1 SCOLASTICA Rassegna dell’Autonomia Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, Aut. C/LT/043/2010 Anno XXIX - Numero 3 Aprile 2010 Una Pubblica Amministrazione efficace e trasparente Intervista esclusiva al Ministro Brunetta Il liceo musicale e coreutico La novità meno conosciuta della riforma Gelmini Dal sole alle scuole L’importanza delle energie rinnovabili Formazione a Capri Aggiornamento professionale con RAS 4 ANNO XXIX - n. 3 Aprile 2010 Direttore Responsabile Giuseppe Pennisi Coordinatore Redazione Francesco Riccardi Collaboratori: Anita Auriemma Enzo Carrella Gennaro Manna Michele Borsatti Giacomo Manna Giancarlo Mariniello Costanzo Ruocco Grazia Pennisi Dioniso Editore S.r.l. Responsabile qualità Responsabile Marketing & Pubbliche Relazioni Dante Morandi Registrazione Tribunale di Roma n. 495/87 del 22/09/1987 Via Kenia 16 00144 Roma (RM) [email protected] Abbonamenti & Pubblicità [email protected] Fax. 06 23 32 82 45 www.autonomiascolastica.it Mario Manchisi Grafica & Comunicazione IENA Animation Studios S.r.l. Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana Stampa Arti Grafiche Civerchia 6 8 14 15 17 Editoriale ATTUALITA’ Una burocrazia risanata dalle fondamenta: intervista a Renato Brunetta Zoom Punta di Spillo STUDI & RICERCHE 22 La corretta gestione del Piano Annuale nelle scuole 26 29 Rassegna Normativa ECCELLENZA A SCUOLA Il Liceo Scientifico “Isaac Newton” di Roma SCUOLA IN MOVIMENTO 52 56 Capri, un mito tra storia e natura TENERSI IN FORMA Osservatorio sulla formazione Scadenzario Marzo IL FORO DELLA SCUOLA 39 49 Il Liceo Musicale e Coreutico SCUOLA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 31 43 L’ESPERTO RISPONDE Normativa Il “Collegato al lavoro” è legge CRONACHE DALLA SCUOLA 59 Dibattito: che fine farà la Storia dell’arte? 60 Dal Sole alle Scuole Giurisprudenza Trattenimento in servizio oltre il limite di età 64 SCAFFALE Le proposte editoriali di RAS Editoriale di Giuseppe Pennisi Il buon andamento della Pubblica Amministrazione non è solo un principio costituzionale, ma anche un’imprescindibile esigenza di una comunità statuale. Da ciò la necessità di adeguare e talvolta riformare l’assetto e l’attività di organi, uffici ed enti che curano interessi e servizi pubblici. La rinnovata disciplina - pur se puntuale e aderente alle nuove avvertite esigenze - non può automaticamente determinare l’auspicato “buon andamento”. Una normativa può risultare di difficile applicazione, per quanto ottimale nella costruzione ed armonizzazione di strumenti e obiettivi ed ispirata alle migliori esperienze altrove realizzate. Ciò può talvolta avvenire per eccesso di situazioni prospettate e artificiosamente riportate alle previsioni normative, ma in realtà prive dei presupposti sostanziali. Si considerino le situazioni - diffuse e ricorrenti - prospettate al fine del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n.104/92 per l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone diversamente abili, e per coloro che assistono familiari portatori di handicap grave. La legge in questione affronta in modo organico le diverse problematiche connesse all’inserimento dei disabili nella vita sociale, lavorativa e culturale del paese. Il testo nella sua complessità traduce ed attua in termini legislativi il principio di uguaglianza, sancito dall’art.2 della Costituzione, onde rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana e all’effettiva partecipazione dei soggetti diversamente abili alla vita politica, economica e sociale della Nazione. Non vi è dubbio che, per le finalità di solidarietà sociale e l’impegno a rendere efficace ed effettivo il principio costituzionale di uguaglianza, la legge 104/92 è un pilastro di civiltà giuridica. Eppure l’applicazione di questa normativa è stata costantemente oggetto di interventi interpretativi, sia in sede amministrativa che giurisdizionale. Le tante disposizioni succedutesi nel tempo concernenti la corretta applicazione - relativamente a precedenze e preferenze ai fini dell’assunzione e ai trasferimenti, d’ufficio o a domanda, e ad aspettative e permessi retribuiti - evidenziano l’impegno per evitare che i benefici previsti potessero rifluire, con sostanziale e grave iniquità, verso soggetti privi dei requisiti necessari. Le richieste di riconoscimento dei benefici ex 104, a parte il rilevante impegno finanziario dello Stato, determinano effetti indiretti verso soggetti esposti a sacrifici giustificati da obblighi di solidarietà sociale. Tanto avviene ad esempio per effetto delle precedenze o preferenze in ipotesi di prima assunzione, ma anche nei casi di trasferimenti, d’ufficio o a domanda, per la prevalenza, degli interessi dei portatori di handicap, anche nei confronti di aspiranti con maggior titoli di anzianità, di esperienza o di servizio. Tutto ciò ha comportato - nel tempo e per quasi un ventennio - continui interventi interpretativi e frequenti direttive di applicazione, affinate di volta in volta per rendere la legge, certamente giusta per le finalità perseguite, anche equa per le modalità di applicazione. Il processo di assestamento e perfezionamento di una legge di riforma può essere dunque lungo e faticoso. La riforma dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, dopo la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, nasce dall’unificazione di normative introdotte con leggi diverse, coordinate nel testo del decreto legislativo 30 maggio 2001 n.165. Una prima modifica a questo testo è stata apportata dalla legge 15 luglio 2002 n.145. Ultime, in ordine di tempo, sono le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2010 n.150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 “in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. A differenza degli altri interventi riformatori in materia, che hanno interessato il procedimento e ancor prima la semplificazione della certificazione amministrativa - cioè l’attività amministrativa - il processo di riforma viene ora più specificamente riferito al rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. L’intento dichiarato è quello di rendere la Pubblica Amministrazione una macchina ordinata ed efficiente, in virtù della valutazione e valorizzazione del merito e dell’incremento della trasparenza e dell’innovazione. Può essere seducente l’immagine della trasparenza, intesa come accessibilità totale, al punto che l’Amministrazione possa divenire “una casa di vetro”. Parimenti può essere esaltante l’obiettivo dell’efficienza, supportata e collegata al riconoscimento dei meriti dell’organizzazione e dei singoli. Sembra evidente che la realizzazione della necessaria sincronia tra diritti e doveri ed il corretto esercizio delle facoltà e delle garanzie riconosciute al cittadino e al dipendente delle pubbliche amministrazioni siano obiettivi di lungo termine, per la necessità di incidere sul costume e sulla forma mentis delle persone. Ma è ben vero che una legge di riforma deve contare su un effetto evolutivo. ATTUALITA’ UNA BUROCRAZIA RISANATA DALLE FONDAMENTA intervista al Ministro Renato Brunetta di Giuseppe Pennisi Meritocrazia, efficienza, trasparenza ed innovazione. Seguendo questi principi, il Ministro per la Pubblica Amministrazione punta al rilancio della macchina pubblica italiana. Grazie all’introduzione della performance gli uffici pubblici verranno finalmente concepiti con un sistema di interdipendenze La riforma della Pubblica Amministrazione, ormai da un quarantennio, è voce costante dei vari programmi di Governo. Alcuni dei progetti, da tempo attuati, hanno già dato buoni risultati. Si può in proposito considerare la semplificazione amministrativa, con l’opportuna e apprezzata sostituzione dell’autocertificazione alla faticosa e onerosa produzione di documentazione certificativa, per procedure concorsuali e anche per semplici autorizzazioni, concessioni o abilitazioni amministrative. Parimenti, occorre ricordare la disciplina del procedimento amministrativo con riguardo all’efficacia, all’economicità e alla trasparenza dell’attività dell’amministrazione. Il d.lgs. 150/09, come altri recenti provvedimenti legislativi ha considerato non solo l’attività dell’Amministrazione ma più specificamente gli aspetti operativi del sistema. In ciò la novità e l’originalità della nuova disciplina. Il successo di un disegno riformatore è, tuttavia, legato alla chiarezza e alla condivisione dei fini da parte dei destinatari diretti che debbono contribuire alla sua realizzazione - ed indiretti, in quanto prevalentemente beneficiari dei risultati. Perciò appare funzionale la più ampia conoscenza degli obiettivi e della strategia della Riforma. La “Rassegna dell’autonomia scolastica” intende agevolare la corretta conoscenza e la giusta riflessione dei lettori, sugli aspetti e sui motivi del vasto e complesso intervento legislativo. 9 Il d.lgs. 150/09 può considerarsi conclusivo degli interventi di riforma dell’impiego pubblico, o esistono ancora aspetti rilevanti per regolamentazioni di portata generale? Sin dall’inizio della legislatura, il Governo ha intrapreso un’ampia azione di riforma sui temi dell’organizzazione della pubblica amministrazione e dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che si è concretizzata nell’adozione di provvedimenti specifici (decreti – legge, disegni di legge, decreti legislativi e circolari): tutte le misure adottate dimostrano che il progetto di riorganizzazione che il Governo intende realizzare poggia su quattro pilastri che devono costituire la struttura portante della nuova pubblica amministrazione: meritocrazia, efficienza, trasparenza e innovazione. È con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che, traducendo in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella legge delega 4 marzo 2009 n. 15, sono state inserite nell’ordinamento per la parte relativa all’ottimizzazione della produttività del lavoro, le principali misure di attuazione del Piano industriale presentato nel maggio 2008 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con lo scopo di individuare il percorso di un rapido ed efficace programma di risanamento, di ristrutturazione e di rilancio della macchina pubblica italiana. In tal modo si è impostata una profonda revisione di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso le pubbliche amministrazioni che devono tornare ad essere strumenti essenziali per la crescita civile, sociale ed economica del Paese. Il decreto legislativo apporta modifiche direttamente alla disciplina generale in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; si può quindi affermare che il quadro normativo generale entro cui si deve costruire la nuova pubblica amministrazione è ben delineato; mancano ora soltanto dettagli settoriali, che si provvederà a fissare al più presto, in modo da rendere concretamente applicabile l’intera riforma. La misurazione e valutazione della “performance” è alla base del sistema che, mediante la valutazione del merito, tende ad incentivare la qualità della prestazione lavorativa; si può tuttavia, escludere (o evitare) che la valutazione della “performance individuale” sia condizionata e/o penalizzata da quella riferita alla “performance organizzativa”? La misurazione e la valutazione delle performance organizzative ed individuali, ispirandosi alle migliori pratiche a livello internazionale, sono una tappa fondamentale del ciclo di gestione della performance istituito dal decreto legislativo 150 del 2009: consentono alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo, offrendo alle amministrazioni stesse un quadro di azione che realizza il passaggio dalla logica dei mezzi (input) a quella dei risultati (output ed outcome). La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (inteso come sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. Mentre la produttività è collegata all’efficienza, la performance è collegata a un insieme di concetti (efficienza, efficacia, economicità e competenze) e si valuta, quindi, per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti; una distinzione che consente di concepire l’amministrazione come sistema di interdipendenze e non più come “assemblaggio” di funzioni produttive e funzioni di supporto. Attualmente, i sistemi di valutazione delle organizzazioni confinano le amministrazioni in una logica autoreferenziale. Per uscire da questa situazione che ne limita la diffusione, il decreto legislativo prevede l’utilizzo di modelli di misurazione e di valutazione riconosciuti e validati da un nuovo soggetto istituzio- 10 nale, introdotto proprio dal DLgs n. 150 del 2009, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Con regole condivise e modelli paragonabili, la valutazione diventerà funzionale alla trasparenza e al miglioramento. La valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, invece, si basa su due elementi strettamente collegati: il raggiungimento degli obiettivi e le competenze dimostrate. Associando la performance organizzativa a quella individuale, si ricollega inevitabilmente la valutazione delle organizzazioni a quella dei dirigenti e dei dipendenti, anche ai fini della premialità. Oggi succede molto spesso che amministrazioni con scarsi rendimenti abbiano dirigenti e dipendenti che percepiscono il 100% delle indennità collegate alla performance individuale. I modelli di valutazione validati dalla Commissione, nonché gli Organismi indipendenti di valutazione all’interno di ciascuna amministrazione, faranno sì che ciò non accada più e che non ci sia più la corrispondenza generalizzata tra performance organizzativa ed individuale. Per questo motivo, il decreto legislativo n. 150/2009 prevede, in caso di sistemi non adeguati, il divieto di erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili. La trasparenza assicurata in ogni fase o ciclo di gestione della “performance” riguarda anche aspetti e momenti della valutazione individuale? Certamente sì. La trasparenza, intesa come accessibilità totale, investe anche gli aspetti legati alla valutazione individuale, ma, naturalmente, ciò avviene nel rispetto della tutela dei dati personali. Nell’immagine di fianco: il logo dell’Operazione Trasparenza. L’amministrazione diviene trasparente come una casa di vetro L’utilizzo della premialità, con riferimento a dirigenti e dipendenti, è definito in precedenza e indipendentemente dal processo valutativo senza possibilità di successive modifiche o deroghe? È lo stesso articolo 19 del decreto legislativo che, nel fissare la disciplina legale per la differenziazione delle valutazioni ai fini della attribuzione del trattamento accessorio destinato alla performance individuale e introducendo un preciso criterio di selettività su base meritocratica applicabile indistintamente a tutto il personale, compresi i dirigenti, prevede che lo stesso sistema delle tre fasce sia derogabile dalla contrattazione collettiva. In particolare, quest’ultima può derogare alla percentuale del venticinque per cento del personale collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale, in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali delle fasce di merito intermedia e bassa. La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale di queste ultime due fasce e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale. Si osserva, peraltro, che la premialità individuale si coordina con l’intero processo valutativo e non è indipendente da esso. 11 L’accesso dei dipendenti a percorsi di alta formazione è determinato solo con riguardo alla valutazione relativa alla “performance”? I percorsi di alta formazione, in genere riservati ai dirigenti, consentono, oltre a premiare il merito, di favorire proprio all’interno dell’organizzazione percorsi di crescita finalizzati alla costituzione della futura classe dirigenziale. Peraltro, il percorso di alta formazione è solo uno degli strumenti di incentivazione previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Quali apporti, mediante la contrattazione integrativa, sono auspicabili per un efficace raccordo con le esigenze sottolineate dalla normativa, che tende alla valorizzazione del merito al fine della produttività e qualità della prestazione? La contrattazione integrativa si deve muovere nel solco tracciato dalla legge e adeguarsi ai suoi principi. Entrambe le parti (ARAN e organizzazioni rappresentative) devono avere coscienza del momento valutativo come fattore di trasparenza e fulcro che permette di passare da una visione procedimentalegiuridica ad una più valutativo-economica. Il d.lgs. 150/09 dedica particolare attenzione alla responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, snellendo il procedimento per l’applicazione di sanzioni e ampliando le ipotesi per il licenziamento disciplinare: ritiene che tali misure possono incidere con immediatezza sui comportamenti, o piuttosto che possano alimentare un più vasto contenzioso? Non ho dubbi che le misure introdotte possano incidere con immediatezza sui comportamenti dei dipendenti pubblici. In particolare, con queste ultime si vuole evitare la totale inefficacia del procedimento disciplinare assicurando la giusta e pronta conclusione degli stessi. La scelta fondamentale compiuta in attuazione della delega è stata quella di normare, attraverso rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001, un’ampia parte della materia disciplinare e, in particolare, il procedimento da seguire, dal decreto delegato, mentre la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni resta affidata alla contrattazione collettiva, fatte salve alcune ipotesi previste ex lege. Le disposizioni circa il controllo medico legale della prognosi per le assenze causate da malattia hanno determinato un sensibile calo delle astensioni dal lavoro riferite a patologie di breve durata, ma non ritiene possa essere più efficace e per certi aspetti risolutiva, la responsabilizzazione dei medici, ora stabilita, circa il rilascio delle certificazioni? È un problema che dipende dalla coscienza e dalla sensibilità dei singoli, siano essi dipendenti o professionisti. Il fatto che si sia rilevato un calo delle assenze dimostra che vi erano abusi. È pertanto auspicabile che in futuro prevalgano l’onestà e la correttezza su comportamenti difformi. 12 La verifica dell’idoneità al servizio per iniziativa dell’Amministrazione è una misura essenziale, anche a tutela del lavoratore, ma non sarebbe praticamente inefficace ove non venissero stabilite conseguenze a fronte di un volontario e pretestuoso rifiuto del dipendente alla visita medica? L’articolo 55-octies del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, per le situazioni di permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, la misura estrema della risoluzione del rapporto di lavoro, rinviando ad una disciplina applicativa che deve essere posta, per il personale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, attraverso un intervento regolamentare del Governo, secondo criteri precisati nell’articolo medesimo. Sarà quindi il regolamento a disciplinare le fattispecie e le procedure da seguire. Quello che si può già da adesso affermare è che la verifica dell’idoneità al servizio è una accertamento inteso in primis a tutelare la salute del dipendente e non si tratta di un trattamento medico. In ogni caso se il dipendente si dovesse rifiutare di sottoporsi alla visita, il comportamento potrà essere valutato sul piano disciplinare e delle regole generali che presiedono il rapporto di lavoro. Al di la delle critiche e dei consensi che inevitabilmente accompagnano qualsiasi esperimento “di riforma”, quali considerazioni (o motivazioni) proporrebbe all’attenzione degli italiani, e in particolare dei dipendenti pubblici destinatari diretti della nuova disciplina di organizzazione della pubblica Amministrazione, e di gestione del rapporto di pubblico impiego? La riforma adottata con il decreto legislativo n. 150 del 2009 non è una completa novità, ma costituisce lo sviluppo consequenziale di quelle già iniziate negli anni ’90. La legge è dovuta entrare in un campo altrimenti riservato alla contrattazione collettiva solo a seguito della conclamata inefficienza di questo strumento per regolare alcuni aspetti del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Ciò si è reso necessario a seguito un’attenta considerazione della peculiare natura della parte pubblica e delle difficoltà e macchinosità delle sue decisioni. In effetti, la pubblica amministrazione, che persegue interessi generali, non è equiparabile in toto ad un imprenditore che persegue, invece, interessi particolari; è quindi giusto che lo spazio della contrattazione sia non rimosso, ma compresso da una legislazione che sia comunque di diritto privato. FASE 1: Creare le condizioni necessarie per il cambiamento (Piano industriale, leggi, decreti legislativi, adempimenti ed iniziative) FASE 1: Accompagnare la PA nel processo di cambiamento (monitoraggi, prima attuazione del Dlgs 150/2009 e sperimentazione) FASE 3: Valutare e validare la riforma (valutazione della criticità e delle soluzioni) 05/2008 2009 2010 2011 13 “DAL PIANO ALLE NORME” segui in tempo reale lo stato di avanzamento del piano industriale 05/2008 08/2008 03/2009 06/2009 16/11/2009 01/12/2009 20/12/2009 25/01/2010 Piano Industriale (Prevede: Riforma della PA, misure di efficienza e di risparmio) Legge 133/2008 (norme su efficienza e risparmio) Legge 15/2009 (Riforma PA e Lavoro Pubblico) In vigore! In vigore! Decreto Legislativo Riforma PA 150/2009 Decreto Legislativo Azione collettiva (n.198/2009) Legge 69/2009 (norme su efficienza, risparmio e riorganizzazione) In vigore! Decreti Legislativi di riforma della SSPA e del CNIPA (N. 177/2009 E 178/2009) In vigore! Decreto Legislativo di riforma del Formez (n.6/2010) Da fare! Decreto Legislativo di riforma codice amministrazione digitale (in corso) Da fare! Legge delega sulla Carta dei Diritti e doveri della PA (in corso) Decreto legislativo 150/2009 Le tappe principali previste per il primo anno di attuazione 2009 15 novembre 2009: Entra in vigore il decreto legislativo 150/2009. Le norme riguardanti la responsabilità dirigenziale, le sanzioni disciplinari e la trasparenza sono direttamente applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche. Entro il 16 dicembre 2009: sono nominati i cinque Membri della Commissione Valutazione, Trasparenza ed Integrità. 2010 FATTO La commissione definisce i criteri per la selezione dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione. FATTO Entro il 30 aprile: gli organismi indipendenti di valutazione sono costituiti nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali. La Commissione redige i modelli e le linee guida attinenti al ciclo di gestione della performance e alla trasparenza. Le amministrazioni centrali adottano il piano triennale per la trasparenza e l’integrità. Entro il 30 settembre: Gli organismi indipendenti di valutazione adottano i sistemi di misurazione e valutazione. Entro il 31 dicembre: Adeguamento dei contratti collettivi integrativi alle disposizioni della riforma. 2011 Al 1° gennaio: - Le disposizioni del decreto sono applicate a tutti gli Enti locali e le Regioni che non hanno recepito nel proprio ordinamento gli indirizzi legati alla valutazione, la performance, la selettività e la premialità. -I contratti integrativi non adeguati cessano la loro efficacia e non sono ulteriormente applicati Entro il 31 gennaio: Le amministrazioni approvano dei piani triennali di performance. Z oom L’INTESA SULLA FORMAZIONE NEL 2010 Trovato l’accordo a Palazzo Chigi su come utilizzare i fondi per la formazione di chi è escluso dal mondo del lavoro. Tra le novità, l’introduzione del libretto formativo L’ACCORDO È stata firmata a Roma il 17 febbraio scorso l’intesa tra governo, regioni, province autonome e parti sociali sulle linee guida per la formazione nel 2010, da mettere in atto in funzione dei fabbisogni professionali dei settori, delle imprese, della occupabilità e della inclusione sociale delle persone, “con particolare attenzione”, si legge nel documento d’intenti, “alle fasce deboli del mercato del lavoro”. L’obiettivo è il più efficace impiego delle risorse finanziarie per la formazione di inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi. Il contesto è quello di una ripresa economica discontinua, in cui per molti è difficile la transizione da un lavoro ad un altro, con conseguenti lunghi periodi d’inattività. Le risorse a disposizione ammontano a 2,5 miliardi e derivano da fondo sociale europeo, fondo per l’occupazione e fondi interprofessionali. Coerenza tra il ricorso agli ammortizzatori sociali e il ricorso alle pratiche di politica attiva, sinergia tra le risorse pubbliche e quelle private, massima semplificazione nella gestione dei finanziamenti dei fondi per la formazione continua: questi gli ingredienti principali della ricetta promossa dal ministro Sacconi. LE LINEE GUIDA Gli ambiti d’intervento partono dall’attivazione di una unità operativa presso il Ministero del lavoro per la raccolta dei fabbisogni di competenze e figure professionali rilevati nei territori e nei diversi settori produttivi: l’attenzione è sui mestieri richiesti dal mercato. Entro il primo semestre del 2011 - una volta diffuso l’impiego del metodo concreto di apprendimento per “competenze” - si tenterà poi di convergere verso un sistema nazionale di standard professionali e di certificazione delle competenze, da registrare nel libretto formativo (introdotto dall’art.2 del decreto legislativo n. 276/2003), di cui verrà estesa la sperimentazione. Le competenze verranno accreditate – sempre in via sperimentale - da un sistema di “valutatori/certificatori” a base regionale, secondo standard nazionali definiti da enti bilaterali e da associazioni delle imprese. Parallelamente a ciò, si afferma il valore dell’istruzione e formazione tecnico-professionale, mentre ritorna in primo piano il contratto di apprendistato. È d’altronde previsto che le varie azioni formative per gli inoccupati avvengano promuovendo innanzitutto l’apprendimento nell’impresa. La formazione degli adulti è ovviamente centrale, e passa attraverso il rilancio del contratto d’inserimento per gli over 50, accanto a quello per i giovani e per le donne, con agevolazioni per i datori di lavoro che assumeranno. Per il rientro anticipato dei cassaintegrati sono previsti accordi di formazione-lavoro. A favore dei lavoratori in mobilità nel 2010 (compresi quelli che vengano poi assunti durante l’anno) sarà inoltre possibile impiegare parte delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Francesco Riccardi 15 Punta di Spillo I bidelli non sempre “attendono” invano Se anche voi siete fra coloro che ricordano con affetto il bidello, figura intramontabile, quasi un’icona, fate attenzione, perché forse potrebbe non essere più così. Da ora in poi, per i bidelli della provincia di Pordenone - inevitabile che questo accada presto anche per altre province - è legittimo sognare la famosa scrivania personale con tanto di poltrona in “pelle umana” di fantozziana memoria. Anche per loro infatti entro la primavera 2010 sarà possibile salire sul magico ascensore della promozione professionale. I più meritevoli e titolati potranno salire su fino al gradino di direttore amministrativo. Le domande per il tanto agognato scatto di carriera saranno state ormai già presentate, in quanto il termine ultimo scadeva il 17 febbraio scorso. I posti disponibili erano circa venti. Sorge dunque un interrogativo: la figura del bidello si estinguerà col tempo? Diventare bidello sarà solo il trampolino di lancio per arrivare a qualcos’altro? Se fosse così sarà davvero difficile abituarsi a quest’idea, dato che i bidelli hanno sempre rappresentato un istituzione all’interno di una scuola, e contribuito a creare un clima familiare e rassicurante. Chi di noi non ricorda il mitico bidello del proprio piano? L’ apertura di una simile finestra per la carriera, benché costituisca un fatto del tutto singolare, presenta degli aspetti apprezzabili e addirittura da elogiare. La possibilità di far carriera, veder aumentare il proprio stipendio e accrescere il prestigio professionale all’interno del proprio ambiente di lavoro è da sempre una delle principali motivazioni per qualsiasi lavoratore dipendente. Con questa iniziativa non si fa altro che dare possibilità a coloro che già fanno parte del mondo della scuola e sono in possesso dei titoli necessari, di pensare più in grande e ottenere il riconoscimento di uno scatto di carriera. Si può parlare di scuola, istituzione sempre al centro dei dibattiti nel nostro paese, ma non si può assolutamente farlo nel migliore dei modi - come credo per ogni cosa - senza partire dalle fondamenta, dal suo cuore pulsante, da quelle persone che la animano insieme agli studenti ogni giorno e rendono vivi i nostri ricordi di ex alunni. Il bidello o la bidella, infaticabile, insostituibile, che attendeva tempestivamente alle necessità di professori e studenti ed era gratificata da un semplice grazie pur non vedendo spesso riconosciuti i propri meriti. Occupazioni svolte con sensibilità affinata dalla lunga dimestichezza con i ragazzi, che contribuivano a far diventare il bidello un personaggio, espressione tipica della vita scolastica, oltre a fargli guadagnare l’affetto e la stima degli studenti con i quali spesso si instaurava un bel rapporto di fiducia e amicizia. Adesso, alcuni di loro potranno chiudere definitivamente nell’armadietto scope secchi e palette, dimenticarsi quali porte aprono le numerose chiavi che custodiscono, armarsi di valigetta e svolgere tutt’altre mansioni. È difficile dire addio ad una figura conservata tra i ricordi e che emergendo porta con se gli aspetti della quotidianità del nostro lungo percorso scolastico, nella vita tutto cambia e si rinnova ma è difficile immaginare che al piano non vi sia più il personaggio sempre in paziente attesa. Da ora l’attesa può essere solo provvisoria: ai bidelli capiterà talvolta di aspettare solo per poco, e non invano… Grazia Pennisi Studi & Ricerche Il Liceo Musicale e Coreutico La novità più sconosciuta della riforma Gelmini: incognite e prospettive della formazione musicale L’Italia è il paese in cui sono state inventale le sette note, all’Abbazia di Pomposa, ma non tutti lo sanno e pochissimi sono in grado di leggere uno spartito. E’ un paradosso, che si aggiunge ad altri ben noti a chi frequenta le scuole: le “sperimentazioni permanenti” e le riforme in fieri da anni. A queste tre fonti di continui imbarazzi, cerca di rispondere in una sola mossa la riforma dell’istruzione superiore, che porta la firma di Mariastella Gelmini e che dovrebbe tradursi in realtà concreta già dal prossimo anno scolastico. La mossa vincente si chiama “liceo musicale e coreutico”, la vera novità nella novità. Secondo le indicazioni del Ministero di Viale Trastevere, il profilo in uscita da questi corsi renderà giustizia alla negletta memoria del monaco Guido d’Arezzo: i diplomati dal nuovo liceo saranno ottimi interpreti; sapranno cogliere i valori estetici dell’arte musicale e coreutica; sapranno utilizzare le tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica e molto altro. In sintesi, si potrebbe vedere nel nuovo liceo il tramite ideale tra la formazione musicale di base e quella impartita dai Conservatori. Questi ultimi, insieme alle Accademie, sono divenuti istituzioni di livello universitario con la legge 508/1999, adattati anch’essi al modello del “tre più due”: questo è un ottimo esempio di riforma in fieri. Prima dell’iscrizione al liceo, invece, la formazione musicale è affidata alle scuole medie ad indirizzo musicale, protagoniste di una “sperimentazione per- manente” regolata dal DM 201/99. Viene da pensare che le lentezze legislative ed esecutive che hanno reso famigerata la scuola italiana siano, in questo caso, giustificate dall’attesa (quasi messianica, visti i tempi) della nuova scuola superiore, che in una logica di percorso verticale costituisce la necessaria fase intermedia. Da più parti è emersa l’esigenza di precisare, rispetto ai nuovi licei, il profilo degli studenti in entrata e in uscita, in modo da armonizzare (termine più che mai pertinente) le tre fasi della formazione artistica e dare coerenza e coesione al nuovo percorso formativo verticale. Lo scorso 24 novembre, il Coordinamento nazionale per la riforma della formazione artistica, musicale e coreutica ha fatto propria questa esigenza, avanzando diverse proposte alla VII Commissione cultura del Senato; proposte accolte favorevolmente dalla Commissione stessa, presieduta dal senatore Guido Possa. Per superare definitivamente la doppia scolarità degli artisti (adolescenti che finora frequentavano in contemporanea un istituto superiore e un Conservatorio o un’Accademia di danza), occorre che siano chiare le competenze in entrata, con l’introduzione del numero programmato; tenere conto del carattere individuale della lezione di strumento; distinguere strumenti principali e complementari. Inoltre, se esistono, pur con tutti i loro limiti, le scuole medie ad indirizzo musicale, non meno necessaria sarebbe una buona scuola media ad indirizzo coreutico. Occorre individuare chiaramente i criteri in base ai quali si 18 scelgono i docenti, e di cui si dovrebbe tenere conto in sede di riforma degli ambiti disciplinari. Di tutto ciò dovrebbe farsi carico il Governo, accogliendo il parere del Senato. Vista dai Conservatori, la situazione non è ancora certa ed è difficile sperare che si chiarisca entro settembre prossimo. Il professor Adriano Cirillo, docente al Conservatorio di Ferrara, con diverse esperienze di incarichi ispettivi, trova più domande che risposte: “Alle elementari – precisa – non si studia uno strumento. Ma una legge del 1918 permette ai Conservatori di accogliere in deroga bambini dotati, anche se hanno meno di dieci anni. Con le nuove regole, dove andranno questi bambini?” Proviamo a seguire l’ipotetico percorso del “bimbo-prodigio”. Il bambino dotato, uscito da una scuola primaria senza musica, cresce, ma gli ostacoli non calano. “Alle medie ad indirizzo musicale, si possono studiare quattro strumenti, e sono sempre i soliti. Ipotizzando una ventina di studenti per ogni strumento, secondo la logica delle medie la classe è una, mentre ai Conservatori si tratta di due classi tradizionali, con dieci alunni per dodici ore”. Ci vorrebbero, quindi, due insegnanti, ma alle medie non accade. Una volta esisteva la scuola media annessa al Conservatorio, in cui lo strumento costituiva la materia principale: se lo studente non lo sapeva suonare, perdeva l’anno ed erano pochi quelli che si diplomavano. Il bambino cresce ancora e si iscrive al liceo musicale. Viene da chiedersi dove si iscriverà, visto che per ora saranno autorizzate trentadue sezioni musicali e dieci coreutiche. I quattordicenni di Frosinone faranno i pendolari a Roma? “Non è la sola incognita – prosegue Cirillo – Se in un liceo si iscrivono due ragazzi che vogliono, ad esempio, studiare viola, verrà nominato un insegnante per questi due? E su quanti e quali aule e strumenti potranno contare i nuovi licei, considerando che il coreutico avrà bisogno anche di palestre? E quante ore si potranno dedicare a solfeggio, storia ed estetica, armonia complementare, esercitazioni corali, orchestrali etc.?” Le attuali sperimentazioni musicali in alcuni indirizzi di scuola superiore dedicano un tempo decisamente esiguo alle lezioni ed esercitazioni di strumento; non prevedono l’insegnamento e la pratica di uno strumento complementare; non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale. Vale a dire che se il ragazzo non frequenta le lezioni o non ottiene risultati, questo non pregiudica l’ammissione alla classe successiva o il diploma alla fine del quinquennio. Cirillo ricorda l’esempio del primo liceo sperimentale musicale d’Italia, nato a Brindisi e non più attivo da diversi anni: “I genitori, ai colloqui generali, si interessavano soltanto delle discipline tradizionali, non chiedevano nulla dello strumento musicale. Inoltre, non c’erano criteri per il reclutamento degli insegnanti di strumento musicale. Da che classe di concorso venivano?” Purtroppo, anche alla domanda “Chi insegnerà nei nuovi licei?” la risposta è incerta. “Per il coreutico, l’unico ente che rilascia un titolo abilitante è l’Accademia nazionale di danza di Roma. Per il musicale, non si potranno facilmente impiegare docenti di Conservatorio, il cui contratto è molto diverso da quello dei colleghi della secondaria”. Il problema della formazione dei docenti, in ogni caso, andrà risolto al più presto se si vuole puntare sulle competenze della nuova scuola. Dunque, dieci anni dopo le proposte di riforma, senza aver assistito a chiusure di Conservatori (ipotesi sempre discussa ma mai realizzata), si dovrebbero aprire le porte di alcune decine di licei musicali e coreutici dando risposte a numerose attese. E in un clima reso parimenti euforico e inquieto dalle novità, il professor Cirillo ripropone un celebre invito di Giuseppe Verdi: “Torniamo all’antico: sarà un progresso”, puntualizzando che il Maestro non si riferiva alla scrittura musicale ma al modo di intendere la formazione musicale e il ruolo della musica nella società. Michele Borsatti 19 PIANO DEGLI STUDI del LICEO MUSICALE E COREUTICO 1° biennio 1° anno 2° anno 2° biennio 3° anno 4° anno 5° anno Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 Storia e geografia 99 99 Storia 66 66 66 Filosofia 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Matematica* 99 99 Fisica Scienze naturali** 66 66 Storia dell’arte 66 66 Religione cattolica o attività alternative 33 Totale ore 594 33 33 33 33 594 594 594 594 Sezione musicale Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 Esecuzione e interpretazione*** 99 99 66 66 66 Teoria, analisi e composizione*** 99 99 99 99 99 Storia della musica 66 66 66 66 66 Laboratorio di musica d’insieme*** 66 66 99 99 99 Tecnologie musicali*** 66 66 66 66 66 462 462 462 462 Storia della danza 66 66 66 Storia della musica 33 33 33 264 264 264 99 99 99 462 462 462 462 1056 1056 1056 1056 Totale ore 462 Sezione coreutica Tecniche della danza 264 264 Laboratorio coreutico 132 132 66 66 Laboratorio coreografico Teoria e pratica musicale per la danza Totale ore 462 Totale complessivo ore 1056 * con Informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra *** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8. N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 20 PRIMO ELENCO DEI LICEI COREUTICI ISTITUTI PROPOSTI PER LA CONFLUENZA NEL LICEO COREUTICO SPERIMENTAZIONI AUTONOME CONVENZIONATE CON ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA O SCUOLE DI DANZA ISTITUTO GOBETTI - GENOVA LICEO C/O CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II - ROMA ISTITUTO C/O EDUCANDATO UCCELLIS - UDINE ISTITUTO CANDIANI - BUSTO ARSIZIO (VARESE) Elenco licei musicali e coreutici – sezione musicale Fonte: sito MIUR www.istruzione.it elenco aggiornato al 22/03/2010 1. PESCARA 2. CINQUEFRONDI (RC) 3. BENEVENTO 4. NAPOLI 5. SALERNO 6. PARMA 7. TRIESTE 8. UDINE 9. LATINA 10. ROMA 11. GENOVA 12. BRESCIA 13. MILANO 14. MILANO 15. PAVIA 16. ANCONA 17. PESARO 18. CUNEO 19. NOVARA 20. ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 21. BRINDISI 22. TARANTO 23. NUORO 24. SASSARI 25. PALERMO 26. MODICA (RG) 27. AREZZO 28. FIRENZE 29. LUCCA 30. CASTELFRANCO VENETO (TV) 31. VERONA 32. VICENZA G. MISTICONI G. RECHICHI G. GUACCI M. DI SAVOIA ALFANO I A. BERTOLUCCI G. CARDUCCI PERCOTO A. MANZONI FARNESINA S. PERTINI V. GAMBARA C. TENCA L. DA VINCI A. CAIROLI C. RINALDINI G. MARCONI E. BIANCHI F. CASORATI L. MILANI SIMONE ANDRONICO S. NATTA D. A. AZUNI REGINA MARGHERITA G. VERGA F. PETRARCA DANTE A. PASSAGLIA GIORGIONE C. MONTANARI A. PIGAFETTA SCUOLA ORGANIZZAZIONE & GESTIONE a cura di Gennaro Manna “E’ leggero il compito quando molti si dividono la fatica“ (Omero) La corretta gestione del Programma Annuale nelle scuole Dall’analisi della pianificazione economica delle risorse - con attenzione alle regole e ai vincoli della contabilità di Stato - emerge un dato preoccupante: scarsità di fondi e incongruenze burocratiche intralciano il progetto del nuovo impianto normativo del sistema scuola Storia di una riforma non realizzata Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1 febbraio 2001, atto conclusivo del lungo e complesso processo di rinnovamento della Scuola italiana, iniziava l’era dell’autonomia, degli obiettivi, dei risultati e delle responsabilità degli operatori del mondo della Scuola. Il cammino verso l’autonomia scolastica, avviato con il Decreto leg.vo n° 29 del 1993 – legge quadro di riforma del pubblico impiego – si conclude, per l’appunto, con la stesura del regolamento di contabilità, documento fondamentale, su cui è impostata tutta la gestione amministrativo-contabile. Le Istituzioni scolastiche, amministrazioni pubbliche dotate di personalità giuridica, assumono poteri di gestione e organizzazione interna e sono responsabili del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Chi è preposto alla gestione del servizio pubblico, nella fattispecie a quello del comparto Scuola, deve possedere capacità manageriali: saper reperire le risorse necessarie, confrontarsi con l’esterno, delegare alcune funzioni, anche quelle più delicate. Non è concepibile una figura singola in grado di controllare tutte le operazioni collegate ai sistemi di gestione e di controllo. Sarebbe il modo peggiore per gestire un incarico così importante e complesso. La Scuola si adegua al modello aziendale e i concetti di progettazione, monitoraggio e valutazione, diventano un linguaggio comune per tutti i suoi protagonisti. Lo scenario, come tutte le innovazioni, si prospetta complesso e di lettura non facile. Questo è quello che doveva essere il sistema innovativo, fatto di parole, decreti e regolamenti, che a distanza di dieci anni, sembra già tramontato, obsoleto. D’altra parte non bisogna dimenticare che con le precedenti norme, dai “famosi” Decreti Delegati del 1974, sono stati scritti quasi trent’anni di legislazione scolastica. Il cambiamento poteva essere valutato solo “sul campo”. Il regolamento sull’autonomia, il D.P.R. 275/99, in sostanza si è limitato ad un selvaggio decentramento di responsabilità solo di natura amministrativa. Il potere decisionale dei Dirigenti Scolastici, regolamentato con il D. Leg.vo 59/1998, evolve, inesorabilmente, in una sorta di “ministero senza portafogli.” E già sono alle porte nuovi cambiamenti: la nuova contabilità di Stato, che prevede, tra l’altro, l’istituzione di una banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche e il ritorno alla proposta di sperimentazione del bilancio di cassa. In attesa di questo “nuovo sussulto” è bene approfondire i compiti squisitamente tecnici e limitati all’analisi della pianificazione economica delle risorse con gli strumenti già disponibili, senza trascurare l’opportunità di sottolineare che il con- 23 Non è possibile uniformare le scuole al modello aziendale: gli utili economici non sono una finalità del sistema dell’istruzione cetto fondamentale di “scuola a modello aziendale”, non si coniuga con le finalità proprie del sistema dell’istruzione, i cui obiettivi primari non perseguono utili economici. La Scuola pubblica, oggi, sopravvive solo con i finanziamenti dello Stato, sottoposti alle regole e ai vincoli del sistema normativo di contabilità di Stato. E’ proprio questo il limite oltre il quale si delinea la netta distinzione tra impresa dei servizi e servizi resi dallo Stato. La programmazione Nel nuovo impianto normativo è di fondamentale importanza. Il Dirigente Scolastico deve individuare gli obiettivi, pianificare le strategie attuative, misurarsi con le risorse disponibili (la carenza di risorse economiche, in questo caso, costituisce il primo limite ai propositi di crescita professionale), verificare e, eventualmente, intervenire sui fattori di criticità rilevati, organizzare un adeguato processo di valutazione dei risultati conseguiti. Ciò significa pianificare a breve termine un processo gestionale. I procedimenti amministrativi imposti dalle norme vigenti devono trovare applicazione nel corso di un anno scolastico e questo costituisce un altro ostacolo, aggravato dal fatto che l’esercizio finanziario di competenza non coincide con la durata dell’anno scolastico. Durante questo “percorso breve” si susseguono un’infinità di norme non derogabili (interventi del Consiglio d’Istituto e del Collegio Docenti, elaborazione del piano per l’offerta formativa, stesura del programma annuale, contrattazione integrativa d’istituto, etc…). Insomma, un complicato mosaico di difficile composizione. Ed è proprio per queste motivazioni che è necessario avvalersi di qualificate figure di supporto a cui delegare specifiche funzioni (collaboratori del Dirigente Scolastico, Direttore dei servizi generali e amministrativi, funzioni strumentali, incarichi “ad hoc” per il personale ATA, responsabili dei progetti, RSU, responsabili del servizio di sicurezza, responsabile dell’orientamento, coordinatori dei consigli di classe, commissioni per la progettazione, monitoraggio e valutazione, etc…). La gestione finanziaria Sintetizzata nel documento di programmazione denominato programma annuale, contiene gli obiettivi da realizzare in due esercizi finanziari: per i mesi da settembre a dicembre e per il periodo gennaio– agosto. Come si è detto, due gestioni finanziarie per obiettivi di un solo anno scolastico. I risultati effettivamente conseguiti sono rilevati da una struttura contabile articolata per aggregati e tipi di spesa. Archiviati i capitoli storici del vecchio bilancio pubblico, via libera alla logica del budget (per ora solo “dotazione ordinaria”). Per tenere in vita l’intero iter procedurale, è bene precisare che: 1) La dotazione ordinaria dovrebbe essere effettiva e disponibile già dall’1 settembre, data di inizio dell’anno scolastico. La norma stabilisce, invece, che il programma annuale può essere approvato entro e non oltre giorni 45 dall’inizio dell’esercizio finanziario (14 febbraio) - prima incongruenza; 2) La dotazione finanziaria deve essere svincolata dalle logiche legate agli obblighi contrattuali e, invece, accantonati i fondi per le risorse accessorie del personale interno, resta ben poco per investire sulle attività formative degli alunni e per l’arricchimento dell’offerta formativa - seconda incongruenza; 3) I procedimenti amministrativi per giungere alla fase finale del programma annuale e le discussioni per stipulare le contrattazioni interne con le organizzazioni sindacali, durano settimane e anche mesi e dovrebbero avere inizio dalla data della comunicazione di assegnazione delle risorse 24 C’è il rischio imminente di un dissesto finanziario senza un provvedimento politico che risani i debiti accumulati, non imputabili ad una cattiva gestione dei Dirigenti Scolastici da parte del Ministero centrale. Quest’ultima, normalmente, per ragioni di finanza pubblica, perviene alle istituzioni scolastiche a fine dicembre e con indicazioni molto carenti sulla quantificazione delle risorse - terza incongruenza; Viene a mancare la tempestività, l’intuito. Prevalgono lo stress e gli errori umani. Non si può contare sull’assistenza legale, non esiste un ufficio superiore di consulenza: i Dirigenti Scolastici abbandonati al loro potere autonomo di non poter decidere! 4) Le scuole stanno accumulando crediti esosi nei confronti del Ministero centrale, per la maggior parte dovuti per il sostenimento di oneri obbligatori anticipati con la liquidità di cassa. Questa situazione rischia il tracollo finanziario della “impresa Scuola” - quarta incongruenza. Predisposizione del programma annuale La gestione della cassa Il rischio imminente è quello di un dissesto finanziario se, nel frattempo, non interviene un provvedimento politico che risani i debiti accumulati, non certamente, nella globalità delle situazioni, addebitabili alla cattiva e inesperta gestione dei Dirigenti Scolastici. E’ bene, però, mettere sull’avviso chi ne è responsabile che una regola fondamentale è quella di tenere sotto stretto controllo i flussi di cassa: evitare anticipazioni, se non si hanno certezze di immediate riscossioni, e pianificare con oculatezza i pagamenti. Le difficoltà esposte sopra - e ci si limita ad esporne solo alcune di esse - sono di intralcio a tutto il progetto del nuovo impianto normativo del sistema scuola. Gli obiettivi si costruiscono con cognizione di causa, con la consapevolezza di contare su fattori certi, in primis, su quelli finanziari. È vero che l’allocazione delle risorse sembra essere mirata esclusivamente alla realizzazione dell’offerta formativa (così in sostanza non è), ma è pur vero che si maneggiano fondi pubblici e questo fa sì che essi siano trattati con le regole del diritto pubblico. Un obiettivo concordato e condiviso senza le adeguate coperture finanziarie diventa un atto pericoloso, rischioso, e sfugge al controllo sul piano della responsabilità. Non si può garantire un corretto e lecito processo gestionale, se durante l’iter si sovrappongono ostacoli burocratici. Il programma annuale è il documento conclusivo di un processo organizzativo che mira, con investimenti di risorse economiche, umane e strumentali a breve e medio termine, al raggiungimento di obiettivi condivisi da tutte le componenti del mondo della Scuola. La programmazione deve essere coerente con le risorse a disposizione. Per far sì che questo processo non abbia risultati negativi, è bene saper non solo gestire, ma prima di tutto avere consapevolezza delle risorse economiche a disposizione. Il Dirigente Scolastico, nel predisporre il documento, ha il compito di quantificare il fabbisogno finanziario da investire. L’avanzo di amministrazione Il primo passo da seguire è quello di verificare l’avanzo di amministrazione presunto, prima posta da iscrivere nelle voci di entrata. L’avanzo di amministrazione è dato dai risultati contabili della cassa e della competenza, ovvero: saldo cassa di fine esercizio + residui attivi – residui passivi della gestione dell’anno finanziario. La quantificazione economica è supportata da una tabella illustrativa, nella quale sono analiticamente descritti i vincoli di provenienza dei finanziamenti ed evidenziati gli obblighi di reinvestimento ad essi legati. L’iscrizione nelle poste del programma annuale potrà essere concretizzata solo a riscossione avvenuta di eventuali residui attivi correlati alla composizione dell’avanzo stesso (art. 3, comma 3 del D.I. 44/2001). 25 Una nota della Direzione Generale del MIUR invitava ad iscrivere tempestivamente accertamenti e impegni assunti con il perfezionamento di obblighi giuridici L’adempimento successivo sarà quello di quantificare le risorse della competenza, la dotazione ordinaria, altre entrate finalizzate o non sottoposte ad alcun vincolo. Appurato che è possibile disporre delle risorse di cui sopra, si passa alla fase di allocazione dei finanziamenti negli aggregati di spese, tenuto conto delle indicazioni dei competenti organi collegiali (Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto e Contratto integrativo) nell’elaborazione e adozione del piano per l’offerta formativa. Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto con atto formale, corredato dalla relazione illustrativa, della giunta esecutiva al parere preventivo dei Revisori dei Conti. Successivamente è deliberato dal Consiglio d’istituto. L’intervento dei Revisori è previsto almeno cinque giorni prima della data stabilita per la delibera conclusiva del Consiglio. Gestione accertamenti e impegni e stato attuativo L’approvazione del programma comporta l’autorizzazione all’accertamento delle entrate ed all’assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate, ma non riscosse durante l’esercizio, e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell’esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi (art. 2, comma 8 del D.I. 44/2001). Il dettato normativo è un richiamo della recente nota della Direzione Generale del MIUR, con la quale si invitavano le II.SS. ad iscrivere tempestivamente gli accertamenti e gli impegni assunti al seguito del perfezionamento di obblighi giuridici. Si rivelano tali le spese per i contratti stipulati con i supplenti e con il personale titolare incaricato di prestazioni aggiuntive, con eventuali incarichi stabiliti dalla contrattazione integrativa d’istituto. In sostanza tale impegno non matura all’atto della firma sulla contrattazione, ma dal momento in cui il Dirigente conferisce gli incarichi contrattati che, comunque, devono essere perfezionati immediatamente dopo la stipula della contrattazione. Così come per tanti altri impegni che possono essere assunti all’atto di stipula di un contratto di qualsiasi natura. E’ il caso, ad esempio, degli ordini di acquisto. L’impegno deve essere registrato immediatamente in contabilità. La fase di liquidazione costituirà un procedimento successivo. Si rammenta che gli impegni sono assunti con atto formale dal Dirigente Scolastico (decreti di attribuzioni, determina, contratti e ogni altro documento amministrativo atto a formalizzare l’adozione dello stesso) per effetto dell’art. 11, comma 3 del D.I. 44/2001. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal Direttore dei servizi generale e amministrativi, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori (art. 11, comma, 4 del D.I. 44/2001). Solo operando con questo sistema è possibile controllare in modo corretto le spese da sostenere entro i limiti contenuti nel programma annuale. Ed è lo stesso sistema che trova utile riscontro nei controlli che la Direzione Generale del MIUR opera attraverso i flussi di cassa. E’ impensabile gestire la contabilità pubblica con approssimazione e superficialità. Il mancato tempismo nella registrazione degli impegni assunti rischia di compromettere il regolare andamento di tutta la gestione finanziaria. Essa diventa pericolosa per rischiosi superamenti dei limiti di spesa imposti e produce effetti disastrosi per i controlli periodici dei costi sostenuti e sullo stato attuativo dell’intero programma (art. 6 del D.I. 44/2001). Enzo Carrella 26 RASSEGNA NORMATIVA a cura di Giacomo Manna PROVENIENZA DESCRIZIONE NORMA CONTENUTO Parlamento Atto S 1167 – B in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “Collegato al Lavoro” ORDINANZE, CIRCOLARI E NOTE Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca MIUR Nota Prot. n. AOODGPER 2733 Del 12/3/2010 Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. Istruzioni e indicazioni operative MIUR Notas Prot.AOODGSSSIn.853 del 10/3/2010 Anagrafe degli studenti – Iscrizioni a.s. 2010/2011 MIUR Circolare n. 23 MIURAOODGOS prot. n. 1636 del 4/3/2010 Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2010/2011. MIUR Nota 24 febbraio 2010, Prot. n. AOODGPER.2167 Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l’applicazione dell’art. 72 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 MIUR 23 febbraio Pubblicati i Regolamenti Il MIUR rende noti i Regolamenti definitivi relativi al di Riforma del Secondo Ciclo riordino di Licei, Istituti Tecnici e Professionali, nei testi approvati in seconda (ed ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010 e come modificati a seguito del concerto con il MEF MIUR Nota 19 febbraio 2010, Prot. n. AOODGPER 2078 Trasmissione dell’O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010 prot. n. AOODGPER 2076 e del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 16.2.2010 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2010/2011 MIUR Ordinanza Ministeriale 19 febbraio 2010, n. 19 MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2010/2011 MIUR Circolare Ministeriale 18 febbraio 2010, n. 17 Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all’anno scolastico 2010/2011 MIUR 16 febbraio Firmato il CCNI per i trasferimenti 2010-2011 Il 16 febbraio 2010 MIUR e OO.SS. firmano il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilita’ del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2010/2011 27 RASSEGNA NORMATIVA 15 febbraio Termine esercizio provvisorio A seguito dell’incontro MIUR – OO.SS. firmatarie del CCNL scuola sulle problematiche connesse ai finanziamenti delle istituzioni scolastiche e sulla nota ministeriale per la stesura del Programma Annuale 2010 (Nota 14 dicembre 2009, Prot. n. 9537), svoltosi l’11 febbraio u.s., il MIUR pubblica la Nota 15 febbraio 2010, Prot. n. 1027 MIUR Nota 15 febbraio 2010, Prot. n. 1027 Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l’anno 2010 – proroga dei termini per l’approvazione MIUR Circolare Ministeriale 12 febbraio 2010, n. 13 Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: - enti e associazioni che svolgono attivita’ di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; - associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; - universita’ e altri istituti di istruzione superiore. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – articolo 26, [...] MIUR Circolare Ministeriale 12 febbraio 2010, n. 12 Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n 448 – art. 26, comma 8. Anno scolastico 2010/2011 MIUR Nota 12 febbraio 2010, Prot. n. 0000944 Concorso “A scuola di COSTITUZIONE…” MIUR Nota 12 febbraio 2010, Prot. n. 941 Attivazione pagina dedicata all’Educazione Stradale nel Sito Istituzionale MIUR 10 febbraio Giorno del Ricordo Con la Legge 30 marzo 2004, n. 92, la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale ‘Giorno del ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra [...] MIUR Nota 9 febbraio 2010, Prot. n. 0000823 Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche MIUR Nota 2 febbraio 2010, Prot. n. 342 XV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie MIUR SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE Corte costituzionale Sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 Diritto al sostegno (depositata il 26.02.2010) 28 RASSEGNA NORMATIVA a cura di Giacomo Manna ORDINANZE, CIRCOLARI E NOTE DI ALTRI DICASTERI E/O PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 1/2010 DDI Uso della posta elettronica certificata nelle amministrazioni pubbliche Funzione Pubblica Direttiva 4/2010 del 25/2/2010 Direttiva sull’attuazione dell’art.7 del D.L.vo 198/2009... Funzione Pubblica Circolare Funzione Pubblica 17 febbraio 2010, n. 3 Art. 55 novies del Decreto legislativo n. 165 del 2001 – Identificazione del Personale a contatto con il pubblico CIRCOLARI E NOTE DI ENTI: INPDAP Direzione centrale per la previdenza Nota operativa 11 del 18/3/2010 Valutazione ai fini pensionistici di corsi necessari per l’ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche Direzione centrale per la previdenza Nota operativa n. 06 del 15/2/2010 Semplificazione delle procedure amministrative ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio. Modalità CIRCOLARI E NOTE DI ENTI: INPS Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Circolare n. 33 del 5/3/2010 Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468) Direzione Generale Circolare 29 del 03-03-2010 Servizi per il cittadino: invio telematico della domanda di disoccupazione ordinaria (sportello virtuale). 29 SCADENZARIO APRILE a cura di Giacomo Manna SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE Giorno 10 Pagamento Mod. 105 per spese postali Termine non perentorio Giorno 15 Relazione da redigere a cura del Direttore DSGA, inerente alla predisposizione del Conto Consuntivo per l’anno finanziario 2009, da consegnare al Dirigente scolastico Giorno 15 Invio Flussi mensili alla Direzione per la programmazione e per il bilancio relativi al mese di marzo 2010, nonché se non già spediti, quelli inerenti al programma annuale per l’E.F. 2010 A mezzo SIDI Giorno 15 Versamento ritenute per previdenza complementare: ESPERO – mese di marzo 2010 Bonifico Bancario Giorno 16 Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolumento pagato nel mese di marzo 2010 Con bollettino C/C/P o bonifico bancario Giorno 16 Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di marzo 2010 Mod. F24* Giorno 16 Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli emolumenti pagati nel mese di marzo 2010. Mod. F24** Giorno 16 Versamento IVA Giorno 16 Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di marzo 2010. Giorno 16 Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese di marzo 2010 Giorno 30 Ultimo giorno utile per la comunicazione alle pubbliche amministrazioni per hanno concesso autorizzazione a prestazioni autonome occasionali, o incarichi, a dipendenti pubblici (comma 11, art.53 del novellato decreto legislativo 165/2001 e s.m.) Giorno 30 Trasmissioni telematiche per il mese di marzo 2010: DM10/2 – EMENS – DMA Giorno 30 Ultimo giorno utile per la comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la trasmissione del Modello “A” inerente alla situazione patrimoniale al 31/12/2009. Giorno 30 Ultimo giorno utile per l’approvazione del conto consuntivo inerente all’anno finanziario 2009, da parte del consiglio di istituto *** Fine Mese Informazione alla RSU per organici e formazione classi per anno scolastico 20010/2011 per le scuole secondarie di secondo grado Termine indicativo visto lo slittamento delle iscrizioni Mod. F24 Legenda: * Versamento a mezzo F24 con cod. 3858 ** IRPEF emolumenti e redditi assimilati con cod. 1001; Esperti Esterni con cod. 1040; Emolumenti con tassazione separata con cod. 1004; Acconto Addizionale Regionale con cod. 3802 più l’indicazione del cod. della Regione; Acconto Addizionale Comunale con cod. 3847 più l’indicazione del cod. del Comune. *** Se approvato in difformità al parere dei revisori dei conti entro il 15 maggio obbligo dell’invio della documentazione all’Ufficio Scolastico Regionale. Qualora invece, non dovesse essere stato approvato dal Consiglio di istituto, nonostante il positivo parere dei revisori dei conti, il termine ultimo e perentorio per l’approvazione, dopo di che potrebbe essere nominato un commissario ad acta, 14 giugno 2010 il Foro della Scuola a cura di Giuseppe Pennisi NORMATIVA GIURISPRUDENZA Il collegato al lavoro è legge Trattenimento in servizio oltre il limite di età NORMATIVA IL “COLLEGATO AL LAVORO” E’ LEGGE Mobilità e dinamicità del personale, pari opportunità, nuovi spazi per crearsi attività in proprio, cambio delle regole per conciliazione ed arbitrato ed altre importanti novità Il giorno 3 marzo 2010 è stato approvato dal Senato, in via definitiva, il cosiddetto “Collegato al Lavoro” alla manovra finanziaria (DDL 1167-B) ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Lo stesso troverà la sua efficacia dopo i consueti 15 giorni di “vacatio” successivi alla pubblicazione. Con quest’articolo cerche- remo di evidenziare sinteticamente tutte le novità che sono state introdotte dalla norma in esame, in particolar modo quelle che riguardano le II.SS. e il pubblico impiego in genere, riservandoci gli approfondimenti successivi. La genesi della nuova legge La nuova legge trova la sua genesi nel Disegno di Legge 1167 – B “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”. Le novità che troveranno subito applicazione con l’efficacia della norma L’art.5 della norma in esame rimodifica, per la pubblica amministrazione in genere - ma anche per le Istituzioni scolastiche - i tempi di invio della comunicazione al centro per l’impiego, in caso di stipula di contratto, trasferimenti, cessazioni etc. In proposito si deve ricordare che per le scuole, dopo il dettato della legge finanziaria del 2007, intervenne il DECRETOLEGGE 7 settembre 2007, n. 147 - Dispo- 32 sizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007/08 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito con modificazione nella legge 176 del 25/10/2007, secondo cui la comunicazione in esame andava, e va ancora fatta, entro il termine di dieci giorni successivi all’instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre stabiliva che le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l’inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo erano da considerarsi annullate. Nell’immediato futuro, invece, i tempi saranno più distesi. Difatti la nuova norma prevede che questo adempimento debba essere fatto entro il giorno 20 del mese successivo all’assunzione, alla proroga, alla trasformazione o alla cessazione, sempre al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Il suggerimento di un addetto ai lavori è quello di continuare a farlo quanto prima, perché sono proprio i tempi lunghi quelli che poi ci portano a dimenticarne la scadenza. La nuova norma ha apportato anche un rettifica al comma 5 dell’art. 4–bis, del decreto legislativo 181/2000, in virtù della quale, le Pubbliche Amministrazioni sono escluse dall’obbligo di comunicazione entro cinque giorni per i contratti di tirocini e le variazioni sul rapporto di lavoro ivi individuate per la generalità dei datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici. Questa precisazione è sta riportata, anche se non di grande interesse per le scuole, per evidenziare in modo ancora più forte che se già precedentemente non si dovevano comunicare al centro per l’impiego i contratti autonomi occasionali, per stages, etc. ora non ci sono più dubbi. La norma esaminata prevede inoltre l’obbligo della consegna del contratto di lavoro ai lavoratori, o anche copia della comunicazione al centro per l’impiego (aspetto già posto in essere dalle scuole). Concludendo il commento a questa prima novità, è da evidenziare che per ciò che attiene l’aspetto sanzionatorio varranno i nuovi termini, sempre però nel rispetto del principio del tempus regit actum (nel diritto sanzionatorio amministrativo la locuzione indica il principio secondo il quale la sanzione debba essere irrogata sulla base della norma vigente nel tempo in cui fu commesso l’illecito amministrativo, anche se una legge successiva potesse essere più favorevole, ossia diminuisce la sanzione o addirittura la abroga). Con quanto previsto dal comma 2, dell’art.5, il Ministro Brunetta, ha aggiunto il comma 1/bis all’art.21 della legge 69/2009, cosiddetta “operazione trasparenza”. Con il nuovo comma è stato precisato che il mancato inoltro dei “curricula” dei dirigenti, delle loro retribuzioni, dell’indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici d’ufficio, al Dipartimento della Funzione Pubblica (secondo criteri che saranno individuati dallo stesso Dipartimento) avrà grosso peso ai fini della misurazione e valutazione della “performance” individuale del dirigente. Pertanto anche questo aspetto è da tenere sotto controllo, in modo da poter adempiere non appena il Ministro emanerà apposite disposizioni. Il personale delle Pubbliche Amministrazioni: da una posizione statica ad una dinamica Con l’art.13 la norma riprende il discorso della “mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni”. Questo aspetto è già previsto dall’art.33 del novellato decreto legislativo 165/2001. In merito a questo articolo del 165/01, è da evidenziare subito che il ministro Brunetta, con l’art.50 del decreto legislativo 150/2009, aveva già introdotto il comma 1/bis (la mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale). Ovviamente, volendolo 33 riferire alle scuole, non può che riguardare gli organici che si vanno a determinare. I dirigenti scolastici, a conoscenza di questa norma, saranno molto cauti nelle previsioni, soprattutto del numero degli alunni. Va da se che questa cautela continuerà a comportare ulteriori soprannumerari, oltre quelli già previsti per legge e conseguenti alle nuove riforme degli ordinamenti scolastici. La mobilità può avvenire anche per passaggio tra diverse pubbliche amministrazioni (art.30 del novellato D.L.vo 165/01). Aspetto che sarà rafforzato, soprattutto quando si realizzerà il cosiddetto “federalismo”. La procedura per la mobilità è molto complessa e la lasciamo a chi ne sarà responsabile. La domanda invece che può interessare i nostri lettori non può essere che questa: cosa comporta per il lavoratore il collocamento in disponibilità? La risposta la si trova nel comma 8 dell’art. 33, del più volte citato decreto 165/01: “le obbligazioni correlate al rapporto di lavoro sono sospese e gli interessati hanno diritto all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, per la durata massima di ventiquattro mesi, con corresponsione, se dovuti, degli assegni familiari”. Il “godimento” dell’indennità è utile ai fini pensionistici”. In effetti vale come se fosse servizio prestato a tutti gli effetti. Auspichiamo che tutto ciò non debba mai avvenire. Ma si va sempre più verso il modello privato: basti pensare al cosiddetto decreto “Salva Precari”, prorogato dalla legge 25/2010 (decreto milleproroghe) anche per l’anno scolastico 2010/2011, che ha visto nascere gli ammortizzatori sociali, ovvero l’indennità di disoccupazione - tipica del settore privato - anche per i precari del comparto scuola, con le modalità tipiche della Cassa Integrazione Guadagni (CIG). Sempre meno privacy per i pubblici dipendenti Il collegato al lavoro con l’art.14 ha dispo- sto anche delle rettifiche piuttosto significative al codice della privacy (Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.). La norma prevede che tutte le notizie che concernono lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica, nonché la valutazione di questi, debbono essere accessibili da parte dell’amministrazione di appartenenza. Restano riservate le notizie inerenti ai cosiddetti “dati sensibili”, sempre che non siano verificabili per legge. Ci si dovrà quindi aspettare un nuovo intervento del garante per la privacy in merito all’utilizzo degli strumenti di lavoro, e forse anche una nuova direttiva da parte del Ministro Brunetta: andranno ad integrare rispettivamente la delibera del primo del 13/3/2007 e la direttiva del secondo n°2/09 del 26 maggio 2009. Inoltre è stato aggiunto il comma 11/bis all’art.72 della legge 133/2008, che riguarda il collocamento a riposo coatto o il trattenimento in servizio, evidenziando che, da parte degli Enti previdenziali i dati inerenti all’anzianità contributiva possono essere acquisiti anche per via telematica. Sempre più attenzione al sesso femminile: pari opportunità e assenza di discriminazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Con diverse disposizioni modificative di norme già previste dal novellato D.L.vo n. 165/2001 (art. 1, comma 1, lettera c), art. 7, comma 1, art. 57, comma 1, art. 57, comma 1, lettera d), art. 57, comma 2), e con l’art. 21 della nuova legge, viene imposto alle Pubbliche Amministrazioni di costituire - ognuna nel proprio comparto - il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. La composizione del Comitato deve essere paritetica e prevedere la partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione e dei rappresentanti sindacali. Riguardo alle pari opportunità si ritiene utile ricordare che il 20 di febbraio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 34 25 gennaio 2010, °5, che ha introdotto sanzioni più severe per chi discrimina le donne sul posto di lavoro. Il predetto decreto è stato emanato in attuazione della direttiva europea CE/54/2006, relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e modifica in buona parte il Codice delle Pari Opportunità pubblicato nell’anno 2006. L’inasprimento delle sanzioni per chi commette discriminazioni contro le donne permetterà l’estensione del principio antidiscriminatorio sia a livello del lavoro che della retribuzione. Il provvedimento legislativo istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici. Le principali tutele previste dal nuovo decreto: 1. “divieto di discriminazione” basata sul sesso. La parità’ deve essere assicurata in tutti i campi come quello dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione; 2. ampliamento del concetto di “discriminazione”. Difatti è considerata “discriminazione diretta” tutto ciò che in relazione al sesso della persona determina un trattamento meno favorevole. La “discriminazione indiretta” invece si verifica in quei casi in cui una persona e’ messa in condizioni di svantaggio rispetto ad un’altra di sesso diverso, da norme, prassi, criteri, atti o comportamenti, apparentemente neutri; 3. Ribadita e rinforzata la tutela dello stato di maternità, vietando qualunque forma di trattamento meno favorevole nei confronti della lavoratrice in stato di gravidanza o nei confronti della maternità o paternità. Le ammende Le ammende per chi discrimina sono molto severe: 1. il datore di lavoro potrà arrivare a pagare anche fino a 50 mila euro per discriminazioni contro le donne; 2. nei casi più gravi, rischierà anche l’arresto fino a sei mesi. Sempre più spazio ai dipendenti pubblici per crearsi nuove attività: aspettativa dei dipendenti pubblici L’aspettativa prevista dall’art.18 della norma in esame - il quale riguarda la possibilità di concedere ai dipendenti pubblici un periodo di aspettativa - riteniamo che sia a carattere generale. In effetti i dipendenti pubblici possono “godere” di un’aspettativa non retribuita e, ovviamente, non valida ai fini dell’anzianità, a meno che per norma generale, non venga successivamente richiesto il riscatto, per poter avviare un’attività professionale od imprenditoriale. Quindi alle tipologie già presenti per studio ed altra esperienza lavorativa si aggiungono queste altre. L’Amministrazione la concede dopo aver esaminato la documentazione e, aspetto ancora più importante, dopo aver valutato l’aspetto organizzativo, per un periodo massimo di dodici mesi. Durante i predetti dodici mesi non si applicano le regole inerenti alle incompatibilità previste dall’art. 53 del novellato D.L.vo n. 165/2001. Al momento si ritiene che questa sia una norma non soggetta a limiti, nel senso che non definisce quante volte può essere richiesta durante la vita lavorativa. Pertanto, anche rispetto a questa novità, sicuramente si renderanno necessari dei chiarimenti. Il Ministro Brunetta pone il sigillo per poter rivedere la normativa sui congedi, sulle aspettative e sui permessi per i pubblici dipendenti 35 Con l’articolo 23 la novella prevede una delega al Governo, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge deve riordinare tutta la normativa inerente ai congedi, aspettative e permessi. La delega è volta a definire: a) creazione di un testo coordinato, codice o altro, che raccolga tutta la normativa in vigore, al fine di applicare il cosiddetto “principio della semplificazione” evidenziando in particolar modo tutte le norme abrogate; b) il testo dovrà essere ordinato per tipologie di permessi, con riguardo alle varie situazioni tutelate dalla Costituzione; c) ridefinizione dei presupposti oggettivi e verifica dei requisiti soggettivi, al fine di semplificare la modalità di fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi; d) riduzione della mole dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle situazioni di handicap “ex lege” n. 104/1992, o affette da patologie neurovegetative od oncologiche. In proposito a questo ultimo punto, nei fascicoli personali dei dipendenti che fruiscono di questi benefici giacciono - purtroppo spesso - i verbali integrali delle commissioni mediche, in violazione di tutto quanto prescrive la norma in merito ai dati sensibili. Inoltre, si ritiene utile ricordare che già dal lontano 1999, con l’art.39 delle legge finanziaria 1999, fu previsto che: “I soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l’esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi o dell’acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”. Si ritiene che sia proprio questo il grosso problema dell’affollamento normativo, oltre al dover ricorrere ai “codici” - perché gli stessi legislatori dimenticano le norme precedenti. La nuova norma stravolge la legge 104/92 ed aumentano gli adempimenti per le scuole Quanto già previsto, ma non introdotto, nel primo decreto legge 112/2008, dal Ministro Brunetta, trova la sua applicazione con l’art. 24 della norma in esame. Le modifiche apportate riguardano sia il pubblico che il privato, ma d’altronde non poteva essere diversamente, disciplinando la norma una materia di carattere generale. Cercheremo di seguito di evidenziare quali sono state, in primis le modifiche apportate all’art. 33 della legge 104/92 e poi i nuovi adempimenti. Il permesso dei famosi tre giorni mensili retribuiti, per poter assistere un familiare non ricoverato a tempo pieno, rispetto a prima spetta: a) solo ai parenti ed affini entro il 2° grado; b) fino al 3° grado solo, qualora, i genitori o il coniuge della persona diversamente abile, abbia compiuto i 65 anni o sia affetto da patologie invalidanti o deceduto; c) ad un solo lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona; d) ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti, alternativamente, per assistere il figlio, anche adottivo, diversamente abile. 36 In effetti è stato sostituito interamente il comma 3 della legge 104/92 e non solo. Difatti la lettera b) del comma 1 riprende per certi versi quanto già previsto dall’art. 7 dell’ordinanza inerente alla mobilità del personale della scuola, per il prossimo anno scolastico 2010/2011, evidenziando che non ci si deve più riferire al domicilio di chi fruisce del beneficio, ma – giustamente, riteniamo noi - di chi invece viene assistito. Si ritiene opportuno evidenziare di seguito chi sono i parenti diretti ed affini che rientrano nel secondo grado di affinità, tenendo presente il dettato degli articoli 76 e 78 del Codice Civile. E’ noto che i gradi di parentela si computano conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato. In primo grado, madre e figlio sono parenti in linea retta; suoceri sono invece affini con nuori e generi. Allo stesso modo, per il secondo grado, nonni e nipoti sono imparentati in linea retta, mentre ad essere affini sono i cognati. Sorelle e fratelli hanno un grado di parentela collaterale. Si deve sottolineare che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest’ultima. Un’ulteriore modifica è stata apportata al comma 2, dell’art.42 del decreto legislativo 151/2001 e successive modificazioni. La novella evidenzia che entrambi i genitori, sempre alternandosi, possono fruire del permesso anche quando il figlio diversamente abile, supera il terzo anno di età, ed anche in forma continuativa. Riteniamo invece, che l’attenzione vada posta sull’abrogazione del comma 3 dell’art.42 del già citato decreto, ovvero: la perdita del diritto ai permessi da parte dei genitori, o di chi li sostituisce, quando il figlio disabile supera il 18esimo anno di età. Ciò non significa che questo permesso non spetti più, perché è stato fatto rientrare nell’ultimo periodo del riscritto comma 3 della legge 104/92 e quindi lasciarlo nel decreto 151/01, sarebbe stata una ridondanza. Se dalla lettura del comma 3, della norma non è stata data una cattiva interpretazione, per poter fruire dei permessi, dovrebbe ritornare l’obbligo della convivenza con la persona diversamente abile. Difatti il comma 3 riporta: “All’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse” . Ponendo a confronto l’art.20, comma 1 che recita: “1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente”. Pur essendo intervenuto su tutto l’art.33, la riscrittura del nuovo comma 3, non riporta l’obbligo della convivenza: quindi, questa dovrebbe - il condizionale è d’obbligo - non ritenersi ripristinata. Comunque in proposito sicuramente ci saranno ulteriori chiarimenti. Ciò che invece si ritiene utile evidenziare, parlando di convivenza, è quanto ha affermato ultimamente il Ministero del Lavoro con la lettera circolare del 18 febbraio 2010. In essa è previsto che non è necessaria la coabitazione, ma che comunque assistente e assistito debbano risiedere allo stesso indirizzo e numero civico, e che diversi possono essere solo i “numeri interni”. La conoscenza di questo aspetto sarà di fondamentale importanza, al fine di evitare inutili contenziosi. 37 In proposito necessiterebbe, di fronte alle autocertificazioni, al dover procedere agli accertamenti di veridicità previsti dall’art.71 del DPR 445/200 e s.m. Difatti la norma sottolinea che il diritto decade subito in caso di accertamento del venir meno delle condizioni che danno luogo alla fruizione dei permessi. Questa novella introduce, come dicevamo precedentemente, nuovi adempimenti per le scuole, non appena i superiori dicasteri daranno le opportune istruzioni, che sintetizziamo di seguito: a) nominativi dei dipendenti a cui sono stati concessi i permessi dell’ex art. 33 della legge n. 104/1992, compresi quelli dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, con la specifica se la motivazione si riferisce allo stesso soggetto diversamente abile, in situazione di gravità, del lavoratore o della lavoratrice per l’assistenza al figlio, per l’assistenza al coniuge o per l’assistenza a parenti od affini; b) il nominativo della persona che viene assistita, se eventualmente esiste un rapporto con la Pubblica Amministrazione in genere, la sua denominazione, nonché il comune di residenza dell’assistito; c) il rapporto di coniuge, di maternità o paternità, parentela od affinità intercorrente tra chi ha usufruito dei permessi e la persona che è stata assistita; d) l’età maggiore o minore dei tre anni del figlio per i permessi usufruiti dai genitori; e) il numero dei giorni e delle ore di permesso fruiti da ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese. La norma prevede che il tutto è propedeutico alla creazione di una banca dati informatica. Le informazioni devono essere trasmesse entro il 31 marzo di ogni anno nel rispetto delle misure di sicurezza previste per i dati sensibili - di cui al D.L.vo n. 196/2003 e successive modificazioni. E’ prevista poi la cancellazione dopo 30 giorni, ma si auspica che il tutto sarà disciplinato con apposite direttive ed istruzioni. I certificati medici on line: il pubblico diventa privato e viceversa L’art.25 della norma prevede anche per i dipendenti pubblici, come lo è per i privati, l’invio della certificazione medica on line, attraverso i canali telematici dell’INPS, a cui il medico è tenuto ad inviare. E’ ovvio che questa procedura vuole accentuare sempre di più il controllo sulle assenze. Anche se la norma prevede che il tutto sarebbe dovuto avvenire dal 1° di gennaio 2010, si aspettano, anche in questo caso istruzioni applicative, che i medici sicuramente porranno in essere, viste le sanzioni abbastanza pesanti, previste per chi non ottempera dal decreto legislativo 150/09. Una novità, che riteniamo si verifichi per la prima volta, è quella del modello pubblico, che viene trasferito al privato. Difatti quanto disciplinato dall’art. 55 – septies – del novellato decreto 165/2001, introdotto dal più volte citato, decreto 150/09, recita: i medici non convenzionati possono certificare la prima assenza inferiore ai 10 giorni, mentre per le altre sarà necessario rivolgersi ai medici convenzionati o alle strutture pubbliche. Il ricorso ai medici convenzionati è stato previsto anche per i lavoratori del settore privato. Cambiano le regole per la conciliazione e per l’arbitrato L’art.31 della novella ha modificato, quasi in toto, il bagaglio culturale di quanti si sono sempre occupati di queste materie. Con l’introduzione della parola “può”, al posto di “deve” dell’art.410 del codice di procedura civile, nonché con l’abrogazione degli articoli 65 e 66 del novel- 38 lato decreto legislativo 165/2001, il tentativo di conciliazione da “obbligatorio” diventa “facoltativo”. Su questo argomento, si ritiene di non essere in grado di dare né anticipazioni e né interpretazioni, perché sicuramente ci dovranno essere dei chiarimenti amministrativi per evitare ulteriori contenziosi. Si auspica anche che la Pubblica Amministrazione in genere organizzi appositi corsi di formazione in proposito. Diversamente, come è stato spesso fatto, si organizzeranno in forma autonoma. Per ora l’unica cosa da eliminata non potrà che essere la dicitura spesso utilizzata alla fine dei decreti o provvedimenti nelle scuole: “avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso …previo obbligatorio tentativo di conciliazione…”. La parola “obbligatorio” dovrebbe essere sostituita con “facoltativo”. L’indicazione di situazione economica equivalente (ISEE) Ulteriori novità sono state previste dall’art.34 della norma, in merito alla dichiarazione ISEE. Le scuole conoscono questo modello, esibito spesso o in occasione della presentazione dell’istanza per poter avere i libri di testo gratuiti, o per l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche, quando dovute. La norma ha previsto che esso sia valido per un anno, con facoltà di poterlo cambiare in itinere, con una nuova dichiarazione; può anche essere utilizzato da tutti i componenti del nucleo familiare. La norma aggiunge che INPS, Guardia di Finanza, etc. si possono interscambiare i dati per verificarne la veridicità. Cambia l’età per l’obbligo di istruzione La norma, con il comma 8 dell’art.48, modifica l’età per assolvere all’obbligo di istruzione, prevista a sedici anni dall’art. 1, comma 622, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), avendo previsto che esso “si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003” - ovvero: a 15 anni. Ovviamente, l’attuazione di questo cambiamento è impossibile in questo momento, visto che necessitano diversi passaggi tra Stato e Regioni. Riteniamo che comunque si debba riflettere sul fatto che questa sia o meno la strada giusta per combattere la cosiddetta “dispersione scolastica”. Peraltro, quando il percorso sarà stato completato, si auspica che venga varato un percorso di formazione mirato, visto che spesso i giovani si rifugiano in piccole aziende, sprovviste soprattutto del percorso teorico, aspetto fondamentale per introdurre a pieno titolo i giovani nel mondo del lavoro e della produttività. Ulteriori innovazioni di non immediata applicazione per le scuole oggi: domani chissà... L’art. 39 estende la disciplina per le omesse ritenute previdenziali, anche ai lavoratori a progetto e dei titolari dei contratti Co.Co.Co iscritti alla gestione separata INPS ex art. 2, comma 26, della legge 335/95. Con l’art.40 vengono modificati i criteri di calcolo della contribuzione figurativa ai fini previdenziali, con riferimento all’anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004. Invece, l’art. 45 modifica l’art. 1 del D.L.vo n. 564/1966: è stato introdotto il comma 1–bis, con il quale si esclude dal limite di durata - attualmente fissato in 22 mesi l’accredito figurativo ai fini previdenziali per i periodi di inabilità al lavoro (assoluta e permanente impossibilità di svolger qualsiasi attività lavorativa), derivante da 39 infortunio sul lavoro, precisando che, in tal caso, non è dovuta l’indennità di malattia a carico dell’Ente previdenziale. Infine l’art.48, oltre quanto già evidenziato per l’obbligo di istruzione, ha modificato in gran parte il decreto legislativo 276/2003 (l’applicativo della legge 30/2003, cosiddetta legge Biagi), che allo stato attuale non sia applica alle Pubbliche Amministrazioni, anche se non si sa per quanto ancora. In grande sintesi, abbiamo cercato di riportare l’esplicitazione di una norma che rimette in discussione tutte le conoscenze e competenze che gli operatori scolastici, soprattutto quelli militanti, sino ad oggi hanno acquisito e fortificato. Ma gli stessi operatori sanno anche molto bene - proprio perché sono sul campo - che tutti i giorni, con l’obbligo di tutelare i diritti dell’utenza diretta ed indiretta, non possono rilassarsi e perdere alcuna “battuta”. A conclusione di questo lavoro, potremmo dire che torna attuale quanto scriveva Emily Dickinson: “Non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane” - nel nostro caso, lontani da quanto abbiamo interiorizzato. Ma sappiamo anche di essere flessibili e capaci di riadattarci, mettendo al bando, qualsiasi “resistenza al cambiamento”. Solo quest’ultima potrebbe portarci fuori dal mondo del lavoro. Gennaro Manna GIURISPRUDENZA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE DI ETA’ Il Tribunale di Caltanissetta, su ricorso d’urgenza di una docente, ordina all’Amministrazione scolastica di concedere la proroga Le questioni relative al trattenimento in servizio oltre il limite di età (65 anni) costituiscono spesso motivo di contenzioso, a causa delle restrittive disposizioni introdotte dall’articolo 72 della legge n.133 del 6 agosto 2008, n. 112. Sembra opportuno, in proposito, considerare per l’attualità del tema l’ordinanza del tribunale di Caltanissetta (sezione lavoro, giudice monocratico) n. 20 del 18 giugno 2009, emessa su ricorso d’urgenza (ex articolo 700 codice procedura civile) di una docente che aveva chiesto, nei termini previsti, di permanere in servizio per un biennio (fino al 31 agosto 2011) ed aveva invece ricevuto, da parte del dirigente della scuola in cui prestava servizio, il preavviso di collocamento a riposo. Il giudice ha sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato e ha ordinato all’Amministrazione scolastica l’adozione degli atti necessari per consentire il trattenimento in servizio della ricorrente oltre il limite di età, fino al 31 agosto 2011. 40 L’ordinanza affronta preliminarmente il problema della legittimazione passiva dell’istituto scolastico, chiamato in causa unitamente all’Amministrazione scolastica, e successivamente il merito della controversia, circa il diritto della ricorrente all’accoglimento della domanda di trattenimento in servizio. riferimento ad obblighi e posizioni giuridiche attive) che processuale (ai fini ella chiamata in giudizio) vada considerato il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca. Legittimità della chiamata in causa del MIUR in quanto datore di lavoro Occorre considerare che l’art. 72, commi 7,8,9,10, della legge n. 133 del 6 agosto 2008 (di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) ha innovato la disciplina sul mantenimento in servizio dei dipendenti pubblici. L’originaria formulazione attribuiva ai dipendenti pubblici il diritto a permanere in servizio, a domanda per un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto. Alle istituzioni scolastiche, che hanno i requisiti dimensionali fissati dal DPR n. 233/1998, con decorrenza dal 1 settembre 2000 è stata attribuita personalità giuridica di diritto pubblico e soggettività giuridica. Gli istituti scolastici sono così divenuti centri autonomi d’imputazione di interessi e rapporti, nonché di posizioni giuridiche attive. Ciò, tuttavia, non ha modificato il rapporto di dipendenza del personale scolastico: “Datore di lavoro del personale scolastico è tuttora rimasto lo Stato, nella sua personificazione del Ministero dell’istruzione, stante che la selezione del personale e la gestione dell’aspetto economico e disciplinare continuano a far capo agli organi ministeriali centrali, ovvero decentrati nel territorio.” A riprova di ciò, il Giudice richiama la disposizione in virtù della quale “l’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi, davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali, di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l’autonomia e la personalità giuridica a norma dell’art.21 della legge n. 59/97”. La persistenza di un rapporto organico del personale scolastico con la persona giuridica dello Stato comporta che, in caso di contenzioso, unico soggetto legittimato passivo, sia sostanziale (con Il trattenimento in servizio della ricorrente La nuova disciplina prevede la necessità di presentazione dell’istanza di mantenimento in servizio dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo, nonché la valutazione discrezionale della domanda da parte dell’Amministrazione, che può accoglierla o respingerla in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In relazione a tale normativa, il Giudice ha considerato la direttiva ministeriale (13/09): “L’istanza di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima, di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni.” Va preliminarmente rilevato che la nuova disciplina non esclude la possibilità di trattenimento in servizio oltre il limite di età (sessantacinque anni), ma solo subordina l’accoglimento o il rigetto delle relative istanze alle esigenze organizzative e funzionali della amministrazioni interessate. Con riguardo alla 41 richiesta di trattenimento in servizio avanzata dalla ricorrente, il Giudice ha richiamato l’orientamento dello stesso MIUR e della giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 509, comma 2, del d.lgs. 297/94. Tale norma (“Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione in misura massima e non oltre il settantesimo anno di età”) è stata interpretata sempre nel senso che la proroga possa essere concessa anche per migliorare la posizione contributiva, pure se il periodo di permanenza in servizio non consente di raggiungere i 40 anni. In sostanza la questione della proroga richiesta dalla ricorrente, nei termini di legge prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età è stata improntata a questa più favorevole interpretazione, già seguita del Ministero con riguardo alla disposizione (art.509, c.2) di cui al citato d.lgs.297/94. Le ragioni dell’urgenza L’ordinanza, che accorda la tutela in via cautelare del diritto della ricorrente, deve avere come presupposto anche il pericolo di un danno irreversibile in relazione ai tempi per definire il giudizio in via ordinaria. Il Giudice ha ritenuto che, nelle more della sentenza, l’interessata sarebbe stata privata della possibilità di svolgere l’attività di insegnamento prima della scadenza definitiva del termine per il collocamento in quiescenza. “Tale privazione definitiva comporta”, come sottolinea il giudice, “lesione al diritto di espletare la propria attività come strumento fondamentale per la realizzazione della personalità dell’individuo”. Per queste ragioni, valide sotto il profilo strettamente giuridico e con riferimento al periculum in mora, la domanda della ricorrente è stata accolta in via cautelare. Giuseppe Pennisi 43 L’ESPERTO RISPONDE CORREZIONE DI DATI INDICATI NELLA DOMANDA DI INCLUSIONE IN GRADUATORIA INFORTUNIO SUL LAVORO DETERMINATO DA IMPRUDENZA DEL DIPENDENTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO ASSENZA PER GRAVE PATOLOGIA RIVALSA INPDAP PER GLI INTERESSI CORRISPOSTI A CAUSA DEL MANCATO INVIO DEL MODELLO TFR a cura di Giuseppe Pennisi 44 Un’assistente amministrativa, su richiesta e sollecitazioni di una docente inserita in graduatoria, provvedeva a modificare i dati in precedenza comunicati al sistema informatico. I nuovi dati (preferenze rispetto alle sedi) venivano modificati sulla base di una semplice comunicazione orale, senza riscontro scritto. Su ricorso di un controinteressato, che reclamava il diritto ad una supplenza conferita, in conseguenza della modifica dei dati, alla docente in favore della quale era stata operata la rettifica, il giudice ha riconosciuto l’illegittimità dell’operazione e condannato la scuola al risarcimento del danno al ricorrente, oltre al pagamento delle spese. L’Amministrazione ha diritto al recupero delle spese? Correzione di dati indicati nella domanda di inclusione in graduatoria Una collaboratrice scolastica, dovendo attaccare alla parete un sussidio didattico, non ha usato la scala di sicurezza in dotazione alla scuola, ma ha preferito accostare un banco al muro e salirvi sopra. Nell’eseguire tale manovra, ha perso l’equilibrio ed è caduta pesantemente a terra. Occorre dire che le era stato raccomandato di usare la scala e di farsi aiutare da una collega. Benchè abbia deliberatamente disatteso le istruzioni, ora insiste per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. Sono fondate le sue ragioni? Infortunio sul lavoro determinato da imprudenza del dipendente Non vi è dubbio che la modifica, tardiva e priva di un riscontro scritto, determini la responsabilità della scuola nei confronti del docente danneggiato per la perdita della supplenza. L’Amministrazione, che ha risarcito il danno (pari alla somma corrisposta al docente per il mancato conferimento della supplenza, oltre alle spese per il giudizio) può esercitare l’azione di rivalsa nei confronti della dipendente che ha modificato i dati in precedenza comunicati al sistema. Sussistono nel caso prospettato ambedue gli elementi della responsabilità patrimoniale: quello oggettivo del danno e quello soggettivo della colpa grave. Quest’ultimo elemento discende dalla illegittima modificazione dei dati inseriti a sistema. L’azione di rivalsa viene esercitata dalla Procura presso la sezione regionale della Corte dei conti (competente per territorio). La trasmissione degli atti alla Procura da parte dell’Amministrazione avviene dopo la scadenza dell’invito, rivolto all’interessata, al versamento sul conto del Tesoro della somma complessiva - comprensiva degli interessi - pagata per il risarcimento del danno subito dal docente privato della supplenza, anche per spese di giudizio. Il pagamento della somma, in relazione all’invito, farebbe venir meno l’elemento oggettivo della responsabilità, e dunque il presupposto dell’azione di rivalsa. (G.P.) Il fatto prospettato presenta le caratteristiche dell’infortunio sul lavoro. Non sono rilevanti in proposito l’eventuale imprudenza e la negligenza del lavoratore che ha subito l’infortunio. La giurisprudenza ritiene che il rapporto fra evento lesivo e rischio inerente all’attività lavorativa meno in caso di rischio elettivo, quando cioè il lavoratore, con atto volontario e per soddisfare esigenze personali, affronta un rischio diverso da quello al quale sarebbe esposto per esigenze lavorative. In proposito si possono richiamare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione: “In tema di assicurazione sul lavoro, l’imprudenza, la negligenza e l’imperizia del lavoratore, anche se abbiano efficienza esclusiva nella determinazione dell’evento, sono comprese nel rischio assicurato quando ineriscono ad una condotta che, ancorché determinata da circostanze straordinarie, sia comunque inerente all’esecuzione del lavoro e sia stata posta in essere con lo svolgimento del medesimo. Infatti solo la presenza di un rischio elettivo – e cioè di una fattispecie idonea ad interrompere qualsiasi connessione con l’occasione di lavoro e a privare l’evento di ogni effetto di professionalità – esclude la natura lavorativa dell’infortunio. (G.P.) 45 Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84, nell’articolo dedicato ai principi, al comma 2, recita: “Il dipendente mantiene una sua posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi e all’immagine della pubblica amministrazione.” Questa norma e tutte le altre contenute nel codice di comportamento sono applicabili anche ai dipendenti della scuola? Ai fini dell’applicazione in sede disciplinare occorre ricomprendere nella contestazione di addebiti il riferimento alla disposizione, oppure il richiamo del principio, previsto per tutti i rapporti di pubblico impiego, può ritenersi sufficiente? Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni I principi contenuti nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti sono normalmente inseriti nei contratti collettivi di lavoro come premessa e fondamento del codice disciplinare specifico di comparto o di categoria. Le particolari regole del codice disciplinare di comparto concretizzano nelle diverse formule e nelle specifiche previsioni dei comportamenti sanzionabili i generali principi di deontologia e correttezza professionale. Si può ben verificare che, nella contestazione di un comportamento disciplinarmente rilevante, si faccia riferimento al codice dei dipendenti pubblici, ai fini dell’opportuna valutazione della gravità della situazione contestata, per la quale viene indicata, appunto nel codice disciplinare di comparto o di categoria, la sanzione applicabile. A tale fine nella contestazione si può fare anche riferimento agli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione. Non incide, tuttavia, sulla validità della contestazione il mancato specifico riferimento alla norma contenuta nel codice di comportamento, anche se l’addebito contestato richiama la mancata osservanza di un principio generale relativo al corretto comportamento del dipendente. (G.P.) 46 A seguito di trasferimento di un docente e della cessazione dal servizio per limiti di età di un altro docente, la RSU ha un solo componente. Non sono state svolte le elezioni suppletive per la sostituzione dei docenti decaduti dalla carica. Il contratto di istituto è stato firmato dall’unico componente della RSU e da due rappresentanti delle sezioni provinciali di sindacati rappresentativi. Era l’unica soluzione possibile, giacchè i rappresentanti degli altri sindacati, pur convocati, hanno partecipato saltuariamente alla trattativa e non sono stati presenti nella seduta conclusiva. E’ valido il contratto? Dopo il parere dei revisori, ai quali è stato inviato il testo dell’accordo, con i relativi allegati, si può procedere al pagamento degli incarichi attivati? Contrattazione integrativa d’istituto Occorre preliminarmente osservare che la scuola è rimasta priva della RSU, in quanto è venuta meno la collegialità. Un unico componente non costituisce né può sostituire il collegio. Per quanto concerne la validità del contratto d’istituto, bisogna riferirsi all’art. 43, comma 3, del D.L.vo 165/2001. Il contratto collettivo nazionale è legittimamente sottoscritto, se le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa, che vi aderiscono, raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività, come media tra il dato associativo e quello elettorale. In sede locale vale invece il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile, la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale dei soggetti ammessi alla trattativa, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell’accordo il più alto numero degli stessi. In realtà, venuta meno la RSU, il dirigente non aveva l’obbligo di incardinare le trattative per il contratto di istituto con i rappresentanti delle sezioni provinciali dei sindacati rappresentativi, firmatari del contratto collettivo nazionale. Sono concordi in tal senso l’interpretazione dell’Amministrazione (e dell’ARAN) e la giurisprudenza (Tribunale di Oristano, ordinanza del giudice di prime cure e, in relazione al reclamo, del tribunale in composizione collegiale). Nell’impossibilità di procedere alla definizione di un nuovo accordo, restava valida la disciplina definita per l’anno precedente fino alla sottoscrizione del nuovo accordo. Dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 (pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009) si poteva considerare l’applicabilità della disposizione di cui all’articolo 54 – comma 3 ter): “Al fine di assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’art.45 bis”. A prescindere da tutto ciò, il contratto integrativo sottoscritto, alla luce del richiamato principio (in sede locale vale il raggiungimento del maggior consenso possibile) appare valido, dal momento che è stato sottoscritto da due rappresentanti delle sezioni provinciali dei sindacati rappresentativi firmatari del contratto, non considerando la firma dell’unico rappresentante sindacale d’istituto in conseguenza della decadenza della RSU per difetto di collegialità. Naturalmente, dopo il parere favorevole dei revisori circa la compatibilità dell’accordo sul piano economico-finanziario, si può dare esecuzione al contratto integrativo di istituto. (G.P.) 47 L’INPDAP ha chiesto alla scuola il rimborso degli interessi pagati a causa del tardivo pagamento del TFR, in favore degli eredi del dipendente deceduto. La responsabilità del fatto viene attribuita alla scuola, nonostante che la ritardata trasmissione del modulo TFR sia stata determinata dalla necessità di individuare e contattare gli eredi (la scuola non disponeva di alcun elemento in merito). Proprio gli eredi, che hanno percepito gli interessi di mora per la ritardata corresponsione del TFR, avevano determinato la tardiva trasmissione del modello TFR da parte della scuola, consegnando con comodo, e fuori termine, nonostante le sollecitazioni, i documenti e le indicazioni utili per l’accredito delle somme dovute a mezzo Banca. Si deve considerare che l’iniziativa dell’INPDAP circa la corresponsione degli interessi a favore degli eredi è stata assunta senza verificare i fatti e senza richiesta specifica degli eredi relativamente al pagamento degli interessi. Rivalsa INPDAP per gli interessi corrisposti a causa del ritardato invio del modello TFR La rivalsa per il recupero degli importi corrisposti a titolo di interessi di mora – nel caso in cui le Amministrazioni avessero trasmesso con ritardo, rispetto alle scadenze previste per legge, la documentazione necessaria alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto – rientra nella normale prassi dell’istituto previdenziale. Dalle azioni di rivalsa erano state temporaneamente escluse le istituzioni scolastiche, per le quali le sedi provinciali dovevano solo limitarsi a quantificare gli importi degli interessi di mora a loro carico. Ciò in attesa di addivenire ad un accordo con il MIUR per la restituzione a livello centrale di quanto complessivamente dovuto dalle scuole. Tale accordo non è stato formalizzato, per cui l’INPDAP ha deciso il recupero a carico degli enti datori di lavoro (le singole scuole) della quota parte degli interessi anticipata dall’istituto, calcolati con riferimento alla data in cui si è proceduto alla loro formale contabilizzazione. Nel caso prospettato, tuttavia, il ritardo verificatosi nella trasmissione del mod. TFR era da imputare agli eredi, i quali non avevano titolo a richiedere e beneficiare degli interessi relativi al ritardo che avevano causato. Se la scuola avesse significato le ragioni della ritardata trasmissione del modello TFR, l’INPDAP non avrebbe diritto per esercitare la rivalsa per interessi, che non dovevano essere corrisposti, in quanto non dovuti. Lo stesso Ente avrebbe potuto rilevare, data la particolarità della situazione (TFR liquidato in favore degli eredi) l’opportunità di verificare i fatti che avevano determinato il ritardo nella trasmissione del modello TFR, prima di procedere automaticamente alla liquidazione degli interessi. (G.P.) Il Liceo Scientifico “I.Newton” di Roma una scuola aperta al mondo Preparazione scientifica, frequenti scambi culturali con scuole straniere, solidarietà e cultura delle regole in una dei migliori istituti della capitale I l Liceo scientifico “Isaac Newton” è una delle scuole più centrali di Roma. Situato nel quartiere Esquilino, nelle vicinanze di Piazza Vittorio Emanuele, dispone anche di una succursale, negli spazi di un ex convento benedettino affacciato su Piazza Santa Maria Maggiore, di fianco alla basilica. Nel liceo funzionano laboratori di chimica, fisica ed informatica, quest’ultimo rinnovato grazie al contributo della Fondazione Roma. C’è anche un laboratorio musicale, inaugurato dall’allora sindaco Veltroni nel 2005. Nella sede di Viale Manzoni si entra dal cortile secentesco del Casino di Villa Altieri (posto di fianco alla scuola), in cui si possono osservare alcuni antichi resti romani. È probabile che una così singolare mescolanza di antico e moderno si possa trovare solo a Roma. Nella capitale, l’anno scorso, i migliori risultati nell’esame di maturità sono stati ottenuti dagli alunni del Newton: su 210 esaminandi, 24 hanno ottenuto 100/100, e ben 4 sono stati premiati col 100 e lode, il nuovo voto massimo. Un traguardo da non sottovalutare. “I ragazzi fanno tutto al meglio, quando sono opportunamente sollecitati”, afferma il preside Mario Rusconi. “La formazione scientifica è senz’altro una punta d’eccellenza del nostro istituto”, conferma Rusconi: “Sempre più alunni scelgono le facoltà scientifiche, piuttosto che facoltà come legge, lettere o scienze della comunicazione. I migliori sono contesi dalle università”. A maggio, gli studenti che si sono distinti nelle materie scientifiche visiteranno il museo della scienza di Milano - gli alunni del Newton, tra l’altro, hanno ottenuto ottimi risultati anche in competizioni come le Olimpiadi della matematica e della fisica. Rusconi incoraggia sempre adueguati riconoscimenti per i migliori sul campo. Ciò avviene in vari modi. All’inizio dell’anno scolastico, chi si è diplomato con i voti più alti nella precedente maturità tiene la prima ora di lezione nelle quinte classi, e viene presentato anche ai nuovi arrivati delle prime classi. Una sorta di staffetta ideale che rinforza, a livello simbolico, il senso di una scuola intesa pienamente come comunità educativa. Chi si impegna, com’è giusto, ottiene sostanziose gratificazioni anche nel corso dei quadrimestri. I più bravi in italiano, quest’anno, hanno assistito ad una lectura dantis organizzata appositamente per loro in Santa Croce a Firenze. U Un altro dei tratti distintivi del Newton è la sua vocazione internazionale. Una delle attività che Rusconi preferisce è proprio l’organizzazione degli scambi culturali. “Siamo in contatto con tanti Stati, in Europa e non solo. E di tutte queste nazioni abbiamo sempre ospitato a nostra volta le delegazioni. L’anno scorso siamo stati la prima scuola superiore italiana ad effettuare uno scambio con una scuola indiana, un liceo di Nuova Dehli che conta ben diecimila studenti”, spiega il preside. I ragazzi partono preparandosi approfonditamente sulle mete dei loro viaggi. In questo, come in tutto il resto, è fondamentale l’apporto del corpo docente, un braccio operativo cui Rusconi riconosce piena affidabilità, tanto nel campo didattico quanto in quello organizzativo. Non potrebbe essere diversamente, vista l’alta valenza culturale degli scambi. Basterebbe citare come esempio l’attività di traduzione e allestimento di pieces teatrali, effettuata assieme a scuole olandesi e finlandesi negli ultimi tre anni. Oppure l’esperienza di un paio d’anni fa in Africa tra i profughi del popolo Saharawi, al confine tra Algeria e Marocco, in collaborazione con i missionari lasalliani. Fuori dalle aule, poi, i momenti di solidarietà promossi dalla scuola sono numerosi: dal pranzo di Natale organizzato per i clochard al volontariato presso il reparto di ematologia pediatrica dell’ospedale Umberto I di Roma, i ragazzi collaborano sempre volentieri. Il preside non si stupisce. Sa che il suo ruolo è, per molti versi, anche quello di una figura paterna: e per questo, sa che il profitto è il primo ma non l’unico dei molti segnali di salute della vita di una scuola, e soprattutto che “l’anima dei ragazzi va al di là”. Francesco Riccardi Q uesto ci porta all’altro aspetto che Rusconi considera fondamentale della sua scuola: il senso di solidarietà civile che si cerca di instillare negli studenti. Nel regolamento del liceo Newton, nessuno viene mandato a casa: si preferiscono piuttosto dei lavori di recupero. “La scuola non è una caserma e neanche un carcere, ma deve dare indicazioni disciplinari”, sottolinea il dirigente. A questo proposito, qualche tempo fa acquisì una certa risonanza mediatica la vicenda di un gruppo su Facebook, il più celebre social network, il quale titolava “Odio il Newton e il suo preside”. Opera di pochi provocatori, certo, ma il problema si poneva: come riparare al danno morale? “Per l’occasione, riunii il collegio docenti, concordando voti bassi in condotta per i responsabili. Inviai quindi una lettera ai genitori dei ragazzi coinvolti, richiamandoli alle loro responsabilità”, ricorda il preside. “Ebbene, tutti i genitori risposero con atti di rieducazione”. Da anni, inoltre, non avvengono occupazioni: per evitarle, un patto tra gli studenti e il preside garantisce, in mesi diversi, quattro giornate di corsi seminariali su argomenti importanti. In questa pagina: i murales che adornano la sede centrale del Newton in viale Manzoni a Roma. Nelle pagine precedenti: la facciata e gli interni della sede succursale, nei pressi di Piazza Santa Maria Maggiore. L’edificio (un ex convento) risale al Seicento. Scuola in movimento CAPRI UN MITO TRA STORIA E NATURA Testimonianze artistiche importanti e scenari paesaggistici unici al mondo. Fin dall’antichità l’isola campana è un luogo naturalmente cosmopolita. Ha sempre accolto con la stessa cura visitatori d’ogni sorta, e oggi propone servizi turistici di qualità alla portata di tutti Le immagini di questo servizio mostrano la straordinaria bellezza dei paesaggi capresi. In queste pagine: il Faro di Punta Carena. Nelle pagine successive, dall’alto in senso orario: i resti di Villa Jovis, la Casa Rossa (Anacapri) e uno scorcio di alcune residenze di Capri FASCINO MEDITERRANEO Capri non dovrebbe avere bisogno di presentazioni. Una delle isole più famose dell’intero Mediterraneo, ripetutamente celebrata fin dall’antichità come una sorta di paradiso in terra da innumerevoli artisti che vi trovavano – e la cosa continua a tutt’oggi – ispirazione per il loro lavoro e lo scenario migliore per il loro riposo. Le due cose - ispirazione e riposo - sono ovviamente destinate ad intrecciarsi – basta andare col pensiero alla villa di Curzio Malaparte, un gioiello di arte contemporanea che negli anni Sessanta fece da set ad un film importante ed insolito come “Il disprezzo” di Jean Luc Godard. Gli artisti non sono certo i soli amanti dell’isola campana. Capri è oggi famosa per essere stata, nel secolo appena trascorso, una tappa fissa per il jet-set internazionale: ma anche in questo caso, si tratta di una tradizione antichissima, se si pensa all’imperatore romano Tiberio, che amava utilizzare la Grotta Azzurra come ninfeo. Ma al di là dei visitatori ricchi e famosi, il fascino di Capri colpisce chiunque sia sensibile alla bellezza del panorama mediterraneo, che nell’isola campana trova un’espressione talmente ricca da risultare quasi assoluta. Non c’è certo bisogno di alcuna particolare preparazione culturale per apprezzare ciò, né è necessario possedere grandi capitali o titoli nobiliari. E basta poco anche per apprezzare la creatività degli abitanti di Capri, che ha portato l’artigianato isolano ad essere apprezzato in tutto il mondo, specie per quanto riguarda l’abbigliamento. Alle boutique isolane si affiancano poi gli atelier dei nomi più celebri dell’alta moda, ben contenti di stabilire la loro presenza in una località così prestigiosa. La bellezza di Capri possiede insomma qualità singolari che la rendono un gioiello unico non solo per l’Italia. Chi visita dell’isola ha la possibilità di fare un’esperienza piena e coinvolgente sotto ogni aspetto, da quello naturalistico a quello culturale. I FASTI DELL’ANTICHITA’ La storia di Capri è lunga (gli insediamenti umani risalgono all’epoca preistorica: le tracce furono trovate in grotte oggi riproposte nei musei) e presenta numerosi punti d’interesse. È difficile trovare un luogo della stessa grandezza (l’isola si estende per circa 10 chilometri quadrati) che abbia visto il passaggio di tanti personaggi storici. I primi bagliori di splendore si ebbero poi in epoca romana, quando gli imperatori Augusto e il già ricordato Tiberio scelsero Capri come rifugio prediletto. È con loro che inizia la fortuna di Capri come centro residenziale. Le due residenze di Tiberio erano Villa Jovis e Villa Damecuta. L’imperatore dimorò nell’isola dal 27 al 37 dopo Cristo. Gli scavi di Villa Jovis, situati appena dopo il delizioso Parco Astarita, risultano essere un sito archeologico particolarmente interessante. Sono visitabili sino ad un’ora prima del tramonto. Il complesso occupa il promontorio orientale dell’isola e si estende per circa 7000 metri quadri (senza considerare che i reali confini della villa, al cui interno si trovavano boschi, giardini e ninfei, dovevano essere ben maggiori). Al centro vi era il grande impianto delle cisterne, intorno a cui si disponevano le Terme, il quartiere servile ed il quartiere imperiale. L’imperatore poteva godere di un panorama straordinario. Affacciandosi dalle alture a picco sul mare, si dominano infatti con lo sguardo tutto il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana. A ovest dell’intero complesso sorgeva l’osservatorio di Trasillo, l’astrologo di Tiberio. Più a sud, isolata dalle altre costruzioni, sorgeva la Torre del Faro, crollata e ricostruita più volte nel tempo, e usata come faro fino al suo abbandono nel XVII secolo. Come sempre accade, la villa cambiò la propria funzione attraverso i secoli. Ancora in età medievale era usata come residenza; divenne poi rifugio di un eremita. Sulle rovine di una parte del quartiere imperiale fu costruita la chiesa di Santa Maria del Soccorso. Il cristianesimo medievale ha lasciato sull’isola tracce importanti. La maggiore è probabilmente la Certosa di San Giacomo, attualmente in fase di restauro. Eretta dai frati certosini nel Trecento, il monastero fu un luogo di preghiera, studio e lavoro, che riporta alla mente una delle qualità più tipiche di Capri: il silenzio, la possibilità di trovare attimi di pace silenziosa anche nei momenti in cui è più acceso il viavai turistico. Una ulteriore conferma del mito di Capri, nato dall’intreccio di bellezza e natura. Villa Jovis Sito archeologico Orario di visita nei giorni feriali e festivi: dalle 9.00 ad un’ora prima del tramonto Casa Rossa Museo e casa storica Via G. Orlandi, 78 - Anacapri tel.081 8382193 Orario d’apertura: 9 aprile - 9 maggio: 10.30-17.00 10 maggio - 12 settembre: 10.30-13.30 / 17.30-21.00 13 settembre - 11 ottobre: 10:30-17.00 Villa San Michele Museo Axel Munthe Come arrivarci: Da Anacapri, Piazza Vittoria, percorrendo il viale Axel Munthe (5 minuti) Orario d’apertura: 9 aprile - 9 maggio: 10.30-17.00 10 maggio - 12 settembre: 10.30-13.30 / 17.30-21.00 13 settembre - 11 ottobre: 10:30-17.00 per ogni altra informazione pratica su Capri e i suoi servizi turistici, visitare il sito www.capri.it L’ISOLA COSMOPOLITA Ma il mito si nutre anche di storia. E Capri ha beneficiato della simpatia di molti protagonisti della storia europea. Dal Seicento, seguendo le fortune di Napoli, retta dagli spagnoli e poi dai Borbone, Capri conobbe una vera e propria rifioritura artistica, di cui restano numerose testimonianze architettoniche. Cominciò poi nel Settecento il flusso dei turisti italiani e stranieri. Il Grand Tour ebbe il suo culmine nell’Ottocento. Portò a Capri personaggi straordinari e spesso eccentrici. Dalla fine del XIX secolo, molti di loro scelsero Capri come residenza stagionale o fissa, rendendo l’isola campana un luogo pienamente cosmopolita, più di quanto non fosse mai stato. LE RESIDENZE DI ANACAPRI Un campione esemplare della colonia internazionale fu, tra gli altri, Axel Munthe, medico della casa reale svedese e scrittore. Munthe, amante dell’arte e della natura, sì stabilì ad Anacapri in una villa oggi divenuta un museo. Villa San Michele è un’istituzione culturale svedese nel cuore di un luogo simbolo del sud italiano: può suonare strano, ma chi conosce Capri non si stupisce affatto. Sempre ad Anacapri, la Casa Rossa costruita a fine Ottocento dal colonnello americano J.C. Mackowen comprova la fama intercontinentale dell’isola. La bellezza dei paesaggi raffigurati nei quadri esposti nell’edificio (oggi museo) aveva da tempo attraversato l’oceano. UN TURISMO INTEGRATO Ad oggi, i visitatori provenienti da ogni parte del mondo possono contare su un’offerta ricca di servizi di qualità. I differenti aspetti di questa proposta si integrano tra loro in maniera globale, senza mai tralasciare la cortesia e la professionalità degli operatori. È ciò che fa la differenza con molte altre mete turistiche. Capri e il suo circondario offrono quindi un’esperienza coinvolgente a 360 gradi, piena di stimoli culturali e supportata da strutture turistiche di prima qualità. (f.r.) Nuovi modelli di formazione per gli operatori della Scuola L’osservatorio sulla formazione di Rassegna dell’Autonomia Scolastica vi aiuterà a districarvi nel complesso panorama dell’aggiornamento professionale e vi consentirà di individuare i percorsi didattici più adatti alle vostre esigenze. I corsi, che si svolgeranno su tutto il territorio Nazionale, avranno dei costi dedicati ai dipendenti della Pubblica Istruzione. Inoltre, gli abbonati a RAS potranno benificiare di un ulteriore sconto del 20%. Di seguito presentiamo i primi tre corsi giornalieri selezionati da RAS. COPERTURE ASSICURATIVE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE L’UTILIZZO DEL BROKER NELLA SCUOLA LA TUTELA DEI BENI MOBILI E IMMOBILI DELLE SCUOLE Analisi e valutazione dei rischi. Il capitolato di polizza. Le procedure di gara per la scelta della migliore soluzione. Come beneficiare dell’assistenza di un broker per la creazione di rapporti di parità contrattuale con le compagnie di assicurazioni. Il patrimonio delle Istituzioni Scolastiche: Acquisizione ed inventario dei beni. Adempimenti connessi e tutela. Introduzione: Giuseppe Pennisi Introduzione: Giuseppe Pennisi Introduzione: Gennaro Manna Relatore: Marcello Coletti Relatore: Stefano Rachele Relatore: Giovanni Ciuffarella Laureato in Scienze Politiche, dal 1991 ha ricoperto ruoli di responsabilità in importanti Gruppi di Brokeraggio ed in Compagnie di Assicurazioni. Già Direttore Generale di uno dei più grandi fondi pensioni negoziali italiani, dal 2005 si occupa di formazione in materia assicurativa e riassicurativa. Esperto del settore assicurativo. Fino a Dicembre 2009 è stato Direttore Tecnico di uno dei maggiori gruppi di brokeraggio italiani con specifico incarico relativo alla divisione Enti Pubblici ed Aziende Sanitarie. Dal 1990 si è sempre occupato di formazione in ambito assicurativo. Dirigente titolare dell’Ufficio XI dell’Ispettorato Generale di Finanza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ricopre importanti incarichi in ambito ministeriale inerenti agli aspetti contabili e di procedura amministrativa. Costi per Partecipante: Costi per Partecipante: (dipendenti M.P.I.) Costi per Partecipante: (dipendenti M.P.I.) (dipendenti M.P.I.) Euro 200,00 Euro 50,00 Primo Aggiuntivi (altri soggetti) Euro 1.000,00 I partecipanti al corso potranno usufruire di: 1 Consulenza Scritta Periodo corso: Aprile - Maggio Euro 200,00 Euro 50,00 Primo Aggiuntivi (altri soggetti) Euro 1.000,00 I partecipanti al corso potranno usufruire di: 1 Consulenza Scritta Periodo corso: Aprile - Maggio Euro 200,00 Euro 50,00 Primo Aggiuntivi (altri soggetti) Euro 1.000,00 I partecipanti al corso potranno usufruire di: 1 Consulenza Scritta Periodo corso: Aprile - Maggio Per ottenere tutte le informazioni necessarie riguardo le modalità di adesione oppure per qualsiasi servizio di orientamento, è sufficiente scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected] o visitare il sito di RAS: www.autonomiascolastica.it dove potrete anche scaricare comodamente il modulo d’iscrizione ai corsi. FORMAZIONE RESIDENZIALE Forum della Scuola Capri, Ottobre 2010 L’esigenza di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, nonché l’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha comportato di recente un’ intensa attività legislativa. Il riordino della disciplina dei controlli delle assenze per malattia, unito al decreto legislativo (27 ottobre 2009, n.150) che modifica e integra le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (d.leg.165/2001) e all’allegato al lavoro con modifica della disciplina di aspettative, congedi e permessi, sono tutti frutto di un complesso disegno di riforma della Pubblica Amministrazione. L’attenzione al processo di riforma e le implicazioni delle nuove norme - anche in termini di responsabilità dei dirigenti - postulano un impegno finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento dei diversi aspetti della nuova normativa. Per agevolare questo impegno, Rassegna dell’Autonomia Scolastica intende promuovere un forum, che si svolgerà a Capri nel prossimo mese di ottobre 2010. La suggestiva cornice dell’isola di Tiberio, scelta come sede dell’evento, consentirà di svolgere l’impegno di studio e di aggiornamento nell’atmosfera di una rilassante pausa del lavoro quotidiano. Il programma prevede la trattazione dei principali tempi afferenti alla gestione dell’istituzione scolastica e dei rapporti di lavoro. Sarà inoltre possibile ottenere dagli esperti presenti consulenze individuali per casi e problemi riferiti alle tematiche trattate o a particolari problemi connessi all’attività delle scuole. Per partecipare al forum è necessario compilare in ogni sua parte il modulo d’adesione disponibile nella sezione Formazione del sito www.autonomiascolastica.it. Alcuni degli argomenti trattati nei seminari del Forum Assenze per malattia e relativi controlli L’attività negoziale delle istituzioni scolastiche Analisi e Gestione dei rischi nella Scuola. Delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi Acquisti di beni e servizi (procedura e relativa attività negoziale) con particolare riguardo alla normativa europea Scelta autonoma e consapevole delle polizze. Come si comparano i prodotti Procedimento disciplinare Il codice dei contratti Coperture assicurative per le istituzioni scolastiche Disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro La tutela dei beni mobili e immobili nella scuola L’utilizzo del Broker nella scuola Relatori: Giuseppe Pennisi - Giancarlo Mariniello - Gennaro Manna Mario Crispo - Stefano Rachele - Marcello Coletti ATTIVITÀ RICREATIVE PER PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI Durante il periodo del Forum verranno organizzate, in orari tali da consentire la più ampia adesione, attività culturali gratuite per i partecipanti e per i loro accompagnatori, incentrate sulle visite ai luoghi più famosi di Capri. 59 Cronache dalla scuola Che fine farà la Storia dell’Arte nelle scuole superiori? Un gruppo di insegnanti scrive a RAS per segnalare una grave incongruenza nei piani di studi “riformati” degli istituti tecnici ad indirizzo turistico. Il dibattito è aperto Gentile Direttore, siamo un gruppo di insegnanti che da vent’anni si occupa di didattica della storia. Storia nel senso più ampio e corretto della parola: quella che non si può comprendere senza la conoscenza del territorio; quella che non può trascurare o prescindere dalla cultura che viene espressa da una civiltà, quindi anche dall’arte. Abbiamo letto in questi giorni le notizie sulla riforma delle scuole superiori, probabilmente non complete. Le riserve sono tante e in tanti campi, ma c’è un aspetto che vorremmo fosse chiarito e approfondito, perché ha sollevato in noi molte perplessità, a dire il vero, giudizi estremamente negativi. Negli istituti tecnici con indirizzo turistico non appare la storia dell’arte. È talmente paradossale che non si riesce neppure a formulare una valutazione. In un paese come l’Italia in cui figura l’80% del patrimonio artistico e culturale del mondo, questa materia dovrebbe essere obbligatoria in ogni indirizzo di scuola superiore, ma soprattutto per coloro che dovranno occuparsi di promozione turistica, altrimenti rischiamo di non andare oltre la visita ai centri commerciali! Ai nostri giorni, proprio perché il turismo è diventato un fenomeno di massa, esso deve diventare uno strumento di crescita culturale, di conoscenza, di consapevolezza per creare quell’identità nazionale di cui tanto si parla, troppo si parla, solo si parla. Sarebbe importante che la rivista che Lei dirige aprisse un dibattito su determinati argomenti fra i lettori. È una rivista ricca, completa, di alto livello, che meriterebbe di diventare anche laboratorio di idee; potrebbe, anzi dovrebbe, promuovere cultura, data l’importanza e l’ampiezza del pubblico cui si rivolge: il mondo della scuola. La ringraziamo per l’attenzione che vorrà dedicare alla nostra lettera, qualunque sia la sua decisione in merito. Andrea Boldrini, Fiorenza Bonazzi ed altri _____________ Qualsiasi riforma, nella fase di prima attuazione, implica studi e approfondimenti. Un dibattito, mediante il confronto di idee e di prospettive, tra i docenti che dovranno in prima persona vivere e svolgere i cambiamenti, è opportuno e non potrà che essere proficuo. La rivista potrà accogliere gli interventi nel dibattito, ponendosi come sede di un sereno e costruttivo dialogo. Il Direttore Giuseppe Pennisi Cronache dalla scuola DAL SOLE ALLE SCUOLE Cresce l’attualità delle energie rinnovabili: da interessante tema didattico a risorsa utilissima per la gestione degli edifici scolastici. L’importanza dei pannelli fotovoltaici L’energia del sole Negli ultimi dieci anni, le energie rinnovabili hanno catturato l’attenzione dell’opinione pubblica per la loro crescente importanza scientifica, economica, sociale. E la scuola non può rimanere indifferente. Quello del fotovoltaico è un settore in fermento. Il mercato è andato espandendosi senza sosta, nonostante segua uno sviluppo poco lineare, a scatti, dato dalle scadenze dei progetti e dal loro completamento. L’attuale crisi economica mondiale, invece di metterlo in difficoltà, ne ha favorito la crescita, snellendo le file dei competitor e creando le condizioni per un rapido abbassamento dei prezzi. In Italia la situazione non è negativa - nelle settimane scorse, è stata superata la soglia dei 1000 megawatt solari in esercizio - ma è segnata dai consueti paradossi così tipici delle vicende nazionali. Di fotovoltaico si parla più di quanto si realizzi effettivamente, e spesso s’insinua il dubbio che non convenga averci a che fare. Tuttavia, il settore privato è in crescita; il settore pubblico, invece, mostra ancora qualche scetticismo. Del resto, la tecnologia fotovoltaica comporta investimenti corposi, e vale la pena applicarla soprattutto su grosse dimensioni: servono anche gli spazi adeguati. Lo scetticismo appena nominato, se ri- ferito ad uno sguardo d’insieme, non deve però far dimenticare che molte amministrazioni comuni, province, regioni - hanno mostrato e continuano a mostrare per il fotovoltaico un interesse da non sottovalutare. Enti locali sparsi in tutta Italia, nel sud come nel nord, che hanno voluto dare fiducia a una tecnologia innovativa nella speranza di rendersi energicamente autonomi, ed anzi di ricavare delle entrate da ciò che fino ad oggi era solamente un costo. Non va infatti dimenticato che, quando si parla di fotovoltaico, la produzione di energia entra in gioco accanto al consumo. Le banche offrono prestiti per le installazioni: in dieci anni, il costo è ripagato, e negli anni successivi è garantito un guadagno netto. Senza dimenticare soldi risparmiati non acquistando energia da fonti esterne. E qui il discorso dovrebbe farsi particolarmente interessante sia per le amministrazioni pubbliche – le cui casse, in moltissimi casi, non sono esattamente piene - che per le organizzazioni scolastiche private. Il fotovoltaico alle scuole conviene. Il Conto Energia, quel meccanismo d’incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni, parla chiaro: le scuole sia pubbliche che paritarie hanno diritto a un incremento del 5% sulle tariffe base che il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) paga a seconda del tipo di fotovoltaico adottato. Così è stabilito dalla legge finanziaria del 2009. Ciò significa che chi utilizza l’energia fotovoltaica facilmente può andare in attivo immettendo la propria energia nel circuito comune. Portare il sole a scuola Ma buona parte della popolarità della tecnologia fotovoltaica è legata a due fattori: da un lato l’incidenza delle realizzazioni pratiche, dall’altro la diffusione culturale delle tematiche relative alle energie rinnovabili. Quest’ultima può partire proprio dalla didattica scolastica: del resto, il tema delle energie rinnovabili – e del fotovoltaico in particolare – è un argomento naturalmente interdisciplinare, capace di connettere ogni ambito didattico, ogni materia di studio. Temi come quelli ambientali sviluppano la fantasia di docenti ed alunni rimanendo comunque nell’ambito dei programmi ministeriali. Detto questo, va riconosciuto che quello del fotovoltaico nelle scuole è stato ed è tuttora un cammino lento, in cui non mancano i momenti di stallo accanto a quelli di sviluppo. Uno scossone lo diede nel 2007 il bando del ministero dell’Ambiente “Il sole a scuola”: quasi cinque milioni di euro per pannelli solari. 61 Le domande arrivarono soprattutto dalla Sicilia (circa ottanta), seguita da Calabria, Lazio e Puglia (una sessantina a testa). Rimangono comunque molti i fattori esterni che influenzano le fortune del fotovoltaico nelle scuole: i finanziamenti pubblici innanzitutto, e poi l’impulso che possono dare le aziende del settore decidendo di aiutare la diffusione della conoscenza intorno a questi temi, eventualmente formando i professori oppure fornendo materiale didattico e informativo per gli alunni. Senza dimenticare che a monte di tutto c’è bisogno di una legislazione corretta che premi la produzione di energia, altrimenti il mercato stenta a decollare e la ricerca si ferma. Occorre inoltre una relazione dinamica tra scuola, istituzioni e realtà economiche del territorio, che premi le conoscenze acquisite nelle aule e nei laboratori. Bandi e cantieri Ci sembra il caso di citare alcuni realizzazioni, sparse un po’ in tutta la penisola, dal settentrione al mezzogiorno, derivate da bandi concernenti l’energia solare. Cominciando dal Piemonte, dove la provincia di Torino ha varato un piano d’investimento quinquennale (2009-2013) del valore di tredici milioni di euro che prevede la copertura fotovoltaica delle scuole superiori: tra queste, l’ITIS “Blaise Pascal” di Giaveno disporrà presto di una succursale alloggiata in un edificio completamente autonomo dal punto di vista energetico, grazie innanzitutto all’installazione di pannelli solari. E sono stati proprio gli studenti laboratorio a sollecitare la costruzione della struttura, quasi come una naturale prosecuzione dei loro studi. In Lombardia, vari bandi comunali e provinciali fanno pensare ad un serio incremento dei pannelli solari entro il prossimo anno. In Toscana, piccoli e grandi centri si sono rivolti all’energia solare per le loro scuole. In Puglia, la provincia di Bari ha varato il progetto “Impariamo dal sole”, cinque bandi per complessivi venticinque milioni di euro: pannelli solari su centocinque scuole. Parallelamente, si svolgono attività di formazione per alunni e docenti di ogni livello, dedicate allo “sviluppo di comportamenti sostenibili”. Il Lazio ha promosso la ricerca sul fotovoltaico organi- co - in cui fibre vegetali sostituiscono i materiali con cui vengono solitamente fabbricati i pannelli - con il Polo Solare Organico della Regione, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’università di Tor Vergata. Ricerca che ha avuto un’applicazione in una complesso scolastico di Poggio Mirteto (Rieti). La speranza per un domani migliore non è un argomento secondario, quando si pensa all’energia solare. Dopo il terremoto che purtroppo la portò all’attenzione della cronaca nazionale, San Giuliano di Puglia si è dotata di un edificio scolastico dove sono state adottate in gran parte tecnologie d’avanguardia, soprattutto per quanto concerne le esigenze della sicurezza. Ovviamente, sui tetti sono stati montati dei pannelli solari. L’energia solare è anche utilizzata per il riscaldamento. La ricostruzione ha avuto i suoi intoppi, piccoli problemi sono sorti in corso d’opera, ma ora tutto funziona perfettamente. E non c’è simbolo migliore, per una comunità che è dovuta risorgere dalle macerie, di una tecnologia rivolta al futuro. (f.r.) Schema impianto Conto energia cosa significa? Con questo termine si indica un meccanismo di incentivazione che per 20 anni remunera, cioè paga, l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico. 63 a cura di Grazia Pennisi Anna Coluccia - Fabio Ferretti Immigrati di seconda generazione a scuola. Una ricerca in Toscana Franco Angeli Editore, 2010 E. 28,00 Marco Lodoli Il rosso e il blu. Cuori ed errori nella scuola italiana Einaudi editore, 2009 E. 15,00 I problemi di un mondo complesso e variegato come è quello della scuola, sono tratteggiati in questo saggio con un linguaggio chiaro, lineare ed immediato. Si tratta di problemi in parte fisiologici, in parte frutto di scelte operate nel tempo e non sempre coerentemente orientate. Ma non va dimenticato un forte legame al malessere che si rileva un po’ in tutte le cellule del tessuto sociale contemporaneo, Il giudizio critico - mai invasivo - su fatti e fenomeni spesso riportati anche dalle cronache, è magistralmente filtrato attraverso la vasta esperienza personale e professionale dell’Autore, che con partecipazione esprime le proprio attente, ponderate considerazioni da un osservatorio privilegiato. La formula è molto originale: ogni testimonianza infatti diventa fotografia di momenti di vita studentesca, di atteggiamenti, di costumi. Proprio come davanti ad una foto, il lettore può leggervi l’attualità, ma anche immedesimarsi in ciò che sta leggendo fino al punto di riscrivere o far rivivere con la mente trascorsi personali, e confrontarli al presente. L’ indagine statistico-sociologica svolta in Toscana, regione in cui il flusso migratorio è superiore alla media nazionale, si sostanzia in una ricerca approfondita che ha per destinatari gli Amministratori che operano nelle realtà locali interessate, nonché le componenti che, a vario titolo vivono il fenomeno nel mondo della scuola. È infine chiamata in causa la pluralità dei cittadini che, nel quotidiano, si trovano a confrontare i propri parametri etici e culturali con esperienze di pensiero e di vita spesso profondamente diverse. Non a caso gli autori puntano la loro attenzione sulle istituzioni scolastiche, poiché è soprattutto nel loro ambito che si misura la capacità di dare effettivo, responsabile contenuto al termine “immigrazione”. Le giovani generazioni di diverse etnie, imparando a condividere la conoscenza e ad utilizzare i medesimi strumenti di apprendimento, rappresentano il terreno più fertile in cui superare la conflittualità che questi movimenti migratori hanno creato e creano. Dunque attraverso questi ragazzi, le loro problematiche e le loro esperienze bisognerebbe cercare di far germogliare la consapevolezza che la multi etnicità non è un concetto su cui attardarsi in discussioni e dissertazioni, ma una evidente realtà della nostra epoca, con la quale bisogna fare i conti per costruire i cittadini del futuro. È necessario che dalla osservazione e presa di coscienza dei problemi - che ben si evidenziano nella ricerca - derivino attente riflessioni e conseguenti responsabili comportamenti, in primo luogo da parte degli Organismi e strutture competenti - quindi, auspicabilmente, da parte di tutti. Grazia Pennisi Grazia Pennisi nuove proposte editoriali per le biblioteche degli istituti scolastici, con una particolare attenzione per i giovani autori Guido Alpa La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano Casa editrice Laterza, 2009 E. 28,00 Efficacemente impostato, il volume offre al lettore una panoramica della storia del diritto civile italiano tanto sul piano degli istituti quanto sul piano delle codificazioni intervenute. L’autore, associando passione e rigore scientifico, bene inquadra nel pensiero filosofico-giuridico, nelle tradizioni socio-culturali, nelle situazioni economicopolitiche caratterizzanti i diversi periodi, senza tralasciare di sottolineare l’importanza dell’aspetto interpretativo, giurisprudenziale e dottrinale, legato all’impegno e all’opera di tanti insigni giuristi. La materia, connubio di tradizione e modernità, di per sé coinvolgente – perché la regolamentazione dei rapporti tra le “persone” (fisiche o giuridiche), quali portatrici di valori e di interessi, tocca ognuno di noi lungo l’arco dell’intera esistenza -, inquadrata nella nell’evoluzione storica della cultura giuridica europea, si arricchisce di quegli elementi di conoscenza dai quali non può prescindere chi intenda affrontare lo studio. L’attenzione nei confronti delle moderne frontiere del diritto civile - l’approccio ai problemi che nascono dalla bioetica, per esempio, o dall’affermarsi delle tecnologie telematiche - rende palpabile quanto già acclarato nell’ambito della comunità scientifica: il corretto coinvolgimento dei giuristi nell’identificazione dei valori alla base dei nuovi rapporti e la loro partecipazione al dibattito culturale sulla crescita degli interessi e sulla individuazione dei più rilevanti. Sembra questo il metodo più efficace per superare o, meglio, completare il loro ruolo, tradizionalmente finalizzato, attraverso la trasposizione in norme, alla costruzione o all’adeguamento dell’impianto giuridico. Bruno Rossi Educare alla creatività Casa editrice Laterza 2009 E. 20,00 La considerazione ed il rispetto per i valori e le potenzialità di cui è portatrice la persona costituiscono il motivo informatore dell’acuta analisi che l’Autore sottopone alla nostra attenzione. Valori di per sé dovuti sotto il profilo etico, eppure oggi tanto sollecitati, se si guarda alle pressanti problematiche che investono la società nel suo complesso (in particolare, la realtà economica con le sue incertezze e l’organizzazione della produzione e del lavoro) ed alle situazioni molto spesso disumanizzanti che ne sono l’alienante conseguenza. La creatività, fondamentale risorsa umana, esalta la dignità della persona rendendola consapevole della forza delle proprie iniziative, della capacità di esserci, della possibilità di crescere come protagonista nella vita professionale - non solo per soddisfare aspettative naturalmente legate al proprio “ego” ma, in relazione con gli altri, per partecipare con successo ai processi di sviluppo economico e al miglioramento qualitativo del lavoro. Se la qualità del lavoro e la stessa crescita economica - al di là delle tecnologie e dei sistemi operativi disponibili - sono strettamente collegate alle competenze, alle iniziative, all’apporto di idee, alle motivazioni professionali dei lavoratori - in una parola: alla creatività del capitale umano - appare strategico per i contesti organizzativi incoraggiare, coltivare, stimolare questa ricchezza, potenziarla, farne il perno di un processo educativo e formativo sistematico e permanente. Grazia Pennisi Grazia Pennisi