Polizia Locale Basso Adige
La circolazione stradale delle
macchine agricole
“Quando vi mettete alla guida di un veicolo agricolo, consideratelo importante come
ogni altro mezzo: siate molto attenti sulla strada e circolate sempre nel rispetto altrui
affidandovi soprattutto al vostro buonsenso”.
Relatori:
Assistente Luca Zamperlin
Agente scelto Marco Noni
Bovolone
31 gennaio 2013
• Per poter circolare su strada è necessario che un
veicolo agricolo sia provvisto di:
a - carta di circolazione o certificato di idoneità
tecnica.
b - targa di immatricolazione;
c - certificato di assicurazione
Sia la carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono
rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile, competente per il
territorio (M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della
macchina agricola.
Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi
identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del
proprietario.
Prospetto riepilogativo:
Trattrici agricole con almeno due assi
Carta di circolazione
Macchine agricole operatrici a due o più assi
Carta di circolazione
Rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1.5 t. Carta di circolazione
Macchine agricole operatrice ad un asse
Certificato idoneità
rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t.
Certificato idoneità
Macchine agricole operatrici per l’esecuzione di lavori agricoli,
trainabili dalle macchine semoventi, ad accezione di
quelle di cui al 1°c. art. 107 (aratri, seminatrici ed erpici)
Certificato idoneità
Unica eccezione a quanto sopra descritto in tema di immatricolazione delle
macchine agricole (carta di circolazione o certificato di idoneità) è quella
prevista dal D.M. 4/9/96 n.568 che prende in considerazione quei veicoli già in
circolazione alla data del 06.5.1997 e che prescrive:
Le macchine agricole non soggette ad immatricolazione, ma al solo certificato
di idoneità tecnica e le macchine operatrici agricole a due o più assi (escluse le
mietitrebbie) ed i rimorchi inferiori a 15 q.li già in circolazione alla data del
06.05.1997 sprovviste di documenti di circolazione, si applicano le norme
previgenti per le quali non era previsto alcun documento di circolazione
(D.M. 4/9/96 n.568)
La circolazione su strada di detti veicoli non soggetti a documenti di
circolazione, deve essere accompagnata da una dichiarazione, datata e
firmata dal proprietario del veicolo stesso, riportante la fabbrica, il tipo ed il
numero di telaio del mezzo, nella quale sia attestato che l'immissione in
circolazione è avvenuta in vigenza del D.P.R. 393/59 (previgente codice della
strada) ovvero, entro la data del 06.05.97 in quanto conforme alle norme al
riguardo prescritte.
Attualmente si trovano in circolazione macchine agricole con due tipi di
carta di circolazione, e precisamente quelle che hanno il c.d. vecchio
libretto (mod. MC 820) e quelle con la carta di circolazione, nel modello,
uguale a quello degli altri veicoli (mod. MC 820F)
La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile,
competente per il territorio (M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola.
Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del
veicolo e le generalità del proprietario .
La differenza tra i due tipi di carta di circolazione non è solo nella forma,
ma sta nel fatto che nel “modello vecchio” tutte le eventuali prescrizioni
aggiuntive, a quella riportate nella pagina 3 (quella in immagine), dovevano
essere trascritte nelle pagine successive, mentre nel “modello nuovo” tutte le
caratteristiche tecniche sono riportate nell’allegato tecnico (e ne fa parte
integrante) alla carta di circolazione.
Ad un controllo su strada è bene tenere presente che,
non riportando l’allegato tecnico la targa del veicolo,
occorre controllare che vi sia rispondenza tra:
1. Fabbrica
2. Tipo
3. Numero di omologazione riportato sulla carta di
circolazione e sull’allegato tecnico.
Esempio di allegato tecnico (è su un unico foglio stampato su due facciate)
Da notare (evidenziato in giallo) la fabbrica, il tipo ed il numero di omologazione
che devono corrispondere a quelli riportati sulla carta di circolazione.
Dispositivi di protezione e norme di prevenzione
I dispositivi di protezione, previsti dalle norme di sicurezza
sul lavoro, devono rispettare i parametri stabiliti da tali norme
in elementi costitutivi fondamentali come il sedile, le prese di
forza, le protezioni di ventilatore , cinghie di trasmissione e
superfici di contatto calde potenzialmente lesive
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI RIBALTAMENTO
La Circolare n. 11 del 13 marzo 2005 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con cui detto Ministero è
definitivamente intervenuto per chiarire alcuni aspetti
relativi alla disciplina ed all’uso dei trattori agricoli e
forestali, (che da lungo tempo sono stati oggetto di
discussione tra gli addetti ai lavori), ha definitivamente
richiamato l’obbligo di costruire e commercializzare
trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di
protezione del posto di guida vale a dire telai di
protezione abbinati a sedili muniti di cinture di
sicurezza, quest’ultime intese come sistema per
trattenere il lavoratore all’interno del volume di sicurezza
garantito dal telaio.
Per ridurre i pericoli causati dai ribaltamenti durante la circolazione stradale,
“deve essere presente sulle macchine agricole un dispositivo di protezione in
caso di ribaltamento (telaio o cabina o arco di sicurezza omologati per trattori
a ruote) ”; attualmente sono escluse le macchine agricole a cingoli. La
circolazione in strada pubblica con macchina agricola priva del dispositivo di
protezione, comporta una sanzione amministrativa con il ritiro della carta di
circolazione come sanzione accessoria (art. 112 comma 4 del CdS)
La sanzione è applicabile se la trattrice agricola circola su strada; mentre non è
contestabile la predetta violazione se la trattrice agricola circola su un campo
agricolo;
A salvaguardia dell’incolumità del conducente della macchina agricola, l’obbligo del
dispositivo di protezione è regolato anche da disposizioni legislative facenti capo al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; pertanto in caso di contestazione
dell’art. 112/4°C.d.S., sarà opportuno provvedere a segnalare la violazione anche ai
preposti uffici ministeriali di cui sopra.
Per opportuna conoscenza si fa presente inoltre che in merito all'installazione di strutture
di protezione contro il rischio di capovolgimento dei trattori agricoli, in osservanza di
quanto stabilito nel D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008, la circolare del Ministero dei Trasporti
n. 15253/DIV2-B del 16 maggio 2011 ha precisato che TUTTI i trattori agricoli, anche
quelli che risultino fin dall'origine privi di strutture di protezione contro il rischio di
capovolgimento, DEVONO essere muniti di tali strutture.
Lo stesso D.Lgs n. 81/2008 ai sensi del punto 2.4 dell’allegato V impone altresì il suo
utilizzo con la seguente nota: “ove comunque si possa ravvisare nell'utilizzazione della
macchina, un rischio di ribaltamento col pericolo di schiacciamento del lavoratore, deve
essere installato un sistema di ritenzione”.
Considerando di conseguenza necessaria ed obbligatoria la struttura di protezione come
dispositivo essenziale di un trattore agricolo, la sua mancanza o non conformità viola
l'art. 112 c.4 del CdS che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria con la
sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione del mezzo.
Per conseguire tale obiettivo, utili indicazioni possono già oggi essere desunte dalle linee
guida dell’ISPESL, in particolare: per l'installazione delle cinture di sicurezza, è possibile
fare riferimento alla linea guida "l'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente”
consultabile all’indirizzo web: www.ispels.it
CINTURE DI SICUREZZA SULLE MACCHINE AGRICOLE
L’obbligo delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli è previsto dall’articolo 172
del C.d.S. che indica quali sono i veicoli in cui detto obbligo sussiste; tale
articolo tuttavia non prevede l’obbligo dell’utilizzo delle cinture di sicurezza
per le macchina agricole e neppure per le macchine operatrici.
Relativamente alle trattrici agricole però occorre tenere presente che le stesse ai
sensi dell’art. 271 del Regolamento del C.d.S. devono essere equipaggiate con:
• Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con
uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di
capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il
recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero
dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni
in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente
dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse.
Esempio di cintura di sicurezza in
una macchina agricola
• La mancanza del dispositivo di protezione
anticapovolgimento e/o delle cinture di sicurezza
comporta la violazione dell’art. 112/4 del Codice
della Strada se la trattrice agricola circola su strada,
mentre non è applicabile la predetta violazione se
la trattrice agricola circola su un campo agricolo.
• Inoltre, a salvaguardia dell’incolumità del
conducente della trattrice agricola, obbligo del
dispositivo di protezione è regolato anche da
disposizioni legislative facenti capo al Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale; pertanto in caso di
contestazione dell’art. 112/4° C.d.S., sarà opportuno
provvedere a segnalare la violazione anche ai
preposti uffici ministeriali di cui sopra.
• Concludendo si può, da quanto sopra detto, affermare che in
caso di controllo su strada di una trattrice agricola, possono
ricorrere le seguenti fattispecie di violazioni:
• Trovare in circolazione una trattrice agricola sprovvista dei
sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza):
• 1 Violazione di cui all’art. 112 c. 4 del C.d.S.
• 2 Segnalazione della situazione accertata all’Ufficio
periferico del Ministero del lavoro
• Trovare in circolazione una trattrice agricola provvista dei
sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza), ma non utilizzati da
conducente:
• 3 Violazioni C.d.S. NESSUNA
• 4 Segnalazione della situazione accertata all’Ufficio
periferico del Ministero del lavoro
Durante l'attività agricola è sempre necessario fare sempre attenzione alle
variazioni di pendenza ed ai dislivelli causati dalla conformazione del
terreno (es. in zona collinare) o dal tipo di lavorazione eseguita (es. aratura
in prossimità di fossi o scoline), al fine di prevenire ribaltamenti pericolosi
del vostro mezzo agricolo (generalmente il trattore); le cronache
riferiscono spesso di gravi episodi, con esiti anche fatali all'agricoltore,
dovuti proprio a questo tipo di incidenti. Per questo motivo, anche nei
trattori di vecchia costruzione ed immatricolazione è ora necessaria la
dotazione dell'arco di sicurezza così come è da tempo obbligatoriamente
montato nei trattori di ultima generazione.
REVISIONE DELLA MACCHINE AGRICOLE
Fin dalla pubblicazione nel 1992 del Nuovo Codice della
Strada era previsto all’art. 111 che il Ministero ora delle
politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto
disponesse la revisione generale o parziale delle macchine
agricole; fino ad oggi niente era stato fatto a proposito e l’art.
111 era praticamente inapplicabile.
Un primo passo verso la possibilità di sottoporre a revisione le
macchine agricole è stato fatto con la Legge 17 dicembre
2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge18 ottobre 2012, n. 179), recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese in vigore dal 19/12/2012.
Infatti con detta Legge è stato sostituito il comma 1 dell’art. 111
che ora testualmente recita:
1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella
circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da adottare
entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle
macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’art. 110, al fine
di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di
idoneità per la sicurezza della circolazione.
Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1ºgennaio 2014, la
revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad
immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per
quelle immatricolate antecedentemente al 01 gennaio 2009, ecc.
Bisognerà comunque attendere il Decreto Ministeriale, da pubblicare antro il 28 febbraio
2013, per avere indicazioni più precise sulle modalità e i tempi di scaglionamento delle
scadenze, ma comunque si può affermare che il meccanismo è stato messo in moto e quindi
anche per le macchina agricole, ai fini di garantire la sicurezza degli operatori e della
circolazione delle stesse su strada, andremo verso la normalizzazione come per gli altri
veicoli a motore previsti dal Codice.
Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali
e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature
portate e semiportate
Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono
le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice (pertanto
sono eccezionali), devono essere munite nella parte
posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni
0,50×0,50 metri (vedi figura) a strisce alterne bianche e
rosse, di materiale retroriflettente o fluorescente,
approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con
decreto del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della
M.C.T.C.
Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere
segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.
I pannelli possono essere amovibili, purchè la loro l'installazione sia
stabile e sicura.
I pannelli per la segnalazione anteriore e/o posteriore degli ingombri
a sbalzo (vedi figura) devono essere applicati su un piano verticale
perpendicolare all'asse della trattrice e in corrispondenza del limite
esterno degli ingombri a sbalzo.
L'altezza massima dal suolo del bordo superiore dei pannelli di
segnalazione non deve superare i 2.20 m. e non possono sporgere
dalla sagoma del complesso trattrice-attrezzatura, ne costituire
sporgenza pericolosa.
Per quanto riguarda i pannelli di segnalazione delle macchine
agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che
eccedono la sagoma del veicolo occorre fare una precisazione:
L’articolo 265 del Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada prescrive l’obbligo di questo dispositivo per le macchine
agricole eccezionali e macchine agricole equipaggiate con
attrezzature portate e semiportate che eccedono la sagoma del
veicolo (il D.M. 391/92 all’art. 3, comma 1 indica la
configurazione le dimensioni, nonché il posizionamento dei
predetti pannelli di segnalazione ingombri a sbalzo)
L’eventuale omessa collocazione non puo’ far fa capo alla
violazione di cui all’art. 112/4 perché tale articolo parla di
“dispositivi mancanti” citandone l’elenco in cui non figurano
nello specifico i pannelli di segnalazione
In riferimento ai pannelli di segnalazione delle macchine
agricole, l’art. 104 c. 11 e 13 specifica la prescrizione d’uso dei
pannelli di segnalazione, riferendosi tuttavia solo alle macchine
agricole eccezionali.
La sanzione per tale infrazione è pecuniaria e ha come
accessoria sia il ritiro della patente di guida del conducente che
della carta di circolazione della macchina agricola (entrambi i
documenti devono essere ritirati essendone prevista la
sospensione)
Riguardo le altre macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e
semiportate (non eccezionali) che eccedono la sagoma del veicolo, per la
mancata apposizione dei pannelli non esiste una specifica violazione e
pertanto si ritiene applicabile l'intimazione al conducente, ai sensi dell' art.
650 C.P., di fermare il veicolo agricolo e di non riprendere il viaggio se non
dopo la corretta collocazione dei pannelli stessi.
Macchine agricole eccezionali
Le macchine agricole che per necessità hanno sagome oppure
masse superiori a quelle stabilite dal Codice della Strada, sono
considerate "eccezionali", pertanto per circolare su strada
devono essere munite di autorizzazione valida un anno e
rinnovabile (rilasciata dall'ente proprietario della strada); in tale
autorizzazione sono indicate le prescrizioni alle quali attenersi
da parte del conducente del veicolo eccezionale. I titolari di
autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria
responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario nonché
l'esistenza di eventuali limitazioni anche temporanee presenti
lungo il percorso prescelto.
Nel caso in cui sia prevista la scorta (larghezza oltre i 3,20 metri), la
stessa dovrà precedere il veicolo ad una distanza non inferiore a 75
metri e non superiore a 150 metri.
Le macchine eccezionali sia per dimensioni che per peso (superiore ai
75 q.li) necessitano inoltre di un permesso rilasciato dalla Prefettura,
quando circolano su strade statali nei giorni festivi ed in altri
particolari giorni segnalati dalla Prefettura stessa; il permesso dura 3
mesi.
Occorre sapere che :
le norme sopradescritte, si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali
effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno 2 assi, idonea portata e specifica attrezzatura;
la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dallo schema grafico longitudinale e
trasversale del veicolo trasportato, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo
rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.
Non avere a seguito l'autorizzazione per la conduzione o il trasporto di macchina agricola
eccezionale, comporta una sanzione amministrativa (art. 104 comma 12 CdS) con l'obbligo di
portare in visione il documento ai sensi dell'art. 180 del CdS
Le macchine agricole eccezionali e quelle equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate (no rimorchi) devono essere dotate di:
- pannelli di segnalazione a strisce bianche/rosse di dimensioni 50x50 cm da
collocare nella parte posteriore del veicolo;
- pannelli rettangolari a strisce gialle/rosse che segnalano la presenza di attrezzi
portati o semiportati;
- dispositivo supplementare di luce gialla o arancione (di tipo omologato con
dicitura “DGM” o “A-E”) posto nel punto più alto del mezzo e può essere amovibile.
Lo stesso deve essere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso della
fanaleria.
Dispositivo supplementare a luce lampeggiante
Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 104 commi 7
ed 8 del CdS (trattrici agricole con attrezzature di tipo
portato e semiportato e macchine agricole eccezionali),
debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi
supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo
approvato dal Ministero dei Trasporti o conformi alle
recepite direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU.
Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente
ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su
quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano
orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo,
venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°,
verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.
Occorre sapere che :
L'uso improprio del dispositivo supplementare a luce
lampeggiante (gialla o arancione) comporta una sanzione
amministrativa (art. 153 comma 11 del CdS). Le macchine
agricole (non eccezionali) equipaggiate con attrezzature
portate o semiportate che non utilizzano l'indicato
dispositivo supplementare di segnalazione visiva ovvero tale
dispositivo risultasse inefficiente, commettono una
infrazione ai sensi dell'art. 112 comma 4 del CdS
comportante una sanzione amministrativa con la sanzione
accessoria del ritiro della carta di circolazione.
Dispositivo retrovisore
Un dispositivo importante per la sicurezza di guida del
conducente di una trattrice agricola cabinata, è il retrovisore,
destinato ad assicurare ampia visibilità posteriore. Detto
dispositivo è posto sia all’interno che all’esterno della cabina
di guida. Nelle nazioni in cui la circolazione stradale è a
destra, come l’Italia, lo specchio retrovisore esterno può
essere sufficiente solo a sinistra, dal quale il conducente
possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte
della strada piana, tangente all’estremità sinistra della
larghezza fuori tutto il trattore o del complesso trattore con
rimorchio.
La circolazione con trattore agricolo sprovvisto del
dispositivo retrovisore è punita dall’art. 112 comma 4 del CdS
con una sanzione amministrativa e con il ritiro della carta di
circolazione come sanzione accessoria.
Il Ministero dei Trasporti con circolare n. 909/4811 del
03/06/1999 ha disposto che l’obbligo del dispositivo
retrovisore è previsto per l’immissione in circolazione delle
macchine agricole dal 07 maggio 1997 e che non ricorre tale
obbligo per i veicoli agricoli già in circolazione a tale data.
Dispositivi per la frenatura
Le macchine operatrici trainate, se di massa complessiva inferiore o uguale a quella
rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per le macchine operatrici trainate
prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi per la frenatura.
Il Ministero dei Trasporti con circ. n. 1215/4816 del 05/11/1999 ha dato disposizione che: per le
macchine agricole operatrici trainate di massa complessiva non superiore a 03 tonnellate,
agganciate alle macchine agricole traenti alle quali è riconosciuta una massa rimorchiabile
non inferiore alla massa complessiva della macchina agricola operatrice trainata priva di
freni, non è obbligatorio il montaggio dei dispositivi per la frenatura di servizio e di
stazionamento.
Per una macchina agricola operatrice trainata non munita di dispositivi per la frenatura, è fatto
obbligo di annotare sul documento di circolazione che detto veicolo:
1) è privo di dispositivi per la frenatura;
2) deve essere equipaggiato con apposite calzatoie, da utilizzare esclusivamente in fase di
stazionamento per il bloccaggio del veicolo isolato nel corso della sua attività operativa;
3) è fatto divieto di sganciare il veicolo trainato dalla macchina agricola traente in ogni fase
della circolazione stradale.
L’inosservanza di dette prescrizioni, prevede una sanzione amministrativa (art. 110 comma 7
del CdS).
CONDUCENTE DI UNA MACCHINA AGRICOLA
I requisiti per la conduzione delle macchine agricole sono stabiliti
dall’art. 115 del C.d.S.
Anni 16 :
per macchine agricole e loro complessi che non eccedano i seguenti limiti
di massa e sagoma :
Larghezza m.1.60
Lunghezza m.4.00
Altezza m. 2.50
Massa massima t. 2.50 che non trasportino altre persone oltre il
conducente
Anni 18 :
tutte le macchine agricole (anche eccezionali) e loro complessi
In pratica i requisiti richiesti per conduzione delle macchine agricole sono
gli stessi che per la conduzione degli altri veicoli, con la eccezione, di non
poco conto, che per la conduzione delle macchine agricole non vi sono
limiti massimi di età come nel caso di conducenti di veicoli destinati al
trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t.) o
di veicoli adibiti a trasporto di persone.
PATENTI NECESSARIE PER CONDURRE MACCHINE AGRICOLE
Sulla base delle nuove tipologie di patente di guida, previste dal D.Lgs. 18-42011 n. 59 in vigore dal 13/1/2013 per condurre macchine agricole è
necessario:
Categoria A1
(anni 16) per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non
superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che
non superino la velocità di 40 km/h
Categoria B
(anni 18) per la guida delle macchine agricole diverse da quelle di cui sopra
e macchine operatrici
Categorie A1 e B speciali.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e
le caratteristiche dei veicoli che, eventualmente adattati, possono essere
guidati da mutilati e minorati fisici.
Ulteriori novità in tema di patente di guida per le macchine agricole sono
contenute nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese e si riferiscono ai criteri, modalità e contenuti
della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso
delle macchine agricole.
Detto Decreto Legislativo seppur emanato in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato inserito nel Codice della Strada e
quindi è opportuni, almeno per notizie, che gli operatori di Polizia Stradale ne
siano al corrente.
Infine è necessario sapere che l’art. 122 del C.d.S ( esercitazioni di guida )
prevede che chi è in possesso del “foglio rosa” per il conseguimento della
patenti A e B, possa esercitarsi sulla strada anche alla guida di una macchina
agricola. Tale articolo ne descrive le modalità per gli aspiranti al conseguimento
della patente che si esercitano con mezzi agricoli. Sulla macchina agricola
durante le esercitazioni di guida non esiste l’obbligo di applicare il contrassegno
con la lettera alfabetica P (principiante). Se la macchina agricola non può
trasportare altre persone oltre il conducente, le esercitazioni possono compiersi
con alla guida il solo aspirante, purché avvengano in luoghi poco frequentati.
Sistemazione del carico
Il carico sui veicoli deve essere sistemato in modo tale da
evitare la caduta o la dispersione dello stesso. La
sistemazione del carico deve essere fatta in modo che:
- sia assicurata al conducente la piena visibilità
- sia garantita la piena libertà di guida
- sia evitato il pericolo di caduta
- sia evitato l'occultamento della fanaleria e delle targhe dei
mezzi
- il carico deve essere contenuto entro il perimetro del mezzo
- fermo restando i limiti di sagoma di cui all'art.61 comma 1 del
CdS, possono essere trasportate cose che sporgono fuori della
sagoma del veicolo, purché la sporgenza non superi 30 cm. di
distanza dalle luci di posizioni anteriori e posteriori
- il carico non può sporgere nella parte anteriore del veicolo
- posteriormente può sporgere entro i 3/10 della lunghezza del
veicolo e comunque, non oltre i limiti di sagoma previsti per
quella categoria di veicolo. Tale sporgenza deve essere segnalata
con uno o due pannelli posti all'estremità di 50x50 cm. a strisce
bianche e rosse
- la merce non deve strisciare sul terreno
(varie infrazioni stradali sulla sistemazione del carico di un convoglio agricolo)
Tutte le ipotesi inerenti la sistemazione del carico sui veicoli, sono
disciplinate dall’art. 164 del CdS e la violazioni agli obblighi previsti e sopra
descritti, comporta una sanzione amministrativa e la decurtazione di 3 punti
dalla patente di guida del conducente.
Nella circostanza, gli agenti di polizia che accertano la violazione, oltre a
procedere alla contestazione dell’infrazione commessa, procedono al ritiro
della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del
mezzo agricolo condotto ed i predetti documenti saranno restituiti al
medesimo allorché il carico sia stato sistemato come previsto dalla
normativa vigente.
Trasporto di persone sui mezzi agricoli
Anche se le macchine agricole sono normalmente destinate alle
lavorazioni agricole o forestali, è eccezionalmente ammesso il trasporto
di persone.
Occorre distinguere, tuttavia, tra macchine agricole semoventi e
macchine agricole trainate, con espliciti riferimenti ai rimorchi agricoli.
Le macchine agricole semoventi (eccetto le operatrici ad un asse),
possono essere attrezzate per il trasporto degli addetti ai lavori, per non
più di tre persone compreso il conducente. In ogni caso, il trasporto di
persone è subordinato ad accertamento dell’idoneità da parte
dell’ufficio provinciale della M.C.T.C., con annotazione sulla carta di
circolazione indicante il numero di persone ammesso.
In tutti i casi è vietato il trasporto di persone in piedi.
Anche i rimorchi agricoli possono essere adibiti al trasporto di persone
purché siano omologati e rispondano alle prescrizioni tecniche e di
sicurezza previste.
durante il trasporto di persone sui rimorchi, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- il numero delle persone trasportate non può superare quello indicato sulla carta di
circolazione e comunque mai in numero superiore a 20;
- non può essere superata la massa complessiva del veicolo stesso, è vietato il trasporto
promiscuo (persone e cose);
- il percorso deve essere limitato tra azienda agricola o centro di raccolta e posto di lavoro e
viceversa;
- le persone trasportate non possono appoggiarsi alle sponde di cui il rimorchio deve essere
dotato ed è vietato il trasporto di persone in piedi;
- i sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere
fissati solidamente e direttamente alla struttura portante del veicolo.
Per i rimorchi agricoli quindi, il trasporto di persone è subordinato ad accertamento
dell’idoneità da parte dell’ufficio provinciale della M.C.T.C. con annotazione sulla carta di
circolazione del numero di persone trasportabili e l’attrezzatura prescritta per tale tipo di
trasporto; il trasporto di persone è limitato agli addetti ai lavori agricoli ed agli accompagnatori
d’animali.
Sicurezza stradale alla guida dei mezzi agricoli
Agricoltori e appaltatori spesso devono lavorare in ambienti bagnati e
fangosi, il che significa che il mezzo utilizzato si sporca velocemente.
Pericoli maggiori
Un trattore agricolo è coperto di fango (sui finestrini, sugli specchietti,
sulle luci), dopo aver lavorato tutto il giorno in un campo bagnato e
fangoso. Il conducente del trattore non si ferma immettendosi nella
carreggiata principale ma continua sebbene la sua visuale sia ostacolata
da un parabrezza sporco ed egli non possa vedere attraverso gli
specchietti retrovisori laterali: NO
Prima di lasciare il campo e raggiungere la carreggiata, il conducente del
trattore si ferma, toglie le chiavi dal cruscotto ed esce dalla cabina per
pulire il parabrezza e gli specchietti laterali (e controlla che anche le luci
siano pulite): SI
Inoltre ricordatevi di tenere la strada pulita per cui, in uscita dalle
campagne, sarebbe opportuno e civile pulire le ruote del vostro
mezzo agricolo prima di circolare sulla strada pubblica
(generalmente usando una lancia con getto d'acqua); sappiate che il
fango non tolto e lasciato dalle ruote del trattore sulla sede stradale
si deposita sulle porosità dell'asfalto e, soprattutto con le prime
piogge, la carreggiata diventa viscida rendendo pericoloso il
transito veicolare; questa è la causa di frequenti fuoriuscite dalla
sede stradale che spesso avvengono anche a velocità non elevate
soprattutto in tratti in curva. L'art. 15 commi 1 e 2 del CdS. prevede
una sanzione amministrativa per questa infrazione e rende inoltre
obbligatoria la pulizia della strada sporcata con fango e detriti.
I proprietari di fondi agricoli e gli utilizzatori dei medesimi a scopo
agricolo, in periodi estivi durante le operazioni di irrigazione delle
culture con aspersione a getto d'acqua, devono fare attenzione a non
irrigare la sede stradale creando grave pericolo ai conducenti, in
particolar modo ai ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi. L'art. 32
comma 3 e 6 prevede una cospicua sanzione amministrativa per
reprimere questa insidia spesso sottovalutata dagli agricoltori.
Alcune avvertenze nell’uso dei trattori:
- garantire che la velocità di esercizio sia tale da mantenere la necessaria
sicurezza in relazione alla conformazione del terreno su cui si lavora come ad
esempio pendenza e franosità del terreno;
- non avviare o manovrare il trattore senza essere al posto di guida;
- prestare particolare attenzione nelle operazioni di manovra, soprattutto
quando non vi è piena visibilità;
- non trasportare persone su trattrici non omologate allo scopo;
- far condurre le trattrici, anche in campagna, da personale in possesso di
patente di guida per autoveicoli;
- tenere un comportamento di guida su strada secondo quanto prescritto dal
codice della strada;
- garantire il coordinamento fra operatore alla guida della trattrice e quello a
terra durante il collegamento meccanico degli attrezzi oppure adottare sistemi
con attacchi rapidi;
- valutare le modalità di guida in relazione alla viabilità della campagna: la
presenza di dislivelli e di franosità del terreno, di fossi ecc.;
- i contrappesi anteriori devono essere quelli previsti dalla casa costruttrice.
Altri consigli utili alla guida:
Alla guida di un mezzo agricolo si deve dare maggiore importanza alla
manutenzione di luci, specchietti e freni sui veicoli agricoli che circolano su
strada. Tenere finestrini, frecce di direzione e specchietti puliti usare una lista
di controllo per effettuare ispezioni regolari di veicoli che circolano su strada
tenere una scorta di lampadine, specchietti, fari e qualsiasi pezzo che si
danneggia con frequenza. Ricordatevi di portare a seguito tutti i documenti
in originale (patente, carta di circolazione, certificato e contrassegno di
assicurazione ecc.) e non fotocopie.
Viaggiate sul lato destro evitando di intralciare la circolazione, mentre se
conducete veicoli lenti a motore (es. trattori agricoli), ogni tanto fermatevi
sul lato destro (anche fuori carreggiata) e lasciate defluire il traffico al fine
di evitare code eccessive. L'art. 154 commi 1 e 8 prevede una sanzione
amministrativa per chi crea intralcio alla circolazione stradale.
Sui trattori e sui rimorchi agricoli non trasportate passeggeri se non è
espressamente indicato e previsto dalle carte di circolazione e comunque
mai in piedi. Alla guida dei mezzi agricoli eccezionali, rispettate tutte le
procedure di sicurezza previste (scorta, distanze ecc.) ed abbiate sempre a
seguito l'autorizzazione alla circolazione.
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