell'atto
20 minuti
la denuncia deve essere
fatta entro 10 gg. dalla
nascita
- documento d’identitá o
altro documento di
riconoscimento;
- documento d’identitá o
altro documento di
riconoscimento;
Fase 2:
Riconoscimento
prenatale ai sensi
Note
Immediatamente
- documento d’identitá o
altro documento di
riconoscimento;
- estratti atti di nascita di
entrambi i genitori con
maternitá e paternitá;
- documentazione sanitaria
attestante le settimane di
gravidanza.
- documenti d’identitá o
altro documento di
riconoscimento
- La documentazione
necessaria dipende dal tipo
di correzione richiesta e
viene acquisita d'ufficio
- documento d’identitá o
altro documento di
riconoscimento;
- decreto di cambio nome
e cognome rilasciato dal
Commissariato del
Governo.
- Documento d’identitá o
altro documento di
riconoscimento.
su appuntamento
Fase 2:
firma dell'atto
20 minuti
Correzioni su atti di
nascita ai sensi dell’art.
20 minuti
Max 30 giorni
Trascrizione
decreto cambio
nome e cognome
20 minuti
Su appuntamento
Scelta esatta
indicazione del
proprio prenome ai
20 minuti
Max 30 giorni
Sentenze di
Riconoscimento
giudiziario o
disconoscimento e
cambio sesso
Giuramento e
trascrizione decreto
conferimento
cittadinanza italiana
20 minuti
Max 30 giorni
- Documento d’identitá o
altro documento di
riconoscimento;
- Sentenza.
Su invito
Max 30 minuti
- documento d’identitá
- n. 1 Marca da bollo
Euro 14,62.
98 D.P.R. 396/2000
sensi dell’art. 36 D.P.R.
396/2000
- i certificati di cittadinanza
potranno essere rilasciati
non prima dei 3 giorni
successivi al giuramento
Indennizzo
26
Carta dei Servizi Demografici
Attività/Prodotto
Richiesta
pubblicazione di
matrimonio (fase 1)
Firma
pubblicazioni
(fase 2)
Tempi di attesa
massimi allo
sportello/ufficio
20 minuti
STATO CIVILE – MATRIMONI
Tempi massimi di
Documenti necessari
procedimento
- documento d’identitá dei
nubendi
e
fissazione
immediata
di
appuntamento per la firma
delle pubblicazioni, salvo i
casi per i quali si renda
necessaria l’acquisizione
d’ufficio
della
documentazione
presso
altri comuni.
I cittadini stranieri devono
procurarsi il "nulla osta al
matrimonio" rilasciato
dalle rispettive autoritá
diplomatiche in Italia.
Inoltre devono esibire
permesso di soggiorno o
titolo equipollente che
autorizzi la permanenza
sul territorio nazionale.
Max 30 minuti
- Documenti d’identitá dei
nubendi; codici fiscali di
entrambi; una marca da
bollo da Euro 14,62 se
ambedue residenti nel
comune oppure 2 marche
da bollo da Euro 14,62, se
residenti
in
comuni
diversi.
non oltre i 180 gg
dalla
scadenza dei termini legali
della pubblicazione.
- Nessuno.
Allo scadere dei
termini legali di
pubblicazione (11
giorni)
- Nessuno.
Max 30 giorni
- la documentazione
necessaria dipende dal tipo
di correzione richiesta e
viene acquisita d'ufficio.
presentando la necessaria
documentazione.
Su appuntamento
Celebrazione del
matrimonio civile
Rilascio nulla osta per
celebrazione
matrimonio religioso
Immediatamente
presso l'ufficio
Max
10 minuti
Note
(salvo il caso in cui i
nubendi sono residenti in
due Comuni diversi)
Correzione su atti di
matrimonio ai sensi
Max 15 minuti
dell’art. 98 D.p.r 396/2000
Trascrizione
matrimoni religiosi
celebrati a Villa di
Tirano
Atto di riconciliazione
ai sensi dell’art. 63 comma 1
lett. g D.P.R. 396/2000
entro 5 giorni dal
ricevimento
Max 15 minuti
per fissare l'appuntamento
(non telefonico) presso
l'ufficio.
L'appuntamento verrá fissato
massimo nei 10 giorni
successivi
Max 15 minuti
- documento d’identitá dei
coniugi (sia alla fissazione
dell'appuntamento che alla
firma dell'atto).
27
Carta dei Servizi Demografici
dennizzo
Attività/Prodotto
Certificato e/o estratti
di
nascita,
di
matrimonio,
di
decesso
Copie integrali
di atti di nascita,
di matrimonio,
di decesso
STATO CIVILE – CERTIFICAZIONI
Tempi di attesa
Tempi massimi di
Documenti necessari
massimi allo
procedimento
sportello/ufficio
- Carta d’identitá o altro
Max
Immediatamente
documento di
20 minuti
allo sportello
riconoscimento; oppure
delega su carta semplice
del diretto interessato
accompagnata da
fotocopia del suo
documento d'identitá
sottoscritta dall'interessato
stesso e puntuale
motivazione della
richiesta.
Max
20 minuti
Rilascio certificati e/o
estratti per posta o via
fax
Certificato di nascita
per minori di 15 anni
ai fini dell'espatrio
Note
Immediatamente
allo sportello
- Carta d’identitá o altro
documento di
riconoscimento;
- oppure delega del diretto
interessato accompagnata
da fotocopia del suo
documento d'identitá
sottoscritta dall'interessato
stesso e puntuale
motivazione della
richiesta.
Max 2 giornI
- Richiesta scritta
motivata;
- Copia della carta
d’identitá o altro
documento di
riconoscimento.
Dipendono dalla
Questura
- 2 fotografie del minore
- Il certificato va richiesto
dai genitori o da chi
esercita la potestà
genitoriale sul minore su
modello rilasciato
dall’ufficio allegando
copie dei documenti
d’identità;
- Il certificato va
perfezionato, ai fini
dell'espatrio, presso la
Questura;
- Il documento è valido 1
anno e scade comunque al
compimento del 15° anno
di età del minore.
per l'inoltro all'Ufficio
spedizioni comunale
Max
20 minuti
Indennizzo
28
Carta dei Servizi Demografici
Attività/Prodotto
Consegna congedo
SERVIZIO LEVA E AFFARI MILITARI
Tempi di attesa
Tempi massimi di
Documenti necessari
massimi allo
procedimento
sportello/ufficio
- documento di identitá o
Su invito
Immediatamente
altro
documento
riconoscimento;
- cartolina invito.
Registrazione e firma
congedo giá in
possesso
dell'interessato
Max 10 minuti
Max 5 giorni
- documento d’identitá o
altro documento di
riconoscimento;
- congedo militare.
Consegna certificati di
riforma
Su invito dell’ufficio
Max 5 giorni
- documento d’identitá o
altro documento di
riconoscimento;
- cartolina invito.
di
Note
si suggerisce di attendere
sempre l’invito dell’ufficio, o
di contattarlo
telefonicamente.
29
Carta dei Servizi Demografici
Attività/Prodotto
Iscrizione nell’albo
degli scrutatori
Tempi di attesa
massimi allo
sportello/ufficio
Max 20 minuti
SERVIZIO ELETTORALE
Tempi massimi di
Documenti necessari
procedimento
Note
Entro il 15 gennaio di
ogni anno
- Documento d’identitá;
- modello di richiesta
(reperibile presso l'ufficio
o nel sito
internet del Comune di
Villa di Tirano
Il modello di richiesta,
debitamente compilato, puó
essere inoltrato anche
tramite lettera o fax, con
allegata copia del
documento d'identitá;
- le richieste devono
pervenire entro il mese di
novembre di ogni anno;
- L'albo degli scrutatori
viene aggiornato entro il 15
gennaio di ogni anno.
- Documento d’identitá;
- modello di richiesta
(reperibile presso l'ufficio
o nel sito
internet del Comune di
Villa di Tirano
Il modello di richiesta,
debitamente compilato, puó
essere inoltrato anche
tramite lettera o fax, con
allegata copia del
documento d'identitá;
- le richieste devono
pervenire entro il mese di
ottobre di ogni anno;
- L'albo dei presidenti viene
aggiornato nel mese di
dicembre di ogni anno.
Iscrizione nell’albo
dei presidenti di
seggio
Max 20 minuti
Entro il mese di
dicembre di ogni anno
Consegna della
tessera elettorale
Max 10 minuti
Immediatamente
presso l’Ufficio Polizia
Locale
- Lettera invito rilasciata
dall’ufficio elettorale;
- documento d’identitá;
- eventuale tessera
elettorale rilasciata dal
comune di precedente
iscrizione.
Richiesta di duplicato
della tessera elettorale
Max 10 minuti
Max 3 giorni
- dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietá in
ordine a smarrimento, furto
o deterioramento (modello
reperibile presso l'ufficio
elettorale
Richiesta Duplicato
etichetta adesiva
riportante gli
aggiornamenti della
tessera elettorale a
seguito di variazioni
anagrafiche
Certificati iscrizione
liste elettorali
Max 10 minuti
Max 3 giorni
- Documento d’identitá;
Max 10 minuti
Max 1 giorno
- Documento d’identitá;
30
Carta dei Servizi Demografici
LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Questa sezione riporta in sintesi, i principali riferimenti normativi e le norme regolamentari inerenti i seguenti argomenti: Stato
civile, Leva e Affari militari, Anagrafe ed Elettorale.
STATO CIVILE
• D.P.R. 3.11.2000, n. 396:"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'
ordinamento dello Stato civile";
• Legge 4.5.1983, n. 184: "Diritto del minore ad un famiglia";
• Legge 5.2.1992, n. 91:"Nuove norme sulla cittadinanza";
• D.P.R 12.10.1993, n. 572:"Regolamento di esecuzione della legge n.91/1992";
• Legge 14.12.2000, n. 379:"Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e giá residenti nei
territori appartenenti all'
impero austro-ungarico e ai loro discendenti";
• Legge 31.5.1995, n. 218:"Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato";
• L. 1.12.1970, n. 898: "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";
• L. 27.5.1929, nr. 847: "Disposizioni per l'
applicazione del Concordato dell'
11.02.1929 tra Santa Sede e Italia";
• L. 25.3.1985, nr. 121: Ratifica ed esecuzione dell'
accordo firmato a Roma il 18.02.1984, che apporta modifiche al Concordato
Lateranense dell'
11.02.1929;
• Codice Civile
LEVA E AFFARI MILITARI
• Legge 14.11.2000, n. 331, D.Lgs. 8.5.2001, n.215 e Legge 23.8.2004, n. 226: "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di
leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata";
• D.P.R. 14.2.1964, n. 237 ; L. 31.5.1975, n. 191;
• L. 24.12.1986, n. 958;
• R.D. 6.6.1940, n. 1481;
• R.D. 3.4.1942, n. 1133;
• L. 31.3.1966, n. 259;
• L. 22.11.1977, n. 890;
• L. 31.1.1992, n. 64;
• D.M. 22.3.1990, n. 114;
• D.M. 8.7.1991, n. 405;
ANAGRAFE
• 24.12.1954, n. 1228: "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
• D.P.R. 30.5.1989, n. 223: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
• D.P.R. 6.9.1989, n. 323: "Regolamento per l'
esecuzione della legge 27.10.1988, n. 470, sull'
anagrafe e censimento degli italiani
all'
estero”;
• L. 27.10.1988, n. 470: "Anagrafe e censimento degli italiani all'
estero";
• R.D. 18.6.1931, n. 773: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Rilascio carta d'
identitá)”;
• R.D. 6.5.1940, n. 635: "Approvazione del regolamento per l'
esecuzione del testo unico 18.6.1931, n.773 delle leggi di pubblica
sicurezza (Rilascio carta d'
identitá)”;
• L. 21.11.1967, n. 1185: "Norme sui passaporti";
• D.P.R. 6.8.1974, n. 649:" Disciplina dell'
uso della carta d'
identitá e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini
dell'
espatrio";
• D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437: "Regolamento recante caratteristiche e modalitá per il rilascio della carta d'identitá elettronica e
del documento di identitá elettronico";
• D.M. 19.7.2000:"Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'
identitá e al documento di identitá elettronico";
• D.M. 8.11.2007 "Regole tecniche della carta d'
identità elettronica";
• D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivitá, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
• D.Lgs. 25.7.1998, n. 286:"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'
immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero";
• D.Lgs. 30.12.1997, n. 504;
• L. 8.7.1998, n. 230; D.M. 1.2.1999, n. 71;
• L. 6.3.2001, n. 64; D.Lgs. 8.5.2001, n. 215;
• L. 14.11.2000, n. 331; D.P.C.M. 21.11.2001, n. 453;
• D.M. 25.2.2003; D.Lgs. 5.4.2002, n. 77, per quanto attiene a: formazione delle liste di leva, acquisizione e istruzione di pratiche
di dispensa dal servizio di leva, cancellazioni dalle liste di leva, notifiche dei dispacci ministeriali inerenti istanze di dispensa,
annotazione nei ruoli matricolari di dispense, dichiarazioni di riforma, stati di renitenza, obiezione di coscienza, etc.;
• L. 2.8.2007, n. 130 "Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza".
ELETTORALE
• D.P.R. 20.3.1967, nr. 223: "Approvazione del Testo Unico delle norme per la disciplina dell'
elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali";
• Legge 24.1.1979, n. 18; Legge 8.4.1980, n. 90; D.L. 24.6.1994, n. 408: “Norme e disposizioni inerenti l'
elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all'
Italia”;
• D.P.R 30.3.1957, n. 361; D.Lgs. 20.12.1993, n. 533; Legge 16.4.2002, n.62; L. 21.12.2005, n. 270: “Norme e disposizioni
inerenti all'
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”;
• L.25.5.1970, n. 352: "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";
• L. 4.4.1956, n. 212 e ss.mm.: “Norme e disposizioni inerenti la propaganda elettorale”;
31
Carta dei Servizi Demografici
• Legge 30.4.1999, n. 120; D.P.R. 8.9.2000, n. 299: “Norme e regolamento concernente l'
istituzione, le modalitá di rilascio,
l'
aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente”;
• L. 27.12.2001, nr. 459 e D.P.R. 2.4.2003, nr. 104: “Norme e disposizioni inerenti l'
esercizio di voto degli Italiani residenti
all'
estero”;
• D.P.R. 31.8.1999, n. 394:"Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'
immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
• D.M. 18.12.2000:"Modalitá di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei
Comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'
Interno,
nonché le modalitá tecniche ed il termine per l'
aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri giá
iscritti nei registri della popolazione residente";
• D.P.R. 18.1.2002, n. 54:"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei
cittadini degli Stati membri dell'
Unione Europea";
• D.P.R. 18.10.2004, n. 334: "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R 31.8.1999, n. 394, in materia di
immigrazione";
• Decreto Leg.vo 6 febbraio 2007, n. 30: "Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'
Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/3164/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE";
• D.P.R 26.10.1972, n. 642:"Disciplina dell'
imposta di bollo".
• Legge 27.1.2006, n. 22 e ss.mm.: ”Recante disposizioni per l'
esercizio domiciliare del voto per taluni elettori”;
• D.P.Reg. 1.2.2005, n.1/L e ss.mm.: "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali";
• D.Lgs. 12.4.1996, n. 197:"Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalitá di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilitá alle elezioni comunali per i cittadini dell'
Unione Europea che risiedono in uno Stato membro, di cui non hanno la
cittadinanza";
• D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; L. 30.4.1999, n. 120: “Norme e disposizioni in materia di elezioni degli organi degli enti locali e sugli
adempimenti in materia elettorale”;
• Legge 25.3.2009, n. 26: Conversione in legge, con modificazoni, del decreto-legge 27 gennio 2009, n. 3, recante disposizioni
urgenti per lo svolgimento nell'
anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
NORMATIVA GENERALE
• D.P.R. 28.12.2000, n. 445:"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
• D. lgs. 30.06.2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
• L. 7.8.1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
• L.R. 31.7.1993, n.13:"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
• D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 - Capo III - Art. 11:"Qualità dei servizi pubblici e Carta Servizi";
• Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 24.3.2004: “Rilevazione della quantità percepita dai cittadini”;
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994: "Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
• Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. 20 dicembre 2006: "Per una Pubblica Amministrazione di
qualità";
• Legge 15.7.2009, n. 94: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
32
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La Carta dei Servizi Demografici - Comunita Montana Valtellina di