PAVIA
Il signor Apprendista
Cos’è il Contratto di Apprendistato?
il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma
1): fa eccezione il settore delle c.d. “attività
stagionali”, per le quali la contrattazione collettiva
può prevedere contratti a tempo determinato;
Come si struttura un contratto di
apprendistato?
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale
disciplinano (art. 2) attraverso la contrattazione collettiva o
accordi interconfederali disciplinano la tipologia contrattuale,
nel rispetto di alcuni principi prefissati (forma scritta, patto di
prova, piano formativo individuale, divieto di cottimo,
inquadramento fino a due livelli inferiori a quello finale o
pagamento della retribuzione in percentuale, presenza di un
“tutor aziendale”, riconoscimento della qualifica professionale da
far valere all’interno o all’esterno dell’azienda, registrazione della
formazione sull’apposito libretto, possibilità di finanziamento
dei percorsi formativi attraverso i fondi paritetici, possibilità di
prolungare il periodo di formazione a seguito di assenze
involontarie come la malattia o l’infortunio o di altra causa di
sospensione involontaria,superiore a trenta giorni, divieto di
recesso per le parti durante il periodo formativo, divieto di
licenziamento, durante la formazione, se non per giusta causa o
per giustificato motivo, possibilità di recesso per entrambe le
parti al termine del periodo formativo attraverso l’istituto del
preavviso);
Nell’azienda in cui lavoro possiamo essere
tutti apprendisti?
numero massimo di apprendisti
assunti in contemporanea presso lo
stesso datore di lavoro pari al 100%
dei qualificati e degli specializzati in
forza (chi non ha dipendenti o ne ha
meno di tre ne può assumere fino a
tre): per le imprese artigiane valgono
i
limiti
previsti
dalla
Legge n. 443/1985;
Quali sono i criteri base per essere assunto
come apprendista?
•contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale (art. 3): possono essere assunti con tale
tipologia in tutti i settori per l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione o per il diploma professionale i giovani che
abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento dei
venticinque anni. La durata del contratto è stabilita sia in
considerazione della qualifica che del diploma da
conseguire: la componente formativa non può, in ogni caso
superare il triennio o i quattro anni se il giovane deve
conseguire un diploma professionale regionale. La
regolamentazione è rimessa alle singole Regioni ed alle
Province autonome di Trento e Bolzano, al termine di un
iter procedimentale cui concorrono, a vari livelli
d’intervento, sia la conferenza Stato – Regioni che le parti
sociali. Vi sono alcuni criteri uniformi da seguire tra i quali
la previsione di un monte ore di formazione congruo ed il
rinvio alla contrattazione di secondo livello per la
determinazione, anche attraverso gli Enti bilaterali, delle
modalità di erogazione della formazione;
Dove e possibile utilizzare contratti di
apprendistato?
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere (art. 4): è possibile in tutti i settori di attività pubblici
e privati per i giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni
(con anticipo ai diciassette per chi è in possesso di una
qualifica professionale conseguita ex D.L.vo n. 266/2005). La
durata del periodo formativo, concordata in sede di
pattuizione collettiva nazionale va modulata sia in ragione
dell’età che della qualifica da conseguire e per le aziende non
artigiane non potrà superare i tre anni. Per quelle artigiane il
limite è fissato a cinque anni. La formazione è svolta sotto la
responsabilità dell’azienda ed è integrata, nel limite delle
risorse pubbliche destinate, dall’offerta formativa interna od
esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione delle
competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo
di centoventi nel triennio, offerte e disciplinate dalla Regione o
dalla Provincia Autonoma : per i contenuti occorre tenere
conto dell’età del giovane , del titolo di studio e delle
competenze già in suo possesso;
E per apprendisti con un titolo
di studio superiore?
contratto di alta formazione e ricerca (art. 4): è possibile
in tutti i settori produttivi pubblici e privati per i giovani
di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni. Tale
tipologia è finalizzata al conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore, di titoli di studio
universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di
ricerca o la specializzazione tecnica superiore. Viene
introdotta, altresì, la possibilità dell’apprendistato per i
praticanti degli studi professionali, previa disciplina dei
singoli regolamenti dei vari ordini. La regolamentazione è
rimessa alle Regioni ed alle Province Autonome sulla base
di accordi con le associazioni datoriali e dei lavoratori, le
Università ed altri Enti ed istituzioni di studio e ricerca:
in carenza, i singoli datori di lavoro e le loro associazioni
possono stipular accordi con le Università , gli istituti
tecnici e professionali e le istituzioni formative e di
ricerca, senza alcun onere per la finanza pubblica;
Come si definiscono gli standard,
professionali,formativi e certificazioni delle
competenze
repertorio delle professioni (art. 6): ne viene
ribadita l’istituzione alfine di rendere
omogenei i vari profili professionali e gli
stessi standard formativi
Nel caso il mio datore di lavoro non mi
impartisce la formazione adeguata che
succede?
il datore di lavoro (art. 7, comma 1) che non
impartisce formazione (ovviamente, nel caso in
cui la carenza della stessa sia a lui imputabile) è
tenuto a pagare la differenza contributiva tra
quanto già erogato e il livello che avrebbe dovuto
raggiungere il lavoratore al termine della
formazione, maggiorato del 100%. Se il periodo
formativo non si è concluso l’ispettore del lavoro
che ha riscontrato un inadempimento formativo,
emette un provvedimento di disposizione ex art.
14 del D.L.vo n. 124/2004, assegnando un congruo
periodo per l’ottemperanza;
Se il datore di lavoro viola alcune delle
norme previste dalle legge o dal CCNL
che succede?
una serie di violazioni (art. 7, comma 2) delle disposizioni
della contrattazione collettiva riferite ai principi enunciati
dall’art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) tra le quali, ad
esempio, la mancanza di forma scritta, il divieto di cottimo, o
la carenza del “tutor”, sono punite in via amministrativa con
una sanzione compresa tra 100 e 600 euro, per ogni singola
violazione (in caso di recidiva l’importo è compreso, tra 300 e
1500 euro). E’ ammesso l’istituto della diffida ex art. 13 del
D.L.vo n. 124/2004 (come modificato dall’art. 33 della
Legge n. 183/2010) con il pagamento della sanzione in misura
minima
Gli apprendisti rientrano nel computo
numerico dei limiti previsti da leggi o
contratti per l’applicazioni di alcune
normative o istituti?
gli apprendisti (art. 7, comma 3) non rientrano nel
computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative ed
istituti (ad esempio, Legge n. 68/1999 per il collocamento
dei
disabili):
l’eccezione
deve
essere
prevista
specificatamente dalla legge (ad esempio, art. 1, comma 1,
della Legge n. 223/1991 per il computo della base di calcolo
per intervento della CIGS) o dal contratto collettivo;
I lavoratori iscritti alle liste di mobilità
possono essere assunti con contratto di
apprendistato?
i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 7,
comma 4) con o senza indennità possono essere
assunti (non c’è un limite massimo di età) con
contratto di apprendistato finalizzato alla loro
qualificazione o riqualificazione professionale. Per
essi, a differenza della normativa generale che prevede
un contributo per il periodo formativo pari al 10%
(1,5% e 3% per i datori di lavoro che occupano fino a
nove dipendenti),si applica il regime “agevolativo”
speciale, previsto dagli articoli 8, comma 4 e 25,
comma 9, della Legge n. 223/1991. Esso consiste nella
contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto
mesi e nel 50% dell’indennità di mobilità (se dovuta al
lavoratore) per un massimo di dodici mesi;
Col nuovo decreto cambiano delle leggi?
•La Legge n. 25/1955, gli articoli 21 e 22 della
Legge n. 56/1987,
l’art.
16
della
Legge n. 196/1997 e gli articoli da 47 a 53 del
D.L.vo n. 276/2003 sono abrogati (art. 7, comma
6) a partire dalla data di entrata in vigore del
Decreto Legislativo: tuttavia, nelle Regioni e nei
settori in cui non è immediatamente operativa la
disciplina prevista dallo stesso Decreto, le
norme
abrogate
continuano
a
trovare
applicazione per un massimo di sei mesi (art. 7,
comma 7);
E nel settore pubblico la nuova normativa e
immediata?
L’apprendistato professionalizzante e quello di
alta formazione nel settore del pubblico impiego
non è immediata (art. 7, comma 8), in quanto la
disciplina del reclutamento e dell’accesso dovrà
essere definita con un DPCM, su proposta del
Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro del
Lavoro “di concerto” con quello dell’Economia,
sentite le parti sociali e la Conferenza unificata:
tutto questo, entro dodici mesi;
I benefici contributivi quanto durano?
I benefici contributivi per l’apprendistato (art. 7,
comma 9) restano gli stessi e sono mantenuti per
un anno dopo il “consolidamento” del rapporto,
al termine del periodo formativo: ciò non
riguarda i lavoratori in mobilità assunti con
rapporto di apprendistato;
E se una azienda ha sedi in più regioni?
I datori di lavoro con sedi in più Regioni possono
fare riferimento al percorso formativo della regione
in cui insiste la sede legale e possono accentrare le
comunicazioni al centro per l’impiego, previste dai
commi 1180 e seguenti, dell’art. 1 della
Legge n. 296/2006;
Restano ferme le competenze delle Regioni a Statuto
speciale e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano.
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