settembre 2012
Sindacale / Welfare
Indice
LEGGI DECRETI CIRCOLARI
Rapporti di lavoro
Riforma del mercato del lavoro: la circolare Confcommercio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
1
GIURISPRUDENZA
Estinzione del rapporto di lavoro
Licenziamento. Da giusta causa a giustificato motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22
Licenziamento in tronco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22
In primo piano
RAPPORTI DI LAVORO
Riforma del mercato del lavoro
La circolare Confcommercio
È stata pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 - Serie
generale la legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”. La legge è entrata in vigore il 18 luglio 2012 (salvo le diverse decorrenze espressamente indicate nei numerosi commi dei quattro articoli del provvedimento).
La riforma, fortemente voluta dal Governo, affronta molteplici aspetti della regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, ridisegnando il sistema di protezione sociale dei lavoratori sia in
costanza di rapporto di lavoro che alla cessazione e intervenendo sul tema dei licenziamenti individuali, con
importanti modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
6
1
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
In estrema sintesi i temi interessati alle modifiche:
Tipologie contrattuali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contratti a tempo determinato
Contratto di inserimento
Apprendistato
Lavoro a tempo parziale
Lavoro intermittente
Lavoro a progetto
Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Lavoro accessorio
Tirocini formativi e di orientamento
Disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore
•
•
•
•
•
Disposizioni in materia di licenziamenti individuali
Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi
Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223
Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti. Ambito di applicazione
Ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori anziani
•
•
•
•
•
Assicurazione sociale per lʼimpiego (Aspi)
Trattamenti brevi (mini-Aspi)
Estensione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori
Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali
Interventi in favore dei lavoratori anziani
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
•
•
•
•
•
•
Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco
Sostegno alla genitorialità
Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili
Disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello
Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati
Modifiche allʼarticolo 29 del Dlgs n. 276/03, in materia di responsabilità solidale negli appalti
Politiche attive e servizi per lʼimpiego
• Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione
• Offerta di lavoro congrua
• Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per lʼimpiego
Apprendimento permanente
• Reti territoriali dei servizi
• Delega al Governo per lʼindividuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali
• Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la
democrazia economica
• Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze
Di seguito pubblichiamo la nota illustrativa di Confcommercio.
2
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Unione Confcommercio Milano organizza per il 17 settembre un incontro seminariale con le aziende per illustrare le
novità in materia di flessibilità in entrata e in uscita. Per il 19 novembre verrà organizzato un secondo incontro sul tema degli
ammortizzatori sociali e sui fondi di solidarietà bilaterali.
La Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro di Unione Confcommercio ha inoltre predisponendo una
Guida operativa per le imprese associate, che illustra, in termini semplificati e schematici, le novità della riforma.
CIRCOLARE Confcommercio n. 34 del 28.6.2012 Prot. 002789. Ddl Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita – AC 5256
Si illustra il contenuto del disegno di legge approvato in via definitiva alla camera nella seduta di ieri 27 giugno. Salvo
diverse previsioni delle singole norme la disciplina entrerà in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Articolo 1
Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore.
Disposizioni generali (commi da 1 a 8)
Nelle previsioni introduttive vengono esplicitate le finalità del provvedimento ed istituito, presso il ministero del Lavoro,
un sistema permanente di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure introdotte e dei relativi effetti sullʼefficienza del
mercato del lavoro.
Contratti a tempo determinato (commi da 9 a 13)
La previsione contiene importanti modifiche al Dlgs n. 368/2001, che di seguito si evidenziano:
- la norma, in deroga a quanto previsto dallʼart. 1, 1° comma, Dlgs n. 368/2001, introduce le due seguenti fattispecie alternative che consentono la stipulazione di contratti a tempo determinato o per la prima missione di un lavoratore nellʼambito di un
contratto di somministrazione a tempo determinato, in assenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e
non prorogabili:
1) nel caso di primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi
2) mediante previsione nei Ccnl (ovvero con delega del Ccnl al II livello di contrattazione), nellʼambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui allʼart. 5, 3° comma, nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nellʼambito dellʼunità produttiva. (1)
- sono stati modificati (nel corpo dellʼart. 5 comma 2 del Dlgs 368 del 2001) i termini superamento della scadenza del contratto
a termine, oltre i quali scatta la trasformazione a tempo indeterminato. In particolare, la trasformazione avviene quando il
rapporto di lavoro sia proseguito oltre 30 giorni dalla scadenza, per contratti inferiori a sei mesi, ovvero sia proseguito oltre
50 giorni dalla scadenza, per contratti superiori a sei mesi;
- il nuovo comma allʼart. 5 prevede lʼonere in capo al datore di lavoro di comunicare al Centro per lʼimpiego territorialmente
competente entro la scadenza del contratto a termine, la prosecuzione dello stesso, specificandone altresì la durata;
- sono modificati i termini per la successione di due contratti a termine con lo stesso lavoratore. Nello specifico il termine iniziale di dieci giorni è stato innalzato a sessanta, mentre quello di 20 giorni è stato innalzato a novanta rispettivamente per le
ipotesi di contratto di durata fino a sei mesi e per le ipotesi di contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
Tuttavia si prevede la possibilità per i Ccnl di ridurre tali periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in
cui lʼassunzione a termine avvenga nellʼambito di un processo organizzativo determinato dallʼavvio di una nuova attività, dal
lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, dallʼimplementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase
supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente;
- si prevede che nel computo del periodo massimo di 36 mesi siano compresi anche i periodi di “missione” aventi ad oggetto
mansioni equivalenti.
(1) Il provvedimento, modifica lʼart. 5, 3° comma del Dlgs n. 368/2001, introducendo le seguenti ragioni: avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un
servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ovvero rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.
3
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
Contratto di inserimento (commi 14 e 15)
Dal 1° gennaio 2013 tale istituto è abrogato; le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre dellʼanno in corso saranno
regolate dallʼattuale disciplina.
Contratto di apprendistato (commi da 16 a 19)
Le modifiche riguardano lʼart. 2 il Dlgs n. 167/2011.
In particolare:
- la lettera a-bis) inserita allʼart. 2, comma 1 del Dlgs 167, prevede che gli accordi interconfederali o i Ccnl, debbano stabilire
anche una durata minima del contratto, pari ad almeno sei mesi, facendo salva, tuttavia, la possibilità di sottoscrivere contratti di apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato, per la attività in cicli stagionali;
- la lett. m), comma 1 dellʼart. 2 precisa che, nelle ipotesi di esercizio di recesso al termine del periodo di formativo, nel lasso
di tempo coincidente con il preavviso continuerà a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;
- dal 1° gennaio 2013 viene modificata la proporzione fra apprendisti e lavoratori qualificati, nelle seguenti misure:
Datori di lavoro che occupano da 10 dipendenti in poi
3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (ad es., azienda
con 10 dipendenti potrà assumere 15 apprendisti).
Concorrono al numero massimo di apprendisti
anche quelli in somministrazione
Datore di lavoro che occupa da 3 a 9 dipendenti
Mantiene il rapporto 1 a 1 (un apprendista
per ogni qualificato)
Datori di lavoro che occupano da 0 fino a 2
dipendenti
Massimo 3 apprendisti
- il comma 3-bis introduce un obbligo di conferma per i soli datori di lavoro che occupano 10 o più dipendenti, subordinando la
possibilità di assumere nuovi apprendisti alla conferma di almeno il 50% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi
precedenti la nuova assunzione. Non saranno computabili i contratti cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni ovvero per licenziamento per giusta causa.
In caso di mancato rispetto della percentuale, il datore di lavoro potrà assumere un solo apprendista in più rispetto a quelli
già confermati.
Per i primi 36 mesi dallʼentrata in vigore della riforma, la percentuale di riferimento è del 30%. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti percentuali saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
Continua a trovare applicazione la norma contrattuale del Ccnl del Terziario, della distribuzione e dei servizi, relativa
alla conferma dellʼ80% degli apprendisti, ai soli fini della possibilità di accesso a nuove assunzioni in apprendistato.
- segnaliamo che è stato recepito il nostro interpello n. 40/2011 sulla possibilità di stipulare contratti di apprendistato di durata
superiore a 36 mesi per figure professionali caratterizzanti la figura dellʼartigiano individuate dalla contrattazione collettiva di
riferimento, indipendentemente, dunque, dal settore di appartenenza.
Lavoro a tempo parziale (comma 20)
La previsione, modificando lʼart. 3 del Dlgs n. 61/2000, prevede che i Ccnl possano stabilire anche le condizioni e le
modalità attraverso le quali il lavoratore può richiedere lʼeliminazione ovvero la modifica delle clausole elastiche e flessibili
alle quali è soggetto. Inoltre viene attribuita la facoltà di revocare le clausole elastiche e flessibili ai soggetti che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 12 bis del medesimo decreto, fra i quali si segnalano i genitori di figli minori di anni 13,
nonché ai lavoratori studenti.
Lavoro intermittente (dal comma 21 al comma 22)
Sono stati modificati taluni articoli del Dlgs n. 276 del 2003; in particolare:
- vengono rimodulati i limiti di età per il ricorso al lavoro intermittente (art. 34, comma 2), consentendo la possibilità di effettuare le prestazioni ai soggetti con più di 55 anni ed a quelli con meno di 24, fermo restando che le prestazioni devono essere
svolte entro il 25° anno di età;
4
settembre 2012
Sindacale / Welfare
- con il comma 3-bis viene introdotto lʼobbligo di comunicazione, alla Dtl competente per territorio, della durata della prestazione, tramite lʼinvio di sms, fax o e-mail, prima dellʼinizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a 30 giorni. La violazione è punita con una sanzione amministrativa (da 400 a 2.400 euro) per ogni lavoratore per
cui sia stata omessa la comunicazione e senza procedura di diffida;
- abrogando lʼart. 37, non sussiste più la possibilità di utilizzare il lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della
settimana, del mese o dell'anno;
- in via transitoria, è previsto che i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, in contrasto con la nuova
disciplina, cessino di produrre effetti decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Lavoro a progetto (commi dal 23 al 25)
La previsione, modificando quanto disposto dal Dlgs n. 276/2003 prevede che il progetto deve essere funzionalmente
collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dellʼoggetto sociale del committente, come non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati
dai Ccnl.
Nel contratto andrà indicato il contenuto del progetto ed il risultato finale o fasi di esso. È stata altresì modificata la disciplina del corrispettivo che dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non inferiore ai minimi stabiliti per mansioni equiparabili dai Ccnl.
Viene prevista la possibilità per il committente ed il collaboratore di recedere, prima della scadenza del termine, nelle
ipotesi di giusta causa e, per il solo committente anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto e per il collaboratore, nel caso in cui la facoltà di recesso sia
prevista dal contratto individuale e previo preavviso.
Si prevede la presunzione di subordinazione qualora lʼattività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dellʼimpresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono
essere individuate dai Ccnl.
Altre tipologie di lavoro autonomo/partite Iva
Sono stati inseriti tre indici di presunzione, prevedendo che la sussistenza di almeno due faccia ritenere la prestazione
continuativa, escludendole, quindi, dalle partite Iva.
Gli indici sono i seguenti :
- una durata complessivamente superiore a otto mesi nellʼarco dellʼanno solare;
- che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro dʼimputazione di interessi, costituisca più del 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nellʼarco dello stesso
anno solare;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro.
La presunzione non opera qualora
1) la prestazione lavorativa sia connotata da
- competenze teoriche di grado elevato
- ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nellʼesercizio concreto di attività e
quando lʼattività produca un reddito annuo non inferiore ad euro 18.000,00
ovvero
2) con riferimento alle prestazioni lavorative per le quali lʼordinamento richiede lʼiscrizione ad un ordine professionale, ovvero
ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.
Per i rapporti in essere le presunzioni opereranno decorsi ulteriori 12 mesi rispetto allʼentrata in vigore del presente
provvedimento.
Associazione in partecipazione, in cui lʼapporto dellʼassociato consista in una prestazione di lavoro (commi da 28 a 31)
- esclusi i rapporti con il coniuge o collegati da vincolo di parentela, il numero di associati impegnati in una medesima attività
non può essere superiore a 3. In caso di violazione tali rapporti sono considerati a tempo indeterminato;
5
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
- ai contratti già certificati, dalle commissioni di certificazione, alla data di entrata in vigore per la legge e fino alla loro cessazione, tale disciplina non trova applicazione;
- la mancata partecipazione agli utili ovvero la mancata consegna del rendiconto allʼassociato comporta una presunzione di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- La nuova disciplina sanzionatoria sostituisce la precedente di cui allʼart. 86, comma 2, Dlgs 276 del 2003, che viene
abrogato.
Voucher (commi 32 e 33)
- viene precisato che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che
possono essere svolte per compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare;
- le prestazioni verso il singolo committente – imprenditore commerciale o professionista, – possono essere svolte per compensi non superiori a 2.000 euro; (2)
- viene, inoltre, previsto che i carnet di buoni siano numerati progressivamente e datati e si prevede lʼintroduzione di un valore
orario definito a seguito del confronto con le parti sociali;
- in via transitoria, può continuare ad applicarsi la previgente disciplina per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore
della legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
Tirocini formativi (commi 34 – 36)
Si prevede che entro 180 giorni dallʼentrata in vigore della legge siano definite, in Conferenza Stato – Regioni, le linee
guida condivise per la revisione della disciplina, improntate ad una serie di principi elencati nella legge:
- revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dellʼistituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta, la cui trasgressione
comporterà lʼirrogazione di sanzioni amministrative (da 1.000 a 6.000 euro).
Licenziamenti
- si prevede lʼobbligo in capo al datore di lavoro di inserire nella comunicazione di licenziamento le motivazioni che lo hanno
determinato;
- lʼimpugnazione del licenziamento diventa inefficace se non è seguita, entro 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato;
- nel sostituire interamente lʼart. 7 della Legge 604, si prevede che, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per le imprese sopra i 15 dipendenti debba essere preceduto da una comunicazione da parte del datore di lavoro alla
Dtl competente e trasmessa per conoscenza al lavoratore, dichiarando contestualmente lʼintenzione di procedere al licenziamento e indicare i motivi del licenziamento medesimo;
- la Dtl convocherà le parti che potranno farsi assistere dalle organizzazioni di rappresentanza entro 7 giorni per il tentativo di
conciliazione. Il procedimento dovrà concludersi entro 20 giorni, salva la possibilità di richiesta congiunta di proroga delle
parti in causa. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento;
- in caso di la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il dipendente licenziato potrà usufruire delle nuove disposizioni in
materia di Aspi;
(2) Intendendosi per tali (secondo il disposto del codice civile) tutti gli imprenditori che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi,
un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, un'attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie
delle precedenti
6
settembre 2012
Sindacale / Welfare
- il licenziamento intimato allʼesito di un procedimento disciplinare o allʼesito della procedura di conciliazione sopra riassunta,
produrrà gli effetti dal giorno della comunicazione con cui si è avviato il procedimento ed il periodo di eventuale lavoro, svolto
in costanza di procedura, verrà computato come preavviso lavorato.
I commi 42 e 43 modificano la disciplina di cui allʼart. 18 dello Statuto dei lavoratori (L n. 300 del 1970), sulla tutela del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (sostituendo anche la rubrica dellʼarticolo, prima “Reintegrazione nel posto di lavoro”). Lʼambito di applicazione rimane il medesimo del “vecchio” art. 18 (salvo per lʼipotesi di licenziamento nullo), dei quali si fornisce di seguito una tabella riepilogativa:
Licenziamenti: tabella riassuntiva degli ambiti di applicazione e delle tutele
7
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
Licenziamenti: tabella riassuntiva degli ambiti di applicazione e delle tutele - (2° parte)
8
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Licenziamenti: tabella riassuntiva degli ambiti di applicazione e delle tutele - (3° parte)
Licenziamenti collettivi (dal comma 44 al comma 46)
Vengono apportate alcune modifiche alla legge 223 del 1991. In particolare quanto:
Ai termini
- a seguito del raggiungimento dellʼaccordo sindacale ovvero alla chiusura della procedura di collocamento in mobilità dei
lavoratori, lʼimpresa entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi deve presentare l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità
all'Ufficio regionale del lavoro competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria;
- qualora vi siano vizi nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità alle Rsa, potranno essere sanati nellʼambito di
un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.
Alle sanzioni
- reintegra qualora il licenziamento non venga comunicato per iscritto;
- nellʼipotesi in cui non si rispettino le procedure per la messa in mobilità, il giudice condannerà il datore di lavoro al pagamento di unʼindennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un 12 e 24 mensilità dellʼultima retribuzione globale di fatto,
tenendo conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di un nuovo posto di lavoro e del comportamento
delle parti nellʼambito della procedura di conciliazione;
- nellʼipotesi di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, il giudice annulla il licenziamento e condanna il
datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ed al pagamento di una indennità risarcitoria.
Impugnativa dei licenziamenti di cui allʼart. 18, L n. 300/1970 (dal comma 48 al comma 62)
La norma modifica i termini per lʼimpugnazione dei licenziamenti intimati ai sensi del novellato art. 18 dello Statuto dei
lavoratori, riducendoli rispetto al passato.
Articolo 2
Ammortizzatori sociali
Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) - Ambito di applicazione (commi 1-2-3)
Per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 è istituita lʼAssicurazione sociale per lʼimpiego
(Aspi), che eroga a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa, unʼ indennità mensile di disoccupazione involontaria.
9
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
Requisiti (commi 4 e 5)
L'indennità è concessa ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i
seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione;
b) possano far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente lʼinizio
del periodo di disoccupazione.
Sono esclusi dalla fruizione dellʼindennità i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui questʼultima sia intervenuta nellʼambito della procedura di cui allʼarticolo 7
della legge n. 604 del 1966.
Importo dell'indennità e contribuzione figurativa (commi da 6 a 10)
Lʼ ASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni. L'indennità mensile è pari al
75% della retribuzione mensile fino a 1.180 euro (importo soggetto a rivalutazione).
Qualora la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, lʼindennità è pari al 75%, incrementata di una somma
pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Lʼindennità mensile non può, in ogni caso superare lʼimporto mensile massimo di euro 1.119,32.
All'indennità non si applica il prelievo contributivo del 5,84%(articolo 26 della legge n. 41 del 1986).
Lʼindennità è ridotta del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Per i periodi di erogazione dellʼindennità, sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media
delle retribuzioni imponibili previdenziali degli ultimi due anni.
I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.
Durata (comma 11)
Dal 1.1.2016, la durata massima di corresponsione dell'indennità è pari a 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55
anni (detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche in relazione ai trattamenti brevi, quali la mini-Aspi) e in 18 mesi
per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni e detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo).
La contribuzione figurativa è riconosciuta per lʼintero periodo.
Procedura (commi 12, 13 e 14)
L'indennità spetta dallʼ8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello
di presentazione della domanda.
I lavoratori interessati devono, a pena di decadenza, presentare lʼ apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via
telematica, entro due mesi dalla data di spettanza dellʼindennità stessa. Lʼerogazione dell'indennità è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione.
Nuova occupazione (commi 15, 16,17 e 18 )
Lʼindennità è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di 6 mesi in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro
subordinato. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a 6 mesi, lʼindennità riprende a decorrere dal momento
in cui era rimasta sospesa.
Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione connessi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere per
un nuovo trattamento nellʼambito dellʼAspi o della mini-Aspi.
Qualora il beneficiario dellʼindennità svolga unʼattività di lavoro autonomo dalla quale derivi un reddito inferiore al limite
10
settembre 2012
Sindacale / Welfare
annuo utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, lo stesso deve darne comunicare allʼInps entro un mese
dallʼinizio dellʼattività, dichiarando il reddito presumibile. L'Inps provvede a ridurre il pagamento dellʼindennità di un importo pari
allʼ80% dei proventi preventivati. Tale riduzione è conguagliata dʼufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi.
La contribuzione versata in relazione alla predetta attività di lavoro autonomo non viene accreditata, bensì riversata alla
Gestione prestazioni temporanee Inps.
Indennità corrisposta per intraprendere lavoro autonomo (comma 19)
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore che ha diritto allʼindennità può richiederne la liquidazione, pari alle mensilità
non ancora percepite, per intraprendere unʼattività di lavoro autonomo, per avviare unʼattività in forma di auto impresa o micro
impresa o per associarsi in cooperativa, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015.
Le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.
Trattamenti brevi (mini-Aspi) (commi da 20 a 25)
Tale trattamento sostituisce lʼattuale indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
Dal 1º gennaio 2013, a coloro che non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane negli ultimi due anni ma
possano comunque far valere almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno di attività lavorativa, per la quale siano
stati versati o siano dovuti i contributi per lʼassicurazione obbligatoria, è liquidata unʼindennità di importo pari a quanto previsto
per lʼAspi, denominata mini-Aspi.
Lʼindennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nellʼultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, la mini-Aspi è sospesa d'ufficio fino ad un massimo
di 5 giorni. Al termine del periodo di sospensione, lʼindennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata interrotta.
In ogni caso, per i periodi lavorativi del 2012, le indennità ordinarie di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti si
considerano assorbite nella mini-Aspi, liquidate a decorrere dal 1º gennaio 2013.
Contribuzione di finanziamento (commi da 26 a 39)
Non ci sono incrementi di contribuzione per lʼAspi in quanto viene finanziata con lʼattuale contribuzione prevista per la
disoccupazione nelle misure dellʼ1,31% e dello 0,18%, tuttavia vien estesa anche agli apprendisti. Sono state confermate
anche le misure previste dal Dl 203/2005 convertito nella legge 248/2005 che ha riconosciuto agevolazioni contributive ai datori
di lavoro per ogni lavoratore che conferisce il Tfr alla previdenza complementare, con una compensazione dei contributi dovuti
alla gestione prestazioni temporanee Inps. Per il 2013 è previsto lʼesonero contributivo nella misura dello 0,27% e dello 0,28%
dal 2014.
Contratti a tempo determinato - Contributo addizionale (commi 28 e 29)
Dal 2013, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è dovuto un contributo addizionale, a carico
del datore di lavoro, pari allʼ1,4% della retribuzione imponibile previdenziale.
Sono esclusi dal predetto contributo addizionale :
a) i lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (Dpr n. 1525/1963) nonché fino al 31.12.2015, anche
delle attività definite dagli avvisi comuni e dai Ccnl stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative;
c) gli apprendisti;
d) i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
11
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
Restituzione contributo addizionale (comma 30)
È prevista, nel limite delle ultime sei mensilità, la restituzione del citato contributo addizionale, successivamente al
decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In questʼultimo caso, la restituzione avviene detraendo
dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di
lavoro a termine.
Contributo di licenziamento (commi da 31 a 35)
Dl 1º gennaio 2013 in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni 12 mesi
di anzianità aziendale per un massimo di 3 anni.
Nel computo dellʼanzianità sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il
rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione.
Il predetto contributo si applica anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal
recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dellʼarticolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dellʼapprendistato.
Il contributo non trova applicazione., fino al 31.12.2016, qualora sia dovuto il contributo di accesso alla mobilità.
Per il periodo 2013-2015 il contributo non è dovuto nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati a seguito di cambi di appalti, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscono la continuità occupazionale prevista dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore edile.
Dallʼ1.1.2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale non sia stata oggetto
di accordi sindacali, il contributo in questione è versato in misura pari al triplo.
Decadenza (commi 40 e 41)
a)
b)
c)
d)
Eʼ prevista la decadenza (prima dei termini massimi di durata stabiliti) dalla fruizione delle indennità nei seguenti casi:
perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di unʼattività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la prescritta comunicazione;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto allʼassegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per lʼindennità erogata dallʼAspi.
Tale decadenza si realizza dal momento in cui si verifica lʼevento che la determina e si accompagna all'obbligo di restituire lʼindennità eventualmente ancora percepita.
Disposizioni transitorie relative alla durata (commi 44 e 45)
Per i casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, trovano applicazione le
previgenti disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
La durata massima legale dei trattamenti di disoccupazione in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2015 è la seguente.
12
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Disposizioni transitorie indennità di mobilità (comma 46)
I periodi massimi di fruizione dell'indennità di mobilità sono i seguenti:
I valori sono espressi in mesi e i dati fra parentesi indicano le durate attualmente previste
Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati (commi da 51 a 56)
Dal 2013, è riconosciuta unʼindennità ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso lʼINPS, con esclusione dei percettori di redditi sia da lavoro autonomo che dipendente, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dellʼanno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito nellʼanno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite
di 20.000 euro, annualmente rivalutato;
c) con riguardo allʼanno di riferimento sia accreditata, presso la predetta Gestione, almeno 1 mensilità;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nellʼanno precedente;
e) risultino accreditate nellʼanno precedente almeno 4 mensilità presso la predetta Gestione separata.
Lʼindennità è pari a una somma del 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità
accreditate lʼanno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
Dal 1º gennaio 2013, sono abrogate le lettere a), b) e c) del comma 1 dellʼarticolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008,
relative all'estensione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti.
In via transitoria per gli anni 2013,2014 e 2015, il requisito relativo alle mensilità accreditate è ridotto da 4 a 3 mesi e
lʼimporto dellʼindennità è elevato dal 5% al 7%.
Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione parasubordinati Inps (comma 57)
L'aliquota contributiva di finanziamento e computo dei lavoratori parasubordinati iscritti alla predetta gestione è incrementata nelle misure seguenti:
13
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali (commi da 64 a 67)
Il ministro del Lavoro, per gli anni 2013-2016, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per non più di
12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal
Fondo sociale per occupazione e formazione.
Abrogazioni (commi da 69 a 73)
Dal 1° gennaio 2016 si sopprime l'intervento di integrazione salariale straordinaria nei casi di fallimento, di liquidazione
coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni,
nonché nei casi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.
Articolo 3
Tutele in costanza di rapporto di lavoro
Estensione cassa integrazione guadagni straordinaria (comma 1)
Dal 1° gennaio 2013 la cassa integrazione guadagni straordinaria, con le relative prestazioni ed obblighi contributivi, è
estesa in via permanente alle seguenti imprese:
1) imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
2) agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator, con più di 50 dipendenti;
3) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
4) imprese del trasporto aereo;
5) imprese del sistema aeroportuale.
Tale estensione comporta la non più necessità di ricorrere allo strumento della proroga annuale.
Fondi solidarietà bilaterali ( comma 4)
Entro 6 mesi dallʼentrata in vigore della presente legge le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la
costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, che verranno istituiti presso lʼInps, entro i successivi tre mesi, con appositi decreti ministeriali. Tali decreti determinano, tra lʼaltro, sulla
base degli accordi, lʼambito di applicazione del fondo riguardo al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed
alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.
Tali fondi non hanno personalità giuridica e costituiscono esclusivamente gestioni dell'Inps che determinerà, tramite il
regolamento di contabilità, i relativi oneri amministrativi.
Al comma 10 viene precisato che l'istituzione dei predetti fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale con riferimento alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Sono,
comunque, esclusi dalle prestazioni e dagli obblighi contributivi i lavoratori con qualifica di dirigente, salvo esplicite deroghe.
Ai fondi possono essere attribuite le seguenti ulteriori finalità, stabilite dal comma 11:
a) assicurare ai lavoratori, in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, una tutela, integrativa rispetto allʼassicurazione sociale
per lʼimpiego;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di incentivazione allʼesodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dellʼUe.
14
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Per le suddette ulteriori finalità è possibile l'istituzione dei medesimi fondi anche per settori e classi di ampiezza già
coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.
In base al comma 12, i fondi possono essere costituiti anche per settori e classi di imprese già coperti dalla normativa
sulle integrazioni salariali. Per le imprese ammesse alle procedure di mobilità di cui allʼart. 4 e seguenti della legge n.
223/1991, gli accordi e contratti collettivi possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1º gennaio
2017, con unʼaliquota contributiva nella misura dello 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. Inoltre, gli stessi
accordi e contratti possono prevedere che nel fondo di solidarietà confluisca anche lʼeventuale fondo interprofessionale di formazione continua di cui alla legge 388/2000.
Inoltre il comma 13 stabilisce che gli stessi accordi e contratti possano prevedere che al fondo affluisca anche il gettito
del contributo integrativo dello 0,30% contro la disoccupazione involontaria, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il
fondo e le prestazioni saranno riconosciute nel limite di tale gettito.
Prestazioni fondi di solidarietà bilaterali ( commi da 32 a 34)
Si prevede che, oltre allʼassegno ordinario pari allʼimporto dellʼintegrazione salariale, i predetti fondi possono erogare le
seguenti prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o durata, rispetto a quanto garantito dallʼAspi;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, nei processi di incentivazione allʼesodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contributi per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dellʼUnione europea.
Nel caso di corresponsione dellʼassegno ordinario o delle prestazioni suindicate, i fondi in esame provvedono a versare
la contribuzione correlata alla prestazione erogata nella gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
Gestione dei fondi di solidarietà bilaterali (comma 35)
Si stabilisce che la gestione dei fondi è affidata al comitato amministratore di cui al comma 21, che ha il compito di:
- predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla
gestione;
- deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, nonché in ordine ad ogni altro atto connesso alla
gestione;
- formulare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento
della gestione;
- decidere sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
- assolvere ai compiti demandati da leggi o regolamenti.
Fondi alternativi (comma 14)
Si dispone che, in alternativa ai fondi di solidarietà bilaterali, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali sussistano
consolidati sistemi di bilateralità, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali a livello nazionale possano, mediante accordi e
contratti collettivi di livello nazionale, definire, anche integrando le fonti istitutive:
a) unʼaliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;
c) lʼadeguamento dellʼaliquota in base allʼandamento della gestione ovvero lʼeventuale rideterminazione delle prestazioni in
considerazione dellʼequilibrio finanziario del fondo medesimo;
d) la possibilità di far confluire nel predetto fondo quota parte del contributo previsto per lʼeventuale fondo interprofessionale;
e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
15
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
Con decreto non regolamentare del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dellʼEconomia, sentite le parti
sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, verranno stabiliti i requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti gestori dei
fondi stessi, i criteri e i requisiti per la contabilità dei fondi, le modalità di controllo per una corretta gestione nonché il monitoraggio dellʼandamento delle prestazioni.
Con il comma 17 viene reintrodotta la possibilità, in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di riconoscere
lʼAspi ai lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei previsti requisiti ed in subordine alla presenza di
un intervento integrativo di almeno il 20% dellʼindennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico
dei fondi di solidarietà di cui al comma 4.
Il trattamento che non può comunque superare le 90 giornate complessive da computare in un biennio mobile, è
comunque riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui.
Tali disposizioni non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale
nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con sospensioni di lavoro programmate, o di contratti part-time di
tipo verticale.
Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale (comma 19)
Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti allʼattivazione di un fondo di solidarietà bilaterale, si prevede lʼistituzione, con decreto interministeriale, di un fondo di solidarietà residuale.
In base a quanto stabilito dai commi 20 e 31, tale fondo, finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori
dei settori interessati, garantisce almeno un assegno ordinario di importo pari allʼintegrazione salariale, di durata non superiore
a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili, da computare in un biennio mobile, in relazione a situazioni di riduzione o
sospensione dellʼattività lavorativa previste dalla normativa in materia di Cig o Cigs.
Contribuzione finanziamento fondo residuale (commi da 22 a 25)
I succitati decreti ministeriali stabiliranno le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartite tra datori di lavoro e lavoratori
nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per precostituire risorse adeguate sia per lʼavvio dellʼattività sia per il
funzionamento del fondo a regime.
Qualora sia prevista la corresponsione dellʼassegno ordinario di cui al comma 20, il datore di lavoro che ricorra alla
sospensione o riduzione dellʼattività lavorativa, dovrà versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni
perse, nella misura prevista dai citati decreti ministeriali e comunque non inferiore allʼ1,5%.
Inoltre, si precisa che per gli assegni straordinari per il sostegno al reddito connessi allʼincentivazione allʼesodo nei successivi cinque anni, i datori di lavoro interessati sono tenuti al pagamento di un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Infine si stabilisce che alle predette contribuzioni di finanziamento, si applica la vigente normativa in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quella relativa agli sgravi contributivi.
Risorse finanziarie fondi solidarietà (commi da 26 a 30)
Viene previsto che tali fondi hanno lʼobbligo di bilancio in pareggio nonché il divieto di erogare prestazioni in carenza di
risorse, e che per tale ragione dovranno predisporre bilanci di previsione a 8 anni.
Gestione fondi solidarietà
In base a quanto previsto dai commi 21, 36 e 37 la gestione di tutti i fondi citati è affidata ad un comitato amministratore, composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti lʼaccordo o il contratto collettivo.
16
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Articolo. 4
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
Il comma 1 prevede che, nei casi di eccedenza di personale ed in presenza di accordi sindacali stipulati fra datori di
lavoro con più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, il datore di lavoro, al fine di incentivare lʼesodo dei lavoratori più anziani, si impegni a corrispondere agli stessi una prestazione pari al trattamento di pensione che ad essi spetterebbe secondo le regole vigenti, continuando, al contempo, a corrispondere allʼInps la
contribuzione fino al perfezionamento dei requisiti pensionistici dei suddetti lavoratori.
Al riguardo, il comma 2 precisa che i lavoratori interessati debbono comunque raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
I commi 3 e 4 stabiliscono, inoltre, che per rendere efficace lʼaccordo il datore di lavoro è tenuto a presentare unʼapposita domanda allʼInps, unita alla presentazione di una fideiussione bancaria, a garanzia dellʼaccordo stesso, e che è , inoltre,
necessaria la validazione dello stesso da parte dellʼInps che verifica, quindi, la presenza dei prescritti requisiti per datore di
lavoro e lavoratore.
In base ai commi 5 e 6, in caso di accettazione dellʼaccordo, il datore di lavoro deve versare mensilmente allʼInps
quanto dovuto sia per la prestazione che per la contribuzione figurativa; in caso contrario, lʼIstituto non erogherà le prestazioni
e notificherà al datore inadempiente un avviso di pagamento. Trascorsi inutilmente 180 giorni dalla notifica, lʼIstituto escuterà la
fidejussione.
Il comma 7 precisa che la prestazione viene erogata dallʼInps, secondo le modalità di pagamento delle pensioni e,
contestualmente, viene accreditata la contribuzione figurativa.
Riduzione contributiva lavoratori con o più di 50 anni
Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013 con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche in
somministrazione, il comma 8 prevede, per i lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, la riduzione
del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi.
Inoltre, se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, il comma 9 prevede il prolungamento della riduzione
contributiva fino a 18 mesi a partire dalla data della prima assunzione.
Il medesimo periodo di 18 mesi di riduzione contributiva, secondo il comma 10, è previsto anche nei casi di assunzione fin dallʼinizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il comma 11, infine, aggiunge che le suddette disposizioni si applicano anche alle assunzioni di donne di qualsiasi età,
prive da almeno 6 mesi di un impiego regolarmente retribuito, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nellʼambito dei
fondi strutturali dellʼUnione europea e nelle aree indicate dal regolamento (Ce) n. 800/2008, annualmente individuate con
apposito decreto ministeriale, nonché alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Incentivi allʼassunzione (commi da 12 a 15)
Si elencano i casi in cui non spettano i benefici allʼassunzione:
a) lʼassunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli
incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto allʼassunzione viene utilizzato mediante contratto di
somministrazione;
b) lʼassunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore; ciò avviene anche nel caso in cui vi sia lʼutilizzo di un lavoratore con contratto di somministrazione senza che lʼutilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza;
c) il datore di lavoro o lʼutilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una
crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui lʼassunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
allʼacquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso
una diversa unità produttiva;
d) con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assu-
17
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
me ovvero risulti con questʼultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si
applica anche allʼutilizzatore.
Inoltre si stabilisce la possibilità di cumulare i periodi di lavoro prestato presso lo stesso soggetto ai fini del diritto agli
incentivi. viene indicato il criterio secondo cui deve essere stabilita la durata e la determinazione del diritto agli incentivi; si prevede che gli incentivi non vengano riconosciuti in caso di assunzione per sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo o per riduzione di personale o sospesi ed infine si è prevista la perdita del riconoscimento dellʼincentivo qualora sia inviata tardivamente la comunicazione obbligatoria per lʼinstaurazione o la modifica del rapporto di lavoro.
Tutela della maternità e della paternità (comma 16)
Modifica la previsione contenuta nel 4° comma dellʼart. 55 del Dlgs n. 151/2001, subordinando lʼefficacia sia delle dimissioni sia della risoluzione consensuale alla convalida presso il servizio ispettivo competente per territorio ed ampliando, altresì,
il periodo di tale tutela speciale, che viene innalzato sino al compito del terzo anno di età del bambino ovvero al terzo anno di
accoglienza del minore adottato (compresa lʼadozione internazionale) o in affidamento.
Contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco (commi da 17 a 23)
La normativa subordina lʼefficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del
rapporto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) convalida effettuata presso la Dtl o il Centro per lʼimpiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai
Ccnl;
b) sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del
rapporto di lavoro (ex art. 21, legge n. 264/1949);
In caso di mancata adesione della lavoratrice o del lavoratore, entro sette giorni dalla ricezione, allʼinvito a presentarsi
presso le sedi di cui al la lettera a) ovvero allʼinvito ad apporre la sottoscrizione di cui alla lettera b), trasmesso dal datore di
lavoro tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca, il rapporto di lavoro si intende, comunque, risolto
per il verificarsi della condizione sospensiva.
Quanto alla validità della comunicazione, il datore di lavoro deve inoltrare al lavoratore o alla lavoratrice (presso il domicilio indicato nel contratto di lavoro o altro formalmente comunicato ovvero mediante consegna diretta con sottoscrizione di
copia per ricevuta) la comunicazione contenente lʼinvito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui alla
lettera b).
Nel disciplinare la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale, si prevede che la lavoratrice o il lavoratore
può avvalersi di tale facoltà nei sette giorni dalla ricezione dellʼinvito di cui sopra, termine che può anche sovrapporsi con il
periodo di preavviso. In tale ipotesi il rapporto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione
della revoca ed nel periodo intercorso tra il recesso e la revoca (poiché la prestazione lavorativa non è stata svolta) il prestatore non matura alcun diritto retributivo.
Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto degli eventuali accordi intercorsi e lʼobbligo in capo al
lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
Il comma 22 precisa che le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente lʼinvito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale.
Il comma 23 introduce sanzioni (il cui accertamento ed irrogazione sono di competenza della Dtl) a carico del datore di
lavoro, prevedendo che in caso di abuso del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le
dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, salvo che il fatto costituisca reato, venga punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
Sostegno alla genitorialità (commi 24 e 25)
Si introducono le seguenti misure sperimentali per il triennio 2013-2015, volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro:
18
settembre 2012
Sindacale / Welfare
1. per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, viene introdotto:
- lʼobbligo di astenersi dal lavoro per 1 giorno. Qualora il giorno scelto dal padre lavoratore sia ricompreso nellʼambito di
astensione obbligatoria, ne usufruirà in aggiunta alla madre e gli verrà riconosciuta unʼindennità pari al 100 per cento della
retribuzione
- la facoltà di astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a questʼultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di
due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta unʼindennità giornaliera a carico dellʼInps pari al 100 per
cento della retribuzione
2. per la madre lavoratrice viene prevista la possibilità di ricevere, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici
mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dellʼarticolo 32 del Dlgs n. 151/2001, voucher per lʼacquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per lʼinfanzia o dei
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.
Entro un mese dallʼentrata in vigore della legge il ministero del Lavoro con decreto definisca i criteri di accesso e le
modalità di utilizzo delle misure sperimentali, nonché il numero e lʼimporto dei voucher di cui al punto 2.
Diritto al lavoro dei disabili (comma 27)
Si modifica i criteri per lʼindividuazione della base di computo, sostituendo il 1° comma dellʼart. 4 della Legge n.
68/1999, definendo computabili di norma tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, anche a termine, vengono
specificate le seguenti esclusioni:
- i lavoratori occupati ai sensi della legge n. 68/1999
- i soci di cooperative di produzione e lavoro
- i dirigenti
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso lʼutilizzatore
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi allʼestero per la durata di tale attività
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dellʼarticolo 7 del Dlgs n. 81/2000
- i lavoratori a domicilio
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dellʼart. 1, comma 4-bis, della legge n. 383/2001
- le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della normativa verranno ridefiniti, con decreto del ministro del Lavoro, i
procedimenti relativi agli esoneri.
Lavoratori extracomunitari (comma 30)
Il lavoratore straniero, in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che perde il posto di lavoro,
anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno,
e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero
per tutto il periodo di durata della prestazione a sostegno del reddito percepita dal lavoratore medesimo, ove superiore.
Appalto (comma 31)
Consente ai Ccnl di individuare metodologie e procedure di controllo e verifica diverse rispetto a quelle indicate dal
comma 2° dellʼart. 29, Dlgs n. 276/2003. la norma, inoltre, innova il tema della responsabilità del committente, prevedendo, fra
lʼaltro, che debba essere obbligatoriamente convenuto in giudizio unitamente allʼappaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori.
Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per lʼimpiego (commi da 40 a 61; dal comma 63 al comma 68)
Limiti entro cui i lavoratori possono essere beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito:
19
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
a) il lavoratore sospeso dallʼattività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto
di lavoro decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo;
b) nelle ipotesi in cui i destinatari di indennità di mobilità o di sussidi collegati allo stato di disoccupazione si rifiutino di partecipare senza giustificato motivo o non partecipino regolarmente ad una iniziativa di politica attiva proposta dai servizi competenti, questi decade dal diritto, così come decade dal diritto il lavoratore che non accetti una offerta di lavoro non inferiore del
20% rispetto allʼimporto lordo dellʼindennità che gli spetterebbe;
I limiti di cui sopra si riferiscono alle attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione che si svolgono in un
luogo che sia distante al massimo 50km dalla residenza del lavoratore.
In capo ai servizi competenti grava, inoltre, lʼobbligo di comunicare tempestivamente allʼInps il verificarsi delle ipotesi
sopra descritte con la conseguente perdita del diritto alla prestazione di sostegno al reddito, recuperando eventualmente anche
le somme erogate per i periodi di non spettanza del trattamento.
Si delega il Governo ad adottare entro sei mesi dallʼentrata in vigore della presente disposizione in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l'impiego e politiche attive;
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato.
Nell'esercizio della suddetta delega il Governo si attiene tra lʼaltro ai seguenti criteri direttivi:
e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine
di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità.
Si specifica che, in linea con le indicazioni dellʼUnione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita al fine di
migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
Le politiche relative a tale ambito saranno definite in sede istituzionale a livello nazionale, con intesa in sede di
Conferenza Unificata e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso
la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante lʼinteroperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.
Quanto alle definizioni di apprendimento formale, non formale ed informale:
- per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta;
- lʼapprendimento non formale è, invece, quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di
fuori dei sistemi sopra indicati, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- per apprendimento informale deve intendersi quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello
svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo,
nellʼambito di ogni contesto, sia esso lavorativo, familiare o del tempo libero.
Si individuano i criteri generali e delle priorità tesi a promuovere e sostenere la realizzazione delle stesse saranno
oggetto dellʼintesa con la Conferenza unificata.
Le reti territoriali dovranno comprendere lʼinsieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente
alle strategie per la crescita economica, lʼaccesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, lʼinvecchiamento attivo, lʼesercizio
della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati, ed avranno alcune azioni prioritarie, e precisamente:
20
settembre 2012
Sindacale / Welfare
- il sostegno fornito alle persone per la costruzione dei percorsi di apprendimento permanente, come sopra definiti, ivi compresi quelli di lavoro, finalizzato a far emergere i fabbisogni di competenza correlati alle necessità dei sistemi produttivi e del territorio, con particolare attenzione alle competenze digitali e linguistiche;
- il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
- la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.
Fra i soggetti che concorrono alla realizzazione ed allo sviluppo delle reti territoriali sono comprese anche le università,
le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali, le Camere di commercio, e lʼOsservatorio sulla migrazione interna
nellʼambito del territorio nazionale.
Si dispone la delega al Governo per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per lʼindividuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione
delle competenze sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- tali servizi dovranno essere effettuati su richiesta degli interessati e saranno finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale e
professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti
formativi riconoscibili dal sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze;
- tali servizi dovranno essere resi secondo processi omogenei, che prevedano idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte
e dei diritti individuali e delle pari opportunità per tutti. I riscontri e le prove dovranno essere effettuati sulla base di quadri di
riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli ed ai sistemi di referenziazione dellʼUe ed in modo da
assicurare la comparabilità delle competenze certificate sullʼintero territorio nazionale:
- le esperienze di lavoro dovranno essere riconosciute quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;
- dovranno essere definiti i livelli essenziali delle prestazioni per lʼerogazione di tali servizi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi comprese le imprese e loro rappresentanze nonché le Camere
di commercio.
Le procedure di convalida dellʼapprendimento non formale ed informale e di riconoscimento dei crediti da parte di detti
soggetti dovranno essere ispirate a criteri di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;
- dovrà prevedersi la possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali ed informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale.
- ai fini della certificazione delle competenze, deve essere considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione
accreditati dallʼorganismo unico nazionale di accreditamento.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui sopra, il Governo potrà adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
Si prevede, inoltre, che dallʼadozione dei citati decreti legislativi non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di stabilire la quota dei costi a carico
della persona che chiede la convalida dellʼapprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.
Si disciplinano il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, specificando, in primo luogo, che lo
stesso si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei princıpi di accessibilità,
riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.
Si specifica che la certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati
dallʼUnione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente
lʼaccertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato, secondo procedure ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi.
Per competenza certificabile si intende un insieme strutturato di conoscenze ed abilità, comunque acquisite e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione, nei casi di apprendimenti non formali ed informali,
definita ai commi dal 58 al 61.
Al comma 67 si prevede tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di
certificazione siano raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un
21
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
settembre 2012
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
Il Governo è delegato a definire, altresì, gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, i criteri per
la definizione e lʼaggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed
alle anagrafi del cittadino.
Obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori (comma 62)
Delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dallʼentrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi
finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nellʼimpresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, fornendo al contempo i principi ed i criteri direttivi.
Giurisprudenza
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Licenziamento: da giusta causa
a giustificato motivo
CASSAZIONE sez. lav. 17 novembre 2010, n. 25587 (da Dir.&Prat. Lav. n. 27/11, pag. 1317). La diversa valutazione in ordine alla minor gravità della condotta addebitata al dipendente legittima il giudice a operare la conversione del licenziamento originariamente intimato per giusta causa in giustificato motivo con preavviso.
Licenziamento in tronco
CASSAZIONE sez. lav. 8 febbraio 2010, n. 3042 (da Dir.&Prat. Lav. n. 34/11, pag. 2038). Il comportamento del lavoratore,
per quanto grave, se avente carattere episodico e se riconducibile ad un dipendente che mai aveva dato luogo a censure comportamentali, non può dar luogo ad un giudizio di “particolare gravità”, tale da legittimare il recesso per giusta causa.
22
settembre 2012
TABELLE DELLE RETRIBUZIONI
Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Lavoratori qualificati
Paga base (1/4/2012)
Livello
Quadro
I
II
III
IV
V
VI
VII
Contingenza (1/1/95)
Euro
1665,73+250,76*
1500,50
1297,93
1109,37
959,46
866,83
778,23
666,28+5,16
Scatti di anzianità (1/1/90)
Euro
540,37
537,52
532,54
527,90
524,22
521,94
519,76
517,51
Euro
25,46
24,84
22,83
21,95
20,66
20,30
19,73
19,47
* Dal 1° luglio 2008 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.
APPRENDISTI
Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del
periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.
Terzo elemento o assegno supplementare
Provincia
Importo
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Euro
10,33
8,78
7,75
2,07
7,75
11,36
2,07
11,36
2,07
2,07
7,75
23
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
settembre 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Categoria
Paga base (1/4/2012)
Contingenza (1/1/95)
Scatti di anzianità (1/10/86)
I
II
Euro
905,70
758,78
Euro
530,04
526,11
Euro
15,49
14,46
PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)
Euro
10,52
9,54
Categoria I
Categoria II
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina,
osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria lusso, I e II
Livello
Paga base (1/3/2012)
Euro
Contingenza
Euro
Terzo elemento
Euro
Totale
Euro
Q.A
1.477,92
542,70
5,18
2.025,80
Q.B
I
II
III
IV
V
VI S
VI
VII
1.333,13
1.206,23
1.061,45
947,17
892,75
807,19
757,80
739,81
662,57
537,59
536,71
531,59
528,26
524,94
522,37
520,64
520,51
518,45
5,18
4,18
7,43
3,36
3,72
3,63 *
5,97
5,97
6,87
1.875,90
1.747,12
1.600,47
1.505,79
1.421,41
1.333,19
1.284,41
1.266,29
1.187,89
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina,
osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria III e IV
Livello
Paga base (1/3/2012)
Euro
Contingenza
Euro
Terzo elemento
Euro
Totale
Euro
Q.A
1.472,24
542,19
5,18
2.019,61
Q.B
I
II
III
IV
V
VI S
VI
VII
1.327,97
1.201,07
1.057,06
970,30
889,39
804,09
754,96
736,97
659,99
537,12
536,24
531,20
527,91
524,64
522,09
520,38
520,25
518,22
5,18
4,18
7,43
3,36
3,72
3,63 *
5,97
5,97
6,87
1.870,27
1.741,49
1.595,69
1.501,57
1.417,75
1.329,81
1.281,31
1.263,19
1.185,08
* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore
catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.
N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%
(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.
24
settembre 2012
Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2002
Aumento retributivo dallʼ1.7.2004
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
194,63
210,00
125,00
120,00
200,00
4.449.43
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2002
Aumento retributivo dallʼ1.7.2004
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
78,43
210,00
125,00
120,00
200,00
4.333,43
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.7.2004
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
185,14
125,00
120,00
200,00
4.230,14
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
103,56
120,00
200,00
4.023,56
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
155,00
3.755,00
Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
3.600
Totale
3.600,00
Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012
Minimo contrattuale dallʼ1.4.2012
3.735
3.735,00
Totale
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013
Minimo contrattuale dallʼ1.7.2013
3.890
Totale
3.890,00
25
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
settembre 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
1,31
1,31
1,31
1,31
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
CUAF
0,11
1
0,68
2
0,68
2
0,68
2
0,68
2
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0,24
0,24
0,24
0,24
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
38,17
38,17
35,73
35,73
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
26
settembre 2012
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF ridotta
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Qualifiche
Voci contributive
Apprendisti
Fondo pensioni
14,85
Disoccupazione
1
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
0,18
0
2
2
0,18
0
2
2
0,18
0
2
2
0,18
0
2
2
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
36,12
36,12
33,68
33,68
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
2
0
2
0
2
0
2
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
27
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
settembre 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
1,31
1,31
1,31
1,31
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
1
0,68
2
0,68
2
0,68
2
0,68
2
CIG straordinaria
-
0,90
0,90
0,90
-
MOBILITAʼ
-
0,30
0,30
0,30
0,30
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0,24
0,24
0,24
0,24
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
39,37
39,37
36,93
36,03
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
0,30
0,30
0,30
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
6,14
9,49
9,49
9,49
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
28
settembre 2012
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta 4
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )
Qualifiche
Voci contributive
Apprendisti
Fondo pensioni
14,85
1
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
0,11
02
02
CIG straordinaria
-
0,90
0,90
0,90
-
MOBILITAʼ
-
0,30
0,30
0,30
0,30
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
02
02
02
02
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
37,32
37,32
34,88
33,98
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
0,30
0,30
0,30
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
6,14
9,49
9,49
9,49
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
CUAF
0,18
2
0,18
2
0,18
0
2
2
0,18
2
02
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
29
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
settembre 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02 )
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
1,31
1,31
1,31
1,31
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
1
0,68
2
0,68
2
0,68
2
0,68
2
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
3,21
3,21
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0,24
0,24
0,24
0,24
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
38,94
38,94
35,73
35,73
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
30
settembre 2012
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta 4
(CSC 7.05.01 e 7.05.02 )
Qualifiche
Voci contributive
Apprendisti
Fondo pensioni
14,85
Disoccupazione
1
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
-
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
-
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
0,18
0
2
2
0,18
2
02
0,18
0
2
2
0,18
2
02
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
3,21
3,21
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
15,84
36,89
36,89
33,68
33,68
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
2
0
2
0
2
0
2
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
3
CIG straordinaria
31
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
settembre 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 (note)
1) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, lʼaliquota del 10% a loro carico è ridotta di 8,5 punti nel primo anno e
di 7 punti nel secondo anno di apprendistato.
2) A decorrere dal 1.2.2001 lʼesonero dallʼaliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad
un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per
maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). Lʼesonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti
percentuali.
A decorrere dal 1.1.2006 lʼesonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui allʼart. 24 della legge n. 88/1989
è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).
CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68
CUAF ridotta
MATERNITAʼ
DISOCCUPAZIONE
0,43 – 0,43 = 0
0,24 – 0,24 = 0
1,31 – 1,13 = 0,18
1,80
3) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per lʼanno 2011 è pari a € 43.042,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere
osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a € 3.587,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).
4) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a
condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo
comma, punto 1 legge n. 114/1974).
TABELLE CONTRIBUTI
Minimali Inail - Anno 2011
Impiegati/operai
Dirigente
(retribuzione convenzionale)
1,2
Tempo pieno
Tempo parziale
€ 44,49 giornaliero
€ 1.156,74 mensile
€ 6,67 orario
Fino al 30 giugno
Dal 1° luglio
Fino al 30 giugno
Dal 1° luglio
€ 89,49 giornaliera
€ 2.237,30 mensile
€ 90,88 giornaliera
€ 2.272,08 mensile
€ 11,19
€ 11,36
Minimali Inps - Anno 2012
Impiegati/operai
Dirigenti
1
Circolare Inail n. 21 del 24 marzo 2011
2
3
Tempo pieno
Tempo parziale
€ 45,70 giornaliero
€ 1.188,20 mensile
€ 6,86 orario
€ 126,41 giornaliero
€ 3.286,66 mensile
€ 18,96 orario
Circolare Inail n. 49 del 22 settembre 2011
3
Circolare Inps n. 21 del 9° febbraio 2012
Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria
Retribuzione di riferimento (1/1/2012)
Limite massimo (1/1/2012)
Riduzione contributiva
Fino a € 2014,77 mensili
(compreso ratei mensilità aggiuntive
€ 931,28
mensili
5,84%
Oltre € 2014,77 mensili
(compreso ratei mensilità aggiuntive)
€ 1119,32
mensili
5,84%
La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dallʼarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sullʼindennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più
alcuna riduzione. La misura dellʼindennità di mobilità è pari al 100% dellʼimporto stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi
dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, lʼindennità è ridotta allʼ80% della misura iniziale.
32
settembre 2012
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO
PERCENTUALI
Ditta
FONDO PREVID. M. NEGRI
Dirigenti
Ord. 10,14%
Agg. 1,48%
1%
Ord. 10,14%
Agg. 1,50%
1%
Ord. 10,14%
Agg. 1,52%
1%
Ord. 10,14%
Agg. 1,54%
1%
Ord. 10,60%
Agg. 1,74%
1%
Ord. 11,15%
Agg. 1,76%
1%
Ord. 11,35%
Agg. 1,78%
1%
Ord. 11,65%
Agg. 1,80%
1%
Ord. 11,65%
Agg. 1,84%
1%
Ord. 11,65%
Agg. 1,87%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 2,84%
Agg. 1,54%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,00%
Agg. 1,74%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,30%
Agg. 1,76%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE
DECORRENZA
IMPORTI
Totale
Azienda
12,62%
12,64%
12,66%
12,68%
13,34%
13,91%
14,13%
14,45%
14,49%
14,52%
5,38%
5,74%
6,06%
33
Dirig.
Totale
59.224,54
annui
1.1.2003
a.
t.
m.
6.881,89
1.720,47
573,49
592,25
148,06
49,35
7.474,14
1.868,53
622,84
59.224,54
annui
1.1.2004
a.
t.
m.
6.893,74
1.723,43
574,48
592,25
148,06
49,35
7.485,99
1.871,49
623,83
59.224,54
annui
1.1.2005
a.
t.
m.
6.905,58
1.726,40
575,47
592,25
148,06
49,35
7.497,83
1.874,46
624,82
59.224,54
annui
1.1.2006
a.
t.
m.
6.917,43
1.729,36
576,45
592,25
148,06
49,35
7.509,68
1.877,42
625,80
59.224,54
annui
1.1.2007
a.
t.
m.
7.308,31
1.827,07
609,02
592,25
148,06
49,35
7.900,56
1.975,13
658,37
59.224,54
annui
1.1.2008
a.
t.
m.
7.645,89
1.911,47
637,15
592,25
148,06
49,35
8.238,14
2.059,53
686,50
59.224,54
annui
1.1.2009
a.
t.
m.
7.965,60
1.944,04
648,01
592,25
148,06
49,35
8.368,43
2.092,10
697,36
59.224,54
annui
1.1.2010
a.
t.
m.
7.965,60
1.991,42
663,80
592,25
148,06
49,35
8.557,85
2.139,46
713,15
59.224,54
annui
1.1.2011
a.
t.
m.
7.989,36
1.997,34
665,78
592,20
148,05
49,35
8.581,56
2.145,39
715,13
59.224,54
annui
1.1.2012
a.
t.
m.
8.007,12
2.001,78
667,26
592,25
148,06
49,35
8.599,37
2.149,84
716,61
59.224,54
annui
1.1.2006
a.
t.
m.
2.594,03
648,51
216,17
592,25
148,06
49,35
3.186,28
796,57
265,52
59.224,54
annui
1.1.2007
a.
t.
m.
2.807,24
701,81
233,94
592,25
148,06
49,35
3.399,49
849,87
283,29
59.224,54
annui
1.1.2008
a.
t.
m.
2.996,76
749,19
249,73
592,25
148,06
49,35
3.589,01
897,25
299,08
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
settembre 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO
PERCENTUALI
Ditta
Dirigenti
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,60%
Agg. 1,78%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,90%
Agg. 1,80%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,90%
Agg. 1,84%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,90%
Agg. 1,87%
1%
5,70%
1,95%
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
5,70%
1,87%
RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE
DECORRENZA
IMPORTI
Totale
Azienda
6,38%
6,70%
6,74%
6,77%
7,65%
7,57%
Dirig.
Totale
59.224,54
annui
1.1.2009
a.
t.
m.
3.186,28
796,57
265,52
592,25
148,06
49,35
3.778,53
944,63
314,87
59.224,54
annui
1.1.2010
a.
t.
m.
3.375,79
843,94
281,31
592,25
148,06
49,35
3.968,04
992,01
330,67
59.224,54
annui
1.1.2011
a.
t.
m.
3.399,48
849,87
283,29
592,20
148,05
49,35
3.991,68
997,92
332,64
59.224,54
annui
1.1.2012
a.
t.
m.
3.417,24
854,31
284,77
592,25
148,06
49,35
4.009,49
1.002,37
334,12
44.194,25
annui
1.1.1996
a.
t.
m.
2.519,07
629,77
209,92
861,79
215,45
71,82
3.380,86
845,22
281,74
45.940,00
annui
1.1.2004
a.
t.
m.
2.618,58
654,65
218,22
859,08
214,77
71,59
3.477,66
869,42
289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
Ord. 5,50%
Agg. 1,10%
1,87%
8,47%
45.940,00
annui
1.1.2007
a.
t.
m.
3.032,04
758,01
252,67
859,08
214,77
71,59
3.891,12
972,78
324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
Ord. 5,50%
Agg. 2,41%
1,87%
9,78%
45.940,00
annui
1.10.2011
a.
t.
m.
3.633,84
908,46
302,82
859,08
214,77
71,59
4.492,92
1.123,23
374,41
10%
10%
20%
ASS. ANTONIO PASTORE
ASS. ANTONIO PASTORE
FORMAZIONE
10%
–
10%
–
20%
38.734,27 annui-azienda
13.944,34 annui-dirig
1.7.2000
a.
t.
m.
3.873,43
968,36
322,79
1.394,43
348,61
116,20
5.267,86
1.316,97
438,98
48.030,50 annui-azienda
4.648,10 annui-dirig
1.7.2004
a.
t.
m.
4.803,05
1.200,76
400,25
464,81
116,20
38,73
5.267,86
1.316,97
438,98
1.7.1992
a.
t.
m.
129,11
32,28
10,76
129,11
32,28
10,76
258,22
64,56
21,52
–
–
Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax
06/4441484; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; Associazione
Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dellʼazienda e a e 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.
34
settembre 2012
Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione
DENOMINAZIONE
CONTRIBUTO
Qu.A.S.
Quadrifor
DECORRENZA
Azienda (A*)
IMPORTI
Quadro (B)
Totale (A+B)
1.1.1989
247,90
–
247,90
1.1.1995
247,90
36,15
284,05
1.1.2005
302,00
42,00
344,00
1.1.2009
340
50
390
1.6.2011
350
56
406
1.1.1995
25,82
15,49
41,31
1.1.2004
45,00
20,00
65,00
1.1.2005
50,00
25,00
75,00
Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito
Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di e 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
- Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.
EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi
e dei Settori Affini
Tipologia lavoratori
Quota di iscrizione (una tantum)
Contributo mensile
Datore di lavoro
Lavoratore 1
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 10,00
€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 10,00
€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 7,00
€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 7,00
€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)
€ 15,00
€ 10,00
----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)
€ 15,00
€ 10,00
----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)
€ 8,00
€ 10,00
----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)
€ 8,00
€ 10,00
----
1 Dal 1° gennaio 2012
* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il
pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:
q Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);
q F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).
Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te
Contributo 1
Quota Tfr
Lavoratore 2
Datore di lavoro 3
Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993
100%
0,55%
1,55%
I contributi sono versati
con periodicità
Apprendisti
100%
0,55%
1,05%
trimestrale 4
Lavoratori già occupati al 28.4.1993
50% 5
0,55%
1,55%
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it
(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.
35
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
settembre 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano
Versamenti trimestrali dellʼimporto complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M
0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E
Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.
Livelli
Livelli
Contributo complessivo mensile in euro
da aprile 2012
Quadri
1
2
3
4
5
6
7
3,31
3,06
2,75
2,46
2,23
2,08
1,95
1,78
Apprendisti 1a metà
2
3
4
5
6
2,23
2,08
1,95
1,78
1,78
Contributo complessivo mensile in euro
da aprile 2012
Apprendisti 2a metà
2
3
4
5
6
2,46
2,23
2,08
1,95
1,95
Operatori di vendita
1a categoria
2a categoria
2,15
1,93
Si rammenta che qualora lʼazienda non versi la contribuzione allʼEnte bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.
Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili
Tabella
Periodi
A
dal 1°/1/1959
al 31/12/1968
B
dal 1°/1/1969
al 31/12/1976
C
dal 1°/1/1977
al 31/12/1980
D
dal 1°/1/1981
al 31/12/1988
Agenti e rappresentanti
senza esclusiva
E
dal 1°/1/1989
F
dal 1°/1/2002
sino a L.
da 2.000.001 a
oltre
sino a L.
da 2.500.001 a
oltre
sino a L.
da 4.500.001 a
oltre
sino a L.
da 6.000.001 a
oltre
sino a L.
da 12.000.001 a
oltre
sino a €
da 6.200,01 a
oltre
Indennità base
più indennità
integrativa %
Agenti e rappresentanti
in esclusiva
2.000.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
4.000.000
4.000.000
4.500.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
9.000.000
9.000.000
12.000.000
18.000.000
18.000.000
6.200,00
9.300,00
9.300,00
36
sino a L.
da 2.500.001 a
oltre
sino a L.
da 3.000.001 a
oltre
sino a L.
da 6.000.001 a
oltre
sino a L.
da 12.000.001 a
oltre
sino a L.
da 24.000.001 a
oltre
sino a €
da 12.400,01 a
oltre
2.500.000
3.500.000
3.500.000
3.000.000
4.500.000
4.500.000
6.000.000
8.000.000
8.000.000
12.000.000
18.000.000
18.000.000
24.000.000
36.000.000
36.000.000
12.400,00
18.600,00
18.600,00
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
settembre 2012
Contributi previdenziali Enasarco
AGENTI E RAPPRESENTANTI
MONOMANDATARI
AGENTI E RAPPRESENTANTI
PLURIMANDATARI
Aliquota contributiva
Massimale annuo
delle provvigioni
Minimale annuo
dei contributi
Massimale annuo
delle provvigioni
Minimale annuo
dei contributi
(preponente + agente)
Dal 1°/1/1973
L. 2/2/1973, n. 12 art. 6
(G.U. 23/2/1973, n. 50)
9.000.000
60.000
7.500.000
36.000
3% + 3%
Dal 1°/10/1978
D.P.R. 24/6/1978, n. 460
(G.U. 19/8/1978, n. 231)
12.000.000
240.000
7.500.000
120.000
4% + 4%
Dal 1°/7/1983
D.P.R. 31/3/1983, n. 277
(G.U. 9/6/1983, n. 157)
24.000.000
240.000
10.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1°/1/1988
D.P.R. 11/12/1987
(G.U. 1/4/1988, n. 77)
30.000.000
240.000
16.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1°/1/1989
D.P.R. 11/12/1987
(G.U. 1/4/1988, n. 77)
34.000.000
240.000
20.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1°/7/1998
42.000.000
480.000
24.000.000
240.000
5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001
e 21.691,00
e 247,90
e 12.395,00
e 123,95
5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*
e 24.548,00
e 248,00
e 14.027,00
e 124,00
6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005
e 24.548,00
e 700,00
e 14.027,00
e 350,00
6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006
e 25.481,00
e 727,00
e 14.561,00
e 364,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008
e 26.603,00
e 759,00
e 15.202,00
e 381,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010
e 27.667,00
e 789,00
e 15.810,00
e 396,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012
30.000,00
800,00
20.000,00
400,00
6,75%+6,75%
Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali
Provvigioni annue
Aliquota contributiva dal 1.1.2012
Fino a euro 13.000.000,00
2,40 %
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00
1,20%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00
0.60%
Oltre euro 26.000.000,00
0,15%
I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre
20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dellʼanno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line
dei contributi.
37
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
settembre 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali dʼimposta (1/1/2007)
LIMITE SCAGLIONE ANNUO
SCAGLIONE
ANNUO
ALIQUOTA
IMPOSTA SULLO
SCAGLIONE
IMPOSTA
TOTALE
ADD. PROVINCIALE
E COMUNALE (
1)
Fino a euro 15.000,00
15.000,00
23%
3.450,00
3.450,00
–
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00
13.000,00
27%
3.510,00
6.960,00
–
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00
27.000,00
38%
10.260,00
17.220,00
–
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00
20.000,00
41%
8.200,00
25.420,00
–
–
43%
–
–
1.250,007
23%
287,50
287,50
–
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33
1.083,33
27%
292,50
580,00
–
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33
2.250,00
38%
855,00
1.435,00
–
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00
1.666,67
41%
683,33
2.118,33
–
–
43%
–
–
–
Oltre euro 75.000,00
Limite scaglione mensile
Fino a euro 1.250,00
Oltre euro 6.250,00
(1) Lʼaddizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso dʼanno in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito
Tabella Addizionale Regione Lombardia 2011
ANNO 2011
Scaglioni
Aliquota
Fino a euro 10.329,14
1,23%
Da euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71
1,23%
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41
1,63%
Da euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68
1,73%
Oltre euro 69.721.68
1,73%
Tabella Addizionale Regione Lombardia 2012
ANNO 2012
Scaglioni
Aliquota
Fino a euro 15.000,00
1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00
1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00
1,73%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00
1,73%
Oltre euro 75.000,00
1,73%
(1) Legge regionale 28.12.2011, n. 23
38
settembre 2012
TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico
A) Lavoro dipendente e assimilato
reddito complessivo fino a 8.000 €
1.840 e con le seguenti particolarità:
a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 e
b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 € 1.338 € + lʼimporto derivante dal seguente calcolo:
502 € X 15.000 - reddito complessivo
7.000
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 € 1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
55.000 - reddito complessivo
40. 000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nellʼanno.
Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:
reddito complessivo
maggiorazione
reddito complessivo
maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro
10 euro
compreso tra 26.001 e 27.700 euro
40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro
20 euro
compreso tra 27.701 e 28.000 euro
25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro
30 euro
B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)
Coniuge
reddito complessivo fino a 15.000 €
800 € - lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000)
se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 €
se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €
690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €
690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
80.000 - reddito complessivo
40.000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.
Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta
A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:
reddito complessivo
maggiorazione
reddito complessivo
compreso tra 29.001 e 29.200 euro
10 euro
compreso tra 35.001 e 35.100 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro
20 euro
compreso tra 35.101 e 35.200 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro
30 euro
maggiorazione
20 euro
10 euro
Figli a carico
figlio di età inferiore a 3 anni
900 €
figlio di età superiore a 3 anni
800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)
1.120 €
superiore a 3 anni (800+220)
1.020 €
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché lʼammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:
95.000 - reddito complessivo
95.000
In sostanza, per determinare lʼimporto spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.
In presenza di più figli, lʼimporto di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Quindi, lʼimporto aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in
proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellʼaltro la detrazione compete a questʼultimo per lʼimporto totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
Altri familiari a carico
La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.
Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro
cifre decimali):
80.000 - reddito complessivo
80.000
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.
39
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
settembre 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Assegno per il nucleo familiare
Codice Uniemens
F101
F110
Codice Uniemens
H017
H301
L036
Causale restituzione
Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Causale recupero
Recupero assegni familiari arretrati
Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
Recupero assegni nucleo familiare arretrati
Malattia
Codice Uniemens
E705
E775
E790
E791
Codice Uniemens
E778
S110
S111
S112
S113
Causale restituzione
Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
Restituzione indennità malattia indebita
Restituzione indennità donatori midollo osseo
Restituzione indennità donatori di sangue
Causale recupero
Differenze indennità malattia
Indennità donatori di sangue
Conguaglio differenze per donatori di sangue
Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
Differenza indennità donatori midollo osseo
Maternità
Codice Uniemens
E776
E780
M070
Codice Uniemens
D900
E779
L053
L054
L055
L056
L057
L058
L070
Causale restituzione
Restituzione indennità maternità indebita
Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Causale recupero
Indennità riposi per allattamento arretrati
Differenze indennità maternità già liquidata
Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
Differenza indennità maternità facoltativa
Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)
Tabelle codici “Tipi di contribuzione” di uso più frequente per argomento:
Apprendistato - aziende fino a 9 dipendenti
Tipologia di apprendistato
Codice Uniemens
Apprendistato per lʼespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
Apprendistato professionalizzante
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
Apprendistato per lʼacquisizione di un diploma o per corsi di alta formazione
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
A1
A2
A0
B1
B2
B0
C1
C2
C0
D1
D2
D0
40
settembre 2012
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Apprendistato - aziende oltre i 9 dipendenti
Tipologia di apprendistato
Apprendistato per lʼespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Apprendistato professionalizzante
Apprendistato per lʼacquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997
I codici sono da utilizzare per i contratti di qualsiasi durata. Il contributo è sempre pari al 10%
Codice Uniemens
A0
B0
C0
D0
Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003
Tipologia
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento
economici
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni,
assunti con contratto di inserimento
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore
almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile,
assunte con contratto di inserimento
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico
assunti con contratto di inserimento
Codice Uniemens
A0
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
Misura agevolazione
Lavoratori esclusi dagli incentivi
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Agevolazioni per lʼassunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi
Tipologia
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo
alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005
per i quali spetta lʼagevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Codice Uniemens
58
M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo
indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato,
per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti
per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
41
75
76
77
S5
S6
S7
M5
M6
M7
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
settembre 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo
indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento
dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
P5
P6
P7
S1
S2
S3
F5
F6
F7
Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi
Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti
per un periodo di 12 mesi
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi
Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi
a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi
86
S4
M4
Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità
Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
82
68
Incentivo al reimpiego dei dirigenti
Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi
92
Altri codici di uso comune
00
01
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
35
36
41
42
51
52
Nessuna particolarità contributiva
Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per lʼassicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza
sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n.
87/1994)
Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale
(Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per lʼindennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.
Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per lʼindennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.
Inps n. 87/1994)
Lavoratori non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la
Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la
Disoccupazione (Ds)
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine
Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dellʼart. 2, comma 2, della Legge n. 863/84
42
settembre 2012
UNIEMENS (Denuncia individuale)
59
66
67
G0
H0
Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ.
Inps n. 203/2001)
Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa
tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
UNIEMENS (Denuncia aziendale)
Fondo Interprofessionale - Adesione
FITE
FODI
FOR.TE
FON.DIR
Fondo Interprofessionale - Revoca
REDI
REVO
Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
Revoca aia fondi paritetici interprofessionali
Contribuzione assistenza contrattuale
W020
W030
Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali
Trattamento fine rapporto
CF11
CF30
PA10
PA20
PF10
PF20
PE30
RF01
Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria
Altri
A700
A800
D100
M000
M001
M110
M119
M217
M900
M980
S060
Q900
Q920
A810
G800
L401
L402
L405
L407
L424
L508
L601
L613
L615
N954
Multe disciplinari
Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
Interessi differimento
Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
Restituzione incentivo programma Pari 2007
Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Oneri accessori al tasso legale
Sanzioni civili
Rest. sanzioni ex L. 146/90
Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
Arretrati beneficio Legge 291/2004
Conguaglio incentivo programma Pari 2007
Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009
43
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
settembre 2012
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.
ANNO 1999
ANNO 2000
ANNO 2001
ANNO 2002
ANNO 2003
ANNO 2004
ANNO 2005
ANNO 2006
ANNO 2007
ANNO 2008
ANNO 2009
ANNO 2010
ANNO 2011
ANNO 2012
INDICE ISTAT
COSTO VITA
% DI INCREMENTO
PERCENTUALE
DA APPLICARE (*)
110,4
113,4
116,0
119,1
121,8
123,9
126,3
128,4
131,8
134,5
135,8
138,4
104,0
104,4
104,8
105,2
105,7
105,6
2,128
2,717
2,293
2,672
2,267
1,724
1,937
1,662
2,648
2,048
0,966
1,914
3,173
0,384
0,769
1,153
1,634
1,538
3,096
3,538
3,220
3,504
3,200
2,793
2,953
2,747
3,485
3,036
2,224
2,936
3,880
0,413
0,826
1,240
1,725
1,778
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
(*) - 75% dellʼincremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari allʼ1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.
Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)
Casistica
Contributi Inps/Inail
Italia (fuori dal territorio comunale)
IRPEF
Estero
Italia (fuori dal territorio comunale)
Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria
(escluse le spese di viaggio)
Esente fino a € 46,48 giornaliere
Esente fino a € 77,47 giornaliere
Esente fino a € 46,48 giornaliere
Esente fino a € 77,47 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle
spese o di vitto o di alloggio
Esente fino a € 30,99 giornaliere
Esente fino a € 51,65 giornaliere
Esente fino a € 30,99 giornaliere
Esente fino a € 51,65 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia
delle spese di vitto che di alloggio
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Rimborso altre spese anche non documentabili
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Spese di vitto e alloggio
Esente
Esente
Esente
Esente
Indennità chilometrica e di trasporto
(limiti tabelle Aci)
Esente
Esente
Esente
Esente
Ogni altra spesa
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
44
settembre 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Indice
AMBIENTE
Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Sospensione
Sistri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Misure in campo
ambientale ed energetico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Albo nazionale gestori ambientali - Requisito di capacità finanziaria per le categorie da 1 a 5. . . . . . . . . . . . . Pag.
POLITICHE ENERGETICHE
Etichette energetiche – Asciugabiancheria per uso domestico - Regolamento comunitario 392/2012. . . . . . Pag.
Dm 15 marzo 2012 – Decreto “Burden Sharing” – Ripartizione regionale degli obblighi nazionali
di produzione di energia da fonti rinnovabili.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
45
46
48
49
49
In primo piano
Decreto legge n. 83
del 22 giugno 2012
Misure urgenti
per la crescita del Paese
Sospensione Sistri
Con la pubblicazione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, (in Suppl. ordinario n. 29 alla Gu 26 giu6
gno 2012 n. 147) è ufficiale la sospensione del Sistri fino al 30 giugno 2013.
In particolare, è lʼart. 52 del decreto in commento a stabilire:
a) la sospensione del termine di operatività del Sistema Sistri (unitamente ad ogni adempimento informatico) fino al compimento di ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema stesso, e comunque non oltre il 30 giugno 2013;
b) la sospensione del pagamento dei contributi per lʼanno 2012.
La norma inoltre prevede che:
“i soggetti obbligati rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del Dlgs 152/2006 (tenuta
dei registri di carico e scarico e compilazione dei formulari di trasporto – Fir -) ed all'osservanza della disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente allʼentrata in vigore del Dlgs 205/2010”.
45
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Ambiente
settembre 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Ambiente
Il nuovo termine per lʼentrata in operatività del Sistri sarà fissato con decreto del ministro dellʼAmbiente, restando sino a
quel momento sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il ministero dellʼAmbiente e la Selex-SeMa, e conseguentemente inesigibili le prestazioni connesse al contratto medesimo.
Decreto legge n. 83
del 22 giugno 2012
Misure urgenti
per la crescita del Paese
Misure in campo
ambientale ed energetico
Il decreto legge n. 83 prevede, altresì, altre disposizioni in campo ambientale ed energetico, di cui elenchiamo le più
importanti.
Articolo 34 - Gestione e contabilizzazione biocarburanti
Con modifiche apportate a dispsizioni del Dlgs 28/2011, viene razionalizzato il sistema di gestione dei biocarburanti.
Per aiutare i produttori di biocarburanti nazionali e comunitari ad adeguare le proprie tecnologie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014 viene stabilito che per avere l'incentivo del 20% sui biocarburanti
prodotti nella UE o immessi in consumo fuori rete e miscelati al 25% con il combustibile fossile, occorreranno agli operatori
solo 8 giga calorie, invece delle previste 9, per ottenere un certificato di immissione in consumo di biocarburanti che certifichi il
rispetto degli oblighi di miscelazione previsti dal Dl 2/2006, convertito in Legge 81/2006.
Con modifica al comma 5 dell'art. 33, Dlgs 28/2011, viene riconosciuta una premialità doppia (immissione in consumo
di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti -"double counting"-) per determinate categorie di
materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzati per la produzione di biocarburanti.
La modifica chiarisce la definizione di "rifiuti e sottoprodotti" ai fini del "double counting", stabilendo che:
- possono essere utilizzati solo quei rifiuti e sottoprodotti che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del
loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici;
- che la produzione e trasformazione di rifiuti e sottoprodotti in biocarburanti deve avvenire:
a) nel territorio comunitario,
b) in base alle garanzie di definizione, individuazione e tracciabilità assicurate dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (ciò al fine di
escludere una massiccia importazione di rifiuti e sottoprodotti extra UE, prodotti senza le predette garanzie).
Infine, l'importazione in Italia di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti allʼUnione Europea è soggetta ad autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico (la norma è andata in vigore 30 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto
legge in commento).
Per la suddetta importazione è necessario presentare domanda corredata da apposita documentazione (art. 36,
comma 5).
Articolo 35 - Divieti di ricerca idrocarburi in aree marine protette
Modificando il comma 17 dell'art. 6 del Dlgs 152/2006, la norma stabilisce il divieto di trivellazioni petrolifere off-shore
nelle aree marine protette (divieto di ricerca, prospezione, coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi), nonché fino a 12 miglia
dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.
46
settembre 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Sono fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 128/2010, e dei procedimenti
ad essi conseguenti e connessi. Quindi la deroga si applica agli impianti operativi dal 2010.
Articolo 36, commi 1 e 2 - Settore petrolifero: semplificazioni fiscali e bonifiche
Viene estesa a tutti i siti contaminati la semplificazione prevista dallʼart. 57, comma 9, Dl 5/2012 (cd "decreto semplificazioni"): tale norma stabilisce che nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, con realizzazione di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già
in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione
del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione dei successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'art. 242 del Dlgs 152/2006.
Articolo 36, comma 4 - Operazioni di bonifica Rete distribuzione carburanti
Con aggiunta finale al comma 4 dellʼart. 36 si stabilisce che, il ministero dellʼAmbiente, cui, ai sensi del medesimo articolo, è attribuita la competenza per la procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, è competente anche per lʼadozione
di procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.
Articolo 36, comma 6 - Importazione di prodotti petroliferi da Paesi extra UE
La norma stabilisce che a decorrere dal primo gennaio 2013, lʼimportazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi
non appartenenti allʼUnione Europea è soggetta ad autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico, sentita lʼAgenzia
delle Dogane, rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto dello stesso ministero dello Sviluppo di concerto con il ministero dellʼAmbiente.
Articolo 36, comma 7 - Impianti di deposito e distribuzione carburanti e controllo emissioni volatili
Secondo le nuove dispiszioni dell'art. 276, comma 6, Dlgs 152/2006, gli stabilimenti in cui sono presenti impianti di
deposito o distribuzione carburanti sono soggetti, qualora siano prodotte emissioni in atmosfera, all'autorizzazione alle emissioni ai sensi dellʼart. 269, Dlgs 152/2006; ma solo se, ed è questa la novità introdotta, gli impianti stessi non risultino adeguati alle
prescrizioni dell'allegato VII alla parte quinta del Dlgs 152/2006.
Articolo 37- Appalti - Gare per l'idroelettrico
Intervenendo sul Dlgs 79/1999, viene dettata la nuova disciplina dello svolgimento delle gare di concessione di grande
derivazione ad uso idroelettrico.
Articolo 38 – Semplificazioni attività di realizzazione infrastrutture energetiche
Con modifiche alla legge 239/2004, si persegue lʼobiettivo del superamento della mancata espressione degli atti di
assenso o di intesa regionali in materia di infrastrutture e reti del gas, così accelerando lo sviluppo infrastrutturale.
La norma prevede che qualora le amministrazioni regionali non rilascino l'atto di assenso o di intesa entro 150 giorni
dalla richiesta, il ministero dello Sviluppo economico le inviti a provvedere entro i 30 giorni successivi. In caso di ulteriore inerzia, gli atti sono rimessi alla presidenza del Consiglio dei ministri, la quale provvede in merito con la presenza della Regione
interessata. La norma si applica anche ai procedimenti in corso.
Articolo 39 - Energia - Revisione del sistema accise per le imprese energivore
L'attuale normativa in materia fiscale identifica i grandi consumatori di energia, per i quali esiste una disciplina di maggior favore, esclusivamente in base alla quantità di energia consumata.
La norma in commento è finalizzata ad identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri
dati dalla direttiva 2003/96/Ce, ossia facendo riferimento non solo alla quantità di energia consumata ma anche al peso che
47
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Ambiente
settembre 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Ambiente
riveste il costo dell'energia sui costi di produzione e sull'attività di impresa, in modo da riequilibrare le attuali agevolazioni.
La novità è che si prevede che sarà varata una revisione del sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti
energetici, nonché degli oneri del sistema elettrico per le imprese energivore.
Articolo 40 - Energia - Le miniere tornano alle Regioni
Le miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas, trasferite con Dlgs 85/2010 al patrimonio disponibile
delle province, vengono ritrasferite alle Regioni (che hanno competenza legislativa e amministrativa in materia), rientrando però
nel loro patrimonio indisponibile.
Albo nazionale
gestori ambientali
Requisito
di capacità finanziaria
per le categorie da 1 a 5
Il comitato nazionale dellʼAlbo gestori ambientali, con delibera 18 giugno 2012, prot. n. 809, ha fornito alcuni chiarimenti
in ordine allʼadeguamento della capacità finanziaria per le imprese iscritte allʼAlbo nelle categorie da 1 a 5 (raccolta e trasporto
di rifiuti urbani e assimilati, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), i
cui importi erano stati determinati con delibera n. 3 del 14 marzo 2012 (cfr. Informatore di maggio 2012).
Nella nota di chiarimenti, lʼAlbo ha precisato che le imprese che, alla data di emanazione della delibera, erano già iscritte in tali categorie potranno richiedere, attraverso il modello di comunicazione di variazione dellʼiscrizione, lʼadeguamento della
capacità finanziaria ai nuovi importi previsti.
l’Informatore
REDAZIONE
Federi co S ozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano
Commercio Turismo Servizi Professioni
n. 233 settembre 2012
anno LVI
Organo d’i nformazi one
e documentazi one
di Uni one Confcommerci o
Mi l ano, Lodi , Monza e Bri anza
DIRETTORE RESPONSABILE
Gi anroberto Costa
PROPRIETA’
Uni one Confcommerci o Mi l ano,
Lodi , Monza e Bri anza
EDITRICE
Promo. Ter Uni one
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano
48
CONCESSIONARIA IN ESCLUSIVA
PER LA VENDITA DELLA PUBBLICITÀ
S tar Busi ness S rl
Via diNovecchio 2/4
Località Ospedaletto, 56121 – Pisa
Tel. 0503163919
[email protected]
www.starbusiness.it
AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957
Una copia euro 0,568
settembre 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Etichette energetiche
Asciugabiancheria per uso domestico
Regolamento comunitario 392/2012
Sulla Gazzetta ufficiale dellʼUnione Europea del 9 maggio 2012 è stato pubblicato il regolamento 392/2012 che integra la direttiva 2010/30/UE (Com. n. 22 del 30 giugno 2010) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
lʼetichettatura indicante il consumo dʼenergia delle asciugabiancheria per uso domestico.
Ambito dʼapplicazione
Il provvedimento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per
le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e quelle a gas e per le asciugabiancheria da incasso,
comprese quelle vendute per un uso non domestico. Il regolamento non si applica alle lavasciuga biancheria combinate per
uso domestico né alle centrifughe per uso domestico.
Finalità
Le finalità della norma sono quelle di incentivare i produttori di asciugabiancheria a migliorare ulteriormente lʼefficienza energetica garantendo sistemi di etichettatura in linea con i progressi tecnologici in termini di riduzione dei consumi energetici di funzionamento di tali apparecchiature.
Decorrenza
Il regolamento si applica a decorrere dal 29 maggio 2013 così come riporta la rettifica al regolamento stesso pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellʼUnione Europea dellʼ11 maggio 2012.
Per quanto riguarda il settore della distribuzione è bene tenere presente alcuni obblighi specificatamente descritti
allʼart. 4 del regolamento.
Tali obblighi sono:
• la visibilità dellʼetichetta presso il punto vendita allʼesterno della parte anteriore o della parte superiore dellʼapparecchio in modo che sia chiaramente visibile;
• nei casi di vendita, noleggio o vendita a rate e in situazioni in cui non è prevista la possibilità di vedere il prodotto
esposto deve essere garantita la disponibilità delle informazioni di cui allʼAllegato IV (a partire dal 29 settembre
2013);
• la indicazione della classe energetica nelle pubblicità che riportano indicazioni di prezzo o che forniscono informazioni relative allʼenergia e nel materiale promozionale tecnico (a partire dal 29 settembre 2013).
Dm 15 marzo 2012
Decreto “Burden Sharing”
Ripartizione regionale
degli obblighi nazionali
di produzione di energia da fonti rinnovabili
La quota nazionale complessiva di energia da fonti rinnovabili - come obiettivo nazionale di copertura al 2020 - è stata
fissata, dal Dlgs 28/2011 (emanato in recepimento della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione della produzione di energia da
49
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Politiche energetiche
settembre 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Politiche energetiche
fonti rinnovabili), nella percentuale del 17% sul consumo finale lordo di energia.
Nellʼambito di tale obiettivo, la produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili relativamente a tutte le forme di trasporto, è prevista, sempre al 2020, in una quota pari ad almeno il 10% del consumo finale di energia in questo settore.
In tale cornice, il Dm 15 marzo 2012, recante “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle
province autonome - c.d. Burden Sharing” (pubblicato nella Gu n. 78 del 2 aprile 2012), è finalizzato a ripartire fra Regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano i menzionati obiettivi nazionali.
La tabella A (vedi allegato), di cui allʼart. 3 del citato decreto ministeriale, individua gli obiettivi territoriali attesi al 2020 ed
espressi in termini di percentuale di copertura dei consumi finali lordi attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
La tabella indica anche gli obiettivi intermedi biennali da rispettare per raggiungere lʼobiettivo finale al 2020.
Gli obiettivi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e provincia autonoma saranno vincolanti a partire dal 2016 (art. 3,
comma 2, del decreto).
Regioni e province autonome sono chiamate a rivedere - o consolidare - i criteri di utilizzo del proprio territorio, quindi la
mappatura dei siti idonei o non idonei ai vari impianti, i vincoli particolari e le eventuali modifiche in merito alle autorizzazioni.
Un elenco delle principali azioni che Regioni e province autonome possono porre in essere ai fini del raggiungimento
degli obiettivi in questione è riportato allʼart. 4 del provvedimento:
- sviluppare modelli di intervento per lʼefficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala distrettuale e territoriale;
- integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica con la programmazione di altri settori;
- concorrere al contenimento dei rispettivi consumi finali lordi mediante interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e nelle
utenze delle regioni e degli enti locali, nellʼilluminazione pubblica e nel settore idrico.
Gli enti territoriali dovranno altresì impegnarsi:
- alla diffusione degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi energetici;
- a indirizzare gli enti locali nello svolgimento dei procedimenti di loro competenza, applicando il modello dellʼautorizzazione;
- ad incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e allʼefficienza energetica;
- a promuovere programmi di formazione, destinati anche a gestori di utenze pubbliche, progettisti, piccole e medie imprese;
- a sostenere la realizzazione di reti di teleriscaldamento.
Le Regioni possono ricorrere ai “trasferimenti statistici” (scambi di energia) previsti dal Dlgs 28/2011, ma le cessioni ad
altri Paesi dovranno essere autorizzate dal Mise.
Il decreto prevede inoltre la costituzione ad opera del ministero dello Sviluppo economico (Mise) di un osservatorio
composto da rappresentanti ministeriali e regionali che avrà fini propositivi in termini di monitoraggio dello stato di raggiungimento degli obiettivi regionali.
In particolare, a partire dal 2013, il Mise provvederà alla verifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, della quota del
consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili riferita allʼanno precedente.
Le verifiche del Mise partiranno comunque lʼanno successivo dallʼattivazione del sistema statistico nazionale in materia
di energia, previsto dallʼart. 40 del Dlgs 28/2011.
Infine, per i casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, è prevista la possibilità, a decorrere dal 2017, di un intervento governativo diretto, tramite lʼemanazione di provvedimenti ad hoc, o indiretto, tramite la nomina di un apposito commissario.
In merito ai dati della tabella A la base per la quantificazione degli obiettivi posti in capo a ciascuna Regione e provincia
autonoma è fornita dagli obiettivi nazionali definiti nel primo Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (Pan).
Non vanno considerati, cioè restano fuori dal computo, i biocarburanti per trasporti e le importazioni.
Gli obiettivi di risparmio sono designati rispetto a due valori:
• il consumo finale lordo di energia di ogni Regione: cioè la somma dei consumi elettrici, dei consumi per riscaldamento e
raffreddamento e dei consumi per trasporto (esclusa navigazione internazionale e trasporto elettrico);
• il consumo di energia rinnovabile di ogni Regione: cioè la somma dellʼenergia elettrica e termica da fonte rinnovabile
prodotta da impianti presenti nella Regione, cui si aggiungono il biometano e il biogas prodotti e distribuiti nella Regione.
50
settembre 2012
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Si fa presente che per quanto riguarda i biocarburanti e lʼenergia elettrica importata dallʼestero, essendo quantitativi
conseguiti tramite azioni di competenza dellʼamministrazione centrale, si è deciso di non computare i risultati ottenuti nellʼambito dei calcoli regionali/provinciali.
Tabella A – Traiettoria degli obiettivi regionali, dalla situazione iniziale al 2020
*I valori iniziali sono stati determinati secondo quanto descritto al capitolo 4 dellʼAllegato 2 al Dm 15-3-2012
51
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Politiche energetiche
Nuova Guida 2012/2013
alle convenzioni
Unione Confcommercio
Da quest’anno
è consultabile anche
collegandosi al link
http://www.unione
milano.it/convenzioni/
documents/guida_
alle_convenzioni_
html/index.html
Un modo veloce per avere
sempre a disposizione
le opportunità
di risparmio dedicate
alla Tua azienda.
La copia stampata potrà
invece essere ritirata
dall’associato presso
la propria Associazione.
Le convenzioni Unione Confcommercio
possono essere estese anche ai propri dipendenti:
richiedi all’indirizzo email
[email protected]
le modalità per accedere a questa nuova opportunità.
settembre 2012
Tributario
Indice
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
Misure urgenti per la crescita del Paese – Decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPOSTE DIRETTE
Tassazione dei valori scudati e delle attività immobiliari e finanziarie estere – Provvedimento dellʼAgenzia
delle Entrate del 5 giugno 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imposta sugli immobili situati allʼestero – Imposta su attività finanziarie detenute allʼestero – Versamento –
Istituzione codici tributo – Risoluzione dellʼAgenzia delle Entrate n. 54 del 7 giugno 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agevolazione del 36% - Incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta dʼacconto – Risoluzione
dellʼAgenzia delle Entrate n. 55/E del 7 giugno 2012.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Società in perdita sistematica – Primi chiarimenti – Circolare dellʼAgenzia delle Entrate n. 23
dellʼ11 giugno 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Società in perdita sistematica – Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali
è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica senza presentazione dellʼistanza
di interpello – Provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate dellʼ11 giugno 2012.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Beni concessi in godimento a soci o familiari – Chiarimenti – Circolare dellʼAgenzia delle Entrate n. 24
del 15 giugno 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Società di leasing - operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio – Comunicazione
allʼAnagrafe tributaria – Proroga dei termini – Provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate
del 25 giugno 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPOSTE INDIRETTE
Iva agevolata – Soggetti portatori di handicap – Locazione finanziaria di autoveicoli – Risoluzione dellʼAgenzia
delle Entrate n. 66 del 20 giugno 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Imposta sul valore degli immobili situati allʼestero e sul valore delle attività finanziarie allʼestero – Circolare
dellʼAgenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIBUTI LOCALI
Nuovo regime dei minimi – Primi chiarimenti –Circolare dellʼAgenzia delle Entrate n. 17 del 30 maggio 2012 . . . .
Irap - Determinazione della base imponibile - Ulteriori chiarimenti - Circolare dellʼAgenzia delle Entrate n. 26
del 20 giugno 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARIE
Reti dʼimpresa – Misura percentuale massima del risparmio dʼimposta spettante con riferimento al periodo
dʼimposta in corso al 31 dicembre 2011 – Provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 14 giugno 2012 . . . . . . . .
Pag. 53
Pag. 55
Pag. 60
Pag. 61
Pag. 62
Pag. 65
Pag. 67
Pag. 70
Pag. 71
Pag. 73
Pag. 79
Pag. 83
Pag. 84
In primo piano
Misure urgenti per la crescita del Paese
Decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012
Si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale contenute nel Dl n. 83/2012 (c.d. decreto “crescita”), che stabiliscono:
- la modifica al regime Iva per le cessioni/locazioni di fabbricati ad uso abitativo e strumentale;
- la nuova misura delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
4
energetica.
53
TRIBUTARIO
Imposte dirette e indirette
settembre 2012
Tributario
Imposte dirette e indirette
Sul supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 è stato pubblicato il decreto legge n.
83, datato 22 giugno 2012, recante: “Misure urgenti per la crescita del paese”.
Si segnalano di seguito le principali novità in materia fiscale ivi contenute.
Ripristino Iva per le cessioni e le locazioni di nuove costruzioni (art. 9) - Trattamento delle locazioni/cessioni di immobili
Il decreto legge n. 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) era intervenuto in materia di trattamento Iva delle locazioni/cessioni di fabbricati ad uso abitativo stabilendo una complessa e spesso incerta disciplina (vedi per un esame completo ns. circ.
n. 12/2012).
Il provvedimento in esame ha profondamente modificato e semplificato il predetto regime e quello delle cessioni/locazioni dei fabbricati “oggettivamente strumentali” ossia dei fabbricati strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili
di diversa utilizzazione senza radicale trasformazione, ad es. negozi, uffici, depositi commerciali, ecc. (vedi art. 10, primo
comma, numeri 8), 8-bis) e 8-ter) del Dpr n. 633/1972).
Si evidenzia di seguito la complessiva disciplina stabilita dalla normativa richiamata.
Locazioni
Lʼart. 10, primo comma, n. 8) del Dpr n. 633/1972 stabilisce la regola generale che sono esenti dallʼIva le locazioni e gli
affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, dei seguenti immobili:
1. terreni e aziende agricole,
2. aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria,
3. fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati.
Tuttavia, in via di eccezione al principio sopraesposto, è prevista lʼimponibilità Iva per le seguenti locazioni:
• locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero edilizio (art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Dpr n.
380/2001);
• locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali (vd. Dm 22 aprile 2008);
• locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. fabbricati “oggettivamente strumentali”).
LʼIva si applica se nel relativo atto il locatore ha espressamente manifestato lʼopzione per lʼimposizione; il
decreto in esame ha stabilito che alle locazioni suddette si applica lʼaliquota Iva pari al 10 per cento.
Cessioni
1. Il numero 8-bis) dellʼart. 10 sopra citato stabilisce la regola che sono esenti da Iva e cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli “oggettivamente strumentali” (ad es. abitazioni).
Sono, tuttavia, imponibili le seguenti cessioni:
• cessioni di fabbricati diversi da quelli “oggettivamente strumentali” effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Dpr n. 380/2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;
• cessioni degli stessi fabbricati di cui al punto precedente effettuate dalle stesse imprese successivamente. In questo caso tuttavia lʼIva si applica solo se nel relativo atto il cedente ha espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
2. Il numero 8-bis) dellʼart. 10 più volte citato stabilisce che sono esenti da Iva le cessioni di fabbricati (o di porzioni di fabbricato) “oggettivamente strumentali” ossia, come più volte ricordato, quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
Sono tuttavia imponibili Iva le seguenti cessioni:
• cessioni di fabbricati oggettivamente strumentali effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi edilizi (art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Dpr n.
380/2001), entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.
54
settembre 2012
Tributario
• cessioni di fabbricati oggettivamente strumentali per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
In seguito alla modifica dellʼart. 17, sesto comma, lettera a-bis), si applica il noto meccanismo del “reverse charge” alle
cessioni di fabbricati per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imponibilità Iva.
Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico (art. 11)
Con il provvedimento in esame è stato modificato il regime fiscale della detrazione spettante per i lavori di recupero del
patrimonio edilizio (detrazione del 36%) e per lavori di riqualificazione energetica (detrazione del 55%) .
Al proposito si ricorda che il decreto legge n. 201/2011 (c.d. decreto “salvaItalia”) ha introdotto a regime la detrazione
Irpef del 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio, inserendo nel Dpr n. 917/1986 (Tuiir) il nuovo articolo 16-bis.
Lo stesso decreto ha inoltre prorogato al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (detrazione del 55%, vd. ns. circ. n. 125/2011).
Con il provvedimento in esame viene stabilito che, per le spese documentate, sostenute dalla data del 26 giugno 2012
(data di entrata in vigore del decreto in esame) e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dellʼarticolo 16-bis, comma 1 del Dpr 917/1986, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50% (anziché al
36%), fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 (anziché euro 48.000) per unità immobiliare.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, le detrazioni spettano per una quota pari al 50% (anziché 55%) delle spese stesse; restano fermi i valori massimi di
spesa stabiliti.
Con lʼoccasione si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2013, sulle spese per detti lavori, nei limiti in cui gli stessi rientrino tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, spetterà la detrazione ordinaria del 36%.
Imposte dirette
Tassazione
dei valori scudati
e delle attività immobiliari
e finanziarie estere
Provvedimento
dellʼAgenzia delle Entrate
del 5 giugno 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato, in relazione alla tassazione dei valori scudati e delle attività immobiliari e
finanziarie estere, lʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento contenente le disposizioni di attuazione.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento protocollo n. 2012/72442, datato 5 giugno 2012, recante:
“Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22 dellʼarticolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
55
TRIBUTARIO
Imposte dirette e indirette
settembre 2012
Tributario
Imposte dirette
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dallʼarticolo 8, comma 16, del decreto legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Lʼarticolo 19 del Dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, introduce unʼimposta di bollo annuale speciale sulle attività oggetto di operazioni di emersione di attività finanziarie detenute allʼestero e che usufruiscono del
regime della riservatezza.
La medesima disposizione prevede unʼimposta straordinaria una tantum per le attività finanziarie immesse in
conti segretati che siano state in tutto o in parte prelevate nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011.
Infine, a decorrere dal periodo dʼimposta 2011, il suddetto decreto stabilisce unʼimposta sul valore degli immobili
detenuti allʼestero ed unʼimposta sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero (per un esame completo vedi ns.
circ. n. 130/2011).
Con il provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate in esame sono stabilite le relative disposizioni di
attuazione.
Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione
Le attività finanziarie oggetto di emersione in base al cosiddetto scudo sono soggette, a decorrere dal periodo
dʼimposta 2011, ad unʼimposta di bollo speciale annuale.
Lʼimposta è dovuta nella misura del:
- 10 per mille per il 2011;
- 13,5 per mille per il 2012;
- 4 per mille per gli anni successivi.
Lʼimposta riguarda le sole attività finanziarie che sono state oggetto delle operazioni di emersione (cosiddetto
“scudo fiscale”) attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e “giuridico”) e che sono detenute in regime di riservatezza
alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Lʼimposta di bollo speciale non è invece dovuta per le attività regolarizzate che non hanno usufruito del regime
della segretazione.
Per il primo anno di applicazione lʼimposta è determinata con riferimento al valore delle attività segretate alla
data del 6 dicembre 2011.
Se nel corso del periodo dʼimposta successivo al 2011 viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza,
lʼimposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime.
Il regime della riservatezza viene meno anche per effetto dellʼesibizione della dichiarazione riservata in sede di
accessi, ispezioni e verifiche da parte dellʼamministrazione finanziaria ovvero a seguito di avvisi di accertamento o di
rettifica o di atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui allʼarticolo
51, comma 2, del Dpr n. 633/1972 e allʼarticolo 32 del Dpr n. 600/1973.
In tal caso lʼimposta di bollo speciale è dovuta fino alla data di esibizione della dichiarazione riservata comunicata allʼintermediario dal contribuente o dagli organi di controllo.
Lʼimposta di bollo speciale è applicata nei confronti degli eredi di contribuenti che hanno rimpatriato attività
finanziarie usufruendo del regime di riservatezza e che sono deceduti dopo il 6 dicembre 2011.
Imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione
È prevista lʼapplicazione di unʼimposta straordinaria pari al 10 per mille delle attività finanziarie rimpatriate che,
nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate a qualsiasi titolo
in via definitiva dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione
ovvero comunque dismesse.
Si tratta di unʼimposta una tantum il cui versamento va effettuato nellʼanno 2012.
È da assimilare ad un prelievo la perdita del regime della riservatezza per effetto dellʼesibizione nel predetto
56
settembre 2012
Tributario
periodo della dichiarazione riservata in sede di attività di controllo da parte dellʼamministrazione finanziaria.
A tal fine vale quanto specificato per lʼimposta di bollo speciale.
Lʼimposta è applicata nei confronti degli eredi di contribuenti che hanno rimpatriato attività finanziarie usufruendo
del regime di riservatezza qualora il de cuius abbia effettuato prelievi nel periodo tra il 1° gennaio ed il 6 dicembre 2011
e che sia deceduto successivamente a questʼultima data.
Modalità applicative dellʼimposta di bollo speciale e dellʼimposta straordinaria sui prelievi
Base imponibile
Lʼimposta di bollo speciale e lʼimposta straordinaria sui prelievi sono calcolate sullʼammontare delle somme di
denaro e sul valore di mercato delle attività finanziarie o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, determinati
alla data del 31 dicembre di ciascun anno, ovvero del 6 dicembre 2011 relativamente allʼimposta dovuta per tale anno,
ovvero alla data del prelievo.
Per le attività finanziarie che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso si deve tener conto
del valore di acquisto.
Il valore di mercato delle attività finanziarie è quello rendicontato dagli intermediari in applicazione di disposizioni di legge.
Per le polizze di assicurazione, mancando sia un valore di mercato sia un valore nominale si assume il valore di
rimborso al 31 dicembre di ciascun anno (o al 6 dicembre 2011 con riferimento allʼimposta dovuta per tale anno) intendendo per esso il valore di riscatto alla data di riferimento o, per la frazione dellʼanno in cui la polizza viene liquidata, il
valore effettivamente rimborsato.
Soggetti tenuti al versamento
Gli intermediari provvedono a trattenere lʼimposta di bollo speciale annuale e lʼimposta straordinaria sui prelievi
dal conto del soggetto che ha effettuato lʼemersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente.
Lʼintermediario deve trattenere le imposte prioritariamente dal conto segretato.
Inoltre, lo stesso è tenuto a trattenere le imposte dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato
lʼemersione.
Qualora i predetti conti non siano capienti la provvista può essere fornita dal contribuente per non incorrere
nella segnalazione che gli intermediari devono altrimenti effettuare allʼAgenzia delle Entrate.
La segnalazione avviene nella dichiarazione dei sostituti dʼimposta e degli intermediari, modello 770 ordinario,
quadro SO, a decorrere dal modello relativo al periodo dʼimposta 2012 (mod. 770/2013).
Nei confronti dei contribuenti segnalati allʼAgenzia delle Entrate lʼimposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo,
con applicazione, oltre che degli interessi, della sanzione pari allʼimporto non versato.
In caso di regolare versamento delle imposte gli intermediari indicano nel medesimo modello di dichiarazione i
dati complessivi dei versamenti delle imposte di bollo speciale e straordinaria.
Imposta sul valore degli immobili situati allʼestero
A decorrere dal periodo dʼimposta 2011 è stata istituita unʼimposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati)
detenuti allʼestero, a qualsiasi uso, destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Sono soggetti allʼimposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico.
Lʼimposta è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Lʼimposta è dovuta in proporzione alla quota di titolarità dei predetti diritti ed è rapportata ai mesi dellʼanno nei
57
TRIBUTARIO
Imposte dirette
settembre 2012
Tributario
Imposte dirette
quali essa si è protratta; a tal fine il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici giorni è computato
per intero.
Lʼimposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dellʼimmobile e non è dovuta qualora lʼimporto
dellʼimposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.
Base imponibile
Il valore è costituito dal costo risultante dallʼatto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di
mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato lʼimmobile.
Qualora lʼimmobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dellʼanno si deve fare riferimento al valore
dellʼimmobile rilevato al termine del periodo di detenzione.
Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nellʼatto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla
relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato lʼimmobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato
nel Paese in cui lʼimmobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali.
Tale criterio si applica anche qualora gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
In assenza del suddetto valore, si assume il costo risultante dallʼatto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il
valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato lʼimmobile.
Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano lavoro allʼestero la cui residenza fiscale in Italia
è determinata ex lege
Per i soggetti che prestano lavoro allʼestero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e per le persone fisiche che lavorano allʼestero presso organizzazioni internazionali cui
aderisce lʼItalia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dallʼarticolo 2 del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986 (Tuir), in base ad accordi internazionali ratificati,
lʼimposta sugli immobili detenuti allʼestero si applica nella misura ridotta dello 0,4 per cento per lʼimmobile adibito ad
abitazione principale e per le relative pertinenze.
Lʼaliquota ridotta permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività allʼestero e viene meno al suo rientro in Italia.
Lʼaliquota dellʼimposta si applica nella misura piena dello 0,76 per cento a decorrere dal periodo dʼimposta in cui
il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le disposizioni ordinarie e non sulla base di accordi internazionali.
Dallʼimposta dovuta per lʼunità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportata al periodo dellʼanno
durante il quale si protrae tale destinazione.
Qualora lʼunità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza fiscale in Italia sia determinata sulla base delle speciali disposizioni di cui sopra.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nellʼunità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Lʼimporto complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare lʼimporto massimo di euro 400.
Per gli immobili in questione non si applica lʼarticolo 70, comma 2, del Tuir, ai sensi del quale i redditi di tali
immobili avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito complessivo del percipiente nel modo seguente:
- per lʼammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo dʼimposta, se soggetti ad imposta sul reddito nello Stato estero;
58
settembre 2012
Tributario
- per lʼammontare percepito nel periodo dʼimposta, ridotto forfetariamente del 15%, se non soggetti ad imposta sul reddito nello Stato estero.
Questa disposizione non si applica, dal momento che tali immobili rappresentano lʼabitazione principale di tali
lavoratori.
Non spetta invece la franchigia di euro 200.
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero
A decorrere dal periodo dʼimposta 2011 è stata istituita unʼimposta sul valore delle attività finanziarie detenute
allʼestero da persone fisiche residenti in Italia.
Sono soggette allʼimposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione
mediante la procedura della regolarizzazione.
Non si considerano, invece, detenute allʼestero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).
Base imponibile
Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel
luogo in cui esse sono detenute.
Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre dellʼanno si deve fare riferimento al valore
delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.
A tal fine, può essere utilizzata la documentazione dellʼintermediario estero di riferimento per le singole attività
ovvero dellʼimpresa di assicurazione estera.
Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel
giorno antecedente più prossimo.
Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore
di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Si precisa che ai fini della quantificazione del valore rilevano anche i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso; in tal caso occorre tenere conto del valore di acquisto dei titoli.
Lʼimposta è dovuta nella misura del:
- 1 per mille per il 2011 e il 2012;
- 1,5 per mille per gli anni successivi.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi appartenenti allʼUnione europea o in Paesi aderenti
allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, lʼimposta è stabilita in misura
fissa, come quella prevista in Italia.
Lʼimposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti
correnti o libretti di risparmio cointestati.
Lʼimposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.
Modalità di calcolo e di versamento
Dallʼimposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito dʼimposta pari allʼammontare dellʼeventuale imposta patrimoniale versata in relazione al medesimo periodo dʼimposta nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it..
59
TRIBUTARIO
Imposte dirette
settembre 2012
Tributario
Imposte dirette
Imposta sugli immobili
situati allʼestero
Imposta su attività finanziarie
detenute allʼestero
Versamento
Istituzione codici tributo
Risoluzione n. 54
dellʼAgenzia delle Entrate
del 7 giugno 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle
seguenti imposte:
- imposta sul valore degli immobili situati allʼestero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato;
- imposta sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero dalle persone fisiche residenti nel territorio delle Stato.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 54, datata 7 giugno 2012, recante: “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dellʼimposta sul valore degli immobili situati allʼestero, a qualsiasi uso destinati
dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e dellʼimposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero
dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ai sensi dellʼarticolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”.
Imposta sul valore degli immobili situati allʼestero
Lʼarticolo 19, comma 13, del Dl n. 201/2012, convertito dalla L n. 214/2012 ha introdotto, a decorrere dal 2011, unʼimposta sul
valore degli immobili situati allʼestero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Il soggetto passivo dellʼimposta è il proprietario dellʼimmobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso.
Lʼimposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dellʼanno nei quali si è protratto il possesso (per un
esame completo vedi ns. circ. n. 130/2011).
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle suddette imposte, lʼAgenzia delle Entrate ha istituito i seguenti
codici tributo:
• “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011, conv., con modif., dalla L n. 214/2011, e succ. modif.”
• “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla L n. 214/2011, e succ. modif. - Società
fiduciarie”.
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero
Lʼarticolo 19, comma 18, del citato decreto ha introdotto, a decorrere dal 2011, un'imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, disponendo che lʼimposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione (per un esame completo vedi ns. circ. n. 130/2011).
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle suddette imposte, lʼAgenzia delle Entrate ha istituito i seguenti
codici tributo:
• “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla L n. 214/2011, e succ. modif.”.
60
settembre 2012
Tributario
Disposizioni per la compilazione del mod. F24
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con lʼindicazione, nel campo “anno di riferimento”, dellʼanno dʼimposta
per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per i codici tributo 4041 e 4043, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il
numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in unʼunica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Per il codice tributo 4042, il campo “NN” non deve essere valorizzato in quanto, il versamento da parte delle società fiduciarie,
in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.
Agevolazione del 36%
Incompletezza
dei dati del bonifico
ai fini della ritenuta dʼacconto
Risoluzione n. 55/E
dellʼAgenzia delle Entrate
del 7 giugno 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere riconosciuta la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia se la causale del bonifico bancario non contiene:
- il riferimento normativo alla L n. 449 del 1997;
- il codice fiscale degli ordinanti (beneficiari della detrazione);
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 55, datata 7 giugno 2012, recante: “Interpello ai sensi dellʼart.
11 della legge n. 212 del 2000 – Agevolazione del 36% - Incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta dʼacconto –
Articolo 25 decreto legge n. 78 del 2010”.
Con il documento in esame lʼAgenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere riconosciuta la detrazione del
36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia se la causale del bonifico bancario non contiene:
- il riferimento normativo alla L n. 449 della 1997;
- il codice fiscale degli ordinanti (beneficiari della detrazione);
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
La mancanza di tali dati, infatti, pregiudica alle banche ed alle Poste Italiane spa di effettuare il prelievo del 4% a
titolo di acconto dellʼimposta sul reddito dovuta dai beneficiari.
Al riguardo, nel documento in esame, lʼamministrazione finanziaria precisa che, in tal caso, lʼincompletezza dei dati
non può essere colmata con lʼinvio alla banca dove viene effettuato il bonifico bancario, del codice fiscale degli ordinanti, del
numero di partita Iva del soggetto beneficiario del pagamento e degli estremi della norma agevolativi: lʼincompletezza dei
dati pregiudica in maniera definitiva alle banche ed alle Poste Italiane spa di operare il prelievo del 4%.
61
TRIBUTARIO
Imposte dirette
settembre 2012
Tributario
Imposte dirette
Pertanto, per lʼamministrazione finanziaria non è più possibile riconoscere la detraibilità delle spese sostenute per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, qualora il bonifico difetti dei dati necessari allʼeffettuazione della predetta ritenuta.
Società
in perdita sistematica
Primi chiarimenti
Circolare n. 23
dellʼAgenzia delle Entrate
dellʼ11 giugno 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate, in relazione alla disciplina sulle cosiddette “società in
perdita sistematica”, ha fornito i primi chiarimenti operativi.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 23, datata 11 giugno 2012, recante: “Articolo 2, commi da
36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 – Interpelli disapplicativi della disciplina sulle società in perdita sistematica – Primi chiarimenti
interpretativi”.
Si ricorda che lʼart. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del Dl n. 138/2011, convertito, con modificazioni,
dalla L n. 148/2011, ha introdotto la disciplina sulle cosiddette “società in perdita sistematica” (vedi ns. circ. n. 94/2011).
In base alla nuova normativa - pur non ricorrendo le condizioni di cui allʼart. 30 della L n. 724/1994, sulle
“società di comodo” - le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi dʼimposta consecutivi
sono considerate “società di comodo”, a decorrere dal quarto periodo dʼimposta.
Il comma 36-decies del citato art. 2, ha esteso, infatti, tale disciplina anche alle società che, in tre periodi dʼimposta consecutivi, presentino indifferentemente per due periodi, dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e che nel
terzo dichiarino un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi del predetto art. 30 della L n.
724/1994.
Inoltre, con il provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate dellʼ11 giugno 2012 (vd. ns. circ. n.
72/2012), sono state individuate 11 situazioni oggettive in presenza delle quali viene automaticamente disapplicata la
disciplina sulle società in perdita sistematica senza assolvere lʼonere di presentazione della relativa istanza di disapplicazione.
Con la circolare in esame, lʼAgenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi sulla nuova disciplina
anche alla luce dellʼemanazione del suddetto provvedimento.
Le cause di esclusione
Il documento in esame ricorda che, al pari di quanto previsto per le “società di comodo”, le fattispecie di esclusione indicate nellʼart. 30, comma 1, della L n. 724 del 1994, consentono la non applicazione de iure della disciplina
sulle società in perdita sistematica nel periodo di imposta di applicazione della stessa, senza la necessità di richiederne
la specifica disapplicazione. A fronte di un periodo di osservazione di tre periodi di imposta in perdita fiscale (ad esempio, 2009-2010-2011), le suddette fattispecie rilevano limitatamente al quarto periodo dʼimposta (2012), escludendo
automaticamente lʼapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per tale periodo.
62
settembre 2012
Tributario
Al riguardo, lʼAgenzia delle Entrate ha precisato che tra le cause di esclusione previste per le “società di comodo” non trova applicazione quella relativa ai “soggetti che si trovano nel primo periodo dʼimposta”, in quanto incompatibile.
Infatti, tale causa non può operare poiché il presupposto per lʼapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica si realizza su arco temporale più lungo (come detto, pari a 3 periodi dʼimposta), rispetto al “primo periodo
dʼimposta”.
Tuttavia, al fine di tener conto delle difficoltà collegate alla fase di inizio dellʼattività, tale situazione è stata, ad
ogni modo, inclusa tra le cause di disapplicazione automatica, di cui al citato provvedimento del direttore dellʼAgenzia
delle Entrate dellʼ11 giugno 2012.
Le cause di disapplicazione automatica
Con il provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle entrate dellʼ11 giugno 2012, sono state individuate le cause
oggettive rilevanti nel periodo di osservazione, al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la
disciplina delle società in perdita sistematica, senza necessità di presentare istanza di disapplicazione.
Al riguardo, lʼAgenzia delle Entrate precisa che le situazioni individuate in tale provvedimento sono state, in
parte, mutuate da quelle già indicate per le “società di comodo”, previste dal provvedimento del direttore dellʼAgenzia
delle Entrate del 14 febbraio 2008.
Operatività delle cause di disapplicazione automatica
Circa lʼoperatività delle cause di esclusione automatica, nel documento in esame lʼAgenzia delle Entrate chiarisce che, qualora il periodo di osservazione sia costituito, ad esempio, dai periodi dʼimposta 2009, 2010 e 2011, ed il
periodo di applicazione sia il 2012, lʼesistenza di una causa di disapplicazione automatica nellʼambito del triennio, limitatamente al 2010, coinvolgerà solo tale periodo rendendo inapplicabile la disciplina in esame per il 2012.
Analogamente, in relazione al periodo di osservazione dato dagli anni 2010, 2011 e 2012, concernente il successivo periodo di applicazione 2013, la medesima causa di disapplicazione automatica afferente al 2010 comporterà
lʼinapplicabilità della disciplina in esame per il 2013.
Il successivo periodo di osservazione rilevante per la disciplina in esame inizierà a decorrere solo dal 2011 e
sarà dato dal triennio 2011, 2012 e 2013, poiché la causa afferente al 2010 non rileva per detto triennio; di conseguenza, il successivo periodo dʼimposta cui potrà rendersi applicabile la disciplina sulle società in perdita sistematica sarà il
2014.
Circa la determinazione dellʼacconto dovuto per il periodo dʼimposta 2012 (assumendolo come primo periodo
dʼimposta di applicazione della nuova disciplina), lʼAgenzia delle Entrate precisa che la sussistenza di almeno una
causa di disapplicazione automatica nel periodo di osservazione (costituito dai periodi 2008, 2009 e 2010) afferente al
precedente periodo dʼimposta (2011), ovvero nel periodo di osservazione (costituito dai periodi 2009, 2010 e 2011)
afferente allo stesso periodo 2012, consente di determinare lʼacconto secondo gli ordinari criteri.
Precisazioni in materia di cause di disapplicazione
In merito alla causa di disapplicazione automatica “società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di
settore”, prevista dal citato provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate dellʼ11 giugno 2012, lʼAgenzia delle
Entrate precisa che le società si considerano congrue anche per effetto dellʼadeguamento in dichiarazione.
Gestione degli interpelli di disapplicazione della nuova disciplina
I soggetti nei cui confronti non sussista alcuna delle cause di esclusione previste per “le società di comodo”
ovvero di disapplicazione automatica indicate nel citato provvedimento dellʼ11 giugno 2012, possono chiedere la disapplicazione della medesima disciplina, presentando unʼapposita istanza.
In tale istanza i soggetti interessati dovranno esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti
63
TRIBUTARIO
Imposte dirette
settembre 2012
Tributario
Imposte dirette
gli elementi conoscitivi utili ad individuare le situazioni oggettive portate allʼattenzione dellʼufficio che giustifichino la
disapplicazione della normativa in esame, con specifica indicazione, oltre che del periodo dʼimposta per il quale si chiede la disapplicazione, anche del periodo dʼimposta a cui le stesse situazioni si riferiscono.
Diversamente, lʼistanza si ritiene inammissibile.
Parimenti, si riterranno inammissibili le istanze volte alla disapplicazione della nuova disciplina, afferenti ai periodi dʼimposta anteriori a quello di prima applicazione della medesima disciplina, salvo che il periodo dʼimposta, in relazione al quale la situazione oggettiva è stata dedotta, sia compreso nel periodo di osservazione afferente al periodo di
prima applicazione della nuova normativa.
In tal caso, lʼistanza deve ritenersi ammissibile sempreché contenga tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare e a dimostrare la circostanza concreta portata allʼattenzione dellʼufficio.
Inoltre, al fine di una corretta gestione amministrativa delle istanze, i soggetti interessati sono tenuti a presentare autonome e separate istanze di disapplicazione: una per le società in perdita sistematica ed una per le “società di
comodo”; in caso di cumulativa richiesta di disapplicazione contenuta in unʼunica istanza, questa sarà ritenuta dagli uffici inammissibile.
In pratica, qualora in relazione allʼanno 2012, una società sia interessata a presentare istanza di disapplicazione
in relazione alla disciplina sulle “società di comodo” ed a quella sulle società in perdita sistematica, la medesima
società sarà tenuta a trasmettere allʼufficio competente due distinte istanze.
Circa gli acconti relativi al periodo di prima applicazione della nuova disciplina, nel documento in esame, si esaminano alcune fattispecie.
In particolare:
- la società interessata riceve una risposta “nel merito” negativa allʼistanza di disapplicazione entro il termine di pagamento del primo acconto del periodo di prima applicazione della disciplina in esame (ad esempio, per il 2012). In
questo caso, la società verserà il predetto acconto ed il successivo assumendo, quale imposta del periodo precedente (il 2011), quella che si sarebbe determinata applicando a questʼultimo periodo le disposizioni sulle società in perdita sistematica;
- la società riceve una risposta “nel merito” negativa, dopo la scadenza del pagamento del primo acconto. In tal caso,
la stessa società ricalcolerà gli acconti complessivamente dovuti e potrà versare, unitamente al secondo acconto, lʼeventuale differenza non pagata con il primo acconto, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4% prevista per i pagamenti rateali ma senza lʼapplicazione di sanzioni;
- la società interessata riceve una risposta positiva allʼistanza di disapplicazione entro il pagamento del primo acconto.
In tal caso, la medesima società potrà procedere alla determinazione ed al versamento del predetto acconto senza
lʼapplicazione della nuova disciplina;
- la società riceve una risposta positiva dopo il versamento del primo acconto. In tal caso, in sede di versamento del
secondo acconto, la medesima società potrà scomputare quanto pagato in eccedenza sul primo acconto.
Al riguardo, lʼAgenzia delle Entrate precisa che, qualora lʼistanza di disapplicazione non sia presentata in tempo
utile per ottenere una risposta prima della scadenza del versamento della seconda rata di acconto, la società dovrà
provvedere a liquidare lʼacconto secondo i metodi previsti (compreso il metodo previsionale) e, in caso di errore nella
quantificazione del medesimo acconto, non potrà essere riconosciuta alcuna disapplicazione delle relative sanzioni.
64
settembre 2012
Tributario
Società
in perdita sistematica
Individuazione di determinate
situazioni oggettive
in presenza delle quali
è consentito disapplicare
le disposizioni sulle società
in perdita sistematica
senza presentazione
dellʼistanza dʼinterpello
Provvedimento
dellʼAgenzia delle Entrate
dellʼ11 giugno 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate, in relazione alla disciplina sulle società in perdita
sistematica, ha individuato determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica senza assolvere allʼonere di presentare lʼistanza di interpello.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento datato 11 giugno 2012, recante: ”Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui allʼarticolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 201, n. 138, convertito,
con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, senza assolvere allʼonere di presentare istanza di interpello
ai sensi dellʼarticolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed integrazione del provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, in materia di
cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo di cui allʼarticolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724”.
Si ricorda che lʼart. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del Dl n. 138/2011, convertito, dalla L n. 148/2011,
ha introdotto la disciplina sulle cosiddette “società in perdita sistematica” (vedi ns. circ. n. 94/2011).
In base alla nuova normativa - pur non ricorrendo le condizioni di cui allʼart. 30 della L n. 724/1994, sulle
“società di comodo” - le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi dʼimposta consecutivi
sono considerate “società di comodo”, a decorrere dal quarto periodo dʼimposta.
Il comma 36-decies del citato art. 2, ha esteso tale disciplina anche alle società che, in tre periodi dʼimposta
consecutivi, presentino indifferentemente per due periodi, dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e che nel terzo
dichiarino un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi del predetto art. 30 della L n. 724/1994.
Il medesimo comma 36-decies, prevede, inoltre, che, per la disciplina sulle società in perdita sistematica, restano ferme le cause di non applicazione stabilite per le “società di comodo” (vd. art. 30 della L n. 724/1994.
Tale rinvio consente, quindi, al direttore dellʼAgenzia delle Entrate di individuare determinate situazioni oggettive
in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni in materia di società in perdita sistematica, senza dover
assolvere allʼonere della presentazione dellʼistanza di interpello.
Con il provvedimento in esame, sono state individuate undici situazioni oggettive in presenza delle quali viene
automaticamente disapplicata la disciplina sulle società in perdita sistematica senza assolvere lʼonere di presentazione
della relativa istanza di disapplicazione.
Inoltre, il medesimo provvedimento ha previsto due nuove situazioni oggettive di disapplicazione automatica
della disciplina sulle “società di comodo”.
65
TRIBUTARIO
Imposte dirette
settembre 2012
Tributario
Imposte dirette
Società in perdita sistematica: situazioni oggettive che consentono la disapplicazione automatica della disciplina
Possono disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica senza assolvere allʼonere di presentare
istanza di interpello, le società che in almeno uno dei tre periodi dʼimposta previsti dalla normativa, si trovano in una
delle seguenti situazioni:
• società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione
dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva;
• società assoggettate ad una delle procedure indicate nellʼart. 101, comma 5, del Tuir, ovvero ad una procedura
di liquidazione giudiziaria;
• società sottoposte a sequestro penale od a confisca od in altre fattispecie analoghe in cui il tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario;
• società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica; 2) società escluse
dallʼapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica anche in conseguenza di accoglimento dellʼistanza di disapplicazione della disciplina; 3) società collegate residenti allʼestero cui si applica il regime dellʼart.
168 del Tuir. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni;
• società che hanno ottenuto lʼaccoglimento dellʼistanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita
sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nellʼistanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione
opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;
• società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza
tra il valore ed i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dellʼart. 2425 del codice civile. A tale fine i costi
della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti, di cui ai
numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondente;
• società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative
adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza. La disapplicazione opera limitatamente al
periodo dʼimposta in cui si è verificato lʼevento calamitoso e quello successivo;
• società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non
concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo dʼimposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative;
• società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dellʼart. 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dallʼart. 2 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99;
• società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
• società che si trovano nel primo periodo dʼimposta.
Si precisa che tali situazioni oggettive consentono la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in
perdita sistematica a decorrere dal periodo dʼimposta 2012. Le medesime situazioni rilevano anche ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della nuova disciplina.
Società di comodo: integrazione delle situazioni oggettive di disapplicazione automatica della disciplina sulle
“società di comodo”
Il provvedimento in esame prevede due nuove situazioni oggettive di disapplicazione automatica della disciplina
sulle “società di comodo”.
In particolare, possono disapplicare la disciplina sulle “società di comodo”, senza dover assolvere allʼonere di
presentare istanza di interpello:
• le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dellʼart. 2135 del codice civile e rispettano le
condizioni previste dallʼart. 2 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99;
66
settembre 2012
Tributario
• le società per le quali gli adempimenti ed i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza. La disapplicazione opera limitatamente al periodo dʼimposta in cui si è verificato lʼevento calamitoso e quello successivo.
Si precisa che tali situazioni oggettive hanno efficacia a decorrere dal periodo dʼimposta in corso alla data di
adozione del provvedimento in esame e quindi, a decorrere dal periodo dʼimposta 2012.
Beni concessi in godimento
a soci o familiari
Chiarimenti
Circolare n. 24
dellʼAgenzia delle Entrate
del 15 giugno 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni sul trattamento fiscale dei beni aziendali concessi in godimento a condizioni favorevoli ai familiari dellʼimprenditore ai soci delle società e
loro familiari (art. 2 commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del Dl n. 138/2011), affrontando i seguenti temi:
- ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni,
- ambito oggettivo,
- determinazione del reddito diverso in capo allʼutilizzatore,
- indeducibilità dei costi in capo allʼimpresa concedente,
- beni concessi in godimento che costituiscono fringe benefit,
- entrata in vigore e inapplicabilità delle sanzioni per carente versamento della prima rata di acconto.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24 del 15 giugno 2012, recante: “Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dellʼarticolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Chiarimenti sulle modalità applicative”.
Lʼarticolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del Dl n. 138/2011 ha introdotte alcune disposizioni volte a
contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi allʼimpresa a soci o familiari dellʼimprenditore
per fini extra aziendali.
In estrema sintesi, il legislatore ha penalizzato le ipotesi in cui i beni relativi allʼimpresa vengano concessi in
godimento a condizioni economiche favorevoli rispetto a quelle di mercato (ossia senza corrispettivo o con compenso
inferiore a quello di “mercato”), prevedendo per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, la tassazione di un
reddito “teorico" determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento e
per lʼimpresa che concede i beni in godimento, lʼindeducibilità dei relativi costi sostenuti (vd. per un esame completo
della disciplina le ns. circ. n. 94 e 110/2011).
Con il provvedimento in esame lʼAgenzia delle Entrate ha commentato le disposizioni sopra citate fornendo
alcune indispensabili precisazioni tra le quali si segnalano le seguenti:
1. Ambito soggettivo
Come sopra ricordato, lʼarticolo 2, comma 36-terdecies, del Dl n. 138/2011 ha disposto che la “differenza tra il
valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dellʼimpresa a soci o familiari dellʼim-
67
TRIBUTARIO
Imposte dirette
settembre 2012
Tributario
Imposte dirette
prenditore” costituisce reddito diverso da tassare in capo al soggetto utilizzatore del bene.
Il successivo comma 36-quaterdecies del decreto stabilisce che “i costi relativi ai beni dellʼimpresa concessi in
godimento a soci o familiari dellʼimprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”.
Destinatari delle disposizioni introdotte sono, pertanto, sia i soggetti che concedono in godimento i beni (concedenti) sia quelli che li ricevono (utilizzatori).
In particolare, gli utilizzatori che rientrano nellʼambito applicativo della norma sono i soggetti che beneficiano dei
beni relativi allʼimpresa nella propria sfera privata.
Più precisamente sono interessati dalla disposizione:
a) i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che
svolgono attività commerciale;
b) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dellʼimprenditore individuale residente nel territorio dello
Stato.
Con il provvedimento in esame lʼAgenzia delle Entrate chiarisce che, per ragioni di ordine logico sistematico,
rientrano nellʼambito di applicazione della disposizione in esame anche i seguenti casi:
• imprenditore individuale, soggetto residente e non residente, che nella sfera privata utilizza in godimento beni
della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato,
• familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soci di società e di enti privati di tipo associativo
residenti che svolgono attività commerciale.
2. Ambito oggettivo
I beni dellʼimpresa oggetto della disciplina in esame sono quelli strumentali, i beni-merce e gli immobili-patrimonio.
In particolare, per lʼimprenditore individuale, si considerano relativi allʼimpresa quelli di cui allʼarticolo 65 del Tuir,
vale a dire i beni indicati nellʼinventario.
Per le società, sia di persone che di capitali, tutti i beni ad esse appartenenti.
Si tratta di tutti i beni di cui lʼimpresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto
reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.
Coerentemente con quanto previsto dal provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate del 16 novembre
2011, concernente le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento, lʼAgenzia
delle Entrate precisa che sono esclusi dalla disciplina in commento tutti i beni rientranti nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nellʼallegato tecnico al provvedimento che hanno un valore non superiore a tremila euro al netto
dellʼimposta sul valore aggiunto applicata.
Sono, inoltre, esclusi dallʼambito oggettivo di applicazione i beni di società e di enti privati di tipo associativo che
svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali.
3. Determinazione del reddito diverso
Lʼart. 67, comma 1, lett. h-ter, prevede una nuova fattispecie di reddito diverso costituita dalla “differenza tra il
valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dellʼimpresa a soci o familiari dellʼimprenditore”.
Questa differenza concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore.
Ai fini della determinazione del reddito in questione lʼAgenzia delle Entrate precisa che per “valore di mercato”
del diritto di godimento, deve intendersi il valore normale in base allʼart. 9, comma 3 del Tuiirr secondo il quale occorre
far riferimento al “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”; “per la determinazione del valo-
68
settembre 2012
Tributario
re normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in
mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti
dʼuso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.
In sostanza, per individuare il valore normale del diritto di godimento di un bene dellʼimpresa dato in uso, da
confrontare con il corrispettivo pattuito per il godimento dello stesso, occorre far riferimento a criteri oggettivi rappresentati:
- da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
- dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da enti di ricerca, società immobiliari di grandi
dimensioni, istituti bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per lʼattività che loro
stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.
Per i beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, lʼAgenzia ritiene che il valore di mercato da
confrontare con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene
oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.
LʼAgenzia chiarisce inoltre che la norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per
lʼintero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dellʼanno; nella prima ipotesi, il reddito
diverso da assoggettare a tassazione sarà pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito o pagato; nella seconda, invece, coinciderà con quello calcolato rapportando il valore di mercato annuo del diritto di godimento al corrispettivo pattuito o pagato per il periodo di godimento.
Con interpretazione di dubbia legittimità, lʼAgenzia delle Entrate ha infine espressamente indicato quanto segue:
“Per esigenze di certezza e di documentabilità, al fine di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in
godimento del bene relativo allʼimpresa, si ritiene opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni
contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dellʼutilizzazione del bene”.
4. Indeducibilità dei costi
Il comma 36-quaterdecies del decreto ha, inoltre, sancito lʼindeducibilità “in ogni caso”, in capo allʼimpresa commerciale concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento; pertanto, per lʼimpresa saranno indeducibili
non solo i costi sostenuti per lʼacquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di
gestione e tutte le altre spese ad essi relative.
Al proposito viene chiarito quanto segue:
• l'indeducibilità in esame trova una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il testo
unico delle imposte sui redditi prevede già una limitazione alla deducibilità (vd. ad esempio, la concessione in
godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dallʼarticolo 164 del Tuir);
• le limitazioni alla deducibilità delle quote di ammortamento relative ai beni in godimento introdotte con la disciplina in esame, comportano che gli stessi devono considerarsi relativi allʼimpresa nella corrispondente limitata
misura, pertanto, anche le eventuali plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a terzi rilevano ai fini fiscali allo stesso modo;
• nel caso in cui il bene venga concesso in godimento ai soci o loro familiari da una società di persone oppure da
una società a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale (art. 116 del Tuir), il
maggior reddito della società derivante dallʼindeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nellʼipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari).
5. Beni concessi in godimento che costituiscono fringe benefit
LʼAgenzia ribadisce lʼarticolo 67, comma 1, lettera h-ter (reddito diverso in capo allʼutilizzatore), trova applicazione nei confronti del soggetto utilizzatore (vd. paragrafo 1) ogniqualvolta gli stessi ricevano in godimento un bene, ad un
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato ad un
regime di limitazione della deducibilità prevista nellʼambito del Tuir in capo al soggetto concedente.
69
TRIBUTARIO
Imposte dirette
settembre 2012
Tributario
Imposte dirette
Ciò premesso lʼAgenzia precisa che tale disposizione non trova applicazione, invece, quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dellʼimpresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto in
queste ipotesi lʼutilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir.
6. Entrata in vigore e inapplicabilità delle sanzioni per carente versamento della prima rata di acconto
Le disposizioni in esame si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con lʼanno solare, a decorrere dal
periodo dʼimposta 2012; per i soggetti aventi esercizio non coincidente con lʼanno solare, le suddette disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo dʼimposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Per quanto concerne la determinazione degli acconti lʼAgenzia precisa quanto segue:
• sulla base di quanto disposto dal Dl n. 138/2011 citato, sia il soggetto concedente che il soggetto utilizzatore
dovranno calcolare gli acconti medesimi assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni in esame. Più precisamente, il soggetto che adotta il metodo storico, calcola gli acconti dovuti per lʼimposta relativa al 2012, rideterminando la base imponibile del periodo dʼimposta
2011 tenendo conto delle nuove disposizioni; gli acconti determinati con il cosiddetto metodo previsionale devono considerare le predette norme applicabili dal periodo di imposta 2012;
• tenuto conto delle novità introdotte e delle obiettive condizioni di incertezza circa lʼapplicazione dalla disciplina
dei beni in godimento, lʼAgenzia delle Entrate stabilisce che il contribuente che non ha applicato correttamente le
disposizioni in esame in sede di determinazione del primo acconto, potrà sanare lʼeventuale omesso versamento
in sede di secondo acconto, senza lʼapplicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e maggiorato degli interessi nella misura del 4 per cento annuo (Dm 21 maggio 2009) prevista per i pagamenti rateali di cui allʼarticolo
20 del decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 241.
La circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
Società di leasing
Operatori commerciali
che svolgono attività
di locazione o di noleggio
Comunicazione
allʼAnagrafe tributaria
Proroga dei termini
Provvedimento del direttore
dellʼAgenzia delle Entrate
del 25 giugno 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate proroga il termine per la comunicazione
allʼAnagrafe tributaria dei dati anagrafici dei clienti con i quali, le società di leasing finanziario ed operativo nonché gli
operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di beni mobili come autovetture, caravan ed altri
veicoli, unità di diporto hanno stipulato contratti.
70
settembre 2012
Tributario
LʼAgenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 94713/2012 datato 25 giugno 2012 recante: “Modalità e
termini allʼAnagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio, ai sensi dellʼart. 7, dodicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni. Modifiche al provvedimento del 5
agosto 2011”.
Con il provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate del 5 agosto 2011 – al fine di acquisire le informazioni necessarie per lʼaccertamento sintetico dei contribuenti – è stato stabilito lʼobbligo per le società che esercitano
attività di leasing finanziario ed operativo di comunicare allʼAnagrafe tributaria i dati anagrafici dei clienti, compreso il
codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene ed ai corrispettivi percepiti nellʼanno di riferimento.
Con successivo provvedimento del 21 novembre 2011 tale obbligo di comunicazione è stato esteso anche agli
operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di beni mobili come autovetture, caravan e altri
veicoli, unità di diporto e aeromobili.
Il termine per la trasmissione della predetta comunicazione è stabilito al 30 giugno di ogni anno, relativamente
ai contratti in essere nellʼanno precedente (vedi ns. circ. n. 114/2011).
Con il provvedimento in esame il termine del 30 giugno 2012 viene prorogato al 29 ottobre 2012.
Imposte indirette
Iva agevolata
Soggetti portatori di handicap
Locazione finanziaria
di autoveicoli
Risoluzione n. 66
dellʼAgenzia delle Entrate
del 20 giugno 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate ha precisato che:
- la società di leasing può applicare lʼaliquota Iva nella misura del 4 per cento, oltre che in relazione al prezzo di riscatto, anche sui canoni di locazione finanziaria, a condizione che, dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle
parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante
il riscatto, alla fine della locazione;
- allʼatto della stipula del contratto di leasing devono sussistere le altre condizioni richieste dalla legge, quali, ad esempio, lʼannotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo;
- in sede di stipula del contratto, il beneficiario dovrà produrre alla società di leasing la documentazione prevista.
71
TRIBUTARIO
Imposte dirette
settembre 2012
Tributario
Imposte indirette
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 66, datata 20 giugno 2012, recante: “Consulenza giuridica
– locazione finanziaria di autoveicoli a soggetti portatori di handicap – Iva agevolata – Tabella A, parte seconda, n. 31),
allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 – Modalità applicative”.
In particolare, il documento in esame fa riferimento ad una consulenza giuridica, fornita dallʼamministrazione
finanziaria, concernente le modalità di applicazione dellʼIva con aliquota ridotta nella misura del 4 per cento ai contratti
di locazione finanziaria di autoveicoli stipulati da soggetti disabili e il termine entro il quale deve essere prodotta la
documentazione necessaria per fruire dellʼagevolazione in esame alla società di leasing, cioè se allʼatto di stipula del
contratto di locazione finanziaria o al momento del riscatto.
Con la risoluzione in esame lʼAgenzia delle Entrate ricorda che in base alle previsioni di cui al n. 31) della
Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr n. 633/1972, sono soggetti ad Iva con aliquota agevolata nella misura del 4
per cento, tra lʼaltro:
- gli autoveicoli di cui allʼarticolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche
prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a
carico;
- gli autoveicoli di cui allʼarticolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a
soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
La disposizione contenuta nellʼarticolo 30, comma 7, della legge 23 n. 388/2000, ha esteso la suddetta agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai veicoli ceduti ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da
aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dallʼadattamento del veicolo.
Il beneficiario, per ottenere lʼapplicazione dellʼIva con aliquota del 4 per cento, deve produrre al cedente, anteriormente allʼeffettuazione della cessione (allʼatto della cessione), la documentazione attestante il diritto allʼagevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.
I veicoli debbano essere immatricolati ed iscritti nel pubblico registro automobilistico nei confronti dellʼacquirente
avente diritto allʼapplicazione dellʼaliquota agevolata.
Entro trenta giorni dalla data della cessione, il cedente è tenuto a comunicare allʼufficio dellʼAgenzia delle
Entrate, territorialmente competente in ragione della residenza dellʼacquirente, la data dellʼoperazione, i dati anagrafici
e la residenza dellʼacquirente nonché la targa del veicolo ceduto.
Gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.
Lʼacquirente del veicolo, nel caso in cui lo stesso sia ceduto prima del decorso del termine di due anni dallʼacquisto,
deve versare la differenza fra lʼimposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dallʼapplicazione delle agevolazioni stesse, tranne il caso in cui la cessione sia determinata dalla necessità di nuovi e diversi adattamenti.
Con la risoluzione in esame lʼAgenzia delle Entrate affronta il tema dellʼapplicazione dellʼagevolazione prevista
per le cessioni dei veicoli in favore di soggetti disabili ai contratti di locazione finanziaria dei suddetti autoveicoli.
Al riguardo, lʼAgenzia delle Entrate evidenzia che la speciale disciplina richiamata, nel fissare le condizioni di
fruibilità dellʼagevolazione, fa espresso riferimento al trasferimento della proprietà del mezzo in capo al disabile o al
familiare che lo ha a carico e non alla mera concessione in godimento del bene.
La normativa in materia richiede, infatti, lʼintestazione del veicolo allʼacquirente avente diritto allʼapplicazione dellʼaliquota ridotta, nonché la possibilità di beneficare dellʼagevolazione una sola volta nel corso di quattro anni, salvo
riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo agevolato sia stato cancellato dal Pra.
Nellʼipotesi di acquisizione del veicolo mediante leasing, pertanto, la fattispecie agevolativa prevista dalla normativa richiamata può realizzarsi solo nel caso in cui si tratti di un contratto di leasing di tipo “traslativo”.
Lʼamministrazione finanziaria ritiene che nellʼipotesi considerata la società di leasing possa applicare lʼaliquota
Iva nella misura del 4 per cento, oltre che in relazione al prezzo di riscatto, anche sui canoni di locazione finanziaria, a
72
settembre 2012
Tributario
condizione che, dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà
del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione.
Per lʼapplicazione dellʼagevolazione in commento occorre, altresì, che allʼatto della stipula del contratto di leasing sussistano le altre condizioni richieste dalla legge, quali, ad esempio, lʼannotazione sulla carta di circolazione degli
eventuali adattamenti del veicolo.
Per quanto concerne, in particolare, la condizione che richiede lʼintestazione del veicolo allʼacquirente avente
diritto allʼapplicazione dellʼaliquota Iva ridotta, lʼAgenzia delle Entrate ritiene che, nel caso di immatricolazione del veicolo a nome del locatore, tale requisito risulti validamente sostituito dallʼ“annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto”, indicazioni riportate nellʼiscrizione al Pra, ai sensi
dellʼarticolo 91, primo comma, del Nuovo Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Inoltre, in sede di stipula del contratto, il beneficiario dovrà produrre alla società di leasing la documentazione
prevista e questa, a decorrere da tale data, dovrà provvedere a comunicare allʼufficio dellʼAgenzia delle Entrate i dati
identificativi dellʼoperazione.
Dalla data di stipula del contratto decorrono il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può
avvalersi nuovamente dellʼagevolazione, nonché il periodo di due anni durante il quale deve mantenere la disponibilità
del veicolo.
Il mancato rispetto di questʼultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne le ipotesi in cui la cessione sia determinata dalla necessità di nuovi e diversi adattamenti); in tal caso la società di leasing dovrà emettere
una fattura integrativa per il recupero della differenza fra lʼimposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante
dallʼapplicazione delle agevolazioni stesse.
Così come in caso di acquisto mediante atto di compravendita è il proprietario del veicolo a dover versare la
maggiore imposta, analogamente in caso di contratto di locazione finanziaria la società di leasing, in quanto proprietaria del veicolo, deve effettuare lʼintegrazione della rivalsa nei confronti dellʼutilizzatore al fine di recuperare la maggior
imposta dovuta.
Imposta sul valore
degli immobili
situati allʼestero
e sul valore
delle attività finanziarie
detenute allʼestero
Circolare n. 28/E
dellʼAgenzia delle Entrate
del 2 luglio 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti sia sullʼimposta
sul valore degli immobili situati allʼestero (Ivie) sia sullʼimposta sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero
(Ivafe).
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 28, datata 2 luglio 2012, recante: “Imposta sul valore degli immobili
situati allʼestero e sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero. Articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6
73
TRIBUTARIO
Imposte indirette
settembre 2012
Tributario
Imposte indirette
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
Provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate 5 giugno 2012”.
Lʼart. 19, commi da 13 a 17, del Dl n. 201/2011, convertito dalla L n. 214/2011 (cosiddetto “decreto Salva Italia”), ha istituito unʼimposta sul valore degli immobili situati allʼestero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in
relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali.
Inoltre, i successivi commi da 18 a 22 del medesimo articolo hanno istituito unʼimposta sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero da persone fisiche residenti in Italia (per un esame completo vedi ns. circ. n. 130/2011).
Con il provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 sono state diramate le disposizioni di
attuazione del citato art. 19 del Dl n. 201/2011 (vd. ns. circ. n. 67/2012).
Con la circolare in esame lʼAgenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti sia sullʼimposta sul valore degli
immobili situati allʼestero (Ivie) sia sullʼimposta sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero (Ivafe).
Qui di seguito si riportano i chiarimenti più importanti.
Imposta sul valore degli immobili situati allʼestero (Ivie)
A decorrere dal periodo dʼimposta 2011, lʼIvie è dovuta sul valore degli immobili situati allʼestero detenuti a titolo di proprietà o di
altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati.
Lʼimposta è dovuta nella misura dello 0,76% in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai
mesi dellʼanno nei quali si è protratto tale diritto.
Ambito soggettivo
Sono soggetti passivi dellʼimposta:
- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per
destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà);
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Base imponibile dellʼIvie
La base imponibile dellʼIvie è costituita dal costo rilevabile dallʼatto di acquisto o dai contratti da cui risulta il valore complessivamente sostenuto per lʼacquisto di diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio, usufrutto, uso o abitazione).
Quando non è possibile ricavare da un contratto il valore dei diritti reali diversi dalla proprietà, si deve necessariamente fare
riferimento ai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui lʼimmobile è situato.
Se non è possibile documentare il costo di acquisto/costruzione o di acquisizione per successione o donazione dellʼimmobile, si deve prendere in considerazione il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è ubicato lʼimmobile.
A tal fine, il valore di mercato può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.
Tale valore di mercato deve essere riferito al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione se alla predetta data
lʼimmobile non è più posseduto.
Quanto sopra illustrato vale sempre nel caso in cui lʼimmobile sia ubicato in un Paese al di fuori dellʼUnione europea e
dello Spazio economico europeo (See) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Immobili situati in Europa
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti allʼUnione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo
(See), la regola generale di determinazione della base imponibile dellʼIvie è rappresentata dal “valore catastale”, come
74
settembre 2012
Tributario
determinato e rivalutato nel Paese in cui lʼimmobile è situato ai fini dellʼassolvimento di imposte di natura reddituale o
patrimoniale.
Tale criterio vale anche per gli immobili che sono pervenuti per successione o donazione.
Al riguardo, lʼAgenzia delle Entrate ha fornito lʼelenco dei Paesi nei quali è riscontrabile il valore catastale degli immobili
ed ha chiarito che rileva come “valore catastale” il valore dellʼimmobile che viene preso a base per la determinazione di
imposte patrimoniali o reddituali ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili dovute nel
Paese in cui è situato lʼimmobile.
In presenza di diversi valori attribuibili ad uno stesso immobile ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, è preso in considerazione il valore utilizzabile per lʼassolvimento delle imposte di natura patrimoniale, comprese
quelle di competenza di enti locali e territoriali.
Nel documento in esame lʼAgenzia delle Entrate chiarisce che il predetto “valore catastale” deve essere rappresentativo di un valore dellʼimmobile e non deve essere, invece, mera espressione del reddito medio ordinario dellʼimmobile, a
meno che la legislazione locale non preveda lʼapplicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a
quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore catastale dellʼimmobile a partire da tale reddito medio ordinario.
In assenza di tale valore (catastale o reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti previsti dalla legislazione
locale), si torna alla regola generale prima illustrata che stabilisce una priorità del costo di acquisto rispetto al valore di
mercato.
È il caso, ad esempio, di Belgio, Francia, Irlanda e Malta per i quali non risulta compilata, nellʼelenco allegato alla circolare in esame, la colonna relativa alle imposte di natura patrimoniale o reddituale da prendere come riferimento per lʼindividuazione della base imponibile Ivie: i motivi possono essere o lʼassenza di tassazione degli immobili nel Paese considerato (Malta) o la mancanza di un idoneo valore catastale da sottoporre a Ivie.
Al riguardo, lʼAgenzia delle Entrate prevede che il contribuente può scegliere il valore da assumere quale base imponibile per lʼIvie al fine di evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito gli immobili in epoche diverse.
Si pensi, ad esempio, ai soggetti che hanno acquistato lʼimmobile di recente: questi dispongono, in linea generale, di
un valore dellʼimmobile (costo di acquisto) che corrisponde al valore di mercato aggiornato.
Facendo riferimento ad una situazione analoga allʼevoluzione del mercato immobiliare italiano nellʼultimo ventennio, è
evidente che lʼapplicazione dellʼIvie sulla base del costo di acquisto dovrebbe avvenire su valori più elevati rispetto ai
soggetti che avendo acquistando gli immobili anni prima dispongono di un valore di acquisto più contenuto.
Nel documento in esame, viene, pertanto, precisato che, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo
del reddito medio ordinario e non siano tuttavia previsti meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli
della legislazione italiana, il contribuente può scegliere di determinare la base imponibile dellʼimposta, in luogo del
costo di acquisto o del valore di mercato (in assenza del costo di acquisto), in misura pari al valore dellʼimmobile che
risulta dallʼapplicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dellʼImu.
In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è determinato tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale.
La scelta del contribuente riguarda il reddito medio ordinario così determinato rispetto al costo di acquisto o al valore di
mercato in mancanza del costo di acquisto, e non al minore di questi tre valori.
Il valore di mercato, come evidenziato, si applica solo se manca il costo di acquisto.
Modalità di calcolo dellʼIvie
LʼIvie è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dellʼimmobile determinato sulla base dei criteri sopra descritti.
Il versamento dellʼimposta non è dovuto se lʼimporto della stessa non supera complessivamente 200 euro.
Sussiste una soglia di esenzione dal versamento dellʼIvie per gli immobili il cui valore complessivo non superi 26.381
euro.
In tal caso il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi allʼimmobile nel quadro RM della dichiarazione
dei redditi, fermo restando lʼobbligo di compilazione del modulo RW.
75
TRIBUTARIO
Imposte indirette
settembre 2012
Tributario
Imposte indirette
Ai fini dellʼapplicazione della soglia di esenzione di 200 euro si deve fare riferimento allʼimposta determinata sul valore
complessivo dellʼimmobile a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste
per lo scomputo dei crediti di imposta.
Lʼimposta è dovuta proporzionalmente alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale ed ai mesi dellʼanno nei quali si è protratto tale diritto.
A tale proposito, il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Detrazioni per crediti dʼimposta
Dallʼimposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito dʼimposta pari allʼimporto dellʼeventuale imposta patrimoniale versata nellʼanno di riferimento nello Stato estero in cui è situato lʼimmobile e ad esso relativa.
In pratica, dallʼIvie dovuta per il 2011 si scomputa lʼimposta patrimoniale pagata allʼestero nel medesimo anno.
Qualora lʼimposta patrimoniale sia corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare la quota parte dellʼimposta riferibile agli immobili.
Immobili situati in Europa
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti allʼUnione europea o in Paesi aderenti al See che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dallʼimposta dovuta in Italia, si detraggono prioritariamente le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nellʼanno di riferimento.
Inoltre, qualora sussista unʼeccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dellʼart. 165 del Tuir, dallʼimposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare,
anche un ulteriore credito dʼimposta derivante da tale eccedenza.
Con riferimento alla dichiarazione relativa ai redditi 2011, nel quadro RM, sezione XIV, colonna 6, del Modello Unico
2012, deve essere indicato lʼammontare complessivo del credito dʼimposta derivante dalle imposte patrimoniali estere e
dalle imposte reddituali estere che non sono state portate a credito ai sensi del citato art. 165 del Tuir.
A tal fine deve essere conservata dal contribuente separata evidenza delle imposte patrimoniali estere pagate nel 2011
e portate a credito e delle imposte reddituali estere relative al periodo dʼimposta 2011 utilizzate quale credito dʼimposta
relativamente allʼIvie.
Termini e modalità di dichiarazione e versamento dellʼIvie
Circa le modalità di dichiarazione dellʼIvie, lʼAgenzia delle Entrate ha precisato che per il valore degli immobili situati
allʼestero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello Unico persone fisiche.
Lʼimposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo dʼimposta di riferimento, a decorrere dal 2011.
Non sono dovuti acconti ed è consentito rateizzare lʼimposta dovuta.
Con il Dpcm del 6 giugno 2012 è stato disposto, per lʼanno in corso, il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali da parte delle persone fisiche.
Il versamento può essere effettuato:
- entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
- dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (vedi ns. circ. n. 63/2012).
Il versamento dellʼIvie deve essere effettuato utilizzando i codici istituiti con la risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012
(vedi ns. circ. n. 62/2012):
- 4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato” per i versamenti effettuati dalle persone fisiche;
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato - Società fiduciarie” per i versamenti effettuati dalle società fiduciarie.
76
settembre 2012
Tributario
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero (Ivafe)
A decorrere dal periodo dʼimposta 2011, è dovuta lʼimposta sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero da persone fisiche residenti in Italia (Ivafe).
Sono soggette allʼimposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura
della regolarizzazione.
Non si considerano, invece, detenute allʼestero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).
Sono, inoltre, escluse dallʼambito di applicazione della nuova imposta le attività finanziarie detenute allʼestero, ma che sono
amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
Ambito soggettivo
Le persone fisiche residenti sono assoggettate alla nuova imposta qualora detengano allʼestero attività finanziarie a titolo di
proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; quindi, anche se provengono da
eredità o donazioni.
Ambito oggettivo
Lʼimposta si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute allʼestero:
- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli
pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o allʼestero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese
le quote di Oicr), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti allʼestero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- diritti allʼacquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Base imponibile dellʼIvafe
Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dellʼintermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero
dellʼimpresa di assicurazione estera.
Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività
rilevata al termine del periodo di detenzione.
Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore.
Modalità di calcolo dellʼIvafe
LʼIvafe è dovuta nella misura:
- dellʼ1 per mille per il 2011 e il 2012;
- dellʼ1,5 per mille per gli anni successivi.
A differenza dellʼIvie, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dellʼimposta in esame.
Lʼimposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.
Conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Europa
Per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi dellʼUE o in Paesi aderenti al See che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni, lʼimposta è stabilita nella misura fissa pari a 34,20 euro.
77
TRIBUTARIO
Imposte indirette
settembre 2012
Tributario
Imposte indirette
Tale misura deve essere applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti allʼestero dal contribuente.
Lʼimposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia
non superiore a 5.000 euro.
Lʼapplicazione della misura fissa nonché della soglia di esenzione di 5.000 euro per lʼapplicazione dellʼIvafe si riferisce esclusivamente ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti in Paesi dellʼUnione Europea o in Paesi aderenti al See e non ad
altre tipologie di attività finanziarie.
Nel caso in cui operi lʼesenzione collegata alla soglia di 5.000 euro, i dati relativi ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, fermo lʼeventuale obbligo di compilazione del
modulo RW.
Detrazioni per crediti dʼimposta
Dallʼimposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito dʼimposta pari allʼimporto dellʼeventuale imposta patrimoniale versata nellʼanno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
In ogni caso, tale credito dʼimposta non può superare lʼimposta dovuta in Italia. Qualora con il Paese nel quale è detenuta lʼattività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, lʼimposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito
dʼimposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate allʼestero.
In tali casi, per queste ultime può essere chiesto il rimborso allʼamministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte
sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
Termini e modalità di dichiarazione e versamento dellʼIvafe
Circa le modalità di dichiarazione dellʼIvafe, lʼAgenzia delle Entrate ha precisato che per il valore delle attività finanziarie detenute allʼestero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello Unico persone fisiche.
Il versamento dellʼimposta deve essere effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti
dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo dʼimposta di riferimento a decorrere dal 2011.
Non sono dovuti acconti ed è consentito rateizzare lʼimposta dovuta.
Con il Dpcm del 6 giugno 2012, è stato disposto, per lʼanno in corso, il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni fiscali da parte delle persone fisiche.
Il versamento può essere effettuato:
- entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
- dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il versamento dellʼIvafe deve essere effettuato utilizzando il codice tributo “4043”, istituito con la risoluzione n. 54/E del 7 giugno
2012, e denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato” (vd. ns. circ. n. 62/2012).
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
78
settembre 2012
Tributario
Nuovo regime dei minimi
Primi chiarimenti
Circolare n. 17
dellʼAgenzia delle Entrate
del 30 maggio 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate, in merito alla nuova disciplina di vantaggio per
lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovo “regime dei minimi”), ha fornito i primi importanti chiarimenti.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 17, datata 30 maggio 2012, recante: “Regime fiscale di vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui allʼarticolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98 –
Primi chiarimenti”.
Con la circolare in esame lʼAgenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina di
vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, introdotta dallʼarticolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011,
convertito in legge n. 111/2011 (per un esame completo vedi ns. circ. n. 72/2011).
Si ricorda che il regime fiscale di vantaggio in esame è destinato solo a coloro che iniziano una nuova attività
ovvero lʼhanno iniziata dopo lʼentrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto lʼ“ex regime dei minimi” (1° gennaio 2008) e che presumono di possedere o possedevano al momento di inizio dellʼattività sia i requisiti stabiliti dallʼarticolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244 del 2007 (regime degli ex minimi) che quelli previsti dallʼart. 27, comma 2
del Dl n. 98/2011.
Di seguito si analizzano i principali chiarimenti forniti dallʼamministrazione finanziaria.
Durata del regime fiscale di vantaggio
Il nuovo regime agevolato è applicabile a coloro che iniziano una nuova attività ovvero lʼhanno iniziata dopo il 31
dicembre 2007.
Il nuovo regime fiscale può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui lʼattività è iniziata e per i
quattro periodi di imposta successivi.
Coloro che, allo scadere del quinquennio, non hanno ancora compiuto trentacinque anni, possono però prolungare
lʼapplicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Per determinare il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva, la circolare in esame specifica che non si
fa riferimento alla mera apertura della partita Iva, bensì allʼeffettivo esercizio dellʼattività, da intendersi come la prima
effettuazione di operazioni attive relative allʼattività caratteristica ovvero di quelle passive sempre preordinate a tale attività.
Sono, a tal fine, considerate rilevanti le attività necessarie allʼallestimento dellʼattività come lʼacquisto di beni strumentali
o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi.
Requisiti oggettivi e soggettivi
I nuovi requisiti previsti dall'art. 27, c. 2 della L n. 98/ 2011
1) Può accedere al nuovo regime chi nei tre anni precedenti l'inizio di attività non ha svolto attività di lavoro autonomo
o d'impresa.
Lʼamministrazione finanziaria evidenzia che il calcolo dei tre anni parte dalla data dalla quale si vuole accedere al
nuovo regime e non dal periodo d'imposta, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente
allʼinizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede lʼinizio della nuova attività.
79
TRIBUTARIO
Tributi locali
settembre 2012
Tributario
Tributi locali
Ad esempio, un soggetto che ha cessato la precedente attività il 31 maggio del 2009, può senzʼaltro intraprendere una
nuova attività utilizzando il regime in commento, ad esempio nel mese di luglio del 2012, senza dover attendere che
siano trascorsi (dal 31 maggio 2009 ) almeno tre periodi dʼimposta completi (ossia senza dover attendere il 1° gennaio
2013).
2) Quale secondo requisito di accesso al regime è previsto che l'attività intrapresa non costituisca in alcun modo mera
prosecuzione dellʼattività già svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o di lavoro.
Per l'Agenzia l'esistenza di tale requisito, che ha finalità antielusiva, va accertata caso per caso con riguardo al contesto generale cui la nuova attività viene esercitata.
Al riguardo, vengono forniti i seguenti chiarimenti:
- si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell'attività precedente (es. un lavoratore
dipendente con qualifica di falegname intende iniziare lʼattività di imprenditore rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento);
- non precludono lʼaccesso al regime le forme di lavoro precario come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato, per la loro marginalità economica e sociale. Tale condizione, secondo
l'Agenzia, sussiste tutte le volte che il lavoro precario sia svolto per un periodo di tempo non superiore alla metà del
triennio antecedente lʼinizio dellʼattività;
- in presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro a tempo determinato o
di collaborazione coordinata e continuativa che si siano protratti oltre il limite indicato nel periodo precedente, va verificato che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente. Tale continuità non sussiste nel
caso in cui le due attività da porre a confronto vengano svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee;
- non è consentito lʼaccesso al regime se si intende avviare lʼattività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi
allo stesso mercato di riferimento;
- non si ha prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo qualora
il contribuente provi di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Ad
esempio, un ingegnere idraulico lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro o sia stato collocato in mobilità per
cause indipendenti dalla propria volontà può senzʼaltro avvalersi del regime agevolato, anche se esercita lʼattività di
ingegnere idraulico sotto forma di lavoro autonomo;
- è ammesso al regime il lavoratore dipendente che, una volta in pensione, svolge l'attività sotto forma di lavoratore
autonomo;
- è ammesso al regime chi ha svolto, nell'anno precedente prestazioni occasionali;
- non vi è prosecuzione di attività qualora lʼattività in precedenza svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai
fini dell'esercizio di arti o professioni. Un'eccezione si ha per chi svolge l'attività di praticante avvocato non in qualità
di collaboratore coordinato e continuativo aprendo una partita Iva. Al riguardo, l'Agenzia ritiene che il praticante avvocato possa accedere al regime già al momento dell'apertura della partita Iva (e non dopo il superamento dellʼesame
di abilitazione), non potendo essere considerato ininfluente ai fini del computo del triennio il periodo di lavoro autonomo svolto da praticante.
3) L'attività intrapresa non deve costituire in alcun modo mera prosecuzione dell'attività svolta precedentemente sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo da altro soggetto.
In tal caso il cessionario o lʼerede possono applicare il regime fiscale di vantaggio solo se in quellʼanno il cedente o il de cuius avevano conseguito ricavi in misure inferiori o pari a 30.000 euro.
Soggetti che hanno iniziato lʼattività dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011: principi generali e disposizioni transitorie
Per espressa previsione legislativa, il regime fiscale di vantaggio può essere applicato anche da coloro che “hanno
intrapreso unʼattività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007” purché in possesso, alla
data di inizio dellʼattività, dei requisiti previsti dallʼarticolo 27, commi 1 e 2 del già citato decreto e dallʼarticolo 1, commi
96 e 99 della legge n. 244/ 2007.
LʼAgenzia sintetizza le seguenti ipotetiche fattispecie:
80
settembre 2012
Tributario
1. se il soggetto aveva applicato lʼex regime dei minimi, può:
- applicare il regime fiscale di vantaggio;
- optare per un regime diverso (ordinario o semplificato di determinazione del reddito, contabile semplificato); in tale
ultima evenienza non potrà più rientrare nel regime fiscale di vantaggio;
2. se il soggetto aveva scelto di applicare il regime ordinario o semplificato di determinazione del reddito o il regime
delle nuove iniziative produttive può:
- applicare il regime fiscale di vantaggio; in tale ipotesi laddove poi ne esca - per scelta o per legge - non potrà più
rientrarvi;
- continuare ad applicare il regime prescelto (necessariamente se non sono ancora trascorsi i tre anni obbligatori di
permanenza nel regime ordinario) e scegliere di applicare il regime fiscale di vantaggio in un secondo momento,
rispettando, in ogni caso, il limite temporale di durata, cioè i cinque anni dallʼinizio dellʼattività o compimento di
trentacinque anni.
In ogni caso è necessario che coesistano anche i requisiti di cui allʼarticolo 27 comma 2, del decreto n. 98/2011.
Ingresso nel regime fiscale di vantaggio
Soggetti che iniziano lʼattività dal 1° gennaio 2012
Questi contribuenti, pur non dovendo esprimere alcuna specifica opzione, hanno tuttavia lʼobbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9), barrando nel “quadro B” la casella denominata "Regime fiscale
di vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità".
In ragione del ritardo con cui è stata emanata la circolare da parte dellʼAgenzia delle Entrate, uno specifico chiarimento
viene inserito con riguardo a chi ha già iniziato l'attività nel 2012 e ha aperto partita Iva, senza effettuare alcuna comunicazione.
Tali soggetti potranno applicare il nuovo regime presentando la dichiarazione di variazione dati entro sessanta giorni
dallʼemanazione della circolare in esame, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.
Per le stesse ragioni, l'Agenzia ritiene che lʼemissione da parte del contribuente di fatturare con addebito dellʼimposta
al cessionario o committente, nelle more delle istruzioni fornite dallʼamministrazione finanziaria, possa non essere ritenuto comportamento concludente ai fini dellʼopzione per il regime ordinario.
Quindi, se si intende applicare il nuovo regime, si potranno effettuare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
circolare o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine, le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta ed emettendo apposita nota di variazione (da conservare, ma
senza obbligo di registrazione ai fini IVA).
Soggetti che hanno iniziato lʼattività successivamente al 31 dicembre 2007 e transitano nel regime dal 1° gennaio 2012
Per questi soggetti l'Agenzia prospetta le seguenti diverse situazioni:
- se hanno applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime dei contribuenti minimi, non sono tenuti ad alcuna specifica
comunicazione per lʼaccesso al regime fiscale di vantaggio ma possono, comunque, presentare il modello AA9;
- se hanno applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo,
devono revocare lʼopzione a suo tempo effettuata e presentare la dichiarazione di variazione dati barrando la relativa
casella R nel modello AA9. Non sono obbligati a comunicare lʼadesione al regime fiscale di vantaggio ma possono
comunque farlo contestualmente, con lo stesso modello; per agevolare il contribuente, se questo comunica lʼadesione al regime fiscale di vantaggio senza comunicare espressamente la revoca del precedente regime, tale revoca
viene comunque operata automaticamente;
- se hanno applicato il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria, devono comunicare la
revoca del regime precedentemente applicato presentando, insieme alla dichiarazione per i redditi conseguiti nellʼanno dʼimposta 2012 ed entro gli stessi termini, il quadro VO della dichiarazione Iva allegandolo al modello Unico 2013
(comunicazioni delle opzioni e delle revoche). Tali soggetti non hanno lʼobbligo di presentare il modello AA9 per
comunicare lʼadesione al regime fiscale di vantaggio, ma ne hanno, comunque, facoltà.
81
TRIBUTARIO
Tributi locali
settembre 2012
Tributario
Tributi locali
Disapplicazione o uscita dal regime
LʼAgenzia delle Entrate precisa che il venir meno del regime fiscale di vantaggio può avvenire per legge, qualora si
verifichi una delle condizioni previste, o per opzione.
A tale ultimo riguardo, viene precisato che i contribuenti assoggettati al regime fiscale di vantaggio hanno facoltà di fuoriuscirne optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dellʼimposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
La medesima opzione può essere esercitata da chi inizia unʼattività e, sebbene in possesso dei requisiti per utilizzare il
regime in esame, non intende fruirne.
Lʼopzione per il regime ordinario deve, in ogni caso, essere comunicata con la dichiarazione annuale Iva (compilando il
quadro VO) relativa al periodo di imposta cui si riferisce la scelta operata.
L'amministrazione finanziaria specifica che, una volta optato per la fuoriuscita dal regime fiscale di vantaggio, diversamente da quanto accadeva per lʼex regime dei minimi, non si può più tornare indietro.
Caratteristiche del regime fiscale di vantaggio
Il reddito d'impresa e di lavoro autonomo dei "nuovi minimi" è determinato, così come avveniva per il vecchio regime,
secondo il principio di cassa ovvero facendo la differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti e quello delle
spese sostenute nel periodo d'imposta.
Si dovranno tener conto delle eventuali plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte
o professione e si dovranno dedurre i contributi previdenziali e assistenziali versati e dedotti.
Al reddito si applica unʼimposta sostituiva dellʼIrpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%, anziché
del precedente 20% previsto per i "vecchi minimi".
Si ricorda che con la risoluzione n. 52/E del 25 maggio 2012 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite
modello F24, dellʼimposta sostitutiva (vedi ns. circ. n. 59/2012).
Infine, viene precisato che, considerata lʼesiguità della misura dellʼimposta sostitutiva, i ricavi conseguiti e i compensi
percepiti non sono soggetti a ritenuta dʼacconto.
A tal fine è necessario che il contribuente rilasci unʼapposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito
cui le somme percepite afferiscono è soggetto allʼimposta sostitutiva in esame.
Casi particolari
L'ultimo paragrafo della circolare illustra alcuni casi particolari concernenti i requisiti di accesso e permanenza nel regime fiscale di vantaggio.
Si tratta delle seguenti fattispecie:
- soggetti che hanno iniziato lʼattività di impresa successivamente al 31 dicembre 2007 e hanno optato per il regime
ordinario;
- indennità di maternità: rilevanza a fini del limite dei 30.000 euro;
- prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dal collaboratore dellʼimpresa familiare;
- acquisto nel triennio precedente di beni strumentali per un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it..
82
settembre 2012
Tributario
Irap
Determinazione
della base imponibile
Ulteriori chiarimenti
Circolare n. 26
dellʼAgenzia delle Entrate
del 20 giugno 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle regole di determinazione della base imponibile Irap, avvalendosi anche di esempi.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 26, datata 20 giugno 2012, recante: “Determinazione della
base imponibile Irap – Ulteriori Chiarimenti”.
Si ricorda che il principio generale che sorregge il vigente sistema impositivo dellʼIrap, così come ridisegnato
dalla legge finanziaria 2008 (riforma Irap), è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.
In particolare, lʼabrogazione dellʼarticolo 11-bis del Dlgs n. 446/1997, che riconosceva la rilevanza nellʼIrap delle
variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito, ha determinato lo “sganciamento” del tributo regionale dallʼimposta sul reddito stesso rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo del tributo più aderenti ai criteri adottati in
sede di redazione del bilancio di esercizio.
In particolare, con la circolare in esame lʼamministrazione finanziaria illustra nel dettaglio, avvalendosi anche di
esempi, alcuni casi relativi allʼapplicazione della disciplina Irap, come il trattamento dei costi sostenuti per il personale
addetto a ricerca e sviluppo e quello della svalutazione per i soggetti Ias adopter.
Costi sostenuti per il personale addetto a ricerca e sviluppo
LʼAgenzia delle Entrate ha precisato che è possibile dedurre dal valore della produzione ai fini Irap i costi sostenuti sia per il personale addetto alla ricerca di base sia per quello addetto alla ricerca applicata e allo sviluppo, a patto
che venga rilasciata unʼattestazione di effettività di tali costi.
Lʼattestazione, che ha lo scopo di garantire lʼeffettività dei costi di ricerca e sviluppo e la loro corrispondenza alla
relativa documentazione contabile, può essere redatta dal presidente del collegio sindacale o, in sua mancanza, da un
revisore dei conti, o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri
e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Trattamento della svalutazione per i soggetti Ias adopter
Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, Ias/Ifrs, i maggiori valori fiscali,
derivanti dalla svalutazione irrilevante ai fini Ires, possono assumere rilievo ai fini Irap con le stesse modalità previste
per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali per la redazione del bilancio.
La circolare in esame precisa che le svalutazioni operate, per essere considerate utili ai fini dellʼindividuazione
delle quote di ammortamento deducibili, devono essere ridotte dellʼimporto degli incrementi di valore delle attività di
bilancio rilevati precedentemente e che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
83
TRIBUTARIO
Tributi locali
settembre 2012
Tributario
Varie
Reti dʼimpresa
Misura percentuale massima
del risparmio dʼimposta
spettante con riferimento
al periodo dʼimposta
in corso al 31 dicembre 2011
Provvedimento
dellʼAgenzia delle Entrate
del 14 giugno 2012
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate, in relazione ai vantaggi fiscali, amministrativi e
finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con lʼAbi in favore delle imprese appartenenti ad una delle reti
di imprese, ha stabilito la misura percentuale massima del risparmio dʼimposta spettante con riferimento al periodo
dʼimposta in corso al 31 dicembre 2011 per le imprese appartenenti ad una delle reti dʼimpresa.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 2012/80186, datato 14 giugno 2012, recante:
“Agevolazione fiscale per le imprese appartenenti ad una delle reti dʼimpresa di cui allʼarticolo 42 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Definizione della misura percentuale massima del risparmio dʼimposta spettante con riferimento al periodo dʼimposta in corso al 31 dicembre 2011, ai
sensi del punto 4 del provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate protocollo n. 2011/31139 del 14 aprile
2011”.
Le reti dʼimpresa sono costituite dallʼinsieme delle imprese che aderiscono a un “contratto di rete”, sia per originaria sottoscrizione sia per adesione successiva. Lʼarticolo 42, comma 2, del Dl n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L n. 122/2010, prevede in favore delle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con lʼAbi nei termini definiti con decreto del ministro
dellʼEconomia e delle Finanze; a tal fine le reti di impresa devono essere riconosciute a seguito del procedimento previsto dalla legge (vd. commi da 2-bis a 2- septies del citato articolo 42 e ns. circ. n. 61 e 71/2010).
In particolare, la legge n. 122/2010 citata prevede la sospensione dʼimposta della quota degli utili dellʼesercizio
destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato allʼaffare dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete, fino al periodo dʼimposta in corso al 31 dicembre 2012.
Per espressa previsione normativa, la quota degli utili che non concorre alla formazione del reddito dʼimpresa
non può, comunque, superare il limite di euro 1 milione.
Con il provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate del 14 aprile 2011 è stato approvato il modello di
comunicazione contenente i dati del risparmio dʼimposta (mod. RETI), con le relative istruzioni (vedi ns. circ. n.
40/2011).
Per il periodo dʼimposta in corso al 31 dicembre 2011, il provvedimento in esame stabilisce il predetto risparmio
dʼimposta spettante nella misura percentuale pari allʼ86,5011 per cento.
84
settembre 2012
Legale
LEGALE
In primo piano
Indice
IN PRIMO PIANO
Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” - Pubblicazione in Gazzetta
ufficiale – Trasmissione alla Camera dei Deputati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEGGI E PROVVEDIMENTI
Circolazione stradale e disciplina dei trasporti
Divieti di circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati. Nuovo calendario 2012. Il decreto n. 161 del
viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riduce le giornate di divieto di circolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disciplina igienico-sanitaria
Regolamento UE 432/2012 recante indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari. - Accordo di
partenariato tra Unione Europea e Stati Uniti sul commercio di prodotti biologici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
85
Pag.
91
Pag.
96
In primo piano
Decreto legge n. 83
del 22 giugno 2012
Misure urgenti
per la crescita del Paese
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (Suppl. ord. n. 129), ed è contestualmente entrato in vigore, il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la
crescita del Paese”.
Il decreto, licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 giugno, costituisce un ulteriore tassello
del programma che il Governo Monti sta attuando con l’obiettivo di rafforzare la competitività e stimolare la domanda, garantendo il rispetto degli impegni di finanza pubblica assunti in sede europea.
Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei deputati per l’inizio dell’iter di conversione, che
deve concludersi nel consueto termine di 60 giorni (24 agosto 2012).
Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE DI IMPRESA
1. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per lʼesercizio dellʼattività edilizia (articolo 13)
Viene modificato il terzo periodo dellʼart. 19 sulla Scia (legge 241/90).
85
6
settembre 2012
Legale
In primo piano
In particolare si prevede che le autocertificazioni, le attestazioni le asseverazioni o le certificazioni siano comunque sostitutive
non soltanto degli eventuali pareri di organi o enti appositi richiesti ma anche, più in generale, degli atti eventualmente richiesti
dalla normativa vigente.
Non è immediata la valutazione degli effetti di tale estensione: ad un primo esame la modifica non dovrebbe riguardare gli atti
previsti dai procedimenti di pianificazione regionale (che restano salvaguardati dal primo periodo dellʼart. 19).
La seconda modifica è relativa alla Dia edilizia.
Si specifica che nei casi in cui la normativa vigente preveda lʼacquisizione di atti o pareri di organi od enti appositi, ovvero lʼesecuzione di verifiche preventive, fatti salvi i vincoli e gli atti rilasciati dalle medesime amministrazioni individuate dallʼart. 19, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati da produrre a corredo della denuncia.
2. Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale (articolo 33)
Si tratta di disposizioni procedurali volte a migliorare lʼefficienza dei procedimenti di composizione delle crisi dʼimpresa disciplinati dalla legge fallimentare e dalle nuove procedure per la ristrutturazione dei debiti di cui possono usufruire le imprese non
soggette a fallimento.
In particolare, viene promossa lʼindipendenza del professionista designato per la gestione della crisi aziendale e misure volte a
tutelare il patrimonio aziendale garantendo al contempo la possibilità di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di promuovere la continuazione dellʼattività produttiva, incentivando i terzi a contrarre con lʼimpresa nonostante si
trovi in uno stato di crisi.
Viene inoltre prevista una disciplina ad hoc, nel sistema del concordato preventivo, per i contratti in corso di esecuzione, in particolare, prevedendo la possibilità per il debitore, previa autorizzazione del Tribunale, di sciogliersi dai contratti in corso qualora
ciò faciliti la risoluzione della crisi.
Con riferimento alla specifica disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito viene previsto lʼobbligo dellʼintegrale (anziché
del regolare) pagamento dei creditori estranei. Vengono infine previste misure per agevolare il ricorso al finanziamento delle
imprese in crisi attraverso al possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili e pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni
siano funzionali alla prosecuzione dellʼattività dʼimpresa.
Si introduce altresì unʼimportante deroga allʼoperatività degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e, soprattutto,
della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale durante le procedure di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione.
Viene, infine, prevista una disciplina contenente una serie di misure di favore per i piani di concordato preventivo finalizzati alla
prosecuzione dellʼattività dʼimpresa. Da ultimo, il professionista, designato dal debitore, che fornisce informazioni false ovvero
omette di riferire informazioni rilevanti viene assoggettato a sanzione penale con la contestuale previsione di unʼaggravante per
i casi in cui agisca per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri ovvero se tali comportamenti cagionino un danno ai creditori.
3. Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy (articolo 43)
Viene specificato che le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui allʼarticolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dellʼirrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in
caso di violazione della disposizioni in materia di Made in Italy previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. Srl Semplificata (articolo 44)
La proposta di modifica della disciplina della Srl semplificata è finalizzata ridurre i costi per lʼavvio di unʼimpresa.
Viene eliminato il vincolo anagrafico dei 35 anni originariamente previsto e si dispone che lʼatto costitutivo debba essere redatto
per atto pubblico indicando i dati anagrafici di ciascun socio, la denominazione sociale contenente lʼindicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune dove ha sede la società, lʼammontare del capitale sociale, luogo e data di sottoscrizione e gli altri elementi di cui ai numeri 3), 6), 7) ed 8) del secondo comma dellʼart. 2463 cod. civ.
86
settembre 2012
Legale
Si prevede inoltre che per disposizione dello stesso atto costitutivo lʼamministrazione possa essere affidata anche a persone
fisiche diverse dai soci.
Infine negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete
telematica ad accesso pubblico, dovranno essere indicati la denominazione di srl a capitale ridotto, lʼammontare del capitale
sottoscritto e versato, la sede della società e lʼufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta.
5. Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (articolo 50)
Con le disposizioni in esame si modifica la disciplina dellʼamministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza al fine di contenere i costi della procedura che riguardano la determinazione dei compensi degli organi delle procedure e i
criteri di attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza professionale
6. Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (articolo 58)
Si segnala la possibilità (comma 3) per gli operatori della filiera agroalimentare (quindi anche ingrosso e dettaglio) di destinare
derrate alimentari, a titolo di erogazione liberale, allʼattuazione del programma annuale di distribuzione gestito dallʼAgea.
7. Disposizioni per il settore agricolo (articolo 59)
Vengono sanzionati, nel settore vitivinicolo, i mancati assolvimenti degli obblighi nei confronti dei consorzi di tutela.
Si prevede (commi 14 e ss.) che - esclusivamente per la vendita al dettaglio e per la somministrazione dei prodotti della pesca
acquistati direttamente da imprese di pesca, organizzazioni di produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare lʼesattezza delle informazioni relative allʼorigine del prodotto tramite una specifica attestazione di accompagnamento - si
possa utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura “prodotto italiano” o
altra indicazione relativa allʼorigine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
1. Lodo arbitrale (articolo 48)
La disciplina sulle impugnazioni dei lodi arbitrali consente la sola impugnativa per nullità nelle specifiche ipotesi previste della
legge.
Pertanto, al fine di tutelare più incisivamente gli interessi della Pa, si prevede che nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi, il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello,
oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
2. Appello (articolo 54)
Viene introdotto un filtro di inammissibilità dichiarato dal giudice quando lʼimpugnazione “non ha una ragionevole probabilità di
essere accolta”.
Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di migliorare lʼefficienza delle impugnazioni che al momento violerebbero sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo e costituirebbero il maggior motivo delle richieste di indennizzo ex legge
Pinto (legge 89/2001).
In realtà il rimedio proposto andrà attentamente monitorato sul campo poiché rischia di tradursi nella concreta possibilità per gli
appellanti di perdere un intero grado di giudizio sulla base di un mero giudizio di probabilità.
Va infatti rilevato che quando è pronunciata lʼinammissibilità dellʼappello, contro il provvedimento di primo grado può essere
proposto ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con lʼatto di appello dichiarato inammissibile.
87
LEGALE
In primo piano
settembre 2012
Legale
In primo piano
Inoltre, se lʼinammissibilità è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto proposte a base della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per motivi attinenti alla giurisdizione, per violazione delle
norme sulla competenza, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei Ccn di lavoro e per nullità della sentenza o
del procedimento.
3. Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89 (articolo 55)
Le misure previste dallʼarticolo in esame sono finalizzate al contenimento della spesa pubblica modificando la disciplina dei
procedimenti aventi ad oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo (attualmente disciplinati dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 - cosiddetta legge Pinto), al fine di razionalizzare il carico di lavoro che
grava sulle corti dʼappello, di evitare che la durata di tali procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dellʼart. 6 della Convenzione europea dei diritti dellʼuomo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE
1. Istituzione dellʼAgenzia per lʼItalia digitale (articoli 19-22)
Al fine di riunire in un unico organismo le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica
amministrazione, fino ad ora suddivise tra più amministrazioni ed enti, viene istituita - art. 19 - lʼAgenzia per lʼItalia digitale, sottoposta alla vigilanza del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato, dei ministri dellʼEconomia e
Finanze, della Pubblica amministrazione e semplificazione, dello Sviluppo economico e dellʼIstruzione, dellʼUniversità e della
Ricerca, che opera, con autonomia gestionale e operativa, per - art. 20 - lʼattuazione dellʼAgenda digitale italiana, secondo gli
indirizzi della cabina di regia creata nello scorso febbraio dal decreto legge semplificazioni (9 febbraio 2012, n. 5, convertito in
legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e dellʼAgenda digitale europea.
Le attribuzioni di questo nuovo organismo comprendono:
- e funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione finora affidate a DigitPa, salvo alcune affidate alla Consp in materia di
selezione ed acquisti di prodotti informatici;
- le funzioni fino ad oggi affidate allʼAgenzia per la diffusione delle tecnologie per lʼinnovazione;
- le funzioni finora svolte dal dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e lʼinnovazione tecnologica
della presidenza del Consiglio dei ministri;
- il pieno coordinamento informatico dei dati dellʼamministrazione statale, regionale e locale;
In particolare, tra i compiti della nuova Agenzia si segnalano:
- il contributo alla diffusione dellʼutilizzo delle Ict, anche mediante lʼaccelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione (Ngn);
- la definizione di regole e linee guida per lʼomogeneità di linguaggi, procedure e standard, anche di tipo aperto, per lʼinteroperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della Pa e tra questi e i sistemi dellʼUnione Europea;
- il coordinamento tecnico dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese;
- il sostegno e la diffusione delle iniziative in materia di digitalizzazione delle amministrazioni, di informatizzazione dei documenti amministrativi e promozione della rimozione degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dellʼamministrazione
digitale;
- la vigilanza, in collaborazione con Consip spa, sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche mediante collaborazione nelle fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi;
- la promozione e diffusione delle iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti;
- il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (Ict) delle pubbliche amministrazioni, con proposta agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al presidente del Consiglio dei ministri,
dei conseguenti interventi correttivi.
Il presidente del Consiglio dei ministri - art. 21 - o il ministro delegato:
- nomina, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, con il ministro dello Sviluppo econo-
88
settembre 2012
Legale
mico, con il ministro dellʼIstruzione, dellʼUniversità e della Ricerca e con il ministro dellʼEconomia e Finanze entro 30 giorni
dallʼentrata in vigore del decreto, il direttore generale dellʼAgenzia per lʼItalia digitale, che ne è il legale rappresentante e resta
in carica per tre anni. Altri organi dellʼAgenzia sono il comitato di indirizzo e il collegio dei revisori dei conti.
- approva, entro 45 giorni dalla nomina del direttore generale, lo statuto dellʼAgenzia, su proposta del ministro dello Sviluppo
economico, del ministro dellʼIstruzione, dellʼUniversità e della Ricerca e del ministro per la Pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il ministro dellʼEconomia e delle Finanze. Lo statuto prevede che il comitato di indirizzo sia
composto da un rappresentante della Pcm, un rappresentante del Mise, un rappresentante del Miur, un rappresentante del
ministro per la Pa e la semplificazione, un rappresentante del Mef e due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.
I rappresentanti partecipano al comitato di indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì
disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di nomina
del collegio dei revisori.
Lʼart. 22 dispone la soppressione di DigitPa e dellʼAgenzia per la diffusione delle tecnologie per lʼinnovazione, e determina la
successione dei rapporti, la chiusura dei bilanci con le relative relazioni e le modalità per lʼindividuazione delle effettive risorse
umane e strumentali da dedicare alla nuova Agenzia.
2. Amministrazione aperta – Pubblicità dei dati dei destinatari di risorse pubbliche (articolo 18)
Si impone la pubblicazione sui siti internet di ciascuna pubblica amministrazione (centrale, locale o periferica, comprese le
società controllate o con prevalente partecipazione pubblica) di tutte le informazioni e i dati inerenti la corresponsione di contributi, sovvenzioni, compensi, corrispettivi o comunque di denaro pubblico per qualsiasi motivazione. In sostanza verranno resi
pubblici e pienamente disponibili i dati identificativi e fiscali del beneficiario, la motivazione del pagamento, le modalità di scelta
del contraente, ecc.
Dal 1° gennaio 2013 tale pubblicità diviene condizione legale di efficacia del titolo legittimante le concessioni e le attribuzioni in
parola per un importo superiore ai 1.000 euro in ragione di anno.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO
1. Organo amministrativo di Unioncamere (articolo 47)
Si modifica la disposizione normativa inerente la composizione dellʼorgano amministrativo di Unioncamere, i cui componenti
non possono essere in numero superiore ad un terzo dei consiglieri, così come stabilito dalla legge 180/2011 (Statuto delle
imprese)
Si propone, pertanto, di considerare come membri dellʼorgano amministrativo soltanto i presidenti di Camere di commercio,
mentre i 3 rappresentanti del Mise e i 3 rappresentanti della Conferenza unificata non sono più considerati membri dellʼorgano,
ma sono invece “invitati permanenti alle riunioni”
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
Contratto di rete (articolo 45)
Con tale disposizione si introduce una semplificazione alla forma del contratto di rete.
Il contratto può essere redatto oltre che con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, anche con atto scritto firmato digitalmente a norma dellʼarticolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dellʼamministrazione digitale”.
Il comma 2, sempre nellʼottica della semplificazione degli adempimenti, consente di fare unʼunica iscrizione della modifica presso il Registro delle imprese della camera di commercio dellʼimpresa indicata nellʼatto modificativo. Questʼultimo provvede dʼufficio a comunicarlo a tutti gli altri uffici presso i quali le imprese aderenti alla rete sono iscritte.
89
LEGALE
In primo piano
settembre 2012
Legale
In primo piano
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
1. Razionalizzazione dellʼorganizzazione dellʼIce - Agenzia per la promozione allʼestero e lʼinternazionalizzazione delle
imprese italiane e dellʼEnit - Agenzia nazionale per il turismo allʼestero (articolo 41)
Al comma 1 lettera a) punto 1) si prevede che la cabina di regia per lʼinternazionalizzazione venga copresieduta, oltre che dal
ministro degli Affari esteri e dal ministro dello Sviluppo economico, anche – per le materie di propria competenza - dal ministro
con delega al turismo, che attualmente ne faceva parte in quanto presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione, combinata con quella di cui ai commi 3 e 4
del medesimo articolo, dà avvio alla riorganizzazione della rete Enit allʼestero, con il progressivo assorbimento delle sedi in
quelle del ministero degli Affari esteri previa apposita convenzione stipulata tra lʼEnit, il ministero degli Affari esteri e lʼamministrazione vigilante su Enit. Lʼaccreditamento del personale dellʼEnit allʼestero, individuato nel limite di un contingente massimo
di cinquanta unità in dotazione organica, avviene - previo nulla osta del ministero degli Affari esteri e in conformità alle convenzioni internazionali e alle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento - presso le autorità locali in lista diplomatica per
quanto riguarda i funzionario responsabili dellʼufficio, mentre il restante personale è notificato nella lista del personale tecnicoamministrativo. La cabina di regia per lʼinternazionalizzazione è chiamata a formulare le linee guida e gli indirizzi strategici in
materia di promo-commercializzazione dellʼofferta turistica allʼestero. A chiudere il processo, si prevede che, a partire dal prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione dellʼEnit, uno dei membri venga designato dal ministero Affari esteri.
La norma prevede la realizzazione di progetti pilota – oggetto di contributi - legati alla creazione di reti di impresa e di filiera tra
le aziende del comparto turistico. Secondo criteri e modalità da definire con successivi decreti del ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, verranno definiti gli interventi oggetto di contributo. Tali interventi progettuali dovranno essere finalizzati alla
messa a sistema di strumenti informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione di servizi turistici, nonché alla formazione e riqualificazione del personale ed alla promozione sui mercati nazionale ed internazionale secondo logiche integrate
ed unitarie, in questʼultimo caso attraverso le attività di promozione dellʼEnit.
Per lʼattuazione si prevede una spesa nei limiti di 8 milioni di euro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e reperibili pertanto nellʼambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri per lʼanno
2012 finalizzate allo sviluppo del turismo.
2. Reti di impresa (articolo 66)
La norma prevede la realizzazione di progetti pilota – oggetto di contributi - legati alla creazione di reti di impresa e di filiera tra
le aziende del comparto turistico. Secondo criteri e modalità da definire con successivi decreti del ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, verranno definiti gli interventi oggetto di contributo. Tali interventi progettuali dovranno essere finalizzati alla
messa a sistema di strumenti informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione di servizi turistici, nonché alla formazione e riqualificazione del personale ed alla promozione sui mercati nazionale ed internazionale secondo logiche integrate
ed unitarie, in questʼultimo caso attraverso le attività di promozione dellʼEnit.
Per lʼattuazione si prevede una spesa nei limiti di 8 milioni di euro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e reperibili pertanto nellʼambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri per lʼanno
2012 finalizzate allo sviluppo del turismo.
3. Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo (articolo 67)
La norma prevede la istituzione di una Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, il cui statuto è adottato
– in prima applicazione - con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il ministro
dellʼEconomia e delle Finanze e il ministro degli Affari regionali, il Turismo e lo Sport, da emanarsi entro 60 giorni dallʼentrata in
vigore del decreto in analisi. La sede della Fondazione sarà fissata in una delle Regioni dellʼobiettivo convergenza.
La Fondazione progetta ed attua – anche avvalendosi di terzi – corsi di formazione superiore e continua per lo sviluppo, nel
settore turismo, di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrative, e svolge attività di ricerca applicata operando prioritariamente in collaborazione con le università individuate nello statuto.
90
settembre 2012
Legale
Per lʼattività si prevede una spesa, nei limiti di 2 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
reperibili nellʼambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni
2012/2013/2014 finalizzate al settore turismo.
Leggi e provvedimenti
CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DEI TRASPORTI
Circolazione dei veicoli pesanti
fuori dai centri abitati
Ridotte le giornate di divieto
Nuovo calendario 2012
Il decreto n. 161 del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riduce le giornate di divieto di circolazione.
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 139 del 16 giugno 2012 il decreto ministeriale 161 del 22 maggio
2012, recante direttive e nuovo calendario 2012 per i divieti di circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati, che
sostituisce ed annulla, a decorrere dal prossimo 1 luglio 2012, il decreto ministeriale n. 429 del 15 dicembre 2011.
Rispetto a questʼultimo, le modifiche introdotte in considerazione del calo dei flussi di traffico sulle strade
extraurbane registrato a seguito delle difficoltà economiche e delle modifiche apportate al regolamento di esecuzione
del Codice della strada dal recente decreto legge “semplificazioni” n. 5/2012, come proposto da ConfcommercioConftrasporto, riguardano:
•
•
•
•
•
La soppressione del divieto di circolazione previsto per venerdì 6 luglio;
La soppressione del divieto di circolazione previsto per venerdì 13 luglio;
La soppressione del divieto di circolazione previsto per venerdì 20 luglio;
La soppressione del divieto di circolazione previsto per venerdì 7 dicembre;
Riduzione del divieto di circolazione dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (in precedenza ore 22,00) di sabato 22 dicembre.
Si riportano, di seguito, il nuovo calendario dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane per i veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 ton, nonché le direttive per la limitazione della circolazione dei mezzi pesanti contenute nel decreto.
91
LEGALE
In primo piano
settembre 2012
Legale
Leggi e provvedimenti
NUOVO CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE FUORI CENTRI ABITATI VEICOLI PTT>7,5T
ANNO 2012 - (1° parte)
Durata divieto
Gennaio
Tutte le domeniche
ore 8:00-22:00
Venerdì 6
ore 8:00-22:00
Febbraio
Tutte le domeniche
ore 8:00-22:00
Marzo
Tutte le domeniche
ore 8:00-22:00
Aprile
Tutte le domeniche
ore 8:00-22:00
Venerdì 6 (prima di Pasqua)
ore 14:00-22:00
Sabato 7 (prima di Pasqua)
ore 8:00-16:00
Lunedì 9 (Pasquetta)
ore 8:00-22:00
Martedì 10 (dopo Pasqua)
ore 8:00-14:00
Mercoledì 25
ore 8:00-22:00
Maggio
Tutte le domeniche
ore 8:00-22:00
Martedì 1
ore 8:00-22:00
Giugno
Tutte le domeniche
ore 7:00-24:00
Sabato 2
ore 7:00-23:00
Luglio
Tutte le domeniche
ore 7:00-24:00
Sabato 7
ore 7:00-23:00
Sabato 14
ore 7:00-23:00
Sabato 21
ore 7:00-23:00
Venerdì 27
ore 14.00-23:00
Sabato 28
ore 7:00-23:00
92
settembre 2012
Legale
NUOVO CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE FUORI CENTRI ABITATI VEICOLI PTT>7,5T
ANNO 2012- (2° parte)
Durata divieto
Agosto
Tutte le domeniche
ore 7:00-24:00
Venerdì 3
ore 16:00-24:00
Sabato 4
ore 0:00-23:00
Venerdì 10
ore 14:00-23:00
Sabato 11
ore 7:00-23:00
Mercoledì 15
ore 7:00-23:00
Sabato 18
ore 7:00-23:00
Venerdì 24
Sabato 25
ore 16:00-23:00
ore 7:00-23:00
Settembre
Tutte le domeniche
Sabato 1
ore 7:00-24:00
ore 7:00-23:00
Ottobre
Tutte le domeniche
Mercoledì 31
ore 8:00-22:00
ore 16:00-22:00
Novembre
Tutte le domeniche
Giovedì 1
ore 8:00-22:00
ore 8:00-22:00
Dicembre
Tutte le domeniche
Sabato 8
Venerdì 21
Sabato 22
Martedì 25
Mercoledì 26
ore
ore
ore
ore
ore
ore
8:00-22:00
8:00-22:00
16:00-22:00
8:00-14:00
8:00-22:00
8:00-22:00
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del
trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta
di circolazione. La limitazione delle 7,5 tonnellate non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema
intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante lʼavvenuta riconsegna.
93
LEGALE
Leggi e provvedimenti
settembre 2012
Legale
Leggi e provvedimenti
Dal rispetto del calendario di divieti sono esentati, anche se circolanti scarichi, i seguenti veicoli e complessi di
veicoli:
• adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile);
• militari, o con targa Cri (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
• utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
• adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dallʼamministrazione
comunale competente;
•
•
•
•
adibiti a servizi postali;
del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da
effettuarsi, o effettuate, nelle 48 ore;
• adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di
aeromobili;
• adibiti al trasporto di forniture di viveri o servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
• adibiti esclusivamente al trasporto di giornali, quotidiani e periodici, prodotti per uso medico;
• adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in
questʼultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo caricamento. Detti veicoli dovranno essere muniti
di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in
nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 metri, ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
•
•
•
•
•
classificati macchine agricole, adibiti al trasporto di cose e circolanti fuori dalla rete stradale di interesse nazionale;
costituiti da autocisterne adibite al trasporti di acqua per uso domestico;
adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari;
per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime Atp;
per il trasporto di prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione
o provenienti dallʼestero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati allʼallevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Tali veicoli dovranno essere muniti di cartelli analoghi
a quelli in precedenza descritti per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte;
• prenotati per ottemperare allʼobbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito
del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dellʼimpresa intestataria del veicolo ed il
luogo della revisione, escludendo dal percorso i tratti autostradali;
• che compiono un percorso per il rientro alla sede dellʼimpresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si
trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dallʼorario di inizio del divieto e non percorrano
tratti autostradali;
• trattori isolati per il solo percorso di rientro presso la sede dellʼimpresa intestataria del veicolo, se impiegati per trasporti combinati ferroviari o marittimi, conformi ai requisiti stabiliti dallʼart. 1 del decreto del ministro dei Trasporti e
della Navigazione 15 febbraio 2001. Pertanto la qualifica di trasporti combinati è subordinata al rispetto di precisi
requisiti operativi del trasporto:
a) che la parte del tragitto effettuata per ferrovia o per mare superi i 100 km in linea dʼaria;
b) che la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, sia compresa tra il punto di carico della merce e lʼidonea
stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o tra il punto di scarico della merce e lʼidonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è
compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea dʼaria, dal porto di imbarco o sbarco.
Dal rispetto dei divieti di circolazione possono, inoltre, essere esclusi, mediante specifica autorizzazione prefettizia:
• i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che, sebbene non inclusi nella lista dei prodotti deperibili motivo di deroga,
per loro intrinseca natura, o per fattori climatici e stagionali necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi
di produzione a quelli di deposito o vendita;
94
settembre 2012
Legale
• i mezzi adibiti al trasporto di prodotti per lʼalimentazione degli animali;
• e macchine agricole, destinate al trasporto di cose, sulla rete stradale di interesse nazionale;
• i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a
situazioni eccezionali, debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
Tutti i veicoli autorizzati dalle prefetture alla circolazione in deroga, ad eccezione delle macchine agricole,
dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 metri, fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro.
In generale sono confermati i trattamenti particolari riservati ai trasporti che coinvolgono lʼestero e le isole maggiori, nonché ai trasporti intermodali, purché i veicoli utilizzati siano dotati di specifica idonea documentazione.
In particolare, lʼart. 2 del decreto stabilisce che per i veicoli provenienti dallʼestero e dalla Sardegna lʼorario di
inizio del divieto è posticipato di 4 ore, per i veicoli diretti in Sardegna il termine del divieto è anticipato di 4 ore e per
quelli destinati allʼestero di 2 ore. Limitatamente ai veicoli provenienti dallʼestero con un solo conducente è consentito,
qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento Ce n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo in precedenza citato, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.
Anticipato di quattro ore anche il termine del divieto per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o in
posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa,
Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, e Parma Fontevivo), ai terminal intermodalimodali di
Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento ed agli aeroporti per lʼesecuzione di un trasporto a mezzo cargo
aereo, e che trasportano merci destinate allʼestero.
La stessa anticipazione si applica nei casi di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa
mobile, semirimorchio), destinate, tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, allʼestero, nonché ai
complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati su treno.
Analoga anticipazione di 4 ore è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare,
purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio per lʼimbarco (biglietto), a condizione che rientrino nella definizione e nellʼambito applicativo forniti
dal Dm 15 febbraio 2001 in precedenza esposti.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dal continente, lʼorario di inizio del divieto è posticipato di 4
ore, analogamente, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dal continente a mezzo di traghettamenti, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.
Lʼesposto calendario di divieti di circolazione non deve, inoltre, essere rispettato dai veicoli circolanti in
Sardegna per raggiungere il continente, da quelli circolanti sulle strade della Sicilia per raggiungere tramite traghetto la
rimanente parte del territorio nazionale, ad eccezione di quelli diretti alla Regione Calabria attraverso i porti di Reggio
Calabria e Villa San Giovanni, dai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, conformemente alla richiamata
definizione fornita dal Dm 15 febbraio 2001, diretti ai porti per utilizzare le tratte incentivate dallʼEcobonus (decreto
ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007 e successive modifiche).
Tali esenzioni saranno subordinate al possesso di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio
e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per lʼimbarco.
Per i veicoli impegnati nelle due direzioni della tratta Sicilia-Calabria, attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa
San Giovanni, lʼorario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di pari misura.
Ai sensi dellʼart. 8 del decreto, il calendario dei divieti non trova applicazione per i veicoli eccezionali e per i
complessi di veicoli eccezionali:
• adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, etc);
• militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
• utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
95
LEGALE
Leggi e provvedimenti
settembre 2012
Legale
Leggi e provvedimenti
• adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dallʼamministrazione
comunale competente;
•
•
•
•
adibiti a servizi postali;
del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio
adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
macchine agricole eccezionali ai sensi dellʼart.104, comma 8 del Codice della strada (Dlgs 285/1992 e succ. mod.)
che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Dlgs 461/1999.
Analogamente agli anni passati, il decreto detta norme particolari per il trasporto di merci pericolose comprese
nella classe 1 della classifica di cui allʼart. 168 del Codice della strada. Tale tipologia di trasporto è vietata comunque,
indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo utilizzato, oltre che nei giorni di divieto del calendario
generale, anche, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.
Per tali trasporti, le uniche autorizzazioni prefettizie alla circolazione ammesse sono quelle per i trasporti di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nellʼallegato A al regolamento per lʼesecuzione del Tu 15 giugno
1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Rd 6 maggio 1940 n. 635, nonché quelle rilasciate per
motivi di necessità ed urgenza, a trasporti di merci pericolose per la realizzazione di opere di interesse nazionale, per
le quali sia indispensabile la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Il decreto specifica, poi, i diversi adempimenti necessari per ottenere le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga, prevedendo ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, la comunicazione con cadenza semestrale, da
parte delle prefetture, ai ministeri dellʼInterno e dei Trasporti dei provvedimenti adottati.
Lʼarticolo 12 del decreto, infine, annulla e sostituisce il precedente Dm 429 del 15 dicembre 2011 a decorrere
dal 1° luglio 2012 e stabilisce che nel corso dellʼanno sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta generale per
lʼautotrasporto, la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme dettate, ai fini di contemperare la tutela
della sicurezza stradale con lʼesigenza di garantire la circolazione dei veicoli adibiti a specifici trasporti, o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.
DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA
Regolamento UE 432/2012
Indicazioni sulla salute
consentite sui prodotti alimentari
Accordo di partenariato
tra Unione Europea e Stati Uniti
sul commercio di prodotti biologici
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 25 maggio 2012, numero L136, è stato pubblicato il regolamento UE n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012, “relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla
salute consentite sui prodotti alimentari diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo
sviluppo e alla salute dei bambini”, successivamente rettificato in Gu L 154 del 15.6.2012, pagg. 25–61.
Il regolamento in oggetto dà attuazione al regolamento (Ce) n. 1924/2006, il cui obiettivo era di garantire che le
indicazioni sulla salute risultassero veritiere, chiare, affidabili ed utili ai consumatori.
96
settembre 2012
Legale
In virtù della disposizione contenuta nellʼart. 10 del regolamento (Ce) n. 1924/2006, la quale impone che le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari debbano essere sottoposte ad autorizzazione, la Commissione ha
approvato un elenco di 222 indicazioni il cui utilizzo sarà definitivamente ammesso sull'informazione commerciale.
Le indicazioni consentite, secondo quanto stabilito dallʼart. 13 del regolamento (Ce) n. 1924/2006, sono state
integralmente riportate allʼinterno dellʼelenco contenuto nellʼallegato del regolamento in esame. Le suddette indicazioni
devono includere le condizioni specifiche per lʼimpiego e, allʼoccorrenza, le restrizioni allʼuso, oltreché una dicitura supplementare che fornisca chiarezza giuridica agli operatori del comparto alimentare.
La data di applicazione del regolamento è stata posticipata di sei mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione del
regolamento stesso, al fine di consentire a coloro che operano nel settore di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
A far data dal 14 dicembre p.v., sarà pertanto precluso lʼimpiego di etichette con indicazioni non contemplate nel
citato elenco, mentre i prodotti già confezionati a tale data potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle
scorte, in applicazione delle regole sul periodo transitorio stabilite nel citato regolamento (Ce) n. 1924/06.
Occorre qui precisare che le indicazioni, il cui esame è attualmente in corso di completamento ed il cui esito
verrà pubblicato sul sito della Commissione (http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm),
potranno essere comunque utilizzate a norma delle disposizioni di cui allʼarticolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
Si rileva inoltre che non saranno autorizzate le indicazioni sulla salute per le quali Autorità europea per la sicurezza alimentare (Aesa-Efsa) non sia pervenuta ad una valutazione favorevole in merito alla loro fondatezza scientifica,
qualora dunque non sia stata riscontrata lʼesistenza di un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un
alimento ovvero uno dei suoi componenti e gli effetti indicati.
Inoltre, anche in caso di valutazione scientifica favorevole da parte dellʼAutorità europea per la sicurezza alimentare (Aesa-Efsa), lʼautorizzazione può essere legittimamente negata qualora le indicazioni sulla salute non soddisfino altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (Ce) n. 1924/2006; a tal proposito si evidenzia che non sono
ammesse indicazioni sulla salute contrastanti con i principi generalmente accettati in tema di nutrizione e di salute.
Le indicazioni sulla salute consentite che possono essere fornite sui prodotti alimentari e riportate nellʼallegato al
regolamento n. 432/2012 si basano essenzialmente su indicazioni sulla salute legate a vitamine o minerali.
Tuttavia tralasciando le vitamine ed i minerali, le indicazioni sulla salute ammesse riguardano essenzialmente le
seguenti sostanze nutritive:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
carbone attivo
fibre dʼorzo e dʼavena
polifenoli dell'olio di oliva
omega 3
beta-glucani
alimenti a basso o a ridotto contenuto di sodio
soluzioni di carboidrati-elettroliti
colina
lattulosio
fermenti vivi
Accordo di partenariato tra Unione europea e Stati Uniti sul commercio di prodotti biologici
Il 15 febbraio 2012, mediante uno scambio di lettere formali tra i rappresentanti dellʼUnione Europea e degli
Stati Uniti, è stato istituito un accordo di partenariato sul commercio di prodotti biologici. Tale accordo è stato applicato
dal 1° giugno 2012.
Come specificato nel comunicato stampa, lʼaccordo prevede che tutti i prodotti certificati come biologici nellʼUE
e negli Stati Uniti possano essere venduti come biologici nei rispettivi territori.
97
LEGALE
Leggi e provvedimenti
settembre 2012
Legale
Leggi e provvedimenti
A tal fine la Commissione ha emanato il regolamento di esecuzione 126/2012 del 14 febbraio 2012, modificando
lʼallegato III del reg. 1235/2008 in modo da inserire gli Stati Uniti nella lista dei paesi riconosciuti ai sensi dellʼart. 33,
secondo comma, del reg. 834/2007 tra quelli che offrono garanzie equivalenti a quelle esistenti sul territorio dellʼUnione
per quanto riguarda il metodo di produzione biologico. Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dellʼUnione Europea del 15 febbraio 2012, n. L 41, e anchʼesso si applica a partire dal 1° giugno.
Gli Stati Uniti e lʼUnione europea sono i due maggiori produttori mondiali di alimenti biologici: secondo le stime
più recenti il valore complessivo del comparto tocca i 40 miliardi di euro ed è in continua crescita.
In precedenza, i coltivatori e le imprese che intendevano commercializzare la rispettiva produzione sulle due
sponde dellʼAtlantico, dovevano ottenere certificazioni distinte attestanti il rispetto delle due normative e ciò comportava
un duplice onere a livello di spese, di ispezioni e di pratiche. In base a questo accordo, invece, tutti i prodotti conformi
alle prescrizioni del partenariato possono ora essere commercializzati ed etichettati come prodotti biologici certificati sia
negli Stati Uniti che nellʼUnione Europea, con grandi benefici soprattutto per le imprese più piccole.
In passato, i costi che un organismo di certificazione europeo doveva sostenere per essere riconosciuto negli
Stati Uniti potevano raggiungere i 10.000 dollari. Tale costo veniva poi trasferito alle imprese.
Lʼaccordo si fonda sulla constatazione delle due parti che le rispettive normative sugli alimenti biologici, al 1°
giugno 2012, sono sostanzialmente equivalenti. Le maggiori differenze riguardano i casi di impiego di antibiotici: i regolamenti dello US Department of Agriculture consentono lʼimpiego di antibiotici nella produzione di mele e pere per contrastare le infezioni batteriche invasive, mentre i regolamenti dellʼUnione Europea permettono lʼuso di antibiotici per
trattare gli animali infetti. Pertanto si è stabilito di escludere dal partenariato la possibilità di commercializzare tutti i prodotti trattati, a qualsiasi scopo, con antibiotici. Sono altresì esclusi dallʼaccordo tutti i prodotti dellʼacquacoltura.
Lʼaccordo di partenariato è limitato ai prodotti la cui origine sia europea o statunitense, sono cioè inclusi:
• quelli prodotti, trasformati (vige il criterio dellʼultima trasformazione sostanziale) o confezionati nellʼUnione Europea
o negli Stati Uniti;
• quelli contenenti ingredienti provenienti da un paese terzo, ma che sono stati legalmente importati come biologici
nel territorio dellʼUnione Europea o degli Stati Uniti.
Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati da un certificato di esportazione di prodotti agricoli biologici che
attesti lʼeffettivo rispetto dei termini dellʼaccordo e dovranno essere etichettati in maniera conforme alla normativa dello
stato di destinazione. I produttori di alimenti biologici potranno utilizzare sia il logo biologico europeo che quello previsto dal Department of Agriculture degli Stati Uniti.
Quando è stato concluso lʼaccordo, lʼUnione Europea stava ancora ridefinendo la disciplina riguardante la produzione biologica del vino. Nei prossimi mesi Stati Uniti e Unione Europea verificheranno la possibilità di includere
anche il vino allʼinterno dellʼaccordo. Nel frattempo i produttori dovranno rispettare le normative relative alla produzione
del paese di destinazione, ma il controllo sarà svolto dai loro organismi di certificazione, senza comunque che sia
necessaria una certificazione supplementare.
È prevista la creazione di un gruppo di lavoro bilaterale (Organic Working Group) per monitorare lʼandamento
dellʼaccordo di partnership e il rispetto delle condizioni fissate, promuovere lʼagricoltura biologica e diffondere i metodi
per realizzarla: tra i compiti del gruppo di lavoro cʼè anche quello di sviluppare pratiche comuni di valutazione e riconoscimento dei paesi terzi, al fine di offrire nuove opportunità commerciali a tutte le imprese.
98
settembre 2012
Bandi e finanziamenti
Indice
IN PRIMO PIANO
Bando per favorire la registrazione dei marchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
99
In primo piano
Bando per favorire
la registrazione dei marchi
Il ministero dello Sviluppo economico ha emesso il “Bando per la concessione di agevolazioni alle
imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali” a favore di micro, piccole e
medie imprese di ogni settore economico con sede legale e operativa in Italia, iscritte al Registro delle
imprese e in regola con il pagamento dei diritti camerali annuali.
6
Il bando è composto da due misure:
• Misura A che prevede agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso lʼUfficio per lʼarmonizzazione nel mercato interno (Uami) attraverso lʼacquisto di servizi specialistici.
• Misura B che prevede agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso lʼOrganizzazione
mondiale per la proprietà intellettuale (Ompi) attraverso lʼacquisto di servizi specialistici.
Lʼagevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto:
• pari all'80% dellʼinvestimento complessivo ammissibile e per un importo massimo di € 4.000,00, per la Misura A.
• compreso tra lʼ80% e il 90% dellʼinvestimento complessivo ammissibile e per un importo massimo compreso tra
€ 4.000,00 e €6.000,00, per la Misura B.
La domanda di agevolazione può essere compilata a partire dal 4 settembre 2012 esclusivamente in forma
telematica accedendo al sito Internet di Unioncamere (www.unioncamere.gov.it) e potrà essere inviata attraverso una
delle seguenti modalità:
• per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, allʼindirizzo: Retecamere, via Valadier 42, 00193Roma.
• tramite Posta elettronica certificata (Pec) allʼindirizzo: [email protected].
Le domande verranno valutate da Unioncamere (soggetto gestore del bando) in base allʼordine cronologico di
presentazione; il contributo verrà erogato in unʼunica soluzione a titolo di saldo.
99
BANDI E FINANZIAMENTI
In primo piano
Per informazioni: 02.7750362
[email protected] - www.unionemilano.it
settembre 2012
Commercio estero
Indice
IN PRIMO PIANO
Territorio fiscale e territorio doganale della Comunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101
LEGISLAZIONE NAZIONALE
Agenzia delle Dogane – Prot. n. 78736RU del 22 giugno 2012 – Sistema Aida – Sdoganamento
telematico in procedura domiciliata per i regimi allʼesportazione. Disponibilità del servizio
per i soggetti Aeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenzia delle Dogane – Prot. n. 47645/RU del 2 luglio 2012 – Sdoganamento telematico in procedura
domiciliata per i regimi allʼesportazione. Estensione della fascia oraria della disponibilità del servizio
per gli operatori in possesso di certificazione Aeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenzia delle Dogane – Comunicazione del 5 luglio 2012 – Nota informativa della Commissione
Europea sul mutuo riconoscimento dei programmi Aeo/Tpat e presentazione in power-point del US
Customs Border Protection (Cbp) sugli adempimenti da seguire per la pratica attuazione.. . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 104
Pag. 104
Pag. 105
In primo piano
Territorio fiscale
e territorio doganale
della Comunità
Il Titolo V della direttiva Ce n. 2006/112 rubricato “Luogo delle operazioni imponibili”, definisce i
criteri di territorialità, ai fini iva, delle operazioni distinguendo al:
• Capo 1 – le cessioni di beni;
• Capo 2 – gli acquisti intracomunitari di beni;
• Capo 3 – le prestazioni di servizi;
• Capo 4 – le importazioni di beni.
Il Titolo II, invece, individua l’ambito di applicazione territoriale dell’Iva. Tenuto conto che la disciplina dell’iva comunitaria si applica al territorio della Comunità, quale definito dall’art. 299 del Trattato Cee,
la direttiva n. 112/2006:
• Con l’art. 5 fornisce le definizioni di: Comunità e territorio della Comunità, Stato membro e territorio di
uno Stato membro, territori terzi e Paese terzo;
• Con l’art. 6 elenca i territori esclusi, cioè quelli per i quali la Direttiva non si applica, distinguendoli a
4
seconda che i medesimi facciano o meno parte del territorio doganale comunitario.
101
COMMERCIO ESTERO
In primo piano
settembre 2012
Commercio estero
In primo piano
Nozione di territorio
La nozione di territorio ai fini iva non coincide sempre con la nozione politica di territorio, in quanto esistono (tabella 1):
• Territori che pur facendo parte del territorio politico di uno Stato membro sono considerati, agli effetti iva, come territori
extra-UE, e
• Territori che pur non facendo parte di alcuno dei territori degli Stati membri sono considerati, agli effetti iva, come territori
comunitari.
Le nozioni di territorio dello Stato e di territorio della Comunità, di cui allʼart. 7, 1° comma lett. a) e b) del Dpr 633/72, devono
essere tenute distinte da quelle di territorio doganale e di territorio doganale comunitario. In particolare:
A. Il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale” (Dpr 43/1972) definisce:
a) Allʼart. 1 la linea doganale: costituita da lido del mare e dai confini con gli altri Stati
b) Allʼart. “2”
• Territorio doganale: quello circoscritto dalla linea doganale
• Territori extra-doganali: comuni di Livigno e Campione dʼItalia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Corto Ceresio in quanto non compresi nel territorio doganale.
B. Lʼart. 3 del reg. Ce 450/2008 identifica il territorio doganale comunitario come quello comprendente il territorio degli Stati
membri con determinate inclusioni ed esclusioni. (tabella 2).
Territorio dello Stato
Ai sensi dellʼart. 7, 1° comma lett. a), del Dpr 633/72, per Stato o territorio dello Stato sʼintende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione dʼItalia e delle acque nazionali del lago di Lugano.
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
Sia la Repubblica di San Marino, sia la Città del Vaticano non fanno parte del territorio italiano né politicamente né ai fini Iva.
Gli stessi non fanno parte nemmeno del territorio della Comunità, come definito dallʼart. 7, 1° comma lett. b) del Dpr 633/72,
anche se il territorio si considera parte integrante di quello comunitario.
Articolo 7, 1° comma lett. b) Dpr 633/72 - COMUNITÀ O “TERRITORIO DELLA COMUNITÀ”
(Territorio fiscale cui si applica la direttiva 112/206) - tabella 1
102
settembre 2012
Commercio estero
TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ
(tabella 2)
1) Territori dʼoltremare: Polinesia francese, Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, Isole di Wallis e Futuna,
Terre australi e antartiche (terra Adèlie, Isola Kerguelen, Crozet, Saint Paul)
2) Dipartimenti dʼoltremare: Martinica, Guadalupe, Guyana, Reunion
103
COMMERCIO ESTERO
In primo piano
settembre 2012
Commercio estero
Legislazione nazionale
Sistema Aida
Sdoganamento telematico
in procedura domiciliata
per i regimi allʼesportazione
Disponibilità del servizio
per i soggetti Aeo
NOTA dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 78736RU del 22 giugno 2012. Sistema Aida – Sdoganamento telematico in
procedura domiciliata per i regimi allʼesportazione. Disponibilità del servizio per i soggetti Aeo.
Secondo quanto stabilito da ultimo con la circolare 22/D del 26 novembre 2009, il servizio di sdoganamento telematico
per le operazioni in procedura domiciliata è disponibile H23 presso gli uffici che assicurano un'operatività estesa alle 24 ore.
Presso i rimanenti uffici, il servizio è disponibile dallʼorario di apertura sino allʼora in cui termina l'operatività dell'ufficio controlli,
anticipata di un numero di minuti pari a quelli del tempo di intervento – registrato sugli archivi di Aida – relativo al luogo autorizzato indicato nella dichiarazione.
In ragione dellʼaffidabilità e del grado di responsabilità richiesto ed assicurato dallʼAeo nellʼespletamento delle formalità
doganali, sono state apportate modifiche al sistema Aida per consentire, a partire dal 3 luglio 2012, esclusivamente ai soggetti
che abbiano ottenuto il rilascio della certificazione comunitaria Aeo di beneficiare del servizio di sdoganamento telematico in
procedura domiciliata per le operazioni di esportazione e di esportazione abbinata a transito tutti i giorni dalle 1.00 alle 24.00.
Si ritiene utile precisare che, in base a quanto già disposto, le merci selezionate per il controllo (esito della dichiarazione
“non svincolabile”) devono restare nel luogo autorizzato sino allʼintervento del funzionario doganale, di norma effettuato nella
fasce orarie e nei giorni di operatività degli uffici di controllo.
Tenuto conto della vigente normativa comunitaria in materia di restituzioni allʼesportazione, le dichiarazioni della specie
possono essere trasmesse dai soggetti Aeo al di fuori dellʼarco temporale di operatività dellʼufficio controlli effettuando il preavviso, di cui alla nota 8867/Saisa del 25 gennaio 2011, nel termine ordinario di 24 ore.
Per quanto concerne gli aspetti procedurali per lʼesecuzione dei controlli connessi allʼ estensione della disponibilità del
servizio per i soggetti Aeo si rinvia a quanto disposto con apposita circolare della Direzione centrale accertamenti e controlli in
corso di adozione.
Sdoganamento telematico
in procedura domiciliata
per i regimi allʼesportazione
Estensione della fascia oraria
della disponibilità del servizio
per gli operatori in possesso
di certificazione Aeo
NOTA dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 47645RU del 2 luglio 2012. Sdoganamento telematico in procedura
domiciliata per i regimi allʼesportazione. Estensione della fascia oraria della disponibilità del servizio per gli
operatori in possesso di certificazione Aeo.
Premesso che dal 3 luglio 2012 ai titolari di certificazione Aeo che si avvalgono del servizio di sdoganamento telematico
per le operazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito effettuate in procedura domiciliata è consentito trasmettere al sistema informativo doganale le dichiarazioni della specie tutti i giorni nellʼarco orario dalle 1.00 alle 24.00, come comu-
104
settembre 2012
Commercio estero
nicato con nota prot. 47175RU del 29 giugno scorso, si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti per le dichiarazioni trasmesse
nellʼarco temporale al di fuori della fascia oraria di operatività dellʼufficio:
• le dichiarazioni saranno trasmesse telematicamente allʼufficio/SOT territorialmente competente in relazione al luogo di
partenza delle merci, permanendo inalterate le prescrizioni a carico dellʼoperatore (intendendosi per tale anche il rappresentante in dogana) in caso di “non svincolabilità” della dichiarazione: le merci devono restare nel luogo autorizzato fino
allʼintervento del funzionario doganale, che sarà di norma effettuato nelle fasce orarie e nei giorni di operatività degli
Uffici doganali, fatti salvi eventuali controlli “a sorpresa”.
• lʼoperatore è tenuto a trasmettere immediatamente allʼufficio di controllo – con le consuete modalità – tutta la documentazione afferente la dichiarazione doganale da controllare, la cui presentazione è necessaria per consentire lʼapplicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per le quali le merci sono state dichiarate.
Codeste associazioni sono cortesemente pregate di portare il contenuto della presente a conoscenza di tutti gli operatori interessati.
Mutuo riconoscimento
dei programmi Aeo/C-Tpat
e presentazione in power-point
del US Customs Border Protection
sugli adempimenti da seguire
per la pratica attuazione
COMUNICAZIONE dell'Agenzia delle Dogane del 5 luglio 2012. Nota informativa della Commissione europea sul
mutuo riconoscimento dei programmi Aeo/C-Tpat e presentazione in Power-point del US Customs Border
Protection (Cbp) sugli adempimenti da seguire per la pratica attuazione.
La Commissione europea ha pubblicato in data 3 luglio 2012 sul sito Taxud (https://webmail.finanze.it/exchweb/bin/
redir.asp?URL=http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm), la nota informativa sulla decisione di mutuo riconoscimento tra il programma degli Usa denominato Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-Tpat) e il Programma dellʼUnione
Europea relativo allʼAuthorized Economic Operator (Aeo), siglato il 4 maggio 2012, tra gli USA e lʼUnione Europea (UE) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellʼUnione Europea serie L, n. 144 del 5 giugno 2012.
È stata inoltre pubblicata una presentazione in power-point predisposta dal US Customs and Border Protection (Cbp)
che fornisce le necessarie istruzioni per dare pratica attuazione alla Decisione in parola e usufruire dei benefici connessi.
A tal fine gli operatori economici in possesso di un certificato Aeos o Aeof, che abbiano fornito lʼassenso allo scambio
dei dati ai fini del mutuo riconoscimento con i Paesi terzi e che effettuano esportazioni verso gli Usa, sono invitati a leggere con
cura la nota informativa della Commissione europea di cui lʼAgenzia delle Dogane fornisce la traduzione in lingua italiana nonché la presentazione predisposta dal Cbp.
Per quanto concerne il contenuto della nota informativa si fa presente quanto segue:
1) nelle more dellʼimplementazione dellʼistanza Aeo, per “primary address” ai fini del mutuo riconoscimento (Mra) va indicato
lʼindirizzo riportato alla casella 5 dellʼistanza “sede di attività principale”. Eventuali esigenze di modifica di tale indirizzo ai fini
del Mra vanno inoltrate allʼAgenzia delle Dogane secondo la procedura di cui al seguente punto 2);
2) per ulteriori informazioni lʼAgenzia delle Dogane può essere contattata tramite la seguente casella di posta funzionale: [email protected]. Tale casella è stata a suo tempo comunicata da questa Agenzia alla Commissione
europea come punto di contatto in materia legislativa Aeo per gli operatori economici nazionali e non
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_contacts_for_traders_en.pdf). Per i quesiti inoltrati a tale casella funzionale verrà fornita, ove possibile, risposta diretta, in caso contrario si
procederà ad inoltrare gli stessi alla Commissione europea svolgendo così unʼazione di coordinamento tra lʼoperatore e la
Commissione stessa.
105
COMMERCIO ESTERO
Legislazione nazionale
Seguici, connettiti,
informati
Controlla i nostri aggiornamenti su Facebook agli indirizzi
facebook.com/confcommerciomilano
facebook.com/confcommerciomilanoufficiostampa
Seguici su Twitter all’indirizzo
twitter.com/confcommerciomi
Guarda i nostri video su Youtube all’indirizzo
youtube.com/confcommerciomilano
Visita il sito www.unione.milano.it
settembre 2012
Formazione / Studi
Indice
STUDI
Previsioni Excelsior sul mercato del lavoro in Lombardia e nellʼarea milanese e possibili azioni di sostegno per
lʼoccupazione giovanile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 107
INDICATORI STATISTICI
Il costo della vita in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice delle vendite al dettaglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 113
Pag. 114
In primo piano
Le previsioni Excelsior
in Lombardia
e il focus sullʼarea milanese
In uno scenario segnato dalla prolungata crisi del debito sovrano delle economie deboli dell’area
euro la politica economica del Governo ha imboccato la strada del rigore dei conti pubblici con inevitabili
ripercussioni sulla pressione fiscale, in aumento, e sulla spesa pubblica, in riduzione.
In queste condizioni e nel quadro di una riforma delle pensioni che potrà produrre i suoi benefici
solo nel medio periodo, il 2012 e il prossimo 2013 appaiono, senza dubbio, come gli anni di maggiore
difficoltà per il nostro Paese, un fase delicata, nell’ambito della quale, è primaria l’esigenza di contenere
l’impatto negativo sull’occupazione.
La riconversione dell’offerta dalle attività in declino alle attività in crescita necessita, infatti, di tempo
ed una contrazione troppo rapida ed intensa dei consumi delle famiglie e della domanda di lavoro delle
4
imprese potrebbe aggravare la situazione, rendendo più arduo il superamento della crisi strutturale.
107
FORMAZIONE / STUDI
Studi
settembre 2012
Formazione / Studi
Studi
Le previsioni del sistema informativo Excelsior, ormai disponibili per il terzo trimestre 2012, segnalano a livello
nazionale un peggioramento della situazione con la diminuzione complessiva dellʼoccupazione dipendente dellʼ1,1%
nel 2012.
In Italia si stima la perdita di ulteriori 130mila i posti di lavoro, mentre appare più contenuta la contrazione della
domanda di lavoro in Lombardia, -19mila posti di lavoro.
Il monitoraggio trimestrale di Excelsior e i risultati dellʼOsservatorio Assolombarda risorse umane nelle province
di Milano, Lodi e Monza, di recente diffusione, rappresentano un momento di verifica dello stato di salute del mercato
del lavoro in un sistema territoriale privilegiato rispetto ad altre aree del Paese per il livello di qualificazione della forza
lavoro, lʼimportanza della tecnologia, il ruolo della media e grande impresa, lʼarticolazione del tessuto industriale, la
proiezione verso i mercati esteri.
Nellʼanno, che ha conosciuto lʼemergenza dello spread Btp e Bund oltre la soglia dei 600 punti, le imprese
hanno programmato lʼassunzione di nuova forza lavoro, fanno i conti con gli effetti della riforma delle pensioni sul
ricambio generazionale degli organici, si interrogano sui canali di accesso e, soprattutto, sul tipo di formazione che può
favorire un migliore inserimento dei giovani nellʼorganizzazione dellʼimpresa.
Tra le azioni intraprese per sostenere lʼoccupazione in generale, e quella giovanile in particolare, assumono
specifica importanza le attività di intermediazione domanda/offerta e la formazione.
Lʼ efficacia di queste due funzioni è strategica per limitare i processi di involuzione del sistema economico e
avviarne la sospirata fase di rilancio.
A livello nazionale il sistema informativo Excelsior stima oltre 200mila assunzioni in meno di quelle preventivate
nel 2011. Colpite soprattutto le imprese con meno di 10 dipendenti, più fortemente legate ai consumi interni. Il calo dellʼoccupazione dipendente sarà numericamente consistente soprattutto nel settore degli Altri servizi (-44mila posti di
lavoro), mentre in termini di variazione percentuale sono le Costruzioni lʼambito dal quale ci si attende la più elevata
emorragia occupazionale: più di 34mila i posti di lavoro che si dovrebbero ridurre nellʼarco dellʼanno, con un calo dellʼoccupazione dipendente che raggiungerà il –3,3%. Prosegue anche la riduzione della forza lavoro presente nelle
imprese manifatturiere: -38mila il saldo tra entrate e uscite, con una variazione percentuale del –1,1%). Unico ambito in
controtendenza sono i Servizi avanzati di supporto alle imprese, che questʼanno prevedono di accrescere di mille unità
il proprio personale dipendente.
In Lombardia la capacità di generare nuovi posti di lavoro non sembra aver subito gravi contraccolpi nel passaggio dal 2011 al 2012.
Lʼanalisi a cadenza trimestrale di Excelsior evidenzia, infatti, un leggero incremento delle assunzioni a partire
dal quanrto trimestre 2001 in avanti.
108
settembre 2012
Formazione / Studi
Il contributo del settore dei Servizi è sempre molto più elevato di quello dellʼindustria e questo fenomeno trova
conferma anche nei risultati dellʼOsservatorio Assolombarda risorse umane, indagine svolta nel 2011 su 726 imprese, il
64,7% delle quali appartiene al settore manifatturiero.
I dati sui flussi in uscita e sui flussi in entrata consentono di evidenziare il saldo occupazionale, come differeza
tra i due movimenti di segno contrario; si conferma la tendenza negativa del settore manifatturiero, che presenta flussi
in uscita (7,4%) superiori a quelli in entrata ( 8,3%) con una contrazione dello stock di forza lavoro pari a -0,3%.
Il surplus del settore dei Servizi, +0,7%, non è sufficiente a neutralizzare lʼimpatto negativo della domanda di
lavoro dellʼindustria, che ormai da molti anni ostacola e frena lʼaumento complessivo dellʼoccupazione, sostenuto solo
dal terziario.
Positivo il comportamento dellʼindustria alimentare e dellʼindustria metallurgica, entrambe con saldo occupazionale positivo, la prima con un valore del 5,9%, la seconda con un valore del 2,2%.
Negative la performance di tutti gli altri segmenti manifatturieri e, in particolare, quelle dellʼindustria chimica,
meccanica ed elettronica, il cui peso sul totale delle attività considerate nel campione accentua lʼeffetto generale di
riduzione della forza lavoro.
109
FORMAZIONE / STUDI
Studi
settembre 2012
Formazione / Studi
Studi
Fortunatamente nellʼarea milanese il mercato è stabile, nonostante lʼincertezza dellʼattuale fase economica, peggiorata nella seconda metà del 2011 con la crisi dei debiti sovrani, le tensioni sugli spread e il rallentamento dellʼeconomia mondiale.
Soltanto un piccola quota, 11,1%, prevede di ridurre gli organici.
Prevale la tendenza al mantenimento del numero di dipendenti, poiché il 64 % delle imprese indica questo tipo
di previsione per i primi sei mesi del 2012.
Conforta sapere che il 23,2% ipotizza un incremento della propria forza lavoro.
Il confronto tra Industria e Servizi fa emergere differenze, che non si rivelano particolarmente pronunciate, mentre quello per classe dimensionale evidenzia maggiori scostamenti tra una categoria e lʼaltra.
Le grandi imprese, in particolare, non rispecchiano affatto il trend generale, essendo meno orientate alla stabilità
degli organici ( solo il 37,9% di loro formula questa ipotesi) e prevedendo in maggior numero lʼaumento dei flussi in
entrata rispetto a quelli in uscita.
Al contrario le micro imprese ipotizzano di non modificare il numero dei loro dipendenti nel 75,6% dei casi, valore nettamente più elevato della media.
In tutte le classi dimensionali la quota di aziende che intravede la possibilità di aumentare gli organici supera
quella delle imprese che prospettano la loro riduzione.
Occupazione giovanile, canali di accesso e competenze trasversali
Nellʼambito della ricerca è stato approfondito il tema delle azioni finalizzate a favorire lʼinsediamento dei giovani
nel mondo del lavoro, obiettivo difficile da conseguire non solo per i potenziali effetti negativi della recessione di questʼanno e dellʼanno prossimo, ma anche per le conseguenze della riforma delle pensioni.
A tal proposito è stato chiesto alle imprese del campione di quantificare il numero di personale senior nelle classi di età maggiormente interessate dal cambiamento delle modalità di accesso alla pensione.
Prima della riforma era possibile intervenire con misure di prepensionamento nella fascia da 55 a 65 anni, mentre oggi tali misure coinvolgono solo la fascia degli ultrasessantenni.
Si calcola, infatti, che ante riforma il personale interessato allʼesodo fosse pari allʼ8,1% del totale dei lavoratori a
tempo indeterminato, mentre post riforma tale quota sia scesa al più modesto 1,4%.
Le nuove regole sul passagio dalla condizione di lavoratore a quella di pensionato hanno, quindi, interrotto il
ponte generazionale e questa situazione potrebbe aggravarsi con gli incentivi a proseguire lʼattività di lavoro fino a 70
anni.
Nel mondo imprenditoriale si stanno valutando misure in grado di evitare una contrazione troppo ampia delle
opportunità di lavoro per i giovani, come ad esempio il part – time dei lavoratori senior, ma le misure più immediate e
concrete riguardano lʼinformazione sugli sbocchi professionali e la formazione del capitale umano.
In questo ambito le nuove tecnologie hanno sicuramente svolto un ruolo positivo, riducendo i costi e aumentando le possibilità di proporre e selezionare un maggior numero di candidature.
Osservando il grafico dei canali di accesso, utilizzati dalle imprese per la ricerca di forza lavoro, si scopre,
innanzitutto, che ancora oggi il 20,9%% delle imprese dellʼindustria e il 30,2% delle imprese dei servizi non utilizza
alcun canale.
Esite, quindi, un potenziale di mercato per gli intermediari specializzati, che potranno investire in azioni di
marketing finalizzate a coinvolgere gli utenti per ampliare la loro clientela.
110
settembre 2012
Formazione / Studi
FORMAZIONE / STUDI
Studi
I dati mostrano che i soggetti privati rappresentano un canale di accesso utilizzato in misura significativa dalle
imprese, anche se tra agenzie di staff leasing, agenzie private e agenzie di somministrazione sono questʼultime a detenere la quota principale, 41,5% nella ricerca delle imprese dellʼindustria, 22,6% in quella delle imprese dei servizi.
Il ruolo dellʼagenzia pubblica rimane, purtroppo, contenuto nella soglia del 4,9% per lʼindustria e del 3,8% per i
servizi.
La ricerca delle figure professionali qualificate privilegia il canale di Internet con una quota del 30,2% per il terziario e del 18,3% per lʼindustria, mentre di assoluto rilievo è lʼapporto dei canali informali, 16,% nellʼindustria, 25% nei
servizi.
Lʼattività delle università e della scuola media superiore, volta a segnalare i candidati presso le imprese, interessa il 5,4% dellʼindustria e lʼ8% del terziario,valori troppo bassi rispetto alle potenzialità di questo canale.
Se esiste un discreto margine di miglioramento dei processi relativi allʼinformazione sugli sbocchi occupazionali
e sullʼofferta di figure professionali, ancora più ampi sono i benefici derivanti da un azione sistematica e congiunta,
imprese e scuola, nella formazione del capitale umano.
In particolare lʼanalisi ha voluto mettere a confronto i sistemi di competenza utilizzati dalle imprese con i percorsi
formativi progettati e realizzati dalle scuole secondarie e, in particolare, dagli istituti tecnici superiori.
Questo approfondimento ha messo in luce che il possesso di conoscenze tecniche adeguate, anche nel caso di
livelli dʼistruzione universitaria, non coincide automaticamente con la capacità di applicarle e di sapere risolvere i problemi.
Nelle nuove leve si avverte lʼesigenza di un più solido patrimonio di “competenze trasversali”, quelle che aiutano
a prendere decisioni in autonomia, ad assumere responsabilità, a pianificare ed organizzare il proprio lavoro, tenendo
sotto controllo le operazioni e sapendo gestire il rischio.
111
settembre 2012
Formazione / Studi
Studi
In particolare sono diventate fondamentali le competenze relative alla capacità di stabilire una buona relazione
con utenti e colleghi di lavoro, nonché lʼattitudine a reperire ed utilizzare la documentazione tecnica e normativa inerente al proprio campo di attività.
Il gap tra competenze trasversali necessarie e competenze trasversali disponibili può essere colmato solo ripensando gli obiettivi di apprendimento e le metodologie di formazione, che i due partner, imprese e scuola, devono esaminare e progettare insieme.
In questa collaborazione vi sono le premesse di unʼazione efficace per sostenere lʼoccupazione giovanile, favorendo lʼinserimento dei giovani nelle aziende e un maggiore rendimento del capitale umano nel processo di creazione
del valore aggiunto dellʼimpresa.
112
Formazione
Economico
/ Studi
Indicatori statistici
Il costo della vita in Italia
Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 allʼultimo mese disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI
Base 1995 = 100
AL
ALCOL
ABB ABT ELT
DOM
SAN
TRAS
COM
RIC
IST
ALB
ALTRI
INDICE Var 100% Var 75%
Agosto 2009
136,6
184,3
136,2
156,5
133,1
120,7
143,7
68,2
123,6
143,6
148,6
144,0
135,8
0,221
Settembre
136,6
184,4
136,5
156,4
133,2
120,8
141,6
68,9
122,1
145,2
148,9
144,4
135,4
0,148
0,166
0,111
Ottobre
136,7
184,4
136,8
156,5
133,3
120,9
141,0
68,7
122,4
146,9
149,1
144,6
135,5
0,222
0,166
Novembre
135,7
184,5
136,9
156,3
133,4
120,9
141,8
68,4
122,3
146,8
148,7
145,4
135,6
0,668
0,501
Dicembre
136,8
187,9
137,0
156,1
133,5
121,0
142,5
68,1
123,1
146,9
148,7
145,9
135,8
0,967
0,725
Media annua
136,8
184,0
136,3
157,2
132,9
121,1
140,4
68,4
122,5
144,5
148,1
143,7
135,2
0,677
0,507
Gennaio 2010
136,8
188,1
137,0
156,5
133,7
121,7
143,3
67,5
122,7
146,9
148,9
146,4
136,0
1,341
1,006
Febbraio
136,8
188,1
137,0
156,9
133,9
121,7
143,1
68,1
123,1
146,9
149,0
146,6
136,2
1,264
0,948
Marzo
136,8
188,1
137,1
157,4
134,1
121,4
144,7
68,0
123,2
147,0
149,4
146,9
136,5
1,487
1,115
Aprile
136,9
188,2
137,2
158,1
134,2
121,5
146,5
68,0
123,4
147,0
150,4
147,2
137,0
1,632
1,224
Maggio
136,8
188,2
137,5
158,6
134,4
121,3
146,7
67,7
122,6
147,0
150,6
147,8
137,1
1,480
1,110
Giugno
136,9
188,3
137,5
158,6
134,5
121,1
146,3
67,5
123,0
147,0
150,7
148,3
137,1
1,330
0,998
Luglio
136,8
188,4
137,5
159,9
134,5
121,2
147,9
67,5
123,4
147,1
151,2
148,8
137,7
1,774
1,330
Agosto
136,9
188,9
137,4
159,9
134,6
121,2
149,2
68,4
123,6
147,1
151,3
148,9
137,9
1,546
1,160
Settembre
Ottobre
Novembre
137,2
137,5
137,6
188,9
192,0
192,0
137,7
138,1
138,2
160,1
160,2
160,8
134,8
134,9
135,1
121,3
121,6
121,7
146,8
146,7
146,7
67,3
66,6
67,3
122,4
123,3
123,5
148,9
150,6
150,6
151,6
152,2
151,2
149,1
149,8
150,0
137,5
137,8
137,9
1,551
1,697
1,696
1,163
1,273
1,272
Dicembre
138,0
192,1
138,3
161,2
135,1
127,1
148,7
67,7
124,1
150,6
151,1
150,4
138,4
1,915
1,436
Media annua
137,1
189,3
137,5
159,0
134,5
121,5
146,4
67,6
123,2
148,1
150,6
148,4
137,3
1,560
1,170
Gennaio 2011
101,5
101,5
100,6
102,0
100,7
100,5
102,3
100,1
100,2
101,7
100,7
101,6
101,2
2,167
1,626
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
101,8
101,2
102,2
102,8
102,9
102,2
102,1
102,4
102,8
103,5
103,6
101,6
101,6
101,6
101,7
101,7
102,8
103,7
103,8
107,7
107,8
107,8
100,6
100,9
101,2
101,3
101,3
101,3
101,3
102,1
103,2
103,3
103,4
102,5
103,0
104,1
104,1
104,1
105,2
105,3
105,4
106,5
107,0
107,2
100,9
100,1
101,2
101,4
101,5
101,6
101,7
101,9
102,4
102,5
102,6
100,9
100,9
100,7
100,4
100,5
100,3
100,4
100,5
100,7
100,8
100,7
103,0
104,4
106,3
106,0
106,1
107,5
109,1
107,1
107,5
107,3
109,0
100,0
99,9
98,9
98,6
97,7
97,3
97,6
97,1
97,5
97,3
97,0
100,1
99,6
99,8
99,5
99,9
100,2
100,5
100,7
100,7
100,3
100,5
101,7
101,7
101,7
101,8
101,8
101,8
101,8
102,8
103,5
103,6
103,7
100,8
100,4
102,0
102,4
102,7
102,8
102,5
103,3
103,3
102,4
102,3
101,7
101,9
102,2
102,4
102,6
103,5
103,5
104,3
104,7
105,0
105,3
101,5
101,9
102,4
102,5
102,6
102,9
103,2
103,2
103,6
103,7
104,0
2,320
2,497
2,624
2,650
2,750
2,601
2,751
3,050
3,224
3,249
3,173
1,740
1,873
1,968
1,987
2,062
1,951
2,063
2,287
2,418
2,437
2,380
Media annua
102,5
103,6
101,7
104,7
101,6
100,6
106,3
98,3
100,2
102,3
102,2
103,2
102,7
2,756
2,067
Gennaio 2012
103,9
108,0
103,5
109,1
103,0
100,7
109,8
97,3
100,5
103,7
102,4
104,7
104,4
3,162
2,372
Febbraio
104,7
108,0
103,5
109,4
103,1
100,9
110,8
96,5
101,1
103,7
102,4
105,0
104,8
3,251
2,438
Marzo
104,7
109,4
104,0
109,7
103,4
100,5
112,6
97,1
100,1
103,7
102,8
105,2
105,2
3,238
2,429
Aprile
104,6
109,9
104,2
110,8
103,5
100,6
114,2
95,8
100,3
103,8
103,7
105,3
105,7
3,223
2,417
Maggio
105,0
110,0
104,3
111,5
103,6
100,6
113,2
95,3
100,1
103,8
103,9
105,5
105,6
3,024
2,268
Giugno
105,8
110,02
104,2
111,5
103,7
100,6
112,9
96,3
100,5
103,8
104,1
105,7
105,8
3,119
2,339
A partire da gennaio 2011 i numeri indice non sono più calcolati su base 1995=100, ma con base 2010=100 e, quindi, il calcolo della variazione percentuale intercorsa tra un mese qualsiasi del periodo 1996 - 2010 e un mese qualsiasi del 2011 deve essere fatta come nellʼesempio di seguito presentato:
numero indice generale di gennaio 2011
101,2
numero indice generale di gennaio 2010
136,0
coefficiente di raccordo tra le basi 1995 e 2010
1,373
101,2:136,0x1,373x100-100
2,167
arrotondato a 2,2
113
FORMAZIONE / STUDI
settembre 2012
settembre 2012
Formazione
Economico
/ Studi
Indicatori statistici
INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI
(base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva
Periodo
Alimentari
Non alimentari
Totale
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
107,1
108,4
105,8
106,7
111,0
110,3
133,1
101,1
102,8
95,1
92,0
97,5
85,8
135,3
99,7
105,3
99,5
102,0
106,4
104,0
178,9
93,2
105,1
82,5
97,5
105,6
95,0
140,1
103,0
106,7
102,3
104,1
108,5
106,8
158,2
94,8
104,7
85,0
96,4
104,0
93,2
139,1
88,8
93,4
110,7
106,9
106,8
107,3
112,1
105,7
107,0
111,8
111,7
134,7
83,9
79,0
95,0
96,5
91,8
100,2
103,8
94,2
90,6
94,5
85,7
134,6
94,6
94,1
95,3
99,5
98,6
101,0
108,2
100,4
101,6
107,7
105,2
180,3
88,7
79,4
90,2
89,2
94,2
94,2
105,8
83,7
97,2
104,7
95,7
140,9
92,0
93,8
102,3
102,9
102,3
103,8
110,0
102,8
104,1
109,6
108,2
159,7
87,7
79,3
91,1
90,6
93,7
95,4
105,4
85,8
95,9
102,7
93,7
139,6
88,2
93,6
107,5
113,2
105,9
108,5
110,2
108,6
109,3
114,0
112,4
133,6
82,6
79,2
93,2
98,3
93,2
98,9
100,8
94,1
89,0
93,4
84,6
130,9
93,7
93,4
94,3
101,0
95,7
99,7
105,0
99,0
100,1
105,0
101,4
169,9
87,6
79,6
88,3
90,0
94,6
92,5
103,5
82,7
94,4
102,3
93,7
135,5
91,2
93,5
100,3
106,6
100,3
103,7
107,4
103,3
104,2
109,1
106,4
153,5
86,6
79,5
89,3
91,7
94,2
93,7
103,0
85,0
93,3
100,5
91,9
134,6
88,9
97,3
112,5
108,1
81,8
79,3
94,7
89,7
92,4
93,7
93,6
97,0
86,1
78,9
89,3
82,3
90,8
95,3
102,1
102,0
85,2
79,0
90,4
83,8
2009
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2010
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2011
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2012
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile (*)
(*) dati provvisori)
Nota indice vendite
A partire dagli indici di Gennaio 2009 lʼIstat ha aggiornato la base allʼanno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a partire da Gennaio
2007.
La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e, quindi, la relativa
tabella è stata sostituita con quella che distingue tra “Grande distribuzione” e “Piccole superfici”.
Con il termine “Grande distribuzione” si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate.
Con il termine “Piccole superfici” si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare, inferiori a 250mq
per gli esercizi a prevalente vendita alimentare.
Si utilizzano i dati grezzi del comunicato del mese corrente. Il mese successivo lʼIstat li ricalcola per cui nel secondo mese si inseriscono i dati grezzi dal comunicato e si correggono i dati del mese precedente con i dati ricalcolati da Istat prendendoli dalle serie storiche del mese corrente.
114
Scarica

Leggi decreti circolari - Unione Confcommercio Milano