ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE
Trieste, 1 marzo 2011
A tutti gli iscritti
all'Albo degli Avvocati
e al Registro dei Praticanti
dell’Ordine di Trieste
---------------------------Loro Sedi
CIRCOLARE N. 6/2011
Oggetto: Regolamento per la pratica forense
Si comunica che nella seduta del 18 febbraio 2011 l’art. 4 comma 3° del
Regolamento per l’esercizio della pratica forense è stato così modificato: “La presenza
del praticante alle udienze dovrà essere comprovata dalla firma nel libretto della
pratica da parte dell'avvocato come individuato al punto 2 che precede, nonché per le
udienze civili dinnanzi al Tribunale, dalla sottoscrizione del magistrato e dell'avvocato
titolare del fascicolo del modello “attestazione di partecipazione ad udienza civile ai
fini della pratica forense” o dalla firma del magistrato sul libretto stesso.”
Ciò premesso si allega alla presente l’attestazione partecipazione udienze da
utilizzare in alternativa alla sottoscrizione del magistrato sul libretto, a partire dal 7
marzo p.v., con il cenno che non dovrà più essere richiesta copia del verbale d’udienza,
atteso che l’unico documento valido ai fini dell’attestazione è per l’appunto l’allegato
modello o la firma del magistrato sul libretto.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Stefano Sabini)
Scarica

Circolare n. 6 dd. 01.03.2011 - Ordine degli Avvocati di Trieste