Polizia Locale Basso Adige La circolazione stradale delle macchine agricole “Quando vi mettete alla guida di un veicolo agricolo, consideratelo importante come ogni altro mezzo: siate molto attenti sulla strada e circolate sempre nel rispetto altrui affidandovi soprattutto al vostro buonsenso”. Relatori: Assistente Luca Zamperlin Agente scelto Marco Noni Bovolone 31 gennaio 2013 • Per poter circolare su strada è necessario che un veicolo agricolo sia provvisto di: a - carta di circolazione o certificato di idoneità tecnica. b - targa di immatricolazione; c - certificato di assicurazione Sia la carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile, competente per il territorio (M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario. Prospetto riepilogativo: Trattrici agricole con almeno due assi Carta di circolazione Macchine agricole operatrici a due o più assi Carta di circolazione Rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1.5 t. Carta di circolazione Macchine agricole operatrice ad un asse Certificato idoneità rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t. Certificato idoneità Macchine agricole operatrici per l’esecuzione di lavori agricoli, trainabili dalle macchine semoventi, ad accezione di quelle di cui al 1°c. art. 107 (aratri, seminatrici ed erpici) Certificato idoneità Unica eccezione a quanto sopra descritto in tema di immatricolazione delle macchine agricole (carta di circolazione o certificato di idoneità) è quella prevista dal D.M. 4/9/96 n.568 che prende in considerazione quei veicoli già in circolazione alla data del 06.5.1997 e che prescrive: Le macchine agricole non soggette ad immatricolazione, ma al solo certificato di idoneità tecnica e le macchine operatrici agricole a due o più assi (escluse le mietitrebbie) ed i rimorchi inferiori a 15 q.li già in circolazione alla data del 06.05.1997 sprovviste di documenti di circolazione, si applicano le norme previgenti per le quali non era previsto alcun documento di circolazione (D.M. 4/9/96 n.568) La circolazione su strada di detti veicoli non soggetti a documenti di circolazione, deve essere accompagnata da una dichiarazione, datata e firmata dal proprietario del veicolo stesso, riportante la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio del mezzo, nella quale sia attestato che l'immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del D.P.R. 393/59 (previgente codice della strada) ovvero, entro la data del 06.05.97 in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte. Attualmente si trovano in circolazione macchine agricole con due tipi di carta di circolazione, e precisamente quelle che hanno il c.d. vecchio libretto (mod. MC 820) e quelle con la carta di circolazione, nel modello, uguale a quello degli altri veicoli (mod. MC 820F) La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile, competente per il territorio (M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario . La differenza tra i due tipi di carta di circolazione non è solo nella forma, ma sta nel fatto che nel “modello vecchio” tutte le eventuali prescrizioni aggiuntive, a quella riportate nella pagina 3 (quella in immagine), dovevano essere trascritte nelle pagine successive, mentre nel “modello nuovo” tutte le caratteristiche tecniche sono riportate nell’allegato tecnico (e ne fa parte integrante) alla carta di circolazione. Ad un controllo su strada è bene tenere presente che, non riportando l’allegato tecnico la targa del veicolo, occorre controllare che vi sia rispondenza tra: 1. Fabbrica 2. Tipo 3. Numero di omologazione riportato sulla carta di circolazione e sull’allegato tecnico. Esempio di allegato tecnico (è su un unico foglio stampato su due facciate) Da notare (evidenziato in giallo) la fabbrica, il tipo ed il numero di omologazione che devono corrispondere a quelli riportati sulla carta di circolazione. Dispositivi di protezione e norme di prevenzione I dispositivi di protezione, previsti dalle norme di sicurezza sul lavoro, devono rispettare i parametri stabiliti da tali norme in elementi costitutivi fondamentali come il sedile, le prese di forza, le protezioni di ventilatore , cinghie di trasmissione e superfici di contatto calde potenzialmente lesive DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI RIBALTAMENTO La Circolare n. 11 del 13 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui detto Ministero è definitivamente intervenuto per chiarire alcuni aspetti relativi alla disciplina ed all’uso dei trattori agricoli e forestali, (che da lungo tempo sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori), ha definitivamente richiamato l’obbligo di costruire e commercializzare trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di protezione del posto di guida vale a dire telai di protezione abbinati a sedili muniti di cinture di sicurezza, quest’ultime intese come sistema per trattenere il lavoratore all’interno del volume di sicurezza garantito dal telaio. Per ridurre i pericoli causati dai ribaltamenti durante la circolazione stradale, “deve essere presente sulle macchine agricole un dispositivo di protezione in caso di ribaltamento (telaio o cabina o arco di sicurezza omologati per trattori a ruote) ”; attualmente sono escluse le macchine agricole a cingoli. La circolazione in strada pubblica con macchina agricola priva del dispositivo di protezione, comporta una sanzione amministrativa con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria (art. 112 comma 4 del CdS) La sanzione è applicabile se la trattrice agricola circola su strada; mentre non è contestabile la predetta violazione se la trattrice agricola circola su un campo agricolo; A salvaguardia dell’incolumità del conducente della macchina agricola, l’obbligo del dispositivo di protezione è regolato anche da disposizioni legislative facenti capo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; pertanto in caso di contestazione dell’art. 112/4°C.d.S., sarà opportuno provvedere a segnalare la violazione anche ai preposti uffici ministeriali di cui sopra. Per opportuna conoscenza si fa presente inoltre che in merito all'installazione di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento dei trattori agricoli, in osservanza di quanto stabilito nel D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008, la circolare del Ministero dei Trasporti n. 15253/DIV2-B del 16 maggio 2011 ha precisato che TUTTI i trattori agricoli, anche quelli che risultino fin dall'origine privi di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento, DEVONO essere muniti di tali strutture. Lo stesso D.Lgs n. 81/2008 ai sensi del punto 2.4 dell’allegato V impone altresì il suo utilizzo con la seguente nota: “ove comunque si possa ravvisare nell'utilizzazione della macchina, un rischio di ribaltamento col pericolo di schiacciamento del lavoratore, deve essere installato un sistema di ritenzione”. Considerando di conseguenza necessaria ed obbligatoria la struttura di protezione come dispositivo essenziale di un trattore agricolo, la sua mancanza o non conformità viola l'art. 112 c.4 del CdS che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria con la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione del mezzo. Per conseguire tale obiettivo, utili indicazioni possono già oggi essere desunte dalle linee guida dell’ISPESL, in particolare: per l'installazione delle cinture di sicurezza, è possibile fare riferimento alla linea guida "l'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente” consultabile all’indirizzo web: www.ispels.it CINTURE DI SICUREZZA SULLE MACCHINE AGRICOLE L’obbligo delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli è previsto dall’articolo 172 del C.d.S. che indica quali sono i veicoli in cui detto obbligo sussiste; tale articolo tuttavia non prevede l’obbligo dell’utilizzo delle cinture di sicurezza per le macchina agricole e neppure per le macchine operatrici. Relativamente alle trattrici agricole però occorre tenere presente che le stesse ai sensi dell’art. 271 del Regolamento del C.d.S. devono essere equipaggiate con: • Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse. Esempio di cintura di sicurezza in una macchina agricola • La mancanza del dispositivo di protezione anticapovolgimento e/o delle cinture di sicurezza comporta la violazione dell’art. 112/4 del Codice della Strada se la trattrice agricola circola su strada, mentre non è applicabile la predetta violazione se la trattrice agricola circola su un campo agricolo. • Inoltre, a salvaguardia dell’incolumità del conducente della trattrice agricola, obbligo del dispositivo di protezione è regolato anche da disposizioni legislative facenti capo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; pertanto in caso di contestazione dell’art. 112/4° C.d.S., sarà opportuno provvedere a segnalare la violazione anche ai preposti uffici ministeriali di cui sopra. • Concludendo si può, da quanto sopra detto, affermare che in caso di controllo su strada di una trattrice agricola, possono ricorrere le seguenti fattispecie di violazioni: • Trovare in circolazione una trattrice agricola sprovvista dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza): • 1 Violazione di cui all’art. 112 c. 4 del C.d.S. • 2 Segnalazione della situazione accertata all’Ufficio periferico del Ministero del lavoro • Trovare in circolazione una trattrice agricola provvista dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza), ma non utilizzati da conducente: • 3 Violazioni C.d.S. NESSUNA • 4 Segnalazione della situazione accertata all’Ufficio periferico del Ministero del lavoro Durante l'attività agricola è sempre necessario fare sempre attenzione alle variazioni di pendenza ed ai dislivelli causati dalla conformazione del terreno (es. in zona collinare) o dal tipo di lavorazione eseguita (es. aratura in prossimità di fossi o scoline), al fine di prevenire ribaltamenti pericolosi del vostro mezzo agricolo (generalmente il trattore); le cronache riferiscono spesso di gravi episodi, con esiti anche fatali all'agricoltore, dovuti proprio a questo tipo di incidenti. Per questo motivo, anche nei trattori di vecchia costruzione ed immatricolazione è ora necessaria la dotazione dell'arco di sicurezza così come è da tempo obbligatoriamente montato nei trattori di ultima generazione. REVISIONE DELLA MACCHINE AGRICOLE Fin dalla pubblicazione nel 1992 del Nuovo Codice della Strada era previsto all’art. 111 che il Ministero ora delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto disponesse la revisione generale o parziale delle macchine agricole; fino ad oggi niente era stato fatto a proposito e l’art. 111 era praticamente inapplicabile. Un primo passo verso la possibilità di sottoporre a revisione le macchine agricole è stato fatto con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge18 ottobre 2012, n. 179), recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese in vigore dal 19/12/2012. Infatti con detta Legge è stato sostituito il comma 1 dell’art. 111 che ora testualmente recita: 1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’art. 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1ºgennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 01 gennaio 2009, ecc. Bisognerà comunque attendere il Decreto Ministeriale, da pubblicare antro il 28 febbraio 2013, per avere indicazioni più precise sulle modalità e i tempi di scaglionamento delle scadenze, ma comunque si può affermare che il meccanismo è stato messo in moto e quindi anche per le macchina agricole, ai fini di garantire la sicurezza degli operatori e della circolazione delle stesse su strada, andremo verso la normalizzazione come per gli altri veicoli a motore previsti dal Codice. Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice (pertanto sono eccezionali), devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50×0,50 metri (vedi figura) a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente o fluorescente, approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione. I pannelli possono essere amovibili, purchè la loro l'installazione sia stabile e sicura. I pannelli per la segnalazione anteriore e/o posteriore degli ingombri a sbalzo (vedi figura) devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare all'asse della trattrice e in corrispondenza del limite esterno degli ingombri a sbalzo. L'altezza massima dal suolo del bordo superiore dei pannelli di segnalazione non deve superare i 2.20 m. e non possono sporgere dalla sagoma del complesso trattrice-attrezzatura, ne costituire sporgenza pericolosa. Per quanto riguarda i pannelli di segnalazione delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che eccedono la sagoma del veicolo occorre fare una precisazione: L’articolo 265 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prescrive l’obbligo di questo dispositivo per le macchine agricole eccezionali e macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che eccedono la sagoma del veicolo (il D.M. 391/92 all’art. 3, comma 1 indica la configurazione le dimensioni, nonché il posizionamento dei predetti pannelli di segnalazione ingombri a sbalzo) L’eventuale omessa collocazione non puo’ far fa capo alla violazione di cui all’art. 112/4 perché tale articolo parla di “dispositivi mancanti” citandone l’elenco in cui non figurano nello specifico i pannelli di segnalazione In riferimento ai pannelli di segnalazione delle macchine agricole, l’art. 104 c. 11 e 13 specifica la prescrizione d’uso dei pannelli di segnalazione, riferendosi tuttavia solo alle macchine agricole eccezionali. La sanzione per tale infrazione è pecuniaria e ha come accessoria sia il ritiro della patente di guida del conducente che della carta di circolazione della macchina agricola (entrambi i documenti devono essere ritirati essendone prevista la sospensione) Riguardo le altre macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate (non eccezionali) che eccedono la sagoma del veicolo, per la mancata apposizione dei pannelli non esiste una specifica violazione e pertanto si ritiene applicabile l'intimazione al conducente, ai sensi dell' art. 650 C.P., di fermare il veicolo agricolo e di non riprendere il viaggio se non dopo la corretta collocazione dei pannelli stessi. Macchine agricole eccezionali Le macchine agricole che per necessità hanno sagome oppure masse superiori a quelle stabilite dal Codice della Strada, sono considerate "eccezionali", pertanto per circolare su strada devono essere munite di autorizzazione valida un anno e rinnovabile (rilasciata dall'ente proprietario della strada); in tale autorizzazione sono indicate le prescrizioni alle quali attenersi da parte del conducente del veicolo eccezionale. I titolari di autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario nonché l'esistenza di eventuali limitazioni anche temporanee presenti lungo il percorso prescelto. Nel caso in cui sia prevista la scorta (larghezza oltre i 3,20 metri), la stessa dovrà precedere il veicolo ad una distanza non inferiore a 75 metri e non superiore a 150 metri. Le macchine eccezionali sia per dimensioni che per peso (superiore ai 75 q.li) necessitano inoltre di un permesso rilasciato dalla Prefettura, quando circolano su strade statali nei giorni festivi ed in altri particolari giorni segnalati dalla Prefettura stessa; il permesso dura 3 mesi. Occorre sapere che : le norme sopradescritte, si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno 2 assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo trasportato, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso. Non avere a seguito l'autorizzazione per la conduzione o il trasporto di macchina agricola eccezionale, comporta una sanzione amministrativa (art. 104 comma 12 CdS) con l'obbligo di portare in visione il documento ai sensi dell'art. 180 del CdS Le macchine agricole eccezionali e quelle equipaggiate con attrezzature portate o semiportate (no rimorchi) devono essere dotate di: - pannelli di segnalazione a strisce bianche/rosse di dimensioni 50x50 cm da collocare nella parte posteriore del veicolo; - pannelli rettangolari a strisce gialle/rosse che segnalano la presenza di attrezzi portati o semiportati; - dispositivo supplementare di luce gialla o arancione (di tipo omologato con dicitura “DGM” o “A-E”) posto nel punto più alto del mezzo e può essere amovibile. Lo stesso deve essere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso della fanaleria. Dispositivo supplementare a luce lampeggiante Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 104 commi 7 ed 8 del CdS (trattrici agricole con attrezzature di tipo portato e semiportato e macchine agricole eccezionali), debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti o conformi alle recepite direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°. Occorre sapere che : L'uso improprio del dispositivo supplementare a luce lampeggiante (gialla o arancione) comporta una sanzione amministrativa (art. 153 comma 11 del CdS). Le macchine agricole (non eccezionali) equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che non utilizzano l'indicato dispositivo supplementare di segnalazione visiva ovvero tale dispositivo risultasse inefficiente, commettono una infrazione ai sensi dell'art. 112 comma 4 del CdS comportante una sanzione amministrativa con la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. Dispositivo retrovisore Un dispositivo importante per la sicurezza di guida del conducente di una trattrice agricola cabinata, è il retrovisore, destinato ad assicurare ampia visibilità posteriore. Detto dispositivo è posto sia all’interno che all’esterno della cabina di guida. Nelle nazioni in cui la circolazione stradale è a destra, come l’Italia, lo specchio retrovisore esterno può essere sufficiente solo a sinistra, dal quale il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana, tangente all’estremità sinistra della larghezza fuori tutto il trattore o del complesso trattore con rimorchio. La circolazione con trattore agricolo sprovvisto del dispositivo retrovisore è punita dall’art. 112 comma 4 del CdS con una sanzione amministrativa e con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria. Il Ministero dei Trasporti con circolare n. 909/4811 del 03/06/1999 ha disposto che l’obbligo del dispositivo retrovisore è previsto per l’immissione in circolazione delle macchine agricole dal 07 maggio 1997 e che non ricorre tale obbligo per i veicoli agricoli già in circolazione a tale data. Dispositivi per la frenatura Le macchine operatrici trainate, se di massa complessiva inferiore o uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per le macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi per la frenatura. Il Ministero dei Trasporti con circ. n. 1215/4816 del 05/11/1999 ha dato disposizione che: per le macchine agricole operatrici trainate di massa complessiva non superiore a 03 tonnellate, agganciate alle macchine agricole traenti alle quali è riconosciuta una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva della macchina agricola operatrice trainata priva di freni, non è obbligatorio il montaggio dei dispositivi per la frenatura di servizio e di stazionamento. Per una macchina agricola operatrice trainata non munita di dispositivi per la frenatura, è fatto obbligo di annotare sul documento di circolazione che detto veicolo: 1) è privo di dispositivi per la frenatura; 2) deve essere equipaggiato con apposite calzatoie, da utilizzare esclusivamente in fase di stazionamento per il bloccaggio del veicolo isolato nel corso della sua attività operativa; 3) è fatto divieto di sganciare il veicolo trainato dalla macchina agricola traente in ogni fase della circolazione stradale. L’inosservanza di dette prescrizioni, prevede una sanzione amministrativa (art. 110 comma 7 del CdS). CONDUCENTE DI UNA MACCHINA AGRICOLA I requisiti per la conduzione delle macchine agricole sono stabiliti dall’art. 115 del C.d.S. Anni 16 : per macchine agricole e loro complessi che non eccedano i seguenti limiti di massa e sagoma : Larghezza m.1.60 Lunghezza m.4.00 Altezza m. 2.50 Massa massima t. 2.50 che non trasportino altre persone oltre il conducente Anni 18 : tutte le macchine agricole (anche eccezionali) e loro complessi In pratica i requisiti richiesti per conduzione delle macchine agricole sono gli stessi che per la conduzione degli altri veicoli, con la eccezione, di non poco conto, che per la conduzione delle macchine agricole non vi sono limiti massimi di età come nel caso di conducenti di veicoli destinati al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t.) o di veicoli adibiti a trasporto di persone. PATENTI NECESSARIE PER CONDURRE MACCHINE AGRICOLE Sulla base delle nuove tipologie di patente di guida, previste dal D.Lgs. 18-42011 n. 59 in vigore dal 13/1/2013 per condurre macchine agricole è necessario: Categoria A1 (anni 16) per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h Categoria B (anni 18) per la guida delle macchine agricole diverse da quelle di cui sopra e macchine operatrici Categorie A1 e B speciali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. Ulteriori novità in tema di patente di guida per le macchine agricole sono contenute nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e si riferiscono ai criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole. Detto Decreto Legislativo seppur emanato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato inserito nel Codice della Strada e quindi è opportuni, almeno per notizie, che gli operatori di Polizia Stradale ne siano al corrente. Infine è necessario sapere che l’art. 122 del C.d.S ( esercitazioni di guida ) prevede che chi è in possesso del “foglio rosa” per il conseguimento della patenti A e B, possa esercitarsi sulla strada anche alla guida di una macchina agricola. Tale articolo ne descrive le modalità per gli aspiranti al conseguimento della patente che si esercitano con mezzi agricoli. Sulla macchina agricola durante le esercitazioni di guida non esiste l’obbligo di applicare il contrassegno con la lettera alfabetica P (principiante). Se la macchina agricola non può trasportare altre persone oltre il conducente, le esercitazioni possono compiersi con alla guida il solo aspirante, purché avvengano in luoghi poco frequentati. Sistemazione del carico Il carico sui veicoli deve essere sistemato in modo tale da evitare la caduta o la dispersione dello stesso. La sistemazione del carico deve essere fatta in modo che: - sia assicurata al conducente la piena visibilità - sia garantita la piena libertà di guida - sia evitato il pericolo di caduta - sia evitato l'occultamento della fanaleria e delle targhe dei mezzi - il carico deve essere contenuto entro il perimetro del mezzo - fermo restando i limiti di sagoma di cui all'art.61 comma 1 del CdS, possono essere trasportate cose che sporgono fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza non superi 30 cm. di distanza dalle luci di posizioni anteriori e posteriori - il carico non può sporgere nella parte anteriore del veicolo - posteriormente può sporgere entro i 3/10 della lunghezza del veicolo e comunque, non oltre i limiti di sagoma previsti per quella categoria di veicolo. Tale sporgenza deve essere segnalata con uno o due pannelli posti all'estremità di 50x50 cm. a strisce bianche e rosse - la merce non deve strisciare sul terreno (varie infrazioni stradali sulla sistemazione del carico di un convoglio agricolo) Tutte le ipotesi inerenti la sistemazione del carico sui veicoli, sono disciplinate dall’art. 164 del CdS e la violazioni agli obblighi previsti e sopra descritti, comporta una sanzione amministrativa e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del conducente. Nella circostanza, gli agenti di polizia che accertano la violazione, oltre a procedere alla contestazione dell’infrazione commessa, procedono al ritiro della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del mezzo agricolo condotto ed i predetti documenti saranno restituiti al medesimo allorché il carico sia stato sistemato come previsto dalla normativa vigente. Trasporto di persone sui mezzi agricoli Anche se le macchine agricole sono normalmente destinate alle lavorazioni agricole o forestali, è eccezionalmente ammesso il trasporto di persone. Occorre distinguere, tuttavia, tra macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate, con espliciti riferimenti ai rimorchi agricoli. Le macchine agricole semoventi (eccetto le operatrici ad un asse), possono essere attrezzate per il trasporto degli addetti ai lavori, per non più di tre persone compreso il conducente. In ogni caso, il trasporto di persone è subordinato ad accertamento dell’idoneità da parte dell’ufficio provinciale della M.C.T.C., con annotazione sulla carta di circolazione indicante il numero di persone ammesso. In tutti i casi è vietato il trasporto di persone in piedi. Anche i rimorchi agricoli possono essere adibiti al trasporto di persone purché siano omologati e rispondano alle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste. durante il trasporto di persone sui rimorchi, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: - il numero delle persone trasportate non può superare quello indicato sulla carta di circolazione e comunque mai in numero superiore a 20; - non può essere superata la massa complessiva del veicolo stesso, è vietato il trasporto promiscuo (persone e cose); - il percorso deve essere limitato tra azienda agricola o centro di raccolta e posto di lavoro e viceversa; - le persone trasportate non possono appoggiarsi alle sponde di cui il rimorchio deve essere dotato ed è vietato il trasporto di persone in piedi; - i sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente e direttamente alla struttura portante del veicolo. Per i rimorchi agricoli quindi, il trasporto di persone è subordinato ad accertamento dell’idoneità da parte dell’ufficio provinciale della M.C.T.C. con annotazione sulla carta di circolazione del numero di persone trasportabili e l’attrezzatura prescritta per tale tipo di trasporto; il trasporto di persone è limitato agli addetti ai lavori agricoli ed agli accompagnatori d’animali. Sicurezza stradale alla guida dei mezzi agricoli Agricoltori e appaltatori spesso devono lavorare in ambienti bagnati e fangosi, il che significa che il mezzo utilizzato si sporca velocemente. Pericoli maggiori Un trattore agricolo è coperto di fango (sui finestrini, sugli specchietti, sulle luci), dopo aver lavorato tutto il giorno in un campo bagnato e fangoso. Il conducente del trattore non si ferma immettendosi nella carreggiata principale ma continua sebbene la sua visuale sia ostacolata da un parabrezza sporco ed egli non possa vedere attraverso gli specchietti retrovisori laterali: NO Prima di lasciare il campo e raggiungere la carreggiata, il conducente del trattore si ferma, toglie le chiavi dal cruscotto ed esce dalla cabina per pulire il parabrezza e gli specchietti laterali (e controlla che anche le luci siano pulite): SI Inoltre ricordatevi di tenere la strada pulita per cui, in uscita dalle campagne, sarebbe opportuno e civile pulire le ruote del vostro mezzo agricolo prima di circolare sulla strada pubblica (generalmente usando una lancia con getto d'acqua); sappiate che il fango non tolto e lasciato dalle ruote del trattore sulla sede stradale si deposita sulle porosità dell'asfalto e, soprattutto con le prime piogge, la carreggiata diventa viscida rendendo pericoloso il transito veicolare; questa è la causa di frequenti fuoriuscite dalla sede stradale che spesso avvengono anche a velocità non elevate soprattutto in tratti in curva. L'art. 15 commi 1 e 2 del CdS. prevede una sanzione amministrativa per questa infrazione e rende inoltre obbligatoria la pulizia della strada sporcata con fango e detriti. I proprietari di fondi agricoli e gli utilizzatori dei medesimi a scopo agricolo, in periodi estivi durante le operazioni di irrigazione delle culture con aspersione a getto d'acqua, devono fare attenzione a non irrigare la sede stradale creando grave pericolo ai conducenti, in particolar modo ai ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi. L'art. 32 comma 3 e 6 prevede una cospicua sanzione amministrativa per reprimere questa insidia spesso sottovalutata dagli agricoltori. Alcune avvertenze nell’uso dei trattori: - garantire che la velocità di esercizio sia tale da mantenere la necessaria sicurezza in relazione alla conformazione del terreno su cui si lavora come ad esempio pendenza e franosità del terreno; - non avviare o manovrare il trattore senza essere al posto di guida; - prestare particolare attenzione nelle operazioni di manovra, soprattutto quando non vi è piena visibilità; - non trasportare persone su trattrici non omologate allo scopo; - far condurre le trattrici, anche in campagna, da personale in possesso di patente di guida per autoveicoli; - tenere un comportamento di guida su strada secondo quanto prescritto dal codice della strada; - garantire il coordinamento fra operatore alla guida della trattrice e quello a terra durante il collegamento meccanico degli attrezzi oppure adottare sistemi con attacchi rapidi; - valutare le modalità di guida in relazione alla viabilità della campagna: la presenza di dislivelli e di franosità del terreno, di fossi ecc.; - i contrappesi anteriori devono essere quelli previsti dalla casa costruttrice. Altri consigli utili alla guida: Alla guida di un mezzo agricolo si deve dare maggiore importanza alla manutenzione di luci, specchietti e freni sui veicoli agricoli che circolano su strada. Tenere finestrini, frecce di direzione e specchietti puliti usare una lista di controllo per effettuare ispezioni regolari di veicoli che circolano su strada tenere una scorta di lampadine, specchietti, fari e qualsiasi pezzo che si danneggia con frequenza. Ricordatevi di portare a seguito tutti i documenti in originale (patente, carta di circolazione, certificato e contrassegno di assicurazione ecc.) e non fotocopie. Viaggiate sul lato destro evitando di intralciare la circolazione, mentre se conducete veicoli lenti a motore (es. trattori agricoli), ogni tanto fermatevi sul lato destro (anche fuori carreggiata) e lasciate defluire il traffico al fine di evitare code eccessive. L'art. 154 commi 1 e 8 prevede una sanzione amministrativa per chi crea intralcio alla circolazione stradale. Sui trattori e sui rimorchi agricoli non trasportate passeggeri se non è espressamente indicato e previsto dalle carte di circolazione e comunque mai in piedi. Alla guida dei mezzi agricoli eccezionali, rispettate tutte le procedure di sicurezza previste (scorta, distanze ecc.) ed abbiate sempre a seguito l'autorizzazione alla circolazione.