IIS “De Filippis – Galdi” Polo Umanistico – Cava de’ Tirreni Liceo Classico – Linguistico –Musicale delle Scienze Umane – Economico Sociale Regolamento di Istituto Il Senato Romano – affresco del XIX secolo Versione 0.0.1 Dirigenza e Segreteria - Via Filangieri - Cava de' Tirreni -Tel./Fax 089 464174 C.F. 80023590658 Licei Classico e Musicale - Via R. Senatore, 64 Cava de' Tirreni Tel. 089 464240 - Fax 089 4687725 e-mail: [email protected] (dirigenza e segreteria) pec [email protected] web: www.defilippisgaldi.gov.it Sommario Sezione Prima – Modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali ... 7 Titolo I - Il Consiglio di classe......................................................................................................... 7 Art. 1 – Composizione e durata in carica ..................................................................................... 7 Art. 2 – Convocazione ................................................................................................................. 7 Art. 3 – Attribuzioni ..................................................................................................................... 7 Art. 4 – Presidente e Segretario Verbalizzante del Consiglio di classe ....................................... 8 Art. 5 – Validità delle sedute ....................................................................................................... 8 Art. 6 – Pubblicità delle sedute e partecipazione alle sedute ....................................................... 8 Art. 7 – Deliberazioni................................................................................................................... 8 Art. 8 – Sostituzione degli assenti ................................................................................................ 9 Art. 9 - Rinvii ............................................................................................................................... 9 Titolo II - Il Collegio dei Docenti .................................................................................................... 9 Art. 1 – Composizione e articolazione ......................................................................................... 9 Art. 2 – Convocazione ................................................................................................................. 9 Art. 3 – Attribuzioni ..................................................................................................................... 9 Art. 4 – Presidente e Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti ................................... 11 Art. 5 – Validità delle sedute ..................................................................................................... 11 Art. 6 – Pubblicità delle sedute e partecipazione alle sedute ..................................................... 11 Art. 7 – Deliberazioni................................................................................................................. 11 Art. 8 - Rinvii ............................................................................................................................. 11 Titolo III - I Dipartimenti Disciplinari ........................................................................................... 12 Art. 1 – Composizione ............................................................................................................... 12 Art. 2 – Convocazione ............................................................................................................... 12 Art. 3 – Attribuzioni ................................................................................................................... 12 Art. 4 – Presidente e Segretario Verbalizzante .......................................................................... 13 Art. 5 – Validità delle sedute ..................................................................................................... 13 Art. 6 – Pubblicità delle sedute e partecipazione alle sedute ..................................................... 13 Art. 7 - Rinvii ............................................................................................................................. 13 Titolo IV - Il Consiglio d’Istituto ................................................................................................... 13 Art. 1 – Composizione e durata in carica ................................................................................... 13 Art. 2 – Convocazione ............................................................................................................... 13 Art. 3 – Attribuzioni ................................................................................................................... 14 Art. 4 – Presidente e Segretario verbalizzante del Consiglio di Istituto .................................... 15 Art. 5 – Validità delle sedute ..................................................................................................... 15 Art. 6 – Pubblicità delle sedute e partecipazione alle sedute ..................................................... 15 Art. 7 – Deliberazioni................................................................................................................. 16 Art. 8 - Rinvii ............................................................................................................................. 16 Titolo V - Giunta Esecutiva ........................................................................................................... 16 Art. 1 – Composizione e durata in carica ................................................................................... 16 Art. 2 – Convocazione ............................................................................................................... 17 Art. 3 – Attribuzioni ................................................................................................................... 17 Art. 4 - Presidente e Segretario verbalizzante della Giunta ....................................................... 17 Art. 5 – Validità delle sedute ..................................................................................................... 17 Art. 6 – Pubblicità delle sedute .................................................................................................. 17 Art. 7 - Rinvii ............................................................................................................................. 17 Titolo VI - Il Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti ............................................. 17 Art. 1 – Composizione e durata in carica ................................................................................... 17 Art. 2 – Convocazione ............................................................................................................... 17 2 Art. 3 – Attribuzioni ................................................................................................................... 18 Art. 4 - Presidente e Segretario verbalizzante del Comitato ...................................................... 18 Art. 5 – Validità delle sedute ..................................................................................................... 18 Art. 6 – Pubblicità delle sedute .................................................................................................. 18 Art. 7 - Rinvii ............................................................................................................................. 18 Titolo VII – L’Organo di garanzia ................................................................................................. 18 Art. 1 – Composizione e durata in carica ................................................................................... 18 Art. 2 – Convocazione ............................................................................................................... 19 Art. 3 – Attribuzioni ................................................................................................................... 19 Art. 4 - Presidente e Segretario verbalizzante dell’Organo di Garanzia .................................... 19 Art. 5 – Validità della seduta ..................................................................................................... 19 Art. 6 – Pubblicità delle sedute .................................................................................................. 19 Art. 7 – Deliberazioni................................................................................................................. 19 Art. 8 - Designazioni .................................................................................................................. 20 Art. 9 - Rinvii ............................................................................................................................. 20 Sezione Seconda - Norme e principi di ordine generale .................................................................... 21 Titolo I – Principi di ordine generale ............................................................................................. 21 Art. 1 – Successo formativo e diritto-dovere allo studio .......................................................... 21 Art. 2 – La scuola come comunità educativa ............................................................................. 21 Art. 3 – Adempimenti del personale e rapporti tra le varie componenti scolastiche ................. 21 Art. 4 – Piano dell’Offerta Formativa ........................................................................................ 21 Art. 5 – Formazione delle classi................................................................................................. 21 Art. 6 – Sistemazione logistica delle attività curriculari ed extra-curriculari ............................ 22 Titolo II – Prescrizioni comportamentali di ordine generale ......................................................... 22 Art. 1 – Divieto di fumo ............................................................................................................. 22 Art. 2 – Assunzione di farmaci, segnalazione di allergie e di particolari condizioni neurologiche ............................................................................................................................... 22 Art. 3 – Uso di dispositivi elettronici ......................................................................................... 23 Art. 4 – Privacy e uso di videocamere ....................................................................................... 23 Art. 5 – Manovre dei veicoli nei parcheggi delle sedi ............................................................... 24 Sezione Terza - Vigilanza sugli alunni durante le fasi della vita scolastica ...................................... 25 Titolo I – Aspetti generali .............................................................................................................. 25 Art. 1 – Definizioni .................................................................................................................... 25 Art. 2 – Responsabilità del personale della scuola..................................................................... 25 Art. 3 – Responsabilità degli studenti ........................................................................................ 25 Titolo II – Vigilanza all’ingresso degli studenti (inizio delle lezioni antimeridiane) .................... 25 Art. 1 – Ingresso degli studenti nelle sedi .................................................................................. 25 Art. 2 - Ingresso degli studenti in aula ....................................................................................... 25 Titolo III – Vigilanza al cambio dell’ora di lezione e durante l’intervallo .................................... 26 Art. 1 – Comportamento degli studenti durante il cambio dell’ora di lezione........................... 26 Art. 2 – Compiti dei docenti e dei collaboratori scolastici durante il cambio dell’ora di lezione .................................................................................................................................................... 26 Art. 3 – Trasferimenti temporanei della classe .......................................................................... 26 Art. 4 – Intervallo ....................................................................................................................... 27 Titolo IV – Vigilanza durante l’ora di lezione e le uscite temporanee .......................................... 27 Art. 1 – Compiti dei docenti durante l’ora di lezione ................................................................ 27 Art. 2 – Compiti dei collaboratori scolastici durante l’uscita temporanea degli studenti del luogo in cui si svolge la lezione ................................................................................................. 28 Art. 3 – Comportamento degli studenti durante l’uscita temporanea dell’aula ......................... 28 Titolo V – Vigilanza all’uscita degli studenti (termine delle lezioni antimeridiane)..................... 28 Art. 1 – Compiti dei docenti e dei collaboratori durante l’uscita ............................................... 28 3 Art. 2 – Comportamento degli studenti durante l’uscita ............................................................ 28 Titolo VI – Vigilanza durante le attività pomeridiane ................................................................... 29 Art. 1 – Disposizioni di carattere generale ................................................................................. 29 Art. 2 – Compiti dei docenti durante le attività pomeridiane..................................................... 29 Art. 3 – Compiti dei collaboratori scolastici durante l’uscita temporanea degli studenti dell’aula in occasione delle attività pomeridiane ....................................................................... 29 Art. 4 – Comportamento degli studenti durante l’uscita temporanea dell’aula durante le attività pomeridiane ................................................................................................................................ 30 Titolo VII – Vigilanza durante le visite guidate e i viaggi di istruzione ........................................ 30 Art. 1 – Disposizioni di carattere generale ................................................................................. 30 Art. 2 – Compiti dei docenti durante i viaggi e le visite ............................................................ 30 Art. 3 – Comportamento degli alunni durante i viaggi di istruzione ......................................... 31 Art. 4 – Rinvii ............................................................................................................................ 31 Titolo VIII – Vigilanza sull’accesso di genitori e persone terze in istituto ................................... 31 Art. 1 – Accesso ai luoghi in cui si svolge la didattica .............................................................. 31 Art. 2 – Luoghi in cui è consentita la presenza di genitori e persone terze ............................... 31 Titolo IX – Particolari disposizioni per la vigilanza durante le attività pomeridiane del Liceo Musicale ......................................................................................................................................... 31 Art. 1 – Rinvio temporaneo........................................................................................................ 31 Sezione Quarta - Ritardi, ingressi posticipati, uscite anticipate e assenze ......................................... 32 Titolo I – Aspetti generali .............................................................................................................. 32 Art. 1 – Orario di inizio e di conclusione delle lezioni .............................................................. 32 Art. 2 - Definizioni ..................................................................................................................... 32 Titolo II – Ritardi ........................................................................................................................... 32 Art. 1 – Tipologie di ritardi tollerati .......................................................................................... 32 Art. 2 – Tipologie di ritardi non tollerati ................................................................................... 33 Titolo III – Ingressi posticipati rispetto all’orario di inizio delle lezioni ....................................... 33 Art. 1 – Ingressi in aula all’inizio della seconda ora di lezione ................................................. 33 Art. 2 – Ingressi posticipati di più ore rispetto all’orario di inizio delle lezioni ........................ 33 Art. 3 – Registrazione dell’ingresso posticipato ........................................................................ 33 Art. 4 – Misure specifiche per pendolari.................................................................................... 33 Titolo IV – Uscite anticipate rispetto all’orario di conclusione delle lezioni ................................ 34 Art. 1 – Aspetti generali ............................................................................................................. 34 Art. 2 – Alunni minorenni .......................................................................................................... 34 Art. 3 – Alunni maggiorenni ...................................................................................................... 34 Art. 4 – Uscita di un’intera classe .............................................................................................. 34 Titolo V - Assenze ......................................................................................................................... 35 Art. 1 - Definizioni ..................................................................................................................... 35 Art. 2 – Giustificazione dell’assenza ......................................................................................... 35 Art. 3 – Giustifiche di assenze orarie ......................................................................................... 35 Art. 4 – Giustifiche di assenze giornaliere ................................................................................. 35 Art. 5 – Giustifiche di assenze giornaliere dovute a malattia, superiori o pari ai cinque giorni 35 Titolo VI – Disciplina dei libretti delle giustifiche e delle comunicazioni scuola famiglia .......... 36 Art. 1 – Consegna dei libretti ..................................................................................................... 36 Art. 2 – Smarrimento, sostituzione e annullamento del libretto ................................................ 36 Art. 3 – Validità del libretto ....................................................................................................... 36 Art. 4 - Custodia del libretto ...................................................................................................... 36 Titolo VII – Valutazione del comportamento e monte ore annuale ............................................... 37 Art. 1 – Definizioni .................................................................................................................... 37 Art. 2 – Incidenza di assenze, ingressi posticipati ed uscite anticipate sulla tetto massimo di assenze ....................................................................................................................................... 37 4 Art. 3 – Incidenza di assenze, ritardi, ingressi posticipati ed uscite anticipate sul comportamento........................................................................................................................... 37 Sezione Quinta - Comportamento degli studenti: mancanze disciplinari e relative sanzioni. ........... 38 Titolo I – Principi e aspetti generali ............................................................................................... 38 Art. 1 - Definizioni ..................................................................................................................... 38 Art. 2 – Doveri dello studente .................................................................................................... 38 Art. 3 – Mancanze disciplinari lievi o gravi............................................................................... 38 Art. 4 – Caratteristiche generali del provvedimento disciplinare .............................................. 39 Art. 5 – Scopo della presente sezione del regolamento ............................................................. 39 Art. 6 – Sanzioni disciplinari previste dal regolamento ............................................................. 39 Art. 7 – Incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di comportamento e possibilità di svolgere attività a vantaggio della comunità scolastica ............................................................. 41 Titolo II – Aspetti specifici dei doveri, delle mancanze e delle sanzioni ...................................... 42 Art. 1 – Frequenza regolare (art. 2 c.1 Titolo I della presente Sezione) .................................... 42 Art. 2 – Assiduità nello studio (art. 2 c.2 Titolo I della presente Sezione) ................................ 43 Art. 3 – Rispetto per il prossimo (art. 2 c.3 Titolo I della presente Sezione) ............................ 44 Art. 4 – Comportamento corretto e Osservanza delle disposizioni (art. 2 c.4 e c.5 Titolo I della presente Sezione) ....................................................................................................................... 49 Art. 5 – Uso corretto della struttura e degli strumenti (art. 2 c.6 Titolo I della presente Sezione) .................................................................................................................................................... 51 Art. 6 – Cura dell’ambiente scolastico (art. 2 c.7 Titolo I della presente Sezione) ................... 53 Art. 7 - Comportamenti con cumuli di mancanze disciplinari ................................................... 53 Titolo III – Il procedimento disciplinare ........................................................................................ 54 Art. 1 – Fasi del procedimento per mancanze lievi.................................................................... 54 Art. 2 – Fasi del procedimento per mancanze gravi .................................................................. 54 Sezione Sesta - Rapporti con le famiglie; comunicazione con studenti e genitori ............................ 57 Titolo I – Richiami ad altri punti del Regolamento circa le comunicazioni con studenti e genitori ........................................................................................................................................................ 57 Art. 1 – Comunicazioni relative a ritardi ed assenze ................................................................. 57 Art. 2 – Comunicazioni relative alle mancanze disciplinari ...................................................... 57 Art. 3 – Comunicazioni di vario genere mediante libretto delle giustifiche e delle comunicazioni scuola-famiglia .................................................................................................. 57 Titolo II – Rapporti dei docenti con le famiglie............................................................................. 57 Art. 1 – Rapporti individuali dei docenti con le famiglie (art. 28 c. 2 lett. c del CCNL Scuola 2006/2009) ................................................................................................................................. 57 Art. 2 – Informazione alle famiglie sugli scrutini intermedi (art. 28 c. 3 lett. a del CCNL Scuola 2006/2009) ..................................................................................................................... 57 Art. 3 – Informazione alle famiglie sugli scrutini finali (art. 28 c. 3 lett. a del CCNL Scuola 2006/2009) ................................................................................................................................. 58 Titolo III – Informazione alle famiglie relativa ai corsi di recupero del debito scolastico ............ 59 Art. 1 – Informazioni alle famiglie circa i corsi di recupero durante l’anno scolastico............. 59 Art. 2 – Informazioni alle famiglie circa i corsi di recupero alla fine dell’anno scolastico ....... 59 Titolo IV – Documenti fondamentali dell’istituzione scolastica ................................................... 60 Art. 1 – Piano dell’Offerta formativa ......................................................................................... 60 Art. 2 – Patto Educativo di Corresponsabilità............................................................................ 60 Art. 3 – Regolamento di Istituto e Statuto delle Studentesse e degli Studenti ........................... 60 Titolo V – Modalità di comunicazione con la Segreteria e con il Dirigente scolastico ................. 60 Art. 1 – Funzionamento degli uffici di segreteria e disponibilità del Dirigente Scolastico ....... 60 Art. 2 – Ricevimento del Dirigente Scolastico .......................................................................... 61 Sezione Settima - Regole per il funzionamento e l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive ............................................................................................................................................... 62 5 Titolo I – Le Biblioteche ................................................................................................................ 62 Titolo II – I dispositivi in dotazione alle aule ................................................................................ 62 Titolo III – Le attrezzature specifiche del Liceo Musicale ............................................................ 62 Titolo IV – I laboratori di fisica e scienze ..................................................................................... 62 Titolo V – I laboratori multimediali e di informatica .................................................................... 62 Titolo VI – Le palestre e i campetti ............................................................................................... 62 Sezione Ottava – Modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee scolastiche e altri diritti degli studenti ............................................................................................................................ 63 Titolo I – Il Comitato Studentesco ................................................................................................. 63 Titolo II – Le assemblee studentesche ........................................................................................... 63 Titolo III – Il Comitato dei Genitori .............................................................................................. 63 Titolo IV – Le assemblee dei genitori ............................................................................................ 63 Titolo V – La Valutazione ............................................................................................................. 63 Sezione Nona – Norme sulla sicurezza .............................................................................................. 64 Sezione Decima – Modifiche e Integrazioni al Regolamento, Norme transitorie ............................. 65 Titolo I – Identificativo del Regolamento e modifiche e/o integrazioni del Regolamento ............ 65 Art. 1 – L’identificativo del Regolamento ................................................................................. 65 Art. 2 – Strutturazione del Regolamento ................................................................................... 65 Art. 3 – Modifiche dell’identificativo del Regolamento ............................................................ 65 Art. 4 - Modifiche dei contenuti del Regolamento .................................................................... 66 Titolo II – Procedura per la contestazione sulla legittimità dell’interpretazione da parte del regolamento del DPR 249/98 e s.m.i. ............................................................................................ 66 Art. 1 – Contestazione sulla legittimità del regolamento ........................................................... 66 Titolo III – Norme transitorie......................................................................................................... 67 Art. 1 – Validità di alcune sezioni e titoli del Regolamento ...................................................... 67 6 Sezione Prima – Modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali Titolo I - Il Consiglio di classe Art. 1 – Composizione e durata in carica 1) Il Consiglio di classe è composto dai docenti assegnati alla classe stessa, ivi compresi i docenti di sostegno, da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli alunni (art. 5 c. 1 e 2 DLgs 297/94 T.U.). 2) Del Consiglio di Classe fanno parte, a titolo consultivo, anche i docenti tecnico pratici e i docenti di conversazione che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie. 3) Il Consiglio di Classe risulta regolarmente costituito anche nel caso in cui la componente alunni e/o genitori non abbia espresso la propria rappresentanza (art. 37 DLgs 297/94 T.U.). 4) Il Consiglio di Classe può essere convocato: a) In “forma chiusa”, ossia con la sola partecipazione dei docenti; b) In “forma aperta”, ossia con la partecipazione di tutte le sue componenti. 5) La componente alunni e genitori dei Consigli di Classe dura in carica un anno scolastico (art. 21 c. 1 OM 215/91 e s.m.i.). Art. 2 – Convocazione 1) Il Consiglio di classe si riunisce, di norma, una volta al mese su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata di almeno la maggioranza dei suoi membri, avendo escluso dal computo il presidente (art. 5 CM 105/75). 2) Il Consiglio di classe per le valutazioni periodiche e finali si riunisce in forma chiusa, con la partecipazione dei soli docenti (art. 193 c.1 DLgs 297/94 e art. 5 c. 7 DLgs 297/94). In tutti gli altri casi, ivi compresa l’erogazione di sanzioni disciplinari ai sensi del disposto della Sezione Quinta, il Consiglio di classe si riunisce in forma aperta (punto 5 del par. “Contenuto dei Regolamenti di Istituto” della nota Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008). 3) La convocazione del Consiglio di classe deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni (art. 1 CM 105/75). È possibile una convocazione “ad horas”, qualora vi siano motivi urgenti ed improrogabili, comunque con un preavviso non inferiore alle 48 ore. 4) L'affissione all'albo della convocazione è adempimento sufficiente per la convocazione dell'organo collegiale (art. 1 CM 105/75). 5) La convocazione deve indicare l’ordine del giorno della seduta del Consiglio di Classe (art. 1 CM 105/75), l’ora, la data e il luogo in cui la seduta è convocata. Le sedute hanno luogo in orario non coincidente con le lezioni (art. 5 c. 8 DLgs 297/94). Art. 3 – Attribuzioni 1) Le attribuzioni del Consiglio di Classe sono le seguenti: a) Formula le valutazioni periodiche e finali e adotta le decisioni di competenza relative alla ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, nonché la temporanea sospensione di giudizio degli alunni della classe (art. 4 DPR 122/09). Tali valutazioni sono formulate alla luce dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti (art. 4 c. 4 DPR 275/99 e art. 4 c. 1 e art. 6 c. 1 dell’OM 92/2007). b) Eroga i provvedimenti disciplinari comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi fino a quindici giorni (art. 4 c. 6 DPR 249/98 e s.m.i.) o le relative attività a vantaggio della comunità scolastica (Sezione Quinta). Eroga inoltre i provvedimenti disciplinari relativi alla sospensione dalle attività didattico con obbligo di frequenza o le relative attività a vantaggio della comunità scolastica (Sezione Quinta). 7 c) Formula le proposte di adozione dei libri di testo e l’utilizzo di sussidi e ausili didattici, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (art. 7 c.2 lett. e DLgs 297/94 T.U.); d) Elabora la programmazione disciplinare per la classe, sulla base dei curricoli di istituto e delle programmazioni dei dipartimenti disciplinari. In tale programmazione sono compresi interventi didattici di natura extra-curriculare, visite guidate e viaggi di istruzione. e) Elabora il piano didattico personalizzato per gli alunni con BES e DSA , sulla base di quanto stabilito dai dipartimenti disciplinari; f) Contribuisce ad elaborare, in collaborazione con l'unità multidisciplinare dell’ASL: a. il Profilo dinamico funzionale (art. 3 e 4 del DPR 24 febbraio 1994) b. il Piano Educativo Individualizzato (art. 5 del DPR 24 febbraio 1994), in collaborazione con la famiglia dello studente. g) Elabora, entro il 15 maggio, il documento di presentazione della classe quinta alla commissione d’esame, altresì detto “documento del 15 maggio” (art. 5 c.2 del DPR 323/1998). h) Individua attività di recupero che favoriscano il successo scolastico e formativo degli alunni in difficoltà o con debito scolastico e procede alla verifica del recupero del debito scolastico (DM 42/07 art. 3 c. 6, 8 e 9). Art. 4 – Presidente e Segretario Verbalizzante del Consiglio di classe 1) Il Consiglio di classe di norma è presieduto dal Dirigente Scolastico; in alternativa, il Dirigente delega in sua assenza, di norma, il Coordinatore di Classe. 2) Il presidente del Consiglio di classe individua un segretario verbalizzante tra i docenti che compongono il Consiglio. (art. 5 c.5 DLgs 297/94). 3) Il Verbale del Consiglio viene firmato dal presidente e dal segretario, dopo l’approvazione del Consiglio di Classe. Art. 5 – Validità delle sedute 1) Per la validità delle sedute, in cui sono escluse deliberazioni relative alle valutazioni periodiche e finali, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. 2) Per la validità delle sedute in cui si effettuano deliberazioni relative alle valutazioni periodiche e finali è richiesta la presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare. La partecipazione dei docenti alle sedute del Consiglio di classe per i lavori di scrutinio costituisce un obbligo di servizio (art. 29 c. 3 lett. c del CCNL- Scuola 2006/09). Art. 6 – Pubblicità delle sedute e partecipazione alle sedute 1) Le sedute del consiglio di classe non sono pubbliche. 2) Alle sedute del consiglio di classe possono essere ammessi genitori ed alunni parti in causa, qualora si deliberi una sanzione disciplinare, ai sensi di quanto disposto dall’art.2 titolo III della Sezione Quinta del presente Regolamento. 3) Qualora vi sia da discutere importanti questioni relative al profitto ed al comportamento degli studenti, il Dirigente Scolastico può invitare ad una seduta specifica del Consigli di Classe, tutti i genitori e gli alunni della classe. 4) A tutte le sedute del Consiglio di classe in forma aperta possono essere sempre ammessi genitori degli alunni iscritti alla classe, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità Europea (art. 5 c. 3 DLgs 297/94). Art. 7 – Deliberazioni 1) Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (art. 79 RD 625/1925 e s.m.i. e art. 37 c.3 DLgs 297/94). Nei voti validamente espressi non sono conteggiati gli astenuti (parere del Consiglio di Stato del 4/2/1997). 8 2) In caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 79 RD 625/1925 e s.m.i. e art. 37 c.3 DLgs 297/94). 3) Le votazioni sono palesi e si effettuano per alzata di mano. 4) Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti delle discipline, sentiti i docenti tecnico-pratici o i docenti di conversazione (art. 5 c. 4. DLgs 297/94 T.U.) 5) I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto (DPR 122 art. 4 c. 1). Art. 8 – Sostituzione degli assenti 1) Per quanto disposto al comma 2 dell’art. 5, si prevede la sostituzione dei docenti assenti, con docenti in servizio presso l’istituto, della medesima classe di concorso o con classe di concorso atipica equivalente per l’insegnamento in questione. 2) Nella sostituzione si procede in modo da non far variare il numero totale dei componenti il Consiglio di Classe. Art. 9 - Rinvii 1) Per quanto non stabilito dal presente regolamento in merito ai Consigli di Classe, si rinvia alla normativa vigente. 2) Per quanto non stabilito dal presente regolamento e dalla normativa vigente in merito ai Consigli di Classe, si rinvia alla definizione di un regolamento specifico sul funzionamento dei consigli di Classe. Titolo II - Il Collegio dei Docenti Art. 1 – Composizione e articolazione 1) Il Collegio dei docenti è l’organo tecnico-professionale competente per la didattica. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto (art. 7 c. 1 DLgs 297/94). 2) Il Collegio per il suo funzionamento si articola in Dipartimenti Disciplinari (art. 10 c. 2 lett. a DPR 89/2010), coordinati da un docente designato dal Dipartimento stesso. Art. 2 – Convocazione 1) Il Collegio dei docenti si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta per periodo didattico (art. 7 c. 4 del DLgs 297/94). In caso di impedimento del Dirigente Scolastico, le sedute del Collegio dei docenti sono convocate dal primo collaboratore (collaboratore vicario). 2) La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni (art. 1 CM 105/75). È possibile una convocazione “ad horas”, qualora vi siano motivi urgenti ed improrogabili, comunque con un preavviso non inferiore alle 48 ore. 3) L'affissione all'albo della convocazione è adempimento sufficiente per la convocazione dell'organo collegiale (art. 1 CM 105/75). 4) La convocazione deve indicare l’Ordine del Giorno della seduta del Collegio dei Docenti (art. 1 CM 105/75), l’ora, la data e il luogo in cui la seduta è convocata. Le sedute hanno luogo in orario di servizio non coincidente con le lezioni (art. 7 c. 5 DLgs 297/94). Art. 3 – Attribuzioni 1) Per le seguenti attribuzioni il Collegio dei Docenti ha potere deliberante. a) Elabora e approva il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e, in particolare, definisce la quota del curricolo riservata all’autonomia dell’Istituzione Scolastica e all’ampliamento 9 b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) dell’offerta formativa che comprende le discipline e le attività che studenti e famiglie liberamente scelgono (art. 3 DPR 275/99). Approva le programmazioni dipartimentali che fanno riferimento ai curricoli di istituto (quota nazionale e di autonomia) e che verranno declinate nelle realtà delle varie classi dai Consigli di Classe. Individua le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, anche in relazione al loro comportamento, nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati (art. 4 c.4 DPR 275/99, art. 4 c. 1, art. 6 c.1 OM 92/2007); inoltre individua i criteri per l’attribuzione del credito scolastico all’interno delle fasce previste dalla normativa vigente (DM 99/2009 e art. 4 c. 6 del DPR 275/99) in relazione alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate; infine definisce un regolamento circa il monte ore minimo per la validità dell’anno scolastico (art. 14 c. 7 DPR 122/09 e CM 20/2011). Definisce il Piano Annuale delle Attività dei docenti (art. 28 c.4 CCNL-Scuola 2006/2009) e definisce il Piano Annuale di Aggiornamento e Formazione dei docenti (art. 66 CCNLScuola 2006/2009). Fissa i criteri per la partecipazione dei docenti alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29 c.3 lett. c CCNL 2006/09). Definisce le aree di intervento e i profili delle funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa; definisce i criteri di attribuzione delle funzioni strumentali, il numero e individua i destinatari (art. 33 CCNL-Scuola 2006/2009). Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi (art. 7 c.2 lett. c DLgs 297/94). Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica (art. 7 c. 2 lett. d DLgs 297/94). Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi e ausili didattici, con particolare riferimento alle nuove tecnologie ed a metodologie didattiche innovative, secondo criteri di trasparenza e tempestività. (art. 7 c. 2 lett. e DLgs 297/94). Formula i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi, tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, tra diversi sistemi formativi e tra scuola e mondo del lavoro (art. 4 c. 6 del DPR 275/99). Elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente (art. 7 c. 2 lett. l DLgs 297/94). Approva l’adesione ad accordi per la costituzione di reti di scuole se l’accordo prevede attività didattiche e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, per le parti di propria competenza (art. 7 c.2 DPR 275/99). Stabilisce la modalità e i criteri di suddivisione e composizione dei dipartimenti disciplinari (art. 10 c. 2 lett. a DPR 89/2010). Delibera in relazione alla flessibilità didattica e organizzativa; in particolare, delibera la modifica dell’unità oraria di lezione, la programmazione plurisettimanale, la diversificazione di utilizzo dei docenti in base a scelte metodologiche (art. 5 c. 3 e 4 DPR 275/99, art. 28 c.7 e 9 CCNL 2006/09) 2) Per le seguenti attribuzioni il Collegio dei Docenti elabora delle proposte o esprime pareri. a) Esprime parere sull’introduzione di nuovi curricoli o percorsi liceali nell’istituzione scolastica. 10 b) Propone al Consiglio di Istituto le modalità e i criteri per stabilire i rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 29 c. 4 CCNL 2006/09), le modalità per informare le famiglie degli studenti interessati circa le iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe, le modalità di espletare le verifiche intermedie relativamente alle iniziative di recupero, le modalità di comunicare gli esiti delle verifiche (DM 80/07 Art. 2, OM 92/2007 Art. 4 c.3), le modalità di comunicazione scritta alle famiglie delle decisioni assunte dal consiglio di classe e le modalità di espletamento dei contestuali interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi successivi allo scrutinio finale (DM 80/07 Art. 5 e OM 92/2007 art. 7 c. 2). c) Propone al consiglio di Istituto delle modalità per la regolazione delle attività didattiche dei docenti costituenti ampliamenti dell’Offerta Formativa (art. 32 CCNL 2006/09). d) Propone al consiglio di Istituto le attività del personale docente da retribuire con il Fondo di Istituto (art. 88 CCNL 2006/2009). e) Formula proposte al dirigente per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti. f) Formula proposte per l'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto. g) Formula proposte al Consiglio di Istituto sulle procedure e i criteri di scelta del contraente, in relazione ai Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa (art. 40 c. 2 DI 44/2001). Art. 4 – Presidente e Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti 1) Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico; in assenza del Dirigente, a qualunque titolo, può essere presieduto dal primo collaboratore (collaboratore vicario). 2) Il presidente del Collegio dei docenti individua un segretario verbalizzante tra i docenti che compongono il Collegio. 3) Il Verbale del Consiglio viene firmato dal presidente e dal segretario, dopo l’approvazione del Collegio. Art. 5 – Validità delle sedute 1) Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare (art. 37 c. 2 DLgs 297/94). Art. 6 – Pubblicità delle sedute e partecipazione alle sedute 1) Le sedute del Collegio dei Docenti non sono pubbliche. 2) Il Dirigente Scolastico può autorizzare la partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti di esperti nel campo pedagogico, psicologico-relazionale, sociologico, metodologico-didattico che saranno presenti per i soli punti all’Ordine del giorno nei quali è richiesto il loro intervento. Art. 7 – Deliberazioni 1) Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (art. 37 c.3 DLgs 297/94). Nei voti validamente espressi non sono conteggiati gli astenuti (parere del Consiglio di Stato del 4/2/1997). 2) In caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 37 c.3 DLgs 297/94). 3) Le votazioni sono palesi e si effettuano per alzata di mano, tranne nel caso in cui si deliberi in relazione a persone. In quest’ultimo caso, la votazione è segreta (art. 37 c.4 DLgs 297/94) e viene effettuata mediante la raccolta di schede in un’urna con successivo spoglio. Art. 8 - Rinvii 1) Per quanto non stabilito dal presente regolamento in merito al Collegio dei Docenti, si rinvia alla normativa vigente. 11 2) Per quanto non stabilito dal presente regolamento e dalla normativa vigente in merito al Collegio dei Docenti, si rinvia alla definizione di un regolamento specifico sul funzionamento del Collegio dei Docenti. Titolo III - I Dipartimenti Disciplinari Art. 1 – Composizione 1) I dipartimenti disciplinari sono composti dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, secondo le modalità individuate dal Collegio dei docenti (Titolo II Art.3 c.1 lett. m). Art. 2 – Convocazione 1) I Dipartimenti Disciplinari si riuniscono su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta del coordinatore di dipartimento o di almeno un terzo dei loro membri. 2) La convocazione dei Dipartimenti deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni (art. 1 CM 105/75). È possibile una convocazione “ad horas”, qualora vi siano motivi urgenti ed improrogabili, comunque con un preavviso non inferiore alle 48 ore. 3) L’affissione all'albo della convocazione è adempimento sufficiente per la convocazione dell'organo collegiale (art. 1 CM 105/75). 4) La convocazione deve indicare l’Ordine del giorno della seduta del Dipartimento Disciplinare (art. 1 CM 105/75), l’ora, la data e il luogo in cui la seduta è convocata. Le sedute hanno luogo in orario non coincidente con le lezioni. Art. 3 – Attribuzioni 1) Le attribuzioni dei Dipartimenti Disciplinari si esplicano nell’elaborazione di documenti metodologico didattici e nella conseguente formulazione di proposte al Collegio dei Docenti. In particolare: a) Fare proposte circa l’elaborazione del piano dell’Offerta formativa e in particolare definire la quota del curricolo riservata all’autonomia dell’Istituzione Scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che comprende le discipline e le attività che studenti e famiglie liberamente scelgono (art. 3 DPR 275/99). b) Proporre l’introduzione di nuovi curricoli e percorsi liceali all’interno nell’istituzione scolastica. c) Proporre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, anche in relazione al loro comportamento, nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati (art. 4 c.4 DPR 275/99, art. 4 c. 1, art. 6 c.1 OM 92/2007); inoltre individua i criteri per l’attribuzione del credito scolastico all’interno delle fasce previste dalla normativa vigente (DM 99/2009 e art. 4 c. 6 del DPR 275/99) in relazione alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate; infine definisce un regolamento circa il monte ore minimo per la validità dell’anno scolastico (art. 14 c. 7 DPR 122/09 e CM 20/2011). d) Fare proposte all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi e ausili didattici, con particolare riferimento alle nuove tecnologie ed a metodologie didattiche innovative, secondo criteri di trasparenza e tempestività. (art. 7 c. 2 lett. e DLgs 297/94). e) Fare proposte sulle programmazioni dipartimentali che fanno riferimento ai curricoli di istituto (quota nazionale e di autonomia) e che verranno declinate nelle realtà delle varie classi dai Consigli di Classe. f) Fare proposte sui criteri per il riconoscimento dei crediti formativi, tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, tra diversi sistemi formativi e tra scuola e mondo del lavoro (art. 4 c. 6 del DPR 275/99). 12 Art. 4 – Presidente e Segretario Verbalizzante 1) Ciascun Dipartimento disciplinare elegge al suo interno un Coordinatore di dipartimento. 2) Il Dipartimento disciplinare, di norma, è presieduto dal Dirigente Scolastico; in alternativa, il Dirigente può delegare il Coordinatore di Dipartimento. 3) Il presidente della riunione del Dipartimento disciplinare individua un segretario verbalizzante tra i docenti che compongono il Dipartimento. 4) Il Verbale della seduta del Dipartimento viene firmato dal presidente e dal segretario, dopo l’approvazione del Dipartimento. Art. 5 – Validità delle sedute 1) Per la validità delle sedute del Dipartimento è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. Art. 6 – Pubblicità delle sedute e partecipazione alle sedute 1) Le sedute dei Dipartimenti disciplinari non sono pubbliche. 2) Il Collegio dei Docenti può autorizzare la partecipazione alle sedute dei Dipartimenti di esperti nel campo pedagogico, psicologico-relazionale, sociologico, metodologico-didattico che saranno presenti per i soli punti all’Ordine del giorno nei quali è richiesto il loro intervento. Art. 7 - Rinvii 1) Per quanto non stabilito dal presente regolamento in merito ai Dipartimenti Disciplinari si rinvia alla normativa vigente. 2) Per quanto non stabilito dal presente regolamento e dalla normativa vigente in merito ai Dipartimenti Disciplinari si rinvia alla definizione di un regolamento specifico sul funzionamento dei Dipartimenti Disciplinari. Titolo IV - Il Consiglio d’Istituto Art. 1 – Composizione e durata in carica 1) Il Consiglio di Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, 8 docenti, 4 genitori, 4 studenti, 2 rappresentanti ATA eletti dalle rispettive componenti (art. 8 c. 1 e 2 DLgs 297/94). Alle riunioni del Consiglio di Istituto può partecipare, a titolo consultivo, il DSGA quale consulente per la parte amministrativo-contabile. 2) Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni scolastici, fatta eccezione per la componente studentesca che dura in carica un anno scolastico (art. 8 c. 10 DLgs 207/94 e art. 21 c. 1 OM 215/91 e s.m.i.). Art. 2 – Convocazione 1) Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio o su richiesta del Dirigente Scolastico, quale presidente della Giunta, o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso (art. 11 CM 105/75). 2) La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico (art. 9 CM 105/75). 3) La convocazione del Consiglio deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni (art. 1 CM 105/75). È possibile una convocazione “ad horas”, qualora vi siano motivi urgenti ed improrogabili, comunque con un preavviso non inferiore alle 48 ore. 4) La convocazione avviene mediante affissione all'albo e mediante convocazione scritta consegnata a tutti i componenti del Consiglio (art. 1 CM 105/75). 13 5) La convocazione deve indicare l’Ordine del Giorno della seduta del Consiglio di Istituto (art. 1 CM 105/75), l’ora, la data e il luogo in cui la seduta è convocata. Le sedute hanno luogo in orario non coincidente con le lezioni (art. 8 c. 9 DLgs 297/94). Art. 3 – Attribuzioni 1) Per le seguenti attribuzioni il Consiglio di Istituto ha potere deliberante. a) adozione del regolamento interno dell'istituto (DLgs 297/94 art. 10 c.3) e di altri regolamenti specifici, necessari per il funzionamento dell’istituto, nonché del Patto Educativo di Corresponsabilità. b) deliberazione del Programma Annuale (art. 2 DI 44/2001); c) deliberazione del Conto Consuntivo (art. 18 DI 44/2001); d) adozione del Piano dell’Offerta Formativa (art. 3 c. 3 DPR 275/99); e) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali (DLgs 297/94 art. 10 c.3) e chiusura degli uffici di segreteria nei periodi di sospensione dell’attività didattica; f) Riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica (CM 243/79, CM 192/80, art. 28 c.8 CCNL 2006/09), nonché la scansione oraria delle attività didattiche, incluso l’orario di inizio e fine delle lezioni antimeridiane e pomeridiane, tenendo conto del piano di viabilità e traffico approntato dal Comune. g) Adotta le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 c. 6 DPR 249/98 e s.m.i. e Sezione Quinta del Regolamento). h) Elegge, in suo seno, i rappresentanti della componente genitori, alunni, docenti e ATA relativi alla giunta esecutiva (Titolo V della presente sezione e art. 8 c. 7 DLgs 297/94); 2) Inoltre, il Consiglio di Istituto delibera in merito alle seguenti attribuzioni di carattere amministrativo-contabile (art. 33 c.1 DI 44/2001); a) Accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; b) Costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; c) Accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; d) Contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; e) Adesione a reti di scuole e consorzi; f) Utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; g) Partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; h) Eventuale individuazione del superiore limite di spesa per la procedura ordinaria di contrattazione (art. 34, c. 1 DI 44/2001); i) Acquisto di immobili. 3) Per le seguenti attribuzioni, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante in merito alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività, anche mediante eventuale deliberazione di opportuni regolamenti: a) Le modalità e i criteri per stabilire i rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 29 c. 4 CCNL 2006/09), le modalità per portare a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati le iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe (OM 92/07 Art. 4), le modalità di espletare le verifiche intermedie relativamente alle iniziative di recupero (DM 80/07 Art. 2), le modalità di comunicazione scritta alle famiglie delle decisioni assunte dal consiglio di 14 b) c) d) e) classe e le modalità di espletamento dei contestuali interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (DM 80/07 Art. 5). Criteri per la regolazione delle attività didattiche dei docenti costituenti ampliamenti dell’Offerta Formativa (art. 32 CCNL 2006/09). Criteri per le attività del personale docente da retribuire con il Fondo di Istituto (art. 88 CCNL 2006/2009); Criteri per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche (carico didattico in base alle singole discipline, preferenze per la collocazione delle discipline nella giornata e lungo la settimana, presenza di ore consecutive della medesima disciplina); 4) Inoltre, per le seguenti attribuzioni di carattere amministrativo contabile, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante in merito alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali, anche mediante eventuale deliberazione di opportuni regolamenti (art. 33 c.2 DI 44/2001): a) contratti di sponsorizzazione; b) contratti di locazione di immobili; c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; h) partecipazione a progetti internazionali. Art. 4 – Presidente e Segretario verbalizzante del Consiglio di Istituto 1) Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente (art.10 CM 105/75). 2) L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. (art.10 CM 105/75) 3) È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. (art.10 CM 105/75) Pertanto nel computo per la maggioranza vengono computate le astensioni. 4) Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. (art.10 CM 105/75) 4) Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. (art.10 CM 105/75) 5) Le funzioni di segretario del consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. (art. 8 c. 11 DLgs 297/94) Art. 5 – Validità delle sedute 1) Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri (art. 37 c. 2 DLgs 297/94). Art. 6 – Pubblicità delle sedute e partecipazione alle sedute 1) Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio (genitori, studenti, personale 15 dell’Istituzione scolastica) e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla L. 142/1990 (art. 42 c.1 DLgs 297/94). 2) Per attestare la liceità della presenza di ciascuno spettatore, il presidente o gli altri membri del Consiglio procedono alla sua identificazione, a vista o mediante esibizione di documento di riconoscimento e relativo controllo agli atti presenti in segreteria. Gli spettatori non hanno diritto di parola. 3) Raggiunta la capienza massima del locale in cui si svolge la seduta, per garantire un proseguimento sereno e sicuro della seduta stessa, il presidente può decidere di spostare la seduta in un altro locale dell’Istituzione scolastica che sia più capiente. Se questo non fosse possibile, viene vietato l’ingresso nel locale della seduta ad ulteriori spettatori. 4) Le sedute del Consiglio di Istituto si devono obbligatoriamente svolgere senza la presenza di spettatori, quando esse comportano giudizi o decisioni relative a singole persone, come, ad esempio, per l’erogazione di sanzioni disciplinari erogate ai sensi dell’art. 4 c. 6 DPR 249/98 e s.m.i. e Sezione Quinta del Regolamento (art. 42 c. 7 DLgs 297/94). 6) Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale (art. 42 c. 5 DLgs 297/94). 7) Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica (art. 42 c. 6 DLgs 297/94). 8) Con opportuna deliberazione, il Consiglio d’Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro Organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nel territorio e di esperti, al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse (art. 42 c. 4 DLgs 297/94). Art. 7 – Deliberazioni 1) Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (art. 37 c.3 DLgs 297/94). Nei voti validamente espressi non sono conteggiati gli astenuti (parere del Consiglio di Stato del 4/2/1997). 2) In caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 37 c.3 DLgs 297/94). 3) Ai commi precedenti fa eccezione la procedura di elezione del presidente e del vice-presidente di cui all’art.4 del presente Titolo. 4) Le votazioni sono palesi e si effettuano per alzata di mano, tranne nel caso in cui si deliberi in relazione a persone. In quest’ultimo caso, la votazione è segreta (art. 37 c.4 DLgs 297/94) e viene effettuata mediante la raccolta di schede in un’urna con successivo spoglio. 5) Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui all’art. 3 c. 1 lett. a, b, c del presente Regolamento (secondo il disposto dell’art. 8 c. 3 DLgs 297/94). Art. 8 - Rinvii 1) Per quanto non stabilito dal presente regolamento in merito al Consiglio di Istituto si rinvia alla normativa vigente. 2) Per quanto non stabilito dal presente regolamento e dalla normativa vigente in merito al Consiglio di Istituto si rinvia alla definizione di un regolamento specifico sul funzionamento del Consiglio di Istituto. Titolo V - Giunta Esecutiva Art. 1 – Composizione e durata in carica 1) La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, da 1 docente, 1 ATA, 1 genitore, 1 studente e dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (art. 8 c. 7 e 8 DLgs 297/94). 16 2) La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni scolastici, fatta eccezione per la componente studentesca che dura in carica un anno scolastico (art. 8 c. 10 DLgs 297/94). Art. 2 – Convocazione 1) La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico, quale presidente. 2) In caso di impedimento del Dirigente Scolastico, le sedute della Giunta esecutiva sono presiedute, per suo incarico, dal docente vicario. 3) La convocazione della Giunta Esecutiva deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni (art. 1 CM 105/75). È possibile una convocazione “ad horas”, qualora vi siano motivi urgenti ed improrogabili, comunque con un preavviso non inferiore alle 48 ore. 4) La convocazione avviene mediante affissione all'albo e mediante convocazione scritta consegnata a tutti i componenti della Giunta (art. 1 CM 105/75). 5) La convocazione deve indicare l’Ordine del Giorno della seduta del Consiglio di Istituto (art. 1 CM 105/75), l’ora, la data e il luogo in cui la seduta è convocata. Art. 3 – Attribuzioni 1) Le attribuzioni della Giunta Esecutiva si articolano come di seguito (art. 10 c.10 DLgs 297/94). a) Predispone il Programma annuale e il conto consuntivo; b) Prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso; c) Cura l'esecuzione delle relative delibere. Art. 4 - Presidente e Segretario verbalizzante della Giunta 1) Il Dirigente Scolastico è Presidente della Giunta esecutiva (art. 8 c. 7 DLgs 297/94). 2) Il DSGA svolge le funzioni di segretario della giunta stessa (art. 8 c. 7 DLgs 297/94). Art. 5 – Validità delle sedute 1) Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (art. 37 c. 2 DLgs 297/94). Art. 6 – Pubblicità delle sedute 1) Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. Art. 7 - Rinvii 1) Per quanto non stabilito dal presente regolamento in merito alla Giunta di Istituto si rinvia alla normativa vigente. 2) Per quanto non stabilito dal presente regolamento e dalla normativa vigente in merito alla Giunta di Istituto si rinvia alla definizione di un regolamento specifico sul funzionamento della Giunta di Istituto. Titolo VI - Il Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti Art. 1 – Composizione e durata in carica 1) Il Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti (in questo Titolo indicato come il “Comitato”) è composto dal Dirigente Scolastico e da 4 docenti effettivi più 2 sostituti, tutti eletti dal Collegio dei Docenti (art. 11 c. 2 e 3 DLgs 297/94). 2) Il Comitato dura in carica un anno scolastico (art. 11 c. 6 DLgs 207/94). Art. 2 – Convocazione 1) Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico, quale presidente. 17 2) In caso di impedimento del Dirigente Scolastico, le sedute della Comitato sono presiedute, per suo incarico, dal docente vicario. 3) La convocazione del Comitato deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni (art. 1 CM 105/75). È possibile una convocazione “ad horas”, qualora vi siano motivi urgenti ed improrogabili, comunque con un preavviso non inferiore alle 48 ore. 5) La convocazione avviene mediante affissione all'albo e mediante convocazione scritta consegnata a tutti i componenti del Comitato (art. 1 CM 105/75). 6) La convocazione deve indicare l’Ordine del Giorno della seduta del Comitato (art. 1 CM 105/75), l’ora, la data e il luogo in cui la seduta è convocata. Art. 3 – Attribuzioni 1) Le attribuzioni del Comitato si articolano come di seguito. a) esprime il parere per la conferma in ruolo dei docenti, al termine dell'anno di formazione, dopo una discussione di una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte e prendendo atto di elementi di valutazione forniti dal Dirigente Scolastico. (Art. 440 c.4 DLgs 297/94) b) Valuta il servizio dei docenti che ne fanno richiesta in relazione ad un periodo non superiore all'ultimo triennio, sulla base di apposita relazione del Dirigente Scolastico. (Art. 448 c.2 DLgs 297/94) Se la valutazione riguarda uno dei membri del comitato quest’ultimo non prende parte alla valutazione ed è sostituito da uno dei membri supplenti (art. 11 c.5 DLgs 297/94). c) Valuta la richiesta che siano resi nulli gli effetti di una sanzione disciplinare comminata ad un dipendente, esclusa ogni efficacia retroattiva, trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, su richiesta del dipendente a cui è stata inflitta. (Art. 501 c.1 DLgs 297/94) Art. 4 - Presidente e Segretario verbalizzante del Comitato 1) Il Dirigente Scolastico è Presidente del Comitato (art. 11 c.2 DLgs 297/94). 2) Il presidente del Comitato individua un segretario verbalizzante tra i docenti che compongono il Comitato (art. 11 c.7 DLgs 297/94). Art. 5 – Validità delle sedute 1) Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (art. 37 c. 2 DLgs 297/94). Art. 6 – Pubblicità delle sedute 1) Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Art. 7 - Rinvii 1) Per quanto non stabilito dal presente regolamento in merito al Comitato si rinvia alla normativa vigente. 2) Per quanto non stabilito dal presente regolamento e dalla normativa vigente in merito al Comitato si rinvia alla definizione di un regolamento specifico sul funzionamento del Comitato. Titolo VII – L’Organo di garanzia Art. 1 – Composizione e durata in carica 1) L’Organo di garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori (DPR 249/98 art. 5 c.1). 18 2) Vengono inoltre individuati un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori, quali membri sostituti per eventuali casi di incompatibilità. 3) Le incompatibilità scattano quando uno dei componenti dell’Organo di garanzia è coinvolto direttamente nella vicenda oggetto di giudizio, oppure quando c’è una relazione di parentela o di affinità entro il 4° grado tra il ricorrente e uno dei membri dell’Organo di garanzia. 4) L’Organo di garanzia dura in carica tre anni scolastici, fatta eccezione per la componente studentesca che dura in carica un anno scolastico. Art. 2 – Convocazione 1) L’Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico, quale presidente, in seguito a richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse (DPR 249/98 art. 5 c.2). 2) La convocazione dell’Organo di Garanzia deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni (art. 1 CM 105/75). È possibile una convocazione “ad horas”, qualora vi siano motivi urgenti ed improrogabili, comunque con un preavviso non inferiore alle 48 ore. 3) La convocazione avviene mediante affissione all'albo e mediante convocazione scritta consegnata a tutti i componenti dell’Organo di Garanzia (art. 1 CM 105/75). 4) La convocazione deve indicare l’Ordine del Giorno della seduta dell’Organo di Garanzia (art. 1 CM 105/75), l’ora, la data e il luogo in cui la seduta è convocata. Art. 3 – Attribuzioni 1) Le attribuzioni dell’Organo sono le seguenti: a) Decide sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento d’Istituto e del DPR 249/98 e s.m.i. (art. 5 c. 1 DPR 249/98 e s.m.i.). b) Decide in merito ai ricorsi presentati dagli studenti contro le sanzioni disciplinari comminate (art. 5 c. 1 DPR 249/98 e s.m.i.). Art. 4 - Presidente e Segretario verbalizzante dell’Organo di Garanzia 1) Il Dirigente Scolastico è Presidente dell’Organo di Garanzia (art. 5 c. 1 DPR 249/98 e s.m.i.). 2) Il presidente dell’Organo individua un segretario verbalizzante tra i componenti l’Organo di Garanzia. Art. 5 – Validità della seduta 1) Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (art. 37 c. 2 DLgs 297/94). Art. 6 – Pubblicità delle sedute 1) Le sedute dell’Organo di Garanzia non sono pubbliche. Art. 7 – Deliberazioni 1) Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (art. 37 c.3 DLgs 297/94). Nei voti validamente espressi non sono conteggiati gli astenuti (parere del Consiglio di Stato del 4/2/1997). 2) In caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 37 c.3 DLgs 297/94). 3) Le votazioni sono palesi e si effettuano per alzata di mano. 19 Art. 8 - Designazioni 1) Per la designazione dei membri della componente studenti e genitori dell’Organo di garanzia scolastico si procede ad apposite elezioni contestualmente a quelle relative alla designazione dei rappresentanti degli OO. CC. 2) I membri della componente docente dell’Organo di garanzia scolastico sono designati dal Consiglio d’Istituto (art. 5 c. 1 DPR 249/98 e s.m.i.), tra i docenti non facenti parte del Consiglio di Istituto. Art. 9 - Rinvii 1) Per quanto non stabilito dal presente regolamento in merito all’Organo di garanzia si rinvia alla normativa vigente. 2) Per quanto non stabilito dal presente regolamento e dalla normativa vigente in merito all’ Organo di garanzia si rinvia alla definizione di un regolamento specifico sul funzionamento dell’Organo di garanzia. 20 Sezione Seconda - Norme e principi di ordine generale Titolo I – Principi di ordine generale Art. 1 – Successo formativo e diritto-dovere allo studio 1) Il sistema nazionale di istruzione pubblica persegue l’obiettivo della crescita e della valorizzazione della persona umana: esso promuove la formazione degli alunni, assicurando a tutti pari opportunità di sviluppo culturale e predisponendo percorsi di apprendimento adeguati alle attitudini di ciascuno. 2) Il processo educativo è globalmente volto all’integrazione sociale delle giovani generazioni e allo sviluppo della loro coscienza civica. Il diritto-dovere allo studio può esercitarsi solo mediante la fattiva cooperazione fra le diverse componenti della comunità scolastica – docenti, alunni, famiglie – e con il concorso in genere degli enti formativi che operano a livello locale e nazionale. Art. 2 – La scuola come comunità educativa 1) L’istituzione scolastica italiana si propone come comunità educativa, ispirata ai valori dell’uguaglianza, dell’integrazione e dell’imparzialità (“Carta dei Servizi” – DPCM 7 giugno 1995). 2) Gli obiettivi di efficienza e di trasparenza dei servizi scolastici si realizzano principalmente attraverso la partecipazione di tutte le componenti coinvolte negli organi di autogoverno collegiale, nel rispetto dei ruoli e nel riconoscimento delle reciproche responsabilità. Art. 3 – Adempimenti del personale e rapporti tra le varie componenti scolastiche 1) Tutto il personale della scuola - il Dirigente, i Docenti, il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (Personale ATA) – svolge la propria attività di servizio rispettando le condizioni previste nello stato giuridico di categoria, fissate nel vigente CCNL ed integrate dalla Contrattazione di Istituto. 2) I rapporti fra quanti operano a vario titolo nell’istituzione scolastica e i destinatari dell’offerta formativa – alunni, famiglie e persone terze (art. 9 c.1 e c.4 DPR 275/99) – devono essere improntati al dialogo e al confronto costruttivo, fondati sul rispetto fra le parti e sulla chiara consapevolezza dei reciproci diritti e doveri. Art. 4 – Piano dell’Offerta Formativa 1) In regime di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le attività curricolari ed extracurricolari del Istituto sono programmate annualmente nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), che recepisce le linee-guida della legislazione scolastica nazionale e le attua con la discrezionalità riconosciuta ad ogni istituto (DPR 275/1999). 2) Tutti i soggetti coinvolti nel processo formativo – docenti, genitori ed alunni – possono liberamente avanzare, al Collegio plenario dei docenti, proposte di progetti e di iniziative didattiche extracurricolari, anche eventualmente da svolgere in sinergia con enti culturali esterni operanti sul territorio. Ogni proposta deve essere attentamente vagliata dal Collegio, che è chiamato ad esprimere la sua formale approvazione. 3) Il POF è formulato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto (art. 3 DPR 275/1999) entro e non oltre il mese di ottobre. 4) Le modalità di comunicazione e presentazione del POF agli studenti ed alle famiglie sono indicati nel Titolo IV della Sezione Sesta del presente Regolamento. Art. 5 – Formazione delle classi 1) La formazione delle classi iniziali del corso di studio deve essere finalizzata alla creazione di gruppi di lavoro numericamente equilibrati, affinché tutti gli alunni possano usufruire agevolmente dei servizi resi dall’istituzione scolastica. 21 2) Le classi del primo anno di corso di ciascuno dei licei sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi (DPR 81/2009 art. 16 c.1). Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso liceo e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe (DPR 81/2009 art. 16 c.2). 3) Opportune eccezioni al comma 2 sono previste per le classi cui sono assegnati alunni diversabili, che di norma non superano le 20 unità. Tale consistenza numerica deve essere esplicitata e motivata in rapporto alle esigenze formative degli alunni diversabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie didattiche adottate (DPR 81/2009 art. 5 c.2). 4) Parimenti, si possono prevedere eccezioni al comma 2 per classi cui sono assegnati alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 5) Il Curricolo d’Istituto di ciascuno degli indirizzi liceali garantisce la sostanziale omogeneità d’impostazione degli insegnamenti curricolari in ciascuna classe, tra cui la condivisione delle finalità e degli obiettivi didattici, la convergenza nella selezione dei contenuti culturali da proporre alle classi e nella scelta delle metodologie, l’uniformità dei criteri valutativi. Pertanto, l’eventuale opzione espressa dai genitori circa l’assegnazione degli alunni alle diverse sezioni al momento dell’iscrizione non è vincolante. 6) La formazione delle classi iniziali sarà effettuata, se possibile, sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie; se ciò non fosse possibile, per la sproporzione numerica delle richieste, si procederà secondo criteri fissati dal Consiglio di Istituto. Tra i criteri possibili, da ordinare secondo priorità, vi possono essere il sorteggio, la residenza nel comune di Cava de’ Tirreni, la presenza di fratelli e sorelle in Istituto, la ripetenza di una classe. Art. 6 – Sistemazione logistica delle attività curriculari ed extra-curriculari 1) Tutte le attività didattiche del curricolo prescelto saranno svolte presso l’IIS “De Filippis – Galdi”, usufruendo delle aule attrezzate, dei laboratori e in genere delle dotazioni strumentali in patrimonio all’ente scolastico. Tutte le risorse sono accessibili per gli alunni iscritti: nessuna preclusione sarà compiuta nei confronti di singoli o di gruppi. 2) L’IIS “De Filippis - Galdi” diventa altresì sede logistica, a meno di comprovato e legittimo impedimento, per tutte le attività extracurricolari e per i progetti speciali, debitamente inseriti nella programmazione annuale del POF. In tal caso, è contemplata l’apertura pomeridiana dei locali scolastici e, se previsto, l’intervento di esperti esterni o la partecipazione del pubblico. Titolo II – Prescrizioni comportamentali di ordine generale Art. 1 – Divieto di fumo 1) In tutti i locali dell’IIS e nelle sue pertinenze (cortili, parcheggi, campetti all’aperto), senza deroga alcuna, è vietato fumare (legge 3/2003, art. 51, c. 1 e 1-bis, s.m.i. con L.128/2013 art. 4 c. 1). 2) Per gli alunni minorenni il mancato rispetto del divieto di fumo comporta una duplice infrazione, visto l’assoluto divieto di fumo vigente per i minori di anni 18 (RD 2316/1934 art. 25 c.1 e 2 e s.m.i. ad opera della L. 189/2012 art.7 c.1 e 3). 3) Il divieto di fumo di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si intende valido anche per le sigarette elettroniche con nicotina (L.128/2013 art. 4 c. 2). 4) Infrazioni al presente articolo da parte degli studenti comportano: a) Le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente a tutela della salute pubblica; b) Le sanzioni disciplinari che sono previste nella Sezione Quinta del presente Regolamento. Art. 2 – Assunzione di farmaci, segnalazione di allergie e di particolari condizioni neurologiche 1) Le famiglie degli studenti che hanno necessità di assumere farmaci in orario scolastico devono comunicare formalmente tale condizione al Dirigente Scolastico. 22 2) Allo stesso modo le famiglie segnalano formalmente al Dirigente Scolastico allergie acclarate, particolari patologie respiratorie ed intolleranze alimentari cui sono soggetti gli studenti 3) Nel caso in cui studenti, per i quali non siano state acquisite particolari informazioni per l’elaborazione di piani didattici personalizzati o di piani educativi individualizzati, siano soggetti a particolari condizioni neurologiche (ad esempio: epilessia) o ad altre tipologie di condizioni cliniche che possono necessitare di interventi di primo soccorso, le famiglie sono tenute a segnalare formalmente tale condizione al Dirigente Scolastico, allegando eventualmente un protocollo di primo soccorso da seguire in caso di manifestazione dei sintomi. 4) Il Dirigente Scolastico si fa cura di comunicare le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai docenti della classe dell’alunno ed ai responsabili del primo soccorso. 5) Su tali informazioni il Dirigente, i docenti e i responsabili del primo soccorso sono tenuti ad avere il massimo riserbo in base alla normativa vigente sulla privacy (DLgs 196/2003 e DM 305/2006). Art. 3 – Uso di dispositivi elettronici 1) Nel presente Regolamento per dispositivo elettronico si intendono: a) Lettori digitali di file audio e video, lettori CD e DVD, lettori di altri supporti audio/video; b) Telefoni cellulari, smartphone, palmari ed altri dispositivi di connettività; c) Tablet, net-book, note-book e altre tipologie di computer; 2) L’uso dei dispositivi di cui al comma 1 rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa, sia per gli altri. Inoltre esso denota una grave mancanza di rispetto per i docenti. (MPI Prot. n. 30 del 15 marzo 2007). 3) Il divieto d’uso in aula dei dispositivi al comma 1 è da imporsi anche per motivi cautelari e a tutela della salute degli studenti e del personale in servizio, ossia, per evitare eventuali danni derivanti dalla concentrazione di campi elettromagnetici e rumori molesti in spazi angusti. 4) Per quanto stabilito ai commi 1 e 2, l’uso in aula dei dispositivi di cui al comma 1 si configura come una mancanza disciplinare. Le sanzioni per tale infrazione sono contemplate nella Sezione Quinta del presente Regolamento. 5) È altresì vietato porre in stato di carica uno dei dispositivi di cui al comma 1 mediante una delle prese di corrente elettrica collocate nelle aule dell’istituto. Le sanzioni per tale infrazione sono contemplate nella Sezione Quinta del presente Regolamento. 6) Solo in casi urgenti ed inderogabili il personale in servizio può autorizzare gli alunni all’uso di dispositivi di cui al comma 1 lettera b, per le sole comunicazioni telefoniche. Tuttavia, per comunicazioni urgenti, quando possibile, è preferibile l’utilizzo dei telefoni di presidenza e segreteria. (MPI Prot. n. 30 del 15 marzo 2007, ultimo capoverso pag. 4) 7) In deroga ai casi precedenti, l’uso dei dispositivi di cui al comma 1 lettere b e c può essere autorizzato dal docente per finalità didattiche riguardanti l’accesso a risorse del Web, l’utilizzo di software didattico e la fruizione di contenuti digitali integrativi allegati a libri di testo. 8) La connessione di un dispositivo di cui al comma 1 alla rete wireless o wired o d’altro genere della scuola, al fine di accedere a risorse didattiche della rete locale o di Internet, deve essere autorizzata dal Dirigente o da un suo delegato, responsabile della rete scolastica. In ogni caso è consentito navigare solo su Siti Web o accedere a risorse dalla chiara impostazione didattica e formativa. Il responsabile della rete scolastica adotta le opportune misure per impedire: a) l’accesso alla rete dei dispositivi non autorizzati; b) l’accesso dei dispositivi autorizzati a siti Web impropri o altre risorse condivise ritenute inadeguate. Art. 4 – Privacy e uso di videocamere 1) Come riconosciuto dall’Autorità Governativa Garante della Privacy, ai fini della protezione dei dati personali è vietato l’uso in tutti i locali dell’istituto e nelle sue pertinenze di videocamere, di 23 registratori o di ogni altra strumentazione elettronica atta a registrare e divulgare riprese audiovisive ed immagini dell’attività didattica ordinaria (dispositivi di cui all’art.3 c.1 del presente Titolo). 2) Fanno eccezione al comma 1, i normali dispositivi di sicurezza per la prevenzione di furti ed altri reati, che sono stati opportunamente autorizzati dagli organismi competenti. 3) Comportano una ulteriore eccezione al comma 1, eventuali riprese fatte mediante Webcam o dispositivi analoghi, al fine di rendere possibile la partecipazione all’attività didattica svolta in aula da parte di alunni che hanno temporanei impedimenti nel raggiungere l’istituto scolastico. A questi alunni la scuola si cura di fornire un opportuno dispositivo portatile su cui fruire delle riprese fatte in aula e su cui condividere eventuali contenuti mostrati in classe mediante la Lavagna Interattiva Multimediale (o mediante strumenti analoghi). 4) Le riprese di cui al comma 3 possono coinvolgere solo alunni o docenti che forniscono espressamente il loro assenso. Analogamente, sul dispositivo portatile, fornito all’alunno con temporaneo impedimento, potranno essere mostrati solo i contenuti didattici delle lezioni per le quali i docenti hanno fornito espressamente il loro consenso. In base al consenso prestato dal docente, il dispositivo portatile può essere predisposto in modo da consentire all’alunno: a) la sola fruizione istantanea dell’attività svolta in aula; b) la fruizione istantanea e la possibilità di registrazione dell’attività scolta in aula. 5) È altresì consentito l’uso di sistemi di registrazione audio ad alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES) per i quali il consiglio di classe rileva la necessità, sulla base di informazioni fornite dalla famiglia, di osservazioni fatte in classe o da documentazione fornita dagli operatori socio-sanitari. L’uso di questi dispositivi deve essere contemplato all’interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP) che il consiglio di classe concorda con la famiglia e con eventuali altri soggetti competenti. 6) Comportano una ulteriore eccezione al comma 1, particolari occasioni della vita scolastica come le visite guidate, i viaggi di istruzione, le cerimonie, le manifestazioni, le premiazioni, gli open day e gli expo di istituto, nei quali sono consentite registrazioni al fine di divulgare l’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al fine di utilizzare l’immagine di alunni minorenni o maggiorenni in tali occasioni, l’istituzione scolastica provvede a richiedere il consenso ai genitori, tipicamente in occasione delle iscrizione degli alunni o in successive occasioni. Art. 5 – Manovre dei veicoli nei parcheggi delle sedi 1) I conducenti dei veicoli che effettuano manovra nei parcheggi delle sedi dell’Istituto, devono procedere a passo d’uomo. 2) Particolare attenzione da parte dei conducenti deve essere prestata durante l’ingresso degli studenti per l’inizio delle lezioni e durante la conclusione delle attività didattiche, che prevede il deflusso degli studenti verso l’uscita. 24 Sezione Terza - Vigilanza sugli alunni durante le fasi della vita scolastica Titolo I – Aspetti generali Art. 1 – Definizioni 1) Nella presente Sezione con il termine “aula” si intende il luogo in cui si svolge l’attività didattica. Pertanto, il termine “aula” fa riferimento sia alla usuale aula in cui si svolge l’attività didattica, sia alla palestra, ai campetti, ai laboratori, all’auditorium o alla biblioteca, che si configurano come altri possibili luoghi in cui si svolge attività didattica. 2) Nella presente Sezione con il termine “area di vigilanza” si intende un luogo fisico di una sede dell’Istituto, in cui non si svolge l’attività didattica. Pertanto il termine “area di vigilanza” indica sempre una zona distinta da quella indicata dal termine “aula”. Ciascuna sede dell’istituto è suddivisa in aree di vigilanza che non si sovrappongono e che complessivamente sommano a tutte le aree normalmente accessibili dall’utenza nelle sedi dell’istituto, che non siano dedicate alla didattica. Ciascuna area di vigilanza è assegnata ad un collaboratore scolastico, essa può consistere di uno o più corridoi, di servizi igienici, di uno o più ballatoi, di porte, portoni e cancelli di ingresso e di atri. Art. 2 – Responsabilità del personale della scuola 1) Alla vigilanza è preposto tutto il personale della scuola nei limiti dei rispettivi compiti assegnati dalla legge e definiti nei CCNL di categoria. 2) I docenti svolgono la vigilanza nelle aule, mentre i collaboratori si occupano della vigilanza nella aree di vigilanza. Art. 3 – Responsabilità degli studenti 2) Ad ogni singolo studente si attribuisce la responsabilità civica di collaborare attivamente al mantenimento di un clima di serena e composta partecipazione a tutte le attività svolte dentro e fuori la sede scolastica. Titolo II – Vigilanza all’ingresso degli studenti (inizio delle lezioni antimeridiane) Art. 1 – Ingresso degli studenti nelle sedi 1) Gli studenti sono ammessi all’interno delle sedi dell’Istituto ad un orario che precede l’inizio delle lezioni di cinque minuti. Questo orario è annunciato dal suono della prima campanella. 2) Si fa eventualmente eccezione, in giornate fredde e/o piovose, per gli studenti che raggiungono l’Istituto in anticipo per esigenze di trasporto e che possono essere ammessi all’interno delle sedi qualche minuto prima dell’orario fissato al comma 1, sostando negli atrii in attesa del suono della prima campanella. 3) L’ingresso anticipato di cui al comma 2 è consentito qualora sia possibile approntare una opportuna vigilanza da parte dei collaboratori scolastici. 4) I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti ad essere presenti in aula al suono della prima campanella, secondo quanto indicato al comma 1 (art. 29 c.5 del CCNL-Scuola 2006/2009) Art. 2 - Ingresso degli studenti in aula 1) Al suono della prima campanella gli studenti raggiungono le aule e ivi prendono posto, accolti dai docenti della prima ora. 25 2) Al suono della seconda campanella gli studenti devono essere in aula, per consentire il regolare inizio delle attività didattiche. 3) I collaboratori scolastici curano l’indirizzamento del flusso di studenti verso le aule e contestualmente vigilano sul comportamento degli stessi. 4) Tra il suono della prima e della seconda campanella, i docenti della prima ora coadiuvano i collaboratori scolastici nella vigilanza degli studenti, limitatamente ai pressi dell’aula in cui svolgono lezione. Titolo III – Vigilanza al cambio dell’ora di lezione e durante l’intervallo Art. 1 – Comportamento degli studenti durante il cambio dell’ora di lezione 1) Il cambio dell’ora di lezione è annunciato dal suono della campanella. 2) Al cambio dell’ora di lezione, in attesa dell’arrivo in aula dei docenti, gli studenti sono tenuti a rimanere all’interno delle aule, senza provocare rumori e disordine. 3) Gli studenti che, in precedenza, sono stati autorizzati dal docente ad uscire dall’aula, al suono della campanella relativa al cambio dell’ora di lezione, devono ritornare senza indugio nell’aula ed attendere l’arrivo del docente. 4) Per le infrazioni al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste alla Sezione Quinta del Regolamento. Art. 2 – Compiti dei docenti e dei collaboratori scolastici durante il cambio dell’ora di lezione 1) Al termine di ogni ora di lezione, i docenti raggiungono senza indugio la classe loro affidata nell’ora successiva, salvo il ritardo inevitabile in caso di trasferimento da un piano all’altro della sede e/o da un’ala all’altra della sede. 2) Durante gli spostamenti dei docenti di cui al comma 1, la vigilanza della classe rimane temporaneamente affidata al collaboratore scolastico cui è assegnata l’area di vigilanza su cui si affaccia l’aula che accoglie la classe. I docenti coadiuvano il collaboratore scolastico nel caso indicato al comma 5. 3) I collaboratori scolastici che, trascorso un tempo ragionevole per il trasferimento del docente da un’aula all’altra, ravvisano la mancanza del docente in una o più classi collocate nell’area di vigilanza loro assegnata, avvisano tempestivamente il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori o i Coordinatori di plesso, comunicando sia la classe, sia il nome del docente temporaneamente assente, affinché si possa contattare quest’ultimo in tempi brevi o provvedere ad una sostituzione. 4) I docenti che iniziano o riprendono il loro servizio giornaliero dopo la seconda ora di lezione sono tenuti ad essere in corrispondenza dell’aula, in cui iniziano o riprendono a svolgere il loro servizio, prima del suono della campanella del cambio dell’ora, per garantire che la classe non resti priva di vigilanza. 5) I docenti che concludono o interrompono il loro servizio giornaliero prima dell’ultima ora di lezione, in corrispondenza dell’ora in cui concludono o interrompono il loro servizio giornaliero, sono tenuti ad attendere il collega che deve raggiungere l’aula in cui svolge lezione, limitatamente ad un tempo pari a quello richiesto per il trasferimento, al fine di contribuire alla vigilanza della classe durante il cambio dell’ora. Trascorso questo tempo, i docenti avvisano i collaboratori cui è assegnata l’area di vigilanza su cui si affaccia l’aula che accoglie la classe. Art. 3 – Trasferimenti temporanei della classe 1) La classe, che deve raggiungere un’aula distinta da quella dove ha concluso la lezione, deve attendere il docente in servizio durante l’ora di lezione, prima di trasferirsi. 2) Durante i trasferimenti di cui al comma 1, la classe è accompagnata e vigilata dal docente in servizio durante l’ora di lezione. 3) Durante il trasferimento, ciascuno studente resterà unito al suo gruppo classe, al fine di agevolare la vigilanza dei docenti. 26 4) Il trasferimento deve avvenire senza recare disturbo alle altre classi. 5) Per le infrazioni al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste alla Sezione Quinta del Regolamento. Art. 4 – Intervallo 1) Nelle attribuzioni di cui all’art.3 del Titolo IV della Sezione Prima, il Consiglio di Istituto può deliberare una scansione oraria che preveda un intervallo tra due ore intermedie dell’orario di lezione, per un minimo di dieci minuti (art. 17 lett. f CM 105/75). 2) L’intervallo non costituisce attività didattica; la scansione oraria giornaliera tiene conto di questo aspetto. 3) L’inizio dell’intervallo è segnalato dal suono di una prima campanella; parimenti avviene per la fine dell’intervallo, segnalato dal suono di una seconda campanella. 4) Dopo il suono della prima campanella, il docente in servizio nella classe, continua a permanere in tale classe e consente agli studenti di consumare la propria colazione, distogliendo temporaneamente l’attenzione dall’oggetto delle lezioni. 5) Durante l’intervallo, l’attività in aula deve svolgersi comunque nel massimo rispetto del vivere civile, evitando rumori molesti o spostamenti degli studenti non autorizzati dal docente. 6) Durante l’intervallo, il docente può autorizzare l’uscita temporanea dall’aula al massimo di due studenti per volta. 7) Gli studenti che transitano nelle aree di vigilanza durante l’intervallo sono affidati alla vigilanza dei collaboratori scolastici e dei docenti di cui al comma successivo. 8) Mediante la contrattazione di istituto è possibile individuare docenti per attività specifiche di vigilanza durante l’intervallo e regolare il servizio dei docenti e dei collaboratori scolastici durante l’intervallo. Titolo IV – Vigilanza durante l’ora di lezione e le uscite temporanee Art. 1 – Compiti dei docenti durante l’ora di lezione 1) Durante le ore di lezione, la vigilanza nell’aula è di competenza del docente, che assicura l’ordine e controlla che vengano rispettate le norme sulla sicurezza definite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 2) Durante le ore di lezione, gli studenti non possono lasciare le aule in cui svolgono attività didattica, se non con il consenso del docente e per il tempo strettamente necessario. 3) Durante l’attività didattica, il docente può autorizzare l’uscita temporanea dall’aula, per un massimo di uno studente per volta. Di norma, l’uscita dall’aula non può essere autorizzata prima del termine della prima ora di lezione della classe. 4) Il docente può autorizzare uscite di studenti che: a) siano temporaneamente sofferenti, affidandoli ai collaboratori scolastici e quindi ai responsabili del primo soccorso; b) debbano raggiungere i servizi igienici; c) debbano fruire dei distributori automatici; d) debbano raggiungere gli uffici della Segreteria per pratiche urgenti; e) debbano raggiungere gli uffici del Dirigente; f) debbano ricevere comunicazioni urgenti. Di norma, i docenti non possono permettere agli studenti di allontanarsi dall’aula per altri motivi. 5) Quando in un’ora di lezione è prevista la compresenza di più docenti, il permesso di uscita deve essere accordato da tutti i docenti presenti. 6) Qualora il docente ravvisi un ritardo del rientro dell’alunno nell’aula, oltre ogni ragionevole attesa, ne dà tempestiva comunicazione al collaboratore scolastico, per adottare i provvedimenti del caso. 7) Per le infrazioni, da parte degli studenti, al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste alla Sezione Quinta del Regolamento. 27 Art. 2 – Compiti dei collaboratori scolastici durante l’uscita temporanea degli studenti del luogo in cui si svolge la lezione 1) Durante le ore di lezione la vigilanza degli studenti temporaneamente allontanatisi dall’aula è dei collaboratori scolastici. Ciascun collaboratore è competente per la propria area di vigilanza. 2) In presenza di un pericolo imminente proveniente da aree con vigilanza limitata come i servizi igienici (presenza di fumo, avvertimento di rumori molesti), è consentito, ai docenti e ai collaboratori scolastici del medesimo genere (maschile o femminile) cui sono destinati i servizi igienici, di irrompere nei medesimi per verificare la presenza di eventuali pericoli e attivare le misure d’urgenza previste. Art. 3 – Comportamento degli studenti durante l’uscita temporanea dell’aula 1) Durante l’uscita temporanea, lo studente, regolarmente autorizzato, è tenuto a minimizzare il tempo di permanenza fuori dall’aula. 2) Quando deve recarsi ai servizi igienici, lo studente è tenuto a raggiungere quelli funzionanti e più vicini all’aula in cui sta svolgendo attività didattica. 3) Quando deve recarsi ai distributori automatici, lo studente è tenuto a servirsi di quelli funzionanti più vicini all’aula in cui sta svolgendo attività didattica. 4) Nel caso in cui lo studente debba raggiungere gli uffici di segreteria e di dirigenza e questi ultimi risultino impegnati con altri fruitori del servizio, lo studente è tenuto a rientrare, senza indugio, nell’aula. 5) Durante l’uscita temporanea, lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell’intera comunità scolastica. 6) Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l’uscita dall’aula durante l’intervallo. 7) Per le infrazioni al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste alla Sezione Quinta del Regolamento. Titolo V – Vigilanza all’uscita degli studenti (termine delle lezioni antimeridiane) Art. 1 – Compiti dei docenti e dei collaboratori durante l’uscita 1) Il termine delle lezioni è annunciato dal suono della campanella. 2) Al suono della campanella di cui al comma 1, le classi raggiungono le uscite delle sedi e quindi del cortile. I docenti dell’ultima ora di lezione vigilano sugli studenti della classe in cui hanno svolto lezione mentre li accompagnano verso le uscite (art. 29 c.5 del CCNL-Scuola 2006/2009). 3) I collaboratori scolastici agevolano l’uscita degli studenti e coadiuvano i docenti nella sorveglianza, restando a presidio delle aree di vigilanza loro assegnate. 4) La comunicazione ai genitori della scansione oraria delle lezioni, effettuata tipicamente all’inizio dell’anno scolastico, vale come informativa ai genitori circa l’orario di regolare conclusione delle lezioni. Qualora i genitori vogliano prendere in consegna gli studenti al termine delle attività didattiche, sarà loro cura raggiungere l’Istituto in tempo utile. In alternativa, gli studenti sono invitati a raggiungere autonomamente le proprie residenze. Art. 2 – Comportamento degli studenti durante l’uscita 1) Durante il deflusso verso l’uscita, gli studenti manterranno un comportamento corretto e rispettoso dell’intera comunità scolastica. 2) Inoltre, ciascuno studente resterà unito al suo gruppo classe durante il deflusso verso l’uscita, al fine di agevolare la vigilanza dei docenti. 3) Per le infrazioni al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste alla Sezione Quinta del Regolamento. 28 Titolo VI – Vigilanza durante le attività pomeridiane Art. 1 – Disposizioni di carattere generale 1) Le attività pomeridiane devono svolgersi, in ciascuna sede, in aule che non siano molto distanti tra loro, per garantire una vigilanza efficace da parte dei collaboratori scolastici. La scelta delle aule resta comunque subordinata alla collocazione delle strumentazioni che sono necessarie per l’espletamento delle attività pomeridiane. 2) Il numero di collaboratori individuato per vigilare durante le attività pomeridiane deve essere congruo rispetto al numero di attività da svolgersi ed alla collocazione, più o meno distante, delle aule in cui è necessario svolgere le attività. Art. 2 – Compiti dei docenti durante le attività pomeridiane 1) Le attività pomeridiane possono essere svolte: a) da un docente singolarmente; b) da un docente esperto in compresenza con un tutor d’aula. 2) Durante le attività pomeridiane, la vigilanza nel luogo in cui la classe svolge attività didattica è di competenza del docente di cui al precedente c.1 lett.a) o del tutor d’aula di cui al precedente comma 1 lett. b). Queste due figure assicurano l’ordine e controllano che vengano rispettate le norme sulla sicurezza definite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 3) Durante le attività pomeridiane gli studenti non possono lasciare le aule, se non con il consenso del docente di cui al precedente c.1 lett.a) o del tutor d’aula di cui al precedente comma 1 lett. b) e per il tempo strettamente necessario. 4) Durante l’attività didattica, possono essere autorizzate uscite temporanee dall’aula, per un massimo di uno studente per volta. 5) Possono essere autorizzate uscite di studenti che: a) siano temporaneamente sofferenti, affidandoli ai collaboratori scolastici e quindi ai responsabili del primo soccorso; b) debbano raggiungere i servizi igienici; c) debbano fruire dei distributori automatici; d) debbano raggiungere gli uffici della Segreteria per pratiche urgenti; e) debbano raggiungere gli uffici del Dirigente; f) debbano ricevere comunicazioni urgenti. Di norma, i docenti non possono permettere agli studenti di allontanarsi dall’aula per altri motivi. 6) Qualora il docente di cui al precedente c.1 lett.a) o il tutor d’aula di cui al precedente comma 1 lett. b) ravvisi un ritardo del rientro dell’alunno in aula, oltre ogni ragionevole attesa, ne dà tempestiva comunicazione al collaboratore scolastico, per adottare i provvedimenti del caso. 7) Per le infrazioni, da parte degli studenti, al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste alla Sezione Quinta del Regolamento. Art. 3 – Compiti dei collaboratori scolastici durante l’uscita temporanea degli studenti dell’aula in occasione delle attività pomeridiane 1) Durante le attività pomeridiane la vigilanza degli studenti temporaneamente allontanatisi dal luogo in cui si svolge la lezione è dei collaboratori scolastici. Ciascun collaboratore è competente per la propria area di vigilanza. 2) In presenza di un pericolo imminente proveniente da aree con vigilanza limitata come i servizi igienici (presenza di fumo, avvertimento di rumori molesti), è consentito, ai docenti e ai collaboratori scolastici del medesimo genere (maschile o femminile) cui sono destinati i servizi igienici, di irrompere nei medesimi per verificare la presenza di eventuali pericoli e attivare le misure d’urgenza previste. 29 Art. 4 – Comportamento degli studenti durante l’uscita temporanea dell’aula durante le attività pomeridiane 1) Durante l’uscita temporanea, lo studente, regolarmente autorizzato, è tenuto a minimizzare il tempo di permanenza fuori dall’aula. 2) Quando deve recarsi ai servizi igienici, lo studente è tenuto a raggiungere quelli funzionanti e più vicini all’aula in cui sta svolgendo attività didattica. 3) Quando deve recarsi ai distributori automatici, lo studente è tenuto a servirsi di quelli funzionanti più vicini all’aula in cui sta svolgendo attività didattica. 4) Nel caso in cui lo studente debba raggiungere gli uffici di segreteria e di dirigenza e questi ultimi risultino impegnati con altri fruitori del servizio, lo studente è tenuto a rientrare, senza indugio, nell’aula. 5) Durante l’uscita temporanea, lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell’intera comunità scolastica. 6) Per le infrazioni al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste alla Sezione Quinta del Regolamento. Titolo VII – Vigilanza durante le visite guidate e i viaggi di istruzione Art. 1 – Disposizioni di carattere generale 1) Per visita guidata si intende una attività didattica che si effettua, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, locali d'interesse storico-artistico, parchi naturali (CM 253/91). In seguito ci si riferirà ad una visita guidata con il termine “visita”. 2) Per viaggio di istruzione si intende un periodo di attività didattica che si articola su più giorni, in modo ininterrotto, effettuato in luoghi di interesse didattico e culturale. In seguito ci si riferirà ad una viaggio di istruzione con il termine “viaggio”. 2) I viaggi e le visite devono essere progettati cercando di garantire il massimo della sicurezza per i partecipanti. 3) Inoltre, i viaggi e le visite devono essere progettati cercando di garantire la migliore vigilanza possibile da parte dei docenti accompagnatori sugli alunni partecipanti. Per tale motivo si sceglieranno con cura i docenti accompagnatori, i luoghi da visitare, il periodo o il giorno della visita e i mezzi usati per i trasferimenti. Art. 2 – Compiti dei docenti durante i viaggi e le visite 1) In occasione delle visite e dei viaggi i docenti sono responsabili degli alunni loro affidati (artt. 2047 e 2048 c.c.), durante tutto il periodo di espletamento della visita e del viaggio. 2) I docenti accompagnatori designati devono appartenere, prioritariamente, alle classi partecipanti al viaggio o alla visita. Di norma, gli studenti assegnati ad ogni singolo docente accompagnatore non possono eccedere le 15 unità; questo numero può avere valore superiore quando la visita o il viaggio non prospettano particolari livelli di pericolosità e di difficoltà per la vigilanza. 3) Se il numero di docenti, che forniscono la propria disponibilità ad accompagnare gli studenti in visita o in viaggio, risulta insufficiente per attuare una vigilanza efficace, è possibile individuare come accompagnatori dei membri del personale ATA. 4) I docenti accompagnatori (o, eventualmente, il personale ATA) cureranno la vigilanza durante le visite e i viaggi, inclusi i trasferimenti, mantenendo, in ogni caso, compatto il gruppo di studenti loro affidati. 5) I docenti accompagnatori (o, eventualmente, il personale ATA) sono tenuti a non abbandonare gli studenti, anche temporaneamente. 6) Qualsiasi obbligo specifico relativo alla vigilanza sarà connesso alla natura ed all’organizzazione logistica del viaggio o della visita e sarà specificato in modo puntuale sulla nomina conferita al docente accompagnatore, dopo un’analisi dei pericoli e delle difficoltà dovute alla vigilanza. 7) Per i viaggi di più giorni, in ciascun giorno deve essere fissato un orario che prevede il termine delle attività giornaliere ed il conseguente riposo di studenti e docenti accompagnatori, in ore serali 30 e notturne. In questo periodo di riposo, è comunque nella facoltà dei docenti accompagnatori intensificare la usuale vigilanza degli studenti, qualora essi ravvisassero pericoli di ogni genere o la condizione che comportamenti degli studenti possano arrecare danno o disturbo ad altri studenti, a persone terze o a se stessi. 8) In ogni caso, anche per visite di breve durata (di una o più ore), i docenti o i membri del personale ATA non possono abbandonare i plessi se non è stato conferita loro opportuna nomina di accompagnatore. Tanto è stabilito soprattutto a tutela dei docenti, del personale ATA e degli alunni. Art. 3 – Comportamento degli alunni durante i viaggi di istruzione 1) In virtù di quanto stabilito all’art. 1 c. 1 del presente Titolo, gli studenti durante i viaggi e le visite devono mantenere lo stesso comportamento corretto e rispettoso che è loro richiesto durante le attività didattiche che si svolgono nelle sedi dell’Istituto. 2) Infrazioni al Regolamento di istituto attuate dagli alunni durante i viaggi e le visite, sono da considerarsi alla stregua delle infrazioni commesse nei plessi dell’Istituto. 3) Quando le infrazioni di cui al comma precedente mettono in cattiva luce il buon nome dell’istituzione scolastica agli occhi di terzi, sono da considerarsi anche maggiormente gravi di quelle commesse nelle sedi dell’Istituto. Art. 4 – Rinvii 1) Per quanto non stabilito dal presente Regolamento in merito alla vigilanza nei viaggi e nelle visite, si rinvia alla normativa vigente. 2) Per quanto non stabilito dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in merito alla vigilanza nei viaggi e nelle visite, si rinvia alla definizione di un regolamento di Istituto specifico sui viaggi e le visite. Titolo VIII – Vigilanza sull’accesso di genitori e persone terze in istituto Art. 1 – Accesso ai luoghi in cui si svolge la didattica 1) Durante lo svolgimento delle attività didattiche l’accesso alle aule è consentito unicamente ai docenti e agli alunni. 2) Nei laboratori, lo svolgimento delle attività didattiche prevede la necessaria presenza di un assistente tecnico, che deve coadiuvare il docente nell’espletamento dell’attività didattica. Art. 2 – Luoghi in cui è consentita la presenza di genitori e persone terze 1) I genitori e, in genere, gli estranei possono avere accesso all’atrio, o, se richiesto, agli uffici di Segreteria, alla Presidenza e ai locali designati per il colloquio con i docenti. 2) I collaboratori scolastici, in ogni caso, vigilano sull’accesso di terze persone e le accompagnano ai locali di destinazione. Titolo IX – Particolari disposizioni per la vigilanza durante le attività pomeridiane del Liceo Musicale Art. 1 – Rinvio temporaneo 1) In attesa che vengano definite regole per la vigilanza durante le attività pomeridiane del Liceo Musicale, restano valide, laddove applicabili, le regolamentazioni introdotte al Titolo V della presente Sezione. 31 Sezione Quarta - Ritardi, ingressi posticipati, uscite anticipate e assenze Titolo I – Aspetti generali Art. 1 – Orario di inizio e di conclusione delle lezioni 1) Annualmente, il Consiglio di Istituto fissa la scansione oraria delle lezioni, tenendo conto anche del piano di mobilità predisposto dal Comune e dalle esigenze di pendolarismo degli studenti. 2) Con la scansione oraria resta fissato anche l’orario di inizio delle lezioni ed un orario di conclusione delle lezioni. La variazione temporanea di tali orari di inizio e di conclusione delle lezioni può esser possibile solo per validi motivi contingenti. 3) Gli studenti sono tenuti a raggiungere l’aula dove si svolge la prima ora di lezione nei cinque minuti antecedenti l’orario di inizio delle lezioni e comunque non oltre l’orario di inizio delle lezioni. Art. 2 - Definizioni 1) Nella presente Sezione si indica come “prima ora di lezione” la prima unità oraria facente parte delle lezioni giornaliere, indipendentemente dal fatto che le lezioni giornaliere inizino secondo l’usuale orario di inizio stabilito dal Consiglio di Istituto oppure in base ad una variazione temporanea per validi motivi contingenti. 2) Nella presente Sezione si indica come “seconda ora di lezione” l’unità oraria facente parte delle lezioni giornaliere, che segue la prima ora di lezione. 3) Nella presente Sezione si indica come “ultima ora di lezione” l’ultima unità oraria facente parte delle lezioni giornaliere, indipendentemente dal fatto che le lezioni giornaliere si concludano secondo l’usuale orario di conclusione stabilito dal Consiglio di Istituto oppure in base ad una variazione temporanea per validi motivi contingenti. 4) Nella presente Sezione il termine “libretto” si riferisce al libretto delle giustifiche e delle comunicazioni scuola famiglia in dotazione al singolo studente. 5) Nella presente Sezione con il termine “aula” si intende il luogo in cui si svolge l’attività didattica. Pertanto, il termine “aula” fa riferimento sia alla usuale aula in cui si svolge l’attività didattica, sia alla palestra, ai campetti, ai laboratori, all’auditorium o alla biblioteca, che si configurano come altri possibili luoghi in cui si svolge attività didattica. Titolo II – Ritardi Art. 1 – Tipologie di ritardi tollerati 1) Gli studenti che raggiungono le sedi dell’istituto dopo l’orario di inizio delle lezioni possono essere ammessi in classe dal docente della prima ora, se il loro ritardo non è superiore di 20 minuti rispetto all’orario di inizio delle lezioni. 2) In relazione ai ritardi di cui al comma 1, il docente della prima ora di lezione può non ammettere lo studente in aula soprattutto in casi di recidiva. 3) Nel caso di ammissione in aula, il docente della prima ora di lezione riporta sul registro il ritardo dello studente annotando esplicitamente il nominativo con il rispettivo orario di ingresso in aula. 4) Lo studente non ammesso dal docente alla prima ora di lezione raggiungerà l’atrio di ingresso dove attenderà l’inizio della seconda ora di lezione. In questo intervallo di tempo, lo studente non può abbandonare l’Istituto ed è affidato alla vigilanza dei collaboratori scolastici collocati all’ingresso delle sedi. 5) Durante l’attesa, lo studente è tenuto ad un comportamento corretto e rispettoso dell’attività scolastica e di tutto il personale. 32 6) Al suono della campanella della seconda ora di lezione, lo studente raggiunge l’aula secondo quanto disposto al Titolo II della presente Sezione. Art. 2 – Tipologie di ritardi non tollerati 1) Gli studenti che raggiungono le sedi dell’istituto dopo l’orario di inizio delle lezioni non possono essere ammessi in classe, se il loro ritardo è superiore o pari ai 20 minuti rispetto all’orario di inizio delle lezioni. 2) L’alunno nelle condizioni di ritardo di cui al comma 1 sarà invitato dai collaboratori ad attendere nell’atrio di ingresso l’inizio della seconda ora di lezione. In questo intervallo di tempo, l’alunno non può abbandonare l’istituto ed è affidato alla vigilanza dei collaboratori scolastici collocati all’ingresso delle sedi. 3) Durante l’attesa lo studente è tenuto ad un comportamento corretto e rispettoso dell’attività scolastica e di tutto il personale. 4) Al suono della campanella della seconda ora di lezione lo studente raggiunge la classe secondo quanto disposto al Titolo III della presente sezione. 5) Per le infrazioni al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste alla Sezione Quinta del Regolamento. Titolo III – Ingressi posticipati rispetto all’orario di inizio delle lezioni Art. 1 – Ingressi in aula all’inizio della seconda ora di lezione 1) Per gli studenti ammessi in aula alla seconda ora di lezione, come definita ai sensi degli art. 1 e 2 del Titolo I della presente Sezione, l’ingresso posticipato deve essere giustificato dal genitore che ha accompagnato lo studente presso la sede dell’istituto. 2) Qualora lo studente, che deve essere ammesso in classe alla seconda ora di lezione, non sia accompagnato dal genitore, quest’ultimo può compilare uno dei moduli appositamente previsti per la giustifica degli ingressi posticipati nel libretto in dotazione allo studente, apponendo la propria firma. Il modulo deve essere firmato dal genitore che ha apposto la firma sul registro di consegna dei libretti e sul libretto stesso, al momento del suo ritiro. Nessun’altra firma può essere ritenuta valida. 3) Qualora lo studente, che deve essere ammesso in classe alla seconda ora di lezione, non sia accompagnato da un genitore e non sia provvisto di giustifica sul libretto, il dirigente scolastico o un docente da egli delegato, può valutare giustifiche profferite oralmente dallo studente e ammettere quest’ultimo in aula. 4) Per gli studenti ammessi in aula ai sensi del comma precedente, si può prevedere una verifica a campione circa la contezza da parte dei genitori dell’ingresso posticipato degli studenti. Inoltre, per studenti che abitualmente si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, è possibile prevedere sanzioni disciplinari, secondo quanto stabilito nella Sezione V del presente Regolamento. Art. 2 – Ingressi posticipati di più ore rispetto all’orario di inizio delle lezioni 1) Gli studenti che giungono in ritardo di oltre un’ora rispetto all’orario di inizio delle lezioni sono ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore che giustifichi tale ritardo. Per tali tipologie di ritardi non esistono altre modalità di giustifica. Art. 3 – Registrazione dell’ingresso posticipato 1) Il docente presente in aula, al momento dell’ingresso posticipato dello studente, annoterà tale ingresso sul registro di classe indicando il nominativo dello studente e l’ora di lezione nella quale egli si aggrega al resto della classe. Art. 4 – Misure specifiche per pendolari 1) I genitori degli studenti pendolari possono compilare un’apposita comunicazione in cui informano i Dirigente Scolastico della difficoltà a raggiungere abitualmente in orario l’Istituto a 33 causa di un servizio pubblico di trasporti inadeguato. In tale comunicazione, i genitori asseriscono di essere consapevoli di possibili ritardi dello studente. 2) La comunicazione di cui al comma precedente deve essere necessariamente corredata di autocertificazione di residenza e domicilio tali da giustificare la condizione di pendolarismo dello studente. 3) Il Dirigente Scolastico prende atto della comunicazione di cui al comma 1 e comunica la condizione di pendolarismo al consiglio di classe. 4) Le comunicazioni di cui al comma 1, per le quali il Dirigente prende atto, equivalgono alla condizione dettata dal c.2 dell’art. 1 del presente Titolo. Inoltre, in ragione di tali comunicazioni, di cui il Dirigente ha preso atto, non si attuano le misure di cui al c. 4 dell’art.1 del presente Titolo. Per i ritardi effettuati anche in presenza di tale comunicazione con avvenuta presa d’atto, continuano a permanere invece le misure previste al Titolo VII della presente Sezione. Titolo IV – Uscite anticipate rispetto all’orario di conclusione delle lezioni Art. 1 – Aspetti generali 1) Le uscite anticipate degli studenti, rispetto all’orario di conclusione delle lezioni, sono da considerarsi possibili solo in casi di reale necessità. 2) I genitori devono essere consapevoli che richiedere l’uscita anticipata dello studente, rispetto all’orario di conclusione delle lezioni, può incidere sul profitto dello studente che non riesce a fruire completamente dell’attività didattica. 3) Parimenti, le uscite anticipate, rispetto all’orario di conclusione delle lezioni, incidono sulla valutazione del comportamento, in base a quanto previsto al Titolo VII della presente Sezione. Art. 2 – Alunni minorenni 1) Le uscite anticipate degli studenti minorenni, rispetto all’orario di conclusione delle lezioni, sono autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, solo su richiesta di un genitore ed in presenza dello stesso. Pertanto, lo studente che esce in anticipo viene affidato ai genitori. 2) In deroga a quanto previsto al comma 1, è possibile autorizzare l’uscita anche in presenza di una persona opportunamente delegata dai genitori. Alla delega, scritta e opportunamente firmata da un genitore, deve essere allegata fotocopia della carta di identità del delegato e del delegante. La delega può avere una durata massima pari all’anno scolastico. 3) Non è possibile autorizzare l’uscita anticipata di singoli studenti minorenni in assenza dei genitori, anche se viene fatta da questi ultimi espressa richiesta telefonica o mediante comunicazione scritta e presentata alla scuola sul libretto delle giustifiche. Si fa eccezione, per uscite generalizzate dovute a motivi contingenti, secondo il caso contemplato all’art.4. Art. 3 – Alunni maggiorenni 1) Per l’uscita anticipata degli alunni maggiorenni si procede secondo quanto stabilito all’art. 2. 2) In deroga a quanto previsto dall’art.2, per i soli alunni maggiorenni, è possibile autorizzare l’uscita anticipata anche su richiesta dell’alunno ed in assenza dei genitori, previa comunicazione agli stessi mediante fonogramma su un’utenza telefonica il cui numero è stato preventivamente depositato in segreteria dai genitori. 3) Le uscite anticipate autorizzate mediante il precedente comma possono cumularsi per un massimo di cinque in un anno scolastico. Oltre tale limite, il Dirigente o un suo delegato non possono più autorizzare uscite in assenza dei genitori. Art. 4 – Uscita di un’intera classe 1) Nel caso in cui, per validi motivi contingenti, vi sia necessità di attuare un’uscita anticipata di una intera classe, gli studenti della classe dovranno presentare entro la mattina del giorno in cui è 34 prevista l’uscita anticipata, una opportuna autorizzazione firmata dai genitori secondo il modulo predisposto sul libretto in dotazione allo studente. Il modulo deve essere firmato dal genitore che ha apposto la firma sul registro di consegna dei libretti e sul libretto stesso, al momento del ritiro del libretto. Nessun’altra firma può essere ritenuta valida. 2) Gli studenti che non presentano l’autorizzazione di cui al comma 1 saranno trattenuti in Istituto fino al termine delle lezioni ed eventualmente aggregati ad altre classi, preferendo in precedenza classi parallele. Titolo V - Assenze Art. 1 - Definizioni 1) Nel presente Titolo e nei successivi Titoli della presente Sezione, la giornata di assenza viene indicata come “assenza giornaliera”. Vengono considerate assenze giornaliere a tutti gli effetti anche quelle determinate dalla sanzione disciplinare di cui all’art.6 c.3 lett. a, b e c del Titolo I della Sezione Quinta del Regolamento (sospensioni con e senza obbligo di frequenza). 2) Nel presente Titolo e nei successivi Titoli della presente Sezione, l’ora di assenza, dovuta ad un ingresso posticipato o ad un’uscita anticipata, viene indicata come “assenza oraria”. Pertanto, un’assenza giornaliera è composta da un certo numero di assenze orarie, tipicamente quattro, cinque, sei o sette. Art. 2 – Giustificazione dell’assenza 1) La giustificazione dell’assenza (giornaliera o oraria) da parte del genitore ha la finalità di coinvolgere un’importante componente della comunità scolastica, ossia i genitori, nel percorso formativo degli studenti e, più in generale, nella vita scolastica stessa. Mediante la giustifica dell’assenza, l’istituzione scolastica è a conoscenza del fatto che il genitore è consapevole dell’assenza dello studente. Per tale motivo, ogni tipologia di assenza deve essere giustificata, anche quelle dovute a qualsiasi tipo di manifestazione di protesta studentesca (cortei, scioperi, autogestioni, occupazioni dell’edificio scolastico). Art. 3 – Giustifiche di assenze orarie 1) Le assenze orarie, ossia le assenze dovute a ingressi posticipati o uscite anticipate, vengono giustificate secondo quanto indicato ai Titoli III e IV della presente Sezione. Art. 4 – Giustifiche di assenze giornaliere 1) Le assenze giornaliere devono essere giustificate entro un limite massimo di 5 giorni di lezione. 2) La giustifica dell’assenza viene riportata dal genitore nel modulo predisposto sul libretto in dotazione allo studente. Il modulo deve essere firmato dal genitore che ha apposto la firma sul registro di consegna dei libretti e sul libretto stesso, al momento del ritiro del libretto. Nessun’altra firma può essere ritenuta valida. 3) Ritardi nella giustificazione di assenze o mancate giustificazioni di assenze danno luogo a sanzioni disciplinari, secondo quanto stabilito nella Sezione V del presente Regolamento. Art. 5 – Giustifiche di assenze giornaliere dovute a malattia, superiori o pari ai cinque giorni 1) Quando uno studente riprende le attività scolastiche dopo più di 5 giorni consecutivi di assenza dovuta a motivi di salute, egli viene riammesso a frequentare le lezioni esibendo la giustifica opportunamente firmata dal genitore sul libretto e presentando adeguato certificato medico al docente della prima ora di lezione frequentata dallo studente al suo rientro (CM 105/75 art. 17 c. 1 lett. e). 2) Il docente di cui al comma precedente annota sul registro di classe la giustifica dell’assenza, indicando il nominativo ed il periodo cui è riferita la giustifica. Inoltre, il docente conserva temporaneamente nel proprio registro personale il certificato medico dello studente, ai sensi della 35 normativa vigente sulla privacy (DLgs 196/2003). Non appena possibile, il certificato medico dello studente viene consegnato in segreteria per essere archiviato nel fascicolo personale dello studente. Titolo VI – Disciplina dei libretti delle giustifiche e delle comunicazioni scuola famiglia Art. 1 – Consegna dei libretti 1) Il libretto delle giustifiche e delle comunicazioni scuola famiglia, indicato come “libretto”, è personale. Esso può essere ritirato presso la sede dell’Istituto. 2) Al momento del ritiro, il genitore deve essere identificato e deve depositare la propria firma sul registro di consegna dei libretti e sul libretto stesso, in presenza di un membro del personale dell’istituto. 3) Il libretto consegnato viene opportunamente contrassegnato mediante un numero identificativo progressivo di carattere univoco. Art. 2 – Smarrimento, sostituzione e annullamento del libretto 1) In caso di smarrimento del libretto, esso può essere sostituito da un nuovo libretto, che viene acquisito con le modalità di cui al precedente art. 1. 2) Il libretto smarrito, identificabile mediante il numero di cui all’art.1 c.3 del presente Titolo, viene annullato con provvedimento a firma del Dirigente scolastico o di un suo delegato. Dell'annullamento viene data opportuna comunicazione ai docenti del consiglio di classe. 3) Il libretto annullato perde la sua validità. Giustifiche e comunicazioni riportate sul libretto annullato non sono ritenute valide. 4) Per lo studente che dovesse presentare giustifiche su di un libretto annullato si procederà ad una verifica circa la contezza da parte dei genitori dell’uso del libretto annullato. In caso di mancata contezza, è possibile prevedere sanzioni disciplinari, secondo quanto stabilito nella Sezione V del presente regolamento. Art. 3 – Validità del libretto 1) Il libretto è valido fino a quando non sono esauriti gli spazi adoperati per le giustifiche e le comunicazioni. In particolare, il libretto mantiene la sua validità nel passaggio da un anno scolastico al successivo. 2) Inoltre, il libretto perde la sua validità quando la persona che ha apposto la propria firma sul libretto non è più nelle condizioni di poter firmare le comunicazioni e le giustifiche. 3) Il libretto che non è più valido deve essere consegnato presso l’istituto per ottenere il rilascio di un nuovo libretto, in base alla procedura menzionata all’art. 1. Art. 4 - Custodia del libretto 1) Durante le lezioni giornaliere, il libretto è affidato allo studente. Lo studente porta con sé il libretto tutti i giorni in cui sono previste lezioni. 2) Durante il periodo in cui gli viene affidato il libretto, lo studente ha il compito di custodirlo con attenzione, di non smarrirlo, di non danneggiarlo e di non farne un uso scorretto. 3) Al termine delle lezioni giornaliere, il genitore ritira quotidianamente il libretto dello studente per: a) Verificarne un eventuale uso scorretto. b) Controllare la presenza di eventuali comunicazioni provenienti dall’istituzione scolastica; tali comunicazioni vanno firmate dal genitore per presa visione. c) Riportare giustifiche relative ad assenze, ingressi posticipati ed uscite anticipate. d) Constatare che le giustifiche riportate in precedenza abbiano la firma del Dirigente scolastico o di un docente da egli delegato. 36 4) Prima dell’inizio delle lezioni giornaliere, il genitore riaffida quotidianamente il libretto allo studente, nel farlo, compila eventuali giustifiche di cui al c.3 lett. c, se non già fatto in precedenza. Tali giustifiche dovranno essere esibite dallo studente al personale della scuola. 5) Lo studente si impegna a collaborare con il genitore nell’uso del libretto. 6) Per infrazioni da parte dello studente a quanto disposto dal presente articolo sono previste sanzioni disciplinari, secondo quanto stabilito nella Sezione V del Regolamento. Titolo VII – Valutazione del comportamento e monte ore annuale Art. 1 – Definizioni 1) Il “monte ore annuale di assenze dello studente” è definito come il totale delle assenze orarie effettuate da uno studente nel corso di un anno scolastico. 2) Il “monte ore annuale personalizzato dello studente” è definito come il totale delle ore di lezione previste dal curricolo personalizzato di ogni singolo studente, ossia il totale di tutte le ore di attività per cui è prevista valutazione intermedia e finale per lo studente, mediante opportuna votazione. 3) Il “tetto massimo annuale di assenze” è definito come il quoziente della divisione tra il “monte ore annuale personalizzato dello studente” e il numero 4, avendo cura di arrotondare tale quoziente ad un numero intero per eccesso. Art. 2 – Incidenza di assenze, ingressi posticipati ed uscite anticipate sulla tetto massimo di assenze 1) Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 c. 7 del DPR 122/09 e della CM 20/11, l’anno scolastico è valido solo se il “monte ore annuale di assenze dello studente” non supera il “tetto massimo annuale di assenze”. Solo in tal caso, il consiglio di classe procede allo scrutinio finale per lo studente ed all’eventuale ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. 2) Al monte ore annuale di assenze dello studente contribuiscono: a) le assenze giornaliere, per un numero di ore pari alle ore di lezione previste nel giorno di assenza; b) gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, in quanto assenze orarie, per un numero di ore pari alle ore di lezione non fruite a causa dell’ingresso posticipato o dell’uscita anticipata. Pertanto, assenze giornaliere, ingressi posticipati ed uscite anticipate possono compromettere la validità dell’anno scolastico. 3) Per regolare il conteggio delle ore di assenza che contribuiscono al monte ore annuale di assenze dello studente di cui all’art.1 c. 1 del presente Titolo, il Collegio dei docenti, nell’ambito dei documenti annuali sulla valutazione, emana un apposito regolamento. I consigli di classe in sede di scrutinio finale si riferiranno a tale regolamento per verificare lo sforamento del tetto massimo di assenze. Art. 3 – Incidenza di assenze, ritardi, ingressi posticipati ed uscite anticipate sul comportamento 1) Le assenze giornaliere ed orarie incidono sulla valutazione del comportamento. 2) Annualmente, il Collegio dei docenti delibera una griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di comportamento, ai sensi dell’art.4 del DPR 122/09, che tenga, conto in modo oggettivo anche: a) delle assenze giornaliere; b) dei ritardi (sia quelli previsti dall’art. 1, sia quelli previsti dall’art. 2 del Titolo II della presente Sezione); c) degli ingressi posticipati; d) delle uscite anticipate. 37 Sezione Quinta - Comportamento degli studenti: mancanze disciplinari e relative sanzioni. Titolo I – Principi e aspetti generali Art. 1 - Definizioni 1) Per “mancanza disciplinare” di uno studente si intende un comportamento non corretto e in contrasto con i doveri dello studente, indicati all’art. 2 della presente Sezione. 2) Per “attività a vantaggio della comunità scolastica” si intende una attività di natura sociale, culturale che uno studente deve svolgere in favore della comunità scolastica e che viene determinata in seguito ad una sua mancanza disciplinare. 3) Per “sanzione disciplinare” si intende una disposizione che ha valore educativo e non punitivo, erogata nei confronti di uno studente in seguito ad una sua mancanza disciplinare. 4) Per “provvedimento disciplinare” si intende una “attività a vantaggio della comunità scolastica” o una “sanzione disciplinare”. 5) Per “procedimento disciplinare” si intende il procedimento che, una volta ravvisata una possibile “mancanza disciplinare”, porta alla possibile erogazione di un “provvedimento disciplinare”. Art. 2 – Doveri dello studente 1) Frequenza regolare. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi (art. 3 c. 1 DPR 249/98 e s.m.i.). 2) Assiduità nello studio. Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio (art. 3 c. 1 DPR 249/98 e s.m.i.). 3) Rispetto per il prossimo. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi (art. 3 c. 2 DPR 249/98 e s.m.i.). 4) Comportamento corretto. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto (art. 3 c. 3 DPR 249/98 e s.m.i.). 5) Osservanza delle disposizioni. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza (art. 3 c. 4 DPR 249/98 e s.m.i.). 6) Uso corretto della struttura e degli strumenti. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola (art. 3 c. 5 DPR 249/98 e s.m.i.). 7) Cura dell’ambiente scolastico. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola (art. 3 c. 6 DPR 249/98 e s.m.i.). Art. 3 – Mancanze disciplinari lievi o gravi 1) Quando si ravvisa un comportamento di uno studente che configura una mancanza disciplinare, nei confronti dello studente viene intrapreso un procedimento disciplinare. 2) La mancanza disciplinare può essere lieve oppure grave. La gravità della mancanza è stabilita in base a: a) L’intenzionalità del comportamento; b) Il livello di danno e di pericolo causato (le conseguenze del comportamento); c) La rilevanza dei doveri non assolti; d) Le particolari condizioni dello studente, in qualità di attenuanti. 3) In base al disposto del Titolo VI della Sezione terza, anche le visite guidate e i viaggi di istruzione sono fasi della vita scolastica nelle quali possono verificarsi mancanze disciplinari. 38 Art. 4 – Caratteristiche generali del provvedimento disciplinare 1) Il provvedimento disciplinare contempla sempre le seguenti caratteristiche generali: a) Finalità educativa. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente (art. 4 c. 2 DPR 249/98 e s.m.i.). b) Responsabilità personale. La responsabilità disciplinare è personale (art. 4 c. 3 DPR 249/98 e s.m.i.). Non è possibile attuare provvedimenti disciplinari generalizzati quando non si riesce ad individuare il responsabile della mancanza. c) Possibilità di difesa. Nessuno può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni (art. 4 c. 3 DPR 249/98 e s.m.i.). d) Indipendenza dal profitto. Nessuna mancanza disciplinare può influire in modo diretto sulla valutazione del profitto (art. 4 c. 3 DPR 249/98 e s.m.i.). e) Corretta libertà di espressione. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità (art. 4 c. 4 DPR 249/98 e s.m.i.). f) Temporaneità. I provvedimenti sono sempre temporanei (art. 4 c. 5 DPR 249/98 e s.m.i.), quanto più possibile circoscritti ad un arco di tempo limitato e, in ogni caso, non possono avere un effetto che vada oltre l’anno scolastico in cui la mancanza disciplinare è stata commessa. g) Proporzionalità. I provvedimenti disciplinari devono essere proporzionati alla gravità della mancanza disciplinare commessa (art. 4 c. 5 DPR 249/98 e s.m.i.). h) Gradualità. I provvedimenti disciplinari per la medesima mancanza disciplinare sono dapprima più lievi e, in caso di comportamento recidivo, divengono più gravi (art. 4 c. 5 DPR 249/98 e s.m.i.). i) Riparazione del danno. Chiunque causa un danno deve riparare al proprio gesto, quando possibile (art. 4 c. 5 DPR 249/98 e s.m.i.). j) Conversione in attività per la comunità scolastica. Il provvedimento disciplinare contempla una sanzione, ma, in caso di sanzioni gravi, contempla anche la possibilità di convertire la sanzione in attività a vantaggio della comunità scolastica (art. 4 c. 5 DPR 249/98 e s.m.i.). Art. 5 – Scopo della presente sezione del regolamento 1) La presente sezione del regolamento individua (art. 4 c. 1 DPR 249/98 e s.m.i. e Nota MIUR Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008): a) i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art. 2 del presente Titolo; b) il livello di gravità di ciascun comportamento; c) le relative sanzioni e, eventualmente, le attività a vantaggio della comunità scolastica; d) gli organi competenti ad irrogare le sanzioni; e) il procedimento di irrogazione delle sanzioni o di definizione delle attività a vantaggio della comunità scolastica. Art. 6 – Sanzioni disciplinari previste dal regolamento 1) A mancanze disciplinari lievi corrispondono sanzioni disciplinari lievi. A mancanze disciplinari gravi corrispondono sanzioni disciplinari gravi. 2) Le sanzioni disciplinari lievi previste dal regolamento sono le seguenti: a) Ammonimento verbale. Può essere erogata da un docente, dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Consiste in un avvertimento rivolto allo studente circa l’inopportunità di tenere un certo comportamento che viola i doveri previsti all’art.2 del presente Titolo. Le modalità di erogazione dell’ammonimento verbale sono riportati all’art. 1 c.1 del Titolo III della presente Sezione. 39 b) Ammonimento scritto. Può essere erogata da un docente, dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Consiste in una nota disciplinare scritta riportata sul registro di classe circa l’inopportunità del comportamento tenuto dallo studente che viola i doveri previsti all’art.3. Contestualmente la nota viene riportata anche sul libretto personale dell’alunno e deve essere firmata per presa visione dai genitori. Le modalità di erogazione dell’ammonimento scritto sono riportati all’art. 1 c.2, 3 e 4 del Titolo III della presente Sezione. 3) Le sanzioni disciplinari gravi previste dal Regolamento sono le seguenti: a) Sospensione con obbligo di frequenza fino a 15 giorni. Viene irrogata dal Consiglio di Classe. Consiste nell’ammettere lo studente alla frequenza delle lezioni, permettendogli di partecipare ad esse e di sostenere verifiche scritte e orali, ma conteggiando i giorni di sospensione come assenze giornaliere che incidono sulla valutazione del comportamento, ai sensi del disposto dei Titoli V e VII della Sezione Quarta del presente Regolamento. Oltre tale conseguenza, la sospensione con obbligo di frequenza ha, in quanto sanzione disciplinare, una propria incidenza sulla valutazione del comportamento, ai sensi dell’art.7 del presente Titolo. b) Sospensione senza obbligo di frequenza (o, semplicemente, sospensione) fino a 15 giorni. Viene irrogata dal Consiglio di Classe. Consiste nel non ammettere lo studente alla frequenza delle lezioni. I giorni di sospensione sono conteggiati come assenze che incidono sulla valutazione del comportamento, ai sensi del disposto dei Titoli V e VII della Sezione Quarta del presente Regolamento. Oltre tale conseguenza, la sospensione senza obbligo di frequenza ha, in quanto sanzione disciplinare, una propria incidenza sulla valutazione del comportamento, ai sensi dell’art.7 del presente Titolo. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari (art. 4 c. 7 del DPR 249/98 e s.m.i.). Nel periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (art. 4 c. 8 del DPR 249/98 e s.m.i.). c) Sospensione senza obbligo di frequenza (o, semplicemente, sospensione) oltre i 15 giorni. Viene irrogata dal Consiglio di Istituto. Consiste nel non ammettere lo studente alla frequenza delle lezioni. I giorni di sospensione sono conteggiati come assenze che incidono sulla valutazione del comportamento, ai sensi del disposto dei Titoli V e VII della Sezione Quarta del presente Regolamento. Oltre tale conseguenza, la sospensione senza obbligo di frequenza ha, in quanto sanzione disciplinare, una propria incidenza sulla valutazione del comportamento, ai sensi dell’art.7 del presente Titolo. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (art. 4 c. 9 del DPR 249/98 e s.m.i.). Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4 c. 8 del DPR 249/98 e s.m.i.). d) Sospensione fino al termine dell’anno scolastico ed eventuale esclusione dallo scrutinio finale. Viene irrogata dal Consiglio di Istituto. Consiste nel non ammettere lo studente alla frequenza delle lezioni fino alla conclusione dell’anno scolastico e nella eventuale sua esclusione dallo scrutinio finale, impedendo così la sua ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. Tale sanzione può essere disposta solo quando vi sia una recidiva di comportamenti che hanno già determinato un periodo di sospensione senza obbligo, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (art. 4 c. 9-bis del DPR 249/98 e s.m.i.) 40 4) Alle sanzioni disciplinari lievi o gravi si possono accompagnare anche delle sanzioni disciplinari accessorie. Tali sanzioni disciplinari accessorie non possono essere convertite in attività a vantaggio della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari accessorie sono: a) Risarcimento del danno causato o riconsegna del bene trafugato. Può essere inflitta dal Dirigente scolastico quando accompagna una sanzione lieve, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, quando accompagna una sanzione grave. Il DSGA viene consultato per quantificare eventuali danni causati al patrimonio dell’istituzione scolastica. Si attua in presenza rispettivamente di danni o furti causati alle proprietà altrui o al patrimonio scolastico. Consiste in una valutazione del danno causato e nella formale richiesta a chi ha commesso il danno di un risarcimento della persona danneggiata o dell’istituzione scolastica, documentando l’entità del danno. Altresì, consiste nella riconsegna del bene trafugato da parte di chi ne è in possesso illegalmente, al legittimo proprietario. b) Riparazione del danno causato. Può essere inflitta dal Dirigente scolastico quando accompagna una sanzione lieve, o dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, quando accompagna una sanzione grave. Si attua nei casi in cui un comportamento lesivo dell’altrui dignità sia reversibile e possa essere annullato con un’azione riparatoria. L’azione riparatoria tende ad eliminare definitivamente l’azione che ha danneggiato la dignità altrui. c) Consegna temporanea di dispositivi di cui non è ammesso il funzionamento. Può essere irrogata da un docente, dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Consiste nella consegna del dispositivo tra quelli elencati all’art. 3 c. 1 del Titolo II della Sezione Seconda (lettori, dispositivi di connettività, computer) che verrà custodito dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e riconsegnato all’alunno al termine delle lezioni giornaliere. d) Consegna definitiva di prodotti e ausili legati al tabagismo. Può essere irrogata da un docente, dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Si verifica quando gli studenti sono sorpresi a fumare nei locali scolastici, nelle loro pertinenze e in tutti i locali con divieto di fumo in cui si permane durante visite guidate o viaggi di istruzione oppure quando studenti minorenni sono sorpresi a fumare in qualsiasi luogo, anche durante visite e viaggi. Consiste nella consegna delle sigarette preconfezionate o confezionate manualmente, dei sigari, delle sigarette elettroniche, degli ausili per il confezionamento, dei dispositivi per innescare la combustione e di qualsiasi altro prodotto legato al tabagismo. I prodotti presi in consegna saranno custoditi dal Dirigente scolastico e restituiti ai genitori dello studente. e) Annullamento di una verifica o di un elaborato inficiato da copiatura. Gli elaborati e le verifiche di cui si dimostra la palese mancanza di originalità vengono annullati dal docente. Elaborati e verifiche nulle non contribuiscono alla valutazione del profitto. Tale sanzione è contemplata per i casi riportati all’art.2 del Titolo II della presente Sezione. Art. 7 – Incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di comportamento e possibilità di svolgere attività a vantaggio della comunità scolastica 1) Le mancanze disciplinari lievi e gravi, il cui esito risulti in una sanzione disciplinare lieve (fatta eccezione per l’ammonimento verbale) o grave, incidono sulla valutazione del comportamento, così come deliberata dal Consiglio di Classe nelle valutazioni intermedie e finali. A quanto appena disposto fa eccezione la sanzione dell’ammonimento verbale, che non incide sulla valutazione del Comportamento. 2) Annualmente, il Collegio dei docenti delibera una griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di comportamento, ai sensi dell’art.4 del DPR 122/09, che tenga conto, in modo oggettivo, delle sanzioni irrogate nei confronti dell’alunno e che preveda un criterio di progressività, ossia preveda una decurtazione minore per mancanza lieve ed una maggiore per mancanza grave. Inoltre, la griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di comportamento deve contemplare quanto disposto nei seguenti commi 3 e 5. 41 3) Se un alunno, andato soggetto ad una sanzione disciplinare, modifica in meglio il proprio comportamento, evitando di incorrere in nuove mancanze disciplinari, il Consiglio di classe può deliberare di non far incidere la sanzione sul voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio o finale. Il Collegio dei docenti predispone, nella griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di comportamento, appositi meccanismi per tenere conto di tale eventualità. 4) Qualsiasi alunno deve avere la possibilità di meditare a fondo sulla propria mancanza disciplinare allo scopo di rendere ancora più incisiva l’azione educativa dell’istituzione scolastica. Per tale motivo viene sempre offerta, per le sanzioni disciplinari gravi, la possibilità di convertire la sanzione in una attività a vantaggio della comunità scolastica. 5) Lo svolgimento dell’attività a vantaggio dell’istituzione scolastica evita allo studente periodi di sospensione che accrescono il monte ore annuale di assenze dello studente, come definito nell’art. 1 del Titolo VII della Sezione Quarta, e influenzano in modo negativo il voto di Comportamento. 6) Nello svolgere la propria attività a vantaggio della comunità scolastica, lo studente è posto sotto la supervisione di uno o più membri del personale scolastico. I materiali necessari per lo svolgimento dell’attività, che non sono usualmente a disposizione dello studente, saranno forniti dall’Istituzione scolastica. In qualsiasi caso, le attività saranno svolte con tutte le misure per garantire la sicurezza e la salute dello studente, anche sulla base delle informazioni fornite dai genitori circa limitazioni e contingenze che interessano lo studente. 7) Le attività a vantaggio della comunità scolastica sono definite come di seguito: a) attività didattiche suppletive con produzione di elaborati e prodotti messi a disposizione della comunità scolastica; b) attività di supporto alla biblioteca di istituto, quali catalogazione di volumi e riviste, collocazione logistica di volumi e riviste, elaborazione di modulistica; c) attività di cura dell’accoglienza dell’ambiente scolastico, mediante pulizia, pitturazione, piccola manutenzione dei locali. Titolo II – Aspetti specifici dei doveri, delle mancanze e delle sanzioni Art. 1 – Frequenza regolare (art. 2 c.1 Titolo I della presente Sezione) 1) Le mancanze lievi o gravi relative alla frequenza irregolare sono riportate nella seguente tabella. Caso Mancanze Tipo 1 Assenze ingiustificate o giustificate con ritardo ai sensi dell’art. 4 Titolo V Sezione Quarta; Lieve Ammonimento verbale; Lieve Ammonimento scritto; Lieve Ammonimento scritto. 2 3 Ritardi ingiustificati o giustificati oralmente ai sensi dell’art.1 c.3 Titolo III Sezione Quarta Recidiva del caso 1 Usare il libretto delle giustifiche in modo improprio e scorretto (falsificazione firme, non presentazione del libretto al genitore, uso di libretto annullato), ai sensi degli art. 2 e 4 Titolo VI Sezione Quarta. Attività Sanzione 42 Organo competente Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico o suo delegato Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico o suo delegato Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico o suo delegato. 4 Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Recidiva del caso 3 Grave Trattenimento da quattro a sei ore dopo l’orario di uscita per svolgere attività previste dall’art.7 c.7 lett. a, b, c Titolo I presente Sezione. Sospensione fino a 2 giorni con obbligo di frequenza. Consiglio classe di L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). 2) L’applicazione della sanzione (anche se convertita in attività) incide sul voto in comportamento secondo il disposto dell’art. 7 del Titolo I della presente Sezione. Art. 2 – Assiduità nello studio (art. 2 c.2 Titolo I della presente Sezione) 1) Le mancanze lievi o gravi relative al mancato assolvimento degli impegni di studio sono riportate nella seguente tabella. Caso Mancanze Tipo Attività Sanzione 1 Avere un comportamento distratto, assente o poco partecipe durante l’attività didattica; In questo caso non si intende un comportamento volgare, offensivo o irrispettoso, che è previsto nel seguente art. 3. Lieve Ammonimento verbale; Lieve Ammonimento scritto; Organo competente Docente Non portare l’attrezzatura richiesta (libri, quaderni, calcolatrice, altri ausili previsti dal docente); Non rispettare la consegna in classe o per casa. 2 3 Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Recidiva del caso 1 Copiare durante le verifiche (anche mediante strumenti di connettività); Consegna del dispositivo di cui è vietato l’uso (all’art. 3 c. 1 del Titolo II della Sezione Seconda e art. 6 c. 4 lett. c Titolo I presente sezione). Ammonimento scritto; Lieve 43 Docente Docente. Annullamento della verifica e degli elaborati inficiati da copiatura. Presentare come propri elaborati non originali (copiati da altri, da fonti varie o dal Web); Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. 4 Recidiva del caso 3. Grave Annullamento della verifica e degli elaborati inficiati da copiatura. Svolgimento di attività previste dall’art.7 c.7 lett. b Titolo I presente Sezione. In particolare, svolgimento di un lavoro personale ed originale su di un argomento, anche in relazione ad un volume letto, e produzione di un documento scritto e rilegato a spese dello studente da consegnare alla biblioteca d’istituto. Consegna del dispositivo di cui è vietato l’uso (all’art. 3 c. 1 del Titolo II della Sezione Seconda e art. 6 c. 4 lett. c Titolo I presente sezione). Sospensione fino a 2 giorni con obbligo di frequenza. Consiglio di classe. Annullamento della verifica e degli elaborati inficiati da copiatura. L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). 2) L’applicazione della sanzione (anche se convertita in attività) incide sul voto in comportamento secondo il disposto dell’art. 7 del Titolo I della presente Sezione. Art. 3 – Rispetto per il prossimo (art. 2 c.3 Titolo I della presente Sezione) 1) Le mancanze lievi o gravi relative al rispetto formale dovuto a tutti i membri della comunità scolastica (dirigente, docenti, personale ATA, studenti) sono riportate nella seguente tabella. Caso Mancanze 1 Linguaggio e/o volgari o offensivi. Tipo gesti Attività Sanzione Lieve Ammonimento scritto; Caso singolo (occasionale e isolato) di diffusione di pettegolezzi e maldicenze infondate, anche mediante le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Eliminazione, ove possibile, dei pettegolezzi e delle maldicenze, quando presenti in forma scritta e visibile (riparazione del danno art. 6 c.4 lett. b Titolo I presente Sezione). Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. 44 Organo competente Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato. 2 Caso singolo (occasionale e isolato) di ripresa abusiva di immagini in ambienti scolastici (art. 4 Titolo II Sezione Seconda). Lieve Ammonimento scritto; Distruzione delle immagini realizzate (riparazione del danno art. 6 c.4 lett. b Titolo I presente Sezione). Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. 3 4 Caso singolo (occasionale e isolato) di manaccia, aggressione verbale o fisica e/o lancio di oggetti, in cui non vi sono lesioni. Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Caso singolo (occasionale e isolato) di mancato rispetto della proprietà altrui per oggetti di scarso o medio valore (danni, furto). Consegna del dispositivo di cui è vietato l’uso (all’art. 3 c. 1 del Titolo II della Sezione Seconda e art. 6 c. 4 lett. c Titolo I presente sezione). Ammonimento scritto; Lieve Lieve Ammonimento scritto; Risarcimento del danno causato alla proprietà altrui o restituzione del bene trafugato (art. 6 c.4 lett. a Titolo I presente Sezione). Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. 5 Reiterata esclusione e isolamento di altri studenti da attività di studio o da aspetti della vita sociale dell’istituto; Casi di relazionale. Grave L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). bullismo Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. 6 Recidiva del caso 1, ossia reiterata diffusione di pettegolezzi e maldicenze infondate, anche mediante le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Svolgimento da quattro a dieci ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione. Grave Incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. Eliminazione, ove possibile, dei pettegolezzi e delle maldicenze, quando presenti in forma scritta e visibile (riparazione del danno art. 6 c.4 lett. b Titolo I presente Sezione). 45 Sospensione fino a 5 giorni. Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato. Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato. Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato. Il DSGA è consultato per quantificare l’ammontare dell’eventuale danno al patrimonio. Consiglio di classe. Contatti con genitori per il rientro. Al rientro, incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. Sospensione fino a 5 giorni. Eliminazione, ove possibile, dei pettegolezzi e delle maldicenze, quando Consiglio classe. di Svolgimento da quattro a dieci ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione. Casi di cyberbullismo. Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). Incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. 7 Recidiva del caso 3, ossia reiterate minacce e/o Aggressione verbale; Grave Svolgimento da quattro a dieci ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione. Casi di bullismo verbale. L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. 8 Recidiva del caso 3, ossia reiterata aggressione fisica e/o lancio di oggetti, in cui la persona non subisce lesioni. Grave L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). Occasionale aggressione fisica anche mediante oggetti contundenti, in cui la persona subisce lesioni. Incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. Casi di bullismo fisico in cui la persona non subisce lesioni. 9 Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Recidiva del caso 4, ossia reiterato mancato rispetto delle proprietà altrui per oggetti di scarso o medio valore (danni, furto). Incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. Svolgimento da undici a venti ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione. Grave presenti in forma scritta e visibile (riparazione del danno art. 6 c.4 lett. b Titolo I presente Sezione). Contatti con genitori per il rientro. Al rientro, incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. Sospensione fino a 5 giorni. Consiglio classe. di Consiglio classe. di di Contatti con genitori per il rientro. Al rientro, incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. Sospensione da 6 a 10 giorni. Contatti con genitori per il rientro. Al rientro, incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. Risarcimento del danno causato alla proprietà altrui o restituzione del bene trafugato (art. 6 c.4 lett. a Titolo I presente Sezione). Sospensione da 6 a 10 giorni. Consiglio classe. Contatti con genitori per il rientro. Mancato rispetto delle proprietà altrui per oggetti di valore sostenuto, mediante danni o furto. Svolgimento da undici a venti ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione. Comportamenti riconducibili per analogia L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore Al rientro, incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. Il DSGA è consultato per quantificare l’ammontare dell’eventuale danno al patrimonio. 46 alle fattispecie suindicate. 10 Recidiva del caso 2, ossia reiterata ripresa abusiva di immagini in ambienti scolastici. (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). Grave Ripresa abusiva (anche solo occasionale) di immagini e diffusione mediante il Web o altri mezzi di comunicazione di massa. Incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. Distruzione delle immagini realizzate (riparazione del danno art. 6 c.4 lett. b Titolo I presente Sezione). Consegna del dispositivo di cui è vietato l’uso (all’art. 3 c. 1 del Titolo II della Sezione Seconda e art. 6 c. 4 lett. c Titolo I presente sezione). Svolgimento da undici a quindici ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione e Svolgimento di attività previste dall’art.7 c.7 lett. a, Titolo I presente Sezione, in particolare realizzazione di un filmato che promuova le attività dell’istituto, che condanni la violenza e l’aggressività. Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). 11 Recidiva del caso 10. Ripresa abusiva di immagini in ambienti scolastici e loro diffusione mediante il Web o altri mezzi di comunicazione di massa, al fine di denigrare o ridicolizzare la vittima. Casi di grave. cyberbullismo Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Grave Incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. Distruzione delle immagini realizzate e cancellazione delle immagini laddove sono reperibili (riparazione del danno art. 6 c.4 lett. b Titolo I presente Sezione). Consegna del dispositivo di cui è vietato l’uso (all’art. 3 c. 1 del Titolo II della Sezione Seconda e art. 6 c. 4 lett. c Titolo I presente sezione). Svolgimento da ventuno a venticinque ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione e svolgimento di attività previste dall’art.7 c.7 lett. a, Titolo I presente Sezione, in particolare realizzazione di un lavoro cartaceo o multimediale che promuova le attività dell’istituto 47 Risarcimento del danno causato alla proprietà altrui o restituzione del bene trafugato (art. 6 c.4 lett. a Titolo I presente Sezione). Sospensione da 6 a 10 giorni. Contatti con genitori per il rientro. Al rientro, incontri con operatore di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. Distruzione delle immagini realizzate (riparazione del danno art. 6 c.4 lett. b Titolo I presente Sezione). Consiglio classe di La richiesta di consegna del dispositivo può essere effettuata direttamente dal docente, dal dirigente o da un suo delegato. Consegna del dispositivo di cui è vietato l’uso (all’art. 3 c. 1 del Titolo II della Sezione Seconda e art. 6 c. 4 lett. c Titolo I presente sezione). Sospensione da 11 a 15 giorni. Consiglio istituto. Contatti con genitori per il rientro. La richiesta di consegna del dispositivo può essere effettuata direttamente dal docente, dal dirigente o da un suo delegato. Al rientro, percorso di incontri con operatori sociali e di supporto psicologico, per il reintegro nella comunità scolastica. Distruzione delle immagini realizzate e cancellazione delle immagini laddove sono reperibili (riparazione del danno art. 6 c.4 lett. b Titolo I presente Sezione). di o che condanni l’uso improprio delle tecnologie della comunicazione. L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). Consegna del dispositivo di cui è vietato l’uso (all’art. 3 c. 1 del Titolo II della Sezione Seconda e art. 6 c. 4 lett. c Titolo I presente sezione). Percorso di incontri con operatori sociali e di supporto psicologico, per il reintegro nella comunità scolastica. 12 Recidiva del caso 8, ossia Reiterata aggressione fisica anche mediante oggetti contundenti, in cui la persona subisce lesioni. Grave L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). Casi di bullismo fisico in cui la persona subisce lesioni. Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. 13 Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc., oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, ad es. incendio o allagamento (art. 4 c.9 del DPR 249/98 e s.m.i. e Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008), inoltre viene commesso un fatto di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni (Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008). Svolgimento da ventuno a venticinque ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione. Grave Percorso di incontri con operatori sociali e di supporto psicologico, per il reintegro nella comunità scolastica. Svolgimento da ventuno a quaranta ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione. L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). Percorso di incontri con operatore sociale, di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. In tutti i casi, il provvedimento disciplinare può essere assunto solo in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale (Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008). 48 Sospensione da 11 a 15 giorni. Consiglio istituto. di Consiglio istituto. di Contatti con genitori per il rientro. Al rientro, percorso di incontri con operatori sociali e di supporto psicologico, per il reintegro nella comunità scolastica. Sospensione di oltre 15 giorni. La durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Contatti con genitori per il rientro. Al rientro, percorso di incontri con operatore sociale, di supporto psicologico o con gruppo di recupero comportamentale. 14 Recidiva (Art. 4 249/98 e 3602/P0 2008) del caso 13; c. 9-bis DPR s.m.i. e Prot n. del 4 luglio Grave Sospensione fino al termine delle lezioni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e conseguente non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. Atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (Art. 4 c. 9-bis DPR 249/98 e s.m.i. e Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008). Consiglio istituto. di In entrambi i casi precedenti, non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico (Art. 4 c. 9-bis DPR 249/98 e s.m.i. e Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008). 2) L’applicazione della sanzione (anche se convertita in attività) incide sul voto in comportamento secondo il disposto dell’art. 7 del Titolo I della presente Sezione. Art. 4 – Comportamento corretto e Osservanza delle disposizioni (art. 2 c.4 e c.5 Titolo I della presente Sezione) 1) Le mancanze lievi o gravi relative al comportamento corretto e all’osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono riportate nella seguente tabella. Caso Mancanze Tipo 1 Caso isolato e occasionale di comportamento rumoroso e pericoloso in aula, nei locali scolastici e nelle pertinenze. Lieve Attività Sanzione Ammonimento verbale; Caso occasionale e isolato di comportamento che arreca disturbo alla lezione della propria classe (Si distingue dal caso 1 dell’art. 2 perché in quel caso lo studente si distrae ma non arreca disturbo alla lezione). Caso isolato o occasionale di comportamento teso ad arrecare disturbo all’attività didattica di altre classi. 49 Organo competente Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato Caso occasionale ed isolato di allontanamento dal gruppo classe durante un trasferimento di aula di lezione o durante l’uscita al termine delle lezioni. 2 Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Caso occasionale e isolato di ritardo nel rientrare nel luogo dove si svolge la lezione dopo un’uscita temporanea. Lieve Ammonimento verbale; Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato Lieve Ammonimento scritto. Lieve Ammonimento scritto. Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato Caso occasionale e isolato di uscita dal luogo in cui si svolge la lezione durante il cambio dell’ora in assenza del docente. Caso occasionale e isolato di uscita dal luogo in cui si svolge la lezione senza autorizzazione del docente. Caso occasionale e isolato di ritardo nel rientrare nel luogo dove si svolge la lezione al suono della campanella del cambio dell’ora di lezione. Caso occasionale di comportamento mirato a non raggiungere, durante l’uscita temporanea, i servizi igienici o il distributore automatico più vicini al luogo della lezione. 3 4 Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Recidiva dei casi 1 e 2. Fumare occasionale). (caso Consegna dei prodotti legati al tabagismo (all’art. 1 del Titolo II della Sezione Seconda e art. 6 c. 4 lett. d 50 Titolo I sezione). 5 6 Uscire da scuola senza permesso (ad esempio, durante l’attività didattica, l’eventuale intervallo, durante l’attesa per l’ingresso posticipato, durante le assemblee di classe e istituto). Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Recidiva caso 4. Lieve Grave Consegna dei prodotti legati al tabagismo (all’art. 1 del Titolo II della Sezione Seconda e art. 6 c. 4 lett. d Titolo I presente sezione). Svolgimento da sei a dieci ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione. 7 Recidiva caso 5 Grave L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). Svolgimento da sei a dieci ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione. L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). presente Ammonimento scritto. Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato Sospensione fino a 3 giorni con obbligo di frequenza. Consiglio di classe Contatti con genitori per il rientro. Consegna dei prodotti legati al tabagismo (all’art. 1 del Titolo II della Sezione Seconda e art. 6 c. 4 lett. d Titolo I presente sezione). Sospensione fino a 3 giorni con obbligo di frequenza. La richiesta di consegna di prodotti legati al tabagismo può essere effettuata direttamente dal docente, dal dirigente o da un suo delegato. Consiglio di classe Contatti con genitori per il rientro. 2) L’applicazione della sanzione (anche se convertita in attività) incide sul voto in comportamento secondo il disposto dell’art. 7 del Titolo I della presente Sezione. Art. 5 – Uso corretto della struttura e degli strumenti (art. 2 c.6 Titolo I della presente Sezione) 1) Le mancanze lievi o gravi relative al comportamento corretto e all’osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono riportate nella seguente tabella. Caso Mancanze Tipo 1 Caso occasionale ed isolato di uso improprio della struttura scolastica (per attività che non siano a scopo educativo o formativo) senza causare danni. Lieve Attività Sanzione Ammonimento scritto; 51 Organo competente Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato Caso occasionale e isolato di uso improprio dei macchinari e dei sussidi didattici (per attività che non siano a scopo educativo o formativo), senza causare danni al patrimonio scolastico. 2 Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Caso occasionale ed isolato di uso improprio della struttura scolastica (per attività che non siano a scopo educativo o formativo) causando danni al patrimonio scolastico (cattedre, banchi, lavagne, armadi, sedie, porte, finestre, pareti, pavimenti). Lieve Ammonimento scritto; Risarcimento del danno causato al patrimonio dell’Istituto (art. 6 c.4 lett. a Titolo I presente Sezione) Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato Il DSGA è consultato per quantificare l’ammontare del danno. Caso occasionale ed isolato di uso improprio dei macchinari e dei sussidi didattici (per attività che non siano a scopo educativo o formativo), causando danni al patrimonio scolastico (computer, monitor, LIM, dispositivi e altra strumentazione). 3 4 Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Recidiva del caso 1. Recidiva del caso 2. Grave Grave Svolgimento da due a cinque ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. b oppure c Titolo I presente Sezione. L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). Risarcimento del danno causato al patrimonio dell’Istituto (art. 6 c.4 lett. a Titolo I presente Sezione) Svolgimento da undici a venti ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. b oppure c Titolo I presente Sezione. L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del 52 Sospensione fino a 2 giorni con obbligo di frequenza. Consiglio di classe Sospensione da 3 a 5 giorni con obbligo di frequenza. Consiglio di classe. Risarcimento del danno causato al patrimonio dell’Istituto (art. 6 c.4 lett. a Titolo I presente Sezione) Il DSGA è consultato per quantificare l’ammontare del danno. genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). 2) L’applicazione della sanzione (anche se convertita in attività) incide sul voto in comportamento secondo il disposto dell’art. 7 del Titolo I della presente Sezione. Art. 6 – Cura dell’ambiente scolastico (art. 2 c.7 Titolo I della presente Sezione) 1) Le mancanze lievi o gravi relative alla cura dell’ambiente scolastico comportamento corretto e all’osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono riportate nella seguente tabella. Caso Mancanze Tipo 1 Caso occasionale in cui si lascia sporcizia e rifiuti nel luogo in cui si è svolta lezione. Lieve Ammonimento verbale; Lieve Ammonimento scritto; Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato Sospensione fino a 2 giorni con obbligo di frequenza. Consiglio di classe. 2 Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Recidiva del caso 1. Attività Sanzione Imbrattare banchi, sedie, muri, pavimenti (in questo caso non è contemplato un danno, il caso di danno al patrimonio è contemplato al precedente art. 5). 3 Comportamenti riconducibili per analogia alle fattispecie suindicate. Recidiva del caso 3. Grave Svolgimento fino da quattro a sei ore di attività previste dall’art.7 c.7 lett. c Titolo I presente Sezione, in particolare, anche la pulizia delle cose o dei luoghi imbrattati. Organo competente Docente, Dirigente Scolastico o suo delegato L’attività viene svolta solo con l’espresso consenso del genitore (art. 1 c.4 Titolo III presente Sezione). 2) L’applicazione della sanzione (anche se convertita in attività) incide sul voto in comportamento secondo il disposto dell’art. 7 del Titolo I della presente Sezione. Art. 7 - Comportamenti con cumuli di mancanze disciplinari 1) Quando uno studente, con il proprio comportamento, cumula mancanze disciplinari indicate negli articoli da 1 a 6 del presente titolo, le sanzioni o le attività previste per ognuna di tali mancanze vengono, a loro volta, cumulate. 2) Se il numero dei giorni di sospensione, previsti dalle sanzioni cumulate, supera i 15 giorni, ma i singoli comportamenti sono tutti sanzionabili dal Consiglio di classe, allora il cumulo dei giorni di 53 sospensione viene limitato a 15. In caso contrario, il numero dei giorni di sospensione può andare oltre i 15. Titolo III – Il procedimento disciplinare Art. 1 – Fasi del procedimento per mancanze lievi 1) Ammonimento verbale. Quando un membro del personale, tra quelli previsti al Titolo II della presente Sezione, ravvisa, per la prima volta, una mancanza disciplinare lieve, egli invita lo studente a dare giustificazione del comportamento tenuto. Qualora la giustificazione non fosse soddisfacente, il docente ammonisce verbalmente lo studente, solo nei casi in cui il Titolo II preveda l’ammonimento verbale, invitandolo a non perseverare nel comportamento indice di mancanza disciplinare. Nella sua ammonizione, il docente sarà rispettoso della dignità dello studente. Se la mancanza disciplinare lieve, anche se commessa per la prima volta, non prevede l’ammonimento verbale, allora il membro del personale applica direttamente un ammonimento scritto, secondo quanto previsto al comma successivo. 2) Ammonimento scritto. Quando un membro del personale, tra quelli previsti al Titolo II della presente sezione, ravvisa una mancanza disciplinare lieve, egli invita lo studente a fornire giustificazioni del comportamento. Qualora la giustificazione non sia soddisfacente e, in precedenza, si sia già provveduto ad ammonire verbalmente lo studente nei casi previsti dal Titolo II, oppure, qualora sia previsto direttamente un ammonimento scritto per la mancanza ravvisata, il docente riporta sul registro di classe una nota disciplinare, specificando il nome dello studente, il comportamento scorretto e la motivazione della nota disciplinare. L’annotazione sarà rispettosa della dignità dello studente. Contestualmente, il docente annota sul libretto delle giustifiche e delle comunicazioni scuola famiglia (Titolo VI, Sezione Quarta) il contenuto della nota disciplinare riportata sul registro ed, eventualmente, un invito a raggiungere l’istituzione scolastica per chiarimenti. Qualora lo studente non sia in possesso del libretto al momento della richiesta del docente, può presentarlo entro il giorno di lezione successivo. I genitori sono tenuti a firmare per presa visione la comunicazione riportata sul libretto, relativa alla nota disciplinare. Il giorno seguente i docenti della classe verificano la presa visione da parte del genitore della comunicazione. 3) Dell’erogazione della nota disciplinare legata all’ammonimento scritto viene data informazione tempestiva al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico può autonomamente fare una propria valutazione della gravità della mancanza e, qualora ravvisasse le condizioni per una mancanza grave anziché lieve, può attivarsi per riunire gli organi collegiali, avviando la procedura di cui al seguente art. 2. 4) Il genitore, in seguito alla lettura della comunicazione, può essere ricevuto dal Dirigente Scolastico per chiedere chiarimenti in merito alla nota disciplinare. 5) Nel caso in cui la mancanza lieve comporti anche un risarcimento del danno causato al patrimonio dell’istituzione scolastica, questo viene stabilito dal Dirigente Scolastico, una volta sentito il DSGA. Agli interessati viene data comunicazione circa il risarcimento del danno, documentando l’entità dello stesso. 6) Gli interessati possono presentare ricorso contro le sanzioni lievi all’Organo di garanzia, secondo quanto previsto ai commi 7 e seguenti dell’art.2 del presente titolo. Art. 2 – Fasi del procedimento per mancanze gravi 1) Venuto a conoscenza di una mancanza disciplinare di un alunno la cui sanzione deve essere irrogata dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto, il Dirigente scolastico invia o consegna comunicazione scritta ai genitori entro tre giorni. 2) Nella comunicazione scritta vengono indicate: La mancanza disciplinare, identificata come grave ai sensi dell’art. 3 del Titolo I della presente Sezione, e le circostanze in cui è essa è avvenuta; 54 L’eventuale attività in favore della comunità scolastica o l’eventuale sanzione prevista per la mancanza disciplinare, qualora questa venisse accertata, ai sensi del Titolo II della presente Sezione; L’organo deputato a definire l’attività o a irrogare la sanzione; La data nella quale viene convocato l’organo per decidere sull’attività o sulla sanzione. L’invito a produrre, entro la data di convocazione dell’organo collegiale, una memoria difensiva scritta dallo studente o dai genitori o una dichiarazione scritta a partecipare di persona (genitori e/o studenti) alla riunione dell’organo collegiale per esprimere le proprie tesi difensive. Tale memoria o dichiarazione va consegnata al Dirigente Scolastico entro il giorno di convocazione dell’organo collegiale. Nel caso in cui i genitori siano disposti a che lo studente realizzi un’attività in favore della comunità scolastica, nella memoria difensiva o nella dichiarazione viene espressamente indicata questa possibilità ed eventuali impedimenti che lo studente può avere nello svolgere determinate attività. 3) La data di convocazione dell’Organo collegiale data deve essere prevista almeno dopo cinque giorni dall’avvenuta consegna ai genitori della comunicazione scritta. L’organo viene convocato secondo quanto disposto all’art.2 c. 3 Titolo I o all’art.2 c. 3 Titolo IV della Sezione Prima. 4) Durante la riunione dell’organo collegiale in cui viene analizzata la mancanza disciplinare, viene letta la memoria difensiva dello studente (o del genitore) oppure vengono ascoltate e verbalizzate le argomentazioni relative alle tesi difensive. Al termine dell’esposizione, lo studente che ha commesso la mancanza e/o i propri genitori sono invitati ad abbandonare la seduta, per permettere al collegio di esprimersi sull’attività o sulla sanzione. 5) Quando l’attività o la sanzione sono di competenza dal Consiglio di classe, quest’ultimo viene convocato in presenza di tutte le sue componenti, ossia come Consiglio di classe in forma aperta (Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008, paragrafo “Contenuto dei Regolamenti d’istituto”, punto 3). 6) Nell’irrogare le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla comunità scolastica, l’organo collegiale verifica la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato (DPR 249/98 e s.m.i. art. 4 c. 9-ter). 7) L’esito della riunione dell’organo collegiale con il provvedimento disciplinare irrogato e la motivazione della scelta effettuata dall’organo sono comunicate in forma scritta alle persone interessate entro 3 giorni dalla seduta. In particolare, il provvedimento disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa, come disposto dall’art. 3 L. 241/1990. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico e l’esclusione dallo scrutinio finale occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico (nota Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008). 8) L’attuazione del provvedimento disciplinare decorre, di norma, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione. In caso di ricorso all’Organo di Garanzia, l’attuazione del provvedimento disciplinare risulta comunque sospesa. 9) Contro i provvedimenti disciplinari irrogati dagli organi collegiali è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia dell’Istituto (DPR 249/98 e s.m.i. art. 5 c. 1). Al ricorso, presentato in forma scritta, possono essere allegati ulteriori elementi a difesa dello studente. 10) Accusato il ricorso, il Dirigente Scolastico, entro due giorni, convoca l’Organo di garanzia, con un preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2 c. 2 del Titolo VII della prima sezione, fermo restando la necessità che l’Organo si esprima entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Dirigente (art. 5 c.1 DPR 249/98 e s.m.i.). 55 11) L’Organo di Garanzia sulla base degli elementi emersi nella riunione dell’organo collegiale che ha irrogato il provvedimento e sulla base del ricorso presentato in seguito all’irrogazione, decide in via definitiva se confermare il provvedimento, modificarlo o se annullarlo. 12) L’esito della riunione dell’Organo di Garanzia ed il relativo provvedimento sono comunicati in forma scritta al ricorrente, alle persone interessate e all’Organo che ha emesso la sanzione, entro tre giorni dalla seduta. 13) In caso di mancato accoglimento della contestazione, qualora si ritenga che, nel prevedere una determinata sanzione per una mancanza disciplinare, il Regolamento di Istituto interpreti erroneamente il disposto del DPR 249/98 e s.m.i., è possibile presentare reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo il disposto dell’art.5 c. 3, 4, 5 del DPR 249/98 e s.m.i. e con le modalità illustrate dalla nota Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008 nel paragrafo “Organo di Garanzia Regionale”. 14) Fermo restando il disposto del comma precedente, la decisione presa dall’Organo di Garanzia dell’Istituto è impugnabile ricorrendo alle vie legali previste dall’ordinamento giuridico italiano. 56 Sezione Sesta - Rapporti con le famiglie; comunicazione con studenti e genitori Titolo I – Richiami ad altri punti del Regolamento circa le comunicazioni con studenti e genitori Art. 1 – Comunicazioni relative a ritardi ed assenze 1) Per la comunicazione alle famiglie di ritardi e assenze degli studenti, si adottano le misure stabilite nella Sezione Quarta del presente Regolamento. Art. 2 – Comunicazioni relative alle mancanze disciplinari 1) Per la comunicazione alle famiglie di provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti, si adottano le misure stabilite nella Sezione Quinta del presente Regolamento. Art. 3 – Comunicazioni di vario genere mediante libretto delle giustifiche e delle comunicazioni scuola-famiglia 1) Resta inteso che il libretto di cui al Titolo VI della Sezione Quarta del presente Regolamento è valido per qualsiasi tipo di comunicazione bidirezionale (dalla scuola ai genitori e dai genitori alla scuola). Titolo II – Rapporti dei docenti con le famiglie Art. 1 – Rapporti individuali dei docenti con le famiglie (art. 28 c. 2 lett. c del CCNL Scuola 2006/2009) 1) Tra gli adempimenti individuali previsti dal contratto di lavoro dei docenti vi sono le attività relative ai rapporti individuali con le famiglia (art. 28 c. 2 lett. c del CCNL Scuola 2006/2009). 2) Per assicurare al meglio un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio e compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto, viene individuato un piano di incontri tra docenti e famiglie determinati da intervalli orari con cadenza settimanale o da intervalli settimanali con cadenza mensile. In questi incontri i docenti ricevono individualmente i genitori degli studenti loro affidati, per esporre la situazione del profitto e del comportamento; parimenti i genitori possono esporre ai docenti particolari problematiche relative agli studenti. 3) Il piano degli incontri è proposto dal Collegio dei Docenti al Consiglio di istituto che ne delibera l’attuazione (art. 29 c. 4 del CCNL Scuola 2006/2009). 4) Il resoconto delle informazioni scambiate tra docente e genitori, su iniziativa del docente stesso, può essere verbalizzato, tramite apposita modulistica. Il modulo compilato, firmato da docente e genitori e opportunamente protocollato, viene conservato nel fascicolo personale dello studente. Art. 2 – Informazione alle famiglie sugli scrutini intermedi (art. 28 c. 3 lett. a del CCNL Scuola 2006/2009) 1) Tra le attività di carattere collegiale previste dal contratto di lavoro dei docenti vi sono le informazioni alle famiglie sull’esito degli scrutini intermedi (art. 28 c. 3 lett. a del CCNL Scuola 2006/2009). 2) Qualora siano previsti periodi didattici trimestrali, viene predisposto un incontro tra docenti e famiglie (incontro scuola-famiglia) in occasione della chiusura dei trimestri intermedi. 3) Qualora siano previsti periodi didattici di durata superiore a quella trimestrale, viene predisposto un incontro tra docenti e famiglie (incontro scuola-famiglia) collocato al termine della prima metà di ciascuno di questi periodi ed un incontro tra docenti e famiglie in occasione della chiusura dei periodi intermedi. 57 4) Durante gli incontri previsti ai commi 2 e 3, i docenti mostrano alle famiglie le note informative relative alla chiusura del periodo intermedio oppure le note informative relative al termine della prima metà del periodo intermedio. Inoltre, in questi incontri i docenti illustrano, in modo molto sintetico, la situazione del profitto e del comportamento degli alunni. Art. 3 – Informazione alle famiglie sugli scrutini finali (art. 28 c. 3 lett. a del CCNL Scuola 2006/2009) 1) Tra le attività di carattere collegiale previste dal contratto di lavoro dei docenti vi sono le informazioni alle famiglie sull’esito degli scrutini finali (art. 28 c. 3 lett. a del CCNL Scuola 2006/2009). 2) In occasione degli scrutini finali di giugno, la comunicazione alle famiglie avviene tramite affissione all’albo dell’esito degli scrutini. a) Per gli studenti ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato, viene pubblicato il risultato integrale dello scrutinio, ossia le votazioni in ogni disciplina e nel comportamento, la media delle votazioni, l’esito dello scrutinio (ammissione) ed eventualmente il credito scolastico dell’anno concluso e di quelli precedenti. b) Per gli studenti con sospensione di giudizio ai sensi del DM 42/2007, viene pubblicata la sola dicitura “Sospensione del giudizio” (art. 7 c. 1 OM 92/2007). c) Per gli studenti non ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato, viene pubblicata la sola dicitura “Non ammesso” (art. 8 c.4 OM 92/2007). d) Nessuna menzione viene fatta nell’esito degli scrutini affisso all’albo, circa particolari condizioni dello studente relativi alla L.104/92 (diversabili) alla L. 170/2010 (alunni con DSA) e alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e alla CM 8/2013 (alunni con BES). 3) In occasione degli scrutini finali di giugno vengono anche attivate modalità comunicative specifiche: a) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato che abbiano mostrato lievi carenze, recuperabili mediante studio autonomo (art. 6 c. 3 OM 92/2007), viene predisposta una comunicazione scritta alle famiglie che informa circa tali lievi carenze, esortando lo studente a svolgere uno studio autonomo mirato a colmare le carenze mostrate ed invitando i genitori a vigilare circa l’effettiva realizzazione di tale studio autonomo. b) Per gli alunni con sospensione di giudizio ai sensi del DM 42/2007, la scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente l’istituzione scolastica si attiva per comunicare gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche. Se i genitori, o coloro che ne esercitano la relativa potestà, non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche per il recupero dei debiti formativi (art. 5 DM 80/2007 e art. 7 c. 2 OM 92/2007). c) Per gli alunni non ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato, la scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Nell’incertezza che la comunicazione scritta possa giungere alla famiglia prima dell’affissione dell’esito negativo dello scrutinio, viene predisposto apposito fonogramma alla famiglia che informa circa l’esito negativo dello scrutinio, al fine di evitare situazioni sgradevoli ed indesiderate per lo studente non ammesso. 58 4) In occasione degli scrutini integrativi effettuati in seguito alla prova di recupero del debito formativo (fine agosto, inizi settembre), la comunicazione alle famiglie avviene tramite affissione all’albo dell’esito degli scrutini per i soli alunni per i quali sia stata determinata una sospensione di giudizio nello scrutinio finale di giugno. Le modalità comunicative sono le seguenti: a) Per gli studenti ammessi alla classe successiva, viene pubblicato il risultato integrale dello scrutinio, ossia le votazioni in ogni disciplina e nel comportamento, la media delle votazioni, l’esito dello scrutinio (ammissione) ed eventualmente il credito scolastico dell’anno concluso e di quelli precedenti. b) Per gli studenti non ammessi alla classe successiva, viene pubblicata la sola dicitura “Non ammesso” (art. 8 c.4 OM 92/2007). c) Nessuna menzione viene fatta nell’esito degli scrutini affisso all’albo circa particolari condizioni dello studente relativi alla L.104/92 (diversabili) alla L. 170/2010 (alunni con DSA) e alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e alla CM 8/2013 (alunni con BES). 5) In occasione degli scrutini integrativi effettuati in seguito alla prova di recupero del debito formativo (fine agosto, inizi settembre) vengono anche attivate modalità comunicative specifiche: a) Per gli alunni ammessi alla classe successiva che abbiano mostrato lievi carenze, recuperabili mediante studio autonomo (mediocrità in alcune discipline), viene predisposta una comunicazione scritta alle famiglie che informa circa tali lievi carenze, esortando lo studente a svolgere uno studio autonomo mirato a colmare le carenze mostrate ed invitando i genitori a vigilare circa l’effettiva realizzazione di tale studio autonomo. b) Per gli alunni non ammessi alla classe successiva, la scuola comunica subito alle famiglie per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Nell’incertezza che la comunicazione scritta possa giungere alla famiglia prima dell’affissione dell’esito negativo dello scrutinio, viene predisposto apposito fonogramma alla famiglia che informa circa l’esito negativo dello scrutinio, al fine di evitare situazioni sgradevoli ed indesiderate per lo studente non ammesso. Titolo III – Informazione alle famiglie relativa ai corsi di recupero del debito scolastico Art. 1 – Informazioni alle famiglie circa i corsi di recupero durante l’anno scolastico 1) In occasione degli scrutini intermedi, i consigli di classe individuano studenti che hanno carenze formative e per i quali si prospetta la possibilità di un debito scolastico. Per tali studenti vengono organizzati, compatibilmente con le disponibilità economiche in bilancio dell’Istituzione scolastica, specifici interventi di recupero delle carenze formative. Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione scritta alle famiglie. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche intermedie. (Art. 2 DM 80/2007 Art. 4 c. 3 OM 92/2007) Art. 2 – Informazioni alle famiglie circa i corsi di recupero alla fine dell’anno scolastico 1) In occasione dello scrutinio finale, in relazione all’informazione alle famiglie circa gli interventi di recupero delle carenze formative, si procede secondo quanto stabilito all’art.3 c. 3 del precedente Titolo. 59 Titolo IV – Documenti fondamentali dell’istituzione scolastica Art. 1 – Piano dell’Offerta formativa 1) Il Piano dell’Offerta Formativa (POF), adottato dal Consiglio di Istituto, viene reso pubblico in formato elettronico attraverso il Sito Web dell’Istituto. 2) Al momento dell’iscrizione, ai genitori ed agli alunni vengono date informazioni su come consultare il formato elettronico del Piano dell’Offerta Formativa dal Sito Web. Su richiesta può essere fornita copia cartacea di parte o dell’intero documento. (DPR 275/99 art. 3 c.5) 3) Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l’istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per la presentazione e la condivisione del Piano dell’Offerta Formativa (art. 5.bis c.3 DPR 249/98 e s.m.i.). Art. 2 – Patto Educativo di Corresponsabilità 1) Contestualmente all'iscrizione all’Istituzione scolastica, per ognuno degli anni scolastici, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, di seguito denominato “Patto”. (art. 5-bis c. 1 DPR 249/98 e s.m.i.) Per l’Istituzione scolastica, il Patto viene firmato dal Dirigente Scolastico. 2) Il Patto, firmato dalle tre componenti (genitori, studente e dirigente), è conservato nel fascicolo personale dello studente. 3) Il Patto è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. (art. 5-bis c. 1 DPR249/98) 4) Il Patto viene elaborato da una commissione di docenti, genitori e alunni maggiorenni nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. La medesima commissione periodicamente ne opera una revisione. Nell’elaborare il Patto, la commissione esprime in modo esplicito gli impegni presi in carico dall’istituzione scolastica, rappresentata dal dirigente, dai genitori e dallo studente. 5) Il Patto, elaborato ex-novo o revisionato, viene approvato dal Consiglio di Istituto. 6) Nell’ottica di condividere al meglio il profondo significato della collaborazione instaurata tra famiglia e scuola nel Patto, quest’ultimo viene illustrato in dettaglio nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, mediante iniziative idonee (art. 5.bis c.3 DPR 249/98 e s.m.i.). 7) Il Patto viene reso pubblico in formato elettronico attraverso il Sito Web dell’Istituto. Art. 3 – Regolamento di Istituto e Statuto delle Studentesse e degli Studenti 1) Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l’istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per la presentazione e la condivisione del Regolamento di Istituto e di una delle sue maggiori norme ispiratrici, ossia il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/98, modificato successivamente dal DPR 235/07). 2) Il Regolamento di Istituto e il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/98, modificato successivamente dal DPR 235/07) vengono resi pubblici in formato elettronico attraverso il Sito Web dell’Istituto. Titolo V – Modalità di comunicazione con la Segreteria e con il Dirigente scolastico Art. 1 – Funzionamento degli uffici di segreteria e disponibilità del Dirigente Scolastico 1) Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 60 2) Gli alunni possono chiedere al docente il permesso di uscire dalla classe e di usufruire dei servizi garantiti dalla segreteria negli orari di apertura degli uffici se l’espletamento del servizio è urgente e non richiede tempi tali da compromettere la frequenza alle lezioni. In alternativa, gli studenti accedono alla segreteria al termine delle lezioni. 3) Al fine di consentire quanto disposto al secondo comma, l’orario di segreteria deve prevedere l’apertura anche per un intervallo di tempo che segua il termine delle lezioni. Art. 2 – Ricevimento del Dirigente Scolastico 1) Il Dirigente Scolastico riceve in orari prestabiliti o su prenotazione telefonica. 2) In assenza del Dirigente Scolastico o nel caso sia già impegnato, è possibile essere ricevuti dai suoi collaboratori o dai coordinatori di plesso. I collaboratori del dirigente e i coordinatori di plesso riferiranno al dirigente sulle istanze loro presentate. 61 Sezione Settima - Regole per il funzionamento e l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive Titolo I – Le Biblioteche Titolo II – I dispositivi in dotazione alle aule In questo titolo specifico si intende inserito il regolamento sull’uso delle LIM in dotazione alla aule, che viene allegato al presente regolamento. Titolo III – Le attrezzature specifiche del Liceo Musicale Titolo IV – I laboratori di fisica e scienze Titolo V – I laboratori multimediali e di informatica Titolo VI – Le palestre e i campetti 62 Sezione Ottava – Modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee scolastiche e altri diritti degli studenti Titolo I – Il Comitato Studentesco Titolo II – Le assemblee studentesche Titolo III – Il Comitato dei Genitori Titolo IV – Le assemblee dei genitori Titolo V – La Valutazione 63 Sezione Nona – Norme sulla sicurezza 64 Sezione Decima – Modifiche e Integrazioni al Regolamento, Norme transitorie Titolo I – Identificativo del Regolamento e modifiche e/o integrazioni del Regolamento Art. 1 – L’identificativo del Regolamento 1) Il Regolamento è identificato mediante una sequenza di tre numeri naturali, separati da un punto. Questo sequenza è detta “identificativo del Regolamento”. 2) Il primo numero da sinistra della sequenza indica la “versione” del Regolamento, questo numero viene progressivamente aggiornato al variare delle versioni. Il suo valore di partenza è 0. 3) Il secondo numero da sinistra della sequenza indica la “revisione” del Regolamento, questo numero viene progressivamente aggiornato al variare delle revisioni. Il suo valore di partenza è 0. 4) Il terzo ed ultimo numero da sinistra della sequenza indica il “rilascio” del Regolamento, questo numero viene progressivamente aggiornato al variare dei rilasci del Regolamento. Il suo valore di partenza è 0, mentre è pari ad 1 solo quando gli altri due valori sono pari a 0. 5) A ciascun identificativo del Regolamento viene associata la data della seduta del Consiglio di Istituto in cui esso viene deliberato ed un numero di delibera della seduta. Art. 2 – Strutturazione del Regolamento 1) Il regolamento è strutturato in sezioni, titoli, articoli e commi. 2) La Sezione raccoglie la regolamentazione relativa ad un argomento di ampio respiro. Le Sezioni sono ordinate progressivamente con numeri ordinali, partendo dalla Prima Sezione. Ciascuna Sezione è strutturata in Titoli. 3) Il Titolo raccoglie la regolamentazione relativa ad una parte circoscritta dell’argomento di ampio respiro curato nella Sezione. I Titoli sono ordinati progressivamente con numeri ordinali, partendo, in ogni Sezione, dal Primo Titolo. Nel caso in cui una Sezione raccolga un solo Titolo, questo viene denominato come “Titolo Unico”. Ciascun Titolo è strutturato in Articoli. 4) L’articolo (abbreviazione art.) è una disposizione normativa che cura un aspetto specifico della parte circoscritta di argomento, trattata nel Titolo. Gli articoli sono numerati progressivamente con numeri cardinali, partendo da 1, in ogni Titolo. Ciascun articolo può essere suddiviso in commi. 5) Il comma è una parte della disposizione normativa prevista dall’articolo. I commi sono numerati progressivamente con numeri cardinali, partendo da 1. Art. 3 – Modifiche dell’identificativo del Regolamento 1) Quando al Regolamento vengono aggiunte nuove sezioni, rimosse sezioni presenti o viene modificato l’ordine delle sezioni, allora il numero di versione del Regolamento aumenta di una unità; contestualmente i numeri di revisione e rilascio sono azzerati. 2) Quando la modifica delle Sezioni, secondo quanto previsto al comma precedente, comporta anche una modifica, aggiunta, rimozione o riordino di titoli, articoli e commi, gli interventi su questi ultimi non causano alcuna variazione dell’identificativo del Regolamento, se non quella contemplata al punto precedente. 3) Se non vi sono modifiche del tipo di quelle previste al comma 1, ma vi è un’aggiunta, una rimozione o un riordino dei titoli del Regolamento, allora il numero di revisione del Regolamento aumenta di una unità, contestualmente il numero di rilascio viene azzerato. 4) Quando la modifica dei Titoli, secondo quanto previsto al comma precedente, comporta anche una modifica, aggiunta, rimozione o riordino di articoli e commi, gli interventi su questi ultimi non 65 causano alcuna variazione dell’identificativo del regolamento, se non quella contemplata al punto precedente. 5) Se non vi sono modifiche del tipo di quelle previste ai commi 1 e 3, ma vi è un’aggiunta, una rimozione o un riordino degli articoli e dei commi, o anche una modifica dei loro contenuti, allora il numero di rilascio del regolamento aumenta di una unità. Art. 4 - Modifiche dei contenuti del Regolamento 1) Il Regolamento di Istituto può essere modificato e/o integrato: a) In seguito alla modifica o all’emanazione di fonti normative di livello gerarchico superiore, che sono richiamate nel Regolamento di Istituto; b) Quando una fonte normativa di livello gerarchico superiore lo richiede espressamente; c) Ogni volta che le condizioni e le vicissitudini dell’organizzazione scolastica lo richiedono, rispettando il disposto delle fonti normative di livello gerarchico superiore; d) Quando si ravvede un errore materiale che è necessario correggere; e) Quando, in seguito a contestazione sull’interpretazione da parte del Regolamento del DPR 249/98 e s.m.i., l’Organo di Garanzia ha deliberato parere favorevole a modifiche e/o integrazioni (art. 5 c. 2 del DPR 249/98 e s.m.i. e art.3 Titolo VII Sezione Prima del presente Regolamento). 2) Le modifiche e/o integrazioni al Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Istituto (DLgs 297/94 art. 10 c.3 e art.3 Titolo IV sezione prima del presente regolamento). Titolo II – Procedura per la contestazione sulla legittimità dell’interpretazione da parte del regolamento del DPR 249/98 e s.m.i. Art. 1 – Contestazione sulla legittimità del regolamento 1) Il Regolamento di Istituto definisce in via residuale norme e procedure che ad esso vengono delegate dal DPR 249/98 e s.m.i. e da altre fonti normative di livello gerarchicamente superiore. 2) Chiunque abbia un interesse condizionato da uno dei disposti del Regolamento e ritenga che tale disposto interpreti in modo illegittimo normative di livello gerarchicamente superiore, può presentare una contestazione scritta al Dirigente Scolastico, quale presidente dell’Organo di Garanzia. 3) Nella contestazione deve essere indicato l’interesse del soggetto che la presenta, gli articoli e commi del Regolamento che sono ritenuti illegittimi e la motivazione per la quale si presume tale legittimità. 4) Ricevuta la contestazione, il Dirigente Scolastico convoca l’Organo di Garanzia entro dieci giorni, con il preavviso previsto dall’art. 2 c.2 del Titolo VII della Sezione Prima del presente Regolamento. 5) Nella seduta dell’Organo di Garanzia, la contestazione può essere respinta oppure accolta, parzialmente o integralmente. 6) L’Organo di Garanzia verbalizzerà le motivazioni dell’accoglimento (parziale o totale) o del rifiuto della contestazione. Notifica scritta della decisione adottata dall’Organo viene consegnata dal Dirigente Scolastico al soggetto interessato e ai membri del Consiglio di Istituto, entro cinque giorni dalla seduta. 7) In caso di accoglimento (parziale o totale) della contestazione, il Presidente del Consiglio di Istituto convoca il Consiglio di Istituto, con il preavviso previsto dall’art. 2 c.2 del Titolo IV della Sezione Prima del presente Regolamento, che provvede ad una eventuale modifica del Regolamento, acquisendo copia della contestazione e del verbale della seduta dell’Organo di Garanzia. 66 8) In caso di mancato accoglimento della contestazione è possibile presentare reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo il disposto dell’art.5 c. 3, 4, 5 del DPR 249/98 e s.m.i. e con le modalità illustrate dalla nota Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008 nel paragrafo “Organo di Garanzia Regionale”. Titolo III – Norme transitorie Art. 1 – Validità di alcune sezioni e titoli del Regolamento 1) Il Titolo II della sezione Quarta si applica alla sola sede di via Filangieri (Liceo “F. De Filippis”). 67