L’alpeggio nel Veneto dalla malga all’impresa alimentare Tavola Rotonda, 5 aprile 2012 Villa Nievo Bonin Longare, Montecchio Precalcino (Vi) MONTICAZIONE E DEMONTICAZIONE: I REQUISITI SANITARI Dott. Alberto Piovanelli Direttore f.f. Servizio Sanità animale ed Igiene degli allevamenti [email protected] L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 2 RIFERIMENTI NORMATIVI L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 3 Normativa Comunitaria Decisione (CE) n. 672/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 4 Normativa Nazionale D.P.R. n. 320/1954: “ Regolamento di polizia veterinaria” D.P.R. n. 317/1996: “ Norme di attuazione della Dir. 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali e successive modifiche ed integrazioni” D.L.vo n. 146/2001: “ Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” Ordinanza Ministero della Salute 10 febbraio 2012: recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni e nelle Provincie autonome del nord est italiano L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 5 Normativa Regionale O.R. n. 64/2005: “Disciplina per la movimentazione degli animali destinati all’alpeggio” D.G.R. Veneto n. 2773/2009: “Disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi: attuazione dell’accordo del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano” D.G.R. Veneto n. 273/2010: “Piano regionale di eradicazione della Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina e della Brucellosi ovi-caprina. Piano regionale di controllo del Bovine Virus Diarrhoea Virus. Programma regionale Paratubercolosi (2010-2012)” Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti prot. n. 177594 del 30/3/2010: “Rabbia silvestre - chiarimenti in merito alla vaccinazione pre-contagio degli animali destinati al pascolo” D.R. n. 139/2010:“Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24/11/2009 - Misure urgenti per contrastare l'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione” Nota Regione Veneto prot n. 627074 del 30/11/2010: “ Vaccinazione antirabbica nei cani” Nota del Dirigente dell’Unità Progetto Veterinaria prot. n.153366 del 30/3/2012:“O.M. 10/02/12 – Chiarimenti in merito alla vaccinazione antirabbica pre contagio degli animali destinati al pascolo” L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 6 REQUISITI SANITARI DEGLI ANIMALI DESTINATI ALL’ALPEGGIO L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 7 Bovini, bufalini da riproduzione Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, scortati dal documento di identificazione (passaporto) e provenire da: • allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi • allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi • allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 8 Bovini, bufalini da riproduzione Inoltre devono risultare negativi da non oltre 30 giorni a: • una prova nei riguardi della Rinotracheite infettiva (IBR) se di età superiore ai 9 mesi • un accertamento virologico per Diarrea Virale Bovina (BVD) se di età compresa tra i 2 ed i 24 mesi ed essere: • vaccinati contro il carbonchio ematico/carbonchio sintomatico ove richiesto • vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni ove richiesto L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 9 Bovini, bufalini da produzione (ingrasso) Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, scortati dal documento di identificazione (passaporto) e provenire da: • allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi od accreditati • allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi od accreditati • allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica od accreditati L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 10 Bovini, bufalini da produzione (ingrasso) Inoltre devono risultare negativi da non oltre 30 giorni a: • una prova di intradermotubercolinizzazione se di età superiore ai 42 giorni • una prova sierologica per la brucellosi e leucosi bovina se di età superiore ai 12 mesi o comunque se animali sessualmente maturi • una prova nei riguardi della Rinotracheite infettiva (IBR) se di età superiore ai 9 mesi • un accertamento virologico per Diarrea Virale Bovina (BVD) se di età compresa tra i 2 ed i 24 mesi o comunque in animali sessualmente maturi ed essere: • vaccinati contro il carbonchio ematico/carbonchio sintomatico ove richiesto • vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni ove richiesto L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 11 Bovini, bufalini da riproduzione e/o ingrasso E’ possibile alpeggiare anche bovini positivi per Rinotracheite infettiva (IBR) o di stato sanitario sconosciuto purché vaccinati da non meno di 15 e da non oltre 60 giorni con l’esclusione della provincia di Belluno. I maschi interi di qualunque età devono essere sempre testati L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 12 Ovi-caprini Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e provenire da: • allevamenti ufficialmente indenni per brucellosi Inoltre: • tutti i capi controllabili di età superiore ai 6 mesi, nei 90 giorni precedenti lo spostamento, debbono esser stati sottoposti, con esito negativo, ad un controllo sierologico per brucellosi • aver subito un trattamento con antiparassitario prima della partenza • vaccinati contro il carbonchio ematico/carbonchio sintomatico ove richiesto • essere stati vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni, ove richiesto • dopo la demonticazione il gregge deve venire ricontrollato a campione (D.G.R. 273/10) L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 13 Equidi Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e scortati dal documento di identificazione (passaporto) Inoltre: • essere stati sottoposti, con esito negativo, nei 24 mesi antecedenti alla movimentazione alla prova per l’ Anemia Infettiva Equina (per i muli ogni 12 mesi) • vaccinati contro il carbonchio ematico/carbonchio sintomatico ove richiesto • essere stati vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni ove richiesto L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 14 Suini Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente Inoltre devono: • provenire da allevamenti accreditati per Malattia Vescicolare • provenire da allevamenti accreditati e/o vaccinati per la Malattia di Aujeszky L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 15 Cani Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed iscritti all’anagrafe canina Inoltre devono: • essere stati vaccinati o rivaccinati per la rabbia da almeno 21 giorni • aver subito un trattamento con farmaci antielmintici (tenicida) prima della partenza L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 16 Malga La malga deve: • essere registrata in banca dati bovina secondo quanto previsto dalla normativa vigente • aver subito una accurata pulizia dei locali • essere stata, successivamente alle operazioni di pulizia, disinfettata prima del carico dal Personale dell’ex Presidio Veterinario Multizonale L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 17 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEGLI ANIMALI VERSO L’ALPEGGIO L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 18 Bovini Norme comuni L’allevatore, per trasferire gli animali in alpeggio, deve: • presentare richiesta di autorizzazione per l’alpeggio presso la sede del proprio Servizio Veterinario redigendo il Mod. 6 previsto dal D.P.R. 320/54 (allegato 1) almeno 15 giorni dalla partenza • compilare i quadri A e C della Dichiarazione di provenienza degli animali Mod. 4 (allegato 2) • far sottoscrivere dal Servizio Veterinario nel quadro E della Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4 le attestazioni sanitarie ed i trattamenti immunizzanti effettuati; questi ne trasmette una copia via fax al Servizio Veterinario di destinazione • l’elenco degli animali movimentati può essere sostituito dal Mod. 2/33 opportunamente vistato L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 19 Bovini Nel territorio della stessa Azienda Sanitaria • In alternativa può essere utilizzato Mod. 2/33, opportunamente vidimato ed integrato, in allegato alla Dichiarazione di provenienza degli animali Mod. 4 redatta dall’allevatore • Non è prevista la visita sanitaria prima della partenza degli animali L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 20 Bovini Nel territorio di una Azienda Sanitaria della Regione L’allevatore, inoltre, deve: • richiedere la visita sanitaria del Servizio Veterinario presso l’allevamento nei tre giorni precedenti la partenza. L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 21 Bovini Nel territorio di una Azienda Sanitaria di altre Regioni e/o Provincie autonome L’allevatore, inoltre, deve: • richiedere il Certificato di Origine e Sanità per l’alpeggio - Mod. 7 (allegato 3), previsto dal D.P.R. 320/54, da allegare alla Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4, compilato in ogni sua parte • richiedere la visita sanitaria del Servizio Veterinario presso l’allevamento nei tre giorni precedenti la partenza. E’ consigliato in ogni caso di presentare la richiesta di autorizzazione all’alpeggio con largo anticipo. L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 22 Ovi - caprini L’allevatore per trasferire gli animali in regime di alpeggio, deve: • presentare al Sindaco del Comune di destinazione, almeno 15 giorni prima dello spostamento, domanda di alpeggio tramite il Mod. 8-A (allegato 4) allegato al libretto di pascolo vagante; Il Sindaco, ove nulla osti, ne darà comunicazione al Sindaco del Comune competente per territorio sul gregge da spostare • Far trascrivere dal Servizio Veterinario l’esito delle prove diagnostiche eseguite e degli altri interventi sanitari effettuati sul libretto di pascolo vagante • richiedere il Certificato di Origine e Sanità per l’alpeggio - Mod. 7 (allegato 3), se previsto, da allegare alla Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4, compilato in ogni sua parte • richiedere la visita sanitaria del Servizio Veterinario presso l’allevamento nei tre giorni precedenti la partenza. L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 23 Equidi e Suini L’allevatore, per trasferire gli animali in alpeggio, deve: • compilare, i quadri A e C della Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4 (allegato 2) • far sottoscrivere dal Servizio Veterinario, nel quadro E Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4, le attestazioni sanitarie ed i trattamenti immunizzanti effettuati (suini) • richiedere il Certificato di Origine e Sanità per l’alpeggio - Mod. 7 (allegato 3), se previsto, da allegare alla Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4, compilato in ogni sua parte L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 24 Obblighi del Conduttore della malga Il Conduttore della malga deve comunicare, entro 15 giorni, l’arrivo degli animali all’Autorità competente E’ tenuto a respingere gli animali sprovvisti dei requisiti prescritti ed a comunicare il fatto l’Autorità Comunale ed il Servizio Veterinario L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 25 Documentazione da detenere presso la malga durante il periodo dell’alpeggio Il Conduttore della malga, durante tutto il periodo, dovrà detenere: • Mod. 7 e Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4 per tutti gli animali monticati, integrati con eventuali Mod. 2/33 in allegato • Registro di monticazione,* sul quale vengono trascritti gli estremi identificativi degli animali nonché le ralative aziende di provenienza; in alternativa può essere sostituito dalla tenuta delle copie delle Dichiarazioni di provenienza degli animali - Mod. 4 • Passaporti degli animali presenti in alpeggio • Registro dei trattamenti farmacologici, nel quale registrare i trattamenti eseguiti durante il periodo dell’alpeggio (allegato 5); in caso di trattamento per il quale non sia ancora trascorso il tempo di sospensione, di ciò ne sarà data evidenza nel Dichiarazioni di provenienza degli animali - Mod. 4 di demonticazione * Tale registro dovrà essere riconsegnato al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria del Comune sede del pascolo al momento della demonticazione L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 26 Movimentazione degli animali verso l’allevamento di origine (demonticazione) Alla fine del periodo di alpeggio, ma prima dello spostamento degli animali, il conduttore della malga deve: • compilare i quadri A e C della Dichiarazione di provenienza degli animali Mod. 4 • compilare il quadro retrostante del Mod. 7, se previsto • richiedere l’intervento del Servizio Veterinario competente territorialmente sulla malga per la visita sanitaria degli animali e la compilazione del quadro E della Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4 e/o del Mod. 7 • spedire una copia compilata della Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4 al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria di partenza ed una copia a quello di destinazione. L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 27 Trasporto degli animali verso/dall’alpeggio Il trasporto verso/dall’ alpeggio può essere effettuato da: Trasportatori • devono essere autorizzati • gli automezzi devono essere puliti e disinfettati prima del carico • i conducenti devono essere muniti dell’attestato di idoneità Allevatori • devono essere registrati come produttori primari (Reg. CE 852/2004) • devono presentare un’auto-dichiarazione di produttore primario che trasporta i propri animali (allegato I) • trasportare con mezzi propri, puliti e disinfettati prima del carico, i propri animali (art. 3 e 27 Reg. CE 1/2005) L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 28 Grazie per l’attenzione. L’alpeggio nel Veneto, dalla malga all’impresa alimentare Montecchio Precalcino, giovedì 5 aprile 2012 29