PAVIA Il signor Apprendista Cos’è il Contratto di Apprendistato? il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 1): fa eccezione il settore delle c.d. “attività stagionali”, per le quali la contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato; Come si struttura un contratto di apprendistato? le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale disciplinano (art. 2) attraverso la contrattazione collettiva o accordi interconfederali disciplinano la tipologia contrattuale, nel rispetto di alcuni principi prefissati (forma scritta, patto di prova, piano formativo individuale, divieto di cottimo, inquadramento fino a due livelli inferiori a quello finale o pagamento della retribuzione in percentuale, presenza di un “tutor aziendale”, riconoscimento della qualifica professionale da far valere all’interno o all’esterno dell’azienda, registrazione della formazione sull’apposito libretto, possibilità di finanziamento dei percorsi formativi attraverso i fondi paritetici, possibilità di prolungare il periodo di formazione a seguito di assenze involontarie come la malattia o l’infortunio o di altra causa di sospensione involontaria,superiore a trenta giorni, divieto di recesso per le parti durante il periodo formativo, divieto di licenziamento, durante la formazione, se non per giusta causa o per giustificato motivo, possibilità di recesso per entrambe le parti al termine del periodo formativo attraverso l’istituto del preavviso); Nell’azienda in cui lavoro possiamo essere tutti apprendisti? numero massimo di apprendisti assunti in contemporanea presso lo stesso datore di lavoro pari al 100% dei qualificati e degli specializzati in forza (chi non ha dipendenti o ne ha meno di tre ne può assumere fino a tre): per le imprese artigiane valgono i limiti previsti dalla Legge n. 443/1985; Quali sono i criteri base per essere assunto come apprendista? •contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3): possono essere assunti con tale tipologia in tutti i settori per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione o per il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento dei venticinque anni. La durata del contratto è stabilita sia in considerazione della qualifica che del diploma da conseguire: la componente formativa non può, in ogni caso superare il triennio o i quattro anni se il giovane deve conseguire un diploma professionale regionale. La regolamentazione è rimessa alle singole Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, al termine di un iter procedimentale cui concorrono, a vari livelli d’intervento, sia la conferenza Stato – Regioni che le parti sociali. Vi sono alcuni criteri uniformi da seguire tra i quali la previsione di un monte ore di formazione congruo ed il rinvio alla contrattazione di secondo livello per la determinazione, anche attraverso gli Enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione; Dove e possibile utilizzare contratti di apprendistato? contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4): è possibile in tutti i settori di attività pubblici e privati per i giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni (con anticipo ai diciassette per chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ex D.L.vo n. 266/2005). La durata del periodo formativo, concordata in sede di pattuizione collettiva nazionale va modulata sia in ragione dell’età che della qualifica da conseguire e per le aziende non artigiane non potrà superare i tre anni. Per quelle artigiane il limite è fissato a cinque anni. La formazione è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed è integrata, nel limite delle risorse pubbliche destinate, dall’offerta formativa interna od esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo di centoventi nel triennio, offerte e disciplinate dalla Regione o dalla Provincia Autonoma : per i contenuti occorre tenere conto dell’età del giovane , del titolo di studio e delle competenze già in suo possesso; E per apprendisti con un titolo di studio superiore? contratto di alta formazione e ricerca (art. 4): è possibile in tutti i settori produttivi pubblici e privati per i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni. Tale tipologia è finalizzata al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca o la specializzazione tecnica superiore. Viene introdotta, altresì, la possibilità dell’apprendistato per i praticanti degli studi professionali, previa disciplina dei singoli regolamenti dei vari ordini. La regolamentazione è rimessa alle Regioni ed alle Province Autonome sulla base di accordi con le associazioni datoriali e dei lavoratori, le Università ed altri Enti ed istituzioni di studio e ricerca: in carenza, i singoli datori di lavoro e le loro associazioni possono stipular accordi con le Università , gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative e di ricerca, senza alcun onere per la finanza pubblica; Come si definiscono gli standard, professionali,formativi e certificazioni delle competenze repertorio delle professioni (art. 6): ne viene ribadita l’istituzione alfine di rendere omogenei i vari profili professionali e gli stessi standard formativi Nel caso il mio datore di lavoro non mi impartisce la formazione adeguata che succede? il datore di lavoro (art. 7, comma 1) che non impartisce formazione (ovviamente, nel caso in cui la carenza della stessa sia a lui imputabile) è tenuto a pagare la differenza contributiva tra quanto già erogato e il livello che avrebbe dovuto raggiungere il lavoratore al termine della formazione, maggiorato del 100%. Se il periodo formativo non si è concluso l’ispettore del lavoro che ha riscontrato un inadempimento formativo, emette un provvedimento di disposizione ex art. 14 del D.L.vo n. 124/2004, assegnando un congruo periodo per l’ottemperanza; Se il datore di lavoro viola alcune delle norme previste dalle legge o dal CCNL che succede? una serie di violazioni (art. 7, comma 2) delle disposizioni della contrattazione collettiva riferite ai principi enunciati dall’art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) tra le quali, ad esempio, la mancanza di forma scritta, il divieto di cottimo, o la carenza del “tutor”, sono punite in via amministrativa con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro, per ogni singola violazione (in caso di recidiva l’importo è compreso, tra 300 e 1500 euro). E’ ammesso l’istituto della diffida ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 (come modificato dall’art. 33 della Legge n. 183/2010) con il pagamento della sanzione in misura minima Gli apprendisti rientrano nel computo numerico dei limiti previsti da leggi o contratti per l’applicazioni di alcune normative o istituti? gli apprendisti (art. 7, comma 3) non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti (ad esempio, Legge n. 68/1999 per il collocamento dei disabili): l’eccezione deve essere prevista specificatamente dalla legge (ad esempio, art. 1, comma 1, della Legge n. 223/1991 per il computo della base di calcolo per intervento della CIGS) o dal contratto collettivo; I lavoratori iscritti alle liste di mobilità possono essere assunti con contratto di apprendistato? i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 7, comma 4) con o senza indennità possono essere assunti (non c’è un limite massimo di età) con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per essi, a differenza della normativa generale che prevede un contributo per il periodo formativo pari al 10% (1,5% e 3% per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti),si applica il regime “agevolativo” speciale, previsto dagli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della Legge n. 223/1991. Esso consiste nella contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto mesi e nel 50% dell’indennità di mobilità (se dovuta al lavoratore) per un massimo di dodici mesi; Col nuovo decreto cambiano delle leggi? •La Legge n. 25/1955, gli articoli 21 e 22 della Legge n. 56/1987, l’art. 16 della Legge n. 196/1997 e gli articoli da 47 a 53 del D.L.vo n. 276/2003 sono abrogati (art. 7, comma 6) a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo: tuttavia, nelle Regioni e nei settori in cui non è immediatamente operativa la disciplina prevista dallo stesso Decreto, le norme abrogate continuano a trovare applicazione per un massimo di sei mesi (art. 7, comma 7); E nel settore pubblico la nuova normativa e immediata? L’apprendistato professionalizzante e quello di alta formazione nel settore del pubblico impiego non è immediata (art. 7, comma 8), in quanto la disciplina del reclutamento e dell’accesso dovrà essere definita con un DPCM, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro del Lavoro “di concerto” con quello dell’Economia, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata: tutto questo, entro dodici mesi; I benefici contributivi quanto durano? I benefici contributivi per l’apprendistato (art. 7, comma 9) restano gli stessi e sono mantenuti per un anno dopo il “consolidamento” del rapporto, al termine del periodo formativo: ciò non riguarda i lavoratori in mobilità assunti con rapporto di apprendistato; E se una azienda ha sedi in più regioni? I datori di lavoro con sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione in cui insiste la sede legale e possono accentrare le comunicazioni al centro per l’impiego, previste dai commi 1180 e seguenti, dell’art. 1 della Legge n. 296/2006; Restano ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.