L’alpeggio nel Veneto
dalla malga all’impresa alimentare
Tavola Rotonda, 5 aprile 2012
Villa Nievo Bonin Longare, Montecchio Precalcino (Vi)
MONTICAZIONE E
DEMONTICAZIONE:
I REQUISITI SANITARI
Dott. Alberto Piovanelli
Direttore f.f. Servizio Sanità animale
ed Igiene degli allevamenti
[email protected]
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Normativa Comunitaria
Decisione (CE) n. 672/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce
regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone
di montagna
Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene
per gli alimenti di origine animale
Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali
Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate
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Normativa Nazionale
D.P.R. n. 320/1954: “ Regolamento di polizia veterinaria”
D.P.R. n. 317/1996: “ Norme di attuazione della Dir. 92/102/CEE sulla
identificazione e registrazione degli animali e successive modifiche ed
integrazioni”
D.L.vo n. 146/2001: “ Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti”
Ordinanza Ministero della Salute 10 febbraio 2012: recante misure per
prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni e nelle Provincie
autonome del nord est italiano
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Normativa Regionale
O.R. n. 64/2005: “Disciplina per la movimentazione degli animali destinati all’alpeggio”
D.G.R. Veneto n. 2773/2009: “Disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi:
attuazione dell’accordo del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano”
D.G.R. Veneto n. 273/2010: “Piano regionale di eradicazione della Tubercolosi, Brucellosi e
Leucosi bovina e della Brucellosi ovi-caprina. Piano regionale di controllo del Bovine Virus
Diarrhoea Virus. Programma regionale Paratubercolosi (2010-2012)”
Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti prot. n. 177594 del
30/3/2010: “Rabbia silvestre - chiarimenti in merito alla vaccinazione pre-contagio degli
animali destinati al pascolo”
D.R. n. 139/2010:“Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24/11/2009
- Misure urgenti per contrastare l'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e
integrazione”
Nota Regione Veneto prot n. 627074 del 30/11/2010: “ Vaccinazione antirabbica nei cani”
Nota del Dirigente dell’Unità Progetto Veterinaria prot. n.153366 del 30/3/2012:“O.M.
10/02/12 – Chiarimenti in merito alla vaccinazione antirabbica pre contagio degli animali
destinati al pascolo”
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REQUISITI SANITARI
DEGLI ANIMALI DESTINATI
ALL’ALPEGGIO
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Bovini, bufalini da riproduzione
Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, scortati dal documento di identificazione
(passaporto) e provenire da:
• allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi
• allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi
• allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica
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Bovini, bufalini da riproduzione
Inoltre devono risultare negativi da non oltre 30 giorni a:
• una prova nei riguardi della Rinotracheite infettiva (IBR) se di età
superiore ai 9 mesi
• un accertamento virologico per Diarrea Virale Bovina (BVD) se di età
compresa tra i 2 ed i 24 mesi
ed essere:
• vaccinati contro il carbonchio ematico/carbonchio sintomatico ove
richiesto
• vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni ove richiesto
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Bovini, bufalini da produzione (ingrasso)
Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, scortati dal documento di identificazione
(passaporto) e provenire da:
• allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi od accreditati
• allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi od accreditati
• allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica od accreditati
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Bovini, bufalini da produzione (ingrasso)
Inoltre devono risultare negativi da non oltre 30 giorni a:
• una prova di intradermotubercolinizzazione se di età superiore ai 42 giorni
• una prova sierologica per la brucellosi e leucosi bovina se di età superiore
ai 12 mesi o comunque se animali sessualmente maturi
• una prova nei riguardi della Rinotracheite infettiva (IBR) se di età superiore
ai 9 mesi
• un accertamento virologico per Diarrea Virale Bovina (BVD) se di età
compresa tra i 2 ed i 24 mesi o comunque in animali sessualmente maturi
ed essere:
• vaccinati contro il carbonchio ematico/carbonchio sintomatico ove
richiesto
• vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni ove richiesto
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Bovini, bufalini da riproduzione e/o ingrasso
E’ possibile alpeggiare anche bovini positivi per Rinotracheite infettiva (IBR)
o di stato sanitario sconosciuto purché vaccinati da non meno di 15 e da
non oltre 60 giorni con l’esclusione della provincia di Belluno.
I maschi interi di qualunque età devono essere sempre testati
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Ovi-caprini
Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa
vigente e provenire da:
• allevamenti ufficialmente indenni per brucellosi
Inoltre:
• tutti i capi controllabili di età superiore ai 6 mesi, nei 90 giorni precedenti
lo spostamento, debbono esser stati sottoposti, con esito negativo, ad un
controllo sierologico per brucellosi
• aver subito un trattamento con antiparassitario prima della partenza
• vaccinati contro il carbonchio ematico/carbonchio sintomatico ove
richiesto
• essere stati vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni, ove richiesto
• dopo la demonticazione il gregge deve venire ricontrollato a campione
(D.G.R. 273/10)
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Equidi
Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e scortati dal documento di identificazione
(passaporto)
Inoltre:
• essere stati sottoposti, con esito negativo, nei 24 mesi antecedenti alla
movimentazione alla prova per l’ Anemia Infettiva Equina (per i muli
ogni 12 mesi)
• vaccinati contro il carbonchio ematico/carbonchio sintomatico ove
richiesto
• essere stati vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni ove richiesto
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Suini
Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla
normativa vigente
Inoltre devono:
• provenire da allevamenti accreditati per Malattia Vescicolare
• provenire da allevamenti accreditati e/o vaccinati per la Malattia di
Aujeszky
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Cani
Gli animali devono essere identificati secondo quanto previsto dalla
normativa vigente ed iscritti all’anagrafe canina
Inoltre devono:
• essere stati vaccinati o rivaccinati per la rabbia da almeno 21 giorni
• aver subito un trattamento con farmaci antielmintici (tenicida) prima
della partenza
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Malga
La malga deve:
• essere registrata in banca dati bovina secondo quanto previsto dalla
normativa vigente
• aver subito una accurata pulizia dei locali
• essere stata, successivamente alle operazioni di pulizia, disinfettata
prima del carico dal Personale dell’ex Presidio Veterinario Multizonale
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AUTORIZZAZIONE
AL TRASFERIMENTO
DEGLI ANIMALI
VERSO L’ALPEGGIO
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Bovini
Norme comuni
L’allevatore, per trasferire gli animali in alpeggio, deve:
• presentare richiesta di autorizzazione per l’alpeggio presso la sede del
proprio Servizio Veterinario redigendo il Mod. 6 previsto dal D.P.R.
320/54 (allegato 1) almeno 15 giorni dalla partenza
• compilare i quadri A e C della Dichiarazione di provenienza degli animali Mod. 4 (allegato 2)
• far sottoscrivere dal Servizio Veterinario nel quadro E della Dichiarazione
di provenienza degli animali - Mod. 4 le attestazioni sanitarie ed i
trattamenti immunizzanti effettuati; questi ne trasmette una copia via fax
al Servizio Veterinario di destinazione
• l’elenco degli animali movimentati può essere sostituito dal Mod. 2/33
opportunamente vistato
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Bovini
Nel territorio della stessa Azienda Sanitaria
• In alternativa può essere utilizzato Mod. 2/33, opportunamente vidimato
ed integrato, in allegato alla Dichiarazione di provenienza degli animali Mod. 4 redatta dall’allevatore
• Non è prevista la visita sanitaria prima della partenza degli animali
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Bovini
Nel territorio di una Azienda Sanitaria della Regione
L’allevatore, inoltre, deve:
• richiedere la visita sanitaria del Servizio Veterinario presso l’allevamento
nei tre giorni precedenti la partenza.
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Bovini
Nel territorio di una Azienda Sanitaria di altre Regioni e/o Provincie autonome
L’allevatore, inoltre, deve:
• richiedere il Certificato di Origine e Sanità per l’alpeggio - Mod. 7 (allegato
3), previsto dal D.P.R. 320/54, da allegare alla Dichiarazione di provenienza
degli animali - Mod. 4, compilato in ogni sua parte
• richiedere la visita sanitaria del Servizio Veterinario presso l’allevamento nei
tre giorni precedenti la partenza.
E’ consigliato in ogni caso di presentare la richiesta di autorizzazione
all’alpeggio con largo anticipo.
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Ovi - caprini
L’allevatore per trasferire gli animali in regime di alpeggio, deve:
• presentare al Sindaco del Comune di destinazione, almeno 15 giorni prima
dello spostamento, domanda di alpeggio tramite il Mod. 8-A (allegato 4)
allegato al libretto di pascolo vagante; Il Sindaco, ove nulla osti, ne darà
comunicazione al Sindaco del Comune competente per territorio sul gregge da
spostare
• Far trascrivere dal Servizio Veterinario l’esito delle prove diagnostiche
eseguite e degli altri interventi sanitari effettuati sul libretto di pascolo
vagante
• richiedere il Certificato di Origine e Sanità per l’alpeggio - Mod. 7 (allegato 3),
se previsto, da allegare alla Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod.
4, compilato in ogni sua parte
• richiedere la visita sanitaria del Servizio Veterinario presso l’allevamento nei
tre giorni precedenti la partenza.
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Equidi e Suini
L’allevatore, per trasferire gli animali in alpeggio, deve:
• compilare, i quadri A e C della Dichiarazione di provenienza degli animali
- Mod. 4 (allegato 2)
• far sottoscrivere dal Servizio Veterinario, nel quadro E Dichiarazione di
provenienza degli animali - Mod. 4, le attestazioni sanitarie ed i
trattamenti immunizzanti effettuati (suini)
• richiedere il Certificato di Origine e Sanità per l’alpeggio - Mod. 7
(allegato 3), se previsto, da allegare alla Dichiarazione di provenienza
degli animali - Mod. 4, compilato in ogni sua parte
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Obblighi del Conduttore della malga
Il Conduttore della malga deve comunicare, entro 15 giorni, l’arrivo degli
animali all’Autorità competente
E’ tenuto a respingere gli animali sprovvisti dei requisiti prescritti ed a
comunicare il fatto l’Autorità Comunale ed il Servizio Veterinario
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Documentazione da detenere presso la malga
durante il periodo dell’alpeggio
Il Conduttore della malga, durante tutto il periodo, dovrà detenere:
• Mod. 7 e Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4 per tutti gli
animali monticati, integrati con eventuali Mod. 2/33 in allegato
• Registro di monticazione,* sul quale vengono trascritti gli estremi
identificativi degli animali nonché le ralative aziende di provenienza; in
alternativa
può essere sostituito dalla tenuta delle copie delle
Dichiarazioni di provenienza degli animali - Mod. 4
• Passaporti degli animali presenti in alpeggio
• Registro dei trattamenti farmacologici, nel quale registrare i trattamenti
eseguiti durante il periodo dell’alpeggio (allegato 5); in caso di
trattamento per il quale non sia ancora trascorso il tempo di sospensione,
di ciò ne sarà data evidenza nel Dichiarazioni di provenienza degli animali
- Mod. 4 di demonticazione
* Tale registro dovrà essere riconsegnato al Servizio Veterinario
dell’Azienda Sanitaria del Comune sede del pascolo al momento della
demonticazione
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Movimentazione degli animali verso
l’allevamento di origine (demonticazione)
Alla fine del periodo di alpeggio, ma prima dello spostamento degli animali, il
conduttore della malga deve:
• compilare i quadri A e C della Dichiarazione di provenienza degli animali Mod. 4
• compilare il quadro retrostante del Mod. 7, se previsto
• richiedere l’intervento del Servizio Veterinario competente territorialmente
sulla malga per la visita sanitaria degli animali e la compilazione del
quadro E della Dichiarazione di provenienza degli animali - Mod. 4 e/o del
Mod. 7
• spedire una copia compilata della Dichiarazione di provenienza degli
animali - Mod. 4 al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria di partenza
ed una copia a quello di destinazione.
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Trasporto degli animali verso/dall’alpeggio
Il trasporto verso/dall’ alpeggio può essere effettuato da:
Trasportatori
• devono essere autorizzati
• gli automezzi devono essere puliti e disinfettati prima del carico
• i conducenti devono essere muniti dell’attestato di idoneità
Allevatori
• devono essere registrati come produttori primari (Reg. CE 852/2004)
• devono presentare un’auto-dichiarazione di produttore primario che
trasporta i propri animali (allegato I)
• trasportare con mezzi propri, puliti e disinfettati prima del carico, i
propri animali (art. 3 e 27 Reg. CE 1/2005)
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Grazie per l’attenzione.
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