ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE Trieste, 1 marzo 2011 A tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati e al Registro dei Praticanti dell’Ordine di Trieste ---------------------------Loro Sedi CIRCOLARE N. 6/2011 Oggetto: Regolamento per la pratica forense Si comunica che nella seduta del 18 febbraio 2011 l’art. 4 comma 3° del Regolamento per l’esercizio della pratica forense è stato così modificato: “La presenza del praticante alle udienze dovrà essere comprovata dalla firma nel libretto della pratica da parte dell'avvocato come individuato al punto 2 che precede, nonché per le udienze civili dinnanzi al Tribunale, dalla sottoscrizione del magistrato e dell'avvocato titolare del fascicolo del modello “attestazione di partecipazione ad udienza civile ai fini della pratica forense” o dalla firma del magistrato sul libretto stesso.” Ciò premesso si allega alla presente l’attestazione partecipazione udienze da utilizzare in alternativa alla sottoscrizione del magistrato sul libretto, a partire dal 7 marzo p.v., con il cenno che non dovrà più essere richiesta copia del verbale d’udienza, atteso che l’unico documento valido ai fini dell’attestazione è per l’appunto l’allegato modello o la firma del magistrato sul libretto. Cordiali saluti IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Avv. Stefano Sabini)