PROVINCIA DI CREMONA
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
Approvato con D.C. n.118 del 25.11.1997
(in vigore dal 9.1.1998)
modificato per conversione in € con D.G n. 648 del 20.11.2001
modificato per inserimento art. 83 con D.C.P. n.116 del 23/12/2013
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INDICE
Titolo I
Disposizioni generali
- art.1 - Finalità
Titolo II
Servizio Finanziario
- art. 2 - Struttura
- art. 3 - Competenza
- art. 4 - Adempimenti contabili
- art. 5 - Rilevazioni economiche
- art. 6 - Responsabile del servizio finanziario
- art. 7 - Responsabilità diretta e personale
Titolo III
Programmazione di bilancio
- art. 8 - Procedure per la formazione del progetto di bilancio
- art. 9 - Approvazione del bilancio
- art.10- Struttura del bilancio
- art.11- Ammortamento di beni
- art.12- Piano esecutivo di gestione
- art.13- Diffusione conoscitiva del bilancio
- art.14- Esercizio provvisorio
Titolo IV
Gestione del bilancio
- art.15- Accertamento delle entrate
- art.16- Riscossione delle entrate
- art.17- Vigilanza sulla gestione delle entrate
- art.18- Procedura per l’impegno di spesa
- art.19- Determinazioni
- art.20- Effettuazione delle spese
- art.21- Liquidazione e pagamento delle spese
- art.22- Casi di inammissibilità e improcedibilità
- art.23- Variazioni di bilancio
- art.24- Utilizzo del fondo di riserva
- art.25- Applicazione ed utilizzo avanzo d’amministrazione
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- art.26- Copertura dei costi dei servizi
- art.27- Destinazione delle entrate patrimoniali
- art.28- Conto Consuntivo
- art.29- Rendicontazione dei contributi straordinari
Titolo V
Monitoraggio della gestione
- art.30- Controllo di gestione
- art.31- Rilevazioni periodiche
- art.32- Relazioni sull’attività svolta
Tit.VI
Servizio di Tesoreria
- art.33- Affidamento del Servizio di Tesoreria
- art.34- Operazioni di riscossione
- art.35- Registrazione e comunicazione delle entrate
Titolo VII
Custodia di titoli e valori
- art.36- Titoli di proprietà
- art.37- Depositi cauzionali
- art.38- Depositi spese contrattuali e d’asta
Titolo VIII
Struttura dell’inventario della Provincia
- art.39- Beni
- art.40- Classificazione dei beni immobili
- art.41- Beni demaniali
- art.42- Beni immobili patrimoniali
- art.43- Classificazione dei beni mobili
- art.44- Inventario dei beni mobili
- art.45- Ammortamento
- art.46- Carico e scarico dei beni mobili
- art.47- Consegnatario di beni mobili
- art.48- Aggiornamento inventario
- art.49- Tenuta degli inventari e responsabilità
- art.50- Gestione amministrativa dei beni provinciali
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Titolo IX
Servizio Provveditorato
- art.51- Attribuzioni generali ed esclusive
- art.52- Attribuzioni specifiche
- art.53- Piani di approvvigionamento
- art.54- Spese di carattere non continuativo
- art.55- Forniture per fabbisogni straordinari
- art.56- Albo dei fornitori
- art.57- Procedure per gli approvvigionamenti
- art.58- Fornitura di vestiario
- art.59- Consegna dei beni approvvigionati
- art.60- Spese minute ed urgenti
- art.61- Limite e modalità delle spese urgenti
- art.62- Servizio di cassa economale
- art.63- Casse decentrate
- art.64- Riscossione di entrate
- art.65- Sostenimento di spese
- art.66- Anticipazioni
- art.67- Libri contabili
- art.68- Controlli
- art.69- Materiali di consumo
- art.70- Automezzi
Titolo X
Revisione economico-finanziaria
- art.71- Controllo e revisione
- art.72- Elezione del Collegio dei revisori dei conti
- art.73- Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza
- art.74- Funzioni dei revisori
- art.75- Cause di cessazione
- art.76- Revoca dei revisori
- art.77- Sostituzione dei revisori
- art.78- Rielezione dei revisori
- art.79- Trattamento economico dei revisori
Titolo XI
Disposizioni finali e transitorie
- art.80- Norme di prima applicazione
- art.81- Abrogazione
- art.82- Entrata in vigore
- art.83- Sperimentazione armonizzazione contabile
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PROVINCIA DI CREMONA
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
Titolo I
Disposizioni generali
ART. 1
Finalità
Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell’art.2 del
D.Lgs.25.2.95 n.77 disciplina l’ordinamento contabile della Provincia stabilendo
le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale e del conto consuntivo, indicando un sistema di scrittura
contabile, di rilevazioni, di verifiche e di controllo finalizzato alle necessità di
garantire efficienza, trasparenza, economicità e snellimento dei relativi servizi.
Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative del Servizio
Provveditorato e la gestione della cassa interna.
Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa rinvio alle
disposizioni del suddetto D.Lgs. 77/95.
Titolo II
Servizio Finanziario
ART. 2
Struttura
Nell’ambito dei principi generali fissati dallo Statuto tutti i servizi aventi
carattere finanziario sono raggruppati in una unica unità organizzativa definita
Area funzionale di coordinamento della gestione economico-finanziaria ivi
compreso il Provveditorato, i rapporti con le aziende e gli altri organismi a
partecipazione provinciale e il controllo di gestione dal punto di vista economico
ed il servizio gestione del regime economico, assistenziale, previdenziale e
assicurativo del personale.
A tale area è affidato il coordinamento e la gestione dell’intera attività
finanziaria della Provincia.
Quale responsabile della suddetta area è posto il Ragioniere Capo.
ART. 3
Competenza
Alla Ragioneria compete:
- la predisposizione dei progetti, dei bilanci annuali e pluriennali da presentare
alla Giunta unitamente alla relazione illustrativa delle risorse finanziarie sia
ordinarie che straordinarie con particolare riferimento alla pluriennalità delle
medesime;
- la predisposizione del progetto dei piani esecutivi gestionali sulla base delle
risorse e degli obiettivi indicati dalla Giunta come previsto dal successivo
art.12;
- la verifica della veridicità e attendibilità delle previsioni di entrata e della
compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari settori o aree
funzionali individuati nell’apposito regolamento di organizzazione;
- l’esame dei bilanci degli enti, organismi ed aziende a partecipazione
provinciale;
- la formulazione delle proposte di modifica alle rispettive dotazioni assegnate,
avanzate dai responsabili delle aree funzionali;
- predisposizione del conto consuntivo da sottoporre alla Giunta unitamente alla
relazione illustrativa sul significato economico del risultato di gestione.
ART. 4
Adempimenti contabili
La Ragioneria tiene, nelle forme prescritte dal presente regolamento e
dalle altre norme vigenti in materia, le scritture e tutti i registri necessari a
rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione sia alle entrate che alle
spese, nonchè al patrimonio ed alle sue variazioni.
In particolare la Ragioneria provvede:
a) alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a procedure in via di
espletamento ed alla registrazione degli impegni perfezionati;
b) alla registrazione degli accertamenti di entrata
c) alla emissione ed alla contabilizzazione degli ordinativi di pagamento e di
introito;
d) alla compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese dipendenti
dalla gestione del bilancio secondo la classificazione di legge;
e) a predisporre i conti riassuntivi del patrimonio ponendone in evidenza le
variazioni avvenute nella relativa consistenza sia per effetto della gestione
del bilancio che per qualunque altra causa;
f) alla verifica periodica, con frequenza almeno trimestrale, dello stato di
avanzamento di quanto proposto con il bilancio di previsione, con le modalità
previste dal successivo art.31.
ART. 5
Rilevazioni economiche
La Ragioneria provvede alla predisposizione ed alla tenuta di un sistema
di rilevazione dei costi di gestione tramite l’introduzione di centri di costo,
nell’ambito di ciascun piano esecutivo gestionale, da individuarsi dalla Giunta
annualmente in sede di definizione dei piani esecutivi gestionali stessi.
La Ragioneria predispone, a tal fine, il relativo piano dei conti.
ART. 6
Responsabile del servizio finanziario
Oltre a quanto indicato al precedente art.3 il Ragioniere Capo:
a) esprime parere preventivo in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta
di deliberazione.Con tale parere nel caso di deliberazioni che comportino
impegni di spesa viene accertata la disponibilità finanziaria sul pertinente
intervento nonchè la regolarità contabile della spesa da sostenere
b) attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile su ogni
provvedimento adottato dal Segretario Generale o dai dirigenti che comporti
impegno di spesa apponendo il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
c) vista gli impegni di spesa
d) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso
e) è responsabile della tenuta della contabilità della Provincia
f) vigila sull’esatto accertamento delle entrate e sulla gestione del bilancio e del
patrimonio
g) segnala obbligatoriamente con proprio rapporto da far pervenire al
Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, al
Segretario Generale, all’Organo di revisione, fatti o atti di cui sia venuto a
conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni che possano, a suo giudizio,
comportare gravi irregolarità di gestione e provocare danni all’Ente.
Con le stesse modalità comunica l’eventuale verificarsi di situazioni tali da
pregiudicare gli equilibri di bilancio.
La segnalazione deve essere fatta entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti.
Nella comunicazione saranno indicate le eventuali proposte per il ripristino
dell’equilibrio.
Il Consiglio Provinciale provvede al riequilibrio entro 30 gg.dal ricevimento
della segnalazione su proposta della Giunta Provinciale.
Nelle more del ripristino degli equilibri di bilancio è consentita l’assunzione di
impegni esclusivamente in relazione ai servizi essenziali della Provincia o
comunque per evitare danni certi e gravi all’Ente.
In caso di assenza del Ragioniere Capo al funzionario incaricato della
sostituzione sono attribuiti i compiti di cui ai precedenti commi a,b, c, d.
ART. 7
Responsabilità diretta e personale
Il Ragioniere Capo, unitamente al Segretario Generale, assume diretta e
personale responsabilità per la veridicità e l’esattezza dei dati e delle notizie
contenuti nei certificati, nelle documentazioni e nelle registrazioni.
In particolare tale norma trova applicazione nei riguardi dei certificati da
inviare ai Ministeri ed agli altri uffici pubblici, nonchè dei dati di bilancio annuale
e pluriennale e del rendiconto.
Il Ragioniere Capo ed il Segretario Generale sono, altresì,
personalmente responsabili della presentazione del rendiconto sull’utilizzo di
tutti i contributi straordinari assegnati alla Provincia da altri enti pubblici così
come previsto dall’art.112 del D.Lgs. 77/95 nel caso di specifica richiesta
dell’Amministrazione che ha erogato il contributo.
Titolo III
Programmazione di bilancio
ART. 8
Procedure per la formazione del progetto di bilancio
La predisposizione del bilancio di previsione e dei documenti ed
elaborazioni ad esso allegati avviene seguendo di massima la seguente
procedura:
a) entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente, con atto formale, individua i
programmi e gli obiettivi di massima che dovranno caratterizzare la gestione
di bilancio per il successivo triennio tenendo conto:
- delle motivate proposte del Segretario Generale e dei Dirigenti in ordine
alla entità delle spese necessarie per la gestione dei servizi di loro
pertinenza sulla base di progetti di politica amministrativa
- del programma dei lavori pubblici previsto dall’art.14 della legge 11.2.94
n.109 e successive modificazioni ed integrazioni
- dell’apposita relazione da parte del Ragioniere Capo in ordine alla
prevedibile disponibilità delle risorse ordinarie e straordinarie nel triennio
medesimo compreso il presunto avanzo di amministrazione ipotizzabile al
termine dell’esercizio in corso
b) entro i successivi 20 giorni:
- la Giunta concorda con i responsabili di area la dotazione di risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi annuali
c) la Ragioneria elabora nei successivi 50 giorni apposito documento
riassuntivo nel quale dovranno evidenziarsi le risorse disponibili ed il loro
utilizzo sia per la parte corrente che per la parte straordinaria
d) entro il 15 settembre la Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio
pluriennale
ART. 9
Approvazione del bilancio
Lo schema di bilancio annuale ed i suoi allegati, ad avvenuta
approvazione della Giunta, sono tempestivamente trasmessi al Collegio dei
Revisori, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti e comunicate
agli organi di partecipazione di cui agli artt.29 e 30 dello Statuto per
l’espressione dei pareri di competenza da rendersi entro 20 giorni.
La Giunta presenta gli schemi suddetti, unitamente ai prescritti allegati,
al Consiglio Provinciale entro la prima decade del mese di ottobre.
Gli eventuali emendamenti da parte dei Consiglieri, che devono indicare i
necessari mezzi di copertura finanziaria, sono presentati per iscritto al
Presidente del Consiglio in tempo utile per il deposito della documentazione ai
sensi delle vigenti norme regolamentari in materia in relazione alla seduta
consiliare di approvazione del bilancio. Sugli emendamenti si acquisisce il
parere del Ragioniere Capo, del Segretario Generale e del Collegio dei Revisori
dei Conti prima della discussione del documento previsionale.
ART. 10
Struttura del bilancio
A valere dall’esercizio 1997 per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica si osservano le
relative disposizioni del D.Lgs. 77/95 utilizzando i modelli e gli schemi approvati
con il regolamento di cui all’art.114 del Decreto Legislativo medesimo.
ART.11
Ammortamento di beni
L’applicazione delle prescrizioni di cui all’art.9 del Decreto Legislativo
77/95 decorre dall’esercizio finanziario definito da apposite norme.
A tal fine la Provincia iscriverà nell’apposito intervento di ciascun servizio
l’importo dell’ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente
gradualità del valore determinato:
a) 1° esercizio 2%
b) 2° esercizio 4%
c) 3° esercizio 6%
d) 4° esercizio 10%
ART. 12
Piano esecutivo di gestione
Entro 7 giorni dall’avvenuta approvazione del bilancio di previsione
annuale, con atto formale la Giunta fornisce precise e formali direttive sugli
indirizzi generali da seguire e determina gli obiettivi di gestione affidando gli
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al Segretario Generale, ai Dirigenti
responsabili di Area e ai Dirigenti responsabili di settore.
Il Segretario Generale, i Dirigenti responsabili di area e i dirigenti responsabili di
settore dovranno sottoscrivere a titolo di accettazione il P.E.G. a loro affidato.
Il piano esecutivo di gestione rappresenta la formale autorizzazione
concessa da parte della Giunta al centro di responsabilità ad intrattenere
direttamente entro i limiti delle risorse allo stesso assegnate, rapporti di natura
patrimoniale con i terzi mediante “determinazioni”.
Restano esclusi dalle competenze del Dirigente tutti gli oggetti che lo
Statuto e norme specifiche attribuiscono ad altri organi.
Il piano esecutivo gestionale deve pure indicare le modalità da seguire
per l’individuazione del contraente ai sensi dell’art.56 della legge 142/90, cui il
Dirigente è obbligato ad attenersi.
ART.13
Diffusione conoscitiva del bilancio
La conoscenza dei contenuti del bilancio di previsione è assicurata:
- mediante la messa a disposizione del documento presso il Servizio finanziario
sino al 31 marzo dell’anno di riferimento con facoltà di avvalersi dell’ausilio di
personale del Servizio medesimo per la sua migliore comprensione
- mediante la pubblicazione nei quotidiani locali di un avviso che illustri la
facoltà di consultare il predetto documento contabile, indicando l’ufficio di
deposito, l’orario di consultazioni ed il responsabile a cui rivolgersi per
l’assistenza tecnica.
ART.14
Esercizio provvisorio
Qualora si preveda che l’esercizio inizi prima che sia esaurita la fase di
controllo sul bilancio da parte dell’organo di controllo, il Consiglio deve
deliberare entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento
l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi sulla base del
bilancio già deliberato.
In tale periodo non possono essere effettuati impegni eccedenti gli
stanziamenti previsti nel bilancio dell’esercizio precedente nè spese in misura
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio già
deliberato dal Consiglio Provinciale con esclusione delle somme
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi.
La stessa disciplina si applica nel caso in cui la scadenza del termine per
deliberare il bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, intendendo come
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato.
Titolo IV
Gestione del bilancio
ART.15
Accertamento delle entrate
L’entrata si ritiene accertata quando, sulla base di idonea
documentazione, è individuata la ragione del credito e la sussistenza di un
idoneo titolo giuridico, è individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare nonchè fissata la relativa scadenza.
Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di
altri Enti pubblici vincolate per destinazione, sono accertate sulla base degli
appositi provvedimenti formali di assegnazione.
Le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie sono
accertate sulla base del relativo contratto stipulato con l’istituto mutuante o, nel
caso della Cassa DD.PP., del provvedimento formale di concessione da parte
della stessa.
La competenza e la responsabilità dell’accertamento delle entrate sono
attribuite ai dirigenti titolari dei piani esecutivi di gestione.
In relazione a quanto indicato nel piano esecutivo di gestione i suddetti
dirigenti:
a) formulano le proposte deliberative da sottoporsi agli organi di competenza
b) stipulano i contratti attuativi degli atti deliberativi di cui al precedente punto
a), adottano gli atti amministrativi che rientrano nella loro competenza,
emettono i ruoli o le liste di carico, adottano gli atti monocratici attuativi del
piano esecutivo di gestione.
L’idonea documentazione che attesta l’avvenuto accertamento della
relativa entrata deve essere trasmessa entro 10 gg. dalla data di adozione degli
atti di cui al punto b) o dalla data di avvenuta conoscenza della
documentazione medesima alla Ragioneria ai fini della registrazione nelle
scritture contabili.
ART.16
Riscossione delle entrate
Le entrate dell’Ente sono riscosse nel seguente modo:
a) mediante versamento diretto alla Tesoreria della Provincia
b) tramite la Tesoreria Unica ai sensi dell’art.40 della legge n.119/81 e
succ.modif.
c) mediante accredito su conto corrente postale intestato alla tesoreria della
Provincia
d) a mezzo del Servizio Provveditorato come previsto dal successivo art. 62
e) a mezzo delle casse decentrate per la riscossione degli oneri relativi al diritto
di accesso come previsto dal successivo art.63.
La riscossione di cui ai punti a) e b) e i prelievi dal conto corrente di cui
al punto c) è disposta a mezzo di ordinativo di incasso (reversale) a firma del
responsabile della Ragioneria.
Alla scadenza di ogni trimestre il Ragioniere Capo comunica ai dirigenti
titolari del P.E.G. lo stato di sofferenza degli accertamenti di loro competenza.
I suddetti dirigenti attivano, se del caso, le procedure per la riscossione
coattiva e, previa costituzione in mora del debitore, trasmettono alla Ragioneria
gli elenchi dei debitori insolventi corredati da tutti gli elementi necessari per la
formazione del ruolo coattivo.
Non si dà luogo alla procedura di riscossione coattiva nel caso la relativa
spesa sia pari o superiore alla somma da introitare.
E’ vietato disporre di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti
postali ovvero con le somme direttamente riscosse dal Servizio Provveditorato
o dalle casse decentrate.
Il prelevamento delle somme riscosse su conto corrente postale è effettuato dal
Tesoriere della Provincia a seguito di apposita reversale a firma del Ragioniere
Capo da emettersi mensilmente.
ART.17
Vigilanza sulla gestione delle entrate
I dirigenti ed il Ragioniere Capo, secondo le rispettive attribuzioni e
competenza, sono tenuti a curare sotto la loro personale responsabilità che
l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate trovi puntuale,
tempestivo e integrale riscontro operativo e gestionale.
Nel caso di impossibilità ad attivare la riscossione coattiva i dirigenti
trasmettono alla Segreteria Generale le relative pratiche per l’azione giudiziale
ed alla Ragioneria per le necessarie annotazioni contabili.
Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono curare
la riscossione e rispondono personalmente dell’eventuale prescrizione del
credito e di ogni altro danno arrecato all’Ente per incuria o mancata diligenza
nell’esercizio delle attribuzioni loro affidate.
Sono agenti contabili l’Economo e i responsabili delle casse istituite
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l’Area Ambiente ed Ecologia.
ART.18
Procedura per l’impegno di spesa
Il piano esecutivo di gestione, fatta eccezione per gli oggetti in esso
contenuti di cui al comma 3 del precedente art.12, rappresenta formalmente
prenotazione di impegno.
L’impegno si intende formalmente assunto e, quindi, valido agli effetti
dell’ordinazione della spesa soltanto con l’individuazione del creditore che
avviene con la formale aggiudicazione.
Gli impegni di spesa inerenti a contratti di durata saranno imputati ai
rispettivi esercizi secondo il principio della competenza economica.
Le determinazioni sono pubblicate per 15 gg. all’albo pretorio e
trasmesse al dirigente competente ai fini esecutivi nonchè in copia all’Area
finanziaria e al Collegio dei Revisori.
ART.19
Determinazioni
1) Gli atti di impegno di spesa del Segretario Generale e dei Dirigenti
responsabili del P.E.G. sono definiti determinazioni.
2) La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali
caratterizzanti il provvedimento amministrativo, con particolare riferimento
alla motivazione che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche per cui viene adottato e al conseguente dispositivo. Nella
determina deve essere indicato il capitolo del P.E.G. al quale deve essere
imputata la spesa prevista.
3) La determinazione deve indicare la data, l’indicazione dell’Ente, la codifica
del centro di responsabilità di provenienza, il numero progressivo annuale, il
numero di protocollo e la sottoscrizione del responsabile.
4) Le determinazioni diventano esecutive con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Ragioniere Capo.
5) Il Ragioniere Capo dovrà motivare l’eventuale diniego all’apposizione del
visto di regolarità contabile.
ART.20
Effettuazione delle spese
Per le spese di natura corrente l’ordine della prestazione deve sempre
essere effettuato per iscritto. Tale ordinativo deve comprendere gli estremi
dell’atto di aggiudicazione della spesa, il numero dell’impegno nonchè essere
sottoscritto dal dirigente responsabile del P.E.G.
Nell’ordinativo medesimo deve inoltre essere evidenziato il centro di
costo cui è imputabile la spesa.
Alle fatture dovranno essere allegati copia dei buoni d’ordine.
Per prestazioni o forniture particolarmente urgenti e in ogni caso
nell’ambito della manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strade è possibile
derogare all’obbligo dell’ordinativo scritto purchè sia comunicato anche
telefonicamente al fornitore il numero dell’impegno a cui è riferito l’ordine.
Le fatture che si riferiscono a tali ordini dovranno indicare il nominativo
di chi ha effettuato l’ordine, il numero di impegno e il centro di costo a cui far
riferimento.
Le fatture pervenute non in regola con quanto indicato nei commi
precedenti sono restituite al fornitore.
ART.21
Liquidazione e pagamento delle spese
Le fatture dei fornitori, dopo la relativa protocollazione, sono trasmesse
alla Ragioneria che, entro 10 gg. dal ricevimento, provvede ad attribuire le
fatture medesime al relativo centro di costo ed a trasmetterle al dirigente
competente.
La liquidazione della spesa è effettuata ai sensi dell’art.28 del
D.Lgs.77/95 dal responsabile del servizio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa, sottoscritta dal Dirigente responsabile di P.E.G. e
ritrasmessa alla Ragioneria entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento
del documento.
La Ragioneria emette di norma entro i successivi 65 giorni o entro un
termine più breve se stabilito dalla legge, il mandato di pagamento sottoscritto
dal Ragioniere Capo.
In casi eccezionali, debitamente motivati nelle relative determinazioni,
possono essere previsti termini di pagamento più brevi rispetto a quello
ordinario di 90 giorni data ricevimento fattura. In tali casi l’atto di liquidazione
dovrà riportare apposita evidenziazione.
ART.22
Casi di inammissibilità e improcedibilità
(art.12 comma 8 bis D.Lgs.77/95)
Le deliberazioni di Consiglio e di Giunta devono essere coerenti con le
previsioni contenute nella relazione previsionale e programmatica.
In caso di proposte di deliberazioni in contrasto con tale documento, il
dirigente che ha sottoscritto tale proposta deve segnalarne l’incongruenza - che
può essere rilevata d’ufficio anche dal Ragioniere Capo - ed eventualmente
proporre le opportune variazioni del bilancio provinciale e della relazione
previsionale e programmatica.
Il Ragioniere Capo rileva le eventuali incongruenze fra le determinazioni
dei Dirigenti e il contenuto del Piano Esecutivo Gestionale.
ART.23
Variazioni di bilancio
Qualora l’organo esecutivo ritenga necessario operare una variazione
agli obiettivi assegnati ai dirigenti responsabili di P.E.G. o nel caso in cui questi
ultimi, a seguito di idonea valutazione, ritengano necessaria una modifica delle
dotazioni assegnate, il Presidente rinegozia con i dirigenti interessati il piano
esecutivo di gestione al fine della successiva delibera di variazione da parte
della Giunta da adottarsi comunque non oltre il 15 dicembre ovvero non oltre il
30 novembre se la variazione comporta storni fra interventi.
Le proposte di variazioni da parte dei Dirigenti devono essere
accompagnate da idonea documentazione formale che permetta di effettuare,
rispettivamente, le eventuali variazioni al bilancio provinciale, alla relazione
previsionale e programmatica e al Piano Esecutivo Gestionale.
ART.24
Utilizzo del fondo di riserva
Il fondo di riserva è utilizzato, nei casi previsti dal 2° comma dell’art.8 del
D.Lgs. 77/95, con deliberazione della Giunta Provinciale da comunicarsi,
tramite trasmissione in copia, al Presidente del Consiglio Provinciale entro 30
giorni dalla loro adozione.
Tale atto autorizza il Dirigente a porre in essere le conseguenti
procedure di spesa.
ART.25
Applicazione ed utilizzo avanzo di amministrazione
Ai fini della programmazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art.1
comma 160 della Legge 662/96 in sede di stesura del medesimo è possibile
applicare allo stesso in tutto o in parte l’avanzo di amministrazione presunto
riferito al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce, risultante dall’apposita tabella dimostrativa sottoscritta dal Ragioniere
Capo.
Le spese finanziate con l’avanzo non possono essere impegnate prima
che l’avanzo medesimo sia stato accertato con l’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio Provinciale.
La destinazione dell’avanzo avviene secondo quanto stabilito dall’art.31
del D.Lgs. 77/95.
La parte dell’avanzo di amministrazione avente vincolo di destinazione è
utilizzabile anche prima dell’avvenuta approvazione del conto consuntivo, a
condizione che le corrispondenti entrate risultino già riscosse.
ART.26
Copertura dei costi dei servizi
Le tariffe per i servizi produttivi devono coprire interamente i costi di
gestione, determinati con i criteri della contabilità economica, fatte salve le
eccezioni consentite dalla legge.
Il costo complessivo di gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contribuzioni
finalizzate in misura percentuale definita annualmente con delibera di Consiglio
o a quella eventualmente stabilita dalle legge se superiore nel caso l’Ente
risultasse strutturalmente deficitario.
Per tali servizi possono essere determinati tariffe o corrispettivi a carico
degli utenti anche in modo non generalizzate, purchè sia complessivamente
garantita la percentuale di copertura sopraindicata.
ART.27
Destinazione delle entrate patrimoniali
Le entrate derivanti da alienazione del patrimonio devono essere, salvo
le eccezioni consentite dalla legge, reinvestite in beni di analoga natura e/o
destinate al miglioramento del patrimonio medesimo.
ART.28
Conto Consuntivo
Il Conto Consuntivo è redatto secondo le disposizioni del Capo VI del
D.Lgs. 77/95.
La proposta del rendiconto è messa a disposizione dei componenti del
Consiglio Provinciale almeno 20 giorni dall’inizio della sessione consiliare in cui
viene esaminato il rendiconto medesimo.
ART.29
Rendicontazione dei contributi straordinari
Qualora l’Amministrazione che ha erogato il contributo lo richieda
esplicitamente la Provincia dovrà presentare rendiconto entro 60 gg. dal
termine dell’esercizio finanziario relativo a cura del Segretario Generale e del
Ragioniere Capo.
Il termine è ordinatorio. La sua inosservanza qualora eccepita dall’ente
erogante comporta l’obbligo di procedere al rendiconto nel termine di 15 gg.
Tit.V
Monitoraggio della gestione
ART.30
Controllo di gestione
Il controllo di gestione viene effettuato secondo le disposizioni degli
artt.39-40 e 41 del D.Lgs.77/95.
Destinatari del controllo di gestione sono:
1) la Giunta Provinciale e, tramite essa, il Consiglio Provinciale per le
competenze di indirizzo e controllo assegnato a detti organi
2) il Segretario Generale e i dirigenti dell’ente per l’esercizio del compito agli
stessi assegnato di efficiente, efficace ed economica gestione delle risorse.
Alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e del livello di
economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi provvede la
Ragioneria mediante la contabilità finanziaria, economica ed analitica.
Alla verifica della funzionalità dei servizi nonchè dell’efficienza ed efficacia
dimostrata dagli stessi nel raggiungimento degli obiettivi programmati
provvede l’apposita unità organizzativa.
ART.31
Rilevazioni periodiche
Al 31 marzo ed al 30 giugno il Presidente, in sede di conferenza dei
dirigenti responsabili di area appositamente convocata verifica lo stato di
attuazione degli obiettivi e delle risorse utilizzate
documentazione prodotta dalla Ragioneria concernente:
sulla
base
della
a) per la parte corrente del bilancio gli impegni di competenza assunti
nell’esercizio in corso, i pagamenti effettuati e la percentuale di smaltimento
dei residui
b) per le spese in conto capitale lo stato di avanzamento delle procedure di
gara per l’appalto dei lavori programmati e lo stato di avanzamento delle
opere iniziate sia nel corso dell’esercizio che in quelli precedenti
c) il risultato economico emergente dai centri di costo riguardanti i vari piani
esecutivi gestionali.
Le risultanze delle verifiche sono sottoposte alla Giunta per le valutazioni di
merito ed eventuali decisioni in ordine a modifiche delle scelte operate in
sede di approvazione del bilancio di previsione.
Entro il 10 settembre i dirigenti responsabili di area predispongono un
rapporto sintetico relativo allo stato di attuazione degli interventi gestiti e sugli
adempimenti da compiere specificando quelli che devono essere perfezionati
entro il termine dell’esercizio.
I suddetti rapporti, unitamente ai dati finanziari ed economici predisposti
dalla Ragioneria e ad un parere del medesimo, sono rassegnati dal Segretario
Generale alla Giunta per il necessario esame ed il successivo inoltro al
Consiglio Provinciale per la valutazione di cui all’art.36 - 2° comma - del D.Lgs.
77/95 da deliberarsi entro il 30 settembre.
Entro il 10 marzo, 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre i dirigenti
responsabili di Area segnalano al Ragioniere Capo l’eventuale esistenza di
debiti fuori bilancio di cui all’art.37 del Decreto Legislativo 77/95.
Con deliberazione consiliare da adottarsi con periodicità trimestrale entro
il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre di ogni anno la Provincia
riconosce la legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio previsti dall’art.37 del
D.Lgs.77/95.
ART.32
Relazioni sull’attività svolta
Il Segretario Generale e i dirigenti predispongono entro il 30 gennaio di
ogni anno il rapporto relativo all’esercizio trascorso diretto a valutare i risultati
conseguiti in termini fisici, finanziari ed economici relativi agli interventi gestiti
nell’ambito del piano esecutivo di gestione loro assegnato, evidenziando i fattori
positivi e negativi che ne hanno condizionato l’efficacia e l’efficienza.
La verifica complessiva dell’attività dei centri di responsabilità e dei
dirigenti agli stessi assegnati viene effettuata dall’apposito Nucleo di
Vautazione nominato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell’art.20 del
D.Lgs.29/93 sulla base dei rapporti di cui al precedente comma e delle
risultanze finanziarie ed economiche rassegnate dal Ragioniere Capo.
Tit.VI
Servizio di Tesoreria
ART.33
Affidamento del Servizio di Tesoreria
Il servizio di tesoreria è affidato mediante licitazione privata.
La durata del servizio di tesoreria è di 5 anni.
Le condizioni di tale servizio sono definite in modo analitico da una
apposita convenzione, approvata dal Consiglio Provinciale, sottoscritta dalle
parti interessate.
ART.34
Operazioni di riscossione
Per ogni somma riscossa il tesoriere è tenuto a rilasciare quietanza
numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
Per il rilascio delle quietanze sono usate esclusivamente bollette in
triplice copia fornite dal tesoriere, previamente numerate e vidimate con
l’apposizione del bollo provinciale su ogni esemplare a cura dell’ufficio indicato
nella convenzione di tesoreria.
Le bollette possono essere costituite anche da fogli a modulo continuo
ed essere compilate mediante procedure elettroniche. In caso di errore nella
compilazione di una bolletta, questa non potrà essere asportata o distrutta, ma
dovrà essere annullata e consegnata alla Provincia unitamente al conto
annuale della gestione.
ART.35
Registrazione e comunicazione delle entrate
Il tesoriere è tenuto ad annotare cronologicamente ciascuna quietanza
rilasciata nel giornale di cassa con l’indicazione:
- del soggetto che ha eseguito il versamento
- dell’ammontare incassato
- del numero di ordinativo di incasso
Il tesoriere è tenuto a trasmettere mensilmente all’ente copia del giornale
di cassa unitamente alle reversali incassate con allegate le quietanze relative
rilasciate.
Tit.VII
Custodia di titoli e valori
ART.36
Titoli di proprietà
I titoli di proprietà dell’Ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal
Tesoriere con versamento delle cedole.
ART.37
Depositi cauzionali
Le cauzioni versate da parte di terzi a garanzia per qualsiasi titolo sono
depositate presso il Tesoriere mediante contabilizzazione nella gestione
depositi.
Le somme o i titoli del debito pubblico oggetto del deposito a garanzia
sono comunicate al settore finanziario dai dirigenti dei settori richiedenti la
cauzione.
Al relativo introito provvede il Tesoriere in base ad ordini di riscossioni
(reversali gestione depositi) emessi dalla Ragioneria sui moduli appositamente
predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Ragioniere Capo.
Le reversali gestione depositi devono contenere:
a) nome e cognome o denominazione di chi presta la cauzione
b) causale
c) specie del deposito (denaro o titoli)
d) importo in cifre ed in lettere
e) data di emissione
Esse sono trasmesse dalla Ragioneria tramite apposito elenco di
trasmissione in doppio esemplare, al tesoriere il quale ne restituisce una copia
sottoscritta per ricevuta.
Per ciascuna somma incassata il tesoriere rilascia regolare bolletta
numerata progressivamente avente titolo di quietanza.
Il tesoriere provvede, per le cauzioni in denaro, ad aprire un apposito
libretto di risparmio intestato alla Provincia.
Annualmente, su richiesta dell’avente diritto, il Tesoriere provvede a
versare al medesimo le cedole ovvero gli interessi maturati sui libretti di
risparmio dietro autorizzazione scritta del Ragioniere Capo.
La restituzione della cauzione avviene, dietro comunicazione del
Dirigente del Settore interessato, in base ad ordini di pagamento (mandati
gestione depositi) al tesoriere emessi dalla Ragioneria su moduli
appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Ragioniere
Capo.
I mandati gestione depositi devono contenere:
a) nome e cognome o denominazione dell’avente diritto alla restituzione
b) causale
c) specie della cauzione da rimborsare (denaro o titoli) importo in cifre ed in
lettere
d) data di emissione
Essi sono trasmessi dalla Ragioneria con apposito elenco di
trasmissione in doppio esemplare al Tesoriere il quale ne restituisce una copia
sottoscritta per ricevuta.
Il tesoriere, dietro presentazione da parte dell’avente diritto della bolletta
ricevuta per quietanza all’atto della costituzione della cauzione, provvede alla
restituzione unitamente agli eventuali interessi maturati e non ancora riscossi.
Qualora la garanzia prestata sia costituita da fideiussione, l’estinzione
della medesima avviene tramite comunicazione effettuata al fideiubente dalla
Ragioneria dopo l’avvenuto pagamento del saldo ovvero dopo la verifica da
parte del Settore competente di quanto correlato alla garanzia prestata.
Eventuali recuperi da effettuarsi sulle somme prestate a garanzia sono
effettuati dalla Ragioneria dietro comunicazione scritta e motivata da parte del
dirigente del Settore che li propone, indirizzata al Ragioniere Capo.
ART.38
Depositi spese contrattuali e d’asta
A far tempo dall’1.1.98 gli importi anticipati da terzi per spese contrattuali
sono depositate presso la cassa economale previa comunicazione da parte del
responsabile dell’Ufficio Contratti.
Tale deposito deve essere attivato o in contanti o mediante assegno
circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Cremona.
Del deposito viene rilasciata quietanza a cura del responsabile della
cassa economale.
Quando si verifica la necessità di fronteggiare spese coperte dal
deposito il responsabile del servizio contratti provvede a richiedere al Servizio
provveditorato di volta in volta le somme necessarie con richiamo all’apposito
deposito effettuato dalla ditta.
Una volta provveduto a tutte le spese per conto del terzo, il responsabile
del servizio contratti provvede alla rendicontazione che trasmette al Ragioniere
Capo il quale dispone tramite la cassa economale la restituzione al terzo
interessato dell’eventuale somma residua.
Eventuali saldi negativi, se non tempestivamente versati alla ditta
interessata, sono recuperati in sede di primo pagamento da effettuare alla ditta
stessa da parte della Ragioneria e dietro tempestiva segnalazione del servizio
provveditorato.
Non si darà luogo ad alcun rimborso ove la somma da rimborsare sia
inferiore o uguale all’importo delle spese da sostenere per il rimborso
medesimo. In tal caso la somma sarà acquisita al bilancio provinciale dandone
comunicazione alla ditta interessata in sede di trasmissione dell’elenco delle
spese sostenute.
Sino al 31.12.97 continuano ad applicarsi le modalità stabilite dall’art.33
del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Provinciale con atto
n.159 del 19.12.95.
Titolo VIII
Struttura dell’inventario della Provincia
ART.39
Beni
I beni si distinguono in immobili e mobili.
ART.40
Classificazione dei beni immobili
I beni immobili si suddividono nelle seguenti categorie:
a) beni demaniali
b) beni patrimoniali indisponibili
c) beni patrimoniali disponibili
Il passaggio dei beni demaniali al patrimonio della Provincia avviene
nelle forme di legge.
La cessazione della destinazione a sede di uffici pubblici o a pubblici
servizi dei beni patrimoniali indisponibili viene dichiarata con le stesse modalità
del precedente comma.
ART.41
Beni demaniali
L’inventario dei beni demaniali deve evidenziare:
a) la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati
b) il titolo di provenienza e i dati catastali
c) il valore costituito dagli investimenti effettuati, compresa la manutenzione
straordinaria, diminuiti delle quote annue di ammortamento. In sede di prima
applicazione si tiene conto di quanto disposto dal comma 4 dell’art.72 del
D.Lgs.77/95.
La relativa inventariazione avviene all’atto della emissione del mandato
di pagamento del saldo dei lavori o dell’importo di acquisizione del bene.
ART.42
Beni immobili patrimoniali
L’inventario dei beni immobili patrimoniali deve evidenziare:
a) la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati
b) il titolo di provenienza, i dati catastali e la rendita catastale
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati
d) il costo di acquisizione e le eventuali successive variazioni. In sede di prima
applicazione si tiene conto di quanto disposto dal comma 4 dell’art.72 del
D.Lgs.77/95
e) l’ammontare delle quote di ammortamento applicate
f) gli eventuali redditi
La relativa inventariazione avviene all’atto dell’emissione del mandato di
pagamento del saldo dei lavori o dell’importo di acquisizione del bene.
ART.43
Classificazione dei beni mobili
I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
1) mobili, arredi, macchine di ufficio
2) materiale bibliografico
3) materiale informatico
4) strumenti tecnici, attrezzature in genere
5) automezzi ed altri mezzi di trasporto
6) altri beni mobili
I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico
devono essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte
ad identificarli.
ART.44
Inventario dei beni mobili
L’inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) il luogo in cui si trovano
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie
c) la quantità e il numero
d) il valore
e) il centro di responsabilità e il centro di costo a cui sono attribuiti
I mobili e le macchine sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima
o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.
Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico (compresi
dischi, microfilms, microfiches, cassette, nastri, stampe, diapositive, cd-rom,
ecc.) viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
Tale materiale viene inventariato al prezzo che compare sulla copertina
o sull’involucro anche se pervenuto gratuitamente, o al valore di stima, nel caso
in cui non sia altrimenti valutabile.
I titoli sono valutati al corso di borsa ovvero, in mancanza di tale
quotazione, al valore nominale.
La relativa inventariazione avviene al momento dell’emissione del
mandato di pagamento.
ART.45
Ammortamento
In base ai valori attribuiti verranno applicate, annualmente, le quote di
ammortamento.
Il valore di inventario sarà perciò determinato dal prezzo di acquisto e
successivi incrementi dedotte le quote d’ammortamento applicate.
Le aliquote di tali ammortamenti sono pari ai coefficienti previsti
dall’art.71 del D.Lgs.77/95.
Si intendono ammortizzati nell’esercizio di acquisizione i beni o le
universalità di beni con valore non superiore a € 516.
ART. 46
Carico e scarico dei beni mobili
I beni mobili sono inventariati sulla base delle relative fatture trasmesse
alla Ragioneria dal Servizio Provveditorato come indicato dal successivo art.47,
in occasione dell’emissione del mandato di pagamento.
Ad ognuno di essi è assegnato un numero progressivo d’inventario che
viene impresso su una targhetta od etichetta da fissare all’oggetto a cura del
Servizio Provveditorato che, per i libri, provvederà mediante un timbro da
apporre nella pagina interna contenente il titolo.
Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente
deteriorabili.
Sono assimilati ai beni mobili di facile consumo, sempre che siano
inseriti in collezioni o universalità, i beni mobili dal valore non superiore a € 51.
La cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita,
cessione od altri motivi è disposta con provvedimento di Giunta sulla base di
motivata proposta del Ragioniere Capo da attuarsi almeno una volta all’anno in
occasione dell’approvazione del conto consuntivo.
Il provvedimento di cui sopra indica l’eventuale obbligo di reintegro o di
risarcimento di danni a carico del responsabile.
Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al
conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
ART.47
Consegnatari di beni mobili
I beni mobili sono dati in consegna al Segretario Generale e ai Dirigenti
per quanto di competenza, con apposito verbale redatto in duplice originale
sottoscritto da questi ultimi e dal Ragioniere Capo o da un suo delegato.
Un esemplare rimane presso la Ragioneria e l’altro viene conservato dal
consegnatario dei beni sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.
I Dirigenti consegnatari devono avere cura dei beni loro assegnati,
segnalando alla Ragioneria, le eventuali perdite, distruzioni, furti nonchè ogni
provvedimento ritenuto necessario per la buona conservazione ed il miglior uso
dei beni ricevuti in consegna.
In caso di sostituzione dei responsabili, il passaggio di consegna dei beni
ha luogo previa materiale ricognizione dei beni stessi.
Il relativo verbale, redatto in triplice esemplare, è sottoscritto dal
responsabile cessante, da quello subentrante oltre al Ragioniere Capo o da un
suo delegato.
Un esemplare è conservato presso la Ragioneria, l’altro dal
consegnatario dei beni ed il terzo consegnato al Dirigente cessante.
I beni mobili di proprietà provinciale localizzati presso gli Istituti scolastici
di competenza provinciale sono dati in consegna ai Presidi degli Istituti stessi.
ART.48
Aggiornamento inventario
All’aggiornamento degli inventari si provvede annualmente.
ART.49
Tenuta degli inventari e responsabilità
La formazione e tenuta degli inventari avviene da parte della Ragioneria.
I responsabili delle tenuta degli inventari sono il Segretario Generale ed il
Ragioniere Capo che ne sottoscrivono la consistenza al termine di ogni
esercizio finanziario e ad ogni passaggio di amministrazione, unitamente, in
quest’ultimo caso, al Presidente uscente ed al Presidente subentrante.
ART.50
Gestione amministrativa dei beni provinciali
La gestione amministrativa dei beni deve avvenire in modo da ottenere
da essi la maggiore utilità consistente nel conseguimento del massimo ricavo
pecuniario oppure nella destinazione a beneficio della comunità locale.
I beni patrimoniali devono di regola essere dati in affitto.
Qualora i beni patrimoniali, sulla base di apposito regolamento previsto
dall’art.12 della legge 7.8.90 n.241, siano concessi in comodato gratuito, nei
relativi contratti deve essere previsto il rimborso delle spese sostenute dalla
Provincia per detti beni a titolo di tributi, custodia, manutenzione e
somministrazione di servizi.
I contratti di acquisizione, vendita, permuta, affitto attivo o passivo,
comodato devono essere comunicati, subito dopo la relativa stipula, all’Area
Finanziaria che ne curerà la gestione agli effetti dei conseguenti introiti e
pagamenti.
A tal fine ogni Settore della Provincia è tenuto a fornire tutte le
comunicazioni utili all’uopo richieste dalla Ragioneria all’inizio di ogni esercizio.
Tit.IX
SERVIZIO PROVVEDITORATO
ART.51
Attribuzioni generali ed esclusive
Nell’ambito dell’Area Finanziaria opera il Servizio Provveditorato che ha
competenza generale ed esclusiva per gli approvvigionamenti e le forniture di
interesse comune a tutti i servizi provinciali, nonchè per la manutenzione e la
conservazione degli arredi necessari per il funzionamento degli uffici.
E’ riservata a tutti gli altri settori la competenza per gli acquisti e le
forniture di tipo specifico riguardante i compiti spettanti ai settori medesimi.
Nessun servizio può ordinare direttamente forniture di beni, prestazioni o
servizi o comunque attribuirsi funzioni riservate al Servizio Provveditorato così
come indicato al precedente comma.
ART.52
Attribuzioni specifiche
Tenuto conto di quanto stabilito dal precedente articolo, le attribuzioni
del Servizio Provveditorato comprendono in particolare:
1) le procedure istruttorie per la formazione e l’aggiornamento dell’Albo dei
fornitori della Provincia;
2) la programmazione dei fabbisogni e la provvista, gestione, manutenzione e
conservazione dei beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature diverse,
nonchè la loro razionale distribuzione a tutti i settori e servizi provinciali e
degli istituti scolastici per i quali la Provincia è tenuta, per legge, a
provvedere;
3) la programmazione dei fabbisogni e la fornitura, custodia e distribuzione
degli stampati, carta, cancelleria, oggetti e materiali vari necessari per il
funzionamento dei settori e servizi provinciali e degli istituti scolastici per i
quali la Provincia è tenuta, per legge, a provvedere;
4) la gestione delle spese d’ufficio, controllando i livelli della loro espansione,
riguardanti.
- posta, telegrafo, telefono
- stipulazione dei contratti della Provincia
- copie, traduzioni e riproduzioni di atti, documenti, registrazioni, stampa di
manifesti e registri
- materiale di pulizia
- commissione ed acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni,
abbonamento a quotidiani e periodici, utili all’Amministrazione ed ai Settori
dell’Ente
- uso delle macchine fotoriproduttrici e stampatrici in dotazione alla Provincia
- trasporti, spedizioni, imballi, magazzinaggio e facchinaggio
5) la tenuta della contabilità di magazzino
6) la stipula delle assicurazioni contro i rischi relativi ai beni mobili, beni
immobili, per gli autoveicoli provinciali ed i veicoli e per ogni altro rischio
connesso con l’espletamento di particolari iniziative e servizi, nonchè il
tempestivo adeguamento delle relative polizze alla consistenza ed al valore
dei beni assicurati
7) l’attivazione delle pratiche per il risarcimento dei danni subiti per i beni ed i
servizi assicurati
8) l’alienazione dei materiali dichiarati fuori uso
9) l’effettuazione dei servizi e delle spese di rappresentanza della Provincia,
ove a ciò non vi provveda l’ufficio di Presidenza
10) la fornitura al personale avente diritto delle divise e del vestiario in
conformità all’apposito regolamento
11) l’acquisto, l’immatricolazione, la manutenzione, la provvista di combustibile
e le spese di esercizio dei mezzi di trasporto normali per gli organi ed i
Settori della Provincia
12) anticipo delle quote condominiali
13) la gestione dei servizi di pulizia degli uffici provinciali e degli istituti scolastici
per i quali la Provincia è tenuta, per legge a provvedere
14) la gestione dei servizi di vigilanza esterna degli immobili adibiti ad uffici
provinciali ed istituti scolastici per i quali la Provincia è tenuta, per legge, a
provvedere
15) l’imbandieramento degli uffici provinciali nelle ricorrenze stabilite
16) il servizio di cassa interno
ART.53
Piani di approvvigionamento
Ai fabbisogni aventi carattere di continuità si provvede mediante piani di
approvvigionamento. A tal fine i vari Settori provinciali debbono trasmettere al
Servizio Provveditorato entro il 15 maggio dell’anno precedente:
a) le richieste di approvvigionamento annue riguardanti la cancelleria, la carta,
gli stampati e ogni altro materiale di consumo ritenuto necessario per l’anno
successivo
b) le richieste di dotazioni od il rinnovo di mobili ed arredi, di macchine per
ufficio, di automezzi e di attrezzature per l’anno successivo
c) le previsioni degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di
mobili, arredi, macchine da ufficio, attrezzature, mezzi di trasporto, da
eseguirsi nell’anno successivo
d) le richieste per gli abbonamenti a giornali e riviste tecnico-scientifiche per
l’anno successivo.
Qualora le previsioni di cui alla lettera a) siano superiori a consumi
verificatisi nell’esercizio precedente, debbono essere indicati i motivi
dell’aumento.
Le previsioni di cui alle lettere b) e c) debbono essere motivate
analiticamente.
Le richieste di cui alla lettera a) e b) devono essere il più generiche
possibili per quanto riguarda il loro oggetto, a meno che non si tratti di
attrezzature aventi speciali caratteristiche.
Sulla base delle richieste e delle presumibili giacenze di magazzino alla
fine dell’esercizio in corso il responsabile del Servizio Provveditorato formula le
proposte dei piani di approvvigionamento di concerto con il Ragioniere Capo ai
fini di quanto previsto al precedente articolo 8.
ART.54
Spese di carattere non continuativo
Il Segretario Generale e i Dirigenti devono altresì comunicare entro il 15
maggio il budget richiesto per le spese di carattere non continuativo non
comprese nei piani di approvvigionamento di cui al precedente articolo.
Dopo l’approvazione di tale budget in sede di approvazione del Piano
esecutivo gestionale tutte le richieste di forniture, somministrazioni e
prestazione di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal
dirigente interessato e trasmesse al Servizio Provveditorato che vi darà corso
sino alla concorrenza dell’importo assegnato.
ART.55
Forniture per fabbisogni straordinari
Le forniture di carattere straordinario necessarie per:
a) l’attivazione di nuovi servizi, uffici o scuole
b) manifestazioni allestite dalla Provincia
c) rinnovo, totale o parziale, od integrazioni o completamento di arredi,
macchine da ufficio, attrezzature, autoveicoli
debbono essere programmate dai Dirigenti competenti che sono tenuti ad
informarne il Servizio Provveditorato:
- fin dalla fase iniziale di realizzazione dell’opera, nell’ipotesi di cui alla lettera a)
- fin dal momento della assunzione dell’atto deliberativo o della determinazione
per le manifestazioni di cui alla lettera b)
- con un congruo anticipo per le forniture di cui alla lettera c), rispetto ai tempi di
effettiva necessità di utilizzo dei beni da approvvigionare
Le spese necessarie per quanto indicato nella lettera a) e b) del
precedente comma debbono essere comprese fra quelle autorizzate per la
realizzazione dell’opera pubblica o della manifestazione.
Nel caso di acquisizione o locazione di immobili da arredarsi per la
destinazione a servizi ed attività provinciali, le spese di arredamento debbono
essere deliberate contestualmente al provvedimento di acquisizione o
locazione dell’immobile anche in conformità a quanto previsto dal precedente
art.53.
ART.56
Albo dei fornitori
E’ istituito l’albo dei fornitori, contenente l’elenco delle aziende ritenute
idonee per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva e
commerciale, serietà, correttezza e puntualità, per effettuare le forniture e le
prestazioni di carattere economale occorrenti per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali.
L’albo dei fornitori è ripartito in categorie in relazione ai settori
merceologici ed alle caratteristiche delle prestazioni.
Per la formazione e la tenuta dell’albo dei fornitori è costituita una
Commissione composta da:
a) Segretario Generale o suo delegato
b) Ragioniere Capo o suo delegato
c) un rappresentante delle associazioni dei commercianti e un rappresentante
delle associazioni degli artigiani nominati dal Presidente della Provincia per
la durata di 3 anni nell’ambito di due terne indicate dalla Camera di
Commercio
d) dal responsabile del Servizio Provveditorato o suo delegato che funge da
segretario della commissione
La Commissione per l’albo dei fornitori:
a) predispone la proposta per la ripartizione in categorie merceologiche ai fini
della formazione dell’albo nonchè le modifiche da apportare alle stesse
b) determina, in base alle proposte del Servizio Provveditorato, i criteri e le
clausole per essere inseriti nell’albo, da proporre per la relativa approvazione
alla Giunta Provinciale
c) predispone il testo dell’avviso da pubblicarsi su due quotidiani a diffusione
locale, su uno a diffusione regionale, su uno a diffusione nazionale e
sull’albo pretorio, nonchè da comunicarsi alle varie categorie economiche ed
alla Camera di Commercio per invitare chi abbia interesse a presentare
istanza per l’iscrizione nell’albo e per precisare la documentazione richiesta
d) esamina le istanze e la documentazione pervenute ed esprime parere
motivato in ordine al loro accoglimento ed alla categoria di iscrizione
e) esamina le proposte di cancellazione dall’albo ed esprime motivato parere
sulle stesse
f) esprime, entro il 30 novembre e il 30 maggio di ogni anno, proposte per i
provvedimenti di aggiornamento dell’Albo che dovranno essere adottati entro
il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
La Giunta Provinciale adotta, con propria deliberazione, i provvedimenti
conseguenti a quanto previsto dalle lettere d), e), f) del precedente comma, in
base alle proposte e ai pareri avanzati dalla Commissione per l’albo dei
fornitori.
Le proposte ed i pareri della Commissione sono obbligatori ma non
vincolanti per la Giunta Provinciale la quale, ove non ritenga di accoglierli in
tutto o in parte, deve darne espressa motivazione nell’atto deliberativo.
Il provvedimento della Giunta è definitivo.
L’albo è pubblicato all’albo pretorio della Provincia per quindici giorni.
L’iscrizione nell’albo dei fornitori per la categoria e la classe corrispondente a
quella oggetto delle gare di licitazione privata ed appalto concorso esplica, per
ditte iscritte, gli stessi effetti dell’istanza di ammissione alla gara.
Ove siano richiesti particolari requisiti o dichiarazioni, copia dell’avviso di
gara sarà inviato alle ditte come sopra iscritte, che dovranno completare le
procedure di ammissione con quanto richiesto.
Il Servizio Provveditorato provvede a verificare l’albo, in base alle
segnalazioni pervenute dalla Prefettura, relative a procedimenti in corso per
l’applicazione di misure di prevenzione in materia di antimafia, disponendo
immediatamente i provvedimenti in tal caso dovuti.
Il Ragioniere Capo, su segnalazione del Servizio Provveditorato, ed il
Segretario Generale avanzano alla Commissione per l’albo dei fornitori le
proposte di cancellazione da apportarsi dalla Giunta Provinciale in sede di
revisione annuale dall’albo dei fornitori ed anche in corso d’anno, per le ditte
che non siano più in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano tenuto
comportamenti non corretti, rendendosi responsabili di negligenza o malafede,
nei rapporti con la Provincia.
Per quanto riguarda le competenze a loro riservate in materia di acquisto
e forniture dal precedente art.51 tutti i settori della Provincia dovranno fare
riferimento in primo luogo all’albo dei fornitori di cui al presente articolo.
ART.57
Procedure per gli approvvigionamenti
Alle forniture, somministrazioni o prestazioni si provvede, salvo le spese
minute ed urgenti disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e
le forme previste dal regolamento dei contratti.
ART.58
Fornitura di vestiario
Le offerte pervenute per la fornitura di vestiario a seguito di indizione di
apposita gara, sono esaminate da un’apposita commissione costituita da:
a) il responsabile del Servizio Provveditorato o suo delegato
b) un rappresentante dei commercianti particolarmente esperto del Settore
nominato dal Presidente della Provincia per la durata di 3 anni nell’ambito di
una terna indicata dalla Camera di Commercio
c) un rappresentante del personale per ciascuna qualifica avente diritto al
vestiario designato di volta in volta dalle Organizzazioni Sindacali presenti
nella delegazione trattante
d) un funzionario del Servizio Provveditorato che funge da Segretario
La Commissione valutati qualità e prezzo, predispone la graduatoria
delle offerte da proporre al Ragioniere Capo per l’aggiudicazione.
ll parere della citata Commissione è obbligatorio ma non vincolante.
ART.59
Consegna dei beni approvvigionati
Ad avvenuta fornitura degli approvvigionamenti il Servizio Provveditorato
procede alla liquidazione delle relative fatture.
I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo,
sono dati in consegna ai dirigenti responsabili di area che li hanno richiesti, con
apposito verbale in triplice copia sottoscritto da questi ultimi e dal Ragioniere
Capo o da un suo delegato.
Una copia viene trasmessa alla Ragioneria, una copia al consegnatario
del bene e la terza copia viene allegata alla relativa fattura.
Gli effetti di vestiario sono consegnati ai dipendenti aventi diritto in base
al regolamento organico dietro rilascio di ricevuta.
Gli oggetti di cancelleria ed i beni di consumo sono consegnati come
indicato dal successivo art.69.
ART.60
Spese minute ed urgenti
Sono spese minute d’ufficio quelle concernenti:
- spese postali e telegrafiche
- carta e valori bollati
- spese di carburante
- pedaggi autostradali, posteggi e lavaggio automezzi
- spese di registro e contrattuali a carico provinciale
- spese e tasse di immatricolazione e circolazione degli automezzi e veicoli
provinciali
- tasse di concessione governativa ed altri diritti erariali.
L’ammontare delle suddette spese può eccedere il limite di cui al
successivo art. 61 previo assenso del Ragioniere Capo.
Sono spese di carattere urgente le forniture e le prestazioni, comprese
fra quelle previste dal presente regolamento, che per la loro particolare natura
non possono essere tempestivamente programmate e previamente autorizzate
con deliberazione.
Il Ragioniere Capo entro il mese precedente a ciascun semestre fissa
con propria determinazione in base alle risultanze del precedente semestre, il
limite massimo globale delle spese minute ed urgenti e la sua ripartizione per
capitoli di bilancio.
ART.61
Limite e modalità delle spese urgenti
Le spese urgenti di cui al precedente articolo sono vincolate al rispetto
dei seguenti limiti e modalità:
-
-
ciascuna fornitura o prestazione deve riferirsi a spese che,
singolarmente considerate, devono esaurire il fine per il quale
vengono effettuate nel limite di € 1.291
l’effettuazione della fornitura o prestazione avviene mediante trattativa
privata diretta con i fornitori iscritti nell’albo provinciale per la categoria
ad essa relativa.
Qualora nessuna ditta risulti iscritta o disponibile ad effettuare la fornitura
o la prestazione, il Servizio Provveditorato, sulla base di informazioni
commerciali, provvede ad individuare le ditte idonee con le quali procedere alla
trattativa privata.
ART.62
Servizio di cassa economale
Il servizio di cassa economale provvede alla riscossione delle entrate ed
al pagamento delle spese indicate nel presente regolamento.
Dispone inoltre la provvista e la distribuzione delle carte bollate e delle
marche da bollo occorrenti per i settori provinciali e provvede alla custodia dei
valori.
Il servizio di cassa interno si avvale di un fondo a render conto costituito
mediante emissione di un mandato di pagamento a favore del capo Servizio
Provveditorato sull’apposito capitolo delle Partite di Giro - Parte Spesa dell’anno di competenza.
Il fondo si chiude entro il mese di dicembre dell’anno cui si riferisce, per
l’intero importo.
Conseguentemente entro il mese di gennaio successivo la partita
contabile viene regolarizzata con emissione di reversale di introito sull’apposito
capitolo in Partite di Giro - Parte Entrata - dei residui dell’anno precedente e,
contemporaneamente, viene rimesso mandato di pagamento sull’analogo
capitolo in Partite di Giro - Parte Spesa - dell’esercizio in corso.
ll fondo a render conto non può superare l’importo di € 20.658.
La liquidità in denaro conservata presso la cassa interna non può
superare di norma la somma di € 12.911.
Il servizio di cassa interno è affidato, sentito il Capo Servizio
Provveditorato, con ordine di servizio del Ragioniere Capo ad un dipendente
del Servizio stesso non inferiore alla 6^ qualifica funzionale.
La Provincia provvede, inoltre, alla installazione delle attrezzature e dei
sistemi di sicurezza necessari per la conservazione dei fondi e valori presso il
Servizio Provveditorato.
ART.63
Casse decentrate
Sono istituite due casse - una presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
l’altra presso l’Area Ambiente Ecologica per la riscossione dei rimborsi dovuti in
base al diritto di accesso.
Non si darà corso alla riscossione di rimborsi dovuti alla fotocopiatura di atti
istituzionali di importo inferiore ad € 2,58.
ART.64
Riscossione di entrate
Il servizio di cassa economale provvede alla riscossione delle entrate
derivanti da introiti occasionali e non previsti, per i quali il Ragioniere Capo
ritiene sussista la necessità di immediato incasso e non sia possibile il diretto
versamento presso la Tesoreria provinciale, essendo la stessa chiusa al
pubblico.
Le casse decentrate provvedono alla riscossione dei rimborsi spese
relativi al diritto di accesso.
Le somme di cui ai precedenti commi devono essere versate al
Tesoriere Provinciale, previa richiesta di emissione di apposita reversale, al
massimo con cadenza mensile, presentando alla Ragioneria per i necessari
riscontri, i documenti relativi.
Il servizio di cassa economale interna provvede, altresì, ad anticipare le
spese contrattuali come previsto dal precedente art. 38.
ART.65
Sostenimento di spese
Il servizio di cassa economale interna provvede al sostenimento delle
spese indicate al precedente art. 60 nei limiti e con le modalità indicate al
precedente art.61.
La spesa avviene dietro emissione di appositi buoni d’ordine in cui deve
essere dettagliato l’oggetto della spesa, indicato il presunto importo ed il
relativo centro di costo, firmati dal dirigente del Settore richiedente e vistato dal
Ragioniere Capo. A cura del Servizio Provveditorato su ogni buono d’ordine è
indicata l’esistenza della relativa disponibilità.
Mensilmente il Servizio Provveditorato dovrà presentare il rendiconto
analitico delle suddette spese alla Ragioneria per il relativo rimborso.
Tale rendiconto deve essere accompagnato dalle fatture, bollette ecc.
con uniti i relativi buoni d’ordine i quali rappresentano condizione indispensabile
per il rimborso medesimo.
ART.66
Anticipazioni
Per le missioni e trasferte di Amministratori e dipendenti che comportano
spese di particolare rilevanza, il servizio cassa interno provvede ad erogare agli
interessati un’anticipazione nella misura prevista per gli amministratori dal
relativo provvedimento di autorizzazione alla missione o trasferta e, per i
dipendenti, dalla vigente normativa.
Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di una ricevuta di
pagamento a firma dell’addetto alla cassa interna che deve essere quietanzata
dal percipiente.
L’interessato ha l’obbligo di presentare la richiesta di rimborso entro tre
giorni dal rientro della missione e di versare al servizio di cassa interno, nello
stesso termine, i fondi eventualmente non utilizzati.
Sulla base delle richieste di rimborso della spesa sostenuta il
responsabile del Servizio Provveditorato chiede l’emissione del mandato di
pagamento di pari importo a suo favore.
Ove l’interessato, ricevuta l’anticipazione, non provveda a presentare la
richiesta di rimborso documentata, il Servizio Provveditorato segnala
l’inadempienza, entro il mese successivo all’anticipazione, al Settore Personale
il quale, in sede di pagamento delle indennità di carica e di presenza, o degli
emolumenti, dispone il recupero della anticipazione a favore del Servizio
Provveditorato.
ART.67
Libri contabili
Il Servizio Provveditorato ha l’obbligo di tenere, manualmente od a
mezzo del sistema informativo dell’Ente, un giornale generale annuale di cassa,
previamente numerato per pagina e vidimato dal Segretario Generale e dal
Ragioniere Capo, aggiornato quotidianamente, nel quale sono registrate
cronologicamente le operazioni di incasso e di pagamento.
In apposite colonne vengono iscritte tutte le somme incassate e quelle
pagate ed il saldo generale di cassa.
In speciali sottoconti sono inoltre specificatamente distinti:
a) gli incassi da riscossione di entrate di cui al precedente art.64, comma
secondo, i versamenti periodici nella Tesoreria Provinciale in conto di tali
riscossioni ed il saldo
b) i pagamenti riguardanti le spese contrattuali di cui al precedente art.38 ed i
relativi rimborsi
c) le anticipazioni di cui al precedente art.66 e le relative restituzioni.
Gli agenti contabili responsabili delle casse decentrate di cui all’art. 63
devono ottemperare agli adempimenti previsti dal precedente comma per il
sottoconto di cui alla lettera a)
La contabilità delle casse interne viene dal Servizio Provveditorato
depositata, entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, nell’archivio
provinciale, dal cui responsabile ne viene rilasciata ricevuta.
Gli agenti contabili devono altresì redigere il conto di cui all’art.28 del
D.Lgs.77/95.
ART.68
Controlli
I dipendenti incaricati ad espletare le funzioni di cassiere sono
personalmente responsabili della regolarità dei pagamenti.
Verifiche della cassa interna possono essere effettuate in qualsiasi
momento per iniziativa del Ragioniere Capo o per disposizione allo stesso
impartita dal Segretario Generale.
Di ogni eventuale irregolarità il Ragioniere Capo informa il Presidente
della Provincia, il Segretario Generale ed il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alle verifiche di cassa di cui
all’art.64 D.Lgs.77/95.
ART.69
Materiali di consumo
Il Servizio Provveditorato provvede alla tenuta di idonea contabilità, per
quantità e specie, relativamente agli oggetti di cancelleria, stampati, materiale
di pulizia, schede, supporti meccanografici, cassette audiovisive ed altri
materiali di consumo.
Il carico di detto materiale avviene sulla base delle bollette di consegna
dei fornitori.
Il dipendente responsabile del magazzino deve curare la presa in
consegna dei materiali, effettuando le opportune verifiche qualitative e
quantitative, e provvedere alla ordinata disposizione degli stessi affinchè si
possa facilmente provvedere alla movimentazione ed al controllo.
La costituzione delle scorte di magazzino viene effettuata in base ai piani
di approvvigionamento, ai tempi programmati per le consegne, ai fabbisogni
ricorrenti dei settori provinciali.
Il Servizio Provveditorato ha ogni facoltà a tal fine necessaria, dovendo
tempestivamente assicurare l’approvvigionamento ordinario di tutti i servizi
provinciali, senza tuttavia costituire depositi eccessivi di materiali che possono
deteriorarsi, risultare superati tecnicamente, impegnare mezzi
finanziari
eccessivi per il loro acquisto.
Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante
bollette di consegna, firmate dai riceventi, dalle quali vengono tratte tutte le
indicazioni da registrare.
Copia della bolletta riportante l’indicazione del capitolo di spesa e del
centro di costo deve essere trasmessa alla Ragioneria per la relativa
attribuzione ai rispettivi centro di costo.
Nella contabilità di magazzino vengono registrate per singole voci:
a) la consistenza iniziale accertata con l’inventario
b) le immissioni successive
c) i prelevamenti
d) le rimanenze risultanti dopo ciascuna operazione
Alla fine dell’esercizio alla presenza del responsabile del Servizio
Provveditorato e del Ragioniere Capo o di un suo delegato, il responsabile
provvede all’inventario di magazzino, redigendo apposito atto che viene firmato
da tutti i presenti.
Le risultanze dell’inventario vengono verificate con le rimanenze risultanti
dalla contabilità di magazzino.
Per le eventuali differenze accertate il Ragioniere Capo riferisce alla
Giunta, al Segretario Generale ed al Collegio dei Revisori, esprimendo sulle
stesse le proprie valutazioni ed indicando il valore economico di tali differenze.
La Giunta Provinciale assume le decisioni del caso.
ART.70
Automezzi
Le auto e gli altri veicoli di proprietà provinciale sono assegnati in
dotazione permanente ai settori provinciali dai quali sono utilizzati
esclusivamente per le necessità di servizio.
Sono autorizzati all’uso delle autovetture adibite agli organi dell’Ente: il
Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, i componenti della
Giunta Provinciale, il Segretario Generale ed i dipendenti dell’ente per
necessità derivanti dall’esercizio della carica elettiva o per motivi di servizio.
Per tali autovetture tutte le richieste d’uso debbono essere presentate
dai dirigenti al Servizio Provveditorato, il quale programmerà l’impiego dei
mezzi disponibili secondo le esigenze dei servizi e la priorità delle richieste.
Il trasporto di estranei all’Amministrazione è possibile soltanto se
autorizzato dal Presidente o dal Segretario Generale.
La guida degli automezzi provinciali deve essere affidata al personale
con qualifica di autista od altri dipendenti incaricati di tali mansioni.
E’ tassativamente vietata la guida delle autovetture provinciali da parte di
persone non autorizzate.
L’approvvigionamento di carburante avviene di norma mediante buoni
forniti dal Servizio Provveditorato da utilizzare presso i distributori convenzionati
sul territorio nazionale.
Ove non fosse possibile per ragioni oggettive rifornirsi presso tali
distributori, gli autisti sono autorizzati a servirsi di altri distributori richiedendo
immediatamente il rimborso al Servizio Provveditorato il quale provvederà con il
fondo a render conto.
Con le stesse modalità sarà provveduto al rimborso delle somme
anticipate da pedaggi autostradali, posteggi e lavaggi.
Ogni automezzo di proprietà provinciale è dotato annualmente di un
libretto di marcia a madre e figlia su cui devono essere annotati per ogni mese:
a) situazione contachilometri all’inizio del mese
b) km. percorsi giornalmente
c) i rifornimenti di carburante e lubrificante giornalieri con utilizzo di buoni
d) i rifornimenti di carburante e lubrificante giornalieri senza utilizzo di buoni
e) i pedaggi autostradali pagati
f) altre spese sostenute
g) situazione contachilometri alla fine del mese
Mensilmente il dirigente di ogni settore trasmette copia del suddetto
elenco, sottoscritto dall’autista, al Servizio Provveditorato, unitamente ai fogli di
viaggio giornalieri firmati dal responsabile del servizio.
ll Servizio Provveditorato, per ogni automezzo di proprietà provinciale,
tiene aggiornata una scheda in cui, oltre a far confluire i dati suddetti, annota le
eventuali riparazioni eseguite e tutte le altre spese sostenute concernenti lo
stesso automezzo al fine di permettere, annualmente, il calcolo del costo di
gestione relativo con particolare riguardo alla media chilometrica di consumo.
Qualora i risultati della verifica evidenzino situazioni particolari ed
anomale, il Ragioniere Capo esegue ulteriori accertamenti presso i dirigenti dei
settori interessati ed informa dei risultati relativi la Giunta Provinciale la quale
promuove le eventuali ulteriori iniziative del caso.
Nel caso di incidenti accaduti a veicoli provinciali, il guidatore ne informa
immediatamente il responsabile del Servizio da cui dipende, il quale provvede a
redigere circostanziato rapporto di quanto avvenuto, con l’indicazione degli
estremi delle coperture assicurative dei terzi comunque coinvolti, da far
pervenire al Servizio Provveditorato entro le 24 ore successive all’incidente.
Il Servizio Provveditorato, in base al rapporto, dispone la denunzia alle
imprese assicuratrici secondo le norme vigenti e, ove sia stato danneggiato il
mezzo, richiede l’effettuazione di urgenza degli accertamenti del caso, per
poter successivamente far eseguire le riparazioni.
Titolo X
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART.71
Controllo e revisione
Il controllo e la revisione della gestione economica e finanziaria è
affidato, in attuazione del Capo VIII del D.Lgs. 77/95 al Collegio dei Revisori il
quale, per l’espletamento delle proprie funzioni:
- ha sede presso gli uffici dell’Ente, nell’ambito dei quali può essere dotato di
idonei locali per la custodia della documentazione inerente ai propri compiti
- può accedere agli atti e documenti dell’Ente tramite il Ragioniere Capo
- ha diritto di ricevere l’ordine del giorno di convocazione del Consiglio con
l’elenco degli oggetti iscritti
- ha diritto di ricevere copia delle deliberazioni e delle determinazioni assunte
dagli organi dell’Ente
Il Collegio dei revisori entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, e del
caso di mancata riconferma, provvederà a consegnare nota scritta al Collegio
subentrante contenente considerazioni sull’andamento gestionale dell’ultimo
esercizio e sulle norme comportamentali del Collegio stesso al fine di garantire
una piena continuità di giudizio sull’attività dell’Ente.
Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza o per
dimissioni dell’incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per
altre cause, il Consiglio Provinciale delibera entro venti giorni da quello in cui è
venuto a conoscenza dell’evento.
ART.72
Elezioni del Collegio dei revisori dei conti
Il Consiglio elegge il collegio dei revisori dei conti, composto di tre
membri scelti fuori dell’ambito dei suoi componenti nel rispetto delle categorie
previste dalla leggi e dallo statuto.
L’elezione di cui al precedente comma ha luogo con voto limitato a due
componenti, espresso per schede segrete.
E’ eletto il candidato di ciascuna categoria che abbia riportato il maggior
numero di voti ai sensi degli articoli 74 e 78 del regolamento degli organi
istituzionali.
Il Presidente comunica al Ministero dell’Interno e al C.N.E.L., entro
sessanta giorni dalla nomina, i dati relativi ai revisori
ART.73
Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti e, se eletti,
decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità
previste per l’elezione a consigliere comunale dalla legge 23 aprile 1981, n.154
e dall’art.2382 del codice civile;
b) i parenti e gli affini fino al 4° grado dei consiglieri provinciali, del Presidente,
del Vice Presidente, degli Assessori, del Segretario Generale e del Ragioniere
Capo;
c) i membri del Comitato Regionale di Controllo della Regione Lombardia, i
dipendenti della Regione Lombardia, delle Province e dei Comuni lombardi.
La cancellazione o la sospensione degli albi professionali è causa di
decadenza dall’ufficio di revisore dei conti.
Il Consiglio dà atto della decadenza di cui ai precedenti commi con
votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei votanti.
ART.74
Funzioni dei revisori
L’organo di revisione predispone la relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di
rendiconto entro il 20 giorni decorrenti dal ricevimento della proposta stessa
approvata dalla Giunta Provinciale.
Tutte le altri funzioni del Collegio dei Revisori sono quelle previste
dall’art.57 della legge 8.6.90 n.142, dal Decreto Ministero degli Interni 4.10.91
(G.U.n.245 del 18.10.91), dall’art.105 del D.Lgs.77/95 e da altre eventuali
successive disposizioni legislative o ministeriali.
Il Consiglio Provinciale, con apposito atto, può attribuire o richiedere al
Collegio dei Revisori ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel
precedente comma.
Per l’espletamento delle proprie funzioni il Collegio può dotarsi di un
regolamento autonomo.
ART.75
Cause di cessazione
Oltre ai casi previsti dall’art.101 del D.Lgs.77/95 il revisore cessa
dall’incarico qualora l’impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere
l’incarico perduri per oltre un semestre consecutivo.
ART.76
Revoca dei Revisori
Uno o più revisori possono essere revocati anticipatamente dal Consiglio
in caso di protratta inadempienza delle funzioni previste dal precedente art.74
nonchè dal relativo disciplinare di incarico.
Il procedimento è avviato dal Presidente della Provincia con una
contestazione scritta di addebito ed è concesso un termine per le
controdeduzioni non inferiore a 10 giorni.
In mancanza delle deduzioni nel termine assegnato o se le deduzioni
non siano ritenute accoglibili dal Presidente, questi iscrive la proposta di revoca
all’ordine del giorno del primo Consiglio utile. Il Consiglio si esprime con
votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il procedimento di revoca può altresì essere motivatamente proposto al
Presidente da un terzo dei Consiglieri assegnati. La procedura da seguire è
quella prevista al comma precedente e si conclude comunque in Consiglio
Provinciale.
ART.77
Sostituzione dei revisori
In caso di morte, di dimissione, di decadenza o di revoca di un revisore,
il Consiglio provvede alla sua sostituzione mediante elezione secondo le norme
dei pertinenti articoli del regolamento degli organi istituzionali.
I nuovi revisori scadono insieme con quelli in carica.
Il Presidente comunica al Ministero dell’Interno e al C.N.E.L., entro
sessanta giorni dalla sostituzione, i dati relativi ai sostituti.
ART.78
Rielezione dei revisori
I revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui la deliberazione di elezione è divenuta
esecutiva.
Il Consiglio deve eleggere il nuovo Collegio dei revisori almeno sessanta
giorni prima della scadenza del triennio di durata del Collegio dei revisori in
carica.
ART.79
Trattamento economico dei Revisori
Il compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti è stabilito con la
deliberazione di nomina entro i limiti fissati e con le modalità indicate dagli
artt.107 e 122 del D.Lgs.77/95.
Titolo XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART.80
Norme di prima applicazione
Le operazioni riguardanti la valutazione dei beni provinciali da prendere
in carico nell’inventario generale, dovranno avvenire entro i termini di legge.
I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio sono
considerati interamente ammortizzati ed inseriti nell’inventario con valore
figurativo di L.1.
ART.81
Abrogazione
E’ abrogato il precedente Regolamento approvato dal Consiglio
Provinciale nella seduta 19.12.95 al n.159.
ART.82
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione per 15
giorni all’Albo pretorio della Provincia ad avvenuta esecutività dell’atto.
Art. 83
Sperimentazione armonizzazione contabile
1. Nel periodo di sperimentazione di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011 n. 118, così come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 102/2013 (c.d.
armonizzazione di sistemi contabili), si applicano le disposizioni di cui al DPCM
28.12.2011 e i seguenti principi contabili e schemi, approvati dal Ministero
dell’Economia e Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
(ARCONET):
• Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
• Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
• Principio contabile applicato concernente la contabilità economicapatrimoniale;
• Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
• Il piano dei conti integrato degli enti locali;
• Schemi del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio
consolidato.
2. Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili qualora in
contrasto o non coerenti con i principi contabili richiamati al comma uno del
presente articolo.
3. Gli strumenti di programmazione
Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
• Il Documento unico di programmazione (DUP);
• Lo schema concernente la delibera del bilancio di previsione finanziario;
• Il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla
Giunta entro dieci giorni dall’approvazione del Bilancio;
• Il piano degli indicatori di bilancio;
• Lo schema di deliberazione di assestamento del bilancio, comprendente
lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
• Le variazioni di bilancio;
• Lo schema riguardante il rendiconto della gestione.
Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta approva lo schema riguardante la
deliberazione
del bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo, da sottoporre al
Consiglio.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio delibera il bilancio di
previsione riguardante il triennio successivo.
Il rendiconto della gestione è approvato dalla Giunta entro il 30 aprile dell’anno
successivo, mentre il Consiglio lo approva entro il 31 maggio.
4. La struttura delle entrate e delle spese del bilancio
La parte Entrata è aggregata in titoli, tipologie e categorie.
− I titoli rappresentano la fonte di provenienza delle entrate;
− Le tipologie individuano la natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna
fonte;
− Le categorie dettagliano l’oggetto dell’entrata.
La parte Spesa è aggregata in missioni e programmi;
− Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici;
− I programmi esprimono gli aggregati omogenei di attività.
Nel bilancio di previsione triennale, nella parte entrata e spesa, sono indicati i
valori riguardanti:
− L’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
− L’importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell’anno
precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di
elaborazione del bilancio di previsione;
− L’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di
cui si autorizza l’impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si
riferisce;
− L’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di
cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza
distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e residui.
5. Funzione autorizzatoria del bilancio di previsione
Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario, riguardanti gli
esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce, hanno natura autorizzatoria,
costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, con esclusione delle previsioni
riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per
conto di terzi, i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.
Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti le
accensioni di prestiti.
Nel caso di eventi intervenuti in seguito all’approvazione del bilancio, la Giunta,
nelle more della necessaria variazione, può limitare la natura autorizzatoria
degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di
garantire gli equilibri stessi. Con riferimento a tali stanziamenti non possono
essere assunte obbligazioni giuridiche.
6. Piano esecutivo di gestione
La Giunta provinciale approva il Piano esecutivo di gestione, attraverso la
ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente
articoli, e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente
in articoli, attribuendo ai titolari di centri di responsabilità le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
L’approvazione dovrà avvenire indicativamente nella prima seduta successiva
all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio.
I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei
conti finanziario.
L’Ente può scegliere di classificare i capitoli fino al quinto livello.
7. Piano degli indicatori di bilancio
L’Ente approva il piano degli indicatori contestualmente al bilancio di previsione
o in una seduta da tenersi entro i successivi 30 giorni.
L’Ente approva il piano degli indicatori di risultato contestualmente al bilancio
consuntivo o in una seduta da tenersi entro i successivi 30 giorni.
I piani sono divulgati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale sezione
Amministrazione Trasparente.
8. Variazioni
Tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di
provvedimenti contenenti variazione al bilancio nel corso dell’esercizio, secondo
le stesse norme previste per il primo esercizio.
Le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato
devono essere fatte, anche con riferimento agli stanziamenti degli esercizi
successivi, al fine di garantire sempre l’equivalenza tra l’importo complessivo
degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la
somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata
per ciascun esercizio considerato nel bilancio.
Il fondo pluriennale vincolato in entrata del primo esercizio corrisponde
all’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal
consuntivo.
Spettano al Consiglio:
• parte Entrata:
◦ ogni variazione che modifichi il Titolo e la Tipologia.
• parte Uscita:
◦ ogni variazione che modifica lo stanziamento di spesa della missione e
del programma, come pure la ripartizione in titoli dello stanziamento del
programma.
Spettano alla Giunta:
• parte Entrata:
◦ ogni variazione compensativa tra categorie all’interno della stessa
tipologia e le variazioni che si riferiscono alle previsioni di cassa.
• parte Uscita:
◦ variazioni compensativa tra i macroaggregati all’interno dello stesso
Titolo
Programma e Missione;
− variazioni concernenti gli stanziamenti di cassa, garantendo che il
fondo alla fine dell’esercizio non riporti un dato negativo;
− i prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste;
− variazioni compensative nelle dotazioni di personale già in
servizio, a seguito di trasferimento interno tra Missioni e
Programmi;
− Spettano al Dirigente del Settore risorse economiche e finanziarie:
− le variazioni tra capitoli all’interno della stessa categoria(Entrate);
− le variazioni compensative tra i capitoli all’interno del medesimo
macroaggregato.
− (Uscite);
− le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati. Le variazioni di
bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato
sono comunicate trimestralmente alla Giunta;
− le variazioni di bilancio riguardanti utilizzo della quota vincolata
dell’avanzo derivante da stanziamenti di bilancio dell’esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate.
Sono vietate le variazioni di Giunta compensative tra macroaggregati
appartenenti a titoli diversi.
Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto
terzi e partite di giro in favore di altre parti. Sono vietati gli spostamenti di
somme tra residui e competenza.
9. Risultato di amministrazione
Al Bilancio di previsione deve essere allegata la tabella dimostrativa del
risultato di amministrazione presunto, che evidenzi i risultati presuntivi della
gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, e consenta l’elaborazione di previsioni coerenti, oltre che verificare
l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.
Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione,
realizzare il pareggio di bilancio, in sede preventiva, attraverso l’utilizzo
dell’avanzo d’amministrazione non accertato e verificato a seguito della
procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive
variazioni, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione
presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti
dall’ultimo consuntivo approvato.
Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo della quota vincolata
dell’avanzo d’amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il
bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con deliberazione di Giunta,
del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, in
conformità a un preconsuntivo concernente le entrate e alle spese vincolate.
Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del
consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di
amministrazione, possono essere compiute solo dopo l’approvazione da parte
della Giunta del prospetto aggiornato del risultato presunto.
Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e
destinati.
Il principio applicato 9.2 definisce la natura di detti fondi e il loro utilizzo
temporale.
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il
bilancio di previsione, o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a
seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in
ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
L’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione è prioritariamente destinato alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione
finanziaria dell’ente.
E’ possibile impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione
”svincolata” sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo
crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno,
per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità
nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si
riferisce.
L’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è
consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio con le regole del principio
applicato n. 9.2.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato
d’amministrazione presunto evidenzi un disavanzo, non è possibile proseguire
la gestione secondo le regole dell’esercizio provvisorio. Occorre che l’Ente
proceda all’immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le
spese il disavanzo.
10.Fondo crediti di dubbia e incerta esigibilità
Al bilancio di previsione sono allegati almeno i tre prospetti concernenti la
composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento
a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.
Detti prospetti dovranno rappresentare la composizione del fondo a livello di
tipologie.
L’accantonamento effettivo di bilancio non deve essere inferiore
all’accantonamento obbligatorio al fondo, ma può essere superiore per libera
scelta prudenziale, per la quale si darà motivazione nella nota integrativa.
L’importo degli accantonamenti al fondo crediti stanziati nel bilancio di
previsione nel titolo secondo della spesa si riferisce alle entrate del titolo
quarto, mentre l’importo del fondo iscritto nel titolo primo spesa si riferisce alle
entrate del titolo primo e terzo.
11. Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già
accertate, destinate a finanziare obbligazioni passive già impegnate ma esigibili
in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
E’ iscritto in bilancio prima di tutte le entrate e le spese; è costituito, in entrata,
da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale; nella spesa, da una
voce denominata “fondo pluriennale vincolato” per ciascun’unità di voto
riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di
spesa.
Nel primo anno di applicazione, tra le entrate del bilancio non è ancora
possibile iscrivere il fondo pluriennale vincolato relativo ai residui.
Solo a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, deliberato entro i
termini previsti per l’approvazione del rendiconto, sarà possibile determinare il
Fondo pluriennale vincolato ed iscriverlo, tramite variazione di bilancio, nella
parte entrata del bilancio di previsione.
Si procederà contestualmente ad adeguare gli stanziamenti di entrata e di
spesa necessari per consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli
impegni individuati dalla delibera di riaccertamento dei residui.
12. Principio della competenza finanziaria potenziata
La gestione contabile deve uniformarsi al principio della competenza finanziaria
potenziata.
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che danno
luogo a entrate e spese per l’Ente, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, e con imputazione nell’esercizio
in cui l’obbligazione viene a scadenza.
Ogni Dirigente è tenuto ad assumere l’atto di accertamento dell’entrata, che
presuppone l’acquisizione d’idonea documentazione attraverso la quale sono
verificati ed attestati i seguenti requisiti:
− la ragione del credito che da luogo a obbligazioni attive;
− il titolo giuridico che supporta il credito;
− l’individuazione del soggetto debitore;
− l’ammontare del credito;
− la relativa scadenza.
L’impegno di spesa si registra quando è perfezionata l’obbligazione giuridica,
che è e viene imputata nell’esercizio in cui si prevede l’esigibilità.
L’atto d’impegno di spesa riguardante il Titolo Primo, dovrà indicare le date di
pagamento.
Gli elementi costitutivi dell’impegno sono:
− la ragione del debito;
− la determinazione della somma da pagare;
− il soggetto creditore;
− la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio;
− la relativa scadenza.
13. Pubblicazione
Il Bilancio di previsione finanziario e il Piano esecutivo di gestione, nonché le
relative variazioni apportate in corso d’esercizio, dopo la loro approvazione
sono pubblicati senza indugio sul sito internet dell’Ente.
14. Partecipazione alla sperimentazione da parte dell’Azienda speciale
L’Azienda speciale Ufficio d’ambito della Provincia di Cremona partecipa alla
sperimentazione.
L’Azienda in contabilità economica patrimoniale è tenuta solo a sperimentare le
disposizioni riguardanti gli enti in contabilità civilistica, con la rilevazione SIOPE
e l’elaborazione di un prospetto concernente la ripartizione della propria spesa
per missioni e programmi e gruppi Cofag. Il prospetto è allegato al bilancio
d’esercizio.
15. Riaccertamento dei residui attivi e passivi
Con il riaccertamento, i residui sono costituiti solo da obbligazioni
giuridicamente esigibili.
La ricognizione è diretta a verificare:
− la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità;
− l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione
dell’accertamento o dell’impegno;
− il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
− la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in
bilancio.
L’operazione di riaccertamento consente di individuare:
− i crediti di dubbia e difficile esazione;
− i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
− i crediti riconosciuti insussistenti;
− i debiti insussistenti o prescritti;
− i crediti ed i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di
errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali
è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
− i crediti e i debiti imputati all’esercizio di riferimento, che non sono di
competenza finanziaria di tal esercizio, per i quali è necessario
procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il
debito è esigibile.
Ogni anno, prima della predisposizione del rendiconto, occorre in ossequio al
principio contabile generale n. 9 della prudenza effettuare la rideterminazione
dei residui come contemplato dal principio operativo 9.1.
16. Servizio di Tesoreria
Il corretto avvio delle procedure, secondo il nuovo schema di bilancio, coinvolge
anche il Tesoriere, il quale adegua la propria attività alle nuove disposizioni
intervenute, con particolare riferimento sia alla resa del conto, che all’ordinativo
informatico, come dettagliato dalla convenzione sottoscritta.
Al Tesoriere sono trasmesse le informazioni che si riferiscono al bilancio
annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell’esercizio e degli
stanziamenti approvati, con le articolazioni previste nello schema di bilancio.
Durante la gestione devono essere altresì tempestivamente inviate:
− le variazioni al bilancio di previsione;
− le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
− le variazioni del fondo pluriennale vincolato eseguite nel corso
dell’esercizio.
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